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    SCHEDE LAVORO

    di Antonella Faucci

    Per comprendere meglio la situazione che stiamo vivendo presentiamodue schede relative una alla cronologia delle principali leggi sul lavoro e

    laltra alle diverse impostazioni del diritto del lavoro.

    Chi come noi si confronta con le donne che in sede sindacale o

    giudiziaria chiedono il rispetto dei loro diritti ha attraversato gli ultimi anni

    con sempre maggiore difficolt perche le tutele normative sono sempre

    minori.

    Cronologia delle principali fonti del diritto del lavoro

    FONTI SOVRANAZIONALI.

    Diritto internazionale

    1919 Carta Internazionale del Lavoro

    1944 Dichiarazione di Philadelphia

    1961 Carta Sociale Europea

    1964 Codice Europeo di Sicurezza Sociale

    1966 Patto delle N.U. sui diritti economici, sociali e culturali

    Convenzioni OIL

    Diritto Comunitario

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    1951-1957 Trattati istitutive delle Comunit Europee

    1986 Atto Unico Europeo

    1992 Trattato di Maastricht (UE)

    1997 Trattato di Amsterdam2001 Trattato di Nizza

    FONTI STATUALI

    Fine 800 inizi 900:

    Il rapporto di lavoro ha ricevuto regolamentazione giuridica solo a partire

    dalla fine del secolo scorso, in concomitanza con lemancipazione delle classi

    lavoratrici e come risposta alla questione sociale sorta con la rivoluzione

    industriale.

    Il fenomeno di maggior rilievo nellevoluzione di tale ramo del diritto

    costituito dal passaggio dalla scarna disciplina del Codice Civile del 1865, che

    regolamentava la locazione delle opere e dei servizi - e dalla modesta

    elaborazione giurisprudenziale dellepoca ad una diffusa e penetrante

    regolamentazione del rapporto di lavoro inteso come rapporto fondamentale

    dello Stato democratico.

    Le prime episodiche applicazioni dellintervento del legislatore hanno

    riguardato solo talune condizioni economiche e sociali del rapporto di lavoro

    quali la tutela del riposo settimanale e festivo (L. 489/1907) e della

    condizione delle donne e dei minori (L. 3657/1896 e L. 242/1902 integrate

    con la L. 818/1907) (Fase della legislazione sociale).

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    1924- 1942

    Il primo intervento legislativo organico costituito dalla Legge sullimpiego

    privato (RDL 1825/1924) Negli stessi anni, periodo corporativo fascista, unaulteriore fonte di diritto concorre allo sviluppo della materia lavoristica: il

    contratto collettivo corporativo, stipulato tra associazioni di datori di lavoro e

    sindacati dei lavoratori, dotato di efficacia generale ed inderogabile da parte

    della autonomia individuale.

    1942

    Entra in vigore il Codice Civile: si ha una sistemazione organica della materia

    lavoristica cui dedicata una disciplina ben distinta di quella concernente i

    contratti in genere ricompresa unitariamente a quella della impresa e della

    societ nel libro V (fase della incorporazione del diritto del lavoro nel diritto

    privato).

    1948

    Entra in vigore la Costituzione Repubblicana: alla visione corporativista dello

    stato fascista sostituisce quella democratica e sociale, fondando la Repubblica

    sul lavoro (fase della costituzionalizzazione).

    Leggi successive:

    L. 264/1949 in materia di collocamento

    L. 25/1955 apprendistato

    L.264/1958 lavoro a domicilio

    L. 339/1959 lavoro domestico

    L 1369/60 appalto di manodopera

    L. 230/1962 contratto di lavoro a tempo determinato

    L. 604/1966 licenziamenti individuali

    L. 300/70 Statuto dei Lavoratori

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    L. 533/73 Riforma del processo del lavoro

    L. 164/75 e 427/77 istituzione della CIG

    L. 285/77 occupazione giovanile

    L. 903/77 Parit uomo-donnaaccordo trilaterale 1983, protocollo di intesa 1984 sul contenimento del

    costo del lavoro

    L. 38/86 riforma dellindennit di contingenza

    L. 146/90 diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali

    L. 108/90 tutela del posto di lavoro

    L. 125/91 azioni positive per la parit uomo-donna

    L. 421/92 Privatizzazione del pubblico impiego

    L. 29/93 rinnovamento del sistema di contrattazione collettiva nel

    pubblico impiego

    Accordo luglio 1993 flessibilit, gestione crisi occupazionale, formazione,

    riattivazione mercato del lavoro

    Patto per il lavoro 1996 promozione delloccupazione e strategia

    integrata degli interventi sul mercato del lavoro

    L. 608/96 assunzione diretta nominativa

    L. 196/97 disciplina del lavoro interinale, riforma dellorario di lavoro e

    di alcune fattispecie contrattuali

    D. Lgs 396/97 in materia di contrattazione collettiva e rappresentativit

    sindacale nel pubblico impiego

    1997 le Leggi Bassanini attuano il decentramento amministrativo e le

    competenze delle Regioni abbracciano la materia del collocamento e

    delle politiche del lavoro.

    L. 469/97 riforma del collocamento

    D.Lgs. 80/1998 disciplina del rapporto di lavoro per i dipendenti della

    P.A.

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    L. 144/99 riforma degli ammortizzatori sociali e degli incevntivi alla

    occupazione, della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

    lavoro e le malattie professionali, cartolarizzazione del TFR e decollo

    della previdenza complementareD.Lgs. 68/99 collocamento obbligatorio

    D. LG. 345/99 Lavoro minorile

    D.Lgs. 532/99 lavoro notturno

    L. 53/2000 congedi parentali

    L. 83/2000 riforma diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali

    D.Lgs. 61/2000 riforma del lavoro a tempo parziale

    D.LGs. 151/2001 T.U. inmateria di tutela e sostegno della maternit e

    paternit

    D. Lgs. 368/2001 riforma del rapporto di lavoro a tempo determinato

    L. Cost. 3/2001 a modifica del titolo V della Costituzione attua una

    nuova ripartizione della potest legislativa tra Stato e Regioni.

    Patto per lItalia 2002 rottura dellunit sindacale

    L. 30/2003 delega al Governo in materia di occuopazione e mercato del

    lavoro (legge Biagi)

    D.Lgs. 276/03 attuazione della riforma del diritto del lavoro modificato

    con D.Lgs. 251/2004 e L. 80/2005

    D.Lgs. 124/2004 riforma della vigilanza in materia di lavoro

    L. 243/2004 riforma della previdenza

    HYPERLINK "" DM 6-10-04 incentivi a posticipo pensionamentoHYPERLINK "" D.Lgs. 30/05 invenzioni dei dipendenti HYPERLINK ""

    HYPERLINK "" D.Lgs. 145/05 parit di trattamento tra gli uomini e ledonne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e allapromozione professionale e le condizioni di lavoro.

    HYPERLINK "" D.Lgs. 198/06 codice delle pari opportunit HYPERLINK ""HYPERLINK "" L. 247/07 attuazione del Protocollo sul Welfare 23/7/07

    D.Lgs. 81/08 Sicurezza sul lavoro HYPERLINK ""

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    HYPERLINK "" DL 112/08, convertito dalla L. 133/08 modifiche al contrattoa termine e ad altri contratti atipici

    L. 15/2009 Produttivit del lavoro pubblico (L. Brunetta)2010 Collegato Lavoro

    Lintervento legislativo in materia di diritto del lavoro si impone, fin dai

    primi anni successivi alla Rivoluzione Industriale, con carattere di

    inderogabilit sulle determinazioni volontarie delle parti del rapporto di

    lavoro con lo scopo di tutelare il soggetto pi debole: il lavoratore.

    Dalla fine dell800 e sino agli inizi del XX secolo si registrano le prime formedi legislazione sociale che interviene ad attenuare gli aspetti pi deleteri della

    produzione indusrtiale (infortuni, lavoro delle donne e dei fanciulli, orario di

    lavoro, riposi etc.).

    Altri aspetti del rapporto di lavoro (retribuzione, mansioni etc.) sono invece

    lasciati alla libera determinazione delle parti secondo lideologia del codice

    civile del 1865 e dello Stato liberale.

    Solo successivamente si sarebbe affermato, infatti, il principio della tutela del

    lavoratore come parte debole del rapporto di lavoro in netta contrapposizione

    con limpostazione della prima fase della legislazione sul lavoro improntata

    invece alla logica della parit formale delle parti del rapporto di lavoro.

    Con lavvento del fascismo si attua in Italia una sistematica demolizione delle

    livbert sindacali e si realizza il sistema corporativo con lobiettivo disueprare lantagonismo fra gli interessi di classe subordinandoli allinteresse

    comune dello Stato.

    In questo periodo lintervento del legislatore si sviluppa attraverso la c.d.

    incorporazione dei principi che disciplinano il lavoro nel sistema del diritto

    privato: il codice civile del 1942 ha infatti unificato, nel proprio ambito

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    sistematico, il diritto civile ed il diritto commerciale inglobandovi anche il

    diritto del lavoro.

    Nel 1948 - ovvero nel momento in cui con il concorso delle forze politicherappresentative del movimento operaio, di quelle di ispirazione cattolica edel pensiero di matrice repubblicana varata la Costituzione repubblicana -viene data la massima dignit e rilevanza ad alcuni istituti essenziali digaranzia e di tutela del mondo del lavoro, a partire dalle indicazioni intesealla complessiva emancipazione della classe lavoratrice contenute nella partededicata ai principi fondamentali (la solenne affermazione di cui al primocomma dellart. 1 - LItalia una repubblica democratica, fondata sul

    lavoro, - il capoverso dellart. 3 - per cui compito della Repubblicarimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto lalibert e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo dellapersona umana e leffettiva partecipazione di tutti i lavoratoriallorganizzazione politica, economica e sociale del Paese - ed il primocomma dellart. 4, secondo il quale La Repubblica riconosce a tutti i cittadiniil diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questodiritto).

    Gran parte del titolo III della prima parte della Costituzione, dedicato ai

    rapporti economici, prende in esame i diritti dei lavoratori e delleformazioni sindacali: il diritto alla formazione ed allelevazione professionale,il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantit equalit del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente ad assicurare a s e allafamiglia una esistenza libera e dignitosa, la previsione di una duratamassima della giornata lavorativa, il diritto alle ferie ed al riposo settimanale,la parit di diritti della donna lavoratrice, la tutela delle lavoratrici madri, latutela del lavoro minorile, il diritto alla previdenza ed allassistenza, il dirittoallinserimento lavorativo dei disabili, la libert dellorganizzazionesindacale, il riconoscimento dellefficacia della contrattazione collettiva, ildiritto di sciopero, i limiti posti alla libert delliniziativa economica privata.

    Le direttive della Costituzione in materia di lavoro sopra citate costituiscono itasselli di una visione complessiva ed armonica che - se letta in sintonia con ilriconoscimento dei diritti inviolabili e con il programma di affrancamento dalbisogno affidato alla Repubblica dal II comma dellart. 3 - esprimono, per unverso, il riconoscimento del lavoro come elemento fondamentaledellideologia politica informatrice dellintero assetto statale e, per altro

    verso, stabiliscono i fondamenti del modello di stato sociale disegnato dalla

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    Si trattava di un meccanismo - conquistato attraverso dure lotte e faticosipassaggi legislativi - teso alla salvaguardia complessiva delle forme diorganizzazione dei lavoratori e delle loro garanzie allinterno dei posti dilavoro: non pacchi postali da spedire chiss dove e chiss quando a totale

    discrezione dellimprenditore, ma soggetti dotati di dignit e di diritti.Lo Statuto dei Lavoratori ha rappresentato il punto di snodo fondamentalenella storia della conquista dei diritti sindacali e del lavoro nel nostro Paese.

    Ci non significa che nel maggio del 1970 si determina il punto pi alto sulterreno complessivo del recepimento legislativo delle istanze provenienti dalmondo del lavoro e dalle sue rappresentanze sindacali; ma certamente si puaffermare che con lo Statuto (la legge 300) si determina in modo organico ecomplessivo una regolazione dei diritti del lavoratore - anzi del cittadino/

    lavoratore - nel luogo in cui egli presta la propria attivit, quantomeno sotto ilprofilo della tutela della propria dignit e della sua possibilit di svolgere lapropria azione sindacale.

    Dopo il 1970 altre conquiste, per lo meno nel quinquennio successivo,continueranno a determinarsi, sulla spinta della grande crescita politico/sindacale degli anni sessanta e della grande stagione di lotta del biennio rosso1968/69 e dei primi anni settanta.

    Lingresso per successive stratificazioni dei diritti del lavoro e delle garanzie

    dei lavoratori nellambito del nostro ordinamento giuridico - ed anche questofa parte della storia del conflitto sociale del nostro Paese negli ultimicinquantanni - ha significato lentrata in campo della figura del magistratodel lavoro, specie a seguito della riforma del processo del lavoro avvenuta nel1973. Il riconoscimento in via legislativa di nuovi e significativi diritti per ilavoratori si traduce nella richiesta di tutela giurisdizionale, e per questa viasi determina una serie di pronunzie giudiziali innovative che a loro volta -insieme ai mutamenti per via legislativa ed alle previsioni contrattuali -incidono profondamente nella realt dei luoghi di lavoro e nel rapporto tra

    datore di lavoro e prestatore dopera.Sul finire degli anni settanta, e qui la storia sfocia nella cronaca, una serie diistituti di tutela e garanzia del lavoro viene progressivamente smantellata,nellambito di una poderosa trasformazione del quadro economico/sociale,delle forme della produzione e sotto il peso incalzante di un attaccopadronale senza soluzioni di continuit, di uno scenario politico segnato daforti elementi involutivi, di una sostanziale modifica dellazione delle grandicentrali sindacali.

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    La parabola discendente della tutela normativa del diritto del lavoro (nontanto con riferimento ai diritti sindacali quanto riguardo alle molteplici formein cui si manifesta il lavoro eterodiretto) ha inizio a partire dalla met deglianni 70, sotto la duplice spinta delle grandi ristrutturazioni industriali con le

    connesse e conseguenti massicce riduzioni del personale e del vasto processodi decentramento produttivo, che mirava a rendere pi flessibile il processolavorativo e soprattutto a spezzare le grandi concentrazioni operaie e lagrande forza contrattuale raggiunta nelle grandi fabbriche dal movimento deilavoratori.

    Il mito della flessibilit ha invaso sempre di pi il dibattito politico esindacale, sino a diventare un vero e proprio luogo comune. La flessibilit (inentrata ed in uscita) ha significato ricattabilit del singolo e divisione tra lediverse categorie dei lavoratori. Dalla diversificazione salariale, alladiversificazione delle tipologie contrattuali nellambito del lavoro dipendenteed alla crescita di unarea sempre pi vasta di lavoratori formalmenteautonomi ma sostanzialmente pi deboli e sfruttati degli altri.

    Gli anni ottanta e gli anni novanta sono accompagnati da questa spintaallerosione delle faticose conquiste ottenute nei decenni precedenti: dallaintroduzione dei contratti di formazione e lavoro nel 1984, allestensione delletipologie del lavoro a tempo determinato accompagnata dallintroduzionegeneralizzata dellavviamento al lavoro per chiamata nominativa nel 1987,

    sino al pacchetto Treu - che introduce il lavoro interinale, ovvero una nuovaforma di caporalato - nel 1997 ed alle disposizioni del settembre 2001 in temadi rapporti di lavoro a termine.

    Di seguito i principi contenuti nel Libro Bianco sfociati nella L. 30/2003 e nelsuccessivo D.Lgs. 276/03 compongono uno scenario di liberalizzazionesenza confini e di regolamentazione dei rapporti di lavoro, a partire daltentativo di sganciare, nella determinazione dei soggetti del rapporto dilavoro, il datore dal dipendente e di introdurre in maniera generalizzata tra le

    due parti del rapporto la presenza di un terzo soggetto che agisce daintermediario. Il tutto avviene in presenza di una moltitudine di lavoratori avario titolo atipici, ovvero non certamente classificabili come piccoliimprenditori o lavoratori autonomi, ma soggetti per i quali non viene piutilizzato il classico schema della subordinazione e rispetto ai quali non sonoritenuti applicabili gli istituti normativi e contrattuali che sono tipici dellavoro subordinato.

    Da ultimo il Collegato Lavoro, approvato definitivamente lo scorso 19ottobre 2010, stato definito dal sindacato una vera e propria controriforma

    del diritto del lavoro e del processo del lavoro, una vera e propria tagliola

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