RIFERIMENTI NORMATIVI PRESUPPOSTO D’IMPOSTA E …€¦ · ALIQUOTE TASI A VALERE PER L'ANNO 2016...

3
CITTA’ DI FINALE LIGURE Riviera Delle Palme C.A.P. 17024 PROVINCIA DI SAVONA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 2016 RIFERIMENTI NORMATIVI Il tributo sui servizi indivisibili (TASI) è istituito a decorrere dall’anno 2014 dall’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014). La TASI è una delle componenti della IUC, Imposta Unica Comunale, ed è destinata a finanziare i costi per i servizi erogati dai Comuni alla propria comunità (servizi indivisibili). PRESUPPOSTO D’IMPOSTA E SOGGETTI PASSIVI Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli e, dall'anno 2016, dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13, comma 2, del DL 201/2011 convertito con modifiche dalla Legge 214/2011 (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali il tributo resta dovuto). La Tasi è un tributo a carico sia del possessorre che dell'utilizzatore dell'mmobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali il tributo resta dovuto. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo; la restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare. NOVITA' 2016 Visto l'art.1, comma 14, della Legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), che dispone che a decorrere dall'anno 2016 la TASI non è più dovuta sull'abitazione principale, così come definita ai sensi dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13, comma 2, del DL 201/2011 convertito con modifiche dalla Legge 214/2011, tenuto conto che il Comune di Finale Ligure ha disposto l'applicazione della TASI, dall'anno di istituzione (2014), esclusivamente per l’abitazione principale e relative pertinenze nonché per gli immobili assimilati all’abitazione principale e relative pertinenze, nell'anno 2016 la TASI nel Comune di Finale Ligure resta dovuta solo per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché per gli immobili assimilati all’abitazione principale e relative pertinenze, accatastati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Dato atto che il Comune di Finale Ligure, per l'anno 2016, non ha provveduto a deliberare le aliquote TASI, restano valide quelle deliberate per l'anno 2015 con la delibera di C.C. n. 70 del 30 giugno 2015. Di seguito si riporta l'estratto della suddetta delibera per quanto di interesse

Transcript of RIFERIMENTI NORMATIVI PRESUPPOSTO D’IMPOSTA E …€¦ · ALIQUOTE TASI A VALERE PER L'ANNO 2016...

Page 1: RIFERIMENTI NORMATIVI PRESUPPOSTO D’IMPOSTA E …€¦ · ALIQUOTE TASI A VALERE PER L'ANNO 2016 (Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 30 giugno 2015) Descrizione Aliquota Detrazione

CITTA’ DI FINALE LIGURE Riviera Delle Palme

C.A.P. 17024 PROVINCIA DI SAVONA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 2016

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il tributo sui servizi indivisibili (TASI) è istituito a decorrere dall’anno 2014 dall’art. 1, comma 639, dellaLegge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014).La TASI è una delle componenti della IUC, Imposta Unica Comunale, ed è destinata a finanziare i costiper i servizi erogati dai Comuni alla propria comunità (servizi indivisibili).

PRESUPPOSTO D’IMPOSTA E SOGGETTI PASSIVI

Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e diaree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli e, dall'anno 2016, dell'abitazione principale, comedefiniti ai sensi dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13, comma 2, del DL 201/2011convertito con modifiche dalla Legge 214/2011 (ad eccezione di quelle classificate nelle categoriecatastali A/1, A/8 e A/9 per le quali il tributo resta dovuto).

La Tasi è un tributo a carico sia del possessorre che dell'utilizzatore dell'mmobile, escluse le unitàimmobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleofamiliare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali iltributo resta dovuto.In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unicaobbligazione tributaria. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto realesull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo; la restante parte e' corrisposta dal titolare deldiritto reale sull'unita' immobiliare.

NOVITA' 2016

Visto l'art.1, comma 14, della Legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), che dispone che adecorrere dall'anno 2016 la TASI non è più dovuta sull'abitazione principale, così come definita aisensi dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13, comma 2, del DL 201/2011 convertitocon modifiche dalla Legge 214/2011, tenuto conto che il Comune di Finale Ligure ha dispostol'applicazione della TASI, dall'anno di istituzione (2014), esclusivamente per l’abitazione principale erelative pertinenze nonché per gli immobili assimilati all’abitazione principale e relative pertinenze,nell'anno 2016 la TASI nel Comune di Finale Ligure resta dovuta solo per l'abitazione principale erelative pertinenze, nonché per gli immobili assimilati all’abitazione principale e relativepertinenze, accatastati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.Dato atto che il Comune di Finale Ligure, per l'anno 2016, non ha provveduto a deliberare le aliquoteTASI, restano valide quelle deliberate per l'anno 2015 con la delibera di C.C. n. 70 del 30 giugno 2015.Di seguito si riporta l'estratto della suddetta delibera per quanto di interesse

Page 2: RIFERIMENTI NORMATIVI PRESUPPOSTO D’IMPOSTA E …€¦ · ALIQUOTE TASI A VALERE PER L'ANNO 2016 (Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 30 giugno 2015) Descrizione Aliquota Detrazione

ALIQUOTE TASI A VALERE PER L'ANNO 2016 (Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 30 giugno 2015)

Descrizione Aliquota Detrazione

omissis

Abitazione principale accatastata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 erelative pertinenze;

Immobili assimilati all’abitazione principale, accatastati nelle categoriecatastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze e precisamente:

a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisaadibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti daldecreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008;

c) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento diseparazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civilidel matrimonio;

d) unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unicaunità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale inservizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia adordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia adordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili delfuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del DLgs19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per ilquale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenzaanagrafica;

e) una ed una sola unità immobiliare accatastata nelle categorie catastaliA/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze posseduta dai cittadini italiani nonresidenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residentiall'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo diproprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data incomodato d'uso (L'imposta è applicata in misura ridotta di due terzi);

f) unità immobiliare adibita a civile abitazione posseduta a titolo di proprietà odi diritto diritto reale di godimento da soggetto anziano o disabile cheacquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito diricovero permanente, a condizione che non sia locata o detenuta da soggettiterzi;

2,5 ‰ 0,0

Immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie 0,0 ‰ 0,0

BASE IMPONIBILE

La base imponibile della TASI e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipalepropria (IMU).

VERSAMENTO

Le scadenze del versamento dellaTASI sono le stesse dell'IMU e precisamente:Acconto entro giovedì 16 giugno 2016, pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base delle aliquote edelle detrazioni deliberate per l’anno precedente; Saldo entro venerdì 16 dicembre 2016, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.

Page 3: RIFERIMENTI NORMATIVI PRESUPPOSTO D’IMPOSTA E …€¦ · ALIQUOTE TASI A VALERE PER L'ANNO 2016 (Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 30 giugno 2015) Descrizione Aliquota Detrazione

Per il 2016 non sono state approvate le aliquote d'imposta, in virtù del blocco dell'aumento dellealiquote disposto dalla finanziaria 2016, intendendosi così prorogate le aliquote deliberate per l'anno2015 (Delibera C.C. n. 70 del 30 giugno 2015). Il versamento dell’imposta deve essere eseguito con modello F24, oppure con bollettino postale il cuimodello è stato approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 23/11/2012,al quale si applicano le medesime disposizioni previste per il mod F24, in quanto compatibili.

Nel Comune di Finale Ligure il Codice tributo da utilizzare per il pagamento della TASI a mezzomod F24 è esclusivamente 3958

CODICE COMUNE FINALE LIGURE: D600 (da riportare nel campo “codice ente”).

Importi Minimi: I versamenti della TASI non sono dovuti se l’imposta annua complessiva non superaeuro 5,00.

DICHIARAZIONE

Il termine per la presentazione della dichiarazione TASI, se dovuta, è lo stesso previsto per lapresentazione della dichiarazione IMU (30 giugno dell’anno successivo).La dichiarazione resta valida anche per gli anni successivi purchè non si verifichino modifiche dei datied elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.Si ricorda, come precisato nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.2 DF del03/06/2015, che è possibile utilizzare per la dichiarazione TASI lo stesso modello approvato condecreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30/10/2012 ai fini dell'IMU.

La dichiarazione può essere presentata utilizzando una delle seguenti modalità.- consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di Finale Ligure;- invio a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno a: Comune di Finale Ligure – Ufficio Tributi– Via Tommaso Pertica 29 – 17024 Finale Ligure (SV). Il timbro postale di spedizione è consideratocome data di presentazione della dichiarazione;- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:[email protected]. Ladichiarazione prima di essere trasmessa a mezzo pec deve essere sottoscritta con firma autografa edacquisita tramite scanner.

Sul sito istituzionale del Comune di Finale Ligure è disponibile il calcolatore on line che consente dicalcolare il tributo e di stampare il Mod F24 ed il Mod F24 Semplificato, già compilato. Sul sito è inoltre pubblicata la documentazione, la modulistica e il Regolamento comunale della TASI.