Seminario IVA - Roma 20 Gennaio 2011
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Seminario
Territorialità IVA : le novità del 2011
LA NUOVA TERRITORIALITÀ IVA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, SCIENTIFICHE,
FORMATIVE, SPORTIVE E PER LE FIERE
A cura di Caterina Claudi
Roma 20 Gennaio 2011Una Hotel
Sommario
• Modifica principio della territorialità dei servizi
• Organizzazione eventi : deroghe e novità
• Intrastat
• Nuove modalità rimborsi IVA per i non residenti
20/01/2011 Roma - Una Hotel
Fonti normative
• Direttiva CEE 2008/8 : Nuovi Criteri Territorialità Dei Servizi
• Direttiva CEE 2008/9 : Regole Rimborso IVA Non Residenti
• Direttiva CEE 2008/117 : Estensione obbligo Intrastat a
prestazioni di servizi resi e ricevuti
• D. Lgs. 11/2/2010 N. 18 : Recepimento delle Direttive
Comunitarie
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Prestazioni di servizi e territorialità
Con la direttiva 2008/8/CE vengono modificate le regole
territoriali previste, per le prestazioni di servizi, dall’art.
7 del DPR 633/72 e dall’art. 40 del DL 331/93.
Le nuove regole sono introdotte al fine
di realizzare la tassazione nel luogo in cui avviene il
consumo effettivo
Contrastare le frodi legate al mancato assolvimento
dell’imposta
Rendere le procedure di rimborso più semplici e rapide
Prestazioni di servizi e territorialità
Le novità sostanziali derivanti dal recepimento della
direttiva n. 2008/8/CE sono :
•Introduzione di una nuova regola territoriale generale,
fondata sul luogo di domicilio del committente, per le
prestazioni rese a titolari di partita IVA (B2B). Art. 7-ter
comma 1 lettera a)
•Introduzione della definizione di soggetto passivo , necessaria
all’individuazione della territorialità. Art. 7-ter comma 2 lettera b)
•Inversione degli obblighi contabili e di versamento
dell’imposta . Art. 17 comma 2
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Prestazioni di servizi e territorialità
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PAESE DEL PRESTATORE
PAESE DEL COMMITTENTE
NOZIONE DI “SOGGETTO PASSIVO
Si considerano soggetti passivi, per le prestazioni a essi rese:
• i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche
si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute
quando agiscono nell’esercizio di tali attività;
• gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni (di cui all’art. 4 co. 4 del
DPR 633/72), anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o
agricole;
• gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi,
identificati ai fini IVA; l’identificazione, nello specifico, discende
dall’effettuazione di acquisti intracomunitari per un importo annuo
superiore a 10.000,00 euro.
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Soggetto passivo che agisce in quanto tale…
• Non è sufficiente che il committente sia un soggetto passivo,
la tassazione del servizio nel Paese di stabilimento del
committente presuppone che quest’ultimo, oltre ad essere un
soggetto passivo, abbia agito in quanto tale.
• Infatti la nuova normativa dispone che non si considera
soggetto passivo il soggetto passivo che riceve servizi
destinati al suo uso personale o a quello dei suoi dipendenti
o, più in generale, a scopi estranei alla sua impresa.
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… conseguenze
• La conseguenza di questa nuova nozione
di soggetto passivo è la necessità per il
prestatore di conoscere l’esatto “status”
del committente.
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Status del Committente
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Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato
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Deroghe alla regola generale
Il legislatore ha previsto un avvio graduale inserendo per
alcune tipologie di servizi delle deroghe alla regola generale :
•Deroghe "assolute" - art. 7- quater / art. 7 quinques
riguardano prestazioni di servizi specifiche.
•Deroghe "relative" - art. 7 sexies / art.7 septies
trovano applicazione solo per alcune prestazioni specifiche
rese nei confronti di privati consumatori. Infatti se le stesse
prestazioni fossero rese verso un soggetto passivo
rientrerebbero nella regola generale.20/01/2011 Roma - Una Hotel
Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili comprese fiere ed
esposizioniArt. 7-quinques - In vigore dal 20 febbraio 2010 - con effetto dal 1
gennaio 2010
In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, le prestazioni di
servizi relativi ad attivita' culturali, artistiche, sportive, scientifiche,
educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le
prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attivita', nonche' le
prestazioni di servizi accessorie alle precedenti si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime
attivita' sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo
precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle
manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,
ricreative e simili, nonche' alle relative prestazioni accessorie.
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Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili comprese fiere ed
esposizioni
Art. 7-quinques - In vigore dal 1Gennaio 2011
1. In deroga a quanto stabilito dall‘ art. 7-ter, comma 1:
• a) le prestazioni di servizi relativi ad attivita' culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le
prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attivita', nonche' le
prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non
soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando le medesime attivita' sono ivi materialmente svolte. La
disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di
servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative e simili, nonche' alle relative prestazioni
accessorie; 20/01/2011 Roma - Una Hotel
Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili comprese fiere ed
esposizioni
• b) le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali,
artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese
fiere ed esposizioni, nonche' le prestazioni di servizi accessorie connesse
con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le
manifestazioni stesse.
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Cosa cambia dal 1° gennaio 2011
Per i servizi indicati nell’art. 7 quinques
lett. A) decade la deroga e quindi dal
1/1/2011 cambiano le regole per
determinare il criterio di territorialità dei
servizi resi.
Per i servizi indicati alla lettera b) nulla
cambia rispetto al 201020/01/2011 Roma - Una Hotel
Nuovo criterio territorialità dal 1/1/2011
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LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFSTAZIONE
SEDE DEL COMMITTENTE
…. Praticamente???
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a) Tipologia del servizio
Per poter individuare il criterio territoriale applicabile sarà necessario effettuare una duplice valutazione :
Servizi indicati nella lettera a) art. 7 quinques
Servizi indicati nella lettera b) art. 7 quinques
b) Qualifica del committente
Committente soggetto privato – B2C
Committente Soggetto Passivo IVA – B2B
…. Praticamente???
Quindi se dalla verifica emerge, ad esempio, che
dobbiamo fatturare un servizio relativo ad attività
culturali, scientifiche, educative ecc.. (lettera a))
ad un committente soggetto passivo IVA residente
in Belgio si dovrà:
1.Emettere fattura senza l’applicazione dell’imposta
2.Inserire l’operazione nel modello Intrastat “Intra1
– quater (prestazioni rese)
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Prestatore Committente PCO CONVEGNI srl Spett.le Via del Mare 28 Società XY R O M A Via Desiree 18
GEND BELGIO
P. IVA : IT 1234567890 VAT : BE 5234567891 Fattura N°: 75 Data: 25/01/2011 Pagamento : Bonifico 30 giorni su BPM Ag.xx Roma
Descrizione Importo
Meeting Roma 30/31 Gennaio 50.000,00
Fuori Campo IVA ai sensi dell'art. 7-ter Imponibile 50.000,00DPR 633/1972 e successive modificazioni VAT Direttive 2008/8/CE ….. Totale 50.000,00
Esempio: viene emessa la fattura ….
….. Viene registrata nel libro IVA e, alla scadenza prevista inserita
nell’elenco Intra 1-quater
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Tabella di sintesiServizi art. 7 quinques lettera a)
Prestatore : PCO con sede in Italia :Sede effettiva
del ClienteTipologia
del clienteSede
dell’eventoIVA
Norma di riferimento
ItaliaSoggetto
passivo IVA Non rilevante
SI ART.7-TER (paese del committente)
UE
Soggetto passivo IVA
nel suo paese
Non rilevanteNO
ART.7-TER (paese del committente)
EXTRA UE Soggetto passivo IVA
nel suo paese
Non rilevanteNO ART.7-TER (paese del
committente)
Non rilevanteSoggetto Privato
Italia SI ART.7-QUINQUES
Paese UE – Extra UE
NO ART.7-QUINQUES
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Criterio territorialità per i servizi di accesso alle manifestazioni e relativi servizi accessori - art. 7 quinques
lett. b)
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NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL 2010
Servizi accessori
Le operazioni di servizi accessorie alla manifestazione, quali
ad esempio il coffee break o la cena di gala, sono da
considerare strettamente connessi con lo svolgimento
dell’evento e quindi assimilati all’evento stesso ( R.M. n.
131/2006).
Tuttavia se sono resi da una società diversa dall’organizzatore
dell’evento dovranno essere esaminate singolarmente al fine
di individuare correttamente la territorialità (R.M. N.367/2008)
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Servizi accessori
Tra i servizi accessori possono essere compresi
anche altri servizi quali alberghi, trasferimenti,
ristorazione, ecc… se resi da un soggetto terzo
rispetto all'organizzatore del convegno in quanto
non indispensabili per la realizzazione dell'evento.
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Servizi di accesso
In linea generale si possono considerare i servizi di
accesso quei servizi che concedono il diritto di
ingresso ad una manifestazione…. ad esempio un
biglietto di ingresso ad una fiera.
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Quote di iscrizione……
La quota di iscrizione ad un convegno o ad un
seminario non può essere considerata servizio di
accesso essendo versata a fronte di una prestazione
complessa (partecipazione all’evento, materiale
didattico, coffee-break ecc.) e dunque per
l’assoggettamento ad IVA si dovranno effettuare le
verifiche citate in precedenza….
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Quote di iscrizione……
Pertanto andrà verificato se la persona che chiede
di iscriversi ad un convegno sia un soggetto
passivo IVA o un privato, se è residente in Italia o è
residente in un paese UE o Extra UE.
Solo a questo punto potremmo applicare il corretto
criterio di territorialità.
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Affitto di spazi espositivi ……
È frequente, nell’ambito di una manifestazione, che
vengano affittati spazi espositivi utilizzati per fini
pubblicitari.
I corrispettivi saranno considerati assimilati alle
prestazioni pubblicitarie e seguiranno le regole
dettate dall’art. 7-ter
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Riepilogando ……I nuovi adempimenti saranno:
1.Identificare correttamente il committente comunitario acquisendo i
dati relativi alla partita IVA comunitaria quando il committente
opera in qualità di soggetto passivo;
2.Per le operazioni attive rilevanti in Italia [ PRESTAZIONI RESE
DA UN SOGGETTO PASSIVO IVA STABILITO IN ITALIA (PCO) A UN
COMMITTENTE COMUNITARIO SOGGETTO PASSIVO IVA (CLIENTE)],
occorre emettere fattura senza applicazione dell'imposta. Con la
seguente indicazione:
“operazione non imponibile ai sensi dell’art.7-ter DPR 633/72
e successive modificazioni”
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Riepilogando ……I nuovi adempimenti saranno:
1.Identificare correttamente il committente comunitario
acquisendo i dati relativi alla partita IVA comunitaria quando il
committente opera in qualità di soggetto passivo;
2.Per le operazioni attive rilevanti in Italia ( PRESTAZIONI RESE
DA UN SOGGETTO PASSIVO IVA STABILITO IN ITALIA A UN
COMMITTENTE COMUNITARIO SOGGETTO PASSIVO), occorre
emettere fattura senza applicazione dell'imposta. Con la
seguente indicazione:
“operazione non imponibile ai sensi dell’art.7-ter DPR
633/72 e successive modificazioni”
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Riepilogando ……
3. per le operazioni passive rilevanti in Italia (in
linea generale, PRESTAZIONI RESE DA UN
SOGGETTO IVA COMUNITARIO A UN
COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO
ITALIANO), il committente italiano deve
assolvere l'imposta attraverso il meccanismo
dell'inversione contabile (reverse charge).
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Riepilogando ……
4. le prestazioni di servizi intracomunitarie devono, poi,
essere riepilogate nei modelli INTRASTAT, con
cadenza mensile o trimestrale a seconda del volume
delle operazioni:
a) con periodicità trimestrale, se il soggetto, nei quattro
trimestri precedenti e per ogni categoria di
operazioni, ha realizzato un ammontare totale
trimestrale con superiore ad € 50.000,00;
b) con periodicità mensile in tutti gli altri casi.
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Rimborsi I.V.A. a soggetti non residenti DAL 1°GENNAIO 2010 :
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Rimborsi I.V.A. a soggetti non residenti DAL 1°GENNAIO 2010 :
20/01/2011 Roma - Una Hotel
Rimborso IVA
Come presentare l’Istanza
L’istanza si presenta solo TELEMATICAMENTE o direttamente dall’azienda mediante fisconline/entratel o tramite intermediari abilitati
Dove presentare l’istanza
Per l’Italia l’ufficio competente è il “Centro Operativo di Pescara
Termini di presentazione
Entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento
Periodicità Il periodo di riferimento non può essere inferiore ad un trimestre e non può essere superiore all’anno solare.
Importo minimo del rimborso
La richiesta relativa ad un periodo trimestrale non può essere inferiore ad Euro 400Se la richiesta è riferita all’anno solare non può essere inferiore ad Euro 50,00
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Rimborso IVA a soggetti residenti in paesi extra cee
• L’art.38 ter del DPR 633/72 dispone l’applicazione
delle stesse regole per il rimborso IVA a soggetti
residenti in Paesi Extra UE ed esercenti attività di
impresa a condizione di reciprocità
• Attualmente l’Italia ha accordi di reciprocità con
Israele, Norvegia e Svizzera.
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Grazie per l’attenzione.
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