REPUBBLICA ITALIANA - Napoli · 2019. 3. 7. · societarie di cui era titolare nella Molino San...
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TRIBUNALE DI NOLA
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio
Ruggiero ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5044/2012 del R.G. contenzioso vertente
TRA BANCA POPOLARE VESUVIANA S.C., 06412660638, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano alla
via Pessoni, n. 22, presso lo studio degli avv.ti Alfredo ed Edgardo RICCARDI, dai
quali è rappresentata e difesa giusta procura a margine della citazione,
ATTORE
E RAGOSTA DOMENICO, RGSDNC71P22F839X, elettivamente domiciliato in Nola
alla via On.le Francesco Napolitano, n. 9, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
PALLADINO, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa
di costituzione di nuovo difensore depositata in data 29.01.2019,
CONVENUTO
E AMBROSIO AMALIA, MBRMLA71E41H931B, elettivamente domiciliata in Nola
alla via On.le Francesco Napolitano, n. 9, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
PALLADINO, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa
di costituzione di nuovo difensore depositata in data 25.06.2018,
CONVENUTA
E MOLINO SAN FELICE S.p.A., 01238251217, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Nola alla via San Felice, n. 16, presso lo
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studio dell'avv. Luciano Ruggiero MALAGNINI, dal quale, unitamente agli avv.ti
Vincenzo e Stefania DORIA, è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla
comparsa di risposta,
CONVENUTA
E CENTRO GLOBE S.r.l., 05388320631, in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in Napoli alla via G. Porzio, n. 4, Centro Direzionale, Isola G1
CONVENUTA CONTUMACE
E BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.A., 00254030729, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza S. Maria
degli Angeli a Pizzofalcone, n. 1, presso lo studio dell'avv. Nicola ROCCO di
TORREPADULA, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine della
comparsa di intervento depositata in data 27.02.2013,
INTERVENIENTE VOLONTARIA
avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da verbale di udienza del 04.12.2018.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 25.07.2012 la Banca Popolare Vesuviana conveniva
in giudizio i coniugi Ragosta Domenico ed Ambrosio Amalia e le società Molino San
Felice S.p.A. e Centro Globe S.r.l. asserendo di essere creditrice del signor Ragosta
Domenico della somma di euro 1.536.203,90, oltre interessi convenzionali di mora al
tasso del 4,80% dal 28.02.2011, nella sua qualità di fideiussore della mutuataria
Industrial Property Real Estate S.r.l. (I.P.R.E. S.r.l.) per la garanzia da lui prestata in
occasione del mutuo fondiario per notar Roberto Carbone del 25.03.2008 (Rep. n.
14.227 – Racc. n. 4.946) risoltosi per inadempimento della mutuataria garantita
successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 355/2011 del
23.11.2011; che in data 23.03.2012 l’istante aveva notificato al signor Ragosta atto di
precetto; che dopo pochi giorni in data 13.04.2012 con atto pubblico per notar
Fiordiliso (Rep. n. 34.442 – Racc. 13.225) il signor Ragosta in esecuzione di accordi di
separazione consensuale trasferiva al coniuge Ambrosio Amalia le partecipazioni
societarie di cui era titolare nella Molino San Felice S.p.A. e nella Centro Globe S.r.l.;
che la partecipazione societaria nella Molino San Felice S.p.A. era rappresentata da n.
40.000 azioni del valore complessivo nominale di euro 206.400,00 aventi secondo il
bilancio per l’anno 2010 un valore reale di euro 379.891,66; che la partecipazione
societaria nella Centro Globe S.r.l., pari alla metà dell’intero capitale sociale del valore
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complessivo nominale di euro 5.164,58 avente secondo il bilancio per l’anno 2010 un
valore reale di euro 239.325,00; che scopo del predetto trasferimento era stato
esclusivamente quello di sottrarre le partecipazioni all’esecuzione forzata ed azzerare
per tale via la garanzia patrimoniale del debitore, considerato che lo stesso nel corso
dell’anno 2010 con atto per notar Roberto Carbone aveva conferito gli unici suoi altri
cespiti potenzialmente aggredibili in un fondo patrimoniale.
Tanto esposto, la Banca domandava dichiararsi ai sensi dell’art. 2901 c.c. l’inefficacia
relativa nei suoi confronti dell’atto di trasferimento concluso in data 13.04.2012
ricorrendo nella fattispecie tutte le condizioni previste dalla norma, vale a dire il credito
di chi agisce, l’eventus damni, il consilium fraudis e la scientia damni.
In via gradata o alternativa, la banca formulava ulteriori domande e precisamente
nell’ordine 1) domanda di simulazione assoluta dell’atto di trasferimento; 2) domanda
di simulazione relativa dell’atto di trasferimento e di conseguente nullità della
donazione dissimulata per carenza di forma; 3) domanda di nullità dell’atto di
trasferimento per illiceità del motivo comune ad entrambe le parti ex art. 1345 c.c.; 4)
domanda di nullità dell’atto di trasferimento per illiceità della causa in concreto ex art.
1343 c.c..
Dei convenuti si costituivano in giudizio solo Ragosta Domenico, Ambrosio Amalia e
la Molino San Felice S.p.A..
Il Ragosta Domenico eccepiva che 1) il credito da lui garantito era inesistente, in
quanto nella fase di accertamento del passivo nell'ambito del procedimento fallimentare
della garantita I.P.R.E. S.r.l. il mutuo fondiario, contemplante anche la garanzia
fideiussoria, era stato ritenuto nullo per simulazione, in quanto erogato solo per munire
di prelazione ipotecaria un precedente credito chirografario da scoperto di conto
corrente aperto presso la stessa Banca mutuante; che per tale motivo il Giudice
Delegato del Fallimento IPRE S.r.l. aveva ammesso al passivo solo il credito della
Banca relativo allo scoperto di conto, ma non quello derivante dal mutuo fondiario, che
era il solo garantito con fideiussione; 2) che la domanda revocatoria, presupponendo la
validità dell’atto da revocare, non andava proposta in via principale, ma solo in via
subordinata o alternativa a quella di simulazione; 3) che gli indizi proposti dalla Banca
per dimostrare in capo alla convenuta Ambrosio la scientia damni non erano sufficienti,
in quanto il ricorso di separazione giudiziale era stato depositato in data 27.07.2011 e,
quindi, ben prima della notifica dell’atto di precetto (22.0.2012), avvenuta, peraltro,
quando gli stessi già non convivevano per la crisi matrimoniale in atto.
La signora Ambrosio Amalia nel costituirsi eccepiva che 1) al momento della stipula
del contratto di trasferimento ella non era a conoscenza della posizione debitoria del
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coniuge verso la Banca Popolare Vesuviana, in quanto era in corso una separazione
giudiziale da lei promossa con ricorso depositato il 27.07.2011; 2) il Ragosta dal luglio
2011 aveva abbandonato il tetto coniugale trasferendosi in altra abitazione a Cimitile di
proprietà della Molino San Felice S.p.A., presso cui lavorava, e ove poi era stato
notificato l’atto di precetto della Banca creditrice; 3) ella non era mai stata resa
partecipe dei fatti che interessavano l’attività lavorativa del marito e quindi nulla
sapeva della fideiussione da lui prestata nel 2008; 4) il trasferimento era stato stipulato
dopo il decorso di dieci giorni dalla notifica del precetto e, quindi, non così in fretta da
evitare il concreto rischio che la Banca potesse iniziare l’azione esecutiva; 5) la
partecipazione azionaria trasferita costituiva già oggetto del fondo patrimoniale
costituito con atto del 23.02.2010 per notar Carbone, per cui il trasferimento della
stessa non aveva modificato la garanzia patrimoniale della creditrice, che in ogni caso
non avrebbe potuto agire esecutivamente sulla stessa senza chiedere ed ottenere
dapprima anche la revoca del fondo; 6) le altre domande subordinate dovevano ritenersi
tutte infondate.
La Molino San Felice S.p.A. nel costituirsi eccepiva in rito il suo difetto di
legittimazione passiva e nel merito l’infondatezza delle domande proposte dalla Banca
considerato che le partecipazioni azionarie erano già oggetto di fondo patrimoniale e,
quindi, già non aggredibili esecutivamente e che l’acquirente delle stesse non era a
conoscenza della posizione debitoria del Ragosta.
All’udienza dell’8 gennaio 2013 alle parti venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c..
Nelle more dei predetti termini si costituiva in giudizio anche la Banca Popolare di Bari
S.c.p.A., la quale interveniva volontariamente in qualità di creditrice del signor Ragosta
Domenico al fine di ottenere anche nei suoi confronti la dichiarazione di inefficacia
dell’atto di trasferimento per notar Giuseppe Fiordiliso del 13.04.2012.
La banca intervenuta asseriva che il suo credito verso il Ragosta era fondato sulla
fideiussione da quest’ultimo prestata in data 11.05.2009 a garanzia dell’esposizione
debitoria della Industrie Granarie Italiane S.p.A. (società dichiarata fallita con sentenza
del Tribunale di Napoli del 13.01.2011 e di cui il Ragosta era socio unico); che il
credito ammontava complessivamente ad euro 1.001.694,46; che per tale credito il
Tribunale di Napoli aveva già concesso decreto ingiuntivo n. 5724/2011
provvisoriamente esecutivo.
Nella sua prima memoria la Banca Popolare Vesuviana osservava che 1) ai sensi
dell’art. 96, ultimo comma, della Legge Fallimentare, le decisioni assunte in sede di
accertamento dello stato passivo producevano effetti solo ai fini del concorso
(accertamento endofallimentare); 2) la fideiussione prestata dal Ragosta andava
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qualificata come fideiussione omnibus priva del carattere di accessorietà tipico della
fideiussione ordinaria con la conseguenza che le eventuali vicende del debito garantito
non incidevano sull’obbligo di pagamento del garante; 3) che, in ogni caso il mutuo
fondiario non poteva considerarsi simulato, bensì esso costituiva un negozio indiretto
realmente voluto; 4) le domande di revocatoria e di simulazione erano state proposte in
alternativa e non in subordine; 5) l’atto di trasferimento in assenza di corrispettivo
doveva ritenersi a titolo gratuito e non oneroso, per cui non rilevava lo stato psicologico
dell’acquirente ai fini della revocatoria; 6) che, nel caso si ritenesse essere, invece, un
atto a titolo oneroso, nel terzo acquirente avrebbe dovuto riscontrarsi, trattandosi di atto
posteriore al sorgere del credito, la sola scientia damni e non la più intensa condizione
della partecipatio fraudis; 7) anche l’atto costitutivo di fondo patrimoniale aveva
costituito oggetto di domanda revocatoria e simulazione in altro separato giudizio
pendente innanzi al Tribunale di Nola (RG. 5141/2012); 8) l’eventus damni per il
trasferimento delle partecipazioni azionarie della Molino San Felice S.p.A. sussisteva
ugualmente anche se, come asserito da controparte, il vincolo di destinazione derivante
dal fondo sulle stesse fosse continuato anche dopo il trasferimento. Infatti, mentre con
la costituzione del fondo le azioni (come gli altri beni) erano rimaste nella titolarità del
Ragosta (e quindi la banca avrebbe potuto proporre per contrastare l’intento fraudolento
una sola azione revocatoria), con l’atto del 13.04.2012 detta titolarità veniva trasferita
alla signora Ambrosio Amalia (soggetto terzo rispetto alla Banca), che poteva così
liberamente disporne, costringendo la Banca a dover intraprendere più domande
revocatorie aventi ad oggetto il fondo, l’atto di trasferimento al coniuge e l’eventuale
trasferimento a subacquirenti senza poter usufruire dell’estensione degli effetti della
revocatoria nei confronti di questi ultimi (se a titolo gratuito o a titolo oneroso in mala
fede) ai sensi dell’art. 2901, ultimo comma, c.c.; 9) in ogni caso, contrariamente a
quanto asserito da controparte sulla scorta di quanto previsto all’art. 2 dell’atto
revocando, l’alienazione ex art. 169 c.c. delle partecipazioni azionarie della Molino San
Felice S.p.A. aveva fatto venir meno sulle stesse il vincolo di destinazione proprio del
fondo patrimoniale, per cui la Ambrosio ne avrebbe potuto disporre liberamente
costringendo la Banca alla proposizione di ulteriori revocatorie con più gravosi oneri
probatori; 10) la Molino San Felice S.p.A. era stata chiamata in causa solo per rendere
ad essa opponibili le vicende del giudizio in corso, per cui non vi era motivo a che essa
si costituisse e prendesse posizione sulla vicenda giudiziaria.
Nella sua prima memoria la Ambrosio Amalia ribadiva che 1) l’atto di trasferimento
del 13.04.2012 doveva considerarsi atto a titolo oneroso, benché il Collegio in sede di
reclamo nell’accogliere l’istanza cautelare di sequestro si fosse espresso nel senso della
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sua natura gratuita; 2) il bene alienato doveva ritenersi ancora soggetto ai vincoli
imposti dal fondo patrimoniale considerato che esso non era stato sostituito con altro
bene acquistato con il reimpiego della somma ricavata.
Il Ragosta Domeico nella sua prima memoria insisteva per la nullità (per diverse
motivazioni) del mutuo fondiario garantito dalla fideiussione, che, sebbene a prima
richiesta, non poteva essere considerata garanzia autonoma.
All’udienza del 07.11.2013 il Giudice autorizzava la notifica della comparsa di
intervento alla contumace Centro Globe S.r.l..
Con ordinanza del 13.10.2015 la causa veniva rinviata per la precisazione delle
conclusioni; rassegnate poi dopo alcuni rinvii all’udienza del 04.12.2018.
Riservata la causa in decisione alle parti erano concessi i termini ex art. 190 c.p.c..
Nella sua comparsa conclusionale la Banca attrice faceva rilevare che nelle more del
presente processo il Tribunale di Napoli - Sezione specializzata per le Imprese – con
sentenza n. 8613/2017 pronunciandosi sulle domande di responsabilità ex art. 146 L.F.
e di revocatoria promosse dalla curatela della IPRE S.r.l. aveva condannato il Ragosta
Domenico al risarcimento dei danni per mala gestio e nel contempo aveva dichiarato
inefficace nei confronti della massa l’atto di trasferimento delle partecipazione sociali,
oggetto del presente giudizio.
Nella loro comune comparsa conclusionale i convenuti Ragosta – Ambrosio rilevavano
che 1) nell’ambito della procedura fallimentare della IPRE S.r.l. l’unico cespite
immobiliare acquisito al Fallimento era stato venduto per l’importo di euro
1.400.000,00 con la conseguenza che la Banca Popolare Vesuviana, unico creditore
privilegiato ammesso al passivo per euro 1.308.486,13, sarebbe stata integralmente
soddisfatta del suo credito senza avere più alcuna necessità di agire nei confronti del
fideiussore Ragosta Domenico; 2) che tale evento sopravvenuto avrebbe determinato il
venir meno del presupposto dell’eventus damni.
Si rileva, infine, che, nelle more del giudizio, il Tribunale di Napoli con sentenza del
15.06.2015 ha dichiarato il fallimento della Molino San Felice S.p.A., azzerando di
fatto il valore reale delle azioni trasferite dal Ragosta alla Ambrosio.
Detto fallimento ha comportato pure che il sequestro conservativo ex art. 2905, comma
2, c.c. concesso dal Tribunale di Nola in sede di reclamo (RG. 6059/2012) con
ordinanza del 04.01.2013 su tutte le partecipazioni sociali trasferite risulti ora limitato
alla sola partecipazione nella Centro Globe S.r.l..
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Considerata la peculiarità del caso in esame e dei diversi istituti giuridici coinvolti si
dovrà procedere ad un’analisi della fattispecie che si soffermi su ciascuno dei fatti
costitutivi richiesti per l’accoglimento della domanda di revocatoria.
Il primo punto da esaminare è quello attinente alla esistenza di un credito in capo ai
soggetti agenti, vale a dire la Banca Popolare Vesuviana e la Banca Popolare di Bari.
Entrambi i crediti risultano, infatti, ancora essere sub iudice.
Tale circostanza, tuttavia, non impedisce l’eventuale accoglimento della domanda di
revoca, in quanto, come ritenuto da ormai consolidato orientamento giurisprudenziale,
il credito non deve essere necessariamente certo, ma può essere anche eventuale o
litigioso.
Da ultimo in tal senso si è espressa la Corte Suprema affermando che “l'art. 2901 c.c.
ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con
conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché
anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia
che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato
giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della
qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria
avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore”. (Cass. n. 5619/2016).
Né la pendenza di quei giudizi può determinare la necessità di sospendere quello di
revocatoria, in quanto “… la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non
costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla
domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di
giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace
l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”. (Cass. n.
9440/2004).
Passiamo, ora, ad esaminare il secondo requisito richiesto dall’art. 2901 c.c. per la
pronuncia di revocatoria, vale a dire l’eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall’atto
revocando può derivare alle ragioni del creditore.
La particolarità del caso è rappresentata dalla circostanza che le partecipazioni sociali
della Molino S.p.A. (e solo quelle) erano oggetto di un precedente fondo patrimoniale
costituito in data 23.02.2010 (la cui revoca ex art. 2901 c.c. era stata richiesta dalla
stessa attrice in altro procedimento), per cui al momento del trasferimento erano già
sottratte alla possibilità di un’eventuale esecuzione della Banca per il limite imposto
dall’art. 170 c.c..
I convenuti sostengono che il trasferimento delle azioni non aveva apportato alcuna
variazione, qualitativa o quantitativa, alla garanzia patrimoniale del creditore, in quanto
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questi anche prima di esso non poteva contare sul valore delle azioni per il
soddisfacimento del suo credito.
Prima di approfondire la questione circa la fondatezza o meno della predetta eccezione,
occorre verificare in via preliminare se sia in genere revocabile un atto di trasferimento
stipulato dai coniugi in occasione degli accordi di separazione personale.
Sul punto la giurisprudenza si è espressa positivamente affermando che “è ammissibile
l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di un immobile, effettuato da un
coniuge a favore dell'altro in ottemperanza a patti assunti in sede di separazione
consensuale, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene
dovuto solo in conseguenza di un impegno assunto in costanza dell'esposizione
debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo, in tal caso,
costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a
giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c.”. (così da ultimo Cass. n.
17612/2018).
Ciò premesso e considerando che in altro procedimento avente n. 5141/2012 R.G. la
Banca attrice ha anche domandato la revoca del fondo patrimoniale (costituito nel 2010
e, quindi, successivamente al rilascio della fideiussione risalente al 2008), che su quei
beni il vincolo imponeva, l’eccezione di difetto di eventus damni proposta dai
convenuti va ritenuta infondata.
L’atto di trasferimento del 13.04.2012 ha, difatti, reso ancor più difficoltosa per il
creditore l’esazione coattiva del credito sulle azioni della Molino San Felice S.p.A., in
quanto detti beni (mobili) facenti parte del fondo una volta trasferiti al coniuge
perdevano il loro vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia
ed entravano nella disponibilità di un soggetto non debitore (la Ambrosio), che era nella
condizione di poterne disporre liberamente in favore di terzi subacquirenti.
Ciò a maggior ragione valeva per la partecipazione sociale nella Centro Globe S.r.l.,
che non era ab origine inclusa tra i beni del fondo patrimoniale.
Occorre a questo punto evidenziare che, a differenza della Banca attrice, la Banca
intervenuta non ha provato di aver domandato anche la revoca del fondo patrimoniale,
per cui per essa l’eventus damni va limitato al solo trasferimento della partecipazione
sociale della Centro Globe S.r.l..
Quanto al rilievo dei convenuti relativo alla circostanza che la Banca Popolare
Vesuviana avrebbe potuto essere integralmente soddisfatta del suo credito nell’ambito
della procedura fallimentare della debitrice garantita IPRE S.r.l. si osserva sia che “in
tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, … la verifica
dell'eventus damni" deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla
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consistenza patrimoniale e alla solvibilità del fideiussore e non a quella del debitore
garantito (Cass. n. 22465/2006)” e sia che l’importo liquidato dalla vendita in sede
fallimentare è comunque inferiore al totale dovuto alla Banca Popolare Vesuviana se si
considera che dall’importo ricavato vanno dedotti tutti i debiti della massa.
Altro fatto costitutivo richiesto per la revoca dell’atto traslativo è rappresentato dal
consilium fraudis, vale a dire dalla consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio
alle ragioni dei suoi creditori.
Poiché l’atto di trasferimento revocando è di data posteriore alle fideiussioni prestate
dal Ragosta sia in favore della Banca Popolare Vesuviana (2008) e della Banca
Popolare di Bari (2009), nonché ai fallimenti di entrambi i soggetti garantiti, vale adire
rispettivamente I.P.R.E. S.r.l. e I.G.I. S.p.A. (2011), si deve ritenere che egli fosse
certamente consapevole del pregiudizio, che con quell’atto avrebbe arrecato alle ragioni
dei suoi creditori.
Il prosieguo dell’analisi della fattispecie impone ora la necessità di determinare se la
natura dell’atto di trasferimento posteriore al sorgere del credito sia onerosa o gratuita,
in quanto solo nel primo caso sarebbe richiesto per l’accoglimento della domanda
l’ulteriore elemento della scientia damni in capo al terzo acquirente.
La giurisprudenza ha affermato (Cass. n. 8678/2013) che “le attribuzioni di beni mobili
o immobili disposte, nell'ambito degli accordi di separazione personale, da un coniuge
in favore dell'altro rispondono, di norma, ad un intento di sistemazione dei rapporti
economici della coppia che sfugge, da un lato, alle connotazioni di una vera e propria
donazione e, dall'altro, a quelle di un atto di vendita e svela, dunque, una sua tipicità,
che può colorarsi dei tratti propri dell'onerosità o della gratuità a seconda che
l'attribuzione trovi o meno giustificazione nel dovere di compensare e/o ripagare l'altro
coniuge del compimento di una serie di atti. Spetta, dunque, al giudice del merito,
investito della domanda di inefficacia dell'atto dispositivo svolta da un terzo creditore
ai sensi dell'art. 2901 c.c. (o, come nella specie, dal fallimento del coniuge disponente,
ai sensi dell'art. 64 l. fall. ), di accertare, in concreto, se l'attribuzione del cespite
debba ritenersi compiuta a titolo oneroso od a titolo gratuito. E tale accertamento, se
sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, sfugge al
sindacato di legittimità”.
Affinché l’atto revocando possa essere ritenuto oneroso e non gratuito, come
sostengono i convenuti, occorrerà, dunque, che all’attribuzione delle partecipazioni
sociali da parte del Ragosta corrisponda in capo al coniuge acquirente l’obbligo “del
compimento di una serie di atti” di pari valore.
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Ciò premesso per la soluzione del quesito si rende necessario esaminare l’accordo
raggiunto dai coniugi.
Orbene, proprio nell’atto di trasferimento i coniugi specificano espressamente nella sua
premessa, a pagina 2, che “.. tra le varie pattuizioni di separazione consensuale vi è
l’impegno da parte del RAGOSTA Domenico di trasferire senza corrispettivo alla
moglie AMBROSIO Amalia ….” ed a pagina 3 che “ … il costituito RAGOSTA
Domenico intende, per le ragioni sopradette, trasferire, ….. senza corrispettivo alcuno
rientrando i predetti trasferimenti nell’ambito delle indicate pattuizioni di
separazione”.
Nello stesso atto di trasferimento, quindi, le parti specificano che alcun corrispettivo è
posto a carico della signora Ambrosio per un’attribuzione che gli stessi dichiarano
avere un valore di euro 950.000,00.
Poiché sembra difficile, credere, in contrasto con quanto espressamente dichiarato e
fino a rigorosa prova contraria non fornita, che la Ambrosio abbia potuto in sede di
separazione ripagare il marito con l’assunzione di altrettanti impegni di pari e così
ingente valore, si ritiene che l’atto di trasferimento posto in essere in data 13.04.2012
abbia natura gratuita e non onerosa.
Ne consegue che, ai fini dell’accoglimento della domanda, non vi è necessità di
esaminare anche la sussistenza dell’ulteriore elemento della scientia damni.
Deve, pertanto, accogliersi, in quanto sufficientemente provata in tutti i suoi fatti
cositutivi, la domanda avanzata dalla Banca Popolare Vesuviana s.c. di declaratoria di
inefficacia del contratto stipulato in data 13.04.2012 con atto pubblico per notar
Giuseppe Fiordiliso (Rep. n. 34.442 – Racc. 13.225), con il quale il signor Ragosta
Domenico in esecuzione di accordi di separazione consensuale trasferiva al coniuge
Ambrosio Amalia le partecipazioni societarie di cui era titolare nella Molino San Felice
S.p.A. e nella Centro Globe S.r.l., e precisamente, di n. 40.000 azioni della Molino San
Felice S.p.A. e della metà dell’intero capitale sociale del valore complessivo nominale
di euro 5.164,58 della Centro Globe S.r.l..
La domanda avanzata dalla intervenuta Banca Popolare di Bari S.c.p.A. di declaratoria
di inefficacia del contratto stipulato in data 13.04.2012 con atto pubblico per notar
Giuseppe Fiordiliso (Rep. n. 34.442 – Racc. 13.225), va, invece, accolta solo
parzialmente e limitatamente al trasferimento della metà dell’intero capitale sociale del
valore complessivo nominale di euro 5.164,58 della Centro Globe S.r.l..
A seguito dell'accoglimento della domanda, va ordinata l’annotazione della presente
sentenza nel Registro delle Imprese.
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Repert. n. 710/2019 del 05/03/2019
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Le spese del giudizio di merito e dei subprocedimenti cautelari in corso di causa
contraddistinti con i seguenti numeri di RG. 5044-1/12, 5044-2/12, 5044-3/12, 5044-
4/12, 5044-5/12 e 6059/12 seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Banca
Popolare Vesuviana s.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di
citazione notificato in data 25.07.2012 e della intervenuta Banca Popolare di Bari
S.c.p.A. nei confronti di Ragosta Domenico ed Ambrosio Amalia, nonché della Molino
San Felice S.p.A. e della Centro Globe S.r.l., così provvede:
1) dichiara l'inefficacia nei confronti della Banca Popolare Vesuviana s.c., in persona
del legale rappresentante pro tempore, del contratto stipulato in data 13.04.2012 con
atto pubblico per notar Giuseppe Fiordiliso (Rep. n. 34.442 – Racc. 13.225), con il
quale il signor Ragosta Domenico in esecuzione di accordi di separazione consensuale
trasferiva al coniuge Ambrosio Amalia le partecipazioni societarie di cui era titolare
nella Molino San Felice S.p.A. e nella Centro Globe S.r.l., e precisamente, di n. 40.000
azioni della Molino San Felice S.p.A. e della metà dell’intero capitale sociale del valore
complessivo nominale di euro 5.164,58 della Centro Globe S.r.l.;
2) dichiara l'inefficacia nei confronti della Banca Popolare di Bari S.c.p.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore, del contratto stipulato in data 13.04.2012 con
atto pubblico per notar Giuseppe Fiordiliso (Rep. n. 34.442 – Racc. 13.225),
limitatamene alla parte in cui il signor Ragosta Domenico in esecuzione di accordi di
separazione consensuale trasferiva al coniuge Ambrosio Amalia la partecipazione
societaria di cui era titolare nella Centro Globe S.r.l., e precisamente, della metà
dell’intero capitale sociale del valore complessivo nominale di euro 5.164,58;
3) ordina l’annotazione della presente sentenza nel Registro delle Imprese;
4) condanna i convenuti Ragosta Domenico ed Ambrosio Amalia, in solido tra loro, al
pagamento in favore della Banca Popolare Vesuviana s.c., in persona del legale
rappresentante pro tempore, le spese di giudizio, che si liquidano per il presente
giudizio in euro 5.500,00, di cui euro 500,00 per spese, oltre I.V.A., C.P.A. come per
legge e rimborso spese generali pari al 15% del compenso ed in complessivi euro
10.000,00, oltre I.V.A., C.P.A. come per legge e rimborso spese generali pari al 15%
del compenso, per i giudizi cautelari svoltisi in corso di causa;
5) condanna, altresì, i convenuti Ragosta Domenico ed Ambrosio Amalia, in solido tra
loro, al pagamento in favore della Banca Popolare di Bari S.c.p.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, le spese di giudizio, che si liquidano in euro
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3.000,00, oltre I.V.A., C.P.A. come per legge e rimborso spese generali pari al 15% del
compenso.
Così deciso in Nola, il 04/03/2019.
Il Giudice
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