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Scuola Forense di Vicenza «Enrico Schiavo»
La responsabilità civile dell’avvocato avv. Paolo Doria
IL CONTRATTO
tra avvocato e cliente
Il rapporto professionale forense è regolato dal c.d. contratto di
patrocinio, che è un contratto di prestazione d’opera intellettuale
riconducibile allo schema del mandato (C. Cass. n. 7410/2017; C.
Cass. n. 13963/2006; C. Cass. n. 13774/2004; C. Cass. n. 10454/2002; C.
Mandrioli).
Il mandato è richiamato espressamente dagli artt. 23, 26, 27 e 32 del
codice deontologico forense e dall’art. 14 della legge professionale n.
247/2012.
Il rapporto professionale è regolato in generale dal c.d.
ovverosia
diritto forense
l’insieme delle norme sul mandato, sul contratto d’opera professionale,
sull’ordinamento e sulla deontologia forense
Il contratto di patrocinio è disciplinato dagli artt. 1703 e ss. che si
integrano con gli artt. 2229 e c.c. che si pongono su un piano di
specialità.
dalla legge professionale 31 dicembre 2012 n. 247 (L.P.)
Il rapporto professionale forense è ulteriormente disciplinato
dalle norme di comportamento deontologiche, visti i richiami di cui agli artt. 2 e 3 della L.P.
dalla legge processuale (ad es. artt. 83, 84, 85, 88, 89 e 96 c.p.c.)
Art. 36 codice deontologico forense del 2007
(ora abrogato)
L’avvocato ha l’obbligo di difendere il cliente nel miglior modo
possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei
princìpi deontologici
A volte capita che colui che riceve la prestazione professionale sia
diverso dal soggetto che ha stipulato il contratto di patrocinio.
LA DISTINZIONE TRA CLIENTE E ASSISTITO
Cliente:
è colui che si obbliga alla corresponsione del compenso
Assistito:
è colui a favore del quale è prestata l’attività
professionale (artt. 23, 24, 27, 28, 34 cod. deont. for.)
La distinzione tra cliente e assistito è speculare a quella tra contratto di patrocinio e procura ad litem (C. Cass. 23 marzo 2017 n. 7410).
LA DISTINZIONE TRA CONTRATTO DI PATROCINIO
E PROCURA AD LITEM
Contratto di patrocinio: è il negozio bilaterale (concluso con il cliente) in
base al quale il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera
secondo lo schema del mandato
Procura ad litem: è un negozio unilaterale col quale il difensore viene
investito del potere di rappresentare (ius postulandi) la parte assistita in
giudizio
La prestazione professionale forense è
un’obbligazione di mezzi o di risultato?
Ordinariamente la prestazione professionale forense è un’obbligazione
di mezzi, secondo la classica distinzione delle obbligazioni dei
professionisti intellettuali.
Tuttavia, per alcune attività l’obbligazione è certamente di risultato
OBBLIGAZIONI DI RISULTATO
DELL’AVVOCATO
1) tutte quelle prestazioni materiali riconducibili alla vecchia attività
procuratoria: ad esempio le notifiche, le iscrizioni a ruolo, gli atti
interruttivi della prescrizione, ecc.
2) l’attività informativa che si esprime nel parere che l’avvocato deve
rendere preliminarmente al cliente prima di decidere se promuovere
utilmente una causa o se resistere a una pretesa avversaria
L’ATTIVITA’ INFORMATIVA
si concretizza in un parere preliminare alla decisione del patrocinato
deve esprimere considerazioni dirette alla tutela della posizione del
cliente, anche esaminando dialetticamente le tesi contrarie
Il parere non ha fini persuasivi ma deve fornire al cliente
una risposta oggettiva
Il parere può contenere soluzioni non univoche (es. contrasto della
giurisprudenza), oppure addirittura può esprimere un esito non
favorevole alle tesi del patrocinato
Deve coordinarsi con le disposizioni
di cui all’art. 27 cod. deont. forense
IL DOVERE INFORMATIVO
DI CUI ALL’ART. 27 CODICE DEONTOLOGICO
FORENSE
BISOGNA INDICARE LE CARATTERISTICHE E L’IMPORTANZA
DELL’INCARICO, LE ATTIVITA’ DA ESPLETARE E LE POSSIBILI SOLUZIONI
BISOGNA INFORMARE IL CLIENTE SULLA PREVEDIBILE DURATA DEL
PROCESSO E SUGLI ONERI (COSTI DEL PROCESSO)
DEVE ESSERE PROPOSTO IL PREVENTIVO PER IL COSTO DELLA
PRESTAZIONE DISTINGUENDO TRA ONERI, SPESE ANCHE FORFETARIE E
COMPENSO PROFESSIONALE (ART. 13, 5° COMMA, L.P. COME MODIFICATO
DALLA LEGGE SULLA CONCORRENZA N. 124/2017, ART. 1, COMMA 141, N. 6, LETT. D)
BISOGNA INFORMARE DELLA POSSIBILITA’ DI ACCEDERE AL GRATUITO
PATROCINIO, DELLA POSSIBILITA’ O OBBLIGATORIETA’ DEL
PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
BISOGNA AVVISARE DELLA NECESSITA’ DI COMPIERE DETERMINATI
ATTI PER EVITARE PRESCRIZIONI O DECADENZE
BISOGNA RENDERE NOTI GLI ESTREMI DELLA POLIZZA DA R.C.
PROFESSIONALE (anche art. 12 L.P.)
• BISOGNA PROCEDERE AD INFORMARE LA PARTE ASSISTITA SUL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 7, 13 e 14 Reg. UE 2016/679).
• BISOGNA INDENTIFICARE IL CLIENTE O IL TITOLARE EFFETTIVO DELLA
PRESTAZIONE E PROCEDERE ALL’ADEGUATA VERIFICA CON APPOSITA
SCHEDA DI VALUTAZIONE AI FINI DELL’ANTIRICICLAGGIO (D. LGS.
25/5/2017 N. 90)
ULTERIORE ATTIVITA’ INFORMATIVA
OBBLIGATORIA
L’avvocato deve offrire al cliente tutti gli elementi di valutazione necessari
allo scopo di assumere una consapevole decisione in ordine
all’opportunità o meno di promuovere la causa
L’avvocato risponde anche per colpa lieve allorquando ometta di
segnalare al cliente, per ignoranza, negligenza o imperizia, tutte le
questioni di fatto o di diritto che avrebbero sconsigliato l’utile esperimento
dell’azione.
Il rapporto professionale forense è caratterizzato dalla necessità di
un’assoluta fiducia reciproca tra le parti.
IL CLIENTE PUO’ SEMPRE RECEDERE
LA FACOLTA’ DI RECESSO DAL CONTRATTO
DI PATROCINIO FORENSE
Il cliente-parte assistita, ha facoltà di libero recesso, visto l’art. 2237
c.c., salvo solo l’onere del pagamento delle spese e del compenso
limitatamente alla sola attività svolta
E L’AVVOCATO?
L’avvocato, visti gli artt. 2237 e 1727 c.c., può recedere per giusta
causa, con la facoltà di richiedere il compenso solo per l’opera svolta
riguardo al risultato utile derivato al cliente, e sempre che il recesso
non comporti pregiudizio.
L’art. 85 c.p.c. consente la libera recedibilità dall’incarico (ma
attenzione all’ultrattività dell’incarico fino all’avvenuta sostituzione)
L’art. 32 del codice deontologico forense consente la rinuncia
all’incarico, purchè con congruo preavviso e con adeguate
cautele per evitare pregiudizi alla parte assistita
L’art. 14 L.P. è speculare alla norma deontologica, anche senza il
richiamo al congruo preavviso
Le norme deontologiche hanno valore giuridico o comportamentale?
Le regole deontologiche hanno forte pregnanza nel rapporto tra avvocato e
il binomio cliente-assistito.
Per l’impostazione tradizionale, si riteneva che rappresentassero delle
norme di comportamento interne alla professione forense
Altra corrente di pensiero riteneva che le regole deontologiche fossero
delle vere norme giuridiche integrative del precetto legislativo che
attribuisce al C.N.F. il potere disciplinare (art. 54 e ss. del R.D. n.
1578/1933, art. 59 e ss. del R.D. n. 37/1934 e d. lgs. n. 382/1944)
La nuova Legge Professionale ha confermato la validità delle
seconda impostazione:
gli artt. 34 e ss. L.P. hanno preservato gli artt. 52 e ss. del R.D. n.
1578/1933 e 59 e ss. del R.D. n. 37/1934
il C.N.F. ha mantenuto il proprio potere giurisdizionale disciplinare in
sede di impugnazione, visti gli artt. 24 e 61 della legge n. 247/2012.
L’art. 36 L.P. della ha confermato la validità delle disposizioni di cui al d.
lgs. lgt. n. 382/1944.
La fonte dell’obbligo normativo dettagliato dalla norma deontologica
è il principio generale contenuto nell’art. 3 della Legge Professionale
che prescrive espressamente il dovere di rispettare le norme
deontologiche
In precedenza tra responsabilità professionale e deontologica
sussisteva una netta separazione
ogni fatto andava valutato caso per caso per ravvisare se l’ordinamento
considerasse nella fattispecie la violazione deontologica rilevante ai fini
della responsabilità civile
Ora, invece, la violazione di un precetto deontologico, che rappresenta
una norma giuridica, rappresenta di per sé un illecito civile
In linea di principio
Non tutte le violazioni deontologiche rappresentano
inadempimento contrattuale rilevante all’interno del rapporto di
patrocinio ma solo quelle che siano in connessione con il mandato
(e non gli illeciti fiscali, previdenziali, ecc.)
l’avvocato che violi un precetto deontologico in connessione con
il mandato viola gli obblighi contrattuali con il cliente-assistito e
risponde sia in sede disciplinare che civile
La violazione delle regole deontologiche
comporta responsabilità extracontrattuale
verso i terzi?
Se la norma deontologica ha natura normativa, il mancato rispetto
del precetto deontologico rappresenta anche illecito aquiliano
Non può costituire valida esimente nei confronti dei terzi il vincolo
del mandato, perché evidentemente il mandato professionale
deve essere esercitato sempre nel rispetto delle leggi e delle altre
fonti normative.
tuttavia
Non sempre la violazione deontologica rappresenta
un illecito civile risarcibile
la violazione di determinate norme, come ad esempio il divieto di
produrre la corrispondenza riservata del collega avversario (art. 48 cod.
deont. for.) o il divieto di aggravare la controparte con inutili iniziative
plurime (art. 66 cod. deont. for.)
può esporre il legale all’azione di risarcimento dell’avversario ai sensi
dell’art. 2043 c.c.
Il dovere di diligenza e competenza
Il contratto d’opera intellettuale si distingue dal contratto d’opera
manuale (art. 2222 c.c.) per il rischio del lavoro
l’obbligazione del prestatore d’opera manuale è sempre
un’obbligazione di risultato, sia che consista nell’esecuzione di
un’opera, sia che consista nella prestazione di un servizio (oggetto del
contratto non è il lavoro, ma il risultato del lavoro)
l’obbligazione del prestatore d’opera intellettuale è un’obbligazione di mezzi
il professionista deve mettere a disposizione del cliente la propria
opera con diligenza e perizia, ma non è obbligato a raggiungere il
risultato desiderato
(C. Cass. 22/3/2017 n. 7309; C. Cass. 14/2/2017 n. 3765)
art. 2236 c.c.
se la prestazione implica problemi tecnici di speciale difficoltà, il
prestatore d’opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o
di colpa grave
il professionista intellettuale non risponde ordinariamente per colpa
lieve nell’esecuzione della propria prestazione.
art. 1176 - 2° comma c.c.
l’avvocato deve adempiere il proprio mandato professionale con la
diligenza qualificata dell’accorto professionista esercente la sua
attività con scrupolosa attenzione ed adeguata
preparazione professionale.
Il dovere di diligenza è previsto espressamente anche dal codice
deontologico (artt. 12, 14 e 16) e dalla legge professionale (art. 3).
L’esonero da responsabilità per colpa lieve viene ammesso solo in caso di imperizia del professionista
errore dovuto a imperfetta conoscenza tecnica
ESEMPIO
Quando la questione di diritto è oggetto di contrasto
giurisprudenziale
Ma in caso:
• di negligenza (l’errore dovuto a trascuratezza – ad esempio
l’avvocato che omette l’esecuzione di accertamenti fondamentali
prima di una causa, come l’estrazione di una visura camerale o ipo-
catastale)
• di imprudenza (l’errore dovuto ad avventatezza: ad esempio
l’avvocato che si avventura in una causa per cui non ha alcuna
competenza)
l’avvocato risponde per colpa lieve anche quando la prestazione
implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà
Differenza tra responsabilità professionale dell’avvocato e
responsabilità medica
• Nella responsabilità forense è il creditore-cliente-parte assistita che
deve dare la prova della negligenza del legale.
• In ambito medico, l’onere della prova della diligenza incombe sul
sanitario per il principio di vicinanza della prova, sancito dalla nota
pronuncia a S.U. della S.C. n. 13533/2001 e trasposto in ambito
medico dalle pronunce n. 589/1999 e n. 577/2008 (S.U.)
Il paziente ha l’onere:
• di dimostrare il titolo del rapporto (contratto nei confronti del
medico o della struttura sanitaria mentre per i medici dipendenti
la responsabilità è solo aquiliana – art. 7, 3° comma legge Gelli)
• di allegare l’insuccesso medico rappresentato dal
peggioramento o dal mancato miglioramento delle proprie
condizioni di salute.
Il medico ha l’onere:
• di dimostrare l’assenza di colpa professionale
• in caso di sussistenza di problemi tecnici di speciale difficoltà (che
deve provare), deve dare la prova di assenza di colpa grave o
dolo
• Deve dimostrare di essersi attenuto alle raccomandazioni delle
linee guida dell’istituto superiore di sanità pubblica o alle buone
pratiche clinico-assistenziali (art. 5 legge n. 24/2017 c.d. Gelli
Il cliente dell’avvocato ha l’onere di provare
l’inadeguatezza della prestazione professionale
il danno
il nesso eziologico tra la prestazione inadeguata e il danno
Sul nesso eziologico si è passati dalla
teoria della certezza morale degli effetti dell’attività del professionista
a quella della probabilità
il cliente – parte assistita deve provare che un determinato
comportamento del legale avrebbe probabilmente portato ad un
esito diverso del giudizio
PAOLO DORIA
Direttore della Scuola di formazione Forense
«Enrico Schiavo» di Vicenza
Professore a contratto di diritto civile
presso la S.S.P.L. dell’Università di Padova
Componente del laboratorio di metodologia didattica
della Scuola Superiore dell’Avvocatura
Docente nelle scuole forensi di Padova, Pordenone, Trento, Ferrara,
Monza e Teramo.
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