S24-20200527 Decreto Rilancio Casa, il bonus 110%...2020/05/27  · 9772282 452006 00020...

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I FOCUS DEL SOLE 24 ORE Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 20. In vendita abbinata obbligatoria con Il Sole 24 ORE a € 2,50 (I focus del Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 2,00) Solo ed esclusivamente per gli abbonati, in vendita separata dal quotidiano a 0,50 NORME & TRIBUTI FOCUS Mercoledì 27 Maggio 2020 www.ilsole24ore.com/focus Saverio Fossati Ci sono in ballo lavori per sei mi- liardi almeno secondo le stime dell’Ance. Un grosso investimento che dovrebbe servire a mettere in moto un settore primario esausto, riqualificando la casa di milioni di italiani. E se finalmente partisse anche il recupero delle facciate, rimasto congelato, si aggiungereb- bero altri 3-4 miliardi. Cifre impor- tanti, che peseranno sull’erario ma potrebbero contribuire a far ripar- tire la nostra fragile economia. IL VOLANO 1 In realtà, questi dieci miliardi di lavori, che potrebbero dar vita ad altrettanti euro in detrazioni fiscali, rappresentano in buona parte delle imposte che lo Stato non avrebbe mai incassato. Si tratta infatti di interventi che probabilmente in gran parte, non sarebbero mai stati avviati senza questa spinta della cessione del credito fiscale: ottenere uno sconto in fattura tale da azzerarne il saldo non è come detrarne una parte in dieci anni. Lo Stato, quindi, non avrebbe mai incassato quei 3-4 miliardi di imposte e quindi la spesa reale si riduce a 6-7 miliardi. Ma i centri abitati d’Italia potrebbe- ro davvero cambiare aspetto e il risparmio energetico complessivo si tradurrebbe in enormi vantaggi per la comunità. COME FUNZIONA 2 Il meccanismo ideato nel Dl Rilancio è piuttosto compli- cato e lascia i suoi molti dubbi all’agenzia delle Entrate, che ha 30 giorni di tempo per definire il tutto. Ma la sostanza è che per fare i lavori si può arrivare a non sborsare nulla, salvi gli oneri finanziari che da qualche parte toccherà far saltar fuori: se la mia spesa di 100 vale 110, quei 10 in più dovrebbero coprire gli oneri finanziari di cin- que anni e le commissioni nei vari passaggi. Non basteranno (infatti nella prima versione si parlava di 120 per cento) e quindi si dovrà stare attenti ai preventivi gonfiati. LA CONGRUITÀ DELLE SPESE 3 Il rischio è già stato eviden- ziato dal presidente dell’Enea, Federico Testa, che ha lancia- to l’allarme su «abusi e dichiarazio- ni false». Nel Dl 34/2020, infatti, per evitare che committente e impresa si mettano d’accordo per avvicinare le fatture ai tetti massi- mi di detraibilità, è stato concepito un sistema di visti di conformità, attestazioni e verifiche sulla con- gruità tra lavori e spese. Che pro- durrà molta carta ma sarà poco controllabile da parte delle Entrate. © RIPRODUZIONE RISERVATA TUTTE LE STRADE PER OTTENERE LO SCONTO Decreto rilancio Casa, il bonus 110% ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA Riqualificare a costo zero ma con oneri finanziari Chiuso in redazione il 23 maggio 2020 L’INIZIATIVA IL DL RILANCIO AI RAGGI X Domani: tutti i nuovi aiuti per le imprese Ogni fascicolo è in vendita insieme con Il Sole 24 Ore, a 0,50 euro più il prezzo del quotidiano L’ULTIMA USCITA DELLA SERIE NORME & TRIBUTI FOCUS DAL RAFFORZAMENTO DEL PATRIMONIO AI BONUS Decreto rilancio Aiuti alle imprese SERVIZIO AI LETTORI È possibile inviare i propri quesiti agli esperti del Sole Online e su carta Quesiti all’indirizzo www.ilsole24oreco m/forumrilancio. Le risposte più impor- tanti sul quotidiano I FOCUS DEL SOLE 24 ORE Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 20 . In vendita abbinata obbligatoria con Il Sole 24 ORE a € 2,50 (I focus del Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 2,00) Solo ed esclusivamente per gli abbonati, in vendita separata dal quotidiano a 0,50 N ORME & TRIBUTI FOCUS Mercoledì 27 Maggio 2020 www.ilsole24ore.com/focus Saverio Fossati C i sono in ballo lavori per sei mi- liardi almeno secondo le stime dell’Ance. Un grosso investimento che dovrebbe servire a mettere in moto un settore primario esausto, riqualificando la casa di milioni di italiani. E se finalmente partisse anche il recupero delle facciate, rimasto congelato, si aggiungereb- bero altri 3-4 miliardi. Cifre impor- tanti, che peseranno sull’erario ma potrebbero contribuire a far ripar- tire la nostra fragile economia. IL VOLANO 1 In realtà, questi dieci miliardi di lavori, che potrebbero dar vita ad altrettanti euro in detrazioni fiscali, rappresentano in buona parte delle imposte che lo Stato non avrebbe mai incassato. Si tratta infatti di interventi che probabilmente in gran parte, non sarebbero mai stati avviati senza questa spinta della cessione del credito fiscale: ottenere uno sconto in fattura tale da azzerarne il saldo non è come detrarne una parte in dieci anni. Lo Stato, quindi, non avrebbe mai incassato quei 3-4 miliardi di imposte e quindi la spesa reale si riduce a 6-7 miliardi. Ma i centri abitati d’Italia potrebbe- ro davvero cambiare aspetto e il risparmio energetico complessivo si tradurrebbe in enormi vantaggi per la comunità. COME FUNZIONA 2 Il meccanismo ideato nel Dl Rilancio è piuttosto compli- cato e lascia i suoi molti dubbi all’agenzia delle Entrate, che ha 30 giorni di tempo per definire il tutto. Ma la sostanza è che per fare i lavori si può arrivare a non sborsare nulla, salvi gli oneri finanziari che da qualche parte toccherà far saltar fuori: se la mia spesa di 100 vale 110, quei 10 in più dovrebbero coprire gli oneri finanziari di cin- que anni e le commissioni nei vari passaggi. Non basteranno (infatti nella prima versione si parlava di 120 per cento) e quindi si dovrà stare attenti ai preventivi gonfiati. LA CONGRUITÀ DELLE SPESE 3 Il rischio è già stato eviden- ziato dal presidente dell’Enea, Federico Testa, che ha lancia- to l’allarme su «abusi e dichiarazio- ni false». Nel Dl 34/2020, infatti, per evitare che committente e impresa si mettano d’accordo per avvicinare le fatture ai tetti massi- mi di detraibilità, è stato concepito un sistema di visti di conformità, attestazioni e verifiche sulla con- gruità tra lavori e spese. Che pro- durrà molta carta ma sarà poco controllabile da parte delle Entrate. © RIPRODUZIONE RISERVATA TUTTE LE STRADE PER OTTENERE LO SCONTO Decreto rilancio Casa, il bonus 110% ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA Riqualificare a costo zero ma con oneri finanziari Chiuso in redazione il 23 maggio 2020 L’INIZIATIVA IL DL RILANCIO AI RAGGI X Domani: tutti i nuovi aiuti per le imprese Ogni fascicolo è in vendita insieme con Il Sole 24 Ore, a 0,50 euro più il prezzo del quotidiano L’ULTIMA USCITA DELLA SERIE N ORME & TRIBUTI FOCUS DAL RAFFORZAMENTO DEL PATRIMONIO AI BONUS Decreto rilancio Aiuti alle imprese SERVIZIO AI LETTORI È possibile inviare i propri quesiti agli esperti del Sole Online e su carta Quesiti all’indirizzo www.ilsole24oreco m/forumrilancio. Le risposte più impor- tanti sul quotidiano

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I FOCUS DEL SOLE 24 OREIl Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 20.In vendita abbinata obbligatoria con Il Sole 24 ORE a € 2,50 (I focus del Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 2,00)Solo ed esclusivamente per gli abbonati,in vendita separata dal quotidiano a 0,50

NORME & TRIBUTIFOCUS Mercoledì 27 Maggio 2020

www.ilsole24ore.com/focus

Saverio Fossati

Ci sono in ballo lavori per sei mi-liardi almeno secondo le stime dell’Ance. Un grosso investimento che dovrebbe servire a mettere in moto un settore primario esausto, riqualificando la casa di milioni di italiani. E se finalmente partisse anche il recupero delle facciate, rimasto congelato, si aggiungereb-bero altri 3-4 miliardi. Cifre impor-tanti, che peseranno sull’erario ma potrebbero contribuire a far ripar-tire la nostra fragile economia.

IL VOLANO

1In realtà, questi dieci miliardidi lavori, che potrebbero darvita ad altrettanti euro in

detrazioni fiscali, rappresentano in buona parte delle imposte che lo Stato non avrebbe mai incassato. Si tratta infatti di interventi che probabilmente in gran parte, non sarebbero mai stati avviati senza questa spinta della cessione del credito fiscale: ottenere uno sconto in fattura tale da azzerarne il saldo non è come detrarne una parte in dieci anni. Lo Stato, quindi, non avrebbe mai incassato quei 3-4 miliardi di imposte e quindi la spesa reale si riduce a 6-7 miliardi. Ma i centri abitati d’Italia potrebbe-ro davvero cambiare aspetto e il risparmio energetico complessivo si tradurrebbe in enormi vantaggi per la comunità.

COME FUNZIONA

2Il meccanismo ideato nel DlRilancio è piuttosto compli-cato e lascia i suoi molti dubbi

all’agenzia delle Entrate, che ha 30 giorni di tempo per definire il tutto. Ma la sostanza è che per fare i lavori si può arrivare a non sborsare nulla, salvi gli oneri finanziari che da qualche parte toccherà far saltar fuori: se la mia spesa di 100 vale 110, quei 10 in più dovrebbero coprire gli oneri finanziari di cin-que anni e le commissioni nei vari passaggi. Non basteranno (infatti nella prima versione si parlava di 120 per cento) e quindi si dovrà stare attenti ai preventivi gonfiati.

LA CONGRUITÀ DELLE SPESE

3Il rischio è già stato eviden-ziato dal presidente dell’Enea,Federico Testa, che ha lancia-

to l’allarme su «abusi e dichiarazio-ni false». Nel Dl 34/2020, infatti, per evitare che committente e impresa si mettano d’accordo per avvicinare le fatture ai tetti massi-mi di detraibilità, è stato concepito un sistema di visti di conformità, attestazioni e verifiche sulla con-gruità tra lavori e spese. Che pro-durrà molta carta ma sarà poco controllabile da parte delle Entrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TUTTE LE STRADE PER OTTENERE LO SCONTO

Decreto rilancioCasa, il bonus 110%

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA

Riqualificarea costo zeroma con oneri finanziari

Chiuso in redazione il 23 maggio 2020

L’INIZIATIVA

IL DL RILANCIO AI RAGGI X

Domani: tuttii nuovi aiutiper le imprese

Ogni fascicolo èin vendita insieme con Il Sole 24 Ore,a 0,50 europiù il prezzodel quotidiano

L’ULTIMA USCITA DELLA SERIENORME & TRIBUTIFOCUS Giovedì 28 Maggio 2020

www.ilsole24ore.com/focus

DAL RAFFORZAMENTO DEL PATRIMONIO AI BONUS

Decreto rilancioAiuti alle imprese

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA

SERVIZIO AI LETTORI

È possibile inviarei propri quesitiagli esperti del Sole

Online e su cartaQuesiti all’indirizzo www.ilsole24orecom/forumrilancio. Le risposte più impor-tanti sul quotidiano

I FOCUS DEL SOLE 24 OREIl Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 20.In vendita abbinata obbligatoria con Il Sole 24 ORE a € 2,50 (I focus del Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 2,00)Solo ed esclusivamente per gli abbonati,in vendita separata dal quotidiano a 0,50

NORME & TRIBUTIFOCUS Mercoledì 27 Maggio 2020

www.ilsole24ore.com/focus

Saverio Fossati

Ci sono in ballo lavori per sei mi-liardi almeno secondo le stime dell’Ance. Un grosso investimento che dovrebbe servire a mettere in moto un settore primario esausto, riqualificando la casa di milioni di italiani. E se finalmente partisse anche il recupero delle facciate, rimasto congelato, si aggiungereb-bero altri 3-4 miliardi. Cifre impor-tanti, che peseranno sull’erario ma potrebbero contribuire a far ripar-tire la nostra fragile economia.

IL VOLANO

1In realtà, questi dieci miliardidi lavori, che potrebbero darvita ad altrettanti euro in

detrazioni fiscali, rappresentano in buona parte delle imposte che lo Stato non avrebbe mai incassato. Si tratta infatti di interventi che probabilmente in gran parte, non sarebbero mai stati avviati senza questa spinta della cessione del credito fiscale: ottenere uno sconto in fattura tale da azzerarne il saldo non è come detrarne una parte in dieci anni. Lo Stato, quindi, non avrebbe mai incassato quei 3-4 miliardi di imposte e quindi la spesa reale si riduce a 6-7 miliardi. Ma i centri abitati d’Italia potrebbe-ro davvero cambiare aspetto e il risparmio energetico complessivo si tradurrebbe in enormi vantaggi per la comunità.

COME FUNZIONA

2Il meccanismo ideato nel DlRilancio è piuttosto compli-cato e lascia i suoi molti dubbi

all’agenzia delle Entrate, che ha 30 giorni di tempo per definire il tutto. Ma la sostanza è che per fare i lavori si può arrivare a non sborsare nulla, salvi gli oneri finanziari che da qualche parte toccherà far saltar fuori: se la mia spesa di 100 vale 110, quei 10 in più dovrebbero coprire gli oneri finanziari di cin-que anni e le commissioni nei vari passaggi. Non basteranno (infatti nella prima versione si parlava di 120 per cento) e quindi si dovrà stare attenti ai preventivi gonfiati.

LA CONGRUITÀ DELLE SPESE

3Il rischio è già stato eviden-ziato dal presidente dell’Enea,Federico Testa, che ha lancia-

to l’allarme su «abusi e dichiarazio-ni false». Nel Dl 34/2020, infatti, per evitare che committente e impresa si mettano d’accordo per avvicinare le fatture ai tetti massi-mi di detraibilità, è stato concepito un sistema di visti di conformità, attestazioni e verifiche sulla con-gruità tra lavori e spese. Che pro-durrà molta carta ma sarà poco controllabile da parte delle Entrate.

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TUTTE LE STRADE PER OTTENERE LO SCONTO

Decreto rilancioCasa, il bonus 110%

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA

Riqualificarea costo zeroma con oneri finanziari

Chiuso in redazione il 23 maggio 2020

L’INIZIATIVA

IL DL RILANCIO AI RAGGI X

Domani: tuttii nuovi aiutiper le imprese

Ogni fascicolo èin vendita insieme con Il Sole 24 Ore,a 0,50 europiù il prezzodel quotidiano

L’ULTIMA USCITA DELLA SERIENORME & TRIBUTIFOCUS Giovedì 28 Maggio 2020

www.ilsole24ore.com/focus

DAL RAFFORZAMENTO DEL PATRIMONIO AI BONUS

Decreto rilancioAiuti alle imprese

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA

SERVIZIO AI LETTORI

È possibile inviarei propri quesitiagli esperti del Sole

Online e su cartaQuesiti all’indirizzo www.ilsole24orecom/forumrilancio. Le risposte più impor-tanti sul quotidiano

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I focus del Sole 24 Ore

Mercoledì 27 Maggio 2020 - N. 202 Decreto rilancio - Casa, il bonus 110%

pA differenza delle detrazionistandard sull’ecobonus, sullemisure antisismiche «speciali»,sui pannelli fotovoltaici e sullecolonnine di ricarica dei veicolielettrici, per tutti gli interventiagevolati alla nuova detrazionedel 110% (interventi indicati indettaglio nell’articolo 119, com-mi da 1 a 8, decreto Rilancio), ilsuperbonus può essere usufrui-to solo se gli interventi sono ef-fettuati dai «condomìni», «dallepersone fisiche, al di fuori del-l’esercizio di attività di impresa,arti e professioni, su unità im-mobiliari, salvo quanto previstoal comma 10» dell’articolo 119 deldecreto Rilancio, dagli Iacp (Isti-tuti autonomi case popolari), da-gli enti con le stesse finalità so-ciali degli Iacp e dalle cooperati-ve di abitazione a proprietà indi-visa. Analizziamo i diversi casi,guardando alle difficoltà prati-che che si possono presentare.

CONDOMÌNI

Relativamente ai condomìni, co-me soggetti beneficiari, si do-vrebbe far riferimento solo alle

spese relative alle parti comuni,che vanno ripartite tra i benefi-ciari finali, cioè i condòmini, inbase ai millesimi posseduti. Nonvi sono requisiti particolari per icondòmini, che possono essere,ad esempio, persone fisiche,professionisti e imprese (anchesocietà di persone o capitali).

Non rileva la tipologia delleunità immobiliari che compon-gono l’edificio condominiale(abitazioni, uffici, negozi) e nonè necessario che queste unità si-ano adibite ad «abitazione prin-cipale» dei condòmini. In questocaso, dovrà essere chiarito sepossa rientrare in questa catego-ria soggettiva dei condòminil’unico proprietario di più unitàimmobiliari che costituisconoun unico edificio, con parti co-muni, in coerenza con le circolari11 maggio 1998 n. 121, paragrafo2.6 e 27 aprile 2018, n. 7/E, pagine221 e seguenti, risposte 22 luglio2019, n. 293 e 31 ottobre 2018, n.56, risoluzioni 12 luglio 2007, n.167/E, 3 agosto 2007, n. 206/E;inoltre, dovrà essere chiarito se icondòmini (di qualunque tipo-

logia, cioè professionisti, impre-se o società) potranno beneficia-re del superbonus del 110% an-che per le spese sulle singole uni-tà immobiliari (anche uffici,abitazioni secondarie) o solo perle spese sulle parti comuni.

PERSONE FISICHE

L’altra grande categoria di bene-ficiari del superbonus del 110% ècostituita dalle «persone fisiche,al di fuori dell’esercizio di attivi-tà di impresa, arti e professioni,su unità immobiliari, salvoquanto previsto al comma 10».

Le persone fisiche possono be-neficiare della detrazione anchesulle parti comuni, se le unitàfanno parte di edifici con piùunità immobiliari (anche se non

Le novitàIL QUADRO E LA PLATEA

La detrazione

portata al 110%

mette al centro

isolamento termico

e climatizzazione

PAGINA A CURA DILuca De Stefani

pIl decreto legge Rilancio (Dl 34/2020) ha introdotto una nuo-va percentuale di detrazione Irpefe Ires del 110% nell’ambito degliinterventi per il risparmio ener-getico «qualificato» (cosiddettoecobonus, già agevolato al 50-65-70-75-80-85%). In particolare,sono stati introdotti i seguenti trenuovi interventi, agevolati con ilsuperbonus del 110%, dal 1° luglio2020 e fino al 31 dicembre 2021: lasostituzione degli impianti di cli-matizzazione invernale esistentinegli edifici unifamiliari o nelleparti comuni degli edifici e l’iso-lamento termico con materialiisolanti che rispettino i criteri

ambientali minimi.

GLI INTERVENTI CHE CONTANO

Solo se «congiuntamente ad alme-no uno» di questi tre nuovi inter-venti dell’ecobonus (che chiame-remo interventi «trainanti»), ver-ranno sostenute spese per gli altriinterventi già agevolati al 50-65-70-75-80-85% per il risparmioenergetico «qualificato» o per l’in-stallazione di colonnine per la rica-rica di veicoli elettrici, già agevola-ta al 50%, a tutti questi interventispetterà la detrazione del 110% dal-l’Irpef o dall’Ires.

GLI INTERVENTI ANTISISMICI

Per tutti gli interventi antisismicicosiddetti «speciali», oggi agevolatial 50-70-75-80-85%, in base all’ar-ticolo 16, del decreto legge 63/2013,la percentuale sarà elevata al 110%,senza che sia necessario aver soste-nuto «almeno uno» dei tre nuovi in-terventi «trainanti».

L’aver scollegato da questa con-dizione l’aumento al 110%, potrebbeportare a pensare che le vecchie per-centuali di detrazione con le vecchieregole (soprattutto quelle soggetti-ve, molto ampie) siano sostituite

completamente dal 110% e dallestringenti regole soggettive (con-dòmini, persone fisiche, abitazioniprincipali) dei complicati commi 9 e10 dell’articolo 119 del decreto Ri-lancio. In realtà, solo leggendo l’ar-ticolo 121 del decreto Rilancio, sulle«trasformazioni» della detrazionein «crediti d’imposta» compensa-bili orizzontalmente o cedibili a ter-zi ovvero sugli «sconto in fattura»,si riesce a comprende che le vecchieregole rimarranno in vigore anchedopo il primo luglio 2020.

IL SOLARE FOTOVOLATICO

Infine, spetterà il superbonus del110% anche alle installazioni di im-pianti solari fotovoltaici e sistemi diaccumulo (nuove tipologie di inter-venti, nell’ambito della consuetadetrazione del 50% dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir, chedal 2021 dovrebbe essere ridotta al36%), a patto che siano eseguitecongiuntamente ad uno dei se-guenti interventi che beneficianodel super bonus: quelli per il rispar-mio energetico «qualificato» (com-presi i 3 trainanti) o quelli per il si-sma-bonus.

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Tre interventi «trainanti»per attivare il nuovo sconto

L’ambito soggettivo. Regole più complesse di quelle ordinarie per determinare quando c’è il diritto al bonus

Incentivati i condomini e le persone fisiche condominiali, ma di un unicoproprietario).

Anche in questo caso, in gene-rale, le unità immobiliari posso-no essere di qualunque tipolo-gia, come le abitazioni (princi-pali o secondarie), gli uffici o inegozi (singolarmente accata-state o facenti parte di condo-mini). Secondo l’articolo 119,comma 10, del decreto Rilancio,però, il superbonus del 110% sulrisparmio energetico «qualifi-cato» dell’articolo 14 del decretolegge 4 giugno 2013, n. 63, com-prensivo dei tre nuovi interventi«trainanti» dell’articolo 119,commi 1, del decreto Rilancio,non può essere usufruito «dallepersone fisiche, al di fuori di at-tività di impresa, arti e profes-sioni, su edifici unifamiliari, di-versi da quello adibito ad abita-zione principale» (concetto di-verso da quello di «primacasa»); questa limitazione, co-munque, non vale per il super-bonus del 110% sugli interventiantisismici o sull’installazionedi impianti solari fotovoltaici esistemi di accumulo.

Invece, si applica indiretta-mente anche per la detrazionedel 110% sulle colonnine di rica-rica, in quanto per beneficiarneè necessario usufruire «con-giuntamente ad almeno uno»dei superbonus sui tre nuovi in-terventi dell’ecobonus, ma que-sti non sono ammessi sugli«edifici unifamiliari, diversi daquello adibito ad abitazioneprincipale», pertanto, non è am-messo neanche l’incentivo al110% sulle colonnine.

LE COLONNINE

Dalla fruizione del 110% sull’eco-bonus e sulle colonnine, quindi,sono esclusi i lavori eseguiti da«persone fisiche» su «edificiunifamiliari» adibiti ad abitazio-ni secondarie ovvero su altri fab-bricati, come gli uffici (A/10), inegozi (C/1) o i fabbricati pro-duttivi per aziende agricole pos-seduti dall’agricoltore (D/10). Iprofessionisti e le imprese sonoesclusi da qualunque detrazionedel 110%, tranne nei casi in cui si-ano condòmini.

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LA DISTINZIONENei condomini non è rilevantela tipologia delle unità immobiliari, che possonoanche essere non adibitead abitazione principale

I CARDINIDEL PROVVEDIMENTO

La climatizzazioneGli interventi trainanti sono, anzitutto, interventi sugli «edifici unifamiliari» o sulle «parti comu-ni degli edifici» (anche non con-dominiali), per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti: con impianti di microcogenerazione o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria (per le parti comuni, solo se centralizzati) a pompa di calore (per le parti

comuni, anche a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, prevista dal regolamen-to delegato della Commissione Ue del 18 febbraio 2013, n. 811/2013), ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbina-ti all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo

L’isolamento termicoIn alternativa ci sono anche gli in-terventi di isolamento termico, con materiali isolanti che rispetta-no i criteri ambientali minimi del Dm dell’ambiente 11 ottobre 2017, delle superfici opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e orizzontali (pavimenti e copertu-re), che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. In sostanza, si tratta di interventi di realizzazione del cosiddetto cappotto termico

I focus del Sole 24 Ore

Mercoledì 27 Maggio 2020 - N. 202 Decreto rilancio - Casa, il bonus 110%

pA differenza delle detrazionistandard sull’ecobonus, sullemisure antisismiche «speciali»,sui pannelli fotovoltaici e sullecolonnine di ricarica dei veicolielettrici, per tutti gli interventiagevolati alla nuova detrazionedel 110% (interventi indicati indettaglio nell’articolo 119, com-mi da 1 a 8, decreto Rilancio), ilsuperbonus può essere usufrui-to solo se gli interventi sono ef-fettuati dai «condomìni», «dallepersone fisiche, al di fuori del-l’esercizio di attività di impresa,arti e professioni, su unità im-mobiliari, salvo quanto previstoal comma 10» dell’articolo 119 deldecreto Rilancio, dagli Iacp (Isti-tuti autonomi case popolari), da-gli enti con le stesse finalità so-ciali degli Iacp e dalle cooperati-ve di abitazione a proprietà indi-visa. Analizziamo i diversi casi,guardando alle difficoltà prati-che che si possono presentare.

CONDOMÌNI

Relativamente ai condomìni, co-me soggetti beneficiari, si do-vrebbe far riferimento solo alle

spese relative alle parti comuni,che vanno ripartite tra i benefi-ciari finali, cioè i condòmini, inbase ai millesimi posseduti. Nonvi sono requisiti particolari per icondòmini, che possono essere,ad esempio, persone fisiche,professionisti e imprese (anchesocietà di persone o capitali).

Non rileva la tipologia delleunità immobiliari che compon-gono l’edificio condominiale(abitazioni, uffici, negozi) e nonè necessario che queste unità si-ano adibite ad «abitazione prin-cipale» dei condòmini. In questocaso, dovrà essere chiarito sepossa rientrare in questa catego-ria soggettiva dei condòminil’unico proprietario di più unitàimmobiliari che costituisconoun unico edificio, con parti co-muni, in coerenza con le circolari11 maggio 1998 n. 121, paragrafo2.6 e 27 aprile 2018, n. 7/E, pagine221 e seguenti, risposte 22 luglio2019, n. 293 e 31 ottobre 2018, n.56, risoluzioni 12 luglio 2007, n.167/E, 3 agosto 2007, n. 206/E;inoltre, dovrà essere chiarito se icondòmini (di qualunque tipo-

logia, cioè professionisti, impre-se o società) potranno beneficia-re del superbonus del 110% an-che per le spese sulle singole uni-tà immobiliari (anche uffici,abitazioni secondarie) o solo perle spese sulle parti comuni.

PERSONE FISICHE

L’altra grande categoria di bene-ficiari del superbonus del 110% ècostituita dalle «persone fisiche,al di fuori dell’esercizio di attivi-tà di impresa, arti e professioni,su unità immobiliari, salvoquanto previsto al comma 10».

Le persone fisiche possono be-neficiare della detrazione anchesulle parti comuni, se le unitàfanno parte di edifici con piùunità immobiliari (anche se non

Le novitàIL QUADRO E LA PLATEA

La detrazione

portata al 110%

mette al centro

isolamento termico

e climatizzazione

PAGINA A CURA DILuca De Stefani

pIl decreto legge Rilancio (Dl 34/2020) ha introdotto una nuo-va percentuale di detrazione Irpefe Ires del 110% nell’ambito degliinterventi per il risparmio ener-getico «qualificato» (cosiddettoecobonus, già agevolato al 50-65-70-75-80-85%). In particolare,sono stati introdotti i seguenti trenuovi interventi, agevolati con ilsuperbonus del 110%, dal 1° luglio2020 e fino al 31 dicembre 2021: lasostituzione degli impianti di cli-matizzazione invernale esistentinegli edifici unifamiliari o nelleparti comuni degli edifici e l’iso-lamento termico con materialiisolanti che rispettino i criteri

ambientali minimi.

GLI INTERVENTI CHE CONTANO

Solo se «congiuntamente ad alme-no uno» di questi tre nuovi inter-venti dell’ecobonus (che chiame-remo interventi «trainanti»), ver-ranno sostenute spese per gli altriinterventi già agevolati al 50-65-70-75-80-85% per il risparmioenergetico «qualificato» o per l’in-stallazione di colonnine per la rica-rica di veicoli elettrici, già agevola-ta al 50%, a tutti questi interventispetterà la detrazione del 110% dal-l’Irpef o dall’Ires.

GLI INTERVENTI ANTISISMICI

Per tutti gli interventi antisismicicosiddetti «speciali», oggi agevolatial 50-70-75-80-85%, in base all’ar-ticolo 16, del decreto legge 63/2013,la percentuale sarà elevata al 110%,senza che sia necessario aver soste-nuto «almeno uno» dei tre nuovi in-terventi «trainanti».

L’aver scollegato da questa con-dizione l’aumento al 110%, potrebbeportare a pensare che le vecchie per-centuali di detrazione con le vecchieregole (soprattutto quelle soggetti-ve, molto ampie) siano sostituite

completamente dal 110% e dallestringenti regole soggettive (con-dòmini, persone fisiche, abitazioniprincipali) dei complicati commi 9 e10 dell’articolo 119 del decreto Ri-lancio. In realtà, solo leggendo l’ar-ticolo 121 del decreto Rilancio, sulle«trasformazioni» della detrazionein «crediti d’imposta» compensa-bili orizzontalmente o cedibili a ter-zi ovvero sugli «sconto in fattura»,si riesce a comprende che le vecchieregole rimarranno in vigore anchedopo il primo luglio 2020.

IL SOLARE FOTOVOLATICO

Infine, spetterà il superbonus del110% anche alle installazioni di im-pianti solari fotovoltaici e sistemi diaccumulo (nuove tipologie di inter-venti, nell’ambito della consuetadetrazione del 50% dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir, chedal 2021 dovrebbe essere ridotta al36%), a patto che siano eseguitecongiuntamente ad uno dei se-guenti interventi che beneficianodel super bonus: quelli per il rispar-mio energetico «qualificato» (com-presi i 3 trainanti) o quelli per il si-sma-bonus.

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Tre interventi «trainanti»per attivare il nuovo sconto

L’ambito soggettivo. Regole più complesse di quelle ordinarie per determinare quando c’è il diritto al bonus

Incentivati i condomini e le persone fisiche condominiali, ma di un unicoproprietario).

Anche in questo caso, in gene-rale, le unità immobiliari posso-no essere di qualunque tipolo-gia, come le abitazioni (princi-pali o secondarie), gli uffici o inegozi (singolarmente accata-state o facenti parte di condo-mini). Secondo l’articolo 119,comma 10, del decreto Rilancio,però, il superbonus del 110% sulrisparmio energetico «qualifi-cato» dell’articolo 14 del decretolegge 4 giugno 2013, n. 63, com-prensivo dei tre nuovi interventi«trainanti» dell’articolo 119,commi 1, del decreto Rilancio,non può essere usufruito «dallepersone fisiche, al di fuori di at-tività di impresa, arti e profes-sioni, su edifici unifamiliari, di-versi da quello adibito ad abita-zione principale» (concetto di-verso da quello di «primacasa»); questa limitazione, co-munque, non vale per il super-bonus del 110% sugli interventiantisismici o sull’installazionedi impianti solari fotovoltaici esistemi di accumulo.

Invece, si applica indiretta-mente anche per la detrazionedel 110% sulle colonnine di rica-rica, in quanto per beneficiarneè necessario usufruire «con-giuntamente ad almeno uno»dei superbonus sui tre nuovi in-terventi dell’ecobonus, ma que-sti non sono ammessi sugli«edifici unifamiliari, diversi daquello adibito ad abitazioneprincipale», pertanto, non è am-messo neanche l’incentivo al110% sulle colonnine.

LE COLONNINE

Dalla fruizione del 110% sull’eco-bonus e sulle colonnine, quindi,sono esclusi i lavori eseguiti da«persone fisiche» su «edificiunifamiliari» adibiti ad abitazio-ni secondarie ovvero su altri fab-bricati, come gli uffici (A/10), inegozi (C/1) o i fabbricati pro-duttivi per aziende agricole pos-seduti dall’agricoltore (D/10). Iprofessionisti e le imprese sonoesclusi da qualunque detrazionedel 110%, tranne nei casi in cui si-ano condòmini.

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LA DISTINZIONENei condomini non è rilevantela tipologia delle unità immobiliari, che possonoanche essere non adibitead abitazione principale

I CARDINIDEL PROVVEDIMENTO

La climatizzazioneGli interventi trainanti sono, anzitutto, interventi sugli «edifici unifamiliari» o sulle «parti comu-ni degli edifici» (anche non con-dominiali), per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti: con impianti di microcogenerazione o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria (per le parti comuni, solo se centralizzati) a pompa di calore (per le parti

comuni, anche a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, prevista dal regolamen-to delegato della Commissione Ue del 18 febbraio 2013, n. 811/2013), ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbina-ti all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo

L’isolamento termicoIn alternativa ci sono anche gli in-terventi di isolamento termico, con materiali isolanti che rispetta-no i criteri ambientali minimi del Dm dell’ambiente 11 ottobre 2017, delle superfici opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e orizzontali (pavimenti e copertu-re), che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. In sostanza, si tratta di interventi di realizzazione del cosiddetto cappotto termico

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I focus del Sole 24 Ore

Mercoledì 27 Maggio 2020 - N. 20 3Decreto rilancio - Casa, il bonus 110%

Le condizioni/1I REQUISITI TECNICI

Attestato doppio per provareil rispetto dei livelli di efficienza

Il nuovo sconto

prevede requisiti

differenti rispetto

ai vecchi bonus

Servono chiarimenti

PAGINA A CURA DI

Luca Rollino

pIl Dl Rilancio introduce nuovi incentivi volti alla riqualificazio-ne energetica del patrimonio edi-lizio esistente, con un incrementodell’aliquota di detrazione sino al110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 sino a fine 2021.

Questo superbonus prevederequisiti tecnici specifici e diffe-renti rispetto a quanto previstoper l’ecobonus ordinario. Ancheper il superbonus, benchè nonspecificato, è tacitamente confer-mata la regola per cui per poterfruire delle detrazioni si devonorispettare tutte le norme previste,amministrative e urbanistiche(Dpr 380/2001 e Regolamentiedilizi comunali), energetiche(Legge 10/91, Dlgs 192/05) e di si-curezza sul lavoro (Dlgs 81/08). Inparticolare, in fase di cantiere, sidovranno rispettare tutti gli spe-cifici protocolli previsti per preve-nire il contagio da Covid-19, conconseguente aumento degli oneridella sicurezza e potenziale incre-mento dei tempi di realizzazione.

I TITOLI ABILITATIVI

Il superbonus è previsto per tre ti-pologie di interventi: interventi diristrutturazione importante perla coibentazione delle superficiopache; interventi di sostituzionedell’impianto di climatizzazioneinvernale in fabbricati costituitida più unità immobiliari; inter-venti di sostituzione dell’impian-to termico di riscaldamento insingole unità immobiliari («edifi-ci unifamiliari» per i quali viene quindi richiesta la ristrutturazio-ne dell’impianto termico, in baseal Dlgs 192/05).

Questi interventi sono defini-bili “trainanti” in quanto in gradodi estendere l’aliquota del 110%anche alle detrazioni per l’ecobo-nus dall’articolo 14 del Dl63/2013, per le colonnine per leauto elettriche e per gli impiantiper il fotovoltaico e i sistemi di ac-cumulo, purché svolti congiunta-mente ad essi.

Qui nasce un primo dubbio, cherichiederà dei chiarimenti: cosa siintende per svolgimento con-

giunto da un punto di vista ammi-nistrativo? È necessario che gli in-terventi siano compresi nellostesso titolo autorizzativo o abili-tativo, oppure è ipotizzabile cheuna variante in corso d’opera con-senta di estendere il 110% ad inter-venti già aperti che inizialmentenon godevano di tale detrazione?

I PALETTI DEGLI INTERVENTI

Gli interventi “trainanti” sono ditre tipologie, con detrazione cedi-bile o recuperabile in cinque annicon rate annue di pari importo:7 Interventi di coibentazione del-le superfici opache «verticali eorizzontali che interessano l’in-volucro dell’edificio con un’inci-denza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lordadell’edificio medesimo». L’arti-colo 2 del Dlgs 192/05, riferimen-to per l’efficienza energetica, for-nisce una definizione di «edifi-cio» tale per cui il super bonus sipuò applicare a un fabbricatocomposto o meno da più unitàimmobiliari, ma anche a singoliappartamenti inseriti all’internodi condomini (in tal caso si inter-verrebbe coibentando interna-mente le superfici).

Una lettura cautelativa del DlRilancio escluderebbe dal supe-recobonus le falde dei tetti (su-perfici inclinate), in quanto nonesplicitamente menzionate. In talcaso, potrebbero rientrare in mo-do indiretto, come intervento di riqualificazione energetica e,analogamente, avverrebbe per iserramenti. Il Dl Rilancio richiedeche i materiali isolanti impiegatisiano conformi a quanto previstodal decreto ministeriale sui Crite-ri ambientali minimi in edilizia.

Questa richiesta è sfidante, poi-chè impone disassemblabilità deicomponenti, assenza di sostanzeambientalmente dannose, e con-tenuto minimo di materiale rici-clato negli elementi utilizzati. Iltutto testimoniato da certifica-zioni specifiche rilasciate dai pro-duttori. È da verificare se il merca-to sia in grado di fornire materialea sufficienza, trattandosi di pro-dotti attualmente utilizzati in casilimitati e poco diffusi. 7 Interventi sulle parti comunidegli edifici per la sostituzionedegli impianti di climatizzazioneinvernale esistenti con impianticentralizzati per il riscaldamento,il raffrescamento o la fornitura diacqua calda sanitaria a condensa-zione, a pompa di calore (ivi in-clusi gli impianti ibridi o geoter-mici) o con impianti di microco-generazione.

La dizione è molto generica: ri-

chiede l’intervento sulle parti co-muni degli edifici (e, quindi, nonnecessariamente solo parti im-piantistiche) e impone la sostitu-zione di impianti di climatizza-zione invernale. Non pare quindisufficiente operare a livello di si-stema di generazione (ovvero,cambiare caldaia) ma si deve in-tervenire anche sulle tubazioni ocanalizzazioni di distribuzionedel fluido termovettore.

Si aprono pertanto interessantiscenari per la trasformazione diimpianti autonomi in impianticentralizzati, finalizzati tanto alriscaldamento quanto alla produ-zione di acqua calda sanitaria.Inoltre, non vengono posti requi-siti particolari sulla tipologia diimpianto da sostituire: potrebbe essere l’occasione per una sosti-tuzione radicale delle vecchiepompe di calore, con gas refrige-ranti ad alto impatto ambientaleprossimi ad uscire dal mercato.7 Interventi sugli edifici unifa-miliari per la sostituzione degliimpianti di climatizzazione in-vernale esistenti con impiantiper il riscaldamento, il raffresca-mento o la fornitura di acqua cal-da sanitaria a pompa di calore (iviinclusi gli impianti ibridi o geo-termici), o con impianti di micro-cogenerazione. In questo caso, è

richiesta la ristrutturazione del-l’impianto termico, comprensivadi sostituzione del generatore dicalore, intervento sulle tubazionidi distribuzione e sostituzionedei terminali di emissione. L’in-tervento è inquadrabile nella ri-qualificazione energetica in baseal Dlgs 192/05.

Per quanti hanno un impiantotermo autonomo, può esserel’occasione di dotarsi di un im-pianto che garantisca tanto ri-scaldamento quanto raffresca-mento. L’utilizzo dei pannelli ra-dianti (a pavimento o a soffitto)può essere utile a tale scopo, an-che sfruttando la deroga alle al-tezze minime date dal Dm Requi-siti minimi per quanti usino taletecnologia nella riqualificazionedegli edifici esistenti.

I REQUISITI

Per beneficiare del 110% sui treinterventi trainanti e sugli in-terventi tipicamente agevolatiall’ecobonus dall’articolo 14 delDL 63/2013, saranno prodotti:progetto, relazione di confor-mità ai sensi di Legge 10/91(prima dell’inizio dei lavori),Attestato di QualificazioneEnergetica (per chiudere i lavo-ri) e Attestato di PrestazioneEnergetica (Ape).

LA CLASSE ENERGETICA

Inoltre, sempre per i tre interventitrainanti e per quelli dell’ecobo-nus, la detrazione al 110% è possi-bile solo se si ottiene il doppio saltodi classe energetica (ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta), dadimostrare mediante l’Ape, l’atte-stato di prestazione energeticaprima e dopo l’intervento, rilascia-to da tecnico abilitato nella formadella dichiarazione asseverata.

Questa richiesta deve esserechiarita, in quanto l’Ape si riferi-sce alle singole unità immobilia-ri e mai al fabbricato nel suocomplesso.

Una lettura cautelativa richiedequindi che tutte le unità immobi-liari oggetto di intervento faccia-no il duplice salto (o l’aumentomassimo possibile di classe ener-getica) e che sia prodotto prima edopo un Ape per ciascuna.

FOTOVOLTAICO E COLONNINE

Anche gli impianti fotovoltaici so-no agevolati al 110% se installati contestualmente ad almeno unodei tre interventi trainanti o al si-smabonus “aumentato”, e analo-gamente i sistemi di accumulo. Il lo-ro impiego diventa particolarmen-te utile, in quanto l’energia prodot-ta dall’impianto fotovoltaico, se non direttamente consumata, vie-ne ceduta gratuitamente al Gse.

Senza un sistema di accumulodedicato, si rischia di produrreenergia gratuita per la rete.

Viene elevata al 110% anche ladetrazione prevista per l’installa-zione di infrastrutture per la rica-rica di veicoli elettrici negli edifici,purché tale intervento sia fattocontestualmente agli interventi “trainanti energetici. In tal caso ilimiti di spesa sono quelli già pre-visti dal Dl 63/2013 con una detra-zione da ripartirsi in cinque quoteannuali di pari importo (anzichéle ordinarie dieci).

I DUBBI APPLICATIVI

Si deve riconoscere che è stato di-spiegato un “poderoso” arsenaledi strumenti incentivanti, in gra-do di rilanciare l’edilizia e tra-sformare radicalmente le città incui viviamo Ma l’implementazio-ne, dal punto di vista tecnico, èdensa di elementi poco chiari, re-sa titubante dall’emanazione difuturi decreti attuativi e circolaridi chiarimento.

Il rischio è dilatare enorme-mente i tempi di attuazione di undecreto che dovrebbe avere nellarapidità di applicazione la carat-teristica saliente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I dubbi da chiarire Alcuni degli interventi come ad

esempio l’installazione delle colonni-ne per le auto elettriche o gli impianti fotovoltaici devono essere svolti congiuntamente ai tre interventi trainanti. Per intervento congiunto si intende quello compreso nello stesso titolo autorizzativo o vi rientra una variante in corso d’opera di lavori già in cantiere?Le falde dei tetti ed i serramenti

rientrano tra gli interventi trainanti anche se non esplicitamente men-zionati? I materiali isolanti impiegati negli

interventi di coibentazione devono seguire i criteri ambientali minimi in edilizia. Il mercato ha disponibile materiale di questo tipo a sufficienza essendo poco utilizzato? Nella sostituzione degli impianti di

climatizzazione invernale esistenti si deve intervenire anche sulle tubazio-ni o canalizzazioni di distribuzione? L’attestato di doppio salto energe-

tico si deve intendere per ogni singola unità immobiliare? Il Dl Rilancio fa generico riferimento all’Ape che non è mai relativo all’intero edificio, ma sempre alle singole unità

REQUISITI SPECIFICI PER IL SUPERBONUS

I focus del Sole 24 Ore

Mercoledì 27 Maggio 2020 - N. 20 3Decreto rilancio - Casa, il bonus 110%

Le condizioni/1I REQUISITI TECNICI

Attestato doppio per provareil rispetto dei livelli di efficienza

Il nuovo sconto

prevede requisiti

differenti rispetto

ai vecchi bonus

Servono chiarimenti

PAGINA A CURA DI

Luca Rollino

pIl Dl Rilancio introduce nuovi incentivi volti alla riqualificazio-ne energetica del patrimonio edi-lizio esistente, con un incrementodell’aliquota di detrazione sino al110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 sino a fine 2021.

Questo superbonus prevederequisiti tecnici specifici e diffe-renti rispetto a quanto previstoper l’ecobonus ordinario. Ancheper il superbonus, benchè nonspecificato, è tacitamente confer-mata la regola per cui per poterfruire delle detrazioni si devonorispettare tutte le norme previste,amministrative e urbanistiche(Dpr 380/2001 e Regolamentiedilizi comunali), energetiche(Legge 10/91, Dlgs 192/05) e di si-curezza sul lavoro (Dlgs 81/08). Inparticolare, in fase di cantiere, sidovranno rispettare tutti gli spe-cifici protocolli previsti per preve-nire il contagio da Covid-19, conconseguente aumento degli oneridella sicurezza e potenziale incre-mento dei tempi di realizzazione.

I TITOLI ABILITATIVI

Il superbonus è previsto per tre ti-pologie di interventi: interventi diristrutturazione importante perla coibentazione delle superficiopache; interventi di sostituzionedell’impianto di climatizzazioneinvernale in fabbricati costituitida più unità immobiliari; inter-venti di sostituzione dell’impian-to termico di riscaldamento insingole unità immobiliari («edifi-ci unifamiliari» per i quali viene quindi richiesta la ristrutturazio-ne dell’impianto termico, in baseal Dlgs 192/05).

Questi interventi sono defini-bili “trainanti” in quanto in gradodi estendere l’aliquota del 110%anche alle detrazioni per l’ecobo-nus dall’articolo 14 del Dl63/2013, per le colonnine per leauto elettriche e per gli impiantiper il fotovoltaico e i sistemi di ac-cumulo, purché svolti congiunta-mente ad essi.

Qui nasce un primo dubbio, cherichiederà dei chiarimenti: cosa siintende per svolgimento con-

giunto da un punto di vista ammi-nistrativo? È necessario che gli in-terventi siano compresi nellostesso titolo autorizzativo o abili-tativo, oppure è ipotizzabile cheuna variante in corso d’opera con-senta di estendere il 110% ad inter-venti già aperti che inizialmentenon godevano di tale detrazione?

I PALETTI DEGLI INTERVENTI

Gli interventi “trainanti” sono ditre tipologie, con detrazione cedi-bile o recuperabile in cinque annicon rate annue di pari importo:7 Interventi di coibentazione del-le superfici opache «verticali eorizzontali che interessano l’in-volucro dell’edificio con un’inci-denza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lordadell’edificio medesimo». L’arti-colo 2 del Dlgs 192/05, riferimen-to per l’efficienza energetica, for-nisce una definizione di «edifi-cio» tale per cui il super bonus sipuò applicare a un fabbricatocomposto o meno da più unitàimmobiliari, ma anche a singoliappartamenti inseriti all’internodi condomini (in tal caso si inter-verrebbe coibentando interna-mente le superfici).

Una lettura cautelativa del DlRilancio escluderebbe dal supe-recobonus le falde dei tetti (su-perfici inclinate), in quanto nonesplicitamente menzionate. In talcaso, potrebbero rientrare in mo-do indiretto, come intervento di riqualificazione energetica e,analogamente, avverrebbe per iserramenti. Il Dl Rilancio richiedeche i materiali isolanti impiegatisiano conformi a quanto previstodal decreto ministeriale sui Crite-ri ambientali minimi in edilizia.

Questa richiesta è sfidante, poi-chè impone disassemblabilità deicomponenti, assenza di sostanzeambientalmente dannose, e con-tenuto minimo di materiale rici-clato negli elementi utilizzati. Iltutto testimoniato da certifica-zioni specifiche rilasciate dai pro-duttori. È da verificare se il merca-to sia in grado di fornire materialea sufficienza, trattandosi di pro-dotti attualmente utilizzati in casilimitati e poco diffusi. 7 Interventi sulle parti comunidegli edifici per la sostituzionedegli impianti di climatizzazioneinvernale esistenti con impianticentralizzati per il riscaldamento,il raffrescamento o la fornitura diacqua calda sanitaria a condensa-zione, a pompa di calore (ivi in-clusi gli impianti ibridi o geoter-mici) o con impianti di microco-generazione.

La dizione è molto generica: ri-

chiede l’intervento sulle parti co-muni degli edifici (e, quindi, nonnecessariamente solo parti im-piantistiche) e impone la sostitu-zione di impianti di climatizza-zione invernale. Non pare quindisufficiente operare a livello di si-stema di generazione (ovvero,cambiare caldaia) ma si deve in-tervenire anche sulle tubazioni ocanalizzazioni di distribuzionedel fluido termovettore.

Si aprono pertanto interessantiscenari per la trasformazione diimpianti autonomi in impianticentralizzati, finalizzati tanto alriscaldamento quanto alla produ-zione di acqua calda sanitaria.Inoltre, non vengono posti requi-siti particolari sulla tipologia diimpianto da sostituire: potrebbe essere l’occasione per una sosti-tuzione radicale delle vecchiepompe di calore, con gas refrige-ranti ad alto impatto ambientaleprossimi ad uscire dal mercato.7 Interventi sugli edifici unifa-miliari per la sostituzione degliimpianti di climatizzazione in-vernale esistenti con impiantiper il riscaldamento, il raffresca-mento o la fornitura di acqua cal-da sanitaria a pompa di calore (iviinclusi gli impianti ibridi o geo-termici), o con impianti di micro-cogenerazione. In questo caso, è

richiesta la ristrutturazione del-l’impianto termico, comprensivadi sostituzione del generatore dicalore, intervento sulle tubazionidi distribuzione e sostituzionedei terminali di emissione. L’in-tervento è inquadrabile nella ri-qualificazione energetica in baseal Dlgs 192/05.

Per quanti hanno un impiantotermo autonomo, può esserel’occasione di dotarsi di un im-pianto che garantisca tanto ri-scaldamento quanto raffresca-mento. L’utilizzo dei pannelli ra-dianti (a pavimento o a soffitto)può essere utile a tale scopo, an-che sfruttando la deroga alle al-tezze minime date dal Dm Requi-siti minimi per quanti usino taletecnologia nella riqualificazionedegli edifici esistenti.

I REQUISITI

Per beneficiare del 110% sui treinterventi trainanti e sugli in-terventi tipicamente agevolatiall’ecobonus dall’articolo 14 delDL 63/2013, saranno prodotti:progetto, relazione di confor-mità ai sensi di Legge 10/91(prima dell’inizio dei lavori),Attestato di QualificazioneEnergetica (per chiudere i lavo-ri) e Attestato di PrestazioneEnergetica (Ape).

LA CLASSE ENERGETICA

Inoltre, sempre per i tre interventitrainanti e per quelli dell’ecobo-nus, la detrazione al 110% è possi-bile solo se si ottiene il doppio saltodi classe energetica (ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta), dadimostrare mediante l’Ape, l’atte-stato di prestazione energeticaprima e dopo l’intervento, rilascia-to da tecnico abilitato nella formadella dichiarazione asseverata.

Questa richiesta deve esserechiarita, in quanto l’Ape si riferi-sce alle singole unità immobilia-ri e mai al fabbricato nel suocomplesso.

Una lettura cautelativa richiedequindi che tutte le unità immobi-liari oggetto di intervento faccia-no il duplice salto (o l’aumentomassimo possibile di classe ener-getica) e che sia prodotto prima edopo un Ape per ciascuna.

FOTOVOLTAICO E COLONNINE

Anche gli impianti fotovoltaici so-no agevolati al 110% se installati contestualmente ad almeno unodei tre interventi trainanti o al si-smabonus “aumentato”, e analo-gamente i sistemi di accumulo. Il lo-ro impiego diventa particolarmen-te utile, in quanto l’energia prodot-ta dall’impianto fotovoltaico, se non direttamente consumata, vie-ne ceduta gratuitamente al Gse.

Senza un sistema di accumulodedicato, si rischia di produrreenergia gratuita per la rete.

Viene elevata al 110% anche ladetrazione prevista per l’installa-zione di infrastrutture per la rica-rica di veicoli elettrici negli edifici,purché tale intervento sia fattocontestualmente agli interventi “trainanti energetici. In tal caso ilimiti di spesa sono quelli già pre-visti dal Dl 63/2013 con una detra-zione da ripartirsi in cinque quoteannuali di pari importo (anzichéle ordinarie dieci).

I DUBBI APPLICATIVI

Si deve riconoscere che è stato di-spiegato un “poderoso” arsenaledi strumenti incentivanti, in gra-do di rilanciare l’edilizia e tra-sformare radicalmente le città incui viviamo Ma l’implementazio-ne, dal punto di vista tecnico, èdensa di elementi poco chiari, re-sa titubante dall’emanazione difuturi decreti attuativi e circolaridi chiarimento.

Il rischio è dilatare enorme-mente i tempi di attuazione di undecreto che dovrebbe avere nellarapidità di applicazione la carat-teristica saliente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I dubbi da chiarire Alcuni degli interventi come ad

esempio l’installazione delle colonni-ne per le auto elettriche o gli impianti fotovoltaici devono essere svolti congiuntamente ai tre interventi trainanti. Per intervento congiunto si intende quello compreso nello stesso titolo autorizzativo o vi rientra una variante in corso d’opera di lavori già in cantiere?Le falde dei tetti ed i serramenti

rientrano tra gli interventi trainanti anche se non esplicitamente men-zionati? I materiali isolanti impiegati negli

interventi di coibentazione devono seguire i criteri ambientali minimi in edilizia. Il mercato ha disponibile materiale di questo tipo a sufficienza essendo poco utilizzato? Nella sostituzione degli impianti di

climatizzazione invernale esistenti si deve intervenire anche sulle tubazio-ni o canalizzazioni di distribuzione? L’attestato di doppio salto energe-

tico si deve intendere per ogni singola unità immobiliare? Il Dl Rilancio fa generico riferimento all’Ape che non è mai relativo all’intero edificio, ma sempre alle singole unità

REQUISITI SPECIFICIPER IL SUPERBONUS

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I focus del Sole 24 Ore

Mercoledì 27 Maggio 2020 - N. 204 Decreto rilancio - Casa, il bonus 110%

Le condizioni/2GLI IMMOBILI AMMESSI

Vincoli più chiarisui condomìni, con riferimentoalle unitàe alle parti comuni

PAGINA A CURA DI

Alessandro Borgoglio

pIl superbonus del 110% intro-dotto dal decreto Rilancio è rivoltoprincipalmente ad interventi sugliedifici condominiali - tant’è che peri primi due “interventi trainanti”(cappotto termico e sostituzione diimpianti centralizzati) il legislatoreha fatto riferimento sia al numero diunità immobiliari che compongonol’edificio sia alle sue parti comuni -ma anche su edifici unifamiliari, co-me villette o villettine, a cui si rivol-ge il terzo e ultimo degli “interventitrainanti” previsto dal primo com-ma dell’articolo 119 (sostituzione diimpianti di climatizzazione inver-nale esistenti).

LE UNITÀ SINGOLE

Anche le singole unità immobiliaridi cui si compone il condominiopossono essere ammesse a benefi-ciare del superbonus: a questoscopo, però, la condizione - per cuigli altri interventi di efficienta-mento energetico di cui all’articolo14 del Dl 63/2013 sono ammessi seeseguiti congiuntamente agli “in-terventi trainanti” (comma 2 del-l’articolo 119) - deve essere inter-pretata nel senso che tali interven-ti sulle singole unità immobiliari,come ad esempio l’acquisto e laposa in opera di finestre compren-sive di infissi, possano agganciarsiagli “interventi trainanti” sull’edi-ficio condominiale.

I PALETTI

Sono le disposizioni dei commi 9 e10 dell’articolo 119 a rendere più ar-ticolata la lettura dei presuppostioggettivi e soggettivi dell’agevola-zione: i due commi, infatti, discipli-nano separatamente gli interventisugli edifici condominiali e sulle suesingole unità immobiliari, a cui si ri-ferisce il comma 9, dagli interventisugli edifici unifamiliari a cui famenzione invece il comma 10.

In particolare, in base al comma9, il superbonus del 110% (per gli“interventi trainanti”, quelli di effi-cientamento energetico aggancia-bili, antisismico, fotovoltaico e co-lonnine di ricarica) si applica agliinterventi effettuati dai condomìni,nonché, sulle unità immobiliari,

dalle persone fisiche al di fuori del-l’esercizio di attività di impresa, artie professioni, dagli Istituti autono-mi case popolari (Iacp) comunquedenominati nonché dagli entiaventi le stesse finalità sociali deipredetti Istituti, istituiti nella formadi società che rispondono ai requi-siti della legislazione europea inmateria di “in house providing” perinterventi realizzati su immobili, diloro proprietà ovvero gestiti perconto dei comuni, adibiti ad ediliziaresidenziale pubblica, nonché dallecooperative di abitazione a pro-prietà indivisa per interventi realiz-zati su immobili dalle stesse posse-duti e assegnati in godimento aipropri soci.

Il comma 10, invece, stabilisce chele disposizioni riguardanti il super-bonus del 110% sui soli “interventitrainanti” non si applicano alle spe-se sostenute dalle persone fisiche, aldi fuori dell’esercizio di attività diimpresa, arti e professioni, in rela-zione a interventi effettuati su edifi-ci unifamiliari diversi da quello adi-bito ad abitazione principale.

GLI EFFETTI

Al di là della scelta non proprio chia-ra di differenziare gli ambiti opera-tivi dei due commi (e quindi degli interventi su condomìni/unità im-

mobiliari rispetto a quelli su edificiunifamiliari), ciò che si pone incon-trovertibilmente è che gli edificicondominiali sono sempre ammes-si al superbonus, a prescindere dalfatto che le singole unità immobi-liari che compongono il condomi-nio siano abitazioni principali o al-tro: in sostanza, se su un edificiocondominiale viene effettuato adesempio un cappotto termico, l’in-tervento è agevolabile con il super-bonus del 110%, a prescindere dalfatto che nel condominio possanoesserci studi professionali, negozi eseconde case.

Per quanto concerne le singoleunità immobiliari di cui si compo-ne l’edificio condominiale, il com-ma 9 fa riferimento soltanto al con-cetto di “unità immobiliari” - senzarichiedere alcun ulteriore requisito- su cui sono effettuati interventi daparte di persone fisiche, al di fuoridell’esercizio di attività d’impresao di lavoro autonomo, da Iacp: neifatti, quindi, gli altri interventi diefficientamento energetico sullesingole unità immobiliari, come adesempio la sostituzione delle fine-stre, sono anch’essi sempre agevo-lati al 110%, a prescindere dal fattoche si tratti di abitazione principa-le, e sempreché ovviamente sia va-lida l’interpretazione sopra accen-nata per cui tali ulteriori interventidi efficientamento energetico sullasingola unità immobiliare sianoagganciabili agli “interventi trai-nanti” effettuati però sull’edificiocondominiale.

GLI EDIFICI UNIFAMILIARI

In relazione agli edifici unifamiliari,invece, è il comma 10 ad escluderecategoricamente il bonus del 110%per gli “interventi trainanti”, se ri-guardano un edificio diverso daquello adibito ad abitazione princi-pale: la norma così come formulatasi limita, invero, a differenza diquanto prevede il precedente com-ma 10 per condomìni e singole unitàimmobiliari, a disciplinare soltantogli “interventi trainanti”, mentre la-scia fuori dal suo perimetro appli-cativo gli interventi antisismici dicui al comma 4, che, però, non ri-chiedono - diversamente dagli ul-teriori interventi non consideratidal comma 10 (fotovoltaico/colon-nine di ricarica) - l’aggancio agli“interventi trainanti” del comma 1per poter fruire del superbonus e,pertanto, dalla lettura combinatadei commi ne deriverebbe che gliinterventi antisismici sono sempree comunque agevolati sugli edificiunifamiliari, anche qualora si trat-tasse di seconde case, come ville almare o in montagna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Limite dell’abitazione principalesugli edifici unifamiliari

pL’abitazione principale è il re-quisito per poter ottenere il super-bonus del 110% delle spese per in-terventi sugli edifici unifamiliari.

Sulla base delle nozioni del Tuirè possibile affermare che per abi-tazione principale si intende quel-la nella quale la persona fisica e isuoi familiari dimorano abitual-mente; mentre, in base all’articolo43 del Codice civile, la residenza ènel luogo in cui la persona ha la di-mora abituale. Ne consegue, quin-di, che normalmente l’abitazioneprincipale è posta presso l’immo-bile in cui il contribuente risiedeanagraficamente.

L’articolo 119 del Decreto Rilan-cio, però, non prevede espressa-mente tale requisito, a differenza,ad esempio, dell’ormai abrogatanormativa Imu che, ai fini del-l’esenzione dell’abitazione prin-cipale, specificava che per abita-

zione principale si intende l’im-mobile, iscritto o iscrivibile nel ca-tasto edilizio urbano come unicaunità immobiliare, nel quale ilpossessore e il suo nucleo familia-re dimorano abitualmente e risie-dono anagraficamente (articolo13 Dl 201/2011).

In conclusione, si dovrebbe po-ter ritenere che l’abitazione prin-cipale, anche ai fini del superbo-nus del 110%, sia l’immobile pres-so cui il contribuente ha la resi-denza anagrafica e la dimoraabituale.

Ma l’abitazione principale, ai fi-ni del superbonus, rimane tale an-che se parzialmente locata? La ri-sposta dovrebbe essere positiva,alla luce della prassi che aveva am-messo l’esenzione Imu per taliabitazioni principali seppur par-zialmente locate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel Tuir. Il legame con la residenza

La locazione parzialenon esclude il bonus

pIl superbonus del 110% è uti-lizzabile per gli interventi sugliedifici unifamiliari soltanto se si tratti di abitazioni principali; leseconde case, invece, non sonoagevolabili.

Le disposizioni non specifica-no che cosa si intenda per abita-zione principale, per cui, al fine diricavare degli indirizzi interpre-tativi, trattandosi di detrazionidelle imposte sul reddito, ci sipuò rifare alle indicazioni conte-nute nel Tuir.

In particolare, nell’ambito deglioneri deducibili, il Tuir specificache per abitazione principale si in-tende quella nella quale la personafisica, che la possiede a titolo diproprietà o altro diritto reale, o isuoi familiari dimorano abitual-mente; non si tiene conto della va-riazione della dimora abituale sedipendente da ricovero perma-nente in istituti di ricovero o sani-

tari, a condizione che l’unità im-mobiliare non risulti locata (arti-colo 10, ultimo comma).

Il Tuir offre, in qualche modo,anche una definizione di secondecase, qualificate dall’articolo 41come unità immobiliari ad uso diabitazione, possedute in aggiuntaa quelle adibite ad abitazioneprincipale del possessore o deisuoi familiari, utilizzate diretta-mente dal possessore o dai suoifamiliari o comunque tenute apropria disposizione.

Le disposizioni del decreto Ri-lancio, però, non specificano chel’abitazione principale agevolabi-le è soltanto quella del beneficia-rio del superbonus: sono agevola-bili, allora, anche gli interventi su-gli edifici unifamiliari che sianostati concessi in locazione e costi-tuiscano abitazione principale perl’affittuario e la sua famiglia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Effetti imprevedibili. Confini incerti sulle seconde case

Le definizioni lascianomolte questioni aperte

GLI INTERVENTI NEI CONDOMÌNI

La norma in sintesi Il comma 10 prevede che il superbonus 110% sia previsto su tutti gli interventi « effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impre-sa, arti e professioni, salvo quanto previsto al comma 11» ; quest’ultimo esclude che il benificio possa applicarsi «alle spese sostenute dallepersone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impre-sa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principa-le». L’esclusione si riferisce agli interventi trainanti e lascia quindi fuori gli interventi antisismici disciplinati dal comma 4 , evidentemente quindi sempre agevolati sugli edifici unifamiliari, anche non si tratta di prime abitazioni, ma di secon-de case.

I focus del Sole 24 Ore

Mercoledì 27 Maggio 2020 - N. 204 Decreto rilancio - Casa, il bonus 110%

Le condizioni/2GLI IMMOBILI AMMESSI

Vincoli più chiarisui condomìni, con riferimentoalle unitàe alle parti comuni

PAGINA A CURA DI

Alessandro Borgoglio

pIl superbonus del 110% intro-dotto dal decreto Rilancio è rivoltoprincipalmente ad interventi sugliedifici condominiali - tant’è che peri primi due “interventi trainanti”(cappotto termico e sostituzione diimpianti centralizzati) il legislatoreha fatto riferimento sia al numero diunità immobiliari che compongonol’edificio sia alle sue parti comuni -ma anche su edifici unifamiliari, co-me villette o villettine, a cui si rivol-ge il terzo e ultimo degli “interventitrainanti” previsto dal primo com-ma dell’articolo 119 (sostituzione diimpianti di climatizzazione inver-nale esistenti).

LE UNITÀ SINGOLE

Anche le singole unità immobiliaridi cui si compone il condominiopossono essere ammesse a benefi-ciare del superbonus: a questoscopo, però, la condizione - per cuigli altri interventi di efficienta-mento energetico di cui all’articolo14 del Dl 63/2013 sono ammessi seeseguiti congiuntamente agli “in-terventi trainanti” (comma 2 del-l’articolo 119) - deve essere inter-pretata nel senso che tali interven-ti sulle singole unità immobiliari,come ad esempio l’acquisto e laposa in opera di finestre compren-sive di infissi, possano agganciarsiagli “interventi trainanti” sull’edi-ficio condominiale.

I PALETTI

Sono le disposizioni dei commi 9 e10 dell’articolo 119 a rendere più ar-ticolata la lettura dei presuppostioggettivi e soggettivi dell’agevola-zione: i due commi, infatti, discipli-nano separatamente gli interventisugli edifici condominiali e sulle suesingole unità immobiliari, a cui si ri-ferisce il comma 9, dagli interventisugli edifici unifamiliari a cui famenzione invece il comma 10.

In particolare, in base al comma9, il superbonus del 110% (per gli“interventi trainanti”, quelli di effi-cientamento energetico aggancia-bili, antisismico, fotovoltaico e co-lonnine di ricarica) si applica agliinterventi effettuati dai condomìni,nonché, sulle unità immobiliari,

dalle persone fisiche al di fuori del-l’esercizio di attività di impresa, artie professioni, dagli Istituti autono-mi case popolari (Iacp) comunquedenominati nonché dagli entiaventi le stesse finalità sociali deipredetti Istituti, istituiti nella formadi società che rispondono ai requi-siti della legislazione europea inmateria di “in house providing” perinterventi realizzati su immobili, diloro proprietà ovvero gestiti perconto dei comuni, adibiti ad ediliziaresidenziale pubblica, nonché dallecooperative di abitazione a pro-prietà indivisa per interventi realiz-zati su immobili dalle stesse posse-duti e assegnati in godimento aipropri soci.

Il comma 10, invece, stabilisce chele disposizioni riguardanti il super-bonus del 110% sui soli “interventitrainanti” non si applicano alle spe-se sostenute dalle persone fisiche, aldi fuori dell’esercizio di attività diimpresa, arti e professioni, in rela-zione a interventi effettuati su edifi-ci unifamiliari diversi da quello adi-bito ad abitazione principale.

GLI EFFETTI

Al di là della scelta non proprio chia-ra di differenziare gli ambiti opera-tivi dei due commi (e quindi degli interventi su condomìni/unità im-

mobiliari rispetto a quelli su edificiunifamiliari), ciò che si pone incon-trovertibilmente è che gli edificicondominiali sono sempre ammes-si al superbonus, a prescindere dalfatto che le singole unità immobi-liari che compongono il condomi-nio siano abitazioni principali o al-tro: in sostanza, se su un edificiocondominiale viene effettuato adesempio un cappotto termico, l’in-tervento è agevolabile con il super-bonus del 110%, a prescindere dalfatto che nel condominio possanoesserci studi professionali, negozi eseconde case.

Per quanto concerne le singoleunità immobiliari di cui si compo-ne l’edificio condominiale, il com-ma 9 fa riferimento soltanto al con-cetto di “unità immobiliari” - senzarichiedere alcun ulteriore requisito- su cui sono effettuati interventi daparte di persone fisiche, al di fuoridell’esercizio di attività d’impresao di lavoro autonomo, da Iacp: neifatti, quindi, gli altri interventi diefficientamento energetico sullesingole unità immobiliari, come adesempio la sostituzione delle fine-stre, sono anch’essi sempre agevo-lati al 110%, a prescindere dal fattoche si tratti di abitazione principa-le, e sempreché ovviamente sia va-lida l’interpretazione sopra accen-nata per cui tali ulteriori interventidi efficientamento energetico sullasingola unità immobiliare sianoagganciabili agli “interventi trai-nanti” effettuati però sull’edificiocondominiale.

GLI EDIFICI UNIFAMILIARI

In relazione agli edifici unifamiliari,invece, è il comma 10 ad escluderecategoricamente il bonus del 110%per gli “interventi trainanti”, se ri-guardano un edificio diverso daquello adibito ad abitazione princi-pale: la norma così come formulatasi limita, invero, a differenza diquanto prevede il precedente com-ma 10 per condomìni e singole unitàimmobiliari, a disciplinare soltantogli “interventi trainanti”, mentre la-scia fuori dal suo perimetro appli-cativo gli interventi antisismici dicui al comma 4, che, però, non ri-chiedono - diversamente dagli ul-teriori interventi non consideratidal comma 10 (fotovoltaico/colon-nine di ricarica) - l’aggancio agli“interventi trainanti” del comma 1per poter fruire del superbonus e,pertanto, dalla lettura combinatadei commi ne deriverebbe che gliinterventi antisismici sono sempree comunque agevolati sugli edificiunifamiliari, anche qualora si trat-tasse di seconde case, come ville almare o in montagna.

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Limite dell’abitazione principalesugli edifici unifamiliari

pL’abitazione principale è il re-quisito per poter ottenere il super-bonus del 110% delle spese per in-terventi sugli edifici unifamiliari.

Sulla base delle nozioni del Tuirè possibile affermare che per abi-tazione principale si intende quel-la nella quale la persona fisica e isuoi familiari dimorano abitual-mente; mentre, in base all’articolo43 del Codice civile, la residenza ènel luogo in cui la persona ha la di-mora abituale. Ne consegue, quin-di, che normalmente l’abitazioneprincipale è posta presso l’immo-bile in cui il contribuente risiedeanagraficamente.

L’articolo 119 del Decreto Rilan-cio, però, non prevede espressa-mente tale requisito, a differenza,ad esempio, dell’ormai abrogatanormativa Imu che, ai fini del-l’esenzione dell’abitazione prin-cipale, specificava che per abita-

zione principale si intende l’im-mobile, iscritto o iscrivibile nel ca-tasto edilizio urbano come unicaunità immobiliare, nel quale ilpossessore e il suo nucleo familia-re dimorano abitualmente e risie-dono anagraficamente (articolo13 Dl 201/2011).

In conclusione, si dovrebbe po-ter ritenere che l’abitazione prin-cipale, anche ai fini del superbo-nus del 110%, sia l’immobile pres-so cui il contribuente ha la resi-denza anagrafica e la dimoraabituale.

Ma l’abitazione principale, ai fi-ni del superbonus, rimane tale an-che se parzialmente locata? La ri-sposta dovrebbe essere positiva,alla luce della prassi che aveva am-messo l’esenzione Imu per taliabitazioni principali seppur par-zialmente locate.

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Nel Tuir. Il legame con la residenza

La locazione parzialenon esclude il bonus

pIl superbonus del 110% è uti-lizzabile per gli interventi sugliedifici unifamiliari soltanto se si tratti di abitazioni principali; leseconde case, invece, non sonoagevolabili.

Le disposizioni non specifica-no che cosa si intenda per abita-zione principale, per cui, al fine diricavare degli indirizzi interpre-tativi, trattandosi di detrazionidelle imposte sul reddito, ci sipuò rifare alle indicazioni conte-nute nel Tuir.

In particolare, nell’ambito deglioneri deducibili, il Tuir specificache per abitazione principale si in-tende quella nella quale la personafisica, che la possiede a titolo diproprietà o altro diritto reale, o isuoi familiari dimorano abitual-mente; non si tiene conto della va-riazione della dimora abituale sedipendente da ricovero perma-nente in istituti di ricovero o sani-

tari, a condizione che l’unità im-mobiliare non risulti locata (arti-colo 10, ultimo comma).

Il Tuir offre, in qualche modo,anche una definizione di secondecase, qualificate dall’articolo 41come unità immobiliari ad uso diabitazione, possedute in aggiuntaa quelle adibite ad abitazioneprincipale del possessore o deisuoi familiari, utilizzate diretta-mente dal possessore o dai suoifamiliari o comunque tenute apropria disposizione.

Le disposizioni del decreto Ri-lancio, però, non specificano chel’abitazione principale agevolabi-le è soltanto quella del beneficia-rio del superbonus: sono agevola-bili, allora, anche gli interventi su-gli edifici unifamiliari che sianostati concessi in locazione e costi-tuiscano abitazione principale perl’affittuario e la sua famiglia?

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Effetti imprevedibili. Confini incerti sulle seconde case

Le definizioni lascianomolte questioni aperte

GLI INTERVENTINEI CONDOMÌNI

La norma in sintesi Il comma 10 prevede che il superbonus 110% sia previsto su tutti gli interventi « effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impre-sa, arti e professioni, salvo quanto previsto al comma 11» ; quest’ultimo esclude che il benificio possa applicarsi «alle spese sostenute dallepersone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impre-sa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principa-le». L’esclusione si riferisce agli interventi trainanti e lascia quindi fuori gli interventi antisismici disciplinati dal comma 4 , evidentemente quindi sempre agevolati sugli edifici unifamiliari, anche non si tratta di prime abitazioni, ma di secon-de case.

Page 5: S24-20200527 Decreto Rilancio Casa, il bonus 110%...2020/05/27  · 9772282 452006 00020 L’INIZIATIVA IL DL RILANCIO AI RAGGI X Domani: tutti i nuovi aiuti per le imprese Ogni fascicolo

I focus del Sole 24 Ore

Mercoledì 27 Maggio 2020 - N. 20 5Decreto rilancio - Casa, il bonus 110%

IL NUOVOSISMABONUS

AdeguamentiCONTRO GLI EVENTI NATURALI

Immobili produttivi esclusidal nuovo sismabonus

Riviste le modalitàdello scontoe incentivatele polizzecatastrofali

PAGINA A CURA DI

Silvio Rivetti

p

Il legislatore coglie l’opportunitàdel Decreto Rilancio per rinforzaree semplificare il tema del sismabo-nus, innestando, nel suo assettonormativo, una serie di previsioniagevolative. La disciplina cheemerge dal combinato dispostodegli articoli 119 e 121 del Dl34/2020, quanto all’ambito ogget-tivo e soggettivo di applicazione,nonché alle modalità alternativeper la sua fruizione, è riassumibilecome segue.

L’AMBITO DI APPLICAZIONE

Quanto all’ambito oggettivo di ap-plicazione del maxibonus, l’artico-lo 119 comma 4 ricalca il perimetrodegli interventi antisismici giàagevolati dall’articolo 16, commida 1-bis a 1-septies del Dl 63/2013,in relazione agli edifici siti nelle zo-ne sismiche 1, 2 e 3. Inoltre vengonoconfermati i massimali di spesa ri-levanti e anche la fruibilità delladetrazione in cinque quote annualidi pari importo. La novità impor-tante riguarda la misura della de-trazione spettante, elevata al 110%in tutti i casi rilevanti; e la sua appli-cabilità alle spese dal 1° luglio 2020al 31 dicembre 2021.

Il favore fiscale si applica cosìagli interventi antisismici finaliz-zati alla messa in sicurezza staticadelle particoli strutturali degli edi-fici abitativi, purché non ubicatinelle zone sismiche 4, dalle proce-dure autorizzatorie iniziate dopo il1° gennaio 2017, fino a un massi-male di spesa non superiore a96.000 euro per unità immobiliareper ciascun anno: con una notevolesemplificazione, perché la nuovamaxialiquota di detrazione prendeil posto di tutte quelle speciali pre-vigenti (al 50% per gli interventistandard, al 70 e 80% per quelli de-terminanti il passaggio dell’edifi-cio a una o due classi di rischio si-smico inferiore, al 75% e 85% per quelli realizzati sulle particoloi co-muni degli edifici condominiali).

La nuova maxidetrazione si ap-plica anche a favore degli acqui-renti delle nuove unità immobilia-ri, risultanti dalla ricostruzione de-

gli edifici demoliti per ridurne il ri-schio sismico, da parte di impresedi costruzione e ristrutturazione,siti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, inrelazione al prezzo di acquisto del-le stesse ed entro il massimale dispesa di 96mila euro per ciascuna.

NESSUNA SOVRAPPOSIZIONE

Viceversa, stante il puntuale ri-chiamo normativo alle sole aliquo-te ( articolo 16 del Dl 63/2013), nonsembra che il maxibonus si sostitu-isca alla detrazione introdotta dal-la legge di Bilancio 2018, relativaagli interventi combinati eseguitisulle parti comuni di edifici condo-miniali, finalizzati congiuntamen-te alla riduzione del rischio sismicoe alla riqualificazione energetica.

La disciplina di tale differentedetrazione - pari all’80% o all’85%delle spese, a seconda del passag-gio dell’edificio a una o due classi dirischio inferiore, ripartibile in 10quote annuali di pari importo e ap-plicabile a un massimale più alto,comunque non superiore a136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari diciascun edificio - pare dunque re-stare d’attualità, in alternativa ri-spetto a quella del Dl 34/2020.

LA POLIZZA

Il Decreto rilancio prevede poi unulteriore e innovativo elementod’incentivazione, disponendo che,laddove il contribuente ceda il cre-dito corrispondente alla detrazio-ne ad una compagnia di assicura-zione, stipulando contestualmen-te una polizza a copertura deglieventi calamitosi, allora anche ladetrazione dei relativi premi saràagevolata, nella misura del 90% enon più del 19%. Il riferimento al-l’articolo 15, comma 1, lettera f-bis

del Tuir conferma come l’impiantoagevolativo sia riferibile alle soleunità immobiliari ad uso abitativo.

Resta da chiarire se la stipula diun’assicurazione catastrofale siasolo una facoltà in capo al contri-buente, in relazione alla fattispe-cie di cessione del credito (comepare emergere dalla lettura del te-sto di legge); oppure sia addirittu-ra una conditio sine qua non ai finidel godimento della maxidetra-zione al 110% (come sembrerebbe,leggendo il commento all’articoloin Relazione illustrativa). I chiari-menti delle Entrate saranno, sulpunto, dirimenti.

CHI PUÒ USUFRUIRE DEL BONUS

Quanto alla platea dei soggetti po-tenziali fruitori della maxidetra-zione, essa è individuata dal com-ma 9 innanzitutto nei condomìni enelle persone fisiche che detengo-no le unità immobiliari al di fuoridell’esercizio di attività di impresa,articoli e professioni.

Dato il testo della versione defi-nitiva del Dl 34/2020 si può con-cludere che la maxi-agevolazioneè applicabile anche agli interventiantisismici posti in essere sulleseconde case d’abitazione, in con-dominio e non: essendo inappli-cabile, a detti interventi, la limita-zione invece prevista per i lavoriafferenti all’ecobonus, i quali nonpossono essere superagevolati seposti in essere sugli «edifici unifa-miliari non adibiti ad abitazioneprincipale», ai sensi del successi-vo comma 10.

IMMOBILI PRODUTTIVI

Potrebbe essere dubbio, invece,che possano godere del maxibo-nus anche gli interventi antisismi-ci in relazione ai lavori sugli im-mobili singoli, adibiti ad attivitàproduttive: e questo perché, ben-chè tali immobili rientrino ogget-tivamente nell’ordinaria previsio-ne agevolativa del sismabonus (articolo 16, comma 1-bis del Dl63/2013), il nuovo incentivo è con-cesso solo alle persone fisiche cheoperano come tali, al di fuori del-l’esercizio di impresa, articoli eprofessioni (come, per esempio,gli imprenditori individuali). Ichiarimenti delle Entrate sarannoquantomai opportuni.

Come nel sismabonus, è confer-mata la spettanza della detrazionea soggetti Ires come gli ex Iacp, lesocietà aventi le stesse finalità so-ciali (per gli immobili di edilizia re-sidenziale pubblica di loro pro-prietà o da loro gestiti per conto deiComuni) e le cooperative di abita-zione a proprietà indivisa.

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pGli articoli 119 e 121 del Dl 34/2020 delineano la nuova disci-plina del godimento “alternativo”della maxi detrazione d’imposta,valida anche in tema sismabonus:concedendo l’opzione per la suatrasformazione in credito d’impo-sta (con facoltà di successive cessio-ni al fornitore o a terzi); o per la suaconversione in un pari contributo,da concedersi a mezzo sconto in fat-tura da parte del fornitore (che negodrà in forma di credito d’imposta,a sua volta cedibile).

A superare le precedenti rigiditàdi tali meccanismi, che avevanosollevato non poche perplessità incapo ai cessionari dei crediti e aifornitori, il decreto Rilancio sosti-tuisce in toto la precedente disci-plina e prevede l’estensione delleopzioni in parola a tutte le misureantisismiche agevolabili (articolo16, commi da 1-bis a 1-septies del Dl63/2013), sugli edifici siti in zonesismiche 1, 2 e 3. Inoltre, opportu-namente, il Dl apre alla possibilitàdi cedere i crediti al sistema banca-rio e finanziario; e rammenta la lo-ro utilizzabilità in compensazione.

Tali importanti aperture, costi-tuenti deroghe «in via sperimenta-le» al già esistente impianto nor-mativo, trovano riequilibrio in unaserie di adempimenti di complian-ce a carico del contribuente, a tute-la delle casse erariali.

L’articolo 119 del Dl 34/2020, ai

commi 11 e seguenti, prevede infat-ti l’obbligatoria acquisizione delvisto di conformità e delle asseve-razioni tecniche, rispettivamenteper attestare il presupposto delladetrazione e la rilevanza antisismi-ca degli interventi (oltre alla con-gruità delle spese sostenute).

Per la disciplina dell’invio tele-matico delle opzioni la norma rin-via al provvedimento di attuazionedelle Entrate, da emanarsi nei tren-ta giorni dalla sua entrata in vigore:tutta la documentazione sopra cita-ta (il cui costo ricade tra le spese de-traibili) è condizione necessaria perl’ esercizio delle opzioni. Ma è benenon dimenticare che questi docu-menti assumono rilievo centrale aifini della stessa dimostrabilità dellaspettanza sostanziale del beneficio.

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La novità. Nuove strade per fruire della detrazione

Cessione o scontoin via sperimentale

I dubbi che le Entrate dovranno sciogliere In primis riguardano la stipula della polizza catastrofale : facoltativa oppure addiruttura condizione essenziale ai fini del godimento della misura agevolativa.Altro elemento non chiaro è relativo alla platea di beneficiari: se è certo che la misura si rivolga alle persone fisiche e alla loro abitazione principale . Le Entrate dovranno precisare se gli stessi possano goderne in relazione ai lavori sugli immobili adbiti ad attvità produttive

Tabella riassuntiva dei cambiamenti

La misura della detrazione Prevista al 110% per ogni intervento agevolabile

L’arco temporale delle spese agevolabili

Rilevano quelle sostenute dal 1° luglio del 2020 al 31 dicembre del 2021

I premi per la polizza contro le catastrofi naturali

Sono detraibili al 90% se vi è cessione del credito alla compagnia assicuratrice

Le persone fisiche titolari del diritto alla detrazione

Quelle che operano come tali, quanto ai lavori sulle singole unità immobiliari abitazioni principali; e come condòmini sulle parti comuni

Le opzioni per la cessione del credito d’imposta e lo sconto fattura

I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti alle banche; i contribuenti devono rispettare adempimenti di compliance

Le novità del decreto rilancio

IMAGOECONOMICA

I focus del Sole 24 Ore

Mercoledì 27 Maggio 2020 - N. 20 5Decreto rilancio - Casa, il bonus 110%

IL NUOVOSISMABONUS

AdeguamentiCONTRO GLI EVENTI NATURALI

Immobili produttivi esclusidal nuovo sismabonus

Riviste le modalitàdello scontoe incentivatele polizzecatastrofali

PAGINA A CURA DI

Silvio Rivetti

p

Il legislatore coglie l’opportunitàdel Decreto Rilancio per rinforzaree semplificare il tema del sismabo-nus, innestando, nel suo assettonormativo, una serie di previsioniagevolative. La disciplina cheemerge dal combinato dispostodegli articoli 119 e 121 del Dl34/2020, quanto all’ambito ogget-tivo e soggettivo di applicazione,nonché alle modalità alternativeper la sua fruizione, è riassumibilecome segue.

L’AMBITO DI APPLICAZIONE

Quanto all’ambito oggettivo di ap-plicazione del maxibonus, l’artico-lo 119 comma 4 ricalca il perimetrodegli interventi antisismici giàagevolati dall’articolo 16, commida 1-bis a 1-septies del Dl 63/2013,in relazione agli edifici siti nelle zo-ne sismiche 1, 2 e 3. Inoltre vengonoconfermati i massimali di spesa ri-levanti e anche la fruibilità delladetrazione in cinque quote annualidi pari importo. La novità impor-tante riguarda la misura della de-trazione spettante, elevata al 110%in tutti i casi rilevanti; e la sua appli-cabilità alle spese dal 1° luglio 2020al 31 dicembre 2021.

Il favore fiscale si applica cosìagli interventi antisismici finaliz-zati alla messa in sicurezza staticadelle particoli strutturali degli edi-fici abitativi, purché non ubicatinelle zone sismiche 4, dalle proce-dure autorizzatorie iniziate dopo il1° gennaio 2017, fino a un massi-male di spesa non superiore a96.000 euro per unità immobiliareper ciascun anno: con una notevolesemplificazione, perché la nuovamaxialiquota di detrazione prendeil posto di tutte quelle speciali pre-vigenti (al 50% per gli interventistandard, al 70 e 80% per quelli de-terminanti il passaggio dell’edifi-cio a una o due classi di rischio si-smico inferiore, al 75% e 85% per quelli realizzati sulle particoloi co-muni degli edifici condominiali).

La nuova maxidetrazione si ap-plica anche a favore degli acqui-renti delle nuove unità immobilia-ri, risultanti dalla ricostruzione de-

gli edifici demoliti per ridurne il ri-schio sismico, da parte di impresedi costruzione e ristrutturazione,siti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, inrelazione al prezzo di acquisto del-le stesse ed entro il massimale dispesa di 96mila euro per ciascuna.

NESSUNA SOVRAPPOSIZIONE

Viceversa, stante il puntuale ri-chiamo normativo alle sole aliquo-te ( articolo 16 del Dl 63/2013), nonsembra che il maxibonus si sostitu-isca alla detrazione introdotta dal-la legge di Bilancio 2018, relativaagli interventi combinati eseguitisulle parti comuni di edifici condo-miniali, finalizzati congiuntamen-te alla riduzione del rischio sismicoe alla riqualificazione energetica.

La disciplina di tale differentedetrazione - pari all’80% o all’85%delle spese, a seconda del passag-gio dell’edificio a una o due classi dirischio inferiore, ripartibile in 10quote annuali di pari importo e ap-plicabile a un massimale più alto,comunque non superiore a136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari diciascun edificio - pare dunque re-stare d’attualità, in alternativa ri-spetto a quella del Dl 34/2020.

LA POLIZZA

Il Decreto rilancio prevede poi unulteriore e innovativo elementod’incentivazione, disponendo che,laddove il contribuente ceda il cre-dito corrispondente alla detrazio-ne ad una compagnia di assicura-zione, stipulando contestualmen-te una polizza a copertura deglieventi calamitosi, allora anche ladetrazione dei relativi premi saràagevolata, nella misura del 90% enon più del 19%. Il riferimento al-l’articolo 15, comma 1, lettera f-bis

del Tuir conferma come l’impiantoagevolativo sia riferibile alle soleunità immobiliari ad uso abitativo.

Resta da chiarire se la stipula diun’assicurazione catastrofale siasolo una facoltà in capo al contri-buente, in relazione alla fattispe-cie di cessione del credito (comepare emergere dalla lettura del te-sto di legge); oppure sia addirittu-ra una conditio sine qua non ai finidel godimento della maxidetra-zione al 110% (come sembrerebbe,leggendo il commento all’articoloin Relazione illustrativa). I chiari-menti delle Entrate saranno, sulpunto, dirimenti.

CHI PUÒ USUFRUIRE DEL BONUS

Quanto alla platea dei soggetti po-tenziali fruitori della maxidetra-zione, essa è individuata dal com-ma 9 innanzitutto nei condomìni enelle persone fisiche che detengo-no le unità immobiliari al di fuoridell’esercizio di attività di impresa,articoli e professioni.

Dato il testo della versione defi-nitiva del Dl 34/2020 si può con-cludere che la maxi-agevolazioneè applicabile anche agli interventiantisismici posti in essere sulleseconde case d’abitazione, in con-dominio e non: essendo inappli-cabile, a detti interventi, la limita-zione invece prevista per i lavoriafferenti all’ecobonus, i quali nonpossono essere superagevolati seposti in essere sugli «edifici unifa-miliari non adibiti ad abitazioneprincipale», ai sensi del successi-vo comma 10.

IMMOBILI PRODUTTIVI

Potrebbe essere dubbio, invece,che possano godere del maxibo-nus anche gli interventi antisismi-ci in relazione ai lavori sugli im-mobili singoli, adibiti ad attivitàproduttive: e questo perché, ben-chè tali immobili rientrino ogget-tivamente nell’ordinaria previsio-ne agevolativa del sismabonus (articolo 16, comma 1-bis del Dl63/2013), il nuovo incentivo è con-cesso solo alle persone fisiche cheoperano come tali, al di fuori del-l’esercizio di impresa, articoli eprofessioni (come, per esempio,gli imprenditori individuali). Ichiarimenti delle Entrate sarannoquantomai opportuni.

Come nel sismabonus, è confer-mata la spettanza della detrazionea soggetti Ires come gli ex Iacp, lesocietà aventi le stesse finalità so-ciali (per gli immobili di edilizia re-sidenziale pubblica di loro pro-prietà o da loro gestiti per conto deiComuni) e le cooperative di abita-zione a proprietà indivisa.

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pGli articoli 119 e 121 del Dl 34/2020 delineano la nuova disci-plina del godimento “alternativo”della maxi detrazione d’imposta,valida anche in tema sismabonus:concedendo l’opzione per la suatrasformazione in credito d’impo-sta (con facoltà di successive cessio-ni al fornitore o a terzi); o per la suaconversione in un pari contributo,da concedersi a mezzo sconto in fat-tura da parte del fornitore (che negodrà in forma di credito d’imposta,a sua volta cedibile).

A superare le precedenti rigiditàdi tali meccanismi, che avevanosollevato non poche perplessità incapo ai cessionari dei crediti e aifornitori, il decreto Rilancio sosti-tuisce in toto la precedente disci-plina e prevede l’estensione delleopzioni in parola a tutte le misureantisismiche agevolabili (articolo16, commi da 1-bis a 1-septies del Dl63/2013), sugli edifici siti in zonesismiche 1, 2 e 3. Inoltre, opportu-namente, il Dl apre alla possibilitàdi cedere i crediti al sistema banca-rio e finanziario; e rammenta la lo-ro utilizzabilità in compensazione.

Tali importanti aperture, costi-tuenti deroghe «in via sperimenta-le» al già esistente impianto nor-mativo, trovano riequilibrio in unaserie di adempimenti di complian-ce a carico del contribuente, a tute-la delle casse erariali.

L’articolo 119 del Dl 34/2020, ai

commi 11 e seguenti, prevede infat-ti l’obbligatoria acquisizione delvisto di conformità e delle asseve-razioni tecniche, rispettivamenteper attestare il presupposto delladetrazione e la rilevanza antisismi-ca degli interventi (oltre alla con-gruità delle spese sostenute).

Per la disciplina dell’invio tele-matico delle opzioni la norma rin-via al provvedimento di attuazionedelle Entrate, da emanarsi nei tren-ta giorni dalla sua entrata in vigore:tutta la documentazione sopra cita-ta (il cui costo ricade tra le spese de-traibili) è condizione necessaria perl’ esercizio delle opzioni. Ma è benenon dimenticare che questi docu-menti assumono rilievo centrale aifini della stessa dimostrabilità dellaspettanza sostanziale del beneficio.

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La novità. Nuove strade per fruire della detrazione

Cessione o scontoin via sperimentale

I dubbi che le Entrate dovranno sciogliere In primis riguardano la stipula della polizza catastrofale : facoltativa oppure addiruttura condizione essenziale ai fini del godimento della misura agevolativa.Altro elemento non chiaro è relativo alla platea di beneficiari: se è certo che la misura si rivolga alle persone fisiche e alla loro abitazione principale . Le Entrate dovranno precisare se gli stessi possano goderne in relazione ai lavori sugli immobili adbiti ad attvità produttive

Tabella riassuntiva dei cambiamenti

La misura della detrazione Prevista al 110% per ogni intervento agevolabile

L’arco temporale delle spese agevolabili

temporale temporale Rilevano quelle sostenute dal 1° luglio del 2020 al 31 dicembre del

quelle quelle

2021

I premi per la polizza contro le catastrofi naturaliI premi per la polizza contro le I premi per la polizza contro le Sono detraibili al 90% se vi è

cessione del credito alla compagnia assicuratrice

Le persone fisiche titolari del diritto alla detrazione

persone persone Quelle che operano come tali, quanto ai lavori sulle singole unità

operano operano

immobiliari abitazioni principali; e quanto singole quanto singole

come condòmini sulle parti comuniprincipali;

Le opzioni per la cessione del credito d’imposta e lo sconto

opzioni per opzioni per

fattura

I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti alle banche; i I cessionari e i fornitori possono I cessionari e i fornitori possono

contribuenti devono rispettare adempimenti di compliance

rispettare rispettare

Le novità del decreto rilancio

IMAGOECONOMICA

Page 6: S24-20200527 Decreto Rilancio Casa, il bonus 110%...2020/05/27  · 9772282 452006 00020 L’INIZIATIVA IL DL RILANCIO AI RAGGI X Domani: tutti i nuovi aiuti per le imprese Ogni fascicolo

I focus del Sole 24 Ore

Mercoledì 27 Maggio 2020 - N. 206 Decreto rilancio - Casa, il bonus 110%

La detrazione del 90%LE NUOVE OPPORTUNITÀ

Il passaggio al 110%è possibilese si rispettanorequisitipiù stringenti

PAGINA A CURA DI

Luca De Stefani

pPer il bonus facciate non è pre-visto alcun aumento dal 90% al110% della relativa detrazione, machi ha intenzione di effettuare i la-vori sulle facciate esterne degliedifici potrà scegliere il nuovo su-per bonus del 110% dedicato a tuttigli interventi risparmio energeti-co «qualificato», ai quali sono sta-ti aggiunti 3 interventi cosiddetti«trainanti».

DA UN BONUS ALL’ALTRO

Il passaggio da un’agevolazioneall’altra, però, dovrà essere effet-tuata attentamente relativamen-te ai requisiti soggetti del contri-buente e delle caratteristiche del-l’immobile. L’agevolazione delbonus facciate interessa tutti icontribuenti (anche le imprese ele società, anche se di capitali esoggette all’Ires) e tutti gli edificiubicati in zona A o B («strumenta-li», per le imprese, (circolare del 14febbraio 2020, n. 2/E).

Per il super bonus, invece, vi so-

no i limiti stringenti e indicati neipoco chiari commi 9 e 10 dell’arti-colo 119 del decreto rilancio, comedescritto nelle pagine precedenti.

VECCHI INTERVENTI CON ECOBONUS La detrazione del 110% (in 5 anni edal 1° luglio 2020 a fine 2021) si ap-plica anche a tutti i consueti inter-venti sul risparmio energetico«qualificato» (articolo 14 del de-creto legge 4 giugno 2013, n. 63,compresi gli interventi antisismi-ci su parti comuni, effettuati con-giuntamente alla riqualificazioneenergetica di cui all’articolo 14,comma 2-quater.1), a patto che si-ano eseguiti congiuntamente adalmeno uno dei 3 interventi «trai-nanti» dell’articolo 119, comma 1,decreto Rilancio (articolo 119,comma 2, decreto Rilancio), cioèl’isolamento termico o la sostitu-zione degli impianti di climatiz-zazione invernale esistenti (su«edifici unifamiliari» o su «particomuni degli edifici»).

Anche se nella norma non vie-ne detto da quando abbia effica-cia l’aumento al 110% per l’ecobo-nus, la relazione al decreto hachiarito che riguarderà le spesesostenute dal 1°luglio 2020 al 31dicembre 2021.

LIMITI DI SPESA La norma prevede che, in caso diapplicazione del super bonus del110% agli interventi sul risparmioenergetico «qualificato», si appli-chino gli stessi «limiti di spesa

previsti per ciascun intervento diefficientamento energetico pre-visti dalla legislazione vigente».

Considerando che tutte le ori-ginarie norme agevolate (trannequelle sulle parti comuni condo-miniali, che interessano per piùdel 25% della superficie, quellemigliorative della qualità mediadi cui al decreto 26 giugno 2015 equelle congiunte con l’antisi-smico) non prevedono «limiti dispesa» massimi, ma «detrazio-ni» massime, è necessario effet-tuare appositi calcoli per trovarei nuovi limiti di spesa e di detra-zione al 110% (si veda la tabellaalla pagina seguente).

I NUOVI INTERVENTI «TRAINANTI»

La super detrazione del 110%prevista per gli interventi perl’ecobonus (compresivi dei 3nuovi interventi) è condizionataal fatto che gli interventi rispetti-no contemporaneamente questecondizioni:7 singolarmente, i «requisiti tec-nici minimi» (comprensivi deimassimali di costo specifici per singola tipologia di intervento),che verranno stabiliti da uno o piùdecreti interministeriali, che avrebbero dovuto essere emanatiai sensi dell’articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 4 giugno2013, n. 63, per sostituire i criterioggi indicati nei decreti del mini-stro dell’Economia e delle Finan-ze del 19 febbraio 2007 e dello Svi-luppo economico 11 marzo 2008 (i

quali rimangono, comunque, ap-plicabili nelle more dell’emana-zione dei nuovi decreti);7 nel loro complesso e anche con-giuntamente all’eventuale instal-lazione di impianti fotovoltaici edegli eventuali relativi sistemi diaccumulo (agevolata al 110% dal-l’articolo 119, commi 5 e 6 del de-creto rilancio), il miglioramentodi almeno due classi energetiche dell’edificio ovvero, se non possi-bile, il conseguimento della classeenergetica più alta, da dimostraremediante l’Ape (attestato di pre-stazione energetica, dell’articolo6 del decreto legislativo 19 agosto2005, n. 192), prima e dopo l’inter-vento, rilasciato da tecnico abili-tato nella forma della dichiarazio-ne asseverata.

DOPPI REQUISITI

Considerando che i 3 nuovi inter-venti «trainanti» sono compresitra quelli sull’ecobonus (rispar-mio energetico «qualificato»), perpoter beneficiare del super bonusdel 110% su tutti questi lavori, persicurezza devono essere rispettatianche tutti i requisiti previsti perl’ecobonus.

Quindi, a titolo esemplificativo,dovrebbe essere condizione ne-cessaria che negli ambienti og-getto dell’intervento vi sia già unimpianto di riscaldamento, tran-ne per i pannelli solari termici(circolare 31 maggio 2007, n. 36/E, paragrafo 2).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Interventi sulle facciatecoperti anche col superbonus

I diversi interventi Bonus facciate e superbonus 110% hanno diversi requisiti di attivazione e prevedono diverse caratteristiche dell’immobile. Più estesa la previsione del bonus facciate che riguarda tutti i contribuenti e tutti gli immobili che si trovano in zona A e B. Il superbonus si rivolge invece a contribuenti e tipologie di immobili indicati nei commi 9 e 10 dell’articolo 119 Dl Rilancio: nel comma 9 è previsto che le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano alle persone fisiche non nell’esercizio di imprese, arti o professioni , ai condomini e agli Iacp mentre nel comma 1O, con riferimento agli inter-venti di ecobonus di cui ai com-mi 1 e 3, si specifica che la detra-zione non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abita-zione principale

COME CAMBIA IL BONUS FACCIATE

I focus del Sole 24 Ore

Mercoledì 27 Maggio 2020 - N. 206 Decreto rilancio - Casa, il bonus 110%

La detrazione del 90%LE NUOVE OPPORTUNITÀ

Il passaggio al 110%è possibilese si rispettanorequisitipiù stringenti

PAGINA A CURA DI

Luca De Stefani

pPer il bonus facciate non è pre-visto alcun aumento dal 90% al110% della relativa detrazione, machi ha intenzione di effettuare i la-vori sulle facciate esterne degliedifici potrà scegliere il nuovo su-per bonus del 110% dedicato a tuttigli interventi risparmio energeti-co «qualificato», ai quali sono sta-ti aggiunti 3 interventi cosiddetti«trainanti».

DA UN BONUS ALL’ALTRO

Il passaggio da un’agevolazioneall’altra, però, dovrà essere effet-tuata attentamente relativamen-te ai requisiti soggetti del contri-buente e delle caratteristiche del-l’immobile. L’agevolazione delbonus facciate interessa tutti icontribuenti (anche le imprese ele società, anche se di capitali esoggette all’Ires) e tutti gli edificiubicati in zona A o B («strumenta-li», per le imprese, (circolare del 14febbraio 2020, n. 2/E).

Per il super bonus, invece, vi so-

no i limiti stringenti e indicati neipoco chiari commi 9 e 10 dell’arti-colo 119 del decreto rilancio, comedescritto nelle pagine precedenti.

VECCHI INTERVENTI CON ECOBONUS

La detrazione del 110% (in 5 anni edal 1° luglio 2020 a fine 2021) si ap-plica anche a tutti i consueti inter-venti sul risparmio energetico«qualificato» (articolo 14 del de-creto legge 4 giugno 2013, n. 63,compresi gli interventi antisismi-ci su parti comuni, effettuati con-giuntamente alla riqualificazioneenergetica di cui all’articolo 14,comma 2-quater.1), a patto che si-ano eseguiti congiuntamente adalmeno uno dei 3 interventi «trai-nanti» dell’articolo 119, comma 1,decreto Rilancio (articolo 119,comma 2, decreto Rilancio), cioèl’isolamento termico o la sostitu-zione degli impianti di climatiz-zazione invernale esistenti (su«edifici unifamiliari» o su «particomuni degli edifici»).

Anche se nella norma non vie-ne detto da quando abbia effica-cia l’aumento al 110% per l’ecobo-nus, la relazione al decreto hachiarito che riguarderà le spesesostenute dal 1°luglio 2020 al 31dicembre 2021.

LIMITI DI SPESA

La norma prevede che, in caso diapplicazione del super bonus del110% agli interventi sul risparmioenergetico «qualificato», si appli-chino gli stessi «limiti di spesa

previsti per ciascun intervento diefficientamento energetico pre-visti dalla legislazione vigente».

Considerando che tutte le ori-ginarie norme agevolate (trannequelle sulle parti comuni condo-miniali, che interessano per piùdel 25% della superficie, quellemigliorative della qualità mediadi cui al decreto 26 giugno 2015 equelle congiunte con l’antisi-smico) non prevedono «limiti dispesa» massimi, ma «detrazio-ni» massime, è necessario effet-tuare appositi calcoli per trovarei nuovi limiti di spesa e di detra-zione al 110% (si veda la tabellaalla pagina seguente).

I NUOVI INTERVENTI «TRAINANTI»

La super detrazione del 110%prevista per gli interventi perl’ecobonus (compresivi dei 3nuovi interventi) è condizionataal fatto che gli interventi rispetti-no contemporaneamente questecondizioni:7 singolarmente, i «requisiti tec-nici minimi» (comprensivi deimassimali di costo specifici per singola tipologia di intervento),che verranno stabiliti da uno o piùdecreti interministeriali, che avrebbero dovuto essere emanatiai sensi dell’articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 4 giugno2013, n. 63, per sostituire i criterioggi indicati nei decreti del mini-stro dell’Economia e delle Finan-ze del 19 febbraio 2007 e dello Svi-luppo economico 11 marzo 2008 (i

quali rimangono, comunque, ap-plicabili nelle more dell’emana-zione dei nuovi decreti);7 nel loro complesso e anche con-giuntamente all’eventuale instal-lazione di impianti fotovoltaici edegli eventuali relativi sistemi diaccumulo (agevolata al 110% dal-l’articolo 119, commi 5 e 6 del de-creto rilancio), il miglioramentodi almeno due classi energetiche dell’edificio ovvero, se non possi-bile, il conseguimento della classeenergetica più alta, da dimostraremediante l’Ape (attestato di pre-stazione energetica, dell’articolo6 del decreto legislativo 19 agosto2005, n. 192), prima e dopo l’inter-vento, rilasciato da tecnico abili-tato nella forma della dichiarazio-ne asseverata.

DOPPI REQUISITI

Considerando che i 3 nuovi inter-venti «trainanti» sono compresitra quelli sull’ecobonus (rispar-mio energetico «qualificato»), perpoter beneficiare del super bonusdel 110% su tutti questi lavori, persicurezza devono essere rispettatianche tutti i requisiti previsti perl’ecobonus.

Quindi, a titolo esemplificativo,dovrebbe essere condizione ne-cessaria che negli ambienti og-getto dell’intervento vi sia già unimpianto di riscaldamento, tran-ne per i pannelli solari termici(circolare 31 maggio 2007, n. 36/E, paragrafo 2).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Interventi sulle facciatecoperti anche col superbonus

I diversi interventi Bonus facciate e superbonus 110% hanno diversi requisiti di attivazione e prevedono diverse caratteristiche dell’immobile. Più estesa la previsione del bonus facciate che riguarda tutti i contribuenti e tutti gli immobili che si trovano in zona A e B. Il superbonus si rivolge invece a contribuenti e tipologie di immobili indicati nei commi 9 e 10 dell’articolo 119 Dl Rilancio: nel comma 9 è previsto che le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano alle persone fisiche non nell’esercizio di imprese, arti o professioni , ai condomini e agli Iacp mentre nel comma 1O, con riferimento agli inter-venti di ecobonus di cui ai com-mi 1 e 3, si specifica che la detra-zione non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abita-zione principale

COME CAMBIAIL BONUS FACCIATE

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I focus del Sole 24 Ore

Mercoledì 27 Maggio 2020 - N. 20 7Decreto rilancio - Casa, il bonus 110%

Percentuale di detrazione e limite massimo di spesa agevolata sullo stesso intervento (anche di più anni) effettuato nella stessa unità immobiliare (con pertinenze), in base alla data del bonifico.

tipologia di agevolazione detrazione standard nel 2020detrazione standarddal 1/1/2021 31/12/2021

detrazione standard dal 1/1/2022

detrazione del 110%, dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021,se lavori eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi «trainanti», indicati nell’articolo 119, comma 1, decreto rilancio

L’acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

Detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite di spesa di 60.000 euro e di detrazione di 30.000 euro

Stop. Resta la possibilità di beneficiare del 36% dell'articolo 16-bis, Tuir, soloper i soggetti Irpef.

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 60.000 euro e di detrazione di 66.000 euro

Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione

Detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite di spesa di 60.000 euro e di detrazione di 30.000 euro, ma solo secon efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (prevista dal regolamento della Commissione Ue del 18febbraio 2013, n. 811/2013) (1)

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 60.000 euro e di detrazione di 66.000 euro, ma solo se con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (prevista dal regolamento Ue del 18 febbraio 2013, n. 811/2013) (1)

Sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia

Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 46.153,84 euro e di detrazione di 30.000 euro (1)

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 46.153,84 euro e di detrazione di 50.769,22 euro (1)

Sostituzione, anche parziale, dello scaldaacqua tradizionali con uno scaldaacqua a pompa di calore

Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale:- con caldaie a condensazione di classe A + sistemi di termoregolazione evoluti o- con apparecchi ibridi (pompa di calore integrata a caldaia a condensazione) ovvero Acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

L'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda

Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60.000 euro.

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 101.538,50 euro.

Strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)

Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60.000 euro (2).

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 101.538,50 euro (2).

Finestre comprensive di infissi Detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite di spesa di 120.000 euro e di detrazione di 60.000 euro (2).

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 120.000 euro e di detrazione di 132.000 euro (2).

Schermature solari Detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite di spesa di 120.000 euro e di detrazione di 60.000 euro (2).

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 120.000 euro e di detrazione di 132.000 euro (2).

Riqualificazione energetica generale di edifici Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 153.846,15 euro e di detrazione di 100.000 euro.

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 153.846,15 euro e di detrazione di 169.230,80 euro.

Sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori. Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 153.846,15 euro e di detrazione di 100.000 euro.

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 153.846,15 euro e di detrazione di 169.230,80 euro.

Dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione.

Detrazione Irpef e Ires del 65%, senza alcun limite di spesa.

Detrazione Irpef e Ires del 110%, senza alcun limite di spesa.

Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali

Detrazione Irpef e Ires del 65% (ma ridotta al 50% dal 2018 per le finestre comprensive di infissi, le schermature solari, gli impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaia a condensazione e quelli dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), con i limiti di detrazione dei punti precedenti.

Stop. Resta la possibilità di beneficiare del 36% dell'articolo 16-bis, Tuir, solo per i soggetti Irpef.

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con i limiti di detrazione dei punti precedenti.

Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, congiuntamente con misure antisismiche.

Detrazione Irpef e Ires del 80% (85% se la riduzione del rischio sismico è di 2 classi), con limite di spesa di 136.000 euro (e di detrazione di 108.800 euro o 115.600 euro), moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 136.000 euro (e di detrazione di 149.600 euro), moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano più del 25% dell’involucro dell’edificio.

Detrazione Irpef e Ires del 70%, con limite di spesa di 40.000 euro (e di detrazione di 28.000 euro), moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 40.000 euro (e di detrazione di 44.000 euro), moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni

condominiali, che migliorano la qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015.

Detrazione Irpef e Ires del 75%, con limite di spesa di 40.000 euro (e di detrazione di 30.000 euro), moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Interventi di isolamento termico, con materiali isolanti ambientali su pareti, pavimenti e coperture, per più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (articolo 119, comma 1, lettera a, decreto Rilancio).

Si tratta degli interventi «trainanti», con le caratteristiche e condizioni introdotte dal 1° luglio 2020 con il Dl 34/2020, ma nulla vietava di beneficiare per questi interventi delle precedenti detrazioni, rispettando le relative condizioni.

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 60.000 euro (e di detrazione di 66.000 euro), moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Interventi sugli «edifici unifamiliari» (o sulle parti comunidegli edifici), per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di microcogenerazione o impianti (centralizzati, se per particomuni) a pompa di calore (anche a condensazione, se per parti comuni), ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, fotovoltaici e di accumulo (articolo 119, comma 1, lettere b e c, decreto Rilancio).

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 30.000 euro (e di detrazione di 33.000 euro), moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Nota: (1) Per determinare il limite massimo di detrazione (o di spesa per il 110%) vanno considerati cumulativamente tutti gli investimenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (compresi i generatori d'aria calda a condensazione), con impianti dotati di caldaie a condensazione, con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, oltre che l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione e la sostituzione dello scaldaacqua tradizionali con uno scaldaacqua a pompa di calore.(2) Per determinare il limite massimo di detrazione (o di spesa per il 110%) vanno considerati cumulativamente sia gli investimenti per le strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), sia gli investimenti per le finestre comprensive di infissi.

Detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico «qualificato» (50-65-70-75-80-85-110%)

La detrazione del 90%LO SCHEMA DELLE OPPORTUNITÀ

I focus del Sole 24 Ore

Mercoledì 27 Maggio 2020 - N. 20 7Decreto rilancio - Casa, il bonus 110%

Percentuale di detrazione e limite massimo di spesa agevolata sullo stesso intervento (anche di più anni) effettuato nella stessa unità immobiliare (con pertinenze), in base alla data del bonifico.

tipologia di agevolazione detrazione standard nel 2020detrazione standarddal 1/1/2021 31/12/2021

detrazione standard dal 1/1/2022

detrazione del 110%, dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021,se lavori eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi «trainanti», indicati nell’articolo 119, comma 1, decreto rilancio

L’acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

Detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite di spesa di 60.000 euro e di detrazione di 30.000 euro

Stop. Resta la possibilità di beneficiare del 36% dell'articolo 16-bis, Tuir, soloper i soggetti Irpef.

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 60.000 euro e di detrazione di 66.000 euro

Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione

Detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite di spesa di 60.000 euro e di detrazione di 30.000 euro, ma solo secon efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (prevista dal regolamento della Commissione Ue del 18febbraio 2013, n. 811/2013) (1)

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 60.000 euro e di detrazione di 66.000 euro, ma solo se con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (prevista dal regolamento Ue del 18 febbraio 2013, n. 811/2013) (1)

Sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia

Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 46.153,84 euro e di detrazione di 30.000 euro (1)

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 46.153,84 euro e di detrazione di 50.769,22 euro (1)

Sostituzione, anche parziale, dello scaldaacqua tradizionali con uno scaldaacqua a pompa di calore

Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale:- con caldaie a condensazione di classe A + sistemi di termoregolazione evoluti o- con apparecchi ibridi (pompa di calore integrata a caldaia a condensazione) ovvero Acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

L'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda

Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60.000 euro.

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 101.538,50 euro.

Strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)

Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60.000 euro (2).

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 101.538,50 euro (2).

Finestre comprensive di infissi Detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite di spesa di 120.000 euro e di detrazione di 60.000 euro (2).

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 120.000 euro e di detrazione di 132.000 euro (2).

Schermature solari Detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite di spesa di 120.000 euro e di detrazione di 60.000 euro (2).

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 120.000 euro e di detrazione di 132.000 euro (2).

Riqualificazione energetica generale di edifici Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 153.846,15 euro e di detrazione di 100.000 euro.

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 153.846,15 euro e di detrazione di 169.230,80 euro.

Sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori. Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 153.846,15 euro e di detrazione di 100.000 euro.

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 153.846,15 euro e di detrazione di 169.230,80 euro.

Dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione.

Detrazione Irpef e Ires del 65%, senza alcun limite di spesa.

Detrazione Irpef e Ires del 110%, senza alcun limite di spesa.

Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali

Detrazione Irpef e Ires del 65% (ma ridotta al 50% dal 2018 per le finestre comprensive di infissi, le schermature solari, gli impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaia a condensazione e quelli dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), con i limiti di detrazione dei punti precedenti.

Stop. Resta la possibilità di beneficiare del 36% dell'articolo 16-bis, Tuir, solo per i soggetti Irpef.

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con i limiti di detrazione dei punti precedenti.

Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, congiuntamente con misure antisismiche.

Detrazione Irpef e Ires del 80% (85% se la riduzione del rischio sismico è di 2 classi), con limite di spesa di 136.000 euro (e di detrazione di 108.800 euro o 115.600 euro), moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 136.000 euro (e di detrazione di 149.600 euro), moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano più del 25% dell’involucro dell’edificio.

Detrazione Irpef e Ires del 70%, con limite di spesa di 40.000 euro (e di detrazione di 28.000 euro), moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 40.000 euro (e di detrazione di 44.000 euro), moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni

condominiali, che migliorano la qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015.

Detrazione Irpef e Ires del 75%, con limite di spesa di 40.000 euro (e di detrazione di 30.000 euro), moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Interventi di isolamento termico, con materiali isolanti ambientali su pareti, pavimenti e coperture, per più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (articolo 119, comma 1, lettera a, decreto Rilancio).

Si tratta degli interventi «trainanti», con le caratteristiche e condizioni introdotte dal 1° luglio 2020 con il Dl 34/2020, ma nulla vietava di beneficiare per questi interventi delle precedenti detrazioni, rispettando le relative condizioni.

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 60.000 euro (e di detrazione di 66.000 euro), moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Interventi sugli «edifici unifamiliari» (o sulle parti comunidegli edifici), per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di microcogenerazione o impianti (centralizzati, se per particomuni) a pompa di calore (anche a condensazione, se per parti comuni), ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, fotovoltaici e di accumulo (articolo 119, comma 1, lettere b e c, decreto Rilancio).

Detrazione Irpef e Ires del 110%, con limite di spesa di 30.000 euro (e di detrazione di 33.000 euro), moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Nota: (1) Per determinare il limite massimo di detrazione (o di spesa per il 110%) vanno considerati cumulativamente tutti gli investimenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (compresi i generatori d'aria calda a condensazione), con impianti dotati di caldaie a condensazione, con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, oltre che l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione e la sostituzione dello scaldaacqua tradizionali con uno scaldaacqua a pompa di calore.(2) Per determinare il limite massimo di detrazione (o di spesa per il 110%) vanno considerati cumulativamente sia gli investimenti per le strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), sia gli investimenti per le finestre comprensive di infissi.

Detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico «qualificato» (50-65-70-75-80-85-110%)

La detrazione del 90%LO SCHEMA DELLE OPPORTUNITÀ

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I focus del Sole 24 Ore

Mercoledì 27 Maggio 2020 - N. 208 Decreto rilancio - Casa, il bonus 110%

Credito d’imposta/1LA POSSIBILITÀ DI CESSIONE

Per gli interventi agevolati è possibile non spendere un euro

Con un accordo

su cessione

del credito

o sconto in fattura

anticipi quasi nulli

PAGINA A CURA DIFabio ChiesaGiampiero Gugliotta

pCon il decreto legge 34/2020 il Governo ha messo in campo la ces-sione del credito al fornitore e scon-to in fattura con facoltà di successi-va cessione del credito ad altri sog-getti compresi istituti di credito e al-tri intermediari finanziari perstimolare la ripresa dell’edilizia re-sidenziale.

Anche se l’articolo 121 del Dl Ri-lancio rinvia le modalità attuativedella norma a un apposito provvedi-mento del direttore dell’agenziadelle Entrate, molto è già contenutonel testo di legge.

I soggetti che sostengono dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 spe-se per alcune tipologie di interventidi recupero del patrimonio edilizio,di efficienza energetica, di adozionedi misure antisismiche, di recuperoo restauro della facciata degli edificiesistenti ( bonus facciate), di instal-lazione di impianti solari fotovoltai-ci e di installazione di colonnine perla ricarica dei veicoli elettrici, po-tranno optare, in luogo dell’utilizzodiretto della detrazione di imposta:7 per la trasformazione del corri-spondente importo in credito di im-posta con possibilità di successivacessione ad altri soggetti quali for-nitori, istituti di credito e altri inter-mediari finanziari;7 per un contributo sotto forma disconto sul dovuto, pari, al massimo,all’importo della spesa fatturata, anticipato dal fornitore che ha effet-tuato gli interventi e da quest’ulti-mo recuperato sotto forma di credi-to d’imposta, con facoltà di succes-siva cessione del credito ad altri sog-getti, ivi inclusi istituti di credito ealtri intermediari finanziari.

Emerge sin da subito il vero e pro-prio potenziale della nuova disposi-zione di legge: gli interventi agevo-lati potranno essere realizzati conlimitati impieghi di liquidità e, a cer-te condizioni, anche senza impiegodi liquidità.

Il comma 2 dell’articolo 121 del de-creto individua specificamente i la-vori per cui è possibile avvalersi del-le opzioni sconto in fattura e cessio-ne del credito, trattasi in particolare:7 di interventi di recupero del patri-

monio edilizio di cui all’art. 16-bis),comma 1, lettere a) e b) del Dpr917/1986 e quindi gli interventi dimanutenzione straordinaria, di re-stauro e di risanamento conservati-vo e gli interventi di ristrutturazioneedilizia effettuati sulle parti comunicondominiali nonché sulle singoleunità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, ancherurali, e sulle loro pertinenze, nor-malmente agevolati con la detrazio-ne del 50%. Limitatamente ai lavorieffettuati sulle parti comuni condo-miniali risultano compresi anche gliinterventi di manutenzione ordina-ria e cioè le opere di riparazione, rin-novamento e sostituzione delle fi-niture degli edifici e quelle necessa-rie ad integrare o mantenere in effi-cienza gli impianti tecnologiciesistenti;7 di interventi di efficienza energe-tica, inclusi gli interventi previstidall’articolo 119 del Dl Rilancio percui è prevista la detrazione del 110%;7 dell’adozione di misure antisi-smiche, incluse anche in questo ca-so le spese per cui sarà possibile go-dere della super detrazione del 110%prevista dall’articolo 119;7 del recupero o restauro della fac-ciata degli edifici esistenti, ivi inclu-si quelli di sola pulitura o tinteggia-tura esterna, già in precedenza age-volati dalla legge di stabilità 2020con il riconoscimento della maxi de-trazione del 90%; tra l’altro nel casoin cui i lavori sulla facciata siano diisolamento termico con interessa-mento dell’involucro dell’edificiocon un’incidenza superiore al 25 percento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, i con-tribuenti potranno usufruire dellasuper detrazione del 110%;7 dell’installazione di impianti so-lari fotovoltaici, compresi quelliagevolabili al 110% se rispondenti airequisiti di cui ai commi 5 e 6 dell’ar-ticolo 119 del Dl Rilancio;7 dell’installazione di colonnineper la ricarica dei veicoli elettrici,normalmente agevolate con la de-trazione del 50%.

Considerato che al comma 1 del-l’articolo 119 viene utilizzata la locu-zione «soggetti che sostengono,negli anni 2020 e 2021, spese per gliinterventi elencati», occorrerà faregeneralmente riferimento al crite-rio di cassa, ossia alla data dell’effet-tivo pagamento, indipendente-mente dalla data di avvio degli in-terventi cui i pagamenti si riferisco-no. Diversamente, per le impreseindividuali, per le società e per glienti commerciali, si dovrà far riferi-mento al criterio di competenza(vedasi la circolare agenzia Entraten. 2/E/2020).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pSi consideri l’intervento di installazione (ma la stessa cosavale per il caso del rifacimento)di un impianto solare fotovoltai-co su edificio, connesso alla reteelettrica che rispetti i requisitiprevisti dal comma 5, articolo 119del Dl Rilancio e che comportiuna spesa di 11mila euro (Iva dilegge inclusa).

QUANDO VA FATTA LA SPESA

Affinché si possa applicare lanuova super detrazione del 110%occorre che la spesa sia sostenu-ta dal 1° luglio 2020 al 31 dicem-bre 2021, effettuata da condomi-nio o su singola unità immobi-liare adibita ad abitazione prin-cipale, da persona fisica al difuori dell’esercizio di attività diimpresa, arti e professioni, nonecceda euro 48.000, che comun-

que non sia superiore a euro2.400 per ogni kW di potenza no-minale dell’impianto solare fo-tovoltaico (in caso di interventidi ristrutturazione edilizia edurbanistica, di cui all’articolo 3,comma 1, lettere d), e) ed f), delDpr 6 giugno 2001, n. 380, il limi-te di spesa è ridotto a 1.600 europer ogni kW di potenza nomina-le) e che l’installazione dell’im-pianto sia eseguita congiunta-mente ad uno degli interventi diefficientamento energetico e si-sma bonus di cui ai commi 1 o 4dell’articolo 119 del Dl Rilancio.

IL VISTO

Per la cessione del credito o perlo sconto in fattura della detra-zione, il contribuente dovrà ri-chiedere il visto di conformitàdei dati relativi alla documenta-

zione che attesta la sussistenzadei presupposti che danno dirit-to alla detrazione d’imposta perl’intervento richiesto.

COME USARE IL BONUS

In applicazione delle nuove di-sposizioni la detrazione sarà daripartire tra gli aventi diritto incinque quote annuali di pariimporto.

Il contribuente potrà utilizza-re direttamente la detrazione diimposta o, alternativamente,potrà trasformare il corrispon-dente importo in credito di im-posta con possibilità di successi-va cessione ad altri soggetti qualifornitori, istituti di credito e altriintermediari finanziari.

Potrà inoltre optare per losconto in fattura anticipato dalfornitore che ha effettuato gli in-terventi.

Quest’ultimo potrà recupera-re l’importo scontato sotto for-ma di credito d’imposta da uti-lizzare in cinque annualità op-pure, cedere il credito stesso adaltri soggetti, compresi istituti dicredito e altri intermediari fi-nanziari con “incasso” imme-diato del credito verso clienti re-lativo ai ricavi connessi all’inter-vento effettuato.

Come riportato nella tabellaqui a fianco, con il Dl Rilancio,l’esborso finanziario sarà nullo,residuando addirittura il 10% acredito (nell’esempio 1.100 euro)eccedente il 100% dell’importodei lavori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso concreto. L’impianto deve rientrare in una delle ipotesi previste dal Dl Rilancio

Anche il fotovoltaico a costo zero

Detrazione del 110% con possibilità di cessione del credito al fornitore e sconto in fattura con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari per i seguenti interventi: recupero del patrimonio edilizio e

quindi gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risana-mento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni condominiali nonché sulle singole unità immobi-liari residenziali di qualsiasi catego-

ria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, per le parti comuni condominiali risultano compresi anche gli interventi di manutenzione ordinaria; efficienza energetica; adozione di misure antisismiche; recupero o restauro della facciata

degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna; installazione di impianti solari

fotovoltaici; installazione di colonnine per la

ricarica dei veicoli elettrici

LE TIPOLOGIE DI LAVORI

Impianto fotovoltaico con spesa di 11mila euro

ante dl rilancio post dl rilancio

Detrazione spettante 5.500 12.100

Utilizzo detrazione 10 anni 5 anni

Cessione credito / sconto fattura NO SÌ

Cessione istituti di credito e intermediari finanziari NO SÌ

Utilizzo in compensazione NO SÌ

Esborso finanziario 11.000 nullo

Importo rimasto a carico 5.500nullo (con credito residuo di 1.100)

Nota: valori in euro

L’esempio

I focus del Sole 24 Ore

Mercoledì 27 Maggio 2020 - N. 208 Decreto rilancio - Casa, il bonus 110%

Credito d’imposta/1LA POSSIBILITÀ DI CESSIONE

Per gli interventi agevolati è possibile non spendere un euro

Con un accordo

su cessione

del credito

o sconto in fattura

anticipi quasi nulli

PAGINA A CURA DIFabio ChiesaGiampiero Gugliotta

pCon il decreto legge 34/2020 il Governo ha messo in campo la ces-sione del credito al fornitore e scon-to in fattura con facoltà di successi-va cessione del credito ad altri sog-getti compresi istituti di credito e al-tri intermediari finanziari perstimolare la ripresa dell’edilizia re-sidenziale.

Anche se l’articolo 121 del Dl Ri-lancio rinvia le modalità attuativedella norma a un apposito provvedi-mento del direttore dell’agenziadelle Entrate, molto è già contenutonel testo di legge.

I soggetti che sostengono dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 spe-se per alcune tipologie di interventidi recupero del patrimonio edilizio,di efficienza energetica, di adozionedi misure antisismiche, di recuperoo restauro della facciata degli edificiesistenti ( bonus facciate), di instal-lazione di impianti solari fotovoltai-ci e di installazione di colonnine perla ricarica dei veicoli elettrici, po-tranno optare, in luogo dell’utilizzodiretto della detrazione di imposta:7 per la trasformazione del corri-spondente importo in credito di im-posta con possibilità di successivacessione ad altri soggetti quali for-nitori, istituti di credito e altri inter-mediari finanziari;7 per un contributo sotto forma disconto sul dovuto, pari, al massimo,all’importo della spesa fatturata, anticipato dal fornitore che ha effet-tuato gli interventi e da quest’ulti-mo recuperato sotto forma di credi-to d’imposta, con facoltà di succes-siva cessione del credito ad altri sog-getti, ivi inclusi istituti di credito ealtri intermediari finanziari.

Emerge sin da subito il vero e pro-prio potenziale della nuova disposi-zione di legge: gli interventi agevo-lati potranno essere realizzati conlimitati impieghi di liquidità e, a cer-te condizioni, anche senza impiegodi liquidità.

Il comma 2 dell’articolo 121 del de-creto individua specificamente i la-vori per cui è possibile avvalersi del-le opzioni sconto in fattura e cessio-ne del credito, trattasi in particolare:7 di interventi di recupero del patri-

monio edilizio di cui all’art. 16-bis),comma 1, lettere a) e b) del Dpr917/1986 e quindi gli interventi dimanutenzione straordinaria, di re-stauro e di risanamento conservati-vo e gli interventi di ristrutturazioneedilizia effettuati sulle parti comunicondominiali nonché sulle singoleunità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, ancherurali, e sulle loro pertinenze, nor-malmente agevolati con la detrazio-ne del 50%. Limitatamente ai lavorieffettuati sulle parti comuni condo-miniali risultano compresi anche gliinterventi di manutenzione ordina-ria e cioè le opere di riparazione, rin-novamento e sostituzione delle fi-niture degli edifici e quelle necessa-rie ad integrare o mantenere in effi-cienza gli impianti tecnologiciesistenti;7 di interventi di efficienza energe-tica, inclusi gli interventi previstidall’articolo 119 del Dl Rilancio percui è prevista la detrazione del 110%;7 dell’adozione di misure antisi-smiche, incluse anche in questo ca-so le spese per cui sarà possibile go-dere della super detrazione del 110%prevista dall’articolo 119;7 del recupero o restauro della fac-ciata degli edifici esistenti, ivi inclu-si quelli di sola pulitura o tinteggia-tura esterna, già in precedenza age-volati dalla legge di stabilità 2020con il riconoscimento della maxi de-trazione del 90%; tra l’altro nel casoin cui i lavori sulla facciata siano diisolamento termico con interessa-mento dell’involucro dell’edificiocon un’incidenza superiore al 25 percento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, i con-tribuenti potranno usufruire dellasuper detrazione del 110%;7 dell’installazione di impianti so-lari fotovoltaici, compresi quelliagevolabili al 110% se rispondenti airequisiti di cui ai commi 5 e 6 dell’ar-ticolo 119 del Dl Rilancio;7 dell’installazione di colonnineper la ricarica dei veicoli elettrici,normalmente agevolate con la de-trazione del 50%.

Considerato che al comma 1 del-l’articolo 119 viene utilizzata la locu-zione «soggetti che sostengono,negli anni 2020 e 2021, spese per gliinterventi elencati», occorrerà faregeneralmente riferimento al crite-rio di cassa, ossia alla data dell’effet-tivo pagamento, indipendente-mente dalla data di avvio degli in-terventi cui i pagamenti si riferisco-no. Diversamente, per le impreseindividuali, per le società e per glienti commerciali, si dovrà far riferi-mento al criterio di competenza(vedasi la circolare agenzia Entraten. 2/E/2020).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pSi consideri l’intervento di installazione (ma la stessa cosavale per il caso del rifacimento)di un impianto solare fotovoltai-co su edificio, connesso alla reteelettrica che rispetti i requisitiprevisti dal comma 5, articolo 119del Dl Rilancio e che comportiuna spesa di 11mila euro (Iva dilegge inclusa).

QUANDO VA FATTA LA SPESA

Affinché si possa applicare lanuova super detrazione del 110%occorre che la spesa sia sostenu-ta dal 1° luglio 2020 al 31 dicem-bre 2021, effettuata da condomi-nio o su singola unità immobi-liare adibita ad abitazione prin-cipale, da persona fisica al difuori dell’esercizio di attività diimpresa, arti e professioni, nonecceda euro 48.000, che comun-

que non sia superiore a euro2.400 per ogni kW di potenza no-minale dell’impianto solare fo-tovoltaico (in caso di interventidi ristrutturazione edilizia edurbanistica, di cui all’articolo 3,comma 1, lettere d), e) ed f), delDpr 6 giugno 2001, n. 380, il limi-te di spesa è ridotto a 1.600 europer ogni kW di potenza nomina-le) e che l’installazione dell’im-pianto sia eseguita congiunta-mente ad uno degli interventi diefficientamento energetico e si-sma bonus di cui ai commi 1 o 4dell’articolo 119 del Dl Rilancio.

IL VISTO

Per la cessione del credito o perlo sconto in fattura della detra-zione, il contribuente dovrà ri-chiedere il visto di conformitàdei dati relativi alla documenta-

zione che attesta la sussistenzadei presupposti che danno dirit-to alla detrazione d’imposta perl’intervento richiesto.

COME USARE IL BONUS

In applicazione delle nuove di-sposizioni la detrazione sarà daripartire tra gli aventi diritto incinque quote annuali di pariimporto.

Il contribuente potrà utilizza-re direttamente la detrazione diimposta o, alternativamente,potrà trasformare il corrispon-dente importo in credito di im-posta con possibilità di successi-va cessione ad altri soggetti qualifornitori, istituti di credito e altriintermediari finanziari.

Potrà inoltre optare per losconto in fattura anticipato dalfornitore che ha effettuato gli in-terventi.

Quest’ultimo potrà recupera-re l’importo scontato sotto for-ma di credito d’imposta da uti-lizzare in cinque annualità op-pure, cedere il credito stesso adaltri soggetti, compresi istituti dicredito e altri intermediari fi-nanziari con “incasso” imme-diato del credito verso clienti re-lativo ai ricavi connessi all’inter-vento effettuato.

Come riportato nella tabellaqui a fianco, con il Dl Rilancio,l’esborso finanziario sarà nullo,residuando addirittura il 10% acredito (nell’esempio 1.100 euro)eccedente il 100% dell’importodei lavori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso concreto. L’impianto deve rientrare in una delle ipotesi previste dal Dl Rilancio

Anche il fotovoltaico a costo zero

Detrazione del 110% con possibilità di cessione del credito al fornitore e sconto in fattura con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari per i seguenti interventi: recupero del patrimonio edilizio e

quindi gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risana-mento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni condominiali nonché sulle singole unità immobi-liari residenziali di qualsiasi catego-

ria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, per le parti comuni condominiali risultano compresi anche gli interventi di manutenzione ordinaria; efficienza energetica; adozione di misure antisismiche; recupero o restauro della facciata

degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna; installazione di impianti solari

fotovoltaici; installazione di colonnine per la

ricarica dei veicoli elettrici

LE TIPOLOGIEDI LAVORI

Impianto fotovoltaico con spesa di 11mila euro

ante dl rilancio post dl rilancio

Detrazione spettante 5.500 12.100

Utilizzo detrazione 10 anni 5 anni

Cessione credito / sconto fattura NO SÌ

Cessione istituti di credito e intermediari finanziari NO SÌ

Utilizzo in compensazione NO SÌ

Esborso finanziario 11.000 nullo

Importo rimasto a carico 5.500nullo (con credito residuo di 1.100)

Nota: valori in euro

L’esempio

Page 9: S24-20200527 Decreto Rilancio Casa, il bonus 110%...2020/05/27  · 9772282 452006 00020 L’INIZIATIVA IL DL RILANCIO AI RAGGI X Domani: tutti i nuovi aiuti per le imprese Ogni fascicolo

I focus del Sole 24 Ore

Mercoledì 27 Maggio 2020 - N. 20 9Decreto rilancio - Casa, il bonus 110%

Credito d’imposta/2LE MODALITÀ

Il bonus fiscale diventa cedibile senza i vecchi limiti

Sinora solo

gli incapienti

potevano rivolgersi

agli istituti

di credito

PAGINA A CURA DI

Fabio ChiesaGiampiero Gugliotta

pIl decreto legge Rilancio, dero-gando espressamente alle specifichedisposizioni in materia di cessione del credito e di sconto in fattura con-tenute negli articoli 14 e 16 del decre-to legge n. 63 del 2013, apre le porte alla cessione dei crediti d’imposta, scaturenti dalle detrazioni casa, agliistituti di credito e agli altri interme-diari finanziari.

IL «VECCHIO» SISTEMA In precedenza, solo per alcune tipolo-gie di intervento, ai contribuenti che nell’anno precedente a quello di so-stenimento della spesa si trovavanonella cosiddetta “no tax area” (cosid-detti “incapienti”) era consentito op-tare per la cessione del credito a ban-che e altri intermediari finanziari.

I capienti potevano invece cedereil credito ai soli fornitori e ad altrisoggetti privati (soggetti diversi daifornitori, che comunque dovevanoessere collegati al rapporto che ave-va dato origine alla detrazione), manon alle banche o agli intermediarifinanziari.

L’articolo 121 del Dl Rilancio inno-va radicalmente la disciplina esisten-

te prevedendo:7 l’apertura generalizzata dell’op-zione sconto in fattura, piuttosto che cessione del credito, per tutti i lavori di recupero del patrimonio edilizio,di efficienza energetica, di adozionedi misure antisismiche, di recupero orestauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate), di installa-zione di impianti solari fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ri-carica dei veicoli elettrici;7 la possibilità di cedere i crediti diimposta, sia direttamente (dal sog-getto committente) che indiretta-mente (dal fornitore/prestatore edi-le) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finan-ziari (per il monitoraggio e la gestio-ne della cessione del credito, l’agen-zia delle Entrate ha messo a disposi-zione dei contribuenti il portale ht-tps://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata (si veda l’articolo nella pagina).

La “nuova” cessione del creditoquindi solleva gli operatori del setto-re dal doversi far carico dell’anticipa-zione della liquidità necessaria per l’acquisto del credito d’imposta (o perla concessione dello sconto diretta-mente in fattura) dal committente i lavori, fatti salvi gli oneri finanziari.

È inoltre prevista la possibilità diutilizzare in compensazione questi crediti (articolo 17 del Dlgs 241/97), anche per quanto riguarda le rate re-sidue di detrazione non fruite deri-vanti da anni precedenti ma in tal ca-so il credito d’imposta è usufruito conla stessa ripartizione (in quote an-nuali) con la quale sarebbe stata uti-lizzata la detrazione. La quota di cre-dito d’imposta non utilizzata nell’an-no può essere usufruita negli anni

successivi, ma non può essere richie-sta a rimborso. Non si applicano i li-miti alle compensazioni previsti dal-l’articolo 34 della legge 388/2000 eall’utilizzo dei crediti di imposta pre-visto dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007.

L’ACCERTAMENTO

L’Agenzia potrà avvalersi dei poteri di accertamento previsti dagli articoli31 e seguenti del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e nell’ambito dell’ordi-naria attività di controllo procederà, in base a criteri selettivi, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti alla base del diritto alla detrazione d’imposta.

ANTITRUFFA

Nel caso in cui siano rilevati errori odomissioni, i fornitori e i soggetti ces-sionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del credito d’im-posta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto prati-cato o al credito ricevuto. Ciò a condi-zione che non si sia in presenza diconcorso nella violazione da parte delfornitore che ha applicato lo sconto (odei successivi cessionari): in tal caso, scattano la sanzione e la responsabi-lità solidale per il pagamento dell’im-porto corrispondente alla detrazionenon spettante con i relativi interessi.

Qualora invece, senza concorsonella violazione, sia accertata la man-cata integrazione, anche parziale, deirequisiti che danno diritto alla detra-zione, l’agenzia delle Entrate provve-de al recupero dell’importo corri-spondente alla detrazione non spet-tante con interessi e sanzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La nuova normaL’articolo 121 del Dl Rilancio innova radicalmente la disciplina preesistente relativa alla cessione dei crediti d'imposta connessi all'ecobonus e sismabonus, introducendo la possibilità di cedere il credito alle banche e agli altri intermediari finanziari, risolvendo i problemi di gestione finanziaria dell'agevolazione da parte degli operatori del settore

La sceltaLe nuove disposizioni prevedono: l'apertura generalizzata

dell'opzione sconto in fattura piuttosto che cessione del credito per tutti i lavori casa di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate), di installazione di impianti solari fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici; la possibilità di cedere i crediti di

imposta, sia direttamente (dal soggetto committente) che indirettamente (dal fornitore/prestatore edile) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In questo modo viene sollevata dalla necessità di anticipare la liquidità necessaria per l’acquisto del credito d’imposta

LE NOVITÀINTRODOTTE

I PRODOTTIIN VETRINA

pL’agenzia delle Entrate ha isti-tuito la Piattaforma cessione cre-diti: una procedura telematica incui i soggetti cessionari dei creditid’imposta possono accedere pervisualizzare i crediti ricevuti, ac-cettarli o rifiutarli.

L’ACCETTAZIONE

Solo in seguito all’accettazione, icrediti visibili nel “cassetto fiscale”sono utilizzabili in compensazio-ne tramite modello F24, secondo leistruzioni impartite con la risolu-zione n. 58/E del 25 luglio 2018.

In alternativa alla compensazio-ne, sempre tramite la piattaforma,i crediti ricevuti possono essere ul-

teriormente ceduti.È bene evidenziare che le opera-

zioni effettuate tramite la piatta-forma web non sostituiscono letransazioni accordate né tantome-no gli atti di cessione dei crediti in-tervenuti tra le parti (che occorreràredigere, per tutelare gli interessidi tutte le parti coinvolte).

PASSAGGIO OBBLIGATO

Piuttosto, le operazioni comunica-te tramite la piattaforma rappre-sentano le conferme delle cessionigià avvenute e degli sconti già pra-ticati, ma soprattutto costituisco-no lo strumento necessario perrendere tali operazioni efficaci nei

confronti dell’agenzia delle Entra-te, affinché i crediti possano essereutilizzati dal fornitore/cessiona-rio in compensazione tramite mo-dello F24 oppure ulteriormente ce-duti ad altri soggetti.

La procedura web (detta, ap-punto, Piattaforma) è utilizzata al-tresì dai fornitori che hanno realiz-zato interventi di riqualificazioneenergetica e di riduzione del ri-schio sismico, per confermarel’opzione per lo sconto già comu-nicata, tramite la Piattaforma stes-sa, dai soggetti aventi diritto allerelative detrazioni.

Oltre alla cosiddetta Piattafor-ma cessione crediti dell’agenzia

delle Entrate, vale la pena segnala-re che, per agevolare la cessionedel credito di imposta tra condò-mini, imprese edili e grandi inve-stitori, si sono sviluppate piatta-forme di intermediazione accessi-bili via web.

Tali strumenti operativi, creatiinizialmente per intensificare lerelazioni tra investitori interessatiall’acquisto del credito di imposta,diversi da quelli riconducibili alsettore bancario originariamenteescluso per legge, potranno do-mani servire da marketplace perstandardizzare il “costo” dellacessione del credito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adempimenti. Procedure telematiche

Una piattaforma web per gestire le cessioni

I VOLUMI

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Affronta i problemi più rilevanti e più diffusi relativi ai condomini negli edifici: la proprietà, il godimento e la gestione delle parti comuni, il pagamento delle spese, gli obblighi e le responsabilità dell’amministratore. Ad un costo di 38 ore la trovate in libreria oppure su offerte.ilsole24ore.com/gpcondominio

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Mercoledì 27 Maggio 2020 - N. 20 9Decreto rilancio - Casa, il bonus 110%

Credito d’imposta/2LE MODALITÀ

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IL «VECCHIO» SISTEMA

In precedenza, solo per alcune tipolo-gie di intervento, ai contribuenti che nell’anno precedente a quello di so-stenimento della spesa si trovavanonella cosiddetta “no tax area” (cosid-detti “incapienti”) era consentito op-tare per la cessione del credito a ban-che e altri intermediari finanziari.

I capienti potevano invece cedereil credito ai soli fornitori e ad altrisoggetti privati (soggetti diversi daifornitori, che comunque dovevanoessere collegati al rapporto che ave-va dato origine alla detrazione), manon alle banche o agli intermediarifinanziari.

L’articolo 121 del Dl Rilancio inno-va radicalmente la disciplina esisten-

te prevedendo:7 l’apertura generalizzata dell’op-zione sconto in fattura, piuttosto che cessione del credito, per tutti i lavori di recupero del patrimonio edilizio,di efficienza energetica, di adozionedi misure antisismiche, di recupero orestauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate), di installa-zione di impianti solari fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ri-carica dei veicoli elettrici;7 la possibilità di cedere i crediti diimposta, sia direttamente (dal sog-getto committente) che indiretta-mente (dal fornitore/prestatore edi-le) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finan-ziari (per il monitoraggio e la gestio-ne della cessione del credito, l’agen-zia delle Entrate ha messo a disposi-zione dei contribuenti il portale ht-tps://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata (si veda l’articolo nella pagina).

La “nuova” cessione del creditoquindi solleva gli operatori del setto-re dal doversi far carico dell’anticipa-zione della liquidità necessaria per l’acquisto del credito d’imposta (o perla concessione dello sconto diretta-mente in fattura) dal committente i lavori, fatti salvi gli oneri finanziari.

È inoltre prevista la possibilità diutilizzare in compensazione questi crediti (articolo 17 del Dlgs 241/97), anche per quanto riguarda le rate re-sidue di detrazione non fruite deri-vanti da anni precedenti ma in tal ca-so il credito d’imposta è usufruito conla stessa ripartizione (in quote an-nuali) con la quale sarebbe stata uti-lizzata la detrazione. La quota di cre-dito d’imposta non utilizzata nell’an-no può essere usufruita negli anni

successivi, ma non può essere richie-sta a rimborso. Non si applicano i li-miti alle compensazioni previsti dal-l’articolo 34 della legge 388/2000 eall’utilizzo dei crediti di imposta pre-visto dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007.

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Nel caso in cui siano rilevati errori odomissioni, i fornitori e i soggetti ces-sionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del credito d’im-posta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto prati-cato o al credito ricevuto. Ciò a condi-zione che non si sia in presenza diconcorso nella violazione da parte delfornitore che ha applicato lo sconto (odei successivi cessionari): in tal caso, scattano la sanzione e la responsabi-lità solidale per il pagamento dell’im-porto corrispondente alla detrazionenon spettante con i relativi interessi.

Qualora invece, senza concorsonella violazione, sia accertata la man-cata integrazione, anche parziale, deirequisiti che danno diritto alla detra-zione, l’agenzia delle Entrate provve-de al recupero dell’importo corri-spondente alla detrazione non spet-tante con interessi e sanzioni.

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La sceltaLe nuove disposizioni prevedono: l'apertura generalizzata

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imposta, sia direttamente (dal soggetto committente) che indirettamente (dal fornitore/prestatore edile) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In questo modo viene sollevata dalla necessità di anticipare la liquidità necessaria per l’acquisto del credito d’imposta

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L’ACCETTAZIONE

Solo in seguito all’accettazione, icrediti visibili nel “cassetto fiscale”sono utilizzabili in compensazio-ne tramite modello F24, secondo leistruzioni impartite con la risolu-zione n. 58/E del 25 luglio 2018.

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Oltre alla cosiddetta Piattafor-ma cessione crediti dell’agenzia

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© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Nuova Imu

Alla cassa senza errori, con il volume sull'acconto 2020 del Sole 24 Ore. Gli esperti spiegano nel dettaglio tutte le novità , con ampio ricorso a casi pratici, analisi della giurisprudenza, risposte a quesiti ed esempi di compilazione della modulistica. Trovate la guida in edicola dal 25 maggio a soli 9,90 euro

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Due di denari

Condotto da Debora Rosciani e Mauro Meazza dal lunedì al venerdì, alle 11.00 eisponde a tutti i vostri dubbi sulla gestione del denaro e dei risparmi, i rapporti con il fisco e la burocrazia, il lavoro, la casa, la famiglia. Lo fa in modo semplice, con l’autorevolezza e il linguaggio chiaro e diretto di Radio 24 – Il Sole 24 Ore. Grande attenzione all’attualità e microfoni aperti alle opinioni e domande degli ascoltatori.

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I focus del Sole 24 Ore

Mercoledì 27 Maggio 2020 - N. 2010 Decreto rilancio - Casa, il bonus 110%

Credito d’imposta/3IL NUOVO PERIMETRO

Novità assolutanel provvedimentoanche se mancanoil bonus mobili e quello giardini

PAGINA A CURA DILuca De Stefani

pVia libera alla trasformazione della detrazione in credito d’impo-sta compensabile orizzontalmenteo cedibile a terzi ovvero allo scontoin fattura per le detrazioni generatesulle manutenzioni straordinarie, ilrestauro e risanamento conservati-vo, la ristrutturazione edilizia. Sitratta di una novità assoluta (assie-me alle opzioni previste per il bonusfacciate e per quello sul fotovoltai-co), introdotta dall’articolo 121 de-creto Rilancio e che potrà essere uti-lizzata fino alla fine del 2021.

Il decreto Rilancio non dice nullarelativamente alla possibilità di uti-lizzare questa opzione per i creditifiscali generati dal bonus mobili edal bonus giardini, ma si ritiene di dare risposta negativa all’eserciziodi queste opzioni.

RISTRUTTURAZIONI

Queste opzioni, alternativamente di«trasformazione» della detrazionein credito d’imposta compensabile orizzontalmente o cedibile a terziovvero di sconto in fattura, quindi,potranno essere effettuate ancheper il credito d’imposta del 50% (chedal 2021 dovrebbe tornare al 36%), generato dagli interventi per il recu-pero del patrimonio edilizio, quindiper le manutenzioni straordinarie, ilrestauro e risanamento conservati-

vo, la ristrutturazione edilizia su «singole unità immobiliari residen-ziali» e sulle loro pertinenze. Questiinterventi, assieme alla manuten-zione ordinaria, sono agevolati e tra-sferibili anche se effettuati sulle«parti comuni di edificio residenzia-le di cui all’articolo 1117 del Codice ci-vile», quindi, condominiali o meno.

Non possono essere oggetto diopzione, invece, i crediti generatidai cosiddetti interventi «minori»,indicati nell'articolo 16-bis, com-ma 1, lettere da c) a i) del Tuir, o perl’acquisto di case ristrutturate(comma 3), tranne nei casi degliimpianti fotovoltaici.

TRASFERIMENTO DEL CREDITO

Per alcune specifiche detrazioni fi-scali Irpef e Ires, sostenute negli anni2020 e 2021 (quindi, anche dal primogennaio 2020 alla data di entrata invigore del decreto Rilancio), i contri-buenti, in luogo dell’utilizzo direttodella detrazione (cioè tramite il loroscomputo in dichiarazione dei red-diti, in maniera verticale dalla stessatipologia di imposta), potranno op-tare alternativamente tra:7 la «trasformazione del corrispon-dente importo in credito d’impo-sta», compensabile orizzontalmen-te dallo stesso contribuente, «confacoltà di successive cessioni ad altrisoggetti, ivi inclusi istituti di creditoe altri intermediari finanziari»; lacessione del credito potrà essere ef-fettuata anche ad un prezzo inferio-re rispetto al valore nominale della detrazione fiscale; dopo la primacessione dovrebbero essere possibi-li anche più cessioni (in quanto siparla di «cessioni» al plurale);7 un «contributo, sotto forma disconto sul corrispettivo dovuto finoad un importo massimo pari al con-tributo stesso, anticipato dal forni-tore che ha effettuato gli interventi e

da quest’ultimo recuperato sottoforma di credito d’imposta, con fa-coltà di successiva cessione del cre-dito ad altri soggetti, ivi inclusi isti-tuti di credito e altri intermediari fi-nanziari»; per questo nuovo «scon-

to in fattura», pertanto, a differenzadi quello previsto dal primo gennaio2020 dall’articolo 14, comma 3.1, de-creto legge 63/2013, la riduzione delprezzo della fattura del fornitore,tramite il contributo, potrà essere di

un importo anche inferiore rispettoal valore nominale della detrazionefiscale e “«fino ad un importo massi-mo pari al contributo stesso»; anchenell'eventuale cessione successiva(presumibilmente solo una, inquanto la norma parla di «cessione»al singolare), il prezzo del credito po-trà essere anche inferiore rispetto alsuo valore nominale.

Sia per le cessioni dei crediti (an-che successive alla prima), che perquelle effettuate dai fornitori dopoaver scontato la fattura (cioè la ces-sione successiva allo «sconto in fat-tura»), la norma prevede che i ces-sionari siano genericamente «altrisoggetti», compresi gli «istituti dicredito e altri intermediari finanzia-ri». Dovrà essere chiarito se per «altrisoggetti» si intendono solo quellicollegati al rapporto che ha dato ori-gine alla detrazione, come interpre-tato restrittivamente dalle Entratenella risposta del 23 luglio 2019, n.298, relativamente alla normativasulle cessioni dei crediti, in vigoreprima del decreto Rilancio e nonabrogata (quindi, ancora utilizzabi-le), ovvero se debba ritenersi supe-rata questa impostazione, in sinto-nia con la nuova norma, che sembravoler agevolare fortemente il trasfe-rimenti dei crediti fiscali.

Relativamente agli «istituti dicredito e altri intermediari finanzia-ri» come cessionari, si segnala che,per la normativa in vigore prima deldecreto Rilancio e ancora in vigore,questi soggetti possono essere ces-sionari solo per le cessioni effettua-te dagli incapienti, relativamente aicrediti sugli interventi per il rispar-mio energetico «qualificato» del-l’articolo 14, decreto legge 4 giugno2013, n. 63. Le nuove modalità dicessione, invece, non pongono limi-ti a riguardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cessione o sconto in fatturaper tutte le detrazioni casa

I singoli casi I crediti fiscali per i quali sarà possibile effettuare la suddetta opzione (alternativamente di «trasformazione» della detrazione in «credito d'imposta» compensa-bile orizzontalmente o cedibile a terzi ovvero di «sconto in fattura», entrambi anche non alla pari) sono quelli generati da:a)il recupero del patrimonio edilizio dell'articolo 16-bis, com-ma 1, lettere a) e b), del Tuir (detrazione Irpef del 50%, che dal 2021 dovrebbe tornare al 36%);b)il risparmio energetico «quali-ficato», sia se spetta la detrazio-ne Irpef e Ires del 50-65-70-75-80-85%, sia se spetterà, dal primo luglio 2020 alla fine del 2021, quella del 110%; sono compresi anche i 3 nuovi inter-venti «trainanti», ai quali spette-

rà la detrazione del 110%;c)tutti gli interventi antisismici cosiddetti «speciali», sia se agevo-lati con la detrazioni Irpef e Ires del50-70-75-80-85%, sia se agevo-lati, dal primo luglio 2020 alla fine del 2021, con il nuovo super bonus del 110% (articolo 119, comma 4);d)il bonus facciate (detrazione Irpef e Ires del 90%);e)«l'installazione di impianti fotovoltaici» dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, detraibili al 50% (che dal 2021 dovrebbe tornare al 36%), oltre che l'installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accu-mulo, detraibili al 110%;f)l'installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, sia se detraibili al 50%, sia se detraibili al 110% dal primo luglio 2020 alla fine del 2021.

pUna volta trasformati in credi-ti d’imposta, ceduti o scontati, il beneficiario, oltre a cederli nuova-mente, potrà scegliere di utilizzar-li anche in compensazione oriz-zontale in F24, in base alle rate re-sidue di detrazione non fruite dalcedente, in quanto questi creditid’imposta potranno essere usu-fruiti con la stessa ripartizione inquote annuali, con la quale sareb-be stata utilizzata la detrazione.

Con la detrazione diretta in di-chiarazione dei redditi, il contri-

buente ha l’obbligo di ripartire ilbonus fiscale in più anni (in 5 o 10anni), con il rischio di perderel’agevolazione in caso di incapien-za. Con la trasformazione in credi-to d’imposta seguito dalla cessio-ne o con lo «sconto in fattura», in-vece, il contribuente monetizzasubito il vantaggio fiscale, grazieal prezzo della cessione ricevuto oallo sconto sui lavori.

Il cessionario, però, in base altesto definitivo del decreto Rilan-cio, non può usufruire “negli anni

successivi” dell’eventuale “quotadi credito d’imposta non utilizza-ta nell’anno”. Inoltre, non puòchiedere il rimborso di quantonon utilizzato in compensazione.Non si applicano i limiti di cui al-l’articolo 34 della legge 23 dicem-bre 2000, n. 388, e all’articolo 1,comma 53, della legge 24 dicem-bre 2007, n. 244.

Un apposito provvedimento deldirettore dell’agenzia delle Entra-te dovrà definire le “modalità at-tuative” e di esercizio telematico

delle opzioni. Considerando che ilcontribuente che ha trasformato la detrazione in credito d’imposta,il cessionario o il fornitore che hascontato il credito non potrannousufruire del credito che non uti-lizzano nell’anno, sarà difficile che verranno confermate le regolepreviste dall’agenzia delle Entrateper le cessioni degli articoli 14 e 16del Dl 63/2013.

In questi casi, infatti, il cessio-nario, «fermo restando l’obbligodi ripartire in quote il credito ac-

quistato» può fruire negli annisuccessivi delle quote di creditonon utilizzate, fino al completoesaurimento delle stesse (rispostadelle Entrate dell’8 maggio 2020,n. 126). Pertanto, può «cedere lerate del credito che non sono an-cora utilizzabili in compensazio-ne» (risposta delle Entrate dell’8maggio 2020, n. 126).

Agevolazione non possibileper le opzioni previste dal decre-to Rilancio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le opzioni. Un provvedimento dell’agenzia delle Entrate dovrà definire le modalità di esercizio

Blocco per il credito non utilizzato nell’anno

TRASFORMAZIONEIN CREDITO D’IMPOSTA

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PAGINA A CURA DILuca De Stefani

pVia libera alla trasformazione della detrazione in credito d’impo-sta compensabile orizzontalmenteo cedibile a terzi ovvero allo scontoin fattura per le detrazioni generatesulle manutenzioni straordinarie, ilrestauro e risanamento conservati-vo, la ristrutturazione edilizia. Sitratta di una novità assoluta (assie-me alle opzioni previste per il bonusfacciate e per quello sul fotovoltai-co), introdotta dall’articolo 121 de-creto Rilancio e che potrà essere uti-lizzata fino alla fine del 2021.

Il decreto Rilancio non dice nullarelativamente alla possibilità di uti-lizzare questa opzione per i creditifiscali generati dal bonus mobili edal bonus giardini, ma si ritiene di dare risposta negativa all’eserciziodi queste opzioni.

RISTRUTTURAZIONI

Queste opzioni, alternativamente di«trasformazione» della detrazionein credito d’imposta compensabile orizzontalmente o cedibile a terziovvero di sconto in fattura, quindi,potranno essere effettuate ancheper il credito d’imposta del 50% (chedal 2021 dovrebbe tornare al 36%), generato dagli interventi per il recu-pero del patrimonio edilizio, quindiper le manutenzioni straordinarie, ilrestauro e risanamento conservati-

vo, la ristrutturazione edilizia su «singole unità immobiliari residen-ziali» e sulle loro pertinenze. Questiinterventi, assieme alla manuten-zione ordinaria, sono agevolati e tra-sferibili anche se effettuati sulle«parti comuni di edificio residenzia-le di cui all’articolo 1117 del Codice ci-vile», quindi, condominiali o meno.

Non possono essere oggetto diopzione, invece, i crediti generatidai cosiddetti interventi «minori»,indicati nell'articolo 16-bis, com-ma 1, lettere da c) a i) del Tuir, o perl’acquisto di case ristrutturate(comma 3), tranne nei casi degliimpianti fotovoltaici.

TRASFERIMENTO DEL CREDITO

Per alcune specifiche detrazioni fi-scali Irpef e Ires, sostenute negli anni2020 e 2021 (quindi, anche dal primogennaio 2020 alla data di entrata invigore del decreto Rilancio), i contri-buenti, in luogo dell’utilizzo direttodella detrazione (cioè tramite il loroscomputo in dichiarazione dei red-diti, in maniera verticale dalla stessatipologia di imposta), potranno op-tare alternativamente tra:7 la «trasformazione del corrispon-dente importo in credito d’impo-sta», compensabile orizzontalmen-te dallo stesso contribuente, «confacoltà di successive cessioni ad altrisoggetti, ivi inclusi istituti di creditoe altri intermediari finanziari»; lacessione del credito potrà essere ef-fettuata anche ad un prezzo inferio-re rispetto al valore nominale della detrazione fiscale; dopo la primacessione dovrebbero essere possibi-li anche più cessioni (in quanto siparla di «cessioni» al plurale);7 un «contributo, sotto forma disconto sul corrispettivo dovuto finoad un importo massimo pari al con-tributo stesso, anticipato dal forni-tore che ha effettuato gli interventi e

da quest’ultimo recuperato sottoforma di credito d’imposta, con fa-coltà di successiva cessione del cre-dito ad altri soggetti, ivi inclusi isti-tuti di credito e altri intermediari fi-nanziari»; per questo nuovo «scon-

to in fattura», pertanto, a differenzadi quello previsto dal primo gennaio2020 dall’articolo 14, comma 3.1, de-creto legge 63/2013, la riduzione delprezzo della fattura del fornitore,tramite il contributo, potrà essere di

un importo anche inferiore rispettoal valore nominale della detrazionefiscale e “«fino ad un importo massi-mo pari al contributo stesso»; anchenell'eventuale cessione successiva(presumibilmente solo una, inquanto la norma parla di «cessione»al singolare), il prezzo del credito po-trà essere anche inferiore rispetto alsuo valore nominale.

Sia per le cessioni dei crediti (an-che successive alla prima), che perquelle effettuate dai fornitori dopoaver scontato la fattura (cioè la ces-sione successiva allo «sconto in fat-tura»), la norma prevede che i ces-sionari siano genericamente «altrisoggetti», compresi gli «istituti dicredito e altri intermediari finanzia-ri». Dovrà essere chiarito se per «altrisoggetti» si intendono solo quellicollegati al rapporto che ha dato ori-gine alla detrazione, come interpre-tato restrittivamente dalle Entratenella risposta del 23 luglio 2019, n.298, relativamente alla normativasulle cessioni dei crediti, in vigoreprima del decreto Rilancio e nonabrogata (quindi, ancora utilizzabi-le), ovvero se debba ritenersi supe-rata questa impostazione, in sinto-nia con la nuova norma, che sembravoler agevolare fortemente il trasfe-rimenti dei crediti fiscali.

Relativamente agli «istituti dicredito e altri intermediari finanzia-ri» come cessionari, si segnala che,per la normativa in vigore prima deldecreto Rilancio e ancora in vigore,questi soggetti possono essere ces-sionari solo per le cessioni effettua-te dagli incapienti, relativamente aicrediti sugli interventi per il rispar-mio energetico «qualificato» del-l’articolo 14, decreto legge 4 giugno2013, n. 63. Le nuove modalità dicessione, invece, non pongono limi-ti a riguardo.

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Cessione o sconto in fatturaper tutte le detrazioni casa

I singoli casi I crediti fiscali per i quali sarà possibile effettuare la suddetta opzione (alternativamente di «trasformazione» della detrazione in «credito d'imposta» compensa-bile orizzontalmente o cedibile a terzi ovvero di «sconto in fattura», entrambi anche non alla pari) sono quelli generati da:a)il recupero del patrimonio edilizio dell'articolo 16-bis, com-ma 1, lettere a) e b), del Tuir (detrazione Irpef del 50%, che dal 2021 dovrebbe tornare al 36%);b)il risparmio energetico «quali-ficato», sia se spetta la detrazio-ne Irpef e Ires del 50-65-70-75-80-85%, sia se spetterà, dal primo luglio 2020 alla fine del 2021, quella del 110%; sono compresi anche i 3 nuovi inter-venti «trainanti», ai quali spette-

rà la detrazione del 110%;c)tutti gli interventi antisismici cosiddetti «speciali», sia se agevo-lati con la detrazioni Irpef e Ires del50-70-75-80-85%, sia se agevo-lati, dal primo luglio 2020 alla fine del 2021, con il nuovo super bonus del 110% (articolo 119, comma 4);d)il bonus facciate (detrazione Irpef e Ires del 90%);e)«l'installazione di impianti fotovoltaici» dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, detraibili al 50% (che dal 2021 dovrebbe tornare al 36%), oltre che l'installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accu-mulo, detraibili al 110%;f)l'installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, sia se detraibili al 50%, sia se detraibili al 110% dal primo luglio 2020 alla fine del 2021.

pUna volta trasformati in credi-ti d’imposta, ceduti o scontati, il beneficiario, oltre a cederli nuova-mente, potrà scegliere di utilizzar-li anche in compensazione oriz-zontale in F24, in base alle rate re-sidue di detrazione non fruite dalcedente, in quanto questi creditid’imposta potranno essere usu-fruiti con la stessa ripartizione inquote annuali, con la quale sareb-be stata utilizzata la detrazione.

Con la detrazione diretta in di-chiarazione dei redditi, il contri-

buente ha l’obbligo di ripartire ilbonus fiscale in più anni (in 5 o 10anni), con il rischio di perderel’agevolazione in caso di incapien-za. Con la trasformazione in credi-to d’imposta seguito dalla cessio-ne o con lo «sconto in fattura», in-vece, il contribuente monetizzasubito il vantaggio fiscale, grazieal prezzo della cessione ricevuto oallo sconto sui lavori.

Il cessionario, però, in base altesto definitivo del decreto Rilan-cio, non può usufruire “negli anni

successivi” dell’eventuale “quotadi credito d’imposta non utilizza-ta nell’anno”. Inoltre, non puòchiedere il rimborso di quantonon utilizzato in compensazione.Non si applicano i limiti di cui al-l’articolo 34 della legge 23 dicem-bre 2000, n. 388, e all’articolo 1,comma 53, della legge 24 dicem-bre 2007, n. 244.

Un apposito provvedimento deldirettore dell’agenzia delle Entra-te dovrà definire le “modalità at-tuative” e di esercizio telematico

delle opzioni. Considerando che ilcontribuente che ha trasformato la detrazione in credito d’imposta,il cessionario o il fornitore che hascontato il credito non potrannousufruire del credito che non uti-lizzano nell’anno, sarà difficile che verranno confermate le regolepreviste dall’agenzia delle Entrateper le cessioni degli articoli 14 e 16del Dl 63/2013.

In questi casi, infatti, il cessio-nario, «fermo restando l’obbligodi ripartire in quote il credito ac-

quistato» può fruire negli annisuccessivi delle quote di creditonon utilizzate, fino al completoesaurimento delle stesse (rispostadelle Entrate dell’8 maggio 2020,n. 126). Pertanto, può «cedere lerate del credito che non sono an-cora utilizzabili in compensazio-ne» (risposta delle Entrate dell’8maggio 2020, n. 126).

Agevolazione non possibileper le opzioni previste dal decre-to Rilancio.

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Le opzioni. Un provvedimento dell’agenzia delle Entrate dovrà definire le modalità di esercizio

Blocco per il credito non utilizzato nell’anno

TRASFORMAZIONEIN CREDITO D’IMPOSTA

Page 11: S24-20200527 Decreto Rilancio Casa, il bonus 110%...2020/05/27  · 9772282 452006 00020 L’INIZIATIVA IL DL RILANCIO AI RAGGI X Domani: tutti i nuovi aiuti per le imprese Ogni fascicolo

I focus del Sole 24 Ore

Mercoledì 27 Maggio 2020 - N. 20 11Decreto rilancio - Casa, il bonus 110%

Gli altri bonusCOME DIVENTANO

Sul fotovoltaico il 110% richiedeinterventi energetici o antisisma

Superbonus

anche sui sistemi

di accumulo,

installabili pure

successivamente

PAGINA A CURA DI

Luca De Stefani

pPer poter fruire del super bonus del 110% sulle installazioni di im-pianti solari fotovoltaici e sistemi diaccumulo, è necessario eseguirecongiuntamente uno dei seguentiinterventi che beneficiano del superbonus: quelli per il risparmio ener-getico «qualificato» (compresi i tre trainanti) o quelli per il sisma-bo-nus. Sono trainanti, quindi, anche gliinterventi dell’ecobonus diversi daitre trainanti e tutti quelli sul sisma-bonus. A differenza degli interventisull’ecobonus (già agevolati al 50-65-70-75-80-85%) e dell’installa-zione di colonnine per la ricarica diveicoli elettrici (già agevolata al50%), dove l’aumento al 110% è pos-sibile solo congiuntamente ad alme-no uno dei tre nuovi interventi cosid-detti «trainanti».

Le installazioni di impianti solarifotovoltaici e sistemi di accumulo sono nuove tipologie di interventi,nell’ambito della consueta detrazio-ne del 50% prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h del Tuir, chedal 2021 dovrebbe tornare al 36%.

INTERVENTI «TRAINANTI»

I tre nuovi interventi cosiddetti trai-nanti, cui spetta la detrazione Irpef eIres del 110% sul risparmio energeti-co «qualificato», per le spese soste-

nute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 di-cembre 2021, sono i seguenti: due re-lativi alla «sostituzione degli im-pianti di climatizzazione invernale esistenti» (su «edifici unifamiliari» osu «parti comuni degli edifici») e unosull’isolamento termico.

Quindi potranno beneficiare delsuper bonus del 110% per gli inter-venti sugli «edifici unifamiliari» o sulle «parti comuni degli edifici»(anche non condominiali), con spesamassima di 30.000 euro (se su particomuni, moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compon-gono l’edificio), per la sostituzione degli impianti di climatizzazione in-vernale esistenti:7 con impianti di microcogene-razione o;7 con impianti per il riscaldamento,il raffrescamento o la fornitura di ac-qua calda sanitaria (per le parti co-muni, solo se centralizzati) a pompadi calore (per le parti comuni, anche acondensazione, con efficienza alme-no pari alla classe A, prevista dal re-golamento delegato della Commis-sione Ue del 18 febbraio 2013, n.811/2013), inclusi gli impianti ibridi ogeotermici, anche abbinati all’instal-lazione di impianti fotovoltaici e re-lativi sistemi di accumulo.

Potranno beneficiare del superbonus del 110% anche gli interventi diisolamento termico (con materialiisolanti conformi ai criteri ambien-tali minimi del Dm Ambiente dell’11ottobre 2017) delle superfici opache verticali (pareti isolanti o cappotti) eorizzontali (pavimenti e coperture),che interessano l’involucro dell’edi-ficio, con incidenza superiore al 25%della superficie disperdente lordadell’edificio stesso (spesa massimadi 60.000 euro, moltiplicata per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio).

FOTOVOLTAICO

La detrazione del 50% per gli inter-venti di recupero del patrimonio edi-lizio dell’articolo 16-bis del Tuir è ele-vata al 110% per le spese sostenute dal1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 perl’installazione di impianti solari fo-tovoltaici connessi alla rete elettricasu edifici (anche di proprietà pubbli-ca, adibiti ad uso pubblico o di nuovacostruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a, b, c d del Dpr 26

agosto 1993, n. 412), con un limite di spesa di 48.000 euro e comunque di2.400 euro per ogni kW di potenzanominale dell’impianto solare foto-voltaico, da ripartire in cinque quoteannuali di pari importo, a patto che l’installazione sia eseguita congiun-tamente ad uno dei seguenti inter-venti che beneficiano del super bo-nus del 110%: quelli per il risparmio energetico «qualificato» (compresi i3 trainanti) o quelli per il sisma-bo-

nus (articolo 119, comma 5 del decre-to Rilancio).

Il limite di spesa si riduce a 1.600euro per ogni kW di potenza nomi-nale dell’impianto solare fotovoltai-co, se l’installazione avviene nel-l’ambito degli interventi ristruttura-zione edilizia, di nuova costruzione odi ristrutturazione urbanistica (arti-colo 3, comma 1, lettere d, e, f del Dpr6 giugno 2001, n. 380).

SISTEMA DI ACCUMULO

La detrazione del 50% (dal 2021 del36%) per gli interventi di recuperodel patrimonio edilizio dell’articolo16-bis del Tuir è elevata al 110%, perle spese sostenute dal 1° luglio 2020al 31 dicembre 2021, anche per l’in-stallazione contestuale o successivadi sistemi di accumulo integrati ne-gli impianti solari fotovoltaici age-volati con la detrazione del 110%,con lo stesso limite di spesa di48.000 euro e comunque nel limitedi spesa di euro 1.000 per ogni kWhdi capacità di accumulo del sistemadi accumulo (articolo 119, comma 6del decreto Rilancio).

REQUISITI COMUNI

Le detrazioni per l’impianto fotovol-taico e il sistema di accumulo sonosubordinate alla cessione in favoredel Gse (Gestore dei servizi elettrici) dell’energia non auto-consumata insito e non sono cumulabili:7 con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa eu-ropea, nazionale e regionale, com-presi i fondi di garanzia e di rotazionepreviste dall’articolo 11, comma 4,delDlgs 3 marzo 2011, n. 28;7 con gli incentivi per lo scambio sulposto previste dall’articolo 25-bis delDl 24 giugno 2014, n. 91.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pÈ elevata al 110%, per le spese so-stenute dal 1° luglio 2020 al 31 di-cembre 2021, la detrazione per tuttigli interventi antisismici cosiddetti speciali dell’articolo 16, del Dl 4 giu-gno 2013, n. 63.

Sono interventi che comunquepotranno continuare a beneficiareancora delle detrazioni del 50%(commi 1-bis e 1-ter), del 70% o 80%,se con una riduzione del rischio si-smico di 1 o 2 classi (comma 1-qua-ter), del 75% o 85% se la riduzione diuna o due classi di rischio è realizzatasu parti comuni di edifici condomi-

niali (comma 1-quinquies) e del 75%o 85% se realizzata su fabbricati de-moliti e ricostruiti dalle imprese co-struttrici e venduti entro 18 mesi(comma 1-septies).

Come in passato, sia per il superbonus del 110% sia per le vecchie per-centuali, le procedure autorizzatoriedevono essere successive al 1° gen-naio 2017 e gli interventi devono es-sere effettuati su edifici ubicati nellezone sismiche 1, 2 e 3 (articolo 119,comma 4 del Dl Rilancio).

A differenza dell’ecobonus, dellecolonnine per le auto elettriche, del

fotovoltaico e dei sistemi di accumu-lo, il Dl Rilancio non subordina l’au-mento al 110% delle detrazioni pertutti gli interventi antisismici al fattoche siano eseguiti congiuntamentead almeno uno dei tre interventi

«trainanti». Ciò non vuol dire, però,che le vecchie percentuali di detra-zione del 50-70-75-80-85% e le vec-chie regole (soprattutto quelle sog-gettive, molto ampie) siano sostitui-te completamente dal 110% e dallestringenti regole soggettive (condò-mini, persone fisiche, abitazioniprincipali) dei complicati commi 9 e10 dell’articolo 119 del Dl Rilancio. In-fatti, leggendo il successivo articolo121 sulle trasformazioni, cessioni deicrediti o «sconti in fattura» si com-prende che questi trasferimenti sa-ranno possibili sia per il vecchio si-

sma-bonus (quindi, ancora in vigoreanche dopo il primo luglio 2020), siaper quello nuovo al 110 per cento.

Per gli interventi antisismici, il de-creto Rilancio non dice nulla riguar-do ai limiti di spesa, in quanto non sitratta di una nuova agevolazione,ma solo di una nuova percentuale didetrazione. Pertanto, restano appli-cabili i vecchi limiti di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità im-mobiliare e la nuova detrazione massima sarà di 105.600 euro perciascuna unità.

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Sisma bonus. Il beneficio riguarda le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021

Aliquota massima per tutti gli interventi speciali

Dal 1° luglio la detrazione saleLa detrazione dall’Irpef o dall’Ires del 50%, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, per le «spese» di ammontare complessi-vo non superiore a 3.000 euro, «sostenute» dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’ac-quisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (cosiddette colonnine) prevista dall’articolo 16-ter al decreto-leg-ge 4 giugno 2013, n. 63, a partire dal 1° luglio 2020 e fino alla fine

del 2021 (date non indicate nel decreto Rilancio, ma solo dalla relazione tecnica che lo accompa-gna), è aumentata al 110%. Andrà ripartita in cinque quote annuali, se l’installazione sarà eseguita congiuntamente ad uno degli interventi «trainanti», indicati nel comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio (isolamento termico o sostituzione degli im-pianti di climatizzazione invernale esistenti) (articolo 119, comma 8, decreto Rilancio). La nuova detra-zione massima sarà di 3.300 euro

I DETTAGLINon occorre eseguirecongiuntamente almeno uno dei tre lavori «trainanti»ma restano in partele precedenti quote e regole

COLONNINEDI RICARICA

I focus del Sole 24 Ore

Mercoledì 27 Maggio 2020 - N. 20 11Decreto rilancio - Casa, il bonus 110%

Gli altri bonusCOME DIVENTANO

Sul fotovoltaico il 110% richiedeinterventi energetici o antisisma

Superbonus

anche sui sistemi

di accumulo,

installabili pure

successivamente

PAGINA A CURA DI

Luca De Stefani

pPer poter fruire del super bonus del 110% sulle installazioni di im-pianti solari fotovoltaici e sistemi diaccumulo, è necessario eseguirecongiuntamente uno dei seguentiinterventi che beneficiano del superbonus: quelli per il risparmio ener-getico «qualificato» (compresi i tre trainanti) o quelli per il sisma-bo-nus. Sono trainanti, quindi, anche gliinterventi dell’ecobonus diversi daitre trainanti e tutti quelli sul sisma-bonus. A differenza degli interventisull’ecobonus (già agevolati al 50-65-70-75-80-85%) e dell’installa-zione di colonnine per la ricarica diveicoli elettrici (già agevolata al50%), dove l’aumento al 110% è pos-sibile solo congiuntamente ad alme-no uno dei tre nuovi interventi cosid-detti «trainanti».

Le installazioni di impianti solarifotovoltaici e sistemi di accumulo sono nuove tipologie di interventi,nell’ambito della consueta detrazio-ne del 50% prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h del Tuir, chedal 2021 dovrebbe tornare al 36%.

INTERVENTI «TRAINANTI»

I tre nuovi interventi cosiddetti trai-nanti, cui spetta la detrazione Irpef eIres del 110% sul risparmio energeti-co «qualificato», per le spese soste-

nute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 di-cembre 2021, sono i seguenti: due re-lativi alla «sostituzione degli im-pianti di climatizzazione invernale esistenti» (su «edifici unifamiliari» osu «parti comuni degli edifici») e unosull’isolamento termico.

Quindi potranno beneficiare delsuper bonus del 110% per gli inter-venti sugli «edifici unifamiliari» o sulle «parti comuni degli edifici»(anche non condominiali), con spesamassima di 30.000 euro (se su particomuni, moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compon-gono l’edificio), per la sostituzione degli impianti di climatizzazione in-vernale esistenti:7 con impianti di microcogene-razione o;7 con impianti per il riscaldamento,il raffrescamento o la fornitura di ac-qua calda sanitaria (per le parti co-muni, solo se centralizzati) a pompadi calore (per le parti comuni, anche acondensazione, con efficienza alme-no pari alla classe A, prevista dal re-golamento delegato della Commis-sione Ue del 18 febbraio 2013, n.811/2013), inclusi gli impianti ibridi ogeotermici, anche abbinati all’instal-lazione di impianti fotovoltaici e re-lativi sistemi di accumulo.

Potranno beneficiare del superbonus del 110% anche gli interventi diisolamento termico (con materialiisolanti conformi ai criteri ambien-tali minimi del Dm Ambiente dell’11ottobre 2017) delle superfici opache verticali (pareti isolanti o cappotti) eorizzontali (pavimenti e coperture),che interessano l’involucro dell’edi-ficio, con incidenza superiore al 25%della superficie disperdente lordadell’edificio stesso (spesa massimadi 60.000 euro, moltiplicata per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio).

FOTOVOLTAICO

La detrazione del 50% per gli inter-venti di recupero del patrimonio edi-lizio dell’articolo 16-bis del Tuir è ele-vata al 110% per le spese sostenute dal1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 perl’installazione di impianti solari fo-tovoltaici connessi alla rete elettricasu edifici (anche di proprietà pubbli-ca, adibiti ad uso pubblico o di nuovacostruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a, b, c d del Dpr 26

agosto 1993, n. 412), con un limite di spesa di 48.000 euro e comunque di2.400 euro per ogni kW di potenzanominale dell’impianto solare foto-voltaico, da ripartire in cinque quoteannuali di pari importo, a patto che l’installazione sia eseguita congiun-tamente ad uno dei seguenti inter-venti che beneficiano del super bo-nus del 110%: quelli per il risparmio energetico «qualificato» (compresi i3 trainanti) o quelli per il sisma-bo-

nus (articolo 119, comma 5 del decre-to Rilancio).

Il limite di spesa si riduce a 1.600euro per ogni kW di potenza nomi-nale dell’impianto solare fotovoltai-co, se l’installazione avviene nel-l’ambito degli interventi ristruttura-zione edilizia, di nuova costruzione odi ristrutturazione urbanistica (arti-colo 3, comma 1, lettere d, e, f del Dpr6 giugno 2001, n. 380).

SISTEMA DI ACCUMULO

La detrazione del 50% (dal 2021 del36%) per gli interventi di recuperodel patrimonio edilizio dell’articolo16-bis del Tuir è elevata al 110%, perle spese sostenute dal 1° luglio 2020al 31 dicembre 2021, anche per l’in-stallazione contestuale o successivadi sistemi di accumulo integrati ne-gli impianti solari fotovoltaici age-volati con la detrazione del 110%,con lo stesso limite di spesa di48.000 euro e comunque nel limitedi spesa di euro 1.000 per ogni kWhdi capacità di accumulo del sistemadi accumulo (articolo 119, comma 6del decreto Rilancio).

REQUISITI COMUNI

Le detrazioni per l’impianto fotovol-taico e il sistema di accumulo sonosubordinate alla cessione in favoredel Gse (Gestore dei servizi elettrici) dell’energia non auto-consumata insito e non sono cumulabili:7 con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa eu-ropea, nazionale e regionale, com-presi i fondi di garanzia e di rotazionepreviste dall’articolo 11, comma 4,delDlgs 3 marzo 2011, n. 28;7 con gli incentivi per lo scambio sulposto previste dall’articolo 25-bis delDl 24 giugno 2014, n. 91.

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pÈ elevata al 110%, per le spese so-stenute dal 1° luglio 2020 al 31 di-cembre 2021, la detrazione per tuttigli interventi antisismici cosiddetti speciali dell’articolo 16, del Dl 4 giu-gno 2013, n. 63.

Sono interventi che comunquepotranno continuare a beneficiareancora delle detrazioni del 50%(commi 1-bis e 1-ter), del 70% o 80%,se con una riduzione del rischio si-smico di 1 o 2 classi (comma 1-qua-ter), del 75% o 85% se la riduzione diuna o due classi di rischio è realizzatasu parti comuni di edifici condomi-

niali (comma 1-quinquies) e del 75%o 85% se realizzata su fabbricati de-moliti e ricostruiti dalle imprese co-struttrici e venduti entro 18 mesi(comma 1-septies).

Come in passato, sia per il superbonus del 110% sia per le vecchie per-centuali, le procedure autorizzatoriedevono essere successive al 1° gen-naio 2017 e gli interventi devono es-sere effettuati su edifici ubicati nellezone sismiche 1, 2 e 3 (articolo 119,comma 4 del Dl Rilancio).

A differenza dell’ecobonus, dellecolonnine per le auto elettriche, del

fotovoltaico e dei sistemi di accumu-lo, il Dl Rilancio non subordina l’au-mento al 110% delle detrazioni pertutti gli interventi antisismici al fattoche siano eseguiti congiuntamentead almeno uno dei tre interventi

«trainanti». Ciò non vuol dire, però,che le vecchie percentuali di detra-zione del 50-70-75-80-85% e le vec-chie regole (soprattutto quelle sog-gettive, molto ampie) siano sostitui-te completamente dal 110% e dallestringenti regole soggettive (condò-mini, persone fisiche, abitazioniprincipali) dei complicati commi 9 e10 dell’articolo 119 del Dl Rilancio. In-fatti, leggendo il successivo articolo121 sulle trasformazioni, cessioni deicrediti o «sconti in fattura» si com-prende che questi trasferimenti sa-ranno possibili sia per il vecchio si-

sma-bonus (quindi, ancora in vigoreanche dopo il primo luglio 2020), siaper quello nuovo al 110 per cento.

Per gli interventi antisismici, il de-creto Rilancio non dice nulla riguar-do ai limiti di spesa, in quanto non sitratta di una nuova agevolazione,ma solo di una nuova percentuale didetrazione. Pertanto, restano appli-cabili i vecchi limiti di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità im-mobiliare e la nuova detrazione massima sarà di 105.600 euro perciascuna unità.

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Sisma bonus. Il beneficio riguarda le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021

Aliquota massima per tutti gli interventi speciali

Dal 1° luglio la detrazione saleLa detrazione dall’Irpef o dall’Ires del 50%, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, per le «spese» di ammontare complessi-vo non superiore a 3.000 euro, «sostenute» dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’ac-quisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (cosiddette colonnine) prevista dall’articolo 16-ter al decreto-leg-ge 4 giugno 2013, n. 63, a partire dal 1° luglio 2020 e fino alla fine

del 2021 (date non indicate nel decreto Rilancio, ma solo dalla relazione tecnica che lo accompa-gna), è aumentata al 110%. Andrà ripartita in cinque quote annuali, se l’installazione sarà eseguita congiuntamente ad uno degli interventi «trainanti», indicati nel comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio (isolamento termico o sostituzione degli im-pianti di climatizzazione invernale esistenti) (articolo 119, comma 8, decreto Rilancio). La nuova detra-zione massima sarà di 3.300 euro

I DETTAGLINon occorre eseguirecongiuntamente almeno uno dei tre lavori «trainanti»ma restano in partele precedenti quote e regole

COLONNINEDI RICARICA

Page 12: S24-20200527 Decreto Rilancio Casa, il bonus 110%...2020/05/27  · 9772282 452006 00020 L’INIZIATIVA IL DL RILANCIO AI RAGGI X Domani: tutti i nuovi aiuti per le imprese Ogni fascicolo

I focus del Sole 24 Ore

Mercoledì 27 Maggio 2020 - N. 2012 Decreto rilancio - Casa, il bonus 110%

Bonus in condominioGLI ASPETTI PRATICI

Senza una normasull’assembleaonline è difficileorganizzare le riunioni

Saverio Fossati

pUna bella occasione per valoriz-zare gli immobili. Che in questo mo-mento ne hanno tanto bisogno.

Il condominio è il pilastro dellanuova super detrazione del 110% perecobonus e sismabonus, e infattiviene citato espressamente nella norma. Questo perché gli interventiche realizzino un serio risparmioenergetico e una reale sicurezza an-tisismica vanno effettuati sull’inte-ro edificio. Non a caso si parla sem-pre di “edifici” interi, tranne che sia-no seconde case. Nel concreto, que-sto vuol dire che in un condominioin cui ci siano seconde case o anchenegozi , studi od officine, tutti i con-dòmini, anche se non hanno lì la loroabitazione principale, possono be-neficiare della detrazione. Nelle pa-gine precedenti sono indicate le ti-pologie di lavori agevolati, caratteri-stiche e requisiti degli interventi e relative certificazioni e asseverazio-ni, tutte regole che valgono ancheper i condomìni e che l’amministra-tore dovrà seguire con attenzione.

Mentre il proprietario di un inte-ro edificio(una villa, una villetta,una baita, un palazzo storico, unedificio per uffici o un capannone) ,che però non sia anche la sua abita-zione principale non potrà sfruttarela detrazione del 110% se farà ese-guire i lavori indicati all’articolo 119del Dl 34/2020.

PASSO PER PASSO

Il primo passo, una volta varata lenorma, sarà quello di convocareuna prima assemblea di condomi-nio (anche online per chi non puòassistere o in mancanza di localiadatti: le norme sul covid-19 ren-dono quasi impossibile un’assem-blea “in presenza”) e illustrarla,avendo la precauzione di far nomi-nare una commissione che consultia distanza i condòmini per capirequali interventi si possano avviare,preparare i capitolati e raccogliere ipreventivi, in modo che con una so-la altra assemblea si possa prende-re la decisione finale. L’ammini-stratore dovrà anche condurre letrattative con l’impresa per deter-minare l’importo dello sconto infattura o del credito ceduto.

L'amministratore dovrà anche

preoccuparsi, a meno che non lo ab-bia già inserito nel preventivo all’at-to della nomina, di far approvaredall’assemblea l’eventuale compen-so per questa attività extra.

Il capitolo cessione del credito èstato completamente riscritto e pro-prio qui è la chiave di volta del possi-bile successo dell’operazione incondominio, dove la scarsa liquiditàdi parecchi condòmini, specialmen-te negli edifici non di lusso, aveva si-nora bloccato molte spese per ma-nutenzioni e riqualificazioni.

Anche a fronte di incentivi sem-pre più alti (dal 36% del 1998 al 90%del bonus facciate del 2019) avviare ilavori è sempre stato “un lavorac-cio” per gli amministratori condo-miniali più lungimiranti, anche afronte di lavori indispensabili o checomunque avrebbero valorizzatol’immobile. Ostacolo principale:anticipare i soldi in attesa della de-trazione (peraltro spalmata in diecirate annuali), e magari procurarsiun finanziamento bancario. Il cre-dito d’imposta da cedere diretta-mente all’impresa o sotto forma disconto in fattura non ha avuto suc-cesso, perché le imprese non eranoin grado di sfruttarlo.

IL CREDITO VA OLTRE IL 110%

Ora cambia tutto: il credito d'impo-sta o lo sconto direttamente in fattu-ra può essere fatto per tutti i lavori:quelli di risparmio energetico, quellidi recupero edilizio (la cui detrazio-ne resta al 50%) come manutenzio-ne, restauro e ristrutturazione (manon per gli interventi “assimilati”come quelli per la sicurezza) e il fa-moso bonus facciate.

Soprattutto, la cessione, oltre cheall’impresa, può essere fatta anche alle banche. Nessun condomino,quindi, dovrebbe anticipare un eu-ro, se l’amministratore giocherà be-ne le sue carte.

SICUREZZA

I cantieri aperti dovranno natural-mente rispettare, sinché saranno invigore, le norme di sicurezza anti co-ronavirus, rinforzate negli spazi co-muni dove transitano i condòmini:per l’amministratore si tratta di unadempimento in più.

GLI ALTRI ADEMPIMENTI

Una volta emessa la fattura (sia chevenga pagata con “bonifico parlan-te” sia che indichi un importo par-ziale o totale di sconto) l’ammini-stratore dovrà fare attenzione alleindicazioni dell’agenzia delle Entra-te sulla comunicazione da inviare ilprossimo anno, indispensabile per-ché i condòmini possano beneficia-re senza problemi dell’operazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al centro dell’operazionec’è sempre l’amministratore

Glauco Bisso

pColonnine elettriche gratis in condominio con il Decreto rilancio.L’articolo 119, comma 8, porta al 110%, da fruire in cinque anni (o dascontare in fattura o cedere comecredito d’imposta), quanto altri-menti darebbe diritto alla detrazio-ne del 50% in dieci.

Condizione di base è di eseguireanche uno degli interventi pesantidescritti dal comma 1 del medesimoarticolo: isolamento delle struttureopache verticali e orizzontali suicondomini, efficientamento degliimpianti di riscaldamento e clima-tizzazione e acqua calda sanitariasia sui condomìni che sugli edificiunifamiliari adibiti ad abitazioneprincipale. Ma gli spazi condivisipossono rendere comunque diffici-le la realizzazione.

SPAZIO E TEMPO

L’installazione si può fare se l’as-semblea delibera con il voto favo-revole della maggioranza degli in-tervenuti che rappresenti almeno500 millesimi. Quindi, conside-rando che di fatto è gratis, non sa-rebbe un problema.

Ma l’esigenza di condividere glispazi per il tempo necessario allaricarica rende necessario che ci siala possibilità di ricarica per ciascuncondòmino. In caso contrario ri-sulta difficile gestire la turnazionedi apparati condivisi, se realizzata

per piazzole di ricarica, per l’esi-genza concorrente dei proprietari.Difficilmente gestibile, se deve es-sere sempre rispettato l’articolo1102 del Codice civile che vieta ognicomportamento nelle parti comuniche «impedisca agli altri parteci-panti di farne parimenti uso secon-do il loro diritto».

DENTRO E FUORI

Se il provvedimento attuativo chel’agenzia delle Entrate dovrebbe

pubblicare entro il 18 giugno fis-serà metodi di calcolo della con-gruità delle spese degli apparati,non ci sarà alcuna difficoltà a do-tare ogni spazio comune dellapossibilità di fruirne.

E potranno anche essere, in partealimentati dall’energia prodotta daipannelli fotovoltaici, egualmente finanziati dal superbonus. Se gli spazi ed i tempi di ricarica risultas-sero invece insufficienti, sarà ne-cessario comunque che l’assembleadefinisca come realizzare l’uso tur-

nario, in modo da assicurare l’equi-libro d’uso tra gli aventi diritto.

A CIASCUNO IL SUO

Come si ripartiscono le spese dipen-derà da come vengono realizzati gliimpianti. Nessun problema, se icontatori sono già centralizzati inbasso o il progetto contempla la cen-tralizzazione, grazie al contributo diArera, e gli spazi soddisfano le esi-genze di ogni singolo condomino.Nel caso così non sia, l’installazionedi colonnine o apparati con contabi-lizzazione a scheda permetteràl’esatta attribuzione dei consumi.

PREVENZIONE INCENDI

Se la ricarica avviene in autorimessesuperiori ai 350 metri quadrati oc-corre che un tecnico abilitato ag-giorni la Scia antincendio, con l’ado-zione di stazioni di ricarica confor-mi alle norme Cei 64-8 parte 7, se-zione 722, Norme Cei En 61851 enorme serie Cei En 62196. Da evitareil rischio di interferenza tra altri im-pianti o depositi infiammabili o combustibili. Occorrono, tra l’altro,estintori per impianti elettrici, car-tellonistica, cavi di connessionespeciali e soprattutto che il veicolo in ricarica sia omologato, efficientee revisionato con esito positivo e ogni utente sia informato delle ca-ratteristiche dell’apparato e del suouso e manutenzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ecologia. Incoraggiati gli apparati per rifornire di energia le auto elettriche

Sconto per le colonnine di ricarica

I LIMITIL’esigenza di condividere gli spazi per il tempo necessario richiede che ci siala possibilità di ricarica per ciascun condòmino

COME AVVIARE GLI INTERVENTI

La procedura in assembleaIl primo passo, una volta varata le norma, sarà quello di convocare una prima assemblea di condomi-nio (anche online per chi non può assistere o in mancanza di locali adatti: le norme sul covid-19 rendono quasi impossibile un’as-semblea “in presenza”) e illustrar-la, avendo la precauzione di far nominare una commissione che consulti a distanza i condòmini per capire quali interventi si possano avviare, preparare i capitolati e raccogliere i preventi-vi, in modo che con una sola altra assemblea si possa prendere la decisione finale. L’amministratore dovrà anche condurre le trattative con l’impresa per determinare

l’importo dello sconto in fattura o del credito ceduto.

Per non sborsare un euroIl credito d’imposta o lo sconto direttamente in fattura può essere fatto per quasi tutti i lavori, indipendentemente dalle percentuali di detraibilità delle spese. Oltre a quelli antisismici e di ecobonus con il 110%, anche per quelli di risparmio energetico (a varie aliquote), di recupero edilizio (la cui detrazione resta al 50%) come manutenzione, restauro e ristrutturazione (ma non per gli interventi “assimilati come sicurezza antiintrusio-ne”)e, soprattutto, per il famoso bonus facciate

I focus del Sole 24 Ore

Mercoledì 27 Maggio 2020 - N. 2012 Decreto rilancio - Casa, il bonus 110%

Bonus in condominioGLI ASPETTI PRATICI

Senza una normasull’assembleaonline è difficileorganizzare le riunioni

Saverio Fossati

pUna bella occasione per valoriz-zare gli immobili. Che in questo mo-mento ne hanno tanto bisogno.

Il condominio è il pilastro dellanuova super detrazione del 110% perecobonus e sismabonus, e infattiviene citato espressamente nella norma. Questo perché gli interventiche realizzino un serio risparmioenergetico e una reale sicurezza an-tisismica vanno effettuati sull’inte-ro edificio. Non a caso si parla sem-pre di “edifici” interi, tranne che sia-no seconde case. Nel concreto, que-sto vuol dire che in un condominioin cui ci siano seconde case o anchenegozi , studi od officine, tutti i con-dòmini, anche se non hanno lì la loroabitazione principale, possono be-neficiare della detrazione. Nelle pa-gine precedenti sono indicate le ti-pologie di lavori agevolati, caratteri-stiche e requisiti degli interventi e relative certificazioni e asseverazio-ni, tutte regole che valgono ancheper i condomìni e che l’amministra-tore dovrà seguire con attenzione.

Mentre il proprietario di un inte-ro edificio(una villa, una villetta,una baita, un palazzo storico, unedificio per uffici o un capannone) ,che però non sia anche la sua abita-zione principale non potrà sfruttarela detrazione del 110% se farà ese-guire i lavori indicati all’articolo 119del Dl 34/2020.

PASSO PER PASSO

Il primo passo, una volta varata lenorma, sarà quello di convocareuna prima assemblea di condomi-nio (anche online per chi non puòassistere o in mancanza di localiadatti: le norme sul covid-19 ren-dono quasi impossibile un’assem-blea “in presenza”) e illustrarla,avendo la precauzione di far nomi-nare una commissione che consultia distanza i condòmini per capirequali interventi si possano avviare,preparare i capitolati e raccogliere ipreventivi, in modo che con una so-la altra assemblea si possa prende-re la decisione finale. L’ammini-stratore dovrà anche condurre letrattative con l’impresa per deter-minare l’importo dello sconto infattura o del credito ceduto.

L'amministratore dovrà anche

preoccuparsi, a meno che non lo ab-bia già inserito nel preventivo all’at-to della nomina, di far approvaredall’assemblea l’eventuale compen-so per questa attività extra.

Il capitolo cessione del credito èstato completamente riscritto e pro-prio qui è la chiave di volta del possi-bile successo dell’operazione incondominio, dove la scarsa liquiditàdi parecchi condòmini, specialmen-te negli edifici non di lusso, aveva si-nora bloccato molte spese per ma-nutenzioni e riqualificazioni.

Anche a fronte di incentivi sem-pre più alti (dal 36% del 1998 al 90%del bonus facciate del 2019) avviare ilavori è sempre stato “un lavorac-cio” per gli amministratori condo-miniali più lungimiranti, anche afronte di lavori indispensabili o checomunque avrebbero valorizzatol’immobile. Ostacolo principale:anticipare i soldi in attesa della de-trazione (peraltro spalmata in diecirate annuali), e magari procurarsiun finanziamento bancario. Il cre-dito d’imposta da cedere diretta-mente all’impresa o sotto forma disconto in fattura non ha avuto suc-cesso, perché le imprese non eranoin grado di sfruttarlo.

IL CREDITO VA OLTRE IL 110%

Ora cambia tutto: il credito d'impo-sta o lo sconto direttamente in fattu-ra può essere fatto per tutti i lavori:quelli di risparmio energetico, quellidi recupero edilizio (la cui detrazio-ne resta al 50%) come manutenzio-ne, restauro e ristrutturazione (manon per gli interventi “assimilati”come quelli per la sicurezza) e il fa-moso bonus facciate.

Soprattutto, la cessione, oltre cheall’impresa, può essere fatta anche alle banche. Nessun condomino,quindi, dovrebbe anticipare un eu-ro, se l’amministratore giocherà be-ne le sue carte.

SICUREZZA

I cantieri aperti dovranno natural-mente rispettare, sinché saranno invigore, le norme di sicurezza anti co-ronavirus, rinforzate negli spazi co-muni dove transitano i condòmini:per l’amministratore si tratta di unadempimento in più.

GLI ALTRI ADEMPIMENTI

Una volta emessa la fattura (sia chevenga pagata con “bonifico parlan-te” sia che indichi un importo par-ziale o totale di sconto) l’ammini-stratore dovrà fare attenzione alleindicazioni dell’agenzia delle Entra-te sulla comunicazione da inviare ilprossimo anno, indispensabile per-ché i condòmini possano beneficia-re senza problemi dell’operazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al centro dell’operazionec’è sempre l’amministratore

Glauco Bisso

pColonnine elettriche gratis in condominio con il Decreto rilancio.L’articolo 119, comma 8, porta al 110%, da fruire in cinque anni (o dascontare in fattura o cedere comecredito d’imposta), quanto altri-menti darebbe diritto alla detrazio-ne del 50% in dieci.

Condizione di base è di eseguireanche uno degli interventi pesantidescritti dal comma 1 del medesimoarticolo: isolamento delle struttureopache verticali e orizzontali suicondomini, efficientamento degliimpianti di riscaldamento e clima-tizzazione e acqua calda sanitariasia sui condomìni che sugli edificiunifamiliari adibiti ad abitazioneprincipale. Ma gli spazi condivisipossono rendere comunque diffici-le la realizzazione.

SPAZIO E TEMPO

L’installazione si può fare se l’as-semblea delibera con il voto favo-revole della maggioranza degli in-tervenuti che rappresenti almeno500 millesimi. Quindi, conside-rando che di fatto è gratis, non sa-rebbe un problema.

Ma l’esigenza di condividere glispazi per il tempo necessario allaricarica rende necessario che ci siala possibilità di ricarica per ciascuncondòmino. In caso contrario ri-sulta difficile gestire la turnazionedi apparati condivisi, se realizzata

per piazzole di ricarica, per l’esi-genza concorrente dei proprietari.Difficilmente gestibile, se deve es-sere sempre rispettato l’articolo1102 del Codice civile che vieta ognicomportamento nelle parti comuniche «impedisca agli altri parteci-panti di farne parimenti uso secon-do il loro diritto».

DENTRO E FUORI

Se il provvedimento attuativo chel’agenzia delle Entrate dovrebbe

pubblicare entro il 18 giugno fis-serà metodi di calcolo della con-gruità delle spese degli apparati,non ci sarà alcuna difficoltà a do-tare ogni spazio comune dellapossibilità di fruirne.

E potranno anche essere, in partealimentati dall’energia prodotta daipannelli fotovoltaici, egualmente finanziati dal superbonus. Se gli spazi ed i tempi di ricarica risultas-sero invece insufficienti, sarà ne-cessario comunque che l’assembleadefinisca come realizzare l’uso tur-

nario, in modo da assicurare l’equi-libro d’uso tra gli aventi diritto.

A CIASCUNO IL SUO

Come si ripartiscono le spese dipen-derà da come vengono realizzati gliimpianti. Nessun problema, se icontatori sono già centralizzati inbasso o il progetto contempla la cen-tralizzazione, grazie al contributo diArera, e gli spazi soddisfano le esi-genze di ogni singolo condomino.Nel caso così non sia, l’installazionedi colonnine o apparati con contabi-lizzazione a scheda permetteràl’esatta attribuzione dei consumi.

PREVENZIONE INCENDI

Se la ricarica avviene in autorimessesuperiori ai 350 metri quadrati oc-corre che un tecnico abilitato ag-giorni la Scia antincendio, con l’ado-zione di stazioni di ricarica confor-mi alle norme Cei 64-8 parte 7, se-zione 722, Norme Cei En 61851 enorme serie Cei En 62196. Da evitareil rischio di interferenza tra altri im-pianti o depositi infiammabili o combustibili. Occorrono, tra l’altro,estintori per impianti elettrici, car-tellonistica, cavi di connessionespeciali e soprattutto che il veicolo in ricarica sia omologato, efficientee revisionato con esito positivo e ogni utente sia informato delle ca-ratteristiche dell’apparato e del suouso e manutenzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ecologia. Incoraggiati gli apparati per rifornire di energia le auto elettriche

Sconto per le colonnine di ricarica

I LIMITIL’esigenza di condividere gli spazi per il tempo necessario richiede che ci siala possibilità di ricarica per ciascun condòmino

COME AVVIAREGLI INTERVENTI

La procedura in assembleaIl primo passo, una volta varata le norma, sarà quello di convocare una prima assemblea di condomi-nio (anche online per chi non può assistere o in mancanza di locali adatti: le norme sul covid-19 rendono quasi impossibile un’as-semblea “in presenza”) e illustrar-la, avendo la precauzione di far nominare una commissione che consulti a distanza i condòmini per capire quali interventi si possano avviare, preparare i capitolati e raccogliere i preventi-vi, in modo che con una sola altra assemblea si possa prendere la decisione finale. L’amministratore dovrà anche condurre le trattative con l’impresa per determinare

l’importo dello sconto in fattura o del credito ceduto.

Per non sborsare un euroIl credito d’imposta o lo sconto direttamente in fattura può essere fatto per quasi tutti i lavori, indipendentemente dalle percentuali di detraibilità delle spese. Oltre a quelli antisismici e di ecobonus con il 110%, anche per quelli di risparmio energetico (a varie aliquote), di recupero edilizio (la cui detrazione resta al 50%) come manutenzione, restauro e ristrutturazione (ma non per gli interventi “assimilati come sicurezza antiintrusio-ne”)e, soprattutto, per il famoso bonus facciate

Page 13: S24-20200527 Decreto Rilancio Casa, il bonus 110%...2020/05/27  · 9772282 452006 00020 L’INIZIATIVA IL DL RILANCIO AI RAGGI X Domani: tutti i nuovi aiuti per le imprese Ogni fascicolo

I focus del Sole 24 Ore

Mercoledì 27 Maggio 2020 - N. 20 13Decreto rilancio - Casa, il bonus 110%

I lavori/1LA PROGRAMMAZIONE

Per le settimane di transizionela guida è il principio di cassa

Novità orientateagli interventidi peso maggiore;per gli altri restanole regole attuali

Giuseppe Latour

pLavori programmati, cantieri già aperti, ristrutturazioni solo im-maginate. Ogni nuova detrazioneporta una fase transitoria, un peri-odo nel quale ci si interroga sugliimpatti che lo sconto appena dise-gnato avrà sulle agevolazioni fisca-li esistenti. Sullo sfondo c’è semprelo spettro del blocco: nel dubbio siferma tutto fino al momento in cuile cose non diventeranno final-mente chiare.

Mentre siamo ancora in attesa delpacchetto di regole applicative chechiarirà i dubbi dei contribuenti sulsuperbonus del 110%, è possibiletrarre qualche prima conclusionedalla lettura del decreto legge Ri-lancio (Dl 34/2020), orientandosinelle situazioni più incerte e pren-dendo le decisioni corrette, senzarimetterci denaro.

I LAVORI PROGRAMMATI

In queste settimane molti si stannochiedendo quale sia la strategia piùcorretta da tenere per le ristruttura-zioni già programmate. Sono fre-

quenti i casi di lavori congelati nellesettimane dell’emergenza che, inquesti giorni, stanno ripartendo.Con la ripartenza, però, sono arri-vate le norme del decreto Rilancio e,quindi, le domande sul modo piùcorretto di procedere.

Per rispondere a questi interro-gativi, è sufficiente considerare unelemento. Il cuore del nuovo super-bonus è rappresentato dai tre inter-venti trainanti: la realizzazione delcappotto termico e la sostituzionedi impianti di climatizzazione neicondomini e negli edifici. Accanto aquesti, ci sono anche i lavori di mes-sa in sicurezza antisismica, la cuiagevolazione viene rafforzata.

Senza scendere nel dettaglio deisingoli lavori, analizzati nelle pagi-ne precedenti, è però evidente unprincipio: lo sconto fiscale del 110%sarà applicabile a interventi di ri-strutturazione pesante e non avràimpatti su tutta l’attività edilizia piùminuta. Il tipico caso della ristrut-turazione di un singolo apparta-mento in condominio non sarà, al-lora, interessato in nessun mododalle nuove regole.

Stesso discorso per l’acquisto diuna cucina, abbinato a una ri-strutturazione: ricade nel bonusmobili (50% su una spesa di10mila euro), che non viene tocca-to dalle nuove norme. Lo stessovale, ad esempio, per il bonus ver-de (al 36% su 5mila euro): la realiz-zazione o la risistemazione di ungiardino non viene coinvolta daldecreto Rilancio.

LA POSSIBILE ECCEZIONE

C’è un’eccezione a questi principigenerali, da considerare con atten-zione. Il comma 2 dell’articolo 119prevede, in sostanza, che tutti gli in-terventi di efficientamento energe-tico vengano attratti dall’aliquotapiù vantaggiosa del 110%, nel caso incui siano eseguiti congiuntamentea uno degli interventi trainanti.

La sostituzione degli infissi, allo-ra, potrebbe godere dell’aliquotadel 110% se realizzata insieme alcappotto termico. E lo stesso di-scorso vale per gli altri interventi,come la posa in opera di schermatu-re solari. Chi ha la possibilità di atti-vare uno degli interventi trainanti,allora, dovrà fare una valutazionesulla programmazione dei suoi la-

vori. Senza dimenticare, tra l’altro,che qualche correzione potrebbe arrivare in fase di conversione deldecreto legge.

IL PRINCIPIO DI CASSA

Altro aspetto da valutare con at-tenzione riguarda il modo in cuiandranno effettuate le spese. Inbase alla formulazione della nor-ma, infatti, vale il principio di cas-sa. Questo vuol dire che, se un in-tervento è stato autorizzato e ini-ziato prima di luglio, ma il paga-mento materiale dei lavori scatteràdopo, sarà possibile godere dellanuova agevolazione.

Il decreto Rilancio parla, infatti,di spese documentate e rimaste acarico del contribuente, sostenutedal primo luglio 2020 al 31 dicembredel 2021. Si tratta di una formula-zione che ricalca quella già utilizza-ta per diverse detrazioni fiscali diquesto tipo in passato, come nel ca-so recente del bonus facciate.

Proprio per questo, l’agenziadelle Entrate con la circolare29/2013, al momento del cambio dialiquota dell’ecobonus dal 55% al65%, ha analizzato la questione.Spiegando che l’uso della locuzio-ne «spese sostenute» porti a fare ri-ferimento al criterio di cassa per lepersone fisiche. In altre parole, siguarda alla data del pagamento ef-fettivo, senza fare riferimento almomento di realizzazione dell’in-tervento. Un modo per rendere lavita più semplice ai contribuenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Glauco Bisso

pLiquidità in arrivo dai creditifiscali agganciati ai vecchi bo-nus, maturati prima della nascitadel superbonus del 110 per cento.Con la possibilità di creare unnuovo mercato.

Ad attivare questa possibilità èil decreto Rilancio, che all’artico-lo 121 comma 3 spiega: «I creditid’imposta di cui al presente arti-colo - recupero del patrimonioedilizio, ecobonus, sismabonus,bonus facciate, impianti fotovol-taici e per l’installazione di co-lonnine elettriche - sono utiliz-zati anche in compensazionesulla base delle rate residue didetrazione non fruite».

Vuol dire, come spiega chia-ramente la relazione di accom-pagnamento al decreto, che è

possibile trasformare l’importodella detrazione in credito diimposta, con facoltà di succes-siva cessione, anche «in rela-zione alle rate residue di detra-zioni relative a interventi effet-tuati in anni precedenti».

L’utilizzo di questi crediti av-viene con la stessa ripartizione inquote annuali con la quale sareb-be stata utilizzata la detrazione.Lo stesso comma precisa, poi,che la quota di credito d’impostanon utilizzata nell’anno non puòessere usufruita negli anni suc-cessivi, e non può essere richie-sta a rimborso.

POCHI MA SUBITO

Si apre, nella sostanza, la possi-bilità, senza maggiori oneri perlo Stato, di usufruire, da parte di

coloro che in passato hanno ef-fettuato interventi anche moltopesanti, dello strumento dellacessione del credito, per mone-tizzarli in maniera immediata,con il duplice risultato di ottene-re liquidità e di porsi al riparodalle incertezze del futuro.

Il virus ha, infatti, insegnatoche il reddito può diminuire o ve-nire a mancare, pregiudicando lapossibilità di detrazione. Perchéquesto trasferimento possa av-

venire occorre, però, che si apra ilmercato degli acquirenti dei cre-diti fiscali con la cessione verso lebanche, le imprese e gli altri sog-getti. Una condizione essenzialeper garantire il funzionamentodi tutto il meccanismo del decre-to Rilancio (si veda anche l’arti-colo in pagina 14).

UN NUOVO MERCATO

Allo stato neppure agli inca-pienti, per i quali la misura dellacessione dei crediti era statainizialmente pensata, è statomai possibile realizzare alcunacessione del credito fiscale: ilmercato non si è mai messodavvero in moto. Per le impreseavrebbe comportato una limi-tazione troppo grande delleproprie risorse finanziarie. Per

le banche, invece, si trattava diun mercato dalla gestione trop-po onerosa, per volumi di affaritroppo contenuti.

Ora, però, qualcosa è cambia-to con la massa finanziaria che ilsuperbonus promette di attiva-re ed è davvero probabile che ilmercato dei crediti fiscali partadavvero: le stime dell’Ance par-lano di interventi attivabili persei miliardi di euro. Il tempo perl’opzione è poco perché vaespressa – si legge nella relazio-ne illustrativa - al massimo en-tro la fine del 2020. Molto dipen-derà da come l’agenzia delle En-trate definirà gli aspetti tecnicidella gestione nel provvedi-mento da emettere entro il pros-simo 18 giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’alternativa. Il Dl 34/2020 attiva una nuova opzione che consentirà di monetizzare anche le vecchie detrazioni

Cessione possibile anche per le rate residue

Il problemaLa fase transitoria verso una nuova detrazione fa interrogare sugli impatti di quest’ultima sui lavori programmati e sui cantieri già aperti

Il principioIl supersconto fiscale del 110% vale per le ristrutturazioni più pesanti e non per i lavori di minore importanza (tra i quali non rientra la ristrutturazione di un singolo appartamento in un condominio

La regola particolareFanno eccezione a questo princi-pio gli interventi di efficientamen-to energetico, che vengono attrat-ti nel 110% in tutti i casi in cui vengono eseguiti interventi trai-nanti (per esempio, la sostituzio-ne degli infissi che venga realizza-ta assieme al cappotto termico)

PROBLEMA FORSE RISOLTOLe ingenti risorse mobilitatedal superbonus potrebberoattivare il mercatodei crediti fiscali, consentendol’ingresso agli incapienti

LO SCHEMADELLE OPPORTUNITÀ

I focus del Sole 24 Ore

Mercoledì 27 Maggio 2020 - N. 20 13Decreto rilancio - Casa, il bonus 110%

I lavori/1LA PROGRAMMAZIONE

Per le settimane di transizionela guida è il principio di cassa

Novità orientateagli interventidi peso maggiore;per gli altri restanole regole attuali

Giuseppe Latour

pLavori programmati, cantieri già aperti, ristrutturazioni solo im-maginate. Ogni nuova detrazioneporta una fase transitoria, un peri-odo nel quale ci si interroga sugliimpatti che lo sconto appena dise-gnato avrà sulle agevolazioni fisca-li esistenti. Sullo sfondo c’è semprelo spettro del blocco: nel dubbio siferma tutto fino al momento in cuile cose non diventeranno final-mente chiare.

Mentre siamo ancora in attesa delpacchetto di regole applicative chechiarirà i dubbi dei contribuenti sulsuperbonus del 110%, è possibiletrarre qualche prima conclusionedalla lettura del decreto legge Ri-lancio (Dl 34/2020), orientandosinelle situazioni più incerte e pren-dendo le decisioni corrette, senzarimetterci denaro.

I LAVORI PROGRAMMATI

In queste settimane molti si stannochiedendo quale sia la strategia piùcorretta da tenere per le ristruttura-zioni già programmate. Sono fre-

quenti i casi di lavori congelati nellesettimane dell’emergenza che, inquesti giorni, stanno ripartendo.Con la ripartenza, però, sono arri-vate le norme del decreto Rilancio e,quindi, le domande sul modo piùcorretto di procedere.

Per rispondere a questi interro-gativi, è sufficiente considerare unelemento. Il cuore del nuovo super-bonus è rappresentato dai tre inter-venti trainanti: la realizzazione delcappotto termico e la sostituzionedi impianti di climatizzazione neicondomini e negli edifici. Accanto aquesti, ci sono anche i lavori di mes-sa in sicurezza antisismica, la cuiagevolazione viene rafforzata.

Senza scendere nel dettaglio deisingoli lavori, analizzati nelle pagi-ne precedenti, è però evidente unprincipio: lo sconto fiscale del 110%sarà applicabile a interventi di ri-strutturazione pesante e non avràimpatti su tutta l’attività edilizia piùminuta. Il tipico caso della ristrut-turazione di un singolo apparta-mento in condominio non sarà, al-lora, interessato in nessun mododalle nuove regole.

Stesso discorso per l’acquisto diuna cucina, abbinato a una ri-strutturazione: ricade nel bonusmobili (50% su una spesa di10mila euro), che non viene tocca-to dalle nuove norme. Lo stessovale, ad esempio, per il bonus ver-de (al 36% su 5mila euro): la realiz-zazione o la risistemazione di ungiardino non viene coinvolta daldecreto Rilancio.

LA POSSIBILE ECCEZIONE

C’è un’eccezione a questi principigenerali, da considerare con atten-zione. Il comma 2 dell’articolo 119prevede, in sostanza, che tutti gli in-terventi di efficientamento energe-tico vengano attratti dall’aliquotapiù vantaggiosa del 110%, nel caso incui siano eseguiti congiuntamentea uno degli interventi trainanti.

La sostituzione degli infissi, allo-ra, potrebbe godere dell’aliquotadel 110% se realizzata insieme alcappotto termico. E lo stesso di-scorso vale per gli altri interventi,come la posa in opera di schermatu-re solari. Chi ha la possibilità di atti-vare uno degli interventi trainanti,allora, dovrà fare una valutazionesulla programmazione dei suoi la-

vori. Senza dimenticare, tra l’altro,che qualche correzione potrebbe arrivare in fase di conversione deldecreto legge.

IL PRINCIPIO DI CASSA

Altro aspetto da valutare con at-tenzione riguarda il modo in cuiandranno effettuate le spese. Inbase alla formulazione della nor-ma, infatti, vale il principio di cas-sa. Questo vuol dire che, se un in-tervento è stato autorizzato e ini-ziato prima di luglio, ma il paga-mento materiale dei lavori scatteràdopo, sarà possibile godere dellanuova agevolazione.

Il decreto Rilancio parla, infatti,di spese documentate e rimaste acarico del contribuente, sostenutedal primo luglio 2020 al 31 dicembredel 2021. Si tratta di una formula-zione che ricalca quella già utilizza-ta per diverse detrazioni fiscali diquesto tipo in passato, come nel ca-so recente del bonus facciate.

Proprio per questo, l’agenziadelle Entrate con la circolare29/2013, al momento del cambio dialiquota dell’ecobonus dal 55% al65%, ha analizzato la questione.Spiegando che l’uso della locuzio-ne «spese sostenute» porti a fare ri-ferimento al criterio di cassa per lepersone fisiche. In altre parole, siguarda alla data del pagamento ef-fettivo, senza fare riferimento almomento di realizzazione dell’in-tervento. Un modo per rendere lavita più semplice ai contribuenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Glauco Bisso

pLiquidità in arrivo dai creditifiscali agganciati ai vecchi bo-nus, maturati prima della nascitadel superbonus del 110 per cento.Con la possibilità di creare unnuovo mercato.

Ad attivare questa possibilità èil decreto Rilancio, che all’artico-lo 121 comma 3 spiega: «I creditid’imposta di cui al presente arti-colo - recupero del patrimonioedilizio, ecobonus, sismabonus,bonus facciate, impianti fotovol-taici e per l’installazione di co-lonnine elettriche - sono utiliz-zati anche in compensazionesulla base delle rate residue didetrazione non fruite».

Vuol dire, come spiega chia-ramente la relazione di accom-pagnamento al decreto, che è

possibile trasformare l’importodella detrazione in credito diimposta, con facoltà di succes-siva cessione, anche «in rela-zione alle rate residue di detra-zioni relative a interventi effet-tuati in anni precedenti».

L’utilizzo di questi crediti av-viene con la stessa ripartizione inquote annuali con la quale sareb-be stata utilizzata la detrazione.Lo stesso comma precisa, poi,che la quota di credito d’impostanon utilizzata nell’anno non puòessere usufruita negli anni suc-cessivi, e non può essere richie-sta a rimborso.

POCHI MA SUBITO

Si apre, nella sostanza, la possi-bilità, senza maggiori oneri perlo Stato, di usufruire, da parte di

coloro che in passato hanno ef-fettuato interventi anche moltopesanti, dello strumento dellacessione del credito, per mone-tizzarli in maniera immediata,con il duplice risultato di ottene-re liquidità e di porsi al riparodalle incertezze del futuro.

Il virus ha, infatti, insegnatoche il reddito può diminuire o ve-nire a mancare, pregiudicando lapossibilità di detrazione. Perchéquesto trasferimento possa av-

venire occorre, però, che si apra ilmercato degli acquirenti dei cre-diti fiscali con la cessione verso lebanche, le imprese e gli altri sog-getti. Una condizione essenzialeper garantire il funzionamentodi tutto il meccanismo del decre-to Rilancio (si veda anche l’arti-colo in pagina 14).

UN NUOVO MERCATO

Allo stato neppure agli inca-pienti, per i quali la misura dellacessione dei crediti era statainizialmente pensata, è statomai possibile realizzare alcunacessione del credito fiscale: ilmercato non si è mai messodavvero in moto. Per le impreseavrebbe comportato una limi-tazione troppo grande delleproprie risorse finanziarie. Per

le banche, invece, si trattava diun mercato dalla gestione trop-po onerosa, per volumi di affaritroppo contenuti.

Ora, però, qualcosa è cambia-to con la massa finanziaria che ilsuperbonus promette di attiva-re ed è davvero probabile che ilmercato dei crediti fiscali partadavvero: le stime dell’Ance par-lano di interventi attivabili persei miliardi di euro. Il tempo perl’opzione è poco perché vaespressa – si legge nella relazio-ne illustrativa - al massimo en-tro la fine del 2020. Molto dipen-derà da come l’agenzia delle En-trate definirà gli aspetti tecnicidella gestione nel provvedi-mento da emettere entro il pros-simo 18 giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’alternativa. Il Dl 34/2020 attiva una nuova opzione che consentirà di monetizzare anche le vecchie detrazioni

Cessione possibile anche per le rate residue

Il problemaLa fase transitoria verso una nuova detrazione fa interrogare sugli impatti di quest’ultima sui lavori programmati e sui cantieri già aperti

Il principioIl supersconto fiscale del 110% vale per le ristrutturazioni più pesanti e non per i lavori di minore importanza (tra i quali non rientra la ristrutturazione di un singolo appartamento in un condominio

La regola particolareFanno eccezione a questo princi-pio gli interventi di efficientamen-to energetico, che vengono attrat-ti nel 110% in tutti i casi in cui vengono eseguiti interventi trai-nanti (per esempio, la sostituzio-ne degli infissi che venga realizza-ta assieme al cappotto termico)

PROBLEMA FORSE RISOLTOLe ingenti risorse mobilitatedal superbonus potrebberoattivare il mercatodei crediti fiscali, consentendol’ingresso agli incapienti

LO SCHEMADELLE OPPORTUNITÀ

Page 14: S24-20200527 Decreto Rilancio Casa, il bonus 110%...2020/05/27  · 9772282 452006 00020 L’INIZIATIVA IL DL RILANCIO AI RAGGI X Domani: tutti i nuovi aiuti per le imprese Ogni fascicolo

I focus del Sole 24 Ore

Mercoledì 27 Maggio 2020 - N. 2014 Decreto rilancio - Casa, il bonus 110%

I lavori/2GLI ASPETTI FINANZIARI

Per le impresediventerà vitalela gestionedi molte operazionidi tipo finanziario

PAGINA A CURA DI

Giuseppe Latour

pUna grande massa di crediti fiscali, nell’ordine di miliardi, chesi metterà in movimento dai can-tieri di tutta Italia attraverso tra-sferimenti diretti e sconti in fattu-ra. Un ruolo rilevante per le ban-che e gli intermediari finanziari. Ela voglia, da parte dei cittadini, direalizzare riqualificazioni moltoimportanti senza sborsare un eu-ro, o comunque pagando mate-rialmente il meno possibile.

Sono tutti elementi che danno ilsenso di come le regole appena ap-provate dal Governo si preparino a mettere in moto su grandi numeri un mercato quasi totalmente nuo-vo: quello dei crediti fiscali. Per le imprese diventerà, cioé, vitale gesti-re in maniera corretta operazioni di tipo finanziario, al di là della sola re-alizzazione dei lavori.

IL PROBLEMA DELLA LIQUIDITÀ

La massa di richieste in arrivo nei prossimi mesi andrà gestita con at-tenzione da parte delle imprese, so-prattutto perché molti cittadini cer-cheranno di sfruttare per i propri la-vori quegli schemi che consentono di realizzare gli interventi senza esborsi immediati o, comunque, utilizzando al massimo la leva fi-nanziaria. E l’impatto sarà molto ri-levante, dal momento che le stime dell’Ance parlano di lavori aggiunti-vi in arrivo per sei miliardi di euro.

La gestione di queste richiestepresuppone, in primo luogo, unacapacità di programmazione am-ministrativa molto attenta daparte delle imprese. Diventa, cioè,vitale per chi opera in edilizia ave-re la capacità, oltre che di realizza-re gli interventi, anche di fare unapianificazione fiscale accorta e dimettere in piedi strutture finan-ziarie complesse.

Senza dimenticare la questionedella capienza fiscale. Le imprese dovranno essere, cioè, in grado di governare le conseguenze di una

detrazione del 110%, anche attra-verso anticipi in fattura, scontandouna grande massa di sconti fiscali. È evidente che, in linea teorica, sog-getti con molte tasse da pagare, co-me le grandi utility dell’energia, in-teressate da sempre a entrare nel mercato delle grandi riqualifica-zioni, saranno avvantaggiati sugli altri. In tutto questo processo di-venta, ovviamente, vitale l’alterna-tiva della banca.

LA CESSIONE ALLE BANCHE

Nell’avviare le operazioni di riqua-lificazione il contribuente avrà tre opzioni. La prima è quella di goderedirettamente delle detrazioni. E sa-rà, con ogni probabilità, l’alternati-va meno allettante per molti. Per-ché gli altri casi sono decisamente più vantaggiosi.

Si potrà, infatti, trasformare ladetrazione in credito di imposta cedibile ad altri soggetti, incluse le banche e gli altri intermediari fi-nanziari. E qui sono importanti due dettagli: la cessione del creditopotrà, infatti, essere effettuata an-che ad un prezzo inferiore rispetto al valore nominale della detrazio-ne fiscale; dopo la prima cessione saranno, poi, possibili anche altri trasferimenti.

Quindi, il credito fiscale diventa

commerciabile: potrà essere valu-tato meno del suo valore nominale, compensando così in qualche mo-do chi lo acquisisce per il tempo di attesa nel godere della detrazione. Epotrà essere trasferito più volte, mettendo così in moto un mercato su queste detrazioni.

L’ultima alternativa consiste nel-la possibilità di godere di un contri-buto, sotto forma di sconto in fattu-ra sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al contri-buto stesso, anticipato dal fornitoreche ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto for-ma di credito d’imposta, con facoltàdi successiva cessione del credito adaltri soggetti, incluse le banche e gli istituti di credito.

Anche in questo caso la riduzionedel prezzo della fattura del fornito-re, tramite il contributo, potrà avereun valore inferiore rispetto all’im-porto nominale della detrazione. Una condizione che vale anche nel-l’eventuale cessione successiva che, da quanto emerge dal decreto, potrà essere soltanto una. Quindi,ancora una volta, chi acquisisce questi crediti potrà farsi compensa-re in qualche modo.

L’IMPATTO DI MERCATO

Su questo, poi, c’è da fare una consi-derazione di mercato sul peso che avranno domanda e offerta. Nel-l’anno e mezzo che si apre a luglio 2020, infatti, saranno in molti a vo-ler cedere i loro crediti fiscali per operazioni del genere. Probabil-mente, i soggetti in grado di acqui-sirli saranno in meno. Il valore realedei crediti fiscali potrebbe, allora, essere molti diverso da quello no-minale, nella pratica. Anche perché dalla valutazione al momento del trasferimento passerà una parte delgiusto compenso per le imprese.

I VECCHI CREDITI

C’è, in questo contesto, anche daconsiderare l’impatto che avrannole vecchie detrazioni fiscali, ancoranon fruite. Un altro passaggio deldecreto (si veda anche l’articolo inpagina 13) prevede infatti che en-tro la fine del 2020 sarà possibiletrasformare l’importo delle detra-zioni residue, relative a vecchi la-vori, in credito di imposta, con fa-coltà di successiva cessione. Il po-tenziale del nuovo mercato, in-somma, è ancora più grande,anche per questo motivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le nuove regole mettono in motoil mercato dei crediti fiscali

pL’impatto previsto è di sei mi-liardi di euro. Con una possibile ri-caduta occupazionale di 100milaposti di lavoro. Sono stime del-l’Ance, l’Associazione italiana co-struttori edili, che dicono molto dei risultati che l’edilizia privata siattende dal nuovo bonus fiscaleappena attivato dal Governo con ildecreto Rilancio.

La capacità di movimentare la-vori non dipenderà soltanto dagliincentivi dedicati ai tre interventitrainanti (cappotto termico e rifa-cimento degli impianti di condi-zionamento per condomini e uni-tà singole) ma dall’intero sistemache il Dl 34/2020 metterà in moto.A partire dal pacchetto sulla ces-sione dei crediti fiscali e sullosconto in fattura. Si tratta di misu-re dal grande potenziale, perchéconsentiranno di realizzare lavoridi riqualificazione a costo zero.

Ma le attese sono legate anchead altri passaggi del decreto, comequello che riguarda il potenzia-mento del sismabonus, portato al110%, e la possibilità generalizzatadi cedere i crediti fiscali, anche re-lativi ad altre detrazioni casa. In-somma, il pacchetto è davveroambizioso, anche se molti effettiandranno misurati alla prova deiprovvedimenti attuativi e dellecircolari di spiegazione dell’agen-zia delle Entrate.

Decisivo sarà, ad esempio, il

provvedimento delle Entrate che,entro il 19 giugno, dovrà indicarele modalità attuative delle regolelegate alla cessione dei crediti eallo sconto in fattura. Sono diver-se le indicazioni che potrebberodepotenziare la norma. A partiredal numero di trasferimenti dicrediti fiscali che saranno con-sentiti. O dalle modalità di cessio-ne a banche e intermediari finan-ziari, uno dei punti più discussidel provvedimento.

Entro l’approvazione della leg-ge di conversione, un decreto delministero dello Sviluppo econo-mico dovrà dare indicazioni sul-l’asseverazione, con la quale itecnici abilitati andranno a misu-rare l’impatto degli interventi intermini di efficienza energeti-ca: si tratta di un altro pilastro delnuovo meccanismo. Senza di-menticare una probabile circola-re con la quale l’agenzia delle En-trate dovrà risolvere i molti dubbiche già circolano tra gli operatoridel settore.

Il raggiungimento degli obietti-vi andrà, allora, misurato anchealla luce della velocità con la qualegli strumenti attuativi sarannomessi a disposizione degli opera-tori. I sei miliardi, infatti, guarda-no a un incentivo già completa-mente attivo a partire dal primoluglio prossimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le stime. L’Ance prevede interventi per sei miliardi

Sull’impatto peseràil modo di attuazione

DIRETTORE RESPONSABILE Fabio Tamburini

CAPOREDATTORE

Maria Carla De CesariCOORDINAMENTO

Saverio FossatiINSERTO A CURA DI

Maurizio Caprino, Annarita D’Ambrosio, Giuseppe Latour

I FOCUS DEL SOLE 24 ORE Settimanale - Registrazione Tribunale

di Milano n. 170 del 07-06-2013

GIRO D’AFFARIE MODALITÀ

La previsioneIl Dl Rilancio potrebbe attivare lavori aggiuntivi per 6 miliardi, ma molti cittadini cercheranno di realizzare interventi con il minimo esborso finanziario possibile in fase iniziale. Per le imprese diventa quindi fonda-mentale la pianificazione fiscale e finanziaria

Le opzioniLa fruizione diretta delle detra-zioni fiscali potrebbe essere l’opzione meno allettante rispet-to alle alternative: la trasforma-zione in credito d’imposta (cedibile ad altri soggetti, come banche e altri intermediari finanziari, anche a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale) e un contributo fruibile sotto la forma di uno sconto in fattura

LA MAPPADELL’ATTUAZIONE

Cessione e sconto in fatturaUn provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Dl Rilancio, dovrà definire le modali-tà attuative delle disposizioni in materia di cessione del credito e sconto in fattura, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuare in via telematica

AsseverazioneCon decreto del ministro dello Sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl Rilancio, andranno stabilite le modalità di trasmissione del-l’asseverazione con la quale andrà certificata la classe energetiva. È anche probabile l’arrivo di una circolare delle Entrate

I focus del Sole 24 Ore

Mercoledì 27 Maggio 2020 - N. 2014 Decreto rilancio - Casa, il bonus 110%

I lavori/2GLI ASPETTI FINANZIARI

Per le impresediventerà vitalela gestionedi molte operazionidi tipo finanziario

PAGINA A CURA DI

Giuseppe Latour

pUna grande massa di crediti fiscali, nell’ordine di miliardi, chesi metterà in movimento dai can-tieri di tutta Italia attraverso tra-sferimenti diretti e sconti in fattu-ra. Un ruolo rilevante per le ban-che e gli intermediari finanziari. Ela voglia, da parte dei cittadini, direalizzare riqualificazioni moltoimportanti senza sborsare un eu-ro, o comunque pagando mate-rialmente il meno possibile.

Sono tutti elementi che danno ilsenso di come le regole appena ap-provate dal Governo si preparino a mettere in moto su grandi numeri un mercato quasi totalmente nuo-vo: quello dei crediti fiscali. Per le imprese diventerà, cioé, vitale gesti-re in maniera corretta operazioni di tipo finanziario, al di là della sola re-alizzazione dei lavori.

IL PROBLEMA DELLA LIQUIDITÀ

La massa di richieste in arrivo nei prossimi mesi andrà gestita con at-tenzione da parte delle imprese, so-prattutto perché molti cittadini cer-cheranno di sfruttare per i propri la-vori quegli schemi che consentono di realizzare gli interventi senza esborsi immediati o, comunque, utilizzando al massimo la leva fi-nanziaria. E l’impatto sarà molto ri-levante, dal momento che le stime dell’Ance parlano di lavori aggiunti-vi in arrivo per sei miliardi di euro.

La gestione di queste richiestepresuppone, in primo luogo, unacapacità di programmazione am-ministrativa molto attenta daparte delle imprese. Diventa, cioè,vitale per chi opera in edilizia ave-re la capacità, oltre che di realizza-re gli interventi, anche di fare unapianificazione fiscale accorta e dimettere in piedi strutture finan-ziarie complesse.

Senza dimenticare la questionedella capienza fiscale. Le imprese dovranno essere, cioè, in grado di governare le conseguenze di una

detrazione del 110%, anche attra-verso anticipi in fattura, scontandouna grande massa di sconti fiscali. È evidente che, in linea teorica, sog-getti con molte tasse da pagare, co-me le grandi utility dell’energia, in-teressate da sempre a entrare nel mercato delle grandi riqualifica-zioni, saranno avvantaggiati sugli altri. In tutto questo processo di-venta, ovviamente, vitale l’alterna-tiva della banca.

LA CESSIONE ALLE BANCHE

Nell’avviare le operazioni di riqua-lificazione il contribuente avrà tre opzioni. La prima è quella di goderedirettamente delle detrazioni. E sa-rà, con ogni probabilità, l’alternati-va meno allettante per molti. Per-ché gli altri casi sono decisamente più vantaggiosi.

Si potrà, infatti, trasformare ladetrazione in credito di imposta cedibile ad altri soggetti, incluse le banche e gli altri intermediari fi-nanziari. E qui sono importanti due dettagli: la cessione del creditopotrà, infatti, essere effettuata an-che ad un prezzo inferiore rispetto al valore nominale della detrazio-ne fiscale; dopo la prima cessione saranno, poi, possibili anche altri trasferimenti.

Quindi, il credito fiscale diventa

commerciabile: potrà essere valu-tato meno del suo valore nominale, compensando così in qualche mo-do chi lo acquisisce per il tempo di attesa nel godere della detrazione. Epotrà essere trasferito più volte, mettendo così in moto un mercato su queste detrazioni.

L’ultima alternativa consiste nel-la possibilità di godere di un contri-buto, sotto forma di sconto in fattu-ra sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al contri-buto stesso, anticipato dal fornitoreche ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto for-ma di credito d’imposta, con facoltàdi successiva cessione del credito adaltri soggetti, incluse le banche e gli istituti di credito.

Anche in questo caso la riduzionedel prezzo della fattura del fornito-re, tramite il contributo, potrà avereun valore inferiore rispetto all’im-porto nominale della detrazione. Una condizione che vale anche nel-l’eventuale cessione successiva che, da quanto emerge dal decreto, potrà essere soltanto una. Quindi,ancora una volta, chi acquisisce questi crediti potrà farsi compensa-re in qualche modo.

L’IMPATTO DI MERCATO

Su questo, poi, c’è da fare una consi-derazione di mercato sul peso che avranno domanda e offerta. Nel-l’anno e mezzo che si apre a luglio 2020, infatti, saranno in molti a vo-ler cedere i loro crediti fiscali per operazioni del genere. Probabil-mente, i soggetti in grado di acqui-sirli saranno in meno. Il valore realedei crediti fiscali potrebbe, allora, essere molti diverso da quello no-minale, nella pratica. Anche perché dalla valutazione al momento del trasferimento passerà una parte delgiusto compenso per le imprese.

I VECCHI CREDITI

C’è, in questo contesto, anche daconsiderare l’impatto che avrannole vecchie detrazioni fiscali, ancoranon fruite. Un altro passaggio deldecreto (si veda anche l’articolo inpagina 13) prevede infatti che en-tro la fine del 2020 sarà possibiletrasformare l’importo delle detra-zioni residue, relative a vecchi la-vori, in credito di imposta, con fa-coltà di successiva cessione. Il po-tenziale del nuovo mercato, in-somma, è ancora più grande,anche per questo motivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le nuove regole mettono in motoil mercato dei crediti fiscali

pL’impatto previsto è di sei mi-liardi di euro. Con una possibile ri-caduta occupazionale di 100milaposti di lavoro. Sono stime del-l’Ance, l’Associazione italiana co-struttori edili, che dicono molto dei risultati che l’edilizia privata siattende dal nuovo bonus fiscaleappena attivato dal Governo con ildecreto Rilancio.

La capacità di movimentare la-vori non dipenderà soltanto dagliincentivi dedicati ai tre interventitrainanti (cappotto termico e rifa-cimento degli impianti di condi-zionamento per condomini e uni-tà singole) ma dall’intero sistemache il Dl 34/2020 metterà in moto.A partire dal pacchetto sulla ces-sione dei crediti fiscali e sullosconto in fattura. Si tratta di misu-re dal grande potenziale, perchéconsentiranno di realizzare lavoridi riqualificazione a costo zero.

Ma le attese sono legate anchead altri passaggi del decreto, comequello che riguarda il potenzia-mento del sismabonus, portato al110%, e la possibilità generalizzatadi cedere i crediti fiscali, anche re-lativi ad altre detrazioni casa. In-somma, il pacchetto è davveroambizioso, anche se molti effettiandranno misurati alla prova deiprovvedimenti attuativi e dellecircolari di spiegazione dell’agen-zia delle Entrate.

Decisivo sarà, ad esempio, il

provvedimento delle Entrate che,entro il 19 giugno, dovrà indicarele modalità attuative delle regolelegate alla cessione dei crediti eallo sconto in fattura. Sono diver-se le indicazioni che potrebberodepotenziare la norma. A partiredal numero di trasferimenti dicrediti fiscali che saranno con-sentiti. O dalle modalità di cessio-ne a banche e intermediari finan-ziari, uno dei punti più discussidel provvedimento.

Entro l’approvazione della leg-ge di conversione, un decreto delministero dello Sviluppo econo-mico dovrà dare indicazioni sul-l’asseverazione, con la quale itecnici abilitati andranno a misu-rare l’impatto degli interventi intermini di efficienza energeti-ca: si tratta di un altro pilastro delnuovo meccanismo. Senza di-menticare una probabile circola-re con la quale l’agenzia delle En-trate dovrà risolvere i molti dubbiche già circolano tra gli operatoridel settore.

Il raggiungimento degli obietti-vi andrà, allora, misurato anchealla luce della velocità con la qualegli strumenti attuativi sarannomessi a disposizione degli opera-tori. I sei miliardi, infatti, guarda-no a un incentivo già completa-mente attivo a partire dal primoluglio prossimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le stime. L’Ance prevede interventi per sei miliardi

Sull’impatto peseràil modo di attuazione

DIRETTORE RESPONSABILE

Fabio TamburiniCAPOREDATTORE

Maria Carla De CesariCOORDINAMENTO

Saverio FossatiINSERTO A CURA DI

Maurizio Caprino, Annarita D’Ambrosio, Giuseppe LatourD’Ambrosio,

I FOCUS DEL SOLE 24 ORE Settimanale - Registrazione Tribunale

di Milano n. 170 del 07-06-2013

GIRO D’AFFARIE MODALITÀ

La previsioneIl Dl Rilancio potrebbe attivare lavori aggiuntivi per 6 miliardi, ma molti cittadini cercheranno di realizzare interventi con il minimo esborso finanziario possibile in fase iniziale. Per le imprese diventa quindi fonda-mentale la pianificazione fiscale e finanziaria

Le opzioniLa fruizione diretta delle detra-zioni fiscali potrebbe essere l’opzione meno allettante rispet-to alle alternative: la trasforma-zione in credito d’imposta (cedibile ad altri soggetti, come banche e altri intermediari finanziari, anche a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale) e un contributo fruibile sotto la forma di uno sconto in fattura

LA MAPPADELL’ATTUAZIONE

Cessione e sconto in fatturaUn provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Dl Rilancio, dovrà definire le modali-tà attuative delle disposizioni in materia di cessione del credito e sconto in fattura, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuare in via telematica

AsseverazioneCon decreto del ministro dello Sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl Rilancio, andranno stabilite le modalità di trasmissione del-l’asseverazione con la quale andrà certificata la classe energetiva. È anche probabile l’arrivo di una circolare delle Entrate

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I focus del Sole 24 Ore

Mercoledì 27 Maggio 2020 - N. 20 15Decreto rilancio - Casa, il bonus 110%

I documentiLA GESTIONE DELLE PRATICHE

Controlli delle Entrate rafforzatisu cessione e sconto in fattura

I fornitori

e i cessionari

risponderanno

per l’utilizzo

irregolare dei bonus

PAGINA A CURA DILuca De Stefani

pI controlli dell’agenzia delle En-trate sulle «trasformazioni» delle de-trazioni in «crediti d’imposta» com-pensabili orizzontalmente o cedibilia terzi ovvero sugli «sconti in fattu-ra», relativamente ai crediti d’impo-sta indicati nell’articolo 121 del decre-to Rilancio si concentreranno sulleverifiche documentali relative alla«sussistenza dei presupposti chedanno diritto alla detrazione d’im-posta» oggetto di trasformazione, cessione o di “sconto in fattura”. I

n caso di assenza dei requisiti chedanno diritto alla detrazione d’im-posta, l’agenzia delle Entrate prov-vederà a recuperare l’importo corri-spondente alla detrazione non spet-tante, maggiorato degli interessi edelle sanzioni, solo nei confronti del contribuente che ha effettuato le suddette opzioni, tranne nei casi in

cui vi sia stato il «concorso nella vio-lazione» da parte del cessionario odel fornitore che ha applicato lo sconto. In questi casi, questi soggettisaranno responsabili in solido con ilcontribuente che ha effettuato l’op-zione, per il pagamento dei suddettiimporti e dei relativi interessi.

I fornitori e i soggetti cessionari,comunque, risponderanno «per l’eventuale utilizzo del credito d’im-posta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto prati-cato o al credito ricevuto».

VISTO, ASSEVERAZIONE, CONGRUITÀ

Tra le spese che possono essere de-tratte con il super bonus del 110%(ma probabilmente non anche con lealtre agevolazioni) rientrano anchequelle sostenute per il rilascio, quan-do necessario, del visto di conformi-tà, da inviare alle Entrate, da parte degli intermediari abilitati (dottoricommercialisti, esperti contabili,consulenti del lavoro, periti ed esperti tenuti dalle Camere di com-mercio e responsabili dei Caf-im-presa o dei Caf-dipendenti).

Inoltre, vi rientrano anche quelle,effettuate dai «tecnici abilitati», per la nuova asseverazione dei «requisititecnici minimi» per il risparmioenergetico «qualificato» da inviareall’Enea o quelle per le misure antisi-smiche dell’asseverazione dell’effi-

cacia delle stesse e dell’attestazione della loro congruità.

Questi adempimenti, con le nuoveprescrizioni del decreto Rilancio, de-vono essere necessariamente effet-tuati ai fini dell’opzione per la «tra-sformazione» della detrazione in «credito d’imposta», seguita dallacessione a terzi (non per la semplice«trasformazione» e compensazioneda parte dello stesso contribuente) ovvero per lo «sconto in fattura». Ciòvale, non solo per i crediti d’impostadel 110%, ma anche per gli altri, conpercentuali minori.

Questi obblighi, infatti, anche sesono contenuti nell’articolo 119, commi 11 e 13, del decreto Rilancio, sono espressamente richiesti pertutte le cessioni o «sconti in fattura» previsti dall’articolo 121.

Nonostante la obbligatorietà diquesti adempimenti per queste due opzioni, però, le relative spese do-vrebbero essere detraibili solo per ilsuper bonus del 110% e non per leagevolazioni minori (articoli 119, comma 15, del decreto Rilancio).

Le cessioni o «sconti in fattura»per il super bonus del 110% sono re-lativi ai ad alcuni interventi (si vedaalle pagine 2 e 3 ):7 per il risparmio energetico «quali-ficato» comprensivo dei tre nuovi in-terventi «trainanti» ;7 per l’adozione di tutte le misure

antisismiche «speciali»;7 per l’installazione di impiantisolari fotovoltaici e sistemi diaccumulo;7 per l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

GLI ALTRI BONUS «A CREDITO»

Ecco, invece, le agevolazioni con per-centuali diverse dal 110%, per le qualiè possibile effettuare le suddette op-zioni e per le quali sono comunque obbligatori il visto di conformità e glialtri adempimenti suddetti:7 la detrazione del 50% (36% dal2021), per il recupero del patrimonioedilizio dell’articolo 16-bis, comma 1,lettere a) e b), del Tuir;7 la detrazione del 50-65-70-75-80-85%, per il risparmio energetico«qualificato» dell’articolo 14 del de-creto legge 4 giugno 2013, n. 63;7 la detrazione del 50-70-75-80-85%, per gli interventi antisismici«speciali», ai sensi dell’articolo 16,del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63;7 la detrazione del 90%, per il bonusfacciate;7 la detrazione del 50% (dal 2021 del36%), per «l’installazione di impiantifotovoltaici» dell’articolo 16-bis,comma 1, lettera h), del Tuir;

la detrazione del 50%, per l’instal-lazione delle colonnine per la ricaricadei veicoli elettrici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pIl “visto di conformità”, richiestoai fini dell'opzione per la «trasfor-mazione» della detrazione in «cre-dito d'imposta», seguita dalla ces-sione a terzi (non per la semplice«trasformazione» e compensazioneda parte dello stesso contribuente)ovvero per lo «sconto in fattura»,dovrà accertare la conformità “dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei pre-supposti che danno diritto alla de-trazione d'imposta”.

CHI RILASCIA IL VISTO

Il decreto Rilancio ha elencato i sog-getti che possono rilasciare il visto diconformità su queste opzioni e si puònotare che si tratta degli stessi sog-getti abilitati a rilasciare il visto di conformità nella dichiarazione fi-scali (Iva, redditi, Irap e 770) per lacompensazione del credito per im-porti superiori a 5mila euro o del-l’esonero della garanzia per il rim-borso del credito Iva superiore a30milaeuro (tranne per i soggetti che

sottoscrivono la relazione di revisio-ne): cioè dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavo-ro, periti ed esperti tenuti dalle Ccitae responsabili dei Caf-impresa o deiCaf-dipendenti.

LA COMUNICAZIONE DEI DATI

Ma il visto di conformità non basta.I dati relativi alle opzioni di cessionedel credito o di «sconto in fattura»dovranno essere comunicati esclu-sivamente in via telematica al-l’agenzia delle Entrate, in base a unprovvedimento del direttore del-l’agenzia delle Entrate che saràemanato entro 30 giorni dall’entra-ta in vigore del Dl 34/2020.

Ai fini dell'opzione per la «trasfor-mazione» della detrazione in «credi-to d'imposta», seguita dalla cessionea terzi (non per la semplice «trasfor-mazione» e compensazione da partedello stesso contribuente) ovveroper lo «sconto in fattura» dei creditigenerati dagli interventi risparmioenergetico «qualificato» dell’artico-

lo 14 del decreto legge 4 giugno 2013,n. 63, comprensivi dei tre nuovi in-terventi «trainanti» (articolo 119,commi 1 e 2, del decreto 34/2020),entrano in scena i «tecnici abilitati».Si ritiene che i «tecnici abilitati» allaprogettazione di edifici e impianti, cioè ingegneri, architetti, geometri eperiti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari, rego-larmente iscritti al proprio ordine ocollegio professionale. Questo tecni-ci devono:7 asseverare il rispetto dei «requisititecnici minimi», che verranno stabi-liti da uno o più decreti interministe-riali che ancora non esistono. Avreb-bero dovuto essere emanati sin dal

2013 per sostituire i criteri oggi indi-cati nei Dm dell’Economia del 19 feb-braio 2007 e dello Sviluppo dell’11 marzo 2008 . Ma in ogni caso questi ultimi rimangono applicabili sinoalll’emanazione dei nuovi decreti;7 attestare la corrispondente con-gruità delle spese sostenute in rela-zione agli interventi agevolati.

Una copia di questa asseverazionedovrà essere trasmessa esclusiva-mente per via telematica all’Enea (lemodalità di trasmissione dovranno essere stabilite, entro 30 giorni dal-l’entrata in vigore della legge di con-versione del Dl 34/2020, da un de-creto dello Sviluppo economico.

Per i crediti o sconti in fattura rela-tivi ai lavori antisismici i «tecnici abi-litati» dovranno:7 asseverare l’efficacia degli inter-venti finalizzati alla riduzione del ri-schio sismico, in base alle disposizio-ni di cui al Dm 58/2017;7 attestare la corrispondente con-gruità delle spese sostenute in rela-zione agli interventi agevolati.

LE SANZIONI

Ferma restando l’applicazione dellesanzioni penali ove il fatto costitui-sca reato, ai «tecnici abilitati» che ri-lasciano attestazioni e asseverazioniinfedeli si applica la sanzione ammi-nistrativa pecuniaria da 2.000 euro a15.000 euro per ciascuna attestazio-ne o asseverazione infedele resa.

I «tecnici abilitati» devono stipu-lare una polizza di assicurazione del-la responsabilità civile, con massi-male adeguato al numero delle atte-stazioni o asseverazioni rilasciate eagli importi degli interventi oggettodelle predette attestazioni o asseve-razioni e, comunque, non inferiore a500 mila euro, per garantire ai propriclienti e al bilancio dello Stato il risar-cimento dei danni provocati dall’at-tività prestata. La non veridicità delleattestazioni o asseverazioni, natu-ralmente, comporta la decadenza dalbeneficio e i controlli verranno effet-tuati dal Mise, in base all’articolo 14 della legge 689/81.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adempimenti. Professionisti e tecnici abilitati devono attestare la regolarità delle scelte e dei materiali utilizzati

All’Agenzia visto di conformità e dati sui lavori

Gli «abilitati»IIl contribuente deve richiedere il visto di conformità, da inviare all’agenzia delle Entrate, a uno dei seguenti soggetti: gli iscritti all'albo dei dottori

commercialisti e degli esperti contabilicontabili e all'albo dei consulenti del lavoro; gli iscritti alla data del 30

settembre 1993 ai ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la sub-cate-goria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurispru-denza o in economia e commer-cio o equipollenti o diploma di ragioneria; i responsabili dell'assistenza

fiscale (cosiddetti RA) dei Caf-imprese, o dei Caf-dipendenti

SCONTO E CESSIONE I dati vanno comunicatiin via telematica alle Entratee le modalità dovrannoessere definitecon un provvedimento

CHI PUÒ RILASCIAREIL «VISTO»

I focus del Sole 24 Ore

Mercoledì 27 Maggio 2020 - N. 20 15Decreto rilancio - Casa, il bonus 110%

I documentiLA GESTIONE DELLE PRATICHE

Controlli delle Entrate rafforzatisu cessione e sconto in fattura

I fornitori

e i cessionari

risponderanno

per l’utilizzo

irregolare dei bonus

PAGINA A CURA DILuca De Stefani

pI controlli dell’agenzia delle En-trate sulle «trasformazioni» delle de-trazioni in «crediti d’imposta» com-pensabili orizzontalmente o cedibilia terzi ovvero sugli «sconti in fattu-ra», relativamente ai crediti d’impo-sta indicati nell’articolo 121 del decre-to Rilancio si concentreranno sulleverifiche documentali relative alla«sussistenza dei presupposti chedanno diritto alla detrazione d’im-posta» oggetto di trasformazione, cessione o di “sconto in fattura”. I

n caso di assenza dei requisiti chedanno diritto alla detrazione d’im-posta, l’agenzia delle Entrate prov-vederà a recuperare l’importo corri-spondente alla detrazione non spet-tante, maggiorato degli interessi edelle sanzioni, solo nei confronti del contribuente che ha effettuato le suddette opzioni, tranne nei casi in

cui vi sia stato il «concorso nella vio-lazione» da parte del cessionario odel fornitore che ha applicato lo sconto. In questi casi, questi soggettisaranno responsabili in solido con ilcontribuente che ha effettuato l’op-zione, per il pagamento dei suddettiimporti e dei relativi interessi.

I fornitori e i soggetti cessionari,comunque, risponderanno «per l’eventuale utilizzo del credito d’im-posta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto prati-cato o al credito ricevuto».

VISTO, ASSEVERAZIONE, CONGRUITÀ

Tra le spese che possono essere de-tratte con il super bonus del 110%(ma probabilmente non anche con lealtre agevolazioni) rientrano anchequelle sostenute per il rilascio, quan-do necessario, del visto di conformi-tà, da inviare alle Entrate, da parte degli intermediari abilitati (dottoricommercialisti, esperti contabili,consulenti del lavoro, periti ed esperti tenuti dalle Camere di com-mercio e responsabili dei Caf-im-presa o dei Caf-dipendenti).

Inoltre, vi rientrano anche quelle,effettuate dai «tecnici abilitati», per la nuova asseverazione dei «requisititecnici minimi» per il risparmioenergetico «qualificato» da inviareall’Enea o quelle per le misure antisi-smiche dell’asseverazione dell’effi-

cacia delle stesse e dell’attestazione della loro congruità.

Questi adempimenti, con le nuoveprescrizioni del decreto Rilancio, de-vono essere necessariamente effet-tuati ai fini dell’opzione per la «tra-sformazione» della detrazione in «credito d’imposta», seguita dallacessione a terzi (non per la semplice«trasformazione» e compensazioneda parte dello stesso contribuente) ovvero per lo «sconto in fattura». Ciòvale, non solo per i crediti d’impostadel 110%, ma anche per gli altri, conpercentuali minori.

Questi obblighi, infatti, anche sesono contenuti nell’articolo 119, commi 11 e 13, del decreto Rilancio, sono espressamente richiesti pertutte le cessioni o «sconti in fattura» previsti dall’articolo 121.

Nonostante la obbligatorietà diquesti adempimenti per queste due opzioni, però, le relative spese do-vrebbero essere detraibili solo per ilsuper bonus del 110% e non per leagevolazioni minori (articoli 119, comma 15, del decreto Rilancio).

Le cessioni o «sconti in fattura»per il super bonus del 110% sono re-lativi ai ad alcuni interventi (si vedaalle pagine 2 e 3 ):7 per il risparmio energetico «quali-ficato» comprensivo dei tre nuovi in-terventi «trainanti» ;7 per l’adozione di tutte le misure

antisismiche «speciali»;7 per l’installazione di impiantisolari fotovoltaici e sistemi diaccumulo;7 per l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

GLI ALTRI BONUS «A CREDITO»

Ecco, invece, le agevolazioni con per-centuali diverse dal 110%, per le qualiè possibile effettuare le suddette op-zioni e per le quali sono comunque obbligatori il visto di conformità e glialtri adempimenti suddetti:7 la detrazione del 50% (36% dal2021), per il recupero del patrimonioedilizio dell’articolo 16-bis, comma 1,lettere a) e b), del Tuir;7 la detrazione del 50-65-70-75-80-85%, per il risparmio energetico«qualificato» dell’articolo 14 del de-creto legge 4 giugno 2013, n. 63;7 la detrazione del 50-70-75-80-85%, per gli interventi antisismici«speciali», ai sensi dell’articolo 16,del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63;7 la detrazione del 90%, per il bonusfacciate;7 la detrazione del 50% (dal 2021 del36%), per «l’installazione di impiantifotovoltaici» dell’articolo 16-bis,comma 1, lettera h), del Tuir;

la detrazione del 50%, per l’instal-lazione delle colonnine per la ricaricadei veicoli elettrici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pIl “visto di conformità”, richiestoai fini dell'opzione per la «trasfor-mazione» della detrazione in «cre-dito d'imposta», seguita dalla ces-sione a terzi (non per la semplice«trasformazione» e compensazioneda parte dello stesso contribuente)ovvero per lo «sconto in fattura»,dovrà accertare la conformità “dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei pre-supposti che danno diritto alla de-trazione d'imposta”.

CHI RILASCIA IL VISTO

Il decreto Rilancio ha elencato i sog-getti che possono rilasciare il visto diconformità su queste opzioni e si puònotare che si tratta degli stessi sog-getti abilitati a rilasciare il visto di conformità nella dichiarazione fi-scali (Iva, redditi, Irap e 770) per lacompensazione del credito per im-porti superiori a 5mila euro o del-l’esonero della garanzia per il rim-borso del credito Iva superiore a30milaeuro (tranne per i soggetti che

sottoscrivono la relazione di revisio-ne): cioè dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavo-ro, periti ed esperti tenuti dalle Ccitae responsabili dei Caf-impresa o deiCaf-dipendenti.

LA COMUNICAZIONE DEI DATI

Ma il visto di conformità non basta.I dati relativi alle opzioni di cessionedel credito o di «sconto in fattura»dovranno essere comunicati esclu-sivamente in via telematica al-l’agenzia delle Entrate, in base a unprovvedimento del direttore del-l’agenzia delle Entrate che saràemanato entro 30 giorni dall’entra-ta in vigore del Dl 34/2020.

Ai fini dell'opzione per la «trasfor-mazione» della detrazione in «credi-to d'imposta», seguita dalla cessionea terzi (non per la semplice «trasfor-mazione» e compensazione da partedello stesso contribuente) ovveroper lo «sconto in fattura» dei creditigenerati dagli interventi risparmioenergetico «qualificato» dell’artico-

lo 14 del decreto legge 4 giugno 2013,n. 63, comprensivi dei tre nuovi in-terventi «trainanti» (articolo 119,commi 1 e 2, del decreto 34/2020),entrano in scena i «tecnici abilitati».Si ritiene che i «tecnici abilitati» allaprogettazione di edifici e impianti, cioè ingegneri, architetti, geometri eperiti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari, rego-larmente iscritti al proprio ordine ocollegio professionale. Questo tecni-ci devono:7 asseverare il rispetto dei «requisititecnici minimi», che verranno stabi-liti da uno o più decreti interministe-riali che ancora non esistono. Avreb-bero dovuto essere emanati sin dal

2013 per sostituire i criteri oggi indi-cati nei Dm dell’Economia del 19 feb-braio 2007 e dello Sviluppo dell’11 marzo 2008 . Ma in ogni caso questi ultimi rimangono applicabili sinoalll’emanazione dei nuovi decreti;7 attestare la corrispondente con-gruità delle spese sostenute in rela-zione agli interventi agevolati.

Una copia di questa asseverazionedovrà essere trasmessa esclusiva-mente per via telematica all’Enea (lemodalità di trasmissione dovranno essere stabilite, entro 30 giorni dal-l’entrata in vigore della legge di con-versione del Dl 34/2020, da un de-creto dello Sviluppo economico.

Per i crediti o sconti in fattura rela-tivi ai lavori antisismici i «tecnici abi-litati» dovranno:7 asseverare l’efficacia degli inter-venti finalizzati alla riduzione del ri-schio sismico, in base alle disposizio-ni di cui al Dm 58/2017;7 attestare la corrispondente con-gruità delle spese sostenute in rela-zione agli interventi agevolati.

LE SANZIONI

Ferma restando l’applicazione dellesanzioni penali ove il fatto costitui-sca reato, ai «tecnici abilitati» che ri-lasciano attestazioni e asseverazioniinfedeli si applica la sanzione ammi-nistrativa pecuniaria da 2.000 euro a15.000 euro per ciascuna attestazio-ne o asseverazione infedele resa.

I «tecnici abilitati» devono stipu-lare una polizza di assicurazione del-la responsabilità civile, con massi-male adeguato al numero delle atte-stazioni o asseverazioni rilasciate eagli importi degli interventi oggettodelle predette attestazioni o asseve-razioni e, comunque, non inferiore a500 mila euro, per garantire ai propriclienti e al bilancio dello Stato il risar-cimento dei danni provocati dall’at-tività prestata. La non veridicità delleattestazioni o asseverazioni, natu-ralmente, comporta la decadenza dalbeneficio e i controlli verranno effet-tuati dal Mise, in base all’articolo 14 della legge 689/81.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adempimenti. Professionisti e tecnici abilitati devono attestare la regolarità delle scelte e dei materiali utilizzati

All’Agenzia visto di conformità e dati sui lavori

Gli «abilitati»IIl contribuente deve richiedere il visto di conformità, da inviare all’agenzia delle Entrate, a uno dei seguenti soggetti: gli iscritti all'albo dei dottori

commercialisti e degli esperti contabilicontabili e all'albo dei consulenti del lavoro; gli iscritti alla data del 30

settembre 1993 ai ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la sub-cate-goria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurispru-denza o in economia e commer-cio o equipollenti o diploma di ragioneria; i responsabili dell'assistenza

fiscale (cosiddetti RA) dei Caf-imprese, o dei Caf-dipendenti

SCONTO E CESSIONE I dati vanno comunicatiin via telematica alle Entratee le modalità dovrannoessere definitecon un provvedimento

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