Rifiuti n. 192 febbraio 2012

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febbraio 2012 n. 192 (02/12) mensile Euro 18,00 Registrazione Tribunale di Milano n. 451 del 22 agosto 1994. Poste italiane spa – Spedizione in abbonamento postale – Dl 353/2003 (conv. in legge 46/2004) articolo 1, comma 1, DCB Milano Edizioni Ambiente L’intervento Il Sistema di gestione della qualità previsto dal regolamento (Ue) 333/2011 per i rottami metallici: modalità di implementazione e validazione pag. 4 di Andrea Sillani Legislazione norme nazionali Sistri: con il “milleproroghe” parte dal 2 aprile 2012. Proroga necessaria per le discariche Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 11 Mud “residuale” e solo per pochi Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2011 13 il commento di Simona Faccioli 14 Sistri, bonifiche e rifiuti urbani nel decreto “Salva Italia” Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 18 il commento di Luigi Lovecchio 21 il commento di Paola Ficco 24 il commento di Paola Ficco 25 “Mudino” prorogato al 30 aprile 2012 Decreto 12 novembre 2011 26 il commento di Alessandro Geremei 27 Sistri: parte la interoperabilità e l’orizzonte della responsabilità del “delegato” si restringe Decreto 18 febbraio 2011, n. 52 28 Sistri: cosa cambia con il Dm 219/2011 di Alessandro Geremei 37 il commento di Paola Ficco 42 il commento di Claudio Rispoli 44 Giurisprudenza Via: screening necessario anche se il recupero di rifiuti è accessorio all’attività principale Consiglio di Stato – Sentenza 24 novembre 2011, n. 6221 46 il commento di Leonardo Filippucci 49 Imballaggi di rifiuti sanitari: quelli esterni possono essere riutilizzabili, ma non è un obbligo Consiglio di Stato – Sentenza 25 novembre 2011, n. 6257 51 Rubriche Quesiti a cura di Paola Ficco, Gabriele Taddia 53 Pneumatici fuori uso a cura di Giovanni Corbetta 56 Focus 231 Ambiente a cura di Pasquale Fimiani 57 Focus giurisprudenza a cura di Maurizio De Paolis 60 ____________ Tu Sistri aggiornato con le modifiche del Dm 219/2011 _____________

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SUL NUMERO DI FEBBRAIO il "TU SISTRI" AGGIORNATO L'ultimo numero pubblica le novità normative di fine anno che hanno inciso sulle comunicazioni ambientali e sulla gestione a carico delle aziende: Mud, Mudino, novità Sistri. Inoltre, un commento su sistema di gestione della qualità e Regolamento 333/2011.

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febbraio 2012 n. 192 (02/12)

mensile Euro 18,00Registrazione Tribunale di Milano n. 451 del 22 agosto 1994. Poste italiane spa – Spedizione in abbonamento postale – Dl 353/2003 (conv. in legge 46/2004) articolo 1, comma 1, DCB Milano

Edizioni Ambiente

RIFIUTIbollettino diinformazionen o r m a t i v a

L’interventoIl Sistema di gestione della qualità previsto dal regolamento (Ue) 333/2011 per i rottami metallici: modalità di implementazione e validazione pag. 4di Andrea Sillani

Legislazionenorme nazionaliSistri: con il “milleproroghe” parte dal 2 aprile 2012. Proroga necessaria per le discariche Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 11Mud “residuale” e solo per pochi Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2011 13il commento di Simona Faccioli 14Sistri, bonifiche e rifiuti urbani nel decreto “Salva Italia” Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 18il commento di Luigi Lovecchio 21il commento di Paola Ficco 24il commento di Paola Ficco 25“Mudino” prorogato al 30 aprile 2012 Decreto 12 novembre 2011 26il commento di Alessandro Geremei 27Sistri: parte la interoperabilità e l’orizzonte della responsabilità del “delegato” si restringe Decreto 18 febbraio 2011, n. 52 28Sistri: cosa cambia con il Dm 219/2011 di Alessandro Geremei 37il commento di Paola Ficco 42il commento di Claudio Rispoli 44

GiurisprudenzaVia: screening necessario anche se il recupero di rifiuti è accessorio all’attività principale Consiglio di Stato – Sentenza 24 novembre 2011, n. 6221 46il commento di Leonardo Filippucci 49Imballaggi di rifiuti sanitari: quelli esterni possono essere riutilizzabili, ma non è un obbligo Consiglio di Stato – Sentenza 25 novembre 2011, n. 6257 51

RubricheQuesiti a cura di Paola Ficco, Gabriele Taddia 53Pneumatici fuori uso a cura di Giovanni Corbetta 56Focus 231 Ambiente a cura di Pasquale Fimiani 57Focus giurisprudenza a cura di Maurizio De Paolis 60

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Tu Sistri

aggiornato co

n

le modifiche del

Dm 219/2011

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Un mese che teneramente ricorda la primavera e l’avvio della bella stagione; un mese che civil-mente festeggia l’anniversario della liberazione dal nazifa-scismo. Un mese che, per i produttori e i gestori di rifiuti, or-mai da alcuni anni, è una specie di “viaggio della speran-za”. Prima con il Mud, ora con il “mudino” (entrambi entro il 30 aprile). Quest’anno si aggiunge la partenza operativa del Sistri (dal 2, forse perché il 1° aprile sembrava uno scherzo).A cavallo tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012 si sono rincorse una serie di norme che, quasi animate da una fertilità dirom-pente, hanno messo a serio rischio la concreta capacità di or-ganizzazione del pensiero gestionale delle imprese.Con ordine: il Dm 12 novembre 2011 proroga la scadenza del “mudino” al 30 aprile 2012; il Dl 29 dicembre 2011, n. 216 (cd. “milleproroghe”) sposta la partenza del Sistri al 2 apri-le; il Dpcm 23 dicembre 2011 reca il Mud per i Comuni, i pro-duttori di Aee, il Conai e i sistemi autonomi e cauzionali di imballaggi, gli autodemolitori. Sulla Gazzetta ufficiale del 5 gennaio 2012 compare il Dm 10 novembre 2011, n. 219 che modifica il Tu Sistri (Dm 52/2011). Il tutto, mentre l’Italia in crisi, più o meno vestita a festa, celebrava i riti delle festività di fine e inizio anno. Innovazioni e modifiche che, per esse-re compresi, presuppongono il saldo possesso delle fonti, senza il quale una certa confusione è inevitabile. Così è stato. Ora, sedimentati i fumi festivi e festaioli, tutto sembra più chiaro.Ma proprio mentre si ordinano i vari provvedimenti sul tavo-lo, nel solito gioco a incastri al quale questo sistema costrin-ge, non possiamo regalarci alcuna certezza perché è in corso di elaborazione un nuovo Dm che modificherà ancora il Tu Sistri e quindi, studiare il Dm 219/2011 non ha molto senso. Si spera solo che arrivi in congruo anticipo rispetto al 2 aprile 2012, tanto da poterlo studiare per poi applicare.Perché non aspettare e fare un Dm unico? Una specie di espe-

rimento a cielo aperto, dove la convinzione di poter “aggiusta-re” e “curare”, a prescindere dall’armonizzazione e dalla rea-le capacità recettiva dei destinatari della norma, rende la cer-tezza del diritto più che mai aleatoria. Ne deriva spossatezza e disaffezione che alimentano uno struggente bisogno di ordine, ma soprattutto di stile.L’assenza della riflessione e dell’esperienza metodica si fa sem-pre più allarmante e genera un sistema che disarma il voler essere partecipi.Questo inesausto esperimento di forme, dove la libertà creativa scaturisce dalla interiorizzazione dell’imperativo del fare, sem-bra una specie di gioco poetico: il primato della sonorità sul si-gnificato, dove la regolarità e il linguaggio sono solo alcune delle tante ipotesi sul tavolo. Il Dm 219/2011 ne è un paradig-ma sia per tempistica sia per formulazione sistematica; infatti, a parte alcuni articoli interamente riscritti o introdotti ex no-vo, le modifiche non sono comprensibili, se non a prezzo di un paziente lavoro di ricompilazione.Nella Baccanti di Euripide, Penteo, il razionale Re di Tebe, è incapace di riconoscere l’esistenza del suo contrario: la natura ultraterrena di Dioniso. Penteo resterà ucciso dall’irrazionalità del volto del dio, per mano delle Baccanti.Questo susseguirsi di provvedimenti, dove il Dm 219/2011 già prelude ad altro, pare frutto di una razionalità esasperata, del-la convizione di poter conoscere e fare il bene, ma smarrisce il senso proprio delle cose e rende tutto confuso, anche il sen-so delle scelte.Nell’andirivieni tipico “il Sistri partirà o non partirà”, non po-tranno stupire novelle Baccanti alimentate dal seme di un dio che oggi si chiama sfinimento.

Paola Ficco

Aprile.

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RIFIUTI

L’intervento

PremessaLo scorso 9 ottobre 2011, a seguito dell’avvenuta pubblicazione nel-la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è entrato formalmente in vigore il regolamento (Ue) n. 333/2011 recante i criteri che deter-minano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamen-to europeo e del Consiglio.Le disposizioni generali ed i criteri stabiliti dal regolamento comu-nitario consentono di determinare quando i rottami di ferro, ac-ciaio e alluminio (comprese le leghe di alluminio) cessano di es-sere considerati rifiuti.Tali criteri generali devono garantire che i rottami di ferro, acciaio e alluminio, ottenuti mediante un’operazione di recupero e desti-nati ad essere impiegati come materie prime nelle acciaierie, nelle fonderie e nelle raffinerie di alluminio per la produzione di metal-li, soddisfino i requisiti tecnici richiesti dall’industria metallurgica e siano conformi alla specifica legislazione vigente senza generare impatti negativi sull’ambiente o sulla salute umana.La stessa premessa generale al provvedimento comunitario, infat-ti, ha sottolineato che l’intero mercato del riciclaggio dei rottami metallici trarrebbe un notevole beneficio dall’introduzione di crite-ri specifici finalizzati a determinare quando i rottami metallici ot-tenuti dai rifiuti cessano di essere considerati tali precisando, tut-tavia, che tali criteri comunque debbano garantire un elevato livel-lo di tutela ambientale.Per garantire quindi il rispetto dei criteri generali il regolamento (Ue) 333/2011 ha previsto la pubblicazione delle informazioni sui rottami metallici che hanno cessato di essere considerati rifiuti e l’istituzione di un Sistema di gestione della qualità.

Spetterà quindi al Sistema di gestione della qualità, imple-mentato attraverso l’utilizzo adeguato di procedimenti docu-mentati, mantenuto attivo e validato da un verificatore am-bientale accreditato, dimostrare la conformità ai criteri sta-biliti dal regolamento (Ue) 333/2011 per consentire agli stes-si rottami metallici di far cessare la loro qualifica di rifiuti.

Nello specifico, infatti, i rottami di ferro ed acciaio ed i rottami di alluminio e le relative leghe, cessano di essere considerati rifiuti quando, al momento del passaggio dal produttore ad un altro de-tentore, vengono soddisfatte determinate condizioni.Il Sistema di gestione della qualità, prescritto dal regolamento (Ue) 333/2011 per l’attestazione della conformità e della rispondenza agli specifici criteri atti a far cessare la qualifica di rifiuto ai rotta-mi metallici al momento del passaggio da un produttore ad un al-tro detentore, non è da confondere con quello previsto dalla nor-ma internazionale Iso 9001:2008, seppure, per alcuni tratti, con-cettualmente assimilabile.Tale sistema, similmente a quanto indicato dalla Iso 9001:2008, dovrà essere validato da un organismo preposto alla valutazione della conformità secondo quanto stabilito dal regolamento comu-nitario n. 765/2008, ovvero da un verificatore ambientale previsto dalle disposizioni del regolamento (Ce) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di eco-gestione e audit (Emas), in grado di accertare, ogni tre anni, che il Sistema di gestione della qualità soddisfi le disposizioni indica-te dal regolamento (Ue) 333/2011 per la cessazione della qualifi-ca di rifiuto.

Nello specifico, dunque, il Sistema di gestione della qualità, per po-ter essere validato da un verificatore esterno accreditato, dovrà sta-bilire, attuare e mantenere attive una serie di procedure documen-tate (scritte) relativamente ai seguenti aspetti:

Il Sistema di gestione della qualità previsto dal regolamento (Ue)

333/2011 per i rottami metallici: modalità di

implementazione e validazione

di Andrea SillaniValutatore ambientale Certiquality

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RIFIUTI

L’intervento

PremessaLo scorso 9 ottobre 2011, a seguito dell’avvenuta pubblicazione nel-la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è entrato formalmente in vigore il regolamento (Ue) n. 333/2011 recante i criteri che deter-minano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamen-to europeo e del Consiglio.Le disposizioni generali ed i criteri stabiliti dal regolamento comu-nitario consentono di determinare quando i rottami di ferro, ac-ciaio e alluminio (comprese le leghe di alluminio) cessano di es-sere considerati rifiuti.Tali criteri generali devono garantire che i rottami di ferro, acciaio e alluminio, ottenuti mediante un’operazione di recupero e desti-nati ad essere impiegati come materie prime nelle acciaierie, nelle fonderie e nelle raffinerie di alluminio per la produzione di metal-li, soddisfino i requisiti tecnici richiesti dall’industria metallurgica e siano conformi alla specifica legislazione vigente senza generare impatti negativi sull’ambiente o sulla salute umana.La stessa premessa generale al provvedimento comunitario, infat-ti, ha sottolineato che l’intero mercato del riciclaggio dei rottami metallici trarrebbe un notevole beneficio dall’introduzione di crite-ri specifici finalizzati a determinare quando i rottami metallici ot-tenuti dai rifiuti cessano di essere considerati tali precisando, tut-tavia, che tali criteri comunque debbano garantire un elevato livel-lo di tutela ambientale.Per garantire quindi il rispetto dei criteri generali il regolamento (Ue) 333/2011 ha previsto la pubblicazione delle informazioni sui rottami metallici che hanno cessato di essere considerati rifiuti e l’istituzione di un Sistema di gestione della qualità.

Spetterà quindi al Sistema di gestione della qualità, imple-mentato attraverso l’utilizzo adeguato di procedimenti docu-mentati, mantenuto attivo e validato da un verificatore am-bientale accreditato, dimostrare la conformità ai criteri sta-biliti dal regolamento (Ue) 333/2011 per consentire agli stes-si rottami metallici di far cessare la loro qualifica di rifiuti.

Nello specifico, infatti, i rottami di ferro ed acciaio ed i rottami di alluminio e le relative leghe, cessano di essere considerati rifiuti quando, al momento del passaggio dal produttore ad un altro de-tentore, vengono soddisfatte determinate condizioni.Il Sistema di gestione della qualità, prescritto dal regolamento (Ue) 333/2011 per l’attestazione della conformità e della rispondenza agli specifici criteri atti a far cessare la qualifica di rifiuto ai rotta-mi metallici al momento del passaggio da un produttore ad un al-tro detentore, non è da confondere con quello previsto dalla nor-ma internazionale Iso 9001:2008, seppure, per alcuni tratti, con-cettualmente assimilabile.Tale sistema, similmente a quanto indicato dalla Iso 9001:2008, dovrà essere validato da un organismo preposto alla valutazione della conformità secondo quanto stabilito dal regolamento comu-nitario n. 765/2008, ovvero da un verificatore ambientale previsto dalle disposizioni del regolamento (Ce) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di eco-gestione e audit (Emas), in grado di accertare, ogni tre anni, che il Sistema di gestione della qualità soddisfi le disposizioni indica-te dal regolamento (Ue) 333/2011 per la cessazione della qualifi-ca di rifiuto.

Nello specifico, dunque, il Sistema di gestione della qualità, per po-ter essere validato da un verificatore esterno accreditato, dovrà sta-bilire, attuare e mantenere attive una serie di procedure documen-tate (scritte) relativamente ai seguenti aspetti:

Il Sistema di gestione della qualità previsto dal regolamento (Ue)

333/2011 per i rottami metallici: modalità di

implementazione e validazione

di Andrea SillaniValutatore ambientale Certiquality

L’intervento Regolamento 333/2011 e sistem

a di gestione qualitàbollettino di inform

azione normativa n. 192 (02/12)

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RIFIUTI

• modalità di controllo in accettazione (a vista) dei rifiuti da recu-perare secondo quanto indicato al punto 2, Rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero, dell’allegato I, Criteri per i rottami di ferro e acciaio, e dell’allegato II, Criteri per i rottami di alluminio, al regolamento (Ue) 333/2011;• modalità di monitoraggio dei processi e delle tecniche di tratta-mento dei rifiuti in ingresso secondo quanto indicato al punto 3, Processi e tecniche di trattamento, dell’allegato I, Criteri per i rottami di ferro e acciaio, e dell’allegato II, Criteri per i rottami di alluminio, al regolamento (Ue) 333/2011;• modalità di monitoraggio della qualità dei rottami metallici ot-tenuti dall’operazione di recupero da effettuarsi sul materiale in uscita (a vista) secondo quanto indicato al punto 1, Qualità dei rottami ottenuti dall’operazione di recupero, dell’allegato I, Cri-teri per i rottami di ferro e acciaio, e dell’allegato II, Criteri per i rottami di alluminio, al regolamento (Ue) 333/2011;• modalità di monitoraggio delle radiazioni secondo quanto indi-cato al punto 1.5, Qualità dei rottami ottenuti dall’operazione di recupero, dell’allegato I, Criteri per i rottami di ferro e accia-io, e dell’allegato II, Criteri per i rottami di alluminio, al regola-mento (Ue) 333/2011;• modalità di gestione delle osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici;• modalità di registrazione dei controlli effettuati sulle operazioni di accettazione dei rifiuti da recuperare (in ingresso), sul monito-raggio dei processi e delle tecniche di trattamento, sul monitorag-gio della qualità dei rottami ottenuti dall’operazione di recupero (in uscita) e sul monitoraggio radiometrico;• modalità di revisione e miglioramento del Sistema di gestione della qualità;• modalità di formazione ed addestramento del personale.

Controllo in accettazione dei rifiuti da recuperareLa specifica procedura documentata ha lo scopo di individuare le specifiche responsabilità e la relativa competenza e definire le mo-dalità operative, comprese le registrazioni degli avvenuti control-li effettuati, per garantire la conformità delle operazioni di accet-tazione (in ingresso) dei rifiuti metallici e per garantire il rispetto delle caratteristiche di idoneità delle partite di rottami in ingresso richieste dal punto 2, Rifiuti utilizzati come materiale dell’ope-razione di recupero, dell’allegato I, Criteri per i rottami di ferro e acciaio, e dell’allegato II, Criteri per i rottami di alluminio, al regolamento (Ue) 333/2011.I contenuti richiesti per la definizione della procedura relativa all’accettazione dei rifiuti da recuperare sono concettualmente in linea con quanto richiesto dallo specifico punto 7.4.1, Approvvigio-namento: prodotto conforme ai requisiti e qualifica dei forni-tori, della norma internazionale Iso 9001:2008.

In merito alle modalità operative di controllo sulle operazioni di ac-cettazione e sul rispetto delle caratteristiche di idoneità dei rottami in ingresso è necessario fare una serie di precisazioni fondamentali per poter considerare tali rottami idonei per la filiera del riciclaggio.

Nel caso in cui i rifiuti vengano portati all’impianto di trattamento da terzi, sarà necessario, innanzitutto, controllare che il documen-to di identificazione del materiale in ingresso (Fir, attestato di fine-vita del veicolo), sia compilato correttamente in ogni sua parte se-condo le normative vigenti.L’addetto responsabile alle operazioni di accettazione dovrà con-trollare che il rifiuto da accettare sia principalmente composto da materiali recuperabili quali ferro, acciaio, alluminio o leghe di al-luminio.

Tale controllo, effettuato a vista, dovrà essere svolto da persona-le qualificato a riconoscere i rifiuti non conformi a quanto stabili-to al punto 2, Rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero, dell’allegato I, Criteri per i rottami di ferro e accia-io, e dell’allegato II, Criteri per i rottami di alluminio, al regola-mento (Ue) 333/2011.Tale personale qualificato, naturalmente, dovrà essere in grado anche di saper controllare che il documento di identificazione del materiale in ingresso (Fir, attestato di fine-vita del veicolo), sia compilato correttamente in ogni sua parte secondo le normati-ve vigenti.È certamente da raccomandare l’utilizzo di apposite check-list di controllo dove saranno riportate tutte le caratteristiche da verificare.

Nelle operazioni di recupero non possono essere utilizzati i rifiuti pericolosi, tranne quando è possibile dimostrare che sono state ap-plicate tutte le tecniche necessarie all’eliminazione delle specifiche caratteristiche di pericolo.A tale proposito suggeriamo di definire puntualmente, nella proce-dura per la definizione delle modalità di monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento dei rifiuti in ingresso, uno specifico capitolo dedicato al controllo ed alla bonifica dei rottami metallici contenenti materiali pericolosi.

Nelle operazioni di recupero, inoltre, non possono essere utilizzati i seguenti rifiuti:• limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi come oli o emulsioni oleose;• fusti e contenitori.

L’elenco non comprende le apparecchiature provenienti da veico-li fuori uso che contengono o hanno contenuto oli o vernici cui si applicano le specifiche procedure di pulizia e bonifica definite nel-la procedura per la definizione delle modalità di monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento dei rifiuti in ingresso.

Nel caso in cui i rifiuti vengano raccolti direttamente dal gestore dell’impianto di trattamento, il trasportatore incaricato, recando-si presso il produttore/detentore dei rifiuti da smaltire, contestual-mente allo svolgimento delle operazioni di carico, compila il Fir in tutte le voci richieste (tipologia di rifiuto, Cer, peso, targa dell’au-tomezzo utilizzato, estremi della iscrizione all’Albo nazionale ge-stori ambientali, eccetera) lasciando la I copia allo stesso produt-tore/detentore.Riteniamo che anche tali operazioni, sebbene adeguatamente co-nosciute dagli operatori del settore, debbano essere descritte sinteti-camente nella specifica procedura anche nell’ottica di adeguare le modalità operative consolidate alle modifiche introdotte dalla nor-mativa in continua evoluzione (Sistri, scadenze per la compilazio-ne del Mud, eccetera).Tale materiale, trasportato direttamente dal gestore al proprio im-pianto di trattamento, qualora accettato per intero, dopo aver supe-rato tutte le verifiche in accettazione previste dal regolamento (Ue) 333/2011 secondo quanto indicato al punto 2, Rifiuti utilizzati co-me materiale dell’operazione di recupero, dell’allegato I, Crite-ri per i rottami di ferro e acciaio, e dell’allegato II, Criteri per i rottami di alluminio, viene pesato annotandone l’esito sull’ulti-ma parte del Fir che viene inviata al produttore/detentore dei rifiu-ti da smaltire.In questo caso non viene richiesto, sebbene da parte nostra forte-mente raccomandato, il monitoraggio delle radiazioni dei mate-riali in ingresso secondo quanto indicato, al contrario per le parti-te in uscita, al Punto 1.5, Qualità dei rottami ottenuti dall’ope-

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RIFIUTI

Legislazionenorme

nazionali

“Mudino”

prorogato al

30 aprile 2012

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-torio e del mare

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, con-vertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di ter-mini” e, in particolare, l’articolo 14-bis;Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e del-la tutela del territorio e del mare del 18 febbra-io 2011, n. 52, “Regolamento recante istituzio-ne del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legi-slativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”;Visto l’articolo 28 del citato regolamento n. 52 del 2011, ed in particolare il comma 3, che fa salvi i termini indicati all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto Ministro dell’ambiente e della tute-la del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, come modificati dai decreti del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settem-bre 2010 e del 22 dicembre 2010;Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e del-la tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2011, con il quale sono stati ulteriormente proro-gati i termini di cui al citato articolo 12, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009;Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, con-vertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, ed in particolare l’articolo 6, comma 2, lettera f-octies, che ha disposto la necessità di fissare un nuovo termine di decorrenza del disposto di cui all’arti-colo 12, comma 2, del citato decreto ministeria-le 17 dicembre 2009 e successive modifiche rela-tivamente ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 26 maggio 2011, ter-mine che comunque non potrà essere anteceden-te al 1° giugno 2012;

Visto l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 set-tembre 2011, n. 148, che ha previsto, per i sogget-ti di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011 diversi da quelli del comma 5 del medesimo articolo, che il termine di entrata in operatività del Sistri è il 9 febbraio 2011;Considerato che l’articolo 12, comma 1, del de-creto ministeriale 17 dicembre 2009, come mo-dificato da ultimo con decreto ministeriale 22 dicembre 2010, prevede che le informazioni sui rifiuti prodotti o gestiti relative all’anno 2011 sia-no comunicate al Sistri dai soggetti che erano te-nuti alla presentazione del modello unico di di-chiarazione ambientale di cui alla legge 25 gen-naio 1994, n. 70 entro il 31 dicembre 2011;Ritenuto necessario prorogare, in funzione degli ulteriori citati atti normativi che hanno procra-stinato il termine di entrata in operatività del Si-stri, i termini per la presentazione della comuni-cazione di cui all’articolo 28, comma 1, del cita-to decreto ministeriale n. 52 del 2011 e stabilire il termine per la presentazione della dichiarazio-ne relativa all’anno 2012;Adottail seguente decreto:

Articolo 1Proroga di terminiAll’articolo 12, comma 1, del decreto ministe-riale 17 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, le parole “Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all’an-no 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferi-mento alle informazioni relative all’anno 2011” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011, ed entro sei mesi dalla data di en-trata in operatività del Sistri per ciascuna catego-ria di soggetti di cui all’articolo 1 del decreto mi-nisteriale 26 maggio 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2012.”.

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mareDecreto 12 novembre 2011(Gu 23 dicembre 2011 n. 298)

Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”

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RIFIUTI

Legislazionenorme

nazionali

“Mudino”

prorogato al

30 aprile 2012

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-torio e del mare

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, con-vertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di ter-mini” e, in particolare, l’articolo 14-bis;Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e del-la tutela del territorio e del mare del 18 febbra-io 2011, n. 52, “Regolamento recante istituzio-ne del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legi-slativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”;Visto l’articolo 28 del citato regolamento n. 52 del 2011, ed in particolare il comma 3, che fa salvi i termini indicati all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto Ministro dell’ambiente e della tute-la del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, come modificati dai decreti del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settem-bre 2010 e del 22 dicembre 2010;Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e del-la tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2011, con il quale sono stati ulteriormente proro-gati i termini di cui al citato articolo 12, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009;Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, con-vertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, ed in particolare l’articolo 6, comma 2, lettera f-octies, che ha disposto la necessità di fissare un nuovo termine di decorrenza del disposto di cui all’arti-colo 12, comma 2, del citato decreto ministeria-le 17 dicembre 2009 e successive modifiche rela-tivamente ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 26 maggio 2011, ter-mine che comunque non potrà essere anteceden-te al 1° giugno 2012;

Visto l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 set-tembre 2011, n. 148, che ha previsto, per i sogget-ti di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011 diversi da quelli del comma 5 del medesimo articolo, che il termine di entrata in operatività del Sistri è il 9 febbraio 2011;Considerato che l’articolo 12, comma 1, del de-creto ministeriale 17 dicembre 2009, come mo-dificato da ultimo con decreto ministeriale 22 dicembre 2010, prevede che le informazioni sui rifiuti prodotti o gestiti relative all’anno 2011 sia-no comunicate al Sistri dai soggetti che erano te-nuti alla presentazione del modello unico di di-chiarazione ambientale di cui alla legge 25 gen-naio 1994, n. 70 entro il 31 dicembre 2011;Ritenuto necessario prorogare, in funzione degli ulteriori citati atti normativi che hanno procra-stinato il termine di entrata in operatività del Si-stri, i termini per la presentazione della comuni-cazione di cui all’articolo 28, comma 1, del cita-to decreto ministeriale n. 52 del 2011 e stabilire il termine per la presentazione della dichiarazio-ne relativa all’anno 2012;Adottail seguente decreto:

Articolo 1Proroga di terminiAll’articolo 12, comma 1, del decreto ministe-riale 17 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, le parole “Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all’an-no 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferi-mento alle informazioni relative all’anno 2011” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011, ed entro sei mesi dalla data di en-trata in operatività del Sistri per ciascuna catego-ria di soggetti di cui all’articolo 1 del decreto mi-nisteriale 26 maggio 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2012.”.

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mareDecreto 12 novembre 2011(Gu 23 dicembre 2011 n. 298)

Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”

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RIFIUTILegislazione norm

e nazionali Decreto 12 novembre 2011

il commento

La scheda Sistri si porta avanti anche

per il futuro

di Alessandro GeremeiRedazione Reteambiente

Con la pubblicazione sulla Gu del 23 dicembre 2011, n. 298 del decreto 12 novembre 2011, re-cante “Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all’articolo 28, com-ma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52”, il ter-mine ultimo per la presentazione della dichia-razione Sistri 2011 (“Mudino”) è ufficialmente slittato dal 31 dicembre 2011 al 30 aprile 2012.L’adempimento in questione, introdotto dal Dm 17 dicembre 2009 e confermato dal Dm 52/2001 (“Tu Sistri”), serve a consentire il pas-saggio senza soluzione di continuità dal siste-ma “cartaceo” di gestione dei rifiuti al nuo-vo sistema “informatico” di controllo dei rifiu-ti, in relazione a determinati soggetti della fi-liera esonerati dalla presentazione del model-lo unico ambientale (Mud) a seguito del Dlgs 205/2010, ma prima della definitiva entrata in vigore operativa del Sistri.

Come chiarito dal MinAmbiente con la Cir-colare 2 marzo 2011, la presentazione del “Mudino” 2011 è richiesta esclusivamente alle seguenti categorie di soggetti:• enti e imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti• enti e imprese produttori iniziali di rifiu-ti pericolosi (esclusi gli imprenditori agrico-li con un volume di affari annuo non supe-riore a 8.000 euro)• enti e imprese produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni indu-striali ed artigianali, di fanghi da potabiliz-zazione e da altri trattamenti di acque e da abbattimento fumi (articolo 184, comma 3, lettera c), d) e g), Dlgs 152/2006) con più di 10 dipendenti.

In occasione della seconda proroga di operati-vità del Sistri (Dm 22 dicembre 2010) che ave-va fatto slittare il termine di partenza al 31 maggio 2011, il MinAmbiente aveva stabilito che la dichiarazione Sistri destinata a “copri-re” i cinque mesi del 2011 precedenti l’entra-ta in vigore operativa del nuovo sistema, doves-se essere resa entro il 31 dicembre 2011. Con le tre proroghe dell’entrata in vigore operativa del Sistri intervenute poi nel 2011 (Dm 26 maggio 2011, Dl 138/2011 e da ultimo Dl 216/2011, la cui legge di conversione è al momento in di-

scussione in Parlamento, che fissa al 2 apri-le 2012 il termine di entrata in operatività del nuovo sistema) è slittato però automaticamen-te anche il periodo di riferimento del “Mudino 2011”, allungatosi fino a ricomprendere tutti i movimenti dei rifiuti avvenuti nel corso dell’in-tero 2011, ma non il termine di presentazione.

In assenza della proroga stabilita dal Dm 12 novembre 2011, in pratica, i soggetti obbligati si sarebbero così trovati ad avere potenzialmen-te meno di 24 ore di tempo dall’ultima ope-razione compiuta – rispetto ai 7 mesi previ-sti dal disegno originale del Legislatore – per adempiere all’obbligo di comunicazione sta-bilito dalla normativa. Con il rischio di veder-si infliggere, nel caso di inadempimento, le pe-santi sanzioni amministrative previste dal Dlgs 121/2011 (da 2.600 a 15.500 euro) per la omes-sa, incompleta o inesatta presentazione della “scheda Sistri”.

Oltre a concedere 4 mesi di tempo in più per la dichiarazione 2011, il Dm 12 novembre 2011 si occupa anche della dichiarazione Si-stri 2012 che, a meno di ulteriori proroghe del Sistri, dovrebbe contenere i dati relativi ai ri-fiuti prodotti, recuperati e smaltiti dal 1° gen-naio al 1° aprile 2012. Alla luce dei preceden-ti sopra ricordati, il MinAmbiente a questo giro ha opportunamente deciso di fissare un termi-ne “variabile” visto che la dichiarazione Sistri 2012 dovrà essere presentato “entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del Si-stri” (e quindi, sempre salvo nuove proroghe, entro il 2 ottobre 2012).

Le modalità rimangono quelle tracciate dal-la sopracitata Circolare 2 marzo 2011, che pre-vede due distinte modalità alternative di adem-pimento: compilazione in via telematica de-gli appositi modelli pubblicati sul portale Sistri (www.sistri.it) oppure compilazione e trasmis-sione, nelle forme consuete (su carta oppure on line) alla Cciaa competente per territorio e previo pagamento dei diritti di segreteria, del-le schede del capitolo 1 – Rifiuti del Dpcm 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svol-ta. Le Ccia poi inoltreranno i dati al Sistri e all’Ispra per l’elaborazione dei dati nell’ambito del Catasto rifiuti.

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RIFIUTI

Legislazionenorme

nazionali

Sistri: parte

la interoperabilità

e l’orizzonte della

responsabilità

del “delegato”

si restringe

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-torio e del mare

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, re-cante norme in materia ambientale e, in particola-re, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;Visto l’articolo 1, comma 1116, della legge 27 di-cembre 2006, n. 296;Visto l’articolo 189 del decreto legislativo 3 apri-le 2006, n. 152, e successive modificazioni, relati-vo all’istituzione di un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;Visto l’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-leg-ge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;Visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, converti-to, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché pro-roga di termini e, in particolare, l’articolo 14-bis;Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 ago-sto 1988, n. 400;Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e del-la tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di control-lo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’arti-colo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblica-to nel Supplemento ordinario della Gazzetta uffi-ciale n. 9 del 13 gennaio 2010;Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e del-la tutela del territorio e del mare del 15 febbra-io 2010, recante modifiche ed integrazioni al de-creto 17 dicembre 2009, recante: istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiu-ti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislati-vo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sen-si dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell’arti-colo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 con-vertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010;Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e del-la tutela del territorio e del mare del 28 settembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2010;Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della di-rettiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiu-ti e che abroga alcune direttive, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;Considerato che, ai sensi del combinato dispo-sto di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, del predet-to decreto legislativo, le disposizioni degli artico-li 188, 188-bis, 188-ter, 189, 190 e 193 del decre-to legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entrano in vi-gore a decorrere dal giorno successivo alla sca-denza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tu-tela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;Considerato altresì che il presente regolamento non incide sulla responsabilità estesa del produt-tore del prodotto di cui all’articolo 178-bis, com-mi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal decreto legislativo n. 205 del 2010, nè apporta modifiche alle disposizioni del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, richiama-

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mareDecreto 18 febbraio 2011, n. 52 – Testo coordinato(So n. 107 alla Gu 26 aprile 2011 n. 95)

Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

Pubblichiamo il testo del Decreto 18 febbraio 2011, n. 52 coordinato con le modifiche apportate dal Dm 10 novembre 2011, n. 219. Le abrogazioni sono riportate in testo barrato, mentre le mo-difiche e integrazioni sono evidenziate in colore

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RIFIUTI

Legislazionenorme

nazionali

Sistri: parte

la interoperabilità

e l’orizzonte della

responsabilità

del “delegato”

si restringe

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-torio e del mare

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, re-cante norme in materia ambientale e, in particola-re, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;Visto l’articolo 1, comma 1116, della legge 27 di-cembre 2006, n. 296;Visto l’articolo 189 del decreto legislativo 3 apri-le 2006, n. 152, e successive modificazioni, relati-vo all’istituzione di un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;Visto l’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-leg-ge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;Visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, converti-to, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché pro-roga di termini e, in particolare, l’articolo 14-bis;Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 ago-sto 1988, n. 400;Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e del-la tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di control-lo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’arti-colo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblica-to nel Supplemento ordinario della Gazzetta uffi-ciale n. 9 del 13 gennaio 2010;Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e del-la tutela del territorio e del mare del 15 febbra-io 2010, recante modifiche ed integrazioni al de-creto 17 dicembre 2009, recante: istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiu-ti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislati-vo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sen-si dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell’arti-colo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 con-vertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010;Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e del-la tutela del territorio e del mare del 28 settembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2010;Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della di-rettiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiu-ti e che abroga alcune direttive, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;Considerato che, ai sensi del combinato dispo-sto di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, del predet-to decreto legislativo, le disposizioni degli artico-li 188, 188-bis, 188-ter, 189, 190 e 193 del decre-to legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entrano in vi-gore a decorrere dal giorno successivo alla sca-denza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tu-tela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;Considerato altresì che il presente regolamento non incide sulla responsabilità estesa del produt-tore del prodotto di cui all’articolo 178-bis, com-mi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal decreto legislativo n. 205 del 2010, nè apporta modifiche alle disposizioni del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, richiama-

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mareDecreto 18 febbraio 2011, n. 52 – Testo coordinato(So n. 107 alla Gu 26 aprile 2011 n. 95)

Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

Pubblichiamo il testo del Decreto 18 febbraio 2011, n. 52 coordinato con le modifiche apportate dal Dm 10 novembre 2011, n. 219. Le abrogazioni sono riportate in testo barrato, mentre le mo-difiche e integrazioni sono evidenziate in colore

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RIFIUTILegislazione norm

e nazionali Decreto 18 febbraio 2011, n. 52

te specificatamente nell’articolo 16 del medesimo decreto legislativo;Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e del-la tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decre-to 17 dicembre 2009, recante istituzione del siste-ma di controllo della tracciabilità dei rifiuti, pub-blicato nella Gazzetta ufficiale n. 302 del 28 di-cembre 2010;Considerata l’esigenza di assicurare la chiarezza normativa di settore e garantire la corrisponden-za anche formale delle disposizioni del presen-te decreto con le disposizioni in tema di controllo della tracciabilità dei rifiuti introdotte dal decreto legislativo n. 205 del 2010;Ritenuto, a seguito dell’avvio dell’operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di raccogliere, nell’ottica della certezza del diritto e dell’uniformità della relativa interpretazione, in un testo unico coordinato i citati decreti del Mi-nistro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, del 15 febbra-io 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010, in particolare raggruppan-do le definizioni, ridefinendo il testo di varie di-sposizioni – ivi inclusi gli allegati – che sono sta-te modificate nel frattempo con i predetti decre-ti ministeriali, come anche non riproducendo le norme che, prevedendo specifici termini tempo-rali, ormai scaduti, entro i quali dovevano essere effettuate le iscrizioni al predetto sistema, hanno ormai esaurito la loro funzione;Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dal-la Sezione consultiva per gli atti normativi nel-le adunanze del 20 settembre 2010 e del 20 di-cembre 2010;Ritenuto, in base all’articolo 14-bis (Finanzia-mento del sistema informatico di controllo del-la tracciabilità dei rifiuti) del decreto-legge n. 78/2009, di introdurre, in alcuni casi, modali-tà operative semplificate per la trasmissione dati;Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e del-la tutela del territorio e del mare del 22 dicem-bre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, che ha differito i ter-mini per la presentazione della comunicazione al Sistri, da parte di soggetti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, al 30 aprile 2011 con riferimento al-le informazioni relative all’anno 2010, e al 31 di-cembre 2011 con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011;Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 16 febbraio 2011, prot. n. 1296;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1Entrata in funzione e gestione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri1. La data di avvio dell’operatività del Sistri è il 1° ottobre 2010.2. Il Sistri è gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell’ambiente.

2. L’Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i flussi di informazioni contenuti nel Sistri.

Articolo 2Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legi-slativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifi-cazioni, integrate con le seguenti:a) “associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale”: le associazioni imprendi-toriali presenti nel Consiglio nazionale dell’eco-nomia e del lavoro (Cnel) ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e le loro articolazioni ter-ritoriali;b) “delegato”: il soggetto che, nell’ambito dell’or-ganizzazione aziendale, è delegato dall’ente o impresa all’utilizzo e alla custodia del disposi-tivo Usb, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistri ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l’ente o impre-sa non abbia indicato, nella procedura di iscri-zione, alcun delegato, le credenziali di accesso al Sistri e il certificato per la firma elettronica ver-ranno attribuiti al rappresentante legale dell’en-te o impresa;c) “dipendenti”: il numero di addetti, ossia del-le persone occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipen-dente o dipendente a tempo pieno, a tempo par-ziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento, anche se temporaneamente as-sente per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera. I lavoratori stagionali sono considerati come fra-zioni di unità lavorative annue con riferimen-to alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all’intero superiore e in-feriore più vicino;d) “dispositivo/i”: i dispositivi di cui all’artico-lo 8, comma 1, ossia il dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza al Sistri, di seguito, disposi-tivo Usb, e/o il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di mo-nitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito, dispositivo black box, non-ché il dispositivo Usb per l’interoperabilità di cui all’articolo 8, comma 1-ter;e) “operatore/i”: i soggetti rientranti nelle catego-rie di cui agli articoli 3 e 5, che sono obbligati ad aderire al Sistri, nonchè i soggetti di cui all’arti-colo 4 che aderiscono al Sistri su base volontaria;f) “Sistri”: il sistema di controllo della traccia-bilità dei rifiuti di cui all’articolo 188-ter del de-creto legislativo n. 152 del 2006, come modifica-to dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;g) “siti di distribuzione”: 1) le sedi provinciali delle Camere di commercio, industria, artigiana-to e agricoltura, che provvederanno alla conse-gna dei dispositivi Usb per tutti gli altri operatori non iscritti all’Albo nazionale gestori ambienta-li, nonchè le associazioni imprenditoriali rappre-sentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate, con apposita convenzione, dalle Camere di commer-cio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali potranno essere ritirati i dispositivi Usb; 2) le sezioni regionali e provinciali dell’Albo nazio-

nale gestori ambientali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltu-ra dei capoluoghi di Regione e delle Province au-tonome di Trento e di Bolzano, che provvederan-no alla consegna dei dispositivi Usb agli operatori tenuti all’iscrizione al predetto Albo;h) “titolare del/i dispositivo/i”: ciascun operatore obbligato ad aderire al Sistri o che aderisce al Si-stri su base volontaria;i) “titolare della firma elettronica”: la persona fi-sica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso al del dispositivo Usb per la creazione del-la firma elettronica e, ove presente, del dispositivo Usb per l’interoperabilità;l) “unità locale”: l’impianto o l’insieme del-le unità operative ubicato in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l’ente o l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il re-cupero o lo smaltimento.l) “unità locale”: qualsiasi sede, impianto o in-sieme delle unità operative, nelle quali l’operatore esercita stabilmente una o più attività di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1;l-bis) “unità operativa”: reparto, impianto o sta-bilimento, all’interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti.

Articolo 3Iscrizione obbligatoria al Sistri1. Sono tenuti ad aderire al Sistri:a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti specia-li pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’artico-lo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti spe-ciali non pericolosi di cui all’articolo 184, com-ma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che hanno più di dieci dipendenti; le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e suc-cessive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi al Sistri anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti;c) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;d) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;e) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;f) le imprese e gli enti che raccolgono o traspor-tano rifiuti speciali a titolo professionale; nel ca-so di trasporto navale, l’armatore o il noleggiato-re che effettuano il trasporto o il raccomandata-rio marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al Sistri dall’armatore o noleggiatore medesimo;g) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge 28 gen-naio 1994, n. 84, e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;

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bollettino di informazione norm

ativa n. 192 (02/12)

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RIFIUTI

Giurisprudenza

Repubblica italianaIn nome del popolo italiano

Il Consiglio di Statoin sede giurisdizionale (Sezione Quinta)ha pronunciato la presente

Sentenza

sul ricorso in appello iscritto al nu-mero di registro generale 550 del 2011, proposto da: società (omissis) Spa, in persona del legale rappre-sentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. (omissis);controRegione Emilia Romagna, in perso-na del Presidente della giunta regio-nale in carica, rappresentata e dife-sa dagli avv. (omissis);Provincia di Forlì – Cesena, in per-sona del Presidente della giunta provinciale in carica,rappresentata e difesa dagli avv. (omissis);per la riformadella sentenza del Tar Emilia-Ro-magna – Bologna, Sezione II, n. 8012 del 27 ottobre 2010, resa tra le parti, concernente Divieto di inizio attività di recupero rifiuti pericolosi;

Visti il ricorso in appello e i relati-vi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudi-zio della Regione Emilia Romagna

e della Provincia di Forlì – Cesena;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 giugno 2011 il Cons. Car-lo Saltelli e uditi per le parti gli av-vocati (omissis);Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

Fatto

1. (omissis) Spa (titolare di un im-pianto di produzione di conglome-rato bituminoso, in possesso di au-torizzazione della Provincia di For-lì – Cesena, ai sensi del Dlgs 3 apri-le 2006, n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di produzione di conglomerato bitu-minoso ed iscritta nel registro del-le imprese che effettuano operazio-ni di recupero rifiuti ai sensi degli articoli 31 e 33 del Dlgs 5 febbra-io 1997, n. 22, e del Dm 5 febbraio 1998) con istanza in data 19 mag-gio 2009 comunicava alla Provincia di Forlì – Cesena (Servizio Ambien-te e Sicurezza del Territorio – Uffi-cio Pianificazione e Gestione Rifiu-ti), ai sensi dell’articolo 216, com-ma 5, del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, di voler variare “…nel rispetto dei termini di legge, l’attività di recupe-ro rifiuti”, escludendo dall’attività di recupero la tipologia 7.25 e aumen-tando complessivamente la quanti-

Consiglio di Stato Sentenza 24 novembre 2011, n. 6221

La massimaComunicazione per recupero di rifiuti in forma semplificata – Rinnovo per modifica sostanziale – Verifica di “screening” Via – Protezione ambientale – Deroga “implicita” – EsclusaIl rispetto delle norme tecniche previste per l’ammissibilità alle procedure semplificate di recupero dei rifiuti non comporta alcu-na deroga “implicita” alla disciplina in materia di valutazione di im-patto ambientale.Questo perché le esigenze “ambientali” alla base delle disciplina Via (Parte II del Dlgs 152/2006) non sono derogabili sulla base del so-lo rispetto delle norme contenute nel Dm 5 febbraio 1998, senza alcuna dimostrazione della rispondenza dell’attività che si intende esercitare agli interessi pubblici di protezione dell’ambiente.Bene ha operato la Provincia che in sede di rinnovo della comuni-cazione di attività di recupero di rifiuti in forma semplificata, dovu-ta alla modifica sostanziale dell’impianto (da 45mila a 75mila ton-nellate all’anno di rifiuti recuperati), ha imposto al richiedente la previa sottoposizione del progetto alla verifica di assoggettabilità Via (cd. “screening”), in questo caso regionale. (A.G.)

Via: screening

necessario anche

se il recupero

di rifiuti è accessorio

all’attività principale

Pres. Piscitello

Est. Saltelli

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RIFIUTI

Giurisprudenza

Repubblica italianaIn nome del popolo italiano

Il Consiglio di Statoin sede giurisdizionale (Sezione Quinta)ha pronunciato la presente

Sentenza

sul ricorso in appello iscritto al nu-mero di registro generale 550 del 2011, proposto da: società (omissis) Spa, in persona del legale rappre-sentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. (omissis);controRegione Emilia Romagna, in perso-na del Presidente della giunta regio-nale in carica, rappresentata e dife-sa dagli avv. (omissis);Provincia di Forlì – Cesena, in per-sona del Presidente della giunta provinciale in carica,rappresentata e difesa dagli avv. (omissis);per la riformadella sentenza del Tar Emilia-Ro-magna – Bologna, Sezione II, n. 8012 del 27 ottobre 2010, resa tra le parti, concernente Divieto di inizio attività di recupero rifiuti pericolosi;

Visti il ricorso in appello e i relati-vi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudi-zio della Regione Emilia Romagna

e della Provincia di Forlì – Cesena;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 giugno 2011 il Cons. Car-lo Saltelli e uditi per le parti gli av-vocati (omissis);Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

Fatto

1. (omissis) Spa (titolare di un im-pianto di produzione di conglome-rato bituminoso, in possesso di au-torizzazione della Provincia di For-lì – Cesena, ai sensi del Dlgs 3 apri-le 2006, n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di produzione di conglomerato bitu-minoso ed iscritta nel registro del-le imprese che effettuano operazio-ni di recupero rifiuti ai sensi degli articoli 31 e 33 del Dlgs 5 febbra-io 1997, n. 22, e del Dm 5 febbraio 1998) con istanza in data 19 mag-gio 2009 comunicava alla Provincia di Forlì – Cesena (Servizio Ambien-te e Sicurezza del Territorio – Uffi-cio Pianificazione e Gestione Rifiu-ti), ai sensi dell’articolo 216, com-ma 5, del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, di voler variare “…nel rispetto dei termini di legge, l’attività di recupe-ro rifiuti”, escludendo dall’attività di recupero la tipologia 7.25 e aumen-tando complessivamente la quanti-

Consiglio di Stato Sentenza 24 novembre 2011, n. 6221

La massimaComunicazione per recupero di rifiuti in forma semplificata – Rinnovo per modifica sostanziale – Verifica di “screening” Via – Protezione ambientale – Deroga “implicita” – EsclusaIl rispetto delle norme tecniche previste per l’ammissibilità alle procedure semplificate di recupero dei rifiuti non comporta alcu-na deroga “implicita” alla disciplina in materia di valutazione di im-patto ambientale.Questo perché le esigenze “ambientali” alla base delle disciplina Via (Parte II del Dlgs 152/2006) non sono derogabili sulla base del so-lo rispetto delle norme contenute nel Dm 5 febbraio 1998, senza alcuna dimostrazione della rispondenza dell’attività che si intende esercitare agli interessi pubblici di protezione dell’ambiente.Bene ha operato la Provincia che in sede di rinnovo della comuni-cazione di attività di recupero di rifiuti in forma semplificata, dovu-ta alla modifica sostanziale dell’impianto (da 45mila a 75mila ton-nellate all’anno di rifiuti recuperati), ha imposto al richiedente la previa sottoposizione del progetto alla verifica di assoggettabilità Via (cd. “screening”), in questo caso regionale. (A.G.)

Via: screening

necessario anche

se il recupero

di rifiuti è accessorio

all’attività principale

Pres. Piscitello

Est. Saltelli

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RIFIUTIGiurisprudenza Consiglio di Stato – Sentenza 24 novem

bre 2011, n. 6221

tà di rifiuti avviati in R5, da 45.000 t/anno a 75.230 t/anno (tipologia 4.4. – 25.000 t/anno, tipologia 7.6 – 50.230 t/anno).L’Amministrazione provincia-le, data formale notizia dell’avvio del procedimento con nota prot. 67324/09 del 16 luglio 2009, comu-nicava ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’esistenza di motivi ostativi all’ac-coglimento della richiesta, essendo necessario l’espletamento della pro-cedura di verifica di assoggettabilità (screening) prevista nella parte se-conda del Dlgs n. 3 aprile 2006, n. 152, verifica cui la società interessa-ta si opponeva, formulando osserva-zioni e controdeduzioni, giusta no-ta in data 31 luglio 2009, con cui invocava l’applicazione della nota Reg. Pg/2009/49760 del 27 febbra-io 2009 della Regione Emilia Ro-magna – Assessorato all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile (recante “Indi-cazioni in merito all’attuazione del-le procedure in materia di Vas e Via a seguito della mancata approva-zione di norme regionali di attua-zione della Parte seconda del Dlgs 152/06 come modificato dal Dlgs n. 4, relativa a Vas, Via e Ippc entro il 13 febbraio 2009”).Con coeva nota la predetta socie-tà chiedeva alla Regione Emilia – Romagna la conferma di non as-soggettabilità a procedura di veri-fica (screening) dell’attività ogget-to della comunicazione del 19 mag-gio 2009.La Regione Emilia Romagna con nota prot. n. 123 del 21 settembre 2009 (prot. 2009 – 0206440 del 18 settembre 2009 del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambien-tale), in relazione ai pareri chie-sti sul caso in esame da (omissis) Spa e dalla stessa Provincia di For-lì – Cesena, rilevava che la varia-zione di attività comunicata con la nota del 19 maggio 2009 costitui-va “…ampliamento dell’impian-to ai sensi del combinato dispo-sto dell’articolo 5, comma 1, lettera 1-bis) e dell’articolo 20, comma 6, del Dlgs 152/2006, come modifica-to dal Dlgs 4/2008, in quanto, an-che se l’impianto precedentemente autorizzato rimane invariato, viene aumentato il quantitativo di rifiuti avviato a trattamento”, con la con-seguenza della necessaria sottopo-sizione alla procedura di screening “ai sensi della Lr 9/1999 integrata con le modifiche apportate dal Dlgs 152/2006, come modificato dal Dlgs 4/2008 di competenza regionale in quanto l’impianto ricade al punto 7, comma z.b) dell’allegato IV del Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs

4/2008”; tale avviso veniva confer-mato con la nota prot. 132 del 12 ottobre 2009, anche a seguito delle ulteriori osservazioni e controdedu-zioni svolte da (omissis) Spa.La Provincia di Forlì – Cesena per-tanto con atto n. 546 del 14 ottobre 2009 disponeva l’archiviazione del-la comunicazione in data 19 mag-gio 2009 della (omissis) Spa.2. Il Tribunale amministrativo re-gionale per l’Emilia Romagna, sez. II, con la sentenza n. 8012 del 27 ottobre 2010 ha respinto il ricor-so proposto dalla società (omis-sis) Spa per l’annullamento dei ri-cordati provvedimenti (atto n. 546 del 14 ottobre 2009 con relati-va nota di comunicazione prot. n. 99282/09 del 14 ottobre 2009 del-la Provincia di Forlì – Cesena; no-te della Regione Emilia – Romagna P.G. 2009/206440 del 18 settembre 2009 e P.G. 2009/228858 del 12 ot-tobre 2009 e note della Provincia di Forlì – Cesena prot. 67324/09 del 16 luglio 2009 e prot. 76498 del 7 ago-sto 2009), ritenendo infondati tut-ti i motivi di censura sollevati, in-centrati sulla “Violazione di leg-ge per violazione e falsa applica-zione degli articoli 178, 214 e 216 del Dlgs 3.4.2006, n. 152 – Viola-zione del Dm 5.4.2006 – Violazio-ne dell’articolo 11 della direttiva 91/156/Cee – Eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di dirit-to” (primo motivo); “Violazione di legge per violazione e falsa applica-zione degli articoli 5 e 20 del Dlgs 3.4.2006 n. 152 e dell’allegato IV al-la parte seconda dello stesso Dlgs n. 152/06 – Violazione e falsa appli-cazione dell’articolo 4 e dell’allega-to B.1 alla legge regionale Emilia – Romagna 18.5.1999, n. 9 - Ecces-so di potere per falso presupposto di diritto e di fatto – Eccesso di pote-re per contraddittorietà manifesta – Violazione degli articoli 1, 3, 6 del-la legge 7 agosto 1990, n. 241 – Ec-cesso di potere per difetto di motiva-zione e di istruttoria” (secondo mo-tivo); “Violazione degli articoli 41, 98, 118 Cost. – Violazione degli arti-coli 4, 10, 81 e ss. Trattato Ce – Vio-lazione del principio di proporzio-nalità, adeguatezza e buon anda-mento” (terzo motivo) e “Violazio-ne degli articoli 1, 3, 6 della legge 7 agosto 1990, n. 2441 – Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria – Violazione dell’arti-colo 97 Cost.” (quarto motivo).In sintesi, secondo il predetto tribu-nale, l’attività che la società ricor-rente pretendeva di esercitare non rientrava tra quelle di cui al regime di procedura semplificata ex artico-lo 216 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, e doveva pertanto essere assogget-

tata a screening ambientale ai sen-si dell’articolo 20 del predetto Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, allegato 4, pun-to 7 z) b) e punto 8 A), come cor-rettamente rilevato dalle intimate amministrazioni, a nulla rilevan-do che la ricorrente non esercitas-se un impianto di recupero rifiuti a ciò puntualmente destinato, ma ri-utilizzasse i rifiuti nel ciclo produt-tivo del conglomerato bituminoso, in quanto non poteva condivider-si l’assunto secondo cui l’aumen-to quantitativo dei rifiuti da recu-perare non costituisse modifica so-stanziale dell’impianto, ma solo un maggiore sfruttamento produttivo nell’ambito delle sue capacità; ciò che rilevava del resto erano le sole nozioni di “rifiuto” (articolo 183, comma 1, lettera a), Dlgs 3 aprile 2006, n. 152) e “recupero” (artico-lo 183, comma 1, lettera h), così che non poteva dubitarsi che l’impianto della ricorrente era da qualificarsi quale impianto di recupero di rifiu-ti, mentre l’aumento della capacità di recupero costituiva ampliamento dell’impianto stesso (ricavabile dal mero confronto tra la planimetria dell’impianto presentata in occasio-ne dell’iscrizione nel Registro del-le imprese esercenti attività di recu-pero e quelle allegate all’istanza del 20 maggio 2009), circostanza che imponeva l’assoggettamento alla verifica ambientale, coerente con le finalità della Via, essendo necessa-rio un controllo dell’attività in fun-zione di prevenzione per i rischi del-la salute dell’uomo e dell’ambien-te; non poteva poi giustificare una deroga alla procedura di screening il rispetto dei parametri stabiliti per l’ammissione alla procedura sem-plificata ex ar. 214 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, e Dm 5 febbraio 1998, atteso che ciò riguardava solo il re-gime autorizzatorio ordinario ex articolo 208 e non poteva essere lo-gicamente invocato anche con rife-rimento all’articolo 216, comma 4, pena lo stesso svuotamento del si-gnificato e della portata dello scre-ening ambientale.3. Con rituale e tempestivo atto di appello la predetta (omissis) Spa ha chiesto la riforma di tale sen-tenza, riproponendo tutti i moti-vi di censura spiegati in primo gra-do, a suo avviso erroneamente ap-prezzati, superficialmente esamina-ti ed erroneamente respinti con mo-tivazione approssimativa ed affatto condivisibile..Hanno resistito al gravame la Re-gione Emilia – Romagna e la Pro-vincia di Forlì – Cesena, deducen-done l’inammissibilità e l’infonda-tezza e chiedendone il rigetto.4. Le parti hanno illustrato con ap-

posite memorie le proprie rispettive tesi difensive.Alla pubblica udienza del 28 giugno 2011, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

4. L’appello è infondato.4.1.1. Con il primo motivo di gra-vame la società appellante ha la-mentato “Errore di giudizio sul primo motivo di ricorso. 1. Viola-zione di legge per violazione e fal-sa applicazione degli articoli 178, 214 e 216 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152. Violazione del Dm 5 febbraio 1998 e del Dm 5 aprile 2006. Vio-lazione dell’articolo 11 della diret-tiva 91/156/Cee., eccesso di pote-re per falso supposto di diritto e di fatto”, sostenendo che l’ammini-strazione provinciale avrebbe potu-to vietare l’inizio ovvero la prose-cuzione dell’attività di recupero ri-fiuti solo se fosse stato accertato il mancato rispetto delle norme tec-niche e delle condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 216 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, circostanza che non ricorreva nel caso di specie, giacché l’attività di recupero rifiu-ti, oggetto della denuncia in data 19 maggio 2009 (R5 ed R13), rientra-va in quelle espressamente previste dall’allegato C, parte quarta, del ri-cordato decreto legislativo n. 152 del 2006, per tipi e quantità ammessi dal Dm 5 febbraio 1998 (integran-te le norme e le condizioni tecniche richiamate dagli articoli 214 e 216).Da ciò derivava la macroscopica il-legittimità del provvedimento im-pugnato, erroneamente non riscon-trata dai primi Giudici che avevano malamente interpretato e falsamen-te applicato le norme contenute ne-gli articoli 214 e 216 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, senza tener conto che la procedura semplificata (su cui si fondava la denuncia di inizio di at-tività del 19 maggio 2009) costituiva una disciplina organica, esaustiva ed autosufficiente in tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, erano rispettati i presupposti e le condizio-ni fissati dalle norme stesse.La tesi non merita favorevole consi-derazione.4.1.1. Come emerge dalla esposizio-ne in fatto e come si ricava dall’esa-me della stessa documentazione ver-sata in atti, la società (omissis) Spa è iscritta nel registro delle imprese esercenti attività di recupero rifiu-ti non pericolosi della Provincia di Forlì – Cesena, giusta determinazio-ne n. 409 del 12 gennaio 2009, che le consente, in particolare, di eserci-tare (punto B) la seguente attività di recupero: 1) Tipologia 4.4. (Scorie di

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