Rinnovo Ccnl Studi Raggiunta ipotesi di accordo · Consulenti del Lavoro Sindacato unitario ......

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Reg. Trib. Civile di Roma sez. stampa n. 371/2009 Contratto a tutele crescenti, quanto cambia? Focus Le risposte dei nostri esperti alle vostre domande Quesiti Il calendario dei convegni e dei corsi sul territorio Eventi Edizione del 22 aprile 2015 p. 4 p. 14 p. 19 Rinnovo Ccnl Studi Raggiunta ipotesi di accordo Ancl Su #CentroStudi #RinnovoCCNL

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Reg. Trib. Civile di Roma sez. stampa n. 371/2009

Contratto atutele crescenti,quantocambia?

FocusLe risposte deinostri espertialle vostredomande

QuesitiIl calendariodei convegnie dei corsi sulterritorio

Eventi

Edizione del 22 aprile 2015

p. 4 p. 14 p. 19

Rinnovo Ccnl StudiRaggiunta ipotesi

di accordo

Ancl Su

#CentroStudi

#RinnovoCCNL

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EDIZIONE DEL22 aprile 2015

EDITORIALEChe riforma?pag. 3

NEWS Siglata l’ipotesi di accordo sul rinnovo Ccnl Studipag. 4

FOCuSGli approfondimenti degli espertipag. 6

quESITILe risposte a cura del Centro Studi Anclpag. 9

EVENTII prossimi appuntamentipag. 16

CHI SIAMODirigenti e sedipag. 17

Bollettino ufficialeAssociazione NazionaleConsulenti del LavoroSindacato unitario

Anno 9 - Numero 5 (105)Reg. Tribunale Civile di Romasezione stampan. 371 del 19.11.2009

Direttore ResponsabileFrancesco Longobardi Capo redattorePaola Diana Onder

Coordinatori di redazioneSilvia BradaschiaGiuliana Della BiancaFrancesco PierroAntonella Scambia

Redazione e impaginazioneSolcom srlvia Salvatore Matarrese, 2/G70124 Bari

EditoreAncl - Segreteria Nazionalevia Cristoforo Colombo, 456Scala B, I piano00145 Roma

[email protected]@anclsu.com

Redazione Sommario

Tra consulenti del lavoro Rel.cochiuso alle ore 17.25del 22 aprile 2015

Note

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edizione nr. 105 del22 aprile 2015

EDITORIALE

Che riforma?I costi non gravinosu professionisti,

datori e autonomiIl comma 2 dell’art. 56 della bozza di Decreto Legislativo di riforma delle tipologie di rapporti di lavoro ha previsto una clausola di salvaguardia nei casi di sforamento delle risorse destinate dal Governo alla complessiva riforma del lavoro. Tale clausola prevede che, in caso si verifichino i predetti sco-stamenti, scatterà la copertura attraverso una contribuzione aggiuntiva a carico di lavoratori autonomi e datori di lavoro. Ovvero i soliti noti. L’Ancl, e lo abbiamo fatto prima di tutto attraverso la pubblica-zione di un comunicato stampa nel corso della passata setti-mana ma anche attraverso la segnalazione ai diretti interes-sati, esprime il proprio vibrato dissenso e la propria decisa protesta riguardo tale previsione legislativa, che addossa sui soliti noti i deficit finanziari dello Stato. Quando non riescono a trovare la quadra, scaricano le proprie responsabilità e ina-dempienze sempre su chi, responsabilità e adempienze, non ne ha e forse non ne ha mai avute.

Provveda, semmai, il Governo a dotarsi delle risorse even-tualmente necessarie attraverso una riduzione degli sprechi tutt’ora sussistenti nella Pubblica Amministrazione, evi-tando tassativamente l’ulteriore rincaro della contribuzione, già a livelli insostenibili per imprese e datori di lavoro.Si prende atto della dichiarazione nel frattempo intervenuta da parte del Ministro Poletti in ordine alla volontà del gover-no di superare la predetta previsione legislativa.

I Consulenti del Lavoro saranno estremamente vigili nel verificare l’effettivo abbandono di una tale ipotesi che non può e non deve trovare asilo in un provvedimento mirato all’ammodernamento del mercato del lavoro e alla sua effi-cienza. Sarebbe il più amaro dei nonsensi.

P. 3

a cura diFrancesco Longobardipresidente nazionale Ancl - Su

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edizione nr. 105 del22 aprile 2015

NEWS P. 4

Rinnovo Ccnl studi professionali, siglata l’ipotesi di accordoCon decorrenza dal 1°aprile, riguarda circa un milione e mezzo tra subordinati, praticanti e professionisti

Estensione del welfare ai professionisti e ai collaboratori di studio, incentivi per le assunzioni di giovani e lavoratori svantaggiati, spinta alla contrattazione di secondo livello. È stata raggiunta a Roma, presso la sede di Confprofessioni, l’ipotesi di accordo per il rinnovo triennale del contratto degli studi professionali, con decorrenza 1°aprile 2015 che riguarda circa un milione e mezzo tra lavoratori subordinati, praticanti e professionisti di studio.

Tra le figure professionali coinvolte, oltre ai dipendenti degli studi notarili e di avvocati, anche dipendenti degli studi dentistici, inge-gneri, architetti, e in prospettiva verrà definita la classificazione delle professioni non ordinistiche. Confprofessioni e i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno infatti siglato l’intesa che prevede un aumento salariale per il prossimo triennio di 85 euro a regime per il terzo livello.

“Per la prima volta il contratto degli studi allarga le sue tutele di welfare ai professionisti e collaboratori di studio - ha affermato il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, a margine dell’in-contro con i sindacati - Alla luce delle difficoltà che attraversano i professionisti e in particolare i giovani abbiamo inteso agire per-seguendo una logica di inclusività universale. Anche i professioni-sti potranno così beneficiare delle garanzie di assistenza integrati-va messe a disposizione dagli strumenti della bilateralità”.

Importanti gli elementi normativi introdotti nell’intesa di accordo. Si va dal riordino, semplificazione e snellimento del testo contrat-tuale alla rivisitazione della maturazione dei permessi nei con-fronti dei neoassunti, secondo una gradualità in relazione all’an-zianità di servizio. È poi prevista l’introduzione di un contratto ad hoc per il reimpiego dei disoccupati di lunga durata e degli over 50, secondo una gradualità retributiva.

Quanto alla parte economica, le controparti hanno stabilito di assegnare gli incrementi retributivi in cinque tranche, senza cor-responsione di una tantum, che verranno erogate dalla stipula del contratto triennale fino alla scadenza del 31 marzo 2018.L’intesa raggiunta con i sindacati verrà sottoposta all’approvazio-ne del Consiglio generale di Confprofessioni già nelle prossime settimane.

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edizione nr. 105 del22 aprile 2015

NEWS P. 5

Fondo Qu.A.S., contributi perl’anno 2015: ecco cosa cambiaIntrodotto un nuovo sistema esclusivamente telematico di gestione ed iscrizione delle Aziende e dei Quadri

Si comunica che dal 1 Gennaio 2015 è stato introdotto un nuovo sistema esclusivamente telematico di gestione ed iscrizione delle Aziende e dei Quadri, tramite il link “Iscrizione On Line Nuove Aziende” del sito della Cassa. La Qu.A.S. ha introdotto a partire dall’anno 2015 una nuova modalità di pagamento della contribuzione tramite F24 che si va ad aggiungere alle consuete modalità già in essere mediante modello Mav e Bonifico Banca-rio. Per le Aziende già iscritte alla Cassa, la scelta della modalità di pagamento dovrà av-venire tramite accesso alla posizione online dell’Azienda entro il 30 Novembre dell’anno ed avrà decorrenza dal 1 Gennaio dell’anno successivo. In carenza di tale comunicazione l’Azienda continuerà con l’attuale modalità di pagamento Mav/Bonifico bancario. Per le Aziende di nuova iscrizione, la scelta della modalità di pagamento avviene contestual-mente alla procedura di iscrizione tramite l’accesso all’ “Area Riservata Aziende Iscritte” del sito www.quas.it ed è immediatamente attiva. Per le aziende che non hanno aderito, tale opzione sarà di nuovo disponibile on line dal mese di Ottobre 2015 per la contribu-zione relativa all’anno 2016. La scelta operata sarà esclusiva e l’Azienda dovrà eseguire i futuri versamenti della contribuzione Qu.A.S., sia per i contributi annuali che per even-tuali contributi integrativi dovuti a nuove nomine in corso d’anno, unicamente tramite il regime scelto (o assegnato in mancanza di comunicazione).Si ricorda che il contributo Qu.A.S. è annuale anticipato e va pagato in un’unica soluzione.Si comunica infine che dal 1 Gennaio 2015 è stato introdotto un nuovo sistema esclusi-vamente telematico di gestione ed iscrizione delle Aziende e dei Quadri, tramite il link “Iscrizione On Line Nuove Aziende” del sito della Cassa e pertanto non è più previsto l’invio delle modulistiche cartacee.

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edizione nr. 105 del22 aprile 2015

Il decreto legislativo sulle tutele crescenti, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è legge. Sembrerà una ovvietà, ma così non è.

Forzature o antisindacalismo che dir si voglia, l’art. 18 è finito, di fatto. Salvo per quella minuta platea di lavoratori più an-ziani che conserveranno il diritto al rein-tegro, ma destinato – per l’evolversi della vita, non solo lavorativa – ad estinguersi come successe per i dromedari.

Il futuro è quindi la totalità delle tutele crescenti, per la generalità della popola-zione lavorativa a tempo indeterminato. Ma c’è da chiedersi: ha ancora senso parlare di rapporto a tempo indetermi-nato? Mi sa mi sa che è estinto anch’esso, sotterrato.

Riflettiamo tutti: se per mestiere sia-mo propensi a ricercare i vantaggi per un’azienda o per un datore di lavoro, il provvedimento sulle tutele crescenti è il non plus ultra. Se, e non per mestiere, ci poniamo il problema del futuro della nostra società, il futuro dei nostri stessi figli, forse il giudizio non è lo stesso. Per-ché di fatto non esiste più il rapporto a tempo indeterminato, soggetto oramai ad un semplice indennizzo. Qualificato in contratto come rapporto a tempo indeter-minato, ma sostanzialmente con facoltà di recesso oneroso, neanche tanto distante dalla facoltà di recesso nell’apprendista-to. La precarietà è quindi ora il sistema generale. Molto peggio della riforma del 2003.

Certo, chi ha voluto implementare un simile sistema, si vanterà a breve di una impennata dell’occupazione e di un forte decremento della disoccupazione. Som-mando i contratti a tempo indeterminato

a tutele crescenti e i contratti a termine senza causale, poco ci mancherà a breve che avremo la piena occupazione, ne-anche fossimo Germania o Danimarca. Una sorta di illusionismo del mercato del lavoro: l’uno più precario dell’altro.

Facciamo un passo indietro. Quell’art. 18 diceva semplicemente – e la definizione ce la siamo un po’ dimenticata grazie all’assalto mediatico più recente- che se un datore di lavoro che ha stipulato un contratto a tempo indeterminato opera un licenziamento senza giusta causa o giusti-ficato motivo, è condannato al reintegro. Cioè, quel licenziamento non c’era mai stato. Se quindi – anche sul piano con-trattuale – uno dei contraenti viene meno senza una ragione giustificatrice, sempli-cemente non poteva farlo. Il dazio che ha dovuto pagare l’art. 18 non è mai stato il suo nobile contenuto, ma i tempi del-la giustizia: Se solo in un mese si sarebbe potuto arrivare a determinare un licenzia-mento quale illegittimo o legittimo, si sa-rebbe fatto di quella norma il vangelo, la consuetudine, il canone. Norma regolatri-ce, questa, vissuta quasi mezzo secolo, ne-anche votata dall’allora PCI in Parlamento, ma giudicata dall’assemblea parlamentare dell’epoca giusta e bilanciata.

Come obiettivamente la si può giudica-re ancora oggi: nel nostro ordinamento (anche per ciò che riguarda le sanzioni in materia di lavoro) il sistema è organizzato in modo tale dal punire la violazione e ripristinare (v. regolarizzazione) lo stato di diritto. Invece per il rapporto a tempo indeterminato non è più così. Si è passati da una stagione di diritto (per il quale la giurisprudenza di legittimità può vantarsi di aver scritto pagine irripetibili) alla sta-gione della mercificazione: se vengo meno pago, se compio un atto illegittimo, pago e

Contratto a tutele crescenti,tutto cambia o nulla cambia?

FOCUS JOBS ACT P. 6

Questo articoloiniziaa pag. 6 e finiscea pag. 7

scrive Renzo La Costa

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edizione nr. 105 del22 aprile 2015

basta, senza quel ripristino suddetto. Per altro verso, se davvero si voleva interve-nire sull’art. 18 non c’era altro percorso diverso da quello della monetizzazione: c’era, cioè , in alternativa possibile, un vero e proprio percorso obbligato.

Del resto, innovazione perfettamente compatibile con le disposizione codicisti-che (a mente dell’art. 1223 c.c., in caso di inadempimento 8 o di ritardo nell’adempi-mento): il soggetto inadempiente è obbli-gato a risarcire i danni che siano conse-guenza immediata e diretta della condotta non esattamente adempiente e, in parti-colare, a risarcire il creditore per la perdita subita e per il mancato guadagno (cc.dd. danno emergente e lucro cessante). Se quindi l’illegittimo recesso dal rapporto di lavoro viene attratto dalla disciplina del

codice civile (libro IV^) delle obbligazioni in genere e non più dalla disciplina detta-ta (libro V^) in materia di lavoro, qualche terremoto deve pur essersi verificato. Diritti fatti a macerie, trionfo del denaro. Ma tant’è.

Cominciamo a pensare che il sistema che verrà non ci sarà più il rapporto a tempo indeterminato con le garanzie pregresse, e tanto più grande sarà l’azienda (globaliz-zazione crescente = moltiplicazione delle multinazionali) tanto meno ci sarà sicurez-za alcuna, dall’oggi al domani, dalla sera alla mattina.Per chiunque. A chi gongola per questo nuovo sistema, appuntamento tra qual-che anno. Nel frattempo, godiamoci le prossime statistiche dei progressi inauditi dell’occupazione.

FOCUS JOBS ACT P. 7

termina

Sul portaleanclsu.com

le nuoveguide del

Centro Studi

WEB Nella sezione gui-de del sito ufficiale dell’Ancl www.anclsu.com pub-blicate nel corso dell’ultimo mese e mezzo ben tre nuove guide, tutte a cura del Centro Studi e a firma di

Celeste Vivenzi.

Guida al reverse change: il punto dopo la Legge di stabilità n. 190 del 2014, guida allo spesometro in scadenza dal 10 al 20 aprile, guida

al nuovo regime contabile agevo-lato previsto dalla Legge di Stabilità 2015.

Tutte le guide sono scaricabili in for-mato pdf.

Up Siena,un bando

per impreseattente alla

conciliazionevita-lavoro

REALTA’LOCALI

Pubblicato ad inizio aprile l’Av-viso pubblico per la presentazione di proposte pro-gettuali in tema di conciliazione vita-lavoro riservato alle imprese della provincia di Siena.

Il bando rappre-senta un successo per la Unione Pro-vinciale di Siena che si dimostra così attenta sul tema.

Sul portale ufficia-le dell’Ancl www.

anclsu.com dispo-nibile in primo piano la news con gli allegati dell’av-viso pubblico e del format per la do-manda di parteci-pazione al bando.

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edizione nr. 105 del22 aprile 2015

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - Interpello n. 3/2015 - Benefici economici e contributivi, cause osta-tive previste dalla Legge 92/2012, art. 4, comma 12.Il Ministero ha avanzato un quesito all’Unione Nazionale Istituti di Vigilanza circa la corretta interpretazione dell’art. 4, comma 12 della Legge 92/2012, e la conseguente applicazione degli in-centivi economici e contributivi, per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, in presenza delle seguenti circostanze:1. Imprese in cui è stato omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis della Legge falliman-tare;2. In seguito a licenziamenti collettivi per crisi aziendale e conseguente riassun-zione degli stessi lavoratori, per cui vige un diritto di precedenza anche dopo i successivi 6 mesi dalla data di licenzia-mento, in ragione di precedenti accordi sindacali intercorsi.3. Cambio d’appalto per servizi identici e ripetitivi e conseguente non assunzio-ne dei lavoratori già occupati da altra impresa, come previsto dal CCNL di cate-goria.Il Ministero ricorda che la portata della norma riguarda l’intera disciplina de-gli incentivi, incluse le agevolazioni ex art. 8, comma 9, Legge 407/90 ed artt. 8 (comma 2, 4) e 25 (comma 9) Legge n. 223/1991. Pertanto, gli incentivi non spettano se l’assunzione viola un obbligo preesistente stabilito dalla Legge o dalla contrattazione collettiva, ovvero violi un diritto di precedenza di un altro lavora-tore a tempo indeterminato o cessato con contratto a tempo determinato.Quindi, in ragione di ciò, il Ministero ha risposto negativamente per tutte e tre le ipotesi prospettate, ritenendo violato il

diritti di precedenza previsto dalla Legge “Fornero”.

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - Interpello n. 4/2015- Legge 68/99, art. 5, comma 2 – personale con tasso Inail pari o superiore al 60 per mille.L’ANCI ha avanzato un quesito in merito all’estendibilità agli enti pubblici della specifica normativa prevista dall’art. 5, comma 2, Legge 68/99 in materia di collocamento mirato. In particolare, tale norma prevede la possibilità di propor-re un’autocertitifcazione in luogo della procedura di esonero (“... la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un’autocertificazione...”). In tal senso, la risposta è stata negativa. Difatti, il Legislatore ha volutamente escluso gli enti pubblici da tale possi-bilità, a differenza di altre ipotesi, pre-viste del medesimo articolo, in cui li ha espressamente presi in cosiderazione.

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - Interpello n. 5/2015 - Fondo di solidarietà residuale ex art. 3, comma 19, Legge 92/2012L’interpello in commento riguarda un quesito avanzato dalla Legacoop, ovvero, l’applicazione dell’obbligo di versamen-to del contributo di solidarietà residuale anche per lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b), che in base all’art. 4, comma 3, Legge 381/1991 frui-scono di un esonero contributivo totale. Ebbene, il Ministero proprio in ragione del totale esonero, previsto per questa specifica categoria di lavoratori, ritiene non risulti dovuto alcun contributo nem-meno al fondo di solidarietà, senza che ciò infici per gli stessi il diritto di acces-so alla prestazione garantita dal Fondo residuale.

Istituti vigilanza, Anci e Legacoop: gli interpelli al Ministero

FOCUS CONTRIBUZIONE P. 8

scriveFrancesco Pierro

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QUESITI

DomandaLo sgravio contributivo INPS triennale previsto dall’articolo 118 della Legge 190 del 23.12.2014 in caso di assunzioni a tempo indeterminato è cumulabile con il credito d’imposta pari al 35% del costo aziendale previsto dall’articolo 24 del D.L. 83/2012 in caso di assunzioni a tem-po indeterminato di Personale Altamen-te Qualificato da parte di Start-Up?

Risponde Silvia ManzatiIl Legislatore, con l’art. 1, commi 118 e seguenti, della Legge n. 190/2014, ha voluto promuovere le forme di occupazione stabile, prevedendo, per le assunzioni con contratto a tempo indetermi-nato effettuate nel corso del 2015, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite mas-simo di 8.060 euro su base annua. La circolare INPS n. 17/2015, fornendo le prime istruzioni per la gestione degli adempimenti connessi alla fruizione dell’esonero, ne ha chiarito la natura, ha indicato i datori di lavoro beneficiari, i rapporti di lavoro incenti-vati, le condizioni per il diritto, l’assetto e la misura dell’incentivo, nonché ha delucidato la sua compatibilità con le altre forme di incentivo all’occupazione. L’Istituto, infatti, dopo aver indicato che l’esonero contributivo introdotto dalla Legge di stabilità 2015 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finan-ziamento previsti dalla normativa vigente”, ha comunicato che esso “è invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali: a) l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili b) l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori c) l’incen-tivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi d) l’incentivo inerente il Programma Garanzia Giovani e) l’incentivo per l’assun-zione di giovani lavoratori agricoli f) l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età g) l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6 della legge n. 223/1991”.Il contributo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati, di cui all’articolo 24 del Decreto Legge 83/2012, che si concretizza attraverso un credito di imposta pari al 35% del costo aziendale sostenuto, è un incentivo di natura prettamente economica. Si ritiene, pertanto, che esso, seppur non indicato nell’elenco di cui al punto 7 della Circolare INPS, non tassativo per espressa indicazione dell’Istituto, sia cumulabile con l’esonero contributivo introdotto dalla Legge di stabilità 2015.

La circolare INPS 17 del 29.01.2015 in merito alla compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione dice che non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti ma è invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica.

Soluzione proposta

P. 9

Start up e tempideterminati, cosaè cumulabile?

a cura diPaola Diana Ondercoordinatrice Centro Studi Ancl - Su

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QUESITI P. 10

DomandaUna lavoratrice viene assunta il 10 marzo 2014 a tempo determinato per sostituire una dipendente in materni-tà. Il contratto cessa il 16 ottobre per rientro della lavoratrice sostituita. Nel frattempo anche la dipendente cessata si era scoperta incinta ed era andata in congedo obbligatorio in data 5 agosto. A gennaio 2015 l’azienda vorrebbe rias-sumere questa lavoratrice usufruendo dell’esonero contributivo ex art. 1 com-ma 118 della Legge di Stabilità 2015. La lavoratrice, infatti, non aveva un rappor-to a tempo indeterminato negli ultimi 6 mesi. Per quanto riguarda il diritto di precedenza, la lavoratrice non ha mai manifestato in alcuna forma la volontà di esercitarlo, come invece prescrive il D. Lgs 368/2001all’art. 5 comma 4 sexies per tutti i lavoratori (senza eccezioni neppure per le lavoratrici in maternità). Vorrei sapere se sussitono i requisiti per un’assunzione agevolata.

Agevolazione perriassunzione dilavoratrice, eccocome si può

A mio parere i requisiti sussistono, per-chè i criteri previsti dalla legge Fornero per le agevolazioni sono rispettati. La lavoratrice, infatti, non avendo manife-stato alcuna volontà, non ha fatto sorge-re il diritto di precedenza, per cui assu-mendola non si adempie a un obbligo di legge. Il CCNL applicato è quello del Commercio, che non ha disposizioni in materia. Grazie del servizio.

Soluzione proposta

Risponde David Trotti La circolare 17/2015 dell’Inps che si è occupata del tema afferma al riguardo che, Fra i principi di carattere generale che regolano, in una visione di sistema, il diritto alla fruizione degli incentivi si ricorda l’art. 4, comma 12, lettera a), della legge n. 92/2012, in base al quale l’incentivo all’assunzione non spetta ove l’assunzione medesima costituisca attuazione di un obbli-go che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro. La predetta condizione ostativa è evidentemente preordinata ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse che finanziano l’incentivo all’assunzione nel presupposto fonda-mentale che l’incentivo medesimo sia esclusivamente finaliz-zato a creare “nuova occupazione”.In effetti, l’obiettivo che l’esonero contributivo di cui ai commi 118 e seguenti della Legge di stabilità persegue è più artico-lato rispetto quello presupposto dal citato comma 12, lettera a). Le risorse che finanziano la misura di cui si tratta sono preordinate, infatti, a “promuovere forme di occupazione sta-bile” attraverso lo strumento delle nuove assunzioni a tempo indeterminato. Tant’è che, con una visione decisamente inno-vativa rispetto alle norme che nel tempo si sono succedute in materia di incentivi all’occupazione, la condizione soggettiva del lavoratore che integra il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo viene individuata nell’assenza, nei sei mesi pre-cedenti l’assunzione, di un rapporto di lavoro a tempo inde-terminato. La finalità ultima perseguita con l’introduzione del beneficio contributivo in oggetto è quindi quella di promuove-re la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo inde-terminato. In questa prospettiva, la specifica regolamentazio-ne introdotta con la Legge di stabilità 2015 reca disposizioni speciali che prevalgono sui principi generali del citato art. 4, comma 12, della legge n. 92/2012, con specifico riferimento alle condizioni ostative previste dalla lettera a), della citata norma. Pertanto, è da ritenere che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge illustrate nell’ambito della presente circolare, fruiscano dell’esonero contributivo di cui all’articolo unico, commi 118 e seguenti della Legge di stabilità 2015 a prescindere dalla circostanza che costituiscano attua-zione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2015 il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 5, comma 4-quater, del d.lgs. n. 368/2001, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rappor-ti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi. Ovviamente lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.Per quanto riguarda la gestione operativa dell’incentivo si rimanda al Messaggio Inps 1144 del 2015.

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QUESITI P. 11

DomandaI soci professionisti (albisti e non) di una società società semplice (art 2251 cc) professionale di punto in bianco, dopo anni di non iscrizione, sono stati iscritti dalla sede Inail all’assicurazio-ne infortuni. Preciso che la loro lavora-zione è intellettuale: consulenza, guida turistica, percorsi ambientali, pubbli-cazioni. Si chiede come contrastare la rigida posizione Inail?

Risponde Davide Ambrogio FioravanteL’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sussiste qualora ricorra una delle condizioni soggettive ed oggettive indicate nel D.P.R n. 11241/65 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). Precisamente, l’art. 1 del citato DPR indica quali sono le attività conside-rate rischiose e, pertanto, soggette all’obbligo di assicurazione. Il lavoratore, oltre che svolgere una delle attività indicate, deve possedere uno dei requisiti soggettivi indicati all’art. 4 del DPR n. 1124/65. In particolare, l’art. 4 n. 7 del citato TU include tra coloro che sono compresi nell’assicurazione obbligatoria “i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2”.L’art. 4 n. 2, il quale si riferisce a coloro che, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri, va letto congiuntamente al n. 1 dell’art. 4, in quanto deve trattarsi di soggetti che “in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui” la propria opera.Così delineato il quadro normativo, occorre rilevare che, con riferimento ai soci di socie-tà, l’indirizzo precedentemente seguito dall’INAIL era conforme all’orientamento giuri-sprudenziale che affermava la sussistenza dell’obbligo assicurativo per il socio addetto allo svolgimento di prestazioni manuali.Il socio che, invece, non svolgeva attività manuale ma solo attività di sovrintendenza del lavoro altrui era soggetto all’obbligo assicurativo, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, se sussisteva almeno un rapporto di “dipendenza funzionale” con la compagine sociale. Tale nozione dal significato incerto ha dato evidentemente luogo a delle difficoltà interpretative che hanno portato ad una serie di pronunce della Corte di Cassazione la quale ha chiarito che, mentre per il socio impegnato in attività di tipo manuale l’obbligo assicurativo sussiste a prescindere dal fatto che l’attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o autonoma, per i soci che sovrintendono al lavoro (ma-nuale) altrui l’obbligo sussiste solo nell’ipotesi in cui lo svolgimento di tale attività avven-ga in forma subordinata (Cass. n. 8225/2003; Cass. n. 10653/2005).A tale orientamento si è, altresì, adeguato lo stesso Istituto assicuratore che, con circola-re n. 66/2008, ha precisato che “sono da considerare soggetti all’assicurazione obbligato-ria i soci di cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, impegnati, in modo permanente o avventizio, in attività non manuale di sovrintendenza, solo a condizione che essi intrattengano un rapporto di lavoro subordinato con la società, in quanto datore di lavoro”. Dal quesito non risulta chiaro se il rapporto tra i Soci è la Società sia esclusi-vamente sociale o siano ravvisabili gli elementi della subordinazione, suggeriamo quindi di indagare con attenzione il rapporto intercorrente tra Soci e Società. Qualora risultino mancare i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al DPR n. 1124/65 e non ricorrano neppu-re le condizioni delineate dalla richiamata giurisprudenza e dai richiamati documenti di prassi è opportuno valutare l’opposizione amministrativa e giudiziale al provvedimento dell’Istituto Assicuratore.

I professionisti soci o associati non de-vono essere iscritti all’Inail

Soluzioneproposta

Professionista operante in societàsemplice professionale, comecontrastare la posizione Inail?

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QUESITI P. 12

DomandaVorrei prospettare la seguente casisti-ca: azienda che ha fruito di 12 mesi di CIGS per crisi aziendale (regolarmente autorizzata) con parallela procedura di mobilità, a fronte della quale sono stati effettuati dei licenziamenti.Complessivamente a livello aziendale non è stata una CIGS a zero ore (solo le persone poi licenziate sono state sospe-se a zero ore, per il resto si è trattato di orario ridotto).Dopo la chiusura sia della CIGS che della mobilità (nella stessa data) è possibile procedere ad una richiesta di CIGO sen-za effettuare alcuna ripresa di attività?Esiste il rischio che la sede INPS non autorizzi la CIGO?

Dopo Cigs e mobilità, si puòrichiedere la Cigosenza ripresa?

Facendo riferimento al Messaggio INPS n° 25623 del 12/10/2010, ritengo che si possa procedere con la richiesta di CIGO; la motivazione che porta a chiede-re questo intervento è peraltro interve-nuta successivamente alla richiesta della straordinaria ed alla apertura della mo-bilità e relativi accordi sindacali. Ora si tratta di un problema intervenuto negli ultimi mesi sui mercati dell’est Europa e si ritiene che la crisi sia temporanea.

Soluzione proposta

Risponde Giovanni Cruciani Da una piccola ricerca effettuata sulla materia in esame, emerge purtroppo che l’approccio che viene dato dalle varie sedi INPS non è omogeneo ed uniforme su tutto il territorio nazionale. Si deve segnalare una risposta alle domande di tipo umorale che è diretta conseguenza del convincimento dei vari soggetti che esaminano le richieste si fanno di una deter-minata pratica. Fatta questa doverosa premessa l’intenzione è di proporre una soluzione quanto più omogenea a quanto accade più di frequente, anche se questo non ci rende com-pletamente tranquilli.La legge, prima che le circolari ed i messaggi, prevede che la CIG ordinaria intervenga per fronteggiare determinate situa-zioni di crisi caratterizzate dalla temporaneità e dalla certezza della ripresa produttiva. Solo se vi è certezza della ripresa produttiva è possibile richiedere l’intervento ordinario ed ot-tenere l’autorizzazione. Fra l’altro è previsto che nel caso in cui l’INPS rifiuti la concessione dell’intervento il datore di lavoro è responsabile nei confronti del lavoratore dei danni subiti dalla mancata erogazione della cassa. La Cassa integrazione Straor-dinaria invece, oltre ai requisiti occupazionali e di inquadra-mento previdenziale viene attivata per crisi aziendale, processi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversioni azienda-li, in occasioni delle procedure concorsuali e di cessazione dell’attività. Così che è evidente che la condizione della ripresa dell’attività non è requisito essenziale in questo caso. Potreb-be anche non esserci. Ed infatti il messaggio INPS 25623 che viene opportunamente richiamato nel quesito, non fa altro che confermare questa possibilità; ovviamente in presenza di tutte le altre necessarie condizioni previste dalla legge e che venga richiesta per motivi indipendenti e diversi da quelli ad-dotti per la richiesta della CIGS. Del resto, come previsto dall’ articolo 6 della legge n. 64/1975, nel caso in cui l’azienda abbia fruito di 52 settimane consecutive di CIG ordinaria, seguite da 52 settimane di CIGS a zero ore, la richiesta di un nuovo perio-do di CIG ordinaria non è ammissibile prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa; così anche il messaggio INPS n. 19350/2011. Ma se le condizioni vi sono tutte, anche i messaggi INPS n. 6990/2009 e 25623/2010 confermano che nei casi di richiesta di intervento ordinario se-guita da un periodo di CIGS, è possibile accogliere l’istanza di un ulteriore periodo d’integrazione ordinaria, senza soluzione di continuità, anche se l’azienda non ha ripreso l’attività pro-duttiva sempre che sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge e nel rispetto dei limiti temporali previsti. Viene segnala-ta, ad ogni buon conto, che anche la circolare INPS n. 43/1983 già consentiva l’autorizzazione dell’intervento ordinario per un periodo immediatamente precedente al periodo per il quale è già stata concessa l’integrazione salariale straordinaria, salvo che gli eventi addotti a motivazione della richiesta di interven-to ordinario si pongano in un rapporto di assoluta e rigorosa indipendenza rispetto agli eventi che hanno costituito la

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QUESITI P. 13

continua dallapaginaprecedentela causale di quello straordinario. Invece l’emanazio-ne di un decreto concessivo dell’in-tervento straor-dinario preclude la possibilità di autorizzare con-temporaneamente il trattamento or-dinario. Del resto anche il Ministero del Lavoro con lettera circolare n. 5251/2009 è inter-venuto sulla possi-bilità che le azien-de in crisi nei casi in cui questa non dipenda da cause interne all’impresa, possano accedere alla CIGS imme-diatamente dopo e senza soluzione di continuità con la CIG ordinaria, quando questa sia stata fruita nel limite massimo delle 52 settimane. Concludendo l’ipo-tesi proposta nel quesito è condivisi-bile, confortata an-che dal messaggio INPS 25623/2010 sia pure con tutte le cautele espresse in premessa.

DomandaQuesito 1: E’ possibile assumere in edilizia a tempo determinato per la durata del cantiere senza vincoli quantitativi? E ciò anche per non creare false aspettative (illu-sione) nei lavoratori? Quesito 2: Qualora l’impresa non occupi nessun dipendente a tempo indeterminato (perché società di persone composta di 3/4 soci lavoratori oppure impresa familiare di 3 componenti ed ancora solo titolare artigiano) come deve comportarsi nei con-fronti dei rapporti di lavoro a tempo determinato?

Risponde Giovambattista VavalàMalgrado le peculiarità del settore edile, la normativa vigente in tema di contratto a termine non prevede deroghe e/o eccezioni per quest’ultimo settore. Pertanto, per stabilire i limiti quantitativi di utilizzo dell’istituto, occorre rifarsi alle previsioni dell’art. 1, comma 1, del dlgs n. 368/2001 ma, soprattutto, all’art. 10, comma 7, dello stesso decreto, che, aldilà di una serie di esclusioni specifiche dai suddetti limiti quantitativi, sostanzialmente rimanda alla disciplina dettata dal contratto collettivo.

L’art. 93 del vigente ccnl edilizia industria, al riguardo, prevede che “Fermo restando le esclusioni operate dall’art. 10, comma 7, del citato D.Lgs. n. 368/2001 (es. lavo-ratori ultracinquantacinquenni), il ricorso ai contratti a termine non può superare, mediamente nell’anno civile, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeter-minato dell’impresa in forza mediamente nell’anno civile precedente all’assunzione. Un ulteriore 15% di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato potrà essere effettuato esclusivamente con riferimento ai lavoratori iscritti in BLEN.IT. (omissis) Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa da calcolarsi necessariamente alla fine dell’anno civile di competenza”. Pertanto, se l’azienda non occupa nessun lavoratore, potrà assumere al massimo un lavoratore a tempo determinato (a meno che non si orienti su lavo-ratori con più di 55 anni, che sono esenti da limitazioni quantitative) per non incor-rere nella sanzione prevista dall’art. 5, comma 4 septies, del dlgs. n.368/2001.

Eventuali ulteriori lavoratori dovranno essere assunti a tempo indeterminato ed eventualmente licenziati in fase di ultimazione del cantiere o della fase lavorativa per g.m.o. con preavviso, ma (almeno) senza obbligo di versamento del contributo addizionale ASpI.

Tempo determinato per la durata del cantiere senza vincoli quantitativi, si può?

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QUESITI P. 14

DomandaUna società con 35 dipendenti in crisi, fa un contratto di affitto d’azienda “pas-sando” all’affittuaria solamente 5 dipen-denti. Tutti i dipendenti, compresi quelli eccedentari, firmano i verbali ex art. 411 cpc. Successivamente, la società depo-sita domanda di concordato preventivo c.d. “in bianco” ex art. 161 6° comma L.F. e procede con la messa in mobilità dei dipendenti eccedentari, con atti a firma del commissario giudiziale nel frattempo nominato dal Tribunale che ha aperto la procedura, assegnando il termine di 90 giorni per il deposito del piano attestato concordatario.

Dopo il deposito della domanda di con-cordato, la società effettua alcuni paga-menti di debiti pregressi, in violazione dell’art. 173 L.F. e, per evitare l’avvio del procedimento di revoca del concordato preventivo da parte del Tribunale, ritira la domanda di concordato preventivo “in bianco” già depositata e, successiva-mente, deposita una nuova e definitiva domanda di concordato preventivo ex art. 161 L.F. (concordato preventivo “pie-no”, ovvero non “in bianco”). Si domanda se il contributo di licenziamento pre-visto dall’articolo 2, c. 31 della legge n. 92/2012 sia dovuto oppure no.

Soluzione propostaLa norma, così come meglio precisato con il messaggio dell’In-ps 10358 del 27.06.2013, prevede quanto segue: Le situazioni di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo in questione sono declinate ai commi 33 a 34 dell’articolo 2 della legge di riforma del mercato del lavoro. Al fine di evitare un doppio prelievo, il legislatore, fino al 31 dicembre 2016, ha escluso dall’onere del contributo ex articolo 2, c. 31, le azien-de tenute al versamento del contributo di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Riguardo a tale ultimo contributo, il relativo esonero dal versamento, riferito ai lavoratori collocati in mobilità dal curatore, liquidatore o il commissario, è regolamentato dall’articolo 3, c. 3 della me-desima legge n.223/91. Analoga disciplina esonerativa non è contenuta nella legge 92/2012 con riferimento al contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro. Ne consegue che, fino a quando sarà operativa l’esclusione prevista dal citato artico-lo 3 della legge 223/91, la contribuzione di cui all’articolo 2, c. 31 della legge di riforma non riguarderà gli organi delle proce-dure concorsuali. Una volta abrogato (1 gennaio 2016) l’arti-colo 3 della legge n. 223/91, la contribuzione di cui all’articolo 2, c. 31 della legge 92/2012 sarà dovuta anche dai citati organi delle procedure concorsuali che interessano aziende soggette alla legge n. 223/91. Il medesimo contributo, peraltro, è do-vuto dagli organi delle procedure concorsuali che interessano aziende non soggette alla legge 223/91, con riferimento alle interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute a far tempo dal 1 gennaio 2013. Nel caso di specie, quindi, i lavoratori sono stati collocati in mobilità dal commissario giudiziale e, quindi, da un organo della procedura concorsuale. Conseguentemen-te, si è in un caso di esonero dal versamento del contributo di licenziamento e ciò a prescindere dal fatto che, successiva-mente, la procedura di concordato in bianco non va a conclu-dersi poichè viene ritirata la domanda da parte del debitore/datore di lavoro. A maggior ragione se, all’esito del deposito di una nuova domanda di concordato (questa volta non si tratta di un concordato “con riserva” o “in bianco”, bensì di un con-cordato vero e proprio completo del piano e dell’attestazione), si aprirà una procedura concordataria. La norma, infatti, colle-ga l’esonero al fatto che il licenziamento collettivo sia intimato dal commissario giudiziale e non fa nascere conseguenze dall’esito positivo o negativo della procedura concordataria.

Concordato preventivo in biancoritirato e ripresentato, è dovutoil contributo di licenziamento?

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QUESITI

In riferimento al quesito avanzato, in via preliminare si conviene su quanto indicato e cioè che nella fattispecie indicata il contributo di ingresso alle procedure di licen-ziamento collettivo ex art. 5 comma 4 della L. 223/1991 non è dovuto.In supporto a quanto indicato, e contrariamente a quanto sostenuto dall’Inps, la stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 3579/2003 ha sancito l’esonero al pa-gamento del contributo di ingresso nei confronti delle aziende in concordato pre-ventivo cessio bonorum anche in caso di procedura avviata nel periodo precedente l’omologazione. Pertanto, nel caso descritto, essendo la procedura decorsa dopo l’avvio della procedura concorsuale del concordato “con riserva” prima, e “in bianco” poi, l’obbligo del versamento non sussiste.

Nel caso l’Inps volesse comunque avanzare questioni in merito, si consiglia di non effettuare il versamento del contributo oggetto del quesito, ma di far accantonare, in via precauzionale, da parte del commissario giudiziale una somma a possibile copertura della richiesta e di portare il caso alle cure del Giudice Delegato.Ricordiamo inoltre che l’eventuale mancato pagamento del contributo d’ingresso, così come novellato dalla Legge 92/2012, non fa comunque venir meno la legittimità e la validità della procedura di licenziamento collettivo che rimane efficacie a tutti gli effetti di legge (in particolare se oggetto di accordo con le organizzazioni Sindaca-li).Per quanto concerne la definitiva abrogazione del contributo di ingresso a decorre-re dal 1 gennaio 2016, è possibile delineare che da tale data, venendo meno anche l’indennità di mobilità ad oggi in essere, le procedure concorsuali saranno aggravate dal versamento relativo al “ticket licenziamento” (ai fini della corresponsione della Naspi) così come disciplinato dalla Legge 92/2012. Ad oggi però nessun chiarimento in merito è stato fornito.Infine, a conclusione di quanto esposto, è opportuno puntualizzare che le eventuali procedure di licenziamento collettivo, secondo le tesi giurisprudenziali maggiorita-rie, sono sottoscritte dall’organo rappresentativo della società e solo in supporto da parte del commissario giudiziale. Il commissario giudiziale potrà invece agire auto-nomamente nel caso in cui il concordato sia già omologato, potendo così agire per una procedura di risoluzione collettiva dei rapporti di lavoro sulla scorta di quanto indicato dall’art. 3, comma 3 della L. 223/2001.

Risponde Francesco Geria

P. 15

risposta al quesitodi pagina 14

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EVENTI P. 16A Fiesoleil corso di

terzo livellodal 28 al 30

maggio“La formazione è parte integrante ed irrinunciabile dell’attività sinda-cale, ed al tempo stesso strumento di opportunità di crescita per tutti.Fare sindacato non è soltanto una scelta etica, ma è addossarsi una responsabilità sempre più gran-de, considerata la velocità del cam-biamento e la con-seguente rapidità delle decisioni da assumere, decisio-ni che impongono competenze e conoscenze per svolgere al meglio il ruolo di rappre-sentanza”.

L’invito di Paola Diana Onder, coordinatore del Centro Studi Ancl, anche per il corso di Fiesole di terzo livello in calen-dario dal 28 al 30 maggio, appunta-mento che di fatto chiuderà la ses-sione primaverile 2015 dei corsi di formazione inter-na per dirigenti Ancl.

L’Ancl - UP di Varese e l’Ordine dei Consu-lenti del Lavoro di Varese organizzano un incontro formativo “L’evoluzione dell’As-se.Co: un’opportunità per la categoria” all’interno dell’Assemblea ANCL UP Varese in programma lunedì 27 aprile dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso Ville Ponti - Sala E - Piazza Litta, 2 - Varese.RELATORE: Dr. Sergio Stelitano del Comita-to Asseco della Fondazione Studi Intervento: La formazione finanziata, un’opportunità Mario Moioli - Coordina-tore Nazionale Promozione e Sviluppo di FonARCom. Crediti deontologici maturati: n. 4 - Costo partecipazione gratuito per gli associati.

Varese, convegnosull’evoluzione di Asse.co.lunedì 27 aprile - Varese

L’Ancl, UP di Siena, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Siena, organizzano per venerdì 24 aprile 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 un convegno su “Inquadramento previdenziale e assicu-rativo dell’impresa, dei soci e degli ammini-stratori” presso l’ Auditorium CIA – Siena , Via delle Arti, 4.

Inquadramento previdenziale Inps dei datori di lavoro, Variazione dell’attività e conseguenze sull’inquadramento. Rappor-to assicurativo INAIL Regole e adempimen-ti. Inquadramento soci ed amministratori i temi della relazione di Giovanni Cruciani.

Inquadramentoprevidenziale eassicurativo a Sienavenerdì 24 aprile - Siena

Il consiglio Ancl dell’Abruzzo, l’UP di Pescara, Teramo e L’Aquila, con il patro-cinio dell’ordine dei consulenti del lavoro provincia di Chieti, Pescara, L’Aquila e Teramo organizzano un ciclo di incontri studio su: “Jobs Act - come cambia il diritto del lavoro”.Il secondo incontro si terrà il 28 aprile dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso l’Audi-torium E.Alessandrini Marino Forti, Via S.Marino 12 Teramo.E’ il secondo dei tre incontri di studio orga-nizzato in Abruzzo con il relatore Enzo De Fusco, coordinatore scientifico Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Il prossimo in calendario il 26 maggio.

Abruzzo, Jobs Act: come cambia ildiritto del lavoromartedì 28 aprile - Teramo

Nei giorni 12-13-14 maggio si terrà a Napo-li “la Giornata della Previdenza”. Si tratta di manifestazione di rilievo che vedrà le casse previdenziali di tutti gli Ordini organizzare una serie di convegni.

La kermesse si svolgerà nella Piazza Plebli-scito di Napoli di fronte a Palazzo Reale.

Prenotare è semplice basta andare sul sito www.giornatanazionaledellaprevidenza.it seguire le istruzioni, prenotare il convegno o i convegni che possono essere di vostro interesse e arriverà il badge sull’indirizzo di posta elettronica che avete indicato.

A Napoli prontala giornata dellaprevidenzadal 12 al 14 maggio

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DIRIGENTI E SEDI

UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALEDa chi è composto l’Ufficio di presidenzaPresidente Nazionale Francesco LongobardiVice Presidente Nazionale Vicario Guido SciaccaSegretario Tesoriere Luca BonatiSegretario Amministrativo Romana BettoniCoordinatore del Centro Studi Professionale Paola Diana OnderComponenti Claudio Faggiotto, Manuela Maffiotti, Dario Montanaro, Roberto Morini

CONSIGLIO NAZIONALE SINDACI REVISORIDa chi è composto il ConsiglioGiammaria Monticelli, Tiziano Belotti, Luigi Sabatini

CONSIGLIO NAZIONALE PROBIVIRIDa chi è composto il ConsiglioRossano Zanella, Filippo Continisio, Luciano Ognissanti

CONSIGLIO NAZIONALEDa chi è composto il ConsiglioConsiglieri di estrazione congressualeWalter Agostini, Mario Alborno, Mario Annaro, Omar Barella, Giovanni Besio, Romana Bettoni, Paolo Biscarini, Francesco Blasini, Luca Bonati, Bruno Bravi, Luciana Bruno, Maurizio Buonocore, Biancamaria Burali, Antonio Cairo, Stefano Camassa, Stella Crimi, Nestore D’Alessandro, Laura Della Rosa, Roberto Entilli, Claudio Faggiotto, Vittorina Faoro, Nicola Filippi, Carlo Flagella, Giovanna Formentin, Annarita Formicola, Debora Furlan, Massi-miliano Gerardi, Antonietta Giacomin, Zeno Giarola, Daniele Girini, Mariano Giunta, Gaetano Giuseppe, Alfonso Izzo, Manuela Maffiotti, Livio Masi, Domenico Monaco, Dario Montanaro, Roberto Morini, Piervittorio Morsiani, Loredana Nicoli, Paola Diana Onder, Marco Operti, Leonardo Pascazio, Roberto Pasquini, Valeria Rama, Alessan-dro Rota Porta, Alberto Saitta, Antonio Saporito, Roberto Sartore, Guido Sciacca, Roberta Sighinolfi, Antonella Spalletti, Giuseppe Trovato, Massimiliano Umbaldo, Enrico Vannicola.Ex presidenti ed ex segretari generali nazionali - consiglieri nazionali di dirittoGiancarlo Bottaro, Roberto De Lorenzis, Franco Dolli, Giuseppe Innocenti, Gabriella Perini, Benito Pesenato

PRESIDENTI CONSIGLI REGIONALI ANCLI presidenti dei Consigli Regionali dell’Associazione Nazionale Consulenti del LavoroPasquale Arteritano (Campobasso), Crocifisso Baldari (Puglia), Elisabetta Battistella (Bolzano), Alessandro Bonzio (Veneto), Maria Paola Cogotti (Sardegna), Paolo Dressi (Friuli Venezia Giulia), Luca Fedeli (Toscana), Nicola Filippi (Piemonte), Andrea Fortuna (Lombardia), Anna Maria Granata (Campania), Giacomo Greco (Aosta), Francesca Antonia Laganà (Calabria), Fabio Licari (Marche), Claudia Paoli (Umbria), Fabiano Paoli (Trento), Andrea Parla-greco (Lazio), Luca Piscaglia (Emilia Romagna), Elisabetta Plevano (Abruzzo), Luigi Schenone (Liguria), Stefania Scoglio (Sicilia).

ANCL - SINDACATO UNITARIO

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