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RISCHIO BIOLOGICO TITOLO X DL 9.4.2008 N.81 Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici

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RISCHIO BIOLOGICO

TITOLO X DL 9.4.2008 N.81

Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative

nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici

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• Agente biologico : qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni

• Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico

• Coltura cellulare : il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari

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CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI• Gruppo 1 : agente con poche probabilità di

causare malattie• Gruppo 2 : può causare malattie, senza

propagarsi alla comunità; è curabile e prevenibile (vaccinazione)

• Gruppo 3: può causare malattie gravi, può propagarsi; è curabile e prevenibile

• Gruppo 4 : può causare malattie gravi, ad elevato rischio di propagazione, poco curabile e prevenibile.

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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

• Gruppo 2 e Gruppo 3: all’organo di vigilanza territoriale almeno 30 gg prima dell’inizio dell’attività, corredata da DVR

• Gruppo 4 : Autorizzazione Ministero Salute (corredata da comunicazione all’organo di vigilanza come sopra)

ARRESTO – PENA PECUNIARIA

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DVRdeve contenere:

• CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI• INFORMAZIONE SULLE MALATTIE CORRELATE• POTENZIALI EFFETTI ALLERGICI E TOSSICI• PRESENZA DI LAVORATORI CHE HANNO

CONTRATTO MALATTIE• RAPPORTI DI PERICOLOSITA’ AGGIORNATI• SINERGISMO TRA AGENTI BIOLOGICI

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In presenza di rischio

Il Datore di Lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione dei lavoratori agli agenti biologici

e assicuraAdeguati servizi sanitari (docce, lavaggi oculari,

antisettici) e indumenti protettivi.Misure di manipolazione, decontaminazione e

smaltimento senza rischio di materiali e rifiuti

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Le misure di contenimento

• Specifiche per laboratori e stabulari e corrispondenti al gruppo di rischio di agente biologico

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In presenza di attività a rischio

• I Lavoratori devono essere adeguatamente informati del rischio e formati su precauzioni, misure igieniche, procedure da seguire e misure da adottare per

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SORVEGLIANZA SANITARIA

• Per tutti lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute. Dovendo/Potendo adottare misure specifiche di protezione e prevenzione ( es. vaccinazione ).

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Registro degli esposti edegli eventi accidentali

• Sono iscritti i lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 e/o 4

• E’ tenuto a cura del Medico Competente• Una copia allo SPISAL , all’Istituto Superiore di

Sanità ed all’ISPESL• Viene costantemente aggiornato ( assunzioni,

cessazioni, annotazioni individuali)

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Registro dei casi di malattia e di decesso

• Tenuto presso l’ISPESL• Aggiornato dalle segnalazioni dei medici o

dalle strutture che pongono diagnosi dei casi