Seminario IVA - Roma 20 Gennaio 2011

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Seminario Territorialità IVA : le novità del 2011 LA NUOVA TERRITORIALITÀ IVA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, SCIENTIFICHE, FORMATIVE, SPORTIVE E PER LE FIERE A cura di Caterina Claudi Roma 20 Gennaio 2011 Una Hotel

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Territorialità IVA : le novità del 2011LA NUOVA TERRITORIALITÀ IVA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, SCIENTIFICHE, FORMATIVE, SPORTIVE E PER LE FIEREA cura di Caterina Claudi

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Seminario

Territorialità IVA : le novità del 2011

LA NUOVA TERRITORIALITÀ IVA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, SCIENTIFICHE,

FORMATIVE, SPORTIVE E PER LE FIERE

A cura di Caterina Claudi

Roma 20 Gennaio 2011Una Hotel

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Sommario

• Modifica principio della territorialità dei servizi

• Organizzazione eventi : deroghe e novità

• Intrastat

• Nuove modalità rimborsi IVA per i non residenti

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Fonti normative

• Direttiva CEE 2008/8 : Nuovi Criteri Territorialità Dei Servizi

• Direttiva CEE 2008/9 : Regole Rimborso IVA Non Residenti

• Direttiva CEE 2008/117 : Estensione obbligo Intrastat a

prestazioni di servizi resi e ricevuti

• D. Lgs. 11/2/2010 N. 18 : Recepimento delle Direttive

Comunitarie

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Prestazioni di servizi e territorialità

Con la direttiva 2008/8/CE vengono modificate le regole

territoriali previste, per le prestazioni di servizi, dall’art.

7 del DPR 633/72 e dall’art. 40 del DL 331/93.

Le nuove regole sono introdotte al fine

di realizzare la tassazione nel luogo in cui avviene il

consumo effettivo

Contrastare le frodi legate al mancato assolvimento

dell’imposta

Rendere le procedure di rimborso più semplici e rapide

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Prestazioni di servizi e territorialità

Le novità sostanziali derivanti dal recepimento della

direttiva n. 2008/8/CE sono :

•Introduzione di una nuova regola territoriale generale,

fondata sul luogo di domicilio del committente, per le

prestazioni rese a titolari di partita IVA (B2B). Art. 7-ter

comma 1 lettera a)

•Introduzione della definizione di soggetto passivo , necessaria

all’individuazione della territorialità. Art. 7-ter comma 2 lettera b)

•Inversione degli obblighi contabili e di versamento

dell’imposta . Art. 17 comma 2

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Prestazioni di servizi e territorialità

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PAESE DEL PRESTATORE

PAESE DEL COMMITTENTE

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NOZIONE DI “SOGGETTO PASSIVO

Si considerano soggetti passivi, per le prestazioni a essi rese:

• i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche

si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute

quando agiscono nell’esercizio di tali attività;

• gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni (di cui all’art. 4 co. 4 del

DPR 633/72), anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o

agricole;

• gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi,

identificati ai fini IVA; l’identificazione, nello specifico, discende

dall’effettuazione di acquisti intracomunitari per un importo annuo

superiore a 10.000,00 euro.

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Soggetto passivo che agisce in quanto tale…

• Non è sufficiente che il committente sia un soggetto passivo,

la tassazione del servizio nel Paese di stabilimento del

committente presuppone che quest’ultimo, oltre ad essere un

soggetto passivo, abbia agito in quanto tale.

• Infatti la nuova normativa dispone che non si considera

soggetto passivo il soggetto passivo che riceve servizi

destinati al suo uso personale o a quello dei suoi dipendenti

o, più in generale, a scopi estranei alla sua impresa.

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… conseguenze

• La conseguenza di questa nuova nozione

di soggetto passivo è la necessità per il

prestatore di conoscere l’esatto “status”

del committente.

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Status del Committente

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Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato

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Deroghe alla regola generale

Il legislatore ha previsto un avvio graduale inserendo per

alcune tipologie di servizi delle deroghe alla regola generale :

•Deroghe "assolute" - art. 7- quater / art. 7 quinques

riguardano prestazioni di servizi specifiche.

•Deroghe "relative" - art. 7 sexies / art.7 septies

trovano applicazione solo per alcune prestazioni specifiche

rese nei confronti di privati consumatori. Infatti se le stesse

prestazioni fossero rese verso un soggetto passivo

rientrerebbero nella regola generale.20/01/2011 Roma - Una Hotel

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Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili comprese fiere ed

esposizioniArt. 7-quinques - In vigore dal 20 febbraio 2010 - con effetto dal 1

gennaio 2010

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, le prestazioni di

servizi relativi ad attivita' culturali, artistiche, sportive, scientifiche,

educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le

prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attivita', nonche' le

prestazioni di servizi accessorie alle precedenti si considerano

effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime

attivita' sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo

precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle

manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,

ricreative e simili, nonche' alle relative prestazioni accessorie.

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Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili comprese fiere ed

esposizioni

Art. 7-quinques - In vigore dal 1Gennaio 2011

1. In deroga a quanto stabilito dall‘ art. 7-ter, comma 1:

• a) le prestazioni di servizi relativi ad attivita' culturali, artistiche, sportive,

scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le

prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attivita', nonche' le

prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non

soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato

quando le medesime attivita' sono ivi materialmente svolte. La

disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di

servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive,

scientifiche, educative, ricreative e simili, nonche' alle relative prestazioni

accessorie; 20/01/2011 Roma - Una Hotel

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Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili comprese fiere ed

esposizioni

• b) le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali,

artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese

fiere ed esposizioni, nonche' le prestazioni di servizi accessorie connesse

con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano

effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le

manifestazioni stesse.

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Cosa cambia dal 1° gennaio 2011

Per i servizi indicati nell’art. 7 quinques

lett. A) decade la deroga e quindi dal

1/1/2011 cambiano le regole per

determinare il criterio di territorialità dei

servizi resi.

Per i servizi indicati alla lettera b) nulla

cambia rispetto al 201020/01/2011 Roma - Una Hotel

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Nuovo criterio territorialità dal 1/1/2011

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LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFSTAZIONE

SEDE DEL COMMITTENTE

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…. Praticamente???

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a) Tipologia del servizio

Per poter individuare il criterio territoriale applicabile sarà necessario effettuare una duplice valutazione :

Servizi indicati nella lettera a) art. 7 quinques

Servizi indicati nella lettera b) art. 7 quinques

b) Qualifica del committente

Committente soggetto privato – B2C

Committente Soggetto Passivo IVA – B2B

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…. Praticamente???

Quindi se dalla verifica emerge, ad esempio, che

dobbiamo fatturare un servizio relativo ad attività

culturali, scientifiche, educative ecc.. (lettera a))

ad un committente soggetto passivo IVA residente

in Belgio si dovrà:

1.Emettere fattura senza l’applicazione dell’imposta

2.Inserire l’operazione nel modello Intrastat “Intra1

– quater (prestazioni rese)

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          Prestatore    Committente     PCO CONVEGNI srl     Spett.le     Via del Mare 28   Società XY     R O M A     Via Desiree 18  

      GEND BELGIO    

  P. IVA : IT 1234567890       VAT : BE 5234567891           Fattura N°: 75          Data: 25/01/2011                      Pagamento : Bonifico  30 giorni  su BPM  Ag.xx Roma    

Descrizione         Importo           

 Meeting Roma 30/31 Gennaio     50.000,00

                      

            Fuori Campo IVA ai sensi dell'art. 7-ter   Imponibile 50.000,00DPR 633/1972 e successive modificazioni   VAT  Direttive 2008/8/CE …..     Totale 50.000,00           

         

Esempio: viene emessa la fattura ….

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….. Viene registrata nel libro IVA e, alla scadenza prevista inserita

nell’elenco Intra 1-quater

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Tabella di sintesiServizi art. 7 quinques lettera a)

Prestatore : PCO con sede in Italia :Sede effettiva

del ClienteTipologia

del clienteSede

dell’eventoIVA

Norma di riferimento

ItaliaSoggetto

passivo IVA Non rilevante

SI ART.7-TER (paese del committente)

UE

Soggetto passivo IVA

nel suo paese

Non rilevanteNO

ART.7-TER (paese del committente)

EXTRA UE Soggetto passivo IVA

nel suo paese

Non rilevanteNO ART.7-TER (paese del

committente)

Non rilevanteSoggetto Privato

Italia SI ART.7-QUINQUES

Paese UE – Extra UE

NO ART.7-QUINQUES

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Criterio territorialità per i servizi di accesso alle manifestazioni e relativi servizi accessori - art. 7 quinques

lett. b)

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NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL 2010

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Servizi accessori

Le operazioni di servizi accessorie alla manifestazione, quali

ad esempio il coffee break o la cena di gala, sono da

considerare strettamente connessi con lo svolgimento

dell’evento e quindi assimilati all’evento stesso ( R.M. n.

131/2006).

Tuttavia se sono resi da una società diversa dall’organizzatore

dell’evento dovranno essere esaminate singolarmente al fine

di individuare correttamente la territorialità (R.M. N.367/2008)

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Servizi accessori

Tra i servizi accessori possono essere compresi

anche altri servizi quali alberghi, trasferimenti,

ristorazione, ecc… se resi da un soggetto terzo

rispetto all'organizzatore del convegno in quanto

non indispensabili per la realizzazione dell'evento.

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Servizi di accesso

In linea generale si possono considerare i servizi di

accesso quei servizi che concedono il diritto di

ingresso ad una manifestazione…. ad esempio un

biglietto di ingresso ad una fiera.

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Quote di iscrizione……

La quota di iscrizione ad un convegno o ad un

seminario non può essere considerata servizio di

accesso essendo versata a fronte di una prestazione

complessa (partecipazione all’evento, materiale

didattico, coffee-break ecc.) e dunque per

l’assoggettamento ad IVA si dovranno effettuare le

verifiche citate in precedenza….

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Quote di iscrizione……

Pertanto andrà verificato se la persona che chiede

di iscriversi ad un convegno sia un soggetto

passivo IVA o un privato, se è residente in Italia o è

residente in un paese UE o Extra UE.

Solo a questo punto potremmo applicare il corretto

criterio di territorialità.

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Affitto di spazi espositivi ……

È frequente, nell’ambito di una manifestazione, che

vengano affittati spazi espositivi utilizzati per fini

pubblicitari.

I corrispettivi saranno considerati assimilati alle

prestazioni pubblicitarie e seguiranno le regole

dettate dall’art. 7-ter

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Riepilogando ……I nuovi adempimenti saranno:

1.Identificare correttamente il committente comunitario acquisendo i

dati relativi alla partita IVA comunitaria quando il committente

opera in qualità di soggetto passivo;

2.Per le operazioni attive rilevanti in Italia [ PRESTAZIONI RESE

DA UN SOGGETTO PASSIVO IVA STABILITO IN ITALIA (PCO) A UN

COMMITTENTE COMUNITARIO SOGGETTO PASSIVO IVA (CLIENTE)],

occorre emettere fattura senza applicazione dell'imposta. Con la

seguente indicazione:

“operazione non imponibile ai sensi dell’art.7-ter DPR 633/72

e successive modificazioni”

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Riepilogando ……I nuovi adempimenti saranno:

1.Identificare correttamente il committente comunitario

acquisendo i dati relativi alla partita IVA comunitaria quando il

committente opera in qualità di soggetto passivo;

2.Per le operazioni attive rilevanti in Italia ( PRESTAZIONI RESE

DA UN SOGGETTO PASSIVO IVA STABILITO IN ITALIA A UN

COMMITTENTE COMUNITARIO SOGGETTO PASSIVO), occorre

emettere fattura senza applicazione dell'imposta. Con la

seguente indicazione:

“operazione non imponibile ai sensi dell’art.7-ter DPR

633/72 e successive modificazioni”

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Riepilogando ……

3. per le operazioni passive rilevanti in Italia (in

linea generale, PRESTAZIONI RESE DA UN

SOGGETTO IVA COMUNITARIO A UN

COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO

ITALIANO), il committente italiano deve

assolvere l'imposta attraverso il meccanismo

dell'inversione contabile (reverse charge).

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Riepilogando ……

4. le prestazioni di servizi intracomunitarie devono, poi,

essere riepilogate nei modelli INTRASTAT, con

cadenza mensile o trimestrale a seconda del volume

delle operazioni:

a) con periodicità trimestrale, se il soggetto, nei quattro

trimestri precedenti e per ogni categoria di

operazioni, ha realizzato un ammontare totale

trimestrale con superiore ad € 50.000,00;

b) con periodicità mensile in tutti gli altri casi.

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Rimborsi I.V.A. a soggetti non residenti DAL 1°GENNAIO 2010 :

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Rimborsi I.V.A. a soggetti non residenti DAL 1°GENNAIO 2010 :

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Rimborso IVA

Come presentare l’Istanza

L’istanza si presenta solo TELEMATICAMENTE o direttamente dall’azienda mediante fisconline/entratel o tramite intermediari abilitati

Dove presentare l’istanza

Per l’Italia l’ufficio competente è il “Centro Operativo di Pescara

Termini di presentazione

Entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento

Periodicità Il periodo di riferimento non può essere inferiore ad un trimestre e non può essere superiore all’anno solare.

Importo minimo del rimborso

La richiesta relativa ad un periodo trimestrale non può essere inferiore ad Euro 400Se la richiesta è riferita all’anno solare non può essere inferiore ad Euro 50,00

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Rimborso IVA a soggetti residenti in paesi extra cee

• L’art.38 ter del DPR 633/72 dispone l’applicazione

delle stesse regole per il rimborso IVA a soggetti

residenti in Paesi Extra UE ed esercenti attività di

impresa a condizione di reciprocità

• Attualmente l’Italia ha accordi di reciprocità con

Israele, Norvegia e Svizzera.

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Grazie per l’attenzione.

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