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Direttiva del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto ai

sensi art. 9 della legge 8 luglio n.172.

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SCOPO

Razionalizzazione dei controlli di routine ed evitare “duplicazioni”, fatte salve le specifiche attribuzioni delle Forze di polizia nelle materie di rispettivo interesse che non sono correlate ai controlli in questione.

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ELEMENTI ATTUATIVI DI DETTAGLIO

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• Il periodo temporale di svolgimento della sperimentazione e, quindi della validità del bollino va dal 15 giugno al 15 settembre 2013

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• I controlli compresi nell’ambito operativo della Direttiva ministeriale sono esclusivamente:

1. quelli concernenti il possesso e regolarità della documentazione di bordo necessaria per la navigazione;

2. la presenza a bordo dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza, prescritte dal Regolamento di attuazione al Codice della nautica da diporto;

3. il versamento della tassa di possesso – laddove previsto.

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• Il bollino sarà rilasciato a tutte le unità da diporto con esclusione di quelle destinate ad uso commerciale, all’esito dello specifico controllo regolare, documentato con apposito “Verbale delle operazioni compiute”.

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• Per il rilascio del bollino, le unità dovranno avere la documentazione/dotazioni prescritta/e, in relazione alla navigazione effettivamente svolta e in corso di validità al momento del controllo

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• Il rilascio del bollino dovrà avvenire, esclusivamente, a seguito di controllo d’iniziativa in mare della forza operante, evitando, quindi, forme di rilascio “a richiesta” degli interessati o di circoli/sodalizi nautici

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• Nel verbale delle operazioni compiute dovrà fra l’altro essere indicata:

a) la distanza dalla costa in cui si trova l’unità al momento del controllo (entro 300 mt, entro 1 miglio, entro 3 miglia, entro 6 miglia, entro le 12 miglia, entro le 50 miglia, oltre 50 miglia)

b) l’eventuale data di scadenza nel periodo di riferimento della documentazione/dotazioni prevista/e

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• Il bollino dovrà essere posizionato a fianco del numero di iscrizione dell’unità;

• per i natanti, in modo ben visibile a dritta sul mascone o sul tubolare.

Al fine di renderne più agevole l’individuazione da parte delle Forze operanti in mare

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• Il bollino è finalizzato ad orientare opportunamente le attività di servizio delle Forze operanti in mare. Il diportista è, quindi, tenuto a conservare a bordo l’originale del Verbale delle operazioni compiute, per esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza e soltanto a seguito dell’esame del Verbale potranno astenersi dall’eseguire i controlli in esso attestati

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