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Sassari 28 Gennaio 2014 Assistente Sociale dott.ssa Alessandra Orani L’ADOZIONE: dal quadro normativo all’esperienza

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Sassari 28 Gennaio 2014 Assistente Sociale dott.ssa Alessandra Orani

L’ADOZIONE:dal quadro normativo all’esperienza

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L’ Accoglienza di un minore in stato di abbandono morale e

materiale da parte di una nuova famiglia che, sostituendo la

famiglia di origine, diviene a tutti gli effetti la nuova famiglia

del minore.

L’adozione diritto ad una famiglia e ad un futuro migliore ad

un minore nato in condizioni sfortunate.

L’ADOZIONE E’

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L’adozione è l’incontro tra due realtà umane che hanno ciascuna bisogno

dell’altra. Il bambino abbandonato ha bisogno di genitori, la coppia

adottiva ha- di solito- “bisogno” di figli. Questi due bisogni non sono

necessariamente complementari, solitamente si muovono su livelli

differenti e sfasati.

Luigi Fadiga, L’adozione, Il mulino

.. L’ADOZIONE E’

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L’ADOZIONE E’ L’INCONTRO DI DUE BISOGNI

DELLA COPPIA: di avere una famiglia

DEL BAMBINO ABBANDONATO: di ricevere amore

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Di creare uno spazio non solo fisico, ma soprattutto mentale, per l’accoglienza di un minore

Di riconoscere il bisogno del minore di avere la continuità della sua storia con due “nuovi” genitori

Più è consapevole e sentita più si inizierà positivamente la strada dell’adozione.

L’ADOZIONE È LA SCELTA:

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L’adozione è una forma di accoglienza che affonda le sue radici in un passato lontanissimo, addirittura nei popoli ebraico, greco ed egiziano; viene codificata in epoca romana con scopi differenti da quelli del 900.

Nell’ottocento l’adozione avveniva solo in favore di maggiorenni per scopi patrimoniali e di continuazione del casato.

Era lo strumento giuridico per assicurare, a chi non aveva figli legittimi un erede; la motivazione di solidarietà rimaneva in secondo piano.

LA STORIA DELL’ADOZIONE

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Rimanevano esclusi comunque dalla possibilità di essere adottati i minorenni. Bambino abbandonato: nato da una gravidanza indesiderataabbandono per strada, alle porte delle chiese o nei brefotrofi da parte di:•Madri troppo povere e già cariche di altri figli.•Mamme nubili che non reggono il peso della “vergogna”•Mamme adultere o donne vittime di violenze familiari

Negli anni ‘60-’70 grandi cambiamenti normativi, culturali e sociali conducono:

Accettazione e aiuto per le madri nubili; Diffusione dei contraccettivi e capillarità dei servizi socio-sanitari; Riconoscimento dei figli illegittimi Diminuzione nascite

..LA STORIA DELL’ADOZIONE

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In quel periodo accadeva anche che:Aumentavano le domande di adozione;Migliorava la condizione economica della societàAumento della sterilità di coppia

I bambini in stato di abbandono derivavano sempre più da famiglie multiproblematiche (genitori tossicodipendenti, alcolisti, pregiudicati..) per cui:

Erano grandi di età e difficiliLe procedure si dilungavano

..LA STORIA DELL’ADOZIONE

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Le coppie iniziano ad orientare la loro ricerca verso i paesi stranieri, dove le guerre, le carestie e altri eventi creano sacche di emarginazione ed abbandono di tanti bambini e accrescevano le possibilità di adottare.

Tali esigenze spingono gli Stati europei a promuove la cultura dell’adozione, nel rispetto del fondamentale diritto di tutela del bambino; da qui si parte con l’emanazione delle leggi che attualmente in Italia regolamentano l’adozione nazionale ed internazionale.

..LA STORIA DELL’ADOZIONE

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In settant’anni cinque cambiamenti legislativi hanno spezzato la monotonia giuridica che ha contraddistinto la fine dell’ottocento e gli inizi del novecento in tema di adozione:

PRIMA

Il codice civile del 1865 permetteva l’adozione di persone che avessero compiuto il diciottesimo anno di età, specialmente per motivi di merito;

per i minorenni il codice regolamenta l'istituto della tutela, grazie al quale individui caritatevoli possono curarsi di bambini abbandonati e meritevoli.

IL QUADRO NORMATIVO:

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1942 (codice civile) adozione di minorenni, prima vietata, sembrò continuare a servire gli interessi degli adulti, sia come mera possibilità di procurarsi una discendenza, sia come strumento per mantenere alla famiglia le proprietà, il ruolo e il prestigio;

1967 (legge n.431) inizia a rivoluzionare gli schemi precedenti legittimando l’adozione nel supremo interesse del minore

1983 (legge n.184) introduzione dell’istituto dell’affidamento familiare e basi per l’adozione internazionale

1998 ratifica della convenzione Aja da parte dell’Italia tramite la legge n.476 del 1998 che delinea in forma strutturata l’adozione internazionale.

2001 modifica la legge del 1983 introducendo alcune novità - requisiti degli adottanti, formazione e informazione, empatia..

… QUADRO NORMATIVO

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Nazionale (legge n. 184 del 1983 modificata dalla legge n. 149 del 2001)

Internazionale (legge n. 184 del 1983 modificata dalla legge n. 149 del 2001 e legge n. 476 del 1998)

TIPOLOGIE DI ADOZIONE IN BASE ALLA NORMATIVA

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NAZIONALE INTERNAZIONALE La coppia adottante La coppia adottante

Il minore Il minore straniero

Il Tribunale per i minorenni Il Tribunale per i minorenni Il servizio sociale Il servizio sociale

Commissione perl’adozione internazionale

Ente Autorizzato

GLI ATTORI DELL’ADOZIONE

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Ogni bambino ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.

Qualora questo non fosse possibile l’adozione permette al bambino in condizioni di abbandono di essere accolto da un’altra famiglia che lo aiuti a proseguire il suo percorso di vita.

ADOZIONE NAZIONALE LEGGE N. 184 DEL 1983 – LEGGE N.149 DEL 2001

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Convenzione Aja del 1993 (sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale) documento sottoscritto da 67 Stati di tutti i continenti.

Tutela del principio di sussidiarietà: stato di adottabilità deve essere dichiarato dallo Stato d’origine del minore solo dopo che si è intervenuti, con qualsiasi mezzo, al fine di garantire la permanenza dello stesso nella sua famiglia. Inoltre si dovrà coinvolgere una famiglia di un altro Stato solo nel momento in cui non se ne reperisce una nel proprio Stato. Estrema ratio.

Finalità: evitare che l’adozione divenga uno strumento di “importazione” di bambini poveri da parte degli Stati più sviluppati; garantire il supremo interesse del minore.

ADOZIONE INTERNAZIONALE: LEGGE n. 476 DEL 1998

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CHI PUÒ ADOTTARE?

I requisiti sono i medesimi per adozione nazionale e internazionale e sono stabiliti dall’art.6 della

legge n.184/1983 (modificata dalla L. n.149/2001):

Coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando

alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale;

coppie per le quali non sussista separazione personale neppure di fatto;

Coniugi che siano idonei ad educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare

IL PERCORSO ADOTTIVO E LE SUE FASI

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LIMITI DI ETÀ?

La differenza minima di età tra adottante e adottato è di 18 anni;

La differenza massima è di 45 anni, di 55 per l’altro (tale limite può

essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli ed ancora se

hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.

… IL PERCORSO ADOTTIVO E LE SUE FASI

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COME PROCEDERE PER L’ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE?PRIMA FASE:

•Presentazione dichiarazione di disponibilità presso il Tribunale per i Minorenni (di residenza

per quella internazionale, a Tribunali di altri territori per quella nazionale);

• Il Tribunale dà incarico ai servizi sociali competenti che, anche avvalendosi della

collaborazione degli operatori sanitari, elaborano una relazione psico-sociale;

• Gli operatori competenti, entro quattro mesi, acquisiscono tutti gli elementi necessari; la

fase di valutazione di coppia e di “costruzione della disponibilità all’accoglienza del bambino” termina

con l’invio della relazione

… IL PERCORSO ADOTTIVO E LE SUE FASI

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Da questo momento le due procedure si differenziano; nell’adozione internazionale prosegue come vedremo:

Il Tribunale per i Minorenni, acquisita la relazione psico-sociale, convoca direttamente i coniugi;

Decide se accogliere la richiesta di disponibilità quindi dichiarare l’idoneità o se invece rigettarla

motivatamente;

L’eventuale decreto di idoneità viene inviato alla Commissione per le adozioni Internazionali;

I coniugi acquisendo il decreto di idoneità hanno un anno di tempo per individuare un ente

Autorizzato

Il decreto di idoneità ha efficacia per tutto il procedimento, previo incarico ad un Ente Autorizzato.

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SECONDA FASE:

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Presa in carico da parte dell’ente che inizia una fase informativa e formativa della coppia (usi e

costumi del pese straniero, realtà socio-culturale, etc..);

Abbinamento

Permanenza nello Stato Straniero da parte della coppia (a meno che la legge interna non preveda

altri termini, per non meno di 10 giorni per un minore di anni cinque e 20 per uno più grande)

Definizione della procedura nello Stato straniero da parte dell’Ente

Trasmissione della documentazione al Tribunale per i Minorenni e alla Commissione per le

Adozioni Internazionali

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TERZA FASE:

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DIVENTARE GENITORI NATURALI: esperienza di “pieno”

DIVENTARE GENITORI ADOTTIVI: esperienza di “vuoto”

Il bambino immaginato e desiderato solitamente non corrisponde a quello realmente abbandonato.

L’ESPERIENZA DELL’ADOZIONE

in stato di abbandono (storia di abuso, violenza, gravi trascuratezze,..)

Il bambino immaginato da una coppia (neonato, “senza passato”)

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MOTIVI ESPRESSI

•Interessi individuali (sterilità o difficoltà alla procreazione)

•Interessi rivolti all’esterno (spinta solidaristica o impegno sociale)

MOTIVI INESPRESSI (ANCHE INCONSCI)

L’adozione è un’esperienza che porta a fare un viaggio all’interno delle proprie emozioni, anche dopo il rientro in Italia:

Ansie Aspettative Timori Preoccupazioni

MOTIVAZIONI ALL’ADOZIONE

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I genitori adottivi hanno gli stessi diritti dei genitori naturali: Congedo non retribuito durante la permanenza nello Stato straniero congedo di maternità e paternità: astensione obbligatoria dal

lavoro durante i primi tre mesi successivi all’ingresso del figlio in Italia, indipendentemente dall’età sino al 18° anno.

congedi parentali e di malattia del figlio flessibilità dell’orario di lavoro Detrazione delle spese sostenute per l’adozione

DIRITTI DEI GENITORI ADOTTIVI

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L’italia è il paese in Europa che adotta un maggior numero di

bambini “special needs”

L’età media dei bambini adottati in Italia è di sei anni, a differenza

degli altri Stati che riportano una media più bassa

Nella graduatoria mondiale l’Italia è il terso paese di accoglienza di

minori abbandonati.

..CURIOSITÀ

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE