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Progetto di formazione degli Amministratori locali con la
Provincia di Torino
“LA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA”
9 - 18 dicembre 2009
Avv. Stefano Cresta
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FONTI DEL DIRITTO URBANISTICO
- FONTI DI NATURA COSTITUZIONALE
- FONTI DI NATURA STATALE
- FONTI DI NATURA REGIONALE
- FONTI DI NATURA REGOLAMENTARE
- FONTI DI NATURA NEGOZIALE (PEC)
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FONTI DI NATURA COSTITUZIONALE
Nuovo Art. 117 della Costituzione
(dopo l. cost. n. 5/2001)
Il “Governo del territorio” rientra tra le materie a legislazione concorrente o
ripartita
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- CONTENUTI –
nozione restrittiva (corte cost. n. 50/’58 e 141/’72)
“panurbanistica” (art. 80 d.p.r. n. 616/’77, d.lgs. n. 80/’98 e l. n. 205/’00)“governo del territorio”: corte cost.
n.307/’03 e 196/’04
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n.b.: la materia dell’urbanistica comprende anche la disciplina dei titoli abilitativi ad edificare (corte cost. n.
303 e 362/’03
MANon sussiste una loro sostanziale
coincidenza (corte cost. n. 307/’03 e 196/’04)
Anche perché materie incidenti sul governo del territorio
(tutela ambientale e dei beni culturali) sono di competenza esclusiva dello Stato
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DEFINIZIONE
- La Corte cost. non ha ancora indicato quale disciplina costituisca lo specifico dell’urbanistica nel nuovo titolo V della Cost.
- Nell’attesa… si può parlare di urbanistica come “disciplina ordinatrice degli insediamenti umani e delle relative infrastrutture in quanto implicanti trasformazioni del suolo, ormai aspetto o manifestazione specifica di quella più ampia politica degli usi ordinati del territorio in cui si esprime appunto il governo dello stesso”
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materia a legislazione concorrente
- la disciplina è demandata alle regioni nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato (per le “autonomie differenziate” i relativi statuti prevedono invece una competenza regionale primaria)
- ad oggi manca una legge cornice che individui i principi fondamentali della materia
- ad ogni modo, con larga approssimazione, può ritenersi che rappresentino principi base: 7
- quello della PIANIFICAZIONE (le trasformazioni
territoriali richiedono di essere effettuate sulla base di previsioni contenute in atti di pianificazione)
- l’ARTICOLAZIONE della stessa in figure diverse per TIPOLOGIA e per SCALA;
- quello della PARTECIPAZIONE dei soggetti pubblici e privati (tramite “osservazioni” o “opposizioni”) ai relativi procedimenti;
- quello del previo CONSENSO della p.a. per le
trasformazioni territorialmente più significative;
- quello dell’imposizione di STANDARDS MINIMI di dotazioni infrastrutturali 8
la competenza REGOLAMENTARE (ai sensi
della’rt. 117, c. 6 Cost.) spetta alle Regioni
risulta pertanto precluso allo Stato modificare il
D.M. (dei lavori pubblici) 2 APRILE 1968 N. 1444
che reca i c.d. STANDARDS (strumenti di regolazione urbanistica generali o speciali)
ad operatività differita (o speciali)
essi sono individuati con ATTO AMMINISTRATIVO e si impongono ai Comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici 9
essi fissano con riferimento a zone territoriali
OMOGENEE (zona A – agglomerati urbani con carattere
storico; B – parti totalmente o parzialmente urbanizzate; C – parti del territorio destinate a nuovi insediamenti)
LIMITI MINIMI relativi
alla densità edilizia
all’altezza e distanza tra fabbricati Ai rapporti fra aree destinate a insediamenti
residenziali o produttivi e aree pubbliche o riservate ad attività collettive, etc.
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n.b. la tecnica dello “zoning” rigido del territorio comunale tipico del D.M. del ‘68 sulla scorta di più recenti indirizzi tende a
cedere il passo al criterio dell’INTEGRAZIONE FUNZIONALE
la coesistenza di più funzioni urbanistiche
all’interno della medesima zona
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standards generali o ad operatività immediata
essi sono stabiliti con LEGGE (inizialmente dalla’rt. 17
c. 1-6 l. n. 765/’67) e destinati a valere su tutto il territorio nazionale per i comuni sprovvisti di piano
regolatore generale o di programma di fabbricazione(o di strumenti urbanistici attuativi)
- Attualmente sono disciplinati dall’art. 9 T.U. E. - si impongono direttamente ai privati stabilendo:gli interventi edilizi e i rapporti planovolumetrici di edificazione ammessi (conformando pertanto lo jus
aedificandi)
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FONTI DI NATURA STATALE
- Codice civile- Il Testo Unico dell’edilizia (Dpr n.
380/2001)- Il Testo Unico sull’espropriazione (Dpr n.
327/2001)- D.Lgs. 42/2004 (patrimonio artistico)- D.Lgs. 152/2006 (ambiente)- Regolamenti statali
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FONTI DI NATURA REGIONALE
REGIONE A STATUTO SPECIALE
REGIONE A STATUTO ORDINARIO
PIEMONTE: legge n. 56/1977
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FONTI DI NATURA COMUNALE
- PIANI REGOLATORI GENERALI COMUNALI
- PIANI DI ATTUAZIONE
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FONTI DI NATURA NEGOZIALEPIEMONTE
P.E.C. e CONVENZIONE URBANISTICA
(Art. 43 e 45 legge n. 56/1977)
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LEGGE URBANISTICA
LEGGE 14 agosto 1942 n. 1150
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LA PIANIFICAZIONEURBANISTICA
Art. 4 legge n. 1150/1942
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I PIANI GENERALI
- Piani territoriali di coordinamento regionali e provinciali (P.T.C.)
- Il piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.)
- Il piano intercomunale- Il programma di fabbricazione
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I PIANI ATTUATIVI
- I piani particolareggiati (P.T.)- I piani per l’edilizia economica e
popolare (P.E.E.P.)- I piani di insediamenti produttivi (P.I.P.)
- I piani di recupero- I piani di lottizzazione
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P.R.G.C
- Incarico redazione del piano- Contenuti del piano
- Procedure di adozione del piano- Procedure di pubblicazione del piano- Procedure di approvazione del piano
- Esecutività del piano
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INCARICO REDAZIONE DEL PRGC
- Delibera definizione indirizzi generali nuovo PRGC
- Delibera incarico professionale per la pianificazione
- Convenzione di incarico
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CONTENUTI DEL PRGC
- Relazione generale sulle previsioni di PRGC
- Relazione socio-economica- Relazione geologica
- Norme tecniche di attuazione- Zonizzazione del territorio
- Tavola dei vincoli - Adempimenti per le zone sismiche
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PROCEDURE DI ADOZIONE
- Delibera di Giunta comunale di approvazione indirizzi generali
- Istruttoria degli elaborati di PRGC- Esame commissione politica del PRGC- Esame commissione edilizia-urbanistica- Delibera di adozione da parte del Consiglio
comunale
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PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE
- Pubblicazione sul BUR, quotidiani e pubbl. locali
- Deposito PRGC a libera visione dei cittadini
- Conferenza di servizi ed acquisizione pareri
- Osservazioni dei privati e portatori di interessi diffusi
- Esame osservazioni a parte dei progettisti incaricati
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PROCEDURE DI APPROVAZIONE
- Esame osservazioni commissione politica del PRGC
- Esame osservazioni commissione edilizia-urbanistica
- Delibera del Consiglio comunale di approvazione
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ESECUTIVITA’ DEL PRGC
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Art. 43 Legge regionale Piemonte n.
56/1977
P.E.C.PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
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CONVENZIONE URBANISTICA
Art. 45 della Legge regionale Piemonte n. 56/1977
DÀ ATTUAZIONE AL P.E.C.- natura
- contenuti29
SINDACABILITA’ DELL’ATTIVITA’ PIANIFICATORIA DEL COMUNE
Le scelte urbanistiche di carattere generale costituiscono apprezzamenti di merito e, pertanto,
sono sottratte al sindacato di legittimità,
salvo che non siano inficiate da errori di fatto, da illogicità ovvero
irragionevolezza manifeste(Cons. Stato, IV sez., 16 ottobre 2006 n.
6172)
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CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONVENZIONI URBANISTICHE
Art. 11 Legge 7 agosto 1990 n. 241
GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
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ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO
- artt. 28 e 31 della Legge n. 1150/1942- art. 16 Testo Unico dell’edilizia (D.p.r.
n. 380/2001)- artt. 32 lett. g e 122, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.
n. 163/2006)
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La legge urbanistica del Piemonte n. 1/2007
Disciplina il funzionamento delle conferenze di pianificazione, necessarie per attuare le nuove procedure di approvazione delle varianti strutturali ai Piani regolatori.
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Varianti strutturali (Legge n. 1/2007)
Caratteristiche:- non devono essere riferite all’intero territorio
comunale- non modificano l’intero impianto strutturale del PRGC
L’APPROVAZIONE DELLE MEDESIME AVVIENE ATTRAVERSO
LE CONFERENZE DI PIANIFICAZIONE
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PIANO CASA IN PIEMONTE
Legge regionale 14 luglio 2009 n. 20,
Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica, pubblicata in Gazz. Uff. del 24 settembre 2009 n.
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PIANO CASA IN PIEMONTE
- Ampliamenti sul patrimonio esistente- Demolizioni e ricostruzioni- Edilizia non residenziale- Edilizia residenziale sovvenzionata- Efficienza energetica- Semplificazione- Limiti- Esclusioni- Assetto idrogeologico- Limiti urbani ed esterni- Limiti sui lavori
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PIANO CASA IN PIEMONTE
- Ampliamento edifici esistentiResidenziale
+20% (massimo 200 mc) edifici uni-bifamiliari; 1200 mc è la volumetria complessiva massima raggiungibile incluso
l'ampliamento.+20% per edifici di Erp
Obbligatorio il rispetto delle norme antisismiche comunali e il miglioramento delle prestazioni energetiche.
Esclusa la modifica di destinazione d’uso.Non Residenziale
+20% (massimo di 200 mq) per edifici a destinazione artigianale o produttiva
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PIANO CASA IN PIEMONTE
Demolizione e ricostruzioneResidenziale
+25% se si raggiunge il valore 1.5 del Protocollo Itaca.+35% se il progetto di ricostruzione raggiunge il valore 2.5 del
sistema di valutazione del “Protocollo Itaca sintetico 2009”Esclusa la modifica di destinazione d’uso.
Riqualificazione Urbana+35% per demolizioni e ricostruzioni di edifici, anche produttivi o
artigianali, individuati dai Comuni per effettuare interventi di miglioramento architettonico, ambientale, energetico.
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PIANO CASA IN PIEMONTE
CertificazioniDIA - Dichiarazione Inizio Attività o Permesso di Costruire
Presentazione DIA o ProgettiEntro il 31/12/2011.
Oneri-20% se sono previsti interventi per il superamento delle barriere
architettoniche.
Vincoli agli interventiSono esclusi gli edifici:
- costruiti senza titolo abilitativo o in difformità dallo stesso- situati nei centri storici o di interesse pubblico
- situati in zone sismicheSono fatte salve specifiche particolari condizioni stabilite dai singoli Comuni.
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PIANO CASA IN PIEMONTE
Vincoli agli interventiSono esclusi gli edifici:
- costruiti senza titolo abilitativo o in difformità dallo stesso- situati nei centri storici o di interesse pubblico
- situati in zone sismicheSono fatte salve specifiche particolari condizioni stabilite dai
singoli Comuni.
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CIRCOLARE 21 SETTEMBRE 2009 N. 4/PET
vediI
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URBANISTICA E LIVELLO COMUNITARIO (?)
L’urbanistica non rientra fra le materie di competenza dell’UE, neppure secondo la Costituzione Europea firmata a Roma nel 2004.
Tuttavia non si sottrae ad una dimensione comunitaria
Tale attività è di carattere amministrativo e come tale è soggetta ai condizionamenti del diritto comunitario
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SENTENZE CORTE DI GIUSTIZIA
(CAUSA C 37701/97 DEL 2.08.01: HA RITENUTO LESIVO DEL DIRITTO DI PROPRIETA’ TUTELATO DALLA CEDU LA REITERATA RINNOVAZIONE DA
PARTE DEL PRG DI VINCOLI PREORDINATI ALL’ESPROPRIO SENZA LA PREVISIONE DI UN
INDENNIZZO)
SENTENZE DEI TAR
(TAR LOMBARDIA ORD. 830/01:HA RITENUTO LESIVA DEL DIRITTO DI STABILIMENTO E DI
PROPORZIONALITÀ LA CLAUSOLA DEL BANDO DI GARA PER ASSEGNAZIONE DI AREE DI UN PIP
CHE PREVEDEVA QUALE REQUISITO DI AMMISSIONE
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LA TITOLARITÀ DI UN INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO PREESISTENTE NEL TERRITORIO COMUNALE
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