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RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALEDELL’AGENTE IMMOBILIARE

CONDIZIONI GENERALIDI ASSICURAZIONE

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Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero del-l’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 12-3-82 pubblicato nella G.U.R.I. n.76 del 18-3-82

PROGRESS ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale:90143 Palermo – Piazza Alberico Gentili, 3Tel. 091.6257900 PBXFax 091.6259351

R.E.A. di Palermo n. 88736 - Capitale Sociale E 9.000.000,00Registro Imprese di Palermo - C.F./P. IVA 00675700827

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RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DELL’AGENTE IMMOBILIARE

Ovvero per le attività rientranti nelle competenze professionali enunciate nell’art.3 comma 5/bis della Legge n.39 del 3/2/1989 ed in ottemperanza dell’obbligoassicurativo di cui all’art. 18 della Legge n. 57 del 5/3/2001.

DEFINIZIONINel testo che segue si intendono:

- per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;- per “Polizza”: il documento che prova l’assicurazione;- per “Contraente”: il soggetto che stipula l’assicurazione;- per “Assicurato”: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione- per “Società”: l’Impresa Assicuratrice;- per “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società;- per “Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata

l’assicurazione;- per “Indennizzo”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischioLe dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative acircostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare laperdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè la stessa cessazionedell’assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Art.2 – Altre assicurazioniL’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successivastipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicuratodeve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri(art. 1910 Codice Civile).Si conviene tra le Parti che in caso di esistenza di altra copertura assicurativaprecedente da chiunque stipulata per il medesimo rischio di cui alla presente polizza,la garanzia prevista dal presente contratto deve intendersi prestata a “secondo rischio”rispetto a tale altra copertura.In caso di non operatività di altro contratto, la presente polizza deve intendersi a“primo rischio”

Art.3 – Modifiche dell’assicurazioneLe eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.4 – Aggravamento del rischioIl Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogniaggravamento del rischio

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Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportarela perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazionedell’assicurazione (art.1898 Codice Civile).

Art.5 – Diminuzione del rischioNel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le ratedi premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato (art. 1897Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.6 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistroIn caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenziaalla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando neha avuto conoscenza (art.1913 Codice Civile). L’inadempimento di tale obbligo puòcomportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art.1915 CodiceCivile).

Art.7 – Oneri fiscaliGli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.8 – Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazioneIn mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorniprima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogataper un anno e così successivamente.Per i casi nei quali la legge ed il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione,questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione siastata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata delcontratto.

Art.9 – Rinvio alle norme di leggePer tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’CIVILE DELL’AGENTE IMMOBILIARE

Art.10 – Oggetto dell’assicurazione – Rischi assicuratiSi intende garantita la libera professione di agenti immobiliare, purchè svolta nelrispetto delle disposizioni vigenti, assicurando le seguenti attività:• Compravendita e permuta di immobili, terreni, negozi, attività artigianali,

commerciali ed industriali;• Stipulazione di contratti di affitto, amministrazione di patrimoni ed unità

immobiliari;• Locazione di immobili in genere;• Stime, perizie e valutazioni commerciali;• Incarichi di consulente tecnico per conto dell’autorità giudiziaria.

10.1.) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto apagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dellalegge a titolo di risarcimento per:

a) Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti,nell’esercizio dell’attività professionale indicata in polizza di AgenteImmobiliare, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia;

b) Danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, compresii clienti, in relazione allo svolgimento dell’attività professionale di AgenteImmobiliare, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.

Entrambe le garanzie sono operanti a condizione che l’Assicurato sia regolarmenteinscritto all’albo professionale del relativo ordine, e che svolga l’attività nel rispettodelle leggi e regolamenti che la disciplinano.

10.2.) Assicurazione della Responsabilità Civile verso dipendenti soggettiall’assicurazione di Legge contro gli infortuni (R.C.O.)La Società si obbliga –sino alla concorrenza di un massimale pari a quello previstoper l’assicurazione R.C.T. di cui al punto 10.1.) del presente articolo- a tenere indennel’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) qualecivilmente responsabile:a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n.1124 (rivalsa I.N.A.I.L.

e maggior danno) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti daiprestatori di lavoro da lui dipendenti addetti all’attività per la quale è prestatal’assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto dicollaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio initinere, come previsto dal D.lgs. n.38 del 23.2.2000; la Società quindi si obbligaa rifondere all’Assicurato le somme richiese dall’I.N.A.I.L. a titolo di regressononché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall’infortunato e/o dagli

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aventi diritto, semprechè sia stata esperita l’azione di regresso dall’I.N.A.I.L. oquest’ultima si riferisca a capitalizzazione per postumi invalidanti.

b) ai sensi del Codice Civile nonché del D.lgs. 626 del 19.9.94 (e successivemodifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelladisciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, così come modificato dal D.lgsn.38 del 23.2.2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente puntoper morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente(escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con una franchigiafissa di e 2.500,00 per ogni sinistro. L’assicurazione è efficace alla condizioneche, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con l’assicurazione dilegge.

10.3.) Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro non soggettiall’I.N.A.I.L. (R.C.I.)La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato fino alla concorrenza di unmassimale pari a quello previsto per l’assicurazione R.C.T. di cui al punto 10.1.) delpresente articolo, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile,ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per morte elesioni corporali subite in occasione di lavoro o di servizio del dipendentedell’Assicurato stesso non soggetto all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R.30 Giugno 1965 n.1124.

Qualora l’evento dannoso cagioni lesioni sia a persone soggette all’obbligo diassicurazione che a persone non soggette a tale obbligo, la garanzia è prestata neilimiti del massimale previsto per l’assicurazione di R.C.O. che pertanto rimaneunico.

10.4.) Rivalsa I.N.P.S.L’assicurazione R.C.O. e l’assicurazioni R.C.T. valgono anche per le azioni di rivalsaesperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art.14 della legge 12 Giugno 1984 n.222rispettivamente per i danni subiti dai dipendenti dell’Assicurato ovvero per quellisubiti da terzi estranei.

10.5.) Buona fede I.N.A.I.L.Resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza delle garanzie di R.C.O. ilfatto che l’Assicurato non sia in regola nei confronti del dipendente infortunatosoggetto all’I.N.A.I.L., con gli obblighi per l’assicurazione di Legge a condizioneche l’irregolarità derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle normedi legge vigenti in materia.

10.6.) Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:• la responsabilità civile dei collaboratori, facenti parte dello studio ed iscritti al

relativo albo professionale, per le perdite patrimoniali e danni cagionati a terzi inrelazione alla sola attività svolta per conto dell’Assicurato/Contraente;

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• la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni subiti in occasione dilavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere non in rapporto dicollaborazione coordinata e continuativa, nonché subiti da “Prestatori di lavorotemporaneo” di cui alla legge 190 del 24.6.97 e successive modifiche edintegrazioni;

• i sinistri derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato oritardato inizio di attività di terzi;

• la conduzione e proprietà dei locali adibiti a studio professionale e dalleattrezzature ivi esistenti;

• i danni cagionati a terzi nello svolgimento di attività complementari e/o necessarieper la conclusione degli affari di intermediazione in genere, di cui alla legge3.2.89 n. 39;

• l’espletamento di incarichi di natura giudiziaria connessi con l’esercizio dellaprofessione;

• i danni cagionati a cose che l’Assicurato abbia in consegna o detenga per motivistrettamente inerenti all’attività svolta;

• i danni cagionati a terzi in occasione di accesso ad immobili pertinenti all’attivitàsvolta;

• i danni derivanti dallo smarrimento di chiavi degli immobili in suo affidamentoper la vendita e/o locazione, limitati al rifacimento delle stesse chiavi rimanendoesclusi i danni conseguenti a furto e/o guasti cagionati dai ladri.

10.7.) Sezione Perdite PatrimonialiLa Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto apagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimonialiinvolontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nella sua qualità di esercentel’attività professionale di Agente Immobiliare, secondo quanto previsto dalledisposizioni vigenti.L’Assicurazione comprende altresì le perdite patrimoniali conseguenti a sanzioni dinatura fiscale, multe ed ammende inflitte ai Clienti dell’Assicurato per errori imputabiliall’Assicurato stesso, e conseguenti a perdite, smarrimento, distruzione edeterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore purchè non derivanti dafurto, rapina o incendio.Limite di indennizzo: L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di unmassimale pari al 50% di quello indicato in polizza che rappresenta il limite massimodi indennizzo della Società per ogni sinistro e per anno assicurativo o per più sinistri,anche se presentati all’Assicurato in anni diversi, che traggono origine da una stessacausa.

10.8.) Sezione danniLa Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto apagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamentecagionati a terzi, dall’attività descritta in polizza.La garanzia tra l’altro comprende la responsabilità derivante all’Assicurato:

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• dalla proprietà di insegna e/o cartelloni e/o striscioni pubblicitari ovunque installati;• dalla partecipazione a mostre e fiere, compresi i lavori di preparazione, montaggio

e smontaggio dello stand.Limite di indennizzo: L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza delmassimale indicato in polizza che rappresenta il limite massimo di indennizzo dellaSocietà per ogni sinistro e per anno assicurativo o per più sinistri, anche se presentatiall’Assicurato in anni diversi, che traggono origine da una stessa causa.

Art.11 – Persone considerate terziNon sono considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonchè qualsiasi altro parente odaffine con lui convivente;

b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, ilsocio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovinocon loro nei rapporti di cui alla precedente lett. a).;

c) le persone cui compete la qualifica di Assicurato.Art.12 – Rischi esclusi dall’assicurazioneL’assicurazione non comprende i danni:a) derivanti da furto e rapina;b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;c) derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate

di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego diaeromobili;

d) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasititolo, conseguenti ad omissioni nella stipulazione e/o modifica di assicurazioniprivate o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;

e) relativi al pagamento di sanzioni fiscali, multe od ammende direttamente inflitteall’Assicurato;

f) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, ad interruzione,impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni odimpoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quantotrovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

g) derivanti dall’esercizio di attività contabile e fiscale;h) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato o non

direttamente derivatigli dalla legge;i) derivanti dalla mancata rispondenza degli immobili all’uso ed alle necessità cui

sono richieste e destinate;l) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici

dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopiradioattivi, macchine acceleratrici, etc.).

m) di responsabilità risultante da amianto o qualsiasi malattia derivante da esistenza,manipolazione, trsformazione, fabbricazione, vendita, distribuzione, stoccaggioo uso di amianto, prodotti d’amianto e/o contenenti amianto.

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Sono inoltre esclusi i danni, le perdite, i costi o le spese direttamente o indirettamentecausati, derivati o legati ad atti di guerra, invasione, atti ostili, operazioni belliche(dichiarate o no), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti interniparagonabili ad una sommossa popolare, atti militari o di autorità non legittimate,atti di terrorismo di qualsiasi genere, sabotaggio, azioni che vengono messe in attoallo scopo di limitare, prevenire o sopprimere gli atti citati nel presente comma oche hanno a che vedere in qualsiasi modo con uno di essi.La garanzia inoltre non è valida in uno dei seguenti casi:1) responsabilità previste dall’art. 1762 “Contraente non nominato”;2) richieste di risarcimento concernenti l’errata o l’erronea applicazione di tariffe ed

onorari;3) attività concernenti operazioni di “multiproprietà”, cioè vendite in frazione di

tempo di un immobile, rappresentanza nelle attività di mediazione di una delleparti per gli atti relativi all’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 1761 C.C.;

4) fidejussione;5) procedimento di mutui e/o finanziamenti presso banche e/o istituti finanziari;6) richieste di risarcimento connesse a reclami per mancata godibilità dei locali o

per difformità degli stessi dalle caratteristiche presentate;7) mancato pagamento delle pigioni;8) perdite patrimoniali derivanti da visure catastali;9) sinistri derivanti dalla rappresentanza di una delle parti per gli atti relativi

all’esecuzione del contratto oggetto della mediazione immobiliare.

Art. 13 – Errato trattamento dei dati personaliL’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensidella Legge n. 675 del 31/12/1996 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresii clienti, in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione,conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purchèconseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.Tale garanzia si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% perogni sinistro, con una franchigia minima di e 1.500,00 e fino alla concorrenza delmassimale per periodo assicurativo pari al 20% di quello previsto in polizza.

Art. 14 – Studi associati – Società di persone – Società di capitaliLe garanzie si intendono prestate a favore delle singole società e a favore dei singolisoci che svolgono l’attività descritta in polizza per conto della società Contraente.Qualora l’Assicurato sia uno studio associato, la garanzia, alle condizioni di polizza,è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati,regolarmente abilitati, sia per l’attività svolta come studio professionale, sia perquella esercitata come singoli professionisti. Ai fini del conteggio del premio,l’Assicurato è tenuto a dichiarare l’ammontare complessivo degli introiti (al netto diIVA) fatturati sia come singolo professionista sia come studio associato.

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Art. 15 – MassimaleIl massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Societàper ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero di assicurati o dalnumero di richieste di risarcimento presentate all’Assicurato nello stesso periodo.

Art. 16 – Validità dell’assicurazioneL’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima voltaall’Assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione a condizione chetali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltredue anni prima della data di effetto dell’assicurazione.In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamentocolposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste,anche se presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione.L’Assicurato dichiara –e tale dichiarazione si considera esenziale per l’efficacia delcontratto- di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere aconoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste dirisarcimento indennizzabili con la presente polizza.

Art. 17 – Collaboratori e/o consulenti in genere.In considerazione del fatto che l’Assicurato possa avvalersi dell’opera di consulentie/o persone in genere non a libro paga né in rapporto di collaborazione coordinata econtinuativa e/o lavoro interinale con lo stesso, deve intendersi compresa laresponsabilità civile derivante all’Assicurato per fatto imputabile alle suddette personee per danni subiti dalle stesse persone.

Art. 18 – Sinistri in serieSi conviene che i sinistri successivi al primo e conseguenti allo stesso tipo di erroreo dovuti ad una stessa causa, vengono considerati ai fini liquidativi come unicosinistro.

Art. 19 – Cessazione dell’assicurazioneLa copertura assicurativa cessa per l’Assicurato nei cui confronti siano state presesanzioni disciplinari di sospensione, cancellazione e radiazione dal ruolo di agenteimmobiliare ai sensi della Legge n. 38/89 e degli artt. 18 e 19 del decreto delMinistero Industria Commercio art. n.452/90 del 21/12/90. La copertura assicurativariprenderà efficacia, a favore dell’Assicurato nei cui confronti sia stata presa sanzionedisciplinare di sospensione, dal momento in cui tale provvedimento venga ritirato,fermo restando che la Società non sarà tenuta a pagare per sinistri che traggonoorigine da atti o fatti compiuti nel periodo in cui era sospeso.

Art. 20 – Regolazione del premioIl premio viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggioesposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo odella minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso

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periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premiominimo stabilito in polizza.A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, odella minor durata del contratto, l’assicurato deve fornire per iscritto alla Societàl’indicazione degli introiti realizzati nello stesso periodo.Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.Se l’Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidettio il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulterioretermine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in viaprovvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quellorelativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazioneo il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 delgiorno in cui l’Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto della Societàdi agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione delcontratto.Per i contratti scaduti, se l’Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazionedel premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligataper i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.Qualora, all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili dirischio superino il doppio di quanto preso come base per la determinazione delpremio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla primascadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguatarivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di quest’ultiminon può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato ètenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il registro dellefatture o quello dei corrispettivi).

Art. 21 – Infedeltà dei dipendentiNel presente contratto deve intendersi garantita anche la responsabilità civilederivante all’Assicurato da fatto doloso/infedele dei dipendenti regolarmente iscrittia libro paga, per perdite patrimoniali e danni cagionati a terzi (escluso il Contraente/datore di lavoro) in relazione alle attività a cui sono adibiti.La garanzia sopra descritta deve ritenersi valida a patto che:• Il fatto abbia avuto inizio durante il periodo di efficacia dell’assicurazione o la

richiesta di risarcimento danni pervenuta all’Assicurato venga denunciata allaSocietà durante il medesimo periodo;

• L’Assicurato denunci il fatto all’autorità giudiziaria.L’assicurazione cessa, rispetto al dipendente infedele, dal momento in cui l’infedeltàè scoperta, per i fatti avvenuti successivamente alla scoperta stessa, senza diritto arimborso di premio.

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Ogni reato consumato o tentato deve essere denunciato per iscritto alla Societàentro il termine di tre giorni da quando il Contraente o l’Assicurato ne sia venuto aconoscenza.Il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di redigere e rimettere alla Società, entro icinque giorni successivi alla denuncia, un rapporto particolareggiato sui fatti e dimettere a disposizione della Società tutti i documenti atti a provvedere a tutte leindagini ritenute necessarie.Il Contraente o l’Assicurato farà quanto possibile per ridurre i danni e sarà tenuto aseguire le istruzione della Società per le iniziative da assumere, anche in sedepenale. In particolare dovrà, a richiesta della Società, costituirsi parte civile nei varigradi di giudizio.L’assicurazione non obbliga la Società se il Contraente o l’Assicurato:• Non aderisce all’invito della Società di denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria;• Addiviene, senza il consenso della Società, a transazioni con il dipendente

infedele o chi per esso.

Art.22 – Gestione delle vertenze di danni – Spese legaliLa Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tantoin sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicuratodesignando, dove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azionispettanti l’Assicurato stesso.Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossacontro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilitoin polizza.Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengonoripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici chenon siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè spese di giustiziapenale.

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INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IM-PRESAil contratto è concluso con la sede legaledella Società sita in Italia, in piazza A.Gentili n. 3, Palermo.La Società Progress Assicurazioni S.p.A.è stata autorizzata all’esercizio dell’atti-vità assicurativa con D.M. del 12 marzo1982.

INFORMAZIONI GENERALI SULCONTRATTOLegge applicabileAi sensi dell’art. 122 del d.lgs. n. 175/95, le parti potranno convenire di assog-gettare il contratto ad una legislazionediversa da quella italiana, salvi i limiti de-rivanti dall’applicazione di norme impe-rative nazionali e salva la prevalenza delledisposizioni specifiche relative alle assi-curazioni obbligatorie previste dall’ordi-namento italiano. Progress Assicurazio-ni S.p.A. propone di applicare al contrat-to che verrà stipulato la legge italiana.

Reclami in merito al contrattoIl Contraente insoddisfatto del servizio ri-cevuto e ove lo ritenga opportuno, puòsegnalarlo alla Direzione della ProgressAssicurazioni S.p.A. - ufficio reclami - chesi attiverà per ricercare la soluzione delcaso.Qualora le parti avessero scelto di appli-care al contratto la legislazione italiana,eventuali reclami in merito al contrattostesso potranno comunque essere rivol-ti all’ISVAP - Servizio tutela del consu-matore, Sezione reclami - via delQuirinale, 21 - 00187 Roma.Nel caso in cui la legislazione scelta dal-le parti sia diversa da quella italiana, glieventuali reclami in merito al contrattodovranno essere rivolti all’Autorità di vi-gilanza del paese la cui legislazione è

stata prescelta.In tal caso, l’ISVAP faciliterà le comuni-cazioni tra l’Autorità competente ed ilContraente.Durata del contrattoIl contratto può essere stipulato sia nellaforma con tacito rinnovo che senza taci-to rinnovo.Nel caso fosse scelta la forma con tacitorinnovo, il contratto, in assenza di disdettainviata dalle parti entro il termine di cuiall’art. relativo al “rinnovo/proroga del con-tratto” delle condizioni generali di assi-curazione, si rinnova tacitamente per unadurata da un anno ad un massimo di dueanni. In caso di disdetta regolarmente in-viata, la garanzia cesserà alla scadenzadel contratto e non troverà applicazioneil periodo di tolleranza di 15 giorni previ-sto dall’art. 1901, secondo comma, delCodice Civile.Nel caso fosse scelta la forma senza ta-cito rinnovo, la garanzia cesserà alla sca-denza pattuita senza necessità di disdet-ta. Non troverà applicazione il periodo ditolleranza di 15 giorni previsto dall’art.1901, secondo comma, del Codice Civi-le.

Termini di prescrizione dei dirittiderivanti dal contrattoI diritti derivanti dal contratto di assicu-razione si prescrivono entro un anno dalgiorno in cui si è verificato il fatto su cui ildiritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 Co-dice Civile.Nell’assicurazione della responsabilitàcivile, il termine di un anno decorre dalgiorno in cui il terzo ha richiesto il risarci-mento all’assicurato o ha promosso con-tro questo l’azione.Si richiama l’attenzione del Contraentesulla necessità di leggere attentamenteil contratto prima di sottoscriverlo

NOTA INFORMATIVA predisposta ai sensi dell’art. 123 dei d.l. 17 marzo 1995,n.175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 dei 2giugno 1997.

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Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 di-cembre 1996, n. 675 (di seguito deno-minata Legge), ed in relazione ai dati per-sonali che La/Vi riguardano e che for-meranno oggetto di trattamento, La/Viinformiamo di quanto segue:

l. Finalità del trattamento dei datiIl trattamento

a) è diretto all’espletamento da partedella Società delle finalità di conclu-sione, gestione ed esecuzione dei con-tratti e gestione e liquidazione dei si-nistri attinenti esclusivamente all’eser-cizio dell’attività assicurativa ai sensidelle vigenti disposizioni di legge; allaconclusione, esecuzione e gestione dirapporti con fornitori, consulenti, le-gali, professionisti e lavoratori autono-mi in genere;

b) può anche essere diret toall’espletamento da parte della So-cietà delle finalità di informazione epromozione commerciale dei prodottiassicurativi, nonchè indagini di mer-cato sulla qualità del servizio erogatodalla Società stessa.

2. Modalità del trattamento dei datiIl trattamento

a) è realizzato per mezzo delle operazionio complessi di operazioni indicateall’art. 1, comma 2, lett. b), della Leg-ge: raccolta; registrazione e organiz-zazione; elaborazione, compresi mo-difica, raffronto/interconnessione; uti-lizzo, comprese consultazione, comu-nicazione; conservazione; cancellazio-ne/distruzione; sicurezza/protezione,comprese accessibilità/confidenzialità,integrità, tutela;

b) è effettuato anche con l’ausilio dimezzi e let t ronic i o comunqueautomatizzati;

c) è svolto direttamente dall’organizza-zione del titolare e da soggetti esternia tale organizzazione, facenti partedella catena distributiva del settore as-sicurativo, in qualità di responsabili(cfr. successivo punto 9) e/o incarica-ti del trattamento, nonchè da societàdi servizi (cfr. successivo punto 9).

3. Conferimento dei datiFerma l’autonomia personale dell’interes-sato, il conferimento dei dati personalipuò essere:

a) obbligatorio in base a legge, regola-mento o normativa comunitaria (adesempio, per antiriciclaggio, casellariocentrale infortuni, Motorizzazione Ci-vile);

b) strettamente necessario alla conclu-sione di nuovi rapporti o alla gestioneed esecuzione dei rapporti giuridici inessere o alla gestione e liquidazionedei sinistri;

c) facoltativo ai fini dello svolgimentodell’attività di informazione e di pro-mozione commerciale di prodotti as-sicurativi e di indagini di mercato sul-la qualità del servizio erogato nei con-fronti dell’interessato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei datiL’eventuale rifiuto da parte dell’interes-sato di conferire i dati personali

a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b),comporta l’impossibilità di conclude-re od eseguire i relativi contratti di as-sicurazione o di gestire e liquidare isinistri;

b)nel caso di cui al punto 3, lett. c), noncomporta alcuna conseguenza suirapporti giuridici in essere ovvero incorso di costituzione, ma preclude lapossibilità di svolgere attività di infor-

INFORMATIVA Al SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE N. 675/96(AREA INDUSTRIALE)

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mazione e promozione commercialedi prodotti assicurativi, nonchè inda-gini di mercato sulla qualità del servi-zio erogato nei confronti dell’interes-sato.

5. Comunicazione dei datia) l dati personali possono essere co-

municati - per le medesime finalità dicui al punto 1) lett. a), e per esseresottoposti a trattamenti aventi le me-desime finalità o obbligatori per legge- agli altri soggetti del settore assicu-rativo, quali assicuratori,coassicuratori e riassicuratori, media-tori di assicurazione ed altri canali diacquisizione di contratti di assicura-zione (ad esempio, banche e SIM);legali, periti e autofficine; società diservizi o persone fisiche a cui sianoaffidati la gestione, la liquidazione edil pagamento dei sinistri ovvero la con-tabilità e l’assistenza in materia fisca-le, tributaria o del lavoro, nonchè so-cietà di servizi informatici o diarchiviazione; organismi associativi(ANIA) e consortili propri del settoreassicurativo; ISVAP, Ministero dell’In-dustria, del Commercio e dell’Artigia-nato, CONSAP, UCI, Commissione divigilanza sui fondi di pensione, Mini-stero del lavoro e della previdenzasociale ed altre banche dati nei con-fronti delle quali la comunicazione deidati è obbligatoria (ad esempio, Uffi-cio Italiano Cambi, Casellario centra-le infortuni, Motorizzazione Civile e deitrasporti in concessione);

b) inoltre, i dati personali possono esse-re comunicati, per le finalità di cui alpunto 1, lett. b), a società del gruppodi appartenenza (società controllanti,controllate e collegate, anche indiret-tamente, ai sensi delle .vigenti dispo-sizioni di legge), e a pubbliche Am-ministrazioni ai sensi di legge.

6. Diffusione dei datil dati personali non sono soggetti a diffu-sione7. Trasferimento dei dati all’esterol dati personali possono essere trasferitiverso Paesi dell’Unione Europea e versoPaesi terzi rispetto all’Unione Europea.In tale ultimo caso la Società rende notodi averestipulato con il soggetto appartenente alpaese terzo, contratto redatto in confor-mità della deliberazione n° 35 del 10/10/2001 del Garante per la protezione deidati personali, nonché della Decisionedella Commissione delle Comunità Europeedel 15/06/2001 n° 2001/497/CE e suc-cessive modificazioni. I contratti in paro-la sono disponibili presso la Sede dellaSocietà e si trovano altresì depositatipresso il Notaio Marcello Orlando di Pa-lermo

8. Diritti dell’interessatoL’art. 13 della Legge conferisce all’inte-ressato l’esercizio di specifici diritti, tracui quelli di ottenere dal titolare la con-ferma dell’esistenza o meno dei propridati personali e la loro messa a disposi-zione in forma intelligibile; di avere co-noscenza dell’origine dei dati, nonchédella logica e delle finalità su cui si basail trattamento; di ottenere la cancellazio-ne, la trasformazione in forma anonimao il blocco dei dati trattati in violazione dilegge, nonché l’aggiornamento, larettificazione o, se vi è interesse, l’inte-grazione dei dati; di opporsi, per motivilegittimi, al trattamento stesso.

9. Titolare e responsabile del tratta-mentoTitolare del trattamento è la Progress As-sicurazioni in persona del Sig. GiovanniFicarra. Responsabile, ai fini della citatalegge, è la Sig.ra Nunzia Ciotta, tuttidomiciliati presso la sede della Società inPalermo, Piazza A. Gentili, 3.

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CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

Preso atto dell’informativa di cui sopra,Ai sensi degli articoli 11, 20, 22 e 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,

Acconsento/iamo• al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi/ci riguardano, funzionale al rap-

porto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice• alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5 lett a) delle pre-

detta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a),della medesima informativa o obbligatori per legge

• al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa(paesi UE e Paesi extra UE), laddove ciò sia funzionale al rapporto giuridico da concludere o inessere con la Società Assicuratrice

.....................................................Acconsento/iamo (*)• al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi/ci riguardano per f inalità

d’informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché di indagini di mer-cato sulla qualità del servizio erogato

• alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. b), dellapredetta informativa per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicu-rativi, nonché indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato

• al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa(Paesi LIE e Paesi extra UE) per finalità di informazione e promozione commerciale di prodottiassicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato

Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigentenormativa.

Luogo e data Nome e cognome o denominazione dell’interessato (leggibili)

..........................................................................................................................................

(firma)...........................................................................................................................

Luogo e data Nome e cognome o denominazione dell’interessato (leggibili)

.........................................................................................................................................

(firma)...........................................................................................................................

(*) (ove l’interessato non intenda dare il proprio consenso al trattamento, comunicazione e trasferimento all’ estero deisuoi dati personali per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché di indaginidi mercato sulla qualità del servizio erogato, deve premettere la parola “non” alla parola “acconsento/iamo”).