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Legge 26 luglio 1984, n. 413 Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi. Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 agosto 1984, n. 212, S.O. PARTE GENERALE TITOLO I - I soggetti TITOLO II - Le contribuzioni TITOLO III - La posizione assicurativa TITOLO IV - Le prestazioni TITOLO V - Norme relative a particolari categorie di lavoratori marittimi Capo I - Personale di ruolo delle navi-traghetto dipendente dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Capo II - Lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi straniere e piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali PARTE GENERALE Articolo 1 Abbreviazione di indicazioni. 1. Nel testo della presente legge le espressioni “Cassa”, “Istituto”, “assicurazione generale obbligatoria” vanno rispettivamente intese come “Cassa nazionale per la previdenza marinara” [1], “Istituto nazionale della previdenza sociale” e “assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti”. 2. L’espressione “lavoratori marittimi” va riferita al personale navigante o amministrativo assoggettato alla disciplina prevista dalla presente legge, qualora non sia diversamente disposto dalle singole norme. Articolo 2 Soppressione della Cassa. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Cassa è soppressa. 2. Dalla stessa data l’Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla Cassa stessa. 3. La valutazione degli elementi del patrimonio, all’atto del passaggio della gestione, avverrà in base ai valori iscritti in bilancio. 4. I fondi di riserva legale, di cui agli articoli 55 e 63 della legge 27 luglio 1967, n. 658 e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinati alla riserva di cui all’art. 11 della legge 21 luglio 1965, n. 903 [2].

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Legge 26 luglio 1984, n. 413

Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 agosto 1984, n. 212, S.O.

PARTE GENERALE

TITOLO I - I soggetti

TITOLO II - Le contribuzioni

TITOLO III - La posizione assicurativa

TITOLO IV - Le prestazioni

TITOLO V - Norme relative a particolari categorie di lavoratori marittimi

Capo I - Personale di ruolo delle navi-traghetto

dipendente dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Capo II - Lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi straniere

e piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere

TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali

PARTE GENERALE

Articolo 1

Abbreviazione di indicazioni.

1. Nel testo della presente legge le espressioni “Cassa”, “Istituto”, “assicurazione generaleobbligatoria” vanno rispettivamente intese come “Cassa nazionale per la previdenza marinara” [1],“Istituto nazionale della previdenza sociale” e “assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità,la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti”.

2. L’espressione “lavoratori marittimi” va riferita al personale navigante o amministrativoassoggettato alla disciplina prevista dalla presente legge, qualora non sia diversamente dispostodalle singole norme.

Articolo 2

Soppressione della Cassa.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Cassa è soppressa.

2. Dalla stessa data l’Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo allaCassa stessa.

3. La valutazione degli elementi del patrimonio, all’atto del passaggio della gestione, avverrà inbase ai valori iscritti in bilancio.

4. I fondi di riserva legale, di cui agli articoli 55 e 63 della legge 27 luglio 1967, n. 658 e successivemodificazioni ed integrazioni, sono destinati alla riserva di cui all’art. 11 della legge 21 luglio 1965,n. 903 [2].

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5. A decorrere dalla data indicata nel primo comma i finanziamenti e le somme a qualsiasi titoloassegnati alla soppressa Cassa, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, sonoconfermati e devoluti all’Istituto che li destina al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

6. Al predetto Fondo è attribuito il patrimonio della Cassa stessa.

7. Ogni disposizione legislativa o regolamentare concernente la soppressa Cassa deve intendersidiretta all’Istituto.

Articolo 3

Casa di riposo per marittimi “G. Bettolo” di Camogli.

1. La Casa di riposo per marittimi “G. Bettolo” di Camogli conserva la propria destinazione, infavore dei lavoratori marittimi pensionati, secondo le modalità previste dal Regolamento approvatodal Comitato amministratore della soppressa Cassa in data 14 giugno 1957, e successive modificheed integrazioni, in quanto applicabili.

2. La regolamentazione e la gestione della predetta Casa di riposo sono devolute all’Istituto.

TITOLO I - I soggetti

Articolo 4

Iscrizione dei lavoratori marittimi alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dell’Istituto.

1. I lavoratori marittimi già iscritti alla Gestione marittimi o alla Cassa speciale della soppressaCassa sono iscritti, a far tempo dal 1° gennaio 1980, esclusivamente alle assicurazioni generaliobbligatorie ed alla Cassa unica assegni familiari gestite dall’Istituto.

2. Dalla stessa data sono altresì iscritti alle predette assicurazioni tutti i lavoratori marittimi cheesercitano la navigazione a scopo professionale e che, secondo la normativa precedentemente invigore, avrebbero avuto titolo all’iscrizione alle indicate Gestioni della soppressa Cassa e, inparticolare:

a) le persone di nazionalità italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge, l’equipaggiodelle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati;

L’art. 6, comma 15-bis, del DL 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 19luglio 1993, n. 236, ha stabilito che: “L’espressione “equipaggio”, di cui all’art. 4, comma 2, letteraa), della legge 26 luglio 1984, n. 413, e l’espressione “stato maggiore navigante”, di cui al citatocomma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche dibordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime. Icomandanti e i direttori di macchina ai quali si applica, ai sensi dell’art. 3, comma 10, della legge 5dicembre 1986, n. 856 [3], il regime giuridico ed economico del regolamento organico, in servizioalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare, entro il 31 ottobre 1993, perconservare l’iscrizione all’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali(INPDAI)”, ndr.

b) le persone assunte con contratto di arruolamento che prestano servizio sui galleggianti, aventi lecaratteristiche di cui al successivo art. 5, lettera e), a condizione che risultino iscritte nelle matricoledella gente di mare di prima, seconda o terza categoria;

c) i piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni, di cui agli articoli 86 e seguenti [4] delcodice della navigazione;

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d) i civili imbarcati su navi militari, in qualità di cuochi, di domestici borghesi e di panettieri,esclusi quelli iscritti al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;

La legge 5 marzo 1961, n. 90, concerne “Stato giuridico degli operai dello Stato”, ndr.

e) il personale imbarcato con contratto di arruolamento su navi e galleggianti dello Stato, aventi lacaratteristiche di cui al successivo art. 5, lettera e), a condizione che risulti iscritto nelle matricoledella gente di mare di prima, di seconda o di terza categoria, escluso quello iscritto al ruolo ai sensidella citata legge 5 marzo 1961, n. 90;

La legge 5 marzo 1961, n. 90, concerne “Stato giuridico degli operai dello Stato”, ndr.

f) il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) durante il periodointercorrente tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della fermasessennale o triennale, nel caso previsto dall’art. 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447 [5], edurante le ferme annuali e le rafferme biennali di cui all’art. 13 della legge 27 novembre 1956, n.1368 [5], e all’art. 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447 [5];

g) le persone componenti l’equipaggio delle navi e delle imbarcazioni da diporto, aventi lecaratteristiche di cui al successivo art. 5, lettere c) e d), munite di carte di bordo, fatta eccezione percoloro che non siano stati imbarcati con contratto di arruolamento;

h) gli allievi di Istituti nautici imbarcati sulle navi adibite a corsi per il conseguimento dei titoli diabilitazione ai servizi di coperta o di macchina ovvero di radiotelegrafia;

i) il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi ed allo stato maggiorenavigante dipendente dalle società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale edalle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, di cui all’art. 58, primo comma, della legge27 luglio 1967, n. 658.

L’art. 6, comma 15-bis, del DL 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 19luglio 1993, n. 236, ha stabilito che: “L’espressione “equipaggio”, di cui all’art. 4, comma 2, letteraa), della legge 26 luglio 1984, n. 413, e l’espressione “stato maggiore navigante”, di cui al citatocomma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche dibordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime. Icomandanti e i direttori di macchina ai quali si applica, ai sensi dell’art. 3, comma 10, della legge 5dicembre 1986, n. 856 [3], il regime giuridico ed economico del regolamento organico, in servizioalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare, entro il 31 ottobre 1993, perconservare l’iscrizione all’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali(INPDAI)”, ndr.

3. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono iscritti, altresì, alle assicurazioniindicate dal precedente primo comma i marittimi abilitati al pilotaggio [6] ai sensi dell’art. 96 delcodice della navigazione.

Articolo 5

Individuazione della nave.

Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si considerano navi:

a) quelle iscritte nelle “Matricole delle navi maggiori”;

b) quelle iscritte nei “Registri delle navi minori e dei galleggianti”, aventi le caratteristiche di cuiall’art. 1287 del codice della navigazione [7];

c) quelle iscritte nei “Registri delle navi da diporto”;

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d) le imbarcazioni da diporto, iscritte nei “Registri delle imbarcazioni da diporto” di stazza lordasuperiore alle 10 tonnellate o con apparato motore di potenza massima di esercizio superiore a 35cavalli-vapore, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario;

e) i galleggianti, iscritti nei “Registri delle navi minori e dei galleggianti” addetti al servizio deiporti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza purché abbiano mezzi di propulsionepropri.

Articolo 6.

Esclusioni dalla presente legge (nel testo incrementato dall’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n.360).

La presente legge non si applica:

a) ai dipendenti dalle società di cui all’art. 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, con qualifica didirigente, che, ai sensi dell’articolo stesso, continuavano ad essere iscritti alla Gestione specialedella soppressa Cassa. Tali dipendenti sono iscritti esclusivamente all’Istituto nazionale diprevidenza per i dirigenti di aziende industriali;

b) ai marittimi dipendenti dalle aziende esercenti linee di navigazione interna iscritti, ai sensidell’art. 4 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modifiche ed integrazioni, al Fondo diprevidenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto;

c) ai marittimi che, in conseguenza del rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione,siano obbligatoriamente iscritti ad una forma assicurativa esclusiva, sostitutiva od esonerativadell’assicurazione generale obbligatoria, fatto salvo quanto disposto al successivo Capo I del TitoloV,

d) ai marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa informa autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda,qualunque sia la potenza del relativo apparato motore. Nei confronti dei marittimi predetti trovanoapplicazione le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni edintegrazioni;

e) ai soggetti che in virtù del rapporto di lavoro esplicano contemporaneamente attività marittimacon carattere accessorio rispetto all’attività principale; nei confronti dei medesimi continuano adapplicarsi le norme previdenziali concernenti il rapporto di lavoro principale;

f) ai soggetti che esplicano a bordo attività autonoma senza essere alle dipendenze dell’armatore odi terzi; per i medesimi si applicano le disposizioni previdenziali concernenti l’attività esplicata;

f-bis) ai marittimi imbarcati su natanti esercenti attività di trasporto merci esclusivamentenell’ambito della laguna di Venezia e regolarmente iscritti presso l’ispettorato compartimentaledella motorizzazione civile qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell’apparato motore; glistessi marittimi permangono nelle competenti gestioni dell’Istituto nazionale della previdenzasociale.

TITOLO II - Le contribuzioni

Articolo 7

Obbligo contributivo.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1980 sono dovuti dalle aziende armatoriali, o comunque dai soggettiche impiegano personale soggetto all’obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, i contributi

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per le assicurazioni generali obbligatorie nonché quelli per la Cassa unica assegni familiari, gestitedall’Istituto, secondo le norme, le modalità e con le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Resta ferma l’inapplicabilità delle disposizioni concernenti le addizionali contributive di cui alleleggi 5 novembre 1968, n. 1115, 30 ottobre 1955, n. 1079, 20 maggio 1975, n. 164, e successivemodificazioni e proroghe.

Articolo 8

Responsabilità solidale tra armatore e proprietario.

1. Il proprietario e l’armatore sono personalmente e solidalmente responsabili verso l’Istituto delversamento dei contributi afferenti gli equipaggi della nave, anche nei casi di naufragio o diabbandono della nave stessa.

2. In caso di alienazione volontaria, a qualsiasi titolo, il proprietario e l’armatore rispondono, comedisposto dal primo comma, del versamento dei contributi maturati sino alla data di trascrizionedell’atto di trapasso di proprietà.

3. Ai fini della conservazione del privilegio speciale [8] revisto dal codice della navigazione, e delleconseguenti azioni legali, i contributi, fino alla data di trascrizione dell’atto di vendita della nave,ovvero di abbandono o naufragio della nave stessa, vengono calcolati, immediatamente, in difetto,di denunzia contributiva sino a tale data, con riferimento alle precedenti denunzie contributive cherisultino presentate.

Articolo 9

Contributi obbligatori dovuti dalle aziende della pesca.

Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera b) dell’articolo 5 dellapresente legge, l’aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendentirelativamente agli equipaggi delle navi stesse, è dovuta nella misura stabilita per le aziende delsettore agricolo di cui all’art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni edintegrazioni.

Articolo 10.

Costituzione e gestione della posizione contributiva.

1. Le aziende armatoriali sono tenute ad accendere, dal 1° gennaio 1980 per ciascuna nave gestita,una distinta posizione contributiva, previa istituzione e tenuta di un corrispondente libro-paga.

2. La posizione contributiva di cui al comma precedente deve essere presa a riferimentodall’azienda armatoriale esclusivamente per l’assolvimento dell’obbligo contributivo relativo aicomponenti l’equipaggio della nave stessa e limitatamente ai periodi di imbarco registrati sulprescritto documento di bordo.

3. I marittimi che non risolvano il rapporto di lavoro all’atto dello sbarco devono essere registrati suapposito libro presso l’azienda armatoriale per l’assolvimento dell’obbligo contributivo.

Articolo 11

Termini per l’assolvimento dell’obbligo contributivo.

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Limitatamente al personale navigante è fatto obbligo alle aziende armatoriali di effettuare ilversamento dei contributi dovuti con periodicità mensile, entro 60 giorni dalla scadenza del mesecui i contributi medesimi si riferiscono.

Articolo 12

Armatore e proprietario-armatore imbarcati.

Sono soggetti all’obbligo della contribuzione previsto dall’articolo 7 della presente legge, conesclusione da quello per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, anchel’armatore, di cui all’art. 265 del codice della navigazione [9], e il proprietario-armatore, di cuiall’art. 272 del codice stesso [9], che facciano parte dell’equipaggio della nave dai medesimi gestita.

Articolo 13

Retribuzione assoggettabile a contribuzione.

1. I contributi di cui all’articolo 7 della presente legge sono dovuti sulla retribuzione determinata aisensi dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 [10], e successive modificazioni e integrazioni.

2. Dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, per leaziende del settore della pesca i contributi previsti dal precedente articolo 7 sono dovuti sui salariminimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, per ferie, festività e gratifiche, di cui alletabelle allegate ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormenterappresentative.

Articolo 14.

Privilegi.

I crediti contributivi dell’Istituto, per gli equipaggi della nave, godono del privilegio generale di cuiall’art. 2753 del codice civile [11] nel testo sostituito dall’art. 4 della legge 29 luglio 1975, n. 426, edel privilegio speciale di cui all’art. 552, punto 3), del codice della navigazione [8].

2. Il privilegio speciale, di cui al comma precedente, segue la nave presso qualunque possessore diessa e si estende all’indennizzo a carico dell’assicuratore, nei casi in cui il medesimo è dovuto.

Articolo 15

Dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione.

Non può essere accordata dalle autorità marittime l’autorizzazione alla dismissione di bandiera pervendita della nave a stranieri o per demolizione della nave stessa, di cui agli articoli 156 e 160 delcodice della navigazione [12], se non previo accertamento, presso l’Istituto, dell’avvenutopagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalle procedureanzidette, assistiti dal privilegio di cui all’art. 552 del predetto codice [8], o dell’avvenutacostituzione a favore dell’Istituto stesso di un congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia deicrediti stessi nella misura e con le modalità determinate dall’Istituto.

Articolo 16

Diniego delle spedizioni alla nave.

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L’Istituto può chiedere all’Ufficio marittimo, nei cui registri o matricole è iscritta la nave, didisporre diniego delle spedizioni alla nave stessa qualora non sia stato eseguito il versamento deicontributi dovuti.

Articolo 17

Notizie relative alla nave, all’armamento e alla proprietà.

1. Gli Uffici marittimi, nei cui registri o matricole sono iscritte le navi, sono tenuti a comunicareall’Istituto, con tempestività, le notizie concernenti l’armamento e la proprietà delle navi stesse, aifini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Quando per provvedimento giudiziale avverso l’armatore o il proprietario della nave si debbaprocedere nei confronti degli stessi, la cancelleria del competente Ufficio giudiziario deve darneimmediatamente avviso all’Istituto affinché questo possa provvedere tempestivamente alla tuteladei suoi crediti.

3. L’obbligo previsto dal comma precedente sussiste a carico dei consolati per i provvedimentiassunti da autorità giudiziarie straniere, di cui siano venuti a conoscenza, aventi ad oggetto la nave.

Articolo 18

Riscontro dei documenti di bordo.

1. Ai fini del riscontro contributivo da parte dell’Istituto restano in vigore le disposizioni in materiadi trasmissione dei documenti di bordo, previste dall’art. 354 del regolamento per l’esecuzione delcodice della navigazione [13],approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall’art. 20 del DM 6 luglio 1974 [13] hedetta norme per l’esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

2. I termini di prescrizione stabiliti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successivemodificazioni ed integrazioni, decorrono, per i contributi dovuti in base alle disposizioni dellapresente legge, dalla data di ricezione, da parte dell’Istituto, dei ruoli di equipaggio o dei documentiequiparati.

Articolo 19

Piloti dei porti e marittimi abilitati al pilotaggio.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1981, per i piloti dei porti associati in corporazioni, i contributi di cuialla presente legge sono dovuti sui compensi effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 120, conesclusione di quelli di cui al terzo comma, e 133 [14] el regolamento di esecuzione del codice dellanavigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, esuccessive modificazioni e integrazioni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i marittimi abilitati ai sensidell’art. 96 del codice della navigazione [6], i contributi sono dovuti sui compensi spettanti ai sensidegli articoli 133 e 137 del regolamento [14] per l’esecuzione del codice stesso, fatta detrazionedelle spese che comunque sono a carico del marittimo.

3. Agli effetti previsti dai commi precedenti, si fa riferimento, in quanto applicabile, all’art. 12 dellalegge 30 aprile 1969, n. 153 [10], e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 20

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Allievi di Istituti nautici.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli allievi di Istituti nautici, dicui alla lettera h) del precedente articolo 4, si applicano, in materia di contributi dovuti, le stessedisposizioni vigenti per gli apprendisti del settore dell’artigianato.

Articolo 21

Rimborso allo Stato dei contributi versati per il Corpo equipaggi militari marittimi.

L’Istituto rimborsa allo Stato per il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi,dalla data del passaggio in servizio permanente o in ruolo, i contributi per l’assicurazione generaleobbligatoria versati dal Ministero difesa marina ai sensi della presente legge.

Articolo 22

Cessazione del riconoscimento dei servizi prestati a terra.

La facoltà prevista dall’art. 44 della legge 27 luglio 1967, n. 658, cessa a far tempo dalla data dientrata in vigore della presente legge e dalla stessa data viene meno la possibilità di versamento deicontributi di pertinenza della soppressa Cassa.

Articolo 23

Doppia valutazione della navigazione compiuta in tempo di guerra.

1. Agli effetti del conseguimento del diritto e della determinazione dei servizi utili a pensione sonoconsiderati per una entità doppia della loro durata:

a) i periodi di imbarco sulle navi in armamento della marina militare o sulle navi mercantilinazionali compiuti dal 10 giugno 1940 all’8 maggio 1945;

b) i servizi effettuati dal 9 maggio 1945 al 30 settembre 1957 su navi da guerra in armamento o sunavi mercantili nazionali iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al dragaggiodelle mine, limitatamente al periodo delle effettive operazioni di dragaggio.

2. L’applicazione dei benefici previsti dal comma precedente esclude, per i periodi indicati dalcomma stesso, il prolungamento di cui all’articolo 25 della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione soltanto nei confronti deilavoratori marittimi già iscritti alla gestione marittimi della soppressa Cassa, ivi compresi quellititolari di pensione a carico dell’Istituto che possano far valere almeno un periodo di iscrizione allapredetta gestione successivo al 30 novembre 1979.

TITOLO III - La posizione assicurativa

Articolo 24

Costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria per i periodisuccessivi al 31 dicembre 1979.

1. Nei confronti dei lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto dilavoro, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile, durante i quali sussiste l’obbligoassicurativo secondo le disposizioni previste dall’articolo 4 della presente legge, ovvero per i quali

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risulti accreditata la contribuzione prevista dal titolo V, capo II della legge stessa, svoltisuccessivamente al 31 dicembre 1979, vengono prolungati in successione temporale, ai fini dellaconcessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di unulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durantel’imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l’imbarco stesso, di cui ai contratti collettivinazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Tale prolungamento viene interrotto al verificarsi di attività lavorativa comportante l’obbligoassicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, nei limititemporali del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono meno le cause che hannodato luogo alla interruzione suddetta.

3. L’anzianità assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cuiai commi precedenti, non può in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di iniziodell’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione.

4. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento vieneripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso.

5. Ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile i prolungamenti dei periodivengono neutralizzati quando l’assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.

Articolo 25

Ricostituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria per i periodianteriori al 1° gennaio 1980.

1. Nei confronti dei lavoratori marittimi, già iscritti alle gestioni della soppressa Cassa, i singoliperiodi di effettiva navigazione mercantile svolti anteriormente al 1° gennaio 1980, e coperti dicontribuzione alle predette gestioni, vengono prolungati in successione temporale, ai fini dellaconcessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di unulteriore periodo ottenuto maggiorando nella misura convenzionale del 40 per cento la durata deiperiodi stessi.

La Corte costituzionale, con la sentenza 16-23 dicembre 1997, n. 427, ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dell’art. 25, primo equarto comma, della legge 26 luglio 1984, n. 413, nella parte in cui non consentono che la pensionedi vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dalcitato art. 25, qualora l’assicurato - nonostante siffatta esclusione - abbia maturato i requisiti perdetta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo più favorevole.

2. Tale prolungamento viene sospeso in corrispondenza dei periodi di attività lavorativa che abbianocomportato obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate maviene attribuito, fino a concorrenza del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengonomeno le cause che hanno dato luogo alla sospensione suddetta.

3. L’anzianità assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cuiai commi precedenti, non può in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di iniziodell’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione.

4. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento vieneripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso.

La Corte costituzionale, con la sentenza 16-23 dicembre 1997, n. 427, ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dell’art. 25, primo equarto comma, della legge 26 luglio 1984, n. 413, nella parte in cui non consentono che la pensionedi vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal

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citato art. 25, qualora l’assicurato - nonostante siffatta esclusione - abbia maturato i requisiti perdetta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo più favorevole.

5. Ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile i prolungamenti dei periodivengono neutralizzati quando l’assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.

6. Il beneficio del prolungamento di cui al presente articolo non opera a favore di coloro che sianotitolari di pensione a carico della soppressa Cassa con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980, ivicompresi i superstiti di pensionato già titolari di trattamento avente decorrenza anteriore al 1°gennaio 1980 ovvero di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1979.

7. Il beneficio medesimo, inoltre, non opera a favore dei titolari di pensione a carico dell’Istitutoche non possano far valere un periodo di iscrizione alla predetta Cassa con decorrenza successiva al30 novembre 1979.

Articolo 26

Ricostituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria per gli iscrittialla Gestione speciale della soppressa Cassa, per i periodi compresi tra il 1° settembre 1967 ed il31 dicembre 1979.

1. Nei confronti dei lavoratori marittimi, già iscritti alla Gestione speciale della soppressa Cassa, ladurata dei periodi di assicurazione corrispondenti ad effettiva attività lavorativa e dei periodi dicontribuzione volontaria alla predetta gestione, compresi tra il 1° settembre 1967 ed il 31 dicembre1979, è maggiorata, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a caricodell’assicurazione generale obbligatoria, nella misura convenzionale del 30 per cento.

2. Il beneficio della maggiorazione di cui al comma precedente non si applica nei confronti dicoloro che siano titolari di pensione a carico della soppressa Cassa con decorrenza anteriore al 1°gennaio 1980, ivi compresi i superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1979ovvero di pensionato già titolare di trattamento avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980.

3. Il beneficio medesimo non si applica nei confronti dei titolari di pensione a carico dell’Istitutoche non possano far valere almeno un periodo di iscrizione alla predetta gestione specialesuccessivo al 30 novembre 1979.

4. Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo esclude quello previsto dal precedentearticolo 25.

Articolo 27

Riscatti e riconoscimenti di servizi nella Gestione speciale della soppressa Cassa.

1. I periodi di iscrizione relativi a riscatti o riconoscimenti di servizi, spettanti ai sensi dellapreesistente normativa, sono confermati nella posizione assicurativa esistente presso la GestioneSpeciale della soppressa Cassa.

2. Ai periodi riscattati o riconosciuti utili compresi tra il 1° settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979si applicano le disposizioni previste dall’articolo 26.

Articolo 28

Trasferimento della posizione assicurativa dalla Gestione speciale alla Gestione marittimi dellasoppressa Cassa.

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La facoltà di cui all’art. 79 della legge 27 luglio 1967, n. 658, nel testo modificato dall’art. 26 dellalegge 22 febbraio 1973, n. 27, può essere esercitata entro il quinquennio successivo alla data dientrata in vigore della presente legge. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui aiprecedenti articoli 26 e 27.

TITOLO IV - Le prestazioni

Articolo 29

Diritto alle prestazioni.

1. I lavoratori marittimi, di cui all’articolo 4 della presente legge, hanno titolo a conseguire leprestazioni dovute dall’assicurazione generale obbligatoria alla generalità degli iscrittiall’assicurazione stessa con le particolarità di cui ai successivi articoli limitate al personalenavigante.

2. Ai fini indicati nel comma precedente le disposizioni previste dall’art. 40 della legge 30 aprile1969, n. 153 [15],e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano ai periodi assicurativicontemplati al capo II del successivo titolo V.

Articolo 30

Liquidazione della pensione in caso di scomparsa in mare.

1. I superstiti del lavoratore marittimo rientrante tra i soggetti di cui al primo comma del precedentearticolo 29 possono conseguire la pensione loro spettante - nel caso in cui, per eventi dellanavigazione, non si abbiano più notizie del medesimo lavoratore facente parte dell’equipaggio diuna nave nazionale - qualora dalla competente autorità sia stato redatto l’atto previsto dagli articoli206 e 211 del codice della navigazione [16].

2. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei superstiti dei marittimi italiani imbarcati tragli equipaggi di navi straniere, dei quali manchino notizie, purché dalle competenti autorità sia statoprovveduto alla compilazione dei relativi atti dello stato civile.

3. Qualora il marittimo torni nello Stato o in qualunque modo dia notizia di sé o si abbiano di luinotizie, egli rientrerà nei suoi diritti alla pensione, deducendosi quanto sia stato corrisposto alla suafamiglia.

Articolo 31

Età di pensionamento per particolari categorie.

1. I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, al compimento delcinquantacinquesimo anno di età, purché facciano valere millequaranta settimane di contribuzione -esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione - accreditata ai sensi dellapresente legge nonché della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane dieffettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

Ndr. Con la Circolare n. 265, del 16 novembre 1992, l’INPS ha, tra l’altro, precisato:

“In particolare, la pensione deve essere concessa computando:

a) ai fini dell’accertamento del periodo assicurativo complessivo (1040 settimane di contribuzione)e della misura della pensione: i singoli periodi di iscrizione alla GM; l’intero periodo di iscrizionealla GS (navigazione e servizio a terra in ruolo organico); i prolungamenti di cui agli articoli 24 e 25della legge n.413/84; la maggiorazione di cui all’art. 26 della legge n. 413/84;

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b) ai fini dell’accertamento del requisito del servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica dibordo: i soli periodi di effettiva navigazione con iscrizione alla GM ovvero alla GS (sempre alservizio di macchina o di RT); i prolungamenti di cui agli articoli 24 e 25 relativi a navigazione alservizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo”.

2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sonoconsiderati utili e valutati secondo la normativa vigente nell’assicurazione generale obbligatoria etenendo conto del beneficio previsto dall’articolo 23 della presente legge.

3. La pensione di cui al presente articolo è equiparata, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaiaprevista dalla predetta assicurazione generale obbligatoria e spetta ai superstiti in base alle normedell’assicurazione stessa.

Articolo 32

Inabilità alla navigazione.

1. I lavoratori marittimi, dichiarati permanentemente inabili alla navigazione dalle Commissionimediche di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, numero 1773, convertito in legge dallalegge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni per effetto di giudizio espresso sulla basedegli elenchi delle infermità, imperfezioni o difetti fisici di cui alla predetta normativa, possonoconseguire il trattamento per inabilità alla navigazione di cui ai successivi articoli.

2. Ai fini della concessione delle pensioni previste dai successivi articoli 33 e 34 l’accertamentodello stato di permanente inidoneità alla navigazione nei confronti dei lavoratori marittimi, nonrientranti fra quelli soggetti alla competenza delle Commissioni mediche indicate al primo comma,è demandata all’Istituto.

3. Contro il provvedimento di accertamento di cui al comma precedente è ammesso ricorso in viaamministrativa secondo le norme vigenti per le analoghe prestazioni dell’assicurazione generaleobbligatoria.

4. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo non trovano applicazionenei confronti del personale contemplato negli articoli 38 e 40 del successivo titolo V, per il qualecontinuano a trovare applicazione le norme di cui alla legge 31 ottobre 1977, n. 835 [17].

5. Per detto personale l’accertamento della inidoneità fisica avviene a cura degli organi sanitaridell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le norme sullo stato giuridico delpersonale ferroviario di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni edintegrazioni.

Articolo 33

Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione ordinaria per inabilità alla navigazione.

1. I lavoratori marittimi che siano riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione secondo lenorme di cui all’articolo 32, possono conseguire la pensione per inabilità alla navigazione aqualsiasi età, purché facciano valere 520 settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativinon corrispondenti ad attività di navigazione - accreditata ai sensi della presente legge nonché dellanormativa preesistente, di cui almeno 52 nel decennio anteriore alla data di presentazione delladomanda di pensione.

2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sonoconsiderati utili e valutati secondo la normativa vigente nell’assicurazione generale obbligatoria etenendo conto del beneficio previsto dall’articolo 23 della presente legge.

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3. La pensione di cui al presente articolo spetta ai superstiti in base alle norme dell’assicurazionegenerale obbligatoria stessa.

Articolo 34

Pensione privilegiata per inabilità alla navigazione.

1. I lavoratori marittimi, soggetti all’obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, riconosciutipermanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di malattia o infortunio verificatosimentre erano imbarcati o per causa di servizio connesso all’imbarco, possono conseguire lapensione privilegiata per inabilità alla navigazione a prescindere da qualsiasi requisito di età o diperiodo assicurativo.

2. Qualunque sia il numero dei contributi dovuti o accreditati la misura della pensione privilegiatadi cui al comma precedente non può essere inferiore a quella che sarebbe spettata qualora il titolareavesse fatto valere almeno la metà dell’anzianità assicurativa massima prevista per legge.

3. La pensione di cui al presente articolo spetta ai superstiti secondo le norme della predettaassicurazione.

Articolo 35

Esclusioni.

Il riconoscimento delle prestazioni di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, esclude il diritto aitrattamenti previsti dai precedenti articoli 33 e 34.

Articolo 36

Valutazione dei periodi figurativi e dei periodi relativi ad attività non di navigazione.

1. I periodi di accreditamento figurativo, valutabili secondo le disposizioni dell’assicurazionegenerale obbligatoria, sono riconosciuti utili agli effetti del conseguimento del diritto e delladeterminazione della misura delle prestazioni previste dai precedenti articoli 31, 33 e 34 soltanto sel’ultimo periodo di lavoro antecedente gli eventi che hanno dato luogo all’accreditamento figurativostesso sia stato compiuto con imbarco su nave mercantile soggetta all’obbligo assicurativo previstodalla presente legge ovvero per il quale risulti accreditata la contribuzione prevista al titolo V, capoII della legge stessa.

2. I restanti periodi assicurativi saranno valutati in base alle disposizioni vigenti nei rispettiviordinamenti previdenziali.

3. Il diritto alle prestazioni dell’assicurazione generale obbligatoria è riconosciuto al verificarsidelle condizioni e nella misura stabilite dalle norme che disciplinano l’assicurazione medesima.

4. Le pensioni liquidate in base alle disposizioni degli articoli 31, 33 e 34 della presente legge,senza il concorso dei requisiti previsti dalle norme dell’assicurazione generale obbligatoria, sonoriliquidate - a seguito di domanda - al verificarsi dei requisiti stessi, prendendo a riferimento l’interaposizione assicurativa ed applicando le norme della predetta assicurazione generale obbligatoria.

5. L’importo della pensione riliquidata secondo il comma precedente non può essere inferiore aquello già in godimento.

6. I periodi assicurativi relativi ad attività lavorativa comunque prestata successivamente alla data diriliquidazione di cui al quarto comma del presente articolo saranno considerati utili secondo le

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norme dell’assicurazione generale obbligatoria in materia di valutazione dei periodi successivi alpensionamento.

Articolo 37

Documentazione a corredo delle domande di prestazioni.

1. Le domande per il conseguimento delle prestazioni di cui alla presente legge devono esserecorredate dei seguenti documenti, oltre quelli previsti dalle norme dell’assicurazione generaleobbligatoria:

a) estratto della matricola mercantile;

b) estratto della matricola militare;

c) libretti di navigazione.

2. Alle domande di pensione privilegiata di cui al precedente articolo 34 deve essere altresì allegatauna copia, autenticata dall’Autorità marittima, del processo verbale delle circostanze che abbianoprodotto e accompagnato l’insorgere o il verificarsi dell’evento protetto.

TITOLO V - Norme relative a particolari categorie di lavoratori marittimi

C a p o I - P e r s o n a l e d i r u o l o d e l l e n a v i - t r a g h e t t odipendente dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Articolo 38

Iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie.

1. Il personale navigante del settore delle navi-traghetto, dipendente dall’Azienda autonoma delleferrovie dello Stato, assunto in ruolo dalla data di entrata in vigore della presente legge, è iscrittoalle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall’Istituto, con esclusione dall’iscrizione alla Cassaunica assegni familiari, secondo le disposizioni previste al precedente titolo secondo.

2. Il personale predetto è altresì escluso dall’iscrizione al Fondo pensioni per il personale delleferrovie dello Stato, di cui all’art. 209 del testo unico approvato con DPR 29 dicembre 1973, n.1092 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Qualora i soggetti di cui al primo comma cessino di far parte del personale del settore delle navi-traghetto a seguito di passaggio, destinazione o assunzione in diverso profilo professionale in basealle norme della legge 26 marzo 1958, n. 425 (la legge n. 425/1958 concerne “Stato giuridico delpersonale delle Ferrovie dello Stato”, ndr), e successive modificazioni ed integrazioni, ledisposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano e nei confronti dei soggetti citati trovanoapplicazione le norme concernenti l’iscrizione al predetto Fondo pensioni a far tempo dalladecorrenza del passaggio, della destinazione o dell’assunzione nel diverso profilo professionale.

Articolo 39

Età di pensionamento.

1. Il personale di cui al primo comma dell’articolo precedente viene collocato a riposo d’ufficio alcompimento del limite di età indicato dall’allegato n. 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425 (18), esuccessive modificazioni ed integrazioni.

2. Qualora detto personale, al raggiungimento del predetto limite di età, non abbia ancoraperfezionato i requisiti assicurativi previsti per il conseguimento della pensione di cui al comma

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successivo, viene trattenuto in servizio fino al perfezionamento dei requisiti stessi ma non oltre ilcompimento del sessantacinquesimo anno di età.

3. Il personale di cui ai commi precedenti, ove venga collocato a riposo d’ufficio prima delcompimento del sessantesimo anno di età, ha diritto a conseguire la pensione ordinaria di vecchiaiasecondo le disposizioni previste dalla presente legge, in deroga al requisito d’età, fermi restandoinvece gli altri requisiti richiesti per tale prestazione.

4. La pensione di cui al comma precedente è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaiaprevista dall’assicurazione generale obbligatoria.

5. Il personale di cui all’ultimo comma dell’articolo precedente viene collocato a riposo d’ufficio alcompimento del limite di età previsto per il profilo professionale di appartenenza e dell’anzianitàminima di anni 9, mesi 6 e giorni 1, utile per conseguire la pensione, fatta salva l’applicazione diquanto disposto dai commi secondo e terzo dell’art. 165 di cui alla citata legge 26 marzo 1958, n.425 [18].

6. I dipendenti di cui al precedente comma, per ottenere la valutazione ai fini del trattamento diquiescenza a carico del Fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, di tutto il pregressoservizio ferroviario di ruolo reso con iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria gestitadall’Istituto, possono chiedere la retrodatazione dell’iscrizione al citato Fondo dalla data didecorrenza del rapporto di impiego ferroviario di ruolo. La domanda deve essere presentata neitermini previsti dall’art. 147 del TU approvato con il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, o, se piùfavorevole, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento relativo al passaggio,destinazione o assunzione del nuovo profilo professionale, salva l’applicazione dell’art. 41 delcitato testo unico.

7. Relativamente al periodo di retrodatazione dell’iscrizione al Fondo pensioni per il personaleferroviario, l’Istituto verserà allo stesso Fondo pensioni i contributi riscossi, compresi quelli acarico dell’interessato.

8. Nei confronti dei dipendenti che ottengano tale retrodatazione si applicano le disposizionidell’art. 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425 [18], e successive modificazioni.

Articolo 40

Personale assunto in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. Il personale navigante del settore delle navi-traghetto, dipendente dall’Azienda autonoma delleferrovie dello Stato, già in servizio di ruolo presso la predetta Azienda anteriormente alla data dientrata in vigore della presente legge, con esclusione di quello cessato dal servizio prima del 1°gennaio 1980, è iscritto, a far tempo da quest’ultima data, alle assicurazioni generali obbligatoriegestite dall’Istituto, esclusa la Cassa unica assegni familiari, secondo le disposizioni previste altitolo II della legge stessa.

2. Nei confronti del predetto personale, che continua a restare iscritto al Fondo pensioni delleferrovie dello Stato di cui al precedente articolo 38, relativamente ai periodi di iscrizione esclusivaalla Gestione marittimi della soppressa Cassa, per attività prestata anteriormente al 1° gennaio 1980,è costituita la posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria secondo le modalitàpreviste dal successivo articolo 44.

Articolo 41

Versamento dei contributi e rimborso dei medesimi nei casi di riconoscimento di periodi di serviziopresso il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

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1. Per il personale di cui al precedente articolo 40 l’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ètenuta a versare i contributi dovuti ai sensi della presente legge prelevandoli, sia per la parte a caricodell’Azienda sia per quella a carico del marittimo, dal Fondo pensioni per il personale delle ferroviedello Stato.

2. Per i periodi di servizio non di ruolo con iscrizione alla Gestione marittimi della soppressa Cassao all’assicurazione generale obbligatoria, riconosciuti utili ai fini della pensione a carico del Fondopensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, l’Azienda provvederà a rimborsare ai dipendentiinteressati la quota posta a loro carico dei contributi versati alla Gestione stessa o alla predettaassicurazione generale obbligatoria.

Articolo 42

Condizioni per il pensionamento e determinazione dei servizi utili a pensione.

1. Il personale di cui ai precedenti articoli 38 e 40 ha diritto alle prestazioni previste dalla presentelegge, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria purché sia in possesso dei requisiti stabilitidalla legge stessa.

2. Le prestazioni competono anche ai superstiti dei lavoratori di cui al comma precedente quando siverifichino le condizioni previste dalle norme vigenti nella predetta assicurazione generaleobbligatoria.

3. Nel calcolo dei servizi utili a pensione sono considerati anche i periodi di servizio di ruoloprestati con profili professionali del settore delle navi-traghetto alle dipendenze delle ferrovie delloStato.

Articolo 43

Regolamento dei rapporti tra l’assicurazione generale obbligatoria, il Fondo pensioni per ilpersonale delle ferrovie dello Stato ed i marittimi di ruolo delle ferrovie dello Stato.

1. Limitatamente al personale di cui al precedente articolo 40, il trattamento a caricodell’assicurazione generale obbligatoria è ripartito tra il Fondo pensioni per il personale delleferrovie dello Stato ed il marittimo in proporzione, rispettivamente, alla durata dei servizi dinavigazione di ruolo e non di ruolo riconosciuti utili per la pensione ferroviaria, per i quali ilpredetto Fondo e l’Azienda ferroviaria abbiano contribuito all’assicurazione generale obbligatoria oalla gestione marittimi della soppressa Cassa, ed alla durata dei rimanenti servizi considerati utiliper la determinazione della pensione a carico dell’assicurazione stessa.

2. Secondo le stesse modalità e nella stessa proporzione stabilite dal precedente comma vieneripartita tra il citato Fondo pensioni ed il marittimo anche la quota di detto trattamentocorrispondente alle maggiorazioni di cui agli articoli 24 e 25 della presente legge, eventualmentespettanti per i servizi di navigazione di ruolo e non di ruolo riconosciuti utili per la pensioneferroviaria.

3. La trattenuta della pensione prevista dalle norme dell’assicurazione generale obbligatoria perattività lavorativa prestata dopo il pensionamento non opera sulle somme devolute al Fondopensioni per il personale delle ferrovie dello Stato ai sensi dei commi precedenti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del marittimo dipendente diruolo dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che passi ad altre amministrazioni delloStato o ad altri enti pubblici, per il quale si faccia luogo alla riunione o alla ricongiunzione deiservizi ai sensi del TU approvato con DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.

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Articolo 44

Costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria per i periodianteriori al 1° gennaio 1980.

1. Nei confronti dei lavoratori marittimi di cui al precedente articolo 40 che alla data del 31dicembre 1979 non abbiano ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione a carico della Gestionemarittimi della soppressa Cassa, in relazione ai periodi di navigazione compiuti con iscrizione allagestione stessa tra il 1° luglio 1920 e la predetta data, è costituita per i medesimi periodi laposizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria.

2. Per l’applicazione del comma precedente i contributi base sono determinati in relazione allecompetenze medie o retribuzioni tabellari sulle quali sono stati versati i contributi alla gestionemarittimi della soppressa Cassa ed alle classi di contribuzione vigenti nel periodo di tempo in cui lanavigazione è stata compiuta, senza tener conto dei limiti di retribuzione previsti dall’art. 2 del DLLgt 21 aprile 1919, n. 603, dall’art. 1 del RDL 27 ottobre 1922, n. 1479, e dall’art. 5 del RDL 14aprile 1939, n. 636.

3. In nessun caso il contributo accreditabile al marittimo per ogni settimana può superare ilcontributo corrispondente alla classe massima di retribuzione vigente al tempo in cui la navigazioneè stata compiuta.

4. Ai periodi contemplati nel presente articolo si applicano le disposizioni previste dal precedentearticolo 25.

Articolo 45

Modalità per la costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatorianel caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delleferrovie dello Stato o di altri enti o amministrazioni.

1. Per i lavoratori marittimi di cui al precedente articolo 40 che cessino dal servizio pressol’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato senza conseguire il diritto a pensione a carico delFondo pensioni per il personale della predetta Azienda, non si fa luogo alla costituzione dellaposizione assicurativa, a norma della legge 2 aprile 1958, n. 322 [19],e successive modificazioni edintegrazioni, relativamente ai periodi coperti di contribuzione alla Gestione marittimi dellasoppressa Cassa o all’assicurazione generale obbligatoria.

2. I periodi di cui al precedente comma non vengono considerati utili ai fini dell’indennità unatantum in luogo della pensione prevista dal testo unico approvato con il DPR 29 dicembre 1973, n.1092.

3. Nel caso che si debba provvedere alla riunione o alla ricongiunzione dei servizi ai sensi dellenorme richiamate dall’ultimo comma dell’articolo 43 della presente legge, le disposizioni di cui aicommi precedenti sono rispettivamente applicate secondo gli effetti derivanti dal ricongiungimentomedesimo.

4. Ai lavoratori marittimi di cui al precedente articolo 40 che liquidino un trattamento di pensionesecondo le norme della presente legge, prima della data di cessazione dal servizio ferroviario e chenon conseguano, poi, il titolo al trattamento di pensione a carico del Fondo pensioni per il personaledelle ferrovie dello Stato o a carico di altri enti o amministrazioni, l’Istituto corrisponderà, adecorrere da tale data, l’intero trattamento di pensione ed il Fondo medesimo restituirà l’importocomplessivo delle quote di pensione acquisite ai sensi del precedente articolo 43 nel periodocompreso tra la data di decorrenza della pensione e quella di cessazione dal servizio.

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Articolo 46

Facoltà di opzione per i marittimi che rinunciano al trattamento a carico delle ferrovie dello Stato.

1. Il personale di cui al precedente articolo 40 ed i relativi superstiti possono chiedere, in luogo deidue trattamenti spettanti in base alle disposizioni contenute negli articoli 42 e 43 della presentelegge ed alle norme di cui alla parte terza del testo unico approvato con il DPR 29 dicembre 1973,n. 1092, il solo trattamento di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, conl’applicazione dell’ultimo comma del precedente articolo 45.

2. In tal caso il Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato restituirà l’importo complessivo dellequote di pensione eventualmente acquisite ai sensi del precedente articolo 43 recuperando, anchemediante compensazione con detto importo, le somme erogate, in base alle norme del citato testounico, a titolo di pensione o di anticipazione di pensione, dalla cessazione dal servizio ferroviarioalla data in cui l’Istituto corrisponderà per intero al marittimo o ai superstiti le prestazioni a propriocarico.

3. La facoltà prevista dal precedente primo comma può essere esercitata per una sola volta,mediante dichiarazione scritta da prodursi a pena di decadenza, all’Azienda autonoma delle ferroviedello Stato, entro sei mesi dalla data di liquidazione del trattamento di pensione da parte dell’Istitutoo, se successiva, dalla data di comunicazione del provvedimento di pensione emesso dall’Aziendastessa.

4. Nei confronti dei superstiti dei dipendenti di cui al precedente articolo 40 deceduti dopo lacessazione dal servizio, il termine predetto, ove non ancora scaduto nei riguardi del dante causa, èprorogato al sesto mese successivo alla data del decesso del dipendente stesso, salvo che nessuntrattamento sia stato liquidato prima del decesso, nel qual caso il termine di sei mesi decorre dalladata di liquidazione del trattamento diretto da parte dell’Istituto o, se successiva, dalla data dicomunicazione del provvedimento di pensione diretta, liquidata dall’Azienda autonoma delleferrovie dello Stato.

5. Il personale che abbia liquidato o liquiderà, a carico del Fondo pensioni ferroviario, trattamentodi pensione con decorrenza successiva al 1° dicembre 1979 e fino alla data di entrata in vigore dellapresente legge, ed i superstiti dei dipendenti deceduti in attività di servizio anteriormente aquest’ultima data e non prima del 1° dicembre 1979, possono esercitare la facoltà di cui alprecedente primo comma con le modalità e nei termini previsti dal terzo comma. Qualora risulti piùfavorevole, il termine di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e, nelcaso di riliquidazione della pensione a carico dell’Istituto ai sensi della legge stessa, dalla data dellariliquidazione medesima.

6. Nei confronti dei superstiti dei dipendenti di cui al precedente comma, deceduti dopo lacessazione dal servizio, si applicano le disposizioni contenute nel quarto comma. Qualora risulti piùfavorevole, il termine di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e, nelcaso di riliquidazione della pensione diretta a carico dell’Istituto ai sensi della legge stessa, dalladata della riliquidazione medesima.

7. In tutti i casi di opzione trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo comma delpresente articolo.

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti dei dipendenti cheabbiano liquidato o liquideranno il trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni per ilpersonale delle ferrovie dello Stato con decorrenza anteriore al 2 dicembre 1979 e nei confronti deisuperstiti del personale deceduto in attività di servizio prima del 1° dicembre 1979.

Capo II - Lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi straniere e piloti italiani che effettuanoservizi in acque straniere.

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Articolo 47

Iscrizione preventiva.

1. Ai lavoratori marittimi italiani che svolgono attività di navigazione su navi battenti bandierastraniera o servizi di pilotaggio in acque straniere, è data facoltà di fruire della tutela previdenzialeprevista per i lavoratori imbarcati su navi mercantili nazionali, mediante iscrizione alleassicurazioni generali obbligatorie gestite dall’Istituto, previste dai precedenti titoli I e II, conesclusione dell’iscrizione all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria ed alla Cassaunica assegni familiari.

2. L’iscrizione alle predette forme assicurative può avvenire:

a) mediante domanda preventiva, presentata dal marittimo di nazionalità italiana all’attodell’imbarco su nave battente bandiera straniera o all’inizio della attività di pilotaggio in acquestraniere;

b) mediante domanda preventiva, presentata dall’armatore o, per lui, dal raccomandatariomarittimo, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135.

La legge 4 aprile 1977, n. 135, concerne “Disciplina della professione di raccomandatariomarittimo”, ndr.

3. L’aliquota contributiva complessiva da applicare è quella vigente nel periodo in cui lanavigazione è stata effettuata.

Articolo 48

Efficacia della contribuzione.

Ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni a caricodelle assicurazioni obbligatorie indicate nel precedente articolo, i periodi di navigazione estera, per iquali risultino regolarmente versati i contributi previsti dalle disposizioni di cui al presente capo,sono equiparati a quelli di navigazione compiuta su navi mercantili nazionali.

Articolo 49

Domanda di iscrizione preventiva del marittimo.

1. La domanda di cui al precedente articolo 47, lettera a), convalidata dall’armatore o da chi lorappresenta in Italia e omologata dalla competente autorità italiana, deve contenere i datiidentificativi del marittimo e della nave e deve indicare la retribuzione mensile complessivamentepattuita.

2. Per i piloti in acque straniere la domanda deve essere omologata dalla competente autoritàmarittima straniera o da quella consolare italiana.

3. Con la domanda di cui ai precedenti commi il richiedente si obbliga al versamento dei contributisecondo le norme della presente legge.

Articolo 50

Domanda di iscrizione preventiva da parte dell’armatore.

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1. Ai fini dell’iscrizione dei lavoratori marittimi ai sensi del precedente articolo 47, lettera b),l’armatore o per lui il raccomandatario marittimo, è tenuto a presentare all’atto dell’ingaggio allaCapitaneria di porto che provvederà ad inoltrarlo all’Istituto, l’elenco nominativo dei lavoratori.

2. All’elenco anzidetto, contenente i dati indicati nel precedente articolo 49 dovrà essere allegatauna dichiarazione con la quale l’armatore, o per lui il raccomandatario, si obbliga al versamento deicontributi secondo le norme della presente legge.

3. Analogamente a quanto disposto dal terzo comma dell’art. 4 della legge 4 aprile 1977, n. 135[20], deve essere costituita apposita idonea garanzia bancaria a tutela del pagamento dei contributiassicurativi dovuti ai sensi della presente legge a seguito di domanda di iscrizione preventiva.

4. Le sanzioni previste dall’art. 13 della citata legge 4 aprile 1977, n. 135 [20], si applicano, susegnalazione dell’Istituto, anche in caso di inadempimento dell’obbligo assicurativo.

Articolo 51

Retribuzione imponibile e versamento dei contributi.

1. La retribuzione da assoggettare a contribuzione ai fini dell’iscrizione alle assicurazioni generaliobbligatorie di cui al precedente articolo 47 è determinata ai sensi dell’art. 12 della legge 30 aprile1969, n. 153 [10], e successive modificazioni ed integrazioni, e non può in ogni caso essereinferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, vigenti per i marittimi che, nelmedesimo periodo di tempo, svolgono con identica qualifica il servizio di navigazione a bordo dinave mercantile nazionale avente uguali caratteristiche.

2. I contributi dovuti - ferme restando le disposizioni da emanarsi ai sensi del successivo articolo 56- sono versati con periodicità mensile, indipendentemente dal periodo di paga e dalla duratadell’imbarco, entro sessanta giorni dalla scadenza del mese cui i contributi stessi si riferiscono.

Articolo 52

Regolarizzazione dei periodi di navigazione su navi estere.

1. I lavoratori marittimi italiani, che non siano stati iscritti preventivamente con le forme stabilite aipunti a) e b) del precedente articolo 47 possono chiedere di regolarizzare, ai fini assicurativi previstidalla presente legge, ciascun periodo di navigazione compiuto su navi battenti bandiera straniera,successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa, presentando all’Istituto appositadomanda.

2. La domanda di cui al comma precedente deve essere corredata da idoneo documento relativoall’imbarco. Tale documento deve contenere i dati identificativi del marittimo e della nave e devespecificare, inoltre, il periodo di navigazione effettuato e la retribuzione effettivamente percepita,dettagliata nelle sue componenti. Il documento stesso, convalidato dall’armatore o da chi lorappresenta, deve essere omologato dalla competente autorità italiana.

3. La retribuzione da assoggettare a contribuzione è quella prevista dal primo comma del precedentearticolo 51.

4. I contributi dovuti per la regolarizzazione di cui al presente articolo sono calcolati con le stessealiquote vigenti, all’atto della presentazione della domanda, per le assicurazioni generaliobbligatorie di cui all’articolo 47 che precede, con l’ulteriore esclusione dalla iscrizione allaassicurazione contro la tubercolosi, e sono maggiorati degli interessi per il ritardato pagamento adecorrere dal sessantesimo giorno successivo al mese cui i contributi stessi si riferiscono, nellamisura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto, secondo le disposizioni di

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cui al successivo articolo 56, non superiore comunque a quella massima prevista per i casi diritardato pagamento dei contributi dovuti all’assicurazione generale obbligatoria.

5. I periodi di navigazione regolarizzati in base alle modalità previste dai commi precedenti sonoriconosciuti utili ai fini indicati dall’articolo 48. Tuttavia i periodi stessi non sono utili per ilconseguimento della pensione privilegiata di cui all’articolo 34 della presente legge.

6. La facoltà di riscatto prevista dall’art. 37 della legge 27 luglio 1967, n. 658, può essere esercitataentro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, esclusivamente per i periodi dinavigazione compiuta in epoca anteriore alla predetta data, ancorché sia trascorso il termine di cuiall’art. 37 della citata legge 27 luglio 1967, n. 658.

7. Ai fini previsti dal precedente comma sarà fatto riferimento alle retribuzioni tabellari ed allealiquote contributive vigenti al momento della presentazione della domanda di riscatto così comeindicate al successivo articolo 58 e troveranno, altresì, applicazione le disposizioni contenute negliarticoli 37 e 38 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fatta eccezione per quanto modificato dalprecedente comma.

8. La facoltà di ottenere la regolarizzazione dei periodi di navigazione su navi straniere, nonchéquella di riscatto prevista al precedente sesto comma, può essere esercitata anche dai superstiti delmarittimo, alle stesse condizioni che sarebbero state riservate al marittimo stesso.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a coloro i quali, al momentodell’imbarco su nave battente bandiera straniera, siano già titolari di trattamento di pensione acarico dell’Istituto o della soppressa Cassa.

Articolo 53

Valutazione di periodi di navigazione secondo le disposizioni dell’assicurazione generaleobbligatoria.

I periodi di navigazione per i quali intervenga riconoscimento in base alle norme di cui all’art. 51della legge 30 aprile 1969, n. 153 [21],e quelli considerati utili nell’assicurazione generaleobbligatoria in forza delle disposizioni vigenti nella predetta assicurazione, nonché nei fondiesclusivi, esonerativi e sostitutivi della stessa, non sono considerati ai fini della applicazione delleparticolarità previste al titolo IV della presente legge né per il conseguimento dei beneficicontemplati al titolo III.

Articolo 54

Valutazione dei periodi di navigazione effettuati su navi appartenenti a Stati con i quali esistonoaccordi o convenzioni internazionali.

I contributi versati all’Istituto ai sensi del presente capo, per i periodi di navigazione su navistraniere o per i servizi di pilotaggio in acque straniere, che diano luogo alla liquidazione di unapensione in forza di accordi o convenzioni internazionali, non sono considerati utili e sonorimborsati al marittimo o ai suoi aventi causa senza maggiorazioni di interessi.

Articolo 55

Costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria.

1. Nei confronti dei lavoratori marittimi che alla data di entrata in vigore della presente legge nonabbiano ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione a carico della gestione marittimi dellasoppressa Cassa, per i periodi di navigazione estera riscattata con corrispondente iscrizione

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esclusiva alla gestione stessa, compresi tra il 1° luglio 1920 e la data anzidetta, è costituita laposizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria per i medesimi periodi, a tutti glieffetti derivanti dalla predetta costituzione di posizione assicurativa.

2. Per l’applicazione del comma precedente i contributi base sono determinati in relazione allecompetenze medie o retribuzioni tabellari sulle quali il marittimo ha versato i contributi allapredetta Gestione marittimi ed alle classi di contribuzione vigenti nel periodo di tempo in cui lanavigazione è stata compiuta, senza tener conto dei limiti di retribuzione previsti dall’art. 2 deldecreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, dall’art. 1 del RDL 27 ottobre 1922, n. 1479 edall’art. 5 del RDL 14 aprile 1939, n. 636.

3. In nessun caso il contributo accreditabile al marittimo per ogni settimana può superare ilcontributo corrispondente alla classe massima di retribuzione vigente al tempo in cui la navigazioneè stata compiuta.

4. Ai periodi contemplati nel presente articolo si applicano le disposizioni previste dal precedentearticolo 25.

Articolo 56

Norme di attuazione del presente Capo.

Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto stabilirà le modalità ed i termini per la presentazionedelle domande, la riscossione dei contributi, la corresponsione degli interessi e la relativa misura, lariduzione della copertura assicurativa nei casi di tardivo o parziale pagamento nonché per lasospensione della tutela assicurativa nei casi di ripetute o protratte inadempienze alle condizioni diassicurazione.

TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali

Art.icolo 57

Assunzione in carico da parte dell’assicurazione generale obbligatoria delle pensioni già a caricodelle gestioni della soppressa Cassa.

1. Le pensioni dirette e ai superstiti, già a carico della Gestione marittimi o della Gestione specialedella soppressa Cassa, sono assunte in carico dall’assicurazione generale obbligatoria ecostituiscono, a tutti gli effetti, il trattamento dovuto a titolo di pensione dell’assicurazione stessa.

2. Gli orfani titolari di pensione in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presentelegge conservano il diritto alla pensione medesima sino al compimento dell’età prevista dalpreesistente ordinamento, se più favorevole.

3. Sono confermate le pensioni già liquidate in favore dei genitori secondo le disposizioni dellaprecedente normativa.

4. Per l’attribuzione dei ratei di pensione maturati e non riscossi si applicano le disposizioni vigentinell’assicurazione generale obbligatoria.

Articolo 58

Riliquidazione delle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1979.

1. Le pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, aventi decorrenzacompresa tra il 1° gennaio 1980 e la data di entrata in vigore della presente legge - escluse quelle

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liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1979 o di titolare dipensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980 - sono riliquidate, con effetto dalladecorrenza originaria, secondo le norme contenute nella legge stessa.

2. A tal fine le retribuzioni utilizzate per la liquidazione delle pensioni di cui al comma precedente,relative ai periodi successivi al 31 dicembre 1979, vengono sostituite dalle retribuzioni effettive inbase alle quali è stata versata la contribuzione secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 delcitato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663.

3. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essaavente decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1980 e il quinquennio successivo alla datadi entrata in vigore della presente legge, si applicano, se più favorevoli, le norme vigenti nellasoppressa Cassa anteriormente al 1° gennaio 1980, con riferimento, per la Gestione marittimi, alletabelle retributive automaticamente adeguate, per il quinquennio citato, nella stessa misura previstaper l’adeguamento periodico delle pensioni di importo superiore al trattamento minimo erogatedall’assicurazione generale obbligatoria, con arrotondamento a 1.000.

Articolo 59

Facoltà di opzione per i titolari di pensione marittima che abbiano svolto attività di navigazionesuccessivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. I lavoratori marittimi, già titolari di pensione a carico della gestione marittimi della soppressaCassa, che abbiano effettuato, dopo il pensionamento, almeno un anno di effettiva navigazionecoperta di contribuzione, secondo la preesistente normativa, alla predetta Gestione marittimi ovverosecondo le modalità previste dalla presente legge, hanno facoltà di chiedere, alla data di definitivacessazione dell’attività marittima, la riliquidazione della pensione di cui siano titolari secondo lenorme e con i benifici previsti dalla legge stessa.

2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata, a pena di decadenza, entro unquinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è subordinata alla condizione chela navigazione di cui al primo comma sia stata iniziata prima della predetta data.

3. L’esercizio della facoltà di cui al presente articolo comporta la revoca della pensione giàliquidata, con effetto dalla data di decorrenza del nuovo trattamento.

4. Per i soli periodi di navigazione che diano luogo alla riliquidazione di cui al presente articolo iltrattamento complessivo di pensione è sospeso.

5. L’importo della pensione riliquidata non può essere inferiore a quello precedentemente inpagamento.

Articolo 60

Semplificazione delle procedure relative al concorso finanziario dello Stato al settore della pescanel Mediterraneo ed oltre gli stretti per gli anni dal 1976 al 1983.

………………….omissis…………………

Articolo 61

Estinzione dei conti di risparmio.

………………….omissis…………………

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Articolo 62

Abrogazione delle norme incompatibili o contrarie.

1. A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, o dalle diverse decorrenzepreviste dalle singole norme della legge stessa, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili ocontrarie.

2. Restano in vigore, per i periodi transitori previsti dagli articoli 28, 52, 58 e 59, le norme delprecedente ordinamento concernenti gli istituti mantenuti in essere per i predetti periodi transitori.

Articolo 63

Richiamo delle norme dell’assicurazione generale obbligatoria.

Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente legge si applicano le normecontenute nel regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni,dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, concerne “Perfezionamento e coordinamento legislativo dellaprevidenza sociale”, ndr.

Articolo 64

Entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

------------------------

[1] DPR 26 dicembre 1962, n. 2109 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla previdenzamarinara).

Art. 3. Gestioni.

La Cassa nazionale per la previdenza marinara tiene due separate gestioni:

a) la “Gestione marittimi” per il trattamento di previdenza della gente di mare;

b) la “Gestione speciale” per il trattamento di previdenza del personale di stato maggiore naviganteed amministrativo delle società di navigazione di preminente interesse nazionale e delle aziendeesercenti servizi marittimi sovvenzionati.

[2] Legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti dipensione della previdenza sociale).

Art. 11.

Il 3 per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l’adeguamento delle pensioni in ciascunesercizio, al netto delle somme trasferite al Fondo sociale ai sensi dell’art. 3, lettera d), è destinatoalla costituzione di una speciale riserva.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per iltesoro, la percentuale suddetta può essere ridotta quando la riserva abbia raggiunto un ammontarepari al doppio dell’importo complessivo delle quote annue di pensione a carico del Fondo per

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l’adeguamento delle pensioni, al netto dell’importo complessivo delle quote di pensione sociale. Atal fine, si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.

I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo, possono essere investiti nelle forme, neilimiti e con le modalità previste dall’art. 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, edall’art. 1 della legge 24 aprile, 1950, n. 269.

L’art. 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è abrogato.

[3] Legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica - GruppoFinmare - e interventi per l’armamento privato).

Art. 3.

…………….omissis………….

10. Il regime giuridico ed economico per il personale di stato maggiore navigante delle societàItalia, Lloyd Triestino, Adriatica, Tirrenia, nonché delle società Caremar, Toremar e Siremardisciplinate con regolamento organico ai sensi dell’attuale normativa, resta in vigore per il solopersonale iscritto alla data di entrata in vigore della presente legge.

[4] Codice della navigazione

Art. 86. Istituzione del servizio di pilotaggio.

Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità delservizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto del presidente della Repubblica, unacorporazione di piloti.

La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo pilota.

Art. 87. Pilotaggio obbligatorio.

Nei luoghi dove ne è riconosciuta l’opportunità, il pilotaggio può essere reso obbligatorio condecreto del presidente della Repubblica.

Nei luoghi dove il pilotaggio è facoltativo, il direttore marittimo può, per particolari esigenze,renderlo temporaneamente obbligatorio.

Il decreto o il provvedimento del direttore marittimo fissano i limiti della zona entro la quale ilpilotaggio è obbligatorio.

[5] Legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell’Esercito, della Marina edell’Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate).

Art. 21. (articolo abrogato dall’art. 77 della legge 10 maggio 1983, n. 212, con la quale sono stateridefinite le “Norme sul reclutamento, gli organici e l’avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito,della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di finanza”,ndr).

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[Il Ministero della difesa ha facoltà di bandire concorsi per l’arruolamento volontario nel Corpoequipaggi militari marittimi con la ferma di anni tre per anticipo della chiamata alla levamarittima. L’espletamento di tale ferma è utile agli effetti del servizio militare di leva.

Ai concorsi possono partecipare i giovani in possesso dei requisiti richiesti per l’arruolamentovolontario a premio con ferma di anni sei dal testo unico sull’ordinamento del Corpo equipaggimilitari marittimi approvato con RD 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

I volontari arruolati ai sensi del presente articolo sono classificati comuni di prima classe all’iniziodel nono mese di ferma e sono promossi sottocapi con decorrenza dalla data di inizio del secondoanno di ferma.

Essi sono scrutinati per l’avanzamento al grado di sergente, con il criterio dell’anzianità e percorsi di arruolamento, dopo un minimo di 18 mesi di servizio nei limiti dei posti disponibili nellaforza organica dei sergenti di cui al precedente art. 18 e sempre dopo che siano stati promossi isottocapi volontari in ferma sessennale aventi la stessa anzianità di servizio.

Gli idonei sono promossi con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di approvazionedel relativo quadro di avanzamento.

Ai suddetti volontari si applicano le norme sull’avanzamento, sul trattamento economico e suipremi previsti per i volontari con ferma di sei anni.

Al termine della ferma di anni tre gli arruolati volontari sono congedati, a meno che chiedano eottengano la commutazione della predetta ferma in quella di anni sei. In tal caso essi sonoaggregati al corso dei pari grado aventi la stessa anzianità di servizio e, in mancanza, al corso deipari grado aventi anzianità immediatamente successiva].

Art. 2.

Al termine delle ferme e rafferme speciali previste dagli ordinamenti in vigore per ciascuna forzaarmata, i militari volontari dell’Esercito (esclusa l’Arma dei carabinieri), della Marina edell’Aeronautica possono restare in servizio volontario mediante successive rafferme biennali finoall’età di 53 anni. Per la concessione di dette rafferme continuano ad applicarsi le norme in vigoreper ciascuna forza armata.

Legge 27 novembre 1956, n. 1368 (Modifiche al testo unico sull’ordinamento del Corpo equipaggimilitari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914).

Art. 13. (nel testo modificato dall’art. 7 della legge 26 giugno 1965, n. 813, ndr).

Il Ministero della difesa ha facoltà di ammettere a vincoli di ferma volontaria annuale i sottufficialiidonei agli esami di concorso per il trasferimento in servizio permanente, ma classificati ingraduatoria oltre il numero dei posti messi a concorso, i quali ne abbiano fatta richiesta nelladomanda di ammissione al concorso per il trasferimento in servizio permanente, come disposto dalprecedente art. 6.

Il numero dei volontari da ammettere ai vincoli di ferma annuale, anche limitatamente ad alcunecategorie e specialità, è di volta in volta stabilito dal Ministero in relazione alle necessità delservizio, nel limite dei posti di sergente di cui al sesto comma dell’art. 2 del decreto-legge 1° luglio1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, quale risulta modificato dall’art. 1della legge 3 maggio 1956, n. 516.

Qualora i posti disponibili non risultino interamente coperti dai sottufficiali di cui al primo comma,il Ministero della difesa ha facoltà di ammettere ai vincoli di ferma volontaria annuale anche isergenti riprovati definitivamente agli esami finali del corso IGP, i quali ne abbiano fatta richiesta

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nella domanda di ammissione al concorso per il trasferimento in servizio permanente, comedisposto dal precedente art. 6.

La nuova ferma decorre dal giorno successivo a quello di compimento dalla ferma sessennale, per iprimi, e della ferma complementare biennale, per i secondi.

Può essere concesso fino ad un massimo di sei vincoli di ferma annuale per i volontari di cui alprimo comma, e di quattro vincoli per i sergenti definitivamente riprovati agli esami del corso IGP.

I volontari a ferma annuale, compiuto il nono anno di ferma, sono scrutinati per l’avanzamento adanzianità a secondo capo e, se idonei, conseguono la promozione nel limite dei posti disponibili nelcontingente di posti di cui al quinto comma dell’art. 2 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368,convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 2166, quale risulta modificato dall’art. 1 della legge 3maggio 1956, n. 516.

Al compimento del dodicesimo anno di ferma, i volontari acquistano diritto a fare domanda dipassaggio nell’impiego civile, ai sensi dell’art. 57 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Coloro che abbiano conseguito la nomina all’impiego civile di Stato sono tenuti a rimborsare ilpremio di congedamento eventualmente percepito.

[6] Codice della navigazione

Art. 96. Marittimi abilitati al pilotaggio.

Nelle località di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di piloti, ilcomandante del porto può autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio.

Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio è regolato dalle norme di questo capo, in quantoapplicabili. Le tariffe relative a tale servizio sono approvate dal direttore marittimo.

[7] Codice della navigazione.

Art. 1287. Licenza delle navi minori.

La licenza di cui sono munite le navi minori ai sensi dell’art. 153, è equiparata alle carte di bordodelle navi maggiori anche agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza,quando si tratti di navi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate ovvero di navi con apparatomotore superiore ai venticinque cavalli asse o trenta cavalli indicati, anche se costituisca mezzo dipropulsione ausiliario.

Art. 153. Licenza delle navi minori e dei galleggianti.

La licenza è rilasciata dall’autorità che tiene il registro di iscrizione della nave minore o delgalleggiante.

La licenza deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta dellanave minore o del galleggiante, il nome del proprietario e l’ufficio d’iscrizione, nonché, nel casoprevisto nell’art. 141, il nome.

Nei casi previsti nel primo comma dell’articolo precedente alle navi minori è rilasciata una licenzaprovvisoria secondo le norme stabilite dal regolamento.

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Art. 141. Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti.

Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero.

Le navi minori marittime di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica,o alle venticinque in ogni altro caso, e le navi della navigazione interna in servizio pubblico di lineapossono essere contraddistinte, oltre che dal numero, anche da un nome.

Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato nella stessacircoscrizione. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell’imposizione e nelcambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.

[8] Codice della navigazione.

Art. 552. Privilegi sulla nave e sul nolo.

Sono privilegiati sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenzedella nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l’inizio del viaggio:

1. le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell’interesse comune dei creditori per atticonservativi sulla nave o per il processo di esecuzione, i diritti di ancoraggio, di faro, di porto e glialtri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di pilotaggio; le spese di custodia e diconservazione della nave dopo l’entrata nell’ultimo porto;

2. i crediti derivanti dal contratto di arruolamento o di lavoro del comandante e degli altricomponenti dell’equipaggio;

3. i crediti per le somme anticipate dall’amministrazione della marina mercantile o dellanavigazione interna ovvero dall’autorità consolare per il mantenimento ed il rimpatrio dicomponenti dell’equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e diassistenza sociale per la gente di mare e per il personale della navigazione interna;

4. le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio e le somme dovute per contribuzione dellanave alle avarie comuni;

5. le indennità per urto o per altri sinistri della navigazione, e quelle per danni alle opere dei porti,bacini e vie navigabili; le indennità per morte o per lesioni ai passeggeri ed agli equipaggi e quelleper perdite o avarie del carico o del bagaglio;

6. i crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite in virtù dei suoi poteri legali dalcomandante, anche quando sia armatore della nave, per le esigenze della conservazione della naveovvero per la continuazione del viaggio.

[9] Codice della navigazione.

Art. 265. Dichiarazione di armatore.

Chi assume l’esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all’ufficiodi iscrizione della nave o del galleggiante.

Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, se l’armatore non vi provvede, la dichiarazionepuò essere fatta dal proprietario.

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Quando l’esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, leformalità di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, tengono luogo della dichiarazione diarmatore.

Art. 272. Presunzione di armatore.

In mancanza della dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica, armatore si presume ilproprietario fino a prova contraria.

[10] Legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia disicurezza sociale).

Art. 12

Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testounico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30maggio 1955, n. 797 e l’art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e lemalattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, sono sostituiti dal seguente:

“Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenzasociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o innatura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Sono escluse dallaretribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di diaria o d’indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loroammontare;

2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore perl’esecuzione o in occasione del lavoro;

3) di indennità di anzianità;

4) di indennità di cassa;

5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo,limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali enon ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori eall’andamento aziendale.

L’articolo 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con Decretodel Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i produttori diassicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensiprovvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell’importolordo dei compensi stessi.

L’elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazionia carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.

……..……omissis…..……..

Art. 14.

……..……omissis…..……..

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Le gratificazioni annuali e periodiche, nonché i conguagli di retribuzione spettanti a seguito dinorme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, indipendentemente dal periodo cui taliemolumenti si riferiscono, devono essere cumulati, ai fini del calcolo dei contributi, allaretribuzione del mese di corresponsione.

Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

Art. 2.

……..……omissis…..……..

15. All’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, èaggiunto, in fine, il seguente comma:

“Sono altresì esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo:

a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;

b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato conprofitto l’anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l’università e siano inregola con gli esami dell’anno accademico;

c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;

d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalitàsportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;

e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l’assegnazione aidipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di societàcontrollanti o controllate;

f) il valore dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamenteall’importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista.

16. L’indennità di servizio all’estero corrisposta al personale dell’Istituto nazionale per ilcommercio estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dall’art.12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parteeccedente la misura dell’indennità integrativa speciale.

17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell’ultimo comma dell’art. 12 della legge 30 aprile1969, n. 153, introdotto dal comma 15, nonché quella di cui al comma 16, si applicano anche aiperiodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi econservano la loro efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali ed assistenzialierogate.

18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientranella retribuzione imponibile ai sensi dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successivemodificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvistarelativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, seinferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. …….omissis…….”

DLgs 2 settembre 1997, n. 314 (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delledisposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativiadempimenti da parte dei datori di lavoro).

Art. 6. Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi.

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Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testounico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30maggio 1955, n. 797 e l’articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoroe le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,n. 1124, come sostituiti dall’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni eintegrazioni, sono sostituiti dal seguente:

“1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all’articolo 46, comma1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.

2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizionicontenute nell’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi.

3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono allordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dellostesso articolo 48.

4. Sono esclusi dalla base imponibile:

a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;

b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivarel’esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fattasalva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso;

c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;

d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le sommee le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogatedalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogatiper conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;

e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste daicontratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione ol’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione diincrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatoridell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati;

f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma,a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste dacontratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrativeprevidenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo lasua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR,sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, e alcitato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico deldatore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Restafermo l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza dellequote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle formepensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, ilcontributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all’articolo 1,comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579;

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g) i trattamenti di famiglia di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte suiredditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. L’elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa.

6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette acontribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datoredi lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione diprevidenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.

7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per isoci di cooperative di lavoro si applicano le norme del presente articolo.

8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui all’articolo 1 deldecreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra disposizione in materia diretribuzione minima o massima imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali previsteper determinate categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili non rientrantitra i redditi di cui all’articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma dilegge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettatia contribuzione nel mese di corresponsione.

10. La retribuzione imponibile, è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico dellegestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.

………………………………

DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

Art. 46 Redditi di lavoro dipendente (nel testo modificato dall’art. 1 del DLgs n. 314/97).

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazionedi lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro adomicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:

a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;

b) le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.

Art. 48 Determinazione del reddito di lavoro dipendente (nel testo sostituito dall’art. 3 del DLgs n.314/97, modificato dall’art. 4 del DLgs 23 marzo 1998, n. 56, e dall’art. 13, comma 1, del DLgs 23dicembre 1999, n. 505).

1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunquetitolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione alrapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori ingenere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’impostasuccessivo a quello cui si riferiscono.

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore inottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro

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o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizionidi contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiorecomplessivamente a lire 7.000.000; i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistichecomplementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni eintegrazioni, salvo quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, del citato decreto legislativo n. 124del 1993; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratorealle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per centodella retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunquea lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all’articolo 3 del citato decretolegislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, prevedano ladestinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pariall’ammontare del contributo versato, salvo quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, delmedesimo decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. La suddetta condizione non si applica nel casoin cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori; i contributi versati dallavoratore dipendente ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti ilmassimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579;

b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categoriedi dipendenti non superiori nel periodo d’imposta a lire 500.000, nonché i sussidi occasionaliconcessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti adipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delleerogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensidel decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio1992, n. 172;

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzatedirettamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero dilire 10.240, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altrestrutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchinostrutture o servizi di ristorazione;

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche seaffidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell’articolo 47;

f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell’articolo 65 da parte dei dipendentie dei soggetti indicati nell’articolo 12;

f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie didipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicatinell’articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiorecomplessivamente nel periodo d’imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistatedalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almenotre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo chenon ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione nelperiodo d’imposta in cui avviene la cessione;

g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontarecorrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delleazioni stesse alla data dell’offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendenterappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o dipartecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorrein ogni caso interamente a formare il reddito;

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h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’articolo 10 e alle condizioni ivi previste,nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi eregolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, letterab). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;

i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o pereffetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25per cento dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta.

2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alleazioni emesse dall’impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché aquelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, nesono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa

3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beniceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12, o ildiritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valorenormale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. Il valore normale dei generi in naturaprodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamentepraticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valoredei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodod’imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorreinteramente a formare il reddito.

4. Ai fini dell’applicazione del comma 3:

a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per centodell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sullabase del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile clubd’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dellefinanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’impostasuccessivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;

b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degliinteressi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degliinteressi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestitistipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, aseguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassaintegrazione guadagni o a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, oammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto arichieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito conmodificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la renditacatastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenzenon a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per ifabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30 percento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assumela differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza,quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.

5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono aformare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferteall’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio,ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il

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limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. Incaso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale nonconcorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, alviaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmentesostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importomassimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all’estero. Le indennità o irimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese ditrasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.

6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contrattoall’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrispostecon carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contrattocollettivo, nonché le indennità di cui all’articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loroammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilitàdella presente disposizione.

7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorronoa formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivoannuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale e 9 milioniper quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest’ultimo. Se le indennità inquestione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presentedisposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivicomprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, e di trasporto delle cose,nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dalcontratto di locazione in dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsatedal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se incaso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.

8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all’estero costituisconoreddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all’estero dai dipendenti delleamministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioniad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento.Qualora l’indennità per servizi prestati all’estero comprenda emolumenti spettanti anche conriferimento all’attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parteeccedente gli emolumenti predetti. L’applicazione di questa disposizione esclude l’applicabilità diquella di cui al comma 5.

9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il redditodi lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore mediodell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodicimesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indicerilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, siprovvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativaall’anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all’onere derivante dall’applicazionedel medesimo decreto.

[11] Codice civile.

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Art. 2753. Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e isuperstiti (nel testo sostituito dall’art. 4 della legge 29 luglio 1975, n. 426, ndr).

Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamentodei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestisconoforme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

[12] Codice della navigazione.

Art. 156. Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell’abilitazione alla navigazione(nel testo sostituito dall’art. 7 del DL 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, inlegge 27 febbraio 1998, n. 30, ndr).

1. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarladalle matricole o dai registri nazionali per l’iscrizione in un registro non comunitario deve farnedichiarazione all’ufficio di iscrizione della nave.

2. L’ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesimamediante affissione nell’ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gliinteressati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.

3. La pubblicazione è ripetuta con le stesse modalità qualora il procedimento di cancellazione dellanave non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione.

4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l’ufficio di iscrizione formaliopposizioni con l’indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l’esistenza di dirittireali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essereeffettuata solo dopo che l’opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o icreditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguitole provvidenze disposte dall’autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per isalari dell’equipaggio e per le somme dovute all’amministrazione, e dall’autorità giudiziaria, sudomanda della parte più diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori.

5. In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, la nave può essere cancellata prima dellascadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all’assenza o all’avvenutosoddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dairegistri, e al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari alvalore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell’Amministrazione dei trasporti e dellanavigazione. La fideiussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell’ordine indicatodagli articoli 552 e 556, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 4 delpresente articolo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite lemodalità di presentazione della fideiussione.

6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo se si verifichino lecondizioni previste dall’art. 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

7. L’ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione,previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.

8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nelregistro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente alperiodo di locazione, la sospensione dell’abilitazione alla navigazione di cui all’art. 149 è consentitaprevia autorizzazione, data dal Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguitodell’espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni dell’art. 145

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e della lettera d) del primo comma dell’art. 163 del presente codice, nonché dell’art. 29 della legge14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative.

9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarladalle matricole o dai registri nazionali per l’iscrizione in un registro di un altro Paese dell’Unioneeuropea deve farne dichiarazione all’ufficio di iscrizione della nave che, subordinatamenteall’assenza o all’avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanziarisultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro deidocumenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere dataimmediata comunicazione all’Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicitàmediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali.

10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine di un anno a decorrere dalladata di cancellazione dell’unità.

Art. 160. Demolizione volontaria della nave (nel testo modificato dall’art. 2 della legge 27 aprile1981, n. 165, ndr).

Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave deve farne dichiarazione all’ufficiodi iscrizione, se la nave si trova nella Repubblica, o all’autorità consolare, se si trova all’estero,consegnando i documenti di bordo. L’autorità provvede alla pubblicazione della dichiarazione nelleforme previste nell’articolo 156.

Se, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse opposizioni dai creditori, ovvero serisulta l’esistenza di diritti reali, o di garanzia sulla nave, l’autorizzazione può essere data solamentedopo che l’opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano statisoddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito leprovvidenze disposte dall’autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per isalari dell’equipaggio e per le somme dovute all’amministrazione, e dall’autorità giudiziaria, sudomanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori.

Tuttavia la demolizione può essere senz’altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni diurgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o dall’Ispettorato compartimentale eall’estero dall’autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e sianostate adempiute le altre condizioni e modalità previste nel quarto e quinto comma dell’articolo 156.

Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi minori e ai galleggianti di stazzalorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altrocaso.

[13] Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione.

Art. 354. Durata del ruolo (nel testo sostituito dall’art. 2 del DPR 19 novembre 1998, n. 445, ndr).

1. Per le navi adibite al traffico, la durata del ruolo non può eccedere il periodo di tre anni dalla datadel rilascio.

2. Allo spirare del termine previsto dal comma 1 gli uffici marittimi ritirano il ruolo e ne rilascianouno nuovo.

3. Per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima il ruolo di equipaggio ha durata triennale eviene ritirato in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza.

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4. Il ruolo ritirato trasmesso in copia vistata all’INPS, che, dopo aver provveduto alla decontazionedefinitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all’ufficio di compartimento che ne aveva assunto ilcarico.

5. I ruoli rilasciati dall’autorità consolare, effettuata l’operazione di decontazione, sono conservatipresso l’ufficio di compartimento designato dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

DM 6 luglio 1974 (Norme per l’esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 8 della legge 22febbraio 1973, n. 27, sulla previdenza marinara).

Art. 20. Durata del ruolino e dell’elenco d’equipaggio.

La durata del ruolino e dell’elenco d’equipaggio non può eccedere il periodo di tre anni dalla data dirilascio.

Allo scadere di detto termine i predetti documenti sono ritirati e inviati alla Cassa nazionale per laprevidenza marinara, la quale, effettuato il riscontro delle operazioni contributive, li restituisceall’ufficio che ne aveva assunto il carico.

Il ruolino e l’elenco d’equipaggio sono altresì trasmessi alla predetta Cassa in caso di mutamentodel proprietario o dell’armatore, nonché in tutti gli altri casi di rinnovazione della licenza o dicancellazione dai registri.

Legge 22 febbraio 1973, n. 27 (Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenzamarinara).

Art. 8. Iscrizione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara degliequipaggi delle navi di cui all’art. 1287 del codice della navigazione.

I marittimi di prima e seconda categoria, imbarcati sulle navi definite minori dall’art. 136 del codicedella navigazione, munite di licenza ed aventi le caratteristiche indicate dall’art. 1287 dello stessocodice, possono chiedete, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apena di decadenza, il riscatto presso la Gestione marittimi dei periodi di navigazione effettuati sudette navi anteriormente alla data citata, purché coperti da assicurazione generale obbligatoria.

Il riscatto è subordinato alla presentazione di apposita domanda corredata dalla copia del fogliomatricolare attestante i periodi di servizio prestati di cui si chiede il riconoscimento.

La somma da versare è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, al 7,50 per cento, se anteriorial 1° settembre 1967, e all’1,50 per cento, se posteriori al 31 agosto 1967, della retribuzione di cuialla tabella allegata alla presente legge, corrispondente alla qualifica rivestita, al genere della nave edella navigazione, riferibili al marittimo alla data della presentazione della domanda, ed ilversamento deve essere effettuato, a pena di decadenza della facoltà di riscatto, entro sei mesi dalladata in cui la Cassa nazionale per la previdenza marinara ne ha comunicato l’importoall’interessato.

L’avvenuto riscatto dei periodi di navigazione di cui al primo comma del presente articolodetermina l’iscrizione obbligatoria degli interessati alla Gestione marittimi, con decorrenza dalladata di entrata in vigore della presente legge.

Gli altri marittimi di prima e seconda categoria che non possano far valere periodi di navigazioneriscattati ai sensi del presente articolo e che risultino imbarcati sulle navi indicate dal primo commaalla data di entrata in vigore della presente legge o che si imbarchino successivamente a tale data,sono iscritti obbligatoriamente alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenzamarinara con decorrenza dalla data indicata ovvero da quella dell’imbarco.

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Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per lamarina mercantile, da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, sarannostabilite le norme di esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.

[14] Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione.

Art. 120. Ripartizione dei compensi (nel testo sostituito dall’art. 1 del DPR 4 settembre 1980, n.896).

L’ammontare complessivo dei compensi riscossi, compresi quelli di cui all’art. 133, è mensilmenteripartito tra i piloti secondo la quota di partecipazione fissata per ciascuno di essi nell’articoloseguente, fatta esclusione dei piloti che siano assenti per qualsiasi causa diversa dalla licenza perferie o per infermità o per partecipazione a corsi di cui al quarto comma dell’art. 101.

Prima di procedere alla ripartizione, si detraggono dai compensi, di cui al comma precedente, lespese previste dal presente capo, nonché tutte le altre che siano necessarie al buon funzionamentodella corporazione e gli oneri sociali.

Qualora la proprietà dei mezzi nautici appartenga in tutto o in parte ai piloti la corporazione, nellaripartizione dei proventi, stabilisce, previa approvazione del Ministro della marina mercantile, unapercentuale a titolo di corrispettivo per il godimento dei mezzi stessi.

Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun esercizio finanziario la corporazione è tenuta a presentareal comandante del porto il rendiconto annuale della contabilità e ripartizione dei proventi. Ilcomandante del porto, qualora ne ravvisi la necessità, potrà procedere agli opportuni controlli,avvalendosi eventualmente dell’opera di un esperto il cui compenso sarà a carico della corporazionestessa.

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

Art. 133. Compensi particolari (nel testo sostituito dall’art. 1 del DPR 4 settembre 1980, n. 896).

Le tariffe di pilotaggio debbono determinare altresì la misura del compenso nei seguenti casi:

a) quando il pilota debba rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili,per un periodo di tempo superiore a quello occorrente per la normale prestazione, la cui durata saràindicata nelle tariffe stesse;

b) quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quelle comprese nellacircoscrizione territoriale della corporazione, per il periodo di tempo occorrente.

Nel caso di cui alla lettera a), qualora la permanenza a bordo si protragga per oltre sei ore, al pilotaspetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali. Gli spettaaltresì il trattamento previsto dal comma successivo qualora debba sbarcare in altro porto.

Nel caso di cui alla lettera b) al pilota è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio per rientrarein sede.

Art. 137. Compenso dei marittimi autorizzati.

Il compenso per i marittimi autorizzati è stabilito con tariffe determinate dal direttore marittimo. Perla riscossione di questi compensi si applica l’articolo 135 e l’ordine di introito è redatto dal pilota.

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Art. 135. Riscossione dei proventi di pilotaggio.

Il compenso dovuto per ogni prestazione di pilotaggio viene determinato da un ordine di introitofirmato dal capo pilota e vistato dal comandante del porto.

Il pagamento del compenso non può effettuarsi se non dietro esibizione dell’ordine.

[15] RDL 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorieper l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, esostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità ela natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272.

Art. 27. (nel testo integrato dall’art. 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dall’art. 23-ter del DL30 giugno 1972, n. 267).

Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell’assicurazione per latubercolosi, dell’assicurazione per la disoccupazione e dell’assicurazione per la nuzialità e lanatalità si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati marisultino dovuti a norma del presente decreto.

Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti,si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovutinei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o provecerte.

I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche aifini della determinazione della misura delle pensioni.

[16] Codice della navigazione.

Art. 206. Scomparizione in mare.

Quando di una persona scomparsa da bordo non sia possibile ricuperare il cadavere, il comandantedella nave fa constare con processo verbale le circostanze della scomparizione e le ricercheeffettuate.

Il processo verbale deve essere iscritto sul ruolo di equipaggio.

Dei fatti che hanno dato luogo alla compilazione del processo verbale, nonché dell’eseguitaiscrizione di questo sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale.

Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione.

Art. 387. Processi verbali di scomparizione.

Nei processi verbali di scomparizione da bordo per caduta in mare il comandante della nave deveindicare se a suo avviso ricorrono gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previstidall’articolo 145 dell’ordinamento dello stato civile.

La trasmissione dei processi verbali di scomparizione, a norma dell’articolo 210 del codice, deveessere fatta al procuratore della Repubblica nella cui circoscrizione si trovano le autorità competentiad eseguire le annotazioni nel registro delle nascite a norma dell’articolo 211, secondo comma, delcodice.

Art. 400. Scomparizione in mare e assenza.

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Le norme del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di scomparizione inmare o di assenza da bordo per qualsiasi motivo.

Art. 211. Conseguenze della scomparizione in mare (nel testo modificato dall’art. 1 del DLgs CPS2 agosto 1946, n. 72, ndr).

Nei casi di scomparizione da bordo per la caduta in mare, nei quali, ricorrano gli estremi di mortesenza rinvenimento del cadavere previsti nell’articolo 145 dell’ordinamento dello stato civile, e neicasi di scomparizione per naufragio, nei quali a giudizio dell’autorità marittima o consolare lepersone scomparse debbano ritenersi perite, il procuratore della Repubblica, ottenutal’autorizzazione del tribunale, provvede a far trascrivere il processo verbale nel registro delle morti.

Negli altri casi di scomparizione da bordo o per naufragio, il procuratore della Repubblica, ottenutal’autorizzazione del tribunale, trasmette il processo verbale alla competente autorità perl’annotazione nel registro delle nascite. In tali casi le conseguenze della scomparizione sonoregolate dalle disposizioni del libro I, titolo IV, capo II, codice civile, e, decorsi due annidall’avvenimento, viene dichiarata la morte presunta a norma dell’articolo 60, n. 3, dello stessocodice, su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone a ciò legittimate.

RD 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile).

Art. 145.

Nel caso di morte senza che sia possibile di rinvenire o di riconoscere il cadavere, l’ufficiale dellostato civile o altro pubblico ufficiale ne redige processo verbale e lo trasmette al procuratore dellaRepubblica, il quale, ottenuta l’autorizzazione del tribunale, provvede a farlo trascrivere nel registrodi morte.

Il processo verbale deve indicare esattamente le circostanze di tempo e di luogo dell’avvenimentooccorso, descrivere il cadavere o i cadaveri rinvenuti, gli oggetti e i segni riscontrati su ciascuno diessi, e raccogliere le dichiarazioni e le informazioni che possono servire ad accertare il numero e laidentità dei morti.

[17] Legge 31 ottobre 1977, n. 835 (Non applicabilità al personale navigante di ruolo delle ferroviedello Stato delle norme riguardanti l’accertamento dell’idoneità fisica della gente di mare).

Articolo unico.

Le norme contenute nel regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22gennaio 1934, n. 244, concernente l’accertamento dell’idoneità fisica della gente di mare, nonché lemodifiche e le integrazioni apportate con la legge 28 ottobre 1962, numero 1602, non si applicanoal personale di ruolo dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navitraghetto, nei cui confronti continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell’articolo3 della legge 26 marzo 1958, n. 425 (la legge 26 marzo 1958, n. 425, concerne “Stato giuridico delpersonale delle Ferrovie dello Stato”, ndr)

[18] I limiti di ètà di cui all’allegato n. 15 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono i seguenti:

66 anni: per la qualifica di dirigente

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62 anni: per i profili professionali di: Ispettore di qualsiasi categoria; capo settore Gestioni,Stazioni, Uffici, e Tecnico; comandante e direttore di macchina; segretario e revisoredi qualsiasi categoria; capo stazione, capo gestione e capo tecnico di qualsiasicategoria; primo ufficiale di macchina, navale e marconista; paramedico, tecnicosanitario, operatore sanitario e infermiere; applicato capo r.e., applicato, ausiliariouffici e commesso; assistente capo di stazione r.e., primo tecnico, assistente e tecnicodi stazione; gestore capo di stazione r.e. e gestore di 1a cl. r.e.

60 anni: per i profili professionali di: capo settore macchina, viaggiante, controllore viaggiantee capo deposito di qualsiasi categoria, ufficiale navale, di macchina e marconista;primo tecnico, primo verificatore, verificatore, tecnico, capo squadra manovali, autista.

58 anni: per i profili professionali di: primo deviatore capo, deviatore capo e deviatore; primomanovratore capo, manovratore capo e manovratore; ausiliario non del settore uffici;assistente di magazzino e di deposito; macchinista, primo macchinista T.M.,macchinista T.M., aiuto macchinista r.e., aiuto macchinista T.M.; capo treno, capomotorista, capo elettricista, operaio di coperta, ingrassatore, marinaio e carbonaio.

Vedi ora l’art. 5 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, ndr.

Legge 26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato).

Art. 165. Collocamento a riposo d’ufficio (nel testo modificato dall’art. 11 della legge 15 febbraio1967, n. 40).

Il personale dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è collocato a riposo d’ufficio alcompimento dei limiti di età e di servizio utile per la pensione, indicati nell’annessa tabella (allegaton. 15).

Qualora, alla data del compimento del limite di età, non sia stato compiuto il limite di servizio, ilcollocamento a riposo avviene al compimento di tale ultimo limite e, comunque, non oltre il 65°anno di età.

In tal caso, a coloro che non abbiano raggiunto il limite prescritto, è liquidata la pensione come seavessero raggiunto il predetto limite, assoggettando la pensione alle ritenute per fondo pensioni pertutto il tempo necessario, all’atto del collocamento a riposo, a raggiungere un numero di anni utiliper la liquidazione, pari ai limiti stessi.

…………..soppresso………….

I dipendenti conservati in servizio con cambio di qualifica ai sensi dell’articolo 49, sono collocati ariposo al compimento dei limiti di età e di servizio previsti dalla citata tabella per la qualifica diprovenienza.

Il collocamento a riposo d’ufficio è disposto dai direttori centrali o dai direttori compartimentali,rispettivamente, per il personale delle sedi centrali dei servizi e per il personale dei compartimenti,e, per tali autorità, dal direttore generale.

[19] Legge 2 aprile 1958, n. 322 (Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai finidell’accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza).

Articolo unico. (nel testo integrato dall’art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153).

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In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione perl’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titoloall’esclusione da detta assicurazione, deve essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto dilavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza ildiritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizioneassicurativa nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, medianteversamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

L’importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare,dell’eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all’avente diritto.

Tali norme sono valide anche per il personale cessato dal servizio prima del 30 aprile 1958. Qualoragli iscritti a dette forme obbligatorie di previdenza abbiano ottenuto una liquidazione in luogo dipensione per il corrispondente periodo di iscrizione, possono chiedere all’Istituto nazionale dellaprevidenza sociale la costituzione della posizione assicurativa, mediante il versamento dei contributialle stesse condizioni a cui li avrebbero versati le gestioni previdenziali in applicazione dellapresente legge.

Legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso ilMinistero del tesoro).

Art. 38.

Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per ilpersonale iscritto agli Istituti di previdenza o all’Istituto postelegrafonici, la legge 2 aprile 1958, n.322, non trova applicazione:

a) nel caso di cessazione dal servizio per passaggio ad altro impiego per cui è prevista laricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza;

b) nel caso di cessazione dal servizio per morte, qualora non sussista per i superstiti diritto apensione nell’assicurazione obbligatoria dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per gli iscritti agli Istituti di previdenza, la citata legge n. 322 non trova inoltre applicazione nei casidi cessazione in cui sia ammessa la continuazione facoltativa della iscrizione presso la rispettivaCassa pensioni facente parte dei predetti Istituti, in base all’ordinamento della Cassa stessa, ocomunque nei casi in cui gli interessati non presentino domanda né per la liquidazione deltrattamento di quiescenza né per la costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazioneobbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

[20] Legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della professione di raccomandatario marittimo).

Art. 4.

Il raccomandatario che ingaggia lavoratori italiani o stranieri per imbarco su navi di nazionalitàdiversa da quella del lavoratore, è tenuto ad accertare e attestare prima dell’imbarco alle localiautorità marittime, sotto la sua responsabilità, che i lavoratori siano stati assicurati, per il previstoperiodo di imbarco, contro l’invalidità e la vecchiaia, presso il fondo di previdenza marinara econtro le malattie e gli infortuni presso enti o società di assicurazione, italiani o stranieri, chegarantiscano una tutela assicurativa non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana.

Il Ministro per la marina mercantile determina con apposito decreto le condizioni che devono esseresoddisfatte dagli enti assicurativi italiani o stranieri che intendono assicurare contro gli infortuni e lemalattie i lavoratori di cui al precedente comma che vengano imbarcati su navi straniere.

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Inoltre il raccomandatario, prima dell’ingaggio, dovrà fornire alla capitaneria di porto la prova chel’armatore abbia prestato una idonea garanzia bancaria o assicurativa per il pagamento deglistipendi dei marittimi relativi al previsto periodo di imbarco.

L’imbarco dei predetti lavoratori è subordinato al rilascio di apposito nulla-osta da parte dellacompetente autorità marittima, previo accertamento che il lavoratore sia stato assicurato ai sensi delprimo comma del presente articolo e che il contratto di arruolamento, sia dal punto di vistanormativo che da quello economico, non contenga clausole che contrastino con i principifondamentali contenuti nei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali. Il predetto nulla-ostadovrà essere negato quando l’autorità marittima in qualunque modo accerti, anche avvalendosi dellacollaborazione tecnica del R.I.Na., che i requisiti di sicurezza, igiene ed abitabilità della nave esterasulla quale il lavoratore intende imbarcarsi non siano almeno equivalenti a quelli stabiliti per le navidella Marina mercantile italiana, di tipo e caratteristiche analoghe.

Art. 13.

Il raccomandatario marittimo che viola il segreto professionale o che si rende colpevole di abusi omancanze nell’esercizio della sua professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e aldecoro professionale è sottoposto a procedimento disciplinare.

Le sanzioni disciplinari che la commissione di cui all’articolo 7 può infliggere, presa visione degliatti e dei documenti, assunte le informazioni del caso e sentito l’interessato, sono le seguenti:

a) richiamo verbale;

b) ammonimento scritto;

c) censura pubblica;

d) sospensione a tempo determinato non superiore a sei mesi;

e) radiazione dall’elenco con incameramento della cauzione.

Per il mancato rispetto delle tariffe previste dall’articolo 16 nonché delle norme previstedall’articolo 3 la commissione commina la sospensione a tempo determinato, non superiore a seimesi. In caso di recidiva viene pronunciata la radiazione dall’elenco.

La radiazione è inoltre pronunciata contro il raccomandatario marittimo che sia stato condannatoper uno dei delitti indicati nell’articolo 9, lettera d), oppure che abbia, con la sua condotta,compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

Le sanzioni di cui al precedente secondo comma, tranne quelle di cui alle lettere a) e b), sonocomunicate, qualora siano divenute definitive, alle autorità marittime competenti e pubblicatenell’albo della camera di commercio e nel Foglio degli annunci legali della provincia nella qualel’iscritto svolge la sua attività.

[21] Legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia disicurezza sociale).

Art. 51.

Agli impiegati già esclusi dall’obbligo delle assicurazioni sociali per effetto degli articoli 2 del RDL27 ottobre 1922, n. 1479, 38, n. 1, del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827 e 5 del RDL 14 aprile 1939, n.636, è data facoltà di provvedere al riscatto dei periodi per i quali ha operato tale esclusione,compresi tra la data di istituzione dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i

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superstiti e il 1° settembre 1950, con le norme e le modalità di cui all’art. 13 della legge 12 agosto1962, n. 1338, con la riduzione del 50 per cento dell’onere dalla legge stessa previsto a carico delrichiedente.

La facoltà di riscatto, da esercitarsi nei modi previsti dal citato articolo 13 della legge 12 agosto1962, n. 1338, è estesa a tutti i cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato all’estero,nel territorio libico o delle ex colonie italiane, non coperto da assicurazione sociale riconosciutadalla legislazione italiana.

Le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio 1962, n. 35, già prorogate con la legge 17 marzo 1965,n. 179, riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e della VeneziaTridentina, dell’opera prestata prima della entrata in vigore del RDL 29 novembre 1925, n. 2146, aifini dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi speciali diprevidenza sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore per un anno alla data da cui avràeffetto la presente legge.

Ai soli fini del requisito di almeno un anno di contribuzione nell’ultimo quinquennio previstodall’articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l’autorizzazione alla prosecuzione volontariadei versamenti contributivi e dall’articolo 9, n. 2, lettera b), sub 2 della legge medesima, per ilconseguimento della pensione da parte dell’assicurato invalido e dei superstiti di assicurato, icontributi di riscatto di cui al comma precedente si considerano versati per il periodoimmediatamente anteriore all’entrata in vigore della presente legge.

Per l’esercizio della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo, l’interessato è tenuto adesibire all’Istituto nazionale della previdenza sociale, a corredo della domanda, appositadichiarazione sostitutiva di atto notorio nonché la certificazione del luogo di residenza all’epoca disvolgimento dell’attività lavorativa.

Legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensionedell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti).

Art. 13.

Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi perl’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli persopravvenuta prescrizione ai sensi dell’art. 55 del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedereall’Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quartocomma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguatadell’assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributiomessi.

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza,all’assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all’attribuzione a favoredell’interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini delcalcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi dicui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell’assicurazione obbligatoria perl’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 568, ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 13, commi 4 e 5, nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sullaesistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti ladurata del rapporto stesso e l’ammontare della retribuzione.

Page 46: Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi. e decreti/Leggi... · Legge 26 luglio 1984, n. 413 Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi. Pubblicata nella Gazz.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizioneall’Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersila effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzionecorrisposta al lavoratore interessato.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 568, ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 13, commi 4 e 5, nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sullaesistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti ladurata del rapporto stesso e l’ammontare della retribuzione.

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a normadel presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento deldanno, a condizione che fornisca all’Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapportodi lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.

Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichil’ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all’Istituto nazionale della previdenza sociale lariserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all’uopo determinate e variate, quandooccorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio diamministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.