RIPRESA DEL CONSIGLIO - Ore 10:35 - MOZIONE, A FIRMA...

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RIPRESA DEL CONSIGLIO - Ore 10:35 - MOZIONE, A FIRMA DEI CONSIGLIERI FUSCO PERRELLA, CAVALIERE, SABUSCO E MICONE, CON LA QUALE SI CHIEDE AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI PROCEDERE ALLA PROMULGAZIONE DEL NUOVO STATUTO REGIONALE E AL RITIRO DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 160 DEL 15/04/2013 – NON APPROVAZIONE. PRESIDENTE NIRO: Riprendiamo i lavori del Consiglio. Iniziamo con il primo punto all’ordine del giorno: “Mozione a firma dei Consiglieri Fusco Perrella, Cavaliere, Sabusco e Micone, con la quale si chiede al Presidente della Giunta regionale di procedere alla promulgazione del nuovo Statuto regionale e al ritiro della delibera di Giunta regionale n. 160 del 15 – 04 – 2013”. La trattazione era già stata rinviata nella seduta del 7 maggio 2013. Ha chiesto la parola il Consigliere Cavaliere. Ne ha facoltà. CONSIGLIERE CAVALIERE: Presidente, chiedo dieci minuti di sospensione. PRESIDENTE NIRO: Sospensione accolta. (Il Consiglio è sospeso alle ore 10:37)

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RIPRESA DEL CONSIGLIO

- Ore 10:35 -

MOZIONE, A FIRMA DEI CONSIGLIERI FUSCO PERRELLA, CAVALIERE,

SABUSCO E MICONE, CON LA QUALE SI CHIEDE AL PRESIDENTE DELLA

GIUNTA REGIONALE DI PROCEDERE ALLA PROMULGAZIONE DEL NUOVO

STATUTO REGIONALE E AL RITIRO DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE

N. 160 DEL 15/04/2013 – NON APPROVAZIONE.

PRESIDENTE NIRO:

Riprendiamo i lavori del Consiglio. Iniziamo con il primo punto all’ordine del giorno: “Mozione

a firma dei Consiglieri Fusco Perrella, Cavaliere, Sabusco e Micone, con la quale si chiede al

Presidente della Giunta regionale di procedere alla promulgazione del nuovo Statuto regionale e

al ritiro della delibera di Giunta regionale n. 160 del 15 – 04 – 2013”.

La trattazione era già stata rinviata nella seduta del 7 maggio 2013.

Ha chiesto la parola il Consigliere Cavaliere. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE CAVALIERE:

Presidente, chiedo dieci minuti di sospensione.

PRESIDENTE NIRO:

Sospensione accolta.

(Il Consiglio è sospeso alle ore 10:37)

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RIPRESA DEL CONSIGLIO

- Ore 10:49 -

PRESIDENTE NIRO:

Siccome mi chiedono altro tempo e quindi di continuare la sospensione, io prego il

Vicepresidente Monaco di assumere la Presidenza in quanto il sottoscritto deve lasciare l’aula

per impegni fuori regione.

Vi auguro buon lavoro, ci vediamo alla seduta del primo giugno. Grazie.

(Il Consiglio è sospeso alle ore 10:50)

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RIPRESA DEL CONSIGLIO

- Ore 11:22 -

VICEPRESIDENTE MONACO:

Riprendiamo la seduta. Primo argomento all’ordine del giorno: mozione a firma dei Consiglieri

Fusco Perrella, Cavaliere, Sabusco ed altri.

Ha chiesto la parola il Consigliere Fusco. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE FUSCO:

Presidente, è obbligo, visto che sono il primo firmatario, che intervengo per illustrare la

mozione. Signor Presidente del Consiglio, signor Presidente della Giunta, signori colleghi

Consiglieri, è stato necessario proporre questa mozione perché la materia oggetto di discussione

è troppo importante per il Molise. E lo è perché sono state toccate le fondamentali regole

democratiche del nostro contesto sociale; sono stati toccati i principi fondamentali dello Stato,

entrambi presidiati a livello costituzionale.

La legge statutaria, infatti, non è una legge ordinaria, ma gode, nella gerarchia delle fonti del

diritto, del rango costituzionale, essendo deputata a fissare e determinare i fondamenti giuridici

di quelle entità territoriali, sociali, politiche ed amministrative della nostra nazione, che sono le

Regioni. È stato necessario sollevare, in tal senso, il presente dibattito nel momento in cui ci

siamo resi conto che non era intenzione del Presidente della Giunta procedere alla

promulgazione dello Statuto approvato dal precedente Consiglio regionale e pubblicato, lo

ricordo a tutti, anche a quelli che non c’erano, il 28 dicembre del 2012, dopo un percorso politico

importante, raggiunto da questo Consiglio, raggiunto da tutti i Consiglieri regionali, durato 12

anni, e io mi rammarico di non aver potuto approvare lo Statuto quando ero Presidente del

Consiglio regionale, e dopo 42 anni dall’entrata in vigore dell’attuale Statuto. Ricordo a tutti noi

che la nuova Legge statutaria, approvata in questa aula, è stata voluta all’unanimità, tranne il

voto contrario del collega Ciocca, ed è stata votata anche da esponenti che oggi seggono in

questo Consiglio e che sono stati rieletti, esponenti dell’attuale maggioranza, e anche da lei,

signor Presidente della Giunta. Si può affermare, con tutta sicurezza, che le norme in essa

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contemplate, ivi compresa quella relativa alla riduzione a quattro del numero massimo degli

Assessori, sono state volute da tutti, tranne da un Consigliere regionale.

Al di là, infatti, della contesa giuridica che alimenta, da entrambe le parti, questo dibattito, ciò

che sconcerta l’osservatore politico, sia esso un comune cittadino, sia esso esponente

dell’opposizione consiliare, sia esso esponente della maggioranza, è la facilità con la quale sono

state messe in discussione queste importanti norme statutarie proprio da chi le aveva volute ed

approvate.

Per questi motivi ci poniamo una domanda che è di opportunità politica, e la poniamo anche e

soprattutto alla luce di una attenta riflessione ed analisi delle norme che regolano la materia e che

hanno alimentato questo dibattito: signor Presidente, è così necessario, per il Molise, non

promulgare lo Statuto e nominare un nuovo Assessore? E se così è - questa è la domanda forse

più importante - bisogna intervenire sulle norme statutarie non promulgando lo Statuto e

correndo anche il rischio di conseguenze sanzionatorie? Non deve dimenticarsi, infatti, che, a

norma dell’articolo 2 del decreto legge n. 174/2012, convertito nella legge 7/12/2012 n. 213, la

mancata applicazione, tra le altre cose, di quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettere a),

b), d), e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

settembre 2011, n. 148, (è giusto nominare queste leggi per dare sostanza giuridica a tutto quanto

viene detto), ivi compresa la riduzione del numero dei Consiglieri regionali e degli Assessori,

comporterà la riduzione, il Presidente lo sa, dell’80% dei trasferimenti erariali diversi da quelli

destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale, e non

solo. Il mancato adeguamento, per via statutaria, alle suddette norme, comporterà inizialmente

un richiamo ad adempiere entro 90 giorni cui, nell’inerzia, ai sensi del comma 5, dell’articolo 2,

del decreto legge 174, seguirà l’attivazione della rimozione sanzionatoria prevista dall’articolo

126, comma 1, della Costituzione. Rimedio, quest’ultimo, senz’altro applicabile, secondo fonti

costituzionali, come già sostenuto nella mozione, anche nel caso in cui si accerti che lo Statuto

andava promulgato. E’ importante questo passaggio, nel caso in cui si accerti e noi chiederemo

di accertare questo, anche se viene bocciata (sicuramente verrà bocciata questa mozione), perché

non abbiamo i numeri per farla approvare, noi abbiamo già pronto un quesito alla Presidenza del

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Consiglio dei Ministrii. In tal senso deve evidenziarsi, però, che la Regione non è inadempiente,

perché un nuovo Statuto, che recepisce i decreti legge 138 e 174, lo ha già approvato, ma lo

diventerà, indubbiamente, se, rimandando la promulgazione, si procederà anche all’abrogazione

della legge 21/2012, esponendoci così, a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legge 174.

Lei sa, Presidente, ne è convinto e l’ha anche dichiarato, che la legge 21 è una legge ordinaria e

quindi può essere abrogata, però ci sono dei pericoli che noi necessariamente dobbiamo rilevare.

E di questo noi non vorremmo essere corresponsabili, ecco perché la necessità del quesito tanto

detto, entrando nel merito della questione, ribadiamo, innanzitutto, che la promulgazione dello

Statuto è un atto riservato al Presidente della Giunta, ma costituzionalmente dovuto, non essendo

previsto, per il caso delle Leggi regionali, l’istituto del rinvio presidenziale al Consiglio

regionale. Di conseguenza il termine per l’entrata in vigore della legge statutaria non è nella

disponibilità del Presidente, trovando, invece, la sua regolamentazione, secondo noi, nelle norme

costituzionali. Infatti, il termine di tre mesi per la proposizione del referendum consultivo sulla

legge regionale statutaria è fissato dall’articolo 123, comma 6, della Costituzione il quale

stabilisce: “Lo Statuto regionale è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla

sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto

dei componenti del Consiglio regionale.”

Sulla questione l’Avvocatura dello Stato ha espresso il suo parere, secondo noi, però,

incentrando l’attenzione essenzialmente sull’articolo 18 della legge regionale n. 36 del 2005. Per

questo è giunta alla conclusione, l’Avvocatura dello Stato, che la legge statutaria, seppure

approvata e pubblicata, non possa essere promulgata perché il termine di tre mesi per la

proposizione del referendum consultivo, di cui all’articolo 123 della Costituzione, a suo dire, non

è ancora iniziato a decorrere, proprio per effetto del suddetto articolo 18 che l’avrebbe rinviato al

decimo mese successivo all’insediamento del Consiglio regionale.

Premettendo che i pareri espressi in sede consultiva dall’Avvocatura dello Stato - con cui la

Regione Molise ha la convenzione legale - non sono in alcun modo vincolanti, si esprime in

questa sede il disaccordo sull’interpretazione data, in questo parere, dell’articolo 18 della legge

regionale n. 36 del 2005. La Carta Costituzionale, infatti, non ci fornisce alcun margine di azione

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e di interpretazione perché non solo stabilisce quale debba essere il termine per la proposizione

delle istanze referendarie consultive in tema di leggi statutarie regionali, tre mesi, ma ne fissa,

con precisione, anche il decorso dalla pubblicazione.

Quindi, per una corretta interpretazione e comprensione della questione oggetto della presente

mozione, occorre far riferimento, ancor prima che alla legge regionale n. 36 del 2005, proprio

alla Costituzione della Repubblica le cui norme, come è noto, non sono assolutamente derogabili

dalle leggi ordinarie nazionali e regionali.

Ciò detto, è opportuno coordinare, per il caso di specie, le disposizioni previste dalla legge

regionale n. 36 del 2005 con il dettato di cui al citato articolo 123 della Costituzione, per fare

chiarezza sull’estensione applicativa delle norme contenute nella suddetta legge regionale, che è

stata oggetto unico del parere dell’Avvocatura dello Stato.

Innanzitutto l’articolo 3 della legge regionale n. 36 del 2005, in applicazione proprio dell’articolo

123, comma 6, della Costituzione, stabilisce: “Il termine di tre mesi - questo sarà oggetto di

richiesta di parere – per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la

presentazione delle sottoscrizioni richieste, inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della

pubblicazione di cui al comma 2.”, ovvero dal giorno successivo alla pubblicazione della legge

regionale di approvazione dello Statuto. Tale norma fissa, dunque, con espressa precisione, il

tempo di decorso e di scadenza per la presentazione delle istanze del referendum, ovvero per la

raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni finalizzate presso il Consiglio regionale delle

richieste di referendum consultivo regionale. Ciò vuol dire - e non potrebbe essere altrimenti

vista la norma inderogabile dell’articolo 123, comma 6, della Costituzione - che esiste un solo

termine di tre mesi, non modificabile per via legislativa ordinaria, entro il quale presentare le

richieste referendarie, ovvero procedere alla raccolta, alla presentazione delle sottoscrizioni

richieste e al deposito delle istanze presso gli organi competenti per l’ammissione, decorrente

unicamente dalla data di pubblicazione della legge regionale di approvazione dello Statuto.

Tanto detto, si può comprendere meglio anche la ratio dell’articolo 18 della legge regionale n. 36

del 2005, così come modificato dalla legge regionale n. 7 del 2012, nella parte in cui prevede:

“Alla scadenza della legislatura o in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, tutte

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le operazioni e le attività relative allo svolgimento del referendum sono sospese nel periodo

intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i dieci mesi

successivi all’elezione del nuovo Consiglio regionale.”

Il testo dell’articolo 18 appena citato parla di sospensione delle operazioni referendarie e delle

attività relative allo svolgimento del referendum, nulla disponendo, invece, circa la sospensione

del termine di tre mesi di cui all’articolo 123, comma 6, della Costituzione, appunto perché

qualsiasi modificazione del termine in questione, data la natura della norma, può avvenire solo

ed esclusivamente attraverso un procedimento legislativo di revisione costituzionale che non

compete alle Regioni. Diversamente interpretata, infatti, la norma regionale in commento,

ovvero l’articolo 18, andrebbe ad incidere sul dettato costituzionale, modificandolo di fatto, e

questa interpretazione non sarebbe corretta data la natura di subalternità delle fonti legislative

regionali, perché sono subalterne rispetto alla Costituzione, seppure primarie, rispetto alle norme

di rango costituzionale.

Pertanto, la sospensione di che trattasi, prevista dall’articolo 18, comma 1, della legge regionale

numero 36 del 2005, non può che investire, solo ed esclusivamente, le operazioni e le attività

conseguenti e successive alla presentazione e al deposito delle richieste referendarie di cui agli

articoli 8 e 13 della legge regionale n. 36/2005. Così come anche ipotizzato dalla stessa

Avvocatura dello Stato laddove si è posta il dubbio, nel parere cifrato pagina 20, che la

disposizione dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 36 si applicasse ai soli

referendum già indetti. È l’Avvocatura dello Stato che dice questo.

In conclusione l’articolo 18, comma 1, della legge regionale andrebbe interpretato nel senso che,

nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale o di conclusione naturale della

legislatura, si sospendono, per il tempo previsto, tutte, solo le operazioni e le attività referendarie

previste successivamente al deposito delle istanze di referendum, e non oltre il termine di tre

mesi decorrente dalla pubblicazione della legge di approvazione dello Statuto entro il quale

azionare il diritto delle richieste referendarie. E questo sostanzialmente è importante dirlo per

dare certezza ai tempi per l’esercizio del diritto alla proposizione del referendum, non

ammettendosi, nella materia, dubbi o incertezze di sorta data la fondamentale rilevanza

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costituzionale del diritto alla consultazione referendaria popolare. Altro errore di valutazione

commesso dall’Avvocatura dello Stato, lei sa che ci sono molte fonti e molte scuole, questa è

una delle scuole e su questa scuola poniamo il quesito, perché è a conoscenza di tutti la norma

dell’articolo 1 della legge regionale n. 2 del 13 – 02 – 2002: “Nelle more dell’approvazione dello

Statuto regionale ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione, nei casi di annullamento

dell’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, gli stessi organi e la Giunta

regionale in carica continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla proclamazione del nuovo

Presidente e dei nuovi Consiglieri regionali, relativamente agli atti aventi carattere di urgenza.”.

Sicuramente il decorso del termine trimestrale finalizzato al deposito delle istanze referendarie,

secondo questa scuola, ha carattere di urgenza.

Pertanto, secondo una lettura costituzionalmente orientata delle norme in questione, laddove

entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge regionale di approvazione dello

Statuto non siano presentate, ovvero depositate, istanze referendarie, si deve procedere, in ogni

caso, alla promulgazione dello Statuto non ammettendosi la possibilità di vedere oltremodo

dilatato e modificato per altra via il termine il cui decorso è stato fissato e definito da specifica

norma costituzionale. Se, invece, entro i tre mesi dalla data della pubblicazione venissero

depositate richieste referendarie, e ci si trovasse nelle ipotesi di cui al comma 1, dell’articolo 18,

della legge regionale n. 36, ovvero di fine legislatura o di scioglimento anticipato, le attività e le

operazioni referendarie successive al deposito andrebbero senz’altro sospese, solo in questo caso,

dovendosi procedere all’espletamento del referendum richiesto solo dopo il decorso del termine

di 10 mesi dalla elezione del nuovo Consiglio regionale, e previa assenza di modifiche medio

tempore adottate dalla nuova Assemblea legislativa ai sensi dell’articolo 17 bis della legge

regionale n. 36/2005.

Questo non è soltanto un ragionamento della Giunta, un ragionamento giuridico, ma un

ragionamento politico e di opportunità. Ribadiamo che lei ha l’obbligo e il dovere, Presidente, di

promulgare le leggi regionali, approvate dal Consiglio nei tempi e nei modi previsti, essendo

l’atto della promulgazione un atto dovuto, un atto essenziale, un atto che non è nella sua

disponibilità perché non è previsto l’istituto del rinvio della legge statutaria in Consiglio

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regionale. Tutto questo ci fa chiedere, Presidente, di promulgare lo Statuto. Questo atto

fondamentale io credo che rappresenti la storia di questa Regione, dopo 42 anni dalla

promulgazione dello Statuto, che ormai tutti riconosciamo è obsoleto e va sicuramente, come lo

è stato, ammodernato perché sono intervenute leggi che sono state recepite nello Statuto. Non c’è

il Presidente del Consiglio, è assente, è sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente Niro era

Presidente della Prima Commissione, persona che ha rivendicato con forza l’approvazione dello

Statuto regionale, anche attraverso uno studio attento, uno studio perspicace di tutte le norme per

le quali lui si era battuto e che poi erano state inserite nello Statuto regionale.

Credo che il Governo e il Consiglio regionale possano consegnare alla storia, con la

promulgazione che è un atto dovuto, finalmente lo Statuto regionale. E perché no, Presidente

della Giunta regionale, dopo la promulgazione, si potrebbe anche rimettere mano nella riscrittura

dello Statuto stesso, se necessario, perché sono intervenute alcune norme anche nazionali,

intervenendo anche su quella parte dello Statuto sulla quale lei, con la sua maggioranza, intende

intervenire, collegando il tutto all’abrogazione della legge 21 che prevede la composizione della

Giunta con un numero di 4 Assessori.

Forse anche questo ci potrebbe far sorridere e guardare con orgoglio ad una regione che, seppur

piccola, ha bisogno di una sua legge fondamentale.

I cittadini capiranno che lo Statuto è perfettibile, che a più mani possiamo renderlo perfettibile,

possiamo riscriverlo, laddove necessario, laddove si sono delle esigenze, laddove intervenute

delle modificazioni fondamentali e necessarie.

Vorrei, dopo tanti anni di questa mia esperienza, poter dire che è stato promulgato lo Statuto, che

ho concorso anche io, insieme al nuovo Consiglio regionale, a migliorarlo. E noi abbiamo anche

delle idee su come migliorarlo, delle proposte semplici, che forse non provengono da una

esperienza giuridica di alto livello, però rileggendo lo Statuto e la bozza del regolamento, che è

già predisposta dagli uffici tecnici e da sottoporre all’aula dopo la promulgazione dello Statuto,

forse potremmo convincerci che è opportuno dare subito una legge statutaria e che quella legge

va riscritta a più mani in maniera moderna e innovativa, ridando ancora di più a questo strumento

e a questa legge, un contributo essenziale, importante e penso improrogabile.

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Non voglio entrare nella questione politica, ci sono i colleghi che poi parleranno e vi entreranno.

Mi voglio soffermare sulla necessità successiva - non appena sarà messa ai voti la mozione e ci

sarà il risultato della mozione - comunque di andare oltre e di capire per il bene di questa regione

se abbiamo rispettato il dettato costituzionale.

Guardate che è molto complesso, non si può interpretare! Si possono interpretare le leggi

regionali, le leggi ordinarie, ma non quelle costituzionali. E allora saremo tutti quanti più

tranquilli, sapremo tutti quanti che abbiamo rispettato i tempi e le norme. Se volete posso anche

politicamente parlare… Consiglieri….

VICEPRESIDENTE MONACO:

Consiglieri, per cortesia.

CONSIGLIERE FUSCO:

Siccome ho mantenuto il tono… lascio agli altri che sono più bravi di me, io sono quella che

studia, che approfondisce, poi ci sono altri più bravi di me nel fare le dichiarazioni politiche. Io

ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato questo nostro intervento, io ho parlato a nome di tutti.

Abbiamo condiviso tutti questo parere che abbiamo reso, questa interpretazione che abbiamo

reso. Siamo tutti convinti che ci ascolterete, che insieme a voi possiamo capire se effettivamente

siamo nel giusto o meno. Non si tratta di una legge ordinaria n. 21 che si può anche abrogare, ma

si tratta della legge della Regione Molise, la legge statutaria della Regione Molise. E’ fatto

obbligo promulgarla e io mi rimetto, Presidente, alle sue qualità non interpretative, ma alle sue

qualità di Presidente della Regione che a tutti i costi vuole una legge statutaria, che questo

Molise si doti di una legge statutaria dalla quale partire. Grazie.

VICEPRESIDENTE MONACO:

Grazie Consigliere Fusco. Ha chiesto la parola il Consigliere Cavaliere. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE CAVALIERE:

Grazie Presidente, Presidente della Giunta. Abbiamo al primo e al secondo punto due argomenti,

uno proposto da noi, l’altro è una proposta di legge che è stata approvata in Prima Commissione,

che credo siano molto legati, quindi gli interventi hanno motivo anche di essere uniti, ma prima

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di entrare nel merito, visto che ieri c’è stata una tornata elettorale per la quale ci sono stati dei

dati… L’aspetto Presidente.

CONSIGLIERE FUSCO:

Possiamo chiedere due minuti di sospensione in attesa che rientri il Presidente, perché è a lui che

ci rivolgiamo?

VICEPRESIDENTE MONACO:

Accordati. Aspettiamo che rientri il Presidente.

(Il Consiglio è sospeso alle ore 11:51)

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RIPRESA DEL CONSIGLIO

- Ore 11:52 -

VICEPRESIDENTE MONACO:

Il Presidente è rientrato, Consigliere Cavaliere, può continuare il suo intervento.

CONSIGLIERE CAVALIERE:

Grazie. Ieri c’è stata una tornata elettorale in diversi Comuni della nostra Provincia, vanno fatti

gli auguri a tutti i Sindaci, alle Amministrazioni di maggioranza e di minoranza che si accingono

a portare avanti progettualità nell’interesse delle loro comunità, va dato atto anche che Isernia,

uno dei Comuni più importanti, essendo capoluogo di Provincia, è stata aggiudicata al centro -

sinistra per una mangiata di voti, però come ieri ci confrontavamo nelle varie televisioni sul

“modello Frattura”… è antipatico dire “modello Frattura”, se iniziamo così, veramente iniziamo

male, ma sicuramente devo dire che è stata una competizione elettorale…

Il Consigliere Ciocca interloquisce fuori microfono.

CONSIGLIERE CAVALIERE:

Collega Ciocca, il “modello Iorio”, sono passati dodici anni, voi state a 45 giorni, un po’ di

savoir faire ci vuole ogni tanto. Dicevo che per una mangiata di voti siete riusciti a chiudere la

partita al primo turno, ma credo che sarebbe stato molto più bello, molto più ragionevole sul

piano politico che si fosse andati al secondo turno, ma è andata così, con una nostra riflessione

che comunque avete vinto, ma forse le aspettative erano diverse. Noi da lì ripartiremo con una

coalizione di centro - destra che dovrà fare un’attenta valutazione, il risultato non è negativo, non

è deludente per come sono andate le questioni, ma credo che la partita sia tutta aperta, però mi

piace anche leggere quello che ci siamo detti ieri: <A sorpresa Sorbo sbaraglia l’armata del

centro - sinistra. Il giornalista supera il rivale Mario Pietracupa: dalle urne la bocciatura del

“modello Frattura”.>. Non lo dico solo io, ma è una terminologia che sta prendendo piede,

speriamo che la possiamo in un certo qual modo rallentare.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA FRATTURA (interloquisce fuori microfono):

Speriamo che si bocci il “modello Frattura” e si promuova il “modello centro – sinistra”.

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CONSIGLIERE CAVALIERE:

Anche questo vedremo quanto durerà e vedremo nei prossimi giorni se questa coalizione

reggerà! Entrando nel merito della questione, ci sono due aspetti: uno di carattere prettamente

politico e uno di carattere prettamente giuridico. Sulla parte giuridica già la collega Fusco è

intervenuta, ma avrò modo di dare qualche ulteriore dettaglio anch’io, mi sono preso la briga di

andare a stampare la trascrizione degli interventi di alcuni colleghi presenti la scorsa legislatura,

la decima legislatura, quando in aula questa ex maggioranza del centro - destra con la quasi

totalità… La collega Fusco l’ha già precisato, onore al collega Ciocca che è stato la nota stonata

o intonata in quella seduta nel dire che non era d’accordo, ha avuto una serie di sublimi idee nel

tentare di non portare avanti quella seduta, gli va dato atto, però mi piacerebbe fare un piccolo

excursus sulle cose dette e su quelle che si stanno verificando e che si verificheranno tra questo

punto e il punto successivo e inizio proprio da lei, Presidente Frattura, che su quell’argomento è

stato molto…

PRESIDENTE DELLA GIUNTA FRATTURA (interloquisce fuori microfono) :

Non c’ero.

CONSIGLIERE CAVALIERE:

C’era. Le dico che c’era, è trascritto. Non sullo Statuto, sull’approvazione della legge 21. Ho

fatto la premessa che, essendo i due argomenti consequenziali e comunque è quello il

ragionamento, faccio un mix sull’intervento. Lei sullo Statuto ha preferito non esserci, è stato,

non dico astuto, ma ha liquidato l’argomento con una brevissima battuta perché all’epoca

c’erano i dipendenti della ex Solagrital, GAM per la quale si doveva intervenire in una riunione

di Capigruppo. Lei ha dichiarato: “In linea assoluta e rigorosa con quanto dichiarato dal

Consigliere Sabusco, prendiamo atto di un vincolo per cui, a distanza di un anno, provvediamo

alla riduzione, sarà poi un tema che affronterà il Governo o la Cancellieri in merito alla

legittimità o alla costituzionalità della legge. Invito tutti i colleghi, come avevamo detto in

Commissione, a non dare ulteriore enfasi ad un atto dovuto e procedere in tempi rapidi alla

votazione per dare seguito ai lavori che sicuramente sono più attuali”, si riferisce ai lavori della

GAM. La cosa più interessante è del suo Vicepresidente, abile parolaio, lui fa altrettanto quando

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rilascia interviste o va in televisione, io almeno lo faccio in aula. Il collega Petraroia dice:

“Grazie Presidente. In maniera rapidissima” - di solito i suoi interventi erano di 45 minuti, c’era

di tutto e di più per prendere i 45 minuti, quindi fateci parlare. La collega Fusco ha parlato 26

minuti, vi ha abbonato 19 minuti, non credo che abbia potuto dare tanto fastidio – “così che si

possa affrontare l’argomento della Solagrital, ascoltando le comunicazioni che avrà da farci su

questo argomento il Presidente della Regione e anche per rispettare le persone che sono qui e

stanno seguendo i lavori. In maniera rapida io dico semplicemente che sono d’accordo” - stiamo

parlando dell’approvazione della legge 21 che il Presidente della Giunta regionale con la

maggioranza ha proposto in aula per la riduzione del numero dei Consiglieri regionali e della

Giunta, quindi il Vicepresidente oggi, Michele Petraroia, ha dichiarato che era d’accordo –

“bisogna votare immediatamente per il recepimento di questa legge, farlo subito, recuperare il

tempo che evidentemente si è perso sull’argomento, però dare anche, con concretezza, un

percorso che ci aiuti per davvero, non soltanto a recepire la 148, ma arrivare alle prossime

elezioni con 20 Consiglieri da eleggere. Quindi su questo argomento cerchiamo di sgomberare il

campo” - all’epoca quando era minoranza, ha già firmato la delibera di Giunta con la quale

l’abolisce – “lo dico anche a parte della stampa che non sempre segue con attenzione tutta la

materia” - io ve le voglio ricordare queste cose – “che è abbastanza complessa. Questa legge ha

un senso se si incardina sulla modifica dello Statuto e sulla legge elettorale” - cosa che l’ex

maggioranza ha fatto -. “La modifica dello Statuto, ha detto il Prefetto di Campobasso” - perché

poi scriveva a 360 gradi a tutte le Istituzioni – “a nome del Ministero degli Interni e l’ha ripetuto

in una nota che mi ha scritto personalmente per un quesito che avevo formulato alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli Interni, ha stabilito che se si scioglie il Consiglio

regionale il 16 ottobre, questo Consiglio regionale, se vogliamo essere seri altrimenti ci

prendiamo in giro” - queste sono parole trascritte – “può procedere a modificare lo Statuto e se

noi in prima lettura approviamo le modifiche entro il 16 ottobre, ci stiamo dentro anche con i 90

giorni che la Cancellieri sta dando per il Lazio. Significa che i 90 giorni scadrebbero a gennaio,

tra prima e seconda lettura noi già dal 16 dicembre potremmo riapprovare la modifica in via

definitiva e, a seguire, con una legge elettorale attuativa, questo ci aiuterebbe praticamente ad

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andare a votare a febbraio, marzo, dopo i 90 giorni votando 20 Consiglieri e non 30. Se non ci

stanno questi passaggi, oggi stiamo perdendo tempo, è meglio che lo diciamo con chiarezza,

anche a quella parte della stampa che fa finta di non capire un argomento semplice. È stato il

Governo, a nome del Ministero degli Interni, che ha detto che anche se il 16 il Consiglio di Stato

riconosce la nullità delle elezioni dello scorso anno, ci sarà la possibilità su questo argomento,

che è considerato urgente e indifferibile. Dopo di che delle due l’una, o si stabilisce che si torna a

votare a 30, e quindi è inutile perdere tempo, oppure si torna a 20, si deve modificare lo Statuto e

si deve fare la legge elettorale. Su questo, e mi pare che già è stato anticipato dal segretario del

mio partito” - caro collega Totaro, lei in questa fase, ma soprattutto sul secondo punto all’ordine

del giorno, ha chiesto, ha invocato un ragionamento politico aprendo una discussione nel suo

partito e Petraroia rilegge questa situazione - “siamo d’accordo all’approvazione della legge

perché riteniamo che dare un segnale forte ai molisani” – l’approvazione della legge 21, otto

mesi fa, cari amici del centro - sinistra, significava dare un segnale forte ai molisani e c’eravate

quasi tutti lì, quelli che hanno alzato 'la manina' – “in questo momento bisogna farlo in maniera

concreta perché solo così noi possiamo rimanere su un terreno di concretezza, al di là delle

posizioni legittime, dignitose, anche di natura culturale, come quella che ha espresso il collega

Ciocca che hanno un ragionamento alle spalle di carattere nazionale. Io colgo la circostanza per

dire che noi potremmo essere anche un po’ più coraggiosi, lo dico al Presidente della Giunta” –

Iorio, questa è un’altra cosa per lei – “approfittando anche del dibattito che si è aperto in Italia.

Formigoni ha detto: “Superiamo le regioni e facciamo tre macroaree, Nord, Centro e Sud”,

Patroni Griffi ha detto: “Perché non rimettiamo mano a questa materia”. Io più che giocare in

difesa” – quindi è un argomento attuale e devo prendere atto del suo intervento che ha chiarito,

credo, a nome della Giunta, la posizione del Governo regionale – “evidentemente sono di parte

per la semplice ragione che sono tre anni nell’Associazione “Maiella Madre”, noi sosteniamo in

maniera chiara che il Molise da solo non ce la fa più e che deve stare in un ambito più ampio e

quindi, anziché subire questa cosa, perché non la governiamo e non scegliamo noi di riaggregarci

con l’Abruzzo e con le Marche prima possibile”. Abbiamo una posizione dell’allora Consigliere

di minoranza, oggi Vicepresidente, che dichiara che lui farebbe follie per aggregarsi con le

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Marche e con l’Abruzzo. Non vado avanti perché è ancora abbastanza lungo, altrimenti prenderei

45 minuti dell’intervento solo rileggendo le dichiarazioni di Petraroia, passo, invece, al collega

Di Pietro perché è opportuno che anche la stampa, a cui non mi rivolgo con i toni di Petraroia

perché è attenta, vigile e sente, sappia quello che avete dichiarato e quello che state facendo,

nella massima serenità, tranquillità e pacatezza, per come sono fatto io personalmente e

caratterialmente. Può non sembrare dalla mia voce o dal mio viso, ma non è così. Il collega Di

Pietro diceva: “Oggi sarebbe facile per noi fare demagogia e populismo” - stavamo nei tempi dei

vari scandali – “ma non siamo qui per fare questo, siamo qui per trovare soluzioni a crisi che

stanno investendo l’Italia e il Molise. Oggi con lo scandalo scoppiato nelle varie Regioni di

'Batman e Superman', come li chiamano i giornalisti, noi dobbiamo dare l’esempio che siamo dei

'Robin Hood', uso anche io un termine giornalistico, dobbiamo iniziare un percorso che ci porti a

cambiare drasticamente l’architettura della nostra regione”. Caro collega Di Pietro, io le vorrei

ricordare oggi, che lei non solo ha approvato in Commissione l’abolizione della legge 21 e otto

mesi fa ha dichiarato questo, ma oggi ne è anche relatore, al posto suo avrei evitato. “Siamo

partiti con il taglio dei vitalizi. Certo, come dice il Presidente Iorio e come dicono i colleghi di

minoranza, si può fare di più. Il Presidente Iorio dice di togliere le indennità ai Consiglieri,

parliamone, c’è chi in minoranza propone di tagliare anche i finanziamenti ai gruppi, va bene,

ma l’importante, come diceva qualcuno, 'male non fare, paura non avere', quindi facciamo bene,

lavoriamo bene. Noi dell’Italia dei Valori, oltre a questi provvedimenti che oggi adottiamo in

Aula, abbiamo etc. etc. etc.”. Mi fermo solo all’ultimo che è assente, e ne approfitto anche per

salutarlo e fargli gli auguri, ma l’ho visto bene ieri sera in televisione, l’Onorevole Leva a cui

sono legato da una profonda stima e amicizia, ma lo faccio semplicemente perché è il segretario

del PD, non perché era un collega: “Molto rapidamente per confermare il voto favorevole del

Partito Democratico alla proposta di legge in esame”, riduzione dei costi della politica, riduzione

dei Consiglieri regionali e riduzione della Giunta. “Credo che sia il momento di non perderci in

troppe chiacchiere e dare un segnale immediato all’esterno perché rischieremmo altrimenti di

accartocciarci in discussioni inutili e tutte autoreferenziali che parlano al ceto politico e non

invece all’opinione pubblica. Qui il tema non è “riduciamo gli stipendi”, grande serenità,

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dobbiamo fare anche quello, è ridurre il numero dei Consiglieri, della Giunta e ridurre allo stesso

tempo i costi della politica”. E mi fermo a queste dichiarazioni di tre – quattro esponenti,

tralasciando quella del Presidente Niro che è assente, ma che sostanzialmente, essendo stato lui il

Presidente della Prima Commissione, non faceva altro che portare l’argomento in Commissione,

approvarlo e sostenere non solo la fondatezza giuridica, ma quello che era lo spirito di un taglio

dei costi della politica. Come vede, Presidente, io le ho fatto un piccolo excursus di quella che è

stata un’iniziativa politica forte del centro - destra che aveva proposto la legge 21 e del centro –

sinistra, ad eccezione del collega Ciocca, lo sottolineerò sempre, che con fermezza, con

determinazione, anzi sollecitando l’azione politica del centro – destra, diceva: “Approviamo,

andiamo oltre, non ci fermiamo solo a questa legge ordinaria. Facciamo altro, andiamo più forte,

noi abbiamo bisogno di dire ai molisani, ai cittadini che non siamo 'Batman', non siamo

'Superman', ma siamo 'Robin Hood'.”. Questo era l’intento da comunicare all’esterno, oggi è

sparito 'Batman', 'Superman' ed è crollato 'Robin Hood'. Io prima di entrare nel merito giuridico

che potrebbe annoiare un po’ di più perché credo che tutti non siamo della materia, vorrei farle

un’esortazione dal punto di vista politico, Presidente, e gliela faccio con l’onestà che mi

contraddistingue nei confronti di questa Istituzione e della sua persona: io credo che se questa

frase non data da me, 'il modello Frattura' potesse rappresentare un segnale positivo per lei, per la

sua Giunta, per questo Governo che ha iniziato da poco e che sicuramente ha incontrato e

incontrerà una marea di problemi per i quali, le ripetiamo per l’ennesima volta, potrà avere il

nostro aiuto, qualora ce lo chiedesse, sugli argomenti fondamentali e importanti dell’ossatura

della nostra regione, per quelli che sono i temi caldi, al di là di quello che è stato l’incidente

diplomatico, ma passiamolo sul piano istituzionale, con l’elezione dell’Ufficio di Presidenza,

sono due aspetti completamente diversi che si differenziano e sul piano politico Lei ne risponde

personalmente di quella cosa, sul piano della programmazione, sul piano della gestione e sul

piano di quello che è l’interesse dei molisani, è un’altra cosa e sicuramente non faremo barricate

o avremo scontri con Lei, purché noi siamo coinvolti non nella gestione, ma per essere un

Consiglio regionale unito nei confronti del Governo, per portare ai Tavoli del Governo i

problemi di questa Regione, non come molte volte succedeva nella scorsa legislatura che il

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centro - destra andava al Governo da solo e parte dell’allora minoranza lavorava con il Governo

contro per fare tagli o per far fare resistenza ai nostri provvedimenti. Allora le dicevo con

l’assoluta schiettezza e amicizia che ci contraddistingue da diversi decenni, io credo che Lei

farebbe bene a riflettere sul da farsi e se continuare o meno con questa follia politica. Io glielo

dico con la massima sincerità: su questo noi faremo un gran caos, alzeremo le barricate come era

costume della sinistra e non credo che le convenga a 60 giorni, a 90 giorni avere già un quadro

diverso sul piano politico e sul piano istituzionale. Gli errori chiunque li può fare, errori di

valutazione, non personali, e c’è sempre il tempo e il modo per modificare gli errori, anche

riconoscendoli, perché Lei ha anche, a volte, la bontà di ammettere quando sbaglia ed è un

politico che ha anche la bontà di chiedere scusa quando si rende conto di sbagliare. Noi non

abbiamo questa tradizione e questa abitudine di elevare ponti e di fare un ostruzionismo forte che

ci porterebbe ad andare contro le nostre logiche e le nostre tradizioni, ma su questo argomento,

per quello che voi avete detto in precedenza e al di là delle questioni - caro Presidente Frattura -

di un argomento che può essere il taglio dei costi della politica oppure l’Assessore non costa

nulla, non è questo il problema. È un tema che è stato posto dal Governo Monti in precedenza,

ripreso dal Governo Tremonti successivamente, sancito dalle Regioni, non c’è una Regione in

Italia che porta avanti un discorso del genere, io non credo che la giustificazione delle deleghe

troppo accentrate nelle mani degli Assessori o del Presidente possa evitare l’opinione della gente

esterna al palazzo rispetto alla nomina del quinto Assessore, quindi sul piano politico io la invito

a riflettere con la sua maggioranza. Capisco il problema di un gruppo politico e della dignità di

un collega Consigliere regionale che ha preso voti, ma non è questa una valutazione politica di

cui noi ci possiamo fare carico, non è un problema personale, è un problema politico di dignità

rispetto anche alle questioni aperte in questo momento nel Molise, in Italia e in Europa. Alcune

nozioni di carattere giuridico: la fonte statale è il decreto legge 138 del 2011. La problematica

relativa alla legittimità della introduzione di un quinto componente della Giunta della Regione

Molise deve necessariamente partire dal decreto legge numero 138/2011 successivamente

convertito in legge, la 148. Il dato testuale di interesse è da rinvenire nel titolo quinto di suddetto

decreto rubricato “Riduzione dei costi degli apparati istituzionali” dove all’articolo 14 vengono

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individuati i parametri numerici ai quali gli ordinamenti regionali devono adeguarsi per il

conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica.

Vengono infatti individuati due punti: il numero massimo dei Consiglieri, la dimensione della

Giunta regionale. Quanto al primo aspetto, il dato normativo al primo comma, lettera a), del

citato articolo provvede ad un’indicazione del numero massimo dei Consiglieri regionali

proporzionato alla popolazione. La Regione Molise in considerazione del numero di abitanti

deve avere un numero di Consiglieri pari a 20. Per quanto concerne, invece, la Giunta regionale

si statuisce che il numero massimo degli Assessori regionali deve essere pari o inferiore a un

quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale. Quest’ultima previsione secondo cui

il numero degli Assessori debba essere pari o addirittura inferiore a un quinto, sembra rimarcare

il conclamato intento di riduzione della spesa pubblica tramite il riordino delle funzioni

istituzionali a livello statale, regionale e provinciale. Nulla quaestio, come prima detto, sul fatto

che nel caso in esame, dovendo il numero dei Consiglieri essere pari a 20, la Giunta dovrebbe

comporsi di 4 Assessori. La confusione interpretativa può, tuttavia, sorgere dall’inciso presente

al primo comma, lettera b), dell’articolo 14 in forza del quale il numero massimo degli Assessori

deve essere pari o inferiore a un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale con

l’arrotondamento all’unità superiore. Un’interpretazione meramente letterale non consente di

comprendere la vera funzionalità dell’arrotondamento dal momento che il dato normativo, prima

facie, sembrerebbe addirittura superfluo se si considera che la stessa legge esclude, in maniera

espressa, il Presidente della Giunta dal computo dei Consiglieri e che tutti i parametri numerici

massimali che vengono legislativamente indicati, consentono di individuare, in maniera precisa,

il numero dei componenti della Giunta. Infatti, l’applicazione del parametro relativo alla Giunta

di un quinto in tutte le ipotesi enucleate comporta un quoziente frazionario intero e non

decimale. Sulla base dei parametri numerici fissati in sede legislativa, una tesi propende per la

legittimità dell’introduzione di un quinto componente in Giunta sostenendo che, in realtà,

l’arrotondamento debba ascriversi al fatto che, nel computo dei Consiglieri, rientri anche il

Presidente della Giunta regionale. In tal modo infatti il Consiglio sarebbe composto non più da

20, ma da 21 Consiglieri, di conseguenza il quoziente frazionario derivante dall’applicazione del

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parametro di un quinto sarebbe 4,2 e dunque 5 con il arrotondamento all’unità superiore. In

realtà questa interpretazione scardina l’intera ratio della normativa in materia di revisione della

spesa con l’esito paradossale di vedere aumentati piuttosto che ridotti i componenti degli organi

regionali. Da ciò dunque la necessità di un’interpretazione più vicina alla logica che ha ispirato il

legislatore statale in fase di redazione del testo normativo individua la chiave di volta dell’intero

sistema nel termine inferiore. All’articolo 1, lettera a), del decreto 138/2011 si afferma infatti

“previsione che il numero massimo dei Consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della

Giunta regionale, sia uguale o inferiore a…”. L’intentio legis è quella di snellire il più possibile

l’apparato burocratico/istituzionale che naturalmente incide sulla governance. A tal proposito il

legislatore ha fissato dei parametri che vincolano in modo unilaterale e di preciso solo nella

direzione dell’aumento. È, infatti, assolutamente impedito al legislatore regionale un aumento

del numero massimo dei Consiglieri, ma al contrario nulla osta a che le Regioni, facendo

attenzione comunque a non ledere il principio di rappresentatività, riducano al di sotto dei

parametri il numero dei Consiglieri proprio perché maggiormente sensibili a quelle necessarie

esigenze di riduzione della spesa pubblica. In questo caso, e solo in questo caso, ovvero

nell’ipotesi in cui una Regione modifichi il proprio ordinamento statutario fissando il numero dei

Consiglieri al di sotto del parametro fissato dalla legge, si renderebbe necessario e dunque

sarebbe legittimo, un arrotondamento all’unità superiore nell’individuazione dei componenti

della Giunta. La norma non ha una portata programmatica e precettiva solo nella misura in cui

individua il limite massimo non superabile nel computo del numero dei Consiglieri. La figura del

Presidente della Giunta non può legittimare dei dubbi sul computo dei Consiglieri essendo il dato

normativo chiaro ed inequivocabile nell’escludere tale organo dal computo dei Consiglieri

regionali in modo espresso. Poste queste premesse, la riflessione relativa alla situazione della

Regione Molise non presenta la necessità di ulteriori approfondimenti, anzi l’analisi delle fonti

regionali consente di rafforzare l’assunto secondo cui l’introduzione di un quinto componente

della Giunta presenterebbe dei profili di illegittimità. Il vecchio Statuto regionale, formalmente

in vigore, accanto alla fissazione in otto Assessori del parametro massimale dei componenti della

Giunta stabilisce che il Presidente della Giunta ne è componente. Per quanto in itinere

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sostanzialmente abrogato, tale dato normativo getta le premesse per un’ulteriore considerazione

secondo cui la Giunta ha già un quinto componente rappresentato dal Presidente della stessa. La

nomina di un ulteriore componente da inserire nella Giunta significherebbe portarla a sei

elementi ed in tal modo venire contro tutti quei principi espressi in sede di redazione della

cosiddetta spending review. Il nuovo Statuto, originariamente approvato il 22 febbraio 2011 dal

Consiglio regionale, stabiliva che tale organo si componeva di 31 Consiglieri e dal Presidente

della Giunta regionale. Al contempo il Presidente è ricompreso anche nel computo della Giunta

secondo il comma 2 dell’articolo 34 dello Statuto che deve entrare in vigore. Orbene, il

combinato disposto dei due articoli può essere oggetto di una duplice interpretazione. In chiave

semplicistica potrebbe ritenersi che lo Statuto consideri il Presidente della Giunta come un

membro sia del Consiglio che della Giunta. A ben vedere, tuttavia, l’intento del legislatore

statutario è immedesimabile nella volontà di ritenere il Presidente come organo del tutto

autonomo che deve interconnettersi istituzionalmente sia con l’attività del Consiglio che con

quella della Giunta. La tesi che sembra meglio adattarsi alla questione è quella secondo cui il

Presidente è un primus inter pares se considerato all’interno della Giunta. Ciò significa che il

Presidente della Regione, pur mantenendo una posizione di preminenza, è un organo che

necessariamente deve relazionarsi e partecipare alla politica regionale con il Consiglio e con la

Giunta. Siffatto discorso lascia, comunque, il passo alla sopracitata modifica dello Statuto

operata con legge regionale numero 21 del 2012 che, nell’adeguare l’ordinamento statutario al

decreto legge 138/2011, ha stabilito che il Consiglio regionale si compone di 20 Consiglieri ad

esclusione del Presidente della Giunta ed è pari a 4 il numero massimo degli Assessori che

compongono la Giunta regionale. È legittimo domandarsi se la spending review lasci liberi degli

spazi di manovra alle Regioni, nel senso di consentire delle modifiche a quanto stabilito in sede

di fissazione del numero massimo dei componenti del Consiglio e della stessa Giunta. In altre

parole bisogna considerare l’ipotesi in cui si voglia introdurre una legge regionale che aumenti il

numero dei componenti della Giunta. Un simile approccio è in stridente contrasto con gli

obiettivi di riduzione dei costi degli apparati istituzionali dal momento che la normativa preclude

ogni possibilità di aumento del numero dei componenti. Manca sulla base normativa il richiamo

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a un’ipotesi eccezionale in cui il numero possa essere aumentato, anzi, per rimarcare le esigenze

di efficienza degli apparati amministrativi e di razionalizzazione dell’assetto istituzionale, il

legislatore ha affermato che il numero massimo debba essere uguale o inferiore ai parametri

fissati propendendo espressamente per una riduzione e precludendo qualsiasi aumento. La

promulgazione, caro Presidente, è un atto dovuto, ma purtroppo Lei ancora non si accinge a

farlo. Prima di pervenire all’esame del punto focale della questione, necessita ripercorrere l’iter

procedimentale riguardante il nuovo Statuto del quale si ritiene necessaria la promulgazione

essendo già decorsi i termini della pubblicazione. La Costituzione all’articolo 123 individua i

passaggi dell’adozione dello Statuto, che deve essere approvato, ovvero può essere modificato,

con legge approvata a maggioranza assoluta con due deliberazioni successive adottate ad

intervallo non inferiore a due mesi. Tale iter è stato perfettamente seguito. Infatti la prima

approvazione dello Statuto è avvenuta in data 19 luglio 2010 e la seconda in data 22 febbraio

2011. La pubblicazione avveniva in data 2 marzo 2011. La Costituzione non si occupa della

pubblicazione poiché, trattandosi di una mera formalità esecutiva, alla quale tuttavia si ricollega

una importanza fondamentale perché rispondente ai principi di pubblicità e di trasparenza, ha

ritenuto opportuno lasciare alle Regioni la possibilità di disciplinarne i modi ed i termini. Nello

specifico la legge regionale 24 ottobre 2005, numero 36, stabilisce all’articolo 2 che l’organo

deputato alla pubblicazione è il Presidente della Giunta regionale. A partire dal momento della

pubblicazione iniziano a decorrere due termini sanciti dall’articolo 123 della Costituzione: 30

giorni entro i quali il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità

costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale; tre mesi entro i quali un cinquantesimo degli

elettori della regione ovvero un quinto dei Consiglieri regionali possono richiedere di sottoporre

lo Statuto a referendum. Con ricorso notificato in data 29 marzo 2011 e depositato presso la

cancelleria della Corte Costituzionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri impugnava gli

articoli 30, comma 4, 53 comma 4, 67 comma 1 dello Statuto, ma la Corte Costituzionale ha

dichiarato non fondate le questioni in data 7 marzo 2012. La sentenza veniva successivamente

depositata in segreteria in data 21 marzo 2012. A tale riguardo l’articolo 17 della legge numero

36 del 24 ottobre 2005 disciplina nello specifico la circostanza della sospensione dei termini per

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proporre referendum. Si afferma che, nelle more della questione di legittimità costituzionale, la

sospensione dei tre mesi per proporre il referendum ha efficacia fino alla data di pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso di specie, il termine per proporre referendum, sospeso

dall’evento della pendenza del giudizio di costituzionalità, riprendeva dunque a decorrere dal 21

marzo 2012. Successivamente in data 30 marzo 2012 interveniva una modifica dello Statuto con

legge regionale numero 7. Si rendeva, in tal modo, necessaria la rinnovazione della fase di

pubblicazione ulteriore dello Statuto che veniva effettuata in data 28 dicembre 2012. Stante tale

situazione di reiterata pubblicazione, ex novo, dello Statuto, conseguente alla modifica

legislativamente introdotta, non possono esserci dubbi sul fatto che il termine dei tre mesi sia

cominciato a decorrere ex novo e, di conseguenza, il termine entro il quale avrebbe potuto essere

richiesto il referendum…

VICEPRESIDENTE MONACO:

Consigliere, si appresti a terminare l’intervento. È scaduto il tempo.

CONSIGLIERE CAVALIERE:

Non mi sembra. Io posso anche evitare di leggere ulteriori quattro pagine del mio intervento che

avevano una natura giuridica, condivisa o meno, come può essere condiviso o meno il parere

dell’Avvocatura dello Stato rispetto alla richiesta che il Presidente della Giunta regionale ha

fornito, ma vorrei concludere con la richiesta che le ho fatto prima, Presidente, richiedendole il

più alto senso di responsabilità. Io non vorrei che questa Regione, questo Governo regionale

fosse al centro di attenzioni della stampa nazionale. Io non vorrei minimamente accentuare

quella che è l’esasperazione dei cittadini molisani. Io non vorrei ricorrere a procedure di richiesta

di referendum. Io non vorrei che partisse mai la richiesta di moratoria e di diffida al Presidente

del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Affari Regionali. Io non vorrei mai dare lettura ai

molisani di quello che il centro - sinistra ha dichiarato e che ho letto mezz’ora fa in quest’Aula,

perché le cose si dicono e sono anche legittime quando si hanno posizioni politiche diverse, ma

quanto meno un pizzico di linearità credo che convenga averlo, allora su questa mia

considerazione, e io la ringrazio per averne ascoltato gran parte, se non tutta, io mi auguro

fermamente che Lei possa avere un momento di tranquillità per poter riflettere al meglio su

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questa questione che sicuramente ci farà fare una opposizione agguerrita, forte, ripeto, non

abbiamo tradizioni come quelle di sinistra, ma le garantisco che avremo il coraggio di farla

giorno e notte. E se dobbiamo andare un’altra volta sulla stampa nazionale per cose negative, io

la invito a nome della regione Molise, non come opposizione, come cittadino di questa regione,

come componente di minoranza di questa Regione, a riflettere e nel caso Lei possa avere un

ripensamento su quelli che possono essere stati o eventuali errori o eventuali forzature dal punto

di vista politico, credo che sia più accettabile una correzione in tal senso che fare una forzatura

politica che non porta a nulla di buono per questa regione.

VICEPRESIDENTE MONACO:

Grazie Consigliere Cavaliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Federico. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE FEDERICO:

Grazie Presidente. Non voglio dilungarmi, prendo un po’ le distanze come Movimento 5 Stelle

da questo modo di fare opposizione con questi discorsi così lunghi. Cari cittadini e spettabili

colleghi, in merito alla promulgazione dello Statuto regionale, approvato in seconda lettura da

quest’aula il 20 dicembre 2012 e pubblicato il 28 successivo, riteniamo che il Presidente della

Giunta debba procedere con quell’atto dovuto che è la promulgazione stessa, essendo ormai i

tempi maturi. Per quanto riguarda le eccezioni che l’Avvocatura di Stato ha sollevato per

motivare la non necessità di promulgazione del nuovo Statuto, restiamo sulle stesse posizioni già

espresse in sede di Prima Commissione. Ci preme sottolineare che, a nostro giudizio, non c’è

stata alcuna compressione del potere di impulso referendario e che tale richiesta non è stata

avanzata da nessuna delle parti a ciò legittimate, come previsto dall’articolo 123 della

Costituzione. Asseriamo questo perché crediamo che sia necessario scindere il momento di

impulso del referendum da quello relativo alle operazioni referendarie, così come disciplinate

dalla legge regionale 36/2005. I due momenti possono distinguersi nel primo, che è quello di

richiesta del referendum, e nel secondo che è quello di svolgimento del referendum. E qui

possiamo così comprendere come l’interpretazione dei legali di Stato sia estensiva ed addirittura

incompatibile con il disposto degli articoli 14 e 18 della legge succitata, finendo per riconoscere

una valenza ultra-attiva al disposto dell’articolo 18, tale da ricomprendere, nella locuzione, tutte

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le operazioni e le attività relative allo svolgimento del referendum, anche gli atti prodromici alla

consultazione, ovvero quelli di richiesta del referendum. Di qui voglio ultroneamente dilungarmi

sul fatto che, come previsto dall’articolo 123 della Costituzione, sono passati oltre tre mesi dalla

pubblicazione di tale nuovo Statuto e nessuna forza legittimata ha fatto richiesta referendaria, né

tanto meno nessun giudizio di costituzionalità è stato sollevato dinanzi la Corte Costituzionale.

Pertanto i tempi dell’ultima fase, ossia la promulgazione, sono assolutamente maturi ed essendo

lo Statuto regionale norma interposta, ovvero del valore inferiore alla Costituzione ma superiore

ad una legge regionale, ricordiamolo anche per dopo, è di primaria e fondamentale importanza

svolgere quella fase non discrezionale di promulgazione dello Statuto, che la più accreditata

dottrina definisce fase integrativa dell’efficacia. Chiediamo, quindi, che la Costituzione venga

rispettata e con essa gli altissimi valori di cui è intrisa. Vorremmo aggiungere che, nelle ultime

settimane, abbiamo sentito ripetere numerose volte da lei, Presidente Frattura, che lo Statuto è

incompleto sotto vari aspetti e che è stato adeguato solamente nei numeri imposti dall’alto e non

nella rimodulazione dei carichi di lavoro. Siamo tuttora in attesa di conoscere, in maniera

puntuale, quali siano le lacune che lei e la sua Giunta intercettano e delle quali ha intenzione di

intervenire in senso migliorativo. Ebbene, anche noi ravvisiamo che lo Statuto risulti lacunoso su

uno dei temi a noi più cari, come la democrazia diretta, ma, in piena assunzione di responsabilità,

metteremo momentaneamente da parte questa nostra richiesta, per completare l’iter legislativo, la

successiva entrata in vigore e non lasciare la Regione inadempiente nella definizione del numero

massimo di Assessori, come richiesto dal decreto legge 138/2011. Vorremmo inoltre essere

fiduciosi su quanto dichiarato e messo a verbale da lei, Presidente, nella seduta del 10 maggio

della Prima Commissione, durante la quale rassicurava i presenti, affermando testualmente “che

la questione relativa al numero dei Consiglieri e degli Assessori non ha nulla a che vedere con

quella relativa alla promulgazione dello Statuto regionale”. Visto che non crediamo che questa

manovra sia del tutto estranea all’operazione “V Assessore”, riteniamo opportuno chiederle di

promulgare lo Statuto anche al netto delle valutazioni, piene di “forse” e “probabilmente”

dell’Avvocatura di Stato. Ci troviamo, inoltre, a dibattere su una mozione che pone anche un

altro obiettivo, ovvero quello di bloccare una delibera di Giunta sull’abrogazione di una legge

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regionale che, senza troppi giri di parole, apre la strada all’inserimento di un quinto Assessore,

operazione questa che, a nostro avviso, ha il solo fine di riconsolidare certi equilibri politici tutti

interni alla maggioranza e senza considerare pienamente l’aumento dei costi della politica, legati

sia alle indennità, sia ai costi degli apparati e delle segreterie di cui un Assessorato necessita,

anche se il Presidente Frattura ha chiaramente dichiarato un mantenimento dei costi attuali, cosa

che avremo premura di verificare. Tralasciando questo aspetto, che comunque ci vede costernati,

passo immediatamente all’analisi tecnica della delibera di Giunta in esame. Ci preme, inoltre,

dover specificare che la norma che fissa a 4 il numero di Assessori c’è, è chiara ed è contenuta in

quello Statuto che lei, Presidente, ancora non promulga. La delibera effettivamente abroga una

legge regionale nata morta, come si dice in gergo, in quanto in palese contrasto con lo Statuto

vigente, parlo della legge 21, poiché deroga al disposto dell’articolo 20, ponendo un grave difetto

di gerarchia delle fonti. Di conseguenza quello che stiamo facendo è, a nostro avviso, perdere

tempo, mentre le questioni più importanti e dirimenti vengono svolte in completa autonomia

dalla Giunta senza il benché minimo coinvolgimento della minoranza che questo Consiglio ha il

compito di tutelare. Non possiamo che prendere atto, dunque, che la proposta di legge n. 1,

quindi il primo atto legislativo, atto che dovrebbe inaugurare una stagione di cambiamento, ha, in

effetti, il sapore delle vecchie abitudini. E ci dispiace di questo. Riscontriamo in essa tutte le

caratteristiche del passato: necessità e urgenza di mantenere illesi gli equilibri politici, scarsa

attenzione ai risvolti che possono produrre tali atti e completa non curanza dei problemi reali dei

cittadini molisani. Ci teniamo inoltre a sottolineare che i nostri spunti di riflessione non sono

affatto tesi ad emulare i modi di fare opposizione del centro destra, che quando forza di Governo

ha elevato a tal punto il numero di membri in questa aula che si arrivò a contare 8 Assessori

esterni e 30 Consiglieri, ma nascono per porre dei seri spunti di riflessione su cui vi invitiamo a

soffermarvi. Alla luce di tutto ciò, voteremo sì alla mozione in oggetto, ma non prenderemo

parte né al dibattito e né alla votazione del prossimo punto all’ordine del giorno inerente la

proposta di legge numero 1, abrogazione della legge 5 ottobre 2012 numero 21. Grazie.

VICEPRESIDENTE MONACO:

Grazie, Consigliere Federico. Ha chiesto la parola il Consigliere Sabusco. Ne ha facoltà.

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CONSIGLIERE SABUSCO:

Signor Presidente, colleghi, vi risparmio tutti gli articoli di legge e tutti i pareri, fin qui espressi

compiutamente, per quanto riguarda lo Statuto della Regione Molise. Voglio solo ricordare,

perché molti dei presenti di oggi erano Consiglieri nella scorsa legislatura, che il Presidente

assente di questo Consiglio ci ha costretti a numerose riunioni purché si arrivasse ad uno Statuto

che ci consentisse, non solo di andare alle elezioni con una legge valida, ma che soprattutto

evitasse ricorsi per quanto riguarda il numero dei Consiglieri. Vicepresidente Petraroia, so

quanto ha tenuto a sottolineare questo discorso nella passata legislatura. Mi dispiace che oggi,

dopo che abbiamo votato, dopo che il Presidente designato, il Presidente eletto, ha varato una

Giunta a 4, conformandosi a quanto disposto dallo Statuto che avevamo votato la scorsa

legislatura, oggi si debba tornare a perdere tempo, a discutere ancora sulla opportunità o meno di

un quinto Assessore. Io credo che avevate la possibilità di valorizzare le componenti politiche di

questo Consiglio regionale. Adesso che, per salvare o per riprendere o per correggere quello che

è stato fatto, si debba ricorrere al quinto Assessore, credetemi, è una cosa che non ci fa onore. Vi

prego pertanto di soprassedere all’abrogazione della legge 21, di pensare a qualcos’altro e,

soprattutto senza falsi pudori, considerare di votare questa mozione che non è altro che il

proseguimento di un lavoro fatto e di cui tutti eravamo convinti. Grazie.

VICEPRESIDENTE MONACO:

Grazie Consigliere Sabusco. Ha chiesto la parola il Consigliere Parpiglia. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE PARPIGLIA:

Grazie. Mi soffermerò pochissimo sull’aspetto giuridico, anche perché, dopo il chiarimento

dell’Avvocatura di Stato rispetto alla possibilità di promulgare lo Statuto dopo dieci mesi, e alla

possibilità di abrogare la legge 21 del 2012 poiché in contrasto con la normativa vigente, vorrei

fare una riflessione politica rispetto alla mozione presentata. Un atto strumentale, il cui unico

obiettivo è oscurare in qualche modo l’azione positiva del Presidente Frattura, della Giunta e

della maggioranza di centro sinistra; sminuire ed offuscare quello che, in pochissimi giorni e in

pochissimo tempo, questa Amministrazione è riuscita a fare. In poco più di 40 giorni effettivi,

abbiamo dovuto affrontare delle emergenze esplosive, naturalmente ereditate da una classe

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dirigente sprecona e probabilmente inadeguata. Mi riferisco ai temi della sanità, del post-sisma,

della Solagrital, dei trasporti. Avete cercato di limitare quelle che sono le azioni del Presidente

Paolo Frattura che ha sbloccato 110 milioni di euro di fondi FAS, di cui 63 milioni per le

imprese che sono in credito con la Regione per debiti abnormi, circa 700 milioni di euro…

Il Consigliere Fusco interloquisce fuori microfono.

CONSIGLIERE PARPIGLIA:

Colgo subito, Consigliere, la 'palla al balzo', perché lei è quella che interrompe in continuazione

e più degli altri. Io mi sono scusato per averla interrotta, un secondo, in precedenza, Uno perde

anche il filo della riflessione e diventa difficile andare avanti. Dicevo, debiti commerciali

abnormi. Sulla Solagrital siamo stati tempestivi, abbiamo spostato il tema sul Tavolo nazionale

per garantire, e questo si verificherà il 5 di giugno, gli ammortizzatori sociali ai dipendenti

dell'azienda e varare, attraverso una nuova società, con un nuovo imprenditore, un nuovo piano

industriale, dando una prospettiva all’azienda e ai lavoratori. E poi gli attacchi anche attraverso

gli organi di stampa, per esempio sul post-terremoto: c’è una disonestà intellettuale in questi

interventi che sfiora il paradosso. Si fanno queste dichiarazioni sapendo che c’è l'impossibilità di

derogare al Patto di stabilità per poter pagare le imprese che hanno lavorato alla ricostruzione,

circa 80 milioni di euro. Purtroppo, con tutta la serenità e la buona volontà a cui faceva

riferimento Nicola Cavaliere, ci si dimentica, però, che per 12 anni si è avuto un miliardo di

euro, risorse straordinarie, per ricostruire e riqualificare il cratere del terremoto. Ed invece la

ricostruzione è ferma da anni al 30% e centinaia di famiglie vivono nelle baracche. Questo è un

appunto che faccio per chiedere la giusta onestà quando parliamo di temi così delicati. Anche per

quanto riguarda i trasporti, devo dire che l’Assessore di riferimento, Pierpaolo Nagni, ha

affrontato con grande coraggio i problemi, non facendosi intimidire da qualche impresa che

probabilmente pensava di poter fare ancora 'il bello e il cattivo tempo' con le risorse della nostra

regione. Dico questo per far capire che volete oscurare anche le azioni positive che sono state

fatte, con tentativi di disturbo come questa mozione. Arrivo al punto. Per quanto riguarda invece

l’eventuale nomina del quinto Assessore, anche in questo caso ci sono, secondo me, degli

atteggiamenti impropri, in qualche modo anche curiosi e maldestri, perché non si riesce a far

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comprendere che la nomina del quinto Assessore sarebbe funzionale al miglioramento e

all’efficacia dell’azione di Governo del Presidente Frattura, della Giunta e di tutta la

maggioranza. La riduzione dei costi, che tra poco dovremo adottare e che fa riferimento anche

alla riduzione delle indennità, è successiva al taglio dei Consiglieri da 30 a 20 e del numero degli

Assessori. Ciò non ha fatto altro che aumentare la mole di lavoro di ogni singolo eletto. Quindi,

ritengo che la possibilità di un nuovo Assessore sia funzionale al fare di più, meglio e anche in

meno tempo. Infine, ricordo che tra pochi giorni, mi auguro nel giro di un mese – e faccio un

invito al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta affinché non si tardi troppo – noi

dovremo adottare il decreto Monti che equipara le indennità di Assessori e Consiglieri, oltre a

ridurle del 40%. Questo è un fatto abbastanza importante che nessuno ha sottolineato. Quindi, la

nomina del quinto Assessore sarebbe una operazione a costo zero. Noi vediamo soltanto delle

opportunità e nessuno spreco rispetto a questa ipotesi. Non ci facciamo fare la lezione sulla

riduzione degli sprechi e dei tagli alla politica da nessuno perché, visto anche il siparietto curioso

che abbiamo fatto prima con Nicola, questa classe dirigente, in modo particolare il Presidente

della Giunta, il sottoscritto, Cristiano Di Pietro, Salvatore Ciocca, qualcuno anche dell’allora

maggioranza come Sabusco, ha eliminato – unici di Italia e per primi, quindi non c’è nessuno

deputato, nessun senatore, nessun Consigliere del Movimento 5 Stelle, siamo stati gli unici ad

aver rinunciato a – quell’odioso privilegio che si chiama vitalizio. Da questo punto di vista non

accettiamo lezioni di moralità da parte di nessuno! Noi abbiamo votato contro quella possibilità

che tutti gli altri eletti d'Italia avranno nel corso degli anni. Da questo punto di vista riteniamo di

aver affrontato per primi, e senza tentennamenti, un tema così importante come quello della

riduzione dei costi della politica. Quindi, caro Presidente Paolo Frattura, per quanto ci riguarda,

vai avanti così, nel segno della discontinuità, con atteggiamenti sobri, con azioni che rispondono

alla verità dei fatti, senza prendere in giro nessuno, in un momento di grande difficoltà

economica e occupazionale. Invito ancora anche l'opposizione a collaborare, perché è necessario

lavorare insieme, non per interessi personali o di parte, ma per il nostro territorio e per tutto il

Molise.

VICEPRESIDENTE MONACO:

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Grazie, Consigliere Parpiglia. Ha chiesto la parola il Consigliere Lattanzio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE LATTANZIO:

Chiedo due minuti di sospensione.

VICEPRESIDENTE MONACO:

Se non ci sono problemi, si possono accordare due minuti di sospensione.

(Il Consiglio è sospeso alle ore 12:56)

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RIPRESA DEL CONSIGLIO

- Ore 14:07 -

VICEPRESIDENTE MONACO:

Ha chiesto la parola il Consigliere Romagnuolo. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE ROMAGNUOLO:

Continuiamo con i lavori, Presidente?

VICEPRESIDENTE MONACO:

C’era qualche Consigliere che aveva espresso la necessità di andare via, se c’è la volontà da

parte di tutti di continuare, continuiamo. Prego, Consigliere Romagnuolo.

CONSIGLIERE ROMAGNUOLO:

Grazie signori Presidenti, colleghi Consiglieri. Prima di intervenire sull’argomento, devo una

risposta al Consigliere Parpiglia. Mi sembra che lui faceva il giocatore, era anche un bravo

giocatore, ma ha fatto un autogol perché parla di disonestà intellettuale. Per quanto riguarda la

disonestà intellettuale, ce ne sono due di argomentazioni da portare oggi nei suoi confronti: la

prima è che lei nella passata legislatura, la decima, ha votato a favore di questo Statuto e oggi

vota contro, quindi è proprio palese questa disonestà intellettuale. La seconda: io ho fatto una

interrogazione per la questione dei fondi del terremoto, dicendo addirittura: “Se ci sono colpe, se

ci sono questioni da cambiare, se ci sono leggi da cambiare, io sono disponibile a tutto, facciamo

tutto quello che volete con questa maggioranza e riconosco se ci sono delle colpe”, ma oggi il

problema è un altro. Le imprese stanno chiudendo e non è una questione di imprese, ma una

questione di operai, persone di 60 anni che stanno piangendo perché hanno perso il lavoro.

Bisogna trovare una soluzione a questa questione. Un’altra onestà intellettuale: lei si deve

informare prima di parlare della questione del terremoto, perché non si informa perché abbiamo

finanziato 1 milione e 200 mila euro per la rete idrica e fognante a Montenero di Bisaccia con i

fondi del terremoto? E poi parla di onestà intellettuale!

CONSIGLIERE DI PIETRO (interloquisce fuori microfono):

Abbassa la voce.

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CONSIGLIERE ROMAGNUOLO:

Io parlo come parlo.

VICEPRESIDENTE MONACO:

Per cortesia, Consiglieri. Siamo in un’Aula…

CONSIGLIERE DI PIETRO (interloquisce fuori microfono):

Vergognati! Tu hai messo quella gente in mezzo alla strada. Vergognati!

CONSIGLIERE ROMAGNUOLO:

Io non mi devo vergognare di niente. La rete fognante è stata fatta a Montenero, non è stata fatta

in altre parti, 1 milione e 200 mila euro.

CONSIGLIERE DI PIETRO (interloquisce fuori microfono):

Vergognati.

CONSIGLIERE ROMAGNUOLO:

Non mi devo vergognare di niente.

VICEPRESIDENTE MONACO:

Consigliere Di Pietro! Prego, Consigliere Romagnuolo.

CONSIGLIERE ROMAGNUOLO:

La rete fognante è stata fatta a Montenero con i soldi del terremoto. Questa è la verità, il resto

sono tutte chiacchiere, quindi non provocate su queste questioni. Io ho detto che sono anche

disponibile a cambiamenti in questo senso, la mia interrogazione non era mirata a fare polemica

sulla gestione del terremoto. Fatta questa precisazione che mi sembrava opportuna, sulla

questione della promulgazione dello Statuto regionale, l’Avvocatura dello Stato ha espresso il

suo parere incentrando l’attenzione, essenzialmente, sull’articolo 18 della legge regionale

numero 36 del 2005. Per questo è giunta alla conclusione che la legge statutaria, seppure

approvata e pubblicata, non possa essere promulgata perché il termine di tre mesi per la

proposizione del referendum consultivo di cui all’articolo 123 della Costituzione, a suo dire, non

è ancora iniziato a decorrere proprio per effetto del suddetto articolo 18 che lo avrebbe rinviato

al decimo mese successivo all’insediamento dell’attuale Consiglio regionale. Premettendo che i

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pareri espressi in sede consultiva dall’Avvocatura dello Stato, con cui la Regione Molise ha una

convenzione legale, non sono in alcun modo vincolanti, si esprime in questa sede il più assoluto

disaccordo sull’interpretazione data, in questo parere, dell’articolo 18 della legge regionale

numero 36 del 2005. In particolare, si evidenzia come l’Avvocatura non abbia tenuto in

considerazione il precetto dispositivo contenuto, in merito, nell’articolo 123 della Costituzione.

Infatti, il termine di tre mesi per la proposizione del referendum consultivo sulla legge regionale

statutaria è fissato, non nella legge regionale, ma dall’articolo 123, comma 6, della Costituzione

il quale stabilisce che lo Statuto regionale è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre

mesi dalla pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un

quinto dei componenti del Consiglio regionale. La Carta Costituzionale, dunque, non solo

stabilisce quale debba essere il termine per la proposizione delle istanze referendarie consultive

in tema di leggi statutarie regionali, tre mesi, ma ne fissa, con precisione, anche il decorso dalla

pubblicazione. Quindi, per una corretta comprensione della questione oggetto della presente

mozione, occorre fare riferimento, ancora prima che alla legge regionale numero 36 del 2005,

proprio alla Costituzione della Repubblica le cui norme, come è noto, non sono assolutamente

derogabili dalle leggi ordinarie nazionali e regionali. Ciò detto, è opportuno coordinare, per il

caso di specie, le disposizioni previste dalla legge regionale numero 36 del 2005 con il dettato di

cui al citato articolo 123 della Costituzione, per fare chiarezza sull’estensione applicativa delle

norme contenute nella suddetta legge regionale, che è stato oggetto unico del parere

dell’Avvocatura. Innanzitutto l’articolo 3, comma 3, della legge numero 36 del 2005, in

applicazione proprio dell’articolo 123, comma 6, della Costituzione stabilisce che “il termine di

tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione

delle sottoscrizioni richieste inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione

di cui al comma 2”, ovvero dal giorno successivo alla pubblicazione della legge regionale di

approvazione dello Statuto. Tale norma fissa, dunque, con espressa precisione il tempo di

decorso e di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di referendum, ovvero per la

raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni finalizzate al deposito, presso il Consiglio

regionale, delle richieste di referendum regionale consultivo. Ciò vuol dire - e non potrebbe

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essere altrimenti vista la norma inderogabile dell’articolo 123, comma 6, della Costituzione - che

esiste un solo termine di tre mesi, non modificabile per via legislativa ordinaria, entro il quale

presentare le richieste referendarie, ovvero procedere alla raccolta, alla presentazione delle

sottoscrizioni richieste e al deposito delle istanze presso gli Organi competenti per l’ammissione,

decorrente unicamente dalla data di pubblicazione della legge regionale di approvazione dello

Statuto. Tanto detto, si può comprendere meglio anche la ratio dell’articolo 18 della legge

regionale numero 36 del 2005, così come modificato dalla legge regionale numero 7 del 2012,

nella parte in cui prevede che “alla scadenza della legislatura o in caso di scioglimento anticipato

del Consiglio regionale, tutte le operazioni e le attività relative allo svolgimento del referendum

sono sospese nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi

elettorali e i dieci mesi successivi all’elezione del nuovo Consiglio regionale”. Il testo

dell’articolo 18 appena citato, infatti, parla di sospensione delle “operazioni referendarie e delle

attività relative allo svolgimento del referendum”, nulla disponendo, invece, circa la sospensione

del termine di tre mesi di cui all’articolo 123, comma 6, della Costituzione, appunto perché

qualsiasi modificazione del termine in questione, data la natura della norma, può avvenire solo

ed esclusivamente attraverso un procedimento legislativo di revisione costituzionale che,

ovviamente, non compete alle Regioni. Diversamente interpretata, infatti, la norma regionale in

commento, ovvero l’articolo 18, andrebbe a incidere sul dettato costituzionale, modificandolo di

fatto, e questa interpretazione non sarebbe corretta data la natura di subalternità delle fonti

legislative regionali, seppure primarie, rispetto alle norme di rango costituzionale. Pertanto, la

sospensione di che trattasi, prevista dall’articolo 18, comma 1, della legge regionale numero 36

del 2005, non può che investire, solo ed esclusivamente, le operazioni e le attività conseguenti e

successive alla presentazione e al deposito delle richieste referendarie di cui agli articoli 18 e 13

della stessa legge regionale numero 36 del 2005. Così come anche ipotizzato dalla stessa

Avvocatura laddove s’è posta il dubbio nel parere che la disposizione dell’articolo 18, comma 1,

della legge regionale numero 36/2005 si applicasse ai soli referendum già indetti e questo perché

non può consentirsi che una legge regionale, fonte legislativa di rango inferiore, dilati o

modifichi la durata di un termine, quello dei tre mesi decorrente dalla data di pubblicazione,

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fissato da specifica norma costituzionale. In conclusione l’articolo 18, comma 1, della legge

regionale andrebbe interpretato nel senso che nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio

regionale o di conclusione naturale della legislatura, si sospendono, per il tempo ivi previsto,

tutte le operazioni e le attività referendarie previste successivamente al deposito delle istanze di

referendum, e non anche il termine dei tre mesi decorrente dalla pubblicazione della legge di

approvazione dello Statuto entro il quale azionare il diritto alla presentazione delle richieste

referendarie e questo sostanzialmente per dare certezza ai tempi per l’esercizio del diritto alla

proposizione del referendum, non ammettendosi, nella materia, dubbi o incertezze di sorta data

la fondamentale rilevanza costituzionale del diritto alla consultazione referendaria popolare.

Altro errore di valutazione commesso dall’Avvocatura sarebbe quello di aver propeso per la

sospensione del termine trimestrale sull’errato presupposto che lo scioglimento del Consiglio

regionale ne interrompe l’esercizio delle funzioni dalla data di indizione dei comizi elettorali. E

questo non è corretto, perché, è a conoscenza di tutti che a norma dell’articolo 1 della legge

regionale numero 2 del 13 febbraio 2002 “nelle more dell’approvazione dello Statuto regionale

ai sensi del articolo 123 della Costituzione, nei casi di annullamento delle elezioni del Presidente

della Giunta e del Consiglio regionale, gli stessi organi e la Giunta regionale in carica continuano

ad esercitare le loro funzioni fino alla proclamazione del nuovo Presidente e dei nuovi

Consiglieri regionali, relativamente agli atti aventi caratteri di urgenza” e sicuramente il decorso

del termine trimestrale finalizzato al deposito delle istanze referendarie ricopre carattere di

urgenza. Pertanto, secondo una lettura costituzionalmente orientata delle norme in questione,

laddove entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge regionale di approvazione

dello Statuto non siano presentate, ovvero depositate, istanze referendarie si deve procedere, in

ogni caso, alla promulgazione dello Statuto non ammettendosi la possibilità di vedere oltremodo

dilatato o modificato per altra via un termine il cui decorso è stato fissato e definito da specifica

norma costituzionale. Se, invece, entro i tre mesi dalla data di pubblicazione venissero depositate

richieste referendarie e ci si trovasse nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 18 della legge

regionale numero 36/2005, ovvero di fine legislatura o scioglimento anticipato, le attività e

operazioni referendarie successive al deposito andrebbero senz’altro sospese dovendosi

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procedere all’espletamento del referendum richiesto solo dopo il decorso del termine di dieci

mesi dalla elezione del nuovo Consiglio regionale e previa assenza di modifiche medio tempore

adottate dalla nuova Assemblea legislativa ai sensi del articolo 17-bis della legge regionale

numero 36/2005. Tanto detto, ribadite le ragioni contenute nella mozione, considerato il dovere e

l’obbligo del Presidente della Giunta regionale di promulgare le leggi regionali approvate dal

Consiglio nei tempi e nei modi previsti, essendo l’atto della promulgazione un atto dovuto che

non è nella disponibilità del Presidente non essendo previsto, per le Regioni, l’istituto del rinvio

presidenziale; considerata la natura di legge costituzionale dello Statuto regionale e della sua alta

rilevanza giuridica e morale, si chiede l’immediata promulgazione dello Statuto pubblicato in

data 28 dicembre 2012, avvertendo che ogni ulteriore atto in senso contrario può essere

sanzionato dalla Presidenza della Repubblica ai sensi dell’articolo 126, comma 1, della

Costituzione. Grazie.

VICEPRESIDENTE MONACO:

Grazie Consigliere Romagnuolo. Ha chiesto la parola il Consigliere Ciocca. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE CIOCCA:

Grazie Presidente. Prima di andare nel pieno del ragionamento, per cui preannuncio già il mio

voto assolutamente contrario alla mozione, mi dispiace, Consigliere Nico Romagnuolo, del tono

che tu hai usato, devo soffermarmi un attimo su questo. Innanzitutto i toni non sono stati del tutto

garbati, ma questa è un’altra cosa, però avrai risposta alla tua interrogazione. Più che fare

interrogazioni, dovresti dire tu a noi che cosa è successo con il terremoto, visto che te ne sei

occupato da sub commissario per diversi anni. Trovarmi rinfacciate cose fatte e fatte da voi, non

so l’utilizzo che c’è stato… anzi Consigliere Parpiglia, credo che sia opportuno inserire nel

nostro futuro anche una verifica di quello che è stato, visto che sono gli stessi membri della

minoranza che ce lo chiedono, che prima erano maggioranza, e che hanno fatto di tutto con i

fondi del terremoto fuorché ricostruire. Sappiamo come stiamo combinati ad oggi e sappiamo le

difficoltà. Lo dico con serenità: prima di accusare gli altri, ti chiedo di 'vedere nel tuo orticello' e

di considerare anche il tuo operato. Voglio ricordare un’altra cosa: prima delle elezioni ci fu una

delibera senza copertura finanziaria in cui si promettevano 14 milioni di euro al Vescovo per

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ricostruire non so quale chiesa. Quindi, per favore! Poi possiamo parlare di tutto con calma. A

questo punto chiederò ai miei colleghi Consiglieri, in primis, di promulgare una Commissione

che faccia chiarezza sui fondi che sono stati finora utilizzati per la ricostruzione, prima di parlare

del futuro.

CONSIGLIERE DI PIETRO:

Articolo 28, comma 2, dello Statuto.

CONSIGLIERE CIOCCA:

Presidente, preannuncio altresì, così lei mi dà la parola, dopo del voto, la presentazione di un

Ordine del Giorno, che illustrerò in un attimo, che riguarda un altro aspetto che forse è anche

collegato a questo. Andiamo alla discussione vera e propria. Più volte è stato detto dal

Consigliere Cavaliere - e lo ringrazio - che il sottoscritto è stato dall’inizio sempre contrario, e

forse i tempi mi danno ragione ma non sono qui per fare autocelebrazione. Io sono convinto che

bisogna ridurre i costi della politica drasticamente, ma non bisogna ridurre la democrazia, la

rappresentanza e la possibilità di tutti di poter dire e dare al riguardo la partecipazione nella

costruzione del nostro Molise. Mi spiego meglio. Non mi appassiona il fatto di 4, 5, 6 o 7

Assessori. Abbiamo avuto buoni maestri, siamo arrivati addirittura ad 8, mettendoli tutti esterni,

allargando il Consiglio a 30 più 8, 38. Sentirne parlare adesso dagli stessi che sembrano del tutto

contrari… Pirandello diceva: “Ognuno assume la maschera che ha”. In questo momento voi

avete quella dell’opposizione. Quindi ognuno recita la sua parte, una volta in un modo e una

volta nell’altro. Restiamo nella serenità delle cose e diciamocela tutta. C’è bisogno di lavorare, di

muoverci e io personalmente ritengo che sia opportuno che ciascuno faccia fino in fondo la

propria parte. Facciamo un passo avanti, togliamo di mezzo queste storie, questi puntigli a cui i

molisani non si stanno appassionando. Diamoci un passo superiore! Che sia 'metodo Frattura' o

chiamato in altro modo, che sia un metodo corretto rispetto invece a quelli che sono stati i

metodi del passato! Credo che c’è la necessità di mantenere gli impegni, impegni presi sia con i

molisani, che con il mondo del lavoro, penalizzato, che non ha necessità di vedere balletti inutili.

Per quanto riguarda il prosieguo, io credo e spero che sia auspicabile maggiore collaborazione da

un punto di vista tecnico, lasciando da parte queste beghe che lasciano il tempo che trovano, e

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accelerando il passo. Si può fare, ma non dimentichiamo che stiamo parlando 'a bocce ferme'

dopo che hanno giocato lungamente altri. A questo punto le regole del gioco sono uguali per

tutti, però credo che tocca a noi adesso giocare per primi. Sono assolutamente, come persona di

sinistra, come Consigliere di questa Assise, assolutamente contrario che ci siano accuse, che ci

siano balletti del genere allorquando c’è da fare altro. Io voterò contro la mozione e mi auspico

che questo possa essere un segnale di rinnovamento per fare cose nuove.

VICEPRESIDENTE MONACO:

Grazie Consigliere Ciocca. Ha chiesto la parola il Consigliere Totaro. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE TOTARO:

Grazie Presidente. Solo per annunciare il voto contrario rispetto alla mozione presentata dal

centro-destra. Io ho ascoltato con attenzione il ragionamento che hanno cercato di fare i

Consiglieri di minoranza, entrando in discussioni legislative anche difficili da comprendere, per

me. C’è stato uno studio approfondito della questione, però io credo che su queste questioni,

insieme al Consigliere Cavaliere, che è componente della Prima Commissione consiliare, ne

abbiamo discusso approfonditamente e credo che, sulla regolarità amministrativa dell’atto, non ci

sono dubbi. I dubbi sono stati sciolti a prescindere. Giusta la decisione assunta dal Presidente

della Giunta di non promulgare lo Statuto perché lo Statuto non andava e non va promulgato in

quanto i termini sono sospesi e quindi non è stata data la possibilità ai cittadini elettori di poter

eventualmente indire un referendum. Quando viene a mancare la democrazia, che è quella del

cittadino, credo che tutti dobbiamo alzare le mani. Punto uno. Punto due: rispetto alla legge

regionale che è in discussione, come secondo punto all’ordine del giorno, sulla quale non so se si

continua ad andare avanti o si sospende il Consiglio, credo che sia opportuno sospendere, poi

deciderà il Presidente, ma anche su quella legge credo sia giusta la posizione che ha assunto la

maggioranza che è quella di abrogare quella legge perché è superata. Basta vedere l’atto

fondamentale che ha assunto il Prefetto quando ha indetto i comizi elettorali: non è stata

richiamata la legge regionale quando sono stati indetti i comizi elettorali, bensì è stata richiamata

la legge 174 che difatti va a superare quella norma che prevede i 20 Consiglieri regionali. Sulla

parte statutaria, credo che quello Statuto non è stato promulgato e non va promulgato anche

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perché va rivisto in molti aspetti. Quello Statuto, e chi stava nella passata legislatura lo sa

benissimo, è stato fatto per 30 Consiglieri regionali e non per 20, quindi va rivisto su alcuni

punti. Abbiamo una opportunità, sono convinto che lo Statuto vada rifatto in maniera anche

veloce, se vogliamo. Credo che non sia opportuno - questo lo dico come proposta che faccio alla

maggioranza e alla minoranza - non fare una Commissione speciale, come si è fatto in passato,

Commissione speciale che è durata anni e che non ha mai prodotto alla fine l’approvazione di

uno Statuto, ma credo che vada approvato all’interno della Prima Commissione, se vogliamo

anche allargata come componenti. Quindi, per questi aspetti che voi proponete, da parte mia e da

parte del Gruppo regionale che mi onoro di rappresentare in Consiglio regionale, il Partito

Democratico, il mio voto è contrario rispetto a quella mozione. Sul secondo punto, sarà il

Presidente del Consiglio a verificare se è opportuno andare avanti o meno, ma se si dovesse

decidere di andare avanti, chiedo di intervenire.

VICEPRESIDENTE MONACO:

Grazie Consigliere Totaro.

CONSIGLIERE FUSCO:

Presidente, se fa sapere a quest’aula dell’organizzazione di questo Consiglio regionale, è un

diritto da parte del Consigliere chiederlo; c’è una norma che ce lo consente, quindi il Presidente

cortesemente ci dirà come proseguire i lavori.

Interloquisce fuori microfono il Consigliere Ciocca.

CONSIGLIERE FUSCO:

Intanto si completa la mozione e poi successivamente… Consigliere Ciocca, accetterò il suo

suggerimento. Presidente, poiché lei ha comunicato che sospendeva alle 14:00, volevamo

cortesemente conoscere, appena dopo la mozione, come vorrà organizzare i lavori di quest’Aula.

VICEPRESIDENTE MONACO:

Sicuramente. Ha chiesto la parola il Consigliere Di Pietro. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE DI PIETRO: Grazie Presidente. Un po’ di questioni, la prima: sicuramente

sì, Salvatore, sono d’accordo per quanto attiene ad una parentesi veloce in base all’articolo 24,

comma 2 dello Statuto, in base all’articolo 104 del regolamento consiliare, istituire una

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Commissione d’inchiesta per vedere tutte le onestà intellettuali fin dove arrivano per la gestione

del terremoto. Detto questo, vorrei capire una cosa, Consigliere Totaro: lei dice che è opportuno

rimandare la discussione del punto 2 e mi dice che rappresenta il Partito Democratico. Io so che

qui siamo tutti d’accordo ad andare avanti, perché chiede questa sospensione, questo rinvio al

prossimo Consiglio? Sono un po’ sbigottito da questa richiesta. Avete già approvato in Giunta

questa situazione, a farmi trasportare dal Partito Democratico in giro non ci sto, quindi per favore

un po’ di chiarezza. Io sono contrario a questa richiesta e voglio andare avanti con il Consiglio

regionale.

VICEPRESIDENTE MONACO:

Grazie Consigliere Di Pietro. Vorrei chiedere al Consigliere Di Pietro di sostituirmi perché

vorrei intervenire anch’io.

[A QUESTO PUNTO ASSUME LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO IL

VICEPRESIDENTE DI PIETRO]

VICEPRESIDENTE DI PIETRO:

Ha chiesto la parola il Consigliere Monaco. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE MONACO:

Grazie Presidente. Brevissimamente solo per fare un po’ di chiarezza e ripristinare un po’ di

verità su quello che si è detto, su quello che è accaduto in quest’Aula anche nella passata

legislatura. Il Consigliere Cavaliere è stato chiarissimo nei confronti del Consigliere Ciocca, io

voglio essere chiarissimo nei confronti, non solo del Consigliere Cavaliere, ma anche nei

confronti di me stesso. Annuncio il mio voto favorevole a questa mozione e il mio voto contro

l’abrogazione della proposta di legge, se ci sarà la discussione, lo decideremo insieme. Nella

passata legislatura io e il Consigliere Cavaliere abbiamo sottoscritto e firmato assieme una

mozione con cui si impegnava il Consiglio regionale ad istituire una Giunta a 4 e tutti e 4 interni

e voglio rammentare a me stesso che in quell’occasione siamo stati in pochi a votare a favore di

quella mozione, io, il Consigliere Cavaliere e qualche altro. Non credo che il Consigliere

Fusco…

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CONSIGLIERE FUSCO (interloquisce fuori microfono):

Non ero in aula.

CONSIGLIERE MONACO:

Mi era sfuggito questo, però eravamo veramente in pochi, tra l’altro in modo trasversale. Ho

voluto rimettere un po’ d’ordine nelle situazioni. Voglio rammentare anche un’altra cosa:

probabilmente in questa occasione io e qualche altro abbiamo il diritto - dovere di parlare in

maniera libera perché nella precedente legislatura e quella ancora precedente, il Governo Iorio

per gli ultimi dodici anni, sono state fatte delle scelte, l’ha ricordato Salvatore Ciocca prima,

mostruose dal punto di vista amministrativo. Abbiamo avuto Giunta a 8 persone, Assessori

regionali alla Sanità con una sanità pluricommissariata. È vergognoso! Io non lo so se il

Consiglio regionale l’approverà, però io mi dissocio da questo modo di fare politica che, deve

essere ricordato, non può essere rinfacciato a questa maggioranza da chi non ha il diritto di farlo.

Non è possibile dimenticare in maniera così frettolosa il passato! Ci sono responsabilità che

ognuno di noi ha e se le deve assumere fino in fondo e non voglio aggiungere altro. Grazie.

[A QUESTO PUNTO ASSUME LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO IL

VICEPRESIDENTE MONACO]

VICEPRESIDENTE MONACO:

Devo rispondere alla Consigliera Fusco: il Consiglio regionale andrà avanti.

CONSIGLIERE FUSCO (interloquisce fuori microfono):

Senza pausa?

VICEPRESIDENTE MONACO:

Senza pausa. Ha chiesto la parola il Consigliere Micone. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE MICONE:

Grazie Presidente. Con deliberazione numero 160 del 15 aprile, la Giunta regionale ha ritenuto

con una complessa attività di interpretazione di norme giuridiche che si sono succedute con la

finalità di razionalizzare la finanza pubblica, di dare impulso al Consiglio regionale affinché, in

qualità di Organo deliberativo, provveda all’abrogazione della legge regionale 21 del 2012,

concernente “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’articolo 14 del decreto legge 13 agosto

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2011 numero 138, convertito con legge 14 settembre 2011 numero 148”. Detto articolo, in

particolare, prevede che le Regioni devono adeguare, nell’ambito della propria autonomia

statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ad ulteriori parametri che per la Regione Molise si

sostanziano nella riduzione del numero di Consiglieri regionali a 20 unità e in quella del numero

degli Assessori che non può superare un quinto del numero dei componenti del Consiglio. Lo

stesso articolo 14 fissava quale termine per l’adempimento da parte delle Regioni il termine di 6

mesi nell’entrata in vigore del decreto medesimo e, comunque, la necessità e l’operatività delle

norme medesime al momento dell’insediamento della nuova legislatura regionale. In

ottemperanza a quanto stabilito con il citato atto avente forza di legge, è stata emanata la legge

regionale 21 del 5 ottobre 2012 che ha dato precisa esecuzione al ridimensionamento numerico

dei componenti degli organi regionali in ossequio al dettato normativo statale, così fissando il

numero dei Consiglieri in 20 unità e quello degli Assessori in un quinto dei componenti

dell’Assemblea consiliare. La Giunta Frattura argomenta che con l’articolo 2, comma 3, del

decreto legge 174/2012, convertito con legge 213/2012, se la Regione all’atto dell’indizione

delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale non ha provveduto all’adeguamento dello

Statuto nei termini di legge, le elezioni sono indette per il numero massimo dei Consiglieri

regionali previsto dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera a). Il medesimo articolo 2, comma

3, del decreto legislativo 174/2012 espressamente statuisce la necessità della previsione statutaria

e in assenza di quest’ultima l’obbligatorietà per le Regioni di conformarsi al disposto normativo

di cui al decreto legge 138 del 2011. Sembra, pertanto, dalla lettura della legge che non si è

voluto prevedere un’eccezione né possibilità alcuna di deroga ai nuovi parametri numerici che,

invece, si applicherebbero anche in assenza di specifica disposizione normativa regionale, non

accogliendo, pertanto, l’interpretazione data dalla Giunta nella parte della deliberazione 160 in

cui si farebbe esclusivo riferimento all’adeguamento mediante modifica statutaria. Sul punto è

intervenuto il parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato che per la fattispecie in questione ha

disposto il provvisorio arresto della progressione dei termini finalizzato alla consultazione

referendaria da ricollegarsi all’evento della convocazione dei comizi elettorali e destinato a

protrarsi per un ulteriore periodo di dieci mesi dalla programmazione degli eletti. Pur non

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potendo argomentare sulla mancata promulgazione dello Statuto, si deve ragionare e disquisire

su ragioni legate all’opportunità di un’azione politica e giuridica confacente alle necessità

emergenti della popolazione, all’efficacia, efficienza e buon andamento della macchina politico –

amministrativa. Di conseguenza appare di primaria importanza non legarsi a interpretazioni

squisitamente giuridiche, laddove, invece, noi amministratori dobbiamo dare l’esempio di una

buona politica e di una sana gestione finalizzata alla razionalizzazione dei costi e della

burocrazia. Dobbiamo dare l’esempio della serietà e riacquisire la fiducia dei cittadini su una

gestione fattivamente orientata alla realizzazione del bene della collettività. Allora, laddove la

disposizione ex decreto legge 174/2012 consente l’arrotondamento all’unità superiore e quindi

per eccesso da 4.2 a 5 per quanto concerne il numero degli Assessori, penso che, al di là di

tecnicismi e discutibili operazioni giuridiche legate all’abrogazione della legge 21, sia necessario

assumere atteggiamenti coerenti finalizzati a discorsi di utilità politica, sociale ed economica.

Oltre le predette ragioni di ordine giuridico, infatti, ulteriori considerazioni vanno fatte con

riferimento alla ratio sottesa alla previsione delle predette disposizioni normative. La crisi

economica generalizzata, infatti, ha indirizzato il legislatore nazionale a operare una necessaria

riduzione dei costi della politica sia per consentire una effettiva razionalizzazione sia per dare un

segnale di cambiamento ai cittadini. Ora più che mai è necessario, pertanto, garantire

atteggiamenti istituzionali coerenti con la necessità di dare ancora credibilità alla politica e alle

Istituzioni. Si vuole, pertanto, sottolineare il carattere pretestuoso dell’atto giuntale numero 160

e oggi della proposta di legge avente ad oggetto l’abrogazione della legge regionale 21 del 2012

che intervengono per dirimere controversie politiche piuttosto che giuridiche, nell’ottica di

confermare equilibri all’interno della coalizione di centro - sinistra laddove è evidente la volontà

di creare un ulteriore spazio nell’ambito della Giunta regionale. Fin dall’inizio della legislatura,

infatti, si è percepita una grande difficoltà di gestione organizzativa nella maggioranza che non

ha favorito l’affermazione di una stabilità di Governo, ma, al contrario, lascia intendere una

grave criticità amministrativa contrassegnata da malcontenti che difficilmente permetteranno una

sana e proficua azione amministrativa. Voglio comunque ricordare che circa un anno fa almeno

6-7 Consiglieri presenti oggi in questa maggioranza, in quest’aula approvarono tale legge e mi

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chiedo se oggi sosterranno il contrario. Vogliamo, pertanto, come opposizione indirizzare questo

Consiglio regionale in un’azione amministrativa che sia al contempo conforme alla legge

nazionale e soprattutto rispondente alle necessità emergenti del tessuto economico e sociale in

un’ottica di collaborazione e concertazione, con ciò affermando l’inopportunità dell’abrogazione

della legge 21 e la contestuale necessità di applicazione del combinato disposto di cui all’articolo

14 del decreto legge 13 agosto 2011 numero 138, convertito con legge 14 settembre 2011

numero 148 che ritiene obbligatorio e vincolante, anche in assenza di espressa previsione

statutaria, dei sanciti limiti numerici e per effetto l’inopportunità, ripeto Presidente,

l’inopportunità di dare attuazione all’arrotondamento per eccesso da 4.2 a 5 in riferimento al

numero degli Assessori.

VICEPRESIDENTE MONACO:

Grazie Consigliere Micone. Se non ci sono altri interventi, ha chiesto la parola il Presidente

Frattura. Ne ha facoltà.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA FRATTURA:

Userò un tono più tranquillo rispetto a quello di martedì scorso. Ci voleva quello di martedì

anche perché penso che alcune precisazioni vanno fatte. Ho apprezzato per la verità l’intervento

del Consigliere Federico, anche se un po’ mi ha lasciato senza parole il passaggio rispetto al

quale lui riferisce che le questioni più importanti e dirimenti vengono svolte in completa

autonomia dalla Giunta senza il ben che minimo coinvolgimento della minoranza che questo

Consiglio ha il compito di tutelare. Giusto per dovere di cronaca, i compiti del Governo

regionale sono diversi dall’Assemblea del Consiglio. Malgrado il Governo sia tenuto a

rispondere della sua maggioranza, abbiamo provato dall’inizio a confrontarci puntualmente

anche con l’opposizione. Quindi questo passaggio nell’intervento mi è dispiaciuto solo nei modi

perché non credo che sia giusto nella sostanza. Giusto come precisazione. In merito

all’intervento del Consigliere Cavaliere, forse la coerenza ogni tanto premia. Leggo la mia

dichiarazione del primo ottobre 2012: “Prendiamo atto di un vincolo, quello della previsione dei

20 Consiglieri regionali, per cui, a distanza di un anno, solo a distanza di un anno, provvediamo

– questo accadeva il primo ottobre 2012 – alla riduzione. Sarà poi un tema che affronterà il

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Governo – o l’allora ministro Cancellieri – in merito alla legittimità o alla costituzionalità della

legge”. Devo dire che, in maniera estremamente puntuale, precisa e circoscritta, con il decreto

legislativo 174 si precisa, all’articolo 2, comma 3: “Ai fini del coordinamento della finanza

pubblica - e via dicendo - per le Regioni che non abbiano provveduto all’adeguamento statutario

nei termini di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) del decreto legge 13 agosto 2011, 138,

convertito nella legge 148, le elezioni sono indette per il numero massimo dei Consiglieri

regionali previsto in rapporto alla popolazione dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera a) del

decreto legge 138 del 2011”. Vale a dire che, come in qualche maniera avevamo immaginato e

dichiarato in aula, a scanso di equivoci, con decreto legislativo si è puntualmente riferito che la

modifica della consistenza del numero dei Consiglieri spetta ad una modifica statutaria e non a

legge ordinaria. Sulla base di quanto asserito con decreto legislativo, lo stesso Prefetto, nel

momento in cui ha decretato l’indizione delle elezioni, ha fatto puntualmente riferimento

all’articolo 2, comma 3, del decreto legge convertito nella legge 213. Per questo continueremmo

ad avere vigente una legge ordinaria che non ha nessuna valenza e nessuna vigenza visto che

anche le nostre elezioni, visto che il decreto porta la firma del 27 dicembre 2012, quindi un mese

dopo la pubblicazione della legge 21, in tutta onestà continuo a ribadire la bontà della scelta fatta

dalla Giunta di proporre a questo Consiglio l’abrogazione della legge 21. Se poi ogni qualvolta

ogni procedimento che intende semplificare le procedure di questa Regione deve essere

inevitabilmente interpretato come atto finalizzato a non so quale alchimia, in tutta onestà non

ritengo sia corretto portare la discussione sui livelli ai quali l’abbiamo portata questa mattina,

mentre invece sarebbe stato assai più interessante discutere sul tema della necessità o meno della

promulgazione dello Statuto. In merito alla promulgazione, io ricordo che l’atto di

promulgazione è un onere a carico del Presidente della Regione. Siccome il tema rivestiva una

serie di interpretazioni che ci siamo comunque posti, per evitare errori, ci siamo rivolti alla

struttura convenzionata dalla precedente maggioranza con la Regione, l’Avvocatura distrettuale

dello Stato. Sarà probabilmente un intervento un po’ lungo e pesante, però forse è bene chiarire

tutti questi aspetti e soprattutto è bene che rimangano agli atti del Consiglio, visto che sono

queste le motivazioni per cui io preannuncio il mio voto contro la mozione. Con delibera numero

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184, e 35 in seconda lettura, il Consiglio regionale del Molise approvava la legge regionale di

approvazione dello Statuto regionale del Molise. Detta legge, pubblicata sul Bollettino numero 7

del 2 marzo 2011, edizione straordinaria, veniva impugnata dinanzi la Corte Costituzionale che

respingeva il gravame con la pronuncia numero 63 del 2012. La medesima legge regionale

veniva assoggettata poi a referendum, su richiesta di cinque Consiglieri regionali. La richiesta

consultazione referendaria, tuttavia, non aveva luogo giacché, ai sensi dell’articolo 17-bis della

legge regionale 36 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, veniva formulata una

proposta di modifica. Le predette modifiche statutarie venivano approvate dal Consiglio

regionale ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione, con delibera n. 213 del 19 – 10 – 2012 e

con delibera n. 258 del 20 – 12 – 2012. A seguito di dette delibere, la legge regionale di

approvazione modifica dello Statuto regionale veniva nuovamente pubblicata nell’edizione

straordinaria del BURM n. 33 del 28 – 12 – 2012. L’anzidetta pubblicazione, dalla quale

sarebbero dovuti iniziare – e dico sarebbero dovuti iniziare - a decorrere i termini per la

proposizione del referendum di cui all’articolo 123 della Costituzione, veniva preceduta dal

decreto n. 56527 del 27 – 12 – 2012, (quindi il decreto del Prefetto è antecedente alla

pubblicazione dell’approvazione in seconda lettura della legge regionale che approva lo Statuto

della Regione Molise), a seguito dell’annullamento giurisdizionale delle elezioni, altro tema che

ho sentito per niente trattato nei vari interventi e cioè che il 17 maggio 2012 le elezioni

dell’ottobre 2011 sono state annullate con sentenza definitiva, passata in giudicato e mai sospesa

dal TAR Molise. Per cui il 27 – 12 il Prefetto di Campobasso provvedeva ad indire nuove

consultazioni elettorali per il rinnovo del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale. Tale

evento ha fatto sorgere l’esigenza di comprendere se il termine per la proposizione del

referendum, previsto dall’articolo 123 della Costituzione, resti sospeso o, al contrario, sia

comunque ispirato con la pubblicazione della legge regionale di approvazione e modifica dello

Statuto, così che debba procedersi alla promulgazione. La legge regionale numero 35 del 26

ottobre 2005, modificata ed integrata con la legge 30 del 2012, prevede all’articolo 18, comma 1

testualmente: “Alla scadenza della legislatura o in caso di scioglimento anticipato del Consiglio

regionale, tutte le operazioni e le attività relative allo svolgimento del referendum sono sospese

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nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i

dieci mesi successivi alle elezioni del nuovo Consiglio regionale”. Si è ritenuto, quindi,

procedere alla richiesta del parere di interpretazione all’Avvocatura distrettuale dello Stato,

proprio perché si potesse interpretare, in maniera puntuale, detta norma, al fine di comprendere

se, nell’alveo della sospensione prevista dal citato articolo 18, debba ricomprendersi anche la

prima attività prevista dalla legge, per il concreto svolgimento del referendum, rappresentata

appunto dalla richiesta formulata da un cinquantesimo degli elettori della regione e/o da un

quinto dei Consiglieri regionali. Infatti, ove si dovesse ritenere che, in virtù di detta norma, il

termine di tre mesi per la formulazione della richiesta di referendum resti sospeso, la

promulgazione della legge, con la quale è approvato lo Statuto regionale, comprometterebbe

irrimediabilmente l’esercizio del diritto garantito dall’articolo 123 della Costituzione. Il tema, sul

quale abbiamo chiesto l’intervento dell’Avvocatura, è stato esattamente circoscritto nei punti

appena illustrati. Rispetto quindi alla richiesta, l’Avvocatura distrettuale dello Stato ha sollevato

talune perplessità, lasciando trapelare preoccupazioni di indebita compressione, di diritti

costituzionalmente garantiti, inerenti alla possibile preclusione dell’indizione di una

consultazione referendaria intermedia tra la pubblicazione dello Statuto avvenuta sul BURM n.

33 del 28 – 12 – 2012, e la promulgazione che richiedete con la mozione, per il decorso del

prescritto termine trimestrale dopo la pubblicazione. Il quesito, quindi, inquadrandosi sul

rapporto tra l’articolo 3 e i successivi articoli 4 e 12 della legge regionale n. 36 del 2005, recante

la disciplina del referendum previsto dall’articolo 123, terzo comma, della Costituzione, si è

tradotto in definitiva nella verifica della sussistenza degli estremi di sospensione del termine, ai

sensi dell’articolo 3, al presidio dell’esercizio della facoltà referendaria, e cioè in ragione della

prioritaria applicabilità dell’articolo 18, comma 1 successivo, occasionata dal rinnovo del

Consiglio regionale dopo il noto annullamento delle elezioni regionali dell’ottobre 2011. Ad

avviso dell’Avvocatura, la risposta è stata negativa, non presumibilmente negativa, nel senso che

l’inconfigurabilità delle condizioni di promulgazione dello Statuto, in difetto del completo

decorso del suddetto termine da cui solamente può scaturire l’estinzione della accennata facoltà

di attivazione della consultazione referendaria, primo punto per me definitivo perché io non

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proceda alla promulgazione. Continua l’Avvocatura che deve osservarsi, per la rilevanza della

tematica pur non considerata nella richiesta, che la possibile insussistenza delle condizioni di

esercizio dei poteri consiliari, depotenziati nella fase post-annullamento delle elezioni, al di fuori

degli stretti limiti contemplati dall’articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2012, allorché gli

organi regionali collegiali non ancora dissolti, e di fatti ancora operativi sia pure limitatamente,

sono legittimati ad operare in via d’urgenza, pur in presenza di una pronuncia giudiziale ad

effetto demolitorio tendenzialmente retroattivo. Non può escludersi infatti, anche alla stregua di

una ormai consolidata giurisprudenza costituzionale, l’insussistenza dei presupposti di necessità

ed urgenza dell’intervento legislativo, nonché la ragionevolezza dell’attività volta a nuova

produzione normativa, in regime di depotenziamento degli organi deliberanti. A tale proposito,

va dato atto che la Corte Costituzionale, pronunciandosi con la sentenza n. 196 del 2003, sulla

legislazione della Regione Abruzzo, con forti aspetti di analogia e punti di contatto con quella

introdotta dalla Regione Molise con la propria legge regionale n. 2 del 2002, legittimante la

sostanziale prorogatio degli organi travolti dall’annullamento giurisdizionale, ha reputato il

difetto di competenza della legge regionale non statutaria a disciplinare l’esercizio dei poteri

degli organi regionali dopo l’annullamento delle elezioni. Pur non essendo intervenuta sullo

stesso profilo l’impugnazione principale della legge regionale del Molise n. 2 del 2002, non può

escludersi che la medesima censura possa emergere in via incidentale da una occasione

contenziosa e sia potenzialmente accoglibile, il che riproporrebbe effettivamente la necessità di

vagliare la normativa conseguenzialmente emanata ai sensi della predetta legge regionale, alla

stregua dei più stringenti principi evocati dalla Corte Costituzionale, sia con sentenza 515 del ’95

e ancora più dalla Corte Costituzionale con sentenza 468 del ’91. Per cui, in buona sostanza, in

regime di depotenziamento degli organi regionali, sono adottabili gli atti non solo urgenti, ma

anche indifferibili e necessari, così come ordinariamente permessi in regime di scadenza della

legislatura. Va infatti tenuto in conto che il quadro normativo sull’assetto in generale degli

organi regionali è fortemente mutato con la sopravvenuta legge costituzionale 1 del ’99, da cui è

stata desunta la competenza regionale solo statutaria a definire i poteri degli organi regionali

medesimi in quanto, in regime di prorogatio o equivalente. Di conseguenza l’Avvocatura

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distrettuale dello Stato ha ritenuto che gli atti adottabili fossero quelli necessari ed urgenti, dovuti

o costituzionalmente indifferibili, secondo i limiti connaturati, in via generale, all’istituto della

prorogatio, limiti che, ove appunto non espressi dalla disciplina statutaria, potrebbero anche

semplicemente rilevare nei lavori consiliari o dallo specifico contenuto delle leggi adottate. Il

che pare condurre ad una esigenza di esternazione, in sede istruttoria o motivazionale, della

necessità stringente dell’intervento legislativo da verificarsi nel caso concreto ed in relazione non

solo all’urgenza del provvedere, ma anche della sua indifferibilità. E’ quindi evidente che tale

rilievo potrebbe inficiare la pubblicazione del 28 dicembre 2012, nel contempo vanificando le

problematiche connesse alla promulgazione della legge di riapprovazione dello Statuto. Anche

per tale ragione, quindi, l’Avvocatura distrettuale dello Stato ritiene possibile ravvisare,

nell’articolo 18 citato, una norma di tipo speciale, atta a disciplinare, in termini idonei, a inibire

l’efficacia diretta e immediata dell’articolo 3, nella parte in cui farebbe intendere come già

preclusa l’attivazione della potestà referendaria. In effetti l’articolo 18, allorché si riferisce alla

sospensione di tutte le operazioni e le attività relative allo svolgimento del referendum, in termini

apparentemente riconducibili in primo luogo al caso del referendum già indetto, non può non

manifestare l’attitudine a disciplinare tutte le possibili fattispecie ipotizzabili, compresa quella

rilevante, ossia di pubblicazione successiva all’indizione della rinnovata procedura elettorale

regionale. Come potete ben comprendere questo è addirittura il terzo motivo per il quale sono

convinto di non essere tenuto alla promulgazione dello Statuto. Permane la comune ratio

dell’inibizione delle attività preparatorie del referendum, inclusa quella di impulso iniziale, in

coincidenza con la prioritaria ed assorbente esigenza di consultazione del corpo elettorale per la

formazione degli organi rappresentativi dell’Ente territoriale di riferimento. Tutta la fase di

preparazione referendaria si sarebbe infatti dispiegata in periodi di sospensione, che non può

ritenersi affatto consumato l’accennato termine decadenziale che, anzi, non ha mai preso a

decorrere e in ciò consiste l’unica peculiarità della vicenda in disamina, in cui in buona sostanza

non è individuabile un periodo antecedente di utile svolgimento della predetta fase. Infatti la

caratteristica essenziale della sospensione dei termini consiste nella circostanza che il tempo

trascorso anteriormente alla data iniziale del periodo oggetto della stessa sospensione, non perde

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efficacia. Qui semplicemente difetta un tempo valutabile ai fini del computo del periodo

complessivo utile ai fini dell’esercizio dell’accennata facoltà di dare impulso alla consultazione

referendaria, fermo restando che il tempo coincidente con il periodo di sospensione non appare

computabile ai fini in discussione. Tale termine, pertanto, prenderà a decorrere, una volta

esaurito l’arco temporale di inibizione delle attività di impulso e propedeutiche all’eventuale iter

referendario. E in tale ipotesi il decorso dei termini di attivazione, ai sensi degli articoli 4 e 12,

verrà differito alla fine del periodo di sospensione. In definitiva, quindi, si possono

ragionevolmente ravvisare, nella fattispecie in questione, secondo l’Avvocatura distrettuale dello

Stato, gli estremi del provvisorio arresto della progressione del termine finalizzato alla

consultazione referendaria, da ricollegarsi al mero evento della convocazione dei comizi

elettorali e destinato a protrarsi per ulteriore periodo, ancora in corso, di dieci mesi successivi

alla proclamazione degli eletti avvenuta il 15 marzo 2013, in senso compatibile con l’efficacia

della pubblicazione suddetta, ma impeditivo del decorso del termine, a quest’ultima riferita, dal

citato articolo 3, per cui appare plausibile la conclusione che il medesimo termine, all’attualità,

debba ancora cominciare a decorrere. Sono queste le motivazioni per le quali, come annunciato

in premessa, voterò contro la mozione, convinto che i tre temi rilevati dall’Avvocatura siano

talmente pieni di contenuto che non ci sia alcun dubbio interpretativo che possa mettermi nelle

condizioni di dover procedere alla promulgazione dello Statuto se non dopo i 90 giorni, a partire

dai dieci mesi, dal 15 marzo 2013.

VICEPRESIDENTE MONACO:

Grazie Presidente. Mettiamo ai voti la mozione.

CONSIGLIERE FUSCO:

Facciamo richiesta di appello nominale io, Cavaliere e Romagnuolo.

VICEPRESIDENTE MONACO:

Procediamo con la votazione per appello nominale.

Cavaliere Nicola: sì

Ciocca Salvatore: no

Cotugno Vincenzo: no

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Di Laura Frattura Paolo: no

Di Nunzio Domenico: no

Di Pietro Cristiano: no

Facciolla Vittorino: no

Federico Antonio: sì

Fusco Perrella Angiolina: sì

Ioffredi Domenico: no

Lattanzio Nunzia: no

Manzo Patrizia: sì

Micone Salvatone: assente

Monaco Filippo: sì

Niro Vincenzo: assente

Parpiglia Carmelo: no

Petraroia Michele: no

Romagnuolo Nicola Eugenio: sì

Sabusco Giuseppe: sì

Scarabeo Massimiliano: no

Totaro Francesco: no

Seconda chiamata:

Micone Salvatore: assente

Niro Vincenzo: assente giustificato.

Hanno votato a favore numero 7 Consiglieri, 12 contro, 2 assenti. La mozione è respinta.