Nuove semplificazioni per il rilascio del certificato anticendio
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DOGANALE: PROCEDURE … · “L’uso della procedura di dichiarazione...
Transcript of SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DOGANALE: PROCEDURE … · “L’uso della procedura di dichiarazione...
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DOGANALE:
PROCEDURE DOMICILIATE
Dott. Pio Murgia
Direttore Ufficio delle Dogane di Vicenza
VICENZA, 3 Marzo 2011
Hanno collaborato:Dott. Vincenza NapolitanoDott. Chiara BiscontiniDott. Sandra Pontarollo
PROCEDURE DI DOMICILIAZIONE
• Novità introdotte: armonizzazione della procedura ai criteri e requisiti AEO con Determinazione prot. 158326ru del 14/12/2010 dell’Agenzia delle Dogane
• Adeguamento procedure rilasciate prima del 31/12/2008: presentazione istanza entro 21/03/2011
2
NUOVO CODICE DOGANALE COMUNITARIO (REG. CE 450/08)
Considerando che:
“Il completamento del mercato interno, la riduzione degli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali e l’accresciuta necessità di garantire la sicurezza alle frontiere esterne della Comunità hanno trasformato il ruolo delle dogane, assegnando loro una funzione di guida nella catena logistica e rendendole, nella loro attività di monitoraggio e gestione del commercio internazionale, un catalizzatore della competitività dei paesi e delle società. La normativa doganale dovrebbe pertanto riflettere la nuova realtà economica e la nuova dimensione del ruolo e del compito delle dogane”.
3
CHI PUO’ BENEFICIARE DELLA PROCEDURA DI DOMICILIAZIONE?
• Direttamente ogni tipo di azienda (imprese industriali, imprese commerciali, imprese agricole) e anche gli intermediari (doganalisti, case di spedizioni, vettori).
• Relativamente alle aziende, la procedura domiciliata èsicuramente utile in presenza di: - operazioni doganali ricorrenti (la cd. “abitualità” al corretto compimento delle operazioni da parte dell’operatore)- notevole distanza tra la sede della società e l’ufficio della dogana- particolare tipologia di merce, valore, dimensione o fattura.
4
PROCEDURE DI DOMICILIAZIONE
• SDOGANAMENTO PRESSO I MAGAZZINI DELL’OPERATORE
• AGEVOLAZIONI DEI CONTROLLI IN CASO DIVISITA MERCE E CONTROLLO DOCUMENTALE
5
SDOGANAMENTO PRESSO I MAGAZZINI DELL’OPERATORE
il soggetto titolare di procedura non sarà piùobbligato a presentarle in dogana, con
conseguente riduzione dei tempi e dei relativi costi di sdoganamento
6
TELEMATIZZAZIONENUOVO CODICE DOGANALE COMUNITARIO
(REG. CE 450/08)
Considerando che:
“E' ora giunto il momento di semplificare i regimi doganali e di tener conto del fatto che le dichiarazioni e le procedure elettroniche costituiscono la regola mentre le dichiarazioni e le procedure su carta costituiscono l'eccezione”.
7
TELEMATIZZAZIONENUOVO CODICE DOGANALE COMUNITARIO
(REG. CE 450/08)
Considerando che:“l’uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio, e' un elemento essenziale per assicurare la facilitazione del commercio e, allostesso tempo, l'efficacia dei controlli doganali, riducendo in tal modo i costi per le imprese e i rischi per la società. E' pertanto necessario stabilire nel codice il quadro giuridico nelquale attuare tale decisione, in particolare il principio giuridico secondo il quale tutte le operazioni doganali e commerciali devono essere effettuate per via elettronica e i sistemi TIC per le operazioni doganali devono offrire agli operatori economici le stesse possibilità in ciascuno Stato membro”.
8
TELEMATIZZAZIONE
AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO TELEMATICO DOGANALE (E.D.I.) • L’autorizzazione alla procedura di domiciliazione è subordinata
all’utilizzo delle procedure telematiche relativamente a: esportazione definitiva, esportazione abbinata al transito,
riesportazione, perfezionamento passivo, importazione definitiva, reimportazione e perfezionamento attivo.
www.agenziadogane.it/servizi/serviziotelematicodoganalec/o Ufficio delle Dogane di Vicenza - Referenti Informatici che possono essere contattati allo 0444-284666 (BOZZINI MASSIMO e DALLE AVE DINO FORTUNATO) o via mail all’indirizzo: [email protected]
9
AGEVOLAZIONE DELL’OPERATORE IN FASE DI CONTROLLO:
• la dichiarazione trasmessa telematicamente viene assoggettata al circuito doganale di controllo che daràdirettamente all’operatore l’esito “svincolata” (CA) –“non svincolabile” (CD o VM);
• per l’effettuazione dei controlli il funzionario dovrà:- in caso di selezione VM, recarsi necessariamente presso l’operatore, riducendo così al minimo il disagio arrecato alla ditta;- in caso di selezione CD: analizzare, direttamente in ufficio, la documentazione afferente la dichiarazione doganale fornita, anche a mezzo fax o mail da parte dell’operatore, se esaustiva
10
BENEFICI E ONERI PER L’OPERATORE
• Oneri: (Reg. 1875 del 18/12/06; Determinazione prot. 158366ru del 14/12/2010 dell’Agenzia delle Dogane; Circolare 36D 28/12/2007; D.M. 548/92)
– Requisiti soggettivi:• COMPROVATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DOGANALI
• COMPROVATA OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 31/5/65 (DISPOSIZIONI CONTRO LA MAFIA)
– Requisiti oggettivi
• Spesa: nessuna per presentazione istanza.
costo minimo per sopralluogo.
11
COMPROVATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DOGANALI/1
E’ necessario dimostrare l’abitualità al corretto compimento delle operazioni da parte
dell’operatore, che si sostanzia nella assenza di un’infrazione grave (delitti e/o sanzione amministrativa) o infrazioni ripetute alla
regolamentazione doganale e/o fiscale ed altro (delitti contro PA, ordine pubblico, fede pubblico, industria e commercio) relativamente agli ultimi
3 anni precedenti all’istanza di autorizzazione
12
COMPROVATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DOGANALI/2
Per assenza di INFRAZIONE GRAVE si intende l’assenza di:• condanna, anche a titolo non definitivo, per un delitto previsto
dalla normativa doganale, fiscale con impatto sulla competenza esulla operatività doganale (imposizione sulle accise ed IVA connessa all’import/export e agli scambi intracomunitari) e/o correlata all’attività economica del richiedente o da ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane, o per uno dei delitti non colposi previsti nel codice penale, libro secondo, nel:
- Titolo II “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione”;- Titolo V “Dei delitti contro l’ordine pubblico”;- Titolo VII “Dei delitti contro la fede pubblica”;- Titolo VIII, capo II “Dei delitti contro l’industria e il
commercio”.
13
COMPROVATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DOGANALI/3
• irrogazione a titolo definitivo di sanzione amministrativa prevista per le violazioni di cui all’articolo 295-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (relative al contrabbando di lieve entità) o definizione in via agevolata delle suddette violazioni amministrative ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del d.lgs 18.12.1997, n. 472.
14
COMPROVATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DOGANALI/4
Per INFRAZIONE REITERATA si intende:• L’aver commesso più violazioni di carattere amministrativo in
materia doganale e/o fiscale - con impatto sulla normativa doganale - che per loro natura o entità, compromettono il rapporto di fiducia con l’autorità doganale.
• Tra le infrazioni di natura doganale rientrano anche quelle commesse in violazione di norme ascrivibili al settore extratributario (es.: disposizioni a tutela della proprietà intellettuale o del “made in Italy”, della salute, della sicurezza dei prodotti e dell’ambiente, disciplina nel settore dell’autotrasporto merci, misure di politica commerciale, ecc.).
15
COMPROVATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DOGANALI/5
-AUTOCERTIFICAZIONI-
Si precisa che per comprovare quanto sopra descritto l’operatore deve prestare apposita autocertificazione (D.P.R. 445/2000):
• dei legali rappresentati dell’azienda richiedente;
• di coloro che effettuano il controllo di gestione dell’azienda;
• se sussistono, di coloro che sono nominati a rappresentare la società in materia doganale.
16
COMPROVATA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
• osservanza delle condizioni previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia)
• Tale dato non è autocertificabile e quindi va verificato tramite l’apposita dicitura (nulla osta antimafia) nel certificato della CCIAA
17
I REQUISITI OGGETTIVI/1
– IDONEITA’ E DISPONIBILITA’ GIURIDICA DEI LUOGHI
– ESISTENZA DI EFFICACE SISTEMA DI GESTIONE DELLE SCRITTURE COMMERCIALI
– COMPROVATA SOLVIBILITA’ FINANZIARIA
– AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO TELEMATICO DOGANALE
18
I REQUISITI OGGETTIVI/2
– LUOGHI (sopralluogo diretto ad accertare idoneità):
- disponibilità di attrezzature, mezzi e maestranze idonee al carico/scarico delle merci (magazzino attrezzato)
- disponibilità giuridica (il magazzino deve essere di proprietà o nella piena disponibilità della società in forza di un contratto regolarmente registrato)
- Spazio idoneo al carico/scarico delle merci e adeguato alla movimentazione dei mezzi di trasporto
19
I REQUISITI OGGETTIVI/3
– EFFICACE SISTEMA DI GESTIONE DELLE SCRITTURE COMMERCIALI (sopralluogo diretto ad accertare idoneità):
- sistema di contabilità elettronica.
Generalmente i sistemi informatici in uso alle società sono adeguati a ricostruire l’intero iter delle operazioni commerciali poste in essere
- rintracciabilità del flusso operativo: il predetto sistema dovrà essere idoneo a consentire la ricostruzione del flusso operativo relativo alle singole spedizioni, così da rendere anche più agevole un eventuale controllo della dogana
20
I REQUISITI OGGETTIVI/4
- COMPROVATA SOLVIBILITA’ FINANZIARIA:
verificare se l’azienda è sana in termini di capacità di far fronte agli
impegni finanziari così da permettere al richiedente di adempiere alle proprie obbligazioni.
L’analisi, riferita agli ultimi 3 anni, terrà conto delle caratteristiche della singola impresa.
Nell’import sussiste l’obbligo di prestare idonea garanzia fidejussoria.
21
I REQUISITI OGGETTIVI/5
alcuni strumenti e metodi per l’analisi della solvibilitàfinanziaria sono:
- indice di liquidità: che dimostra la capacità dell’Impresa di far fronte, con le attività correnti, vale a dire con i mezzi liquidi a disposizione (crediti a breve e rimanenze), agli impegni in scadenza nei 12 mesi (quindi nel breve periodo)
- indice di indebitamento: che dimostra la capacitàdell’azienda di coprire i debiti (investimenti) con l’utilizzo del solo capitale proprio, vale a dire del capitale sociale (analisi che riguarda il lungo periodo).
22
I REQUISITI OGGETTIVI/6
- AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO TELEMATICO DOGANALE (E.D.I.)il richiedente l’autorizzazione alla procedura domiciliata dovrà essere giàin possesso dell’autorizzazione al servizio telematico doganale
“L’uso della procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione èsubordinato alla presentazione delle dichiarazioni doganali e delle
notificazioni per via elettronica”. (art. 253 bis del REG. CE 2454/1993 come modificato dal REG. CE 430/2010 in vigore dal 1 /01/2011)
www.agenziadogane.it/servizi/serviziotelematicodoganale
c/o Ufficio delle Dogane di Vicenza - Referenti Informatici che possono essere contattati allo 0444-284666 (BOZZINI MASSIMO e DALLE AVE DINO FORTUNATO) o via mail all’indirizzo: [email protected]
23
I BENEFICI DELLA PROCEDURA/1
• ARRIVO/PARTENZA MERCE ESTERA DIRETTAMENTE DAI PROPRI MAGAZZINI
• ELIMINAZIONE TEMPI ATTESA IN DOGANA
• POSSIBILITA’ DI SEGUIRE DIRETTAMENTE LA FASE DELLO SDOGANAMENTO
24
I BENEFICI DELLA PROCEDURA/2
• RIDUZIONE AL MINIMO DEGLI ERRORI DI COMPILAZIONE rilevabili automaticamente dall’invio telematico che in ipotesi di errore impedisce il cd. “lancio” della bolletta. Il sistema controlla in particolare la correttezza formale della dichiarazione doganale.
• POSSIBILITA’ DI MONITORARE LE SPEDIZIONI E IL LORO ESITO collegata all’utilizzo del sistema telematico.In particolare, il sistema doganale di controllo assegna direttamente all’operatore l’esito “svincolata” o “non svincolabile”(CD o VM). In ipotesi di import ed export con esito “svincolato”, l’operatore ha immediatamente la piena disponibilità delle merci mentre in ipotesi di esito “non svincolabile”, l’ufficio delle Dogane procederà ad effettuare il controllo selezionato. Per le sole esportazioni, l’operatore riceverà il visto uscire da parte della dogana di uscita e quindi potrà verificare il buon esito dell’operazione.
25
PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE
• L’istanza va presentata all’Ufficio delle Dogane dove ètenuta la contabilità principale dell’azienda.
• ISTANZA: allegato 67 delle DAC corredato da dichiarazione requisiti soggettivi, camerale con nullaosta antimafia, planimetria e atto disponibilitàgiuridica
• ISTRUTTORIA E VERIFICA DEI REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI
• SOPRALLUOGO DIRETTO AD ACCERTARE L’IDONEITA’DEI LUOGHI E DELLA CONTABILITA’
• RILASCIO AUTORIZZAZIONE E RELATIVO DISCIPLINARE DI SERVIZIO
26
IL DISCIPLINARE DI SERVIZIO
Regola gli aspetti tecnico-pratici che la società è tenuta ad osservare nello svolgimento dell’operatività doganale, quali:
• lo svincolo delle merci, le modalità di compilazione del D.A.U.informatico, la rappresentanza ed i soggetti abilitati alla firma elettronica delle dichiarazioni, la prestazione delle garanzie, il suggellamento delle merci, l’utilizzazione di titoli e licenze, l’appuramento dei regimi di Deposito doganale, T.P.P., T.P.A., Trasformazione sotto controllo doganale;
• (esempio: in ipotesi di mancato funzionamento del sistema informatico con l’utilizzo della modalità di presentazione cartacea) l’invio e il contenuto dei preavvisi; l’iscrizione delle merci nel registro aziendale; le modalità di presentazione delle dichiarazioni complementari e la documentazione da allegare alle dichiarazioni.
30
I TEMPI DI RILASCIO
• PER LE NUOVE AUTORIZZAZIONI 60 giorni per il rilascio di una nuova autorizzazione da parte dell’ufficio, a far data dalla presentazione dell’istanza.
• PER L’ADEGUAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI GIÀ ESISTENTI RILASCIATE ENTRO IL 31/12/2008- la presentazione dell’istanza di adeguamento della procedura da parte degli operatori già autorizzati, entro il 21/03/2011;- Fino al 31/12/2011: termine per l’ufficio doganale per il rilascio dell’autorizzazione adeguata.
Se la ditta che richiede l’adeguamento dell’autorizzazione alla procedura domiciliata è già titolare del certificato AEOC (Semplificazioni) o AEOF (Semplificazioni/Sicurezza), le condizioni e i criteri sopra illustrati si considerano già soddisfatti.
• L’autorizzazione non è soggetta a scadenza finchè permangono i requisiti richiesti.
31
ADEGUAMENTO DELLA PROCEDURA
21/03/2011DATA LIMITE PER PRESENTARE L’ISTANZA DI
ADEGUAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE ENTRO IL 31/12/2008
Superato detto termine l’operatore decade dall’autorizzazione e può presentare nuova istanza.
Finchè non verrà rilasciata la nuova autorizzazione non potrà beneficiare della procedura domiciliata.
32
ARMONIZZAZIONE AI REQUISITI AEO DELLE PROCEDURE DOMICILIATE
• COMPROVATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DOGANALI
• SISTEMA SODDISFACENTE DI SCRITTURE CHE CONSENTA ADEGUATI CONTROLLI DOGANALI
• ADEGUATA SOLVIBILITA’ FINANZIARIA
33
I BENEFICI AEO
È evidente l’utilità di affiancare alla procedura di domiciliazione adeguata la certificazione AEO la quale èrilasciata entro 120 giorni, ha un costo zero e comporta ulteriori benefici dei quali i più importanti sono:
• diminuzione dei controlli (CD E VM) • spedizioni più veloci• priorità di trattamento delle dichiarazioni doganali e dei
controlli doganali• migliori relazioni con la Dogana• maggiore prestigio e potere contrattuale collegato alla
fidelizzazione della clientela.
34