DELIBERAZIONE LEGISLATIVA STATUTARIA · il presente Statuto si ispira al patrimonio storico del...

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REGIONE MARCHE — 1 — CONSIGLIO REGIONALE ____________________________________________________________________________________________________________________ — VII LEGISLATURA — ____________________________________________________________________________________________________________________ 247-255 DELIBERAZIONE LEGISLATIVA STATUTARIA Approvata dal Consiglio regionale in prima votazione, a maggioranza assoluta, nella seduta del 22 luglio 2004, n. 199 STATUTO DELLA REGIONE MARCHE __________

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REGIONE MARCHE — 1 — CONSIGLIO REGIONALE____________________________________________________________________________________________________________________

— VII LEGISLATURA —____________________________________________________________________________________________________________________

247-255

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA STATUTARIA

Approvata dal Consiglio regionale in prima votazione, a maggioranza assoluta,nella seduta del 22 luglio 2004, n. 199

STATUTO DELLA REGIONE MARCHE__________

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I N D I C E

Preambolo

Titolo I Principi fondamentaliArt. 1 - Elementi costitutiviArt. 2 - Europa, autonomie e formazioni socialiArt. 3 - Uguaglianza e differenza di genereArt. 4 - Sviluppo economico e rapporti socialiArt. 5 - Salute, ambiente e cultura

Titolo II Forma di governoArt. 6 - Organi della RegioneArt. 7 - Elezione del Presidente e nomina della

Giunta regionaleArt. 8 - Modificazioni della composizione della

Giunta regionaleArt. 9 - Sfiducia verso uno o più assessoriArt. 10 - Sfiducia verso il Presidente della giunta

regionale. Scioglimento anticipato delConsiglio

Titolo III Organizzazione istituzionaleArt. 11 - Consiglio regionaleArt. 12 - Prima seduta del ConsiglioArt. 13 - Elezione del Presidente e dell’Ufficio di

presidenzaArt. 14 - Attribuzioni del Presidente del consiglioArt. 15 - Ufficio di presidenzaArt. 16 - Consiglieri regionaliArt. 17 - Gruppi consiliariArt. 18 - Autonomia del ConsiglioArt. 19 - Regolamenti interniArt. 20 - Sedute del ConsiglioArt. 21 - Funzioni del Consiglio regionaleArt. 22 - Commissioni permanentiArt. 23 - Attività istruttorie e conoscitiveArt. 24 - Commissioni speciali e di inchiestaArt. 25 - Presidente della giunta regionaleArt. 26 - Attribuzioni del Presidente della giunta

regionaleArt. 27 - Giunta regionaleArt. 28 - Funzioni della Giunta regionaleArt. 29 - Prorogatio degli organi consiliari

Titolo IV Procedimenti di formazione delle leg-gi e dei regolamenti regionali

Art. 30 - Iniziativa legislativaArt. 31 - Procedimento legislativoArt. 32 - Testi unici

Art. 33 - Promulgazione e pubblicazioneArt. 34 - Qualità della normazioneArt. 35 - Procedimento regolamentare

Titolo V Rapporti con le autonomie locali

Art. 36 - Sistema regionale delle autonomie lo-cali

Art. 37 - Consiglio delle autonomie localiArt. 38 - Competenze del Consiglio delle autono-

mie locali

Titolo VI Partecipazione popolare e referen-dum su leggi e provvedimenti ammi-nistrativi

Art. 39 - Informazione e partecipazioneArt. 40 - Consiglio regionale dell’economia e del

lavoro e organismi di partecipazioneArt. 41 - PetizioniArt. 42 - Referendum abrogativoArt. 43 - Limiti al referendum abrogativoArt. 44 - Referendum consultivo

Titolo VII Amministrazione regionale

Art. 45 - Attività amministrativaArt. 46 - Organizzazione amministrativaArt. 47 - Enti, aziende, agenzie regionali e parte-

cipazioni societarieArt. 48 - Personale regionale. Incarichi.

Titolo VIII Programmazione, finanze e bilancio

Art. 49 - ProgrammazioneArt. 50 - Entrate e beniArt. 51 - Bilancio e rendiconto generale

Titolo IX Istituti regionali di garanzia

Art. 52 - Difensore regionaleArt. 53 - Garante per l’infanzia e l’adolescenzaArt. 54 - Commissione per le pari opportunitàArt. 55 - Altri organismi regionali indipendenti

Titolo X Disposizioni finali e transitorieArt. 56 - Disposizioni finali e transitorieArt. 57 - Referendum, pubblicazione ed entrata

in vigore

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Preambolo

Il Consiglio regionale delle Marche nell’adottareil presente Statuto si ispira al patrimonio storico delRisorgimento, ai valori ideali e politici della Repub-blica nata dalla Resistenza, ai principi di libertà,pluralismo e autonomia già sostenuti in seno all’As-semblea costituente dalle forze laiche e cattolicheregionaliste, alla tradizione laica e alla matrice reli-giosa che hanno segnato la storia delle Marche.

Il Consiglio regionale delle Marche promuove,sostiene e difende, in armonia con la Costituzione,con la Carta dei diritti dell’Unione europea e con laDichiarazione universale dei diritti dell’uomo, lapace e il ripudio della guerra come strumento dioffesa alla libertà dei popoli e come mezzo di riso-luzione delle controversie internazionali; promuo-ve, sostiene e difende i diritti fondamentali dellapersona, il loro libero esercizio e la solidale convi-venza tra le diverse popolazioni.

Il Consiglio regionale delle Marche si impegna agarantire livelli di partecipazione politica e condi-zioni di vita adeguate ai bisogni della comunità,assumendo responsabilità e doveri anche nei con-fronti delle generazioni future.

TITOLO IPrincipi fondamentali

Art. 1(Elementi costitutivi)

1. Le Marche sono una Regione autonoma en-tro l’unità della Repubblica italiana e nell’ambitodell’Unione europea. Funzioni e poteri propri sonoesercitati nel rispetto della Costituzione e secondole norme del presente Statuto.

2. La Regione è costituita dai Comuni e dalleProvince compresi nel territorio delle Marche.

3. La Regione ha per capoluogo la città diAncona.

4. Gli organi della Regione possono riunirsi an-che in sedi diverse dal capoluogo.

5. Stemma e gonfalone sono stabiliti con leggeregionale.

Art. 2(Europa, autonomie e formazioni sociali)

1. La Regione opera nel quadro dei principi fon-damentali e delle norme dell’Unione europea perse-guendo la valorizzazione delle politiche comunitariee la collaborazione con le altre Regioni d’Europa,garantendo altresì la propria partecipazione alla vitadell’Unione e al processo di integrazione della stes-sa, nel rispetto delle diverse culture.

2. La Regione si impegna a promuovere accordie intese con altre Regioni per il migliore esercizio

delle proprie funzioni e nell’interesse delle rispetti-ve collettività.

3. La Regione riconosce il carattere policentricodella società marchigiana ed in particolare il suoesprimersi nelle diverse articolazioni democratichedelle autonomie locali, funzionali e sociali.

4. La Regione riconosce e pone a fondamentodella propria azione lo sviluppo delle autonomielocali secondo i principi di sussidiarietà e di lealecollaborazione.

5. La Regione garantisce la più ampia parteci-pazione delle forze sociali all’esercizio dell’attivitàlegislativa e amministrativa.

6. La Regione valorizza le autonomie funzionalie ne favorisce la partecipazione alla propria attività.

7. La Regione favorisce, sulla base del principiodi sussidiarietà, l’iniziativa dei cittadini, singoli eassociati, per lo svolgimento delle attività di inte-resse generale.

Art. 3(Uguaglianza e differenza di genere)

1. La Regione promuove, nell’ambito delle sueattribuzioni, tutte le iniziative idonee a realizzare ilpieno sviluppo della persona e l’uguaglianza deicittadini, ripudia ogni forma di discriminazione ededica particolare attenzione ai giovani e alle per-sone in condizioni di disagio.

2. La Regione valorizza la differenza di generein ogni campo ed attività operando al fine di garan-tire condizioni di effettiva parità a donne e uomini.Le leggi regionali garantiscono parità di accesso adonne e uomini alle cariche elettive e negli enti,negli organi e in tutti gli incarichi di nomina delConsiglio e della Giunta.

Art. 4(Sviluppo economico e rapporti sociali)

1. La Regione si impegna ad assicurare le con-dizioni per il diritto al lavoro delle proprie cittadine edei propri cittadini e di quelli provenienti da altreparti del mondo. Concorre a rimuovere le causedell’emarginazione e promuove la realizzazionesociale, incentiva la piena occupazione, tutela idiritti delle lavoratrici e dei lavoratori e favorisce laformazione permanente, anche al fine dell’inseri-mento nella società e nel lavoro delle personedisabili.

2. La Regione riconosce il ruolo dell’impresaper lo sviluppo della comunità marchigiana e nelsostenere la libertà di iniziativa economica, purchénon sia in contrasto con l’utilità sociale e non rechidanno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità uma-na, promuove la responsabilità sociale dell’impresaribadendo in essa il valore fondante del lavoro.Assume iniziative per favorire lo spirito imprendito-riale soprattutto dei giovani, con particolare atten-

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zione a forme solidaristiche e cooperative. Pro-muove un modello di sviluppo socialmente equo,territorialmente equilibrato, ecologicamente soste-nibile e solidale, ispirandosi al metodo della pro-grammazione. Tutela il risparmio ed assume ido-nee iniziative per indirizzarlo verso l’investimentoproduttivo.

3. La Regione promuove iniziative per la tuteladei diritti dei consumatori.

4. La Regione riconosce e promuove l’attivitàdei marchigiani emigrati all’estero e dei loro discen-denti.

5. La Regione riconosce il valore storico, socia-le ed economico della famiglia e concorre a garan-tire l’esercizio più ampio dei diritti e dei doverifamiliari, anche promuovendo le responsabilitàgenitoriali. A tal fine adotta le più opportune politi-che di sostegno alle giovani coppie e alle famigliesocialmente svantaggiate, con particolare riguardoa quelle numerose, a quelle monoparentali e aquelle con componenti disabili o invalidi.

6. La Regione riconosce la specificità del territo-rio montano e delle aree interne. Promuove politichedi intervento e di riequilibrio per assicurare un’equadistribuzione dei servizi e delle infrastrutture, occa-sioni di lavoro e adeguate condizioni di vita.

Art. 5(Salute, ambiente e cultura)

1. La Regione si impegna a rendere effettivo ildiritto costituzionale alla salute. Assume iniziativevolte a garantire, in particolare, la tutela della ma-ternità, dell’infanzia, degli anziani e delle personedisabili. Predispone piani e adotta interventi per laprevenzione e l’eliminazione delle cause di inqui-namento e per garantire la salubrità dell’ambiente,la sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza ali-mentare e, in generale, la qualità della vita.

2.La Regione promuove la salvaguardia, la va-lorizzazione e la fruizione dell’ambiente, del pae-saggio e della natura, quale sistema su cui conver-gono azioni umane e processi naturali, assumen-doli quali beni strategici per le generazioni future.Salvaguarda altresì il patrimonio faunistico regio-nale e promuove la cultura del rispetto degli animaliaffermando il principio di una loro corretta convi-venza con gli esseri umani.

3. La Regione promuove le attività culturali, sal-vaguarda e valorizza il patrimonio storico, artistico earcheologico, favorendone la conservazione, la co-noscenza, l’utilizzazione e la fruizione pubblica.

4. La Regione promuove le condizioni per rende-re effettivo il diritto allo studio e alla formazione pertutto l’arco della vita e favorisce lo sviluppo dellacultura e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. La Regione assicura la diffusione delle attivi-tà sportive e promuove politiche che favoriscono losport per tutti.

TITOLO IIForma di governo

Art. 6(Organi della Regione)

1. Sono organi della Regione il Consiglio regio-nale, la Giunta e il suo Presidente.

2. Il sistema di elezione e la disciplina dei casi diineleggibilità ed incompatibilità del Presidente, de-gli assessori e dei consiglieri regionali sono regolatidalla legge regionale, nel rispetto dei principi fon-damentali stabiliti con legge della Repubblica chestabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Art. 7(Elezione del Presidente

e nomina della Giunta regionale)

1. Il Presidente della giunta regionale è eletto asuffragio universale e diretto in concomitanza conl’elezione del Consiglio regionale e fa parte dell’or-gano consiliare.

2. Nella prima seduta del Consiglio il Presidentedella giunta illustra il programma del governo regio-nale e presenta gli assessori, tra i quali indica ilVicepresidente chiamato a sostituirlo in caso diassenza o impedimento temporaneo, scegliendolianche al di fuori dei componenti del Consiglio egarantendo la rappresentanza di entrambi i sessi.

Art. 8(Modificazioni della composizione

della Giunta regionale)

1. Il Presidente della giunta regionale può sosti-tuire il Vicepresidente e gli assessori regionaliprevia comunicazione al Consiglio regionale perillustrarne le ragioni, in ordine alla quale si svolgeun dibattito.

Art. 9(Sfiducia verso uno o più assessori)

1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia neiconfronti di uno o più assessori mediante mozionemotivata, sottoscritta da almeno un quinto dei con-siglieri regionali e approvata per appello nominalea maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. La mozione non può essere messa in discus-sione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

3. A seguito dell’approvazione di una mozionedi sfiducia nei confronti di assessori il Presidentedella giunta riferisce al Consiglio sulle decisioni dicompetenza.

Art. 10(Sfiducia verso il Presidente della giunta regionale.

Scioglimento anticipato del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia neiconfronti del Presidente della giunta mediante mo-

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zione motivata, sottoscritta da almeno un quintodei suoi componenti e approvata per appello nomi-nale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. La mozione non può essere messa in discus-sione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

3. All’approvazione della mozione conseguonoautomaticamente la decadenza del Presidente, ledimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consi-glio regionale.

4. L’impedimento permanente, la morte, le di-missioni volontarie del Presidente della giunta re-gionale, le dimissioni contestuali della maggioran-za dei consiglieri regionali, comportano gli effettiprevisti dal voto di sfiducia.

5. Le dimissioni della Giunta e lo scioglimentodel Consiglio conseguono altresì alla rimozione delPresidente disposta ai sensi del primo comma del-l’articolo 126 della Costituzione.

6. Nei casi di approvazione di una mozione disfiducia, di impedimento permanente, morte e dimis-sioni volontarie del Presidente, le relative funzioni,fino alla rielezione, sono svolte dal Vicepresidente.

7. La legge regionale stabilisce le modalità diaccertamento e gli adempimenti conseguenti al veri-ficarsi delle circostanze previste dai commi 3 e 4.

TITOLO IIIOrganizzazione istituzionale

Art. 11(Consiglio regionale)

1. Il Consiglio è l’organo legislativo e della rap-presentanza democratica della Regione ed è elettoa suffragio universale e diretto.

2. Il Consiglio è composto da quarantadue con-siglieri.

3. Le attività del Consiglio regionale e dei suoiorgani interni sono disciplinate dal regolamentointerno.

Art. 12(Prima seduta del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale tiene la prima seduta ilprimo giorno non festivo della seconda settimanasuccessiva alla proclamazione degli eletti.

2. Gli avvisi di convocazione sono inviati dalPresidente del Consiglio regionale uscente almenocinque giorni prima della seduta.

3. La presidenza provvisoria è assunta dal con-sigliere regionale più anziano d’età. I due consiglie-ri regionali più giovani svolgono le funzioni di Con-siglieri segretari.

Art. 13(Elezione del Presidente

e dell’Ufficio di presidenza)

1. Il Consiglio, nella prima seduta e come primoatto, elegge tra i suoi componenti, con tre votazioni

separate a scrutinio segreto, il Presidente e l’Ufficio dipresidenza composto, oltre che dal Presidente, dadue Vicepresidenti e da due Consiglieri segretari.

2. L’elezione del Presidente ha luogo a maggio-ranza assoluta dei componenti assegnati al Consi-glio. Alla terza votazione è sufficiente la maggio-ranza dei voti validi espressi.

3. Per l’elezione dei Vicepresidenti e dei Consi-glieri segretari ciascun consigliere vota un solonome. Risultano eletti coloro che hanno riportato ilmaggior numero di voti; in caso di parità risultaeletto Vicepresidente il più anziano di età e Consi-gliere segretario il più giovane d’età.

4. Il Presidente e l’Ufficio di presidenza restanoin carica per l’intera legislatura e fino alla primariunione del nuovo Consiglio.

5. In caso di mancata elezione nella prima sedu-ta del Presidente e dell’Ufficio di presidenza le relati-ve funzioni sono provvisoriamente esercitate daiconsiglieri regionali di cui all’articolo 12, comma 3.

Art. 14(Attribuzioni del Presidente del consiglio)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regio-nale e, secondo le norme del regolamento interno,convoca e presiede le sedute consiliari, cura laprogrammazione dei lavori del Consiglio, dichiaral’improcedibilità delle proposte degli atti di compe-tenza consiliare. Tutela le prerogative dei consi-glieri regionali e garantisce l’esercizio effettivo del-le loro funzioni.

2. Il Presidente cura le relazioni del Consigliocon le istituzioni e gli organismi esterni regionali,nazionali ed internazionali.

3. Il Presidente convoca e presiede l’Ufficio dipresidenza, rappresenta il Consiglio in giudizio perla tutela delle prerogative dei consiglieri regionali eper gli atti rientranti nell’autonomia organizzativadel Consiglio; esercita le altre funzioni ad essoattribuite dallo Statuto, dalle leggi e dal regolamen-to interno.

4. Il Presidente, d’intesa con la Conferenza deipresidenti dei gruppi consiliari, chiede al Presidentedella giunta lo svolgimento di relazioni al Consigliosullo stato di attuazione delle politiche regionali.

Art. 15(Ufficio di presidenza)

1. L’Ufficio di presidenza coadiuva il Presidentenell’esercizio delle sue funzioni e svolge gli altricompiti attribuiti dal regolamento interno.

Art. 16(Consiglieri regionali)

1. I consiglieri regionali rappresentano l’interaRegione senza vincolo di mandato. Essi non pos-sono essere chiamati a rispondere per le opinioni

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espresse ed i voti dati nell’esercizio delle loro fun-zioni.

2. Ciascun consigliere regionale ha diritto diiniziativa per le leggi e per gli altri atti di competen-za del Consiglio; ha altresì diritto di interrogazione,interpellanza, mozione, emendamento ed esercitale funzioni attribuite nelle forme e secondo le pro-cedure stabilite nel regolamento interno.

3. L’Ufficio di presidenza assicura ai singoliconsiglieri, per l’assolvimento delle loro funzioni, ladisponibilità di strutture, personale e servizi.

4. Ciascun consigliere regionale ha diritto diaccesso agli atti, ai dati e alle informazioni in pos-sesso della Giunta regionale, degli enti e delleaziende dipendenti o di società partecipate dallaRegione o comunque di quelli disciplinati con nor-me di organizzazione emanate dalla Regione, non-ché degli enti operanti nelle materie di competenzaregionale sottoposti alla vigilanza o al controllodella Regione.

5. La legge regionale stabilisce per i consiglieriregionali le indennità e il rimborso delle spese.

Art. 17(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri regionali costituiscono gruppiconsiliari, nei modi stabiliti dal regolamento internodel Consiglio, che disciplina altresì la loro organiz-zazione ed attività.

2. L’Ufficio di presidenza assicura ai singoligruppi, per l’assolvimento delle loro funzioni, ladisponibilità di strutture, personale e servizi e asse-gna ad essi risorse a carico del bilancio del Consi-glio, secondo le modalità indicate dalla legge regio-nale.

3. Il regolamento interno disciplina l’istituzione ele modalità di funzionamento della Conferenza deipresidenti dei gruppi, alla quale spetta la definizio-ne del programma dei lavori del Consiglio.

Art. 18(Autonomia del Consiglio)

1. Il Consiglio ha piena autonomia funzionale,organizzativa, finanziaria e contabile, che esercitaa norma dello Statuto, delle leggi e dei regolamentiinterni.

2. Il Consiglio dispone di un patrimonio, di unastruttura amministrativa e di personale.

3. Il bilancio del Consiglio stabilisce le risorsenecessarie per il proprio funzionamento; il relativofabbisogno costituisce spesa obbligatoria nell’am-bito del bilancio della Regione.

4. La legge regionale disciplina l’ordinamentocontabile del Consiglio nel quadro dei principi sta-biliti per la contabilità regionale.

5. Il bilancio e il rendiconto del Consiglio sonoapprovati dal Consiglio su proposta dell’Ufficio dipresidenza.

Art. 19(Regolamenti interni)

1. Il Consiglio regionale approva a maggioranzaassoluta dei componenti il regolamento interno diorganizzazione e funzionamento ed il regolamentointerno di amministrazione e contabilità.

2. Il regolamento interno di organizzazione efunzionamento in particolare disciplina:a) le attribuzioni del Presidente e dell’Ufficio di

presidenza;b) la convalida dei consiglieri eletti e le procedure

per la verifica delle cause di ineleggibilità e diincompatibilità in armonia con le leggi statali eregionali;

c) la convocazione e le modalità di svolgimentodei lavori del Consiglio;

d) la costituzione e il funzionamento dei gruppiconsiliari;

e) la costituzione e il funzionamento delle commis-sioni e degli altri organi interni;

f) le procedure per l’esame e l’approvazione degliatti di competenza del Consiglio;

g) le forme di garanzia per le minoranze consiliariai fini della loro partecipazione all’attività delConsiglio e dello svolgimento delle funzioni divigilanza e controllo;

h) le forme di consultazione dei rappresentantidelle istituzioni e della società marchigiana.3. Il regolamento interno di amministrazione e

contabilità è adottato in conformità ai principi stabi-liti dal presente Statuto e dalle leggi vigenti.

Art. 20(Sedute del Consiglio)

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dalPresidente, in applicazione della programmazionedei lavori o per specifica deliberazione dello stessoConsiglio, nel rispetto delle modalità e dei terminiprevisti dal regolamento interno, nel quale sonodefinite anche le modalità per la determinazionedell’ordine del giorno.

2. Le sedute del Consiglio sono altresì convo-cate su iniziativa del Presidente o quando lo richie-dano il Presidente della giunta o un quinto deiconsiglieri regionali. In tali ultimi due casi il Presi-dente è tenuto a procedere alla convocazione neltermine di dieci giorni, inserendo all’ordine del gior-no le questioni richieste. La seduta deve tenersientro dieci giorni dalla convocazione. Il regolamen-to interno disciplina le modalità di convocazione ele garanzie in caso di inutile decorso del termine.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, sal-vo le eccezioni previste dal regolamento interno.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono valide seè presente la maggioranza dei componenti, salvo icasi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.

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Art. 21(Funzioni del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio esercita la potestà legislativa at-tribuita alla Regione e le altre funzioni conferitedalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; svol-ge la funzione di indirizzo e di controllo del governoregionale.

2. In particolare il Consiglio:a) approva le leggi e i regolamenti regionali, inclu-

si quelli che provvedono a dare attuazione edesecuzione agli atti dell’Unione Europea;

b) approva proposte di legge da presentare al Par-lamento e delibera in ordine alla richiesta direferendum abrogativo relativo a leggi e attiequiparati dello Stato e di referendum popolaresulle leggi costituzionali;

c) approva con legge le intese della Regione conaltre Regioni;

d) approva gli accordi conclusi dalla Regione congli Stati e le intese con gli enti territoriali interniad altro Stato secondo quanto stabilito dalleleggi della Repubblica;

e) approva le norme generali di contabilità, gli attidi programmazione finanziaria, il bilancio regio-nale di previsione, l’assestamento di bilancio eil rendiconto generale; autorizza l’esercizioprovvisorio;

f) delibera con legge i criteri ed i limiti per lafissazione dei tributi e delle imposte regionali dipropria competenza;

g) approva con legge i principi generali dell’orga-nizzazione amministrativa della Regione;

h) istituisce, disciplina e sopprime con legge enti,agenzie e aziende dipendenti dalla Regione;

i) approva gli atti generali di programmazione, ipiani e i programmi di settore;

j) formula le proposte ed i pareri della Regione suquestioni di carattere istituzionale e sugli indiriz-zi generali della programmazione nazionale;

k) formula indirizzi al Presidente della giunta e allaGiunta stessa sulle questioni ritenute di rilevan-te interesse per la comunità regionale o perquanto attiene ai rapporti con l’Unione europea,lo Stato, le Regioni e gli Enti locali;

l) provvede alle nomine e alle designazioni attri-buite dallo Statuto o dalla legge alla propriacompetenza, tenendo conto della rappresen-tanza della minoranza; provvede altresì alle no-mine e alle designazioni attribuite alla compe-tenza della Regione, salvo che la legge regio-nale disponga diversamente;

m) delibera gli atti di programmazione relativi aifinanziamenti dell’Unione europea e le relativemodifiche;

n) esercita tramite le commissioni funzioni di con-trollo sull’attuazione del programma di governoregionale, sugli effetti prodotti dalle leggi esull’operato della Giunta attraverso gli strumentiprevisti dal regolamento interno;

o) verifica mediante le commissioni e valuta il buonandamento dell’attività amministrativa svolta dal-le strutture della Regione e degli enti, aziende esocietà di cui al comma 4 dell’articolo 16.

Art. 22(Commissioni permanenti)

1. Il Consiglio istituisce commissioni permanen-ti per il preventivo esame, in sede referente, delleproposte di legge e di altre deliberazioni consiliari eper l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di control-lo sull’amministrazione regionale, nelle materie dirispettiva competenza.

2. Le commissioni esercitano altresì funzioniconsultive nei casi previsti dalla legge e dal regola-mento interno.

3. La commissione competente in materia fi-nanziaria esprime pareri sulle proposte di legge edi altri atti consiliari che comportano spesa.

4. Le commissioni consiliari permanenti devo-no, per quanto possibile, rispecchiare la composi-zione del Consiglio e il rapporto tra la maggioranzae la minoranza in seno al Consiglio.

5. Il regolamento interno stabilisce il numerodelle commissioni permanenti, la ripartizione dellematerie attribuite alla loro competenza, le modalitàdi composizione, costituzione e funzionamento.

6. Le sedute delle commissioni non sono pub-bliche, salvo quanto diversamente stabilito dal re-golamento interno del Consiglio.

7. Il Presidente della giunta regionale e gli as-sessori hanno diritto di partecipare, senza voto, ailavori delle commissioni con diritto di avanzareproposte e osservazioni. Analoghi poteri spettanoai consiglieri che non risultino componenti dellecommissioni.

8. Le commissioni nell’esercizio delle loro fun-zioni possono avvalersi della collaborazione dellestrutture della Giunta regionale, d’intesa con il Pre-sidente della giunta stessa.

9. L’Ufficio di presidenza assicura i mezzi per ilmigliore svolgimento delle attività delle commissio-ni consiliari permanenti.

Art. 23(Attività istruttorie e conoscitive)

1. Il Presidente della Giunta regionale e gli as-sessori, su richiesta della commissione consiliare,partecipano ai lavori della stessa, anche al fine diriferire sulla propria attività.

2. Le commissioni hanno altresì facoltà di chie-dere l’intervento, previa comunicazione alla Giun-ta, del personale dell’amministrazione regionale,degli amministratori e del personale degli enti eaziende dipendenti dalla Regione. Il personale e gliamministratori di nomina regionale hanno l’obbligodi presentarsi. Le commissioni hanno la facoltà dichiedere l’esibizione di atti e documenti.

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3. Alle commissioni riunite in seduta segreta,senza l’intervento di estranei, non può essere op-posto il segreto d’ufficio.

4. Le commissioni nell’esercizio delle propriefunzioni possono svolgere audizioni di soggettiesterni.

5. Le commissioni hanno facoltà di svolgere,secondo le modalità previste dal regolamento inter-no, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie,dati e documenti utili all’espletamento dei lavori edell’attività del Consiglio regionale.

6. Il regolamento interno del Consiglio prevedele modalità per l’esame da parte del Consiglio deirisultati delle indagini conoscitive.

Art. 24(Commissioni speciali e di inchiesta)

1. Il regolamento interno del Consiglio disciplinal’istituzione di commissioni speciali con funzioneconsultiva, propositiva, di indagine e studio su te-matiche di particolare rilevanza, non rientranti nellecompetenze delle commissioni consiliari perma-nenti, definendone composizione e modalità di fun-zionamento.

2. Il Consiglio regionale, su richiesta motivata dialmeno un terzo dei suoi componenti, può disporrel’istituzione di commissioni di inchiesta in materieche interessino la Regione.

3. Le commissioni di inchiesta devono, perquanto possibile, rispecchiare la composizione delConsiglio e sono presiedute da un consigliere re-gionale appartenente alla minoranza.

4. L’atto istitutivo della commissione di inchie-sta determina l’oggetto, la composizione ed il ter-mine entro il quale la commissione conclude i lavo-ri, che non può eccedere la durata della legislatura.

5. Il regolamento interno disciplina le modalitàper l’istituzione ed il funzionamento delle commis-sioni di inchiesta.

Art. 25(Presidente della giunta regionale)

1. Il Presidente della giunta regionale svolge lefunzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione,dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 26(Attribuzioni del Presidente della giunta regionale)

1. Il Presidente della giunta regionale:a) rappresenta la Regione;b) nomina e revoca gli assessori, fra i quali il Vice-

presidente, attribuisce le deleghe agli assessorie può revocarle;

c) può conferire incarichi particolari a singoli con-siglieri regionali;

d) dirige la politica della Giunta regionale e ne èresponsabile;

e) promulga le leggi, emana i regolamenti, indice ireferendum previsti dallo Statuto;

f) sovrintende all’azione amministrativa regionale;g) partecipa ai lavori della Conferenza Stato-Re-

gioni e della Conferenza unificata, tenuto contodegli indirizzi generali del Consiglio;

h) promuove, su deliberazione della Giunta, laquestione di legittimità costituzionale e i conflittidi attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionalee ne dà immediata comunicazione al Consiglio.

Art. 27(Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è l’organo esecutivo del-la Regione ed è composta dal Presidente e da nonpiù di dieci assessori, compreso il Vicepresidente.

2. La Giunta opera collegialmente, in armoniacon le direttive impartite dal Presidente.

3. La Giunta adotta, su proposta del Presidente,un regolamento interno che ne disciplina il funzio-namento.

4. Le deliberazioni della Giunta non sono validese non è presente la maggioranza dei suoi compo-nenti e se non sono assunte a maggioranza deipresenti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche,salvo diversa decisione della Giunta stessa.

Art. 28(Funzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale:a) provvede all’attuazione del programma di go-

verno;b) esercita la potestà regolamentare nei casi

espressamente previsti da ciascuna legge re-gionale;

c) presenta al Consiglio regionale il bilancio pre-ventivo, il rendiconto generale e gli altri docu-menti finanziari e contabili;

d) presenta al Consiglio regionale le proposte dipiani e programmi regionali generali e di settore;

e) nomina e revoca i rappresentanti della Regionenei casi in cui tale competenza sia ad essaespressamente attribuita;

f) delibera, in conformità ai principi stabiliti dallalegge regionale, in materia di organizzazioneamministrativa;

g) esercita funzioni di indirizzo e vigilanza sulla ge-stione degli enti, agenzie e aziende dipendentidalla Regione o comunque disciplinati con nor-me di organizzazione emanate dalla Regione;

h) delibera in materia di liti attive e passive;i) adotta gli atti di indirizzo sull’applicazione delle

leggi e dei regolamenti regionali;j) esercita le altre funzioni ad essa demandate

dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi esvolge ogni altra attività di governo della Regio-ne non espressamente attribuita alla competen-za di altri organi regionali.

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REGIONE MARCHE — 9 — CONSIGLIO REGIONALE____________________________________________________________________________________________________________________

— VII LEGISLATURA —____________________________________________________________________________________________________________________

2. La Giunta regionale, a salvaguardia degliinteressi unitari e sentito il Consiglio delle autono-mie locali, esercita il potere sostitutivo nei confrontidegli enti locali per il compimento di atti obbligatorirelativi all’esercizio delle funzioni conferite dallaRegione.

3. L’esercizio del potere sostitutivo è disciplina-to dalla legge regionale che prevede adeguate ga-ranzie procedurali nel rispetto dei principi di sussi-diarietà e leale collaborazione.

Art. 29(Prorogatio degli organi regionali)

1. Fermi restando i termini di durata degli organielettivi regionali stabiliti con legge della Repubbli-ca, in tutti i casi in cui bisogna procedere allarielezione degli organi regionali valgono le seguentidisposizioni:a) i poteri del Consiglio sono prorogati sino alla

prima seduta successiva all’elezione del nuovoConsiglio;

b) i poteri del Presidente e della Giunta regionalesono prorogati sino alla proclamazione del nuo-vo Presidente della giunta .2. Il Consiglio regionale esercita poteri limitati

agli atti indifferibili e urgenti:a) a partire dal quarantacinquesimo giorno ante-

cedente alla data delle elezioni conseguenti allascadenza naturale della legislatura;

b) a partire dal verificarsi di una delle circostanzepreviste dai commi 3 e 4 dell’articolo 10.3. Nei periodi indicati alle lettere a) e b) del

comma 2 il Presidente o, nell’ipotesi di cui al com-ma 6 dell’articolo 10, il Vicepresidente, e la Giuntaregionale esercitano poteri limitati all’ordinaria am-ministrazione.

4. Il Presidente neoeletto esercita funzioni di ordi-naria amministrazione dal momento della sua procla-mazione e fino alla nomina della nuova Giunta.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non siapplicano nei casi previsti dal primo comma dell’arti-colo 126 della Costituzione.

TITOLO IVProcedimenti di formazione delle leggi

e dei regolamenti regionali

Art. 30(Iniziativa legislativa)

1. L’iniziativa delle leggi regionali, mediante lapresentazione al Presidente del Consiglio di unaproposta di legge, redatta in articoli e corredata dauna relazione, spetta:a) alla Giunta regionale;b) a ciascun consigliere regionale;c) al Consiglio delle autonomie locali;d) al Consiglio regionale dell’economia e del lavoro;

e) ai consigli comunali in numero non inferiore acinque;

f) ai consigli delle Unioni dei Comuni che com-prendono almeno cinque Comuni;

g) ai consigli delle Comunità montane che com-prendono almeno cinque Comuni;

h) ai singoli consigli provinciali;i) agli elettori della Regione in numero non inferio-

re a cinquemila.2. La legge regionale stabilisce le modalità per

la raccolta e l’autenticazione delle firme per la pre-sentazione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Il regolamento interno del Consiglio prevede imodi ed i termini per l’esame delle proposte diiniziativa popolare.

Art. 31(Procedimento legislativo)

1. Le proposte di legge sono sottoposte all’esa-me in sede referente della commissione consiliarecompetente per materia.

2. La proposta di legge, dopo l’esame dellacommissione, è approvata dal Consiglio articoloper articolo, e con votazione finale sull’intero testo.

3. Il regolamento interno del Consiglio stabiliscele procedure per l’esame delle proposte dichiarateurgenti e per quelle soggette a notifica da partedella Commissione dell’Unione europea.

Art. 32(Testi unici)

1. Il Consiglio regionale approva testi unici perriordinare e coordinare le norme regionali relative asettori organici.

2. I testi unici sono approvati con legge regiona-le e possono essere abrogati o modificati, ancheparzialmente, solo in modo espresso.

3. Il regolamento interno può stabilire proceduresemplificate per l’esame e l’approvazione delleparti del testo unico che riproducono la normativaesistente o che contengono modifiche di mero co-ordinamento.

Art. 33(Promulgazione e pubblicazione)

1. La legge regionale è promulgata dal Presi-dente della giunta regionale entro dieci giorni dallatrasmissione del testo deliberato dal Consiglio, sal-vo che la stessa legge non preveda un termineinferiore per ragioni di urgenza, dichiarata a mag-gioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. Le leggi regionali sono pubblicate nel bolletti-no ufficiale della Regione subito dopo la loro pro-mulgazione ed entrano in vigore non prima delquindicesimo giorno successivo alla pubblicazio-ne, salvo che le stesse leggi stabiliscano un termi-ne diverso e, comunque, non prima del giornosuccessivo alla pubblicazione.

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REGIONE MARCHE — 10 — CONSIGLIO REGIONALE____________________________________________________________________________________________________________________

— VII LEGISLATURA —____________________________________________________________________________________________________________________

3. La formula di promulgazione è la seguente:“Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidentedella giunta regionale promulga”. Al testo della leg-ge segue la formula “La presente legge regionale èpubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E’fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farlaosservare come legge della Regione Marche”.

Art. 34(Qualità della normazione)

1. I testi normativi della Regione sono impron-tati a principi di chiarezza e semplicità di formula-zione e al rispetto delle regole di tecnica legislativae qualità della normazione.

2. Le proposte di legge assegnate alle commis-sioni sono accompagnate da un’analisi tecnico-normativa e di impatto della regolamentazione.

3. Nell’ambito dell’organizzazione amministrati-va del Consiglio sono individuate le strutture finaliz-zate alla verifica della qualità della normazione.

Art. 35(Procedimento regolamentare)

1. La Regione esercita la potestà regolamenta-re nelle materie di legislazione esclusiva e concor-rente nonché nelle materie delegate dallo Stato eper dare attuazione agli atti dell’Unione europea.

2. I regolamenti sono approvati dal Consiglioregionale salvo i casi in cui le leggi regionali nedemandino l’approvazione alla Giunta.

3. Alla Giunta e a ciascun consigliere regionalespetta l’iniziativa dei regolamenti regionali di com-petenza del Consiglio.

4. Per l’esame delle proposte di regolamento dicompetenza del Consiglio si applicano le disposi-zioni previste per l’approvazione delle leggi regio-nali; l’approvazione del regolamento può esseredemandata, secondo le norme del regolamentointerno, alla commissione competente per materia,su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio.

5. I regolamenti regionali sono emanati con de-creto del Presidente della giunta regionale entrodieci giorni dalla loro approvazione; la loro pubbli-cazione avviene nei modi previsti per le leggi regio-nali e, salvo quanto espressamente stabilito daciascun regolamento, entrano in vigore il giornosuccessivo alla loro pubblicazione.

TITOLO VRapporti con le autonomie locali

Art. 36(Sistema regionale delle autonomie locali)

1. La Regione informa i propri rapporti con leautonomie locali a criteri di pari dignità, di rispettodegli specifici poteri e competenze, di complemen-

tarità di funzioni e di leale collaborazione nell’inte-resse delle comunità rappresentate.

2. La Regione adotta forme e procedure di con-fronto, raccordo e partecipazione delle autonomielocali alla propria attività legislativa ed amministra-tiva.

3. La Regione conferisce agli enti locali, conlegge e previo parere del Consiglio delle autonomielocali, le funzioni amministrative secondo principi disussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

4. La Regione favorisce la gestione associata del-le competenze da parte dei Comuni, attribuendo alleProvince il ruolo di coordinamento sul territorio anchein funzione degli obiettivi della programmazione.

5. La Regione valorizza il ruolo delle Comunitàmontane.

Art. 37(Consiglio delle autonomie locali)

1. E’ istituito il Consiglio delle autonomie locali,con sede presso il Consiglio regionale, quale orga-no permanente di consultazione fra la Regione e glienti locali.

2. Il Consiglio delle autonomie locali è compo-sto da trenta membri.

3. La legge regionale disciplina la composizio-ne, le modalità di elezione, costituzione e funziona-mento del Consiglio delle autonomie locali, inmodo da assicurare:a) l’elezione da una base composta da eletti negli

enti locali;b) l’equilibrata rappresentanza dei territori e delle

tipologie degli enti locali;c) l’autonomia regolamentare e organizzativa.

Art. 38(Competenze del Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprimepareri al Consiglio regionale sulle proposte concer-nenti:a) il bilancio di previsione e gli altri atti di program-

mazione economico-finanziaria;b) il conferimento di funzioni o la modifica del ripar-

to delle competenze tra Regione ed enti locali;c) gli atti di programmazione e pianificazione ge-

nerale e settoriale.2. Gli atti di cui al comma 1, lettera b), difformi

dal parere reso, sono deliberati dal Consiglio regio-nale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il Consiglio regionale può attivare la parteci-pazione del Consiglio delle autonomie locali nellavalutazione degli effetti prodotti dalle politiche re-gionali di interesse degli enti locali.

4. La legge regionale può attribuire altre funzio-ni al Consiglio delle autonomie locali e stabiliscetermini e modalità per l’espressione dei pareri dicompetenza.

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REGIONE MARCHE — 11 — CONSIGLIO REGIONALE____________________________________________________________________________________________________________________

— VII LEGISLATURA —____________________________________________________________________________________________________________________

5. Il Consiglio delle autonomie locali elabora unrapporto annuale che presenta al Consiglio regio-nale.

TITOLO VI Partecipazione popolare e referendumsu leggi e provvedimenti amministrativi

Art. 39(Informazione e partecipazione)

1. La Regione predispone gli strumenti neces-sari per consentire l’informazione costante su ogniaspetto dell’attività istituzionale e la partecipazionedelle cittadine e dei cittadini, delle loro formazionipolitiche, sociali, economiche e delle autonomiefunzionali ai processi decisionali.

2. La legge regionale stabilisce le modalità perassicurare adeguate forme di raccordo tra il Consi-glio regionale e le organizzazioni della società mar-chigiana per la determinazione e l’attuazione dellapolitica regionale.

Art. 40(Consiglio regionale dell’economia e del lavoro

e organismi di partecipazione)

1. E’ istituito il Consiglio regionale dell’econo-mia e del lavoro, con sede presso il Consiglioregionale, quale organismo di consultazione delleorganizzazioni più rappresentative del mondo eco-nomico regionale.

2. La legge regionale disciplina la composizionee le funzioni del Consiglio regionale dell’economiae del lavoro, prevedendo i casi nei quali è richiestoil parere obbligatorio di tale organismo.

3. La Regione può istituire altresì con leggeorganismi di partecipazione mediante i quali le for-mazioni sociali ed altri soggetti rilevanti in ambitoregionale esprimono pareri in ordine alle attività dicompetenza regionale.

Art. 41(Petizioni)

1. Le cittadine, i cittadini e i residenti nella regio-ne, gli enti e le associazioni possono inviare peti-zioni al Consiglio regionale per chiedere provvedi-menti o esporre comuni necessità.

2. Il regolamento interno del Consiglio prevedele modalità per il loro esame.

Art. 42(Referendum abrogativo)

1. La Regione riconosce nel referendum unostrumento di collegamento tra la comunità regionalee i suoi organi elettivi e ne favorisce l’esercizio, neilimiti previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali.

2. Il Presidente della giunta regionale indice ilreferendum popolare per deliberare l’abrogazionetotale o parziale di una legge regionale, di un rego-lamento o di un atto amministrativo di interessegenerale, quando lo richiedono ventimila elettorioppure due consigli provinciali oppure venti consi-gli comunali oppure tanti consigli comunali cherappresentano almeno un quinto della popolazioneregionale.

3. L’approvazione della proposta producel’abrogazione delle norme oggetto di referendum adecorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblica-zione della proclamazione dell’esito referendario.

4. Hanno diritto di partecipare al referendumtutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglioregionale.

5. La proposta soggetta a referendum è appro-vata se ha partecipato alla votazione la maggioran-za degli aventi diritto e se è raggiunta la maggio-ranza dei voti validamente espressi.

6. La proposta respinta non può essere ripre-sentata prima che siano trascorsi cinque anni.

7. Il referendum non può essere effettuato neidodici mesi precedenti il termine di scadenza delConsiglio regionale e nei sei mesi successivi allasua elezione.

8. I referendum si svolgono in un’unica tornataper ciascun anno.

9. La legge regionale stabilisce le modalità diattuazione del referendum.

Art. 43(Limiti al referendum abrogativo)

1. Non sono soggetti a referendum abrogativole norme dello Statuto, le disposizioni di rilievostatutario, i regolamenti interni del Consiglio, leleggi riguardanti il bilancio e i tributi, le disposizionio gli atti che costituiscono adempimento di obblighicostituzionali, internazionali o comunitari della Re-gione.

2. Il referendum abrogativo di atti amministrativiha per oggetto esclusivamente atti di programma-zione generale della Regione.

Art. 44(Referendum consultivo)

1. Le proposte di legge concernenti l’istituzionedi nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni odelle denominazioni comunali sono sottoposte a re-ferendum consultivo delle popolazioni interessate.

2. Il Consiglio regionale può indire, a maggio-ranza dei due terzi dei componenti, referendumconsultivi su questioni di carattere generale di com-petenza regionale.

3. La legge regionale stabilisce le modalità disvolgimento del referendum.

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REGIONE MARCHE — 12 — CONSIGLIO REGIONALE____________________________________________________________________________________________________________________

— VII LEGISLATURA —____________________________________________________________________________________________________________________

TITOLO VIIAmministrazione regionale

Art. 45(Attività amministrativa)

1. L’attività amministrativa regionale perseguegli scopi determinati dalle leggi ed è svolta secondoi principi di legalità, buon andamento, imparzialità etrasparenza.

2. In particolare la Regione assicura:a) il puntuale e sollecito svolgimento dell’attività

amministrativa, mediante la semplificazione deiprocedimenti, l’individuazione delle strutture edei funzionari che ne sono responsabili, nonchéla definizione dei termini di conclusione deglistessi;

b) l’integrazione funzionale dei procedimenti riguar-danti la stessa attività anche mediante accordi eintese con le amministrazioni interessate;

c) la partecipazione degli interessati alla formazio-ne dei provvedimenti e la motivazione deglistessi, nonché l’impiego di accordi, convenzionied altri strumenti contrattuali al fine del migliorperseguimento degli scopi determinati dalleleggi;

d) il diritto di accesso ai documenti amministrativinel rispetto degli interessi costituzionalmentetutelati;

e) la vigilanza, anche mediante controlli interni digestione, sul buon andamento e l’imparzialitàdell’azione amministrativa.

Art. 46(Organizzazione amministrativa)

1. L’esercizio delle funzioni regionali è organiz-zato nel rispetto della distinzione fra le competenzedi indirizzo e controllo politico-amministrativo spet-tanti agli organi di governo e le competenze digestione spettanti ai dirigenti.

2. Agli organi di governo competono in partico-lare la definizione degli obiettivi e la verifica dellarispondenza dei risultati della gestione agli indirizziimpartiti.

3. Ai dirigenti competono la gestione ammini-strativa, tecnica, organizzativa e finanziaria e larealizzazione degli obiettivi definiti dagli organi digoverno.

4. L’organizzazione amministrativa della Regio-ne è disciplinata secondo la legge regionale, inconformità al presente Statuto.

Art. 47(Enti, aziende, agenzie regionali

e partecipazioni societarie)

1. La Regione istituisce con legge enti, aziendeed agenzie per l’esercizio di funzioni che per la loro

natura e dimensione non possono essere svoltedirettamente e non possono essere conferite aglienti locali.

2. Gli enti, le aziende e le agenzie dipendentidalla Regione operano nell’osservanza degli indi-rizzi stabiliti dalla Giunta regionale, che vigila sulloro operato, in modo da assicurare il rispetto deiprincipi di efficienza, efficacia e buon andamento.

3. La nomina degli amministratori degli enti,aziende ed agenzie è effettuata dal Consiglio re-gionale, salvo che la legge regionale affidi la com-petenza alla Giunta regionale o al suo Presidente.

4. La Giunta regionale riferisce periodicamenteal Consiglio sulla rispondenza dell’operato deglienti, aziende ed agenzie agli indirizzi stabiliti.

5. La Regione può partecipare a società di dirit-to privato che operano in ambiti di rilevante interes-se regionale, nei limiti e con le modalità stabilitidalla legge regionale.

Art. 48(Personale regionale. Incarichi)

1. Il rapporto di lavoro del personale regionale èdisciplinato in conformità ai principi costituzionali,secondo quanto stabilito dalle leggi e dalla contrat-tazione collettiva in relazione alle rispettive compe-tenze.

2. Il personale della Regione è inquadrato indue distinti ruoli nei quali sono inseriti rispettivamen-te i dipendenti della struttura organizzativa del Con-siglio regionale e quelli delle strutture amministrativedella Giunta regionale. La legge regionale prevede icriteri e le forme per la mobilità tra i due ruoli.

3. Per la direzione delle strutture di maggiorcomplessità e per lo svolgimento di attività richie-denti particolari competenze ed esperienze profes-sionali possono essere conferiti incarichi a tempodeterminato anche a soggetti esterni all’ammini-strazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dallalegge regionale.

TITOLO VIIIProgrammazione, finanze e bilancio

Art. 49(Programmazione)

1. La legge regionale disciplina gli atti dellaprogrammazione regionale generale e di settore, lerelative procedure di formazione, nonché le moda-lità di integrazione con gli atti della programmazio-ne comunitaria, nazionale e locale.

2. Gli enti locali e le organizzazioni sociali con-corrono alla definizione degli obiettivi della pro-grammazione regionale e provvedono alla lorospecificazione ed attuazione, secondo quanto sta-bilito dalla legge regionale.

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REGIONE MARCHE — 13 — CONSIGLIO REGIONALE____________________________________________________________________________________________________________________

— VII LEGISLATURA —____________________________________________________________________________________________________________________

Art. 50(Entrate e beni)

1. Nell’ambito della propria autonomia finanzia-ria diretta ad assicurare il finanziamento integraledelle proprie funzioni, la Regione dispone di pro-prie entrate ed in particolare:a) stabilisce con legge e applica tributi ed entrate

propri, in armonia con la Costituzione e secon-do i principi di coordinamento della finanza pub-blica e del sistema tributario;

b) accede all’assegnazione di risorse da parte del-lo Stato e dell’Unione europea;

c) dispone di risorse autonome derivanti da cano-ni e proventi del patrimonio e di altri beni eservizi regionali.2. La Regione svolge le funzioni conferite dallo

Stato previo trasferimento dei beni e delle risorsefinanziarie necessarie.

3. La Regione disciplina con legge il propriodemanio e patrimonio nell’ambito dei principi gene-rali determinati dalla legge statale.

Art. 51(Bilancio e rendiconto generale)

1. La Regione disciplina con legge il proprioordinamento contabile e concorre al raggiungimentodegli obiettivi di convergenza e di stabilità derivantidall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

2. La Giunta regionale presenta al Consiglio,entro il 31 ottobre di ogni anno, la proposta di leggefinanziaria e la proposta di legge di approvazionedel bilancio annuale e di quello pluriennale, redattesulla base del documento di programmazione eco-nomico-finanziaria approvato dal Consiglio entro il30 settembre. Il Consiglio regionale approva talileggi entro il successivo 31 dicembre, previo pare-re del Consiglio delle autonomie locali.

3. Con la legge di approvazione del bilancio nonsi possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

4. L’esercizio provvisorio di bilancio è autorizza-to con legge per un periodo non superiore com-plessivamente a quattro mesi.

5. Il rendiconto generale e l’assestamento di bilan-cio presentati dalla Giunta regionale sono approvatiannualmente dal Consiglio nei modi e nei terminiprevisti dalla legge sull’ordinamento contabile.

TITOLO IXIstituti regionali di garanzia

Art. 52(Difensore regionale)

1. La Regione, al fine di assicurare la tutela deidiritti e degli interessi delle cittadine e dei cittadini,dei residenti e delle formazioni sociali, nei riguardidei loro rapporti con l’amministrazione regionale,

istituisce l’ufficio del Difensore regionale con sedepresso il Consiglio regionale.

2. La legge regionale stabilisce la forma di ele-zione, le funzioni e le modalità di organizzazione efunzionamento, garantendone l’indipendenza.

Art. 53(Garante per l’infanzia e l’adolescenza)

1. La Regione istituisce l’ufficio del Garante perl’infanzia e l’adolescenza, con sede presso il Con-siglio regionale, al fine di garantire la piena attua-zione dei diritti e degli interessi sia individuali checollettivi dei minori.

2. La legge regionale stabilisce la forma di ele-zione, le funzioni e le modalità di organizzazione efunzionamento, garantendone l’indipendenza.

Art. 54(Commissione per le pari opportunità)

1. La Regione istituisce la Commissione per lepari opportunità, con sede presso il Consiglio regio-nale, per garantire le condizioni di effettiva parità adonne e uomini ai sensi dell’articolo 3, comma 2.

2. La legge regionale stabilisce la composizio-ne, le funzioni e le modalità di organizzazione efunzionamento, garantendone l’indipendenza.

Art. 55(Altri organismi regionali indipendenti)

1. La Regione, per garantire l’efficienza, l’effica-cia e la qualità dei servizi resi nell’interesse gene-rale, può istituire con legge organismi indipendenti,con sede presso il Consiglio regionale, stabilendola loro composizione e le rispettive funzioni.

2. La Regione assicura il funzionamento e l’indi-pendenza del Comitato regionale per le comunica-zioni.

TITOLO XDisposizioni finali e transitorie

Art. 56(Disposizioni finali e transitorie)

1. Gli organi della Regione, costituiti alla data dientrata in vigore del presente Statuto, rimangono incarica fino al compimento della legislatura regionale.

2. La Regione adegua la legislazione vigentealle norme del presente Statuto entro un anno dallasua entrata in vigore.

Art. 57(Referendum, pubblicazione ed entrata in vigore)

1. La legge regionale disciplina, nel rispettodelle norme costituzionali, lo svolgimento del re-

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— VII LEGISLATURA —____________________________________________________________________________________________________________________

ferendum popolare sullo Statuto regionale e sulleleggi di modifica statutaria e stabilisce altresì lemodalità della loro promulgazione e pubblica-zione.

2. Il presente Statuto, a seguito della secondadeliberazione del Consiglio, è pubblicato nel Bollet-tino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti

di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 123della Costituzione.

3. A seguito della sua promulgazione da partedel Presidente della Giunta regionale, è nuova-mente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Re-gione ed entra in vigore il quindicesimo giornosuccessivo alla sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE(Luigi Minardi)