Sandra Migliaccio (Agenzia delle Entrate - DR Piemonte ... maturano gli interessi nella misura del...
-
Upload
phamnguyet -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of Sandra Migliaccio (Agenzia delle Entrate - DR Piemonte ... maturano gli interessi nella misura del...
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
1
Rimborsi IVA: le novità degli ultimi mesi
Sandra Migliaccio
(Agenzia delle Entrate - DR Piemonte Ufficio Consulenza)
2
L’utilizzo del credito IVA
Compensazione verticale
credito annuale
Compensazione orizzontale (art. 17, D.Lgs. 241/1997)
credito trimestrale
Rimborso del credito IVA annuale
Rimborso del credito IVA trimestrale
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
3
Il rimborso del credito IVA annuale
Condizioni art. 30, co. 2, D.P.R. 633/1972
«Se dalla dichiarazione annuale risulta che l’ammontare
detraibile di cui al n. 3) dell’articolo 28, aumentato delle
somme versate mensilmente, è superiore a quello
dell’imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1)
dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare
l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno
successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di
cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione
di attività».
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
4
I presupposti per la richiesta
del rimborso annuale
Effettuazione di operazioni attive con
aliquota media inferiore rispetto a quella
sulle operazioni passive (dal calcolo vanno esclusi acquisti e vendite di B.A.)
Effettuazione di operazioni non imponibili
per un ammontare superiore al 25% di tutte
le operazioni effettuate
Acquisto o importazione di beni
ammortizzabili o di beni e servizi per studi e
ricerche
Effettuazione prevalente (>50%) di
operazioni non soggette ad imposta
perché carenti del requisito della
territorialità
L’eccedenza di credito
deve essere superiore ad €
2.582,28 anche se l’importo
chiesto a rimborso può essere inferiore
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
5
I presupposti per la richiesta
del rimborso annuale
Soggetti non residenti: la richiesta di
rimborso deve essere effettuata dal
rappresentante fiscale degli operatori esteri
che l’hanno nominato o dagli stessi
operatori se identificatisi direttamente
Cessioni all’esportazione a soggetti extra UE
e cessioni intracomunitarie effettuate da
produttori agricoli e ittici (art. 34, co. 9, D.P.R. 633/1972)
L’eccedenza di credito
deve essere superiore ad €
2.582,28 anche se l’importo
chiesto a rimborso può essere inferiore
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
6
I presupposti per la richiesta
del rimborso annuale
Eccedenze di credito risultanti dalle
dichiarazioni annuali per tre anni consecutivi (2015 - 2014 - 2013)
Cessazione dell’attività (nel corso del
2015)
L’importo massimo richiedibile è pari al
minore dei crediti del triennio. Non è
richiesto che l’importo sia superiore ad € 2.582,28
Può essere richiesto il rimborso
indipendentemente dall’ammontare del
credito (purché superiore ad € 10,33, ai
sensi dell’art. 3 del DPR n. 126/2003)
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
7
Novità
Presupposto autonomo: art. 1, co. 63, L. 190/2014
(Legge di Stabilità 2015)
Riservato alle persone fisiche che, avendo nel 2016 aderito al
regime forfetario previsto dall’art. 1, co. 54 e ss., L. 190/2014,
intendono chiedere il rimborso dell’IVA a credito risultante
dalla dichiarazione annuale Iva relativa al 2015.
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
8
Novità
Nel calcolo dell’aliquota media si tiene conto anche delle operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. «split payment»), di cui all’art. 17-ter), D.P.R. 633/1972, introdotto dalla L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), con effetto dal 1° gennaio 2015, per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione. L’effettuazione di operazioni soggette al regime dello «split payment» non costituisce un presupposto autonomo ai fini della richiesta di rimborso, ma tali operazioni saranno considerate, insieme alle altre relative al periodo di riferimento, nel calcolo della sussistenza del presupposto «aliquota media».
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
9
Novità
Le operazioni da «split payment» danno diritto all’erogazione
prioritaria del rimborso solo nel caso in cui il presupposto dello
stesso sia quello dell’«aliquota media» e nel limite
dell’ammontare dell’imposta applicata a tali operazioni nel
periodo di riferimento (cfr. Circolare 13/04/2015, n. 15/E, § 11).
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
10
Modalità di presentazione
della richiesta di rimborso IVA annuale
La richiesta di rimborso del credito IVA annuale deve essere
effettuata compilando direttamente il quadro VX del Modello
IVA 2016 o, in caso di presentazione della dichiarazione
unificata, il quadro RX, Sezione III, di Unico 2016.
Le società che si avvalgono dell’Iva di gruppo, richiedono il
rimborso compilando il prospetto 26 PR 2016, composto dai
quadri VS-VV-VW-VY-VZ.
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
11
Modalità di presentazione
della richiesta di rimborso IVA annuale
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
12
Modalità di richiesta: procedura semplificata
e procedura ordinaria
Procedura semplificata Il rimborso deve essere erogato tra il 41° ed il 60° giorno
successivo alla trasmissione della dichiarazione. Il rimborso viene erogato direttamente dall’Agente della
Riscossione. Il limite massimo di rimborso ottenibile attraverso questa
procedura è, attualmente, pari ad Euro 700.000 (art. 9, co. 2,
D.L. 35/2013). A tale limite concorrono anche le compensazioni tra imposte diverse e/o contributi, effettuate ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 09/07/1997, n. 241.
In caso di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme corrisposte maturano gli interessi nella misura del 2% annuo.
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
13
Modalità di richiesta: procedura semplificata
e procedura ordinaria
Procedura ordinaria
Il rimborso deve essere erogato entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione.
In caso di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme corrisposte maturano gli interessi nella misura del 2% annuo, a decorrere dal 90° giorno successivo a quello di presentazione della richiesta.
Il rimborso viene erogato dall’Agente della Riscossione solo dopo che l’Ufficio competente ne ha autorizzato il pagamento tramite disposizione di pagamento.
Non è previsto un limite massimo di importo rimborsabile.
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
14
La procedura semplificata non può essere utilizzata in caso di:
contribuenti sottoposti a procedure concorsuali; contribuenti che, nell’anno cui si riferisce il rimborso del credito
IVA, hanno cessato l’attività; contribuenti che, con riferimento al medesimo anno d’imposta
cui il rimborso si riferisce, hanno già effettuato, o intendono effettuare, compensazioni orizzontali per Euro 700.000.
Attenzione
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
15
1° febbraio 2016: termine iniziale 30 settembre 2016: termine finale
N.B.
Ai sensi degli artt. 2 e 8, D.P.R. 22/07/1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Termini di presentazione
della richiesta di rimborso IVA annuale
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
16
Art. 13, D.Lgs. 175/2014 (in vigore dal 13/12/2014):
modifiche all’art. 38-bis, D.P.R. 633/1972
Decorrenza del termine di tre mesi per l’esecuzione dei rimborsi:
anticipata alla data di presentazione della dichiarazione (il
precedente testo dell’art. 38-bis faceva riferimento alla scadenza
del termine di presentazione della dichiarazione), con
conseguente accelerazione del processo di erogazione dei
rimborsi.
Esecuzione dei rimborsi IVA annuali
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
17
Novità
Modifica della richiesta di rimborso:
la dichiarazione integrativa
La Circolare 35/E del 27/10/2015 ha chiarito che, laddove il
contribuente intenda modificare l’originaria richiesta di
rimborso, sia in aumento che in diminuzione, deve presentare
una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, co. 8-bis), del D.P.R. 322/1998, entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno
successivo.
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
18
Il contribuente che, avendone i presupposti, intende richiedere il
rimborso del credito IVA trimestrale (o utilizzarlo in
compensazione), deve trasmettere, telematicamente,
direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati, di cui
all’art. 3, co. 2-bis e 3, D.P.R. 322, 22/07/1998 e successive modificazioni, il Modello TR, entro l’ultimo giorno del mese
successivo al trimestre di riferimento, e cioè, entro il 30 aprile, per il
primo trimestre, entro il 31 luglio, per il secondo trimestre, ed entro
il 31 ottobre, per il terzo trimestre.
Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Modalità di presentazione della
richiesta di rimborso (o compensazione)
IVA trimestrale
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
19
Art. 38-bis, co. 2, D.P.R. 633/1972
Il credito IVA trimestrale, se di importo superiore a 2.582,28 Euro,
può essere richiesto a rimborso (oltre che in compensazione), in
tutto o in parte, unicamente dai contribuenti in possesso dei
requisiti «aliquota media», «operazioni non imponibili» o «soggetti
non residenti», nonché per:
Il rimborso del credito IVA trimestrale
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
20
Il rimborso del credito IVA trimestrale
Acquisto o
importazione di beni
ammortizzabili per un
ammontare
superiore ai 2/3 degli
acquisti del trimestre
Effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non
stabiliti in Italia, nel trimestre, di operazioni attive per un
importo superiore al 50% di tutte le operazioni
effettuate, riferite alle seguenti attività:
prestazioni di lavorazione relative a beni mobili
materiali;
prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni
di intermediazione;
prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e
relative prestazioni di intermediazione;
prestazioni indicate nell’art. 19, co. 3, lett. a-bis,
D.P.R. 633/1972.
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
21
Il rimborso del credito IVA trimestrale
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
22
I rimborsi del credito IVA trimestrale devono essere eseguiti entro il
giorno 20 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre
trimestri solari.
A partire da tale data, decorrono gli interessi in ragione del 2%
annuo.
Il rimborso viene erogato dall’Agente della Riscossione solo dopo
che l’Ufficio competente ne ha autorizzato il pagamento tramite
disposizione di pagamento.
Esecuzione dei rimborsi IVA trimestrali
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
23
Già con la Risoluzione n. 99/E dell’11/11/2014, era stata riconosciuta la possibilità di variare la modalità di utilizzo del credito IVA infrannuale, presentando un nuovo Modello TR, anche oltre il termine di scadenza per la presentazione dello stesso modello, ossia anche oltre l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, purché prima dell’invio della dichiarazione Iva annuale relativa allo stesso periodo d’imposta. La modifica del Modello TR tempestivamente presentato non può essere esercitata nel caso in cui l’Ufficio abbia già validato la disposizione di pagamento (modifica di utilizzo del credito da rimborso a compensazione) o nel caso in cui il credito sia stato già utilizzato in compensazione (modifica di utilizzo del credito da compensazione a rimborso).
Modifica della richiesta di rimborso trimestrale
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
24
Con la Circolare n. 35/E del 2015, è stato chiarito che con la stessa modalità e con gli stessi limiti temporali previsti dalla Risoluzione n. 99/2014, possono essere corrette o integrate anche le indicazioni rese con riguardo al presupposto per ottenere il rimborso, nonché alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia o alla sussistenza dei requisiti per accedere all’erogazione prioritaria, non eseguite o eseguite non correttamente all’interno del quadro TD del modello TR tempestivamente presentato. Nell’ipotesi di invio di un nuovo Modello TR, gli interessi decorreranno dal giorno 20 del mese successivo alla data di presentazione della nuova istanza.
Modifica della richiesta di rimborso trimestrale
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
25
Chi chiede a rimborso l’eccedenza Iva detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dall’articolo 30 del DPR n. 633/1972, è punito con la sanzione amministrativa pari al 30% del credito rimborsato (art. 5, co. 5, D.Lgs. 471/1997, così come modificato dal D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 a decorrere dal 1° gennaio 2016). L’illecito assume rilievo solo se il rimborso viene effettivamente erogato.
Conseguimento di un rimborso in assenza
dei presupposti: nuova ipotesi sanzionatoria
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
26
Come risulta dalla relazione illustrativa del D.Lgs. 158/2015, in presenza di un credito effettivamente spettante, l’Ufficio non procede a recuperare il credito - che dovrebbe, comunque, successivamente essere riconosciuto al contribuente - limitandosi a richiedere la corresponsione della relativa sanzione e dei relativi interessi, nonché degli interessi eventualmente corrisposti al soggetto passivo in sede di erogazione del rimborso.
Conseguimento di un rimborso in assenza
dei presupposti: nuova ipotesi sanzionatoria
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
27
innalzamento da 5.164,57 a 15.000 Euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 Euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma e la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi;
obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 Euro solo nelle ipotesi di situazioni di “rischio”.
Art. 13, D.Lgs. 175/2014
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
28
innalzamento da 5.164,57 a 15.000 Euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 Euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma e la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi;
obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 Euro solo nelle ipotesi di situazioni di “rischio”.
La garanzia
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
29
Casi in cui non è dovuta
Rimborso di importo ≤ 15.000 Euro (con la Circolare n. 32/2014,
è stato chiarito che per il calcolo di tale soglia, il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta di rimborso, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate nell’intero periodo d’imposta. La stessa Circolare ha precisato che la soglia di 15.000 Euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi.
La garanzia
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
30
Casi in cui non è dovuta
Rimborso di importo > 15.000 Euro (purché in assenza delle
specifiche condizioni di rischio, di cui al comma 4, art. 38-bis) del D.P.R. 633/1972, e purché la dichiarazione o l’istanza da cui emerge il credito sia corredata del visto di conformità e della dichiarazione sostituiva attestante la sussistenza di specifici requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva previsti dal comma 3 dello stesso art. 38-bis).
La garanzia
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
31
Casi in cui è dovuta
Rimborso di importo > 15.000 Euro dichiarazione o istanza priva del visto di conformità e/o della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza
detraibile risultante dall’atto di cessazione dell’attività; soggetti passivi che esercitano attività d’impresa da meno di
due anni (ad eccezione delle cd. start up innovative, di cui all’art. 25, D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012);
La garanzia
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
32
Casi in cui è dovuta
Rimborso di importo > 15.000 Euro soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di
rimborso sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore a determinate soglie (cfr. art. 38-bis), co. 4, D.P.R. 633/1972).
La garanzia
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
33
Art. 38-bis, co. 5, D.P.R. 633/1972
Cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato; fideiussione rilasciata da una banca o da un’impresa
commerciale che, a giudizio dell’Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità;
polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione;
La garanzia: come prestarla
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
34
Art. 38-bis, co. 5, D.P.R. 633/1972
per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti
dal Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, le garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all’art. 29, L. 05/10/1991, n. 317, iscritti nell’albo previsto dall’art. 106, D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);
La garanzia: come prestarla
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
35
Art. 38-bis, co. 5, D.P.R. 633/1972
per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio
consolidato superiore a 250 milioni di Euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione dell’obbligazione di restituzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all’articolo 2359 del Codice civile, anche nel caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata.
La garanzia: come prestarla
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
36
Provvedimento n. 87349/2015 del 26 giugno 2015 del Direttore dell’A.E.
Nuovi modelli di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria e di costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per il rimborso dell’Iva, disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it ) Principali modifiche: eliminati dall’ammontare da garantire per l’esecuzione dei
rimborsi in procedura semplificata gli interessi per il ritardo nell’esecuzione dei rimborsi;
I nuovi modelli di garanzia
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
37
Provvedimento n. 87349/2015 del 26 giugno 2015 del Direttore dell’A.E.
per i rimborsi in procedura ordinaria, il periodo presuntivo sul
quale calcolare gli interessi da garantire per il ritardo nell’esecuzione dei rimborsi (annuali e trimestrali) è stato ridotto da 120 a 60 giorni.
I nuovi modelli di garanzia
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
38
Tutti gli adempimenti previsti dall’art. 38-bis, D.P.R. 633/1972 per l’ottenimento dei rimborsi IVA, compresa la prestazione della garanzia (se dovuta), si applicano anche alle compensazioni eseguite nell’ambito della procedura cd. “Iva di gruppo”, in forza del rinvio al citato articolo contenuto nell’art. 6, co. 3, del decreto del Ministero delle Finanze n. 11065 del 13/12/1979.
Garanzie per le compensazioni IVA di gruppo
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
39
La Circolare n. 35/E/2015 (cfr. paragrafo 10), in merito, ha chiarito che ai fini della determinazione dell’importo oggetto della garanzia o della assunzione diretta dell’obbligazione, di cui all’art. 38-bis, D.P.R. 633/1972, si applica la franchigia di cui all’art. 21 del decreto del Ministero delle Finanze 28/12/1993, n. 567 (pari al 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, esclusi i versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi già erogati), anche alle eccedenze di credito compensate nell’ambito della liquidazione Iva di gruppo, nei medesimi limiti previsti per i rimborsi in procedura semplificata, ovvero fino all’importo massimo annuale di 700.000 Euro.
Garanzie per le compensazioni IVA di gruppo
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
40
Il conto fiscale cui fa riferimento l’art. 21, D.M. 567/1993 è quello della società titolare del credito compensato nella liquidazione IVA di gruppo.
Garanzie per le compensazioni IVA di gruppo
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
41
Art. 11, D.Lgs. 471/1997, così come modificato dal D.Lgs. 158/2015 (ipotesi di ritardo non superiore a 90 giorni) Comma 7-bis: «Quando la garanzia di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è presentata dalle società controllate o dall’ente o società controllante, di cui all’articolo 73, terzo comma, del medesimo decreto, con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000».
Tardiva presentazione delle garanzie
per le compensazioni IVA di gruppo
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016
42
Art. 13, co. 6, D.Lgs. 471/1997, così come modificato dal D.Lgs. 158/2015 (ipotesi di ritardo superiore a 90 giorni). Sull’ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell’ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall’ente o società controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, si applica la sanzione del 30%, quando la garanzia di cui all'art. 38-bis, del medesimo decreto è presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.
Tardiva presentazione delle garanzie
per le compensazioni IVA di gruppo
IVA, dichiarazione e ultime novità
18 febbraio 2016