Riforma universita' 2010

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N. 1905-B DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell’istruzione, dell’universita ` e della ricerca (GELMINI) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI) con il Ministro per i rapporti con le regioni (FITTO) con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (BRUNETTA) e con il Ministro della gioventu ` (MELONI) (V. Stampato n. 1905) approvato dal Senato della Repubblica il 29 luglio 2010 (V. Stampato Camera n. 3687) modificato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2010 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1º dicembre 2010 Norme in materia di organizzazione delle universita `, di personale accademico e reclutamento, nonche ´ delega al Governo per incentivare la qualita ` e l’efficienza del sistema universitario Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

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Il testo della riforma gelmini sull'università. Anno 2010

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N. 1905-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell’istruzione, dell’universita e della ricerca (GELMINI)

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)

con il Ministro per i rapporti con le regioni (FITTO)

con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (BRUNETTA)

e con il Ministro della gioventu (MELONI)

(V. Stampato n. 1905)

approvato dal Senato della Repubblica il 29 luglio 2010

(V. Stampato Camera n. 3687)

modificato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2010

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 1º dicembre 2010

Norme in materia di organizzazione delle universita, di personale

accademico e reclutamento, nonche delega al Governo per incentivare la

qualita e l’efficienza del sistema universitario

Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 2 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica Approvato dalla Camera dei deputati

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TITOLO I TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMAUNIVERSITARIO

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMAUNIVERSITARIO

Art. 1. Art. 1.

(Princıpi ispiratori della riforma) (Princıpi ispiratori della riforma)

1. Le universita sono sede primaria di li-bera ricerca e di libera formazione nel-l’ambito dei rispettivi ordinamenti e sonoluogo di apprendimento ed elaborazione cri-tica delle conoscenze; operano, combinandoin modo organico ricerca e didattica, per ilprogresso culturale, civile ed economico dellaRepubblica.

1. Identico.

2. In attuazione delle disposizioni di cuiall’articolo 33 e al titolo V della parte II dellaCostituzione, ciascuna universita opera ispi-randosi a princıpi di autonomia e di re-sponsabilita. Sulla base di accordi di pro-gramma con il Ministero dell’istruzione, del-l’universita e della ricerca, di seguitodenominato «Ministero», le universita chehanno conseguito la stabilita e sostenibilitadel bilancio, nonche risultati di elevato livellonel campo della didattica e della ricerca,possono sperimentare propri modelli fun-zionali e organizzativi, ivi comprese diversemodalita di composizione e costituzione degliorgani di governo. Il Ministero, con decretodi natura non regolamentare, definisce i cri-teri per l’ammissione alla sperimentazione ele modalita di verifica periodica dei risultaticonseguiti.

2. In attuazione delle disposizioni di cuiall’articolo 33 e al titolo V della parte II dellaCostituzione, ciascuna universita opera ispi-randosi a princıpi di autonomia e di re-sponsabilita. Sulla base di accordi di pro-gramma con il Ministero dell’istruzione, del-l’universita e della ricerca, di seguitodenominato «Ministero», le universita chehanno conseguito la stabilita e sostenibilitadel bilancio, nonche risultati di elevato livellonel campo della didattica e della ricerca,possono sperimentare propri modelli funzio-nali e organizzativi, ivi comprese modalita dicomposizione e costituzione degli organi digoverno e forme sostenibili di organizza-zione della didattica e della ricerca su basepolicentrica, diverse da quelle indicatenell’articolo 2. Il Ministero, con decreto dinatura non regolamentare, definisce i criteriper l’ammissione alla sperimentazione e lemodalita di verifica periodica dei risultaticonseguiti.

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 3 –

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3. Il Ministero, nel rispetto delle compe-tenze delle regioni, provvede a valorizzare ilmerito, a rimuovere gli ostacoli all’istruzioneuniversitaria e a garantire l’effettiva rea-lizzazione del diritto allo studio. A tal fine,pone in essere specifici interventi per glistudenti capaci e meritevoli, anche se privi dimezzi, che intendano iscriversi alle libereuniversita dello Stato per portare a termine illoro percorso fomativo.

3. Il Ministero, nel rispetto delle compe-tenze delle regioni, provvede a valorizzare ilmerito, a rimuovere gli ostacoli all’istruzioneuniversitaria e a garantire l’effettiva rea-lizzazione del diritto allo studio. A tal fine,pone in essere specifici interventi per glistudenti capaci e meritevoli, anche se privi dimezzi, che intendano iscriversi al sistemauniversitario della Repubblica per portare atermine il loro percorso fomativo.

4. Il Ministero, nel rispetto della liberta diinsegnamento e dell’autonomia delle uni-versita, indica obiettivi e indirizzi strategiciper il sistema e le sue componenti e, tramitel’Agenzia nazionale di valutazione del si-stema universitario e della ricerca (ANVUR)per quanto di sua competenza, ne verifica evaluta i risultati secondo criteri di qualita,trasparenza e promozione del merito, anchesulla base delle migliori esperienze diffuse alivello internazionale, garantendo una di-stribuzione delle risorse pubbliche coerentecon gli obiettivi, gli indirizzi e le attivitasvolte da ciascun ateneo, nel rispetto delprincipio della coesione nazionale, nonchecon la valutazione dei risultati conseguiti.

4. Identico.

5. La distribuzione delle risorse pubbli-che deve essere garantita in materia coe-rente con gli obiettivi e gli indirizzi stra-tegici per il sistema e le sue componenti,definiti ai sensi del comma 4.

5. Sono possibili accordi di programma trale singole universita o aggregazioni dellestesse e il Ministero al fine di favorire lacompetitivita delle universita svantaggiate,migliorandone la qualita dei risultati, tenutoconto degli indicatori di contesto relativi allecondizioni di sviluppo regionale.

6. Sono possibili accordi di programma trale singole universita o aggregazioni dellestesse e il Ministero al fine di favorire lacompetitivita delle universita, migliorandonela qualita dei risultati, tenuto conto degli in-dicatori di contesto relativi alle condizioni disviluppo regionale.

Art. 2. Art. 2.

(Organi e articolazione internadelle universita)

(Organi e articolazione internadelle universita)

1. Le universita statali, nel quadro delcomplessivo processo di riordino della pub-

1. Le universita statali, nel quadro delcomplessivo processo di riordino della pub-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 4 –

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blica amministrazione, provvedono, entro seimesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, a modificare i propri statuti inmateria di organi, nel rispetto dell’articolo 33della Costituzione, ai sensi dell’articolo 6della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondoprincıpi di semplificazione, efficienza ed ef-ficacia, con l’osservanza dei seguenti vincolie criteri direttivi:

blica amministrazione, provvedono, entro seimesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, a modificare i propri statuti inmateria di organizzazione e di organi digoverno dell’ateneo, nel rispetto dei princıpidi autonomia di cui all’articolo 33 dellaCostituzione, ai sensi dell’articolo 6 dellalegge 9 maggio 1989, n. 168, secondo prin-cıpi di semplificazione, efficienza, efficacia,trasparenza dell’attivita amministrativa eaccessibilita delle informazioni relative al-l’ateneo, con l’osservanza dei seguentiprincıpi e criteri direttivi:

a) previsione dei seguenti organi: a) identico:

1) rettore; 1) identico;2) senato accademico; 2) identico;3) consiglio di amministrazione; 3) identico;4) collegio dei revisori dei conti; 4) identico;5) nucleo di valutazione; 5) identico;

6) direttore generale;

b) attribuzione al rettore della rap-presentanza legale dell’universita e dellefunzioni di indirizzo, di iniziativa e di coor-dinamento delle attivita scientifiche e di-dattiche; della responsabilita del persegui-mento delle finalita dell’universita secondocriteri di qualita e nel rispetto dei princıpi diefficacia, efficienza, trasparenza e merito-crazia; della funzione di proposta del docu-mento di programmazione strategica trien-nale di ateneo, di cui all’articolo 1-ter deldecreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo2005, n. 43, anche tenuto conto delle propo-ste e dei pareri del senato accademico, non-che della funzione di proposta del bilancio diprevisione annuale e triennale e del contoconsuntivo; della funzione di proposta deldirettore generale ai sensi della lettera m) delpresente comma, nonche di iniziativa deiprocedimenti disciplinari, secondo le moda-lita previste dall’articolo 10; di ogni altrafunzione non espressamente attribuita ad altriorgani dallo statuto;

b) attribuzione al rettore della rap-presentanza legale dell’universita e dellefunzioni di indirizzo, di iniziativa e di coor-dinamento delle attivita scientifiche e di-dattiche; della responsabilita del persegui-mento delle finalita dell’universita secondocriteri di qualita e nel rispetto dei princıpi diefficacia, efficienza, trasparenza e promo-zione del merito; della funzione di propostadel documento di programmazione triennaledi ateneo, di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, conmodificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,n. 43, anche tenuto conto delle proposte e deipareri del senato accademico, nonche dellafunzione di proposta del bilancio di previ-sione annuale e triennale e del conto con-suntivo; della funzione di proposta del di-rettore generale ai sensi della lettera n) delpresente comma, nonche di iniziativa deiprocedimenti disciplinari, secondo le moda-lita previste dall’articolo 10; di ogni altrafunzione non espressamente attribuita ad altriorgani dallo statuto;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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c) determinazione delle modalita di ele-zione del rettore tra i professori ordinari inservizio presso universita italiane;

c) determinazione delle modalita di ele-zione del rettore tra i professori ordinari inservizio presso le universita italiane. Qualorarisulti eletto un professore appartenente adaltro ateneo, l’elezione si configura anchecome chiamata e concomitante tra-sferimento nell’organico dei professoridella nuova sede, comportando altresı lospostamento della quota di finanziamentoordinario relativo alla somma degli oneristipendiali in godimento presso la sede diprovenienza del professore stesso. Il postoche si rende in tal modo vacante puo esserecoperto solo in attuazione delle disposizionivigenti in materia di assunzioni;

d) durata della carica di rettore per nonpiu di due mandati e per un massimo di ottoanni, ovvero sei anni nel caso di mandatounico non rinnovabile;

d) durata della carica di rettore per ununico mandato di sei anni, non rinnovabile;

e) attribuzione al senato accademicodella competenza a formulare proposte e pa-reri in materia di didattica e di ricerca, anchecon riferimento al documento di pro-grammazione strategica triennale di ateneo,di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31gennaio 2005, n. 7, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,nonche di attivazione o soppressione di corsie sedi; ad approvare i regolamenti in materiadi didattica e di ricerca, previo parere favo-revole del consiglio di amministrazione; asvolgere funzioni di coordinamento e di rac-cordo con i dipartimenti e con le strutture dicui al comma 2, lettera c); a proporre al corpoelettorale con maggioranza di almeno trequarti dei suoi componenti una mozione disfiducia al rettore non prima che siano tra-scorsi due anni dall’inizio del suo mandato;ad esprimere parere sul bilancio di previsioneannuale e triennale e sul conto consuntivodell’universita;

e) attribuzione al senato accademicodella competenza a formulare proposte e pa-reri obbligatori in materia di didattica, diricerca e di servizi agli studenti, anche conriferimento al documento di programmazionetriennale di ateneo, di cui all’articolo 1-ter deldecreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo2005, n. 43, nonche di attivazione, modificao soppressione di corsi, sedi, dipartimenti,strutture di cui al comma 2, lettera c); adapprovare il regolamento di ateneo; adapprovare, previo parere favorevole del con-siglio di amministrazione, i regolamenti,compresi quelli di competenza dei diparti-menti e delle strutture di cui al comma 2,lettera c), in materia di didattica e di ri-cerca, nonche il codice etico di cui alcomma 4; a svolgere funzioni di coordina-mento e di raccordo con i dipartimenti e conle strutture di cui al comma 2, lettera c); aproporre al corpo elettorale con maggioranzadi almeno due terzi dei suoi componenti unamozione di sfiducia al rettore non prima chesiano trascorsi due anni dall’inizio del suo

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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mandato; ad esprimere parere obbligatoriosul bilancio di previsione annuale e triennalee sul conto consuntivo dell’universita;

f) costituzione del senato accademico subase elettiva, in un numero di membri pro-porzionato alle dimensioni dell’ateneo e nonsuperiore a trentacinque unita, compresi ilrettore e una rappresentanza elettiva deglistudenti; composizione per almeno due terzicon docenti di ruolo, ivi compresi i direttoridi dipartimento, eletti in modo da rispettare lediverse aree scientifico-disciplinari del-l’ateneo;

f) costituzione del senato accademico subase elettiva, in un numero di membri pro-porzionato alle dimensioni dell’ateneo e nonsuperiore a trentacinque unita, compresi ilrettore e una rappresentanza elettiva deglistudenti; composizione per almeno due terzicon docenti di ruolo, almeno un terzo deiquali direttori di dipartimento, eletti in mododa rispettare le diverse aree scientifico-disci-plinari dell’ateneo;

g) durata in carica del senato accademi-co per un massimo di quattro anni e rinno-vabilita del mandato per una sola volta;

g) identica;

h) attribuzione al consiglio di ammini-strazione delle funzioni di indirizzo strategi-co, di approvazione della programmazionefinanziaria annuale e triennale e del perso-nale, nonche di vigilanza sulla sostenibilitafinanziaria delle attivita; della competenza adeliberare l’attivazione o soppressione dicorsi e sedi; della competenza ad adottare ilregolamento di amministrazione e contabilita,nonche, su proposta del rettore e previo pa-rere del senato accademico per gli aspetti disua competenza, ad approvare il bilancio diprevisione annuale e triennale, il conto con-suntivo e il documento di programmazionestrategica di cui alla lettera b) del presentecomma; del dovere di trasmettere al Mini-stero e al Ministero dell’economia e dellefinanze sia il bilancio di previsione annuale etriennale sia il conto consuntivo; della com-petenza a conferire l’incarico di direttoregenerale di cui alla lettera m) del presentecomma; della competenza disciplinare relati-vamente ai professori e ricercatori universi-tari, ai sensi dell’articolo 10; della compe-tenza ad approvare la proposta di chiamata daparte del dipartimento, ai sensi dell’articolo17, comma 1, lettera d);

h) attribuzione al consiglio di ammini-strazione delle funzioni di indirizzo strategi-co, di approvazione della programmazionefinanziaria annuale e triennale e del perso-nale, nonche di vigilanza sulla sostenibilitafinanziaria delle attivita; della competenza adeliberare, previo parere del senato acca-demico, l’attivazione o soppressione di corsie sedi; della competenza ad adottare il rego-lamento di amministrazione e contabilita,nonche, su proposta del rettore e previo pa-rere del senato accademico per gli aspetti disua competenza, ad approvare il bilancio diprevisione annuale e triennale, il conto con-suntivo e il documento di programmazionetriennale di cui alla lettera b) del presentecomma; del dovere di trasmettere al Mini-stero e al Ministero dell’economia e dellefinanze sia il bilancio di previsione annuale etriennale sia il conto consuntivo; della com-petenza a conferire l’incarico di direttoregenerale di cui alla lettera a), numero 6), delpresente comma; della competenza disci-plinare relativamente ai professori e ricerca-tori universitari, ai sensi dell’articolo 10;della competenza ad approvare la proposta dichiamata da parte del dipartimento, ai sensidell’articolo 18, comma 1, lettera e), e del-l’articolo 24, comma 2, lettera d);

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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i) composizione del consiglio di ammi-nistrazione nel numero massimo di undicicomponenti, inclusi il rettore, componente didiritto, ed una rappresentanza elettiva deglistudenti; designazione o scelta degli altricomponenti secondo modalita previste dallostatuto, anche mediante avvisi pubblici, trapersonalita italiane o straniere in possesso dicomprovata competenza in campo gestionaleovvero di un’esperienza professionale di altolivello; non appartenenza ai ruoli dell’ateneo,a decorrere dai tre anni precedenti alla desi-gnazione e per tutta la durata dell’incarico, diun numero di consiglieri non inferiore a trenel caso in cui il consiglio di amministrazionesia composto da undici membri e non infe-riore a due nel caso in cui il consiglio diamministrazione sia composto da un numerodi membri inferiore a undici; previsione chefra i membri non appartenenti al ruolo del-l’ateneo non siano computati i rappresentantidegli studenti iscritti all’ateneo medesimo;previsione che il presidente del consiglio diamministrazione sia il rettore o uno dei pre-detti consiglieri esterni ai ruoli dell’ateneo,eletto dal consiglio stesso; possibilita di pre-vedere il rinnovo non contestuale dei diversimembri del consiglio di amministrazione alfine di garantire un rinnovo graduale del-l’intero consiglio;

i) composizione del consiglio di ammi-nistrazione nel numero massimo di undicicomponenti, inclusi il rettore, componente didiritto, ed una rappresentanza elettiva deglistudenti; designazione o scelta degli altricomponenti, secondo modalita previste dallostatuto, tra candidature individuate, anchemediante avvisi pubblici, tra personalita ita-liane o straniere in possesso di comprovatacompetenza in campo gestionale ovvero diun’esperienza professionale di alto livello conuna necessaria attenzione alla qualifica-zione scientifica culturale; non appartenenzaai ruoli dell’ateneo, a decorrere dai tre anniprecedenti alla designazione e per tutta ladurata dell’incarico, di un numero di consi-glieri non inferiore a tre nel caso in cui ilconsiglio di amministrazione sia composto daundici membri e non inferiore a due nel casoin cui il consiglio di amministrazione siacomposto da un numero di membri inferiore aundici; previsione che fra i membri non ap-partenenti al ruolo dell’ateneo non sianocomputati i rappresentanti degli studentiiscritti all’ateneo medesimo; previsione che ilpresidente del consiglio di amministrazionesia il rettore o uno dei predetti consiglieriesterni ai ruoli dell’ateneo, eletto dal consi-glio stesso; possibilita di prevedere il rinnovonon contestuale dei diversi membri del con-siglio di amministrazione al fine di garantireun rinnovo graduale dell’intero consiglio;

l) previsione, nella nomina dei com-ponenti il consiglio di amministrazione, delrispetto, da parte di ciascuna componente,del principio costituzionale delle pari op-portunita tra uomini e donne nell’accessoagli uffici pubblici;

l) durata in carica del consiglio di am-ministrazione per un massimo di quattro anni;durata quadriennale del mandato fatta ecce-zione per quello dei rappresentanti degli stu-denti, di durata biennale; rinnovabilita delmandato per una sola volta;

m) identica;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 8 –

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m) sostituzione della figura del direttoreamministrativo con la figura del direttoregenerale, da scegliere tra personalita di ele-vata qualificazione professionale e com-provata esperienza pluriennale con funzionidirigenziali; conferimento da parte del con-siglio di amministrazione, su proposta delrettore, sentito il parere del senato accade-mico, dell’incarico di direttore generale, re-golato con contratto di lavoro a tempo de-terminato di diritto privato di durata non su-periore a quattro anni rinnovabile;determinazione del trattamento economicospettante al direttore generale in conformita acriteri e parametri fissati con decreto delMinistro dell’istruzione, dell’universita edella ricerca, di seguito denominato «Mini-stro», di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze; previsione delcollocamento in aspettativa senza assegni pertutta la durata del contratto in caso di confe-rimento dell’incarico a dipendente pubblico;

n) identica;

n) attribuzione al direttore generale,sulla base degli indirizzi forniti dal consigliodi amministrazione, della complessiva ge-stione e organizzazione dei servizi, delle ri-sorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’ateneo, nonche dei com-piti, in quanto compatibili, di cui all’articolo16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165; partecipazione del direttore generale,senza diritto di voto, alle sedute del consigliodi amministrazione;

o) identica;

o) composizione del collegio dei revisoridei conti in numero di tre componenti effet-tivi e due supplenti, di cui un membro effet-tivo, con funzioni di presidente, scelto tra imagistrati amministrativi e contabili e gliavvocati dello Stato; uno effettivo e unosupplente, designati dal Ministero del-l’economia e delle finanze; uno effettivo euno supplente scelti dal Ministero tra dirigentie funzionari del Ministero stesso; nomina deicomponenti con decreto rettorale; durata in

p) composizione del collegio dei revisoridei conti in numero di tre componenti effet-tivi e due supplenti, di cui un membro effet-tivo, con funzioni di presidente, scelto tra imagistrati amministrativi e contabili e gliavvocati dello Stato; uno effettivo e unosupplente, designati dal Ministero del-l’economia e delle finanze; uno effettivo euno supplente scelti dal Ministero tra dirigentie funzionari del Ministero stesso; nomina deicomponenti con decreto rettorale; durata del

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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carica per quattro anni; rinnovabilita del-l’incarico per una sola volta e divieto diconferimento dello stesso a personale di-pendente della medesima universita; iscri-zione di almeno due componenti al Registrodei revisori contabili;

mandato per un massimo di quattro anni;rinnovabilita dell’incarico per una sola volta edivieto di conferimento dello stesso a perso-nale dipendente della medesima universita;iscrizione di almeno due componenti al Re-gistro dei revisori contabili;

p) composizione del nucleo di valuta-zione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n.370, con soggetti di elevata qualificazioneprofessionale in prevalenza esterni all’ateneoil cui curriculum sia reso pubblico sul sitodell’universita; il coordinatore puo essere in-dividuato tra i professori di ruolo dell’ateneo;

q) composizione del nucleo di valuta-zione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n.370, con soggetti di elevata qualificazioneprofessionale in prevalenza esterni all’ateneo,il cui curriculum e reso pubblico nel sito in-ternet dell’universita; il coordinatore puo es-sere individuato tra i professori di ruolo del-l’ateneo;

q) attribuzione al nucleo di valutazionedella funzione di verifica della qualita e del-l’efficacia dell’offerta didattica, tenuto contodi quanto previsto dall’articolo 4 dellalegge 4 marzo 2009, n. 15, anche sulla basedegli indicatori individuati dalle commissioniparitetiche docenti-studenti, di cui al comma2, lettera g), del presente articolo, nonchedella funzione di verifica dell’attivita di ri-cerca svolta dai dipartimenti e della congruitadel curriculum scientifico o professionale deititolari dei contratti di insegnamento di cuiall’articolo 20, comma 1;

r) attribuzione al nucleo di valutazionedella funzione di verifica della qualita e del-l’efficacia dell’offerta didattica, anche sullabase degli indicatori individuati dalle com-missioni paritetiche docenti-studenti, di cui alcomma 2, lettera g), del presente articolo,nonche della funzione di verifica dell’attivitadi ricerca svolta dai dipartimenti e dellacongruita del curriculum scientifico o pro-fessionale dei titolari dei contratti di inse-gnamento di cui all’articolo 23, comma 1, eattribuzione, in raccordo con l’attivitadell’ANVUR, delle funzioni di cui al-l’articolo 14 del decreto legislativo 27 ot-tobre 2009, n. 150, relative alle proceduredi valutazione delle strutture e del perso-nale, al fine di promuovere nelle universita,in piena autonomia e con modalita orga-nizzative proprie, il merito e il mi-glioramento della performance organizza-tiva e individuale;

r) divieto per i componenti del senatoaccademico e del consiglio di ammini-strazione di ricoprire altre cariche accademi-che, fatta eccezione per il rettore limitata-mente al senato accademico e, per i direttoridi dipartimento, limitatamente allo stesso se-nato, qualora risultino eletti a farne parte; diessere componente di altri organi del-l’universita salvo che del consiglio di di-

s) divieto per i componenti del senatoaccademico e del consiglio di ammini-strazione di ricoprire altre cariche accademi-che, fatta eccezione per il rettore limitata-mente al senato accademico e al consiglio diamministrazione e, per i direttori di diparti-mento, limitatamente allo stesso senato, qua-lora risultino eletti a farne parte; di esserecomponente di altri organi dell’universita

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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partimento; di rivestire alcun incarico di na-tura politica per la durata del mandato e diricoprire la carica di rettore o far parte delconsiglio di amministrazione, del senato ac-cademico, del nucleo di valutazione o delcollegio dei revisori dei conti di altre uni-versita italiane statali, non statali o telemati-che; di svolgere funzioni inerenti alla pro-grammazione, al finanziamento e alla valu-tazione delle attivita universitarie nelMinistero e nell’ANVUR; decadenza per icomponenti del senato accademico e delconsiglio di amministrazione che non parte-cipino con continuita alle sedute dell’organodi appartenenza;

salvo che del consiglio di dipartimento; diricoprire il ruolo di direttore o presidentedelle scuole di specializzazione o di fareparte del consiglio di amministrazione dellescuole di specializzazione; di rivestire alcunincarico di natura politica per la durata delmandato e di ricoprire la carica di rettore o farparte del consiglio di amministrazione, delsenato accademico, del nucleo di valutazioneo del collegio dei revisori dei conti di altreuniversita italiane statali, non statali o tele-matiche; di svolgere funzioni inerenti allaprogrammazione, al finanziamento e alla va-lutazione delle attivita universitarie nel Mi-nistero e nell’ANVUR; decadenza per icomponenti del senato accademico e delconsiglio di amministrazione che non parte-cipino con continuita alle sedute dell’organodi appartenenza.

s) attuazione del principio di tra-sparenza dell’attivita amministrativa e, inparticolare, di quello di accessibilita delleinformazioni relative all’ateneo.

soppressa

2. Per le medesime finalita ed entro lostesso termine di cui al comma 1, le uni-versita statali modificano, altresı, i propristatuti in tema di articolazione interna, conl’osservanza dei seguenti vincoli e criteri di-rettivi:

2. Identico:

a) semplificazione dell’articolazione in-terna, con contestuale attribuzione al diparti-mento delle funzioni finalizzate allo svolgi-mento della ricerca scientifica, delle attivitadidattiche e formative, nonche delle attivitarivolte all’esterno ad esse correlate o acces-sorie;

a) identica;

b) riorganizzazione dei dipartimenti as-sicurando che a ciascuno di essi afferisca unnumero di professori, ricercatori di ruolo ericercatori a tempo determinato non inferiorea trentacinque, ovvero quarantacinque nelleuniversita con un numero di professori, ri-cercatori di ruolo e a tempo determinato su-

b) riorganizzazione dei dipartimenti as-sicurando che a ciascuno di essi afferisca unnumero di professori, ricercatori di ruolo ericercatori a tempo determinato non inferiorea trentacinque, ovvero quaranta nelle uni-versita con un numero di professori, ricerca-tori di ruolo e a tempo determinato superiore

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 11 –

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periore a mille unita, afferenti a settoriscientifico-disciplinari omogenei;

a mille unita, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;

c) previsione della facolta di istituire trapiu dipartimenti, raggruppati in relazione acriteri di affinita disciplinare, strutture diraccordo, comunque denominate, con fun-zioni di coordinamento e razionalizzazionedelle attivita didattiche, compresa la propostadi attivazione o soppressione di corsi di stu-dio, e di gestione dei servizi comuni; previ-sione che, ove alle funzioni didattiche e diricerca si affianchino funzioni assistenzialinell’ambito delle disposizioni statali in ma-teria, le strutture assumano i compiti conse-guenti secondo le modalita e nei limiti con-certati con la regione di ubicazione, ga-rantendo l’inscindibilita delle funzioniassistenziali dei docenti di materie cliniche daquelle di insegnamento e di ricerca;

c) identica;

d) previsione della proporzionalita delnumero complessivo delle strutture di cui allalettera c) alle dimensioni dell’ateneo, anche inrelazione alla tipologia scientifico-disci-plinare dell’ateneo stesso, fermo restando cheil numero delle stesse non puo comunqueessere superiore a dodici;

d) identica;

e) previsione della possibilita, per leuniversita con un organico di professori, diricercatori di ruolo e ricercatori a tempo de-terminato inferiore a cinquecento unita, didarsi un’articolazione organizzativa internasemplificata alla quale vengono attribuiteunitariamente le funzioni di cui alle lettere a),b) e c);

e) previsione della possibilita, per leuniversita con un organico di professori, diricercatori di ruolo e ricercatori a tempo de-terminato inferiore a cinquecento unita, didarsi un’articolazione organizzativa internasemplificata alla quale vengono attribuiteunitariamente le funzioni di cui alle lettere a)

e c);

f) istituzione di un organo deliberantedelle strutture di cui alla lettera c), ove esi-stenti, composto dai direttori dei dipartimentiin esse raggruppati e da una rappresentanzaelettiva degli studenti; attribuzione dellefunzioni di presidente dell’organo ad unprofessore ordinario afferente alla strutturaeletto dall’organo stesso ovvero nominatosecondo modalita determinate dallo statuto;durata triennale della carica, rinnovabilita

f) istituzione di un organo deliberantedelle strutture di cui alla lettera c), ove esi-stenti, composto dai direttori dei dipartimentiin esse raggruppati, da una rappresentanzaelettiva degli studenti, nonche, in misuracomplessivamente non superiore al 10 percento dei componenti dei consigli dei di-partimenti stessi, da docenti scelti, conmodalita definite dagli statuti, tra i com-ponenti delle giunte dei dipartimenti, ov-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 12 –

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della stessa per una sola volta e incompati-bilita dell’incarico con le funzioni di di-rettore di dipartimento e coordinatore dicorso di studio, di area didattica o di dot-torato. La partecipazione all’organo di cuialla presente lettera non da luogo alla corre-sponsione di compensi, emolumenti, inden-nita o rimborsi spese;

vero tra i coordinatori di corsi di studio odi dottorato ovvero tra i responsabili delleattivita assistenziali di competenza dellastruttura, ove previste; attribuzione dellefunzioni di presidente dell’organo ad unprofessore ordinario afferente alla strutturaeletto dall’organo stesso ovvero nominatosecondo modalita determinate dallo statuto;durata triennale della carica e rinnovabilitadella stessa per una sola volta. La partecipa-zione all’organo di cui alla presente letteranon da luogo alla corresponsione di com-pensi, emolumenti, indennita o rimborsispese;

g) istituzione in ciascun dipartimento,ovvero in ciascuna delle strutture di cui allelettere c) ovvero e), senza maggiori oneri acarico della finanza pubblica, di una com-missione paritetica docenti-studenti, compe-tente a svolgere attivita di monitoraggio del-l’offerta formativa e della qualita della di-dattica; ad individuare indicatori per lavalutazione dei risultati delle stesse; a for-mulare pareri sull’attivazione e la sop-pressione di corsi di studio. La partecipazionealla commissione paritetica di cui alla pre-sente lettera non da luogo alla corresponsionedi compensi, emolumenti, indennita o rim-borsi spese;

g) istituzione in ciascun dipartimento,ovvero in ciascuna delle strutture di cui allelettere c) ovvero e), senza maggiori oneri acarico della finanza pubblica, di una com-missione paritetica docenti-studenti, compe-tente a svolgere attivita di monitoraggio del-l’offerta formativa e della qualita della di-dattica nonche dell’attivita di servizio aglistudenti da parte dei professori e dei ri-cercatori; ad individuare indicatori per lavalutazione dei risultati delle stesse; a for-mulare pareri sull’attivazione e la sop-pressione di corsi di studio. La partecipazionealla commissione paritetica di cui alla pre-sente lettera non da luogo alla corresponsionedi compensi, emolumenti, indennita o rim-borsi spese;

h) garanzia di una rappresentanza elet-tiva degli studenti negli organi di cui alcomma 1, lettere f), i) e p), nonche alle letteref) e g) del presente comma, in conformita aquanto previsto dal decreto-legge 21 aprile1995, n. 120, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; at-tribuzione dell’elettorato passivo agli iscrittiper la prima volta e non oltre il primo annofuori corso ai corsi di laurea, laurea magi-strale e dottorato di ricerca dell’universita;durata biennale di ogni mandato e rinnova-bilita per una sola volta;

h) garanzia di una rappresentanza elet-tiva degli studenti negli organi di cui alcomma 1, lettere f), i) e q), nonche alle letteref) e g) del presente comma, in conformita aquanto previsto dall’articolo 6, comma 1,del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,convertito, con modificazioni, dalla legge 21giugno 1995, n. 236; attribuzione del-l’elettorato passivo agli iscritti per la primavolta e non oltre il primo anno fuori corso aicorsi di laurea, laurea magistrale e dottoratodi ricerca dell’universita; durata biennale diogni mandato e rinnovabilita per una solavolta;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 13 –

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i) introduzione di misure a tutela dellarappresentanza studentesca, compresa lapossibilita di accesso, nel rispetto della vi-gente normativa, ai dati necessari per l’e-splicazione dei compiti ad essa attribuiti;

i) identica;

l) rafforzamento dell’internazionaliz-zazione anche attraverso una maggiore mo-bilita dei docenti e degli studenti, programmiintegrati di studio, iniziative di cooperazioneinteruniversitaria per attivita di studio e diricerca.

l) rafforzamento dell’internazionaliz-zazione anche attraverso una maggiore mo-bilita dei docenti e degli studenti, programmiintegrati di studio, iniziative di cooperazioneinteruniversitaria per attivita di studio e diricerca e l’attivazione, nell’ambito delle ri-sorse umane, finanziarie e strumentali di-sponibili a legislazione vigente, di inse-gnamenti, di corsi di studio e di forme diselezione svolti in lingua straniera;

m) introduzione di sanzioni da irro-gare in caso di violazioni del codice etico.

3. Gli istituti di istruzione universitaria aordinamento speciale adottano, senza ulteriorioneri per la finanza pubblica, proprie moda-lita di organizzazione fatto salvo quanto pre-visto dai commi 1, lettere b), d), h), i), l), m),n), o), p) e q), e 2, lettere g), h) ed i).

3. Gli istituti di istruzione universitaria aordinamento speciale adottano, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica, pro-prie modalita di organizzazione, nel rispettodei princıpi di semplificazione, efficienza,efficacia, trasparenza dell’attivita ammini-strativa e accessibilita delle informazionirelative all’ateneo di cui al comma 1 delpresente articolo, fatto salvo quanto di-sposto dall’articolo 6, comma 9, della legge9 maggio 1989, n. 168.

4. Per le finalita gia previste dalla legge eanche al fine di individuare situazioni diconflitto di interesse e predisporre oppor-tune misure per eliminarle, le universita chene fossero prive adottano entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge un codice deontologico.

4. Le universita che ne fossero priveadottano entro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge un co-dice etico della comunita universitariaformata dal personale docente e ricercato-re, dal personale tecnico-amministrativo edagli studenti dell’ateneo. Il codice eticodetermina i valori fondamentali della co-munita universitaria, promuove il ricono-scimento e il rispetto dei diritti individuali,nonche l’accettazione di doveri e re-sponsabilita nei confronti dell’istituzione diappartenenza, detta le regole di condottanell’ambito della comunita. Le norme sonovolte ad evitare ogni forma di di-scriminazione e di abuso, nonche a rego-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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lare i casi di conflitto di interessi o diproprieta intellettuale. Sulle violazioni delcodice etico, qualora non ricadano sotto lacompetenza del collegio di disciplina, de-cide, su proposta del rettore, il senatoreaccademico.

5. In prima applicazione, lo statuto conte-nente le modifiche statutarie di cui ai commi1 e 2 e predisposto da apposito organo isti-tuito con decreto rettorale senza oneri ag-giuntivi per la finanza pubblica e compostoda quindici componenti, tra i quali il rettorecon funzioni di presidente, due rappresentantidegli studenti, sei designati dal senato acca-demico e sei dal consiglio di ammini-strazione. La partecipazione all’organo di cuial presente comma non da luogo alla corre-sponsione di compensi, emolumenti, inden-nita o rimborsi spese. Ad eccezione del ret-tore e dei rappresentanti degli studenti, icomponenti non possono essere membri delsenato accademico e del consiglio di ammi-nistrazione. Lo statuto contenente le modifi-che statutarie e adottato con delibera del se-nato accademico, previo parere favorevoledel consiglio di amministrazione.

5. In prima applicazione, lo statuto conte-nente le modifiche statutarie di cui ai commi1 e 2 e predisposto da apposito organo isti-tuito con decreto rettorale senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica ecomposto da quindici componenti, tra i qualiil rettore con funzioni di presidente, duerappresentanti degli studenti, sei designati dalsenato accademico e sei dal consiglio diamministrazione. La partecipazione al-l’organo di cui al presente comma non daluogo alla corresponsione di compensi, emo-lumenti, indennita o rimborsi spese. Ad ec-cezione del rettore e dei rappresentanti deglistudenti, i componenti non possono esseremembri del senato accademico e del consigliodi amministrazione. Lo statuto contenente lemodifiche statutarie e adottato con deliberadel senato accademico, previo parere favore-vole del consiglio di amministrazione.

6. In caso di mancato rispetto del terminedi cui al comma 1, il Ministero assegna al-l’universita un termine di tre mesi per adot-tare le modifiche statutarie; decorso inu-tilmente tale termine, il Ministro costituisce,senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,una commissione composta da tre membri,compreso il presidente, in possesso di ade-guata professionalita, con il compito di pre-disporre le necessarie modifiche statutarie.

6. In caso di mancato rispetto del terminedi cui al comma 1, il Ministero assegna al-l’universita un termine di tre mesi per adot-tare le modifiche statutarie; decorso inu-tilmente tale termine, il Ministro costituisce,senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, una commissione composta da tremembri, compreso il presidente, in possessodi adeguata professionalita, con il compito dipredisporre le necessarie modifiche statutarie.

7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5e 6 del presente articolo, e trasmesso al Mi-nistero che esercita il controllo previsto al-l’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n.168, entro centoventi giorni dalla ricezionedello stesso.

7. Identico.

8. In relazione a quanto previsto dai commi1 e 2, entro trenta giorni dalla data di pub-

8. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 15 –

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blicazione dei nuovi statuti nella GazzettaUfficiale, i competenti organi universitariavviano le procedure per la costituzione deinuovi organi statutari.

9. Gli organi delle universita decadono almomento della costituzione degli organi pre-visti dal nuovo statuto. Gli organi il cuimandato scade entro il termine di cui alcomma 1 restano in carica fino alla co-stituzione degli stessi ai sensi del nuovo sta-tuto. I rettori eletti o in carica il cui mandatoscade successivamente dalla data di entrata invigore della presente legge concludono il loromandato. Il mandato dei rettori che scadeentro il termine di emanazione delle modifi-che statutarie e prorogato fino al terminedell’anno accademico successivo.

9. Gli organi collegiali delle universitadecadono al momento della costituzione diquelli previsti dal nuovo statuto. Gli organi ilcui mandato scade entro il termine di cui alcomma 1 restano in carica fino alla co-stituzione degli stessi ai sensi del nuovo sta-tuto. Il mandato dei rettori in carica almomento dell’adozione dello statuto di cuiai commi 5 e 6 e prorogato fino al terminedell’anno accademico successivo. Sono co-munque fatte salve le scadenze dei mandatiin corso previste alla data dell’elezione deirettori eletti, o in carica, se successive alpredetto anno accademico. Il mandato deirettori i quali, alla data di entrata in vigoredella presente legge, sono stati eletti ovverostanno espletando il primo mandato eprorogato di due anni e non e rinnovabile.Tale proproga assorbe quella di cui al terzoperiodo del presente comma.

10. Ai fini dell’applicazione delle di-sposizioni sui limiti del mandato o delle ca-riche di cui al comma 1, lettere d), g) ed l),sono considerati anche i periodi gia espletatinell’ateneo alla data di entrata in vigore deinuovi statuti.

10. Ai fini dell’applicazione delle di-sposizioni sui limiti del mandato o delle ca-riche di cui al comma 1, lettere d), g) e m),sono considerati anche i periodi gia espletatinell’ateneo alla data di entrata in vigore deinuovi statuti.

11. L’elettorato passivo per le caricheaccademiche e riservato ai docenti che as-sicurano un numero di anni di servizio al-meno pari alla durata del mandato primadella data di collocamento a riposo.

11. Il rispetto dei princıpi di sem-plificazione, razionale dimensionamento dellestrutture, efficienza ed efficacia di cui alpresente articolo rientra tra i criteri di valu-tazione delle universita valevoli ai fini del-l’allocazione delle risorse, secondo criteri eparametri definiti con decreto del Ministro, suproposta dell’ANVUR.

12. Identico.

12. A decorrere dalla data di entrata invigore delle modifiche statutarie, adottate

13. A decorrere dalla data di entrata invigore delle modifiche statutarie, adottate

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 16 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dall’ateneo ai sensi del presente articolo,perdono di efficacia nei confronti dello stessole seguenti disposizioni:

dall’ateneo ai sensi del presente articolo,perdono efficacia nei confronti dello stesso leseguenti disposizioni:

a) l’articolo 16, comma 4, lettere b) edf), della legge 9 maggio 1989, n. 168;

a) identica;

b) l’articolo 17, comma 110, della legge15 maggio 1997, n. 127.

b) identica.

Art. 3. Art. 3.

(Federazione e fusione di atenei erazionalizzazione dell’offerta formativa)

(Federazione e fusione di atenei erazionalizzazione dell’offerta formativa)

1. Al fine di migliorare la qualita, l’effi-cienza e l’efficacia dell’attivita didattica, diricerca e gestionale, di razionalizzare la di-stribuzione delle sedi universitarie e di otti-mizzare l’utilizzazione delle strutture e dellerisorse, nell’ambito dei princıpi ispiratoridella presente riforma di cui all’articolo 1,due o piu universita possono federarsi, anchelimitatamente ad alcuni settori di attivita ostrutture, ovvero fondersi.

1. Identico.

2. La federazione puo avere luogo, altresı,tra universita ed enti o istituzioni operanti neisettori della ricerca e dell’alta formazione, ivicompresi gli istituti tecnici superiori di cui alcapo II del decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile2008, nonche all’articolo 2, comma 4, delregolamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, eall’articolo 2, comma 4, del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repubblica15 marzo 2010, n. 88, sulla base di progetticoerenti ed omogenei con le caratteristiche ele specificita dei partecipanti.

2. Identico.

3. La federazione ovvero la fusione haluogo sulla base di un progetto contenente, informa analitica, le motivazioni, gli obiettivi,le compatibilita finanziarie e logistiche, leproposte di riallocazione dell’organico e dellestrutture in coerenza con gli obiettivi di cui al

3. La federazione ovvero la fusione haluogo sulla base di un progetto contenente, informa analitica, le motivazioni, gli obiettivi,le compatibilita finanziarie e logistiche, leproposte di riallocazione dell’organico e dellestrutture in coerenza con gli obiettivi di cui al

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 17 –

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comma 1. Nel caso di federazione, il progettodeve prevedere le modalita di governance

della federazione, l’iter di approvazione ditali modalita, nonche le regole per l’accessoalle strutture di governance, da riservare co-munque a componenti delle strutture di go-

vernance delle istituzioni che si federano. Ifondi risultanti dai risparmi prodotti dallarealizzazione della federazione o fusione de-gli atenei possono restare nella disponibilitadegli atenei stessi purche indicati nel progettoe approvati, ai sensi del comma 4, dal Mini-stero.

comma 1. Nel caso di federazione, il progettodeve prevedere le modalita di governance

della federazione, l’iter di approvazione ditali modalita, nonche le regole per l’accessoalle strutture di governance, da riservare co-munque a componenti delle strutture di go-

vernance delle istituzioni che si federano. Ifondi risultanti dai risparmi prodotti dallarealizzazione della federazione o fusione de-gli atenei possono restare nella disponibilitadegli atenei che li hanno prodotti, purcheindicati nel progetto e approvati, ai sensi delcomma 4, dal Ministero.

4. Il progetto di cui al comma 3, deliberatodai competenti organi di ciascuna delle isti-tuzioni interessate, e sottoposto per l’ap-provazione all’esame del Ministero, che siesprime entro tre mesi, previa valutazionedell’ANVUR.

4. Il progetto di cui al comma 3, deliberatodai competenti organi di ciascuna delle isti-tuzioni interessate, e sottoposto per l’ap-provazione all’esame del Ministero, che siesprime entro tre mesi, previa valutazionedell’ANVUR e dei rispettivi comitati re-gionali di coordinamento di cui all’articolo3 del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 27 gennaio1998, n. 25.

5. In attuazione dei procedimenti di fede-razione o di fusione di cui al presente arti-colo, il progetto di cui al comma 3 dispone,altresı, in merito a eventuali procedure dimobilita dei professori e dei ricercatori,nonche del personale tecnico-amministrativo.In particolare, per i professori e i ricercatori,l’eventuale trasferimento avviene previoespletamento di apposite procedure di mobi-lita ad istanza degli interessati. In caso diesito negativo delle predette procedure, ilMinistro puo provvedere, con proprio decreto,al trasferimento del personale interessato di-sponendo, altresı, in ordine all’eventualeconcessione agli interessati di incentivi fi-nanziari a carico del fondo di finanziamentoordinario, sentito il Ministero dell’economia edelle finanze.

5. In attuazione dei procedimenti di fede-razione o di fusione di cui al presente arti-colo, il progetto di cui al comma 3 dispone,altresı, in merito a eventuali procedure dimobilita dei professori e dei ricercatori,nonche del personale tecnico-amministrativo.In particolare, per i professori e i ricercatori,l’eventuale trasferimento avviene previoespletamento di apposite procedure di mobi-lita ad istanza degli interessati. In caso diesito negativo delle predette procedure, ilMinistro puo provvedere, con proprio decreto,al trasferimento del personale interessato di-sponendo, altresı, in ordine alla concessioneagli interessati di incentivi finanziari a caricodel fondo di finanziamento ordinario, sentitoil Ministero dell’economia e delle finanze.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 siapplicano anche a seguito dei processi di re-visione e razionalizzazione dell’offerta for-

6. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 18 –

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mativa e della conseguente disattivazione deicorsi di studio universitari, delle facolta edelle sedi universitarie decentrate, ai sensidell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gen-naio 2005, n. 7, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

TITOLO II TITOLO II

NORME E DELEGA LEGISLATIVA INMATERIA DI QUALITA ED EFFICIENZA

DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

NORME E DELEGA LEGISLATIVA INMATERIA DI QUALITA ED EFFICIENZA

DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Art. 4. Art. 4.

(Fondo per il merito) (Fondo per il merito)

1. E istituito presso il Ministero un fondospeciale, di seguito denominato «fondo», fi-nalizzato a promuovere l’eccellenza e il me-rito fra gli studenti individuati, per gli iscrittial primo anno, mediante prove nazionalistandard e, per gli iscritti agli anni successivi,mediante criteri nazionali standard di valu-tazione. Il fondo e destinato a:

1. E istituito presso il Ministero un fondospeciale, di seguito denominato «fondo», fi-nalizzato a promuovere l’eccellenza e il me-rito fra gli studenti dei corsi di laurea elaurea magistrale individuati, per gli iscrittial primo anno per la prima volta, medianteprove nazionali standard e, per gli iscritti aglianni successivi, mediante criteri nazionalistandard di valutazione. Il fondo e destinatoa:

a) erogare premi di studio; a) erogare premi di studio, estesi anchealle esperienze di formazione da realizzarepresso universita e centri di ricerca diPaesi esteri;

b) fornire buoni studio, che prevedanouna quota, determinata in relazione ai risultatiaccademici conseguiti, da restituire a partiredal termine degli studi, secondo tempi para-metrati al reddito percepito;

b) fornire buoni studio, che prevedanouna quota, determinata in relazione ai risultatiaccademici conseguiti, da restituire a partiredal termine degli studi, secondo tempi para-metrati al reddito percepito. Nei limiti dellerisorse disponibili sul fondo, sono esclusidall’obbligo della restituzione gli studentiche hanno conseguito il titolo di laureaovvero di laurea specialistica o magistralecon il massimo dei voti ed entro i termini didurata normale del corso;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 19 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) garantire finanziamenti erogati per lefinalita di cui al presente comma.

c) identica.

2. Gli interventi previsti al comma 1 sonocumulabili con le borse di studio assegnate aisensi dell’articolo 8 della legge 2 dicembre1991, n. 390.

2. Identico.

3. Il Ministro, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, sentita laConferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, con propri decreti dinatura non regolamentare disciplina i criteri ele modalita di attuazione del presente articoloed in particolare:

3. Identico:

a) i criteri di accesso alle prove nazionalistandard e i criteri nazionali standard di va-lutazione di cui al comma 1;

a) identica;

b) i criteri e le modalita di attribuzionedei premi e dei buoni, nonche le modalita diaccesso ai finanziamenti garantiti;

b) identica;

c) i criteri e le modalita di restituzionedella quota di cui al comma 1, lettera b),prevedendo una graduazione della stessa inbase al reddito percepito nell’attivita lavora-tiva;

c) identica;

d) le caratteristiche, l’ammontare deipremi e dei buoni e i criteri e le modalita perla loro eventuale differenziazione;

d) identica;

e) l’ammontare massimo garantito perciascuno studente per ciascun anno, anche inragione delle diverse tipologie di studenti;

e) identica;

f) i requisiti di merito che gli studentidevono rispettare nel corso degli studi permantenere il diritto a premi, buoni e fi-nanziamenti garantiti;

f) identica;

g) le modalita di utilizzo di premi, buonie finanziamenti garantiti;

g) identica;

h) le caratteristiche dei finanziamenti,prevedendo un contributo a carico degli isti-tuti concedenti pari all’1 per cento dellesomme erogate e allo 0,1 per cento delle raterimborsate;

h) identica;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 20 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i) i criteri e le modalita di utilizzo delfondo e la ripartizione delle risorse del fondostesso tra le destinazioni di cui al comma 1;

i) identica;

l) la predisposizione di idonee iniziativedi divulgazione e informazione, nonche diassistenza a studenti e universita in meritoalle modalita di accesso agli interventi di cuial presente articolo;

l) identica;

m) le modalita di monitoraggio, conidonei strumenti informatici, della conces-sione dei premi, dei buoni e dei finanzia-menti, del rimborso degli stessi, nonche del-l’esposizione del fondo;

m) identica;

n) le modalita di selezione con proceduracompetitiva dell’istituto o degli istituti fi-nanziari fornitori delle provviste finanziarie.

n) identica;

o) la previsione, nell’ambito dellaprogrammazione degli accessi alle borse distudio, di riservare la quota del 10 percento agli studenti iscritti nelle universitadella regione in cui risultano residenti.

4. L’ammissione, a seguito del relativobando di concorso, presso i collegi uni-versitari legalmente riconosciuti e presso icollegi di cui all’articolo 1, comma 603,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, co-stituisce un titolo valutabile per i candidati,ai fini della predisposizione delle gradua-torie per la concessione dei contributi dicui al comma 3.

4. Il coordinamento operativo della som-ministrazione delle prove nazionali, da effet-tuare secondo i migliori standard tecnologicie di sicurezza, e svolto dal Ministero, secondomodalita individuate con decreto di naturanon regolamentare del Ministro, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze,che disciplina altresı il contributo massimorichiesto agli studenti per la partecipazionealle prove, con l’esenzione per gli studentiprivi di mezzi, nonche le modalita di predi-sposizione e svolgimento delle stesse.

5. Identico.

5. Gli oneri di gestione e le spese di fun-zionamento degli interventi relativi al fondo

6. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 21 –

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sono a carico delle risorse finanziarie delfondo stesso.

6. Il Ministero dell’economia e delle fi-nanze, con propri decreti, determina, secondocriteri di mercato, il corrispettivo per la ga-ranzia dello Stato, da imputare ai finanzia-menti erogati.

7. Il Ministero dell’economia e delle fi-nanze, con propri decreti, determina, secondocriteri di mercato, il corrispettivo per la ga-ranzia dello Stato, da imputare ai finanzia-menti erogati. I corrispettivi asserviti al-l’esercizio della garanzia dello Stato sonodepositati su apposito conto aperto pressola Tesoreria statale.

7. Il fondo e alimentato con: 8. Il fondo, gestito dal Ministero di con-certo con il Ministero dell’economia e dellefinanze, e alimentato con:

a) versamenti effettuati a titolo sponta-neo e solidale da privati, societa, enti e fon-dazioni, anche vincolati, nel rispetto dellefinalita del fondo, a specifici usi;

a) identica;

b) trasferimenti pubblici, previsti daspecifiche disposizioni, limitatamente agliinterventi di cui al comma 1, lettera a);

b) identica;

c) i corrispettivi di cui al comma 6, dautilizzare in via esclusiva per le finalita di cuial comma 1, lettera c);

c) i corrispettivi di cui al comma 7, dautilizzare in via esclusiva per le finalita di cuial comma 1, lettera c);

d) i contributi di cui al comma 3, letterah), e al comma 4, da utilizzare per le finalitadi cui al comma 5.

d) i contributi di cui al comma 3, letterah), e al comma 5, da utilizzare per le finalitadi cui al comma 6.

8. Il Ministero, di concerto con il Ministerodell’economia e delle finanze, promuove,anche con apposite convenzioni, il concorsodei privati e disciplina con proprio decreto dinatura non regolamentare le modalita con cuii soggetti donatori possono partecipare allosviluppo del fondo, anche costituendo, senzaoneri per la finanza pubblica, un comitatoconsultivo formato da rappresentanti dei Mi-nisteri e dei donatori.

9. Il Ministero, di concerto con il Ministerodell’economia e delle finanze, promuove,anche con apposite convenzioni, il concorsodei privati e disciplina con proprio decreto dinatura non regolamentare le modalita con cuii soggetti donatori possono partecipare allosviluppo del fondo, anche costituendo, senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pub-blica, un comitato consultivo formato darappresentanti dei Ministeri, dei donatori edegli studenti, questi ultimi designati dalConsiglio nazionale degli studenti uni-versitari (CNSU) tra i propri componenti.

9. All’articolo 10, comma 1, lettera l-qua-

ter), del testo unico delle imposte sui redditidi cui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le pa-

10. All’articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte suiredditi di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 22 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

role: «articolo 59, comma 3, della legge 23dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le se-guenti: «del Fondo per il merito».

le parole: «articolo 59, comma 3, della legge23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite leseguenti: «del Fondo per il merito degli stu-denti universitari».

Art. 5. Art. 5.

(Delega in materia di interventi

per la qualita e l’efficienzadel sistema universitario)

(Delega in materia di interventi

per la qualita e l’efficienzadel sistema universitario)

1. Il Governo e delegato ad adottare, entroil termine di dodici mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, uno o piu de-creti legislativi finalizzati a riformare il si-stema universitario per il raggiungimento deiseguenti obiettivi:

1. Identico:

a) valorizzazione della qualita e del-l’efficienza delle universita e conseguenteintroduzione di meccanismi premiali nelladistribuzione delle risorse pubbliche sullabase di criteri definiti ex ante, anche medianteprevisione di un sistema di accreditamentoperiodico delle universita; valorizzazione deicollegi universitari legalmente riconosciuti,ivi compresi i collegi storici, mediante laprevisione di una apposita disciplina per ilriconoscimento e l’accreditamento deglistessi anche ai fini della concessione del fi-nanziamento statale; valorizzazione della fi-gura dei ricercatori;

a) valorizzazione della qualita e del-l’efficienza delle universita e conseguenteintroduzione di meccanismi premiali nelladistribuzione delle risorse pubbliche sullabase di criteri definiti ex ante, anche medianteprevisione di un sistema di accreditamentoperiodico delle universita; valorizzazione deicollegi universitari legalmente riconosciuti,ivi compresi i collegi storici, mediante laprevisione di una apposita disciplina per ilriconoscimento e l’accreditamento deglistessi anche ai fini della concessione del fi-nanziamento statale; valorizzazione della fi-gura dei ricercatori; realizzazione di oppor-tunita uniformi, su tutto il territorio na-zionale, di accesso e scelta dei percorsiformativi;

b) revisione della disciplina concernentela contabilita, al fine di garantirne coerenzacon la programmazione strategica triennaledi ateneo, maggiore trasparenza ed omoge-neita, e di consentire l’individuazione dellaesatta condizione patrimoniale dell’ateneo edell’andamento complessivo della gestione;previsione di meccanismi di commissaria-mento in caso di dissesto finanziario degliatenei;

b) revisione della disciplina concernentela contabilita, al fine di garantirne coerenzacon la programmazione triennale di ateneo,maggiore trasparenza ed omogeneita, e diconsentire l’individuazione della esatta con-dizione patrimoniale dell’ateneo e del-l’andamento complessivo della gestione;previsione di meccanismi di commissaria-mento in caso di dissesto finanziario degliatenei;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 23 –

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c) introduzione, sentita l’ANVUR, di unsistema di valutazione ex post delle politichedi reclutamento degli atenei, sulla base dicriteri definiti ex ante;

c) identica;

d) revisione, in attuazione del titolo Vdella parte II della Costituzione, della nor-mativa di principio in materia di diritto allostudio e contestuale definizione dei livelliessenziali delle prestazioni (LEP) destinati arimuovere gli ostacoli di ordine economico esociale che limitano l’accesso all’istruzionesuperiore.

d) revisione, in attuazione del titolo Vdella parte II della Costituzione, della nor-mativa di principio in materia di diritto allostudio, al fine di rimuovere gli ostacoli diordine economico e sociale che limitanol’accesso all’istruzione superiore, e conte-stuale definizione dei livelli essenziali delleprestazioni (LEP) erogate dalle universitastatali.

2. L’attuazione del comma 1, lettere a), b)e c), ad eccezione di quanto previsto alcomma 4, lettera l), non deve determinarenuovi o maggiori oneri per la finanza pub-blica. Gli eventuali maggiori oneri derivantidall’attuazione del comma 1, lettera d), do-vranno essere quantificati e coperti, ai sensidell’articolo 17, comma 2, della legge 31dicembre 2009, n. 196.

2. L’attuazione del comma 1, lettere a), b)e c), ad eccezione di quanto previsto alcomma 3, lettera g), e al comma 4, lettera l),non deve determinare nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica. Gli eventuali mag-giori oneri derivanti dall’attuazione del com-ma 1, lettera d), dovranno essere quantificatie coperti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1, lettera a), del presente articolo, ilGoverno si attiene ai princıpi di riordino dicui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997,n. 59, e ai seguenti princıpi e criteri direttivi:

3. Identico:

a) introduzione di un sistema di ac-creditamento delle sedi e dei corsi di studio edi dottorato universitari di cui all’articolo 3del regolamento di cui al decreto del Ministrodell’istruzione, dell’universita e della ricerca22 ottobre 2004, n. 270, fondato sul-l’utilizzazione di specifici indicatori definitiex ante dall’ANVUR per la verifica del pos-sesso da parte degli atenei di idonei requisitididattici, strutturali, organizzativi, di qualifi-cazione dei docenti e delle attivita di ricerca,nonche di sostenibilita economico-finanzia-ria;

a) introduzione di un sistema di ac-creditamento delle sedi e dei corsi di studiouniversitari di cui all’articolo 3 del regola-mento di cui al decreto del Ministro dell’i-struzione, dell’universita e della ricerca 22ottobre 2004, n. 270, fondato sul-l’utilizzazione di specifici indicatori definitiex ante dall’ANVUR per la verifica del pos-sesso da parte degli atenei di idonei requisitididattici, strutturali, organizzativi, di qualifi-cazione dei docenti e delle attivita di ricerca,nonche di sostenibilita economico-finanzia-ria;

b) introduzione di un sistema di valuta-zione periodica basato su criteri e indicatoristabiliti ex ante, da parte dell’ANVUR, del-

b) identica;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 24: Riforma universita' 2010

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 24 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l’efficienza e dei risultati conseguiti nel-l’ambito della didattica e della ricerca dallesingole universita e dalle loro articolazioniinterne;

c) potenziamento del sistema di auto-valutazione della qualita e dell’efficacia delleproprie attivita da parte delle universita, an-che avvalendosi dei propri nuclei di valuta-zione e dei contributi provenienti dalle com-missioni paritetiche di cui all’articolo 2,comma 2, lettera g);

c) identica;

d) definizione del sistema di valuta-zione e di assicurazione della qualita degliatenei in coerenza con quanto concordato alivello europeo, in particolare secondo lelinee guida adottate dai Ministri dell’i-struzione superiore dei Paesi aderenti al-l’Area europea dell’istruzione superiore;

d) previsione di meccanismi volti a ga-rantire incentivi correlati al conseguimentodei risultati di cui alla lettera b), nell’ambitodelle risorse disponibili del fondo di fi-nanziamento ordinario delle universita alloscopo annualmente predeterminate;

e) identica;

e) previsione per i collegi universitarilegalmente riconosciuti, quali strutture a ca-rattere residenziale, di rilevanza nazionale, dielevata qualificazione culturale, che assicu-rano agli studenti servizi educativi, di orien-tamento e di integrazione dell’offerta forma-tiva degli atenei, di requisiti e di standard

minimi a carattere istituzionale, logistico efunzionale necessari per il riconoscimento daparte del Ministero e successivo ac-creditamento riservato ai collegi legalmentericonosciuti da almeno cinque anni; rinvio adapposito decreto ministeriale della disciplinadelle procedure di iscrizione, delle modalitadi verifica della permanenza delle condizionirichieste, nonche delle modalita di accesso aifinanziamenti statali riservati ai collegi ac-creditati;

f) identica;

f) revisione del trattamento economicodei ricercatori non confermati a tempo inde-

g) revisione del trattamento economicodei ricercatori non confermati a tempo inde-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 25 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

terminato, nel primo anno di attivita, nel ri-spetto del limite di spesa di cui all’articolo25, comma 11, primo periodo.

terminato, nel primo anno di attivita, nel ri-spetto del limite di spesa di cui all’articolo29, comma 22, primo periodo.

4. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1, lettera b), il Governo si attiene aiseguenti princıpi e criteri direttivi:

4. Identico:

a) introduzione della contabilita econo-mico-patrimoniale e analitica e del bilancioconsolidato di ateneo sulla base di princıpicontabili e schemi di bilancio stabiliti e ag-giornati dal Ministero, di concerto con ilMinistero dell’economia e delle finanze,sentita la Conferenza dei rettori delle uni-versita italiane (CRUI), in conformita allanormativa vigente e in coerenza con i princıpie criteri direttivi stabiliti dall’articolo 2,comma 2, della legge 31 dicembre 2009,n. 196; estensione ai dipartimenti e ai cen-tri autonomi di spesa universitari del si-stema di tesoreria unica mista vigente;

a) introduzione di un sistema di conta-bilita economico-patrimoniale e analitica, delbilancio unico e del bilancio consolidato diateneo sulla base di princıpi contabili eschemi di bilancio stabiliti e aggiornati dalMinistero, di concerto con il Ministero del-l’economia e delle finanze, sentita la Confe-renza dei rettori delle universita italiane(CRUI), garantendo, al fine del consolida-mento e del monitoraggio dei conti delleamministrazioni pubbliche, la predi-sposizione di un bilancio preventivo e di unrendiconto in contabilita finanziaria, inconformita alla disciplina adottata ai sensidell’articolo 2, comma 2, della legge 31 di-cembre 2009, n. 196;

b) adozione di un piano economico-fi-nanziario triennale al fine di garantire la so-stenibilita di tutte le attivita dell’ateneo;

b) identica;

c) previsione che gli effetti delle misuredi cui alla presente legge trovano adeguatacompensazione nei piani previsti alla letterad); comunicazione al Ministero del-l’economia e delle finanze, con cadenza an-nuale, dei risultati della programmazionetriennale riferiti al sistema universitario nelsuo complesso, ai fini del monitoraggio degliandamenti della finanza pubblica;

c) identica;

d) predisposizione di un piano triennalediretto a riequilibrare, entro intervalli di per-centuali definiti dal Ministero, e secondocriteri di piena sostenibilita finanziaria, irapporti di consistenza del personale docente,ricercatore e tecnico-amministrativo, ed ilnumero dei professori e ricercatori di cui al-l’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre2005, n. 230, e successive modificazioni;

d) identica;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 26 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previsione che la mancata adozione, parzialeo totale, del predetto piano comporti la nonerogazione delle quote di finanziamento or-dinario relative alle unita di personale cheeccedono i limiti previsti;

e) determinazione di un limite massimoall’incidenza complessiva delle spese perl’indebitamento e delle spese per il personaledi ruolo e a tempo determinato, inclusi glioneri per la contrattazione integrativa, sulleentrate complessive dell’ateneo, al netto diquelle a destinazione vincolata;

e) identica;

f) introduzione del costo standard uni-tario di formazione per studente in corso,calcolato secondo indici commisurati alle di-verse tipologie dei corsi di studio e ai diffe-renti contesti economici, territoriali e infra-strutturali in cui opera l’universita, cui col-legare l’attribuzione all’universita di unapercentuale della parte di fondo di finanzia-mento ordinario non assegnata ai sensi del-l’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre2008, n. 180, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; individua-zione degli indici da utilizzare per la quanti-ficazione del costo standard unitario di for-mazione per studente in corso, sentita l’AN-VUR;

f) identica;

g) previsione della declaratoria di dis-sesto finanziario nell’ipotesi in cui l’uni-versita non possa garantire l’assolvimentodelle proprie funzioni indispensabili ovveronon possa fare fronte ai debiti liquidi ed esi-gibili nei confronti dei terzi;

g) identica;

h) disciplina delle conseguenze del dis-sesto finanziario con previsione dell’inoltroda parte del Ministero di preventiva diffida esollecitazione a predisporre, entro un terminenon superiore a centottanta giorni, un piano dirientro da sottoporre all’approvazione delMinistero, di concerto con il Ministero del-l’economia e delle finanze, e da attuare nellimite massimo di un quinquennio; previsionedelle modalita di controllo periodico del-l’attuazione del predetto piano;

h) identica;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 27: Riforma universita' 2010

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 27 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i) previsione, per i casi di mancata pre-disposizione, mancata approvazione ovveroomessa o incompleta attuazione del piano, delcommissariamento dell’ateneo e disciplinadelle modalita di assunzione da parte delGoverno, su proposta del Ministro, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, della delibera di commissariamento edi nomina di uno o piu commissari, adesclusione del rettore, con il compito diprovvedere alla predisposizione ovvero al-l’attuazione del piano di rientro finanziario;

i) identica;

l) previsione di un apposito fondo dirotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto allerisorse destinate al fondo di finanziamentoordinario per le universita, a garanzia delriequilibrio finanziario degli atenei;

l) identica;

m) previsione che gli eventuali maggiorioneri derivanti dall’attuazione della lettera l)del presente comma siano quantificati e co-perti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196.

m) identica.

5. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1, lettera c), il Governo si attiene alprincipio e criterio direttivo dell’attribuzionedi una quota non superiore al 10 per cento delfondo di funzionamento ordinario correlata ameccanismi di valutazione delle politiche direclutamento degli atenei, elaborati da partedell’ANVUR e fondati su: la produzionescientifica dei professori e dei ricercatorisuccessiva alla loro presa di servizio ovveroal passaggio a diverso ruolo o fascia nel-l’ateneo; la percentuale di ricercatori a tempodeterminato in servizio che non hanno tra-scorso l’intero percorso di dottorato e di post-dottorato o, nel caso della facolta di medicina,di scuola di specializzazione, nella medesimauniversita; la percentuale dei professori re-clutati da altri atenei; la percentuale dei pro-fessori e ricercatori in servizio responsabiliscientifici di progetti di ricerca internazionalie comunitari; il grado di internazionalizza-zione del corpo docente.

5. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1, lettera c), il Governo si attiene alprincipio e criterio direttivo dell’attribuzionedi una quota non superiore al 10 per cento delfondo di funzionamento ordinario correlata ameccanismi di valutazione delle politiche direclutamento degli atenei, elaborati da partedell’ANVUR e fondati su: la produzionescientifica dei professori e dei ricercatorisuccessiva alla loro presa di servizio ovveroal passaggio a diverso ruolo o fascia nel-l’ateneo; la percentuale di ricercatori a tempodeterminato in servizio che non hanno tra-scorso l’intero percorso di dottorato e di post-dottorato o, nel caso delle facolta di medicinae chirurgia, di scuola di specializzazione,nella medesima universita; la percentuale deiprofessori reclutati da altri atenei; la percen-tuale dei professori e ricercatori in servizioresponsabili scientifici di progetti di ricercainternazionali e comunitari; il grado di inter-nazionalizzazione del corpo docente.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 28 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1, lettera d), il Governo si attiene aiseguenti princıpi e criteri direttivi:

6. Identico:

a) definire i LEP, anche con riferimentoai requisiti di merito ed economici, tali daassicurare gli strumenti ed i servizi per ilconseguimento del pieno successo formativodegli studenti dell’istruzione superiore e ri-muovere gli ostacoli di ordine economico,sociale e personale che limitano l’accesso edil conseguimento dei piu alti gradi di istru-zione superiore agli studenti capaci e meri-tevoli, ma privi di mezzi;

a) definire i LEP, anche con riferimentoai requisiti di merito ed economici, tali daassicurare gli strumenti ed i servizi, qualiborse di studio, trasporti, assistenza sani-taria, ristorazione, accesso alla cultura,alloggi, gia disponibili a legislazione vi-gente, per il conseguimento del pieno suc-cesso formativo degli studenti dell’istruzionesuperiore e rimuovere gli ostacoli di ordineeconomico, sociale e personale che limitanol’accesso ed il conseguimento dei piu altigradi di istruzione superiore agli studenti ca-paci e meritevoli, ma privi di mezzi;

b) garantire agli studenti la piu ampialiberta di scelta in relazione alla fruizione deiservizi per il diritto allo studio universitario;

b) identica;

c) definire i criteri per l’attribuzione alleregioni e alle province autonome di Trento edi Bolzano del Fondo integrativo per la con-cessione di prestiti d’onore e di borse di stu-dio, di cui all’articolo 16, comma 4, dellalegge 2 dicembre 1991, n. 390;

c) identica;

d) favorire il raccordo tra le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, leuniversita e le diverse istituzioni che con-corrono al successo formativo degli studential fine di potenziare la gamma dei servizi edegli interventi posti in essere dalle predetteistituzioni, nell’ambito della propria auto-nomia statutaria;

d) identica;

e) prevedere la stipula di specifici ac-cordi con le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, per la sperimentazionedi nuovi modelli nella gestione e nel-l’erogazione degli interventi;

e) identica;

f) definire le tipologie di strutture resi-denziali destinate agli studenti universitari ele caratteristiche peculiari delle stesse.

f) identica.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alcomma 1 sono adottati, su proposta del Mi-

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alcomma 1 sono adottati, su proposta del Mi-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 29: Riforma universita' 2010

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 29 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nistro, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze e con il Ministroper la pubblica amministrazione e l’innova-zione, e, con riferimento alle disposizioni dicui al comma 6, di concerto con il Ministrodella gioventu, previa intesa con la Confe-renza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e diBolzano, e sono trasmessi alle Camere perl’espressione del parere delle Commissioniparlamentari competenti per materia e per iprofili finanziari, le quali si esprimono entroquarantacinque giorni dalla data di tra-smissione; decorso tale termine, i decreti sonoadottati anche in mancanza del parere. Qua-lora il termine per l’espressione del parereparlamentare scada nei trenta giorni che pre-cedono la scadenza del termine di cui alcomma 1, o successivamente, quest’ultimotermine e prorogato di sessanta giorni.

nistro, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze e con il Ministroper la pubblica amministrazione e l’innova-zione, e, con riferimento alle disposizioni dicui al comma 6, di concerto con il Ministrodella gioventu, previa intesa con la Confe-renza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e diBolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sonotrasmessi alle Camere per l’espressione delparere delle Commissioni parlamentari com-petenti per materia e per i profili finanziari, lequali si esprimono entro sessanta giorni dalladata di trasmissione; decorso tale termine, idecreti sono adottati anche in mancanza delparere. Qualora il termine per l’espressionedel parere parlamentare scada nei trentagiorni che precedono la scadenza del terminedi cui al comma 1, o successivamente, que-st’ultimo termine e prorogato di sessantagiorni.

8. In attuazione di quanto stabilito dal-l’articolo 17, comma 2, della legge 31 di-cembre 2009, n. 196, in considerazionedella complessita della materia trattata daidecreti legislativi di cui al comma 1 delpresente articolo, nell’impossibilita diprocedere alla determinazione degli effettifinanziari dagli stessi derivanti, la loroquantificazione e effettuata al momentodell’adozione dei singoli decreti legislativi.I decreti legislativi dai quali derivanonuovi o maggiori oneri sono emanati solosuccessivamente all’entrata in vigore deiprovvedimenti legislativi che stanzino leoccorrenti risorse finanziarie. A ciascunoschema di decreto legislativo e allegata unarelazione tecnica, predisposta ai sensi del-l’articolo 17, comma 5, della citata leggen. 196 del 2009, che da conto della neu-tralita finanziaria del medesimo decretoovvero dei nuovi o maggiori oneri da essoderivanti e dei corrispondenti mezzi dicopertura.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 30: Riforma universita' 2010

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 30 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8. Entro diciotto mesi dalla data di entratain vigore dei decreti legislativi di cui alcomma 1, il Governo puo adottare eventualidisposizioni integrative e correttive, con lemedesime modalita e nel rispetto dei mede-simi princıpi e criteri direttivi.

9. Identico.

Art 6. Art 6.

(Stato giuridico dei professorie dei ricercatori di ruolo)

(Stato giuridico dei professorie dei ricercatori di ruolo)

1. Il regime di impegno dei professori e deiricercatori e a tempo pieno o a tempo defi-nito. Ai fini della rendicontazione dei progettidi ricerca, la quantificazione figurativa delleattivita annue di ricerca, di studio e di inse-gnamento, con i connessi compiti preparatori,di verifica e organizzativi, e pari a 1.500 oreannue per i professori e i ricercatori a tempopieno e a 750 ore per i professori e i ri-cercatori a tempo definito.

1. Identico.

2. I professori svolgono attivita di ricerca edi aggiornamento scientifico e, sulla base dicriteri e modalita stabiliti con regolamento diateneo, sono tenuti a riservare annualmente acompiti didattici e di servizio agli studenti,inclusi l’orientamento e il tutorato, nonche adattivita di verifica dell’apprendimento, nonmeno di 350 ore in regime di tempo pieno enon meno di 250 ore in regime di tempodefinito.

2. Identico.

3. I ricercatori di ruolo svolgono attivita diricerca e di aggiornamento scientifico e, sullabase di criteri e modalita stabiliti con rego-lamento di ateneo, sono tenuti a riservareannualmente a compiti di didattica integrativae di servizio agli studenti, inclusi l’orienta-mento e il tutorato, nonche ad attivita di ve-rifica dell’apprendimento, fino ad un massi-mo di 350 ore in regime di tempo pieno e finoad un massimo di 200 ore in regime di tempodefinito. E fatto salvo quanto previsto dal-l’articolo 1, comma 11, primo e secondo

3. I ricercatori di ruolo svolgono attivita diricerca e di aggiornamento scientifico e, sullabase di criteri e modalita stabiliti con rego-lamento di ateneo, sono tenuti a riservareannualmente a compiti di didattica integrativae di servizio agli studenti, inclusi l’orienta-mento e il tutorato, nonche ad attivita di ve-rifica dell’apprendimento, fino ad un massi-mo di 350 ore in regime di tempo pieno e finoad un massimo di 200 ore in regime di tempodefinito.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 31: Riforma universita' 2010

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 31 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

periodo, della legge 4 novembre 2005, n.230, limitatamente ai ricercatori a tempoindeterminato, agli assistenti del ruolo adesaurimento e ai tecnici laureati di cui al-l’articolo 50 del decreto del Presidentedella Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, chehanno svolto tre anni di insegnamento aisensi dell’articolo 12 della legge 19 no-vembre 1990, n. 341, nonche ai professoriincaricati stabilizzati.

4. Ai ricercatori a tempo indeterminato,agli assistenti del ruolo ad esaurimento e aitecnici laureati di cui all’articolo 50 deldecreto del Presidente della Repubblica 11luglio 1980, n. 382, che hanno svolto treanni di insegnamento ai sensi dell’articolo12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, esuccessive modificazioni, nonche ai pro-fessori incaricati stabilizzati sono affidati,con il loro consenso e fermo restando ilrispettivo inquadramento e trattamentogiuridico ed economico, corsi e modulicurriculari compatibilmente con la pro-grammazione didattica definita dai com-petenti organi accademici nonche compitidi tutorato e di didattica integrativa. Adessi e attribuito il titolo di professore ag-gregato per l’anno accademico in cui essisvolgono tali corsi e moduli. Il titolo econservato altresı nei periodi di congedostraordinario per motivi di studio di cui ilricercatore usufruisce nell’anno successivoa quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.Ciascuna universita, nei limiti delle di-sponibilita di bilancio e sulla base di criterie modalita stabiliti con proprio regola-mento, determina la retribuzione aggiun-tiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con illoro consenso, sono affidati moduli o corsicurriculari.

5. All’articolo 1, comma 11, della legge 4novembre 2005, n. 230, le parole: «per ilperiodo di durata degli stessi corsi e mo-duli» sono sostituite dalle seguenti: «per

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 32 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l’anno accademico in cui essi svolgono talicorsi e moduli. Il titolo e conservato altresınei periodi di congedo straordinario permotivi di studio di cui il ricercatore usu-fruisce nell’anno successivo a quello in cuiha svolto tali corsi e moduli».

4. L’opzione per l’uno o l’altro regime dicui al comma 1 e esercitata su domandadell’interessato all’atto della presa di servizioovvero, nel caso di passaggio dall’uno al-l’altro regime, con domanda da presentare alrettore almeno sei mesi prima dell’iniziodell’anno accademico dal quale far decorrerel’opzione e comporta l’obbligo di mantenereil regime prescelto per almeno un anno ac-cademico.

6. Identico.

5. Le modalita per la certificazione del-l’effettivo svolgimento della attivita didatticae di servizio agli studenti dei professori e deiricercatori sono definite con regolamento diateneo, che prevede altresı la differenziazionedei compiti didattici in relazione alle diversearee scientifico-disciplinari e alla tipologia diinsegnamento, nonche in relazione al-l’assunzione da parte del docente di specificiincarichi di responsabilita gestionale o di ri-cerca. Fatta salva la competenza esclusivadelle universita a valutare positivamente onegativamente le attivita dei singoli docenti ericercatori, l’ANVUR stabilisce criteri og-gettivi di verifica dei risultati dell’attivita diricerca ai fini del comma 6.

7. Le modalita per l’autocertificazione ela verifica dell’effettivo svolgimento dellaattivita didattica e di servizio agli studenti deiprofessori e dei ricercatori sono definite conregolamento di ateneo, che prevede altresı ladifferenziazione dei compiti didattici in rela-zione alle diverse aree scientifico-disciplinarie alla tipologia di insegnamento, nonche inrelazione all’assunzione da parte del docentedi specifici incarichi di responsabilita ge-stionale o di ricerca. Fatta salva la compe-tenza esclusiva delle universita a valutarepositivamente o negativamente le attivita deisingoli docenti e ricercatori, l’ANVUR sta-bilisce criteri oggettivi di verifica dei risultatidell’attivita di ricerca ai fini del comma 8.

6. In caso di valutazione negativa ai sensidel comma 5, i professori e i ricercatori sonoesclusi dalle commissioni di abilitazione, se-lezione e progressione di carriera del perso-nale accademico, nonche dagli organi di va-lutazione dei progetti di ricerca.

8. In caso di valutazione negativa ai sensidel comma 7, i professori e i ricercatori sonoesclusi dalle commissioni di abilitazione, se-lezione e progressione di carriera del perso-nale accademico, nonche dagli organi di va-lutazione dei progetti di ricerca.

7. La posizione di professore e ricercatore eincompatibile con l’esercizio del commercioe dell’industria fatta salva la possibilita dicostituire societa con caratteristiche di spinoff o di start up universitari, ai sensi degliarticoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio

9. La posizione di professore e ricercatore eincompatibile con l’esercizio del commercioe dell’industria fatta salva la possibilita dicostituire societa con caratteristiche di spinoff o di start up universitari, ai sensi degliarticoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 33 –

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1999, n. 297, anche assumendo in tale ambitoresponsabilita formali, nei limiti temporali esecondo la disciplina in materia dell’ateneo diappartenenza, nel rispetto dei criteri definiticon regolamento adottato con decreto delMinistro ai sensi dell’articolo 17, comma 3,della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’eserci-zio di attivita libero-professionale e incom-patibile con il regime di tempo pieno. Restafermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e15 del decreto del Presidente della Repub-blica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvoquanto stabilito dal comma 11 del presentearticolo.

1999, n. 297, anche assumendo in tale ambitoresponsabilita formali, nei limiti temporali esecondo la disciplina in materia dell’ateneo diappartenenza, nel rispetto dei criteri definiticon regolamento adottato con decreto delMinistro ai sensi dell’articolo 17, comma 3,della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’eserci-zio di attivita libero-professionale e incom-patibile con il regime di tempo pieno. Restafermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e15 del decreto del Presidente della Repub-blica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvoquanto stabilito dalle convenzioni adottateai sensi del comma 13 del presente articolo.

8. I professori e i ricercatori a tempo pieno,fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istitu-zionali, possono svolgere liberamente attivitaanche retribuite di valutazione e di refe-raggio, lezioni e seminari di carattere occa-sionale, attivita di collaborazione scientifica edi consulenza, attivita di comunicazione edivulgazione scientifica e culturale, noncheattivita pubblicistiche ed editoriali. I pro-fessori e i ricercatori a tempo pieno possonoaltresı svolgere, previa autorizzazione delrettore, funzioni didattiche e di ricerca, non-che compiti istituzionali e gestionali senzavincolo di subordinazione presso enti pubblicie privati, purche non si determinino situazionidi conflitto di interesse con l’universita diappartenenza e purche cio sia compatibile conl’adempimento dei loro obblighi istituzionali.

10. I professori e i ricercatori a tempopieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighiistituzionali, possono svolgere liberamente,anche con retribuzione, attivita di valuta-zione e di referaggio, lezioni e seminari dicarattere occasionale, attivita di col-laborazione scientifica e di consulenza, atti-vita di comunicazione e divulgazione scien-tifica e culturale, nonche attivita pubblicisti-che ed editoriali. I professori e i ricercatori atempo pieno possono altresı svolgere, previaautorizzazione del rettore, funzioni didattichee di ricerca, nonche compiti istituzionali egestionali senza vincolo di subordinazionepresso enti pubblici e privati senza scopo dilucro, purche non si determinino situazioni diconflitto di interesse con l’universita di ap-partenenza, a condizione comunque chel’attivita non rappresenti detrimento delleattivita didattiche, scientifiche e gestionaliloro affidate dall’universita di apparte-nenza.

9. I professori e i ricercatori a tempo pienopossono svolgere attivita didattica e di ricercaanche presso un altro ateneo, sulla base di unaconvenzione tra i due atenei finalizzata alconseguimento di obiettivi di comune inte-resse. La convenzione stabilisce altresı, conl’accordo dell’interessato, le modalita di ri-partizione tra i due atenei dell’impegno annuo

11. I professori e i ricercatori a tempopieno possono svolgere attivita didattica e diricerca anche presso un altro ateneo, sullabase di una convenzione tra i due atenei fi-nalizzata al conseguimento di obiettivi dicomune interesse. La convenzione stabiliscealtresı, con l’accordo dell’interessato, le mo-dalita di ripartizione tra i due atenei del-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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dell’interessato, dei relativi oneri stipendiali edelle modalita di valutazione di cui al comma5. Per un periodo complessivamente non su-periore a cinque anni l’impegno puo esseretotalmente svolto presso il secondo ateneo,che provvede alla corresponsione degli oneristipendiali. In tal caso, l’interessato esercita ildiritto di elettorato attivo e passivo presso ilsecondo ateneo. Ai fini della valutazionedelle attivita di ricerca e delle politiche direclutamento degli atenei, l’apporto del-l’interessato e ripartito in proporzione alladurata e alla quantita dell’impegno in cia-scuno di essi.

l’impegno annuo dell’interessato, dei relativioneri stipendiali e delle modalita di valuta-zione di cui al comma 7. Per un periodocomplessivamente non superiore a cinqueanni l’impegno puo essere totalmente svoltopresso il secondo ateneo, che provvede allacorresponsione degli oneri stipendiali. In talcaso, l’interessato esercita il diritto di eletto-rato attivo e passivo presso il secondo ateneo.Ai fini della valutazione delle attivita di ri-cerca e delle politiche di reclutamento degliatenei, l’apporto dell’interessato e ripartito inproporzione alla durata e alla quantita del-l’impegno in ciascuno di essi. Con decretodel Ministro, da emanare entro centoventigiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono stabiliti i criteri perl’attivazione delle convenzioni.

10. I professori e i ricercatori a tempo de-finito possono svolgere attivita libero-pro-fessionali e di lavoro autonomo anche conti-nuative, purche non determinino situazioni diconflitto di interesse rispetto all’ateneo diappartenenza. Lo statuto di ateneo stabilisceeventuali condizioni di incompatibilita deiprofessori a tempo definito rispetto alle cari-che accademiche. Possono altresı svolgereattivita didattica e di ricerca presso universitao enti di ricerca esteri, previa autorizzazionedel rettore che valuta la compatibilita conl’adempimento degli obblighi istituzionali. Intal caso, ai fini della valutazione delle attivitadi ricerca e delle politiche di reclutamentodegli atenei, l’apporto dell’interessato e con-siderato in proporzione alla durata e allaquantita dell’impegno reso nell’ateneo di ap-partenenza.

12. I professori e i ricercatori a tempo de-finito possono svolgere attivita libero-pro-fessionali e di lavoro autonomo anche conti-nuative, purche non determinino situazioni diconflitto di interesse rispetto all’ateneo diappartenenza. La condizione di professore atempo definito e incompatibile con l’e-sercizio di cariche accademiche. Gli statutidi ateneo disciplinano il regime della pre-detta incompatibilita. Possono altresı svol-gere attivita didattica e di ricerca pressouniversita o enti di ricerca esteri, previa au-torizzazione del rettore che valuta la compa-tibilita con l’adempimento degli obblighiistituzionali. In tal caso, ai fini della valuta-zione delle attivita di ricerca e delle politichedi reclutamento degli atenei, l’apporto del-l’interessato e considerato in proporzione alladurata e alla quantita dell’impegno reso nel-l’ateneo di appartenenza.

11. Per il personale universitario sanitariomedico e non medico, in regime di tempopieno ovvero di tempo definito, in caso disvolgimento delle attivita assistenziali perconto del Servizio sanitario nazionale, restanofermi lo speciale trattamento aggiuntivo

13. Entro centoventi giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, ilMinistero, di concerto con il Ministerodella salute, d’intesa con la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 35 –

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nonche la disciplina in materia di attivita li-bero-professionale intramuraria ed extra-muraria previsti dalle disposizioni in vigore.

di Bolzano, sentita la Conferenza dei pre-sidi delle facolta di medicina e chirurgiariguardo alle strutture cliniche e di ricercatraslazionale necessarie per la formazionenei corsi di laurea di area sanitaria di cuialla direttiva 2005/36/CE del Parlamento edel Consiglio, del 7 settembre 2005, predi-spone lo schema-tipo delle convenzioni alquale devono attenersi le universita e leregioni per regolare i rapporti in materiadi attivita sanitarie svolte per conto delServizio sanitario nazionale.

12. I professori e i ricercatori sono tenuti apresentare una relazione triennale sul com-plesso delle attivita didattiche, di ricerca egestionali svolte, unitamente alla richiesta diattribuzione dello scatto stipendiale di cui agliarticoli 36 e 38 del decreto del Presidentedella Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fer-mo restando quanto previsto in materia daldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. La va-lutazione del complessivo impegno didattico,di ricerca e gestionale ai fini dell’attribuzionedegli scatti triennali di cui all’articolo 8 e dicompetenza delle singole universita secondoquanto stabilito nei regolamenti di ateneo. Incaso di valutazione negativa, la richiesta diattribuzione dello scatto puo essere reiteratadopo che sia trascorso almeno un anno ac-cademico. Nell’ipotesi di mancata at-tribuzione dello scatto, la somma corri-spondente e conferita al Fondo di ateneo perla premialita dei professori e dei ricercatori dicui all’articolo 9.

14. I professori e i ricercatori sono tenuti apresentare una relazione triennale sul com-plesso delle attivita didattiche, di ricerca egestionali svolte, unitamente alla richiesta diattribuzione dello scatto stipendiale di cui agliarticoli 36 e 38 del decreto del Presidentedella Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fer-mo restando quanto previsto in materia daldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122. La valutazione delcomplessivo impegno didattico, di ricerca egestionale ai fini dell’attribuzione degli scattitriennali di cui all’articolo 8 e di competenzadelle singole universita secondo quanto sta-bilito nei regolamenti di ateneo. In caso divalutazione negativa, la richiesta di at-tribuzione dello scatto puo essere reiteratadopo che sia trascorso almeno un anno ac-cademico. Nell’ipotesi di mancata at-tribuzione dello scatto, la somma corri-spondente e conferita al Fondo di ateneo perla premialita dei professori e dei ricercatori dicui all’articolo 9.

Art. 7. Art. 7.

(Norme in materia di mobilita dei professori edei ricercatori)

(Norme in materia di mobilita dei professori edei ricercatori)

1. In deroga all’articolo 17 del decretodel Presidente della Repubblica 11 luglio

1. I professori e i ricercatori universitaripossono, a domanda, essere collocati per un

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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1980, n. 382, i professori universitari posso-no, a domanda, essere collocati per un pe-riodo massimo di cinque anni, anche conse-cutivi, in aspettativa senza assegni per losvolgimento di attivita presso soggetti e or-ganismi, pubblici o privati, anche operanti insede internazionale, i quali provvedono ancheal relativo trattamento economico e previ-denziale.

periodo massimo di cinque anni, anche con-secutivi, in aspettativa senza assegni per losvolgimento di attivita presso soggetti e or-ganismi, pubblici o privati, anche operanti insede internazionale, i quali provvedono ancheal relativo trattamento economico e previ-denziale.

2. Il collocamento in aspettativa di cui alcomma 1 e disposto dal rettore, sentite lestrutture di afferenza del docente, e ad esso siapplicano le disposizioni di cui all’articolo13, commi quarto, quinto e sesto, del citatodecreto del Presidente della Repubblica n.382 del 1980. E ammessa la ricongiunzionedei periodi contributivi a domanda del-l’interessato, ai sensi della legge 7 febbraio1979, n. 29. Quando l’incarico e espletatopresso organismi operanti in sede internazio-nale, la ricongiunzione dei periodi con-tributivi e a carico dell’interessato, salvo chel’ordinamento dell’amministrazione di de-stinazione non disponga altrimenti.

2. Il collocamento in aspettativa di cui alcomma 1 e disposto dal rettore, sentite lestrutture di afferenza del docente, e ad esso siapplicano le disposizioni di cui all’articolo13, commi quarto, quinto e sesto, del decretodel Presidente della Repubblica 11 luglio1980, n. 382. E ammessa la ricongiunzionedei periodi contributivi a domanda del-l’interessato, ai sensi della legge 7 febbraio1979, n. 29. Quando l’incarico e espletatopresso organismi operanti in sede internazio-nale, la ricongiunzione dei periodi con-tributivi e a carico dell’interessato, salvo chel’ordinamento dell’amministrazione di de-stinazione non disponga altrimenti.

3. Al fine di incentivare la mobilita inte-runiversitaria del personale accademico, aiprofessori e ai ricercatori che prendono ser-vizio presso atenei aventi sede in altra regionerispetto a quella della sede di provenienza, onella stessa regione se previsto da un accordodi programma approvato dal Ministero ov-vero, a seguito delle procedure di cui al-l’articolo 3, in una sede diversa da quella diappartenenza, possono essere attribuiti in-centivi finanziari, a carico del fondo di fi-nanziamento ordinario.

3. Al fine di incentivare la mobilita inte-runiversitaria del personale accademico, aiprofessori e ai ricercatori che prendono ser-vizio presso atenei aventi sede in altra regionerispetto a quella della sede di provenienza, onella stessa regione se previsto da un accordodi programma approvato dal Ministero ov-vero, a seguito delle procedure di cui al-l’articolo 3, in una sede diversa da quella diappartenenza, possono essere attribuiti in-centivi finanziari, a carico del fondo di fi-nanziamento ordinario. L’incentivazionedella mobilita universitaria e altresı favo-rita dalla possibilita che il trasferimento diprofessori e ricercatori possa avvenire at-traverso lo scambio contestuale di docentiin possesso della stessa qualifica tra duesedi universitarie consenzienti.

4. In caso di cambiamento di sede, i pro-fessori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a

4. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 37 –

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tempo determinato responsabili di progetti diricerca finanziati da soggetti diversi dal-l’universita di appartenenza conservano latitolarita dei progetti e dei relativi finanzia-menti, ove scientificamente possibile e conl’accordo del committente di ricerca.

5. Con decreto del Ministro sono stabiliticriteri e modalita per favorire, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica, lamobilita interregionale dei professori uni-versitari che hanno prestato servizio pressocorsi di laurea o sedi soppresse a seguito diprocedure di razionalizzazione dell’offertadidattica.

5. Identico.

Art. 8. Art. 8.

(Revisione del trattamento economico deiprofessori e dei ricercatori universitari)

(Revisione del trattamento economico deiprofessori e dei ricercatori universitari)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge il Governo, te-nendo conto anche delle disposizioni recate inmateria dal decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, adotta un regolamento ai sensi del-l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto1988, n. 400, per la revisione della disciplinadel trattamento economico dei professori edei ricercatori universitari gia in servizio e diquelli vincitori di concorsi indetti fino alladata di entrata in vigore della presente legge,come determinato dagli articoli 36, 38 e 39del decreto del Presidente della Repubblica11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguentinorme regolatrici:

1. Entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge il Governo, te-nendo conto anche delle disposizioni recate inmateria dal decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un re-golamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400, per larevisione della disciplina del trattamentoeconomico dei professori e dei ricercatoriuniversitari gia in servizio e di quelli vincitoridi concorsi indetti fino alla data di entrata invigore della presente legge, come determinatodagli articoli 36, 38 e 39 del decreto delPresidente della Repubblica 11 luglio 1980,n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) trasformazione della progressionebiennale per classi e scatti di stipendio inprogressione triennale;

a) identica;

b) invarianza complessiva della pro-gressione;

b) identica;

c) decorrenza della trasformazione dalprimo scatto successivo a quello in corso alladata di entrata in vigore della presente legge.

c) identica.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 38 –

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2. E abrogato il comma 3 dell’articolo 3-terdel decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180,convertito, con modificazioni, dalla legge 9gennaio 2009, n. 1.

2. Identico.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, il Governo adottaun regolamento ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,per la rimodulazione, senza oneri aggiuntiviper la finanza pubblica, della progressioneeconomica e dei relativi importi, anche subase premiale, per i professori e i ricercatoriassunti ai sensi della presente legge, secondole seguenti norme regolatrici:

3. Entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, il Governo adottaun regolamento ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,per la rimodulazione, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica, della pro-gressione economica e dei relativi importi,anche su base premiale, per i professori e iricercatori assunti ai sensi della presentelegge, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) abolizione del periodo di straordina-riato e di conferma rispettivamente per iprofessori di prima fascia e per i professori diseconda fascia;

a) identica;

b) eliminazione delle procedure di rico-struzione di carriera e conseguente rivaluta-zione del trattamento iniziale;

b) identica;

c) possibilita, per i professori e i ri-cercatori nominati secondo il regime previ-gente, di optare per il regime di cui al pre-sente comma.

c) identica.

4. I regolamenti di cui al presente articolosono adottati su proposta del Ministro, sentitoil Ministro dell’economia e delle finanze,previo parere delle Commissioni parla-mentari competenti.

4. I regolamenti di cui al presente articolosono adottati su proposta del Ministro, sentitoil Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 9. Art. 9.

(Fondo per la premialita) (Fondo per la premialita)

1. E istituito un Fondo di ateneo per lapremialita di professori e ricercatori in at-tuazione di quanto previsto dall’articolo 1,comma 16, della legge 4 novembre 2005, n.230, cui affluiscono le risorse di cui al-l’articolo 6, comma 12, ultimo periodo, dellapresente legge. Ulteriori somme possono es-sere attribuite a ciascuna universita con de-

1. E istituito un Fondo di ateneo per lapremialita di professori e ricercatori tenutoconto di quanto previsto dall’articolo 1,comma 16, della legge 4 novembre 2005,n. 230, cui affluiscono le risorse di cui al-l’articolo 6, comma 14, ultimo periodo, dellapresente legge. Ulteriori somme possono es-sere attribuite a ciascuna universita con de-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 39 –

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creto del Ministro, in proporzione alla valu-tazione dei risultati raggiunti effettuata dal-l’ANVUR. Il Fondo puo essere integrato daisingoli atenei anche con una quota dei pro-venti delle attivita conto terzi ovvero con fi-nanziamenti pubblici o privati. In tal caso, leuniversita possono prevedere, con appositiregolamenti, compensi aggiuntivi per il per-sonale docente e tecnico amministrativo checontribuisce all’acquisizione di commesseconto terzi ovvero di finanziamenti privati,nei limiti delle risorse del Fondo non deri-vanti da finanziamenti pubblici e comunquein misura non superiore al 10 per centodella commessa o del finanziamento ac-quisito.

creto del Ministro, in proporzione alla valu-tazione dei risultati raggiunti effettuata dal-l’ANVUR. Il Fondo puo essere integrato daisingoli atenei anche con una quota dei pro-venti delle attivita conto terzi ovvero con fi-nanziamenti pubblici o privati. In tal caso, leuniversita possono prevedere, con appositiregolamenti, compensi aggiuntivi per il per-sonale docente e tecnico amministrativo checontribuisce all’acquisizione di commesseconto terzi ovvero di finanziamenti privati,nei limiti delle risorse del Fondo non deri-vanti da finanziamenti pubblici.

Art. 10. Art. 10.

(Competenza disciplinare) (Competenza disciplinare)

1. Presso ogni universita e istituito uncollegio di disciplina, composto esclusiva-mente da professori universitari in regime ditempo pieno e da ricercatori a tempo inde-terminato in regime di tempo pieno, secondomodalita definite dallo statuto, competente asvolgere la fase istruttoria dei procedimentidisciplinari e ad esprimere in merito parereconclusivo. Il collegio opera secondo ilprincipio del giudizio fra pari, nel rispetto delcontraddittorio. La partecipazione al collegiodi disciplina non da luogo alla corresponsionedi compensi, emolumenti, indennita o rim-borsi spese.

1. Identico.

2. L’avvio del procedimento disciplinarespetta al rettore che, per ogni fatto che possadar luogo all’irrogazione di una sanzione piugrave della censura tra quelle previste dal-l’articolo 87 del testo unico delle leggi sul-l’istruzione superiore di cui al regio decreto31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giornidal momento della conoscenza dei fatti, tra-smette gli atti al collegio di disciplina, for-mulando motivata proposta.

2. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 40 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Il collegio di disciplina, uditi il rettoreovvero un suo delegato, nonche il professoreo il ricercatore sottoposto ad azione disci-plinare, eventualmente assistito da un di-fensore di fiducia, entro trenta giorni esprimeparere sulla proposta avanzata dal rettore siain relazione alla rilevanza dei fatti sul pianodisciplinare sia in relazione al tipo di san-zione da irrogare e trasmette gli atti al con-siglio di amministrazione per l’assunzionedelle conseguenti deliberazioni. Il procedi-mento davanti al collegio resta disciplinatodalla normativa vigente.

3. Identico.

4. Entro trenta giorni dalla ricezione delparere, il consiglio di amministrazione in-fligge la sanzione ovvero dispone l’ar-chiviazione del procedimento, conforme-mente al parere espresso dal collegio di di-sciplina.

4. Entro trenta giorni dalla ricezione delparere, il consiglio di amministrazione, senzala rappresentanza degli studenti, infligge lasanzione ovvero dispone l’archiviazione delprocedimento, conformemente al parere vin-colante espresso dal collegio di disciplina.

5. Il procedimento si estingue ove la deci-sione di cui al comma 4 non intervenga neltermine di centottanta giorni dalla data ditrasmissione degli atti al consiglio di ammi-nistrazione. Il termine e sospeso fino alla ri-costituzione del collegio di disciplina ovverodel consiglio di amministrazione nel caso incui siano in corso le operazioni preordinatealla formazione dello stesso che ne impedi-scono il regolare funzionamento. Il termine ealtresı sospeso, per non piu di due volte e perun periodo non superiore a sessanta giorni inrelazione a ciascuna sospensione, ove il col-legio ritenga di dover acquisire ulteriori atti odocumenti per motivi istruttori. Il rettore etenuto a dare esecuzione alle richieste istrut-torie avanzate dal collegio.

5. Identico.

6. E abrogato l’articolo 3 della legge 16gennaio 2006, n. 18.

6. Identico.

Art. 11. Art. 11.

(Interventi perequativiper le universita statali)

(Interventi perequativiper le universita statali)

1. A decorrere dal 2011, allo scopo di ac-celerare il processo di riequilibrio delle uni-

1. A decorrere dal 2011, allo scopo di ac-celerare il processo di riequilibrio delle uni-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 41 –

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versita statali e tenuto conto della primariaesigenza di assicurare la copertura delle spesefisse di personale di ruolo entro i limiti dellanormativa vigente, una quota pari almenoall’1,5 per cento del fondo di finanziamentoordinario e delle eventuali assegnazioni de-stinate al funzionamento del sistema uni-versitario e destinata ad essere ripartita tra leuniversita che, sulla base delle differenzepercentuali del valore del fondo di finanzia-mento ordinario consolidato del 2010, pre-sentino una situazione di sottofinanziamentosuperiore al 5 per cento rispetto al modelloper la ripartizione teorica del fondo di fi-nanziamento ordinario elaborato dai compe-tenti organismi di valutazione del sistemauniversitario.

versita statali e tenuto conto della primariaesigenza di assicurare la copertura delle spesefisse di personale di ruolo entro i limiti dellanormativa vigente, una quota pari almenoall’1,5 per cento del fondo di finanziamentoordinario e delle eventuali assegnazioni de-stinate al funzionamento del sistema uni-versitario e destinata ad essere ripartita tra leuniversita che, sulla base delle differenzepercentuali del valore del fondo di finanzia-mento ordinario consolidato del 2010, pre-sentino una situazione di sottofinanziamentosuperiore al 5 per cento rispetto al modelloper la ripartizione teorica del fondo di fi-nanziamento ordinario elaborato dai compe-tenti organismi di valutazione del sistemauniversitario. L’intervento perequativo vie-ne ridotto proporzionalmente laddove lasituazione di sottofinanziamento derividall’applicazione delle misure di valuta-zione della qualita di cui all’articolo 5 dellapresente legge e all’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito,con modificazioni, dalla legge 9 gennaio2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri fi-nanziari dei singoli atenei puo tenere contodelle specificita delle universita sede di fa-colta di medicina e chirurgia collegate adaziende ospedaliere nate da ex policlinici agestione diretta, escludendo ogni interventoper il ripiano di eventuali disavanzi previ-sto dall’articolo 5, comma 4, lettere g), h),i), l) e m), della presente legge.

2. Il Ministro provvede con proprio decretoalla ripartizione della percentuale di cui alcomma 1.

2. Identico.

Art. 12. Art. 12.

(Universita non statalilegalmente riconosciute)

(Universita non statalilegalmente riconosciute)

1. Al fine di incentivare la correlazione trala distribuzione delle risorse statali e il con-

1. Al fine di incentivare la correlazione trala distribuzione delle risorse statali e il con-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 42 –

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seguimento di risultati di particolare rilievonel campo della didattica e della ricerca, unaquota non inferiore al 10 per cento del-l’ammontare complessivo dei contributi di cuialla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alleuniversita non statali legalmente riconosciute,con progressivi incrementi negli anni suc-cessivi, e ripartita sulla base di criteri, de-terminati con decreto del Ministro, sentital’ANVUR, tenuto conto degli indicatori de-finiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, deldecreto-legge 10 novembre 2008, n. 180,convertito, con modificazioni, dalla legge 9gennaio 2009, n. 1.

seguimento di risultati di particolare rilievonel campo della didattica e della ricerca, unaquota non superiore al 20 per cento del-l’ammontare complessivo dei contributi di cuialla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alleuniversita non statali legalmente riconosciute,con progressivi incrementi negli anni suc-cessivi, e ripartita sulla base di criteri, de-terminati con decreto del Ministro, sentital’ANVUR, tenuto conto degli indicatori de-finiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, deldecreto-legge 10 novembre 2008, n. 180,convertito, con modificazioni, dalla legge 9gennaio 2009, n. 1.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 sonodisposti annualmente, con decreto del Mini-stro, in misura compresa tra il 2 per cento e il4 per cento dell’ammontare complessivo deicontributi relativi alle universita non statali,determinata tenendo conto delle risorsecomplessivamente disponibili e dei risultaticonseguiti nel miglioramento dell’efficacia edell’efficienza nell’utilizzo delle risorse.

2. Identico.

3. Le previsioni di cui al presente arti-colo non si applicano alle universita tele-matiche ad eccezione di quelle, individuatecon decreto del Ministro, sentita l’ANVURe, nelle more della sua costituzione, con ilparere del Comitato nazionale per la va-lutazione del sistema universitario(CNVSU), che rispettino i criteri di cui alcomma 1.

Art. 13. Art. 13.

(Misure per la qualitadel sistema universitario)

(Misure per la qualitadel sistema universitario)

1. All’articolo 2 del decreto-legge 10 no-vembre 2008, n. 180, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico

a) al comma 1, lettera c), e aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ai fini di cui alla

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 43 –

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presente lettera, sono presi in considerazione iparametri relativi all’incidenza del costo delpersonale sulle risorse complessivamente di-sponibili, nonche il numero e l’entita deiprogetti di ricerca di rilievo nazionale ed in-ternazionale assegnati all’ateneo»;

b) dopo il comma 1, e inserito il se-guente:

«1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1sono disposti annualmente, con decreto delMinistro dell’istruzione, dell’universita edella ricerca, in misura compresa tra lo 0,5per cento e il 2 per cento del fondo di fi-nanziamento ordinario di cui all’articolo 5della legge 24 dicembre 1993, n. 537, de-terminata tenendo conto delle risorse com-plessivamente disponibili e dei risultati con-seguiti nel miglioramento dell’efficacia edell’efficienza nell’utilizzo delle risorse».

Art. 14. Art. 14.

(Disciplina di riconoscimento dei crediti) (Disciplina di riconoscimento dei crediti)

1. All’articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,n. 286, la parola: «sessanta» e sostituita dallaseguente: «dodici» e sono aggiunti, in fine, iseguenti periodi: «Il riconoscimento deveessere effettuato esclusivamente sulla basedelle competenze dimostrate da ciascunostudente. Sono escluse forme di ricono-scimento attribuite collettivamente».

1. All’articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,n. 286, la parola: «sessanta» e sostituita dallaseguente: «dodici» e sono aggiunti, in fine, iseguenti periodi: «Il riconoscimento deveessere effettuato esclusivamente sulla basedelle competenze dimostrate da ciascunostudente. Sono escluse forme di ricono-scimento attribuite collettivamente. Le uni-versita possono riconoscere quali creditiformativi, entro il medesimo limite, ilconseguimento da parte dello studente dimedaglia olimpica o paralimpica ovverodel titolo di campione mondiale assoluto,campione europeo assoluto o campioneitaliano assoluto nelle discipline ricono-sciute dal Comitato olimpico nazionaleitaliano o dal Comitato italiano para-limpico».

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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2. Con decreto del Ministro, adottato aisensi dell’articolo 17, comma 3, della legge23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministricompetenti, sono definite le modalita attuati-ve e le eventuali deroghe debitamente moti-vate alle disposizioni di cui al comma 1, an-che con riferimento al limite massimo dicrediti riconoscibili in relazione alle attivitaformative svolte nei cicli di studio presso gliistituti di formazione della pubblica ammini-strazione, nonche alle altre conoscenze eabilita maturate in attivita formative di livellopost-secondario, alla cui progettazione e rea-lizzazione l’universita abbia concorso.

2. Identico.

3. Con il medesimo decreto di cui alcomma 2 sono definiti i criteri per il ricono-scimento dei crediti acquisiti dallo studente aconclusione dei percorsi realizzati dagli isti-tuti tecnici superiori di cui al capo II del de-creto del Presidente del Consiglio dei ministri25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, definiti aisensi dell’articolo 69, comma 1, della legge17 maggio 1999, n. 144, nell’ambito deiprogetti attuati con le universita attraverso lefederazioni di cui all’articolo 3 della presentelegge.

3. Identico.

TITOLO III TITOLO III

NORME IN MATERIA DI PERSONALEACCADEMICO E RIORDINO DELLA

DISCIPLINA CONCERNENTEIL RECLUTAMENTO

NORME IN MATERIA DI PERSONALEACCADEMICO E RIORDINO DELLA

DISCIPLINA CONCERNENTEIL RECLUTAMENTO

Art. 15. Art. 15.

(Settori concorsuali e settori

scientifico-disciplinari)

(Settori concorsuali e settori

scientifico-disciplinari)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge il Ministro, conproprio decreto di natura non regolamentare,

1. Entro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge il Ministro, conproprio decreto di natura non regolamentare,

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 45 –

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sentito il Consiglio universitario nazionale(CUN), definisce, secondo criteri di affinita, isettori concorsuali in relazione ai quali sisvolgono le procedure per il conseguimentodell’abilitazione di cui all’articolo 16. I settoriconcorsuali sono raggruppati in macrosettoriconcorsuali. Ciascun settore concorsuale puoessere articolato in settori scientifico-disci-plinari, che sono utilizzati esclusivamente perquanto previsto agli articoli 17, 19, 20 e 21della presente legge, nonche per la defini-zione degli ordinamenti didattici di cui al-l’articolo 17, commi 95 e seguenti, dellalegge 15 maggio 1997, n. 127.

sentito il Consiglio universitario nazionale(CUN), definisce, secondo criteri di affinita, isettori concorsuali in relazione ai quali sisvolgono le procedure per il conseguimentodell’abilitazione di cui all’articolo 16. I settoriconcorsuali sono raggruppati in macrosettoriconcorsuali. Ciascun settore concorsuale puoessere articolato in settori scientifico-disci-plinari, che sono utilizzati esclusivamente perquanto previsto agli articoli 18, 22, 23 e 24della presente legge, nonche per la defini-zione degli ordinamenti didattici di cui al-l’articolo 17, commi 95 e seguenti, dellalegge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Ai settori concorsuali afferiscono, insede di prima applicazione, almeno cinquantaprofessori di prima fascia e, a regime, almenotrenta professori di prima fascia.

2. Identico.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sonodefinite le modalita di revisione dei settoriconcorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquen-nale.

3. Identico.

Art. 16. Art. 16.

(Istituzione dell’abilitazionescientifica nazionale)

(Istituzione dell’abilitazionescientifica nazionale)

1. E istituita l’abilitazione scientifica na-zionale, di seguito denominata «abilitazione».L’abilitazione ha durata quadriennale e ri-chiede requisiti distinti per le funzioni diprofessore di prima e di seconda fascia. L’a-bilitazione attesta la qualificazione scientificache costituisce requisito necessario per l’ac-cesso alla prima e alla seconda fascia deiprofessori.

1. Identico.

2. Entro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, con uno o piuregolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,su proposta del Ministro, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze e con

2. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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il Ministro per la pubblica amministrazione el’innovazione, sono disciplinate le modalitadi espletamento delle procedure finalizzate alconseguimento dell’abilitazione, in confor-mita ai criteri di cui al comma 3.

3. I regolamenti di cui al comma 2 preve-dono:

3. Identico:

a) l’attribuzione dell’abilitazione conmotivato giudizio fondato sulla valutazioneanalitica dei titoli e delle pubblicazioniscientifiche, previa sintetica descrizione delcontributo individuale alle attivita di ricerca esviluppo svolte, ed espresso sulla base dicriteri e parametri differenziati per funzioni eper area disciplinare, definiti con decreto delMinistro;

a) identica;

b) la possibilita che il decreto di cuialla lettera a) prescriva un numero massi-mo di pubblicazioni che ciascun candidatopuo presentare ai fini del conseguimentodell’abilitazione, anche differenziato perfascia e per area disciplinare e in ogni casonon inferiore a dodici;

b) meccanismi di verifica quinquennaledell’adeguatezza e congruita dei criteri e pa-rametri di cui alla lettera a) e di revisione oadeguamento degli stessi con apposito de-creto ministeriale;

c) identica;

c) l’indizione, con frequenza annuale,delle procedure per il conseguimento del-l’abilitazione;

d) l’indizione obbligatoria, con fre-quenza annuale inderogabile, delle procedureper il conseguimento dell’abilitazione;

d) i termini e le modalita di espletamentodelle procedure di abilitazione, distinte persettori concorsuali, e l’individuazione di mo-dalita, anche informatiche, idonee a consen-tire la conclusione delle stesse entro cinquemesi dall’indizione; la garanzia della pub-blicita degli atti e dei giudizi espressi dallecommissioni giudicatrici;

e) identica;

e) l’istituzione per ciascun settore con-corsuale, senza oneri aggiuntivi a carico dellafinanza pubblica ed a carico delle di-sponibilita di bilancio degli atenei, di un’u-nica commissione nazionale di durata bien-

f) l’istituzione per ciascun settore con-corsuale, senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica ed a carico delledisponibilita di bilancio degli atenei, diun’unica commissione nazionale di durata

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 47: Riforma universita' 2010

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 47 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nale per le procedure di abilitazione allefunzioni di professore di prima e di secondafascia, mediante sorteggio di quattro com-missari all’interno di una lista di professoriordinari costituita ai sensi della lettera g) esorteggio di un commissario all’interno di unalista, curata dall’ANVUR, di studiosi e diesperti di pari livello in servizio presso uni-versita di un Paese aderente al-l’Organizzazione per la cooperazione e losviluppo economico (OCSE). La partecipa-zione alla commissione nazionale di cui allapresente lettera non da luogo alla corre-sponsione di compensi, emolumenti ed in-dennita;

biennale per le procedure di abilitazione allefunzioni di professore di prima e di secondafascia, mediante sorteggio di quattro com-missari all’interno di una lista di professoriordinari costituita ai sensi della lettera h) esorteggio di un commissario all’interno di unalista, curata dall’ANVUR, di studiosi e diesperti di pari livello in servizio presso uni-versita di un Paese aderente al-l’Organizzazione per la cooperazione e losviluppo economico (OCSE). La partecipa-zione alla commissione nazionale di cui allapresente lettera non da luogo alla corre-sponsione di compensi, emolumenti ed in-dennita;

f) il divieto che della commissione di cuialla lettera e) faccia parte piu di un commis-sario della stessa universita; la possibilita chei commissari in servizio presso atenei italianisiano, a richiesta, parzialmente esentati dallaordinaria attivita didattica, nell’ambito dellaprogrammazione didattica e senza oneri ag-giuntivi per la finanza pubblica; la corre-sponsione ai commissari in servizio all’esterodi un compenso determinato con decreto nonregolamentare del Ministro, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze;

g) il divieto che della commissione dicui alla lettera f) faccia parte piu di uncommissario della stessa universita; la possi-bilita che i commissari in servizio pressoatenei italiani siano, a richiesta, parzialmenteesentati dalla ordinaria attivita didattica, nel-l’ambito della programmazione didattica esenza oneri aggiuntivi per la finanza pub-blica; la corresponsione ai commissari inservizio all’estero di un compenso determi-nato con decreto non regolamentare del Mi-nistro, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze;

g) l’effettuazione del sorteggio di cuialla lettera e) all’interno di liste, una perciascun settore concorsuale e contenente inominativi dei professori ordinari apparte-nenti allo stesso che hanno presentato do-manda per esservi inclusi, corredata delladocumentazione concernente la propria atti-vita scientifica complessiva, con particolareriferimento all’ultimo quinquennio; l’in-clusione nelle liste dei soli professori positi-vamente valutati ai sensi dell’articolo 6,comma 5, ed in possesso di un curriculum,

reso pubblico per via telematica, coerente coni criteri e i parametri di cui alla lettera a) delpresente comma, riferiti alla fascia e al settoredi appartenenza;

h) l’effettuazione del sorteggio di cuialla lettera f) all’interno di liste, una perciascun settore concorsuale e contenente inominativi dei professori ordinari apparte-nenti allo stesso che hanno presentato do-manda per esservi inclusi, corredata delladocumentazione concernente la propria atti-vita scientifica complessiva, con particolareriferimento all’ultimo quinquennio; l’in-clusione nelle liste dei soli professori positi-vamente valutati ai sensi dell’articolo 6,comma 7, ed in possesso di un curriculum,

reso pubblico per via telematica, coerente coni criteri e i parametri di cui alla lettera a) delpresente comma, riferiti alla fascia e al settoredi appartenenza;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 48 –

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h) il sorteggio di cui alla lettera g) as-sicura che della commissione faccia partealmeno un commissario per ciascun settorescientifico-disciplinare, ricompreso nel setto-re concorsuale, al quale afferiscano almenotrenta professori ordinari; la commissione puoacquisire pareri scritti pro veritate sull’attivitascientifica dei candidati da parte di espertirevisori in possesso delle caratteristiche di cuialla lettera g); i pareri sono pubblici ed al-legati agli atti della procedura;

i) il sorteggio di cui alla lettera h) assi-cura che della commissione faccia parte al-meno un commissario per ciascun settorescientifico-disciplinare, ricompreso nel setto-re concorsuale, al quale afferiscano almenotrenta professori ordinari; la commissione puoacquisire pareri scritti pro veritate sull’attivitascientifica dei candidati da parte di espertirevisori in possesso delle caratteristiche di cuialla lettera h); i pareri sono pubblici ed al-legati agli atti della procedura;

i) il divieto per i commissari di far partecontemporaneamente di piu di una commis-sione di abilitazione e, per tre anni dallaconclusione del mandato, di commissioni peril conferimento dell’abilitazione relativa aqualunque settore concorsuale;

l) identica;

l) la preclusione, in caso di mancatoconseguimento dell’abilitazione, a parteciparealle procedure indette nel biennio successivoper l’attribuzione della stessa o per l’at-tribuzione dell’abilitazione alla funzione su-periore;

m) identica;

m) la valutazione dell’abilitazione cometitolo preferenziale per l’attribuzione deicontratti di insegnamento di cui all’articolo20, comma 2;

n) la valutazione dell’abilitazione cometitolo preferenziale per l’attribuzione deicontratti di insegnamento di cui all’articolo23, comma 2;

n) lo svolgimento delle procedure per ilconseguimento dell’abilitazione presso uni-versita dotate di idonee strutture e l’indivi-duazione delle procedure per la scelta dellestesse; le universita prescelte assicurano lestrutture e il supporto di segreteria nei limitidelle risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili e sostengono gli oneri relativi alfunzionamento di ciascuna commissione; ditale onere si tiene conto nella ripartizione delfondo di finanziamento ordinario.

o) identica.

4. Il conseguimento dell’abilitazionescientifica non costituisce titolo di idoneita neda alcun diritto relativamente al reclutamentoin ruolo o alla promozione presso un’uni-versita al di fuori delle procedure previstedall’articolo 17.

4. Il conseguimento dell’abilitazionescientifica non costituisce titolo di idoneita neda alcun diritto relativamente al reclutamentoin ruolo o alla promozione presso un’uni-versita al di fuori delle procedure previstedall’articolo 18.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 49: Riforma universita' 2010

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 49 –

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Art. 17.

(Equipollenze)

1. I diplomi delle scuole dirette a fini

speciali istituite ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 10 marzo

1982, n. 162, riconosciuti al termine di un

corso di durata triennale, e i diplomi uni-

versitari istituiti ai sensi della legge 19

novembre 1990, n. 341, purche della me-

desima durata, sono equipollenti alle lau-

ree di cui all’articolo 3, comma 1, lettera

a), del regolamento di cui al decreto del

Ministro dell’universita e della ricerca

scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,

n. 509.

2. Ai diplomati di cui al comma 1 com-

pete la qualifica accademica di «dottore»

prevista per i laureati di cui all’articolo 13,

comma 7, del decreto del Ministro dell’i-

struzione, dell’universita e della ricerca 22

ottobre 2004, n. 270.

3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini

speciali, istituiti ai sensi del citato decreto

del Presidente della Repubblica n. 162 del

1982, e ai diplomi universitari istituiti ai

sensi della citata legge n. 341 del 1990, di

durata inferiore a tre anni, si applicano le

disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3,

del citato regolamento di cui al decreto del

Ministro dell’universita e della ricerca

scientifica e tecnologica n. 509 del 1999.

4. Con decreto del Ministro, da emanare

entro centoventi giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, e

identificata l’attuale classe di appartenenza

del titolo di laurea a cui fanno riferimento i

diplomi universitari rilasciati dalle scuole

dirette a fini speciali e i diplomi universi-

tari dell’ordinamento previgente.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 50: Riforma universita' 2010

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 50 –

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Art. 17. Art. 18.

(Chiamata dei professori) (Chiamata dei professori)

1. Le universita, con proprio regolamentoadottato ai sensi della legge 9 maggio 1989,n. 168, disciplinano la chiamata dei professoridi prima e di seconda fascia nel rispetto deiprincipi enunciati dalla Carta europea dei ri-cercatori, di cui alla raccomandazione dellaCommissione delle Comunita europee n. 251dell’11 marzo 2005, e specificamente deiseguenti criteri:

1. Le universita, con proprio regolamentoadottato ai sensi della legge 9 maggio 1989,n. 168, disciplinano, nel rispetto del codiceetico, la chiamata dei professori di prima e diseconda fascia nel rispetto dei princıpi enun-ciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cuialla raccomandazione della Commissionedelle Comunita europee n. 251 dell’11 marzo2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicita del procedimento di chia-mata sul sito dell’ateneo e su quelli del Mi-nistero e dell’Unione europea; specificazionedel settore concorsuale e di un eventualeprofilo esclusivamente tramite indicazione diuno o piu settori scientifico-disciplinari; in-formazioni dettagliate sulle specifiche fun-zioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trat-tamento economico e previdenziale;

a) identica;

b) ammissione al procedimento, fattosalvo quanto previsto dall’articolo 25, comma7, di studiosi in possesso dell’abilitazione peril settore concorsuale e per le funzioni og-getto del procedimento, ovvero per funzionisuperiori purche non gia titolari delle mede-sime funzioni superiori. Ai procedimenti perla chiamata di professori di prima e di se-conda fascia possono partecipare altresı iprofessori, rispettivamente, di prima e di se-conda fascia gia in servizio alla data di en-trata in vigore della presente legge, nonchegli studiosi stabilmente impegnati all’esteroin attivita di ricerca o insegnamento a livellouniversitario in posizioni di livello pari aquelle oggetto del bando, sulla base di tabelledi corrispondenza definite dal Ministro, sen-tito il CUN;

b) ammissione al procedimento, fattosalvo quanto previsto dall’articolo 29, comma8, di studiosi in possesso dell’abilitazione peril settore concorsuale e per le funzioni og-getto del procedimento, ovvero per funzionisuperiori purche non gia titolari delle mede-sime funzioni superiori. Ai procedimenti perla chiamata di professori di prima e di se-conda fascia possono partecipare altresı iprofessori, rispettivamente, di prima e di se-conda fascia gia in servizio alla data di en-trata in vigore della presente legge, nonchegli studiosi stabilmente impegnati all’esteroin attivita di ricerca o insegnamento a livellouniversitario in posizioni di livello pari aquelle oggetto del bando, sulla base di tabelledi corrispondenza, aggiornate ogni tre anni,definite dal Ministro, sentito il CUN. In ognicaso, ai procedimenti per la chiamata, dicui al presente articolo, non possono par-tecipare coloro che abbiano un grado diparentela o di affinita, fino al quarto grado

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 51: Riforma universita' 2010

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 51 –

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compreso, con un professore appartenenteal dipartimento o alla struttura che effet-tua la chiamata ovvero con il rettore, ildirettore generale o un componente delconsiglio di amministrazione dell’ateneo;

c) applicazione dei criteri di cui allalettera b), ultimo periodo, in relazione alconferimento degli assegni di ricerca di cuiall’articolo 22 e alla stipulazione dei con-tratti di cui all’articolo 24 e di contratti aqualsiasi titolo erogati dall’ateneo;

c) valutazione delle pubblicazioniscientifiche e del curriculum degli studiosi dicui alla lettera b). Le universita possono ac-certare, oltre alla qualificazione scientificadell’aspirante, anche le competenze lingui-stiche necessarie in relazione al profilo plu-rilingue dell’ateneo ovvero alle esigenze di-dattiche dei corsi di studio in lingua estera;

d) valutazione delle pubblicazioniscientifiche, del curriculum e dell’attivitadidattica degli studiosi di cui alla lettera b).Le universita possono stabilire il numeromassimo delle pubblicazioni in conformitaa quanto prescritto dal decreto di cui al-l’articolo 16, comma 3, lettera b), e accer-tare, oltre alla qualificazione scientifica del-l’aspirante, anche le competenze linguistichenecessarie in relazione al profilo plurilinguedell’ateneo ovvero alle esigenze didattichedei corsi di studio in lingua estera;

d) formulazione della proposta di chia-mata da parte del dipartimento con voto fa-vorevole della maggioranza assoluta dei pro-fessori di prima fascia e approvazione dellastessa con delibera del consiglio di ammini-strazione.

e) formulazione della proposta di chia-mata da parte del dipartimento con voto fa-vorevole della maggioranza assoluta dei pro-fessori di prima fascia per la chiamata diprofessori di prima fascia, e dei professoridi prima e di seconda fascia per la chia-mata dei professori di seconda fascia, eapprovazione della stessa con delibera delconsiglio di amministrazione.

2. Nell’ambito delle disponibilita di bi-lancio di ciascun ateneo i procedimenti per lachiamata dei professori di prima e di secondafascia di cui al comma 1, nonche per l’at-tribuzione dei contratti di cui all’articolo 21,di ciascun ateneo statale sono effettuati sullabase della programmazione triennale di cuiall’articolo 1, comma 105, della legge 30dicembre 2004, n. 311, e di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,convertito, con modificazioni, dalla legge 31marzo 2005, n. 43, nonche delle disposizioni

2. Nell’ambito delle disponibilita di bi-lancio di ciascun ateneo i procedimenti per lachiamata dei professori di prima e di secondafascia di cui al comma 1, nonche per l’at-tribuzione dei contratti di cui all’articolo 24,di ciascun ateneo statale sono effettuati sullabase della programmazione triennale di cuiall’articolo 1, comma 105, della legge 30dicembre 2004, n. 311, e di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,convertito, con modificazioni, dalla legge 31marzo 2005, n. 43, nonche delle disposizioni

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 52 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di cui all’articolo 5, comma 4, lettera d), dellapresente legge. La programmazione assicurala sostenibilita nel tempo degli oneri sti-pendiali, compresi i maggiori oneri derivantidall’attribuzione degli scatti stipendiali, dagliincrementi annuali e dalla dinamica di pro-gressione di carriera del personale. La pro-grammazione assicura altresı la copertura fi-nanziaria degli oneri derivanti da quantoprevisto dall’articolo 21, comma 5.

di cui all’articolo 5, comma 4, lettera d), dellapresente legge. La programmazione assicurala sostenibilita nel tempo degli oneri sti-pendiali, compresi i maggiori oneri derivantidall’attribuzione degli scatti stipendiali, dagliincrementi annuali e dalla dinamica di pro-gressione di carriera del personale. La pro-grammazione assicura altresı la copertura fi-nanziaria degli oneri derivanti da quantoprevisto dall’articolo 24, comma 5.

3. Gli oneri derivanti dalla chiamata diprofessori di cui al comma 1 e dall’at-tribuzione dei contratti di cui all’articolo 21possono essere a carico totale di altri soggettipubblici e di soggetti privati, previa stipula diconvenzioni di durata almeno quindicennaleper i professori e i ricercatori titolari del se-condo contratto di cui all’articolo 21, comma5, ovvero di durata almeno pari a quella delcontratto per i ricercatori.

3. Gli oneri derivanti dalla chiamata diprofessori di cui al comma 1 e dall’at-tribuzione dei contratti di cui all’articolo 24possono essere a carico totale di altri soggettipubblici e di soggetti privati, previa stipula diconvenzioni di durata almeno quindicennaleper i professori e i ricercatori titolari del se-condo contratto di cui all’articolo 24, comma5, ovvero di durata almeno pari a quella delcontratto per i ricercatori.

4. Ciascuna universita statale, nell’ambitodella programmazione triennale, vincola lerisorse corrispondenti ad almeno un quintodei posti disponibili di professore di ruolo allachiamata di coloro che nell’ultimo triennionon hanno prestato servizio, o non sono statititolari di assegni di ricerca ovvero iscritti acorsi universitari nell’universita stessa.

4. Identico.

5. La partecipazione ai gruppi e ai progettidi ricerca delle universita, qualunque ne sial’ente finanziatore, e lo svolgimento delleattivita di ricerca presso le universita sonoriservati esclusivamente:

5. Identico:

a) ai professori e ai ricercatori universi-tari, anche a tempo determinato;

a) identica;

b) ai titolari degli assegni di ricerca dicui all’articolo 19;

b) ai titolari degli assegni di ricerca dicui all’articolo 22;

c) agli studenti dei corsi di dottorato diricerca, nonche a studenti di corsi di laureamagistrale nell’ambito di specifiche attivitaformative;

c) identica;

d) ai professori a contratto di cui al-l’articolo 20;

d) ai professori a contratto di cui al-l’articolo 23;

e) al personale tecnico-amministrativo inservizio a tempo indeterminato presso le

e) identica;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 53 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

universita purche in possesso di specifichecompetenze nel campo della ricerca;

f) ai dipendenti di altre amministrazionipubbliche, di enti pubblici o privati, di im-prese, ovvero a titolari di borse di studio o diricerca banditi da tali amministrazioni, enti oimprese, purche sulla base di specificheconvenzioni e senza oneri finanziari per l’u-niversita ad eccezione dei costi diretti relativiallo svolgimento dell’attivita di ricerca e de-gli eventuali costi assicurativi.

f) identica.

6. Alla partecipazione ai progetti di ricercafinanziati dall’Unione europea o da altreistituzioni straniere, internazionali o so-vranazionali, e allo svolgimento delle relativeattivita si applicano le norme previste dairelativi bandi.

6. Identico.

Art. 19.

(Disposizioni in materiadi dottorato di ricerca)

1. All’articolo 4 della legge 3 luglio 1998,n. 210, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) il comma 2 e sostituito dal seguente:

«2. I corsi di dottorato di ricerca sonoistituiti, previo accreditamento da parte delMinistro dell’istruzione, dell’universita edella ricerca, su conforme parere del-l’Agenzia nazionale di valutazione del si-stema universitario e della ricerca (AN-VUR), dalle universita, dagli istituti diistruzione universitaria ad ordinamentospeciale e da qualificate istituzioni italianedi formazione e ricerca avanzate. I corsipossono essere altresı istituiti da consorzitra universita o tra universita ed enti diricerca pubblici e privati di alta qualifica-zione, fermo restando in tal caso il rilasciodel relativo titolo accademico da partedelle istituzioni universitarie. Le modalita

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 54 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di accreditamento delle sedi e dei corsi di

dottorato, quale condizione necessaria ai

fini dell’istituzione e dell’attivazione dei

corsi, e le condizioni di eventuale revoca

dell’accreditamento, nonche le modalita di

individuazione delle qualificate istituzioni

italiane di formazione e ricerca di cui al

primo periodo, sono disciplinate con de-

creto del Ministro dell’istruzione, del-

l’universita e della ricerca, su proposta

dell’ANVUR. Il medesimo decreto defini-

sce altresı i criteri e i parametri sulla base

dei quali i soggetti accreditati disciplinano,

con proprio regolamento, l’istituzione dei

corsi di dottorato, le modalita di accesso e

di conseguimento del titolo, gli obiettivi

formativi e il relativo programma di studi,

la durata, il contributo per l’accesso e la

frequenza, il numero, le modalita di con-

ferimento e l’importo delle borse di studio

di cui al comma 5, nonche le convenzioni di

cui al comma 4»;

b) al comma 5, lettera c):

1) le parole: «comunque non infe-

riore alla meta dei dottorandi» sono sop-

presse;

2) dopo le parole: «borse di studio

da assegnare» sono inserite le seguenti: «e

dei contratti di apprendistato di cui al-

l’articolo 50 del decreto legislativo 10 set-

tembre 2003, n. 276, e successive modifi-

cazioni, da stipulare»;

c) dopo il comma 6 e inserito il se-

guente:

«6-bis. E consentita la frequenza con-

giunta del corso di specializzazione medica

e del corso di dottorato di ricerca. In caso

di frequenza congiunta, la durata del corso

di dottorato e ridotta ad un minimo di due

anni»;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 55 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) e aggiunto, in fine, il seguentecomma:

«8-bis. Il titolo di dottore di ricerca eabbreviato con le diciture: "Dott. Ric."ovvero "Ph.D."».

2. La disposizione di cui al numero 1)della lettera b) del comma 1 del presentearticolo acquista efficacia a decorrere dalladata di entrata in vigore del decreto delMinistro di cui al comma 2 dell’articolo 4della legge 3 luglio 1998, n. 210, come so-stituito dalla lettera a) del medesimo com-ma 1 del presente articolo.

3. All’articolo 2, primo comma, dellalegge 13 agosto 1984, n. 476, e successivemodificazioni, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «ecollocato a domanda» sono inserite le se-guenti: «, compatibilmente con le esigenzedell’amministrazione,».

b) sono aggiunti, in fine, i seguentiperiodi: «Non hanno diritto al congedostraordinario, con o senza assegni, i pub-blici dipendenti che abbiano gia conseguitoil titolo di dottore di ricerca, ne i pubblicidipendenti che siano stati iscritti a corsi didottorato per almeno un anno accademico,beneficiando di detto congedo. I congedistraordinari e i connessi benefıci in godi-mento alla data di entrata in vigore dellapresente disposizione sono mantenuti».

Art. 18. Art. 20.

(Valutazione tra pari per la selezione deiprogetti di ricerca)

(Valutazione tra pari per la selezione deiprogetti di ricerca)

1. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, da emanare, di concertocon il Ministro e con il Ministro della salute,entro sessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, si provvede, a

1. Con decreto del Presidente del Consigliodei ministri, da emanare, di concerto con ilMinistro e con il Ministro della salute, entrosessanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, si provvede, a valere

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 56 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

valere sulle risorse finanziarie, umane estrumentali disponibili a legislazione vigente,per un periodo sperimentale di tre anni adapplicare il principio della tecnica di valuta-zione tra pari, svolta da comitati composti peralmeno un terzo da professionisti operantiall’estero, ai fini della selezione di tutti iprogetti di ricerca, finanziati a carico dellerisorse di cui all’autorizzazione di spesa re-cata dall’articolo 12 del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502, e successive modifi-cazioni, e a carico del Fondo per gli inve-stimenti nella ricerca scientifica e tecnologi-ca, di cui all’articolo 1, comma 870, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma re-stando la possibilita di una disciplina parti-colare in relazione al Fondo per le agevola-zioni alla ricerca, di cui all’articolo 5 deldecreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.Restano ferme le norme di cui all’articolo 1,commi 814 e 815, della legge 27 dicembre2006, n. 296, e successive modificazioni, eall’articolo 2, commi 313, 314 e 315, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresıfatti salvi, nel rispetto, ove possibile, delprincipio della tecnica di valutazione tra pari,i vincoli gia previsti di destinazione di quotedei suddetti stanziamenti in favore di de-terminati settori, ambiti di soggetti o finalita.

sulle risorse finanziarie, umane e strumentalidisponibili a legislazione vigente, per un pe-riodo sperimentale di tre anni ad applicare ilprincipio della tecnica di valutazione tra pari,svolta da comitati composti per almeno unterzo da studiosi operanti all’estero, ai finidella selezione di tutti i progetti di ricerca,finanziati a carico delle risorse di cui al-l’autorizzazione di spesa recata dall’articolo12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, e successive modificazioni, e a caricodel Fondo per gli investimenti nella ricercascientifica e tecnologica, di cui all’articolo 1,comma 870, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, ferma restando la possibilita di unadisciplina particolare in relazione al Fondoper le agevolazioni alla ricerca, di cui al-l’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio1999, n. 297. Restano ferme le norme di cuiall’articolo 1, commi 814 e 815, della legge27 dicembre 2006, n. 296, e successive mo-dificazioni, e all’articolo 2, commi 313, 314 e315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.Sono altresı fatti salvi, nel rispetto, ove pos-sibile, del principio della tecnica di valuta-zione tra pari, i vincoli gia previsti di de-stinazione di quote dei suddetti stanziamentiin favore di determinati settori, ambiti disoggetti o finalita.

2. All’articolo 2, comma 313, della legge24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:«italiana o straniera,» sono inserite le se-guenti: «in maggioranza».

2. Identico.

Art. 21.

(Comitato nazionale dei garantiper la ricerca)

1. Al fine di promuovere la qualita dellaricerca e assicurare il buon funzionamentodelle procedure di valutazione tra paripreviste dall’articolo 20, e istituito il Co-mitato nazionale dei garanti per la ricerca

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 57 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(CNGR). Il CNGR e composto da settestudiosi, italiani o stranieri, di elevataqualificazione scientifica internazionale,appartenenti a una pluralita di aree disci-plinari, tra i quali almeno due donne e dueuomini, nominati dal Ministro, il qualesceglie in un elenco composto da non menodi dieci e non piu di quindici persone de-finito da un comitato di selezione. Il comi-tato di selezione, istituito con decreto delMinistro, e composto da cinque membri dialta qualificazione, designati, uno ciascuno,dal Ministro, dal presidente del Consigliodirettivo dell’ANVUR, dal vice presidentedel Comitato di esperti per la politica dellaricerca (CEPR), dal presidente del-l’European Research Council, dal presi-dente dell’European Science Foundation.

2. Il CNGR indica criteri generali per leattivita di valutazione dei risultati, tenendoin massima considerazione le racco-mandazioni approvate da organismi inter-nazionali cui l’Italia aderisce in virtu diconvenzioni e trattati; nomina gli studiosiche fanno parte dei comitati di selezione dicui al comma 1 dell’articolo 20 e coordinale attivita dei comitati suddetti; subentraalla commissione di cui all’articolo 3,comma 1, del decreto del Ministro dell’i-struzione, dell’universita e della ricerca 26marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 173 del 26 luglio 2004, nonche allacommissione di garanzia prevista per iprogrammi di ricerca di interesse nazio-nale. Le predette commissioni sono sop-presse dalla data in cui sono nominati icomponenti del CNGR. Con specifici ac-cordi di programma dotati di adeguatacopertura degli oneri da essi derivanti, ilCNGR puo provvedere all’espletamentodelle procedure di selezione dei progetti oprogrammi di ricerca attivati da entipubblici o privati. Nell’esercizio delle suefunzioni, il CNGR si avvale delle risorse

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 58 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

umane, strumentali e finanziarie del Mi-nistero relative alle attivita contemplatedal presente comma.

3. La spesa per il funzionamento delCNGR e per i compensi relativi alle pro-cedure di selezione e valutazione dei pro-getti di ricerca e compresa nell’ambito deifondi riguardanti il finanziamento deiprogetti o programmi di ricerca, per unimporto massimo non superiore al 3 percento dei predetti fondi, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica. Ildecreto del Ministro che nomina i compo-nenti del CNGR determina le indennitaspettanti ai suoi componenti.

4. Il CNGR definisce le proprie regole diorganizzazione e funzionamento ed eleggeal proprio interno il presidente, a maggio-ranza dei due terzi dei suoi componenti. Idipendenti pubblici possono essere collocatiin aspettativa per la durata del mandato. Icomponenti del CNGR restano in caricaper un triennio e non possono essere nuo-vamente nominati prima che siano tra-scorsi almeno cinque anni. Essi cessanoautomaticamente dalla carica al compi-mento del settantesimo anno di eta. Se unodei componenti cessa dalla carica primadella scadenza del proprio mandato, ilcomponente che viene nominato in so-stituzione resta in carica per la durata re-sidua del mandato. Il predetto componentee scelto dal Ministro nello stesso elenco dicui al secondo periodo del comma 1.

5. In sede di prima applicazione, me-diante sorteggio, sono individuati duecomponenti del CNGR che durano in ca-rica due anni e tre componenti che duranoin carica tre anni. Il CNGR predisponerapporti specifici sull’attivita svolta e unarelazione annuale in materia di valutazionedella ricerca, che trasmette al Ministro, ilquale cura la pubblicazione e la diffusionedei rapporti e delle relazioni del CNGR.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 59 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 19. Art. 22.

(Assegni di ricerca) (Assegni di ricerca)

1. Le universita, le istituzioni e gli entipubblici di ricerca e sperimentazione, l’A-genzia nazionale per le nuove tecnologie,l’energia e lo sviluppo economico sostenibile(ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI),nonche le istituzioni il cui diploma di perfe-zionamento scientifico e stato riconosciutoequipollente al titolo di dottore di ricerca aisensi dell’articolo 74, quarto comma, del de-creto del Presidente della Repubblica 11 lu-glio 1980, n. 382, nell’ambito delle relativedisponibilita di bilancio, possono conferireassegni per lo svolgimento di attivita di ri-cerca. I bandi, resi pubblici anche per viatelematica sui siti dell’ateneo, del Ministero edell’Unione europea, contengono informa-zioni dettagliate sulle specifiche funzioni, suidiritti e i doveri relativi alla posizione e sultrattamento economico e previdenziale spet-tante.

1. Le universita, le istituzioni e gli entipubblici di ricerca e sperimentazione, l’A-genzia nazionale per le nuove tecnologie,l’energia e lo sviluppo economico sostenibile(ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI),nonche le istituzioni il cui diploma di perfe-zionamento scientifico e stato riconosciutoequipollente al titolo di dottore di ricerca aisensi dell’articolo 74, quarto comma, del de-creto del Presidente della Repubblica 11 lu-glio 1980, n. 382, nell’ambito delle relativedisponibilita di bilancio, possono conferireassegni per lo svolgimento di attivita di ri-cerca. I bandi, resi pubblici anche per viatelematica sui siti dell’ateneo, ente o istitu-zione, del Ministero e dell’Unione europea,contengono informazioni dettagliate sullespecifiche funzioni, sui diritti e i doveri re-lativi alla posizione e sul trattamento econo-mico e previdenziale spettante.

2. Possono essere destinatari degli assegnistudiosi in possesso di curriculum scientificoprofessionale idoneo allo svolgimento di at-tivita di ricerca, con esclusione del personaledi ruolo dei soggetti di cui al comma 1. Imedesimi soggetti possono stabilire che ildottorato di ricerca o titolo equivalente con-seguito all’estero ovvero, per i settori inte-ressati, il titolo di specializzazione di areamedica corredato da una adeguata produzionescientifica, costituiscono requisito ob-bligatorio per l’ammissione al bando.

2. Possono essere destinatari degli assegnistudiosi in possesso di curriculum scientificoprofessionale idoneo allo svolgimento di at-tivita di ricerca, con esclusione del personaledi ruolo dei soggetti di cui al comma 1. Imedesimi soggetti possono stabilire che ildottorato di ricerca o titolo equivalente con-seguito all’estero ovvero, per i settori inte-ressati, il titolo di specializzazione di areamedica corredato di una adeguata produzionescientifica, costituiscono requisito ob-bligatorio per l’ammissione al bando; in as-senza di tale disposizione, i suddetti titolicostituiscono titolo preferenziale ai finidell’attribuzione degli assegni.

3. Gli assegni possono avere una duratacompresa tra uno e tre anni, sono rinnovabilie non cumulabili con borse di studio a qual-siasi titolo conferite, ad eccezione di quelleconcesse da istituzioni nazionali o straniere

3. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 60: Riforma universita' 2010

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 60 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

utili ad integrare, con soggiorni all’estero,l’attivita di ricerca dei titolari. La duratacomplessiva dei rapporti instaurati ai sensi delpresente articolo, compresi gli eventuali rin-novi, non puo comunque essere superiore aquattro anni, ad esclusione del periodo in cuil’assegno e stato fruito in coincidenza con ildottorato di ricerca, nel limite massimo delladurata legale del relativo corso. La titolaritadell’assegno non e compatibile con la parte-cipazione a corsi di laurea, laurea speciali-stica o magistrale, dottorato di ricerca conborsa o specializzazione medica, in Italia oall’estero, e comporta il collocamento inaspettativa senza assegni per il dipendente inservizio presso amministrazioni pubbliche.

4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinanole modalita di conferimento degli assegni conapposito regolamento, prevedendo la possi-bilita di attribuire gli stessi mediante le se-guenti procedure:

4. Identico:

a) pubblicazione di un unico bando re-lativo alle aree scientifiche di interesse del-l’ateneo, seguito dalla presentazione diretta-mente dai candidati dei progetti di ricerca,corredati dai titoli e dalle pubblicazioni evalutati da parte di un’unica commissione chepuo avvalersi, senza oneri aggiuntivi a caricodella finanza pubblica, di esperti revisori dielevata qualificazione italiani o stranieriesterni all’ateneo, e che formula, sulla basedei punteggi attribuiti, una graduatoria perciascuna delle aree interessate;

a) pubblicazione di un unico bando re-lativo alle aree scientifiche di interesse delsoggetto che intende conferire assegni perattivita di ricerca, seguito dalla presenta-zione direttamente dai candidati dei progettidi ricerca, corredati dei titoli e delle pub-blicazioni e valutati da parte di un’unicacommissione, che puo avvalersi, senza oneriaggiuntivi a carico della finanza pubblica, diesperti revisori di elevata qualificazione ita-liani o stranieri esterni al soggetto medesi-mo, e che formula, sulla base dei punteggiattribuiti, una graduatoria per ciascuna dellearee interessate;

b) pubblicazione di bandi relativi a spe-cifici programmi di ricerca dotati di proprifinanziamenti, secondo procedure stabilitedall’ateneo.

b) pubblicazione di bandi relativi a spe-cifici programmi di ricerca dotati di proprifinanziamenti, secondo procedure stabilitedal soggetto che intende conferire assegniper attivita di ricerca.

5. I soggetti di cui al comma 1, conproprio regolamento, possono riservareuna quota di assegni di ricerca a studiosi

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 61 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

italiani o stranieri che hanno conseguito ildottorato di ricerca, o titolo equivalente,all’estero ovvero a studiosi stranieri chehanno conseguito il dottorato di ricerca inItalia.

5. Agli assegni di cui al presente articolo siapplicano, in materia fiscale, le disposizionidi cui all’articolo 4 della legge 13 agosto1984, n. 476, nonche, in materia previ-denziale, quelle di cui all’articolo 2, commi26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995,n. 335, e successive modificazioni, in materiadi astensione obbligatoria per maternita, ledisposizioni di cui al decreto del Ministro dellavoro e della previdenza sociale 12 luglio2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia dicongedo per malattia, l’articolo 1, comma788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, esuccessive modificazioni.

6. A decorrere dall’anno 2011, agli as-segni di cui al presente articolo si applicano,in materia fiscale, le disposizioni di cui al-l’articolo 4 della legge 13 agosto 1984,n. 476, nonche, in materia previdenziale,quelle di cui all’articolo 2, commi 26 e se-guenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, esuccessive modificazioni, in materia diastensione obbligatoria per maternita, le di-sposizioni di cui al decreto del Ministro dellavoro e della previdenza sociale 12 luglio2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia dicongedo per malattia, l’articolo 1, comma788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, esuccessive modificazioni. Nel periodo diastensione obbligatoria per maternita,l’indennita corrisposta dall’INPS ai sensidell’articolo 5 del citato decreto 12 luglio2007 e integrata dall’universita fino aconcorrenza dell’intero importo dell’asse-gno di ricerca.

6. L’importo degli assegni di cui al pre-sente articolo e determinato dall’ateneo, sullabase di un importo minimo stabilito con de-creto del Ministro.

7. L’importo degli assegni di cui al pre-sente articolo e determinato dal soggetto cheintende conferire gli assegni medesimi,sulla base di un importo minimo stabilito condecreto del Ministro.

7. Gli assegni non danno luogo a diritti inordine all’accesso ai ruoli dei soggetti di cuial comma 1.

8. Identico.

8. La durata complessiva dei rapporti in-staurati con i titolari degli assegni di cui alpresente articolo e dei contratti di cui al-l’articolo 21, intercorsi anche con atenei di-versi, statali, non statali o telematici, nonchecon gli enti di cui al comma 1 del presentearticolo, con il medesimo soggetto, non puoin ogni caso superare i dieci anni, anche noncontinuativi. Ai fini della durata dei predetti

9. La durata complessiva dei rapporti in-staurati con i titolari degli assegni di cui alpresente articolo e dei contratti di cui al-l’articolo 24, intercorsi anche con atenei di-versi, statali, non statali o telematici, nonchecon gli enti di cui al comma 1 del presentearticolo, con il medesimo soggetto, non puoin ogni caso superare i dodici anni, anche noncontinuativi. Ai fini della durata dei predetti

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 62 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rapporti non rilevano i periodi trascorsi inaspettativa per maternita o per motivi di sa-lute secondo la normativa vigente.

rapporti non rilevano i periodi trascorsi inaspettativa per maternita o per motivi di sa-lute secondo la normativa vigente.

Art. 20. Art. 23.

(Contratti per attivita di insegnamento) (Contratti per attivita di insegnamento)

1. Le universita, anche sulla base di spe-cifiche convenzioni con gli enti pubblici e leistituzioni di ricerca di cui all’articolo 8 delregolamento di cui al decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993,n. 593, possono stipulare contratti, a titologratuito o oneroso, per attivita di inse-gnamento al fine di avvalersi della col-laborazione di esperti di alta qualificazione inpossesso di un significativo curriculumscientifico o professionale. I predetti contrattisono stipulati dal rettore, su proposta deicompetenti organi accademici. I contratti atitolo gratuito possono essere stipulati esclu-sivamente con soggetti in possesso di unreddito da lavoro autonomo o dipendente,fermi restando i requisiti richiesti.

1. Le universita, anche sulla base di spe-cifiche convenzioni con gli enti pubblici e leistituzioni di ricerca di cui all’articolo 8 delregolamento di cui al decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993,n. 593, possono stipulare contratti della du-rata di un anno accademico e rinnovabiliannualmente per un periodo massimo dicinque anni, a titolo gratuito o oneroso, perattivita di insegnamento al fine di avvalersidella collaborazione di esperti di alta quali-ficazione in possesso di un significativo cur-riculum scientifico o professionale, che sianodipendenti da altre amministrazioni, enti oimprese, ovvero titolari di pensione, ovverolavoratori autonomi in possesso di un red-dito annuo non inferiore a 40.000 eurolordi. I predetti contratti sono stipulati dalrettore, su proposta dei competenti organiaccademici. I contratti a titolo gratuito pos-sono essere stipulati esclusivamente consoggetti in possesso di un reddito da lavoroautonomo o dipendente, fermi restando i re-quisiti richiesti. I contratti a titolo gratuito,ad eccezione di quelli stipulati nell’ambitodi convenzioni con enti pubblici, non pos-sono superare, nell’anno accademico, il 5per cento dell’organico dei professori e ri-cercatori di ruolo in servizio presso l’ate-neo.

2. Fermo restando l’affidamento a titolooneroso o gratuito di incarichi di inse-gnamento al personale docente e ricercatoreuniversitario, le universita possono, altresı,stipulare contratti a titolo oneroso, nel-l’ambito delle proprie disponibilita di bi-

2. Fermo restando l’affidamento a titolooneroso o gratuito di incarichi di inse-gnamento al personale docente e ricercatoreuniversitario, le universita possono, altresı,stipulare contratti a titolo oneroso, nel-l’ambito delle proprie disponibilita di bi-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 63 –

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lancio, per fare fronte a specifiche esigenzedidattiche, anche integrative, con soggetti inpossesso di adeguati requisiti scientifici eprofessionali. Il possesso del titolo di dottoredi ricerca, della specializzazione medica,dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenticonseguiti all’estero, costituisce titolo prefe-renziale ai fini dell’attribuzione dei predetticontratti. I contratti sono attribuiti previoespletamento di procedure disciplinate conregolamenti di ateneo, che assicurino la va-lutazione comparativa dei candidati e lapubblicita degli atti. Il trattamento economicospettante ai titolari dei predetti contratti edeterminato, entro tre mesi dalla data di en-trata in vigore della presente legge, con de-creto del Ministro, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze.

lancio, per fare fronte a specifiche esigenzedidattiche, anche integrative, con soggetti inpossesso di adeguati requisiti scientifici eprofessionali. Il possesso del titolo di dottoredi ricerca, della specializzazione medica,dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenticonseguiti all’estero, costituisce titolo prefe-renziale ai fini dell’attribuzione dei predetticontratti. I contratti sono attribuiti previoespletamento di procedure disciplinate conregolamenti di ateneo, nel rispetto del codiceetico, che assicurino la valutazione compa-rativa dei candidati e la pubblicita degli atti.Il trattamento economico spettante ai titolaridei predetti contratti e determinato, entro tremesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, con decreto del Ministro, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze.

3. Al fine di favorire l’internaziona-lizzazione, le universita possono attribuire,nell’ambito delle proprie disponibilita dibilancio o utilizzando fondi donati ad hocda privati, imprese o fondazioni, inse-gnamenti a contratto a docenti, studiosi oprofessionisti stranieri di chiara fama. Iltrattamento economico e stabilito dal con-siglio di amministrazione sulla base di unadeguato confronto con incarichi similiattribuiti da altre universita europee. Laproposta dell’incarico e formulata al con-siglio di amministrazione dal rettore, pre-vio parere del senato accademico e pub-blicizzazione del curriculum del candidatonel sito internet dell’universita.

4. La stipulazione di contratti per atti-vita di insegnamento ai sensi del presentearticolo non da luogo a diritti in ordineall’accesso ai ruoli universitari.

Art. 21. Art. 24.

(Ricercatori a tempo determinato) (Ricercatori a tempo determinato)

1. Nell’ambito delle risorse disponibili perla programmazione, al fine di svolgere attivita

1. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 64 –

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di ricerca, di didattica, di didattica integrativae di servizio agli studenti, le universita pos-sono stipulare contratti di lavoro subordinatoa tempo determinato. Il contratto stabilisce,sulla base dei regolamenti di ateneo, le mo-dalita di svolgimento delle attivita di didatti-ca, di didattica integrativa e di servizio aglistudenti nonche delle attivita di ricerca.

2. I destinatari sono scelti mediante pro-cedure pubbliche di selezione disciplinatedalle universita con regolamento ai sensidella legge 9 maggio 1989, n. 168, nel ri-spetto dei princıpi enunciati dalla Carta eu-ropea dei ricercatori, di cui alla racco-mandazione della Commissione delle Comu-nita europee n. 251 dell’11 marzo 2005, especificamente dei seguenti criteri:

2. Identico:

a) pubblicita dei bandi sul sito del-l’ateneo e su quelli del Ministero e del-l’Unione europea; specificazione del settoreconcorsuale e di un eventuale profilo esclu-sivamente tramite indicazione di uno o piusettori scientifico-disciplinari; informazionidettagliate sulle specifiche funzioni, sui dirittie i doveri e sul relativo trattamento econo-mico e previdenziale;

a) pubblicita dei bandi sul sito del-l’ateneo e su quelli del Ministero e del-l’Unione europea; specificazione del settoreconcorsuale e di un eventuale profilo esclu-sivamente tramite indicazione di uno o piusettori scientifico-disciplinari; informazionidettagliate sulle specifiche funzioni, sui dirittie i doveri e sul relativo trattamento econo-mico e previdenziale; previsione di modalitadi trasmissione telematica delle candida-ture nonche, per quanto possibile, dei titolie delle pubblicazioni;

b) ammissione alle procedure dei pos-sessori del titolo di dottore di ricerca o titoloequivalente, ovvero, per i settori interessati,del diploma di specializzazione medica,nonche di eventuali ulteriori requisiti definitinel regolamento di ateneo, con esclusione deisoggetti gia assunti a tempo indeterminatocome professori universitari di prima o diseconda fascia o come ricercatori, ancorchecessati dal servizio. E richiesto il supera-mento di una prova di adeguata cono-scenza di almeno una lingua straniera;

b) ammissione alle procedure dei pos-sessori del titolo di dottore di ricerca o titoloequivalente, ovvero, per i settori interessati,del diploma di specializzazione medica,nonche di eventuali ulteriori requisiti definitinel regolamento di ateneo, con esclusione deisoggetti gia assunti a tempo indeterminatocome professori universitari di prima o diseconda fascia come ricercatori, ancorchecessati dal servizio;

c) valutazione delle pubblicazioniscientifiche e del curriculum complessivo deicandidati, con attribuzione di un punteggio

c) valutazione preliminare dei candi-dati, con motivato giudizio analitico sui ti-toli, sul curriculum e sulla produzione

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 65 –

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numerico accompagnato da sintetica motiva-zione per ciascuno dei titoli e delle pub-

blicazioni presentati dai candidati, secondoparametri e criteri definiti con decreto del

Ministro;

scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato,secondo criteri e parametri, riconosciutianche in ambito internazionale, individuaticon decreto del Ministro, sentiti l’ANVUR eil CUN; a seguito della valutazione preli-minare, ammissione dei candidati compa-rativamente piu meritevoli, in misuracompresa tra il 10 e il 20 per cento delnumero degli stessi e comunque non infe-riore a sei unita, alla discussione pubblicacon la commissione dei titoli e della pro-duzione scientifica; i candidati sono tuttiammessi alla discussione qualora il loronumero sia pari o inferiore a sei; at-tribuzione di un punteggio ai titoli e aciascuna delle pubblicazioni presentate daicandidati ammessi alla discussione, a se-guito della stessa; possibilita di prevedereun numero massimo, comunque non infe-riore a dodici, delle pubblicazioni che cia-scun candidato puo presentare. Sonoesclusi esami scritti e orali, ad eccezione diuna prova orale volta ad accertare l’ade-guata conoscenza di una lingua straniera;l’ateneo puo specificare nel bando la linguastraniera di cui e richiesta la conoscenza inrelazione al profilo plurilingue dell’ateneostesso ovvero alle esigenze didattiche deicorsi di studio in lingua estera; la provaorale avviene contestualmente alla di-scussione dei titoli e delle pubblicazioni.Nelle more dell’emanazione del decreto dicui al primo periodo, si applicano i para-metri e criteri di cui al decreto del Ministroadottato in attuazione dell’articolo 1,comma 7, del decreto-legge 10 novembre2008, n. 180, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

d) formulazione della proposta di chia-mata da parte del dipartimento con voto fa-

vorevole della maggioranza assoluta dei pro-fessori di prima e di seconda fascia e ap-

provazione della stessa con delibera delconsiglio di amministrazione.

d) identica.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 66 –

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3. I contratti hanno le seguenti tipologie: 3. Identico:

a) contratti di durata triennale proroga-bili per soli due anni, per una sola volta,previa positiva valutazione delle attivita di-dattiche e di ricerca svolte, effettuata sullabase di modalita, criteri e parametri definiticon decreto del Ministro; i predetti contrattipossono essere stipulati con il medesimosoggetto anche in sedi diverse;

a) identica;

b) contratti triennali non rinnovabili, ri-servati a candidati che hanno usufruito deicontratti di cui alla lettera a), ovvero di ana-loghi contratti in atenei stranieri.

b) contratti triennali non rinnovabili, ri-servati a candidati che hanno usufruito deicontratti di cui alla lettera a), ovvero, peralmeno tre anni anche non consecutivi, diassegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51,comma 6, della legge 27 dicembre 1997,n. 449, e successive modificazioni, o diborse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4della legge 30 novembre 1989, n. 398, ov-vero di analoghi contratti, assegni o borse inatenei stranieri.

4. I contratti di cui al comma 3, lettera a),possono prevedere il regime di tempo pieno odi tempo definito, con un impegno annuocomplessivo per lo svolgimento delle attivitadi didattica, di didattica integrativa e di ser-vizio agli studenti, pari rispettivamente a 350ovvero a 200 ore. I contratti di cui al comma3, lettera b), sono stipulati esclusivamente conregime di tempo pieno.

4. I contratti di cui al comma 3, lettera a),possono prevedere il regime di tempo pieno odi tempo definito. I contratti di cui alcomma 3, lettera b), sono stipulati esclusi-vamente con regime di tempo pieno.L’impegno annuo complessivo per lo svolgi-mento delle attivita di didattica, di didatticaintegrativa e di servizio agli studenti e pari a350 ore per il regime di tempo pieno e a200 ore per il regime di tempo definito.

5. Nell’ambito delle risorse disponibili perla programmazione, nel terzo anno di con-tratto di cui al comma 3, lettera b), l’uni-versita valuta il titolare del contratto stesso,che abbia conseguito l’abilitazione scientificadi cui all’articolo 16, ai fini della chiamatanel ruolo di professore associato, ai sensidell’articolo 17. In caso di esito positivo dellavalutazione, il titolare del contratto, alla sca-denza dello stesso, e inquadrato nel ruolo deiprofessori associati. La valutazione si svolgein conformita agli standard qualitativi indi-viduati con apposito regolamento di ateneo

5. Nell’ambito delle risorse disponibili perla programmazione, nel terzo anno di con-tratto di cui al comma 3, lettera b), l’uni-versita valuta il titolare del contratto stesso,che abbia conseguito l’abilitazione scientificadi cui all’articolo 16, ai fini della chiamatanel ruolo di professore associato, ai sensidell’articolo 18, comma 1, lettera e). In casodi esito positivo della valutazione, il titolaredel contratto, alla scadenza dello stesso, einquadrato nel ruolo dei professori associati.La valutazione si svolge in conformita aglistandard qualitativi riconosciuti a livello

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 67 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nell’ambito dei criteri fissati con decreto delMinistro. La programmazione di cui al-l’articolo 17, comma 2, assicura la di-sponibilita delle risorse necessarie in caso diesito positivo della procedura di valutazione.Alla procedura e data pubblicita sul sito del-l’ateneo. L’espletamento del contratto co-stituisce titolo preferenziale nel-l’ammissione ai concorsi nelle pubblicheamministrazioni.

internazionale individuati con apposito re-golamento di ateneo nell’ambito dei criterifissati con decreto del Ministro. La pro-grammazione di cui all’articolo 18, comma 2,assicura la disponibilita delle risorse ne-cessarie in caso di esito positivo della pro-cedura di valutazione. Alla procedura e datapubblicita sul sito dell’ateneo.

6. Nell’ambito delle risorse disponibili perla programmazione, fermo restando quantoprevisto dall’articolo 17, comma 2, dalla datadi entrata in vigore della presente legge e finoal 31 dicembre del sesto anno successivo, laprocedura di cui al comma 5 puo essere uti-lizzata per la chiamata nel ruolo di professoredi prima e seconda fascia di professori diseconda fascia e ricercatori a tempo inde-terminato in servizio nell’universita medesi-ma, che abbiano conseguito l’abilitazionescientifica di cui all’articolo 16. A tal fine leuniversita possono utilizzare fino alla metadelle risorse equivalenti a quelle necessarieper coprire i posti disponibili di professore diruolo. A decorrere dal settimo anno l’uni-versita puo utilizzare le risorse corrispondentifino alla meta dei posti disponibili di pro-fessore di ruolo per le chiamate di cui alcomma 5.

6. Nell’ambito delle risorse disponibili perla programmazione, fermo restando quantoprevisto dall’articolo 18, comma 2, dalla datadi entrata in vigore della presente legge e finoal 31 dicembre del sesto anno successivo, laprocedura di cui al comma 5 puo essere uti-lizzata per la chiamata nel ruolo di professoredi prima e seconda fascia di professori diseconda fascia e ricercatori a tempo inde-terminato in servizio nell’universita medesi-ma, che abbiano conseguito l’abilitazionescientifica di cui all’articolo 16. A tal fine leuniversita possono utilizzare fino alla metadelle risorse equivalenti a quelle necessarieper coprire i posti disponibili di professore diruolo. A decorrere dal settimo anno l’uni-versita puo utilizzare le risorse corrispondentifino alla meta dei posti disponibili di pro-fessore di ruolo per le chiamate di cui alcomma 5.

7. Si applicano le disposizioni di cui al-l’articolo 19, comma 8.

7. Si applicano le disposizioni di cui al-l’articolo 22, comma 9.

8. Il trattamento economico spettante aidestinatari dei contratti di cui al comma 3,lettera a), e pari al trattamento iniziale spet-tante al ricercatore confermato a seconda delregime di impegno. Per i titolari dei contrattidi cui al comma 3, lettera b), il trattamentoannuo lordo onnicomprensivo e pari al trat-tamento iniziale spettante al ricercatore con-fermato a tempo pieno elevato fino a unmassimo del 30 per cento.

8. Identico.

9. I contratti di cui al presente articolo nondanno luogo a diritti in ordine all’accesso airuoli.

9. I contratti di cui al presente articolo nondanno luogo a diritti in ordine all’accesso airuoli. L’espletamento del contratto di cui al

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 68 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comma 3, lettere a) e b), costituisce titolopreferenziale nei concorsi per l’accesso allepubbliche amministrazioni.

Art. 22. Art. 25.

(Collocamento a riposo dei professori

e dei ricercatori)

(Collocamento a riposo dei professori

e dei ricercatori)

1. L’articolo 16 del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 503, non si applica a pro-fessori e ricercatori universitari. I provvedi-menti adottati dalle universita ai sensi dellapredetta norma decadono alla data di entratain vigore della presente legge, ad eccezione diquelli che hanno gia iniziato a produrre i loroeffetti.

Identico

Art. 23. Art. 26.

(Disciplina dei lettori di scambio) (Disciplina dei lettori di scambio)

1. In esecuzione di accordi culturali inter-nazionali che prevedono l’utilizzo reciprocodi lettori, le universita possono conferire astudiosi stranieri in possesso di qualificata ecomprovata professionalita incarichi annualirinnovabili per lo svolgimento di attivita fi-nalizzate alla diffusione della lingua e dellacultura del Paese di origine e alla coopera-zione internazionale.

1. Identico.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sonoconferiti con decreto rettorale, previa deliberadegli organi accademici competenti. Con de-creto del Ministro, di concerto con il Ministrodegli affari esteri e con il Ministro del-l’economia e delle finanze, sono definite lemodalita per il conferimento degli incarichi,ivi compreso il trattamento economico a ca-rico degli accordi di cui al comma 1.

2. Identico.

3. L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, conmodificazioni, dalla legge 5 marzo 2004,n. 63, si interpreta nel senso che, in esecu-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 69 –

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zione della sentenza della Corte di giustiziadelle Comunita europee 26 giugno 2001,nella causa C-212/99, ai collaboratoriesperti linguistici, assunti dalle universitainteressate quali lettori di madrelinguastraniera, il trattamento economico corri-spondente a quello del ricercatore confer-mato a tempo definito, in misura pro-porzionata all’impegno orario effettiva-mente assolto, deve essere attribuito coneffetto dalla data di prima assunzione qualilettori di madrelingua straniera a normadell’articolo 28 del decreto del Presidentedella Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,sino alla data di instaurazione del nuovorapporto quali collaboratori esperti lin-guistici, a norma dell’articolo 4 del de-creto-legge 21 aprile 1995, n. 120, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 21 giu-gno 1995, n. 236. A decorrere daquest’ultima data, a tutela dei diritti ma-turati nel rapporto di lavoro precedente, icollaboratori esperti linguistici hanno di-ritto a conservare, quale trattamento re-tributivo individuale, l’importo corri-spondente alla differenza tra l’ultima re-tribuzione percepita come lettori dimadrelingua straniera, computata secondoi criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2del 2004, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore,la retribuzione complessiva loro spettantesecondo le previsioni della contrattazionecollettiva di comparto e decentrata ap-plicabile a norma del decreto-legge 21aprile 1995, n. 120, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 21 giugno 1995,n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, incorso alla data di entrata in vigore dellapresente legge.

Art. 24. Art. 27.

(Anagrafe degli studenti) (Anagrafe degli studenti)

1. All’articolo 1-bis, comma 1, alinea, deldecreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, con-

Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 70 –

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vertito, con modificazioni, dalla legge 11 lu-glio 2003, n. 170, le parole: «, in particolare,»sono soppresse.

Art. 28.

(Istituzione di un Fondo per la formazione el’aggiormanento della dirigenza presso ilMinistero dell’istruzione, dell’universita e

della ricerca)

1. Al fine di contribuire alla formazionee all’aggiornamento dei funzionari pub-blici, con particolare attenzione al perso-nale degli enti locali in vista delle nuoveresponsabilita connesse all’applicazione delfederalismo fiscale, e istituito presso ilMinistero il Fondo per la formazione el’aggiornamento della dirigenza. A valeresu detto Fondo, il Ministro puo concederecontributi per il finanziamento di iniziativedi studio, ricerca e formazione sviluppateda universita pubbliche in collaborazionecon le regioni e gli enti locali.

2. Possono accedere alle risorse delFondo universita pubbliche, private, fon-dazioni tra universita ed enti locali, ancheappositamente costituite, nell’ambito dellerisorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente, per le fi-nalita di cui al presente articolo, in numeromassimo di due sul territorio nazionale, dicui una avente sede nelle aree delle regionidell’obiettivo 1 di cui al regolamento (CE)n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno1999.

3. Con decreto del Ministero, da ema-nare entro centoventi giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonostabiliti i criteri e le modalita di attuazionedelle presenti disposizioni e sono altresıindividuati i soggetti destinatari.

4. Per le finalita del presente articolo eautorizzata la spesa di 2 milioni di euro

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 71 –

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annui a decorrere dall’anno 2012 e finoall’anno 2017.

5. All’onere derivante dalle disposizionidi cui al presente articolo si provvede me-diante corrispondente riduzione del Fondoper interventi strutturali di politica eco-nomica, di cui all’articolo 10, comma 5, deldecreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge27 dicembre 2004, n. 307.

6. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze e autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

Art. 25. Art. 29.

(Norme transitorie e finali) (Norme transitorie e finali)

1. Fermo restando quanto previsto dalcomma 2 del presente articolo, a decorreredalla data di entrata in vigore della presentelegge, per la copertura dei posti di professoreordinario e associato, di ricercatore e di as-segnista di ricerca, le universita possono av-viare esclusivamente le procedure previste dalpresente titolo.

1. Identico.

2. Le universita continuano ad avvalersidelle disposizioni vigenti alla data di entratain vigore della presente legge in materia diassunzione in servizio, fino alla adozione deiregolamenti di cui all’articolo 17, comma 1.

2. Le universita continuano ad avvalersidelle disposizioni vigenti alla data di entratain vigore della presente legge in materia diassunzione in servizio, fino alla adozione deiregolamenti di cui all’articolo 18, comma 1.

3. All’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito,con modificazioni, dalla legge 9 gennaio2009, n. 1, dopo il quinto periodo e inseritoil seguente: «Si procede altresı diretta-mente al sorteggio nell’ipotesi in cui il nu-mero dei professori ordinari appartenential settore scientifico disciplinare oggettodel bando e inferiore a quattro».

3. Coloro che hanno conseguito l’idoneitaper i ruoli di professore associato e ordinariopossono comunque essere ancora assunti per

4. Coloro che hanno conseguito l’idoneitaper i ruoli di professore associato e ordinariopossono comunque essere destinatari di

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 72 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tali ruoli ai sensi della legge 3 luglio 1998, n.210, fino alla durata della loro idoneita pre-vista dall’articolo 1, comma 6, della legge 4novembre 2005, n. 230.

chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998,n. 210, fino al termine del periodo di duratadell’idoneita stessa previsto dall’articolo 1,comma 6, della legge 4 novembre 2005,n. 230. In tale ipotesi e nel caso di idoneitaconseguita all’esito delle procedure di va-lutazione comparativa, bandite ai sensidell’articolo 12, comma 2, del decreto-legge31 dicembre 2007, n. 248, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,n. 31, e successive modificazioni, e del-l’articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, conmodificazioni, dalla legge 2 agosto 2008,n. 129, nei novanta giorni successivi alladeliberazione, da parte dell’universita cheha indetto il bando, di voler effettuare lachiamata, devono seguire il decreto di no-mina e la presa di servizio dell’idoneo, inmancanza dei quali quest’ultimo puo esse-re chiamato da altre universita, ferma re-stando per l’universita che ha indetto ilbando la possibilita di ripetere la chiamata.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 21,comma 3, lettera b), si applicano altresı acoloro che hanno usufruito dei contratti sti-pulati ai sensi dell’articolo 1, comma 14,della citata legge n. 230 del 2005.

5. I contratti di cui all’articolo 24, comma3, lettera b), possono essere stipulati, con lemodalita previste dal medesimo articolo,anche con coloro che hanno usufruito peralmeno tre anni dei contratti stipulati ai sensidell’articolo 1, comma 14, della citata leggen. 230 del 2005.

5. Entro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, il Mi-nistro, con decreto adottato di concerto con ilMinistro della salute, provvede alla ride-terminazione del numero dei posti disponibilinei corsi di laurea in medicina e chirurgia ealla loro distribuzione su base regionale ancheal fine di riequilibrare l’offerta formativa inrelazione al fabbisogno di personale medicodel bacino territoriale di riferimento.

6. Identico.

6. All’articolo 1, comma 9, della legge 4novembre 2005, n. 230, al primo periodo,dopo la parola: «triennio» sono inserite leseguenti: «o nell’ambito di specifici pro-

7. All’articolo 1, comma 9, della legge 4novembre 2005, n. 230, e successive modi-ficazioni, al primo periodo, dopo la parola:«universitarie» sono inserite le seguenti: «o di

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 73 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

grammi di ricerca finanziati dal Ministerodell’istruzione, dell’universita e della ri-cerca» e, dopo la parola: «universitarie» sonoinserite le seguenti: «o di ricerca»; il secondoperiodo e soppresso; al quarto periodo, leparole: «A tal fine» sono sostituite dalle se-guenti: «A tali fini».

ricerca» e dopo le parole: «proposta lachiamata» sono aggiunte le seguenti: «,ovvero di studiosi che siano risultati vinci-tori nell’ambito di specifici programmi diricerca di alta qualificazione, identificaticon decreto del Ministro dell’istruzione,dell’universita e della ricerca, sentiti l’A-genzia nazionale di valutazione del sistemauniversitario e della ricerca e il Consigliouniversitario nazionale, finanziati dal-l’Unione europea o dal Ministero dell’i-struzione, dell’universita e della ricerca»; ilsecondo periodo e soppresso; al quarto pe-riodo, le parole: «A tal fine» sono sostituitedalle seguenti: «A tali fini».

7. Ai fini dei procedimenti di chiamata deiprofessori di cui all’articolo 17 della presentelegge l’idoneita conseguita ai sensi dellalegge 3 luglio 1998, n. 210, e equiparata al-l’abilitazione limitatamente al periodo di du-rata della stessa di cui all’articolo 1, comma1, lettera g), della medesima legge.

8. Ai fini dei procedimenti di chiamata deiprofessori di cui all’articolo 18 della presentelegge l’idoneita conseguita ai sensi dellalegge 3 luglio 1998, n. 210, e equiparata al-l’abilitazione limitatamente al periodo di du-rata della stessa di cui all’articolo 2, comma1, lettera g), della medesima legge, nonchedell’articolo 1, comma 6, della legge 4 no-vembre 2005, n. 230, e successive modifi-cazioni.

9. A valere sulle risorse previste dallalegge di stabilita per il 2011 per il fondoper il finanziamento ordinario delle uni-versita, e riservata una quota non supe-riore a 13 milioni di euro per l’anno 2011,93 milioni di euro per l’anno 2012 e 173milioni di euro annui a decorrere dall’anno2013, per la chiamata di professori di se-conda fascia, secondo le procedure di cuiagli articoli 18 e 24, comma 6, della pre-sente legge. L’utilizzo delle predette risorsee disposto con decreto del Ministro, adot-tato di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, previo parereconforme delle Commissioni parlamentaricompetenti.

10. La disciplina dei trasferimenti di cuiall’articolo 3 della legge 3 luglio 1998,n. 210, si applica esclusivamente ai ri-cercatori a tempo indeterminato.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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8. A decorrere dalla data di entrata in vi-gore della presente legge sono abrogati:

11. Identico:

a) l’articolo 14, quinto comma, dellalegge 18 marzo 1958, n. 311;

a) l’articolo 4 della legge 30 novembre1989, n. 398;

b) identica;

b) l’articolo 3 della legge 3 luglio 1998,n. 210;

soppressa

c) l’articolo 1, commi 8, 10, 14 e 17,della legge 4 novembre 2005, n. 230;

c) l’articolo 1, commi 8, 10, 11 e 14,della legge 4 novembre 2005, n. 230;

d) l’articolo 51, comma 6, della legge 27dicembre 1997, n. 449.

d) identica.

9. A decorrere dalla data di entrata in vi-gore dei regolamenti di cui all’articolo 16,comma 2, della presente legge, e abrogato ildecreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

12. Identico.

10. Fino all’anno 2015 la laurea magistraleo equivalente, unitamente ad un curriculumscientifico professionale idoneo allo svolgi-mento di attivita di ricerca, e titolo valido perla partecipazione alle procedure pubbliche diselezione relative ai contratti di cui al-l’articolo 21.

13. Fino all’anno 2015 la laurea magistraleo equivalente, unitamente ad un curriculumscientifico professionale idoneo allo svolgi-mento di attivita di ricerca, e titolo valido perla partecipazione alle procedure pubbliche diselezione relative ai contratti di cui al-l’articolo 24.

14. Fino alla definizione dei criteri di cuiall’articolo 5, comma 1, lettera c), e deicriteri e indicatori di cui al comma 3, let-tera b), del medesimo articolo, continuanoad applicarsi le disposizioni vigenti in ma-teria.

15. All’articolo 6, comma 12, quartoperiodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole:«compiti ispettivi» sono aggiunte le se-guenti: «e a quella effettuata dalle uni-versita e dagli enti di ricerca con risorsederivanti da finanziamenti dell’Unione eu-ropea ovvero di soggetti privati».

16. All’articolo 2, comma 140, lettera b),del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole:«e le relative indennita» sono aggiunte, in

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 75 –

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fine, le seguenti parole: «, prevedendo che,ferma restando l’applicazione delle di-sposizioni vigenti in materia di col-locamento a riposo, la carica di presidenteo di componente dell’organo direttivo puoessere ricoperta fino al compimento delsettantesimo anno di eta».

17. Nella prima tornata delle proceduredi abilitazione di cui all’articolo 16, qua-lora l’ANVUR non abbia provveduto intempo utile a formulare la lista di studiosied esperti in servizio all’estero di cui alcitato articolo 16, comma 3, lettera f), inrelazione a uno specifico settore concor-suale, la commissione nazionale, relativa-mente a tale settore, e integralmente com-posta ai sensi della lettera h) del medesimocomma 3.

18. All’articolo 66, comma 13, del de-creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, e successive modifica-zioni, il secondo periodo e sostituito dalseguente: «Ciascuna universita destina talesomma per una quota non inferiore al 50per cento all’assunzione di ricercatori e peruna quota non superiore al 20 per centoall’assunzione di professori ordinari».

19. In attuazione di quanto disposto dagliarticoli 6, comma 14, e 8 della presentelegge, e fermo restando quanto previstodall’articolo 9, comma 21, del decreto-leg-ge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, e autorizzata la spesa di 18 milionidi euro per l’anno 2011 e di 50 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.Con decreto del Ministro, adottato di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze entro quarantacinque giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, sono indicati criteri e modalita perl’attuazione del presente comma con rife-rimento alla ripartizione delle risorse tra

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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gli atenei e alla selezione dei destinataridell’intervento secondo criteri di meritoaccademico e scientifico. Al relativo oneresi provvede, quanto a 18 milioni di europer l’anno 2011, mediante corrispondenteriduzione dell’autorizzazione di spesa dicui all’articolo 17, comma 2, della legge 7agosto 1990, n. 245, e quanto a 50 milionidi euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013,mediante corrispondente riduzione delleproiezioni, per l’anno 2012, dello stanzia-mento del fondo speciale di parte corrente,iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondidi riserva e speciali» della missione «Fondida ripartire» dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze perl’anno 2010, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al Mi-nistero dell’istruzione, dell’universita edella ricerca. Il Ministro dell’economia edelle finanze e autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.

20. Agli studiosi impegnati all’estero cheabbiano svolto per chiamata diretta auto-rizzata dal Ministero nell’ambito del pro-gramma di rientro dei cervelli un periododi ricerca e di docenza nelle universitaitaliane, il servizio prestato e riconosciutoper i due terzi ai fini della carriera e perintero, a domanda e con onere a carico delrichiedente, ai fini del trattamento diquiescenza e previdenza. Al relativo onere,pari a euro 340.000 annui a decorreredall’anno 2011, si provvede mediante cor-rispondente riduzione dell’autorizzazionedi spesa di cui all’articolo 5, comma 1,della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

21. Con decreto del Ministro, da ema-nare entro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge,previo parere del CUN e del Consiglionazionale per l’alta formazione artistica e

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1905-B– 77 –

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musicale (CNAM), sono disciplinate lemodalita organizzative per consentire aglistudenti la contemporanea iscrizione acorsi di studio universitari e a corsi di studipresso i conservatori di musica, gli istitutimusicali pareggiati e l’Accademia nazio-nale di danza.

11. All’onere derivante dall’applicazionedell’articolo 5, comma 3, lettera f), si prov-vede nel limite massimo di 10 milioni dieuro per l’anno 2010 e di 1 milione di europer l’anno 2011 mediante corrispondente ri-duzione per i medesimi anni del-l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5,comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.All’onere derivante dall’articolo 19, comma5, valutato in 20 milioni di euro annui, adecorrere dall’anno 2010, si provvede me-diante corrispondente riduzione dell’importodei rimborsi di cui all’articolo 1, comma 5,primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n.157. Al comma 6 del medesimo articolo 1della legge n. 157 del 1999, il quarto pe-riodo e soppresso. Il Ministro dell’economiae delle finanze e autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni di bi-lancio. Dall’attuazione delle rimanenti di-sposizioni della presente legge non devonoderivare nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.

22. All’onere derivante dall’applicazionedell’articolo 5, comma 3, lettera g), si prov-vede nel limite massimo di 11 milioni dieuro per l’anno 2011 mediante corri-spondente riduzione per il medesimo annodell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999,n. 370. All’onere derivante dall’articolo 22,comma 6, valutato in 3,5 milioni di euro an-nui, a decorrere dall’anno 2011, si provvedemediante corrispondente riduzione del-l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo5, comma 1, della medesima legge n. 370del 1999. Il Ministro dell’economia e dellefinanze e autorizzato ad apportare, con propridecreti, le occorrenti variazioni di bilancio.Dall’attuazione delle rimanenti disposizionidella presente legge non devono derivarenuovi o maggiori oneri per la finanza pub-blica.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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