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COMUNE DI SAVOGNA PROVINCIA DI UDINE SCHEMA DI NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019

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COMUNE DI SAVOGNA

PROVINCIA DI UDINE

SCHEMA DI NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

FINANZIARIO 2017-2019

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

PREMESSA Nell’anno 2015, come noto, è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014. L’ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell’anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l’obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (transazioni elementari) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011. Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi ed hanno adottato esclusivamente gli schemi armonizzati. Il Comune di Savogna non ha partecipato al periodo di sperimentazione previsto dall’art. 78 del D.Lgs. 118/2011, e pertanto nel 2015 ha applicato i principi contabili armonizzati e mantenuto gli schemi di bilancio “non armonizzati”. Dal 2016 l’Ente ha adottato anche i nuovi schemi di bilancio, da cui ne è conseguita la necessità di redigere ed approvare l’ulteriore documento di accompagnamento al bilancio rappresentato dalla nota integrativa, prevista dal nuovo principio applicato della programmazione – punto 9.11 di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011. Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali. Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

• il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;

• schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;

• reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;

• diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all’interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;

• nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;

• obbligatorietà del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;

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• introduzione del piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;

• nuova struttura del bilancio armonizzato più sintetica rispetto allo schema previgente; l’unità elementare di voto sale di un livello.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell’ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l’amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione. Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

• politico-amministrative in quanto consente l’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull’organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell’esercizio;

• di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;

• di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;

• di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;

• informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all’andamento finanziario dell’amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l’obiettivo di ampliarne la capacità informativa Con la “nota integrativa”, quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;

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- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;

- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO Gli Strumenti della programmazione. La Giunta Comunale predispone e presenta all’esame ed all’approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017-2019 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) avvenuta con deliberazione giuntale n. 30 in data 10.03.2017. Il DUP è stato quindi predisposto tenendo conto delle disposizioni finanziarie nazionali regionali che hanno trovato il loro definitivo assetto nella Legge di stabilità nazionale 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), nella Legge di stabilità regionale 2017 (Legge Regionale 29 dicembre 2016, n.25) e nel collegato alla manovra di bilancio regionale 2017 (Legge Regionale 29 dicembre 2016, n. 24) che ha modificato la Legge Regionale 18/2015 con particolare riferimento agli obiettivi di finanza pubblica.

La citata Legge di stabilità per l’anno 2017 (L. 11/12/2016 n. 232), è radicalmente intervenuta nell’ambito della fiscalità locale confermando per l’anno 2017 il blocco degli aumenti di tutti i tributi locali (con la sola esclusione della TARI) e delle addizionali rispetto ai valori deliberati per l’anno 2016 e il conseguimento, quale obiettivo di finanza pubblica, di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali con l’intera inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2017-2019, al netto della quota rinveniente da debito. La citata Legge regionale n. 24/2016 collegata alla manovra di bilancio regionale 2017/2019 è invece intervenuta a confermare i medesimi vincoli previsti dal legislatore nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prevedendo:

- il conseguimento del pareggio in termini di competenza - il contenimento della spesa di personale entro il limite della spesa media del

triennio 2011/2013 - la riduzione dello stock di debito

La disciplina regionale è poi intervenuta a prevedere particolari disposizioni in materia di gestione degli spazi orizzontali che deve avvenire, prioritariamente tra i Comuni appartenenti alla medesima Unione Territoriale Intercomunale. Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati: 1. principio dell’annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti

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di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale; 2. principio dell’unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento; 3. principio dell’universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta; 4. principio dell’integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite; 5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari; 6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari; 7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo; 8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti; 9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste; 10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine; 11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di

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continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio; 12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria; 13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi; 14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie; 15. principio dell’equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata; 16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati; 17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari; 18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio. Il Pareggio di bilancio. Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019 chiude con i seguenti totali a

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pareggio:

Esercizio 2017 € 1.334.314,99

Esercizio 2018 € 903.979,77

Esercizio 2019 € 879.425,01

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2017-2019, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria e tariffaria che prevede:

1) politica tariffaria Le novellate disposizioni introdotte dalla citata Legge di stabilità 2017 hanno confermato il

quadro ordinamentale della fiscalità locale prevedendo il blocco degli aumenti di tutti i

tributi locali (con la sola esclusione della TARI) e delle addizionali rispetto ai valori

deliberati per l’anno 2016 (e 2015).

Le tariffe e le aliquote dei tributi locali sono rimaste inalterate e sono state quindi confermate quelle vigenti per l’anno 2016.

2) politica relativa alle previsioni di spesa

Le previsioni di spesa corrente si assestano sui valori consolidati dell’esercizio precedente al fine di garantire il mantenimento del livello dei servizi e il loro regolare funzionamento.

La rigidità strutturale che caratterizza i bilanci degli enti locali, soprattutto se di piccole dimensioni, incide pesantemente sull'erogazione dei servizi e sulle scelte programmatorie dell'ente; nel triennio 2017 -2019 è ulteriormente vincolata dalle incertezze legate alle emanande disposizioni regionali in materia di trasferimenti ordinari relativi al Fondo perequativo stante che anche le disposizioni previste nella Legge di stabilità regionale per l’anno 2017 demandano all’approvazione di un successivo Regolamento la definizione dei criteri di riparto del Fondo perequativo che, alla data di stesura del presente documento, non sono ancora note.

Altro elemento di variabilità che caratterizza il triennio 2017/2019 è inoltre rappresentato dalle dinamiche di determinazione del Fondo ordinario transitorio comunale che, come previsto dalla legge di stabilità regionale, è strettamente correlato alla determinazione dell’omologo Fondo transitorio ordinario previsto a favore delle U.T.I e destinato al finanziamento, in seno alle Unioni Territoriali Intercomunali, delle funzioni trasferite, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 26/2014, dai Comuni a tali nuovi enti locali.

3) spesa di personale Il legislatore, con norme introdotte sia a livello nazionale che regionale, ha introdotto in momenti diversi taluni vincoli che, nel tempo, hanno limitato la possibilità di manovra nella pianificazione della dotazione di risorse umane.

Con l’entrata in vigore della L.R. 17 luglio 2015 n. 18 anche i Comuni di minori dimensioni sono stati assoggettai ai vincoli di finanza pubblica che, in materia di personale, a decorrere dall’esercizio 2016, dispongono il non superamento della spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013.

Tali vincoli trovano ulteriore limitazione in ambito regionale, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, stante che il fabbisogno di personale e le capacità

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assunzionali del sistema delle autonomie locali devono essere assicurati rispettando il principio dell’invarianza della spesa del sistema integrato.

La previsione di spesa del personale (stipendi + oneri) per ciascun anno del triennio 2017 - 2019 tiene conto del personale in servizio ed è riferita al trattamento tabellare derivante dall’ultimo rinnovo contrattuale intervenuto con il CCRL del 27.02.2012 a chiusura del biennio economico 2008 – 2009 e della indennità di vacanza contrattuale che costituisce un’anticipazione del futuro adeguamento contrattuale riferito al biennio economico 2011 – 2012. Va sottolineato che ai sensi delle disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonchè per il contenimento della spesa in materia di impiego pubblico le dinamiche contrattuali del personale della P.A. erano bloccate a tutto il 31 dicembre 2015 e che, alla data di stesura del presente documento non sono ancora note le eventuali disposizioni attuative dell’annunciato sblocco della contrattazione del settore pubblico. La spesa prevista per ciascuno degli esercizi presenti nel triennio 2017-2019 si attesta, in sede previsionale, al di sotto della media del triennio 2011-2013.

4) politica di indebitamento:

Il bilancio finanziario 2017-2019 non prevede l’accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche. Il residuo debito dei mutui al 31.12.2016 risulta essere pari ad € 768.649,31 Con l’entrata in vigore della L.R. 17 luglio 2015 n. 18 anche i Comuni di minori dimensioni sono stati assoggettai, a decorrere dall’esercizio 2016, ai vincoli di finanza pubblica che, in materia di indebitamento, prevedono l’obbligo di riduzione del proprio stock di debito residuo nel triennio 2017-2019 dell’0,5%; la programmazione del triennio, come detto, non prevede l’assunzione di nuovi prestiti e quindi il limite di riduzione dello stock di debito risulta rispettato.

5) obiettivi di finanza pubblica Con l’entrata in vigore della L.R. 17 luglio 2015 n. 18 anche i Comuni di minori dimensioni sono stati assoggettati ai vincoli di finanza pubblica che, in materia di conseguimento del pareggio di bilancio, a decorrere dall’esercizio prevedono il conseguimento del pareggio in termini di competenza.

Tale vincolo risulta confermato stante che, per il triennio 2017-2019, viene garantito il conseguimento di un saldo di competenza non negativo tra le entrate e le spese finali. Nelle scelte di programmazione si è quindi operato tenendo conto delle entrate che si renderanno effettivamente esigibili nell’esercizio e delle correlative spese

Per quanto concerne gli obiettivi di contenimento della spesa di personale e di riduzione dello stock di debito si rinvia ai precedenti punti 3 (spesa del personale) e 4 (politiche di indebitamento). Gli equilibri di bilancio I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2017-2019, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti: - pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere

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uguale al totale delle spese (tabella 1); - equilibrio di parte corrente (tabella 2); - equilibrio di parte capitale (tabella 3); Sia l’equilibrio della parte corrente che quello relativo alla parte capitale registrano il pareggio in ciascuno degli esercizi del triennio 2017 -2019. Anche il pareggio complessivo è rispettato.

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Equilibrio complessivo (tabella 1):

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Equilibrio di bilancio (tabella 2):

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CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2017-2019, per la parte entrata, sono sintetizzate:

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Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, e riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili al fine di evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA L’IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall’art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). L’art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale – ed ha trasformato l’IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale. La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI). Le aliquote previste per il 2017 sono invariate rispetto al 2016 stante che il comma 42 dell'art. 1 della Legge 232/2016 ha disposto il “blocco” della manovra tributaria prevista per il 2017. Dalle stime effettuate si prevede, per il triennio 2017 - 2019, un gettito annuo IMU in linea con l’andamento storico e pari a complessivi € 68.000,00.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC – Imposta Unica Comunale – istituita dall’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l’anno 2015, dall’art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190. Il Comune di Savogna non si è avvalso della facoltà di istituire tale tributo. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Con specifico atto consiliare è stata deliberata l’aliquota nella misura dello 0,4% che viene confermata anche per il triennio 2017 - 2019. Per effetto delle modifiche apportate al principio della competenza finanziaria potenziata relativamente all’accertamento delle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei

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contribuenti, i comuni possono contabilizzare l’addizionale comunale all’irpef nel bilancio di previsione 2017/2019 per l’importo accertato nell’anno 2015 entro però il limite determinato dalla somma delle riscossioni in conto competenza realizzate nell’anno 2015 e delle riscossioni in conto residui realizzate nell’anno 2016 che è pari a € 19.903,15.

Sulla base quindi di tali nuove disposizioni introdotte dai Decreti correttivi dei principi contabili la previsione per il triennio 2017 - 2019 viene stimata in € 20.000,00= annui in.

TASSA RIFIUTI - TARI La determinazione delle tariffe TARI (Tributo sui rifiuti), per un gettito complessivo pari a

€ 49.000,00 annui è tale da garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel

Piano Economico Finanziario.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI Il gettito dell'imposta e dei diritti sulle pubbliche affissioni è iscritto per € 350,00 annui. TOSAP Il gettito della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche è pari a € 1.000,00 annui. Titolo 2° - Trasferimenti correnti

Nei trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche sono ricompresi, distinti per provenienza, i seguenti trasferimenti: TRASFERIMENTI DALLO STATO I trasferimenti erariali dallo Stato sono destinati alla copertura delle funzioni di competenza statale (servizi indispensabili dei comuni) attribuite ai Comuni e alla copertura dei progetti minori stranieri. TRASFERIMENTI DALLA REGIONE: I trasferimenti ordinari correnti della Regione, sulla base delle disposizioni contenute nella Legge di stabilità regionale, sono distinti in:

- Fondo quota specifica - Fondo ordinario - Fondo perequativo

e sono stimati in complessivi € 341.112,43 per ciascun anno del triennio 2017-2019. Tale previsione, come evidenziato nelle premesse della presente Nota integrativa, è calcolato in termini prudenziali stante l’eventuale modifica dei criteri di riparto del Fondo perequativo che, alla data di stesura del presente documento, non sono stati

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ancora definiti e, soprattutto, tenendo conto dell’esatta quantificazione dell’omologo Fondo ordinario transitorio destinato alle UTI la cui quantificazione è strettamente correlata alla definitiva determinazione del Fondo transitorio ordinario destinato ai Comuni.

TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI Nei trasferimenti da altri soggetti sono ricompresi i trasferimenti da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche tra i quali i più rilevanti sono quelli derivanti dalla neo costituita UTI relativi al finanziamento delle funzioni che, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 26/2014, nel corso dell’esercizio 2017 saranno di competenza dell’UTI. Le spese relative a tali funzioni (Suap e Polizia Locale), per quota parte dell’esercizio 2017, restano di competenza del Comune e pertanto è previsto un trasferimento compensativo delle correlate minori entrate da trasferimenti regionali per complessivi € 19.273,33. Titolo 3° - Entrate extra tributarie

VENDITA DI BENI E SERVIZI In questa voce sono classificate le entrate relative ai servizi erogati dall’ente per complessivi € 12.372,92 per l’anno 2017 ed € 8.572,92 per i successivi anni 2018 e 2019. PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti dalla gestione dei beni, i più rilevanti dei quali sono relativi ai fitti reali di terreni e fabbricati che registrano un’entrata costante di € 6.086,00 per ciascun esercizio del triennio. PROVENTI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO Si prevede un entrata di € 100,00 per ciascun esercizio del triennio. INTERESSI ATTIVI E ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE L’entrata derivante dagli interessi attivi è stimata in € 900,00 per ciascun esercizio del triennio. RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute

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dall’ente a vario titolo. Titolo 4° - Entrate in conto capitale

Nel titolo 4° sono allocate le risorse destinate al finanziamento della spesa in conto capitale per complessivi: Anno 2017: € 319.661,64 Anno 2018: € 8.226,25 Anno 2019 € 20.646,37 così distinti per tipologia: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Regione e da altri soggetti del settore pubblico e privato. Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti e rappresentano entrate a specifica destinazione cui corrisponde il corrispondente vincolo di cassa. I contributi sono riferiti a specifici Decreti di concessione e/o domande di contributo presentate e sono stanziati nel triennio 2017 -2019 in relazione al cronoprogramma di realizzazione delle relative opere che è il seguente: Contributi regionali

- contributo regionale di cui al Fondo ordinario investimenti previsto dall’ art. 14 c. 9 della L.R. 18/2015) per complessivi € 33.833,01 da destinare alla manutenzione del patrimonio comunale di cui € 4.920,39 per l’anno 2017, € 8.266,25 per l’anno 2018 ed € 20.646,37 per l’anno 2019;

- contributo regionale per miglioramento viabilità comunale per € 100.000,00 nell’anno 2017;

- contributo regionale per interventi di messa in sicurezza sul monte Matajur per € 60.000,00 nell’anno 2017;

- contributo regionale per completamento sede Protezione civile per complessivi € 32.400,00 nell’anno 2017;

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Contributi da altre amministrazioni pubbliche In questa categoria sono previsti i contributi da amministrazioni pubbliche diverse dalle precedenti che sono i seguenti:

- contributo provinciale per manutenzione straordinaria Centro visite per € 20.000,00 nell’anno 2017;

- Fondo ordinario investimenti trasferito dall’Unione Territoriale Comunale per investimenti da realizzarsi nel territorio comunale per complessivi € 101.621,25 nell’anno 2017.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI Non sono previsti proventi da alienazioni nel triennio 2017-2019. Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie Per il macroaggregato riferito alle riduzioni di attività finanziarie non sono previsti stanziamenti nel triennio. Titolo 6° - Accensione di prestiti

Il bilancio finanziario 2017-2019 non prevede l’accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche. Il residuo debito dei mutui al 31.12.2016 risulta essere pari ad € 768.649,31. Va sottolineato che ai sensi delle disposizioni regionali in materia di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 18/2015, sono tenuti a ridurre il proprio stock di debito residuo nel triennio 2017-2019 dell’0,5%; la programmazione del triennio, come detto, non prevede l’assunzione di nuovi prestiti e quindi il limite di riduzione dello stock di debito è comunque rispettato. Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il

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finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi. Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa. Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati corrispondenti e sono pari, per ciascuno degli esercizi considerati, a complessivi € 169.205,00 in ciascun esercizio del triennio.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO IN ENTRATA Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato ed è costituito: a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce; b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria. Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale. L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente. In sede previsionale NON è previsto lo stanziamento del Fondo Pluriennale Vincolato stante che tale macroaggregato verrà determinato, ai sensi delle soprarichiamate disposizioni, contestualmente alle operazioni di riaccertamento ordinario, che saranno propedeutiche al rendiconto dell’esercizio 2016, ovvero, per effetto delle variazioni che potranno verificarsi in corso d’anno in relazione all’effettiva esecuzione delle opere correlata al previsto cronoprogramma degli interventi.

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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO IN SPESA

Il fondo pluriennale in spesa, per quanto sopraesposto, è speculare agli stanziamenti in entrata degli esercizi immediatamente precedenti, pertanto nel triennio, per quanto evidenziato nel precedente punto non presenta stanziamenti in sede previsionale. RISULTATO PRESUNTO DA ACCANTONAMENTI E DA FONDI VINCOLATI Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 187 del D.Lgs. 267/2000 le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione. Tale quota di avanzo applicata all’esercizio 2017 del bilancio è complessivamente pari a € 70.076,00 ed è destinata a specifici interventi di conto capitale analiticamente riportati nella sezione dedicata alle spese.

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Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese:

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Di seguito sono riportate ed analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio. Titolo 1 – Spese Correnti

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Come già evidenziato nella parte introduttiva del presente documento, le previsioni di bilancio sono state elaborate tenendo conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio, nonché dei limiti di spesa previsti dal legislatore regionale nell'ambito delle disposizioni in materia di obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2017/2019 che prevedono, alla luce delle modifiche introdotte dalla L.R 33/2015, il contenimento della spesa entro il limite della spesa media del triennio 2011/2013. Come sopra già evidenziato la spesa prevista per il triennio 2017/2019 è in linea con tale parametro stante che registra un valore inferiore rispetto alla media del triennio 2011/2013. La spesa di personale è riferita al trattamento tabellare derivante dall’ultimo rinnovo contrattuale intervenuto con il CCRL del 27.02.2012 a chiusura del biennio economico 2008 – 2009 e della indennità di vacanza contrattuale che costituisce un’anticipazione del futuro adeguamento contrattuale riferito al biennio economico 2011 – 2012. Nella previsione di spesa del personale per l’anno 2017 si è inoltre tenuto conto del trasferimento, mediante istituto della mobilità collettiva, del personale transitato, a far data dal 1 gennaio 2017, in UTI per l’esercizio delle funzioni relative al Servizio Finanziario di cui all’art. 27 della L.R. 26/2014 e del personale che, nel secondo semestre 2017, dovrà transitare in UTI per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 26 della L.R. 26/2014 (Suap e Polizia locale). Per effetto di tali trasferimenti la spesa del personale relativa all’esercizio 2017, registra un decremento di € 54.000,00. IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’ENTE In questa voce è classificata, quale posta principale l’ IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti pari a complessivi. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi. Il macroaggregato comprende tutte le spese che, nella precedente classificazione erano allocate agli interventi 02 e 03 della parte corrente, tra cui si evidenziano i carburanti per i mezzi, la cancelleria, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia)

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Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese relative ai contratti di appalto per l’erogazione dei servizi che sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. TRASFERIMENTI CORRENTI In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall’ente a terzi, parzialmente correlati da trasferimenti allocati al titolo 2 dell’entrata, sia relativi al settore sociale sia relativi al settore culturale. Risultano inoltre classificati in questo macroaggregato anche i trasferimenti per convenzioni. INTERESSI PASSIVI – La spesa per interessi passivi è prevista in € 33.495,14 per il 2017, in € 29.429,99 per il 2018 ed in € 25.614,38 per il 2019 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. Complessivamente l’onere di ammortamento per mutui, comprensivo della quota capitale (tit. IV), è pari a: € 119.581,29 per l’esercizio 2017 (di cui € 86.086,15 relativi alla quota capitale) € 119.581,29 per il 2018 (di cui € 90.151,27 relativi alla quota capitale) € 89.555,74 per il 2019 (di cui € 63.941,36 relativi alla quota capitale). Nel triennio la spesa per rimborso prestiti è in linea con i parametri relativi al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica che prevedono la riduzione dello stock di debito residuo. Ai sensi delle disposizioni regionali in materia di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 18/2015, sono infatti tenuti a ridurre il proprio stock di debito residuo nel triennio 2017-2019 dell’0,5%; la programmazione del triennio, come detto, non prevede l’assunzione di nuovi prestiti e quindi il limite di riduzione dello stock di debito è comunque rispettato. Anche gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell’ultimo esercizio chiuso. Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l’art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall’8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l’importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti. RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico ed è pari a € complessivi € 2000,00 annui. ALTRE SPESE CORRENTI In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano allocazione nei precedenti macroaggregati. Particolarmente incidenti sono gli stanziamenti previsti per le coperture assicurative obbligatorie a tutela e garanzia del patrimonio dell’ente che ammontano a complessivi € 18.300,00 per ciascun esercizio del triennio. La altre spese allocate sono invece riferite agli accantonamenti previsti dall’ordinamento che

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sono i seguenti: Fondo di riserva Il fondo di riserva è iscritto per € 3.740,62 nel 2017, per € 3.265,24 nel 2018 e per € 2.975,85 nel 2019. Tali stanziamenti rispettano i limiti previsti dall’art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. Fondo crediti di dubbia esigibilità Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un’apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2015 (primo anno di applicazione). Ai sensi di tali disposizioni il Fondo è stato determinato utilizzando i seguenti criteri:

- il livello di analisi delle entrata è stato effettuato a livello di capitolo - sono state escluse le voci di entrate previste dalla normativa (entrate tributarie che,

sulla base dei nuovi principi contabili vengono accertate per cassa, crediti da altre pubbliche amministrazioni, entrate riferite a servizi erogati solo a seguito dell’introito del relativo corrispettivo)

- sono stati estrapolati i dati extra contabili riferiti alle entrate che, in base ai nuovi principi contabili, vengono accertate per competenza e non per cassa (sanzioni amministrative codice della strada, mense scolastiche, recupero evasione tributaria)

- il periodo di osservazione prescelto è quello riferito agli ultimi cinque esercizi rendicontati (2011 – 2015)

- il calcolo dell’incidenza delle riscossioni sugli accertamenti è stato effettuato sulla base della media semplice stante che, rispetto alle altre due opzioni previste dai principi contabili (medie ponderate), non vi erano scostamenti significativi.

Al fine di evitare che l’introduzione del nuovo Fondo determinasse una eccessiva rigidità nei bilanci comunali la legge di stabilità 2015 è intervenuta disponendo una graduale applicazione delle nuove disposizioni prevedendo, nei primi 5 anni di applicazione, un accantonamento parziale dello stanziamento complessivamente previsto. Per l’esercizio 2015, primo anno di applicazione della contabilità armonizzata, l’accantonamento è stato pari al 36% dello stanziamento complessivo e nell’esercizio 2016 al 55%. Per gli esercizi successivi l’accantonamento deve essere pari al 70% nell’esercizio 2017, all’85% nell’esercizio 2018 e al 100% nell’esercizio 2019. Sulla base degli stanziamenti d’entrata previsti nel triennio lo stanziamento di bilancio è

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quindi il seguente: € 3.130,00 per l’anno 2017 € 3.800,00 per l’anno 2018 € 4.435,00 per l’anno 2019 Si evidenzia infine che tale fondo non dando luogo ad impegni andrà a confluire nell'avanzo di amministrazione vincolato e pertanto, in sede di rendiconto, non andrà a costituire spesa rilevante ai fini del raggiungimento del pareggio quale obiettivo di finanza pubblica. Si evidenzia, infine, che il Fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato nell’esercizio 2015, in sede di ultimo rendiconto approvato, pari a 3.830,52 La congruità di tale stanziamento andrà verificata in sede di rendiconto 2016 sulla base dell’andamento delle riscossioni del volume dei residui attivi registratisi nel quinquennio precedente determinando, conseguentemente, l’eventuale svincolo di quota parte di tale accantonamento.

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

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Titolo 2 – Spese in Conto Capitale Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle fonti di finanziamento che sono costituite da, entrate correnti, contributi del settore pubblico e privato, proventi da alienazioni, proventi per permessi di costruire (ex Bucalossi), entrate da accensione di prestiti, avanzi vincolati (o presunti) di precedenti esercizi e fondo pluriennale vincolato.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO DISTINTI PER TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO Di seguito si riporta l’elenco degli interventi di conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili che sono già state analizzate nella precedente sezione dedicata alle entrate. SPESE D’INVESTIMENTO FINANZIATE DA ENTRATE CORRENTI Non sono previste spese di investimento finanziate da entrate correnti. SPESE D’INVESTIMENTO FINANZIATE DA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I contributi agli investimenti erogati al Comune dalla Regione e da altri soggetti del settore pubblico e privato sono stati illustrati nella precedente sezione dedicata all’entrata. SPESE D’INVESTIMENTO FINANZIATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI. Come evidenziato nella parte dedicata all’illustrazione delle entrate, nel triennio 2017/2019 non è prevista l’accensione di nuovi mutui e pertanto non sono prevsite spese di investimento finanziate da indebitamento. SPESE D’INVESTIMENTO FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 187 del D.Lgs. 267/2000 le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione. Tale quota di avanzo applicata all’esercizio 2017 del bilancio è complessivamente pari a € 70.076,00.

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Nella seguente tabella riassuntiva vengono riportate nel dettaglio le spese di investimento previste nel triennio correlate alle relative fonti di finanziamento

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Titolo IV - Rimborso di prestiti Il residuo debito dei mutui al 31.12.2016 risulta essere pari ad € 768.649,31 Complessivamente l’onere di ammortamento per mutui, comprensivo della quota capitale (tit. IV), è pari a: Complessivamente l’onere di ammortamento per mutui, comprensivo della quota capitale (tit. IV), è pari a: € 119.581,29 per l’esercizio 2017 (di cui € 86.086,15 relativi alla quota capitale) € 119.581,29 per il 2018 (di cui € 90.151,27 relativi alla quota capitale) € 89.555,74 per il 2019 (di cui € 63.941,36 relativi alla quota capitale). Nel triennio la spesa per rimborso prestiti è in linea con i parametri relativi al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica che prevedono la riduzione dello stock di debito residuo. Ai sensi delle disposizioni regionali in materia di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 18/2015, sono infatti tenuti a ridurre il proprio stock di debito residuo nel triennio 2017-2019 dell’0,5%; la programmazione del triennio, come detto, non prevede l’assunzione di nuovi prestiti e quindi il limite di riduzione dello stock di debito è comunque rispettato. Titolo VII – Spese per conto di terzi e partite di giro Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate per complessivi € 169.205,00 annui per ciascun esercizio del triennio 2017/2019. ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI Si analizza altresì l’articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, per il triennio 2017-2019, le entrate riguardanti: - i contributi agli investimenti pari a € 319.661,64 nell’esercizio 2017, € 8.266,25 nell’esercizio 2018 ed € 20.646,37 nell’esercizio 2019.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL’ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI. I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali,

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costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il comune di Savogna NON ha rilasciato garanzie fidejussorie delle tipologie sopraindicate o altre garanzie passive ex art. 207 del D.Lgs. 267/2000.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA. La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati. Il comune di Savogna NON ha mai stipulato, né prevede di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE Le partecipazioni detenute dal Comune di Savogna solo le seguenti:

• CAFC S.p.A. 0,7785% I bilanci delle società partecipate sono disponibili all'indirizzo internet: http://www.cafcspa.com/index.php/amministrazione-trasparente

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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione 2016. TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

ESERCIZIO 2016

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ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L’INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

Come già evidenziato nelle note introduttive del presente documento con la legge n. 243/2012 sono stati disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 .

L' art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 ha declinato gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza e di cassa, del:

a) saldo tra le entrate finali e le spese finali;

b) saldo tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

Per l'anno 2016, tuttavia, la disciplina di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 è sostituita da quella indicata all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ed applicabile, in virtù delle modifiche intervenute all’art. 20 della L.R. 18/2015 ad opera della L.R. 33/205, anche agli enti locali del Friuli Venezia Giulia.

Per l’anno 2017 la citata Legge di stabilità (L. 11/12/2016 n. 232) è radicalmente intervenuta nell’ambito della disciplina degli obiettivi di finanza pubblica prevedendo il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali con l’intera inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2017-2019, al netto della quota rinveniente da debito.

La Legge regionale n. 24/2016 collegata alla manovra di bilancio regionale 2017/2019 è poi intervenuta a confermare i medesimi vincoli previsti dal legislatore nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prevedendo:

- il conseguimento del pareggio in termini di competenza - il contenimento della spesa di personale entro il limite della spesa media del triennio

2011/2013 - la riduzione dello stock di debito

E' fatto obbligo, a dimostrazione della compatibilità del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica, di allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto.

Si riportano le tabelle dimostrative del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui al combinato disposto dell'art. 1 comma 468 e seguenti L. 11/12/2016 n. 232 e dell’art. 20 della L.R. 18/2015:

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