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ROMA Municipio Roma XIV Monte Mario Segreteria Consiglio Venerdl 24/04/2015 ore 09,30 -13,00 ORDINE DEL GIORNO N. 10 Sommario processo verbale di Consiglio n. 9/2015; Proposta di Deliberazione n. 3512014 "Tesoriere Antonina N./. 90071841 - Riconoscimento debito fuo ri bilancio ai sensi dell'art. 194 del TUEL approvato con decreto legislatico n. 267/2000 per provvedere alla liquidazione 10.408,35 a seguito di Sentenza 9820/2013 emessa dalla Corte d'Appello di Roma- sez. lavoro e Previdenza"; Proposta di Deliberazione n. 20/2015 "Ratifica sostituzione membri del Comitato di Gestione del Centro Anziani "Primavalle"; Proposta di Deliberazione n.21/2015 "Ratifica sostituzione membro del Comitato di Gestione del Centro Anziani Palmarola "Rino di Vito"; Proposta di Deliberazione n. 22/2015 "Espressione di parere su Proposta n. 20/2015 (presentata da Devetag Maria Giovanna ed altri) Regolamento sull'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in spettacoli e altri intrattenimenti" (Prot. n. RC/1635/2015); Mozione n. 16/2015 "Riconoscimento del genocidio armeno, del 24 aprile quale giorno dI ricordo del genocidio e promozione di iniziative nelle scuole per raccontare il genocidio", a firma del Cons. Accorinti (FDI) - prot. n. CT/2015/31887; Varie ed eventuali. Roma Capitale - Municipio Roma XIV Monte Mario Via M. Battistini 464 Telefono +39 06 69619341 Fax +39 06 69619321/232 www.comune.roma.it - [email protected] el Consiglio del Municipio 2

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ROMA Municipio Roma XIV Monte Mario

Segreteria Consiglio

Venerdl 24/04/2015 ore 09,30 -13,00

ORDINE DEL GIORNO N. 10

• Sommario processo verbale di Consiglio n. 9/2015;

• Proposta di Deliberazione n. 3512014 "Tesoriere Antonina N./. 90071841 - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del TUEL approvato con decreto legislatico n. 267/2000 per provvedere alla liquidazione € 10.408,35 a seguito di Sentenza 9820/2013 emessa dalla Corte d'Appello di Roma­sez. lavoro e Previdenza";

• Proposta di Deliberazione n. 20/2015 "Ratifica sostituzione membri del Comitato di Gestione del Centro Anziani "Primavalle";

• Proposta di Deliberazione n.21/2015 "Ratifica sostituzione membro del Comitato di Gestione del Centro Anziani Palmarola "Rino di Vito";

• Proposta di Deliberazione n. 22/2015 "Espressione di parere su Proposta n. 20/2015 (presentata da Devetag Maria Giovanna ed altri) Regolamento sull'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in spettacoli e altri intrattenimenti" (Prot. n. RC/1635/2015);

• Mozione n. 16/2015 "Riconoscimento del genocidio armeno, del 24 aprile quale giorno dI ricordo del genocidio e promozione di iniziative nelle scuole per raccontare il genocidio", a firma del Cons. Accorinti (FDI) - prot. n. CT/2015/31887;

• Varie ed eventuali.

Roma Capitale - Municipio Roma XIV Monte Mario Via M. Battistini 464 Telefono +39 06 69619341 Fax +39 06 69619321/232 www.comune.roma.it - [email protected]

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MOZIONE

RICONOSCIMENTO DEL GENOCIDIO ARMENO, DEL 24 APRILE QUALE GIORNO DEL RICORDO DEL GENOCIDIO E PROMOZIONE DI INIZIATIVE NELLE SCUOLE PER RACCONTARE IL GENOCIDIO

PREMESSO

che fra il 1915 e il 1917 il popolo armeno è stato vittima di un genocidio perpetrato dai turchi che causò circa 1 milione e mezzo di vittime;

che la popolazione armena di Anatolia e di Cilici a, fu deportata verso i deserti della Mesopotamia. Durante l'esodo forzato molti morirono di stenti e malattie o furono uccisi da guerrieri curdi al servizio degli ottomani. Altri morirono nei campi dove furono confinati. Altri riuscirono a fuggire in Occidente. L'operazione di "pulizia etnica" aveva un doppio obiettivo: occupare le terre appartenenti agli armen i, situate tra la Turchia e il Caucaso, e togliere alla minoranza cristiana qualsiasi illusione su eventuali riforme e per dar vita alla uno Stato turco etnicamente omogeneo;

CONSTATATO

che ancora oggi la Turchia non è ancora disposta a fare i conti con la propria storia negando qualsiasi discussione sul riconoscimento del genocidio e perseguendo chi in territorio turco vuole affrontare l'argomento art. 301 del codice penale che punisce chi offende la Turchia e il sentimento nazionale;

Che il genocidio armeno fu riconosciuto, nel 1985, dalla sottocommissione dei diritti umani dell'Onu, e nel 1987 dal Parlamento europeo;

Che i paesi che l'Italia cosl come altri paesi tra i quali Franci, Russia e Olanda, ha riconosciuto il genocidio armeno con una risoluzione votata dalla Camera nel novembre 2000;

Che l'Unione Europea ha posto come conditio sine qua non per l'ingresso della Turchia in Europa il riconoscimento del genocidio armeno;

Che la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che "processare e condannare qualcuno per negare il genocidio armeno costituisce un attentato contro la libertà di espressione";

Che il Comune di Roma ha riconosciuto ufficialmente lo sterminio del popolo armeno;

Che il 28.05.2010 Roma Capitale ha dedicato con l'apposizione di una targa il giardino di piazza A. Lorenzini in Roma al Genocidio degli Armeni;

Che le recenti posizioni del Vaticano e degli Stati Uniti d'America hanno riaperto una discussione in seno alla comunità internazionale sul riconoscimento del genocidio armeno da parte del governo turco;

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CONSIDERATO

Che il 24 aprile del 2015 giorno del ricordo per gli armeni lo Metz Yeghèrn "il Grande Male" ricorre il centenario del genocidio;

Che in diversi luoghi del mondo si svolgeranno iniziative volte a ricordare e a raccontare la tragedia che visse il popolo armeno in quegli anni con la morte di 1,5 di persone e la diaspora che fece seguito alla cacciata dalle loro terre;

Che Roma Capitale dovrebbe inserire nelle giornate della memoria anche il 24 aprile;

Che le istituzioni di Roma Capitale e i municipi dovrebbero dar vita a giornate di approfondimento nelle scuole per far conoscere ai nostri giovani la tragedia del genocidio degli armeni;

Il Consiglio del Municipio

esprimendo piena solidarietà al popolo armeno in ricordo delle vittime del genocidio e della Diaspora;

nel riconoscere il Genocidio Armeno

impegna il Presidente del Municipio

a promuovere una campagna d'informazione presso le scuole del Municipio per far sì che questa pagina della storia del XX secolo sia conosciuta e non dimenticata dai nostri giovani;

ad attivarsi presso il Sindaco e gli Assessori competenti di Roma Capitale affinché sia commemorata il 24 aprile di ogni anno tale tragedia conosciuta con il nome di Metz Yeghèrn "il Grande Male" e che tale ricorrenza sia annoverata tra le iniziative della memoria.

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" ROMA CAPITALE Segretariato-Direzione Generale u.a. Supporto Giunta e Assemblea Capitolina

Servizio Assemblea Capitolina

protocoIIO ••• gC ... g~.:??5. ....

e.p.c.:

l' 6 MAR. 2015

Ai Presidenti dei Municipi

Ai Presidenti dei Consigli dei Municipi

Ai Direttori dei Municipi

Oggetto: Proposta n. 20/2015 (Presentata da Devetag Maria Giovanna ed altri) "Regolamento sull'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in spettacoli e altri intrattenimenti" (Prot. n. RC/1635/2015)

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, la proposta indicata in oggetto significando che il Consiglio del Municipio deve esprimere il proprio parere, con apposita deliberazione, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della presente.

Si rappresenta che sulla proposta medesima è stato reso il parere dal Direttore della Direzione Promozione Tutela Ambientale e Agricoltura del Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile, come da nota allegata.

Via del Campidoglio 1, 00186 Roma Fax +39 06 6710.3412

www.comune.roma.it

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ROMA , Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile Direzione Promozione Tutela Ambientale e Agricoltura U.O. Risorse ambientali, Biodiversità e Benessere degli Animali

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Dipartimento Tutela Ambientale Protezione Civile-

1 9 MAR. 2015

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__ A""""-\ AI Segretariato Generale - Direzione Generale '.~.-

U.O. Supporto Giunta e Assemblea Capitolina Servizio Assemblea Capitolina

e. p.c. All' Ono le Sindaco

All' Assessore all'Ambiente, Agroalimentare e Rifiuti

Oggetto: Proposta di deliberazione di iniziativa popolare presentata da Devetag Maria ed altri. "Regolamento sull'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in spettacoli ed altri trattenimenti" (Prol n. RC/1635/2015) - Richiesta espressione parere

Con riferimento alla proposta di deliberazione citata in oggetto, inoltrata alla scrivente Direzione con nota prot. RC1828/2015 e acquisita al protocollo dipartimentale con il n. Ql4570 del 27 gennaio 2015, per l'espressione di parere ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.lL. del D.lgs. n. 26712000, si rappresenta quanto segue. Il testo della suddetta proposta di deliberazione ha l'obiettivo di vietare l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in spettacoli e intrattenimenti pubblici, tranne che per circhi e mostre zoologiche itineranti, nel rispetto di determinate clausole e direttive che si vorrebbero inserire nell'atto procedurale. In relazione all'Articolo 1 - Utilizzo di animali in attività di spettacolo della citata proposta, in cui si vieta assolutamente l'utilizzo e l'esposizione di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo e intrattenimento pubblico, tranne che per circhi e mostre zoologiche itineranti, si precisa che l'Art. 16 comma 1 del Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali, approvato con deliberazione di C.C. n. 275 del 24 ottobre 2005, pone il divieto di utilizzo di animali sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche per spettacoli o intrattenimenti ad eccezione di quelli senza fine di lucro, autorizzati previo parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali; ciò nelle more dell'approvazione della legge regionale, di cui si è tuttora in attesa. Tuttavia il comma 3 del medesimo articolo 16, dispone per i circhi il seguente dettato: Per quanto conceme gli animali di cui al comma 1, è consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla legge n. 426 del 9 dicembre 1998. Non saranno concessi permessi in assenza di dichiarazioni e verifiche in loco. Riguardo alle norme volte a disciplinare le attività circensi e le mostre zoologiche itineranti, si fa presente che il Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile, Direzione Promozione Tutela Ambientale e Agricoltura - U.O. Risorse Ambientali, Biodiversità e Benessere degli Animali non ha la competenza in relazione al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle sopra citate attività di spettacolo ed intrattenimento. In merito agli atti di vigilanza, invece, è possibile da parte del Servizio Benessere degli Animali richiedere ai competenti Organi dell'Azienda ASL, della Polizia locale, del Corpo Forestale dello Stato specifici controlli, al fine della salvaguardia del benessere degli animali coinvolti nelle attività sopra menzionate. le competenze afferenti agli aspetti autorizzatori dei circhi rientrano nell'ambito del Dipartimento Cultura, in cui la U.O. Autorizzazioni di Pubblico Spettacolo e Ci ne Televisive, è deputata al rilascio di autorizzazioni ai circhi, essendo considerato il circo un pubblico spettacolo, ai sensi degli articoli 68 ed 80 del TUlPS, mentre per ciò che conce me le mostre zoologiche itineranti e manifestazioni varie con animali, la relativa competenza autorizzatoria

Roma Capitale Programmazione e Coordinamento Attività Benessere degli Animali Circonvallazione Ostiense, 191 - 00154 Roma Tel. +390667109502 + 39 06 67109503/9507 - fax +39 06 67109508 www·comune.roma.it ~ [email protected]

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rientra nell'ambito del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute - U.O. Interventi di supporto alle persone fragili - Ufficio Igiene e Sanità Ambiente/Sanità Veterinaria. La materia in oggetto riveste, peraltro, aspetti dai connotati tecnici e sanitari. Tutto ciò sia per quanto riguarda le norme dirette alla tutela degli animali che per quanto concerne la sicurezza e l'agibilità delle strutture; pertanto, questi aspetti andrebbero valutati in sede di Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblici Spettacoli (CCVLPS), istituita presso il Dipartimento Cultura, che già si occupa, per espressa previsione normativa, delle autorizzazioni per le attività circensi, mentre per ciò che concerne le manifestazioni con animali il rilascio delle autorizzazioni compete al Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiari età e Salute Direzione Servizi alla Persona ed integrazione socio-sanitaria - U.O. Interventi di supporto alle persone fragili - Ufficio Igiene e Sanità Ambiente/Sanità Veterinaria. Allo scopo di trattare in maniera più dettagliata l'aspetto inerente il benessere degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti, occorre preliminarmente procedere ad un inquadramento giuridico della materia. Orbene, in base alla legge n. 337 del 1968 (tuttora vigente), lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, a cui, a seguito delle integrazioni e modifiche operate dal Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 19 gennaio 2015 in applicazione dell'art. 4 della legge n. 337 del 1968, bisogna aggiungere l'Acquario e le Mostre Faunistiche, sostenendo pertanto il consolidamento e lo sviluppo del settore (art. 1). Si consente, in particolare, l'installazione dei circhi in apposite aree comunali (anche demaniali) individuate dai singoli Comuni, mediante il successivo rilascio di concessione (art. 9). La successiva legge n. 150 del 1992, nel disciplinare gli aspetti penalmente rilevanti del commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione - di cui alla relativa Convenzione internazionale firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata in Italia con legge n. 874 del 1975 - all'art. 6 comma 6 nel testo modificato dalla successiva legge n. 426 del 1998, ha limitato l'operatività dei divieti e delle relative sanzioni concernenti la detenzione di animali di specie selvatica, facendone salva - tra le altre - proprio la categoria dei circhi e delle mostre faunistiche, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Ciò ha quindi confermato, nelle intenzioni del legislatore italiano, l'atteggiamento di particolare favore per il mantenimento di spettacoli tradizionalmente incentrati sull'esibizione di animali selvatici, quali per l'appunto i circhi, nel solco della funzione sociale loro riconosciuta dalla legge del 1968. Lo svolgimento degli spettacoli, tuttavia, è stato sottoposto a particolari cautele tali da garantire il rispetto delle esigenze di benessere e di cura degli animali che vi sono coinvolti, cautele la cui individuazione il nostro ordinamento ha rimesso alla valutazione di un'apposita commissione scientifica, prevista dall'art. 4 comma 2 della legge n. 150 del 1992, istituita presso il Ministero dell'Ambiente e denominata "CITES". I criteri formulati da detta Commissione CITES sono stati approvati con delibera del Ministero dell'Ambiente in data 10 maggio 2000 e hanno stabilito l'astratta possibilità per i circhi di detenere e organizzare spettacoli con animali di specie selvatica o esotica, ponendo solo un divieto assoluto per l'uso delle specie in via di estinzione, ma ammettendo l'attendamento per alcune specie di seguito elencate: elefanti, grandi felini, orsi (escluso l'orso polare), camelidi, zebre, scimmie, rinoceronti, ippopotami, giraffe e foche. Il suddetto prowedimento, pur contenendo il divieto di utilizzare animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, per il pubblico divertimento, significativamente si riferisce solo a quella utilizzazione che sia in contrasto alla normativa vigente (comma 1), consentendo peraltro l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione Ministeriale CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000 [. . .], sempre garantendo il benessere e il rispetto delle norme fisiologiche ed etologiche (comma 3). Si tratta, quindi, di prescrizioni del tutto in linea con gli intendimenti del legislatore nazionale, in quanto si consente il mantenimento e lo svolgimento degli spettacoli circensi, così come richiesto dalla legge n. 337 del 1968, nel necessario rispetto delle garanzie di cui alla legge n. 150 del 1992. Le Linee Guida emanate dalla Commissione Scientifica CITES del 2006, peraltro citate nella proposta di deliberazione in oggetto, da informazioni assunte per le vie brevi presso lo stesso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e precisamente presso la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare , Divisione Il - Autorità di Gestione CITES, non rivestono tuttora carattere di ufficialità, non essendo state approvate con apposita delibera dal medesimo Ministero, considerato che in data 8.8.2014 è stata nominata una nuova commissione che rimarrà in carica fino al 24 settembre 2017. A tale proposito si fa presente che, con nota prot. n. QL6831 del 5 febbraio 2015, questo Dipartimento ha posto

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formale quesito al predetto Ministero in merito all'applicazione delle Linee Guida emanate dalla Commissione CITES 2006 ed è tuttora in attesa di risposta. Giova inoltre, ricordare che recentemente il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio per l'Amministrazione Generale con la circolare prot. 557/PAS/U/015630/10089.G(27) del 23/0912013, inviata a tutte le Prefetture e avente per oggetto: Normativa concernente la detenzione di animali considerati pericolosi da parte dei circhi e mostre faunistiche - Art.6 della L. 7.2.1992, n.150, afferma che la dichiarazione di idoneità alla detenzione di animali considerati pericolosi rilasciata dalla Prefettura ai sensi dell'art.6, comma 6 d.ella legge 7.2.1992, ai circhi ed alle mostre faunistiche permanenti e viaggianti deve richiamare espressamente i Criteri fissati dalla Commissione Scientifica CITES, approvati con delibera del Ministero dell'Ambiente in data 10.5.2000. Entrando nel merito della proposta di deliberazione occorre evidenziare che all'Articolo 2 -Specie' Animali ammesse nei circhi e modalità di detenzione, il comma 1 testualmente recita In ossequio a quanto stabilito dall'art. 1, e seguendo le raccomandazioni contenute nelle linee guida emesse dalla Commissione Scientifica CITES del 2006 in merito alla detenzione di specie il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile, è fatto divieto di attendamento ai circhi che impiegano animali selvatici appartenenti alle seguenti specie: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci, mentre il comma 2 enuncia Ai circhi e alle mostre zoologiche itineranti che impieghino animali selvatici appartenenti alle seguenti specie: zebra, camelidi, bisonti, bufali, ed altri bovidi, struzzo ed altri raiti è consentito l'attendamento nel territorio nel rispetto delle condizioni di detenzione sotto indicate: .... omissis la specifica analisi della proposta di deliberazione di cui trattasi mette in evidenza che nel caso di approvazione della proposta medesima l'Amministrazione Capitolina incorrerebbe nella violazione dei principi e della generale ratio della legge n. 337 del 1968 perché, nell'inasprire gli aspetti di tutela delle specie animali - pur oggetto delle disposizioni di cui alla legge n. 150 del 1992 - finirebbe per ignorare le contrapposte esigenze di consolidamento e sviluppo del settore circense, in relazione alla sua funzione sociale riconosciuta dallo Stato (art. 1 della legge n. 337 del 1968). Verrebbe meno, in altre parole, quell'equilibrio tra contrapposti valori delineato dall'art. 6 comma 6 della legge n. 150 del 1992 e affidato, nella sua concreta specificazione, alle valutazioni dell'apposita commissione scientifica CITES, secondo i criteri approvati con Delibera del Ministero dell'Ambiente in data 10.5.2000. Nella denegata ipotesi che si volesse considerare il contenuto, si ripete ufficioso perché privo dell'approvazione ministeriale, delle Linee Guida della Commissione CITES del 2006, occorre evidenziare che la proposta di deliberazione in oggetto se ne discosta in molti punti. A titolo esemplificativo ma non esaustivo:

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È fatto divieto di attendamento ai circhi che impiegano animali selvatici appartenenti alle seguenti specie: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci seguendo le raccomandazioni contenute nelle linee guida emesse dalla Commissione Scientifica CITES del 2006 il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile... Le Linee Guida della Commissione CITES del 2006 collocano tra gli Orientamenti Generali "la raccomandazione" e non il divieto assoluto che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile. "Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca,lama) spazio esterno che garantiscano almeno di150 mq fino a tre esemplari", anziché 200 mq per 2- 3 esemplari come previsto dalle Linee Guida della Commissione CITES del 2006 (al riguardo le Linee guida della Commissione CITES del 2000 prevedono uno spazio di 300 mq per 2-3 esemplari) e per le strutture interne riguardanti gli alpaca, i lama e la vigogna si indicano 12 mq in luogo degli 8 mq previsti dalle Linee Guida;

- Zebre: ricovero di almeno 12 mq per un esemplare, anziché 8 mq per individuo, come previsto dalle Linee Guida della Commissione CITES del 2006. alcuni divieti posti nel testo della proposta, tra i quali ad esempio il divieto di utilizzare il fuoco negli spettacoli con gli animali, quale quello di utilizzare animali prelevati in natura, l'utilizzo di specie incompatibili rientrano già nelle linee guida della Commissione CITES 2000.

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Per le considerazioni sopra esposte, questo Dipartimento esprime, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. del D.Lgs. n.267/2000, parere contrario sulla Proposta di deliberazione di iniziativa popolare presentata da Devetag Maria ed Altri - "Regolamento sull'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in spettacoli ed altri intrattenimenti"- (Prot. n. RC/163/2015), per la parte concernente i circhi e le mostre zoologiche itineranti, gli acquari e le mostre faunistiche, pur non avendo nulla da eccepire riguardo al divieto specifico in ordine all'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in spettacoli e intrattenimenti pubblici, che potrebbe essere inserita nel testo del nuovo Regolamento Capitolino per la Tutela degli Animali, predisposto per la revisione e l'attualizzazione del vigente regolamento, attività peraltro promosse da codesto Segretariato.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DOTI.SSA MARIA ANGELA GRASSI

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IL DIRETIORE DEL DIPARTIMENTO

TUTELA AMBIE OTEZIONE CIVILE

DOTI.SSAL I

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ROMA CAPITALE BOZZA DI STAMPA

Protocollo RC n. 1635/15

20a Proposta di (iniziativa popolare)

presentata da Devetag Maria Giovanna ed altri:

Anno 2015

Ordine del giorno n. 9

"Regolamento sull'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in spettacoli a altri intrattenimenti".

Premesso che negli ultimi anni è considerevolmente cresciuta, nel nostro paese, la sensibilità dell' opinione pubblica nei riguardi di violenze e abusi perpetrati ai danni degli animali, percepiti da una parte sempre più consistente della popolazione come esseri dotati di sensibilità, intelligenza, capacità di esperire sofferenza fisica e psichi ca e, in quanto tali, meritevoli di diritti e tutela;

Anche gli spettacoli con animali del circo tradizionale sono stati di recente oggetto di forte critica, per la costrizione alla cattività degli animali coinvolti e per l' innaturalezza degli esercÌzÌ imposti attraverso metodi di addestramento violenti e coercitivi;

Psicologi e pedagogisti da tempo sottolineano come gli spettacoli circensi che impiegano animali siano fortemente diseducativi per i più piccoli, in quanto rappresentano la prevaricazione del più forte sul più debole; ~

Recenti episodi di fuga di animali pericolosi da complessi circensi hanno messo in luce i rischi che la presenza di circhi con animali in contesti urbani può arrecare alla sicurezza e all'incolumità pubblica;

Visto il Regolamento per gli Istituti di Partecipazione e di Iniziativa Popolare approvato dal Consiglio Comunale di Roma con delibera n. 101 in data 14 giugno 1994;

Ravvisata la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;

Vista la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27 gennaio 1978 a Bruxelles, la quale all'art. 4 afferma: "ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto", e all'art. 10 "nessun animale deve essere usato per il divertimento dell 'uomo; le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale";

Visto il D.M. del 31 dicembre 1979 di attuazione della "Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione", ratificata con legge 19 dicembre 1975 n. 874;

Vista la legge 5 maggio 1981 n. 503 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Bema relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 19 settembre 1979;

Visto il Regolamento (CE) n. 01/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le Direttive n. 64/432/CEE e n. 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/1997;

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Visto l'art. l del R.D. n. 611 del 12 giugno 1913 sulla protezione degli animali; Visti l'art. 70 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 18 giugno 1931) nonché l'art. 129 del

Regolamento di Esecuzione R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 e la Circolare 20 dicembre 1999 n. 559;

Visto il T.U. delle leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265; Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria"; Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337 - "Dispusizioni sui circhi equestri e sullo

spettacolo viaggiante"; Visto l'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 che attribuisce ai Comuni la funzione di

vigilanza sull' osservanza delle leggi e dei Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;

Vista la Circolare del Ministro del Turismo e Spettacolo n. 4804 del 27 settembre 1989;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.l.;

Vista la circolare del Ministro della Sanità n. 29 del 5 novembre 1990 "Animali selvatici ed esotici in cattività - Vigilanza Veterinaria Permanente";

Vista la legge 7 febbraio 1992 n. 150, e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina i reati relativi alla violazione della Convenzione di Washington;

Visto -il D.M. 19 aprile 1996 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale"; Viste le "Linee guida per. il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre

itineranti", emanata in data 1 O maggio 2000 dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare allo scopo di: "indicare specifici criteri di detenzione di tali esemplari da parte di quelle strutture, come circhi e

---mostre viaggianti, che per la loro natura erratica presentano strutture CIi contenimento degli esemplari ospitati differenti da quelle di qualsiasi altra struttura fissa";

Visti gli aggiornamenti delle sopracitate "Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", emanate dalla Commissione Scientifica CITES in data 19 aprile 2006, con il fine di: "Fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendone l'ambito di applicazione anche ad altre specie animali" e "Proporre un Protocollo operativo alle amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento dell' attività circense presso i Comuni Italiani";

Vista la legge 20 luglio 2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animati, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competiziorr4 non autorizzate";

Visto l'art. 50 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 21 della legge della Regione Lazio 21 ottobre 1997 n. 34 sulla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, in attuazione della normativa nazionale contenuta nella L. n. 281/1991;

Visto il Regolamento Comunale sulla tutela degli animali approvato all'unanimità dal .consiglio Comunale di Roma in data 25 ottobre 2005 ed entrato in. vigore il 9 novembre dello stesso anno;

Visto l'art. 12 dello Statuto di Roma Capitale, che "Tutela gli animali e favorisce le condizioni di coesistenza tra le diverse specie esistenti";

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Visto il Regolamento in materia di canone di occupazione suolo pubblico - Cosap di Roma Capitale adottato con le deliberazioni del consiglio comunale n. 339 del 21 dicembre 1998, n. 35 del 29 marzo 1999, n. 27 del 25 febbraio 2002 e n. 26 del 3 marzo 2003;

Considerato che nella legislazione sopracitata e nelle Linee guida emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente nell'anno 2006 viene sottolineato che, nei confronti di alcune specie animali in particolare, il modello di gestione risulta incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti;

Constatato che per le specie esotiche non elencate nelle "Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" non sono previsti requisiti minimi per una corretta detenzione;

Considerata la necessità di disciplinare, con apposito Regolamento Comunale, la materia di cui alle premesse;

il sottoesteso Regolamento

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

Art. l

·Utilizzo di animali in attività di spettacolo

É fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo e intrattenimento pubblico, tranne che per i circhi e le mostre zoologiche itineranti nel rispetto delle condizioni indicate da questo regolamento.

Art. 2

Specie animali ammesse nei circhi e modalità di detenzione

l) in ossequio a quanto stabilito dall'art. l, e seguendo le raccomandazioni contenute nelle Linee guida emesse dalla Commissione Scientifica CITES nel 2006 in merito alla detenzione di specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile, è fatto divieto di attendamento ai circhi che impiegano animali selvatici appartenenti alle seguenti specie: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci;

2) ai circhi e alle mostre zoologiche itineranti che impieghino animali selvatici appartenenti alle seguenti specie: zebra, camelidi, bisonti, bufali ed altri bovidi, struzzo e altri ratiti è consentito l'attendamento nel territorio comunale nel rispetto delle condizioni di detenzione sotto indicate:

zebra, camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama): ricoveri di 12 mq. per ogni individuo, fomiti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali. Per la zebra almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambiente. Spazio esterno di 150 mq. fino a 3 esemplari, ampliato di 25_ mq. per capo in più. Terreno naturale o con sabbia o, in alternativa,_ possibilità per gli animali di fare bagni di sabbia o segatura. Possibilità di separazione in casi di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali. Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie;

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bisonti, bufali ed altri bovidi: ricoveri di 25 mq. per animale. Spazio esterno di 250 mq. fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq. per capo in più. Gli animali non devono essere legati a pali; struzzo e altri ratiti: recinti di almeno 250 mq. fino a 3 capi, ampliati di 50 mq. per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq. per un capo, di 12 da 2 capi in su;

3) ai circhi e alle mostre zoologiche itineranti che impieghino animali non fatti oggetto di divieto di cui all'art. 2 comma 1 e che non rientrino nelle specie indicate all'art. 2 comma 2, l'autorizzazione all'attendamento potrà essere concessa previa valutazione della ASL di competenza che stabilirà le condizioni di detenzione da applicare. Le condizioni di detenzione non potranno in ogni caso violare i requisiti minimi indicati nelle linee guida stilate dalia Commissione Scientifica CITES del 2006 per le specie ivi menzionate;

4) è fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio di Roma Capitale con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:

assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali; assicurare entro i ricoveri un adeguato arricchimento ambientale, legato alla necessità di permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al· fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati; disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l' incolumità pubblica ai sensi dell' articolo 6 della legge n. 150/1992; assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito; tenere distanziate specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore; non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali; non utilizzare gli animali prelevati in natura; non provocare in alcun modo gli animali per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Art. 3

Termini per la presentazione delle domande di attendamento e periodo di installazione dei complessi circensi

La struttura che intende attendarsi nel territorio di Roma Capitale deve attenersi alle seguenti disposizioni:

le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre dell' anno in corso per l'attività da svolgere nell'anno successivo; il periodo di installazione dei circhi equestri è quello compreso tra ilIo novembre ed ilIO gennaio di ogni anno.

Art. 4

Classificazione dei complessi circensi

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione i complessi circensi si intendono classificati analogamente alla suddivisione adottata dall'ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo,

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di cui alla Circolare del Ministro del Turismo e Spettacolo n. 4804 del 27 settembre 1989 e suddivisi nelle seguenti categorie:

classe 1: tendone con asse maggiore superiore ai 44 metri, numero di posti a sedere superiore a 2000, numero di addetti non inferiore a 80; classe 2: tendone con asse maggiore compreso tra 40 e 44 metri, numero di posti a sedere compreso tra 1000 e 2000, numero di addetti compreso tra 30 e 60; classe 3: tendone con asse maggiore compreso tra 35 e 38 metri, numero di posti a sedere compreso tra 600 e 900, numero di addetti compreso tra 15 e 24; classe 4: tendone con asse maggiore compreso tra 31 e 34 metri, numero di posti a sedere compreso tra 350 e 500, numero di addetti compreso tra 7 e 12; classe 5: tendone con asse maggiore compreso tra 20 e 28 metri, numero di posti a sedere compreso tra 100 e 300, numero di addetti compreso tra 5 e 6 (se presenti animali non domestici: almeno 8).

Per il riconoscimento dell' appartenenza alle classi di cui sopra complessi CIrCenSI dovranno soddisfare tutti e tre i requisiti previsti da ciascuna.

Art. 5

Modalità di presentazione delle domande di attendamento

1. nelle domande devono essere specificati:

a. il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza di esercizio; b. la denominazione del complesso che si intende impiantare; c. la residenza, o sede legale, il numero di codice fiscale o partita I.V.A. del

titolare della licenza; d. le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie,

delle scuderie e di ogni altro ingombro; e. le dimensioni dell' area--t)ccupata dalle carovane abitative e dai carriaggi per i

quali si richiede autorizzazione alla sosta; f. il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività con la precisazione della

data di inizio e fine delle rappresentazioni;

2. alla domanda dovrà essere sempre allegata:

a. fotocopia della licenza d'esercizio; b. fotocopia dell'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco delle specie

ospitate e del numero di animali per ogni specie, con l'indicazione di sesso, età dell' animale e dettagli identificativi;

c. fotografia a colori del tendone che si intende istallare, corredata di autodichiarazione attestante il diametro dello stesso e il numero dei posti a sedere;

d. dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura; e. copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre

disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore. Il contratto del veterinario deve prevedere:

1) l'impostazione di un programma di medicina preventivo; 2) la diagnosi tempestiva..e il conseguente trattamento di malattie infettive e

zoonOSI; 3) l'effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso; 4) l'eventualità di pratica dell'eutanasia, se necessario in caso di malattia o

infermità gravi e irreversibili e di intensa e prolungata sofferenza;

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5) consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali;

f. planimetrie complete di misure, datate e firmate da un tecnico abilitato o dal Legale Rappresentante, delle strutture interne ed esterne destinate, conformemente alla distinzione stabilita dal D.M. 19 aprile 1996 e successive modificazioni e integrazioni:

g. h.

1.

J.

k.

1.

a) agli animali pericolosi; b) agli animali non pericolosi;

relazione descrittiva delle strutture; piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi; il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire la minimizzazione dello stress per l'animale, l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali; piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell' età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati; copia dell' autorizzazione prefettizia ai sensi dell'art. 6 L. n. 150/1992 relativa agli animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica; dichiarazione del Legale Rappresentante del circo di non aver ricevuto condanne per reati connessi al maltrattamento di animali nonché di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti in materia oltreché dal T.U.L.P.S.; copia della polizza assicurativa R.C. valida per il periodo di insediamento;

m. copia di fideiussione bancaria o assicurativa per un importo compreso tra un minimo di 6.000 Euro e un massimo di 10.000 Euro a titolo di cauzione;

3. le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati, verranno respinte.

Art. 6

Istruttoria ed esito delle domande

1. le domande pervenute sono protocollate in ordine di presentazione;

2. l'elenco verrà pubblicato sul sito del competente Ufficio Comunale entro il lO marzo dell'anno per il quale è richiesta la concessione;

3. l'assegnazione degli spazi di sosta avviene mediante sorteggio per ciascuna delle categorie di impianti e sino all'esaurimento degli spazi di sosta disponibili per ciascuna categoria;

4. l'autorizzazione alla sosta non è cedibile;

5. il non attendamento, ingiustificato e non comunicato al competente Ufficio Comunale, causerà alla struttura circense l'esclusione dall' assegnazione degli spazi per l'anno a venire.

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Art. 7

Sanzioni e revoca dell' autorizzazione

1. in caso di danni provocati all'area o ad altri beni comunali, o di abusi ovvero di situazioni di morosità, verrà escussa da Roma Capitale la fideiussione di cui all'art. 5 comma 2 fino al raggiungimento della somma dovuta, fatti salvi i diritti di Roma Capitale di rivalersi sulla ditta per la restante parte del debito qualora la cauzione risulti in~ufficiente. La fideiussione verrà altresÌ escussa se il complesso non occupa l'area assegnata e non presenti adeguata documentazione a giustificazione di un grave impedimento dovuto a cause di forza maggiore;

2. ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento - nonché delle eventuali prescrizioni particolari inserite nell' atto autorizzativo - è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.500, con la procedura di cui alla legge n. 689/1981 e s.m.i.;

3. l'Amministrazione Comunale, in proporzione alla gravità dell'infrazione commessa, potrà altreSÌ disporre, anche congiuntamente, previa diffida e/o contestazione degli addebiti all'interessato, la revoca dell'autorizzazione in atto e l'esclusione del trasgressore dalle piazze del territorio comunale fino a un massimo di tre anni,d decorrere dalla data di contestazione o notificazione dell'infrazione;

4. fatte salve eventuali normative speciali e la competenza degli organi di Polizia ai sensi dell'art. 55 c.p.p., i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. siti nel territorio di Roma Capitale, gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, gli organi a ciò preposti per legge o regolamento, e le Guardie Zoo file volontarie di qualunque Associazione operante, anche con sedi secondarie, nel territorio di Roma Capitale, accertano le violazioni delle disposizioni di questo RegolamenttY,

5. l'organo competente ad irrogare le sanzioni è individuato ai sensi della legge n. 689/1981;

6. chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al TAR del Lazio o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

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COM UNE DJ ROMA PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA POPOLARE SULL'UTILIZZO

DI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE SELVATICHE ED ESOTICHE lN SPETTACOLI E ALTRI INTRATTENIMENTI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Negli ultimi anni si è assistito, nel nostro paese come nel resto dell'Occidente, ad un aumento della sensibilità e della consapevolezza dell'opinione pubblica nei riguardi di violenze e abusi perpetrati ai danni degli animali, percepiti da una parte sempre più consistente della popolazione come esseri dotati di sensibilità, intelligenza, capacità di esperire sofferenza fisica e psichica e, in quanto tali, meritevoli di diritti e tutela. Di conseguenza, anche gli spettacoli con animali del circo tradizionale sono stati oggetto di forte critica da parte di una fetta sempre più ampia di opinione pubblica, per la costrizione alla cattività degli animali coinvolti e per l'innaturalezza degli esercizi imposti attraverso metodi di addestramento violenti e coercitivi i

. La crescente disaffezione del pubblico verso gli spettacoli circensi ii potrebbe senz'altro essere attribuita al fastidio provocato dal vedere animali selvatici, che dovrebbero vivere liberi in natura, costretti in ruoli e situazioni degradanti e umilianti. A ciò si aggiunga il fatto che psicologi e pedagogisti da tempo sottolineano come gli spettacoli circensi che impiegano animali siano fortemente diseducativi per i più piccoli, in quanto rappresentano la prevaricazione del più forte sul più debole iii

.

Recenti episodi di cronaca - dalla fuga della giraffa Alexandre da un circo attendato a Imola, con~lusasi tragicamente con la morte dell'animale il cui cuore non ha retto all'anestetico u,sato per catturarla, fino alla fuga di due elefanti da un circo romano - testimoniano il desiderio di libertà di questi animali e inoltre mettono in luce i seri rischi che la presenza di circhi con animali può arrecare alla sicurezza e ali 'incolumità pubblica. Nell'auspicare, quindi, che in tempi brevi il Parlamento pervenga a una revisione della legge nazionale che preveda il divieto di utilizzare animali nei circhi, anche il comune di Roma puè seguire l'esempio di molti altri comuni italianiiv che, hanno deciso di dotarsi di regolamenti più garantisti per quanto concerne il diritto al benessere degli animali a seguito dei circhi che desiderino attendarsi entro i loro confini. Questi regolamenti hanno la duplice funzione di assicurare un maggiore benessere agli animali detenuti, vietando alcune specie, e p~edendo, per le altre, condizioni di detenzione che ne limitino lo stress e la sofferenza, e di fornire maggiori garanzie alla popolazione nei riguardi dei possibili rischi derivanti dalla fuga di animali pericolosi. La presente proposta di delibera, in linea con quanto già approvato in molti altri comuni italiani, contiene quindi un nuovo regolamento per i circhi che impiegano animali all'interno del territorio di Roma Capitale. Il nuovo regolamento è stato stilato tenendo conto delle linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti emesse dalla Commissione Scientifica CITES (istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) nel 2006, a integrazione delle precedenti linee guida pubblicate nel 2000 e recepite dal Regolamento per la tutela degli animali del Comune di Roma nel 2005. Con la presente proposta si intende quindi allineare il Comune di Roma Capitale alle più norme più avanzate in materia di tutela degli animali selvatici impiegati nei circhi e negli spettacoli viaggianti. Con il primo articolo si intende vietare l'esibizione di animali selvatici ed esotici in attività di spettacolo e intrattenimento ad accezione dei circhi e delle mostre zoologiche itineranti, in linea con quanto già deliberato all'art. 16, comma l, del Regolamento sulla tutela degli animali del Comune di Roma. Con l'art. 2, si introduce il divieto di attendamento per i circhi che impiegano animali appartenenti ad alcune specie che le linee guida emesse dalla commissione scientifica CITES nel 2006 hanno dichiarato a rischio di estinzione o il cui modello gestionale è incompatibile con la detenzione in strutture mobili. Per alcune altre specie, come camelidi, zebre, bisonti, bufali, struzzi, ecc. si specificano i requisiti minimi per la loro detenzione in linea con quanto stabilito nelle linee

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guida C1TES 2006 c, per le restanti specie non esplicitamente menzionate, si stahilisce che l'auturizzazione all'attendamento SI<l subordinata al parere positivo clelia I\.S.L. di competenza che dovrà anche stabilire i criteri minimi di detenziom; in accordo con le lince guida sopra citate. Si stabiliscono inoltre ulteriori obblighi per I cin.:hi che impiegano animali, tra i quali l'assicurare un adeguato arricchimento ambientale atto a prevenire comportamenti stereotipati, l'assistenza veterinaria continuativa e la predisposizione di un piano di emergenza nel caso di fuga di animali pericolosi. Con l'art. 3 si stabiliscono i termini per la presentazione delle domande di attendamento e il periodo di installazione dei complessi circensi. Con l'art. 4 si stabilisce una classificazione dci complessi circensi in base alle dimensioni e al numero dei posti a sedere; la classificazione è analoga alla suddivisione adottata dall'Ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo di cui alla Circolare dci Ministro del Turismo e Spettacolo n. 4804 del 27.09.1989. Nell'articolo 5 si specificano i requisiti per la concessione e le modalità di presentazione delle domande di attendamento. L'articolo 6 stabilisce le modalità per l'istruttoria e l'esito delle domande. L'articolo 7, infine, stabilisce le sanzioni e le condizioni di revoca dell'autorizzazione, e individua gli enti autorizzati all'accertamento delle violazioni del presente regolamento.

I cfr. www.ad-international.org/admin/downloads/circuses science awb lords (low res).pdf il Gli ingressi agli spettacoli sono calati dai 1,1 milioni del2012 ai 983 mila del 2013 (fonte: SIAE, Annuario dello Spettacolo) iii cfr. Fonzi A. (a cura di, 2001), Manuale di Psicologia dello sviluppo, Giunti; Manzoni A., Circhi e Zoo: quale messaggio per i nostri figli, rivista ATRA, marzo 2005, Lugano iv Si veda, a titolo d'esempio, l'ordinanza del Comune di Narni n. 44 del 30/11/2012 www.comune.narni.tr.it/doc/file /ordinanzacirch Lpdf