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Rifiuti, sottoprodotti e materie prime secondarie nella direttiva 2008/98/CE avv. Ada Lucia De Cesaris Studio legale De Cesaris Aderente a greenlex - avvocati in rete (www.greenlex.it)

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Rifiuti, sottoprodotti e materieprime secondarie nella

direttiva 2008/98/CE

avv. Ada Lucia De Cesaris Studio legale De CesarisAderente a greenlex - avvocati in rete (www.greenlex.it)

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La direttiva 2008/98/CE abroga esostituisce le direttive 2006/12/CE,91/689/CEE* e 75/439/CEE**, coneffetto del 12 dicembre 2010

* relativa ai rifiuti pericolosi** concernente l’eliminazione degli olii usati

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Oggetto e ambito di applicazione (art. 1)

La direttiva stabilisce misure volte a proteggerel’ambiente e la salute umana prevenendo oriducendo gli impatti negativi della produzione edella gestione dei rifiuti, riducendo gli impatticomplessivi dell’uso delle risorse e migliorandonel’efficacia.

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È p

• precisare alcuni concetti basilari come le definizioni dirifiuto, recupero e smaltimento• rafforzare le misure da adottare per la prevenzione deirifiuti• introdurre un approccio che tenga conto dell’intero ciclo divita dei prodotti e dei materiali, non soltanto della fase incui diventano rifiuti• concentrare l’attenzione sulla riduzione degli impattiambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti,rafforzandone in tal modo il valore economico• favorire il recupero dei rifiuti e l’utilizzazione dei materialidi recupero per preservare le risorse naturali.

La direttiva ha i seguenti obiettivi:

(Considerando n. 8)

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• Rifiuto (art. 3, c.1)qualsiasi sostanza od oggetto di cui ildetentore si disfi o abbia l’intenzione ol’obbligo di disfarsi

pericolosoil rifiuto che presenta una o piùcaratteristiche pericolose di cuiall’allegato III (art. 3, c. 2)

EsplosivoComburenteFacilmente infiammabileIrritanteNocivoTossicoCancerogenoCorrosivoInfettivoTossico per la riproduzioneMutagenoSensibilizzantiEcotossico

Definizione

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Catalogazione (art. 7)

E’ confermato l’elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE*.

Segue...* Concernente l’aggiornamento dell’elenco CER dei rifiuti pericolosi

L’inclusione nell’elenco

non è vincolante perl’individuazione di un rifiuto, chesarà tale solo se sussistono lecondizioni di cui alla definizionedell’art. 3, par. 1

è vincolante dopol’individuazione delrifiuto perc o n s i d e r a r l opericoloso

La declassificazione da pericoloso a non pericoloso non puòessere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazionedel rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioniiniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definisconoil carattere pericoloso di un rifiuto (art. 7, par.4)

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Gli Stati membri possono

Lo Stato membro notifica tali casialla Commissione, fornendole tuttele informazioni pertinenti.

considerare come non pericolosouno specifico rifiuto che nell’elencoè indicato come pericoloso sedispone di prove che dimostranoche esso non possiede nessunadelle caratteristiche elencatenell’allegato III (art. 7, par. 3 e 6)

Alla luce delle notifiche ricevute, l’elenco è riesaminato per decidernel’eventuale adeguamento (paragrafo 6 ?)

Lo Stato membro notifica senzaindugio tali casi alla Commissionefornendole tutte le prove necessarie

considerare come pericolosi irifiuti che, pur non figurandocome tali nell’elenco dei rifiuti,presentano una o piùcaratteristiche fra quelleelencate nell’allegato III(art. 7, par. 2)

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Dir. 2008/98/CE,art. 3, par .1

qualsiasi sostanza odoggetto di cui ildetentore si disfi oabbia l’intenzione ol’obbligo di disfarsi

Confronto tra le definizioni dirifiuto

D.Lgs. 152/2006, art. 183

qualsiasi sostanza odoggetto che rientranelle categorie riportatenell’Allegato A)* dellaParte quarta di cui ildetentore si disfi oabbia deciso o abbial’obbligo di disfarsi

* “Categorie di rifiuti”

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Sono esclusi dall’ambito di applicazione (art. 2):

a) effluenti gassosi emessi in atmosfera;b) terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici

collegati permanentemente al terreno;c) suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato

nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale saràutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito incui è stato escavato;

d) rifiuti radioattivi;e) materiali esplosivi in disuso;f) materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e

altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzatinell’attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energiada tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggianol’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

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Sono esclusi dall’ambito di applicazione nella misura in cui sonocontemplati da altra normativa comunitaria:

a) acque di scarico*;

b) sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dalregolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allosmaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o dicompostaggio;

c) carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animaliabbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n.1774/2002;

d) rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento e dall’ammasso dirisorse minerali o dallo sfruttamento delle cave contemplati dalla direttiva2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa allagestione dei rifiuti delle industrie estrattive

Fatti salvi gli obblighi risultanti da altre normative comunitarie pertinenti, sono esclusidall’ambito di applicazione della direttiva i sedimenti spostati all’interno di acque superficialiai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni odella riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se è provato che isedimenti non sono pericolosi.

* Si noti che l’art. 2, par. 1, punto iv), della direttiva 2006/12/CE esclude dal proprio ambito diapplicazione le acque di scarico, fatta eccezione per i rifiuti allo stato liquido

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“Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche setriturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organiciprovenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati conapparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducanola massa in particelle sottili, previo accertamentodell'esistenza di un sistema di depurazione da partedell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicuraadeguata informazione al pubblico anche in merito allaplanimetria delle zone servite da tali sistemi.L'installazione delle apparecchiature è comunicata daparte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che necontrolla la diffusione sul territorio”.

Ai sensi dell’art. 107, comma 3, del Dlgs. 152/2006,sostituito dall'art. 9-quater, D.L. 6 novembre 2008,n. 172:

N.B.

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“... Per precisare taluni aspetti della definizione di rifiuti, la presentedirettiva dovrebbe chiarire:

- quando sostanze od oggetti derivanti da un processo diproduzione che non ha come obiettivo primario la loro produzione sonosottoprodotti e non rifiuti. La decisione che una sostanza non è unrifiuto può essere presa solo sulla base di un approccio coordinato, daaggiornare regolarmente, e ove ciò sia coerente con la protezionedell’ambiente e della salute umana. Se l’utilizzo di un sottoprodotto èconsentito in base ad un’autorizzazione ambientale o a norme generalidi protezione dell’ambiente, ciò può essere usato dagli Stati membriquale strumento per decidere che non dovrebbero prodursi impatticomplessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana; un oggetto ouna sostanza dovrebbero essere considerati sottoprodotti solo quandosi verificano determinate condizioni. Poiché i sottoprodotti rientranonella categoria dei prodotti, le esportazioni di sottoprodotti dovrebberoconformarsi ai requisiti della legislazione comunitaria pertinente;”

Sottoprodotto

(Considerando n. 22)

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• Sottoprodotto (art. 5, par. 1)

la sostanza o l’oggetto derivante da un processo di produzione ilcui scopo primario non è la produzione di tale articolopurché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) è certo che la sostanza o l’oggetto saràulteriormente utilizzata/o

b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/odirettamente senza alcun ulteriore trattamentodiverso dalla normale pratica industriale

c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parteintegrante di un processo di produzione

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza ol’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti irequisiti pertinenti riguardanti i prodotti e laprotezione della salute e dell’ambiente e non porterà aimpatti complessivi negativi sull’ambiente o la saluteumana

Riutilizzo:q u a l s i a s io p e r a z i o n eattraverso la qualeprodotti ocomponenti chenon sono rifiutisono reimpiegatiper la stessafinalità per laquale erano staticoncepiti (art. 3,par.13)

Segue...

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La Commissione europea può adottare misure perstabilire i criteri da soddisfare affinché sostanze odoggetti specifici siano considerati sottoprodotti e nonrifiuti.

Tali misure - intese a modificare elementi non essenzialidella direttiva, integrandola - sono adottate secondo laprocedura di regolamentazione con controllo di cui all’art.39, par. 2

(art. 5, par. 2)

applicazione della procedura diregolamentazione di cui alladecisione del Consiglio1999/468/CE.

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L’utilizzo previsto per il materiale è legale? Il materiale èun rifiuto

il materiale è stato prodotto deliberatamente?(il processo di produzione è stato modificato

a tal fine?)

Il materiale è unprodotto e non

un residuo diproduzione

Il materiale è un residuo di produzione:si applicano i seguenti criteri

L’utilizzo del materiale è certo? il materiale è un rifiutoNO

NO

NO

Il materiale può essere utilizzato senzatrasformazione previa (eccetto le normali operazioni

che rientrano nel processo di produzione?)

La produzione del materiale èparte integrante del processo di

produzione?Il materiale è un rifiuto

Il materiale è unsottoprodotto, non un

rifiutoSì NO

Il materiale èun rifiuto

No

Verifica della sussistenza di un sottoprodotto *

* Allegato II alla Comunicazione della Commissione CEE COM(2007)59 def.

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Dir. 2008/98/CE, art. 5 D.Lgs. 152/06, art. 183, lett. p)le sostanze ed i materiali dei quali il produttorenon intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183,comma 1, lettera a), che soddisfino tutti iseguenti criteri, requisiti e condizioni:

la sostanza o l’oggetto derivante da unprocesso di produzione il cui scopoprimario non è la produzione di talearticolo solo se sono soddisfatte leseguenti condizioni:

Confronto tra le definizioni di sottoprodotto

a) è certo che la sostanza o l’oggetto saràulteriormente utilizzata/o

b) la sostanza o l’oggetto può essereutilizzata/o direttamente senza alcunulteriore trattamento diverso dallanormale pratica industriale

c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/ocome parte integrante di un processo diproduzione

1. siano originati da un processo non direttamentedestinato alla loro produzione

5. abbiano un valore economico di mercato

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia lasostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzospecifico, tutti i requisiti pertinentiriguardanti i prodotti e la protezione dellasalute e dell’ambiente e non porterà aimpatti complessivi negativi sull’ambienteo la salute umana

2. il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzionee integrale

2. il loro impiego avvenga direttamente nel corso delprocesso di produzione o di utilizzazionepreventivamente individuato e definito4. non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivio a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisitimerceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), maposseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione

3. soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientaleidonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ademissioni e ad impatti ambientali qualitativamente equantitativamente diversi da quelli autorizzati perl'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati

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“Per precisare taluni aspetti della definizione di rifiuti, la presente direttivadovrebbe chiarire:- (...)- quando taluni rifiuti cessano di essere tali, stabilendo criteri volti adefinire quando un rifiuto cessa di essere tale che assicurano un livelloelevato di protezione dell’ambiente e un vantaggio economico eambientale; eventuali categorie di rifiuti per le quali dovrebbero essereelaborati criteri e specifiche volti a definire «quando un rifiuto cessa diessere tale» sono, fra l’altro, i rifiuti da costruzione e da demolizione,alcune ceneri e scorie, i rottami ferrosi, gli aggregati, i pneumatici, i rifiutitessili, i composti, i rifiuti di carta e di vetro. Per la cessazione dellaqualifica di rifiuto, l’operazione di recupero può consistere semplicementenel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definirequando un rifiuto cessa di essere tale.”

Cessazione della qualifica dirifiuto e materie prime secondarie

(Considerando n. 22)

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Cessazione dalla qualifica di rifiuto (art. 6, c. 1)

a) recupero: qualsiasi operazione ilcui principale risultato sia dipermettere ai rifiuti di svolgere unruolo utile sostituendo altri materialiche sarebbero stati altrimenti utilizzatiper assolvere una particolarefunzione o di prepararli ad assolveretale funzione, all’interno dell’impiantoo nell’economia in generale.L’allegato II riporta un elenco nonesaustivo di operazioni di recupero(art. 4, par. 15)

* I criteri includono, se necessario, valori limite per lesostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibilieffetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto

b) riciclaggio: qualsiasi operazionedi recupero attraverso cui i materiali dirifiuto sono ritrattati per ottenereprodotti, materiali o sostanze dautilizzare per la loro funzioneoriginaria o per altri fini. Include ilritrattamento di materiale organico manon il recupero di energia né ilritrattamento per ottenere materiali dautilizzare quali combustibili o inoperazioni di riempimento (art. 4,par.17)

a) la sostanza o l’oggetto è comunementeutilizzata/o per scopi specifici

b) esiste un mercato o una domanda per talesostanza od oggetto

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisititecnici per gli scopi specifici e rispetta lanormativa e gli standard esistenti applicabili aiprodotti

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto nonporterà a impatti complessivi negativisull’ambiente o sulla salute umana

Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali aisensi dell’articolo 3, punto 1, quando sianosottoposti a un’operazione di recupero (a), inclusoil riciclaggio (b), e soddisfino criteri specifici* daelaborare conformemente alle seguenticondizioni:

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La Commissione europeapuò* adottate misure per ladefinizione dei criteri volti adefinire quando un rifiutocessa di essere tale

(art. 6, par. 2 e 4)

tali misure sono adottate secondola procedura di regolamentazionecon controllo di cui all’art. 39, par. 2

In assenza di criteri adottatiin sede comunitaria gliStati membri possonodecidere, caso per caso,se un determinato rifiutoabbia cessato di esseretale, tenendo conto dellagiurisprudenza applicabile

gli Stati notificano tali decisionialla Commissione secondo laprocedura di informazioneprevista dalla Direttiva98/34/CE

applicazione della procedura diregolamentazione di cui alladecisione del Consiglio1999/468/CE.

* per gli aggregati, i rifiuti di carta e vetro, i metalli, i pneumatici e i rifiuti tessili,la Commissione dovrebbe adottare tali misure

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Cessazione della qualifica di rifiuto / materia prima secondaria

a) la sostanza o l’oggetto è comunementeutilizzata/o per scopi specifici

b) esiste un mercato o una domanda pertale sostanza od oggetto

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa irequisiti tecnici per gli scopi specificie rispetta la normativa e gli standardesistenti applicabili ai prodotti

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggettonon porterà a impatti complessivinegativi sull’ambiente o sulla saluteumana

Dir. 2008/98/CE, art. 6 D.Lgs. 152/06 art. 183, lett. q)

a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di ricicloo di recupero di rifiuti

b) siano individuate la provenienza, la tipologia e lecaratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre

c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo odi recupero che le producono, con particolareriferimento alle modalità ed alle condizioni diesercizio delle stesse

d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisitimerceologici e le altre condizioni necessarie perl'immissione in commercio, quali norme e standardtecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto delpossibile rischio di danni all'ambiente e alla salutederivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale,della sostanza o del prodotto secondario

e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sulmercato.

Sostanza o materia avente le caratteristichestabilite ai sensi dell'articolo 181-bis Taluni rifiuti specifici cessano di

essere tali ai sensi dell’articolo 3,punto 1, quando siano sottoposti aun’operazione di recupero, incluso ilriciclaggio, e soddisfino criterispecifici da elaborareconformemente alle seguenticondizioni:

le materie, le sostanze e i prodotti secondari definitidal decreto ministeriale di cui al comma 2*, nelrispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:

* Oggi ancora D.M. 5.2.1998, D.M. 12.6.2002, 161 e D.M. 17.11.2005, n.269

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Priorità nella gestione dei rifiuti (art. 4)

in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti ordine dipriorità della normativa e della politica

a) prevenzione

b) preparazione per il riutilizzo

c) riciclaggio

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia

e) smaltimento

Gli Stati membri possono scegliere le opzioni che danno il migliorrisultato ambientale complessivo, tenendo conto per i flussi di rifiutispecifici del ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi dellaproduzione e della gestione dei rifiuti