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Associazione Nazionale Vigili del Fuoco volontari Proposta di modifica DPR 76/2004 Associazione Nazionale Vigili del Fuoco volontari Proposta di modifica D.P.R.76/2004 01 marzo 2014 ___________________________________________________________________________________________________________ 1

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Osservazioni e proposte di modifiche e integrazioni dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari allo schema di regolamento da adottarsi in attuazione dell’art. 8 del D. Lgs. 139/2006 in fase di predisposizione dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile recante: “Regolamento recante norme sui requisiti, le modalità di reclutamento e di impiego, l’addestramento iniziale,il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario”.

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Associazione Nazionale Vigili del Fuoco volontari Proposta di modifica DPR 76/2004

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco volontari

Proposta di modifica D.P.R.76/2004

01 marzo 2014

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Associazione Nazionale Vigili del Fuoco volontari Proposta di modifica DPR 76/2004

Osservazioni e proposte di modifiche e integrazioni dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari allo schema di regolamento da adottarsi in attuazione dell’art. 8 del D. Lgs. 139/2006 in fase di predisposizione dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile recante “Regolamento recante norme sui requisiti, le modalità di reclutamento e di impiego,

l’addestramento iniziale,il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario”

Relazione illustrativa

Le modifiche ed integrazioni proposte muovono da un articolata attività di rilevazione delle diverse esigenze degli oltre 250 distaccamenti volontari operanti sul territorio nazionale in ragione anche di una ampia difformità applicativa da parte dei singoli comandi provinciali, i cui modelli organizzativi e gestionali fanno emergere interpretazioni diverse del vigente DPR 76/2004 spesso fondate su prassi e consuetudini stratificate nel corso del tempo. Inoltre altro elemento di studio alla base delle presenti proposte di modifiche ed integrazioni è stata un analisi comparata degli altri modelli organizzativi del volontariato dei vigili del fuoco presenti nel nostro ordinamento in forza degli Statuti di Autonomia, ovvero la legislazione della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma Bolzano/Südtirol, comparazione limitata ovviamente agli aspetti oggetto di disciplina regolamentare ai sensi dell’articolo 8 del D.lgs. 139/2006 ovvero requisiti, modalità di reclutamento ed impiego, addestramento iniziale, rapporto di servizio e progressione di carriera del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e nel rispetto delle disposizioni legislative da cui il regolamento discende.

Per semplicità d’esposizione di seguito i temi oggetto di proposta in termini generali. Il tutto muovendo dal presupposto della necessità di assicurare sempre la continuità del servizio di soccorso erogato dai distaccamenti volontari e considerare come l’attività formativa ed addestrativa ed i richiami in servizio temporaneo siano un momento formativo e di crescita esperienziale del personale volontario che presta servizio nei distaccamenti ai fini del complessivo miglioramento qualitativo del servizio di soccorso di prossimità erogato.

Qualifiche professionali ed avanzamento

Sul punto, si propone di non distogliersi dallo schema normativo attuale con un

completo sistema gerarchico della componente volontaria, presente in tutti i modelli organizzativi, sia pur con denominazioni diverse, tale da assicurare una efficiente catena di comando ed una effettiva autonomia operativa ed organizzativa ai distaccamenti volontari, senza sottrarre necessariamente risorse umane e strumentali dalle sedi centrali per assolvimento di attività proprie dei capi reparto e degli ispettori ed introdurre, sulla base di positive esperienze maturate in tal senso nelle legislazioni locali su richiamate, la figura del vigile volontario di complemento (definito nei diversi ordinamenti “complementare” o “di supporto”), non adibito a servizio di soccorso ma alla attività di gestione ed organizzazione interna del distaccamento, manutenzione ordinaria di sede ed attrezzature, disbrigo di adempimenti amministrativi, ovvero tutte quelle attività diverse dal soccorso tecnico urgente ma che concorrono al regolare funzionamento del distaccamento volontario. Detti vigili di complemento da iscriversi in apposito elenco (elenco C) e la cui attività svolta non costituisce richiamo in servizio temporaneo. Infine, alla luce della necessità della pronta riconoscibilità del personale operativo in zona d’intervento che abbia, in via quantomeno presuntiva, una

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maggiore esperienza operativa, si propone, nell’ambito della medesima qualifica di vigile del fuoco volontario, la sua articolazione in classi, ai soli fini della determinazione dell’anzianità di servizio e del lodevole profitto prestato, indici, almeno presuntivi, di un maggiore bagaglio esperienziale del vigile e tale da consentire in maniera rapida al capo partenza di altre squadre intervenute sul posto del diverso livello di esperienza maturato dagli altri volontari presenti, ed altresì pronta individuazione del capo partenza in mancanza di un capo squadra volontario. Questo a vantaggio anche di una migliore cooperazione sui medesimi scenari di squadre di personale permanente e volontario proveniente da sedi diverse, con indubbi benefici nella gestione del sinistro.

Contingente dei distaccamenti volontari

Sul punto, sulla base di un ordinamento della componente volontaria completo come su

evidenziato, si ripropone il contingente assegnato a ciascuna sede tale da assicurare la presenza di tutti le qualifiche previste e si attribuisce ai direttori regionali di derogare al contingente massimo di norma stabilito per i distaccamenti volontari, in un ottica di decentramento amministrativo coerente con i recenti orientamenti espressi dal Dipartimento in tema di riordino delle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Resta ferma la necessità di assicurare le esigenze formative della componente volontaria destinata al contingente dei distaccamenti volontari in via continuativa e costante, cercando di non sottrarre risorse umane dai quadri della componente permanente se non strettamente necessario, quantomeno per le attività formative a più alta ricorrenza quali l’istruzione professionale di base di cui al corso di addestramento iniziale e la formazione per il conseguimento delle patenti terrestri di guida, prevedendo la presenza nel contingente di ogni distaccamento di soggetti formati e qualificati sotto tale profilo.

Corso di addestramento iniziale

Viene introdotto, in analogia a quanto già presente negli ordinamenti del Corpo

valdostano dei vigili del fuoco e nei corpi comunali dei vigili del fuoco delle Province Autonome, un periodo di frequentazione del distaccamento volontario di destinazione da parte dell’aspirante vigile del fuoco volontario con il duplice obiettivo sia di far conoscere in maniera tangibile la realtà operativa ed organizzativa del distaccamento che di valutare l’assenza di elementi ostativi quali condotte e comportamenti, anche omissivi, potenzialmente pregiudizievoli all’organizzazione dei servizi dell’attività interna del distaccamento volontario. Inoltre si stabilisce altresì che i criteri di massima relativi alla calendarizzazione e modalità di svolgimento dei corsi tengono conto delle esigenze dei discenti nonchè la cadenza almeno annuale dei corsi di formazione iniziale fino al raggiungimento e completamento del contingente operativo previsto per i distaccamenti volontari.

Corsi di addestramento periodico

In tema di addestramento obbligatorio, si rappresenta la necessità che lo stesso è da

considerarsi richiamo in servizio temporaneo, poiché il diritto alla tutela del posto di lavoro di cui all’articolo 8 ultimo comma del D.Lgs. 139/2006 spetta nei soli casi di richiamo in servizio temporaneo di cui al successivo articolo 9. Un intervento di tale natura esula dalla portata dello strumento regolamentare in quanto sarebbero necessarie modifiche d’ordine legislativo.

Capo distaccamento volontario

Su tale profilo si incentiva la figura del capo distaccamento anche quale elemento di

raccordo tra gli enti locali interessati dalla sede di servizio volontaria in un ottica di collaborazione interistituzionale nel monitoraggio del territorio e si puntualizza la sua sovraordinazione funzionale rispetto al personale assegnato alla sede di servizio in ragione dell’incarico assunto.

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Organizzazione delle squadre di soccorso dei distaccamento volontari

In ragione delle diverse modalità operative riscontrate sul territorio appare opportuno

definire un modulo operativo standard anche per le squadre del personale volontario in analogia a quanto previsto per la composizione delle squadre permanenti in maniera di assicurare comunque, in base ad un modello organizzativo flessibile, una prima risposta alle esigenze di soccorso in ragione del ruolo di presidi di prossimità dei distaccamenti volontari. Inoltre si stabiliscono dei criteri d’ordine generale per l’individuazione del personale con mansioni di capo partenza in assenza di personale con la qualifica di capo squadra volontario o superiore al fine di assicurare comunque l’operatività e la continuità del servizio di soccorso dei distaccamenti volontari.

Gruppi giovanili vigilfuoco

Sulla base della positiva sperimentazione del GCG (gruppo contatto giovani) nel

distaccamento di Palazzolo sull’Oglio autorizzata dal Dipartimento e in analogia a quanto già presente nelle organizzazioni dei vigili volontari delle Regioni e Provincie Autonome, si introduce una norma d’ordine generale in materia, volta ad incentivare l’interazione giovani-Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini del successivo inquadramento quali vigili volontari.

Impiego del personale volontario

In tema di impiego, si specificano le modalità con cui il personale volontario concorre

agli interventi in casi di calamità o catastrofi, sia sul territorio di competenza che in caso di impiego fuori area, strutturati in apposite sezioni operative di colonna mobile, in ragione di ampie discrasie operative ad oggi riscontrate in diverse realtà del territorio nazionale. Per i medesimi motivi si specifica altresì che il presidio operativo in caso di criticità in atto costituisce una specifica forma di impiego del personale volontario dei distaccamenti, modalità questa già in uso in diversi comandi provinciali. Inoltre si introduco meccanismi di salvaguardia del contingente operativo del distaccamento volontario al fine di contenere e gestire le turnazioni del personale richiamato in servizio temporaneo per le esigenze del comando provinciale. Ai vigili volontari in servizio presso i distaccamenti volontari altresì viene assicurata priorità nei richiami in servizio temporaneo per le esigenze dei comandi provinciali; questo in considerazione della riconosciuta valenza formativa degli interventi svolti al fine di migliorare ulteriormente il bagaglio esperienziale del personale che assicura il servizio di soccorso nei distaccamenti volontari con conseguente miglioramento complessivo della qualità del soccorso erogato. Inoltre si disciplinano sia i compiti dell’ispettore antincendi volontario ed il suo impiego al di fuori dell’area di competenza su disposizione del comandante provinciale ovvero dell’unità di guardia provinciale che l’impiego dei vigili volontari non idonei al servizio di soccorso. Infine si specifica da quando è da considerarsi attivato un vigile volontario per le esigenze di soccorso del distaccamento volontario nel cd. intervento “a chiamata”.

Ordinamento gerarchico

Sulla base della necessità di conciliare il rapporto tra le componenti in relazione

all’impiego operativo ed al contempo non applicare criteri distorsivi pregiudizievoli delle attività e responsabilità connesse alla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, si preferisce articolare la sovra ordinazione non alla parità di grado, ma ad una parità di ruolo. Dal che ne discende che il personale vigile del fuoco permanente è sempre sovraordinato al personale vigile del fuoco volontario, sia pure articolato in classi, ed al vigile del fuoco volontario di complemento; il personale permanente iscritto nel ruolo dei capi squadra e capi reparto è sempre sovraordinato sia ai capi squadra che ai capi reparto volontari (sostanzialmente il capo squadra permanente, a prescindere dalla qualifica, è sovraordinato al capo squadra volontario ed il capo reparto volontario). Il personale permanente del ruolo degli ispettori e dei sostituti

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direttori antincendi è sempre sovraordinato all’ispettore antincendi volontario (ivi compreso quindi il vice ispettore antincendi).

Incompatibilità temporanea

Al fine di non perdere risorse umane già formate, per cui si presentano contingenti

situazioni di incompatibilità a causa di temporanee esigenze di forza armata, quale ad esempio l’arruolamento di giovani quali volontari in ferma breve, si introduce la possibilità di revoca della cancellazione se viene meno la condizione di incompatibilità entro i successivi 3 anni dall’adozione del provvedimento.

Disposizioni transitorie e finali

Si disciplina il ruolo a esaurimento dei funzionari tecnici antincendi volontari, la

possibilità per i distaccamenti con competenza sul territorio di diversi comandi provinciali dei vigili del fuoco di attingere agli elenchi B di entrambi i comandi ed altri aspetti di coordinamento e raccordo necessari per mantenere un organicità delle norme e non determinare vuoti regolamentari o applicativi con ripercussione sul servizio di soccorso erogato dai distaccamenti volontari. Si prevede altresì la possibilità di rinuncia alla qualifica conseguita e si da una migliore definizione della gestione del transito nei nuovi elenchi del personale già iscritto nell’elenco di cui all’articolo 2 del DPR 76/2004 e si introduce per esigenze operative, il distintivo da capo partenza e da capo distaccamento.

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ARTICOLATO

(in grassetto evidenziate le modifiche al testo proposto dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile in sede di consultazione)

Regolamento recante norme sui requisiti, le modalità di reclutamento e di impiego, l’addestramento iniziale,il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in particolare l'articolo 12

Visto l'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n.521;Visto il decreto del presidente della

repubblica 29 ottobre 2001, n. 461

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217"Ordinamento del personale del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre

2004, n. 252";

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 “Riassetto delle disposizioni relative

alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma

dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto l’articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti

normativi nell'Adunanza del ......;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del…..;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione

pubblica;

Emana il seguente regolamento:

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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Personale volontario

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è costituito da vigili volontari iscritti a domanda negli elenchi dei comandi provinciali secondo le modalità previste dal presente regolamento e nei limiti di cui all’ articolo 4, comma 13, della legge 12 novembre 2011, n.183.

3. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è, altresì, transitoriamente costituito dagli ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell’ articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

4. Il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all'amministrazione ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139.

Articolo 2

Elenchi del personale volontario

1. In ogni comando provinciale dei vigili del fuoco sono istituiti quattro distinti elenchi del personale volontario per le esigenze delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come di seguito denominati:

a. elenco A: personale volontario per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b. elenco B: personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c. elenco C: personale volontario per il supporto alle attività gestionali dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

d. elenco D: personale volontario per la partecipazione alle attività svolte in occasione di manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il personale iscritto negli elenchi C e D non effettua il soccorso tecnico urgente e non ha l’obbligo di frequentare i corsi di cui agli articoli 8 e 9.

3. Il transito a domanda dei vigili volontari tra gli elenchi A e B è ammesso solo per le esigenze dell’amministrazione sulla base della effettiva possibilità d’impiego nei servizi istituzionali e sentito il capo distaccamento della sede di servizio interessata. Il transito dall’elenco A all’elenco B è subordinato al periodo di frequentazione e attestazione di mancanza di ragioni ostative di cui all’articolo 8 comma 2.

4. Non è ammesso il transito dall’elenco C e D agli elenchi A e B, fatto salvo il regolare svolgimento con esito positivo dei corsi di formazione iniziale di cui agli art. 8 e 9 e fermo restando quanto disposto dall’articolo 8 comma 2.

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5. Per il personale volontario iscritto in qualità di atleta od orchestrale nell’ elenco D viene costituito apposito albo tenuto dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

6. Nell’albo può essere iscritto anche il personale volontario di cui agli elenchi A, B e C in possesso dei requisiti previsti dall’ articolo 5, comma 2 del presente regolamento, chiamato a partecipare alle manifestazioni sportive o musicali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 3 Qualifiche

1. Le qualifiche del personale volontario sono le seguenti:

a. Ispettore antincendi volontario

b. Capo reparto volontario

c. Capo squadra volontario

d. Vigile del fuoco volontario

e. Vigile del fuoco volontario di complemento

2. La qualifica di cui al comma 1 lettera d) ai fini gerarchici è articolata, in base all’anzianità d’iscrizione negli elenchi ed al lodevole servizio prestato, in:

a. vigile del fuoco volontario di prima classe;

b. vigile del fuoco volontario di seconda classe;

c. vigile del fuoco volontario di terza classe.

3. Il vigile volontario iscritto negli elenchi A e B, al momento dell’iscrizione viene inquadrato nella terza classe di cui al comma 2 lettera c). L’avanzamento alla seconda classe avviene decorsi 5 anni di anzianità di iscrizione negli elenchi A e B, per i vigili del fuoco volontari che abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi 2 anni, attestato dal comandante provinciale. L’avanzamento alla prima classe avviene decorsi 5 anni di anzianità di inquadramento nella seconda classe, per i vigili del fuoco volontari che abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi 2 anni, attestato dal comandante provinciale. Per il personale di cui all’elenco B il lodevole profitto deve essere comprovato sulla base di apposita relazione del capo distaccamento volontario della sede interessata.

4. Il personale di cui al comma 1 presta servizio nei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e può essere iscritto negli elenchi B e C secondo le disposizioni del presente regolamento. Il personale in possesso della qualifica di cui alla lettera d) presta altresì servizio presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le esigenze di queste e può essere iscritto nell’elenco A.

5. In materia di doveri, compiti e responsabilità, si applicano le disposizioni previste per il personale permanente di pari qualifica.

6. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, nell’ esercizio delle attività istituzionali, il personale volontario con le qualifiche di cui alle

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lettere a), b) e c) del comma 1 è ufficiale di polizia giudiziaria, il personale volontario con la qualifica di cui alla lettera d) del comma 1 è agente di polizia giudiziaria.

Articolo 4

Contingente del personale volontario utilizzato presso i distaccamenti volontari

1. Presso ciascun distaccamento volontario, il contingente del personale volontario dell’elenco B è determinato come segue:

a. un ispettore antincendi volontario b. un capo reparto volontario, cui si aggiunge un capo reparto volontario

ogni cinque capi squadra volontari, c. quattro capi squadra volontari, cui si aggiunge un capo squadra ogni cinque vigili

volontari; d. almeno dieci e, di norma, non più di sessanta vigili volontari.

2. Non più di quindici vigili del fuoco volontari di complemento. 3. Per particolari esigenze operative il contingente di cui al comma 1 può essere

modificato con decreto del direttore regionale dei vigili del fuoco. 4. Nell’ambito del contingente assegnato, deve essere formato almeno un

istruttore professionale ed un istruttore di guida per il conseguimento di patenti terrestri.

Capo II - RECLUTAMENTO

Articolo 5

Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari

1. I vigili volontari sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana;

b. diploma di istruzione secondaria di primo grado;

c. idoneità psico-fisica ed attitudinale da accertarsi secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento;

d. età non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni;

e. residenza in un comune della provincia sede del comando, per l'iscrizione negli elenchi A e D;

f. residenza o domicilio nell’ ambito del territorio di competenza del distaccamento volontario per l’iscrizione negli elenchi B e C. In mancanza di detto requisito, il comandante provinciale valuta la richiesta di iscrizione, anche da parte di residenti in altra provincia, sulla base della effettiva possibilità d’impiego nei servizi istituzionali, sentito il capo distaccamento volontario della sede interessata;

g. godimento dei diritti politici;

h. non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti ai sensi dell’ articolo 127, comma 1,lettera d) del DPR 10 gennaio 1957, n.3;

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i. possesso del requisito delle qualità morali e di condotta, di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

2. Per l’iscrizione nell’elenco C si prescinde dal limite superiore di cui al comma 1, lettera d) e dall’idoneità psicofisica ed attitudinale di cui al comma 1), lettera c).

3. Per l’iscrizione nell’ elenco D in qualità di atleta o d'orchestrale, al personale volontario è richiesto il possesso dei requisiti di età, di idoneità fisica, psichica ed attitudinale, nonché dei titoli sportivi e musicali previsti dall’ articolo 145 e dall’ articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,n.217. Ai fini della sola partecipazione alle altre attività si prescinde dal possesso del requisito dell’età e della idoneità psico-fisica di cui alle lettere c) e d) del comma 1.

4. Ai sensi dell’articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 1, sono a carico degli interessati gli oneri per gli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio, da effettuarsi presso le strutture pubbliche o private, anche convenzionate, ammesse dall’ amministrazione. Sono a carico dell’amministrazione gli oneri per la visita medica generale, da effettuarsi a cura del medico incaricato del comando.

5. L’aspirante vigile volontario deve indicare, all’atto della presentazione della istanza, l’elenco a cui intende iscriversi, tra quelli di cui all’ articolo 2 comma 1, fermo restando quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.

Articolo 6

Transito negli elenchi del personale volontario del personale permanente

1. Il personale permanente appartenente ai ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, cessato dal servizio a domanda, può chiedere di transitare in uno degli elenchi del personale volontario di cui all’ articolo 2, comma 1, ove risulti in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 5, salvo quello dell’età.

2. Il personale di cui al comma 1, è iscritto nella qualifica di vigile volontario. Il personale che chiede l’iscrizione nell’ elenco B, è iscritto nella qualifica di capo squadra volontario, capo reparto volontario o ispettore antincendi volontario se proveniente rispettivamente dal ruolo dei capo squadra e capo reparto di cui all’ articolo 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217 ovvero dal ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217.

3. Il personale di cui al comma 1 conserva le specializzazioni e le qualificazioni possedute e può essere, altresì, utilizzato per la formazione del personale volontario, fermo restando il mantenimento degli specifici requisiti richiesti.

4. Per il personale di cui al comma 1 non vige l'obbligo di frequentare il corso di cui all'articolo 8, comma 1.

Articolo 7

Incompatibilità

1. Non possono essere iscritti negli elenchi del personale volontario:

a. il personale in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

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b. il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, con eccezione degli appartenenti ai Corpi di polizia degli enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni di appartenenza;

c. gli amministratori di società e dei titolari d’impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e i titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.

Articolo 8

Corsi di addestramento iniziale del personale volontario

1. L’iscrizione negli elenchi A e B degli aspiranti vigili volontari a domanda, in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 5, è subordinata al superamento di un corso di addestramento iniziale a carattere teorico-pratico secondo le modalità ed i programmi stabiliti dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. Per gli aspiranti vigili del fuoco volontari interessati all’iscrizione nell’elenco B) il corso di addestramento teorico pratico è preceduto da un periodo di preventiva frequentazione del distaccamento volontario di destinazione dalla durata 6 mesi, ai fini della valutazione dell’integrazione dell’aspirante vigile con il personale volontario ivi operante, della conoscenza degli aspetti organizzativi ed operativi del distaccamento e della verifica delle condizioni di compatibilità ambientale. Il capo distaccamento attesta la regolare frequentazione da parte dell’aspirante vigile del fuoco volontario e l’assenza di elementi ostativi quali condotte e comportanti, anche omissivi, potenzialmente pregiudizievoli all’organizzazione dei servizi e dell’attività interna del distaccamento ovvero ne da motivata rappresentazione. La mancata attestazione della regolare frequentazione e della mancanza di elementi ostativi non consente la frequentazione del corsi di cui al comma 1. Il periodo di frequentazione può essere ridotto fino a 1 mese per comprovate esigenze volte a salvaguardare la continuità del servizio di soccorso del distaccamento rappresentate dal capo distaccamento. Si prescinde dal periodo di frequentazione di cui al presente comma per i distaccamento volontari di nuova istituzione.

3. I corsi di cui al comma 1 prevedono di norma l’impiego del personale istruttore di cui all’art. 4 comma 3 e sono programmati secondo le esigenze del personale discente destinato all’iscrizione nell’elenco B come rappresentate dai capi distaccamento delle sedi interessate.

4. Nel caso di esito negativo del corso di cui al comma 1, è facoltà dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso. Un ulteriore esito negativo determina la mancata iscrizione negli elenchi A e B del personale volontario.

5. Gli aspiranti vigili volontari sono assicurati contro gli infortuni e le infermità contratti per causa diretta ed immediata, derivante dalla partecipazione al corso di addestramento iniziale di cui al comma 1 e dal periodo di frequentazione del distaccamento volontario di cui al comma 2, restando esonerata l’amministrazione da ogni responsabilità, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

6. La commissione esaminatrice per accertare l’idoneità dell’aspirante vigile volontario di cui al comma 1, è nominata con decreto del direttore regionale competente ed è composta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzioni di

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presidente e da due componenti appartenenti al ruolo dei direttivi o degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio.

7. Il personale iscritto nell’elenco C, fatto salvo il personale proveniente dai ruoli del personale permanente o dagli elenchi A e B di cui all’articolo 2, viene impiegato previa frequentazione di un corso formativo e informativo finalizzato alla conoscenza delle attrezzature in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell’organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della gestione dei distaccamenti volontari, svolto sotto la diretta responsabilità del capo distaccamento, e conforme alle modalità e programmi stabiliti dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

8. Fino al raggiungimento del contingente massimo previsto per ciascuna distaccamento volontario in base ai parametri di cui all’articolo 4 ed in presenza di almeno dieci aspiranti vigili del fuoco volontari da iscrivere nell’elenco B in possesso dei prescritti requisiti, il Comando provinciale assicura l’organizzazione dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo con cadenza almeno annuale.

Articolo 9

Corsi di formazione del personale volontario

1. Il personale volontario, iscritto negli elenchi A e B può essere chiamato a partecipare ai corsi di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo massimo di trenta giorni l'anno.

2. Il personale volontario chiamato a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 1, per un periodo di impiego giornaliero superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio.

3. I periodi di frequenza ai corsi di formazione, con l'eccezione del corso di cui all’ articolo 8 e 10, sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Articolo 10

Corsi periodici di addestramento del personale volontario

1. Per poter essere richiamato in servizio, il personale volontario degli elenchi A e B è tenuto all'addestramento periodico. Le modalità e i programmi sono stabiliti dal comando provinciale dei vigili del fuoco di appartenenza, al fine di garantire un numero di ore non inferiori a quindici trimestrali. Il personale dell’elenco B svolge l'addestramento sotto la diretta responsabilità del capo distaccamento o di personale volontario con qualifica di istruttore da questi incaricato.

2. Nel caso in cui il personale volontario non svolga l’ addestramento per un periodo superiore a 3 mesi, il richiamo in servizio è subordinato ad un periodo addestrativo di almeno quindici ore.

3. La partecipazione effettiva al soccorso tecnico urgente può essere valutata ai fini del raggiungimento del monte ore di addestramento trimestrale obbligatorio, nei limiti del programma di cui al comma 1 ed in relazione alla tipologia degli interventi di soccorso effettuati.

4. L’attività di addestramento obbligatorio di cui al comma 1 costituisce richiamo in servizio temporaneo.

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Articolo 11

Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario

1. Al capo del distaccamento volontario è affidato il comando del distaccamento, questi è responsabile, in conformità alle disposizioni impartite dal competente comando provinciale dei vigili del fuoco ,dell'organizzazione dei servizi e dell'attività interna del distaccamento, nonché della manutenzione dei beni dell'amministrazione. Il capo distaccamento volontario, in conformità delle disposizioni impartite dal comando provinciale, collabora con gli enti locali per il monitoraggio del territorio, dando tempestiva comunicazione al comando provinciale di situazioni di potenziale pericolo.

2. L'incarico di capo distaccamento volontario ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile; esso è conferito, sentito il personale volontario in servizio, con provvedimento dal competente comandante provinciale ad un volontario con un'anzianità di iscrizione di almeno cinque anni. Per i distaccamenti di nuova istituzione, si prescinde dall'anzianità minima e si conferisce l'incarico sulla base della comprovata maggiore esperienza ed attitudine professionale.

3. Per tutta la durata dell’incarico, il capo distaccamento e gerarchicamente sovraordinato al personale assegnato al distaccamento, prescindendo dalle qualifiche di cui all’art. 3 comma 1 e dall’ordinamento gerarchico di cui all’art. 21 commi 5 e 6.

Articolo 12

Organizzazione delle squadre di soccorso dei distaccamenti volontari

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di soccorso vengono individuate le seguenti tipologie di squadre, la cui composizione ed ambiti di intervento sono dettagliate con provvedimento del Dipartimento:

a. Squadra tipo attrezzata per la effettuazione della generalità degli interventi di soccorso, composta da non meno di 4 e non più di 6 unità, di cui un capo partenza con qualifica di norma non inferiore a capo squadra ed un autista.

b. Squadra di intervento finalizzata a particolari manovre operative, costituita da unità di personale variabile secondo le specifiche direttive del Dipartimento

c. Squadra di intervento attrezzata per particolari tipologie d’intervento di diversa complessità denominata “partenza ridotta” con compiti di primo contatto sul luogo dell’intervento e con competenza risolutiva nei casi più semplici, compatibilmente con la sicurezza degli operatori e le dotazioni strumentali disponibili.

2. A supporto delle squadre di cui al comma 1, sono previste delle squadre di norma costituite da 2 operatori di cui un autista, attrezzate con mezzi per l’effettuazione di specifiche manovre necessarie all’intervento, quali, a titolo esemplificativo, autoscale, autobotti, autogrù.

3. La partenza ridotta di cui al comma 1 lettera c), qualora composta da almeno tre operatori, viene comunque sempre attivata per la generalità degli interventi ricadenti nell’area di competenza del distaccamento volontario

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contestualmente alla squadra tipo più prossima al luogo del sinistro. Quando la partenza ridotta non ha competenza risolutiva, in attesa della squadra tipo, provvede alla predisposizione dei primi apprestamenti e/o azioni atte a rendere più efficiente l’intervento successivo o ancora all’analisi e valutazione dello scenario nei casi più complessi, compatibilmente con le dotazioni strumentali e la sicurezza degli operatori.

4. Qualora non sia presente per la composizione delle squadre di cui al comma 1 personale con qualifica non inferiore a capo squadra, le mansioni di capo partenza sono assunte dal personale con qualifica di vigile volontario individuato dal comandante provinciale su proposta del capo distaccamento e sulla base della comprovata maggiore esperienza ed attitudine professionale, scelto tra i vigili volontari disponibili all’assolvimento dell’incarico che abbiano svolto almeno 2 anni di lodevole servizio presso il distaccamento, che assicurino continuità di servizio ed abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di iscrizione negli elenchi. Qualora non sia presente per la composizione delle squadre di cui al comma 1 il personale vigile volontario individuato ai sensi del presente comma, al fine di assicurare la continuità del servizio di soccorso le mansioni di capo partenza sono assunte secondo l’ordinamento gerarchico di cui all’articolo 21 commi 5 e 6.

Articolo 13

Gruppi giovanili vigilfuoco

1. Su proposta dei distaccamenti volontari presso questi posso istituirsi gruppi giovanili vigilfuoco al fini di diffondere la cultura della sicurezza, dell’autoprotezione, del soccorso e del volontariato nei vigili del fuoco.

2. I gruppi giovanili vigilfuoco, sono istituiti con apposita convenzione del comando provinciale dei vigili del fuoco con i comuni interessati, istituti scolastici, altri enti pubblici o private associazioni in cui si definiscono i rispettivi apporti e compiti, ivi compresa la necessaria copertura assicurativa per tutti i soggetti partecipanti al gruppo giovanile vigilfuoco per gli infortuni e le infermità contratti per causa diretta ed immediata derivante dalle attività del gruppo giovanile e senza comportare nuovi e maggiori oneri per l’amministrazione, fatta salva la disponibilità di mezzi e strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo svolgimento delle attività del gruppo giovanile vigilfuoco.

3. I gruppi giovanili, organizzati per fasce di età omogenee, sono costituiti da giovani di ambo i sessi di età compresa tra i 10 ed i 18 anni, che siano idonei allo svolgimento di attività sportiva non agonistica certificata ai sensi di legge.

4. Il provvedimento istitutivo del gruppo giovanile vigilfuoco prevede altresì l’organizzazione dello stesso, le attività formative, le norme comportamentali, l’individuazione del responsabile e dei tutor, la partecipazione attiva dei genitori dei giovani facenti parte del gruppo le modalità di partecipazione del personale permanente e volontario.

Capo III - AVANZAMENTO

Articolo 14

Conferimento della qualifica di capo squadra volontario

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1. La qualifica di capo squadra volontario è conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 1, attraverso la partecipazione ad un apposito corso di formazione con superamento della prova finale.

2. Al corso sono ammessi, secondo la graduatoria di cui all’articolo 17 comma 1 e fino alla copertura dei posti disponibili, i vigili volontari iscritti nell'elenco B inquadrati nella prima classe della qualifica, impiegati in un distaccamento volontario e che abbiano operato negli ultimi due anni con lodevole profitto, attestato dal comandante provinciale sulla base di specifica relazione di servizio del capo distaccamento, e che nel medesimo periodo non siano incorsi in sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto.

3. Alla selezione può partecipare il personale volontario in servizio presso un altro distaccamento della stessa provincia, previo nulla osta del comandante provinciale.

4. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale.

Articolo 15

Conferimento della qualifica di capo reparto volontario

1. La qualifica di capo reparto volontario è conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 1, attraverso la partecipazione ad un apposito corso di formazione con superamento della prova finale.

2. Al corso sono ammessi, secondo la graduatoria di cui al’articolo 17 comma 1 e fino alla copertura dei posti disponibili, i capi squadra volontari con cinque anni di anzianità nella qualifica, impiegati in un distaccamento volontario e che abbiano operato negli ultimi due anni con lodevole profitto, attestato dal comandante provinciale sulla base di specifica relazione di servizio del capo distaccamento e che nel medesimo periodo non siano incorsi in sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto.

3. Alla selezione può partecipare il personale volontario in servizio presso un altro distaccamento della stessa provincia, previo nulla osta del comandante provinciale.

4. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale.

Articolo 16

Conferimento della qualifica di ispettore antincendi volontario

1. La qualifica di ispettore antincendi volontario è conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 1, attraverso la partecipazione ad un apposito corso di formazione con superamento della prova finale.

2. Al corso sono ammessi, secondo la graduatoria di cui all’articolo 17 comma 1 e fino alla copertura dei posti disponibili, i capi reparto volontari ed i capi squadra volontari che abbiano maturato i requisiti di cui all’articolo 15, comma 2 per il conseguimento della qualifica superiore in possesso di diploma di laurea ad indirizzo tecnico-scientifico o diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o scientifico, impiegati in un distaccamento volontario e che abbiano operato negli ultimi quattro anni con lodevole profitto, attestato dal comandante provinciale sulla base di specifica relazione di servizio del capo

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distaccamento e che nel medesimo periodo non siano incorsi in sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto.

3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale.

Articolo 17

Modalità di espletamento delle procedure di avanzamento

1. Con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di periodicità almeno biennale, sono fissati il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari per le qualifiche di capo squadra volontario, capo reparto volontario ed ispettore antincendi volontario, i titoli valutabili, le modalità di espletamento delle procedure di selezione, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di formazione della graduatoria di ammissione al corso, nonché le disposizioni per lo svolgimento del corso e dell’ esame finale. Ai fini del conseguimento della qualifica di cui all’articolo 14, qualora nell’distaccamento volontario siano iscritti vigili del fuoco volontari inquadrati nella prima classe della qualifica in numero inferiore dei posti disponibili per la qualifica di capo squadra volontario, possono essere ammessi all’avanzamento i vigili del fuoco volontari inquadrati nella seconda classe della qualifica che abbiano assolto le mansioni di capo partenza ai sensi dell’articolo 12 comma 4.

2. Le domande di partecipazione alle singole procedure di avanzamento devono essere presentate, esclusivamente, tramite i comandi provinciali dei vigili del fuoco di appartenenza.

3. Con circolare ministeriale di periodicità annuale viene disposto l’avanzamento di classe per il personale con qualifica di vigile del fuoco volontario ai sensi dell’articolo 3 comma 3.

Capo IV - IMPIEGO

Articolo 18 Modalità di impiego del personale volontario

1. Il personale volontario iscritto negli elenchi A e B può essere richiamato in servizio

temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località.

2. Il personale volontario iscritto nell’ elenco A, inoltre, è richiamato in servizio in caso di

necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, motivate dall’autorità competente che opera il richiamo e, limitatamente alle esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, solo previo impiego del personale ai sensi del comma 7 lettera e). Ciascun periodo di richiamo di norma ha una durata non superiore a venti giorni.

3. I richiami di cui al comma 2 vengono disposti dal Comando provinciale dei vigili del

fuoco nei limiti della autorizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile. Qualora il servizio del personale volontario debba essere espletato in una provincia diversa da quella di iscrizione, il richiamo viene preventivamente autorizzato dal competente direttore regionale o dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile nel caso in cui il servizio debba essere espletato in una regione diversa.

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4. Con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

sono disciplinate le modalità di avvicendamento,tenendo conto dei criteri della rotazione, dell'anzianità d'iscrizione nell'elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonché del carico familiare degli interessati; per specifiche esigenze connesse al servizio di soccorso o per particolari compiti di istituto, i periodi di richiamo possono essere disposti consecutivamente ovvero con la rotazione tra personale volontario in possesso delle qualificazioni necessarie.

5. Il personale volontario dei distaccamenti volontari iscritto nell’elenco B

concorre stabilmente al dispositivo di colonna mobile regionale per gli eventi di cui al comma 1, la direzione regionale competente, fatta salva la continuità del servizio di soccorso tecnico urgente assicurato dalle sedi volontarie sul territorio di competenza, organizza specifiche sezioni operative costituite da personale volontario ad integrazione di quelle costituite da personale permanente.

6. Il personale volontario dei distaccamenti volontari iscritto nell’elenco B, in

caso di emergenze provinciali o eventi di cui al comma 1, interessanti il territorio di competenza del distaccamento o del Comando provinciale dei vigili del fuoco da cui dipende, viene allertato e concorre al servizio di soccorso tecnico urgente a supporto delle sezioni operative di colonna mobile operanti sul territorio interessato dall’emergenza.

7. Il personale volontario dei distaccamenti volontari, oltre che nelle ipotesi di cui al

comma 1), è richiamato in servizio:

a. nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del distaccamento volontario, su richiesta di soccorso secondo le procedure operative stabilite dal comando provinciale dei vigili del fuoco;

b. al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza del distaccamento

volontario, su disposizione del Comando provinciale dei vigili del fuoco;

c. per temporanee esigenze di presidio operativo dei distaccamento volontario o di altra sede di servizio in caso di emergenze provinciali o altre criticità in atto, su disposizione del comando provinciale dei vigili del fuoco.

d. Per lo svolgimento dei corsi di formazione, quale istruttore, per il

personale volontario in possesso delle specifiche qualifiche.

e. per le esigenze del comando provinciale dei vigili del fuoco, compatibilmente con le necessità del distaccamento volontario di appartenenza, attestate mediante nulla osta annuale del capo distaccamento. In tale caso i periodi di richiamo non possono superare complessivamente il limite di cento giorni annuali.

f. L’ispettore antincendi volontario opera, di norma, nell’ambito della

circoscrizione territoriale di competenza del distaccamento volontario, secondo le procedure operative stabilite dal comando provinciale dei vigili del fuoco, anche per il coordinamento tecnico di più squadre di vigili del fuoco volontari. L’ispettore antincendi volontario può essere chiamato ad operare al di fuori della circoscrizione di competenza, su disposizione del comandante provinciale o dell’unità di guardia

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provinciale, di norma per incarichi specifici rivolti alla direzione tecnica della componente volontaria.

8. Il personale volontario iscritto nell’ albo nazionale di cui all’ articolo 2 comma 5 e 6 può

essere richiamato in servizio per la partecipazione alle attività svolte in occasione di manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9. Complessivamente i periodi di richiamo non possono superare il limite di 160 giorni

annui.

10. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

11. Il personale volontario di cui all’elenco C, può svolgere mansioni relative

all'organizzazione interna dei distaccamento volontari, ad esclusione di impieghi operativi di soccorso tecnico urgente, per detto personale non vige l’obbligo di svolgere attività addestrativa di cui all’articolo 10. L’attività svolta dal personale volontario di cui all’elenco C non costituisce richiamo in servizio temporaneo.

12. Il personale di cui all’elenco B, per le attività di cui al comma 1 e comma 7

lettere a), b) e c) è da considerarsi nell’assolvimento di un dovere dal momento in cui viene attivato per recarsi nel distaccamento volontario e comporre la squadra di soccorso ed è pertanto considerato in attività di soccorso, anche ai fini dell’art. 26 comma 1.

Articolo 19

Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso

1. Il personale volontario di cui agli elenchi A e B, riconosciuto dalla competente commissione medica ospedaliera non idoneo in via permanente al servizio di soccorso, ma idoneo a profiquo servizio, può restare in servizio svolgendo le mansioni di cui all’articolo 18 comma 11.

Articolo 20

Cancellazione dagli elenchi del personale volontario

1. La cancellazione d’ufficio dall'elenco del personale volontario è prevista per:

a. decesso;

b. dimissioni volontarie presentate al comando provinciale dei vigili del fuoco di appartenenza;

c. raggiungimento dei limiti di età;

d. incapacità, insufficiente rendimento ad assolvere i compiti di istituto, accertati dalla commissione di cui all’ articolo 8 comma 6.

e. assenza ingiustificata, previa diffida, dai turni e richiami, dai corsi di addestramento e formazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

f. mancata partecipazione o indisponibilità, protratta per almeno due anni, all’ attività addestrativa o ai richiami, da parte del personale volontario iscritto nell’ elenco A;

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g. mancata e ingiustificata partecipazione o indisponibilità, protratta almeno per 6 mesi, all’ attività del distaccamento volontario o all’ attività addestrativa, da parte del personale volontario iscritto negli elenchi B e C;

h. ipotesi di cui all'articolo 35, commi 1, lettera c), e 2,della legge 5 dicembre 1988, n. 521, fino alla emanazione del regolamento di disciplina,da adottarsi ai sensi dell’articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

i. sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 2002, e successive modificazioni, accertata dalla competente commissione medico ospedaliera

j. assenza ingiustificata agli accertamenti di cui alla lettera d), nonché a quelli disposti dall’ amministrazione per la verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale;

k. sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto. Qualora l’incompatibilità sia temporanea e permanga per un periodo comunque non superiore ai tre anni dalla cancellazione, su istanza dell’interessato il provvedimento di cancellazione viene revocato e resta ferma l’efficacia della pregressa iscrizione;

l. Si procede alla cancellazione d’ufficio, altresì, nei confronti del personale volontario iscritto nell’ elenco D che non abbia partecipato,senza giustificato motivo, alle manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per almeno due anni.

Articolo 21

Ordinamento gerarchico del personale volontario

1. Ai fini gerarchici il personale permanente iscritto nel ruolo dei vigili del fuoco di cui all’articolo 1 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217 è sovraordinato al personale di cui all’articolo 3 comma 1 lettere d) ed e).

2. Ai fini gerarchici il personale permanente iscritto nel ruolo dei capi squadra e capi reparto di cui all’articolo 1 comma 1 lettera b) del Decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217 è sovraordinato al personale di cui all’articolo 3 comma 1 lettere b), c), d) ed e).

3. Ai fini gerarchici il personale permanente iscritto nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi di cui all’articolo 1 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217 è sovraordinato al personale di cui all’articolo 3 comma 1.

4. Resta altresì ferma la sovraordinazione gerarchica dei restanti ruoli dell’area operativa di cui al Decreto Legislativo 13 ottobre 2005 n. 217.

5. L’ordinamento gerarchico tra il personale volontario è determinato dalla qualifica e, per il vigile del fuoco volontario, dalla classe, come articolate nei commi 1 e 2 dell’articolo 3.

6. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica e, limitatamente alla qualifica di vigile del fuoco volontario, di pari classe, si considera gerarchicamente superiore

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chi possiede la maggiore anzianità di servizio con riferimento alla data d’iscrizione nell’elenco dei volontari. A parità di anzianità di servizio, la gerarchia è determinata dalla maggior età.

Articolo 22

Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario

1. Per le finalità di cui all’ articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi del personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso istituzionale sia per i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10.

2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere conservato il posto di lavoro e l'assenza dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge. Se richiesto dal datore di lavoro, il comando provinciale dei vigili del fuoco rilascia attestazione dell’attività svolta, anche per tramite del capo distaccamento della sede interessata.

3. Il personale iscritto negli elenchi A e B, che abbia superato il corso di addestramento iniziale di cui all’ articolo 8 o il corso di formazione iniziale previsto dall’ articolo 9 del DPR 6 febbraio 2004, n. 76, può svolgere le mansioni di cui all’ articolo 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché quelle di cui all’ art.21, comma 2, del DM 9 aprile 1994 come modificato dal DM 6 ottobre 2003, senza l’obbligo della frequenza dello specifico corso di formazione e di aggiornamento e di superamento degli esami ove previsti.

Articolo 23 Onorificenze

1. Al personale volontario si applicano le norme per la concessione delle onorificenze

previste per il personale permanente.

Articolo 24

Tessera di riconoscimento

1. Al personale volontario viene rilasciata una speciale tessera di riconoscimento, in conformità alle disposizioni vigenti in materia per il personale permanente.

2. Con decreto del Ministro dell’interno sono stabilite le modalità di rilascio e le caratteristiche tecniche della tessera, tenendo conto delle specifiche attività svolte dagli iscritti negli elenchi di cui all’ articolo 2 comma 1.

3. La tessera va immediatamente riconsegnata agli organi competenti in caso di cancellazione dall'elenco. Il personale volontario iscritto negli elenchi di cui all’art 2 comma 1, lett. a) e d) deve riconsegnare la tessera al termine del periodo di richiamo.

Articolo 25

Vestiario ed equipaggiamento

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l'impiego nel servizio di istituto, in

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conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

2. Il vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all'atto della cancellazione dagli elenchi.

Articolo 26

Copertura assicurativa

1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il personale volontario impiegato in attività di soccorso,formazione e addestramento è assicurato contro gli infortuni e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità. La dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni è accertata ai sensi delle disposizioni , vigenti per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al d.p.r. n. 461/2001.

2. E’ altresì coperto da assicurazione il personale volontario di cui all’ articolo 2, comma 1 lettere b) e c) e per gli infortuni e le infermità contratti per causa diretta ed immediata derivante dall’ impiego nelle attività di gestione del distaccamento, nonché il personale di cui all’ articolo2, comma 1, lett. d) per gli infortuni e le infermità contratti per causa diretta ed immediata delle attività di preparazione e di partecipazione alle manifestazioni del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 27

Disposizioni transitorie e finali

1. Il personale volontario che, per cambio di residenza o domicilio, viene iscritto nell'elenco del personale volontario di un altro comando provinciale de i vigili del fuoco conserva l'anzianità e la qualifica precedentemente possedute.

2. È sempre facoltà del personale volontario, a domanda, rinunciare all’avanzamento di qualifica conseguito retrocedendo alla qualifica immediatamente inferiore.

3. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile nei settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, devono prevedere anche l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da trasferire, in comodato gratuito,per le necessità dei distaccamenti volontari indicati nelle convenzioni stesse in misura non inferiore al 20% delle risorse disponibili.

4. Fino alla emanazione del regolamento di disciplina, da adottarsi ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 e il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni è regolato dalle norme in vigore per il personale permanente.

5. In prima applicazione del presente provvedimento, il personale volontario iscritto nell’ elenco di cui all’ articolo 2 del DPR 6 febbraio 2004,n. 76, nonché quello che ha presentato domanda di iscrizione, deve optare per il passaggio alla qualifica di vigile volontario in uno degli elenchi di cui all’ articolo 2, comma 1, mediante domanda da presentarsi al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco dei vigili del fuoco entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale. Decorso tale termine, il personale volontario che non ha

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presentato richiesta viene cancellato d’ufficio dagli elenchi. Il personale volontario iscritto nell’elenco di cui all’articolo 2 del DPR 6 febbraio 2004 n. 76 che ha esercitato l’opzione conserva l’anzianità e la qualifica posseduta, il personale in possesso delle qualifiche di cui all’articolo 3 comma 1 lettere a), b) e c) del DPR 6 febbraio 2004 n. 76 viene iscritto nell’elenco B conservando la qualifica e l’anzianità posseduta, fatta salva la possibilità di rinuncia volontaria alla qualifica ed inquadramento nella qualifica di vigile del fuoco volontario ai fini dell’iscrizione nell’elenco A. Decorsi 60 giorni dal termine per l’esercizio dell’opzione, il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile provvede all’inquadramento del personale con la qualifica di vigile del fuoco volontario di cui all’articolo 3 comma 1 lettera d) nelle tre classi in cui è articolato ai sensi dell’articolo 3 comma 2.

6. Il personale volontario di cui all’elenco B è altresì transitoriamente costituito dai personale con qualifica di funzionario tecnico antincendio volontario di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) del DPR 6 febbraio 2004 n. 76. Detto personale viene computato ai fini della determinazione del contingente di cui all’articolo 4 comma 1 quale ispettore antincendi volontario venendo impiegato con le modalità operative di cui all’art. 18 comma 7 lett. e).

7. Il personale volontario impiegato per esigenze operative nei distaccamenti permanenti può continuare ad espletare il servizio transitando nell’ elenco B, con le stesse modalità previste dalla presente norma per i distaccamenti volontari.

8. Presso i distaccamenti volontari con competenza sul territorio di diversi comandi provinciali, può prestare servizio il personale volontario iscritto nell’elenco B di ciascuno dei comandi interessati.

9. Fino all’emanazione dei provvedimenti di competenza del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile di cui all’articolo 8 comma 7, i corsi formativi ed informativi sono organizzati secondo criteri stabiliti dal Comando provinciale dei vigili del fuoco.

10. Nell’adozione dei distintivi di qualifica per il personale volontario viene prevista l’articolazione in classi per la qualifica di vigile volontario e per il personale che assolve gli incarichi di capo distaccamento di cui all’articolo 11 e di capo partenza individuato dal comandante provinciale ai sensi dell’articolo 12 comma 5 viene individuato apposito fregio e contrassegno distintivo aggiuntivo.

11. Fino all’ emanazione dei regolamenti di cui agli articoli 145, comma 2 e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l’accertamento della idoneità del personale di cui all’ articolo 2, comma 5 e la valutazione dei titoli posseduti sono effettuati dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

Articolo 28 Abrogazioni

1. E’ abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n.76.

Articolo 29

Invarianza degli oneri

1. L'attuazione del presente regolamento non può comportare in ogni caso oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

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Page 23: Riforma dpr 76 secondo anvvfv

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco volontari Proposta di modifica DPR 76/2004

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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