Seagruppo - Lavoratori particolari

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Il documento di valutazione dei rischi D.Lgs. n. 81/08 art. 28 - Contenuti VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI – STRESS LAVORO- CORRELATO, LAVORATRICI IN GRAVIDANZA DIFFERENZE DI GENERE – ETÁ PROVENIENZA DA ALTRI PAESI – SPECIFICA TIPOLOGIA CONTRATTUALE RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE D.P.I ADOTTATI PROGRAMMA DI MISURE OPPORTUNE PER IL MIGLIORAMENTO PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE NOMINATIVO DEL R.S.P.P. DEL RLS, DEL MEDICO COMPETENTE INDIVIDUAZIONE DI MANSIONI CON RISCHI SPECIFICI CHE RICHIEDONO SPECIFICHE CONOSCENZE E FORMAZIONE lavoratrici in stato di gravidanza (D.Lgs. 151/2001); differenze di genere differenze di età: minori (L. 977/67) provenienza da altri paesi; lavoratori disabili; mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici: - divieto di assunzione e somministrazione bevande alcoliche - accertamento di assenza di tossicodipendenza LAVORATORI PARTICOLARI:

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Il documento di valutazione dei rischi D.Lgs. n. 81/08 art. 28 - Contenuti

• VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI – STRESS LAVORO-CORRELATO, LAVORATRICI IN GRAVIDANZA – DIFFERENZE DI GENERE – ETÁ – PROVENIENZA DA ALTRI PAESI – SPECIFICA TIPOLOGIA CONTRATTUALE

• RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI

• CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

• MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE

• D.P.I ADOTTATI

• PROGRAMMA DI MISURE OPPORTUNE PER IL MIGLIORAMENTO

• PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE

• NOMINATIVO DEL R.S.P.P. DEL RLS, DEL MEDICO COMPETENTE

• INDIVIDUAZIONE DI MANSIONI CON RISCHI SPECIFICI CHE RICHIEDONO SPECIFICHE CONOSCENZE E FORMAZIONE

• lavoratrici in stato di gravidanza (D.Lgs. 151/2001);• differenze di genere • differenze di età: minori (L. 977/67)• provenienza da altri paesi;• lavoratori disabili;• mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici :

- divieto di assunzione e somministrazionebevande alcoliche

- accertamento di assenza di tossicodipendenza

LAVORATORI PARTICOLARI:

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Valutazioni differenziate per quanto riguarda:- vista (frequenza della sorveglianza sanitaria 2/5 anni in base

all’età);- posture incongrue;- Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC);- piombo (donne, minori);- movimenti ripetitivi;- lavori usuranti.

Differenze di genere ed età

LAVORATRICI IN GRAVIDANZA - D.LGS. 151 DEL 26/03/20 01

IL DATORE DI LAVORO VALUTA I RISCHI PER LA GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO

INDIVIDUA I LAVORI VIETATI DI CUI AGLI ALLEGATI A E B D.LGS 151/01

INDIVIDUA I LAVORI CHE RICHIEDONO MISURE

QUALI-QUANTITATIVE DI CUI ALL’ALLEGATO C

I LAVORI SONO DI PREGIUDIZIO I LAVORI NON SONO DI

PREGIUDIZIO

C’E’ POSSIBILITA’DI SPOSTAMENTO

NON C’E’POSSIBILITA’ DI SPOSTAMENTO

IL DATORE DI LAVORO ALLONTANA LA LAVORATRICE E INVIA COMUNICAZIONE ALLA DIREZIONE PROV.LE LAVORO

IL DATORE DI LAVORO COLLOCA LA LAVORATRICE A MANSIONE IDONEA E INVIA COMUNICAZIONE ALLA DIREZIONE PROV.LE LAVORO

LA DPL EMETTE IL PROVVEDIMENTO DI ASTENSIONE

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LAVORO NOTTURNO

Decreto Legislativo 8 Aprile 2003, n. 66come modificato dal D.lgs.213/04

Definizioni: Periodo notturno (“lavoro notturno”): periodo di almeno 7 ore consecutive

comprendenti l’intervallo fra mezzanotte e le cinque del mattino(Quindi il lavoro notturno è quello svolto tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovverotra le 22 e le 5, indipendentemente dalla eventuale maggiorazione retributiva previstadalla contrattazione collettiva).

Lavoratore notturno:1. Qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del

suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;2. Qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo

orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolgalavoro notturno per almeno tre ore per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;

Il lavoratore, per poter svolgere prestazioni di lavoro notturno, deve esserne ritenutoidoneo mediante accertamento ad opera delle strutture sanitarie pubbliche competenti o per il tramite del medico competente.

I lavoratori notturni, la cui idoneità sia già stata verificata ai sensi della leggeprevigente, non devono essere sottoposti ad un nuovo accertamento.

Oltre a questa iniziale valutazione che deve precedere l'esecuzione di prestazioni dilavoro notturno, lo stato di salute dei lavoratori notturni deve essere periodicamente verificato . La periodicità di tali controlli è individuata dal legislatore in almeno due anni . I controlli potranno essere più frequenti sia nel caso in cui il medico competente abbia prescritto una periodicità inferiore sia nel caso in cui siano mutati i rischi relativi alle lavorazioni cui il lavoratore è addetto.

LAVORO NOTTURNO

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LAVORO NOTTURNO - LIMITAZIONI

È vietato adibire al lavoro dalle 24 alle 6 le donne in gestazione dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino o, comunque, dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza della fattispecie generatrice del divieto.

Hanno facoltà di rifiutarsi di prestare lavoro notturno:• la lavoratrice subordinata, madre di un figlio di età inferiore di tre anni o, qualora la stessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l'esecuzione di prestazioni di lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia anch'esso lavoratore subordinato;• l'unico genitore affidatario e convivente di un minore di età inferiore a 12 anni ;• coloro che abbiano a loro carico un soggetto disabile ai sensi della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate .

LAVORO NOTTURNO

Valutazione dei rischi

Tipologia di attività

Rischi legati all’attività

Orari/turnazioni

Lavoratori uomini/lavoratrici donne

Presenza di mezzi di comunicazione

Lavoro in solitudine

Illuminazione

Sorveglianza sanitaria

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LAVORATORI MINORENNI

Legge 977/67

Obbligo scolastico

Allegato I: lavoro vietati

Valutazione dei rischi specifica

Divieto di lavoro notturno

Provvedimento (naz.) del 30/10/2007(G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008)

Accertamento di assenza di tossicodipendenza: procedure applicative

Mansioni a rischio : le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti

ALLEGATO I - MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISC HI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI

conducenti di veicoli stradali (patenti di guida di categoria C, D, E; patente di guida di merci pericolose su strada);addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;addetti all’impiego di gas tossici;personale marittimo;personale addetto alle ferrovie;controllori di volo, esperti di assistenza al volo, personale certificato dal registro aeronautico italiano;ecc.

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Finalità:

prevenire incidenti collegati allo svolgimento di mansioni lavorative a rischio prevedendo la NON IDONEITÀ dei lavoratori nel caso in cui questi usino sostanze stupefacenti e/o psicotrope, indipendentemente dalla presenza o meno di dipendenza.

Provvedimento (naz.) del 30/10/2007(G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008)

Accertamento di assenza di tossicodipendenza: procedure applicative

Provvedimento (naz.) del 30/10/2007(G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008)

Accertamento di assenza di tossicodipendenza: procedure applicative

Iter procedurale:

-I fase: accertamento svolto dal Medico Competente aziendale

-II fase: il Medico Competente avvia il lavoratore ad accertamenti di secondo livello effettuati da strutture sanitarie competenti.

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-LISTA (FREQUENZA ANNUALE)

- SEGNALAZIONE SPECIFICA “EXTRA”

DATORE DI LAVORO MEDICO COMPETENTE

CONVOCAZIONE DEL LAVORATORE

(PREAVVISO MAX 1 GG)

ACCERTAMENTI DI PRIMO LIVELLO (VISITA MEDICA CON TEST TOSSICOLOGICO-ANALITICO)

ESITO NEGATIVO ESITO POSITIVO

LAVORATORE IDONEOIDONEOALL’ATTIVITÁ LAVORATIVA

LAVORATORE INIDONEO INIDONEO TEMPORANEAMENTETEMPORANEAMENTE ALLA

MANSIONE

SERT: ACCERTAMENTI DI SECONDO LIVELLO

ESITO NEGATIVO

ESITO POSITIVO

SERT: ACCERTATA DIPENDENZA: PERCORSO RIABILITATIVO

(CAMBIAMENTO TEMPORANEO DI MANSIONE)

Protocollo sanitario approvato :

tabelle che indicano la concentrazione-soglia nei test per la positivitàalle varie classi di sostanze stupefacenti (oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamine, MDMA, metadone) nelle urine e su matrice pilifera.

Provvedimento (naz.) del 30/10/2007(G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008)

Accertamento di assenza di tossicodipendenza: procedure applicative

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Provvedimento (naz.) del 16/03/2006

(G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008)

Divieto di assunzione di bevande alcooliche e superalcooliche

Mansioni a rischio : mansioni che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità, o la salute di terzi

DIVIETO ASSOLUTO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOOLICHE O SUPERALCOLICHE

Mansioni :conducenti di veicoli stradali (patenti di guida di categoria B, C, D, E; patente di guida di merci pericolose su strada);addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;addetti all’impiego di gas tossici;personale marittimo;personale addetto alle ferrovie;controllori di volo, esperti di assistenza al volo, personale certificato dal registro aeronautico italiano;ecc.

Mansioni :

conducenti di veicoli stradali (patenti di guida di categoria B, C, D, E; patente di guida di merci pericolose su strada);addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;addetti all’impiego di gas tossici;personale marittimo;personale addetto alle ferrovie;lavoratori addetti ai comparti dell’edilizia e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri d’altezza;attività di insegnamento;mansioni sanitarie (medico, infermiere, etc);ecc.

Provvedimento (naz.) del 16/03/2006

(G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008)

Divieto di assunzione di bevande alcooliche e superalcooliche

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Legge 30 marzo 2001 – Legge quadro in materia di alc ol

Art. 15. - Disposizioni per la sicurezza sul lavoro.1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unitàsanitarie locali. 3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con la sanzione

amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.