SCADENZA ADEMPIMENTO MODALITÀ IMPOSTE SUI REDDITI mese di... · avvalgono dell’assistenza...

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Dott. Rag. Giorgio Palmeri Rag. Tiberio Frascari Dott. Fabio Ceroni Dott. Carlo Bacchetta Dott. Filippo Foresti Dott. Mariangela Frascari Dott. Marta Lambertucci Dott. Lorenzo Nadalini Dott. Valentina Pellicciari Dott. Simone Pizzi Rag. Marinella Quartieri Dott. Alessandro Ricciardelli Dott. Stefano Santucci Dott. Alessandro Tentoni Bologna, 8 ottobre 2014 SCADENZA ADEMPIMENTO MODALITÀ 10 ottobre 15 ottobre IMPOSTE SUI REDDITI Regimi fiscali agevolati per nuove iniziative - Trasmissione dei dati contabili delle operazioni effettuate Per i soggetti che si avvalgono dei regimi fiscali agevolati e degli adempimenti contabili semplificati previsti per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, di cui all’art. 13, L. 23 dicembre 2000, n. 388, e che si avvalgono dell’assistenza fiscale degli uffici delle entrate, scade il termine per la trasmissione telematica dei dati contabili relativi al trimestre solare precedente (Provv. Ag. Entrate 14 marzo 2001). Si vedano al riguardo la C.M. n. 23/E del 9 marzo 2001 e la C.M. n. 86/E del 2 ottobre 2001. FATTURAZIONE DIFFERITA Emissione della fattura Scade il termine per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese precedente.

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Dott. Rag. Giorgio PalmeriRag. Tiberio FrascariDott. Fabio Ceroni

Dott. Carlo BacchettaDott. Filippo ForestiDott. Mariangela FrascariDott. Marta LambertucciDott. Lorenzo NadaliniDott. Valentina PellicciariDott. Simone PizziRag. Marinella QuartieriDott. Alessandro RicciardelliDott. Stefano SantucciDott. Alessandro Tentoni

Bologna, 8 ottobre 2014

SCADENZA ADEMPIMENTO MODALITÀ

10 ottobre

15 ottobre

IMPOSTE SUI REDDITIRegimi fiscali agevolati per nuove iniziative -Trasmissione dei dati contabili delle operazioni effettuate

Per i soggetti che si avvalgono dei regimi fiscali agevolati e degli adempimenti contabili semplificati previsti per le nuove iniziativeimprenditoriali e di lavoro autonomo, di cui all’art.13, L. 23 dicembre 2000, n. 388, e che siavvalgono dell’assistenza fiscale degli uffici delleentrate, scade il termine per la trasmissione telematica dei dati contabili relativi al trimestre solare precedente (Provv. Ag. Entrate 14 marzo 2001). Si vedano al riguardo la C.M. n. 23/E del 9 marzo 2001 e la C.M. n. 86/E del 2 ottobre 2001.

FATTURAZIONE DIFFERITAEmissione della fattura

Scade il termine per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti oconsegnati nel mese precedente.

16 ottobre IMPOSTE E CONTRIBUTISomme risultanti dalle dichiarazioni Modello

UNICO e IRAP - Rateizzazione - Titolari di partita IVA

Per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Modello UNICO ed IRAP, in rate mensili di uguale importo, con l'applicazione degli interessi, e con scadenza delle rate successive alla prima:

− entro il giorno 16 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA;

− entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti, scade il termine per il versamento della rata mensile dovuta dai titolari di partita IVA.

In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre (art. 20, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).Per i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA nel contesto della dichiarazione unificata annuale, il versamento dell’ IVA annuale puòessere effettuato negli stessi termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base al Modello UNICO.

Versamento

Per il versamento devono essere utilizzati i codici-tributo:

− per il versamento del saldo:• 4001 per l’IRPEF;• 1795 imposta sostitutiva

sul regime fiscale di vantaggio ;

• 1842 per la cedolare secca;

• 2003 per l’IRES;• 3800 per l’IRAP;

− per il versamento dell’acconto:• 4033 per l’IRPEF;• 1793 imposta sostitutiva

sul regime fiscale di vantaggio;

• 1840 per la cedolare secca;

• 2001 per l’IRES ; 3812 per l’IRAP;

− per il versamento delle addizionali: • 3801 per l’addizionale

regionale all'IRPEF in autotassazione;

• 3844 per l’addizionale comunale all'IRPEF a saldo in autotassazione; 3843 per l’addizionale comunale all'IRPEF in acconto inautotassazione;

− per il versamento dell’IVA annuale: • 6099 per l’ IVA annuale;• 6494 per l’IVA da

adeguamento agli studi di settore per il versamento degli interessi sulle somme rateizzate:

• 1668 per interessi pagamento dilazionato imposte erariali;

• 3804 per interessi

pagamento dilazionato tributi enti locali; 3805 per interessi pagamento dilazionato tributi regioni.

16 ottobre IMPOSTE SUI REDDITIVersamento ritenute alla fonte

Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

− redditi di lavoro dipendente;

− redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

− redditi di lavoro autonomo;

− redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno, e partecipazione ad associazioni in partecipazione;

− provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio;

− indennità, compensi e rimborsi correlati all’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica;

− corrispettivi dovuti dal condominio per contratti di appalto di opere e servizi;

− compensi per la perdita di avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici ad imprese;

− premi e contributi corrisposti dall'UNIRE e premi corrisposti dalla FISE;

− indennità di esproprio, di occupazione, eccetera;

− obbligazioni e titoli similari;

− interessi, premi ed altri frutti corrisposti sui depositi;

− redditi di capitale diversi dai dividendi e da quelli indicati in precedenza;

− proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;

− plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere.

Regime fiscale di vantaggio – Con riferimento al regime fiscale di vantaggio, introdotto dall’art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, a decorrere dal 2012, a favore di persone fisiche che intraprendono attività di impresa o di lavoro autonomo, e soggette all’imposta sostitutiva del 5 per cento, l’art. 5, Provv. Ag. Entrate 22 dicembre 2011, dispone che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del

Versamento

Per il versamento devono essere utilizzati i codici-tributo:• 1001 per le ritenute su

retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilitàaggiuntive e relativo conguaglio;

• 1002 per le ritenute sugli emolumenti arretrati;

• 1004 per le ritenute suiredditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

• 1012 per le ritenute sulleindennità di cessazione rapporto di lavoro;

• 1019 per le ritenute del 4 per cento a titolo di acconto IRPEF sui corrispettivi di contratto di appaltocorrisposti dai condomini;

• 1020 per le ritenute del 4 per cento a titolo di acconto IRES sui corrispettivi dicontratto di appalto corrisposti dai condomini;

• 1038 per le ritenute su provvigioni;

• 1040 per le ritenute suredditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni;

Compensazione

Ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, le somme a debito da versare con il suddetto modello F24 possono essere compensate con i crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate.

regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

16 ottobre ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL’IRPEFRedditi di lavoro dipendente e assimilati –

VersamentoScade il termine per il versamento delle addizionali all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute nel mese precedente secondo i criteri sotto indicati.Addizionale regionale. Ai sensi dell’art. 50, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l’addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, determinata dai sostituti d'imposta all'atto di effettuazione delle operazioni di conguagliorelative a detti redditi, è trattenuta:

− in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;

− in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio in caso di cessazione del rapporto.

Addizionale comunale. Ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, l'addizionalecomunale sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, determinata dai sostituti d'imposta all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, è trattenuta:

− l’addizionale dovuta a saldo, in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;

− l’addizionale dovuta in acconto, in un numero massimo di nove rate mensili a partire dal mese di marzo;

− l’addizionale residua dovuta in caso di cessazione del rapporto, in unica soluzione.

Versamento

Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici –tributo.• 3802 addizionale regionale

(saldo) trattenuta dal sostituto d’imposta;

• 3848 addizionale comunale (saldo), trattenuta dal sostituto di imposta;

• 3847 addizionale comunale (acconto) trattenuta dal sostituto d’imposta.

16 ottobre IVAVersamento dell’imposta risultante dalla

dichiarazione annuale - Rateizzazione

Per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato dell’IVA annuale per il periodo di imposta 2013, in rate mensili di ugualeImporto:

− con versamento della prima rata entro il 16 marzo, prorogato a lunedì 17 marzo 2014 e

− con scadenza delle rate successive alla prima entro il giorno 16 di ciascun mese, con applicazione dell’interesse fisso di rateizzazione dello 0,50 per cento mensile,

scade il termine per il versamento della rata mensile. In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre (art. 20, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

Per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA nell’ambito del Modello UNICO (vedere scadenza “IVA – Dichiarazione annuale” in questo scadenzario) il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base a tale dichiarazione, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data del 16 marzo.

Versamento

Modello F24 con modalità telematiche e i seguenti codici –tributo:• 6099 IVA Annuale;• 1668 interessi pagamento

dilazionato imposte erariali.

Compensazione

Ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, le somme a debito da versare con il suddetto modello F24 possono essere compensate con i crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate.

16 ottobre IVAVersamento dell’imposta dovuta dai contribuenti

mensili per il mese di settembre 2014

Contribuenti mensili - Scade il termine per l'effettuazione del versamento risultante dalla liquidazione relativa al mese di settembre 2014, aisensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100. Se l’importo non supera euro 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Versamento

Modello F24 con modalità telematiche e con l’indicazione del codice – tributo 6008.

Compensazione

Ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, le somme a debito da versare con il suddetto modello F24 possono essere compensate con i crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate.

16 ottobre IVAComunicazione delle dichiarazioni d’intento

ricevute

Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute per le quali le operazioni effettuate senza applicazione di imposta sono confluite nella liquidazione con scadenza in data odierna (art. 1del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17, come modificato dall’art. 2, comma 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16).

Con il D.L. 16/2012 (art. 2, comma 4) si modifica la disposizione normativa relativa al termine di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute (art. 1, comma 1, lett. c), del DL 746/83), disponendo che la comunicazione non deve essere più presentata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione d’intento, bensì “entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta”.Per effetto di tale modifica l’obbligo di comunicazione non decorre dalla data in cui la dichiarazione d’intento è ricevuta, ma dal momento in cui, a seguito di tale dichiarazione, il soggetto (fornitore) pone in essere operazioni senza applicazione del tributo.Verificata tale condizione, la comunicazione deve essere inviata entro il termine previsto per la liquidazione dell’IVA riferita al mese o trimestre di effettuazione delle operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, lett. c), del DPR 633/72.

Presentazione

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissionetelematica.

16 ottobre INPSVersamento contributo alla gestione separata

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 maggio 1996, n. 281), relativi, tra l’altro, a:

− rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e non (art. 61, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276; vedasi la circ. INPS n. 29/2012 sulle novità recate dalla L. 28 giugno 2012, n. 92);

− incaricati alle vendite a domicilio (se il reddito annuo è superiore ad euro 5.000,

Versamento

Si riportano le principali causali-contributo da indicare nel modello di versamento:

• CXX - rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e non.

ai sensi dell’art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326);

− esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro ai sensi del citato art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269; vedasicirc. INPS n. 103 del 6 luglio 2004);

− associati in partecipazione (art. 43, citato D.L. 30 settembre 2003, n. 269).

16 ottobre ACCISEVersamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Versamento

Con Modello F24 – accise.

16 ottobre IVA E RITENUTE ALLA FONTE Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30

giorni dalla scadenza

Scade il termine per l’effettuazione del versamento tardivo - entro trenta giorni -dell’imposta risultante dalla liquidazione periodica,qualora non eseguito entro la scadenza del 16 settembre 2014, con l’applicazione, ai sensi dell’art. 13 (“Ravvedimento"), D.Lgs. 18 dicembre1997, n. 472:

− della sanzione nella misura del 3 per cento commisurata all’imposta versata in ritardo, da versare contestualmente alla regolarizzazione;

− degli interessi moratori al tasso legale dell’1 per cento annuo (così stabilito dal D.M. 12 dicembre 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014) con maturazione giorno per giorno.

Vedasi al riguardo la C.M. n. 23/E del 25 gennaio 1999.

Ravvedimento veloce. Per effetto dell’art. 23, comma 31, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, la sanzione perritardato versamento è pari al 2 per cento per ogni giorno di ritardo (fino al quindicesimo, in cui raggiunge la misura ordinaria del 30 per cento) edil ravvedimento si applica sulla sanzione così determinata; vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 41/E del 5 agosto 2011.

Ritenute alla fonte. Gli stessi criteri trovano

Presentazione

Per il versamento delle sanzioni devono essere utilizzati iseguenti codici-tributo: • 8904 per l’IVA; • 8906 per le ritenute.

Per il versamento degliinteressi, limitatamente all’IVA, deve essere utilizzato il codice-tributo: • 1991 per gli interessi sul

ravvedimento IVA.

applicazione per il versamento (tardivo) delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro lapredetta scadenza del 16 settembre 2014.

16 ottobre TASIVersamento rata per il 2014

Ai sensi dell’art. 1, comma 688, L. 27 dicembre 2013, n. 147, i termini di versamento della TASI per l’anno 2014 sono così stabiliti:

− il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni entro il 23 maggio 2014, e pubblicate nel sito informatico alla data del 31 maggio 2014;

− nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico alla data del 18 settembre 2014;

− nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 e conseguentemente il 16 ottobre 2014scade il termine di versamento nei comuni che si trovano nella situazione di cui al secondo punto.

Vedasi la medesima disposizione con riferimento alla TASI dovuta dall'occupante.

Versamento

Il tributo comunale è versato al comune mediante:• bollettino di conto corrente

postale;• modello di pagamento

unificato F24.

Per i versamenti con Mod. F24 devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

• 3958 TASI – abitazione principale e relative pertinenze

• 3959 TASI – fabbricati rurali ad uso strumentale

• 3960 TASI – aree fabbricabili

• 3961 TASI – altri fabbricati.

Vedasi la Ris. Ag. Entrate n. 47/E del 24 aprile 2014 per i codici tributo per il versamento da parte dei soggetti che utilizzano il modello F24 EP.

20 ottobre CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAIDichiarazione mensile

I produttori e gli importatori di imballaggi, a norma del regolamento Conai, devono, entro la data in esame, procedere a:

− presentare la dichiarazione periodica inerente al mese precedente, utilizzando l’apposita modulistica, con il dettaglio evidenziante il numero e la data di protocollo delle bolle doganali;

− liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese precedente, utilizzando il

modello conforme.

20 ottobre IVACommercio elettronico – Regime speciale Dichiarazione trimestrale e versamento

Per le operazioni di commercio elettronico effettuate da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità, non identificati in ambito comunitario, a favore dei committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato Membro, e che si identificano nel territorio dello Stato, per l’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, scade il termine di:

− presentazione della dichiarazione trimestrale dalla quale risulti, tra l’altro, l’ammontare delle prestazioni dei servizi elettronici effettuati nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti;

− versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta.

Versamento

Mediante invio telematico al Centro Operativo di Pescara. Il pagamento è effettuato su apposito conto corrente bancario con le modalità indicate dal D.M. 19 novembre 2003.

27 ottobreTermine così prorogato

essendo il giorno 25 sabato

IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARIModelli INTRASTAT - Elenchi mensili

Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

− delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;

− delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;

− per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di settembre 2014;

− per i contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale, al terzo trimestre 2014.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascunatipologia di operazioni (intesa con riferimento ad acquisti di beni e servizi ricevuti da un lato, ed a cessioni di beni e servizi resi, dall’altro) non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del

Presentazione

Gli elenchi INTRASTAT, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

18 marzo 2010. In materia di territorialità delle prestazioni di servizi vedasi la Circ. Ag. Entrate n. 37/E del 29 luglio 2011. Con riferimento all’archivio VIES dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie vedasi la Circ. Ag. Entrate n. 39/E del 1° agosto 2011.

27 ottobreTermine così prorogato

essendo il giorno 25 sabato

ASSISTENZA FISCALEDichiarazione modello 730 integrativo -

Presentazione

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa Mod. 730/2014 per il 2013, rivolgendosi ad un CAF – Dipendenti o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto d’imposta, qualora nella precedente dichiarazione siano riscontrati errori od omissioni la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito (art. 14, D.M. 31 maggio 1999, n. 164).Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 9 maggio 2013 e la Ris. Ag. Entrate n. 57/E del 30 maggio 2014.

30 ottobre IMPOSTE REDDITI – Beni d’impresa concessi in godimento ai soci o familiari –

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Per i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, scade il termine - termine stabilito al trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento (si veda Provv. Ag. Entrate 16 aprile 2014) - di effettuazione della comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari.L’obbligo di comunicazione di cui sopra è riferito ai beni in godimento nell’anno 2013 (Art. 2, comma 36-sexiesdecies, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; Provv. Ag. Entrate 2 agosto 2013).L’obbligo di comunicazione può essere assolto, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.L’obbligo di comunicazione sussiste per i seguenti soggetti, purché residenti:

Presentazione

Mediante invio telematico, direttamente o tramite intermediario abilitato in conformità al modello allegato al Provv. Ag. Entrate 2 agosto2013.

• imprenditore individuale;• società di persone (società in nome

collettivo e società in accomandita semplice);

• società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);

• società cooperative;• stabili organizzazioni di società non

residenti;• enti privati di tipo associativo limitatamente

ai beni relativi alla sfera commerciale.Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le “società semplici”.Devono essere comunicati all’anagrafe tributaria i dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo nell’anno di riferimento della comunicazione.La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

• per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero per i non residenti nel territorio dello Stato;

• per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza;

• informazioni circa l’utilizzo del bene;• data della concessione (data di inizio e fine),

corrispettivo versato;• valore di mercato del bene.

Sono esclusi dalla comunicazionei beni concessi in godimento agli amministratori;

• i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo,

qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati (artt. 51 e 54 , D.P.R. 22 dicembre 196, n. 917);

• i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;

• i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

• gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

• i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge;

• i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore.

L'obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria “altro” del tracciato record contenuto nell’allegato tecnico al presente provvedimento, siano di valore non superiore a tremila euro, al nettodell’imposta sul valore aggiunto.

30 ottobre IMPOSTE REDDITISoci o familiari dell’imprenditore che effettuano

finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa – Comunicazione all’Anagrafe

Tributaria

I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, scade il termine -termine stabilito al trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti (vedasi Provv. Ag. Entrate 16 aprile 2014) - per la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati delle persone fisiche soci ofamiliari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro.A regime, la comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati

Presentazione

Mediante invio telematico, direttamente o tramite intermediario abilitato in conformità al modello allegato al Provv. Ag. Entrate 2 agosto2013.

ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni (Art. 2, comma 36-septiesdecies, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; Provv. Ag. Entrate 2 agosto 2013).Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi agli apporti, già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.Nella comunicazione devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici nonché l’ ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.

31 ottobre IMPOSTE E CONTRIBUTISomme risultanti dalla dichiarazione modello

UNICO – Rateizzazione – Non titolari di partita IVA

Per i contribuenti non titolari di partita IVA, che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione ModelloUNICO scade il termine di versamento della rata, con applicazione degli interessi.

Versamento

Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

− per il versamento del saldo:• 4001 per l’IRPEF;• 1795 imposta sostitutiva

sul regime fiscale di vantaggio;

• 1842 per la cedolare secca;

• 2003 per l’IRES;• 3800 per l’IRAP;

− per il versamentodell’acconto:

• 4033 per l’IRPEF;• 1793 - Imposta

sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio;

• 1840 per la cedolare secca;

• 2001 per l’IRES ; • 3812 per l’IRAP;

− per il versamento delle addizionali:

• 3801 addizionale regionale all'IRPEF autotassazione;

• 3844 addizionale comunale all'IRPEF autotassazione saldo;

• 3843 addizionale comunale all'IRPEF autotassazione acconto.

− per il versamento degli interessi sulle somme rateizzate: • 1668 interessi

pagamento dilazionato imposte erariali;

• 3804 interessi pagamento dilazionato tributi enti locali;

• 3805 interessipagamento dilazionato tributi regioni.

31 ottobre REGISTROContratti di locazione ed affitto di beni immobili

Versamento imposta

Regime opzionale della cedolare secca : in materia di c.d. “cedolare secca” sugli affitti di immobili ad uso abitativo vedasi il Provv. Ag. Entrate 7 aprile 2011 e la Circ. Ag. Entrate n. 26/E del 1° giugno 2011 e la n° 20/E del 4 giugno 2012.

Per i nuovi contratti l’opzione è effettuata in sede di registrazione; in caso di opzione per la “cedolare secca” esercitata in occasione diannualità successiva alla prima, l’opzione è effettuata nel termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, vale a dire entro 30 giorni dall’inizio dell’annualità successiva. Conseguentemente scade il termine perl’eventuale opzione relativa a contratti con annualità avente inizio il 1 ottobre 2014.

Ai fini della validità dell’opzione deve essere data previa comunicazione, medianteraccomandata AR all’inquilino di non applicazionedegli incrementi di canone, inclusi quelli ISTAT.

N.B.: Per i contratti a canone concordato, l’aliquota della cedolare secca è stata ridotta dal 19:

- al 15 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, dall’art. 4, D.L. 13 agosto 2013, n. 102, convertito dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124;

- al 10 per cento per il quadriennio 2014 – 2017 dall’art. 4, D.L. 28 marzo 2014, n. 47.Il versamento dell’imposta cedolare secca è effettuato, a saldo ed in acconto, negli stessi termini previsti per il versamento dell’imposta

Versamento

L’imposta deve essere versata presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari mediante F23 con l’indicazione delle seguenti codici – tributo:• 115T – Imposta di registro

per contratti di locazione fabbricati – prima annualità;

• 112T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive;

• 107T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo;

• 114T – Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti);

• 113T – Imposta di registro per risoluzione;

• 110T – imposta di registro per cessione.;

• 108T – imposta di registro per affitto fondi rustici.

• 1500 – Locazione e affitto –Imposta di Registro per prima registrazione;

• 1501 – Locazione e affitto – Imposta di Registro per annualità successive;

• 1502 – Locazione e affitto –Imposta di Registro per cessioni del contratto;

IRPEF.

Regime ordinario. Scade il termine di trenta giorni per il versamento dell’imposta di registro relativa a:

− nuovi contratti pluriennali relativi ad immobili urbani stipulati o con decorrenza (se anteriore) dal 1 ottobre 2014: versamento della prima annualità o per l’intero periodo;

− contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1 ottobre 2014;

− cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1 ottobre 2014.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta:

a) annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno, ovvero

b) sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto. In tal caso è prevista una riduzione sull'imposta dovuta (art. 17 e art. 5, Tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Per i contratti agevolati di cui all’art. 2, comma 3, L. n. 431/1998, la base imponibile è pari al 70 per cento del corrispettivo annuo (art. 8, comma 1, citata L. n. 431/1998).

Immobili strumentali - In materia di locazioni di immobili strumentali, soggetti ad imposta di registro con l’aliquota dell’1 per cento, si vedanol’art. 35, commi 8 e seguenti, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e le circ. Ag. Entrate n. 27/E e n. 28/E del 4 agosto 2006 e n. 33/E del 16 novembre 2006.

• 1503 – Locazione e affitto –Imposta di Registro per risoluzioni del contratto;

• 1504 – Locazione e affitto –Imposta di Registro per proroghe del contratto;

• 1505 – Locazione e affitto -Imposta di Bollo;

• 1506 – Locazione e affitto –Tributi speciali e compensi;

Presentazione

La registrazione di nuovi contratti, gli adempimenti successivi, l’opzione e la revoca del regime della “cedolare secca” sono effettuatimediante presentazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante intermediari abilitati, del modello RLI, approvato con Provv. Ag. Entrate 10 gennaio 2014 , utilizzabile a decorrere dal 3 febbraio 2014.

31 ottobre IVAOperazioni con paesi c.d. “black list”-

Presentazioni elenchi

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori (paesi c.d. “black-list”) individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e dal D.M. 21 novembre 2001 - come modificati dal D.M. 27 luglio 2010 - scade il termine dipresentazione di elenchi riepilogativi delle operazioni - di importo superiore ad euro 500, ai sensi dell’art. 2, comma 8, D.L. 2 marzo 2012, n. 16

Presentazione

Gli elenchi sono presentati all'Agenzia delle entrate per viatelematica, con utilizzazione, per le operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2013, del nuovo modello dicomunicazione polivalente (modello per Spesometro –Turismo – San Marino – Black-

- effettuate nel mese precedente.Gli elenchi sono presentati con riferimento :

− a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

− a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui sopra (D.M. 30 marzo 2010, emanato in attuazione del D.L. 25 marzo 2010, n. 40).

Per ulteriori disposizioni applicative vedasi il D.M. 5 agosto 2010. Si vedano al riguardo la circ. Ag. Entrate n. 53/E del 21 ottobre 2010, e la n. 2/E del 28 gennaio 2011.

list); conseguentemente sonoabrogati i decreti di approvazione della precedente modulistica.

31 ottobre IVARimborsi trimestrali – Presentazione domanda di

rimborso o di utilizzazione in compensazione

Ai sensi dell'art. 38-bis, secondo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, scade il termine per la presentazione della richiesta di rimborsodell'imposta a credito relativa al terzo trimestre 2014 nelle ipotesi previste dall'art. 30, terzo comma :- lettera a): effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota inferiore a quella dell'imposta su acquisti e importazioni;- lettera b): operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;- lettera c): effettuazione di acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibiliai fini dell'imposta sul valore aggiunto;- lettera d): effettuazione di prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relativeprestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovveroprestazioni di servizi di cui all'art. 19, comma 3, lettera a-bis), nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate;- lettera e): contribuente nelle condizioni previste

Presentazione

Presentazione in via telematica del nuovo Modello IVA TR approvato con Provv. Ag. Entrate 26 marzo 2014:- per la richiesta di rimborso (unitamente alla predetta dichiarazione sostitutiva, se ricorrono le condizioni perl'esonero dalla prestazione della garanzia) all’ ufficio dell’Agenzia delle entrate (art. 8, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542), ovvero,- in caso di utilizzazione del credito in compensazione.

La compensazione del credito relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della istanza da cui emerge il credito.Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F 24 vedasi nostra circolare n. 10/2014.

dal secondo comma dell'art. 17, D.P.R. n. 633/1972.

Rimborso in via prioritaria. Si vedano i seguenti provvedimenti recanti individuazione dei soggetti ammessi al rimborso in via prioritaria: il Provv. Ag. Entrate 22 marzo 2007, il Provv. Ag. Entrate 25 giugno 2007, il Provv. Ag. Entrate 18 luglio 2007, il Provv. Ag. Entrate 21 dicembre 2007.

Garanzie. Vedasi il Provv. Ag. Entrate 10 giugno 2004 recante approvazione dello schema di fideiussione o di polizza fideiussoria per ilrimborso dell’IVA. L'esonero dall'obbligo di prestazione delle garanzie è previsto solo per i rimborsi di cui alle lettere a) e b), dall'art. 38-bis, settimo comma, D.P.R. n. 633/1972, a favore dei contribuenti cosiddetti "virtuosi".

Compensazione. In alternativa alla richiesta di rimborso, l'importo a credito, può essere portato in tutto o in parte a compensazione medianteutilizzazione del Modello F24. In tal caso deve essere presentata all’ufficio competente unadichiarazione contenente i dati richiesti per l’istanza di rimborso entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (art. 8, comma 3, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542).

31 ottobre ANAGRAFE TRIBUTARIAIntermediari finanziari – Comunicazione periodica

Trasmissione telematica

Per gli intermediari finanziari scade il termine per la comunicazione all'Anagrafe tributaria - esclusivamente in via telematica - dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente (Provv. Ag. Entrate 19 gennaio 2007 – come integrato con Provv. Ag. Entrate 29 febbraio 2008).Si vedano al riguardo le circ. Ag. Entrate n. 18/E del 4 aprile 2007 e n. 42/E del 24 settembre 2009.

31 ottobre TOSAP/COSAPVersamento rata

Tosap. In relazione alla facoltà di corrispondere la tassa - se di importo superiore a 258,23 euro - in

Modalità

Versamento: nei comuni convenzionati con l’agenzia

quattro rate di uguale importo, senza interessi, con scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, scade il termine per il versamento della rata di ottobre (art. 50, comma 5-bis,D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).Cosap. Per il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (c.d. “COSAP”) dovuto nei comuni che lo hanno istituito ai sensi dell’art.63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 si rinvia ai relativi regolamenti.

delle entrate è ammesso l’uso del Mod. F24 ed indicazione dei codici tributo di cui alla Ris. dell’Agenzia delle Entrate n. 74/E del 18 maggio 2004.

31 ottobre ACCISEPagamento imposta

Scade il termine per il versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 26, comma 13, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto Testo Unico Accise.

Versamento

Con Modello F24 – accise.

Si ricorda che il D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014 n. 89

(c.d. Decreto Irpef), ha introdotto importanti novità con riferimento ai modelli di pagamento F24.

Più precisamente, dal giorno 1 ottobre 2014, non sarà più possibile il pagamento dei modelli F24 a

saldo zero mediante la delega cartacea, in quanto occorrerà provvedere alla trasmissione attraverso

i servizi telematici Entratel o Fisconline. Analogamente, gli F24 con compensazione e saldo positivo e

gli F24 di importo superiore all’importo di Euro 1.000 potranno essere trasmessi tramite i suddetti

servizi telematici oppure dagli intermediari convenzionati con l’Agenzia delle Entrate.

Per maggiori dettagli si rinvia a nostra circolare n. 10/2014

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.

STUDIO PALMERI

Commercialisti Associati

Dott. Lorenzo Nadalini