Riflessioni sulla disciplina regionale siciliana in materia di fonti rinnovabili FONTI: Art. 12...

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Riflessioni sulla disciplina regionale siciliana in materia di fonti rinnovabili •FONTI: •Art. 12 d.lgs. 387/03; Art. 6 d.lgs. 28/11 •Linee guida nazionali DM 10.9.2010 •PEARS (Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano) del 3.2.09; •Linee guida regionali Delib. G.R. 191/2011

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Riflessioni sulla disciplina regionale siciliana in materia di fonti

rinnovabili•FONTI:•Art. 12 d.lgs. 387/03; Art. 6 d.lgs. 28/11•Linee guida nazionali DM 10.9.2010•PEARS (Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano) del 3.2.09;•Linee guida regionali Delib. G.R. 191/2011

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Tre aspetti peculiari

• Lettere di patronage;• Altra documentazione aggiuntiva richiesta;• Princìpi specifici nel settore delle biomasse.

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Premessa

• La documentazione aggiuntiva si riferisce sia al procedimento per l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 387/03; che alla procedura abilitativa semplificata, di cui all’art. 6, d.lgs. 28/11, per gli impianti di potenza inferiore ad 1 Mwe (art. 5 delle linee guida regionali)

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1) La documentazione aggiuntiva richiesta dalle linee guida regionali:

le lettere di patronage

Nozione generaleLe lettere di patronage sono rassicurazioni

rilasciate normalmente da un istituto di credito al creditore in ordine all’esito positivo di

operazioni di finanziamento.Hanno funzione di garanzia

Si distinguono in FORTI e DEBOLI

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L’art. 4, comma 1, lettera a) delle linee guida regionali (D.G.R.S. 191/11) richiede:

“Attestazione di Istituto di credito o Società a tale scopo abilitata secondo la normativa di

settore – resa anche attraverso lettera di “patronage” – di disponibilità a finanziare

l’iniziativa e la sussistenza in capo al richiedente della capacità organizzativa e

finanziaria per il suo sviluppo”

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Due problemi:1) Che succede nel caso in cui l’imprenditore

disponga già dei capitali e non abbia interesse al finanziamento:

Anche in questo caso è necessaria l’attestazione bancaria

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2) Qual è il contenuto dell’attestazione?Ad una prima lettura, la norma sembrerebbe

richiedere una due diligence da parte della banca, estesa alla sua “capacità organizzativa”, e non solo una disponibilità al finanziamento?

Questa lettura però contrasta col dato letterale ed sarebbe comunque foriera di aggravamento procedimentale

N.B. se è lettera di patronage (al contrario?), è di natura FORTE.

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Criticità:1. Sul punto la giurisprudenza siciliana non si è

ancora mai pronunciata;2. Le linee di credito sono chiuse.

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In conclusione:L’eventuale rigetto, basato sulla insufficienza

dell’attestazione nella parte non finanziaria, sarebbe impugnabile per violazione dei

principi di semplificazione e non aggravamento

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2) Altra documentazione richiesta

• Documentazione attestante la disponibilità giuridica dell’area di impianto in capo al

richiedente:

AUTOCERTIFICAZIONE

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2) Altra documentazione richiesta

• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il richiedente assume nei

confronti dell’Amministrazione la responsabilità, diretta e non trasmissibile, per l’interezza delle fasi di realizzazione e di avvio

dell’impianto

AUTOCERTIFICAZIONE

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2) Altra documentazione richiesta

• Attestazione di primaria Compagnia di Assicurazione di disponibilità alla copertura

assicurativa a favore del richiedente per i rischi di:– Mancata erogazione di fornitura di energia elettrica

all’ente gestore della rete;– Furto, atti vandalici e calamità afferenti macchinari e

attrezzature necessarie per la produzione di energia(da aggiungersi alle fideiussioni per rischio già previste

dall’art. 13 lettera j) del DM 10.9.2010)

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2) Altra documentazione richiesta

• Atto di adesione al protocollo di legalità del 23.5.2011

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2) Altra documentazione richiesta

• Certificato camerale di vigenza completo del nulla osta ai fini dell’articolo 67 d.lgs. 159/2011 (codice antimafia) [la norma faceva riferimento al vecchio art. 10 l. 575/65)

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2) Altra documentazione richiesta

• La prefettura rilascia l’informativa antimafia per investimenti maggiori di € 154.937,00

• Se sussistono elementi di sospetto (d.l. 629/82, art. 1-septies; informative antimafia atipiche) c’è discrezionalità nel rilascio dell’autorizzazione

• Tali informazioni devono giungere entro 45 gg.; in assenza: nulla osta salvo revoca.

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2) Altra documentazione richiesta

• Sulle informative antimafia atipiche: attenzione ai margini di discrezionalità delle amministrazioni.

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3) Specificamente: biomasse

1. La realizzazione di impianti biomassa/bioliquidi oltre 1 MWe, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali, sono soggette ad autorizzazione unica;

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3) Specificamente: biomasse

2. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione e stoccaggio di bioliquidi sono assoggettati al regime di deposito fiscale (d.lgs. 504/95) e al regime autorizzativo (art. 1, comma 56, l. 239/04)

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3) Specificamente: biomasse

3. La realizzazione di impianti a biomasse è subordinata all’utilizzazione di biomasse provenienti per almeno il 50% del fabbisogno da aree dislocate in un raggio non superiore a 70 km dall’impianto.

Problema: • Previa dichiarazione? Non sembra richiesta; piuttosto

occorre l’esistenza di fonti di approvvigionamento nel raggio di 70 km dall’impianto.

• Sanzioni in caso di inosservanza: revoca?

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3) Specificamente: biomasse

• Le biomasse e i bioliquidi per l’alimentazione di impianti di energia elettrica sono incentivati ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 28/11, con obbligo di utilizzare materia prima proveniente da filiera corta.

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