seminario sicurezza

77
INAIL – AREA EX ISPESL Seminario Sicurezza nei prodotti e nei macchinari Università degli studi di Pisa 24 maggio 2012 >Dott. Ing. Duccio Ghidetti

description

seminario sicurezza

Transcript of seminario sicurezza

Page 1: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

Seminario Sicurezza nei prodotti e nei

macchinari Università degli studi di Pisa

24 maggio 2012

>Dott. Ing. Duccio Ghidetti

Page 2: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

• Vengono emanate dalla COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA per garantire un comune criterio di sicurezza e/o qualità del prodotto

Page 3: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

• Per prodotto, si intende qualsiasi prodotto destinato ai consumatori o suscettibile di essere

• utilizzato dai consumatori, fornito a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività

• commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, di seconda mano o rimesso a nuovo

• (anche l’energia viene considerata un prodotto)

Page 4: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

•  PRODOTTO SICURO

Page 5: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

Page 6: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  LIBERA CIRCOLAZIONE UE

  RESPONSABILITA’ FABBRICANTE A VITA ANCHE PER USO SCORRETTO

  GARANZIA PER L’UTENTE

  R.E.S SODDISFATTI

Page 7: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

• I prodotti possono essere immessi nel mercato e messi in servizio solo se rispettano i requisiti essenziali di sicurezza.

• Il Fabbricante deve effettuare un’analisi per determinare quali rischi siano applicabili al prodotto in questione.

Page 8: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

• Sono specifiche tecniche approvate da un organismo europeo riconosciuto

(CEN = Comitato europeo di normalizzazione; CENELEC = Comitato europeo di coordinamento delle norme elettrotecniche).

• In base ai regolamenti interni di questi organismi le norme europee devono essere recepite a livello nazionale e tutte le norme nazionali in conflitto con esse devono essere abrogate entro un determinato periodo di tempo.

Page 9: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

Libera circolazione dei prodotti all’interno della UE

Armonizzazione delle leggi nazionali: La legislazione deve essere comune a tutti i Paesi, i quali obbligatoriamente sono tenuti a recepirla e a farla rispettare

I requisiti essenziali di sicurezza - La Direttiva PED, alla stregua delle altre Direttive di prodotto non obbliga il Fabbricante a seguire una determinata normativa ma stabilisce dei requisiti essenziali di sicurezza che devono essere rispettati.

Page 10: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

• Direttiva BASSA TENSIONE - 73/23/CEE (LEGGE 791/77 ,D.L.VO 626/96 ) •Direttiva RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE - 87/404/CEE (D.L.VO 311/91,D.L.VO 42/97 ) •Direttiva GIOCATTOLI - 88/378/CEE •Direttiva PRODOTTI DA COSTRUZIONE - 89/106/CEE (DPR 246/93 ) •Direttiva COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA - 89/336/CEE (D.L.VO 476/92,D.L.VO 615/96 ) •Direttiva DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - 89/686/CEE (D.L.VO 475/92,D.L.VO 10/97 ) •Direttiva STRUMENTI DI PESATURA NON AUTOMATICI - 90/384/CEE •Direttiva APPARECCHI A GAS - 90/396/CEE (DPR 661/96 ) •Direttiva DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI - 90/385/CEE •Direttiva CALDAIE ACQUA CALDA - 92/42/CE (DPR 660/96 ) •Direttiva DISPOSITIVI MEDICI - 93/42/CEE •Direttiva APPARECCHI USO IN ATMOSFERA ESPLOSIVA "ATEX" - 94/9/CE (DPR 126/98 prodotto, DLGS 233/03 sociale) •Direttiva IMBARCAZIONI DA DIPORTO - 94/25/CE •Direttiva ASCENSORI - 95/16/CE (DPR 162/99 ) •Direttiva RECIPIENTI A PRESSIONE "PED" - 97/23/CE (D. Leg.vo del 25/02/2000 n.93) •Direttiva MACCHINE - 98/37/CE (D.L.VO 459/96 ) •Direttiva APP. RADIO E TELECOMUNICAZIONI - 99/05/CE (D.L.VO 269/01 )

Page 11: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

• LA DIRETTIVA EUROPEA 97/23/CE È STATA RECEPITA IN ITALIA CON IL D. LGS DEL 25/2/2000

• Data di applicazione obbligatoria 29/5/2002 in tutta l’UE

• CAMPO DI APPLICAZIONE

•  Attrezzature a pressione quali: •  Recipienti a pressione

•  Tubazioni

•  Accessori a pressione

•  Dispositivi di sicurezza

•  ed Insiemi a pressione

•  Con pressione massima ammissibile PS > 0,5 bar

Pressure Equipment Directive

Page 12: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

• SCOPO

•  Un unico regolamento in tutta Europa

•  Il libero movimento attraverso l’Unione Europea

•  Un adeguato livello di sicurezza •  Una forte responsabilizzazione del

Fabbricante riguardo alla sicurezza

• LA DIRETTIVA EUROPEA 97/23/CE È STATA RECEPITA IN ITALIA CON IL D. LGS DEL 25/2/2000

• Data di applicazione obbligatoria 29/5/2002 in tutta l’UE

Pressure Equipment Directive

Page 13: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  1) La libera circolazione dei prodotti

  2) La armonizzazione delle leggi Nazionali

  3) il nuovo approccio: requisiti essenziali di sicurezza ( R.E.S.)

  4 ) Gli organismi notificati

  5) Conformità garantita dalla marcatura CE

Page 14: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  Le disposizioni del presente decreto si applicano alla Progettazione, alla Fabbricazione, e alla valutazione di Conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS > 0,5 bar

  Il Decreto recepito in Italia si compone di 22 Articoli e 7 Allegati

  Il cuore della Direttiva PED è l’Allegato I dove vengono indicati i requisiti essenziali di sicurezza Obbligatori ai quali devono attenersi i fabbricanti delle attrezzature a pressione

  Obbligatoria da : 29/05/02

Page 15: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

•  La Direttiva PED attua una classificazione delle attrezzature a pressione basata su:

•  Tipo di attrezzatura (recipienti, tubazioni, generatori di vapore o accessori)

•  Natura del fluido (pericoloso o non pericoloso) •  Stato fisico del fluido (gas o liquido)

•  Livello di energia potenziale immagazzinabile (dipende dai valori di progetto di pressione e di volume, o pressione e dimensione nominale)

• TIPI DI FLUIDO

• GRUPPO 1 • GRUPPO 2

Fluidi Pericolosi esplosivi infiammabili

altamente tossici

comburenti

Fluidi non pericolosi tutti quelli che non

rientrano nel gruppo 1

• ASSEGNAZIONE TABELLE

• Tabella 5 • Tabella 1

• Tabella 2

• Tabella 3

• Tabella 4

• Tabella 6

• Tabella 7

• Tabella 8

• Gas

• Liquidi

• Gruppo 1

• Gruppo 2

• Gruppo 1

• Gruppo 2

• { • {

• Tabella 5 • CALDAIE

• RECIPIENTI • TUBAZIONI • Fluidi

• Categoria • Accessori di sicurezza • Accessori a pressione

• CATEGORIA IV • Da Tabella pertinente

Page 16: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

1. Verificare se l’attrezzatura rientra fra quelle soggette. 2. Effettuare l’analisi dei rischi connessi all’utilizzo a pressione

della stessa. 3. Progettare l’attrezzatura tenendo conto dell’analisi dei rischi

e applicando i Requisiti Essenziali di Sicurezza Individuare la categoria di rischio mediante l’opportuna tabella dell’allegato II;

4. Scegliere il modulo, o la combinazione di moduli di valutazione della conformità fra quelli ammessi per tale categoria di rischio, come indicato nell’art. 10 e nell’allegato II.

5. Fabbricare in conformità al progetto, predisponendo un Fascicolo Tecnico comprensivo di Progettazione, Costruzione, Ispezione e Prove, Dispositivi di Sicurezza, Materiali.

Page 17: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

6. Redigere la dichiarazione di conformità al termine della fase

di valutazione a apporre la marcatura CE seguita dal numero

identificativo dell’Organismo Notificato che ha partecipato alla

fase di controllo della produzione.

7. Per gli insiemi occorrerà una ulteriore fase di Valutazione

Globale della conformità, applicando i moduli previsti per la

categoria più alta fra quelle delle attrezzature che costituiscono

l’insieme, con l’esclusione dei dispositivi di sicurezza (art. 3-

comma 2, art. 10-comma 6).

Page 18: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  Organismi notificati (valutazioni di conformità, qualifiche sald.)

  Entità terze riconosciute (per precedimenti saldatura e approvazione personale PND)

  Ispettorati degli utilizzatori (valutano attrezzature impiegate nell’ambito del proprio gruppo industriale)

Page 19: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

Osservazioni preliminari:

  Obbligo dei RES solo in presenza del rischio corrispondente,

  il fabbricante deve eseguire l’analisi dei rischi

Norme di carattere generale:

  Eliminazione dei rischi

  Eventuali misure di protezione

  Informazione sui rischi residui

(sul libretto di USO E MANUTENZIONE)

Page 20: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  Valutazione del rischio: E’ effettuata dal Fabbricante, che ne redige un documento apposito, parte del fascicolo tecnico

  Procedure di valutazione di conformità: più severe al crescere della categoria di rischio dell’attrezzatura.

  Controllo in fase di fabbricazione: Prima tutte le attrezzature dovevano venir controllate dall’Ente di Controllo singolarmente con l’esecuzione di prova idraulica, visita interna ed esame documentale, ora il controllo delle attrezzature a minor rischio viene demandato al Fabbricante mediante controllo di fabbricazione interno (modulo A).

  Approvazioni personale, materiali e procedure: per attrezzature /insiemi ad altro rischio è necessario un soggetto che valida i procedimenti di saldatura, gli addetti alle PnD ed i materiali

Page 21: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  Se l’intenzione del fabbricante è di immettere sul mercato un insieme che non viene messo in servizio in quanto tale ma diventa parte di un insieme più grande (sottoinsieme)

  Gli insiemi per i quali la conformità è stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori

  Gli insiemi in accordo con l’Articolo 3, par. 3 (devono soddisfare corretta prassi costruttiva dello Stato di Fabbricazione)

E’ possibile immettere un insieme sul mercato senza la marcatura CE nei seguenti casi:

Page 22: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

Suddivisione delle attrezzature in categorie di rischio (I – IV) in funzione di:

  Tipo di fluido (Gruppo 1: fluidi pericolosi - direttiva 67/548 e successive modifiche - , Gruppo 2: altri fluidi)

  Tipo di apparecchio (generatore, recipiente, tubazione, ecc.)   Capacità (o DN)   Pressione (PS)

Scelta del tipo di ispezione (moduli):   Alle classi di rischio più elevate corrisponde una procedura di

certificazione più onerosa con controlli più approfonditi anche da parte di un organismo esterno

Responsabilità del Fabbricante per la sicurezza dell’apparecchio

Page 23: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

Page 24: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  Modulo A : controllo di fabbricazione interno => nessun intervento di O.N., nessuna ispezione obbligatoria => 1 cat.

  Modulo A1 : controllo di fabbricazione interno con sorveglianza saltuaria della verifica finale da parte di un O.N. => ispezioni saltuarie sul prodotto => 2 cat.

  Modulo B : esame CE del tipo => esame dossier di progettazione ed ispezione del prototipo da parte di un O.N. => 3 o 4 cat.

  Modulo B1 : esame CE del progetto => esame dossier di progetto da parte di un O.N. => 3 cat.

  Modulo C1 : controllo di conformità al tipo => a fronte di un modulo B per 3 cat. => controllo a campione della produzione da parte di un O.N.

  Modulo F : verifica sul prodotto => a fronte del modulo B1 per la 3cat. E del modulo B per la 4 cat. => controllo di tutte le attrezzature da parte di un O.N.

  Modulo G : Verifica CE di un unico prodotto => controllo di progetto, costruzione, ispezione e prove del singolo prodotto => 4 cat.

Page 25: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  Modulo D1 : Approccio sistema di qualità della Produzione => Costruzione, ispezione finale e prove => 2 cat

  Modulo D : Approccio sistema di qualità della Produzione => Costruzione, ispezione finale e prove => 3°e 4°cat.( a fronte di un modulo B ) => B+D ; B1+D garantisce la produzione al mod.B o B1

  Modulo E1 : Approccio sistema di qualità del Prodotto => ispezione finale e prove => 2 cat.

  Modulo E : Approccio sistema di qualità del Prodotto => ispezioni e prove => 3 cat. A fronte solo di un modulo B => simile al D

  Modulo H : Approccio qualità Totale = Mod. D +S.Q. progettazione => valutazione sistema di qualità, verifiche ispetive => 3 cat.

  Modulo H 1 : Qualità Totale => modulo H con aggiunta ( da parte dell’O.N. ) di 1) esame dei singoli progetti = B1, 2) Ispezioni finali senza preavviso, verifiche ispettive => 4 cat.

Page 26: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

Una parte consistente della documentazione necessaria è raccolta nel "fascicolo tecnico" di cui ne elenchiamo una parte qui sotto.

Riguardo la progettazione Analisi dei Rischi e relativa valutazione;  Relazione sulla progettazione;  Disegni;

Riguardo i materiali Descrizione dei materiali;  Specifiche necessarie;  Certificazione dei materiali;  Prove sui materiali utilizzati;

Riguardo la fabbricazione Descrizione dei processi di fabbricazione;  Qualifica degli operatori;  Qualifica della saldatura;  Relazione relativa alla gestione del controllo del processo;

Riguardo la messa in opera Relazione ispezione finale;  Oltre al fascicolo tecnico bisogna redigere un manuale d'uso e un libretto di

manutenzione destinati all'utilizzatore.  Dichiarazione di conformità

Page 27: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

In funzione del:   tipo di apparecchiatura,   stato del fluido contenuto e della sua pericolosità (GRUPPO 1 o

GRUPPO 2) si individua la tabella di riferimento per definire la categoria

dell’apparecchiatura:

Page 28: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

• 17,65

• 300

00

Page 29: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

•  H1 •  H1

•  G •  G

•  B O H1 •  D O H1

•  B •  F

• P • C

• IV

•  B1 O H •  D O H

•  B1 •  F

•  B O H •  E O H

•  B •  C1

• P • C

• III

•  D1 O E1 •  A1 •  D1 O E1 •  A1 • P • C

• II

•  A •  A

•  A •  A

•  A •  A

•  A •  A

• P • C

• I

• P.SINGOLO IN QUALITA’

• PRODOTTO SINGOLO

• P. DI SERIE IN QUALITA’

• PRODOTTO DI SERIE

• CATEGORIE

Page 30: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  DESCRIVE: la procedura con cui un O.N. accerta ed attesta la conformità di un esemplare ‘tipo’ rappresentativo della produzione, come progetto e prototipo.

  IL FABBRICANTE sottopone all’Organismo Notificato: ◦  la documentazione tecnica ◦  il tipo

  L’ORGANISMO NOTIFICATO: ◦  accerta la conformità dei requisiti essenziali ◦  effettua le prove necessarie ◦  rilascia il certificato di esame CE del tipo

  PROGETTAZIONE METODICA

Page 31: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  DESCRIVE: le procedure con cui il fabbricante, operando con sistema qualità, accerta la corrispondenza della produzione al modulo B ne dichiara la conformità alla PED

  IL FABBRICANTE: ◦  utilizza un Sistema Qualità (QS) per la produzione ed il

collaudo ◦  dichiara la conformità con il tipo approvato ◦  appone la marcatura CE

  L’ORGANISMO NOTIFICATO: ◦  approva il Sistema Qualità ◦  effettua il controllo del Sistema Qualità

  PROGETTAZIONE METODICA

Page 32: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  CHIARIMENTO DEL COMPITO   CONCEZIONE DEL COMPITO   SVILUPPO DEL SISTEMA MECCANICO   SPERIMENTAZIONE   METODI DI PROGETTAZIONE   DIRETTIVA PED

La progettazione metodica poggia su due concetti:

La strategia fornisce una lista di chiare operazioni da seguire

per consentire il passaggio dal compito iniziale al progetto finale.

La tattica interviene per individuare il modo migliore per

affrontare le fasi indicate nella strategia.

Page 33: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

Page 34: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

·PROGRAMMA DI MANUTENZIONE: SI ESEMPLIFICA LA MANUTENZIONE DELLE POMPE SOMMERSE. ·SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

· SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

· SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Page 35: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

Sistemi con specifiche particolarità:   nucleare,   militare,   marina, aeronautica,   petrolio, off-shore

Sistemi già coperti (o da coprire con altre Direttive):   Trasporto merci pericolose (anche bombole),   recipienti semplici a pressione,   apparecchiature per trasmissioni idrauliche o pneumatiche,   generatori di aerosol,   attrezzature di cat. I contemplate da altre direttive (macchine,

ascensori, medicali, elettrotecnica)

Page 36: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

Sistemi con rischi di pressione non elevati   Distribuzione di acque,   motori, turbine, pompe e compressori,   altiforni,   pneumatici,   palloni, lattine e bottiglie

Altro   Interruttori elettrici,   trasformatori,   silenziatori,   termosifoni

Page 37: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

• Sono escluse le attrezzature a pressione destinate al

funzionamento dei veicoli…

• Le attrezzature a pressione a bordo dei veicoli che non

contribuiscono direttamente al funzionamento dei veicoli

ricadono nella PED (p.e. sistemi di condizionamento dell’aria,

sistemi antincendio, serbatoi fissi GPL usati nei camper solo allo

scopo di riscaldamento e cucina).

Page 38: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

Sicurezza per tutta la durata prevista

◦  CREEP, indicare il numero di ore alle varie temperature se si è nel creep range ◦  FATICA, indicare il numero di cicli ai vari livelli di

sollecitazione se neq>500 ◦  CORROSIONE, introdurre un sovraspessore

Resistenza adeguata a tutt i carichi conseguenti a fabbricazione, movimentazione ed esercizio

Coefficienti di sicurezza appropriati

Page 39: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

Metodo di calcolo: - formule - analisi - meccanica della frattura

Possono essere utilizzate Raccolte ISPESL (VSR, VSG, M ed S) con gli adeguamenti delle Raccomandazioni CTI R2:2005

Metodo sperimentale di progettazione (solo se PSxV<6000, bar * l o PSxDN <3000 bar ,da definire prima e da far approvare dall’O.N.)

Page 40: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  garanzia del fabbricante di eseguire correttamente le istruzioni del Progettista

Procedure di fabbricazione:   Prove non distruttive (personale qualificato) da Entità terza

per Categorie III e IV   Trattamenti termici ove necessario   Rintracciabilità dei materiali

Verifica finale   Esame finale (visivo interno ed esterno, parziale e finale, più

esame della documentazione)   Prova idraulica (anche prova diversa ma con CND)   Esame dei dispositivi di sicurezza (per gli insiemi)   Marcatura CE (con varie indicazioni fabbricante, anno, n.f.,

PS, ecc.) e/o etichettatura   Istruzioni operative

Page 41: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

Per attrezzature di Categorie II, III e IV il personale ed i procedimenti di saldatura devono essere qualificati da: - Organismo notificato - Entità terza

Per la costruzione di nuove attrezzature a pressione

Nuove qualifiche di procedimenti di saldatura.

Si dovrà applicare le prove di qualificazione previste dalla norma UNI EN ISO 15614-1

E’ ARMONIZZATA ALLA PED (integrata dalle prove di cui al cap. S5 della Raccolta S rev. 95 qualora si utilizzino i codici di calcolo ISPESL - VSR, VSG, M ed S) in quanto la stessa ha integralmente sostituito la UNI EN 288/3.

Page 42: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  idonei per la costruzione e per tutta la durata di vita prevista   Caratteristiche di resistenza (per tutte le condizioni prevedibili per tenacità e

duttilità, evitare rotture per fragilità)

Ammissione all’impiego

  Compresi fra i materiali previsti da norme armonizzate, (Lamiere in acciaio

secondo EN 10028, Forgiati in acciaio secondo EN 10222, Fusi in acciaio secondo

EN 10213, Forgiati in leghe di rame secondo EN 12420, Tubi in leghe di

rame secondo EN 12451)

  Abbiano ottenuto una approvazione europea dei materiali EAM (Adatta per materiali ad uso ripetuto. L’ON su richiesta del Fabbricante del materiale, fa eseguire prove ed esami per certificarne l’idoneità. Quindi l’ON ne informa gli Stati Membri e la Commissione, se non ci sono obiezioni da parte degli altri ON allora la EAM viene pubblicata su GU della CE e assume lo stesso status della norma armonizzata)

  Siano stati oggetto di valutazione particolare del materiale PMA (E’ valida per una determinata attrezzatura e non può essere applicata ad altre attrezzature)

Per Categorie I e II la PMA è effettuata dal Fabbricante

Per Categorie III e IV la PMA è effettuata dall’O.N.

Page 43: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

Sia se EN, EAM o PMA, i materiali devono essere definiti in maniera completa specificando

• Metodo/processo di fabbricazione • Composizione chimica • Proprietà meccaniche e tecnologiche (inclusa la Resilienza) • Caratteristiche ad elevata temperatura (ove pertinenti) • Dimensioni, masse e relative tolleranze • Controlli e prove • Marcatura • Certificazione

Page 44: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

Documentazione: per parti principali sottoposte a pressione di attrezzature di CAT II, III e IV serve un certificato che prevede un controllo specifico sul prodotto

Fabbricante di materiali con sistema di qualità (con valutazione specifica per i materiali): è sufficiente certificato rilasciato dal costruttore

  Non ordinare i materiali in maniera generica, es. according ASME + PED

  Indicare la norma EN di riferimento   Se materiale non EN aggiungere i requisiti addizionali (es.

resilienza) e le eventuali prove integrative richieste   I materiali vanno accompagnati da cert 3.1, attestato

conformità all’ordine, riferimenti completi al certificato SGQ

Page 45: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  elenco materiali contenuti in norme armonizzate (p. es. EN 10028, EN 10213, EN 10222 ecc.)

  elenco materiali contenuti in raccolta M + schede: tali materiali devono essere assoggettati a P.M.A. (Particolar Material Appraisal) da parte di un O.N.; sono i materiali normalmente utilizzati per la costruzione degli apparecchi a pressione prima dell’entrata in vigore della Direttiva PED.

  Spetta al fabbricante dell’attrezzatura a pressione garantire la rintracciabilità

Page 46: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

Page 47: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

Page 48: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

EN EAM Raccolta M Altra norma

1. Descrizione del materiale Si Si Si Si

2. VSI (Valutazione Specifica Impiego)

Si Si Si Si

3. PMA No (^) No Si (*) Si

Caratt. Meccaniche (quadro E del modello SVM1)

No No Eventuali proprietà integrative

Si

Parere Consiglio Tecnico No No No Si (**)

(^) Verificare solamente la rispondenza ai RES della PED (Allegato Z o ZA della rispettiva norma)

(*) verificare unicamente il rispetto dei requisiti di duttilità e tenacità (**) escluso per materiali già oggetto di precedenti autorizzazioni all’impiego da parte

dell’ISPESL

Page 49: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  Nome e indirizzo del Fabbricante   Descrizione attrezzatura o insieme   Procedura di valutazione di conformità impiegata   Per insiemi, descrizione delle varie attrezzature e rel

procedure conformità   Eventualmente, nome e indirizzo ON   Eventualmente, riferimento a attestato esame CE di tipo o

della progettazione oppure all’attestato CE di conformità   Eventualmente, nome e indirizzo ON incaricato sorveglianza

S.Q.   Eventualmente, riferimento a norme armonizzate   Eventualmente, riferimento altre norme   Eventualmente, riferimento altre direttive   Identificazione firmatario che ha la delega del fabbricante o

del suo mandatario stabilito nella comunità

Page 50: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

Per quanto riguarda i materiali in circa la metà dei casi trattasi di materiali EN e nell’altra metà di materiali valutati singolarmente mediante PMA (Valutazione Particolare dei Materiali ovvero materiali in raccolta M, materiali ASTM e materiali di marca)

Page 51: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

"   Il nuovo Testo Unico rivisita e colloca in un’ottica di sistema una lunga serie di disposizioni succedutesi senza soluzione di continuità nell’arco di quasi sessanta anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

"   La riforma è stata realizzata in coerenza con le direttive comunitarie di prodotto e le convenzioni internazionali e nel rispetto delle competenze in materia attribuite alle Regioni dall’articolo 117 della Costituzione.

"   Si compone di 13 Titoli e relativi allegati prevedendo l’abrogazione di specifiche normative di settore tra cui il D.Lgs. n.626/1994, il D.P.R. 547/55 nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal presente decreto legislativo incompatibili con lo stesso.

Page 52: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

"   Sempre al fine di perseguire il miglioramento del coordinamento dei rispettivi interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’articolo 7 prevede che in ogni regione e provincia autonoma operi un Comitato regionale di coordinamento, il quale “ridisegna”, in una logica sinergica e partecipativa, i compiti e le regole di funzionamento del comitato di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

"   Le disposizioni attribuiscono all’ISPESL, all’INAIL e all’IPSEMA una serie di funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in particolare in materia di formazione, promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza del lavoro, nonché di investimento in salute e sicurezza sul lavoro.

Page 53: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

• Competenze ISPESL – art 9 c. 6

• Lettera c) e' organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori (esempio Direttiva Macchine);

• In questo ambito l’ISPESL opera, su incarico del MSE, nell’attività connessa alla sorveglianza del mercato di cui all’art.7 del D.P.R. 459/96 • ed in particolare fornisce i dati relativi: • 1. all'attività di Accertamento Tecnico per le macchine appartenenti a comparti produttivi riferiti alle segnalazioni comunicate dagli Organi di Vigilanza. • 2. al complesso delle segnalazioni esaminate dal Gruppo di Lavoro Interministeriale composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero del Lavoro e Prevenzione Sociale, dell'ISPESL e delle Regioni.

Page 54: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

• Competenze ISPESL – art 9 c. 6

• Lettera d) svolge attività di organismo notificato per attestazioni di conformità (CERTIFICAZIONE) relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato ovvero:

• SPV - “recipienti a pressione semplici” - direttive n. 87/404/CE e n. 90/488/CE recepita dal D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 311;

• PED – “attrezzature in pressione” – direttiva 97/23/CE recepita dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93;

• ATEX - “prodotti destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive” direttiva n. 94/9/CE recepita dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126, limitatamente ai prodotti NON ELETTRICI;

Page 55: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

• Competenze ISPESL – art 9 c. 6

• Lettera e) e' titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime ovvero:

• D.M. n. 329/2004; • D.M. 1° dicembre 1975;

Page 56: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

• Art. 69 – Definizioni di attrezzature di lavoro

a)  attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;

b)  uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

Page 57: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

• Le Attrezzature di lavoro devono essere rispondenti alle corrispondenti Direttive Comunitarie di Prodotto e come tali

devono essere “marcate”

• Le Attrezzature di lavoro non soggette a Direttive specifiche o commercializzate prima dell’entrata in vigore delle Direttive di

Prodotto devono essere conformi ai requisiti generali dell’allegato V.

• Art. 70 - Requisiti di sicurezza

Page 58: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

• Art. 71 c. 8 – Verifiche

• SISTEMA INTEGRATO • Per la corretta installazione e prima della messa in servizio

• Controllo periodico ove per le attrezzature esiste la possibilità di deterioramento (indicazioni dei fabbricanti, linee guida, buone prassi)

• Controlli straordinari per eventi eccezionali (riparazioni, trasformazioni, lunga inattività, post evento incidentale)

• Datore di lavoro con PERSONA COMPETENTE

• ISPESL – ASL

• Prima verifica periodica e verifiche periodiche

• REGISTRO DEI CONTROLLI

• Periodicità allegato VII

• Modalità da approvarsi con D.M. entro 12 mesi

• Eventuale supporto di soggetti pubblici o privati ABILITATI

• Criteri di abilitazione da approvarsi con D.M. entro 12 mesi

• VERBALE DEI CONTROLLI

• 1° LIVELLO

• 2° LIVELLO

Page 59: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  Nell’allegato VII del D.Lgs. n° 81/08 vi è l’elenco delle attrezzature che devono essere verificate periodicamente con cadenza variabile da uno a tre anni in funzione del tipo di apparecchio.

  In virtù di quanto disposto dal comma 11 dell’art. 71 del D.Lgs. n° 81/08, la prima di tali verifiche periodiche è di competenza dell’Ispesl, mentre le successive sono affidate alle ASL.

  Le modalità di esecuzione delle suddette verifiche saranno emanate mediante un Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in concerto con il Ministero della Salute, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08. In attesa di tale decreto le modalità adottate dall’Ispesl rimangono esattamente uguali a quelle preesistenti l’entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

Page 60: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  Tali modalità pervengono da una lunga esperienza sul campo, prima attraverso l’ENPI e poi attraverso l’ Ispesl, vedendo come grande spartiacque il D.P.R. n° 459/96 circa la distinzione fra verifiche “Omologative” e verifiche “CE”. Negli anni la disciplina si è arricchita di circolari ENPI, Ispesl e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dando chiarezza ad un settore in forte evoluzione come quello delle macchine ed in particolar modo degli apparecchi di sollevamento.

  In particolare si potrà ricordare la Circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, n° 9 del 12 Gennaio 2001, avente per Oggetto i “ Riflessi sul sistema dei collaudi e delle verifiche di talune attrezzature di lavoro derivanti dalle disposizioni del DPR 24 Luglio 1996, n° 459 e dell’art. 46 della legge 24 Aprile 1998, n° 128”. La differenza sostanziale fra la verifica omologativa e di conformità “CE” consta non tanto nella procedura operativa della verifica stessa che rimane pressoché uguale per entrambe, ma nel diverso percorso giuridico che intraprendono le attrezzature prima e dopo l’esecuzione delle stesse.

Page 61: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  La verifica omologativa è una sorta di “battesimo” dell’attrezzatura; si verifica tutta la rispondenza ad un progetto approvato dall’ ENPI o dall’Ispesl ( dal 01.01. 1983) e le prove eseguite seguono strettamente le circolari e le linee-guida emanate dall’ente negli anni. La denuncia di un apparecchio di sollevamento in tale regime deve essere accompagnata dalla documentazione richiesta nella circ. ENPI n° 77 del 23.12.1976, e dalle circolari Ispesl n° 20 del 17.03.1988 e n° 34 del 14.06.1991. Dopo l’immatricolazione dell’apparecchio e la verifica documentale a tavolino si esegue la visita in sito d’installazione.

Page 62: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  Successivamente, a seguito del buon esito della verifica si rilasciano:

a) una targhetta identificativa dell’apparecchio da apporre in modo inamovibile sulle parti solidali dello stesso;

b) il libretto immatricolare con l’indicazione della parte identificativa dell’apparecchio e delle caratteristiche tecniche circa :

1) i carichi sollevabili ; 2) la struttura portante; 3) la motoristica; 4) la parte elettrica e/o elettronica; 5) i sistemi di comando; 6) gli accessori di sollevamento; ecc..

Page 63: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  Fare nel 2008 una verifica omologativa di un apparecchio di sollevamento significa trattare attrezzature che hanno seguito dei percorsi particolari. Infatti dal 21.09.1996, data di entrata in vigore del DPR n° 459/96, tutte le attrezzature definibili come macchine devono riportare il marchio “CE” e essere corredate di Dichiarazione di Conformità e Manuale Operativo.

Page 64: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  Avere oggi una macchina non “CE” da omologare significa che, al minimo, da oltre 12 anni questa macchina non lavora in quanto la normativa vigente lo vieta in assenza di targhetta e libretto immatricolare. E’ facile immaginare quali maggiorazioni negli approfondimenti tecnici ( ad esempio secondo la UNI ISO 9927/01; la UNI ISO 4301; norme CEI n° 44.5, ecc.) in sede di verifica omologativa occorre fare per raggiungere un risultato positivo finale ( verifica dei materiali delle strutture portanti; dello stato di conservazione delle superfici; eventuali deformazioni delle sezioni portanti; integrità dei giunti permanenti; adeguamento degli impianti elettrici; stato delle funi e argani; ecc..). Spesso nei vari Dipartimenti territoriali Ispesl giungono domande di omologazione di apparecchi di sollevamento ( in particolare gru a torre e gru su autocarro) con data di costruzione risalente agli anni ’70. In tali circostanze è difficile pensare che tali macchine non abbiano lavorato e siano rimaste in magazzino per circa 30 anni!!

Page 65: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  Fermo restando la possibilità giuridica di fare ancora oggi una verifica omologativa, l’unica verifica che attualmente si potrà fare è quella di conformità “CE”. Essa non costituisce un momento di controllo della conformità ai requisiti costruttivi ai fini delle procedure di sorveglianza del mercato di cui all’art. 7.1 del DPR n° 459/96, non permette, al funzionario tecnico che la esegue di entrare preventivamente e sistematicamente nel merito dei particolari delle scelte tecniche eseguite dai fabbricanti, ma altresì, permette di verificare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche originariamente fissate dal fabbricante, in termini di installazione, conservazione e di efficienza della macchina nel suo complesso, ed in particolare , dei suoi dispositivi di sicurezza. Per quanto riguarda la modalità di esecuzione delle prove di carico, le stesse devono essere eseguite in conformità alla norma tecnica indicata dal fabbricante in fase di progettazione, o in mancanza, in conformità con quanto dichiarato nel DM 04.03. 1982, senza mai superare il carico massimo di servizio dichiarato dal fabbricante.

Page 66: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  Comunque anche in questo caso si rilascia una targhetta identificativa da apporre in modo inamovibile sull’apparecchio ed il libretto immatricolare. Quest’ultimo attualmente è redatto secondo l’editing del DM 12.09.1959, così come nel caso di verifica omologativa, ma rispetto alla verifica omologativa, funge da guida indicativa per la raccolta dei dati identificativi e tecnici salienti, con la possibilità di eseguire annotazioni in sede di verifiche periodiche successive da parte delle ASL.

  Le domande di verifica CE di apparecchi di sollevamento richiamati nell’allegato VII del D.Lgs. n° 81/08 , oltre a contenere i dati salienti tecnici ed identificativi dell’apparecchio, i riferimenti del luogo o mezzo di installazione, nonché gli atti ( o documenti sostitutivi; vedere circ. Ispesl n° 3 del 21.01.2003 in materia di semplificazione delle procedure amministrative) probanti la proprietà dell’apparecchio, devono essere fondamentalmente corredate di :

  Dichiarazione di Conformità rilasciata dal Costruttore;   Dichiarazione dell’Installatore e/o assemblatore;   Estratti del manuale operativo;

Page 67: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  Tale documentazione diventa fondamentale quando il tipo di apparecchio svolge più funzioni e non può essere considerato con una unica destinazione quale quella del sollevamento. E’ pertanto opportuno fare appello a tutte le circolari su menzionate al fine di interpretare correttamente l’applicazione dell’Allegato VII del D.Lgs. n° 81/08.

  A riguardo, spesso pervengono denunce di apparecchi di sollevamento che pur avendo una unica destinazione, non sono di competenza Ispesl, come ad esempio “Ponteggi Autosollevanti”, “Ascensori da Cantiere”, “Carrelli elevatori a Forche”, ecc..

Page 68: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  Alla domanda pervenuta dall’utente o dal costruttore ( a seconda del tipo di apparecchio), segue l’immatricolazione, l’invio del bollettino di pagamento e la visita del funzionario tecnico per la verifica “CE”. Anche se quest’ ultima non avviene entro i termini prestabiliti dell’Allegato VII del D.Lgs. n° 81/08 dalla data di denuncia, gli altri organi competenti delle verifiche periodiche ( ARPA o ASL) devono eseguire la verifica periodica successiva annotando su propria documentazione l’assenza della prima delle verifiche periodiche ( circolare interministeriale M. Industria, M. Lavoro, M. Sanità n° 162054 del 25.06.97; lettera circolare del Min. lavoro e Politiche sociali prot. 21137/2003).

Page 69: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  Tutto quanto sopra analogamente vale anche per gli

idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo, discontinuo e

operanti con solventi infiammabili. Ovviamente la parte

amministrativa-giuridica delle denuncie di apparecchi marcati

“CE” e non “CE” è praticamente uguale a quella degli apparecchi

di sollevamento. Fermo restando la validità della circolare del

Ministero del Lavoro, n° 55 del 23 Giugno 1980, e della circolare Ispesl n° 57 del 16 Aprile 1994, le verifiche degli idroestrattori in

caso di “Omologazione” seguono quanto disposto dal DM

12.09.1959, art. 7, dalla Legge n° 597 del 12.08.1982 e dal D.l.

del 23.12.1982, con conseguente redazione del “Verbale di

Prima Verifica” secondo il Modello H.

Page 70: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  In caso di Verifica “CE” le verifiche escludono chiaramente il confronto fra l’analisi dimensionale di quanto rilevato con quanto progettato, ma restano ferme le verifiche di installazione e di tutti i dispositivi di sicurezza in termini di efficienza ed idoneità in funzione dei luoghi di esercizio e di quanto indicato nei manuali operativi redatti e sottoscritti dai costruttori. In tal caso l’utilizzo del modello H è consentito, ma così come accade per gli altri modelli di libretti e verbali disposti dal DM 12.09.1959 ( modello D, E, F, G, I e L), la frase di rito conclusiva non potrà riportare la dicitura “…In base ai rilievi ed ……..l’idroestrattore n°……….risulta efficiente ai fini della sicurezza e può funzionare a n° ….. di giri e con un carico di ……Kg;”, ma semplicemente “In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite, l’idroestrattore ( o la gru, ponte mobile sviluppabile, ecc..) con n° di matricola …….., marcata “CE”, risulta regolarmente funzionante”.

Page 71: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

  Da quanto sopra, si evince come l’argomento è molto vasto e fortemente articolato, pertanto l’invito finale che si può rivolgere all’utenza che affronta per la prima volta la materia, è quello di chiedere informazioni al Dipartimento Ispesl competente territorialmente, previa consultazione sul sito Ispesl ( www.Ispesl.it) attraverso il seguente percorso: Legislazione–Indice per argomenti-Normativa Nazionale-Prodotti Industriali. In tale sito sono elencate le circolari tecniche ed amministrative sia che si tratti di verifica Omologativa o di Verifica “CE”; si potranno consultare pareri ed interpretazioni di apparecchi con diversa destinazione ed avere una prima idea di comportamento. Tale raccolta va usata con molta attenzione in quanto risale, attraverso le circolari ENPI, sino al 1972, riprendendo ovviamente gli articoli di Leggi e Regolamenti oggi abrogati dal D.Lgs. n° 81/08.

Page 72: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

• Impianti e Apparecchiature elettriche

• Art. 80 - Obblighi del datore di lavoro

• Art. 81 - Requisiti di sicurezza

• ha stabilito che il datore di lavoro deve eseguire una valutazione del rischio elettrico tenendo in considerazione:

" le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, comprendendo le eventuali interferenze;

" i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

" tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

"   i “prodotti” rientranti in direttive comunitarie (“direttiva BT”) devono rispondere ai requisiti di sicurezza contenuti nelle stesse.

"   i “prodotti” non rientranti nel punto sopra possono essere considerati conformi alla regola dell’arte se rispondenti alle norme di buona tecnica contenute nell’Allegato IX

Page 73: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

• Impianti e Apparecchiature elettriche

• Art. 82 – Lavori sotto tensione • Stabilisce l’obbligo, da parte del datore di lavoro, al riconoscimento dei lavoratori operanti sugli impianti elettrici come idonei per tali attività e quindi alla formazione* degli stessi secondo le normative vigenti (CEI 11-27 e CEI EN 50110-1)

• Ha aggiornato gli aspetti regolamentati in precedenza da: - D.M. 13 luglio 1990, n. 442 – “Lavori sotto tensione su impianti elettrici con tensione nominale compresa tra 1.000 e 30.000 V.” - D.M. 9 giugno 1980 – “Lavori elettrici effettuati sotto tensione dall’ENEL (V>30kV)” • Permettendo a qualsiasi azienda di poter effettuare lavori elettrici sotto tensione per tensioni superiori a 1000 V in alternata e 1500 V in continua, purché venga autorizzata con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. • I criteri per il rilascio delle autorizzazioni verranno stabiliti in un successivo decreto. • * Svolta anche da Ispesl

Page 74: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

• Impianti e Apparecchiature elettriche

• Art. 83 – Lavori in prossimità di parti attive

• è stato ripreso e aggiornato quanto previsto

dall’art. 11, D.P.R. n. 164/1955, con le modifiche

ai limiti distanziali riportate nella tabella 1

dell’allegato IX.

Page 75: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

• Impianti e Apparecchiature elettriche

• Art. 86 – Verifiche

• stabilisce che, ferme restando le disposizioni del D.P.R. n. 462/2001, il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

"   verifiche a cura del datore di lavoro effettuate secondo le modalità e i criteri stabiliti da successivi decreti attuativi i cui esiti devono essere verbalizzati e tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza;

"   verifiche obbligatorie da parte dei soggetti incaricati di cui al D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462

Page 76: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

• Impianti e Apparecchiature elettriche – DPR 462/2001

• Art. 3 – Verifiche a campione

• L’ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla

conformità degli impianti di protezione contro le

scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra

degli impianti elettrici e trasmette le risultanze all’ASL

o ARPA.

Page 77: seminario sicurezza

INAIL – AREA EX ISPESL

Grazie per l’attenzione