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Settimanale giuridico, fiscale, previdenziale in materia di lavoro N.02 2012 16 gennaio Ordine Consulenti del lavoro Consiglio prov.le di Roma Edizione di Roma Trastevere Fontana del Prigione

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Settimanale giuridico, fiscale, previdenziale in materia di lavoro

N.02 2 0 1 2

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Ordine Consulenti del lavoro Consiglio prov.le di Roma

Edizione di Roma

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La rivista si compone di 27 pagine

APPUNTI DI LAVORO

Le novità della settimana La redazione

Pag.

3

Il Lavoro in Gazzetta La redazione

Pag.

6

La Rassegna stampa La redazione

Pag.

7

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Verbale unico. I percorsi e le procedure Stefania Altieri

Pag.

13

LE PAGINE DEL PROFESSIONISTA

Antiriciclaggio. Dal 1° febbraio si applicano le prime sanzioni Stefania Altieri

Pag.

18

AGGIORNAMENTO UFFICIO PAGHE

Tariffe Aci. Fringe benefit auto per il 2012 Romina De Bellis

Pag.

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Controlli d’inizio anno. L’agenda di lavoro Romina De Bellis

Pag.

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Le Novità della settimana

da sabato 7 a venerdì 13 gennaio __________________________________

Rassegna

MINISTERI

FINANZIATI I PROGETTI D’OCCUPAZIONE DEI DETENUTI

Ministero di Giustizia

Circolare n. 559779 del 6 dicembre 2011

Fino al 31 gennaio 2012 e, per il solo anno 2011, le cooperative e le imprese che abbiano

assunto detenuti all'interno degli istituti penitenziari o con lavoro all'esterno, senza fruire

degli sgravi fiscali, possono presentare progetti di finanziamento per ottenere un sostegno

economico pari a 3,50 euro per ogni ora lavorata.

SOMMERSO: EFFETTI DELLA SOSPENSIONE NELLE IMPRESE FIERISTICHE

Ministero del Lavoro

Nota n. 37 /0000337 del 9 gennaio 2012

Con riferimento al provvedimento di sospensione disposto dall’art. art. 14 del D.Lgs. 9 aprile

2008, n. 81, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei

lavoratori o per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, si chiarisce che in

caso di imprese esercitanti la propria attività nell'ambito di manifestazioni fieristiche, l'effetto

sospensivo risulta circoscritto alla singola unità produttiva nella quale sono state riscontrate

le violazioni e non si estende a ulteriori attività svolte dalla medesima impresa in diversi

luoghi di lavoro ossia, nel caso di specie, relative alla partecipazione ad altre e diverse fiere.

TIROCINI FORMATIVI E D’ORIENTAMENTO: FAQ AGGIORNATE

Ministero del Lavoro

FAQ del 13 gennaio 2011

Sito web

In seguito alla circolare 12 settembre 2011, n. 24, sono state aggiornate le FAQ sui

tirocini formativi e d’orientamento. Segnalano, tra l’altro:

- l'esclusione dalla disciplina dei tirocini formativi di disoccupati/inoccupati stranieri

richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale;

- la possibilità di svolgere un tirocinio extra curriculare per gli studenti appartenenti ad

altre categorie quali inoccupato, disoccupato, invalido fisico, psichico e sensoriale,

soggetto in trattamento psichiatrico, tossicodipendente, immigrato, eccetera;

- la possibilità di svolgere, entro 12 mesi dal conseguimento della laurea triennale e

durante il corso di studi per conseguire la laurea specialistica, un tirocinio extra

curriculare formativo e d’orientamento.

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LA REDAZIONE

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AGENZIA DELLE ENTRATE

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ: CODICE TRIBUTO

Agenzia Entrate

Risoluzione n. 4/E del 9 gennaio 2012

Sono state definite le regole di versamento del contributo di solidarietà previsto dal D.L. n.

138/2011 su quei redditi che superano quota 300mila euro lordi annui. E’ stato istituito il

codice tributo “1618” denominato “Contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2, del

D.L. n. 138/2011, trattenuto dal sostituto d'imposta a seguito delle operazioni di conguaglio

di fine anno”.

CONSULENTI DEL LAVORO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI CON IL MODELLO F24

Agenzia delle Entrate

Risoluzione n. 6/E del 12 gennaio 2012

In seguito alla convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei

Consulenti del Lavoro, stipulata il 17 febbraio 2011, che ha regolato il servizio di riscossione,

mediante il modello F24, per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti all'Ordine dei

Consulenti del Lavoro, si sono istituite le causali contributo relative ai Consigli provinciali che

hanno aderito.

PROCEDURA DI CONTROLLO F24 PER BANCHE, POSTE E AGENTI DI RISCOSSIONE

Agenzia delle Entrate

Sito web

Gli intermediari della riscossione (banche, Poste e agenti della riscossione) devono

trasmettere all’Agenzia delle Entrate i modelli F24 presentati dai contribuenti, utilizzando uno

specifico software a loro riservato. Attraverso il programma, infatti, è possibile verificare se il

flusso informativo degli F24 è formalmente corretto e conforme alle specifiche tecniche

previste. Sul sito dell’Agenzia si accede al software di controllo.

AGRICOLI: MATERNITA’ E INFORTUNIO CAMBIANO I CODICI TRIBUTO

Agenzia delle Entrate

Risoluzione 7/E del 12 gennaio 2012

E’ stata istituita la causale contributo per l’utilizzo in compensazione, mediante

“modello F24”, degli importi dovuti per la prestazione di maternità a carico INPS,

anticipata ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) dai datori di lavoro

agricolo ai sensi dell’articolo 1, comma 10 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2,

convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81. E’ stata soppressa la causale contributo INFA

denominata “Aziende agricole per OTI-importi anticipati per infortunio sul lavoro a

carico INAIL”.

INPS

ISPEZIONI INPS: INDICAZIONI SULLA GESTIONE DEL VERBALE UNICO

INPS

Messaggio n. 441 del 9 gennaio 2012

La Direzione regionale Inps ha diramato le proprie indicazioni operative utili alla gestione

amministrativa del verbale unico, comune a tutti gli ispettori, con riguardo, in particolare,

alla definizione dell'ispezione e all'eventuale trasmissione del rapporto alla Direzione

Territoriale del lavoro competente per territorio.

GESTIONE SEPARATA: INSORGENZA DELL’OBBLIGO CONTRIBUTIVO

INPS

Messaggio n. 709 del 12 gennaio 2012

Forniti chiarimenti con riferimento all'operazione Poseidone. L'iscrizione alla gestione

separata Inps dei professionisti pensionati è dovuta, solamente se:

- la Cassa prevede l'iscrizione facoltativa e l'interessato non manifesta alcuna intenzione di

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provvedere in tal senso;

- i regimi previdenziali escludono la possibilità d’iscrizione alla cassa per alcune tipologie di

soggetti.

L’argomento è approfondito nell’Informativa AP 04/2012.

UNIEMENS: INCENTIVO PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN MOBILITÀ

INPS

Messaggio n. 742 del 13 gennaio 2012

Sono cambiate, con decorrenza dal periodo di paga novembre 2011, le modalità di

esposizione dell’incentivo, pari al 50% dell'indennità residua, riconosciuto in caso

d'assunzione/trasformazione a tempo pieno e indeterminato dei lavoratori iscritti nelle liste di

mobilità, titolari di indennità ordinaria di mobilità. Conseguentemente, non è più possibile

utilizzare i codici "L400" e "L401".

INAIL

INAIL: SERVIZI ESCLUSIVAMENTE TELEMATICI DA GENNAIO 2012

INAIL

Circolare n. 1 del 10 gennaio 2012

E’ stato individuato un primo gruppo di dichiarazioni e istanze obbligatorie che, da gennaio

2012, dovranno essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche. Segnaliamo, tra

le altre, la dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione annuale dei premi.

L’argomento è approfondito nell’Informativa AUP 01/2012.

SISMA ABRUZZO: RISCOSSIONE DEI PREMI INAIL

INAIL

Circolare n. 3 del 12 gennaio 2012

Si ricorda la ripresa dei versamenti dovuti, dal 16 gennaio 2012, dell’ammontare dovuto,

ridotto al 40% e il pagamento in 120 rate mensili di uguale importo. L'importo di ciascuna

rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Gli interessati dovranno presentare, entro 30

giorni, apposita domanda utilizzando il modulo allegato alla circolare e indicando le somme

già ridotte al 40%.

L’argomento è approfondito nell’Informativa AUP 02/2012.

ALTRI

P.A.: IL SANTO PATRONO DEL 2012 È GIORNO FESTIVO

A.N.C.I.

News letter dell’11 gennaio 2012

In mancanza dell’emanazione del Dpcm annuale (entro il 30 novembre di ogni anno), che

doveva stabilire la modifica, per l'anno successivo, di alcune festività nazionali previste dalla

legge, l'ANCI, ha reso noto che, per quanto riguarda il comparto dei Comuni, la ricorrenza

del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, ricadente in un giorno

lavorativo, è considerata giorno festivo.

PUBBLICO IMPIEGO

INPDAP: IL CONGEDO STRAORDINARIO

INPDAP

Circolare n. 22 del 28 dicembre 2011

Fornito il quadro di sintesi della normativa sul congedo biennale retribuito per assistere

i portatori di handicap grave. L’Istituto chiarisce che l’indennità spettante è pari

all’ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del

trattamento.

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IL LAVORO IN GAZZETTA Settimana dal 9 al 15 gennaio 2012

G. U. n. 6

del 9 gennaio

Ministero dello

sviluppo economico

Decreto 11 novembre

2011, n. 220

Regolamento recante determinazione dei

requisiti di professionalità, onorabilità e

indipendenza degli esponenti aziendali, nonché

dei requisiti di onorabilità dei titolari di

partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del

codice delle assicurazioni private di cui al

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

G. U. n. 6

del 9 gennaio

S.O. n.10

Agenzia delle entrate Comunicato

Rettifica delle Tabelle nazionali dei costi

chilometrici di esercizio di autovetture e

motocicli elaborate dall'ACI - Art. 3, comma 1,

del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.

314.

G. U. n. 8

del 11 gennaio

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Accordo 21 dicembre 2011

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi

di formazione per lo svolgimento diretto, da

parte del datore di lavoro, dei compiti di

prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi

dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n.

223/CSR).

G. U. n. 8

del 11 gennaio

Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Accordo 21 dicembre 2011

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano per la

formazione dei lavoratori, ai sensi

dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo

9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR).

G. U. n. 10

del 13 gennaio

Ministero della salute

Decreto 28 dicembre 2011

Approvazione delle modifiche apportate al

regolamento sul funzionamento degli organi,

sull'organizzazione dei servizi,

sull'ordinamento del personale e sulla

gestione amministrativo-contabile

dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari

regionali.

G. U. n. 11

del 14 gennaio

Ministero dello sviluppo economico Decreto 22 dicembre 2011

Aggiornamento del tasso da applicare per le

operazioni di attualizzazione e rivalutazione

ai fini della concessione ed erogazione delle

agevolazioni a favore delle imprese.

G. U. n. 11

del 14 gennaio

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Comunicato

Determinazione del costo medio orario del

lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende

del settore Turismo, comparto aziende

alberghiere, riferito ai mesi di marzo e

settembre 2011.

G. U. n. 11

del 14 gennaio

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Comunicato

Determinazione del costo medio orario del

lavoro per il personale dipendente da imprese

esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e

servizi integrati/multi servizi, a decorrere dal

mese di giugno 2011.

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Rassegna Settimanale da sabato 7 a venerdì 13 gennaio 2012 ________________________________________ Sintesi dei principali articoli della stampa specializzata Sabato 7 gennaio 2011

La stock option è rilevante solo se c'è un «differenziale» L’art. 19, comma 18 del c.d. decreto Monti ha introdotto una nuova imposta patrimoniale sulle attività finanziarie tenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L’autore analizza alcuni problemi inerenti l’applicazione dell’imposta. Nicola Lanteri, in Il Sole 24 Ore, pag. 23 Il fisco aiuta under 35 e donne Sono state introdotte nuove disposizioni per favorire, dal 2012, gli under trentacinquenni e le donne lavoratrici; si segnala, tra l’altro, il nuovo regime dei minimi (tassato con aliquota del 5%) e le nuove disposizioni in materia di cuneo fiscale IRAP contenute nel D.L. n. 201/2011. Andrea Bongi - in Italia Oggi, pag. 28 Cartella impugnata anche se non si è ancora pagato Con la sentenza n. 26512 del 12 dicembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che il professionista convinto di non essere tenuto al pagamento del tributo, può impugnare la cartella di pagamento Irap; in questo modo evita di pagare l'imposta per poi promuovere l’azione di ripetizione dell'indebito. Debora Alberici, in Italia Oggi, pag. 28 Nella Ue società di revisione senza vincoli sul capitale La Commissione europea propone il passaporto europeo per la professione di revisore contabile. La novità è contenuta nella proposta di modifica (COM/2011/778) alla direttiva 2006/43 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, recepita in Italia con D. Lgs. n. 39/2010). Marina Castellaneta, in Il Sole 24 Ore, pag. 25 Contributi colf, parte il rimborso Con il messaggio n. 24199/2011, l'Inps fornisce le istruzioni per il rimborso dei contributi domestici pagati in eccesso. L’Istituto rende noto che è stata completata la procedura che consente la restituzione d'ufficio della contribuzione indebita pagata per badanti e colf. Carla De Lellis, in Italia Oggi, pag. 31 Flexsecurity sperimentale e part-time per la pensione Il Governo sta lavorando al rilancio dell'occupazione, in particolare, per i giovani e le donne. Sta rivedendo il sistema degli ammortizzatori sociali alfine di estenderne la copertura e sta lavorando alla flessibilità del lavoro in entrata, e alla gradualità d’uscita

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1 dal lavoro per i dipendenti più anziani. Davide Colombo e Giorgio Pogliotti, in Sole 24 Ore, pag. 10

Domenica 8 gennaio 2011

Casse, partono gli aumenti Novità in arrivo per il 2012, dalla previdenza dei professionisti. Sono previsti in incrementi di aliquote di versamento o allungamento dell'età pensionabile. Per i dottori commercialisti, si segnala la mancata approvazione del decreto che doveva confermare l'aliquota del cap al 4%: fino a che non sarà approvato, l'aliquota torna al 2%. Laura Cavestri, in Il Sole 24 Ore, pag. 7 Dieci giorni per opporsi a un decreto ingiuntivo Grazie all’entrata in vigore della legge 218/2011 che modifica l'articolo 645 del Codice di procedura civile, dal 20 gennaio 2012 verrà meno l'incertezza sui termini per l'opposizione a decreti ingiuntivi generata dagli effetti di una decisione (19246/2010) delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione. Guglielmo Saporito, in Il Sole 24 Ore, pag. 23

Lunedì 9 gennaio 2011 L'Irpef punisce il Sud e i redditi bassi Le manovre che si sono succedute hanno aumentato le addizionali regionali. Ricordiamo l’aumento dello 0,33% della quota base delle addizionali, su cui le singole Regioni possono introdurre le proprie maggiorazioni. Entrando nel merito, l'Autore, evidenzia che si tratta di un aumento di circa il 25-30 per cento. Gianni Trovati, in Il Sole 24 Ore, pag. 5 Stop al contante con sanzioni fino al 40% e avviso al Fisco L'art. 12 del D.L. n. 201/2011 ha abbassato la soglia di utilizzo del contante portandola a 1.000 euro. Però, è fissata al 1° febbraio la data a partire dalla quale scatteranno le infrazioni, le sanzioni e le segnalazioni. Gli Autori ripercorrono le regole da seguire per non incappare in errori. Cristiano Dell'Oste e Nicola Forte, in Il Sole 24 Ore, pag. 12 L’argomento è trattato in questa rivista in “Pagine del professionista”. Bonus fiscale alle imprese se la ricerca la fa l'ateneo Con la circolare n. 51 del 28 novembre 2011, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità applicative del credito d'imposta per la ricerca di cui all'art. 1 del D.L. n. 70/2011. Nell’articolo, gli autori ne analizzano il contenuto. Alessandro Sacrestano e Amedeo Sacrestano, in Il Sole 24 Ore - NT, pag. 8 Salta il click day: meno chance per colf e badanti Quest'anno non è stato emanato il decreto flussi. Fatta eccezione per gli inserimenti degli stagionali, non è prevista alcuna modalità per consentire l'assunzione di colf, badanti e lavoratori subordinati extracomunitari. Francesca Barbieri, in Il Sole 24 Ore, pag. 17 Bando Inail, la perizia è d'obbligo L'Inail ha emesso un bando per favorire il miglioramento della sicurezza sul lavoro. Tra i requisiti richiesti segnaliamo la perizia di un tecnico qualificato. Roberto Lenzi, in Italia Oggi, pag. 16 Costo del lavoro, lo sconto va su Cresce lo sconto di cui beneficiano le imprese che rinunciano al Tfr dei propri dipendenti come fonte di autofinanziamento. Dal 1° gennaio 2012, lo sgravio

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1 contributivo è passato allo 0,26% (contro lo 0,25% dello scorso anno). Carla De Lellis, in Italia Oggi, pag. 17

Martedì 10 gennaio 2011

L’addizionale regionale costerà 67 euro in più L’autore confronta le addizionali regionali per dimostrare che l’aumento generalizzato dello 0,33%, introdotto dalle Manovre, ha provocato effetti differenti a seconda delle regioni; per esempio: in Lombardia si stima un aggravio medio di circa 80 euro per contribuente mentre in Calabria non supera i 50 euro. Saverio Fossati e Luigi Lovecchio, in Il Sole 24 Ore, pag. 17 L’acconto dell’Irpef comunale si calcola al 30 per cento L’acconto dell’addizionale Irpef comunale si calcola nella misura del 30% dell’importo ottenuto applicando l’aliquota al reddito imponibile Irpef dell’anno precedente. Per i lavoratori dipendenti, l’acconto riferito all’anno precedente va versato, a cura dei sostituti, in un massimo di undici rate mensili, a partire dal mese successivo a quello di effettuazione del conguaglio di fine anno. L’acconto relativo all’addizionale comunale dell’anno in corso, invece, va versato in un massimo di nove rate mensili, a partire dal mese di marzo. L. Lo., Il Sole 24 Ore, pag. 17 Nella solidarietà si paga il conguaglio Con la Risoluzione 4/E del 9 gennaio l’Agenzia ha fissato il codice tributo per il versamento del contributo di solidarietà del 3% sui redditi che superano i 300mila euro. Si tratta del codice tributo 1618 che i datori di lavoro dovranno usare, nel modello F24, per versare la ritenuta. Per gli Enti pubblici il codice previsto è il 145E. Giuseppe Maccarone, in Il Sole 24 Ore, pag. 34 Lavoro, verso un tavolo comune Continuano gli incontri tra il Ministro del Lavoro e i sindacati sulla riforma del lavoro, con l’obiettivo di arrivare, quanto prima, a un "tavolo comune tra governo e parti sociali", come richiesto, peraltro dai sindacati. Davide Colombo, in Il Sole 24 Ore, pag. 15 Pensioni alla prova del cumulo dei contributi Il D.L. n. 201/2011 prevede alcune novità in materia di totalizzazione, tra cui l’abolizione del requisito minimo dei tre anni di contributi nella singola gestione, prima necessario per effettuare questa operazione. La totalizzazione diventa ora più accessibile rispetto alla ricongiunzione, ma resta il fatto che, non comportando oneri diretti, offre un assegno di pensione più leggero. Fabio Venanzi, Il Sole 24 Ore, pag. 18 L’Inpdap aggiorna le denunce contributive L’Inpdap aggiorna la Dma (Denuncia contributiva mensile), passando dal principio di competenza a quello di cassa. Infatti, viene applicato il calcolo della contribuzione in base all’aliquota vigente all’atto dell’erogazione della voce retributiva. La nuova denuncia Dma entrerà in vigore dalle retribuzioni del mese di luglio 2012. Le novità arrivano dalla circolare n. 20/2011 con le istruzioni Inpdap alle nuova denuncia mensile e dalla nota operativa n. 28/2011 che ne fissa la decorrenza. Carla De Lellis, in Italia Oggi, pag. 32 Contributi al 33% per i notai Cambia l’aliquota soggettiva, calcolata sugli onorari repertoriali, che sale dal 30 al 33%. Lo comunica, con lettera del 30 dicembre 2011 il direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro, alla cassa nazionale di categoria.

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1 Italia Oggi, martedì 10 gennaio 2012, pag. 33 "Con il decreto più farmacie e notai" Le liberalizzazioni arriveranno per decreto e riguarderanno tutti i settori: energia, trasporti, banche, assicurazioni, oltre a taxi e farmacie. Si annuncia che s’interverrà sulla riforma delle Rai e sul contrasto all’evasione fiscale. Fabio Pavesi, in Il Sole 24 Ore, pag. 16 Albi, bancarotta senza sconti Con la sentenza n. 121 della Quinta sezione penale depositata il 9 gennaio 2012, la Corte di Cassazione ha sanzionato per bancarotta fraudolenta il commercialista che, insieme con un avvocato, ha fatto da consulente a un’azienda in difficoltà e, nel frattempo, ha costituito una società con l’obiettivo di spogliarla di liquidità. Giovanni Negri, in Il Sole 24 Ore, pag. 35

Mercoledì 11 gennaio 2011

Arrivano i paletti per Equitalia Piena solidarietà del Senato a Equitalia dopo gli attacchi ricevuti, ritenuti inaccettabili. Si ritiene però che alcune procedure vadano riformate per offrire maggiore trasparenza nella gestione. A tal fine, sono allo studio alcuni interventi tra cui la proroga dell'accertamento esecutivo al 1° luglio 2012, la certificazione dei crediti commerciali verso le P.A. e la possibilità di sconto bancario, ma anche l'obbligo di notifica al contribuente dell'atto di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione. Le quattro mozioni hanno ottenuto il parere favorevole in Senato. Valerio Stroppa e Annalinda Giglio, in Italia Oggi, pag. 27 Corretti i valori per calcolare i costi chilometrici delle auto E’ stato corretto un errore sulle tabelle Aci per il 2012. Perciò sono state ripubblicate (sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2012) le tabelle annuali che determinano il benefit da tassare ai lavoratori dipendenti cui è assegnata un'auto aziendale. L'errore riguardava solo alcuni modelli a gasolio fuori produzione. Maurizio Caprino, in Il Sole 24 Ore, pag. 32 Per l’approfondimento si veda in questa rivista l’Aggiornamento Ufficio paghe. Perdita di chance, risarcimento senza tasse Con la sentenza numero 29579 del 29 dicembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che non sono imponibili le somme corrisposte al lavoratore a titolo di risarcimento per la perdita di chance, in quanto non ha natura reddituale. Debora Alberici, in Italia Oggi, pag. 28 Il mille proroghe al rush finale Il milleproroghe (D.L. n. 216/2011) approda alla Camera dei deputati. Il testo del decreto contiene fra i capitoli principali il rifinanziamento per il 2012 degli ammortizzatori sociali e una serie di adempimenti fiscali la cui scadenza è procrastinata. Simona D'Alessio, in Italia Oggi, pag. 32 Il fermo e l'ipoteca mai insieme Con la sentenza n. 177 dell'11 novembre 2011, la Commissione tributaria provinciale di Bari, seconda sezione, ha stabilito che Equitalia deve evitare gli eccessi di cautela. Fermi e ipoteche non possono coesistere: pertanto l'agente della riscossione non può disporre il fermo di un'autovettura di un agente di commercio, se ha già iscritto ipoteca sull'immobile del debitore per un importo pari al doppio del debito fiscale. Sergio Trovato, in Italia Oggi, pag. 33

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1 Contratto "atipico" per un giovane su quattro Secondo i dati Isfol, diffusi il 10 gennaio 2012, a fine 2010 sarebbero stati espulsi dal mercato circa mezzo milione di lavoratori atipici. E' l'effetto della recessione che sta colpendo la nostra economia. In cifra assoluta, si è passati dai 3,6 milioni del 2006 ai 3.155.000 di fine 2010, con una contrazione di questo settore del mercato del lavoro del 13,8%. Davide Colombo, in Il Sole 24 Ore, pag. 15 Incentivi al lavoro limitati Dal 1° gennaio 2012 è possibile licenziare per raggiungimento del limite di età pensionabile a 70 anni, ma solo nelle aziende con più di 15 dipendenti. Per le aziende più piccole, invece, continua a valere il limite dell'età pensionabile ordinaria (per quest'anno 66 anni). E’ quanto emerge dalla lettura delle norme contenute nella riforma pensionistica (D.L. n. 201/2011). Nevio Bianchi e Barbara Massara, in Il Sole 24 Ore, pag. 16 Il contributo integrativo riconfermato a quota 4% Il contributo integrativo dei dottori commercialisti torna al 4%. E’ stato approvato dal Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, il decreto che recepisce la delibera della relativa Cassa di previdenza, assunta il 24 maggio 2011. Chi ha emesso le fatture nei primi dieci giorni del 2012, applicando il contributo del 2%, quindi, dovrà emettere una nota di debito per recuperare il restante 2%. L. D. S., in Il Sole 24 Ore, pag. 32 Le domande Inail vanno online Con la circolare n. 1/2012, l'Inail ha confermato che la liquidazione relativa al biennio 2011 (saldo) 2012 (acconto), in scadenza il 16 febbraio 2012, dovrà essere effettuata con modalità telematiche entro il termine del 16 marzo 2012. Resta ferma la scadenza del 16 febbraio, per il pagamento dei premi dovuti e per le richieste di riduzione del premio anticipato. Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 37 Rifiuti, condanna Ue La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha accolto il ricorso di 18 cittadini campani (13 dei quali residenti nel comune di Somma Vesuviana), ravvisando nella condotta del governo italiano la violazione degli articoli 8 (diritto al rispetto per la vita privata e familiare) e 13 (diritto a rimedi efficaci per rimediare al danno subìto) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Secondo la Corte, dunque, non c'è stata nessuna causa di forza maggiore dietro l'emergenza ambientale in Campania, ma solo l'inadeguatezza delle autorità italiane che non sono state in grado di assicurare un livello adeguato di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti. Francesco Cerisano, in Italia Oggi, pag. 34

Giovedì 12 gennaio 2011

Mobilità prorogata Con un decreto del 5 gennaio 2012 firmato dai Ministri del lavoro e dell'economia arriva il via libera alla proroga degli ammortizzatori sociali per i lavoratori che nel 2011 non sono potuti andare in pensione con le regole previgenti al 2011, perché in numero superiore al contingente di 10 mila unità. Essi dunque continueranno a percepire le prestazioni a sostegno del reddito (mobilità o prestazioni a carico dei fondi di solidarietà), per una durata pari al maggior tempo di attesa per ricevere la pensione. Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 29 Il Santo patrono rimane festivo Il segretario generale dell'Anci, è intervenuto con una nota per chiarire che la

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1 festività dei Santi patroni rimane confermata, almeno per il 2012, in quanto non è stato emanato il decreto attuativo. Francesco Cerisano, in Italia Oggi, pag. 25

Venerdì 13 gennaio 2011

Dallo sconto Irap al taglio del cuneo: i bonus anti-crisi L'articolo 2 D.L. n. 201/2011 prevede una riduzione del carico fiscale sul costo del lavoro, grazie alla riduzione del cuneo fiscale e alla deducibilità integrale ai fini delle imposte dirette dell'Irap relativa al costo del personale. Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, l'intero ammontare dell'Irap relativo alle spese per il personale dipendente e assimilato sarà deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo. Aumenta la deduzione forfettaria dalla base imponibile Irap riconosciuta ai contribuenti per ogni lavoratrice, e per i lavoratori con meno di 35 anni, impiegati a tempo indeterminato nel periodo di imposta. Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce, in Il Sole 24 Ore, pag. 31 "Credito" al Sud in stand by Non è ancora operativo l’incentivo varato dal decreto sviluppo (D.L. n. 70/2011, articolo 2). Amedeo Sacrestano, in Il Sole 24 Ore, pag. 32 Contributi alleggeriti per i giovani apprendisti Il Testo Unico sull’apprendistato (D. Lgs. n. 167/2001), ha previsto, fino al 2016, che i datori di lavoro che assumono apprendisti pagano contributi per il 10 per cento, se hanno più di 9 dipendenti, e addirittura non pagano nulla se hanno un numero dipendenti che non supera le 9 unità. Dal 2016, se non sarà decisa una proroga, per le imprese fino a 9 dipendenti la contribuzione non sarà più pari a zero, ma seguirà una regola che prevede la crescita progressiva con il passare degli anni: 1,5% il primo anno, 3% il secondo, 10% il terzo anno. Gianpiero Falasca, in Il Sole 24 Ore, pag. 33 Tessera di riconoscimento per mediatori e agenti Con quattro decreti del Ministero dello Sviluppo economico si stabiliscono nuove regole per mediatori e agenti di commercio. I decreti, che entreranno in vigore il 12 maggio 2012, fanno seguito alla soppressione di tre ruoli e di un elenco contenenti le abilitazioni di mediatori, mediatori marittimi, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri, avvenuta con il D. Lgs. n. 59/2010. I nuovi decreti prevedono gli adempimenti necessari all'iscrizione nel Registro imprese e nel Repertorio economico amministrativo (Rea). Alessandro Selmin, in Il Sole 24 Ore, pag. 39

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Verbale unico

I Percorsi e le procedure

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Indicazioni operative agli Ispettori Inps

Argomento

L'introduzione del verbale unico e le novità del “collegato lavoro”, con

la prevista estensione a tutto il personale ispettivo dei poteri di diffida,

hanno reso necessario affrontare le problematiche connesse alle

possibili ricadute dei nuovi adempimenti sul modello organizzativo

dell'area controllo flussi.

Novità

Con il messaggio 441/2012, l’Inps ha impartito ai propri uffici le

direttive inerenti la gestione dei verbali ispettivi dal momento

della definizione dell'ispezione fino al momento dell'eventuale

trasmissione del rapporto ex art. 17 Legge 689/81 alla Direzione

Territoriale del lavoro competente per territorio.

Riferimenti ▪▪▪ INPS, Determinazione n. 282 del 25 luglio 2011 ▪▪▪ INPS, Messaggio n.

441 del 9 gennaio 2012.

Premessa

Con il Messaggio 441/2012, l’Inps ha impartito ai propri uffici le direttive inerenti la

gestione dei verbali ispettivi dal momento della definizione dell'ispezione fino al momento

dell'eventuale trasmissione del rapporto ex art. 17 Legge 689/81 alla Direzione Territoriale

del lavoro competente per territorio.

Tali direttive troveranno attuazione per la gestione di tutte le ispezioni definite con

l'emissione del verbale unico.

In particolare, si stabilisce che copia del verbale unico regolarmente notificato,

unitamente agli allegati ritenuti necessari per la successiva gestione del credito, è

trasmessa all'Unità Organizzativa deputata all'Accertamento e Gestione del credito.

Tale UO è pertanto responsabile della verifica dell'assolvimento da parte dell'azienda

degli adempimenti formali oggetto di diffida o di contestazione con riferimento alle

scadenze stabilite.

La gestione del verbale ispettivo, precisa l’Istituto, prevede i seguenti passaggi:

1. trasmissione del verbale ispettivo, all'Unità Organizzativa deputata

all'Accertamento e Gestione del credito;

2. controlli relativi agli illeciti amministrativi. Il trasgressore o l'obbligato

solidale devono fornire prova, all'Ente notificante, del pagamento delle somme

contestate a titolo di sanzione amministrativa mediante esibizione dell'originale del

versamento tramite il modello predisposto per il pagamento (F23);

3. controlli relativi agli illeciti penali.

STEFANIA ALTIERI

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Così come specificato dalla Circolare n. 121/1992, resta di competenza degli

ispettori verbalizzanti l'inoltro delle segnalazioni, ex art. 19 L. 413/1991,

all'amministrazione finanziaria.

Allo stesso modo, l'ispettore verbalizzante continuerà a curare la predisposizione

della denuncia di reato, per le ipotesi diverse dall'omesso versamento delle quote a

carico dei lavoratori, che sarà inoltrata dal direttore di sede all'A.G. competente per

territorio.

Illeciti amministrativi e illeciti penali

Al fine di agevolare la lettura del verbale unico, l’Istituto riepiloga sinteticamente i

“percorsi procedimentali” che ciascun verbale può seguire.

VERBALE CONTESTA ILLECITI AMMINISTRATIVI EX L. 689/81 DIFFIDABILI

L'ispettore, nella «Sezione I/A Diffida» del verbale unico, assegna al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido il termine di 30 giorni per la regolarizzazione (intendendosi per tale sia il versamento dei contributi, che l'assolvimento degli adempimenti formali oggetto di diffida).

In caso di adempimento entro il predetto termine, il trasgressore è ammesso al pagamento di una

sanzione pari al minimo edittale con pagamento consentito entro il

15° giorno dalla scadenza di cui al precedente punto (e cioè entro il 45° giorno dalla notifica del verbale).

In caso di mancato adempimento alla diffida nei termini assegnati, il trasgressore è ammesso al

pagamento della sanzione ridotta ex art. 16 L. 689/81 entro il

termine di 60 giorni (importo pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo).

ADEMPIMENTO SPONTANEO NEL CORSO DELL'ISPEZIONE

In caso di adempimento spontaneo del datore di lavoro nel corso dell'ispezione,

l'ispettore sul verbale unico evidenzia la circostanza nell'apposita «Sezione I/B c.d.

Diffida ora per allora», ammettendo il trasgressore al pagamento della sanzione

minima entro il termine di giorni 15 dalla data di notifica del verbale di

accertamento.

In mancanza di adempimento entro il termine dei 15 giorni, il trasgressore è

ammesso al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, ex art 16

della L. 689/81, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento giusta

preventiva previsione evidenziata in verbale.

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Si ricorda che tutti i termini sopra descritti sono assolutamente perentori e

quindi, non ammettono deroghe.

VERBALE CONTESTA ILLECITI AMMINISTRATIVI EX L. 689/81 NON DIFFIDABILI

L'ispettore assegna il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale per il pagamento

della sanzione amministrativa in misura ridotta (importo pari al doppio del minimo o

ad un terzo del massimo).

VERBALE CONTESTA REATO OMESSO VERSAMENTO RITENUTE OPERATE

Nelle ipotesi di mancato versamento delle ritenute operate ai lavoratori o ai

collaboratori, l’ispettore assegna il termine di 3 mesi dalla notifica del verbale per la

regolarizzazione, termine che non interferisce con quello più breve, di giorni 30,

assegnato al datore di lavoro per il pagamento della contribuzione evasa.

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Antiriciclaggio

Dal 1° febbraio si applicano le prime sanzioni

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La norma si applica dal 6 dicembre ma le sanzioni seguono decorrenze diverse

Novità

Il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 ha

previsto l’abbassamento a 1.000 euro del limite dell’uso del contante e

di titoli al portatore.

La norma si applica dal 6 dicembre 2011, tuttavia, per le transazioni

avvenute per importi pari o superiori a 1.000 euro (ma comunque inferiori

a € 2.500), tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012 non saranno

irrogate sanzioni.

Per la regolarizzazione dei libretti di deposito è previsto invece un po’ più

di tempo: la riduzione del saldo o l’estinzione del libretto deve avvenire

entro il 31 marzo 2012.

Diverso anche il tempo a disposizione per la Pubblica amministrazione:

le transazioni saranno effettuate, nel rispetto del limite imposto, dal 7

marzo 2012.

Riferimenti ▪▪▪ Art. 12, comma 1 del D.L. n. 201/2011.

Premessa

Come noto, l’art. 12, comma 1 del D.L. n. 201/2011, ha ridotto, con decorrenza dal 6

dicembre 2011 a € 1.000 il limite per l’utilizzo di:

denaro contante;

assegni bancari o postali/circolari;

vaglia postali o cambiari;

libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Al riguardo, si fa presente che a norma del comma 1 dell'art. 49, D. Lgs. n. 231/2007 la

limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e si applica anche

alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono

“artificiosamente frazionati”.

Denaro contante

In conseguenza della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante, i

trasferimenti eccedenti il limite devono essere eseguiti per il tramite d’intermediari abilitati

(banche, Poste, ecc.).

STEFANIA ALTIERI

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Si ritiene applicabile anche in questa circostanza quanto previsto dal MEF, nella Circolare

del 20 marzo 2008, n. 33124, con riferimento all’analoga questione emersa in occasione

della riduzione del limite ad opera dell’art. 49, D. Lgs. n. 231/2007: gli assegni emessi

prima del 6 dicembre 2011, per importi pari o superiori al nuovo limite e presentati alla

banca successivamente a tale data sono da considerare regolari.

Focus

Assegni circolari

Con riferimento agli assegni, l’art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007, stabilisce che le banche e le

Poste devono rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità.

La clausola di non trasferibilità va posta anche su assegni circolari e vaglia postali o

cambiari.

E’ ancora possibile rilasciare moduli in forma libera (privi cioè della clausola di non

trasferibilità), alle seguenti condizioni:

a seguito di una specifica richiesta scritta presentata dal soggetto interessato alla banca

o alle Poste;

pagando € 1,50 a titolo d’imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in

forma libera o per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in

forma libera.

Detti assegni e vaglia trasferibili potranno essere utilizzati esclusivamente per

importi inferiori a € 1.000.

Libretti di deposito bancari o postali al portatore

Il saldo dei libretti di deposito al portatore non può essere pari o superiore a € 1.000.

Se il libretto di deposito ha saldo superiore al limite deve essere regolarizzato, entro il 31

marzo 2012.

DIVIETO DEL TRASFERIMENTO DI CONTANTI AL DI SOPRA DEL LIMITE

E’ stato introdotto perché resti

traccia della transazione negli

archivi tenuti dagli intermediari

abilitati.

Esiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita

dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce.

MODALITA’ DI REGOLARIZZAZIONE DEL LIBRETTO AL PORTATORE

RIDUZIONE DEL

SALDO A UNA

SOMMA INFERIORE

AL LIMITE

ESTINZIONE DEL LIBRETTO

TRASFORMAZIONE

DEL LIBRETTO IN NOMINATIVO

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Inoltre, quando si trasferisce un libretto al portatore con il saldo inferiore a 1.000 euro il

cedente deve comunicare alla banca emittente, entro 30 giorni, i dati identificativi del

cessionario, la sua accettazione e la data del trasferimento.

Sistema sanzionatorio

Riportiamo di seguito, in tabella, le possibili violazioni e le corrispondenti sanzioni.

VIOLAZIONE SANZIONE

trasferimento di denaro contante pari

o superiore a 1.000;

emissione di assegni bancari e postali

di importo pari o superiore a €

1.000

emissione di assegni circolari, vaglia

postali o cambiari senza indicazione

del nome/ragione sociale del

beneficiario e/o senza clausola di

non trasferibilità;

emissione di assegni all’ordine del

traente non girati direttamente per

l’incasso a una banca/Poste.

Per importi fino a 50.000 euro

sanzione dall’1% al 40% dell’importo

trasferito,

fermo restando l’importo minimo della

sanzione pari a € 3.000.

Per importi superiori a 50.000 euro

sanzione dal 5% al 40% dell’importo

trasferito,

fermo restando l’importo minimo della

sanzione pari a € 3.000.

Libretti di deposito al portatore

esistenti al 6.12.2011 con saldo pari o

superiore a € 1.000, non estinti né ridotti

nel saldo entro il 31.3.2012.

Con saldo di 3000 euro o superiore

sanzione dal 10% al 20% del saldo,

fermo restando l’importo minimo della

sanzione pari a € 3.000.

Con saldo inferiore a 3000 euro

sanzione pari al saldo del libretto stesso.

Come già anticipato in premessa, alle violazioni commesse nel periodo transitorio, si

applicano sanzioni, come meglio esplicitato di seguito.

Violazione commessa

Importo pari o

superiore a € 1.000 e

inferiore a € 2.500

Importo superiore

a € 2.500

Trasferimenti di denaro in

contanti tra il 6 dicembre 2011 e il

31 gennaio 2012

Nessuna sanzione si applica la sanzione

Emissione di assegni “trasferibili”

tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio

2012

Nessuna sanzione si applica la sanzione

Libretti di deposito bancari o

postali al portatore esistenti fra il

6 dicembre 2011 e il 31 marzo 2012

Nessuna sanzione si applica la sanzione

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Obbligo di comunicazione

L’art. 51 comma 1 del D. Lg.s. 231/2007 prevede che i soggetti, tenuti al rispetto degli

obblighi in materia di antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti dal

lavoro, CAF, altri soggetti che svolgono attività in materia contabile e tributaria, ecc.),

debbano informare il Mef, del verificarsi d’infrazioni all’uso del contante riscontrate

nell’esercizio della propria attività.

Così testualmente:

“i destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e

nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle

disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50

ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze

per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge

24 novembre 1981, n. 689”.

Si evidenzia, a tale proposito, che:

il D.M. 17. Novembre 2011, modificando la competenza territoriale degli uffici, ha

previsto che a decorrere dal 30 novembre 2011 i soggetti interessati agli obblighi

antiriciclaggio devono trasmettere dette comunicazioni alle competenti

Ragionerie territoriali dello Stato.

il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 (da convertire entro il 4 febbraio 2012), all’art.

12 comma 11 ha aggiunto all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21

novembre 2007, n. 231, (..) in fine, le seguenti parole: “e per la immediata

comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i

conseguenti controlli di natura fiscale”.

Conseguentemente, le violazioni relative all’utilizzo del denaro contante, nonché quelle in

materia di assegni “liberi” e libretti al portatore, devono essere comunicate dagli intermediari

finanziari e dai professionisti che ne vengono a conoscenza, entro 30 giorni:

alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato per la contestazione e gli altri

adempimenti;

all’Agenzia delle Entrate, per l’attivazione dei controlli di natura fiscale.

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Argomento

L'utilizzo di auto aziendali da parte dei dipendenti e collaboratori porta

delle conseguenze dal punto di vista retributivo, contributivo e fiscale, sia

per il datore di lavoro o committente, sia per il lavoratore.

Novità

Sono state pubblicate le tabelle con i costi chilometrici elaborati dall’ACI

per l’individuazione del fringe benefit 2012, derivante dall’utilizzo

promiscuo degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori aziendali.

Riferimenti

▪ Art. 51, comma 4, Dpr. N. 917/1986 ▪ Agenzia delle Entrate, Comunicato

del 28 dicembre 2011 (G. U. n. 301 del 28 dicembre 2011 S.O. n. 279) ▪

Agenzia delle Entrate, Comunicato del 9 gennaio 2012 (G. U. n. 6 del 9

gennaio 2012 S.O. n. 10).

Premessa

Nel supplemento ordinario n. 279 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2011,

sono state pubblicate le tabelle dei costi chilometrici da utilizzare nel 2012 per

calcolare il reddito da assoggettare a ritenute e contributi dei veicoli aziendali (di

proprietà, in leasing, a noleggio, eccetera) assegnate a dipendenti o

collaboratori coordinati, ad uso promiscuo.

Successivamente, le tabelle sono state rettificate e nel supplemento

ordinario n. 10 della Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2012 sono

state pubblicate le nuove tabelle.

LA LETTURA DELLE TABELLE

Le tabelle sono suddivise per:

tipo di alimentazione (benzina, gasolio, gpl/metano);

autoveicoli in produzione e fuori produzione.

Se il veicolo non è presente nella tabella (perché, per esempio, si tratta di nuovo

modello), l'ammontare del reddito in natura va determinato prendendo a riferimento

quello che risulta più simile, per caratteristiche [Circolare ministeriale 326/1997].

Nell’ultima colonna si legge il valore del fringe benefit utile per la valutazione dei

veicoli aziendali ad uso promiscuo.

La tematica dell'utilizzo di auto aziendali, peraltro affrontata periodicamente, si presenta

articolata; è possibile, infatti, distinguere le seguenti ipotesi di utilizzo

dell’autovettura da parte del dipendente.

ROMINA DE BELLIS

aumenti intorno al 5% rispetto al 2011

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Utilizzo del veicolo per scopo esclusivamente personale

Si determina:

in capo al dipendente, un fringe benefit valutabile secondo le regole del "valore

normale" [articolo 9 del Tuir], riferendosi cioè al valore di mercato del noleggio di

quel determinato tipo e modello di veicolo;

in capo all’impresa, la deduzione del costo limitata al valore del fringe benefit

attribuito al dipendente;

Utilizzo del veicolo esclusivamente per fini aziendali

Si determina:

in capo al dipendente, nessun fringe benefit;

in capo all’impresa, la deducibilità in applicazione delle regole generali previste

dall’art. 164 del Tuir; ossia deducibilità integrale per i beni esclusivamente

strumentali, limitata al 40% negli altri casi.

Utilizzo promiscuo del veicolo

Si determina:

in capo al dipendente, un fringe benefit calcolato sulla base delle Tariffe Aci;

in capo all’impresa, la deduzione del 90% dei costi relativi all’autovettura;

IPOTESI D’UTILIZZO DEL VEICOLO DA PARTE DEL LAVORATORE

Promiscuo (sia ad uso aziendale sia ad uso personale)

Esclusivamente

personale

Esclusivamente

per fini aziendali

EFFETTI DELL’UTILIZZO DEL VEICOLO PER IL LAVORATORE

Promiscuo (sia ad uso aziendale sia ad uso personale)

Esclusivamente

personale

Esclusivamente

per fini aziendali

fringe benefit

calcolato sulla base

delle Tariffe Aci

compenso in natura

calcolato sulla base

del valore normale

(listini di noleggio)

nessun compenso in

natura

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USO PROMISCUO E DEDUCIBILITA’ PER L’IMPRESA: CONDIZIONI E LIMITI

Le spese del veicolo sono deducibili in misura ridotta pari al 90%.

La deducibilità del costo non è soggetto ad alcun massimale.

La deduzione è subordinata al fatto che l’utilizzo promiscuo del veicolo da parte

del dipendente avvenga per la maggior parte del periodo d’imposta.

La percentuale di deducibilità va applicata ai costi complessivi riferiti ai veicoli, al lordo

del fringe benefit determinato in capo al dipendente.

Uso promiscuo del veicolo: determinazione del reddito imponibile

Le regole che disciplinano la tassazione dei veicoli dati in uso promiscuo sono

contenute nell’art. 51, comma 4, lett a) del Tuir, il quale prevede che il valore del

fringe benefit è pari al:

30% dell'importo che corrisponde a una percorrenza convenzionale di

15.000 chilometri, importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio

desumibile dalle tabelle Aci, elaborate entro il 30 novembre di ciascun anno e

comunicate al Ministero dell’economia e della Finanza che, attraverso l’Agenzia delle

Entrate, provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo

d’imposta successivo, al netto degli importi eventualmente trattenuti o addebitati al

lavoratore.

La regola vale anche per i collaboratori coordinati e continuativi e per

gli amministratori, il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente.

L'importo, così definito, deve essere inteso come un mero forfait, che quindi

prescinde:

da qualsiasi applicazione o considerazione in tema di costi effettivamente

sostenuti dal dipendente o collaboratore;

dall'effettiva percorrenza raggiunta nel corso dell'anno, essendo del tutto

irrilevante il fatto che il dipendente sostenga o meno alcuni o tutti i costi compresi

nella base di determinazione del costo di percorrenza.

EFFETTI DELL’UTILIZZO DEL VEICOLO PER L’AZIENDA

Promiscuo (sia ad uso aziendale sia ad uso personale)

Esclusivamente

personale

Esclusivamente

per fini aziendali

deduzione del 90% dei costi relativi all’autovettura (vedi riquadro)

deduzione del valore

del compenso in

natura attribuito al

lavoratore

deducibilità dei costi

secondo le regole

generali

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Se il valore del benefit auto, dedotto quanto pagato dal lavoratore dipendente o

assimilato, è inferiore a € 258,23 annui, il reddito in natura:

non è tassato e

non è assoggettato a contribuzione.

Focus

Il compenso in natura deve essere rapportato al periodo dell’anno (in

trecentosessantacinquesimi) durante il quale il lavoratore ha utilizzato o poteva

utilizzare in modo promiscuo il veicolo.

Deve essere considerato il numero dei giorni per i quali il veicolo risulta

assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.

Se al dipendente sono trattenute o addebitate delle somme, nello stesso periodo

d'imposta, per l’utilizzo del veicolo, esse devono essere sottratte dal valore del

veicolo stabilito convenzionalmente con riferimento alle tariffe Aci.

Dette somme, trattenute o addebitate al lavoratore, devono essere fatturate

e computate al lordo dell'IVA.

Esempio

Un’auto è assegnata al lavoratore in uso promiscuo per 200 giorni;

Ipotizziamo per facilitare i conteggi che il fringe benefit annuale sia di € 1.000,00;

Ragguagliato all’anno il benefit diventa:

200/365= 0,5479; 0,5479 X 1.000,00= € 547,9;

Se al lavoratore è addebitata la somma di € 100,00

Il fringe benefit diviene: 447,9 (547,9 - 100,00)

Se il valore complessivo del fringe benefit, riconosciuto al lavoratore (anche da parte di

altri datori di lavoro) e calcolato applicando i criteri sopra esposti, nel corso del periodo

d’imposta interessato, non eccede i 258,23 euro, questo è escluso (art. 51, comma 3,

Dpr n. 917/1986) dalla base imponibile.

Se l’azienda, oltre al veicolo, fornisce gratuitamente anche il box o il posto macchina,

il valore di quest’ultimo è valutato separatamente ed è imponibile per il suo valore

normale (art. 9, Tuir).

L’assoggettamento a contributi e ritenute del valore del benefit avviene nel periodo di

paga, quindi:

per i lavoratori dipendenti, in genere, mensilmente;

per collaboratori coordinati e continuativi e per gli amministratori, invece si

fa riferimento al sistema periodico di pagamento previsto dalle delibere e dagli

accordi.

Si ricorda che, tutto quanto esposto con riferimento alla tassazione vale anche per la

contribuzione previdenziale e assistenziale, per effetto dell’armonizzazione disposta dal

D. Lgs. n. 314/1997.

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Uso del veicolo aziendale e determinazione del TFR

In più occasioni la Corte di Cassazione1 ha precisato che il controvalore in natura del

veicolo, concesso al lavoratore a titolo non oneroso, deve essere computato nella

base di calcolo del TFR.

In sede di contrattazione collettiva (di qualsiasi livello) può essere

stabilita l’esclusione dalla base di calcolo del Tfr.

________________________________________

Note 1 Si vedano le sentenze 16129 del 15 novembre 2002, n. 19616/2003 e n.

11644/2004.

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CCoonnttrroollllii dd’’iinniizziioo aannnnoo LL’’aaggeennddaa ddii llaavvoorroo __________________________________________________________________________ Le verifiche da fare prima di elaborare le paghe di gennaio

Argomento

I cambiamenti normativi e gli aggiornamenti in materia fiscale e contributiva, lo sappiamo bene, intervengono tutti i mesi. Tuttavia, questo rimane, pur sempre, un periodo in cui si ripetono i controlli e si avviano le operazione propedeutiche alla elaborazione delle paghe del nuovo anno.

Premessa Nuovo anno. E con l’inizio d’anno, negli uffici di elaborazione delle paghe si da avvio a quelle attività propedeutiche all’elaborazione delle paghe: per prime quelle di gennaio. Si tratta per lo più di aggiornare i dati tabellari e la documentazione di ditte clienti e dei loro lavoratori. Pensando di agevolare il lavoro proponiamo un riepilogo delle principali incombenze.

PROMEMORIA D’INIZIO ANNO

→→→ Aggiornamento delle anagrafiche dei lavoratori

→→→ Raccolta delle dichiarazioni relative alle detrazioni

→→→ Aggiornamento delle tabelle: fiscali, contributive, contrattuali e altre

→→→ Rivalutazione Tfr e calcolo dell’imposta sostitutiva dell’11% sulle rivalutazioni

Aggiornamento delle anagrafiche dei lavoratori Addizionali all’Irpef Le norme stabiliscono che l’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef da applicare è quella fissata dalla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’addizionale; l’aliquota dell’addizionale comunale da applicare è quella del comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale al 1º gennaio dell’anno di riferimento.

Va controllato la corretta indicazione del domicilio fiscale dei lavoratori nel “gestionale paghe” ed eventualmente va modificata.

ROMINA DE BELLIS

Verifica

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Comunicazione ai lavoratori sulle detrazioni fiscali Come noto, il datore di lavoro/sostituto d’imposta riconosce in busta paga le detrazioni d’imposta che il lavoratore dichiara, precisando le condizioni di spettanza e impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni. Si ricorda anche che, dal 14 maggio 2011, per effetto degli interventi di cui all’art. 7, c. 2, lett. e), nn. 1.1 e 1.2, del D.L. n. 70/2011, è venuto meno l’obbligo della ripetizione annuale della comunicazione. Il sostituto d’imposta è ora tenuto a riconoscere le detrazioni per familiari a carico sulla base dell’ultima dichiarazione presentata dal lavoratore dipendente o assimilato. In ogni caso, l’inizio dell’anno resta una buona occasione per ricordare ai lavoratori dipendenti e assimilati l’obbligo di comunicare eventuali modifiche alla situazione dei carichi familiari e che l’omissione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 del D. Lgs. n. 471/1997 (sanzione amministrativa da un minimo di € 258 ad un massimo di € 2.065). Soggetti non residenti Dal 2007 e fino allo scorso anno 2011, per effetto dell’art. 1, c. 1324 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), derogando alla disposizione di cui all’art. 24, c. 3, ultimo periodo, del Tuir, erano riconosciute, ai soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia. Per il 2012 la deroga non è stata prevista, con la conseguenza che, già da gennaio, sarà possibile attribuire unicamente le detrazioni in funzione del reddito (art. 13 del Tuir) e quelle di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), b), g), h), h-bis) e i) del Tuir. Aggiornamento delle tabelle A ogni inizio anno è necessario provvedere all’aggiornamento delle tabelle presenti nel “gestionale paghe”. Le tabelle interessate all’aggiornamento sono:

→→→ le tabelle fiscali (es. scaglioni e aliquote Irpef, detrazioni per carichi di famiglia e altre

detrazioni, addizionali comunali e regionali all’Irpef);

→→→ le tabelle contributive (es. aliquote contributive, minimali e massimali di retribuzione

imponibile, quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale,

retribuzioni convenzionali, importi che non concorrono alla formazione del reddito di

lavoro dipendente);

→→→ le tabelle contrattuali;

→→→ altre tabelle (costi chilometrici, indici Istat, ecc.).

Sappiamo che tutti gli anni, le circolari contenenti i minimali, i massimali, i salari convenzionali e gli altri valori necessari al calcolo delle contribuzioni dovute per la previdenza, sono pubblicate a fine gennaio o nei primi giorni del mese di febbraio. Regolarmente ci si trova quindi a effettuare successivamente anche le regolarizzazioni. Rivalutazione del Tfr Appuntamento a inizio anno anche con la rivalutazione delle quote annuali di Tfr e con il calcolo dell’imposta sostitutiva dell’11% sulle quote di rivalutazione del Fondo Tfr.

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