RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. DIREZIONE … · STRATEGICA con domicilio fiscale in ... percepita...

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1 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA ************************* SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI UN OSSERVATORIO DI MERCATO PER LA RILEVAZIONE DELLA QUALITA’ PERCEPITA ED OFFERTA DEI SERVIZI DI STAZIONE E DELLA QUALITA’ PERCEPITA DI PRODOTTI E SERVIZI OFFERTI ALLE IMPRESE FERROVIARIE E AGLI OPERATORI LOGISTICI. FRA Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. S.O. DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA con domicilio fiscale in Piazza della Croce Rossa, 1 , Partita IVA n°01008081000, di seguito per brevità denominata “R.F.I”, nel seguito denominata committente rappresentata dall’Ing. Nannina Ruiu, giusta Procura per atti Notaio Castellini di Roma repertorio n 79102/20273 del 25.03.2013 uso facendo dei poteri alla medesima conferiti ed elencati nella succitata Procura a seguito dell’emanazione della C.O. n 243 del 22.10.07 E La Società_______________ , con sede legale in ___________ Via __________ n°____, iscritta al registro delle imprese di __________, partita IVA ____________e Codice Fiscale n.______________ in seguito per brevità indicata come “Società” – per la quale interviene nel presente Atto il _________, nato a ________ il __________, nella sua qualità di _________________________.

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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA *************************

SCHEMA DI CONTRATTO

PER IL SERVIZIO DI UN OSSERVATORIO DI MERCATO PER LA

RILEVAZIONE DELLA QUALITA’ PERCEPITA ED OFFERTA DEI

SERVIZI DI STAZIONE E DELLA QUALITA’ PERCEPITA DI PRODOTTI

E SERVIZI OFFERTI ALLE IMPRESE FERROVIARIE E AGLI

OPERATORI LOGISTICI.

FRA

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. S.O. DIREZIONE PIANIFICAZIONE

STRATEGICA con domicilio fiscale in Piazza della Croce Rossa, 1 ,

Partita IVA n°01008081000, di seguito per brevità denominata “R.F.I”, nel

seguito denominata committente rappresentata dall’Ing. Nannina Ruiu,

giusta Procura per atti Notaio Castellini di Roma repertorio n

79102/20273 del 25.03.2013 uso facendo dei poteri alla medesima

conferiti ed elencati nella succitata Procura a seguito dell’emanazione

della C.O. n 243 del 22.10.07

E

La Società_______________ , con sede legale in ___________ Via

__________ n°____, iscritta al registro delle imprese di __________,

partita IVA ____________e Codice Fiscale n.______________ in seguito

per brevità indicata come “Società” – per la quale interviene nel presente

Atto il _________, nato a ________ il __________, nella sua qualità di

_________________________.

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PREMESSO

� Che è stato esperito il bando di gara n. GPA DGQA/0039

del_________

� che in data____________ è stata rilasciata alla

Società________________ lettera di aggiudicazione

n._____________ del_______________

� che si rende ora necessario procedere alla formalizzazione del

relativo Contratto;

TUTTO CIO’ PREMESSO

le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

CONFERMA DELLE PREMESSE

Le suddette premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente Atto.

Art. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

RFI affida alla Società, che accetta l’incarico, di condurre un’indagine di

mercato per la rilevazione della qualità percepita ed offerta dei servizi in

stazione e della qualità percepita di prodotti e servizi offerti alle imprese

ferroviarie e agli operatori logistici

L’incarico comprende le seguenti prestazioni:

OSSERVATORIO VIAGGIATORI

� Modulo Base, per la rilevazione mensile della qualità percepita

dei servizi di stazione, mediante 12.330 interviste “Face to

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� Face” al mese, condotte su un campione rappresentativo di

stazioni a livello nazionale (Allegato n°2 capitolo 2);

� Modulo Audit, per la rilevazione mensile della qualità offerta

dei servizi di stazione attraverso la tecnica del “Cliente

Misterioso” su un campione rappresentativo, a livello

nazionale, di 244/245 stazioni al mese per un totale

complessivo mensile di 798 rilevazioni (Allegato n°2 capitolo

2);

� Modulo Sale Blu, per la rilevazione semestrale della qualità

percepita da parte della clientela del servizio di assistenza ai

viaggiatori PRM (Persone a Ridotta Mobilità) offerto attraverso

il circuito Sale Blu, mediante interviste CATI ad un campione

rappresentativo di viaggiatori, per un totale di 1.000 interviste

a semestre;

OSSERVATORIO MERCI

� Modulo IF, per la rilevazione annuale della qualità percepita

dei prodotti/servizi offerti da RFI ed analisi di aspettative e

desiderata espresse dai responsabili delle IF che effettuano

trasporto merci, puro o misto, utilizzando la rete del Gestore,

mediante interviste “Face to Face” a tutte le Imprese

Ferroviarie titolari di Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura;

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� Modulo MTO, per la rilevazione annuale della qualità percepita

dei prodotti/servizi offerti ed analisi di aspettative e desiderata

espresse dai responsabili MTO che operano presso i terminali

di Terminali Italia o gli scali pubblici di RFI, mediante interviste

“Face to Face” a tutti gli MTO titolari di Contratto di Servizio

con Terminali Italia;

Il numero di IF e MTO potrebbe variare nel tempo in aumento ed in

diminuzione. Tale variazione non avrà effetti da punto di vista economico:

la società affidataria non avrà nulla a che pretendere in caso di aumento

ed RFI non avrà nulla a che pretendere in caso di diminuzione.

APPROFONDIMENTI TEMATICI

Nel corso del contratto, potranno essere realizzati 10 approfondimenti

tematici, ovvero studi “ad hoc” in funzione di esigenze specifiche di RFI;

ciascun approfondimento dovrà essere attivato con richiesta scritta da

parte di RFI (data inizio e conclusione stabilita da RFI di volta in volta).

OSSERVATORIO IF VIAGGIATORI

Rilevazione annuale della qualità percepita dei prodotti/servizi offerti

da RFI, analisi di aspettative e desiderata espresse dai responsabili

delle IF (titolari di Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura) che

effettuano servizio viaggiatori con particolare attenzione ai servizi

dedicati alle persone diversamente abili (PRM).

Le interviste saranno personali di tipo business su una lista di

nominativi di aziende e referenti fornita da RFI.

La durata dell’intervista sarà di circa 60 minuti, per un totale di

massimo 90 domande. Il numero delle interviste si riferisce al

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numero di imprese in possesso del Contratto di Utilizzo

dell’Infrastruttura al momento dell’attivazione dell’Approfondimento.

Questo numero potrebbe variare nel tempo in aumento ed in

diminuzione. Tale variazione non avrà effetti da punto di vista

economico: la società affidataria non avrà nulla a che pretendere in

caso di aumento ed RFI non avrà nulla a che pretendere in caso di

diminuzione.

RFI è di conseguenza Titolare della lista dei nominativi, la Società

aggiudicataria sarà responsabile del trattamento. Questa

attribuzione di responsabilità dovrà essere formalmente ratificata

con un atto di nomina.

PERFORMANCE REGIME

Ha l’obiettivo di calcolare gli indici di “efficienza di stazione”, basati

sulla sintesi dei principali macrofattori (pulizia, decoro, IaP,

Sicurezza) per ciascuna delle IF viaggiatori (titolari di Contratto di

Utilizzo dell’Infrastruttura al momento dell’attivazione

dell’Approfondimento) al fine di applicare un criterio di Bonus/ Malus

che alimenti il nuovo Performance regime.

Sarà utilizzata la stessa metodologia e lo stesso questionario del

modulo base dell’Osservatorio Viaggiatori.

FOCUS GROUP

L’universo di riferimento è costituito da viaggiatori o cittadini

suddivisi in base a tre diverse tipologie di target che saranno

comunicate da RFI (esempio: fasce d’età, tipologia di trasporto

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utilizzato, area geografica di appartenenza, clienti di particolari

servizi, ecc).

Dovranno essere realizzati 9 focus group, 3 per ciascuno dei 3

target. Ogni focus group sarà composto da 9/10 viaggiatori /cittadini

del target individuato.

Il focus avrà una durata di circa due ore è sarà coordinato da uno

psicologo-moderatore con esperienza pregressa in focus nel settore

dei trasporti.

La guida sarà realizzata dalla società affidataria in base alle

indicazioni fornite da RFI.

I risultati dovranno essere sintetizzati in un report ad hoc.

INTERVISTE CAPI

Verranno realizzate 400 interviste CAPI di tipo “face to face” e

viaggiatori e/o frequentatori di stazione su temi di specifico interesse

di RFI, utilizzando un questionario di durata massima di 15 minuti.

A conclusione della rilevazione sarà realizzato un report ad hoc

concordato con RFI.

INTERVISTE CATI

Verranno realizzate 500 interviste CATI viaggiatori e/o cittadini su

temi di specifico interesse di RFI, utilizzando un questionario di

durata massima di 20 minuti. A conclusione della rilevazione sarà

realizzato un report ad hoc concordato con RFI.

INTERVISTE CAWI DI TIPO BtoB

L’universo di riferimento è costituito Imprese Ferroviarie (Merci e/o

Viaggiatori) e/o MTO titolari di Contratto di Utilizzo e/o di Contratto

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di Servizio con Terminali Italia al momento dell’attivazione

dell’Approfondimento Tematico.

Dovranno essere effettuate 10 interviste CAWI (Computer Assisted

Web Interview) di tipo business su lista fornita da RFI, della durata

media di 30 minuti a partire da un questionario strutturato. A

conclusione della rilevazione sarà realizzato un report ad hoc

concordato con RFI.

INTERVISTE CAPI DI TIPO BtoB

L’universo di riferimento è costituito Imprese Ferroviarie (Merci e/o

Viaggiatori) e/o MTO titolari di Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura

e/o di Contratto di Servizio con Terminali Italia al momento

dell’attivazione dell’Approfondimento Tematico.

Dovranno essere effettuate 10 interviste CAPI (Computer Assisted

Personal Interview) di tipo business su lista fornita da RFI, della

durata media di 60 minuti a partire da un questionario strutturato. A

conclusione della rilevazione sarà realizzato un report ad hoc

concordato con RFI.

CONTEGGIO E QUALIFICAZIONE

L’universo di riferimento è costituito da tutte le persone che, per

motivi legati al viaggio e non, si recano in stazione.

Per ogni stazione indicata da RFI dovrà essere effettuato il

conteggio di tutti i soggetti in ingresso nella stazione medesima,

monitorando tutti i varchi di accesso sia esterni (fronte strada) che

interni (fronte treno e di collegamento tra una stazione e l’altra per

le stazioni sotterranee ed eventuali accessi alla metropolitana).

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La rilevazione dovrà essere effettuata dalle 6:00 alle 22:00 per un

totale di 16 ore sia in un giorno feriale medio (martedì, mercoledì o

giovedì), sia in un giorno prefestivo/festivo per un totale di due

giorni di rilevazione. RFI si riserva la facoltà di estendere la

rilevazione a 3 giornate utilizzando gli stessi prezzi unitari. Per la

qualificazione dei flussi di stazione dovrà essere contattato un

campione di almeno 400 soggetti in ingresso, per la classificazione

nelle categorie viaggiatore (con la specifica del treno utilizzato) e

frequentatori, in aggiunta verranno rilevati anche i dati di struttura;

per effettuare quest’ultima attività dovranno essere campionati a

rotazione due varchi di ingresso contemporaneamente al conteggio.

INTERVISTE CAPI IN LINGUA

Verranno realizzate 400 interviste CAPI di tipo “face to face” a

viaggiatori e/o frequentatori di stazione (al di sopra dei 14 anni) di

nazionalità italiana o straniera su temi di specifico interesse di RFI.

Il questionario utilizzato dovrà essere tradotto al massimo in 4

lingue e avrà una durata massima di 15 minuti. A conclusione della

rilevazione sarà realizzato un report ad hoc concordato con RFI.

INTERVISTE CATI IN LINGUA

Verranno realizzate 400 interviste CATI a viaggiatori e/o cittadini di

nazionalità italiana o straniera su temi di specifico interesse di RFI.

Il questionario utilizzato dovrà essere tradotto al massimo in 4

lingue e avrà una durata massima di 20 minuti. A conclusione della

rilevazione sarà realizzato un report ad hoc concordato con RFI.

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Le attività sopra citate saranno modulate sulla base di specifica richiesta

scritta da parte di RFI, sulla base dei costi unitari di ciascuna modalità di

rilevazione dichiarati dalla società aggiudicataria e descritti all’art. 7 del

presente contratto.

Art. 2 bis

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONVENZIONE

L’appalto è affidato nell’osservanza, oltre che delle clausole del presente

contratto, anche di quanto indicato nelle Condizioni Generali per gli

appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”,

approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato S.p.A.

in data 31.1.2012 e registrate in data 2.3.2012 al n.5426, serie 3, presso

l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma I , Ufficio

Territoriale di Roma 1 Trastevere nonché di ogni altro documento

allegato di cui al successivo art. 25.

Art. 3

MODALITÀ D’ESPLETAMENTO

Per l’espletamento dell’indagine di mercato relativamente alle prestazioni

di cui al precedente art. 2, la Società dovrà preliminarmente elaborare il

progetto esecutivo dell’intera indagine (Allegato n°2 capitolo 6) che dovrà

essere sottoposto all’approvazione di RFI.

Le prestazioni relative al Modulo Base e al Modulo Audit, finalizzati

rispettivamente alla rilevazione della qualità percepita ed offerta, saranno

condotte con cadenza mensile. Le relative fasi operative si svolgeranno

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tutti i mesi per la durata complessiva del presente atto indicata al

successivo art. 8.

Le prestazioni relative al Modulo Sale Blu saranno condotte con cadenza

semestrale.

Per quanto riguarda le prestazioni relative all’OSSERVATORIO MERCI,

articolato nei moduli IF e MTO, saranno svolte con cadenza annuale.

Gli Approfondimenti Tematici saranno ordinati da RFI in funzione di

proprie esigenze specifiche. Le relative modalità di realizzazione saranno

concordate e pianificate nel corso del periodo di validità del contratto.

Le attività di cui al precedente articolo 2 dovranno svolgersi secondo

quanto previsto nel Capitolato Tecnico (allegato n°2 al presente atto).

Nell’espletamento delle prestazioni, così come indicate nel presente atto,

la Società è tenuta ad osservare tutte le norme, disposizioni, condizioni e

prescrizioni e quant’altro previsto o richiamato nel presente atto e nei

documenti allegati o comunque citati che ne costituiscono parte

integrante e sostanziale.

Per l’esecuzione delle prestazioni relative agli interventi di rilevazione, la

Società e in particolare le sue risorse operative, si atterranno altresì alle

disposizioni impartite da RFI di volta in volta.

Per l’esecuzione del presente atto la Società è tenuta a mettere a

disposizione una idonea organizzazione, avente capacità prestazionale

coerente con la natura dei servizi ordinati e comunque efficacemente

dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni

affidate nel rispetto dei risultati e requisiti richiesti dal presente atto e

relativi documenti allegati e richiamati.

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A tal fine la Società è obbligata a mantenere ed adeguare in qualsiasi

momento la propria organizzazione disponendo l’impiego di tutte le

risorse necessarie a far fronte agli obblighi del presente atto, senza che

tale eventuale maggiore impegno rispetto alle proprie stime, previsioni o

dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo

per esonerarla dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero

fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

ARTICOLO 3bis (Clausola di non gradimento)

Il Committente ha la facoltà di richiedere, per giustificati motivi, la

sostituzione di uno o più lavoratori indicati dall’appaltatore nell’elenco

delle risorse che prevede di utilizzare nell’appalto ovvero già impiegati

nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, senza

che per questo spetti alcuna indennità al Fornitore.

A puro titolo indicativo costituiscono giustificati motivi: gravi precedenti

penali, indisciplina, incapacità, grave negligenza del lavoratore.

Il fornitore dovrà procedere alla sostituzione entro il termine indicato nella

richiesta del Committente.

Art. 4

TERMINI

Le prestazioni dovranno essere svolte nel rispetto dei termini indicati in

Capitolato Allegato n°2 – Capitolo 6.

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Art. 5

OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIA

La Società si impegna a consegnare tutti i risultati intermedi e finali,

nonché a garantire la totale acquisizione dei risultati d’indagine di

mercato secondo quanto stabilito dal Capitolato Tecnico (Allegato n°2

capitolo 6).

La Società si impegna a garantire che le interviste “Face to Face”, le

rilevazioni con la tecnica del “Cliente Misterioso” e le interviste CATI, le

interviste “face to face”di tipo business, siano effettivamente svolte.

L’effettuazione delle prestazioni previste al precedente art. 3 dovrà

essere sempre documentata, su supporto a scelta dell’affidatario e reso

sempre disponibile a RFI che si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi

modo e tempo l’effettivo svolgimento delle stesse.

Art. 6

VARIAZIONI QUANTITATIVE DELLE PRESTAZIONI ED ALTRE

MODIFICHE

Ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato ai co. 3 e 5 dell’art. 14 delle

C.G.C., di cui al precedente art. 2bis, R.F.I. ha facoltà di richiedere alla

Società prestazioni, in diminuzione o in aumento rispetto a quelle

previste, fino alla concorrenza del quinto dell’importo di cui al successivo

art. 7 agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto.

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Art. 7

CORRISPETTIVO

L’importo complessivo del Contratto è di Euro ______________ (Euro

____________________/00) così articolato con i seguenti prezzi unitari:

OSSERVATORIO VIAGGIATORI

� Per il Modulo Base, ripartito su base mensile, in conformità alle

condizioni del capitolato (capitolo 2):

- 12.330 interviste face to face al mese al costo unitario ad

intervista di €____ per un totale di €____

� Per il Modulo Audit. ripartito su base mensile, in conformità alle

condizioni del capitolato (capitolo 2):

- 798 rilevazioni (percorsi) al mese con la tecnica del Cliente

Misterioso al costo unitario a percorso di €____ per un

totale di €____

� Per il Modulo Sale Blu, ripartito su base semestrale, in

conformità alle condizioni del capitolato (capitolo 2):

- 1.000 interviste face to face al mese al costo unitario di

€____ per un totale di €____

OSSERVATORIO MERCI

� Per il Modulo IF, su base annua, in conformità alle condizioni

del capitolato (capitolo 2):

- interviste “face to face” a tutte le IF titolari di Contratto di

Utilizzo dell’Infrastruttura , per un prezzo a corpo di €_____

� Per il Modulo MTO, su base annua, in conformità alle condizioni

del capitolato (capitolo 3):

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- interviste “face to face” a tutti gli MTO titolari di Contratto

di Servizio per un prezzo a corpo di €_____

APPROFONDIMENTI TEMATICI

� Per il singolo Approfondimento Tematico, in conformità alle

condizioni del capitolato (capitolo 4):

o – Osservatorio Viaggiatori: interviste personali di tipo

business a tutte le IF titolari di Contratto di Utilizzo

dell’Infrastruttura per un prezzo a corpo di €___

o Performance Regime; interviste “face to face” al prezzo di

€___/pacchetto

o 9 focus group al costo unitario di €___ /focus group

o 400 interviste CAPI al costo unitario di €___/intervista

o 500 interviste CATI al costo unitario di €___/intervista

o 10 interviste CAWI di tipo business al costo unitario di

€___/intervista

o 10 interviste CAPI di tipo business al costo unitario di

€___/intervista

ATTIVITA’ DI CONTEGGIO

o attività di conteggio e qualificazione dei flussi viaggiatori

per stazioni medio-grandi al costo unitario di €___/ stazione

o attività di conteggio e qualificazione dei flussi viaggiatori

per stazioni medio-piccole al costo unitario di €___/ stazione

o 400 interviste CAPI in lingua al costo unitario di

€___/intervista

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o 400 interviste CATI in lingua al costo unitario di

€___/intervista

Tutti i prezzi suddetti non sono comprensivi dell’IVA.

Eventuali sospensioni e/o proroghe per le prestazioni sopra indicate non

comportano revisione prezzi.

L’importo effettivamente corrisposto alla Società per ciascun anno di

durata del presente atto sarà commisurato alle effettive prestazioni rese

nell’anno di riferimento.

La Società espressamente dichiara che i prezzi offerti sono stati formulati

in base ai propri calcoli, stime ed indagini. I prezzi offerti compensano

pertanto la Società di ogni e qualsivoglia prestazione ed attività prevista

dal presente contratto e relativi allegati, nonché di ogni qualsivoglia onere

e spesa che, ancorché non espressamente indicati, dovesse sostenere la

Società per l’esecuzione del presente atto.

L’importo riferito agli oneri della sicurezza è pari a zero, così come

precisato al successivo articolo 18ter.

Art. 7bis

INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

Si conviene tra le parti che il corrispettivo di cui all’art. 7 si intende

accettato dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed

alle proprie stime e, in deroga all’art. 1664 C.C., rimane stabilito che sarà

invariabile e non soggetto a modificazioni di sorta, qualunque eventualità

possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, ivi

comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di proroghe

concesse e/o sospensioni delle prestazioni ordinate da R.F.I.

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Art. 8

DURATA

Il presente contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi naturali

consecutivi a decorrere dalla data di affidamento dell’appalto che dovrà

risultare da apposito verbale.

Su richiesta di RFI, da avanzarsi con un preavviso di 60 (sessanta) giorni

rispetto alla scadenza del termine contrattuale, e previa formale

accettazione del fornitore, il presente contratto è prorogabile per un

ulteriore periodo fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi, agli stessi prezzi

e condizioni del presente contratto.

In ogni caso le proroghe concesse non potranno essere addotte come

causa di aumento degli importi indicati all’ articolo 7.

Art. 9

MODALITÀ DI PAGAMENTO – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI

FINANZIARI

Al pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto si

procederà con le modalità appresso indicate:

1. Modulo Base

a. Ogni anno verranno corrisposte n. 6 (sei ) rate posticipate con

cadenza bimestrale, per un ammontare pari all’importo totale

dovuto, indicato all’articolo 7;

2. Modulo Audit

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a. Ogni anno verranno corrisposte n. 6 (sei ) rate posticipate con

cadenza bimestrale, per un ammontare pari all’importo totale

dovuto, indicato all’articolo 7;

3. Modulo Sale Blu

a. Ogni anno verranno corrisposte n. 2 (due ) rate posticipate con

cadenza semestrale, per un ammontare pari all’importo totale

dovuto, indicato all’articolo 7;

4. Modulo IF e MTO

a. Ogni anno verrà corrisposta n. 1 (una ) rata posticipata, per un

ammontare all’importo totale dovuto, indicato all’articolo 7;

5. Approfondimenti tematici: verrà corrisposto, alla consegna dei

risultati, un importo pari al corrispettivo totale dovuto per singolo

approfondimento, secondo quanto indicato all’art. 7.

6. Le variazioni quantitative delle prestazioni di cui al precedente art.

6 saranno compensate secondo i corrispondenti prezzi indicati al

precedente art. 7.

I pagamenti saranno effettuati in conformità alle disposizioni di cui al

D.lgs. n. 192/2012.

Tali disposizioni, in quanto norme imperative, prevalgono sulle difformi

previsioni delle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di

forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato” (CGC) indicate

all’art. 2 bis.

Pertanto, in deroga alle previsioni di cui all’art. 57 delle richiamate CGC, i

pagamenti avverranno, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 192/2012, a

60 giorni dalla data di ricevimento della fattura (o di richiesta di

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pagamento equivalente), e i relativi interessi di mora, ove spettanti,

saranno determinati e corrisposti nella misura ivi prevista.

Entro i 10 giorni successivi all’acquisizione da parte di R.F.I. di tutti i

risultati delle prestazioni oggetto del presente contratto, R.F.I. invierà alla

Società copia del certificato di “Entrata Merci” e dei relativi documenti

emessi dal sistema informativo aziendale per conto del Centro di Costo

competente, attestanti le prestazioni rese, contenenti l’indicazione

dell’importo da addebitare e debitamente sottoscritti. In caso di ritardo

nell’emissione di detto certificato di “Entrata Merci” rispetto al termine

suddetto, a partire dal giorno successivo e sino a quello dell’emissione,

sulle somme dovute spettano alla Società gli interessi nella misura del

saggio legale maggiorato di 2 punti percentuali.

Gli interessi di cui al presente articolo sono interessi di mora comprensivi

dl risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 1224 del Codice Civile.

L’emissione della fattura da parte della Società è subordinata

all’emissione da parte di R.F.I. del citato certificato di “Entrata Merci. Al

riguardo, si precisa che il fornitore dovrà emettere una fattura per

ciascuna Entrata Merci

Sulle fatture vanno indicati, oltre al riferimento del contratto, anche:

ragione o denominazione sociale esatta del fornitore, suo codice fiscale o

partita I.V.A., numero e data del documento di “Entrata Merci”, di CUP

(F81H92000000008) e CIG (5067453281) CDC (18820002), nonché le

modalità richieste per il pagamento

La fattura così predisposta dovrà quindi essere intestata a:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA

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Partita IVA 01008081000

e dovrà essere inviata, attraverso il servizio di trasmissione delle fatture

in formato PDF (upload), utilizzando il caricamento diretto del formato

immagine della fattura sul Portale Fornitori di Ferservizi, al seguente

indirizzo:

http://www.ferservizi.it/ferservizi.html

Tale modalità di spedizione fatture comporterà l’obbligo da parte di

Ferservizi di materializzare su supporto cartaceo il documento, che

costituirà l’originale della fattura, ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72,

come modificato dal D.lgs 20/02/2004 n. 52.

Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i., il Fornitore ha comunicato

al Committente, mediante la sottoscrizione della Dich. Coordinate

Bancarie datata……………..gli estremi identificativi del conto corrente

dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate

ad operare su di esso, estremi e generalità che vengono qui di seguito

riportati:

IBAN:………………….

Persone incaricate:………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

I pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo bonifico bancario o

postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni, sul predetto conto corrente dedicato,

restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità

costituisce valore di quietanza, con salvezza del Committente da ogni

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responsabilità conseguente. È obbligo del Fornitore comunicare ogni

modifica relativa ai dati riportati nella sopra citata dichiarazione.

- Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i.

- Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione

Appaltante e alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della

provincia di giurisdizione della notizia dell’inadempimento della propria

controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

- Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 61 delle C.G.C., in

ragione di quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.,

costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del

Codice Civile anche il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni.

- Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m. e i., il

Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alla prestazione, sia

inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla presente

legge.

La modalità di pagamento prescelta sarà valida per tutti i pagamenti fino

ad avvenuta revoca, da chiedere esplicitamente con apposita istanza.

La Società si impegna da parte sua a comunicare a R.F.I. le eventuali

modifiche che si verificassero sia per il pagamento di cui è cenno sopra,

sia per la modalità di pagamento originariamente prescelta.

Qualora il Documento unico di regolarità contributiva relativo alla Società segnali

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una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati

nell'esecuzione del Contratto, RFI trattiene dal certificato di pagamento l’importo

corrispondente all’inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto per le

inadempienze accertate direttamente agli Enti previdenziali e assistenziali.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta

dello 0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute sono svincolate soltanto in

sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante

del certificato di collaudo/regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del

DPR 207/2010, previo rilascio del documento DURC e previa verifica dell’assenza

di inadempienze contributive.

Art. 10

CAUZIONE

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente

contratto, la Società, ai sensi e per gli effetti dell’art.10 delle C.G.C., di cui

al precedente articolo 2bis, ha costituito una cauzione pari al 10%

dell’importo complessivo di cui al precedente art. 7.

Detta cauzione, redatta secondo il testo accettato da RFI, è stata

costituita mediante fideiussione bancaria n. ____________, rilasciata da

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................

ed acquisita agli atti di RFI.

22

RFI ha facoltà di avvalersi – senza necessità di diffida o di provvedimento

giudiziario e senza che la Società né l’Istituto assicuratore possano porre

eccezioni – in tutto o in parte della cauzione suddetta onde rivalersi dei

danni che essa dichiari – sulla base dei propri accertamenti – di aver

subito e ciò senza pregiudizio dell’eventuale maggior danno eccedente la

somma versata.

RFI potrà altresì avvalersi della cauzione anche per la realizzazione di

qualsiasi eventuale credito essa dichiarasse di vantare, sulla base dei

propri accertamenti, nei confronti della Società, ivi compresa la

riscossione di penali.

RFI darà la sua adesione allo svincolo entro 6 mesi dalla data di

completa e corretta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del

presente contratto, salvo sussistano controversie o pendenze di sorta

con la Società.

Art.11

PENALI

Il Fornitore, nel rispetto degli obblighi inerenti e conseguenti

all’applicazione delle penali eventualmente comminate nell’esecuzione

delle prestazioni oggetto del presente contratto, sottoscrive la relativa

disciplina e l’accetta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.,

dando atto che la stessa è contenuta in apposita separata ed autonoma

clausola. Le clausole relative alle penalità sono oggetto di separato Atto

da firmarsi tra le parti contraenti congiuntamente al presente contratto.

23

Art. 12

RECESSO UNILATERALE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

RFI, con cadenza annuale, si riserva la facoltà di recedere

unilateralmente ed a suo insindacabile giudizio dal presente Contratto

dandone comunicazione alla Società (mediante raccomandata A.R.) con

almeno 30 (trenta) giorni di anticipo.

In tal caso detto recesso avrà effetto dal primo giorno successivo ai

precedenti 12 mesi di vigenza contrattuale.

In caso di recesso verranno riconosciute alla Società le prestazioni

effettivamente eseguite ed approvate da RFI senza che la Società abbia

null’altro più a pretendere in relazione alla presente Convenzione.

Fermo quanto previsto sopra e dalle disposizioni del codice civile

(art.1453 e ss. c.c.) o da altre disposizioni contrattuali, e salvo in ogni

caso il risarcimento del danno, R.F.I. si riserva la facoltà di dichiarare la

risoluzione di tutto o parte del presente contratto, ai sensi e per effetti di

cui all’art.1456 c.c.,senza necessità di preventiva diffida e messa in mora

e con semplice raccomandata A.R., in ciascuno dei seguenti casi:

1. abbia effettuato dichiarazioni non veritiere in sede di gara;

2. interrompa o ritardi l’esecuzione delle prestazioni di oltre 10 (dieci)

giorni naturali consecutivi rispetto ai tempi di cui al precedente Art. 4;

3. subappalti tutte o in parte le prestazioni oggetto del presente

contratto contravvenendo a quanto previsto al precedente Art. 13;

4. contravvenga alle disposizioni di cui al successivo Art. 16;

5. abbia violato gli obblighi di riservatezza di cui all’Art. 17;

6. abbia cumulato penali, a qualsiasi titolo comminate, annualmente

superiori al 6,67% dell’importo complessivo di cui al precedente art. 7

24

7. abbia realizzato 100 non conformità previste dal documento

“clausole penali” a bimestre per l’intera rete, rendendo impossibile

svolgere correttamente ed adeguatamente l’indagine di mercato.

Resta inteso che nei casi sopracitati dal punto 1 al punto 7 del presente

articolo la risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di

costituzione in mora dell’altra Parte, a mezzo di raccomandata A.R., e

salva la facoltà di R.F.I. di promuovere azione per l’eventuale

risarcimento dei danni.

Art. 13

SUBAPPALTO

E’ fatto espresso divieto alla Società di subappaltare, ovvero cedere, in

tutto o in parte, i Servizi oggetto del presente contratto, pena l’immediata

risoluzione dello stesso e risarcimento del danno.

Art. 14

QUALITÀ

La Società si impegna affinché tutte le prestazioni di cui al presente atto

siano organizzate, eseguite e gestite in coerenza al sistema di gestione

per la qualità della Società, che a tal fine dovrà presentare a RFI la

documentazione indicata in Allegato n°2 – Capitolo 5 nei termini indicati

nello stesso allegato.

25

Art. 15

INCEDIBILITA’ DEI CREDITI

I crediti e i debiti derivanti dai contratti delle Società del Gruppo FS non

possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato

all’incasso se non previa autorizzazione scritta dal Direttore

Amministrativo della Società del Gruppo FS interessata, autorizzazione

che potrà essere rifiutata solo per giustificati motivi.

Le cessioni, le delegazioni o i mandati all’incasso a favore di Fercredit si

intendono fin d’ora autorizzati.

Art. 16

TRASPARENZA DEI PREZZI - AUDITING

La Società espressamente ed irrevocabilmente:

• dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la

conclusione del presente contratto;

• dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad

alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate,

somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e

comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

• si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme

finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o

la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso

assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle

dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero la Società non

rispettasse gli impegni ivi assunti per tutta la durata del presente

contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli

26

effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa della Società

stessa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni

derivanti dalla risoluzione.

La Società si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene

al presente Contratto, ordinata in conformità agli schemi che le verranno

trasmessi da R.F.I. e documentata ai sensi di legge, ed a consentire in

ogni momento idonee verifiche da parte di R.F.I. stessa e/o da soggetto

terzo da questo incaricato, presso i propri uffici. A tal fine si obbliga a

mettere a disposizione di R.F.I. e/o del soggetto da questa incaricato,

tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili ed

a facilitare in ogni ragionevole misura l'espletamento delle verifiche di cui

sopra.

Art. 17

RISERVATEZZA

La Società si impegna ad osservare ed a far osservare dal proprio

personale la massima riservatezza in ordine a fatti, informazioni e

documenti di qualsiasi natura di cui sia venuta a conoscenza, ovvero che

abbia prodotto in ragione delle attività oggetto del presente Atto, nonché

relativamente a studi, elaborazioni o analisi effettuati in occasione di

dette attività.

La Società si impegna ad utilizzare tutti i documenti ed i dati commerciali

o tecnici ricevuti da R.F.I., ovvero conosciuti in virtù del presente Atto,

unicamente ai fini prestabiliti. L’obbligo della riservatezza sarà vincolante

per la Società per tutta la durata del rapporto e, successivamente, fino a

quando le informazioni di cui l’impresa sia venuta a conoscenza non

siano di dominio pubblico.

27

ARTICOLO 17bis

(Proprietà intellettuale e garanzia del fornitore)

Il fornitore trasferisce integralmente a RFI, a titolo gratuito ed in via

esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale, tanto morale che

patrimoniale, che possa comunque essere riferito agli elaborati di

qualsiasi natura prodotti e a quant’altro realizzato nell’esecuzione del

presente contratto.

Pertanto, nel rinunciare sin d’ora a far valere ogni diritto di cui al

precedente comma, il fornitore riconosce incondizionatamente a RFI ogni

diritto di utilizzazione economica, irrevocabile e privo di royalty, su quanto

comunque realizzato nell’esecuzione del presente contratto, compresi, a

titolo meramente esemplificativo, il diritto alla riproduzione, il diritto di

esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di pubblicazione, di

elaborazione e sviluppo, di concedere in licenza, promuovere e creare

opere derivate.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 delle Condizioni Generali di

Contratto di cui al comma 2 del precedente articolo 3, il fornitore dichiara

sin d’ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell’esecuzione

del presente contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun

diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque

denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza

limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che

assumano essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di

28

proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del

presente contratto. Il fornitore presta analoga garanzia anche contro ogni

possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della

persona quali, ad esempio, il diritto all’immagine.

Pertanto, il fornitore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere

indenne e manlevata RFI da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo,

onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di

consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa

dell’attività poste in essere in esecuzione del presente contratto o

comunque da queste ultime derivanti.

Art. 18

DIRITTO DI PUBBLICAZIONE E PROPRIETÀ

R.F.I. si riserva in via esclusiva tutti i diritti di pubblicazione degli studi

effettuati, nonché tutti i diritti di utilizzazione economica, intendendosi ora

per allora tali diritti ceduti da parte della Società.

Tutti gli elaborati prodotti dalla Società restano di piena ed esclusiva

proprietà di R.F.I. che ne potrà disporre a proprio insindacabile giudizio.

La Società garantisce, altresì, a R.F.I. il pacifico godimento di tutti i diritti

di cui sopra.

Le presenti disposizioni rimangono in vigore anche dopo la scadenza o la

cessazione, per qualsiasi motivo, del presente rapporto.

29

Art. 18 bis

CODICE ETICO

La Società attesta di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo

Ferrovie dello Stato pubblicato sul sito internet www.fsitaliane.it.

La Società dichiara di ben conoscere il Codice Etico e si impegna anche

per i propri amministratori, dipendenti, collaboratori e subcontraenti - ai

sensi e per gli effetti dell’ art. 1381 del Codice Civile – ad attenersi

rigorosamente ai principi ivi contenuti.

In caso di violazione di detto impegno, sarà facoltà di Ferrovie risolvere di

diritto il presente Contratto, ai sensi dell’ art. 1456 del Codice Civile,

mediante dichiarazione unilaterale di Ferrovie medesima da eseguirsi

con lettere raccomandata A.R: fatto salvo in ogni caso il diritto di

risarcimento dei danni subiti.

Art. 18 ter

SICUREZZA

Restano fermi gli obblighi dell’appaltatore in materia di osservanza di

leggi, regolamenti e norme - compresi quelli sulla salute e sicurezza dei

lavoratori - previsti anche dall’art. 3 delle Condizioni Generali di

Contratto.

Per le prestazioni - oggetto del presente contratto - che si svolgono in

ambienti aperti al pubblico delle stazioni e delle navi, non vi sono rischi di

interferenza, e non occorre quindi predisporre il documento di cui

all’art.26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, né conseguentemente

indicare nel presente contratto i relativi costi di sicurezza.

30

Art. 18 Quater

RESPONSABILITA’ PER DANNI

RFI non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi tipo che

potessero derivare alla Società ed ai suoi dipendenti o coadiutori e

ausiliari autonomi o alle loro cose nell'espletamento del servizio di cui al

presente incarico.

La Società assume ogni responsabilità per danni che possono derivare al

personale, a beni di RFI o a terzi (persone e cose), per fatto proprio o dei

suoi dipendenti o coadiutori o ausiliari autonomi nell'esecuzione delle

prestazioni oggetto del presente atto, impegnandosi a tenere sollevata ed

indenne RFI (ivi compresi i dipendenti) da qualsiasi pretesa o molestia

che al riguardo venisse mossa da terzi.

La Società, in relazione anche alle caratteristiche ed agli impianti dei siti

ferroviari coinvolti dalle prestazioni, deve ottemperare - in materia di

sicurezza individuale e collettiva - a tutte le vigenti norme di legge e

regolamentari, alle relative disposizioni ed istruzioni emanate da RFI e

alle connesse prescrizioni da essa impartite.

E’ in ogni caso obbligo della Società di acquisire da RFI ogni

informazione e notizia relativa ai rischi connessi alle attività ferroviarie in

genere e agli impianti in cui si svolgono il servizio oggetto del presente

incarico; RFI assicura la trasmissione alla Società di tali informazioni e

notizie.

Art. 19

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI

INTERVISTATI E DELLE PARTI INTERESSATE

31

1. La Società acconsente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno

2003 n.196, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti

nell’ambito delle attività di R.F.I., e dai dati personali conferiti alla

stessa dai soggetti sottoposti alle interviste relative alle prestazioni

di cui all’ art. 2, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di

riservatezza cui è ispirata l’attività di R.F.I. sulla base delle

informazioni di seguito riportate.

2. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle

clausole contrattuali, della legislazione fiscale e degli altri obblighi

di legge inerenti alla stipulazione ed alla gestione del contratto.

Ciascuna Parte garantisce che i dati personali saranno trattati per

le finalità suddette, secondo principi di correttezza, liceità e

trasparenza e con tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti

coinvolti; i dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo

non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati

raccolti e successivamente trattati. I dati personali possono essere

comunicati ai seguenti soggetti:

- la società di informatica della cui collaborazione

eventualmente ci si avvalga;

- gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;

- gli organi della Pubblica Amministrazione per l’espletamento

dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di

legge;

- le società che gestiscono i servizi postali informatizzati o

forniscono alle Parti altri servizi collaterali;

32

- i consulenti legali, tributari e finanziari delle Parti.

3. Per trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4 del citato

decreto, si intende la raccolta, registrazione, organizzazione,

conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco

comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati

anche se non registrati in una banca dati.

4. In veste di titolare del trattamento dei dati, la Società si assume

l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie ed idonee al

rispetto di quanto previsto dalla citata legge. RFI non effettua

alcun trattamento sui predetti dati che riceve dalla Società

anonimi, perché già elaborati ed aggregati.

5. La Società è informata che tali dati verranno trattati per finalità

istituzionali, connesse o strumentali all’attività di Ferrovie per le

quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

• dare esecuzione ad obblighi di legge;

• per esigenze di tipo operativo e gestionale;

• per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;

• per dare esecuzione a prestazioni convenute.

4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a

garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a

memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. La modalità di

trattamento dei dati in argomento può prevedere l’utilizzo di

strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati

di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali

o definiti di volta in volta.

33

5. La Società è informata altresì che, in relazione ai predetti

trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del

D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 come di seguito riportati:

− diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l’esistenza di

trattamenti di dati che possono riguardarlo;

− diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le

finalità e le modalità del trattamento;

− diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni

informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;

− diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati;

− diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma

anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;

− attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento,

rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco,

ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro

ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale

adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto

tutelato;

− opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento

dei dati personali che lo riguardano.

Art. 20

COMUNICAZIONI

La Società invierà tutte le comunicazioni alla Direzione Pianificazione

Strategica di R.F.I., che ha il compito di sovrintendere e controllare

l’esecuzione del contratto.

34

Nello svolgimento dell’incarico la Società si impegna ad agire in costante

collegamento con la suddetta struttura, secondo le indicazioni dalla

stessa fornite.

Art. 21

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del Contratto, oltre che dai documenti già richiamati o

allegati, è altresì regolata:

a) dalle clausole del presente Contratto che costituiscono la

manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la

F.S. S.p.A. e la Società relativamente alle prestazioni di cui

allo stesso Atto;

b) dalle “Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di

forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato”, di

cui al precedente articolo 2bis.

Per tutto quanto non espressamente regolato ai citati punti a) e b), le

parti rinviano al Codice Civile ed alle altre disposizioni normative in

materia.

Art. 22

DOMICILIO

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, la Società dichiara il proprio

domicilio in _____________________ Via ____________________

n° ______, con l’intesa che ove questo venisse a mancare, il

domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di ____________,

salva l’applicazione dell’ Art. 4.3 delle Condizioni Generali. La

Società dichiara che il proprio domicilio fiscale è in ______________

35

Via _____________________ n°._____ che gli è attribuito il Codice

Fiscale n°. ________ e Partita I.V.A. n°. ______________________

2. R.F.I. – la cui denominazione anagrafica tributaria è “Rete Ferroviaria

Italiana Società per Azioni” – dichiara il proprio domicilio fiscale in

Roma – Piazza della Croce Rossa n°. 1 (c.a.p. 00161), Partita I.V.A.

n°. 01008081000 e Codice Fiscale n°. 01585570581.

Art. 23

SPESE ED ONERI FISCALI

Le spese di scritturazione del presente contratto e delle copie occorrenti,

quelle di bollo e di registro, nonché qualsiasi altra spesa inerente o

conseguente all’atto contrattuale stesso, sono a carico della Società. I

tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico

delle parti contraenti secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in nessun

caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni di servizi il cui

corrispettivo è soggetto ad I.V.A., è esente da registrazione fiscale fino al

caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5 del Testo Unico delle Disposizioni

concernenti l’Imposta di Registro approvato con D.P.R. 26.11.1986,

n.131 e, ove ne fosse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al

pagamento dell’imposta fissa, giusta l’articolo 40 del citato Testo Unico.

La Società dichiara a tutti gli effetti di legge che le prestazioni di cui al

presente contratto sono effettuate nell’esercizio di impresa, e che

36

pertanto esse sono soggette ad I.V.A. ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R.

succitato.

Art. 24

FORO COMPETENTE

Per le controversie relative all'interpretazione, esecuzione o risoluzione

del presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 25

DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

Sono allegati al presente Contratto per costituirne parte integrante e

contestuale la Dichiarazione della Società resa ai sensi degli Art. 1341 e

1342 del Codice Civile (allegato 1), il Capitolato Tecnico (allegato 2),

l’atto clausole penali (allegato 3) le Prestazioni Aggiuntive/Soluzioni

Migliorative (allegato 4).

Il presente contratto, valido e impegnativo per entrambe le parti, è redatto

in duplice copia originale in bollo di cui uno per R.F.I. ed uno per l'Ufficio

delle Entrate in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, lì ___/___/2013

Per R.F.I. S.p.A. Per la Società

37

INDICE

ARTICOLO 1. CONFERMA DELLE PREMESSE 2

ARTICOLO 2. OGGETTO DEL CONTRATTO 2

ARTICOLO 2 bis. CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONVENZIONE 9

ARTICOLO 3. MODALITA’ D’ESPLETAMENTO 9

ARTICOLO 3 bis CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO 11

ARTICOLO 4. TERMINI 11

ARTICOLO 5. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIA 12

ARTICOLO 6. VARIAZIONI QUANTITATIVE DELLE

PRESTAZIONI

ED ALTRE MODIFICHE 12

ARTICOLO 7. CORRISPETTIVO 13

ARTICOLO 7 bis. INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO 15

ARTICOLO 8. DURATA 16

ARTICOLO 9. MODALITA’ DI PAGAMENTO – TRACCIABILITA’

DEI FLUSSI FINANZIARI 16

ARTICOLO 10. CAUZIONE 21

ARTICOLO 11. PENALI 22

ARTICOLO 12. RECESSO UNILATERALE - CLAUSOLA

RISOLUTIVA

ESPRESSA 23

ARTICOLO 13. SUBAPPALTO 24

ARTICOLO 14. QUALITA’ 24

ARTICOLO 15. INCEDIBILITA’ DEI CREDITI 25

ARTICOLO 16. TRASPARENZA DEI PREZZI – AUDITING 25

ARTICOLO 17. RISERVATEZZA 26

38

ARTICOLO 17 bis PROPRIETA’ INTELLETTUALE E GARANZIA DEL

FORNITORE 27

ARTICOLO 18. DIRITTO DI PUBBLICAZIONE E PROPRIETA’ 28

ARTICOLO 18 bis. CODICE ETICO 29

ARTICOLO 18 ter. SICUREZZA 29

ARTICOLO 18 quater. RESPONSABILITA’ PER DANNI 30

ARTICOLO 19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI

SOGGETTI INTERVISTATI E DELLE PARTI

INTERESSATE 30

ARTICOLO 20. COMUNICAZIONI 33

ARTICOLO 21. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 34

ARTICOLO 22. DOMICILIO 34

ARTICOLO 23. SPESE ED ONERI FISCALI 35

ARTICOLO 24. FORO COMPETENTE 36

ARTICOLO 25 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO 36