SENATO DELLA REPUBBLICA - Edscuola · SENATO DELLA REPUBBLICA 1817-B - XV Attesto che il Senato...

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Art. 1. (Disposizioni in materia di entrata, nonche ´ disposizioni concernenti le seguenti Mis- sioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali) 1. Per l’anno 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare e ` determinato in termini di competenza in 34.000 milioni di euro, al netto di 7.905 milioni di euro per re- golazioni debitorie. Tenuto conto delle ope- razioni di rimborso di prestiti, il livello mas- simo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi com- preso l’indebitamento all’estero per un im- porto complessivo non superiore a 4.000 mi- lioni di euro relativo ad interventi non consi- derati nel bilancio di previsione per il 2008, e ` fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l’anno finanzia- rio 2008. 2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello mas- simo del saldo netto da finanziare del bilan- cio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e ` de- terminato, rispettivamente, in 31.000 milioni di euro ed in 11.000 milioni di euro, al netto di 7.050 milioni di euro per l’anno 2009 e 3.150 milioni di euro per l’anno 2010, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e ` determinato, rispetti- vamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di euro. Per il bilancio pro- grammatico degli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare e ` de- terminato, rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di euro ed il li- vello massimo del ricorso al mercato e ` deter- minato, rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di euro. SENATO DELLA REPUBBLICA 1817-B - XV Attesto che il Senato della Repubblica, il 21 dicembre 2007, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo, gia ` approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

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Art. 1.

(Disposizioni in materia di entrata, nonchedisposizioni concernenti le seguenti Mis-

sioni: Organi costituzionali, a rilevanzacostituzionale e Presidenza del Consiglio

dei ministri; Relazioni finanziarie con leautonomie territoriali)

1. Per l’anno 2008, il livello massimo delsaldo netto da finanziare e determinato intermini di competenza in 34.000 milioni dieuro, al netto di 7.905 milioni di euro per re-golazioni debitorie. Tenuto conto delle ope-razioni di rimborso di prestiti, il livello mas-simo del ricorso al mercato finanziario di cuiall’articolo 11 della legge 5 agosto 1978,n. 468, e successive modificazioni, ivi com-preso l’indebitamento all’estero per un im-porto complessivo non superiore a 4.000 mi-lioni di euro relativo ad interventi non consi-derati nel bilancio di previsione per il 2008,e fissato, in termini di competenza, in

245.000 milioni di euro per l’anno finanzia-

rio 2008.

2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello mas-

simo del saldo netto da finanziare del bilan-

cio pluriennale a legislazione vigente, tenuto

conto degli effetti della presente legge, e de-

terminato, rispettivamente, in 31.000 milioni

di euro ed in 11.000 milioni di euro, al netto

di 7.050 milioni di euro per l’anno 2009 e

3.150 milioni di euro per l’anno 2010, per

le regolazioni debitorie; il livello massimo

del ricorso al mercato e determinato, rispetti-

vamente, in 230.000 milioni di euro ed in

215.000 milioni di euro. Per il bilancio pro-

grammatico degli anni 2009 e 2010, il livello

massimo del saldo netto da finanziare e de-

terminato, rispettivamente, in 16.000 milioni

di euro ed in 8.000 milioni di euro ed il li-

vello massimo del ricorso al mercato e deter-

minato, rispettivamente, in 215.000 milioni

di euro ed in 212.000 milioni di euro.

SENATO DELLA REPUBBLICA

1817-B - XV

Attesto che il Senato della Repubblica,

il 21 dicembre 2007, ha approvato il seguente disegno di

legge, d’iniziativa del Governo, gia approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale

e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

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3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai

commi 1 e 2 si intendono al netto delle ope-

razioni effettuate al fine di rimborsare prima

della scadenza o ristrutturare passivita preesi-

stenti con ammortamento a carico dello

Stato.

4. Le maggiori entrate tributarie che si

realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni

sono prioritariamente destinate a realizzare

gli obiettivi di indebitamento netto delle pub-

bliche amministrazioni e sui saldi di finanza

pubblica definiti dal Documento di program-

mazione economico-finanziaria 2008-2011.

In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi,

le maggiori entrate sono destinate alla ridu-

zione della pressione fiscale nei confronti

dei lavoratori dipendenti, da realizzare me-

diante l’incremento della misura della detra-

zione per i redditi di lavoro dipendente di cui

all’articolo 13 del testo unico delle imposte

sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

e successive modificazioni. A tale scopo, le

maggiori entrate di carattere permanente,

come risultanti nel provvedimento previsto

dall’articolo 17, primo comma, della legge

5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte in un ap-

posito fondo istituito presso il Ministero del-

l’economia e delle finanze, finalizzato al

conseguimento dell’obiettivo dell’incremento

della citata detrazione, da corrispondere,

sulla base delle risorse effettivamente dispo-

nibili, a decorrere dal periodo d’imposta

2008, salvo che si renda necessario assicu-

rare la copertura finanziaria di interventi ur-

genti e imprevisti necessari per fronteggiare

calamita naturali ovvero indifferibili esigenze

connesse con la tutela della sicurezza del

Paese. La misura dell’incremento di cui al

periodo precedente, in ogni caso non infe-

riore al 20 per cento per le fasce di reddito

piu basse, e rideterminabile dalla legge fi-

nanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma

3, lettera b), della citata legge n. 468 del

1978, e successive modificazioni.

5. All’articolo 8 del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unita im-mobiliare adibita ad abitazione principale delsoggetto passivo si detrae un ulteriore im-porto pari all’1,33 per mille della base impo-nibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detra-zione, comunque non superiore a 200 euro,viene fruita fino a concorrenza del suo am-montare ed e rapportata al periodo dell’annodurante il quale si protrae la destinazione diabitazione principale. Se l’unita immobiliaree adibita ad abitazione principale da piu sog-getti passivi, la detrazione spetta a ciascunodi essi proporzionalmente alla quota per laquale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L’ulteriore detrazione di cui alcomma 2-bis si applica a tutte le abitazioniad eccezione di quelle di categoria catastaleA1, A8 e A9».

6. All’articolo 6 del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 504, e successive modifi-cazioni, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) dopo il comma 2 e inserito il se-guente:

«2-bis. La deliberazione di cui al comma 1puo fissare, a decorrere dall’anno di imposta2009, un’aliquota agevolata dell’imposta co-munale sugli immobili inferiore al 4 permille per i soggetti passivi che installino im-pianti a fonte rinnovabile per la produzionedi energia elettrica o termica per uso dome-stico, limitatamente alle unita immobiliarioggetto di detti interventi e per la duratamassima di tre anni per gli impianti termicisolari e di cinque anni per tutte le altre tipo-logie di fonti rinnovabili. Le modalita per ilriconoscimento dell’agevolazione di cui alpresente comma sono disciplinate con rego-lamento adottato ai sensi dell’articolo 52del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, e successive modificazioni»;

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b) dopo il comma 3 e inserito il se-

guente:

«3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito

di provvedimento di separazione legale, an-

nullamento, scioglimento o cessazione degli

effetti civili del matrimonio, non risulta asse-

gnatario della casa coniugale, determina

l’imposta dovuta applicando l’aliquota deli-

berata dal comune per l’abitazione principale

e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2

e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota

posseduta. Le disposizioni del presente

comma si applicano a condizione che il sog-

getto passivo non sia titolare del diritto di

proprieta o di altro diritto reale su un immo-

bile destinato ad abitazione situato nello

stesso comune ove e ubicata la casa coniu-

gale».

7. La minore imposta che deriva dall’ap-

plicazione del comma 5 e rimborsata, con

oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sin-

goli comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Mi-

nistero dell’interno definisce il modello per

la certificazione, da parte dei comuni, del

mancato gettito previsto. I comuni trasmet-

tono al Ministero dell’interno il modello

compilato entro la data del 30 aprile 2008.

Il trasferimento compensativo e erogato per

una quota pari al 50 per cento dell’ammon-

tare riconosciuto in via previsionale a cia-

scun comune entro e non oltre il 16 giugno

e per il restante 50 per cento entro e non ol-

tre il 16 dicembre dell’anno di applicazione

del beneficio. Gli eventuali conguagli sono

effettuati entro il 31 maggio dell’anno suc-

cessivo. Con decreto del Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze, di concerto con i Mi-

nistri dell’interno e per gli affari regionali e

le autonomie locali, d’intesa con la Confe-

renza Stato-citta ed autonomie locali, da

emanare entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, sono stabilite

le modalita con le quali possono essere de-

terminati conguagli sulle somme trasferite

per effetto del presente comma.

8. In relazione alle competenze attribuite

alle regioni a statuto speciale e alle province

autonome di Trento e di Bolzano in materia

di finanza locale, i rimborsi di cui al comma

7 sono disposti a favore dei citati enti, che

provvedono all’attribuzione delle quote do-

vute ai comuni compresi nei rispettivi terri-

tori, nel rispetto degli statuti speciali e delle

relative norme di attuazione.

9. All’articolo 16 del testo unico delle im-

poste sui redditi, di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive modificazioni, sono ap-

portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e premesso il seguente:

«01. Ai soggetti titolari di contratti di lo-

cazione di unita immobiliari adibite ad abita-

zione principale, stipulati o rinnovati ai sensi

della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta

una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 300, se il reddito complessivo

non supera euro 15.493,71;

b) euro 150, se il reddito complessivo

supera euro 15.493,71 ma non euro

30.987,41»;

b) al comma 1, le parole: «, rapportata

al periodo dell’anno durante il quale sussiste

tale destinazione, nei seguenti importi:» sono

sostituite dalle seguenti: «complessivamente

pari a:»;

c) al comma 1-bis, alinea, sono appor-

tate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «A favore dei» sono so-

stituite dalla seguente: «Ai»;

2) le parole: «qualunque tipo di con-

tratto» sono sostituite dalla seguente: «con-

tratti»;

3) le parole: «, rapportata al periodo

dell’anno durante il quale sussiste tale desti-

nazione, nei seguenti importi:» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «complessivamente pari

a:»;

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d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti iseguenti:

«1-ter. Ai giovani di eta compresa fra iventi e i trenta anni, che stipulano un con-tratto di locazione ai sensi della legge 9 di-cembre 1998, n. 431, per l’unita immobiliareda destinare a propria abitazione principale,sempre che la stessa sia diversa dall’abita-zione principale dei genitori o di coloro cuisono affidati dagli organi competenti ai sensidi legge, spetta per i primi tre anni la detra-zione di cui al comma 1-bis, lettera a), allecondizioni ivi previste.

1-quater. Le detrazioni di cui aicommi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gliaventi diritto, non sono tra loro cumulabilie il contribuente ha diritto, a sua scelta, difruire della detrazione piu favorevole.

1-quinquies. Le detrazioni di cui aicommi da 01 a 1-ter sono rapportate al pe-riodo dell’anno durante il quale l’unita im-mobiliare locata e adibita ad abitazione prin-cipale. Per abitazione principale si intendequella nella quale il soggetto titolare del con-tratto di locazione o i suoi familiari dimo-rano abitualmente.

1-sexies. Qualora la detrazione spet-tante sia di ammontare superiore all’impostalorda diminuita, nell’ordine, delle detrazionidi cui agli articoli 12 e 13, e riconosciutoun ammontare pari alla quota di detrazioneche non ha trovato capienza nella predettaimposta. Con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze sono stabilite le moda-lita per l’attribuzione del predetto ammon-tare».

10. Le disposizioni di cui all’articolo 16del citato testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, come modificato dal comma9 del presente articolo, producono effetto adecorrere dal periodo di imposta in corso al31 dicembre 2007.

11. All’articolo 13 del citato testo unico dicui al decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, alinea, dopo le parole:«lettere e), f), g), h) e i),» sono inserite le se-guenti: «ad esclusione di quelli derivanti da-gli assegni periodici indicati nell’articolo 10,comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,»;

b) dopo il comma 5 e inserito il se-guente:

«5-bis. Se alla formazione del redditocomplessivo concorrono redditi derivanti da-gli assegni periodici indicati fra gli oneri de-ducibili nell’articolo 10, comma 1, lettera c),

spetta una detrazione dall’imposta lorda, noncumulabile con quelle previste dai commi 1,2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui alcomma 3, non rapportate ad alcun periodonell’anno».

12. Le disposizioni di cui al comma 11 siapplicano a decorrere dal periodo d’impostain corso al 31 dicembre 2007.

13. All’articolo 11 del citato testo unico dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni, dopo il comma 2 e inserito ilseguente:

«2-bis. Se alla formazione del redditocomplessivo concorrono soltanto redditi fon-diari di cui all’articolo 25 di importo com-plessivo non superiore a 500 euro, l’impostanon e dovuta».

14. La disposizione di cui al comma 13 siapplica a decorrere dal periodo d’imposta incorso al 31 dicembre 2007.

15. Al citato testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) all’articolo 12 sono apportate le se-guenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 e inserito il se-guente:

«1-bis. In presenza di almeno quattro figlia carico, ai genitori e riconosciuta un’ulte-

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riore detrazione di importo pari a 1.200 euro.La detrazione e ripartita nella misura del 50per cento tra i genitori non legalmente ed ef-fettivamente separati. In caso di separazionelegale ed effettiva o di annullamento, sciogli-mento o cessazione degli effetti civili delmatrimonio, la detrazione spetta ai genitoriin proporzione agli affidamenti stabiliti dalgiudice. Nel caso di coniuge fiscalmente acarico dell’altro, la detrazione compete aquest’ultimo per l’intero importo»;

2) al comma 2, le parole: «al comma1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi1 e 1-bis»;

3) al comma 3 sono aggiunti, in fine,i seguenti periodi: «Qualora la detrazione dicui al comma 1-bis sia di ammontare supe-riore all’imposta lorda, diminuita delle detra-zioni di cui al comma 1 del presente articolononche agli articoli 13, 15 e 16, nonche delledetrazioni previste da altre disposizioni nor-mative, e riconosciuto un credito di ammon-tare pari alla quota di detrazione che non hatrovato capienza nella predetta imposta. Condecreto del Ministro dell’economia e delle fi-nanze, di concerto con il Ministro delle poli-tiche per la famiglia, sono definite le moda-lita di erogazione del predetto ammontare»;

4) dopo il comma 4 e aggiunto il se-guente:

«4-bis. Ai fini del comma 1 il redditocomplessivo e assunto al netto del redditodell’unita immobiliare adibita ad abitazioneprincipale e di quello delle relative perti-nenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis»;

b) all’articolo 13, dopo il comma 6 eaggiunto il seguente:

«6-bis. Ai fini del presente articolo il red-dito complessivo e assunto al netto del red-dito dell’unita immobiliare adibita ad abita-zione principale e di quello delle relative per-tinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis».

16. Le disposizioni di cui al comma 15 siapplicano a decorrere dal periodo d’impostain corso al 31 dicembre 2007.

17. Sono prorogate per gli anni 2008,2009 e 2010, per una quota pari al 36 percento delle spese sostenute, nei limiti di48.000 euro per unita immobiliare, ferme re-stando le altre condizioni ivi previste, le age-volazioni tributarie in materia di recupero delpatrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all’articolo 2,comma 5, della legge 27 dicembre 2002,n. 289, e successive modificazioni, per lespese sostenute dal 1º gennaio 2008 al 31 di-cembre 2010;

b) agli interventi di cui all’articolo 9,comma 2, della legge 28 dicembre 2001,n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre2003, eseguiti dal 1º gennaio 2008 al 31 di-cembre 2010 dai soggetti ivi indicati cheprovvedano alla successiva alienazione o as-segnazione dell’immobile entro il 30 giugno2011.

18. E prorogata per gli anni 2008, 2009 e2010, nella misura e alle condizioni ivi pre-viste, l’agevolazione tributaria in materia direcupero del patrimonio edilizio relativaalle prestazioni di cui all’articolo 7, comma1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2008.

19. Le agevolazioni fiscali di cui alcomma 17 spettano a condizione che il costodella relativa manodopera sia evidenziato infattura.

20. Le disposizioni di cui all’articolo 1,commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, si appli-cano, nella misura e alle condizioni ivi previ-ste, anche alle spese sostenute entro il 31 di-cembre 2010. Le disposizioni di cui al citatocomma 347 si applicano anche alle spese perla sostituzione intera o parziale di impianti diclimatizzazione invernale non a condensa-zione, sostenute entro il 31 dicembre 2009.La predetta agevolazione e riconosciuta entroil limite massimo di spesa di cui al comma21.

21. Per le finalita di cui al secondo pe-riodo del comma 20 e autorizzata la spesa

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di 2 milioni di euro annui. Con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze sonostabilite le modalita per il riconoscimentodei benefıci di cui al medesimo periodo delcomma 20.

22. Le disposizioni di cui all’articolo 1,commi da 344 a 347, nonche commi 353,358 e 359, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, sono applicate secondo quanto dispo-sto dal decreto del Ministro dell’economia edelle finanze 19 febbraio 2007, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio2007, recante disposizioni in materia di de-trazioni per le spese di riqualificazione ener-getica del patrimonio edilizio esistente. Sonocorrispondentemente ridotte le assegnazioniper il 2007 disposte dal CIPE a favore degliinterventi di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 19 di-cembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo perle aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Mi-nistro dell’economia e delle finanze e auto-rizzato ad apportare, con propri decreti, leoccorrenti variazioni di bilancio.

23. La tabella 3 allegata alla legge 27 di-cembre 2006, n. 296, e sostituita, con effica-cia dal 1º gennaio 2007, dalla seguente:

«Tabella 3(Art. 1, comma 345)

Zonaclimatica

Strutture opacheverticali

Strutture opache orizzontali Finestrecomprensive

di infissiCoperture Pavimenti

A 0,72 0,42 0,74 5,0B 0,54 0,42 0,55 3,6C 0,46 0,42 0,49 3,0D 0,40 0,35 0,41 2,8E 0,37 0,32 0,38 2,5F 0,35 0,31 0,36 2,2»

24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:

a) i valori limite di fabbisogno di ener-gia primaria annuo per la climatizzazione in-

vernale ai fini dell’applicazione del comma344 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre2006, n. 296, e i valori di trasmittanza ter-mica ai fini dell’applicazione del comma345 del medesimo articolo 1 sono definiticon decreto del Ministro dello sviluppo eco-nomico entro il 28 febbraio 2008;

b) per tutti gli interventi la detrazionepuo essere ripartita in un numero di quoteannuali di pari importo non inferiore a tree non superiore a dieci, a scelta irrevocabiledel contribuente, operata all’atto della primadetrazione;

c) per gli interventi di cui al comma345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre2006, n. 296, limitatamente alla sostituzionedi finestre comprensive di infissi in singoleunita immobiliari, e al comma 346 del mede-simo articolo 1, non e richiesta la documen-tazione di cui all’articolo 1, comma 348, let-tera b), della medesima legge 27 dicembre2006, n. 296.

25. Nel testo unico delle disposizioni con-cernenti l’imposta di registro, di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 26aprile 1986, n. 131, all’articolo 1 della Ta-riffa, parte I, e aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: «Se il trasferimento ha per oggettoimmobili compresi in piani urbanistici parti-colareggiati diretti all’attuazione dei pro-grammi di edilizia residenziale comunquedenominati, a condizione che l’interventocui e finalizzato il trasferimento venga com-pletato entro cinque anni dalla stipula del-l’atto: 1 per cento».

26. All’articolo 1-bis della Tariffa annessaal testo unico delle disposizioni concernentile imposte ipotecaria e catastale, di cui al de-creto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«, ovvero che importano il trasferimento diproprieta, la costituzione o il trasferimentodi diritti immobiliari attinenti ad immobilicompresi in piani urbanistici particolareggiatidiretti all’attuazione dei programmi di edili-zia residenziale comunque denominati».

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27. All’articolo 36 del decreto-legge 4 lu-glio 2006, n. 223, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, esuccessive modificazioni, il comma 15 eabrogato.

28. Le disposizioni di cui ai commi 25, 26e 27 si applicano agli atti pubblici formati,agli atti giudiziari pubblicati o emanati, allescritture private autenticate poste in esserea decorrere dalla data di entrata in vigoredella presente legge, nonche alle scrittureprivate non autenticate presentate per la regi-strazione a decorrere dalla stessa data.

29. L’articolo 8 del citato testo unico dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, e sostituitodal seguente:

«Art. 8. – (Determinazione del redditocomplessivo). – 1. Il reddito complessivo sidetermina sommando i redditi di ogni cate-goria che concorrono a formarlo e sottraendole perdite derivanti dall’esercizio di impresecommerciali di cui all’articolo 66 e quellederivanti dall’esercizio di arti e professioni.Non concorrono a formare il reddito com-plessivo dei percipienti i compensi non am-messi in deduzione ai sensi dell’articolo 60.

2. Le perdite delle societa in nome collet-tivo ed in accomandita semplice di cui all’ar-ticolo 5, nonche quelle delle societa semplicie delle associazioni di cui allo stesso articoloderivanti dall’esercizio di arti e professioni,si sottraggono per ciascun socio o associatonella proporzione stabilita dall’articolo 5.Per le perdite della societa in accomanditasemplice che eccedono l’ammontare del ca-pitale sociale la presente disposizione si ap-plica nei soli confronti dei soci accomanda-tari.

3. Le perdite derivanti dall’esercizio diimprese commerciali e quelle derivanti dallapartecipazione in societa in nome collettivo ein accomandita semplice sono computate indiminuzione dai relativi redditi conseguitinei periodi di imposta e per la differenzanei successivi, ma non oltre il quinto, per

l’intero importo che trova capienza in essi.La presente disposizione non si applica perle perdite determinate a norma dell’articolo66. Si applicano le disposizioni dell’articolo84, comma 2, e, limitatamente alle societain nome collettivo ed in accomandita sem-plice, quelle di cui al comma 3 del mede-simo articolo 84».

30. Le disposizioni di cui al comma 29hanno effetto con decorrenza dal periodod’imposta in corso al 1º gennaio 2008.

31. All’articolo 3, comma 4-ter, del testounico delle disposizioni concernenti l’impo-sta sulle successioni e donazioni, di cui aldecreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,dopo le parole: «a favore dei discendenti»sono inserite le seguenti: «e del coniuge».

32. Al primo comma dell’articolo 15 deldecreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 601, dopo le parole:«che esercitano, in conformita a disposizionilegislative, statutarie o amministrative, il cre-dito a medio e lungo termine,» sono inseritele seguenti: «e quelle effettuate ai sensi del-l’articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 novembre2003, n. 326,».

33. Al testo unico delle imposte sui red-diti, di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 56, comma 2, le parole:«non dedotti ai sensi degli articoli 96 e109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle se-guenti: «non dedotti ai sensi degli articoli61 e 109, comma 5» ed e aggiunto, in fine,il seguente periodo: «Per le perdite derivantidalla partecipazione in societa in nome col-lettivo e in accomandita semplice si appli-cano le disposizioni del comma 2 dell’arti-colo 8»;

b) l’articolo 61 e sostituito dal seguente:

«Art. 61. - (Interessi passivi). – 1. Gli in-teressi passivi inerenti all’esercizio d’impresasono deducibili per la parte corrispondente al

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rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altriproventi che concorrono a formare il redditod’impresa o che non vi concorrono in quantoesclusi e l’ammontare complessivo di tutti iricavi e proventi.

2. La parte di interessi passivi non deduci-bile ai sensi del comma 1 del presente arti-colo non da diritto alla detrazione dall’impo-sta prevista alle lettere a) e b) del comma 1dell’articolo 15»;

c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;

d) all’articolo 66, comma 3, la parola:«96,» e soppressa;

e) all’articolo 77, comma 1, le parole:«33 per cento» sono sostituite dalle seguenti:«27,5 per cento»;

f) all’articolo 83, comma 1, e aggiunto,in fine, il seguente periodo: «In caso di atti-vita che fruiscono di regimi di parziale o to-tale detassazione del reddito, le relative per-dite fiscali assumono rilevanza nella stessamisura in cui assumerebbero rilevanza i ri-sultati positivi»;

g) all’articolo 84, comma 1:

1) il secondo periodo e soppresso;

2) al quarto periodo, le parole: «nondedotti ai sensi degli articoli 96 e 109,commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti:«non dedotti ai sensi dell’articolo 109,comma 5»;

h) all’articolo 87, comma 1, alinea, leparole: «del 91 per cento, e dell’84 per centoa decorrere dal 2007» sono sostituite dalleseguenti: «del 95 per cento»;

i) l’articolo 96 e sostituito dal seguente:

«Art. 96. – (Interessi passivi). – 1. Gli in-teressi passivi e gli oneri assimilati, diversida quelli compresi nel costo dei beni ai sensidel comma 1, lettera b), dell’articolo 110,sono deducibili in ciascun periodo d’impostafino a concorrenza degli interessi attivi eproventi assimilati. L’eccedenza e deducibilenel limite del 30 per cento del risultato ope-rativo lordo della gestione caratteristica. Laquota del risultato operativo lordo prodottoa partire dal terzo periodo d’imposta succes-

sivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,non utilizzata per la deduzione degli interessipassivi e degli oneri finanziari di compe-tenza, puo essere portata ad incremento delrisultato operativo lordo dei successivi pe-riodi d’imposta.

2. Per risultato operativo lordo si intendela differenza tra il valore e i costi della pro-duzione di cui alle lettere A) e B) dell’arti-colo 2425 del codice civile, con esclusionedelle voci di cui al numero 10), lettere a) eb), e dei canoni di locazione finanziaria dibeni strumentali, cosı come risultanti dalconto economico dell’esercizio; per i sog-getti che redigono il bilancio in base ai prin-cıpi contabili internazionali si assumono levoci di conto economico corrispondenti.

3. Ai fini del presente articolo, assumonorilevanza gli interessi passivi e gli interessiattivi, nonche gli oneri e i proventi assimi-lati, derivanti da contratti di mutuo, da con-tratti di locazione finanziaria, dall’emissionedi obbligazioni e titoli similari e da ogni al-tro rapporto avente causa finanziaria, conesclusione degli interessi impliciti derivantida debiti di natura commerciale e con inclu-sione, tra gli attivi, di quelli derivanti da cre-diti della stessa natura. Nei confronti deisoggetti operanti con la pubblica amministra-zione, si considerano interessi attivi rilevantiai soli effetti del presente articolo anchequelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale diriferimento aumentato di un punto, ricollega-bili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

4. Gli interessi passivi e gli oneri finan-ziari assimilati indeducibili in un determinatoperiodo d’imposta sono dedotti dal redditodei successivi periodi d’imposta, se e nei li-miti in cui in tali periodi l’importo degli in-teressi passivi e degli oneri assimilati dicompetenza eccedenti gli interessi attivi e iproventi assimilati sia inferiore al 30 percento del risultato operativo lordo di compe-tenza.

5. Le disposizioni dei commi precedentinon si applicano alle banche e agli altri sog-getti finanziari indicati nell’articolo 1 del de-

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creto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, conl’eccezione delle societa che esercitano invia esclusiva o prevalente l’attivita di assun-zione di partecipazioni in societa esercentiattivita diversa da quelle creditizia o finan-ziaria, alle imprese di assicurazione nonchealle societa capogruppo di gruppi bancari eassicurativi. Le disposizioni dei commi pre-cedenti non si applicano, inoltre, alle societaconsortili costituite per l’esecuzione unitaria,totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’arti-colo 96 del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 21 dicembre1999, n. 554, alle societa di progetto costi-tuite ai sensi dell’articolo 156 del codicedei contratti pubblici relativi a lavori, servizie forniture, di cui al decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, e alle societa costituiteper la realizzazione e l’esercizio di interportidi cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, esuccessive modificazioni, nonche alle societail cui capitale sociale e sottoscritto prevalen-temente da enti pubblici, che costruiscono ogestiscono impianti per la fornitura di acqua,energia e teleriscaldamento, nonche impiantiper lo smaltimento e la depurazione.

6. Resta ferma l’applicazione prioritariadelle regole di indeducibilita assoluta previ-ste dall’articolo 90, comma 2, e dai commi7 e 10 dell’articolo 110 del presente testounico, dall’articolo 3, comma 115, dellalegge 28 dicembre 1995, n. 549, in materiadi interessi su titoli obbligazionari, e dall’ar-ticolo 1, comma 465, della legge 30 dicem-bre 2004, n. 311, in materia di interessi suiprestiti dei soci delle societa cooperative.

7. In caso di partecipazione al consolidatonazionale di cui alla sezione II del presentecapo, l’eventuale eccedenza di interessi pas-sivi ed oneri assimilati indeducibili genera-tasi in capo a un soggetto puo essere portatain abbattimento del reddito complessivo digruppo se e nei limiti in cui altri soggettipartecipanti al consolidato presentino, perlo stesso periodo d’imposta, un risultato ope-rativo lordo capiente non integralmente sfrut-tato per la deduzione. Tale regola si applica

anche alle eccedenze oggetto di riporto inavanti, con esclusione di quelle generatesianteriormente all’ingresso nel consolidatonazionale.

8. Ai soli effetti dell’applicazione delcomma 7, tra i soggetti virtualmente parteci-panti al consolidato nazionale possono essereincluse anche le societa estere per le quali ri-correrebbero i requisiti e le condizioni previ-sti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132,comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazionedei redditi del consolidato devono essere in-dicati i dati relativi agli interessi passivi e alrisultato operativo lordo della societa esteracorrispondenti a quelli indicati nel comma2»;

l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;

m) all’articolo 101, il comma 6 e sosti-tuito dal seguente:

«6. Le perdite attribuite per trasparenzadalle societa in nome collettivo e in acco-mandita semplice sono utilizzabili solo in ab-battimento degli utili attribuiti per traspa-renza nei successivi cinque periodi d’impostadalla stessa societa che ha generato le per-dite»;

n) all’articolo 102:

1) il comma 3 e abrogato;

2) il comma 7 e sostituito dal se-guente:

«7. Per i beni concessi in locazione fi-nanziaria l’impresa concedente che imputaa conto economico i relativi canoni deducequote di ammortamento determinate in cia-scun esercizio nella misura risultante dal re-lativo piano di ammortamento finanziario.Per l’impresa utilizzatrice che imputa a contoeconomico i canoni di locazione finanziaria,la deduzione e ammessa a condizione chela durata del contratto non sia inferiore aidue terzi del periodo di ammortamento corri-spondente al coefficiente stabilito a normadel comma 2, in relazione all’attivita eserci-tata dall’impresa stessa; in caso di beni im-mobili, qualora l’applicazione della regoladi cui al periodo precedente determini un ri-

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sultato inferiore a undici anni ovvero supe-riore a diciotto anni, la deduzione e ammessase la durata del contratto non e, rispettiva-mente, inferiore a undici anni ovvero pari al-meno a diciotto anni. Per i beni di cui all’ar-ticolo 164, comma 1, lettera b), la deducibi-lita dei canoni di locazione finanziaria e am-messa a condizione che la durata del con-tratto non sia inferiore al periodo di ammor-tamento corrispondente al coefficiente stabi-lito a norma del comma 2. La quota di inte-ressi impliciti desunta dal contratto e sog-getta alle regole dell’articolo 96»;

o) all’articolo 102-bis, il comma 4 eabrogato;

p) all’articolo 108, comma 2, i periodidal secondo al quarto sono sostituiti dai se-guenti: «Le spese di rappresentanza sono de-ducibili nel periodo d’imposta di sosteni-mento se rispondenti ai requisiti di inerenzae congruita stabiliti con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, anche in fun-zione della natura e della destinazione dellestesse, del volume dei ricavi dell’attivita ca-ratteristica dell’impresa e dell’attivita inter-nazionale dell’impresa. Sono comunque de-ducibili le spese relative a beni distribuitigratuitamente di valore unitario non supe-riore a euro 50»;

q) all’articolo 109:

1) al comma 4, lettera b), le paroleda: «Gli ammortamenti dei beni materiali»fino a: «, che hanno concorso alla forma-zione del reddito.» sono soppresse;

2) al comma 5, secondo periodo, leparole: «per la parte corrispondente al rap-porto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo96» sono sostituite dalle seguenti: «per laparte corrispondente al rapporto tra l’am-montare dei ricavi e altri proventi che con-corrono a formare il reddito d’impresa oche non vi concorrono in quanto esclusi el’ammontare complessivo di tutti i ricavi eproventi»;

3) il comma 6 e abrogato;

r) all’articolo 119, comma 1, lettera d),la parola: «ventesimo» e sostituita dalla se-guente: «sedicesimo»;

s) l’articolo 122 e sostituito dal se-guente:

«Art. 122. – (Obblighi della societa o

ente controllante). – 1. La societa o entecontrollante presenta la dichiarazione deiredditi del consolidato, calcolando il redditocomplessivo globale risultante dalla sommaalgebrica dei redditi complessivi netti dichia-rati da ciascuna delle societa partecipanti alregime del consolidato e procedendo alla li-quidazione dell’imposta di gruppo secondole disposizioni attuative contenute nel de-creto ministeriale di cui all’articolo 129 ein quello di approvazione del modello an-nuale di dichiarazione dei redditi»;

t) all’articolo 134, comma 1, la letteraa) e abrogata;

u) all’articolo 152, comma 2, e ag-giunto, in fine, il seguente periodo: «Si ap-plicano le disposizioni dell’articolo 101,comma 6»;

v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;

z) dopo l’articolo 139 e inserito il se-guente:

«Art. 139-bis. – (Recupero delle perdite

compensate). – 1. Nell’ipotesi di interruzioneo di mancato rinnovo del consolidato mon-diale, i dividendi o le plusvalenze derivantidal possesso o dal realizzo delle partecipa-zioni nelle societa consolidate, percepiti orealizzate dall’ente o societa consolidantedal periodo d’imposta successivo all’ultimoperiodo di consolidamento, per la parteesclusa o esente in base alle ordinarie regole,concorrono a formare il reddito, fino a con-correnza della differenza tra le perdite dellasocieta estera che si considerano dedotte e iredditi della stessa societa inclusi nel conso-lidato. La stessa regola si applica durante ilperiodo di consolidamento in caso di ridu-zione della percentuale di possesso senza ilvenir meno del rapporto di controllo.

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2. Con il decreto di cui all’articolo 142sono stabilite le disposizioni attuative delcomma 1 del presente articolo, anche per ilcoordinamento con gli articoli 137 e 138»;

aa) all’articolo 172, comma 7, e ag-giunto, in fine, il seguente periodo: «Le di-sposizioni del presente comma si applicanoanche agli interessi indeducibili oggetto di ri-porto in avanti di cui al comma 4 dell’arti-colo 96».

34. Le disposizioni di cui al comma 33,lettere a), b), c), d), e), g), numero 2), l),

m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si ap-plicano a decorrere dal periodo d’impostasuccessivo a quello in corso al 31 dicembre2007. Le disposizioni di cui al comma 33,lettera i), si applicano dal periodo d’impostasuccessivo a quello in corso al 31 dicembre2007; per il primo e il secondo periodo d’im-posta di applicazione, il limite di deducibilitadegli interessi passivi e aumentato di un im-porto pari, rispettivamente, a 10.000 e a5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma33, lettere f) e g), numero 1), si applicano adecorrere dal periodo d’imposta in corso al31 dicembre 2007. La disposizione di cuial comma 33, lettera h), ha effetto per le plu-svalenze realizzate a decorrere dal periodod’imposta successivo a quello in corso al31 dicembre 2007; resta ferma l’esenzionein misura pari all’84 per cento per le plusva-lenze realizzate dalla predetta data fino aconcorrenza delle svalutazioni dedotte aifini fiscali nei periodi d’imposta anteriori aquello in corso al 1º gennaio 2004. La dispo-sizione di cui al comma 33, lettera n), nu-mero 1), si applica a decorrere dal periododi imposta successivo a quello in corso al31 dicembre 2007 e la disposizione di cuial numero 2) della stessa lettera n), concer-nente la durata minima dei contratti di loca-zione finanziaria, si applica a decorrere daicontratti stipulati a partire dal 1º gennaio2008. In attesa della revisione generale deicoefficienti di ammortamento tabellare, peril solo periodo d’imposta successivo a quello

in corso al 31 dicembre 2007, per i beninuovi acquisiti ed entrati in funzione nellostesso periodo, esclusi quelli indicati nella

lettera b) del comma 1 dell’articolo 164 enel comma 7, primo periodo, dell’articolo102-bis del testo unico delle imposte sui red-

diti, di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non siapplica la riduzione a meta del coefficientetabellare prevista dal comma 2 dell’articolo

102 del predetto testo unico, e l’eventualedifferenza non imputata a conto economicopuo essere dedotta nella dichiarazione dei

redditi. La disposizione del periodo prece-dente non assume rilievo ai fini del versa-mento degli acconti relativi al secondo pe-

riodo d’imposta successivo a quello in corsoal 31 dicembre 2007. La disposizione di cuial comma 33, lettera q), numero 1), ha ef-fetto dal periodo d’imposta successivo a

quello in corso al 31 dicembre 2007, fermarestando l’applicazione in via transitoriadelle disposizioni dell’articolo 109, comma

4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo,del citato testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del

1986, nel testo previgente alle modifiche ap-portate dalla presente legge, per il recuperodelle eccedenze risultanti alla fine del pe-riodo d’imposta in corso al 31 dicembre

2007. Il contribuente ha tuttavia la facoltadi eliminare il vincolo di disponibilita gra-vante sulle riserve in sospensione, ma senza

alcun effetto sui valori fiscali dei beni e de-gli altri elementi, assoggettandole in tutto oin parte a imposta sostitutiva con aliquotadell’1 per cento; l’imposta sostitutiva deve

essere versata in unica soluzione entro il ter-mine di versamento dell’imposta sul redditorelativa al periodo d’imposta in corso al 31

dicembre 2007. Gli ammortamenti, gli ac-cantonamenti e le altre rettifiche di valoreimputati al conto economico a partire dall’e-

sercizio dal quale, in conseguenza della mo-difica recata dal comma 33, lettera q), nu-mero 1), decorre l’eliminazione delle dedu-zioni extracontabili, possono essere discono-

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sciuti dall’Amministrazione finanziaria senon coerenti con i comportamenti contabilisistematicamente adottati nei precedenti eser-cizi, salva la possibilita per l’impresa di di-mostrare la giustificazione economica didetti componenti in base a corretti princıpicontabili. L’eliminazione della rettifica diconsolidamento concernente la quota imponi-bile dei dividendi distribuiti dalle societacontrollate, conseguente alle modifiche re-cate dalle lettere s) e t) del comma 33, ha ef-fetto dalle delibere di distribuzione adottate apartire dal 1º settembre 2007, esclusa la de-libera riguardante la distribuzione dell’utilerelativo all’esercizio anteriore a quello incorso al 31 dicembre 2007. L’eliminazionedelle rettifiche di consolidamento concer-nenti il regime di neutralita per i trasferi-menti infragruppo, conseguente alle modifi-che recate dalla lettera v) del comma 33, siapplica ai trasferimenti effettuati a partiredal periodo d’imposta successivo a quelloin corso alla data del 31 dicembre 2007. Re-sta ferma l’applicazione degli articoli 124,comma 1, 125, comma 1, e 138, comma 1,del citato testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del 1986.

35. Tra le spese e gli altri componenti ne-gativi indeducibili di cui al comma 2 dell’ar-ticolo 90 del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sicomprendono gli interessi passivi relativi afinanziamenti contratti per l’acquisizione de-gli immobili indicati al comma 1 dello stessoarticolo 90. La disposizione del periodo pre-cedente costituisce norma di interpretazioneautentica.

36. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze e istituita una commis-sione di studio sulla fiscalita diretta e indi-retta delle imprese immobiliari, con il com-pito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l’a-dozione di modifiche normative, con effettoanche a partire dal periodo d’imposta succes-sivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,volte alla semplificazione e alla razionalizza-

zione del sistema vigente, tenendo contodelle differenziazioni esistenti tra attivita digestione e attivita di costruzione e della pos-sibilita di prevedere, compatibilmente con leesigenze di gettito, disposizioni agevolativein funzione della politica di sviluppo dell’e-dilizia abitativa, ferma restando, fino all’ap-plicazione delle suddette modifiche norma-tive, la non rilevanza ai fini dell’articolo 96del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, degli inte-ressi passivi relativi a finanziamenti garantitida ipoteca su immobili destinati alla loca-zione.

37. L’imprenditore individuale che alladata del 30 novembre 2007 utilizza beni im-mobili strumentali di cui all’articolo 43,comma 2, primo periodo, del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, puo, entro il 30 aprile 2008,optare per l’esclusione dei beni stessi dal pa-trimonio dell’impresa, con effetto dal pe-riodo di imposta in corso alla data del 1ºgennaio 2008, mediante il pagamento diuna imposta sostitutiva dell’imposta sul red-dito delle persone fisiche, dell’imposta regio-nale sulle attivita produttive e dell’impostasul valore aggiunto, nella misura del 10 percento della differenza tra il valore normaledi tali beni ed il relativo valore fiscalmentericonosciuto. Per gli immobili la cui cessionee soggetta all’imposta sul valore aggiunto,l’imposta sostitutiva e aumentata di un im-porto pari al 30 per cento dell’imposta sulvalore aggiunto applicabile al valore normalecon l’aliquota propria del bene. Per gli im-mobili, il valore normale e quello risultantedall’applicazione dei moltiplicatori stabilitidalle singole leggi di imposta alla rendita ca-tastale ovvero a quella stabilita ai sensi del-l’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo1988, n. 70, convertito, con modificazioni,dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concer-nente la procedura per l’attribuzione dellarendita catastale. L’imprenditore che si av-

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vale delle disposizioni di cui ai periodi pre-

cedenti deve versare il 40 per cento dell’im-posta sostitutiva entro il termine di presenta-

zione della dichiarazione relativa al periodo

di imposta in corso alla data del 1º gennaio

2007 e la restante parte in due rate di pari

importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16

marzo 2009, con i criteri di cui al decreto le-gislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull’importo

delle rate successive alla prima sono dovuti

interessi nella misura del 3 per cento annuo,

da versare contestualmente al versamento di

ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi

ed il contenzioso si applicano le disposizionipreviste per le imposte sui redditi.

38. Al fine di garantire l’invarianza del li-

vello di tassazione dei dividendi e delle plu-

svalenze, in relazione alla riduzione dell’ali-quota dell’imposta sul reddito delle societa

disposta dal comma 33 del presente articolo,

con decreto del Ministro dell’economia e

delle finanze sono proporzionalmente rideter-

minate le percentuali di cui agli articoli 47,

comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma3, del citato testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917.

39. Con il medesimo decreto di cui al

comma 38 sono altresı determinate la norma-tiva transitoria e le relative decorrenze.

40. A decorrere dal periodo d’imposta

2008, le persone fisiche titolari di redditi

d’impresa e di redditi da partecipazione in

societa in nome collettivo e in accomanditasemplice residenti nel territorio dello Stato

possono optare per l’assoggettamento di tali

redditi a tassazione separata con l’aliquota

del 27,5 per cento, a condizione che i redditi

prodotti ovvero imputati per trasparenza nonsiano prelevati o distribuiti. In caso di suc-

cessivo prelievo o distribuzione, i redditi

soggetti a tassazione separata concorrono a

formare il reddito complessivo imponibile e

l’imposta gia versata si scomputa dall’impo-

sta corrispondente ai redditi prelevati o di-stribuiti.

41. L’opzione prevista dal comma 40 none esercitabile se le imprese o le societa sonoin contabilita semplificata. In apposito pro-spetto della dichiarazione dei redditi deve es-sere data indicazione del patrimonio nettoformato con gli utili non distribuiti dei pe-riodi d’imposta nei quali e applicato il re-gime di cui al comma 40 e delle altre com-ponenti del patrimonio netto. Le somme tra-sferite dal patrimonio dell’impresa a quellopersonale dell’imprenditore o dei soci, alnetto delle somme versate nello stesso pe-riodo d’imposta, costituiscono prelievi degliutili dell’esercizio in corso e, per l’ecce-denza, di quelli degli esercizi precedenti.L’importo che supera il patrimonio si consi-dera prelievo degli utili dei periodi d’impostasuccessivi, da assoggettare a tassazione intali periodi. In caso di revoca dell’opzione,si considerano prelevati o distribuiti gli utiliancora esistenti al termine dell’ultimo pe-riodo d’imposta di applicazione del regimeopzionale.

42. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze sono dettate le disposi-zioni attuative del regime di cui ai commi40 e 41, con particolare riferimento, tra l’al-tro, ai termini e alle modalita dell’opzione, alregime di imputazione delle perdite, al tratta-mento delle riserve di utili, al versamentodell’imposta e al coordinamento con le altredisposizioni del testo unico delle imposte suiredditi e in materia di accertamento.

43. In attesa della completa attuazione del-l’articolo 119 della Costituzione, con partico-lare riferimento alla individuazione delle re-gole fondamentali per assicurare il coordina-mento della finanza pubblica e del sistematributario di livello substatuale, l’imposta re-gionale sulle attivita produttive (IRAP) as-sume la natura di tributo proprio della re-gione e, a decorrere dal 1º gennaio 2009, eistituita con legge regionale. Al fine di assi-curare il rispetto delle regole derivanti dal-l’applicazione del patto di stabilita e crescitaadottato dall’Unione europea e di garantire ilraggiungimento degli obiettivi di finanza

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pubblica fissati a livello europeo, evitandointerferenze tra le scelte di bilancio delle re-gioni e quelle dello Stato, resta comunqueferma l’indeducibilita dell’IRAP dalle impo-ste statali. Le regioni non possono modifi-care le basi imponibili; nei limiti stabilitidalle leggi statali, possono modificare l’ali-quota, le detrazioni e le deduzioni, noncheintrodurre speciali agevolazioni. Le regionia statuto speciale e le province autonomedi Trento e di Bolzano provvedono all’attua-zione del presente comma in conformita al-l’articolo 3, commi 158 e 159, della legge23 dicembre 1996, n. 662.

44. Con accordo concluso a norma dell’ar-ticolo 4 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, e approvato lo schema di rego-lamento-tipo regionale recante la disciplinadella liquidazione, dell’accertamento e dellariscossione dell’IRAP istituita con legge re-gionale. Nell’ambito del regolamento di cuial periodo precedente sono individuate lenorme derogabili dalle regioni; in ogni casoil regolamento, al fine di evitare incrementidi costi, stabilisce che le funzioni di liquida-zione, accertamento e riscossione sono affi-date all’Agenzia delle entrate.

45. Fino alla emanazione dei regolamentiregionali conformi al regolamento-tipo dicui al comma 44, lo svolgimento delle atti-vita di liquidazione, accertamento e riscos-sione dell’IRAP, nei territori delle singole re-gioni, prosegue nelle forme e nei modi previ-sti dalla legislazione vigente alla data di en-trata in vigore della presente legge.

46. Al fine di razionalizzare la disciplinadelle operazioni di riorganizzazione azien-dale, al citato testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) all’articolo 172, e aggiunto, in fine, ilseguente comma:

«10-bis. Il regime dell’imposta sostitu-tiva di cui al comma 2-ter dell’articolo 176

puo essere applicato, con le modalita, le con-dizioni e i termini ivi stabiliti, anche dallasocieta incorporante o risultante dalla fusioneper ottenere il riconoscimento fiscale deimaggiori valori iscritti in bilancio a seguitodi tali operazioni»;

b) all’articolo 173, e aggiunto, in fine, ilseguente comma:

«15-bis. Il regime dell’imposta sostitu-tiva di cui al comma 2-ter dell’articolo 176puo essere applicato, con le modalita, le con-dizioni e i termini ivi stabiliti, anche dallasocieta beneficiaria dell’operazione di scis-sione per ottenere il riconoscimento fiscaledei maggiori valori iscritti in bilancio a se-guito di tali operazioni»;

c) all’articolo 175:

1) al comma 1, le parole: «di aziendee» e le parole: «all’azienda o» sono sop-presse;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

3) la rubrica e sostituita dalla se-guente: «Conferimenti di partecipazioni dicontrollo o di collegamento»;

d) all’articolo 176:

1) al comma 1, le parole: «a condi-zione che il soggetto conferitario rientri fraquelli di cui all’articolo 73, comma 1, letterea) e b)» sono soppresse;

2) il comma 2 e sostituito dal se-guente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 siapplicano anche se il conferente o il conferi-tario e un soggetto non residente, qualora ilconferimento abbia ad oggetto aziende si-tuate nel territorio dello Stato»;

3) dopo il comma 2 sono inseriti i se-guenti:

«2-bis. In caso di conferimento dell’unicaazienda dell’imprenditore individuale, la suc-cessiva cessione delle partecipazioni ricevutea seguito del conferimento e disciplinata da-gli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, as-

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sumendo come costo delle stesse l’ultimo va-

lore fiscale dell’azienda conferita.

2-ter. In luogo dell’applicazione delle di-

sposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la societa

conferitaria puo optare, nella dichiarazione

dei redditi relativa all’esercizio nel corso

del quale e stata posta in essere l’operazione

o, al piu tardi, in quella del periodo d’impo-

sta successivo, per l’applicazione, in tutto o

in parte, sui maggiori valori attribuiti in bi-

lancio agli elementi dell’attivo costituenti

immobilizzazioni materiali e immateriali re-

lativi all’azienda ricevuta, di un’imposta so-

stitutiva dell’imposta sul reddito delle per-

sone fisiche, dell’imposta sul reddito delle

societa e dell’imposta regionale sulle attivita

produttive, con aliquota del 12 per cento

sulla parte dei maggiori valori ricompresi

nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per

cento sulla parte dei maggiori valori che ec-

cede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di

euro e del 16 per cento sulla parte dei mag-

giori valori che eccede i 10 milioni di euro. I

maggiori valori assoggettati a imposta sosti-

tutiva si considerano riconosciuti ai fini del-

l’ammortamento a partire dal periodo d’im-

posta nel corso del quale e esercitata l’op-

zione; in caso di realizzo dei beni anterior-

mente al quarto periodo d’imposta succes-

sivo a quello dell’opzione, il costo fiscale e

ridotto dei maggiori valori assoggettati a im-

posta sostitutiva e dell’eventuale maggior

ammortamento dedotto e l’imposta sostitu-

tiva versata e scomputata dall’imposta sui

redditi ai sensi degli articoli 22 e 79»;

4) al comma 3, le parole: «il regime

di continuita dei valori fiscali riconosciuti»

sono sostituite dalle seguenti: «i regimi di

continuita dei valori fiscali riconosciuti o di

imposizione sostitutiva» e le parole: «totale»

e «parziale» sono soppresse;

5) al comma 5, sono premesse le se-

guenti parole: «Nelle ipotesi di cui ai commi

1, 2 e 2-bis,»;

6) il comma 6 e abrogato.

47. Le disposizioni di cui al comma 46 siapplicano alle operazioni effettuate a partiredal periodo d’imposta successivo a quelloin corso al 31 dicembre 2007. La disciplinadell’imposta sostitutiva introdotta dal comma46, lettera d), numero 3), puo essere richiestaanche per ottenere il riallineamento dei va-lori fiscali ai maggiori valori di bilancioiscritti in occasione di operazioni effettuateentro il periodo d’imposta in corso al 31 di-cembre 2007, nei limiti dei disallineamentiancora esistenti alla chiusura di detto periodoo del periodo successivo. Con decreto di na-tura non regolamentare del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze sono adottate le dispo-sizioni attuative per l’esercizio e gli effettidell’opzione, per l’accertamento e la riscos-sione dell’imposta sostitutiva e per il coordi-namento con le disposizioni recate daicommi da 242 a 249 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, in materiadi agevolazioni alle operazioni di aggrega-zioni aziendali. In caso di applicazione par-ziale dell’imposta sostitutiva, l’esercizio del-l’opzione puo essere subordinato al rispettodi limiti minimi. L’imposta sostitutiva deveessere versata in tre rate annuali, la primadelle quali pari al 30 per cento, la secondaal 40 per cento e la terza al 30 per cento;sulla seconda e sulla terza rata sono dovutigli interessi nella misura del 2,5 per cento.

48. L’eccedenza dedotta ai sensi dell’arti-colo 109, comma 4, lettera b), del citato testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel te-sto previgente alle modifiche recate dallapresente legge, puo essere recuperata a tassa-zione mediante opzione per l’applicazione diun’imposta sostitutiva dell’imposta sul red-dito delle persone fisiche, dell’imposta sulreddito delle societa e dell’imposta regionalesulle attivita produttive, con aliquota del 12per cento sulla parte dei maggiori valori ri-compresi nel limite di 5 milioni di euro,del 14 per cento sulla parte dei maggiori va-lori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10milioni di euro e del 16 per cento sulla parte

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dei maggiori valori che eccede i 10 milioni

di euro. L’applicazione dell’imposta sostitu-

tiva puo essere anche parziale e, in tal

caso, deve essere richiesta per classi omoge-

nee di deduzioni extracontabili. Con decreto

di natura non regolamentare del Ministro

dell’economia e delle finanze sono adottate

le disposizioni attuative per la definizione

delle modalita, dei termini e degli effetti del-

l’esercizio dell’opzione. Si applicano le di-

sposizioni del comma 2-ter, secondo periodo,

dell’articolo 176 del citato testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica

n. 917 del 1986. L’imposta sostitutiva deve

essere versata in tre rate annuali, la prima

delle quali pari al 30 per cento, la seconda

al 40 per cento e la terza al 30 per cento;

sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti

gli interessi nella misura del 2,5 per cento.

49. L’ammontare delle differenze tra va-

lori civili e valori fiscali degli elementi patri-

moniali delle societa aderenti al consolidato

fiscale, risultanti dal bilancio relativo all’e-

sercizio precedente a quello di esercizio del-

l’opzione per l’adesione al consolidato o di

rinnovo dell’opzione stessa, da riallineare ai

sensi degli articoli 128 e 141 del citato testo

unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al

netto delle rettifiche gia operate, puo essere

assoggettato ad un’imposta sostitutiva del-

l’imposta sul reddito delle societa nella mi-

sura del 6 per cento. La disposizione del pe-

riodo precedente si applica anche per le dif-

ferenze da riallineare ai sensi dell’articolo

115 del predetto testo unico. Con decreto

di natura non regolamentare del Ministro

dell’economia e delle finanze sono adottate

le relative disposizioni attuative.

50. Al fine di semplificare le regole di de-

terminazione della base imponibile dell’im-

posta regionale sulle attivita produttive e di

separarne la disciplina applicativa e dichiara-

tiva da quella concernente le imposte sul red-

dito, al decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) l’articolo 5 e sostituito dal seguente:

«Art. 5. – (Determinazione del valoredella produzione netta delle societa di capi-

tali e degli enti commerciali). – 1. Per i sog-getti di cui all’articolo 3, comma 1, letteraa), non esercenti le attivita di cui agli articoli6 e 7, la base imponibile e determinata dalladifferenza tra il valore e i costi della produ-zione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo2425 del codice civile, con esclusione dellevoci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) ed), 12) e 13), cosı come risultanti dal contoeconomico dell’esercizio.

2. Per i soggetti che redigono il bilancio inbase ai princıpi contabili internazionali, labase imponibile e determinata assumendo levoci del valore e dei costi della produzionecorrispondenti a quelle indicate nel comma1.

3. Tra i componenti negativi non si consi-derano comunque in deduzione: le spese peril personale dipendente e assimilato classifi-cate in voci diverse dalla citata voce di cuialla lettera B), numero 9), dell’articolo2425 del codice civile, nonche i costi, i com-pensi e gli utili indicati nel comma 1, letterab), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11 delpresente decreto; la quota interessi dei ca-noni di locazione finanziaria, desunta dalcontratto; le perdite su crediti; l’imposta co-munale sugli immobili di cui al decreto legi-slativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributierogati in base a norma di legge, fatta ecce-zione per quelli correlati a costi indeducibili,nonche le plusvalenze e le minusvalenze de-rivanti dalla cessione di immobili che noncostituiscono beni strumentali per l’eserciziodell’impresa, ne beni alla cui produzione o alcui scambio e diretta l’attivita dell’impresa,concorrono in ogni caso alla formazionedel valore della produzione. Sono comunqueammesse in deduzione quote di ammorta-mento del costo sostenuto per l’acquisizionedi marchi d’impresa e a titolo di avviamento

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in misura non superiore a un diciottesimo delcosto indipendentemente dall’imputazione alconto economico.

4. I componenti positivi e negativi classifi-cabili in voci del conto economico diverse daquelle indicate al comma 1 concorrono allaformazione della base imponibile se correlatia componenti rilevanti della base imponibiledi periodi d’imposta precedenti o successivi.

5. Indipendentemente dalla effettiva collo-cazione nel conto economico, i componentipositivi e negativi del valore della produ-zione sono accertati secondo i criteri di cor-retta qualificazione, imputazione temporale eclassificazione previsti dai princıpi contabiliadottati dall’impresa»;

b) dopo l’articolo 5 e inserito il se-guente:

«Art. 5-bis. – (Determinazione del va-lore della produzione netta delle societa di

persone e delle imprese individuali). – 1.Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma1, lettera b), la base imponibile e determinatadalla differenza tra l’ammontare dei ricavi dicui all’articolo 85, comma 1, lettere a), b), f)

e g), del testo unico delle imposte sui redditi,di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle va-riazioni delle rimanenze finali di cui agli ar-ticoli 92 e 93 del medesimo testo unico, el’ammontare dei costi delle materie prime,sussidiarie e di consumo, delle merci, deiservizi, dell’ammortamento e dei canoni dilocazione anche finanziaria dei beni strumen-tali materiali e immateriali. Non sono dedu-cibili: le spese per il personale dipendentee assimilato; i costi, i compensi e gli utili in-dicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a5), dell’articolo 11 del presente decreto; laquota interessi dei canoni di locazione finan-ziaria, desunta dal contratto; le perdite sucrediti; l’imposta comunale sugli immobilidi cui al decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 504. I contributi erogati in base anorma di legge concorrono comunque allaformazione del valore della produzione, fatta

eccezione per quelli correlati a costi indedu-cibili. I componenti rilevanti si assumono se-condo le regole di qualificazione, imputa-zione temporale e classificazione valevoliper la determinazione del reddito d’impresaai fini dell’imposta personale.

2. I soggetti di cui al comma 1, in regimedi contabilita ordinaria, possono optare per ladeterminazione del valore della produzionenetta secondo le regole di cui all’articolo 5.L’opzione e irrevocabile per tre periodid’imposta e deve essere comunicata con lemodalita e nei termini stabiliti con provvedi-mento del direttore dell’Agenzia delle entrateda emanare entro il 31 marzo 2008. Al ter-mine del triennio l’opzione si intende tacita-mente rinnovata per un altro triennio a menoche l’impresa non opti, secondo le modalitae i termini fissati dallo stesso provvedimentodirettoriale, per la determinazione del valoredella produzione netta secondo le regole delcomma 1; anche in questo caso, l’opzione eirrevocabile per un triennio e tacitamente rin-novabile»;

c) l’articolo 6 e sostituito dal seguente:

«Art. 6. – (Determinazione del valore

della produzione netta delle banche e di altrienti e societa finanziari). – 1. Per le banchee gli altri enti e societa finanziari indicatinell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gen-naio 1992, n. 87, e successive modificazioni,salvo quanto previsto nei successivi commi,la base imponibile e determinata dallasomma algebrica delle seguenti voci delconto economico redatto in conformita aglischemi risultanti dai provvedimenti emessiai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decretolegislativo 28 febbraio 2005, n. 38:

a) margine d’intermediazione ridotto del50 per cento dei dividendi;

b) ammortamenti dei beni materiali eimmateriali ad uso funzionale per un importopari al 90 per cento;

c) altre spese amministrative per un im-porto pari al 90 per cento.

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2. Per le societa di intermediazione mobi-liare e gli intermediari, diversi dalle banche,abilitati allo svolgimento dei servizi di inve-stimento indicati nell’articolo 1 del testounico delle disposizioni in materia di inter-mediazione finanziaria, di cui al decreto legi-slativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nel-l’albo previsto dall’articolo 20 dello stessodecreto, assume rilievo la differenza tra lasomma degli interessi attivi e proventi assi-milati relativi alle operazioni di riporto e dipronti contro termine e le commissioni attiveriferite ai servizi prestati dall’intermediario ela somma degli interessi passivi e oneri assi-milati relativi alle operazioni di riporto e dipronti contro termine e le commissioni pas-sive riferite ai servizi prestati dall’interme-diario.

3. Per le societa di gestione dei fondi co-muni di investimento, di cui al citato testounico di cui al decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58, e successive modificazioni, siassume la differenza tra le commissioni at-tive e passive.

4. Per le societa di investimento a capitalevariabile, si assume la differenza tra le com-missioni di sottoscrizione e le commissionipassive dovute a soggetti collocatori.

5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e4, si deducono i componenti negativi di cuialle lettere b) e c) del comma 1 nella misuraivi indicata.

6. I componenti positivi e negativi si assu-mono cosı come risultanti dal conto econo-mico dell’esercizio redatto secondo i critericontenuti nei provvedimenti della Bancad’Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio2006, adottati ai sensi dell’articolo 9 del de-creto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, epubblicati rispettivamente nei supplementiordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006.Si applica il comma 4 dell’articolo 5.

7. Per la Banca d’Italia e l’Ufficio italianodei cambi, per i quali assumono rilevanza ibilanci compilati in conformita ai criteri dirilevazione e di redazione adottati dalla

Banca centrale europea ai sensi dello Statutodel Sistema europeo di banche centrali(SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessaformulate in materia, la base imponibile edeterminata dalla somma algebrica delle se-guenti componenti:

a) interessi netti;

b) risultato netto da commissioni, prov-vigioni e tariffe;

c) costi per servizi di produzione dibanconote;

d) risultato netto della redistribuzionedel reddito monetario;

e) ammortamenti delle immobilizzazionimateriali e immateriali, nella misura del 90per cento;

f) spese di amministrazione, nella mi-sura del 90 per cento.

8. Per i soggetti indicati nei commi prece-denti non e comunque ammessa la dedu-zione: dei costi, dei compensi e degli utili in-dicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a5), dell’articolo 11; della quota interessi deicanoni di locazione finanziaria, desunta dalcontratto; dell’imposta comunale sugli im-mobili di cui al decreto legislativo 30 dicem-bre 1992, n. 504. I contributi erogati in basea norma di legge, fatta eccezione per quellicorrelati a costi indeducibili, nonche le plu-svalenze e le minusvalenze derivanti dallacessione di immobili che non costituisconobeni strumentali per l’esercizio dell’impresa,ne beni alla cui produzione o al cui scambioe diretta l’attivita dell’impresa, concorrono inogni caso alla formazione del valore dellaproduzione. Sono comunque ammesse in de-duzione quote di ammortamento del costosostenuto per l’acquisizione di marchi d’im-presa e a titolo di avviamento in misuranon superiore a un diciottesimo del costo in-dipendentemente dall’imputazione al contoeconomico.

9. Per le societa la cui attivita consiste, invia esclusiva o prevalente, nella assunzionedi partecipazioni in societa esercenti attivitadiversa da quella creditizia o finanziaria,

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per le quali sussista l’obbligo dell’iscrizione,ai sensi dell’articolo 113 del testo unico delleleggi in materia bancaria e creditizia, di cuial decreto legislativo 1º settembre 1993,n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco ge-nerale dei soggetti operanti nel settore finan-ziario, la base imponibile e determinata ag-giungendo al risultato derivante dall’applica-zione dell’articolo 5 la differenza tra gli inte-ressi attivi e proventi assimilati e gli interessipassivi e oneri assimilati»;

d) l’articolo 7 e sostituito dal seguente:

«Art. 7. – (Determinazione del valore

della produzione netta delle imprese di assi-curazione). – 1. Per le imprese di assicura-zione, la base imponibile e determinata ap-portando alla somma dei risultati del contotecnico dei rami danni (voce 29) e del contotecnico dei rami vita (voce 80) del contoeconomico le seguenti variazioni:

a) gli ammortamenti dei beni strumen-tali, ovunque classificati, e le altre spese diamministrazione (voci 24 e 70), sono deduci-bili nella misura del 90 per cento;

b) i dividendi (voce 33) sono assuntinella misura del 50 per cento.

2. Dalla base imponibile non sono comun-que ammessi in deduzione: le spese per ilpersonale dipendente e assimilato ovunqueclassificate nonche i costi, i compensi e gliutili indicati nel comma 1, lettera b), numerida 2) a 5), dell’articolo 11; le svalutazioni, leperdite e le riprese di valore dei crediti; laquota interessi dei canoni di locazione finan-ziaria, desunta dal contratto; l’imposta comu-nale sugli immobili di cui al decreto legisla-tivo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. I contributi erogati in base a norma dilegge, fatta eccezione per quelli correlati acosti indeducibili, nonche le plusvalenze ele minusvalenze derivanti dalla cessione diimmobili che non costituiscono beni stru-mentali per l’esercizio dell’impresa, ne benialla cui produzione o al cui scambio e direttal’attivita dell’impresa, concorrono in ognicaso alla formazione del valore della produ-

zione. Sono comunque ammesse in dedu-zione quote di ammortamento del costo so-stenuto per l’acquisizione di marchi d’im-presa e a titolo di avviamento in misuranon superiore a un diciottesimo del costo in-dipendentemente dall’imputazione al contoeconomico.

4. I componenti positivi e negativi si assu-mono cosı come risultanti dal conto econo-mico dell’esercizio redatto in conformita aicriteri contenuti nel decreto legislativo 26maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impar-tite dall’ISVAP con il provvedimento n. 735del 1º dicembre 1997, pubblicato nel supple-mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale

n. 289 del 12 dicembre 1997»;

e) all’articolo 8, comma 1, e aggiunto,in fine, il seguente periodo: «I compensi, icosti e gli altri componenti si assumonocosı come rilevanti ai fini della dichiarazionedei redditi»;

f) all’articolo 11:

1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e3), le parole: «pari a 5.000» e «fino a10.000» sono sostituite, rispettivamente,dalle seguenti: «pari a 4.600» e «fino a9.200»;

2) al comma 1, lettera b), i numeri 1)e 6) sono abrogati e al numero 2) le parole:«di cui all’articolo 81» sono sostituite dalleseguenti: «nonche i compensi attribuiti perobblighi di fare, non fare o permettere, dicui all’articolo 67»;

3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

4) al comma 4-bis, le parole: «euro8.000», «euro 6.000», «euro 4.000» e «euro2.000» sono sostituite, rispettivamente, dalleseguenti: «euro 7.350», «euro 5.500», «euro3.700» e «euro 1.850», ed e aggiunta, infine, la seguente lettera:

«d-bis) per i soggetti di cui all’arti-colo 3, comma 1, lettere b) e c), l’importodelle deduzioni indicate nelle precedenti let-tere e aumentato, rispettivamente, di euro2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525»;

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5) al comma 4-bis.1, le parole: «paria euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti:«pari a euro 1.850»;

g) l’articolo 11-bis e abrogato;

h) all’articolo 16, comma 1, le parole:«l’aliquota del 4,25 per cento» sono sosti-tuite dalle seguenti: «l’aliquota del 3,9 percento».

51. Le disposizioni di cui al comma 50 siapplicano a decorrere dal periodo d’impostasuccessivo a quello in corso al 31 dicembre2007. L’ammontare complessivo dei compo-nenti negativi dedotti dalla base imponibileIRAP fino al periodo d’imposta in corso al31 dicembre 2007 previa indicazione nell’ap-posito prospetto di cui all’articolo 109,comma 4, lettera b), del citato testo unicodi cui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, e recuperatoa tassazione in sei quote costanti a partire dalperiodo d’imposta successivo a quello incorso alla suddetta data del 31 dicembre2007; in corrispondenza di tale recupero, sidetermina lo svincolo, per la quota IRAP,delle riserve in sospensione indicate nel sud-detto prospetto. Per le quote residue deicomponenti negativi la cui deduzione siastata rinviata in applicazione della prece-dente disciplina dell’IRAP continuano ad ap-plicarsi le regole precedenti, ad eccezionedelle quote residue derivanti dall’applica-zione del comma 3 dell’articolo 111 del ci-tato testo unico di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica n. 917 del 1986, ilcui ammontare complessivo e deducibile insei quote costanti a partire dal periodo d’im-posta successivo a quello in corso alla sud-detta data del 31 dicembre 2007. Restafermo il concorso alla formazione dellabase imponibile delle quote residue delleplusvalenze o delle altre componenti positiveconseguite fino al periodo d’imposta in corsoal 31 dicembre 2007 e la cui tassazione siastata rateizzata in applicazione della prece-dente disciplina.

52. Ferma restando la disciplina ordinariain materia di accertamento e di riscossioneprevista dal decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, a decorrere dal periodo d’im-posta successivo a quello in corso al 31 di-cembre 2007, la dichiarazione annuale del-l’imposta regionale sulle attivita produttivenon deve essere piu presentata in forma uni-ficata e deve essere presentata direttamentealla regione o alla provincia autonoma di do-micilio fiscale del soggetto passivo. Con de-creto di natura non regolamentare del Mini-stro dell’economia e delle finanze, da ema-nare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti inuovi termini e le modalita di presentazionedella dichiarazione IRAP e sono dettate leopportune disposizioni di coordinamento.

53. A partire dal 1º gennaio 2008, anchein deroga alle disposizioni previste dalle sin-gole leggi istitutive, i crediti d’imposta da in-dicare nel quadro RU della dichiarazione deiredditi possono essere utilizzati nel limite an-nuale di 250.000 euro. L’ammontare ecce-dente e riportato in avanti anche oltre il li-mite temporale eventualmente previsto dallesingole leggi istitutive ed e comunque com-pensabile per l’intero importo residuo a par-tire dal terzo anno successivo a quello in cuisi genera l’eccedenza. Il tetto previsto dalpresente comma non si applica al creditod’imposta di cui all’articolo 1, comma 280,della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tettoprevisto dal presente comma non si applicaal credito d’imposta di cui all’articolo 1,comma 271, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio2010.

54. Nei limiti dello stanziamento di cui alcomma 56, le disposizioni del comma 53,primo e secondo periodo, con particolare ri-ferimento alle imprese impegnate in processidi ricerca e sviluppo, non si applicano alleimprese ubicate nelle aree delle regioni Cala-bria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata,Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibilialle deroghe previste dall’articolo 87, para-grafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo

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della Comunita europea, con un fatturato an-nuo non superiore a euro 5.000.000:

a) che beneficiano delle disposizioni dicui ai commi da 242 a 249 della legge 27 di-cembre 2006, n. 296;

b) le cui azioni sono ammesse alla quo-tazione in un mercato regolamentato a decor-rere dal periodo d’imposta in corso al 1º gen-naio 2007.

55. L’applicazione delle disposizioni dicui al comma 54, con particolare riferimentoalle imprese impegnate in processi di ricercae sviluppo, e subordinata alla presentazioneall’Agenzia delle entrate di una istanza pre-ventiva ai sensi dell’articolo 11 della legge27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrarela sussistenza dei requisiti previsti dal mede-simo comma 54.

56. Nello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze, e istituito unFondo destinato alle finalita di cui al comma54, con dotazione nel limite di 10 milioni dieuro, a decorrere dall’anno 2008. Con de-creto del Ministro dell’economia e delle fi-nanze sono emanate le disposizioni di appli-cazione dei commi 54 e 55, anche al fine distabilire le procedure per assicurare il ri-spetto del limite di stanziamento di cui alprimo periodo.

57. L’efficacia delle disposizioni deicommi da 54 a 56 e subordinata, ai sensi del-l’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitu-tivo della Comunita europea, all’autorizza-zione della Commissione europea.

58. In attesa del riordino della disciplinadel reddito d’impresa, conseguente al com-pleto recepimento delle direttive 2001/65/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 18 giugno2003, al fine di razionalizzare e semplificareil processo di determinazione del reddito deisoggetti tenuti all’adozione dei princıpi conta-bili internazionali di cui al regolamento (CE)n. 1606/2002 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 19 luglio 2002, tenendo conto

delle specificita delle imprese del settore ban-cario e finanziario, al testo unico delle impo-ste sui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esuccessive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 83, comma 1, le parole:«aumentato o diminuito dei componenti cheper effetto dei princıpi contabili internazio-nali sono imputati direttamente a patrimo-nio» sono soppresse ed e aggiunto, in fine,il seguente periodo: «Per i soggetti che redi-gono il bilancio in base ai princıpi contabiliinternazionali di cui al regolamento (CE)n. 1606/2002 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 19 luglio 2002, valgono, an-che in deroga alle disposizioni dei successiviarticoli della presente sezione, i criteri diqualificazione, imputazione temporale e clas-sificazione in bilancio previsti da detti prin-cıpi contabili»;

b) all’articolo 85, il comma 3 e sosti-tuito dai seguenti:

«3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e)del comma 1 costituiscono immobilizzazionifinanziarie se sono iscritti come tali nel bi-lancio.

3-bis. In deroga al comma 3, per i soggettiche redigono il bilancio in base ai princıpicontabili internazionali di cui al regolamento(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo edel Consiglio, del 19 luglio 2002, si conside-rano immobilizzazioni finanziarie gli stru-menti finanziari diversi da quelli detenutiper la negoziazione»;

c) all’articolo 87, comma 1, lettera a),la parola: «diciottesimo» e sostituita dalla se-guente: «dodicesimo»;

d) all’articolo 89, dopo il comma 2 e in-serito il seguente:

«2-bis. In deroga al comma 2, per i sog-getti che redigono il bilancio in base ai prin-cıpi contabili internazionali di cui al regola-mento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gliutili distribuiti relativi ad azioni, quote e

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strumenti finanziari similari alle azioni dete-nuti per la negoziazione concorrono per illoro intero ammontare alla formazione delreddito nell’esercizio in cui sono percepiti»;

e) all’articolo 94, dopo il comma 4 e in-serito il seguente:

«4-bis. In deroga al comma 4, per i sog-getti che redigono il bilancio in base ai prin-cıpi contabili internazionali di cui al regola-mento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, lavalutazione dei beni indicati nell’articolo 85,comma 1, lettere c), d) ed e), operata in basealla corretta applicazione di tali princıpi as-sume rilievo anche ai fini fiscali»;

f) all’articolo 101:

1) il comma 1-bis e abrogato;

2) dopo il comma 2 e inserito il se-guente:

«2-bis. In deroga al comma 2, per i sog-getti che redigono il bilancio in base ai prin-cıpi contabili internazionali di cui al regola-mento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, lavalutazione dei beni indicati nell’articolo 85,comma 1, lettere c), d) ed e), che si conside-rano immobilizzazioni finanziarie ai sensidell’articolo 85, comma 3-bis, rileva secondole disposizioni dell’articolo 110, comma 1-bis»;

g) all’articolo 103, dopo il comma 3 einserito il seguente:

«3-bis. Per i soggetti che redigono il bilan-cio in base ai princıpi contabili internazionalidi cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 delParlamento europeo e del Consiglio, del 19luglio 2002, la deduzione del costo dei mar-chi d’impresa e dell’avviamento e ammessaalle stesse condizioni e con gli stessi limitiannuali previsti dai commi 1 e 3, a prescin-dere dall’imputazione al conto economico»;

h) all’articolo 109, dopo il comma 3-quater e inserito il seguente:

«3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redi-

gono il bilancio in base ai princıpi contabiliinternazionali di cui al regolamento (CE)n. 1606/2002 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 19 luglio 2002»;

i) all’articolo 110, dopo il comma 1sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In deroga alle disposizioni dellelettere c), d) ed e) del comma 1, per i sog-getti che redigono il bilancio in base ai prin-cıpi contabili internazionali di cui al regola-mento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:

a) i maggiori o i minori valori dei beniindicati nell’articolo 85, comma 1, lettera e),che si considerano immobilizzazioni finan-ziarie ai sensi del comma 3-bis dello stessoarticolo, imputati a conto economico inbase alla corretta applicazione di tali prin-cıpi, assumono rilievo anche ai fini fiscali;

b) la lettera d) del comma 1 si applicasolo per le azioni, le quote e gli strumenti fi-nanziari similari alle azioni che si conside-rano immobilizzazioni finanziarie ai sensidell’articolo 85, comma 3-bis;

c) per le azioni, le quote e gli strumentifinanziari similari alle azioni, posseduti perun periodo inferiore a quello indicato nell’ar-ticolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altrirequisiti previsti al comma 1 del medesimoarticolo 87, il costo e ridotto dei relativi utilipercepiti durante il periodo di possesso per laquota esclusa dalla formazione del reddito.

1-ter. Per i soggetti che redigono il bilan-cio in base ai princıpi contabili internazionalidi cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi chederivano dalla valutazione, operata in basealla corretta applicazione di tali princıpi,delle passivita assumono rilievo anche aifini fiscali»;

l) all’articolo 112, dopo il comma 3 einserito il seguente:

«3-bis. In deroga al comma 3, per i sog-getti che redigono il bilancio in base ai prin-cıpi contabili internazionali di cui al regola-

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mento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, icomponenti negativi imputati al conto econo-mico in base alla corretta applicazione di taliprincıpi assumono rilievo anche ai fini fi-scali».

59. Il comma 2 dell’articolo 11 del decretolegislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e abro-gato. Resta ferma l’applicazione delle dispo-sizioni dell’articolo 13 del predetto decretolegislativo.

60. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, da emanare ai sensi del-l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni diattuazione e di coordinamento delle normecontenute nei commi 58 e 59. In particolare,il decreto deve prevedere:

a) i criteri per evitare che la valenza aifini fiscali delle qualificazioni, imputazionitemporali e classificazioni adottate in basealla corretta applicazione dei princıpi conta-bili internazionali di cui al citato regola-mento (CE) n. 1606/2002 determini doppiadeduzione o nessuna deduzione di compo-nenti negativi ovvero doppia tassazione onessuna tassazione di componenti positivi;

b) i criteri per la rilevazione e il tratta-mento ai fini fiscali delle transazioni che ve-dano coinvolti soggetti che redigono il bilan-cio di esercizio in base ai richiamati princıpicontabili internazionali e soggetti che redi-gono il bilancio in base ai princıpi contabilinazionali;

c) i criteri di coordinamento dei princıpicontabili internazionali in materia di aggre-gazioni aziendali con la disciplina fiscale inmateria di operazioni straordinarie, anche aifini del trattamento dei costi di aggregazione;

d) i criteri per il coordinamento deiprincıpi contabili internazionali con le normesul consolidato nazionale e mondiale;

e) i criteri di coordinamento dei princıpicontabili internazionali in materia di cancel-lazione delle attivita e passivita dal bilancio

con la disciplina fiscale relativa alle perditee alle svalutazioni;

f) i criteri di coordinamento con le di-sposizioni contenute nel decreto legislativo28 febbraio 2005, n. 38, con particolare ri-guardo alle disposizioni relative alla primaapplicazione dei princıpi contabili internazio-nali;

g) i criteri di coordinamento per il trat-tamento ai fini fiscali dei costi imputabili, inbase ai princıpi contabili internazionali, a di-retta riduzione del patrimonio netto;

h) i criteri di coordinamento per il trat-tamento delle spese di ricerca e sviluppo;

i) i criteri per consentire la continuitadei valori da assumere ai sensi delle disposi-zioni di cui al comma 58 con quelli assuntinei precedenti periodi di imposta.

61. Le disposizioni recate dai commi 58 e59 si applicano a decorrere dal periodo d’im-posta successivo a quello in corso al 31 di-cembre 2007. Per i periodi d’imposta prece-denti, sono fatti salvi gli effetti sulla determi-nazione dell’imposta prodotti dai comporta-menti adottati sulla base della corretta appli-cazione dei princıpi contabili internazionali,purche coerenti con quelli che sarebbero de-rivati dall’applicazione delle disposizioni in-trodotte dal comma 58.

62. Per i soggetti che redigono il bilancioin base ai princıpi contabili internazionali dicui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002,a decorrere dal periodo d’imposta successivoa quello in corso al 31 dicembre 2007, non siapplicano le disposizioni di cui all’articolo 1,comma 4, del decreto-legge 24 settembre2002, n. 209, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.

63. All’articolo 73, ultimo comma, del de-creto del Presidente della Repubblica 26 ot-tobre 1972, n. 633, dopo il primo periodosono inseriti i seguenti: «Agli effetti delle di-chiarazioni e dei versamenti di cui al prece-dente periodo non si tiene conto delle ecce-denze detraibili, risultanti dalle dichiarazioniannuali relative al periodo d’imposta prece-

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dente, degli enti e societa diversi da quelliper i quali anche in tale periodo d’impostal’ente o societa controllante si e avvalsodella facolta di cui al presente comma. Alleeccedenze detraibili degli enti e delle societaper i quali trova applicazione la disposizionedi cui al precedente periodo si applicano ledisposizioni di cui all’articolo 30».

64. La disposizione di cui al comma 63 siapplica a partire dalla liquidazione IVA digruppo relativa all’anno 2008.

65. Il quinto periodo del comma 1 dell’ar-ticolo 8 della legge 23 dicembre 2000,n. 388, introdotto dal comma 4-bis dell’arti-colo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2006,n. 300, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 febbraio 2007, n. 17, e soppresso.In relazione a quanto previsto dal primo pe-riodo del presente comma e in considera-zione dell’effettivo utilizzo dei crediti d’im-posta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge23 dicembre 2000, n. 388, le risorse finan-ziarie a tale fine preordinate, esistenti pressola contabilita speciale 1778 – Fondi di bilan-cio, sono ridotte di 1.500 milioni di euro. Lepredette risorse sono versate al bilancio delloStato nella misura di 450 milioni di euro perl’anno 2008 e di 525 milioni di euro per cia-scuno degli anni 2009 e 2010.

66. All’articolo 1 della legge 27 dicembre2006, n. 296, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) al comma 280, secondo periodo, laparola: «15» e sostituita dalla seguente: «40»;

b) al comma 281, la parola: «15» e so-stituita dalla seguente: «50»;

c) il comma 284 e abrogato.

67. In attuazione del parere motivato dellaCommissione delle Comunita europeen. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al de-creto del Presidente della Repubblica 29 set-tembre 1973, n. 600, sono apportate le se-guenti modifiche:

a) all’articolo 27:

1) al comma 3, primo periodo, dopole parole: «soggetti non residenti nel territo-

rio dello Stato» sono inserite le seguenti:«diversi dalle societa ed enti indicati nelcomma 3-ter,»;

2) al comma 3, terzo periodo, dopo leparole: «azionisti di risparmio» sono inseritele seguenti: «e dalle societa ed enti indicatinel comma 3-ter»;

3) al comma 3-bis, primo periodo, leparole: «di cui al comma 3» sono sostituitedalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-ter»;

4) dopo il comma 3-bis e inserito ilseguente:

«3-ter. La ritenuta e operata a titolo diimposta e con l’aliquota dell’1,375 per centosugli utili corrisposti alle societa e agli entisoggetti ad un’imposta sul reddito delle so-cieta negli Stati membri dell’Unione europeae negli Stati aderenti all’Accordo sullo spa-zio economico europeo che sono inclusinella lista di cui al decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze emanato ai sensidell’articolo 168-bis del testo unico delle im-poste sui redditi, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle par-tecipazioni, agli strumenti finanziari di cuiall’articolo 44, comma 2, lettera a), del pre-detto testo unico e ai contratti di associa-zione in partecipazione di cui all’articolo109, comma 9, lettera b), del medesimo testounico, non relativi a stabili organizzazioninel territorio dello Stato»;

b) all’articolo 27-bis, commi 1, alinea, e3, le parole: «al terzo comma» sono sosti-tuite dalle seguenti: «ai commi 3, 3-bis e3-ter»;

c) all’articolo 27-ter, comma 1, le pa-role: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle se-guenti: «commi 1, 3 e 3-ter».

68. Le disposizioni di cui al comma 67 siapplicano agli utili formatisi a partire dall’e-sercizio successivo a quello in corso al 31 di-cembre 2007. A tal fine, le societa ed entiche distribuiscono i dividendi indicano in di-chiarazione gli ammontari degli utili o delleriserve di utili formatisi a partire dall’eserci-

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zio di cui al periodo precedente e di quelli

formati in altri esercizi.

69. Fino all’emanazione del decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze ai

sensi dell’articolo 168-bis del citato testo

unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, intro-

dotto dal comma 83, lettera n), del presente

articolo, ai fini dell’applicazione delle dispo-

sizioni del comma 3-ter dell’articolo 27 del

decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, introdotto dal

comma 67, lettera a), numero 4), del pre-

sente articolo, gli Stati aderenti all’Accordo

sullo spazio economico europeo sono quelli

inclusi nella lista di cui al decreto del Mini-

stro delle finanze 4 settembre 1996, pubbli-

cato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19

settembre 1996, e successive modificazioni,

emanato in attuazione dell’articolo 11,

comma 4, lettera c), del decreto legislativo

1º aprile 1996, n. 239.

70. Al fine di favorire la crescita dimen-

sionale delle aggregazioni professionali, fun-

zionale al miglioramento della qualita dei

servizi forniti alla collettivita e dell’organiz-

zazione del lavoro, agli studi professionali

associati o alle altre entita giuridiche, anche

in forma societaria, risultanti dall’aggrega-

zione di almeno quattro ma non piu di dieci

professionisti, e attribuito un credito d’impo-

sta di importo pari al 15 per cento dei costi

sostenuti per l’acquisizione, anche mediante

locazione finanziaria, dei beni indicati al

comma 73, nonche per l’ammodernamento,

ristrutturazione e manutenzione degli immo-

bili utilizzati, che per le loro caratteristiche

sono imputabili ad incremento del costo dei

beni ai quali si riferiscono. Nel caso dei me-

dici convenzionati con il Servizio sanitario

nazionale, per le specifiche esigenze di orga-

nizzazione dei servizi di medicina primaria, i

limiti minimo e massimo del numero di pro-

fessionisti interessati all’operazione di aggre-

gazione, di cui al precedente periodo, pos-

sono essere elevati con decreto del Ministro

della salute, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze.

71. Il credito d’imposta di cui al comma70 spetta, con riferimento alle operazioni diaggregazione effettuate nel periodo compresotra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010,per i costi sostenuti a partire dalla data in cuil’operazione di aggregazione risulta effet-tuata e nei successivi dodici mesi.

72. Il credito d’imposta di cui al comma70, spettante a condizione che tutti i soggettipartecipanti alle operazioni di aggregazioneesercitino l’attivita professionale esclusiva-mente all’interno della struttura risultantedall’aggregazione, ovvero, per i servizi dimedicina primaria, a condizioni diverse spe-cificatamente stabilite con il decreto di cui alcomma 70, non si applica alle strutture chein forma associata si limitano ad eseguire at-tivita meramente strumentali per l’eserciziodell’attivita professionale.

73. Il credito d’imposta di cui al comma70 e commisurato all’ammontare comples-sivo dei costi sostenuti per l’acquisizione di:

a) beni mobili ed arredi specifici, attrez-zature informatiche, macchine d’ufficio, im-pianti ed attrezzature varie;

b) programmi informatici e brevetti con-cernenti nuove tecnologie di servizi.

74. Il credito d’imposta di cui al comma70, indicato nella relativa dichiarazione deiredditi, e utilizzabile in compensazione aisensi dell’articolo 17 del decreto legislativo9 luglio 1997, n. 241, e successive modifica-zioni.

75. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, da emanare di concertocon il Ministro dello sviluppo economico econ il Ministro della giustizia, sono determi-nate le modalita di attuazione delle disposi-zioni di cui ai commi da 70 a 74 e sono sta-bilite le procedure di monitoraggio e di con-trollo, nonche specifiche cause di revoca, to-tale o parziale, del credito d’imposta e di ap-plicazione delle sanzioni, anche nei casi incui, nei tre anni successivi all’aggregazione,

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il numero dei professionisti associati si ri-duca in modo significativo rispetto a quelloesistente dopo l’aggregazione.

76. L’efficacia delle disposizioni di cui aicommi da 70 a 75 e subordinata, ai sensi del-l’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato cheistituisce la Comunita europea, all’autorizza-zione della Commissione europea.

77. All’articolo 74-ter del decreto del Pre-sidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, dopo il comma 8 e inserito il se-guente:

«8-bis. Le agenzie di viaggi e turismopossono, per le prestazioni di organizzazionedi convegni, congressi e simili, applicare ilregime ordinario dell’imposta. In tali casi leagenzie di viaggi e turismo possono detrarrel’imposta dovuta o versata per i servizi daesse acquistati dai loro fornitori, se si trattadi operazioni effettuate a diretto vantaggiodel cliente. Il diritto alla detrazione sorgenel momento in cui diventa esigibile l’impo-sta per la prestazione in relazione alla qualele agenzie di viaggi e turismo optano per ilregime ordinario dell’imposta. Qualora appli-chino sia il regime ordinario dell’imposta siail regime speciale d’imposizione sul margine,le agenzie di viaggi e turismo devono regi-strare separatamente nella propria contabilitale operazioni che rientrano in ciascuno di taliregimi».

78. L’efficacia della disposizione di cui alcomma 77 e subordinata alla concessione diuna deroga, ai sensi e alle condizioni dell’ar-ticolo 395 della direttiva 2006/112/CE delConsiglio, del 28 novembre 2006, da partedei competenti organi comunitari.

79. Al decreto del Presidente della Repub-blica 26 ottobre 1972, n. 633, e successivemodificazioni, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) alla tabella A, parte III, al numero123), le parole: «spettacoli di burattini e ma-rionette ovunque tenuti» sono sostituite dalleseguenti: «spettacoli di burattini, marionette

e maschere, compresi corsi mascherati e incostume, ovunque tenuti»;

b) alla tabella C:

1) al numero 3), le parole: «corsi ma-scherati e in costume,» sono soppresse;

2) al numero 4), le parole: «spettacolidi burattini e marionette ovunque tenuti»sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli diburattini, marionette e maschere, compresicorsi mascherati e in costume, ovunque te-nuti».

80. Al fine di armonizzare la legislazioneitaliana con la normativa comunitaria, le pre-stazioni professionali specifiche di medicinalegale sono assoggettate al regime ordinariodell’imposta sul valore aggiunto a decorreredal periodo d’imposta 2005.

81. La disposizione contenuta nel terzo pe-riodo del comma 8 dell’articolo 36 del de-creto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248, e successive modificazioni, siinterpreta nel senso che per ciascun immo-bile strumentale le quote di ammortamentodedotte nei periodi di imposta precedenti alperiodo di imposta in corso al 4 luglio2006 calcolate sul costo complessivo sono ri-ferite proporzionalmente al costo dell’area eal costo del fabbricato.

82. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal-l’applicazione delle norme, oggetto di man-cata conversione, di cui all’articolo 1 del de-creto-legge 3 agosto 2007, n. 118.

83. Al testo unico delle imposte sui red-diti, di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, il comma 2-bis e sosti-tuito dal seguente:

«2-bis. Si considerano altresı residenti,salvo prova contraria, i cittadini italiani can-cellati dalle anagrafi della popolazione resi-dente e trasferiti in Stati o territori diversida quelli individuati con decreto del Ministro

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dell’economia e delle finanze, da pubblicare

nella Gazzetta Ufficiale»;

b) all’articolo 10, comma 1, lettera e-

bis), secondo periodo, le parole: «e negli

Stati aderenti all’Accordo sullo spazio eco-

nomico europeo che sono inclusi nella lista

di cui al decreto del Ministro delle finanze

4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e

successive modificazioni, emanato in attua-

zione dell’articolo 11, comma 4, lettera c),

del decreto legislativo 1º aprile 1996,

n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «e ne-

gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio

economico europeo che sono inclusi nella li-

sta di cui al decreto del Ministro dell’econo-

mia e delle finanze emanato ai sensi dell’ar-

ticolo 168-bis»;

c) all’articolo 47, comma 4, il primo pe-

riodo e sostituito dal seguente: «Nonostante

quanto previsto dai commi precedenti, con-

corrono integralmente alla formazione del

reddito imponibile gli utili provenienti da so-

cieta residenti in Stati o territori diversi da

quelli di cui al decreto del Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze emanato ai sensi del-

l’articolo 168-bis, salvo i casi in cui gli stessi

non siano gia stati imputati al socio ai sensi

del comma 1 dell’articolo 167 e dell’articolo

168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostra-

zione, a seguito dell’esercizio dell’interpello

secondo le modalita del comma 5, lettera

b), dello stesso articolo 167, del rispetto

delle condizioni indicate nella lettera c) del

comma 1 dell’articolo 87»;

d) all’articolo 68, comma 4, nel primo

periodo, le parole: «Paesi o territori a regime

fiscale privilegiato di cui al decreto del Mi-

nistro dell’economia e delle finanze adottato

ai sensi dell’articolo 167, comma 4» sono so-

stituite dalle seguenti: «Stati o territori di-

versi da quelli di cui al decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze emanato ai

sensi dell’articolo 168-bis»;

e) all’articolo 73:

1) al comma 3, secondo periodo, leparole: «istituiti in Paesi diversi da quelli in-dicati nel decreto del Ministro delle finanze4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, esuccessive modificazioni,» sono sostituitedalle seguenti: «istituiti in Stati o territori di-versi da quelli di cui al decreto del Ministrodell’economia e delle finanze emanato aisensi dell’articolo 168-bis,»;

2) al comma 3, terzo periodo, le pa-role: «istituiti in uno Stato diverso da quelliindicati nel citato decreto del Ministro dellefinanze 4 settembre 1996,» sono sostituitedalle seguenti: «istituiti in uno Stato diversoda quelli di cui al decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze emanato ai sensidell’articolo 168-bis,»;

f) all’articolo 87, comma 1, la lettera c)

e sostituita dalla seguente:

«c) residenza fiscale della societa parte-cipata in uno Stato o territorio di cui al de-creto del Ministro dell’economia e delle fi-nanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, o, alternativamente, l’avvenuta dimostra-zione, a seguito dell’esercizio dell’interpellosecondo le modalita di cui al comma 5, let-tera b), dell’articolo 167, che dalle partecipa-zioni non sia stato conseguito, sin dall’iniziodel periodo di possesso, l’effetto di localiz-zare i redditi in Stati o territori diversi daquelli individuati nel medesimo decreto dicui all’articolo 168-bis»;

g) all’articolo 89, comma 3, il primo pe-riodo e sostituito dal seguente: «Qualora siverifichi la condizione di cui all’articolo44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’e-sclusione di cui al comma 2 si applica agliutili provenienti dai soggetti di cui all’arti-colo 73, comma 1, lettera d), e alle remune-razioni derivanti da contratti di cui all’arti-colo 109, comma 9, lettera b), stipulati contali soggetti residenti negli Stati o territoridi cui al decreto del Ministro dell’economiae delle finanze emanato ai sensi dell’articolo

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168-bis, o, se ivi non residenti, relativamenteai quali, a seguito dell’esercizio dell’inter-pello secondo le modalita del comma 5, let-tera b), dell’articolo 167, siano rispettate lecondizioni di cui alla lettera c) del comma1 dell’articolo 87»;

h) all’articolo 110:

1) il comma 10 e sostituito dal se-guente:

«10. Non sono ammessi in deduzione lespese e gli altri componenti negativi deri-vanti da operazioni intercorse con impreseresidenti ovvero localizzate in Stati o territoridiversi da quelli individuati nella lista di cuial decreto ministeriale emanato ai sensi del-l’articolo 168-bis. Tale deduzione e ammessaper le operazioni intercorse con imprese resi-denti o localizzate in Stati dell’Unione euro-pea o dello Spazio economico europeo in-clusi nella lista di cui al citato decreto»;

2) al comma 12-bis, le parole: «Statio territori non appartenenti all’Unione euro-pea aventi regimi fiscali privilegiati» sonosostituite dalle seguenti: «Stati o territori di-versi da quelli individuati nella lista di cui aldecreto ministeriale emanato ai sensi dell’ar-ticolo 168-bis. Tale disposizione non si ap-plica ai professionisti domiciliati in Stati del-l’Unione europea o dello Spazio economicoeuropeo inclusi nella lista di cui al citato de-creto»;

i) all’articolo 132, comma 4, secondoperiodo, le parole: «residenti in uno Stato oterritori diversi da quelli a regime fiscale pri-vilegiato di cui al decreto ministeriale ema-nato ai sensi dell’articolo 167, comma 4»sono sostituite dalle seguenti: «residenti negliStati o territori di cui al decreto del Ministrodell’economia e delle finanze emanato aisensi dell’articolo 168- bis»;

l) all’articolo 167:

1) al comma 1, primo periodo, le pa-role: «Stati o territori con regime fiscale pri-vilegiato» sono sostituite dalle seguenti:«Stati o territori diversi da quelli di cui aldecreto del Ministro dell’economia e delle

finanze emanato ai sensi dell’articolo168-bis»;

2) al comma 1, secondo periodo, leparole: «assoggettati ai predetti regimi fiscaliprivilegiati» sono sostituite dalle seguenti:«situate in Stati o territori diversi da quellidi cui al citato decreto»;

3) il comma 4 e abrogato;

4) al comma 5, lettera b), le parole:«dalle partecipazioni non consegue l’effettodi localizzare i redditi in Stati o territori incui sono sottoposti a regimi fiscali privile-giati di cui al comma 4» sono sostituite dalleseguenti: «dalle partecipazioni non conseguel’effetto di localizzare i redditi in Stati o ter-ritori diversi da quelli di cui al decreto delMinistro dell’economia e delle finanze ema-nato ai sensi dell’articolo 168-bis»;

m) all’articolo 168:

1) al comma 1, primo periodo, le pa-role: «Stati o territori con regime fiscale pri-vilegiato» sono sostituite dalle seguenti:«Stati o territori diversi da quelli di cui aldecreto del Ministro dell’economia e delle fi-nanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis»;

2) al comma 1, il secondo periodo esostituito dal seguente: «La norma di cui alpresente comma non si applica per le parte-cipazioni in soggetti residenti negli Stati oterritori di cui al citato decreto relativamenteai redditi derivanti da loro stabili organizza-zioni situate in Stati o territori diversi daquelli di cui al medesimo decreto»;

n) dopo l’articolo 168 e inserito il se-guente:

«Art. 168-bis. – (Paesi e territori che

consentono un adeguato scambio di informa-zioni). – 1. Con decreto del Ministro dell’e-conomia e delle finanze sono individuati gliStati e territori che consentono un adeguatoscambio di informazioni, ai fini dell’applica-zione delle disposizioni contenute negli arti-coli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente te-sto unico, nell’articolo 26, commi 1 e 5, non-

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che nell’articolo 27, comma 3-ter, del de-creto del Presidente della Repubblica 29 set-tembre 1973, n. 600, e successive modifica-zioni, nell’articolo 10-ter, commi 1 e 9, dellalegge 23 marzo 1983, n. 77, e successivemodificazioni, negli articoli 1, comma 1, e6, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile1996, n. 239, e successive modificazioni,nell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge25 settembre 2001, n. 351, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 novembre2001, n. 410.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1sono individuati gli Stati e territori che con-sentono un adeguato scambio di informazionie nei quali il livello di tassazione non e sen-sibilmente inferiore a quello applicato in Ita-lia, ai fini dell’applicazione delle disposi-zioni contenute negli articoli 47, comma 4,68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3,132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168,comma 1, del presente testo unico, nonchenegli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma3, del decreto del Presidente della Repub-blica 29 settembre 1973, n. 600, e successivemodificazioni».

84. Al decreto del Presidente della Repub-blica 29 settembre 1973, n. 600, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 26:

1) nel comma 1, il terzo periodo e so-stituito dal seguente: «Tuttavia, se i titoli in-dicati nel precedente periodo sono emessi dasocieta o enti, diversi dalle banche, il cui ca-pitale e rappresentato da azioni non nego-ziate in mercati regolamentati degli Statimembri dell’Unione europea e degli Statiaderenti all’Accordo sullo spazio economicoeuropeo che sono inclusi nella lista di cuial decreto ministeriale emanato ai sensi del-l’articolo 168-bis del testo unico delle impo-ste sui redditi, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, ovvero da quote, l’aliquota del12,50 per cento si applica a condizioneche, al momento di emissione, il tasso di

rendimento effettivo non sia superiore: a)al doppio del tasso ufficiale di riferimento,per le obbligazioni ed i titoli similari nego-ziati in mercati regolamentati degli Statimembri dell’Unione europea e degli Statiaderenti all’Accordo sullo spazio economicoeuropeo che sono inclusi nella lista di cuial citato decreto, o collocati mediante offertaal pubblico ai sensi della disciplina vigenteal momento di emissione; b) al tasso uffi-ciale di riferimento aumentato di due terzi,per le obbligazioni e i titoli similari diversidai precedenti»;

2) al comma 5, il terzo periodo e so-stituito dal seguente: «L’aliquota della rite-nuta e stabilita al 27 per cento se i perci-pienti sono residenti negli Stati o territori di-versi da quelli di cui al decreto ministerialeemanato ai sensi dell’articolo 168-bis del te-sto unico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917»;

b) all’articolo 27, comma 4, lettera b),le parole: «sull’intero importo delle remune-razioni corrisposte, in relazione a partecipa-zioni, titoli, strumenti finanziari e contrattinon relativi all’impresa ai sensi dell’articolo65, da societa ed enti residenti in Paesi o ter-ritori a regime fiscale privilegiato di cui aldecreto ministeriale emanato ai sensi dell’ar-ticolo 167, comma 4, del citato testo unico»sono sostituite dalle seguenti: «sull’interoimporto delle remunerazioni corrisposte, inrelazione a partecipazioni, titoli, strumenti fi-nanziari e contratti non relativi all’impresa aisensi dell’articolo 65, da societa ed enti resi-denti negli Stati o territori diversi da quellidi cui al decreto ministeriale emanato aisensi dell’articolo 168-bis del citato testounico»;

c) all’articolo 37-bis, comma 3, letteraf-quater), le parole: «in uno degli Stati onei territori a regime fiscale privilegiato, in-dividuati ai sensi dell’articolo 167, comma 4,del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-

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blica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «in uno Stato o territorio

diverso da quelli di cui al decreto ministe-

riale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis

del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917».

85. All’articolo 10-ter della legge 23

marzo 1983, n. 77, sono apportate le se-

guenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le pa-

role: «e negli Stati aderenti all’Accordo sullo

spazio economico europeo che sono inclusi

nella lista di cui al decreto del Ministro delle

finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre

1996, e successive modificazioni, emanato

in attuazione dell’articolo 11, comma 4, let-

tera c), del decreto legislativo 1º aprile

1996, n. 239,» sono sostituite dalle seguenti:

«e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spa-

zio economico europeo che sono inclusi

nella lista di cui al decreto ministeriale ema-

nato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 22 di-

cembre 1986, n. 917,»;

b) al comma 9, le parole: «e negli Stati

aderenti all’Accordo sullo spazio economico

europeo che sono inclusi nella lista di cui

al decreto del Ministro delle finanze 4 set-

tembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 220 del 19 settembre 1996, e succes-

sive modificazioni, emanato in attuazione

dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del de-

creto legislativo 1º aprile 1996, n. 239,»

sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati

aderenti all’Accordo sullo spazio economico

europeo che sono inclusi nella lista di cui

al decreto ministeriale emanato ai sensi del-

l’articolo 168-bis del testo unico delle impo-

ste sui redditi, di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917,».

86. All’articolo 2, comma 5, secondo pe-riodo, del decreto-legge 25 settembre 2001,n. 351, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 novembre 2001, n. 410, le parole:«effettuati da soggetti non residenti, esclusii soggetti residenti negli Stati o nei territoriaventi un regime fiscale privilegiato, indivi-duati dal decreto del Ministro delle finanzein data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999»sono sostituite dalle seguenti: «effettuati dasoggetti residenti in Stati o territori indivi-duati dal decreto del Ministro dell’economiae delle finanze previsto dall’articolo 168-bisdel testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917».

87. Al decreto legislativo 1º aprile 1996,n. 239, e successive modificazioni, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, le parole:«che sono inclusi nella lista di cui al decretodel Ministro delle finanze 4 settembre 1996,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del19 settembre 1996, e successive modifica-zioni» sono sostituite dalle seguenti: «inclusinella lista di cui al decreto ministeriale ema-nato ai sensi dell’articolo 168-bis del testounico delle imposte sui redditi, di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 22 di-cembre 1986, n. 917»;

b) all’articolo 6, comma 1, alinea, le pa-role: «Paesi che consentono un adeguatoscambio di informazioni» sono sostituitedalle seguenti: «Stati o territori inclusi nellalista di cui al decreto ministeriale emanatoai sensi dell’articolo 168-bis del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917»;

c) all’articolo 11, comma 4, la lettera c)

e abrogata.

88. Le disposizioni di cui ai commi da 83a 87 si applicano, salvo quanto previsto dalcomma 89, a decorrere dal periodo di impo-sta che inizia successivamente alla data di

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pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale deldecreto del Ministro dell’economia e delle fi-nanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bisdel citato testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917; fino al periodo d’imposta pre-cedente continuano ad applicarsi le disposi-zioni vigenti al 31 dicembre 2007.

89. La disposizione di cui al comma 83,lettera a), si applica a partire dal periodo diimposta successivo a quello di pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previ-sto; fino al periodo d’imposta precedentecontinuano ad applicarsi le disposizioni vi-genti al 31 dicembre 2007.

90. Nel decreto di cui all’articolo 168-bisdel testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, introdottodalla lettera n) del comma 83 del presentearticolo, sono altresı inclusi, per un periododi cinque anni dalla data di pubblicazionedel medesimo nella Gazzetta Ufficiale, gliStati o territori che, prima della data di en-trata in vigore della presente legge, nonsono elencati nei decreti del Ministro dellefinanze 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999,pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Uf-ficiale n. 220 del 19 settembre 1996 e n. 107del 10 maggio 1999, e successive modifica-zioni, nonche nei decreti del Ministero del-l’economia e delle finanze 21 novembre2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati rispetti-vamente nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del23 novembre 2001 e n. 29 del 4 febbraio2002. Sono altresı inclusi, per il medesimoperiodo, nel decreto di cui al citato articolo168-bis, gli Stati o territori di cui all’articolo2 del citato decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze 21 novembre 2001, limi-tatamente ai soggetti ivi indicati, nonche gliStati o territori di cui all’articolo 3 del mede-simo decreto, ad eccezione dei soggetti iviindicati.

91. Al comma 2 dell’articolo 2 del de-creto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 21

febbraio 2003, n. 27, e successive modifica-zioni, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) al primo periodo, le parole: «1º gen-naio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1ºgennaio 2008»;

b) al secondo periodo, le parole: «30giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti:«30 giugno 2008»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giu-gno 2006» sono sostituite dalle seguenti:«30 giugno 2008».

92. All’articolo 9 del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 471, il comma 5 e so-stituito dal seguente:

«5. I soggetti tenuti alla sottoscrizionedella dichiarazione dei redditi e ai fini del-l’imposta regionale sulle attivita produttive(IRAP), che nella relazione di revisioneomettono, ricorrendone i presupposti, diesprimere i giudizi prescritti dall’articolo2409-ter, terzo comma, del codice civile,sono puniti, qualora da tali omissioni deri-vino infedelta nella dichiarazione dei redditio ai fini dell’IRAP, con la sanzione ammini-strativa fino al 30 per cento del compensocontrattuale relativo all’attivita di redazionedella relazione di revisione e, comunque,non superiore all’imposta effettivamente ac-certata a carico del contribuente. In caso dimancata sottoscrizione della dichiarazionedei redditi o ai fini dell’IRAP si applica, ol-tre alla disposizione del precedente periodo,la sanzione amministrativa da euro 258 aeuro 2.065».

93. Le disposizioni del comma 92 si appli-cano a partire dal bilancio relativo all’eserci-zio successivo a quello in corso al 31 dicem-bre 2007.

94. All’articolo 1 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22luglio 1998, n. 322, e successive modifica-zioni, il primo periodo del comma 5 e sosti-tuito dal seguente: «La dichiarazione dellesocieta e degli enti soggetti all’imposta sul

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reddito delle societa sottoposti al controllocontabile ai sensi del codice civile o di leggispeciali e sottoscritta anche dai soggetti chesottoscrivono la relazione di revisione».

95. L’autorizzazione di spesa di cui alcomma 12 dell’articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,n. 127, e ridotta di 2 miliardi di euro per cia-scuno degli anni 2008 e 2009. I risparmi intermini di minori spese per interessi derivantidal minor fabbisogno rispetto a quello previ-sto con riferimento alla predetta autorizza-zione di spesa sono iscritti, per un importonon superiore a 90 milioni di euro per cia-scuno degli anni 2008 e 2009, nel Fondoper interventi strutturali di politica econo-mica di cui all’articolo 10, comma 5, del de-creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27 di-cembre 2004, n. 307.

96. Ai fini dell’applicazione del regimeprevisto dai commi da 96 a 117, si conside-rano contribuenti minimi le persone fisicheesercenti attivita di impresa, arti o profes-sioni che, al contempo:

a) nell’anno solare precedente:

1) hanno conseguito ricavi ovverohanno percepito compensi, ragguagliati adanno, non superiori a 30.000 euro;

2) non hanno effettuato cessioni all’e-sportazione;

3) non hanno sostenuto spese per la-voratori dipendenti o collaboratori di cui al-l’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis),del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, anche as-sunti secondo la modalita riconducibile aun progetto, programma di lavoro o fase diesso, ai sensi degli articoli 61 e seguentidel decreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276, ne erogato somme sotto forma di utilida partecipazione agli associati di cui all’ar-ticolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso

testo unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica n. 917 del 1986;

b) nel triennio solare precedente nonhanno effettuato acquisti di beni strumentali,anche mediante contratti di appalto e di loca-zione, pure finanziaria, per un ammontarecomplessivo superiore a 15.000 euro.

97. Agli effetti del comma 96 le cessioniall’esportazione e gli acquisti di beni stru-mentali si considerano effettuati sulla basedei criteri di cui all’articolo 6 del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633.

98. Le persone fisiche che intraprendonol’esercizio di imprese, arti o professioni pos-sono avvalersi del regime dei contribuentiminimi comunicando, nella dichiarazione diinizio di attivita di cui all’articolo 35 del de-creto del Presidente della Repubblica 26 ot-tobre 1972, n. 633, di presumere la sussi-stenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99.

99. Non sono considerati contribuenti mi-nimi:

a) le persone fisiche che si avvalgono diregimi speciali ai fini dell’imposta sul valoreaggiunto;

b) i soggetti non residenti;

c) i soggetti che in via esclusiva o pre-valente effettuano cessioni di fabbricati oporzioni di fabbricato, di terreni edificabilidi cui all’articolo 10, numero 8), del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovidi cui all’articolo 53, comma 1, del de-creto-legge 30 agosto 1993, n. 331, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 29 otto-bre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attivita d’impresa o artie professioni in forma individuale che conte-stualmente partecipano a societa di persone oassociazioni di cui all’articolo 5 del citato te-sto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,ovvero a societa a responsabilita limitata di

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cui all’articolo 116 del medesimo testo

unico.

100. I contribuenti minimi non addebitano

l’imposta sul valore aggiunto a titolo di ri-

valsa e non hanno diritto alla detrazione del-

l’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta

o addebitata sugli acquisti anche intracomu-

nitari e sulle importazioni. I medesimi con-

tribuenti, per gli acquisti intracomunitari e

per le altre operazioni per le quali risultano

debitori dell’imposta, integrano la fattura

con l’indicazione dell’aliquota e della rela-

tiva imposta, che versano entro il giorno 16

del mese successivo a quello di effettuazione

delle operazioni.

101. L’applicazione del regime di cui ai

commi da 96 a 117 comporta la rettifica

della detrazione di cui all’articolo 19-bis2

del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633. La stessa rettifica

si applica se il contribuente transita, anche

per opzione, al regime ordinario dell’imposta

sul valore aggiunto. Il versamento e effet-

tuato in un’unica soluzione, ovvero in cinque

rate annuali di pari importo senza applica-

zione degli interessi. La prima o unica rata

e versata entro il termine per il versamento

a saldo dell’imposta sul valore aggiunto rela-

tiva all’anno precedente a quello di applica-

zione del regime dei contribuenti minimi;

le successive rate sono versate entro il ter-

mine per il versamento a saldo dell’imposta

sostitutiva di cui al comma 105 del presente

articolo. Il debito puo essere estinto anche

mediante compensazione ai sensi dell’arti-

colo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241.

102. Nella dichiarazione relativa all’ultimo

anno in cui e applicata l’imposta sul valore

aggiunto nei modi ordinari si tiene conto an-

che dell’imposta relativa alle operazioni indi-

cate nell’ultimo comma dell’articolo 6 del

decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, per le quali non si e an-

cora verificata l’esigibilita.

103. L’eccedenza detraibile emergentedalla dichiarazione, presentata dai contri-buenti minimi, relativa all’ultimo anno incui l’imposta sul valore aggiunto e applicatanei modi ordinari puo essere chiesta a rim-borso ai sensi dell’articolo 30, terzo comma,del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633, ovvero puo essereutilizzata in compensazione ai sensi dell’arti-colo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241.

104. I contribuenti minimi sono esenti dal-l’imposta regionale sulle attivita produttivedi cui al decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446. Il reddito di impresa o di la-voro autonomo e costituito dalla differenzatra l’ammontare dei ricavi o compensi perce-piti nel periodo di imposta e quello dellespese sostenute nel periodo stesso nell’eser-cizio dell’attivita di impresa o dell’arte odella professione; concorrono, altresı, allaformazione del reddito le plusvalenze e leminusvalenze dei beni relativi all’impresa oall’esercizio di arti o professioni. I contributiprevidenziali versati in ottemperanza a di-sposizioni di legge, compresi quelli corrispo-sti per conto dei collaboratori dell’impresafamiliare fiscalmente a carico, ai sensi del-l’articolo 12 del citato testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive modifi-cazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico,qualora il titolare non abbia esercitato il di-ritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si de-ducono dal reddito determinato ai sensi delpresente comma.

105. Sul reddito determinato ai sensi delcomma 104 si applica un’imposta sostitutivadell’imposta sui redditi e delle addizionaliregionali e comunali pari al 20 per cento.Nel caso di imprese familiari di cui all’arti-colo 5, comma 4, del citato testo unico dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, l’impostasostitutiva, calcolata sul reddito al lordodelle quote assegnate al coniuge e ai collabo-ratori familiari, e dovuta dall’imprenditore.

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Si applicano le disposizioni in materia diversamento dell’imposta sui redditi delle per-sone fisiche.

106. I componenti positivi e negativi direddito riferiti a esercizi precedenti a quelloda cui ha effetto il regime dei contribuentiminimi, la cui tassazione o deduzione e statarinviata in conformita alle disposizioni delcitato testo unico di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica n. 917 del 1986 checonsentono o dispongono il rinvio, parteci-pano per le quote residue alla formazionedel reddito dell’esercizio precedente a quellodi efficacia del predetto regime solo perl’importo della somma algebrica delle pre-dette quote eccedente l’ammontare di 5.000euro. In caso di importo non eccedente ilpredetto ammontare di 5.000 euro, le quotesi considerano azzerate e non partecipanoalla formazione del reddito del suddetto eser-cizio. In caso di importo negativo dellasomma algebrica, lo stesso concorre integral-mente alla formazione del predetto reddito.

107. Le perdite fiscali generatesi nei pe-riodi d’imposta anteriori a quello da cui de-corre il regime dei contribuenti minimi pos-sono essere computate in diminuzione delreddito determinato ai sensi dei commi da96 a 117 secondo le regole ordinarie stabilitedal citato testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917.

108. Le perdite fiscali generatesi nel corsodell’applicazione del regime dei contribuentiminimi sono computate in diminuzione delreddito conseguito nell’esercizio d’impresa,arte o professione dei periodi d’imposta suc-cessivi, ma non oltre il quinto, per l’interoimporto che trova capienza in essi. Si appli-cano, ove ne ricorrano le condizioni, le di-sposizioni dell’ultimo periodo del comma 3dell’articolo 8 del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

109. Ai fini delle imposte sui redditi,fermo restando l’obbligo di conservare, aisensi dell’articolo 22 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i con-tribuenti minimi sono esonerati dagli obbli-ghi di registrazione e di tenuta delle scritturecontabili. La dichiarazione dei redditi e pre-sentata nei termini e con le modalita definitinel regolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 22 luglio 1998,n. 322. Ai fini dell’imposta sul valore ag-giunto, i contribuenti minimi sono esoneratidal versamento dell’imposta e da tutti gli al-tri obblighi previsti dal decreto del Presi-dente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, ad eccezione degli obblighi di nume-razione e di conservazione delle fatture diacquisto e delle bollette doganali e di certifi-cazione dei corrispettivi. I contribuenti mi-nimi sono, altresı, esonerati dalla presenta-zione degli elenchi di cui all’articolo 8-bis,comma 4-bis, del regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 22 lu-glio 1998, n. 322, e successive modifica-zioni.

110. I contribuenti minimi possono optareper l’applicazione dell’imposta sul valore ag-giunto e delle imposte sul reddito nei modiordinari. L’opzione, valida per almeno untriennio, e comunicata con la prima dichiara-zione annuale da presentare successivamentealla scelta operata. Trascorso il periodo mi-nimo di permanenza nel regime normale,l’opzione resta valida per ciascun anno suc-cessivo, fino a quando permane la concretaapplicazione della scelta operata. In derogaalle disposizioni del presente comma, l’op-zione esercitata per il periodo d’imposta2008 puo essere revocata con effetto dal suc-cessivo periodo d’imposta; la revoca e comu-nicata con la prima dichiarazione annuale dapresentare successivamente alla scelta ope-rata.

111. Il regime dei contribuenti minimicessa di avere applicazione dall’anno succes-sivo a quello in cui viene meno una dellecondizioni di cui al comma 96 ovvero si ve-rifica una delle fattispecie indicate al comma99. Il regime cessa di avere applicazione dal-

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l’anno stesso in cui i ricavi o i compensi per-cepiti superano il limite di cui al comma 96,lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento.In tal caso sara dovuta l’imposta sul valoreaggiunto relativa ai corrispettivi delle opera-zioni imponibili effettuate nell’intero annosolare, determinata mediante scorporo aisensi dell’ultimo comma dell’articolo 27del decreto del Presidente della Repubblican. 633 del 1972 per la frazione d’anno ante-cedente il superamento del predetto limite ola corresponsione dei predetti compensi,salvo il diritto alla detrazione dell’impostasugli acquisti relativi al medesimo periodo.La cessazione dall’applicazione del regimedei contribuenti minimi, a causa del supera-mento di oltre il 50 per cento del limite dicui al comma 96, lettera a), numero 1), com-porta l’applicazione del regime ordinario peri successivi tre anni.

112. Nel caso di passaggio da un periododi imposta soggetto al regime previsto daicommi da 96 a 117 a un periodo di impostasoggetto a regime ordinario, al fine di evitaresalti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, icompensi e le spese sostenute che, in basealle regole del regime di cui ai predetticommi, hanno gia concorso a formare il red-dito non assumono rilevanza nella determina-zione del reddito dei periodi di imposta suc-cessivi ancorche di competenza di tali pe-riodi; viceversa quelli che, ancorche di com-petenza del periodo soggetto al regime di cuiai citati commi, non hanno concorso a for-mare il reddito imponibile del periodo assu-mono rilevanza nei periodi di imposta suc-cessivi nel corso dei quali si verificano i pre-supposti previsti dal regime di cui ai mede-simi commi. Corrispondenti criteri si appli-cano per l’ipotesi inversa di passaggio dal re-gime ordinario di tassazione a quello previ-sto dai commi da 96 a 117. Con i provvedi-menti di cui al comma 115 possono esseredettate disposizioni attuative del presentecomma.

113. I contribuenti minimi sono esclusidall’applicazione degli studi di settore di

cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30agosto 1993, n. 331, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

114. Per l’accertamento, la riscossione, lesanzioni e il contenzioso, si applicano, inquanto compatibili, le ordinarie disposizioniin materia di imposte dirette, imposta sul va-lore aggiunto e imposta regionale sulle atti-vita produttive. In caso di infedele indica-zione da parte dei contribuenti minimi deidati attestanti i requisiti e le condizioni dicui ai commi 96 e 99 che determinano lacessazione del regime previsto dai commida 96 a 117, le misure delle sanzioni minimee massime stabilite dal decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del10 per cento se il maggior reddito accertatosupera del 10 per cento quello dichiarato. Ilregime dei contribuenti minimi cessa diavere applicazione dall’anno successivo aquello in cui, a seguito di accertamento dive-nuto definitivo, viene meno una delle condi-zioni di cui al comma 96 ovvero si verificauna delle fattispecie indicate al comma 99.Il regime cessa di avere applicazione dal-l’anno stesso in cui l’accertamento e dive-nuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o icompensi definitivamente accertati superinoil limite di cui al comma 96, lettera a), nu-mero 1), di oltre il 50 per cento. In tale ul-timo caso operano le disposizioni di cui alterzo periodo del comma 111.

115. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze sono dettate le disposi-zioni necessarie per l’attuazione dei commida 96 a 114. Con uno o piu provvedimentidel direttore dell’Agenzia delle entrate sonostabilite le modalita applicative, anche in ri-ferimento a eventuali modalita di presenta-zione della dichiarazione diverse da quellepreviste dal regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 luglio1998, n. 322.

116. Sono abrogati l’articolo 32-bis deldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, l’articolo 14 della legge23 dicembre 2000, n. 388, e l’articolo 3,

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commi da 165 a 170, della legge 23 dicem-

bre 1996, n. 662. I contribuenti che hanno

esercitato l’opzione di cui all’articolo 32-

bis, comma 7, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

possono applicare le disposizioni di cui ai

commi da 96 a 117 del presente articolo,

per il periodo d’imposta 2008, anche se

non e trascorso il periodo minimo di perma-

nenza nel regime normale previsto dalla pre-

detta disposizione. In tal caso la revoca di

cui all’ultimo periodo del predetto articolo

32-bis, comma 7, e comunicata con la prima

dichiarazione annuale da presentare successi-

vamente alla scelta operata e si applicano le

disposizioni di cui al comma 101 del pre-

sente articolo. All’articolo 41, comma 2-bis,

del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,

convertito, con modificazioni, dalla legge

29 ottobre 1993, n. 427, e successive modifi-

cazioni, le parole: «che applicano il regime

di franchigia di cui all’articolo 32-bis del de-

creto del Presidente della Repubblica 26 ot-

tobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle se-

guenti: «che applicano, agli effetti dell’impo-

sta sul valore aggiunto, il regime di franchi-

gia».

117. Le disposizioni di cui ai commi da 96

a 116 si applicano a decorrere dal 1º gennaio

2008. Ai fini del calcolo dell’acconto del-

l’imposta sul reddito delle persone fisiche

dovuto per l’anno in cui avviene il passaggio

dal regime ordinario di tassazione a quello

previsto per i contribuenti minimi, non si

tiene conto delle disposizioni di cui ai

commi da 96 a 116. Ai fini dell’applicazione

delle disposizioni del periodo precedente, nel

caso di imprese familiari di cui all’articolo 5,

comma 4, del citato testo unico di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 22 di-

cembre 1986, n. 917, l’acconto e dovuto

dal titolare anche per la quota imputabile ai

collaboratori dell’impresa familiare.

118. All’articolo 12 del decreto legislativo

18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2-qua-

ter, le parole: «ovvero con altro mezzo ido-

neo a indicare il vincolo imposto a fini fi-scali» sono soppresse.

119. Al fine di consentire la semplifica-zione degli adempimenti degli operatori do-ganali e la riduzione dei costi gestionali a ca-rico dell’Amministrazione finanziaria, e con-sentito il pagamento o il deposito dei dirittidoganali mediante bonifico bancario o po-stale. A tale fine e autorizzata l’apertura diun’apposita contabilita speciale, presso laBanca d’Italia, su cui far affluire le relativesomme. Le modalita di riversamento all’Era-rio o agli altri enti beneficiari sono stabilitecon successivo decreto del capo del Diparti-mento per le politiche fiscali del Ministerodell’economia e delle finanze.

120. Ai fini delle trasmissioni telematichegestite dal Ministero dell’economia e dellefinanze, il termine di cui all’articolo 64,comma 3, del codice dell’amministrazionedigitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82, e prorogato al 31 dicembre2008.

121. Dopo l’articolo 44 del decreto-legge30 settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre2003, n. 326, e inserito il seguente:

«Art. 44-bis. – (Semplificazione della di-chiarazione annuale). – 1. Al fine di sempli-ficare la dichiarazione annuale presentata daisostituti d’imposta tenuti al rilascio della cer-tificazione di cui all’articolo 4, commi 6-tere 6-quater, del regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 luglio1998, n. 322, e successive modificazioni, apartire dalle retribuzioni corrisposte con rife-rimento al mese di gennaio 2009, i soggettidi cui al comma 9 dell’articolo 44 comuni-cano mensilmente in via telematica, diretta-mente o tramite gli incaricati di cui all’arti-colo 3, commi 2-bis e 3, del citato decretodel Presidente della Repubblica 22 luglio1998, n. 322, i dati retributivi e le informa-zioni necessarie per il calcolo delle ritenutefiscali e dei relativi conguagli, per il calcolodei contributi, per l’implementazione delle

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posizioni assicurative individuali e per l’ero-gazione delle prestazioni, mediante una di-chiarazione mensile da presentare entro l’ul-timo giorno del mese successivo a quello diriferimento».

122. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con il Mini-stro del lavoro e della previdenza sociale,sono definite le modalita attuative della di-sposizione di cui al comma 121, nonche lemodalita di condivisione dei dati tra l’Istitutonazionale della previdenza sociale (INPS),l’Istituto nazionale di previdenza per i dipen-denti dell’amministrazione pubblica (INP-DAP) e l’Agenzia delle entrate.

123. Con il medesimo decreto di cui alcomma 122 si provvede alla semplificazionee all’armonizzazione degli adempimenti dicui all’articolo 4 del citato regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispettodei seguenti criteri:

a) trasmissione mensile dei flussi tele-matici unificati;

b) previsione di un unico canale telema-tico per la trasmissione dei dati;

c) possibilita di ampliamento dellenuove modalita di comunicazione dei dati fi-scali e contributivi anche ad enti e casse pre-videnziali diversi da quelli previsti nelcomma 9 dell’articolo 44 del decreto-legge30 settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre2003, n. 326.

124. All’articolo 38-bis, primo comma, se-condo periodo, del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esuccessive modificazioni, le parole: «iscrittinell’apposita sezione dell’elenco previstodall’articolo 106 del decreto legislativo 1ºsettembre 1993, n. 385, con le modalita ecriteri di solvibilita stabiliti con decreto delMinistro delle finanze» sono sostituite dalleseguenti: «iscritti negli elenchi previsti dagliarticoli 106 e 107 del testo unico delle leggi

in materia bancaria e creditizia, di cui al de-creto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, esuccessive modificazioni».

125. All’articolo 8, comma 2, del decretolegislativo 19 giugno 1997, n. 218, e succes-sive modificazioni, dopo le parole: «polizzafideiussoria o fideiussione bancaria» sono in-serite le seguenti: «ovvero rilasciata dai con-sorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi)iscritti negli elenchi previsti dagli articoli106 e 107 del testo unico delle leggi in ma-teria bancaria e creditizia, di cui al decretolegislativo 1º settembre 1993, n. 385, e suc-cessive modificazioni».

126. All’articolo 19, comma 1, del decretodel Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602, e successive modificazioni,dopo le parole: «polizza fidejussoria o fide-jussione bancaria» sono aggiunte le seguenti:«ovvero rilasciata dai consorzi di garanziacollettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elen-chi previsti dagli articoli 106 e 107 del testounico delle leggi in materia bancaria e credi-tizia, di cui al decreto legislativo 1º settem-bre 1993, n. 385, e successive modifica-zioni».

127. All’articolo 48, comma 3, del decretolegislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e suc-cessive modificazioni, dopo le parole: «po-lizza fideiussoria o fideiussione bancaria»sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciatadai consorzi di garanzia collettiva dei fidi(Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagliarticoli 106 e 107 del testo unico delle leggiin materia bancaria e creditizia, di cui al de-creto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, esuccessive modificazioni».

128. All’articolo 30 della legge 23 dicem-bre 1994, n. 724, sono apportate le seguentimodifiche:

a) al comma 1, primo periodo, letterab), dopo le parole: «la percentuale e ulterior-mente ridotta al 4 per cento;» sono aggiuntele seguenti: «per tutti gli immobili situati incomuni con popolazione inferiore a 1.000abitanti la percentuale e dell’1 per cento;»;

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b) al comma 1, secondo periodo, nu-mero 6), le parole: «non inferiore a 100»sono sostituite dalle seguenti: «non inferiorea 50»;

c) al comma 1, secondo periodo, sonoaggiunti, in fine, i seguenti numeri:

«6-bis) alle societa che nei due eserciziprecedenti hanno avuto un numero di dipen-denti mai inferiore alle dieci unita;

6-ter) alle societa in stato di fallimento,assoggettate a procedure di liquidazione giu-diziaria, di liquidazione coatta amministra-tiva ed in concordato preventivo;

6-quater) alle societa che presentano unammontare complessivo del valore della pro-duzione (raggruppamento A del conto econo-mico) superiore al totale attivo dello statopatrimoniale;

6-quinquies) alle societa partecipate daenti pubblici almeno nella misura del 20per cento del capitale sociale;

6-sexies) alle societa che risultano con-grue e coerenti ai fini degli studi di settore»;

d) al comma 1, l’ultimo periodo e sop-presso;

e) al comma 3, lettera b), dopo le pa-role: «la predetta percentuale e ridotta al 3per cento;» sono aggiunte le seguenti: «pergli immobili classificati nella categoria cata-stale A/10, la predetta percentuale e ulterior-mente ridotta al 4 per cento; per tutti gli im-mobili situati in comuni con popolazione in-feriore a 1.000 abitanti la percentuale e dello0,9 per cento;»;

f) dopo il comma 4-bis sono inseriti iseguenti:

«4-ter. Con provvedimento del direttoredell’Agenzia delle entrate possono essere in-dividuate determinate situazioni oggettive, inpresenza delle quali e consentito disapplicarele disposizioni del presente articolo, senzadover assolvere all’onere di presentare l’i-stanza di interpello di cui al comma 4-bis.

4-quater. I provvedimenti del direttore re-gionale dell’Agenzia delle entrate, adottati aseguito delle istanze di disapplicazione pre-

sentate ai sensi del comma 4-bis, sono comu-nicati mediante servizio postale, in plico rac-comandato con avviso di ricevimento, ov-vero a mezzo fax o posta elettronica».

129. Lo scioglimento ovvero la trasforma-zione in societa semplice, di cui all’articolo1, commi da 111 a 117, della legge 27 di-cembre 2006, n. 296, puo essere eseguito,dalle societa considerate non operative nelperiodo di imposta in corso al 31 dicembre2007, nonche da quelle che a tale data si tro-vano nel primo periodo di imposta, entro ilquinto mese successivo alla chiusura del me-desimo periodo di imposta. La condizione diiscrizione dei soci persone fisiche nel librodei soci deve essere verificata alla data dientrata in vigore della presente legge, ovveroentro trenta giorni dalla medesima data, inforza di un titolo di trasferimento aventedata certa anteriore al 1º novembre 2007.Le aliquote delle imposte sostitutive di cuiall’articolo 1, comma 112, primo e secondoperiodo, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, sono fissate nella misura rispettiva-mente del 10 e del 5 per cento.

130. All’articolo 13 del decreto legislativo4 dicembre 1997, n. 460, il comma 3 e sosti-tuito dal seguente:

«3. I beni non di lusso alla cui produzioneo al cui scambio e diretta l’attivita dell’im-presa, diversi da quelli di cui al comma 2,che presentino imperfezioni, alterazioni,danni o vizi che pur non modificandone l’i-doneita di utilizzo non ne consentono lacommercializzazione o la vendita, renden-done necessaria l’esclusione dal mercato ola distruzione, qualora siano ceduti gratuita-mente alle ONLUS, per un importo corri-spondente al costo specifico sostenuto perla produzione o l’acquisto complessivamentenon superiore al 5 per cento del redditod’impresa dichiarato, non si considerano de-stinati a finalita estranee all’esercizio del-l’impresa ai sensi dell’articolo 85, comma2, del testo unico delle imposte sui redditi,di cui al decreto del Presidente della Repub-

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blica 22 dicembre 1986, n. 917. I predettibeni si considerano distrutti agli effetti del-l’imposta sul valore aggiunto».

131. A decorrere dall’anno 2009, le certi-ficazioni fiscali rilasciate dal sostituto d’im-posta al personale delle amministrazioni dicui all’articolo 1 del decreto legislativo 12febbraio 1993, n. 39, sono rese disponibilicon le stesse modalita previste per il cedo-lino relativo alle competenze stipendiali estabilite dal decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze 12 gennaio 2006, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13marzo 2006.

132. Nel limite massimo di 500.000 euroannui a decorrere dall’anno 2008, per i sog-getti di eta pari o superiore a settantacinqueanni e con un reddito proprio e del coniugenon superiore complessivamente a euro516,46 per tredici mensilita, senza convi-venti, e abolito il pagamento del canone diabbonamento alle radioaudizioni esclusiva-mente per l’apparecchio televisivo ubicatonel luogo di residenza. Per l’abuso e irrogatauna sanzione amministrativa, in aggiunta alcanone dovuto e agli interessi di mora, d’im-porto compreso tra euro 500 ed euro 2.000per ciascuna annualita evasa. Con decretodel Ministro dell’economia e delle finanzesono indicate le modalita applicative delledisposizioni di cui al presente comma.

133. All’articolo 1, comma 878, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e aggiunto,in fine, il seguente periodo: «I predetti con-tributi sono assegnati alle societa finanziariecostituitesi a norma del regolamento di cui aldecreto del Ministro dell’industria, del com-mercio e dell’artigianato 30 marzo 2001,n. 400, ed operanti alla data di entrata in vi-gore della presente disposizione, in ragionedella medesima ripartizione percentuale deifondi di garanzia interconsortili ottenuta infase di prima attuazione del regolamento dicui al citato decreto 30 marzo 2001, n. 400».

134. Al fine di accelerare lo sviluppo dellecooperative e dei consorzi di garanzia collet-

tiva fidi di cui all’articolo 13 del decreto-

legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, e successive modificazioni, le

banche di garanzia collettiva dei fidi ed i

confidi possono imputare al fondo consortile,

al capitale sociale o ad apposita riserva i

fondi rischi e gli altri fondi o riserve patri-

moniali costituiti da contributi dello Stato,

delle regioni e di altri enti pubblici esistenti

alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse

sono attribuite unitariamente al patrimonio

a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza

vincoli di destinazione. Le eventuali azioni

o quote corrispondenti costituiscono azioni

o quote proprie delle banche o dei confidi

e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale

o amministrativo ne sono computate nel ca-

pitale sociale o nel fondo consortile ai fini

del calcolo delle quote richieste per la costi-

tuzione e per le deliberazioni dell’assemblea.

La relativa delibera, da assumere entro cen-

tottanta giorni dall’approvazione del bilan-

cio, e di competenza dell’assemblea ordina-

ria.

135. All’articolo 13, comma 55, del de-

creto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-

vembre 2003, n. 326, e successive modifica-

zioni, dopo le parole: «consorziate o socie»

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I

contributi erogati da regioni o da altri enti

pubblici per la costituzione e l’implementa-

zione del fondo rischi, in quanto concessi

per lo svolgimento della propria attivita isti-

tuzionale, non ricadono nell’ambito di appli-

cazione dell’articolo 47 del testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia, di cui

al decreto legislativo 1º settembre 1993,

n. 385. La gestione di fondi pubblici finaliz-

zati all’abbattimento dei tassi di interesse o

al contenimento degli oneri finanziari puo

essere svolta, in connessione all’operativita

tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di

cui all’articolo 155, comma 4, del citato te-

sto unico di cui al decreto legislativo

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n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalitaall’oggetto sociale tipico, a condizione che:

a) il contributo a valere sul fondo pub-blico sia erogato esclusivamente a favore diimprese consorziate o socie e in connessionea finanziamenti garantiti dal medesimo con-fidi;

b) il confidi svolga unicamente la fun-zione di mandatario all’incasso e al paga-mento per conto dell’ente pubblico erogatore,che permane titolare esclusivo dei fondi, limi-tandosi ad accertare la sussistenza dei requisitidi legge per l’accesso all’agevolazione».

136. Nei confronti degli italiani residentiall’estero che hanno percepito indebitamenteprestazioni pensionistiche o quote di presta-zioni pensionistiche o trattamenti di famiglia,a carico dell’INPS, per periodi anteriori al 1ºgennaio 2007, l’eventuale recupero e effet-tuato mediante trattenuta diretta sulla pen-sione in misura non superiore al quinto esenza interessi.

137. La disposizione di cui al comma 136non si applica qualora sia riconosciuto ildolo del soggetto che ha indebitamente per-cepito i trattamenti a carico dell’INPS.

138. Per le societa titolari di concessioniin ambito provinciale del servizio nazionaledi riscossione di cui al decreto legislativo13 aprile 1999, n. 112, le disposizioni previ-ste dall’articolo 1, comma 426, della legge30 dicembre 2004, n. 311, e successive mo-dificazioni, si applicano, nei limiti previstidallo stesso comma 426, anche nei confrontidelle societa titolari delle precedenti conces-sioni subprovinciali, partecipanti, anche perincorporazione, al capitale sociale delle suc-cedute nuove societa.

139. Decorsi piu di dieci anni dalla richie-sta di rimborso, le somme complessivamentespettanti, a titolo di capitale e di interessi,per crediti riferiti alle imposte sul redditodelle persone fisiche e delle persone giuridi-che ovvero all’imposta sul reddito delle so-cieta producono, a partire dal 1º gennaio2008, interessi giornalieri ad un tasso defi-

nito ogni anno con decreto del Ministero del-l’economia e delle finanze, sulla base dellamedia aritmetica dei tassi applicati ai buonidel tesoro poliennali a dieci anni, registratinell’anno precedente a tale decreto.

140. La quantificazione delle somme sullequali devono essere calcolati gli interessi dicui al comma 139 e effettuata al compimentodi ciascun anno, a partire:

a) dal 1º gennaio 2008, per i rimborsiper i quali il termine decennale e maturatoanteriormente a tale data;

b) dal decimo anno successivo alla ri-chiesta di rimborso, negli altri casi.

141. All’articolo 72-bis del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602, e successive modificazioni,dopo il comma 1 e inserito il seguente:

«1-bis. L’atto di cui al comma 1 puo es-sere redatto anche da dipendenti dell’agentedella riscossione procedente non abilitati al-l’esercizio delle funzioni di ufficiale della ri-scossione e, in tal caso, reca l’indicazione astampa dello stesso agente della riscossionee non e soggetto all’annotazione di cui all’ar-ticolo 44, comma 1, del decreto legislativo13 aprile 1999, n. 112».

142. All’articolo 73 del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 602, e successive modificazioni, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «Se» e sosti-tuita dalle seguenti: «Salvo quanto previstodal comma 1-bis, se»;

b) dopo il comma 1 e aggiunto il se-guente:

«1-bis. Il pignoramento dei beni di cuial comma 1 del presente articolo puo essereeffettuato dall’agente della riscossione anchecon le modalita previste dall’articolo 72-bis;in tal caso, lo stesso agente della riscossionerivolge un ordine di consegna di tali beni alterzo, che adempie entro il termine di trentagiorni, e successivamente procede alla ven-dita».

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143. Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5,8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decretolegislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osser-vano, in quanto applicabili, le disposizionidi cui all’articolo 322-ter del codice penale.

144. Dopo l’articolo 3 del decreto legisla-tivo 18 dicembre 1997, n. 462, e inserito ilseguente:

«Art. 3-bis. – (Rateazione delle sommedovute). – 1. Le somme dovute ai sensi del-l’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 3,comma 1, se superiori a duemila euro, pos-sono essere versate in un numero massimodi sei rate trimestrali di pari importo, ovvero,se superiori a cinquemila euro, in un numeromassimo di venti rate trimestrali di pari im-porto. Se le somme dovute sono superiori acinquantamila euro, il contribuente e tenutoa prestare idonea garanzia commisurata al to-tale delle somme dovute, comprese quelle atitolo di sanzione in misura piena, per il pe-riodo di rateazione dell’importo dovuto au-mentato di un anno, mediante polizza fi-deiussoria o fideiussione bancaria, ovvero ri-lasciata da un consorzio di garanzia collet-tiva dei fidi iscritto negli elenchi di cuiagli articoli 106 e 107 del testo unico delleleggi in materia bancaria e creditizia, di cuial decreto legislativo 1º settembre 1993,n. 385, e successive modificazioni. In alter-nativa alle predette garanzie, l’ufficio puoautorizzare che sia concessa dal contribuente,ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria diprimo grado su beni immobili di esclusivaproprieta del concedente, per un importopari al doppio delle somme dovute, compresequelle a titolo di sanzione in misura piena. Atal fine il valore dell’immobile e determinatoai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testounico delle disposizioni concernenti l’impo-sta di registro, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 26 aprile 1986,n. 131. Il valore dell’immobile puo essere,in alternativa, determinato sulla base di unaperizia giurata di stima, cui si applica l’arti-colo 64 del codice di procedura civile, re-

datta da soggetti iscritti agli albi degli inge-gneri, degli architetti, dei geometri, dei dot-tori agronomi, dei periti agrari o dei periti in-dustriali edili. L’ipoteca non e assoggettataall’azione revocatoria di cui all’articolo 67del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, esuccessive modificazioni. Sono a carico delcontribuente le spese di perizia, di iscrizionee di cancellazione dell’ipoteca. In tali casi,entro dieci giorni dal versamento della primarata il contribuente deve far pervenire all’uf-ficio la documentazione relativa alla presta-zione della garanzia.

2. Qualora le somme dovute non siano su-periori a duemila euro, il beneficio della di-lazione in un numero massimo di sei rate tri-mestrali di pari importo e concesso dall’uffi-cio, su richiesta del contribuente, nelle ipo-tesi di temporanea situazione di obiettiva dif-ficolta dello stesso. La richiesta deve esserepresentata entro trenta giorni dal ricevimentodella comunicazione.

3. L’importo della prima rata deve essereversato entro il termine di trenta giorni dalricevimento della comunicazione. Sull’im-porto delle rate successive sono dovuti gli in-teressi al tasso del 3,5 per cento annuo, cal-colati dal primo giorno del secondo mesesuccessivo a quello di elaborazione della co-municazione. Le rate trimestrali nelle quali ilpagamento e dilazionato scadono l’ultimogiorno di ciascun trimestre.

4. Il mancato pagamento anche di una solarata comporta la decadenza dalla rateazione el’importo dovuto per imposte, interessi e san-zioni in misura piena, dedotto quanto ver-sato, e iscritto a ruolo. Se e stata prestata ga-ranzia, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolodei suddetti importi a carico del contribuentee dello stesso garante o del terzo datore d’i-poteca, qualora questi ultimi non versinol’importo dovuto entro trenta giorni dalla no-tificazione di apposito invito contenente l’in-dicazione delle somme dovute e dei presup-posti di fatto e di diritto della pretesa.

5. La notificazione delle cartelle di paga-mento conseguenti alle iscrizioni a ruolo pre-

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viste dal comma 4 e eseguita entro il 31 di-cembre del secondo anno successivo a quellodi scadenza della rata non pagata.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4e 5 si applicano anche alle somme da ver-sare, superiori a cinquecento euro, a seguitodi ricevimento della comunicazione previstadall’articolo 1, comma 412, della legge 30dicembre 2004, n. 311, relativamente ai red-diti soggetti a tassazione separata. Per gli im-porti fino a cinquecento euro, si applicano ledisposizioni di cui ai commi 2 e seguenti.

7. Nei casi di decadenza dal beneficio dicui al presente articolo non e ammessa la di-lazione del pagamento delle somme iscritte aruolo di cui all’articolo 19 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602, e successive modificazioni».

145. All’articolo 19 del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 602, e successive modificazioni, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nel secondo periodo, leparole: «cinquanta milioni di lire» sono so-stituite dalle seguenti: «cinquantamila euro»e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:«In alternativa alle predette garanzie, il cre-dito iscritto a ruolo puo essere garantito dal-l’ipoteca iscritta ai sensi dell’articolo 77;l’ufficio puo altresı autorizzare che sia con-cessa dal contribuente, ovvero da terzo da-tore, ipoteca volontaria di primo grado subeni immobili di esclusiva proprieta del con-cedente, per un importo pari al doppio dellesomme iscritte a ruolo. A tal fine il valoredell’immobile e determinato ai sensi dell’ar-ticolo 52, comma 4, del testo unico delle di-sposizioni concernenti l’imposta di registro,di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore del-l’immobile puo essere, in alternativa, deter-minato sulla base di una perizia giurata distima, cui si applica l’articolo 64 del codicedi procedura civile, redatta da soggetti iscrittiagli albi degli ingegneri, degli architetti, deigeometri, dei dottori agronomi, dei periti

agrari o dei periti industriali edili. L’ipotecanon e assoggettata all’azione revocatoria dicui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo1942, n. 267, e successive modificazioni.Sono a carico del contribuente le spese diperizia, di iscrizione e cancellazione dell’ipo-teca»;

b) al comma 4-bis, dopo le parole: «ilfideiussore» sono inserite le seguenti: «o ilterzo datore d’ipoteca» e dopo la parola:«stesso» sono inserite le seguenti: «ovverodel terzo datore d’ipoteca».

146. All’articolo 19, comma 2, lettera a),del decreto legislativo 13 aprile 1999,n. 112, e successive modificazioni, le parole:«l’undicesimo mese successivo alla consegnadel ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, en-tro il sesto mese successivo» sono sostituitedalle seguenti: «il quinto mese successivoalla consegna del ruolo».

147. Le disposizioni di cui al comma 144si applicano a decorrere dalle dichiarazionirelative al periodo d’imposta in corso, rispet-tivamente:

a) al 31 dicembre 2006, per le sommedovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2,del decreto legislativo 18 dicembre 1997,n. 462, e successive modificazioni;

b) al 31 dicembre 2005, per le sommedovute ai sensi dell’articolo 3, comma 1,del decreto legislativo 18 dicembre 1997,n. 462, e successive modificazioni;

c) al 31 dicembre 2004, per le sommedovute ai sensi dell’articolo 1, comma 412,della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a se-guito della liquidazione dell’imposta dovutasui redditi di cui all’articolo 17 del testounico delle imposte sui redditi, di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 22 di-cembre 1986, n. 917, e successive modifica-zioni, salvo che per le somme dovute relati-vamente ai redditi di cui all’articolo 21 delmedesimo testo unico, per le quali le dispo-sizioni si applicano a decorrere dalle dichia-razioni relative al periodo d’imposta in corsoal 31 dicembre 2005.

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148. Le disposizioni di cui al comma 146si applicano ai ruoli consegnati all’agentedella riscossione a decorrere dal 1º aprile2008.

149. Con regolamenti emanati ai sensi del-l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto1988, n. 400, sono dettate le disposizioni peril frazionamento dei debiti e le garanzie daconcedere, nonche per le modalita di com-puto degli interessi e la determinazione delladecorrenza iniziale e del termine finale, alfine di garantire l’organicita della disciplinarelativa al versamento, alla riscossione e alrimborso di ogni tributo, nel rispetto deiprincıpi del codice civile e dell’ordinamentotributario, tenuto conto della specificita deisingoli tributi.

150. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, emanato ai sensi dell’ar-ticolo 13, comma 1, della legge 13 maggio1999, n. 133, sono stabilite le misure, anchedifferenziate, degli interessi per il versa-mento, la riscossione e i rimborsi di ogni tri-buto, anche in ipotesi diverse da quelle pre-viste dall’articolo 13 del decreto-legge 30 di-cembre 1993, n. 557, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,nei limiti di tre punti percentuali di diffe-renza rispetto al tasso di interesse fissato aisensi dell’articolo 1284 del codice civile,salva la determinazione degli interessi dimora ai sensi dell’articolo 30 del decretodel Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602, e successive modificazioni.

151. All’articolo 17 del decreto legislativo26 febbraio 1999, n. 46, e successive modifi-cazioni, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) al comma 3-bis, le parole: «intera-mente partecipate dallo Stato» sono sostituitedalle seguenti: «a partecipazione pubblica»;

b) al comma 3-ter, le parole da: «sti-pula» fino alla fine del comma sono sosti-tuite dalle seguenti: «procede all’iscrizionea ruolo dopo aver emesso, vidimato e resoesecutiva un’ingiunzione conforme all’arti-

colo 2, primo comma, del testo unico dicui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

152. All’articolo 3, comma 7-bis, del de-creto-legge 30 settembre 2005, n. 203, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 2 di-cembre 2005, n. 248, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) dopo la parola: «periodo,» sono inse-rite le seguenti: «nonche delle operazioni difusione, scissione, conferimento e cessionedi aziende o di rami d’azienda effettuate traagenti della riscossione,»;

b) dopo la parola: «venditore» sono in-serite le seguenti: «ovvero della societa in-corporata, scissa, conferente o cedente»;

c) dopo la parola: «cessione» sono inse-rite le seguenti: «, ovvero facenti parte delpatrimonio della societa incorporata, asse-gnati per scissione, conferiti o ceduti,»;

d) dopo la parola: «acquirente» sono in-serite le seguenti: «ovvero della societa in-corporante, beneficiaria, conferitaria o ces-sionaria».

153. All’articolo 3 del decreto-legge 30settembre 2005, n. 203, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,n. 248, dopo il comma 35 e inserito il se-guente:

«35-bis. A decorrere dal 1º gennaio2008 gli agenti della riscossione non possonosvolgere attivita finalizzate al recupero disomme, di spettanza comunale, iscritte inruoli relativi a sanzioni amministrative perviolazioni del codice della strada di cui aldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,per i quali, alla data dell’acquisizione dicui al comma 7, la cartella di pagamentonon era stata notificata entro due anni dallaconsegna del ruolo».

154. Per i tributi e le altre entrate di spet-tanza delle province e dei comuni le disposi-zioni contenute nell’articolo 1, commi 426 e426-bis, della legge 30 dicembre 2004,n. 311, e successive modificazioni, si inter-

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pretano nel senso che la sanatoria produceesclusivamente effetti sulle responsabilitaamministrative delle societa concessionariedel servizio nazionale della riscossione odei commissari governativi provvisoriamentedelegati alla riscossione ai fini dell’applica-zione delle sanzioni previste dagli articolida 47 a 53 del decreto legislativo 13 aprile1999, n. 112, e successive modificazioni, co-stituendo comunque le violazioni di cui alcomma 2 dell’articolo 19 del medesimo de-creto legislativo n. 112 del 1999, e succes-sive modificazioni, causa di perdita del di-ritto al discarico.

155. All’articolo 6 del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma9 e aggiunto il seguente:

«9-bis. E punito con la sanzione ammini-strativa compresa fra il 100 e il 200 percento dell’imposta, con un minimo di 258euro, il cessionario o il committente che, nel-l’esercizio di imprese, arti o professioni, nonassolve l’imposta relativa agli acquisti dibeni o servizi mediante il meccanismo del-l’inversione contabile di cui agli articoli 17e 74, commi settimo e ottavo, del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, e successive modificazioni.La medesima sanzione si applica al cedenteo prestatore che ha irregolarmente addebitatol’imposta in fattura omettendone il versa-mento. Qualora l’imposta sia stata assolta,ancorche irregolarmente, dal cessionario ocommittente ovvero dal cedente o prestatore,fermo restando il diritto alla detrazione aisensi dell’articolo 19 del decreto del Presi-dente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, e successive modificazioni, la san-zione amministrativa e pari al 3 per centodell’imposta irregolarmente assolta, con unminimo di 258 euro, e comunque non oltre10.000 euro per le irregolarita commessenei primi tre anni di applicazione delle di-sposizioni del presente periodo. Al paga-mento delle sanzioni previste nel secondo eterzo periodo, nonche al pagamento dell’im-

posta, sono tenuti solidalmente entrambi isoggetti obbligati all’applicazione del mecca-nismo dell’inversione contabile. E punito conla sanzione di cui al comma 2 il cedente oprestatore che non emette fattura, fermo re-stando l’obbligo per il cessionario o commit-tente di regolarizzare l’omissione ai sensi delcomma 8, applicando, comunque, il meccani-smo dell’inversione contabile».

156. Al decreto del Presidente della Re-pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 17, sesto comma, dopo lalettera a) e inserita la seguente:

«a-bis) alle cessioni di fabbricati o diporzioni di fabbricato strumentali di cui allelettere b) e d) del numero 8-ter) dell’articolo10»;

b) all’articolo 30, secondo comma, let-tera a), le parole: «articolo 17, quinto e sestocomma» sono sostituite dalle seguenti: «arti-colo 17, quinto, sesto e settimo comma».

157. La disposizione di cui al comma 156,lettera a), si applica alle cessioni effettuate apartire dal 1º marzo 2008. Resta fermoquanto gia stabilito dal decreto del Ministrodell’economia e delle finanze 25 maggio2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 152 del 3 luglio 2007, per le cessioni dicui alla lettera d) del numero 8-ter) dell’arti-colo 10 del decreto del Presidente della Re-pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuatedal 1º ottobre 2007 al 29 febbraio 2008. Ladisposizione di cui al comma 156, letterab), si applica ai rimborsi richiesti a partiredal 1º gennaio 2008.

158. All’articolo 74, primo comma, deldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, e successive modifica-zioni, la lettera d) e sostituita dalla seguente:

«d) per le prestazioni dei gestori di tele-foni posti a disposizione del pubblico, non-che per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico,ivi compresa la fornitura di codici di ac-

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cesso, per fruire dei servizi di telecomunica-zione, fissa o mobile, e di telematica, dal ti-tolare della concessione o autorizzazione adesercitare i servizi, sulla base del corrispet-tivo dovuto dall’utente o, se non ancora de-terminato, sulla base del prezzo mediamentepraticato per la vendita al pubblico in rela-zione alla quantita di traffico telefonicomesso a disposizione tramite il mezzo tec-nico. Le stesse disposizioni si applicano aisoggetti non residenti che provvedono allavendita o alla distribuzione dei mezzi tecnicinel territorio dello Stato tramite proprie sta-bili organizzazioni nel territorio dello Stato,loro rappresentanti fiscali nominati ai sensidel secondo comma dell’articolo 17, ovverotramite identificazione diretta ai sensi del-l’articolo 35-ter, nonche ai commissionari,agli altri intermediari e ai soggetti terzi cheprovvedono alla vendita o alla distribuzionenel territorio dello Stato dei mezzi tecnici ac-quistati da soggetti non residenti. Per tutte levendite dei mezzi tecnici nei confronti deisoggetti che agiscono nell’esercizio di im-prese, arti o professioni, anche successivealla prima cessione, i cedenti rilasciano undocumento in cui devono essere indicate an-che la denominazione e la partita IVA delsoggetto passivo che ha assolto l’imposta.La medesima indicazione deve essere ripor-tata anche sull’eventuale supporto fisico,atto a veicolare il mezzo tecnico, predispostodirettamente o tramite terzi dal soggetto cherealizza o commercializza gli stessi».

159. Al decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 471, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6:

1) dopo il comma 3 e inserito il se-guente:

«3-bis. Il cedente che non integra il do-cumento attestante la vendita dei mezzi tec-nici di cui all’articolo 74, primo comma, let-tera d), del decreto del Presidente della Re-pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e succes-sive modificazioni, con la denominazione e

la partita IVA del soggetto passivo che haassolto l’imposta e punito con la sanzioneamministrativa pari al 20 per cento del corri-spettivo della cessione non documentato re-golarmente. Il soggetto che realizza o com-mercializza i mezzi tecnici e che, nel predi-sporre, direttamente o tramite terzi, i supportifisici atti a veicolare i mezzi stessi, non in-dica, ai sensi dell’articolo 74, primo comma,lettera d), quarto periodo, del citato decretodel Presidente della Repubblica n. 633 del1972, la denominazione e la partita IVAdel soggetto che ha assolto l’imposta e pu-nito con la sanzione amministrativa pari al20 per cento del valore riportato sul supportofisico non prodotto regolarmente. Qualora leindicazioni di cui all’articolo 74, primocomma, lettera d), terzo e quarto periodo,del citato decreto del Presidente della Repub-blica n. 633 del 1972 siano non veritiere, lesanzioni di cui ai periodi precedenti del pre-sente comma sono aumentate al 40 percento»;

2) al comma 4, le parole: «e 3, primoe secondo periodo,» sono sostituite dalle se-guenti: «, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis»;

3) dopo il comma 9-bis, introdottodal comma 155 del presente articolo, e ag-giunto il seguente:

«9-ter. Il cessionario che, nell’eserciziodi imprese, arti o professioni, abbia acquistatomezzi tecnici di cui all’articolo 74, primocomma, lettera d), del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,per i quali gli sia stato rilasciato un docu-mento privo dell’indicazione della denomina-zione e del soggetto passivo che ha assoltol’imposta o con indicazioni manifestamentenon veritiere, e punito, salva la responsabilitadel cedente, con la sanzione amministrativapari al 20 per cento del corrispettivo dell’ac-quisto non documentato regolarmente sem-preche non provveda, entro il quindicesimogiorno successivo all’acquisto dei mezzi tec-nici, a presentare all’ufficio competente nei

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suoi confronti un documento contenente i datirelativi all’operazione irregolare. Nelle even-tuali successive transazioni, ciascun cedentedeve indicare nel documento attestante lavendita gli estremi dell’avvenuta regolarizza-zione come risultanti dal documento rilasciatodall’ufficio competente»;

b) all’articolo 12, dopo il comma 2-qua-ter, e inserito il seguente:

«2-quinquies. La sospensione di cui alcomma 2 e disposta anche nei confronti deisoggetti esercenti i posti e apparati pubblicidi telecomunicazione e nei confronti dei ri-venditori agli utenti finali dei mezzi tecnicidi cui all’articolo 74, primo comma, letterad), del decreto del Presidente della Repub-blica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nelcorso di dodici mesi, siano state contestatetre distinte violazioni dell’obbligo di regola-rizzazione dell’operazione di acquisto dimezzi tecnici ai sensi del comma 9-ter del-l’articolo 6».

160. Al decreto del Presidente della Re-pubblica 29 settembre 1973, n. 601, e suc-cessive modificazioni, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) all’articolo 18, terzo comma, e ag-giunto, in fine, il seguente periodo: «Lastessa aliquota si applica altresı ai finanzia-menti erogati per l’acquisto, la costruzionee la ristrutturazione di immobili ad uso abita-tivo, e relative pertinenze, per i quali, pur ri-correndo le condizioni di cui alla nota II-bisall’articolo 1 della tariffa, parte I, annessa altesto unico delle disposizioni concernentil’imposta di registro, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 26 aprile 1986,n. 131, e successive modificazioni, la sussi-stenza delle stesse non risulti da dichiara-zione della parte mutuataria, resa nell’attodi finanziamento o allegata al medesimo»;

b) all’articolo 20, dopo il terzo commae inserito il seguente:

«L’ufficio dell’Agenzia delle entrate com-petente a recuperare le maggiori imposte sul-

l’atto di compravendita della casa di abita-

zione, acquistata con i benefıci di cui all’ar-

ticolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I,

annessa al testo unico delle disposizioni con-

cernenti l’imposta di registro, di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 26

aprile 1986, n. 131, e successive modifica-

zioni, in caso di decadenza dai benefıci stessi

per dichiarazione mendace o trasferimento

per atto a titolo oneroso o gratuito degli im-

mobili acquistati con i benefıci prima del de-

corso del termine di cinque anni dalla data

del loro acquisto, provvede, nel termine de-

cadenziale di tre anni dal verificarsi dell’e-

vento che comporta la revoca dei benefıci

medesimi, a recuperare nei confronti del mu-

tuatario la differenza tra l’imposta sostitutiva

di cui al terzo comma dell’articolo 18 e

quella di cui al primo comma dello stesso ar-

ticolo, nonche a irrogare la sanzione ammini-

strativa nella misura del 30 per cento della

differenza medesima».

161. All’articolo 7, comma 4-ter, del de-

creto-legge 10 giugno 1994, n. 357, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto

1994, n. 489, e successive modificazioni, le

parole: «per il quale non siano scaduti i ter-

mini per la presentazione delle relative di-

chiarazioni annuali,» sono sostituite dalle se-

guenti: «per il quale i termini di presenta-

zione delle relative dichiarazioni annuali

non siano scaduti da oltre tre mesi,».

162. All’articolo 17, sesto comma, lettera

a), del decreto del Presidente della Repub-

blica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole:

«altro subappaltatore» sono aggiunte le se-

guenti: «. La disposizione non si applica

alle prestazioni di servizi rese nei confronti

di un contraente generale a cui venga affi-

data dal committente la totalita dei lavori».

163. La disposizione di cui al comma 162

si applica dal 1º febbraio 2008.

164. All’articolo 60-bis del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre

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1972, n. 633, e aggiunto, in fine, il seguentecomma:

«3-bis. Qualora l’importo del corrispet-tivo indicato nell’atto di cessione avente adoggetto un immobile e nella relativa fatturasia diverso da quello effettivo, il cessionario,anche se non agisce nell’esercizio di im-prese, arti o professioni, e responsabile in so-lido con il cedente per il pagamento dell’im-posta relativa alla differenza tra il corrispet-tivo effettivo e quello indicato, nonche dellarelativa sanzione. Il cessionario che non agi-sce nell’esercizio di imprese, arti o profes-sioni puo regolarizzare la violazione ver-sando la maggiore imposta dovuta entro ses-santa giorni dalla stipula dell’atto. Entro lostesso termine, il cessionario che ha regola-rizzato la violazione presenta all’ufficio terri-torialmente competente nei suoi confronticopia dell’attestazione del pagamento e dellefatture oggetto della regolarizzazione».

165. All’articolo 62, quinto comma, deldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, e successive modifica-zioni, le parole: «ai sensi dell’articolo 41»sono soppresse.

166. All’articolo 1, comma 184, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «anno2007» sono aggiunte le seguenti: «e perl’anno 2008»;

b) alla lettera c), le parole: «31 dicem-bre 2007» sono sostituite dalle seguenti:«31 dicembre 2008».

167. All’articolo 2, comma 22, della legge24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «1º gen-naio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1ºgennaio 2008».

168. Le disposizioni di cui al comma 1dell’articolo 21 della legge 23 dicembre1998, n. 448, in materia di deduzione forfe-taria in favore degli esercenti impianti di di-stribuzione di carburante, si applicano per il

periodo d’imposta in corso al 31 dicembre2008.

169. Le disposizioni di cui al comma 103dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si ap-plicano anche alle somme versate nel pe-riodo d’imposta 2007 ai fini della compensa-zione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio2008 al 31 dicembre 2008.

170. Le disposizioni di cui al comma 106dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sonoprorogate al periodo d’imposta in corso alladata del 31 dicembre 2007.

171. All’articolo 45, comma 1, del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e suc-cessive modificazioni, le parole da: «per gliotto periodi d’imposta successivi» fino allafine del comma sono sostituite dalle se-guenti: «per i nove periodi d’imposta succes-sivi l’aliquota e stabilita nella misura dell’1,9per cento; per il periodo d’imposta in corsoal 1º gennaio 2008 l’aliquota e stabilita nellamisura del 3,75 per cento».

172. Per la salvaguardia dell’occupazionedella gente di mare, i benefıci di cui agli ar-ticoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre1997, n. 457, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sonoestesi, per l’anno 2008 e nel limite dell’80per cento, alle imprese che esercitano la pe-sca costiera, nonche alle imprese che eserci-tano la pesca nelle acque interne e lagunari.

173. Il termine del 31 dicembre 2007, dicui al comma 392 dell’articolo 1 della legge27 dicembre 2006, n. 296, concernente leagevolazioni tributarie per la formazione el’arrotondamento della proprieta contadina,e prorogato al 31 dicembre 2008.

174. All’articolo 4, comma 61, della legge24 dicembre 2003, n. 350, e successive mo-dificazioni, le parole: «scientifico particolar-mente rivolte» sono sostituite dalle seguenti:«scientifico alle attivita istituzionali del Mi-nistero dell’economia e delle finanze ancherivolte» e le parole: «, collocata presso duedelle sedi periferiche esistenti, con partico-

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lare attenzione alla naturale vocazione geo-grafica di ciascuna nell’ambito del territorionazionale» sono soppresse.

175. A decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge e fino al 31 di-cembre 2008 si applicano le disposizioni inmateria di accisa concernenti le agevolazionisul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sottoserra, di cui all’articolo 2, comma 4, dellalegge 24 dicembre 2003, n. 350.

176. All’articolo 33 del citato testo unicodi cui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni, e aggiunto, in fine, il seguentecomma: «2-bis. Sono considerate produttivedi reddito agrario anche le attivita di coltiva-zione di prodotti vegetali per conto terzisvolte nei limiti di cui all’articolo 32, comma2, lettera b)». All’onere derivante dall’attua-zione del presente comma, valutato in un mi-lione di euro per l’anno 2009 ed in 600.000euro a decorrere dal 2010, si provvede me-diante corrispondente riduzione dell’autoriz-zazione di spesa di cui all’articolo 5, comma3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005,n. 202, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 novembre 2005, n. 244.

177. All’articolo 1, comma 1094, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondoperiodo e sostituito dal seguente: «In taleipotesi, le societa possono optare per la de-terminazione del reddito applicando all’am-montare dei ricavi il coefficiente di redditi-vita del 25 per cento».

178. All’articolo 1, comma 423, dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266, e successivemodificazioni, sono aggiunte, in fine, le se-guenti parole: «, fatta salva l’opzione per ladeterminazione del reddito nei modi ordinari,previa comunicazione all’ufficio secondo lemodalita previste dal regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 10novembre 1997, n. 442».

179. Al testo unico delle disposizioni legi-slative concernenti le imposte sulla produ-zione e sui consumi e relative sanzioni penalie amministrative, di cui al decreto legislativo

26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) all’articolo 17, comma 1, la lettera c)

e sostituita dalla seguente:

«c) alle Forze armate di qualsiasi Statoche sia parte contraente del Trattato delNord Atlantico, per gli usi consentiti, conesclusione delle Forze armate nazionali»;

b) alla tabella A, dopo il punto 16, e ag-giunto il seguente:

«16-bis. Prodotti energetici impiegatidalle Forze armate nazionali per gli usi con-sentiti:

Carburanti per motori:

Benzina euro 359,00 per 1.000 litri;

Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri;

Gas di petrolio liquefatto (GPL) esen-zione;

Gas naturale esenzione.

Combustibili per riscaldamento:

Gasolio euro 21,00 per 1.000 litri;

GPL zero;

Gas naturale euro 11,66 per 1.000 metricubi».

180. Al gas naturale impiegato dalle Forzearmate nazionali come combustibile per ri-scaldamento, per il quale e applicata l’ali-quota di accisa di cui al punto 16-bis dellatabella A allegata al citato testo unico dicui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,n. 504, non si applicano l’addizionale regio-nale all’accisa sul gas naturale usato comecombustibile e l’imposta regionale sostitutivaper le utenze esenti di cui all’articolo 9 deldecreto legislativo 21 dicembre 1990,n. 398, e successive modificazioni.

181. Nello stato di previsione del Mini-stero della difesa e istituito un fondo conlo stanziamento di euro 104.655.000 a decor-rere dall’anno 2008, destinato al pagamentodell’accisa sui prodotti energetici impiegatidalle Forze armate nazionali diverse dal

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Corpo della guardia di finanza e dal Corpodelle capitanerie di porto – Guardia costiera,per gli usi consentiti. Con decreto del Mini-stro della difesa, da comunicare, anche conevidenze informatiche, al Ministro dell’eco-nomia e delle finanze tramite l’Ufficio cen-trale del bilancio, nonche alle competentiCommissioni parlamentari e alla Corte deiconti, si provvede alla ripartizione del fondotra le pertinenti unita previsionali di basedello stato di previsione del predetto Mini-stero.

182. Nello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze e istituitoun fondo con lo stanziamento di euro7.845.000 a decorrere dall’anno 2008, desti-nato al pagamento dell’accisa sui prodottienergetici impiegati dal Corpo della Guardiadi finanza per gli usi consentiti. Con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze dacomunicare, anche con evidenze informati-che, alle competenti Commissioni parlamen-tari e alla Corte dei conti, si provvede allaripartizione del fondo tra le pertinenti unitaprevisionali di base dello stato di previsionedel predetto Ministero.

183. Nello stato di previsione del Mini-stero dei trasporti e istituito un fondo, conlo stanziamento di euro 2.500.000 a decor-rere dall’anno 2008, destinato al pagamentodell’accisa sui prodotti energetici impiegatidal Corpo delle capitanerie di porto – Guar-dia costiera per gli usi consentiti. Con de-creto del Ministro dei trasporti, da emanareentro sessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, si provvede allaripartizione del fondo tra le pertinenti unitaprevisionali di base dello stato di previsionedel predetto Ministero.

184. All’onere derivante dai commi 181,182 e 183, pari ad euro 115.000.000 a decor-rere dall’anno 2008, si provvede medianteutilizzo delle maggiori entrate derivanti dal-l’applicazione delle disposizioni di cui alcomma 179.

185. A decorrere dal 1º gennaio 2008 ilcomma 16 dell’articolo 3 della legge 28 di-

cembre 1995, n. 549, e successive modifica-zioni, e abrogato; resta comunque fermol’obbligo di comunicazione stabilito dalcomma 2 dell’articolo 2 del regolamento dicui al decreto del Ministro dell’economia edelle finanze 16 dicembre 2004, n. 341.

186. A decorrere dal 1º gennaio 2009 il re-golamento di cui al decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze 16 dicembre2004, n. 341, e abrogato.

187. All’articolo 49, primo comma, dellostatuto speciale della regione Friuli-VeneziaGiulia, di cui alla legge costituzionale 31gennaio 1963, n. 1, e successive modifica-zioni, dopo il numero 7) e inserito il se-guente:

«7-bis) il 29,75 per cento del gettito del-l’accisa sulle benzine ed il 30,34 per centodel gettito dell’accisa sul gasolio consumatinella regione per uso autotrazione;».

188. L’efficacia della disposizione di cuial comma 187 decorre dal 1º gennaio 2008.

189. Per gli anni successivi al 2010, concadenza annuale, mediante previsione nellalegge finanziaria, e eventualmente ridetermi-nata l’entita delle compartecipazioni al get-tito dell’accisa sulle benzine e sul gasolioche competono alla regione Friuli-VeneziaGiulia ai sensi dell’articolo 49, primocomma, numero 7-bis), della legge costitu-zionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successivemodificazioni, al fine di garantire un effettoneutrale sui saldi di finanza pubblica e l’e-quilibrio finanziario nei rapporti tra lo Statoe la regione.

190. Al comma 15 dell’articolo 3 dellalegge 28 dicembre 1995, n. 549, e successivemodificazioni, le parole: «e nell’ambito dellaquota dell’accisa a loro riservata» sono sop-presse.

191. All’articolo 2, primo comma, dellalegge 1º dicembre 1948, n. 1438, recante di-sposizioni relative all’istituzione di una zonafranca in una parte del territorio della provin-cia di Gorizia, al numero 7), le parole:«combustibili liquidi e» sono soppresse. Il

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potenziale valore globale delle agevolazioni

di cui all’articolo 3, quarto comma, della

legge 27 dicembre 1975, n. 700, relativo ai

prodotti di cui alle tabelle A e B allegate

alla medesima legge e ridotto di euro

50.123.520.

192. Entro il 30 aprile 2008, la camera di

commercio, industria, artigianato e agricol-

tura di Gorizia provvede, ai sensi e con le

modalita stabilite dall’articolo 3, quarto

comma, della legge 27 dicembre 1975,

n. 700, a modificare, coerentemente con

quanto disposto al comma 191, le tabelle A

e B allegate alla medesima legge vigenti

alla data del 1º gennaio 2008. A decorrere

dal 1º luglio 2008, in mancanza dell’emana-

zione del predetto provvedimento della ca-

mera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura di Gorizia, e comunque soppresso

dalle tabelle A e B allegate alla predetta

legge n. 700 del 1975, nella formulazione

in vigore al 1º gennaio 2008, ogni riferi-

mento a prodotti energetici che, in relazione

all’uso cui sono destinati, risultino sottoposti

ad accisa.

193. All’articolo 7 del decreto-legge 29 di-

cembre 1987, n. 534, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47,

il comma 4 e abrogato.

194. L’articolo 6 del decreto-legge 22 no-

vembre 1991, n. 369, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17,

e abrogato.

195. All’articolo 7 del decreto-legge 30 di-

cembre 1991, n. 417, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i

commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono

abrogati.

196. L’articolo 8-bis del decreto-legge 22

novembre 1991, n. 369, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992,

n. 17, e abrogato.

197. Al citato testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) all’articolo 10, comma 1, la lettera e-

ter) e sostituita dalla seguente:

«e-ter) i contributi versati, fino ad unmassimo di euro 3.615,20, ai fondi integra-tivi del Servizio sanitario nazionale istituitio adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-cessive modificazioni, che erogano presta-zioni negli ambiti di intervento stabiliti condecreto del Ministro della salute da emanareentro sessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente disposizione. Ai finidel calcolo del predetto limite si tiene contoanche dei contributi di assistenza sanitariaversati ai sensi dell’articolo 51, comma 2,lettera a). Per i contributi versati nell’inte-resse delle persone indicate nell’articolo 12,che si trovino nelle condizioni ivi previste,la deduzione spetta per l’ammontare non de-dotto dalle persone stesse, fermo restandol’importo complessivamente stabilito»;

b) all’articolo 51, comma 2, la lettera a)e sostituita dalla seguente:

«a) i contributi previdenziali e assisten-ziali versati dal datore di lavoro o dal lavo-ratore in ottemperanza a disposizioni dilegge; i contributi di assistenza sanitaria ver-sati dal datore di lavoro o dal lavoratore adenti o casse aventi esclusivamente fine assi-stenziale in conformita a disposizioni di con-tratto o di accordo o di regolamento azien-dale, che operino negli ambiti di interventostabiliti con il decreto del Ministro della sa-lute di cui all’articolo 10, comma 1, letterae-ter), per un importo non superiore com-plessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini delcalcolo del predetto limite si tiene conto an-che dei contributi di assistenza sanitaria ver-sati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, let-tera e-ter)».

198. Sino alla data di entrata in vigore deldecreto del Ministro della salute di cui all’ar-ticolo 10, comma 1, lettera e-ter), del citato

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testo unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,e prorogata l’efficacia di quanto stabilitodal comma 399 dell’articolo 1 della legge27 dicembre 2006, n. 296.

199. All’articolo 78, comma 25-bis, dellalegge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le pa-role: «fine assistenziale» sono inserite le se-guenti: «e i fondi integrativi del Servizio sa-nitario nazionale» e dopo le parole: «dell’ar-ticolo 51» sono inserite le seguenti: «e diquelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1dell’articolo 10».

200. Nei limiti della maggiore spesa di 30milioni di euro annui a decorrere dall’anno2008, i livelli di reddito e gli importi degliassegni per i nuclei familiari con almenoun componente inabile e per i nuclei orfanilisono rideterminati secondo criteri analoghi aquelli indicati all’articolo 1, comma 11, let-tera a), della legge 27 dicembre 2006,n. 296, con decreto interministeriale del Mi-nistro delle politiche per la famiglia e delMinistro del lavoro e della previdenza so-ciale, di concerto con il Ministro della soli-darieta sociale e con il Ministro dell’econo-mia e delle finanze, anche con riferimentoalla coerenza del sostegno dei redditi dispo-nibili delle famiglie risultante dagli assegniper il nucleo familiare e dalle detrazioni aifini dell’imposta sul reddito delle persone fi-siche, da emanare entro due mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge.

201. Le disposizioni dell’articolo 1,comma 335, della legge 23 dicembre 2005,n. 266, si applicano anche al periodo d’im-posta in corso al 31 dicembre 2007.

202. All’articolo 15, comma 1, lettera b),del testo unico delle imposte sui redditi dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole:«7 milioni di lire», ovunque ricorrano, sonosostituite dalle seguenti: «4.000 euro».

203. All’articolo 21, nota 3, della tariffadelle tasse sulle concessioni governative, dicui al decreto del Ministro dell’economia edelle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicem-bre 1995, dopo le parole: «nonche a non ve-denti» sono inserite le seguenti: «e a sordi».

204. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i red-diti derivanti da lavoro dipendente prestato,in via continuativa e come oggetto esclusivodel rapporto, all’estero in zone di frontieraed in altri Paesi limitrofi da soggetti residentinel territorio dello Stato concorrono a for-mare il reddito complessivo per l’importo ec-cedente 8.000 euro.

205. All’articolo 1, comma 1-ter, letteraa), della tariffa dell’imposta di bollo, parteI, annessa al decreto del Presidente della Re-pubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sosti-tuita dal decreto del Ministro delle finanze20 agosto 1992, pubblicato nel supplementoordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del21 agosto 1992, e come modificata, da ul-timo, dal decreto del Ministero dell’econo-mia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2marzo 2007, le parole: «euro 42,00» sono so-stituite dalle seguenti: «euro 17,50».

206. Tra le attivita incluse nel programmastraordinario di cui all’articolo 1, comma373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,sono comprese le attivita di formazione edi studio connesse alla riforma del catastononche al conferimento ai comuni delle fun-zioni catastali.

207. Per l’anno 2008 ai docenti dellescuole di ogni ordine e grado, anche non diruolo con incarico annuale, ai fini dell’impo-sta sul reddito delle persone fisiche, spettauna detrazione dall’imposta lorda e fino a ca-pienza della stessa nella misura del 19 percento delle spese documentate sostenute edeffettivamente rimaste a carico, fino ad unimporto massimo delle stesse di 500 euro,per l’autoaggiornamento e per la formazione.

208. Alla lettera i-sexies) del comma 1dell’articolo 15 del citato testo unico di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole:«e successive modificazioni,» sono inseritele seguenti: «i canoni relativi ai contratti di

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ospitalita, nonche agli atti di assegnazione ingodimento o locazione, stipulati con enti peril diritto allo studio, universita, collegi uni-versitari legalmente riconosciuti, enti senzafine di lucro e cooperative,».

209. Al fine di semplificare il procedi-mento di fatturazione e registrazione delleoperazioni imponibili, a decorrere dalla datadi entrata in vigore del regolamento di cuial comma 213, l’emissione, la trasmissione,la conservazione e l’archiviazione delle fat-ture emesse nei rapporti con le amministra-zioni dello Stato, anche ad ordinamento auto-nomo, e con gli enti pubblici nazionali, an-che sotto forma di nota, conto, parcella e si-mili, deve essere effettuata esclusivamente informa elettronica, con l’osservanza del de-creto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, edel codice dell’amministrazione digitale, dicui al decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82.

210. A decorrere dal termine di tre mesidalla data di entrata in vigore del regola-mento di cui al comma 213, le amministra-zioni e gli enti di cui al comma 209 non pos-sono accettare le fatture emesse o trasmessein forma cartacea ne possono procedere adalcun pagamento, nemmeno parziale, sino al-l’invio in forma elettronica.

211. La trasmissione delle fatture elettro-niche avviene attraverso il Sistema di inter-scambio istituito dal Ministero dell’economiae delle finanze e da questo gestito anche av-valendosi delle proprie strutture societarie.

212. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze da emanare entro il 31marzo 2008 e individuato il gestore del Si-stema di interscambio e ne sono definitecompetenze e attribuzioni, ivi compresequelle relative:

a) al presidio del processo di ricezione esuccessivo inoltro delle fatture elettronichealle amministrazioni destinatarie;

b) alla gestione dei dati in forma aggre-gata e dei flussi informativi anche ai fini

della loro integrazione nei sistemi di monito-raggio della finanza pubblica.

213. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con il Mini-stro per le riforme e le innovazioni nellapubblica amministrazione, sono definite:

a) le regole di identificazione univocadegli uffici centrali e periferici delle ammini-strazioni destinatari della fatturazione;

b) le regole tecniche relative alle solu-zioni informatiche da utilizzare per l’emis-sione e la trasmissione delle fatture elettroni-che e le modalita di integrazione con il Si-stema di interscambio;

c) le linee guida per l’adeguamentodelle procedure interne delle amministrazioniinteressate alla ricezione ed alla gestionedelle fatture elettroniche;

d) le eventuali deroghe agli obblighi dicui al comma 209, limitatamente a determi-nate tipologie di approvvigionamenti;

e) la disciplina dell’utilizzo, tanto daparte degli operatori economici, quanto daparte delle amministrazioni interessate, di in-termediari abilitati, ivi compresi i certifica-tori accreditati ai sensi dell’articolo 29 delcodice dell’amministrazione digitale di cuial decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,allo svolgimento delle attivita informatichenecessarie all’assolvimento degli obblighi dicui ai commi da 209 al presente comma;

f) le eventuali misure di supporto, anchedi natura economica, per le piccole e medieimprese;

g) la data a partire dalla quale decorronogli obblighi di cui al comma 209 e i divieti dicui al comma 210, con possibilita di intro-durre gradualmente il passaggio al sistemadi trasmissione esclusiva in forma elettronica.

214. Le disposizioni dei commi da 209 a213 costituiscono per le regioni princıpi fon-damentali in materia di armonizzazione deibilanci pubblici e di coordinamento della fi-nanza pubblica e del sistema tributario, aisensi dell’articolo 117, terzo comma, dellaCostituzione.

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215. All’articolo 8 del regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica 14ottobre 1999, n. 542, e successive modifica-zioni, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) nel comma 2, dopo le parole: «uffi-cio competente» sono inserite le seguenti:«in via telematica»;

b) nel comma 3, primo periodo, dopo leparole: «ufficio competente,» sono inserite leseguenti: «in via telematica» e le parole:«una dichiarazione contenente i dati richiestiper» sono soppresse.

216. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze sono definite le modalitaapplicative ed il termine a decorrere dalquale le disposizioni introdotte dal comma215 si intendono obbligatorie.

217. All’articolo 4, comma 4-bis, del rego-lamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 luglio 1998, n. 322, e succes-sive modificazioni, le parole: «entro il 31marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entroil 31 luglio».

218. Le persone fisiche nonche le societao le associazioni di cui all’articolo 6 del de-creto del Presidente della Repubblica 29 set-tembre 1973, n. 600, e successive modifica-zioni, presentano all’Agenzia delle entratele dichiarazioni in materia di imposta suiredditi e di imposta regionale sulle attivitaproduttive esclusivamente in via telematicaentro il 31 luglio dell’anno successivo aquello di chiusura del periodo d’imposta se-condo le modalita stabilite dal regolamentodi cui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 luglio 1998, n. 322, e successivemodificazioni. Sono esonerati dall’obbligodi invio telematico di cui al presente commai contribuenti che non hanno la possibilita diutilizzare il modello 730 perche privi di da-tore di lavoro o non titolari di pensione.

219. Le persone fisiche non titolari di red-diti d’impresa o di lavoro autonomo possonopresentare la dichiarazione dei redditi all’A-genzia delle entrate mediante spedizione ef-

fettuata dall’estero, entro il termine previstoper la trasmissione telematica di cui alcomma 218, tramite raccomandata o altromezzo equivalente dal quale risulti con cer-tezza la data di spedizione ovvero avvalen-dosi del servizio telematico. I contribuentiesonerati dall’obbligo di presentazione delladichiarazione ai sensi dell’articolo 1 del de-creto del Presidente della Repubblica 29 set-tembre 1973, n. 600, e successive modifica-zioni, ai fini della scelta della destinazionedell’8 per mille dell’imposta sul reddito dellepersone fisiche prevista dall’articolo 47 dellalegge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggiche approvano le intese con le confessionireligiose di cui all’articolo 8, terzo comma,della Costituzione, possono presentare, entroil termine di cui al citato comma 218, appo-sito modello, approvato ai sensi dell’articolo1, comma 1, del regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 22 lu-glio 1998, n. 322, e successive modifica-zioni, ovvero la certificazione di cui all’arti-colo 4, comma 6-ter, del medesimo regola-mento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica n. 322 del 1998, per il tramitedi un ufficio della societa Poste italianeSpa ovvero avvalendosi del servizio telema-tico o di un soggetto incaricato della trasmis-sione in via telematica delle dichiarazioni, dicui al comma 3 dell’articolo 3 del citato re-golamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica n. 322 del 1998.

220. L’Agenzia delle entrate, entro il 1º ot-tobre di ogni anno, rende accessibili ai contri-buenti, in via telematica, i dati delle loro di-chiarazioni presentate entro il 31 luglio. Conprovvedimento del direttore dell’Agenziadelle entrate sono stabilite le modalita per ren-dere accessibili i dati delle dichiarazioni.

221. All’articolo 23 del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 600, e successive modificazioni, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), secondo pe-riodo, dopo le parole: «se il percipiente di-

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chiara» e inserita la seguente: «annualmente»e dopo le parole: «indica le condizioni dispettanza» sono inserite le seguenti: «, il co-dice fiscale dei soggetti per i quali si usufrui-sce delle detrazioni»;

b) al comma 2, lettera a), il terzo pe-riodo e soppresso.

222. All’articolo 6, primo comma, letterag-ter), del decreto del Presidente della Re-pubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopole parole: «contratti di somministrazione dienergia elettrica,» sono inserite le seguenti:«di servizi di telefonia, fissa, mobile e satel-litare,».

223. Al comma 137 dell’articolo 1 dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266, e successivemodificazioni, sono apportate le seguentimodifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole:«non sono rimborsabili», sono inserite le se-guenti: «, ne utilizzabili in compensazione aisensi dell’articolo 17 del decreto legislativo9 luglio 1997, n. 241, e successive modifica-zioni,»;

b) il terzo periodo e soppresso.

224. All’articolo 52 del decreto legislativo15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) e sostituitadalla seguente:

«b) qualora sia deliberato di affidare aterzi, anche disgiuntamente, l’accertamentoe la riscossione dei tributi e di tutte le en-trate, le relative attivita sono affidate, nel ri-spetto della normativa dell’Unione europea edelle procedure vigenti in materia di affida-mento della gestione dei servizi pubblici lo-cali, a:

1) i soggetti iscritti nell’albo di cuiall’articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membristabiliti in un Paese dell’Unione europeache esercitano le menzionate attivita, i qualidevono presentare una certificazione rila-sciata dalla competente autorita del loro

Stato di stabilimento dalla quale deve risul-tare la sussistenza di requisiti equivalenti aquelli previsti dalla normativa italiana di set-tore;

3) la societa a capitale interamentepubblico, di cui all’articolo 113, comma 5,lettera c), del testo unico di cui al decreto le-gislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succes-sive modificazioni, mediante convenzione, acondizione: che l’ente titolare del capitalesociale eserciti sulla societa un controllo ana-logo a quello esercitato sui propri servizi;che la societa realizzi la parte piu importantedella propria attivita con l’ente che la con-trolla; che svolga la propria attivita solo nel-l’ambito territoriale di pertinenza dell’enteche la controlla;

4) le societa di cui all’articolo 113,comma 5, lettera b), del citato testo unicodi cui al decreto legislativo n. 267 del2000, iscritte nell’albo di cui all’articolo53, comma 1, del presente decreto, i cuisoci privati siano scelti, nel rispetto della di-sciplina e dei princıpi comunitari, tra i sog-getti di cui ai numeri 1) e 2) della presentelettera, a condizione che l’affidamento deiservizi di accertamento e di riscossione deitributi e delle entrate avvenga sulla base diprocedure ad evidenza pubblica»;

b) il comma 6 e abrogato.

225. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, da adottare entro no-vanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono individuati i casie le modalita attraverso le quali, previa auto-rizzazione del direttore dell’Agenzia delleentrate, ai soli fini della riscossione delle en-trate degli enti locali, i soggetti di cui allalettera b) del comma 5 dell’articolo 52 deldecreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, come sostituita dal comma 224, let-tera a), del presente articolo, possono acce-dere a dati e informazioni disponibili pressoil sistema informativo dell’Agenzia delle en-trate e prendere visione di atti riguardanti ibeni dei debitori e dei coobbligati.

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226. Le aliquote dell’imposta regionale

sulle attivita produttive vigenti alla data del1º gennaio 2008, qualora variate ai sensi del-

l’articolo 16, comma 3, del decreto legisla-

tivo 15 dicembre 1997, n. 446, sono ripara-

metrate sulla base di un coefficiente pari a

0,9176.

227. Con decreto del Ministro dell’econo-

mia e delle finanze, d’intesa con la Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, si provvede alle regolazioni

debitorie necessarie ad assicurare alle re-gioni, per gli esercizi finanziari 2008, 2009

e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato

percepito in base alla legislazione vigente

alla data del 31 dicembre 2007, anche per te-

nere conto degli effetti finanziari derivantidai commi da 43 a 45 del presente articolo.

228. Per l’adozione di misure finalizzate a

prevenire il rischio del compimento di atti il-

leciti da parte di terzi, compresa l’installa-

zione di apparecchi di videosorveglianza,per ciascuno dei periodi d’imposta 2008,

2009 e 2010, e concesso un credito d’impo-

sta, determinato nella misura dell’80 per

cento del costo sostenuto e, comunque, fino

ad un importo massimo di 3.000 euro per

ciascun beneficiario, in favore delle piccolee medie imprese commerciali di vendita al

dettaglio e all’ingrosso e quelle di sommini-

strazione di alimenti e bevande.

229. Il credito d’imposta di cui al comma

228, non cumulabile con altre agevolazioni,deve essere indicato, a pena di decadenza,

nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso

puo essere fatto valere in compensazione ai

sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241, e successive modifica-zioni, non concorre alla formazione del red-

dito ai fini delle imposte sui redditi, ne del

valore della produzione netta ai fini dell’im-

posta sulle attivita produttive, e non rileva ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,

comma 5, del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e suc-cessive modificazioni.

230. La fruizione del credito d’imposta dicui al comma 228 spetta nel limite comples-sivo di 10 milioni di euro per ciascun anno,secondo l’ordine cronologico di invio dellerelative istanze.

231. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, da emanare entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono fissate le modalita di at-tuazione dei commi da 228 a 230.

232. L’agevolazione di cui ai commi da228 a 230, fermo restando il limite di cuial comma 228, puo essere fruita esclusiva-mente nel rispetto dell’applicazione della re-gola de minimis di cui al regolamento (CE)n. 1998/2006 della Commissione, del 15 di-cembre 2006, relativo all’applicazione degliarticoli 87 e 88 del Trattato istitutivo dellaComunita europea agli aiuti di importanzaminore.

233. Agli esercenti attivita di rivendita digeneri di monopolio, operanti in base a con-cessione amministrativa, per ciascuno dei pe-riodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, e con-cesso un credito d’imposta per le spese so-stenute per l’acquisizione e l’installazionedi impianti e attrezzature di sicurezza e perfavorire la diffusione degli strumenti di pa-gamento con moneta elettronica, al fine diprevenire il compimento di atti illeciti ailoro danni.

234. Il credito d’imposta di cui al comma233, determinato nella misura dell’80 percento del costo sostenuto per i beni e serviziindicati al medesimo comma e, comunque,fino ad un importo massimo di 1.000 europer ciascun beneficiario, in riferimento a cia-scun periodo d’imposta, deve essere indicato,a pena di decadenza, nella relativa dichiara-zione dei redditi. Esso puo essere fatto valerein compensazione ai sensi dell’articolo 17del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, e successive modificazioni, non con-corre alla formazione del reddito ai fini delleimposte sui redditi, ne del valore della pro-

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duzione netta ai fini dell’imposta regionalesulle attivita produttive e non rileva ai finidel rapporto di cui agli articoli 61 e 109,comma 5, del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

235. La fruizione del credito d’imposta dicui al comma 233 spetta nel limite di spesacomplessivo di 5 milioni di euro per ciascunanno, secondo l’ordine cronologico di inviodelle relative istanze.

236. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, da emanare entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono fissate le modalita di at-tuazione dei commi da 233 a 235.

237. L’agevolazione di cui ai commi da233 a 235, fermo restando il limite di cuial comma 234, puo essere fruita esclusiva-mente nel rispetto dell’applicazione della re-gola de minimis di cui al regolamento (CE)n. 1998/2006 della Commissione, del 15 di-cembre 2006, relativo all’applicazione degliarticoli 87 e 88 del Trattato istitutivo dellaComunita europea agli aiuti di importanzaminore.

238. Alle imprese di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,si applica l’articolo 45, comma 1, del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

239. Gli aiuti comunitari di cui all’articolo2, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio2006, n. 2, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, esclusidal concorso alla formazione del reddito inbase a quanto previsto dalla stessa disposi-zione, non concorrono alla formazione delvalore della produzione netta agli effetti del-l’imposta regionale sulle attivita produttivedi cui al titolo I del decreto legislativo 15 di-cembre 1997, n. 446.

240. A decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge e fino al 31 di-cembre 2008 si applicano le disposizioni fi-scali sul gasolio e sul GPL impiegati inzone montane ed in altri specifici territorinazionali di cui all’articolo 5 del decreto-

legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 novembre2001, n. 418, nonche le disposizioni in mate-ria di agevolazione per le reti di teleriscalda-mento alimentate con biomassa ovvero conenergia geotermica, di cui all’articolo 6 delmedesimo decreto-legge.

241. E istituito presso l’Istituto nazionaleper l’assicurazione contro gli infortuni sul la-voro (INAIL), con contabilita autonoma e se-parata, un Fondo per le vittime dell’amianto,in favore di tutte le vittime che hanno con-tratto patologie asbesto-correlate per esposi-zione all’amianto e alla fibra «fiberfrax», ein caso di premorte in favore degli eredi.

242. Le prestazioni del Fondo di cui alcomma 241 non escludono e si cumulanoai diritti di cui alle norme generali e specialidell’ordinamento.

243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga,nel rispetto della propria dotazione finanzia-ria, una prestazione economica, aggiuntivaalla rendita, diretta o in favore di superstiti,liquidata ai sensi del testo unico di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 30 giu-gno 1965, n. 1124, o dell’articolo 13, comma7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e suc-cessive modificazioni, fissata in una misurapercentuale della rendita stessa definita dal-l’INAIL.

244. Il finanziamento del Fondo di cui alcomma 241 e a carico, per un quarto, delleimprese e, per tre quarti, del bilancio delloStato. L’onere a carico dello Stato e determi-nato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e2009 e in 22 milioni di euro a decorrere dal-l’anno 2010. Agli oneri a carico delle im-prese si provvede con una addizionale suipremi assicurativi relativi ai settori delle atti-vita lavorative comportanti esposizione all’a-mianto.

245. Per la gestione del Fondo di cui alcomma 241 e istituito, senza maggiori oneria carico della finanza pubblica, un comitatoamministratore la cui composizione, la cuidurata in carica e i cui compiti sono determi-nati con decreto del Ministro del lavoro e

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della previdenza sociale, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, daemanare entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge.

246. L’organizzazione e il finanziamentodel Fondo di cui al comma 241, nonche leprocedure e le modalita di erogazione delleprestazioni, sono disciplinati con regola-mento adottato con decreto del Ministro dellavoro e della previdenza sociale, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, entro novanta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge.

247. Per il finanziamento di investimentiper il potenziamento della rete infrastruttu-rale e dei servizi nei porti e nei collegamentistradali e ferroviari nei porti, con priorita peri collegamenti tra i porti e la viabilita stra-dale e ferroviaria di connessione, e attribuitoalle regioni e alle province autonome diTrento e di Bolzano l’incremento delle ri-scossioni dell’imposta sul valore aggiunto edelle accise relative alle operazioni nei portie negli interporti.

248. La quota spettante ai sensi delcomma 247 alle regioni e alle province auto-nome di Trento e di Bolzano e computata, adecorrere dall’anno 2008, a condizione che ilgettito complessivo derivante dall’impostasul valore aggiunto e dalle accise sia stato al-meno pari a quanto previsto nella Relazioneprevisionale e programmatica, con riferi-mento all’incremento delle riscossioni neiporti e negli interporti rispetto all’ammontaredei medesimi tributi risultante dal consuntivodell’anno precedente.

249. A tal fine e istituito, nello stato diprevisione del Ministero dei trasporti, a de-correre dal 2008, un fondo per il finanzia-mento di interventi e di servizi nei porti enei collegamenti stradali e ferroviari per iporti. Il fondo e alimentato dalle somme de-terminate ai sensi del comma 247 al netto diquanto attribuito allo specifico fondo dal de-creto del Ministro dei trasporti, di concertocon il Ministro delle infrastrutture e con ilMinistro dell’economia e delle finanze, di at-

tuazione dell’articolo 1, comma 990, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296. Il fondo eripartito con decreto del Ministro dei tra-sporti, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze e con il Ministro delleinfrastrutture, sentita la Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bol-zano, al netto della quota di gettito eventual-mente gia spettante alla regione o provinciaautonoma a norma dei rispettivi statuti. Aciascuna regione spetta comunque l’80 percento dell’incremento delle riscossioni neiporti nel territorio regionale.

250. Con decreto del Ministro dei tra-sporti, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze e con il Ministro delleinfrastrutture, d’intesa con la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le re-gioni e le province autonome di Trento e diBolzano e sentita l’Associazione dei portiitaliani, sono definite le modalita attuativedella partecipazione alle riscossioni dei tri-buti erariali e del trasferimento del fondodi cui al comma 249, nonche i criteri perla destinazione delle risorse e per il monito-raggio degli interventi.

251. Al comma 1 dell’articolo 3 del de-creto del Ministero dell’economia e delle fi-nanze 22 novembre 2005, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio2006, le parole: «dello 0,6 per mille» sonosostituite dalle seguenti: «dello 0,8 permille».

252. All’articolo 1, comma 14, della legge27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo pe-riodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini del-l’accertamento l’Agenzia delle entrate ha l’o-nere di motivare e fornire elementi di provaper avvalorare l’attribuzione dei maggiori ri-cavi o compensi derivanti dall’applicazionedegli indicatori di normalita economica dicui al presente comma, approvati con il de-creto del Ministro dell’economia e delle fi-nanze 20 marzo 2007, pubblicato nel supple-mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76del 31 marzo 2007, e successive modifica-

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zioni, fino all’entrata in vigore dei nuovistudi di settore varati secondo le procedure,anche di concertazione con le categorie,della disciplina richiamata dal presentecomma. In ogni caso i contribuenti che di-chiarano ricavi o compensi inferiori a quelliprevisti dagli indicatori di cui al presentecomma non sono soggetti ad accertamentiautomatici».

253. Al primo comma dell’articolo 37 deldecreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600, e successive modifi-cazioni, e aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: «I criteri selettivi per l’attivita di ac-certamento di cui al periodo precedente,compresa quella a mezzo di studi di settore,sono rivolti prioritariamente nei confronti deisoggetti diversi dalle imprese manifatturiereche svolgono la loro attivita in conto terziper altre imprese in misura non inferiore al90 per cento».

254. Al primo comma dell’articolo 51 deldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, e successive modifica-zioni, e aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: «I criteri selettivi per l’attivita di ac-certamento di cui al periodo precedente,compresa quella a mezzo di studi di settore,sono rivolti prioritariamente nei confronti deisoggetti diversi dalle imprese manifatturiereche svolgono la loro attivita in conto terziper altre imprese in misura non inferiore al90 per cento».

255. Nel fissare i criteri selettivi di cui al-l’articolo 51 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comemodificato, da ultimo, dal comma 254 delpresente articolo, per il quinquennio 2008-2012 si stabilisce la misura in cui gli ufficidovranno concentrare l’attivita di controllosui contribuenti che abbiano computato indetrazione in misura superiore al 50 percento del relativo ammontare l’imposta affe-rente agli acquisti delle apparecchiature ter-minali per il servizio radiomobile pubblicoterrestre di telecomunicazioni e delle relativeprestazioni di gestione.

256. Al comma 219 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e aggiunto,in fine, il seguente periodo: «A tal fine, lalettera d) del predetto comma 109 si inter-preta nel senso che le conseguenti attivitaestimali, incluse quelle gia affidate all’Uffi-cio tecnico erariale, sono eseguite dall’Agen-zia medesima».

257. All’articolo 2 del decreto legislativo8 luglio 1999, n. 270, e aggiunto, in fine, ilseguente comma:

«1-bis. Le imprese confiscate ai sensidella legge 31 maggio 1965, n. 575, e suc-cessive modificazioni, possono essere am-messe all’amministrazione straordinaria, allecondizioni e nelle forme previste dal pre-sente decreto, anche in mancanza dei requi-siti di cui alle lettere a) e b) del comma 1».

258. Fino alla definizione della riforma or-ganica del governo del territorio, in aggiuntaalle aree necessarie per le superfici minimedi spazi pubblici o riservati alle attivita col-lettive, a verde pubblico o a parcheggi dicui al decreto del Ministro dei lavori pubblici2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggiregionali, negli strumenti urbanistici sono de-finiti ambiti la cui trasformazione e subordi-nata alla cessione gratuita da parte dei pro-prietari, singoli o in forma consortile, diaree o immobili da destinare a edilizia resi-denziale sociale, in rapporto al fabbisognolocale e in relazione all’entita e al valoredella trasformazione. In tali ambiti e possi-bile prevedere, inoltre, l’eventuale fornituradi alloggi a canone calmierato, concordatoe sociale.

259. Ai fini dell’attuazione di interventi fi-nalizzati alla realizzazione di edilizia resi-denziale sociale, di rinnovo urbanistico ededilizio, di riqualificazione e miglioramentodella qualita ambientale degli insediamenti,il comune puo, nell’ambito delle previsionidegli strumenti urbanistici, consentire un au-mento di volumetria premiale nei limiti diincremento massimi della capacita edificato-

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ria prevista per gli ambiti di cui al comma258.

260. Per il miglioramento e la sicurezzadelle comunicazioni e delle dotazioni infor-matiche, a valere sulle maggiori entrate deri-vanti dalle disposizioni dei commi da 167 a289 del presente articolo nonche della pre-sente legge, e autorizzato in favore delCorpo della guardia di finanza un contributodi 2 milioni di euro per ciascuno degli anni2008 e 2009.

261. Al decreto del Presidente della Re-pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e succes-sive modificazioni, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) all’articolo 3 e aggiunto, in fine, ilseguente comma:

«Le disposizioni del primo periodo delterzo comma non si applicano in caso diuso personale o familiare dell’imprenditoreovvero di messa a disposizione a titolo gra-tuito nei confronti dei dipendenti:

a) di veicoli stradali a motore per ilcui acquisto, pure sulla base di contratti dilocazione, anche finanziaria, e di noleggio,la detrazione dell’imposta e stata operata infunzione della percentuale di cui alla letterac) del comma 1 dell’articolo 19-bis1;

b) delle apparecchiature terminali peril servizio radiomobile pubblico terrestre ditelecomunicazioni e delle relative prestazionidi gestione, qualora sia stata computata indetrazione una quota dell’imposta relativa al-l’acquisto delle predette apparecchiature,pure sulla base di contratti di locazione, an-che finanziaria, e di noleggio, ovvero allesuddette prestazioni di gestione, non supe-riore alla misura in cui tali beni e servizisono utilizzati per fini diversi da quelli dicui all’articolo 19, comma 4, secondo pe-riodo»;

b) all’articolo 10 e aggiunto, in fine, ilseguente comma:

«Sono altresı esenti dall’imposta le pre-stazioni di servizi effettuate nei confronti deiconsorziati o soci da consorzi, ivi comprese

le societa consortili e le societa cooperative

con funzioni consortili, costituiti tra soggetti

per i quali, nel triennio solare precedente, la

percentuale di detrazione di cui all’articolo

19-bis, anche per effetto dell’opzione di cui

all’articolo 36-bis, sia stata non superiore al

10 per cento, a condizione che i corrispettivi

dovuti dai consorziati o soci ai predetti con-

sorzi e societa non superino i costi imputabili

alle prestazioni stesse»;

c) all’articolo 13, il terzo comma e so-

stituito dai seguenti:

«In deroga al primo comma:

a) per le operazioni imponibili effet-

tuate nei confronti di un soggetto per il quale

l’esercizio del diritto alla detrazione e limi-

tato a norma del comma 5 dell’articolo 19,

anche per effetto dell’opzione di cui all’arti-

colo 36-bis, la base imponibile e costituita

dal valore normale dei beni e dei servizi se

e dovuto un corrispettivo inferiore a tale va-

lore e se l’operazione e effettuata da societa

che direttamente o indirettamente controllano

tale soggetto, ne sono controllate o sono con-

trollate dalla stessa societa che controlla il

predetto soggetto;

b) per la messa a disposizione di vei-

coli stradali a motore nonche delle apparec-

chiature terminali per il servizio radiomobile

pubblico terrestre di telecomunicazioni e

delle relative prestazioni di gestione effet-

tuata dal datore di lavoro nei confronti del

proprio personale dipendente la base imponi-

bile e costituita dal valore normale dei beni e

dei servizi se e dovuto un corrispettivo infe-

riore a tale valore.

Per le cessioni che hanno per oggetto

beni per il cui acquisto o importazione la de-

trazione e stata ridotta ai sensi dell’articolo

19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibi-

lita oggettiva, la base imponibile e determi-

nata moltiplicando per la percentuale detrai-

bile ai sensi di tali disposizioni l’importo de-

terminato ai sensi dei commi precedenti»;

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d) all’articolo 14 sono aggiunti, in fine,i seguenti commi:

«Agli effetti del terzo comma dell’arti-colo 13, il valore normale e determinato aisensi del terzo e del quarto comma del pre-sente articolo se i beni ceduti o i servizi pre-stati rientrano nell’attivita propria dell’im-presa; diversamente, il valore normale e co-stituito per le cessioni di beni dal prezzo diacquisto dei beni stessi e per le prestazionidi servizi dalle spese sostenute per la presta-zione dei servizi stessi.

Agli effetti della lettera b) del terzocomma dell’articolo 13, per la messa a di-sposizione di veicoli stradali a motore si as-sume come valore normale quello determi-nato a norma dell’articolo 51, comma 4, let-tera a), del testo unico delle imposte sui red-diti, di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes-sive modificazioni, comprensivo dellesomme eventualmente trattenute al dipen-dente e al netto dell’imposta sul valore ag-giunto compresa in detto importo»;

e) all’articolo 19-bis1:

1) le lettere a), b), c) e d) sono sosti-tuite dalle seguenti:

«a) l’imposta relativa all’acquisto o al-l’importazione di aeromobili e dei relativicomponenti e ricambi e ammessa in detra-zione se i beni formano oggetto dell’attivitapropria dell’impresa o sono destinati ad es-sere esclusivamente utilizzati come strumen-tali nell’attivita propria dell’impresa ed e inogni caso esclusa per gli esercenti arti e pro-fessioni;

b) l’imposta relativa all’acquisto o al-l’importazione dei beni elencati nell’allegatatabella B e delle navi e imbarcazioni da di-porto nonche dei relativi componenti e ri-cambi e ammessa in detrazione soltanto sei beni formano oggetto dell’attivita propriadell’impresa ed e in ogni caso esclusa pergli esercenti arti e professioni;

c) l’imposta relativa all’acquisto o al-l’importazione di veicoli stradali a motore,

diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’al-legata tabella B, e dei relativi componenti ericambi e ammessa in detrazione nella mi-sura del 40 per cento se tali veicoli nonsono utilizzati esclusivamente nell’eserciziodell’impresa, dell’arte o della professione.La disposizione non si applica, in ognicaso, quando i predetti veicoli formano og-getto dell’attivita propria dell’impresa non-che per gli agenti e rappresentanti di com-mercio. Per veicoli stradali a motore si inten-dono tutti i veicoli a motore, diversi dai trat-tori agricoli o forestali, normalmente adibitial trasporto stradale di persone o beni lacui massa massima autorizzata non supera3.500 kg e il cui numero di posti a sedere,escluso quello del conducente, non e supe-riore a otto;

d) l’imposta relativa all’acquisto o al-l’importazione di carburanti e lubrificanti de-stinati ad aeromobili, natanti da diporto eveicoli stradali a motore, nonche alle presta-zioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 ealle prestazioni di custodia, manutenzione,riparazione e impiego, compreso il transitostradale, dei beni stessi, e ammessa in detra-zione nella stessa misura in cui e ammessa indetrazione l’imposta relativa all’acquisto oall’importazione di detti aeromobili, natantie veicoli stradali a motore»;

2) alla lettera e), le parole: «ed altransito stradale delle autovetture e autovei-coli di cui all’articolo 54, lettere a) e c),del decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285» sono soppresse;

3) la lettera g) e abrogata;

f) nella tabella A, parte III, nel numero7) la parola: «non» e soppressa e il numero1) e sostituito dal seguente:

«1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi,destinati ad essere utilizzati nella prepara-zione di prodotti alimentari»;

g) nella tabella B, le lettere e) e g) sonoabrogate.

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262. All’articolo 6 della legge 13 maggio1999, n. 133, e successive modificazioni, icommi da 1 a 3-bis sono abrogati.

263. All’articolo 44, comma 1, della legge21 novembre 2000, n. 342, le parole: «conl’aliquota del 10 per cento» sono sostituitedalle seguenti: «con l’aliquota ordinaria».

264. In deroga all’articolo 3 della legge 27luglio 2000, n. 212:

a) le disposizioni di cui al comma 261,lettera b), e al comma 262 si applicano a de-correre dal 1º luglio 2008;

b) le disposizioni di cui al comma 261,lettere c) e d), si applicano a decorrere dal 1ºmarzo 2008;

c) le disposizioni di cui al comma 261,lettere a), e), f) e g), e al comma 263 si ap-plicano a decorrere dal 1º gennaio 2008. Tut-tavia, per le operazioni relative a veicoli stra-dali a motore, le disposizioni di cui alle let-tere a), e) e g) del comma 261 si applicanodal 28 giugno 2007.

265. In deroga all’articolo 1, comma 2,della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gliatti formati anteriormente al 4 luglio 2006deve intendersi che le presunzioni di cui al-l’articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del de-creto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248, valgano, agli effetti tributari,come presunzioni semplici.

266. Sono definiti «gruppi di acquisto so-lidale» i soggetti associativi senza scopo dilucro costituiti al fine di svolgere attivita diacquisto collettivo di beni e distribuzionedei medesimi, senza applicazione di alcun ri-carico, esclusivamente agli aderenti, con fi-nalita etiche, di solidarieta sociale e di soste-nibilita ambientale, in diretta attuazione degliscopi istituzionali e con esclusione di attivitadi somministrazione e di vendita.

267. Le attivita svolte dai soggetti di cui alcomma 266, limitatamente a quelle rivolteverso gli aderenti, non si considerano com-merciali ai fini dell’applicazione del regimedi imposta di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,ferme restando le disposizioni di cui all’arti-colo 4, settimo comma, del medesimo de-creto, e ai fini dell’applicazione del regimedi imposta del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917.

268. All’onere derivante dalle disposizionidi cui ai commi 266 e 267, valutato in200.000 euro annui a decorrere dall’anno2008, si provvede mediante corrispondenteriduzione dell’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,n. 244.

269. All’articolo 12 del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2, dopole parole: «un quinquennio» la parola: «tre»e sostituita dalla seguente: «quattro» e dopole parole: «lo scontrino fiscale» sono inseritele seguenti: «compiute in giorni diversi,».

270. Si considerano valide le trasmissionidegli elenchi dei clienti e fornitori, di cui al-l’articolo 37, commi 8 e 9, del decreto-legge4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,relative all’anno 2006, effettuate entro il ter-mine del 15 novembre 2007.

271. Al comma 37-bis dell’articolo 37 deldecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248, le parole: «immessi sul mer-cato a decorrere dal 1º gennaio 2008» sonosostituite dalle seguenti: «immessi sul mer-cato a decorrere dal 1º gennaio 2009».

272. Al comma 43 dell’articolo 37 del de-creto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248, e aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: «La disposizione del periodo prece-dente si applica anche ai redditi di cui all’ar-ticolo 17, comma 1, lettere c) e c-bis), del ci-tato testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente delle Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

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modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1ºgennaio 2004».

273. All’articolo 2, comma 33, del de-creto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 24 no-vembre 2006, n. 286, e successive modifica-zioni, dopo il quinto periodo e inserito il se-guente: «Tali redditi producono effetto fi-scale, in deroga alle vigenti disposizioni, adecorrere dal 1º gennaio dell’anno in cuiviene presentata la dichiarazione».

274. All’articolo 1, comma 57, ultimo pe-riodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,e successive modificazioni, dopo le parole:«della fiscalita» sono inserite le seguenti: «,delle cui banche di dati e comunque contito-lare,».

275. All’articolo 9, comma 3-bis, del de-creto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 26febbraio 1994, n. 133, e successive modifica-zioni, la lettera e) e sostituita dalla seguente:

«e) all’agriturismo, in conformita aquanto previsto dalla legge 20 febbraio2006, n. 96».

276. Sono soggetti all’obbligo della vol-tura catastale previsto dall’articolo 3 del de-creto del Presidente della Repubblica 26 ot-tobre 1972, n. 650, gli atti soggetti ad iscri-zione nel registro delle imprese che compor-tino qualsiasi mutamento nell’intestazionecatastale dei beni immobili di cui siano tito-lari persone giuridiche, anche se non diretta-mente conseguenti a modifica, costituzione otrasferimento di diritti reali. Le modalita at-tuative delle disposizioni del presentecomma sono stabilite con provvedimentodel direttore dell’Agenzia del territorio, adot-tato d’intesa con il direttore generale per ilcommercio, le assicurazioni e i servizi delMinistero dello sviluppo economico.

277. Fatto salvo quanto previsto dalcomma 336 dell’articolo 1 della legge 30 di-cembre 2004, n. 311, gli uffici provincialidell’Agenzia del territorio, qualora rilevinola mancata presentazione degli atti di aggior-

namento catastale da parte dei soggetti obbli-gati, ne richiedono la presentazione ai sog-getti titolari. Nel caso in cui questi ultiminon ottemperino entro il termine di novantagiorni dalla data di ricevimento della sud-detta richiesta, gli uffici dell’Agenzia del ter-ritorio provvedono d’ufficio, attraverso la re-dazione dei relativi atti di aggiornamento,con applicazione, a carico dei soggetti ina-dempienti, degli oneri stabiliti in attuazionedel comma 339 dell’articolo 1 della legge30 dicembre 2004, n. 311.

278. L’articolo 23 della legge 27 febbraio1985, n. 52, e sostituito dal seguente:

«Art. 23. – 1. I conservatori dei registriimmobiliari inviano ogni quindici giorni alprocuratore della Repubblica del tribunalenella cui circoscrizione e stabilito l’ufficiocopia del registro generale d’ordine su sup-porto informatico o con modalita telemati-che».

279. In deroga all’articolo 2680, primocomma, del codice civile, fino a quandonon sara data attuazione a quanto stabilitodall’articolo 61 del codice dell’amministra-zione digitale, di cui al decreto legislativo7 marzo 2005, n. 82, la vidimazione del regi-stro generale d’ordine viene eseguita dalconservatore.

280. Fatto salvo quanto previsto dall’arti-colo 1, comma 14, del decreto-legge 3 otto-bre 2006, n. 262, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 24 novembre 2006,n. 286, all’Agenzia del territorio e assegnatouno specifico stanziamento di 12 milioni dieuro, di cui 4 milioni di euro nell’anno2008 e 8 milioni di euro nell’anno 2009,per la corresponsione di incentivi alla mobi-lita territoriale e di indennita di trasferta alpersonale dipendente, con particolare ri-guardo al processo di decentramento dellefunzioni catastali. Al relativo onere si prov-vede con le maggiori entrate derivanti dagliinterventi di cui ai commi 276 e 277, nonchecon le riduzioni dei costi conseguenti alle

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misure di semplificazione in materia ipoteca-ria previste dai commi 278 e 279.

281. Nell’ambito delle funzioni ammini-strative catastali conferite ai sensi dell’arti-colo 66 del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112, e successive modificazioni,per le riscossioni erariali sono applicabili aicomuni le norme previste dagli articoli 178e 179 del regolamento di cui al regio decreto23 maggio 1924, n. 827. Le disposizionicontenute nel citato articolo 179 si intendonoriferite ai responsabili delle strutture comu-nali sovraordinate a quelle che effettuano ri-scossioni erariali.

282. All’articolo 110, comma 6, del testounico delle leggi di pubblica sicurezza, dicui al regio decreto 18 giugno 1931,n. 773, e successive modificazioni, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) dopo le parole: «quelli che,» sonoinserite le seguenti: «dotati di attestato diconformita alle disposizioni vigenti rilasciatodal Ministero dell’economia e delle finanze –Amministrazione autonoma dei Monopoli diStato e»;

2) le parole: «gli elementi di abilita ointrattenimento sono presenti insieme all’ele-mento aleatorio» sono sostituite dalle se-guenti: «insieme con l’elemento aleatoriosono presenti anche elementi di abilita, checonsentono al giocatore la possibilita di sce-gliere, all’avvio o nel corso della partita, lapropria strategia, selezionando appositamentele opzioni di gara ritenute piu favorevoli traquelle proposte dal gioco»;

b) dopo la lettera a) e inserita la se-guente:

«a-bis) con provvedimento del Mini-stero dell’economia e delle finanze – Ammi-nistrazione autonoma dei Monopoli di Statopuo essere prevista la verifica dei singoli ap-parecchi di cui alla lettera a)».

283. Le disposizioni di cui al comma 282si applicano alle condotte e agli apparecchi

messi in esercizio a decorrere dal 1º gennaio2008.

284. Al comma 271 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:«dal periodo d’imposta successivo a quelloin corso al 31 dicembre 2006» sono sostituitedalle seguenti: «dal periodo d’imposta suc-cessivo a quello in corso al 31 dicembre2007».

285. L’importo delle maggiori entrate de-rivanti dal comma 284, pari a 350 milionidi euro per l’anno 2008 e a 280 milioni dieuro per l’anno 2009, e iscritto nel Fondoper interventi strutturali di politica econo-mica di cui all’articolo 10, comma 5, del de-creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27 di-cembre 2004, n. 307.

286. Le disposizioni di cui all’articolo 1,comma 347, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, si applicano, nella misura e alle con-dizioni previste, anche alle spese relative allasostituzione di impianti di climatizzazioneinvernale con pompe di calore ad alta effi-cienza e con impianti geotermici a bassa en-talpia.

287. L’ammontare del trasferimento com-pensativo riconosciuto in via previsionale edell’eventuale conguaglio spettanti a ciascuncomune, a fronte della diminuzione del get-tito dell’imposta comunale sugli immobiliche deriva dall’applicazione del comma 2-bis dell’articolo 8 del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 504, introdotto dal comma5 del presente articolo, e determinato con ri-ferimento alle aliquote e alle detrazioni vi-genti alla data del 30 settembre 2007.

288. A decorrere dall’anno 2009, in attesadell’emanazione dei provvedimenti attuatividi cui all’articolo 4, comma 1, del decreto le-gislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilasciodel permesso di costruire e subordinato allacertificazione energetica dell’edificio, cosıcome previsto dall’articolo 6 del citato de-creto legislativo n. 192 del 2005, nonchedelle caratteristiche strutturali dell’immobile

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finalizzate al risparmio idrico e al reimpiegodelle acque meteoriche.

289. All’articolo 4 del testo unico delle di-sposizioni legislative e regolamentari in ma-teria edilizia, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, esuccessive modificazioni, il comma 1-bis esostituito dal seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009,nel regolamento di cui al comma 1, ai finidel rilascio del permesso di costruire, deveessere prevista, per gli edifici di nuova co-struzione, l’installazione di impianti per laproduzione di energia elettrica da fonti rin-novabili, in modo tale da garantire una pro-duzione energetica non inferiore a 1 kWper ciascuna unita abitativa, compatibilmentecon la realizzabilita tecnica dell’intervento.Per i fabbricati industriali, di estensione su-perficiale non inferiore a 100 metri quadrati,la produzione energetica minima e di 5 kW».

290. A decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge, ai fini della tu-tela del cittadino consumatore, con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze,di concerto con il Ministro dello sviluppoeconomico, le misure delle aliquote di accisasui prodotti energetici usati come carburantiovvero come combustibili per riscaldamentoper usi civili, stabilite dal testo unico delledisposizioni legislative concernenti le impo-ste sulla produzione e sui consumi e relativesanzioni penali e amministrative, di cui aldecreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,e successive modificazioni, sono diminuiteal fine di compensare le maggiori entratedell’imposta sul valore aggiunto derivantidalle variazioni del prezzo internazionale,espresso in euro, del petrolio greggio.

291. Il decreto di cui al comma 290 puoessere adottato, con cadenza trimestrale, seil prezzo di cui al medesimo comma au-menta in misura pari o superiore, sulla mediadel periodo, a due punti percentuali rispettoal valore di riferimento, espresso in euro, in-dicato nel Documento di programmazione

economico-finanziaria; il medesimo decreto

non puo essere adottato ove, nella mediadel semestre precedente, si verifichi una di-

minuzione del prezzo, determinato ai sensi

del comma 290, rispetto a quello indicato

nel Documento di programmazione econo-

mico-finanziaria. Il decreto di cui al comma

290 puo essere adottato al fine di variare lealiquote di accisa, qualora il prezzo di cui

al comma 290 abbia una diminuzione ri-

spetto al valore di riferimento, espresso in

euro, indicato nel Documento di programma-

zione economico-finanziaria.

292. Il decreto di cui al comma 290, da

cui non devono in ogni caso derivare nuovi

o maggiori oneri a carico del bilancio dello

Stato, assicura che le eventuali variazioni di

aliquote siano effettuate nel rispetto dellanormativa comunitaria in materia di livelli

minimi delle accise.

293. In sede di prima applicazione, il de-

creto di cui al comma 290 e adottato qualora

le condizioni di cui al comma 291 ricorranoentro il 28 febbraio 2008.

294. Nel caso in cui la diminuzione della

misura delle aliquote di accisa di cui al

comma 290 determini economie sulle auto-

rizzazioni di spesa relative alle agevolazionivigenti in favore dei soggetti di cui all’arti-

colo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 di-

cembre 2001, n. 452, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,

le somme corrispondenti a tali economie, ac-

certate annualmente con decreto del Mini-stero dell’economia e delle finanze, sono

prelevate dalla contabilita speciale di tesore-

ria n. 1778 «Agenzia delle Entrate – Fondi

di bilancio» e versate all’entrata del bilancio

dello Stato per essere destinate, a decorreredal 2008, agli interventi previsti dall’articolo

2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre

1998, n. 451, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come

prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera

c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. IlMinistro dell’economia e delle finanze e

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autorizzato ad apportare, con propri decreti,le occorrenti variazioni di bilancio.

295. Al fine di promuovere lo sviluppo deiservizi del trasporto pubblico locale, di at-tuare il processo di riforma del settore e digarantire le risorse necessarie per il manteni-mento dell’attuale livello dei servizi, inclusoil recupero dell’inflazione degli anni prece-denti, alle regioni a statuto ordinario e rico-nosciuta la compartecipazione al gettito del-l’accisa sul gasolio per autotrazione.

296. La compartecipazione di cui alcomma 295 e attribuita mensilmente a cia-scuna regione, per gli anni 2008-2010, nellamisura complessiva indicata nella tabella 1allegata alla presente legge. A decorrere dal-l’anno 2011 le quote di compartecipazione diciascuna regione a statuto ordinario restanodeterminate nella misura stabilita per lostesso anno 2011 con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, sentita la Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, in modo tale che lestesse, applicate ai volumi di gasolio impie-gato come carburante per autotrazione ero-gati nell’anno 2010 in ciascuna regione, con-sentano di corrispondere l’importo comples-sivo come determinato nella citata tabella 1allegata alla presente legge e quello indivi-duato, a decorrere dall’anno 2011, in baseal comma 302. Con lo stesso decreto sonoindividuate le modalita di trasferimento dellesomme spettanti alle singole regioni. Nellemore dell’emanazione del decreto continuanoad essere attribuite a ciascuna regione, a ti-tolo di acconto, le quote mensili determinateai sensi del primo periodo del presentecomma.

297. La compartecipazione di cui alcomma 296 sostituisce e, a decorrere dal-l’anno 2011, integra le seguenti risorse:

a) compensazione della minore entrataregistrata relativamente alla compartecipa-zione dell’accisa sul gasolio di cui all’arti-colo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicem-

bre 1995, n. 549, per un importo annuo paria 254,9 milioni di euro;

b) trasferimenti di cui agli articoli 8 e20 del decreto legislativo 19 novembre1997, n. 422, e successive modificazioni,per un importo annuo pari a 670,5 milionidi euro;

c) compensazione della riduzione del-l’accisa sulla benzina non compensata dalmaggior gettito delle tasse automobilistichedi cui all’articolo 1, comma 58, della legge30 dicembre 2004, n. 311, e successive mo-dificazioni, per un importo annuo pari a342,5 milioni di euro;

d) trasferimenti per i rinnovi dei con-tratti di lavoro relativi al settore del trasportopubblico locale di cui all’articolo 23 del de-creto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2004, n. 47, all’articolo 1, comma2, del decreto-legge 21 febbraio 2005,n. 16, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 aprile 2005, n. 58, e all’articolo 1,comma 1230, della legge 27 dicembre2006, n. 296, per un importo annuo pari a480,2 milioni di euro.

298. A decorrere dall’anno 2008, al fine diadeguare le risorse destinate ai servizi di tra-sporto pubblico locale, comprese quelle dicui all’articolo 8 del decreto legislativo 19novembre 1997, n. 422, e successive modifi-cazioni, e attribuita alle regioni a statuto or-dinario una quota dell’accisa sul gasolio im-piegato come carburante per autotrazione, ul-teriore rispetto a quella prevista ai sensi delcomma 296 del presente articolo, determi-nata nella misura di 0,00860 euro per l’anno2008, di 0,00893 euro per l’anno 2009 e di0,00920 euro a partire dall’anno 2010 perogni litro di gasolio erogato nei rispettivi ter-ritori regionali.

299. L’ammontare della quota di compar-tecipazione di cui al comma 298 e versatodirettamente dai soggetti obbligati al paga-mento dell’accisa e riversato dalla strutturadi gestione in apposito conto corrente aperto

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presso la Tesoreria centrale dello Stato. Laripartizione tra le regioni a statuto ordinariodelle somme ad esse spettanti ai sensi delcomma 298 e effettuata sulla base dei quan-titativi di gasolio erogati nell’anno prece-dente dagli impianti di distribuzione di car-buranti, come risultanti dai registri di caricoe scarico previsti dall’articolo 25, comma4, del testo unico delle disposizioni legisla-tive concernenti le imposte sulla produzionee sui consumi e relative sanzioni penali eamministrative, di cui al decreto legislativo26 ottobre 1995, n. 504. A decorrere dalla ri-partizione relativa all’anno 2011, le sommespettanti alle regioni a statuto ordinario aisensi del comma 298 possono essere rideter-minate sulla base dei criteri di commisura-zione, da stabilire con decreto del Ministrodei trasporti, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze e con il Ministroper gli affari regionali e le autonomie locali,d’intesa con la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, ai sensidell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giu-gno 2003, n. 131, finalizzati a valutare lostato di adozione e di applicazione, da partedelle regioni, di quanto stabilito dagli articoli14, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 19novembre 1997, n. 422, e successive modifi-cazioni. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze sono stabilite le modalitadi applicazione delle disposizioni di cui alcomma 298 e di quelle contenute nel pre-sente comma.

300. E istituito presso il Ministero dei tra-sporti l’Osservatorio nazionale sulle politichedel trasporto pubblico locale, cui partecipanoi rappresentanti dei Ministeri competenti,delle regioni e degli enti locali, al fine dicreare una banca dati e un sistema informa-tivo pubblico correlati a quelli regionali edi assicurare la verifica dell’andamento delsettore e del completamento del processo diriforma. Per il funzionamento dell’Osservato-rio e autorizzata la spesa di 2 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2008. Con de-

creto del Ministro dei trasporti, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze

e con il Ministro per gli affari regionali e le

autonomie locali, sentita la Conferenza unifi-

cata di cui all’articolo 8 del decreto legisla-

tivo 28 agosto 1997, n. 281, e successive

modificazioni, sono definiti i criteri e le mo-

dalita di monitoraggio delle risorse destinate

al settore e dei relativi servizi, ivi comprese

quelle relative agli enti locali, nonche le mo-

dalita di funzionamento dell’Osservatorio.

L’Osservatorio presenta annualmente alle

Camere un rapporto sullo stato del trasporto

pubblico locale.

301. A decorrere dall’anno 2008 non puo

essere previsto alcun trasferimento aggiun-

tivo a carico del bilancio dello Stato finaliz-

zato al finanziamento delle spese correnti del

trasporto pubblico locale, ivi compresi gli

oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti

al comparto successivi alla data di entrata

in vigore della presente legge. Le regioni a

statuto ordinario riversano le risorse destinate

agli enti locali entro quattro mesi dalla data

della loro acquisizione, ferma restando la

possibilita di adottare una modalita di versa-

mento di maggior favore per gli stessi enti

locali.

302. Le risorse per i servizi di cui all’arti-

colo 9 del decreto legislativo 19 novembre

1997, n. 422, continuano ad essere corrispo-

ste sino a tutto l’anno 2010. Dall’anno

2011 si provvede alla loro sostituzione ade-

guando le misure della compartecipazione

di cui al comma 296; a tal fine, con decreto

del Ministro dell’economia e delle finanze,

di concerto con il Ministro dei trasporti e

con il Ministro per gli affari regionali e le

autonomie locali, sentita la Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bol-

zano, da emanare entro il 15 febbraio 2010,

e individuata la somma spettante a ciascuna

regione a statuto ordinario, di cui tenere

conto ai fini dell’emanazione del decreto di

cui al comma 296.

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303. Nelle more di un’organica riformadel sistema degli ammortizzatori sociali, eesteso al settore del trasporto pubblico localeil sistema previsto dall’articolo 2, comma 28,della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senzaoneri aggiuntivi a carico dello Stato.

304. Per promuovere lo sviluppo econo-mico e rimuovere gli squilibri economico-so-ciali e istituito, nello stato di previsione delMinistero dei trasporti, il Fondo per la pro-mozione e il sostegno dello sviluppo del tra-sporto pubblico locale, con una dotazione di113 milioni di euro per l’anno 2008, di 130milioni di euro per l’anno 2009 e di 110 mi-lioni di euro per l’anno 2010. Per gli annisuccessivi, al finanziamento del Fondo siprovvede ai sensi dell’articolo 11, comma3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,n. 468, e successive modificazioni. Le ri-sorse del Fondo sono destinate alle finalitadi cui all’articolo 1, comma 1031, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, come modi-ficato dal comma 306, e di cui all’articolo 9della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con leprocedure e le modalita previste da tali di-sposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensie con le modalita della legge 26 febbraio1992, n. 211, con le risorse di cui al presentecomma, individuati con decreto del Ministrodei trasporti, sono destinati al completamentodelle opere in corso di realizzazione in mi-sura non superiore al 20 per cento. Il finan-ziamento di nuovi interventi e subordinatoall’esistenza di parcheggi di interscambio,ovvero alla loro realizzazione, che puo esserefinanziata con le risorse di cui al presentecomma.

305. La ripartizione delle risorse di cui alcomma 304 tra le finalita ivi previste e defi-nita con decreto del Ministro dei trasporti,d’intesa con la Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano. Infase di prima applicazione, per il triennio2008-2010, le risorse sono ripartite in parimisura tra le finalita previste. A decorreredall’anno 2011 la ripartizione delle risorse

tra le finalita di cui al comma 304 e effet-tuata con il medesimo decreto, tenendo contodi princıpi di premialita che incentivino l’ef-ficienza, l’efficacia e la qualita nell’eroga-zione dei servizi, la mobilita pubblica e latutela ambientale. All’articolo 1, comma1032, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, la lettera d) e abrogata.

306. All’articolo 1, comma 1031, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la let-tera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) per l’acquisto di elicotteri e diidrovolanti destinati ad un servizio minimodi trasporto pubblico locale per garantire col-legamenti con isole minori con le quali esisteun fenomeno di pendolarismo;

c-ter) all’acquisto dei veicoli di cui allelettere a) e b) e riservato almeno il 50 percento della dotazione del fondo».

307. Al Ministero dei trasporti e altresı de-stinata una quota pari a 12 milioni di euro adecorrere dall’anno 2008 per la riattivazione,in via d’urgenza, dei lavori di realizzazionedi sistemi innovativi di trasporto in ambitourbano, interrotti in relazione all’apertura diprocedimenti tesi a riesaminare le procedurecontrattuali da parte della Corte di giustiziadelle Comunita europee.

308. A decorrere dall’anno 2008 i finan-ziamenti statali per il rinnovo del contrattorelativo al settore del trasporto pubblico lo-cale di cui alle disposizioni richiamate nelcomma 297 sono corrisposti direttamentealle regioni a statuto ordinario dal Ministerodell’economia e delle finanze con le moda-lita di cui al comma 296. L’esclusione dellespese relative ai rinnovi contrattuali del set-tore del trasporto pubblico locale dal pattodi stabilita interno si applica esclusivamentenei confronti delle regioni e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano.

309. Ai fini dell’imposta sul reddito dellepersone fisiche, per le spese sostenute entroil 31 dicembre 2008 per l’acquisto degli ab-bonamenti ai servizi di trasporto pubblico lo-cale, regionale e interregionale spetta una de-

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trazione dall’imposta lorda, fino alla concor-

renza del suo ammontare, nella misura del

19 per cento per un importo delle spese

stesse non superiore a 250 euro. La detra-

zione spetta sempreche le spese stesse non

siano deducibili nella determinazione dei sin-

goli redditi che concorrono a formare il red-

dito complessivo. La detrazione spetta anche

se la spesa e stata sostenuta nell’interesse

delle persone indicate nell’articolo 12 del te-

sto unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modifi-

cazioni, che si trovino nelle condizioni indi-

cate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

310. L’articolo 3, comma 1, del decreto-

legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 febbraio

1987, n. 18, si interpreta nel senso che le

somme di cui all’articolo 1 del medesimo de-

creto-legge, nonche quelle che gli enti locali

proprietari o soci hanno versato o versano

per il ripiano delle perdite di esercizio dell’a-

zienda o del consorzio di pubblico trasporto,

ancorche riferite ad esercizi precedenti al

1982, come pure quelle provenienti dal

Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi

di esercizio di cui all’articolo 9 della legge

10 aprile 1981, n. 151, e successive modifi-

cazioni, non rilevano ai fini degli articoli

61 e 109, comma 5, nonche dell’articolo

84, comma 1, quarto periodo, del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e successive modificazioni.

311. I crediti vantati dalla societa Ferrovie

della Calabria s.r.l. nei confronti della re-

gione Calabria e rientranti nella regolazione

delle partite debitorie di cui all’articolo

145, comma 30, della legge 23 dicembre

2000, n. 388, e successive modificazioni,

sono destinati alla definitiva copertura dei di-

savanzi pregressi a tutto il 31 dicembre 2000

della ex gestione commissariale governativa

delle Ferrovie della Calabria e, per la parte

residua, ad investimenti per il rinnovo e il

potenziamento dei servizi ferroviari gestitidalla medesima societa.

312. Sono abrogate le disposizioni recatedall’articolo 3, comma 12-bis, della legge28 dicembre 1995, n. 549, dall’articolo 20,comma 2, del decreto legislativo 19 novem-bre 1997, n. 422, e dall’articolo 1, comma58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, esuccessive modificazioni.

313. Al fine di attivare significativi pro-cessi di sviluppo locale attraverso il recuperoe il riuso di beni immobili pubblici, in coe-renza con gli indirizzi di sviluppo territo-riale, economico e sociale e con gli obiettividi sostenibilita e qualita territoriale e urbana,il Ministro dell’economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro per i beni e le atti-vita culturali, tramite l’Agenzia del demanio,nel rispetto delle attribuzioni costituzionalidelle regioni, d’intesa con gli enti territorialiinteressati, e nel rispetto dei piani urbanisticicomunali, individua ambiti di interesse na-zionale nei quali sono presenti beni immobilidi proprieta dello Stato e di altri soggettipubblici per promuovere, in ciascun ambito,un programma unitario di valorizzazione dicui all’articolo 3, comma 15-bis, del de-creto-legge 25 settembre 2001, n. 351, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 23 no-vembre 2001, n. 410. Il complesso dei pro-grammi di valorizzazione costituisce il Pianodi valorizzazione dei beni pubblici per lapromozione e lo sviluppo dei sistemi locali.

314. Il Piano di cui al comma 313 e pro-posto dal Ministro dell’economia e delle fi-nanze, di concerto con il Ministro per ibeni e le attivita culturali, sentiti i Ministricompetenti, ed e approvato d’intesa con laConferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e successive modificazioni, anche inapplicazione delle previsioni del codice deibeni culturali e del paesaggio, di cui al de-creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Intale Piano, oltre all’individuazione degli am-biti di intervento, sono determinati gli obiet-tivi di azione, le categorie tematiche, sociali,

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economiche e territoriali di interesse, i cri-teri, i tempi e le modalita di attuazione deiprogrammi unitari di intervento, noncheogni altro elemento significativo per la for-mazione dei suddetti programmi.

315. Sulla base delle indicazioni contenutenel Piano di cui al comma 313, la regione egli enti territoriali e locali interessati, d’in-tesa con il Ministero dell’economia e dellefinanze di concerto con il Ministero per ibeni e le attivita culturali, promuovono laformazione dei programmi unitari di valoriz-zazione, individuando gli interventi, le mo-dalita di attuazione, le categorie di destina-zioni d’uso compatibili, l’entita e la modalitadi attribuzione agli enti territoriali di quotaparte del plusvalore da realizzare, noncheogni altro elemento significativo per l’attua-zione di quanto previsto nei programmi me-desimi.

316. Per la definizione dei contenuti, fina-lita, condizioni e limiti per l’attuazione deiprogrammi unitari di valorizzazione concor-rono le amministrazioni centrali e territorialiinteressate, nonche tutti i soggetti compe-tenti, anche utilizzando la conferenza di ser-vizi di cui agli articoli 14 e seguenti dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni, con particolare riguardo all’i-dentificazione delle modalita di interventoper gli immobili soggetti a tutela ambientale,paesaggistica, architettonica, archeologica estorico-culturale, e ricompresi in aree dema-niali, nel pieno rispetto delle disposizionicontenute nel codice di cui al decreto legisla-tivo 22 gennaio 2004, n. 42, individuando glielementi necessari per la migliore defini-zione progettuale degli interventi compresinei programmi unitari di valorizzazione.

317. Ciascun programma unitario di valo-rizzazione e approvato con decreto del presi-dente della regione o della provincia interes-sata, d’intesa con il Ministro dell’economia edelle finanze e con il Ministro per i beni e leattivita culturali. I consigli comunali provve-dono alla ratifica del programma, a pena didecadenza, nel rispetto delle forme di pubbli-

cita e di partecipazione, entro novanta giornidall’emanazione del predetto decreto. Lasuddetta approvazione produce gli effetti pre-visti dall’articolo 34 del testo unico di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, edalle relative leggi regionali, nonche, ove ne-cessario, la relativa dichiarazione di pubblicautilita per le opere pubbliche o di interessegenerale in esso comprese.

318. Ciascun programma unitario di valo-rizzazione o parti di esso, in relazione allasua approvazione, puo assumere, in conside-razione della tipologia e dei contenuti degliinterventi previsti, il valore e gli effetti deipiani, programmi e strumenti attuativi di ini-ziativa pubblica e privata, ai sensi della vi-gente normativa nazionale e regionale. Alprogramma unitario di valorizzazione e ap-plicabile, ove necessario, il comma 5 dell’ar-ticolo 27 della legge 1º agosto 2002, n. 166.

319. Per la predisposizione degli studi difattibilita, dei progetti e di eventuali ulteriorimisure di accompagnamento e di supportodel Piano di cui al comma 313 si provvedea valere sul capitolo relativo alle somme daattribuire all’Agenzia del demanio per l’ac-quisto dei beni immobili, per la manuten-zione, la ristrutturazione, il risanamento ela valorizzazione dei beni del demanio edel patrimonio immobiliare statale, noncheper gli interventi sugli immobili confiscatialla criminalita, fino ad un importo massimodi 10 milioni di euro per l’anno 2008.

320. All’articolo 27 del decreto-legge 30settembre 2003, n. 269, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326, e successive modificazioni, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-ter, il secondo periodoe sostituito dal seguente: «Entro il 31 luglio2008 il Ministero della difesa, sentita l’A-genzia del demanio, adotta un programmadi razionalizzazione, accorpamento, ridu-zione e ammodernamento del patrimonio in-frastrutturale in uso, in coerenza con il pro-cesso di pianificazione territoriale e urbani-

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stica previsto dalla legislazione nazionale eregionale, allo scopo di favorirne la rialloca-zione in aree maggiormente funzionali permigliorare l’efficienza dei servizi assolti, eindividua entro il 31 ottobre 2008, con lestesse modalita indicate nel primo periodo,immobili non piu utilizzati per finalita istitu-zionali, da consegnare all’Agenzia del dema-nio entro il 31 dicembre 2008, nonche altrestrutture, per un valore complessivo pari al-meno a 2.000 milioni di euro»;

b) dopo il comma 13-ter sono inseriti iseguenti:

«13-ter.1. Il programma di cui al comma13-ter:

a) individua, oltre gli immobili non piuutilizzati, anche quelli parzialmente utilizzatie quelli in uso all’Amministrazione della di-fesa nei quali sono tuttora presenti funzionialtrove ricollocabili;

b) definisce le nuove localizzazionidelle funzioni, individuando le opere da rea-lizzare;

c) quantifica il costo della costruzioneex novo e dell’ammodernamento delle infra-strutture individuate e quello del trasferi-mento delle funzioni nelle nuove localizza-zioni;

d) stabilisce le modalita temporali delleprocedure di razionalizzazione, accorpa-mento, riduzione e ammodernamento e delsuccessivo rilascio dei beni immobili nonpiu in uso.

13-ter.2. Le infrastrutture militari, gli im-mobili e le porzioni di piu ampi compendiancora in uso al Ministero della difesa, indi-viduati nell’ambito del programma di cui aicommi 13-ter e 13-ter.1, sono consegnati al-l’Agenzia del demanio ad avvenuta rialloca-zione delle funzioni presso idonee e funzio-nali strutture sostitutive. La riallocazionepuo avvenire sia tramite la trasformazione eriqualificazione di altri immobili militari,sia con costruzioni ex novo, da realizzarsiin conformita con gli strumenti urbanisticie salvaguardando l’integrita delle aree di pre-

gio ambientale anche attraverso il ricorso adaccordi o a procedure negoziate con enti ter-ritoriali promosse dal Ministero della difesa,di concerto con il Ministero dell’economia edelle finanze, ovvero in attuazione delle di-sposizioni di cui all’articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001,n. 351, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 novembre 2001, n. 410. Per consen-tire la riallocazione delle predette funzioni eistituito, nello stato di previsione del Mini-stero della difesa, un fondo in conto capitalela cui dotazione e determinata dalla legge fi-nanziaria in relazione alle esigenze di realiz-zazione del programma di cui al comma 13-ter.1 e al quale concorrono anche proventiderivanti dalle attivita di valorizzazione edi dismissione effettuate dall’Agenzia del de-manio con riguardo alle infrastrutture mili-tari, agli immobili e alle porzioni di piuampi compendi ancora in uso al Ministerodella difesa, oggetto del presente comma».

321. Per favorire i processi di mobilita al-ternativa nei centri storici di citta di partico-lare rilievo urbanistico e culturale gia ricono-sciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’u-manita, e istituito un fondo nello stato di pre-visione del Ministero dei trasporti pari a 4milioni di euro annui, per gli anni 2008,2009 e 2010.

322. Le banche appositamente convenzio-nate con il Ministero dell’economia e dellefinanze sono autorizzate alla stipula di con-tratti di mutuo ventennale fino a 300.000euro con i titolari di edifici situati nei centristorici dei comuni con popolazione inferiorea 100.000 abitanti, per il restauro e per il ri-pristino funzionale degli immobili, o di por-zioni di essi, ponendo il totale costo degli in-teressi a carico del bilancio dello Stato.

323. Gli enti locali sono autorizzati a con-trarre mutui con la Cassa depositi e prestitiSpa, con onere per interessi a carico del bi-lancio dello Stato, per il recupero e la con-servazione degli edifici riconosciuti dall’U-NESCO come patrimonio dell’umanita o ap-

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partenenti al patrimonio culturale vincolatoai sensi del codice dei beni culturali e delpaesaggio, di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42, e successive modifica-zioni.

324. Entro trenta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge, il Mini-stro dell’economia e delle finanze, con pro-prio decreto, di concerto con il Ministroper i beni e le attivita culturali, definisce mo-dalita e criteri per l’erogazione del contributoin conto interessi di cui ai commi 322 e 323,al fine di garantire che all’attuazione dei me-desimi commi si provveda nel limite di 10milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

325. Ai soggetti di cui all’articolo 73 delcitato testo unico di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, e ai titolari di reddito di impresa aifini dell’imposta sul reddito delle persone fi-siche, non appartenenti al settore cinemato-grafico ed audiovisivo, associati in partecipa-zione ai sensi dell’articolo 2549 del codicecivile, e riconosciuto per gli anni 2008,2009 e 2010 un credito d’imposta nella mi-sura del 40 per cento, fino all’importo mas-simo di euro 1.000.000 per ciascun periodod’imposta, dell’apporto in denaro effettuatoper la produzione di opere cinematografichericonosciute di nazionalita italiana ai sensidell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gen-naio 2004, n. 28. Il beneficio si applica an-che ai contratti di cui all’articolo 2554 delcodice civile.

326. Le imprese di produzione cinemato-grafica destinatarie degli apporti di cui alcomma 325 hanno l’obbligo di utilizzarel’80 per cento di dette risorse nel territorionazionale, impiegando mano d’opera e ser-vizi italiani e privilegiando la formazione el’apprendistato in tutti i settori tecnici di pro-duzione.

327. Ai fini delle imposte sui redditi e ri-conosciuto un credito d’imposta:

a) per le imprese di produzione cinema-tografica, in misura pari al 15 per cento del

costo complessivo di produzione di opere ci-nematografiche, riconosciute di nazionalitaitaliana ai sensi dell’articolo 5 del decreto le-gislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comun-que, fino all’ammontare massimo annuo dieuro 3.500.000 per ciascun periodo d’impo-sta, condizionato al sostenimento sul territo-rio italiano di spese di produzione per unammontare complessivo non inferiore, perciascuna produzione, all’80 per cento delcredito d’imposta stesso;

b) per le imprese di distribuzione cine-matografica, pari:

1) al 15 per cento delle spese com-plessivamente sostenute per la distribuzionenazionale di opere di nazionalita italiana ri-conosciute di interesse culturale ai sensi del-l’articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 28, con un limite massimo annuo dieuro 1.500.000 per ciascun periodo d’impo-sta;

2) al 10 per cento delle spese com-plessivamente sostenute per la distribuzionenazionale di opere di nazionalita italiana,espressione di lingua originale italiana, conun limite massimo annuo di euro 2.000.000per ciascun periodo d’imposta;

3) al 20 per cento dell’apporto in de-naro effettuato mediante i contratti di cuiagli articoli 2549 e 2554 del codice civile,per la produzione di opere filmiche di nazio-nalita italiana riconosciute di interesse cultu-rale ai sensi dell’articolo 7 del citato decretolegislativo n. 28 del 2004, con un limitemassimo annuo di euro 1.000.000 per cia-scun periodo d’imposta;

c) per le imprese di esercizio cinemato-grafico, pari:

1) al 30 per cento delle spese com-plessivamente sostenute per l’introduzione eacquisizione di impianti e apparecchiaturedestinate alla proiezione digitale, con un li-mite massimo annuo non eccedente, per cia-scuno schermo, euro 50.000;

2) al 20 per cento dell’apporto in de-naro effettuato mediante i contratti di cui

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agli articoli 2549 e 2554 del codice civile,per la produzione di opere cinematografichedi nazionalita italiana riconosciute di inte-resse culturale ai sensi dell’articolo 7 del de-creto legislativo n. 28 del 2004, con un li-mite massimo annuo di euro 1.000.000 perciascun periodo d’imposta.

328. Con riferimento alla medesima operafilmica, i benefıci di cui al comma 327 nonsono cumulabili a favore della stessa impresaovvero di imprese che facciano parte dellostesso gruppo societario nonche di soggettilegati tra loro da un rapporto di partecipa-zione ovvero controllati anche indirettamentedallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo2359 del codice civile.

329. I crediti d’imposta di cui ai commi325 e 327 spettano per il periodo d’impostasuccessivo a quello in corso al 31 dicembre2007 e per i due periodi d’imposta succes-sivi.

330. Gli apporti di cui ai commi 325 e327, lettere b), numero 3), e c), numero 2),non possono, in ogni caso, superare comples-sivamente il limite del 49 per cento del costodi produzione della copia campione dell’o-pera filmica e la partecipazione complessivaagli utili degli associati non puo superare il70 per cento degli utili derivanti dall’operafilmica.

331. I crediti d’imposta di cui ai commi325 e 327, lettere b), numero 3), e c), nu-mero 2), possono essere fruiti a partire dalladata di rilascio del nulla osta di proiezione inpubblico del film di cui alla legge 21 aprile1962, n. 161, e previa attestazione rilasciatadall’impresa di produzione cinematograficadel rispetto delle condizioni richieste ai sensidei commi 326 e 330. I suddetti crediti d’im-posta non concorrono alla formazione delreddito ai fini delle imposte sui redditi edel valore della produzione ai fini dell’impo-sta regionale sulle attivita produttive, non ri-levano ai fini del rapporto di cui agli articoli96 e 109, comma 5, del citato testo unico dicui al decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono uti-lizzabili esclusivamente in compensazioneai sensi dell’articolo 17 del decreto legisla-tivo 9 luglio 1997, n. 241.

332. Gli apporti per la produzione e per ladistribuzione di cui ai commi 325 e 327 sonoconsiderati come risorse reperite dal produt-tore per completare il costo del film ai finidell’assegnazione dei contributi di cui all’ar-ticolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 28, e successive modificazioni. Inogni caso, tali contributi non possono essereerogati per una quota percentuale che, cumu-lata con gli apporti di cui ai commi da 325 a343, superi l’80 per cento del costo comples-sivo rispettivamente afferente alle spese diproduzione della copia campione e alle spesedi distribuzione nazionale del film.

333. Le disposizioni applicative deicommi da 325 a 332 sono dettate con de-creto del Ministro per i beni e le attivita cul-turali, entro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge. Il predetto de-creto e adottato di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, sentito il Mi-nistro dello sviluppo economico.

334. L’efficacia dei commi da 325 a 333 esubordinata, ai sensi dell’articolo 88, para-grafo 3, del Trattato istitutivo della Comu-nita europea, all’autorizzazione della Com-missione europea. Il Ministero per i beni ele attivita culturali provvede a richiederel’autorizzazione alla Commissione europea.Le agevolazioni possono essere fruite esclu-sivamente in relazione agli investimenti rea-lizzati e alle spese sostenute successivamentealla data della decisione di autorizzazionedella Commissione europea.

335. Alle imprese nazionali di produzioneesecutiva e di post-produzione e riconosciutoun credito d’imposta, per il periodo d’impo-sta successivo a quello in corso al 31 dicem-bre 2007 e per i due esercizi successivi, inrelazione a film, o alle parti di film, giratisul territorio nazionale, utilizzando manod’opera italiana, su commissione di produ-zioni estere, in misura pari al 25 per cento

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del costo di produzione della singola opera ecomunque con un limite massimo, per cia-scuna opera filmica, di euro 5.000.000.

336. Le disposizioni applicative delcomma 335 sono dettate con decreto del Mi-nistro per i beni e le attivita culturali, entrotre mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge. Il predetto decreto e adottatodi concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, sentito il Ministro dello svi-luppo economico.

337. Il credito d’imposta di cui al comma335 non concorre alla formazione del redditoai fini delle imposte sui redditi e del valoredella produzione ai fini dell’imposta regio-nale sulle attivita produttive, non rileva aifini del rapporto di cui agli articoli 96 e109, comma 5, del citato testo unico di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, ed e utilizzabileesclusivamente in compensazione ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 9 lu-glio 1997, n. 241.

338. Non concorrono a formare il redditoimponibile ai fini delle imposte dirette gliutili dichiarati dalle imprese di produzionee di distribuzione cinematografica che li im-piegano nella produzione o nella distribu-zione dei film di cui all’articolo 2, commi2, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 28, riconosciuti di nazionalita ita-liana ai sensi dell’articolo 5 del citato de-creto legislativo ed espressione di lingua ori-ginale italiana. Tale beneficio e concessosolo alle imprese che tengono la contabilitaordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18,comma 6, del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, e suc-cessive modificazioni.

339. Non concorrono a formare il redditoimponibile ai fini delle imposte dirette, nellimite massimo del 30 per cento, gli utili di-chiarati dalle imprese italiane operanti in set-tori diversi da quello cinematografico, lequali, da sole o per mezzo di accordi con so-cieta di produzione e di distribuzione cine-matografica, li impiegano nella produzione

o nella distribuzione dei film di cui all’arti-colo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto legisla-tivo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti dinazionalita italiana ai sensi dell’articolo 5del citato decreto legislativo. Tale beneficioe concesso solo ai soggetti che tengono lacontabilita ordinaria ai sensi degli articoli13 e 18, comma 6, del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,e successive modificazioni.

340. Le disposizioni applicative deicommi 338 e 339 sono dettate con decretodel Ministro per i beni e le attivita culturali,entro tre mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge. Il predetto decreto eadottato di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, sentito il Ministrodello sviluppo economico.

341. Le agevolazioni previste dai commi338 e 339 sono usufruibili entro il limite dispesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 mi-lioni di euro per il 2009 e 15 milioni di europer il 2010.

342. Allo scopo di assicurare lo sviluppo el’adeguamento tecnico e tecnologico dellesale cinematografiche e, di conseguenza,una sempre migliore fruizione del prodottocinematografico sul territorio, al Fondo dicui all’articolo 12, comma 1, del decreto le-gislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e succes-sive modificazioni, e assegnato un contributostraordinario di 2 milioni di euro per l’anno2008, di 8 milioni di euro per l’anno 2009e di 10 milioni di euro per l’anno 2010.Tale contributo, in deroga al comma 4 delmedesimo articolo 12 del citato decreto legi-slativo, e finalizzato a favore degli interventidi cui al comma 3, lettera c), del citato arti-colo 12.

343. L’efficacia dei commi da 335 a 339 esubordinata, ai sensi dell’articolo 88, para-grafo 3, del Trattato istitutivo della Comu-nita europea, all’autorizzazione della Com-missione europea. Il Ministero per i beni ele attivita culturali provvede a richiederel’autorizzazione alla Commissione europea.L’agevolazione puo essere fruita esclusiva-

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mente in relazione al costo sostenuto succes-sivamente alla data della decisione di auto-rizzazione della Commissione europea.

344. Al decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 109, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) all’articolo 1, comma 3-bis, le parole:«calcolato dall’I.N.P.S.» sono sostituite dalleseguenti: «risultante al Sistema informativodell’indicatore della situazione economicaequivalente gestito dall’I.N.P.S.»;

b) l’articolo 4 e sostituito dal seguente:

«Art. 4. – (Dichiarazione sostitutiva

unica). – 1. Il richiedente la prestazione pre-senta un’unica dichiarazione sostitutiva, aisensi del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, di validita annuale, concer-nente le informazioni necessarie per la deter-minazione dell’indicatore della situazioneeconomica equivalente di cui all’articolo 2,ancorche l’ente si avvalga della facolta rico-nosciutagli dall’articolo 3, comma 2. E la-sciata facolta al cittadino di presentare, entroil periodo di validita della dichiarazione so-stitutiva unica, una nuova dichiarazione, qua-lora intenda far rilevare i mutamenti dellecondizioni familiari ed economiche ai finidel calcolo dell’indicatore della situazioneeconomica equivalente del proprio nucleo fa-miliare. Gli enti erogatori possono stabilireper le prestazioni da essi erogate la decor-renza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 epresentata ai comuni o ai centri di assistenzafiscale previsti dal decreto legislativo 9 lu-glio 1997, n. 241, o direttamente all’ammini-strazione pubblica alla quale e richiesta laprima prestazione o alla sede dell’Istituto na-zionale della previdenza sociale (INPS) com-petente per territorio. Tali soggetti trasmet-tono telematicamente all’Agenzia delle en-trate le relative informazioni.

3. E comunque consentita la presentazioneall’Agenzia delle entrate, in via telematica,della dichiarazione sostitutiva unica diretta-

mente a cura del soggetto richiedente la pre-stazione agevolata.

4. L’Agenzia delle entrate determina l’in-dicatore della situazione economica equiva-lente in relazione:

a) agli elementi in possesso del Sistemainformativo dell’anagrafe tributaria;

b) ai dati autocertificati dal soggetto ri-chiedente la prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati autocertificati dalsoggetto richiedente, l’Agenzia delle entrate,sulla base di appositi controlli automatici, in-dividua altresı l’esistenza di omissioni, ov-vero difformita degli stessi rispetto agli ele-menti conoscitivi in possesso del predetto Si-stema informativo.

6. Gli esiti delle attivita effettuate ai sensidei commi 4 e 5 sono comunicati dall’Agen-zia delle entrate, mediante procedura infor-matica, ai soggetti che hanno trasmesso leinformazioni ai sensi del comma 2, ovverodirettamente al soggetto che ha presentatola dichiarazione sostitutiva unica ai sensidel comma 3, nonche in ogni caso all’INPSai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1.

7. Sulla base della comunicazione dell’A-genzia delle entrate, di cui al comma 6, i co-muni, i centri di assistenza fiscale, l’INPS ele amministrazioni pubbliche ai quali e pre-sentata la dichiarazione sostitutiva rilascianoun’attestazione, riportante l’indicatore dellasituazione economica equivalente, nonche ilcontenuto della dichiarazione e gli elementiinformativi necessari per il calcolo. Analogaattestazione e rilasciata direttamente dall’A-genzia delle entrate nei casi di cui al comma3. L’attestazione riporta anche le eventualiomissioni e difformita di cui al comma 5.La dichiarazione, munita dell’attestazione ri-lasciata, puo essere utilizzata, nel periodo divalidita, da ogni componente il nucleo fami-liare per l’accesso alle prestazioni agevolatedi cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o difformitadi cui al comma 5, il soggetto richiedente laprestazione puo presentare una nuova dichia-

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razione sostitutiva unica, ovvero puo comun-que richiedere la prestazione mediante l’atte-stazione relativa alla dichiarazione presentatarecante le omissioni o le difformita rilevatedall’Agenzia delle entrate. Tale dichiarazionee valida ai fini dell’erogazione della presta-zione, fatto salvo il diritto degli enti eroga-tori di richiedere idonea documentazioneatta a dimostrare la completezza e veridicitadei dati indicati nella dichiarazione. Gli entierogatori eseguono, singolarmente o me-diante un apposito servizio comune, tutti icontrolli ulteriori necessari e provvedono adogni adempimento conseguente alla non veri-dicita dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativialla determinazione del patrimonio mobiliaregestito dagli operatori di cui all’articolo 7,sesto comma, del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 605, l’A-genzia delle entrate, in presenza di specificheomissioni o difformita rilevate ai sensi delcomma 5, effettua, sulla base di criteri selet-tivi, apposite richieste di informazioni ai sud-detti operatori, avvalendosi delle relativeprocedure automatizzate di colloquio.

10. Nell’ambito della programmazionedell’attivita di accertamento della Guardiadi finanza, una quota delle verifiche e riser-vata al controllo sostanziale della posizionereddituale e patrimoniale dei nuclei familiaridei soggetti beneficiari di prestazioni, se-condo criteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cuiconfronti emergono divergenze nella consi-stenza del patrimonio mobiliare sono comu-nicati alla Guardia di finanza al fine di assi-curare il coordinamento e l’efficacia dei con-trolli previsti dal comma 10.

12. Con decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri, su proposta del Ministrodella solidarieta sociale, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, ilMinistro delle politiche per la famiglia e ilMinistro della salute, da adottare entro cento-venti giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione, sono individuate

le componenti autocertificate della dichiara-zione, di cui al comma 4, lettera b), e le mo-dalita attuative delle disposizioni di cui alpresente articolo, nonche stabilite specificheattivita di sperimentazione da condurre insede di prima applicazione.

13. Con apposita convenzione stipulata tral’INPS e l’Agenzia delle entrate, nel rispettodelle disposizioni del codice in materia diprotezione dei dati personali di cui al decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono di-sciplinate le modalita per lo scambio delleinformazioni necessarie all’attuazione delledisposizioni di cui al presente articolo»;

c) all’articolo 4-bis:

1) il comma 1 e sostituito dal se-guente:

«1. L’Agenzia delle entrate trasmette lenecessarie informazioni al Sistema informa-tivo dell’indicatore della situazione econo-mica equivalente, gestito ai sensi del pre-sente articolo dall’Istituto nazionale dellaprevidenza sociale che, per l’alimentazionedel Sistema, puo stipulare apposite conve-zioni con i soggetti di cui all’articolo 3,comma 3, lettera d), del regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 luglio 1998, n. 322»;

2) al comma 2, le parole: «comma 7»sono sostituite dalle seguenti: «comma 8»;

d) all’articolo 6:

1) al comma 2, le parole: «comma 3»e «comma 6» sono sostituite, rispettiva-mente, dalle seguenti: «comma 2» e «comma12»;

2) al comma 3, le parole: «comma 7»sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 9»e dopo le parole: «gli enti erogatori» sonoinserite le seguenti: «, l’Agenzia delle en-trate»;

3) al comma 4, primo e quarto pe-riodo, le parole: «Istituto nazionale della pre-videnza sociale» sono sostituite dalle se-guenti: «Agenzia delle entrate»;

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4) al comma 5, ultimo periodo, dopo

le parole: «dall’Istituto nazionale della previ-

denza sociale» sono inserite le seguenti: «,

dall’Agenzia delle entrate».

345. Entro il 15 gennaio 2008 l’Agenzia

delle entrate definisce un piano di controlli

che preveda obiettivi superiori a quelli prece-

dentemente definiti, ai fini del contrasto al-

l’evasione tributaria. Per raggiungere gli

obiettivi del piano e autorizzata, anche in de-

roga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vi-

genti, a valere sulle maggiori entrate deri-

vanti dalle disposizioni di cui ai commi da

345 a 357, la spesa di 27,8 milioni di euro

per l’anno 2008, di 60,8 milioni di euro

per l’anno 2009 e di 110,1 milioni di euro

annui a decorrere dall’anno 2010, per assun-

zioni di personale, anche di qualifica dirigen-

ziale, da parte dell’Agenzia delle entrate. A

tal fine l’Agenzia, per la stipula di contratti

di formazione e lavoro, anche in deroga al-

l’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 3,

comma 79, della presente legge, utilizza

prioritariamente le graduatorie formate a se-

guito di procedure selettive gia espletate e

per le quali il limite di eta anagrafica vigente

per i contratti di formazione e lavoro dei

soggetti risultati idonei e riferito alla data

di formazione della graduatoria stessa, ov-

vero puo ricorrere alla mobilita, anche ai

sensi dell’articolo 1, comma 536, della legge

27 dicembre 2006, n. 296. L’utilizzo delle

graduatorie di cui al periodo precedente e ef-

fettuato mediante la stipula di 750 contratti

di formazione e lavoro con soggetti risultati

idonei. Ai fini del conseguimento degli

obiettivi di incremento delle entrate fiscali

e di potenziamento dell’azione di contrasto

all’evasione, l’Agenzia delle entrate puo al-

tresı utilizzare, a valere sulle maggiori en-

trate di cui al presente comma, la quota di

cui all’articolo 1, comma 526, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, anche per proce-

dere a nuove assunzioni.

346. Anche in deroga ai limiti stabilitidalle disposizioni vigenti e al fine di poten-ziare le attivita di accertamento, ispettive edi contrasto alle frodi, di soccorso pubblico,di ispettorato e di controllo di altre ammini-strazioni statali, nonche al fine di ridurre glioneri derivanti dall’applicazione della legge24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle mag-giori entrate derivanti dalle disposizioni deicommi da 345 a 357 nonche della presentelegge, e autorizzata la spesa per assunzionidi personale, anche di qualifica dirigenziale:

a) nella sola qualifica di vigile delfuoco e attraverso le procedure selettive pre-viste dai commi 519 e 526 dell’articolo 1della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 7milioni di euro per l’anno 2008, 16 milionidi euro per l’anno 2009 e 26 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2010;

b) nell’amministrazione penitenziaria,per 1,5 milioni di euro per l’anno 2008, 5milioni di euro per l’anno 2009 e 10 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2010;

c) nel Corpo forestale dello Stato, per 1milione di euro per l’anno 2008, 8 milioni dieuro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro an-nui a decorrere dall’anno 2010, anche neiruoli iniziali nel limite delle vacanze deiruoli superiori e con successivo riassorbi-mento al passaggio a tali ruoli, con possibi-lita di utilizzare le graduatorie di idonei deiconcorsi gia banditi o conclusi, nonche percompensare gli effetti finanziari dell’even-tuale deroga all’articolo 5, comma 5, ultimoperiodo, della legge 6 febbraio 2004, n. 36;

d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro,per 1 milione di euro per l’anno 2008, 8 mi-lioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2010;

e) nell’Agenzia delle dogane, che uti-lizza prioritariamente le graduatorie formatea seguito di procedure selettive gia espletatee per le quali il limite di eta anagrafica vi-gente per i contratti di formazione e lavorodei soggetti risultati idonei e riferito alladata di formazione della graduatoria stessa,

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ovvero ricorre alla mobilita, anche ai sensidell’articolo 1, comma 536, della leggen. 296 del 2006, per 34 milioni di euro per

l’anno 2008, 46 milioni di euro per l’anno2009 e 62 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2010. L’Agenzia delle dogane e

autorizzata a stipulare contratti di formazionee lavoro, anche in deroga all’articolo 36 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,come sostituito dall’articolo 3, comma 79,

della presente legge, in particolare, con sog-getti risultati idonei, con un punteggio mi-nimo finale non inferiore a 46, nelle gradua-

torie formate a seguito delle procedure in-dette dall’Agenzia delle entrate con bandipubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie

speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28del 6 aprile 2007, per la selezione, con con-tratti di formazione e lavoro, rispettivamentedi 1.500 e 500 funzionari, terza area funzio-

nale, F1, per attivita amministrativo-tributa-rie, e con soggetti risultati idonei nelle gra-duatorie formate a seguito delle procedure

selettive indette dall’Agenzia delle doganein data non anteriore al 1º settembre 2005,rispettivamente, per 150 posti di collabora-

tore tributario, terza area funzionale, F1,per 25 posti di chimico, terza area funzio-nale, F1, per 20 posti di collaboratore di si-stema, terza area funzionale, F1, e per 10 po-

sti di collaboratori statistici, terza area fun-zionale, F1. Nei limiti delle autorizzazionidi spesa stabilite dalla presente lettera, l’A-

genzia delle dogane puo stipulare ulterioricontratti di formazione e lavoro anche consoggetti risultati idonei, nelle graduatorie for-mate a seguito delle procedure indette dal-

l’Agenzia delle entrate con bandi pubblicatinella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile

2007, con un punteggio finale inferiore a 46;in ogni caso l’utilizzo di tali graduatorie daparte dell’Agenzia delle entrate, nei limiti

di cui al quarto periodo del comma 345, eprioritario rispetto all’utilizzo delle mede-sime graduatorie da parte dell’Agenzia delledogane.

347. L’Agenzia per la protezione dell’am-biente e per i servizi tecnici (APAT), per farfronte ai propri compiti istituzionali ed alleesigenze connesse con la protezione civile,anche ai fini della stabilizzazione e autoriz-zata a bandire concorsi, per titoli ed esami,e a procedere all’assunzione di personale atempo indeterminato nel limite della dota-zione organica approvata con decreto del di-rettore generale n. 122 del 2005.

348. Al fine di potenziare l’attivita del-l’Alto Commissario per la prevenzione e ilcontrasto della corruzione e delle altre formedi illecito all’interno della pubblica ammini-strazione, di cui all’articolo 1 della legge 16gennaio 2003, n. 3, e successive modifica-zioni, e autorizzata la spesa di 1 milione dieuro a decorrere dall’anno 2008.

349. Per le esigenze di rafforzamento del-l’attivita di contrasto all’immigrazione clan-destina, e autorizzata, a favore del Ministerodell’interno, la spesa di 19,1 milioni di europer l’anno 2008, 19,1 milioni di euro perl’anno 2009 e 17,5 milioni di euro per l’anno2010. Agli oneri derivanti dal presentecomma si provvede, quanto a 12 milioni dieuro per l’anno 2009 e 16 milioni di europer l’anno 2010, a valere sulle maggiori en-trate derivanti dalle disposizioni dei commida 345 a 357 nonche della presente leggee, per la restante parte, pari a 19,1 milionidi euro per l’anno 2008, 7,1 milioni dieuro per l’anno 2009 e 1,5 milioni di europer l’anno 2010, mediante riduzione dell’au-torizzazione di spesa recata dall’articolo 3,comma 151, della legge 24 dicembre 2003,n. 350.

350. A valere sulle maggiori entrate deri-vanti dalle disposizioni dei commi da 345 a357 nonche della presente legge, per il man-tenimento di un adeguato livello di efficienzaed efficacia nello svolgimento dei compitiistituzionali attribuiti al Corpo della Guardiadi finanza, in particolare nella lotta all’eva-sione e all’elusione fiscale, all’economiasommersa ed alle frodi fiscali, nello statodi previsione del Ministero dell’economia e

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delle finanze e istituito un fondo di partecorrente con una dotazione di 13 milioni dieuro per l’anno 2008, 40 milioni di europer l’anno 2009 e 80 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2010 per le esigenzedi funzionamento del Corpo della Guardiadi finanza con particolare riguardo alle speseper prestazioni di lavoro straordinario, inden-nita di missione, acquisto di carburante pergli autoveicoli e manutenzione degli stessi.Con decreto del Ministro dell’economia edelle finanze, da comunicare alle competentiCommissioni parlamentari e alla Corte deiconti, si provvede alla ripartizione del pre-detto fondo tra le unita previsionali di basedel centro di responsabilita «Guardia di fi-nanza» del medesimo stato di previsione.

351. Allo scopo di ridurre le spese a ca-rico del bilancio dello Stato e di giungeread una rapida definizione delle controversiependenti presso la Commissione tributariacentrale, a decorrere dal 1º maggio 2008, ilnumero delle sezioni della predetta Commis-sione e ridotto a 21; le predette sezionihanno sede presso ciascuna commissione tri-butaria regionale avente sede nel capoluogodi ogni regione e presso le commissioni tri-butarie di secondo grado di Trento e di Bol-zano. A tali sezioni sono applicati comecomponenti, su domanda da presentare alConsiglio di presidenza della giustizia tribu-taria entro il 31 gennaio 2008, i presidentidi sezione, i vice presidenti di sezione e icomponenti delle commissioni tributarie re-gionali istituite nelle stesse sedi. In difettodi domande, il Consiglio di presidenza dellagiustizia tributaria provvede d’ufficio entro il31 marzo 2008. Qualora un componentedella Commissione tributaria centrale sia as-segnato ad una delle sezioni di cui al primoperiodo, ne assume la presidenza. Le fun-zioni di segreteria sono svolte dal personaledi segreteria delle commissioni tributarie re-gionali e delle commissioni di secondo gradodi Trento e di Bolzano. I presidenti di se-zione ed i componenti della Commissionetributaria centrale, nonche il personale di se-

greteria, sono assegnati, anche in soprannu-mero rispetto a quanto previsto dall’articolo8 del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da pre-sentare, rispettivamente, al Consiglio di pre-sidenza della giustizia tributaria ed al Dipar-timento per le politiche fiscali entro il 31gennaio 2008, a una delle sezioni di cui alprimo periodo. Ai presidenti di sezione, aicomponenti e al personale di segreteria dellaCommissione tributaria centrale trasferiti disede ai sensi del periodo precedente nonspetta il trattamento di missione.

352. I processi pendenti innanzi alla Com-missione tributaria centrale alla data di inse-diamento delle sezioni di cui al comma 351,ad eccezione di quelli per i quali e stato giadepositato il dispositivo, sono attribuiti allasezione regionale nella cui circoscrizioneaveva sede la commissione che ha emessola decisione impugnata.

353. Con uno o piu decreti di natura nonregolamentare del Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro il 31 marzo2008, sono determinati il numero delle se-zioni e gli organici di ciascuna commissionetributaria provinciale e regionale, tenutoconto delle rilevazioni statistiche del flussomedio dei processi relativi agli anni 2006 e2007, effettuate ai sensi dell’articolo 1,comma 4, del decreto legislativo 31 dicem-bre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre mo-dalita per l’attuazione dei commi 351 e 352;con uno dei predetti decreti sono inoltre in-dette le elezioni per il rinnovo del Consigliodi presidenza della giustizia tributaria. Icomponenti eletti a seguito delle predetteelezioni si insediano il 30 novembre 2008;in pari data decadono i componenti in caricaalla data di entrata in vigore della presentelegge. A decorrere dalla data di insediamentodei nuovi componenti, il Consiglio di presi-denza della giustizia tributaria stabilisce,con propria delibera, i criteri di valutazionedella professionalita dei giudici tributari neiconcorsi interni; a decorrere dalla data di ef-ficacia della predetta delibera cessano, nei

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concorsi interni, di avere effetto le tabelle E

e F allegate al citato decreto legislativon. 545 del 1992.

354. Per l’attuazione dei commi 351, 352

e 353, inclusa la rideterminazione dei com-

pensi dei componenti delle commissioni tri-

butarie, e autorizzata, a valere sulle maggiorientrate derivanti dalle disposizioni dei

commi da 345 a 357 nonche della presente

legge, la spesa di 3 milioni di euro per

l’anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a

decorrere dall’anno 2009. A decorrere dal

1º maggio 2008 i compensi dei presidentidi sezione e dei componenti della Commis-

sione tributaria centrale sono determinati

esclusivamente a norma dell’articolo 13 del

decreto legislativo 31 dicembre 1992,

n. 545, facendo riferimento ai compensi spet-tanti ai presidenti di sezione ed ai compo-

nenti delle commissioni tributarie regionali.

355. A valere sulle maggiori entrate deri-

vanti dalle disposizioni dei commi da 345 a

357, e autorizzata la spesa di 1,75 milionidi euro per l’anno 2008, di 4,5 milioni di

euro per l’anno 2009 e di 6 milioni di euro

a decorrere dall’anno 2010 per l’assunzione

di magistrati amministrativi, la spesa di

1,75 milioni di euro per l’anno 2008, di 6,5

milioni di euro per l’anno 2009 e di 8 mi-lioni di euro a decorrere dall’anno 2010 per

l’assunzione di magistrati contabili e la spesa

di 0,5 milioni di euro per l’anno 2008, di 1

milione di euro per l’anno 2009 e di 1,5 mi-

lioni di euro a decorrere dall’anno 2010 perl’assunzione di avvocati e procuratori dello

Stato.

356. Le amministrazioni di cui ai commi

345, 346, 349 e 355 trasmettono annual-

mente al Ministero dell’economia e delle fi-nanze – Dipartimento della Ragioneria gene-

rale dello Stato ed alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri – Dipartimento della fun-

zione pubblica un rapporto informativo sulle

assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti

in relazione alle disposizioni di cui ai commida 345 a 357.

357. Il distacco del personale dall’Agenziadel territorio ai comuni in attuazione dell’ar-ticolo 1, comma 199, della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296, e disposto con le modalitadi cui all’articolo 30, comma 2, del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276.

358. Le entrate derivanti dal riversamentoal bilancio dello Stato degli avanzi di ge-stione conseguiti dalle agenzie fiscali, adesclusione dell’Agenzia del demanio, trannequelli destinati alla incentivazione del perso-nale, e dagli utili conseguiti a decorrere dal-l’anno 2007 dalle societa di cui all’articolo59, comma 5, del decreto legislativo 30 lu-glio 1999, n. 300, sono utilizzate per il po-tenziamento delle strutture dell’amministra-zione finanziaria, con particolare riguardo aprogetti volti al miglioramento della qualitadella legislazione e alla semplificazione delsistema e degli adempimenti per i contri-buenti. A tal fine, le somme versate in unospecifico capitolo di entrata sono riassegnate,con decreto del Ministro dell’economia edelle finanze, ad apposito capitolo dello statodi previsione della spesa del Ministero del-l’economia e delle finanze – Dipartimentoper le politiche fiscali.

359. Al fine di potenziare l’azione di con-trasto dell’evasione e dell’elusione fiscale ele funzioni di controllo, analisi e monitorag-gio della spesa pubblica, possono essere con-feriti, nell’ambito del Ministero dell’econo-mia e delle finanze, entro il 30 giugno2008, incarichi di livello dirigenziale gene-rale a persone di particolare e comprovataqualificazione professionale, anche in derogaai limiti percentuali previsti dall’articolo 19,comma 6, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni, ecomunque per un numero non superiore aquattro unita. Ove tale facolta venga eserci-tata, a decorrere dalla data dell’eventualeconferimento di ciascuno degli incarichi pre-visti dal presente comma, sono soppressi dueposti di livello dirigenziale non generale ef-fettivamente coperti per ciascun incaricoconferito.

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360. Al fine di rafforzare l’attivita di con-trollo dell’Agenzia delle entrate attraversol’impiego ottimale delle risorse e di facilitareil rapporto dei contribuenti con gli uffici, conil regolamento di amministrazione di cui al-l’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300, e successive modificazioni,possono essere individuati gli uffici compe-tenti a svolgere le attivita di controllo e diaccertamento. Il regolamento si ispira ancheai seguenti criteri:

a) rafforzamento dell’attivita di con-trollo in relazione alla peculiarita delle tipo-logie di contribuenti e alle diverse fattispeciedi accertamento;

b) impiego ottimale delle risorse, nel ri-spetto dei princıpi di efficacia, efficienza edeconomicita dell’azione amministrativa, non-che facilitazione del rapporto dei contri-buenti con gli uffici, anche attraverso lo svi-luppo delle tecnologie informatiche e telema-tiche;

c) individuazione dei livelli di responsa-bilita relativi all’adozione degli atti di accer-tamento sulla base della rilevanza e comples-sita degli stessi.

361. Per analoghe esigenze di economicitae di speditezza dell’azione amministrativa, lapubblicazione dei provvedimenti dei direttoridi agenzie fiscali sui rispettivi siti internet

tiene luogo della pubblicazione dei medesimidocumenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casiin cui questa sia prevista da altre disposizionidi legge. I siti internet delle agenzie fiscalidevono essere strutturati al fine di consentirela ricerca, la consultazione, l’estrazione el’utilizzazione di tutti i documenti ivi pubbli-cati.

362. Per il triennio 2008-2010, al fine diassicurare le risorse per il perseguimento de-gli obiettivi di incremento delle entrate tribu-tarie e di contrasto all’evasione tributaria edextratributaria contenuti nell’Atto di indi-rizzo 2008-2010 ai sensi dell’articolo 59del decreto legislativo 30 luglio 1999,n. 300, e successive modificazioni, nonche

nelle convenzioni e nei contratti di serviziotriennali tra il Ministro dell’economia e dellefinanze e le agenzie fiscali, gli stanziamentirelativi agli oneri di funzionamento delleagenzie fiscali sono quantificati, per ciascunanno del triennio, in misura non inferiore aquella stabilita per l’anno 2008 in applica-zione della normativa vigente.

363. I soggetti di cui all’articolo 22 deldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, e successive modifica-zioni, in relazione alle cessioni di beni ealle prestazioni di servizi effettuate tramitedistributori automatici, sono tenuti a memo-rizzare su supporto elettronico, distintamenteper ciascun apparecchio, le singole opera-zioni.

364. Con provvedimento del direttore del-l’Agenzia delle entrate sono stabiliti le mo-dalita di memorizzazione delle singole ope-razioni nonche i criteri, i tempi e le modalitaper la trasmissione in via telematica, distinta-mente per ciascun apparecchio, delle infor-mazioni relative alle medesime operazionidi cui al comma 363. A tal fine, anche avva-lendosi del concessionario di cui all’articolo17 del decreto del Presidente della Repub-blica 26 ottobre 1972, n. 640, e successivemodificazioni, con il medesimo provvedi-mento sono stabilite le opportune credenziali,le modalita di memorizzazione delle singoleoperazioni, le specifiche tecniche necessarieper la trasmissione telematica dei dati non-che le modalita di effettuazione dei controlli.

365. Le disposizioni di cui ai commi 363 e364 si applicano a decorrere dal 1º gennaio2009 e, limitatamente agli apparecchi gia im-messi nel mercato alla predetta data, dal 30luglio 2009.

366. In attesa della piena operativita delledisposizioni di cui ai commi da 363 a 365, adecorrere dal 1º gennaio 2008 l’Agenziadelle entrate e il Corpo della guardia di fi-nanza destinano una quota della propria ca-pacita operativa all’effettuazione di accerta-menti mirati nei confronti dei soggetti indi-cati al comma 363.

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367. Entro centoventi giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, il Mi-nistero della giustizia stipula con una societainteramente posseduta dalla societa di cui al-l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30settembre 2005, n. 203, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,n. 248, una o piu convenzioni in base allequali la societa stipulante con riferimentoalle spese e alle pene pecuniarie previstedal testo unico di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 30 maggio 2002,n. 115, conseguenti ai provvedimenti passatiin giudicato o divenuti definitivi a decorreredal 1º gennaio 2008, provvede alla gestionedel credito, mediante le seguenti attivita:

a) acquisizione dei dati anagrafici deldebitore e supporto all’attivita di quantifica-zione del credito effettuata dall’ufficio com-petente;

b) notificazione al debitore di un invitoal pagamento entro un mese dal passaggio ingiudicato o dalla definitivita del provvedi-mento da cui sorge l’obbligo o dalla cessa-zione dell’espiazione della pena in istituto;

c) iscrizione al ruolo del credito, sca-duto inutilmente il termine per l’adempi-mento spontaneo.

368. Per assicurare lo svolgimento delleattivita affidatele, la societa stipulante puoassumere finanziamenti, compiere operazionifinanziarie, rilasciare garanzie, costituire,fermo restando il rispetto delle procedure dievidenza pubblica, societa con la partecipa-zione di privati nonche stipulare contratti,accordi e convenzioni con societa a preva-lente partecipazione pubblica ovvero con so-cieta private iscritte nell’albo di cui agli arti-coli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicem-bre 1997, n. 446. Le convenzioni di cui alcomma 367 individuano le linee guida dellepredette operazioni finanziarie.

369. Il Ministero della giustizia, con appo-site convenzioni, puo incaricare la societastipulante di svolgere altre attivita strumen-tali, ivi compresa la gestione di eventuali

operazioni di cartolarizzazione del creditodi cui al comma 367.

370. La remunerazione per lo svolgimentodelle attivita previste dal comma 367 e deter-minata, senza oneri aggiuntivi a carico dellafinanza pubblica, dalle convenzioni stipulateai sensi del medesimo comma.

371. Lo statuto della societa stipulante ri-serva al Ministero della giustizia un’adeguatarappresentanza nei propri organi di ammini-strazione e di controllo.

372. Dalla data di stipula della conven-zione di cui al comma 367, sono abrogatigli articoli 211, 212 e 213 del testo unicodi cui al decreto del Presidente della Repub-blica n. 115 del 2002 e ogni altra disposi-zione del medesimo decreto incompatibilecon il presente articolo.

373. Le maggiori entrate derivanti dall’at-tuazione dei commi da 367 a 372, determi-nate rispetto alla media annua delle entratenel quinquennio precedente, affluiscono, alnetto degli importi occorrenti per la gestionedel servizio da parte della societa stipulante,ad apposito capitolo di entrata del bilanciodello Stato per essere riassegnate alle unitaprevisionali di base del Ministero della giu-stizia e, in misura non superiore al 20 percento, ad alimentare il fondo unico di ammi-nistrazione per interventi straordinari e senzacarattere di continuita a favore del fondo diproduttivita del personale dell’amministra-zione giudiziaria.

374. All’articolo 1 della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 119:

1) dopo le parole: «le societa perazioni residenti» sono inserite le seguenti:«, ai fini fiscali,»;

2) la parola: «italiani» e sostituitadalle seguenti: «degli Stati membri dell’U-nione europea e degli Stati aderenti all’Ac-cordo sullo spazio economico europeo chesono inclusi nella lista di cui al comma 1dell’articolo 168-bis del testo unico delle im-

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poste sui redditi, di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917,»;

3) dopo le parole: «non possiedano»

sono inserite le seguenti: «al momento del-

l’opzione»;

4) le parole: «dell’1 per cento», ovun-

que ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:

«del 2 per cento»;

b) al comma 120, dopo il primo periodo

e inserito il seguente: «Per il periodo d’im-

posta successivo a quello in corso alla data

del 30 giugno 2007, in fase di prima applica-

zione, l’opzione per il regime speciale e

esercitata entro il 30 aprile 2008 e ha effetto

dall’inizio del medesimo periodo d’imposta,

anche nel caso in cui i requisiti di cui al

comma 119 siano posseduti nel predetto ter-

mine»;

c) al comma 134, le parole: «Le SIIQ»

sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti re-

sidenti presso i quali i titoli di partecipazione

detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, di-

rettamente o indirettamente, aderenti al si-

stema di deposito accentrato e gestito dalla

Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento

CONSOB emanato in base all’articolo 10

della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonche

i soggetti non residenti che aderiscono a si-

stemi esteri di deposito accentrato aderenti

al sistema Monte Titoli»;

d) dopo il comma 134 e inserito il se-

guente:

«134-bis. Ai fini dell’applicazione della

ritenuta disciplinata dal comma 134 sugli

utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni di cui al-

l’articolo 27-ter del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

e successive modificazioni, ad eccezione

del comma 6».

375. Ai fini della determinazione delle

quote di cui all’articolo 1, secondo comma,della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per cin-

que anni dalla data di entrata in vigore della

presente legge non si applica l’adeguamento

retributivo previsto dall’articolo 24, commi

1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

376. A partire dal Governo successivo a

quello in carica alla data di entrata in vigore

della presente legge, il numero dei Ministeri

e stabilito dalle disposizioni di cui al decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo

pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto

1999. Il numero totale dei componenti del

Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi mini-

stri senza portafoglio, vice ministri e sottose-

gretari, non puo essere superiore a sessanta ela composizione del Governo deve essere

coerente con il principio stabilito dal se-

condo periodo del primo comma dell’articolo

51 della Costituzione.

377. A far data dall’applicazione, ai sensidel comma 376, del decreto legislativo

n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni

non compatibili con la riduzione dei Mini-

steri di cui al citato comma 376, ivi com-

prese quelle di cui al decreto-legge 12 giu-

gno 2001, n. 217, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e

successive modificazioni, e al decreto-legge

18 maggio 2006, n. 181, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,

n. 233, e successive modificazioni, fatte co-munque salve le disposizioni di cui all’arti-

colo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-

quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, let-

tera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-

bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-

legge n. 181 del 2006, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e suc-

cessive modificazioni.

378. I compensi dei Commissari straordi-

nari di Governo, di cui all’articolo 11 della

legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridottidel 20 per cento dal 1º gennaio 2008.

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379. Per gli anni 2008-2010 le disposi-zioni che disciplinano il patto di stabilita in-terno degli enti locali di cui all’articolo 1della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sonomodificate e integrate come segue:

a) al comma 676, le parole: «per iltriennio 2007-2009» sono sostituite dalle se-guenti: «per gli anni 2007-2010»;

b) al comma 677, le parole: «2007,2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti:«2007, 2008, 2009 e 2010»;

c) dopo il comma 678 e inserito il se-guente:

«678-bis. Per l’anno 2010 si applicano icoefficienti stabiliti per l’anno 2009 ai sensidel comma 678, fermi restando i dati trien-nali originariamente assunti ai fini dellaquantificazione della manovra»;

d) dopo il comma 679 e inserito il se-guente:

«679-bis. Per gli anni 2008-2010 ilconcorso alla manovra delle province e deicomuni, determinato ai sensi dei commi678 e 679, che presentano una media trien-nale positiva per il periodo 2003-2005 delsaldo di cassa, calcolata ai sensi del comma680, e pari a zero. Conseguentemente, gliobiettivi programmatici di cui al comma681 sono pari al corrispondente saldo finan-ziario medio del triennio 2003-2005 calco-lato in termini di competenza mista, costi-tuito dalla somma algebrica degli importi ri-sultanti dalla differenza tra accertamenti eimpegni, per la parte corrente, e dalla diffe-renza tra incassi e pagamenti per la partein conto capitale, al netto delle entrate deri-vanti dalla riscossione di crediti e delle spesederivanti dalla concessione di crediti»;

e) il comma 681 e sostituito dai se-guenti:

«681. Per il rispetto degli obiettivi delpatto di stabilita interno gli enti devono con-seguire un saldo finanziario in termini dicassa e di competenza, per l’esercizio 2007,e di sola competenza mista, per gli esercizi2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente

saldo medio del triennio 2003-2005 miglio-rato della misura annualmente determinataai sensi del comma 678, lettera c), ovverodei commi 679 e 679-bis. Per il solo anno2008 gli enti che nel triennio 2003-2005hanno registrato un saldo medio di compe-tenza mista positivo e maggiore del saldomedio di cassa possono conseguire l’obiet-tivo di miglioramento in termini di saldo fi-nanziario di competenza mista o, in alterna-tiva, in termini di cassa e di competenza.Le maggiori entrate derivanti dall’attuazionedei commi 142, 143 e 144 concorrono alconseguimento degli obiettivi del patto distabilita interno.

681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 2003-2005,un valore medio delle entrate in conto capi-tale derivanti dalla dismissione del patrimo-nio immobiliare e mobiliare, non destinatenel medesimo triennio all’estinzione antici-pata dei prestiti, superiore al 15 per centodella media delle entrate finali, al netto delleriscossioni di crediti, gli obiettivi program-matici per gli anni 2008-2010 sono ridottidi un importo pari alla differenza tra l’am-montare dei proventi in eccesso al predettolimite del 15 per cento e quello del contri-buto annuo determinato ai sensi dei commi678 e 679, a condizione che tale differenzasia positiva. In caso di differenza pari azero o negativa gli obiettivi programmaticirestano determinati in misura pari al saldo fi-nanziario medio del triennio 2003-2005 cal-colato in termini di competenza mista»;

f) al comma 683, primo periodo, le pa-role: «Ai fini del comma 686, il saldo finan-ziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e2009 e quello medio del triennio 2003-2005sono calcolati, sia per la gestione di compe-tenza sia per quella di cassa,» sono sostituitedalle seguenti: «Ai fini del comma 686, ilsaldo finanziario e quello medio del triennio2003-2005 sono calcolati, per l’anno 2007,sia per la gestione di competenza sia perquella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e

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2010, per la sola gestione di competenza mi-sta,»;

g) il comma 684 e sostituito dal se-guente:

«684. Il bilancio di previsione degli entilocali ai quali si applicano le disposizionidel patto di stabilita interno deve essere ap-provato, a decorrere dall’anno 2008, iscri-vendo le previsioni di entrata e di spesa diparte corrente in misura tale che, unitamentealle previsioni dei flussi di cassa di entrate espese di parte capitale, al netto delle riscos-sioni e delle concessioni di crediti, sia garan-tito il rispetto delle regole che disciplinano ilpatto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti adallegare al bilancio di previsione un appositoprospetto contenente le previsioni di compe-tenza e di cassa degli aggregati rilevanti aifini del patto di stabilita interno»;

h) il comma 685 e sostituito dal se-guente:

«685. Per il monitoraggio degli adempi-menti relativi al patto di stabilita interno eper acquisire elementi informativi utili perla finanza pubblica, le province e i comunicon popolazione superiore a 5.000 abitantitrasmettono trimestralmente al Ministero del-l’economia e delle finanze – Dipartimentodella Ragioneria generale dello Stato, entrotrenta giorni dalla fine del periodo di riferi-mento, utilizzando il sistema web apposita-mente previsto per il patto di stabilita internonel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», leinformazioni riguardanti sia la gestione dicompetenza che quella di cassa, attraversoun prospetto e con le modalita definiti condecreto del predetto Ministero, sentita laConferenza Stato-citta ed autonomie locali.Con lo stesso decreto e definito il prospettodimostrativo dell’obiettivo determinato perciascun ente ai sensi dei commi 678, 679,679-bis e 681-bis. La mancata trasmissionedel prospetto dimostrativo degli obiettivi pro-grammatici costituisce inadempimento alpatto di stabilita interno. La mancata comu-nicazione al sistema web della situazione di

commissariamento ai sensi del comma 688,

secondo le indicazioni di cui allo stesso de-

creto, determina per l’ente inadempiente l’as-

soggettamento alle regole del patto di stabi-

lita interno»;

i) dopo il comma 685 e inserito il se-

guente:

«685-bis. Al fine di attivare, con la parte-

cipazione delle associazioni degli enti locali,

un nuovo sistema di acquisizione di dati ri-

guardanti la competenza finanziaria dei bi-

lanci degli enti locali che si affianca al Si-

stema informativo delle operazioni degli

enti pubblici (SIOPE), con decreto del Mini-

stro dell’economia e delle finanze, di con-

certo con il Ministro dell’interno e con il Mi-

nistro per gli affari regionali e le autonomie

locali, sentita la Conferenza Stato-citta ed

autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e

le modalita per monitorare, in corso d’anno,

gli accertamenti e gli impegni assunti, se-

condo aggregazioni e scansioni temporali

adeguate alle esigenze della finanza pub-

blica. La concreta realizzazione del sistema

e effettuata previa quantificazione dei costi

e individuazione della relativa copertura fi-

nanziaria»;

l) al comma 686, e aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «La mancata trasmissione

della certificazione costituisce inadempi-

mento al patto di stabilita interno»;

m) dopo il comma 686 e inserito il se-

guente:

«686-bis. Qualora si registrino preleva-

menti dai conti della tesoreria statale degli

enti locali non coerenti con gli obiettivi in

materia di debito assunti con l’Unione euro-

pea, il Ministro dell’economia e delle fi-

nanze, sentita la Conferenza Stato-citta ed

autonomie locali, adotta adeguate misure di

contenimento dei prelevamenti».

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380. La facolta della regione autonoma

Valle d’Aosta e della provincia autonoma

di Bolzano di applicare le regole del patto

di stabilita interno nei confronti dei loro

enti strumentali, nonche per gli enti a ordina-

mento regionale o provinciale, prevista al-

l’articolo 1, comma 663, della legge 27 di-

cembre 2006, n. 296, e estesa anche nei con-

fronti delle universita non statali di cui al-

l’articolo 17, comma 120, della legge 15

maggio 1997, n. 127.

381. I contratti di strumenti finanziari an-

che derivati, sottoscritti da regioni ed enti lo-

cali, sono informati alla massima traspa-

renza.

382. I contratti di cui al comma 381 de-

vono recare le informazioni ed essere redatti

secondo le indicazioni specificate in un de-

creto del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze, da emanare sentite la CONSOB e la

Banca d’Italia. Il Ministero dell’economia e

delle finanze verifica la conformita dei con-

tratti al decreto.

383. La regione o l’ente locale sottoscrit-

tore di strumenti finanziari di cui al comma

381 deve attestare espressamente di aver

preso piena conoscenza dei rischi e delle ca-

ratteristiche dei medesimi, evidenziando in

apposita nota allegata al bilancio gli oneri e

gli impegni finanziari derivanti da tali atti-

vita.

384. Il rispetto di quanto previsto ai

commi 382 e 383 e elemento costitutivo del-

l’efficacia dei contratti. In caso di contratti

stipulati in violazione di quanto previsto al

comma 382 o al comma 383, viene data co-

municazione alla Corte dei conti per l’ado-

zione dei provvedimenti di competenza.

385. A decorrere dall’anno 2008 con l’ac-

cordo di cui al comma 660 dell’articolo 1

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, puo

essere assunto a riferimento per il patto di

stabilita interno il saldo finanziario, anche

prima della conclusione del procedimento e

dell’approvazione del decreto previsti dal

comma 656 del medesimo articolo 1, qualora

la sperimentazione effettuata secondo le re-

gole di cui al secondo e al terzo periodo

del comma 665 dello stesso articolo abbia

conseguito al proprio termine esiti positivi

per il raggiungimento degli obiettivi di fi-

nanza pubblica.

386. E prorogata per l’anno 2008 l’esclu-

sione dal rispetto degli obiettivi del patto di

stabilita interno, gia prevista per gli anni

2006 e 2007 dall’articolo 1, comma 689,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per

gli enti locali per i quali negli anni 2004 e

2005, anche per frazione di anno, l’organo

consiliare e stato commissariato ai sensi de-

gli articoli 141 e 143 del testo unico delle

leggi sull’ordinamento degli enti locali, di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267. Relativamente alle spese per il perso-

nale, si applicano a questi enti le disposizioni

previste per gli enti inclusi negli obiettivi del

patto di stabilita interno.

387. Gli importi da iscrivere nei fondi spe-

ciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5

agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo

6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il

finanziamento dei provvedimenti legislativi

che si prevede possano essere approvati nel

triennio 2008-2010, restano determinati, per

ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle

misure indicate nelle Tabelle A e B allegate

alla presente legge, rispettivamente per il

fondo speciale destinato alle spese correnti

e per il fondo speciale destinato alle spese

in conto capitale.

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Art. 2.

(Disposizioni concernenti le seguenti Mis-

sioni: Relazioni finanziarie con le autonomieterritoriali; L’Italia in Europa e nel mondo;

Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia;Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile;

Agricoltura, politiche agroalimentari e pe-sca; Energia e diversificazione delle fonti

energetiche; Competitivita e sviluppo delleimprese; Diritto alla mobilita; Infrastrutture

pubbliche e logistica; Comunicazioni; Com-mercio internazionale ed internazionalizza-

zione del sistema produttivo; Ricerca e inno-vazione; Sviluppo sostenibile e tutela del ter-

ritorio e dell’ambiente; Tutela della salute;Tutela e valorizzazione dei beni e attivitaculturali e paesaggistici; Istruzione scola-

stica; Istruzione universitaria; Diritti sociali,solidarieta sociale e famiglia; Politiche pre-

videnziali; Politiche per il lavoro; Immigra-zione, accoglienza e garanzia dei diritti; Svi-

luppo e riequilibrio territoriale; Giovani esport; Servizi istituzionali e generali delle

amministrazioni pubbliche)

1. Ai fini dell’approvazione del bilancio diprevisione degli enti locali e della verificadella salvaguardia degli equilibri di bilanciosono confermate, per l’anno 2008, le disposi-zioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, deldecreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,convertito, con modificazioni, dalla legge 1ºmarzo 2005, n. 26.

2. I trasferimenti erariali per l’anno 2008in favore di ogni singolo ente locale sono de-terminati in base alle disposizioni recate dal-l’articolo 1, comma 696, della legge 27 di-cembre 2006, n. 296.

3. Le disposizioni in materia di comparte-cipazione provinciale al gettito dell’impostasul reddito delle persone fisiche di cui all’ar-ticolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre2002, n. 289, confermate per l’anno 2007dall’articolo 1, comma 697, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, sono prorogate perl’anno 2008.

4. Non e ammessa la restituzione disomme eventualmente versate a titolo di im-posta comunale sugli immobili ai comuni,per periodi di imposta precedenti al 2008,dai soggetti destinatari delle disposizioni dicui alla lettera i) del comma 3-bis dell’arti-colo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993,n. 557, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 febbraio 1994, n. 133, introdottadall’articolo 42-bis del decreto-legge 1º otto-bre 2007, n. 159, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 29 novembre 2007,n. 222, in relazione alle costruzioni di cuialla medesima lettera i).

5. In sede di prima applicazione, i mag-giori introiti a favore del bilancio della re-gione autonoma Friuli-Venezia Giulia deri-vanti dall’applicazione del comma 4 dell’ar-ticolo 1 del decreto legislativo 31 luglio2007, n. 137, non possono superare, per glianni 2008 e 2009, rispettivamente gli importidi 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro.A partire dall’anno 2010 i maggiori introiti,rispetto all’importo riconosciuto per l’anno2009, acquisiti alle casse regionali in appli-cazione del citato comma 4 dell’articolo 1del decreto legislativo n. 137 del 2007 sonoriconosciuti solo con contestuale attribuzionedi funzioni dallo Stato alla medesima regioneautonoma.

6. Il comma 10 dell’articolo 25 della legge28 dicembre 2001, n. 448, e abrogato ed econseguentemente soppressa l’autorizzazionedi spesa prevista al comma 11 dello stessoarticolo 25.

7. Dopo l’articolo 20.1 del decreto legisla-tivo 15 novembre 1993, n. 507, e inserito ilseguente:

«Art. 20.2. – (Spazi riservati ed esenzione

dal diritto). – 1. I comuni che hanno riser-vato il 10 per cento degli spazi totali perl’affissione di manifesti ai soggetti di cui al-l’articolo 20, o quelli che intendono riservarliper motivi attinenti ai princıpi ispiratori dei

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loro piani generali degli impianti pubblici-tari, possono continuare a disporre di spaziesenti dal diritto sulle pubbliche affissioni,comunque in misura non superiore alla pre-detta percentuale del 10 per cento.

2. Il termine per effettuare il versamentodella somma di 100 euro per anno e per pro-vincia, gia previsto dall’articolo 20-bis,comma 2, e fissato al 30 settembre 2008, apena di decadenza dal beneficio».

8. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i pro-venti delle concessioni edilizie e delle san-zioni previste dal testo unico delle disposi-zioni legislative e regolamentari in materiaedilizia, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, possonoessere utilizzati per una quota non superioreal 50 per cento per il finanziamento di spesecorrenti e per una quota non superiore ad unulteriore 25 per cento esclusivamente perspese di manutenzione ordinaria del verde,delle strade e del patrimonio comunale.

9. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge23 dicembre 1999, n. 488, come modificatodall’articolo 1, comma 711, della legge 27dicembre 2006, n. 296, trova applicazionedal 1º gennaio 2007 e pertanto dalla certifi-cazione che gli enti locali sono tenuti a pre-sentare entro il 31 marzo 2008, ferma re-stando la validita delle certificazioni prodottein precedenza.

10. All’articolo 1, comma 703, lettera a),della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le pa-role: «30 per cento» sono sostituite dalle se-guenti: «25 per cento».

11. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, avalere sul fondo ordinario di cui all’articolo34, comma 1, lettera a), del decreto legisla-tivo 30 dicembre 1992, n. 504, e dispostoun intervento fino a un importo di 10 milionidi euro per la concessione di un contributo afavore dei comuni per l’attuazione della di-rettiva 2004/38/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativaal diritto dei cittadini dell’Unione e deiloro familiari di circolare e di soggiornare li-

beramente nel territorio degli Stati membri,di cui al decreto legislativo 6 febbraio2007, n. 30. Con decreto del Ministro del-l’interno sono determinate le modalita di ri-parto ed erogazione dei contributi.

12. Gli enti locali di cui all’articolo 2 deltesto unico delle leggi sull’ordinamento deglienti locali, di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, possono istituire, me-diante apposite convenzioni, da stipulare aisensi dell’articolo 30 del medesimo testounico, uffici unici di avvocatura per lo svol-gimento di attivita di consulenza legale, di-fesa e rappresentanza in giudizio degli enticonvenzionati.

13. All’articolo 187, comma 2, lettera b),del citato testo unico di cui al decreto legi-slativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ag-giunte, in fine, le parole: «e per l’estinzioneanticipata di prestiti».

14. Le somme che residuano ai comunidalle assegnazioni operate in loro favoredal Ministero dell’interno ai sensi del de-creto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 16febbraio 1995, n. 35, e successive modifica-zioni, e del decreto-legge 28 agosto 1995,n. 364, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 ottobre 1995, n. 438, e successivemodificazioni, e finalizzate all’erogazionedi contributi per danni subiti da soggetti pri-vati in dipendenza dell’evento alluvionaledei giorni 5 e 6 novembre 1994 ad interve-nuta definizione delle pratiche di rimborso,rimangono nella disponibilita degli enti lo-cali stessi e sono destinate al finanziamentodi spese di investimento.

15. Gli alloggi di cui all’articolo 4, commi223 e 224, della legge 24 dicembre 2003,n. 350, sono trasferiti in proprieta, a titologratuito e nello stato di fatto e di diritto incui si trovano al momento del loro trasferi-mento, ai comuni nel cui territorio gli stessisono ubicati ai sensi dell’articolo 1, comma441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.I comuni procedono, entro centoventi giornidalla data della volturazione, all’accerta-

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mento di eventuali difformita urbanistico-edilizie. Il vincolo di destinazione di cui alcitato articolo 4, comma 224, della leggen. 350 del 2003 resta fermo esclusivamenteper le domande di acquisto regolarmente pre-sentate dagli assegnatari entro il termine sta-bilito dall’articolo 45, comma 3, della legge23 dicembre 2000, n. 388, nonche per le as-segnazioni in locazione sulla base di unbando riservato alla categoria dei profughi,il cui espletamento deve precedere il trasferi-mento ai comuni.

16. Il fondo ordinario di cui all’articolo34, comma 1, lettera a), del decreto legisla-tivo 30 dicembre 1992, n. 504, e ridotto di33,4 milioni di euro per l’anno 2008 e di66,8 milioni di euro a decorrere dall’anno2009.

17. Le regioni, al fine di concorrere agliobiettivi di contenimento della spesa pub-blica, entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, provvedono conproprie leggi, sentiti i consigli delle autono-mie locali, al riordino della disciplina dellecomunita montane, ad integrazione di quantoprevisto dall’articolo 27 del testo unico delleleggi sull’ordinamento degli enti locali, dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, in modo da ridurre a regime la spesacorrente per il funzionamento delle comunitamontane stesse per un importo pari almenoad un terzo della quota del fondo ordinariodi cui al comma 16, assegnata per l’anno2007 all’insieme delle comunita montanepresenti nella regione.

18. Le leggi regionali di cui al comma 17tengono conto dei seguenti princıpi fonda-mentali:

a) riduzione del numero complessivodelle comunita montane, sulla base di indica-tori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensioneterritoriale, della dimensione demografica,dell’indice di vecchiaia, del reddito mediopro capite, dell’acclivita dei terreni, dell’alti-metria del territorio comunale con riferi-

mento all’arco alpino e alla dorsale appenni-nica, del livello dei servizi, della distanza dalcapoluogo di provincia e delle attivita pro-duttive extra-agricole;

b) riduzione del numero dei componentidegli organi rappresentativi delle comunitamontane;

c) riduzione delle indennita spettanti aicomponenti degli organi delle comunitamontane, in deroga a quanto previsto dall’ar-ticolo 82 del citato testo unico di cui al de-creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esuccessive modificazioni.

19. I criteri di cui al comma 18 valgono aifini della costituzione delle comunita mon-tane e non rilevano in ordine ai benefıci eagli interventi speciali per la montagna stabi-liti dall’Unione europea e dalle leggi statali eregionali.

20. In caso di mancata attuazione delle di-sposizioni di cui al comma 17 entro il ter-mine ivi previsto, si producono i seguenti ef-fetti:

a) cessano di appartenere alle comunitamontane i comuni capoluogo di provincia, icomuni costieri e quelli con popolazione su-periore a 20.000 abitanti;

b) sono soppresse le comunita montanenelle quali piu della meta dei comuni nonsono situati per almeno l’80 per cento dellaloro superficie al di sopra di 500 metri di al-titudine sopra il livello del mare ovvero nonsono comuni situati per almeno il 50 percento della loro superficie al di sopra di500 metri di altitudine sul livello del maree nei quali il dislivello tra la quota altime-trica inferiore e la superiore non e minoredi 500 metri; nelle regioni alpine il limiteminimo di altitudine e il dislivello dellaquota altimetrica, di cui al periodo prece-dente, sono di 600 metri;

c) sono altresı soppresse le comunitamontane che, anche in conseguenza diquanto disposto nella lettera a), risultano co-stituite da meno di cinque comuni, fatti salvii casi in cui per la conformazione e le carat-

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teristiche del territorio non sia possibile pro-cedere alla costituzione delle stesse con al-meno cinque comuni, fermi restando gliobiettivi di risparmio;

d) nelle rimanenti comunita montane,gli organi consiliari sono composti in mododa garantire la presenza delle minoranze,fermo restando che ciascun comune nonpuo indicare piu di un membro. A tal finela base elettiva e costituita dall’assembleadi tutti i consiglieri dei comuni, che eleggei componenti dell’organo consiliare convoto limitato. Gli organi esecutivi sono com-posti al massimo da un terzo dei componentil’organo consiliare.

21. L’effettivo conseguimento delle ridu-zioni di spesa di cui al comma 17 e accer-tato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delleleggi regionali promulgate e delle relative re-lazioni tecnico-finanziarie, con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, su pro-posta del Ministro dell’economia e delle fi-nanze e del Ministro per gli affari regionalie le autonomie locali, sentite le singole re-gioni interessate. Gli effetti di cui al comma20 si producono dalla data di pubblicazionedel predetto decreto.

22. Le regioni provvedono a disciplinaregli effetti conseguenti all’applicazione delledisposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20ed in particolare alla soppressione delle co-munita montane, anche con riguardo alla ri-partizione delle risorse umane, finanziarie estrumentali, facendo salvi i rapporti di lavoroa tempo indeterminato esistenti alla data dientrata in vigore della presente legge. Sinoall’adozione o comunque in mancanza dellepredette discipline regionali, i comuni succe-dono alla comunita montana soppressa intutti i rapporti giuridici e ad ogni altro ef-fetto, anche processuale, ed in relazionealle obbligazioni si applicano i princıpi dellasolidarieta attiva e passiva.

23. All’articolo 47, comma 1, del testounico delle leggi sull’ordinamento deglienti locali, di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, e successive modifica-zioni, la parola: «sedici» e sostituita dalla se-guente: «dodici». La presente disposizioneentra in vigore a decorrere dalle prossimeelezioni amministrative locali.

24. All’articolo 81, comma 1, del citato te-sto unico di cui al decreto legislativo n. 267del 2000, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) le parole: «Gli amministratori localidi cui all’articolo 77, comma 2» sono sosti-tuite dalle seguenti: «I sindaci, i presidentidelle province, i presidenti dei consigli co-munali e provinciali, i presidenti dei consiglicircoscrizionali dei comuni di cui all’articolo22, comma 1, i presidenti delle comunitamontane e delle unioni di comuni, nonche imembri delle giunte di comuni e province»;

b) e aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: «I consiglieri di cui all’articolo 77,comma 2, se a domanda collocati in aspetta-tiva non retribuita per il periodo di espleta-mento del mandato, assumono a proprio ca-rico l’intero pagamento degli oneri previden-ziali, assistenziali e di ogni altra natura pre-visti dall’articolo 86».

25. All’articolo 82 del citato testo unico dicui al decreto legislativo n. 267 del 2000,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e sostituito dal seguente:

«2. I consiglieri comunali, provinciali, cir-coscrizionali, limitatamente ai comuni capo-luogo di provincia, e delle comunita montanehanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalpresente capo, un gettone di presenza per lapartecipazione a consigli e commissioni. Innessun caso l’ammontare percepito nell’am-bito di un mese da un consigliere puo supe-rare l’importo pari ad un quarto dell’inden-nita massima prevista per il rispettivo sin-daco o presidente in base al decreto di cuial comma 8. Nessuna indennita e dovuta aiconsiglieri circoscrizionali»;

b) i commi 4 e 6 sono abrogati;

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c) al comma 8, la lettera c) e sostituitadalla seguente:

«c) articolazione dell’indennita difunzione dei presidenti dei consigli, deivice sindaci e dei vice presidenti delle pro-vince, degli assessori, in rapporto alla misuradella stessa stabilita per il sindaco e per ilpresidente della provincia. Al presidente eagli assessori delle unioni di comuni, deiconsorzi fra enti locali e delle comunitamontane sono attribuite le indennita di fun-zione nella misura massima del 50 per centodell’indennita prevista per un comune aventepopolazione pari alla popolazione dell’u-nione di comuni, del consorzio fra enti localio alla popolazione montana della comunitamontana»;

d) al comma 11, il primo periodo e so-stituito dai seguenti: «Le indennita di fun-zione, determinate ai sensi del comma 8,possono essere incrementate con delibera digiunta, relativamente ai sindaci, ai presidentidi provincia e agli assessori comunali e pro-vinciali, e con delibera di consiglio per i pre-sidenti delle assemblee. Sono esclusi dallapossibilita di incremento gli enti locali incondizioni di dissesto finanziario fino allaconclusione dello stesso, nonche gli enti lo-cali che non rispettano il patto di stabilita in-terno fino all’accertamento del rientro deiparametri. Le delibere adottate in violazionedel precedente periodo sono nulle di diritto.La corresponsione dei gettoni di presenza ecomunque subordinata alla effettiva parteci-pazione del consigliere a consigli e commis-sioni; il regolamento ne stabilisce termini emodalita» e il terzo periodo e soppresso.

26. L’articolo 83 del citato testo unico dicui al decreto legislativo n. 267 del 2000 esostituito dal seguente:

«Art. 83. – (Divieto di cumulo) – 1. I par-lamentari nazionali ed europei, nonche i con-siglieri regionali non possono percepire i get-toni di presenza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per leforme associative degli enti locali, gli ammi-nistratori locali di cui all’articolo 77, comma2, non percepiscono alcun compenso, trannequello dovuto per spese di indennita di mis-sione, per la partecipazione ad organi o com-missioni comunque denominate, se tale par-tecipazione e connessa all’esercizio delleproprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le in-dennita di funzione non sono cumulabili; aisoggetti che si trovano in tale condizione,fino al momento dell’esercizio dell’opzioneo comunque sino alla rimozione della condi-zione di incompatibilita, l’indennita per lacarica sopraggiunta non viene corrisposta».

27. L’articolo 84 del citato testo unico dicui al decreto legislativo n. 267 del 2000 esostituito dal seguente:

«Art. 84. – (Rimborso delle spese di viag-gio) – 1. Agli amministratori che, in ragionedel loro mandato, si rechino fuori del capo-luogo del comune ove ha sede il rispettivoente, previa autorizzazione del capo dell’am-ministrazione, nel caso di componenti degliorgani esecutivi, ovvero del presidente delconsiglio, nel caso di consiglieri, sono dovutiesclusivamente il rimborso delle spese diviaggio effettivamente sostenute, nonche unrimborso forfetario onnicomprensivo per lealtre spese, nella misura fissata con decretodel Ministro dell’interno e del Ministro del-l’economia e delle finanze, d’intesa con laConferenza Stato-citta ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spesee effettuata dal dirigente competente, su ri-chiesta dell’interessato, corredata della docu-mentazione delle spese di viaggio e sog-giorno effettivamente sostenute e di una di-chiarazione sulla durata e sulle finalita dellamissione.

3. Agli amministratori che risiedono fuoridel capoluogo del comune ove ha sede il ri-spettivo ente spetta il rimborso per le solespese di viaggio effettivamente sostenuteper la partecipazione ad ognuna delle sedute

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dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi,nonche per la presenza necessaria presso lasede degli uffici per lo svolgimento dellefunzioni proprie o delegate».

28. Ai fini della semplificazione della va-rieta e della diversita delle forme associativecomunali e del processo di riorganizzazionesovracomunale dei servizi, delle funzioni edelle strutture, ad ogni amministrazione co-munale e consentita l’adesione ad una unicaforma associativa per ciascuna di quelle pre-viste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testounico di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, fatte salve le disposizioni dilegge in materia di organizzazione e gestionedel servizio idrico integrato e del servizio digestione dei rifiuti. Dopo il 1º aprile 2008, sepermane l’adesione multipla ogni atto adot-tato dall’associazione tra comuni e nullo ede, altresı, nullo ogni atto attinente all’ade-sione o allo svolgimento di essa da parte del-l’amministrazione comunale interessata. Ilpresente comma non si applica per l’ade-sione delle amministrazioni comunali ai con-sorzi istituiti o resi obbligatori da leggi na-zionali e regionali.

29. All’articolo 17 del citato testo unico dicui al decreto legislativo n. 267 del 2000,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «100.000 abi-tanti» sono sostituite dalle seguenti:«250.000 abitanti»;

b) il comma 3 e sostituito dal seguente:

«3. I comuni con popolazione tra i100.000 e i 250.000 abitanti possono artico-lare il territorio per istituire le circoscrizionidi decentramento ai sensi di quanto previstodal comma 2. La popolazione media dellecircoscrizioni non puo essere inferiore a30.000 abitanti».

30. Le funzioni della commissione eletto-rale comunale previste dal testo unico dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 20 marzo 1967, n. 223, in materia ditenuta e revisione delle liste elettorali, sono

attribuite al responsabile dell’ufficio eletto-rale comunale, salvo quanto disposto dagliarticoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unicodi cui al decreto del Presidente della Repub-blica n. 223 del 1967, e successive modifica-zioni. L’incarico di componente delle com-missioni elettorali comunali e delle commis-sioni e sottocommissioni elettorali circonda-riali e gratuito, ad eccezione delle spese diviaggio effettivamente sostenute. In tutte leleggi o decreti aventi ad oggetto la materiaelettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4,5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e suc-cessive modificazioni, ogni riferimento allacommissione elettorale comunale deve inten-dersi effettuato al responsabile dell’ufficioelettorale comunale.

31. A decorrere dal 2008 il fondo ordina-rio di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a),

del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 504, e ridotto di 313 milioni di euro. Insede di ripartizione delle risorse del fondoordinario, come rideterminate ai sensi delpresente comma, si tiene conto, anche sullabase di certificazioni prodotte dagli enti inte-ressati, delle riduzioni di spesa derivanti, perciascun ente territoriale, dall’attuazione delledisposizioni di cui ai commi da 23 a 31. Lerisorse derivanti dalle riduzioni di spesa dicui ai commi da 23 a 29, valutate in 313 mi-lioni di euro annui a decorrere dal 2008,sono destinate, per l’anno 2008, per 100 mi-lioni di euro, salvo quanto disposto dalcomma 32, all’incremento del contributo or-dinario di cui all’articolo 1, comma 703,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in fa-vore dei piccoli comuni con popolazione finoa 5.000 abitanti, non rientranti nei parametridi cui al medesimo comma, da ripartire inproporzione alla popolazione residente, eper 213 milioni di euro a copertura di quotaparte degli oneri derivanti dai commi 383 e384.

32. Entro il 30 giugno 2008, sulla basedelle certificazioni prodotte dagli enti inte-ressati, il Ministero dell’economia e delle fi-nanze, d’intesa con la Conferenza Stato-citta

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ed autonomie locali, quantifica l’ammontareeffettivo delle riduzioni di spesa conseguibilial 31 dicembre 2008. A seguito di tale accer-tamento, il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, in relazione alla differenza riscontratatra l’ammontare delle economie di spesa e lariduzione dei trasferimenti, adegua con pro-pri decreti la dotazione per l’anno 2008 delfondo ordinario di cui all’articolo 34, comma1, lettera a), del decreto legislativo 30 di-cembre 1992, n. 504, per i soli enti chehanno dato piena attuazione alle disposizionipreviste dai commi da 23 a 32, a valere e neilimiti dell’incremento del fondo ordinario dicui al comma 31.

33. Anche ai fini del coordinamento dellafinanza pubblica, in attuazione dell’articolo118 della Costituzione, lo Stato e le regioni,nell’ambito di rispettiva competenza legisla-tiva, provvedono all’accorpamento o allasoppressione degli enti, agenzie od organi-smi, comunque denominati, titolari di fun-zioni in tutto o in parte coincidenti conquelle assegnate agli enti territoriali ed allacontestuale riallocazione delle stesse aglienti locali, secondo i princıpi di sussidiarieta,differenziazione e adeguatezza.

34. I comuni e le province provvedonoalla soppressione degli enti, agenzie ed orga-nismi, comunque denominati, istituiti daimedesimi enti locali nell’ambito della rispet-tiva potesta regolamentare e titolari di fun-zioni in tutto o in parte coincidenti conquelle svolte dagli enti locali medesimi.

35. Entro un anno dalla data di entrata invigore della presente legge, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanoprovvedono alla riduzione del numero deicomponenti dei consigli di amministrazionee degli organi esecutivi dei consorzi tra co-muni compresi nei bacini imbriferi montani,costituiti ai sensi dell’articolo 1 della legge27 dicembre 1953, n. 959, nonche dei con-sorzi di bonifica e di miglioramento fondia-rio di cui al capo I del titolo V del regio de-creto 13 febbraio 1933, n. 215, e successivemodificazioni. La riduzione del numero dei

componenti degli organi di cui al presentecomma deve essere conforme a quanto previ-sto per le societa partecipate totalmente an-che in via indiretta da enti locali, ai sensidell’articolo 1, comma 729, della legge 27dicembre 2006, n. 296.

36. In alternativa a quanto previsto dalcomma 35 ed entro il medesimo termine, leregioni e le province autonome di Trento edi Bolzano d’intesa con lo Stato possonoprocedere alla soppressione o al riordinodei consorzi, di cui al medesimo comma35, facendo comunque salvi le funzioni e icompiti attualmente svolti dai medesimi con-sorzi e le relative risorse, ivi inclusa qual-siasi forma di contribuzione di carattere sta-tale o regionale. In caso di soppressione leregioni adottano disposizioni al fine di ga-rantire che la difesa del suolo sia attuata inmaniera coordinata fra gli enti che hannocompetenza al riguardo, nel rispetto dei prin-cıpi dettati dal decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, e successive modificazioni, edelle competenze delle province fissate dal-l’articolo 19 del testo unico delle leggi sul-l’ordinamento degli enti locali, di cui al de-creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evi-tando ogni duplicazione di opere e di inter-venti, disponendo il subentro in tutti i rap-porti attivi e passivi facenti capo ai consorzisuddetti. Per l’adempimento dei fini istituzio-nali dei medesimi consorzi, agli enti suben-tranti e attribuita la potesta, gia riconosciutaagli stessi consorzi, di cui all’articolo 59 delregio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, diimporre contributi alle proprieta consorziatenei limiti dei costi sostenuti per le citate at-tivita. Nel rispetto di quanto previsto dalcomma 37, il personale che al momentodella soppressione risulti alle dipendenzedei consorzi di bonifica passa alle dipen-denze delle regioni, delle province e dei co-muni, secondo modalita determinate dalle re-gioni, sentita la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano. Anche incaso di riordino i contributi consortili devono

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essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti

per l’attivita istituzionale.

37. Dall’attuazione delle disposizioni di

cui al comma 36 non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica. A

tale fine la soppressione di consorzi per i

quali si evidenzino squilibri di bilancio ed

esposizioni debitorie e subordinata alla pre-

via definizione di un piano finanziario che

individui le necessarie misure compensative.

38. Per le finalita di cui al comma 33, le

regioni, nell’esercizio delle rispettive prero-

gative costituzionali in materia di organizza-

zione e gestione del servizio idrico integrato

e del servizio di gestione integrata dei rifiuti,

fatte salve le competenze del Ministero del-

l’ambiente e della tutela del territorio e del

mare, in ottemperanza agli obblighi comuni-

tari, procedono entro il 1º luglio 2008, fatti

salvi gli affidamenti e le convenzioni in es-

sere, alla rideterminazione degli ambiti terri-

toriali ottimali per la gestione dei medesimi

servizi secondo i princıpi dell’efficienza e

della riduzione della spesa nel rispetto dei

seguenti criteri generali, quali indirizzi di

coordinamento della finanza pubblica:

a) in sede di delimitazione degli ambiti

secondo i criteri e i princıpi di cui agli arti-

coli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, valutazione prioritaria dei terri-

tori provinciali quali ambiti territoriali otti-

mali ai fini dell’attribuzione delle funzioni

in materia di rifiuti alle province e delle fun-

zioni in materia di servizio idrico integrato

di norma alla provincia corrispondente ov-

vero, in caso di bacini di dimensioni piu am-

pie del territorio provinciale, alle regioni o

alle province interessate, sulla base di appo-

siti accordi; in alternativa, attribuzione delle

medesime funzioni ad una delle forme asso-

ciative tra comuni di cui agli articoli 30 e se-

guenti del testo unico di cui al decreto legi-

slativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da

sindaci o loro delegati che vi partecipano

senza percepire alcun compenso;

b) destinazione delle economie a carat-tere permanente derivanti dall’attuazionedel presente comma, come accertate da cia-scuna regione con provvedimento comuni-cato al Ministro dell’economia e delle fi-nanze, al potenziamento degli interventi dimiglioria e manutenzione ordinaria e straor-dinaria delle reti e delle infrastrutture di sup-porto nei rispettivi ambiti territoriali, noncheal contenimento delle tariffe per gli utentidomestici finali.

39. All’articolo 5 (L) del testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari inmateria di debito pubblico, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 30 dicembre2003, n. 398, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) al comma 5, dopo il primo periodosono inseriti i seguenti: «A decorrere dall’en-trata in vigore del decreto di cui al periodosuccessivo, tale remunerazione non si applicaalle somme in eccedenza rispetto al saldoprevisto nell’ambito degli scambi di informa-zioni sui flussi di cassa tra il Ministero e laBanca d’Italia. Ai fini della stabilizzazionedel saldo rispetto alle previsioni, con succes-sivo decreto del Ministro, sulla base di criteridi trasparenza, efficienza e competitivita,sono stabilite le modalita di movimentazionedella liquidita e di selezione delle contro-parti»;

b) al comma 6, il primo periodo e sosti-tuito dal seguente: «Sul predetto conto, non-che sul conto di tesoreria denominato: "Di-partimento del Tesoro-Operazioni sui mercatifinanziari", non sono ammessi sequestri, pi-gnoramenti, opposizioni o altre misure caute-lari»;

c) dopo il comma 6 e inserito il se-guente:

«6-bis. Ai conti e depositi intestati al Mi-nistero presso il sistema bancario e utilizzatiper la gestione della liquidita si applicano ledisposizioni del comma 6. (L)»;

d) i commi 7 e 9 sono abrogati.

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40. Per il finanziamento del Fondo nazio-nale per la montagna, di cui all’articolo 2della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e succes-sive modificazioni, e autorizzata la spesa di50 milioni di euro per l’anno 2008 e di 50milioni di euro per ciascuno degli anni2009 e 2010.

41. E istituito, presso la Presidenza delConsiglio dei ministri – Dipartimento pergli affari regionali, il Fondo di sviluppo delleisole minori, con una dotazione finanziariapari a 20 milioni di euro a decorrere dal-l’anno 2008. Il Fondo finanzia interventi spe-cifici nei settori dell’energia, dei trasporti edella concorrenza, diretti a migliorare le con-dizioni e la qualita della vita nelle suddettezone, assegnando priorita ai progetti realiz-zati nelle aree protette e nella rete «Natura2000», prevista dall’articolo 3 del regola-mento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovveroimprontati alla sostenibilita ambientale, conparticolare riferimento all’utilizzo delle ener-gie rinnovabili, al risparmio e all’efficienzaenergetica, alla gestione dei rifiuti, alla ge-stione delle acque, alla mobilita e alla nau-tica da diporto ecosostenibili, al recupero eal riutilizzo del patrimonio edilizio esistente,al contingentamento dei flussi turistici, alladestagionalizzazione, alla protezione deglihabitat prioritari e delle specie protette, allavalorizzazione dei prodotti tipici, alla certifi-cazione ambientale dei servizi, oltre a misuredirette a favorire le imprese insulari in modoche le stesse possano essere ugualmentecompetitive. All’erogazione del Fondo siprovvede sulla base del Documento triennaleunico di programmazione isole minori (DU-PIM), elaborato dall’Associazione nazionalecomuni isole minori (ANCIM), nel qualesono indicati i singoli interventi e le relativequantificazioni, approvato con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, su pro-posta del Ministro per gli affari regionali e leautonomie locali e del Ministro dell’interno,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, sentita la Conferenza unificata

di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, e successive modifica-zioni.

42. Al fine di assicurare il necessario coor-dinamento e la migliore finalizzazione ditutti gli interventi a favore delle isole minorie ferme restando le contribuzioni per i pro-getti gia approvati con i decreti del Ministrodell’interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre2005, pubblicati rispettivamente nel supple-mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale

n. 304 del 29 dicembre 2004 e nella GazzettaUfficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, le ri-sorse iscritte sul Fondo per la tutela e lo svi-luppo economico-sociale delle isole minoridi cui all’articolo 25, comma 7, della legge28 dicembre 2001, n. 448, dello stato di pre-visione del Ministero dell’interno, sono tra-sferite al Fondo di cui al comma 41, pressola Presidenza del Consiglio dei ministri – Di-partimento per gli affari regionali.

43. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze e autorizzato ad apportare, con propridecreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

44. Al fine di sostenere progetti di svi-luppo economico e di integrazione dellearee montane negli assi di comunicazione in-terregionali, il Fondo per le aree svantaggiateconfinanti con le regioni a statuto speciale dicui al comma 7 dell’articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,n. 127, e successive modificazioni, e inte-grato di 10 milioni di euro per l’anno 2008e di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e2010.

45. La disposizione di cui all’articolo 1,comma 1282, della legge 27 dicembre2006, n. 296, si interpreta nel senso che le ri-sorse da trasferire all’Ente italiano montagna(EIM) sono tutte quelle complessivamentegia attribuite all’Istituto nazionale della mon-tagna (IMONT) al 1º gennaio 2007. Tali ri-sorse sono rese immediatamente disponibiliper effetto dell’esclusione disposta dal primoperiodo del comma 507 dell’articolo 1 dellacitata legge n. 296 del 2006.

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46. In attuazione degli accordi sottoscrittitra lo Stato e le regioni Lazio, Campania,Molise e Sicilia ai sensi dell’articolo 1,comma 180, della legge 30 dicembre 2004,n. 311, con i quali le regioni interessate siobbligano al risanamento strutturale dei rela-tivi servizi sanitari regionali, anche attra-verso la ristrutturazione dei debiti contratti,lo Stato e autorizzato ad anticipare alle pre-dette regioni, nei limiti di un ammontarecomplessivamente non superiore a 9.100 mi-lioni di euro, la liquidita necessaria per l’e-stinzione dei debiti contratti sui mercati fi-nanziari e dei debiti commerciali cumulatifino al 31 dicembre 2005, determinata inbase ai procedimenti indicati nei singolipiani e comunque al netto delle somme giaerogate a titolo di ripiano dei disavanzi.

47. Le regioni interessate, in funzionedelle risorse trasferite dallo Stato di cui alcomma 46, sono tenute a restituire, in un pe-riodo non superiore a trenta anni, le risorsericevute. Gli importi cosı determinati sonoacquisiti in appositi capitoli del bilanciodello Stato.

48. All’erogazione delle somme di cui aicommi 46 e 47, da accreditare su appositiconti correnti intestati alle regioni interes-sate, lo Stato procede, anche in tranche suc-cessive, a seguito del riaccertamento defini-tivo e completo del debito da parte delle re-gioni interessate, con il supporto dell’advisorcontabile, come previsto nei singoli piani dirientro, e della sottoscrizione di appositi con-tratti, che individuano le condizioni per la re-stituzione, da stipulare fra il Ministero dell’e-conomia e delle finanze e ciascuna regione.All’atto dell’erogazione le regioni interessateprovvedono all’immediata estinzione dei de-biti pregressi per l’importo corrispondente etrasmettono tempestivamente la relativa do-cumentazione ai Ministeri dell’economia edelle finanze e della salute.

49. In presenza della sottoscrizione del-l’accordo con lo Stato per il rientro dai defi-cit sanitari, ai sensi dell’articolo 1, comma180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,

alle regioni interessate che non hanno rispet-tato il patto di stabilita interno in uno deglianni precedenti il 2007 spetta l’accesso al fi-nanziamento integrativo del Servizio sanita-rio nazionale a carico dello Stato previstoper l’anno di riferimento dalla legislazionevigente, nei termini stabiliti dal relativopiano.

50. All’articolo 1, comma 796, lettera b),quarto periodo, della legge 27 dicembre2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le se-guenti parole: «, fatte salve le aliquote ri-dotte disposte con leggi regionali a favoredegli esercenti un’attivita imprenditoriale,commerciale, artigianale o comunque econo-mica, ovvero una libera arte o professione,che abbiano denunciato richieste estorsive eper i quali ricorrano le condizioni di cui al-l’articolo 4 della legge 23 febbraio 1999,n. 44».

51. Le agevolazioni di cui al comma 50 siapplicano nel limite massimo di 5 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2008. Condecreto del Ministro dell’economia e delle fi-nanze, sentite le regioni interessate, sonoadottate le disposizioni attuative del comma50 e del presente comma.

52. La ripartizione delle risorse rivenientidalle riduzioni annuali di cui all’articolo 1,comma 320, della legge 23 dicembre 2005,n. 266, puo essere effettuata anche sullabase di intese tra lo Stato e le regioni, con-cluse in sede di Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano.

53. La disposizione di cui al comma 52 siapplica anche in relazione alle ripartizioni dirisorse concernenti gli anni 2005 e 2006 esono fatti salvi gli atti gia compiuti in con-formita ad essa presso la Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni ele province autonome di Trento e di Bol-zano.

54. Restano validi gli atti e i provvedi-menti adottati e sono fatti salvi gli effettiprodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla

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base del decreto-legge 29 novembre 2007,n. 223.

55. In coerenza con il processo di revi-sione organizzativa di cui all’articolo 1,comma 404, lettera g), della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296, con decreto del Ministrodegli affari esteri, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze e con il Mini-stro per le riforme e le innovazioni nellapubblica amministrazione, sentite le organiz-zazioni sindacali, da emanare entro il mesedi giugno 2008, sono individuate tutte le ti-pologie professionali connesse con lo svolgi-mento dell’azione degli uffici all’estero, conl’obiettivo di razionalizzare la spesa desti-nata alle relative funzioni e di ridurre quellarelativa all’utilizzazione degli esperti di cuiall’articolo 168 del decreto del Presidentedella Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, esuccessive modificazioni.

56. Il contingente di cui all’articolo 152del decreto del Presidente della Repubblican. 18 del 1967, e successive modificazioni,viene conseguentemente, ove ne ricorrano ipresupposti nell’esercizio 2008, adeguatocon decreto del Ministro degli affari esteri,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze.

57. Quota parte delle risorse derivantidalle iniziative di cui ai commi 55 e 56, pre-via verifica ed accertamento, e destinata adalimentare, nel limite di 5 milioni di europer l’anno 2008 e nel limite di 7,5 milionidi euro a decorrere dall’anno 2009, il fondodi cui all’articolo 3, comma 39, della legge24 dicembre 2003, n. 350, che per l’anno2008 e integrato di 45 milioni di euro, e adecorrere dall’anno 2009 e integrato di 42,5milioni di euro.

58. Nel medesimo fondo confluiscono, al-tresı, le entrate accertate ai sensi dell’articolo1, comma 568, della citata legge n. 296 del2006, nel maggior limite di 40 milioni dieuro, nonche quota parte delle dotazionidelle unita previsionali di base dello statodi previsione del Ministero degli affari esteri,da porre a disposizione degli uffici all’estero.

59. A tal fine il Ministro dell’economia edelle finanze, su proposta del Ministro degliaffari esteri, e autorizzato ad effettuare, conproprio decreto, le occorrenti variazioni dibilancio.

60. Con riferimento alle politiche di soste-gno agli italiani nel mondo e di informa-zione, promozione culturale, scientifica edell’immagine del Paese all’estero, di cui aiprogrammi n. 4.8 e n. 4.9, e autorizzata perl’anno 2008 la spesa ulteriore di:

a) 12,5 milioni di euro, per le spese re-lative alla tutela e all’assistenza dei conna-zionali;

b) 5,5 milioni di euro, per il finanzia-mento delle iniziative scolastiche, di assi-stenza scolastica e di formazione e perfezio-namento professionali, di cui alla legge 3marzo 1971, n. 153.

61. Per la razionalizzazione di iniziativenel settore della divulgazione della culturaitaliana all’estero, da realizzare anche in con-nessione con eventi internazionali gia pro-grammati, e autorizzata per l’allestimento diuna mostra itinerante la spesa di 1 milionedi euro per ciascuno degli anni 2008, 2009e 2010.

62. Per il funzionamento dell’unita di crisidel Ministero degli affari esteri in relazioneallo svolgimento di interventi a tutela dei cit-tadini italiani in situazioni di rischio e diemergenza all’estero, svolti anche in coordi-namento con le unita di crisi dei Paesi del-l’Unione europea, e autorizzata, a decorreredall’anno 2008, la spesa di 400.000 euro.

63. Al fine di assicurare l’adempimentodegli impegni internazionali derivanti dallapartecipazione ai fori internazionali in parti-colare dall’esercizio della presidenza italianadel «G8», il Ministero degli affari esteri eautorizzato a procedere, per gli anni 2008 e2009, nel limite di spesa di 1,5 milioni dieuro per l’anno 2008 e di 3 milioni di euroa decorrere dal 2009, a valere sul Fondo dicui all’articolo 1, comma 527, della legge

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n. 296 del 2006, ad assunzioni di personale atempo indeterminato.

64. Per l’organizzazione del vertice «G8»previsto per l’anno 2009 e stanziata lasomma di euro 30 milioni per l’anno 2008.

65. La somma di cui al comma 64 puo es-sere in parte utilizzata anche attraverso unprogramma, da definire di intesa con la Re-gione autonoma della Sardegna, per la realiz-zazione di infrastrutture sociali e servizi ci-vili nel territorio dell’Isola, con particolareriferimento al comune della Maddalena, infunzione contestuale della occupazione sta-bile, della salvaguardia ambientale e dellacooperazione euromediterranea.

66. Piena e diretta esecuzione e data alladecisione n. 2007/436/CE/Euratom del Con-siglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistemadelle risorse proprie delle Comunita europee,a decorrere dalla data della sua entrata in vi-gore, in conformita a quanto disposto dall’ar-ticolo 11, terzo comma, della decisionestessa.

67. Il contributo all’Accademia dellescienze del Terzo Mondo (TWAS), di cuialla legge 10 gennaio 2004, n. 17, e incre-mentato di 500.000 euro annui a decorreredall’anno 2008 per sostenere l’attivita del-l’Inter Academy Medical Panel (IAMP).

68. Per consentire la partecipazione dell’I-talia all’Esposizione universale di Shanghaidel 2010 e autorizzata la spesa di 2 milionidi euro per l’anno 2008, di 5 milioni dieuro per l’anno 2009 e di 6 milioni di europer l’anno 2010.

69. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e2010 e autorizzata la spesa di 2 milioni dieuro per il finanziamento del contributo ita-liano al Trust Fund presso la Banca europeaper la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) edi euro 67.000 per il contributo al Segreta-riato esecutivo dell’Iniziativa centro-europea(INCE).

70. Per le politiche generali concernenti lecollettivita italiane all’estero, la loro integra-zione, l’informazione, l’aggiornamento e leiniziative di promozione culturale ad esse ri-

volte, ivi comprese la realizzazione, con de-creto del Ministro degli affari esteri, dellaConferenza dei giovani italiani nel mondo edel Museo della emigrazione italiana, nonchela valorizzazione del ruolo degli imprenditoriitaliani all’estero e le misure necessarie alrafforzamento e alla razionalizzazione dellarete consolare, e autorizzata la spesa di 14milioni di euro per l’anno 2008.

71. Gli importi previsti dalla tabella A al-legata alla legge 14 novembre 2000, n. 331,nonche dalla tabella C allegata alla legge23 agosto 2004, n. 226, cosı come ridetermi-nati dall’articolo 1, comma 570, della legge27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementatidi 30 milioni di euro a decorrere dall’anno2008.

72. Allo scopo di continuare ad assicurarele capacita operative dello strumento militareper l’assolvimento dei compiti previsti dallalegge, la dotazione del fondo di cui all’arti-colo 1, comma 1238, della citata leggen. 296 del 2006, e incrementata di 140 mi-lioni di euro per l’anno 2008.

73. La dotazione del fondo istituito dal-l’articolo 1, comma 899, della citata leggen. 296 del 2006 e determinata in 20 milionidi euro per l’anno 2008, dei quali 7 milionida destinare alla prosecuzione degli inter-venti relativi all’arsenale della Marina mili-tare di Taranto e 1 milione da destinare al ri-lancio del Polo di mantenimento pesantenord di Piacenza.

74. Nello stato di previsione del Ministerodella difesa e istituito un fondo da ripartireper le esigenze di funzionamento dell’Armadei carabinieri, con una dotazione di 40 mi-lioni di euro per l’anno 2008. Con decretidel Ministro della difesa, da comunicare, an-che con evidenze informatiche, al Ministerodell’economia e delle finanze, si provvedealla ripartizione del fondo tra le unita previ-sionali di base del centro di responsabilita«Arma dei carabinieri».

75. Al fine di rafforzare la sicurezza e latutela dell’ambiente, con decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri, su proposta

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del Ministro delle politiche agricole alimen-tari e forestali e del Ministro dell’ambientee della tutela del territorio e del mare, e isti-tuito presso il Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare il Nucleooperativo del Corpo forestale dello Stato ditutela ambientale. Il Nucleo dipende funzio-nalmente dal Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare e concorrenell’attivita di prevenzione e repressionedei reati ambientali e in materia di maltratta-mento degli animali nelle aree naturali pro-tette nazionali e internazionali. Nello svolgi-mento di tali compiti, il Nucleo puo effet-tuare accessi e ispezioni amministrative av-valendosi dei poteri previsti dalle norme vi-genti per l’esercizio delle attivita istituzionalidel Corpo. Con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta del Mini-stro delle politiche agricole alimentari e fore-stali e del Ministro dell’ambiente e della tu-tela del territorio e del mare, e determinato ilrelativo contingente di personale. Restano, inogni caso, ferme le competenze previste peril Comando dei carabinieri per la tutela del-l’ambiente.

76. All’istituzione del Nucleo di cui alcomma 75 si provvede con le risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legisla-zione vigente. Dalle disposizioni di cui almedesimo comma non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico del bilanciodello Stato.

77. Gli arruolamenti autorizzati per l’anno2007 dall’articolo 1, comma 574, della legge27 dicembre 2006, n. 296, possono essere ef-fettuati anche nel 2008.

78. Al fine di pervenire al riconoscimentodella causa di servizio e di adeguati inden-nizzi al personale italiano impiegato nellemissioni militari all’estero, nei poligoni ditiro e nei siti in cui vengono stoccati muni-zionamenti, nonche al personale civile ita-liano nei teatri di conflitto e nelle zone adia-centi le basi militari sul territorio nazionale,che abbiano contratto infermita o patologietumorali connesse all’esposizione e all’uti-

lizzo di proiettili all’uranio impoverito ealla dispersione nell’ambiente di nanoparti-celle di minerali pesanti prodotte dalle esplo-sioni di materiale bellico, ovvero al coniuge,al convivente, ai figli superstiti nonche aifratelli conviventi e a carico qualora sianogli unici superstiti in caso di decesso a se-guito di tali patologie, e autorizzata la spesadi 10 milioni di euro per ciascun anno deltriennio 2008-2010.

79. Con regolamento da emanare entrosessanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge ai sensi dell’articolo 17,comma 1, della legge 23 agosto 1988,n. 400, su proposta del Ministro dell’interno,di concerto con il Ministro della difesa e conil Ministro della salute, sono disciplinati itermini e le modalita per la corresponsioneai soggetti di cui al comma 78 ed entro il li-mite massimo di spesa ivi stabilito delle mi-sure di sostegno e tutela previste dalle leggi13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990,n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 ago-sto 2004, n. 206.

80. La dotazione del Fondo istituito all’ar-ticolo 1, comma 898, della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296, e determinata in 10 milionidi euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

81. L’autorizzazione di spesa di cui al de-creto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, e ri-dotta dell’importo di 10 milioni di euro perciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

82. Il Ministero della giustizia provvedeentro il 31 gennaio 2008 ad avviare la realiz-zazione di un sistema unico nazionale, arti-colato su base distrettuale di corte d’appello,delle intercettazioni telefoniche, ambientali ealtre forme di comunicazione informatica otelematica disposte o autorizzate dall’autoritagiudiziaria, anche attraverso la razionalizza-zione delle attivita attualmente svolte dagliuffici dell’amministrazione della giustizia.Contestualmente si procede all’adozione deiprovvedimenti di cui all’articolo 96 del co-dice delle comunicazioni elettroniche, di cui

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al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259,e successive modificazioni.

83. Il Ministero della giustizia, di concertocon il Ministero dell’economia e delle fi-nanze, procede al monitoraggio dei costicomplessivi delle attivita di intercettazionedisposte dall’autorita giudiziaria.

84. Al fine di garantire la continuita deiservizi di assistenza e di vigilanza nei con-fronti dei minorenni collocati, a seguito diprovvedimento dell’autorita giudiziaria, nellecomunita dell’amministrazione della giustiziaminorile, previste dall’articolo 10 del decretolegislativo 28 luglio 1989, n. 272, al perso-nale appartenente ai profili di operatore edi assistente di vigilanza e corrisposta, inpresenza di articolazioni di orario, l’inden-nita di turnazione prevista dal contratto col-lettivo nazionale del comparto Ministeri,con modalita e criteri che sono stabiliti insede di contrattazione integrativa.

85. Per le finalita di cui al comma 84 eautorizzato in favore del Ministero della giu-stizia uno specifico stanziamento di euro307.000 per l’anno 2008.

86. Al finanziamento dell’Organismo ita-liano di contabilita (OIC), fondazione di di-ritto privato avente piena autonomia statuta-ria, concorrono le imprese attraverso contri-buti derivanti dall’applicazione di una mag-giorazione dei diritti di segreteria dovutialle camere di commercio, industria, artigia-nato e agricoltura con il deposito dei bilancipresso il registro delle imprese ai sensi del-l’articolo 18, comma 1, lettera e), della legge29 dicembre 1993, n. 580.

87. Il Collegio dei fondatori dell’OIC sta-bilisce annualmente il fabbisogno di finan-ziamento dell’OIC nonche le quote del finan-ziamento di cui al comma 86 da destinare al-l’International Accounting Standards Board

(IASB) e all’European Financial ReportingAdvisory Group (EFRAG).

88. Il Ministro dello sviluppo economico,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, provvede con decreto, ai sensidell’articolo 18, comma 2, della legge 29 di-

cembre 1993, n. 580, a definire la misuradella maggiorazione di cui al comma 86sulla base delle indicazioni di fabbisogno tra-smesse dall’OIC. Con lo stesso decreto sonoindividuate le modalita di corresponsionedelle relative somme all’OIC tramite il si-stema camerale.

89. Al testo unico delle disposizioni legi-slative e regolamentari in materia di espro-priazione per pubblica utilita, di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 8 giu-gno 2001, n. 327, e successive modifica-zioni, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) all’articolo 37 (L), i commi 1 e 2sono sostituiti dai seguenti:

«1. L’indennita di espropriazione di un’a-rea edificabile e determinata nella misurapari al valore venale del bene. Quando l’e-spropriazione e finalizzata ad attuare inter-venti di riforma economico-sociale, l’inden-nita e ridotta del venticinque per cento. (L)

2. Nei casi in cui e stato concluso l’ac-cordo di cessione, o quando esso non e statoconcluso per fatto non imputabile all’espro-priato ovvero perche a questi e stata offertaun’indennita provvisoria che, attualizzata, ri-sulta inferiore agli otto decimi di quella de-terminata in via definitiva, l’indennita e au-mentata del dieci per cento. (L)»;

b) all’articolo 45 (L), comma 2, letteraa), le parole: «senza la riduzione del qua-ranta per cento» sono sostituite dalle se-guenti: «con l’aumento del dieci per centodi cui al comma 2 dell’articolo 37»;

c) all’articolo 20 (L), comma 14, il se-condo periodo e sostituito dal seguente:«L’autorita espropriante dispone il deposito,entro trenta giorni, presso la Cassa depositie prestiti Spa, della somma senza le maggio-razioni di cui all’articolo 45»;

d) all’articolo 22 (L), comma 3, le pa-role: «, senza applicare la riduzione del qua-ranta per cento di cui all’articolo 37, comma1» sono soppresse;

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e) all’articolo 55 (L), il comma 1 e so-stituito dal seguente:

«1. Nel caso di utilizzazione di un suoloedificabile per scopi di pubblica utilita, in as-senza del valido ed efficace provvedimentodi esproprio alla data del 30 settembre1996, il risarcimento del danno e liquidatoin misura pari al valore venale del bene.(L)».

90. Le disposizioni di cui all’articolo 37,commi 1 e 2, e quelle di cui all’articolo45, comma 2, lettera a), del citato testo unicodi cui al decreto del Presidente della Repub-blica 8 giugno 2001, n. 327, come modificatidal comma 89 del presente articolo, si appli-cano a tutti i procedimenti espropriativi incorso, salvo che la determinazione dell’in-dennita di espropriazione sia stata condivisa,ovvero accettata, o sia comunque divenuta ir-revocabile.

91. Fermo quanto previsto dall’articolo 1,comma 6-septies, del decreto-legge 28 di-cembre 2006, n. 300, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,a decorrere dal 1º febbraio 2008, il tratta-mento economico fondamentale ed accesso-rio attinente alla posizione di comando delpersonale appartenente alle Forze di poliziae al Corpo nazionale dei vigili del fuoco eposto a carico delle amministrazioni utilizza-trici dello stesso. La disposizione di cui alprecedente periodo si applica anche alle as-segnazioni di cui all’articolo 33 della legge23 agosto 1988, n. 400, che superano il con-tingente fissato dal decreto del Presidente delConsiglio dei ministri ivi previsto. Restafermo il divieto di cumulabilita previsto dal-l’articolo 3, comma 63, della legge 24 di-cembre 1993, n. 537.

92. In relazione a quanto previsto dall’ar-ticolo 1, comma 430, della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296, la qualifica di dirigente ge-nerale di pubblica sicurezza e le corrispon-denti posizioni di organico di livello Bsono soppresse. I dirigenti che rivestivanola predetta qualifica alla data del 31 dicem-

bre 2007 sono inquadrati, a decorrere dalgiorno successivo, nella qualifica di prefettoe collocati in un ruolo ad esaurimento so-prannumerario, riassorbibile all’atto del col-locamento a riposo. Agli stessi e garantitol’impiego sino alla cessazione del servizio,ai sensi dell’articolo 1, comma 433, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296.

93. Ai fini dell’applicazione dell’articolo42 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e suc-cessive modificazioni, i dirigenti generali dipubblica sicurezza con almeno quattro annidi servizio nella qualifica possono essere no-minati prefetto, nel numero massimo di 17previsto dal comma 1 del predetto articolo42, conservando a tutti gli effetti l’anzianitamaturata nella qualifica di dirigente generale.Ai dirigenti in possesso della predetta anzia-nita di servizio nella qualifica rivestita, col-locati a riposo d’ufficio per il raggiungi-mento del limite di eta prima della nominaa prefetto si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 42, comma 3-bis, della legge 1ºaprile 1981, n. 121.

94. In corrispondenza del raggiungimentodel limite di eta previsto per il collocamentoa riposo d’ufficio del personale di cui alcomma 92, il numero dei dirigenti generalidi pubblica sicurezza di cui alla tabella Adel decreto del Presidente della Repubblica24 aprile 1982, n. 335, e successive modifi-cazioni, e incrementato fino a nove unita.

95. In relazione alla soppressione dellaqualifica di dirigente generale di pubblica si-curezza di livello B, al decreto legislativo 5ottobre 2000, n. 334, e successive modifica-zioni, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) all’articolo 10, i commi 1 e 2 sonosostituiti dal seguente:

«1. Il percorso di carriera occorrente per lapartecipazione allo scrutinio per l’ammis-sione al corso di formazione per l’accessoalla qualifica di primo dirigente ed al con-corso per titoli ed esami previsti dall’articolo7, comma 1, nonche per l’ammissione allo

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scrutinio per la promozione alla qualifica didirigente superiore, e definito con decretodel Ministro dell’interno su proposta dellacommissione di cui all’articolo 59, secondocriteri di funzionalita dell’Amministrazionedella pubblica sicurezza. Il medesimo de-creto determina altresı i requisiti minimi diservizio in ciascuno dei settori d’impiego epresso gli uffici centrali e periferici dell’Am-ministrazione della pubblica sicurezza, co-munque non inferiori ad un anno»;

b) all’articolo 1, comma 2, le parole:«dirigente generale di pubblica sicurezza dilivello B» sono soppresse; all’articolo 2, ilcomma 8 e abrogato;

c) all’articolo 11, comma 2, le parole:«e dai dirigenti generali di pubblica sicu-rezza di livello B,» sono sostituite dalle se-guenti: «e dai prefetti provenienti dai ruolidella Polizia di Stato in servizio presso il Di-partimento della pubblica sicurezza»;

d) all’articolo 13, comma 1, le parole:«dirigente generale di pubblica sicurezza dilivello B e» sono soppresse;

e) all’articolo 58, comma 3, le parole:«e ai dirigenti generali di pubblica sicurezzadi livello B» sono soppresse;

f) all’articolo 59, comma 1, le parole: «edai dirigenti generali di livello B» sono sosti-tuite dalle seguenti: «e dai prefetti prove-nienti dai ruoli della Polizia di Stato in servi-zio presso il Dipartimento della pubblica si-curezza»;

g) all’articolo 62, comma 3, le parole:«un apposito comitato composto da almenotre dirigenti generali di pubblica sicurezzadi livello B» sono sostituite dalle seguenti:«un comitato composto da almeno tre pre-fetti provenienti dai ruoli della Polizia diStato in servizio presso il Dipartimento dellapubblica sicurezza»;

h) all’articolo 64, comma 2, le parole:«di livello B» sono soppresse.

96. Dall’attuazione dei commi da 92 a 95deve risultare confermata la previsione di unrisparmio di spesa di almeno 63.000 euro in

ragione d’anno. Eventuali oneri aggiuntivisono compensati, negli anni in cui si doves-sero verificare, attraverso corrispondenti ri-duzioni delle somme destinate a nuove as-sunzioni nella qualifica iniziale dei ruoli in-teressati e rendendo indisponibili i relativiposti.

97. Per l’anno 2008 e istituito nello statodi previsione del Ministero dell’interno unfondo per le esigenze di funzionamento dellasicurezza e del soccorso pubblico, per il rin-novo e l’ammodernamento degli automezzi edegli aeromobili delle Forze di polizia e delCorpo nazionale dei vigili del fuoco, adesclusione delle spese per il personale e diquelle destinate al ripianamento delle posi-zioni debitorie, con una dotazione di 190 mi-lioni di euro, di cui 30 milioni di euro per lespecifiche necessita del Corpo nazionale deivigili del fuoco, da ripartire con uno o piudecreti del Ministro dell’interno, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, con il Ministro della difesa e con ilMinistro della giustizia, da comunicare allecompetenti Commissioni parlamentari e allaCorte dei conti.

98. Per l’anno 2008 e autorizzata la spesadi 20 milioni di euro da iscrivere nel Fondodi cui all’articolo 1, comma 1331, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, da ripartire,per le esigenze di funzionamento e per l’e-sercizio dei compiti di vigilanza e controllooperativi in materia di sicurezza delle navie delle strutture portuali svolti dal Corpodelle capitanerie di porto – Guardia costiera,con decreto del Ministro dei trasporti, da co-municare, anche con evidenze informatiche,al Ministero dell’economia e delle finanze,tramite l’Ufficio centrale del bilancio.

99. Al fine di sviluppare e adeguare lacomponente aeronavale e dei sistemi di co-municazione del Corpo delle capitanerie diporto – Guardia costiera e autorizzata laspesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008,10 milioni di euro per l’anno 2009 e 20 mi-lioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e2011.

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100. Al fine di favorire l’assunzione nelle

pubbliche amministrazioni dei cittadini ita-liani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98,

che, come personale civile, abbiano prestato

servizio continuativo, per almeno un anno

alla data del 31 dicembre 2006, alle dipen-

denze di organismi militari della Comunita

atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteriche ne fanno parte, operanti sul territorio na-

zionale, che siano stati licenziati in conse-

guenza di provvedimenti di soppressione o

riorganizzazione delle basi militari degli or-

ganismi medesimi adottati entro il 31 dicem-

bre 2006, e istituito, presso il Ministero del-l’economia e delle finanze, uno specifico

fondo con una dotazione di 7,250 milioni

di euro a decorrere dall’anno 2008.

101. Con decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri, su proposta del Ministro per

le riforme e le innovazioni nella pubblica

amministrazione, da adottare di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono fissati i criteri e leprocedure per l’assunzione del personale di

cui al comma 100, nonche per l’assegnazione

delle risorse finanziarie alle amministrazioni

interessate.

102. Al fine di rafforzare la legalita e ilmiglioramento delle condizioni di vita dei

territori in cui opera la criminalita organiz-

zata di tipo mafioso o similare, e istituito a

decorrere dall’anno 2008, presso il Ministero

dell’interno, il «Fondo per la legalita». AlFondo confluiscono i proventi derivanti dai

beni mobili e le somme di denaro confiscati

ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575,

e successive modificazioni.

103. A valere sulle risorse del Fondo dicui al comma 102 sono finanziati, anche par-

zialmente, progetti relativi al potenziamento

delle risorse strumentali e delle strutture

delle Forze di polizia, al risanamento di

quartieri urbani degradati, alla prevenzione

e al recupero di condizioni di disagio e diemarginazione, al recupero o alla realizza-

zione di strutture pubbliche e alla diffusionedella cultura della legalita.

104. Le modalita di accesso al Fondo dicui al comma 102 sono stabilite con decretodel Ministro dell’interno, da emanare di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, entro trenta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge. Con lostesso decreto sono adottate le disposizioniattuative dei commi 102 e 103.

105. A decorrere dal 1º gennaio 2008, allevittime della criminalita organizzata, di cuiall’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990,n. 302, e successive modificazioni, e ai lorofamiliari superstiti, alle vittime del dovere,di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro fa-miliari superstiti, nonche ai sindaci vittime diatti criminali nell’ambito dell’espletamentodelle loro funzioni e ai loro familiari super-stiti, sono erogati i benefıci di cui all’articolo5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004,n. 206, come modificato dal comma 106.

106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 2, le parole:«calcolata in base all’ultima retribuzione»sono sostituite dalle seguenti: «in misurapari all’ultima retribuzione»;

b) all’articolo 5, comma 3, e aggiunto,in fine, il seguente periodo: «Ai figli mag-giorenni superstiti, ancorche non conviventicon la vittima alla data dell’evento terrori-stico, e altresı attribuito, a decorrere dal 26agosto 2004, l’assegno vitalizio non reversi-bile di cui all’articolo 2 della legge 23 no-vembre 1998, n. 407, e successive modifica-zioni»;

c) all’articolo 9, comma 1, e aggiunto,in fine, il seguente periodo: «Ai medesimisoggetti e esteso il beneficio di cui all’arti-colo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203»;

d) all’articolo 15, comma 2, e aggiunto,in fine, il seguente periodo: «I benefıci di cuialla presente legge si applicano anche aglieventi verificatisi all’estero a decorrere dal

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1º gennaio 1961, dei quali sono stati vittimecittadini italiani residenti in Italia al mo-mento dell’evento»;

e) all’articolo 16, comma 1, dopo le pa-role: «dall’attuazione della presente legge»sono inserite le seguenti: «, salvo quanto pre-visto dall’articolo 15, comma 2, secondo pe-riodo».

107. Al decreto-legge 30 gennaio 1998,n. 6, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 dell’articolo 2 e ag-giunto il seguente:

«7-bis. Alla cessazione dello stato diemergenza, le regioni completano gli inter-venti di ricostruzione e sviluppo nei rispettiviterritori secondo le disposizioni del presentedecreto e delle ordinanze emanate, durantela vigenza dello stato di emergenza, dal Pre-sidente del Consiglio dei ministri, dal Mini-stro dell’interno e dai commissari delegati»;

b) al comma 7 dell’articolo 3, le parole:«alla fine dello stato di emergenza» sono so-stituite dalle seguenti: «al 31 dicembre2012»;

c) dopo l’articolo 10 e inserito il se-guente:

«Art. 10-bis. – (Misure per i territori inte-

ressati dal sisma del dicembre 2000) – 1.Alla cessazione dello stato di emergenza di-chiarato a seguito del sisma del 16 dicembre2000, che ha interessato i comuni della pro-vincia di Terni, continuano ad applicarsi l’ar-ticolo 1, commi 4 e 5, dell’ordinanza n. 3101del 22 dicembre 2000 del Ministro dell’in-terno, delegato per il coordinamento dellaprotezione civile, e l’articolo 6 dell’ordi-nanza n. 3124 del 12 aprile 2001 del Mini-stro dell’interno, delegato per il coordina-mento della protezione civile»;

d) dopo il comma 5 dell’articolo 12 einserito il seguente:

«5-bis. Alla cessazione dello stato diemergenza, i contributi di cui ai commi 2 e

3, determinati in 19,5 milioni di euro sullabase delle certificazioni analitiche del Mini-stero dell’interno relative all’anno 2006,sono assegnati annualmente per il quinquien-nio 2008-2012 negli importi progressiva-mente ridotti nella misura di un quinto perciascun anno del suddetto quinquiennio»;

e) dopo l’ultimo periodo del comma 14dell’articolo 14 e aggiunto il seguente: «Allacessazione dello stato di emergenza, per ilquinquennio 2008-2012, le spese necessarieper le attivita previste dal presente comma,quantificate in 17 milioni di euro, assumendocome base di calcolo la spesa sostenuta nel2006 sono erogate annualmente negli importiprogressivamente ridotti nella misura di unquinto per ciascun anno del suddetto quin-quennio»;

f) dopo il comma 5 dell’articolo 15 sonoinseriti i seguenti:

«5-bis. Alla cessazione dello stato diemergenza le risorse giacenti nelle contabi-lita speciali istituite ai sensi del comma 3dell’articolo 17 dell’ordinanza del Ministrodell’interno, delegato per il coordinamentodella protezione civile, n. 2668 del 28 set-tembre 1997 sono versate nelle contabilitaspeciali di cui al comma 5 ed utilizzate peril completamento degli interventi da ulti-mare.

5-ter. Alla cessazione dello stato di emer-genza, per la prosecuzione e per il completa-mento del programma di interventi urgenti dicui al capo I del presente decreto, le regioniMarche e Umbria sono autorizzate a con-trarre mutui a fronte dei quali il Diparti-mento della protezione civile e autorizzatoa concorrere con contributi quindicennali di5 milioni di euro a decorrere da ciascuno de-gli esercizi 2008, 2009 e 2010».

108. Per l’attuazione delle disposizioni dicui al comma 107, lettere a), b) e c), si prov-vede nei limiti delle risorse di cui alla letteraf) del medesimo comma 107.

109. I soggetti che hanno usufruito dellesospensioni dei termini dei versamenti tribu-

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tari, previste dall’articolo 14, commi 1, 2 e

3, dell’ordinanza n. 2668 del 28 settembre

1997, del Ministro dell’interno, delegato per

il coordinamento della protezione civile, dal-

l’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza n. 2728

del 22 dicembre 1997, del Ministro dell’in-

terno, delegato per il coordinamento della

protezione civile, e dall’articolo 2, comma

2, dell’ordinanza n. 2908 del 30 dicembre

1998, del Ministro dell’interno, delegato per

il coordinamento della protezione civile, e

della sospensione dei pagamenti dei contri-

buti previdenziali, assistenziali ed assicura-

tivi, prevista dall’articolo 13 dell’ordinanza

n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro

dell’interno, delegato per il coordinamento

della protezione civile, e successive modifi-

cazioni, possono definire la propria posizione

relativa al periodo interessato dalla sospen-

sione, corrispondendo l’ammontare dovuto

per ciascun tributo e contributo oggetto della

sospensione al netto dei versamenti gia ese-

guiti nella misura e con le modalita da stabi-

lire nei limiti di 50 milioni di euro a decor-

rere dall’anno 2008 con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri, su proposta

del Ministro dell’economia e delle finanze.

110. I soggetti di cui all’articolo 1, comma

255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,

destinatari dei provvedimenti agevolativi in

materia di versamento delle somme dovute

a titolo di tributi fiscali e contributi previ-

denziali, possono definire in maniera auto-

matica la propria posizione relativa agli

anni dal 2002 al 2006. La definizione si per-

feziona versando l’intera somma dovuta per

ciascun contributo e tributo a titolo di capi-

tale, al netto dei versamenti gia eseguiti a ti-

tolo di capitale e interessi, diminuita al 30

per cento, in due rate di eguale ammontare,

la prima delle quali deve essere versata entro

il 20 gennaio 2008 e la seconda entro il 30

settembre 2008. Il mancato rispetto dei ter-

mini previsti dal secondo periodo comporta

la decadenza dal beneficio di cui al presente

comma.

111. Il Ministero del lavoro e della previ-denza sociale provvede al monitoraggio deglioneri di cui al comma 110, informando tem-pestivamente il Ministero dell’economia edelle finanze, anche ai fini dell’adozionedei provvedimenti correttivi di cui all’arti-colo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto1978, n. 468, e successive modificazioni.Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’ar-ticolo 7, secondo comma, numero 2), dellalegge n. 468 del 1978, prima dell’entrata invigore dei provvedimenti o delle misure dicui al primo periodo, sono tempestivamentetrasmessi alle Camere, corredati da appositerelazioni illustrative.

112. Allo scopo di potenziare la dotazionedei mezzi aerei di soccorso civile nelleazioni di contrasto e di spegnimento degli in-cendi boschivi, e autorizzata la spesa di 100milioni di euro per l’anno 2008 per l’acqui-sizione, a cura della Presidenza del Consigliodei ministri-Dipartimento della protezione ci-vile, di velivoli antincendio.

113. Nell’ambito delle risorse disponibili,in attuazione dell’articolo 3, comma 1, deldecreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 13 lu-glio 1999, n. 226, i termini previsti dall’arti-colo 1, comma 510, della legge 27 dicembre2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 di-cembre 2008.

114. Per l’attuazione degli interventi a so-stegno delle popolazioni e delle attivita pro-duttive dei comuni della regione Veneto col-piti da eventi alluvionali nell’anno 2007 dicui all’ordinanza del Presidente del Consigliodei ministri 18 ottobre 2007, n. 3621, e auto-rizzato un contributo straordinario di 15 mi-lioni di euro per l’anno 2008.

115. Ad integrazione di quanto stabilitodall’articolo 1, comma 1013, della legge 27dicembre 2006, n. 296, per il definitivo com-pletamento degli interventi di ricostruzionenei territori delle regioni Basilicata e Campa-nia colpiti dagli eventi sismici del 1980, del1981 e del 1982, di cui alla legge 23 gennaio1992, n. 32, e successive modificazioni, e

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autorizzato un ulteriore contributo decennaledi 5 milioni di euro a decorrere dall’anno2008, da erogare, alle medesime regioni, se-condo modalita e criteri di ripartizione deter-minati con decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri.

116. Il recupero dei tributi e contributi dicui ai commi 1008 e 1011 dell’articolo 1della legge 27 dicembre 2006, n. 296, av-viene nel rispetto dei limiti di cui all’articolo2 del testo unico di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 5 gennaio 1950,n. 180.

117. All’articolo 1, comma 1, del decretodel Ministro dell’economia e delle finanze14 novembre 2002, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 270 del 18 novembre 2002, dopole parole: «avevano la residenza» sono inse-rite le seguenti: «o la sede operativa».

118. Al fine di agevolare la ripresa e il ri-lancio dell’economia nelle zone colpite dal-l’eccezionale evento alluvionale e franosoche ha interessato la provincia di Teramo e,in particolare, i comuni di Alba Adriatica,di Tortoreto e di Martinsicuro, del 6 ottobre2007, e per la realizzazione indifferibile diopere infrastrutturali volte a prevenire leconseguenze di eccezionali eventi alluvio-nali, e istituito presso il Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare un fondo di 3 milioni di euro per cia-scuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

119. Con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare sono individuate le categorie di benefi-ciari e le modalita per accedere ai finanzia-menti a carico del fondo di cui al comma118.

120. Il Fondo per lo sviluppo dell’impren-ditoria giovanile in agricoltura, istituito dal-l’articolo 1, comma 1068, della legge 27 di-cembre 2006, n. 296, e altresı destinato al ri-cambio generazionale e allo sviluppo delleimprese giovanili nel settore della pesca.

121. Al fine di favorire l’accesso al cre-dito e al mercato dei capitali da parte delleimprese che operano nel settore della pesca

e dell’acquacoltura, le disponibilita delFondo centrale per il credito peschereccio,di cui all’articolo 13 del decreto legislativo26 maggio 2004, n. 154, istituito presso ilMinistero delle politiche agricole alimentarie forestali, sono destinate agli interventi dicui all’articolo 17, commi 3 e 4, del decretolegislativo 29 marzo 2004, n. 102.

122. L’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 1, comma 1063, della legge 27 di-cembre 2006, n. 296, e rifinanziata per l’im-porto di 50 milioni di euro per l’anno 2008,quale dotazione del fondo per la razionaliz-zazione e la riconversione della produzionebieticolo-saccarifera in Italia per il terzoanno del quinquennio previsto dalla norma-tiva comunitaria.

123. Le disponibilita gia destinate al fondoper le crisi di mercato agricolo, di cui all’ar-ticolo 1, comma 1072, della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296, sono versate all’entrata delbilancio dello Stato, nel limite di 30 milionidi euro, per essere direttamente riassegnate,per l’anno 2008, ad integrazione della dota-zione del fondo di cui al comma 122.

124. All’articolo 1, comma 1112, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e aggiuntala seguente lettera:

«f-bis) pratiche di gestione forestale soste-nibile attuate attraverso interventi diretti a ri-durre il depauperamento dello stock di carbo-nio nei suoli forestali e nelle foreste».

125. Per l’attuazione degli interventi di cuiall’articolo 5 della legge 24 dicembre 2004,n. 313, e autorizzata la spesa di 2 milionidi euro per ciascuno degli anni 2008 e2009 a valere sulle disponibilita di cui all’ar-ticolo 1, comma 1084, della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296.

126. Ai fini della ristrutturazione dei debitidegli imprenditori agricoli della regione Sar-degna verso gli istituti finanziari che, ai sensidella legge regionale 13 dicembre 1988,n. 44, hanno concesso agli imprenditori me-desimi finanziamenti su cui sono stati auto-rizzati i concorsi negli interessi dichiarati il-

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legittimi ai sensi della decisione 97/612/CEdella Commissione, del 16 aprile 1997, condecreto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri e istituita una commissione di treesperti, di cui uno designato dal Ministrodell’economia e delle finanze, uno dal Mini-stro delle politiche agricole alimentari e fore-stali ed uno dalla regione Sardegna. La com-missione presenta al Presidente del Consigliodei ministri le proposte per la ristrutturazionedei predetti debiti entro il 31 luglio 2008, nelrispetto delle disposizioni comunitarie in ma-teria di aiuti di Stato. Fino a tale data sonosospesi i giudizi pendenti, le procedure di ri-scossione e recupero, nonche le esecuzioniforzose relative ai suddetti mutui risultantialla data di entrata in vigore della presentelegge.

127. Allo scopo di assicurare condizioni ditrasparenza del mercato e di contrastare l’an-damento anomalo dei prezzi nelle filiereagroalimentari in funzione della tutela delconsumatore, della leale concorrenza tra glioperatori e della difesa del made in Italy,l’Osservatorio del Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali verifica la tra-sparenza dei prezzi dei prodotti alimentariintegrando le rilevazioni effettuate ai sensidell’articolo 127, comma 3, della legge 23dicembre 2000, n. 388, con particolare riferi-mento a quelli al dettaglio.

128. I dati aggregati rilevati sono resi pub-blici, almeno con cadenza settimanale, me-diante la pubblicazione sul sito internet delMinistero delle politiche agricole alimentarie forestali e la stipula di convenzioni gratuitecon testate giornalistiche, emittenti radiotele-visive e gestori del servizio di telefonia.

129. L’Ispettorato centrale per il controllodella qualita dei prodotti agroalimentari delMinistero delle politiche agricole alimentarie forestali, nell’ambito dei programmi dicui all’articolo 2, comma 1, lettera b), deldecreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 11 no-vembre 2005, n. 231, effettua i controllinelle filiere agroalimentari in cui si sono ma-

nifestati, o sono in atto, andamenti anomalidei prezzi rilevati ai sensi del comma 127.

130. Il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali riferisce sugli esiti delleattivita di controllo di cui al comma 129 alPresidente del Consiglio dei ministri, formu-lando le proposte per l’adozione da parte delGoverno di adeguate misure correttive deifenomeni di andamento anomalo nelle filiereagroalimentari.

131. Il Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali, di intesa con gli entilocali, promuove l’organizzazione di panieridi prodotti alimentari di generale e largoconsumo, nonche l’attivazione di forme dicomunicazione al pubblico, anche attraversostrumenti telematici, degli elenchi degli eser-cizi commerciali presso i quali sono disponi-bili, in tutto o in parte, tali panieri e di quellimeritevoli, in ragione dei prezzi praticati.

132. Per le finalita di cui ai commi da 127a 131 e autorizzata la spesa di 100.000 euroa decorrere dall’anno 2008. Al relativo oneresi provvede mediante corrispondente ridu-zione dell’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,n. 244.

133. Per le attivita di progettazione delleopere previste nell’ambito del Piano irriguonazionale di cui all’articolo 1, comma1058, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, e autorizzata la spesa di 5 milionidi euro per ciascuno degli anni 2008 e2009 a valere sull’autorizzazione previstadallo stesso comma 1058 per i medesimianni ed e altresı autorizzata la spesa di 5 mi-lioni di euro per l’anno 2010 a valere sul-l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo1, comma 1060, lettera c), della stessa legge.E inoltre autorizzato, per la prosecuzione delsuddetto Piano, l’ulteriore contributo di 100milioni di euro per la durata di quindicianni a decorrere dall’anno 2011, cui si prov-vede mediante riduzione dei contributi an-nuali previsti dalle autorizzazioni di spesa

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di cui all’articolo 4, comma 31, della legge24 dicembre 2003, n. 350, e all’articolo 1,comma 78, lettera b), della legge 23 dicem-bre 2005, n. 266, che conseguentemente ven-gono soppresse.

134. Le cooperative e i loro consorzi dicui all’articolo 8 del decreto legislativo 18maggio 2001, n. 227, che abbiano sede edesercitino prevalentemente le loro attivitanei comuni montani e che, conformementealle disposizioni del proprio statuto, eserci-tino attivita di sistemazione e manutenzioneagraria, forestale e, in genere, del territorioe degli ambienti rurali, possono ricevere inaffidamento diretto, a condizione che l’im-porto dei lavori o servizi non sia superiorea 190.000 euro per anno, dagli enti locali edagli altri enti di diritto pubblico, in derogaalle vigenti disposizioni di legge e anche tra-mite apposite convenzioni:

a) lavori attinenti alla valorizzazione ealla gestione e manutenzione dell’ambientee del paesaggio, quali la forestazione, la sel-vicoltura, il riassetto idrogeologico, le operedi difesa e di consolidamento del suolo, la si-stemazione idraulica, le opere e i servizi dibonifica e a verde;

b) servizi tecnici attinenti alla realizza-zione delle opere di cui alla lettera a). Pos-sono inoltre essere affidati alle cooperativedi produzione agricolo-forestale i servizi tec-nici, la realizzazione e la gestione di impiantidi produzione di calore alimentati da fontirinnovabili di origine agricolo-forestale.

135. Dopo l’articolo 1 della legge 1º luglio1997, n. 206, recante norme in favore delleproduzioni agricole danneggiate da organi-smi nocivi, e inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. Al fine di fare fronte aidanni e al mancato reddito dovuti agli attac-chi della malattia fungina plasmopara viti-cola, nota altresı con il nome di "perono-spora", avvenuti nel 2007 in Sicilia in conse-guenza dell’anomalo andamento stagionale edel perdurare del caldo eccessivo, quali con-

dizioni da considerare come avversita atmo-sferiche assimilabili a una calamita naturale,ai sensi della definizione recata dal numero8) dell’articolo 2 del regolamento (CE)n. 1857/2006 della Commissione, del 15 di-cembre 2006, relativo all’applicazione degliarticoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti diStato a favore delle piccole e medie impreseattive nella produzione di prodotti agricoli erecante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio2001, e in tal senso da poter consentire laconcessione di aiuti compatibili con il mer-cato comune ai sensi dell’articolo 87, para-grafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo dellaComunita europea e non essere soggetti al-l’obbligo di notifica di cui all’articolo 88,paragrafo 3, del medesimo Trattato, secondoquanto previsto dall’articolo 11 del citato re-golamento (CE) n. 1857/2006, e autorizzataper l’anno 2008 la spesa di 50 milioni dieuro a valere sul Fondo per le aree sottouti-lizzate di cui all’articolo 61 della legge 27dicembre 2002, n. 289, e successive modifi-cazioni, che viene ridotto per un importo di150 milioni di euro al fine di compensaregli effetti, da trasferire entro un mese dalladata di entrata in vigore della presente dispo-sizione alla Regione siciliana, che utilizzatale importo in favore delle aziende danneg-giate dagli attacchi della "peronospora", tra-mite provvedimenti di ripartizione che sianoconformi ai criteri di cui al presente articoloe al citato regolamento (CE) n. 1857/2006».

136. Ai fini della piena attuazione delladirettiva 2001/77/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, del 27 settembre 2001, conparticolare riferimento all’articolo 2 della di-rettiva medesima, i finanziamenti e gli incen-tivi di cui al secondo periodo del comma1117 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre2006, n. 296, sono concessi ai soli impiantirealizzati ed operativi.

137. La procedura del riconoscimento inderoga del diritto agli incentivi di cui alcomma 1118 dell’articolo 1 della citata legge

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n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati enon ancora in esercizio, e, in via prioritaria,per quelli in costruzione, e completata dalMinistro dello sviluppo economico, sentitele Commissioni parlamentari competenti, in-derogabilmente entro tre mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge.

138. L’articolo 8, comma 10, lettera f),della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e suc-cessive modificazioni, si interpreta nel sensoche la disciplina ivi prevista si applica anchealla fattispecie in cui la persona giuridica ge-store della rete di teleriscaldamento alimen-tata con biomassa o ad energia geotermicacoincida con la persona giuridica utilizzatoredell’energia. Tale persona giuridica puo uti-lizzare in compensazione il credito.

139. Per l’anno 2009, la quota minima dicui all’articolo 2-quater, comma 1, del de-creto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo2006, n. 81, come sostituito dall’articolo 1,comma 368, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, e fissata, senza oneri aggiuntivi a ca-rico dello Stato, nella misura del 3 per centodi tutto il carburante, benzina e gasolio, im-messo in consumo nell’anno solare prece-dente, calcolata sulla base del tenore energe-tico.

140. Ai fini del conseguimento degliobiettivi indicativi nazionali, per gli annisuccessivi al 2009, la quota di cui al comma139 puo essere incrementata con decreto delMinistro dello sviluppo economico, di con-certo con il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze e con il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare.

141. Ai sensi dell’articolo 3, comma 7,della legge 14 novembre 1995, n. 481, afar data dal 1º gennaio 2007, il valore mediodel prezzo del metano ai fini dell’aggiorna-mento del costo evitato di combustibile dicui al titolo II, punto 7, lettera b), del prov-vedimento del Comitato interministeriale deiprezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio1992, e successive modificazioni, e determi-nato dall’Autorita per l’energia elettrica e ilgas, tenendo conto dell’effettiva strutturadei costi nel mercato del gas naturale.

142. All’articolo 11-bis, comma 1, del de-creto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,con modificazioni, dalla legge 14 maggio2005, n. 80, le parole da: «iniziative a van-taggio dei consumatori» fino alla fine delcomma sono sostituite dalle seguenti: «pro-getti a vantaggio dei consumatori di energiaelettrica e gas, approvati dal Ministro dellosviluppo economico su proposta dell’Auto-rita per l’energia elettrica e il gas. Tali pro-getti possono beneficiare del sostegno di al-tre istituzioni pubbliche nazionali e comuni-tarie».

143. La produzione di energia elettricamediante impianti alimentati da fonti energe-tiche rinnovabili, entrati in esercizio in datasuccessiva al 31 dicembre 2007, a seguitodi nuova costruzione, rifacimento o potenzia-mento, e incentivata con i meccanismi di cuiai commi da 144 a 154. Con le medesimemodalita e incentivata la sola quota di produ-zione di energia elettrica imputabile allefonti energetiche rinnovabili, realizzata inimpianti che impiegano anche altre fontienergetiche non rinnovabili. Le modalita dicalcolo di tale quota sono definite, entro no-vanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, con decreto del Mini-stro dello sviluppo economico di concertocon il Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare.

144. La produzione di energia elettricamediante impianti alimentati dalle fonti dicui alla tabella 2 allegata alla presente leggee di potenza nominale media annua superiorea 1 megawatt (MW), e incentivata medianteil rilascio di certificati verdi, per un periododi quindici anni, tenuto conto dell’articolo 1,comma 382, della legge 27 dicembre 2006,n. 296. I predetti certificati sono utilizzabiliper assolvere all’obbligo della quota minimadi cui all’articolo 11 del decreto legislativo

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16 marzo 1999, n. 79. L’immissione dell’e-nergia elettrica prodotta nel sistema elettricoe regolata sulla base dell’articolo 13 del de-creto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

145. La produzione di energia elettricamediante impianti alimentati dalle fonti dicui alla tabella 3 allegata alla presente leggee di potenza nominale media annua non su-periore a 1 MW, immessa nel sistema elet-trico, ha diritto, in alternativa ai certificativerdi di cui al comma 144 e su richiestadel produttore, a una tariffa fissa onnicom-prensiva di entita variabile a seconda dellafonte utilizzata, come determinata dalla pre-detta tabella 3, per un periodo di quindicianni, fermo restando quanto disposto a legi-slazione vigente in materia di biomasse agri-cole, da allevamento e forestali ottenute nel-l’ambito di intese di filiera o contratti quadrooppure di filiere corte. Al termine di tale pe-riodo, l’energia elettrica e remunerata, con lemedesime modalita, alle condizioni economi-che previste dall’articolo 13 del decreto legi-slativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffaonnicomprensiva di cui al presente commapuo essere variata, ogni tre anni, con decretodel Ministro dello sviluppo economico, assi-curando la congruita della remunerazione aifini dell’incentivazione dello sviluppo dellefonti energetiche rinnovabili.

146. All’articolo 4, comma 1, del decretolegislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le pa-role da: «Il Ministro delle attivita produttive»fino alla fine del comma sono sostituite dalleseguenti: «Per il periodo 2007-2012 la mede-sima quota e incrementata annualmente di0,75 punti percentuali. Con decreti del Mini-stro dello sviluppo economico di concertocon il Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare, sentita la Confe-renza unificata, sono stabiliti gli ulteriori in-crementi della stessa quota per gli anni suc-cessivi al 2012».

147. A partire dal 2008, i certificati verdi,ai fini del soddisfacimento della quota d’ob-bligo di cui all’articolo 11, comma 1, del de-creto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno

un valore unitario pari a 1 MWh e vengonoemessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE)per ciascun impianto a produzione incenti-vata di cui al comma 143, in numero parial prodotto della produzione netta di energiaelettrica da fonti rinnovabili moltiplicata peril coefficiente, riferito alla tipologia dellafonte, di cui alla tabella 2 allegata alla pre-sente legge, fermo restando quanto dispostoa legislazione vigente in materia di biomasseagricole, da allevamento e forestali ottenutenell’ambito di intese di filiera o contrattiquadro oppure di filiere corte.

148. A partire dal 2008, i certificati verdiemessi dal GSE ai sensi dell’articolo 11,comma 3, del decreto legislativo 16 marzo1999, n. 79, sono collocati sul mercato aun prezzo, riferito al MWh elettrico, parialla differenza tra il valore di riferimento,fissato in sede di prima applicazione in 180euro per MWh, e il valore medio annuo delprezzo di cessione dell’energia elettrica defi-nito dall’Autorita per l’energia elettrica e ilgas in attuazione dell’articolo 13, comma 3,del decreto legislativo 29 dicembre 2003,n. 387, registrato nell’anno precedente e co-municato dalla stessa Autorita entro il 31gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008.Il valore di riferimento e i coefficienti, indi-cati alla tabella 2 per le diverse fonti energe-tiche rinnovabili, possono essere aggiornati,ogni tre anni, con decreto del Ministro dellosviluppo economico, assicurando la congruitadella remunerazione ai fini dell’incentiva-zione dello sviluppo delle fonti energeticherinnovabili.

149. A partire dal 2008 e fino al raggiun-gimento dell’obiettivo minimo della coper-tura del 25 per cento del consumo internodi energia elettrica con fonti rinnovabili edei successivi aggiornamenti derivanti dallanormativa dell’Unione europea, il GSE, surichiesta del produttore, ritira i certificativerdi, in scadenza nell’anno, ulteriori rispettoa quelli necessari per assolvere all’obbligodella quota minima dell’anno precedente dicui all’articolo 11 del decreto legislativo 16

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marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari alprezzo medio riconosciuto ai certificati verdiregistrato nell’anno precedente dal Gestoredel mercato elettrico (GME) e trasmesso alGSE entro il 31 gennaio di ogni anno.

150. Con decreti del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, sono stabilite le direttive per l’at-tuazione di quanto disposto dai commi da143 a 149. Con tali decreti, che per le lettereb) e c) del presente comma sono adottati diconcerto con il Ministro delle politiche agri-cole alimentari e forestali, inoltre:

a) sono stabilite le modalita per assicu-rare la transizione dal precedente meccani-smo di incentivazione ai meccanismi di cuiai commi da 143 a 157 nonche le modalitaper l’estensione dello scambio sul posto atutti gli impianti alimentati con fonti rinno-vabili di potenza nominale media annuanon superiore a 200 kW, fatti salvi i dirittidi officina elettrica;

b) sono stabiliti i criteri per la destina-zione delle biomasse combustibili, di cui al-l’allegato X alla parte quinta, parte II, se-zione 4, del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, a scopi alimentari, industrialied energetici;

c) sono stabilite le modalita con le qualigli operatori della filiera di produzione e di-stribuzione di biomasse sono tenuti a garan-tire la provenienza, la tracciabilita e la rin-tracciabilita della filiera, anche ai fini del-l’applicazione dei coefficienti e delle tariffedi cui alle tabelle 2 e 3;

d) sono aggiornate le direttive di cui al-l’articolo 11, comma 5, del decreto legisla-tivo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more tro-vano applicazione, per quanto compatibili,gli aggiornamenti emanati in attuazione del-l’articolo 20, comma 8, del decreto legisla-tivo 29 dicembre 2003, n. 387.

151. Il prolungamento del periodo di di-ritto ai certificati verdi, di cui all’articolo267, comma 4, lettera d), del decreto legisla-

tivo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soliimpianti alimentati da fonti rinnovabili en-trati in esercizio dopo il 1º aprile 1999 finoal 31 dicembre 2007.

152. La produzione di energia elettrica daimpianti alimentati da fonti rinnovabili, en-trati in esercizio in data successiva al 31 di-cembre 2008, ha diritto di accesso agli in-centivi di cui ai commi da 143 a 157 a con-dizione che i medesimi impianti non benefi-cino di altri incentivi pubblici di natura na-zionale, regionale, locale o comunitaria inconto energia, in conto capitale o in contointeressi con capitalizzazione anticipata.

153. L’Autorita per l’energia elettrica e ilgas definisce:

a) le modalita di erogazione delle tariffedi cui al comma 145;

b) le modalita con le quali le risorse perl’erogazione delle tariffe di cui al comma145, nonche per il ritiro dei certificati verdidi cui al comma 149, trovano copertura nelgettito della componente tariffaria A3 delletariffe dell’energia elettrica.

154. A decorrere dal 1º gennaio 2008 sonoabrogati:

a) il comma 6 dell’articolo 20 del de-creto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

b) il comma 383 e il primo periodo delcomma 1118 dell’articolo 1 della legge 27dicembre 2006, n. 296.

155. Allo scopo di assicurare il funziona-mento unitario del meccanismo dei certificativerdi, gli impianti diversi da quelli di cui alcomma 143, aventi diritto ai certificati verdi,continuano a beneficiare dei medesimi certi-ficati, fermo restando il valore unitario deicertificati verdi di 1 MWh, di cui al comma147. I predetti certificati sono utilizzabili perassolvere all’obbligo della quota minima dicui all’articolo 11 del decreto legislativo 16marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificatidi cui al comma 144.

156. Agli impianti aventi diritto ai certifi-cati verdi e diversi da quelli di cui al comma

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143 continuano ad attribuirsi i predetti certi-ficati verdi in misura corrispondente alla pro-duzione netta di energia elettrica.

157. Il periodo di diritto ai certificati verdidi cui all’articolo 14 del decreto legislativo 8febbraio 2007, n. 20, resta fermo in ottoanni.

158. All’articolo 12 del decreto legislativo29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «o altro sog-getto istituzionale delegato» sono sostituitedalle seguenti: «o dalle province delegate»;

b) al comma 3, dopo le parole: «del pa-trimonio storico-artistico» sono inserite le se-guenti: «, che costituisce, ove occorra, va-riante allo strumento urbanistico»;

c) al comma 3, e aggiunto, in fine, il se-guente periodo: «Per gli impianti offshorel’autorizzazione e rilasciata dal Ministerodei trasporti, sentiti il Ministero dello svi-luppo economico e il Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, con le modalita di cui al comma 4 eprevia concessione d’uso del demanio marit-timo da parte della competente autorita ma-rittima»;

d) dopo il primo periodo del comma 4 einserito il seguente: «In caso di dissenso,purche non sia quello espresso da una ammi-nistrazione statale preposta alla tutela am-bientale, paesaggistico-territoriale, o del pa-trimonio storico-artistico, la decisione, ovenon diversamente e specificamente discipli-nato dalle regioni, e rimessa alla Giunta re-gionale ovvero alle Giunte delle provinceautonome di Trento e di Bolzano»;

e) al secondo periodo del comma 4, leparole: «, in ogni caso,» sono soppresse e,dopo le parole: «a seguito della dismissionedell’impianto» sono aggiunte le seguenti:«o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligoalla esecuzione di misure di reinserimento erecupero ambientale»;

f) al comma 5, le parole: «di cui all’ar-ticolo 2, comma 2, lettere b) e c)» sono so-

stituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 2,comma 1, lettere b) e c)»;

g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, iseguenti periodi: «Ai medesimi impianti,quando la capacita di generazione sia infe-riore alle soglie individuate dalla tabella Aallegata al presente decreto, con riferimentoalla specifica fonte, si applica la disciplinadella denuncia di inizio attivita di cui agli ar-ticoli 22 e 23 del testo unico di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 6 giu-gno 2001, n. 380, e successive modifica-zioni. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, d’intesa con la Conferenza unifi-cata di cui all’articolo 8 del decreto legisla-tivo 28 agosto 1997, n. 281, e successivemodificazioni, possono essere individuatemaggiori soglie di capacita di generazionee caratteristiche dei siti di installazione peri quali si procede con la medesima disciplinadella denuncia di inizio attivita»;

h) al comma 10 sono aggiunti, in fine, iseguenti periodi: «Le regioni adeguano le ri-spettive discipline entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore delle linee guida. Incaso di mancato adeguamento entro il pre-detto termine, si applicano le linee guida na-zionali».

159. Per gli impianti alimentati da fontirinnovabili la dimostrazione di avere concre-tamente avviato la realizzazione dell’inizia-tiva ai fini del rispetto del termine di iniziodei lavori e fornita anche con la prova diavere svolto le attivita previste dal terzo pe-riodo del comma 1 dell’articolo 15 del de-creto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, intro-dotto dall’articolo 1, comma 75, della legge23 agosto 2004, n. 239.

160. Quando la domanda di autorizzazioneunica per le opere di cui all’articolo 12 deldecreto legislativo 29 dicembre 2003,n. 387, e successive modificazioni, sia pre-sentata da una amministrazione aggiudica-trice, ai sensi del comma 25 dell’articolo 3

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del codice dei contratti pubblici di cui al de-creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, leconseguenti attivita sono soggette alla disci-plina del medesimo decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163.

161. Al decreto legislativo n. 387 del 2003e allegata la seguente tabella:

«Tabella A (Articolo 12)

Fonte Soglie

1 Eolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 kW2 Solare fotovoltaica . . . . . . . . . 20 kW3 Idraulica . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kW4 Biomasse . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 kW5 Gas di discarica, gas residuati

dai processi di depurazione ebiogas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 kW».

162. Al fine di incentivare il risparmio el’efficienza energetica e istituito, a decorreredall’anno 2008, nello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze, ilFondo per il risparmio e l’efficienza energe-tica con una dotazione di 1 milione di euro.Il Fondo e finalizzato al finanziamento dicampagne informative sulle misure che con-sentono la riduzione dei consumi energeticiper migliorare l’efficienza energetica, conparticolare riguardo all’avvio di una campa-gna per la progressiva e totale sostituzionedelle lampadine a incandescenza con quellea basso consumo, per l’avvio di misure atteal miglioramento dell’efficienza della pub-blica illuminazione e per sensibilizzare gliutenti a spegnere gli elettrodomestici dotatidi funzione stand-by quando non sono utiliz-zati. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e vie-tata la commercializzazione di elettrodome-stici appartenenti alle classi energetiche infe-riori rispetto alla classe A, nonche di motorielettrici appartenenti alla classe 3 anche al-l’interno di apparati. Il Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con il Mini-stro dell’ambiente e della tutela del territorioe del mare e con il Ministro dello sviluppoeconomico, stabilisce, con proprio decreto,d’intesa con la Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano, iprincıpi e i criteri a cui si devono informarele campagne informative di cui al presentecomma.

163. A decorrere dal 1º gennaio 2011 sonovietate in tutto il territorio nazionale l’impor-tazione, la distribuzione e la vendita dellelampadine a incandescenza, nonche l’impor-tazione, la distribuzione e la vendita deglielettrodomestici privi di un dispositivo perinterrompere completamente il collegamentoalla rete elettrica.

164. Il gestore di rete connette senza indu-gio e prioritariamente alla rete gli impiantiche generano energia elettrica da fonti rinno-vabili che ne facciano richiesta, nel rispettodelle direttive impartite dall’Autorita per l’e-nergia elettrica e il gas.

165. Al comma 2 dell’articolo 14 del de-creto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,sono aggiunte le seguenti lettere:

«f-bis) sottopongono a termini perentorile attivita poste a carico dei gestori di rete,individuando sanzioni e procedure sostitutivein caso di inerzia;

f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo5 dell’articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 26 giugno 2003, e dell’articolo 2, comma24, lettera b), della legge 14 novembre 1995,n. 481, procedure di risoluzione delle contro-versie insorte fra produttori e gestori di retecon decisioni, adottate dall’Autorita per l’e-nergia elettrica e il gas, vincolanti fra leparti;

f-quater) prevedono l’obbligo di connes-sione prioritaria alla rete degli impianti ali-mentati da fonti rinnovabili, anche nel casoin cui la rete non sia tecnicamente in gradodi ricevere l’energia prodotta ma possano es-sere adottati interventi di adeguamento con-grui;

f-quinquies) prevedono che gli inter-venti obbligatori di adeguamento della retedi cui alla lettera f-quater) includano tutte

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le infrastrutture tecniche necessarie per ilfunzionamento della rete e tutte le installa-zioni di connessione, anche per gli impiantiper autoproduzione, con parziale cessionealla rete dell’energia elettrica prodotta;

f-sexies) prevedono che i costi associatialla connessione siano ripartiti con le moda-lita di cui alla lettera f) e che i costi associatiallo sviluppo della rete siano a carico del ge-store della rete;

f-septies) prevedono le condizioni tec-nico-economiche per favorire la diffusione,presso i siti di consumo, della generazionedistribuita e della piccola cogenerazione me-diante impianti eserciti tramite societa terze,operanti nel settore dei servizi energetici,comprese le imprese artigiane e le loro formeconsortili».

166. Il Ministro dello sviluppo economicoe autorizzato ad emanare, con proprio de-creto, misure e linee di indirizzo tese a pro-muovere e realizzare gli adeguamenti dellarete elettrica ulteriori che risultino necessariper la connessione ed il dispacciamento del-l’energia elettrica generata con impianti ali-mentati da fonti rinnovabili.

167. Il Ministro dello sviluppo economico,d’intesa con la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, entro no-vanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, stabilisce con propriodecreto la ripartizione fra le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano dellaquota minima di incremento dell’energiaelettrica prodotta con fonti rinnovabili neces-saria per raggiungere l’obiettivo del 25 percento del consumo interno lordo entro il2012, e dei successivi aggiornamenti propo-sti dall’Unione europea.

168. Entro i successivi novanta giorni, leregioni e le province autonome di Trento edi Bolzano adeguano i propri piani o pro-grammi in materia di promozione delle fontirinnovabili e dell’efficienza energetica negliusi finali o, in assenza di tali piani o pro-

grammi, provvedono a definirli, e adottanole iniziative di propria competenza per con-correre al raggiungimento dell’obiettivo mi-nimo fissato di cui al comma 167.

169. Ogni due anni, dopo l’entrata in vi-gore delle disposizioni di cui ai commi da167 a 172, il Ministro dello sviluppo econo-mico verifica per ogni regione le misureadottate, gli interventi in corso, quelli auto-rizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti alfine del raggiungimento degli obiettivi dicui al comma 167, e ne da comunicazionecon relazione al Parlamento.

170. Nel caso di inadempienza dell’impe-gno delle regioni relativamente a quanto pre-visto al comma 168, ovvero nel caso di prov-vedimenti delle medesime regioni ostativi alraggiungimento dell’obiettivo di pertinenzadi cui al comma 167, il Governo invia unmotivato richiamo a provvedere e quindi, incaso di ulteriore inadempienza nei sei mesisuccessivi all’invio del richiamo, provvedeentro gli ulteriori sei mesi con le modalitadi cui all’articolo 8 della legge 5 giugno2003, n. 131.

171. Le regioni promuovono il coinvolgi-mento delle province e dei comuni nelle ini-ziative per il raggiungimento dell’obiettivodi incremento delle fonti energetiche rinno-vabili nei rispettivi territori.

172. Con accordi di programma, il Mini-stero dello sviluppo economico o altri Mini-steri interessati e le regioni promuovono losviluppo delle imprese e delle attivita perla produzione di impianti, ed apparecchi, einterventi per le fonti rinnovabili e l’effi-cienza energetica, con particolare attenzionealle piccole e medie imprese, avvalendosiin particolare delle risorse del Quadro strate-gico nazionale per il periodo 2007-2013.

173. Nell’ambito delle disponibilita di cuiall’articolo 12 del decreto del Ministro dellosviluppo economico 19 febbraio 2007, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23febbraio 2007, e ai fini dell’applicazione del-l’articolo 6 del medesimo decreto, gli im-pianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili

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sono enti locali sono considerati rientrantinella tipologia dell’impianto, di cui all’arti-colo 2, comma 1, lettera b3), del medesimodecreto.

174. L’autorizzazione di cui al comma 3dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 di-cembre 2003, n. 387, per la costituzione el’esercizio degli impianti fotovoltaici i cuisoggetti responsabili sono enti locali, ove ne-cessaria ai sensi della legislazione nazionaleo regionale vigente e in relazione alle carat-teristiche e alla ubicazione dell’impianto, erilasciata a seguito di un procedimento unicosvolto ai sensi del comma 4 del medesimoarticolo 12 per il complesso degli impianti.

175. All’articolo 46-bis del decreto-legge1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,n. 222, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) il comma 3 e sostituito dal seguente:

«3. Al fine di incentivare le operazioni diaggregazione di cui al comma 2, la gara perl’affidamento del servizio di distribuzione digas e bandita per ciascun bacino ottimale diutenza entro due anni dall’individuazione delrelativo ambito territoriale, che deve avve-nire entro un anno dalla data di entrata in vi-gore della legge di conversione del presentedecreto»;

b) al comma 4, le parole: «nuove sca-denze» sono sostituite dalle seguenti: «nuovegare» e le parole: «limitatamente al periododi proroga» sono sostituite dalle seguenti:«fino al nuovo affidamento»;

c) e aggiunto, in fine, il seguentecomma:

«4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008,alle gare di cui al comma 1 del presente ar-ticolo si applicano, oltre alle disposizioni dicui all’articolo 15, comma 10, del decreto le-gislativo 23 maggio 2000, n. 164, anche ledisposizioni di cui all’articolo 113, comma15-quater, del testo unico delle leggi sull’or-dinamento degli enti locali, di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si in-

tendono estese a tutti i servizi pubblici localia rete».

176. Al fine di garantire lo sviluppo e lacontinuita della ricerca italiana sull’idrogenoe sulle tecnologie ad esso collegate, come lecelle a combustibile, quali componenti idealidi un sistema energetico sostenibile, in gradodi soddisfare la domanda crescente di ener-gia riducendo gli effetti dannosi per l’am-biente, a livello locale e globale, e istituito,presso il Ministero dell’ambiente e della tu-tela del territorio e del mare, il Fondo perla Piattaforma italiana per lo sviluppo dell’i-drogeno e delle celle a combustibile, con unadotazione di 10 milioni di euro per l’anno2008. Il Fondo incentiva lo sviluppo delle di-verse fasi della filiera che consente ciclienergetici chiusi, ossia basati sull’idrogenoprodotto con l’impiego di fonti energetichenuove e rinnovabili, il suo accumulo e tra-sporto e la sua utilizzazione. Sono favoritele applicazioni trasportistiche dell’idrogenoprodotto con le modalita di cui al presentecomma, da utilizzare in motori a combu-stione interna modificati, alimentati a idro-geno o a miscele metano/idrogeno, ovveroin celle a combustibile per l’autotrazione.

177. A decorrere dall’anno 2008, al fine dipromuovere a livello internazionale il mo-dello italiano di partecipazione informatadel pubblico ai processi decisionali sull’e-missione deliberata di organismi genetica-mente modificati (OGM) e allo scopo di in-traprendere azioni strutturali che favoriscanole filiere produttive nella dotazione di mate-ria prima agricola esente da contaminazionida OGM, in coerenza con le richieste deiconsumatori, e istituito un apposito fondo,denominato «Fondo per la promozione diazioni positive in favore di filiere produttiveagricole esenti da contaminazioni da organi-smi geneticamente modificati», presso il Mi-nistero delle politiche agricole alimentari eforestali, autorita nazionale competente inmateria. Il Fondo puo essere gestito anchein convenzione con fondazioni e associazioni

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indipendenti che operano in campo scienti-fico per lo sviluppo di modelli sperimentalie partecipati di governance e governmentdell’innovazione biotecnologica. Per la ge-stione del Fondo e prevista una dotazione fi-nanziaria di 2 milioni di euro per l’anno2008.

178. A decorrere dall’anno 2008, al fine difavorire il dialogo tra scienza e societa e dipromuovere lo sviluppo della ricerca e dellaformazione avanzata, nel rispetto del princi-pio di precauzione applicato al campo dellebiotecnologie, e istituito un apposito fondo,denominato «Fondo per la promozione dellaricerca e della formazione avanzata nelcampo delle biotecnologie», presso il Mini-stero dell’universita e della ricerca. Il Fondopuo essere gestito anche in convenzione confondazioni e istituti indipendenti. Per la ge-stione del Fondo e prevista una dotazione fi-nanziaria di 3 milioni di euro per l’anno2008.

179. Per le finalita di cui all’articolo 5 deldecreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 8 ago-sto 1996, n. 421, sono autorizzati contributiquindicennali di 20 milioni di euro perl’anno 2008, di 25 milioni di euro per l’anno2009 e di 25 milioni di euro per l’anno 2010,da erogare alle imprese nazionali ai sensidell’articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,n. 80.

180. Per le finalita di cui all’articolo 4,comma 3, della legge 7 agosto 1997,n. 266, e autorizzata la spesa di euro 318 mi-lioni per l’anno 2008, di euro 468 milioniper l’anno 2009, di euro 918 milioni perl’anno 2010 e di euro 1.100 milioni per cia-scuno degli anni 2011 e 2012.

181. Per le finalita di cui all’articolo 1,comma 95, della legge 23 dicembre 2005,n. 266, sono autorizzati contributi quindicen-nali di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di25 milioni di euro per l’anno 2009 e di 25milioni di euro per l’anno 2010, da erogare

alle imprese nazionali ai sensi dell’articolo5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo2005, n. 35, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

182. All’articolo 1 della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296, al comma 847, dopo le pa-role: «da piccole e medie imprese» sono ag-giunte le seguenti: «e per sostenere la crea-zione di nuove imprese femminili ed il con-solidamento aziendale di piccole e medie im-prese femminili».

183. Al fine di sostenere le iniziative diimprenditoria femminile, le risorse derivantida revoche a valere sugli incentivi concessiai sensi della legge 25 febbraio 1992,n. 215, e successive modificazioni, sonoiscritte all’entrata del bilancio dello Statoper essere assegnate al capitolo 7445 «Fondoper la competitivita», piano di gestione 18, eal capitolo 7480 «Fondo rotativo per le im-prese» piano di gestione 05, nell’ambitodello stato di previsione del Ministero dellosviluppo economico.

184. Al comma 842 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: «e turisti-che».

185. Il Comitato nazionale italiano perma-nente per il microcredito, istituito dall’arti-colo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10gennaio 2006, n. 2, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, hapersonalita giuridica di diritto pubblico econtinua a svolgere la propria attivita pressola Presidenza del Consiglio dei ministri, an-che per agevolare l’esecuzione tecnica deiprogetti di cooperazione a favore dei Paesiin via di sviluppo, d’intesa con il Ministerodegli affari esteri.

186. Il Comitato di cui al comma 185 edotato di un fondo comune, unico ed indivi-sibile, attraverso cui esercita autonomamenteed in via esclusiva le sue attribuzioni istitu-zionali. La gestione patrimoniale e finanzia-ria del Comitato e disciplinata da un regola-mento di contabilita approvato con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri, su

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proposta del presidente del Comitato. Ilfondo comune e costituito da contributi vo-lontari degli aderenti o di terzi, donazioni,lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamentideliberati dallo Stato, dagli enti territoriali eda altri enti pubblici o privati, da beni e dasomme di danaro o crediti che il Comitatoha il diritto di acquisire a qualsiasi titolo se-condo le vigenti disposizioni di legge. Rien-trano anche nel fondo contributi di qualun-que natura erogati da organismi nazionaliod internazionali, governativi o non governa-tivi, ed ogni altro provento derivante dall’at-tivita del Comitato.

187. In favore del Comitato di cui alcomma 185 e autorizzata per ciascuno deglianni 2008 e 2009 la spesa di 1 milione dieuro da destinare al suo funzionamento.

188. L’Agenzia nazionale per l’attrazionedegli investimenti e lo sviluppo d’impresaSpa e autorizzata a rinegoziare i mutui accesientro il 31 dicembre 2004, ai sensi del de-creto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 28febbraio 1986, n. 44, dell’articolo 1 del de-creto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo1995, n. 95, dell’articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,con modificazioni, dalla legge 19 luglio1993, n. 236, dell’articolo 3, comma 9, deldecreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 23 mag-gio 1997, n. 135, dell’articolo 51 della legge23 dicembre 1998, n. 448, e del titolo I deldecreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, ri-determinandone la durata complessiva delrimborso. Tale durata non puo comunque su-perare i quindici anni a decorrere dalla datadi scadenza della prima rata, comprensivadel capitale, del piano di rimborso originario.Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di ri-ferimento della Commissione europea vi-gente alla data della rinegoziazione. Glieventuali aumenti del costo degli interessiconseguenti all’allungamento e alla rinego-ziazione del mutuo sono a carico dei singoli

beneficiari delle agevolazioni di cui al pre-detto decreto-legge n. 786 del 1985.

189. Alle imprese ammesse alle agevola-zioni di cui al comma 188 si applicano, sepiu favorevoli, le disposizioni di cui al titoloI del decreto legislativo 21 aprile 2000,n. 185, ed ai relativi regolamenti di attua-zione.

190. Per l’attuazione dei commi 188 e 189e autorizzata la spesa di 1 milione di europer ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

191. Al comma 6, lettera b), dell’articolo8-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2007, n. 127, le parole: «richieste en-tro quarantotto mesi dalla data di avvio del-l’istruttoria» sono sostituite dalle seguenti: «.Per i patti ed i contratti in essere alla datadel 31 dicembre 2007, le relative richiestedi rimodulazione possono essere presentateentro il 31 dicembre 2008.».

192. All’articolo 23 del decreto-legge 1ºottobre 2007, n. 159, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, le parole: «Per le opere di infrastruttura-zione del polo di ricerca e di attivita indu-striali» sono sostituite dalle seguenti: «Perle opere di insediamento di una sede univer-sitaria permanente per gli studi di ingegnerianell’ambito del polo di ricerca e di attivitaindustriali».

193. Allo scopo di favorire la crescitacompetitiva dell’offerta del sistema turisticonazionale, definendo e attuando adeguatestrategie per la destagionalizzazione deiflussi turistici, anche ai fini della valorizza-zione delle aree sottoutilizzate del Paese,con appositi decreti, di natura non regola-mentare, del Presidente del Consiglio dei mi-nistri, d’intesa con la Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano, sonodefinite:

a) le tipologie dei servizi forniti dalleimprese turistiche rispetto a cui vi e necessitadi individuare caratteristiche similari e omo-

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genee su tutto il territorio nazionale tenuto

conto delle specifiche esigenze connesse

alle capacita ricettiva e di fruizione dei con-

testi territoriali;

b) le modalita di impiego delle risorse

di cui all’articolo 10 della legge 29 marzo

2001, n. 135, per l’erogazione di «buoni-va-

canza» da destinare a interventi di solidarieta

in favore delle fasce sociali piu deboli, anche

per la soddisfazione delle esigenze di desta-

gionalizzazione dei flussi turistici nei settori

del turismo balneare, montano e termale.

194. Al fine di incentivare lo sviluppo

strategico integrato del prodotto turistico na-

zionale mediante la promozione di economie

di scala e il contenimento dei costi di ge-

stione delle imprese del settore, con uno o

piu regolamenti da adottare ai sensi dell’arti-

colo 17, comma 2, della legge 23 agosto

1988, n. 400, sentita la Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bol-

zano, sono definite, nel rispetto delle compe-

tenze regionali, le procedure acceleratorie e

di semplificazione volte a favorire sia l’au-

mento dei flussi turistici sia la nascita di

nuove imprese del settore. Tali procedure de-

vono privilegiare le azioni finalizzate, tra

l’altro, alla razionalizzazione e alla riduzione

degli adempimenti a carico delle imprese e

dei termini di durata dei procedimenti, non-

che a definire specifici moduli procedimen-

tali idonei a contestualizzare l’esercizio dei

poteri pubblici.

195. Il Dipartimento per lo sviluppo e la

competitivita del turismo della Presidenza

del Consiglio dei ministri, avvalendosi delle

risorse umane, strutturali e finanziarie dispo-

nibili a legislazione vigente, provvede ad as-

sicurare il supporto tecnico-specialistico in

favore dei soggetti nazionali e internazionali

che intendono promuovere progetti di inve-

stimento volti a incrementare e a riqualifi-

care il prodotto turistico nazionale, attivando

le procedure di cui al comma 194.

196. Ciascuna camera di commercio, indu-stria, artigianato e agricoltura rende noto alpubblico il proprio «ufficio prezzi», che ri-ceve segnalazioni e verifica le dinamicheconcernenti le variazioni dei prezzi di benie servizi praticati ai consumatori finali.

197. Lo svolgimento delle attivita di veri-fica di cui al comma 196 puo essere discipli-nato da convenzioni non onerose stipulate frale camere di commercio, industria, artigia-nato e agricoltura, i comuni e gli altri enti in-teressati e la prefettura-ufficio territoriale delGoverno, che individuano anche le modalitadi rilevazione e di messa a disposizione deiconsumatori, anche in forma comparata,delle tariffe e dei prezzi rilevati.

198. Ai fini del comma 197, la Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decreto le-gislativo 28 agosto 1997, n. 281, e succes-sive modificazioni, puo disciplinare, d’intesacon l’Unioncamere, l’Associazione nazionaledei comuni italiani (ANCI) e i Ministeridello sviluppo economico, delle politicheagricole alimentari e forestali, dell’interno edell’economia e delle finanze, la conven-zione tipo e le procedure standard.

199. E istituito presso il Ministero dellosviluppo economico il Garante per la sorve-glianza dei prezzi, che sovrintende alla te-nuta ed elaborazione delle informazioni ri-chieste agli «uffici prezzi» delle camere dicommercio, industria, artigianato e agricol-tura di cui al comma 196, all’ISTAT, aicompetenti uffici del Ministero delle politi-che agricole alimentari e forestali, nonche,quanto ai servizi di pubblica utilita, alla Pre-sidenza del Consiglio dei ministri – Diparti-mento per la programmazione e il coordina-mento della politica economica, nonche arenderle note anche in forma comparata e te-lematica, avvalendosi del «Portale delle im-prese», gestito in rete, nell’ambito delle pro-prie risorse dalle camere di commercio, indu-stria, artigianato e agricoltura, che svolgeservizio unicamente informativo e assume ilnome di «Portale delle imprese, dei consu-matori e dei prezzi».

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200. Il Garante di cui al comma 199 e no-minato con decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri, su proposta del Ministrodello sviluppo economico, tra i dirigenti diprima fascia del Ministero dello sviluppoeconomico, si avvale per il proprio funziona-mento delle strutture del medesimo Mini-stero, svolge i compiti di cui ai commi da196 a 203 senza compenso e mantenendole proprie funzioni. L’incarico ha la duratadi tre anni.

201. Il Garante di cui al comma 199 rife-risce le dinamiche e le eventuali anomaliedei prezzi, rilevate ai sensi delle disposizionidi cui ai commi da 196 a 203, al Ministrodello sviluppo economico, che provvede,ove necessario, alla formulazione di segnala-zioni all’Autorita garante della concorrenza edel mercato e di proposte normative.

202. Le informazioni riferite ai prezzi alconsumo, anche nominative, sono in ognicaso sottratte alla disciplina di tutela in ma-teria di riservatezza dei dati personali.

203. Alle attivita svolte ai sensi dei commida 196 al presente comma le camere di com-mercio, industria, artigianato e agricolturafanno fronte con le risorse umane, finanziariee strumentali gia disponibili a legislazionevigente. Dall’attuazione dei commi da 196al presente comma non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica.

204. Per il completamento degli interventidi cui agli articoli 2 e 4 della legge 28 di-cembre 1999, n. 522, e autorizzata la spesadi 6 milioni di euro per l’anno 2008 e di14 milioni di euro per l’anno 2009.

205. Per il completamento degli interventidi cui all’articolo 3 della legge 16 marzo2001, n. 88, e autorizzata la spesa di 14 mi-lioni di euro per l’anno 2008, di 21 milionidi euro per l’anno 2009 e di 25 milioni dieuro per l’anno 2010.

206. Per il completamento degli interventiprevisti dall’articolo 4, comma 153, dellalegge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivemodificazioni, in applicazione del regola-

mento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del27 giugno 2002, relativo al meccanismo didifesa temporaneo della cantieristica europeadal dumping dei Paesi asiatici, e autorizzatauna spesa di 10 milioni di euro per l’anno2008. Le modalita di concessione del contri-buto sono quelle previste dal decreto del Mi-nistro delle infrastrutture e dei trasporti 2febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 93 del 21 aprile 2004.

207. Ai sensi dell’articolo 3 del regola-mento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del22 marzo 1999, l’efficacia del comma 206e subordinata alla preventiva approvazioneda parte della Commissione europea, nonchealle condizioni o limitazioni eventualmenteimposte dalla stessa nella relativa decisionedi autorizzazione.

208. L’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 4 della legge 9 gennaio 2006,n. 13, e successive modificazioni, e ridottadi 15 milioni di euro per l’anno 2008.

209. Il fondo di cui all’articolo 3, comma2, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e inte-grato di 4 milioni di euro per l’anno 2008.

210. A decorrere dal 1º gennaio 2008, eistituito, presso il Ministero dei trasporti, unfondo destinato a interventi volti a migliorarel’efficienza energetica e ridurre le emissioniin atmosfera delle navi passeggeri in naviga-zione e in porto oltre quanto previsto dallanormativa vigente. La dotazione iniziale ditale fondo e pari a 1 milione di euro perl’anno 2008 ed a 5 milioni di euro per cia-scuno degli anni 2009 e 2010.

211. Il fondo di cui al comma 210 ha lafunzione di provvedere all’erogazione di uncontributo per attivita di ricerca e definizionedegli opportuni standard di efficienza ener-getica e ambientale alla luce delle tecnologieinnovative disponibili, per l’individuazionedegli impedimenti burocratici, logistici e or-ganizzativi che riducono l’efficienza energe-tica e incrementano le emissioni del trasportomarittimo, per campagne informative sul tra-sporto marittimo sostenibile, sulle opportu-nita tecnologiche praticabili e sulle migliori

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pratiche riguardanti soluzioni gia attuate,

nonche per favorire gli investimenti e com-

pensare i maggiori oneri operativi derivanti

da interventi strutturali e impiantistici, com-

ponenti e sistemi, ivi inclusi i sistemi di ge-

stione e controllo, i trattamenti autoleviganti

e antivegetativi di carena che consentono una

maggior efficienza energetica della nave in

rapporto alla sua capacita di trasporto o la ri-

duzione delle emissioni in atmosfera, in na-

vigazione e in porto, oltre quanto previsto

dalla vigente normativa internazionale e co-

munitaria.

212. Il Ministro dei trasporti, di concerto

con il Ministro dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare, stabilisce, con pro-

prio decreto, entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, gli

indici e gli standard energetici e ambientali

necessari per conseguire le finalita di cui ai

commi 210 e 211, ivi incluse le modalita

di verifica e certificazione da parte dell’ente

tecnico, da definire in coerenza con la nor-

mativa internazionale e comunitaria, gra-

duando la decorrenza del beneficio e l’entita

del medesimo in funzione dei miglioramenti

di efficienza energetica e ambientale ottenuti

con gli interventi adottati.

213. Il Ministro dei trasporti, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle fi-

nanze, determina, con proprio decreto, entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, in conformita con la

normativa comunitaria in materia, i criteri

di attribuzione dei benefıci di cui ai commi

da 210 a 212, nei limiti delle disponibilita

di cui al comma 210. Il contributo non puo

superare il 30 per cento degli investimenti

ammissibili per il raggiungimento degli stan-

dard ambientali ed il 40 per cento degli in-

vestimenti ammissibili per il raggiungimento

degli standard energetici, con l’eccezione

delle attivita per studi, ricerche e campagne

informative, nonche per gli impianti terra-

nave dedicati alla fornitura e all’utilizzo

della corrente di terra, per le quali viene ri-

conosciuto fino al 100 per cento dei costidi investimento e dei costi operativi.

214. L’efficacia dei decreti previsti daicommi 212 e 213 e subordinata, ai sensi del-l’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitu-tivo della Comunita europea, alla preventivaautorizzazione della Commissione europea.

215. Il Ministero dei trasporti promuove larealizzazione di accordi con le autorita por-tuali e i fornitori di energia elettrica per l’ap-provvigionamento di elettricita alle navi aprezzi convenzionati e compatibili con le at-tuali modalita di approvvigionamento inporto.

216. All’articolo 155, comma 1, primo pe-riodo, del testo unico delle imposte sui red-diti, di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le pa-role: «in traffico internazionale» sono sop-presse.

217. All’articolo 56, comma 1, secondoperiodo, del citato testo unico di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 22 di-cembre 1986, n. 917, dopo le parole: «dellapredetta sezione I» sono inserite le seguenti:«e del capo VI del titolo II».

218. Le disposizioni di cui all’articolo102, commi 1, 2, 3 e 7, del citato testo unicodi cui al decreto del Presidente della Repub-blica n. 917 del 1986, non si applicano aibeni mobili registrati con costo ammortizza-bile ai fini fiscali in un periodo non inferiorea dieci anni, la cui utilizzazione richieda unequipaggio di almeno sei persone, qualorasiano concessi in locazione finanziaria conobbligo di acquisto, da un Gruppo europeodi interesse economico (GEIE) o da una so-cieta per azioni o a responsabilita limitataper le quali sia stata esercitata l’opzione pre-vista dall’articolo 115, comma 4, del pre-detto testo unico, ad un’impresa che li de-stini all’esercizio della propria attivita abi-tuale.

219. Le quote di ammortamento sono de-ducibili dal reddito del concedente in misuranon superiore al 35 per cento del costo inciascun periodo di imposta e, anteriormente

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alla entrata in funzione del bene, in misuracomunque non superiore all’ammontare deicorrispettivi pagati in ciascun esercizio al co-struttore. Con decreto di natura non regola-mentare del Ministero dell’economia e dellefinanze sono adottate le disposizioni applica-tive del comma 218 anche al fine di assicu-rare che la riduzione delle entrate per il bi-lancio dello Stato non superi complessiva-mente la somma di 2,7 milioni di euro a de-correre dall’anno 2008.

220. L’efficacia del comma 218 e subordi-nata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3,del Trattato istitutivo della Comunita euro-pea, all’autorizzazione della Commissioneeuropea. Il Ministero dei trasporti provvedea richiedere l’autorizzazione alla Commis-sione europea.

221. Per la salvaguardia dei livelli occupa-zionali e della competitivita delle navi ita-liane, i benefıci per le imprese di cabotaggiomarittimo di cui all’articolo 34-sexies del de-creto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo2006, n. 80, sono prorogati per l’anno 2008.

222. Le somme rese disponibili per paga-menti non piu dovuti relativi all’autorizza-zione di spesa di cui all’articolo 65, comma1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, edi cui all’articolo 4, comma 1, della legge9 gennaio 2006, n. 13, e successive modifi-cazioni, sono mantenute nel conto residuiper essere versate all’entrata del bilanciodello Stato per l’ammontare di 25 milionidi euro per l’anno 2008.

223. Per le finalita di cui all’articolo 1,comma 998, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, e autorizzata la spesa di 5 milionidi euro per l’anno 2008 e di 15 milioni dieuro per l’anno 2009.

224. Ai fini della realizzazione delle trattedel Sistema «Alta Velocita/Alta Capacita» ri-compreso nella Rete transeuropea di tra-sporto (TEN-T), come definita dalla deci-sione n. 884/2004/CE del Parlamento euro-peo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,con delibera del CIPE, su proposta del Mini-

stro delle infrastrutture, di concerto con i Mi-nistri dei trasporti e dell’economia e delle fi-nanze, e determinato l’ammontare dellaquota del canone di utilizzo dell’infrastrut-tura ferroviaria, di cui al decreto del Ministrodei trasporti e della navigazione 21 marzo2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 94 del 21 aprile 2000, e successive modi-ficazioni, che concorre alla copertura dei co-sti d’investimento del suddetto Sistema finoalla copertura completa del costo dell’opera;con lo stesso provvedimento sono definiti icriteri e le modalita attuativi.

225. Per gli interventi previsti dall’articolo2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre1998, n. 451, convertito, con modificazioni,dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, comeprorogati dall’articolo 45, comma 1, letterac), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, re-lativi all’anno 2007, e autorizzata un’ulte-riore spesa di 30 milioni di euro per l’anno2008.

226. Al fondo istituito dall’articolo 1,comma 108, della legge 23 dicembre 2005,n. 266, e assegnata la somma di 20 milionidi euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

227. Le imprese che intendono esercitarela professione di autotrasportatore di coseper conto di terzi, in possesso dei requisitidi onorabilita, capacita finanziaria e profes-sionale, ed iscritte all’albo degli autotraspor-tatori per conto di terzi, sono tenute a dimo-strare di aver acquisito, per cessione diazienda, altra impresa di autotrasporto, ol’intero parco veicolare, purche composto diveicoli di categoria non inferiore a Euro 3,di altra impresa che cessa l’attivita di auto-trasporto per conto di terzi, oppure di averacquisito ed immatricolato, singolarmente oin forma associata, veicoli adibiti al trasportodi cose di categoria non inferiore a Euro 3 eaventi massa complessiva a pieno carico noninferiore a 80 tonnellate.

228. Le annualita relative all’autorizza-zione di spesa di cui all’articolo 10 dellalegge 23 dicembre 1997, n. 454, sono ridottedi 56.368.535 euro per ciascuno degli anni

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dal 2008 al 2012, e di 4.722.845 euro per il2013.

229. Le somme rese disponibili per paga-menti non piu dovuti relativi all’autorizza-zione di spesa di cui all’articolo 10, comma1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, esuccessive modificazioni, sono mantenutenel conto dei residui per essere versate al-l’entrata del bilancio dello Stato per l’am-montare di euro 452.311.525 nell’anno 2008.

230. Gli oneri previsti dalla tabella E, alle-gata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sonoridotti di 5 milioni di euro per il 2008, di 7milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni dieuro per il 2010.

231. L’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 6 della legge 7 marzo 2001,n. 51, e ridotta della somma di 713.000euro a decorrere dal 2008.

232. Al fine di consentire la piena operati-vita degli incentivi alle imprese di autotra-sporto, di cui al decreto-legge 24 settembre2002, n. 209, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e alrelativo regolamento di attuazione di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 11aprile 2006, n. 205, volti a spostare quote ri-levanti di traffico pesante dalla modalita stra-dale a quella marittima, e autorizzata laspesa di 77 milioni di euro per ciascuno de-gli anni 2008, 2009 e 2010.

233. L’autorizzazione di spesa relativa allimite di impegno quindicennale dispostodall’articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 novembre2002, n. 265, e soppressa.

234. Per interventi necessari a fronteggiarei problemi di mobilita e sicurezza derivantidai programmati lavori di ammodernamentodell’autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro –Reggio Calabria e per migliorare la qualitadel servizio di trasporto e di sicurezza nelloStretto di Messina e autorizzata la spesa di20 milioni di euro per l’anno 2008, di 22 mi-lioni di euro per l’anno 2009 e di 7 milionidi euro per l’anno 2010, da destinare ad in-

terventi infrastrutturali nella misura del 50per cento.

235. La programmazione degli interventidi cui al comma 234 e la ripartizione dellerelative risorse sono approvate con uno opiu decreti del Ministro dei trasporti e, pergli interventi infrastrutturali, del Ministrodelle infrastrutture.

236. A valere sulle risorse assegnate dalMinistero dei trasporti all’Ente nazionaleper l’aviazione civile (ENAC), ai sensi deldecreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250,sono individuati, con decreto del Ministrodei trasporti, gli interventi necessari:

a) per il potenziamento e la sicurezzadell’aeroporto di Reggio Calabria, per assi-curare la continuita territoriale da e per taleaeroporto nonche per la continuita territorialedell’Isola d’Elba, per un importo massimo di1,5 milioni di euro per l’anno 2008;

b) per incentivare il trasporto dellemerci per via aerea da e per gli aeroporti si-ciliani, per un importo massimo di 2 milionidi euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

237. L’attuazione delle disposizioni di cuial comma 5 dell’articolo 38 della legge 1ºagosto 2002, n. 166, e successive modifica-zioni, prosegue per un ulteriore biennio, se-condo le disposizioni di cui all’articolo 9del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315,convertito, con modificazioni, dalla legge28 febbraio 2005, n. 21, nonche al regola-mento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e aldecreto del Ministro delle infrastrutture edei trasporti 20 maggio 2005, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio2005, e successive modificazioni, nell’am-bito delle risorse finanziarie stanziate per iltriennio 2004-2006 effettivamente disponibilirivenienti dalle operazioni effettuate ai sensidell’articolo 38 della citata legge n. 166 del2002.

238. L’attuazione delle disposizioni di cuiall’articolo 13 del regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 22 di-

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cembre 2004, n. 340, prosegue per un ulte-riore triennio, secondo quanto disposto dalcomma 239.

239. Il Ministro dei trasporti, di concertocon il Ministro per le politiche europee, defi-nisce, con proprio decreto, condizioni e mo-dalita operative per l’attuazione di quantoprevisto ai commi 237 e 238. Dalla data dientrata in vigore del decreto di cui al pre-sente comma decorre il periodo di attuazionedelle misure di cui ai medesimi commi 237 e238.

240. Le somme del fondo istituito dalcomma 6 dell’articolo 38 della legge n. 166del 2002, che residuano dall’attuazione, neltriennio 2004-2006, delle misure di cui almedesimo articolo sono utilizzate ai fini diquanto disposto dal comma 237.

241. L’attuazione delle disposizioni di cuiall’articolo 38, comma 7, della legge n. 166del 2002 prosegue per un ulteriore triennio,secondo le disposizioni di cui all’articolo 9del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315,convertito, con modificazioni, dalla legge28 febbraio 2005, n. 21, nonche agli articoli14 e 15 del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre2004, n. 340, per quanto compatibili con ledisposizioni di cui ai commi da 228 a 242.

242. Il triennio di cui al comma 241 de-corre dalla data di sottoscrizione degli ac-cordi di programma di cui all’articolo 38,comma 7, della legge n. 166 del 2002.

243. Per l’attuazione di quanto disposto aicommi 238 e 241, sul Fondo per la contribu-zione agli investimenti per lo sviluppo deltrasporto merci per ferrovia, con particolareriferimento al trasporto combinato e di mercipericolose ed agli investimenti per le auto-strade viaggianti di cui al comma 6 dell’arti-colo 38 della legge n. 166 del 2002, istituitonello stato di previsione del Ministero deitrasporti, e autorizzata la spesa di 15 milionidi euro per gli anni 2008, 2009 e 2010. Avalere sulle risorse di cui al presente comma,l’importo di 7 milioni di euro per ciascunodegli anni 2008, 2009 e 2010 e destinato al-

l’attuazione di quanto disposto al comma238. Le risorse restanti sono destinate invia prioritaria al finanziamento di accordidi programma di cui all’articolo 38, comma7, della legge 1º agosto 2002, n. 166, e suc-cessive modificazioni, aventi ad oggetto losviluppo del trasporto combinato sulla lineastorica Torino-Lione, ai fini del riequilibriomodale.

244. Per il completamento e l’implementa-zione della rete immateriale degli interportifinalizzata al potenziamento del livello diservizio sulla rete logistica nazionale, e auto-rizzato un contributo di 5 milioni di euro peril 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

245. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodidel sistema logistico nazionale, gli interventiprevisti dal comma 1044 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, sono rifi-nanziati nella misura di 2 milioni di europer l’anno 2009 e 2 milioni di euro perl’anno 2010.

246. Il contributo, previsto all’articolo 1,comma 1044, della legge 27 dicembre2006, n. 296, dovra essere utilizzato, priori-tariamente, ai fini della riduzione del cofi-nanziamento nel limite del 35 per cento delcontributo statale previsto dal decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasportin. 18T del 20 giugno 2005 e dalla conse-guente convenzione in essere tra il Ministerodei trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata indata 21 dicembre 2006.

247. Al fine di implementare le azioni tesead accrescere la sicurezza stradale e dare at-tuazione alle azioni previste dal Piano nazio-nale della sicurezza stradale mediante azionimirate e sinergiche volte a rafforzare i con-trolli su strada anche attraverso l’implemen-tazione di idonee attrezzature tecniche fun-zionali all’aumento dei controlli stradali, in-tensificare l’attivita ispettiva e le verifichepreviste dal codice della strada, dotare gli uf-fici ed il personale preposto ad attivita di si-curezza stradale degli opportuni strumentiper l’esercizio delle attivita istituzionali, ivicompresa la formazione, e autorizzata la

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spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2008,di 25 milioni di euro per l’anno 2009, di 30milioni di euro per l’anno 2010, di 49 mi-lioni di euro per l’anno 2011, di 56 milionidi euro per l’anno 2012 e di 4 milioni dieuro per l’anno 2013.

248. Per il proseguimento degli interventiprevisti dall’articolo 1, comma 1038, dellacitata legge n. 296 del 2006, e autorizzatala spesa di 10 milioni di euro per ciascunodegli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni dieuro per l’anno 2010.

249. Il capitale sociale delle Ferrovie dellaCalabria S.r.l., delle ferrovie Apulo LucaneS.r.l., delle ferrovie del Sud-Est S.r.l. e au-mentato nel 2008 rispettivamente di 10 mi-lioni di euro per una spesa complessiva di30 milioni di euro.

250. Al fine di contribuire alla realizza-zione degli obiettivi di risparmio energeticoe di riduzione delle emissioni inquinanti eautorizzata la spesa di 10 milioni di europer l’anno 2009 e di 10 milioni di euro perl’anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. edi societa del gruppo, per l’avvio di un pro-gramma finalizzato alla realizzazione di in-terventi volti alla rimotorizzazione, in con-formita alla direttiva 2004/26/CE del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 21 aprile2004, delle automotrici con motori diesel an-cora utilizzate per il trasporto regionale su li-nee non elettrificate, in modo da conseguire,a regime, un risparmio energetico nettoquantificabile in 233 milioni di euro, noncheuna riduzione delle emissioni inquinanti dioltre 40.000 tonnellate.

251. E istituito presso il Ministero dei tra-sporti un fondo per l’ammodernamento deicollegamenti ferroviari tra Pescara e Roma,al fine di determinare la migliore efficaciaed efficienza delle comunicazioni ferroviarietra l’Abruzzo e la citta di Roma, per il qualee autorizzata la spesa di 56 milioni di europer ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010,con vincolo di destinazione per la trattaAvezzano-Roma.

252. Per consentire il finanziamento deiservizi pubblici ferroviari di viaggiatori emerci sulla media e lunga percorrenza eautorizzata la spesa di 104 milioni di europer l’anno 2008. Conseguentemente:

a) l’autorizzazione di spesa di cui all’ar-ticolo 23 del decreto-legge 24 dicembre2003, n. 355, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e ridottaper l’anno 2008 di 14 milioni di euro;

b) l’autorizzazione di spesa di cui all’ar-ticolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 feb-braio 2005, n. 16, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e ri-dotta per l’anno 2008 di 13 milioni di euro;

c) l’autorizzazione di spesa di cui all’ar-ticolo 1, comma 1230, della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296, e ridotta per l’anno 2008 di7 milioni di euro.

253. Il Ministero dei trasporti, entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, conclude un’indagine cono-scitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatorie merci sulla media e lunga percorrenza,volta a determinare la possibilita di assicu-rare l’equilibrio tra costi e ricavi dei servizi,nonche le eventuali azioni di miglioramentodell’efficienza. Il servizio sulle relazioniche presentano o sono in grado di raggiun-gere l’equilibrio economico e assicurato inregime di liberalizzazione. Il CIPE, nei limitidelle risorse disponibili, sulla proposta delMinistro dei trasporti, di concerto con il Mi-nistro dello sviluppo economico e con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze, indivi-dua, nell’ambito delle relazioni per le qualinon e possibile raggiungere l’equilibrio eco-nomico, i servizi di utilita sociale, in terminidi frequenza, copertura territoriale, qualita etariffazione, e che sono mantenuti in eserci-zio tramite l’affidamento di contratti di servi-zio pubblico.

254. Nelle more della stipula di nuovicontratti di servizio pubblico tra il Ministerodei trasporti e la societa Trenitalia s.p.a., ilMinistero dell’economia e delle finanze e

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autorizzato a corrispondere alla societa le

somme previste, per l’anno 2008, dal bilan-cio di previsione dello Stato, in relazione

agli obblighi di servizio pubblico nel settore

dei trasporti per ferrovia, di cui alla vigente

normativa comunitaria.

255. Per la progettazione e l’avvio, aisensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443,

e successive modificazioni, delle tratte delle

linee metropolitane delle citta di Bologna e

di Torino, e autorizzato un contributo per

ciascuna delle predette tratte di 10 milioni

di euro per l’anno 2010. Per la realizzazionedella tramvia di Firenze e autorizzato un

contributo di 10 milioni di euro per l’anno

2009.

256. Per la progettazione e l’avvio della

realizzazione del passante grande di Bolo-gna, ai sensi della legge 21 dicembre 2001,

n. 443, e successive modificazioni, e autoriz-

zato un contributo di 5 milioni di euro per

l’anno 2008 e di 4 milioni di euro per l’anno

2009.

257. Per la prosecuzione degli interventi di

realizzazione delle opere strategiche di cui

alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e auto-

rizzata la concessione di contributi quindi-

cennali di 99,6 milioni di euro a decorrereda ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

A valere sulle risorse stanziate dai commi

257 e 258, per la prosecuzione degli inter-

venti di cui all’articolo 1, comma 1008, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono auto-

rizzati contributi quindicennali di 5 milionidi euro a decorrere rispettivamente dall’anno

2008 e dall’anno 2009, e si procede ai sensi

degli articoli 163 e seguenti del codice di cui

al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

A valere sulle risorse stanziate dai commi257 e 258, per la realizzazione delle opere

accessorie agli interventi di cui all’articolo

1, comma 981, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, e autorizzato un contributo di

3 milioni di euro per l’anno 2008 e di 2 mi-

lioni di euro per l’anno 2009, e si procede aisensi degli articoli 163 e seguenti del codice

di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163.

258. Nell’ambito delle risorse disponibili alegislazione vigente per il programma straor-dinario di edilizia residenziale pubblica, unaquota fino a 50 milioni di euro e destinataalla prosecuzione degli interventi di cui al-l’articolo 1, comma 1010, della legge 27 di-cembre 2006, n. 296, da realizzare con lemodalita di cui al primo comma dell’articolo18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, anche ri-modulando gli interventi in base alle esi-genze accertate dal Ministero delle infrastrut-ture.

259. L’Autostrada Nogara-Mare Adriaticoe il collegamento dei sistemi tangenzialinelle tratte Peschiera del Garda/Verona e Ve-rona/Padova, opere di competenza della re-gione Veneto, sono inseriti, ai soli fini del-l’approvazione, nelle procedure previste dal-l’articolo 161 del codice di cui al decreto le-gislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successivemodificazioni.

260. Per il completamento degli interventirelativi alla strada di grande comunicazioneE 78 «due mari» Grosseto-Fano, previstacome opera strategica di cui alla legge 21 di-cembre 2001, n. 443, e autorizzata la spesadi 3 milioni di euro per l’anno 2008.

261. Per il finanziamento degli interventidi cui all’articolo 1, comma 92, della legge23 dicembre 2005, n. 266, e autorizzata laspesa di 4 milioni di euro per ciascuno deglianni 2008 e 2009.

262. Le quote dei limiti d’impegno, auto-rizzati dall’articolo 13, comma 1, della legge1º agosto 2002, n. 166, e successivi rifinan-ziamenti, decorrenti dall’anno 2006 non im-pegnate al 31 dicembre 2007, costituisconoeconomie di bilancio e sono reiscritte nellacompetenza degli esercizi successivi a quelliterminali dei rispettivi limiti.

263. In aggiunta agli stanziamenti previstidall’articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,con modificazioni, dalla legge 2 dicembre2005, n. 248, e autorizzata la spesa di 0,4

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milioni di euro per l’anno 2008 e di 0,7 mi-lioni di euro per quattordici anni a decorreredal 2009, per l’organizzazione, l’impianti-stica sportiva e gli interventi infrastrutturalidei Giochi del Mediterraneo che si terrannoa Pescara nel 2009.

264. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. eautorizzata a costituire, presso la gestione se-parata, un apposito fondo, denominato Fondodi garanzia per le opere pubbliche (FGOP).

265. La dotazione iniziale del Fondo dicui al comma 264 e le successive variazionisono stabilite dalla Cassa depositi e prestitis.p.a. a valere sulle risorse previste ai sensidell’articolo 71, comma 2, della legge 27 di-cembre 2002, n. 289.

266. Il Fondo di cui al comma 264 e fina-lizzato al sostegno finanziario dei lavori, dicompetenza dei soggetti di cui all’articolo5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30settembre 2003, n. 269, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326, da realizzare mediante:

a) contratti di concessione di cui all’ar-ticolo 53, comma 1, del codice di cui al de-creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) contratti di concessione di costru-zione e gestione o affidamento unitario acontraente generale di cui all’articolo 173del codice di cui al decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163.

267. Il Fondo di cui al comma 264, al finedi ridurre le contribuzioni pubbliche a fondoperduto, presta garanzie, in favore dei sog-getti pubblici o privati coinvolti nella realiz-zazione o nella gestione delle opere, volte adassicurare il mantenimento del relativo equi-librio economico-finanziario.

268. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., nelrispetto degli indirizzi fissati dal Ministrodell’economia e delle finanze nell’eserciziodei poteri di cui all’articolo 5, comma 9,del decreto-legge 30 settembre 2003,n. 269, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 novembre 2003, n. 326, fissa conproprio regolamento limiti, condizioni, mo-

dalita e caratteristiche della prestazione dellegaranzie e dei relativi rimborsi, tenendoconto della redditivita potenziale dell’operae della decorrenza e durata della concessioneo della gestione.

269. Dalle disposizioni di cui ai commi da264 a 268 non devono derivare nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica.

270. Sono abrogati i commi da 1 a 5 del-l’articolo 71 della legge 27 dicembre 2002,n. 289.

271. In aggiunta agli stanziamenti previstidall’articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,con modificazioni, dalla legge 2 dicembre2005, n. 248, e autorizzata la spesa annuadi 0,4 milioni di euro per quattordici anni adecorrere dal 2008 per l’organizzazione,l’impiantistica sportiva e gli interventi infra-strutturali dei Campionati del mondo dinuoto di Roma nel 2009.

272. Per la realizzazione degli impiantisportivi e di servizio funzionali allo svolgi-mento dei campionati del mondo di ciclismosu pista del 2012 in provincia di Treviso eautorizzato un contributo quindicennale di 2milioni di euro a decorrere dal 2008 qualeconcorso dello Stato agli oneri derivantidalla contrazione di mutui o altre operazionifinanziarie che l’Associazione Ciclismo diMarca e autorizzata ad effettuare.

273. L’80 per cento del contributo quindi-cennale di cui al comma 272 e destinato allarealizzazione di un velodromo nel territoriodella provincia di Treviso, diretto a consen-tire un adeguato allenamento degli atleti ita-liani sul territorio nazionale. Ai fini della de-finizione delle modalita di finanziamento edi realizzazione del velodromo e delle re-stanti infrastrutture funzionali allo svolgi-mento della manifestazione sportiva, l’Asso-ciazione Ciclismo di Marca stipula un appo-sito accordo di programma quadro, ai sensidell’articolo 2, comma 203, lettera c), dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Mini-stro per le politiche giovanili e le attivita

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sportive, il Ministro dell’economia e delle fi-nanze e gli enti locali interessati.

274. Le somme relative ad eventuali eco-nomie, derivanti dalle risorse attivate me-diante la contrazione di mutui o altre opera-zioni finanziarie effettuate dall’AssociazioneCiclismo di Marca per la realizzazione degliinterventi a valere sul contributo quindicen-nale di cui al comma 272, possono essere de-stinate alla copertura di altre spese preventi-vamente autorizzate dall’Associazione mede-sima per la realizzazione dell’evento.

275. L’autorizzazione di spesa di cui allalegge 3 giugno 1999, n. 157, e ridotta di20 milioni di euro annui a decorrere dal2008.

276. Il fondo di cui all’articolo 32-bis deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2003, n. 326, e incrementatodi 20 milioni di euro, a decorrere dall’anno2008, da destinare ad interventi di adegua-mento strutturale ed antisismico degli edificidel sistema scolastico, nonche alla costru-zione di nuovi immobili sostitutivi degli edi-fici esistenti, laddove indispensabili a sosti-tuire quelli a rischio sismico, secondo pro-grammi basati su aggiornati gradi di rischio-sita.

277. Per l’utilizzazione delle risorse di cuial comma 276, il decreto del Presidente delConsiglio dei ministri di cui al comma 2 del-l’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settem-bre 2003, n. 269, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326, e emanato sentiti i Ministri delle in-frastrutture, della pubblica istruzione e del-l’economia e delle finanze.

278. Al fine di fronteggiare l’emergenzapenitenziaria con l’adeguamento infrastruttu-rale degli edifici esistenti, in via prioritaria, ola realizzazione di nuovi edifici, e autoriz-zata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno2008, di 20 milioni di euro per l’anno 2009 edi 30 milioni di euro per l’anno 2010 perl’avvio di un programma straordinario di edi-lizia penitenziaria, approvato con decreto in-

terministeriale dal Ministro delle infrastrut-ture e dal Ministro della giustizia. Con il pre-detto decreto sono individuati gli interventida realizzare in ciascun anno, avvalendosidei competenti provveditorati interregionalialle opere pubbliche.

279. All’articolo 1, comma 796, lettera n),primo periodo, della legge 27 dicembre2006, n. 296, le parole: «20 miliardi dieuro» sono sostituite dalle seguenti: «23 mi-liardi di euro».

280. All’articolo 1, comma 796, lettera n),della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, dopo le parole:«Il maggior importo di cui alla presente let-tera e vincolato» sono inserite le seguenti:«per 100 milioni di euro per l’esecuzionedi un programma pluriennale di interventiin materia di ristrutturazione edilizia e diammodernamento tecnologico del patrimoniosanitario pubblico, finalizzato al potenzia-mento delle "unita di risveglio dal coma";per 7 milioni di euro per l’esecuzione di unprogramma pluriennale di interventi in mate-ria di ristrutturazione edilizia e di ammoder-namento tecnologico del patrimonio sanitariopubblico, destinati al potenziamento e allacreazione di unita di terapia intensiva neona-tale (TIN); per 3 milioni di euro per l’esecu-zione di un programma pluriennale di inter-venti in materia di ammodernamento tecno-logico del patrimonio sanitario pubblico, de-stinati all’acquisto di nuove metodiche anali-tiche, basate sulla spettrometria di "massatandem", per effettuare screening neonataliallargati, per patologie metaboliche eredita-rie, per la cui terapia esistono evidenzescientifiche efficaci;»;

b) nel secondo periodo, le parole: «100milioni di euro ad interventi per la realizza-zione di strutture residenziali dedicate allecure palliative» sono sostituite dalle se-guenti: «150 milioni di euro ad interventiper la realizzazione di strutture residenzialie l’acquisizione di tecnologie per gli inter-

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venti territoriali dedicati alle cure palliative,ivi comprese quelle relative alle patologiedegenerative neurologiche croniche invali-danti»;

c) dopo il secondo periodo sono inseritii seguenti: «Nella sottoscrizione di accordi diprogramma con le regioni, e data, inoltre,priorita agli interventi relativi ai seguenti set-tori assistenziali, tenuto conto delle esigenzedella programmazione sanitaria nazionale eregionale: realizzazione di strutture sanitarieterritoriali, residenziali e semiresidenziali. IlMinistero della salute, attraverso la valuta-zione preventiva dei programmi di investi-mento e il monitoraggio della loro attua-zione, assicura il raggiungimento dei predettiobiettivi prioritari, verificando nella pro-grammazione regionale la copertura del fab-bisogno relativo anche attraverso i precedentiprogrammi di investimento».

281. Per gli interventi di cui ai commi276, 279 e 280 gli stanziamenti previstisono subordinati a verifiche energetiche, siache vengano inseriti in accordi di pro-gramma, sia in altri programmi per l’otteni-mento di finanziamenti pubblici; tali inter-venti devono prevedere misure significativedi efficienza energetica e di produzione dienergia da fonti rinnovabili, nonche di rispar-mio idrico.

282. Per le nuove costruzioni che rientranofra gli edifici di cui al decreto legislativo 19agosto 2005, n. 192, e successive modifica-zioni, il rilascio del certificato di agibilitaal permesso di costruire e subordinato allapresentazione della certificazione energeticadell’edificio.

283. Al fine di dare completa attuazione alriordino della medicina penitenziaria di cuial decreto legislativo 22 giugno 1999,n. 230, e successive modificazioni, compren-sivo dell’assistenza sanitaria negli istituti pe-nali minorili, nei centri di prima accoglienza,nelle comunita e negli ospedali psichiatricigiudiziari, con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri da adottare entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, su proposta del Ministro della

salute e del Ministro della giustizia, di con-

certo con il Ministro dell’economia e delle

finanze e con il Ministro per le riforme e

le innovazioni nella pubblica amministra-

zione, di intesa con la Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bol-

zano, sono definiti, nell’ambito dei livelli es-

senziali di assistenza previsti dalla legisla-

zione vigente e delle risorse finanziarie di

cui alla lettera c):

a) il trasferimento al Servizio sanitario

nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte

dal Dipartimento dell’amministrazione peni-

tenziaria e dal Dipartimento della giustizia

minorile del Ministero della giustizia, ivi

comprese quelle concernenti il rimborso

alle comunita terapeutiche delle spese soste-

nute per il mantenimento, la cura e l’assi-

stenza medica dei detenuti di cui all’articolo

96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 9 ot-

tobre 1990, n. 309, e successive modifica-

zioni, e per il collocamento nelle medesime

comunita dei minorenni e dei giovani di

cui all’articolo 24 del decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 272, disposto dall’autorita

giudiziaria;

b) le modalita e le procedure, secondo

le disposizioni vigenti in materia, previa con-

certazione con le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative, per il trasferi-

mento al Servizio sanitario nazionale dei rap-

porti di lavoro in essere, anche sulla base

della legislazione speciale vigente, relativi

all’esercizio di funzioni sanitarie nell’ambito

del Dipartimento dell’amministrazione peni-

tenziaria e del Dipartimento della giustizia

minorile del Ministero della giustizia, con

contestuale riduzione delle dotazioni organi-

che dei predetti Dipartimenti in misura corri-

spondente alle unita di personale di ruolo tra-

sferite al Servizio sanitario nazionale;

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c) il trasferimento al Fondo sanitario na-zionale per il successivo riparto tra le regionie le province autonome di Trento e di Bol-zano delle risorse finanziarie, valutate com-plessivamente in 157,8 milioni di euro perl’anno 2008, in 162,8 milioni di euro perl’anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a de-correre dall’anno 2010, di cui quanto a 147,8milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 avalere sullo stato di previsione del Ministerodella giustizia e quanto a 10 milioni di europer l’anno 2008, 15 milioni di euro perl’anno 2009 e 20 milioni di euro a decorreredall’anno 2010 a valere sullo stato di previ-sione del Ministero della salute;

d) il trasferimento delle attrezzature, de-gli arredi e dei beni strumentali di proprietadel Dipartimento dell’amministrazione peni-tenziaria e del Dipartimento della giustiziaminorile del Ministero della giustizia affe-renti alle attivita sanitarie;

e) i criteri per la ripartizione tra le re-gioni e le province autonome di Trento edi Bolzano delle risorse finanziarie comples-sive, come individuate alla lettera c), desti-nate alla sanita penitenziaria.

284. Nelle more del definitivo trasferi-mento al Servizio sanitario nazionale dellefunzioni sanitarie, del personale e delle ri-sorse in materia di medicina penitenziaria,il Dipartimento dell’amministrazione peni-tenziaria e il Dipartimento della giustizia mi-norile del Ministero della giustizia conti-nuano a svolgere la funzione di uffici eroga-tori per quanto di rispettiva competenza esono prorogati i rapporti di incarico, di colla-borazione o convenzionali del personale sa-nitario addetto agli istituti di prevenzione epena, non appartenente ai ruoli organici del-l’amministrazione penitenziaria, in corso alladata del 28 settembre 2007.

285. Al fine di incrementare il patrimonioimmobiliare destinato alla locazione di edili-zia abitativa a canone sostenibile, si conside-rano «residenze d’interesse generale desti-nate alla locazione» i fabbricati situati nei

comuni ad alta tensione abitativa di cui al-l’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre1988, n. 551, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, compostida case di abitazione non di lusso sulle qualigrava un vincolo di locazione ad uso abita-tivo per un periodo non inferiore a 25 anni.

286. Le residenze di cui al comma 285 co-stituiscono servizio economico di interessegenerale, ai fini dell’applicazione dell’arti-colo 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivodella Comunita europea, e sono ricompresenella definizione di alloggio sociale di cui al-l’articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

287. Per i fini previsti dai commi 285 e286 e istituito, a decorrere dall’anno 2008,un fondo con una dotazione di 10 milionidi euro per ciascuno degli anni 2008, 2009e 2010.

288. L’articolo 2, comma 4, della legge 9dicembre 1998, n. 431, il quale prevede che icomuni, per favorire la realizzazione degliaccordi tra le organizzazioni della proprietaedilizia e quelle dei conduttori, possono deli-berare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio,aliquote dell’imposta comunale sugli immo-bili piu favorevoli per i proprietari che con-cedono in locazione a titolo di abitazioneprincipale immobili alle condizioni definitenegli accordi stessi, con possibilita di derogaal limite minimo dell’aliquota, deve essereinterpretato nel senso che tali aliquote pos-sono arrivare fino all’esenzione dall’imposta.

289. Al fine della realizzazione di infra-strutture autostradali, previste dagli strumentidi programmazione vigenti, le funzioni ed ipoteri di soggetto concedente ed aggiudica-tore attribuiti all’ANAS S.p.a. possono esseretrasferiti con decreto del Ministro delle infra-strutture dall’ANAS S.p.a. medesima ad unsoggetto di diritto pubblico appositamentecostituito in forma societaria e partecipatodall’ANAS S.p.a. e dalle regioni interessateo da soggetto da esse interamente parteci-pato.

290. Le attivita di gestione, compresequelle di manutenzione ordinaria e straordi-

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naria, del raccordo autostradale di collega-mento tra l’Autostrada A4 – tronco Vene-zia-Trieste, delle opere a questo complemen-tari, nonche della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completatii lavori di costruzione, ovvero scaduta laconcessione assentita all’Autostrada Padova-Venezia S.p.a., ad una societa per azioni co-stituita pariteticamente tra l’ANAS S.p.a. e laregione Veneto o soggetto da essa intera-mente partecipato. La societa, quale organi-smo di diritto pubblico, esercita l’attivita digestione nel rispetto delle norme in materiadi appalti pubblici di lavori, di forniture edi servizi ed e sottoposta al controllo direttodei soggetti che la partecipano. I rapporti trala societa ed i soggetti pubblici soci sono re-golati, oltre che dagli atti deliberativi di tra-sferimento delle funzioni, sulla base di appo-sita convenzione. La societa assume diretta-mente gli oneri finanziari connessi al reperi-mento delle risorse necessarie per la realizza-zione del raccordo autostradale di collega-mento tra l’Autostrada A4 – tronco Vene-zia-Trieste, anche subentrando nei contrattistipulati direttamente dall’ANAS S.p.a..Alla societa e fatto divieto di partecipare,sia singolarmente sia con altri operatori eco-nomici, ad iniziative diverse che non sianostrettamente necessarie per l’espletamentodelle funzioni di cui al comma 289, ovveroad esse direttamente connesse.

291. Per le finalita di cui alla legge 5 feb-braio 1992, n. 139, e successive modifica-zioni, e autorizzato un contributo quindicen-nale di 4 milioni di euro a decorrere dal2008.

292. Al fine di assicurare la realizzazionedel secondo stralcio del sistema ferroviariometropolitano regionale veneto, e autorizzatoun contributo decennale di 10 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2008.

293. A decorrere dai contributi relativi al-l’anno 2007, ai fini della quantificazione deicontributi previsti dall’articolo 3, commi 2,2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della legge7 agosto 1990, n. 250, le imprese editrici

sono tenute a presentare il modello dei costidi testata, come definito con circolare dal Di-partimento per l’informazione e l’editoriadella Presidenza del Consiglio dei ministrie reso noto sul sito internet del Dipartimentostesso, debitamente compilato e certificatodalla societa di revisione incaricata della cer-tificazione del bilancio.

294. In applicazione dell’articolo 1,comma 1246, della legge 27 dicembre2006, n. 296, la somma disponibile per la li-quidazione dei contributi di cui agli articoli 3e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e suc-cessive modificazioni, all’articolo 23, comma3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e suc-cessive modificazioni, e all’articolo 7,comma 13, della legge 3 maggio 2004,n. 112, e attribuita ai soggetti per i qualisia stata accertata la sussistenza dei requisitinecessari per l’erogazione dei contributi inquote proporzionali all’ammontare del con-tributo spettante a ciascuna impresa.

295. A decorrere dalle domande relativeall’anno 2007, le compensazioni finanziariederivanti dalle riduzioni tariffarie applicateai consumi di energia elettrica e ai canonidi noleggio e di abbonamento ai servizi ditelecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi com-presi i sistemi via satellite, previsti dall’arti-colo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,e dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto1990, n. 250, sono rimborsate direttamenteall’impresa, nella misura del 40 per centodell’importo totale delle bollette, al nettodell’IVA. Con successivo decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri, avente na-tura non regolamentare, sono indicate le mo-dalita e la documentazione relative alle ri-chieste dei rimborsi di cui al comma 293.

296. Il finanziamento annuale previsto perle TV locali dall’articolo 52, comma 18,della legge 28 dicembre 2001, n. 448, comerideterminato dalla legge 27 dicembre 2002,n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003,n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004,n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005,n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006,

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n. 296, e incrementato di 10 milioni di euro

annui a decorrere dall’anno 2008 e di ulte-

riori 5 milioni di euro per l’anno 2009. La

ripartizione secondo bacini di utenza costi-

tuiti dalle regioni e dalle province autonome

di Trento e di Bolzano dello stanziamento

annuo e effettuata entro il 30 maggio di

ogni anno. Allo scopo si procede imputando,

automaticamente e in via provvisoria, alle re-

gioni e alle province autonome il 90 per

cento della somma gia assegnata nell’anno

precedente, fatta salva la rideterminazione

in via definitiva all’esito dei conteggi uffi-

ciali.

297. All’articolo 145, comma 19, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive

modificazioni, al primo e al secondo periodo

le parole: «30 settembre» sono sostituite

dalle seguenti: «31 luglio».

298. All’articolo 10, comma 1, secondo

periodo, del decreto-legge 1º ottobre 2007,

n. 159, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 novembre 2007, n. 222, alle parole:

«Tale contributo» sono premesse le seguenti:

«Fermi restando i limiti all’ammontare dei

contributi, quali indicati nell’articolo 3 della

legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive

modificazioni,».

299. Al fine di sostenere nuovi processi di

realizzazione delle infrastrutture per la larga

banda sul territorio nazionale, le risorse del

Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’ar-

ticolo 61 della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, destinate al finanziamento degli in-

terventi attuativi del Programma per lo svi-

luppo della larga banda nel Mezzogiorno

da parte del Ministero delle comunicazioni

per il tramite della Societa infrastrutture e te-

lecomunicazioni per l’Italia S.p.A. (Infratel

Italia), di cui all’articolo 7 del decreto-legge

14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,

sono incrementate di 50 milioni di euro per

l’anno 2008.

300. Il Fondo per il passaggio al digitaledi cui all’articolo 1, commi 927, 928 e929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,e incrementato di 20 milioni di euro perl’anno 2008.

301. All’articolo 44 del testo unico dellaradiotelevisione, di cui al decreto legislativo31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e deve ri-guardare opere prodotte per almeno la metanegli ultimi cinque anni» sono soppresse;

b) al comma 2, e aggiunto, in fine, il se-guente periodo: «I criteri per la qualifica-zione delle opere di espressione originale ita-liana, ai fini del presente articolo, sono stabi-liti con decreto del Ministro delle comunica-zioni e del Ministro per i beni e le attivitaculturali da adottarsi entro sei mesi dalladata di entrata in vigore della presente dispo-sizione.»;

c) il comma 3 e sostituito dal seguente:

«3. Le emittenti televisive, i fornitori dicontenuti televisivi e i fornitori di programmiin pay-per-view, indipendentemente dalla co-difica delle trasmissioni, riservano ogni annoalmeno il 10 per cento del tempo di diffu-sione, in particolare nelle fasce orarie dimaggiore ascolto, alle opere europee degliultimi cinque anni, di cui il 20 per centoopere cinematografiche di espressione origi-nale italiana ovunque prodotte. La concessio-naria del servizio pubblico generale radiote-levisivo, su tutte le reti e le piattaforme di-stributive, indipendentemente dalla codificadelle trasmissioni, riserva alle opere europeedegli ultimi cinque anni una quota minimadel 20 per cento del tempo di trasmissione,di cui il 10 per cento alle opere cinematogra-fiche di espressione originale italiana ovun-que prodotte. Le emittenti televisive, i forni-tori di contenuti televisivi e i fornitori di pro-grammi in pay-per-view soggetti alla giuri-sdizione italiana, indipendentemente dallacodifica delle trasmissioni, riservano unaquota non inferiore al 10 per cento dei propri

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introiti netti annui, cosı come indicati nelconto economico dell’ultimo bilancio diesercizio disponibile, alla produzione, al fi-

nanziamento, al pre-acquisto e all’acquistodi opere europee realizzate da produttori in-dipendenti negli ultimi cinque anni. Tali in-

troiti sono quelli che il soggetto obbligato ri-cava da pubblicita, da televendite, da sponso-rizzazioni, da contratti e convenzioni consoggetti pubblici e privati, da provvidenze

pubbliche e da offerte televisive a pagamentodi programmi di carattere non sportivo di cuiesso ha la responsabilita editoriale, inclusi

quelli diffusi o distribuiti attraverso piatta-forme diffusive o distributive di soggettiterzi. All’interno di tale quota del 10 per

cento dei suddetti introiti destinata alle opereeuropee, le emittenti e i fornitori di contenutie di programmi in chiaro destinano almeno il30 per cento alle opere cinematografiche di

espressione originale italiana ovunque pro-dotte, e le emittenti e i fornitori di contenutie di programmi a pagamento destinano al-

meno il 35 per cento alle opere di espres-sione originale italiana ovunque prodotte ap-partenenti al genere di prevalente emissione

da parte del soggetto obbligato. La conces-sionaria del servizio pubblico generale radio-televisivo destina alle opere europee realiz-zate da produttori indipendenti negli ultimi

cinque anni una quota non inferiore al 15per cento dei ricavi complessivi annui deri-vanti dagli abbonamenti relativi all’offerta

radiotelevisiva nonche i ricavi pubblicitariconnessi alla stessa, al netto degli introiti de-rivanti da convenzioni con la pubblica ammi-nistrazione e dalla vendita di beni e servizi;

all’interno di questa quota, nel contratto diservizio e stabilita una riserva non inferioreal 20 per cento da destinare alla produzione,

al finanziamento, al pre-acquisto o all’acqui-sto di opere cinematografiche di espressioneoriginale italiana ovunque prodotte e una ri-

serva non inferiore al 5 per cento da desti-nare a opere di animazione appositamenteprodotte per la formazione dell’infanzia.Per i servizi televisivi prestati su richiesta

del consumatore, gli operatori di comunica-zioni elettroniche su reti fisse e mobili con-tribuiscono, gradualmente e tenuto contodelle condizioni del mercato, alla promo-zione e al sostegno finanziario delle opereaudiovisive europee, destinando una quotadei ricavi derivanti dal traffico di contenutiaudiovisivi offerti al pubblico a pagamentoindipendentemente dalla tecnologia di tra-smissione, secondo criteri e modalita stabilitidall’Autorita con apposito regolamento daadottare entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente disposizione. Conparticolare riferimento ai programmi inpay-per-view a prevalente contenuto cinema-tografico di prima visione, gli obblighi di cuial presente comma devono essere in ognicaso commisurati all’effettiva disponibilitadi opere rilevanti, ai sensi del presentecomma, nei sei mesi precedenti la diffusionenell’anno di riferimento e al loro successonelle sale cinematografiche italiane, secondocriteri e modalita stabiliti dall’Autorita conapposito regolamento da adottare entro seimesi dalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione. In merito all’obbligo diprogrammazione della sottoquota del 20 percento di opere cinematografiche di cui alpresente comma, e previsto un periodo tran-sitorio di dodici mesi per consentire ai forni-tori di contenuti e ai fornitori di programmiin pay-per-view l’adeguamento graduale alsuddetto obbligo»;

d) il comma 5 e sostituito dal seguente:

«5. L’Autorita adotta entro tre mesi dalladata di entrata in vigore della presente dispo-sizione un regolamento che definisce le mo-dalita di comunicazione dell’adempimentodegli obblighi di cui al presente articolo nelrispetto dei princıpi di riservatezza previstidal codice di cui al decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in casodi inadempienza».

302. All’articolo 51, comma 3, lettera d),del testo unico della radiotelevisione di cui

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al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «da 1.040 euro a 5.200euro» sono sostituite dalle seguenti: «da5.165 euro a 51.646 euro»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-role: «, anche nel caso in cui la pubblicita diamministrazioni ed enti pubblici sia gestita,su incarico degli stessi, da agenzie pubblici-tarie o centri media».

303. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 deldecreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, eaggiunto il seguente:

«5-bis. Nell’ottica di favorire un ulterioresviluppo del mercato postale, migliorandola qualita dei servizi offerti e preservandoil livello occupazionale delle imprese del set-tore, il fornitore del servizio universale puoprorogare gli accordi in essere con operatoriprivati gia titolari di concessione del Mini-stero delle comunicazioni ai sensi dell’arti-colo 29, primo comma, del testo unico dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 29 marzo 1973, n. 156».

304. Le somme disponibili al 31 dicembre2007 relative alle autorizzazioni di spesa dicui agli articoli 1 e 3 della legge 31 marzo2005, n. 56, nel limite massimo rispettiva-mente di euro 12 milioni e di euro 2 milioni,sono mantenute nel conto dei residui per es-sere versate all’entrata del bilancio statalenell’anno 2008 e successivamente riasse-gnate nello stato di previsione del Ministerodel commercio internazionale per essere de-stinate alle finalita di cui all’articolo 4,comma 61, della legge 24 dicembre 2003,n. 350.

305. Per l’anno 2008, una quota pari a 50milioni di euro delle disponibilita del fondodi cui all’articolo 2 del decreto-legge 28maggio 1981, n. 251, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, eversata all’entrata del bilancio dello Stato peressere riassegnata al fondo di cui all’articolo3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, quale

disponibilita impegnabile per le finalita con-nesse alle attivita di credito all’esportazione.

306. Il fondo di cui all’articolo 3 dellalegge 28 maggio 1973, n. 295, per le attivitaconnesse al pagamento dei contributi agli in-teressi previsti in favore dei soggetti di cuiall’articolo 15, comma 1, del decreto legisla-tivo 31 marzo 1998, n. 143, e integrato di 20milioni di euro per l’anno 2008 e di 130 mi-lioni di euro per l’anno 2009.

307. Per consentire ai centri regionali per itrapianti di cui all’articolo 10 della legge 1ºaprile 1999, n. 91, l’effettuazione di controllie interventi finalizzati alla promozione e allaverifica della sicurezza della rete trapiantolo-gica, e autorizzata, a partire dal 2008, laspesa di euro 700.000. Le risorse di cui alpresente comma sono ripartite tra le regionicon decreto del Ministro della salute, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze. Al relativo onere si provvede me-diante corrispondente riduzione, a decorreredal 2008, dell’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 1, lettera a), del de-creto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 maggio2004, n. 138.

308. Al fine di razionalizzare i costi e ot-timizzare l’impiego dei fondi di funziona-mento, nonche di organizzare le risorseumane e logistiche necessarie al consegui-mento degli obiettivi di sanita pubblica attri-buitigli dalla legge, il Centro nazionale per itrapianti, istituito con legge 1º aprile 1999,n. 91, ai fini dell’esercizio delle funzioni dicoordinamento e controllo delle attivita didonazione, prelievo e trapianto di organi, tes-suti e cellule, fatta salva la disciplina previ-sta dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, puo:

a) stipulare accordi di collaborazione econvenzioni con amministrazioni pubbliche,enti, istituti, associazioni ed altre personegiuridiche pubbliche o private, nazionali, co-munitarie o internazionali;

b) stipulare, nei limiti del finanziamentocostituito dai fondi istituzionali e da quelli

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provenienti da programmi di ricerca nazio-nali ed internazionali, contratti di lavoro se-condo le modalita previste dalle norme vi-genti nella pubblica amministrazione, ivicompresa quella di cui all’articolo 15-septiesdel decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, e successive modificazioni, in quantocompatibile.

309. Al fine di promuovere la ricerca e laformazione in materia di trasporti anche me-diante il ricorso alla ricerca e alla forma-zione interuniversitaria, prevedendo anchedegli aiuti volti alla formazione in materiatrasportistica in ambito internazionale, inuna prospettiva multidisciplinare e multilate-rale, e autorizzata la spesa di 2 milioni dieuro per l’anno 2008, di 5 milioni di europer l’anno 2009 e di 10 milioni di euro perl’anno 2010.

310. Per le finalita di cui all’articolo 5,comma 1, della legge 9 gennaio 2006,n. 13, e con le modalita previste dall’articolo1, comma 1042, della legge 27 dicembre2006, n. 296, e autorizzata la spesa di 2 mi-lioni di euro per ciascuno degli anni 2008,2009 e 2010.

311. Per realizzare un sistema informativodel Ministero dei trasporti finalizzato anchead attuare il trasferimento modale dellemerci dalle strade verso le Autostrade delmare, e autorizzata la spesa di 10 milionidi euro per l’anno 2008.

312. Il contributo annuo dello Stato allespese di gestione del Programma nazionaledi ricerche aerospaziali (PRORA), di cuialla legge 14 febbraio 1991, n. 46, e incre-mentato di 3,5 milioni di euro annui a decor-rere dall’anno 2008.

313. A decorrere dall’anno 2008, unaquota, non inferiore al 10 per cento, dellostanziamento complessivo del Fondo per gliinvestimenti nella ricerca scientifica e tecno-logica (FIRST) di cui all’articolo 1, comma870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,e destinata ai progetti di ricerca di base pre-sentati da ricercatori di eta inferiore ai qua-

ranta anni operanti a qualunque titolo in atti-vita di ricerca e previamente valutati, se-condo il metodo della valutazione tra pari,da un comitato. Detto comitato e compostoda ricercatori, di nazionalita italiana o stra-niera, di eta inferiore ai quaranta anni e rico-nosciuti di livello eccellente sulla base di in-dici bibliometrici, quali l’impact factor ed ilcitation index, e operanti presso istituzioni edenti di ricerca, almeno per la meta non ita-liani, che svolgono attivita nei settori disci-plinari relativi alla ricerca scientifica e tec-nologica.

314. L’attuazione del comma 313 e de-mandata ad apposito decreto del Ministrodell’universita e della ricerca, da adottare en-tro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-gore della presente legge, nel rispetto dei cri-teri stabiliti dal regolamento di cui all’arti-colo 1, comma 873, della legge 27 dicembre2006, n. 296.

315. All’onere derivante dall’istituzione edal funzionamento del comitato di cui alcomma 313, quantificato nel limite massimodi 100.000 euro annui, si provvede medianteincremento, con decreto del Ministro dell’e-conomia e delle finanze, delle aliquote dibase di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta suitabacchi lavorati destinati alla vendita alpubblico nel territorio soggetto a monopolio.

316. All’articolo 1, comma 814, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, nel primoperiodo, le parole: «Per gli anni 2007 e2008» sono sostituite dalle seguenti: «A de-correre dall’anno 2007» e le parole: «non in-feriore al 5 per cento e destinata, in via spe-rimentale,» dalle seguenti: «non inferiore al5 per cento relativamente al 2007 e al 10per cento a partire dal 2008 e destinata».

317. All’articolo 1, comma 815, dellalegge n. 296 del 2006, le parole: «per cia-scuno degli anni 2007 e 2008» sono sosti-tuite dalla seguente: «annui».

318. E istituito, in via sperimentale, perl’anno 2008, un Fondo di 10 milioni dieuro per promuovere la ricerca di base. Il

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Fondo e attivato con decreto del Ministrodell’universita e della ricerca, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze.

319. Le fondazioni bancarie che impe-gnano risorse per la ricerca di base possonochiedere, a valere sul Fondo di cui al comma318 e previa conferma della disponibilita fi-nanziaria, contributi non superiori al 20 percento delle risorse impiegate, per la durataeffettiva del finanziamento e comunque nonoltre tre anni.

320. Con decreto del Ministro dell’univer-sita e della ricerca, da emanare entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono stabiliti gli obiettivi diricerca di base per i quali i relativi finanzia-menti possono essere ammessi ai contributidi cui al comma 319 e le modalita per la pre-sentazione delle richieste delle fondazionivolte a ottenere i contributi medesimi, non-che per la valutazione dei piani di ricerca eper l’assegnazione dei contributi stessi alfine di rispettare i limiti della disponibilitadel Fondo di cui al comma 318.

321. Per le finalita della difesa del suolo edella pianificazione di bacino nonche per larealizzazione degli interventi nelle aree a ri-schio idrogeologico di cui al decreto-legge11 giugno 1998, n. 180, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,n. 267, il Ministro dell’ambiente e della tu-tela del territorio e del mare adotta pianistrategici nazionali e di intervento per la mi-tigazione del rischio idrogeologico e per fa-vorire forme di adattamento dei territori, daattuare d’intesa con le autorita di bacino ter-ritorialmente competenti, con le regioni econ gli enti locali interessati, tenuto contodei piani di bacino. A tal fine sono utilizzatele risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesadi cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, eal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 4 di-cembre 1993, n. 493, come determinate dallaTabella F della legge 27 dicembre 2006,n. 296. Per l’attuazione delle disposizioni di

cui al presente comma nonche delle disposi-zioni di cui ai commi 322, 323, 325, 326,331 e 332 e autorizzata la spesa di euro265 milioni per ciascuno degli anni 2008 e2009 a valere sulle risorse di cui alla legge18 maggio 1989, n. 183.

322. E istituito nello stato di previsionedel Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare un fondo per la pro-mozione delle energie rinnovabili e dell’effi-cienza energetica attraverso il controllo e lariduzione delle emissioni inquinanti e climal-teranti, nonche per la promozione della pro-duzione di energia elettrica da solare termo-dinamico. A decorrere dall’anno 2008 sonodestinate al fondo di cui al presente commarisorse per un importo annuale di 40 milionidi euro a valere sulle risorse di cui al comma321. Entro cinque mesi dalla data di entratain vigore della presente legge il Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare, con proprio decreto, individua le mo-dalita di utilizzazione del fondo, anche pre-vedendo iniziative di cofinanziamento conregioni ed enti locali o con altri soggetti,pubblici o privati, nonche mediante l’attiva-zione di fondi di rotazione.

323. E istituito nello stato di previsionedel Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare un fondo per la pro-mozione di interventi di riduzione e preven-zione della produzione di rifiuti e per lo svi-luppo di nuove tecnologie di riciclaggio, condotazione di 20 milioni di euro per anno adecorrere dal 2008, a valere sulle risorse dicui al comma 321. Il fondo e finalizzatoalla sottoscrizione di accordi di programmae alla formulazione di bandi pubblici daparte del Ministro dell’ambiente e della tu-tela del territorio e del mare per la promo-zione degli interventi di cui al primo pe-riodo. Con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, da adottare nel termine di cinquemesi dalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono definite le modalita di uti-lizzo del fondo di cui al presente comma.

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324. Per il potenziamento della ricerca elo studio sulle interazioni tra i fattori am-bientali e la salute, sugli effetti che gli agentiinquinanti hanno sugli organismi viventi, e inspecial modo sull’uomo, e al fine di accre-scere le conoscenze scientifiche in materiae di favorire lo studio di progetti volti adun’efficace riduzione e al controllo delleemissioni inquinanti, e istituito un fondo,presso il Ministero dell’ambiente e della tu-tela del territorio e del mare, con una dota-zione di 500.000 euro per ciascuno deglianni 2008, 2009 e 2010.

325. Al fine di potenziare le attivita di vi-gilanza e controllo in materia di ambientemarino e costiero, anche attraverso azionidi sicurezza operativa e di informazione, ilMinistero dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare e autorizzato ad avvalersidi strutture specialistiche del Reparto am-bientale marino del Corpo delle capitaneriedi porto-Guardia costiera. Sono a carico delMinistero dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare gli oneri connessi all’ac-quisto dei beni strumentali necessari per losvolgimento delle attivita di cui al presentecomma. A tal fine e autorizzata la spesa di5 milioni di euro a valere sulle risorse dicui al comma 321.

326. Al fine di prevenire situazioni diemergenza ambientale con particolare riferi-mento al mare nonche di assicurare il funzio-namento ordinario dell’Istituto centrale per laricerca scientifica e tecnologica applicata almare (ICRAM) e assegnata, per ciascuno de-gli anni 2008 e 2009, la somma di 10 milionidi euro a valere sulle risorse di cui al comma321.

327. Per consentire la verifica ed il moni-toraggio delle aree ad elevato rischio idro-geologico e la raccolta dei dati ambientali,il Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare e autorizzato alla stipuladi accordi di programma con altre ammini-strazioni centrali e periferiche per l’esten-sione del Piano straordinario di telerileva-mento, gia previsto dall’articolo 27 della

legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di ren-

derlo punto di riferimento e di accesso perle cartografie e le informazioni ambientali

di altre amministrazioni centrali e periferi-

che. Per l’attuazione del presente comma e

autorizzata la spesa di 10 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

All’onere derivante dall’attuazione del pre-sente comma, determinato nella misura mas-

sima di 10 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2008, 2009 e 2010, si provvede me-

diante corrispondente riduzione dell’autoriz-

zazione di spesa di cui all’articolo 1, comma

1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,convertito, con modificazioni, dalla legge 22

aprile 2005, n. 58.

328. Per l’istituzione e il finanziamento di

nuove aree marine protette, e autorizzata laspesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008.

329. Allo scopo di garantire la prosecu-

zione delle attivita di monitoraggio del ri-

schio sismico attraverso l’utilizzo di tecnolo-

gie scientifiche innovative integrate dei fat-tori di rischio nelle diverse aree del territo-

rio, ai sensi dell’articolo 1, comma 247, della

legge 30 dicembre 2004, n. 311, e autoriz-

zata la spesa di 1,5 milioni di euro per cia-

scuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

330. Ai fini della riqualificazione e valo-

rizzazione economica del territorio della re-

gione fluviale del fiume Po e della crescita

del turismo, le regioni interessate attuano in-

terventi finalizzati all’aumento della sicu-

rezza idraulica ed idrogeologica, alla riquali-ficazione ambientale e alla estensione delle

reti ecologiche, alla tutela delle risorse idri-

che, al recupero e alla tutela dei beni cultu-

rali, architettonici ed archeologici. Tali inter-

venti sono programmati dalla Autorita di ba-cino di cui all’articolo 63 del decreto legisla-

tivo 3 aprile 2006, n. 152, anche su proposta

delle regioni ed in coerenza con la pianifica-

zione vigente. Per l’attuazione degli inter-

venti di cui al presente comma e autorizzata

la spesa di 500.000 euro per ciascuno deglianni 2008, 2009 e 2010.

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331. Il Ministro dell’ambiente e della tu-

tela del territorio e del mare definisce e at-

tiva un programma di interventi di difesa

del suolo nei piccoli comuni il cui territorio

presenta significativi fenomeni di dissesto e

che risultano caratterizzati da estrema perife-

ricita rispetto ai centri abitati di maggiori di-

mensioni. Per l’attuazione del presente

comma e autorizzata la spesa di 5 milioni

di euro per l’anno 2008 a valere sulle risorse

di cui al comma 321.

332. Per le finalita di mitigazione del ri-

schio idrogeologico, di tutela e di riqualifica-

zione dell’assetto del territorio e di incenti-

vazione alla permanenza delle popolazioni

nelle aree di montagna e di collina, il Mini-

stro dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare definisce e attiva, sulla base delle

richieste dei comuni e delle comunita mon-

tane, un programma di interventi di manuten-

zione del reticolo idrografico minore e dei

versanti, privilegiando la realizzazione di

opere tradizionali e a basso impatto ambien-

tale. Per l’attuazione del presente comma e

previsto l’utilizzo del 10 per cento delle ri-

sorse destinate, per l’anno 2008, alla difesa

del suolo ai sensi del comma 321.

333. A decorrere dall’anno 2008, e isti-

tuito presso il Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare il Fondo

per la ristrutturazione e l’ammodernamento

della rete idrica sul territorio nazionale, con

una dotazione di 30 milioni di euro per

l’anno 2008 e di 20 milioni di euro a decor-

rere dall’anno 2009. Entro tre mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, con

decreto del Ministro dell’ambiente e della tu-

tela del territorio e del mare, di concerto con

il Ministro delle infrastrutture, sentito il pa-

rere delle competenti Commissioni parla-

mentari e della Conferenza unificata di cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-

sto 1997, n. 281, e successive modificazioni,

sono stabilite le modalita di funzionamento e

di erogazione delle risorse del Fondo mede-

simo.

334. Il comma 1284 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e sostituitodai seguenti:

«1284. E istituito un fondo di solidarieta,presso la Presidenza del Consiglio dei mini-stri, finalizzato a promuovere il finanzia-mento esclusivo di progetti e interventi, inambito nazionale e internazionale, atti a ga-rantire il maggior accesso possibile alle ri-sorse idriche secondo il principio della ga-ranzia dell’accesso all’acqua a livello univer-sale. Il fondo e alimentato dalle risorse di cuial comma 1284-ter. Con decreto del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, di concerto con il Ministro degliaffari esteri, sentito il parere delle compe-tenti Commissioni parlamentari e della Con-ferenza unificata di cui all’articolo 8 del de-creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esuccessive modificazioni, sono indicate lemodalita di funzionamento e di erogazionedelle risorse del fondo.

1284-bis. Al fine di tutelare le acque difalda, di favorire una migliore fruizione del-l’acqua del rubinetto, di ridurre il consumodi acqua potabile e la produzione di rifiuti,nonche le emissioni di anidride carbonica, eistituito nello stato di previsione del Mini-stero dell’ambiente e della tutela del territo-rio e del mare un fondo a favore della pota-bilizzazione, microfiltrazione e dolcifica-zione delle acque di rubinetto, del recuperodelle acque meteoriche e della permeabilitadei suoli urbanizzati. Il fondo e alimentato,nel limite di 5 milioni di euro, per ciascunodegli anni 2008, 2009 e 2010, dalle maggiorientrate di cui al comma 1284-ter. Con de-creto del Ministro dell’ambiente e della tu-tela del territorio e del mare sono discipli-nate le modalita di funzionamento del fondoe sono individuati gli interventi ai quali sonodestinati i contributi a valere sul fondo me-desimo.

1284-ter. E istituito un contributo di 0,5centesimi di euro per ogni bottiglia di acquaminerale o da tavola in materiale plastico

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venduta al pubblico. Per materiale plastico siintende il composto macromolecolare orga-nico ottenuto per polimerizzazione, policon-densazione, poliaddizione o qualsiasi altroprocedimento simile da molecole di pesomolecolare inferiore, ovvero per modificachimica di macromolecole simili. Le entratederivanti dal contributo di cui al presentecomma sono destinate per un decimo ad ali-mentare il fondo di cui al comma 1284 e pernove decimi ad alimentare il fondo di cui alcomma 1284-bis».

335. E istituito presso il Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare un fondo di 50 milioni di euro annuiper ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010per la forestazione e la riforestazione alfine di ridurre le emissioni di anidride carbo-nica, per la realizzazione di aree verdi inzone urbane e periurbane al fine di miglio-rare la qualita dell’aria nei comuni a mag-giore crisi ambientale, e di tutelare la biodi-versita.

336. Al fine di sostenere le azioni e le po-litiche finalizzate all’attuazione del Proto-collo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge1º giugno 2002, n. 120, nonche ai fini di cuialla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre2002, la somma di 2 milioni di euro annuia valere sul fondo di cui al comma 335 e de-stinata all’istituzione e alla gestione del Re-gistro nazionale dei serbatoi di carbonio ealla gestione dell’Inventario nazionale delleforeste di carbonio.

337. Gli Enti parco nazionali che hannoprovveduto alla rideterminazione della pro-pria dotazione organica in attuazione dell’ar-ticolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre2004, n. 311, possono incrementare le pro-prie piante organiche entro il limite massimocomplessivo di 120 unita di personale, da ri-partire tra tutti gli Enti parco, nell’ambito delcontributo dello Stato ai sensi dell’articolo32, comma 2, della legge 28 dicembre2001, n. 448, delle ulteriori risorse attribuiteai sensi del comma 338 e delle altre entrate

di cui all’articolo 16 della legge 6 dicembre1991, n. 394. Per le finalita di cui al presentecomma, a decorrere dall’anno 2008 gli Entiparco nazionali sono autorizzati a effettuareassunzioni di personale anche in derogaalla normativa vigente, previo esperimentodelle procedure di mobilita.

338. Per le finalita di cui al comma 337 eautorizzato un contributo straordinario delloStato di 2 milioni di euro a decorrere dal-l’anno 2008. Al riparto del contributo tragli Enti parco nazionali di cui al comma337 si provvede con decreto del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, da adottare entro tre mesi dalladata di entrata in vigore della presente legge.

339. La commissione di riserva di cui al-l’articolo 28, terzo comma, della legge 31 di-cembre 1982, n. 979, e successive modifica-zioni, nominata dal Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare e istituitapresso l’ente cui e delegata la gestione del-l’area marina protetta, e composta: da unrappresentante designato dal Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare, con funzioni di presidente; da unesperto designato dalla regione territorial-mente interessata, con funzioni di vice presi-dente; da un esperto designato d’intesa tra icomuni rivieraschi territorialmente interes-sati; da un esperto del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare; da un rappresentante della Capitaneriadi porto nominato su proposta del repartoambientale marino presso il Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare; da un esperto designato dall’Istitutocentrale per la ricerca scientifica e tecnolo-gica applicata al mare (ICRAM); da unesperto designato dalle associazioni naturali-stiche maggiormente rappresentative ricono-sciute dal Ministero dell’ambiente e della tu-tela del territorio e del mare. In attuazione diquanto disposto dal presente comma, il Mini-stro dell’ambiente e della tutela del territorioe del mare procede alla ricostituzione di tuttele commissioni di riserva delle aree marine

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protette entro centoventi giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge.

340. Al fine di potenziare le attivita di sor-veglianza e di tutela del territorio e di disin-centivare l’esecuzione di lavori senza titolo oin difformita dalle norme e dagli strumentiurbanistici, nonche di sostenere gli oneri acarico dei comuni per l’immediata demoli-zione delle opere abusive, il Fondo per le de-molizioni delle opere abusive, di cui all’arti-colo 32, comma 12, del decreto-legge 30 set-tembre 2003, n. 269, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326, e incrementato di ulteriori 10 milionidi euro per l’anno 2008.

341. All’articolo 27, comma 3, del testounico delle disposizioni legislative e regola-mentari in materia edilizia, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 6 giugno2001, n. 380, e aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: «Entro i successivi quindici giornidalla notifica il dirigente o il responsabiledell’ufficio, su ordinanza del sindaco, puoprocedere al sequestro del cantiere».

342. E istituito presso il Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare un fondo di 2 milioni di euro perl’anno 2008, per l’avvio di un programmadi valorizzazione e di recupero delle ferroviedismesse.

343. Per l’attuazione del programma di cuial comma 342, il Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, di con-certo con il Ministro per i beni e le attivitaculturali e con il Ministro dei trasporti, indi-vidua criteri e modalita per la realizzazionedi una rete di percorsi ferroviari dismessida destinare a itinerari ciclo-turistici e avviaprogetti di fattibilita per la conversione a usociclabile delle tratte ferroviarie dismesse dicui alla tabella 4 annessa alla presente legge.

344. E istituito, presso il Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare, il Fondo denominato «un centesimoper il clima» nel quale affluiscono le entratederivanti dalla contribuzione volontaria di uncentesimo di euro per ogni litro di carburante

acquistato alla pompa per l’autotrazione,nonche per ogni 6 kW/h di energia elettricaconsumata.

345. A decorrere dal 1º gennaio 2008, perogni litro di carburante acquistato e per ogni6 kW/h di energia elettrica erogati per i qualisia stata effettuata la contribuzione volonta-ria e previsto un corrispondente contributoaggiuntivo di un centesimo di euro da partedelle societa di distribuzione di carburantee di energia elettrica. Il Fondo di cui alcomma 344 e finalizzato al finanziamentodelle politiche della mobilita sostenibile,delle fonti energetiche rinnovabili per ridurrele emissioni di anidride carbonica e al soste-gno delle politiche di contrasto ai cambia-menti climatici.

346. Entro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge il Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare, con proprio decreto, sentite le organiz-zazioni rappresentative di categoria, le asso-ciazioni ambientaliste di cui all’articolo 13della legge 8 luglio 1986, n. 349, e succes-sive modificazioni, e le associazioni dei con-sumatori, definisce le modalita di attuazionedella contribuzione volontaria di cui alcomma 344 e del contributo di cui al comma345 nonche le modalita di gestione delFondo. Con il medesimo decreto e istituitoun comitato di esperti che ha il compito diverificare l’attuazione delle finalita delFondo di cui al comma 344. Le spese di fun-zionamento del comitato di cui al periodoprecedente sono poste a carico delle dota-zioni del Fondo «un centesimo per il clima».

347. Per l’anno 2008, al Fondo di cui alcomma 344 e assegnata una dotazione di 1milione di euro ai fini dell’avvio della cam-pagna di comunicazione del medesimoFondo.

348. In nessun caso il medico curante puoprescrivere, per il trattamento di una deter-minata patologia, un medicinale di cui none autorizzato il commercio quando sul pro-posto impiego del medicinale non siano di-sponibili almeno dati favorevoli di sperimen-

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tazioni cliniche di fase seconda. Parimenti, efatto divieto al medico curante di impiegare,ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del de-creto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile1998, n. 94, un medicinale industriale perun’indicazione terapeutica diversa da quellaautorizzata ovvero riconosciuta agli effettidell’applicazione dell’articolo 1, comma 4,del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536,convertito dalla legge 23 dicembre 1996,n. 648, qualora per tale indicazione nonsiano disponibili almeno dati favorevoli disperimentazione clinica di fase seconda.

349. Ai fini delle decisioni da assumere aisensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertitodalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e del-l’articolo 2, comma 1, ultimo periodo, deldecreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 8aprile 1998, n. 94, la Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco,subentrata nelle competenze della Commis-sione unica del farmaco, valuta, oltre ai pro-fili di sicurezza, la presumibile efficacia delmedicinale, sulla base dei dati disponibilidelle sperimentazioni cliniche gia concluse,almeno di fase seconda.

350. Le confezioni di medicinali in corsodi validita, ancora integre e correttamenteconservate, legittimamente in possesso diospiti delle Residenze sanitarie assistenziali(RSA) ovvero in possesso di famiglie chehanno ricevuto assistenza domiciliare, perun loro congiunto, dall’azienda sanitaria lo-cale (ASL) o da una organizzazione non lu-crativa avente finalita di assistenza sanitaria,possono essere riutilizzate nell’ambito dellastessa RSA o della stessa ASL o della stessaorganizzazione non lucrativa, qualora, rispet-tivamente, non siano reclamate dal detentoreall’atto della dimissione dalla RSA o, in casodi suo decesso, dall’erede, ovvero siano resti-tuite dalla famiglia che ha ricevuto l’assi-stenza domiciliare alla ASL o all’organizza-zione non lucrativa.

351. Al di fuori dei casi previsti dalcomma 350, le confezioni di medicinali incorso di validita, ancora integre e corretta-mente conservate, ad esclusione di quelleper le quali e prevista la conservazione infrigorifero a temperature controllate, possonoessere consegnate dal detentore che non ab-bia piu necessita di utilizzarle ad organizza-zioni senza fini di lucro, riconosciute dalleregioni e province autonome, aventi finalitaumanitarie o di assistenza sanitaria.

352. Ai fini del loro riutilizzo, le confe-zioni di medicinali di cui ai commi 350 e351 sono prese in carico da un medico dellastruttura od organizzazione interessata, cheprovvede alla loro verifica, registrazione ecustodia. Le disposizioni di cui ai commida 350 al presente comma si applicano anchea medicinali contenenti sostanze stupefacentio psicotrope.

353. L’adempimento ai fini dell’accessoagli importi di cui all’articolo 1, comma181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,con riferimento alla spesa farmaceutica regi-strata nell’esercizio 2007, s’intende rispettatoalle seguenti condizioni:

a) con riferimento al superamento deltetto del 13 per cento per la spesa farmaceu-tica convenzionata, alla verifica del conse-guimento degli effetti finanziari delle misuredi contenimento della spesa farmaceuticaadottate nell’anno 2007, negli importi defi-niti e comunicati alle regioni dal Tavolo tec-nico per la verifica degli adempimenti, aisensi dell’articolo 1, comma 796, lettera l),della legge 27 dicembre 2006, n. 296, perl’anno 2005, ovvero, per le regioni chehanno sottoscritto un accordo con lo Statoai sensi dell’articolo 1, comma 180, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, negli im-porti programmati nei piani di rientro di rior-ganizzazione, di riqualificazione e di indivi-duazione degli interventi per il persegui-mento dell’equilibrio economico. La verificadel conseguimento degli effetti finanziaridelle misure adottate dalle regioni e effet-

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tuata dal predetto Tavolo di verifica degli

adempimenti, che si avvale del supporto tec-

nico dell’Agenzia italiana del farmaco;

b) con riferimento al superamento della

soglia del 3 per cento per la spesa farmaceu-

tica non convenzionata, alla verifica dell’ido-

neita e della congruita del processo attuativo

dei Piani di contenimento della spesa farma-

ceutica ospedaliera adottati dalle regioni. La

predetta verifica e effettuata congiuntamente

dal Comitato paritetico permanente per la ve-

rifica dell’erogazione dei livelli essenziali di

assistenza e dal Tavolo tecnico per la veri-

fica degli adempimenti, che si avvalgono

del supporto tecnico dell’Agenzia italiana

del farmaco.

354. Per il consolidamento e il rafforza-

mento delle strutture e dell’attivita dell’assi-

stenza domiciliare oncologica effettuata dalla

Lega italiana per la lotta contro i tumori e

autorizzata l’erogazione di un ulteriore con-

tributo straordinario pari ad 1 milione di

euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e

2010.

355. E istituito presso il Ministero della

salute, senza oneri per la finanza pubblica,

un registro dei dottori in chiropratica. L’i-

scrizione al suddetto registro e consentita a

coloro che sono in possesso di diploma di

laurea magistrale in chiropratica o titolo

equivalente. Il laureato in chiropratica ha il

titolo di dottore in chiropratica ed esercita

le sue mansioni liberamente come professio-

nista sanitario di grado primario nel campo

del diritto alla salute, ai sensi della norma-

tiva vigente. Il chiropratico puo essere inse-

rito o convenzionato nelle o con le strutture

del Servizio sanitario nazionale nei modi e

nelle forme previsti dall’ordinamento. Il re-

golamento di attuazione del presente comma

e emanato, entro sei mesi dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, ai sensi

dell’articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sa-

lute.

356. Il Comitato nazionale per la sicurezzaalimentare, di cui al decreto del Ministrodella salute 26 luglio 2007, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre2007, assume la denominazione di «Autoritanazionale per la sicurezza alimentare» e siavvale di una sede referente operante nellacitta di Foggia. Restano ferme la colloca-zione dell’Autorita predetta presso il Mini-stero della salute e le altre disposizioni deldecreto suddetto in quanto compatibili. Perlo svolgimento delle attivita e il funziona-mento della sede di Foggia e autorizzato afavore del Ministero della salute un contri-buto di 2,5 milioni di euro per ciascuno deglianni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro perl’anno 2010.

357. Il sistema nazionale di educazionecontinua in medicina (ECM) e disciplinatosecondo le disposizioni di cui all’accordo sti-pulato in sede di Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano indata 1º agosto 2007, recante il riordino delsistema di formazione continua in medicina.In particolare, la gestione amministrativadel programma di ECM e il supporto allaCommissione nazionale per la formazionecontinua di cui all’articolo 16-ter del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-cessive modificazioni, sono trasferiti all’A-genzia per i servizi sanitari regionali, istituitadall’articolo 5 del decreto legislativo 30 giu-gno 1993, n. 266, e successive modifica-zioni, che, a decorrere dalla data di entratain vigore della presente legge, assume la de-nominazione di Agenzia nazionale per i ser-vizi sanitari regionali, organo tecnico-scienti-fico del Servizio sanitario nazionale, chesvolge attivita di ricerca e di supporto neiconfronti del Ministro della salute, delle re-gioni e delle province autonome di Trentoe di Bolzano. La Commissione nazionaleper la formazione continua, che svolge lefunzioni e i compiti indicati nel citato ac-cordo del 1º agosto 2007, e costituita con de-creto del Ministro della salute nella composi-

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zione individuata nel predetto accordo. Con-corrono, altresı, alla piena realizzazione delnuovo sistema di ECM gli ulteriori organi-smi previsti dal citato accordo, secondo lecompetenze da esso attribuite.

358. Per favorire l’attivazione dei nuoviservizi, l’Agenzia di cui al comma 357 puoavvalersi, ai sensi dell’articolo 17, comma14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dipersonale non dirigenziale di ruolo in posi-zione di comando dipendente dal Ministerodella salute e dalle altre pubbliche ammini-strazioni di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e successive modificazioni, per un contin-gente massimo di quindici unita. Il Ministrodella salute puo altresı disporre presso l’A-genzia, per periodi massimi di due anni econ le modalita previste all’articolo 1,comma 308, della legge 23 dicembre 2005,n. 266, distacchi non rinnovabili fino a unmassimo di quindici unita di personale di-pendente dal Ministero della salute. I contri-buti alle spese previsti all’articolo 92,comma 5, della legge 23 dicembre 2000,n. 388, affluiscono direttamente al bilanciodell’Agenzia ai fini della copertura deglioneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse lespese di funzionamento della Commissionenazionale per la formazione continua e degliulteriori organismi previsti dal citato accordodel 1º agosto 2007 nonche le spese per ilpersonale derivanti dall’attuazione deicommi da 357 a 360.

359. Per consentire all’Agenzia di cui alcomma 357 di fare fronte tempestivamentee con completezza agli ulteriori compiti isti-tuzionali, la dotazione organica del relativopersonale e determinata in sessanta unita dipersonale di ruolo, di cui quarantotto unitadi personale non dirigente e dodici dirigenti.L’Agenzia e autorizzata a procedere alla co-pertura dei posti di nuova istituzione, nei li-miti della dotazione organica rideterminatadal presente comma e del finanziamentocomplessivo di cui all’articolo 5, comma 5,del decreto legislativo 30 giugno 1993,

n. 266, come sostituito dall’articolo 2,comma 4, del decreto-legge 19 febbraio2001, n. 17, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, integratodai contributi di cui al comma 358.

360. Sono abrogate le disposizioni di cuiall’articolo 16-ter del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502, e successive modifi-cazioni, incompatibili con i commi da 357al presente comma e le disposizioni di cuial primo periodo del comma 4 dell’articolo5 del decreto legislativo 30 giugno 1993,n. 266, e successive modificazioni.

361. Per le transazioni da stipulare consoggetti talassemici, affetti da altre emoglo-binopatie o da anemie ereditarie, emofilicied emotrasfusi occasionali danneggiati datrasfusione con sangue infetto o da sommini-strazione di emoderivati infetti e con soggettidanneggiati da vaccinazioni obbligatorie chehanno instaurato azioni di risarcimento dannituttora pendenti, e autorizzata la spesa di 180milioni di euro annui a decorrere dall’anno2008.

362. Con decreto del Ministro della salute,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, sono fissati i criteri in baseai quali sono definite, nell’ambito di unpiano pluriennale, le transazioni di cui alcomma 361 e, comunque, nell’ambito dellapredetta autorizzazione, in analogia e coe-renza con i criteri transattivi gia fissati peri soggetti emofilici dal decreto del Ministrodella salute 3 novembre 2003, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicem-bre 2003, sulla base delle conclusioni rasse-gnate dal gruppo tecnico istituito con decretodel Ministro della salute in data 13 marzo2002, con priorita, a parita di gravita dell’in-fermita, per i soggetti in condizioni di disa-gio economico accertate mediante l’utilizzodell’indicatore della situazione economicaequivalente (ISEE) di cui al decreto legisla-tivo 31 marzo 1998, n. 109, e successive mo-dificazioni.

363. L’indennizzo di cui all’articolo 1della legge 29 ottobre 2005, n. 229, e ricono-

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sciuto, altresı, ai soggetti affetti da sindrome

da talidomide, determinata dalla sommini-strazione dell’omonimo farmaco, nelle forme

dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e

della macromelia.

364. Per la copertura degli oneri di cui al

comma 361, nonche al fine di assicurare ul-teriori maggiori entrate pari a 140 milioni di

euro per l’anno 2008 e a 280 milioni di euro

a decorrere dall’anno 2009, si provvede, te-

nuto conto delle modifiche dei prezzi di ven-

dita al pubblico dei tabacchi lavorati even-

tualmente intervenute ai sensi dell’articolo2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e suc-

cessive modificazioni, alle occorrenti varia-

zioni dell’aliquota di base della tassazione

dei tabacchi lavorati di cui all’articolo 5

della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successivemodificazioni, adottate ai sensi dell’articolo

1, comma 485, della legge 30 dicembre

2004, n. 311.

365. Una quota delle maggiori entrate de-

rivanti dal comma 364, pari a 140 milioni dieuro per l’anno 2008 e a 280 milioni di euro

a decorrere dall’anno 2009, e iscritta nel

Fondo per interventi strutturali di politica

economica di cui all’articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 dicembre 2004, n. 307.

366. Al fine di assicurare l’espletamento

delle attivita che la associazione italiana

della Croce rossa svolge in regime conven-

zionale nel settore dei servizi sociali e so-cio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo de-

terminato stipulati sulla base delle conven-

zioni sono confermati per la durata delle

convenzioni medesime. In tutti gli altri casi

restano ferme le limitazioni previste dallapresente legge in materia di lavoro flessibile.

Alla copertura dell’onere relativo la associa-

zione italiana della Croce rossa provvede

nell’ambito delle risorse finanziarie previste

dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pub-blica.

367. Nei confronti del personale di cui alcomma 366 trovano applicazione le disposi-zioni dei commi 90, 92 e 94 dell’articolo 3della presente legge. Per i soggetti in pos-sesso dei prescritti requisiti che non possonoessere stabilizzati per mancanza di disponibi-lita di posti vacanti nell’organico della asso-ciazione italiana della Croce rossa, nel ri-spetto della vigente normativa in materia diassunzioni, si procede ad un graduale assor-bimento del personale presso gli enti del Ser-vizio sanitario nazionale e presso le regioni,tenuto conto delle qualifiche e dei profiliprofessionali e nel rispetto delle procedurepreviste per le altre pubbliche amministra-zioni e dei vincoli di contenimento dellespese di personale cui sono sottoposti i pre-detti enti, sulla base di un protocollo da sti-pulare con le regioni nelle competenti sediistituzionali, su proposta del Ministero dellasalute di concerto con la Presidenza del Con-siglio dei ministri – Dipartimento della fun-zione pubblica e con il Ministero dell’econo-mia e delle finanze. Con tale protocollo sonoanche definiti gli aspetti relativi al rinnovodelle convenzioni di cui al comma 366,allo scopo di assicurare la continuita del ser-vizio attraverso la proroga dei contratti di la-voro in essere.

368. All’articolo 1, comma 527, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e aggiunto,in fine, il seguente periodo: «Al fine di assi-curare il rispetto della disciplina vigente sulbilinguismo e la riserva proporzionale di po-sti nel pubblico impiego, gli uffici perifericidelle amministrazioni dello Stato, inclusi glienti previdenziali situati sul territorio dellaprovincia autonoma di Bolzano, sono auto-rizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumerepersonale risultato vincitore o idoneo a se-guito di procedure concorsuali pubblichenel limite di spesa pari a 2 milioni di euroa valere sul fondo di cui al presente arti-colo».

369. Al fine di riconoscere i particolarioneri connessi allo svolgimento bilingue delservizio, la misura mensile dell’indennita

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speciale di seconda lingua prevista per il per-sonale di magistratura ordinaria, amministra-tiva e contabile ai sensi dell’articolo 1 dellalegge 13 agosto 1980, n. 454, e riderminatain 400 euro, fino a un limite massimo dispesa pari a 150.000 euro annui.

370. All’articolo 4 della legge 14 agosto1991, n. 281, e successive modificazioni, alcomma 1, primo periodo, la parola: «in-cruenti» e soppressa.

371. All’articolo 4, comma 1, della legge14 agosto 1991, n. 281, e successive modifi-cazioni, e aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: «I comuni, singoli o associati, e le co-munita montane provvedono a gestire i canilie gattili sanitari direttamente o tramite con-venzioni con le associazioni animaliste ezoofile o con soggetti privati che garanti-scano la presenza nella struttura di volontaridelle associazioni animaliste e zoofile prepo-sti alla gestione delle adozioni e degli affida-menti dei cani e dei gatti».

372. A valere sulle risorse dell’appositofondo da ripartire istituito presso lo stato diprevisione del Ministero della salute ai sensidel comma 616, una quota delle medesimerisorse pari al 50 per cento per l’anno 2008e destinata alla concessione, con decretodel Ministro della salute, d’intesa con laConferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, di un contributo finan-ziario alle regioni e alle province autonomefinalizzato ad agevolare la diffusione tra ledodicenni della vaccinazione HPV basatasull’offerta attiva del vaccino.

373. E autorizzata la complessiva spesa dieuro 2.074 milioni, di cui 40 milioni perl’anno 2008, 50 milioni per ciascuno deglianni dal 2009 al 2048 e 34 milioni perl’anno 2049, finalizzata al sostegno dell’Ita-lia al raggiungimento degli obiettivi di Svi-luppo del millennio, attraverso la partecipa-zione ai nuovi Meccanismi innovativi di fi-nanziamento dello sviluppo, e alla cancella-zione del debito dei Paesi poveri nei con-

fronti delle istituzioni finanziarie internazio-nali.

374. Per gli anni 2008 e 2009, l’importo di60,5 milioni di euro previsto dall’articolo 1,comma 806, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, da assegnare alle regioni e alle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano,con decreto del Ministro della salute, previaintesa con la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, per l’inte-grazione e il cofinanziamento dei progetti re-gionali attuativi del Piano sanitario nazionalee prioritariamente finalizzato:

a) alla sperimentazione del modello as-sistenziale «case della salute»;

b) alle malattie rare;

c) all’implementazione della rete delleunita spinali unipolari e delle strutture perpazienti gravi cerebrolesi;

d) all’attuazione del Patto per la salute ela sicurezza sui luoghi di lavoro;

e) alla promozione di attivita di integra-zione tra dipartimenti di salute mentale eospedali psichiatrici giudiziari;

f) all’attuazione del documento pro-grammatico «Guadagnare salute – renderefacili le scelte salutari», di cui al decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 4maggio 2007, pubblicato nel supplemento or-dinario alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22maggio 2007.

375. Al comma 566 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:«purche abbia superato o superi prove selet-tive di natura concorsuale. A far data dal2007 lo stanziamento annuo della legge 19gennaio 2001, n. 3, e rideterminato in euro30.300.000» sono sostituite dalle seguenti:«, ed accertati i requisiti specifici professio-nali e generali di idoneita. Lo stanziamentodi cui al decreto-legge 21 novembre 2000,n. 335, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 gennaio 2001, n. 3, e rideterminato,a decorrere dall’anno 2008, in euro35.300.000».

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376. Per l’anno 2008, la quota di parteci-pazione al costo per le prestazioni di assi-stenza specialistica ambulatoriale per gli as-sistiti non esentati, di cui all’articolo 1,comma 796, lettera p), primo periodo, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e abolita.

377. Per le finalita di cui al comma 376 illivello del finanziamento del Servizio sanita-rio nazionale cui concorre ordinariamente loStato e incrementato di 834 milioni di europer l’anno 2008. Il predetto incremento e ri-partito tra le regioni con i medesimi criteriadottati per lo stesso anno.

378. A tal fine il fondo di rotazione perl’attuazione delle politiche comunitarie dicui all’articolo 5 della legge 16 aprile1987, n. 183, e ridotto di 326 milioni dieuro per l’anno 2008.

379. Il Ministero della salute promuovel’adozione da parte delle regioni di pro-grammi finalizzati ad assicurare qualita edappropriatezza nel campo dell’assistenza pro-tesica, sulla base di linee guida adottate conaccordo stipulato in sede di Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bol-zano.

380. Nell’anno 2008, a livello nazionale ein ogni singola regione, la spesa per l’eroga-zione di prestazioni di assistenza protesicarelativa ai dispositivi su misura di cui all’e-lenco 1 allegato al regolamento di cui al de-creto del Ministro della sanita 27 agosto1999, n. 332, non puo superare il livello dispesa registrato nell’anno 2007 incrementatodel tasso di inflazione programmata. Al finedi omogeneizzare sul territorio nazionale laremunerazione delle medesime prestazioni,gli importi delle relative tariffe, fissate qualitariffe massime dall’articolo 4 del decretodel Ministro della salute 12 settembre 2006,pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre2006, sono incrementati del 9 per cento.

381. Dall’applicazione dell’articolo 1,comma 409, lettera c), della legge 23 dicem-bre 2005, n. 266, e successive modificazioni,

sono escluse le attivita di informazione edaggiornamento relative alla assistenza prote-sica su misura realizzate in coerenza con iprogrammi regionali di cui al comma 379ovvero accreditate nei programmi di educa-zione continua in medicina.

382. E istituito presso il Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare il Fondo nazionale per la fauna selva-tica, destinato agli enti morali che, per contodelle province e delle regioni, ivi compresele province autonome e le regioni a statutospeciale, gestiscono i centri per la cura e ilrecupero della fauna selvatica, con partico-lare riferimento alle specie faunistiche di in-teresse comunitario. La gestione del Fondo eregolata con successivo decreto del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, di concerto con il Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali econ il Ministro della salute.

383. E istituito presso il Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali unfondo per la repressione dei reati in dannoagli animali. Le risorse del fondo sono desti-nate al finanziamento degli interventi soste-nuti dal Nucleo investigativo per i reati indanno agli animali del Corpo forestale delloStato.

384. Ad ognuno dei fondi di cui ai commi382 e 383 e attribuita una somma pari a 1milione di euro per gli anni 2008, 2009 e2010.

385. All’articolo 17, comma 29, dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole:«nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire203.000» sono sostituite dalle seguenti:«nella misura di euro 106 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209».

386. Il quarto ed il quinto periodo delcomma 8 dell’articolo 3 del decreto-legge25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 23 maggio 1997,n. 135, introdotti dall’articolo 1, comma1143, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, sono sostituiti dai seguenti: «Gli in-

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terventi relativi a programmi approvati dalMinistro per i beni e le attivita culturali peri quali non risultino avviate le procedure digara ovvero definiti gli affidamenti direttientro il termine del 31 dicembre dell’annosuccessivo a quello di approvazione sono ri-programmati con decreto del Ministro per ibeni e le attivita culturali nell’ambito del-l’aggiornamento del piano e dell’assegna-zione dei fondi di cui al penultimo periododel comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,con modificazioni, dalla legge 19 luglio1993, n. 237. Le risorse finanziarie relativeagli interventi riprogrammati possono esseretrasferite, con le modalita di cui alla legge3 marzo 1960, n. 169, da una contabilita spe-ciale ad un’altra ai fini dell’attuazione deinuovi interventi individuati con la riprogram-mazione, ove possibile, nell’ambito dellastessa regione. Entro e non oltre il 31 gen-naio di ciascun anno i capi degli Istituti cen-trali e periferici del Ministero per i beni e leattivita culturali, titolari delle predette conta-bilita speciali, sono tenuti a comunicare allaDirezione generale centrale competente gliinterventi per i quali non siano state avviatele procedure di gara ovvero definiti gli affi-damenti diretti ai fini della riprogramma-zione degli stessi».

387. Allo scopo di sostenere le iniziativedi intervento finanziate ai sensi della legge7 marzo 2001, n. 78, recante tutela del patri-monio storico della Prima guerra mondiale,l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo11, comma 1, della citata legge n. 78 del2001 e incrementata di 200.000 euro a de-correre dal 2008. Al fine di proseguire larealizzazione di interventi finanziati ai sensidei commi 3 e 4 dell’articolo 11 della mede-sima legge 7 marzo 2001, n. 78, e autoriz-zata la concessione di un contributo quindi-cennale di 400.000 euro a decorrere da cia-scuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

388. Per la valorizzazione, finalizzata allafruizione, dei parchi archeologici siciliani in-seriti nella «Lista del patrimonio mondiale»

dell’UNESCO e autorizzata la spesa di 1 mi-lione di euro annui per un piano triennale dimanutenzione straordinaria. La Regione sici-liana, a cui sono trasferite le risorse di cui alpresente comma, predispone entro tre mesi ilpredetto piano di manutenzione straordinaria.

389. Al decreto legislativo 29 giugno1996, n. 367, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) all’articolo 12, comma 5, sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: «unasola volta»;

b) all’articolo 21, al comma 1, la letterab) e abrogata e dopo il comma 1 e inserito ilseguente:

«1-bis. L’autorita di cui al comma 1 di-spone in ogni caso lo scioglimento del consi-glio di amministrazione della fondazionequando i conti economici di due eserciziconsecutivi chiudono con una perdita del pe-riodo complessivamente superiore al 30 percento del patrimonio disponibile, ovverosono previste perdite del patrimonio disponi-bile di analoga gravita»;

c) all’articolo 21, comma 2, le parole:«comunque non superiore a sei mesi» sonosostituite dalle seguenti: «non superiore asei mesi, rinnovabile una sola volta».

390. Le modifiche di cui al comma 389,lettere a) e c), entrano in vigore a decorreredal 1º gennaio 2008. I commissari ed i con-siglieri di amministrazione che abbiano giasuperato il limite del mandato decadonocon l’approvazione del bilancio dell’anno2007.

391. Le modifiche di cui al comma 389,lettera b), entrano in vigore dal 1º gennaio2009 e prendono in considerazione, in sededi prima applicazione, gli esercizi deglianni 2008-2009.

392. Ai sensi dell’articolo 1, comma 595,della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pergli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazionilirico-sinfoniche e fatto divieto di procederead assunzioni di personale a tempo indeter-

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minato. Possono essere effettuate assunzionia tempo indeterminato di personale artistico,tecnico ed amministrativo per i posti specifi-catamente vacanti nell’organico funzionaleapprovato, esclusivamente al fine di soppe-rire a comprovate esigenze produttive, previaautorizzazione del Ministero vigilante. Per ilmedesimo periodo il personale a tempo de-terminato non puo superare il 15 per centodell’organico funzionale approvato.

393. E istituito presso il Ministero per ibeni e le attivita culturali un fondo di 20 mi-lioni di euro per ciascuno degli anni 2008,2009 e 2010 al fine di:

a) contribuire alla ricapitalizzazionedelle fondazioni lirico-sinfoniche soggettead amministrazione straordinaria ai sensi del-l’articolo 21 del decreto legislativo 29 giu-gno 1996, n. 367;

b) contribuire alla ricapitalizzazionedelle fondazioni lirico-sinfoniche che ab-biano chiuso almeno in pareggio il contoeconomico degli ultimi due esercizi, ma pre-sentino nell’ultimo bilancio approvato un pa-trimonio netto inferiore a quello indisponi-bile e propongano adeguati piani di risana-mento al Ministero per i beni e le attivitaculturali, nonche di quelle gia sottoposte adamministrazione straordinaria nel corso degliultimi due esercizi che non abbiano ancoraterminato la ricapitalizzazione.

394. Con decreto del Ministro per i beni ele attivita culturali non avente natura regola-mentare il fondo di cui al comma 393 e ri-partito fra tutti gli aventi diritto in propor-zione delle differenze negative fra patrimo-nio netto e patrimonio indisponibile, calco-late nella loro totalita, e delle altre perditedel patrimonio netto, calcolate nella metadel loro valore. Il predetto decreto e adottatoentro il 30 giugno di ogni anno a seguito del-l’approvazione da parte delle fondazioni li-rico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell’e-sercizio precedente e della presentazione diadeguati piani di risanamento di cui alcomma 393. Decorso tale termine, il decreto

e comunque adottato escludendo dal ripartole fondazioni che non abbiano presentato ilbilancio consuntivo e il prescritto piano di ri-sanamento.

395. Al fine di incentivare il buon anda-mento e l’imprenditorialita delle fondazionilirico-sinfoniche, all’articolo 24, comma 1,del decreto legislativo 29 giugno 1996,n. 367, e successive modificazioni, e ag-giunto, in fine, il seguente periodo: «Gli in-terventi di riduzione delle spese sono indivi-duati nel rapporto tra entita della attivitaconsuntivata e costi della produzione nel-l’anno precedente la ripartizione, nonche nel-l’andamento positivo dei rapporti tra ricavidella biglietteria e costi della produzioneconsuntivati negli ultimi due esercizi prece-denti la ripartizione».

396. A decorrere dal 1º gennaio 2008, gliimporti dei contributi statali erogati alle isti-tuzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, sonoiscritti in un apposito capitolo dello stato diprevisione del Ministero per i beni e le atti-vita culturali, la cui dotazione e quantificataannualmente ai sensi dell’articolo 11, comma3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,n. 468, e successive modificazioni. A decor-rere dalla medesima data, alle istituzioni cul-turali di cui alla legge 17 ottobre 1996,n. 534, non si applicano le disposizioni dicui all’articolo 32, commi 2 e 3, della legge28 dicembre 2001, n. 448.

397. Per l’anno 2008 la spesa autorizzatadagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre1996, n. 534, e incrementata di 3,4 milionidi euro.

398. Sono legittimati a richiedere a titologratuito la concessione, ovvero la locazione,dei beni immobili di cui all’articolo 9 del re-golamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 13 settembre 2005, n. 296,con l’onere di ordinaria e straordinaria ma-nutenzione a loro totale carico, le accademiee le istituzioni culturali non aventi scopo dilucro per lo svolgimento continuativo di atti-vita culturali di interesse pubblico.

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399. Le disposizioni di cui al comma 398si applicano ai contratti in corso, ovvero alleutilizzazioni in corso, alla data di entrata invigore del citato regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica n. 296del 2005, anche per le ipotesi in cui allastessa data non siano stati posti in essere irelativi atti di concessione o locazione.

400. La stipula degli atti di concessione olocazione di cui al comma 398 e subordinataalla previa regolazione dei rapporti pendenti,con la corresponsione di una somma deter-minata nella misura annua ricognitoria dieuro 150, ferme restando acquisite all’erariole somme gia corrisposte per importi supe-riori.

401. All’onere derivante dai commi da396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 mi-lioni per l’anno 2008 e ad euro 100.000 an-nui a decorrere dal 2009, si provvede me-diante utilizzo delle risorse di cui all’articolo1, comma 1142, della legge 27 dicembre2006, n. 296, allo scopo intendendosi corri-spondentemente ridotta l’autorizzazione dispesa recata dalla medesima disposizione.

402. Per le celebrazioni del 150º anniver-sario della nascita di Giacomo Puccini eautorizzato, per l’anno 2008, un contributostraordinario di 1,5 milioni di euro in favoredella Fondazione festival pucciniano, consede in Torre del Lago Puccini.

403. Al fine di consentire interventi di re-stauro archeologico delle strutture degli edi-fici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatrie stanziata per l’anno 2008 a favore del Mi-nistero per i beni e le attivita culturali lasomma di 1 milione di euro.

404. Al fine di consentire interventi di de-molizione di immobili e infrastrutture, la cuirealizzazione ha prodotto un danno al pae-saggio in aree di particolare valenza cultu-rale, paesaggistica e naturale incluse nel pe-rimetro di riconoscimento dei siti italianiUNESCO, di cui alla legge 20 febbraio2006, n. 77, e istituito nello stato di previ-sione del Ministero per i beni e le attivitaculturali il «Fondo per il ripristino del pae-

saggio», con una dotazione di 15 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e2010, finalizzato alla demolizione di immo-bili e infrastrutture, al risanamento e ripri-stino dei luoghi nonche a provvedere a even-tuali azioni risarcitorie per l’acquisizione diimmobili da demolire.

405. Con decreto del Ministro per i beni ele attivita culturali, di concerto con il Mini-stro dell’ambiente e della tutela del territorioe del mare, sono individuati gli interventi ele modalita attuative delle disposizioni dicui al comma 404.

406. Le regioni possono concorrere con ri-sorse proprie al finanziamento degli inter-venti ai quali sono destinati i contributi a va-lere sul Fondo di cui ai commi da 404 al pre-sente comma.

407. Il comma 102 dell’articolo 2 del de-creto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 24 no-vembre 2006, n. 286, e sostituito dal se-guente:

«102. Per l’anno 2007 e fino al 30 giugno2008, continuano ad applicarsi le disposi-zioni di cui all’articolo 3, comma 1, del de-creto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo2005, n. 43. Per l’anno 2007, continuano adapplicarsi le disposizioni di cui all’articolo3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio2005, n. 7, convertito, con modificazioni,dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».

408. Per la realizzazione delle opere, degliinterventi e delle iniziative connessi alle ce-lebrazioni per il 150º anniversario dell’Unitad’Italia e autorizzata l’ulteriore spesa di 10milioni di euro per l’anno 2008.

409. A decorrere dall’esercizio finanziario2008 e autorizzata la spesa di 3 milioni dieuro per le spese di funzionamento noncheper le attivita istituzionali del Centro per illibro e la lettura, istituito presso il Ministeroper i beni e le attivita culturali con il com-pito di promuovere e di realizzare campagnedi promozione della lettura, di organizzare

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manifestazioni ed eventi in Italia e all’esteroper la diffusione del libro italiano, di soste-nere le attivita di diffusione del libro e dellalettura promosse da altri soggetti pubblici eprivati, nonche di assicurare il coordina-mento delle attivita delle altre istituzioni sta-tali operanti in materia e di istituire l’Osser-vatorio del libro e della lettura. Il Centro col-labora con le istituzioni territoriali e localicompetenti e con i soggetti privati che ope-rano in tutta la filiera del libro. Con decretodel Ministro per i beni e le attivita culturali,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, sono stabilite le modalita orga-nizzative e di funzionamento del Centro.

410. All’onere derivante dall’attuazionedel comma 409, pari a 3 milioni di euro adecorrere dall’anno 2008, si provvede me-diante utilizzo delle risorse di cui all’articolo1, comma 1142, della legge 27 dicembre2006, n. 296, allo scopo intendendosi corri-spondentemente ridotta l’autorizzazione dispesa recata dalla medesima disposizione.

411. Per una maggiore qualificazione deiservizi scolastici, da realizzare anche attra-verso misure di carattere strutturale, sonoadottati i seguenti interventi:

a) a partire dall’anno scolastico 2008/2009, per l’istruzione liceale, l’attivazionedelle classi prime dei corsi sperimentali pas-sati ad ordinamento, ai sensi del regolamentodi cui al decreto del Ministro della pubblicaistruzione 26 giugno 2000, n. 234, e subordi-nata alla valutazione della congruenza deiquadri orari e dei piani di studio con i vi-genti ordinamenti nazionali;

b) il numero delle classi prime e diquelle iniziali di ciclo dell’istruzione secon-daria di secondo grado si determina tenendoconto del numero complessivo degli alunniiscritti, indipendentemente dai diversi indi-rizzi, corsi di studio e sperimentazioni pas-sate ad ordinamento. Negli istituti in cuisono presenti ordini o sezioni di diversotipo, le classi prime si determinano separata-mente per ogni ordine e tipo di sezione;

c) il secondo periodo del comma 1 del-l’articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001,n. 255, convertito, con modificazioni, dallalegge 20 agosto 2001, n. 333, e sostituitodal seguente: «Incrementi del numero delleclassi, ove necessario, sono disposti dal diri-gente scolastico interessato previa autorizza-zione del competente direttore generale re-gionale, secondo i parametri di cui al decretodel Ministro della pubblica istruzione 24 lu-glio 1998, pubblicato nel supplemento ordi-nario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11novembre 1998»;

d) l’assorbimento del personale di cuiall’articolo 1, comma 609, della legge 27 di-cembre 2006, n. 296, e completato entro iltermine dell’anno scolastico 2009/2010, e lariconversione del suddetto personale e attuataanche prescindendo dal possesso dello speci-fico titolo di studio richiesto per il recluta-mento del personale, tramite corsi di specia-lizzazione intensivi, compresi quelli di soste-gno, cui e obbligatorio partecipare.

412. Le economie di spesa di cui all’arti-colo 1, comma 620, della legge 27 dicembre2006, n. 296, da conseguire ai sensi deicommi da 605 a 619 del medesimo articolo,nonche quelle derivanti dagli interventi dicui al comma 411, lettere a), b), c) e d),sono complessivamente determinate comesegue: euro 535 milioni per l’anno 2008,euro 897 milioni per l’anno 2009, euro1.218 milioni per l’anno 2010 ed euro1.432 milioni a decorrere dall’anno 2011.Al fine di garantire l’effettivo conseguimentodegli obiettivi di risparmio relativi agli inter-venti di cui al comma 411, lettere da a) a d),si applica la procedura prevista dall’articolo1, comma 621, lettera b), della legge 27 di-cembre 2006, n. 296.

413. Fermo restando quanto previsto dal-l’articolo 1, comma 605, lettera b), dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, il numerodei posti degli insegnanti di sostegno, a de-correre dall’anno scolastico 2008/2009, nonpuo superare complessivamente il 25 per

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cento del numero delle sezioni e delle classipreviste nell’organico di diritto dell’annoscolastico 2006/2007. Il Ministro della pub-blica istruzione, con decreto adottato di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, definisce modalita e criteri per ilconseguimento dell’obiettivo di cui al prece-dente periodo. Tali criteri e modalita devonoessere definiti con riferimento alle effettiveesigenze rilevate, assicurando lo sviluppodei processi di integrazione degli alunni di-versamente abili anche attraverso opportunecompensazioni tra province diverse ed inmodo da non superare un rapporto medio na-zionale di un insegnante ogni due alunni di-versamente abili.

414. La dotazione organica di diritto rela-tiva ai docenti di sostegno e progressiva-mente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno sco-lastico 2010/2011, di una consistenza orga-nica pari al 70 per cento del numero dei po-sti di sostegno complessivamente attivati nel-l’anno scolastico 2006/2007, fermo restandoil regime autorizzatorio in materia di assun-zioni previsto dall’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.Conseguentemente, anche al fine di evitarela formazione di nuovo personale precario,all’articolo 40, comma 1, settimo periodo,della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sonosoppresse le parole da: «nonche la possibi-lita» fino a: «particolarmente gravi,», fermorestando il rispetto dei princıpi sull’integra-zione degli alunni diversamente abili fissatidalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sonoabrogate tutte le disposizioni vigenti noncompatibili con le disposizioni previste dalcomma 413 e dal presente comma.

415. All’articolo 1, comma 605, lettera c),secondo periodo, della legge 27 dicembre2006, n. 296, le parole: «20.000 unita» sonosostituite dalle seguenti: «30.000 unita».

416. Nelle more del complessivo processodi riforma della formazione iniziale e del re-clutamento dei docenti, anche al fine di assi-curare regolarita alle assunzioni di personale

docente sulla base del numero dei posti va-canti e disponibili effettivamente rilevati edi eliminare le cause che determinano la for-mazione di precariato, con regolamento adot-tato dal Ministro della pubblica istruzione edal Ministro dell’universita e della ricercaai sensi dell’articolo 17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Mini-stro dell’economia e delle finanze e il Mini-stro per le riforme e le innovazioni nellapubblica amministrazione, previo pareredelle Commissioni parlamentari competentiper materia e per le conseguenze di caratterefinanziario da rendere entro il termine diquarantacinque giorni, decorso il quale ilprovvedimento puo essere comunque adot-tato, e definita la disciplina dei requisiti edelle modalita della formazione iniziale edell’attivita procedurale per il reclutamentodel personale docente, attraverso concorsi or-dinari, con cadenza biennale, nei limiti dellerisorse disponibili a legislazione vigente peril reclutamento del personale docente, senzamaggiori oneri a carico della finanza pub-blica e fermo restando il vigente regimeautorizzatorio delle assunzioni. E comunquefatta salva la validita delle graduatorie dicui all’articolo 1, comma 605, lettera c),della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sonoabrogati l’articolo 5 della legge 28 marzo2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 otto-bre 2005, n. 227.

417. Con atto di indirizzo del Ministrodella pubblica istruzione, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, adot-tato entro il 31 marzo 2008, d’intesa con laConferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, sono stabiliti finalita, criteri e metodidella sperimentazione di un modello organiz-zativo volto a innalzare la qualita del servi-zio di istruzione e ad accrescere efficienzaed efficacia della spesa. La sperimentazioneriguarda gli anni scolastici 2008/2009,2009/2010 e 2010/2011 e gli ambiti territo-riali, di norma provinciali, individuati nelmedesimo atto di indirizzo.

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418. L’atto di indirizzo di cui al comma417 contiene riferimenti relativi a:

a) tipologie degli interventi possibili perattuare il miglioramento della programma-zione dell’offerta formativa, della distribu-zione territoriale della rete scolastica, dell’or-ganizzazione del servizio delle singole istitu-zioni scolastiche, ivi compresi gli eventualiinterventi infrastrutturali e quelli relativialla formazione e alla organizzazione delleclassi, anche in deroga ai parametri previstidal decreto del Ministro della pubblica istru-zione 24 luglio 1998, pubblicato nel supple-mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale

n. 264 dell’11 novembre 1998;

b) modalita con cui realizzare il coordi-namento con le regioni, gli enti locali e leistituzioni scolastiche competenti per i sud-detti interventi;

c) obiettivi di miglioramento della qua-lita del servizio e di maggiore efficienza intermini di rapporto insegnanti-studenti;

d) elementi informativi dettagliati rela-tivi alle previsioni demografiche e alla popo-lazione scolastica effettiva, necessari per pre-disporre, attuare e monitorare gli obiettivi egli interventi di cui sopra;

e) modalita di verifica e monitoraggiodei risultati conseguiti al fine della quantifi-cazione delle relative economie di spesa te-nendo conto della dinamica effettiva dellapopolazione scolastica;

f) possibili finalizzazioni delle risorse fi-nanziarie che si rendano disponibili grazieall’aumento complessivo dell’efficienza delservizio di istruzione nell’ambito territorialedi riferimento;

g) modalita con cui realizzare una valu-tazione dell’effetto degli interventi e base in-formativa necessaria a tale valutazione.

419. In ciascuno degli ambiti territorialiindividuati ai sensi del comma 417, operaun organismo paritetico di coordinamentocostituito da rappresentanti regionali e pro-vinciali dell’Amministrazione della pubblicaistruzione, delle regioni, degli enti locali e

delle istituzioni scolastiche statali, con ilcompito di:

a) predisporre un piano triennale territo-riale che, anche sulla base degli elementi in-formativi previsti dall’atto di indirizzo di cuial comma 417, definisca in termini qualita-tivi e quantitativi gli obiettivi da raggiun-gere;

b) supportare le azioni necessarie all’at-tuazione del piano di cui alla lettera a), non-che proporre gli opportuni adeguamenti an-nuali al piano triennale stesso anche allaluce di scostamenti dalle previsioni, previaricognizione degli interventi necessari per ilraggiungimento degli obiettivi.

420. Le proposte avanzate dall’organismoparitetico di coordinamento sono adottate,con propri provvedimenti, dalle amministra-zioni competenti. L’organismo paritetico dicoordinamento opera senza oneri aggiuntivia carico della finanza pubblica.

421. I piani di cui al comma 419 sonoadottati fermo restando, per la parte di com-petenza, quanto disposto dall’articolo 1,comma 620, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, e successive modificazioni.

422. L’ufficio scolastico regionale effettuail monitoraggio circa il raggiungimento degliobiettivi fissati dal piano di cui al comma419, ne riferisce all’organismo paritetico dicoordinamento e predispone una relazionecontenente tutti gli elementi necessari da in-viare al Ministero della pubblica istruzione alfine di effettuare, di concerto con il Mini-stero dell’economia e delle finanze, la veri-fica delle economie aggiuntive effettiva-mente conseguite, per la riassegnazione dellestesse allo stato di previsione del Ministerodella pubblica istruzione.

423. Nel triennio di sperimentazione, leeconomie di cui al comma 422 confluisconoin un fondo iscritto nello stato di previsionedel Ministero della pubblica istruzione, peressere destinate alle istituzioni pubblicheche hanno concorso al raggiungimento degliobiettivi, per le finalita di miglioramento

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della qualita del settore della pubblica istru-zione.

424. Entro la fine dell’anno scolastico2010/2011, sulla base del monitoraggio con-dotto ai sensi del comma 422 e della valuta-zione degli effetti di tale sperimentazione dicui al comma 418, lettera g), il Ministrodella pubblica istruzione, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze,adotta, previa intesa con la Conferenza unifi-cata di cui all’articolo 8 del decreto legisla-tivo 28 agosto 1997, n. 281, un atto di indi-rizzo finalizzato all’estensione all’intero ter-ritorio nazionale del modello organizzativoadottato negli ambiti territoriali individuatiai sensi del comma 417, tenendo conto deglielementi emersi dalla sperimentazione.

425. Al fine di pervenire a una gestioneintegrata delle risorse afferenti il settore del-l’istruzione, per gli interventi a carico delfondo di cui al comma 423 puo trovare ap-plicazione l’articolo 8 del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 20 aprile 1994, n. 367.

426. Allo scopo di contribuire all’equili-brio finanziario degli enti locali, e istituitonello stato di previsione del Ministero dellapubblica istruzione un fondo per il concorsodello Stato agli oneri di funzionamento e peril personale di ruolo dei licei linguistici rica-denti sui bilanci dei comuni e delle province.La dotazione del fondo e stabilita in 5 mi-lioni di euro annui a decorrere dal 2008.

427. Nell’ambito dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 1, comma 634, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorreredall’anno 2008, un importo fino ad un mas-simo del 15 per cento della predetta autoriz-zazione di spesa e finalizzato: ai servizi isti-tuzionali e generali dell’Amministrazionedella pubblica istruzione; all’attivita di ri-cerca e innovazione con particolare riferi-mento alla valutazione del sistema scolasticonazionale; alla promozione della coopera-zione in materia culturale dell’Italia nell’Eu-ropa e nel mondo.

428. Ai fini del concorso dello Stato aglioneri lordi per gli adeguamenti retributiviper il personale docente e per i rinnovi con-trattuali del restante personale delle univer-sita, nonche in vista degli interventi da adot-tare in materia di diritto allo studio, di edili-zia universitaria e per altre iniziative neces-sarie inerenti il sistema delle universita, nellostato di previsione del Ministero dell’univer-sita e della ricerca e istituito un fondo conuna dotazione finanziaria di 550 milioni dieuro per l’anno 2008, di 550 milioni dieuro per l’anno 2009 e di 550 milioni dieuro per l’anno 2010, comprensiva degli im-porti indicati all’articolo 3, commi 140 e146, della presente legge. Tale somma e de-stinata ad aumentare il Fondo di finanzia-mento ordinario per le universita (FFO),per far fronte alle prevalenti spese per il per-sonale e, per la parte residua, ad altre esi-genze di spesa corrente e d’investimento in-dividuate autonomamente dagli atenei.

429. L’assegnazione delle risorse di cui alcomma 428 e subordinata all’adozione entrogennaio 2008 di un piano programmatico,approvato con decreto del Ministro dell’uni-versita e della ricerca, di concerto con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze, sentitala Conferenza dei rettori delle universita ita-liane (CRUI). Tale piano e volto a:

a) elevare la qualita globale del sistemauniversitario e il livello di efficienza degliatenei;

b) rafforzare i meccanismi di incentiva-zione per un uso appropriato ed efficacedelle risorse, con contenimento dei costi dipersonale a vantaggio della ricerca e delladidattica;

c) accelerare il riequilibrio finanziariotra gli atenei sulla base di parametri vinco-lanti, di valutazioni realistiche e uniformidei costi futuri e, in caso di superamentodel limite del 90 per cento della spesa di per-sonale sul FFO, di disposizioni che rendanoeffettivo il vincolo delle assunzioni di ruololimitate rispetto alle cessazioni;

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d) ridefinire il vincolo dell’indebita-mento degli atenei considerando, a tal fine,anche quello delle societa ed enti da essicontrollati;

e) consentire una rapida adozione di unsistema programmatorio degli interventi chepreveda adeguati strumenti di verifica e mo-nitoraggio da attivare a cura del Ministerodell’universita e della ricerca, d’intesa conil Ministero dell’economia e delle finanze,sentita la CRUI, e che condizioni l’effettivaerogazione delle maggiori risorse all’ade-sione formale da parte dei singoli ateneiagli obiettivi del piano.

430. Al fine di incrementare l’assegno didottorato di ricerca il FFO e aumentato di40 milioni di euro per ciascuno degli anni2008, 2009 e 2010.

431. Nell’ambito del fondo di cui alcomma 428 e riservata la somma comples-siva annua di 11 milioni di euro, per il trien-nio 2008-2010, alle istituzioni universitariedi cui all’articolo 56, comma 5, della legge23 dicembre 2000, n. 388, costituite perlegge, nonche all’istituto con ordinamentospeciale di cui al decreto del Ministro dell’i-struzione, dell’universita e della ricerca 18novembre 2005, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 279 del 30 novembre 2005.

432. Al fine di sostenere l’attivita di ri-cerca, il fondo di cui all’articolo 5, comma1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993,n. 537, e incrementato di 5 milioni di europer l’anno 2008 destinati, a titolo di contri-buto straordinario, alle universita che hannoavviato la procedura di statalizzazione a se-guito di apposito decreto ministeriale ema-nato nell’ultimo triennio.

433. Al concorso per l’accesso alle scuoledi specializzazione mediche, di cui al decretolegislativo 17 agosto 1999, n. 368, e succes-sive modificazioni, possono partecipare i lau-reati in medicina e chirurgia, nonche gli stu-denti iscritti al corso di laurea in medicina echirurgia che devono sostenere soltanto laprova finale per il conseguimento del titolo

di laurea. I soggetti di cui al primo periodo

che superano il concorso ivi previsto possonoessere ammessi alle scuole di specializza-

zione a condizione che conseguano la laurea,

ove non gia posseduta, e l’abilitazione per

l’esercizio dell’attivita professionale entro

la data di inizio delle attivita didattiche delle

scuole di specializzazione medesime, imme-diatamente successiva al concorso espletato.

434. A decorrere dal 1º gennaio 2008, il

periodo di fuori ruolo dei professori universi-

tari precedente la quiescenza e ridotto a due

anni accademici e coloro che alla medesimadata sono in servizio come professori nel

terzo anno accademico fuori ruolo sono posti

in quiescenza al termine dell’anno accade-

mico. A decorrere dal 1º gennaio 2009, il pe-

riodo di fuori ruolo dei professori universitariprecedente la quiescenza e ridotto a un anno

accademico e coloro che alla medesima data

sono in servizio come professori nel secondo

anno accademico fuori ruolo sono posti in

quiescenza al termine dell’anno accademico.

A decorrere dal 1º gennaio 2010, il periododi fuori ruolo dei professori universitari pre-

cedente la quiescenza e definitivamente abo-

lito e coloro che alla medesima data sono in

servizio come professori nel primo anno ac-

cademico fuori ruolo sono posti in quie-

scenza al termine dell’anno accademico.

435. Per il triennio 2008-2010, e autoriz-

zata la spesa annua di 10 milioni di euro a

favore delle istituzioni di alta formazione e

specializzazione artistica e musicale, di cuialla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e suc-

cessive modificazioni.

436. E autorizzata la spesa di 3 milioni di

euro per gli anni 2008 e 2009 quale contri-

buto per il funzionamento del centro di ri-cerca CEINGE – Biotecnologie avanzate

Scarl di Napoli, a sostegno di attivita infra-

strutturali di trasferimento tecnologico e di

ricerca e formazione, da destinare secondo

le indicazioni del Ministro dello sviluppo

economico, anche attraverso accordi di pro-gramma con altri Ministeri interessati.

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437. E istituito presso il Ministero dellasolidarieta sociale il Fondo per la diffusionedella cultura e delle politiche di responsabi-lita sociale delle imprese, con una dotazionepari a 1,25 milioni di euro per ciascuno deglianni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere siprovvede mediante corrispondente riduzionedell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-colo 20, comma 8, della legge 8 novembre2000, n. 328, relativa al fondo nazionaleper le politiche sociali.

438. Nell’ambito delle disponibilita delFondo di cui al comma 437, e finanziato ilcontributo alla Fondazione per la diffusionedella responsabilita sociale delle imprese,istituita dall’articolo 1, comma 160, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311. Il contri-buto, di cui all’articolo 1, comma 1269, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e determi-nato annualmente con decreto del Ministrodella solidarieta sociale, visto il piano an-nuale di attivita presentato dalla Fondazione.

439. Col medesimo Fondo di cui alcomma 437, sono finanziate una Conferenzanazionale annuale sulla responsabilita socialed’impresa, nonche le attivita di informa-zione, promozione, innovazione, sostegno emonitoraggio delle politiche di responsabilitasociale attraverso la implementazione di ri-cerche ed indagini, e la raccolta, l’organizza-zione in banche dati e la diffusione della do-cumentazione, con particolare riferimentoalle buone prassi in materia.

440. Per l’anno 2008 presso il Ministerodell’economia e delle finanze e istituito unfondo, denominato «Fondo nazionale per ilrisanamento degli edifici pubblici», per il fi-nanziamento degli interventi finalizzati adeliminare i rischi per la salute pubblica deri-vanti dalla presenza di amianto negli edificipubblici.

441. I procedimenti di rimozione o inertiz-zazione relativi agli interventi di cui alcomma 440 avvengono secondo le procedureindividuate con i decreti del Ministro dellasanita 14 maggio 1996, pubblicato nel sup-plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale

n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 249 del 22 ottobre 1999.

442. Con decreto del Ministro della salute,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da emanare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, d’intesa con la Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bol-zano, e approvato un programma decennaleper il risanamento di cui ai commi da 440 a443, prevedendo prioritariamente la messain sicurezza degli edifici scolastici ed univer-sitari, delle strutture ospedaliere, delle ca-serme, degli uffici aperti al pubblico. Con ilmedesimo decreto sono ripartite le risorse fi-nanziarie a favore di interventi di competenzadello Stato e per il cofinanziamento degli in-terventi di competenza delle regioni in rela-zione ai programmi delle regioni.

443. Per le finalita di cui ai commi da 440al presente comma, il Fondo di cui al comma440 e dotato di risorse finanziarie pari a 5milioni di euro per l’anno 2008.

444. All’articolo 21-bis, comma 1, del de-creto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 29 no-vembre 2007, n. 222, le parole: «non impe-gnate» sono sostituite dalle seguenti: «nonassegnate a seguito di mancata ratifica degliaccordi di programma».

445. Le disposizioni di cui ai commi da446 a 449 istituiscono e disciplinano l’azionecollettiva risarcitoria a tutela dei consuma-tori, quale nuovo strumento generale di tutelanel quadro delle misure nazionali volte alladisciplina dei diritti dei consumatori e degliutenti, conformemente ai princıpi stabilitidalla normativa comunitaria volti ad innal-zare i livelli di tutela.

446. Dopo l’articolo 140 del codice delconsumo, di cui al decreto legislativo 6 set-tembre 2005, n. 206, e inserito il seguente:

«Art. 140-bis. – (Azione collettiva risarci-

toria). – 1. Le associazioni di cui al

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comma 1 dell’articolo 139 e gli altri soggettidi cui al comma 2 del presente articolo sonolegittimati ad agire a tutela degli interessicollettivi dei consumatori e degli utenti ri-chiedendo al tribunale del luogo in cui hasede l’impresa l’accertamento del diritto alrisarcimento del danno e alla restituzionedelle somme spettanti ai singoli consumatorio utenti nell’ambito di rapporti giuridici rela-tivi a contratti stipulati ai sensi dell’articolo1342 del codice civile, ovvero in conse-guenza di atti illeciti extracontrattuali, di pra-tiche commerciali scorrette o di comporta-menti anticoncorrenziali, quando sono lesi idiritti di una pluralita di consumatori o diutenti.

2. Sono legittimati ad agire ai sensi delcomma 1 anche associazioni e comitati chesono adeguatamente rappresentativi degli in-teressi collettivi fatti valere. I consumatori outenti che intendono avvalersi della tutelaprevista dal presente articolo devono comu-nicare per iscritto al proponente la propriaadesione all’azione collettiva. L’adesionepuo essere comunicata, anche nel giudiziodi appello, fino all’udienza di precisazionedelle conclusioni. Nel giudizio promosso aisensi del comma 1 e sempre ammesso l’in-tervento dei singoli consumatori o utentiper proporre domande aventi il medesimooggetto. L’esercizio dell’azione collettiva dicui al comma 1 o, se successiva, l’adesioneall’azione collettiva, produce gli effetti inter-ruttivi della prescrizione ai sensi dell’articolo2945 del codice civile.

3. Alla prima udienza il tribunale, sentitele parti, e assunte quando occorre sommarieinformazioni, pronuncia sull’ammissibilitadella domanda, con ordinanza reclamabiledavanti alla corte di appello, che pronunciain camera di consiglio. La domanda e dichia-rata inammissibile quando e manifestamenteinfondata, quando sussiste un conflitto di in-teressi, ovvero quando il giudice non ravvisal’esistenza di un interesse collettivo suscetti-bile di adeguata tutela ai sensi del presentearticolo. Il giudice puo differire la pronuncia

sull’ammissibilita della domanda quando sulmedesimo oggetto e in corso un’istruttoriadavanti ad un’autorita indipendente. Se ri-tiene ammissibile la domanda il giudice di-spone, a cura di chi ha proposto l’azione col-lettiva, che venga data idonea pubblicita deicontenuti dell’azione proposta e da i provve-dimenti per la prosecuzione del giudizio.

4. Se accoglie la domanda, il giudice de-termina i criteri in base ai quali liquidarela somma da corrispondere o da restituireai singoli consumatori o utenti che hannoaderito all’azione collettiva o che sono inter-venuti nel giudizio. Se possibile allo statodegli atti, il giudice determina la somma mi-nima da corrispondere a ciascun consumatoreo utente. Nei sessanta giorni successivi allanotificazione della sentenza, l’impresa pro-pone il pagamento di una somma, con attosottoscritto, comunicato a ciascun avente di-ritto e depositato in cancelleria. La propostain qualsiasi forma accettata dal consumatoreo utente costituisce titolo esecutivo.

5. La sentenza che definisce il giudiziopromosso ai sensi del comma 1 fa stato an-che nei confronti dei consumatori e utentiche hanno aderito all’azione collettiva. Efatta salva l’azione individuale dei consuma-tori o utenti che non aderiscono all’azionecollettiva, o non intervengono nel giudiziopromosso ai sensi del comma 1.

6. Se l’impresa non comunica la propostaentro il termine di cui al comma 4 o nonvi e stata accettazione nel termine di sessantagiorni dalla comunicazione della stessa, ilpresidente del tribunale competente ai sensidel comma 1 costituisce un’unica camera diconciliazione per la determinazione dellesomme da corrispondere o da restituire aiconsumatori o utenti che hanno aderito all’a-zione collettiva o sono intervenuti ai sensidel comma 2 e che ne fanno domanda. Lacamera di conciliazione e composta da unavvocato indicato dai soggetti che hannoproposto l’azione collettiva e da un avvocatoindicato dall’impresa convenuta ed e presie-duta da un avvocato nominato dal presidente

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del tribunale tra gli iscritti all’albo specialeper le giurisdizioni superiori. La camera diconciliazione quantifica, con verbale sotto-scritto dal presidente, i modi, i termini el’ammontare da corrispondere ai singoli con-sumatori o utenti. Il verbale di conciliazionecostituisce titolo esecutivo. In alternativa, suconcorde richiesta del promotore dell’azionecollettiva e dell’impresa convenuta, il presi-dente del tribunale dispone che la composi-zione non contenziosa abbia luogo pressouno degli organismi di conciliazione di cuiall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gen-naio 2003, n. 5, e successive modificazioni,operante presso il comune in cui ha sede iltribunale. Si applicano, in quanto compati-bili, le disposizioni degli articoli 39 e 40del citato decreto legislativo 17 gennaio2003, n. 5, e successive modificazioni».

447. Le disposizioni di cui ai commi da445 a 449 diventano efficaci decorsi centot-tanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge.

448. All’articolo 50-bis, primo comma, delcodice di procedura civile, dopo il numero 7)e aggiunto il seguente:

«7-bis) nelle cause di cui all’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decretolegislativo 6 settembre 2005, n. 206».

449. Al codice del consumo, di cui al de-creto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, larubrica del titolo II della parte V e sostituitadalla seguente: «Accesso alla giustizia».

450. Al fine di favorire lo sviluppo e lacompetitivita del mercato finanziario, deibeni e dei servizi, anche mediante la facilita-zione della circolazione giuridica dei mutuiipotecari e degli immobili su cui gravano lerelative ipoteche, ed in considerazione dellerilevanti conseguenze per le entrate finanzia-rie dello Stato e per l’ampliamento delle pos-sibilita di scelta dei consumatori, al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, conmodificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,

n. 40, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) all’articolo 7, comma 1, dopo le pa-role: «un contratto di mutuo» sono inseritele seguenti: «stipulato o accollato a seguitodi frazionamento, anche ai sensi del decretolegislativo 20 giugno 2005, n. 122,»;

b) all’articolo 8, comma 3, e aggiunto,in fine, il seguente periodo: «Resta salva lapossibilita del creditore originario e del debi-tore di pattuire la variazione, senza spese,delle condizioni del contratto di mutuo in es-sere, mediante scrittura privata anche non au-tenticata»;

c) all’articolo 8, dopo il comma 3 e in-serito il seguente:

«3-bis. La surrogazione di cui al comma 1comporta il trasferimento del contratto dimutuo esistente, alle condizioni stipulate trail cliente e la banca subentrante, con l’esclu-sione di penali o altri oneri di qualsiasi na-tura. Non possono essere imposte al clientespese o commissioni per la concessione delnuovo mutuo, per l’istruttoria e per gli accer-tamenti catastali, che si svolgono secondoprocedure di collaborazione interbancaria im-prontate a criteri di massima riduzione deitempi, degli adempimenti e dei costi con-nessi»;

d) all’articolo 8, comma 4, le parole:«di cui al presente articolo non comporta»sono sostituite dalle seguenti: «e la ricontrat-tazione di cui al presente articolo non com-portano»;

e) all’articolo 13, comma 8-sexies, dopole parole: «da contratto di mutuo» sono inse-rite le seguenti: «stipulato o accollato a se-guito di frazionamento, anche ai sensi deldecreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122,anche se annotata su titoli cambiari,»;

f) all’articolo 13, comma 8-novies, leparole: «alla scadenza» sono sostituite dalleseguenti: «all’estinzione».

451. All’articolo 118, comma 4, del testounico delle leggi in materia bancaria e credi-

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tizia, di cui al decreto legislativo 1º settem-bre 1993, n. 385, come sostituito dall’arti-colo 10, comma 1, del decreto-legge 4 luglio2006, n. 223, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole:«conseguenti a» sono sostituite dalle se-guenti: «adottate in previsione o in conse-guenza di».

452. L’articolo 26 del testo unico delle di-sposizioni legislative in materia di tutela esostegno della maternita e della parternita,di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,n. 151, e sostituito dal seguente:

«Art. 26. – (Adozioni e affidamenti). – 1.

Il congedo di maternita come regolato dalpresente Capo spetta, per un periodo mas-simo di cinque mesi, anche alle lavoratriciche abbiano adottato un minore.

2. In caso di adozione nazionale, il con-gedo deve essere fruito durante i primi cin-que mesi successivi all’effettivo ingressodel minore nella famiglia della lavoratrice.

3. In caso di adozione internazionale, ilcongedo puo essere fruito prima dell’in-gresso del minore in Italia, durante il periododi permanenza all’estero richiesto per l’in-contro con il minore e gli adempimenti rela-tivi alla procedura adottiva. Ferma restandola durata complessiva del congedo, questopuo essere fruito entro i cinque mesi succes-sivi all’ingresso del minore in Italia.

4. La lavoratrice che, per il periodo di per-manenza all’estero di cui al comma 3, nonrichieda o richieda solo in parte il congedodi maternita, puo fruire di un congedo nonretribuito, senza diritto ad indennita.

5. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’in-carico di curare la procedura di adozione cer-tifica la durata del periodo di permanenza al-l’estero della lavoratrice.

6. Nel caso di affidamento di minore, ilcongedo puo essere fruito entro cinquemesi dall’affidamento, per un periodo mas-simo di tre mesi».

453. L’articolo 27 del citato decreto legi-slativo 26 marzo 2001, n. 151, e abrogato.

454. L’articolo 31 del citato decreto legi-slativo 26 marzo 2001, n. 151, e sostituitodal seguente:

«Art. 31. – (Adozioni e affidamenti). – 1.Il congedo di cui all’articolo 26, commi 1,2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavora-trice spetta, alle medesime condizioni, al la-voratore.2. Il congedo di cui all’articolo 26, comma

4, spetta, alle medesime condizioni, al lavo-ratore. L’ente autorizzato che ha ricevutol’incarico di curare la procedura di adozionecertifica la durata del periodo di permanenzaall’estero del lavoratore».

455. L’articolo 36 del citato decreto legi-slativo 26 marzo 2001, n. 151, e sostituitodal seguente:

«Art. 36. – (Adozioni e affidamenti). – 1.Il congedo parentale di cui al presenteCapo spetta anche nel caso di adozione, na-zionale e internazionale, e di affidamento.2. Il congedo parentale puo essere fruito

dai genitori adottivi e affidatari, qualunquesia l’eta del minore, entro otto anni dall’in-gresso del minore in famiglia, e comunquenon oltre il raggiungimento della maggioreeta.3. L’indennita di cui all’articolo 34,

comma 1, e dovuta, per il periodo massimocomplessivo ivi previsto, nei primi tre annidall’ingresso del minore in famiglia».

456. L’articolo 37 del citato decreto legi-slativo 26 marzo 2001, n. 151, e abrogato.

457. All’articolo 1, comma 1259, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «100 mi-lioni di euro per ciascuno degli anni 2007,2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti:«100 milioni di euro per l’anno 2007, 170milioni di euro per l’anno 2008 e 100 mi-lioni di euro per l’anno 2009»;

b) l’ultimo periodo e sostituito dal se-guente: «Per le finalita del piano e autoriz-zata una spesa di 100 milioni di euro per

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l’anno 2007, di 170 milioni di euro perl’anno 2008 e di 100 milioni di euro perl’anno 2009».

458. Per l’organizzazione e il funziona-mento di servizi socio-educativi per la primainfanzia destinati ai minori di eta fino a 36mesi, presso enti e reparti del Ministero delladifesa, e istituito un fondo con una dotazionedi 3 milioni di euro per ciascuno degli anni2008, 2009 e 2010.

459. La programmazione e la progetta-zione relativa ai servizi di cui al comma458, nel rispetto delle disposizioni normativee regolamentari vigenti nelle regioni pressole quali sono individuate le sedi di tali ser-vizi, viene effettuata in collaborazione conil Dipartimento per le politiche della famigliadella Presidenza del Consiglio dei ministri,sentito il comitato tecnico-scientifico delCentro nazionale di documentazione e dianalisi per l’infanzia e l’adolescenza, di cuial decreto del Presidente della Repubblica14 maggio 2007, n. 103.

460. I servizi socio-educativi di cui alcomma 458 sono accessibili anche da minoriche non siano figli di dipendenti dell’Ammi-nistrazione della difesa e concorrono ad inte-grare l’offerta complessiva del sistema inte-grato dei servizi socio-educativi per la primainfanzia e del relativo Piano straordinario diintervento di cui all’articolo 1, comma 1259,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comemodificato dal comma 457.

461. Al fine di tutelare i diritti dei consu-matori e degli utenti dei servizi pubblici lo-cali e di garantire la qualita, l’universalita el’economicita delle relative prestazioni, insede di stipula dei contratti di servizio glienti locali sono tenuti ad applicare le se-guenti disposizioni:

a) previsione dell’obbligo per il sog-getto gestore di emanare una «Carta dellaqualita dei servizi», da redigere e pubbliciz-zare in conformita ad intese con le associa-zioni di tutela dei consumatori e con le asso-ciazioni imprenditoriali interessate, recante

gli standard di qualita e di quantita relativi

alle prestazioni erogate cosı come determi-

nati nel contratto di servizio, nonche le mo-

dalita di accesso alle informazioni garantite,

quelle per proporre reclamo e quelle per

adire le vie conciliative e giudiziarie nonche

le modalita di ristoro dell’utenza, in forma

specifica o mediante restituzione totale o

parziale del corrispettivo versato, in caso di

inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle asso-

ciazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente ve-

rificata, con la partecipazione delle associa-

zioni dei consumatori, l’adeguatezza dei pa-

rametri quantitativi e qualitativi del servizio

erogato fissati nel contratto di servizio alle

esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si

rivolge, ferma restando la possibilita per

ogni singolo cittadino di presentare osserva-

zioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monito-

raggio permanente del rispetto dei parametri

fissati nel contratto di servizio e di quanto

stabilito nelle Carte della qualita dei servizi,

svolto sotto la diretta responsabilita dell’ente

locale o dell’ambito territoriale ottimale, con

la partecipazione delle associazioni dei con-

sumatori ed aperto alla ricezione di osserva-

zioni e proposte da parte di ogni singolo cit-

tadino che puo rivolgersi, allo scopo, sia al-

l’ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia

alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di

verifica del funzionamento dei servizi tra

ente locale, gestori dei servizi ed associa-

zioni dei consumatori nella quale si dia conto

dei reclami, nonche delle proposte ed osser-

vazioni pervenute a ciascuno dei soggetti

partecipanti da parte dei cittadini;

f) previsione che le attivita di cui alle

lettere b), c) e d) siano finanziate con un pre-

lievo a carico dei soggetti gestori del servi-

zio, predeterminato nel contratto di servizio

per l’intera durata del contratto stesso.

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462. All’articolo 1, comma 1251, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ag-giunte le seguenti lettere:

«c-bis) favorire la permanenza od il ri-torno nella comunita familiare di personeparzialmente o totalmente non autosufficientiin alternativa al ricovero in strutture residen-ziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministrodelle politiche per la famiglia, di concertocon i Ministri della solidarieta sociale e dellasalute, promuove, ai sensi dell’articolo 8,comma 6, della legge 5 giugno 2003,n. 131, una intesa in sede di Conferenza uni-ficata di cui all’articolo 8 del decreto legisla-tivo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad og-getto la definizione dei criteri e delle moda-lita sulla base dei quali le regioni, in con-corso con gli enti locali, definiscono ed at-tuano un programma sperimentale di inter-venti al quale concorrono i sistemi regionaliintegrati dei servizi alla persona;

c-ter) finanziare iniziative di carattereinformativo ed educativo volte alla preven-zione di ogni forma di abuso sessuale neiconfronti di minori, promosse dall’Osserva-torio per il contrasto della pedofilia e dellapornografia minorile di cui all’articolo 17,comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998,n. 269».

463. Per l’anno 2008 e istituito un fondocon una dotazione di 20 milioni di euro, de-stinato a un Piano contro la violenza alledonne.

464. Per l’anno 2008 e autorizzata la spesadi 1,5 milioni di euro al fine di sostenere epotenziare le attivita di ascolto, consulenzae assistenza promosse dall’ente morale«S.O.S. – Il Telefono Azzurro ONLUS» atutela dei minori in situazioni di disagio,abuso o maltrattamento.

465. L’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 1, comma 1264, della legge 27 di-cembre 2006, n. 296, e incrementata di euro100 milioni per l’anno 2008 e di euro 200milioni per l’anno 2009.

466. Il comma 318 dell’articolo 1 dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266, e abrogato.

467. L’importo dell’indennita speciale isti-tuita dall’articolo 3, comma 1, della legge 21novembre 1988, n. 508, e stabilito nella mi-sura di euro 176 a decorrere dal 1º gennaio2008.

468. Alla concessione e all’erogazionedell’indennita speciale di cui al comma 467si applicano le disposizioni dell’articolo 130del decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 112.

469. Salvo quanto stabilito dai commi pre-cedenti, restano ferme le disposizioni di cuiall’articolo 3 della legge 21 novembre1988, n. 508, ivi compresi gli adeguamentiperequativi automatici calcolati annualmente.

470. Al comma 1258 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le pa-role: «e determinata» sono inserite le se-guenti: «, limitatamente alle risorse destinateai comuni di cui al comma 2, secondo pe-riodo, dello stesso articolo 1».

471. Ai fini di migliorare la qualita dellaspesa pubblica, rendendo possibile una piutempestiva e puntuale programmazione degliinterventi e della spesa, previa intesa con laConferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e successive modificazioni, annual-mente, con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, su proposta del Ministrodella solidarieta sociale, si provvede ad unanticipo sulle somme destinate al Ministerodella solidarieta sociale e alle regioni e pro-vince autonome di Trento e di Bolzano nelriparto del Fondo nazionale per le politichesociali di cui all’articolo 20, comma 8, dellalegge 8 novembre 2000, n. 328, nella misuramassima del 50 per cento degli stanziamenticomplessivamente disponibili per l’anno incorso, al netto della parte destinata al finan-ziamento dei diritti soggettivi. Con lo stessodecreto vengono disposte le occorrenti varia-zioni di bilancio.

472. L’anticipo di cui al comma 471 e as-segnato a ciascun ente sulla base della quota

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proporzionale ad esso assegnata nel ripartodell’anno precedente sul complesso delle ri-sorse assegnate agli enti cui si applica l’anti-cipo.

473. Al decreto annuale di riparto delFondo nazionale per le politiche sociali con-tinua ad applicarsi l’articolo 20, comma 7,della legge 8 novembre 2000, n. 328.

474. E istituito presso il Ministero dei tra-sporti il «Fondo per la mobilita dei disabili»,con una dotazione annua pari a 5 milioni dieuro per l’anno 2008 e a 3 milioni di europer ciascuno degli anni 2009 e 2010. IlFondo finanzia interventi specifici destinatialla realizzazione di un parco ferroviarioper il trasporto in Italia e all’estero dei disa-bili assistiti dalle associazioni di volontariatooperanti sul territorio italiano. Al Fondo pos-sono affluire le somme derivanti da atti didonazione e di liberalita, nonche gli importiderivanti da contratti di sponsorizzazionecon soggetti pubblici e privati. Con decretodel Ministro dei trasporti, di concerto con iMinistri dell’economia e delle finanze, dellasalute e della solidarieta sociale, sentite lerappresentanze delle associazioni di volonta-riato operanti sul territorio, sono stabilite lemodalita per il funzionamento del Fondo dicui al presente comma.

475. E istituito presso il Ministero dell’e-conomia e delle finanze il Fondo di solida-rieta per i mutui per l’acquisto della primacasa, con una dotazione di 10 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

476. Per i contratti di mutuo riferiti all’ac-quisto di unita immobiliari da adibire ad abi-tazione principale del mutuatario, questi puochiedere la sospensione del pagamento dellerate per non piu di due volte e per un pe-riodo massimo complessivo non superiore adiciotto mesi nel corso dell’esecuzione delcontratto. In tal caso, la durata del contrattodi mutuo e quella delle garanzie per essoprestate e prorogata di un periodo egualealla durata della sospensione. Al terminedella sospensione, il pagamento delle rate ri-prende secondo gli importi e con la periodi-

cita originariamente previsti dal contratto,salvo diverso patto eventualmente interve-nuto fra le parti per la rinegoziazione dellecondizioni del contratto medesimo.

477. La sospensione prevista dal comma476 non puo essere richiesta dopo che siainiziato il procedimento esecutivo per l’e-scussione delle garanzie.

478. Nel caso di mutui concessi da inter-mediari bancari o finanziari, il Fondo isti-tuito dal comma 475, su richiesta del mutua-tario che intende avvalersi della facolta pre-vista dal comma 476, presentata per il tra-mite dell’intermediario medesimo, provvedeal pagamento dei costi delle procedure ban-carie e degli onorari notarili necessari perla sospensione del pagamento delle rate delmutuo.

479. Per conseguire il beneficio di cui alcomma 476, il mutuatario deve dimostrare,nelle forme stabilite dal regolamento di at-tuazione previsto dal comma 480, di non es-sere in grado di provvedere al pagamentodelle rate del mutuo, per le quali chiede lasospensione, e degli oneri indicati al comma478.

480. Con regolamento adottato dal Mini-stro dell’economia e delle finanze, di con-certo con il Ministro della solidarieta sociale,sono stabilite le norme di attuazione delFondo di cui ai commi da 475 a 479.

481. Anche al fine di valutare i risultatidelle missioni affidate ai singoli Ministericon il bilancio di previsione dello Stato perl’anno finanziario 2008, e allo scopo di in-trodurre il bilancio di genere per le ammini-strazioni statali, per l’anno 2008 e effettuatauna sperimentazione presso i Ministeri dellasalute, della pubblica istruzione, del lavoroe della previdenza sociale e dell’universitae della ricerca.

482. Il Ministro per i diritti e le pari op-portunita stabilisce con proprio decreto, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, i criteri e le metodologie utilialla realizzazione della sperimentazione dicui al comma 481.

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483. Il Ministro per i diritti e le pari op-portunita predispone corsi di formazione edi aggiornamento per i dirigenti dei Ministeridi cui al comma 481 al fine della stesurasperimentale del bilancio di genere. Per l’at-tuazione di tali corsi e autorizzata la spesa di2 milioni di euro per il 2008.

484. Entro il 31 marzo 2009 il Ministroper i diritti e le pari opportunita presentaalle Camere una relazione sui risultati dellasperimentazione di cui al comma 481.

485. E istituito un fondo per l’inserimentonel programma statistico nazionale delle rile-vazioni statistiche di genere, da effettuare di-saggregando e dando pari visibilita ai dati re-lativi a donne e uomini e utilizzando indica-tori sensibili al genere.

486. L’Istituto nazionale di statistica(ISTAT) assicura l’attuazione del comma485 da parte dei soggetti costituenti il Si-stema statistico nazionale (SISTAN) anchemediante direttive del comitato di indirizzoe coordinamento dell’informazione statistica.

487. All’onere derivante dalle disposizionidi cui ai commi da 485 a 486 si provvede nellimite di 1 milione di euro per l’anno 2008.

488. A decorrere dall’anno 2008, al fine diassicurare il conseguimento degli obiettivi difinanza pubblica stabiliti in sede europea, in-dicati nel Documento di programmazioneeconomico-finanziaria e nelle relative notedi aggiornamento, gli enti previdenziali pub-blici possono effettuare investimenti immobi-liari, esclusivamente in forma indiretta e nellimite del 7 per cento dei fondi disponibili.

489. Le somme accantonate per piani diimpiego gia approvati dai Ministeri vigilanti,a fronte delle quali non sono state assunteobbligazioni giuridicamente perfezionate,sono investite nella forma ed entro il limitedi cui al comma 488. Sono comunque fattisalvi i procedimenti in corso per opere perle quali siano gia stati consegnati i lavoriai sensi dell’articolo 130 del regolamentodi cui al decreto del Presidente della Repub-blica 21 dicembre 1999, n. 554, e per lequali si sia positivamente concluso il proce-

dimento di valutazione di congruita tecnico-economica con riferimento all’investimento

immobiliare da realizzare da parte degli or-ganismi deputati.

490. Al fine di consentire agli enti previ-denziali pubblici di realizzare gli investi-

menti in forma indiretta, le quote di fondiimmobiliari o le partecipazioni in societa im-

mobiliari da essi acquisite, ai sensi dell’arti-colo 11 del decreto legislativo 16 febbraio

1996, n. 104, e di altre norme speciali in ma-teria, nonche del comma 488, non costitui-scono disponibilita depositate a qualunque ti-

tolo presso le aziende di credito ai fini delcalcolo del limite del 3 per cento di cui al

primo comma dell’articolo 40 della legge30 marzo 1981, n. 119, e successive modifi-

cazioni, e di quello eventualmente stabilitocon il decreto di cui all’ottavo comma dellostesso articolo 40.

491. Con decreto del Ministro dell’econo-

mia e delle finanze, su proposta del Ministrodel lavoro e della previdenza sociale, previavalutazione della compatibilita con gli obiet-

tivi di cui al comma 488, puo essere autoriz-zato il superamento del limite di cui al me-

desimo comma 488.

492. A decorrere dal 1º gennaio 2008 nonsi applicano le percentuali fissate da prece-denti disposizioni per gli impieghi delle ri-

sorse disponibili.

493. L’adeguamento dei trasferimenti do-vuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente del-l’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge

9 marzo 1989, n. 88, e successive modifica-zioni, e dell’articolo 59, comma 34, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivemodificazioni, e stabilito per l’anno 2008:

a) in 416,42 milioni di euro in favoredel Fondo pensioni lavoratori dipendenti,

delle gestioni dei lavoratori autonomi, dellagestione speciale minatori, nonche in favoredell’Ente nazionale di previdenza e di assi-

stenza per i lavoratori dello spettacolo edello sport professionistico (ENPALS);

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b) in 102,89 milioni di euro in favoredel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, adintegrazione dei trasferimenti di cui alla let-tera a), della gestione esercenti attivita com-merciali e della gestione artigiani.

494. Conseguentemente a quanto previstodal comma 493, gli importi complessiva-mente dovuti dallo Stato sono determinatiper l’anno 2008 in 17.066,81 milioni dieuro per le gestioni di cui al comma 493, let-tera a), e in 4.217,28 milioni di euro per legestioni di cui al comma 493, lettera b).

495. I medesimi complessivi importi di cuiai commi 493 e 494 sono ripartiti tra le ge-stioni interessate con il procedimento di cuiall’articolo 14 della legge 7 agosto 1990,n. 241, e successive modificazioni, al netto,per quanto attiene al trasferimento di cui alcomma 493, lettera a), della somma di910,22 milioni di euro attribuita alla gestioneper i coltivatori diretti, mezzadri e coloni acompletamento dell’integrale assunzione acarico dello Stato dell’onere relativo ai trat-tamenti pensionistici liquidati anteriormenteal 1º gennaio 1989, nonche al netto dellesomme di 2,56 milioni di euro e di 59,39 mi-lioni di euro di pertinenza, rispettivamente,della gestione speciale minatori e dell’EN-PALS.

496. Per fronteggiare l’onere delle mag-giori prestazioni a carico della Gestione uni-taria delle prestazioni creditizie e sociali,conseguenti all’emanazione del regolamentodi cui al decreto del Ministro dell’economiae delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, e perconsentire il superamento del momentaneosquilibrio di cassa, la predetta gestione puoricorrere ad anticipazioni dalle altre gestionidell’Istituto nazionale di previdenza per i di-pendenti dell’amministrazione pubblica(INPDAP).

497. Le anticipazioni di cui al comma 496possono essere richieste entro i limiti di 400milioni di euro, di 250 milioni di euro e di150 milioni di euro, rispettivamente, per glianni 2008, 2009 e 2010, ed esclusivamente

se necessarie per garantire l’erogazione dipiccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per glianni successivi l’INPDAP deve ispirare l’at-tivita riguardante la gestione del credito acriteri che assicurino l’equilibrio finanziariodella stessa.

498. Per consentire il ricorso alle anticipa-zioni di cui al comma 496, e abrogato ilcomma 3 dell’articolo 23 della legge 27 di-cembre 2002, n. 289.

499. Per realizzare l’unificazione dei risul-tati di tutte le gestioni nell’ambito del bilan-cio unitario dell’INPDAP, previsto dalcomma 14 dell’articolo 69 della legge 23 di-cembre 2000, n. 388, e per consentire la cor-retta applicazione dell’articolo 35 della legge23 dicembre 1998, n. 448, e soppresso il pe-nultimo periodo del comma 3 dell’articolo 2della legge 8 agosto 1995, n. 335, e succes-sive modificazioni.

500. Ai fini del finanziamento dei mag-giori oneri a carico della Gestione per l’ero-gazione delle pensioni, assegni e indennitaagli invalidi civili, ciechi e sordomuti dicui all’articolo 130 del decreto legislativo31 marzo 1998, n. 112, valutati in 667,60milioni di euro per l’esercizio 2006, sonoutilizzate:

a) le somme che risultano, sulla basedel bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno2006, trasferite alla gestione di cui all’arti-colo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ineccedenza rispetto agli oneri per prestazionie provvidenze varie, per un ammontare com-plessivo pari a 559,77 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all’INPS ed ac-cantonate presso la medesima gestione,come risultanti dal bilancio consuntivo del-l’anno 2006 del predetto Istituto, per un am-montare complessivo di 107,83 milioni dieuro, in quanto non utilizzate per i rispettiviscopi.

501. Le risorse di cui all’articolo 74,comma 1, della legge 23 dicembre 2000,n. 388, limitatamente allo stanziamento rela-tivo all’anno 2008, possono essere utilizzate

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anche ai fini del finanziamento delle spese diavvio dei Fondi di previdenza complemen-tare dei dipendenti delle amministrazionipubbliche.

502. A decorrere dall’anno 2008, le quoteaggiuntive del contributo a carico del datoredi lavoro per la previdenza complementaredel personale del comparto scuola, come an-nualmente determinate ai sensi dell’articolo74, comma 1, ultimo periodo, della legge23 dicembre 2000, n. 388, e gia iscritte,per l’anno 2007, nel capitolo 2156 dellostato di previsione del Ministero dell’econo-mia e delle finanze, sono iscritte in un appo-sito capitolo di bilancio dello stato di previ-sione del Ministero della pubblica istruzione.La quota aggiuntiva del contributo del datoredi lavoro e versata, al relativo fondo di pre-videnza complementare, con le stesse moda-lita previste dalla normativa vigente per ilversamento della quota parte a carico del la-voratore.

503. Ai fini della determinazione del va-lore capitale della quota di pensione spet-tante agli iscritti al Fondo di previdenzaper il personale di volo dipendente daaziende di navigazione aerea, antecedente-mente all’entrata in vigore dell’articolo 11,comma 2, della legge 31 ottobre 1988,n. 480, devono intendersi applicabili i coeffi-cienti di capitalizzazione determinati sullabase dei criteri attuariali specifici per il pre-detto Fondo, deliberati dal consiglio di am-ministrazione dell’INPS su conforme pareredel comitato amministratore del Fondo diprevidenza per il personale di volo dipen-dente da aziende di navigazione aerea.

504. Le disposizioni degli articoli 25 e 35del citato testo unico di cui al decreto legi-slativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicanoagli iscritti in servizio alla data di entratain vigore del medesimo decreto legislativo.Sono fatti salvi i trattamenti pensionisticipiu favorevoli gia liquidati alla data di en-trata in vigore della presente legge.

505. L’articolo 6, comma 3, della legge 15aprile 1985, n. 140, si interpreta nel senso

che la maggiorazione prevista dal comma 1del medesimo articolo si perequa a partiredal momento della concessione della mag-giorazione medesima agli aventi diritto.

506. Al fine di consentire la chiusura deicontenziosi derivanti dall’applicazione del-l’articolo 44, comma 1, del decreto-legge30 settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre2003, n. 326, l’INPS e autorizzato a definirei predetti contenziosi in via stragiudiziale, acondizione che i soggetti opponenti si impe-gnino al pagamento dei contributi oggetto dicontenzioso nella misura del 100 per cento,senza il pagamento delle eventuali sanzioni,con possibilita di rateizzazione fino a ventirate annuali con versamento degli interessilegali. Per i soggetti opponenti che, in pen-denza di giudizio, abbiano gia anticipato ilpagamento all’INPS dei contributi oggettodi contenzioso, e riconosciuto un credito pre-videnziale pari al 40 per cento delle sommeversate all’INPS maggiorato degli interessilegali maturati dal momento del pagamentoall’INPS fino alla data di entrata in vigoredella presente legge.

507. Le disposizioni di cui al comma 506si applicano, con le medesime modalita, an-che alle cooperative sociali che hanno un nu-mero non superiore alle quindici unita trasoci e lavoratori dipendenti.

508. Ai fini dell’attuazione di quanto pre-visto dal «Protocollo su previdenza, lavoro ecompetitivita per l’equita e la crescita soste-nibili» del 23 luglio 2007 e istituito, nellostato di previsione del Ministero del lavoroe della previdenza sociale, un Fondo per ilfinanziamento del Protocollo medesimo nellimite complessivo di 1.264 milioni di europer l’anno 2008, di 1.520 milioni di europer l’anno 2009, di 3.048 milioni di europer gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milionidi euro a decorrere dall’anno 2012. A valeresulle risorse del Fondo di cui al presentecomma e assicurata la copertura finanziariadi specifico provvedimento collegato allamanovra di finanza pubblica per il triennio

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2008-2010 e recante le disposizioni attuativedel predetto Protocollo.

509. Per l’anno 2008, nel limite comples-sivo di 20 milioni di euro, ai soggetti in cercadi prima occupazione e riconosciuto un bonus

da spendere per la propria formazione profes-sionale in relazione alle esigenze del mercatodel lavoro locale o da spendere per la stessafinalita presso l’impresa che procede all’as-sunzione con contratto a tempo indeterminato.

510. La disposizione di cui al comma 509e attuata con decreto del Ministro del lavoroe della previdenza sociale, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, sen-tita la Conferenza unificata di cui all’articolo8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281. Al relativo onere si provvede a valeresulle risorse del Fondo di cui all’articolo 25della legge 21 dicembre 1978, n. 845, comemodificato dall’articolo 9, comma 5, del de-creto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio1993, n. 236.

511. Nell’ambito delle risorse preordinateallo scopo nel Fondo di cui all’articolo 25della legge 21 dicembre 1978, n. 845, comemodificato dall’articolo 9, comma 5, del de-creto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio1993, n. 236, per le finalita di cui alla legge14 febbraio 1987, n. 40, e destinata la spesadi 13 milioni di euro per l’anno 2008.

512. Con decreto del Ministero del lavoro edella previdenza sociale sono determinati, en-tro centoventi giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, modalita, terminie condizioni per il concorso al finanziamentodi progetti di ristrutturazione elaborati daglienti di formazione di cui alla legge 14 feb-braio 1987, n. 40, entro il limite massimo di30 milioni di euro per l’anno 2008, nell’am-bito delle risorse preordinate allo scopo nelFondo di cui all’articolo 25 della legge 21 di-cembre 1978, n. 845, come modificato dal-l’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20maggio 1993, n. 148, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

513. Al comma 298 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e aggiunto,in fine, il seguente periodo: «A valere sullerisorse del Fondo non impegnate entro lachiusura dell’esercizio 2007, i contributi dicui al primo periodo del presente commasono erogati ai collaboratori coordinati econtinuativi, compresi i collaboratori a pro-getto e i titolari di assegni per la collabora-zione ad attivita di ricerca, di cui al comma6 dell’articolo 51 della legge 27 dicembre1997, n. 449, e successive modificazioni,per le spese documentate relative all’acquistodi un computer nuovo di fabbrica, sostenuteentro il 31 dicembre 2008».

514. Il prelievo fiscale sui trattamenti difine rapporto, sulle indennita equipollenti esulle altre indennita e somme connesse allacessazione del rapporto di lavoro, di cui al-l’articolo 17, comma 1, lettera a), del testounico delle imposte sui redditi, di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 22 di-cembre 1986, n. 917, e successive modifica-zioni, il cui diritto alla percezione sorge apartire dal 1º aprile 2008, e ridotto in fun-zione di una spesa complessiva pari a 135milioni di euro per l’anno 2008 e a 180 mi-lioni di euro annui a decorrere dall’anno2009. Con decreto di natura non regolamen-tare del Ministro dell’economia e delle fi-nanze, da emanare entro il 31 marzo 2008,sono stabiliti i criteri per attuare la riduzionedel prelievo. La tassazione operata dai sosti-tuti d’imposta anteriormente all’emanazionedel decreto di cui al precedente periodo siconsidera effettuata a titolo di acconto. Restaferma l’applicazione della clausola di salva-guardia di cui all’articolo 1, comma 9, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296.

515. Dopo il comma 7 dell’articolo 23 deldecreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,e successive modificazioni, e inserito il se-guente:

«7-bis. Nel caso di conferimento allaforma pensionistica complementare di quotedi TFR maturate entro il 31 dicembre 2006

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resta ferma, in occasione dell’erogazionedelle prestazioni, l’applicazione delle dispo-sizioni del comma 5. A tal fine le sommeversate concorrono a incrementare conven-zionalmente la posizione individuale in corri-spondenza dei periodi di formazione del TFRconferito. Con provvedimento del direttoredell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i cri-teri e le modalita per lo scambio delle infor-mazioni tra le forme pensionistiche e i datoridi lavoro presso i quali sono maturate lequote di TFR. Le disposizioni del presentecomma si applicano per i conferimenti effet-tuati a partire dal 1º gennaio 2007».

516. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze e istituita una commis-sione di studio sulla disciplina di tassazionedelle indennita di cui all’articolo 17, comma1, lettera a), del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e suc-cessive modificazioni, con il compito di pro-porre l’adozione di modifiche normativevolte alla semplificazione e alla razionalizza-zione del sistema vigente, a un migliorecoordinamento con la disciplina della previ-denza complementare e all’attenuazione delprelievo fiscale.

517. Per l’anno 2008, il Ministero del la-voro e della previdenza sociale assegna a Ita-lia Lavoro S.p.A. 14 milioni di euro qualecontributo agli oneri di funzionamento edai costi generali di struttura. A tale onere siprovvede a carico del Fondo per l’occupa-zione di cui all’articolo 1, comma 7, del de-creto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio1993, n. 236.

518. All’articolo 118, comma 16, dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:«e di 100 milioni di euro per ciascuno deglianni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007» sonosostituite dalle seguenti: «, di 100 milionidi euro per ciascuno degli anni 2003, 2004,2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di europer l’anno 2008».

519. Per consentire all’Istituto per lo svi-luppo della formazione professionale dei la-voratori (ISFOL), istituito dall’articolo 22della legge 21 dicembre 1978, n. 845, disvolgere le proprie funzioni istituzionali non-che di completare i processi di stabilizza-zione previsti dalla legge 27 dicembre2006, n. 296, nel rispetto dei requisiti pre-scritti dall’articolo 1, comma 519, della me-desima legge, a decorrere dall’anno 2008 ilcontributo ordinario annuale per il funziona-mento e le attivita dell’Istituto medesimo eincrementato di ulteriori 25 milioni di europer l’anno 2008 e di 30 milioni di euro annuidall’anno 2009. Al relativo onere si provvedemediante riduzione:

a) per gli anni 2008 e 2009, dell’auto-rizzazione di spesa di cui all’articolo 1,comma 1209, della legge 27 dicembre2006, n. 296;

b) a decorrere dall’anno 2010, delle ri-sorse del Fondo per l’occupazione di cui al-l’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20maggio 1993, n. 148, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

520. Le risorse stanziate per l’applicazionedell’articolo 1, comma 571, della legge 27dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2008sono cosı utilizzate:

a) euro 1.734.650,70, per il finanzia-mento delle necessita strumentali, di sup-porto e di formazione del personale del Co-mando dei carabinieri per la tutela del la-voro;

b) euro 1.015.000, per l’incremento diorganico del Comando dei carabinieri perla tutela del lavoro, pari a sessanta unita.

521. In attesa della riforma degli ammor-tizzatori sociali e nel limite complessivo dispesa di 460 milioni di euro, di cui 20 mi-lioni per il settore agricolo, a carico delFondo per l’occupazione di cui all’articolo1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio1993, n. 148, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Mini-

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stro del lavoro e della previdenza sociale, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, puo disporre, entro il 31 di-cembre 2008, in deroga alla vigente norma-tiva, concessioni, anche senza soluzione dicontinuita, dei trattamenti di cassa integra-zione guadagni straordinaria, di mobilita edi disoccupazione speciale, nel caso di pro-grammi finalizzati alla gestione di crisi occu-pazionale, anche con riferimento a settoriproduttivi e ad aree regionali, ovvero mirantial reimpiego di lavoratori coinvolti in dettiprogrammi definiti in specifici accordi insede governativa intervenuti entro il 15 giu-gno 2008 che recepiscono le intese gia stipu-late in sede territoriale ed inviate al Mini-stero del lavoro e della previdenza socialeentro il 20 maggio 2008. Nell’ambito dellerisorse finanziarie di cui al primo periodo, itrattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1,comma 1190, della legge 27 dicembre2006, n. 296, possono essere prorogati, condecreto del Ministro del lavoro e della previ-denza sociale, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, qualora i pianidi gestione delle eccedenze gia definiti inspecifici accordi in sede governativa abbianocomportato una riduzione nella misura al-meno del 10 per cento del numero dei desti-natari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre2007.

522. La misura dei trattamenti di cui al se-condo periodo del comma 521 e ridotta del10 per cento nel caso di prima proroga, del30 per cento nel caso di seconda proroga edel 40 per cento nel caso di proroghe succes-sive.

523. In attesa della riforma degli ammor-tizzatori sociali e comunque non oltre il 31dicembre 2008, possono essere concessi trat-tamenti di cassa integrazione guadagnistraordinaria e di mobilita ai dipendenti delleimprese esercenti attivita commerciali conpiu di cinquanta dipendenti, delle agenziedi viaggio e turismo, compresi gli operatorituristici, con piu di cinquanta dipendenti, edelle imprese di vigilanza con piu di quindici

dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45milioni di euro, a carico del Fondo per l’oc-cupazione di cui all’articolo 1, comma 7, delcitato decreto-legge n. 148 del 1993, conver-tito, con modificazioni, dalla legge n. 236del 1993.

524. Per il rifinanziamento delle proroghea ventiquattro mesi delle crisi aziendali percessazione di attivita, sono destinati 30 mi-lioni di euro per l’anno 2008 alla finalita dicui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,con modificazioni, dalla legge 3 dicembre2004, n. 291, e successive modificazioni, acarico del Fondo per l’occupazione di cui al-l’articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge n. 236 del 1993.

525. Per l’iscrizione nelle liste di mobilitadei lavoratori licenziati per giustificato mo-tivo oggettivo da aziende fino a quindici di-pendenti, all’articolo 1, comma 1, del de-creto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo1998, n. 52, e successive modificazioni, leparole: «31 dicembre 2007» sono sostituitedalle seguenti: «31 dicembre 2008» e dopole parole: «nonche di 37 milioni di europer il 2007» sono inserite le seguenti: «e di45 milioni di euro per il 2008».

526. Al fine di consentire il reinserimentolavorativo per alcune categorie di lavoratoriiscritti nella Gestione separata di cui all’arti-colo 2, comma 26, della legge 8 agosto1995, n. 335, che non risultino assicuratipresso forme di previdenza obbligatoria,sono attivati, in via sperimentale, per l’anno2008, appositi percorsi di formazione e ri-qualificazione professionale, nell’ambito deiquali prevedere anche l’erogazione in favoredei partecipanti di una prestazione sotto-forma di voucher. Tale prestazione puo, al-tresı, essere erogata a copertura di altre atti-vita finalizzate al reinserimento lavorativodel lavoratore e collegate alla strumentazionedi politica attiva del lavoro di cui si avval-gono i servizi per l’impiego e deve in ogni

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caso essere vincolata all’effettiva partecipa-zione a programmi di formazione o reim-piego.

527. Con decreto del Ministro del lavoro edella previdenza sociale, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, daemanare entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, sono definitile modalita di fruizione, le categorie di sog-getti beneficiari nonche la durata e l’importodella prestazione di cui al comma 526, nei li-miti della spesa complessiva di 40 milioni dieuro per l’anno 2008, a valere, per 20 mi-lioni di euro, sulle risorse derivanti dalla pro-grammazione dei fondi comunitari del Fondosociale europeo, intestato al Ministero del la-voro e della previdenza sociale, nel rispettodelle finalita stabilite dai citati strumenti.

528. Entro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, il Governo pre-senta alla Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano un’intesavolta a prevedere l’estensione della speri-mentazione di cui al comma 526 e le moda-lita di coordinamento e di utilizzo a tal finedelle risorse derivanti dalla programmazioneregionale del Fondo sociale europeo.

529. Il Ministro del lavoro e della previ-denza sociale riferisce alle competenti Com-missioni parlamentari sull’attuazione delledisposizioni del comma 526, anche al finedi valutare, nel rispetto degli equilibri pro-grammati di finanza pubblica, l’eventualemessa a regime di strumenti per il reinseri-mento lavorativo dei lavoratori di cui alcomma 526.

530. All’attuazione di quanto previsto daicommi da 526 a 529 si provvede a valeresulle risorse derivanti dalla programmazionedei fondi comunitari 2007-2013, tenuto contodi quanto previsto dal comma 527, priorita-riamente nell’ambito dei Programmi opera-tivi nazionali del Fondo sociale europeo, in-testato al Ministero del lavoro e della previ-denza sociale, nel rispetto delle finalita stabi-lite dai citati strumenti.

531. All’articolo 1, comma 2, primo pe-riodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998,n. 4, convertito, con modificazioni, dallalegge 20 marzo 1998, n. 52, e successivemodificazioni, le parole: «31 dicembre2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 di-cembre 2008». Ai fini dell’attuazione delpresente comma, e autorizzata per l’anno2008 la spesa di 20 milioni di euro a valeresul Fondo per l’occupazione di cui all’arti-colo 1, comma 7, del decreto-legge 20 mag-gio 1993, n. 148, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

532. All’articolo 1, comma 2, lettera p),alinea, della legge 3 agosto 2007, n. 123, leparole: «, da finanziare, a decorrere dal-l’anno 2008, per le attivita di cui ai numeri1) e 2) della presente lettera, a valere, previoatto di accertamento, su una quota delle ri-sorse di cui all’articolo 1, comma 780, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate insede di bilancio consuntivo per l’anno 2007dell’INAIL,» sono soppresse.

533. All’articolo 1 della citata legge 3agosto 2007, n. 123, dopo il comma 7 e ag-giunto, in fine, il seguente:

«7-bis. Per l’attuazione del principio di de-lega di cui al comma 2, lettera p), e previstouno stanziamento di 50 milioni di euro a de-correre dal 1º gennaio 2008».

534. La dotazione del fondo di cui all’ar-ticolo 1, comma 1187, della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296, e incrementata di 2,5 mi-lioni di euro per ciascuno degli anni 2008e 2009 e di 10 milioni di euro a decorreredal 2010.

535. E autorizzata la spesa di euro1.500.000 per ciascuno degli anni 2008,2009 e 2010, per la partecipazione del Dipar-timento per le liberta civili e l’immigrazionedel Ministero dell’interno ai programmi fi-nanziati dall’Unione europea attraverso ifondi europei in materia migratoria. Al rela-tivo onere si provvede mediante corrispon-dente riduzione dell’autorizzazione di spesa

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di cui all’articolo 3, comma 151, della legge24 dicembre 2003, n. 350.

536. Il Fondo per l’inclusione sociale degliimmigrati, istituito presso il Ministero dellasolidarieta sociale dall’articolo 1, comma1267, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, e integrato di 50 milioni di europer l’anno 2008.

537. All’articolo 1 della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 863, le parole: «di cui 100milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008,5.000 milioni per l’anno 2009 e 59.179 mi-lioni entro il 2015» sono sostituite dalle se-guenti: «di cui 100 milioni per l’anno2007, 1.100 milioni per l’anno 2008, 4.400milioni per l’anno 2009, 9.166 milioni perl’anno 2010, 9.500 milioni per l’anno 2011,11.000 milioni per l’anno 2012, 11.000 mi-lioni per l’anno 2013, 9.400 milioni perl’anno 2014 e 8.713 milioni per l’anno2015»;

b) al comma 866, il primo periodo e so-stituito dal seguente: «Le somme di cui alcomma 863 sono interamente ed immediata-mente impegnabili».

538. Il comma 1152 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e sostituitodai seguenti:

«1152. Per interventi di ammodernamentoe di potenziamento della viabilita secondariaesistente nella Regione siciliana e nella re-gione Calabria, non compresa nelle stradegestite dalla societa ANAS Spa, una quota ri-spettivamente pari a 350 milioni di euro e a150 milioni di euro per l’anno 2007 e asse-gnata in sede di riparto delle somme stan-ziate sul fondo per le aree sottoutilizzate.Con decreto del Ministro delle infrastrutture,di concerto con il Ministro dello sviluppoeconomico, si provvede alla ripartizione ditali risorse tra le province della Regione sici-liana e le province della regione Calabria, inproporzione alla viabilita presente in cia-

scuna di esse, e sono stabiliti criteri e moda-lita di gestione per l’utilizzo delle predetterisorse.

1152-bis. Per le stesse finalita e nelle me-desime proporzioni e modalita stabilite aisensi del comma 1152, alle province dellaRegione siciliana e alle province della re-gione Calabria sono assegnate rispettiva-mente le somme di 350 milioni di euro edi 150 milioni di euro per ciascuno deglianni 2008 e 2009. Agli oneri di cui al pre-sente comma si provvede mediante corri-spondente riduzione, per i medesimi anni2008 e 2009, dell’autorizzazione di spesa dicui all’articolo 61, comma 1, della legge 27dicembre 2002, n. 289».

539. Ai datori di lavoro che, nel periodocompreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 di-cembre 2008, incrementano il numero di la-voratori dipendenti con contratto di lavoroa tempo indeterminato, nelle aree delle re-gioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia,Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise am-missibili alle deroghe previste dall’articolo87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattatoche istituisce la Comunita europea, e con-cesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, uncredito d’imposta d’importo pari a euro 333per ciascun lavoratore assunto e per ciascunmese. In caso di lavoratrici donne rientrantinella definizione di lavoratore svantaggiatodi cui all’articolo 2, lettera f), del regola-mento (CE) n. 2204/2002 della Commis-sione, del 5 dicembre 2002, il credito d’im-posta e concesso nella misura di euro 416per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese.Sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 74del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917.

540. Il credito d’imposta di cui al comma539 spetta per ogni unita lavorativa risultantedalla differenza tra il numero dei lavoratoricon contratto a tempo indeterminato rilevatoin ciascun mese e il numero dei lavoratoricon contratto a tempo indeterminato media-

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mente occupati nel periodo compreso tra il1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Perle assunzioni di dipendenti con contratto dilavoro a tempo parziale, il credito d’impostaspetta in misura proporzionale alle ore pre-state rispetto a quelle del contratto nazionale.

541. L’incremento della base occupazio-nale va considerato al netto delle diminu-zioni occupazionali verificatesi in societacontrollate o collegate ai sensi dell’articolo2359 del codice civile o facenti capo, ancheper interposta persona, allo stesso soggetto.Per i soggetti che assumono la qualifica didatori di lavoro a decorrere dal 1º gennaio2008, ogni lavoratore dipendente assunto co-stituisce incremento della base occupazio-nale. I lavoratori dipendenti con contrattodi lavoro a tempo parziale si assumono nellabase occupazionale in misura proporzionalealle ore prestate rispetto a quelle del con-tratto nazionale.

542. Il credito d’imposta va indicato nelladichiarazione dei redditi relativa al periodod’imposta per il quale e concesso ed e utiliz-zabile esclusivamente in compensazione aisensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241. Esso non concorre alla formazionedel reddito e del valore della produzione aifini dell’imposta regionale sulle attivita pro-duttive e non rileva ai fini del rapporto dicui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testounico delle imposte sui redditi, di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 22 di-cembre 1986, n. 917.

543. Il credito d’imposta spetta a condi-zione che:

a) i lavoratori assunti per coprire inuovi posti di lavoro creati non abbianomai lavorato prima o abbiano perso o sianoin procinto di perdere l’impiego precedenteo siano portatori di handicap ai sensi dellalegge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavo-ratrici donne rientranti nella definizione dilavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2,lettera f), punto XI), del regolamento (CE)n. 2204/2002 della Commissione;

b) siano rispettate le prescrizioni deicontratti collettivi nazionali anche con riferi-mento alle unita lavorative che non danno di-ritto al credito d’imposta;

c) siano rispettate le norme in materia disalute e sicurezza dei lavoratori previstedalle vigenti disposizioni;

d) il datore di lavoro non abbia ridottola base occupazionale nel periodo dal 1º no-vembre 2007 al 31 dicembre 2007, per mo-tivi diversi da quelli del collocamento a ri-poso.

544. Nel caso di impresa subentrante adaltra nella gestione di un servizio pubblico,anche gestito da privati, comunque asse-gnata, il credito d’imposta spetta limitata-mente al numero di lavoratori assunti inpiu rispetto a quello dell’impresa sostituita.

545. Il diritto a fruire del credito d’impo-sta decade:

a) se, su base annuale, il numero com-plessivo dei lavoratori dipendenti, a tempoindeterminato e a tempo determinato, com-presi i lavoratori con contratti di lavoro concontenuto formativo, risulta inferiore o parial numero complessivo dei lavoratori dipen-denti mediamente occupati nel periodo com-preso tra il 1º gennaio 2007 ed il 31 dicem-bre 2007;

b) se i posti di lavoro creati non sonoconservati per un periodo minimo di treanni, ovvero di due anni nel caso delle pic-cole e medie imprese;

c) qualora vengano definitivamente ac-certate violazioni non formali, e per le qualisono state irrogate sanzioni di importo noninferiore a euro 5.000, alla normativa fiscalee contributiva in materia di lavoro dipen-dente, ovvero violazioni alla normativa sullasalute e sulla sicurezza dei lavoratori previstedalle vigenti disposizioni, commesse nel pe-riodo di applicazione delle disposizioni deicommi da 539 a 548, e qualora siano ema-nati provvedimenti definitivi della magistra-tura contro il datore di lavoro per condottaantisindacale ai sensi dell’articolo 28 della

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legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data deldefinitivo accertamento delle violazioni de-corrono i termini per far luogo al recuperodelle minori somme versate o del maggiorcredito riportato e per l’applicazione delle re-lative sanzioni.

546. Ai fini delle agevolazioni previste daicommi da 539 a 548 i soci lavoratori di so-cieta cooperative sono equiparati ai lavora-tori dipendenti.

547. Nello stato di previsione del Mini-stero dello sviluppo economico, ai fini dicui ai commi da 539 a 548 e istituito unFondo con dotazione di 200 milioni dieuro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e2010, a valere sulle risorse del Fondo perle aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Condecreto del Ministro dell’economia e delle fi-nanze sono stabilite disposizioni di attua-zione dei commi da 539 a 548 anche alfine del controllo del rispetto del limite distanziamento di cui al periodo precedente.Entro il 31 luglio 2008 il Governo provvedead effettuare la verifica ed il monitoraggiodegli effetti delle disposizioni di cui aicommi da 539 a 548, identificando la nuovaoccupazione generata per area territoriale,sesso, eta e professionalita.

548. L’efficacia dei commi da 539 a 547 esubordinata, ai sensi dell’articolo 88, para-grafo 3, del Trattato istitutivo della Comu-nita europea, all’autorizzazione della Com-missione europea.

549. All’articolo 1, comma 1156, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivemodificazioni, dopo la lettera g) e aggiuntala seguente:

«g-bis) a decorrere dall’esercizio finan-ziario 2008, e disposto lo stanziamento diun ulteriore contributo di 50 milioni dieuro annui per la stabilizzazione dei lavora-tori socialmente utili e per le iniziative con-nesse alle politiche attive per il lavoro in fa-vore delle regioni che rientrano negli obiet-tivi di convergenza dei fondi strutturali del-

l’Unione europea attraverso la stipula diun’apposita convenzione con il Ministerodel lavoro e della previdenza sociale a valeresul Fondo di cui al presente comma».

550. Nel limite di spesa di 55 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2008, il Mi-nistro del lavoro e della previdenza sociale eautorizzato a stipulare apposite convenzionicon i comuni destinatari degli interventi dicui all’articolo 1, comma 1166, della legge27 dicembre 2006, n. 296, previa intesa conle regioni competenti, anche in deroga allanormativa vigente relativa ai lavoratori so-cialmente utili, per lo svolgimento di attivitasocialmente utili (ASU), per l’attuazione dimisure di politiche attive del lavoro finaliz-zate alla stabilizzazione occupazionale deilavoratori impiegati in ASU, nella disponibi-lita degli stessi comuni da almeno un trien-nio, nonche dei soggetti utilizzati da questiultimi attraverso convenzioni stipulate aisensi dell’articolo 10, comma 3, del decretolegislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e suc-cessive modificazioni, estendendo a quest’ul-tima tipologia di lavoratori i benefıci e gliincentivi previsti per i lavoratori socialmenteutili.

551. Per le finalita di cui al comma 550,gli enti utilizzatori possono avvalersi, in de-roga ai vincoli legislativi in materia di assun-zioni e di spesa annuale di cui all’articolo 1,comma 557, della citata legge n. 296 del2006, della facolta di procedere ad assun-zioni in pianta organica a tempo indetermi-nato nelle categorie A e B dei soggetti dicui al comma 550, nonche ad assunzioni atempo determinato, con inquadramento nellecategorie C e D, secondo i profili professio-nali previsti dai rispettivi ordinamenti, inogni caso attraverso procedure selettive. IlMinistro del lavoro e della previdenza so-ciale dispone annualmente con proprio de-creto, a far data dall’esercizio 2008, a bene-ficio dei comuni di cui al comma 550, la co-pertura integrale degli oneri relativi alla pro-secuzione delle ASU e alla gestione a regime

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delle unita stabilizzate tramite assunzioni inpianta organica o assunzione a tempo deter-minato.

552. Il Ministero del lavoro e della previ-denza sociale, previa intesa con la Confe-renza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, e autorizzato, nel limite dispesa di 1 milione di euro per ciascuno deglianni 2008, 2009 e 2010, a concedere un con-tributo ai comuni con meno di 50.000 abi-tanti per la stabilizzazione dei lavoratori so-cialmente utili con oneri a carico del bilanciocomunale da almeno otto anni, utilizzandoquota parte delle risorse trasferite alle regioniin attuazione della legge 17 maggio 1999,n. 144.

553. La Regione siciliana, in deroga ai li-miti imposti dall’articolo 20, comma 1, dellalegge 28 dicembre 2001, n. 448, e con oneria carico del proprio bilancio, e autorizzataalla trasformazione a tempo indeterminatodei contratti stipulati con il personale di pro-tezione civile proveniente da organismi di di-ritto pubblico individuato dall’articolo 76della legge regionale della Regione siciliana1º settembre 1993, n. 25, e successive modi-ficazioni, gia equiparato, ai sensi dell’arti-colo 7 della legge regionale della Regione si-ciliana 10 ottobre 1994, n. 38, e dell’articolo48 della legge regionale della Regione sici-liana 10 dicembre 2001, n. 21, a quello dallastessa amministrato.

554. Le economie derivanti dai provvedi-menti di revoca totale o parziale delle agevo-lazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del de-creto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 19 di-cembre 1992, n. 488, nel limite dell’85 percento delle economie accertate annualmentecon decreto del Ministro dello sviluppo eco-nomico, da adottare entro il 30 ottobre, sonodestinate alla realizzazione di interventi de-stinati a finanziare:

a) un programma nazionale destinato aigiovani laureati residenti nelle regioni

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al finedi favorire il loro inserimento lavorativo,dando priorita ai contratti di lavoro a tempoindeterminato. La definizione di tale pro-gramma e disciplinata con decreto del Mini-stero del lavoro e della previdenza sociale, diconcerto con il Ministero dello sviluppo eco-nomico e d’intesa con le regioni interessate,da emanare entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge;

b) la costituzione, con decreto del Mini-stro del lavoro e della previdenza sociale, diconcerto con il Ministro dello sviluppo eco-nomico, senza oneri per la finanza pubblica,presso il Ministero del lavoro e della previ-denza sociale dell’Osservatorio sulla migra-zione interna nell’ambito del territorio nazio-nale, al fine di monitorare il fenomeno e diindividuare tutte le iniziative e le scelte utilia governare il processo di mobilita dal sudverso il nord del Paese e a favorire i percorsidi rientro;

c) agevolazioni alle imprese innovatriciin fase di start up, definite ai sensi di quantoprevisto nella Disciplina comunitaria in ma-teria di aiuti di Stato a favore di ricerca, svi-luppo e innovazione, pubblicata nella Gaz-zetta Ufficiale dell’Unione europea n. C323 del 30 dicembre 2006, attraverso la ridu-zione degli oneri sociali per tutti i ricercatori,tecnici e altro personale ausiliario impiegatia decorrere dal periodo d’imposta dell’anno2007. I criteri e le modalita per il riconosci-mento delle predette agevolazioni, che sa-ranno autorizzate entro i limiti fissati alla se-zione 5.4 della predetta Disciplina, sarannodisciplinati con apposito decreto del Ministrodel lavoro e della previdenza sociale, di con-certo con il Ministro dello sviluppo econo-mico, da emanare entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge;

d) interventi per lo sviluppo delle atti-vita produttive inclusi in accordi di pro-gramma in vigore e costruzione di centri de-stinati a Poli di innovazione situati nei terri-tori delle regioni del Mezzogiorno non ri-

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compresi nell’obiettivo Convergenza ai sensidel regolamento (CE) n. 1083/2006 del Con-siglio, dell’11 luglio 2006. I rapporti tra Go-verno e regione e le modalita di erogazionedelle predette risorse finanziarie sono rego-late dalle delibere del CIPE di assegnazionedelle risorse e da appositi accordi di pro-gramma quadro;

e) la creazione di un fondo denominato«Fondo per la gestione delle quote di emis-sione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE», da destinare alla «riserva nuovi en-tranti» dei Piani nazionali di assegnazionedelle quote di cui al decreto legislativo 4aprile 2006, n. 216, secondo modalita stabi-lite con decreto del Ministro dell’economiae delle finanze, di concerto con il Ministrodello sviluppo economico e con il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, da emanare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della presentelegge;

f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e2010 della deduzione forfetaria dal redditod’impresa in favore degli esercenti impiantidi distribuzione di carburanti di cui all’arti-colo 21, comma 1, della legge 23 dicembre1998, n. 448;

g) interventi a sostegno dell’attivita diricerca nel sistema energetico e di riutilizzodi aree industriali, in particolare nel Mezzo-giorno.

555. In sede di prima applicazione delledisposizioni di cui ai commi da 554 a 557,il decreto del Ministro dello sviluppo econo-mico di cui al comma 554 e adottato entro ilmese di febbraio 2008.

556. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, su proposta del Ministro dello svi-luppo economico, e autorizzato ad iscrivere,nei limiti degli effetti positivi stimati per cia-scun anno in termini di indebitamento netto,le risorse derivanti dalle economie connessealle revoche di cui al comma 554 in un ap-posito fondo dello stato di previsione del Mi-nistero dello sviluppo economico, ai fini del

finanziamento delle iniziative di cui al mede-

simo comma 554.

557. Il finanziamento previsto all’articolo

1, comma 278, della legge 30 dicembre

2004, n. 311, e ripristinato a decorrere dal-

l’esercizio finanziario 2008 per l’importo di

1.500.000 euro.

558. A decorrere dal 1º gennaio 2008, i

soggetti titolari, ai sensi dell’articolo 11 del

decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,

di concessioni per l’attivita di stoccaggio

del gas naturale in giacimenti o unita geolo-

giche profonde, o comunque autorizzati al-

l’installazione e all’esercizio di nuovi stabili-

menti di stoccaggio di gas naturale, corri-

spondono alle regioni nelle quali hanno

sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a ti-

tolo di contributo compensativo per il man-

cato uso alternativo del territorio, un importo

annuo pari all’1 per cento del valore della

capacita complessiva autorizzata di stoccag-

gio di gas naturale.

559. La regione sede degli stabilimenti di

cui al comma 558 provvede alla ripartizione

del contributo compensativo ivi previsto tra i

seguenti soggetti:

a) il comune nel quale hanno sede gli

stabilimenti, per un importo non inferiore al

60 per cento del totale;

b) i comuni contermini, in misura pro-

porzionale per il 50 per cento all’estensione

del confine e per il 50 per cento alla popola-

zione, per un importo non inferiore al 40 per

cento del totale.

560. Al comma 1-bis dell’articolo 4 del

decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,

convertito, con modificazioni, dalla legge

24 dicembre 2003, n. 368, sono aggiunte,

in fine, le seguenti parole: «nonche dei co-

muni confinanti, qualora situati in province

diverse e nel raggio massimo di 10 chilome-

tri dall’impianto medesimo».

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561. Il comma 340 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e sostituitodal seguente:

«340. Al fine di contrastare i fenomeni diesclusione sociale negli spazi urbani e favo-rire l’integrazione sociale e culturale dellepopolazioni abitanti in circoscrizioni o quar-tieri delle citta caratterizzati da degrado ur-bano e sociale, sono istituite, con le modalitadi cui al comma 342, zone franche urbanecon un numero di abitanti non superiore a30.000. Per le finalita di cui al periodo pre-cedente, e istituito nello stato di previsionedel Ministero dello sviluppo economico unapposito Fondo con una dotazione di 50 mi-lioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e2009, che provvede al finanziamento di pro-grammi di intervento, ai sensi del comma342».

562. Il comma 341 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e sostituitodai seguenti:

«341. Le piccole e micro imprese, comeindividuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio2003, che iniziano, nel periodo compresotra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre2012, una nuova attivita economica nellezone franche urbane individuate secondo lemodalita di cui al comma 342, possonofruire delle seguenti agevolazioni, nei limitidelle risorse del Fondo di cui al comma340 a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditiper i primi cinque periodi di imposta. Per iperiodi di imposta successivi, l’esenzione elimitata, per i primi cinque al 60 per cento,per il sesto e settimo al 40 per cento e perl’ottavo e nono al 20 per cento. L’esenzionedi cui alla presente lettera spetta fino a con-correnza dell’importo di euro 100.000 delreddito derivante dall’attivita svolta nellazona franca urbana, maggiorato, a decorreredal periodo di imposta in corso al 1º gennaio2009 e per ciascun periodo di imposta, di un

importo pari a euro 5.000, ragguagliato adanno, per ogni nuovo assunto a tempo inde-terminato, residente all’interno del sistemalocale di lavoro in cui ricade la zona francaurbana;

b) esenzione dall’imposta regionalesulle attivita produttive, per i primi cinqueperiodi di imposta, fino a concorrenza dieuro 300.000, per ciascun periodo di impo-sta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall’imposta comunale su-gli immobili, a decorrere dall’anno 2008 efino all’anno 2012, per i soli immobili sitinelle zone franche urbane dalle stesse im-prese posseduti ed utilizzati per l’eserciziodelle nuove attivita economiche;

d) esonero dal versamento dei contributisulle retribuzioni da lavoro dipendente, per iprimi cinque anni di attivita, nei limiti di unmassimale di retribuzione definito con de-creto del Ministro del lavoro e della previ-denza sociale, solo in caso di contratti atempo indeterminato, o a tempo determinatodi durata non inferiore a dodici mesi, e acondizione che almeno il 30 per cento deglioccupati risieda nel sistema locale di lavoroin cui ricade la zona franca urbana. Per glianni successivi l’esonero e limitato per iprimi cinque al 60 per cento, per il sesto esettimo al 40 per cento e per l’ottavo enono al 20 per cento. L’esonero di cui allapresente lettera spetta, alle medesime condi-zioni, anche ai titolari di reddito di lavoroautonomo che svolgono l’attivita all’internodella zona franca urbana.

341-bis. Le piccole e le micro imprese chehanno avviato la propria attivita in una zonafranca urbana antecedentemente al 1º gen-naio 2008 possono fruire delle agevolazionidi cui al comma 341, nel rispetto del regola-mento (CE) n. 1998/2006 della Commis-sione, del 15 dicembre 2006, relativo all’ap-plicazione degli articoli 87 e 88 del Trattatoagli aiuti di importanza minore, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale dell’Unione european. L 379 del 28 dicembre 2006.

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341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal re-gime agevolativo le imprese operanti nei set-tori della costruzione di automobili, della co-struzione navale, della fabbricazione di fibretessili artificiali o sintetiche, della siderurgiae del trasporto su strada.

341-quater. Con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, da emanare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione, saranno determi-nati le condizioni, i limiti e le modalita diapplicazione delle esenzioni fiscali di cui aicommi da 341 a 341-ter».

563. Il comma 342 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e sostituitodal seguente:

«342. Il Comitato interministeriale per laprogrammazione economica (CIPE), su pro-posta del Ministro dello sviluppo economico,di concerto con il Ministro della solidarietasociale, provvede alla definizione dei criteriper l’allocazione delle risorse e per la indivi-duazione e la selezione delle zone francheurbane, sulla base di parametri socio-econo-mici, rappresentativi dei fenomeni di degradodi cui al comma 340. Provvede successiva-mente, su proposta del Ministro dello svi-luppo economico, alla perimetrazione dellesingole zone franche urbane ed alla conces-sione del finanziamento in favore dei pro-grammi di intervento di cui al comma 340.L’efficacia delle disposizioni dei commi da341 a 342 e subordinata, ai sensi dell’arti-colo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivodella Comunita europea, all’autorizzazionedella Commissione europea».

564. Al fine di promuovere il diritto ditutti allo sport, come strumento per la forma-zione della persona e per la tutela della sa-lute, e per la costituzione e il funzionamento,presso la Presidenza del Consiglio dei mini-stri, dell’Osservatorio nazionale per l’impian-tistica sportiva, e istituito, presso la Presi-denza del Consiglio dei ministri, un fondodenominato «Fondo per lo sport di cittadi-

nanza», al quale e assegnata la somma di20 milioni di euro per l’anno 2008, di 35 mi-lioni di euro per l’anno 2009 e di 40 milionidi euro per l’anno 2010.

565. Gli atti e i provvedimenti concernentil’utilizzazione sul territorio delle risorse delFondo di cui al comma 564 sono adottatidal Ministro per le politiche giovanili e le at-tivita sportive, previa intesa in sede di Con-ferenza unificata di cui all’articolo 8 del de-creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esuccessive modificazioni.

566. Il Fondo per gli eventi sportivi di ri-levanza internazionale, istituito con l’articolo1, comma 1291, della legge 27 dicembre2006, n. 296, presso la Presidenza del Consi-glio dei ministri, e incrementato di 10 mi-lioni di euro per l’anno 2008.

567. Per la promozione e la realizzazionedi interventi per gli eventi sportivi di rile-vanza internazionale, fra cui i Campionatimondiali maschili di pallavolo, che si ter-ranno in Italia nel 2010, la dotazione delFondo per gli eventi sportivi di rilevanza in-ternazionale, istituito con l’articolo 1,comma 1291, della legge 27 dicembre2006, n. 296, e incrementata di ulteriori 3milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e2010.

568. Il contributo al Comitato italiano pa-ralimpico (CIP) di cui all’articolo 1, comma580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, eincrementato di 2 ulteriori milioni di europer l’anno 2008 e di 1 ulteriore milione dieuro per gli anni 2009 e 2010.

569. Le amministrazioni statali centrali eperiferiche, ad esclusione degli istituti escuole di ogni ordine e grado, delle istitu-zioni educative e delle istituzioni universita-rie, inviano, entro il 28 febbraio per l’anno2008 ed entro il 31 dicembre per gli annisuccessivi, al Ministero dell’economia edelle finanze un prospetto contenente i datirelativi alla previsione annuale dei proprifabbisogni di beni e servizi, per il cui acqui-sto si applica il codice di cui al decreto legi-slativo 12 aprile 2006, n. 163, conforme-

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mente alle modalita e allo schema pubblicati

sul portale degli acquisti in rete del Mini-stero dell’economia e delle finanze e di Con-

sip Spa.

570. Il Ministero dell’economia e delle fi-

nanze, avvalendosi di Consip Spa, individua,

sulla base delle informazioni di cui alcomma 569 e dei dati degli acquisti delle

amministrazioni di cui al comma 569, per

gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il Si-

stema di contabilita gestionale ed elaborati

attraverso l’utilizzo di sistemi informativi in-

tegrati realizzati ai sensi dell’articolo 1,comma 454, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, indicatori di spesa sostenibile per il

soddisfacimento dei fabbisogni collegati fun-

zionalmente alle attivita da svolgere, tenendo

conto delle caratteristiche di consumo dellespecifiche categorie merceologiche e dei pa-

rametri dimensionali della singola ammini-

strazione, nonche dei dati di consuntivo.

571. Gli indicatori ed i parametri di spesa

sostenibile definiti ai sensi del comma 570sono messi a disposizione delle amministra-

zioni di cui al comma 569, anche attraverso

la pubblicazione sul portale degli acquisti

in rete del Ministero dell’economia e delle

finanze e di Consip Spa, quali utili strumenti

di supporto e modelli di comportamento se-condo canoni di efficienza, nell’attivita di

programmazione degli acquisti di beni e ser-

vizi e nell’attivita di controllo di cui all’arti-

colo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 286.

572. In relazione ai parametri di prezzo-

qualita di cui al comma 3 dell’articolo 26

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Mi-

nistero dell’economia e delle finanze, attra-

verso Consip Spa, entro tre mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge, pre-

dispone e mette a disposizione delle ammini-

strazioni pubbliche gli strumenti di supporto

per la valutazione della comparabilita del

bene e del servizio e per l’utilizzo dei detti

parametri, anche con indicazione di una mi-sura minima e massima degli stessi.

573. Per raggiungere gli obiettivi di conte-nimento e di razionalizzazione della spesapubblica, fermo restando quanto previsto da-gli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999,n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000,n. 388, e dall’articolo 1, comma 449, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggettiaggiudicatori di cui all’articolo 3, comma25, del codice dei contratti pubblici relativia lavori, servizi e forniture, di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, possonoricorrere per l’acquisto di beni e servizialle convenzioni stipulate da Consip Spa aisensi dell’articolo 26 della legge 23 dicem-bre 1999, n. 488, nel rispetto dei princıpi ditutela della concorrenza.

574. Fermo restando quanto previsto dagliarticoli 26 della legge 23 dicembre 1999,n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000,n. 388, e dall’articolo 1, commi 449 e 450,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Mi-nistero dell’economia e delle finanze, sullabase dei prospetti contenenti i dati di previ-sione annuale dei fabbisogni di beni e servizidi cui al comma 569, individua, entro ilmese di marzo di ogni anno, con decreto, se-gnatamente in relazione agli acquisti d’im-porto superiore alla soglia comunitaria, se-condo la rilevanza del valore complessivostimato, il grado di standardizzazione deibeni e dei servizi ed il livello di aggrega-zione della relativa domanda, nonche le tipo-logie dei beni e dei servizi non oggetto diconvenzioni stipulate da Consip Spa per lequali le amministrazioni statali centrali e pe-riferiche, ad esclusione degli istituti e scuoledi ogni ordine e grado, delle istituzioni edu-cative e delle istituzioni universitarie, sonotenute a ricorrere alla Consip Spa, in qualitadi stazione appaltante ai fini dell’espleta-mento dell’appalto e dell’accordo quadro,anche con l’utilizzo dei sistemi telematici.

575. Le dotazioni delle unita previsionalidi base degli stati di previsione dei Ministeri,concernenti spese per consumi intermedi,non aventi natura obbligatoria, sono rideter-minate in maniera lineare in misura tale da

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realizzare complessivamente una riduzione di545 milioni di euro per l’anno 2008, 700 mi-lioni di euro per l’anno 2009 e 900 milionidi euro a decorrere dal 2010. Dalla predettariduzione sono esclusi i fondi di cui all’arti-colo 1, comma 601, della legge 27 dicembre2006, n. 296.

576. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze allega al Documento di programma-zione economico-finanziaria una relazionesull’applicazione delle misure di cui aicommi da 569 a 575 e sull’entita dei ri-sparmi conseguiti.

577. Al fine di garantire una piu incisivaazione di gestione, controllo e supervisionedelle infrastrutture nazionali del Sistemapubblico di connettivita (SPC), il Centro na-zionale per l’informatica nella pubblica am-ministrazione (CNIPA) sostiene i costi dicui all’articolo 86, comma 2, del codice del-l’amministrazione digitale, di cui al decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82, fino allascadenza dei contratti-quadro stipulati congli operatori vincitori delle gare, a valeresulle risorse disponibili previste dal comma585.

578. Al fine di promuovere e sostenere larealizzazione delle infrastrutture centrali eregionali idonee allo sviluppo di tutte lecomponenti del SPC, ivi inclusa quella rela-tiva allo sviluppo delle infrastrutture applica-tive, le regioni e gli enti locali, per la partedi rispettiva competenza, definiscono, di con-certo con il CNIPA, le componenti proget-tuali tecniche e organizzative del SPC nel-l’ambito di un programma organico conte-nente la determinazione dei livelli di respon-sabilita, dei tempi e delle modalita di attua-zione, nonche dell’ammontare del relativoonere finanziario. Qualora la realizzazionedel programma comporti l’ampliamento diinfrastrutture nazionali gia disponibili, i rela-tivi costi sono individuati nello stesso pro-gramma.

579. Nell’ambito del programma sono al-tresı individuati i servizi di cooperazione ap-

plicativa di interesse nazionale che le ammi-nistrazioni si impegnano a realizzare.

580. Il programma, sentita la Commis-sione di cui all’articolo 80 del citato codicedi cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82, e approvato con decreto del Ministroper le riforme e le innovazioni nella pubblicaamministrazione.

581. Il CNIPA sviluppa il progetto esecu-tivo del programma sulla base delle indica-zioni della Commissione di cui all’articolo80 del citato codice di cui al decreto legisla-tivo 7 marzo 2005, n. 82, che lo approva invia definitiva.

582. Al fine di salvaguardare e di garan-tire l’integrita, anche ai sensi dell’articolo51 del citato codice di cui al decreto legisla-tivo 7 marzo 2005, n. 82, e delle disposizionidel codice in materia di protezione dei datipersonali, di cui al decreto legislativo 30 giu-gno 2003, n. 196, e successive modifica-zioni, del patrimonio informativo gestitodalle amministrazioni pubbliche di cui all’ar-ticolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio1993, n. 39, e al fine di garantire la disponi-bilita e la continuita dei servizi erogati dallestesse amministrazioni, il CNIPA identificaidonee soluzioni tecniche e funzionali riguar-danti, in generale, diverse amministrazioni,atte a garantire la salvaguardia dei dati edelle applicazioni informatici nonche la con-tinuita operativa dei servizi informatici e te-lematici, anche in caso di disastri e di situa-zioni di emergenza.

583. Il CNIPA, ai fini dell’identificazionedelle soluzioni di cui al comma 582, indiceconferenze di servizi.

584. Gli stanziamenti del fondo di cui al-l’articolo 107 della legge 23 dicembre2000, n. 388, non ancora impegnati, ancor-che confluiti nel fondo di riserva di cui al-l’articolo 12 del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 9 dicembre 2002, pub-blicato nel supplemento ordinario alla Gaz-

zetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003, re-stano prioritariamente destinati al completa-mento delle attivita di informatizzazione

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della normativa statale vigente e in via resi-

duale alle restanti attivita di cui al presente

comma. Tali stanziamenti sono incrementati

di 500.000 euro per ciascuno degli anni

2008, 2009 e 2010. Le finalita di cui al citato

articolo 107 della legge n. 388 del 2000 si

estendono al coordinamento dei programmi

di informatizzazione e di classificazione

della normativa regionale, all’adeguamento

agli standard adottati dall’Unione europea

delle classificazioni in uso nelle banche

dati normative pubbliche e all’adozione di li-

nee guida per la promulgazione e la pubbli-

cazione telematica degli atti normativi nella

prospettiva del superamento dell’edizione a

stampa della Gazzetta Ufficiale. I programmi

di cui al presente comma sono realizzati in

conformita alle disposizioni del citato codice

di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82, e successive modificazioni. La loro at-

tuazione presso tutte le amministrazioni pub-

bliche e coordinata da un responsabile desi-

gnato per tre anni d’intesa dal Presidente

del Consiglio dei ministri e dai Presidenti

della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica, assicurando il collegamento con

le attivita in corso per l’attuazione dell’arti-

colo 14 della legge 28 novembre 2005,

n. 246, e con le attivita delle amministrazioni

centrali dello Stato relative alla pubblica-

zione degli atti normativi e alla standardizza-

zione dei criteri per la classificazione dei

dati legislativi. All’attuazione dei medesimi

programmi partecipano rappresentanti della

Corte di cassazione, del CNIPA e, per

quanto riguarda la normativa regionale, rap-

presentanti designati dalla Conferenza dei

presidenti delle assemblee legislative delle

regioni e delle province autonome. Puo es-

sere istituita una segreteria tecnica. Ai com-

ponenti della segreteria non e corrisposta al-

cuna ulteriore indennita o emolumento. Il

coordinatore delle attivita di cui al presente

comma trasmette al Parlamento una rela-

zione annuale sullo stato di attuazione dei

programmi.

585. Per l’attuazione dei commi da 577 a584 e autorizzata una spesa pari a 10,5 mi-lioni di euro per l’anno 2008, 10,5 milionidi euro per l’anno 2009 e 10,5 milioni dieuro per l’anno 2010. Fermo restando quantoprevisto dal comma 584 per l’utilizzazionedegli importi da esso stanziati, con decretodel Ministro per le riforme e le innovazioninella pubblica amministrazione, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, sono definiti le modalita e i tempiper l’utilizzazione delle predette risorse.

586. Al fine di migliorare l’utilizzazionedelle risorse e di recare maggiori benefıciai cittadini ed agli operatori di settore, e isti-tuito, presso il Ministero dell’economia edelle finanze, un fondo per il finanziamentodi progetti finalizzati alla realizzazione diun Polo finanziario e di un Polo giudiziarioa Bolzano, avente una dotazione di 6 milionidi euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Il fondo e finalizzato alla realizzazionedei seguenti interventi:

a) acquisizione da parte dell’Agenziadelle entrate di immobili adiacenti ad ufficidelle entrate gia esistenti, al fine di concen-trare tutti gli uffici finanziari in un unicocomplesso immobiliare per dare vita alPolo finanziario;

b) trasferimento degli uffici giudiziarinell’edificio di Piazza del tribunale, prospi-ciente al Palazzo di giustizia, per dare vitaal Polo giudiziario.

587. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, di concerto con il Ministro della giu-stizia, individua, con decreto, previa intesacon la Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano, i criteri, le mo-dalita e le procedure di utilizzo del fondo dicui al comma 586.

588. A decorrere dall’anno 2008 la cilin-drata media delle autovetture di servizio as-segnate in uso esclusivo e non esclusivo nel-l’ambito delle magistrature e di ciascuna am-ministrazione civile dello Stato non puo su-

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perare i 1.600 centimetri cubici, escludendodal computo le autovetture utilizzate dalCorpo nazionale dei vigili del fuoco e per iservizi istituzionali di tutela dell’ordine, dellasicurezza pubblica e della protezione civile.

589. Il Centro nazionale per l’informaticanella pubblica amministrazione (CNIPA) ef-fettua, anche a campione, azioni di monito-raggio e verifica del rispetto delle disposi-zioni di cui all’articolo 47 del codice del-l’amministrazione digitale, di cui al decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successivemodificazioni, nonche delle disposizioni inmateria di posta elettronica certificata. Ilmancato adeguamento alle predette disposi-zioni in misura superiore al 50 per centodel totale della corrispondenza inviata, certi-ficato dal CNIPA, comporta, per le pubbli-che amministrazioni dello Stato, compresele aziende ed amministrazioni dello Statoad ordinamento autonomo, e per gli enti pub-blici non economici nazionali, la riduzione,nell’esercizio finanziario successivo, del 30per cento delle risorse stanziate nell’annoin corso per spese di invio della corrispon-denza cartacea.

590. Con decreto del Ministro per le ri-forme e le innovazioni nella pubblica ammi-nistrazione, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze e con il Ministrodelle comunicazioni, da adottare entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono stabilite le moda-lita attuative del comma 589.

591. All’articolo 78 del codice dell’ammi-nistrazione digitale, di cui al citato decretolegislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«2-bis. Le pubbliche amministrazioni cen-trali e periferiche di cui all’articolo 1,comma 1, lettera z), del presente codice, in-clusi gli istituti e le scuole di ogni ordine egrado, le istituzioni educative e le istituzioniuniversitarie, nei limiti di cui all’articolo 1,comma 449, secondo periodo, della legge27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a de-

correre dal 1º gennaio 2008 e comunque apartire dalla scadenza dei contratti relativiai servizi di fonia in corso alla data predettaad utilizzare i servizi "Voce tramite proto-collo Internet" (VoIP) previsti dal Sistemapubblico di connettivita o da analoghe con-venzioni stipulate da CONSIP.

2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monito-raggio e verifica del rispetto delle disposi-zioni di cui al comma 2-bis.

2-quater. Il mancato adeguamento alle di-sposizioni di cui al comma 2-bis comporta lariduzione, nell’esercizio finanziario succes-sivo, del 30 per cento delle risorse stanziatenell’anno in corso per spese di telefonia».

592. Con decreto del Ministro per le ri-forme e le innovazioni nella pubblica ammi-nistrazione, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze e con il Ministrodelle comunicazioni, da adottare entro duemesi dalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono stabilite le modalita attua-tive dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del-l’articolo 78 del citato codice di cui al de-creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, intro-dotti dal comma 591.

593. In relazione a quanto previsto daicommi 591 e 592, le dotazioni delle unitaprevisionali di base degli stati di previsionedei Ministeri concernenti spese postali e tele-foniche sono rideterminate in maniera linearein misura tale da realizzare complessiva-mente una riduzione di 7 milioni di europer l’anno 2008, 12 milioni di euro perl’anno 2009 e 14 milioni di euro a decorreredal 2010. Le altre pubbliche amministrazionidovranno altresı adottare misure di conteni-mento delle suddette spese al fine di realiz-zare risparmi in termini di indebitamentonetto non inferiori a 18 milioni di euro perl’anno 2008, a 128 milioni di euro per l’anno2009 e a 272 milioni di euro per l’anno2010. Al fine di garantire l’effettivo conse-guimento di tali obiettivi di risparmio, incaso di accertamento di minori economie,si provvede alle corrispondenti riduzioni dei

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trasferimenti statali nei confronti delle pub-bliche amministrazioni inadempienti.

594. Ai fini del contenimento delle spesedi funzionamento delle proprie strutture, leamministrazioni pubbliche di cui all’articolo1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, adottano piani triennali perl’individuazione di misure finalizzate alla ra-zionalizzazione dell’utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche in-formatiche, che corredano le stazioni di la-voro nell’automazione d’ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attra-verso il ricorso, previa verifica di fattibilita,a mezzi alternativi di trasporto, anche cumu-lativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo odi servizio, con esclusione dei beni infra-strutturali.

595. Nei piani di cui alla lettera a) delcomma 594 sono altresı indicate le misuredirette a circoscrivere l’assegnazione di ap-parecchiature di telefonia mobile ai solicasi in cui il personale debba assicurare,per esigenze di servizio, pronta e costante re-peribilita e limitatamente al periodo necessa-rio allo svolgimento delle particolari attivitache ne richiedono l’uso, individuando, nel ri-spetto della normativa sulla tutela della riser-vatezza dei dati personali, forme di verifica,anche a campione, circa il corretto utilizzodelle relative utenze.

596. Qualora gli interventi di cui alcomma 594 implichino la dismissione di do-tazioni strumentali, il piano e corredato delladocumentazione necessaria a dimostrare lacongruenza dell’operazione in termini di co-sti e benefıci.

597. A consuntivo annuale, le amministra-zioni trasmettono una relazione agli organi dicontrollo interno e alla sezione regionaledella Corte dei conti competente.

598. I piani triennali di cui al comma 594sono resi pubblici con le modalita previstedall’articolo 11 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 54 del

codice dell’amministrazione digitale, di cuial citato decreto legislativo n. 82 del 2005.

599. Le amministrazioni di cui al comma594, sulla base di criteri e modalita definiticon decreto del Presidente del Consigliodei ministri da adottare, sentita l’Agenziadel demanio, entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge,all’esito della ricognizione propedeutica allaadozione dei piani triennali di cui alla letterac) del comma 594 provvedono a comunicareal Ministero dell’economia e delle finanze idati relativi a:

a) i beni immobili ad uso abitativo o diservizio, con esclusione dei beni infrastruttu-rali, sui quali vantino a qualunque titolo di-ritti reali, distinguendoli in base al relativotitolo, determinandone la consistenza com-plessiva ed indicando gli eventuali proventiannualmente ritratti dalla cessione in loca-zione o in ogni caso dalla costituzione in re-lazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

b) i beni immobili ad uso abitativo o diservizio, con esclusione dei beni infrastruttu-rali, dei quali abbiano a qualunque titolo ladisponibilita, distinguendoli in base al rela-tivo titolo e determinandone la consistenzacomplessiva, nonche quantificando gli oneriannui complessivamente sostenuti a qualun-que titolo per assicurarne la disponibilita.

600. Le regioni, le province autonome egli enti del Servizio sanitario nazionale, en-tro novanta giorni dalla data di entrata in vi-gore della presente legge, adottano, secondoi propri ordinamenti, gli atti di rispettivacompetenza al fine di attuare i princıpi fon-damentali di coordinamento della finanzapubblica desumibili dai commi da 588 a 602.

601. All’articolo 4 del decreto legislativo12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «quattromembri», ovunque ricorrano, sono sostituitedalle seguenti: «due membri».

602. Fino al 2 agosto 2009 l’organo colle-giale di cui all’articolo 4, comma 2, del de-creto legislativo n. 39 del 1993, e costituitodal presidente e da tre membri; fino alla pre-

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detta data, ai fini delle deliberazioni, in casodi parita di voti, prevale quello del presi-dente.

603. Ai fini del contenimento della spesa edella razionalizzazione dell’ordinamento giu-diziario militare, a far data dal 1º luglio2008:

a) sono soppressi i tribunali militari e leprocure militari della Repubblica di Torino,La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo.Contestualmente: il tribunale militare e laprocura militare di Verona assumono la com-petenza territoriale relativa alle regioni Valled’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia,Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-VeneziaGiulia, Emilia-Romagna; il tribunale militaree la procura militare di Roma assumono lacompetenza territoriale relativa alle regioniToscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzoe Sardegna; il tribunale militare e la procuramilitare di Napoli assumono la competenzaterritoriale relativa alle regioni Molise, Cam-pania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

b) sono soppresse le sezioni distaccatedi Verona e Napoli della corte militare d’ap-pello e i relativi uffici della procura generalemilitare della Repubblica;

c) il ruolo organico dei magistrati mili-tari e fissato in cinquantotto unita. I magi-strati militari fuori ruolo alla data del 28 set-tembre 2007 sono considerati in soprannu-mero riassorbibile nello stesso ruolo.

604. Per le stesse finalita di cui al comma603, a decorrere dalle prime elezioni per ilrinnovo del Consiglio della magistratura mi-litare che si terranno dopo l’entrata in vigoredella presente legge, i componenti del Consi-glio previsti all’articolo 1, comma 1, letterec) e d), della legge 30 dicembre 1988,n. 561, sono ridotti, rispettivamente, da cin-que a quattro, di cui almeno uno con fun-zioni di cassazione, e da due ad uno, che as-sume le funzioni di vice presidente del Con-siglio. Con decreto del Presidente della Re-pubblica e conseguentemente rideterminatala dotazione organica dell’ufficio di segrete-

ria del Consiglio della magistratura militare,in riduzione rispetto a quella attuale.

605. I procedimenti pendenti al 1º luglio2008 presso gli uffici giudiziari militari sop-pressi sono trattati dal tribunale militare odalla corte militare d’appello che ne assorbela competenza, senza avviso alle parti. L’u-dienza fissata in data successiva alla soppres-sione degli uffici giudiziari di cui al comma603, si intende fissata davanti al tribunale oalla corte militare d’appello che ne assorbela competenza, senza nuovo avviso alle parti.Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1,lettera c), 633, se necessario, e 634 del co-dice di procedura penale provvede la cortemilitare d’appello in diversa composizione.

606. In relazione a quanto previsto alcomma 603, entro centottanta giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge:

a) il ruolo organico della magistraturaordinaria e rideterminato in 10.151 unita;

b) il numero di magistrati militari ecce-denti la nuova dotazione organica di cui alcomma 603 transita in magistratura ordinariasecondo le seguenti modalita e criteri: nel-l’ordine di scelta per il transito viene seguitol’ordine di ruolo organico mediante inter-pello di tutti i magistrati militari in ruolo al28 settembre 2007; i magistrati militari chetransitano in magistratura ordinaria hanno di-ritto ad essere assegnati, a richiesta degli in-teressati, anche in soprannumero riassorbi-bile, ad un ufficio giudiziario nella stessasede di servizio, ovvero ad altro ufficio giu-diziario ubicato in una delle citta sede dicorte d’appello con conservazione dell’anzia-nita e della qualifica maturata, a funzionicorrispondenti a quelle svolte in precedenzacon esclusione di quelle direttive e semi-di-rettive eventualmente ricoperte; nell’ambitodel procedimento di trasferimento a domandadei magistrati militari viene data precedenzaai magistrati militari in servizio presso gli uf-fici giudiziari soppressi con la presentelegge; qualora a conclusione del procedi-mento di trasferimento a domanda perman-

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gano esuberi di magistrati rispetto all’orga-nico previsto al comma 603, lettera c), i tra-sferimenti dei medesimi magistrati in ruolosono disposti d’ufficio partendo dall’ultimaposizione di ruolo organico e trasferendoprioritariamente i magistrati militari in servi-zio presso gli uffici giudiziari soppressi; isuddetti trasferimenti sia a domanda sia d’uf-ficio sono disposti con decreto interministe-riale del Ministro della difesa e del Ministrodella giustizia, previa conforme delibera-zione del Consiglio della magistratura mili-tare e del Consiglio superiore della magistra-tura; i magistrati militari di cui all’ultimo pe-riodo della lettera c) del comma 603 hannofacolta di esercitare l’interpello per il transitoin magistratura ordinaria all’atto del rientroin ruolo;

c) con decreto del Ministro della giusti-zia, di concerto con i Ministri della difesa,per le riforme e le innovazioni nella pubblicaamministrazione e dell’economia e delle fi-nanze, viene individuato un contingente didirigenti e di personale civile del Ministerodella difesa non inferiore alla meta di quelloimpiegato negli uffici giudiziari militari sop-pressi ai sensi del comma 603 che transitanei ruoli del Ministero della giustizia concontestuale riduzione del ruolo del Ministerodella difesa e vengono definiti criteri e mo-dalita dei relativi trasferimenti nel rispettodelle disposizioni legislative e contrattualivigenti. Ove necessario e subordinatamenteall’esperimento di mobilita di tipo volontarioi trasferimenti possono essere disposti d’uffi-cio.

607. Sono rideterminate, entro il 28 feb-braio 2008, le piante organiche degli ufficigiudiziari militari con decorrenza dalla datadi soppressione degli uffici operata alcomma 603, tenuto conto della equiparazionedi funzioni tra i magistrati militari e i magi-strati ordinari e, in prima applicazione dellenuove piante organiche, e possibile provve-dere al trasferimento d’ufficio, anche con as-segnazione a diverse funzioni, dei magistrati

non interessati al trasferimento nei ruoli delMinistero della giustizia, comunque in esu-bero rispetto alle nuove piante organichedei singoli uffici. Ai trasferimenti dispostiin applicazione del presente comma e delcomma 606, lettera b), non si applica l’arti-colo 194 dell’ordinamento giudiziario, dicui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,e successive modificazioni.

608. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, il primo comma e so-stituito dal seguente:

«L’ufficio autonomo del pubblico mini-stero militare presso la Corte di cassazionee composto dal procuratore generale militaredella Repubblica e da due sostituti procura-tori generali militari. Il procuratore generalemilitare e scelto tra i magistrati che abbianoesercitato, per almeno 4 anni, funzioni diret-tive giudicanti o requirenti di primo o di se-condo grado o funzioni requirenti di legitti-mita»;

b) l’articolo 11 e abrogato.

609. All’articolo 1 della legge n. 561 del1988 sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) al comma 1, lettera d), sono sop-presse le parole: «uno di essi e eletto dalConsiglio vice presidente»;

b) al comma 2, primo periodo, e sop-pressa la parola: «eletto»;

c) al comma 4, le parole: «sei compo-nenti, di cui tre elettivi» sono sostituite dalleseguenti: «cinque componenti, di cui tre elet-tivi».

610. Il termine di centottanta giorni di cuiall’articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio2007, n. 111, decorre per la magistratura mi-litare dalla rideterminazione delle piante or-ganiche di cui al comma 607.

611. Dall’applicazione delle disposizionidi cui ai commi da 603 a 610 non derivanonuovi o maggiori oneri a carico del bilancio

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dello Stato. Il Ministro dell’economia e dellefinanze e autorizzato ad apportare, con pro-prio decreto, le variazioni necessarie in dimi-nuzione sugli stanziamenti del Ministerodella difesa, in relazione al decremento degliorganici di magistrati e di personale ammini-strativo, e in aumento sui corrispondentistanziamenti del Ministero della giustizia,in relazione all’incremento degli organici.

612. All’articolo 262 del codice di proce-dura penale, dopo il comma 3 e inserito ilseguente:

«3-bis. Trascorsi cinque anni dalla datadella sentenza non piu soggetta ad impugna-zione, le somme di denaro sequestrate, senon ne e stata disposta la confisca e nessunone ha chiesto la restituzione, reclamando diaverne diritto, sono devolute allo Stato».

613. All’articolo 676 del codice di proce-dura penale, al comma 1, dopo le parole:«alla confisca o alla restituzione delle cosesequestrate» sono inserite le seguenti: «oalla devoluzione allo Stato delle somme didenaro sequestrate ai sensi del comma 3-bisdell’articolo 262».

614. Le risorse rivenienti dall’applicazionedelle disposizioni di cui ai commi 612 e 613sono destinate agli investimenti per l’avvio ela diffusione del processo telematico nel-l’ambito degli uffici giudiziari.

615. A decorrere dall’anno 2008, non si daluogo alle iscrizioni di stanziamenti neglistati di previsione dei Ministeri in correla-zione a versamenti di somme all’entrata delbilancio dello Stato autorizzate dai provvedi-menti legislativi di cui all’elenco n. 1 alle-gato alla presente legge, ad eccezione deglistanziamenti destinati a finanziare le spesedella categoria 1 «redditi da lavoro dipen-dente».

616. In relazione a quanto disposto dalcomma 615, negli stati di previsione dei Mi-nisteri di cui al medesimo comma sono isti-tuiti appositi fondi da ripartire, con decretidel Ministro competente, nel rispetto delle fi-

nalita stabilite dalle stesse disposizioni legi-slative.

617. A decorrere dall’anno 2008, la dota-zione dei fondi di cui al comma 616 e deter-minata nella misura del 50 per cento dei ver-samenti riassegnabili nell’anno 2006 ai perti-nenti capitoli dell’entrata del bilancio delloStato. L’utilizzazione dei fondi e effettuatadal Ministro competente, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, inconsiderazione dell’andamento delle entrateversate. La dotazione dei fondi e annual-mente rideterminata in base all’andamentodei versamenti riassegnabili effettuati entroil 31 dicembre dei due esercizi precedentiin modo da assicurare in ciascun anno un ri-sparmio in termini di indebitamento pari a300 milioni di euro.

618. Le spese annue di manutenzione ordi-naria e straordinaria degli immobili utilizzatidalle amministrazioni centrali e periferichedello Stato non possono superare, per l’anno2008, la misura dell’1,5 per cento e, a decor-rere dal 2009, la misura del 3 per cento delvalore dell’immobile utilizzato. Detto limitedi spesa e ridotto all’1 per cento nel casodi esecuzione di interventi di sola manuten-zione ordinaria. Per gli immobili in loca-zione passiva, e ammessa la sola manuten-zione ordinaria nella misura massima dell’1per cento del valore dell’immobile utilizzato.Dall’attuazione del presente comma devonoconseguire economie di spesa, in termini diindebitamento netto, non inferiori a euro650 milioni per l’anno 2008, 465 milioniper l’anno 2009 e 475 milioni a decorreredall’anno 2010.

619. Le spese di manutenzione ordinaria estraordinaria di cui al comma 618 devono es-sere effettuate esclusivamente con imputa-zione a specifico capitolo, anche di nuovaistituzione, appositamente denominato, ri-spettivamente di parte corrente e di conto ca-pitale, iscritto nella pertinente unita previsio-nale di base della amministrazione in cuiconfluiscono tutti gli stanziamenti destinatialle predette finalita. Il Ministro competente

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e autorizzato, a tal fine, ad effettuare le oc-correnti variazioni di bilancio.

620. L’Agenzia del demanio entro il mesedi febbraio 2008 provvede a determinare ilvalore degli immobili a cui devono fare rife-rimento le amministrazioni ai fini dell’appli-cazione del comma 618 e a renderlo pub-blico anche mediante inserimento in appositapagina del sito web dell’Agenzia stessa.

621. Il Ministro competente puo richiedereuna deroga ai limiti di cui al comma 618 alMinistro dell’economia e delle finanze incaso di sopravvenute ed eccezionali esi-genze.

622. I commi da 618 a 621 non si appli-cano agli immobili trasferiti ai fondi immo-biliari costituiti ai sensi dell’articolo 9 deldecreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,convertito, con modificazioni, dalla legge23 novembre 2001, n. 410.

623. A decorrere dall’anno 2008 gli entied organismi pubblici inseriti nel conto eco-nomico consolidato della pubblica ammini-strazione individuati dall’ISTAT ai sensi del-l’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicem-bre 2004, n. 311, con esclusione degli entiterritoriali e locali e degli enti da essi vigi-lati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere,nonche degli istituti di ricovero e cura a ca-rattere scientifico, si adeguano ai princıpi dicui ai commi da 615 a 626, riducendo le pro-prie spese di manutenzione ordinaria estraordinaria in modo tale da rispettare i li-miti previsti ai commi da 615 a 626. L’even-tuale differenza tra l’importo delle predettespese relative all’anno 2007 e l’importo dellestesse rideterminato a partire dal 2008 se-condo i criteri di cui ai commi da 615 a626, e versata annualmente all’entrata del bi-lancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli or-gani interni di revisione e di controllo vigi-lano sull’applicazione del presente comma.

624. Il fabbisogno di personale e le rela-tive risorse economiche del CNIPA sono de-terminate nell’ambito di un piano triennalerecante obiettivi, attivita e risultati attesi ag-giornato annualmente e nei limiti della dota-

zione organica stabilita con il regolamento diorganizzazione dello stesso CNIPA. Il pianoe approvato con decreto del Ministro per leriforme e le innovazioni nella pubblica am-ministrazione, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, previa consul-tazione delle organizzazioni sindacali.

625. Il comma 2 dell’articolo 22 del de-creto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248, e abrogato.

626. Il comma 7 dell’articolo 1 della legge23 dicembre 2005, n. 266, e abrogato.

627. In relazione alle esigenze derivantidalla riforma strutturale connessa al nuovomodello delle Forze armate, conseguito allasospensione del servizio obbligatorio dileva, il Ministero della difesa predispone,con criteri di semplificazione, di razionaliz-zazione e di contenimento della spesa, unprogramma pluriennale per la costruzione,l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi diservizio di cui all’articolo 5, primo comma,della legge 18 agosto 1978, n. 497.

628. Ai fini della realizzazione del pro-gramma di cui al comma 627, il Ministerodella difesa:

a) procede all’individuazione di tre ca-tegorie di alloggi di servizio:

1) alloggi da assegnare al personaleper il periodo di tempo in cui svolge partico-lari incarichi di servizio richiedenti la co-stante presenza del titolare nella sede di ser-vizio;

2) alloggi da assegnare per una duratadeterminata e rinnovabile in ragione delleesigenze di mobilita e abitative;

3) alloggi da assegnare con possibilitadi opzione di acquisto mediante riscatto;

b) provvede all’alienazione della pro-prieta, dell’usufrutto o della nuda proprietadi alloggi non piu funzionali alle esigenzeistituzionali, in numero non inferiore a tre-mila, compresi in interi stabili da alienarein blocco, con diritto di prelazione per ilconduttore e, in caso di mancato esercizio

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da parte dello stesso, per il personale militaree civile del Ministero della difesa non pro-prietario di altra abitazione nella provincia,con prezzo di vendita determinato d’intesacon l’Agenzia del demanio, ridotto nella mi-sura massima del 25 per cento e minima del10 per cento, tenendo conto del reddito delnucleo familiare, della presenza di portatoridi handicap tra i componenti di tale nucleoe dell’eventuale avvenuta perdita del titoloalla concessione e assicurando la permanenzanegli alloggi dei conduttori delle unita im-mobiliari e delle vedove, con basso redditofamiliare, non superiore a quello determinatoannualmente con il decreto ministeriale dicui all’articolo 9, comma 7, della legge 24dicembre 1993, n. 537, ovvero con compo-nenti familiari portatori di handicap, dietrocorresponsione del canone in vigore all’attodella vendita, aggiornato in base agli indiciISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non pos-sono rivenderli prima della scadenza delquinto anno dalla data di acquisto. I proventiderivanti dalle alienazioni sono versati al-l’entrata del bilancio dello Stato per essereriassegnati in apposita unita previsionale dibase dello stato di previsione del Ministerodella difesa;

c) puo avvalersi, ai fini di accelerare ilprocedimento di alienazione, tramite la Dire-zione generale dei lavori e del demanio, del-l’attivita di tecnici dell’Agenzia del demanioed e esonerato dalla consegna dei documentiprevisti dalle vigenti disposizioni normativein materia urbanistica, tecnica e fiscale, ne-cessari per la stipula dei contratti di aliena-zione di cui alla lettera b), sostituiti da appo-sita dichiarazione;

d) puo procedere alla concessione di la-vori pubblici di cui agli articoli 153 e se-guenti del codice di cui al decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163, e successive modifi-cazioni, con le modalita previste dal regola-mento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 19 aprile 2005, n. 170, preve-dendo, a tal fine, la possibilita di cessione,a titolo di prezzo, di beni immobili in uso

non piu necessari ai fini istituzionali, indivi-duati d’intesa con l’Agenzia del demanio eulteriori rispetto a quelli da individuare aisensi dell’articolo 27, comma 13-ter, del de-creto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-vembre 2003, n. 326, e successive modifica-zioni, nonche la destinazione della totalitadei canoni degli alloggi di servizio realizzatiin attuazione del programma di cui ai commida 627 a 631 fino al termine della conces-sione, con conseguente cessazione della so-spensione delle vigenti disposizioni norma-tive in materia di riparto dei proventi deri-vanti dai canoni di concessione degli alloggidi servizio delle Forze armate.

629. Il Ministro della difesa, entro ottomesi dalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, adotta il regolamento di attua-zione per la realizzazione del programma in-frastrutturale di cui al comma 627, ai sensidell’articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400. Sullo schema di regola-mento e sentito il COCER e acquisito il pa-rere delle competenti Commissioni parla-mentari.

630. Fino all’entrata in vigore del regola-mento di cui al comma 629, sono sospesele azioni intese ad ottenere il rilascio forzosodell’alloggio di servizio da parte degli utentiin regola con il pagamento dei canoni e deglioneri accessori.

631. L’articolo 26, comma 11-quater, deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2003, n. 326, e abrogato. Gliimmobili originariamente individuati per es-sere destinati alle procedure di vendita dicui al citato decreto-legge rimangono nelledisponibilita del Ministero della difesa perl’utilizzo o per l’alienazione.

632. All’articolo 4, comma 4, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ag-giunto, in fine, il seguente periodo: «A taliamministrazioni e fatto divieto di istituire uf-fici di diretta collaborazione, posti alle di-

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rette dipendenze dell’organo di vertice del-l’ente».

633. Alla scadenza del rispettivo incarico,i vertici degli uffici di diretta collaborazioneistituiti alla data di entrata in vigore dellapresente legge presso le amministrazioni dicui all’articolo 4, comma 4, del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e ilpersonale appartenente ai ruoli della pubblicaamministrazione, compresi i dirigenti, e rias-segnato secondo le procedure ordinarie.

634. Al fine di conseguire gli obiettivi distabilita e crescita, di ridurre il complessodella spesa di funzionamento delle ammini-strazioni pubbliche, di incrementare l’effi-cienza e di migliorare la qualita dei servizi,con uno o piu regolamenti, da emanare entroil termine di centottanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, aisensi dell’articolo 17, comma 2, della legge23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Mi-nistro per le riforme e le innovazioni nellapubblica amministrazione e del Ministro perl’attuazione del programma di Governo, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze e con il Ministro o i Ministriinteressati, sentite le organizzazioni sindacaliin relazione alla destinazione del personale,sono riordinati, trasformati o soppressi emessi in liquidazione, enti ed organismi pub-blici statali, nonche strutture amministrativepubbliche statali, nel rispetto dei seguentiprincıpi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutturepubbliche comunque denominate che svol-gono attivita analoghe o complementari,con conseguente riduzione della spesa com-plessiva e corrispondente riduzione del con-tributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organi-smi pubblici che non svolgono funzioni eservizi di rilevante interesse pubblico in sog-getti di diritto privato, ovvero soppressione emessa in liquidazione degli stessi secondo lemodalita previste dalla legge 4 dicembre1956, n. 1404, e successive modificazioni,

fermo restando quanto previsto dalla letterae) del presente comma, nonche dall’articolo9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppres-sione degli enti che svolgono attivita in ma-terie devolute alla competenza legislativa re-gionale ovvero attivita relative a funzioniamministrative conferite alle regioni o aglienti locali;

d) razionalizzazione degli organi di in-dirizzo amministrativo, di gestione e consul-tivi e riduzione del numero dei componentidegli organi collegiali almeno del 30 percento, con salvezza della funzionalita deipredetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressie messi in liquidazione, lo Stato rispondedelle passivita nei limiti dell’attivo della sin-gola liquidazione in conformita alle normesulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legisla-tive che prescrivono il finanziamento, direttoo indiretto, a carico del bilancio dello Stato odi altre amministrazioni pubbliche, degli entied organismi pubblici soppressi e posti in li-quidazione o trasformati in soggetti di dirittoprivato ai sensi della lettera b);

g) trasferimento, all’amministrazioneche riveste preminente competenza nella ma-teria, delle funzioni di enti, organismi e strut-ture soppressi.

635. Gli schemi dei regolamenti di cui alcomma 634 sono trasmessi al Parlamentoper l’acquisizione del parere della Commis-sione di cui all’articolo 14, comma 19, dellalegge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere eespresso entro trenta giorni dalla data di tra-smissione degli schemi di regolamento, salvala richiesta di proroga ai sensi del comma 23del medesimo articolo 14. Trascorso tale ter-mine, eventualmente prorogato, il parere siintende espresso favorevolmente.

636. Tutti gli enti, organismi e strutturecompresi nell’elenco di cui all’allegato A,

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che non sono oggetto dei regolamenti di cuial comma 634, sono soppressi a far datadalla scadenza del termine di cui al mede-simo comma 634. Con regolamento adottatoai sensi dell’articolo 17, comma 2, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, con le proce-dure di cui ai commi 634 e 635, e stabilital’attribuzione delle funzioni degli enti sop-pressi che devono essere mantenute all’am-ministrazione che riveste primaria compe-tenza nella materia, ed e disciplinata la desti-nazione delle risorse finanziarie, strumentalie di personale degli enti soppressi.

637. Con decreti del Presidente del Consi-glio dei ministri, da adottare entro sei mesidalla data di scadenza dei termini per l’ema-nazione dei regolamenti ai sensi del comma634, su proposta del Ministro per le riformee le innovazioni nella pubblica amministra-zione, di concerto con il Ministro dell’econo-mia e delle finanze e con i Ministri interes-sati, e disciplinata la destinazione delle ri-sorse finanziarie, strumentali e di personaledegli enti soppressi ai sensi dello stessocomma 634.

638. Sugli schemi di decreto di cui alcomma 637 e acquisito il parere delle com-petenti Commissioni parlamentari, che siesprimono entro trenta giorni dalla data ditrasmissione. Trascorso tale termine, i decretipossono comunque essere adottati.

639. Tutti gli atti connessi alle operazionidi trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

640. A decorrere dal 1º gennaio 2008, eabrogato l’articolo 28 della legge 28 dicem-bre 2001, n. 448, e successive modificazioni,ad eccezione dei commi 7, 9, 10 e 11. Sonocomunque fatti salvi i regolamenti emanati inapplicazione del citato articolo 28.

641. A decorrere dalla data di cui alcomma 640, dall’attuazione delle norme pre-viste dai commi da 634 a 642 deve derivareil miglioramento dell’indebitamento netto dicui all’articolo 1, comma 483, della legge27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto an-che degli effetti in termini di risparmio dispesa derivanti dai regolamenti emanati in

applicazione dell’articolo 28 della legge 28dicembre 2001, n. 448. In caso di accerta-mento di minori economie, rispetto ai pre-detti obiettivi di miglioramento dell’indebita-mento netto, si applica il comma 621, letteraa), dell’articolo 1 della citata legge n. 296del 2006.

642. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con il Mini-stro della pubblica istruzione, sono indivi-duati e posti in liquidazione i convitti nazio-nali e gli istituti pubblici di educazione fem-minile di cui al regio decreto 23 dicembre1929, n. 2392, e di cui alle tabelle annesseal regio decreto 1º ottobre 1931, n. 1312, esuccessive modificazioni, che abbiano esau-rito il proprio scopo o fine statutario o chenon risultino piu idonei ad assolvere la fun-zione educativa e culturale cui sono desti-nati.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di: Fondi da ripar-

tire; Contenimento e razionalizzazione dellespese valide per tutte le missioni; Pubblico

impiego. Norme finali)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre2006, n. 296, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) il comma 204 e sostituito dal se-guente:

«204. Al fine di razionalizzare gli spazicomplessivi per l’utilizzo degli immobili inuso governativo e di ridurre la spesa relativaagli immobili condotti in locazione dalloStato, il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, con propri decreti, determina i pianidi razionalizzazione degli spazi e di ridu-zione della spesa, anche differenziandoliper ambiti territoriali e per patrimonio utiliz-zato, elaborati per il triennio 2008-2010 d’in-tesa tra l’Agenzia del demanio e le ammini-strazioni centrali e periferiche, usuarie e con-duttrici. Tali piani sono finalizzati a conse-

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guire una riduzione complessiva non infe-riore al 10 per cento del valore dei canoniper locazioni passive e del costo d’uso equi-valente degli immobili utilizzati per l’anno2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7per cento e 6 per cento per gli anni succes-sivi»;

b) il comma 206 e sostituito dal se-guente:

«206. In sede di prima applicazione, il co-sto d’uso dei singoli immobili di proprietastatale in uso alle amministrazioni delloStato e determinato in misura pari al 50per cento del valore corrente di mercato, se-condo i parametri di comune commercio for-niti dall’Osservatorio del mercato immobi-liare, praticati nella zona per analoghe atti-vita; a decorrere dal 2009, la predetta per-centuale e incrementata annualmente di unulteriore 10 per cento fino al raggiungimentodel 100 per cento del valore corrente di mer-cato»;

c) al comma 207, la parola: «possono» esostituita dalla seguente: «devono»;

d) al comma 208, le parole: «nell’atto diindirizzo di cui» sono soppresse.

2. Dall’attuazione del comma 1 devonoconseguire economie di spesa, in termini diindebitamento netto, non inferiori a 140 mi-lioni di euro per l’anno 2008, 80 milioni dieuro per l’anno 2009 e 70 milioni di euroa decorrere dall’anno 2010.

3. L’autorizzazione di spesa di cui all’arti-colo 47, secondo comma, della legge 20maggio 1985, n. 222, e successive modifica-zioni, relativamente alla quota destinata alloStato dell’otto per mille dell’imposta sul red-dito delle persone fisiche (IRPEF), e incre-mentata di 60 milioni di euro per l’anno2008.

4. Al comma 1237 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:«250 milioni di euro» sono sostituite dalleseguenti: «400 milioni di euro».

5. Per l’anno finanziario 2008, fermoquanto gia dovuto dai contribuenti a titolodi imposta sul reddito delle persone fisiche,una quota pari al cinque per mille dell’impo-sta netta, diminuita del credito d’imposta perredditi prodotti all’estero e degli altri creditid’imposta spettanti, e destinata, nel limitedell’importo di cui al comma 8, in basealla scelta del contribuente, alle seguenti fi-nalita:

a) sostegno delle organizzazioni non lu-crative di utilita sociale di cui all’articolo 10del decreto legislativo 4 dicembre 1997,n. 460, e successive modificazioni, nonchedelle associazioni di promozione socialeiscritte nei registri nazionale, regionali e pro-vinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2,3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383,e delle associazioni riconosciute che senzascopo di lucro operano in via esclusiva oprevalente nei settori di cui all’articolo 10,comma 1, lettera a), del decreto legislativo4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricercascientifica e dell’universita;

c) finanziamento agli enti della ricercasanitaria.

6. I soggetti di cui al comma 5 ammessi alriparto devono redigere, entro un anno dallaricezione delle somme ad essi destinate, unapposito e separato rendiconto dal quale ri-sulti, anche a mezzo di una relazione illustra-tiva, in modo chiaro e trasparente la destina-zione delle somme ad essi attribuite.

7. Con decreto di natura non regolamen-tare del Presidente del Consiglio dei ministri,su proposta del Ministro della solidarieta so-ciale, del Ministro dell’universita e della ri-cerca e del Ministro della salute, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, sono stabilite le modalita di richiesta,le liste dei soggetti ammessi al riparto e lemodalita del riparto delle somme stesse non-che le modalita e i termini del recupero dellesomme non rendicontate ai sensi delcomma 6.

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8. Per le finalita di cui ai commi da 5 a 7e autorizzata la spesa nel limite massimo di380 milioni di euro per l’anno 2009.

9. Al fine di consentire un’efficace e tem-pestiva gestione del processo finalizzato al-l’erogazione da parte del Ministero della so-lidarieta sociale dei contributi del cinque permille relativi agli anni finanziari 2006 e2007, sono stanziati 500.000 euro a valeresulle risorse di cui al comma 1235 dell’arti-colo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,come modificato dal comma 10.

10. Al comma 1235 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le pa-role: «parti sociali» sono aggiunte le se-guenti: «e alla copertura degli oneri necessarialla liquidazione agli aventi diritto dellequote del cinque per mille relative agli annifinanziari 2006 e 2007».

11. Per lo svolgimento dell’attivita di ero-gazione dei contributi di cui al comma 9 ilMinistero della solidarieta sociale puo stipu-lare apposite convenzioni con un intermedia-rio finanziario.

12. Fatto salvo quanto previsto dall’arti-colo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le am-ministrazioni pubbliche statali che deten-gono, direttamente o indirettamente, il con-trollo di societa, ai sensi dell’articolo 2359,primo comma, numeri 1) e 2), del codice ci-vile, promuovono entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge,nelle forme previste dalla vigente normativa,anche attraverso atti di indirizzo, iniziativevolte a:

a) ridurre il numero dei componenti de-gli organi societari a tre, se composti attual-mente da piu di cinque membri, e a cinque,se composti attualmente da piu di sette mem-bri;

b) prevedere, per i consigli di ammini-strazione o di gestione costituiti da tre com-ponenti, che al presidente siano attribuite,senza alcun compenso aggiuntivo, anche lefunzioni di amministratore delegato;

c) sopprimere la carica di vice presi-dente eventualmente contemplata dagli sta-tuti, ovvero prevedere che la carica stessasia mantenuta esclusivamente quale modalitadi individuazione del sostituto del presidentein caso di assenza o di impedimento, senzatitolo a compensi aggiuntivi;

d) eliminare la previsione di gettoni dipresenza per i componenti degli organi so-cietari, ove esistenti, nonche limitare la costi-tuzione di comitati con funzioni consultive odi proposta ai casi strettamente necessari.

13. Le modifiche statutarie hanno effetto adecorrere dal primo rinnovo degli organi so-cietari successivo alle modifiche stesse.

14. Nelle societa di cui al comma 12 incui le amministrazioni statali detengono ilcontrollo indiretto, non e consentito nomi-nare, nei consigli di amministrazione o di ge-stione, amministratori della societa control-lante, a meno che non siano attribuite ai me-desimi deleghe gestionali a carattere perma-nente e continuativo ovvero che la nominarisponda all’esigenza di rendere disponibilialla societa controllata particolari e compro-vate competenze tecniche degli amministra-tori della societa controllante. Nei casi dicui al presente comma gli emolumenti rive-nienti dalla partecipazione agli organi dellasocieta controllata sono comunque riversatialla societa controllante.

15. Le societa di cui ai commi da 12 a 18adottano, per la fornitura di beni e servizi,parametri di qualita e di prezzo rapportati aquelli messi a disposizione delle pubblicheamministrazioni dalla Consip Spa, motivandoespressamente le ragioni dell’eventuale sco-stamento da tali parametri, con particolare ri-guardo ai casi in cui le societa stesse sianosoggette alla normativa comunitaria sugli ap-palti pubblici.

16. Le disposizioni dei commi da 12 a 18non si applicano alle societa quotate in mer-cati regolamentati, nonche, relativamente alcomma 12, lettera b), alle societa di cui al-

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l’articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27dicembre 2006, n. 296.

17. Ai fini di quanto disciplinato daicommi da 12 a 18, alle societa di cui all’ar-ticolo 1, comma 729, della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296, continuano ad applicarsile disposizioni del predetto comma 729, non-che le altre ad esse relative contenute nellamedesima legge n. 296 del 2006.

18. I contratti relativi a rapporti di consu-lenza con le pubbliche amministrazioni dicui all’articolo 1, comma 2, del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficacia decorrere dalla data di pubblicazione delnominativo del consulente, dell’oggetto del-l’incarico e del relativo compenso sul sitoistituzionale dell’amministrazione stipulante.

19. E fatto divieto alle pubbliche ammini-strazioni di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,di inserire clausole compromissorie in tuttii loro contratti aventi ad oggetto lavori, for-niture e servizi ovvero, relativamente ai me-desimi contratti, di sottoscrivere compro-messi. Le clausole compromissorie ovvero icompromessi comunque sottoscritti sononulli e la loro sottoscrizione costituisce ille-cito disciplinare e determina responsabilitaerariale per i responsabili dei relativi proce-dimenti.

20. Le disposizioni di cui al comma 19 siestendono alle societa interamente posseduteovvero partecipate maggioritariamente dallepubbliche amministrazioni di cui al mede-simo comma, nonche agli enti pubblici eco-nomici ed alle societa interamente posseduteovvero partecipate maggioritariamente daquesti ultimi.

21. Relativamente ai contratti aventi adoggetto lavori, forniture e servizi gia sotto-scritti dalle amministrazioni alla data di en-trata in vigore della presente legge e per lecui controversie i relativi collegi arbitralinon si sono ancora costituiti alla data del30 settembre 2007, e fatto obbligo ai soggettidi cui ai commi 19 e 20 di declinare la com-petenza arbitrale, ove tale facolta sia prevista

nelle clausole arbitrali inserite nei predetticontratti; dalla data della relativa comunica-zione opera esclusivamente la giurisdizioneordinaria. I collegi arbitrali, eventualmentecostituiti successivamente al 30 settembre2007 e fino alla data di entrata in vigoredella presente legge, decadono automatica-mente e le relative spese restano integral-mente compensate tra le parti.

22. Il Presidente del Consiglio dei mini-stri, su proposta del Ministro dell’economiae delle finanze, di concerto con il Ministroper le riforme e le innovazioni nella pubblicaamministrazione, il Ministro delle infrastrut-ture ed il Ministro della giustizia, provvedeannualmente a determinare con decreto i ri-sparmi conseguiti per effetto dell’applica-zione delle disposizioni dei commi da 19 a23 affinche siano corrispondentemente ridottigli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferi-menti a carico del bilancio dello Stato e lerelative risorse siano riassegnate al Ministerodella giustizia per il miglioramento del rela-tivo servizio. Il Presidente del Consiglio deiministri trasmette annualmente al Parlamentoed alla Corte dei conti una relazione sullostato di attuazione delle disposizioni deicommi da 19 a 23.

23. All’articolo 240 del codice dei con-tratti pubblici, di cui al decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15 einserito il seguente:

«15-bis. Qualora i termini di cui al comma5 e al comma 13 non siano rispettati a causadi ritardi negli adempimenti del responsabiledel procedimento ovvero della commissione,il primo risponde sia sul piano disciplinare,sia a titolo di danno erariale, e la secondaperde qualsivoglia diritto al compenso dicui al comma 10».

24. I commi 28 e 29 dell’articolo 1 dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivemodificazioni, sono abrogati. Le risorse nonimpegnate sono riversate all’entrata delloStato.

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25. A decorrere dal 1º gennaio 2008, le re-

sidue attivita dell’Agenzia per lo svolgi-mento dei Giochi olimpici Torino 2006

sono svolte, entro il termine di tre anni, da

un commissario liquidatore nominato con de-

creto di natura non regolamentare del Presi-

dente del Consiglio dei ministri, sentito il

Ministro dell’economia e delle finanze. Conil medesimo decreto sono precisati i compiti

del commissario, nonche le dotazioni di

mezzi e di personale necessari al suo funzio-

namento, nei limiti delle risorse residue a di-

sposizione dell’Agenzia Torino 2006. Le di-

sponibilita che residuano alla fine della ge-stione liquidatoria sono versate all’entrata

del bilancio dello Stato.

26. La destinazione finale degli impianti

sportivi e delle infrastrutture olimpiche e via-rie comprese nel piano degli interventi di cui

all’articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre

2000, n. 285, e stabilita secondo quanto pre-

visto nelle convenzioni attuative del piano

stesso, a norma dell’articolo 13, comma

1-bis, della citata legge n. 285 del 2000.

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il

mercato, le amministrazioni di cui all’arti-

colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, non possono costituire

societa aventi per oggetto attivita di produ-zione di beni e di servizi non strettamente

necessarie per il perseguimento delle proprie

finalita istituzionali, ne assumere o mante-

nere direttamente o indirettamente partecipa-

zioni, anche di minoranza, in tali societa. Esempre ammessa la costituzione di societa

che producono servizi di interesse generale

e l’assunzione di partecipazioni in tali so-

cieta da parte delle amministrazioni di cui al-

l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei ri-spettivi livelli di competenza.

28. L’assunzione di nuove partecipazioni e

il mantenimento delle attuali devono essere

autorizzati dall’organo competente con deli-

bera motivata in ordine alla sussistenza deipresupposti di cui al comma 27.

29. Entro diciotto mesi dalla data di en-trata in vigore della presente legge, le ammi-nistrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,nel rispetto delle procedure ad evidenza pub-blica, cedono a terzi le societa e le partecipa-zioni vietate ai sensi del comma 27.

30. Le amministrazioni che, nel rispettodel comma 27, costituiscono societa o enti,comunque denominati, o assumono parteci-pazioni in societa, consorzi o altri organismi,anche a seguito di processi di riorganizza-zione, trasformazione o decentramento, adot-tano, sentite le organizzazioni sindacali pergli effetti derivanti sul personale, provvedi-menti di trasferimento delle risorse umane,finanziarie e strumentali in misura adeguataalle funzioni esercitate mediante i soggettidi cui al presente comma e provvedono allacorrispondente rideterminazione della propriadotazione organica.

31. Fino al perfezionamento dei provvedi-menti di rideterminazione di cui al comma30, le dotazioni organiche sono provvisoria-mente individuate in misura pari al numerodei posti coperti al 31 dicembre dell’annoprecedente all’istituzione o all’assunzione dipartecipazioni di cui al comma 30, tenuto an-che conto dei posti per i quali alla stessa datarisultino in corso di espletamento proceduredi reclutamento, di mobilita o di riqualifica-zione del personale, diminuito delle unita dipersonale effettivamente trasferito.

32. I collegi dei revisori e gli organi dicontrollo interno delle amministrazioni edei soggetti interessati dai processi di cui aicommi 30 e 31 asseverano il trasferimentodelle risorse umane e finanziarie e trasmet-tono una relazione alla Presidenza del Consi-glio dei ministri – Dipartimento della fun-zione pubblica e al Ministero dell’economiae delle finanze – Dipartimento della Ragio-neria generale dello Stato, segnalando even-tuali inadempimenti anche alle sezioni com-petenti della Corte dei conti.

33. A decorrere dall’anno 2008, il Fondoper gli investimenti, istituito nello stato di

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previsione della spesa di ciascun Ministero aisensi dell’articolo 46 della legge 28 dicem-bre 2001, n. 448, e assegnato alle corrispon-denti autorizzazioni legislative confluite nelFondo medesimo. L’articolo 46 della citatalegge n. 448 del 2001 cessa di avere effica-cia a decorrere dall’anno 2008.

34. A decorrere dall’esercizio 2008 icommi 15 e 16 dell’articolo 1 della legge23 dicembre 2005, n. 266, cessano di avereefficacia. Le disponibilita dei fondi da ripar-tire per i trasferimenti correnti per le im-prese, di cui ai predetti commi, sono desti-nate alle finalita di cui alle disposizioni nor-mative indicate nell’elenco 3 della medesimalegge n. 266 del 2005.

35. Il comma 862 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e sostituitodal seguente:

«862. Le iniziative agevolate finanziate avalere sugli strumenti della programmazionenegoziata, non ancora completate alla datadi scadenza delle proroghe concesse ai sensidella vigente normativa e che, alla medesimadata, risultino realizzate in misura non infe-riore al 40 per cento degli investimenti am-messi, possono essere completate entro il31 dicembre 2008. La relativa rendiconta-zione e completata entro i sei mesi succes-sivi».

36. All’articolo 36, terzo comma, del regiodecreto 18 novembre 1923, n. 2440, le pa-role: «settimo esercizio successivo» sono so-stituite dalle seguenti: «terzo esercizio suc-cessivo».

37. Con cadenza triennale, a partire dal-l’anno 2008, e con le modalita di cui alcomma 38, si provvede all’analisi ed alla va-lutazione dei residui passivi propri di contocapitale di cui all’articolo 275, secondocomma, lettera c), del regolamento di cui alregio decreto 23 maggio 1924, n. 827, aifini della verifica della permanenza dei pre-supposti indicati dall’articolo 20, terzocomma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

38. Per le finalita di cui al comma 37, ilMinistro dell’economia e delle finanze, d’in-tesa con le amministrazioni interessate, pro-muove un programma di ricognizione dei re-sidui passivi di cui al comma 37, da attuarein sede di Conferenza permanente previstadall’articolo 9 del regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 20 feb-braio 1998, n. 38, e da concludere entro il 30aprile, con l’individuazione di quelli per iquali, non ricorrendo piu i presupposti dicui al medesimo comma 37, si dovra proce-dere alla eliminazione.

39. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con i Mini-stri interessati, e quantificato l’ammontaredegli stanziamenti in conto residui da elimi-nare ai sensi del comma 38, che sono conse-guentemente versati dalle amministrazioniinteressate all’entrata del bilancio delloStato, nonche l’ammontare degli stanzia-menti da iscrivere, compatibilmente con gliobiettivi programmati di finanza pubblica ecomunque nei limiti degli effetti positivi sti-mati in ciascun anno in termini di indebita-mento netto conseguenti alla eliminazionedei residui, in appositi fondi da istituire neglistati di previsione delle amministrazioni me-desime per il finanziamento di nuovi pro-grammi di spesa o di quelli gia esistenti.L’utilizzazione dei fondi e disposta con de-creti del Ministro dell’economia e delle fi-nanze, su proposta del Ministro interessato,previo parere delle competenti Commissioniparlamentari.

40. Per il triennio 2008-2010 i soggetti ti-tolari di conti correnti e di contabilita spe-ciali aperti presso la Tesoreria dello Stato,inseriti nell’elenco del conto economico con-solidato delle amministrazioni pubbliche,non possono effettuare prelevamenti dai ri-spettivi conti aperti presso la Tesoreria delloStato superiori all’importo cumulativamenteprelevato alla fine di ciascun bimestre del-l’anno precedente aumentato del 2 per cento.Sono esclusi da tale limite le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,

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gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e2, del testo unico delle leggi sull’ordina-mento degli enti locali di cui al decreto legi-slativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previ-denziali, gli enti del Servizio sanitario nazio-nale, il Consiglio nazionale dell’economia edel lavoro, gli enti del sistema camerale,gli enti gestori delle aree naturali protette,l’Istituto centrale per la ricerca scientifica etecnologica applicata al mare (ICRAM), l’I-stituto nazionale per la fauna selvatica(INFS), le autorita portuali, il Ministero del-l’economia e delle finanze per i conti relativialle funzioni trasferite a seguito della trasfor-mazione della Cassa depositi e prestiti in so-cieta per azioni, le agenzie fiscali di cui al-l’articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi del-l’articolo 576 del regolamento di cui al regiodecreto 23 maggio 1924, n. 827, e successivemodificazioni. Sono, inoltre, esclusi i contiriguardanti interventi di politica comunitaria,i conti intestati ai fondi di rotazione indivi-duati ai sensi dell’articolo 93, comma 8,della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ailoro gestori, i conti relativi ad interventi diemergenza, il conto finalizzato alla ripeti-zione di titoli di spesa non andati a buonfine, nonche i conti istituiti nell’anno prece-dente a quello di riferimento.

41. I soggetti interessati possono richie-dere al Ministero dell’economia e delle fi-nanze deroghe al vincolo di cui al comma40 per effettive e motivate esigenze. L’acco-glimento della richiesta ovvero l’eventualediniego, totale o parziale, e disposto con de-terminazione dirigenziale. Le eccedenze dispesa riconosciute in deroga devono essereriassorbite entro la fine dell’anno di riferi-mento, fatta eccezione per quelle correlateal pagamento degli oneri contrattuali a titolodi competenze arretrate per il personale.

42. Il mancato riassorbimento delle ecce-denze di spesa di cui al comma 41 comportache, nell’anno successivo, possono essere ef-fettuate solo le spese previste per legge o de-rivanti da contratti perfezionati, nonche le

spese indifferibili la cui mancata effettua-zione comporta un danno. I prelievi delleamministrazioni periferiche dello Stato sonoregolati con provvedimenti del Ministro del-l’economia e delle finanze.

43. Il comma 593 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e abrogato.

44. Il trattamento economico onnicom-prensivo di chiunque riceva a carico dellepubbliche finanze emolumenti o retribuzioninell’ambito di rapporti di lavoro dipendenteo autonomo con pubbliche amministrazionistatali di cui all’articolo 1, comma 2, del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,agenzie, enti pubblici anche economici, entidi ricerca, universita, societa non quotate atotale o prevalente partecipazione pubblicanonche le loro controllate, ovvero sia titolaredi incarichi o mandati di qualsiasi natura nelterritorio metropolitano, non puo superarequello del primo presidente della Corte dicassazione. Il limite si applica anche ai ma-gistrati ordinari, amministrativi e contabili,ai presidenti e componenti di collegi e organidi governo e di controllo di societa non quo-tate, ai dirigenti. Il limite non si applica alleattivita di natura professionale e ai contrattid’opera, che non possono in alcun caso es-sere stipulati con chi ad altro titolo percepi-sce emolumenti o retribuzioni ai sensi deiprecedenti periodi, aventi ad oggetto una pre-stazione artistica o professionale che con-senta di competere sul mercato in condizionidi effettiva concorrenza. Nessun atto com-portante spesa ai sensi dei precedenti periodipuo ricevere attuazione, se non sia stato pre-viamente reso noto, con l’indicazione nomi-nativa dei destinatari e dell’ammontare delcompenso, attraverso la pubblicazione sulsito web dell’amministrazione o del soggettointeressato, nonche comunicato al Governo eal Parlamento. In caso di violazione, l’ammi-nistratore che abbia disposto il pagamento eil destinatario del medesimo sono tenuti alrimborso, a titolo di danno erariale, di unasomma pari a dieci volte l’ammontare ecce-dente la cifra consentita. Le disposizioni di

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cui al primo e al secondo periodo del pre-sente comma non possono essere derogatese non per motivate esigenze di carattere ec-cezionale e per un periodo di tempo non su-periore a tre anni, fermo restando quanto di-sposto dal periodo precedente. Le ammini-strazioni, gli enti e le societa di cui al primoe secondo periodo del presente comma per iquali il limite trova applicazione sono tenutialla preventiva comunicazione dei relativiatti alla Corte dei conti. Per le amministra-zioni dello Stato possono essere autorizzatederoghe con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Ministroper le riforme e le innovazioni nella pubblicaamministrazione, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, nel limitemassimo di 25 unita, corrispondenti alle po-sizioni di piu elevato livello di responsabi-lita. Coloro che sono legati da un rapportodi lavoro con organismi pubblici anche eco-nomici ovvero con societa a partecipazionepubblica o loro partecipate, collegate e con-trollate, e che sono al tempo stesso compo-nenti degli organi di governo o di controllodell’organismo o societa con cui e instauratoun rapporto di lavoro, sono collocati di di-ritto in aspettativa senza assegni e con so-spensione della loro iscrizione ai competentiistituti di previdenza e di assistenza. Ai finidell’applicazione del presente comma sonocomputate in modo cumulativo le somme co-munque erogate all’interessato a carico delmedesimo o di piu organismi, anche nelcaso di pluralita di incarichi da uno stessoorganismo conferiti nel corso dell’anno.Alla Banca d’Italia e alle altre autorita indi-pendenti il presente comma si applica limita-tamente alle previsioni di pubblicita e traspa-renza per le retribuzioni e gli emolumenticomunque superiori al limite di cui al primoperiodo del presente comma.

45. Per la Banca d’Italia e le altre autoritaindipendenti la legge di riforma delle stesseautorita disciplina in via generale i modi difinanziamento, i controlli sulla spesa, nonchele retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo

gli obiettivi di riduzione di costi e conteni-mento di retribuzioni ed emolumenti di cuial comma 44.

46. Per le amministrazioni dello Stato, perla Banca d’Italia e le autorita indipendenti, aisoggetti cui non si applica il limite di cui alcomma 44, il trattamento economico com-plessivo, secondo quanto disposto dallostesso comma, non puo comunque superareil doppio di quello del primo presidente dellaCorte di cassazione.

47. Le disposizioni di cui al comma 44non si applicano ai contratti di diritto privatoin corso alla data del 28 settembre 2007. Seil superamento dei limiti di cui ai commi 44e 46 deriva dalla titolarita di uno o piu inca-richi, mandati e cariche di natura non priva-tistica, o da rapporti di lavoro di natura nonprivatistica con i soggetti di cui al primo esecondo periodo del comma 44, si procedealla decurtazione annuale del trattamentoeconomico complessivo di una cifra pari al25 per cento della parte eccedente il limitedi cui al comma 44, primo periodo, e alcomma 46. La decurtazione annuale cessaal raggiungimento del limite medesimo.Alla medesima decurtazione si procede an-che nel caso in cui il superamento del limitesia determinato dal cumulo con emolumentiderivanti dai contratti di cui al primo pe-riodo. In caso di cumulo di piu incarichi, ca-riche o mandati la decurtazione di cui al pre-sente comma opera a partire dall’incarico,carica o mandato da ultimo conferito.

48. Le disposizioni di cui al comma 44 siapplicano comunque alla stipula di tutti inuovi contratti e al rinnovo per scadenza ditutti i contratti in essere che non possonoin alcun caso essere prorogati oltre la sca-denza prevista.

49. A tutte le situazioni e rapporti contem-plati dai commi 47 e 48 si applicano senzaeccezione le prescrizioni di pubblicita e tra-sparenza di cui al comma 44.

50. Tutte le retribuzioni dirigenziali e icompensi per la conduzione di trasmissionidi qualunque genere presso la RAI- Radiote-

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levisione italiana Spa sono rese note allaCommissione parlamentare per l’indirizzogenerale e la vigilanza dei servizi radiotele-visivi.

51. Il primo, il secondo e il terzo periododell’articolo 1, comma 466, della legge 27dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Allefattispecie gia disciplinate dai periodi sop-pressi si applicano i commi 44 e 45.

52. Il Presidente del Consiglio dei mini-stri, sulla base di un rapporto di analisi eclassificazione dell’insieme delle posizioniinteressate, predisposto dal Ministro per le ri-forme e le innovazioni nella pubblica ammi-nistrazione, presenta alle Camere entro il 30settembre 2008 una relazione sull’applica-zione delle disposizioni di cui ai commi da44 a 51.

53. La Corte dei conti verifica l’attuazionedelle disposizioni di cui al comma 44 in sededi controllo successivo sulla gestione del bi-lancio ai sensi dell’articolo 3, comma 4,della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e succes-sive modificazioni.

54. All’articolo 1, comma 127, della legge23 dicembre 1996, n. 662, le parole da:«pubblicano» fino a: «erogato» sono sosti-tuite dalle seguenti: «sono tenute a pubbli-care sul proprio sito web i relativi provvedi-menti completi di indicazione dei soggettipercettori, della ragione dell’incarico e del-l’ammontare erogato. In caso di omessa pub-blicazione, la liquidazione del corrispettivoper gli incarichi di collaborazione o consu-lenza di cui al presente comma costituisce il-lecito disciplinare e determina responsabilitaerariale del dirigente preposto».

55. L’affidamento da parte degli enti lo-cali di incarichi di studio o di ricerca, ovverodi consulenze, a soggetti estranei all’ammini-strazione puo avvenire solo nell’ambito di unprogramma approvato dal consiglio ai sensidell’articolo 42, comma 2, lettera b), del te-sto unico di cui al decreto legislativo 18 ago-sto 2000, n. 267.

56. Con il regolamento sull’ordinamentodegli uffici e dei servizi emanato ai sensi

dell’articolo 89 del citato decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in con-formita a quanto stabilito dalle disposizionivigenti, i limiti, i criteri e le modalita perl’affidamento di incarichi di collaborazione,di studio o di ricerca, ovvero di consulenze,a soggetti estranei all’amministrazione. Conil medesimo regolamento e fissato il limitemassimo della spesa annua per gli incarichie consulenze. L’affidamento di incarichi oconsulenze effettuato in violazione delle di-sposizioni regolamentari emanate ai sensidel presente comma costituisce illecito disci-plinare e determina responsabilita erariale.

57. Le disposizioni regolamentari di cui alcomma 56 sono trasmesse, per estratto, allasezione regionale di controllo della Cortedei conti entro trenta giorni dalla loro ado-zione.

58. Dalla data di emanazione del decretodel Presidente del Consiglio dei ministri dicui al quarto periodo del presente commasono soppressi tutti i contratti di consulenzadi durata continuativa riferibili al personalefacente parte di speciali uffici o strutture, co-munque denominati, istituiti presso le ammi-nistrazioni dello Stato, fatta eccezione perquelle preposte alla tutela ambientale, pae-saggistico-territoriale, del patrimonio e delleattivita culturali e storico-artistiche e alla tu-tela della salute e della pubblica incolumita.Le relative funzioni sono demandate alle di-rezioni generali competenti per materia ov-vero per vicinanza di materia. Il personaledi ruolo dipendente dall’amministrazione sta-tale e restituito a quella di appartenenza ov-vero puo essere inquadrato, con le proceduree le modalita previste dal citato decreto legi-slativo n. 165 del 2001, in uno degli ufficidel Ministero presso cui presta servizio.Con decreto del Presidente del Consigliodei ministri da emanare entro il 30 giugno2008, previo parere delle competenti Com-missioni parlamentari, sono individuati, tragli uffici e le strutture di cui al primo pe-riodo, quelli per i quali sussistono contrattidi consulenza e di durata continuativa indi-

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spensabili per assicurare il perseguimentodelle finalita istituzionali.

59. E nullo il contratto di assicurazionecon il quale un ente pubblico assicuri propriamministratori per i rischi derivanti dall’e-spletamento dei compiti istituzionali connessicon la carica e riguardanti la responsabilitaper danni cagionati allo Stato o ad enti pub-blici e la responsabilita contabile. I contrattidi assicurazione in corso alla data di entratain vigore della presente legge cessano diavere efficacia alla data del 30 giugno2008. In caso di violazione della presente di-sposizione, l’amministratore che pone in es-sere o che proroga il contratto di assicura-zione e il beneficiario della copertura assicu-rativa sono tenuti al rimborso, a titolo didanno erariale, di una somma pari a diecivolte l’ammontare dei premi complessiva-mente stabiliti nel contratto medesimo.

60. All’articolo 7, comma 7, della legge 5giugno 2003, n. 131, al secondo periodosono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«, salvo quanto disposto dal terzo periododel presente comma. Nelle relazioni al Parla-mento di cui all’articolo 3, comma 6, dellalegge 14 gennaio 1994, n. 20, e successivemodificazioni, e all’articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 febbraio1982, n. 51, e successive modificazioni, laCorte dei conti riferisce anche sulla basedei dati e delle informazioni raccolti dallesezioni regionali di controllo».

61. L’articolo 7, comma 9, della legge 5giugno 2003, n. 131, e abrogato. I compo-nenti gia nominati in attuazione della pre-detta disposizione alla data del 1º ottobre2007 rimangono in carica fino alla fine delmandato. I componenti nominati successiva-mente cessano dalla carica alla data di en-trata in vigore della presente legge, termi-nando dalla medesima data ogni correspon-sione di emolumenti a qualsiasi titolo in pre-cedenza percepiti.

62. Per il coordinamento delle nuove fun-zioni istituzionali conseguenti all’applica-

zione dei commi dal 43 al 66 con quelle inatto e per il potenziamento delle attivita fina-lizzate alla relazione annuale al Parlamentosul rendiconto generale dello Stato e dei con-trolli sulla gestione, nonche per il persegui-mento delle priorita indicate dal Parlamentoai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifi-cazioni, il Consiglio di presidenza dellaCorte dei conti adotta, su proposta del presi-dente della medesima Corte, i regolamenti dicui all’articolo 4 della legge 14 gennaio1994, n. 20, e all’articolo 3 del decreto legi-slativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari perriorganizzare gli uffici e i servizi della Corte.Il presidente della Corte dei conti formula leproposte regolamentari, sentito il segretariogenerale, nell’esercizio delle funzioni di indi-rizzo politico-istituzionale di cui agli articoli4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto le-gislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendogli obiettivi e i programmi da attuare e adot-tando i conseguenti provvedimenti applica-tivi.

63. Per il triennio 2008-2010, il Presidentedella Corte dei conti, entro il 30 giugno diciascun anno, presenta al Parlamento una re-lazione sulle procedure in corso per l’attua-zione del comma 62 e sugli strumenti neces-sari per garantire piena autonomia ed effet-tiva indipendenza nello svolgimento dellefunzioni di organo ausiliario del Parlamentoin attuazione dell’articolo 100 della Costitu-zione.

64. A fini di razionalizzazione della spesapubblica, di vigilanza sulle entrate e di po-tenziamento del controllo svolto dalla Cortedei conti, l’amministrazione che ritenga dinon ottemperare ai rilievi formulati dallaCorte a conclusione di controlli su gestionidi spesa o di entrata svolti a norma dell’arti-colo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,adotta, entro trenta giorni dalla ricezionedei rilievi, un provvedimento motivato da co-municare alle Presidenze delle Camere, allaPresidenza del Consiglio dei ministri e allaPresidenza della Corte dei conti.

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65. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifi-cazioni, sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: «, anche tenendo conto, ai fini di re-ferto per il coordinamento del sistema di fi-nanza pubblica, delle relazioni redatte dagliorgani, collegiali o monocratici, che eserci-tano funzioni di controllo o vigilanza su am-ministrazioni, enti pubblici, autorita ammini-strative indipendenti o societa a prevalentecapitale pubblico».

66. All’articolo 1, comma 576, della legge27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) le parole: «per gli anni 2007 e 2008»sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno2007»;

b) le parole: «nell’anno 2009» sono so-stituite dalle seguenti: «nell’anno 2008».

67. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, con atto di indirizzo adottato, sentitoil Ministro per le riforme e le innovazioninella pubblica amministrazione, entro il 31gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiornail programma di analisi e valutazione dellaspesa delle amministrazioni centrali di cui al-l’articolo 1, comma 480, primo periodo,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con ri-ferimento alle missioni e ai programmi in cuisi articola il bilancio dello Stato e ai temi in-dicati nel comma 68. Il Governo riferiscesullo stato e sulle risultanze del programmain un allegato al Documento di programma-zione economico-finanziaria.

68. Entro il 15 giugno di ciascun anno,ogni Ministro trasmette alle Camere, per l’e-same da parte delle Commissioni parlamen-tari competenti per materia e per i profilidi coerenza ordinamentale e finanziaria, unarelazione sullo stato della spesa, sull’effica-cia nell’allocazione delle risorse nelle ammi-nistrazioni di rispettiva competenza e sulgrado di efficienza dell’azione amministra-tiva svolta, con riferimento alle missioni eai programmi in cui si articola il bilancio

dello Stato. Le relazioni, predisposte sullabase di un’istruttoria svolta dai servizi peril controllo interno, segnalano in particolare,con riferimento all’anno precedente e alprimo quadrimestre dell’anno in corso:

a) lo stato di attuazione delle direttivedi cui all’articolo 8 del decreto legislativo30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai ri-sultati conseguiti dall’amministrazione nelperseguimento delle priorita politiche indivi-duate dal Ministro, sia al grado di realizza-zione degli obiettivi di miglioramento, in re-lazione alle risorse assegnate e secondo gliindicatori stabiliti, in conformita con la do-cumentazione di bilancio, anche alla lucedelle attivita di controllo interno, nonche lelinee di intervento individuate e perseguiteal fine di migliorare l’efficienza, la produtti-vita e l’economicita delle strutture ammini-strative e i casi di maggior successo regi-strati;

b) gli adeguamenti normativi e ammini-strativi ritenuti opportuni, con particolare ri-guardo alla soppressione o all’accorpamentodelle strutture svolgenti funzioni coincidenti,analoghe, complementari o divenute obso-lete;

c) le misure ritenute necessarie ai finidell’adeguamento e della progressiva razio-nalizzazione delle strutture e delle funzioniamministrative nonche della base normativain relazione alla nuova struttura del bilancioper missioni e per programmi.

69. Il Comitato tecnico-scientifico per ilcontrollo strategico nelle amministrazionidello Stato, entro il mese di gennaio, indicaai servizi di controllo interno le linee guidaper lo svolgimento dell’attivita istruttoria dicui al comma 68 e ne riassume gli esiti com-plessivi ai fini della relazione trasmessa alleCamere dal Ministro per l’attuazione del pro-gramma di Governo ai sensi del medesimocomma 68. Allo scopo di consolidare il pro-cesso di ristrutturazione del bilancio delloStato per missioni e programmi e di accre-scere le complessive capacita di analisi cono-

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scitiva e valutativa, il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelleamministrazioni dello Stato e i servizi peril controllo interno cooperano con la Com-missione tecnica per la finanza pubblica,con il Servizio studi del Dipartimento dellaRagioneria generale dello Stato del Ministerodell’economia e delle finanze e con il Dipar-timento della funzione pubblica della Presi-denza del Consiglio dei ministri nello svolgi-mento del programma di analisi e valuta-zione della spesa di cui al comma 67, perle amministrazioni che partecipano a taleprogramma.

70. La Corte dei conti, nell’elaborazionedella relazione annuale al Parlamento sulrendiconto generale dello Stato, esprime levalutazioni di sua competenza anche tenendoconto dei temi di cui al comma 68, dellaclassificazione del bilancio dello Stato permissioni e programmi e delle priorita indi-cate dal Parlamento ai sensi dell’articolo 3,comma 4, della legge 14 gennaio 1994,n. 20, e successive modificazioni.

71. In attuazione degli articoli 117, se-condo comma, lettera r), e 118, primocomma, della Costituzione nonche degli indi-rizzi approvati dal Parlamento in sede di ap-provazione del Documento di programma-zione economico-finanziaria, anche ai finidegli adempimenti di cui ai commi da 33 a38 e da 634 a 642 dell’articolo 2 della pre-sente legge, il Governo promuove, in sededi Conferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e successive modificazioni, l’ado-zione di intese ai sensi dell’articolo 8,comma 6, della legge 5 giugno 2003,n. 131, per individuare metodi di reciprocainformazione volti a verificare l’esistenza diduplicazioni e sovrapposizioni di attivita ecompetenze tra le amministrazioni apparte-nenti ai diversi livelli territoriali e per svilup-pare procedure di revisione sugli andamentidella spesa pubblica per gli obiettivi di cuial comma 68, nonche metodi per lo scambiodelle informazioni concernenti i flussi finan-

ziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ailavori della Conferenza unificata un rappre-sentante della Conferenza dei Presidentidelle Assemblee legislative delle regioni edelle province autonome.

72. All’articolo 13 del decreto legislativo6 settembre 1989, n. 322, e aggiunto, infine, il seguente comma:

«4-bis. Il programma statistico nazionalecomprende un’apposita sezione concernentele statistiche sulle pubbliche amministrazionie sulle societa pubbliche o controllate dasoggetti pubblici, nonche sui servizi pubblici.Tale sezione e finalizzata alla raccolta e al-l’organizzazione dei dati inerenti al numero,natura giuridica, settore di attivita, dotazionedi risorse umane e finanziarie e spesa deisoggetti di cui al primo periodo, nonche aibeni e servizi prodotti e ai relativi costi e ri-sultati, anche alla luce della comparazionetra amministrazioni in ambito nazionale e in-ternazionale. Il programma statistico nazio-nale comprende i dati utili per la rilevazionedel grado di soddisfazione e della qualitapercepita dai cittadini e dalle imprese con ri-ferimento a settori e servizi pubblici indivi-duati a rotazione».

73. Ai fini dell’attuazione del comma 4-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo 6settembre 1989, n. 322, introdotto dalcomma 72, l’Istituto nazionale di statistica(ISTAT) emana una circolare sul coordina-mento dell’informazione statistica nelle pub-bliche amministrazioni e sulla definizione dimetodi per lo scambio e l’utilizzo in via te-lematica dell’informazione statistica e finan-ziaria, anche con riferimento ai dati rilevantiper i temi di cui al comma 68. Al fine di uni-ficare i metodi e gli strumenti di monitorag-gio, il Comitato di cui all’articolo 17 del me-desimo decreto legislativo n. 322 del 1989definisce, in collaborazione con il Centro na-zionale per l’informatica nella pubblica am-ministrazione (CNIPA), appositi standardper il rispetto dei princıpi di unicita del si-stema informativo, raccolta condivisa delle

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informazioni e dei dati e accesso differen-ziato in base alle competenze istituzionalidi ciascuna amministrazione. Per l’adegua-mento del sistema informativo dell’ISTATe il suo collegamento con altri sistemi infor-mativi si provvede a valere sulle maggiori ri-sorse assegnate all’articolo 36 della legge 24aprile 1980, n. 146, ai sensi della Tabella Callegata alla presente legge. All’articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,con modificazioni, dalla legge 2 dicembre2005, n. 248, le parole: «31 dicembre2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 di-cembre 2008».

74. All’articolo 7 del decreto legislativo 6settembre 1989, n. 322, e successive modifi-cazioni, il comma 1 e sostituito dal seguente:

«1. E fatto obbligo a tutte le amministra-zioni, enti e organismi pubblici di forniretutti i dati che vengano loro richiesti per lerilevazioni previste dal programma statisticonazionale. Sono sottoposti al medesimo ob-bligo i soggetti privati per le rilevazioni,rientranti nel programma stesso, espressa-mente indicate con delibera del Consigliodei ministri. Su proposta del presidente del-l’ISTAT, sentito il Comitato di cui all’arti-colo 17, con delibera del Consiglio dei mini-stri e annualmente definita, in relazione al-l’oggetto, ampiezza, finalita, destinatari etecnica di indagine utilizzata per ciascuna ri-levazione statistica, la tipologia di dati la cuimancata fornitura, per rilevanza, dimensioneo significativita ai fini della rilevazione stati-stica, configura violazione dell’obbligo di cuial presente comma. I proventi delle sanzioniamministrative irrogate ai sensi dell’articolo11 confluiscono in apposito capitolo del bi-lancio dell’ISTAT e sono destinati alla co-pertura degli oneri per le rilevazioni previstedal programma statistico nazionale».

75. La somma di 94.237.000 euro, versataall’entrata del bilancio dello Stato per l’anno2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07del 2007 emessa dal tribunale di Milano il

28 giugno 2007, e iscritta nell’anno mede-simo nel Fondo per interventi strutturali dipolitica economica, di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; a va-lere sul suddetto Fondo, la medesima sommae versata all’entrata del bilancio dello Statonell’anno 2008. La presente disposizione en-tra in vigore dalla data di pubblicazione dellapresente legge nella Gazzetta Ufficiale.

76. Al comma 6 dell’articolo 7 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole:«di provata competenza» sono sostituite dalleseguenti: «di particolare e comprovata spe-cializzazione universitaria».

77. All’articolo 7 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi-cazioni, e aggiunto, in fine, il seguentecomma:

«6-quater. Le disposizioni di cui ai commi6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai compo-nenti degli organismi di controllo interno edei nuclei di valutazione, nonche degli orga-nismi operanti per le finalita di cui all’arti-colo 1, comma 5, della legge 17 maggio1999, n. 144».

78. Resta fermo quanto previsto dall’arti-colo 1, commi 529 e 560, della legge 27 di-cembre 2006, n. 296.

79. L’articolo 36 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e sostituito dal seguente:

«Art. 36. – (Utilizzo di contratti di lavoro

flessibile). – 1. Le pubbliche amministrazioniassumono esclusivamente con contratti di la-voro subordinato a tempo indeterminato enon possono avvalersi delle forme contrat-tuali di lavoro flessibile previste dal codicecivile e dalle leggi sui rapporti di lavoro su-bordinato nell’impresa se non per esigenzestagionali o per periodi non superiori a tremesi, fatte salve le sostituzioni per maternitarelativamente alle autonomie territoriali. Ilprovvedimento di assunzione deve contenere

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l’indicazione del nominativo della personada sostituire.

2. In nessun caso e ammesso il rinnovodel contratto o l’utilizzo del medesimo lavo-ratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esi-genze temporanee ed eccezionali attraversol’assegnazione temporanea di personale di al-tre amministrazioni per un periodo non supe-riore a sei mesi, non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3non possono essere derogate dalla contratta-zione collettiva.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmet-tono alla Presidenza del Consiglio dei mini-stri – Dipartimento della funzione pubblicae al Ministero dell’economia e delle finanze– Dipartimento della Ragioneria generaledello Stato le convenzioni concernenti l’uti-lizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposi-zioni imperative riguardanti l’assunzione ol’impiego di lavoratori, da parte delle pubbli-che amministrazioni, non puo comportare lacostituzione di rapporti di lavoro a tempo in-determinato con le medesime pubbliche am-ministrazioni, ferma restando ogni responsa-bilita e sanzione. Il lavoratore interessatoha diritto al risarcimento del danno derivantedalla prestazione di lavoro in violazione didisposizioni imperative. Le amministrazionihanno l’obbligo di recuperare le somme pa-gate a tale titolo nei confronti dei dirigentiresponsabili, qualora la violazione sia dovutaa dolo o colpa grave. Le amministrazionipubbliche che operano in violazione delle di-sposizioni di cui al presente articolo non pos-sono effettuare assunzioni ad alcun titolo peril triennio successivo alla suddetta viola-zione.

7. Le disposizioni di cui al presente arti-colo non si applicano agli uffici di cui all’ar-ticolo 14, comma 2, del presente decreto,nonche agli uffici di cui all’articolo 90 deltesto unico di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267. Sono altresı esclusi icontratti relativi agli incarichi dirigenziali

ed alla preposizione ad organi di direzione,consultivi e di controllo delle amministra-zioni pubbliche, ivi inclusi gli organismioperanti per le finalita di cui all’articolo 1della legge 17 maggio 1999, n. 144.

8. Per l’attuazione di programmi e progettidi tutela e valorizzazione delle aree marineprotette di cui alle leggi 31 dicembre 1982,n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, il parconazionale dell’arcipelago della Maddalena,di cui alla legge 4 gennaio 1994, n. 10, egli enti cui e delegata la gestione ai sensidell’articolo 2, comma 37, della legge 9 di-cembre 1998, n. 426, e successive modifica-zioni, sono autorizzati, in deroga ad ogni di-versa disposizione, ad assumere personalecon contratto di lavoro a tempo determinato,della durata massima di due anni eventual-mente rinnovabili, nel contingente comples-sivo stabilito con disposizione legislativa eripartito tra gli enti interessati con decretodel Ministro per le riforme e le innovazioninella pubblica amministrazione, su propostadel Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze. In primaapplicazione, il predetto contingente e fissatoin centocinquanta unita di personale non di-rigenziale alla cui copertura si provvedeprioritariamente con trasformazione del rap-porto di lavoro degli operatori attualmenteutilizzati con contratti di lavoro flessibile.

9. Gli enti locali non sottoposti al patto distabilita interno e che comunque abbiano unadotazione organica non superiore alle quin-dici unita possono avvalersi di forme contrat-tuali di lavoro flessibile, oltre che per le fina-lita di cui al comma 1, per la sostituzione dilavoratori assenti e per i quali sussiste il di-ritto alla conservazione del posto, semprechenel contratto di lavoro a termine sia indicatoil nome del lavoratore sostituito e la causadella sua sostituzione.

10. Gli enti del Servizio sanitario nazio-nale, in relazione al personale medico, conesclusivo riferimento alle figure infungibili,al personale infermieristico ed al personale

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di supporto alle attivita infermieristiche, pos-

sono avvalersi di forme contrattuali di lavoro

flessibile, oltre che per le finalita di cui al

comma 1, per la sostituzione di lavoratori as-

senti o cessati dal servizio limitatamente ai

casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili

esigenze correlate alla erogazione dei livelli

essenziali di assistenza, compatibilmente

con i vincoli previsti in materia di conteni-

mento della spesa di personale dall’articolo

1, comma 565, della legge 27 dicembre

2006, n. 296.

11. Le pubbliche amministrazioni possono

avvalersi di contratti di lavoro flessibile per

lo svolgimento di programmi o attivita i

cui oneri sono finanziati con fondi dell’U-

nione europea e del Fondo per le aree sottou-

tilizzate. Le universita e gli enti di ricerca

possono avvalersi di contratti di lavoro fles-

sibile per lo svolgimento di progetti di ri-

cerca e di innovazione tecnologica i cui

oneri non risultino a carico dei bilanci di

funzionamento degli enti o del Fondo di fi-

nanziamento degli enti o del Fondo di finan-

ziamento ordinario delle universita. Gli enti

del Servizio sanitario nazionale possono av-

valersi di contratti di lavoro flessibile per

lo svolgimento di progetti di ricerca finan-

ziati con le modalita indicate nell’articolo

1, comma 565, lettera b), secondo periodo,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’uti-

lizzazione dei lavoratori, con i quali si sono

stipulati i contratti di cui al presente comma,

per fini diversi determina responsabilita am-

ministrativa del dirigente e del responsabile

del progetto. La violazione delle presenti di-

sposizioni e causa di nullita del provvedi-

mento».

80. Con effetto dall’anno 2008 il limite di

cui all’articolo 1, comma 187, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, come modificato dal-

l’articolo 1, comma 538, della legge 27 di-

cembre 2006, n. 296, e ridotto al 35 per

cento.

81. In coerenza con i processi di raziona-

lizzazione amministrativa e di riallocazionedelle risorse umane avviati ai sensi della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, le ammini-

strazioni statali, ivi comprese quelle ad ordi-

namento autonomo e la Presidenza del Con-

siglio dei ministri, provvedono, sulla base

delle specifiche esigenze, da valutare insede di contrattazione integrativa e finanziate

nell’ambito dei fondi unici di amministra-

zione, all’attuazione delle tipologie di orario

di lavoro previste dalle vigenti norme con-

trattuali, comprese le forme di lavoro a di-

stanza, al fine di contenere il ricorso a pre-stazioni di lavoro straordinario.

82. In ogni caso, a decorrere dall’anno

2008, per le amministrazioni di cui al

comma 81 la spesa per prestazioni di lavorostraordinario va contenuta entro il limite del

90 per cento delle risorse finanziarie allo

scopo assegnate per l’anno finanziario 2007.

83. Le pubbliche amministrazioni non pos-

sono erogare compensi per lavoro straordina-rio se non previa attivazione dei sistemi di

rilevazione automatica delle presenze.

84. Le disposizioni di cui ai commi 81 e

82 si applicano anche, a decorrere dall’anno

2009, ai Corpi di polizia ad ordinamento ci-vile e militare, alle Forze armate e al Corpo

nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali

ed indilazionabili esigenze di servizio, non

fronteggiabili sulla base delle risorse disponi-

bili per il lavoro straordinario o attraverso

una diversa articolazione dei servizi e del re-gime orario e delle turnazioni, vanno fron-

teggiate nell’ambito delle risorse assegnate

agli appositi fondi per l’incentivazione del

personale, previsti dai provvedimenti di rece-

pimento degli accordi sindacali o di concer-tazione. Ai predetti fini si provvede al mag-

giore utilizzo e all’apposita finalizzazione

degli istituti retributivi gia stabiliti dalla con-

trattazione decentrata per fronteggiare esi-

genze che richiedono il prolungato impegno

nelle attivita istituzionali. Sono fatte salvele risorse di cui al comma 134.

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85. All’articolo 17 del decreto legislativo8 aprile 2003, n. 66, e aggiunto, in fine, ilseguente comma:

«6-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 7non si applicano al personale del ruolo sani-tario del Servizio sanitario nazionale, per ilquale si fa riferimento alle vigenti disposi-zioni contrattuali in materia di orario di la-voro, nel rispetto dei princıpi generali dellaprotezione della sicurezza e della salute deilavoratori».

86. Le assunzioni autorizzate per l’anno2007 ai sensi del comma 96 dell’articolo 1della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non-che ai sensi dei commi 518, 520 e 528 del-l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,n. 296, possono essere effettuate entro il 31maggio 2008.

87. All’articolo 35 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis e inserito il seguente:

«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per ilreclutamento del personale presso le ammini-strazioni pubbliche rimangono vigenti per untermine di tre anni dalla data di pubblica-zione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza in-feriori previsti da leggi regionali».

88. All’articolo 1, comma 527, della legge27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non in-teressate al processo di stabilizzazione previ-sto dai commi da 513 a 543,» sono soppressee, dopo il primo periodo, e inserito il se-guente: «A valere sulle disponibilita delfondo di cui al presente comma, il Consiglionazionale dell’economia e del lavoro e auto-rizzato a procedere all’assunzione straordina-ria di complessive quindici unita di perso-nale, di cui tre dirigenti di seconda fascia».

89. Per l’anno 2008, per le esigenze con-nesse alla tutela dell’ordine pubblico, allaprevenzione ed al contrasto del crimine,alla repressione delle frodi e delle violazionidegli obblighi fiscali ed alla tutela del patri-monio agroforestale, la Polizia di Stato,l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guar-

dia di finanza, il Corpo di polizia penitenzia-ria ed il Corpo forestale dello Stato sonoautorizzati ad effettuare assunzioni in derogaalla normativa vigente entro un limite dispesa pari a 80 milioni di euro per l’anno2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dal-l’anno 2009. Tali risorse possono essere de-stinate anche al reclutamento del personaleproveniente dalle Forze armate. Al fine dicui al presente comma e istituito, nello statodi previsione del Ministero dell’economia edelle finanze, un apposito fondo con unostanziamento pari a 80 milioni di euro perl’anno 2008 e a 140 milioni di euro a decor-rere dall’anno 2009. Alla ripartizione delpredetto fondo si provvede con decreto delPresidente della Repubblica da emanare en-tro il 31 marzo 2008, secondo le modalitadi cui all’articolo 39, comma 3-ter, dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivemodificazioni.

90. Fermo restando che l’accesso ai ruolidella pubblica amministrazione e comunquesubordinato all’espletamento di procedure se-lettive di natura concorsuale o previste danorme di legge e fatte salve le procedure distabilizzazione di cui all’articolo 1, comma519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,per gli anni 2008 e 2009:

a) le amministrazioni dello Stato, anchead ordinamento autonomo, le agenzie, in-cluse le agenzie fiscali di cui agli articoli62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300, e successive modificazioni, glienti pubblici non economici e gli enti pub-blici di cui all’articolo 70, comma 4, del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esuccessive modificazioni, possono ammetterealla procedura di stabilizzazione di cui all’ar-ticolo 1, comma 526, della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296, anche il personale che con-segua i requisiti di anzianita di servizio iviprevisti in virtu di contratti stipulati anterior-mente alla data del 28 settembre 2007;

b) le amministrazioni regionali e localipossono ammettere alla procedura di stabiliz-

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zazione di cui all’articolo 1, comma 558,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ancheil personale che consegua i requisiti di anzia-nita di servizio ivi previsti in virtu di con-tratti stipulati anteriormente alla data del 28settembre 2007.

91. Il limite massimo del quinquennio pre-visto dal comma 519 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine dellapossibilita di accesso alle forme di stabilizza-zione di personale precario, costituisce prin-cipio generale e produce effetti anche nellastabilizzazione del personale volontario delCorpo nazionale dei vigili del fuoco nelleforme disciplinate dalla medesima legge.Conseguentemente la disposizione che pre-vede il requisito dell’effettuazione di nonmeno di centoventi giorni di servizio, richie-sto ai fini delle procedure di stabilizzazione,si interpreta nel senso che tale requisito devesussistere nel predetto quinquiennio.

92. Le amministrazioni di cui al comma90 continuano ad avvalersi del personale dicui al medesimo comma nelle more delleprocedure di stabilizzazione.

93. Il personale dell’Arma dei carabinieri,stabilizzato ai sensi dell’articolo 1, commi519 e 526, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, e collocato in soprannumero rispettoall’organico dei ruoli.

94. Fatte comunque salve le intese stipu-late, ai sensi dei commi 558 e 560 dell’arti-colo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,prima della data di entrata in vigore dellapresente legge, entro il 30 aprile 2008, leamministrazioni pubbliche di cui all’articolo1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni,predispongono, sentite le organizzazioni sin-dacali, nell’ambito della programmazionetriennale dei fabbisogni per gli anni 2008,2009 e 2010, piani per la progressiva stabi-lizzazione del seguente personale non diri-genziale, tenuto conto dei differenti tempidi maturazione dei presenti requisiti:

a) in servizio con contratto a tempo de-terminato, ai sensi dei commi 90 e 92, inpossesso dei requisiti di cui all’articolo 1,commi 519 e 558, della legge 27 dicembre2006, n. 296;

b) gia utilizzato con contratti di collabo-razione coordinata e continuativa, in esserealla data di entrata in vigore della presentelegge, e che alla stessa data abbia gia esple-tato attivita lavorativa per almeno tre anni,anche non continuativi, nel quinquennio an-tecedente al 28 settembre 2007, presso lastessa amministrazione, fermo restandoquanto previsto dall’articolo 1, commi 529e 560, della legge 27 dicembre 2006,n. 296. E comunque escluso dalle proceduredi stabilizzazione di cui alla presente letterail personale di diretta collaborazione degliorgani politici presso le amministrazioni pub-bliche di cui all’articolo 1, comma 2, del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esuccessive modificazioni, nonche il personalea contratto che svolge compiti di insegna-mento e di ricerca nelle universita e neglienti di ricerca.

95. Anche per le finalita indicate dalcomma 94, le amministrazioni pubbliche dicui al comma 90, nel rispetto dei vincoli fi-nanziari e di bilancio previsti dalla legisla-zione vigente, possono continuare ad avva-lersi del personale assunto con contratto atempo determinato sulla base delle procedureselettive previste dall’articolo 1, commi 529e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

96. Con il decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri di cui all’articolo 1,comma 418, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, da adottare inderogabilmente entroil mese di marzo 2008, in relazione alle tipo-logie contrattuali di lavoro flessibile diverseda quelle di cui al comma 94, ed ai finidei piani di stabilizzazione previsti dal mede-simo comma 94, vengono disciplinati i requi-siti professionali, la durata minima delleesperienze professionali maturate presso lastessa pubblica amministrazione, non infe-

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riori ai tre anni, anche non continuativi, alladata di entrata in vigore della presente legge,nonche le modalita di valutazione da appli-care in sede di procedure selettive, al cui po-sitivo esito viene garantita l’assimilazione aisoggetti di cui al comma 94, lettera b).

97. Per le finalita di cui ai commi da 90 a96, il Fondo di cui all’articolo 1, comma417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,e incrementato della somma di 20 milionidi euro a decorrere dall’anno 2008.

98. Per le assunzioni nelle carriere inizialidelle Forze di polizia di cui al comma 89, leamministrazioni interessate provvedono,prioritariamente, mediante l’assunzione deivolontari delle Forze armate utilmente collo-cati nelle rispettive graduatorie dei concorsibanditi ai sensi del regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 2 set-tembre 1997, n. 332, che abbiano ultimatola ferma e, per i rimanenti posti, medianteconcorsi riservati ai volontari in ferma pre-fissata di un anno, ovvero in rafferma an-nuale, di cui alla legge 23 agosto 2004,n. 226, in servizio o in congedo, in possessodei requisiti previsti dai rispettivi ordina-menti. In deroga a quanto previsto dall’arti-colo 16, comma 4, della legge n. 226 del2004, i vincitori dei concorsi sono immessidirettamente nelle carriere iniziali delleForze di polizia di cui al comma 89.

99. L’Agenzia per la protezione dell’am-biente e per i servizi tecnici (APAT), persopperire alle carenze di organico e per farfronte ai propri compiti istituzionali ed alleesigenze connesse alla protezione civile,fino al 31 dicembre 2008 continua ad avva-lersi del personale in servizio, con contrattoa tempo determinato o con contratti di colla-borazione, alla data del 28 settembre 2007,nel limite massimo di spesa complessiva-mente stanziata nell’anno 2007 per lo stessopersonale della predetta Agenzia. I relativioneri continuano a far carico sul bilanciodella stessa Agenzia.

100. I contratti di formazione e lavoro dicui al comma 528 dell’articolo 1 della legge

27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti en-tro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31dicembre 2008.

101. Per il personale assunto con contrattodi lavoro a tempo parziale la trasformazionedel rapporto a tempo pieno puo avvenire nelrispetto delle modalita e dei limiti previstidalle disposizioni vigenti in materia di assun-zioni. In caso di assunzione di personale atempo pieno e data precedenza alla trasfor-mazione del rapporto di lavoro per i dipen-denti assunti a tempo parziale che ne abbianofatto richiesta.

102. Per l’anno 2010, le amministrazionidi cui all’articolo 1, comma 523, della legge27 dicembre 2006, n. 296, possono proce-dere, previo svolgimento delle procedure dimobilita, ad assunzioni di personale a tempoindeterminato nel limite di un contingente dipersonale complessivamente corrispondentead una spesa pari al 60 per cento di quellarelativa alle cessazioni avvenute nell’annoprecedente.

103. Le assunzioni di cui al comma 102sono autorizzate con la procedura di cui al-l’articolo 1, comma 536, della legge 27 di-cembre 2006, n. 296.

104. Per fronteggiare indifferibili esigenzedi servizio di particolare rilevanza, perl’anno 2010 le amministrazioni di cui alcomma 102 possono altresı procedere ad ul-teriori assunzioni nel limite di un contingentecomplessivo di personale corrispondente aduna spesa annua lorda pari a 75 milioni dieuro a regime. A tal fine e istituito, nellostato di previsione del Ministero dell’econo-mia e delle finanze, un apposito fondo conuno stanziamento pari a 25 milioni di europer l’anno 2010 ed a 75 milioni di euro a de-correre dall’anno 2011. Le relative autorizza-zioni ad assumere sono concesse secondo lemodalita di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,e successive modificazioni.

105. All’articolo 1, comma 103, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivemodificazioni, le parole: «A decorrere dal-

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l’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti:«A decorrere dall’anno 2011».

106. Fermo restando quanto previsto dal-l’articolo 1, comma 519, della legge 27 di-cembre 2006, n. 296, nell’anno 2008, i bandidi concorso per le assunzioni a tempo inde-terminato nelle pubbliche amministrazionipossono prevedere una riserva di posti nonsuperiore al 20 per cento dei posti messi aconcorso per il personale non dirigenzialeche abbia maturato almeno tre anni di espe-rienze di lavoro subordinato a tempo deter-minato presso pubbliche amministrazioni invirtu di contratti stipulati anteriormente alladata del 28 settembre 2007, nonche il ricono-scimento, in termini di punteggio, del servi-zio prestato presso le pubbliche amministra-zioni per almeno tre anni, anche non conti-nuativi, nel quinquennio antecedente al 28settembre 2007, in virtu di contratti di colla-borazione coordinata e continuativa stipulatianteriormente a tale data.

107. Al fine di incrementare la fruizionedegli istituti e luoghi di cultura anche attra-verso l’estensione degli orari di apertura, ilMinistero per i beni e le attivita culturali eautorizzato a bandire concorsi e procedereall’assunzione straordinaria di 400 assistentialla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comu-nicazione e servizi al pubblico, calcografi,di posizione economica B3, in deroga allevigenti disposizioni limitative delle assun-zioni.

108. Al fine di rafforzare le strutture tec-nico-amministrative preposte alla tutela delpaesaggio e dei beni architettonici, archeolo-gici, storico-artistici, archivistici e librari, ilMinistero per i beni e le attivita culturali eautorizzato a bandire concorsi e procedereall’assunzione straordinaria di complessive100 unita di personale di posizione econo-mica C1, scelte tra architetti, archeologi, sto-rici dell’arte, archivisti, bibliotecari ed am-ministrativi, in deroga alle vigenti disposi-zioni limitative delle assunzioni.

109. La definizione della pianta organicadel Ministero per i beni e le attivita culturali,

ai sensi dell’articolo 1, comma 404, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene contodelle assunzioni di cui ai commi 107 e 108nei limiti della dotazione organica risultantedalla riorganizzazione operata ai sensi delmedesimo comma 404 dell’articolo 1 dellalegge n. 296 del 2006.

110. All’onere derivante dall’attuazionedei commi da 107 a 109, pari a euro14.621.242 annui, si provvede, a decorreredall’anno 2008, mediante utilizzo delle ri-sorse di cui all’articolo 1, comma 1142, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopointendendosi corrispondentemente ridottal’autorizzazione di spesa di cui al medesimocomma.

111. Il Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali e autorizzato a utiliz-zare le disponibilita del Fondo per le crisidi mercato, di cui all’articolo 1, comma1072, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, nel limite della somma di 2 milionidi euro per l’anno 2008, per assicurare la re-golare gestione delle aree naturali protette at-traverso l’impiego del personale di cui allalegge 5 aprile 1985, n. 124, non rientrantenelle procedure di stabilizzazione di cui al-l’articolo 1, commi da 247 a 251, della legge23 dicembre 2005, n. 266. La predettasomma di 2 milioni di euro e versata, nel-l’anno 2008, all’entrata del bilancio delloStato per essere riassegnata al Ministerodelle politiche agricole alimentari e forestaliper le finalita di cui al presente comma. IlMinistro dell’economia e delle finanze eautorizzato ad apportare, con propri decreti,le occorrenti variazioni di bilancio.

112. Per l’anno 2008, il personale apparte-nente a Poste italiane Spa, gia dipendentedall’Amministrazione autonoma delle postee delle telecomunicazioni, ed il personaledell’Istituto poligrafico e Zecca dello StatoSpa, gia dipendente dall’Istituto poligraficoe Zecca dello Stato, il cui comando pressouffici delle pubbliche amministrazioni e statogia prorogato per l’anno 2007 ai sensi, ri-spettivamente, dell’articolo 1, comma 534,

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della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del-l’articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 febbraio2007, n. 17, puo essere inquadrato, nei ruolidelle amministrazioni presso cui presta servi-zio in posizione di comando o presso le am-ministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni, ai sensidegli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto de-creto, nei limiti dei posti di organico. I rela-tivi provvedimenti di comando sono proro-gati fino alla conclusione delle procedure diinquadramento, e comunque non oltre il 31dicembre 2008.

113. A decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge, gli enti di cui al-l’articolo 1, comma 557, della legge 27 di-cembre 2006, n. 296, nonche le Agenzie re-gionali per l’ambiente (ARPA), fermo re-stando il rispetto delle regole del patto di sta-bilita interno, possono procedere, nei limitidei posti disponibili in organico, alla stabiliz-zazione del personale non dirigenziale inpossesso dei requisiti previsti dall’articolo1, comma 519, della medesima leggen. 296 del 2006 selezionato dal Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare ai sensi dell’articolo 118, comma14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, epresso gli stessi funzionalmente utilizzatoper supportare l’attuazione del Progetto ope-rativo «Ambiente» e del Progetto operativo«Difesa del suolo», nell’ambito del Pro-gramma operativo nazionale di assistenzatecnica e azioni di sistema (PON ATAS)per il Quadro comunitario di sostegno2000-2006.

114. Con decreto del Ministro degli affariesteri, di concerto con il Ministro dell’econo-mia e delle finanze e con il Ministro per leriforme e le innovazioni nella pubblica am-ministrazione, da emanare entro il 30 giugno2008, si provvede a disciplinare l’utilizza-zione di personale delle categorie di cui al-l’articolo 168 del decreto del Presidente della

Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e succes-sive modificazioni, il quale, sulla base dimotivate esigenze manifestate da parte diamministrazioni pubbliche, puo essere in-viato in missione temporanea presso le rap-presentanze diplomatiche e consolari cononeri, diretti e indiretti, a carico della stessaamministrazione proponente, per l’espleta-mento di compiti che richiedono particolarecompetenza tecnica e che non possono esseresvolti dal personale inviato all’estero ai sensidel medesimo decreto del Presidente dellaRepubblica n. 18 del 1967, e successive mo-dificazioni, e di altre specifiche discipline disettore concernenti il Ministero degli affariesteri.

115. All’articolo 1, comma 565, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) della lettera c), le pa-role: «puo essere valutata» sono sostituitedalle seguenti: «e verificata»;

b) e aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: «Nelle procedure di reclutamentodella dirigenza sanitaria, svolte in attuazionedella presente legge, il servizio prestato nelleforme previste dalla lettera a) del presentecomma presso l’azienda che bandisce il con-corso e valutato ai sensi degli articoli 27, 35,39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 10 di-cembre 1997, n. 483».

116. Ai fini del concorso al raggiungi-mento degli obiettivi di finanza pubblica,per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le ca-mere di commercio, industria, artigianato eagricoltura possono procedere ad assunzionidi personale a tempo indeterminato, previoeffettivo svolgimento delle procedure di mo-bilita, secondo le modalita di seguito indi-cate:

a) nel limite di un contingente di perso-nale complessivamente corrispondente aduna spesa pari al 70 per cento di quella rela-tiva alle cessazioni avvenute nell’anno prece-

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dente, ove l’indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;

b) nel limite di un contingente di perso-nale complessivamente corrispondente aduna spesa pari al 35 per cento di quella rela-tiva alle cessazioni avvenute nell’anno prece-dente, ove l’indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;

c) nel limite di un contingente di perso-nale complessivamente corrispondente aduna spesa pari al 25 per cento di quella rela-tiva alle cessazioni avvenute nell’anno prece-dente, ove l’indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.

117. L’indice di equilibrio economico-fi-nanziario indicato al comma 116 e determi-nato secondo le modalita ed i criteri di cuial decreto del Ministro delle attivita produt-tive 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2006.

118. Per le assunzioni di personale atempo indeterminato, l’Unioncamere fa rife-rimento alle modalita individuate nel comma116, lettera a).

119. Al fine di fronteggiare le carenze dipersonale educativo all’interno degli istitutipenitenziari, il Ministero della giustizia eautorizzato all’immissione in servizio finoad un massimo di 22 unita di personale risul-tato idoneo in seguito allo svolgimento deiconcorsi pubblici di educatore professionaledi posizione economica C1, a tempo determi-nato, da destinare all’area penitenziaria dellaregione Piemonte. A tal fine, e autorizzata laspesa di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal2008, a favore del Ministero della giustiziache provvede all’immissione di detto perso-nale nei ruoli di destinazione finale dell’am-ministrazione penitenziaria e al conseguenteadeguamento delle competenze economichedel personale in servizio risultato vincitoreovvero idoneo nel concorso richiamato.

120. All’articolo 1, comma 557, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e aggiunto,in fine, il seguente periodo: «Eventuali dero-ghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della

legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi re-stando i vincoli fissati dal patto di stabilitaper l’esercizio in corso, devono comunqueassicurare il rispetto delle seguenti ulterioricondizioni:

a) che l’ente abbia rispettato il patto distabilita nell’ultimo triennio;

b) che il volume complessivo dellaspesa per il personale in servizio non sia su-periore al parametro obiettivo valido ai finidell’accertamento della condizione di entestrutturalmente deficitario;

c) che il rapporto medio tra dipendentiin servizio e popolazione residente non su-peri quello determinato per gli enti in condi-zioni di dissesto».

121. All’articolo 1, comma 562, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e aggiunto,in fine, il seguente periodo: «Eventuali dero-ghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8, dellalegge 28 dicembre 2001, n. 448, devono co-munque assicurare il rispetto delle seguenticondizioni:

a) che il volume complessivo dellaspesa per il personale in servizio non sia su-periore al parametro obiettivo valido ai finidell’accertamento della condizione di entestrutturalmente deficitario, ridotto del 15per cento;

b) che il rapporto medio tra dipendentiin servizio e popolazione residente non su-peri quello determinato per gli enti in condi-zioni di dissesto, ridotto del 20 per cento».

122. All’ultimo periodo del comma 94dell’articolo 1 della legge 27 dicembre2006, n. 296, dopo le parole: «Le rivenditeassegnate» sono inserite le seguenti: «sonoubicate esclusivamente nello stesso ambitoprovinciale nel quale insisteva il deposito di-smesso e».

123. Le disposizioni relative al diritto alcollocamento obbligatorio di cui all’articolo1, comma 2, della legge 23 novembre1998, n. 407, e successive modificazioni,sono estese agli orfani o, in alternativa, al

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coniuge superstite di coloro che siano mortiper fatto di lavoro, ovvero siano deceduti acausa dell’aggravarsi delle mutilazioni o in-fermita che hanno dato luogo a trattamentodi rendita da infortunio sul lavoro.

124. Al fine di rispondere alle esigenze digarantire la ricollocazione di dipendenti pub-blici in situazioni di esubero e la funzionalitadegli uffici delle amministrazioni dello Stato,anche ad ordinamento autonomo, delle agen-zie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pub-blici non economici, degli enti di ricerca edegli enti di cui all’articolo 70, comma 4,del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, la Presidenza del Consiglio dei mini-stri – Dipartimento della funzione pubblicaed il Ministero dell’economia e delle finanze– Dipartimento della Ragioneria generaledello Stato possono autorizzare, per il bien-nio 2008-2009, in base alla verifica dellacompatibilita e coerenza con gli obiettivi difinanza pubblica delle richieste di autorizza-zione a nuove assunzioni presentate dalleamministrazioni, corredate dai documenti diprogrammazione dei fabbisogni, la stipula-zione di accordi di mobilita, anche intercom-partimentale, intesi alla ricollocazione delpersonale presso uffici che presentino consi-stenti vacanze di organico.

125. Gli accordi di cui al comma 124 de-finiscono modalita e criteri dei trasferimenti,nonche eventuali percorsi di formazione, daattuare nei limiti delle risorse finanziarie di-sponibili a legislazione vigente, nel rispettodelle vigenti normative, anche contrattuali.

126. Per le medesime finalita e con i me-desimi strumenti di cui al comma 124, pos-sono essere disposti trasferimenti anche tem-poranei di contingenti di marescialli dell’E-sercito, della Marina e dell’Aeronautica in si-tuazioni di esubero, da ricollocare, previa se-lezione in relazione alle effettive esigenze,prioritariamente in un ruolo speciale ad esau-rimento del personale delle Forze di poliziaad ordinamento civile e militare di cui al de-creto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.Con gli strumenti di cui al comma 124 ven-

gono definiti gli aspetti relativi al trattamentogiuridico ed economico del personale interes-sato, nonche i profili finanziari, senza mag-giori oneri per la finanza pubblica.

127. Per le medesime finalita e con i me-desimi strumenti di cui al comma 124, puoessere disposta la mobilita, anche tempora-nea, del personale docente dichiarato perma-nentemente inidoneo ai compiti di insegna-mento. A tali fini detto personale e iscrittoin un ruolo speciale ad esaurimento. Nellemore della definizione del contratto collet-tivo nazionale quadro per la equiparazionedei profili professionali, con decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri, su propo-sta del Ministro della pubblica istruzione,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, sono definiti, in via provviso-ria, i criteri di raccordo ed armonizzazionecon la disciplina contrattuale ai fini dell’in-quadramento in profili professionali ammini-strativi, nonche, con le modalita di cui alcomma 125, gli appositi percorsi formativifinalizzati alla riconversione professionaledel personale interessato. Con gli strumentidi cui al comma 124 vengono disciplinatigli aspetti relativi al trattamento giuridicoed economico del personale interessato, non-che i profili finanziari, senza maggiori oneriper la finanza pubblica.

128. Per sopperire alle gravi carenze dipersonale degli uffici giudiziari, il Ministerodella giustizia e autorizzato a coprire, per glianni 2008, 2009 e 2010, i posti vacanti me-diante il ricorso alle procedure di mobilita,anche intercompartimentale, di personale ap-partenente ad amministrazioni sottoposte aduna disciplina limitativa delle assunzioni.Le procedure di mobilita sono attivate, ovepossibile, a seguito degli accordi di cui alcomma 124. La sottoscrizione dell’accordocostituisce espressione del consenso al trasfe-rimento del proprio personale ai sensi del se-condo periodo del comma 1 dell’articolo 30del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni. Parimentilo stesso Ministero e autorizzato a coprire

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temporaneamente i posti vacanti negli ufficigiudiziari mediante l’utilizzazione in posi-zione di comando di personale di altre pub-bliche amministrazioni, anche di diversocomparto, secondo le vigenti disposizionicontrattuali.

129. Presso la Presidenza del Consigliodei ministri – Dipartimento della funzionepubblica e istituita la banca dati informaticafinalizzata all’incontro tra la domanda e l’of-ferta di mobilita, prevista dall’articolo 9 deldecreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo2006, n. 80.

130. La banca dati di cui al comma 129costituisce base dati di interesse nazionaleai sensi dell’articolo 60 del codice dell’am-ministrazione digitale, di cui al decreto legi-slativo 7 marzo 2005, n. 82.

131. Ai sensi dell’articolo 48, comma 1,del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e al fine di dare completa attuazionealle intese ed accordi intervenuti fra Governoe organizzazioni sindacali in materia di pub-blico impiego, le risorse per la contrattazionecollettiva nazionale previste per il biennio2006-2007 dall’articolo 1, comma 546, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, a carico delbilancio statale sono incrementate per l’anno2008 di 1.081 milioni di euro, di cui 564 mi-lioni di euro immediatamente disponibili peril personale del comparto Scuola ai fini delcompleto riconoscimento dei benefıci stipen-diali previsti dall’articolo 15, comma 2, deldecreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 29 no-vembre 2007, n. 222, e a decorrere dall’anno2009 di 220 milioni di euro.

132. In aggiunta a quanto previsto alcomma 131, per il personale docente delcomparto Scuola, in attuazione dell’Accordosottoscritto dal Governo e dalle organizza-zioni sindacali il 6 aprile 2007 e stanziata,a decorrere dall’anno 2008, la somma di210 milioni di euro da utilizzare per la valo-rizzazione e lo sviluppo professionale dellacarriera docente.

133. Per le finalita indicate al comma 131,le risorse previste dall’articolo 1, comma549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,per corrispondere i miglioramenti retributivial personale statale in regime di diritto pub-blico per il biennio 2006-2007 sono incre-mentate per l’anno 2008 di 338 milioni dieuro e a decorrere dall’anno 2009 di 105 mi-lioni di euro, con specifica destinazione, ri-spettivamente, di 181 milioni di euro e di80 milioni di euro per il personale delleForze armate e dei Corpi di polizia di cuial decreto legislativo 12 maggio 1995,n. 195.

134. In aggiunta a quanto previsto dalcomma 133 sono stanziati, a decorrere dal-l’anno 2008, 200 milioni di euro da destinareal personale delle Forze armate e dei Corpidi polizia di cui al decreto legislativo 12maggio 1995, n. 195, per valorizzare le spe-cifiche funzioni svolte per la tutela dell’or-dine e della sicurezza pubblica, anche con ri-ferimento alle attivita di tutela economico-fi-nanziaria, e della difesa nazionale, da utiliz-zare anche per interventi in materia di buonipasto e per l’adeguamento delle tariffe orariedel lavoro straordinario, mediante l’attiva-zione delle apposite procedure previste dallostesso decreto legislativo n. 195 del 1995.

135. In aggiunta a quanto previsto dalcomma 133, al fine di migliorare l’operati-vita e la funzionalita del soccorso pubblico,sono stanziati, a decorrere dall’anno 2008,6,5 milioni di euro da destinare al personaledel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

136. Al fine di dare attuazione al patto peril soccorso pubblico intervenuto tra il Go-verno e le organizzazioni sindacali del Corponazionale dei vigili del fuoco sono stanziati,per l’anno 2008, 10 milioni di euro.

137. In relazione a quanto previsto dalleintese ed accordi di cui al comma 131, perle regioni e gli enti locali sottoposti al pattodi stabilita interno i corrispondenti maggiorioneri di personale sono esclusi, per l’anno2008, dal computo delle spese rilevanti ai

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fini del rispetto delle disposizioni del patto distabilita.

138. In sede di rinnovo contrattuale delbiennio 2006-2007 si provvede alla valoriz-zazione del ruolo e della funzione dei segre-tari comunali e provinciali e alla razionaliz-zazione della struttura retributiva della cate-goria attraverso strumenti che assicurino larigorosa attuazione del principio dell’omni-comprensivita della retribuzione, con partico-lare riguardo alla contrattazione integrativa eagli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini,nell’ambito del fondo di mobilita di cui al-l’articolo 20 del regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 4 di-cembre 1997, n. 465, una quota di 5 milionidi euro e altresı destinata, a decorrere dal-l’anno 2008, con finalita perequative e soli-daristiche, agli enti non sottoposti al pattodi stabilita interno. Per gli enti locali sotto-posti al patto di stabilita interno sono defi-nite, in sede contrattuale, puntuali misurevolte ad assicurare il raggiungimento degliobiettivi indicati dal presente comma anchecon il concorso delle risorse derivanti dallarazionalizzazione delle singole voci retribu-tive alla copertura degli oneri del rinnovocontrattuale e fermo restando il rispetto delpatto di stabilita interno.

139. In relazione a quanto previsto dalleintese ed accordi di cui al comma 131, ilconcorso dello Stato al finanziamento dellaspesa sanitaria e incrementato, in via aggiun-tiva, di 661 milioni di euro per l’anno 2008 edi 398 milioni di euro a decorrere dall’anno2009.

140. Per le amministrazioni pubbliche nonstatali diverse da quelle indicate ai commi137 e 139, in deroga all’articolo 48, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, ed in relazione a quanto previstodalle intese ed accordi di cui al comma131, i corrispondenti maggiori oneri di per-sonale del biennio contrattuale 2006-2007sono posti a carico del bilancio dello Stato,per un importo complessivo di 272 milionidi euro per l’anno 2008 e di 58 milioni di

euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettiva-mente, 205 milioni di euro e 39 milioni dieuro per le universita, ricompresi nel fondodi cui all’articolo 2, comma 428.

141. Le somme indicate ai commi 131,132, 133, 134, 135 e 140 comprensive deglioneri contributivi e dell’IRAP di cui al de-creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,concorrono a costituire l’importo comples-sivo massimo di cui all’articolo 11, comma3, lettera h), della legge 5 agosto 1978,n. 468, e successive modificazioni.

142. Al fine di contenere la dinamica deiredditi da lavoro dipendente nei limiti dellecompatibilita finanziarie fissate per il conse-guimento degli obiettivi di finanza pubblica,in sede di deliberazione degli atti di indirizzoprevisti dall’articolo 47, comma 1, del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, edi quantificazione delle risorse contrattuali,i comitati di settore si attengono, quale limitemassimo di crescita retributiva complessiva,ai criteri e parametri, anche metodologici,previsti per il personale delle amministra-zioni dello Stato di cui al comma 131. Atal fine, i comitati di settore si avvalgonodei dati disponibili presso il Ministero dell’e-conomia e delle finanze comunicati dalle ri-spettive amministrazioni in sede di rileva-zione annuale dei dati concernenti il perso-nale dipendente.

143. Per il biennio 2008-2009, in applica-zione dell’articolo 48, comma 1, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneriposti a carico del bilancio statale per la con-trattazione collettiva nazionale sono quantifi-cati complessivamente in 240 milioni di europer l’anno 2008 e in 355 milioni di euro adecorrere dall’anno 2009.

144. Per il biennio 2008-2009, le risorseper i miglioramenti economici del rimanentepersonale statale in regime di diritto pubblicosono determinate complessivamente in 117milioni di euro per l’anno 2008 e in 229 mi-lioni di euro a decorrere dall’anno 2009 conspecifica destinazione, rispettivamente, di 78milioni di euro e 116 milioni di euro per il

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personale delle Forze armate e dei Corpi dipolizia di cui al decreto legislativo 12 mag-gio 1995, n. 195.

145. Le somme di cui ai commi 143 e144, comprensive degli oneri contributivi edell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 di-cembre 1997, n. 446, concorrono a costituirel’importo complessivo massimo di cui all’ar-ticolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5agosto 1978, n. 468, e successive modifica-zioni.

146. Per il personale dipendente da ammi-nistrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversidall’amministrazione statale, gli oneri deri-vanti dai rinnovi contrattuali per il biennio2008-2009 sono posti a carico dei rispettivibilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2,del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165. Per il personale delle universita, in-cluso quello di cui all’articolo 3, comma 2,del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, i maggiori oneri di cui al presentecomma sono inclusi nel fondo di cui all’arti-colo 2, comma 428. In sede di deliberazionedegli atti di indirizzo previsti dall’articolo47, comma 1, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, i comitati di settoreprovvedono alla quantificazione delle rela-tive risorse, attenendosi ai criteri ed ai para-metri, anche metodologici, di determinazionedegli oneri, previsti per il personale delleamministrazioni dello Stato di cui al comma131. A tal fine, i comitati di settore si avval-gono dei dati disponibili presso il Ministerodell’economia e delle finanze comunicatidalle rispettive amministrazioni in sede di ri-levazione annuale dei dati concernenti il per-sonale dipendente.

147. In sede di rinnovo contrattuale delpersonale della scuola relativo al biennioeconomico 2008-2009 viene esaminata anchela posizione giuridico-economica del perso-nale ausiliario, tecnico e amministrativo tra-sferito dagli enti locali allo Stato in attua-zione della legge 3 maggio 1999, n. 124.

148. Per fare fronte alla notevole comples-sita dei compiti del personale dell’Ammini-

strazione civile dell’interno derivanti, in viaprioritaria, dalle norme in materia di depena-lizzazione e di immigrazione, il Fondo unicodi amministrazione per il miglioramento del-l’efficacia e dell’efficienza dei servizi istitu-zionali e incrementato di 5 milioni di euro adecorrere dall’anno 2008.

149. E stanziata, a decorrere dall’anno2008, l’ulteriore somma di 9 milioni dieuro per il contratto della carriera prefettiziarelativo al biennio 2008-2009 a integrazionedi quanto previsto dalla presente legge.

150. Agli oneri derivanti dai commi 148 e149 si provvede mediante corrispondente ri-duzione dell’autorizzazione di spesa recatadall’articolo 3, comma 151, della legge 24dicembre 2003, n. 350.

151. Le dotazioni da iscrivere nei singolistati di previsione del bilancio 2008 e deltriennio 2008-2010, in relazione a leggi dispesa permanente la cui quantificazione erinviata alla legge finanziaria, sono indicatenella Tabella C allegata alla presente leggeivi comprese le variazioni di cui al periodosuccessivo. Le dotazioni di parte corrente re-lative alle autorizzazioni di spesa di cui allapredetta Tabella sono ridotte in maniera li-neare per un importo pari a euro 190 milioniper gli anni 2008 e 2009 e a euro 320 mi-lioni per l’anno 2010.

152. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3,lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,come sostituita dall’articolo 2, comma 16,della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stan-ziamenti di spesa per il rifinanziamento dinorme che prevedono interventi di sostegnodell’economia classificati fra le spese diconto capitale restano determinati, per cia-scuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nellemisure indicate nella Tabella D allegataalla presente legge.

153. Ai termini dell’articolo 11, comma 3,lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468,le autorizzazioni di spesa recate dalle leggiindicate nella Tabella E allegata alla presentelegge sono ridotte degli importi determinatinella medesima Tabella.

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154. Gli importi da iscrivere in bilancio inrelazione alle autorizzazioni di spesa recateda leggi a carattere pluriennale restano deter-minati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e2010, nelle misure indicate nella Tabella Fallegata alla presente legge.

155. A valere sulle autorizzazioni di spesain conto capitale recate da leggi a caratterepluriennale, riportate nella Tabella di cui alcomma 154, le amministrazioni e gli entipubblici possono assumere impegni nel-l’anno 2008, a carico di esercizi futuri, neilimiti massimi di impegnabilita indicati perciascuna disposizione legislativa in appositacolonna della stessa Tabella, ivi compresigli impegni gia assunti nei precedenti eser-cizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

156. In applicazione dell’articolo 11,comma 3, lettera i-quater), della legge 5 ago-sto 1978, n. 468, le misure correttive deglieffetti finanziari di leggi di spesa sono indi-cate nell’allegato 1 alla presente legge.

157. La dotazione del Fondo per interventistrutturali di politica economica, di cui al-l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge29 novembre 2004, n. 282, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre2004, n. 307, e ridotta di 487.309.000 europer l’anno 2008, di 556 milioni di euro perl’anno 2009 e di 280 milioni di euro a decor-rere dall’anno 2010.

158. L’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 61, comma 1, della legge 27 di-cembre 2002, n. 289, e ridotta di 150 milionidi euro per l’anno 2008.

159. All’onere derivante dall’articolo 2,comma 550, limitatamente a 15 milioni di

euro per l’anno 2008 e a decorrere dall’anno

2010, si provvede mediante utilizzo delle di-

sponibilita del fondo di rotazione per l’attua-

zione delle politiche comunitarie, di cui al-

l’articolo 5 della legge 16 aprile 1987,

n. 183, come rideterminato dalla Tabella D

allegata alla presente legge.

160. L’assegnazione in favore del Consi-

glio nazionale dell’economia e del lavoro,

di cui alla legge 8 febbraio 1973, n. 17, e in-

crementata di 2 milioni di euro per l’anno

2008.

161. La copertura della presente legge per

le nuove o maggiori spese correnti, per le ri-

duzioni di entrata e per le nuove finalizza-

zioni nette da iscrivere nel fondo speciale

di parte corrente e assicurata, ai sensi dell’ar-

ticolo 11, comma 5, della legge 5 agosto

1978, n. 468, e successive modificazioni, se-

condo il prospetto allegato.

162. Le disposizioni della presente legge

costituiscono norme di coordinamento della

finanza pubblica per gli enti territoriali.

163. Le disposizioni della presente legge

sono applicabili nelle regioni a statuto spe-

ciale e nelle province autonome di Trento e

di Bolzano compatibilmente con le norme

dei rispettivi statuti e delle relative norme

d’attuazione.

164. La presente legge entra in vigore il 1º

gennaio 2008, ad eccezione delle disposi-

zioni di cui al comma 13 dell’articolo 2 e

al comma 36 del presente articolo, che en-

trano in vigore dalla data di pubblicazione

della presente legge.

IL PRESIDENTE

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Tabella 1

(Articolo 1, comma 296)

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530.4

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029.4

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26,0

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39.1

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17.0

11,5

7

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0757.8

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22.0

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0236.2

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27.1

75,0

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0158.7

57.7

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6

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– 212 –

Tabella 2

(Articolo 2, comma 144)

Fonte Coefficiente

1 Eolica per impianti di taglia superiore a 200kW..................................................................... 1,00

1-bis Eolica offshore ................................................. 1,10

2 Solare ** .......................................................... **

3 Geotermica........................................................ 0,90

4 Moto ondoso e maremotrice ........................... 1,80

5 Idraulica ............................................................ 1,00

6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse daquelle di cui al punto successivo ................ 1,10

7 Biomasse e biogas prodotti da attivita agri-cola, allevamento e forestale da filieracorta * ........................................................... *

7-bis Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimen-tanti impianti di cogenerazione ad alto ren-dimento, con riutilizzo dell’energia termicain ambito agricolo * .................................... *

8 Gas di discarica e gas residuati dai processi didepurazione e biogas diversi da quelli delpunto precedente ........................................... 0,80

* E fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione dienergia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodottiagricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intesedi filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del2005 oppure di filiere corte.

** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell’articolo7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

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– 213 –

Tabella 3

(Articolo 2, comma 145)

FonteEntita della tariffa(euro cent/kWh)

1 Eolica per impianti di taglia inferiore a 200kW.....................................................................

30

2 Solare ** .......................................................... **

3 Geotermica........................................................ 20

4 Moto ondoso e maremotrice ........................... 34

5 Idraulica diversa da quella del punto prece-dente............................................................... 22

6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse daquelle di cui al punto successivo ................ 22

7 Biomasse e biogas prodotti da attivita agri-cola, allevamento e forestale da filieracorta * ........................................................... *

8 Gas di discarica e gas residuati dai processi didepurazione e biogas diversi da quelli delpunto precedente ........................................... 18

* E fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione dienergia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodottiagricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intesedi filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del2005 oppure di filiere corte.

** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell’articolo7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

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– 214 –

Tabella 4

(Articolo 2, comma 343)

Regione Tratta

Lombardia Voghera-Varzi

Liguria Ospedaletti-Sanremo

Emilia-Romagna Rimini-Novafeltria

Veneto Treviso-Ostiglia

Marche Fermo-Amandola

Umbria Spoleto-Norcia

Lazio Roma-Paliano-Fiuggi

Lazio Capranica-Civitavecchia

Puglia Gioia del Colle-Palagiano

Calabria Lagonegro-Castrovillari

Sicilia Valle dell’Anapo

Sardegna San Gavino-Montevecchio

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– 215 –

Elenco n. 1.

(Articolo 2, comma 615)

Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate

2. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito dalla legge 2giugno 1939, n. 739

Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, arti-colo 1

Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60, articolo 3

Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701,articolo 44

Legge 1º dicembre 1986, n. 831, articolo 8

Legge 23 dicembre 1986, n. 898, articolo 3, comma 7

Legge 25 febbraio 1992, n. 215

Legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 4, comma 10-quinquies

Legge 13 luglio 1999, n. 226, articolo 8, comma 8-bis

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 2

Legge 6 marzo 2001, n. 64, articolo 11, comma 1, lett. c)

Legge 23 novembre 2001, n. 410, articolo 4

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 49, comma 2

Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 27, comma 4

Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 maggio 2003, n. 119, articolo 10, comma 35

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 166

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 84

Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 marzo 2006, n. 81

3. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Legge 15 giugno 1984, n. 246, articolo 5

Legge 10 marzo 1986, n. 61, articolo 4

Legge 5 marzo 1990, n. 46, articolo 8

Legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 20

Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995,n. 104, articolo 4, comma 7

Legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 47

Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, articolo 14

Legge 12 dicembre 2002, n. 273, articolo 32

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 86, comma 3, e articolo 60,comma 3

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– 216 –

Legge 23 agosto 2004, n. 239, articolo 1, comma 110

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 337

4. MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 16

5. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Legge 12 ottobre 1956, n. 1214, articolo 2

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, arti-colo 126

8. MINISTERO DELL’INTERNO

Legge 27 ottobre 1973, n. 628, articolo 3

Legge 15 novembre 1973, n. 734, articoli 6 e 8

Legge 7 agosto 1990, n. 232, articolo 18

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo101, comma 4

Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 ottobre 1996, n. 556, articolo 9, comma 2

Decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 novembre 1996, n. 609, articolo 3, comma 2

Legge 16 giugno 1998, n. 191, articolo 2, comma 32

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, commi 1 e 2

Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11

9. MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DELTERRITORIO E DEL MARE

Decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dallalegge 13 marzo 1993, n. 59, articolo 9, comma 2

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 26, comma 5

Legge 30 aprile 1999, n. 136, articolo 27, comma 1

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 114, comma 1

11. MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 47

Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 41

Decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, articolo 6

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– 217 –

12. MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 12, commi 4, 6 e 7

Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, articolo 21

Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 ottobre 1996, n. 556, articolo 9, comma 2

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 43, comma 16

13. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI EFORESTALI

Legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 17, comma 3

Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, articolo 4, commi 5, 7 e 8; de-creto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25 febbraio1997, n. 31492, articoli 1 e 2

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 59, comma 2

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 93, comma 8

14. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Legge 30 marzo 1965, n. 340, articolo 2

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 83

Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8

Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, articolo4, comma 3

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110

15. MINISTERO DELLA SALUTE

Legge 29 dicembre 1990, n. 407, articolo 5, comma 12

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, articolo 11, e decreto legisla-tivo 2 marzo 2007, n. 50, articolo 10

Decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, articolo 8, comma 3

Decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, articolo 5, comma 2, lett.a)

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 92, comma 5

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, articolo 18, comma 3

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– 218 –

16. MINISTERO DEI TRASPORTI

Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, articoli 21, 37 e 44Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni,dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 5, e decreto del Presidentedella Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, articolo 14Legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63Legge 20 dicembre 1974, n. 684, articolo 13Legge 14 giugno 1989, n. 234, articolo 24Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 101 e 208Legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 47Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, articolo 5Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, articolo 63

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– 219 –

Allegato A

(Articolo 2, comma 636)

1. Unione italiana di tiro a segno (UITS) – Istituita con regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 giugno 1936, n. 1143.

2. Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (UNUCI) – Istituitacon regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge12 febbraio 1928, n. 261.

3. Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiariain Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) – Istituito con decreto legislativo delCapo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modi-ficazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005.

4. Ente irriguo umbro-toscano – Istituito con legge 18 ottobre 1961,n. 1048.

5. Unione accademica nazionale (UAN) – Istituita con regio decreto18 novembre 1923, n. 2895.

6. Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani» – Istituita con regio de-creto-legge 17 luglio 1937, n. 1447, convertito dalla legge 27 dicembre1937, n. 2554.

7. Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) – Istituita conregio decreto 21 agosto 1937, n. 1585.

8. Ente opere laiche palatine pugliesi – Istituito con regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 359, convertito dalla legge 14 maggio 1936,n. 1000.

9. Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III».

10. Pio istituto elemosiniere.

11. Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, rico-struzione e sviluppo dei Balcani – Unita tecnico-operativa – Istituiti conlegge 21 marzo 2001, n. 84, agli articoli 1 e 2.

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– 220 –

Allegato 1

(Articolo 3, comma 156)

MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI DI SPESA

(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978)

AMMINISTRAZIONEMissione

Programma

Esigenze annipregressi

2008(compresi anni

pregressi)2009 2010

Annoterminale

(importi in migliaia di euro)

MINISTERO DELL’ECONOMIAE DELLE FINANZE . . . . . . . . . . . . 45.000 30.000 30.000

Diritti sociali, solidarieta sociale e famiglia . . 30.000 15.000 15.000

Garanzia dei diritti dei cittadini. . . . . . . . . . 30.000 15.000 15.000

1. Legge 24 marzo 2001, n. 89 – Fondo perl’equa riparazione dei danni subiti per vio-lazione del termine di durata ragionevoledel processo (17.2.3 – Oneri comuni diparte corrente – cap. 2829) . . . . . . . . . 15.000 30.000 15.000 15.000 P

Politiche previdenziali . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 15.000 15.000

Previdenza obbligatoria e complementare, sicu-rezza sociale – trasferimenti agli enti ed or-ganismi interessati . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 15.000 15.000

2. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo1, comma 486 – INPS, INPDAP, INAIL.Ricongiunzione posizioni pregresse perso-nale enti disciolti (18.1.2 – Interventi –cap. 1687) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 15.000 15.000 15.000 2015

MINISTERO DEL LAVORO EDELLA PREVIDENZA SOCIALE . . . 423.077 – –

Politiche previdenziali . . . . . . . . . . . . . . . 423.077 – –

Previdenza obbligatoria e complementare, sicu-rezza sociale – trasferimenti agli enti ed or-ganismi interessati . . . . . . . . . . . . . . . . 423.077 – –

1. Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo43, comma 1 – Oneri derivanti dalla tutelaprevidenziale obbligatoria della maternita(1.1.2 – Interventi – cap. 4345) . . . . . . . 3.167 3.167 – – 2008

————————

P= onere permanente

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– 221 –

Segue: Allegato 1

AMMINISTRAZIONEMissione

Programma

Esigenze annipregressi

2008(compresi anni

pregressi)2009 2010

Annoterminale

(importi in migliaia di euro)

2. Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546,convertito, con modificazioni, dalla legge20 dicembre 1996, n. 640, articolo 1 –Oneri per pensionamenti anticipati (1.1.2– Interventi – cap. 4354). . . . . . . . . . . 783 783 – – 2008

3. Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267,convertito, con modificazioni, dalla legge11 agosto 1972, n. 485, articolo 23-bis –Rivalutazione delle pensioni riguardanti icittadini italiani rimpatriati dalla Libia edaltri oneri pensionistici (1.1.2 – Interventi– cap. 4356) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.536 2.536 – – 2008

4. Legge 16 luglio 1997, n. 230, articolo 3 –Somma da trasferire al Fondo spedizionieridoganali (1.1.2 – Interventi – cap. 4357) . 1.414 1.414 – – 2008

5. Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo43, comma 1 – Quota parte delle presta-zioni derivanti dalla tutela previdenzialeobbligatoria della maternita (1.1.2 – Inter-venti – cap. 4361). . . . . . . . . . . . . . . 34.576 34.576 – – 2008

6. Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo3, comma 5 – Sgravi contributivi (1.1.2 –Interventi – cap. 4363) . . . . . . . . . . . . 137.292 137.292 – – 2008

7. Legge 9 marzo 1989, n. 88, articolo 37 –Agevolazioni contributive, sottocontribu-zioni ed esoneri (1.1.2 – Interventi – cap.4364) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239.845 239.845 – – 2008

8. Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 1ºgiugno 1991, n. 166, articolo 4 – Altri in-terventi in materia previdenziale (1.1.2 –Interventi – cap. 4367) . . . . . . . . . . . . 3.464 3.464 – – 2008

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA . . . 25.000 – –

Giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 – –

Giustizia civile e penale . . . . . . . . . . . . . . 25.000 – –

1. Decreto del Presidente della Repubblica 30maggio 2002, n. 115 – Testo unico in ma-teria di spese di giustizia (1.2.1 – Funzio-namento – cap. 1424). . . . . . . . . . . . . 25.000 25.000 – – 2008

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– 222 –

Segue: Allegato 1

AMMINISTRAZIONEMissione

Programma

Esigenze annipregressi

2008(compresi anni

pregressi)2009 2010

Annoterminale

(importi in migliaia di euro)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 153.719 169.744 169.744

L’Italia in Europa e nel mondo . . . . . . . . . 153.719 169.744 169.744

Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide glo-bali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153.719 169.744 169.744

1. Legge 17 agosto 1957, n. 848, articolo 2 –Contributo alle spese ONU (1.4.2 – Inter-venti – cap. 3393/03) . . . . . . . . . . . . . – 153.719 169.744 169.744 P

MINISTERO DELL’INTERNO . . . . . 1.281 256 256

Relazioni finanziarie con le autonomie territo-riali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.281 256 256

Trasferimenti a carattere generale ad enti locali 1.281 256 256

1. Legge 1º agosto 2003, n. 206, articolo 2 –Ristoro minori entrate ICI: disposizioniper il riconoscimento della funzione so-ciale svolta dagli oratori (2.3.2 – Interventi– cap. 1316) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.025 1.281 256 256 P

Totale. . . . . . . 648.077 200.000 200.000

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PROSPETTO DI COPERTURA

– 223 –

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Prospetto di Copertura

(Articolo 3, comma 161)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTEPREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA

(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

2008 2009 2010

(importi in milioni di euro)1) ONERI DI NATURA CORRENTE

Nuove o maggiori spese correnti

Articolato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.384 10.236 11.113

Razionalizzazione P.A. . . . . . . . . . . . . . . . 5.657 3.675 3.942

Eccedenze di spesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 200 200

Altri interventi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.074 6.323 6.933

Effetti indotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 38 38

Tabella «A». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 511 748

Tabella «C» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 38 366

Minori entrate nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.327 5.449 3.916

Totale oneri da coprire . . . 16.411 16.234 16.143

2) MEZZI DI COPERTURA

Nuove o maggiori entrate

Articolato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.420 3.880 5.317

Riduzione spese correnti

Articolato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.676 4.620 4.634

Razionalizzazione P.A. . . . . . . . . . . . . . . . 716 914 1.116

Previdenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 549 519

Altri interventi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.889 2.886 2.704

Effetti indotti (effetto netto) . . . . . . . . . . . . 521 271 295

Totale mezzi di copertura . . . 7.097 8.500 9.951

– 225 –

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Segue: Prospetto di Copertura

2008 2009 2010

(importi in milioni di euro)

Utilizzo miglioramento risparmio pubblico . . . . . 9.314 7.734 6.192

Totale copertura . . . 16.411 16.234 16.143

A - Miglioramento risparmio pubblico a LV . . . . 12.880 9.307 26.556

Margine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.566 1.573 20.365

Risparmio pubblico Assestamento emendato 2007 21.277

Risparmio pubblico a LV 2008 . . . . . . . . . . . . . 34.156

Risparmio pubblico a LV 2009 . . . . . . . . . . . . . 30.584

Risparmio pubblico a LV 2010 . . . . . . . . . . . . . 47.833

– 226 –

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BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE(in milioni di euro)

Assestato 2007 +

Decreto-legge

n. 81 del 2007

Iniziali 2008 2009 2010

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Competenza

Entrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.510 30.510 33.010 33.010 33.010 33.010

Rimborsi IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.400 22.400 28.400 28.400 28.400 28.400

Anticipo concessionari . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.610 4.610 4.610 4.610 4.610 4.610

Tit. III - Fondo Amm.ti titoli di Stato . . . . . . . 3.500 3.500 0 0 0 0

Spesa Corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.120 31.120 36.360 36.374 36.360 36.160

Rimborsi IVA (compresi i pregressi) . . . . . . . . 22.400 22.400 28.400 28.400 28.400 28.400

Spese di giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 14 0 0

Debiti pregressi Poligrafico dello Stato . . . . . . . 0 0 200 200 200 0

Anticipo concessionari . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.610 4.610 4.610 4.610 4.610 4.610

FSN-saldo IRAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 670 0 0 0 0

Rimborso imposte dirette pregresse . . . . . . . . . 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150

Entrate erariali Sicilia e Sardegna . . . . . . . . . . 290 290 0 0 0 0

Spesa in conto capitale . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.700 11.886 3.700 3.700 3.700 0

Disavanzi USL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3.186 0 0 0 0

Fondo globale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 3.000 0 0 0 0

Rimborso IVA Autovetture . . . . . . . . . . . . . . 5.700 5.700 3.700 3.700 3.700 0

Totale spesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.820 43.006 40.060 40.074 40.060 36.160

Tab. C - FSN - Irap 2003 . . . . . . . . . . . . . . – – 830 830 – –

Eccedenza di spesa:

Spese di giustizia (UNEP) . . . . . . . . . . . . . . – – 25 25 – –

Totale spesa con legge finanziaria . . . . . . . . . . 39.820 43.006 40.915 40.929 40.060 36.160

– 227 –

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– 228 –

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– 229 –

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE

NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

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– 230 –

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– 231 –

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERENEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

MINISTERI 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Ministero dell’economia e delle finanze. . . . . . . . . 43.546 43.761 34.895

Ministero del lavoro e della previdenza sociale. . . . – 840 838

Ministero della giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.588 66.574 76.349

Ministero degli affari esteri . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.578 62.344 60.875

Ministero della pubblica istruzione . . . . . . . . . . . . 86.060 – –

Ministero dell’interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.043 95.165 95.902

Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-stali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 – –

Ministero per i beni e le attivita culturali . . . . . . . 17.171 14.589 32.145

Ministero della salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.021 44.783 202.045

Ministero dei trasporti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.417 7.277 10.056

Ministero dell’universita e della ricerca . . . . . . . . . 18.415 11.379 11.383

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– 232 –

Segue: Tabella A

MINISTERI 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Ministero della solidarieta sociale . . . . . . . . . . . . . 232.393 258.763 316.881

Totale tabella A . . . 673.587 605.475 841.369

Di cui regolazione debitoria . . . – – –

Di cui limite d’impegno . . . – – –

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– 233 –

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE

NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

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– 234 –

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– 235 –

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERENEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

MINISTERI 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Ministero dell’economia e delle finanze. . . . . . . . . 245.145 235.958 198.500

Ministero degli affari esteri . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 3.000 3.000

Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-stali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 200 200

Ministero per i beni e le attivita culturali . . . . . . . 10.000 41.888 41.888

Totale tabella B . . . 258.345 281.046 243.588

Di cui regolazione debitoria . . . – – –

Di cui limite d’impegno . . . – – –

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– 236 –

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– 237 –

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE

LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E DEMANDATA

ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella riportano il riferimento alla unita previsionale di

base, con il relativo codice, sotto la quale e ricompreso il capitolo.

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– 238 –

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– 239 –

Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUIQUANTIFICAZIONE ANNUA E DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL’ECONOMIAE DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale ePresidenza del Consiglio dei ministri

Presidenza del Consiglio dei ministri

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia diobiezione di coscienza:

– Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile(21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap.2185) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299.588 253.997 251.749

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamentodella Presidenza del Consiglio dei ministri, anorma dell’articolo 11 della legge n. 59 del 1997(21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap.2115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448.146 427.424 475.741

Totale missione . . . 747.734 681.421 727.490

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia diincendi boschivi (2.1.2 - Interventi - cap. 2820). . 8.527 8.690 8.613

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– 240 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Re-gioni a statuto speciale

Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della mino-ranza linguistica slovena della regione Friuli-Vene-zia Giulia:

– Art. 16, comma 2: Contributo alla regioneFriuli-Venezia Giulia (2.3.6 - Investimenti - cap.7513/P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.250 5.347 5.347

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa

sanitaria

Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regio-nale sulle attivita produttive:

– Art. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori en-trate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (2.4.2- Interventi - cap. 2701). . . . . . . . . . . . . . . . . . 830.000 – –

Totale missione . . . 843.777 14.037 13.960

L’Italia in Europa e nel mondo

Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in

ambito UE

Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione delProtocollo tra il Governo della Repubblica italianaed il Governo della Repubblica popolare ungheresesulla utilizzazione del porto franco di Trieste, fir-mato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2 - Interventi- cap. 1539) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 276 274

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– 241 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Politica economica e finanziaria in ambito interna-zionale

Legge n. 81 del 1986: Ratifica ed esecuzione dellaterza convenzione tra la Commissione e il Consi-glio delle Comunita europee e gli Stati membridelle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall’al-tra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquat-tro allegati, firmati a Lome l’8 dicembre 1984,nonche dell’accordo interno relativo ai provvedi-menti da prendere e alle procedure da seguireper l’applicazione della predetta terza convenzionee dell’accordo interno sul finanziamento e la ge-stione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxellesil 19 febbraio 1985 (3.2.2 – Interventi - cap. 1647) 345.577 345.522 342.463

Totale missione . . . 345.848 345.798 342.737

Soccorso civile

Protezione civile

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedi-menti in favore delle popolazioni delle provincedi Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremotodel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favoredelle zone danneggiate da eccezionali avversita at-mosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

– Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezionecivile (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale -cap. 7446/P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218.761 222.852 222.852

– Art. 6, comma 1: Provvedimenti in favore dellepopolazioni delle province di Siracusa, Catania eRagusa colpite dal terremoto del dicembre 1990(6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap.7446/P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.726 80.346 80.346

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– 242 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio na-zionale della protezione civile:

– Art. 1: Servizio nazionale della protezione ci-vile (6.2.3 - Oneri comuni di parte corrente -cap. 2184) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.844 39.588 39.237

– Art. 3: Attivita e compiti di protezione civile(6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap.7447) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535.168 391.294 391.294

Totale missione . . . 871.499 734.080 733.729

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sostegno al settore agricolo

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legisla-tivo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni inagricoltura (AGEA) (7.1.2 - Interventi - cap. 1525) 246.131 249.972 247.759

Totale missione . . . 246.131 249.972 247.759

Diritto alla mobilita

Sostegno allo sviluppo del trasporto

Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l’adempi-mento di obblighi derivanti dalla appartenenza del-l’Italia alle Comunita europee:

– Art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la si-curezza del volo (9.1.2 - Interventi - cap. 1723) . 3.714 3.785 3.751

Totale missione . . . 3.714 3.785 3.751

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– 243 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Comunicazioni

Sostegno dell’editoria

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto1981, n. 416, recante disciplina delle imprese edi-trici e provvidenze per l’editoria (11.2.3 – Onericomuni di parte corrente – cap. 2183 e 11.2.8 –Oneri comuni di conto capitale – cap. 7442) . . . . 414.582 387.793 387.494

Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell’Autorita perle garanzie nelle comunicazioni e norme sui si-stemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo(11.2.2 – Interventi – cap. 1575) . . . . . . . . . . . . 3.789 3.862 3.828

Totale missione . . . 418.371 391.655 391.322

Ricerca e innovazione

Ricerca di base e applicata

Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materiadi sistemi informativi automatizzati delle ammini-strazioni pubbliche:

– Art. 4: Istituzione Centro nazionale per l’infor-matica nella pubblica amministrazione (12.1.2 -Interventi - cap. 1707/P) . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.068 16.396 16.269

Totale missione . . . 19.068 16.396 16.269

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– 244 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Diritti sociali, solidarieta sociale e famiglia

Protezione sociale per particolari categorie

Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Di-sposizioni concernenti la corrisponsione di inden-nizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed im-prese italiane che abbiano perduto beni, diritti edinteressi in territori gia soggetti alla sovranita ita-liana e all’estero (17.1.6 - Investimenti - cap. 7256) 24.948 25.461 25.461

Garanzia dei diritti dei cittadini

Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in mate-ria di protezione dei dati personali (17.2.2 - Inter-venti - cap. 1733) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.318 21.678 21.486

Sostegno alla famiglia

Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposi-zioni urgenti per il rilancio economico e sociale,per il contenimento e la razionalizzazione dellaspesa pubblica, nonche interventi in materia di en-trate e di contrasto all’evasione fiscale:

– Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche dellafamiglia (17.3.3 - Oneri comuni di parte corrente -cap. 2102) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276.462 276.418 273.970

Promozione dei diritti e delle pari opportunita

Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposi-zioni urgenti per il rilancio economico e sociale,per il contenimento e la razionalizzazione della

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– 245 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

spesa pubblica, nonche interventi in materia di en-trate e di contrasto all’evasione fiscale:

– Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche rela-tive ai diritti e alle pari opportunita (17.4.3 - Onericomuni di parte corrente - cap. 2108) . . . . . . . . 44.431 44.424 4.892

Totale missione . . . 367.159 367.981 325.809

Politiche previdenziali

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezzasociale - trasferimenti agli enti ed organismi inte-

ressati

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la forma-zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(legge finanziaria 2001):

– Art. 74, comma 1: Previdenza complementaredipendenti pubblici (18.1.3 - Oneri comuni di partecorrente - cap. 2156) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.690 134.212 133.023

Totale missione . . . 131.690 134.212 133.023

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Regolazione giurisdizione e coordinamento del si-stema della fiscalita

Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino dellaScuola superiore della pubblica amministrazionee riqualificazione del personale delle amministra-zioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 dellalegge 15 marzo 1997, n. 59 (1.1.2 - Interventi -cap. 3935) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.306 14.580 14.451

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– 246 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’or-ganizzazione del Governo, a norma dell’articolo11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fi-scali (Agenzia del demanio) (1.1.2 - Interventi -cap. 3901) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.927 133.023 131.845

Programmazione economico-finanziaria e politichedi bilancio

Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia dilavori pubblici:

– Art. 4: Autorita per la vigilanza sui lavori pub-blici (1.2.2 - Interventi - cap. 1702). . . . . . . . . . 3.789 3.862 3.828

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazionedella finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.2.2- Interventi - cap. 1613). . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.096 2.131 2.113

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investi-menti, delega al Governo per il riordino degli in-centivi all’occupazione e della normativa che di-sciplina l’INAIL, nonche disposizioni per il rior-dino degli enti previdenziali:

– Art. 51: Contributo dello Stato in favore del-l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nelMezzogiorno - SVIMEZ (1.2.6 - Investimenti -cap. 7330) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.665 1.699 1.699

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposi-zioni relative al mercato mobiliare ed al tratta-mento fiscale dei titoli azionari (CONSOB)(1.4.2 - Interventi - cap. 1560) . . . . . . . . . . . . . 12.316 12.552 12.441

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– 247 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’impo-ste

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la forma-zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(legge finanziaria 2002):

– Art. 14, comma 1: Accise gas metano (1.5.2 –Interventi – cap. 3823). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.741 96.555 95.700

Totale missione . . . 254.840 264.402 262.077

Giovani e sport

Attivita ricreative e sport

Decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge n. 233 del 2006: Disposizioniurgenti in materia di riordino delle attribuzionidella Presidenza del Consiglio dei ministri e deiMinisteri:

– Art. 1, comma 19, lettera a): Adeguamentostruttura Presidenza del Consiglio dei ministri perl’esercizio delle funzioni in materia di sport(22.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap.2111 e 22.1.8 - Oneri comuni di conto capitale -cap. 7450) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176.396 167.787 144.825

Incentivazione e sostegno alla gioventu

Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposi-zioni urgenti per il rilancio economico e sociale,per il contenimento e la razionalizzazione dellaspesa pubblica, nonche interventi in materia di en-trate e di contrasto all’evasione fiscale:

– Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giova-nili (22.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap.2106) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.935 118.169 117.122

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– 248 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 297 del 2006, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge n. 15 del 2007: Disposizioniurgenti per il recepimento delle direttive comunita-rie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l’adeguamentoa decisioni in ambito comunitario relative all’assi-stenza a terra negli aeroporti, all’Agenzia nazio-nale per i giovani e al prelievo venatorio:

– Art. 6, comma 2: Agenzia nazionale per i gio-vani (22.2.2 - Interventi - cap. 1597) . . . . . . . . . – – 587

Totale missione . . . 314.331 285.956 262.534

Turismo

Sviluppo e competivita del turismo

Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell’Ente na-zionale italiano per il turismo (23.1.3 - Oneri co-muni di parte corrente - cap. 2194) . . . . . . . . . . 49.362 49.715 49.275

Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposi-zioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:

– Art. 2, comma 98, lettera a): Turismo (23.1.3 -Oneri comuni di parte corrente - cap. 2107) . . . . 61.813 61.961 61.413

Totale missione . . . 111.175 111.676 110.688

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– 249 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Servizi istituzionali e generali delle amministra-zioni pubbliche

Servizi generali, formativi, assistenza legale ed ap-provvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del1977: Approvazione del regolamento di esecuzionedel decreto del Presidente della Repubblica 21aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenzia-mento della Scuola superiore della pubblica ammi-nistrazione (24.1.2 - Interventi - cap. 5217). . . . . 14.211 14.500 14.372

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la forma-zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(legge finanziaria 1980):

– Art. 36: Assegnazione a favore dell’Istituto na-zionale di statistica (24.1.2 - Interventi - cap.1680) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166.396 174.227 162.900

Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468del 1978, e successive modificazioni e integra-zioni, recante norme di contabilita generale delloStato in materia di bilancio. Delega al Governoper l’individuazione delle unita previsionali dibase del bilancio dello Stato:

– Art. 7, comma 6: Contributo in favore dell’Isti-tuto di studi e analisi economica (ISAE) (24.1.2 -Interventi - cap. 1321) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.646 11.825 11.720

Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino delCentro di formazione studi (FORMEZ), a normadell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59(24.1.2 - Interventi - cap. 5200) . . . . . . . . . . . . 20.843 21.242 21.054

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– 250 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generalisull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delleamministrazioni pubbliche:

– Art. 46: Agenzia per la rappresentanza nego-ziale delle pubbliche amministrazioni (24.1.2 - In-terventi - cap. 5223) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.316 3.379 3.349

Totale missione . . . 216.412 225.173 213.395

Fondi da ripartire

Fondi da assegnare

Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disci-plina dei compensi per lavoro straordinario ai di-pendenti dello Stato (25.1.3 - Oneri comuni diparte corrente - cap. 3026) 38.248 38.981 38.636

Fondi di riserva e speciali

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme dicontabilita generale dello Stato in materia di bilan-cio:

– Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizza-zioni di spesa delle leggi permanenti di natura cor-rente (25.2.3 - Oneri comuni di parte corrente -cap. 3003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – – –

Totale missione . . . 38.248 38.981 38.636

Totale Ministero . . . 4.929.997 3.865.525 3.823.179

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– 251 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Competitivita e sviluppo delle imprese

Incentivazione per lo sviluppo industriale

Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela dellaconcorrenza e del mercato:

– Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il fi-nanziamento dell’Autorita garante della concor-renza e del mercato (2.1.2 - Interventi - cap. 2275) 20.843 21.242 21.054

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazionedella finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2- Interventi - cap. 2280). . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.118 1.139 1.129

Totale missione . . . 21.961 22.381 22.183

Ricerca e innovazione

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energiaed in ambito minerario ed industriale

Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del1993, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 61 del 1994, e decreto-legge n. 26 del 1995, con-vertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del1995: Riforma dell’ENEA (4.1.6 – Investimenti –cap. 7630) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191.908 195.857 195.857

Totale missione . . . 191.908 195.857 195.857

Totale Ministero . . . 213.869 218.238 218.040

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– 252 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

MINISTERO DEL LAVOROE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Politiche previdenziali

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezzasociale – trasferimenti agli enti ed organismi inte-

ressati

Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensio-nistico obbligatorio e complementare:

– Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (1.1.2 –Interventi – cap. 4332). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758 772 765

Totale missione . . . 758 772 765

Politiche per il lavoro

Regolamentazione e vigilanza del lavoro

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la forma-zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(legge finanziaria 2004):

– Art. 3, comma 149: Fondo per le spese di fun-zionamento della Commissione di garanzia perl’attuazione della legge sullo sciopero nei servizipubblici essenziali (2.1.1 – Funzionamento – cap.5025) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.879 2.914 2.888

Reinserimento lavorativo e sostegno all’occupazione

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblicaper la stabilizzazione e lo sviluppo:

– Art. 80, comma 4: Formazione professionale(2.2.2 – Interventi – cap. 4161). . . . . . . . . . . . . 1.895 1.931 1.914

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– 253 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la forma-zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(legge finanziaria 2007):

– Art. 1, comma 1163: Finanziamento delle atti-vita di formazione professionale (2.2.6 – Investi-menti – cap. 7682) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 5.000 5.000

Totale missione . . . 9.774 9.845 9.802

Totale Ministero . . . 10.532 10.617 10.567

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Giustizia

Amministrazione penitenziaria

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del1990: Testo unico delle leggi in materia di disci-plina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, pre-venzione, cura e riabilitazione dei relativi stati ditossicodipendenza:

– Art. 135: Programmi finalizzati alla preven-zione e alla cura dell’AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimentodei tossicodipendenti detenuti (1.1.2 – Interventi –cap. 1768) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.737 4.827 4.785

Totale missione . . . 4.737 4.827 4.785

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– 254 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Servizi istituzionali e generali delle amministra-zioni pubbliche

Indirizzo politico

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazionedella finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2– Interventi – cap. 1160) . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 116 115

Totale missione . . . 115 116 115

Totale Ministero . . . 4.852 4.943 4.900

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L’Italia in Europa e nel mondo

Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali

Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell’Istitutoagronomico per l’oltremare, con sede in Firenze:

– Art. 12: Mezzi finanziari per il fuzionamentodell’Istituto (1.2.2 – Interventi – cap. 2201) . . . . 2.653 2.704 2.680

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stan-ziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favoredei Paesi in via di sviluppo (1.2.1 – Funziona-mento – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161,2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170e 1.2.2 – Interventi – capp. 2180, 2181, 2182,2183, 2184, 2195) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732.846 739.341 732.796

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– 255 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per losminamento umanitario (1.2.2 – Interventi –cap. 2210) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.179 2.220 2.201

Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica

Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzionedell’accordo relativo ad un programma internazio-nale per l’energia, firmato a Parigi il 18 novembre1974 (1.3.2 – Interventi – cap. 3749) . . . . . . . . . 948 965 957

Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana alFondo europeo per la gioventu (1.3.2 – Interventi– cap. 4052). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 270 268

Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degliaccordi di Osimo tra l’Italia e la Jugoslavia (1.3.2– Interventi – capp. 4061, 4063) . . . . . . . . . . . . 2.653 2.704 2.680

Cooperazione politica, promozione della pace e sicu-rezza internazionale

Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione dellaConvenzione internazionale per la costituzione del-l’Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il1º giugno 1966 (1.4.2 – Interventi – cap. 4131). . 2.369 2.414 2.392

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazionedella finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.4.2– Interventi – cap. 1163) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.874 5.986 5.933

Legge n. 91 del 2005: Concessione di un contributovolontario al Fondo di cooperazione tecnica del-l’Agenzia internazionale per l’energia atomica(AIEA):

– Art. 1, comma 1: Contributo volontario alfondo di cooperazione tecnica dell’AIEA (1.4.2 –Interventi – cap. 3421). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.410 3.476 3.445

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– 256 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Integrazione europea

Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano dellaPolitica estera e di sicurezza comune dell’Unioneeuropea (PESC), relativo all’applicazione dell’arti-colo J.11, comma 2, del Trattato sull’Unione euro-pea (1.5.2 – Interventi – cap. 4534) . . . . . . . . . . 4.737 4.827 4.785

Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali

Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del1967: Disposizioni sulle funzioni e sui poteri con-solari (1.6.2 – Interventi – cap. 3105) . . . . . . . . 2.274 2.317 2.296

Totale missione . . . 760.208 767.224 760.433

Totale Ministero . . . 760.208 767.224 760.433

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ricerca e innovazione

Ricerca per la didattica

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazionedella finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2– Interventi – cap. 1261) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.988 3.126 3.099

Totale missione . . . 2.988 3.126 3.099

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– 257 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Istruzione scolastica

Istituzioni scolastiche non statali

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione del-l’accordo, effettuato mediante scambio di note,tra il Governo italiano ed il Consiglio superioredelle Scuole europee che modifica l’articolo 1della Convenzione del 5 settembre 1963, relativaal funzionamento della Scuola europea di Ispra(Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraioe 5 luglio 1988 (1.9.2 – Interventi – cap. 2193) . 357 365 362

Totale missione . . . 357 365 362

Fondi da ripartire

Fondi da assegnare

Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (ar-ticolo 68, comma 4, lettera b)): Fondo per l’am-pliamento dell’offerta formativa (5.1.3 – Oneri co-muni di parte corrente – cap. 1270/P) . . . . . . . . 185.830 189.179 187.504

Totale missione . . . 185.830 189.179 187.504

Totale Ministero . . . 189.175 192.670 190.965

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– 258 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL’INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza

Contrasto al crimine

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo«Fondo scorta» per il personale della Polizia diStato (3.1.1 – Funzionamento – cap. 2674) . . . . . 14.792 15.075 14.941

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del1990: Testo unico delle leggi in materia di disci-plina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, pre-venzione, cura e riabilitazione dei relativi stati ditossicodipendenza:

– Art. 101: Potenziamento delle attivita di pre-venzione e repressione del traffico illecito di so-stanze stupefacenti o psicotrope (3.1.1 – Funziona-mento – capp. 2668, 2815). . . . . . . . . . . . . . . . 2.843 2.898 2.872

Prevenzione generale e controllo del territorio

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo«Fondo scorta» per il personale della Polizia diStato (3.3.1 – Funzionamento – cap. 2543) . . . . . 14.791 15.075 14.941

Totale missione . . . 32.426 33.048 32.754

Soccorso civile

Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del1995, convertito, con modificazioni, dalla legge

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– 259 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

n. 437 del 1995 (articolo 4): «Fondo scorta» delCorpo nazionale dei vigili del fuoco (4.2.1 – Fun-zionamento – cap. 1916) . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.149 17.477 17.322

Totale missione . . . 17.149 17.477 17.322

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo dellacoesione sociale

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazionedella finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1.2– Interventi – cap. 2309) . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 107 106

Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione delladirettiva 2003/9/CE che stabilisce norme minimerelative all’accoglienza dei richiedenti asilo negliStati membri:

– Art. 13: Somme destinate all’accoglienza deglistranieri richiedenti il riconoscimento dello statusdi rifugiato (5.1.2 – Interventi – cap. 2311) . . . . 17.630 17.628 17.471

Totale missione . . . 18.130 17.735 17.577

Totale Ministero . . . 67.705 68.260 67.653

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– 260 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLATUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Ricerca e innovazione

Ricerca in materia ambientale

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’or-ganizzazione del Governo, a norma dell’articolo11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

– Art. 38: Agenzia per la protezione dell’am-biente e per i servizi tecnici (2.1.2 – Interventi –cap. 3621 e 2.1.6 – Investimenti – cap. 8831) . . . 80.886 82.475 82.000

Totale missione . . . 80.886 82.475 82.000

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del-l’ambiente

Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesadel mare (1.2.2 – Interventi – cap. 1644) . . . . . . 33.836 34.484 34.179

Tutela e conservazione della fauna e della flora esalvaguardia della biodiversita

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesadel mare (1.5.2 – Interventi – cap. 1646/P) . . . . . 11.569 11.673 11.573

Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche edintegrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, inmateria di commercio e detenzione di esemplari di

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– 261 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

fauna e flora minacciati di estinzione (1.5.1 – Fun-zionamento – capp. 1388, 1389/P) . . . . . . . . . . . 463 467 463

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazionedella finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5.2– Interventi – cap. 1551) . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.928 71.825 71.189

Totale missione . . . 116.796 118.449 117.404

Totale Ministero . . . 197.682 200.924 199.404

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Casa e assetto urbanistico

Politiche abitative

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni edel rilascio degli immobili ad uso abitativo (arti-colo 11, comma 1) (2.2.2 – Interventi – cap. 1690) 205.589 209.526 207.671

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la forma-zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(legge finanziaria 2004):

– Art. 3, comma 108: Fondo per l’edilizia a ca-none speciale (2.2.2 – Interventi – cap. 1691) . . 9.667 9.853 9.766

Totale missione . . . 215.256 219.379 217.437

Totale Ministero . . . 215.256 219.379 217.437

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– 262 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa ela sicurezza

Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle di-sposizioni legislative concernenti l’amministra-zione e la contabilita dei corpi, istituti e stabili-menti militari:

– Art. 17, primo comma: Arma dei carabinieri(1.1.1 – Funzionamento – cap. 4840) . . . . . . . . . 24.169 24.632 24.414

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di di-fesa militare

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazionedella finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5.2– Interventi – cap. 1352) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.950 772 765

Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia dicorresponsione di contributi dello Stato a favoredell’Organizzazione idrografica internazionale(IHO) e dell’Istituto nazionale per studi ed espe-rienze di architettura navale (INSEAN):

– Art. 1, comma 3: Contributi dello Stato in fa-vore dell’IHO (1.5.2 – Interventi – cap. 1345). . . 67 68 68

Pianificazione generale delle Forze armate e ap-

provvigionamenti militari

Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle di-sposizioni legislative concernenti l’amministra-zione e la contabilita dei corpi, istituti e stabili-menti militari:

– Art. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Ae-ronautica (1.6.1 – Funzionamento – cap. 1253) . . 40.603 41.381 41.014

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– 263 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’or-ganizzazione del Governo, a norma dell’articolo11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

– Art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa(1.6.2 – Interventi – cap. 1360) (1.6.6 – Investi-menti – cap. 7145) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.614 12.857 12.752

Totale missione . . . 80.403 79.710 79.013

Totale Ministero . . . 80.403 79.710 79.013

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLEALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sviluppo e sostenibilita del settore agricolo, agroali-mentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produ-

zione

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazionedella finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2– Interventi – cap. 2200) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.720 7.820 7.750

Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizza-zione del settore della ricerca in agricoltura, anorma dell’articolo 11 della legge 15 marzo1997, n. 59 (1.1.2 – Interventi – cap. 2083) . . . . 96.822 98.531 97.659

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– 264 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in ma-teria di pesca

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazio-nale della pesca marittima e misure in materia dicredito peschereccio, nonche di riconversione delleunita adibite alla pesca con reti da posta derivante:

– Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazio-nale della pesca marittima (1.2.1 – Funzionamento– capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418 e 1.2.2 – In-terventi – capp. 1476, 1477, 1488) . . . . . . . . . . 13.762 14.024 13.900

Totale missione . . . 118.304 120.375 119.309

Totale Ministero . . . 118.304 120.375 119.309

MINISTERO PER I BENIE LE ATTIVITA CULTURALI

Ricerca e innovazione

Ricerca in materia di beni e attivita culturali

Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del1975: Organizzazione del Ministero per i beni cul-turali e ambientali – Assegnazioni per il funziona-mento degli istituti centrali (2.1.1 - Funzionamento- capp. 2040, 2041, 2043) . . . . . . . . . . . . . . . . 4.029 4.105 4.068

Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuolaarcheologica italiana in Atene (2.1.2 - Interventi- cap. 4132) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806 820 813

Totale missione . . . 4.835 4.925 4.881

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– 265 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita culturalie paesaggistici

Sostegno e vigilanza ad attivita culturali

Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademianazionale dei Lincei (1.1.2 - Interventi - cap.3630) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.636 2.687 2.663

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazionedella finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2- Interventi - cap. 3670, 3671) . . . . . . . . . . . . . 29.086 29.643 29.380

Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela efruizione dei siti italiani di interesse culturale,paesaggistico e ambientale, inseriti nella «listadel patrimonio mondiale», posti sotto la tutela del-l’UNESCO:

– Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei sitiitaliani inseriti nella «lista del patrimonio mon-diale» dell’UNESCO (1.1.2 - Interventi - cap.1442) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 296 294

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello

spettacolo

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli inter-venti dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.2 -Interventi - capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621,6622, 6623, 6624 e 1.2.6 - Investimenti - capp.8570, 8571, 8573, 8721) . . . . . . . . . . . . . . . . . 511.544 567.339 563.307

Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari,

promozione del libro e dell’editoria

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funziona-mento della Biblioteca nazionale centrale «VittorioEmanuele II» di Roma (1.4.1 - Funzionamento -cap. 3610) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.274 2.317 2.296

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– 266 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del1975: Organizzazione del Ministero per i beni cul-turali e ambientali - Assegnazioni per il funziona-mento degli istituti centrali (1.4.1 - Funzionamento- cap. 3611) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.088 1.109 1.099

Totale missione . . . 546.628 603.391 599.039

Servizi istituzionali e generali delle amministra-zioni pubbliche

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di

competenza

Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela efruizione dei siti italiani di interesse culturale, pae-saggistico e ambientale, inseriti nella «lista del pa-trimonio mondiale», posti sotto la tutela dell’UNE-SCO:

– Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei sitiitaliani inseriti nella «lista del patrimonio mon-diale» dell’UNESCO (3.2.6 - Investimenti - cap.7305) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 3.500 3.500

Totale missione . . . – 3.500 3.500

Totale Ministero . . . 551.463 611.816 607.420

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– 267 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

MINISTERO DELLA SALUTE

Ricerca e innovazione

Ricerca per il settore della sanita pubblica

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino delladisciplina in materia sanitaria:

– Art. 12: Fondo da destinare ad attivita di ri-cerca e sperimentazione (2.1.2 - Interventi - cap.3392) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331.628 336.420 333.442

Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamentodell’Istituto superiore di sanita (2.1.2 - Interventi- cap. 3443) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.965 98.536 97.664

Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamentodell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezzadel lavoro (2.1.2 - Interventi - cap. 3447) . . . . . . 63.351 64.564 63.993

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazionedella finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2- Interventi - cap. 3412). . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.400 5.504 5.455

Totale missione . . . 497.344 505.024 500.554

Tutela della salute

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento

internazionale in materia sanitaria umana

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Staton. 1068 del 1947: Contributo all’Organizzazionemondiale della sanita (1.1.2 - Interventi - cap.4320) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.996 19.360 19.189

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– 268 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del1980: Contributo alla Croce rossa italiana (1.1.2– Interventi - cap. 3453) . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.370 29.932 29.667

Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria

Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli inter-venti in materia di animali di affezione e per laprevenzione del randagismo:

– Art. 1, comma 2: Finanziamento interventi inmateria di animali di affezione e prevenzione ran-dagismo (1.2.2 - Interventi - cap. 5340) . . . . . . . 4.872 4.945 4.901

Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assi-

stenza

Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenziaper i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma4) (1.3.2 - Interventi - cap. 3457) . . . . . . . . . . . 4.832 4.924 4.881

Regolamentazione e vigilanza in materia di prodottifarmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso

umano

Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposi-zioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la cor-rezione dell’andamento dei conti pubblici:

– Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco(1.4.2 - Interventi - cap. 3458 e 1.4.6 - Investi-menti - cap. 7230) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.747 44.585 44.191

Totale missione . . . 101.817 103.746 102.829

Totale Ministero . . . 599.161 608.770 603.383

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– 269 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scortaper le Capitanerie di porto (2.1.1 - Funzionamento- cap. 2121) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.831 5.913 5.861

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazio-nale della pesca marittima e misure in materia dicredito peschereccio, nonche di riconversione delleunita adibite alla pesca con reti da posta derivante:

– Art. 2, comma 1: Attuazione del terzo piano na-zionale della pesca marittima (Legge n. 41 del1982) (2.1.1 - Funzionamento - cap. 2179) . . . . . 1.959 1.970 1.953

Totale missione . . . 7.790 7.883 7.814

Diritto alla mobilita

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazionedella finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.4.2- Interventi - cap. 1952). . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 338 335

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione del-l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC)(articolo 7) (1.4.2 - Interventi - cap. 1921) . . . . . 60.634 61.795 61.248

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– 270 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del tra-

sporto marittimo

Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3):Contributo al «Centro internazionale radio-medicoCIRM» (1.7.2 - Interventi - cap. 1850). . . . . . . . 606 618 613

Totale missione . . . 61.572 62.751 62.196

Ricerca e innovazione

Ricerca nel settore dei trasporti

Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia dicorresponsione di contributi dello Stato a favoredell’Organizzazione idrografica internazionale(IHO) e dell’Istituto nazionale per studi ed espe-rienze di architettura navale (INSEAN):

– Art. 1, comma 2: Contributi dello Stato infavore dell’INSEAN (3.1.2 - Interventi - cap.1801/P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.752 6.824 6.763

Totale missione . . . 6.752 6.824 6.763

Totale Ministero . . . 76.114 77.458 76.773

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– 271 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL’UNIVERSITAE DELLA RICERCA

L’Italia in Europa e nel mondo

Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica

Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degliaccordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971nell’ambito del programma europeo di coopera-zione scientifica e tecnologica, ed autorizzazionealle spese connesse alla partecipazione italiana adiniziative da attuarsi in esecuzione del programmamedesimo (3.1.6 - Investimenti - cap. 7291) . . . . 4.602 4.697 4.697

Totale missione . . . 4.602 4.697 4.697

Ricerca e innovazione

Ricerca scientifica e tecnologica di base

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazionedella finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.2.2- Interventi - cap. 1679). . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.467 9.679 9.593

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni peril coordinamento, la programmazione e la valuta-zione della politica nazionale relativa alla ricercascientifica e tecnologica (2.2.6 - Investimenti -cap. 7236) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.813.955 1.846.777 1.846.777

Totale missione . . . 1.823.422 1.856.456 1.856.370

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– 272 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Istruzione universitaria

Diritto allo studio nell’istruzione universitaria

Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell’attivitasportiva universitaria (1.1.2 - Interventi - cap.1709) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.190 11.337 11.237

Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazionialla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante normesul diritto agli studi universitari (1.1.2 - Interventi- cap. 1695) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.986 144.834 143.552

Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di al-loggi e residenze per studenti universitari:

– Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e resi-denze per studenti universitari (1.1.6 - Investimenti- cap. 7273/P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.332 31.977 31.977

Sistema universitario e formazione post-universitaria

Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale disviluppo dell’universita e per l’attuazione delpiano quadriennale 1986-1990 (1.3.2 - Interventi- cap. 1690) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.272 94.566 93.729

Legge n. 243 del 1991: Universita non statali legal-mente riconosciute (1.3.2 - Interventi - cap. 1692) 128.577 131.040 129.880

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di fi-nanza pubblica:

– Art. 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzio-namento delle universita (1.3.2 - Interventi - cap.1694) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.820.698 6.949.777 6.888.231

Totale missione . . . 7.236.055 7.363.531 7.298.606

Totale Ministero . . . 9.064.079 9.224.684 9.159.673

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– 273 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA SOCIALE

Diritti sociali, solidarieta sociale e famiglia

Assistenza sociale, promozione dei diritti e misure di

sostegno per particolari categorie sociali – Trasfe-rimenti ad enti territoriali, previdenziali e assi-

stenziali

Legge n. 285 del 1997: Disposizioni per la promo-zione di diritti e di opportunita per l’infanzia e l’a-dolescenza:

– Art. 1: Fondo nazionale per l’infanzia e l’adole-scenza (1.1.2 - Interventi - cap. 3527) . . . . . . . . 43.905 43.898 43.509

Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizza-zione del sistema integrato di interventi e servizisociali:

– Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le po-litiche sociali (1.1.3 - Oneri comuni di parte cor-rente - cap. 3671) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.582.815 1.291.697 1.280.799

Totale missione . . . 1.626.720 1.335.595 1.324.308

Totale Ministero . . . 1.626.720 1.335.595 1.324.308

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– 274 –

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

MINISTERO DEL COMMERCIOINTERNAZIONALE

Commercio internazionale ed internazionalizza-zione del sistema produttivo

Promozione del made in Italy

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazionedella finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.2.2- Interventi - cap. 2500). . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.989 36.290 35.968

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell’Istituto nazionaleper il commercio estero:

– Art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funziona-mento ICE (1.2.2 - Interventi - cap. 2530) . . . . . 102.720 94.625 93.787

– Art. 8, comma 1, lettera b): Attivita promozio-nale delle esportazioni italiane (1.2.2 - Interventi -cap. 2531) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.676 79.801 79.094

Totale missione . . . 217.385 210.716 208.849

Totale Ministero . . . 217.385 210.716 208.849

Totale Generale . . . 18.922.905 17.816.904 17.671.306

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– 275 –

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTIDI SOSTEGNO DELL’ECONOMIA CLASSIFICATI TRA

LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate, per ciascuna missione, secondo l’am-

ministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unita previsionale di base, con il relativo codice,

sotto la quale e ricompreso il capitolo, nonche l’eventuale settore della tabella F in cui si riflettono.

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– 276 –

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– 277 –

Tabella D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNODELL’ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

L’Italia in Europa e nel mondo

Partecipazione italiana alle politiche di bilancio inambito UE

MINISTERO DELL’ECONOMIAE DELLE FINANZE

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politi-che riguardanti l’appartenenza dell’Italia alleComunita europee ed adeguamento dell’ordina-mento interno agli atti normativi comunitari:

– Art. 5: Fondo destinato al coordinamento dellepolitiche riguardanti l’appartenenza dell’Italiaalle Comunita europee (3.1.6 – Investimenti –cap. 7493) (Settore n. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200.000 2.000.000 300.000

Totale missione . . . 3.200.000 2.000.000 300.000

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sviluppo e sostenibilita del settore agricolo, agroali-

mentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produ-zione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLEALIMENTARI E FORESTALI

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finan-ziari a sostegno delle imprese agricole, a normadell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7marzo 2003, n. 38:

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– 278 –

Segue: Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

– Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo soli-darieta nazionale – incentivi assicurativi (1.1.6 –Investimenti – cap. 7439) (Settore n. 21) . . . . . 20.000 – –

Totale missione . . . 20.000 – –

Infrastrutture pubbliche e logistica

Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure dicontrasto all’evasione fiscale e disposizioni ur-genti in materia tributaria e finanziaria:

– Art. 11-quaterdecies, comma 20: Diga foraneadi Molfetta (1.5.6 – Investimenti - cap. 7157) . 2.000 – –

Opere pubbliche e infrastrutture

MINISTERO DELL’ECONOMIAE DELLE FINANZE

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblicaper la stabilizzazione e lo sviluppo:

– Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitariapubblica (10.1.6 – Investimenti – cap. 7464)(Settore n. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – – 1.600.000

Totale missione . . . 2.000 – 1.600.000

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– 279 –

Segue: Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2008 2009 2010

(migliaia di euro)

Politiche per il lavoro

Reinserimento lavorativo e sostegno all’occupazione

MINISTERO DEL LAVOROE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventiurgenti a sostegno dell’occupazione:

– Art. 1, comma 7: Fondo per l’occupazione(2.2.6 – Investimenti – cap. 7202) (Settore n.27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783.000 – –

Totale missione . . . 783.000 – –

Sviluppo e riequilibrio territoriale

Politiche per l’infrastrutturazione territoriale per il

Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la forma-zione del bilancio annuale e pluriennale delloStato (legge finanziaria 2003):

– Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottouti-lizzate ed interventi nelle medesime aree (5.3.6– Investimenti – cap. 8425) (Settore n. 4) . . . . 1.100.000 7.400 11.700

Totale missione . . . 1.100.000 7.400 11.700

Totale generale . . . 5.105.000 2.007.400 1.911.700

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– 280 –

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– 281 –

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE ASEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell’autoriz-zazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gliimporti previsti; il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via perma-nente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell’autorizzazione di spesa.

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate secondo l’amministrazione pertinente –

riportano il riferimento alla unita previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e ricompreso

il capitolo, nonche l’eventuale settore di riferimento nella tabella F.

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– 282 –

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– 283 –

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONEALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella – indicate, per ciascuna missione, nei vari pro-

grammi, secondo l’amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unita previsionale di base,

con il relativo codice, sotto la quale e ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle «D»

(Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).

I limiti di impegno figurano nella tabella solo se la loro decorrenza coincide con uno degli esercizi del

bilancio triennale.

La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per

cui non viene esposto l’importo complessivo residuale successivo al triennio, ne l’anno terminale, ele-

menti fissati dalla legge che autorizza il limite.

Per quanto sopra la tabella non espone piu i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio

triennale di riferimento.

Nella colonna «Limite impegno» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

1) non impegnabili le quote degli anni 2009 ed esercizi successivi;

2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2009 e successivi;

3) interamente impegnabili le quote degli anni 2009 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2007 e quelli derivanti da spese di

annualita.

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– 284 –

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– 285 –

ELENCO MISSIONI

3. – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

4. – L’Italia in Europa e nel mondo

5. – Difesa e sicurezza del territorio

6. – Giustizia

7. – Ordine pubblico e sicurezza

8. – Soccorso civile

9. – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

10. – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

11. – Competitivita e sviluppo delle imprese

12. – Regolazione dei mercati

13. – Diritto alla mobilita

14. – Infrastrutture pubbliche e logistica

15. – Comunicazioni

17. – Ricerca e innovazione

18. – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

19. – Casa e assetto urbanistico

23. – Istruzione universitaria

26. – Politiche per il lavoro

28. – Sviluppo e riequilibrio territoriale

29. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio

32. – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

33. – Fondi da ripartire

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– 287 –

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. – Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto

2. – Interventi a favore delle imprese industriali

3. – Interventi per calamita naturali

4. – Interventi nelle aree sottoutilizzate

5. – Credito agevolato al commercio

6. – Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe.Interventi per Venezia

7. – Provvidenze per l’editoria

8. – Edilizia residenziale e agevolata

9. – Mediocredito centrale – SIMEST spa

10. – Artigiancassa

11. – Interventi nel settore dei trasporti

12. – Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell’ordine

13. – Interventi nel settore della ricerca

14. – Interventi a favore dell’industria navalmeccanica

15. – Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano

16. – Interventi per la viabilita ordinaria, speciale e di grande comunicazione

17. – Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio

18. – Metropolitana di Napoli

19. – Difesa del suolo e tutela ambientale

20. – Realizzazione strutture turistiche

21. – Interventi in agricoltura

22. – Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi

23. – Universita (compresa edilizia)

24. – Impiantistica sportiva

25. – Sistemazione aree urbane

26. – Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali

27. – Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 7, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22,26.

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– 289 –

Tabella F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONEALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

Economia e finanze

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell’eco-nomia delle province di Trieste e Gorizia:

– Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trie-ste

(Settore n. 6) Interventi a favore della regioneFriuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventiper Venezia (2.1.6 – Investimenti – cap. 7490) . . . 5.000 5.000 – – 3

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi ur-genti a sostegno dell’occupazione:

– Art. 3, comma 9: Contributo alla regione Cala-bria

(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale(2.1.6 – Investimenti – cap. 7499). . . . . . . . . . . 160.102 160.102 – –

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2007):

– Art. 1, comma 893: Fondo investimenti enti lo-cali

(Settore n. 27) Interventi diversi (2.1.8 – Oneri co-muni di conto capitale – cap. 7448) . . . . . . . . . 15.000 15.000 – – 3

Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali

Interno

Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimentiurgenti in materia di finanza locale per l’anno 1994:

(Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 – Investi-menti – cap. 7232) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116.203 116.203 – – 3

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– 290 –

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioniurgenti per favorire l’occupazione:

– Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comunidi Napoli e Palermo

(Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 – Investi-menti – cap. 7239) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 100.000 – – 3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica perla stabilizzazione e lo sviluppo:

– Art. 27: Fornitura gratuita libri di testo

(Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 – Investi-menti – cap. 7243) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103.291 103.291 – – 3

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regionia statuto speciale

Economia e finanze

Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di con-trasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti inmateria tributaria e finanziaria:

– Art. 5, comma 3-bis: Contributo RCA Sicilia

(Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 – Investi-menti – cap. 7517) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.000 86.000 86.000 972.000 2023 3

– Art. 5, comma 3-ter: Contributo di solidarieta na-zionale per la Regione siciliana

(Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 – Investi-menti – cap. 7507/p). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 10.000 10.000 120.000 2022 3

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2006):

– Art. 1, comma 114, terzo periodo: Contributo disolidarieta nazionale per la Regione siciliana

(Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 – Investi-menti – cap. 7507/p). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 10.000 10.000 110.000 2020 3

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– 291 –

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2007):

– Art. 1, comma 833: Regione siciliana

(Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 – Investi-menti – cap. 7507/p). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 60.000 – – 3

Totale missione . . . 665.596 665.596 106.000 1.202.000

L’Italia in Europa e nel mondo

Cooperazione politica, promozione della pace e sicu-rezza internazionale

Affari esteri

Legge n. 182 del 2002: Autorizzazione a parteciparealla spesa per la ristrutturazione del Quartiere gene-rale del Consiglio atlantico a Bruxelles:

– Art. 1, comma 1: Autorizzazione a parteciparealla spesa per la ristrutturazione del Quartiere gene-rale del Consiglio atlantico a Bruxelles

(Settore n. 27) Interventi diversi (1.4.6 – Investi-menti – cap. 7247) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.026 – – –

Partecipazione italiana alle politiche di bilancio inambito UE

Economia e finanze

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politicheriguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunitaeuropee ed adeguamento dell’ordinamento internoagli atti normativi comunitari:

– Art. 5: Fondo destinato al coordinamento dellepolitiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alleComunita europee

(Settore n. 27) Interventi diversi (3.1.6 – Investi-menti – cap. 7493) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.898.000 6.897.500 5.298.000 – 3

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– 292 –

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

Politica economica e finanziaria in ambito internazio-nale

Economia e finanze

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2006):

– Art. 1, comma 98: Iniziativa G8 per la cancella-zione del debito dei Paesi poveri

(Settore n. 27) Interventi diversi (3.2.6 – Investi-menti – cap. 7259) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 – – –

Totale missione . . . 8.903.026 6.897.500 5.298.000 –

Difesa e sicurezza del territorio

Pianificazione generale delle Forze Armate e approv-vigionamenti militari

Difesa

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2001):

– Art. 145, comma 4: Finanziamento programmiinterforze ad elevato contenuto tecnologico

(Settore n. 27) Interventi diversi (1.6.6 – Investi-menti – cap. 7129) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.992 6.992 6.992 16.126 2011 3

Totale missione . . . 6.992 6.992 6.992 16.126

Giustizia

Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile

Giustizia

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2002):

– Art. 46, comma 1: Fondo unico per gli investi-menti

(Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria,sanitaria, di servizio (1.4.6 – Investimenti – cap.7020) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.000 100.000 – –

Totale missione . . . 130.000 100.000 – –

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– 293 –

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

Ordine pubblico e sicurezza

Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pub-blica

Economia e finanze

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2006):

– Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale perl’ammodernamento della flotta e il miglioramentodelle comunicazioni, nonche per il completamentodel programma di dotazione infrastrutturale delCorpo della guardia di finanza

(Settore n. 27) Interventi diversi (5.1.6 – Investi-menti – capp. 7833, 7834) . . . . . . . . . . . . . . . 14.380 14.380 14.380 143.800 2020 3

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Trasporti

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2007):

– Art. 1, comma 1039: Potenziamento componenteaereonavale Corpo delle capitanerie di porto

(Settore n. 27) Interventi diversi (2.1.6 – Investi-menti – cap. 7852) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000 7.000 – – 3

Totale missione . . . 21.380 21.380 14.380 143.800

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– 294 –

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

Soccorso civile

Interventi per pubbliche calamita

Economia e finanze

Decreto-legge n. 273 del 2005, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge n. 51 del 2006: Definizione eproroga di termini nonche conseguenti disposizioniurgenti:

– Art. 39-duodecies, comma 1: Interventi a favoredi alcune zone della Sicilia occidentale colpite daeventi sismici

(Settore n. 3) Interventi per calamita naturali (6.1.6– Investimenti – cap. 7451) . . . . . . . . . . . . . . 1.000 – – –

Protezione civile

Economia e finanze

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventiurgenti in favore delle zone terremotate delle regioniMarche e Umbria e di altre zone colpite da eventicalamitosi:

– Art. 21, comma 1: Contributi straordinari alla re-gione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone

(Settore n. 3) Interventi per calamita naturali (6.2.8– Oneri comuni di conto capitale – cap. 7443/p) . . 18.076 18.076 18.076 126.532 2017 3

Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi ur-genti in materia di protezione civile:

– Art. 4, comma 1: Contributi in favore delle re-gioni Basilicata, Calabria e Campania colpite daeventi calamitosi

(Settore n. 3) Interventi per calamita naturali (6.2.8– Oneri comuni di conto capitale – cap. 7443/p) . . 24.273 24.273 24.273 218.464 2019 3

– Art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degliedifici monumentali privati

(Settore n. 3) Interventi per calamita naturali (6.2.8– Oneri comuni di conto capitale – cap. 7443/p) . . 1.549 1.549 1.549 14.463 2019 3

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– 295 –

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

– Art. 7, comma 1: Contributi a favore delle re-gioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Ligu-ria e Toscana colpite da eventi calamitosi

(Settore n. 3) Interventi per calamita naturali (6.2.8– Oneri comuni di conto capitale – cap. 7443/p) . . 17.043 17.043 17.043 153.388 2019 3

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2004):

– Art. 4, comma 91: Prosecuzione degli interventidi ricostruzione nei territori colpiti da calamita natu-rali di cui al decreto del Presidente del Consiglio deiministri 29 novembre 2002 (limite impegno)

(Settore n. 3) Interventi per calamita naturali (6.2.8– Oneri comuni di conto capitale – cap. 7443/p) . . 10.000 10.000 10.000 – 3

Decreto-legge n. 355 del 2003, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge n. 47 del 2004: Proroga di ter-mini previsti da disposizioni legislative:

– Art. 20, comma 1: Proroga e completamento de-gli interventi a favore dei comuni colpiti da eventisismici e altre calamita (limite impegno)

(Settore n. 3) Interventi per calamita naturali (6.2.8– Oneri comuni di conto capitale – cap. 7443/p) . . 5.000 5.000 5.000 – 3

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2005):

– Art. 1, comma 203: Prosecuzione interventi neiterritori colpiti da calamita naturali

(Settore n. 3) Interventi per calamita naturali (6.2.8– Oneri comuni di conto capitale – cap. 7443/p) . . 58.500 58.500 58.500 526.500 2019 3

Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni ur-genti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppoeconomico, sociale e territoriale:

– Art. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione ebonifica acciaierie Genova-Cornigliano

(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale(6.2.8 – Oneri comuni di conto capitale – cap.7449/p) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 5.000 5.000 45.000 2020 3

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– 296 –

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di con-trasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti inmateria tributaria e finanziaria:

– Art. 11-quaterdecies, comma 1: Giochi del Medi-terraneo

(Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2.8 – Onericomuni di conto capitale – cap. 7449/p) . . . . . . . 2.000 2.000 2.000 22.000 2021 3

– Art. 11-quaterdecies, comma 1: Campionatimondiali di nuoto 2009

(Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2.8 – Onericomuni di conto capitale – cap. 7449/p) . . . . . . . 2.000 2.000 2.000 24.000 2022 3

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2006):

– Art. 1, comma 100: Somme da assegnare allaPresidenza del Consiglio dei ministri per oneri deri-vanti dalla concessione di contributi per interventinei territori colpiti da calamita naturali

(Settore n. 3) Interventi per calamita naturali (6.2.8– Oneri comuni di conto capitale – cap. 7443/p) . . 26.000 26.000 26.000 260.000 2020 3

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2007):

– Art. 1, comma 1292: Campionati mondiali dinuoto Roma 2009 e Giochi del MediterraneoPescara 2009

(Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2.8 – Onericomuni di conto capitale – cap. 7449/p) . . . . . . . 1.500 1.500 1.500 18.000 2022 3

Totale missione . . . 171.941 170.941 170.941 1.408.347

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– 297 –

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sviluppo e sostenibilita del settore agricolo, agroali-mentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione

Politiche agricole alimentari e forestali

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finan-ziari a sostegno delle imprese agricole, a norma del-l’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo2003, n. 38:

– Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di soli-darieta nazionale-incentivi assicurativi

(Settore n. 21) Interventi in agricoltura (1.1.6 – In-vestimenti – cap. 7439) . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.000 – – –

Totale missione . . . 220.000 – – –

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Gestione risorse energetiche, regolamentazione gene-rale ed autorizzazioni nel settore energetico

Sviluppo economico

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2007):

– Art. 1, comma 363: Interventi sulla fiscalita ener-getica per finalita sociali e misure per favorire l’in-sediamento sul territorio di infrastrutture energetiche

(Settore n. 27) Interventi diversi (1.1.6 – Investi-menti – cap. 7655) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 50.000 – – 3

Totale missione . . . 50.000 50.000 – –

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– 298 –

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

Competitivita e sviluppo delle imprese

Incentivazione per lo sviluppo industriale

Sviluppo economico

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2006):

– Art. 1, comma 95: Proseguimento del programmadi sviluppo unita navali classe FREMM

(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese indu-striali (2.1.6 – Investimenti – cap. 7485) . . . . . . . 135.000 135.000 135.000 1.530.000 2022 3

Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioniurgenti in materia tributaria e finanziaria:

– Art. 2, comma 77: Fondo per la competitivita elo sviluppo

(Settore n. 2) Interventi a favore delle impreseindustriali (2.1.6 – Investimenti – cap. 7342/p) . . 100.000 – – –

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2007):

– Art. 1, comma 876: Rifinanziamento del fondo dicui all’articolo 16 della legge n. 266 del 1997

(Settore n. 27) Interventi diversi (2.1.6 – Investi-menti – cap. 7342/p). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000 40.000 – – 3

– Art. 1, comma 883: Promozione della competiti-vita nei settori industriali ad alta tecnologia (1º con-tributo quindicennale - scad. 2021)

(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese in-dustriali (2.1.6 – Investimenti – cap. 7421/p) . . . . 40.000 40.000 40.000 440.000 2021 3

– Art. 1, comma 883: Promozione della competiti-vita nei settori industriali ad alta tecnologia (2º con-tributo quindicennale - scad. 2022)

(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese indu-striali (2.1.6 – Investimenti – cap. 7421/p). . . . . . 40.000 40.000 40.000 480.000 2022 3

– Art. 1, comma 883: Promozione della competiti-vita nei settori industriali ad alta tecnologia (3º con-tributo quindicennale - scad. 2023)

(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese indu-striali (2.1.6 – Investimenti – cap. 7421/p). . . . . . – 40.000 40.000 520.000 2023 3

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– 299 –

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

– Art. 1, comma 884: Promozione della competiti-vita nei settori industriali ad alta tecnologia (1º con-tributo quindicennale - scad. 2021)

(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese indu-striali (2.1.6 – Investimenti – cap. 7421/p). . . . . . 10.000 10.000 10.000 110.000 2021 3

– Art. 1, comma 884: Promozione della competiti-vita nei settori industriali ad alta tecnologia (2º con-tributo quindicennale - scad. 2022)

(Settore n. 2) Interventi a favore delle impreseindustriali (2.1.6 – Investimenti – cap. 7421/p) . . 30.000 30.000 30.000 360.000 2022 3

– Art. 1, comma 884: Promozione della competiti-vita nei settori industriali ad alta tecnologia (3º con-tributo quindicennale - scad. 2023)

(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese indu-striali (2.1.6 – Investimenti – cap. 7421/p). . . . . . – 30.000 30.000 390.000 2023 3

– Art. 1, comma 885: Promozione della competiti-vita nei settori industriali ad alta tecnologia (1º con-tributo quindicennale - scad. 2021)

(Settore n. 2) Interventi a favore delle impreseindustriali (2.1.6 – Investimenti – cap. 7421/p) . . 50.000 50.000 50.000 550.000 2021 3

– Art. 1, comma 885: Promozione della competiti-vita nei settori industriali ad alta tecnologia (2º con-tributo quindicennale - scad. 2022)

(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese indu-striali (2.1.6 – Investimenti – cap. 7421/p). . . . . . 600.000 – – – 2022

– Art. 1, comma 885: Promozione della competiti-vita nei settori industriali ad alta tecnologia (3º con-tributo quindicennale - scad. 2023)

(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese indu-striali (2.1.6 – Investimenti – cap. 7421/p). . . . . . – 450.000 – – 2023

Riassetti industriali di settore e di area

Sviluppo economico

Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni ur-genti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppoeconomico, sociale e territoriale:

– Art. 11, comma 9: Interventi reindustrializza-zione e promozione industriale

(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese indu-striali (2.3.6 – Investimenti – cap. 7329) . . . . . . . 39.000 – – –

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– 300 –

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2007):

– Art. 1, comma 903: Fondo per il salvataggio e laristrutturazione delle imprese in difficolta

(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese indu-striali (2.3.6 – Investimenti – cap. 7490) . . . . . . . 35.000 35.000 – – 3

Incentivi alle imprese

Economia e finanze

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 1984):

– Art. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il fi-nanziamento di esportazioni a pagamento differito

(Settore n. 9) Mediocredito centrale – Simest Spa(8.1.6 – Investimenti – cap. 7005/p) . . . . . . . . . 50.000 50.000 – – 3

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l’econo-mia:

– Art. 12, comma 2: Finanziamento di esportazionia pagamento differito

(Settore n. 9) Mediocredito centrale – Simest Spa(8.1.6 – Investimenti – cap. 7005/p) . . . . . . . . . 15.523 15.523 15.523 123.890 2011 3

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2007):

– Art. 1, comma 228: Contributo per l’acquisto diveicoli a gas metano, GPL, elettrici

(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale(8.1.6 – Investimenti – cap. 7792). . . . . . . . . . . 79.200 79.200 – – 3

– Art. 1, comma 271: Credito d’imposta per nuoviinvestimenti nelle aree svantaggiate

(Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate(8.1.6 – Investimenti – cap. 7809). . . . . . . . . . . 377.000 763.000 – – 3

– Art. 1, comma 280: Credito d’imposta per spesericerca ed innovazione

(Settore n. 13) Interventi nel settore della ricerca(8.1.6 – Investimenti – cap. 7811). . . . . . . . . . . 419.000 487.000 – – 3

Totale missione . . . 2.059.723 2.294.723 390.523 4.503.890

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– 301 –

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

Regolazione dei mercati

Interventi per promuovere la concorrenza

Sviluppo economico

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell’eco-nomia delle province di Trieste e Gorizia:

– Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gori-zia

(Settore n. 6) Interventi a favore della regioneFriuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventiper Venezia (3.2.6 – Investimenti – cap. 7380) . . 5.000 5.000 – – 3

Totale missione . . . 5.000 5.000 – –

Diritto alla mobilita

Gestione della sicurezza e della mobilita stradale

Trasporti

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2007):

– Art. 1, comma 1035: Piano nazionale della sicu-rezza stradale

(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti(1.1.6 – Investimenti – cap. 7391). . . . . . . . . . . 53.000 53.000 – – 3

– Art. 1, comma 1036: Sicurezza stradale e infor-mazione agli utenti

(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti(1.1.6 – Investimenti – cap. 7392). . . . . . . . . . . 15.000 15.000 – – 3

Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

Trasporti

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2007):

– Art. 1, comma 1038: Sicurezza ferroviaria

(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti(1.5.6 – Investimenti – cap. 7140). . . . . . . . . . . 15.000 15.000 – – 3

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– 302 –

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

Sviluppo della mobilita locale

Trasporti

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei tra-sporti:

– Art. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altrimezzi di trasporto di persone

(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti(1.6.6 – Investimenti – cap. 7250/p) . . . . . . . . . 60.509 60.509 60.509 181.110 2011 3

– Art. 2, comma 10: Parco automobilistico Regionesiciliana

(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti(1.6.6 – Investimenti – cap. 7250/p) . . . . . . . . . 516 516 516 1.032 2012 3

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2007):

– Art. 1, comma 1016: Trasporto rapido di massa

(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti(1.6.6 – Investimenti – cap. 7400). . . . . . . . . . . 10.000 10.000 – – 3

– Art. 1, comma 1031: Mobilita pendolari

(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti(1.6.6 – Investimenti – cap. 7251). . . . . . . . . . . 100.000 100.000 – – 3

– Art. 1, comma 1046: Rottamazione traghetti

(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti(1.6.6 – Investimenti – cap. 7613). . . . . . . . . . . 24.000 24.000 – – 3

Sostegno allo sviluppo del trasporto

Economia e finanze

Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni ur-genti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l’in-cremento dell’occupazione:

– Art. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie delloStato Spa per il completamento della linea ferrovia-ria Genova-Ventimiglia e per la progettazione delnodo ferroviario di Genova

(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti(9.1.6 – Investimenti – cap. 7123/p) . . . . . . . . . 1.808 – – –

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– 303 –

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2006):

– Art. 1, comma 84, primo periodo: Prosecuzioneinterventi «Sistema alta velocita/alta capacita»

(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti(9.1.6 – Investimenti – cap. 7124/p) . . . . . . . . . 185.000 185.000 185.000 1.950.000 2021 3

– Art. 1, comma 84, secondo periodo: Finanzia-mento delle linee AV/AC Milano-Genova e Mi-lano-Verona

(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti(9.1.6 – Investimenti – cap. 7124/p) . . . . . . . . . 15.000 15.000 15.000 150.000 2020 3

– Art. 1, comma 86: Contributo in conto impiantialle Ferrovie dello Stato Spa

(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti(9.1.6 – Investimenti – cap. 7122/p) . . . . . . . . . 176.000 3.500.000 3.150.000 10.907.596 2011 3

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2007):

– Art. 1, comma 964: Sistema AV/AC Torino-Mi-lano-Napoli

(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti(9.1.6 – Investimenti – cap. 7124/p) . . . . . . . . . 1.300.000 1.600.000 400.000 400.000 2021

– Art. 1, comma 965: Raddoppio intero tracciatolinea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese)

(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti(9.1.6 – Investimenti – cap. 7123/p) . . . . . . . . . 24.000 – – –

– Art. 1, comma 974: Investimenti rete tradizionaledell’infrastruttura ferroviaria nazionale

(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti(9.1.6 – Investimenti – cap. 7122/p) . . . . . . . . . 1.600.000 – – –

– Art. 1, comma 1026: ANAS

(Settore n. 16) Interventi per la viabilita ordinaria,speciale e di grande comunicazione (9.1.6 – Inve-stimenti – cap. 7372) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.560.000 1.560.000 – – 2009

Totale missione . . . 5.139.833 7.138.025 3.811.025 13.589.738

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– 304 –

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

Infrastrutture pubbliche e logistica

Edilizia statale

Infrastrutture

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2007):

– Art. 1, comma 978: Potenziamento infrastruttureCorpo delle capitanerie di porto

(Settore n. 1) Infrastrutture portuali e delle Capita-nerie di porto (1.1.6 – Investimenti – cap. 7171) . . 3.000 3.000 – –

Opere strategiche

Infrastrutture

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2006):

– Art.1, comma 78: Rifinanziamento legge n. 166del 2002, interventi infrastrutture

(Settore n. 27) Interventi diversi (1.3.8 – Oneri co-muni di conto capitale – cap. 7060/p) . . . . . . . . 143.270 143.270 143.270 2.079.000 2021 3

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2007):

– Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere stra-tegiche di preminente interesse nazionale (1º contri-buto quindicennale - scad. 2021)

(Settore n. 27) Interventi diversi (1.3.8 – Oneri co-muni di conto capitale – cap. 7060/p) . . . . . . . . 93.500 93.500 93.500 1.028.500 2021 3

– Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere stra-tegiche di preminente interesse nazionale (2º contri-buto quindicennale - scad. 2022)

(Settore n. 27) Interventi diversi (1.3.8 – Oneri co-muni di conto capitale – cap. 7060/p) . . . . . . . . 98.500 98.500 98.500 1.182.000 2022 3

– Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere stra-tegiche di preminente interesse nazionale (3º contri-buto quindicennale - scad. 2023)

(Settore n. 27) Interventi diversi (1.3.8 – Oneri co-muni di conto capitale – cap. 7060/p) . . . . . . . . – 98.500 98.500 1.280.500 2023 3

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– 305 –

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

Sistemi ferroviari locali

Infrastrutture

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei tra-sporti:

– Art. 3, comma 1: Contributi per la realizzazionedei passanti ferroviari di Milano e di Torino

(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti(1.4.6 – Investimenti – cap. 7562). . . . . . . . . . . 10.876 18.076 – – 3

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2007)

– Art. 1, comma 949: Roma capitale

(Settore n. 25) Sistemazione aree urbane (1.4.6 –Investimenti – cap. 7369) . . . . . . . . . . . . . . . . 40.375 32.300 – – 3

Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

Infrastrutture

Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a fa-vore dell’Ente autonomo acquedotto pugliese -EAAP (articolo 1)

(Settore n. 27) Interventi diversi (1.5.6 – Investi-menti – cap. 7156) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.494 15.494 15.494 123.948 2018 1

Sistemi stradali e autostradali

Infrastrutture

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazionedella finanza pubblica:

– Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppiodell’autostrada A6 Torino-Savona

(Settore n. 16) Interventi per la viabilita ordinaria,speciale e di grande comunicazione (1.7.6 – Inve-stimenti – cap. 7483) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.329 6.329 6.329 69.976 2016 3

– Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazionedella variante di valico Firenze-Bologna

(Settore n. 16) Interventi per la viabilita ordinaria,speciale e di grande comunicazione (1.7.6 – Inve-stimenti – cap. 7484) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.329 6.329 6.329 69.976 2016 3

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– 306 –

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioniurgenti per favorire l’occupazione:

– Art. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenzia-mento tratte autostradali

(Settore n. 16) Interventi per la viabilita ordinaria,speciale e di grande comunicazione (1.7.6 – Investi-menti – cap. 7485) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.334 23.334 23.334 366.500 2017 3

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2005):

– Art. 1, comma 452: Interventi strutturali viabilitaItalia-Francia

(Settore n. 16) Interventi per la viabilita ordinaria,speciale e di grande comunicazione (1.7.6 – Inve-stimenti – cap. 7481) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 5.000 5.000 30.000 2016 3

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2006):

– Art. 1, comma 136: Spese per il completamentodelle opere infrastrutturali di accessibilita al poloesterno della Fiera di Milano

(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti(1.7.6 – Investimenti – cap. 7499). . . . . . . . . . . 10.000 – – –

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2007):

– Art. 1, comma 981: Pedemontana di Formia

(Settore n. 16) Interventi per la viabilita ordinaria,speciale e di grande comunicazione (1.7.6 – Inve-stimenti – cap. 7501) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 5.000 5.000 55.000 2021 3

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– 307 –

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

Opere pubbliche e infrastrutture

Economia e finanze

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica perla stabilizzazione e lo sviluppo:

– Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitariapubblica

(Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sa-nitaria, di servizio (10.1.6 – Investimenti – cap.7464) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784.000 1.520.000 2.800.000 – 3

Totale missione . . . 1.243.007 2.068.632 3.295.256 6.258.400

Comunicazioni

Radiodiffusione sonora e televisiva

Comunicazioni

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2007):

– Art. 1, comma 927: Fondo per il passaggio al di-gitale

(Settore n. 27) Interventi diversi (1.1.6 – Investi-menti – cap. 7596) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000 40.000 – – 3

Regolamentazione e vigilanza delle comunicazioni elet-troniche

Comunicazioni

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2003):

– Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutiliz-zate ed interventi nelle medesime aree

(Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate(1.2.6 – Investimenti – cap. 7230). . . . . . . . . . . 30.000 – – –

Totale missione . . . 70.000 40.000 – –

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– 308 –

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

Ricerca e innovazione

Ricerca scientifica e tecnologica applicata

Universita e ricerca

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2003):

– Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutiliz-zate ed interventi nelle medesime aree

(Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate(2.1.6 – Investimenti – capp. 7308, 7320) . . . . . . 60.000 60.000 60.000 90.000 2011 3

Ricerca scientifica e tecnologica di base

Universita e ricerca

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2003):

– Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutiliz-zate ed interventi nelle medesime aree

(Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate(2.2.6 – Investimenti – cap. 7245). . . . . . . . . . . 40.000 40.000 40.000 41.070 2011 3

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energiaed in ambito minerario ed industriale

Sviluppo economico

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2007):

– Art. 1, comma 841: Fondo per la competitivita elo sviluppo

(Settore n. 2) Interventi a favore delle impreseindustriali (4.1.6 – Investimenti – cap. 7445). . . . 360.000 360.000 – – 3

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– 309 –

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

Ricerca di base e applicata

Economia e finanze

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2007):

– Art. 1, comma 892: Progetti per la societa del-l’informazione

(Settore n. 27) Interventi diversi (12.1.6 – Investi-menti – cap. 7579) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 10.000 – – 3

Totale missione . . . 470.000 470.000 100.000 131.070

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’am-biente

Sviluppo sostenibile

Economia e finanze

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investi-menti, delega al Governo per il riordino degli incen-tivi all’occupazione e della normativa che disciplinal’INAIL, nonche disposizioni per il riordino deglienti previdenziali:

– Art. 28: Metanizzazione comuni montani Centro-Nord

(Settore n. 27) Interventi diversi (13.1.6 – Investi-menti – cap. 7151/p). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.165 5.165 – – 3

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2007)

– Art. 1, comma 352: Fondo per l’efficienza ener-getica

(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale(13.1.6 – Investimenti – cap. 7076) . . . . . . . . . . 15.000 15.000 – – 3

Totale missione . . . 18.165 20.165 – –

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– 310 –

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

Casa e assetto urbanistico

Edilizia abitativa e politiche territoriali

Economia e finanze

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2005):

– Art. 1, comma 28: Fondo per la concessione dicontributi relativi agli interventi da realizzare daglienti locali per il risanamento ed il recupero dell’am-biente e per la tutela dei beni culturali

(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale(14.1.6 – Investimenti – cap. 7536) . . . . . . . . . . 96.050 – – –

Politiche abitative

Infrastrutture

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2007):

– Art. 1, comma 1154: Piano straordinario di edili-zia residenziale pubblica

(Settore n. 8) Edilizia residenziale e agevolata (2.2.6– Investimenti – cap. 7439) . . . . . . . . . . . . . . 30.000 30.000 – – 3

Politiche urbane e territoriali

Infrastrutture

Decreto-legge n. 273 del 2005, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge n. 51 del 2006: Definizione eproroga di termini, nonche conseguenti disposizioniurgenti:

– Art. 39-undecies, comma 1: Interventi per la ri-costruzione del Belice

(Settore n. 3) Interventi per calamita naturali (2.3.6 –Investimenti – cap. 7386/p) . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 – – –

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– 311 –

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2007):

– Art. 1, comma 949: Roma capitale

(Settore n. 25) Sistemazione aree urbane (2.3.6 – In-vestimenti – cap. 7657) . . . . . . . . . . . . . . . . . 172.125 137.700 – – 3

– Art. 1, comma 1010: Autorizzazione di spesa perconcessione contributi edilizia privata nel Belice

(Settore n. 3) Interventi per calamita naturali (2.3.6– Investimenti – cap. 7386/p) . . . . . . . . . . . . . 30.000 50.000 – – 2009

Totale missione . . . 333.175 217.700 – –

Istruzione universitaria

Sistema universitario e formazione post-universitaria

Universita e ricerca

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 1987):

– Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria

(Settore n. 23) Universita (compresa edilizia) (1.3.6– Investimenti – cap. 7304) . . . . . . . . . . . . . . 10.000 – – –

Totale missione 10.000 – – –

Politiche per il lavoro

Reinserimento lavorativo e sostegno all’occupazione

Lavoro e previdenza sociale

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi ur-genti a sostegno dell’occupazione:

– Art. 1, comma 7: Fondo per l’occupazione

(Settore n. 27) Interventi diversi (2.2.6 – Investi-menti – cap. 7202) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881.000 65.600 – – 3

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– 312 –

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

Sostegno al reddito

Lavoro e previdenza sociale

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi ur-genti a sostegno dell’occupazione:

– Art. 1, comma 7: Fondo per l’occupazione

(Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 – Investi-menti – cap. 7206) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.000 65.600 – – 3

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Lavoro e previdenza sociale

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi ur-genti a sostegno dell’occupazione:

– Art. 1, comma 7: Fondo per l’occupazione

(Settore n. 27) Interventi diversi (2.4.6 – Investi-menti – cap. 7207) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.000 32.800 – – 3

Totale missione . . . 1.028.000 164.000 – –

Sviluppo e riequilibrio territoriale

Politiche per il miglioramento delle strutture istituzio-nali territoriali che partecipano ai processi di coesionee di sviluppo

Sviluppo economico

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2003):

– Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutiliz-zate ed interventi nelle medesime aree

(Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate(5.1.6 – Investimenti – cap. 8349). . . . . . . . . . . 131.964 290.460 290.460 1.709.383 2015 3

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– 313 –

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2007):

– Art. 1, comma 340: Misure a sostegno delle zonefranche urbane

(Settore n. 27) Interventi diversi (5.1.6 – Investi-menti – cap. 8430) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 35.000 – – 3

Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per ilMezzogiorno e le aree sottoutilizzate

Sviluppo economico

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2003):

– Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutiliz-zate ed interventi nelle medesime aree

(Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate(5.2.6 – Investimenti – cap. 8348). . . . . . . . . . . 1.319.640 2.904.600 2.904.600 17.093.826 2015 3

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2007):

– Art. 1, comma 340: Misure a sostegno delle zonefranche urbane

(Settore n. 27) Interventi diversi (5.2.6 – Investi-menti – cap. 8352) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 15.000 – – 3

Politiche per l’infrastrutturazione territoriale per ilMezzogiorno e le aree sottoutilizzate

Sviluppo economico

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2003):

– Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutiliz-zate ed interventi nelle medesime aree

(Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate(5.3.6 – Investimenti – cap. 8425). . . . . . . . . . . 3.047.196 7.094.340 3.831.280 41.243.571 2015 3

Totale missione . . . 4.548.800 10.339.400 7.026.340 60.046.780

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– 314 –

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioniagli obblighi fiscali

Economia e finanze

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2006):

– Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale perl’ammodernamento della flotta e il miglioramentodelle comunicazioni, nonche per il completamentodel programma di dotazione infrastrutturale delCorpo della guardia di finanza

(Settore n. 27) Interventi diversi (1.3.6 – Investi-menti – capp. 7849, 7850) . . . . . . . . . . . . . . . 25.620 25.620 25.620 256.200 2020 3

Totale missione . . . 25.620 25.620 25.620 256.200

Servizi istituzionali e generali delle amministrazionipubbliche

Servizi generali, formativi, assistenza legale ed ap-provvigionamenti per le amministrazioni pubbliche

Economia e finanze

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investi-menti, delega al Governo per il riordino degli incen-tivi all’occupazione e della normativa che disciplinal’INAIL, nonche disposizioni per il riordino deglienti previdenziali:

– Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell’Istitutopoligrafico e Zecca dello Stato

(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese indu-striali (24.1.6 – Investimenti – cap. 7335) . . . . . . 32.817 32.817 32.817 295.353 2019 3

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– 315 –

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

Servizi e affari generali per le amministrazioni di com-petenza

Infrastrutture

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2007):

– Art. 1, comma 922: Progetti informatici

(Settore n. 27) Interventi diversi (3.2.6 – Investi-menti – cap. 7122) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.200 4.200 – – 3

Beni e attivita culturali

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preor-dinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al finedi realizzare interventi nelle aree depresse. Istitu-zione di un Fondo rotativo per il finanziamentodei programmi di promozione imprenditoriale nellearee depresse:

– Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventiper le aree depresse

(Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate(3.2.6 – Investimenti – cap. 7222). . . . . . . . . . . 20.000 – – –

Totale missione . . . 57.017 37.017 32.817 295.353

Fondi da ripartire

Fondi da assegnare

Ambiente e tutela del territorio e del mare

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del1993, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassettoorganizzativo e funzionale della difesa del suolo:

(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale(4.1.6 – Investimenti – cap. 7090). . . . . . . . . . . 265.000 265.000 – – 3

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– 316 –

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTIRAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE2008 2009 2010

2011e successivi

Annoterminale

Limiteimpegno

(migliaia di euro)

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo am-bientale:

– Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripri-stino ambientale dei siti inquinati

(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale(4.1.6 – Investimenti – cap. 7090). . . . . . . . . . . 100.000 100.000 – – 3

Politiche agricole alimentari e forestali

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2002):

– Art. 46, comma 4: Fondo investimenti

(Settore n. 27) Interventi diversi (6.1.8 – Oneri co-muni di conto capitale – cap. 7003) . . . . . . . . . 120.000 170.000 100.000 100.000 3

Totale missione . . . 485.000 535.000 100.000 100.000

Totale generale . . . 25.662.275 31.267.691 20.377.894 87.978.704