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SENT. N. 92/14/R 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA composta dai seguenti magistrati: dott. Luigi Di Murro Presidente dott. Marco Pieroni Consigliere relatore dott. Francesco Pagliara Consigliere VISTI il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 ed il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19; VISTI gli atti ed i documenti di causa; UDITI nella pubblica udienza del giorno 26 marzo 2014 – con l’assistenza della signora Stefania Brandinu – il relatore, consigliere Marco Pieroni, il Pubblico ministero, rappresentato in udienza dal Sostituto Procuratore generale dott. Marcello Iacubino, e gli avvocati Cristiana Carpani per la signora M.Z., Cristina Ursoleo per la signora A.M.G., Federico Gualandi per i signori B.G., B.D., F.C., F.M., N.D., Z.T., e Francesco Costantino per il signor N.A.; ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n. R.G. 43781/R, proposto ad istanza del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna della Corte dei conti nei confronti dei signori:

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SENT. N. 92/14/R

1

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Luigi Di Murro Presidente

dott. Marco Pieroni Consigliere relatore

dott. Francesco Pagliara Consigliere

VISTI il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 ed il decreto-legge

15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

gennaio 1994, n. 19;

VISTI gli atti ed i documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del giorno 26 marzo 2014 – con

l’assistenza della signora Stefania Brandinu – il relatore, consigliere Marco

Pieroni, il Pubblico ministero, rappresentato in udienza dal Sostituto

Procuratore generale dott. Marcello Iacubino, e gli avvocati Cristiana

Carpani per la signora M.Z., Cristina Ursoleo per la signora A.M.G.,

Federico Gualandi per i signori B.G., B.D., F.C., F.M., N.D., Z.T., e

Francesco Costantino per il signor N.A.;

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. R.G. 43781/R, proposto

ad istanza del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per

la Regione Emilia-Romagna della Corte dei conti nei confronti dei signori:

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- Z.M. nata il OMISSIS e residente in OMISSIS, codice fiscale:

OMISSIS;

- F.M., nato il OMISSIS e residente in OMISSIS codice fiscale:

OMISSIS;

- B.G., nato il OMISSIS e residente in OMISSIS, codice fiscale:

OMISSIS;

- B.D., nato OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, codice fiscale:

OMISSIS;

- F.C., nata OMISSIS ed ivi residente in via OMISSIS, codice fiscale:

OMISSIS;

- N.D., nato OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, codice fiscale:

OMISSIS;

- Z.T., nato il OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, codice fiscale:

OMISSIS;

- A.M.G., nata il OMISSIS e residente in OMISSIS, codice fiscale

OMISSIS;

- N.A., nato il OMISSIS e residente in OMISSIS, codice fiscale:

OMISSIS;

rappresentati e difesi, la signora M.Z., dagli avv.ti prof. Franco

Mastragostino e Cristiana Carpani, i signori M.F., G.B., D.B., C. F., D.N.,

T.Z., dall’avv. Federico Gualandi, la signora M.G.A. dall’avv. Cristina

Ursoleo e il signor A.N., dall’avv. Francesco Costantino.

Ritenuto in fatto

1. Con atto di citazione datato 16 settembre 2013, la Procura

regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-

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Romagna, chiede, a titolo di responsabilità amministrativa, la condanna

dei signori:

- Z.M. nata il OMISSIS e residente in OMISSIS, codice fiscale:

OMISSIS;

- F.M., nato il OMISSIS e residente in OMISSIS, codice fiscale:

OMISSIS;

- B.G., nato il OMISSIS e residente in OMISSIS, codice fiscale:

OMISSIS;

- B.D., nato OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, codice fiscale:

OMISSIS;

- F.C., nata OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, codice fiscale:

OMISSIS;

- N.D., nato OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, codice fiscale:

OMISSIS;

- Z.T., nato il OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, codice fiscale:

OMISSIS;

- A.M.G., nata il OMISSIS e residente in OMISSIS, codice fiscale

OMISSIS;

- N.A., nato il OMISSIS e residente in OMISSIS, codice fiscale:

OMISSIS;

al risarcimento per il danno patrimoniale pari a complessivi euro

226.070,99, ovvero alla diversa somma che la Sezione riterrà di giustizia,

ripartiti nelle due seguenti voci di danno, o comunque nella diversa

somma che la Sezione riterrà di giustizia, oltre rivalutazione e interessi

fino al soddisfo, e con condanna alle spese del presente giudizio:

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a) la prima relativa al trattamento economico fondamentale di cui

al contratto di lavoro per la cat. “C” del Contratto collettivo nazionale di

lavoro (CCNL) per il 1999, pari a complessivi 84.813,07 euro, attribuito,

con provvedimento del Presidente della Provincia Z., prot. n. 55575 del

6/7/2009, alla signora M.P. per svolgimento dell’incarico di OMISSIS del

Presidente della Provincia;

b) la seconda, relativa all’emolumento unico onnicomprensivo, pari

a complessivi 141.257,92 euro, riconosciuto, con provvedimento della

Giunta provinciale in data 9/07/2009, con deliberazione n. OMISSIS

(prot. n. OMISSIS), alla medesima signora M.P..

Ritiene la Procura che dette somme debbano essere così imputate:

A) quanto alla voce sub a) (trattamento economico fondamentale):

- alla OMISSIS della Provincia signora Z.M., quale soggetto adottante il

provvedimento attributivo della posizione e delle funzioni di OMISSIS in

cat. C, nella misura complessiva del 90%, in considerazione della

autonomia nella attribuzione di detto incarico, non corredato da parere

alcuno;

- alla OMISSIS signora A.M.G., quale firmataria del contratto individuale

di lavoro, nella misura pari al 10% del totale;

B) quanto alla voce sub b) (emolumento unico):

- alla OMISSIS della Provincia signora Z.M., nella qualità di OMISSIS e

componente della Giunta che ha deliberato la concessione del trattamento

economico accessorio “sostitutivo”, nella misura del 40% dell’intero

importo; ciò in considerazione della sua qualità di organo di vertice

politico investito ex TUEL di particolari responsabilità oltre che soggetto

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della giunta competente in materia di personale e proponente la delibera;

- agli OMISSIS (di seguito indicati) che, nella qualità di membri della

giunta del OMISSIS, con il loro voto favorevole determinavano la

causazione del danno relativo alla citata indennità ad personam, nella

misura pari al 40% del totale, essendo tale attribuzione una competenza

specifica della giunta: signori F.M., B.G., B.D., F.C., N.D., Z.T.;

- alla OMISSIS delle risorse umane signora A.M.G., quale organo

remittente – in tale frangente – il parere di regolarità tecnica ex art. 49

del TUEL, nella misura pari al 10% del totale in virtù delle sue cognizioni

tecniche di organo deputato alla OMISSIS e delle connesse

responsabilità;

- al OMISSIS signor N.A., nella sua qualità di garante della conformità

dell’azione amministrativa alla legge ex art. 97 del citato TUEL, spiegata

nella seduta di Giunta per cui è questione, nella misura pari al 10% del

totale.

2. Risulta dagli atti che in data 29/02/2012 perveniva alla Procura

regionale specifica e concreta notizia di danno relativa all’affidamento, da

parte della OMISSIS della Provincia di OMISSIS, signora Z.M., di un

incarico di OMISSIS dell’ufficio di staff della stessa OMISSIS, e alla

conseguente attribuzione di un’indennità da parte della giunta provinciale.

Dalla predetta segnalazione emergeva che la signora M. Z., nella

sua qualità di OMISSIS della Provincia di OMISSIS, con proprio

provvedimento prot. n. 55575 del OMISSIS, affidava «l’incarico di

“OMISSIS di Presidenza”, come previsto dall’art. 2, comma 5, del

Regolamento di organizzazione, alla signora M.P., nata a OMISSIS,

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ritenuta in possesso delle necessarie caratteristiche professionali, come

risultante dall’attività già svolta presso detto Ente, oltre che dal

curriculum professionale e dalle attitudini possedute, mediante stipula di

un contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. 267/2000

di Cat. C1 – CCNL 31/03/1999 Regioni Enti Locali, ferma restando

l’integrazione che potrà essere corrisposta su espressa delibera della

Giunta provinciale a titolo di “unico emolumento” come previsto dall’art.

90, terzo comma, TUEL» (punto 1 del dispositivo).

L’art. 2 del predetto Regolamento, allora vigente (poi trasfuso

fedelmente nell’art. 9 dell’attuale regolamento), prevedeva: i) la

possibilità di istituire l’«Ufficio di supporto al Presidente» (c.d. “ufficio di

staff”) nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente, con funzioni di supporto al

Presidente e posto alle sue dirette dipendenze, per l’esercizio delle

funzioni di indirizzo e controllo attribuitegli dalla legge; ii) che detta

struttura di supporto coadiuvasse «il Presidente, in particolare per quanto

attiene: rapporti internazionali, comunicazione interna ed esterna,

rappresentanza, pubbliche relazioni» (comma 3); iii) che a tale ufficio

fosse «preposto un Responsabile con funzioni di OMISSIS » (comma 5).

Con tale previsione regolamentare l’Ente rendeva operativa

nell’ordinamento interno la disposizione di cui all’art. 90 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi

sull’Ordinamento degli Enti Locali” (TUEL), il quale – rubricato “Uffici di

supporto agli organi di direzione politica” – testualmente prevede: «1. Il

regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la

costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del

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Presidente della provincia, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio

delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti

da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o

strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo

determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono

collocati in aspettativa senza assegni. 2. Al personale assunto con

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto

collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. 3. Con

provvedimento motivato della Giunta, al personale di cui al comma 2 il

trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può

essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il

lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della

prestazione individuale».

Con il predetto provvedimento, inoltre, la Presidente:

i) stabiliva la decorrenza dell’incarico dal OMISSIS«fino alla data di

scadenza del mandato amministrativo in atto OMISSIS» (punto 2 del

dispositivo); ii) affidava all’incaricata le seguenti funzioni (punto 3 del

dispositivo): «- sovrintendere all’attività di segreteria e di definizione

dell’agenda della Presidente e curare la gestione della corrispondenza; -

assistere la Presidente nell’esercizio delle funzioni proprie e supportarne

l’attività istituzionale; - agevolare il collegamento della Presidente con gli

enti esterni e i soggetti di volta in volta interessati; - svolgere attività di

supporto della Presidente su problematiche di carattere generale e non di

specifica competenza settoriale; curare le incombenze della Presidente

come organo politico amministrativo»; iii) demandava «alla Dirigente del

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Servizio Gestione Risorse Umane la sottoscrizione del contratto individuale

di lavoro e la formalizzazione degli atti necessari al perfezionamento

dell’incarico» (punto 4 del dispositivo).

Il giorno successivo l’adozione del sopra citato provvedimento la

Dirigente delle Risorse Umane dottoressa M.G.A. e l’incaricata, signora

M.P., stipulavano il conseguente «contratto di lavoro subordinato, a tempo

determinato» prot. n. OMISSIS (in essere fino al 22/03/2013, data in cui

la dipendente ha rassegnato le dimissioni), il quale, all’art. 1: i) prevedeva

l’assunzione della predetta signora P. con «rapporto di lavoro subordinato,

a tempo determinato», avente decorrenza dalla data di sottoscrizione del

contratto (e dunque dal OMISSIS) «fino alla scadenza del mandato del

Presidente pro tempore e comunque non oltre al OMISSIS, con funzioni di

supporto all’organo di direzione politica, ex art. 90 del d.lgs. n.

267/2000»; ii) ribadiva l’inquadramento della dipendente nella «posizione

giuridica ed economica» corrispondente «a quella prevista per le categorie

“C” del vigente CCNL Regioni-Enti Locali, nonché da quanto derivante dai

relativi contratti decentrati integrativi»; iii) riconosceva il seguente

inquadramento: «Profilo professionale: OMISSIS ; Categoria: ‘C’ - CCNL

Regioni Enti Locali; Posizione economica: C1»; iv) confermava la

possibilità della integrazione del trattamento economico previsto dal

contratto collettivo di riferimento, «su espressa delibera della Giunta

provinciale a titolo di “unico emolumento” come previsto dall’art. 90, terzo

comma del TUEL».

Il successivo articolo 2 del contratto «Profilo professionale –

Mansioni» testualmente prevedeva che la signora P., in qualità di

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OMISSIS , fosse «tenuta a svolgere le mansioni previste per la categoria

di inquadramento, riferibili al profilo di appartenenza, sommariamente

indicate nell’allegato A) del CCNL di categoria del 31/03/1999 nonché le

funzioni specifiche del ruolo assegnato», che erano quelle di cui al punto 3

del dispositivo del sopra indicato provvedimento del Presidente della

Provincia (sovrintendere all’attività di segreteria, assistere la Presidente

nell’esercizio delle funzioni proprie e supportarne l’attività istituzionale,

ecc.: cfr. infra, punto 4.ii). Il seguente e conclusivo art. 7 del contratto,

quale norma di chiusura, rinviava, in quanto applicabili e per quanto non

previsto nel contratto, alle norme vigenti nel CCNL del comparto Regioni

Enti Locali, a quelle vigenti per i pubblici dipendenti e alle disposizioni del

capo I, titolo II, del libro V del codice civile (in ossequio all’art. 2, comma

2, del d. lgs. 30/3/2001, n. 165), a dimostrazione della applicazione -

pressoché integrale - della disciplina del pubblico impiego

contrattualizzato, nella fattispecie del comparto “Regioni-Enti locali”.

3. Successivamente, in data OMISSIS la Giunta provinciale, con

deliberazione n. OMISSIS (prot. n. OMISSIS), su proposta della

Presidente, con parere di regolarità tecnica della dirigente delle risorse

umane dottoressa M.G.A. e con l’assistenza del segretario generale dott.

A.N.: i) prendeva atto del provvedimento presidenziale citato sub 2) e del

contratto individuale di lavoro; ii) attribuiva, di conseguenza, alla predetta

lavoratrice «per tutta la durata dell’incarico» (1° cpv del dispositivo della

delibera), in aggiunta alla retribuzione prevista dai CCNL, un unico

emolumento annuale in sostituzione del trattamento economico accessorio

previsto dai medesimi CCNL, come previsto dall’art. 90, terzo comma, del

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TUEL; iii) fissava tale emolumento in 38.059,26 euro lordi annui, oltre

oneri previdenziali ed assistenziali quantificati in ulteriori 9.250,30 euro a

carico della Provincia; iv) riconosceva e quantificava tale emolumento,

comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività

collettiva e per la qualità delle prestazioni individuali, sulla base della

(sola) considerazione che le funzioni assegnate alla lavoratrice

richiedessero una flessibilità e una disponibilità particolari e fossero di

qualità e importanza tali da rendere necessario lo svolgimento della

prestazione lavorativa oltre il normale impegno di lavoro.

4. Ritenendo che le condotte sopra descritte integrassero una

fattispecie di responsabilità amministrativa, la Procura dal 29/4/2013 al

07/05/2013 notificava alla OMISSIS della Provincia, ai predetti assessori,

alla dirigente del Personale dottoressa A. nonché al segretario generale

dell’Ente (per la sua partecipazione alla seduta di giunta per cui è

questione), l’invito a dedurre previsto dall’articolo 5 del d.l. 15 novembre

1993, n. 453 e ss.mm.ii. invitandoli a depositare, entro giorni 30 (trenta)

decorrenti dalla ricezione dello stesso, le deduzioni ed i documenti da far

valere in loro difesa, e a richiedere nello stesso termine l’eventuale

audizione personale.

5. Esaminate le argomentazioni difensive delle parti convenute, la

Procura riteneva che le stesse non fossero idonee a superare le

contestazioni mosse in ordine alla sussistenza di una fattispecie di danno

all’erario dell’Amministrazione di appartenenza, per le seguenti

considerazioni.

5.1. Premesso che, in base al citato art. 90 del TUEL e del

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Regolamento della Provincia, la materia è disciplinata dal contratto

collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Regioni enti locali, la

Procura rileva che con riferimento al personale non dirigente,

l’ordinamento professionale del personale del comparto degli enti locali

(CCNL 31/03/1999) prevede (articoli 8 e ss.) che gli enti istituiscano le

c.d. aree delle posizioni organizzative (P.O.) che richiedono lo

svolgimento: di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare

complessità; di attività di staff e/o di studio, ricerca, di controllo. Le P.O.

possono essere conferite solo a personale collocato nella categoria D o,

qualora manchino in dotazione organica dipendenti di tale categoria, a

personale della categoria C (ciò può accadere solo negli enti di minori

dimensioni demografiche siccome sprovvisti di dipendenti di categoria D,

giusto l’art. 11, comma 3, dello stesso CCNL). Anche il trattamento

economico accessorio delle P.O. è composto dalla indennità di posizione e

di risultato, parametrata l’una alla complessità delle funzioni e alle

conseguenti responsabilità (v. i citati artt. 8 e ss.); l’altra, al

raggiungimento degli obiettivi previamente assegnati dall’ente.

La Procura aggiunge osservando che la retribuzione di posizione dei

dirigenti degli enti locali, giusta l’art. 27 del CCNL 23 dicembre 1999, varia

da un minimo di 10.443,77 euro ad un massimo di 44.013,47 euro (valori

lordi; importi così elevati nel 2010 in virtù del CCNL del 22 febbraio

2010). In particolare, l’indennità di posizione erogabile ai soggetti di

categoria D investiti della P.O. oscilla da un minimo di euro 5.164 (ex L.

10.000.000) ad un massimo di 12.911 (ex L. 25.000.000) annui lordi per

tredici mensilità (art. 10, comma 2 del CCNL 31/3/1999).

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L’indennità spettante ai dipendenti di categoria C (qualora investiti

delle posizioni organizzative negli enti locali in cui non è presente la cat.

D) varia invece da un minimo di euro 3.098.74 (ex L. 6.000.000) ad un

massimo di euro 7.746.85 (L. 15.000.000) annui lordi per tredici mensilità

(articolo 11, comma 3 del citato CCNL).

La misura concreta della retribuzione di posizione da corrispondere

ai dirigenti e agli incaricati della posizione organizzativa deve poi essere

conseguente alla graduazione (o “pesatura”) della connessa posizione

dirigenziale o organizzativa; graduazione che deve avvenire secondo un

percorso prestabilito dal contratto (art. 24, d.lgs n. 165/2001 e art. 27,

CCNL 23 dicembre 1999 per i dirigenti), ancorato a determinati parametri

(correlati alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa,

alle responsabilità gestionali interne ed esterne) e al previo svolgimento di

apposite relazioni sindacali (vedasi art. 4, comma 1, lett. g), art. 7 e 8,

comma 1, lettera a) del CCNL 23 dicembre 1999; articoli 7, comma 1, e 8,

comma 2, del CCNL 1 aprile 1999 e artt. 8-11 e 16, comma 2, del CCNL

del 31 marzo 1999 per i funzionari - D - investiti dell’area delle posizioni

organizzative).

Anche per il personale non dirigente (pur se non investito di P.O.)

vi è una parte variabile della retribuzione (v. art. 45 del testo unico

pubblico impiego - T.U.P.I.), denominata trattamento accessorio (o salario

accessorio), finalizzata: i) ad incentivare la produttività e il miglioramento

dei servizi attraverso la previa fissazione di criteri e piani di attività anche

pluriennali e di progetti strumentali e di risultato (c.d. produttività

individuale); ii) ad erogare compensi correlati al merito e all'impegno di

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gruppo (c.d. produttività collettiva); iii) a retribuire l’eventuale lavoro

straordinario prestato oltre l’orario normale di lavoro (nei limiti previsti

dalla legge: d.lgs. n. 66/2003; o dal CCNL, in particolare l’art. 14, CCNL

1° aprile 1999 e l’art. 38 CCNL 14 settembre 2000); iv) al finanziamento

della progressione economica nella categoria (c.d. progressione

orizzontale); v) a finanziare la retribuzione di posizione e risultato per le

posizioni organizzative (con esclusione dei Comuni di minori dimensioni

demografiche di cui all'art. 11 del CCNL del 31 marzo 1999); vi) al

pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori,

orario notturno, festivo ecc.; vii) a ricompensare l'eventuale l'esercizio di

attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del

personale delle categorie A, B e C (c.d. indennità di disagio), ovvero quei

compiti che comportino specifiche responsabilità da parte del personale

delle categorie B e C (ad es.: responsabilità di procedimenti).

5.2. Evidenzia la Procura che la previsione delle diverse

declaratorie riferite alle singole categorie indicate nel CCNL è materia

esclusivamente affidata, nel sistema delle fonti definito dal T.U.P.I., alla

contrattazione collettiva nazionale. In questi termini, peraltro, si esprime

la stessa Cass., Sez. Un. civili, con la sentenza n. 21744/2009, citata,

punti 2.1. e 2.4. della motivazione, dove afferma, ai fini del decisum,

l’equiparazione agli atti normativi dei CCNL che si occupano, tra l’altro, di

definire anche l’inquadramento del personale, che assume natura

vincolante per le amministrazioni pubbliche.

Riguardo ai requisiti culturali previsti per le assunzioni poi, ciascun

ente «non può non attenersi alla disciplina contrattuale in materia di

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sistema di classificazione e in particolare ai contenuti della declaratoria

professionale del profilo stesso e della categoria in cui è esso è collocato.

Questi, infatti, comprendono anche i requisiti culturali che lo

caratterizzano, dato che esiste una stretta, e inscindibile, correlazione tra

il contenuto del profilo e la preparazione culturale, professionale e

l'esperienza dei candidati che possono accedervi» (Orientamento

applicativo Aran, RAL 104 del 5/6/2011).

5.3. Riguardo agli uffici di diretta collaborazione dell’organo

politico, l’art. 90 del TUEL ha riconosciuto espressamente anche alle

Amministrazioni locali (come avviene per le amministrazioni statali: v. art.

14, comma 2 del T.U.P.I.) la possibilità di costituirli, previa previsione

regolamentare.

È stato chiarito che detti uffici di staff, nella configurazione che ne

ha dato la normativa vigente, svolgono una attività di supporto all’organo

di indirizzo e controllo politico-amministrativo, strettamente correlata

all’esercizio sia delle predette funzioni che di raccordo tra tale organo e la

dirigenza, alla quale sola compete l’attività gestionale (Corte dei conti,

Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 43 del

16/10/2007).

Trattasi, pertanto, di una ipotesi di rapporto di lavoro subordinato a

tempo determinato (Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Puglia,

sent. n. 241 del 17/4/2007), che si connota – secondo gli approdi della

recente giurisprudenza – per la deroga alla regola del pubblico concorso,

al fine di consentire agli amministratori degli enti locali di avvalersi

dell’ausilio di personale di assoluta fiducia per l’esercizio delle più alte

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funzioni di indirizzo e controllo nello svolgimento della attività politica

(Corte dei conti, Sezione I/A Giurisdizionale centrale, sent. n. 785 del

6/12/2012; Sezione Giurisdizionale per l’Umbria, sent. n. 140 del

31/12/2012).

5.4. La norma consente anche di sostituire, previa motivata

delibera di giunta, il trattamento accessorio afferente ai compensi per il

lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della

prestazione individuale previsti dai contratti collettivi con un unico

emolumento onnicomprensivo (c.d. indennità di staff).

Al riguardo, rileva la Procura, risulta ormai incontroverso che: - gli

uffici di staff, una volta costituiti, entrano a pieno titolo nella dotazione

organica e pertanto, per i relativi posti il singolo ente sulla base della

propria autonomia deve valutare a quale categoria si riferiscono le

necessità assunzionali: «Il comando normativo dell’ art. 90 non permette,

peraltro, come legittimamente afferma la parte attorea, di prescindere

dalla valutazione della specificazione della categoria e del profilo

professionale che … costituiscono fondamentali elementi di valutazione al

fine dell’inserimento di un soggetto nell’ organizzazione della Pubblica

Amministrazione» (Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana,

sent. n. 622 del 21/09/2004); - l’assunzione dei dipendenti esterni da

assegnare a detti uffici può avvenire esclusivamente con contratto di

lavoro subordinato a tempo determinato, onde evitare l’erogazione di

retribuzioni svincolate dalle previsioni dei CCNL del comparto o in

contrasto con esse (Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, sent. n. 241/2007,

cit.); e ciò diversamente dagli uffici di diretta collaborazione del ministro,

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dove l’articolo 14, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001 consente di

assumere detti collaboratori anche mediante contratti di lavoro autonomo

o di diritto privato; - devono essere rispettate tutte le specifiche previsioni

e preclusioni di cui all’art. 90 del TUEL unitamente alle più generali

disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la relativa figura

contrattuale, cui lo stesso art. 90 rinvia (v. comma 2), sia per quanto

riguarda l’inquadramento giuridico che il trattamento economico; - di

conseguenza, all’atto della assunzione, deve essere individuata - in

relazione alle funzioni da svolgere ed ai connessi titoli di studio posseduti,

da un lato, le pregresse esperienze professionali, dall’altro - la categoria di

inquadramento, a cui consegue automaticamente, in applicazione delle

disposizioni dei CCNL di comparto, sia la determinazione della retribuzione

spettante, sia l’individuazione degli altri diritti e degli obblighi nascenti dal

rapporto.

6. In coerenza con detta normazione primaria si muove il

Regolamento di organizzazione della Provincia di OMISSIS vigente ratione

temporis (nel OMISSIS, data di adozione degli atti per cui è questione),

che così dispone all’art. 2: «È costituito un Ufficio di supporto al

Presidente, posto alle sue dirette dipendenze per l'esercizio delle funzioni

di indirizzo e controllo attribuitegli dalla legge. Tale Ufficio può essere

costituito da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti con contratto

di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni previste dal

Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e dal Decreto Legislativo 18 agosto

2000, n. 267 …» (comma 1); «In relazione alla disciplina giuridica, le

assunzioni di personale esterno di cui al presente articolo sono regolate

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dalle disposizioni di legge, di Statuto, di Regolamento e dei contratti

collettivi nazionali di lavoro del comparto enti locali» (comma 9). Negli

stessi termini il successivo Regolamento, entrato in vigore il 5/4/2011,

art. 9, commi 1 e 8. Il Regolamento interno perciò (v. art. 2, comma 2),

testualmente rimanda alla disciplina giuridica ed economica prevista dalla

legge e dai contratti collettivi.

7. Sulla base del ricostruito quadro normativo di riferimento,

ritiene la Procura che gli atti amministrativi e il contratto di lavoro in

esame contraddicano totalmente con essi.

7.1. In primo luogo, secondo la Procura, l’assegnazione a

dipendente di categoria C dell’incarico di capo-responsabile dell’ufficio di

gabinetto all’interno dell’ufficio di staff pone in evidenza elementi di palese

illegittimità e irragionevolezza, atteso il necessario disbrigo di compiti e

mansioni e il possesso di competenze professionali riconducibili ad una

posizione di categoria superiore.

Ritiene la Procura palese, sotto il profilo della logico, l’incoerenza e

l’irrazionalità della scelta di attribuire a soggetto in possesso del solo

diploma di OMISSIS (presso OMISSIS come si evince dal curriculum della

signora P., allegato al citato provvedimento presidenziale), funzioni apicali

di capo-responsabile di un’unità organizzativa istituita al vertice dello staff

della Presidente della Provincia (denominata “ufficio di Gabinetto del

Presidente”). Se poi si esaminano le disposizioni relative

all’inquadramento e alle categorie professionali del personale degli enti

locali, e la declaratoria delle categorie C e D di cui all’allegato “A” al CCNL

del 31/03/1999, è agevole desumere la più completa disarmonia tra i

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contenuti professionali dell’assunzione che qui occupa e la categoria C,

con le relative mansioni e i connessi profili professionali.

Alla signora P., difatti venivano assegnati compiti apicali di

sovrintendenza e di coordinamento dell’intero ufficio di staff e affidate le

più importanti funzioni di supporto dell’organo politico di vertice,

compendiabili: a norma dell’art. 2 del Regolamento di organizzazione

nell’«esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico» attribuite al

Presidente dalla legge (comma 1), e nel coadiuvare «il Presidente, in

particolare per quanto attiene: rapporti internazionali, comunicazione

interna ed esterna, rappresentanza, pubbliche relazioni» (comma 3);

nonché, in base al provvedimento della Presidente prot. n. OMISSIS del

OMISSIS, nei compiti di «- sovrintendere all’attività di segreteria e di

definizione dell’agenda della Presidente e curare la gestione della

corrispondenza; - assistere la Presidente nell’esercizio delle funzioni

proprie e supportarne l’attività istituzionale; - agevolare il collegamento

della Presidente con gli enti esterni e i soggetti di volta in volta

interessati; - svolgere attività di supporto della Presidente su

problematiche di carattere generale e non di specifica competenza

settoriale; curare le incombenze della Presidente come organo politico

amministrativo».

Venivano dunque assegnate, ad avviso della Procura, alla signora

P. funzioni di supporto dell’organo di direzione politica, ex art. 90 del TUEL

(riportate poi nel contratto individuale di lavoro), niente affatto coerenti

con l’inquadramento nella «cat. “C” del vigente CCNL…», e dunque con il

«Profilo professionale: OMISSIS » e con le «mansioni previste per la

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categoria di inquadramento, riferibili al profilo di appartenenza,

sommariamente indicate nell’allegato A) del CCNL di categoria del

31/03/1999 nonché le funzioni specifiche del ruolo assegnato».

Infatti, le prestazioni della declaratoria della categoria C di cui

all’allegato “A” al CCNL del 31/03/1999, attengono per lo più al

disimpegno di compiti di concetto in relazione a limitati ambiti materiali e

a profili professionali (quali ad es. agente di polizia locale, educatore asili

nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna,

istruttore amministrativo, e così via), di media complessità istruttoria;

talché, esse stridono apertamente con il contenuto dell’incarico apicale di

OMISSIS - responsabile della unità di supporto all’organo elettivo di

vertice dell’amministrazione, che implicava lo svolgimento delle più alte

funzioni di indirizzo e controllo politico nei più variegati settori della vita

amministrativa dell’ente, che non potevano non presupporre quanto meno

l’inserimento nella categoria D e il possesso del corrispondente titolo di

studio (laurea). Tant’è che la relativa declaratoria contrattuale annette

alla categoria D lo svolgimento di funzioni che richiedono elevate

conoscenze pluri-specialistiche riconducibili al titolo di laurea e lo

svolgimento di affari riferibili a compiti di supporto, sovrintendenza e

assistenza relativi ai più importanti e diversificati processi amministrativi-

istituzionali. E tali dovevano intendersi tutti quei compiti assegnati alla

signora P., che non potevano non presupporre conoscenze e competenze

variegate nei più disparati settori dell’attività istituzionale (che vanno,

come visto, dai rapporti internazionali alla comunicazione interna ed

esterna, alla rappresentanza, alle pubbliche relazioni ex comma 3 del

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regolamento, cit.; alla sovrintendenza all’attività di segreteria; alla

definizione dell’agenda della Presidente; alla cura e gestione della

corrispondenza; alla assistenza alla Presidente nell’esercizio delle funzioni

proprie e di supporto all’attività istituzionale; alla agevolazione del

collegamento della Presidente con gli enti esterni e i soggetti di volta in

volta interessati; al supporto della Presidente su problematiche di

carattere generale e non di specifica competenza settoriale; alla cura delle

incombenze della Presidente come organo politico amministrativo, giusto il

provvedimento presidenziale e il contratto individuale di lavoro).

Conoscenze e competenze certamente non in possesso di soggetto munito

(solo) di diploma di OMISSIS, inquadrato (e inquadrabile) di conseguenza

in categoria C.

7.2. In sostanza sono state affidate a dipendente privo di laurea (e

perciò inquadrato in categoria C) compiti che presupponevano cognizioni

complesse e multisettoriali e la gestione di affari riconducibili ai più alti

compiti di supporto, sovrintendenza e assistenza relativi ai più importanti

e diversificati processi amministrativi-istituzionali appannaggio dello

stesso organo elettivo, sia in ambito interno che esterno. Nonostante ciò,

si riteneva che la predetta incaricata, dotata di diploma di OMISSIS, fosse

adeguatamente preparata per l’esercizio di sì alti compiti e in possesso di

adeguate competenze, che presupponevano viceversa l’inserimento

almeno in categoria D e il possesso del corrispondente titolo di studio

(laurea). E tanto in ossequio al predetto sistema di classificazione e al

corrispondente grado di scolarizzazione, che, secondo la Procura, non

ammette eccezioni di sorta.

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La Procura aggiunge – quale ulteriore profilo di nullità/illegittimità

– che in base al predetto ordinamento professionale lo svolgimento di

incarichi di posizione organizzativa comportanti lo svolgimento di funzioni

complesse e/o di direzione di strutture organizzative e/o di staff può

essere attribuito solo a dipendenti di categoria D, salvo il caso degli enti di

piccole dimensioni (in cui manca la presenza in organico di dipendenti di

tale categoria).

Nondimeno, la Presidente della Provincia di OMISSIS assumeva un

soggetto quale OMISSIS, ponendolo perciò - quale preposto-responsabile

dell’ufficio di OMISSIS – al vertice di una struttura organizzativa dell’Ente

che, in quanto a capo dell’ufficio di staff e alla luce della complessità delle

funzioni ad essa intestate, può a ragione essere definita apicale; tuttavia,

lo incardinava nella categoria C, ad onta della disciplina contrattuale in

materia di classificazione e dei contenuti della declaratoria relativa alla

categoria professionale, nonché del profilo di riferimento (che

comprendono il requisito culturale della laurea), così come delle previsioni

contrattuali relative all’affidamento degli incarichi di P.O. che, come più

volte detto, presuppongono l’inquadramento in cat. D.

Non si è trattato, difatti, nel caso di specie, di assumere un

qualunque dipendente da assegnare all’ufficio di supporto del capo della

Amministrazione provinciale – per il cui inserimento sicuramente non è

previsto il possesso della laurea né tanto meno l’inquadramento in cat. D

–, ma di un soggetto da preporre a quella che, anche alla luce

dell’organizzazione interna (come anche si dirà appresso) era la struttura

di vertice afferente a detta funzione, vale a dire il OMISSIS

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7.3. Ciò è vero, secondo la Procura, anche alla luce dell’assetto

organizzativo della Provincia di OMISSIS in materia di personale.

L’art. 27 dello Statuto provinciale, vigente ratione temporis,

stabilisce che l’organizzazione degli uffici «è strutturata in unità

organizzative di diversa complessità» (comma 1); ne demanda poi la

concreta articolazione e le relative attribuzioni al Regolamento

sull’ordinamento degli Uffici e Servizi (commi 2 e 3).

Il Regolamento di organizzazione vigente all’atto di affidamento

dell’incarico (dal 19/11/2008 al 4/4/2011) (nel prosieguo, il

“Regolamento”), all’art. 1, comma 7 prevede(va) la suddivisione della

struttura organizzativa in Settori, Servizi, Unità Operative Complesse e

Uffici.

Nella visione organizzativa dell’Ente, alle unità organizzative di

livello più elevato (i settori, e poi servizi) è preposta la dirigenza, con

sovraordinazione del dirigente di settore a quello di servizio (commi 9 e

11, art. 1, del Regolamento), essendo le due strutture fondamentali

dell’ente connotate da differenti livelli di complessità organizzativa e

gestionale.

Dallo stesso Regolamento si evince altresì che la responsabilità

degli uffici deve essere attribuita almeno a dipendenti di categoria D,

laddove si parla di affidamento di compiti di direzione di uffici a dipendenti

funzionari, a condizione che siano di cat. D; dalla stessa norma emerge

che addirittura la direzione delle unità organizzative complesse dovesse

essere affidata a dirigenti non responsabili di settore o servizio (v. commi

2 e 3 dell’art. 3: «La responsabilità di direzione delle unità organizzative

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complesse è attribuita dal dirigente del settore interessato, mentre quella

di direzione degli uffici è attribuita dal dirigente del servizio interessato a

condizione che riguardi personale di cat. D»; «I dirigenti e i funzionari

incaricati esercitano, in ogni caso, le funzioni fino alla loro conferma o

sostituzione»).

Se questo è il quadro anche organizzativo interno in materia, è

evidente che giammai un dipendente di categoria C poteva essere

preposto a capo di una struttura apicale, siccome deputato al disimpegno

delle più alte funzioni di supporto dell’organo politico e alla gestione di

processi afferenti ai più variegati ambiti materiali.

Una scelta coerente con la normativa di riferimento, anche interna,

avrebbe perciò imposto, ad avviso della Procura, di valutare previamente

il tipo di posto da ricoprire, le funzioni da svolgere e l’assunzione di una

figura professionale compatibile con dette funzioni e con la corrispondente

categoria di inquadramento oltre che con il pertinente titolo di studio: ciò

avrebbe determinato l’affidamento di detto incarico di vertice a

dipendente di posizione non inferiore alla categoria D, cui assegnare la

responsabilità della direzione di un ufficio complesso quale quello in

discorso (e lo svolgimento delle connesse funzioni), con eventuale

riconoscimento della posizione organizzativa. Sul punto, la Procura

richiama la citata sentenza della Cass., Sez. Un. Civili, n. 21744/2009,

secondo cui «I rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati

esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro

privato; il datore di lavoro pubblico non ha quindi il potere di attribuire

inquadramenti in violazione del contratto collettivo ma ha solo la

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possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo

nel contratto, alle sue esigenze organizzative, senza tuttavia modificare la

posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie; ne

consegue che è nullo l'atto in deroga, anche in melius, alle disposizioni del

contratto collettivo, sia quale atto negoziale, per violazione di norma

imperativa, sia quale atto amministrativo, perché viziato da difetto

assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21-septies della legge 7 agosto

1990 n. 241, escludendo l'ordinamento che la P.A. possa intervenire con

atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva».

7.4. In questa prospettiva, secondo la Procura, consegue la nullità

dell’atto presidenziale di conferimento dell’incarico in parola, per difetto

assoluto di attribuzione, in quanto contrario alle disposizioni del

richiamato ordinamento professionale.

7.5. La Procura evidenzia un’ulteriore anomalia: la dipendente in

questione, infatti, nel suo ruolo di capo-responsabile dell’ufficio di

gabinetto (nell’ambito dell’ufficio di staff della Presidente), avendo tra i

suoi compiti quello di assicurare il coordinamento fra l’azione di indirizzo

politico della Presidente della Provincia e l’attività di gestione svolta dalla

struttura burocratica dell’ente, veniva di fatto a trovarsi in una posizione

di predominio rispetto non solo ai funzionari di categoria D investiti o

meno dell’area delle P.O. o di U.O.C., ma anche rispetto alla dirigenza

stessa: potendo essa in astratto anche impartire disposizioni, in vista

dell’attuazione degli indirizzi politici, a dirigenti e funzionari preposti alla

gestione (aventi una posizione professionale ben più elevata) e potendo

verificare, a valle, la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e

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della gestione agli indirizzi impartiti, veniva a creare uno svilimento della

funzione svolta da dipendenti laureati (dirigenti e di cat. D). Del resto,

questa funzione (di indirizzo e controllo) del OMISSIS è ben nota alla

Presidente della Provincia: la stessa, infatti, nella sua e-mail del

OMISSIS, di risposta al consigliere interpellante R. che chiedeva

chiarimenti in merito alla congruità del trattamento economico

riconosciuto al OMISSIS , riteneva proporzionato detto trattamento in

considerazione della posizione che questi assume, che è di “cerniera” tra

l’apparato politico e quello amministrativo, nonché della funzione svolta,

di “interfaccia” tra la Presidente e la dirigenza, quale raccordo tra i due e

referente dell’indirizzo politico della Presidente.

In proposito la Procura ritiene anche «Nell’esercizio di tale

importante funzione [il OMISSIS ] viene in contatto in particolare con la

dirigenza dell’ente e con l’insieme dei suoi funzionari. Orbene l’ulteriore

deroga sull’attribuzione delle qualifiche e delle posizioni retributive

potrebbe avere un effetto regressivo sulla struttura burocratica,

demotivandola e disorientandola, a seguito dell’evidente disparità di

trattamento che andrebbe a realizzarsi» (Corte dei conti, Sezione

Giurisdizionale per l’Umbria, sent. n. 140/2012, cit.). E ciò è ancor più

vero alla luce dell’enorme differenziale tra il trattamento economico

riconosciuto alla dipendente di cat. C, assunta nel caso di specie come

OMISSIS , e quello spettante ai dirigenti e ai dipendenti di cat. D.

7.6. Come ulteriore profilo distorsivo l’ente, tramite deliberazione

di giunta provinciale (deliberazione n. 227 del 9/07/2009), presieduta

dalla stessa Presidente (peraltro anche nella veste di responsabile delle

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politiche del personale), attribuiva al OMISSIS un emolumento annuale

nella misura pari a 38.059,26 euro lordi annui, oltre 9.250, 30 euro a

titolo di oneri previdenziali ed assistenziali a carico della Provincia.

Con tale atto, la giunta era chiamata a dare attuazione all’art. 90

del TUEL in materia di emolumento unico; tuttavia, nel far ciò attribuiva

alla signora P. un’indennità che, ben lungi dal rappresentare un’indennità

sostitutiva del trattamento economico accessorio previsto dai medesimi

CCNL (ad es. dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività

collettiva e per la qualità delle prestazioni individuali, cfr. art. 90, terzo

comma, cit.), si poneva ben al di sopra della più alta indennità di

posizione dirigenziale. La quale, secondo la sopra riportata previsione

contrattuale di settore, può variare da un minimo di 10.443,77 euro ad un

massimo di 44.013,47 euro (valori lordi). Alla signora P. veniva invece

(addirittura) attribuita una indennità di staff pari a complessivi 47.309,56

euro (lordi), dunque in misura superiore a quella prevista per i dirigenti. E

tanto avveniva al di fuori di ogni previsione normativa e contrattuale,

atteso che la norma di riferimento consentiva (e consente) solo il

riconoscimento di un emolumento sostitutivo (ed onnicomprensivo) del

trattamento accessorio.

7.7. Quanto sopra determinava, secondo la Procura, l’ulteriore

effetto di creare nell’ente, in maniera surrettizia, una vera e propria

posizione dirigenziale (ai fini dell’inquadramento e ai fini economici), ma

in maniera del tutto anomala e in aperta deviazione dai principi ispiratori:

si assumeva una dipendente non in possesso del titolo di studio (laurea)

corrispondente alla declaratoria contrattuale di riferimento e alle connesse

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funzioni, incardinandola però nella struttura di supporto come figura

apicale (al vertice della stessa), ma inquadrandola in categoria C e

attribuendole una indennità – a titolo di emolumento unico – non solo del

tutto svincolata da qualsivoglia parametro contrattuale, ma addirittura

superiore all’indennità di posizione dei dirigenti. Creando, perciò, un

modello di “dirigenza” del tutto originale che sfuggiva non solo a ogni

regola contrattuale relativa all’inquadramento professionale che al

trattamento economico (come anche quella sopra vista che vuole che la

retribuzione di posizione attribuita al dirigente e al funzionario titolare

della P.O. sia conseguente ad una graduazione o “pesatura” della stessa

posizione, oggetto di concertazione con i sindacati); ma anche all’assetto

organizzativo interno.

7.8. E ciò faceva, rileva la Procura, nonostante il dettato dell’art.

90 del TUEL fosse chiarissimo nell’affermare la necessità che il personale

degli uffici di staff sia “assunto” con contratto di lavoro subordinato a

tempo determinato, che allo stesso si applichi il contratto nazionale di

lavoro del personale degli enti locali, e che possa essere riconosciuto solo

un emolumento “sostitutivo” del salario accessorio. Salvo a voler ritenere

l’equivalenza dell’aggettivo “sostitutivo” con dirigenziale.

Quanto sopra rende palese che, al di fuori della sopra indicata

possibilità di deroga (attraverso cioè l’attribuzione di un emolumento

unico), non era possibile riconoscere a detto personale un trattamento

giuridico o economico differente da quello previsto nel contratto collettivo

(unica ed esclusiva fonte di regolamentazione e dell’inquadramento

professionale che del trattamento economico).

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In questa prospettiva, il trattamento giuridico (inquadramento) ed

economico da riconoscere alla signora P. poteva (e doveva) trovare la

sua fonte esclusivamente nel contratto collettivo, in virtù del chiaro e

testuale rinvio, operato dal predetto articolo, alle ordinarie fonti di

disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali, che

escludeva ogni richiamo e possibilità di applicazione di istituti giuridici ed

economici dei contratti di lavoro autonomo o di diritto privato.

Diversamente da ciò che può accadere per gli uffici di diretta

collaborazione del ministro, dove detta possibilità è testualmente

affermata dal d.lgs. n. 165 del 2001, articolo 14, comma 2. Rimanendo

invece nell’ambito dello stesso ordinamento degli EE.LL., peraltro, lo

stesso TUEL, quando ha voluto consentire la deroga ai contratti collettivi

in punto di trattamento economico, lo ha fatto espressamente, come si

evince dall’art. 110, che consente la nomina di personale esterno quale

responsabile dei servizi o degli uffici, dirigente o esperto di alta

professionalità, anche sulla base di contratti di diritto privato. E ciò è

un’ulteriore riprova che, in riferimento agli uffici di staff (e perciò nel caso

di specie) non è (era) possibile dare ingresso ad istituti e criteri giuridici

ed economici di regolazione del rapporto di lavoro autonomo o di diritto

privato, né a deroghe non normativamente o contrattualmente previste,

stante la indisponibilità della materia contrattuale (trattamento giuridico-

inquadramento, ed economico) da parte delle amministrazioni pubbliche

nel sopra riportato sistema delle fonti del lavoro pubblico

contrattualizzato; e tanto al dichiarato fine di evitare l’erogazione di

retribuzioni svincolate dalle previsioni dei CCNL del comparto o in

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contrasto con esse. In questi termini si è espressa la Corte di cassazione,

in Sez. Un. Civili, con sentenza n. 21744/2009: «deve escludersi in radice

il potere del datore di lavoro pubblico di introdurre deroghe, anche a

favore dei dipendenti, all'assetto definito in sede di contrattazione

collettiva. Si tratta di uno dei principi cardine della riforma consistita nella

"contrattualizzazione" del rapporto di lavoro pubblico, espresso in

numerose disposizioni del suo "statuto" (d.lgs. n. 165 del 2001): i rapporti

di lavoro sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi

sul rapporto di lavoro privato; i contratti individuali possono incidere sui

trattamenti economici definiti in sede collettiva solo se specificamente

abilitati dalla legge; persino il potere legislativo – salvo che non introduca

esplicitamente una clausola di salvaguardia – deve cedere di fronte alle

disposizioni dei contratti collettivi in ambito normativo ed economico (art.

2 e art. 3); sul trattamento economico, interamente definito dai contratti

collettivi, non può incidere il datore di lavoro in violazione del principio di

parità di trattamento contrattuale (art. 45, commi 1 e 2); si veda poi il

complesso di norme che regolano la stipulazione dei contratti collettivi e la

verifica e il mantenimento dei costi (artt. 46, 50). Riconoscere al datore di

lavoro pubblico il potere di attribuire inquadramenti in violazione delle

disposizioni della fonte collettiva significa con tutta evidenza contraddire le

linee fondamentali dell'accennato sistema legislativo. Al datore di lavoro

pubblico, infatti, il contratto collettivo riconosce soltanto la possibilità di

adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo dal

contratto, alle sue esigenze organizzative, ma senza modificare la

posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie (art. 6

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C.C.N.L. 31.3.1999)».

L’assetto legislativo ricordato, secondo la Procura, non risulta

smentito dalla novella apportata al sistema dal d.lgs. 27 ottobre 2009 n.

150 (in vigore dal 15 novembre 2009, che ha in qualche modo

riassegnato alla legge il valore di fonte primaria), non è consentito alle

pubbliche Amministrazioni di introdurre trattamenti giuridici od economici

che non trovino sicuri agganci nei contratti collettivi o nella legge.

Di conseguenza, nel caso per cui è questione la giunta avrebbe

potuto riconoscere al OMISSIS di fresca nomina (sul presupposto,

naturalmente, di un previo e legittimo incarico di affidamento) solo un

emolumento forfettario che in qualche modo compensasse il lavoratore

per lo svolgimento di prestazioni caratterizzate da ampia disponibilità, al

fine di evitare, come detto, precisi, puntuali e previ atti di autorizzazione

di lavoro straordinario e/o l’approvazione preventiva di progetti di

produttività.

Invece, la giunta gli attributiva un salario accessorio superiore allo

stesso trattamento fondamentale, stravolgendo l’ordine naturale della

struttura retributiva dei pubblici dipendenti, sopra indicata.

Rileva la Procura che basta, difatti, esaminare un qualunque

cedolino stipendiale per verificare che la signora P. prendeva

mensilmente 1.666,98 euro lordi come retribuzione base, e ben 2.927,64

euro lordi a titolo di salario “accessorio”, che diveniva così la parte

preponderante della retribuzione.

In sostanza, se si esclude il OMISSIS (dato parziale limitato) nel

quadriennio OMISSIS il valore massimo liquidato nella Provincia di

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OMISSIS a titolo di salario accessorio a dipendenti di categoria C, è stato

pari a euro 41.732,8, e quindi mediamente pari a euro 10.433,2 annui.

Tale valore, peraltro, è, secondo la Procura, sicuramente in eccesso,

poiché se è vero che non prende in considerazione le voci di salario

accessorio assolutamente incompatibili con la posizione professionale del

OMISSIS - assistente amministrativo (di categoria C) a tempo

determinato, quali gli oneri per la progettazione e la progressione

orizzontale, considera tuttavia alcune voci che difficilmente sarebbero

riconoscibili ad un istruttore amministrativo, quali ad es. l’indennità di

rischio, di disagio, di turno, di reperibilità, tradizionalmente appannaggio

delle categorie tecniche (il prospetto si riferisce, in tutta evidenza, a

soggetto di categoria C dipendente dell’ufficio tecnico).

Orbene, pur prendendo a riferimento dette voci, secondo la

Procura, si vede che nel quadriennio di riferimento il dipendente

provinciale che ha preso il salario accessorio più alto non è mai andato

oltre gli euro 11.332,63 annui, percependo mediamente euro 10.433,2

annui.

Ragion per cui, pur considerando tale valore – in eccesso – quale

quello massimo di riferimento, è evidente la abnormità cui è incorsa la

giunta nel caso di specie essendo stato riconosciuto alla predetta

assistente amministrativa (cat. C) un trattamento accessorio (sostitutivo)

che quasi doppiava la retribuzione base e pressoché quintuplicava quello

erogato alla figura professionale maggiormente ricompensata nella

medesima categoria professionale (C). Al contrario, l’esecutivo provinciale

si limitava, in tale frangente, laconicamente a ritenere in modo generico

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che il contratto del 6/7/2009 fosse caratterizzato da particolari esigenze di

«impegno e flessibilità» del lavoratore «per l’espletamento delle funzioni e

dei compiti specifici allo stesso attribuiti» e che «l’esercizio delle funzioni

… comporta conseguentemente una richiesta di disponibilità anche al di

fuori del normale orario di lavoro». E tanto faceva: i) richiamando l’art. 90

del TUEL; ii) prendendo atto che la dipendente incaricata era inquadrata

in categoria C; iii) affermando di riconoscere alla stessa un emolumento

“sostitutivo” del «trattamento accessorio previsto dal CCNL di comparto»,

fissandolo tuttavia nella misura spropositata sopra indicata; iv) violando,

di conseguenza, tutte le specifiche previsioni e preclusioni di cui all’art. 90

del TUEL, unitamente alle più generali disposizioni normative e

contrattuali che disciplinano la relativa figura contrattuale, cui lo stesso

art. 90 rinvia (v. comma 2), sia per ciò che riguarda l’inquadramento

giuridico che il trattamento economico) obliterando parametri retributivi

certi, relativi al trattamento accessorio delle corrispondenti categorie

professionali all’interno dell’ente, ovvero le disposizioni contrattuali

relative alla pesatura delle posizione organizzative o dirigenziali (essendo

l’emolumento equiparato a quello dei dirigenti), che esigono la

concertazione con i sindacati.

A non differenti risultati si giunge, secondo la Procura, se si prende

a riferimento la sopra indicata misura della indennità di posizione che può

essere riconosciuta a soggetti di categoria C che sono investiti dell’area

delle posizioni organizzative (ciò è possibile, tuttavia, come detto, solo

negli enti locali in cui non è presente la categoria D), prevista nella misura

che va da euro 3.098,74 a euro 7.746,85 annui lordi per tredici mensilità.

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7.9. Per tali ragioni, secondo la Procura, l’atto della giunta si

appalesa: i) nullo (perché viziato da difetto assoluto di attribuzione ai

sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, per avere modificato

la struttura retributiva del pubblico impiegato: Cass., Sez. Un. Civili,

sentenza n. 21744/2009, citata), e/o illegittimo per violazione delle

disposizioni di settore riferite al personale degli enti locali; ii) illegittimo,

altresì, per difetto di motivazione o motivazione carente, contraddittoria:

sulla base di una generica valutazione della flessibilità delle prestazioni

dedotte in contratto, si dichiarava, difatti, di attribuire un emolumento

“sostitutivo” ed onnicomprensivo del trattamento accessorio che, tuttavia,

rimaneva tale solo sulla carta poiché si riconosceva un importo

sproporzionato rispetto al trattamento accessorio in ipotesi erogabile alla

categoria C o rispetto alla indennità di posizione organizzativa

corrispondente alla medesima categoria professionale.

7.10. In merito al «contratto di lavoro subordinato, a tempo

determinato» prot. n. OMISSIS del 7/7/2009, precedente alla predetta

deliberazione di giunta, i profili di invalidità dello stesso emergono,

secondo la Procura, in tutta evidenza dalla insita contraddittorietà dello

stesso (sottoscritto dalla dirigente della struttura risorse umane). Esso,

infatti, nel prevedere l’assunzione della signora P. «con funzioni di

supporto all’organo di direzione politica, ex art. 90 del d.lgs. n.

267/2000», ne ribadiva, tuttavia, l’inquadramento nella «posizione

giuridica ed economica» corrispondente «a quella prevista per le categorie

“C” del vigente CCNL Regioni-Enti Locali, nonché da quanto derivante dai

relativi contratti decentrati integrativi».

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In tal guisa riconosceva però alla lavoratrice de qua un profilo

professionale incompatibile con le funzioni apicali che le erano assegnate

(«Profilo professionale: OMISSIS ; Categoria: ‘C’ - CCNL Regioni Enti

Locali; Posizione economica: C1»). Tanto è vero che il successivo articolo

2 del contratto («Profilo professionale – Mansioni») testualmente

prevedeva che la signora P. , in qualità di OMISSIS , fosse «tenuta a

svolgere le mansioni previste per la categoria di inquadramento, riferibili

al profilo di appartenenza, sommariamente indicate nell’allegato A) del

CCNL di categoria del 31/03/1999 nonché le funzioni specifiche del ruolo

assegnato», evidentemente incompatibili con tale categoria.

Trattasi di funzioni di Responsabile di struttura complessa,

involgenti lo svolgimento di alti compiti di supporto che, per quanto sopra

esposto, non potevano essere dispiegate efficacemente da soggetto privo

della laurea e inquadrato in categoria C. Non di meno, il contratto

rinviava, ex articolo 7 (quale norma di chiusura), alle norme vigenti nel

CCNL del comparto Regioni Enti Locali, a quelle vigenti per i pubblici

dipendenti e alle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice

civile (in analogia alla previsione di cui all’art. 2, comma del d. lgs.

30/3/2001, n. 165), che però venivano contraddette.

Di conseguenza, la violazione da parte del contratto individuale di

lavoro del OMISSIS delle disposizioni di legge e contrattuali ne determina,

secondo la Procura, la sua invalidità (nullità), ai sensi dell’art. 2, comma

3-bis, del T.U.P.I. e 3 vecchio testo, oltre che per violazione di norme

imperative ai sensi dell’art. 1418, comma 1 del c.c., giacché dal

combinato disposto delle disposizioni del TUPI e di quelle contrattuali

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sopra richiamate si evince un complesso di disposizioni imperative (che

pongono un preciso ordine di gerarchia tra le fonti contrattuali e precisi

limiti in merito al trattamento giuridico ed economico dei pubblici

dipendenti, in attuazione dei valori costituzionali di imparzialità, buon

andamento, eguaglianza), la cui violazione è sanzionabile con la nullità.

Nullità che il giudice contabile può incidentalmente rilevare al fine

di inferire la illiceità del comportamento dell’agente pubblico (in questi

termini, Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna, Sent. - Ord. n. 112 del

23/7/2013, punto 2.2. del Diritto). Si aggiunga che, secondo la Corte dei

conti, Sez. giur. Lazio, sentenza 4 settembre 2012, n. 864 (v. meglio

infra, punto 14), la nullità colpisce anche il contratto stipulato in

violazione della disposizione relativa al titolo di studio necessario per

l’assunzione (riconducibile all’art. 2 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3), la

quale costituisce norma di ordine pubblico sociale).

7.11. Secondo la Procura, da quanto precede consegue: - la

nullità/illegittimità del provvedimento presidenziale, per assegnazione di

incarico e attribuzione di funzioni apicali (di vertice) di responsabile-

OMISSIS dell’ufficio di supporto del vertice politico a soggetto non in

possesso del titolo di laurea e perciò inquadrato in categoria C, funzioni

non riconducibili alle mansioni e alle declaratorie contrattuali relative alla

categoria C; - la nullità/illegittimità della deliberazione di giunta,

attributiva di un emolumento unico sostitutivo del salario accessorio

spropositato, al di fuori di ogni parametro normativo o contrattuale e

svincolato da ogni previa valutazione (neanche di massima) dei criteri e

dei valori contrattuali di riferimento, e di gran lunga superiore a quello in

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ipotesi riconoscibile ad un dipendente di categoria C a titolo di salario

accessorio; anzi attributivo di una vera e propria indennità (nemmeno di

P.O. ma addirittura) dirigenziale a soggetto inquadrato in categoria C,

privo della qualificazione professionale prevista non solo per l’accesso alla

qualifica dirigenziale, ma addirittura per la categoria D; - l’invalidità

(nullità) del contratto individuale di lavoro del 6/7/2009 per violazione di

norme di settore e dei CCNL di categoria e per violazione di norme

imperative; - il riconoscimento surrettizio di una posizione dirigenziale a

soggetto privo dei requisiti di legge e contrattuali richiesti per

l’inquadramento in funzioni di vertice, e il conseguente svilimento delle

posizioni dirigenziali e categorie D interne, in possesso del corrispondente

titolo di laurea; la vicenda per cui è questione, perpetrata da

amministratori e dirigenti della Provincia di OMISSIS (per i quali è

implicita la sussistenza del rapporto di servizio) costituisce, ad avviso

della Procura, una fattispecie di danno erariale di cui ricorrono tutti gli

estremi.

8. Secondo la Procura, il danno è costituito dalla intera somma

percepita da soggetto assunto in assenza del prescritto titolo di studio e

retribuito secondo modalità non ancorate ai parametri normativi e perciò

palesemente contra legem. Sotto il profilo restitutorio, «l’insussistenza

della preparazione culturale rende la prestazione lavorativa inadeguata

rispetto alle esigenze dell’amministrazione e del tutto ingiustificata la

relativa retribuzione».

In questo senso, la Procura cita la pronuncia della Corte conti, sez.

giur. Lazio, n. 671 del 4/7/2012 secondo la quale, sia pure in riferimento

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a soggetto assunto in base a falso diploma di laurea, viene affermato il

principio consolidato nella giurisprudenza contabile secondo cui

«l’erogazione di compensi in favore di soggetti che abbiano svolto

un’attività senza il possesso del prescritto titolo di studio costituisce danno

a carico del bilancio dell’ente, a nulla rilevando la circostanza che gli

emolumenti percepiti abbiano corrisposto a prestazioni effettivamente

svolte; in questo quadro, il possesso dei requisiti culturali e professionali

si pone come necessaria premessa per l’utile svolgimento della relativa

attività (cfr. sez. II centr. app., sent. 30 marzo-26 ottobre 2010, n.

430»). Nello stesso senso, Corte dei conti, Sez. giur. Lazio, sentenza 4

settembre 2012, n. 864, secondo cui (in riferimento a fattispecie di

incarico a dirigente esterno ai ruoli dell’amministrazione, conferito a

soggetto privo del requisito di legittimità imprescindibile del titolo di

laurea) l’incarico dirigenziale conferito a soggetto esterno privo di laurea

cagiona un danno pari all’intero ammontare delle retribuzioni. Infatti,

rileva la Procura, secondo questa giurisprudenza, deve ritenersi da un lato

che il danno sia commisurato non al corrispettivo netto conseguito dal

soggetto illegittimamente incaricato ma all’intero pagamento delle

retribuzioni, comprensivo delle indennità e dei contributi versati

dall’Amministrazione per un rapporto illecitamente conferito; dall’altro che

non può darsi luogo a compensazione per l’utile che si pretende correlato

alle prestazioni eseguite dal dirigente esterno, atteso che il contratto

sottostante deve essere considerato nullo per illiceità della causa, poiché

stipulato in violazione dell'art. 2 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, che

costituisce norma di ordine pubblico sociale. Ne consegue l’inapplicabilità

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del principio di tutela del lavoratore di cui all’art. 2126 del cod. civ. (cfr.

anche Corte dei conti, Sez. Appello Sicilia, n. 154/2006; Sez. Campania,

n. 447/2006).

Di conseguenza, le intere somme percepite dalla signora P. , dal

OMISSIS, relative sia al trattamento fondamentale che all’emolumento

unico, pari a complessivi euro 226.070,99 andranno, secondo la Procura,

restituite all’ente, oltre rivalutazioni ed interessi fino al soddisfo.

Tale danno si è concretizzato ed attualizzato con il pagamento delle

singole mensilità a partire dal pagamento del mese di luglio 2009: «…il

Sig. (omissis) ha percepito una retribuzione stipendiale superiore a quella

corretta per effetto dell’illegittimo inquadramento in categoria contrattuale

dove era previsto il possesso di laurea. L’importo di tale retribuzione

stipendiale costituisce danno erariale, attualizzatosi mese dopo mese con

il pagamento delle singole mensilità» (Corte dei conti, Sez. giur. Umbria,

sentenza 31/12/2012, n. 140).

9. Sotto il profilo soggettivo, ad avviso della Procura, i

comportamenti dei presunti responsabili sono connotati da colpa grave,

poiché «secondo un orientamento giurisprudenziale pressoché pacifico

(cfr., ex multis, Corte conti, Sez. Lombardia, 5 marzo 2007, n. 141; id.,

Sez. App. III, 10 marzo 2003, n. 100/A; id., Sez. Molise, 4 aprile 2002, n.

65/E), i profili di illegittimità degli atti costituiscono un sintomo della

dannosità per l’erario delle condotte che all’adozione di quegli atti abbiano

concorso. In altri termini, la non conformità dell’azione amministrativa alle

puntuali prescrizioni che ne regolano lo svolgimento pur non essendo

idonea a generare, di per sé, una responsabilità amministrativa in capo

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all’agente, può assumere rilevanza allorché quegli atti integrino una

condotta almeno gravemente colposa, foriera di un nocumento economico

per l’Amministrazione» (Corte dei conti, Sez. Giur. per la Puglia, sent. n.

615/2010 cit.).

Segnatamente in un caso come quello di specie in cui gli atti

amministrativi – e negoziali – per cui è questione sono affetti da vizi sì

radicali da ridondare nella più grave delle invalidità, vale a dire la nullità

(ancora una volta, il richiamo è alla sentenza n. 21744/2009 della Cass.,

Sez. Un. Civili).

9.1. Per quanto riguarda la Presidente della Provincia, è evidente

che il provvedimento presidenziale più volte citato è stato adottato in

palese deviazione dal modello legale di riferimento; di conseguenza, la

condotta tenuta nel caso di specie è debordata nell’arbitrio atteso che il

carattere fiduciario della nomina non può consentire ulteriori deroghe alle

regole che presidiano le assunzioni negli enti locali, in particolare a quelle

attinenti al possesso del titolo di studio (laurea) relativo allo svolgimento

di elevati compiti e al corrispondente inquadramento professionale,

oggetto di riserva della contrattazione collettiva: «Nell’ambito degli uffici

di staff sindacale, la norma ammette come unica deroga il superamento

del principio concorsuale per l’accesso agli uffici pubblici. Una volta

esercitato il potere di scelta discrezionale in capo al Sindaco,

l’amministrazione deve rispettare tutte le altre norme che disciplinano il

pubblico impiego. Ivi comprese quelle attinenti al possesso della laurea,

quando richiesta»…«La scelta del dipendente è dunque discrezionale, il

suo inquadramento non lo è. Nel senso che, una volta derogato al

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principio concorsuale, il dipendente rientra per esplicita previsione

normativa a tutti gli effetti nel contratto collettivo, anche per quanto

concerne la tipologia dell’inquadramento» (Corte dei conti, Sez. giur.

Umbria, sentenza 31/12/2012, n. 140).

9.2. Per ciò che concerne la giunta, sostiene la Procura, non può

non essere ascrivibile come minimo a colpa grave l’avere riconosciuto,

malgrado l’evidente illegittimità e irrazionalità, a un dipendente –

inquadrato in cat. C e privo di laurea - un trattamento di gran lunga

superiore a quello fondamentale e a quello previsto per il personale

laureato (di cat. D e dirigente), equiparandolo ad un dirigente; e ciò in

violazione di previsioni normative puntuali nonché dei canoni di

ragionevolezza e buona amministrazione nonché del principio di

trasparenza, in base al quale tutti gli atti amministrativi devono essere

supportati da un idoneo apparato motivazionale (art. 3 della legge n.

241/90).

9.3. Riguardo alla dirigente delle risorse umane dottoressa A., la

colpa grave è ravvisabile proprio nella circostanza che essa, proprio

perché preposta al settore del personale e perciò (dovendo essere) dotata

di particolari cognizioni e competenze in materia, era particolarmente

tenuta ad applicare i principi regolatori e le regole del settore cui era a

capo: evitando di sottoscrivere un contratto invalido siccome attributivo di

una categoria professionale non corrispondente alle declaratorie

contrattuali e di funzioni che presupponevano il possesso del titolo di

studio della laurea; non facendo rilevare alla giunta – in sede remissione

del parere di regolarità tecnica sulla proposta di delibera – la

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macroscopica debordanza del riconoscendo trattamento economico

rispetto ai criteri normativi e di buona amministrazione.

9.4. Sempre secondo la Procura, l’elemento soggettivo della colpa

grave va ravvisato anche nella condotta (omissiva) del segretario

comunale presente in sede di adozione della delibera, dottor A. N., poiché

con il suo comportamento passivo e inerte avallava la adozione dell’atto

giuntale e avvalorava la legittimità della decisione in corso di adozione,

offrendo alla giunta una copertura legale per giustificare scelte

amministrative contrarie al principio di legalità e buona amministrazione.

Proprio nella sua qualità di segretario (organo amministrativo di vertice),

quale garante della legalità e correttezza amministrativa dell'azione

dell'ente locale ex art. 97 del citato TUEL, egli poteva e doveva essere

perfettamente consapevole della assoluta carenza dei presupposti

normativi dell’atto che la giunta stava per adottare, e di conseguenza

doveva segnalare, anche sua sponte, tale circostanza ai componenti della

giunta.

9.5. Ragion per cui, e concludendo sul punto, tali atti costituiscono,

secondo la Procura, un indice assolutamente univoco della sussistenza a

dir poco della colpa grave, atteso l’elevato scarto tra la condotta conforme

al modello legale e quella realmente tenuta dai presunti responsabili del

danno nel caso di specie.

10. Quanto al nesso di causalità, secondo la Procura, è di tutta

evidenza che il suddetto danno è conseguenza immediata e diretta della

condotta perpetrata con il provvedimento presidenziale prot. n. OMISSIS

del OMISSIS; con il contratto del OMISSIS; con la deliberazione di giunta

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n. OMISSIS.

11. Con memoria depositata in data 5 marzo 2014 la difesa della

Presidente signora Z. sostiene quanto segue.

11.1. Alla signora P. non è stata assegnata, e da questa non è

stata svolta, alcuna funzione sovraordinata ai dirigenti.

11.2. La legge né tanto meno il Regolamento richiedono il possesso

del diploma di laurea per il OMISSIS , né che le relative mansioni siano

ascrivibili alla Cat. D, posto che lo stesso ha svolto non compiti gestionali-

amministrativi ma squisitamente politici. Ragion per cui lo stesso Ufficio di

staff non è sussumibile nella organizzazione burocratica disegnata dal

Regolamento interno.

11.3. Essendo l’incarico fiduciario, non rileva il titolo di studio ma

esclusivamente l’esperienza professionale. In relazione all’emolumento

unico, vi è una deroga all’ordinaria disciplina contrattuale, che la giunta ha

attuato esercitando la sua discrezionalità, previa valutazione della

flessibilità e disponibilità richieste alla dipendente.

11.4. Occorre tenere in considerazione la utilitas che l’Ente ha

ottenuto dalla attività della signora P. , come si evince dalle deleghe

assegnate alla stessa dalla Presidente della Provincia.

12. In particolare, la difesa della giunta deduce quanto segue.

12.1. Le funzioni assegnate al OMISSIS non sono “apicali”, perciò

non presupponevano la cat. D e il titolo di laurea, poiché la disciplina di

settore, normativa e regolamentare, è derogatoria rispetto a quella

ordinaria, al fine di garantire il giusto supporto agli organi politici, cui i

dipendenti dell’ufficio di staff sono avvinti da un nesso di contiguità e da

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cui sono nominati per ragioni fiduciarie. Ragion per cui il possesso di una

comprovata esperienza squisitamente “politico-amministrativa” è

sufficiente per i fini di cui trattasi (pag. 4 delle deduzioni), esperienza che

la P. possedeva e che non avrebbe potuto trovare equipollenti in alcun

titolo di studio, i quali non avrebbero assicurato la competenza necessaria

per lo svolgimento di tale ruolo; se non a fronte di una interpretazione

meramente formale della norma. Ragionando nell’ottica della Procura, ad

avviso della difesa anche gli amministratori dovrebbero essere laureati.

Ragione per cui il CCNL si applica solo “in quanto compatibile” con la

particolare figura professionale di cui trattasi. Del resto, la stessa

giurisprudenza della Corte dei conti (Sez. Giur. Puglia, n. 241/2007) ha

ritenuto non necessario il possesso della laurea per il personale di detto

ufficio.

12.2. Si assume che gli assessori abbiano avuto un ruolo marginale

nella vicenda che occupa, poiché la giunta è intervenuta quando l’incarico

era già stato assegnato dalla Presidente e il contratto individuale di lavoro

già sottoscritto. Inoltre la proposta di delibera era corredata dai pareri

favorevoli di regolarità tecnica e contabile ed è stata adottata con

l’assistenza del segretario dell’Ente. Ancora, la delibera è stata assunta

nella prima seduta immediatamente successiva all’adozione e

sottoscrizione dei precitati atti. Infine, la Sez. giurisd. Piemonte della

Corte, con sentenza n. 354 del 25/2/1999, ha escluso in un caso analogo

la colpa grave degli assessori per avere deliberato l’affidamento

dell’incarico di staff.

13. In particolare, la difesa della signora A. sostiene quanto segue.

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Il contratto stipulato è mero atto esecutivo del provvedimento

presidenziale di affidamento dell’incarico, in sostanza una mera formalità.

La dottoressa A. è andata in pensione il OMISSIS, ragion per cui

nessun eventuale danno può essere a lei ascritto dopo tale data. Per

quanto riguarda l’importo dell’emolumento unico, in particolare, lo stesso

è rimasto invariato nel 2010 e 2011, mentre nel 2011 e ss. (2012 e 2013)

il Consiglio provinciale ha partitamente approvato l’importo

dell’emolumento unico nel bilancio di previsione (confermandolo nel suo

importo), su cui si è espresso, in parte qua, a partire dal 2010 altro

responsabile delle Risorse Umane (subentrato alla A.) con il parere di

regolarità tecnica. Talché questo dimostra che la decisione che occupa era

appannaggio degli organi di vertice che sono gli unici responsabili di un

eventuale danno erariale. Tanto è vero che nel 2013 i consiglieri hanno

votato contro la interpellanza del consigliere R che chiedeva

all’amministrazione di diminuire detto importo.

Inoltre il parere di regolarità tecnica ha valenza

endoprocedimentale, non è vincolante e non consente di entrare nel

merito della scelta. Tanto è vero che non è stato considerato responsabile

chi ha rimesso il parere di regolarità contabile, non essendo stato

ricompreso tra gli autori della condotta dannosa.

Si contesta poi che la funzione del OMISSIS fosse apicale, tant’è

che la signora P. dipendeva dalla signora A. per le ferie, i permessi, i

buoni pasto, ecc., ragion per cui non era sovraordinata ai dirigenti.

Infine, si confuta la quantificazione operata dalla Procura,

dovendosi tenere conto delle prestazioni rese dalla signora P. a favore

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SENT. N. 92/14/R

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dell’Ente.

14. In particolare, il Segretario signor N. deduce quanto segue.

Dopo aver evidenziato la particolare complessità organizzativa

della struttura, riferisce che la seduta di giunta per cui è questione è stata

convocata il giorno OMISSIS per svolgersi nella seduta del OMISSIS. Nel

giorno successivo, tuttavia (il 10 luglio), doveva svolgersi anche il

consiglio provinciale neo eletto, per l’insediamento dopo le elezioni del

OMISSIS e il ballottaggio del 23 giugno seguente. L’esiguo termine di

convocazione e la imminente seduta del Consiglio consentivano tuttavia

solo un riscontro formale degli atti della giunta del 9 luglio. Tra questi atti

non era ricompreso però né il provvedimento presidenziale di nomina (il

quale era solo richiamato nella proposta di delibera che indicava il

soggetto prescelto nella signora P. ); né il contratto individuale di lavoro.

Nonostante ciò, si preoccupava di verificare la possibilità per la

Presidente di nominare direttamente il personale di staff; la sussistenza di

una previsione regolamentare interna in materia; se si trattasse di

un’assunzione con contratto di lavoro subordinato; i limiti temporali di tale

incarico; la possibilità per la giunta di attribuire detto emolumento unico;

la sussistenza dei favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile. Dopo

di che la deliberazione veniva approvata (dopo quella inerente la

discussione delle linee programmatiche), e seguiva l’iter di tutte le

deliberazioni di giunta (pubblicazione, invio ai capigruppo, ecc.).

Il segretario segnala poi che, fino alla data del suo pensionamento,

coincidente con il OMISSIS, non sono stati sollevati rilievi o reclami di

sorta in relazione alla delibera.

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SENT. N. 92/14/R

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Nel merito della contestazione, rileva che nemmeno sapeva,

all’atto dell’adozione della delibera, che fosse stato stipulato il contratto di

lavoro il 7/7/2009, e che nelle suddette circostanze non poteva giungere a

conclusioni diverse, cui sarebbe potuto al limite arrivare “con un esame

più approfondito, che comunque non gli competeva, né avrebbe potuto

effettuare”.

Evidenzia poi la natura e il ruolo del segretario provinciale alla luce

dell’art. 97 del TUEL, che ha trasfuso la disposizione della legge n. 127 del

1997, abrogatrice del parere di legittimità del segretario comunale e

provinciale sulle proposte di deliberazione. Di conseguenza, i compiti del

segretario sono limitati ad una funzione di assistenza giuridico-

amministrativa, che va prestata sulla intera azione amministrativa e non

sui singoli atti. Perciò nel caso di specie la verifica era limitata al riscontro

dell’esistenza dei ridetti pareri e della regolarità giuridico-amministrativa

della delibera, non potendo esaminare il contratto di lavoro – non allegato

alla proposta – e la categoria di inquadramento.

15. Dette argomentazioni sono state contestate dalla Procura che

ha ribadito la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della pretesa

attrice.

16. In definitiva le parti hanno così concluso:

la difesa della signora Z. chiede che la medesima convenuta venga

assolta da ogni addebito e in estremo subordine che venga fatta

applicazione del potere riduttivo;

la difesa dei restanti componenti della Giunta, e cioè dei signori

F.M., B.G., B.D., F.C., N.D., Z.T., chiede che i medesimi vengano assolti

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SENT. N. 92/14/R

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da ogni addebito per carenza tanto dell’elemento oggettivo quanto

dell’elemento soggettivo e in via subordinata che, ai fini della

quantificazione dell’effettiva quota di danno erariale addebitabile, venga

tenuto conto dell’utilità derivata dall’Amministrazione dall’essersi avvalsa

delle prestazioni rese dalla signora P. e in ogni caso che venga fatta

applicazione del potere riduttivo;

la difesa della signora A. chiede l’assoluzione della medesima per

assenza di ogni responsabilità e in via subordinata di tenere conto

dell’utilità derivata all’Amministrazione provinciale dall’attività svolta dalla

signora P. , della ridotta efficienza causale del comportamento tenuto

dalla convenuta e del sopravvenuto pensionamento della medesima:

la difesa del signor N. chiede che le conclusioni della Procura venga

rigettate e in via subordinata che venga tenuto conto della minoritaria

quota di responsabilità individuata nell’atto di citazione.

17. Nella pubblica udienza le parti hanno riaffermato i propri punti

di vista.

Considerato in diritto

1. La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la

Regione Emilia-Romagna, chiede, a titolo di responsabilità amministrativa,

la condanna dei signori: Z. M. , F. M., B. G., B. D., F. C., N. D., Z. T., A.

M.G., N. A., al risarcimento del danno patrimoniale dagli stessi cagionato

alla Provincia di OMISSIS pari a complessivi euro 226.070,99, ovvero alla

diversa somma che la Sezione riterrà di giustizia, ripartiti nelle due

seguenti voci di danno, oltre rivalutazione e interessi fino al soddisfo, e

con condanna alle spese del presente giudizio:

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SENT. N. 92/14/R

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a) la prima relativa al trattamento economico fondamentale di cui

al contratto di lavoro per la cat. “C” del Contratto collettivo nazionale di

lavoro (CCNL) per il 1999, pari a complessivi 84.813,07 euro, corrisposto

dal OMISSIS, con provvedimento del Presidente della Provincia Z. , prot.

n. OMISSIS del OMISSIS, alla signora M. P. per svolgimento dell’incarico

di OMISSIS del Presidente della Provincia;

b) la seconda, relativa all’emolumento unico onnicomprensivo, pari

a complessivi 141.257,92 euro, riconosciuto per il medesimo periodo

OMISSIS, con provvedimento della Giunta provinciale in data 9/07/2009,

con deliberazione n. OMISSIS (prot. n. OMISSIS), alla medesima

signora M. P. .

1.1. Ritiene la Procura che dette somme debbano essere così

imputate:

A) quanto alla voce sub a) (trattamento economico fondamentale):

- alla Presidente della Provincia signora Z. M. , quale soggetto adottante

il provvedimento attributivo della posizione e delle funzioni di OMISSIS in

cat. C, nella misura complessiva del 90%, in considerazione della

autonomia nella attribuzione di detto incarico, non corredato da parere

alcuno;

- alla dirigente delle risorse umane signora A. M.G., quale firmataria del

contratto individuale di lavoro, nella misura pari al 10% del totale;

B) quanto alla voce sub b) (emolumento unico):

- alla Presidente della Provincia signora Z. M. , nella qualità di Presidente

e componente della Giunta che ha deliberato la concessione del

trattamento economico accessorio “sostitutivo”, nella misura del 40%

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dell’intero importo; ciò in considerazione della sua qualità di organo di

vertice politico investito ex TUEL di particolari responsabilità oltre che

soggetto della giunta competente in materia di personale e proponente la

delibera;

- agli Assessori (di seguito indicati) che, nella qualità di membri della

giunta del 9/7/2009, con il loro voto favorevole determinavano la

causazione del danno relativo alla citata indennità ad personam, nella

misura pari al 40% del totale, essendo tale attribuzione una competenza

specifica della giunta: signori F. M., B. G., B. D., F. C., N. D., Z. T.;

- alla dirigente delle risorse umane signora A. M.G., quale organo

remittente – in tale frangente – il parere di regolarità tecnica ex art. 49

del TUEL, nella misura pari al 10% del totale in virtù delle sue cognizioni

tecniche di organo deputato alla gestione del personale e delle connesse

responsabilità;

- al segretario generale signor N. A., nella sua qualità di garante della

conformità dell’azione amministrativa alla legge ex art. 97 del citato TUEL,

spiegata nella seduta di Giunta per cui è questione, nella misura pari al

10% del totale.

1.2. Le parti hanno così concluso:

1.2.1. la difesa della signora Z. chiede che la medesima convenuta

venga assolta da ogni addebito e in estremo subordine che venga fatta

applicazione del potere riduttivo;

1.2.2. la difesa dei restanti componenti della Giunta, e cioè dei

signori F. M., B. G., B. D., F. C., N. D., Z. T., chiede che i medesimi

vengano assolti da ogni addebito per carenza tanto dell’elemento

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oggettivo quanto dell’elemento soggettivo e in via subordinata che, ai fini

della quantificazione dell’effettiva quota di danno erariale addebitabile,

venga tenuto conto dell’utilità derivata dall’Amministrazione dall’essersi

avvalsa delle prestazioni rese dalla signora P. e in ogni caso che venga

fatta applicazione del potere riduttivo;

1.2.3. la difesa della signora A. chiede l’assoluzione della

medesima per assenza di ogni responsabilità e in via subordinata di

tenere conto dell’utilità derivata all’Amministrazione provinciale

dall’attività svolta dalla signora P. , della ridotta efficienza causale del

comportamento tenuto dalla convenuta e del sopravvenuto

pensionamento della medesima:

1.2.4. la difesa del signor N. chiede che le conclusioni della Procura

venga rigettate e in via subordinata che venga tenuto conto della

minoritaria quota di responsabilità individuata nell’atto di citazione.

2. Secondo la Procura regionale, l’assegnazione a dipendente di

categoria C dell’incarico di OMISSIS all’interno dell’ufficio di staff pone in

evidenza elementi di palese illegittimità e irragionevolezza, atteso il

necessario disbrigo di compiti e mansioni e il possesso di competenze

professionali riconducibili ad una posizione di categoria superiore.

Ritiene la Procura evidente, sotto il profilo della logica, l’incoerenza

e l’irrazionalità della scelta di attribuire a soggetto in possesso del solo

diploma di OMISSIS (presso OMISSIS”, come si evince dal curriculum

della signora P. , allegato al citato provvedimento presidenziale), funzioni

apicali di capo-responsabile di un’unità organizzativa istituita al vertice

dello staff della Presidente della Provincia (denominata “ufficio di

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OMISSIS”). Se poi si esaminano le disposizioni relative all’inquadramento

e alle categorie professionali del personale degli enti locali, e la

declaratoria delle categorie C e D di cui all’allegato “A” al CCNL del

OMISSIS, è agevole desumere la più completa disarmonia tra i contenuti

professionali dell’assunzione che qui occupa e la categoria C, con le

relative mansioni e i connessi profili professionali.

Alla signora P. , difatti venivano assegnati compiti apicali di

sovrintendenza e di coordinamento dell’intero ufficio di staff e affidate le

più importanti funzioni di supporto dell’organo politico di vertice,

compendiabili: a norma dell’art. 2 del Regolamento di organizzazione

nell’«esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico» attribuite al

Presidente dalla legge (comma 1), e nel coadiuvare «il Presidente, in

particolare per quanto attiene: rapporti internazionali, comunicazione

interna ed esterna, rappresentanza, pubbliche relazioni» (comma 3);

nonché, in base al provvedimento della Presidente prot. n. OMISSIS del

OMISSIS, nei compiti di «- sovrintendere all’attività di segreteria e di

definizione dell’agenda della Presidente e curare la gestione della

corrispondenza; - assistere la Presidente nell’esercizio delle funzioni

proprie e supportarne l’attività istituzionale; - agevolare il collegamento

della Presidente con gli enti esterni e i soggetti di volta in volta

interessati; - svolgere attività di supporto della Presidente su

problematiche di carattere generale e non di specifica competenza

settoriale; curare le incombenze della Presidente come organo politico

amministrativo».

Venivano dunque assegnate, ad avviso della Procura, alla signora

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P. funzioni di supporto dell’organo di direzione politica, ex art. 90 del

TUEL (riportate poi nel contratto individuale di lavoro), niente affatto

coerenti con l’inquadramento nella «cat. “C” del vigente CCNL», e dunque

con il «Profilo professionale: OMISSIS » e con le «mansioni previste per la

categoria di inquadramento, riferibili al profilo di appartenenza,

sommariamente indicate nell’allegato A) del CCNL di categoria del

31/03/1999 nonché le funzioni specifiche del ruolo assegnato».

Infatti, le prestazioni della declaratoria della categoria C di cui

all’allegato “A” al CCNL del 31/03/1999, attengono per lo più al

disimpegno di compiti di concetto in relazione a limitati ambiti materiali e

a profili professionali (quali ad es. agente di polizia locale, educatore asili

nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna,

istruttore amministrativo, e così via), di media complessità istruttoria;

talché, esse stridono apertamente con il contenuto dell’incarico apicale di

OMISSIS - responsabile della unità di supporto all’organo elettivo di

vertice dell’amministrazione, che implicava lo svolgimento delle più alte

funzioni di indirizzo e controllo politico nei più variegati settori della vita

amministrativa dell’ente, che non potevano non presupporre quanto meno

l’inserimento nella categoria D e il possesso del corrispondente titolo di

studio (laurea). Tant’è che la relativa declaratoria contrattuale annette

alla categoria D lo svolgimento di funzioni che richiedono elevate

conoscenze pluri-specialistiche riconducibili al titolo di laurea e lo

svolgimento di affari riferibili a compiti di supporto, sovrintendenza e

assistenza relativi ai più importanti e diversificati processi amministrativi-

istituzionali. E tali dovevano intendersi tutti quei compiti assegnati alla

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signora P. , che non potevano non presupporre conoscenze e competenze

variegate nei più disparati settori dell’attività istituzionale (che vanno,

come visto, dai rapporti internazionali alla comunicazione interna ed

esterna, alla rappresentanza, alle pubbliche relazioni ex comma 3 del

regolamento, cit.; alla sovrintendenza all’attività di segreteria; alla

definizione dell’agenda della Presidente; alla cura e gestione della

corrispondenza; alla assistenza alla Presidente nell’esercizio delle funzioni

proprie e di supporto all’attività istituzionale; alla agevolazione del

collegamento della Presidente con gli enti esterni e i soggetti di volta in

volta interessati; al supporto della Presidente su problematiche di

carattere generale e non di specifica competenza settoriale; alla cura delle

incombenze della Presidente come organo politico amministrativo, giusto il

provvedimento presidenziale e il contratto individuale di lavoro).

Conoscenze e competenze certamente non in possesso di soggetto munito

(solo) di diploma di OMISSIS, inquadrato (e inquadrabile) di conseguenza

in categoria C.

2.1. In questa prospettiva, secondo la Procura, consegue la nullità

dell’atto presidenziale di conferimento dell’incarico in parola per difetto

assoluto di attribuzione, in quanto contrario alle disposizioni del

richiamato ordinamento professionale.

2.2. Come ulteriore profilo distorsivo l’ente, tramite deliberazione

di giunta provinciale (deliberazione n. OMISSIS), presieduta dalla stessa

Presidente (peraltro anche nella veste di responsabile delle politiche del

personale), attribuiva al OMISSIS un emolumento annuale nella misura

pari a 38.059,26 euro lordi annui, oltre 9.250, 30 euro a titolo di oneri

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previdenziali ed assistenziali a carico della Provincia.

Con tale atto, la giunta era chiamata a dare attuazione all’art. 90

del TUEL in materia di emolumento unico; tuttavia, nel far ciò attribuiva

alla signora P. un’indennità che, ben lungi dal rappresentare un’indennità

sostitutiva del trattamento economico accessorio previsto dai medesimi

CCNL (ad es. dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività

collettiva e per la qualità delle prestazioni individuali, cfr. art. 90, terzo

comma, cit.), si poneva ben al di sopra della più alta indennità di

posizione dirigenziale. La quale, secondo la sopra riportata previsione

contrattuale di settore, può variare da un minimo di 10.443,77 euro ad un

massimo di 44.013,47 euro (valori lordi). Alla signora P. veniva invece

(addirittura) attribuita una indennità di staff pari a complessivi 47.309,56

euro (lordi), dunque in misura superiore a quella prevista per i dirigenti. E

tanto avveniva al di fuori di ogni previsione normativa e contrattuale,

atteso che la norma di riferimento consentiva (e consente) solo il

riconoscimento di un emolumento sostitutivo (ed onnicomprensivo) del

trattamento accessorio.

3. Due sono dunque le prospettazioni di danno configurate dalla

Procura, sia pure cumulativamente sintetizzate, nelle conclusioni dell’atto

di citazione, nell’ammontare dell’intero emolumento corrisposto al

OMISSIS , pari a complessivi 226.070,99 euro: la prima è strettamente

correlata all’atto di nomina a firma della signora Z. (provvedimento prot.

n. OMISSIS, affidava «l’incarico di “OMISSIS di Presidenza”, come

previsto dall’art. 2, comma 5, del Regolamento di organizzazione della

Provincia di OMISSIS ) ed è quantificata nell’ammontare di euro

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84.813,07 euro, pari al trattamento economico fondamentale di cui al

contratto di lavoro per la cat. “C” del Contratto collettivo nazionale di

lavoro (CCNL) per il 1999 corrisposto alla signora M. P. ; la seconda è

riconducibile alla decisione della Giunta, assunta in data OMISSIS, con

deliberazione n. OMISSIS (prot. OMISSIS), circa la determinazione e

quantificazione del cd. emolumento unico o indennità di staff, pari a

complessivi 141.257,92 euro.

3.1. La prima richiesta sottende una ritenuta inutilità della

prestazione del OMISSIS , asseritamente privo del titolo di laurea

necessario, secondo la Procura, a svolgere l’incarico, in quanto il OMISSIS

avrebbe una posizione sovraordinata ai dirigenti per i quali si assume

necessaria la laurea.

3.2. La seconda richiesta si fonda sulla esorbitanza

dell’emolumento unico rispetto al parametro indicato dalla fonte primaria

(art. 90 TUEL) e dal Regolamento della Provincia, costituito dal correlativo

CCNL relativo al comparto Regioni Enti locali.

4. Prima di passare all’esame della prima richiesta formulata dalla

Procura regionale, fondata sull’asserita necessità del titolo di laurea in

capo al nominando responsabile del Gabinetto, occorre, sia pure

sinteticamente, ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di

riferimento.

4.1. Come evidenziato in narrativa e come rilevato dalla medesima

Procura regionale, riguardo agli uffici di diretta collaborazione dell’organo

politico, l’art. 90 del TUEL ha riconosciuto espressamente anche alle

Amministrazioni locali (come avviene per le amministrazioni statali: v. art.

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14, comma 2 del T.U.P.I.) la possibilità di costituirli, previa previsione

regolamentare.

È stato chiarito che detti uffici di staff, nella configurazione che ne

ha dato la normativa vigente, svolgono una attività di supporto all’organo

di indirizzo e controllo politico-amministrativo, strettamente correlata

all’esercizio sia delle predette funzioni che di raccordo tra tale organo e la

dirigenza, alla quale sola compete l’attività gestionale (Corte dei conti,

Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 43 del

16/10/2007).

Trattasi, pertanto, di una ipotesi di rapporto di lavoro subordinato a

tempo determinato (Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Puglia,

sent. n. 241 del 17/4/2007), che si connota – secondo gli approdi della

recente giurisprudenza – per la deroga alla regola del pubblico concorso,

al fine di consentire agli amministratori degli enti locali di avvalersi

dell’ausilio di personale di assoluta fiducia per l’esercizio delle più alte

funzioni di indirizzo e controllo nello svolgimento della attività politica

(Corte dei conti, Sezione I/A Giurisdizionale centrale, sent. n. 785 del

6/12/2012; Sezione Giurisdizionale per l’Umbria, sent. n. 140 del

31/12/2012).

La norma consente anche di sostituire, previa motivata delibera di

giunta, il trattamento accessorio afferente ai compensi per il lavoro

straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della

prestazione individuale previsti dai contratti collettivi con un unico

emolumento onnicomprensivo (c.d. indennità di staff).

Al riguardo, risulta ormai incontroverso che: - gli uffici di staff, una

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volta costituiti entrano a pieno titolo nella dotazione organica e pertanto

per i relativi posti il singolo ente sulla base della propria autonomia deve

valutare a quale categoria si riferiscono le necessità assunzionali: «Il

comando normativo dell’ art. 90 non permette, peraltro, come

legittimamente afferma la parte attorea, di prescindere dalla valutazione

della specificazione della categoria e del profilo professionale che …

costituiscono fondamentali elementi di valutazione al fine dell’inserimento

di un soggetto nell’ organizzazione della Pubblica Amministrazione» (Corte

dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, sent. n. 622 del

21/09/2004); - l’assunzione dei dipendenti esterni da assegnare a detti

uffici può avvenire esclusivamente con contratto di lavoro subordinato a

tempo determinato, onde evitare l’erogazione di retribuzioni svincolate

dalle previsioni dei CCNL del comparto o in contrasto con esse (Corte dei

conti, Sez. Giur. Puglia, sent. n. 241/2007, cit.); e ciò diversamente dagli

uffici di diretta collaborazione del ministro, dove l’articolo 14, comma 2,

del d.lgs. n. 165 del 2001 consente di assumere detti collaboratori anche

mediante contratti di lavoro autonomo o di diritto privato; - devono essere

rispettate tutte le specifiche previsioni e preclusioni di cui all’art. 90 del

TUEL unitamente alle più generali disposizioni normative e contrattuali che

disciplinano la relativa figura contrattuale, cui lo stesso art. 90 rinvia (v.

comma 2), sia per quanto riguarda l’inquadramento giuridico che il

trattamento economico; - di conseguenza, all’atto della assunzione, deve

essere individuata - in relazione alle funzione da svolgere ed ai connessi

titoli di studio posseduti, da un lato, nonché alle pregresse esperienze

professionali, dall’altro - la categoria di inquadramento, a cui consegue

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automaticamente, in applicazione delle disposizioni dei CCNL di comparto,

sia la determinazione della retribuzione spettante, sia l’individuazione

degli altri diritti e degli obblighi nascenti dal rapporto.

In coerenza con detta normazione primaria si muove il

Regolamento di organizzazione della Provincia di OMISSIS vigente ratione

temporis (del OMISSIS, data di adozione degli atti per cui è questione),

che così dispone all’art. 2: «È costituito un Ufficio di supporto al

Presidente, posto alle sue dirette dipendenze per l'esercizio delle funzioni

di indirizzo e controllo attribuitegli dalla legge. Tale Ufficio può essere

costituito da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti con contratto

di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni previste dal

decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267 …» (comma 1); «In relazione alla disciplina giuridica, le

assunzioni di personale esterno di cui al presente articolo sono regolate

dalle disposizioni di legge, di Statuto, di Regolamento e dei contratti

collettivi nazionali di lavoro del comparto enti locali» (comma 9). Negli

stessi termini il successivo Regolamento, entrato in vigore il OMISSIS,

art. 9, commi 1 e 8. Il Regolamento interno perciò (v. art. 2, comma 2),

testualmente rimanda alla disciplina giuridica ed economica prevista dalla

legge e dai contratti collettivi.

4.2. Vale anche ricordare che, in tema di incarichi temporanei a

soggetti esterni all’amministrazione, la giurisprudenza costituzionale ha

più volte affermato (v. sentenze nn. 53/2012, 252/2009, 27/2008,

187/1990, 1130/1988) il principio in base al quale la Regione può

derogare ai criteri statali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, a condizione che

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preveda, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a

garantire la competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvale e

ad assicurare che la scelta dei collaboratori esterni avvenga secondo i

canoni della buona amministrazione (artt. 3 e 97 della Costituzione), onde

evitare che sia consentito l’accesso a tali uffici di personale esterno del

tutto privo di qualificazione. Tale principio è stato ribadito anche con

specifico riferimento a disposizioni regionali che miravano a consentire il

ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato con persone esterne in

ausilio dell’attività di un proprio organo di vertice o di altra struttura

politica. Simili forme di diretta collaborazione, per loro natura temporanee

(in quanto strettamente connesse con la permanenza in carica dell’organo

di rappresentanza politica dell’Ente), presuppongono che l’individuazione

dei collaboratori esterni avvenga anche sulla base di criteri di tipo

fiduciario, dato il carattere politico dell’organo che questi ultimi sono

chiamati a coadiuvare.

In ragione della specificità degli uffici di diretta collaborazione, la

Corte costituzionale ha anche affermato (sentenze n. 7 del 2011, n. 34 del

2010, n. 293 del 2009, n. 104 del 2007) che le Regioni possono dettare,

in deroga ai criteri di selezione dettati dall’art. 7, comma 6, del decreto

legislativo n. 165 del 2001, propri e autonomi criteri selettivi che tengano

conto della peculiarietà dell’incarico in conseguenza del necessario

rapporto fiduciario con l’organo politico; tuttavia, la Corte ha sempre

escluso che la selezione di tale personale esterno di diretta collaborazione

possa avvenire soltanto in base al predetto rapporto fiduciario e, quindi, in

totale assenza di criteri di valutazione della professionalità e competenza,

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affermando che «la Regione, per accentuare tale carattere ben può

derogare ai criteri statali, purché preveda, però, in alternativa, altri criteri

di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e

professionalità dei soggetti di cui si avvale ed a scongiurare il pericolo di

un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni»

(sentenza n. 252 del 2009). Principi ribaditi, sia pure con riferimento a

diversa censura, dalla sentenza n. 7 del 2011, nella quale è stato

affermato che la disposizione in quel caso censurata poteva ritenersi

«rispettosa di tali principi, perché essa, nella prospettiva di garantire il

necessario grado di fiduciarietà del personale di diretta collaborazione,

prevede, in caso di assunzione di personale in deroga ai principi dettati

dalla citata legislazione statale, alcuni criteri selettivi che, valorizzando il

possesso di esperienze professionali specifiche (dalla particolare

competenza derivante da pregresse esperienze istituzionali e politiche,

alla professionalità maturata in incarichi di responsabilità o consulenza, di

durata triennale, in uffici pubblici o, per le segreterie particolari, alla

circostanza che gli aspiranti collaboratori abbiano avuto pregresse

esperienze triennali dello stesso tipo) devono ritenersi idonei a

compensare adeguatamente – in vista dello specifico impegno richiesto –

la deroga a quelli, più rigorosi, dettati dal d.lgs. n. 165 del 2001».

4.3. Anche la Corte dei conti ha avuto occasione di occuparsi della

questione, proprio in relazione all’art. 90 del TUEL di cui si fa qui

applicazione, affermando che ai fini delle assunzioni di che trattasi non

sussiste, in base al tenore letterale di detta disposizione, la necessità del

possesso della laurea (Corte conti, Sez. Giur. Toscana, n. 282/2011,

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punto 7.4 del Considerato in diritto, richiamata dalla sentenza della

medesima Sezione n. 85/2012, punto 5.4.; in senso analogo, Corte conti,

Sez. giur. Puglia, n. 241/2007, punto 3).

4.4. Si può ora passare all’esame, nel merito, della prima richiesta

formulata dalla Procura incentrata sull’assenza da parte della signora P.

del titolo di laurea, con conseguente danno erariale pari all’intero

emolumento alla stessa corrisposto, poiché, asseritamente, condizionato

al mancato possesso del titolo di laurea.

4.4.1. Come dianzi evidenziato, il possesso del titolo di laurea in

capo al nominando OMISSIS della Provincia di OMISSIS non si evince in

modo esplicito dalla normativa richiamata (art. 90, d.lgs. n. 267 del 2000)

e neppure dal regolamento di organizzazione della Provincia di OMISSIS

vigente ratione temporis; neppure detto requisito può dirsi desumibile dai

vigenti principi di organizzazione anche di ordine costituzionale quale, in

particolare, quello che si fonda sulla distinzione tra politica e

amministrazione; infatti, proprio l’attività di supporto del OMISSIS

all’azione del Presidente della Provincia avente la natura di “indirizzo

politico” esclude in radice che il OMISSIS possa interferire con l’attività

squisitamente gestionale dei dirigenti per i quali si assume quale

necessario requisito soggettivo il possesso del titolo di laurea; talché cade

la censura di irrazionalità ravvisata dalla Procura nel difetto del predetto

requisito soggettivo in capo a chi, il OMISSIS , sarebbe preordinato alla

dirigenza.

4.4.2. Sotto diverso profilo, la Procura non ha sviluppato, neppure

in via gradata, argomentazioni intese a dimostrare la inadeguatezza del

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curriculum vitae della nominata signora P. allo svolgimento dell’incarico di

OMISSIS come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, laddove,

nelle pronunce citate, viene affermato che per la scelta dei collaboratori

esterni è comunque necessario assicurare che essa avvenga secondo i

canoni della buona amministrazione (artt. 3 e 97 della Costituzione), onde

evitare che sia consentito l’accesso a pubblici uffici di personale esterno

del tutto privo di qualificazione; argomento sul quale invece la difesa,

segnatamente quella della signora Z. , si è soffermata, facendo rilevare

che la signora P. , pur priva di laurea, era professionalmente idonea

all’espletamento delle mansioni di ausilio all’attività politico-istituzionale

del Presidente, in quanto in possesso di un’idonea conoscenza del

contesto politico e istituzionale della Provincia (oltre ad essere stata eletta

Consigliere comunale, la signora P. è stata membro del Consiglio

provinciale dell’Associazione Ricreativa e Culturale Italiana – ARCI -

OMISSIS dal 1993 al 1996; nel 1994 è stata eletta Responsabile

provinciale delle OMISSIS di OMISSIS , mantenendo tale ruolo sino al

2002 ed ha fatto parte nel medesimo periodo della Segreteria provinciale

OMISSIS, con la responsabilità delle politiche sanitarie e sociali; nel 1995

è entrata a far parte della Direzione regionale del OMISSIS ed è stata

eletta OMISSIS - elezione che ha conseguito anche nel 2000 e nel 2005 -

, con assegnazione della Presidenza della Commissione consiliare

ambiente; dal 1999 al 2007, la signora P. ha fatto parte dell’Ufficio

politico dell’on. OMISSIS, responsabile nazionale donne OMISSIS, così

come dal 2000 al 2007 è stata componente della Direzione politica

nazionale OMISSIS; nel 2004, è stata nominata OMISSIS - Agenzia di

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ambito territoriale ottimale - per volontà dell’allora Presidente della

Provincia di OMISSIS ; nel 2007, è stata nominata assessore della Giunta

provinciale di OMISSIS con delega alla salute, alle politiche sociali e

abitative, alle pari opportunità e al personale, mantenendo tale carica sino

alla fine della legislatura risalente al giugno 2009).

4.4.3. Per le ragioni che precedono deve ritenersi non fondata la

censura formulata dalla Procura circa la richiesta di condanna della

Presidente della Provincia signora Z. M. , quale soggetto adottante il

provvedimento attributivo della posizione e delle funzioni di

OMISSIS in cat. C (provvedimento prot. n. 55575 del 6/7/2009), al

pagamento, nella misura complessiva del 90%, dell’intero importo

dell’emolumento corrisposto nel tempo alla signora P. a titolo di

trattamento economico fondamentale (84.813,07 euro), e per la restante

parte a carico della signora A. (quale firmataria del contratto individuale di

lavoro), poiché il rilevato difetto del possesso della laurea non determina

ex se lo svolgimento di una prestazione, nella specie quella di OMISSIS ,

priva di causa; sicché l’effettuata prestazione non può dirsi “non utile” e,

perciò, foriera di danno.

5. Occorre dunque passare all’esame della seconda richiesta di

danno formulata dalla Procura come conseguenza della decisione della

Giunta (assunto con provvedimento giuntale prot. n. OMISSIS) circa la

determinazione e quantificazione del cd. emolumento unico o indennità di

staff, pari a complessivi 141.257,92 euro, nei confronti della Presidente

della Provincia signora Z. M. , nella qualità di Presidente e componente

della Giunta che ha deliberato la concessione del trattamento economico

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accessorio “sostitutivo”, nella misura del 40% dell’intero importo; ciò in

considerazione della sua qualità di organo di vertice politico investito ex

TUEL di particolari responsabilità oltre che soggetto della giunta

competente in materia di personale e proponente la delibera; degli

Assessori (di seguito indicati) che, nella qualità di membri della giunta del

9/7/2009, con il loro voto favorevole determinavano la causazione del

danno relativo alla citata indennità ad personam, nella misura pari al 40%

del totale, essendo tale attribuzione una competenza specifica della

giunta: signori F. M., B. G., B. D., F. C., N. D., Z. T.; della dirigente delle

risorse umane signora A.M.G., quale organo remittente – in tale frangente

– il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del TUEL, nella misura pari al

10% del totale in virtù delle sue cognizioni tecniche di organo deputato

alla gestione del personale e delle connesse responsabilità; del segretario

generale signor N. A., nella sua qualità di garante della conformità

dell’azione amministrativa alla legge ex art. 97 del citato TUEL, spiegata

nella seduta di Giunta per cui è questione, nella misura pari al 10% del

totale.

5.1. Sul punto, il parametro individuato dalla Procura per

evidenziare l’esorbitanza dell’emolumento unico corrisposto alla signora P.

rispetto a quello che la Giunta era facoltizzata a determinare è individuato

nell’art. 90 del TUEL, il quale dispone: «1. Il regolamento sull'ordinamento

degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle

dirette dipendenze del sindaco, del Presidente della provincia, della Giunta

o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo

loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo

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che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori

assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una

pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. 2.

Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo

determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del

personale degli enti locali. 3. Con provvedimento motivato della Giunta, al

personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto

dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento

comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività

collettiva e per la qualità della prestazione individuale».

5.2. L’ultimo comma del citato art. 90 del TUEL individua

chiaramente che l’emolumento unico da corrispondere, in sostituzione del

trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi di

lavoro, può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei

compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la

qualità della prestazione individuale. La disposizione di legge trova dunque

il suo completamento attraverso il rinvio operato dalla norma citata al

contratto collettivo nella specie applicabile e cioè, appartenendo la signora

P. alla categoria C1, a quello relativo al comparto Regioni ed Enti locali,

ratione temporis vigente.

5.3. Deve aggiungersi che l’orientamento applicativo del 4 giugno

2011 dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche

Amministrazioni (ARAN) ha chiarito, per un verso, che la finalità della

citata disposizione (art. 90, comma 3, TUEL) di fissazione di un

emolumento unico intende agevolare il personale degli uffici di supporto

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con un compenso onnicomprensivo a titolo di “salario accessorio”

evitando, in tal modo “le complicazioni derivanti dalla applicazione delle

regole relative ai diversi istituti”, per altro verso, che assume rilievo

essenziale, il riferimento agli esiti della contrattazione collettiva

decentrata integrativa, al punto che soltanto nel caso in cui una

contrattazione integrativa decentrata intervenuta successivamente

all’originaria pronuncia della Giunta assunta in occasione dell’inziale

determinazione dell’emolumento unico da corrispondere, nella specie, al

OMISSIS , dovesse determinare “un mutamento qualitativo e quantitativo

delle diverse voci che compongono il salario accessorio” e questo

determini “un’inadeguatezza del compenso unico” percepito

dall’interessato nel senso che detto compenso si potrebbe rilevare meno

vantaggioso rispetto a quello spettante ai dipendenti dell’ente all’esito

della contrattazione integrativa sopravvenuta, solo allora sarebbe

possibile un adeguamento dell’emolumento da parte della Giunta, ma si

badi, sempre nel rispetto del parametro individuato dal legislatore, nel

CCNL nella specie applicabile; talché detto emolumento unico è

assoggettato ad un “tetto di spesa” desumibile proprio dal contratto

collettivo nella specie vigente; e che il contratto collettivo da prendere in

considerazione, nel caso in esame, fosse quello dei “livelli” del comparto

Regioni Enti locali era agevolmente deducibile dal citato provvedimento

attributivo (cfr. provvedimento del Presidente della Provincia Z. , prot. n.

55575 del 6/7/2009), nei confronti della signora P. , della posizione e

delle funzioni di OMISSIS in cat. C.

5.4. Orbene, dall’esame della documentazione in atti, risulta che,

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come dimostrato dalla Procura e come riconosciuto nella memoria di

alcuni convenuti (signora A., signor N.), il salario accessorio medio dei

livelli, disciplinato dal CCNL del comparto Regioni ed enti locali, è

significativamente inferiore a quello in concreto corrisposto al OMISSIS .

5.5. Sicché, in accoglimento della prospettazione della Procura,

sussiste nella specie un danno erariale pari alla differenza tra il quantum

riconosciuto dalla Giunta provinciale alla signora P. (141.257,92 euro) e

la somma della retribuzione a titolo di salario accessorio base di area C1

attribuibile al personale più elevato in grado nell’ambito dei livelli

(43.960,23) ricavabile per tabulas dalle tabelle di determinazione di detto

salario accessorio nei diversi esercizi in cui la signora P. prestò servizio

presso il OMISSIS della Provincia, danno che è dunque quantificabile

nell’importo di euro 97.277,69, salvo le ulteriori considerazioni che si

svolgeranno in prosieguo (v. punti 8 e 9).

6. Ferma restando la rilevata sussistenza di un danno per l’erario

provinciale nei termini anzidetti, deve ritenersi sussistere altresì

l’elemento soggettivo della colpa grave, comportamento in cui sono

incorsi tutti i convenuti, sia pure con diversificato concorso causale al

danno-evento, e cioè: a) i componenti della Giunta, che si espresse in

data 9/7/2009, signora Z.M. , nella sua qualità di organo di vertice

politico, e signori F. M., B. G., B. D., F. C., N. D., Z. T.; b) la signora A.

M.G., quale titolare dell’ufficio che fornì il parere di regolarità tecnica ex

art. 49 del TUEL; c) il segretario generale signor N. A., nella sua qualità di

garante della conformità dell’azione amministrativa alla legge ex art. 97

del citato TUEL, spiegata nella seduta di Giunta per cui è questione.

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6.1. Invero, anche agli occhi del quisque de populo dotato della

diligenza del buon padre di famiglia e dunque anche a prescindere dal

possesso di conoscenze specialistiche tecnico-giuridiche, balza all’evidenza

come incongruente e irragionevole l’attribuzione ad un nominando

OMISSIS appartenente alla cat. C1 di un emolumento unico che esorbiti

la misura massima del quantum riconoscibile ad un dirigente, come è dato

riscontrare nella specie.

6.2. Peraltro, la piana e semplice lettura della normativa sopra

citata, sia primaria che regolamentare, da parte dei componenti della

Giunta nonché dei signori A. e N., nelle rispettive qualità di titolare del

parere di regolarità in virtù delle sue cognizioni tecniche di organo

deputato alla gestione del personale e delle connesse responsabilità e di

OMISSIS (art. 97 TUEL, art. 29 dello Statuto e art. 19 del vigente

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi), non lascia il

minimo dubbio sul fatto che l’emolumento unico dovesse costituire

parametro in relazione a quanto riconoscibile a titolo di salario accessorio

ai destinatari del Contratto collettivo nella specie applicabile.

6.3. Da quanto precede, ritiene il Collegio che in siffatta condotta

siano ravvisabili gli estremi della colpa grave, stante la chiarezza delle

norme disciplinanti la materia, che, come si è visto, non consentono scelte

disancorate da parametro alcuno; talché la decisione della Giunta assunta

in data in data 9/7/2009, in assenza di un percorso motivazionale

giustificativo del citato deliberato della Giunta, si appalesa connotata da

arbitrio, inteso come indebito allargamento delle competenze giuntali, in

ciò evidenziando una condotta gravemente colposa; analogo giudizio si

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estende ai comportamenti tenuti dai signori A. e N. che, nelle rispettive

qualità di titolare del parere di regolarità e di Segretario generale,

avevano l’obbligo, sulla base delle competenze ad essi riconosciute dalla

vigente normativa primaria e regolamentare, di segnalare alla Giunta la

violazione della disposizione di cui al citato art. 90, comma 3, del TUEL.

6.4. Né valgono ad attenuare la responsabilità dei convenuti le

reclamate (cfr. difesa del signor N.) urgenza e ineluttabilità (in quanto

asseritamente connotata da valenza politica) della decisione di assumere

la signora P. quale OMISSIS del Presidente della Provincia, bensì a

renderla ancora più grave, poiché le giustificazioni evocate da detta difesa

sono sintomatiche di un atteggiamento del tutto distante dal canone

costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97

Cost.) e del principio della responsabilità dei pubblici dipendenti (art. 28

Cost.), atteso che un pubblico dipendente è chiamato a svolgere il munus

publicum cui lo stesso attende con integrità, correttezza, trasparenza,

diligenza, imparzialità, competenza, sempre all’esclusivo servizio

dell'interesse pubblico.

7. Nessuno dei convenuti mette in dubbio l’apporto causale

all’evento danno ad eccezione del Segretario generale signor N., ma tale

obiezione è del tutto infondata.

Infatti, come previsto dal Regolamento di organizzazione della

Provincia, il OMISSIS svolge, tra gli altri, compiti di collaborazione e

funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi

dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi,

allo Statuto ed ai regolamenti; inoltre, previo esame dell’istruttoria, egli

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concorre alla verifica circa la conformità giuridico-amministrativa delle

proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio ed alla Giunta.

Chiarita la portata e la rilevanza dei compiti del Segretario generale

è del tutto evidente che la cattiva ottemperanza dei compiti istituzionali

da parte del Segretario generale pro tempore, quali nella specie, l’omessa

evidenziazione della violazione di una norma di legge ad opera della

Giunta, ridonda in elemento concausale alla generazione del danno di

specie.

8. In ordine alla quantificazione del danno occorre dunque porre a

raffronto l’importo liquidato a favore della signora P. , pari a euro

226.070,99 e il trattamento fondamentale alla stessa corrisposto quale

dipendente di cat. C1 pari ad euro 84.813,07 sommato al salario

accessorio nella misura di euro 43.960,23, calcolato in base alla tabella

fornita dalla Provincia di OMISSIS recante “Liquidazione massima

compensi salario accessorio riconosciuto e liquidato a dipendenti di

categoria C a partire dal 2009 al 22.3.2013”, costruita sulla base dei dati

estratti a consuntivo sul liquidato fino alla data di cessazione dell’incarico

da parte della signora P. (22.3.2013), e che espone per anno di

liquidazione, per singole voci gli importi che costituiscono il salario

accessorio medio attribuibile a detto personale di categoria C.

Tali importi vanno depurati dalle voci relative alla “Progressione

economica” che non costituisce una componente del salario accessorio e

agli emolumenti spettanti a titolo di “incentivi per la progettazione ex

legge n. 109/04” (in materia di lavori pubblici), cui la signora P. non

aveva titolo a beneficiare.

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La differenza tra detti due importi risulta pari ad euro 97.297,69.

Tuttavia, ai fini della determinazione del danno da porre a carico

dei convenuti va considerato che – in considerazione del maggior apporto

lavorativo, quanto meno di ordine temporale, ragionevolmente connesso

allo svolgimento delle funzioni di OMISSIS – l’emolumento unico possa

legittimamente ritenersi incrementabile di un quid pluris, aggiungendo al

predetto importo di euro 43.960,23 una quota percentuale

approssimativamente pari al 30 per cento in più della sola voce “lavoro

straordinario” di cui si compone il “salario accessorio”; ne discende che il

danno complessivo deve ritenersi equitativamente determinabile nella

misura di euro 93.000,00.

9. In relazione al diverso apporto causale dei diversi convenuti, il

predetto danno va posto a carico della signora A., in virtù delle sue

cognizioni tecniche di organo deputato alla gestione del personale e delle

connesse responsabilità, nella misura euro 3.550,00, pari a circa il 10 per

cento dell’importo indebitamente corrisposto alla signora M. P. per gli

anni 2009 e 2010 (euro 37.176,8, importo che, come si è visto, va

depurato di un quid pluris riconoscibile alla signora P. nella misura del 30

per cento circa limitatamente alla voce “lavoro straordinario”), tenuto

conto che detta convenuta cessò dal servizio in data 1.5.2010; nei

confronti del Segretario generale va calcolato il 10 per cento circa

dell’importo corrisposto nel 2009 (pari ad euro 9.750,39, importo

anch’esso da depurare per le ragioni sopra esplicitate), atteso che tale

emolumento fu poi confermato negli anni successivi al suo pensionamento

e dunque indipendentemente dal suo apporto, con il che il danno a questi

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SENT. N. 92/14/R

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attribuibile è pari ad euro 950,00; la restante parte del danno (euro

88.500,00) andrebbe posta a carico della Presidente della Giunta signora

Z. , nella sua qualità di Presidente della Giunta, con il connesso maggior

grado di responsabilità che tale carica implica, nella misura di circa il 20

per cento, pari dunque ad euro 17.700,00 e per la restante (euro

70.800,00) in parti uguali tra i componenti della giunta, che corrisponde

ad euro 11.800,00 ciascuno.

Tuttavia, in ragione del fatto della cessazione dal servizio al

termine del 2009 del Segretario generale e al termine del 2010 della

signora A., responsabile del parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.

49 del TUEL, una quota parte del danno residuo pari a euro 88.500,00,

deve ritenersi imputabile ai subentrati Segretario generale (10% di

quanto corrisposto alla signora P. nel 2010 e 2011) e Responsabile del

parere di regolarità tecnica pro tempore (10% di quanto corrisposto nel

2011), non convenuti in giudizio, e cioè ai nuovi titolari di dette funzioni

succeduti al Segretario generale dott. N. per gli anni 2010 e 2011 e alla

signora A. per l’anno 2011, che avrebbero potuto e dovuto, nell’esercizio

delle rispettive funzioni e dunque in occasione della “conferma”

dell’emolumento unico da attribuire al OMISSIS , far rilevare che il

quantum di detto emolumento esorbitava, in violazione dell’art. 90,

comma 3, del TUEL, quanto legittimamente erogabile a favore della

signora P. ; sicché l’ammontare del danno, imputabile ai restanti

convenuti, va decurtato di un ammontare pari ad euro 3.248,00,

risultando così pari ad euro 85.252,00.

Ne discende che il danno attribuibile alla condotta della signora Z.

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– come si è detto, nella sua qualità di Presidente della Giunta, che implica

un maggior grado di responsabilità rispetto agli componenti della Giunta

medesima – risulta pari ad euro 17.050,00 e quello riferibile al

comportamento dei restanti componenti della Giunta è pari ad euro

11.367,00

10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate

come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-

Romagna, definitivamente pronunciando, condanna i signori M. Z. , A.

M.G., B. G., B. D., F. C., F. M., N. D., Z. T., e N. A. al pagamento in

favore della Provincia di OMISSIS della somma complessiva di euro

89.752,00 (ottantanovemilasettecentocinquantadue/00), da ripartire tra i

convenuti come segue: signora M. Z. , euro 17.050,00

(diciasettemilacinquanta/00); signori B. G., B. D., F. C., F. M., N. D., Z.

T., euro 11.367,00 (undicimilatrecentosessantasette/00) ciascuno;

signora M.G.A., euro 3.550,00 (tremilacinquecentocinquanta/00); signor

A.N., euro 950,00 (novecentocinquanta/00); oltre rivalutazione monetaria

dalla data della citazione fino alla data del deposito della sentenza, oltre

interessi legali dalla data del deposito e fino al soddisfo.

Pone a carico dei condannati le spese del presente giudizio che si

liquidano in Euro 3.867,42 (tremilaottocentosessantasette/42).

Cosi deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 26 marzo

2014.

Il relatore Il Presidente

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(Marco Pieroni) (Luigi Di Murro)

f.to Marco Pieroni f.to Luigi Di Murro

Depositata in segreteria il 8 maggio 2014 Il Direttore di segreteria

f.to Nicoletta Natalucci

Il Presidente

ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia

di protezione di dati personali”,

Dispone

che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al

comma 3 di detto art. 52, nei riguardi dei convenuti e - se esistenti - del

dante causa e degli aventi causa.

Il Presidente

(Prof. Luigi Di Murro)

f.to Luigi Di Murro

In esecuzione del provvedimento del Presidente, ai sensi dell’art.

52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le

generalità e gli altri dati identificativi dei convenuti e, se esistenti, del

dante causa e degli aventi causa.

Bologna, 8 maggio 2014

Il Direttore della segreteria

f.to Nicoletta Natalucci