Ricorso Generico Commissione Tributaria CL - Tarsu

5
Alla On. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI Caltanissetta Ricorso con Istanza di sospensione del sig………………….. nato a ………………… (……) il……….. (c.f. ………………….. ) residente in ……………., via ………….. n……. difeso in proprio - Ricorrente CONTRO il Comune di Sommatino Settore Servizi Tributari Servizio TARSU, - Resistente - AVVERSO Avviso di accertamento n. …..del ……….., prot. ……..del ……….. notificato a mezzo posta in data ……….., avente ad oggetto TARSU anno 2008. ************* Premesso Che in data …………., ha avuto recapitata al proprio domicilio, mediante raccomandata, l’avviso di accertamento n. ……..del ……… , protocollo …….. del ………… da parte dell’ufficio tributi del comune di Sommatino; Che nell’avviso di cui sopra veniva richiesto il pagamento di una somma di euro ………. così distinta: Totale maggior tributo euro ……… Totale sanzioni euro ……… Totale interessi …….- Spese di spedizione euro ………. Che prima del ricevimento dell’avviso de quo, nessun’altra comunicazione ha mai ricevuto da parte del comune di Sommatino e nello specifico dall’ufficio tributi; Che nessuna norma di legge prevede che il Comune possa emettere un avviso di accertamento Tarsu per motivi diversi dalla omessa o infedele denuncia della superficie tassabile; nella fattispecie, invero, il ricorrente non si trova in nessuna delle predette situazioni, avendo sempre versato il tributo ed il comune, impropriamente, emette un avviso di accertamento per pretendere di recuperare presunti omessi pagamenti, laddove invece avrebbe dovuto dare impulso ad un atto della riscossione ( cartella di pagamento o ingiunzione fiscale); Che l’avviso di accertamento oggetto del ricorso fa esplicito riferimento all’art.74 comma 1 del D.L.507/93 e cita in particolare l’art. 71 del D.L.507/93 abrogato dalla finanziaria 2007 in toto ad esclusione del comma 4 che non ha importanza nel merito. Inoltre non porta alcuna indicazione sugli immobili, aree e locali, periodi, tariffe che sempre devono essere indicati in un avviso di accertamento;

description

Esempio di ricorso da stampare, compilare e presentare per fare ricorso contro l'avviso di pagamento della TARSU 2008

Transcript of Ricorso Generico Commissione Tributaria CL - Tarsu

Page 1: Ricorso Generico Commissione Tributaria CL - Tarsu

Alla On. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI Caltanissetta

Ricorso con Istanza di sospensione

del sig………………….. nato a ………………… (……) il……….. (c.f. ………………….. )

residente in ……………., via ………….. n……. difeso in proprio

- Ricorrente –

CONTRO

il Comune di Sommatino – Settore Servizi Tributari – Servizio TARSU,

- Resistente -

AVVERSO

Avviso di accertamento n. …..del ……….., prot. ……..del ……….. notificato a mezzo posta

in data ……….., avente ad oggetto TARSU anno 2008.

*************

Premesso

Che in data …………., ha avuto recapitata al proprio domicilio, mediante raccomandata, l’avviso

di accertamento n. ……..del ……… , protocollo …….. del ………… da parte dell’ufficio tributi

del comune di Sommatino;

Che nell’avviso di cui sopra veniva richiesto il pagamento di una somma di euro ………. così

distinta: Totale maggior tributo euro ……… – Totale sanzioni euro ……… – Totale interessi

…….- Spese di spedizione euro ……….

Che prima del ricevimento dell’avviso de quo, nessun’altra comunicazione ha mai ricevuto da

parte del comune di Sommatino e nello specifico dall’ufficio tributi;

Che nessuna norma di legge prevede che il Comune possa emettere un avviso di accertamento

Tarsu per motivi diversi dalla omessa o infedele denuncia della superficie tassabile; nella

fattispecie, invero, il ricorrente non si trova in nessuna delle predette situazioni, avendo sempre

versato il tributo ed il comune, impropriamente, emette un avviso di accertamento per pretendere di

recuperare presunti omessi pagamenti, laddove invece avrebbe dovuto dare impulso ad un atto della

riscossione ( cartella di pagamento o ingiunzione fiscale);

Che l’avviso di accertamento oggetto del ricorso fa esplicito riferimento all’art.74 comma 1 del

D.L.507/93 e cita in particolare l’art. 71 del D.L.507/93 abrogato dalla finanziaria 2007 in toto

ad esclusione del comma 4 che non ha importanza nel merito. Inoltre non porta alcuna indicazione

sugli immobili, aree e locali, periodi, tariffe che sempre devono essere indicati in un avviso di

accertamento;

Page 2: Ricorso Generico Commissione Tributaria CL - Tarsu

Che il pagamento della tarsu è dovuta ed è esigibile da parte del Comune, solo dopo che porta a

conoscenza del contribuente mediante Raccomandata e/o notifica gli importi richiesti, e solo da

allora, decorsi 60 giorni senza che il pagamento sia avvenuto, decorrono interessi e sanzioni;

Che l'articolo 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, prevede che l'iscrizione a

ruolo della Tarsu debba avvenire entro l'anno successivo a quello di competenza.

Che nell’avviso di accertamento nelle indicazioni su come proporre ricorso è indicato un importo

del bollo di euro 10,33 anziché 14,62 dando una falsa indicazione al contribuente che potrebbe

incorrere in errore;

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente sig. …………………………, supra generalizzato,

propone opposizione avverso l’avviso di accertamento n. …….del ………. Protocollo ……. del

………. ricevuto il ………….., per TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED

ASSIMILATI relativa all’anno 2008, per la occupazione dell’immobile sito in Sommatino Via

………………,……… per i seguenti

MOTIVI

1)Violazione ed errata applicazione D.L.503/97 in quanto:

andava inviata cartella di pagamento o ingiunzione fiscale;

le sanzioni e gli interessi applicati nell’avviso di accertamento recapitato non possono essere

assolutamente richiesti poiché solo il ………….. si è portato a conoscenza del ricorrente la richiesta

del tributo (per dei locali che sono identici a quelli degli anni precedenti);

nell’avviso di accertamento si fa riferimento a norme di legge abrogate ( art.71 D.L. 507/93), e

all’art.76 dello stesso D.L. che fissa le sanzioni in caso di infedele, incompleta e omessa denuncia

…. che nulla hanno a che fare col caso che si sottopone all’On.le Commissione, inoltre, mancano

alcuni dati che sempre vanno indicati in un avviso di accertamento ( locali, periodi, tariffe);

2) Violazione ed errata applicazione della L. 142/90 poiché la competenza a rideterminare gli

importi della tarsu è del Consiglio Comunale e non del Sindaco, come stabilito oltre che dalla stessa

legge n.142/1990, anche con sentenza n.1550/2009 dal TAR SICILIA-PALERMO mentre per

l’anno 2008 il Comune di Sommatino ha provveduto con determina Sindacale n.23 reg. gen.n.306

del 01/08/2008;

3) Illegittimità e nullità della determina Sindacale del Sindaco di Sommatino che ha variato gli

importi in aumento della tarsu per l’anno 2008 in quanto è carente d’istruttoria e motivazione in

relazione a quanto previsto dagli artt.68 s.s. del D.Lgs n. 507 del 1993 ed è stata adottata il 01

Agosto 2008, oltre la data utile del 31 maggio 2008 prevista per quell’anno, entro la quale era

possibile procedere alla rideterminazione di tali tariffe, per cui le aliquote per la tarsu da applicare

per l’anno 2008 dovevano essere quelle previste per l’anno 2007 non potendosi computare gli

aumenti illegittimamente disposti con un atto affetto da incompetenza e da violazione dei limiti

Page 3: Ricorso Generico Commissione Tributaria CL - Tarsu

temporali d’adozione e se ne chiede a questa On.le Commissione la disapplicazione ex art. 7, D.

Lgs n. 546 del 1992;

4) Violazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il quale prevede

che l'iscrizione a ruolo della Tarsu debba avvenire entro l'anno successivo a quello di

competenza. Tale norma, non è stata abrogata dalla finanziaria 2007, come risultante dalla

consultazione del comma 172, lettera b), dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (finanziaria

2007), che ha abrogato alcune disposizioni del decreto legislativo n. 507 del 1993, ma che non ha

assolutamente contemplato l'articolo 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Di tale evenienza si espone nella recente monografia: “Ruolo e ingiunzioni fiscali” di Foligno A. –

Pellegrino M.- Ricciardi N. Maggioli editore, edizione del 2009 pagg.250 e seguenti;

Ciò si evince chiaramente, anche dalla sentenza n.77/12/2009 del 12/05/2009 della Commissione

tributaria del Lazio.

Inoltre della mancata abrogazione dell’art. 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,

si fa espresso riferimento, nell’Atto della Camera dei Deputati

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00747

presentata da

MAURIZIO FUGATTI

martedì 9 dicembre 2008, seduta n.100

FUGATTI, FAVA e COMAROLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze.

Considerato che alla data attuale non risulta dagli atti portati a conoscenza del ricorrente nessuna

iscrizione a ruolo, infatti nell’avviso di accertamento si da notizia che ”l’importo sopradetto …….

sarà iscritto in ruoli esattoriali nei termini e nei modi previsti dalle vigenti norme in materia” e che

la mancata iscrizione a ruolo nei modi e tempi previsti comporta, la decadenza del tributo

richiesto.

5) Danno grave ed irreparabile per la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

Già da una sommaria delibazione di quanto supra esposto, emerge la manifesta illegittimità

dell’avviso di accertamento impugnato. Per tale motivo dovrà ritenersi immanente il danno grave ed

irreparabile, consistente nell'ingiusta esecuzione di un atto illegittimo e quindi nullo nei confronti

del ricorrente che sarebbe, ciò nondimeno, costretto a pagare un carico tributario non dovuto non

solo per l’anno oggetto di contestazione ma anche per gli anni successivi.

*************

Per i superiori motivi, l'odierno Ricorrente chiede che vogliano, ciascuno nell’ambito delle

rispettive competenze,

L'ILL. MO SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

preliminarmente, in considerazione della eccezionale urgenza, accordare inaudita altera parte la

provvisoria sospensione degli effetti dell’avviso di pagamento di cui sopra, con lo stesso decreto

Page 4: Ricorso Generico Commissione Tributaria CL - Tarsu

con il quale fisserà l’udienza di trattazione della istanza di sospensione infra formulata;

L’ON.LE COMMISSIONE

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

1) accordare la sospensione della riscossione dell’avviso di accertamento impugnato in quanto la

procedura per la riscossione del carico di cui sopra provocherebbe un danno grave ed irreparabile al

ricorrente, altrimenti costretto a pagare un carico tributario non dovuto;

2) riconoscere con qualsiasi statuizione la illegittimità dell’emanazione dell’avviso di accertamento

impugnato, annullando l’atto impugnato per nullità dello stesso o per avvenuta decadenza

dell’Amministrazione;

3) determinare nel caso di mancato riconoscimento dei motivi di illegittimità, decadenza e nullità

dell’atto impugnato, il pagamento del tributo sgravato da oneri impropri, quali: interessi, sanzioni,

spese postali non dovuti e determinato sulla base delle tariffe in vigore in precedenza alla determina

sindacale del Sindaco di Sommatino, n.23 registro generale 306 del 01/08/2008. (Tariffa vigente

fino al 2007)

Con vittoria di spese e compensi.

Si chiede altresì che la controversia di cui trattasi sia discussa in pubblica udienza, ai sensi

dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

1.Copia di Avviso di accertamento ricevuto in data ……………….;

2.Copia Interrogazione Parlamentare a risposta immediata in Commissione 5-00747

presentata da

MAURIZIO FUGATTI

martedì 9 dicembre 2008, seduta n.100

FUGATTI, FAVA e COMAROLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze.

3. testo articolo 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

4. testo comma 172, lettera b), dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007),

5. Riepilogo statuizione sentenza n.77/12/2009 del 12/05/2009 della Commissione tributaria del

Lazio.

6. copia sentenza n.1550/2009 del TAR SICILIA-PALERMO

7. copia Det Sindacale n. 23 del 01.08.2008 reg. gen.306

Con riserva di produrre ulteriori documenti e di articolare i mezzi istruttori che si renderanno

necessari, entro i termini del rito.

Con osservanza.

Sommatino , lì Firma del ricorrente

Page 5: Ricorso Generico Commissione Tributaria CL - Tarsu