Responsabilità Solidale negli appalti tra Committente ed Event Planner
-
Upload
luigi-aulisio -
Category
Health & Medicine
-
view
104 -
download
0
Transcript of Responsabilità Solidale negli appalti tra Committente ed Event Planner
Responsabilità solidale negli appalti traCommittente ed Organizzatore di eventi, neiconfronti di coloro che hanno dato la loroattività per eseguire l’opera o per prestare ilservizio.
Responsabilità tra committente, organizzatore dell’evento e subappaltatori
Responsabilità tra committente, organizzatore dell’evento e subappaltatori
• D.Lgs. n. 276/03 (cd Decreto Biagi). L’art. 29, 2 comma, modificato dalla Legge 92/2012 (cd Riforma Fornero). La norma individua un regime di responsabilità solidale tra il committente, l’appaltatore e ciascun degli eventuali subappaltatori, relativa alla corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi nonché il versamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al periodo di esecuzione dell’appalto/subappalto
•Art. 1676 c.c. prevede che: ”coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto e loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda “.
• Novità del D.L. 76/2013 L’art. 9 stabilisce espressamente che il regime di responsabilità solidale si applica anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo; L’art. 29, 2° comma prevede che l’obbligo di solidarietà si applica agli appalti e ai subappalti di opere e di servizi e quindi: •sia nel caso in cui l’appaltatore operi direttamente ed esegua direttamente l’opera e/o il servizio; •sia nell’ipotesi in cui l’appaltatore, previa autorizzazione, stipuli contratti di subappalto con terzi soggetti; •ambito di applicazione della norma ai contratti di appalto/subappalto; •Oggetto della responsabilità sono: a) i trattamenti retributivi; b) i contributi previdenziali; c) i premi assicurativi e interessi di mora
Responsabilità tra committente, organizzatore dell’evento e subappaltatori