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SEDE CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE

Roma, piazza S. Ignazio 152

SEDE CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE

Roma, piazza S. Ignazio 152

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Sede del Reparto Operativo e Sezione Elaborazione Dati

Sede del Reparto Operativo e Sezione Elaborazione Dati

Roma, caserma La Marmora via Anicia, 24 Roma Tel. 06585631

Roma, caserma La Marmora via Anicia, 24 Roma Tel. 06585631 [email protected]@carabinieri.it

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ComandanteComandante

Ufficio ComandoUfficio ComandoReparto OperativoReparto Operativo

Vice ComandanteVice Comandante

Sez. Segr. e Personale Sez. Segr. e Personale

Sezione OperazioniSezione Operazioni

Sezione Elaborazione DatiSezione Elaborazione Dati

Squadra ServiziSquadra Servizi

Nucleo ComandoNucleo Comando

Sezione AntiquariatoSezione Antiquariato

Sezione ArcheologiaSezione Archeologia

Sezione Falsificazione e arte contemporanea

Sezione Falsificazione e arte contemporanea

Nucleo TPC AnconaNucleo TPC Ancona Nucleo TPC BariNucleo TPC Bari

Nucleo TPC BolognaNucleo TPC Bologna Nucleo TPC CosenzaNucleo TPC Cosenza

Nucleo TPC FirenzeNucleo TPC Firenze Nucleo TPC GenovaNucleo TPC Genova

Nucleo TPC MonzaNucleo TPC Monza Nucleo TPC NapoliNucleo TPC Napoli

Nucleo TPC SassariNucleo TPC Sassari

Nucleo TPC VeneziaNucleo TPC Venezia

Nucleo TPC PalermoNucleo TPC Palermo

NucleiNuclei

Nucleo TPC TorinoNucleo TPC Torino

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Sezione AntiquariatoSezione Antiquariato

Sezione ArcheologiaSezione Archeologia

Sezione Falsificazione e arte contemporaneaSezione Falsificazione e arte contemporanea

Con competenza sul territorio nazionale,sul Lazio e Abruzzo

Con competenza sul territorio nazionale,sul Lazio e Abruzzo

R O M R O M AAR O M R O M AA

Reparto Operativo CCReparto Operativo CC T. P. C.T. P. C.

Reparto Operativo CCReparto Operativo CC T. P. C.T. P. C.

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MONZAMONZAVENEZIAVENEZIA

FIRENZEFIRENZE

BOLOGNABOLOGNA

NAPOLINAPOLI

BARIBARI

PALERMOPALERMO

TORINOTORINO

GENOVAGENOVA

SASSARISASSARI

COSENZACOSENZA

N U C L E IN U C L E I

ANCONAANCONA

SIRACUSASIRACUSA

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circa 4.100circa 4.100 musei . . .musei . . .circa 4.100circa 4.100 musei . . .musei . . .

L’Italia, un immenso museo

L’Italia, un immenso museo

circa 95.000 chiese . . . circa 95.000 chiese . . .

18.500 biblioteche . . . 18.500 biblioteche . . .

circa 20.000 castelli . . .

circa 20.000 castelli . . .

ville, palazzi . . .

ville, palazzi . . .

e complessi monumentali . . .

e complessi monumentali . . .

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6000 siti archeologiciterrestri . . .

6000 siti archeologiciterrestri . . .

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e subacquei . . .

e subacquei . . .

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RECUPERO OPERE D'ARTERECUPERO OPERE D'ARTE

ATTIVITA' INFORMATIVA ATTIVITA' INFORMATIVA

CONTROLLO SITI ARCHEOLOGICICONTROLLO SITI ARCHEOLOGICI

I COMPITI DEL COMANDO

I COMPITI DEL COMANDO

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Attività svolta in IRAQ Attività svolta in IRAQ

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CHE COS’È IL PATRIMONIO CULTURALE?CHE COS’È IL PATRIMONIO CULTURALE?CHE COS’È IL PATRIMONIO CULTURALE?CHE COS’È IL PATRIMONIO CULTURALE?

E’ l’insieme delle cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, E’ l’insieme delle cose immobili e mobili che presentano interesse artistico,

storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico,

nonché dei beni paesistici costituenti espressione dei valori storici, nonché dei beni paesistici costituenti espressione dei valori storici,

culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.

(art. 2 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, d.lgs. 42/2004)(art. 2 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, d.lgs. 42/2004)

COMANDO CARABINIERI T.P.C.COMANDO CARABINIERI T.P.C.

La normativaLa normativa

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SONO DEFINITI BENI CULTURALISONO DEFINITI BENI CULTURALI (d.lgs. n. 42 del 22/01/2004)d.lgs. n. 42 del 22/01/2004)

Art. 10

c. 1 - le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico,archeologico o etnoantropologico

c. 2 - le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi

- gli archivi e i singoli documenti

- le raccolte librarie delle biblioteche appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali

c. 3 - le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante (es: manoscritti, carte geografiche, fotografie, ville, strade, navi, ecc), che non siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni

- gli archivi, i singoli documenti, le raccolte librarie

COMANDO CARABINIERI T.P.C.COMANDO CARABINIERI T.P.C.

La normativaLa normativa

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- le cose immobili e mobili che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere

- le collezioni o serie di oggetti che rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico appartenenti ai soggetti diversi da quelli precedentemente indicati (pubblici), quando sia intervenuta la “Dichiarazione dell’interesse culturale” da parte della Soprintendenza competente

c. 4 - gli affreschi, gli studi d’artista, le aree pubbliche, le opere di pittura e di architettura contemporanea, le fotografie, i mezzi di trasporto aventi più di 75 anni, i beni di interesse per la storia della scienza aventi più di 50 anni, nonché le vestigia del patrimonio storico della prima Guerra mondiale, le ville, i parchi le

cose d’interesse numismatica, i manoscritti, i libri e le stampe aventi carattere di

rarità e pregio quando oggetto di specifiche disposizioni di tutela

COMANDO CARABINIERI T.P.C.COMANDO CARABINIERI T.P.C.

La normativaLa normativa

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SONO DEFINITI BENI PAESAGGISTICISONO DEFINITI BENI PAESAGGISTICI (d.lgs. n. 42 del 22/01/2004)

Art. 134

- gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico (cospicui caratteri di bellezza naturale, ville, giardini e parchi di non comune bellezza panoramica, art.136)

- le aree tutelate per legge (art.142)

- gli immobili e le are sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli artt.143 e 156.

COMANDO CARABINIERI T.P.C.COMANDO CARABINIERI T.P.C.

La normativaLa normativa

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CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIOCODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO ( (d.lgs. 42/2004d.lgs. 42/2004))

Art.169 Opere illecite Art.170 Uso illecito Art.171 Collocazione e rimozione illecita Art.172 Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta Art.173 Violazioni in materia di alienazione Art.174 Uscita o esportazione illecite Art.175 Violazione in materia di ricerche archeologiche Art.176 Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato Art.178 Contraffazione di opere d’arte Art.180 Inosservanza dei provvedimenti amministrativi Art.181 Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa

IN CASO DI TRASGRESSIONE:IN CASO DI TRASGRESSIONE:- sanzioni amministrative: somme denaro, remissione in pristino e risarcimento danni- sanzioni penali: arresto, ammenda, multa e reclusione

COMANDO CARABINIERI T.P.C.COMANDO CARABINIERI T.P.C.

Le violazioniLe violazioni

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CODICE PENALE

Art.624 Furto

Art.624 bis Furto in abitazione

Art.635 Danneggiamento

Art.639 Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Art.648 Ricettazione

Art.648 bis Riciclaggio

Art.648 ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art.733 Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale

COMANDO CARABINIERI T.P.C.COMANDO CARABINIERI T.P.C.

Le violazioniLe violazioni

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1. Per i proprietari pubblici e privati: CONSERVAZIONECONSERVAZIONE

i beni culturali non possono essere demoliti, modificati o rimossi senza autorizzazione del Ministero;

le collezioni e gli archivi non possono essere smembrati e devono essere conservati nella loro organicità. Il trasferimento di complessi organici a soggetti diversi dal proprietario, possessore o detentore, e' subordinato ad autorizzazione del Soprintendente;

in caso di cambio di ubicazione dei beni mobili appartenenti a privati (per spostamento di dimora del detentore) deve essere data notizia alla soprintendenza

i proprietari, possessori o detentori di beni culturali devono sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione (entro il termine di gg.120)

i beni culturali non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico;

COMANDO CARABINIERI T.P.C.COMANDO CARABINIERI T.P.C.

Gli obblighi di leggeGli obblighi di legge

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2. Per chi ritrova o scopre fortuitamente beni culturali: DENUNCIADENUNCIA

chiunque scopre fortuitamente cose mobili o immobili (di cui art.10) deve farne denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza. (vedi art. 90)

le cose indicate nell’art.10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato. (vedi art. 91)

PREMIOPREMIO: viene corrisposto dal Ministero in misura non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:

a) allo scopritore che ha ottemperato alla denuncia;

b) al concessionario;

c) al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il ritrovamento (fino alla metà del valore).

COMANDO CARABINIERI T.P.C.COMANDO CARABINIERI T.P.C.

Gli obblighi di leggeGli obblighi di legge

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1. AMBITO COMUNITARIO

è vietata, se costituisce danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dei beni culturali dal territorio dello Stato;

chi intende esportare beni culturali, deve farne denuncia ai competenti Uffici di Esportazione al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione;

i beni culturali, per i quali opera il divieto di esportazione, possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte, solo se sono garantite l'integrità e la sicurezza;

la spedizione o l'importazione di beni culturali nel territorio nazionale, deve essere certificata dall‘Ufficio di Esportazione.

COMANDO CARABINIERI T.P.C.COMANDO CARABINIERI T.P.C.

La circolazione dei beni culturaliLa circolazione dei beni culturali

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2. AMBITO EXTRACOMUNITARIO

l'esportazione dei beni culturali al di fuori del territorio dell'Unione

europea e' disciplinata dal regolamento CEE nr.3911/92 che prevede,

all’art.2, la licenza di esportazione rilasciata dall‘Ufficio di Esportazione

(contestualmente all’attestato di libera circolazione) ed e' valida per sei

mesi.

COMANDO CARABINIERI T.P.C.COMANDO CARABINIERI T.P.C.

La circolazione dei beni culturaliLa circolazione dei beni culturali

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CONVENZIONE UNESCO 1970CONVENZIONE UNESCO 1970Parigi, 14 novembre 1970

- art. 5 lett. f -- art. 5 lett. f -

“Esercitare un’azione educativa al fine di risvegliare e sviluppare il rispetto

verso il patrimonio culturale di tutti gli Stati e diffondere largamente la

conoscenza delle disposizioni della presente Convenzione“

Il riposo durante la fuga in Egitto - Giambattista Tiepolo (1696 -1770)

Le fontiLe fonti

COMANDO CARABINIERI T.P.C.COMANDO CARABINIERI T.P.C.

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La deontologia negli statuti professionaliLa deontologia negli statuti professionali

CODICE DI DEONTOLOGIA I.C.O.M.CODICE DI DEONTOLOGIA I.C.O.M. Barcellona, Spagna, il 6 luglio 2001

- 3.2 Acquisizione di oggetti di provenienza illecita –3.2 Acquisizione di oggetti di provenienza illecita –

“Il commercio illecito...è contrario allo spirito di conservazione del patrimonio culturale

nazionale e internazionale…Il professionista museale deve assolutamente essere a

conoscenza che l’eventuale sostegno fornito da un museo al commercio illecito,

indipendentemente dal mezzo, diretto o indiretto, contraddice gravemente la

deontologia.

- 6.2 Tutela delle collezioni –- 6.2 Tutela delle collezioni –

Compito professionale importante consiste nel garantire che tutti gli oggetti accolti in

via temporanea o permanente nel museo siano provvisti di una documentazione

completa che consenta di conoscerne la provenienza e ne faciliti l’identificazione

e la conservazione…”

COMANDO CARABINIERI T.P.C.COMANDO CARABINIERI T.P.C.

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DIRETTIVA UNESCO PER I COMMERCIANTI DEI BENI CULTURALIDIRETTIVA UNESCO PER I COMMERCIANTI DEI BENI CULTURALI

(Codice Deontologico Internazionale) Parigi, Novembre 1999

- art. 1 –art. 1 –

“I commercianti di beni culturali si astengono

dall'importare o esportare gli

oggetti d'arte o di trasferirne la proprietà nel caso in cui

abbiano motivo di

credere che questi siano stati rubati, che siano

illecitamente alienati o

che provengano da scavi clandestini.”

COMANDO CARABINIERI T.P.C.COMANDO CARABINIERI T.P.C.

La deontologia negli statuti professionaliLa deontologia negli statuti professionali

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STATUTO A.A.I.STATUTO A.A.I.

-art. 1.3 –art. 1.3 –

“(Gli scopi dell’Associazione sono…) Prendere tutte le iniziative, occorrendo anche di

carattere legale, dirette a stroncare eventuali scorrettezze nell’ambito del commercio

delle antichità.”

COMANDO CARABINIERI T.P.C.COMANDO CARABINIERI T.P.C.

La deontologia negli statuti professionaliLa deontologia negli statuti professionali

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REGOLAMENTO A.N.C.A. REGOLAMENTO A.N.C.A.

- art. 6 –art. 6 –

“I soci si impegnano alla collaborazione con le istituzioni pubbliche per la conservazione

del patrimonio culturale italiano e per la tutela da furti e falsificazioni.”

COMANDO CARABINIERI T.P.C.COMANDO CARABINIERI T.P.C.

La deontologia negli statuti professionaliLa deontologia negli statuti professionali

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CODICE DEONTOLOGICO F.I.M.A. CODICE DEONTOLOGICO F.I.M.A.

- art. 6 –art. 6 –

“Gli associati devono attenersi ad una scrupolosa applicazione delle leggi.

Si dichiarano favorevoli alla conservazione del Patrimonio Culturale Italiano e

alla tutela delle opere d’arte da furti e falsificazioni. Si obbligano ad informare i

competenti organi di controllo ogni qualvolta vengano a conoscenza di illeciti.”

COMANDO CARABINIERI T.P.C.COMANDO CARABINIERI T.P.C.

La deontologia negli statuti professionaliLa deontologia negli statuti professionali

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A.L.A.I.: RACCOLTA USI E CONSUETUDINI L.I.L.A. A.L.A.I.: RACCOLTA USI E CONSUETUDINI L.I.L.A.

- art. 7 –- art. 7 –

“Materiale di provenienza furtiva:

Gli associati dovranno garantire all'acquirente la corretta provenienza del materiale

venduto; non dovranno coscientemente acquistare, detenere o tentare di rivendere

materiale di provenienza furtiva. Dovranno fare il possibile per accertarsi che le opere

loro offerte siano effettivamente legittimo possesso del venditore. Dovranno cercare di

ostacolare il furto di libri di antiquariato e di materiali connessi. Dovranno inoltre

collaborare attivamente con le autorità preposte per il recupero e la restituzione delle

opere rubate e l'arresto dei responsabili.”

COMANDO CARABINIERI T.P.C.COMANDO CARABINIERI T.P.C.

La deontologia negli statuti professionaliLa deontologia negli statuti professionali

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Furti di beni culturali, di cui:

• 1 % nei musei pubblici e privati

• 8 % presso istituzioni pubbliche e private

Le minacceLe minacce

• 37 % nelle chiese e altri istituti religiosi

• 54 % presso privati cittadini

Scavi ed esportazioni clandestini

Falsificazione di opere d’arte

Truffe

Danneggiamenti di beni culturali

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CARATTERISTICHECARATTERISTICHE

Sostanziale “dispersione” su tutto il territorioSostanziale “dispersione” su tutto il territorio

Coinvolgimento di tutto il comparto “Arte” con Coinvolgimento di tutto il comparto “Arte” con prevalenza di quella contemporaneaprevalenza di quella contemporanea

……nello specifico per la falsificazionenello specifico per la falsificazione……nello specifico per la falsificazionenello specifico per la falsificazione

MATRICE E RIPRODUZIONE A FIRMA GENTILINIMATRICE E RIPRODUZIONE A FIRMA GENTILINIFIORI A FIRMA MORANDI (olio su tela)FIORI A FIRMA MORANDI (olio su tela)

In crescitaIn crescita

A molteplice offensivitàA molteplice offensività

Con molteplici modalitàCon molteplici modalitàEsecuzioneEsecuzione

Non sempre collegata a “criminali”Non sempre collegata a “criminali”

CommercializzazioneCommercializzazione

Le minacceLe minacce

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Gli strumenti Internazionali di contrasto al traffico illecito di Beni Culturali Convenzioni Unesco 1970 – Unidroit 1995

PremessaI beni culturali rappresentano beni particolari: sono portatori di identità per gli individui e la società, testimonianze tangibili della cultura e della Storia, unici e insostituibili nel loro significato. Essi determinano la consapevolezza e la coesione sociale di una comunità. Per questi motivi, la salvaguardia del patrimonio culturale è oggi annoverata tra i compiti principali dello Stato. La portata esatta del trasferimento illecito di beni culturali è difficile da stimare. In questa sede non si entrerà nel merito del disastro mondiale ma si farà un cenno sulla situazione peruviana, si pensi che nella sola regione del Batan Grande sono state saccheggiate oltre 100.000 tombe. I ricercatori presumono che all’incirca la metà dei siti archeologici conosciuti è stata presa di mira dagli autori di scavi clandestini. Il 90 per cento di oggetti d’oro peruviani conservati nelle collezioni di tutto il mondo provengono da scavi illeciti.

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Sulla scorta di siffatto disastro all’inizio degli anni sessanta, Perù e Messico hanno fatto presente all’UNESCO le proporzioni allarmanti assunte dal commercio illegale di beni culturali, sollecitandola ad adottare uno strumento internazionale destinato a salvaguardare il patrimonio culturale dell’umanità. Pertanto se oggi abbiamo strumenti Internazionali di contrasto al traffico illecito di Beni Culturali è soprattutto grazie al Perù e al Messico che prima degli altri paesi hanno sentito questa esigenza. Perù e Bolivia sono tra i primi paesi che hanno ratificato la convenzione, pertanto i paesi dell’America LATINA sono da considerarsi i padri putativi della stessa.Il traffico illecito di antichità può essere eliminato solo attraverso la cooperazione internazionale. Al momento due convenzioni internazionali sono operanti ed insieme provvedono a fornire una struttura di supporto per questa cooperazione:

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UNESCO 1970

(Art. 2 )Lotta al trasferimento illecito di beni culturali

L’articolo 2 definisce lo scopo della Convenzione, ossia la lotta all’importazione e l’esportazione illecite di beni culturali.

(art. 4 )L’articolo 4 indica in quali casi un bene culturale sia considerato appartenente al «patrimonio culturale» di uno Stato.

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(Art. 5 ) Istituzione di servizi

L’articolo 5 obbliga gli Stati contraenti a istituire uno o più servizi incaricati di adempiere i molteplici compiti legati alla tutela dei beni culturali a livello nazionale. Fra questi compiti figurano l’elaborazione di norme legali, l’allestimento di un elenco dei beni da tutelare, il provvedimento delle istituzioni scientifiche e tecniche che si occupano della conservazione dei beni culturali, la sorveglianza degli scavi archeologici, la formulazione di norme deontologiche per gli addetti ai lavori, l’esercizio di un’azione educativa e un’appropriata pubblicità assicurata a ogni caso di sparizione di un bene culturale (lett. a-g). Anche in questo caso si tratta di un impegno generico, considerato che gli Stati sono tenuti ad adottare i provvedimenti «tenendo conto delle condizioni di ciascun Paese».

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(Art. 7 ) Beni culturali esportati illecitamente o rubati .

L’articolo 7 formula tre impegni fondamentali della Convenzione: gli Stati impediscono a musei e istituzioni simili di acquisire beni culturali esportati illecitamente da uno Stato contraente e informano i Paesi d’origine in merito all’offerta di questi beni (lett. a).58 Anche in questo caso si tratta di un impegno generico, in quanto gli Stati devono adottare i provvedimenti «in conformità con la legislazione nazionale» e i Paesi d’origine vanno informati «nella misura del possibile». Con questo impegno si vuole fare in modo che i musei, partner importanti nel trasferimento internazionale di beni culturali e investiti di una funzione «interfacciale» nella mediazione artistica, si facciano promotori di standard comportamentali nei confronti dei beni culturali. Inoltre è vietato importare beni culturali rubati che fanno parte dell’inventario di un monumento pubblico (museo, chiesa ecc.) di un altro Stato (lett. b i). Il furto deve tuttavia essere avvenuto dopo che la Convenzione sia entrata in vigore in entrambi gli Stati contraenti; la retroattività è esplicitamente esclusa. I beni culturali rubati in tal modo devono essere restituiti su richiesta del Paese d’origine, a condizione che questo versi un equo indennizzo alla persona acquirente in buona fede (lett. b ii). Lo Stato richiedente è tenuto a fornire, a proprie spese, tutti i documenti e mezzi di prova necessari per accertare il suo diritto. Anche le spese derivanti dalla restituzione e spedizione dei beni culturali vanno a carico dello Stato richiedente.

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(Art. 10 )Azione educativa nei confronti del pubblico e obbligo di tenere un registro per gli operatori del commercio d’arte . L’articolo 10 lettere a e b obbliga gli Stati contraenti a svolgere un’azione educativa e informativa nei confronti del pubblico per quanto riguarda l’importanza dei beni culturali, il loro trasferimento illecito e i danni arrecati al patrimonio culturale dal furto, dagli scavi clandestini e dall’esportazione illegale. Secondo la lettera a, gli operatori del commercio d’arte sono inoltre obbligati a tenere un registro dei beni culturali acquisiti, dal quale siano desumibili la provenienza di ogni singolo oggetto, il nome e l’indirizzo del fornitore nonché una descrizione di ogni oggetto venduto e il suo prezzo. Essi devono inoltre informare l’acquirente circa un eventuale divieto d’esportazione cui il bene venduto è soggetto. Infine devono essere obbligati a rispettare i codici etici (cfr. art. 5 lett. e Convenzione). L’applicazione di queste disposizioni ha lo scopo di evitare che organizzazioni criminali usino il commercio d’arte legale per immettere illegalmente nel mercato beni culturali di dubbia provenienza, li «riciclino» e ne celino così la reale provenienza. Grazie alle registrazioni è possibile ripercorrere l’iter dei beni culturali di provenienza illecita immessi nei circuiti del mercato nonostante le precauzioni adottate. Per imporre la registrazione, gli Stati contraenti sono tenuti a infliggere sanzioni penali o amministrative a chiunque violi le disposizioni dell’articolo 10 della Convenzione. Anche in questo caso siamo in presenza di un impegno generico, visto che ciascuno Stato è tenuto a farlo «nei modi [a esso] adatti».

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(Art. 15 ) Accordi particolari

L’articolo 15 concede agli Stati contraenti la possibilità (senza tuttavia obbligarli) di concludere tra di loro accordi particolari concernenti la restituzione di beni culturali esportati dal Paese d’origine prima dell’entrata in vigore della Convenzione. La disposizione stabilisce quindi che gli Stati contraenti hanno la facoltà di concludere accordi sulla restituzione di beni culturali che si spingono più in là dei principi della Convenzione UNESCO 1970.

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(art. 16 Convenzione) Rapporti

L’articolo 16 obbliga gli Stati contraenti a presentare periodicamente rapporti concernenti le leggi da essi emanate e i provvedimenti adottati in virtù della Convenzione.

(art. 17 Convenzione) Sostegno da parte dell’UNESCO

L’articolo 17 elenca i mezzi con i quali l’UNESCO può sostenere gli Stati contraenti nell’attuazione degli impegni derivanti dalla Convenzione. Su richiesta di almeno due Stati della convenzione, fra i quali è sorta una controversia relativamente alla sua applicazione, l’Unesco può offrire i suoi buoni uffici per il raggiungimento di un accordo tra di essi

(art. 18-26 Convenzione) Disposizioni finali

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Un esempio eclatante dell’applicazione della convenzione Unesco è il recupero da parte del Reparto che io Comando della maschera Peruviana restituita recentemente allo Stato del Perù. La maschera fu’ estratta illegalmente da Lambayeque, nel costa nord del Perù, luogo dove si sviluppò la cultura Sicán. Il pezzo cadde in mani di un personaggio che la offrì in vendita attraverso un sito internet. La maschera fu’ stata acquisita nel 1982 da una cittadina italiana che, come si è scoperto, l'acquistò in buona fede. Ma dopo essere stata avvertita che possedeva un bene provento di uno scavo clandestino, optò per consegnarlo al suo governo affinché questo lo restituisse al Perù. La cittadina Italiana aveva diritto a chiedere un'indennità, ma vi ha rinunciato, fatto che la trasforma in una benefattrice del nostro paese. Questo recupero ha avuto successo grazie all'enorme collaborazione tra autorità peruviane ed italiane." 

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Maschera Peruviana

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Che cos’è la Convenzione Unidroit?

• La Convenzione Unidroit è un accordo internazionale che disciplina la restituzione e il ritorno dei beni culturali che sono stati rubati, esportati illecitamente oppure che provengono da scavi abusivi.

• Una richiesta di restituzione può essere presentata a condizione che il bene culturale si trovi in uno Stato contraente, dopo essere stato rubato in un altro Stato contraente oppure illecitamente esportato da uno Stato contraente.

UNIDROIT 1995

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Che cosa disciplina la Convenzione Unidroit?

La Convenzione Unidroit è uno strumento giuridico che, a determinate condizioni, consente al legittimo proprietario, sia esso un collezionista privato, una pubblica istituzione o uno Stato, di rientrare in possesso di un suo bene culturale che è stato rubato o esportato illecitamente all’estero.

UNIDROIT 1995

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Quali sono le particolarità della Convenzione Unidroit? • La Convenzione Unidroit tutela in primo luogo il proprietario originario.

• Il possessore in buona fede che deve restituire il bene culturale ha diritto ad un equo indennizzo.

• La Convenzione Unidroit non interessa la produzione artistica contemporanea e nemmeno il commercio delle opere d’arte contemporanee.

• La Convenzione Unidroit non è retroattiva: essa non è applicabile ai beni culturali rubati o esportati illecitamente prima della sua entrata in vigore.

UNIDROIT 1995

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(Art. 1) La presente Convenzione si applica alle richieste di carattere internazionale: a) di restituzione di beni culturali rubati; b) di ritorno di beni culturali esportati dal territorio di uno Stato contraente in violazione della sua legge che regolamenta l'esportazione di beni culturali, al fine di proteggere il suo patrimonio culturale (in seguito indicati come "beni culturali illecitamente esportati").

(Art. 3)1) Il possessore di un bene culturale rubato deve restituirlo.2) Ai sensi della presente Convenzione, un bene illecitamente scavato o scavato lecitamente ma illecitamente trattenuto è considerato come rubato, compatibilmente con la legislazione dello Stato nel quale tali scavi sono stati effettuati.3) Ogni richiesta di restituzione deve essere presentata entro un termine di tre anni a decorrere dal momento in cui il richiedente ha conosciuto il luogo dove si trovava il bene culturale e l'identità del suo possessore e, in tutti i casi, entro un termine di cinquanta anni dalla data del furto.Mentre l’Art. 7 UNESCO COSì RECITA IN MERITO AL FURTO : Il furto deve tuttavia essere avvenuto dopo che la Convenzione sia entrata in vigore in entrambi gli Stati contraenti; la retroattività è esplicitamente esclusa.

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(Art. 4)1) Il possessore di un bene culturale rubato, che deve restituirlo, ha diritto, al

momento della restituzione, al pagamento di un equo indennizzo a condizione che non abbia saputo né avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che il bene era stato rubato e che possa provare che ha agito con la dovuta diligenza in occasione dell'acquisto. INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA RISPETTO ALLA DIRETTIVA UNESCO 1970.

(Art. 6)1) Il possessore di un bene culturale che ha acquistato detto bene dopo la sua illecita

esportazione ha diritto, al momento del ritorno, al pagamento da parte dello Stato richiedente di un equo indennizzo, con riserva che il possessore non sapeva né avrebbe dovuto ragionevolmente sapere, al momento dell'acquisizione, che il bene era stato illecitamente esportato. Questa clausola è prevista anche dall’art. 7 UNESCO .

(Art. 7)1) Le disposizioni del presente Capitolo non si applicano quando:a) l'esportazione del bene culturale non è più illecita nel momento in cui se ne chiede

il ritorno; oppureb) il bene è stato esportato quando era in vita il suo autore, o entro un periodo di

cinquant'anni dopo il suo decesso.

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(Art. 9)1) La presente Convenzione non impedisce ad uno Stato contraente di applicare tutte le norme più favorevoli alla restituzione o al ritorno di beni culturali rubati o illecitamente esportati di quelle in essa previste.2) Il presente articolo non deve essere interpretato nel senso di creare un obbligo di riconoscere o di conferire forza esecutiva ad una decisione di un giudice o di ogni altra autorità competente di un altro Stato contraente che si discosti dalle norme della presente Convenzione.

(Art. 10)Le disposizioni si applicano ad un bene culturale che è stato rubato dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato dove la richiesta è presentata,

(Art. 13)1) La presente Convenzione non deroga gli strumenti internazionali da cui uno Stato contraente è giuridicamente vincolato e che contengono disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione, a meno che una diversa dichiarazione non sia resa dagli Stati vincolati da tali strumenti.

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1. E’ punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro

3.099:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un’opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;

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b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone

in commercio, o detiene per

farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, %

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o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o

di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;

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c) chiunque, conoscendone l a falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

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d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

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2. Se i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l’interdizione a norma dell’articolo 30 del codice penale.

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3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse

località. Si applica l’articolo 36, comma 3, del codice penale.

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4. E’ sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

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SONO STATE CONFERITE ALLA BANDIERA DELL’ARMA QUATTRO MEDAGLIE D’ORO PER I MERITI ACQUISITI DAL COMANDO T.P.C. NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELL’ARTE

SONO STATE CONFERITE ALLA BANDIERA DELL’ARMA QUATTRO MEDAGLIE D’ORO PER I MERITI ACQUISITI DAL COMANDO T.P.C. NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELL’ARTE

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FINEFINEFINEFINE