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SENT. N. 92/14/R
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
composta dai seguenti magistrati:
dott. Luigi Di Murro Presidente
dott. Marco Pieroni Consigliere relatore
dott. Francesco Pagliara Consigliere
VISTI il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 ed il decreto-legge
15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
gennaio 1994, n. 19;
VISTI gli atti ed i documenti di causa;
UDITI nella pubblica udienza del giorno 26 marzo 2014 – con
l’assistenza della signora Stefania Brandinu – il relatore, consigliere Marco
Pieroni, il Pubblico ministero, rappresentato in udienza dal Sostituto
Procuratore generale dott. Marcello Iacubino, e gli avvocati Cristiana
Carpani per la signora M.Z., Cristina Ursoleo per la signora A.M.G.,
Federico Gualandi per i signori B.G., B.D., F.C., F.M., N.D., Z.T., e
Francesco Costantino per il signor N.A.;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. R.G. 43781/R, proposto
ad istanza del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per
la Regione Emilia-Romagna della Corte dei conti nei confronti dei signori:
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- Z.M. nata il OMISSIS e residente in OMISSIS, codice fiscale:
OMISSIS;
- F.M., nato il OMISSIS e residente in OMISSIS codice fiscale:
OMISSIS;
- B.G., nato il OMISSIS e residente in OMISSIS, codice fiscale:
OMISSIS;
- B.D., nato OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, codice fiscale:
OMISSIS;
- F.C., nata OMISSIS ed ivi residente in via OMISSIS, codice fiscale:
OMISSIS;
- N.D., nato OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, codice fiscale:
OMISSIS;
- Z.T., nato il OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, codice fiscale:
OMISSIS;
- A.M.G., nata il OMISSIS e residente in OMISSIS, codice fiscale
OMISSIS;
- N.A., nato il OMISSIS e residente in OMISSIS, codice fiscale:
OMISSIS;
rappresentati e difesi, la signora M.Z., dagli avv.ti prof. Franco
Mastragostino e Cristiana Carpani, i signori M.F., G.B., D.B., C. F., D.N.,
T.Z., dall’avv. Federico Gualandi, la signora M.G.A. dall’avv. Cristina
Ursoleo e il signor A.N., dall’avv. Francesco Costantino.
Ritenuto in fatto
1. Con atto di citazione datato 16 settembre 2013, la Procura
regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-
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Romagna, chiede, a titolo di responsabilità amministrativa, la condanna
dei signori:
- Z.M. nata il OMISSIS e residente in OMISSIS, codice fiscale:
OMISSIS;
- F.M., nato il OMISSIS e residente in OMISSIS, codice fiscale:
OMISSIS;
- B.G., nato il OMISSIS e residente in OMISSIS, codice fiscale:
OMISSIS;
- B.D., nato OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, codice fiscale:
OMISSIS;
- F.C., nata OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, codice fiscale:
OMISSIS;
- N.D., nato OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, codice fiscale:
OMISSIS;
- Z.T., nato il OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, codice fiscale:
OMISSIS;
- A.M.G., nata il OMISSIS e residente in OMISSIS, codice fiscale
OMISSIS;
- N.A., nato il OMISSIS e residente in OMISSIS, codice fiscale:
OMISSIS;
al risarcimento per il danno patrimoniale pari a complessivi euro
226.070,99, ovvero alla diversa somma che la Sezione riterrà di giustizia,
ripartiti nelle due seguenti voci di danno, o comunque nella diversa
somma che la Sezione riterrà di giustizia, oltre rivalutazione e interessi
fino al soddisfo, e con condanna alle spese del presente giudizio:
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a) la prima relativa al trattamento economico fondamentale di cui
al contratto di lavoro per la cat. “C” del Contratto collettivo nazionale di
lavoro (CCNL) per il 1999, pari a complessivi 84.813,07 euro, attribuito,
con provvedimento del Presidente della Provincia Z., prot. n. 55575 del
6/7/2009, alla signora M.P. per svolgimento dell’incarico di OMISSIS del
Presidente della Provincia;
b) la seconda, relativa all’emolumento unico onnicomprensivo, pari
a complessivi 141.257,92 euro, riconosciuto, con provvedimento della
Giunta provinciale in data 9/07/2009, con deliberazione n. OMISSIS
(prot. n. OMISSIS), alla medesima signora M.P..
Ritiene la Procura che dette somme debbano essere così imputate:
A) quanto alla voce sub a) (trattamento economico fondamentale):
- alla OMISSIS della Provincia signora Z.M., quale soggetto adottante il
provvedimento attributivo della posizione e delle funzioni di OMISSIS in
cat. C, nella misura complessiva del 90%, in considerazione della
autonomia nella attribuzione di detto incarico, non corredato da parere
alcuno;
- alla OMISSIS signora A.M.G., quale firmataria del contratto individuale
di lavoro, nella misura pari al 10% del totale;
B) quanto alla voce sub b) (emolumento unico):
- alla OMISSIS della Provincia signora Z.M., nella qualità di OMISSIS e
componente della Giunta che ha deliberato la concessione del trattamento
economico accessorio “sostitutivo”, nella misura del 40% dell’intero
importo; ciò in considerazione della sua qualità di organo di vertice
politico investito ex TUEL di particolari responsabilità oltre che soggetto
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della giunta competente in materia di personale e proponente la delibera;
- agli OMISSIS (di seguito indicati) che, nella qualità di membri della
giunta del OMISSIS, con il loro voto favorevole determinavano la
causazione del danno relativo alla citata indennità ad personam, nella
misura pari al 40% del totale, essendo tale attribuzione una competenza
specifica della giunta: signori F.M., B.G., B.D., F.C., N.D., Z.T.;
- alla OMISSIS delle risorse umane signora A.M.G., quale organo
remittente – in tale frangente – il parere di regolarità tecnica ex art. 49
del TUEL, nella misura pari al 10% del totale in virtù delle sue cognizioni
tecniche di organo deputato alla OMISSIS e delle connesse
responsabilità;
- al OMISSIS signor N.A., nella sua qualità di garante della conformità
dell’azione amministrativa alla legge ex art. 97 del citato TUEL, spiegata
nella seduta di Giunta per cui è questione, nella misura pari al 10% del
totale.
2. Risulta dagli atti che in data 29/02/2012 perveniva alla Procura
regionale specifica e concreta notizia di danno relativa all’affidamento, da
parte della OMISSIS della Provincia di OMISSIS, signora Z.M., di un
incarico di OMISSIS dell’ufficio di staff della stessa OMISSIS, e alla
conseguente attribuzione di un’indennità da parte della giunta provinciale.
Dalla predetta segnalazione emergeva che la signora M. Z., nella
sua qualità di OMISSIS della Provincia di OMISSIS, con proprio
provvedimento prot. n. 55575 del OMISSIS, affidava «l’incarico di
“OMISSIS di Presidenza”, come previsto dall’art. 2, comma 5, del
Regolamento di organizzazione, alla signora M.P., nata a OMISSIS,
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ritenuta in possesso delle necessarie caratteristiche professionali, come
risultante dall’attività già svolta presso detto Ente, oltre che dal
curriculum professionale e dalle attitudini possedute, mediante stipula di
un contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. 267/2000
di Cat. C1 – CCNL 31/03/1999 Regioni Enti Locali, ferma restando
l’integrazione che potrà essere corrisposta su espressa delibera della
Giunta provinciale a titolo di “unico emolumento” come previsto dall’art.
90, terzo comma, TUEL» (punto 1 del dispositivo).
L’art. 2 del predetto Regolamento, allora vigente (poi trasfuso
fedelmente nell’art. 9 dell’attuale regolamento), prevedeva: i) la
possibilità di istituire l’«Ufficio di supporto al Presidente» (c.d. “ufficio di
staff”) nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente, con funzioni di supporto al
Presidente e posto alle sue dirette dipendenze, per l’esercizio delle
funzioni di indirizzo e controllo attribuitegli dalla legge; ii) che detta
struttura di supporto coadiuvasse «il Presidente, in particolare per quanto
attiene: rapporti internazionali, comunicazione interna ed esterna,
rappresentanza, pubbliche relazioni» (comma 3); iii) che a tale ufficio
fosse «preposto un Responsabile con funzioni di OMISSIS » (comma 5).
Con tale previsione regolamentare l’Ente rendeva operativa
nell’ordinamento interno la disposizione di cui all’art. 90 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali” (TUEL), il quale – rubricato “Uffici di
supporto agli organi di direzione politica” – testualmente prevede: «1. Il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la
costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del
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Presidente della provincia, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti
da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o
strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono
collocati in aspettativa senza assegni. 2. Al personale assunto con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. 3. Con
provvedimento motivato della Giunta, al personale di cui al comma 2 il
trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può
essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il
lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della
prestazione individuale».
Con il predetto provvedimento, inoltre, la Presidente:
i) stabiliva la decorrenza dell’incarico dal OMISSIS«fino alla data di
scadenza del mandato amministrativo in atto OMISSIS» (punto 2 del
dispositivo); ii) affidava all’incaricata le seguenti funzioni (punto 3 del
dispositivo): «- sovrintendere all’attività di segreteria e di definizione
dell’agenda della Presidente e curare la gestione della corrispondenza; -
assistere la Presidente nell’esercizio delle funzioni proprie e supportarne
l’attività istituzionale; - agevolare il collegamento della Presidente con gli
enti esterni e i soggetti di volta in volta interessati; - svolgere attività di
supporto della Presidente su problematiche di carattere generale e non di
specifica competenza settoriale; curare le incombenze della Presidente
come organo politico amministrativo»; iii) demandava «alla Dirigente del
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Servizio Gestione Risorse Umane la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro e la formalizzazione degli atti necessari al perfezionamento
dell’incarico» (punto 4 del dispositivo).
Il giorno successivo l’adozione del sopra citato provvedimento la
Dirigente delle Risorse Umane dottoressa M.G.A. e l’incaricata, signora
M.P., stipulavano il conseguente «contratto di lavoro subordinato, a tempo
determinato» prot. n. OMISSIS (in essere fino al 22/03/2013, data in cui
la dipendente ha rassegnato le dimissioni), il quale, all’art. 1: i) prevedeva
l’assunzione della predetta signora P. con «rapporto di lavoro subordinato,
a tempo determinato», avente decorrenza dalla data di sottoscrizione del
contratto (e dunque dal OMISSIS) «fino alla scadenza del mandato del
Presidente pro tempore e comunque non oltre al OMISSIS, con funzioni di
supporto all’organo di direzione politica, ex art. 90 del d.lgs. n.
267/2000»; ii) ribadiva l’inquadramento della dipendente nella «posizione
giuridica ed economica» corrispondente «a quella prevista per le categorie
“C” del vigente CCNL Regioni-Enti Locali, nonché da quanto derivante dai
relativi contratti decentrati integrativi»; iii) riconosceva il seguente
inquadramento: «Profilo professionale: OMISSIS ; Categoria: ‘C’ - CCNL
Regioni Enti Locali; Posizione economica: C1»; iv) confermava la
possibilità della integrazione del trattamento economico previsto dal
contratto collettivo di riferimento, «su espressa delibera della Giunta
provinciale a titolo di “unico emolumento” come previsto dall’art. 90, terzo
comma del TUEL».
Il successivo articolo 2 del contratto «Profilo professionale –
Mansioni» testualmente prevedeva che la signora P., in qualità di
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OMISSIS , fosse «tenuta a svolgere le mansioni previste per la categoria
di inquadramento, riferibili al profilo di appartenenza, sommariamente
indicate nell’allegato A) del CCNL di categoria del 31/03/1999 nonché le
funzioni specifiche del ruolo assegnato», che erano quelle di cui al punto 3
del dispositivo del sopra indicato provvedimento del Presidente della
Provincia (sovrintendere all’attività di segreteria, assistere la Presidente
nell’esercizio delle funzioni proprie e supportarne l’attività istituzionale,
ecc.: cfr. infra, punto 4.ii). Il seguente e conclusivo art. 7 del contratto,
quale norma di chiusura, rinviava, in quanto applicabili e per quanto non
previsto nel contratto, alle norme vigenti nel CCNL del comparto Regioni
Enti Locali, a quelle vigenti per i pubblici dipendenti e alle disposizioni del
capo I, titolo II, del libro V del codice civile (in ossequio all’art. 2, comma
2, del d. lgs. 30/3/2001, n. 165), a dimostrazione della applicazione -
pressoché integrale - della disciplina del pubblico impiego
contrattualizzato, nella fattispecie del comparto “Regioni-Enti locali”.
3. Successivamente, in data OMISSIS la Giunta provinciale, con
deliberazione n. OMISSIS (prot. n. OMISSIS), su proposta della
Presidente, con parere di regolarità tecnica della dirigente delle risorse
umane dottoressa M.G.A. e con l’assistenza del segretario generale dott.
A.N.: i) prendeva atto del provvedimento presidenziale citato sub 2) e del
contratto individuale di lavoro; ii) attribuiva, di conseguenza, alla predetta
lavoratrice «per tutta la durata dell’incarico» (1° cpv del dispositivo della
delibera), in aggiunta alla retribuzione prevista dai CCNL, un unico
emolumento annuale in sostituzione del trattamento economico accessorio
previsto dai medesimi CCNL, come previsto dall’art. 90, terzo comma, del
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TUEL; iii) fissava tale emolumento in 38.059,26 euro lordi annui, oltre
oneri previdenziali ed assistenziali quantificati in ulteriori 9.250,30 euro a
carico della Provincia; iv) riconosceva e quantificava tale emolumento,
comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività
collettiva e per la qualità delle prestazioni individuali, sulla base della
(sola) considerazione che le funzioni assegnate alla lavoratrice
richiedessero una flessibilità e una disponibilità particolari e fossero di
qualità e importanza tali da rendere necessario lo svolgimento della
prestazione lavorativa oltre il normale impegno di lavoro.
4. Ritenendo che le condotte sopra descritte integrassero una
fattispecie di responsabilità amministrativa, la Procura dal 29/4/2013 al
07/05/2013 notificava alla OMISSIS della Provincia, ai predetti assessori,
alla dirigente del Personale dottoressa A. nonché al segretario generale
dell’Ente (per la sua partecipazione alla seduta di giunta per cui è
questione), l’invito a dedurre previsto dall’articolo 5 del d.l. 15 novembre
1993, n. 453 e ss.mm.ii. invitandoli a depositare, entro giorni 30 (trenta)
decorrenti dalla ricezione dello stesso, le deduzioni ed i documenti da far
valere in loro difesa, e a richiedere nello stesso termine l’eventuale
audizione personale.
5. Esaminate le argomentazioni difensive delle parti convenute, la
Procura riteneva che le stesse non fossero idonee a superare le
contestazioni mosse in ordine alla sussistenza di una fattispecie di danno
all’erario dell’Amministrazione di appartenenza, per le seguenti
considerazioni.
5.1. Premesso che, in base al citato art. 90 del TUEL e del
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Regolamento della Provincia, la materia è disciplinata dal contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Regioni enti locali, la
Procura rileva che con riferimento al personale non dirigente,
l’ordinamento professionale del personale del comparto degli enti locali
(CCNL 31/03/1999) prevede (articoli 8 e ss.) che gli enti istituiscano le
c.d. aree delle posizioni organizzative (P.O.) che richiedono lo
svolgimento: di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare
complessità; di attività di staff e/o di studio, ricerca, di controllo. Le P.O.
possono essere conferite solo a personale collocato nella categoria D o,
qualora manchino in dotazione organica dipendenti di tale categoria, a
personale della categoria C (ciò può accadere solo negli enti di minori
dimensioni demografiche siccome sprovvisti di dipendenti di categoria D,
giusto l’art. 11, comma 3, dello stesso CCNL). Anche il trattamento
economico accessorio delle P.O. è composto dalla indennità di posizione e
di risultato, parametrata l’una alla complessità delle funzioni e alle
conseguenti responsabilità (v. i citati artt. 8 e ss.); l’altra, al
raggiungimento degli obiettivi previamente assegnati dall’ente.
La Procura aggiunge osservando che la retribuzione di posizione dei
dirigenti degli enti locali, giusta l’art. 27 del CCNL 23 dicembre 1999, varia
da un minimo di 10.443,77 euro ad un massimo di 44.013,47 euro (valori
lordi; importi così elevati nel 2010 in virtù del CCNL del 22 febbraio
2010). In particolare, l’indennità di posizione erogabile ai soggetti di
categoria D investiti della P.O. oscilla da un minimo di euro 5.164 (ex L.
10.000.000) ad un massimo di 12.911 (ex L. 25.000.000) annui lordi per
tredici mensilità (art. 10, comma 2 del CCNL 31/3/1999).
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L’indennità spettante ai dipendenti di categoria C (qualora investiti
delle posizioni organizzative negli enti locali in cui non è presente la cat.
D) varia invece da un minimo di euro 3.098.74 (ex L. 6.000.000) ad un
massimo di euro 7.746.85 (L. 15.000.000) annui lordi per tredici mensilità
(articolo 11, comma 3 del citato CCNL).
La misura concreta della retribuzione di posizione da corrispondere
ai dirigenti e agli incaricati della posizione organizzativa deve poi essere
conseguente alla graduazione (o “pesatura”) della connessa posizione
dirigenziale o organizzativa; graduazione che deve avvenire secondo un
percorso prestabilito dal contratto (art. 24, d.lgs n. 165/2001 e art. 27,
CCNL 23 dicembre 1999 per i dirigenti), ancorato a determinati parametri
(correlati alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa,
alle responsabilità gestionali interne ed esterne) e al previo svolgimento di
apposite relazioni sindacali (vedasi art. 4, comma 1, lett. g), art. 7 e 8,
comma 1, lettera a) del CCNL 23 dicembre 1999; articoli 7, comma 1, e 8,
comma 2, del CCNL 1 aprile 1999 e artt. 8-11 e 16, comma 2, del CCNL
del 31 marzo 1999 per i funzionari - D - investiti dell’area delle posizioni
organizzative).
Anche per il personale non dirigente (pur se non investito di P.O.)
vi è una parte variabile della retribuzione (v. art. 45 del testo unico
pubblico impiego - T.U.P.I.), denominata trattamento accessorio (o salario
accessorio), finalizzata: i) ad incentivare la produttività e il miglioramento
dei servizi attraverso la previa fissazione di criteri e piani di attività anche
pluriennali e di progetti strumentali e di risultato (c.d. produttività
individuale); ii) ad erogare compensi correlati al merito e all'impegno di
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gruppo (c.d. produttività collettiva); iii) a retribuire l’eventuale lavoro
straordinario prestato oltre l’orario normale di lavoro (nei limiti previsti
dalla legge: d.lgs. n. 66/2003; o dal CCNL, in particolare l’art. 14, CCNL
1° aprile 1999 e l’art. 38 CCNL 14 settembre 2000); iv) al finanziamento
della progressione economica nella categoria (c.d. progressione
orizzontale); v) a finanziare la retribuzione di posizione e risultato per le
posizioni organizzative (con esclusione dei Comuni di minori dimensioni
demografiche di cui all'art. 11 del CCNL del 31 marzo 1999); vi) al
pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori,
orario notturno, festivo ecc.; vii) a ricompensare l'eventuale l'esercizio di
attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del
personale delle categorie A, B e C (c.d. indennità di disagio), ovvero quei
compiti che comportino specifiche responsabilità da parte del personale
delle categorie B e C (ad es.: responsabilità di procedimenti).
5.2. Evidenzia la Procura che la previsione delle diverse
declaratorie riferite alle singole categorie indicate nel CCNL è materia
esclusivamente affidata, nel sistema delle fonti definito dal T.U.P.I., alla
contrattazione collettiva nazionale. In questi termini, peraltro, si esprime
la stessa Cass., Sez. Un. civili, con la sentenza n. 21744/2009, citata,
punti 2.1. e 2.4. della motivazione, dove afferma, ai fini del decisum,
l’equiparazione agli atti normativi dei CCNL che si occupano, tra l’altro, di
definire anche l’inquadramento del personale, che assume natura
vincolante per le amministrazioni pubbliche.
Riguardo ai requisiti culturali previsti per le assunzioni poi, ciascun
ente «non può non attenersi alla disciplina contrattuale in materia di
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sistema di classificazione e in particolare ai contenuti della declaratoria
professionale del profilo stesso e della categoria in cui è esso è collocato.
Questi, infatti, comprendono anche i requisiti culturali che lo
caratterizzano, dato che esiste una stretta, e inscindibile, correlazione tra
il contenuto del profilo e la preparazione culturale, professionale e
l'esperienza dei candidati che possono accedervi» (Orientamento
applicativo Aran, RAL 104 del 5/6/2011).
5.3. Riguardo agli uffici di diretta collaborazione dell’organo
politico, l’art. 90 del TUEL ha riconosciuto espressamente anche alle
Amministrazioni locali (come avviene per le amministrazioni statali: v. art.
14, comma 2 del T.U.P.I.) la possibilità di costituirli, previa previsione
regolamentare.
È stato chiarito che detti uffici di staff, nella configurazione che ne
ha dato la normativa vigente, svolgono una attività di supporto all’organo
di indirizzo e controllo politico-amministrativo, strettamente correlata
all’esercizio sia delle predette funzioni che di raccordo tra tale organo e la
dirigenza, alla quale sola compete l’attività gestionale (Corte dei conti,
Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 43 del
16/10/2007).
Trattasi, pertanto, di una ipotesi di rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato (Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Puglia,
sent. n. 241 del 17/4/2007), che si connota – secondo gli approdi della
recente giurisprudenza – per la deroga alla regola del pubblico concorso,
al fine di consentire agli amministratori degli enti locali di avvalersi
dell’ausilio di personale di assoluta fiducia per l’esercizio delle più alte
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funzioni di indirizzo e controllo nello svolgimento della attività politica
(Corte dei conti, Sezione I/A Giurisdizionale centrale, sent. n. 785 del
6/12/2012; Sezione Giurisdizionale per l’Umbria, sent. n. 140 del
31/12/2012).
5.4. La norma consente anche di sostituire, previa motivata
delibera di giunta, il trattamento accessorio afferente ai compensi per il
lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della
prestazione individuale previsti dai contratti collettivi con un unico
emolumento onnicomprensivo (c.d. indennità di staff).
Al riguardo, rileva la Procura, risulta ormai incontroverso che: - gli
uffici di staff, una volta costituiti, entrano a pieno titolo nella dotazione
organica e pertanto, per i relativi posti il singolo ente sulla base della
propria autonomia deve valutare a quale categoria si riferiscono le
necessità assunzionali: «Il comando normativo dell’ art. 90 non permette,
peraltro, come legittimamente afferma la parte attorea, di prescindere
dalla valutazione della specificazione della categoria e del profilo
professionale che … costituiscono fondamentali elementi di valutazione al
fine dell’inserimento di un soggetto nell’ organizzazione della Pubblica
Amministrazione» (Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana,
sent. n. 622 del 21/09/2004); - l’assunzione dei dipendenti esterni da
assegnare a detti uffici può avvenire esclusivamente con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, onde evitare l’erogazione di
retribuzioni svincolate dalle previsioni dei CCNL del comparto o in
contrasto con esse (Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, sent. n. 241/2007,
cit.); e ciò diversamente dagli uffici di diretta collaborazione del ministro,
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dove l’articolo 14, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001 consente di
assumere detti collaboratori anche mediante contratti di lavoro autonomo
o di diritto privato; - devono essere rispettate tutte le specifiche previsioni
e preclusioni di cui all’art. 90 del TUEL unitamente alle più generali
disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la relativa figura
contrattuale, cui lo stesso art. 90 rinvia (v. comma 2), sia per quanto
riguarda l’inquadramento giuridico che il trattamento economico; - di
conseguenza, all’atto della assunzione, deve essere individuata - in
relazione alle funzioni da svolgere ed ai connessi titoli di studio posseduti,
da un lato, le pregresse esperienze professionali, dall’altro - la categoria di
inquadramento, a cui consegue automaticamente, in applicazione delle
disposizioni dei CCNL di comparto, sia la determinazione della retribuzione
spettante, sia l’individuazione degli altri diritti e degli obblighi nascenti dal
rapporto.
6. In coerenza con detta normazione primaria si muove il
Regolamento di organizzazione della Provincia di OMISSIS vigente ratione
temporis (nel OMISSIS, data di adozione degli atti per cui è questione),
che così dispone all’art. 2: «È costituito un Ufficio di supporto al
Presidente, posto alle sue dirette dipendenze per l'esercizio delle funzioni
di indirizzo e controllo attribuitegli dalla legge. Tale Ufficio può essere
costituito da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti con contratto
di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni previste dal
Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e dal Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 …» (comma 1); «In relazione alla disciplina giuridica, le
assunzioni di personale esterno di cui al presente articolo sono regolate
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dalle disposizioni di legge, di Statuto, di Regolamento e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro del comparto enti locali» (comma 9). Negli
stessi termini il successivo Regolamento, entrato in vigore il 5/4/2011,
art. 9, commi 1 e 8. Il Regolamento interno perciò (v. art. 2, comma 2),
testualmente rimanda alla disciplina giuridica ed economica prevista dalla
legge e dai contratti collettivi.
7. Sulla base del ricostruito quadro normativo di riferimento,
ritiene la Procura che gli atti amministrativi e il contratto di lavoro in
esame contraddicano totalmente con essi.
7.1. In primo luogo, secondo la Procura, l’assegnazione a
dipendente di categoria C dell’incarico di capo-responsabile dell’ufficio di
gabinetto all’interno dell’ufficio di staff pone in evidenza elementi di palese
illegittimità e irragionevolezza, atteso il necessario disbrigo di compiti e
mansioni e il possesso di competenze professionali riconducibili ad una
posizione di categoria superiore.
Ritiene la Procura palese, sotto il profilo della logico, l’incoerenza e
l’irrazionalità della scelta di attribuire a soggetto in possesso del solo
diploma di OMISSIS (presso OMISSIS come si evince dal curriculum della
signora P., allegato al citato provvedimento presidenziale), funzioni apicali
di capo-responsabile di un’unità organizzativa istituita al vertice dello staff
della Presidente della Provincia (denominata “ufficio di Gabinetto del
Presidente”). Se poi si esaminano le disposizioni relative
all’inquadramento e alle categorie professionali del personale degli enti
locali, e la declaratoria delle categorie C e D di cui all’allegato “A” al CCNL
del 31/03/1999, è agevole desumere la più completa disarmonia tra i
SENT. N. 92/14/R
18
contenuti professionali dell’assunzione che qui occupa e la categoria C,
con le relative mansioni e i connessi profili professionali.
Alla signora P., difatti venivano assegnati compiti apicali di
sovrintendenza e di coordinamento dell’intero ufficio di staff e affidate le
più importanti funzioni di supporto dell’organo politico di vertice,
compendiabili: a norma dell’art. 2 del Regolamento di organizzazione
nell’«esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico» attribuite al
Presidente dalla legge (comma 1), e nel coadiuvare «il Presidente, in
particolare per quanto attiene: rapporti internazionali, comunicazione
interna ed esterna, rappresentanza, pubbliche relazioni» (comma 3);
nonché, in base al provvedimento della Presidente prot. n. OMISSIS del
OMISSIS, nei compiti di «- sovrintendere all’attività di segreteria e di
definizione dell’agenda della Presidente e curare la gestione della
corrispondenza; - assistere la Presidente nell’esercizio delle funzioni
proprie e supportarne l’attività istituzionale; - agevolare il collegamento
della Presidente con gli enti esterni e i soggetti di volta in volta
interessati; - svolgere attività di supporto della Presidente su
problematiche di carattere generale e non di specifica competenza
settoriale; curare le incombenze della Presidente come organo politico
amministrativo».
Venivano dunque assegnate, ad avviso della Procura, alla signora
P. funzioni di supporto dell’organo di direzione politica, ex art. 90 del TUEL
(riportate poi nel contratto individuale di lavoro), niente affatto coerenti
con l’inquadramento nella «cat. “C” del vigente CCNL…», e dunque con il
«Profilo professionale: OMISSIS » e con le «mansioni previste per la
SENT. N. 92/14/R
19
categoria di inquadramento, riferibili al profilo di appartenenza,
sommariamente indicate nell’allegato A) del CCNL di categoria del
31/03/1999 nonché le funzioni specifiche del ruolo assegnato».
Infatti, le prestazioni della declaratoria della categoria C di cui
all’allegato “A” al CCNL del 31/03/1999, attengono per lo più al
disimpegno di compiti di concetto in relazione a limitati ambiti materiali e
a profili professionali (quali ad es. agente di polizia locale, educatore asili
nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna,
istruttore amministrativo, e così via), di media complessità istruttoria;
talché, esse stridono apertamente con il contenuto dell’incarico apicale di
OMISSIS - responsabile della unità di supporto all’organo elettivo di
vertice dell’amministrazione, che implicava lo svolgimento delle più alte
funzioni di indirizzo e controllo politico nei più variegati settori della vita
amministrativa dell’ente, che non potevano non presupporre quanto meno
l’inserimento nella categoria D e il possesso del corrispondente titolo di
studio (laurea). Tant’è che la relativa declaratoria contrattuale annette
alla categoria D lo svolgimento di funzioni che richiedono elevate
conoscenze pluri-specialistiche riconducibili al titolo di laurea e lo
svolgimento di affari riferibili a compiti di supporto, sovrintendenza e
assistenza relativi ai più importanti e diversificati processi amministrativi-
istituzionali. E tali dovevano intendersi tutti quei compiti assegnati alla
signora P., che non potevano non presupporre conoscenze e competenze
variegate nei più disparati settori dell’attività istituzionale (che vanno,
come visto, dai rapporti internazionali alla comunicazione interna ed
esterna, alla rappresentanza, alle pubbliche relazioni ex comma 3 del
SENT. N. 92/14/R
20
regolamento, cit.; alla sovrintendenza all’attività di segreteria; alla
definizione dell’agenda della Presidente; alla cura e gestione della
corrispondenza; alla assistenza alla Presidente nell’esercizio delle funzioni
proprie e di supporto all’attività istituzionale; alla agevolazione del
collegamento della Presidente con gli enti esterni e i soggetti di volta in
volta interessati; al supporto della Presidente su problematiche di
carattere generale e non di specifica competenza settoriale; alla cura delle
incombenze della Presidente come organo politico amministrativo, giusto il
provvedimento presidenziale e il contratto individuale di lavoro).
Conoscenze e competenze certamente non in possesso di soggetto munito
(solo) di diploma di OMISSIS, inquadrato (e inquadrabile) di conseguenza
in categoria C.
7.2. In sostanza sono state affidate a dipendente privo di laurea (e
perciò inquadrato in categoria C) compiti che presupponevano cognizioni
complesse e multisettoriali e la gestione di affari riconducibili ai più alti
compiti di supporto, sovrintendenza e assistenza relativi ai più importanti
e diversificati processi amministrativi-istituzionali appannaggio dello
stesso organo elettivo, sia in ambito interno che esterno. Nonostante ciò,
si riteneva che la predetta incaricata, dotata di diploma di OMISSIS, fosse
adeguatamente preparata per l’esercizio di sì alti compiti e in possesso di
adeguate competenze, che presupponevano viceversa l’inserimento
almeno in categoria D e il possesso del corrispondente titolo di studio
(laurea). E tanto in ossequio al predetto sistema di classificazione e al
corrispondente grado di scolarizzazione, che, secondo la Procura, non
ammette eccezioni di sorta.
SENT. N. 92/14/R
21
La Procura aggiunge – quale ulteriore profilo di nullità/illegittimità
– che in base al predetto ordinamento professionale lo svolgimento di
incarichi di posizione organizzativa comportanti lo svolgimento di funzioni
complesse e/o di direzione di strutture organizzative e/o di staff può
essere attribuito solo a dipendenti di categoria D, salvo il caso degli enti di
piccole dimensioni (in cui manca la presenza in organico di dipendenti di
tale categoria).
Nondimeno, la Presidente della Provincia di OMISSIS assumeva un
soggetto quale OMISSIS, ponendolo perciò - quale preposto-responsabile
dell’ufficio di OMISSIS – al vertice di una struttura organizzativa dell’Ente
che, in quanto a capo dell’ufficio di staff e alla luce della complessità delle
funzioni ad essa intestate, può a ragione essere definita apicale; tuttavia,
lo incardinava nella categoria C, ad onta della disciplina contrattuale in
materia di classificazione e dei contenuti della declaratoria relativa alla
categoria professionale, nonché del profilo di riferimento (che
comprendono il requisito culturale della laurea), così come delle previsioni
contrattuali relative all’affidamento degli incarichi di P.O. che, come più
volte detto, presuppongono l’inquadramento in cat. D.
Non si è trattato, difatti, nel caso di specie, di assumere un
qualunque dipendente da assegnare all’ufficio di supporto del capo della
Amministrazione provinciale – per il cui inserimento sicuramente non è
previsto il possesso della laurea né tanto meno l’inquadramento in cat. D
–, ma di un soggetto da preporre a quella che, anche alla luce
dell’organizzazione interna (come anche si dirà appresso) era la struttura
di vertice afferente a detta funzione, vale a dire il OMISSIS
SENT. N. 92/14/R
22
7.3. Ciò è vero, secondo la Procura, anche alla luce dell’assetto
organizzativo della Provincia di OMISSIS in materia di personale.
L’art. 27 dello Statuto provinciale, vigente ratione temporis,
stabilisce che l’organizzazione degli uffici «è strutturata in unità
organizzative di diversa complessità» (comma 1); ne demanda poi la
concreta articolazione e le relative attribuzioni al Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e Servizi (commi 2 e 3).
Il Regolamento di organizzazione vigente all’atto di affidamento
dell’incarico (dal 19/11/2008 al 4/4/2011) (nel prosieguo, il
“Regolamento”), all’art. 1, comma 7 prevede(va) la suddivisione della
struttura organizzativa in Settori, Servizi, Unità Operative Complesse e
Uffici.
Nella visione organizzativa dell’Ente, alle unità organizzative di
livello più elevato (i settori, e poi servizi) è preposta la dirigenza, con
sovraordinazione del dirigente di settore a quello di servizio (commi 9 e
11, art. 1, del Regolamento), essendo le due strutture fondamentali
dell’ente connotate da differenti livelli di complessità organizzativa e
gestionale.
Dallo stesso Regolamento si evince altresì che la responsabilità
degli uffici deve essere attribuita almeno a dipendenti di categoria D,
laddove si parla di affidamento di compiti di direzione di uffici a dipendenti
funzionari, a condizione che siano di cat. D; dalla stessa norma emerge
che addirittura la direzione delle unità organizzative complesse dovesse
essere affidata a dirigenti non responsabili di settore o servizio (v. commi
2 e 3 dell’art. 3: «La responsabilità di direzione delle unità organizzative
SENT. N. 92/14/R
23
complesse è attribuita dal dirigente del settore interessato, mentre quella
di direzione degli uffici è attribuita dal dirigente del servizio interessato a
condizione che riguardi personale di cat. D»; «I dirigenti e i funzionari
incaricati esercitano, in ogni caso, le funzioni fino alla loro conferma o
sostituzione»).
Se questo è il quadro anche organizzativo interno in materia, è
evidente che giammai un dipendente di categoria C poteva essere
preposto a capo di una struttura apicale, siccome deputato al disimpegno
delle più alte funzioni di supporto dell’organo politico e alla gestione di
processi afferenti ai più variegati ambiti materiali.
Una scelta coerente con la normativa di riferimento, anche interna,
avrebbe perciò imposto, ad avviso della Procura, di valutare previamente
il tipo di posto da ricoprire, le funzioni da svolgere e l’assunzione di una
figura professionale compatibile con dette funzioni e con la corrispondente
categoria di inquadramento oltre che con il pertinente titolo di studio: ciò
avrebbe determinato l’affidamento di detto incarico di vertice a
dipendente di posizione non inferiore alla categoria D, cui assegnare la
responsabilità della direzione di un ufficio complesso quale quello in
discorso (e lo svolgimento delle connesse funzioni), con eventuale
riconoscimento della posizione organizzativa. Sul punto, la Procura
richiama la citata sentenza della Cass., Sez. Un. Civili, n. 21744/2009,
secondo cui «I rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati
esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro
privato; il datore di lavoro pubblico non ha quindi il potere di attribuire
inquadramenti in violazione del contratto collettivo ma ha solo la
SENT. N. 92/14/R
24
possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo
nel contratto, alle sue esigenze organizzative, senza tuttavia modificare la
posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie; ne
consegue che è nullo l'atto in deroga, anche in melius, alle disposizioni del
contratto collettivo, sia quale atto negoziale, per violazione di norma
imperativa, sia quale atto amministrativo, perché viziato da difetto
assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21-septies della legge 7 agosto
1990 n. 241, escludendo l'ordinamento che la P.A. possa intervenire con
atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva».
7.4. In questa prospettiva, secondo la Procura, consegue la nullità
dell’atto presidenziale di conferimento dell’incarico in parola, per difetto
assoluto di attribuzione, in quanto contrario alle disposizioni del
richiamato ordinamento professionale.
7.5. La Procura evidenzia un’ulteriore anomalia: la dipendente in
questione, infatti, nel suo ruolo di capo-responsabile dell’ufficio di
gabinetto (nell’ambito dell’ufficio di staff della Presidente), avendo tra i
suoi compiti quello di assicurare il coordinamento fra l’azione di indirizzo
politico della Presidente della Provincia e l’attività di gestione svolta dalla
struttura burocratica dell’ente, veniva di fatto a trovarsi in una posizione
di predominio rispetto non solo ai funzionari di categoria D investiti o
meno dell’area delle P.O. o di U.O.C., ma anche rispetto alla dirigenza
stessa: potendo essa in astratto anche impartire disposizioni, in vista
dell’attuazione degli indirizzi politici, a dirigenti e funzionari preposti alla
gestione (aventi una posizione professionale ben più elevata) e potendo
verificare, a valle, la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e
SENT. N. 92/14/R
25
della gestione agli indirizzi impartiti, veniva a creare uno svilimento della
funzione svolta da dipendenti laureati (dirigenti e di cat. D). Del resto,
questa funzione (di indirizzo e controllo) del OMISSIS è ben nota alla
Presidente della Provincia: la stessa, infatti, nella sua e-mail del
OMISSIS, di risposta al consigliere interpellante R. che chiedeva
chiarimenti in merito alla congruità del trattamento economico
riconosciuto al OMISSIS , riteneva proporzionato detto trattamento in
considerazione della posizione che questi assume, che è di “cerniera” tra
l’apparato politico e quello amministrativo, nonché della funzione svolta,
di “interfaccia” tra la Presidente e la dirigenza, quale raccordo tra i due e
referente dell’indirizzo politico della Presidente.
In proposito la Procura ritiene anche «Nell’esercizio di tale
importante funzione [il OMISSIS ] viene in contatto in particolare con la
dirigenza dell’ente e con l’insieme dei suoi funzionari. Orbene l’ulteriore
deroga sull’attribuzione delle qualifiche e delle posizioni retributive
potrebbe avere un effetto regressivo sulla struttura burocratica,
demotivandola e disorientandola, a seguito dell’evidente disparità di
trattamento che andrebbe a realizzarsi» (Corte dei conti, Sezione
Giurisdizionale per l’Umbria, sent. n. 140/2012, cit.). E ciò è ancor più
vero alla luce dell’enorme differenziale tra il trattamento economico
riconosciuto alla dipendente di cat. C, assunta nel caso di specie come
OMISSIS , e quello spettante ai dirigenti e ai dipendenti di cat. D.
7.6. Come ulteriore profilo distorsivo l’ente, tramite deliberazione
di giunta provinciale (deliberazione n. 227 del 9/07/2009), presieduta
dalla stessa Presidente (peraltro anche nella veste di responsabile delle
SENT. N. 92/14/R
26
politiche del personale), attribuiva al OMISSIS un emolumento annuale
nella misura pari a 38.059,26 euro lordi annui, oltre 9.250, 30 euro a
titolo di oneri previdenziali ed assistenziali a carico della Provincia.
Con tale atto, la giunta era chiamata a dare attuazione all’art. 90
del TUEL in materia di emolumento unico; tuttavia, nel far ciò attribuiva
alla signora P. un’indennità che, ben lungi dal rappresentare un’indennità
sostitutiva del trattamento economico accessorio previsto dai medesimi
CCNL (ad es. dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività
collettiva e per la qualità delle prestazioni individuali, cfr. art. 90, terzo
comma, cit.), si poneva ben al di sopra della più alta indennità di
posizione dirigenziale. La quale, secondo la sopra riportata previsione
contrattuale di settore, può variare da un minimo di 10.443,77 euro ad un
massimo di 44.013,47 euro (valori lordi). Alla signora P. veniva invece
(addirittura) attribuita una indennità di staff pari a complessivi 47.309,56
euro (lordi), dunque in misura superiore a quella prevista per i dirigenti. E
tanto avveniva al di fuori di ogni previsione normativa e contrattuale,
atteso che la norma di riferimento consentiva (e consente) solo il
riconoscimento di un emolumento sostitutivo (ed onnicomprensivo) del
trattamento accessorio.
7.7. Quanto sopra determinava, secondo la Procura, l’ulteriore
effetto di creare nell’ente, in maniera surrettizia, una vera e propria
posizione dirigenziale (ai fini dell’inquadramento e ai fini economici), ma
in maniera del tutto anomala e in aperta deviazione dai principi ispiratori:
si assumeva una dipendente non in possesso del titolo di studio (laurea)
corrispondente alla declaratoria contrattuale di riferimento e alle connesse
SENT. N. 92/14/R
27
funzioni, incardinandola però nella struttura di supporto come figura
apicale (al vertice della stessa), ma inquadrandola in categoria C e
attribuendole una indennità – a titolo di emolumento unico – non solo del
tutto svincolata da qualsivoglia parametro contrattuale, ma addirittura
superiore all’indennità di posizione dei dirigenti. Creando, perciò, un
modello di “dirigenza” del tutto originale che sfuggiva non solo a ogni
regola contrattuale relativa all’inquadramento professionale che al
trattamento economico (come anche quella sopra vista che vuole che la
retribuzione di posizione attribuita al dirigente e al funzionario titolare
della P.O. sia conseguente ad una graduazione o “pesatura” della stessa
posizione, oggetto di concertazione con i sindacati); ma anche all’assetto
organizzativo interno.
7.8. E ciò faceva, rileva la Procura, nonostante il dettato dell’art.
90 del TUEL fosse chiarissimo nell’affermare la necessità che il personale
degli uffici di staff sia “assunto” con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, che allo stesso si applichi il contratto nazionale di
lavoro del personale degli enti locali, e che possa essere riconosciuto solo
un emolumento “sostitutivo” del salario accessorio. Salvo a voler ritenere
l’equivalenza dell’aggettivo “sostitutivo” con dirigenziale.
Quanto sopra rende palese che, al di fuori della sopra indicata
possibilità di deroga (attraverso cioè l’attribuzione di un emolumento
unico), non era possibile riconoscere a detto personale un trattamento
giuridico o economico differente da quello previsto nel contratto collettivo
(unica ed esclusiva fonte di regolamentazione e dell’inquadramento
professionale che del trattamento economico).
SENT. N. 92/14/R
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In questa prospettiva, il trattamento giuridico (inquadramento) ed
economico da riconoscere alla signora P. poteva (e doveva) trovare la
sua fonte esclusivamente nel contratto collettivo, in virtù del chiaro e
testuale rinvio, operato dal predetto articolo, alle ordinarie fonti di
disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali, che
escludeva ogni richiamo e possibilità di applicazione di istituti giuridici ed
economici dei contratti di lavoro autonomo o di diritto privato.
Diversamente da ciò che può accadere per gli uffici di diretta
collaborazione del ministro, dove detta possibilità è testualmente
affermata dal d.lgs. n. 165 del 2001, articolo 14, comma 2. Rimanendo
invece nell’ambito dello stesso ordinamento degli EE.LL., peraltro, lo
stesso TUEL, quando ha voluto consentire la deroga ai contratti collettivi
in punto di trattamento economico, lo ha fatto espressamente, come si
evince dall’art. 110, che consente la nomina di personale esterno quale
responsabile dei servizi o degli uffici, dirigente o esperto di alta
professionalità, anche sulla base di contratti di diritto privato. E ciò è
un’ulteriore riprova che, in riferimento agli uffici di staff (e perciò nel caso
di specie) non è (era) possibile dare ingresso ad istituti e criteri giuridici
ed economici di regolazione del rapporto di lavoro autonomo o di diritto
privato, né a deroghe non normativamente o contrattualmente previste,
stante la indisponibilità della materia contrattuale (trattamento giuridico-
inquadramento, ed economico) da parte delle amministrazioni pubbliche
nel sopra riportato sistema delle fonti del lavoro pubblico
contrattualizzato; e tanto al dichiarato fine di evitare l’erogazione di
retribuzioni svincolate dalle previsioni dei CCNL del comparto o in
SENT. N. 92/14/R
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contrasto con esse. In questi termini si è espressa la Corte di cassazione,
in Sez. Un. Civili, con sentenza n. 21744/2009: «deve escludersi in radice
il potere del datore di lavoro pubblico di introdurre deroghe, anche a
favore dei dipendenti, all'assetto definito in sede di contrattazione
collettiva. Si tratta di uno dei principi cardine della riforma consistita nella
"contrattualizzazione" del rapporto di lavoro pubblico, espresso in
numerose disposizioni del suo "statuto" (d.lgs. n. 165 del 2001): i rapporti
di lavoro sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi
sul rapporto di lavoro privato; i contratti individuali possono incidere sui
trattamenti economici definiti in sede collettiva solo se specificamente
abilitati dalla legge; persino il potere legislativo – salvo che non introduca
esplicitamente una clausola di salvaguardia – deve cedere di fronte alle
disposizioni dei contratti collettivi in ambito normativo ed economico (art.
2 e art. 3); sul trattamento economico, interamente definito dai contratti
collettivi, non può incidere il datore di lavoro in violazione del principio di
parità di trattamento contrattuale (art. 45, commi 1 e 2); si veda poi il
complesso di norme che regolano la stipulazione dei contratti collettivi e la
verifica e il mantenimento dei costi (artt. 46, 50). Riconoscere al datore di
lavoro pubblico il potere di attribuire inquadramenti in violazione delle
disposizioni della fonte collettiva significa con tutta evidenza contraddire le
linee fondamentali dell'accennato sistema legislativo. Al datore di lavoro
pubblico, infatti, il contratto collettivo riconosce soltanto la possibilità di
adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo dal
contratto, alle sue esigenze organizzative, ma senza modificare la
posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie (art. 6
SENT. N. 92/14/R
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C.C.N.L. 31.3.1999)».
L’assetto legislativo ricordato, secondo la Procura, non risulta
smentito dalla novella apportata al sistema dal d.lgs. 27 ottobre 2009 n.
150 (in vigore dal 15 novembre 2009, che ha in qualche modo
riassegnato alla legge il valore di fonte primaria), non è consentito alle
pubbliche Amministrazioni di introdurre trattamenti giuridici od economici
che non trovino sicuri agganci nei contratti collettivi o nella legge.
Di conseguenza, nel caso per cui è questione la giunta avrebbe
potuto riconoscere al OMISSIS di fresca nomina (sul presupposto,
naturalmente, di un previo e legittimo incarico di affidamento) solo un
emolumento forfettario che in qualche modo compensasse il lavoratore
per lo svolgimento di prestazioni caratterizzate da ampia disponibilità, al
fine di evitare, come detto, precisi, puntuali e previ atti di autorizzazione
di lavoro straordinario e/o l’approvazione preventiva di progetti di
produttività.
Invece, la giunta gli attributiva un salario accessorio superiore allo
stesso trattamento fondamentale, stravolgendo l’ordine naturale della
struttura retributiva dei pubblici dipendenti, sopra indicata.
Rileva la Procura che basta, difatti, esaminare un qualunque
cedolino stipendiale per verificare che la signora P. prendeva
mensilmente 1.666,98 euro lordi come retribuzione base, e ben 2.927,64
euro lordi a titolo di salario “accessorio”, che diveniva così la parte
preponderante della retribuzione.
In sostanza, se si esclude il OMISSIS (dato parziale limitato) nel
quadriennio OMISSIS il valore massimo liquidato nella Provincia di
SENT. N. 92/14/R
31
OMISSIS a titolo di salario accessorio a dipendenti di categoria C, è stato
pari a euro 41.732,8, e quindi mediamente pari a euro 10.433,2 annui.
Tale valore, peraltro, è, secondo la Procura, sicuramente in eccesso,
poiché se è vero che non prende in considerazione le voci di salario
accessorio assolutamente incompatibili con la posizione professionale del
OMISSIS - assistente amministrativo (di categoria C) a tempo
determinato, quali gli oneri per la progettazione e la progressione
orizzontale, considera tuttavia alcune voci che difficilmente sarebbero
riconoscibili ad un istruttore amministrativo, quali ad es. l’indennità di
rischio, di disagio, di turno, di reperibilità, tradizionalmente appannaggio
delle categorie tecniche (il prospetto si riferisce, in tutta evidenza, a
soggetto di categoria C dipendente dell’ufficio tecnico).
Orbene, pur prendendo a riferimento dette voci, secondo la
Procura, si vede che nel quadriennio di riferimento il dipendente
provinciale che ha preso il salario accessorio più alto non è mai andato
oltre gli euro 11.332,63 annui, percependo mediamente euro 10.433,2
annui.
Ragion per cui, pur considerando tale valore – in eccesso – quale
quello massimo di riferimento, è evidente la abnormità cui è incorsa la
giunta nel caso di specie essendo stato riconosciuto alla predetta
assistente amministrativa (cat. C) un trattamento accessorio (sostitutivo)
che quasi doppiava la retribuzione base e pressoché quintuplicava quello
erogato alla figura professionale maggiormente ricompensata nella
medesima categoria professionale (C). Al contrario, l’esecutivo provinciale
si limitava, in tale frangente, laconicamente a ritenere in modo generico
SENT. N. 92/14/R
32
che il contratto del 6/7/2009 fosse caratterizzato da particolari esigenze di
«impegno e flessibilità» del lavoratore «per l’espletamento delle funzioni e
dei compiti specifici allo stesso attribuiti» e che «l’esercizio delle funzioni
… comporta conseguentemente una richiesta di disponibilità anche al di
fuori del normale orario di lavoro». E tanto faceva: i) richiamando l’art. 90
del TUEL; ii) prendendo atto che la dipendente incaricata era inquadrata
in categoria C; iii) affermando di riconoscere alla stessa un emolumento
“sostitutivo” del «trattamento accessorio previsto dal CCNL di comparto»,
fissandolo tuttavia nella misura spropositata sopra indicata; iv) violando,
di conseguenza, tutte le specifiche previsioni e preclusioni di cui all’art. 90
del TUEL, unitamente alle più generali disposizioni normative e
contrattuali che disciplinano la relativa figura contrattuale, cui lo stesso
art. 90 rinvia (v. comma 2), sia per ciò che riguarda l’inquadramento
giuridico che il trattamento economico) obliterando parametri retributivi
certi, relativi al trattamento accessorio delle corrispondenti categorie
professionali all’interno dell’ente, ovvero le disposizioni contrattuali
relative alla pesatura delle posizione organizzative o dirigenziali (essendo
l’emolumento equiparato a quello dei dirigenti), che esigono la
concertazione con i sindacati.
A non differenti risultati si giunge, secondo la Procura, se si prende
a riferimento la sopra indicata misura della indennità di posizione che può
essere riconosciuta a soggetti di categoria C che sono investiti dell’area
delle posizioni organizzative (ciò è possibile, tuttavia, come detto, solo
negli enti locali in cui non è presente la categoria D), prevista nella misura
che va da euro 3.098,74 a euro 7.746,85 annui lordi per tredici mensilità.
SENT. N. 92/14/R
33
7.9. Per tali ragioni, secondo la Procura, l’atto della giunta si
appalesa: i) nullo (perché viziato da difetto assoluto di attribuzione ai
sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, per avere modificato
la struttura retributiva del pubblico impiegato: Cass., Sez. Un. Civili,
sentenza n. 21744/2009, citata), e/o illegittimo per violazione delle
disposizioni di settore riferite al personale degli enti locali; ii) illegittimo,
altresì, per difetto di motivazione o motivazione carente, contraddittoria:
sulla base di una generica valutazione della flessibilità delle prestazioni
dedotte in contratto, si dichiarava, difatti, di attribuire un emolumento
“sostitutivo” ed onnicomprensivo del trattamento accessorio che, tuttavia,
rimaneva tale solo sulla carta poiché si riconosceva un importo
sproporzionato rispetto al trattamento accessorio in ipotesi erogabile alla
categoria C o rispetto alla indennità di posizione organizzativa
corrispondente alla medesima categoria professionale.
7.10. In merito al «contratto di lavoro subordinato, a tempo
determinato» prot. n. OMISSIS del 7/7/2009, precedente alla predetta
deliberazione di giunta, i profili di invalidità dello stesso emergono,
secondo la Procura, in tutta evidenza dalla insita contraddittorietà dello
stesso (sottoscritto dalla dirigente della struttura risorse umane). Esso,
infatti, nel prevedere l’assunzione della signora P. «con funzioni di
supporto all’organo di direzione politica, ex art. 90 del d.lgs. n.
267/2000», ne ribadiva, tuttavia, l’inquadramento nella «posizione
giuridica ed economica» corrispondente «a quella prevista per le categorie
“C” del vigente CCNL Regioni-Enti Locali, nonché da quanto derivante dai
relativi contratti decentrati integrativi».
SENT. N. 92/14/R
34
In tal guisa riconosceva però alla lavoratrice de qua un profilo
professionale incompatibile con le funzioni apicali che le erano assegnate
(«Profilo professionale: OMISSIS ; Categoria: ‘C’ - CCNL Regioni Enti
Locali; Posizione economica: C1»). Tanto è vero che il successivo articolo
2 del contratto («Profilo professionale – Mansioni») testualmente
prevedeva che la signora P. , in qualità di OMISSIS , fosse «tenuta a
svolgere le mansioni previste per la categoria di inquadramento, riferibili
al profilo di appartenenza, sommariamente indicate nell’allegato A) del
CCNL di categoria del 31/03/1999 nonché le funzioni specifiche del ruolo
assegnato», evidentemente incompatibili con tale categoria.
Trattasi di funzioni di Responsabile di struttura complessa,
involgenti lo svolgimento di alti compiti di supporto che, per quanto sopra
esposto, non potevano essere dispiegate efficacemente da soggetto privo
della laurea e inquadrato in categoria C. Non di meno, il contratto
rinviava, ex articolo 7 (quale norma di chiusura), alle norme vigenti nel
CCNL del comparto Regioni Enti Locali, a quelle vigenti per i pubblici
dipendenti e alle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile (in analogia alla previsione di cui all’art. 2, comma del d. lgs.
30/3/2001, n. 165), che però venivano contraddette.
Di conseguenza, la violazione da parte del contratto individuale di
lavoro del OMISSIS delle disposizioni di legge e contrattuali ne determina,
secondo la Procura, la sua invalidità (nullità), ai sensi dell’art. 2, comma
3-bis, del T.U.P.I. e 3 vecchio testo, oltre che per violazione di norme
imperative ai sensi dell’art. 1418, comma 1 del c.c., giacché dal
combinato disposto delle disposizioni del TUPI e di quelle contrattuali
SENT. N. 92/14/R
35
sopra richiamate si evince un complesso di disposizioni imperative (che
pongono un preciso ordine di gerarchia tra le fonti contrattuali e precisi
limiti in merito al trattamento giuridico ed economico dei pubblici
dipendenti, in attuazione dei valori costituzionali di imparzialità, buon
andamento, eguaglianza), la cui violazione è sanzionabile con la nullità.
Nullità che il giudice contabile può incidentalmente rilevare al fine
di inferire la illiceità del comportamento dell’agente pubblico (in questi
termini, Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna, Sent. - Ord. n. 112 del
23/7/2013, punto 2.2. del Diritto). Si aggiunga che, secondo la Corte dei
conti, Sez. giur. Lazio, sentenza 4 settembre 2012, n. 864 (v. meglio
infra, punto 14), la nullità colpisce anche il contratto stipulato in
violazione della disposizione relativa al titolo di studio necessario per
l’assunzione (riconducibile all’art. 2 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3), la
quale costituisce norma di ordine pubblico sociale).
7.11. Secondo la Procura, da quanto precede consegue: - la
nullità/illegittimità del provvedimento presidenziale, per assegnazione di
incarico e attribuzione di funzioni apicali (di vertice) di responsabile-
OMISSIS dell’ufficio di supporto del vertice politico a soggetto non in
possesso del titolo di laurea e perciò inquadrato in categoria C, funzioni
non riconducibili alle mansioni e alle declaratorie contrattuali relative alla
categoria C; - la nullità/illegittimità della deliberazione di giunta,
attributiva di un emolumento unico sostitutivo del salario accessorio
spropositato, al di fuori di ogni parametro normativo o contrattuale e
svincolato da ogni previa valutazione (neanche di massima) dei criteri e
dei valori contrattuali di riferimento, e di gran lunga superiore a quello in
SENT. N. 92/14/R
36
ipotesi riconoscibile ad un dipendente di categoria C a titolo di salario
accessorio; anzi attributivo di una vera e propria indennità (nemmeno di
P.O. ma addirittura) dirigenziale a soggetto inquadrato in categoria C,
privo della qualificazione professionale prevista non solo per l’accesso alla
qualifica dirigenziale, ma addirittura per la categoria D; - l’invalidità
(nullità) del contratto individuale di lavoro del 6/7/2009 per violazione di
norme di settore e dei CCNL di categoria e per violazione di norme
imperative; - il riconoscimento surrettizio di una posizione dirigenziale a
soggetto privo dei requisiti di legge e contrattuali richiesti per
l’inquadramento in funzioni di vertice, e il conseguente svilimento delle
posizioni dirigenziali e categorie D interne, in possesso del corrispondente
titolo di laurea; la vicenda per cui è questione, perpetrata da
amministratori e dirigenti della Provincia di OMISSIS (per i quali è
implicita la sussistenza del rapporto di servizio) costituisce, ad avviso
della Procura, una fattispecie di danno erariale di cui ricorrono tutti gli
estremi.
8. Secondo la Procura, il danno è costituito dalla intera somma
percepita da soggetto assunto in assenza del prescritto titolo di studio e
retribuito secondo modalità non ancorate ai parametri normativi e perciò
palesemente contra legem. Sotto il profilo restitutorio, «l’insussistenza
della preparazione culturale rende la prestazione lavorativa inadeguata
rispetto alle esigenze dell’amministrazione e del tutto ingiustificata la
relativa retribuzione».
In questo senso, la Procura cita la pronuncia della Corte conti, sez.
giur. Lazio, n. 671 del 4/7/2012 secondo la quale, sia pure in riferimento
SENT. N. 92/14/R
37
a soggetto assunto in base a falso diploma di laurea, viene affermato il
principio consolidato nella giurisprudenza contabile secondo cui
«l’erogazione di compensi in favore di soggetti che abbiano svolto
un’attività senza il possesso del prescritto titolo di studio costituisce danno
a carico del bilancio dell’ente, a nulla rilevando la circostanza che gli
emolumenti percepiti abbiano corrisposto a prestazioni effettivamente
svolte; in questo quadro, il possesso dei requisiti culturali e professionali
si pone come necessaria premessa per l’utile svolgimento della relativa
attività (cfr. sez. II centr. app., sent. 30 marzo-26 ottobre 2010, n.
430»). Nello stesso senso, Corte dei conti, Sez. giur. Lazio, sentenza 4
settembre 2012, n. 864, secondo cui (in riferimento a fattispecie di
incarico a dirigente esterno ai ruoli dell’amministrazione, conferito a
soggetto privo del requisito di legittimità imprescindibile del titolo di
laurea) l’incarico dirigenziale conferito a soggetto esterno privo di laurea
cagiona un danno pari all’intero ammontare delle retribuzioni. Infatti,
rileva la Procura, secondo questa giurisprudenza, deve ritenersi da un lato
che il danno sia commisurato non al corrispettivo netto conseguito dal
soggetto illegittimamente incaricato ma all’intero pagamento delle
retribuzioni, comprensivo delle indennità e dei contributi versati
dall’Amministrazione per un rapporto illecitamente conferito; dall’altro che
non può darsi luogo a compensazione per l’utile che si pretende correlato
alle prestazioni eseguite dal dirigente esterno, atteso che il contratto
sottostante deve essere considerato nullo per illiceità della causa, poiché
stipulato in violazione dell'art. 2 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, che
costituisce norma di ordine pubblico sociale. Ne consegue l’inapplicabilità
SENT. N. 92/14/R
38
del principio di tutela del lavoratore di cui all’art. 2126 del cod. civ. (cfr.
anche Corte dei conti, Sez. Appello Sicilia, n. 154/2006; Sez. Campania,
n. 447/2006).
Di conseguenza, le intere somme percepite dalla signora P. , dal
OMISSIS, relative sia al trattamento fondamentale che all’emolumento
unico, pari a complessivi euro 226.070,99 andranno, secondo la Procura,
restituite all’ente, oltre rivalutazioni ed interessi fino al soddisfo.
Tale danno si è concretizzato ed attualizzato con il pagamento delle
singole mensilità a partire dal pagamento del mese di luglio 2009: «…il
Sig. (omissis) ha percepito una retribuzione stipendiale superiore a quella
corretta per effetto dell’illegittimo inquadramento in categoria contrattuale
dove era previsto il possesso di laurea. L’importo di tale retribuzione
stipendiale costituisce danno erariale, attualizzatosi mese dopo mese con
il pagamento delle singole mensilità» (Corte dei conti, Sez. giur. Umbria,
sentenza 31/12/2012, n. 140).
9. Sotto il profilo soggettivo, ad avviso della Procura, i
comportamenti dei presunti responsabili sono connotati da colpa grave,
poiché «secondo un orientamento giurisprudenziale pressoché pacifico
(cfr., ex multis, Corte conti, Sez. Lombardia, 5 marzo 2007, n. 141; id.,
Sez. App. III, 10 marzo 2003, n. 100/A; id., Sez. Molise, 4 aprile 2002, n.
65/E), i profili di illegittimità degli atti costituiscono un sintomo della
dannosità per l’erario delle condotte che all’adozione di quegli atti abbiano
concorso. In altri termini, la non conformità dell’azione amministrativa alle
puntuali prescrizioni che ne regolano lo svolgimento pur non essendo
idonea a generare, di per sé, una responsabilità amministrativa in capo
SENT. N. 92/14/R
39
all’agente, può assumere rilevanza allorché quegli atti integrino una
condotta almeno gravemente colposa, foriera di un nocumento economico
per l’Amministrazione» (Corte dei conti, Sez. Giur. per la Puglia, sent. n.
615/2010 cit.).
Segnatamente in un caso come quello di specie in cui gli atti
amministrativi – e negoziali – per cui è questione sono affetti da vizi sì
radicali da ridondare nella più grave delle invalidità, vale a dire la nullità
(ancora una volta, il richiamo è alla sentenza n. 21744/2009 della Cass.,
Sez. Un. Civili).
9.1. Per quanto riguarda la Presidente della Provincia, è evidente
che il provvedimento presidenziale più volte citato è stato adottato in
palese deviazione dal modello legale di riferimento; di conseguenza, la
condotta tenuta nel caso di specie è debordata nell’arbitrio atteso che il
carattere fiduciario della nomina non può consentire ulteriori deroghe alle
regole che presidiano le assunzioni negli enti locali, in particolare a quelle
attinenti al possesso del titolo di studio (laurea) relativo allo svolgimento
di elevati compiti e al corrispondente inquadramento professionale,
oggetto di riserva della contrattazione collettiva: «Nell’ambito degli uffici
di staff sindacale, la norma ammette come unica deroga il superamento
del principio concorsuale per l’accesso agli uffici pubblici. Una volta
esercitato il potere di scelta discrezionale in capo al Sindaco,
l’amministrazione deve rispettare tutte le altre norme che disciplinano il
pubblico impiego. Ivi comprese quelle attinenti al possesso della laurea,
quando richiesta»…«La scelta del dipendente è dunque discrezionale, il
suo inquadramento non lo è. Nel senso che, una volta derogato al
SENT. N. 92/14/R
40
principio concorsuale, il dipendente rientra per esplicita previsione
normativa a tutti gli effetti nel contratto collettivo, anche per quanto
concerne la tipologia dell’inquadramento» (Corte dei conti, Sez. giur.
Umbria, sentenza 31/12/2012, n. 140).
9.2. Per ciò che concerne la giunta, sostiene la Procura, non può
non essere ascrivibile come minimo a colpa grave l’avere riconosciuto,
malgrado l’evidente illegittimità e irrazionalità, a un dipendente –
inquadrato in cat. C e privo di laurea - un trattamento di gran lunga
superiore a quello fondamentale e a quello previsto per il personale
laureato (di cat. D e dirigente), equiparandolo ad un dirigente; e ciò in
violazione di previsioni normative puntuali nonché dei canoni di
ragionevolezza e buona amministrazione nonché del principio di
trasparenza, in base al quale tutti gli atti amministrativi devono essere
supportati da un idoneo apparato motivazionale (art. 3 della legge n.
241/90).
9.3. Riguardo alla dirigente delle risorse umane dottoressa A., la
colpa grave è ravvisabile proprio nella circostanza che essa, proprio
perché preposta al settore del personale e perciò (dovendo essere) dotata
di particolari cognizioni e competenze in materia, era particolarmente
tenuta ad applicare i principi regolatori e le regole del settore cui era a
capo: evitando di sottoscrivere un contratto invalido siccome attributivo di
una categoria professionale non corrispondente alle declaratorie
contrattuali e di funzioni che presupponevano il possesso del titolo di
studio della laurea; non facendo rilevare alla giunta – in sede remissione
del parere di regolarità tecnica sulla proposta di delibera – la
SENT. N. 92/14/R
41
macroscopica debordanza del riconoscendo trattamento economico
rispetto ai criteri normativi e di buona amministrazione.
9.4. Sempre secondo la Procura, l’elemento soggettivo della colpa
grave va ravvisato anche nella condotta (omissiva) del segretario
comunale presente in sede di adozione della delibera, dottor A. N., poiché
con il suo comportamento passivo e inerte avallava la adozione dell’atto
giuntale e avvalorava la legittimità della decisione in corso di adozione,
offrendo alla giunta una copertura legale per giustificare scelte
amministrative contrarie al principio di legalità e buona amministrazione.
Proprio nella sua qualità di segretario (organo amministrativo di vertice),
quale garante della legalità e correttezza amministrativa dell'azione
dell'ente locale ex art. 97 del citato TUEL, egli poteva e doveva essere
perfettamente consapevole della assoluta carenza dei presupposti
normativi dell’atto che la giunta stava per adottare, e di conseguenza
doveva segnalare, anche sua sponte, tale circostanza ai componenti della
giunta.
9.5. Ragion per cui, e concludendo sul punto, tali atti costituiscono,
secondo la Procura, un indice assolutamente univoco della sussistenza a
dir poco della colpa grave, atteso l’elevato scarto tra la condotta conforme
al modello legale e quella realmente tenuta dai presunti responsabili del
danno nel caso di specie.
10. Quanto al nesso di causalità, secondo la Procura, è di tutta
evidenza che il suddetto danno è conseguenza immediata e diretta della
condotta perpetrata con il provvedimento presidenziale prot. n. OMISSIS
del OMISSIS; con il contratto del OMISSIS; con la deliberazione di giunta
SENT. N. 92/14/R
42
n. OMISSIS.
11. Con memoria depositata in data 5 marzo 2014 la difesa della
Presidente signora Z. sostiene quanto segue.
11.1. Alla signora P. non è stata assegnata, e da questa non è
stata svolta, alcuna funzione sovraordinata ai dirigenti.
11.2. La legge né tanto meno il Regolamento richiedono il possesso
del diploma di laurea per il OMISSIS , né che le relative mansioni siano
ascrivibili alla Cat. D, posto che lo stesso ha svolto non compiti gestionali-
amministrativi ma squisitamente politici. Ragion per cui lo stesso Ufficio di
staff non è sussumibile nella organizzazione burocratica disegnata dal
Regolamento interno.
11.3. Essendo l’incarico fiduciario, non rileva il titolo di studio ma
esclusivamente l’esperienza professionale. In relazione all’emolumento
unico, vi è una deroga all’ordinaria disciplina contrattuale, che la giunta ha
attuato esercitando la sua discrezionalità, previa valutazione della
flessibilità e disponibilità richieste alla dipendente.
11.4. Occorre tenere in considerazione la utilitas che l’Ente ha
ottenuto dalla attività della signora P. , come si evince dalle deleghe
assegnate alla stessa dalla Presidente della Provincia.
12. In particolare, la difesa della giunta deduce quanto segue.
12.1. Le funzioni assegnate al OMISSIS non sono “apicali”, perciò
non presupponevano la cat. D e il titolo di laurea, poiché la disciplina di
settore, normativa e regolamentare, è derogatoria rispetto a quella
ordinaria, al fine di garantire il giusto supporto agli organi politici, cui i
dipendenti dell’ufficio di staff sono avvinti da un nesso di contiguità e da
SENT. N. 92/14/R
43
cui sono nominati per ragioni fiduciarie. Ragion per cui il possesso di una
comprovata esperienza squisitamente “politico-amministrativa” è
sufficiente per i fini di cui trattasi (pag. 4 delle deduzioni), esperienza che
la P. possedeva e che non avrebbe potuto trovare equipollenti in alcun
titolo di studio, i quali non avrebbero assicurato la competenza necessaria
per lo svolgimento di tale ruolo; se non a fronte di una interpretazione
meramente formale della norma. Ragionando nell’ottica della Procura, ad
avviso della difesa anche gli amministratori dovrebbero essere laureati.
Ragione per cui il CCNL si applica solo “in quanto compatibile” con la
particolare figura professionale di cui trattasi. Del resto, la stessa
giurisprudenza della Corte dei conti (Sez. Giur. Puglia, n. 241/2007) ha
ritenuto non necessario il possesso della laurea per il personale di detto
ufficio.
12.2. Si assume che gli assessori abbiano avuto un ruolo marginale
nella vicenda che occupa, poiché la giunta è intervenuta quando l’incarico
era già stato assegnato dalla Presidente e il contratto individuale di lavoro
già sottoscritto. Inoltre la proposta di delibera era corredata dai pareri
favorevoli di regolarità tecnica e contabile ed è stata adottata con
l’assistenza del segretario dell’Ente. Ancora, la delibera è stata assunta
nella prima seduta immediatamente successiva all’adozione e
sottoscrizione dei precitati atti. Infine, la Sez. giurisd. Piemonte della
Corte, con sentenza n. 354 del 25/2/1999, ha escluso in un caso analogo
la colpa grave degli assessori per avere deliberato l’affidamento
dell’incarico di staff.
13. In particolare, la difesa della signora A. sostiene quanto segue.
SENT. N. 92/14/R
44
Il contratto stipulato è mero atto esecutivo del provvedimento
presidenziale di affidamento dell’incarico, in sostanza una mera formalità.
La dottoressa A. è andata in pensione il OMISSIS, ragion per cui
nessun eventuale danno può essere a lei ascritto dopo tale data. Per
quanto riguarda l’importo dell’emolumento unico, in particolare, lo stesso
è rimasto invariato nel 2010 e 2011, mentre nel 2011 e ss. (2012 e 2013)
il Consiglio provinciale ha partitamente approvato l’importo
dell’emolumento unico nel bilancio di previsione (confermandolo nel suo
importo), su cui si è espresso, in parte qua, a partire dal 2010 altro
responsabile delle Risorse Umane (subentrato alla A.) con il parere di
regolarità tecnica. Talché questo dimostra che la decisione che occupa era
appannaggio degli organi di vertice che sono gli unici responsabili di un
eventuale danno erariale. Tanto è vero che nel 2013 i consiglieri hanno
votato contro la interpellanza del consigliere R che chiedeva
all’amministrazione di diminuire detto importo.
Inoltre il parere di regolarità tecnica ha valenza
endoprocedimentale, non è vincolante e non consente di entrare nel
merito della scelta. Tanto è vero che non è stato considerato responsabile
chi ha rimesso il parere di regolarità contabile, non essendo stato
ricompreso tra gli autori della condotta dannosa.
Si contesta poi che la funzione del OMISSIS fosse apicale, tant’è
che la signora P. dipendeva dalla signora A. per le ferie, i permessi, i
buoni pasto, ecc., ragion per cui non era sovraordinata ai dirigenti.
Infine, si confuta la quantificazione operata dalla Procura,
dovendosi tenere conto delle prestazioni rese dalla signora P. a favore
SENT. N. 92/14/R
45
dell’Ente.
14. In particolare, il Segretario signor N. deduce quanto segue.
Dopo aver evidenziato la particolare complessità organizzativa
della struttura, riferisce che la seduta di giunta per cui è questione è stata
convocata il giorno OMISSIS per svolgersi nella seduta del OMISSIS. Nel
giorno successivo, tuttavia (il 10 luglio), doveva svolgersi anche il
consiglio provinciale neo eletto, per l’insediamento dopo le elezioni del
OMISSIS e il ballottaggio del 23 giugno seguente. L’esiguo termine di
convocazione e la imminente seduta del Consiglio consentivano tuttavia
solo un riscontro formale degli atti della giunta del 9 luglio. Tra questi atti
non era ricompreso però né il provvedimento presidenziale di nomina (il
quale era solo richiamato nella proposta di delibera che indicava il
soggetto prescelto nella signora P. ); né il contratto individuale di lavoro.
Nonostante ciò, si preoccupava di verificare la possibilità per la
Presidente di nominare direttamente il personale di staff; la sussistenza di
una previsione regolamentare interna in materia; se si trattasse di
un’assunzione con contratto di lavoro subordinato; i limiti temporali di tale
incarico; la possibilità per la giunta di attribuire detto emolumento unico;
la sussistenza dei favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile. Dopo
di che la deliberazione veniva approvata (dopo quella inerente la
discussione delle linee programmatiche), e seguiva l’iter di tutte le
deliberazioni di giunta (pubblicazione, invio ai capigruppo, ecc.).
Il segretario segnala poi che, fino alla data del suo pensionamento,
coincidente con il OMISSIS, non sono stati sollevati rilievi o reclami di
sorta in relazione alla delibera.
SENT. N. 92/14/R
46
Nel merito della contestazione, rileva che nemmeno sapeva,
all’atto dell’adozione della delibera, che fosse stato stipulato il contratto di
lavoro il 7/7/2009, e che nelle suddette circostanze non poteva giungere a
conclusioni diverse, cui sarebbe potuto al limite arrivare “con un esame
più approfondito, che comunque non gli competeva, né avrebbe potuto
effettuare”.
Evidenzia poi la natura e il ruolo del segretario provinciale alla luce
dell’art. 97 del TUEL, che ha trasfuso la disposizione della legge n. 127 del
1997, abrogatrice del parere di legittimità del segretario comunale e
provinciale sulle proposte di deliberazione. Di conseguenza, i compiti del
segretario sono limitati ad una funzione di assistenza giuridico-
amministrativa, che va prestata sulla intera azione amministrativa e non
sui singoli atti. Perciò nel caso di specie la verifica era limitata al riscontro
dell’esistenza dei ridetti pareri e della regolarità giuridico-amministrativa
della delibera, non potendo esaminare il contratto di lavoro – non allegato
alla proposta – e la categoria di inquadramento.
15. Dette argomentazioni sono state contestate dalla Procura che
ha ribadito la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della pretesa
attrice.
16. In definitiva le parti hanno così concluso:
la difesa della signora Z. chiede che la medesima convenuta venga
assolta da ogni addebito e in estremo subordine che venga fatta
applicazione del potere riduttivo;
la difesa dei restanti componenti della Giunta, e cioè dei signori
F.M., B.G., B.D., F.C., N.D., Z.T., chiede che i medesimi vengano assolti
SENT. N. 92/14/R
47
da ogni addebito per carenza tanto dell’elemento oggettivo quanto
dell’elemento soggettivo e in via subordinata che, ai fini della
quantificazione dell’effettiva quota di danno erariale addebitabile, venga
tenuto conto dell’utilità derivata dall’Amministrazione dall’essersi avvalsa
delle prestazioni rese dalla signora P. e in ogni caso che venga fatta
applicazione del potere riduttivo;
la difesa della signora A. chiede l’assoluzione della medesima per
assenza di ogni responsabilità e in via subordinata di tenere conto
dell’utilità derivata all’Amministrazione provinciale dall’attività svolta dalla
signora P. , della ridotta efficienza causale del comportamento tenuto
dalla convenuta e del sopravvenuto pensionamento della medesima:
la difesa del signor N. chiede che le conclusioni della Procura venga
rigettate e in via subordinata che venga tenuto conto della minoritaria
quota di responsabilità individuata nell’atto di citazione.
17. Nella pubblica udienza le parti hanno riaffermato i propri punti
di vista.
Considerato in diritto
1. La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la
Regione Emilia-Romagna, chiede, a titolo di responsabilità amministrativa,
la condanna dei signori: Z. M. , F. M., B. G., B. D., F. C., N. D., Z. T., A.
M.G., N. A., al risarcimento del danno patrimoniale dagli stessi cagionato
alla Provincia di OMISSIS pari a complessivi euro 226.070,99, ovvero alla
diversa somma che la Sezione riterrà di giustizia, ripartiti nelle due
seguenti voci di danno, oltre rivalutazione e interessi fino al soddisfo, e
con condanna alle spese del presente giudizio:
SENT. N. 92/14/R
48
a) la prima relativa al trattamento economico fondamentale di cui
al contratto di lavoro per la cat. “C” del Contratto collettivo nazionale di
lavoro (CCNL) per il 1999, pari a complessivi 84.813,07 euro, corrisposto
dal OMISSIS, con provvedimento del Presidente della Provincia Z. , prot.
n. OMISSIS del OMISSIS, alla signora M. P. per svolgimento dell’incarico
di OMISSIS del Presidente della Provincia;
b) la seconda, relativa all’emolumento unico onnicomprensivo, pari
a complessivi 141.257,92 euro, riconosciuto per il medesimo periodo
OMISSIS, con provvedimento della Giunta provinciale in data 9/07/2009,
con deliberazione n. OMISSIS (prot. n. OMISSIS), alla medesima
signora M. P. .
1.1. Ritiene la Procura che dette somme debbano essere così
imputate:
A) quanto alla voce sub a) (trattamento economico fondamentale):
- alla Presidente della Provincia signora Z. M. , quale soggetto adottante
il provvedimento attributivo della posizione e delle funzioni di OMISSIS in
cat. C, nella misura complessiva del 90%, in considerazione della
autonomia nella attribuzione di detto incarico, non corredato da parere
alcuno;
- alla dirigente delle risorse umane signora A. M.G., quale firmataria del
contratto individuale di lavoro, nella misura pari al 10% del totale;
B) quanto alla voce sub b) (emolumento unico):
- alla Presidente della Provincia signora Z. M. , nella qualità di Presidente
e componente della Giunta che ha deliberato la concessione del
trattamento economico accessorio “sostitutivo”, nella misura del 40%
SENT. N. 92/14/R
49
dell’intero importo; ciò in considerazione della sua qualità di organo di
vertice politico investito ex TUEL di particolari responsabilità oltre che
soggetto della giunta competente in materia di personale e proponente la
delibera;
- agli Assessori (di seguito indicati) che, nella qualità di membri della
giunta del 9/7/2009, con il loro voto favorevole determinavano la
causazione del danno relativo alla citata indennità ad personam, nella
misura pari al 40% del totale, essendo tale attribuzione una competenza
specifica della giunta: signori F. M., B. G., B. D., F. C., N. D., Z. T.;
- alla dirigente delle risorse umane signora A. M.G., quale organo
remittente – in tale frangente – il parere di regolarità tecnica ex art. 49
del TUEL, nella misura pari al 10% del totale in virtù delle sue cognizioni
tecniche di organo deputato alla gestione del personale e delle connesse
responsabilità;
- al segretario generale signor N. A., nella sua qualità di garante della
conformità dell’azione amministrativa alla legge ex art. 97 del citato TUEL,
spiegata nella seduta di Giunta per cui è questione, nella misura pari al
10% del totale.
1.2. Le parti hanno così concluso:
1.2.1. la difesa della signora Z. chiede che la medesima convenuta
venga assolta da ogni addebito e in estremo subordine che venga fatta
applicazione del potere riduttivo;
1.2.2. la difesa dei restanti componenti della Giunta, e cioè dei
signori F. M., B. G., B. D., F. C., N. D., Z. T., chiede che i medesimi
vengano assolti da ogni addebito per carenza tanto dell’elemento
SENT. N. 92/14/R
50
oggettivo quanto dell’elemento soggettivo e in via subordinata che, ai fini
della quantificazione dell’effettiva quota di danno erariale addebitabile,
venga tenuto conto dell’utilità derivata dall’Amministrazione dall’essersi
avvalsa delle prestazioni rese dalla signora P. e in ogni caso che venga
fatta applicazione del potere riduttivo;
1.2.3. la difesa della signora A. chiede l’assoluzione della
medesima per assenza di ogni responsabilità e in via subordinata di
tenere conto dell’utilità derivata all’Amministrazione provinciale
dall’attività svolta dalla signora P. , della ridotta efficienza causale del
comportamento tenuto dalla convenuta e del sopravvenuto
pensionamento della medesima:
1.2.4. la difesa del signor N. chiede che le conclusioni della Procura
venga rigettate e in via subordinata che venga tenuto conto della
minoritaria quota di responsabilità individuata nell’atto di citazione.
2. Secondo la Procura regionale, l’assegnazione a dipendente di
categoria C dell’incarico di OMISSIS all’interno dell’ufficio di staff pone in
evidenza elementi di palese illegittimità e irragionevolezza, atteso il
necessario disbrigo di compiti e mansioni e il possesso di competenze
professionali riconducibili ad una posizione di categoria superiore.
Ritiene la Procura evidente, sotto il profilo della logica, l’incoerenza
e l’irrazionalità della scelta di attribuire a soggetto in possesso del solo
diploma di OMISSIS (presso OMISSIS”, come si evince dal curriculum
della signora P. , allegato al citato provvedimento presidenziale), funzioni
apicali di capo-responsabile di un’unità organizzativa istituita al vertice
dello staff della Presidente della Provincia (denominata “ufficio di
SENT. N. 92/14/R
51
OMISSIS”). Se poi si esaminano le disposizioni relative all’inquadramento
e alle categorie professionali del personale degli enti locali, e la
declaratoria delle categorie C e D di cui all’allegato “A” al CCNL del
OMISSIS, è agevole desumere la più completa disarmonia tra i contenuti
professionali dell’assunzione che qui occupa e la categoria C, con le
relative mansioni e i connessi profili professionali.
Alla signora P. , difatti venivano assegnati compiti apicali di
sovrintendenza e di coordinamento dell’intero ufficio di staff e affidate le
più importanti funzioni di supporto dell’organo politico di vertice,
compendiabili: a norma dell’art. 2 del Regolamento di organizzazione
nell’«esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico» attribuite al
Presidente dalla legge (comma 1), e nel coadiuvare «il Presidente, in
particolare per quanto attiene: rapporti internazionali, comunicazione
interna ed esterna, rappresentanza, pubbliche relazioni» (comma 3);
nonché, in base al provvedimento della Presidente prot. n. OMISSIS del
OMISSIS, nei compiti di «- sovrintendere all’attività di segreteria e di
definizione dell’agenda della Presidente e curare la gestione della
corrispondenza; - assistere la Presidente nell’esercizio delle funzioni
proprie e supportarne l’attività istituzionale; - agevolare il collegamento
della Presidente con gli enti esterni e i soggetti di volta in volta
interessati; - svolgere attività di supporto della Presidente su
problematiche di carattere generale e non di specifica competenza
settoriale; curare le incombenze della Presidente come organo politico
amministrativo».
Venivano dunque assegnate, ad avviso della Procura, alla signora
SENT. N. 92/14/R
52
P. funzioni di supporto dell’organo di direzione politica, ex art. 90 del
TUEL (riportate poi nel contratto individuale di lavoro), niente affatto
coerenti con l’inquadramento nella «cat. “C” del vigente CCNL», e dunque
con il «Profilo professionale: OMISSIS » e con le «mansioni previste per la
categoria di inquadramento, riferibili al profilo di appartenenza,
sommariamente indicate nell’allegato A) del CCNL di categoria del
31/03/1999 nonché le funzioni specifiche del ruolo assegnato».
Infatti, le prestazioni della declaratoria della categoria C di cui
all’allegato “A” al CCNL del 31/03/1999, attengono per lo più al
disimpegno di compiti di concetto in relazione a limitati ambiti materiali e
a profili professionali (quali ad es. agente di polizia locale, educatore asili
nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna,
istruttore amministrativo, e così via), di media complessità istruttoria;
talché, esse stridono apertamente con il contenuto dell’incarico apicale di
OMISSIS - responsabile della unità di supporto all’organo elettivo di
vertice dell’amministrazione, che implicava lo svolgimento delle più alte
funzioni di indirizzo e controllo politico nei più variegati settori della vita
amministrativa dell’ente, che non potevano non presupporre quanto meno
l’inserimento nella categoria D e il possesso del corrispondente titolo di
studio (laurea). Tant’è che la relativa declaratoria contrattuale annette
alla categoria D lo svolgimento di funzioni che richiedono elevate
conoscenze pluri-specialistiche riconducibili al titolo di laurea e lo
svolgimento di affari riferibili a compiti di supporto, sovrintendenza e
assistenza relativi ai più importanti e diversificati processi amministrativi-
istituzionali. E tali dovevano intendersi tutti quei compiti assegnati alla
SENT. N. 92/14/R
53
signora P. , che non potevano non presupporre conoscenze e competenze
variegate nei più disparati settori dell’attività istituzionale (che vanno,
come visto, dai rapporti internazionali alla comunicazione interna ed
esterna, alla rappresentanza, alle pubbliche relazioni ex comma 3 del
regolamento, cit.; alla sovrintendenza all’attività di segreteria; alla
definizione dell’agenda della Presidente; alla cura e gestione della
corrispondenza; alla assistenza alla Presidente nell’esercizio delle funzioni
proprie e di supporto all’attività istituzionale; alla agevolazione del
collegamento della Presidente con gli enti esterni e i soggetti di volta in
volta interessati; al supporto della Presidente su problematiche di
carattere generale e non di specifica competenza settoriale; alla cura delle
incombenze della Presidente come organo politico amministrativo, giusto il
provvedimento presidenziale e il contratto individuale di lavoro).
Conoscenze e competenze certamente non in possesso di soggetto munito
(solo) di diploma di OMISSIS, inquadrato (e inquadrabile) di conseguenza
in categoria C.
2.1. In questa prospettiva, secondo la Procura, consegue la nullità
dell’atto presidenziale di conferimento dell’incarico in parola per difetto
assoluto di attribuzione, in quanto contrario alle disposizioni del
richiamato ordinamento professionale.
2.2. Come ulteriore profilo distorsivo l’ente, tramite deliberazione
di giunta provinciale (deliberazione n. OMISSIS), presieduta dalla stessa
Presidente (peraltro anche nella veste di responsabile delle politiche del
personale), attribuiva al OMISSIS un emolumento annuale nella misura
pari a 38.059,26 euro lordi annui, oltre 9.250, 30 euro a titolo di oneri
SENT. N. 92/14/R
54
previdenziali ed assistenziali a carico della Provincia.
Con tale atto, la giunta era chiamata a dare attuazione all’art. 90
del TUEL in materia di emolumento unico; tuttavia, nel far ciò attribuiva
alla signora P. un’indennità che, ben lungi dal rappresentare un’indennità
sostitutiva del trattamento economico accessorio previsto dai medesimi
CCNL (ad es. dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività
collettiva e per la qualità delle prestazioni individuali, cfr. art. 90, terzo
comma, cit.), si poneva ben al di sopra della più alta indennità di
posizione dirigenziale. La quale, secondo la sopra riportata previsione
contrattuale di settore, può variare da un minimo di 10.443,77 euro ad un
massimo di 44.013,47 euro (valori lordi). Alla signora P. veniva invece
(addirittura) attribuita una indennità di staff pari a complessivi 47.309,56
euro (lordi), dunque in misura superiore a quella prevista per i dirigenti. E
tanto avveniva al di fuori di ogni previsione normativa e contrattuale,
atteso che la norma di riferimento consentiva (e consente) solo il
riconoscimento di un emolumento sostitutivo (ed onnicomprensivo) del
trattamento accessorio.
3. Due sono dunque le prospettazioni di danno configurate dalla
Procura, sia pure cumulativamente sintetizzate, nelle conclusioni dell’atto
di citazione, nell’ammontare dell’intero emolumento corrisposto al
OMISSIS , pari a complessivi 226.070,99 euro: la prima è strettamente
correlata all’atto di nomina a firma della signora Z. (provvedimento prot.
n. OMISSIS, affidava «l’incarico di “OMISSIS di Presidenza”, come
previsto dall’art. 2, comma 5, del Regolamento di organizzazione della
Provincia di OMISSIS ) ed è quantificata nell’ammontare di euro
SENT. N. 92/14/R
55
84.813,07 euro, pari al trattamento economico fondamentale di cui al
contratto di lavoro per la cat. “C” del Contratto collettivo nazionale di
lavoro (CCNL) per il 1999 corrisposto alla signora M. P. ; la seconda è
riconducibile alla decisione della Giunta, assunta in data OMISSIS, con
deliberazione n. OMISSIS (prot. OMISSIS), circa la determinazione e
quantificazione del cd. emolumento unico o indennità di staff, pari a
complessivi 141.257,92 euro.
3.1. La prima richiesta sottende una ritenuta inutilità della
prestazione del OMISSIS , asseritamente privo del titolo di laurea
necessario, secondo la Procura, a svolgere l’incarico, in quanto il OMISSIS
avrebbe una posizione sovraordinata ai dirigenti per i quali si assume
necessaria la laurea.
3.2. La seconda richiesta si fonda sulla esorbitanza
dell’emolumento unico rispetto al parametro indicato dalla fonte primaria
(art. 90 TUEL) e dal Regolamento della Provincia, costituito dal correlativo
CCNL relativo al comparto Regioni Enti locali.
4. Prima di passare all’esame della prima richiesta formulata dalla
Procura regionale, fondata sull’asserita necessità del titolo di laurea in
capo al nominando responsabile del Gabinetto, occorre, sia pure
sinteticamente, ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di
riferimento.
4.1. Come evidenziato in narrativa e come rilevato dalla medesima
Procura regionale, riguardo agli uffici di diretta collaborazione dell’organo
politico, l’art. 90 del TUEL ha riconosciuto espressamente anche alle
Amministrazioni locali (come avviene per le amministrazioni statali: v. art.
SENT. N. 92/14/R
56
14, comma 2 del T.U.P.I.) la possibilità di costituirli, previa previsione
regolamentare.
È stato chiarito che detti uffici di staff, nella configurazione che ne
ha dato la normativa vigente, svolgono una attività di supporto all’organo
di indirizzo e controllo politico-amministrativo, strettamente correlata
all’esercizio sia delle predette funzioni che di raccordo tra tale organo e la
dirigenza, alla quale sola compete l’attività gestionale (Corte dei conti,
Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 43 del
16/10/2007).
Trattasi, pertanto, di una ipotesi di rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato (Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Puglia,
sent. n. 241 del 17/4/2007), che si connota – secondo gli approdi della
recente giurisprudenza – per la deroga alla regola del pubblico concorso,
al fine di consentire agli amministratori degli enti locali di avvalersi
dell’ausilio di personale di assoluta fiducia per l’esercizio delle più alte
funzioni di indirizzo e controllo nello svolgimento della attività politica
(Corte dei conti, Sezione I/A Giurisdizionale centrale, sent. n. 785 del
6/12/2012; Sezione Giurisdizionale per l’Umbria, sent. n. 140 del
31/12/2012).
La norma consente anche di sostituire, previa motivata delibera di
giunta, il trattamento accessorio afferente ai compensi per il lavoro
straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della
prestazione individuale previsti dai contratti collettivi con un unico
emolumento onnicomprensivo (c.d. indennità di staff).
Al riguardo, risulta ormai incontroverso che: - gli uffici di staff, una
SENT. N. 92/14/R
57
volta costituiti entrano a pieno titolo nella dotazione organica e pertanto
per i relativi posti il singolo ente sulla base della propria autonomia deve
valutare a quale categoria si riferiscono le necessità assunzionali: «Il
comando normativo dell’ art. 90 non permette, peraltro, come
legittimamente afferma la parte attorea, di prescindere dalla valutazione
della specificazione della categoria e del profilo professionale che …
costituiscono fondamentali elementi di valutazione al fine dell’inserimento
di un soggetto nell’ organizzazione della Pubblica Amministrazione» (Corte
dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, sent. n. 622 del
21/09/2004); - l’assunzione dei dipendenti esterni da assegnare a detti
uffici può avvenire esclusivamente con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, onde evitare l’erogazione di retribuzioni svincolate
dalle previsioni dei CCNL del comparto o in contrasto con esse (Corte dei
conti, Sez. Giur. Puglia, sent. n. 241/2007, cit.); e ciò diversamente dagli
uffici di diretta collaborazione del ministro, dove l’articolo 14, comma 2,
del d.lgs. n. 165 del 2001 consente di assumere detti collaboratori anche
mediante contratti di lavoro autonomo o di diritto privato; - devono essere
rispettate tutte le specifiche previsioni e preclusioni di cui all’art. 90 del
TUEL unitamente alle più generali disposizioni normative e contrattuali che
disciplinano la relativa figura contrattuale, cui lo stesso art. 90 rinvia (v.
comma 2), sia per quanto riguarda l’inquadramento giuridico che il
trattamento economico; - di conseguenza, all’atto della assunzione, deve
essere individuata - in relazione alle funzione da svolgere ed ai connessi
titoli di studio posseduti, da un lato, nonché alle pregresse esperienze
professionali, dall’altro - la categoria di inquadramento, a cui consegue
SENT. N. 92/14/R
58
automaticamente, in applicazione delle disposizioni dei CCNL di comparto,
sia la determinazione della retribuzione spettante, sia l’individuazione
degli altri diritti e degli obblighi nascenti dal rapporto.
In coerenza con detta normazione primaria si muove il
Regolamento di organizzazione della Provincia di OMISSIS vigente ratione
temporis (del OMISSIS, data di adozione degli atti per cui è questione),
che così dispone all’art. 2: «È costituito un Ufficio di supporto al
Presidente, posto alle sue dirette dipendenze per l'esercizio delle funzioni
di indirizzo e controllo attribuitegli dalla legge. Tale Ufficio può essere
costituito da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti con contratto
di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni previste dal
decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 …» (comma 1); «In relazione alla disciplina giuridica, le
assunzioni di personale esterno di cui al presente articolo sono regolate
dalle disposizioni di legge, di Statuto, di Regolamento e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro del comparto enti locali» (comma 9). Negli
stessi termini il successivo Regolamento, entrato in vigore il OMISSIS,
art. 9, commi 1 e 8. Il Regolamento interno perciò (v. art. 2, comma 2),
testualmente rimanda alla disciplina giuridica ed economica prevista dalla
legge e dai contratti collettivi.
4.2. Vale anche ricordare che, in tema di incarichi temporanei a
soggetti esterni all’amministrazione, la giurisprudenza costituzionale ha
più volte affermato (v. sentenze nn. 53/2012, 252/2009, 27/2008,
187/1990, 1130/1988) il principio in base al quale la Regione può
derogare ai criteri statali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, a condizione che
SENT. N. 92/14/R
59
preveda, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a
garantire la competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvale e
ad assicurare che la scelta dei collaboratori esterni avvenga secondo i
canoni della buona amministrazione (artt. 3 e 97 della Costituzione), onde
evitare che sia consentito l’accesso a tali uffici di personale esterno del
tutto privo di qualificazione. Tale principio è stato ribadito anche con
specifico riferimento a disposizioni regionali che miravano a consentire il
ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato con persone esterne in
ausilio dell’attività di un proprio organo di vertice o di altra struttura
politica. Simili forme di diretta collaborazione, per loro natura temporanee
(in quanto strettamente connesse con la permanenza in carica dell’organo
di rappresentanza politica dell’Ente), presuppongono che l’individuazione
dei collaboratori esterni avvenga anche sulla base di criteri di tipo
fiduciario, dato il carattere politico dell’organo che questi ultimi sono
chiamati a coadiuvare.
In ragione della specificità degli uffici di diretta collaborazione, la
Corte costituzionale ha anche affermato (sentenze n. 7 del 2011, n. 34 del
2010, n. 293 del 2009, n. 104 del 2007) che le Regioni possono dettare,
in deroga ai criteri di selezione dettati dall’art. 7, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, propri e autonomi criteri selettivi che tengano
conto della peculiarietà dell’incarico in conseguenza del necessario
rapporto fiduciario con l’organo politico; tuttavia, la Corte ha sempre
escluso che la selezione di tale personale esterno di diretta collaborazione
possa avvenire soltanto in base al predetto rapporto fiduciario e, quindi, in
totale assenza di criteri di valutazione della professionalità e competenza,
SENT. N. 92/14/R
60
affermando che «la Regione, per accentuare tale carattere ben può
derogare ai criteri statali, purché preveda, però, in alternativa, altri criteri
di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e
professionalità dei soggetti di cui si avvale ed a scongiurare il pericolo di
un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni»
(sentenza n. 252 del 2009). Principi ribaditi, sia pure con riferimento a
diversa censura, dalla sentenza n. 7 del 2011, nella quale è stato
affermato che la disposizione in quel caso censurata poteva ritenersi
«rispettosa di tali principi, perché essa, nella prospettiva di garantire il
necessario grado di fiduciarietà del personale di diretta collaborazione,
prevede, in caso di assunzione di personale in deroga ai principi dettati
dalla citata legislazione statale, alcuni criteri selettivi che, valorizzando il
possesso di esperienze professionali specifiche (dalla particolare
competenza derivante da pregresse esperienze istituzionali e politiche,
alla professionalità maturata in incarichi di responsabilità o consulenza, di
durata triennale, in uffici pubblici o, per le segreterie particolari, alla
circostanza che gli aspiranti collaboratori abbiano avuto pregresse
esperienze triennali dello stesso tipo) devono ritenersi idonei a
compensare adeguatamente – in vista dello specifico impegno richiesto –
la deroga a quelli, più rigorosi, dettati dal d.lgs. n. 165 del 2001».
4.3. Anche la Corte dei conti ha avuto occasione di occuparsi della
questione, proprio in relazione all’art. 90 del TUEL di cui si fa qui
applicazione, affermando che ai fini delle assunzioni di che trattasi non
sussiste, in base al tenore letterale di detta disposizione, la necessità del
possesso della laurea (Corte conti, Sez. Giur. Toscana, n. 282/2011,
SENT. N. 92/14/R
61
punto 7.4 del Considerato in diritto, richiamata dalla sentenza della
medesima Sezione n. 85/2012, punto 5.4.; in senso analogo, Corte conti,
Sez. giur. Puglia, n. 241/2007, punto 3).
4.4. Si può ora passare all’esame, nel merito, della prima richiesta
formulata dalla Procura incentrata sull’assenza da parte della signora P.
del titolo di laurea, con conseguente danno erariale pari all’intero
emolumento alla stessa corrisposto, poiché, asseritamente, condizionato
al mancato possesso del titolo di laurea.
4.4.1. Come dianzi evidenziato, il possesso del titolo di laurea in
capo al nominando OMISSIS della Provincia di OMISSIS non si evince in
modo esplicito dalla normativa richiamata (art. 90, d.lgs. n. 267 del 2000)
e neppure dal regolamento di organizzazione della Provincia di OMISSIS
vigente ratione temporis; neppure detto requisito può dirsi desumibile dai
vigenti principi di organizzazione anche di ordine costituzionale quale, in
particolare, quello che si fonda sulla distinzione tra politica e
amministrazione; infatti, proprio l’attività di supporto del OMISSIS
all’azione del Presidente della Provincia avente la natura di “indirizzo
politico” esclude in radice che il OMISSIS possa interferire con l’attività
squisitamente gestionale dei dirigenti per i quali si assume quale
necessario requisito soggettivo il possesso del titolo di laurea; talché cade
la censura di irrazionalità ravvisata dalla Procura nel difetto del predetto
requisito soggettivo in capo a chi, il OMISSIS , sarebbe preordinato alla
dirigenza.
4.4.2. Sotto diverso profilo, la Procura non ha sviluppato, neppure
in via gradata, argomentazioni intese a dimostrare la inadeguatezza del
SENT. N. 92/14/R
62
curriculum vitae della nominata signora P. allo svolgimento dell’incarico di
OMISSIS come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, laddove,
nelle pronunce citate, viene affermato che per la scelta dei collaboratori
esterni è comunque necessario assicurare che essa avvenga secondo i
canoni della buona amministrazione (artt. 3 e 97 della Costituzione), onde
evitare che sia consentito l’accesso a pubblici uffici di personale esterno
del tutto privo di qualificazione; argomento sul quale invece la difesa,
segnatamente quella della signora Z. , si è soffermata, facendo rilevare
che la signora P. , pur priva di laurea, era professionalmente idonea
all’espletamento delle mansioni di ausilio all’attività politico-istituzionale
del Presidente, in quanto in possesso di un’idonea conoscenza del
contesto politico e istituzionale della Provincia (oltre ad essere stata eletta
Consigliere comunale, la signora P. è stata membro del Consiglio
provinciale dell’Associazione Ricreativa e Culturale Italiana – ARCI -
OMISSIS dal 1993 al 1996; nel 1994 è stata eletta Responsabile
provinciale delle OMISSIS di OMISSIS , mantenendo tale ruolo sino al
2002 ed ha fatto parte nel medesimo periodo della Segreteria provinciale
OMISSIS, con la responsabilità delle politiche sanitarie e sociali; nel 1995
è entrata a far parte della Direzione regionale del OMISSIS ed è stata
eletta OMISSIS - elezione che ha conseguito anche nel 2000 e nel 2005 -
, con assegnazione della Presidenza della Commissione consiliare
ambiente; dal 1999 al 2007, la signora P. ha fatto parte dell’Ufficio
politico dell’on. OMISSIS, responsabile nazionale donne OMISSIS, così
come dal 2000 al 2007 è stata componente della Direzione politica
nazionale OMISSIS; nel 2004, è stata nominata OMISSIS - Agenzia di
SENT. N. 92/14/R
63
ambito territoriale ottimale - per volontà dell’allora Presidente della
Provincia di OMISSIS ; nel 2007, è stata nominata assessore della Giunta
provinciale di OMISSIS con delega alla salute, alle politiche sociali e
abitative, alle pari opportunità e al personale, mantenendo tale carica sino
alla fine della legislatura risalente al giugno 2009).
4.4.3. Per le ragioni che precedono deve ritenersi non fondata la
censura formulata dalla Procura circa la richiesta di condanna della
Presidente della Provincia signora Z. M. , quale soggetto adottante il
provvedimento attributivo della posizione e delle funzioni di
OMISSIS in cat. C (provvedimento prot. n. 55575 del 6/7/2009), al
pagamento, nella misura complessiva del 90%, dell’intero importo
dell’emolumento corrisposto nel tempo alla signora P. a titolo di
trattamento economico fondamentale (84.813,07 euro), e per la restante
parte a carico della signora A. (quale firmataria del contratto individuale di
lavoro), poiché il rilevato difetto del possesso della laurea non determina
ex se lo svolgimento di una prestazione, nella specie quella di OMISSIS ,
priva di causa; sicché l’effettuata prestazione non può dirsi “non utile” e,
perciò, foriera di danno.
5. Occorre dunque passare all’esame della seconda richiesta di
danno formulata dalla Procura come conseguenza della decisione della
Giunta (assunto con provvedimento giuntale prot. n. OMISSIS) circa la
determinazione e quantificazione del cd. emolumento unico o indennità di
staff, pari a complessivi 141.257,92 euro, nei confronti della Presidente
della Provincia signora Z. M. , nella qualità di Presidente e componente
della Giunta che ha deliberato la concessione del trattamento economico
SENT. N. 92/14/R
64
accessorio “sostitutivo”, nella misura del 40% dell’intero importo; ciò in
considerazione della sua qualità di organo di vertice politico investito ex
TUEL di particolari responsabilità oltre che soggetto della giunta
competente in materia di personale e proponente la delibera; degli
Assessori (di seguito indicati) che, nella qualità di membri della giunta del
9/7/2009, con il loro voto favorevole determinavano la causazione del
danno relativo alla citata indennità ad personam, nella misura pari al 40%
del totale, essendo tale attribuzione una competenza specifica della
giunta: signori F. M., B. G., B. D., F. C., N. D., Z. T.; della dirigente delle
risorse umane signora A.M.G., quale organo remittente – in tale frangente
– il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del TUEL, nella misura pari al
10% del totale in virtù delle sue cognizioni tecniche di organo deputato
alla gestione del personale e delle connesse responsabilità; del segretario
generale signor N. A., nella sua qualità di garante della conformità
dell’azione amministrativa alla legge ex art. 97 del citato TUEL, spiegata
nella seduta di Giunta per cui è questione, nella misura pari al 10% del
totale.
5.1. Sul punto, il parametro individuato dalla Procura per
evidenziare l’esorbitanza dell’emolumento unico corrisposto alla signora P.
rispetto a quello che la Giunta era facoltizzata a determinare è individuato
nell’art. 90 del TUEL, il quale dispone: «1. Il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle
dirette dipendenze del sindaco, del Presidente della provincia, della Giunta
o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo
SENT. N. 92/14/R
65
che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori
assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una
pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. 2.
Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale degli enti locali. 3. Con provvedimento motivato della Giunta, al
personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto
dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento
comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività
collettiva e per la qualità della prestazione individuale».
5.2. L’ultimo comma del citato art. 90 del TUEL individua
chiaramente che l’emolumento unico da corrispondere, in sostituzione del
trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi di
lavoro, può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la
qualità della prestazione individuale. La disposizione di legge trova dunque
il suo completamento attraverso il rinvio operato dalla norma citata al
contratto collettivo nella specie applicabile e cioè, appartenendo la signora
P. alla categoria C1, a quello relativo al comparto Regioni ed Enti locali,
ratione temporis vigente.
5.3. Deve aggiungersi che l’orientamento applicativo del 4 giugno
2011 dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni (ARAN) ha chiarito, per un verso, che la finalità della
citata disposizione (art. 90, comma 3, TUEL) di fissazione di un
emolumento unico intende agevolare il personale degli uffici di supporto
SENT. N. 92/14/R
66
con un compenso onnicomprensivo a titolo di “salario accessorio”
evitando, in tal modo “le complicazioni derivanti dalla applicazione delle
regole relative ai diversi istituti”, per altro verso, che assume rilievo
essenziale, il riferimento agli esiti della contrattazione collettiva
decentrata integrativa, al punto che soltanto nel caso in cui una
contrattazione integrativa decentrata intervenuta successivamente
all’originaria pronuncia della Giunta assunta in occasione dell’inziale
determinazione dell’emolumento unico da corrispondere, nella specie, al
OMISSIS , dovesse determinare “un mutamento qualitativo e quantitativo
delle diverse voci che compongono il salario accessorio” e questo
determini “un’inadeguatezza del compenso unico” percepito
dall’interessato nel senso che detto compenso si potrebbe rilevare meno
vantaggioso rispetto a quello spettante ai dipendenti dell’ente all’esito
della contrattazione integrativa sopravvenuta, solo allora sarebbe
possibile un adeguamento dell’emolumento da parte della Giunta, ma si
badi, sempre nel rispetto del parametro individuato dal legislatore, nel
CCNL nella specie applicabile; talché detto emolumento unico è
assoggettato ad un “tetto di spesa” desumibile proprio dal contratto
collettivo nella specie vigente; e che il contratto collettivo da prendere in
considerazione, nel caso in esame, fosse quello dei “livelli” del comparto
Regioni Enti locali era agevolmente deducibile dal citato provvedimento
attributivo (cfr. provvedimento del Presidente della Provincia Z. , prot. n.
55575 del 6/7/2009), nei confronti della signora P. , della posizione e
delle funzioni di OMISSIS in cat. C.
5.4. Orbene, dall’esame della documentazione in atti, risulta che,
SENT. N. 92/14/R
67
come dimostrato dalla Procura e come riconosciuto nella memoria di
alcuni convenuti (signora A., signor N.), il salario accessorio medio dei
livelli, disciplinato dal CCNL del comparto Regioni ed enti locali, è
significativamente inferiore a quello in concreto corrisposto al OMISSIS .
5.5. Sicché, in accoglimento della prospettazione della Procura,
sussiste nella specie un danno erariale pari alla differenza tra il quantum
riconosciuto dalla Giunta provinciale alla signora P. (141.257,92 euro) e
la somma della retribuzione a titolo di salario accessorio base di area C1
attribuibile al personale più elevato in grado nell’ambito dei livelli
(43.960,23) ricavabile per tabulas dalle tabelle di determinazione di detto
salario accessorio nei diversi esercizi in cui la signora P. prestò servizio
presso il OMISSIS della Provincia, danno che è dunque quantificabile
nell’importo di euro 97.277,69, salvo le ulteriori considerazioni che si
svolgeranno in prosieguo (v. punti 8 e 9).
6. Ferma restando la rilevata sussistenza di un danno per l’erario
provinciale nei termini anzidetti, deve ritenersi sussistere altresì
l’elemento soggettivo della colpa grave, comportamento in cui sono
incorsi tutti i convenuti, sia pure con diversificato concorso causale al
danno-evento, e cioè: a) i componenti della Giunta, che si espresse in
data 9/7/2009, signora Z.M. , nella sua qualità di organo di vertice
politico, e signori F. M., B. G., B. D., F. C., N. D., Z. T.; b) la signora A.
M.G., quale titolare dell’ufficio che fornì il parere di regolarità tecnica ex
art. 49 del TUEL; c) il segretario generale signor N. A., nella sua qualità di
garante della conformità dell’azione amministrativa alla legge ex art. 97
del citato TUEL, spiegata nella seduta di Giunta per cui è questione.
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6.1. Invero, anche agli occhi del quisque de populo dotato della
diligenza del buon padre di famiglia e dunque anche a prescindere dal
possesso di conoscenze specialistiche tecnico-giuridiche, balza all’evidenza
come incongruente e irragionevole l’attribuzione ad un nominando
OMISSIS appartenente alla cat. C1 di un emolumento unico che esorbiti
la misura massima del quantum riconoscibile ad un dirigente, come è dato
riscontrare nella specie.
6.2. Peraltro, la piana e semplice lettura della normativa sopra
citata, sia primaria che regolamentare, da parte dei componenti della
Giunta nonché dei signori A. e N., nelle rispettive qualità di titolare del
parere di regolarità in virtù delle sue cognizioni tecniche di organo
deputato alla gestione del personale e delle connesse responsabilità e di
OMISSIS (art. 97 TUEL, art. 29 dello Statuto e art. 19 del vigente
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi), non lascia il
minimo dubbio sul fatto che l’emolumento unico dovesse costituire
parametro in relazione a quanto riconoscibile a titolo di salario accessorio
ai destinatari del Contratto collettivo nella specie applicabile.
6.3. Da quanto precede, ritiene il Collegio che in siffatta condotta
siano ravvisabili gli estremi della colpa grave, stante la chiarezza delle
norme disciplinanti la materia, che, come si è visto, non consentono scelte
disancorate da parametro alcuno; talché la decisione della Giunta assunta
in data in data 9/7/2009, in assenza di un percorso motivazionale
giustificativo del citato deliberato della Giunta, si appalesa connotata da
arbitrio, inteso come indebito allargamento delle competenze giuntali, in
ciò evidenziando una condotta gravemente colposa; analogo giudizio si
SENT. N. 92/14/R
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estende ai comportamenti tenuti dai signori A. e N. che, nelle rispettive
qualità di titolare del parere di regolarità e di Segretario generale,
avevano l’obbligo, sulla base delle competenze ad essi riconosciute dalla
vigente normativa primaria e regolamentare, di segnalare alla Giunta la
violazione della disposizione di cui al citato art. 90, comma 3, del TUEL.
6.4. Né valgono ad attenuare la responsabilità dei convenuti le
reclamate (cfr. difesa del signor N.) urgenza e ineluttabilità (in quanto
asseritamente connotata da valenza politica) della decisione di assumere
la signora P. quale OMISSIS del Presidente della Provincia, bensì a
renderla ancora più grave, poiché le giustificazioni evocate da detta difesa
sono sintomatiche di un atteggiamento del tutto distante dal canone
costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97
Cost.) e del principio della responsabilità dei pubblici dipendenti (art. 28
Cost.), atteso che un pubblico dipendente è chiamato a svolgere il munus
publicum cui lo stesso attende con integrità, correttezza, trasparenza,
diligenza, imparzialità, competenza, sempre all’esclusivo servizio
dell'interesse pubblico.
7. Nessuno dei convenuti mette in dubbio l’apporto causale
all’evento danno ad eccezione del Segretario generale signor N., ma tale
obiezione è del tutto infondata.
Infatti, come previsto dal Regolamento di organizzazione della
Provincia, il OMISSIS svolge, tra gli altri, compiti di collaborazione e
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi
dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi,
allo Statuto ed ai regolamenti; inoltre, previo esame dell’istruttoria, egli
SENT. N. 92/14/R
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concorre alla verifica circa la conformità giuridico-amministrativa delle
proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio ed alla Giunta.
Chiarita la portata e la rilevanza dei compiti del Segretario generale
è del tutto evidente che la cattiva ottemperanza dei compiti istituzionali
da parte del Segretario generale pro tempore, quali nella specie, l’omessa
evidenziazione della violazione di una norma di legge ad opera della
Giunta, ridonda in elemento concausale alla generazione del danno di
specie.
8. In ordine alla quantificazione del danno occorre dunque porre a
raffronto l’importo liquidato a favore della signora P. , pari a euro
226.070,99 e il trattamento fondamentale alla stessa corrisposto quale
dipendente di cat. C1 pari ad euro 84.813,07 sommato al salario
accessorio nella misura di euro 43.960,23, calcolato in base alla tabella
fornita dalla Provincia di OMISSIS recante “Liquidazione massima
compensi salario accessorio riconosciuto e liquidato a dipendenti di
categoria C a partire dal 2009 al 22.3.2013”, costruita sulla base dei dati
estratti a consuntivo sul liquidato fino alla data di cessazione dell’incarico
da parte della signora P. (22.3.2013), e che espone per anno di
liquidazione, per singole voci gli importi che costituiscono il salario
accessorio medio attribuibile a detto personale di categoria C.
Tali importi vanno depurati dalle voci relative alla “Progressione
economica” che non costituisce una componente del salario accessorio e
agli emolumenti spettanti a titolo di “incentivi per la progettazione ex
legge n. 109/04” (in materia di lavori pubblici), cui la signora P. non
aveva titolo a beneficiare.
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La differenza tra detti due importi risulta pari ad euro 97.297,69.
Tuttavia, ai fini della determinazione del danno da porre a carico
dei convenuti va considerato che – in considerazione del maggior apporto
lavorativo, quanto meno di ordine temporale, ragionevolmente connesso
allo svolgimento delle funzioni di OMISSIS – l’emolumento unico possa
legittimamente ritenersi incrementabile di un quid pluris, aggiungendo al
predetto importo di euro 43.960,23 una quota percentuale
approssimativamente pari al 30 per cento in più della sola voce “lavoro
straordinario” di cui si compone il “salario accessorio”; ne discende che il
danno complessivo deve ritenersi equitativamente determinabile nella
misura di euro 93.000,00.
9. In relazione al diverso apporto causale dei diversi convenuti, il
predetto danno va posto a carico della signora A., in virtù delle sue
cognizioni tecniche di organo deputato alla gestione del personale e delle
connesse responsabilità, nella misura euro 3.550,00, pari a circa il 10 per
cento dell’importo indebitamente corrisposto alla signora M. P. per gli
anni 2009 e 2010 (euro 37.176,8, importo che, come si è visto, va
depurato di un quid pluris riconoscibile alla signora P. nella misura del 30
per cento circa limitatamente alla voce “lavoro straordinario”), tenuto
conto che detta convenuta cessò dal servizio in data 1.5.2010; nei
confronti del Segretario generale va calcolato il 10 per cento circa
dell’importo corrisposto nel 2009 (pari ad euro 9.750,39, importo
anch’esso da depurare per le ragioni sopra esplicitate), atteso che tale
emolumento fu poi confermato negli anni successivi al suo pensionamento
e dunque indipendentemente dal suo apporto, con il che il danno a questi
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attribuibile è pari ad euro 950,00; la restante parte del danno (euro
88.500,00) andrebbe posta a carico della Presidente della Giunta signora
Z. , nella sua qualità di Presidente della Giunta, con il connesso maggior
grado di responsabilità che tale carica implica, nella misura di circa il 20
per cento, pari dunque ad euro 17.700,00 e per la restante (euro
70.800,00) in parti uguali tra i componenti della giunta, che corrisponde
ad euro 11.800,00 ciascuno.
Tuttavia, in ragione del fatto della cessazione dal servizio al
termine del 2009 del Segretario generale e al termine del 2010 della
signora A., responsabile del parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.
49 del TUEL, una quota parte del danno residuo pari a euro 88.500,00,
deve ritenersi imputabile ai subentrati Segretario generale (10% di
quanto corrisposto alla signora P. nel 2010 e 2011) e Responsabile del
parere di regolarità tecnica pro tempore (10% di quanto corrisposto nel
2011), non convenuti in giudizio, e cioè ai nuovi titolari di dette funzioni
succeduti al Segretario generale dott. N. per gli anni 2010 e 2011 e alla
signora A. per l’anno 2011, che avrebbero potuto e dovuto, nell’esercizio
delle rispettive funzioni e dunque in occasione della “conferma”
dell’emolumento unico da attribuire al OMISSIS , far rilevare che il
quantum di detto emolumento esorbitava, in violazione dell’art. 90,
comma 3, del TUEL, quanto legittimamente erogabile a favore della
signora P. ; sicché l’ammontare del danno, imputabile ai restanti
convenuti, va decurtato di un ammontare pari ad euro 3.248,00,
risultando così pari ad euro 85.252,00.
Ne discende che il danno attribuibile alla condotta della signora Z.
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– come si è detto, nella sua qualità di Presidente della Giunta, che implica
un maggior grado di responsabilità rispetto agli componenti della Giunta
medesima – risulta pari ad euro 17.050,00 e quello riferibile al
comportamento dei restanti componenti della Giunta è pari ad euro
11.367,00
10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-
Romagna, definitivamente pronunciando, condanna i signori M. Z. , A.
M.G., B. G., B. D., F. C., F. M., N. D., Z. T., e N. A. al pagamento in
favore della Provincia di OMISSIS della somma complessiva di euro
89.752,00 (ottantanovemilasettecentocinquantadue/00), da ripartire tra i
convenuti come segue: signora M. Z. , euro 17.050,00
(diciasettemilacinquanta/00); signori B. G., B. D., F. C., F. M., N. D., Z.
T., euro 11.367,00 (undicimilatrecentosessantasette/00) ciascuno;
signora M.G.A., euro 3.550,00 (tremilacinquecentocinquanta/00); signor
A.N., euro 950,00 (novecentocinquanta/00); oltre rivalutazione monetaria
dalla data della citazione fino alla data del deposito della sentenza, oltre
interessi legali dalla data del deposito e fino al soddisfo.
Pone a carico dei condannati le spese del presente giudizio che si
liquidano in Euro 3.867,42 (tremilaottocentosessantasette/42).
Cosi deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 26 marzo
2014.
Il relatore Il Presidente
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(Marco Pieroni) (Luigi Di Murro)
f.to Marco Pieroni f.to Luigi Di Murro
Depositata in segreteria il 8 maggio 2014 Il Direttore di segreteria
f.to Nicoletta Natalucci
Il Presidente
ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia
di protezione di dati personali”,
Dispone
che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al
comma 3 di detto art. 52, nei riguardi dei convenuti e - se esistenti - del
dante causa e degli aventi causa.
Il Presidente
(Prof. Luigi Di Murro)
f.to Luigi Di Murro
In esecuzione del provvedimento del Presidente, ai sensi dell’art.
52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le
generalità e gli altri dati identificativi dei convenuti e, se esistenti, del
dante causa e degli aventi causa.
Bologna, 8 maggio 2014
Il Direttore della segreteria
f.to Nicoletta Natalucci