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ELENA FALLETTI Schiavitu ` Estratto da: DIGESTO delle Discipline Privatistiche Sezione Civile Aggiornamento ******* diretto da Rodolfo Sacco

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Schiavitù, voce tratta dal Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, Aggiornamento VII

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ELENA FALLETTI

Schiavitu

Estratto da:

DIGESTOdelle Discipline Privatistiche

Sezione Civile

Aggiornamento*******

diretto da

Rodolfo Sacco

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INDICE

Abuso del diritto di Rodolfo Sacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 1

Accertamento (negozio di) di Riccardo Fercia . . . . . . . . . . . . . . . . » 32

Accollo di Bruno Troisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 45

Affidamento condiviso di Gelsomina Salito . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 52

Affidamento (tutela dell’) di Cristina Amato . . . . . . . . . . . . . . . . . » 74

Africa di Rodolfo Sacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 85

Arbitrato nel diritto privato italiano di Giulio Levi . . . . . . . . . . . . . . . » 98

Biobanche di Matteo Macilotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 133

Casa coniugale di Giancarlo Giusti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 149

Compensazione di Cristiano Cicero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 161

Consenso informato (il) di Stefano Rossi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 177

Corpo umano (atto di disposizione sul) di Stefano Rossi . . . . . . . . . . . . » 216

Danno esistenziale in diritto comparato di Gregor Christandl . . . . . . . . . . » 252

Denominazioni di origine e prodotti agricoli di Matteo Ferrari . . . . . . . . . . » 281

Deontologia forense di Francesco Galgano . . . . . . . . . . . . . . . . . » 300

Diritti dell’uomo di Sabrina Praduroux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 305

Diritto di proprieta (come diritto fondamentale) di Sabrina Praduroux . . . . . . » 327

Diritto e letteratura di Cristina Costantini . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 344

Diritto privato regionale di Antonio Musio . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 354

Divorzio di Alessio Anceschi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 373

Eccessiva onerosita sopravvenuta e presupposizione di Paolo Gallo . . . . . . . . » 439

Eccessiva onerosita sopravvenuta e problemi di gestione del contratto in diritto compa-rato di Paolo Gallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 470

Errore e raggiro nei contratti in diritto comparato di Paolo Pardolesi . . . . . . . » 477

Esercizio del diritto di Rodolfo Sacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 497

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Fiducia di Rodolfo Sacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 511

Fondazione di Roberto Senigaglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 514

Giustizia contrattuale di Rodolfo Sacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 534

Immissioni di Rosario Petruso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 546

Inefficacia di Rodolfo Sacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 560

Ingiustificato arricchimento in diritto comparato di Paolo Gallo . . . . . . . . . » 561

Interpretazione del contratto di Rodolfo Sacco . . . . . . . . . . . . . . . . » 570

Interpretazione del contratto (i mezzi ermeneutici nell’) di Rodolfo Sacco . . . . . » 583

Interpretazione del diritto di Rodolfo Sacco . . . . . . . . . . . . . . . . . » 596

Invito a proporre di Rodolfo Sacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 630

Legittimazione dei figli di Massimo Dogliotti . . . . . . . . . . . . . . . . . » 632

Messico di David Fabio Esborraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 638

Mora in diritto comparato di Barbara Pasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 669

Morte o incapacita sopravvenuta del proponente o dell’accettante di Rodolfo Sacco . » 694

Motivo, fine, interesse di Rodolfo Sacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 698

Necessita (stato di) di Stefano Rossi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 704

Offerta reale di Gianluca Sicchiero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 722

Opzionista, oblato (situazione giuridica dell’) di Rodolfo Sacco . . . . . . . . . » 733

Parita di trattamento (nel diritto dei contratti) di Rodolfo Sacco . . . . . . . . . » 737

Patto di prelazione di Paolo Gallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 740

Plurilinguismo e redazione di testi giuridici (traduzione e coredazione) di ValentinaJacometti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 764

Potesta dei genitori di Angelo Carlo Pelosi . . . . . . . . . . . . . . . . . » 778

Processo ermeneutico di Rodolfo Sacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 792

Regresso di Gianluca Sicchiero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 821

Responsabilita civile per violazione delle regole sulla concorrenza nel diritto dell’Unioneeuropea di Michele Carpagnano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 846

Responsabilita per conclusione di contratto invalido di Rodolfo Sacco . . . . . . . » 865

Rifugio alpino di Alberto Gianola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 872

Ripetizione dell’indebito di Paolo Gallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 880

Scambio di Rodolfo Sacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 894

Schiavitu di Elena Falletti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 898

Scindibilita della dichiarazione contrattuale di Rodolfo Sacco . . . . . . . . . . » 912

Separazione personale dei coniugi di Alessio Anceschi . . . . . . . . . . . . . » 916

Silenzio di Rodolfo Sacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 965

Societa a potere diffuso, societa a potere centralizzato di Rodolfo Sacco . . . . . . » 976

Soprannaturale e diritto di Rodolfo Sacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 981

INDICE 3

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Sospensione della prescrizione di Cristina Costantini . . . . . . . . . . . . . p. 990

Sostituzione delle clausole contrattuali di Rodolfo Sacco . . . . . . . . . . . . » 996

Stato di bisogno e di pericolo di Rodolfo Sacco . . . . . . . . . . . . . . . . » 1000

Subalternazione di Rodolfo Sacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1008

Subfornitura di Luca Renna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1015

Tolleranza (in tema di possesso) di Rodolfo Sacco . . . . . . . . . . . . . . . » 1050

Transazione di Cristiano Cicero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1053

Trattativa di Rodolfo Sacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1087

Tribunale della famiglia di Massimo Dogliotti . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1107

Uguaglianza dei coniugi di Massimo Dogliotti . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1113

Vendetta di Rodolfo Sacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1118

INDICE4

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Legislazione: normativa nazionale: artt. 600, 601, 602, 604 c.p.;l. 20-2-1958, n. 75 (lotta contro lo sfruttamento della prostituzione);d.lg. 25-7-1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti ladisciplina dell’immigrazione); l. 12-7-1999, n. 232 (statuto della Cor-te penale internazionale); l. 1-8-2003, n. 228 (misure contro la trattadi persone); l. 2-7-2010, n. 108 (ratifica ed esecuzione della Conven-zione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseriumani, fatta a Varsavia il 16-5-2005, nonche norme di adeguamentodell’ordinamento interno).Normativa internazionale: art. 52 Convenzione internazionale del-l’Aja del 1907 su leggi ed usi della guerra terrestre; Convenzione di

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Saint Germain del 1919; Convenzione internazionale di Ginevrasulla schiavitu del 25-9-1926; ILO Convenzione n. 29 relativa ailavori forzati del 1932; art. 4 Dichiarazione Universale dei Dirittidell’Uomo, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Uniteil 10-12-1948; Convenzione delle Nazioni Unite per la soppressionedel traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altruidel 1949; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umanie delle liberta fondamentali del 1950; Convenzione supplementaredi Ginevra del 7-9-1956; Patto internazionale sui diritti civili e po-litici del 1966; Convenzione internazionale sul diritto del mare delleNazioni UNITE (UNCLOS), Protocollo sul traffico di esseri umanidel 1982; Convenzione europea di applicazione dell’accordo diSchengen del 19-6-1990; Risoluzione dell’Assemblea Generale del-le Nazioni Unite del 23-12-1994; Allegato alla Convenzione istitu-tiva dell’Ufficio europeo di polizia (EUROPOL) del 26-7-1995; Ri-soluzione del Parlamento Europeo 18-1-1996; Azione comune delConsiglio dell’Unione europea 29-11-1996; Azione comune delConsiglio dell’Unione europea 24-2-1997; Conferenza ministerialeeuropea de L’Aja 24/26-4-1997; Statuto della Corte Penale interna-zionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998 e ratificato con l. 12-7-1999, n. 232; Piano d’azione del Consiglio e della CommissioneEuropea 3-12-1998; Conclusioni del Consiglio straordinario del-l’Unione europea di Tampere 15/16-10-1999; Convenzione delleNazioni Unite contro la criminalita organizzata transnazionale diPalermo 12/15-12-2000; Convenzione e dei Protocolli delle NazioniUnite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall’As-semblea generale il 15-11-2000 ed il 31-5-2001; Decisione quadrodel Consiglio dell’Unione europea 15-3-2001; Carta Europea deidiritti fondamentali (Carta di Nizza) firmata a Nizza il 7-12-2001;Decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea 2002/628/JHA19 luglio 2002; Decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea13-6-2002; Decisione quadro 2002/629/GAI sulla lotta alla trattadegli esseri umani, adottata dal Consiglio dell’Unione europea il19-7-2002 (sulla base dell’Azione comune 97/154/Gai del Consiglio,del 24-2-1997); Conclusioni del Consiglio dell’Unione europeadell’8-5-2003; Rapporto sulla tratta degli esseri umani 20-12-2004del Gruppo di esperti nominato dalla Commissione Europea a se-guito della decisione 25-3-2003; Convenzione del Consiglio d’Euro-pa per la lotta contro la tratta di esseri umani - Varsavia 16/17-5-2005; Piano d’azione del Consiglio dell’Unione europea dicembre2005; Risoluzione del Parlamento europeo del 10-2-2010 sulla pre-venzione della tratta di esseri umani (P7_TA(2010)0018); art. 10Carta araba dei diritti umani; art. 5, 2o co; Carta africana dei dirittidell’uomo e dei popoli, art. 5, 2o co.

Sommario: 1. Introduzione: la nozione di schiavitu. – 2. Schiavitu eservitu nella giurisprudenza nazionale ed internazionale. – 3. Schia-vitu, tratta e traffico di esseri umani. – 4. Schiavitu e lavoro forzato.– 5. La schiavitu nelle culture extraeuropee.

1. Introduzione: la nozione di schiavitu.Esiste una concezione storica di schiavitu e ad essa sirifanno le tradizioni del passato che consideravanola schiavitu la condizione giuridica di chi era privatodella liberta (1). Nel mondo antico la schiavitu eraun istituto consuetudinario conosciuto in Occidente,per esempio a Roma, in Grecia (2) e nel VicinoOriente (3), richiamata da testi sia religiosi sia giu-ridici e che riguardava una condizione personaleperdurata incessantemente almeno fino alla fine delxviii secolo (4). Con la Rivoluzione Americana (5) ela Rivoluzione Francese (6) il dibattito sul manteni-mento in catene di uomini non liberi provoco unapolemica filosofica e politica che confluı nell’Aboli-zionismo (7), vide i primi risultati concreti nella lottaalla tratta a partire dal Congresso di Vienna del 1815

e scaturı la Guerra di Secessione (8) del 1861 negliStati Uniti.Il tratto distintivo dell’istituto della schiavitu stori-camente inteso riguarda l’esercizio del dominio pro-prietario del padrone sullo schiavo: questi era con-siderato una res e in quanto tale liberamente dispo-nibile da chi esercitava la proprieta su di lui. Dettodominio era caratterizzato da alcuni elementi, ovve-ro: la totalita della durata di tale condizione sia perl’intera vita dello schiavo sia per quella dei suoi di-scendenti, la completa sottomissione dello schiavo alpadrone che investiva tutta la personalita del sotto-posto (9), infine, il piu importante, il diritto del pa-drone di rivendicare il bene oggetto del suo diritto diproprieta, ovvero lo schiavo, ovunque questo si tro-vasse. A questo proposito, la celebre e controversasentenza della Corte Suprema americana Dred Scottv. F. A. Sandford (10) concerneva, tra le diverse que-stioni, il riconoscimento del diritto del padrone adagire giudizialmente per rivendicare la proprieta del-lo schiavo ovunque questi soggiornasse, anche inStati dell’Unione abolizionisti. Negli Stati Unitil’abolizione della schiavitu venne ufficializzata sol-tanto nel 1865 con l’approvazione del XIII Amend-ment alla Costituzione (11) dopo la vittoria dellaGuerra di secessione da parte degli Stati dell’Unio-ne. Nel mondo giuridico moderno la schiavitu inte-gra una fattispecie di reato avendo perduto la carat-teristica azione petitoria nei confronti della personache vi soggiace: costei da oggetto di diritto di pro-prieta e diventata soggetto passivo di un fatto illeci-to, nonche parte offesa perche vittima del reato diriduzione in schiavitu.Storici e giuristi hanno ampiamente studiato il feno-meno della tratta atlantica degli schiavi, mentrequello della tratta islamica, meno conosciuto in Oc-cidente (12), soltanto di recente e stato oggetto distudi, i quali evidenziano che la schiavitu non e maistata formalmente abolita nella Sharia (13). Sul pun-to vi e un forte dibattito in merito al rapporto tral’international human rights law e la Sharia (14).Per quanto concerne il diritto delle convenzioni in-ternazionali, si richiama l’art. 1 della Convenzioneconcernente la schiavitu conchiusasi a Ginevra il 25-9-1926. Esso afferma che: «la schiavitu e lo stato o lacondizione di un individuo sul quale si esercitano gliattributi del diritto di proprieta o taluni di essi». Il2o co. concerne la tratta degli schiavi e afferma chequesta «comprende qualunque atto di cattura, di ac-quisto o di cessione d’un individuo allo scopo di ri-durlo in schiavitu; qualunque atto di acquisto di unoschiavo per venderlo o per cambiarlo; qualunque at-to di cessione mediante vendita o cambio di unoschiavo acquistato per essere venduto o cambiato,cosı come, in generale, qualunque atto di commercioo di trasporto di schiavi».

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Il combinato disposto dell’art. 1 (15) e dell’art. 7 (16)della Convenzione supplementare sulla abolizionedella schiavitu del 1956 risolvono estendendo la por-tata della Convenzione del 1926 non solo alla schia-vitu «storicamente intesa» (17), ma anche a quelleforme non cosı evidenti o non legalmente previsteche presentino «le medesime caratteristiche di inci-vilta» (18).Occorre evidenziare che in questo tipo di fattispecie,nella cui descrizione il soggetto passivo viene consi-derato proprieta di una persona, la schiavitu non epiu una condizione di diritto, ma una mera situazio-ne di fatto. Infatti, oggetto della tutela giuridica e laliberta individuale della vittima e non piu la condi-zione proprietaria del padrone, per tale motivo lecondizioni di schiavitu e servitu tendono ad essereassimilate nel dibattito giuridico inerente la loro ri-costruzione concettuale.A questo proposito, certa dottrina (19) osserva chela schiavitu ha quale condizione connotante la circo-stanza che l’essere umano e sottoposto ad una situa-zione di dominio assimilabile alla proprieta di un’al-tra persona; mentre la servitu risulta essere piu limi-tata, nello specifico alle sole condizioni di lavoro ov-vero servizio, che sono al di fuori del controllo delsingolo suddito ma ricondotte al potere di un terzo.Su questa differenza si e pronunciata la Commissio-ne europea dei diritti umani con il Report dedicatoal caso Van Droogenbroeck, dove veniva affermatoche «oltre alle obbligazioni di provvedere agli inte-ressi di un terzo con certi servizi, il concetto di ser-vitu include l’obbligazione da parte del servo di vi-vere inserito in una proprieta altrui» (20).La difficolta della distinzione tra schiavitu e servitu einerente al fatto che gli ordinamenti non riconosco-no piu l’azione giudiziaria per poter legittimamenterivendicare la proprieta su di un altro essere umano,quindi tale distinzione concerne la gradazione dellagravita delle circostanze di fatto nelle quali una per-sona in condizioni di privazione della liberta e co-stretta a vivere.La questione si e proposta anche nella giurispruden-za della Corte dei diritti umani di Strasburgo che haaffrontato questa distinzione nel caso Siliadin (21) enel caso Rantsev (22) facendo riferimento al testodella Convenzione europea per la salvaguardia deidiritti dell’uomo e delle liberta fondamentali, neppu-re la quale contiene una distinzione netta. Anche ilTribunale penale internazionale per i crimini com-messi nella ex-Yugoslavia dopo il 1991 si e occupatodella definizione di schiavitu nel caso Kunarac (23).Sulla definizione di schiavitu la norma internaziona-le intervenuta piu di recente e lo Statuto istitutivodella Corte penale internazionale, adottato a Romail 17-7-1998 (24), che all’art. 7 ricomprende la schia-vitu tra i crimini contro l’umanita, specificando nel

dettaglio, al 2o co., la definizione: «c) per “riduzionein schiavitu” si intende l’esercizio su una persona diuno o dell’insieme dei poteri inerenti alla proprieta,anche nel corso di traffico di persone, in particolaredi donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale».Ne consegue, quindi che la schiavitu, o meglio, lariduzione in schiavitu riguarda la fattispecie sanzio-nata dal diritto penale internazionale che consistenell’esercizio di fatto e non di diritto, su di un essereumano, dei poteri inerenti alla proprieta (25).A delineare i confini tra le fattispecie giuridiche dischiavitu, servitu, traffico di esseri umani e lavoroforzato provvedono sia la giurisprudenza delle Cortiinternazionali sia la giurisprudenza nazionale, tantoquella costituzionale, quanto quella di legittimita ov-vero di merito.

(1) Autorevole dottrina osserva che una svolta importante intema di reclutamento degli schiavi avvenne con la legge Poete-lia Papiria del 326 a.C., la quale stabiliva che: «il cittadino in-debitato era (...) sottratto all’asservimento personale da partedel creditore, restando vincolato solo sul piano giuridico edeconomico. E in quell’epoca che orma l’unica vera forma dilavoro dipendente divenne la “moderna” schiavitu, destinata arappresentare un elemento fondante dell’economia romana pertutta la sua storia successiva» (L. Capogrossi Colognesi, Storiadi Roma tra diritto e potere, Bologna, 2009, 96).(2) Y. Rotman, Les Esclaves et L’Esclavage. De la Mediterra-neee antique a la Mediterranee medievale, Paris, 2004, 27; W.Scheidel, Slavery in the Roman Economy, SSRN: http://ssrn.com/abstract=1663556, 2010, 2; Davis, Il problema della schia-vitu nella cultura occidentale, Torino, 1971.(3) P. Garnsey, Idea of Slavery from Aristotle to Augustine,Cambridge-New York, 1996, 2; M.I. Finley, Tra schiavitu e li-berta, in Schiavitu antica e moderna. Problemi, storia istituzioni,a cura di Sichirollo, Napoli, 1979, 49.(4) La prima associazione che si e posta come obiettivo l’abo-lizione della schiavitu fu la “Committee for the Abolition of theSlave Trade” istituita nel 1787 ed e tutt’ora esistente comeONG conosciuta come Anti-Slavery International (M. Free-man, Human Rights, Cambridge, 2002, 142).(5) Durante i lavori di stesura della Costituzione venne affron-tato il problema della schiavitu: la questione era composta datre problemi separati: «la continuazione o meno delle impor-tazione di neri dell’Africa, il numero di rappresentanti dei varistati alla Camera, la sorte degli schiavi che fuggissero da unoStato schiavista a uno dove i neri potevano vivere liberi» (F.Tonello, La Costituzione degli Stati Uniti, Milano, 2010, 25). Laquestione piu delicata era quella del numero dei rappresentantidegli Stati alla Camera poiche da essa poteva dipendere l’equi-librio del Congresso a seconda che venisse computato il nume-ro degli schiavi nel censimento della popolazione. A questoproposito si ricorda la posizione di coloro che non avrebbero«mai potuto essere d’accordo per incoraggiare il traffico dischiavi, dando agli Stati del Sud una rappresentanza in Con-gresso per i loro negri e che nello stesso tempo credeva chequegli Stati non avrebbero mai accettato di unirsi agli altri sequesto gli avesse privati di quel traffico» (Intervento di Gou-verneur Morris alla Convenzione di Filadelfia citato da F. To-nello, op. cit., 26). Di fronte alla posizione degli Stati del Sud,come South Carolina e Georgia di non aderire alla federazionese la schiavitu fosse stata minacciata, gli Stati del Nord capito-larono e il bilancio fu per loro completamente negativo. Infatti,non solo venne autorizzato per altri venti anni il traffico deglischiavi, ma venne anche incorporata nella Costituzione il rico-

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noscimento del diritto di cattura e riconsegna degli schiavi fug-gitivi ai loro padroni (F. Tonello, op. cit.). Tale sconfitta per gliabolizionisti venne giustificata con la scelta del male minore,ovvero senza la temporanea autorizzazione al commercio dischiavi (che sarebbe dovuta cessare nel 1808), gli Stati del Sudnon sarebbero entrati a far parte dell’Unione con il conseguen-te smembramento della stessa (F. Tonello, op. cit.). Negli annisuccessivi la questione non si sopı: da un lato il numero deglischiavi aumento esponenzialmente e in conseguenza di cio irappresentanti degli Stati del Sud, anche grazie all’estensio-ne dell’Unione a nuovi stati schiavisti, si garantirono il con-trollo dei vertici istituzionali, nonostante la popolazione liberanel Sud fosse la meta di quella del Nord, fino alla Guerra diSecessione del 1861. Sebbene gli Stati del Nord avessero vintoquella guerra, gli afroamericani e i loro discendenti rimarran-no esclusi dalla vita politica del Paese per altri cento anni (F.Tonello, op. cit.).(6) La schiavitu in Francia venne abolita dalla Convenzione il4-2-1794 (L. Hunt, La forza dell’empatia. Una storia dei dirittidell’uomo, Roma-Bari, 2010, 14). L’istituto venne ripristinatoda Napoleone il 20-5-1802, per venire definitivamente abrogato,anche nelle colonie francesi il 27-4-1848 (C. Wanquet, La Fran-ce et la premiere abolition de l’esclavage, 1794-1802, le cas descolonies orientales, ıle de France (Maurice) et la Reunion, Paris,1998. Sul punto si veda altresı: Discussion des petitions pourl’abolition complete et immediate de l’esclavage (1814-1848: Re-storation), Chambre des deputes, Societe pour l’abolition del’esclavage (Paris, France) au Bureau du Bulletin, 1847, in libe-ra consultazione su www.books.google.com.(7) L. Hunt, op. cit., 129. Per quanto riguarda il nesso tra abo-lizione della schiavitu e decadimento della pirateria marittima,che dal commercio degli schiavi per secoli trasse fiorenti pro-fitti, si veda D. Heller Roazen, Il nemico di tutti. Il piratacontro le nazioni, Macerata, 2010, 24 ss. A questo proposito siricorda che nel 1820 il Congresso degli Stati Uniti aveva appro-vato una mozione dove si dichiarava colpevole di pirateria, equindi punibile con la morte, qualunque cittadino avesse par-tecipato al traffico degli schiavi: la legge venne resa esecutivasolo nel 1862 quando Lincoln firmo un trattato che consentivaalle navi inglesi di perquisire quelle statunitensi per verificareche non fossero coinvolge nell’attivita illecita. Nel 1839 il Par-lamento inglese approvo un disegno di legge con il quale siautorizzavano gli incrociatori inglesi a catturare le navi negrie-re portoghesi ovunque si trovassero e giudicare il loro equipag-gio per pirateria (D. Heller Roazen, op. cit., 25. Sullo stessotema, R. Blackburn, The Overthrow of Colonial Slavery, 1776-1848, London, 1988).(8) Paradossalmente le condizioni di vita degli schiavi e dei neriliberi peggiorarono dopo l’Indipendenza raggiungendo il livellopiu basso nel 1857 con la nota sentenza Dred Scott nella qualela Corte Suprema degli Stati Uniti dichiaro che schiavi e neriliberi non erano cittadini (L. Hunt, op. cit., 129; F. Tonello, op.cit., 126, n. 19).(9) M.I. Finley, op. cit. Osserva lo studioso che gli schiavi pos-sono venire affrancati ovvero possa venir loro risparmiata l’ag-gressione sessuale, «ma si tratta sempre di atti unilaterali diindulgenza da parte del padrone che non ineriscono alla con-dizione di schiavitu: alla stragrande maggioranza degli schiavinon fu mai concessa la liberta».(10) 60 U.S. 393 (1857). M.P. Zuckert, Legality and Legitimacyin Dred Scott: The Crisis of the Incomplete Constitution, 82 Chi.-Kent L. Rev. 291, 2007; L. Weinberg, Dred Scott and the Crisisof 1860, 82 Chi.-Kent L. Rev. 97, 2007; P. Finkelman, Scott v.Sandford: The Court’s Most Dreadful Case and How it ChangedHistory, 82 Chi.-Kent L. Rev. 3, 2007; R. Alexander, DredScott: The Decision That Sparked a Civil War, 34 N. Ky. L. Rev.643, 2007; Naden-Blue, Dred Scott: Person or Property?, Tar-rytown, N.Y., 2005.

(11) F. Tonello, op. cit., 126, n. 18; L. Hunt, op. cit.; P. Finkel-man, Lincoln, Emancipation, and the Limits of ConstitutionalChange, 2009 Sup. Ct. Rev. 349, 2008.(12) Robertazzi Amodio, La tratta dei negri e la schiavitu mo-derna. Aspetti della storiografia contemporanea, in Schiavitu an-tica e moderna, cit., 260; S.L. Dygert, Eradicating Sudanese Sla-very: The Sudanese Government and the Abuse of Islam, RegentJournal of International Law, 2005, 153; A.N. Martinez, Inter-tribal Conflicts and Customary Law Regimes in North Africa: AComparison of Haratin and Ait ‘Atta Indigenous Legal Systems,5 Tribal L.J. 3, 2004/2005; J. Wright, Morocco: The Last GreatSlave Market?, 7 J. N. AFR. STUD. 53, 55, citato da A.N. Mar-tinez, op. cit.(13) B.K. Freamon, Slavery, Freedom, and the Doctrine of Con-sensus in Islamic Jurisprudence, 11 Harv. Hum. Rts. J. 1, 1998, 4.(14) Supra, par. 5. In dottrina, N.A. Adams IV, A Human RightsImperative: Extending Religious Liberty Beyond the Border, 33Cornell Int’l L.J. 1, 2000, 15; H.A. Amoudi, The Muezzin’s Calland the Dow Jones Bell: On the Necessity of Realism in theStudy of Islamic Law, 56 Am. J. Comp. L. 423, 2008, 467, n. 222;B.K. Freamon, Some Reflection On post-EnlightenmentQur’anic Hermeneutics, 2006 Mich. St. L. Rev. 1403, 2006, 1439.(15) Le situazioni equiparate da codesta Convenzione allaschiavitu sono «a) la servitu a tempo indeterminato per debiti,e cioe la condizione risultante dal fatto che un debitore si eimpegnato a fornire a garanzia di un debito i servizi personalisuoi o di una persona su cui ha autorita, senza che il valore deiservizi sia imputato all’estinzione del debito o senza che la du-rata o il carattere di tali servizi siano limitati; b) la servitu atempo indeterminato per la lavorazione della terra, e cioe lacondizione di chiunque e tenuto per legge, per consuetudine oper contratto a vivere e lavorare su una terra di altra personaed a fornire ad essa determinati servizi, senza poter cambiare lasua condizione; c) le istituzioni e pratiche in forza delle qualiuna donna e, senza che abbia diritto di rifiutare, promessa odata in matrimonio dai suoi parenti o da altri dietro un corri-spettivo; le istituzioni e le pratiche in virtu della quali il marito,la famiglia o il clan hanno diritto di cedere la donna a un terzo,a titolo oneroso o altrimenti; le istituzioni e le pratiche in virtudelle quali la donna puo, alla morte del marito, essere trasferitaper successione ad un’altra persona; d) tutte le istituzioni epratiche in forza delle quali un fanciullo o un adolescente mi-nore di diciotto anni puo essere ceduto da uno dei genitori o daltutore ad un terzo, in vista dello sfruttamento della persona odel suo lavoro».(16) Art. 7 Convenzione supplementare sulla abolizione dellaschiavitu del 1956: «Ai fini del presente Accordo: a) La “schia-vitu”, come e definita nella Convenzione del 1926 (...), e lo statoo la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attri-buti del diritto di proprieta o taluni di essi, e lo “schiavo” el’individuo che ha tale stato o condizione; b) la “persona dicondizione servile” e quella posta nello stato o nella condizionerisultante da un’istituzione o pratica menzionata nell’articolo 1della presente Convenzione; c) la “tratta degli schiavi” designae comprende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di personaper ridurla in schiavitu; ogni atto d’acquisto d’uno schiavo pervenderlo o barattarlo; ogni atto di cessione mediante vendita obaratto d’una persona acquistata per venderla o barattarla e, ingenerale, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi, qua-lunque sia il mezzo impiegato per il trasporto».(17) S. Aprile, I delitti contro la personalita individuale. Schia-vitu e sfruttamento sessuale dei minori, in Trattato di diritto pe-nale, Parte speciale, diretto da Marinucci-Dolcini, IV, Padova,2006, 12.(18) S. Aprile, op. loc. ult. cit.(19) Jacobs-White-Ovey, The European Convention of HumanRights, Oxford-New York, 2010, 196.(20) Van Droogenbroeck, Report del 9-7-1980, Serie B, n. 44.

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(21) C. Dir. Uomo, 26-7-2005, Siliadin c. Francia, disponibilesu www.echr.coe.int. In dottrina, V. Mantouvalou, Servitudeand Forced Labour in the 21st Century: The Human Rights ofDomestic Workers, 35 ILJ 395, 4, december 2006; Id., ModernSlavery: The UK Response, 2010, in http://ssrn.com/abstract=1669222; H. Cullen, Siliadin v. France: Positive Obligationsunder Article 4 of the European Convention of Human Rights, 6HRLRev 585, 2006; Jacobs-White-Ovey, The European Con-vention on Human Rights, Oxford-New York, 2010, 197. Si vedaaltresı il par. 2.(22) C. Dir. Uomo, 7-1-2010, Rantsev c. Cipro e Russia, dispo-nibile su www.echr.coe.int, in dottrina: S. Farrior, Human Traf-ficking Violates Anti-Slavery Provision: Introductory Note toRantsev v. Cyprus and Russia, European Court of Human Ri-ghts Judgment of 7-1-2010, cit., si veda supra il par. 3.(23) International Tribunal for the Prosecution of Persons Re-sponsible for Serious Violations of International HumanitarianLaw Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since1991, Prosecutor v. Kunarac, Kovac and Zukovic, 12-6-2002,Case No. IT - 96 - 23 & IT-96-23/1-A, si veda supra par. 3.(24) S. Aprile, op. cit., 28.(25) S. Aprile, op. cit. La giurisprudenza italiana sul punto haaffermato che: «Ai fini dell’applicabilita del reato di cui all’ar-ticolo 600 del c.p. la condizione analoga alla schiavitu non siidentifica necessariamente con una situazione di diritto e, cioenormativamente prevista, bensı anche con qualunque situazio-ne di fatto per cui la condizione dell’agente abbia per effetto lariduzione della persona offesa nella condizione materiale delloschiavo, ovvero nella sua soggezione esclusiva a un altrui poteredi disposizione corrispondente all’esercizio “di uno e dell’insie-me dei poteri inerenti al diritto di proprieta” (come si puo direcon la definizione contenuta nell’articolo 7.2. lettera c) del-lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, firmatoa Roma il 17 luglio 1998 e ratificato con legge 12 luglio 1999,n. 232» [Cass. pen., sez. V, (4-4-2000) 12-7-2000, n. 26636, GDir,2000, dossier mensile n. 9, 68]. Nella medesima sentenza vieneribadito che: «Ai fini dell’applicabilita dell’art. 600 c.p., doven-dosi dare concretezza alla nozione di “condizione analoga allaschiavitu”, si puo affermare che vi rientrano tutte quelle prati-che discriminatorie — come quelle descritte nella Convenzionedi Ginevra sulla schiavitu del 1925 e del 1956, ma non solo —che, in violazione del principio di eguale appartenenza alla co-munita umana, offendono o degradano il valore della dignitadella persona intesa come simile alle altre o egualmente libera,riducendola secondo una concezione castale del genere umanoal rango di essere subumano o di merce umana cosı discono-scendone la qualita di essere umano».

2. Schiavitu e servitu nella giurisprudenza nazionaleed internazionale.La schiavitu e proibita dallo ius cogens contenutodalle convenzioni internazionali, e dalle dichiara-zioni universali dei diritti umani, tuttavia va presoatto dei molti limiti all’efficacia dei rimedi interna-zionali per far rispettare tale divieto. Oltre a ciooccorre considerare il fatto che non sono segnalatimolti precedenti in materia e che puo succedereche essa possa essere legittimata da alcune praticheculturali (26), come ad esempio certe cerimonievoodoo (27).Il codice penale italiano non distingue tra servitu eschiavitu, infatti entrambi i casi sono disciplinati dal-l’art. 600 c.p. (28), come modificato dall’art. 1, l. 11-8-2003, n. 228, rubricato “Riduzione o mantenimen-to in schiavitu o in servitu”. Detto articolo prevede

una pena edittale da otto a venti anni per «chiunqueesercita su una persona poteri corrispondenti a quel-li del diritto di proprieta» (29). La citata novella del2003 ha altresı allargato la fattispecie prevedendo lamedesima pena per «chiunque riduce o mantieneuna persona in uno stato di soggezione continuativa,costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ov-vero all’accattonaggio o comunque a prestazioni chene comportino lo sfruttamento».Il formante giurisprudenziale interno si e diviso sucome debba essere intesa la schiavitu, se debba es-sere distinta dalla servitu ovvero sulla qualificazionedelle condizioni di riduzione o mantenimento delsoggetto passivo in stato di soggezione di una perso-na a fini di sfruttamento (30).La corrente maggioritaria sottolinea che per integra-re gli estremi «riduzione in schiavitu e sufficienteche un individuo si approfitti della situazione di ne-cessita di una persona, con la coscienza di ridurla aduna res e la consapevolezza di trarne un vantag-gio» (31). Detta consapevolezza concerne la ridu-zione di una persona alla stregua di cosa da sfrutta-re (32) attraverso la coercizione di obblighi di “fare”,«imposti mediante violenza fisica o psichica, per ilperseguimento di prestazioni lavorative forzate oinumane, di prestazioni sessuali pure non libere, diaccattonaggio coatto» (33). La distinzione tra schia-vitu ex art. 600 e ogni altra forma di inibizione dellaliberta personale andrebbe quindi ricercata nella fi-nalita di sfruttamento (34).Una diversa opinione formatasi in giurisprudenza,meno rigorosa nel valutare lo sfruttamento dellapersona, reputa sufficiente per l’integrazione dellacondotta tipica del reato di schiavitu anche compor-tamenti di minor intensita nella loro manifestazione,poiche «non necessariamente devono provocarel’annullamento assoluto della capacita di autodeter-minarsi della vittima, non essendo in ogni caso rile-vante, ai fini del perfezionamento della fattispecie,che la vittima venga privata di ogni facolta di liberospostamento nel tempo e nello spazio» (35).La dottrina sostiene che al fine dell’integrazione delreato di riduzione in schiavitu punito ex art. 600 c.p.sia necessaria la presenza del requisito essenziale equalificante della fattispecie, ovvero lo sfruttamentodel soggetto passivo come se si trattasse di un benemateriale, una res nelle mani del padrone, con lanegazione di liberta, dignita e autodeterminazio-ne (36). Secondo altra dottrina, invece, l’esercizio deldiritto di proprieta dell’uomo sull’uomo non e ne-cessario ai fini della configurazione della riduzionedi schiavitu, poiche questa consiste in stato di domi-nio tale da escludere nella vittima la presenza di unapropria capacita di autodeterminazione (37). Altrevoci sottolineano che «si tratta quindi di un’espres-sione cosı ampia che consente alla giurisprudenza di

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includervi tutte quelle ipotesi in cui esso puo con-cretamente manifestarsi» (38).Questa visione dottrinale ripropone il gia accennatoproblema della distinzione tra schiavitu e servitu,che rimane irrisolto anche sotto il profilo giurispru-denziale. Infatti, sul punto, la giurisprudenza di Cas-sazione ha stabilito che la fattispecie prevista dal-l’art. 600 c.p. «configura un delitto a fattispecie plu-rima, integrato alternativamente dalla condotta dichi esercita su una persona poteri corrispondenti aquelli spettanti al proprietario o dalla condotta dicolui che riduce o mantiene una persona in stato disoggezione continuativa costringendola a prestazionilavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o, co-munque, a prestazioni che ne comportino lo sfrutta-mento» (39).Per la giurisprudenza italiana non risulterebbe esse-re rilevante, ai fini dell’integrazione dell’elementooggettivo del reato di riduzione in schiavitu, l’animusdomini ma solo l’intento di sfruttare economicamen-te il soggetto passivo da parte di colui che usufruiscedei suoi servigi.La giurisprudenza della Corte europea dei dirittiumani si e pronunciata sul tema occasione della de-cisione sul caso Siliadin. La questione verteva sullevicissitudini di una giovane africana immigrata clan-destinamente “prestata” da suoi conoscenti a unacoppia di francesi come serva (40). In questo caso igiudici di Strasburgo osservarono in primis che lalegge penale francese non prevedeva specifiche nor-me incriminatrici per le fattispecie di schiavitu masolo un generico riferimento al vantaggio ottenibiledallo sfruttamento del lavoro altrui (41). Ne conse-guiva che la tutela della ragazza sfruttata non era daconsiderarsi sufficiente a garantirle l’affrancamentodalle condizioni servili anche per il timore della gio-vane di essere incriminata a causa della sua clande-stinita. Alla luce del caso Van Droogebroeck controBelgio (42), la Corte ha affermato che ai fini inter-pretativi della Convenzione la condizione di “servi-tu” concerne un’obbligazione imposta con l’uso del-la forza di fornire i propri servigi. A questo propo-sito, la Corte ha osservato come fossero in gioco ivalori fondamentali e gli aspetti essenziali della vitaprivata della vittima ma questi non fossero stati suf-ficientemente protetti con l’adozione di indispensa-bili misure di deterrenza, realizzabili solo con la pre-visione di norme penali (43). Infatti, la Corte ha as-serito che, nel caso della ricorrente, sottoposta a trat-tamenti contrari all’art. 4 CEDU e tenuta in servitu,i responsabili non siano stati reclusi ai sensi dellalegge penale poiche questa era inesistente (44). Perquesta mancanza, la Corte ha condannato la Franciaal rimborso delle spese legali a favore della ricorren-te, ma non al risarcimento del danno morale, poichela ricorrente non ne aveva fatto richiesta.

La dottrina ha criticato questa sentenza poiche inessa la Corte non riscontra un caso di schiavitu nellecondizioni in cui la vittima e stata costretta argo-mentando che «i datori di lavoro non esercitavanopoteri corrispondenti a quelli del diritto di proprie-ta, e dunque tali da ridurre la vittima nelle condi-zioni di un oggetto» (45). Secondo i critici la Corteavrebbe adottato una nozione di schiavitu non piuadeguata alle condizioni di chi vi e soggetto in quan-to non coerente «con gli attuali standard normatividi protezione dei diritti umani» (46). La dottrina hainoltre osservato che la Corte non ha raccolto ilsuggerimento dei legali di Siliadin che hanno impo-stato la difesa come se si trattasse di un caso ditraffico di esseri umani. A questo proposito, si os-serva la fattispecie in parola non e esplicitamenteprevista dalla CEDU, mentre e chiaramente proibi-ta dal 3o co. dell’art. 5 della Carta europea dei dirittifondamentali (47).Nel gia citato caso Kunarac (48), il Tribunale penaleinternazionale per i crimini commessi nella ex-Yugo-slavia dopo il 1991 estende la definizione di schiavitua tutti i comportamenti che esercitano un dominioproprietario sulla vittima, specificamente «restrin-gendone l’autodeterminazione individuale, la libertadi scelta e la liberta di movimento al fine di accre-scere il vantaggio del dominatore. A causa di cio ilconsenso della vittima e assente, ovvero ne e resaimpossibile o irrilevante la manifestazione con la mi-naccia dell’uso della forza o di altre forme di coer-cizione che provocano nella vittima la paura di su-bire violenza, ne limitano la capacita con false pro-messe e si manifesta l’abuso di potere sulla vittimacostretta in posizione di vulnerabilita, detenzione orapimento, oppressione psicologica o socio economi-ca. Ulteriori indicazioni di schiavitu includono sfrut-tamento, l’imposizione di lavori o servizi forzati oobbligatori, spesso senza remunerazione e non ne-cessari, che implicano condizioni fisiche difficili, pre-stazioni sessuali, prostituzione e traffico di esseriumani» (49). Con questa equiparazione il Tribunalepenale internazionale per i crimini commessi nellaex-Yugoslavia ha voluto sanzionare nel modo piusevero possibile comportamenti realizzati in un dise-gno di pulizia etnica compiuto negli Anni Novantadurante il dissolvimento dello Stato Yugoslavo (50),tuttavia si e trattata della decisione su eventi relativiad uno specifico contesto storico, mentre le fattispe-cie di sfruttamento assimilabili alla schiavitu posso-no essere integrate anche in situazioni apparente-mente pacifiche e di normale quotidianita.

(26) J. Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Prac-tice, Ithaca-London, 2003, 104-105. Questo autore fa specificoriferimento agli Stati islamici teocrati come l’Arabia Saudita,dove sulla base del fatto, ad esempio, che la schiavitu era una

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prassi accettata ai tempi del Profeta, si possa in nome dellafedelta teocratica reinstaurarla nella moderna Arabia Saudita.Sul rapporto tra diritti umani e relativismo culturale, A. Cas-sese, I diritti umani oggi, Roma-Bari, 2009, 61 ss.(27) Sul punto, Cass. pen., 18-11-2008, n. 48350 (DFP, 2010, 1,33) relativa al caso di giovani immigrate clandestine provenien-ti da Paesi Africani e costrette al meretricio sulle strade italia-ne. In relazione al collegamento tra condizionamento psicolo-gico addotto dal “giuramento spirituale” prestato dalle giovanidonne prima della partenza per l’Italia con il taglio dei pelipubici e la condizione di schiava, il giudice sottolinea che «cheil vudu non consta di riti magici, ma costituisce la religioneufficiale sin dal ’96, amministrata da una Chiesa organizzata,che provvede a somministrare il relativo insegnamento nellescuole. Ne e stato provato il compimento dei riti». Di seguitoapprofondisce il giudice: «Assai dettagliato e scrupoloso appa-re pure il convincimento, ampiamente argomentato, circa lacondizione di schiavitu delle giovani donne, suffragata da unacospicua serie di elementi indizianti, analiticamente enunciati.Non diversamente e a dire dei riti vudu, talvolta malefici estranianti, che terrorizzano la persona che ne e oggetto, sog-giogandone irreversibilmente la volonta. E, questo, un dato dicomune esperienza, acquisito al bagaglio culturale di ogni per-sona di media istruzione, che smentisce gli assunti difensivi,tesi a valorizzare esclusivamente (sia pure in maniera generi-ca) i profili benevoli di alcune entita divine, opposte a quellemalefiche. Bastera qui rammentare che la forma tipica di espe-rienza religiosa vudu e la possessione, l’invasamento e che lecerimonie di iniziazione si accompagnano ai temibili riti dimagia nera, come “l’invio dei morti” e la trasformazione del-l’anima di un defunto in “morto vivente” (o zombi)».(28) Il previgente testo dell’art. 600 c.p. non faceva esplicitoriferimento alla servitu, ma sotto la rubrica “Riduzione in schia-vitu” puniva con la reclusione da cinque a quindici anni chiun-que riduce(sse) una persona in schiavitu o in una condizioneanaloga (S. Aprile, op. cit., 4).(29) S. Aprile, op. cit., 4.(30) La giurisprudenza di legittimita ha statuito che «la situa-zione di necessita, il cui approfittamento costituisce condottaintegrante il reato di riduzione o mantenimento in schiavitu oservitu, deve essere intesa come qualsiasi situazione di debo-lezza o di mancanza materiale o morale atta a condizionare lavolonta della vittima (art. 644, 5o co., n. 3, c.p.) e non va confusacon lo “stato di necessita” di cui all’art. 54 c.p.» (Cass. pen.,6-5-2010, n. 21630, DeJure).(31) Cass. pen., 13-11-2008, n. 46128, DeG, 2008. Specifica laCorte in questa decisione che: «L’approfittarsi dello stato dinecessita e da ritenersi sussistente nell’ipotesi di sfruttamentodel bisogno esistenziale di immigrati che, incapaci di affrontarele spese di viaggio e di trovare lavoro, impegnano se stessi perpagare il prezzo sostenuto (nella specie, la Corte ha ritenutosussistente il reato in oggetto nei confronti dei gestori di uncirco, per aver ridotto e mantenuto i membri di una famiglia dicittadini bulgari in stato di soggezione continuativa; per la Cor-te, la brevita del tempo trascorso sino alla denuncia dei fattipoteva essere assunta come indice per la valutazione di gravitadel fatto, ma non poteva escludere il reato permanente)».(32) In merito all’“animus” con il quale lo sfruttatore si imponesul soggetto passivo vi e una corrente giurisprudenziale di me-rito la quale esige che gli elementi costitutivi del reato ex art.600 c.p. «siano dimostrativi di una ben piu grave situazione ditotale asservimento delle vittime, ridotte al rango di “cose” e,cioe, di oggetto dell’altrui illimitato ed incondizionato possesso,quindi i fatti accertati non devono apparire come semplici epi-sodi», nella fattispecie alla costrizione, alla prostituzione. Infat-ti la caratteristica della schiavitu e quella di sottoporre il sog-getto passivo all’altrui potere dispositivo in modo del tutto ana-logo a quello che un tempo il padrone esercitava sullo schiavo(Ass. A., Bari, 7-4-2004, DeJure).

(33) T. Palermo, 24-10-2008, GM, 2009, 1355; Cass. pen., 27-5-2010, n. 24269, CED, 247704; Ass. Trento, 20-11-2007, GM, 2008,1699; Cass. pen., sez. V, (ord.) 9-11-2005, n. 43868, CED, 232834.(34) Cass. pen., 9-11-2005, n. 43868, cit. Nello stesso senso, Ass.Trapani, 27-11-2009, DeJure. In casi specifici, altra giurispruden-za di legittimita sostiene che sussistono gli estremi costitutividella fattispecie incriminatrice in questione a carico di chiun-que e quindi, come nella specie, anche del padre che abusi del-la propria autorita, disponendo del minore come cosa propriao costringendolo a prestazioni che ne comportino lo sfrutta-mento o autorizzando altri a costringerlo (Cass. pen., 15-4-2010,n. 18072, DeJure. Nello stesso senso, T. Brescia, 20-5-2010,DeJure).(35) Ass. Milano, 18-2-2008, GM, 2008, 2351; Cass. pen., 12-3-2009, n. 13734, DeJure.(36) Resta, Quale liberta. Il confine tra sequestro di persona eriduzione in schiavitu, GM, 2009, 5.(37) Diotallevi, La riduzione in schiavitu: un fenomeno anticoancora attuale, DIC, 2004, 72.(38) Provenzano, La “nuova” nozione di schiavitu e il possibileconcorso col reato di maltrattamenti in famiglia, CP, 2007, 4574.(39) Cass. pen., 27-5-2010, n. 24269, DeJure.(40) C. Dir. Uomo, 26-7-2005, Siliadin c. Francia, cit. La causaera stata presentata da una cittadina togolese immigrata ille-galmente in Francia quando ancora era minorenne in quantovenduta dal padre ad un parente con la promessa di mandarlaa scuola e che invece la “presto” ad una coppia di sua cono-scenza. La giovane chiedeva la condanna dello Stato franceseche non aveva posto in essere sufficienti sforzi per proteggerladalla servitu nella quale era stata tenuta dai suoi “padroni” chela obbligavano ad eseguire forzatamente il lavoro di serva e dibaby sitter nella loro casa gratuitamente e senza possibilita diriposo o di riscatto in condizioni miserabili, con la minaccia divenire denunciata in quanto clandestina. I suoi sfruttatori ven-nero condannati dai giudici di prima istanza a dodici mesi didetenzione (di cui sette sospesi) e al risarcimento di centomilafranchi poiche sfruttavano il lavoro della giovane senza il per-messo di soggiorno, ne pagandola e ne versando i contributi.Tuttavia gli imputati vennero prosciolti in appello e anche se lasentenza venne ribaltata in cassazione con rinvio a una nuovadecisione di appello che condanno solo civilmente gli sfrutta-tori al pagamento di poco piu di trentamila euro, la giovanedonna ricorse alla Corte europea dei diritti umani per chiede-re la condanna dello Stato francese per violazione dell’art. 4CEDU (Giammarinaro, sub art. 5, in Bisogni-Bronzini-Picco-ne, La Carta dei diritti dell’Unione Europea. Casi e Materiali,Taranto, 2009, 92; V. Mantouvalou, Modern Slavery, cit., 2).(41) Afferma la Corte: «Accordingly, the offences to which shehad been subjected fell within the provisions of Articles 225-13and 225-14 of the Criminal Code as worded at the materialtime. These were non-specific texts of a more general nature,which both required that the victim be in a state of vulnerabilityor dependence. Those concepts were as vague as that of theoffender’s “taking advantage”, which was also part of the defi-nition of the two offences. In this connection, she emphasisedthat both legal commentators and the National Assembly’staskforce on the various forms of modern slavery had high-lighted the lack of legal criteria enabling the courts to determi-ne whether such a situation obtained, which had led in practiceto unduly restrictive interpretations» (C. Dir. Uomo, Siliadin c.Francia, cit.).(42) Supra, par. 1, nota 25. A questo proposito i giudici diStrasburgo affermano che: «With regard to the concept of “ser-vitude”, what is prohibited is a “particularly serious form ofdenial of freedom» (see Van Droogenbroeck v. Belgium, Com-mission’s report of 9-7-1980, Series B no. 44, 30, §§ 78-80). Itincludes, «in addition to the obligation to perform certain ser-vices for others (...) the obligation for the “serf” to live on

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another person’s property and the impossibility of altering hiscondition» (C. Dir. Uomo, Siliadin, cit.).(43) Giammarinaro, op. cit., 93.(44) «In addition, according to the report of 12-12-2001 by theFrench National Assembly’s joint taskforce on the variousforms of modern slavery, Articles 225-13 and 225-14 of theCriminal Code, as worded at the material time, were open tovery differing interpretations from one court to the next, asdemonstrated by this case, which, indeed, was referred to by thetaskforce as an example of a case in which a court of appeal hadunexpectedly declined to apply Articles 225-13 and 225-14. Inthose circumstances, the Court considers that the criminal-lawlegislation in force at the material time did not afford the ap-plicant, a minor, practical and effective protection against theactions of which she was a victim. It notes that the legislationhas been changed but the amendments, which were made sub-sequently, were not applicable to the applicant’s situation. Itemphasises that the increasingly high standard being requiredin the area of the protection of human rights and fundamentalliberties correspondingly and inevitably requires greater firm-ness in assessing breaches of the fundamental values of demo-cratic societies» (C. Dir. Uomo, Siliadin, cit.).(45) Giammarinaro, op. cit.(46) Giammarinaro, op. cit. Questa autrice rileva che la Corteha ritenuto la condizione di schiavitu della Siliadin richiamandola giurisprudenza in materia di “serfdom” istituto previsto dallaConvenzione supplementare sulla schiavitu del 1956.(47) Giammarinaro, op. cit. L’autrice rileva che la Corte «haevidenziato tutti gli elementi che potrebbero bene attagliarsi altraffico di esseri umani».(48) Nel caso Kunarac i convenuti, militari serbi, tennero pri-gioniere due giovani ragazze per diversi mesi trattandole comeproprieta privata, obbligandole a eseguire i lavori domestici e asoddisfare i loro impulsi sessuali. Si e trattato della prima ac-cusa di schiavitu giudicata dal Tribunale penale per l’ex Yugo-slavia (Ilo-International Labour Organisation, Forced la-bour and trafficking: a casebook of court decisions: a trainingmanual for judges, prosecutors and legal practitioners, Geneva,2009).(49) Ilo-International Labour Organisation, Forced labourand trafficking: a casebook of court decisions: a training manualfor judges, prosecutors and legal practitioners, cit., 20.(50) A. Caldwell, Causes, Consequences, and the InternationalImpact of the War in the Former Yugoslavia, 3 Rutgers J. Law &Relig. 5, 2001/2002; J. McHenry, Justice for Foca: The Interna-tional Criminal Tribunal for Yugoslavia’s Prosecution of Rapeand Enslavement as Crimes against Humanity, 10 Tulsa J.Comp. & Int’l L. 183, 2002; V. Oosterveld, Sexual Slavery andthe International Criminal Court: Advancing International Law,25 Mich. J. Int’l L. 605, 2004.

3. Schiavitu, tratta e traffico di esseri umani.Tanto nel linguaggio comune quanto in quello giuri-dico i termini “schiavitu”, “tratta” e “traffico di es-seri umani” vengono utilizzati come concetti equiva-lenti. Parrebbe interessante verificare se detta equi-valenza ha una corrispondenza concettuale.L’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1926 (51)riguarda sia l’intermediazione ed il commercio dipersone gia ridotte in schiavitu, sia la cattura di per-sone libere in vista della loro riduzione in schiavi-tu (52). Nel nostro ordinamento il legislatore del1930 aveva distinto in tre fattispecie le condotteschiavistiche (53) a seconda della genesi del fenome-no (riduzione in schiavitu), della attivita conseguen-te a tale riduzione (alienazione degli schiavi) ovvero

della “attivita schiavistica imprenditoriale” (tratta ecommercio) formulando tre distinte norme incrimi-natrici (54). Secondo la dottrina l’impostazione ori-ginaria di questo delitto manifestava l’autonomiadella legislazione penale interna rispetto a quella difonte convenzionale, poiche questa «non giunge(va)alle estreme conseguenze in punto di interpretazionedel concetto di tratta, accontentandosi di affermareche la peculiarita rispetto alla definizione convenzio-nale starebbe nella non singolarita delle singoleazioni vietate (cattura, commercio, trasporto) rite-nendo che il piu grave delitto di tratta o di commer-cio di schiavi sussiste(sse) soltanto quando vi (fossestato) un minimo di organizzazione imprenditorialee l’attivita concern(esse) piu persone» (55). La no-vella apportata dalla l. 11-8-2003, n. 228 sanziona latratta di persone quale reato contro la liberta perso-nale individuale (56) dall’art. 601 con la reclusioneda uno a venti anni «chiunque commette tratta dipersona che si trova nelle condizioni di cui all’art.600» c.p. Si tratta di una norma di adempimento deicitati obblighi internazionali (57) che punisce nonpiu tre, ma due fattispecie: una, sovrapponibile allaprecedente, che punisce la tratta di schiavi o serviche gia si trovano nelle condizioni di privazione del-la liberta, e l’altra che riguarda la “cattura a scoposchiavistico”, focalizzandosi sulla induzione o coa-zione della vittima a migrare ovvero a trasferirsi conlo scopo di essere oggetto di attivita schiavistica (58).La tratta di schiavi, quindi, e costituita dalla inter-mediazione, commercializzazione, trasporto, cessio-ne, vendita ed alienazione di persone gia ridotte inschiavitu per fini di lucro.Per quanto concerne la cattura a scopo schiavistico,le condotte colpite dall’art. 601 hanno per oggetto«una persona libera che viene indotta a trasmigrareper essere vittima dei delitti di riduzione in schiavituo servitu» (59). Nella disposizione in commento latutela penale viene anticipata fino a colpire condotteche sono finalizzate a rendere schiavo l’essere uma-no, ma che ancora non sono in grado di intaccare lasua soggettivita giuridica (60).Sotto questo profilo, la fonte convenzionale piu re-cente, ovvero la Convenzione del Consiglio d’Euro-pa contro il traffico di esseri umani firmata a Varsa-via il 16-5-2005, entrata in vigore il 1o febbraio 2008e ratificata in Italia con legge n. 104/2010, risulta es-sere uno strumento finalizzato a prevenire e combat-tere il traffico di esseri umani, indipendentementedal loro genere, nell’applicazione del principio dinon discriminazione, facendo riferimento ad una for-mula onnicomprensiva (61). La Convenzione esten-de la protezione alle vittime anche ai testimoni deltraffico e assicura la promozione della cooperazioneinternazionale in materia.

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La Corte europea dei diritti dell’uomo equipara dinuovo le figure di traffico di diritti umani e di tratta,ponendo le due fattispecie sul medesimo piano, pri-vilegiando l’aspetto di lotta concreta alla distinzioneteorica. Infatti nella recente decisione Rantsev con-tro Cipro e Russia (62), dove i giudici di Strasburgohanno stabilito che seppure non esplicitamente men-zionato nella Convenzione europea per la salvaguar-dia dei diritti umani e delle liberta fondamentali, iltraffico di esseri umani (ovvero la tratta) ricadononell’ambito di applicazione dell’art. 4 CEDU (rela-tivo al divieto di schiavitu e di lavori forzati), in con-siderazione della sua natura e dello scopo di sfrutta-mento che persegue, anche la tratta consente l’eser-cizio di un potere equiparabile al diritto di proprietasul soggetto passivo. Osserva la Corte che «i traffi-canti considerano l’essere umano come un bene damercanteggiare e a cui imporre prestazioni forzate,ricorrendo alla violenza e alle minacce. In base al-l’art. 4 della convenzione, gli stati sono tenuti adadottare un quadro legislativo e amministrativo ido-neo a prevenire e a reprimere la tratta degli esseriumani nonche a proteggere le vittime. Cio comportaanche un obbligo di porre in essere indagini effettivee di cooperare con le autorita di altri Stati, sia diorigine, che di transito e di destinazione» (63).Sulla differenza tra traffico di esseri umani e immi-grazione clandestina, la dottrina osserva che la primafattispecie riguarda la violazione della liberta perso-nale, mentre l’immigrazione illegale concerne la vio-lazione della legislazione posta a protezione dei con-fini. L’immigrazione illegale si fonda su un accordotra il migrante e il facilitatore, mentre nel caso deltraffico si innesta una condotta di violenza, ingannoo abuso, che puo verificarsi in un qualsiasi segmentodel processo migratorio (64). Nei casi dove la distin-zione e piu difficile e possibile fare ricorso all’ulte-riore elemento distintivo dello scopo illecito perse-guito dai trafficanti, elemento spesso decisivo per leindagini condotte nei paesi di destinazione (65).

(51) Esso stabilisce che «La tratta di schiavi comprende tutti gliatti di cattura, di acquisto o di cessione di un individuo in vistadella sua riduzione in schiavitu; tutti gli atti d’acquisto di unoschiavo in vista della sua vendita o del suo scambio; tutti gli attidi cessione per la vendita o scambio di uno schiavo acquistatoin vista d’essere venduto o scambiato, cosı come, in generale,tutti gli atti di commercio o di trasporto di schiavi».(52) S. Aprile, op. cit., 81.(53) S. Aprile, op. cit., 81, n. 8.(54) S. Aprile, op. loc. ult. cit.(55) G. Spagnolo, «Schiavitu», in Enc. dir., XLI, Milano, 1989,639.(56) S. Aprile, op. cit., 78. Il testo integrale della disposizioneincriminatrice, come sostituito dall’art. 2 legge n. 228/2003 re-cita: «Chiunque commette tratta di persona che si trova nellecondizioni di cui all’articolo 600 ovvero, al fine di commettere idelitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la inducemediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia,

abuso di autorita o approfittamento di una situazione di infe-riorita fisica o psichica o di una situazione di necessita, o me-diante promessa o dazione di somme di denaro o di altri van-taggi alla persona che su di essa ha autorita, a fare ingresso o asoggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi alsuo interno, e punito con la reclusione da otto a venti anni. Lapena e aumentata da un terzo alla meta se i delitti di cui alpresente articolo sono commessi in danno di minore degli annidiciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o alfine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».(57) S. Aprile, op. cit., 79. Il riferimento e alla Convenzionesulla abolizione della schiavitu firmata a Ginevra il 25-9-1926(resa esecutiva nell’ordinamento italiano con r.d. 26-4-1928,n. 1723; alla Convenzione supplementare sulla abolizione del-la schiavitu, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e prati-che analoghe alla schiavitu, firmata a Ginevra il 7-9-1956 e resaesecutiva con l. 20-12-1957, n. 1304.(58) S. Aprile, op. cit., 83.(59) S. Aprile, op. cit., 85.(60) S. Aprile, op. cit., 86.(61) La traduzione non ufficiale della Convenzione in linguaitaliana predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,Dipartimento per i diritti e le pari opportunita, parla di “tratta”di esseri umani e non di “traffico”, tuttavia si evidenzia come inlingua inglese per indicare la tratta di schiavi si parli “slavetrade”, mentre per il traffico di esseri umani si parli di “humantrafficking” ovvero di “trafficking of human beings”.(62) C. Dir. Uomo, 7-1-2010, Rantsev c. Cipro e Russia, con-sultabile su www.echr.coe.int. La vicenda che ha dato origine alricorso proposto dal genitore di una cittadina russa deceduta incircostanze poco chiare a Cipro, dove lavorava in un localenotturno e particolarmente complessa perche coinvolge tantoCipro quanto la Federazione russa: le indagini nell’isola nonavevano sortito esiti positivi e quelle nel Paese di origine nonavevano riscontrato una favorevole collaborazione da partedelle autorita cipriote (sul punto la Corte ha ritenuto che Ciproabbia violato il dovere di svolgere un’accurata indagine sullamorte mentre ha ritenuto insussistente la violazione da partedella Russia in considerazione del fatto che la morte non eraavvenuta nel suo territorio). E, invece, rilevante considerare lavalutazione della Corte europea con riferimento all’asseritaviolazione dell’art. 4 CEDU (divieto di schiavitu ). La Corte haricondotto il fenomeno della tratta di esseri umani a una formadi schiavitu, riconducibile dunque alla previsione convenziona-le, in considerazione del fatto che la convenzione e uno stru-mento “vivente” che deve quindi essere interpretato alla lucedelle mutate situazioni. La stessa circostanza che il Consigliod’Europa sia stata promotore di atti e strumenti di cooperazio-ne tesi a fronteggiare il fenomeno della tratta esprime assaibene il rilievo assegnato a tale fenomeno come minaccia alladignita e alle liberta fondamentali delle persone. Da qui l’ob-bligo per gli Stati di adottare un sistema legislativo e ammini-strativo adeguato tanto alla prevenzione, specie la penalizzazio-ne dei relativi comportamenti, quanto alla loro repressione.Sotto questo profilo una non attenta politica di visti relativa-mente al lavoro di “artista” laddove invece la destinazione fi-nale e quella dell’industria del sesso, si pone in contrasto contale obbligo. Che si tratti di un impegno complessivo quello cuisono chiamati gli Stati e dimostrato dal fatto che, nel caso dispecie, tanto Cipro quanto la Russia sono state sanzionate conriferimento all’art. 4 CEDU: Cipro per non avere posto in es-sere adeguate misure a tutela della vittima; la Russia per nonavere adottato alcuna misura atta a individuare i trafficanti dicui la donna e stata vittima. Al riguardo la Corte europea sot-tolinea il carattere transfrontaliero (transnazionale) del criminein questione (l’attivita criminosa viene realizzata sia nel Paesedi provenienza che in quello di destinazione); da qui l’esigenzadi una stretta ed efficace cooperazione giudiziaria e di polizia.Da cio potrebbe evincersi che la Corte potrebbe ravvisare una

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violazione a carico della Parte che non avesse corrisposto ade-guatamente a richieste di cooperazione giudiziaria in tale set-tore (C. Dir. Uomo, 7-1-2010, Rantsev c. Cipro e Russia, cit.,massima consultata in DeJure).(63) C. Dir. Uomo, 7-1-2010, Rantsev c. Cipro e Russia, cit.(64) Giammarinaro, op. cit., 89. Secondo l’autrice: «Si tratta delcaso tipico di donne migranti che vengono allettate con la pro-messa di un lavoro come domestiche o badanti o ballerine, euna volta arrivate nel paese di destinazione vengono obbligatea prostituirsi. In altri casi la donna sa che dovra prostituirsi findall’inizio del viaggio, ma cio non vale a escludere la ricorrenzadel traffico se nel paese di destinazione viene posta in essereuna condotta violenta o abusiva allo scopo di obbligare la don-na a prostituirsi in condizioni assai piu gravose o pericolose. Piudifficile e individuare un caso di traffico quando vi e abuso divulnerabilita, come tipicamente accade nel traffico a scopo disfruttamento lavorativo. Qui infatti la persona e libera nei mo-vimenti, e apparentemente esprime un consenso allo sfrutta-mento. L’indagine si fa allora piu complessa, e deve investire siale circostanze di fatto come la situazione di poverta estremadella vittima, l’esigenza di mantenere la famiglia all’estero,l’isolamento e l’impossibilita di trovare supporto nel paese didestinazione, sia le condizioni personali soggettive come l’eta,lo stato di salute, l’eventuale disabilita, sia la percezione sog-gettiva della vittima cioe la convinzione di non avere altra edaccettabile scelta se non sottomettersi all’abuso».(65) Giammarinaro, op. cit., 90. Osserva l’autrice che «tecnica-mente lo scopo illecito si configura come dolo specifico e dun-que non e necessario provare che si sia effettivamente realiz-zato. In pratica tuttavia e proprio la prova dello sfruttamentoche sovente consente di ricostruire l’intera fattispecie. Inoltrelo sfruttamento e un importante criterio distintivo tra traffico eimmigrazione illegale facilitata. Infatti in un caso di immigra-zione illegale, anche se il prezzo richiesto al migrante e di per seabusivo, la relazione tra il facilitatore e il migrante normalmen-te si esaurisce all’arrivo nel paese di destinazione. Nel caso deltraffico, viceversa, all’arrivo nel paese di destinazione il migran-te viene sottoposto a sfruttamento sistematico da parte dellostesso trafficante o viene “venduto” ad altri per essere sfruttatofino al pagamento del debito, vero o presunto, contratto per ilviaggio ed eventualmente anche per le spese relative alla suastessa sussistenza».

4. Schiavitu e lavoro forzato.Il lavoro forzato consiste in una pratica di sfrutta-mento diversa dalla schiavitu e dalla servitu tantoper origini storiche quanto per cause. Secondo al-cune ricostruzioni esso si e sviluppato a seguito del-la proibizione della tratta atlantica degli schiavi pro-venienti dall’Africa (66), con il conseguente declinodel sistema schiavista di lavoro e con la nuova esi-genza di manodopera a buon mercato. Prima essavenne soddisfatta con la cattura degli indigeni (67),poi con l’impiego contrattuale a basso costo dei pri-mi immigrati europei al fine di restituire i fondi uti-lizzati per la traversata oceanica (68). In un secondotempo, il lavoro forzato divenne una modalita diespiazione della pena da parte di galeotti (69) ov-vero una modalita rieducativa da parte di sistemipolitici oppressivi nei confronti dei dissidenti (70),assumendo connotati principalmente di punizionedi natura politica (71).Per quanto concerne il rapporto tra schiavitu e lavo-ro forzato, la servitu a contratto consisteva in un

paravento sostanziale per nascondere la schiavituvera e propria (72), specie durante il periodo deldominio coloniale dei Paesi occidentali nel continen-te africano (73). Dopo la I Guerra Mondiale e laprima fase di decolonizzazione vennero emanatedalla Organizzazione Internazionale del Lavoro leConvenzioni internazionali di contrasto ai lavori for-zati (74), ma e solo dopo le devastanti esperienze deicampi di concentramento nazisti che si e stabilitocosa consiste il lavoro forzato al fine di proibirlo construmenti convenzionali internazionali (75). La pri-ma Convenzione ILO che criminalizza il lavoro for-zato e la n. 29/1930 che all’art. 2 statuisce che: «iltermine lavoro forzato o obbligatorio indica ogni la-voro o servizio estorto a una persona sotto minacciadi una punizione o per il quale detta persona non sisia offerta spontaneamente» (76). Quella successivasull’abolizione del lavoro forzato n. 105/1957 all’art.1 stabilisce in cosa consista questa forma di sfrutta-mento distinguendola in cinque distinte fattispecie:a) coercizione o educazione politica come punizioneper il fatto di avere o esprimere idee o politiche ocomunque punti di vista opposti al potere costituito;b) mobilitazione o uso del lavoro per scopi di sfrut-tamento economico; c) disciplina lavorativa; d) pu-nizione per aver aderito a scioperi; e) discriminazio-ne razziale, sociale, nazionale o religiosa. Piu recen-temente e stato annoverato tra i casi di lavoro for-zato anche lo sfruttamento sessuale di donne ominorenni coinvolti nella tratta internazionale dipersone da destinare alla prostituzione (77).Si ha notizia di pochi processi celebrati per i criminirelativi ai lavori forzati (78) conclusisi con la con-danna dei colpevoli (79). A questo proposito si rico-struisce la vicenda relativa alle cause giudiziarie in-tentate da parte di cittadini italiani (soldati, civili opartigiani, definiti come “schiavi di Hitler”) depor-tati in Germania dopo l’Armistizio dell’8 settembre1943 per svolgere lavori forzati nelle industrie belli-che tedesche o nei campi di concentramento. Sulpunto vi fu una prima importante pronuncia dellaSuprema Corte a Sezioni Unite la quale stabilı che laRepubblica Federale Tedesca era immune contro ladomanda di risarcimento del danno proposta da uncittadino italiano catturato e deportato in Germaniaper essere utilizzato quale “mano d’opera non vo-lontaria” al servizio di imprese tedesche (80). I giu-dici motivarono il diniego di difetto di giurisdizionesulla base della Risoluzione 95-I dell’11-12-1946, conla quale l’Assemblea generale delle Nazioni Unite“confermo” i principi di diritto internazionale delloStatuto e dalla sentenza del Tribunale militare inter-nazionale di Norimberga, sia la deportazione chel’assoggettamento ai lavori forzati dovevano essereannoverati tra i “crimini di guerra” e, quindi, tra icrimini di diritto internazionale (81). Infatti, la de-

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portazione e l’assoggettamento dei deportati al lavo-ro forzato vengono configurati quale crimine inter-nazionale sia dai Principi di diritto internazionaleadottati nel 1950 dalla Commissione di diritto inter-nazionale delle Nazioni Unite (Principio VI), sia nel-le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Na-zioni Unite 25-5-1993, n. 827/93 e 8-11-1994, n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente,lo Statuto del Tribunale penale internazionale per laex Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunalepenale internazionale per il Ruanda (art. 3); sia, in-fine, nella Convenzione con la quale e stata istituitala Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il17-7-1998 da ben 139 Stati (dei quali 120 ratificanti)ed entrata in vigore il 1o luglio 2002 (artt. 7-8) (82).Ulteriormente va sottolineata la gravita dei criminicommessi durante la II Guerra Mondiale dalla stes-sa Germania che, prendendo atto delle sofferenzeinflitte dallo Stato nazista a quanti furono deportatie assoggettati al “lavoro coatto” e facendosi caricodella relativa responsabilita politica e morale, haistituito, con il concorso delle imprese tedesche cheavevano beneficiato di tali prestazioni “non volon-tarie”, una Fondazione, denominata “Memoria, re-sponsabilita e futuro”, allo scopo mantenere vivo ilricordo dell’accaduto e di assicurare alle vittime unindennizzo (l. 2-8-2000, BGBI, 2000, I, 1263), subor-dinando peraltro l’individuazione degli “aventi di-ritto” alla ricorrenza di determinati requisiti (ivi,art. 11).Quest’ultima legge assume rilievo anche sotto un ul-teriore profilo, in quanto conferma che i fatti postidal ricorrente a fondamento della propria pretesanon costituivano episodi isolati, ma rispondevano aduna precisa strategia perseguita in quella epoca, conferma determinazione, dallo Stato tedesco (83). Taleorientamento e stato seguito costantemente dallagiurisprudenza di legittimita (84), mentre e contra-stato nella giurisprudenza di merito. A questo pro-posito si ricordano quelle pronunce le quali afferma-no che la deportazione e l’assoggettamento al lavoroforzato in condizioni di schiavitu non sono reati “diper se” contemplati dal codice penale, ne dal codicepenale militare di guerra, e quindi le relative istanzedi risarcimento del danno subiscono l’ordinario de-corso della prescrizione (85). Inoltre, il medesimoorientamento statuisce che le rivendicazioni sostenu-te dagli ex deportati sono state soddisfatte con l’Ac-cordo intervenuto tra la Repubblica Italiana e laR.F.G. concluso a Bonn il 2-6-1961, cui e stata dataesecuzione con d.p.r. 14-4-1962, n. 1263. Infatti, taleAccordo all’art. 2 prevede che «Il Governo italianodichiara che sono definite tutte le rivendicazioni erichieste della Repubblica Italiana, o di persone fisi-che o giuridiche italiane ancora pendenti nei con-fronti della Repubblica federale di Germania o nei

confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche,purche derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodotra il 1o settembre 1939 e l’8 maggio 1945» (86).All’interno del dibattito giurisprudenziale, tuttavia,va segnalata una corrente contraria che all’oppostoriconosce il risarcimento del danno patito in Germa-nia dagli ex schiavi di Hitler poiche «l’esistenza diuna norma consuetudinaria internazionale che di-spone la imprescrittibilita dei crimini contro l’uma-nita viene espressamente affermata in alcune senten-ze rese dalla Suprema Corte e da Corti penali mili-tari italiane» (87). Inoltre, «la imprescrittibilita deicrimini contro l’umanita, nei numerosi casi riguar-danti fatti avvenuti nel corso dell’ultimo conflittomondiale, sia stata affermata dalla grande maggio-ranza delle corti dei diversi paesi, talora fondandolasu normativa interna ad hoc, talaltra su regole con-suetudinarie internazionali» (88).La vicenda degli ex lavoratori coatti nelle industrienaziste si e conclusa davanti alla Corte Internazionaledi Giustizia dell’Aja (89), supremo organo delle Na-zioni Unite, adita dalla Germania contro l’Italia e laGrecia, successivamente intervenuta perche davantiai giudici greci si sono svolte analoghe richieste risar-citorie di ex deportati. Nei confronti delle suddetteazioni giudiziarie lo Stato tedesco ha eccepito la nor-ma di diritto consuetudinario internazionale general-mente riconosciuta che impone agli Stati l’obbligo diastenersi dall’esercitare il potere giurisdizionale neiconfronti degli Stati stranieri per gli atti iure imperii.Autorevole dottrina, commentando in senso criticoquesta decisione, ha osservato che «la Corte ha rico-struito la ragione e la portata del principio d’immu-nita degli Stati ed ha concluso che, allo stato attuale,il diritto internazionale non prevede l’eccezione cheil governo italiano (e i giudici italiani e greci) rite-nevano invece sussistente» (90). La posizione difesadallo Stato italiano, seppur soccombente, appare tut-tavia condivisibile e concerne il riconoscimento diquella «regola formatasi a partire dal secondo con-flitto mondiale secondo la quale la commissione dicrimini internazionali comporta una responsabilitache ha carattere prioritario, tale da derogare anchealla norma sull’immunita degli Stati» (91).

(66) M.R. Saurin de La Iglesia, Per la storia del lavoro “coat-to”. Il caso galiziano nell’Ottocento, in Schiavitu antica e mo-derna, cit., 225.(67) Pietrostefani, La tratta atlantica. Genocidio e sortilegio,Milano, 2000, 19.(68) Parla di “servitu a contratto” Pietrostefani, op. cit.(69) Pietrostefani, op. cit. Nella letteratura e nella musica delxix secolo si trovano diverse testimonianze di questa modalitadi espiazione della pena, si pensi ad esempio alla novella diAntoine Francois Prevost, L’Histoire du chevalier des Grieux etde Manon Lescaut, musicata da Giacomo Puccini nell’opera“Manon Lescaut”, oppure ai personaggi romanzeschi di MollFlanders, tracciata dalla penna di Daniel Defoe, o di Jean

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Valjean, protagonista dei “Miserabili” di Victor Hugo in conti-nua fuga dalla condanna ai lavori forzati per aver rubato delpane. Questi personaggi rappresentano quell’umanita accomu-nata dal destino della condanna ai lavori forzati per comporta-menti non conformi ai modelli socialmente accettati dell’epocapoiche giocatori, truffatori, prostitute, criminali di piccolo cali-bro, furfanti, zingari o semplicemente poveri o caduti in disgra-zia (Pietrostefani, op. cit.).(70) Sull’uso dei lavori forzati come rieducazione dei dissidentipolitici si vedano M. Buber Neumann, Prigioniera di Stalin eHitler, Bologna, 1994; A. Solzenicyn, Arcipelago Gulag, Mila-no, 1974; A. Applebaum, Gulag. A History, New York, 2003; S.Rosefielde, Red Holocaust, New York, 2010; Miller-Vando-me-McBrewster, Laogai: Criminal Justice. Penal Labour, Pri-son Farm, Re-Education Through Labor, Penal Colony, HumanRights in the People’s Republic of China, Gulag, ReeducationCamp, Beau Bassin, 2010.(71) D. Ziskind, Forced Labor in the Law of Nations, 3 Comp.Lab. L. 253, 1980.(72) Pietrostefani, op. cit.(73) Anche in questo caso esistono testimonianze letterarie sul-la vastita del fenomeno, ad esempio nelle opere di A. Gide,Voyage au Congo del 1927 e Le retour de Tchad del 1928 cheprovocarono una fortissima polemica politica in Francia sul-l’utilizzo dei lavori forzati nelle colonie.(74) La Convenzione sul lavoro forzato n. 29/1930 e la Conven-zione sull’Abolizione del lavoro forzato n. 105/1957 integratadalla Raccomandazione n. 35 e la Convenzione sulla proibizio-ne e immediata azione per l’eliminazione delle forme peggioridi lavoro minorile n. 182/1999 [F. Carchedi (a cura di), Schia-vitu di ritorno, Sant’Arcangelo di Romagna, 2010, 167].(75) Si veda a questo proposito, l’art. 5 della Convenzionen. 105/1957.(76) Al 2o co. del medesimo articolo vengono previste le ecce-zioni alla regola generale, ovvero: «2. Tuttavia, il termine lavoroforzato o obbligatorio non comprendera, ai fini della presenteconvenzione: 1. ogni lavoro o servizio di carattere puramentemilitare richiesto dalla legge sul servizio militare obbligatorio;2. ogni lavoro o servizio facente parte dei normali obblighi civilidei cittadini di un paese che si governi in piena indipendenza; 3.ogni lavoro o servizio richiesto a una persona a seguito di unacondanna emessa in tribunale, a condizione che tale lavoro oservizio venga eseguito sotto la vigilanza e il controllo dellepubbliche autorita; e che la persona non sia impiegata o messaa disposizione di singoli privati, o di imprese e societa; private;4. ogni lavoro o servizio richiesto in situazioni di emergenza,cioe; in caso di guerra, di calamita; o minaccia di calamita; comeincendi, inondazioni, carestia, terremoti, epidemie ed epizoozieviolente, invasione di animali, insetti o parassiti vegetali nocivi,e in genere ogni circostanza che metta — o rischi di mettere —in pericolo la vita e le condizioni normali di esistenza dell’in-sieme o di una parte della popolazione; 5. i piccoli lavori diinteresse collettivo, cioe; i lavori eseguiti dai membri di unacomunita; nell’interesse diretto della comunita; stessa, lavoriche possono pertanto essere considerati come normali obblighicivili per i membri di una comunita; e sulla cui necessita; essistessi o i loro rappresentanti diretti abbiano il diritto di pro-nunciarsi».(77) P. Belser, Forced Labor and Human Trafficking: Estima-ting the Profits, 2005, in http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/forcedlabor/17. In merito alle decisioni della giurisprudenza eu-ropea sul punto, C. Dir. Uomo, 7-1-2010, Rantsev c. Russia eCipro cit., mentre per quanto concerne la giurisprudenza italia-na, Cass. pen., 19-2-2004, n. 21019, CP, 2005, 3, 786; Ass. Milano,22-9-2004, CorM, 2005, 65; Ass. A. Bari, 7-4-2004, DeJure.(78) Secondo una recente indagine dell’ILO, questi sono: Tri-bunale penale internazionale per i crimini commessi nella exYugoslavia dopo il 1991, Kunarac, cit.; Prosecutor v. Krnojelac,Case No. IT-97-25 (15-3-2002) and Case No. IT-97-25-A (17-9-

2003) (Appeals Chamber); C. Dir. Uomo, Van der Mussele v.Belgium, Application No. 8919/90 (23-11-1983), Siliadin e Ran-tsev gia citati; Economic Community of West African States(ECOWAS) Community, Court of Justice: Hadijatou Mani v.Republic of Niger, Community Court of Justice (27-10-2008).In India: People’s Union for Democratic Rights v. Union ofIndia, A.I.R. 1982 S.C. 1473 (19-9-1982); Bandhua Mukti Mor-cha v. Union of India, A.I.R. 1984, S.C. 820. In Pakistan: Dar-shan Masih v. State, P.L.D. 1990 S.C. 513; Judgment of HighCourt of Sindh, Circuit Court, Hyderabad, 2002. In Belgio: Pu-blic Ministry v. Wang Li Kang, Wang Qi et al., Court of Appealof Liege, Decision No. 2007/245 (24-1-2007); Public Ministry v.Cengiz Yonel and Abdellah Bouassam, Penal Court of Verviers,Decision No. 69.98.954/06 (15-1-2007). In Francia, Procureur dela Republique v. Monsieur B., Decision No. 97/8641, Court ofAppeal of Poitiers (26-2-2001). In Olanda, The Public Prosecu-tion Service v. The Accused, No. 07.976405-06, District Court ofZwolle (29-4-2008). In Brasile, Public Ministry of Labour v.Lazaro Jose Veloso (Fazenda Sao Luiz), Judgment No. 218/2002, 30-4-2003; Federal Public Ministry v. Gilberto Andrade,Judgment n. 2000.37.00.002913-2, Penal Court of MaranhaoState, 23-4-2008. Negli Stati Uniti, Iwanowa v. Ford Motor Co.,67 F. Supp. 2d 424 (D.N.J. 1999); Doe I v. The Gap, 2001 WL1842389 (D.N. Mar. I. 2001) 80; Jane Doe v. Reddy, 2003 WL23893010 (N.D.Cal. 2003); Doe I v. Unocal Corporation, 395F.3d 978 (9th Cir. 2003); Roe v. Bridgestone, 492 F. Supp. 2d988 (S.D. Ind. 2007); United States v. Kozminski, 487 US 931(1988) United States v. Bradley, 390 F.3d 145 (1st Cir. 2004).(79) Ilo-International Labour Organisation, Forced labourand trafficking: a casebook of court decisions: a training manualfor judges, prosecutors and legal practitioners, cit., 4.(80) Cass. S.U., 11-3-2004, n. 5044. In dottrina R. Baratta,L’esercizio della giurisdizione civile sullo Stato straniero autoredi un crimine di guerra, GC, 2004, 1200; A. Viterbo, I dirittifondamentali come limite all’immunita dello Stato, RCP, 2004,1030; F. Persano, Immunita statale dalla giurisdizione civile eviolazione dei diritti fondamentali dell’individuo, RCP, 2008,2259;(81) A questo proposito i giudici di legittimita precisavano che:«Nello Statuto, firmato a Londra l’8 agosto 1945, si precisava,infatti, che la categoria dei “crimini di guerra” comprende an-che “la deportazione per costringere ad eseguire forzati” [art. 6,lett. b)]. Nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Norimber-ga il 30 settembre 1946, si poneva in evidenza che un compor-tamento siffatto costituiva violazione “flagrante” della Conven-zione relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre, stipulataa L’Aia il 18 ottobre 1907, il cui allegato stabiliva che serviziagli “abitanti” possano essere imposti alla popolazione civile(soltanto) per le necessita dell’esercizio di occupazione (art.52), escludendo pertanto che prestazioni siffatte potessero es-sere richieste per fini diversi. L’applicabilita di quest’ultima di-sposizione era stata contestata dalla difesa degli imputati, laquale si era richiamata all’art. 2 della Convezione, facendo pre-sente che tale Convezione non era stata sottoscritta da alcuniStati belligeranti. L’obiezione fu pero superata dal Tribunaleosservando che nel 1939 (e, quindi, prima dell’inizio del conflit-to) le “regole” da essa stabilite erano riconosciute e accettateda tutte le nazioni civili ed avevano quindi assunto la forza eil valore di norme consuetudinarie» (Cass. S.U., 11-3-2004,n. 5044, cit.).(82) Cass. S.U., 11-3-2004, n. 5044, cit.(83) Cass. S.U., 11-3-2004, n. 5044, cit.(84) La Cassazione ha piu volte ribadito che sussiste la giuri-sdizione italiana nella causa intentata dal cittadino italiano de-portato in Germania per essere utilizzato quale mano d’operanon volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia ladeportazione che l’assoggettamento ai lavori forzati devono es-sere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini didiritto internazionale, essendosi formata al riguardo una nor-

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ma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti icomponenti della comunita internazionale (Cass., 22-3-2010,n. 6831, DeJure; Cass. S.U., 11-3-2004, n. 5044, DeJure; Cass.S.U., 29-5-2008, n. 14201, CED, 603273, Cass. S.U., 29-5-2008, n.14202, CED, 603116).(85) T. Torino, 20-10-2009, DeJure. Afferma il giudice sabaudo:«La deportazione e l’assoggettamento al lavoro forzato in con-dizioni di schiavitu non sono reati, di per se, contemplati ne dalcodice penale (che all’art. 600 prevede la reclusione da 5 a 15anni per la riduzione in schiavitu e all’art. 601 c.p. la reclusioneda 5 a 20 anni per la tratta degli schiavi ), ne dal codice penalemilitare di guerra (che in forza degli artt. 13 e 212 punisce conla reclusione da 2 a 7 anni chiunque, usando violenza verso unprigioniero di guerra, lo costringe a lavori vietati dalle conven-zioni internazionali). Pertanto il codice penale (non trattandosidi delitti puniti con l’ergastolo) contempla la prescrizione in 15anni (per delitti con pene non inferiori a 10 anni) o, al massimo,in 20 anni (per delitti con pena non inferiore a 24 anni). Aisensi dell’art. 158 c.p., nel caso di reato permanente o continua-to, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui e cessatala permanenza o la continuazione. Qualora l’illecito civile siaconsiderato dalla legge come reato, ma il giudizio penale nonsia stato promosso, all’azione risarcitoria si applica comunquel’eventuale piu lunga prescrizione prevista per il reato (art.2947, 3 c., c.c.), purche il giudice civile accerti “incidenter tan-tum”, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi diun fatto-reato. Ne consegue che, prescrivendosi il diritto al ri-sarcimento del danno da fatto illecito, ex art. 2947 comma 1,c.c., in soli 5 anni, alla fattispecie della deportazione e assog-gettamento al lavoro forzato in condizioni di schiavitu si appli-ca la prescrizione prevista per il reato e, cioe, 15 anni (o, co-munque, al massimo i 20 anni previsti ex art. 157 n. 1 c.p.)».(86) T. Torino, 20-10-2009, cit. Nello stesso senso, T. La Spezia,16-10-2008, inedita e T. Arezzo, 12-4-2007, inedita, ma entrambecitate nella sentenza torinese.(87) T. Torino, 19-5-2010, DeJure, che fa riferimento alla giacitata Cass. S.U., 11-3-2004, n. 5044.(88) Sul punto, questo giudicante motiva con argomentazionirelative al diritto comparato la mancata esplicita previsionedell’imprescrittibilita dei crimini contro l’umanita come il lavo-ro forzato: «Va ancora considerato, quando ci si interroga sullaprescrizione di questo tipo di crimini, che i paesi di commonlaw non conoscono l’istituto della prescrizione dei reati (chesono, dunque, sempre imprescrittibili, a prescindere dalla lorogravita). Per questi paesi — che rappresentano una consistenteparte della comunita internazionale — interrogarsi sulla pre-scrizione dei crimini contro l’umanita era, semplicemente, privodi senso; e la mancata ratifica, da parte loro, delle convenzioniONU del 1968 ed Europea del 1974 non puo certo assumeresignificato nel senso di negare l’esistenza del principio di im-prescrittibilita affermato in queste convenzioni. Non e un caso,invece, che una chiara tendenza verso il riconoscimento delprincipio di imprescrittibilita si sia manifestata a partire dal-l’inizio degli anni ’60, quando il rischio che non potessero es-sere piu perseguiti i crimini commessi dalle forze di occupazio-ne naziste nei paesi assoggettati durante il secondo conflittomondiale, ha indotto numerosi di questi paesi a dotarsi di leggiad hoc, che escludevano l’applicabilita della prescrizione (...).Dunque, l’esigenza di punire i crimini contro l’umanita perpe-trati durante la seconda guerra, e l’esigenza di assicurarne lapunizione senza limiti di tempo, sono state fortemente avvertitedalla comunita internazionale, e manifestate attraverso nume-rose leggi che, derogando alla disciplina interna, sottraevanoquesti crimini alla prescrizione» (T. Torino, 19-5-2010, cit.).(89) C. Intern. Giust., 3-2-2012, Germania c. Italia (con l’in-tervento della Grecia), decisione composta di una opinionedi maggioranza, tre opinioni concorrenti dei giudici Koruma,Keith e Bennouna e tre opinioni dissenzienti dei giudici Canca-

do Trindade, Yusuf, e Gaja consultabili su http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=2&case=143&code=ai&p3=4(90) V. Zagrebelsky, L’occasione perduta, La Stampa, 4 feb-braio 2012.(91) F. Pocar, La sentenza dell’Aja non convince, Il Sole 24 Ore,5 febbraio 2012. Questa autorevole dottrina sostiene che seppureaffermatasi solo di recente «(L)a pratica internazionale attribui-sce sempre maggiore importanza al diritto internazionale uma-nitario, consacrato nelle convenzioni di Ginevra del 1949, e allalotta contro l’impunita legata alle sue violazioni. Negli ultimi duedecenni questo orientamento si e espresso in particolare in ma-teria di responsabilita penale individuale degli autori delle vio-lazioni con la creazione di diversi tribunali internazionali per giu-dicare tali crimini indipendentemente dal rango degli accusati,e alcuni capi di Stato sono stati portati davanti a tali tribunali.Nessuna immunita e stata loro riconosciuta dal fatto di esserecapi di Stato o di governo. Ma e naturale che quando la respon-sabilita penale individuale ricada su persone che rappresentano,in quando suoi organi, uno Stato, ad essa si accompagni la re-sponsabilita internazionale dello Stato nei confronti del Paesedel quale le vittime delle violazioni sono cittadini».

5. La schiavitu nelle culture extraeuropee.Per una visione complessiva del tema e utile accen-nare brevemente alla presenza della schiavitu nelleculture di matrice extraeuropea, in particolare quellaislamica ed africana.Come e noto, il Corano, testo sacro dei mussulmani,regola il rapporto tra schiavitu e liberta (92). Non vie dubbio alcuno che il Corano abbia recepito l’esi-stenza della schiavitu in quanto parte della vita so-ciale e economica delle comunita arabe del vii sec.d.C., infatti questo testo sacro ha introdotto dellenorme di umanizzazione degli aspetti piu cruentidella schiavitu praticata nella Penisola Arabica.Con la Sunna e stato tramandato ai posteri il fattoche il medesimo Profeta Maometto ricevette, posse-dette e commercio in schiavi durante la sua vita eapplico la riduzione in schiavitu quale pena per co-loro che, sconfitti in guerra, non vollero convertirsialla religione islamica (93). Del pari, la Sharia, in-sieme dei precetti aventi forza di legge per il cre-dente, non abolisce esplicitamente la schiavitu dalsistema islamico, tacendo sulla questione (94). Ladottrina mussulmana si e trovata a doversi confron-tare con il fenomeno post illuministico (95), propriodella cultura occidentale, dell’abolizione della schia-vitu (96). Gli interpreti hanno cercato di adeguarela lettura dell’antico testo coranico con una inter-pretazione piu moderna delle sue disposizioni giun-gendo alla conclusione che la schiavitu, come intesanel testo coranico, sia ormai anacronistica o “obso-leta” (97). Una siffatta interpretazione sembrerebbeessere stata accettata, sul solo tema della schiavitu,anche commentatori islamici piu tradizionalisti, in-fatti vi e chi sostiene che l’ampio consenso delladottrina e della giurisprudenza islamica sulla illegit-timita della schiavitu abbia causato la soppressionedell’istituto dalla Sharia (98). Tuttavia la questionenon sembrerebbe del tutto sopita, prova ne sareb-

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bero le due diverse versioni della Carta araba deidiritti umani (99). Infatti, nella versione del testopredisposta nel 1994, e mai entrata in vigore, laschiavitu non viene abolita, mentre nella versionedel 2003, entrata in vigore nel 2004, all’art. 10 san-cisce il divieto di schiavitu, colmando cosı una dellepiu gravi lacune del testo precedente (100), in ognicaso l’implementazione concreta di questo divieto elasciato a ciascun Paese (101).Per quanto concerne la persistenza del fenomenoschiavistico nei Paesi africani va osservato che essonon e mai stato completamente debellato, nonostan-te gli sforzi per rendere effettive le dichiarazioni in-ternazionali e regionali dei diritti umani che proibi-scono la schiavitu. Per la realta africana, una dellepiu importanti e la Carta africana dei diritti dell’uo-mo e dei popoli (102), adottata a Nairobi il 28-6-1981dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governodell’Organizzazione dell’Unita Africana ed entratain vigore il 21 ottobre 1986 (103). All’art. 5, 2o co.,essa prevede che «Qualsiasi forma di sfruttamento edi svilimento dell’uomo, specialmente la schiavitu, latratta delle persone, la tortura fisica o morale, e lepene o i trattamenti crudeli, inumani o degradantisono interdetti». Cio nonostante, la schiavitu e assaidiffusa nei Paesi africani tanto nei luoghi dove lareligione musulmana (104) e maggioritaria (105),quanto nelle altre realta interessate a guerre civili oforti migrazioni. Come gia evidenziato (106), il traf-fico di esseri umani migranti (107) e una delle pia-ghe piu laceranti che affligge il continente africano:la dottrina afferma che il fenomeno attuale e moltopiu vasto e redditizio dell’antica tratta transatlanti-ca (108) e coinvolge principalmente donne e bambi-ni. Le donne sono destinate al mercato della prosti-tuzione e dello sfruttamento sessuale (109). Le guer-re civili, ancora frequenti in Africa, sono invece oc-casione di reclutamento forzato di bambini nelle for-ze armate (110), mentre gli uomini, quando nonimmediatamente sterminati, vengono impiegati co-me servitu coatta (111).

Elena Falletti

(92) B.K. Freamon, Some reflection, cit., 2006, 1437. Questoautore, alla nota 138, cita quali siano le Sure che disciplinano irapporti con gli schiavi, precisamente, Sura Al-Baqara 2:221,Sura An-Nisa 4:25, Sura An-Noor 24:32 (che consentono e re-golano il matrimonio degli schiavi); Sura Al-Baqara 2:178-179(che stabilisce le pene per l’omicidio tanto degli schiavi quantodei liberi); Sura Muhammad 47:4 (che disciplina le condizionidi liberta per i prigionieri di guerra); Sura An-Nisa 4:3, 4:24,4:36 (che stabilisce le regole relative ai rapporti con le concu-bine); Sura An-Nisa 4:92 (che stabilisce la liberta per lo schiavoche abbia espiato il peccato), Sura Al-Balad 90:13 (che pro-muove l’emancipazione degli schiavi).(93) B.K. Freamon, Some Reflection, cit., 1438.(94) B.K. Freamon, Some Reflection, cit.(95) L. Hunt, op. cit.

(96) Per quanto concerne la migrazione delle pratiche schiavi-stiche dai paesi islamici mediterranei a quelli sub-Sahariani, siveda A.N. Martinez, op. cit.(97) B.K. Freamon, Some Reflection, cit.(98) B.K. Freamon, Slavery, Freedom, and the Doctrine of Con-sensus in Islamic Jurisprudence, cit.(99) Si tratta di una convenzione regionale di protezione deidiritti umani che potesse mediare tra l’universalismo delle Con-venzioni dei diritti umani, come ad esempio quella proclamataa New York dalle Nazioni Unite nel 1948 e il mondo islamicorefrattario a questo approccio considerato quale significativoesempio di “colonialismo culturale” (Ando, I diritti umani nelbacino del Mediterraneo, in L’essenza della democrazia, a curadel Consiglio Nazionale Forense, Roma, 2010, 41); Tramonta-na, La nuova Carta araba dei diritti dell’uomo tra tradizione einnovazione, GiC, 2005, 1479. Per la consultazione dei due testinormativi si suggerisce Diritti fondamentali. Le nuove sfide, conun’appendice di carte regionali, a cura di Mazzarese-Parolari,Torino, 2010, 253-276.(100) Tramontana, op. cit.; Ando, op. cit.; M. Amin Al Midani,Arab Charter on Human Rights 2004, 24 B.U. Int’l L.J. 147,2006.(101) Va pero segnalato che l’Arabia Saudita, uno degli Statidove la Sharia e osservata con maggior rigore, ha abolito laschiavitu (Tramontana, op. cit.).(102) Consultabile in Mazzarese-Parolari, op. cit., 235-250.(103) Si tratta di una delle cc.dd. carte regionali per la prote-zione dei diritti umani. Adottata a Nairobi il 28-6-1981 dallaConferenza dei Capi di Stato e di Governo dell’Organizzazionedell’Unita Africana. Entrata in vigore il 21 ottobre 1986. Indottrina, si vedano U.O. Umozorike, The African Charter onHuman and Peoples’ Right, The Hague, 1997; Id., The AfricanCharter on Human and Peoples’ Rights: Suggestions for Moreeffectiveness, 13 Ann. Surv. Int’l & Comp. L. 179, 2007; R. Mur-ray, The African Commission on Human and People’s Rightsand international law, Oxford-Portland, 2000; Evans-Murray,The African Charter of Human Rights. The System in Practice,1986-2006, Cambridge-New York, 2008; W. Van Genugten,Protection of Indigenous Peoples on the African Continent:Concepts, Position Seeking, and the Interaction of Legal Sy-stems, 104 A.J.I.L. 29, 2010.(104) B. Lewis, Race and slavery in the Middle East: An histo-rical enquiry, Oxford, 1992.(105) A.Y. Rassam, Contemporary Forms of Slavery and theEvolution of the Prohibition of Slavery and the Slave TradeUnder Customary International Law, 39 Va. J. Int’l L. 303, 1999;S.L. Dygert, op. cit., 143; S. Tiefenbrun, Women, Children, andVictims of Massive Crimes: Legal Developments in Africa: ChildSoldiers, Slavery and the Trafficking of Children, 31 FordhamInt’l L.J. 415, 2008; Piola Caselli, Il diritto africano fra tradi-zione ed evoluzione, LIUC Papers, n. 231, 2010, 24.(106) Supra par. 3.(107) R.V. Magee, The Evolving Definition of the ImmigrantWorker: The Intersection Between Employment, Labor, and Hu-man Rights Law: Slavery as Immigration?, 44 U.S.F. L. Rev.273, 2009.(108) K.E. Bravo, Exploring the Analogy Between ModernTrafficking in Humans and the Trans-Atlantic Slave Trade, 25B.U. Int’l L.J. 207, 2007.(109) H. Fisher, The Sex Slave Trade: Biological Imperatives,Cultural Trends, and the Coming Empowerment of Women, 13Hastings Women’s L.J. 21, 2002; S. Tiefenbrun, Women, Chil-dren, and Victims of Massive Crimes, cit. Certa dottrina osservache la pratica delle cc.dd. spose bambine spesso nasconde iltraffico di persone a fini di sfruttamento sessuale: E. Warner,Behind the Wedding Veil: Child Marriage as a Form of Traffi-cking in Girls, 12 Am. U.J. Gender Soc. Pol’y & L. 233, 2004. Losfruttamento sessuale femminile e fortemente diffuso anche in

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Asia: S. Tiefenbrun, Human Trafficking in China, 6 U. St. Tho-mas L.J. 247, 2008; A.Y. Rassam, op. cit.(110) A. Leibig, Girl Child Soldiers in Northern Uganda: DoCurrent Legal Frameworks Offer Sufficient Protection?, 3 Nw.U. J. Int’l Hum. Rts. 6, 2005.(111) L.E. Nagle, Selling Souls: The Effect of Globalization onHuman Trafficking and Forced Servitude, 26 Wis. Int’l L.J. 131,2008.

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