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G. 31988 1 REPUBBLICA ITALIANA Sent. 413/2015 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA composta dai seguenti magistrati: Dott. Francesco Lorusso Presidente Dott. Vittorio Raeli Componente Dott. Pasquale Daddabbo Componente relatore nella camera di consiglio del 10 giugno 2015, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 31988 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia nei confronti di: CIAPPETTA Pasqualino, nato a Roma il 06.11.1949 ed ivi residente alla via Nomentana n°126, domiciliato in Bari alla via Stradella del Caffè n. 25, rappre- sentato e difeso, in virtù di procura in calce alla copia notificata del ricorso per sequestro conservativo, dall'avv. Nicola Armienti, ed elettivamente domicilia- to presso lo studio del difensore, in Bari al Corso Cavour n° 124. Visto l’atto di citazione del 24.10.2014, depositato presso la Segreteria di que- sta Sezione Giurisdizionale in data 27.10.2014 nonché l’atto integrativo di ci- tazione del 22.12.2014. Esaminati gli atti e i documenti di causa. Uditi, nella pubblica udienza del 10 giugno 2015, con l’assistenza del segreta- rio, dott.ssa Concetta Montagna, il relatore, consigliere Pasquale Daddabbo, l’avv. Nicola Armienti per il convenuto ed il P.M. nella persona del V.P.G. dott.

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REPUBBLICA ITALIANA Sent. 413/2015

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Francesco Lorusso Presidente

Dott. Vittorio Raeli Componente

Dott. Pasquale Daddabbo Componente relatore

nella camera di consiglio del 10 giugno 2015, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 31988 del registro di

Segreteria, promosso dalla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale

della Corte dei Conti per la Puglia nei confronti di:

CIAPPETTA Pasqualino, nato a Roma il 06.11.1949 ed ivi residente alla via

Nomentana n°126, domiciliato in Bari alla via Stradella del Caffè n. 25, rappre-

sentato e difeso, in virtù di procura in calce alla copia notificata del ricorso per

sequestro conservativo, dall'avv. Nicola Armienti, ed elettivamente domicilia-

to presso lo studio del difensore, in Bari al Corso Cavour n° 124.

Visto l’atto di citazione del 24.10.2014, depositato presso la Segreteria di que-

sta Sezione Giurisdizionale in data 27.10.2014 nonché l’atto integrativo di ci-

tazione del 22.12.2014.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 giugno 2015, con l’assistenza del segreta-

rio, dott.ssa Concetta Montagna, il relatore, consigliere Pasquale Daddabbo,

l’avv. Nicola Armienti per il convenuto ed il P.M. nella persona del V.P.G. dott.

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Pierpaolo Grasso.

FATTO

La Procura regionale con l’atto di citazione depositato in data 24.10.2014 ha

convenuto in giudizio il sig. Ciappetta Pasqualino, professore ordinario

dell’Università degli Studi di Bari e Direttore dell’U.O. di Neurochirurgia del

Policlinico di Bari, per sentirlo condannare al pagamento dell’importo di €.

71.600,00 in favore dell’Azienda Ospedaliera, “Ospedale Policlinico di Bari”, e

di €. 95.308,92 in favore dell’Università degli Studi di Bari ovvero dell’intera

somma di €. 166.908,92 in favore della sola Università degli Studi di Bari men-

tre con l’atto integrativo di citazione, depositato il 22.12.2014, ha chiesto la

condanna al pagamento, in favore delle stesse amministrazioni, della rivaluta-

zione monetaria e degli interessi legali sulle predette somme e delle spese di

giudizio.

La Procura regionale, premesso che con nota del 10.01.2011, la Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Bari le aveva comunicato, ai sensi dell’art.

129 disp. att. c.p.p., di aver esercitato l’azione penale nei confronti del Ciap-

petta, per il reato, fra gli altri, di truffa aggravata ai danni dello Stato, di cui

agli artt. 61 n°9, 81 e 640 comma 2 n°12 c.p. in relazione all’indebita percezio-

ne del trattamento retributivo di professore a tempo pieno, nonché di quello

accessorio (c.d. indennità di esclusività) per l’ espletamento di attività profes-

sionale in regime di c.d. “intramoenia” (capo F della richiesta di rinvio a giudi-

zio), ha esposto che dalle fonti di prova acquisite nel corso delle indagini pre-

liminari era emerso che il Prof. Ciappetta, pur avendo dichiarato di assumere

con l’Università il regime di impegno a tempo pieno e, contestualmente, chie-

sto di svolgere, con decorrenza 1° gennaio 2006, l’attività libero professionale

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presso l’Azienda Ospedaliera in regime di c.d. intramoenia, ai sensi del comb.

disp. dell’art. 5, comma 12, del D.Lgs. 517/1999 e dell’art. 11 del D.P.R.

382/1980, aveva, tuttavia, esercitato autonomamente la professione medica,

per l’intero periodo dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2009, anche presso la

casa di cura denominata “Villa del Rosario”, sita in Roma alla via Flaminia Vec-

chia n°499, senza darne alcuna comunicazione né all’Università degli Studi di

Bari, né all’Azienda Ospedaliera.

Tale circostanza risultava confermata dalle convergenti dichiarazioni rese alla

polizia giudiziaria sia dal direttore sanitario della struttura sanitaria privata,

dott. Cedrola Nicola, sia dai pazienti operati dal convenuto.

Il requirente contabile ha dedotto che con tale condotta il dott. Ciappetta sa-

rebbe venuto meno ai suoi obblighi di servizio previsti dalla normativa disci-

plinante il regime di libera attività professionale intramuraria (cfr. art. 15-

quinquies, 2° comma, lett. c) del D.lgs. n. 502/1992 e artt. 7, 4 comma, lett. b)

e 9 del DPCM 27 marzo 2000), atteso che tra la casa di cura privata, peraltro

situata in territorio extra regionale, e l'Azienda Ospedaliera non era stata sti-

pulata alcuna convenzione.

Sotto il profilo psicologico la Procura regionale ha stigmatizzato il fatto che il

dott. Ciappetta ha tenuto assolutamente celata tale sua ulteriore non consen-

tita attività professionale, non avendone mai informato, com'era suo precipuo

dovere, nessuna delle due suddette amministrazioni (salvo per un solo inter-

vento che sarebbe stato eseguito in data 13.1.2007, per il quale risulta, invero

essere stato autorizzato in via ...saltuaria... dal Direttore generale dell'Azienda

Sanitaria), anzi dissimulando la stessa mediante il rilascio (in alcuni casi) di ri-

cevute fiscali dell'Azienda Ospedaliera, recanti, tuttavia, date diverse da quel-

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le in cui le visite erano state effettivamente effettuate. Con riguardo

all’elemento psicologico il requirente contabile ha aggiunto che il Ciappetta

non è nuovo a tale tipo di illecito, essendo stato già condannato dalla Corte

dei conti per fatti analoghi occorsi sempre presso la medesima Casa di cura

"Villa del Rosario" di Roma quando era in servizio presso l'Università degli

Studi di Perugia e primario di neurochirurgia presso l'Azienda Sanitaria Ospe-

daliera: "S. Maria" di Terni (cfr. sent. Sez. Giur. Umbria n. 49/2005 e Sez. 2^

centrale n. 615/ 2011).

La Procura regionale ha quantificato il danno nell’importo complessivo di €.

166.908,92, di cui € 71.600,00 a titolo di indennità c.d. di esclusività a carico

dell'Azienda Ospedaliera per il periodo gennaio 2006/dicembre 2009 ed €.

95.308,92 a carico dell'Università degli Studi di Bari, quale differenza tra retri-

buzione effettivamente corrisposta nel predetto arco temporale come profes-

sore a tempo pieno e quella di docente a tempo definito, che, invece, sarebbe

correttamente spettata, in conseguenza dello svolgimento di una non autoriz-

za attività professionale extramoenia. La sussistenza del predetto danno deri-

verebbe dalla violazione della disciplina del regime di professore a tempo pie-

no, contenuta nell’art. 11 del DPR n. 382/1980, e dei correlati obblighi didatti-

ci previsti nel precedente art. 10 dello stesso DPR. In particolare, si riscontre-

rebbe, nella specie, la violazione dell'art. 11, comma 5, lett. a) che, sancendo

l’incompatibilità del regime a tempo pieno con lo svolgimento di qualsivoglia

attività professionale..." per tutti i docenti universitari (ivi compresi, dunque»

quelli di medicina), sarebbe chiaramente intesa ad evitare non tanto un cu-

mulo di retribuzione, quanto un cumulo di attività, nella presunzione legislati-

va (da ritenersi di natura assoluta) che lo svolgimento dell'attività professiona-

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le comporti un impegno incompatibile con la posizione a tempo pieno. Inol-

tre, avendo stabilito l’art. 5 del D. Lgs. n. 517/1999 che al personale medico

universitario convenzionato o strutturato con il Servizio sanitario nazionale si

applica lo stesso regime delle incompatibilità del personale medico ospedalie-

ro (comma 3) ed altresì che lo svolgimento dell'attività professionale intramu-

raria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività ex-

tramuraria comporta l'opzione del tempo definito ai sensi dell'art. 11 del

D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (12° comma), risulterebbe evidente che se

l’attività libera professionale viene svolta al di fuori della disciplina

dell’intramoenia, deve considerarsi in violazione del divieto sancito dal citato

art. 11, comma 5, del DPR 382/1980 con conseguente venir meno del diritto a

percepire la differenza stipendiale prevista dal successivo art. 36, comma 6,

dello stesso decreto presidenziale. La Procura regionale, in proposito, ha

escluso che il predetto quadro normativo di riferimento possa essere inter-

pretato nel senso della conservazione del trattamento retributivo per i docen-

ti a tempo pieno anche in caso di svolgimento di attività professionale non

consentita qualora il docente assicuri l’assolvimento dell’obbligo didattico di

cui all’art. 10 del DPR 382/1980 in quanto una tale ricostruzione ermeneutica

snaturerebbe la portata precettiva ed inderogabile della norma stessa di cui

all’art. 11 del DPR 382/1980.

In ultimo, la Procura regionale ha rappresentato che la circostanza che il

Ciappetta abbia versato i proventi degli interventi chirurgici effettuati presso

la Casa di Cura "Villa del Rosario" di Roma nella cassa A.L.P.I dell'Azienda Sani-

taria (ancorché con modalità che non consentivano di accertare, anzi, all'evi-

denza, dissimulavano dove le relative prestazioni fossero state effettivamente

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eseguite), ovvero che alcuni di tali interventi siano stati eseguiti gratuitamen-

te, non assumerebbe alcun rilievo ai fini della connotazione come indebita

della percezione dell'indennità di esclusività e del trattamento differenziale di

cui all'art. 36, 6° comma, del D.P.R. n. 382/1980 e, dunque, della sussistenza

del danno, essendo a tal riguardo sufficiente la violazione degli obblighi di ser-

vizio, quali imposti dalla richiamata normativa di settore; in proposito il requi-

rente contabile ha anche rilevato che non essendo conservato presso la Casa

di cura "Villa del Rosario", l'elenco delle visite e delle consulenze mediche ivi

effettuate dal Ciappetta nel triennio in considerazione non è dato conoscere

quante esse siano state, quali siano stati i pazienti visitati e, conseguentemen-

te, se i relativi proventi siano mai stati riversati nella cassa ALPI.

Con memoria difensiva di costituzione, depositata in data 4.3.2015, il prof.

Ciappetta Pasqualino, patrocinato dall’avv. Nicola Armienti, ha preliminar-

mente eccepito l’inammissibilità ed improponibilità dell'atto di citazione inte-

grativo, notificato in data 15 gennaio 2015, deducendo che, non essendo in-

tervenuti fatti nuovi sia in tema di responsabilità che di tipologia di danno,

che consentissero una legittima integrazione della originaria domanda, lo

stesso rappresenterebbe una evidente mutatio libelli.

Sempre in via preliminare il convenuto ha eccepito la intervenuta prescrizione

di tutte le somme percepite oltre i cinque anni antecedenti alla notifica

dell'atto di citazione, intervenuta in data 11 novembre 2014, o al più

dell’invito a dedurre effettuata il 12 giungo 2014. Sul punto ha dedotto che

non vi è stato occultamento doloso dell'attività libero professionale, posto

che la stessa è sempre stata accompagnata da regolari ricevute fiscali emesse

in nome e per conto della Azienda Ospedaliera e che egli era fermamente

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convinto della liceità del suo operato avendo anche chiesto la preventiva au-

torizzazione.

Nel merito il Ciappetta ha dedotto, in via generale, che gli elementi acquisiti

dagli organi di polizia giudiziaria nell'ambito della fase delle indagini prelimi-

nari del procedimento penale, ancorché parzialmente supportati da riferi-

menti documentali, peraltro palesemente travisati nella loro portata e conte-

nuto oltre che mai negati o nascosti dal convenuto, costituiscono solamente

meri indizi in ordine ai fatti contestati e non possono assurgere in maniera as-

soluta ad elementi di prova certi in ordine alla colpevolezza e/o responsabilità

dell'indagato per i presunti illeciti ascrittigli e per le conseguenze erariali de-

dotte in questa sede.

Il processo penale non risulta essere stato ancora istruito e non risultano ac-

quisiti ulteriori elementi strutturali della corrispondente prova, necessaria a

corroborare i profili dei reati ascritti sicché appare improprio ed illegittimo

considerare le circostanze e gli indizi acquisiti dalla Guardia di Finanza nella

fase delle indagini preliminari quali fonti o elementi di prova idonei e suffi-

cienti ad acclarare la responsabilità e la colpevolezza del convenuto nei termi-

ni ed in ordine ai fatti addebitatigli in ambito penale e anche nel presente giu-

dizio.

Peraltro, la difesa del convenuto ha evidenziato che nessun altro elemento

probatorio, utile ad avvalorare e sostenere le proprie tesi accusatorie è stato

fornito o acquisito dal Requirente contabile che non ha provveduto ad accer-

tare alcunché riguardo all'ipotetico mancato rispetto da parte del Ciappetta

del tempo pieno o riguardo ad eventuali disservizi istituzionali verificatisi in

ambito ospedaliero nella unità operativa in cui egli prestava servizio, o in or-

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dine alla presunta concorrenza sleale posta in essere da questi ovvero, anco-

ra, in ordine al percepimento ed al trattenimento da parte del professionista

di somme diverse ed ulteriori rispetto a quelle risultanti dalle ricevute fiscali

emesse e prodotte nel presente giudizio.

Ha rimarcato la circostanza che la Procura non ha svolto alcun accertamento

circa la assenza e/o la violazione dei presupposti per la stessa erogabilità degli

emolumenti contestati, in termini di rispetto dell'impegno orario di servizio

nei relativi ambiti assistenziale e didattico.

Il convenuto ha sostenuto, quindi, che dagli elementi acquisti nel corso delle

indagini penali, emerge la assenza di qualsiasi responsabilità rilevante sia sot-

to il profilo penale che amministrativo, contabile ed erariale.

In sede penale è stato ipotizzato il reato di truffa per aver indotto in errore le

Amministrazioni datrici di lavoro in ordine alla corrispondenza delle dichiara-

zioni fatte circa lo svolgimento della sua attività esclusivamente alle dipen-

denze di queste, cosi determinandole ad irrogargli trattamenti stipendiali ed

indennitari in misura non dovuta. Secondo il convenuto un attento esame dei

fatti oggetto di addebito e della documentazione acquisita al processo penale

e di poi al presente giudizio smentirebbe categoricamente la ipotesi di svolgi-

mento di attività libero professionale autonoma e continuativa di entità tale

da potersi configurare quale attività extramoenia non autorizzata. In partico-

lare il convenuto ha evidenziato che, da quanto emergerebbe dalla documen-

tazione in atti, i tre interventi chirurgici del 2006 presso la struttura sanitaria

privata di Roma erano stati effettuati gratuitamente a favore di persone ap-

partenenti ad ordini religiosi, dei due interventi del 2007 (un terzo, pure pro-

grammato, era stato eseguito da latro professionista) uno era stato eseguito

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gratuitamente a favore di persona appartenente ad ordine religioso ed uno

era stato previamente autorizzato dalla Azienda ospedaliera di Bari a cui risul-

tava versato, quale quota di pertinenza, il 50% del compenso professionale;

nel 2008 sarebbe stato eseguito solo un intervento chirurgico con versamen-

to all’Azienda sanitaria di Bari del 50% del compenso mentre nel 2009 l’unico

intervento chirurgico contestato si riferiva ad una persona legata da rapporto

di amicizia e svolto gratuitamente mentre per un altro intervento chirurgico

effettuato sempre nel 2009, non oggetto di accertamenti penali, era stato

versato il 50% dell’introito all’azienda ospedaliera di Bari.

Per ciò che concerne le visite mediche svolte presso la Casa di Cura “Villa del

Rosario”, il convenuto, nell’evidenziare che si trattava di 6 visite svolte nel

2006, di due nel 2008 e di due nel 2009 per le quali era stata rilasciata regola-

re ricevuta ed era stato riversato il 50% dell’importo a favore dell’Azienda

ospedaliera di Bari, ha dedotto che quelle più numerose svolte nel 2006 si

giustificavano, anche sotto il profilo deontologico al fine di assicurare la conti-

nuità nell’assistenza medica, per il fatto che riguardavano pazienti già seguiti

nel 2005 allorquando egli operava in regime di extramoenia.

Il convenuto ha pertanto sostenuto che non possa ritenersi verosimile e so-

stenibile che l’esecuzione di due (od anche tre) interventi chirurgici in quattro

anni e di dieci visite mediche specialistiche nello stesso periodo, peraltro, in

giorni non coincidenti con le attività istituzionali (sabato e domeniche), al di

fuori degli impegni di lavoro istituzionali e senza alcuna interferenza sulla atti-

vità di natura dipendente, comunque riconducibili e svolti in nome e per con-

to della Amministrazione datrice di lavoro (che non solo non ne ha ricevuto

nocumento economico ma ha addirittura incassato le quote di relativa spet-

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tanza) ed in presenza di una autorizzazione assolutamente generica e fuor-

viante, ancorché rilasciata per una singola occasione, possano costituire o

rappresentare esercizio autonomo di attività professionale parallela e conti-

nuativa per quattro anni, in contrasto ed in concorrenza con quella istituzio-

nale e soprattutto la violazione degli impegni orari e di servizio.

Il convenuto ha poi richiamato il contenuto di alcune dichiarazioni rese

nell’ambito delle indagini di polizia giudiziaria che confermerebbero lo svol-

gimento delle visite e degli interventi nelle giornate di sabato e domenica ed il

rilascio delle ricevute fiscali intestate all’Azienda ospedaliera di Bari. A ciò ha

aggiunto la rilevanza della richiesta di autorizzazione ad eseguire un interven-

to di ernia discale presso una casa di cura privata in Roma, riscontrata positi-

vamente dal direttore Sanitario del Policlinico nei seguenti termini: “si auto-

rizza come attività saltuaria ma provvedere a trasmettere gli emolumenti su

conto corrente"; circostanza quest’ultima che avrebbe contribuito ad ingene-

rare la convinzione che ove le prestazioni libero professionali fossero state di

natura saltuaria ed iperoccasionale (che è quello che poi risulta dagli atti) non

interferivano minimamente con l’opzionato regime di intramoenia né influi-

vano sull’organizzazione dell’unità operativa dell’azienda ospedaliera, come

confermato, per ciò che riguarda quest’ultimo aspetto, dalle dichiarazioni rese

alla Guardia di Finanza dallo stesso Direttore Sanitario del Policlinico.

Dovendosi, quindi, dare per assodata la conformità dell'anzidetta prestazione

istituzionale rispetto all'impegno lavorativo richiesto dal regime di intramenia,

se ne deve dedurre, secondo al difesa del convenuto, la piena rispondenza

della prestazione medesima al relativo trattamento economico, che trova ap-

punto giustificazione, quanto al suo più elevato ammontare rispetto a quello

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previsto per il regime a "tempo definito", nel maggior impegno profuso dal

docente a favore della struttura universitaria di appartenenza.

Non risulta, dunque, essersi realizzata, ad avviso del convenuto, alcuna effet-

tiva alterazione del rapporto sinallagmatico tra retribuzione percepita e pre-

stazione resa, né una tale alterazione può configurarsi come effetto automati-

co della inosservanza del divieto, per il professore universitario a "tempo pie-

no", di svolgere attività professionale. La vicenda in esame troverebbe, per

contro, completa disciplina nell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, non richiamato

né invocato dalla Procura regionale, che prevede per il dipendente pubblico

che abbia svolto attività professionale presso terzi, non previamente autoriz-

zata dall’amministrazione di appartenenza, l’obbligo di riversare i compensi

ricevuti nel bilancio dell’amministrazione stessa.

Il convenuto ha, poi, dedotto la mancanza nella fattispecie dell’elemento psi-

cologico della responsabilità amministrativa sia con riguardo al dolo che alla

colpa grave. Il proprio operato sarebbe stato ispirato alla consapevolezza di

agire anche nell'interesse dell'Azienda confidando nel "consenso implicito"

all'esercizio dell’attività libero professionale per la quale non è stato provato

alcun pregiudizio per l'attività istituzionale e dalla quale invece è conseguito

un ritorno economico per la stessa Azienda in considerazione degli elementi

caratterizzanti detta attività stessa (natura, contenuto, frequenza, compenso

ricevuto, e tempi) che non consentirebbero oggettivamente di considerarla

quale attività autonoma professionale con carattere continuativo.

Il convenuto ha rimarcato di non aver mai tentato di nascondere a chicchessia

l'esercizio della saltuaria ed iperoccasionale attività libero professionale svolta

al di fuori della struttura ospedaliera di cui è dipendente, di aver sempre

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emesso regolare documento fiscale a favore dei pazienti da cui era possibile

desumere ed imputare in nome e per conto di chi veniva svolta detta attività,

di aver puntualmente riversato alla struttura sanitaria le quote di relativa per-

tinenza e soprattutto di non aver mai sottratto tempo alla attività istituzionale

tanto di carattere sanitario-assistenziale quanto universitario rispettando ap-

pieno i rispettivi impegni orari ed obblighi di servizio (tempo pieno ed esclusi-

vità dell'attività). In sostanza il convenuto ha dedotto di aver svolto l’attività

professionale contestata nel rispetto dei principi fissati nel regolamento re-

cante la disciplina dell’attività professionale in regime intramurario, in partico-

lare al di fuori del normale orario di lavoro, senza contrastare con i fini istitu-

zionali del SSN nè interferire con le esigenze di piena funzionalità dei servizi e

garantendo il regolare svolgimento dell'attività dell’Azienda. Il convenuto ha

pertanto sostenuto che qualora l'attività libero professionale venga comun-

que svolta nel rispetto delle garanzie di regolare svolgimento dell’attività isti-

tuzionale, ancorché irregolare sotto il profilo procedurale, potrà al più com-

portare per il professionista rilievi di natura disciplinare (peraltro mai conte-

stati), ma giammai sotto il profilo penale e tantomeno contabile ove vengano

comunque rispettati i principi generali su richiamati.

In ordine alla sostenuta insussistenza del danno erariale contestato dalla Pro-

cura regionale, il convenuto ha riportato parte della motivazione

dell’ordinanza con cui il giudice designato nell’ambito del giudizio di conferma

del sequestro, ha escluso la ricorrenza del fumus boni iuris considerando che

l'allegato esercizio di attività di libero professionista in luoghi e strutture non

autorizzati non vale a rendere priva di causa, sotto il profilo funzionale, la cor-

responsione della maggiore retribuzione, che può considerarsi indebita e per-

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tanto causativa di danno erariale solo nell'ipotesi in cui sia provato

l’inadempimento da parte del docente universitario degli obblighi inerenti al

regime del tempo pieno ed in particolare di inadempimento da parte del do-

cente stesso del correlato debito orario.

Il convenuto ha evidenziato che nel periodo 2006-2009, cui si riferiscono le vi-

site e gli interventi chirurgici effettuati presso la struttura sanitaria di Roma, vi

è stato un assoluto impegno professionale a favore sia del Policlinico che

dell’Università, dimostrato dal fatto che l’elevato numero degli interventi ese-

guiti in tale arco temporale, presso l’Unità operativa dallo stesso diretta, si sa-

rebbe sensibilmente ridotta negli anni successivi quando egli è stato sospeso

dal servizio ed inoltre dalla circostanza che la scuola di specializzazione in

Neurochirurgia, regolarmente funzionante prima del suo allontanamento dal

servizio, dal 2010 risultava addirittura aggregata all’Università di Ancona ove

pure si tenevano gli esami finali.

Il convenuto, infine, dopo aver contestato perché non minimamente provata,

in mancanza di idonei riscontri documentali, la allusione della Procura regio-

nale all’eventuale effettuazione di altre visite e consulenze presso la struttura

sanitaria di Roma, ha pure dedotto l’insussistenza dei presupposti giuridici e

fattuali dell’ipotizzato reato di truffa ai danni dell’erario ed ha concluso, in via

pregiudiziale ed in rito, per l’inammissibile ed improcedibile dell'atto di cita-

zione integrativo notificato in data 15 gennaio 2015; sempre in via preliminare

per la prescrizione delle somme richieste in restituzione riferentesi al periodo

precedente alla data dell'11 novembre 2009 o, in subordine, del 12 giugno

2009 e nel merito ed in via principale per l’assoluzione dall'addebito di re-

sponsabilità contabile-erariale per insussistenza del dolo e della colpa grave

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nonché per insussistenza ed inesistenza di comportamenti rilevanti ai fini

economici e contabili e per assenza di qualsiasi danno o pregiudizio economi-

co ed erariale per la Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico

di Bari e per la Università degli Studi di Bari. In via gradata, in caso di ricono-

scimento di una seppur minima responsabilità di carattere erariale, ha chiesto

la rideterminazione dell'eventuale danno in riferimento a quello effettiva-

mente patito dalle Amministrazioni coinvolte invocando la riduzione della

sanzione erariale in considerazione del comportamento tenuto e dei fatti og-

getto di contestazione.

All’udienza del 10 giugno 2015 l’avv. Armienti si è riportato alla memoria insi-

stendo con l’eccezione di inammissibilità della citazione integrativa perché

tardiva e con l’eccezione di prescrizione per mancanza di occultamento dolo-

so. Ha ribadito che l’effettuazione delle visite mediche e degli interventi chi-

rurgici in modo iperoccasionale non può comportare la trasformazione del re-

gime concordato con l’Ente, ma solo un’irregolarità della trasposizione del re-

gime di intramoenia, come è stato evidenziato dal Giudice Designato nella fa-

se cautelare. Ha contestato, per mancanza di prove, l’ipotesi di svolgimento

continuativo di interventi in violazione del regime concordato, aggiungendo

che quei pochi contestati sono stati svolti tutti nelle giornate di sabato e do-

menica, con il versamento del 50% del compenso nelle casse dell’Ente, come

disposto dal Direttore Generale. Ha rimesso alla valutazione del Collegio la

possibile sospensione del giudizio in attesa che in sede penale si definisca

l’eventuale responsabilità ex art. 640 c.p., ed in via subordinata ha chiesto una

graduazione del danno.

Il PM si è riportato all’atto introduttivo rimarcando la violazione di specifici

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doveri istituzionali: il divieto di svolgere attività libero professionale in costan-

za di un rapporto di esclusiva con l’Ente di appartenenza è espressamente di-

sciplinato dalla norma, non rilevando la circostanza che sia stata svolta nelle

giornate di sabato e domenica. Ha evidenziato che identica fattispecie, dal

punto di vista oggettivo e soggettivo, è stata già decisa da altra Sezione e con-

fermata in appello; ha richiamato la sentenza n. 305/2015 emessa dalla Se-

zione regionale Campania depositata per il giudizio 31969 ed ha sostenuto

l’infondatezza sia dell’eccezione di prescrizione sia quella di inammissibilità

perché l’atto integrativo non avrebbe comportato alcuna mutatio libelli.

L’avv. Armienti, in replica, ha negato l’esistenza di un comportamento fraudo-

lento teso a nascondere le irregolarità ed ha precisato che nel regime di in-

tramoenia non è negata la possibilità di effettuare attività libero professionale

al di fuori della struttura inizialmente indicata, in presenza di

un’autorizzazione. Ha riaffermato che si tratta di una semplice irregolarità

sanzionabile al più solo disciplinarmente. Il PM, in replica, ha rimarcato

l’irrilevanza dell’occasionalità delle prestazioni, se svolte in palese contrasto

con le norme.

All’esito della discussione il giudizio è stato trattenuto per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il presente giudizio ha ad oggetto il danno di €. 71.600,00 patito

dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale, “Policlinico di Bari”, e

quello di €. 95.308,92 sopportato dall’Università degli Studi di Bari, conse-

guenti al pagamento al prof. Ciappetta dell’indennità di esclusività (a carico

dell’Azienda Ospedaliera) e delle differenze retributive quale docente univer-

sitario a tempo pieno (a carico dell’Università degli Studi di Bari) nel qua-

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driennio 2006-2009; la Procura regionale ha chiesto alternativamente il risar-

cimento della complessiva somma di €. 166.908,92 a favore della sola Univer-

sità degli Studi di Bari che ha erogato entrambi i compensi anticipando anche

quelli a carico del Policlinico di Bari.

Prima di affrontare le questioni di merito, occorre valutare l’eccezione preli-

minare di inammissibilità o improponibilità dell’atto integrativo di citazione

sollevata dal convenuto argomentando che tale atto comporterebbe

un’evidente mutatio libelli.

L’eccezione è priva di fondamento.

Secondo unanime orientamento giurisprudenziale si ha "mutatio libelli"

quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, in-

troducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa

petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolar-

mente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al

giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia,

con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare

svolgimento del processo; si ha, invece, semplice "emendatio" quando si inci-

da sulla "causa petendi", in modo che risulti modificata soltanto l'interpreta-

zione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "pe-

titum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto

ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (cfr. ex plurimis Cass.

Sez. L. sent. n. 17457 del 27/07/2009).

Orbene, con l’atto integrativo di citazione, notificato al convenuto prima an-

cora della data dell’udienza fissata con decreto in calce all’atto di citazione

principale, la Procura regionale si è limitata ad evidenziare che per mero erro-

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re materiale nel predetto atto era stata omessa la richiesta di condanna anche

al pagamento degli oneri accessori rispetto al danno contestato e delle spese

di giudizio ed ha pertanto integrato in tale senso la domanda risarcitoria con

l’aggiunta oltre alle spese di giudizio anche della rivalutazione monetaria e

degli interessi legali, come per legge, sull’importo del danno azionato.

Non vi è stata, quindi, alcuna pretesa diversa da quella avanzata con l’atto di

citazione principale né uno spostamento dei termini della controversia che

abbia potuto disorientare la difesa del convenuto.

A ciò deve aggiungersi che l’art. 183 cpc, applicabile al giudizio dinnanzi alla

Corte dei Conti ai sensi dell’art. 26 del Regio Decreto 13 agosto 1933, n. 1038,

ammette la modifica e la precisazione della domanda persino all’udienza di

trattazione della causa e che tale disposizione è pacificamente interpretata

nel senso che la prevista emendatio può riguardare anche uno o entrambi gli

elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la

domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale

dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione

delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi

processuali (Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015).

Nella specie, quindi, alcuna inammissibilità può predicarsi in riferimento alla

domanda di condanna per la rivalutazione monetaria, gli interessi legali e le

spese di giudizio, contenuta nell’atto integrativo di citazione, notificato prima

dell’udienza di discussione del giudizio, trattandosi di accessori naturali con-

nessi al danno erariale contestato con l’atto principale.

2. Passando al merito occorre in primo luogo soffermarsi sulla sussistenza del

danno erariale di cui la Procura regionale ha chiesto il risarcimento. Questo

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sarebbe costituito, come si è detto, in parte (€. 95.308,92) dalle differenze re-

tributive tra il trattamento stipendiale di professore universitario a tempo

pieno e quello di docente a tempo definito ed in parte (€. 71.600,00)

dall’indennità di esclusività a carico dell’Azienda ospedaliera “Policlinico di Ba-

ri”; emolumenti percepiti dal convenuto nel quadriennio 2006-2009 durante il

quale risulta aver effettuato delle visite specialistiche ed interventi chirurgici

presso la struttura sanitaria privata sita in Roma denominata “Villa del Rosa-

rio”.

Il quadro normativo di riferimento è essenzialmente riconducibile alle disposi-

zioni di seguito evidenziate.

A mente dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio

1980, n. 382 recante il riordinamento della docenza universitaria, l'impegno

dei professori ordinari è a tempo pieno o a tempo definito e ciascun professo-

re può optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito.

L’art. 5 del Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che disciplina i rap-

porti fra Servizio sanitario nazionale ed università, dettando le disposizioni

concernenti il personale stabilisce, per quello che interessa ai fini del presente

giudizio, che fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello sta-

to giuridico universitario lo svolgimento di attività libero professionale intra-

muraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività

extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito (comma 12).

Il comma 7 del citato art. 5 stabilisce che l’attività intramuraria, definita come

attività assistenziale esclusiva, è svolta, ai sensi dell'art. 15- quinquies del de-

creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e secon-

do le tipologie di cui alle lettere a ), b ), c ) e d ) del comma 2 dello stesso arti-

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colo. Tale disposizione prevede, a sua volta, che il rapporto di lavoro esclusivo

comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie:

a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori

dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal

direttore generale d'intesa con il collegio di direzione; salvo quanto disposto

dal comma 11 dell'art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (spazi sostitu-

tivi in strutture non accreditate reperiti dal direttore generale nonché utilizza-

zione di studi professionali autorizzati dal direttore generale);

b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in

équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali;

c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento

da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno

di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di al-

tra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le

predette aziende e strutture;

d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste

a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di

fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa,

secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipes dei ser-

vizi interessati.

A fronte del rapporto di lavoro esclusivo, l’art. 72 della legge 23.12.1998 n.

448 ha istituito un fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo

sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramura-

ria prevedendo che sono ammessi ai benefìci del fondo i medesimi dirigenti a

condizione che abbiano rinunciato alla facoltà di svolgere la libera professione

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extramuraria e qualsiasi altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito. Sem-

pre lo stesso articolo di legge stabilisce poi che i dirigenti del ruolo sanitario

che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria non

possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, se-

condo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 9, ad ec-

cezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appar-

tenenza; la violazione degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni,

l'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implichi-

no forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto costituisca reato, comporta-

no la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a

valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 6 in misura non inferiore a

una annualità e non superiore a cinque annualità.

Per ciò che concerne il rapporto di lavoro del professore universitario va ri-

cordato che, a mente del richiamato art. 11, commi 4 e 5, il regime d'impegno

a tempo definito:

a) è incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del

consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di

dottorato di ricerca;

b) è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di con-

sulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti

ma è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.

Il regime a tempo pieno:

a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di

consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'e-

sercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e

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la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli

enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque

svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a

prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel pro-

prio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri

compiti istituzionali (2);

b ) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche,

espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché con lo svolgimento di atti-

vità didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento

professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con

enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio profes-

sionale (3);

c) dà titolo preferenziale per la partecipazione alle attività relative alle consu-

lenze o ricerche affidate alle Università con convenzioni o contratti da altre

amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifi-

che esigenze del committente e della natura della commessa.

L’art. 36 dello stesso DPR 382/1980 stabilisce, poi, che la misura del tratta-

mento economico è maggiorata del 40 per cento a favore dei professori uni-

versitari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno.

Dal quadro normativo di riferimento emerge con assoluta limpidezza che il

rapporto di lavoro, del dirigente medico in regime di intramoenia e contem-

poraneamente docente universitario a tempo pieno, è caratterizzato

dall’incompatibilità di svolgere la libera professione salvo quella ammessa, al

di fuori dell’impegno di servizio, nell’ambito di strutture aziendali apposita-

mente individuate dai vertici aziendali ovvero utilizzando il proprio studio pro-

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fessionale in caso di carenza di strutture e spazi idonei ovvero in strutture di

altra Azienda del SSN o di altra struttura sanitaria previa convenzione

dell’azienda (art. 72, comma 11, L. 448/1998) e che la disciplina complessiva

del settore è tesa a garantire una triplice finalità: conseguire la totale disponi-

bilità del medico allo svolgimento delle funzioni dirigenziali, evitare

l’insorgenza di un conflitto di interessi ovvero situazioni che implichino forme

di concorrenza sleale.

Infatti, il legislatore, come si è visto, espressamente sanziona con la perdita da

una a cinque annualità dell’indennità di esclusività l’alternativa sussistenza di

diverse situazioni tra cui è individuata proprio la violazione degli obblighi con-

nessi all’esclusività, da leggersi come svolgimento di attività professionale in

forme diverse da quelle ammesse dal regime di intramenia.

Nella specie, è acquisito, anche perché non contestato, il fatto che la casa di

cura “Villa del Rosario”, sita in Roma, non rientrava tra le strutture ammesse

dal regime di intramenia intrattenuto dal convenuto.

L’art. 5 del DPCM del 27.3.2000, che ha disciplinato l’organizzazione

dell’attività intramuraria, dopo aver stabilito che nell'ambito dell'azienda, de-

vono essere individuate proprie idonee strutture e spazi separati e distinti, da

utilizzare per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, ha pre-

visto che fino a quando non venisse realizzato quanto suddetto, possono es-

sere utilizzati fuori dell'azienda, spazi sostitutivi in case di cura ed altre strut-

ture, pubbliche e private non accreditate, con le quali stipulare apposite con-

venzioni: la necessaria preventiva convenzione tra Azienda sanitaria di appar-

tenenza e strutture sanitarie non accreditate è, poi, prevista, nello specifico,

dall’art. 12 del regolamento aziendale per lo svolgimento dell’attività libero

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professionale adottato dall’Azienda Policlinico di Bari con deliberazione del di-

rettore generale n. 1208 del 26.9.2000. L’assenza di qualsivoglia convenzione

tra la Casa di Cura “Villa del Rosario” di Roma ed il Policlinico di Bari è confer-

mata dalle dichiarazioni del dott. Carrieri, Direttore dell’Unità Operativa com-

plessa Prestazioni presso il Policlinico di Bari, rese alla Guardia di Finanza in

data 25.2.2010, non contestate dal convenuto.

Nonostante le predette circostanze, impeditive allo svolgimento di attività

professionale presso la suddetta struttura sanitaria privata di Roma, il conve-

nuto ha ivi effettuato, nel quadriennio 2006-2009, alcune visite mediche ed

alcuni interventi chirurgici. Nello specifico 6 visite nel 2006 (Trezzani, Melega-

ri, Chiaretti, Ropaghetti, Mercanti, Giannini), 2 nel 2008 (Orlandi e Serratore)

e 2 nel 2009 (entrambe a Coletti), 3 interventi chirurgici nel 2006 (Salvatori,

Corradini e Spiteri), 2 nel 2007 (Carlini e Ruggiero), 2 nel 2008 ((Mancini ed

Entasi) ed 1 nel 2009 (Tesei).

Risulta che un intervento chirurgico sia stato autorizzato dal direttore sanita-

rio del Policlinico come attività saltuaria: si tratta di quello per ernia discale

lombare del sig. Carlini Luigi effettuato in data 13.1.2007. Per tale intervento,

per l’altro del 2007 e per i due del 2008 il convenuto ha rilasciato le ricevute

per Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI) dell’Azienda Ospedaliera

Policlinico di Bari versando il 50% del compenso all’Azienda stessa e tratte-

nendo l’altra parte per sé. Ugualmente per le 10 visite mediche svolte presso

la Casa di Cura “Villa del Rosario” di Roma, il convenuto ha rilasciato ricevute

ALPI del Policlinico di Bari trattenendo il 50% delle somme versate dai pazien-

ti.

In sostanza il convenuto ha utilizzato il metodo previsto per la riscossione dei

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proventi per l’attività professionale consentita in regime di intramoenia anche

per un’ulteriore attività professionale svolta al di fuori degli ambiti previsti da

tale regime.

L’attività svolta, quindi, dal prof. Ciappetta presso la suddetta struttura sanita-

ria privata di Roma è stata resa in contrasto con l’incompatibilità prevista dalla

richiamata normativa per i docenti a tempo pieno ed in violazione dei limiti di

svolgimento dell’attività professionale prevista dal regime di intramoenia.

Il convenuto, ad esclusione del danno erariale contestato, ha allegato che al-

cun pregiudizio all’attività di docente a tempo pieno ovvero all’attività sanita-

ria è stato arrecato in considerazione dell’iperoccasionalità degli interventi e

delle visite mediche e del fatto che tale attività extra è stata resa al di fuori

degli impegni di servizio, sempre nelle giornate di sabato e domenica e per ciò

che concerne gli interventi chirurgici, quasi sempre gratuitamente, trattandosi

di soggetti appartenenti ad ordini religiosi ovvero legati da rapporto di amici-

zia.

Ad avviso del Collegio le circostanza addotte dal convenuto non sono idonee

ad escludere il danno erariale contestato in questa sede.

In punto di fatto occorre evidenziare che contrariamente a quanto sostenuto

dal convenuto non tutti gli interventi chirurgici sono stati effettuati nelle gior-

nate di sabato o domenica atteso che, a parte quello oggetto di impropria au-

torizzazione da parte del direttore sanitario (paziente Carlini), anche quello

eseguito al paziente Mancini Tommaso Antonio risulta effettuato in giorno in-

frasettimanale e precisamente il martedì 14.10.2008 (cfr. scheda Sez. A accet-

tazione della Casa di Cura). Ugualmente, da quanto emerge dalle ricevute

ALPI e dalle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza da alcuni pazienti, risulta

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che almeno nei confronti dei sig.ri Ropaghetti, Chiaretti, Mercanti e Coletti le

visite mediche siano state effettuate in giorni infrasettimanali.

In punto di diritto deve, altresì, osservarsi che per il docente a tempo pieno,

come si è visto, vi è assoluta incompatibilità con lo svolgimento di attività pro-

fessionale e che il legislatore ha ritenuto di sanzionare la violazione di tale di-

vieto con la decadenza dall’ufficio (cfr. art. 15 del DPR 382/1980). Tale opzio-

ne del legislatore sottende alla presupposta valutazione che lo svolgimento di

attività indicate come incompatibili siano comunque ritenute pregiudizievoli

sotto il profilo della completa disponibilità del professore per l’attività di do-

cenza e delle altre collaterali necessarie ad assicurare il più adeguato raggiun-

gimento delle finalità istituzionali dell’Università.

Anche la disciplina del dirigente medico in regime di intramoenia è assai rigo-

rosa a sanzionare la trasgressione delle incompatibilità previste per il predetto

regime prevedendosi, come si è detto, in ipotesi di violazione degli obblighi

connessi all’esclusività delle prestazioni, la risoluzione del rapporto di lavoro e

la restituzione dell’indennità di esclusività tra un minimo di un’annualità ed un

massimo di cinque. Anche in questo caso, quindi, il legislatore ha reputato che

l’inosservanza del divieto di svolgere attività professionale, al di là dei limiti

consentiti dal regime di intramoenia, in disparte l’insorgenza di conflitti di in-

teresse o concorrenza sleale, rechi comunque detrimento all’organizzazione

ed al corretto svolgimento della prestazione sanitaria dell’Azienda di apparte-

nenza.

Nella fattispecie risulta, quindi, sussistere un danno erariale a carico sia

dell’Università che dell’Azienda Sanitaria “Policlinico di Bari”.

La individuazione dello stesso, con riferimento alla maggiorazione retributiva

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per il docente a tempo pieno ed all’indennità di esclusività per gli anni di op-

zione per il regime intramurario, appare corretto.

Invero, l’art. 53, comma 7, del D. Lgs. 165/2001, richiamato dal convenuto,

concerne altra differente ed ulteriore ipotesi di danno non contestata in que-

sta sede.

Tale norma prevede che in caso di inosservanza, da parte dei dipendenti pub-

blici del divieto di svolgere incarichi retribuiti, compreso anche quelli occasio-

nali, non previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, salve

le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compen-

so dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura

dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio

dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad

incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

La predetta disciplina configura, però, un danno diverso da quello oggetto del

presente giudizio ed astrattamente riferibile, nella specie, a quella parte (50%)

del compenso, ricevuto dal convenuto per le suddette prestazioni rese presso

la Casa di Cura “Villa del Rosario”, non versata al Policlinico di Bari.

In conclusione con la violazione delle norme che impongono il divieto di svol-

gere la libera attività professionale al di fuori dei limiti consentiti dal regime di

intramoenia il convenuto non ha adempiuto con correttezza agli impegni con-

trattuali imposti dal rapporto di lavoro con l’Università e con l’Azienda sanita-

ria sicché appare corretto correlare il danno erariale alla retribuzione aggiun-

tiva percepita quale docente a tempo pieno ed all’indennità di esclusività per

il regime di intramoenia presso il Policlinico di Bari.

2 a. Accertata la sussistenza dell’elemento oggettivo della responsabilità am-

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ministrativa, deve ora valutarsi l’eccezione di prescrizione del diritto al risar-

cimento del danno stesso, formulata dal convenuto facendo riferimento al

fatto che le maggiorazioni retributive contestate si riferiscono al quadriennio

2006-2009 mentre l’atto di citazione è stato notificato l’11.11.2014; sarebbe-

ro, pertanto, prescritte tutte le somme percepite prima del novembre del

2009 o al più quelle percepite prima del giugno 2009 essendo stato notificato

l’invito a dedurre con contestuale costituzione in mora soltanto in data

12.6.2014.

L’eccezione è priva di pregio posto che nella specie si verte in ipotesi di occul-

tamento doloso del danno per la quale, a mente dell’art. 1, secondo comma

della legge n. 20 del 1994, la decorrenza del termine di prescrizione è differito

alla scoperta del danno.

Nella fattispecie è configurabile, infatti, l’occultamento doloso del danno per-

ché il convenuto ha mascherato lo svolgimento della non consentita attività

professionale presso la più volte citata clinica privata di Roma “Villa del Rosa-

rio” facendo apparire che le prestazioni ivi rese fossero state effettuate in re-

gime di intramoenia; come si è avuto già modo di riferire, egli ha rilasciato le

ricevute ALPI del Policlinico di Bari dissimulando, quindi, che l’attività medica

venisse svolta nel rispetto dei vincoli imposti dal prefato regime di esclusività.

Tali ricevute sono state emesse illegittimamente in quanto la struttura di Ro-

ma non rientrava tra quelle ove il medico avrebbe potuto svolgere quella limi-

tata attività professionale consentita dal regime dell’intramoenia. Tale espe-

diente ha permesso però al convenuto di continuare a percepire le differenze

retributive contestate in questa sede apparendo, da quanto riportato sulle

stesse ricevute, la conformità dell’attività prestata alle modalità di svolgimen-

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to del regime di intramoenia.

Solo in data 14.1.2011 la Procura regionale ha ricevuto dalla Procura della Re-

pubblica di Bari la comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio nei con-

fronti del convenuto per alcuni reati, tra cui anche quello di truffa ai danni

della pubblica amministrazione in riferimento alla corresponsione a suo favo-

re degli importi contestati in questa sede.

La non spettanza delle differenze retributive, stante la violazione dei vincoli

imposti dal rapporto di lavoro di docente a tempo pieno e del regime di in-

tramoenia, è stata rilevata e pertanto il danno è stato scoperto solo a seguito

delle indagini della Guardia di Finanza. Queste hanno disvelato che le predet-

te ricevute ALPI del Policlinico di Bari erano state illegittimamente utilizzate in

quanto alcuni pazienti erano stati visitati o operati presso la struttura sanitaria

di Roma e mai si erano recati presso il Policlinico di Bari o presso le eventuali

sedi alternative consentite dal regime di intramoenia intrattenuto dal conve-

nuto con l’Azienda sanitaria barese.

Considerato, quindi, che l’esordio del termine prescrizionale deve essere po-

sticipato alla scoperta del danno che coincide, nella specie, con la ricezione da

parte della Procura regionale della comunicazione ex art. 129 dis. att. cpp in

data 14.1.2011 proveniente dalla Procura della Repubblica di Bari, l’azione ri-

sarcitoria deve ritenersi del tutto tempestiva.

3. Con riferimento all’elemento psicologico non può non rilevarsi che già

l’aver occultato nel modo sopra indicato il danno erariale che si andava a pro-

curare all’amministrazione di appartenenza ed all’Azienda sanitaria conven-

zionata con l’Università, depone per la sussistenza di una condotta contraddi-

stinta dal dolo. A ciò deve aggiungersi che il convenuto risulta già essere stato

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condannato, come ha ricordato il requirente contabile, dalla Sezione regiona-

le umbra di questa Corte dei Conti per fatti analoghi a quelli contestati nel

presente giudizio ossia sempre con riferimento allo svolgimento di attività li-

bero professionale presso la Casa di Cura “Villa del Rosario” di Roma in un pe-

riodo antecedente a quello all’odierno esame allorquando il dott. Ciappetta

era professore straordinario associato presso l’Università degli Studi di Peru-

gia e Primario dell’Unità Operativa di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera

S. Maria di Terni con rapporto di lavoro esclusivo in regime di intramoenia.

Orbene, la circostanza che la predetta sentenza (successivamente confermata

in appello) è stata depositata a febbraio 2005, quindi in epoca antecedente a

quella cui si riferisce la condotta causativa del danno contestato nel presente

giudizio, depone per la piena consapevolezza da parte del convenuto, già

dall’inizio, di un comportamento illegittimo. L’aver, quindi, insistito in tale

condotta seppure con la riduzione del numero di interventi e delle visite effet-

tuati presso la citata struttura sanitaria romana, non può che confermare la

sussistenza di una condotta improntata al cosciente inadempimento degli ob-

blighi scaturiti dal rapporto di lavoro, aggravata dalla dissimulazione di tale

inosservanza mediante il rilascio delle predette ricevute ALPI, circostanze

queste che depongono per un evidente atteggiamento doloso del convenuto.

4. Circa il danno imputabile al convenuto va osservato, infine, che il limitato

numero delle visite mediche e degli interventi chirurgici svolti dal prof. Ciap-

petta presso la struttura sanitaria privata di Roma, non ha potuto comportare

la totale inosservanza degli obblighi scaturenti dal rapporto di servizio con

l’Università degli Studi e con l’Azienda ospedaliera per il quadriennio di opzio-

ne per il regime del tempo pieno e di intramoenia. Reputa, quindi, il Collegio

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che, tenuto anche conto dell’allegata circostanza, non contestata da parte

della Procura regionale, di aver effettuato alcuni interventi chirurgici gratui-

tamente, il convenuto debba rispondere del danno contestatogli, nei limiti di

complessivi €. 80.000, da risarcire, in parti uguali, a favore dell’Università degli

Studi di Bari e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale “Policlinico

di Bari”. A conferma della corretta individuazione, distinta, delle amministra-

zioni beneficiarie del risarcimento del danno deve, invero, evidenziarsi che

con nota del 25.9.2014, prodotta in giudizio dalla Procura Regionale, il Rettore

dell’Università degli Studi di Bari ha rappresentato che per gli importi anticipa-

ti dall’Università a titolo di indennità di esclusività l’Azienda sanitaria ha prov-

veduto a versare acconti indistinti per il triennio 2006-2008 e rimesse mensili

di fondi a partire dall’anno 2009.

Alla luce di quanto fin qui considerato il convenuto Ciappetta Pasqualino deve

essere condannato al risarcimento del danno di €. 80.000, diviso in parti ugua-

li a favore dell’Università degli Studi di Bari e dell’Azienda Policlinico di Bari

con l’aggiunta della rivalutazione monetaria, da calcolarsi, anno per anno se-

condo gli indici ISTAT, ai sensi dell’art. 150 disp att. cpc, dall’ultimo giorno di

realizzazione dello stesso (31.12.2009) sino alla data della presente decisione.

Sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali, dalla predetta data

sino all’effettivo soddisfo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n.

31988 del registro di segreteria,

CONDANNA

il sig. Ciappetta Pasqualino, al risarcimento del danno di €. 80.000 (ottantami-

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la/00), da dividersi in parti uguali a favore dell’Università degli Studi di Bari e

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, oltre ri-

valutazione monetaria, da calcolarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT, ai

sensi dell’art. 150 disp att. cpc, a partire dal 31.12.2009 sino alla pubblicazio-

ne della presente sentenza ed interessi legali sulla somma così rivalutata da

tale ultima data fino al soddisfo.

Condanna il convenuto Ciappetta Pasqualino al pagamento delle spese del

presente giudizio che, sino al deposito della presente sentenza, si liquidano in

€. 3.476,39 (tremilaquattrocentosettantasei/39).

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 10 giugno 2015.

Estensore Presidente

F.to (Dott. Pasquale Daddabbo) F.to (Dott. Francesco Lorusso)

Depositata in Segreteria il 07 AGO.2015

F.to (dott.ssa Franca Maria Alfarano)

Funzionario di Cancelleria

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL’ORIGINAL E DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO esistente presso questo Ufficio, composta di n° 31 pagine, che si rilascia per USO AMMINISTRATIVO Dalla Segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia. Bari lì, 19.08.2015 Firmato digitalmente Il Funzionario (Dr.ssa Concetta Montagna)