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N. 1478 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori BATTISTI, MANCINO, TREU, BASTIANONI, BEDIN, CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO, DALLA CHIESA, D’ANDREA, DANIELI Franco, DATO, FILIPPELLI, GAGLIONE, LAVAGNINI, LIGUORI, MAGISTRELLI, MONTAGNINO, RIGHETTI, TOIA, VERALDI e FORMISANO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2002 Legge quadro sulle professioni intellettuali SENATO DELLA REPUBBLIC A XIV LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

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N. 1478

D I SEGNO D I LEGGE

d’iniziativa dei senatori BATTISTI, MANCINO, TREU,BASTIANONI, BEDIN, CAMBURSANO, CASTELLANI,COVIELLO, DALLA CHIESA, D’ANDREA, DANIELI Franco,DATO, FILIPPELLI, GAGLIONE, LAVAGNINI, LIGUORI,MAGISTRELLI, MONTAGNINO, RIGHETTI, TOIA, VERALDI

e FORMISANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2002

Legge quadro sulle professioni intellettuali

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C AX I V L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1478– 2 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I N D I C E

Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

Disegno di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6

Capo VI – Disposizioni generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6

Capo III – Professioni regolamentate . . . . . . . . . . . . . . . . » 10

Capo III – Nuove professioni non regolamentate . . . . . . » 22

Capo IV – Societa Tra professionisti . . . . . . . . . . . . . . . . » 26

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1478– 3 –

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Onorevoli Senatori. – Nel mondo del la-voro che si trasforma con ritmi straordinaril’organizzazione delle professioni intellet-tuali tradizionali e dei servizi professionalinon puo essere piu retta da regole risalentiprima meta del Novecento.

Noi riteniamo essenziale la riforma delleprofessioni intellettuali per la modernizza-zione e la maggiore competitivita dell’Italianell’economia globale.

Una riforma che abbiamo a lungo perse-guita nella XIII legislatura, sin dal disegnodi legge di cui all’atto Camera n. 5092 eche abbiamo positivamente sviluppato, attra-verso il metodo della concertazione, nei la-vori della «Commissione Mirone» e nel suc-cessivo disegno di legge-delega approvatodal Consiglio dei ministri il 10 novembre2000 (si veda l’atto Camera n. 7452).

Una riforma che riteniamo parte integrantedel piu generale «nuovo statuto dei lavori»teso a ridisegnare le forme moderne di in-contro tra occasioni di sviluppo e diritti.

Accanto ai professionisti iscritti a ordini ecollegi, che sono oltre un milione e mezzo,vi sono, secondo il Consiglio nazionale del-l’economica e del lavoro (CNEL), oltre 200nuove figure professionali prive di disciplina.Secondo fonti recenti il contributo dei serviziprofessionali in termini di prodotto internolordo (PIL) e pari all’11 per cento. Natural-mente sotto l’espressione «servizi professio-nali», usata in sede internazionale e comuni-taria, si indicano attivita ben diverse tra loroche rendono necessarie regole differenziate atutela dei cittadini: dal comunicatore di im-prese, al tecnico pubblicitario, dall’organiz-zatore di pagine o siti Internet alle figure tra-dizionali del medico o dell’avvocato.

Il settore, che e parte cospicua del mercatodel lavoro, merita una riforma organica ba-sata, anche concettualmente, su elementiben chiari. Il primo e che le professioni intel-

lettuali, pur avendo una ovvia ragione econo-mica, esprimono una specificita di valori co-gnitivi, tecnici, spesso di rango costituzionale(si pensi al diritto di difesa, alla salute, al-l’ambiente, all’architettura e al paesaggio, al-l’informazione e cosı via) che non sono intutto equiparabili alle realta delle ordinarieimprese commerciali e cio non solo e nontanto per il diverso rapporto esistente tracontributo intellettuale e organizzazione stru-mentale di impresa, ove il primo e in generepreponderante rispetto al secondo a diffe-renza di cio che accade nel modello di im-presa tradizionale.

E che non puo essere sottaciuta la fonda-mentale distinzione che intercorre, per il cit-tadino-utente, tra «acquisto» di una presta-zione professionale e acquisto di una merceo di un prodotto: nel primo caso si investe,per lo piu, in un rapporto fiduciario, in unaprestazione futura (obbligazione di mezzi), icui risultati dipendono dalla qualita, dallacorrettezza, dalla responsabilita del profes-sionista; nel secondo caso, si acquistanomerci o prodotti esistenti, definiti e definibilie misurabili nelle quantita, nelle caratteristi-che, nei requisiti, nel prezzo ed immediata-mente comparabili ai fini della scelta daparte dell’utente.

Inoltre e assolutamente piu rilevante, nelrapporto dell’utente con il prestatore di ser-vizi professionali, il problema cosiddetto«dell’assimmetria informativa» ossia diquello stato di soggezione che intercorre tral’utente e il professionista titolare di specificisaperi tecnico-culturali (si pensi al medico,all’avvocato, al tributarista) in ordine allepossibilita di affrontare e risolvere i problemiprospettati, con i modi, i tempi, i costi mi-gliori e piu efficaci.

Tale naturale supremazia del professioni-sta, che e alla base del rapporto fiduciario(intuitus personae), ben deve essere bilan-

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ciata da regole deontologiche, requisiti diqualita, controlli, responsabilita, nell’inte-resse del cittadino-utente e non gia di privi-legi di natura corporativa.

Non puo essere trascurato, inoltre, che lalegislazione piu recente, coerente con il prin-cipio di sussidiarieta cosiddetta orizzontale,ora di rango costituzionale, ha in piu campiriconosciuto il ruolo ausiliare dei professioni-sti nello svolgimento di servizi pubblici.Queste ed altre ragioni rendono persino su-perfluo il dibattito sviluppatosi, anche insede comunitaria, circa l’inquadramento deiservizi professionali nella nozione di impresapoiche, ove pure cio fosse, e innegabile cheimprese siano soggette a regolazioni diffe-renziate in ragione dell’oggetto e dei modidi produzione dei beni e servizi.

Siamo convinti che l’esigenza di tutelare isaperi e i valori professionali, sebbene informe moderne, e non solo compatibile conordinamenti specifici dei mercati ma e impe-rativo sempre piu avvertito nell’economiaknowledge intensive e nella societa dellaconcorrenza sulla qualita.

La competizione, e ovvio, non puo esseresolo basata sui capitali ma anche sul talento,la cultura e le responsabilita verso i cittadiniutenti ed e altrettanto ovvio che le grandi or-ganizzazioni professionali rispondono soload alcuni importanti bisogni lasciando peroinalterata, ed anzi quanto mai vitale, l’esi-genza di salvaguardare quelle che sono or-mai definite le «reti del valore».

Il nuovo mondo dei knowledge workers

evoca piu ampi orizzonti di liberta ma ancheun maggiore impegno nella competizionesulla qualita e nella responsabilita; secondoun principio di sviluppo e articolazione deimercati, internazionali, nazionali e locali.

Non e forse il sistema delle piccole e me-die imprese o il mondo della cooperazioneuna ricchezza dei mercati?

Il disegno di legge che si presenta e fruttodi questa generale consapevolezza che inten-diamo tradurre in atti concreti ricercando ter-

reni comuni e soluzioni condivise nell’inte-resse dell’Italia.

Il secondo presupposto e che la riformache intendiamo promuovere debba basarsisul riconoscimento pieno del diritto alla con-certazione delle grandi scelte del Paese daparte delle organizzazioni professionali.

E’ assurdo non riconoscere, nel nuovomondo del lavoro, la dignita, il ruolo, ilpeso delle professioni autonome.

Sara necessario un processo non agevoledi formazione di rappresentanze democrati-che, senza scorciatoie ne fughe in avanti.

Ma gia esistono forme rappresentative e dicoordinamento tra le varie categorie da cui epossibile partire.

Il terzo presupposto e il seguente: le pro-fessioni autonome ed intellettuali sono unagrande risorsa, anche politica, del Paese maa condizione che vi sia uno statuto modernodi esse, con regole e principi nuovi introdottida una legge generale di principi.

Tale esigenza e peraltro sollecitata anchedalla riforma costituzionale che, al nuovo ar-ticolo 117 della Costituzione, prevede comenoto le «professioni» tra le materie oggettodi legislazione concorrente.

Sarebbe assurdo pero immaginare, nelmercato europeo dei servizi e nel mondodei mercati globali, ordinamenti professionalidifferenziati per regioni (come in qualchecaso sta avvenendo) con il rischio di innal-zare barriere normative e burocratiche.

Sarebbe sbagliato ovviamente escluderel’esercizio di potesta regionali su vari temidi natura organizzativa, di collaborazione aservizi, di formazione ed anche di struttura-zione su base regionale.

Ma proprio a questi fini e indispensabile lasollecita approvazione di una legge di prin-cıpi (non legge delega) che fissi i punti fon-damentali validi sull’intero territorio nazio-nale delineando un quadro certo e modernodi riferimento per l’intera materia, senzaprovvedimenti parziali, «stralci» o altre mi-sure che rischiano di disperdere il bene pre-zioso di soluzioni condivise sia dalle profes-

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sioni tradizionali sia dal mondo delle nuoveprofessioni del lavoro autonomo.

D’altronde lo Stato ha un dovere preciso diintervento poiche, e bene non trascurarlo, lamateria «concorrenza» e di competenza esclu-siva dello Stato e quindi del Parlamento.

Per questo noi vogliamo una riforma delleprofessioni che, muovendo da un modelloperaltro condiviso dall’Organizzazione perla cooperazione e lo sviluppo economico(OCSE), affermi i seguenti princıpi.

Creazione di un sistema «duale» che legit-timi, accanto agli ordini e ai collegi professio-nali, anche il mondo delle «nuove professioni»basato sulle libere associazioni riconosciutetramite requisiti statutari previsti per legge, l’i-scrizione ad un albo presso il dipartimentodelle professioni da istituire presso la Presi-denza del Consiglio dei ministri ed il rilascio«dell’attestato di competenza» degli iscritti, se-condo il modello previsto dalle direttive euro-pee. Il nuovo sistema «duale» costituira un in-centivo notevole all’autorganizzazione nelmondo del lavoro, con forme di garanzia peri cittadini. Un modello che dischiude potenzia-lita notevoli soprattutto per i giovani liberandoe legittimando spazi per la creativita, l’innova-zione e l’occupazione.

Pieno riconoscimento dell’esercizio pro-fessionale tramite societa: societa tra profes-sionisti, con esclusione del socio terzo dipuro capitale, per le attivita riconosciute, esocieta commerciali, per le nuove attivita.Si tratta di un progresso enorme e decisivoche consentira maggiore competitivita anchesul piano internazionale attuando in concretola riforma del 1997 che ha eliminato l’odiosadiscriminazione razziale della legge del 1939che impediva l’esercizio professionale informa societaria.

Revisione dei minimi tariffari, che vannomantenuti per le attivita di pubblico inte-resse, privilegiando i meccanismi negoziali,con la gestione di essi da parte di un organoaperto alla partecipazione di rappresentanzedi tutela dei consumatori e degli utenti.

Riconoscimento per i giovani praticantidel diritto all’equo compenso e comunquedi un minimo riconosciuto e possibilita disvolgere il tirocinio, che non dovra comun-que essere superiore a due anni, all’internodella formazione universitaria, in alternativaal praticantato oggi svolto quasi esclusiva-mente negli studi professionali che spessogenera un ingiustificato sfruttamento dei gio-vani subito dopo la laurea.

Riforma dell’esame di stato, secondo criteridi oggettivita, imparzialita e semplificazione,prevedendo la possibilita di valutazioni abili-tanti direttamente collegate al tirocinio.

Riconoscimento della pubblicita di conte-nuto informativo in grado di meglio promuo-vere l’offerta e di stimolare la concorrenzasenza cadere pero in eccessi dannosi.

Riconoscimento dell’ordine professionalecome ente pubblico non economico ma limita-tamente a precise funzioni pubblicistiche (te-nuta degli albi, deontologia, tutela dei soli in-teressi generali) senza pericolose sovrapposi-zioni con il libero associazionismo sindacale.

Promozione della formazione continua ob-bligatoria e di crediti di imposta per la ri-cerca di elevato contenuto scientifico e tec-nico-disciplinare.

Obbligo di copertura assicurativa per tutti iprofessionisti per meglio garantire i cittadiniutenti dai rischi e dagli eventuali danni deri-vanti da errori o inadempimenti professionali.

Aggancio dei profili professionali al nuovoassetto delle lauree (brevi e specialistiche)incentivando le nuove forme di organizza-zione del lavoro.

Riconoscimento del principio della liberascelta dell’iscrizione a piu albi professionalinell’ambito di equipollenze dei percorsi for-mativi (oggi assai differenziati) dichiaratesulla base di intese tra gli ordini e i collegistrettamente interessati.

Naturalmente una legge generale di prin-cıpi deve riservare ampio spazio regolamen-tare, per l’attuazione, alle organizzazioniprofessionali nell’ambito di un progetto con-diviso nel generale interesse del paese.

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DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Princıpi generali)

1. La presente legge, in attuazione degliarticoli 35 e 117 della Costituzione, e nel ri-spetto della normativa comunitaria in materiadi concorrenza, disciplina l’esercizio delleprofessioni intellettuali che integrano fun-zioni pubbliche di interesse generale ed allequali, di norma, si accede previo supera-mento dell’esame di Stato abilitante di cuiall’articolo 33 della Costituzione, anche inriferimento agli articoli 4, 9, 21, 24, 31,32, 38, 41, 44 e 47 della Costituzione me-desima.

2. La presente legge garantisce il liberoesercizio delle professioni intellettuali inqualunque modo e forma esercitate, anchein via subordinata ed in forma societaria,allo scopo di garantire ai fruitori dei serviziprofessionali la qualita, la correttezza e la re-sponsabilita della prestazione richiesta.

3. L’attivita professionale e prevalente-mente basata su un’obbligazione di mezzi enon di risultato. Essa si svolge nel rispettodelle norme deontologiche, a tutela del sog-getto nell’interesse del quale la prestazionee resa e secondo i princıpi della personalita,dell’indipendenza e della responsabilita di-retta e individuale del professionista.

4. La presente legge individua i criteri pergarantire la libera concorrenza professionale,secondo canoni relativi alla natura delle pre-

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stazioni professionali e all’organizzazionedelle professioni intellettuali.

5. Le organizzazioni delle professioni peril cui accesso e richiesto un esame di Statoabilitante all’esercizio professionale, sonodenominate «ordini» a decorrere dalla datadi entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Ambito di applicazione e princıpi comuni)

1. Le disposizioni della presente legge co-stituiscono princıpi generali dell’ordinamentoin materia di professioni, nell’esercizio dellapotesta legislativa dello Stato in materia diconcorrenza ai sensi dell’articolo 117 dellaCostituzione, e possono essere derogate omodificate solo espressamente. Esse costitui-scono inoltre princıpi fondamentali della ma-teria per i profili della formazione e dell’or-ganizzazione nell’ambito della potesta legi-slativa concorrente con le regioni.

2. Costituiscono criteri generali di eserci-zio delle professioni intellettuali:

a) prevedere che l’accesso sia libero, inconformita al diritto comunitario, senza vin-coli di predeterminazione numerica se nonper le professioni aventi quale oggetto carat-terizzante l’esercizio di funzioni pubbliche;

b) assicurare, qualunque sia il modo o laforma, anche associativa, di esercizio dellaprofessione, un’adeguata tutela del cliente edegli interessi pubblici connessi al correttoe legale esercizio della professione mede-sima, la correttezza e la qualita delle presta-zioni, il rispetto delle regole deontologiche,la salvaguardia dell’autonomia del professio-nista nelle scelte inerenti lo svolgimentodella propria attivita, la diretta e personaleresponsabilita del professionista incaricatoper l’adempimento della prestazione profes-sionale, nonche per il danno ingiusto deri-vante dalla prestazione stessa;

c) dare attuazione ai princıpi del plura-lismo e della liberta di scelta del cliente, di-

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XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stinguendo la disciplina dell’esercizio dellaprofessione da quella dell’attivita di impresa,comunque nel rispetto dei princıpi nazionalie comunitari a tutela della concorrenza,come affermati dagli articoli 4 e 81 e delTrattato di Amsterdam ratificato ai sensidella legge 16 giugno 1998, n. 209;

d) consentire la pubblicita informativa;

e) prevedere che il corrispettivo dellaprestazione professionale sia fissato con de-terminazione consensuale delle parti, garan-tendo il diritto del cliente alla preventiva in-dicazione dei criteri di determinazione;

f) prevedere l’introduzione dell’assicura-zione obbligatoria per la responsabilita civiledel singolo professionista ovvero della societaprofessionale, conseguente ai danni causati nel-l’esercizio dell’attivita professionale, tale da as-sicurare l’effettivo risarcimento del danno, an-che in caso di attivita professionale svolta dadipendenti professionisti;

g) introdurre, al fine di assicurare lacorretta informazione del cliente e tutelarnela buona fede, l’obbligo per il professionistadi specificare la situazione aggiornata delproprio stato con riferimento all’apparte-nenza ad ordini o collegi ovvero ad associa-zioni;

h) prevedere meccanismi automatici diriconoscimento dei titoli professionali omo-genei per il libero esercizio della professionenei paesi dell’Unione europea.

Art. 3.

(Princıpi e criteri generali speciali per l’accesso

alle professioni intellettuali regolamentate)

1. Costituiscono princıpi e criteri generalispeciali per l’accesso alle professioni intel-lettuali attualmente regolamentate:

a) prevedere l’esame di Stato per l’abilita-zione professionale, l’iscrizione in albi oelenchi, la vigilanza su questi ultimi di ordinio collegi professionali, nei limiti e nella mi-sura in cui tali requisiti sono previsti dalle

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disposizioni vigenti alla data di entrata in vi-gore della presente legge, senza che dalla na-tura di professione regolamentata derivi unariserva di attivita professionale a favore degliiscritti agli ordini o collegi, se non nei casidi cui alla lettera b);

b) nell’ambito delle professioni regola-mentate, limitare le attivita professionali ri-servate a determinati professionisti ai solicasi in cui tale riserva e prevista dalle dispo-sizioni di legge vigenti alla data di entrata invigore della presente legge;

c) disciplinare l’esame di Stato per l’a-bilitazione professionale in modo da garan-tire l’uniforme valutazione dei candidati subase nazionale e la verifica oggettiva delpossesso delle competenze tecniche necessa-rie, tenendo conto della specificita delle sin-gole professioni; prevedere che le commis-sioni giudicatrici siano composte secondo ca-noni di imparzialita e di adeguata qualifica-zione tecnica, limitando la presenza di mem-bri designati dagli ordini e collegi professio-nali a non oltre la meta dei componenti e ga-rantendo, in caso di esami in sede locale, chetali membri, se iscritti allo stesso ordine ocollegio, siano iscritti, almeno per la meta,ad albi o elenchi territoriali diversi da quellidi riferimento dell’esame di Stato;

d) disciplinare il tirocinio professionale,ove previsto, secondo modalita che garanti-scano effettivita e flessibilita dell’attivita for-mativa, un equo compenso commisurato al-l’effettivo apporto del tirocinante all’attivitadello studio professionale, forme alternativedi tirocinio, di carattere pratico o con la fre-quenza a corsi specialistici riconosciuti dalMinistero competente, assicurandone una du-rata omogenea, non superiore ad un anno,che favorisca l’accesso in tempi ragionevolial mercato del lavoro; possibilita di effet-tuare il tirocinio, anche in parte, all’esteroe nelle eventuali forme alternative, contem-poraneamente agli studi necessari per il con-seguimento del titolo professionale, garan-tendo in ogni caso lo studio dei fondamentiteorici e deontologici della professione;

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e) consentire la liberta di scelta nell’i-scrizione a diversi o piu albi professionaliin caso di idoneita dei requisiti soggettivi.

Capo II

PROFESSIONI REGOLAMENTATE

Art. 4.

(Ordini professionali)

1. Ciascun ordine professionale nazionalee costituito dal consiglio nazionale e dai con-sigli locali dell’ordine.

2. I consigli locali dell’ordine della stessaregione possono costituire la federazione re-gionale.

3. L’attivita degli ordini professionali eimprontata al principio della sussidiarieta ri-spetto allo Stato ed alle regioni.

4. Gli ordini professionali sono enti pub-blici associativi non economici istituiti pergarantire il rispetto dei princıpi previsti dal-l’articolo 1 della presente legge. Ad essinon si applicano la legge 21 marzo 1958,n. 259, e successive modificazioni, l’articolo1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e la legge 14 gennaio 1994,n. 20, e successive modificazioni.

5. Gli ordini professionali hanno autono-mia patrimoniale e finanziaria, e svolgonole funzioni di tenuta ed aggiornamento deglialbi, di promozione della formazione e del-l’aggiornamento professionale, di accredita-mento dei percorsi formativi, di monitorag-gio del mercato delle prestazioni e di rico-gnizione dei contenuti tipici delle presta-zioni, di controllo della qualita e della corret-tezza delle prestazioni, in relazione allenorme di deontologia professionale, di infor-mazione del pubblico sui contenuti minimidelle singole prestazioni professionali, anchemediante la diffusione delle relative normetecniche. Nelle materie di competenza pos-

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sono esprimere pareri alle pubbliche ammini-strazioni.

6. La presente legge disciplina l’attivita dicontrollo dei Ministeri competenti sugli attiamministrativi degli ordini, in coerenza coni principi di semplificazione e snellimentodelle procedure di cui alla legge 15 marzo1997, n. 59, ed alla legge 15 maggio 1997,n. 127, ed altresı indica in quali casi gliatti e le deliberazioni degli ordini professio-nali sono soggetti ad approvazione del Mini-stro competente che, salvo che la legge nondisponga diversamente, puo negarla soloper motivi di legittimita. In ogni caso, salvaespressa contraria previsione di legge, le de-liberazioni trasmesse dai consigli nazionali aiMinisteri competenti si intendono approvatese, trascorsi sessanta giorni dal ricevimento,non sono respinte ovvero non vengonochiesti chiarimenti, nel quale caso il terminedecorre dal ricevimento dei chiarimenti ri-chiesti.

7. Ai componenti dei consigli degli ordinilocali e nazionali si applicano le norme cheregolano il collocamento in aspettativa dicui alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, esuccessive modificazioni.

Art. 5.

(Consulta delle professioni)

1. Presso la Presidenza del Consiglio deiministri e istituito il «Dipartimento delle pro-fessioni» nell’ambito del quale e costituita la«Consulta nazionale delle professioni», di se-guito denominata «Consulta» e composta dairappresentanti dei consigli nazionali degli or-dini e delle associazioni professionali di cuiall’articolo 25. La Consulta promuove, fral’altro, con il parere obbligatorio del Consi-glio nazionale dell’economia e del lavoro(CNEL):

a) le iniziative volte a qualificare leprofessioni intellettuali, nel rispetto del prin-

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cipio della sussidiarieta tra lo Stato e leregioni;

b) le attivita di informazione, anche ri-volte ai paesi partner dell’Unione europea.

2. Con i regolamenti di cui all’articolo 40sono disciplinate le modalita di costituzionee di funzionamento delle Consulte delle pro-fessioni, prevedendo in ogni caso la presenzadei rappresentanti di tutti gli ordini profes-sionali del Dipartimento delle professioni edella Consulta.

Art. 6.

(Attivita riservate)

1. Fatti salvi gli ordini professionali attual-mente esistenti, l’istituzione di nuovi ordini ein via generale vietata e comunque subordi-nata alla necessita di tutelare interessi costi-tuzionalmente rilevanti nello svolgimento diattivita caratterizzate da gravi asimmetrie in-formative e dal rischio di danni sociali con-seguenti a prestazioni non adeguate, dopoavere verificato l’impossibilita di pervenirea tale tutela attribuendola agli ordini gia esi-stenti, previa loro consultazione. Nel caso diuna attribuzione ad ordini gia esistenti questae attuata mediante l’utilizzo dello schemanormativo di cui all’articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I regolamenti di cui all’articolo 40 indi-cano, sulla base delle vigenti attribuzioni, perciascuna professione le attivita riservate agliiscritti agli albi ed i casi di incompatibilitaall’esercizio della professione.

Art. 7.

(Accesso alla professione)

1. L’accesso all’esercizio delle professioniintellettuali e libero, senza vincoli di prede-terminazione numerica sulla base dell’esamedi Stato per l’abilitazione professionale, aisensi dell’articolo 33 della Costituzione.

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2. La disciplina dell’esame di Stato devegarantire l’uniforme valutazione dei candi-dati su tutto il territorio nazionale e la veri-fica oggettiva del possesso delle conoscenzee abilita tecniche necessarie allo svolgimentodell’attivita professionale.

3. I regolamenti di cui all’articolo 40, te-nuto conto delle gia acquisite specificita diciascuna professione, disciplinano la compo-sizione delle commissioni giudicatrici nel ri-spetto dei canoni di imparzialita e di ade-guata qualificazione tecnica, prevedendoche non oltre la meta dei commissari sianodesignati dai consigli nazionali.

4. I medesimi regolamenti di cui all’arti-colo 40 disciplinano altresı le modalita disvolgimento dell’esame che possono preve-dere valutazioni articolate in piu fasi colle-gate all’effettivo esercizio del tirocinio che,nelle forme previste dall’articolo seguente,potra avere valore parzialmente sostitutivodell’esame di Stato.

Art. 8.

(Tirocinio)

1. La disciplina del tirocinio, ove richiestodai singoli ordinamenti professionali, ri-sponde ai requisiti di effettivita e flessibilitadell’attivita formativa e contiene la previ-sione di possibili forme alternative di durataomogenea. Il tirocinio svolto, di norma,presso un professionista iscritto all’albo daalmeno tre anni potra essere svolto anche:

a) nel corso degli studi necessari per ilconseguimento del titolo professionale, se-condo linee condivise dai consigli nazionali;

b) in Europa e all’estero presso profes-sionisti iscritti ad associazioni professionaliriconosciute dai consigli nazionali;

c) tramite la partecipazione a corsi diformazione per la preparazione agli esamidi Stato riconosciuti dai consigli nazionali;

d) presso studi e strutture professionalidi aziende.

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1478– 14 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Lo svolgimento del tirocinio non deveessere superiore a due anni e in ogni casogarantisce l’acquisizione dei fondamenti teo-rici, pratici e deontologici della professione;restano valide le eventuali modalita alterna-tive di svolgimento del tirocinio gia previstedalle rispettive leggi professionali.

3. Al tirocinante deve essere riconosciutoun equo compenso commisurato all’effettivoapporto del tirocinante all’attivita professio-nale. I compensi corrisposti al tirocinantenon sono soggetti ad imposte e contributi, esono detraibili dal reddito del professionistaospitante.

4. Al tirocinante si applica, salve le di-verse condizioni di miglior favore libera-mente pattuite, il contratto di lavoro per di-pendenti di studi professionali con la quali-fica di apprendista. Non sussiste obbligo diautorizzazione dell’ispettorato del lavoro nealcun obbligo di comunicazione alla Sezionecircoscrizionale. La durata del rapporto e rin-novabile per un massimo non superiore asessanta mesi. La retribuzione economicanon potra comunque essere inferiore al 20per cento del trattamento contrattuale mi-gliore previsto per gli apprendisti negli studiprofessionali anche se erogate con riferi-mento alle vigenti tariffe professionali.

5. Le modalita di svolgimento del tiroci-nio, nonche la tenuta dei relativi registri,sono disciplinate con direttive emanate daiconsigli nazionali, nel rispetto dei princıpidi cui al presente articolo.

Art. 9.

(Formazione continua obbligatoria)

1. Gli ordini professionali curano l’aggior-namento periodico obbligatorio degli iscrittipromuovendo l’organizzazione di appositicorsi, anche di intesa con altre amministra-zioni pubbliche, con universita, istituti diistruzione, centri di formazione professionaleed istituzioni scientifiche e culturali.

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1478– 15 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Per l’organizzazione dei corsi di forma-zione e di aggiornamento, gli ordini profes-sionali possono promuovere la costituzionedi idonee strutture, anche con la partecipa-zione di soggetti pubblici e privati, e la sti-pula di convenzioni con organismi collettivisia pubblici che privati. In ogni caso la di-retta organizzazione dei corsi non costituisceesercizio di attivita commerciale.

3. I regolamenti di attuazione di cui all’ar-ticolo 40 stabiliscono per ciascuna profes-sione il monte-ore di formazione e aggiorna-mento obbligatorio, su base triennale, ai finidel mantenimento dell’iscrizione all’alboprofessionale.

Art. 10.

(Codici deontologici)

1. I consigli nazionali emanano, entro unanno dalla data di entrata in vigore dei rego-lamenti di cui all’articolo 40, il codice deon-tologico al fine di garantire il corretto eserci-zio dell’attivita professionale, secondo i prin-cıpi dettati dalla presente legge e dallenorme che regolano ciascun ordinamentoprofessionale.

Art. 11.

(Tariffe)

1. Il compenso spettante al professionista efissato con determinazione consensuale fra leparti, nel rispetto dei livelli minimi inderoga-bili di cui al comma 3. Patti contrari sonoinefficaci ove determinino una riduzionedel compenso superiore al 20 per cento diquanto stabilito dalle tariffe nazionali. Il pro-fessionista e tenuto a rendere nota la com-plessita dell’incarico fornendo le informa-zioni utili circa gli oneri, i tempi occorrenti,i possibili risultati della prestazione ipotizza-bili al momento del mandato professionale.

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1478– 16 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. In caso di mancata determinazione con-sensuale del compenso, si applicano le tariffeprofessionali stabilite con decreto del Mini-stro competente, previa istruttoria e su pro-posta dei rispettivi consigli nazionali.

3. I decreti di cui al comma 2 individuanogli onorari minimi che devono essere rispet-tati dalle parti per le prestazioni professio-nali, in modo tale che i predetti compensisiano rapportati al costo alla difficolta edalla rilevanza della prestazione, comprensivodelle spese e dell’onorario del professionista.Le tariffe possono prevedere prestazioni perle quali, a tutela del cliente, sono fissati icorrispettivi massimi che devono essere ri-spettati dalle parti.

4. In caso di controversie sull’applicazionedelle tariffe, fatti salvi i previsti rimedi giu-risprudenziali, il consiglio dell’ordine com-petente e integrato, su richiesta del clienteche comunque ha diritto di essere ascoltato,da tre rappresentanti di organizzazioni sinda-cali o di tutela dei consumatori.

Art. 12.

(Pubblicita informativa)

1. E’ consentito al professionista di fornireinformazioni sulla propria attivita professio-nale, secondo correttezza e verita, nel ri-spetto del prestigio della professione e degliobblighi di segretezza e riservatezza.

2. I criteri, le modalita e le forme dellapubblicita informativa sono disciplinati dalcodice deontologico di ciascuna professione.

Art. 13.

(Responsabilita civilee assicurazione obbligatoria)

1. Il professionista, ovvero la societa fraprofessionisti di cui all’articolo 29, e obbli-gato a stipulare idonea assicurazione per laresponsabilita civile conseguente ai danni

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1478– 17 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

causati nell’esercizio dell’attivita professio-nale, tale da assicurare l’effettivo risarci-mento del danno, anche in caso di attivitaprofessionale svolta da dipendenti e da colla-boratori.

2. Il risarcimento del danno connesso allaresponsabilita professionale e limitato ad unmultiplo del compenso percepito dal profes-sionista, definito dai regolamenti di cui al-l’articolo 40.

Art. 14.

(Agevolazioni ed incentivi)

1. I provvedimenti che introducono agevo-lazioni o incentivi diretti a favorire la forma-zione professionale e l’aggiornamento, losviluppo dell’occupazione e gli investimentinon possono escludere tra le categorie deibeneficiari coloro che esercitano le attivitaprofessionali di cui alla presente legge.

2. Ai professionisti e riconosciuto un cre-dito di imposta, determinato annualmentedalla legge finanziaria, per documentate atti-vita di ricerca di elevato contenuto scienti-fico, tecnico e disciplinare.

Art. 15.

(Consigli nazionali)

1. I consigli nazionali dell’ordine, anchetramite l’adozione di specifici provvedimentie regolamenti:

a) garantiscono il rispetto dei princıpidella presente legge ed esercitano la funzionedi rappresentanza istituzionale degli iscritti;

b) giudicano dei ricorsi avverso i prov-vedimenti adottati dalle commissioni disci-plinari locali, secondo le norme dei rispettiviordinamenti;

c) esercitano funzioni di vigilanza, indi-rizzo e coordinamento dei consigli locali del-l’ordine e adottano atti sostitutivi in caso diinerzia dei consigli locali;

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d) esercitano la potesta regolamentare inmateria di organizzazione; di tenuta e aggior-namento periodico degli albi; di verifica evigilanza della sussistenza dei requisiti perl’iscrizione; di procedimento disciplinare, diattestazione della qualificazione professio-nale;

e) adottano il codice deontologico;

f) promuovono la formazione continua,l’aggiornamento professionale obbligatori eprocedono all’accreditamento dei percorsiformativi;

g) promuovono i rapporti con i Mini-steri competenti e con altre istituzioni nazio-nali ed europee;

h) designano i rappresentanti dell’ordinepresso commissioni ed organi di carattere na-zionale ed internazionale;

i) formulano pareri e proposte nei con-fronti delle pubbliche amministrazioni;

l) partecipano ad organismi internazio-nali di rappresentanza delle professioni intel-lettuali;

m) compilano e propongono, per l’ap-provazione di legge, le tariffe professionaliche sono aggiornate ogni due anni;

n) costituiscono commissioni di studio,compiono indagini ed altre attivita anche suincarico delle pubbliche amministrazioni;

o) adottano i regolamenti relativi al pro-prio funzionamento ed a quello delle federa-zioni regionali e degli ordini locali;

p) determinano e provvedono alla ri-scossione del contributo annuale degli iscrittiall’ordine per la copertura delle spese stretta-mente necessarie all’esercizio delle suddettefunzioni.

Art. 16.

(Federazioni regionali)

1. Le federazioni regionali ove costituite:

a) rappresentano i consigli locali del-l’ordine nei rapporti con gli organi politicie amministrativi della regione;

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XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) formulano pareri non vincolanti a fa-vore dei consigli locali dell’ordine e dei con-sigli nazionali;

c) assumono iniziative, con funzione dirappresentanza dei consigli locali dell’ordine,presso qualsiasi organismo a livello regionalesu questioni che interessano l’esercizio dellaprofessione;

d) costituiscono commissioni di studio,compiono indagini ed altre attivita anche suincarico della pubblica amministrazione, inambito regionale;

e) raccolgono informazioni, notizie edati di interesse regionale e li diffondonotra gli iscritti all’ordine;

f) coordinano sul piano regionale le atti-vita di aggiornamento e di formazione fra gliiscritti all’ordine, secondo le indicazioni delconsiglio nazionale;

g) determinano il contributo annuale perla copertura delle spese strettamente necessa-rie al loro funzionamento;

h) formulano pareri e proposte nei con-fronti delle amministrazioni regionali.

2. Qualora gli ordini locali siano organiz-zati su base regionale, le competenze di cuial comma 1 si intendono poste in capo agliordini locali.

Art. 17.

(Consigli locali dell’ordine)

1. Ai consigli locali dell’ordine sono attri-buite le seguenti funzioni:

a) la tenuta e l’aggiornamento dell’alboe la verifica periodica della sussistenza deirequisiti per l’iscrizione;

b) la formulazione di proposte o parerinon vincolanti nei confronti del consiglionazionale dell’ordine e della federazioneregionale;

c) le deliberazioni in materia di liquida-zione dei compensi ai professionisti, da assu-mersi nella composizione integrata di cui al-l’articolo 11, comma 4;

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XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) la vigilanza sul corretto eserciziodella professione da parte degli iscritti e lapromozione dell’azione disciplinare;

e) ogni altra funzione non espressa-mente attribuita al consiglio nazionale ealle federazioni regionali;

f) la determinazione e la riscossione delcontributo annuale degli iscritti per la coper-tura delle spese strettamente necessarie alloro funzionamento;

g) la promozione della formazione con-tinua e l’aggiornamento professionale obbli-gatorio secondo le indicazioni del consiglionazionale;

h) la formulazione di pareri e propostenei confronti delle amministrazioni locali.

2. I consigli locali dell’ordine sono tenutia comunicare periodicamente al consiglio na-zionale i dati di cui al comma 1, lettera a).

Art. 18.

(Sistemi elettorali)

1. Le procedure elettorali per l’elezionedei consigli degli ordini e delle commissionidi disciplina sono definite dai regolamentiemanati ai sensi dell’articolo 40 e garanti-scono la trasparenza delle operazioni, la par-tecipazione degli iscritti, la piena attuazionedel principio democratico e la disciplina inmateria di ineleggibilita, incompatibilita edecadenza.

2. Nella determinazione della durata deiconsigli, i regolamenti emanati ai sensi del-l’articolo 40 tengono conto delle specificitadi ciascuna professione, assicurando in ognicaso la rieleggibilita dei componenti.

Art. 19.

(Commissioni disciplinari)

1. La funzione disciplinare e attribuita acommissioni locali composte da professioni-

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XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sti con modalita idonee ad assicurare la ne-cessaria imparzialita ed indipendenza.

2. I componenti delle commissioni disci-plinari locali sono eletti contestualmente maseparatamente dai consigli locali dell’ordinesecondo procedure stabilite ai sensi dell’arti-colo 18. Le commissioni hanno sede pressoil consiglio locale dell’ordine che provvedeai mezzi ed al personale necessario per ilfunzionamento.

3. Le norme in materia di composizione edurata delle commissioni disciplinari ed ilprocedimento disciplinare sono definite dairegolamenti adottati ai sensi dell’articolo 40e garantiscono lo svolgimento di un giustoprocedimento con specifico riferimento alprincipio del contraddittorio e prevedonol’impugnabilita dei provvedimenti delle com-missioni disciplinari locali innanzi ai consiglinazionali.

Art. 20.

(Scioglimento dei consigli nazionali)

1. Il consiglio nazionale dell’ordine puoessere sciolto od un suo componente sosti-tuito con decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri, previa deliberazione delConsiglio dei ministri, su proposta del Mini-stro competente, quando compia atti di gravee persistente violazione della legge.

2. Con il decreto di cui al comma 1,quando lo scioglimento riguardi l’intero or-gano, e nominato un commissario che eser-cita le attribuzioni conferitegli dal decretomedesimo.

Art. 21.

(Scioglimento delle federazioni regionali)

1. Le federazioni regionali, ove costituite,possono essere sciolte con decreto del Mini-stro competente, previo parere del consiglio

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1478– 22 –

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nazionale dell’ordine, quando compiano attidi grave e persistente violazione della legge.

2. Con il decreto di cui al comma 1 e no-minato un commissario, scelto fra una ternadi professionisti indicati dal consiglio nazio-nale, che esercita le attribuzioni conferiteglidal decreto medesimo.

Art. 22.

(Scioglimento dei consigli locali

dell’ordine)

1. I consigli locali dell’ordine possono es-sere sciolti con decreto del Ministro compe-tente, previo parere del consiglio nazionaledell’ordine, quando compiano atti di gravee persistente violazione della legge.

2. Con il decreto di cui al comma 1 e no-minato un commissario che esercita le attri-buzioni conferitegli dal decreto medesimo.

Capo III

NUOVE PROFESSIONINON REGOLAMENTATE

Art. 23.

(Definizione)

l. Sono oggetto del presente titolo tutte leattivita professionali, intellettuali e non intel-lettuali, che non sono ricomprese nelle pro-fessioni di cui all’articolo 2229 del codice ci-vile e nell’allegato A alla presente legge.

Art 24.

(Attestazione di competenza)

1. In attuazione della direttiva 92/51/CEEdel Consiglio, del 18 giugno 1992, e istituito«l’attestato di competenza» con il quale leassociazioni professionali, di cui all’articolo

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1478– 23 –

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25, attestano il possesso di requisiti profes-sionali, l’esercizio abituale della professione,il costante aggiornamento del professionistaed un comportamento conforme alle normedel corretto svolgimento della professione.

2. L’attestato di cui al comma 1 non e re-quisito vincolante per l’esercizio delle atti-vita professionali di cui alla presente leggeed e rilasciato a tutti i professionisti iscrittialle associazioni professionali di cui all’arti-colo 25 che ne facciano richiesta e che dimo-strino di essere in possesso dei requisiti dicui al comma 1 del presente articolo. Il pro-fessionista, ai fini del rilascio dell’attestatodi competenza di cui al comma 1, deve al-tresı essere in possesso di una polizza assicu-rativa per la copertura dei rischi derivantidall’esercizio dell’attivita professionale a ga-ranzia degli utenti.

3. Le eventuali validazioni richieste dalleassociazioni professionali di cui all’articolo25 per il rilascio degli attestati di compe-tenza hanno carattere oggettivo.

4. Il mancato rinnovo dell’adesione allaassociazione professionale di cui all’articolo25, che ha rilasciato l’attestato di compe-tenza, comporta la perdita della validita del-l’attestazione.

Art. 25.

(Associazioni professionali)

1. Presso la Presidenza del Consiglio deiministri e istituito il Dipartimento delle asso-ciazioni professionali, di seguito denominato«Dipartimento», presso il quale e istituito ilregistro delle professioni, di natura privati-stica, costituite da esercenti una attivita intel-lettuale, su base volontaria, senza vincolo diesclusiva e nel rispetto della libera concor-renza, in possesso dei requisiti stabiliti daldecreto di cui all’articolo 26, comma 1.

2. Le associazioni professionali autorizzatea rilasciare l’attestato di competenza di cuiall’articolo 24, ai sensi dell’articolo 4, defini-

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scono i requisiti che deve possedere il pro-fessionista ai fini del rilascio dell’attestatodi competenza, tra i quali rientrano:

a) l’individuazione di livelli di qualifica-zione professionale, dimostrabili tramite ilconseguimento di titoli di studio o di per-corsi formativi alternativi;

b) la definizione dell’oggetto dell’atti-vita professionale e dei relativi profili profes-sionali;

c) la determinazione di standard quali-tativi da rispettare nell’esercizio dell’attivitaprofessionale.

3. Le associazioni professionali di cui alcomma 1 elaborano un codice deontologicoe definiscono eventuali sanzioni disciplinarinei confronti degli associati per le violazionidel medesimo codice.

4. I codici deontologici di cui al comma3 e i requisiti stabiliti dalle associazioniprofessionali ai sensi del comma 2 sonosottoposti alla valutazione da parte del Di-partimento ai fini dell’iscrizione delle me-desime associazioni nel registro di cui alcomma 1.

Art. 26.

(Misure di attuazione)

1. Con decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri, da adottare entro il terminedi sei mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge e stabilita l’organizza-zione del Dipartimento e sono fissati i requi-siti che devono possedere le medesime asso-ciazioni professionali per essere iscritte nelregistro di cui all’articolo 25, comma 1, peressere autorizzate a rilasciare gli attestati dicui all’articolo 24, comma 1, sulla base deiseguenti princıpi:

a) gli statuti delle associazioni profes-sionali devono garantire la trasparenza delleattivita e degli assetti associativi, la dialettica

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1478– 25 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

democratica tra gli associati ed escludere ilfine di lucro;

b) le associazioni professionali di cui al-l’articolo 25, comma 1, devono avere unastruttura organizzativa e tecnico-scientificaconsolidata e devono prevedere procedureoperative adeguate all’effettivo ed oggettivoraggiungimento delle finalita della associa-zione professionale e dotarsi di un codicedeontologico che possa garantire il correttocomportamento dei propri aderenti nei con-fronti degli utenti;

c) sia previsto un limite temporale perla validita dell’attestato e le modalita per ilsuo rinnovo sulla base di elementi oggettiviche garantiscano la permanenza dei requi-siti in capo all’esercente l’attivita profes-sionale.

Art. 27.

(Obblighi dell’iscritto)

1. L’iscritto all’associazione professionaleha l’obbligo di informare l’utenza, qualorarichiesto, del proprio numero di iscrizione al-l’associazione professionale e degli estremidell’associazione professionale stessa confor-memente agli standard deontologici dell’as-sociazione.

Art. 28.

(Vigilanza)

1. Il Dipartimento vigila sull’operato delleassociazioni professionali e ne dispone lacancellazione dal registro di cui all’articolo25, comma 1, con la conseguente revoca del-l’autorizzazione a rilasciare gli attestati dicui all’articolo 24, nel caso ravvisi irregola-rita nell’operato delle predette associazioni,perdita dei requisiti stabiliti dal decreto dicui all’articolo 26, comma 1, o prolungatainattivita.

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CAPO IV

SOCIETA TRA PROFESSIONISTI

Art. 29.

(Societa tra professionisti)

1. Nel rispetto dei princıpi della presentelegge possono essere costituite, tra professio-nisti iscritti anche ad ordini diversi, nonchefra professionisti cittadini degli Stati dellaUnione europea che conservano il titolo pro-fessionale di origine, con i limiti derivantidalle attivita riservate, societa aventi per og-getto l’esercizio in comune di attivita profes-sionali.

2. Le societa tra professionisti (STP) sonodotate di personalita giuridica che si acquisi-sce con l’iscrizione nell’apposita sezione del-l’albo professionale; solo successivamentetale iscrizione la societa puo svolgere la pro-pria attivita.

3. L’attivita dei soci e soggetta alla disci-plina vigente per l’esercizio delle professioniintellettuali e delle singole professioni.

4. E vietato costituire, esercitare o dirigeresocieta per l’esercizio delle attivita professio-nali protette in forma diversa da quanto pre-visto dalla presente legge. La violazione deldivieto determina la nullita della societa edegli atti compiuti e costituisce infrazione di-sciplinare.

5. La presente legge non si applica alleprofessioni i cui ordinamenti gia disciplinanol’esercizio collettivo dell’attivita professio-nale nonche alle professioni non compresenell’allegato A della presente legge per lequali si applicano le norme in tema di so-cieta previste dal libro quinto, titolo quinto,del codice civile.

6. E fatto salvo quanto disposto dallalegge 23 novembre 1939, n. 1815, e succes-sive modificazioni, per la costituzione di as-sociazioni tra professionisti.

7. La STP e sottratta alla disciplina delfallimento.

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Art. 30.

(Costituzione della societa e oggetto sociale)

1. La costituzione della STP deve avve-nire, sotto pena di nullita, per scrittura pri-vata con sottoscrizione autenticata o peratto pubblico.

2. Con regolamenti da emanare ai sensidell’articolo 40 sono determinate tutte le al-tre condizioni per la costituzione della so-cieta e per la sua iscrizione nell’albo profes-sionale, valevoli per tutte le professioni e perle singole professioni.

3. La STP ha per oggetto esclusivo l’eser-cizio in comune della professione dei proprisoci.

4. La STP puo rendersi acquirente di benie diritti di qualsiasi natura che siano stru-mentali all’esercizio professionale e com-piere qualsiasi attivita diretta a tale scopo.

5. Gli atti compiuti in violazione del pre-sente articolo sono inefficaci nei confrontidella societa e spiegano i loro effetti nei con-fronti di coloro che li hanno compiuti innome della societa e di coloro che comunqueli hanno autorizzati.

Art. 31.

(Denominazione sociale)

1. La ragione sociale puo contenere ilnome di uno o piu soci e deve contenerel’indicazione di STP; deve essere inoltre in-dicata l’attivita o le attivita professionalisvolte.

2. Non e consentita l’indicazione del nomedi un socio dopo la cessazione della sua ap-partenenza alla societa, salvo diverso accordotra la societa ed il socio cessato o i suoi eredi.In tal caso l’utilizzazione del nome e consen-tita con l’indicazione «ex socio» o «sociofondatore» accanto al nominativo utilizzato,purche non sia mutata l’intera compaginedei soci professionisti presenti al momentodella cessazione della qualita di socio.

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Art. 32.

(Limitazioni all’esercizio dell’attivitaprofessionale in forma societaria)

1. Ogni professionista puo partecipare aduna sola STP, ma puo esercitare la medesimaattivita professionale a titolo individuale.

2. Le incompatibilita di cui al comma 1 siapplicano rispettivamente fino alla comuni-cazione della dichiarazione di recesso dallasocieta ovvero fino all’iscrizione della stessasecondo le disposizioni della presente legge.

Art. 33.

(Esclusione dalla societa)

1. Non puo mantenere la qualita di sociocolui che e cancellato o radiato dall’alboprofessionale. La sospensione di un sociodall’albo e causa legittima di automaticaesclusione dalla societa.

2. L’esclusione del socio e deliberata edaccertata da almeno i due terzi degli altrisoci; ove i soci siano soltanto due i provve-dimenti di cui al comma 1 sono accertati dalrestante socio.

Art. 34.

(Incarico, prestazione professionale

e responsabilita professionale)

1. L’incarico professionale e sempre con-ferito direttamente al singolo associato, a di-versi associati come alla societa; in tale ul-timo caso la societa e tenuta a comunicarecontestualmente al cliente il nome del pro-fessionista o dei professionisti in caso di pre-stazioni espletate da professionisti iscritti adalbi diversi, cui sara affidato l’incarico

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1478– 29 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stesso. Il cliente ha diritto di chiedere che

l’esecuzione dell’incarico sia affidata ad

uno o piu soci da lui scelti sulla base di un

elenco scritto con l’indicazione dei titoli e

delle qualifiche professionali di ciascuno di

essi. Nell’ipotesi in cui l’incarico sia affidato

direttamente al professionista, questi e tenuto

ad informare il cliente se l’incarico e ese-

guito nell’ambito della societa professionale.

2. La prestazione professionale e svolta di-

rettamente dal singolo professionista, o da

piu professionisti ove la prestazione richieda

competenze professionali diversificate, in

possesso dei requisiti previsti per l’esercizio

dell’attivita professionale richiesta, secondo

le regole, anche deontologiche, della profes-

sione di appartenenza. Nella partecipazione

in gare di appalti pubblici di servizi la so-

cieta e tenuta a specificare il ruolo di ciascun

professionista componente.

3. Ciascun professionista e personal-

mente responsabile dell’attivita da lui

svolta nei limiti di cui all’articolo 13,

comma 2.

4. La societa e solidalmente responsabile

dei danni subiti dal terzo in conseguenza del-

l’espletamento dell’incarico professionale,

nei limiti di cui all’articolo 13, comma 2.

5. In difetto della comunicazione di cui al

comma 1, per le obbligazioni derivanti dal-

l’attivita professionale svolta da uno o piu

soci, oltre alla societa, nei limiti di cui all’ar-

ticolo 13, comma 2, sono responsabili soli-

dalmente tutti i soci.

6. Per le obbligazioni sociali non derivanti

dall’attivita professionale rispondono inoltre

personalmente e solidalmente tutti i soci; il

patto contrario non ha effetto nei confronti

dei terzi.

7. La sentenza pronunciata nei confronti

della societa fa stato ed e efficace anche

nei confronti dei soci, i quali possono inter-

venire nel giudizio e possono impugnare la

sentenza.

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1478– 30 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 35.

(Responsabilita disciplinare)

1. La STP risponde delle violazioni delle

norme professionali e deontologiche applica-

bili all’esercizio in forma individuale della

professione.

2. Qualora l’infrazione disciplinare com-

messa dal professionista sia ricollegabile a

direttive imposte dalla societa, la STP stessa

risponde disciplinarmente nello stesso modo

in cui risponde il professionista.

3. La STP risponde inoltre disciplinar-

mente delle infrazioni a norme legislative,

regolamentari e deontologiche ad essa diret-

tamente imputabili.

4. La responsabilita disciplinare della STP

si estende anche agli amministratori ed ai

soci che, nell’esercizio dei loro poteri delibe-

rativi e di direzione, hanno determinato il

comportamento illecito della societa.

5. Nel caso previsto dal comma 2, il con-

siglio dell’ordine presso il quale e iscritta la

STP e competente anche per il procedimento

disciplinare nei confronti del socio, benche

iscritto presso altro consiglio dell’ordine,

salvo che l’illecito disciplinare contestato al

professionista riguardi un’attivita non svolta

nell’interesse della societa.

Art. 36.

(Organi della societa)

1. L’amministrazione della STP spetta ai

soci e non puo essere affidata a terzi.

2. I soci determinano nell’atto costitutivo

o nello statuto le modalita di amministra-

zione della societa.

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Art. 37.

(Modifiche statutarie)

1. Le modifiche all’atto costitutivo ed allostatuto sociale della societa possono essereadottate solo con il consenso di tutti i soci,o con deliberazione della maggioranza diessi qualora l’atto costitutivo lo preveda ene stabilisca le modalita.

2. In caso di cessione delle partecipazionidella STP ai soci e riconosciuto il diritto diprelazione, ovvero la facolta di esprimere ilgradimento all’ingresso di un nuovo socio.

3. In caso di decesso, ovvero di esclusionedi un socio, ai restanti soci e riconosciuto ildiritto di riscatto.

Art. 38.

(Compensi, norme previdenziali e fiscali)

1. I compensi derivanti dall’attivita profes-sionale dei soci costituiscono crediti della so-cieta.

2. Se la prestazione e svolta da piu sociiscritti allo stesso albo professionale, si ap-plica il compenso spettante ad un solo pro-fessionista, salva espressa deroga pattuitacon clausola approvata per iscritto dalcliente; quando la prestazione richiesta debbaessere svolta da professionisti iscritti ad albidiversi, ad ognuno di essi spetta il compensoprofessionale previsto dal proprio tariffario.

3. L’attivita professionale svolta in formasocietaria da luogo agli obblighi ed ai dirittiprevisti dalle norme previdenziali vigenti perl’attivita individuale; i contributi di carattereintegrativo sono dovuti nella stessa misurache si applica agli atti compiuti dal singoloprofessionista.

4. Ai fini fiscali il reddito della societa edeterminato in base all’articolo 50 del testounico delle imposte sui redditi, di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 22 di-cembre 1986, n. 917, e successive modifica-

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zioni, ed e imputato a ciascun socio, indipen-dentemente dalla percezione degli utili, pro-porzionalmente alla sua quota di partecipa-zione agli stessi.

5. I compensi percepiti per l’attivita pre-stata negli organi di amministrazione dellasocieta si considerano derivanti dall’eserciziodi arti e professioni.

6. I redditi a qualunque titolo percepiti de-rivanti dall’attivita di amministratore, revi-sore e sindaco di societa ed enti, svolta dasoggetti iscritti agli albi professionali, costi-tuiscono redditi equiparati a tutti gli effettia quelli di cui all’articolo 49, comma 1, delcitato testo unico di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, e sono assoggettati a contribuzionea favore delle Casse di previdenza di appar-tenenza.

7. I redditi spettanti ai soci a fronte di loroconferimenti sono considerati, ai fini fiscali,come redditi di capitale.

Art. 39.

(Rinvio)

1. Per quanto non diversamente dispostodalla presente legge, dai regolamenti di cuiall’articolo 40 e dagli statuti sociali, si appli-cano alle societa tra professionisti, in quantocompatibili, le disposizioni contenute nelcapo III del titolo V del libro quinto del co-dice civile.

Art. 40.

(Regolamenti di attuazione)

1. Entro dodici mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, con uno opiu regolamenti specifici per ciascuna profes-sione, da emanare ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988,n. 400, il Governo adotta misure per l’attua-zione delle disposizioni contenute nella pre-

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sente legge; con gli stessi regolamenti sonodettate norme di coordinamento con la legi-slazione vigente ed e disposta l’abrogazionedelle disposizioni anche di legge con esse in-compatibili.

2. Gli schemi dei regolamenti di cui alcomma 1 sono trasmessi, dopo l’acquisizionedel parere del Consiglio di Stato e previo pa-rere dei consigli nazionali, alle competentiCommissioni parlamentari che si esprimonoentro sessanta giorni dalla data di trasmis-sione; decorso tale termine i regolamentisono emanati anche in mancanza del parere.Il Governo, nell’emanare i regolamenti, e te-nuto a motivare l’adozione di disposizioniche non tengano conto del parere delle Com-missioni parlamentari.

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