RIFIUTI

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RIFIUTI Gabriella Arcese

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RIFIUTI. Gabriella Arcese. Concetti introduttivi. La quantità totale dei rifiuti è sicuramente un indice di crescita economica e di aumento dei consumi ma, al tempo stesso, è anche una misura dell'impoverimento delle risorse naturali. - PowerPoint PPT Presentation

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RIFIUTI

Gabriella Arcese

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Concetti introduttivi

La quantità totale dei rifiuti è sicuramente un indice di crescita economica e di aumento dei consumi ma, al tempo stesso, è anche una misura dell'impoverimento delle risorse naturali.

Per quanto riguarda l'aumento generalizzato della quantità dei rifiuti, l'analisi dei dati disponibili a livello europeo e nazionale non segnala al momento inversioni di tendenza.

Community Waste Management Strategy

Principio della prevenzione

Sviluppo sostenibile

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Risvolti economici e socialiIl processo verso una riduzione dell’uso delle materie prime ed un maggior

impiego delle materie secondarie, comporta notevoli costi che potrebbero essere compensati, tenendo conto dell’aumento dei posti di lavoro .

In effetti, le attività fondate sulle materie secondarie permetteranno alle imprese pioniere di aprire settori economici completamente nuovi. Anche se queste attività vengono descritte semplicemente come settori del sistema di smaltimento dei rifiuti, l’intensità del lavoro è impressionante.

Ogni milione di tonnellate di rifiuti solidi può generare 1.600 posti di lavoro nel settore del riciclaggio: se la stessa quantità di rifiuti fosse sotterrata (interramento controllato), al processo potrebbero partecipare soltanto 600 lavoratori, che si ridurrebbero ad 80 con l’incenerimento.

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19751975 19911991

Dir. 91/156/CEEmodifica la

Dir.75/442/CEE

Dir. 91/156/CEEmodifica la

Dir.75/442/CEE

Dir.75/442/CEE smaltimento

rifiuti

Dir.75/442/CEE smaltimento

rifiuti

…….

Dir.91/689/CEErifiuti pericolosi

Dir.91/689/CEErifiuti pericolosi

Dir. 94/622/CEimballaggi e

rifiuti d’imballaggio

Dir. 94/622/CEimballaggi e

rifiuti d’imballaggio

19991999….

La normativa comunitariaSuccessione dei principali provvedimentiLa normativa comunitariaSuccessione dei principali provvedimenti

19941994

Dir. 99/31/CEdiscariche di

rifiuti

Dir. 99/31/CEdiscariche di

rifiuti

Dec. 2002/909/CEdispensa all’obbligo di

autorizzazione

Dec. 2002/909/CEdispensa all’obbligo di

autorizzazione

…. ….20002000 20022002

Dir.2000/76/CE incenerimento rifiuti

Dir.2000/76/CE incenerimento rifiuti

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Dir. 75/44/CEE (direttiva madre)• La Dir. 75/44/CEE del 15 luglio 1975 del Consiglio, costituita da 21 articoli

e 2 allegati, è il primo provvedimento comunitario che intende tutelare la

salute umana e l’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del

trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti.

• La direttiva definisce il proprio campo d’applicazione, indica agli Stati

membri le misure idoneemisure idonee da intraprendere (sviluppo di tecnologie pulite

per l’eliminazione delle sostanze pericolose dei rifiuti, loro recupero

mediante riciclo, reimpiego e uso di rifiuti come fonte di energia) e sollecita

l’elaborazione di piani di gestione.

• L’Allegato I elenca le categorie dei rifiuti,

• L’Allegato IIA riporta le varie operazioni di smaltimento

• l’Allegato IIB le operazioni di recupero.

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Dir. 91/156/CEE (modifica della dir. madre)

La Dir. 91/145/CEE del 18 marzo 1991 del Consiglio introduce modifiche

sostanziali alla Dir. 75/442/CEE basate su un livello elevato di protezione

dell’ambiente e della salute umana.

• Lo smaltimento non costituisce più l’operazione principale della gestione dei

rifiuti ma solo la fase residuale. Le attività di recupero sono primarie e tra

queste si devono preferire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia

prima.

• Lo smaltimento deve essere effettuato in condizioni di sicurezza.

• Cambia la classificazione dei rifiuti; è fatto divieto di miscelazione di rifiuti

pericolosi; sono indicati gli oneri dei produttori e dei detentori; viene

introdotto un catasto dei rifiuti e registri di carico e scarico.

• Sono riportate inoltre norme per il trasporto e per le spedizioni

transfrontaliere.

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Dir. 91/689/CEE (integraz. rifiuti pericolosi)• ha lo scopo di riavvicinare le legislazioni degli Stati membri sulla gestione controllata dei rifiuti

pericolosi.

• Gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per esigere che, una volta posti in

discarica, i rifiuti pericolosi siano catalogati e identificati. Così come nel corso della

raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo, essi devono essere adeguatamente imballati

ed etichettati in conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore.

• L’Allegato IA elenca le categorie di rifiuti pericolosi in base alla loro natura o all’attività che li ha

prodotti. L’Allegato IB indica i rifiuti contenenti uno qualsiasi dei costituenti dell’Allegato II, aventi

le caratteristiche elencate nell’Allegato III (sostanze organiche e inorganiche, scorie e ceneri,

polveri metalliche, fanghi, etc.)

• L’Allegato II elenca i costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell’Allegato IB quando essi

possiedono le caratteristiche dell’Allegato III (rifiuti in cui è presente il berillio, il vanadio, il

cobalto, il nickel, il cadmio, perossidi, clorati, sostanze infettive, cianuri, fenoli etc .)

• L’Allegato III riporta le caratteristiche di pericolo per i rifiuti (esplosivo, comburente, facilmente

infiammabile, irritante, nocivo, tossico, etc.)

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Dir. 75/442/CEEmodificata dalla

Dir. 91/156/CEE e dallaDir. 91/689/CEE

Dir. 75/442/CEEmodificata dalla

Dir. 91/156/CEE e dallaDir. 91/689/CEE

SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE

Reg. 93/259/CEE

SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE

Reg. 93/259/CEE

DIRETTIVE RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

a) Biossido di titanio (Dir. 78/176/CEE e ss.)b) Imballaggi (Dir. 94/62/CE)

c) Oli usati (Dir. 75/439/CEE e Dir. 87/101/CEEd) PCB e PCT (Dir. 96/59/CE) e) Batterie esauste (Dir. 91/157/CEE

f) Fanghi di depurazione (Dir. 86/278/CEE)

DIRETTIVE RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

a) Biossido di titanio (Dir. 78/176/CEE e ss.)b) Imballaggi (Dir. 94/62/CE)

c) Oli usati (Dir. 75/439/CEE e Dir. 87/101/CEEd) PCB e PCT (Dir. 96/59/CE) e) Batterie esauste (Dir. 91/157/CEE

f) Fanghi di depurazione (Dir. 86/278/CEE)

ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

a) Incenerimento rifiuti urbani (Dir. 89/429/CEE eDir. 89/369/CEE)

b) Incenerimento rifiuti pericolosi (Dir. 94/67/CEE)c) Discariche (Dir. 99/31/CE)

ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

a) Incenerimento rifiuti urbani (Dir. 89/429/CEE eDir. 89/369/CEE)

b) Incenerimento rifiuti pericolosi (Dir. 94/67/CEE)c) Discariche (Dir. 99/31/CE)

Quadro normativo comunitario

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• La Dir. 99/31/CE del 26 aprile 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina tutte le

discariche con l’obiettivo di prevenire o ridurre le conseguenze sull’ambiente.

• La direttiva, costituita da 18 articoli e 3 Allegati, classifica le discariche in tre tipologie:

- per rifiuti pericolosi

- per rifiuti non pericolosi

- per rifiuti inerti

• Non sono ammessi in discarica i rifiuti liquidi, gli esplosivi, i corrosivi, gli ossidanti e gli altamente

infiammabili.

• La Dir. 99/31/CE presenta inoltre i criteri di ammissibilità per i rifiuti nelle varie categorie di

discarica, fornisce i dati per la domanda di autorizzazione, elenca le condizioni per la concessione

dell’autorizzazione e ne specifica il contenuto (procedure amministrative).

• L’Allegato I riporta i requisiti di tutte le categorie di discariche; l’Allegato II elenca i criteri e le

procedure di ammissione dei rifiuti; l’Allegato III indica le procedure di controllo e sorveglianza

nelle fasi operative e postoperative.

Direttiva 99/31/CE

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Sistema europeo di classificazione (CER)

• La Decisione 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 della Commissione riporta il nuovo

codice europeo dei rifiuti (CER) - entrato in vigore dal 1° gennaio 2002 - che cambia

notevolmente il sistema di classificazione dei rifiuti pericolosi.

• Si ritorna a un sistema basato sempre sull’origine del rifiuto ma anche sul

contenuto delle sostanze pericolose eventualmente presenti in esso.

• La Dec. 2001/118/CE indica la specifica procedura con cui individuare i rifiuti riportati

in elenco.

• Nel definire la presenza nel rifiuto di sostanze pericolose, la decisione fa esplicito

riferimento sia ai limiti di concentrazione previsti dalla Dir. 88/379/CEE che alla Dir.

67/548/CEE.

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Definizione di gestioneLa Gestione dei rifiuti è l'insieme delle politiche volte a gestire l'intero ciclo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla destinazione finale, e coinvolgono quindi le diverse fasi: la raccolta, il trasporto, il trattamento (sia che si tratti di riciclaggio o smaltimento) e anche il riutilizzo dei materiali di scarto, solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurne i loro effetti sulla salute e sull’ambiente.

• La gestione dei rifiuti è costituita da quattro operazioni fondamentali:

- raccolta

- trasporto

- smaltimento

- recupero

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Incompetenze relative nel sistema amministrativo

Incompetenze relative nel sistema produttivo

Infrastrutture risultano ancora scarse

Scarsa sensibilizzazione al problema

Fattori della mancata gestione del rifiuto

Rifiuti prodotti in italia: 27 milioni di ton/anno

Produzione procapite annuale: 500 Kg

Problematiche relative non solo a quantità ma anche allo spazio

La quantità di Rifiuti prodotti prodotta annualmente è aumentato progressivamente

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• Dir. 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che si presenta

come Testo Unico sull’incenerimento dei rifiuti, riunendo nel suo articolato le norme

sull’incenerimento e sul coincenerimento.

• Il punto da cui parte l’iniziativa della Commissione europea è il duplice aspetto della combustione

dei rifiuti che, se da un lato evita il diffondersi delle discariche e consente anche un parziale

recupero energetico, dall’altra parte comporta emissioni che possono provocare gravi danni

all’uomo e all’ambiente

• La direttiva prevede norme rigorose per tutti gli impianti allo scopo di evitare o limitare gli effetti

negativi sull’ambiente e di limitare gli spostamenti transfrontalieri di rifiuti verso impianti che

operano a costi inferiori grazie ad una normativa ambientale meno restrittiva

• I valori limite di emissione non valgono solo per i rifiuti pericolosi ma per tutti i rifiuti urbani e non

pericolosi; ne deriva che all’incenerimento e al coincenerimento dovrebbero applicarsi gli stessi

valori limite pur prevedendo tecniche e condizioni diverse. Inoltre non sono solo previsti limiti alle

emissioni in aria, ma anche a quelle nei liquidi, soluzione dettata dall’approccio integrato della

direttiva IPPC.

Direttiva 2000/76/CE

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Decisione 2002/909/CE

• Decisione 2002/909/CE della Commissione del 13 novembre 2002 relativa alle

norme italiane che dispensano dagli obblighi di autorizzazione gli stabilimenti o le

imprese che provvedono al recupero dei rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 13 della

Dir. 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

• Con la presente decisione, la Commissione ha approvato il progetto di decreto italiano

attuativo del Dlgs. 22/97 che stabilisce le condizioni alle quali si può richiedere una

deroga all’obbligo di autorizzazione al recupero rifiuti:

a) elenco dei tipi, delle quantità e dei metodi di smaltimento dei rifiuti

b) tutti i requisiti necessari (tipo di attività e valori limite di emissione di sostanze

pericolose contenute nei rifiuti) per effettuare le diverse forme di recupero

c) obbligo di iscrizione delle imprese e degli stabilimenti presso le autorità competenti

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Dlgs. 22/97Il “Decreto Ronchi”

Dlgs. 22/97Il “Decreto Ronchi”

• Il Dlgs. 22/97 è la legge quadro di settore. L’impianto generale assume

valore centrale per l’intero comparto dei rifiuti e le altre normative diventano

“legislazioni satellite” disciplinanti alcuni settori particolari di rifiuti

• L’aspetto fondamentale del “Decreto Ronchi” sta nel superamento della

logica fondata sulla nozione di rifiuto e di smaltimento che caratterizzava la

normativa nazionale precedente, favorendo in via primaria le operazioni di

recupero, prevenzione e riduzione, vale a dire la gestione dei rifiuti

• Dal punto di vista sistematico, il Decreto Ronchi si propone come testo

unificato della disciplina generale sulla gestione dei rifiuti che risultava dispersa

in numerosi provvedimenti stratificatisi nel tempo sul nucleo fondamentale del

DPR 915/82.

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Il Rifiuto e la classificazioneIl rifiuto, secondo il decreto legislativo 22/1997, meglio conosciuto come decreto Ronchi e le sue successive modifiche, è qualsiasi sostanza rientrante nelle categorie riportate in un apposito allegato dello stesso decreto e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.

In base all’origine urbano o speciale.

Secondo le caratteristiche pericoloso o non pericoloso.

• la Dir. 91/156/CEE relativa ai rifiuti

• la Dir. 91/698/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

• la Dir. 94/62/CE relativa agli imballaggi e rifiuti di imballaggio

Recepisce:

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Secondo l’interpretazione autentica dettata dalla L.178/2002 le parole “ si disfi”, “abbia deciso” e “abbia l’obbligo di disfarsi” si interpretato in modo specifico e nella fattispecie:

per “si disfi” si intende qualsiasi comportamento con il quale direttamente o indirettamente una sostanza, un materiale o un bene sono avviati e sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero,

per “abbia deciso” viene indicata la volontà di destinare ad operazione di smaltimento o di recupero,

e infine per “abbia l’obbligo di disfarsi” si fa riferimento a una disposizione di legge o ad un provvedimento della pubblica autorità o imposto dalla natura stessa del materiale o della sostanza o dal fatto che siano compresi nella categorie di rifiuti pericolosi, ossia quei rifiuti che il cui codice di identificazione CER (codice europeo dei rifiuti) viene contrassegnato con asterisco e quindi evidenziato come pericoloso.

Il Rifiuto (2)

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Obiettivi del Decreto RonchiIl decreto Ronchi aveva l’obiettivo principale il raggiungimento di una percentuale di recupero e riclaggio del 35% dei rifiuti prodotto in circa 6 anni nei singoli comuni italiani.

- prevenzione e riduzione della produzione (quantità) e della pericolosità dei rifiuti (qualità)

- contenimento dell’attività di smaltimento finale del rifiuto in favore di tutte le operazioni volte al suo recupero

- residualità dello smaltimento da compiere in condizioni di sicurezza secondo una rete integrata e adeguata di impianti

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La corretta gestione

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la

riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

a) il reimpiego e il riciclaggio

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima

d) l’utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia

e) il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere

considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero

f) le autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di

programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il

riciclaggio ed il recupero dei rifiuti.

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Recuperoenergetico

Recuperoenergetico

Recuperomateriale

Recuperomateriale

Gestionerifiuti

Gestionerifiuti

DiscaricheDiscariche

Tipologiespecifiche

Tipologiespecifiche

BonificheBonifiche

Aree tematiche dei decreti di attuazione

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La filiera del rifiuto

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La raccolta differenziata

• di ridurre il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento

• di condizionare in maniera positiva l’intero sistema di gestione.

• la valorizzazione delle componenti merceologiche dei rifiuti sin dalla fase della raccolta;

• la riduzione della quantità e della peri-colosità dei rifiuti da avviare allo smalti-mento indifferenziato, individuando tec-nologie più adatte alla gestione e minimiz-zando l'impatto ambientale dei processi di trattamento e smaltimento;

• il recupero di materiali e di energia nella fase di trattamento finale;

• la promozione di comportamenti più corretti da parte dei cittadini, con conseguenti cam-biamenti dei consumi, a beneficio delle politiche di prevenzione e riduzione.

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La prevenzione nel campo dei serviziStudio delle fasi di fornitura del servizio

La priorità andrebbe assegnata a:

servizi pubblici, categorie artigianali ,alle strutture ricettive e agli esercizi pubblici

(alberghi, ristoranti, mense).

I principi ispiratori:

impiego di prodotti durevoli, riutilizzabili, facilmente riparabili;

limitazione dei prodotti usa e getta e sostituzione con beni facilmente

riutilizzabili;

utilizzo di nuove tecnologie al fine del risparmio di energia e di materia;

obbligo di utilizzo di prodotti fatti con materiali o componenti riciclati.

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Fine