SENATODELLAREPUBBLICA · sviluppare l'innovazione e per incrementare ... 1988e1989destinato...

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SENATO DELLA REPUBBLICA X LEGISLATURA N.134 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori FlORET, BEORCHIA e MICOLlNI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'S LUGLIO 19S7 (*) Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale nel Friuli~Venezia Giulia, regione frontali era della Comunità economica europea, e nella provincia di Belluno ONOREVObI SENATORI. ~ Dopo un intenso lavoro preparatorio, che ha comportato l'audi~ zione di esperti e la visita di una delegazione di deputati in alcuni paesi europei e presso gli uffici della CEE, un comitato ristretto, costitui~ to per l'esame di proposte di legge presentate da vari Gruppi parlamentari della Camera dei deputati per Io sviluppo delle attività economi~ che nella regione Friuli~Venezia Giulia e nella provincia di Belluno (atti Camera n. 1594, 2728 e 2802) ha varato un testo che non ha potuto concludere l'iter di approvazione a causa dell'anticipata interruzione della IX Le~ gislatura. Poichè il provvedimento, frutto di significati~ ve intese politiche, è atteso dalle popolazioni e dalle componenti sociali ed economiche della (*) Testo non riVIsto dal presentatori. TIPOGRAFIA DEL SENATO (200) Regione, si ritiene opportuno presentare, an~ che presso questo ramo del Parlamento, un testo che riproduca la filosofia del testo varato dal comitato ristretto della Camera, affinchè venga esaminato ed auspicabilmente trasfor~ mato in legge in tempi brevi. Va rilevato che già nel passato, da parte dello Stato, sono state prese iniziative per togliere l'area nord~orientale del paese dalle condizioni di marginalità conseguenti alla seconda guerra mondiale e all'emergere di una forte area di sviluppo economico nord~sud sulla direttrice Reno~Rodano. L'ambito territoriale di riferimento è l'intero contesto del Friuli~Venezia Giulia. E ciò, sia come riconoscimento autonomo del Governo italiano della perifericità della (Cooperazione - Economia)

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SENATO DELLA REPUBBLICAX LEGISLATURA

N.134

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FlORET, BEORCHIA e MICOLlNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'S LUGLIO 19S7 (*)

Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e dellacooperazione internazionale nel Friuli~Venezia Giulia, regionefrontali era della Comunità economica europea, e nella

provincia di Belluno

ONOREVObI SENATORI. ~ Dopo un intensolavoro preparatorio, che ha comportato l'audi~zione di esperti e la visita di una delegazione dideputati in alcuni paesi europei e presso gliuffici della CEE, un comitato ristretto, costitui~to per l'esame di proposte di legge presentateda vari Gruppi parlamentari della Camera deideputati per Io sviluppo delle attività economi~che nella regione Friuli~Venezia Giulia e nellaprovincia di Belluno (atti Camera n. 1594,2728 e 2802) ha varato un testo che non hapotuto concludere l'iter di approvazione acausa dell'anticipata interruzione della IX Le~gislatura.

Poichè il provvedimento, frutto di significati~ve intese politiche, è atteso dalle popolazioni edalle componenti sociali ed economiche della

(*) Testo non riVIsto dal presentatori.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

Regione, si ritiene opportuno presentare, an~che presso questo ramo del Parlamento, untesto che riproduca la filosofia del testo varatodal comitato ristretto della Camera, affinchèvenga esaminato ed auspicabilmente trasfor~mato in legge in tempi brevi.

Va rilevato che già nel passato, da partedello Stato, sono state prese iniziative pertogliere l'area nord~orientale del paese dallecondizioni di marginalità conseguenti allaseconda guerra mondiale e all'emergere diuna forte area di sviluppo economico nord~sudsulla direttrice Reno~Rodano.

L'ambito territoriale di riferimento è l'interocontesto del Friuli~Venezia Giulia.

E ciò, sia come riconoscimento autonomodel Governo italiano della perifericità della

(Cooperazione -Economia)

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Regione, sia per evidenziare una realtà che hatutti i titoli per ottenere uno specifico ricono-scimento comunitario.

Atteso che la perifericità risulta esserel'elemento caratterizzante del provvedimento,il presente disegno di legge si propone dipromuovere direttamente ed indirettamenteun decisivo impulso alla funzione internazio-nale ~ affermato nello stesso statuto speciale(articolo 47) ~ che la Regione Friuli-VeneziaGiulia può svolgere data la sua peculiarecollocazione nell'ambito della CEE.

Si tratta, in altri termini, di potenziare esviluppare la vocazione di una Regione chestoricamente e geograficamente si pone comeponte fra le economie sviluppate dell'occiden-te e le economie dell'area mitteleuropea e deipaesi dell'est.

Tale funzione può essere efficacementerafforzata con il sostegno e l'iniziativa nelcampo della ricerca scientifica ed il processodi innovazione e di internazionalizzazione deicomparti produttivi primario, secondario eterziario.

Si sono previste così per questa finalitàagevolazioni per gli investimenti, sgravi fiscali,contributi sul costo del lavoro, interventi per

favorire direttamente o con opportuni snelli-menti i traffici, contributi per la promozionedell'interscambio, per il finanziamento diprogrammi di penetrazione commerciale e diattività promozionali all'estero, nonchè per ilsostegno delle aree montane.

Per raggiungere questi obiettvi appare al-tresì necessario contare su strumenti che sicaratterizzino in modo innovativo rispetto aquelli esistenti, attraverso la creazione distrumenti che prevedano una forte capacitàattrattiva di investimenti tecnologicamente I

avanzati.Onorevoli Senatori, il potenziamento della

cooperazione con i paesi, anche a diversacollocazione internazionale, del centro e del-l'est europeo, rappresenta certamente perl'Italia un rilevante interesse politico ed eco-nomico, cui l'intero territorio del Friuli-Venezia Giulia è in grado di offrire unsignificativo contributo.

La volontà delle componenti sociali, produt-tive e culturali della Regione ad operaresecondo queste direttrici, va quindi sostenutaed incoraggiata!

Si confida, pertanto, in una rapida approva-zione del provvedimento.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Per valorizzare il ruolo di regione fronta~liera della Comunità europea del Friuli~Venezia Giulia, e per sviluppare la cooperazio~ne economica internazionale sono istituite leprovvidenze di cui alla presente legge.

2. Le provvidenze riguardano i settori pro~duttivi e della ricerca anche per promuovernela presenza in campo internazionale, persviluppare l'innovazione e per incrementaregli scambi con l'estero.

3. Il Governo, per concorrere alle finalitàindicate al comma 1, predispone, sentita laregione Friuli~Venezia Giulia, un programmanazionale di interesse comunitario da finanzia~re con fondi comunitari, statali, regionali elocali. A tale scopo è costituito presso ilMinistero del tesoro un apposito fondo. Alfondo lo Stato contribuisce con la somma dilire 50 miliardi per il periodo 1989~1996, di cui5 miliardi per il 1989.

4. Ai fini dell'ammissione alle provvidenzepreviste da norme comunitarie, il territoriodella regione Friuli~Venezia Giulia è equipara~to a quelli indicati nell'articolo 1 del testounico approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, limita~tamente all'applicazione delle disposizioni del~la presente legge.

5. L'intervento straordinario previsto dallapresente legge ha durata decennale a far datadallo gennaio 1987.

Art. 2.

(Destinatari)

1. Le agevolazioni della presente legge sonodestinate alle imprese e società operanti o chevengano costituite ed operino, con propriestrutture stabili e permanenti, nel territorio

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della regione Friuli-Venezia Giulia e sianoqualificate da uno dei seguenti requisiti:

a) attività di cooperazione internazionale;b) significativa presenza sui mercati esteri

dimostrata da esportazioni non inferiori al 20per cento della propria produzione;

c) partecipazioni di capitale estero noninferiori al 15 per cento e non superiori al 49per cento del capitale sociale;

d) programmi per l'ammodernamento,l'innovazione e lo sviluppo di nuove tecnolo-gie produttive o progetti di innovazione orga-nizzativa, commerciale, tecnica, ovvero diprogetti volti ad un uso più razionale dell'ener-gia e delle materie prime.

Art. 3.

(Agevolazioni fiscali)

1. Alle imprese di cui all'articolo 2 sonoconcesse le seguenti agevolazioni:

a) esenzione dall'imposta locale sui reddi-ti (Ilor) e dell'imposta sul reddito dellepersone giudiriche (Irpeg) per la parte di utiliimpiegata in programmi di ampliamento eaggiornamento tecnologico;

b) ammortamento anticipato nel primoperiodo di imposta' o nei successivi, oltre lamisura massima di cui all'articolo 68, secondocomma, del decreto del Presidente dellarepubblica 29 settembre 1973, n. 597, e fino aconcorrenza con il costo dei beni medesimi;

c) applicazione in misura fissa delle impo-ste di registro, ipotecarie e catastali relatve adoperazioni immobiliari e societarie effettuateper la realizzazione delle finalità di cui all'arti-colo 1;

d) esenzione dall'imposta sostitutiva suicontratti di mutuo stipulati dagli istituti di cre-dito;

e) esenzione dalla ritenuta sugli interessida finanziamenti esteri e contributi in contointeressi da parte del Mediocredito centrale inmisura del 75 per cento del loro ammontare;

f) maggiorazione della detrazione di cui

all'articolo 19 del decreto del Presidente dellarepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successi-ve modificazioni ed integrazioni, di un impor-to pari al 4 per cento della base imponibile

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risultante dalle fatture e bollette doganalirelative ad acquisti, ad utilizzazione mediantelocazione finanziaria e ad importazioni deri-vanti da ordinativi emessi dal mese successivoa quello di entrata in vigore della presentelegge al 31 dicembre 1997, relativi a benimateriali ammortizzabili di nuova produzione,consegnati od importati entro il 31 dicembre1998.

Art. 4.

(Interventi per lo sviluppo dell'occupazione)

1. Nei confronti delle imprese di cui all'arti-colo 2, al fine dell'abbattimento del costo dellavoro, si applica la proroga di ulteriori quattroanni, rispetto alla durata del contratto diformazione e lavoro, dei termini di applicazio-ne delle agevolazioni di cui al comma 6dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre1984, n. 726, convertito in legge, con modifica-zioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, peri lavoratori assunti con contratto di formazionee lavoro di cui allo stesso articolo 3.

2. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è asse-gnato un contributo speciale di lire 150miliardi nel periodo 1987-1996 di cui 5miliardi per il 1987 e 10 miliardi per ciascunodegli anni 1988 e 1989 per la erogazione dicontributi alle imprese, anche ai sensi dellavigente legislazione regionale.

Art. 5.

(Interventi per lo sviluppo dell'interscambiocon l'estero)

1. Alla regione autonoma Friuli-VeneziaGiulia è assegnato un contributo speciale dilire 250 miliardi nel periodo 1987-1996, di cui10 miliardi per il 1987 e 20 miliardi perciascuno degli anni 1988 e 1989, al fine difavorire i programmi di penetrazione commer-ciale delle imprese operanti nel Friuli-VeneziaGiulia.

2. Il contributo speciale di cui al comma 1finalizzato alla attribuzione alle imprese dicontributi in conto capitale sino alla percen-tuale massima del 40 per cento dell'investi-

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mento relativo a programmi di penentrazionee di pubblicità, spese per la costituzione didepositi e di campionamenti, costi per ilfunzionamento di uffici o filiali di vendita e dicentri assistenziali, spese per la costituzione direti di vendita e di assistenza all'estero. Inoltrepossono essere previsti interventi volti acontenere i costi per le assicurazioni nonchègli oneri relativi alle anticipazioni per le espor~tazioni.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con ilMinistro per il commercio con l'estero, ema~na, entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, norme di sostegnoe di snelli mento delle procedure per leoperazioni di commercio internazionale e cheprevedano la possibilità di compiere, nell'am~bita del commercio di transito, operazioni dicompensazione valutaria e di compensazionetra merci in ambito bilaterale e multilaterale,senza vincoli amministràtivi. Particolari facili~tazioni sono previste per consentire le opera~zioni commerciali in valuta non convertibile eche prevedano la libera negoziazione dellevalute stesse.

4. È assegnato alla regione Friuli~VeneziaGiulia il contributo straordinario di lire 50miliardi nell'anno 1990 per la istituzione di unCentro regionale per gli scambi finalizzato allosviluppo delle esportazioni regionali di beni eservizi attraverso le operazioni di contracqui~sto, nelle varie forme presenti nei commerciinternazionali, richieste da altri Paesi, e inparticolare da quelli dell'Europa orientale. LaRegione Friuli~Venezia Giulia promuove lacostituzione del Centro regionale di cui alpresente comma affidandone la gestione ad unconsorzio di imprese per la promozione ecommercializzazione all'estero di merci eservizi che sia regionale ed intersettoriale.

Art. 6.

(Fondo per lo sviluppo tecnologicoe per i programmi di ricerca)

1. Alla regione Friuli~Venezia Giulia è asse~gnato un contributo speciale di lire 400 miliariper il periodo 1987~1966, di cui 10 miliardi peril 1987 e 20 miliardi per ciascuno degli anni1988 e 1989 destinato a favorire l'evoluzione e

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l'aggiornamento tecnologico delle imprese dicui all'articolo 2, nonchè per la realizzazionedi programmi di ricerca.

2. Il fondo è finalizzato alla concessione alleimprese di contributi in conto capitale:

a) sino alla percentuale massima del 30per cento ed entro illimite massimo di lire 500milioni, per l'acquisto, o l'utilizzazione me-diante locazione finanziaria, di macchinari,attrezzature produttive ed impianti ad altocontenuto tecnologico;

b) fino al 30 per cento, cumulabile fino adun massimo dell'80 per cento del costo conaltri incentivi ed agevolazioni, per programmidi ricerca e di sperimentazione. Il contributo èelevato al 50 per cento cumulabile sino al 90per cento se i programmi di ricerca e disperimentazione vengono eseguiti nell'ambitodell'area d ricerca scientifica e tecnologica diTrieste istituita con legge 8 agosto 1977,n. 546;

c) fino al 30 per cento, cumulabile conaltri incentivi e agevolazioni, entro i limitiprevisti dalla normativa vigente, sugli investi-menti delle imprese nazionali operanti inregime di cooperazione con società estere nelsettore dell'economia marittima e del traspor-to aereo;

d) fino al 30 per cento, cumulabile conaltri incentivi e agevolazioni, per navi pesche-recce ordinate e costruite nei cantieri naziona-li che siano impiegate per la pesca in Adriaticoanche nel quadro di accordi internazionali.

Art. 7.

(Interventi a sostegno dei traffici)

1. Il Ministro dei traporti provvede, ai sensidegli articoli 16 e 18 della legge 17 maggio1985, n. 210, a considerare come obbligo diservizio pubblico i trasporti merci da e perl'estero ovvero destinati o provenienti daoltremare in conformità ad accordi internazio-nali. Di conseguenza gli organi dell'Enteferrovie dello Stato adottano per i trasportimerci da e per il confine e gli scali ferroviariinteressati tariffe di maggior favore rispetto aquelle minime tecnico-economiche.

2. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è asse-gnato un contributo speciale di lire 100

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miliardi per il periodo 1987-1996 di cui 10miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989per la concessione a favore delle impreseubicate nel Friuli-Venezia Giulia, di un contri-buto nella misura massima del1S per centosulle tariffe dell'autotrasporto e del trasportomarittimo e aereo delle materie prime, semila-vorati, impianti e macchinari destinati alleimprese localizzate nel Friuli-Venezia Giulia.

Art. 8.

(Fondo per infrastrutture per la cooperazioneinternazionale)

1. Per la finalità di cui all'articolo 1, ed inarticolare allo scopo di favorire la cooperazio-ne economica con le zone frontaliere dei Paesicontermini, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo specaile di lire200 miliardi per il periodo 1988-1996, di cui 5miliardi per il 1988 e IO per il 1989, perprovvedere, d'intesa con le competenti Ammi-nistrazioni centrali dello Stato, alla realizzazio-ne, nel quadro di un programma complessivo,anche attraverso società a capitale prevalente-mente pubblico o con partecipazioni di capita-le estero, di infrastrutture di trasporto, qualiopere di viabilità e raccordi autostradali, opereed impianti portuali ed aeroportuali, impiantiai valichi di confine, aree attrezzate per lostoccaggio e la manipolazione delle merci,nonchè di altre infrastrutture, nell'intero terri-torio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 9.

(Fondo di rotazione)

1. Presso il Fondo di rotazione per iniziativeeconomiche nel territorio di Trieste e nellaprovincia di Gorizia è costituita una gestioneseparata per iniziative relative alla cooperazio-ne internazionale, nonchè per le attività e iprogrammi a favore delle imprese di cuiall'articolo 2.

2. Alla gestione separata di cui al comma 1 èassegnato un contributo speciale dello Stato dilire 250 miliardi per il periodo 1987-1996 dicui 10 miliardi per il 1987, 30 per il 1988 e 20

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per il 1989. La gestione separata opera su tuttoil territorio regionale e concede mutui a tassoagevolato fino al 70 per cento dell'investimen-to, ammortizz<l;bili fino a 15 anni.

3. I tassi di interesse agevolati per leoperazioni previste dalla legge 18 ottobre1955, n. 908, e successive modificazioni edintegrazioni, sono determinati con decreti delMinistro del tesoro, sentito il Comitato inter-ministeriale per il credito ed il risparmio, inrelazione all'andamento del mercato finan-ziario.

Art. 10.

(Credito a medio termine)

1. Sui prestiti obbligazionari emessi per ilfinanziamento di attività economiche nel Friu-li-Venezia Giulia dagli istituti o sezioni specialidi credito a medio termine abilitati ad operarein detti territori, il Ministro del tesoro, a valeresugli stanziamenti di cui alla presente legge,può concedere un contributo, a decorreredalla effettiva erogazione del finanziamento,fino ad una misura massima pari alla differen-za tra il tasso di inflazione previsto nellaRelazione previsionale e programmatica e ilcosto effettivo della collocazione delle obbliga-zioni sul mercato. A tal fine è autorizzato illimite di impegno decennale di un miliardo dilire per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

2. Nelle operazioni di impiego a mediotermine della provvista ricavata dai prestitiobbligazionari di cui al comma 1, gli istitutipraticano un tasso effettivo ridotto in misurapercentuale pari al contributo ottenuto sulledisponibilità di cui alla presente legge.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitatointerministeriale per il credito e il risparmio,emana, entro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, le direttive concer-nenti le modalità di attuazione del presente ar-ticolo.

Art. 11.

(Interventi per la montagna)

1. Allo scopo di garantire alle imprese dellezone montane parità di condizioni per concor-

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rere alle finalità di cui all'articolo 1, èassegnato alla Regione autonomà Friuli~Venezia Giulia un contributo speciale peri a300 miliardi per il periodo 1987 ~ 1996 di cui 10miliardi per il 1987 e 20 per ciascuno deglianni 1988 e 1989 per lo sviluppo dellaoccupazione e delle attività produttive nellearee montane.

2. Detto contributo è destinato a sostegnodelle iniziative produttive mediante contributied agevolazioni per l'acquisto di aree, realizza~zione di infrastrutture. Potranno inoltre esserepreviste agevolazioni differenziate rispetto aquelle del territorio regionale.

3. Le norme di cui al primo comma dell'ar-ticolo 30 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 601, modifi-cato dall'articolo 1 del decreto-legge 22 dicem-bre 1981, n. 790, convertito dalla legge 23febbraio 1982, n. 47, sono prorogate fino allascadenza della presente legge per i comunimontani della regione Friuli~Venezia Giulia.

Art. 12.

(C ooperazione scientifica e culturale)

1. L'Università degli Studi di Trieste èautorizzata a istituire un corso di studi biennaliper il conferimento del titolo di Master inSciences and Technology, Policy and Manage-ment, gestito d'intesa con le Nazioni Unite eriservato a laureati di paesi in via di sviluppo.Con gli esperti nazionale e internazionalichiamativi come docenti l'Università deglistudi di Trieste stipula contratti di dirittoprivato, comprensivi di tutte le prestazioni dasvolgersi in Italia e all'estero, anche in derogaall'articolo 25 del decreto del Presidente dellaRepubblica Il luglio 1980, n. 382.

2. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è asse-gnato un contributo speciale di lire 75 miliardida destinare al finanziamento, in misura parial 50 per cento del costo, della costruzione diuna macchina di luce di Sincrotrone nell'am~bita dell'area di ricerca scientifica e tecnologi-ca di Trieste istituita con la legge 8 agosto1977, n. 546. Al relativo onere si fa frontemendiante corrispondente riduzione dell'auto~

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rizzazione di spesa prevista dall'articolo 5,comma 4, primo periodo, della legge 22dicembre 1986, n. 910.

3. Alla regione Friuli~Venezia Giulia è asse~gnato un contributo speciale di lire 50 miliardidi cui 8 miliardi per il 1987, 12 miliardi per il1988 e 13 miliardi per il 1989, per sostenereiniziative culturali ed artistiche a favore dellaminoranza slovena in Italia e della minoranzaitaliana in Jugoslavia, nonchè a favore deglienti culturali ed artistici che svolgono attivitàall'estero. La regione è altresì autorizzata adistituire borse di studio per consentire lafrequenza alle università della Regione stessadi giovani appartenenti alla comunità italianain Jugoslavia. Al relativo onere si fa frontemediante corrispondente riduzione dello stan~ziamento iscritto ai fini del bilancio triennale1987 ~ 1989 al capitolo 6856 dello stato diprevisione del Ministero del tesoro per l'annofinanziario 1987.

Art. 13.

(Interventi a favore della provinciadi Belluno)

1. Le provvidenze e le agevolazioni di cuiagli articoli 3, 4 e 12 sono estese al territoriodella provincia di Belluno per lo sviluppo dellecui attività è stanziata una somma di lire 10miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al1996.

2. Tale somma è destinata alla concessionedi contributi in conto capitale fino al 25 percento della spesa di investimento con illimitedi un miliardo, alle imprese che realizzanoattività produttive nel settore industriale o cheprovvedono all'ampliamento o all'ammoder~namenta, innovazione, sviluppo tecnologicodelle attività esistenti, o che realizzano pro~grammi di penetrazione commerciale all'este~ra.

3. I fondi di cui al primo comma sonoaccreditati alla regione Veneto che con pro~pria legge, sentito il consiglio provinciale diBelluno, stabilirà le modalità e le procedure diintervento, delegandone l'esecuzione alla pro~vincia di Belluno.

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Art. 14.

(Norme procedurali)

1. Per e agevolazioni che, ai sensi dellapresente legge, sono concesse dalla Regione,le modalità e le procedure di erogazioneverranno stabilite con legge regionale daemanarsi sentite le rappresentanze degli entilocali, delle categorie economiche e delleorganzzazioni sindacali.

2. La legge regionale definirà le eventualialtre forme di concorso e di partecipazionealla predisposizione di specifici programmi daattuare per le finalità della presente legge.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge,per il triennia 1987-1989, compresi quellirelativi agli articoli 3 e 4, al comma 3dll'articolo 12 e al comma 1 dell'articolo 13,valutati in lire 100 miliardi per l'anno 1987, e150 per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si fafronte mediante corrispondente riduzione del.lo stanziamento, iscritto ai fini del bilanciotriennale 1987-1989, al capitolo 9001 dellostato di previsione del Ministero del tesoro peril 1987.