Revoca Sospensione Permesso a Costruire n. 20

3

Click here to load reader

description

Il Comune di Monteroduni revoca la sospensione del permesso a costruire n. 20, relativo all'istallazione di un'antenna per cellulari.

Transcript of Revoca Sospensione Permesso a Costruire n. 20

Page 1: Revoca Sospensione Permesso a Costruire n. 20

COMUNE DI MONTERODUNIProvincia di Isernia

Cod. Fisc. 80001790940 Part. IVA 00201720943

telefono 0865/491586 0865/491586 Piazza Municipio telefax 0865/491391 COPIA

AREA TECNICO - MANUTENTIVA

DETERMINA n. 110 DEL 10-12-2012 Oggetto: REVOCA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 20 DEL06.09.2012, RILASCIATO IN CAPO ALLA SOCIETÀ ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A. CONSEDE LEGALE IN ROMA VIA ANAGNINA N. 203 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE RADIOBASE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI TELEFONIA MOBILE CELLULARE H3G IN LOCALITÀVILLANELLA. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.TO ARCH. BIELLO ITALIA

SERVIZI FINANZIARI:In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone ilvisto di regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto. Monteroduni, lì 10-12-2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO F.TO RAG. FRANCESCO FOGLIETTA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa, vienepubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorniconsecutivi. Monteroduni, lì 10-12-2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ARCH. BIELLO ITALIA

Page 2: Revoca Sospensione Permesso a Costruire n. 20

Oggetto: Revoca sospensione dell’efficacia del Permesso di Costruire n. 20 del 06.09.2012, rilasciato in capoalla Società Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. con sede legale in Roma Via Anagnina n. 203 per larealizzazione di una stazione radio base per il servizio pubblico di telefonia mobile cellulare H3G in localitàVillanella. L’anno 2012 il giorno 10 del mese di dicembre nella Sede Municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

arch. Italia Bielloattesa la propria competenza giusta decreto sindacale n. 4/2009 e 4/2010 VISTA la pratica edilizia prot. n. 2218 del 26.04.2012 presentata dalla Società Ericsson Telecomunicazionis.p.a. con sede legale in Roma Via Anagnina n. 203 per la realizzazione di una stazione radio base per ilservizio pubblico di telefonia mobile cellulare H3G in località Villanella foglio n. 12 p.lla 163;VISTO il Permesso di Costruire n. 20 del 06.09.2012, che autorizza la realizzazione delle opere sopraspecificate;RILEVATO- che presupposto per il rilascio del permesso di Costruire è la disponibilità dell’area in cui andrà ad insistere ilmanufatto;- che la Società Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. ha allegato come titolo legittimante il contratto di locazionerelativo alla particella n. 907 foglio n. 12;- che però nella richiesta di Permesso di Costruire presentata dalla società Ericsson Telecomunicazioni s.p.a.in data 26.04.2012 prot. n. 2218 si chiedeva il rilascio sulla particella n. 163 foglio n. 12;VISTA la Determina tecnica n. 98 del 12.10.2012 con cui il Responsabile del Servizio sospende, ai sensidell’art 21-quater della legge n. 241/90 e s.m.i., nell’efficacia il Permesso a Costruire n. 20 del 06.09.2012rilasciato alla Società Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., per la realizzazione di una stazione radio base per ilservizio pubblico di telefonia mobile cellulare H3G in località Villanella per un periodo massimo di 90 giornia partire dalla notifica dell’atto di sospensione per le seguenti motivazioni:

1) nel contratto di locazione la società Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. indica la p.lla n. 907 delfoglio n. 12 e non la p.lla 163 del foglio n. 12 oggetto del Permesso di Costruire;2) che la titolarità prevista dall’art. 11 comma 1 del DPR 380/2001 la Società EricssonTelecomunicazioni s.p.a. l’ha acquisita sulla p.lla n. 907 del foglio n. 12 e non sulla p.lla n. 163 delfoglio n. 12;

VISTA la nota del 29.11.2012 assunta al protocollo di questo Ente al n. 6105 in data 03.12.2012 con la qualela Società Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., dando atto che la particella interessata non era indicata nelcontratto di locazione ma che per mero errore materiale era stata indicata un’altra particella, trasmette copiadel contratto di locazione stipulato con la proprietà, Sig. Stroia Angelo, regolarmente registrato e rettificatoall’art. 1 ove la p.lla n. 907 è stata corretta con la p.lla n. 163;RITENUTO che, nella fattispecie in esame, le ragioni che hanno giustificano la sospensione nell’efficacia delcitato Permesso a Costruire sono venute meno con l’acquisizione del contratto di locazione così comemodificato;RITENUTO pertanto, anche in virtù del principio di conservazione degli atti amministrativi, dover disporre larevoca della sospensione del citato Permesso a Costruire n. 20 del 06.09.2012 stabilita con determina tecnican. 98 del 12.10.2012;RITENUTO altresì chiudere FAVOREVOLMENTE il procedimento di revisione dell’iter amministrativoseguito per il rilascio del Permesso di Costruire n. 20/2012, avviato con nota prot. n. 5259 del 15.10.2012, inquanto, trascorsi trenta giorni, nessun Ente interessato dal procedimento ha comunicato o rettificato il parerereso in sede di istruttoria;RILEVATO, inoltre che l’ASREM di Isernia, a seguito della richiesta prot. n. 5298 del 17.10.2012, hacomunicato, con nota prot. n. 95854 del 13.11.2012, l’insussistenza di competenza del Servizio di Igiene eSanità Pubblica al rilascio del parere di merito trattandosi di materia normata da apposita Legge Regionale e dispecifica competenza dell’ARPA;DATO ATTO che l’arch. Italia Biello, Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, viene individuatoquale Responsabile del Procedimento relativo al presente atto;DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente è stato avviato con nota numero protocollo 5259del 15.10.2012, trasmessa ai titolari del Permesso a Costruire n. 20 del 06.09.2012, a seguito della qualenessun rilievo e/o osservazione è stata dagli stessi formulata alla scrivente Amministrazione fino alla data ditrasmissione del contratto di locazione opportunamente rettificato;VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;VISTA la legge 241 del 7.08.1990 e s.m.i.;

DETERMINA

Page 3: Revoca Sospensione Permesso a Costruire n. 20

CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;PRENDERE ATTO dell’avvenuta rettifica dell’art. 1 del contratto di locazione, trasmesso dalla SocietàEricsson Telecomunicazioni s.p.a. con nota del 29.11.2012 assunta al protocollo di questo Ente al n. 6105 indata 03.12.2012, ove in luogo della p.lla n. 907 è correttamente riportata la p.lla n. 163; per l’effetto DISPORRE a chiusura del procedimento amministrativo, avviato con nota prot. n. 5259 del 15.10.2012, larevoca della sospensione nell’efficacia del Permesso di Costruire n. 20 del 06.09.2012, rilasciato a favoredalla Società Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., stabilita con propria determina tecnica n. 98 del 12.10.2012,con decorrenza immediata e con conseguente piena efficacia del Permesso di Costruire predetto;NOTIFICARE la presente determinazione alla Società Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. Via Anagnina n.203 Roma e al Direttore dei Lavori, con l’avvertenza che contro la stessa è ammesso ricorso al TribunaleAmministrativo Regionale, da proporsi, ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104, entro 60 gg dalla data di avvenutanotificazione del presente atto, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi delD.P.R. 24.11.71 n. 1199 e del citato D.Lgs. n. 104/2010, da proporsi entro 120 gg decorrenti dalla data dinotificazione anzidetta;TRASMETTERE la presente determinazione al Comando dei Carabinieri;PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio on-line del comune. Il Responsabile del Servizio arch. Italia Biello