RINTRACCIABILITA DEGLI ALIMENTI LA SITUAZIONE AGRICOLE 0,3% del totale delle certificazioni...
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RINTRACCIABILITA’ DEGLI ALIMENTI
LA SITUAZIONE
AGRICOLE
0,3% del totale delle certificazioni
ALIMENTARI
SIGNIFICATO
Solo una porzione ristretta dell’agroalimentare italiano può dimostrare (certificazione) la conformità dei propri SISTEMI DI GESTIONE QUALITA’ (SGQ) alle norme fissate internazionalmente (ISO) in materia di qualità
Secondo i dati SINCERT (Sistema Nazionale Accreditamento Organismi Certificazione)
al 30 marzo 2002 in ITALIA le imprese in possesso di certificazioni della qualità ISO 9000 rappresentano un universo limitato:
4% del totale delle certificazioni
158 2.202
La cooperazione rappresenta circa un quarto delle imprese certificate
OBIETTIVO
DAL 1° gennaio 2005 SARA’ OBBLIGATORIO ADOTTARE SISTEMI DI RINTRACCIABILITA’ DEGLI ALIMENTI IN TUTTA L’UNIONE EUROPEA
IL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 STABILISCE INFATTI CHE TRA 30 MESI ENTRERA’ IN VIGORE L’ARTICOLO 18 IL QUALE IMPONE
L’OBBLIGATORIETA’ DELLA RICOSTRUZIONE DELL’INTERO
PERCORSO DI UN ALIMENTO DAL CAMPO ALLA TAVOLA
LA BABELE DEI CONCETTI
SICUREZZA ALIMENTARE
Si tratta di concetti molto diversi che spesso vengono utilizzati in modo improprio determinando confusione nel confronto sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da attivare, sull’analisi dei costi/benefici da ipotizzare etc..……
QUALITA’
CERTIFICAZIONE DI QUALITA’
RINTRACCIABILITA’
SICUREZZA ALIMENTARE
E’ una condizione che deve essere garantita dagli operatori della filiera agroalimentare attraverso il rispetto di norme e atti specifici dal quale il consumatore può attendersi, in riferimento agli alimenti utilizzati, un livello di rischio per la propria salute nullo o comunque accettabile
QUALITA’
L’insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto (o di un servizio) che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite.
Le esigenze, possono essere di carattere primario (es.: salubrità, sicurezza, gusto, etc. ……) oppure di carattere accessorio (fruibilità eccellente)
CERTIFICAZIONE DI QUALITA’
Un atto mediante il quale una terza parte indipendente dichiara, con ragionevole attendibilità, che un determinato prodotto, processo o servizio è conforme ai requisiti di una specifica norma o di altro documento normativo (per es. ISO 9000)
Se una impresa è certificata vuol dire che ha adottato un sistema di qualità conforme alle norme ISO, che lo ha formalizzato e reso esecutivo e che, successivamente, un ente indipendente accreditato (in Italia il SINCERT) ha verificato che tale sistema è effettivo e operante nell’impresa
IN TERMINI PRATICI
RINTRACCIABILITA’
Il processo che permette di far risalire da
MONTE
MONTE
VALLE
VALLE
le informazioni distribuite lungo una determinata filiera agroalimentare attraverso idonea documentazione.
oppure di individuare da
LA RINTRACCIABILITA’ SECONDO L’UNIONE EUROPEA
Il Reg. (CE) n.178/2002 fornisce una definizione molto precisa
“La rintracciabilità è la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”
“La rintracciabilità è la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”
ALTRE DEFINIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N.178/2002
ALIMENTO
“Qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato destinato ad essere ingerito da esseri umani” (con esclusione dei vegetali prima della raccolta e degli animali vivi)
“Qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato destinato ad essere ingerito da esseri umani” (con esclusione dei vegetali prima della raccolta e degli animali vivi)
IMPRESA ALIMENTARE
“Soggetto che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti”
“Soggetto che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti”
OPERATORE SETTORE ALIMENTARE
“Persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto della legislazione alimentare nell’impresa sottoposta al suo controllo”
“Persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto della legislazione alimentare nell’impresa sottoposta al suo controllo”
LE REGOLE COMUNITARIE
L’articolo 18 del Reg. (CE) n.178/2002 prevede:
11
22
33
La rintracciabilità è obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2005
Gli alimenti immessi nella U.E. devono essere etichettati o identificati per agevolare la loro rintracciabilità mediante idonea documentazione
chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata ad entrare a far parte di un alimento
a chi (imprese) sono stati forniti i propri prodotti
Gli operatori del settore alimentare debbono essere in grado di individuare:
a
b
PROCESSO COMUNITARIO DELLA RINTRACCIABILITA’
FILIERA AGROALIMENTARE
OPERATORE OPERATORE OPERATORE
DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONEDOCUMENTAZIONE
OPERATORE
DOCUMENTAZIONE
AREA PRODUZIONE
A1 A2 A3A
AREA TRASFORMAZIONE
(valorizzazione prodotto)
B1 B2 B3B
AREA DISTRIBUZIONE
C1 C2 C3C
NORMATIVA NAZIONALE
La delega richiesta dal Governo per l’agricoltura (Legge di orientamento bis) prevede espressamente (testo approvato dalla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati il 23 aprile 2002) la:
“definizione degli strumenti relativi alla rintracciabilità e all’etichettatura dei prodotti alimentari favorendo l’adozione di procedure di rintracciabilità differenziate per filiera………..…………..prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione”
LO SCHEMA VIRTUOSO
CERTIFICAZIONECERTIFICAZIONE
SICUREZZA ALIMENTARE
evidenziazione e documentazione del rispetto di
VALORE DEL PRODOTTO
Proprietà e caratteristiche standard e/o di eccellenza (plus)
RINTRACCIABILITA’
NORMATIVE VOLONTARIE
NORMATIVE COGENTI
RINTRACCIABILITA’ OBBLIGATORIA E VOLONTARIA
OBBLIGATORIETA’ VOLONTARIETA’
La rintracciabilità è certamente un PROCESSO MISTO costituito da un equilibrio tra due elementi:
Componente obbligatoriaa b Componente volontaria
Il problema è: a cosa si deve riferire?Alle norme sulla sicurezza alimentare ?Ad altre norme aggiuntive(es. origine della materia prima) ?In sintesi: a quale intensità/livello deve arrivare ?Si tratta, comunque, di rispondere ad esigenze di pubblico interesse
Si manifesta attraverso un “plus” di norme autodefinite (applicazione di un disciplinare) da una determinata impresa o filiera agroalimentare per implementare la componente obbligatoria al fine di soddisfare maggiormente il consumatore
Ne deriva che la scelta della volontarietà è legata prevalentemente a considerazioni di marketing
LA RIVOLUZIONE DELLE FILIERE CON L’AVVENTO DELLA RINTRACCIABILITA’ IN ITALIA
La RINTRACCIABILITA’ OBBLIGATORIA investe un corpus di imprese di tutto rilievo
agricole
80.000
2.300.000
alimentari
600.000 distributive
Costi e innovazioni organizzative per le imprese (raccolta, gestione e documentazione dati) che possono diventare vantaggi competiviti
RIFLESSI DELLA RINTRACCIABILITA’ (SCENARIO)
Sviluppo degli accordi di filiera (politica interprofessionale)
Premessa indispensabile per il travaso di taluni elementi nell’etichettatura dei prodotti
Certificazione
Controlli da parte di soggetti terzi e/o pubblici
Chances di mercato (nel caso di una forte componente volontaria)
Valorizzazione dei prodotti DOP, IGP etc……e tipici
Esaltazione delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli (modello cooperativo)
Filiera (aziende, gruppo, distretto)
SVILUPPO DELLA TRACCIABILITA’ VOLONTARIA
Attraverso la promozione delle Organizzazioni di rappresentanza (es.: Confcooperative) o di altri organismi collettivi
Per accordi tra i soggetti di una determinata filiera agroalimentare nel suo complesso
ATTENZIONE
ES. PATTO C.N.E.L.
In questo ultimo caso, di fatto, le norme diventano obbligatorie (per vincolo di rappresentanza o, nel caso di Organizzazioni interprofessionali, per il principio dell’erga omnes)
LE PROPOSTE DELLE ORGANIZZAZIONI AGROALIMENTARI DI RAPPRESENTANZA
L’ITALIA DEVE APPLICARE NEL NOSTRO PAESE GLI INDIRIZZI COMUNITARI (DELEGA AL GOVERNO)
Reg. (CE) n.178/2002 PRINCIPI GENERALIU.E.
QUAL’E’ L’ORIENTAMENTO DI CONFCOOPERATIVE?
DIVERSITA’ DI PROPOSTE TRA LE ORGANIZZAZIONI
QUALI SARANNO LE SCELTE?
NEI PROSSIMI MESI