Riforma del mercato del lavoro Obiettivi Realizzare un mercato del lavoro più dinamico ed inclusivo...

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Riforma del mercato del lavoro Obiettivi • Realizzare un mercato del lavoro più dinamico ed inclusivo • Instaurare rapporti di lavoro più stabili • Contrastare l’uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità riferiti alle diverse tipologie contrattuali • Rafforzare le possibilità di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro INPS DIREZIONE REGIONALE LIGURIA - R. Cardillo 1

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Riforma del mercato del lavoroObiettivi

• Realizzare un mercato del lavoro più dinamico ed inclusivo

• Instaurare rapporti di lavoro più stabili • Contrastare l’uso improprio e strumentale degli

elementi di flessibilità riferiti alle diverse tipologie contrattuali

• Rafforzare le possibilità di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro

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NOVITA’ • Contratto a tempo indeterminato come “contratto

dominante” • Contratto di apprendistato come principale

tipologia contrattuale per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro

• Rivisitazione delle tipologie contrattuali e loro riduzione numerica

• Rimando di molti istituti alle relazioni industriali

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CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO• Contratto a tempo indeterminato come contratto

dominante «FORMA COMUNE» (Riforma )rispetto alla precedente dizione «di norma»

• L’apposizione del termine è consentita per ragioni di carattere tecnico,produttivo,organizzativo,sostitutivo «anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro» c.d. CAUSALONE

• Devono essere specificate con atto scritto le ragioni (salvo lavoro a TD occasionale non superiore a 12 giorni)

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Contratto a tempo determinato • Introdotta la possibilità di stipulare il primo

contratto di lavoro a tempo determinato con un lavoratore senza obbligo di indicare la causale specifica che giustifica l'apposizione del termine (cosiddetta ACASUALITA’).

• Durata massima di 12 mesi e non prorogabile, anche se la durata inizialmente stabilita è inferiore alla durata massima (non costituisce un periodo di franchigia)

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Contratto a tempo determinato • Con CCNL/CCNI delegati si può ammettere

CTD/lavoro somministrato TD a-causale :• Nel limite del 6% del totale dei lavoratori occupati• Per le c.d. macro motivazioni organizzative (avvio

nuova attività-lancio prodotto servizio innovativo- rilevante cambiamento tecnologico – fase supplementare progetto ricerca sviluppo-rinnovo proroga commessa consistente )

• Con il Decreto Crescita vedi Start Up innovative

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Contratto a tempo determinato

• INTERVALLO :tra un contratto a termine e l'altro con il medesimo lavoratore, devono passare almeno 60 giorni (prima 10), nel caso di durata inferiore a 6 mesi, oppure 90 nel caso di durata superiore a 6 mesi (prima 20).

Art 46 bis legge 134/12 :• Con CCNL/CCNI si può prevedere termini ridotti ( 20/30 ), in presenza di

un processo organizzativo determinato da particolari condizioni (start-up, lancio nuovo prodotto o attività, fase supplementare di un progetto di ricerca e altre)

• Eventuali ulteriori casi potranno essere individuati dal Ministero

LA VIOLAZIONE DEGLI INTERVALLI COMPORTA LA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO IN LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

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Contratto a tempo determinato INTERVALLO Con l’art 46 bis della legge 134/12 sono stati previsti intervalli più brevi (rispettivamente 20/30 gg) per :• le attività stagionali (vedi interpello 37/2012 )•ogni altro caso individuato dalla contrattazione collettiva (primo CCNL Confidustria alimentari)

LA VIOLAZIONE DEGLI INTERVALLI COMPORTA LA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO IN LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

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Contratto a tempo determinato Sono esclusi dall’intervallo:• CTD con lavoratori in mobilità successivamente cessati dalla stessa,con riferimento alla specifica normativa di riferimento (L 223/91) •In base all’Interpello 72/09 non si applica intervallo se uno dei contratti è di Lavoro intermittente TD (la diversa ratio della norma speciale come per la somministrazione ne consente l’estensione anche dopo la riforma?)•La successiva somministrazione di lavoro

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CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO• PROSECUZIONE DI FATTO e’prevista per soddisfare

esigenze organizzative (30 -50 gg) con retribuzione maggiorata (20% fino a 10 giorni – 40% da 11 a 50). Prima della scadenza – indicando la nuova scadenza- con UNILAV (tracciabilità)

Quadro Proroga ,campo «prosecuzione di fatto»• PROROGA effettuabile una sola volta (max totale 36

mesi) con accordo prima della scadenza indicando le ragioni oggettive che la rendono necessaria (stessa attività lavorativa ma anche ragioni diverse dal 1° contratto purchè rientranti nel c.d. CAUSALONE)

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Contratto a tempo determinato Se dopo un contratto A-CAUSALE si vuole stipulare un altro contratto con lo stesso lavoratore si ricade nella disciplina comune•Totale massimo 36 mesi•Indicazione della causa (ragioni di carattere tecnico,produttivo,organizzativo,sostitutivo )•Indicazione termine

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Contratto a tempo determinato • La durata massima è confermata in 36 mesi, superati i quali il

contratto si trasforma in CTI (comprese somministrazioni TD)• Poiche la successione di contratti deve essere «per mansioni

equivalenti» attenzione alle CLAUSOLE DI FUNGIBILITA’ (Circ.13/08 Min Lavoro -Cass.25033/06)

• RINNOVO UNA TANTUM PRESSO DTL (contratto con deroga assistita)

L’art 4bis consente in deroga un ulteriore successivo contratto stipulato presso la DTL con assistenza OOSS (che ne stabiliscono con avvisi comuni la durata )

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Contratto a tempo determinato

Esclusi da limite/computo 36 mesi :•Tirocini –ass.in partecipazione- cocopro-CTI risolto-collaborazioni occasionali-borse di studio –lavoro intermittente (a chiamata) –contratti a termine con lavoratori in mobilità ex art.8 comma 2 L.223/91•Attività stagionali 52 voci previste da DPR 1525/63 o previste da specifici CCNL(es lavoro stagionale nell’industria alimentare )•Per i Dirigenti il limite massimo resta fissato a 5 anni con possibilità di recesso dopo tre anni nel rispetto del preavviso

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Contratto a tempo determinato CUMULO CON SOMMINISTRAZIONE

•Al fine di scongiurare l’elusione della disciplina limitativa è previsto che nel computo dei 36 mesi (Interp.32/12)si contano anche i periodi formalizzati attraverso somministrazione a TD (sono quindi esclusi periodi in staff leasing)•Purchè fra gli stessi soggetti e con medesime mansioni•Non è invece rilevante il limite dei 36 mesi per la somministrazione TD perciò questa può seguire al CTD anche senza intervallo (espressa esclusione)

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Contratto a tempo determinato Il contratto a termine è sottoposto dall’1/1/2013 ad una un’aliquota contributiva aggiuntiva pari all’1,4% della retribuzione imponibile(finanziamento ASPI)L’aumento contributivo non si applica:• ai lavoratori assunti per motivi di sostituzione (secondo alcuni interpreti non vi rientrerebbe l’a-causale poiché la sostituzione è di per sé causa)• agli stagionali elencati nel DPR 1525/63•Per il periodo 2013 - 2015 i lavoratori a termine assunti per cause particolari definite dagli avvisi comuni e CCNL stipulati entro il 31/12/11 Interpello 42/2012

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Contratto a tempo determinato

• La contribuzione aggiuntiva viene restituita, nei limiti di 6 mensilità, al datore di lavoro, in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, effettuata anche nei sei mesi successivi.

ATTENZIONE ALLA SUCCESSIONE DEI MESI

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Contratto a tempo determinato In caso di illegittimità del contratto a termine è prevista, in alternativa :•la conversione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato•la corresponsione al lavoratore di un'indennità risarcitoria, importo dalle 2,5 e le 12 mensilità Nuovi termini di impugnazione dal 1/1/2013•Termine di decadenza per impugnare (da 60 ora 120gg) da cessazione contratto•Termine per azione giudiziaria (da 270 ora 180)

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Contratto a tempo determinato NON E’ CONSENTITO USO DEL CTD:•In sostituzione di lavoratori in sciopero•In sostituzione di lavoratori licenziati al termine di procedure collettive di riduzione (art 4 e 24 L.223 fino a 6 mesi da ultimo licenziamento con divieto di CTD con lo stesso lavoratore)•Aziende in CIGS CIGO ,contratti solidarietà difensivi•Aziende che non hanno effettuato valutazione rischi (a tale proposito Corte Cass 5241/12 afferma particolare «disvalore in particolare per CTD)

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Contratto Lavoro intermittente • Fattispecie disciplinata da Dlgs 276/03,come modificato dalla

Legge 92/12 (abolita con L 247/07 reintrodotta con L 133/08) è caratterizzata da prestazioni di carattere «discontinuo o intermittente»

• I contratti possono essere a TD o TI,con o senza indennità di disponibilità(minimo 20%)

• I periodi di lavoro devono essere intervallati da una o più interruzioni (non coincidenza tra durata contratto e durata prestazione)

• ATTENZIONE il lavoro intermittente a tempo determinato rientra nell’obbligo del contributo aggiuntivo del 1,4% (non è previsto contratto a chiamata in sostituzione altri dipendenti)

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Contratto Lavoro intermittente NUOVO AMBITO APPLICATIVO dopo la riforma :•Utilizzabile solo per prestazioni di carattere discontinuo o saltuario individuate da CCNL (laddove la contrattazione non vi sia è possibile per ora nelle attività elencate nella tabella allegata al RD 2657/23)•La Legge 92/12 ha abrogato la possibilità di utilizzo del lavoro a chiamata nei weekend ,vacanze natalizie e pasquali,ferie estive(tali periodi possono però essere ora previsti da CCNL)•Egualmente dalla contrattazione dovranno essere individuati i c.d.»periodi predeterminati»(Circ20 Min Lav) Percio tale causale non opera più dal 18/7/12

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Contratto Lavoro intermittente Ai fini della stipulazione del contratto il lavoratore,per i contratti dal 18 luglio 2012 :•Non deve aver compiuto 24 anni•Deve aver più di 55 anni•I vecchi contratti continuano ad operare fino al 18/7/13Non è consentito uso lavoro intermittente:•Per sostituzione lavoratori in sciopero;aziende presso le quali sono stati operati licenziamenti collettivi o concessa CIGO,per le stesse mansioni•Per aziende che non hanno effettuato la valutazione dei rischi

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Contratto Lavoro intermittente • Con la Riforma è previsto che l’indennità di disponibilità,se

pattuita per i periodi predeterminati , sia corrisposta anche in caso di mancata chiamata del lavoratore (sia per i nuovi che per i vecchi contratti)

• Vi è obbligo di comunicazione alla DTL prima dell’inizio della prestazione/prestazioni anche di più lavoratori ovvero di un ciclo integrato di durata non superiore a 30 giorni,intesi quali giorni totali di chiamata (anche per i vecchi contratti) attraverso fax posta elettronica-sms-web (nota 16639 del 26/11/12)

• La comunicazione potrà essere annullata o modificata entro e non oltre 48 ore da giorno previsto(altrimenti oneri retributivi e contributivi)

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Contratto Lavoro intermittente • Per la violazione dell’ obbligo di comunicazione alla

DTL prima dell’inizio della prestazione è prevista sanzione da 400 a 2400 euro

• La conversione dei vecchi contratti di lavoro intermittente potrà ad esempio avvenire con Contratti partime verticali,nuovi contratti a termine (non si tratterà però del 1°contratto e quindi no acausalità)

• Probabilmente sarà necessario risolvere i contratti e riavviarli nelle nuove tipologie contrattuali prescelte (se non interverrà una variazione al sistema UNILAV)

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Novità su contratto somministrazioneGia il Dlgs 24/12 aveva introdotto novità ,non richiedendo la causale nel lavoro somministrato per:•Lavoratori svantaggiati (vedi definizione in Interpello 38/2012), percettori di ammortizzatori sociali da almeno 6 mesi,altri casi previsti da CCNL•La CAUSALE negli altri casi deve essere prevista sia per il contratto di lavoro subordinato che per il contratto commerciale•Con la Riforma possibilità di contratto «a-causale» (al massimo 12 mesi non prorogabili) anche per le missioni svolte nell’ambito di una somministrazione a TD

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Novità su contratto somministrazione• I periodi di lavoro eseguiti nell’ambito di una somministrazione a

termine con la Riforma vanno computati nel periodo massimo dei 36 mesi (che non può essere superato per il contratto a tempo determinato)

• La norma non chiarisce se vanno computati tutti i lavoratori o solo quelli che l’agenzia ha assunto a termine,potendo accadere che l’agenzia effettui somministriazione a tempo determinato mediante lavoratori assunti a tempo indeterminato

• La ratio della norma dovrebbe però essere il contenimento del lavoro a termine

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Novità su contratto somministrazioneLa riforma ha mantenuto possibilità (art 13 dlgs 276)di prevedere azioni di politica attiva del lavoro,in cui l’Agenzia somministra lavoratori svantaggiati in cambio di servizi formativi e di inserimento lavorativo•Viene meno però la possibilità di erogare trattamenti retributivi inferiori rispetto al personale di pari livello•La possibilità di utilizzare apprendisti è ora prevista solo per ipotesi STI (staff leasing)•Le Agenzie pagheranno l’aliquota contributiva aggiuntiva 1,4% per datori che assumono con CTD•Si riduce invece il contributo al fondo Forma.Temp dal 4% al 2,6%

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Contratto a progetto• Introduzione di disincentivi normativi (PRESUNZIONI

ASSOLUTE E RELATIVE) per evitare utilizzi impropri del contratto a progetto.

• Definizione più stringente del progetto che costituisce l'oggetto della collaborazione coordinata e continuativa

• Non più programma di lavoro• Non più fase di esso• Nel contratto scritto deve essere indicato il contenuto ed il

risultato finale,corrispettivo,tempi e modi pagamento ,rimborsi,forme di coordinamento,oneri sicurezza

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INDIZI AUTONOMIA DEL CONTRATTO• ESEMPI TRATTI DALLA PREVALENTE GIURIPRUDENZA• sono consentite forme di coordinamento spazio/temporali, ma non

conformare mansioni cioè stabilire nel dettaglio compiti da svolgere ,né variare i compiti in relazione a mutate esigenze organizzative

• Possono essere indicate nel contratto le forme di coordinamento e le legittime verifiche periodiche

• Il progetto può essere un minus rispetto all’organizzazione aziendale ma non assorbirla

• Il potere datoriale si esprime all’inizio del rapporto,attraverso indicazione progetto/risultato

• La serialità (standardizzazione ) dei progetti fa perdere specificità

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Contratto a progetto• Fatte salve le prestazioni di elevata professionalità

(che possono essere individuate dai CCNL) se l’attività del lavoratore sia svolta con modalità analoghe ai lavoratori dipendenti dell’impresa il rapporto si intenda come lavoro subordinato

• Attenzione quindi alle modalita’, non solo alle attività

ART.69 dlgs 276/03 secondo commaSCATTA IN QUESTO CASO LA PRESUNZIONE RELATIVA DI

SUBORDINAZIONE

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Contratto a progetto• IL PROGETTO DEVE ESSERE SPECIFICO,INDIRIZZATO AD UN

RISULTATO FINALE,DETERMINATO O DETERMINABILE NELLA DURATA,GESTITO IN AUTONOMIA

• Non deve essere mera riproposizione dell’oggetto sociale• La durata deve essere determinata o determinabile• Non comportare compiti meramente esecutivi o ripetitivi

(individuabili anche da CCNL)

Le proroghe sono spesso indicatore di carenza del requisito temporale di determinabilità

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Contratto a progettoArt 1 comma 24 NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA•I collaboratori senza progetto (Circolare 29/12 Min Lavoro )sono considerati ipso facto lavoratori subordinati L’ art.61 ha carattere definitorio del progetto nei suoi requisiti essenzialiSi tratta di PRESUNZIONE ASSOLUTA (art.69 primo comma): si procede alla conversione in lavoro subordinato attribuendo la tipologia negoziale (mansioni –retribuzione-tempo pieno o P/T) corrispondenti nei fatti al lavoro svolto

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Contratto a progetto• Il compenso del collaboratore, proporzionato alla qualità e

quantità di lavoro prestato, non potrà essere inferiore ai minimi contrattuali previsti per mansioni equiparabili a quelle svolte dal collaboratore e calcolate sulla media CCNL riferimento (in mancanza di CCNL riferimento a contratti analoghi)

• PRIMA il riferimento era ad un generico compenso c.d. di mercato(da 2006 anche su prest.analoghe previste CCNL)

• Novità importante :prima le retribuzioni CCNL costituivano un parametro in base al richiamo art.36 Cost (non invocabile nel lavoro autonomo) ora per previsione espressa di legge

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Contratto a progettoPLURALITA’ DI PRESTAZIONI•Salvo diverso accordo tra le parti è consentita :•Con divieto di diffondere notizie o giudizi su programmi ed organizzazione•Con divieto di compiere atti di pregiudizioALTRI DIRITTI ART.66•gravidanza,malattia,infortunio non comportano estinzione ,il rapporto rimane sospeso senza corrispettivo•Alla scadenza il contratto comunque si estingue (recesso è possibile se la sospensione è superiore a 1/6 )•Gravidanza proroga 180 gg salvo CCNL piu favorevole

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Contratto a progetto ESCLUSIONE DEL PROGETTO :•Professioni intellettuali per cui è previsto Albo (pertinenza)•Attività a favore associazioni sport dilettantistiche•Organi di controllo società,collegi,commissioni•Titolari pensione vecchiaia•Mini co co co (30 gg 5000 euro)•Servizi di cura e assistenza alla persona (non superiori a 240 ore per anno )•Agenti/rappresentati commercio•attività CALL CENTER outbound (CCNL fissano compensi)

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Contratto a progetto• Le parti possono risolvere per giusta causa la

collaborazione prima della scadenza del termine.• Il committente potrà recedere quando il collaboratore

non risulti professionalmente idoneo per realizzare il progetto(GIUSTA CAUSA)

• L’inadempienza sarà valutata dal giudice in relazione a proporzionalità e causalità.

• Il collaboratore potrà recedere con preavviso nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto.

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Contratto a progetto• Le aliquote contributive sui contratti a progetto

aumentano progressivamente di un punto percentuale a partire dal 2014 e fino al 2018.

• Per gli iscritti alla Gestione separata Inps nel 2013 la contribuzione rimane al 27% e raggiungerà il 33% nel 2018.

• Per gli iscritti ad altra gestione, la contribuzione già dal 2014 aumenta al 20% e raggiungerà il 24% a partire dal 2016.

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ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONECONTRATTO BILATERALE ,SINALLAGMATICO A FORMA LIBERA ,ALEATORIO,DI DURATA ART.2549•E’ un istituto derivato dal diritto commerciale (codice diritto commerciale) addirittura risalente al medioevo•E’ spesso stato usato in forma elusiva ,con privazione di tutele fino alla pronuncia Corte costituzionale 332/92che ha esteso disciplina antinfortunistica INAIL•Una copiosa giurisprudenza ha disquisito su possibilità di acconti fissi mensili e sulla incertezza se partecipazione ad UTILI o RICAVI (la legge 92/12 parla di utili)

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ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE NOVITA’ :utilizzo limitato a soli 3 associati, qualora sia previsto il conferimento di solo lavoro•Il limite di 3 si applica anche se nella medesima attività ci sono piu’ ASSOCIANTIECCEZIONE esclusione per rapporti di lavoro in associazione tra coniugi o familiari entro il terzo grado, affini secondo grado.•«..l’apporto consista anche in una prestazione di lavoro» pare includere anche associazione di lavoro e capitale

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Associazione in partecipazione

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Associazione in partecipazionePresunzione relativa salvo prova contraria (esclusi i contratti certificati fino al 18/7/12) con assunzione a tempo indeterminato degli associati se:•Violazione del limite del numero •mancata partecipazione agli utili della società da parte dell'associato • mancata consegna del rendiconto societario •apporto dell'associato non riveste i caratteri del lavoro autonomo (art 69 bis)È invece abrogato art 86 che prevedeva la cd retribuzione minima (adeguata retribuzione)

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Contratto art.2222 con/senza partiva IVA Lavoro autonomo ex art 2222 c.c.•Attività professionale (persona fisica) con P Iva•Attività occasionale non professionale•Il riferimento è allo status fiscale del prestatore•Sono previsti tre presupposti, in presenza di almeno due dei quali - ed in mancanza di prova contraria da parte del committente - si ritiene sussistere rapporto COCOPro•Se manca addirittura il progetto si ha lavoro subordinato (doppia presunzione Circolare 32/2012 Ministero lavoro)

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Contratto art.2222 con/senza partiva IVA• Non è prevista iscrizione INAIL per entrambe le categorie

(occasionale/professionale)• Non è prevista comunicazione UNILAV• Gli obblighi fanno capo esclusivamente al collaboratore (fattura e

rivalsa 4%)il titolare di P Iva è soggetto a misure prevenzionistiche Dlgs 81/08 ed a obblighi IVA (ecc.contribuenti minimi)

• Per i Cocopro ed associati in partecipazione sussistono invece per il committente obblighi LUL,Unilav,Uniemens,pagamento contributi in misura 1/3 (lav)-2/3(commitente),Inail

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Distinzione• Sia nel lavoro a progetto che nel lavoro autonomo vi è

realizzazione di opera/servizio a favore committente• In Cocopro non vi è un singolo risultato produttivo ma

una serie coordinata di attività continue,con con relazione funzionale tra la prestazione lavorativa e l’attività produttiva del committente

• In Lavoro autonomo vi è un adempimento autonomo ed istantaneo che si esaurisce in una unica soluzione

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Contratto di collaborazione con partiva IVA

PRESUNZIONE RELATIVA (art 69 bis) di trasformazione del rapporto in Co.co.pro se vi sono almeno due delle seguenti condizioni:•una durata superiore agli 8 mesi annui, nel corso di due anni solari consecutivi; •«subordinazione economica» :la riconducibilità ad un soggetto o centro di imputazione di interessi di un corrispettivo superiore all’80% del reddito prodotto dal professionista in due anni solari consecutivi; •una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente.

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contratto di collaborazione con partita IVA

Esclusione dei criteri presuntivi se sussistono queste condizioni:•18663 euro lordi annui per il 2012 inteso come reddito annuo(1,25 minimo imponibile commercianti)•elevate competenze professionali del collaboratore /capacità tecniche praticheOPPURE ATTIVITA’ PROFESSIONALI•iscrizione ad un albo,elenco,ruolo,registro (individuati con DM del 20/12/2012) purchè con «contenuto riconducibile alle attività» (art 1 comma 27 interpretazione autentica)

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Contratto di collaborazione con partiva IVA

La disciplina dei nuovi criteri presuntivi si applica ai rapporti sorti successivamente all'entrata in vigore della riforma (18 luglio 2012), mentre per quelli sorti in precedenza e attualmente in corso è previsto un’efficacia differita di un anno.

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Contratto di collaborazione con partita IVA• Si applicano gli incrementi contributivi previsti dalle nuove

norme sulla collaborazione a progetto.• Nel caso di cocopro con P.iva (art.69 bis) risponde

dell’obbligazione INPS solo il collaboratore , addebita in fattura non il 4% ma 2/3 dei contributi (reddito di lavoro autonomo e non reddito assimilato al lavoro dipendente come per cocopro )

• Nel caso di genuino contratto art.2222 invece addebito 4% in fattura

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Lavoro occasionale accessorioNasce con art 70 -73 dlgs 276/03 su modelli analoghi europei•Inizialmente per ristretti ambiti di attività ,di tempo ,di compenso ,per soggetti a rischio esclusione sociale,non entrati nel mondo del lavoro,in procinto di uscirne•Con le successive leggi 133/08-33/09-191/09 si amplia la platea dei soggetti e settori•Si inseriscono anche lavoratori P/T e percettori di misure a sostegno reddito (prorogato 2012)

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Contratto di lavoro accessorio

• Nel caso in cui il committente sia un imprenditore commerciale o un professionista, rispetto al singolo committente il lavoratore non può percepire più di 2 mila euro

• I redditi sono fiscalmente esenti (no tax area) ma sono validi per la concessione del permesso di soggiorno

• Il compenso non deve essere superiore a 5 mila euro nell'anno solare, anche se corrisposto da diversi committenti.

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Contratto di lavoro accessorio

• Nuovo art 70 Dlgs 276/03 ha carattere definitorio «per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita lavorative meramente occasionali»

• Sparisce il riferimento a categorie o attività specifiche (a parte agricoltura)

• Sparisce il riferimento a categorie a rischio esclusione sociale

• Di fatto l’unico elemento distintivo è individuato nella occasionalità

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Contratto di lavoro accessorio

• Si sono verificati diversi problemi circa la corretta interpretazione del carattere di ACCESSORIETA’ ED OCCASIONALITA’

• La Circolare 18/2012 Ministero lavoro commenta la volontà della Riforma 92/12 in una limitazione del LOA «…volontà del legislatore di riaffermare l’originale finalità di questo strumento ,cioè coprire spazi non coperti da altri istituti…per ricondurre alla regolarità attività svolte in nero»

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Contratto di lavoro accessorio

Unici limiti previsti per le Imprese Agricole :•Nelle imprese agricole ordinarie possono operare Pensionati e giovani solo per le attività stagionali (escluse casalinghe)

•Per i piccoli imprenditori agricoli non vi è il limite della stagionalità né limite ai soggetti abilitati •Sono però esclusi lavoratori iscritti nell’anno precedente quali OTD OTI

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Contratto di lavoro accessorio• Nel corso del 2013, i percettori di CIG o di misure di sostegno

del reddito, in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, possono lavorare con contratto di lavoro accessorio per un compenso massimo di 3.000 euro nell’anno solare.

• Per il 2013 non è stata riproposta possibilità cumulo fino a 3000 euro con riferimento al partime

• ATTENZIONE Il comma 32 ha sostituito integralmente art.70 dlgs276/03 e non ha riportato la proroga sulla disposizione del cumulo per l’anno 2012 (prevista per il 2012 dall’ art.6 comma 2 dl 216/11)

Dal 18/7/12 al 31/12/12 ?

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Contratto di lavoro accessorio

• Il voucher diventa orario ed il valore verrà stabilito a seguito di un confronto con le parti sociali

• Sussiste sempre la preventiva comunicazione ad INAIL (tracciabilità) in mancanza della quale è prevista maxisanzione art.4 L.183/09

• L’aliquota verrà aggiornata con DM (aggancio a incrementi Gestione Separata)

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