REPUBBLICA ITALIANA - Napoli · 2019. 3. 7. · societarie di cui era titolare nella Molino San...

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Pag. 1 TRIBUNALE DI NOLA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio Ruggiero ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5044/2012 del R.G. contenzioso vertente TRA BANCA POPOLARE VESUVIANA S.C., 06412660638, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano alla via Pessoni, n. 22, presso lo studio degli avv.ti Alfredo ed Edgardo RICCARDI, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura a margine della citazione, ATTORE E RAGOSTA DOMENICO, RGSDNC71P22F839X, elettivamente domiciliato in Nola alla via On.le Francesco Napolitano, n. 9, presso lo studio dell'avv. Giuseppe PALLADINO, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 29.01.2019, CONVENUTO E AMBROSIO AMALIA, MBRMLA71E41H931B, elettivamente domiciliata in Nola alla via On.le Francesco Napolitano, n. 9, presso lo studio dell'avv. Giuseppe PALLADINO, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 25.06.2018, CONVENUTA E MOLINO SAN FELICE S.p.A., 01238251217, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Nola alla via San Felice, n. 16, presso lo Firmato Da: RUGGIERO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11c29dee670853df6d92a4cba185091c Sentenza n. 537/2019 pubbl. il 05/03/2019 RG n. 5044/2012 Repert. n. 710/2019 del 05/03/2019

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    TRIBUNALE DI NOLA

    SENTENZA

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio

    Ruggiero ha pronunziato la seguente

    SENTENZA nella causa iscritta al n. 5044/2012 del R.G. contenzioso vertente

    TRA BANCA POPOLARE VESUVIANA S.C., 06412660638, in persona del legale

    rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano alla

    via Pessoni, n. 22, presso lo studio degli avv.ti Alfredo ed Edgardo RICCARDI, dai

    quali è rappresentata e difesa giusta procura a margine della citazione,

    ATTORE

    E RAGOSTA DOMENICO, RGSDNC71P22F839X, elettivamente domiciliato in Nola

    alla via On.le Francesco Napolitano, n. 9, presso lo studio dell'avv. Giuseppe

    PALLADINO, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa

    di costituzione di nuovo difensore depositata in data 29.01.2019,

    CONVENUTO

    E AMBROSIO AMALIA, MBRMLA71E41H931B, elettivamente domiciliata in Nola

    alla via On.le Francesco Napolitano, n. 9, presso lo studio dell'avv. Giuseppe

    PALLADINO, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa

    di costituzione di nuovo difensore depositata in data 25.06.2018,

    CONVENUTA

    E MOLINO SAN FELICE S.p.A., 01238251217, in persona del legale rappresentante

    pro tempore, elettivamente domiciliata in Nola alla via San Felice, n. 16, presso lo

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    studio dell'avv. Luciano Ruggiero MALAGNINI, dal quale, unitamente agli avv.ti

    Vincenzo e Stefania DORIA, è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla

    comparsa di risposta,

    CONVENUTA

    E CENTRO GLOBE S.r.l., 05388320631, in persona del legale rappresentante pro

    tempore, con sede in Napoli alla via G. Porzio, n. 4, Centro Direzionale, Isola G1

    CONVENUTA CONTUMACE

    E BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.A., 00254030729, in persona del legale

    rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza S. Maria

    degli Angeli a Pizzofalcone, n. 1, presso lo studio dell'avv. Nicola ROCCO di

    TORREPADULA, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine della

    comparsa di intervento depositata in data 27.02.2013,

    INTERVENIENTE VOLONTARIA

    avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..

    CONCLUSIONI Le parti concludevano come da verbale di udienza del 04.12.2018.

    CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 25.07.2012 la Banca Popolare Vesuviana conveniva

    in giudizio i coniugi Ragosta Domenico ed Ambrosio Amalia e le società Molino San

    Felice S.p.A. e Centro Globe S.r.l. asserendo di essere creditrice del signor Ragosta

    Domenico della somma di euro 1.536.203,90, oltre interessi convenzionali di mora al

    tasso del 4,80% dal 28.02.2011, nella sua qualità di fideiussore della mutuataria

    Industrial Property Real Estate S.r.l. (I.P.R.E. S.r.l.) per la garanzia da lui prestata in

    occasione del mutuo fondiario per notar Roberto Carbone del 25.03.2008 (Rep. n.

    14.227 – Racc. n. 4.946) risoltosi per inadempimento della mutuataria garantita

    successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 355/2011 del

    23.11.2011; che in data 23.03.2012 l’istante aveva notificato al signor Ragosta atto di

    precetto; che dopo pochi giorni in data 13.04.2012 con atto pubblico per notar

    Fiordiliso (Rep. n. 34.442 – Racc. 13.225) il signor Ragosta in esecuzione di accordi di

    separazione consensuale trasferiva al coniuge Ambrosio Amalia le partecipazioni

    societarie di cui era titolare nella Molino San Felice S.p.A. e nella Centro Globe S.r.l.;

    che la partecipazione societaria nella Molino San Felice S.p.A. era rappresentata da n.

    40.000 azioni del valore complessivo nominale di euro 206.400,00 aventi secondo il

    bilancio per l’anno 2010 un valore reale di euro 379.891,66; che la partecipazione

    societaria nella Centro Globe S.r.l., pari alla metà dell’intero capitale sociale del valore

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    complessivo nominale di euro 5.164,58 avente secondo il bilancio per l’anno 2010 un

    valore reale di euro 239.325,00; che scopo del predetto trasferimento era stato

    esclusivamente quello di sottrarre le partecipazioni all’esecuzione forzata ed azzerare

    per tale via la garanzia patrimoniale del debitore, considerato che lo stesso nel corso

    dell’anno 2010 con atto per notar Roberto Carbone aveva conferito gli unici suoi altri

    cespiti potenzialmente aggredibili in un fondo patrimoniale.

    Tanto esposto, la Banca domandava dichiararsi ai sensi dell’art. 2901 c.c. l’inefficacia

    relativa nei suoi confronti dell’atto di trasferimento concluso in data 13.04.2012

    ricorrendo nella fattispecie tutte le condizioni previste dalla norma, vale a dire il credito

    di chi agisce, l’eventus damni, il consilium fraudis e la scientia damni.

    In via gradata o alternativa, la banca formulava ulteriori domande e precisamente

    nell’ordine 1) domanda di simulazione assoluta dell’atto di trasferimento; 2) domanda

    di simulazione relativa dell’atto di trasferimento e di conseguente nullità della

    donazione dissimulata per carenza di forma; 3) domanda di nullità dell’atto di

    trasferimento per illiceità del motivo comune ad entrambe le parti ex art. 1345 c.c.; 4)

    domanda di nullità dell’atto di trasferimento per illiceità della causa in concreto ex art.

    1343 c.c..

    Dei convenuti si costituivano in giudizio solo Ragosta Domenico, Ambrosio Amalia e

    la Molino San Felice S.p.A..

    Il Ragosta Domenico eccepiva che 1) il credito da lui garantito era inesistente, in

    quanto nella fase di accertamento del passivo nell'ambito del procedimento fallimentare

    della garantita I.P.R.E. S.r.l. il mutuo fondiario, contemplante anche la garanzia

    fideiussoria, era stato ritenuto nullo per simulazione, in quanto erogato solo per munire

    di prelazione ipotecaria un precedente credito chirografario da scoperto di conto

    corrente aperto presso la stessa Banca mutuante; che per tale motivo il Giudice

    Delegato del Fallimento IPRE S.r.l. aveva ammesso al passivo solo il credito della

    Banca relativo allo scoperto di conto, ma non quello derivante dal mutuo fondiario, che

    era il solo garantito con fideiussione; 2) che la domanda revocatoria, presupponendo la

    validità dell’atto da revocare, non andava proposta in via principale, ma solo in via

    subordinata o alternativa a quella di simulazione; 3) che gli indizi proposti dalla Banca

    per dimostrare in capo alla convenuta Ambrosio la scientia damni non erano sufficienti,

    in quanto il ricorso di separazione giudiziale era stato depositato in data 27.07.2011 e,

    quindi, ben prima della notifica dell’atto di precetto (22.0.2012), avvenuta, peraltro,

    quando gli stessi già non convivevano per la crisi matrimoniale in atto.

    La signora Ambrosio Amalia nel costituirsi eccepiva che 1) al momento della stipula

    del contratto di trasferimento ella non era a conoscenza della posizione debitoria del

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    coniuge verso la Banca Popolare Vesuviana, in quanto era in corso una separazione

    giudiziale da lei promossa con ricorso depositato il 27.07.2011; 2) il Ragosta dal luglio

    2011 aveva abbandonato il tetto coniugale trasferendosi in altra abitazione a Cimitile di

    proprietà della Molino San Felice S.p.A., presso cui lavorava, e ove poi era stato

    notificato l’atto di precetto della Banca creditrice; 3) ella non era mai stata resa

    partecipe dei fatti che interessavano l’attività lavorativa del marito e quindi nulla

    sapeva della fideiussione da lui prestata nel 2008; 4) il trasferimento era stato stipulato

    dopo il decorso di dieci giorni dalla notifica del precetto e, quindi, non così in fretta da

    evitare il concreto rischio che la Banca potesse iniziare l’azione esecutiva; 5) la

    partecipazione azionaria trasferita costituiva già oggetto del fondo patrimoniale

    costituito con atto del 23.02.2010 per notar Carbone, per cui il trasferimento della

    stessa non aveva modificato la garanzia patrimoniale della creditrice, che in ogni caso

    non avrebbe potuto agire esecutivamente sulla stessa senza chiedere ed ottenere

    dapprima anche la revoca del fondo; 6) le altre domande subordinate dovevano ritenersi

    tutte infondate.

    La Molino San Felice S.p.A. nel costituirsi eccepiva in rito il suo difetto di

    legittimazione passiva e nel merito l’infondatezza delle domande proposte dalla Banca

    considerato che le partecipazioni azionarie erano già oggetto di fondo patrimoniale e,

    quindi, già non aggredibili esecutivamente e che l’acquirente delle stesse non era a

    conoscenza della posizione debitoria del Ragosta.

    All’udienza dell’8 gennaio 2013 alle parti venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c..

    Nelle more dei predetti termini si costituiva in giudizio anche la Banca Popolare di Bari

    S.c.p.A., la quale interveniva volontariamente in qualità di creditrice del signor Ragosta

    Domenico al fine di ottenere anche nei suoi confronti la dichiarazione di inefficacia

    dell’atto di trasferimento per notar Giuseppe Fiordiliso del 13.04.2012.

    La banca intervenuta asseriva che il suo credito verso il Ragosta era fondato sulla

    fideiussione da quest’ultimo prestata in data 11.05.2009 a garanzia dell’esposizione

    debitoria della Industrie Granarie Italiane S.p.A. (società dichiarata fallita con sentenza

    del Tribunale di Napoli del 13.01.2011 e di cui il Ragosta era socio unico); che il

    credito ammontava complessivamente ad euro 1.001.694,46; che per tale credito il

    Tribunale di Napoli aveva già concesso decreto ingiuntivo n. 5724/2011

    provvisoriamente esecutivo.

    Nella sua prima memoria la Banca Popolare Vesuviana osservava che 1) ai sensi

    dell’art. 96, ultimo comma, della Legge Fallimentare, le decisioni assunte in sede di

    accertamento dello stato passivo producevano effetti solo ai fini del concorso

    (accertamento endofallimentare); 2) la fideiussione prestata dal Ragosta andava

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    qualificata come fideiussione omnibus priva del carattere di accessorietà tipico della

    fideiussione ordinaria con la conseguenza che le eventuali vicende del debito garantito

    non incidevano sull’obbligo di pagamento del garante; 3) che, in ogni caso il mutuo

    fondiario non poteva considerarsi simulato, bensì esso costituiva un negozio indiretto

    realmente voluto; 4) le domande di revocatoria e di simulazione erano state proposte in

    alternativa e non in subordine; 5) l’atto di trasferimento in assenza di corrispettivo

    doveva ritenersi a titolo gratuito e non oneroso, per cui non rilevava lo stato psicologico

    dell’acquirente ai fini della revocatoria; 6) che, nel caso si ritenesse essere, invece, un

    atto a titolo oneroso, nel terzo acquirente avrebbe dovuto riscontrarsi, trattandosi di atto

    posteriore al sorgere del credito, la sola scientia damni e non la più intensa condizione

    della partecipatio fraudis; 7) anche l’atto costitutivo di fondo patrimoniale aveva

    costituito oggetto di domanda revocatoria e simulazione in altro separato giudizio

    pendente innanzi al Tribunale di Nola (RG. 5141/2012); 8) l’eventus damni per il

    trasferimento delle partecipazioni azionarie della Molino San Felice S.p.A. sussisteva

    ugualmente anche se, come asserito da controparte, il vincolo di destinazione derivante

    dal fondo sulle stesse fosse continuato anche dopo il trasferimento. Infatti, mentre con

    la costituzione del fondo le azioni (come gli altri beni) erano rimaste nella titolarità del

    Ragosta (e quindi la banca avrebbe potuto proporre per contrastare l’intento fraudolento

    una sola azione revocatoria), con l’atto del 13.04.2012 detta titolarità veniva trasferita

    alla signora Ambrosio Amalia (soggetto terzo rispetto alla Banca), che poteva così

    liberamente disporne, costringendo la Banca a dover intraprendere più domande

    revocatorie aventi ad oggetto il fondo, l’atto di trasferimento al coniuge e l’eventuale

    trasferimento a subacquirenti senza poter usufruire dell’estensione degli effetti della

    revocatoria nei confronti di questi ultimi (se a titolo gratuito o a titolo oneroso in mala

    fede) ai sensi dell’art. 2901, ultimo comma, c.c.; 9) in ogni caso, contrariamente a

    quanto asserito da controparte sulla scorta di quanto previsto all’art. 2 dell’atto

    revocando, l’alienazione ex art. 169 c.c. delle partecipazioni azionarie della Molino San

    Felice S.p.A. aveva fatto venir meno sulle stesse il vincolo di destinazione proprio del

    fondo patrimoniale, per cui la Ambrosio ne avrebbe potuto disporre liberamente

    costringendo la Banca alla proposizione di ulteriori revocatorie con più gravosi oneri

    probatori; 10) la Molino San Felice S.p.A. era stata chiamata in causa solo per rendere

    ad essa opponibili le vicende del giudizio in corso, per cui non vi era motivo a che essa

    si costituisse e prendesse posizione sulla vicenda giudiziaria.

    Nella sua prima memoria la Ambrosio Amalia ribadiva che 1) l’atto di trasferimento

    del 13.04.2012 doveva considerarsi atto a titolo oneroso, benché il Collegio in sede di

    reclamo nell’accogliere l’istanza cautelare di sequestro si fosse espresso nel senso della

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    sua natura gratuita; 2) il bene alienato doveva ritenersi ancora soggetto ai vincoli

    imposti dal fondo patrimoniale considerato che esso non era stato sostituito con altro

    bene acquistato con il reimpiego della somma ricavata.

    Il Ragosta Domeico nella sua prima memoria insisteva per la nullità (per diverse

    motivazioni) del mutuo fondiario garantito dalla fideiussione, che, sebbene a prima

    richiesta, non poteva essere considerata garanzia autonoma.

    All’udienza del 07.11.2013 il Giudice autorizzava la notifica della comparsa di

    intervento alla contumace Centro Globe S.r.l..

    Con ordinanza del 13.10.2015 la causa veniva rinviata per la precisazione delle

    conclusioni; rassegnate poi dopo alcuni rinvii all’udienza del 04.12.2018.

    Riservata la causa in decisione alle parti erano concessi i termini ex art. 190 c.p.c..

    Nella sua comparsa conclusionale la Banca attrice faceva rilevare che nelle more del

    presente processo il Tribunale di Napoli - Sezione specializzata per le Imprese – con

    sentenza n. 8613/2017 pronunciandosi sulle domande di responsabilità ex art. 146 L.F.

    e di revocatoria promosse dalla curatela della IPRE S.r.l. aveva condannato il Ragosta

    Domenico al risarcimento dei danni per mala gestio e nel contempo aveva dichiarato

    inefficace nei confronti della massa l’atto di trasferimento delle partecipazione sociali,

    oggetto del presente giudizio.

    Nella loro comune comparsa conclusionale i convenuti Ragosta – Ambrosio rilevavano

    che 1) nell’ambito della procedura fallimentare della IPRE S.r.l. l’unico cespite

    immobiliare acquisito al Fallimento era stato venduto per l’importo di euro

    1.400.000,00 con la conseguenza che la Banca Popolare Vesuviana, unico creditore

    privilegiato ammesso al passivo per euro 1.308.486,13, sarebbe stata integralmente

    soddisfatta del suo credito senza avere più alcuna necessità di agire nei confronti del

    fideiussore Ragosta Domenico; 2) che tale evento sopravvenuto avrebbe determinato il

    venir meno del presupposto dell’eventus damni.

    Si rileva, infine, che, nelle more del giudizio, il Tribunale di Napoli con sentenza del

    15.06.2015 ha dichiarato il fallimento della Molino San Felice S.p.A., azzerando di

    fatto il valore reale delle azioni trasferite dal Ragosta alla Ambrosio.

    Detto fallimento ha comportato pure che il sequestro conservativo ex art. 2905, comma

    2, c.c. concesso dal Tribunale di Nola in sede di reclamo (RG. 6059/2012) con

    ordinanza del 04.01.2013 su tutte le partecipazioni sociali trasferite risulti ora limitato

    alla sola partecipazione nella Centro Globe S.r.l..

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    Considerata la peculiarità del caso in esame e dei diversi istituti giuridici coinvolti si

    dovrà procedere ad un’analisi della fattispecie che si soffermi su ciascuno dei fatti

    costitutivi richiesti per l’accoglimento della domanda di revocatoria.

    Il primo punto da esaminare è quello attinente alla esistenza di un credito in capo ai

    soggetti agenti, vale a dire la Banca Popolare Vesuviana e la Banca Popolare di Bari.

    Entrambi i crediti risultano, infatti, ancora essere sub iudice.

    Tale circostanza, tuttavia, non impedisce l’eventuale accoglimento della domanda di

    revoca, in quanto, come ritenuto da ormai consolidato orientamento giurisprudenziale,

    il credito non deve essere necessariamente certo, ma può essere anche eventuale o

    litigioso.

    Da ultimo in tal senso si è espressa la Corte Suprema affermando che “l'art. 2901 c.c.

    ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con

    conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché

    anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia

    che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato

    giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della

    qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria

    avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore”. (Cass. n. 5619/2016).

    Né la pendenza di quei giudizi può determinare la necessità di sospendere quello di

    revocatoria, in quanto “… la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non

    costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla

    domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di

    giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace

    l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”. (Cass. n.

    9440/2004).

    Passiamo, ora, ad esaminare il secondo requisito richiesto dall’art. 2901 c.c. per la

    pronuncia di revocatoria, vale a dire l’eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall’atto

    revocando può derivare alle ragioni del creditore.

    La particolarità del caso è rappresentata dalla circostanza che le partecipazioni sociali

    della Molino S.p.A. (e solo quelle) erano oggetto di un precedente fondo patrimoniale

    costituito in data 23.02.2010 (la cui revoca ex art. 2901 c.c. era stata richiesta dalla

    stessa attrice in altro procedimento), per cui al momento del trasferimento erano già

    sottratte alla possibilità di un’eventuale esecuzione della Banca per il limite imposto

    dall’art. 170 c.c..

    I convenuti sostengono che il trasferimento delle azioni non aveva apportato alcuna

    variazione, qualitativa o quantitativa, alla garanzia patrimoniale del creditore, in quanto

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    Sentenza n. 537/2019 pubbl. il 05/03/2019RG n. 5044/2012

    Repert. n. 710/2019 del 05/03/2019

  • Pag. 8

    questi anche prima di esso non poteva contare sul valore delle azioni per il

    soddisfacimento del suo credito.

    Prima di approfondire la questione circa la fondatezza o meno della predetta eccezione,

    occorre verificare in via preliminare se sia in genere revocabile un atto di trasferimento

    stipulato dai coniugi in occasione degli accordi di separazione personale.

    Sul punto la giurisprudenza si è espressa positivamente affermando che “è ammissibile

    l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di un immobile, effettuato da un

    coniuge a favore dell'altro in ottemperanza a patti assunti in sede di separazione

    consensuale, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene

    dovuto solo in conseguenza di un impegno assunto in costanza dell'esposizione

    debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo, in tal caso,

    costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a

    giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c.”. (così da ultimo Cass. n.

    17612/2018).

    Ciò premesso e considerando che in altro procedimento avente n. 5141/2012 R.G. la

    Banca attrice ha anche domandato la revoca del fondo patrimoniale (costituito nel 2010

    e, quindi, successivamente al rilascio della fideiussione risalente al 2008), che su quei

    beni il vincolo imponeva, l’eccezione di difetto di eventus damni proposta dai

    convenuti va ritenuta infondata.

    L’atto di trasferimento del 13.04.2012 ha, difatti, reso ancor più difficoltosa per il

    creditore l’esazione coattiva del credito sulle azioni della Molino San Felice S.p.A., in

    quanto detti beni (mobili) facenti parte del fondo una volta trasferiti al coniuge

    perdevano il loro vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia

    ed entravano nella disponibilità di un soggetto non debitore (la Ambrosio), che era nella

    condizione di poterne disporre liberamente in favore di terzi subacquirenti.

    Ciò a maggior ragione valeva per la partecipazione sociale nella Centro Globe S.r.l.,

    che non era ab origine inclusa tra i beni del fondo patrimoniale.

    Occorre a questo punto evidenziare che, a differenza della Banca attrice, la Banca

    intervenuta non ha provato di aver domandato anche la revoca del fondo patrimoniale,

    per cui per essa l’eventus damni va limitato al solo trasferimento della partecipazione

    sociale della Centro Globe S.r.l..

    Quanto al rilievo dei convenuti relativo alla circostanza che la Banca Popolare

    Vesuviana avrebbe potuto essere integralmente soddisfatta del suo credito nell’ambito

    della procedura fallimentare della debitrice garantita IPRE S.r.l. si osserva sia che “in

    tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, … la verifica

    dell'eventus damni" deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla

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    Sentenza n. 537/2019 pubbl. il 05/03/2019RG n. 5044/2012

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  • Pag. 9

    consistenza patrimoniale e alla solvibilità del fideiussore e non a quella del debitore

    garantito (Cass. n. 22465/2006)” e sia che l’importo liquidato dalla vendita in sede

    fallimentare è comunque inferiore al totale dovuto alla Banca Popolare Vesuviana se si

    considera che dall’importo ricavato vanno dedotti tutti i debiti della massa.

    Altro fatto costitutivo richiesto per la revoca dell’atto traslativo è rappresentato dal

    consilium fraudis, vale a dire dalla consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio

    alle ragioni dei suoi creditori.

    Poiché l’atto di trasferimento revocando è di data posteriore alle fideiussioni prestate

    dal Ragosta sia in favore della Banca Popolare Vesuviana (2008) e della Banca

    Popolare di Bari (2009), nonché ai fallimenti di entrambi i soggetti garantiti, vale adire

    rispettivamente I.P.R.E. S.r.l. e I.G.I. S.p.A. (2011), si deve ritenere che egli fosse

    certamente consapevole del pregiudizio, che con quell’atto avrebbe arrecato alle ragioni

    dei suoi creditori.

    Il prosieguo dell’analisi della fattispecie impone ora la necessità di determinare se la

    natura dell’atto di trasferimento posteriore al sorgere del credito sia onerosa o gratuita,

    in quanto solo nel primo caso sarebbe richiesto per l’accoglimento della domanda

    l’ulteriore elemento della scientia damni in capo al terzo acquirente.

    La giurisprudenza ha affermato (Cass. n. 8678/2013) che “le attribuzioni di beni mobili

    o immobili disposte, nell'ambito degli accordi di separazione personale, da un coniuge

    in favore dell'altro rispondono, di norma, ad un intento di sistemazione dei rapporti

    economici della coppia che sfugge, da un lato, alle connotazioni di una vera e propria

    donazione e, dall'altro, a quelle di un atto di vendita e svela, dunque, una sua tipicità,

    che può colorarsi dei tratti propri dell'onerosità o della gratuità a seconda che

    l'attribuzione trovi o meno giustificazione nel dovere di compensare e/o ripagare l'altro

    coniuge del compimento di una serie di atti. Spetta, dunque, al giudice del merito,

    investito della domanda di inefficacia dell'atto dispositivo svolta da un terzo creditore

    ai sensi dell'art. 2901 c.c. (o, come nella specie, dal fallimento del coniuge disponente,

    ai sensi dell'art. 64 l. fall. ), di accertare, in concreto, se l'attribuzione del cespite

    debba ritenersi compiuta a titolo oneroso od a titolo gratuito. E tale accertamento, se

    sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, sfugge al

    sindacato di legittimità”.

    Affinché l’atto revocando possa essere ritenuto oneroso e non gratuito, come

    sostengono i convenuti, occorrerà, dunque, che all’attribuzione delle partecipazioni

    sociali da parte del Ragosta corrisponda in capo al coniuge acquirente l’obbligo “del

    compimento di una serie di atti” di pari valore.

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  • Pag. 10

    Ciò premesso per la soluzione del quesito si rende necessario esaminare l’accordo

    raggiunto dai coniugi.

    Orbene, proprio nell’atto di trasferimento i coniugi specificano espressamente nella sua

    premessa, a pagina 2, che “.. tra le varie pattuizioni di separazione consensuale vi è

    l’impegno da parte del RAGOSTA Domenico di trasferire senza corrispettivo alla

    moglie AMBROSIO Amalia ….” ed a pagina 3 che “ … il costituito RAGOSTA

    Domenico intende, per le ragioni sopradette, trasferire, ….. senza corrispettivo alcuno

    rientrando i predetti trasferimenti nell’ambito delle indicate pattuizioni di

    separazione”.

    Nello stesso atto di trasferimento, quindi, le parti specificano che alcun corrispettivo è

    posto a carico della signora Ambrosio per un’attribuzione che gli stessi dichiarano

    avere un valore di euro 950.000,00.

    Poiché sembra difficile, credere, in contrasto con quanto espressamente dichiarato e

    fino a rigorosa prova contraria non fornita, che la Ambrosio abbia potuto in sede di

    separazione ripagare il marito con l’assunzione di altrettanti impegni di pari e così

    ingente valore, si ritiene che l’atto di trasferimento posto in essere in data 13.04.2012

    abbia natura gratuita e non onerosa.

    Ne consegue che, ai fini dell’accoglimento della domanda, non vi è necessità di

    esaminare anche la sussistenza dell’ulteriore elemento della scientia damni.

    Deve, pertanto, accogliersi, in quanto sufficientemente provata in tutti i suoi fatti

    cositutivi, la domanda avanzata dalla Banca Popolare Vesuviana s.c. di declaratoria di

    inefficacia del contratto stipulato in data 13.04.2012 con atto pubblico per notar

    Giuseppe Fiordiliso (Rep. n. 34.442 – Racc. 13.225), con il quale il signor Ragosta

    Domenico in esecuzione di accordi di separazione consensuale trasferiva al coniuge

    Ambrosio Amalia le partecipazioni societarie di cui era titolare nella Molino San Felice

    S.p.A. e nella Centro Globe S.r.l., e precisamente, di n. 40.000 azioni della Molino San

    Felice S.p.A. e della metà dell’intero capitale sociale del valore complessivo nominale

    di euro 5.164,58 della Centro Globe S.r.l..

    La domanda avanzata dalla intervenuta Banca Popolare di Bari S.c.p.A. di declaratoria

    di inefficacia del contratto stipulato in data 13.04.2012 con atto pubblico per notar

    Giuseppe Fiordiliso (Rep. n. 34.442 – Racc. 13.225), va, invece, accolta solo

    parzialmente e limitatamente al trasferimento della metà dell’intero capitale sociale del

    valore complessivo nominale di euro 5.164,58 della Centro Globe S.r.l..

    A seguito dell'accoglimento della domanda, va ordinata l’annotazione della presente

    sentenza nel Registro delle Imprese.

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    Repert. n. 710/2019 del 05/03/2019

  • Pag. 11

    Le spese del giudizio di merito e dei subprocedimenti cautelari in corso di causa

    contraddistinti con i seguenti numeri di RG. 5044-1/12, 5044-2/12, 5044-3/12, 5044-

    4/12, 5044-5/12 e 6059/12 seguono la soccombenza e sono liquidate come da

    dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Banca

    Popolare Vesuviana s.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di

    citazione notificato in data 25.07.2012 e della intervenuta Banca Popolare di Bari

    S.c.p.A. nei confronti di Ragosta Domenico ed Ambrosio Amalia, nonché della Molino

    San Felice S.p.A. e della Centro Globe S.r.l., così provvede:

    1) dichiara l'inefficacia nei confronti della Banca Popolare Vesuviana s.c., in persona

    del legale rappresentante pro tempore, del contratto stipulato in data 13.04.2012 con

    atto pubblico per notar Giuseppe Fiordiliso (Rep. n. 34.442 – Racc. 13.225), con il

    quale il signor Ragosta Domenico in esecuzione di accordi di separazione consensuale

    trasferiva al coniuge Ambrosio Amalia le partecipazioni societarie di cui era titolare

    nella Molino San Felice S.p.A. e nella Centro Globe S.r.l., e precisamente, di n. 40.000

    azioni della Molino San Felice S.p.A. e della metà dell’intero capitale sociale del valore

    complessivo nominale di euro 5.164,58 della Centro Globe S.r.l.;

    2) dichiara l'inefficacia nei confronti della Banca Popolare di Bari S.c.p.A., in persona

    del legale rappresentante pro tempore, del contratto stipulato in data 13.04.2012 con

    atto pubblico per notar Giuseppe Fiordiliso (Rep. n. 34.442 – Racc. 13.225),

    limitatamene alla parte in cui il signor Ragosta Domenico in esecuzione di accordi di

    separazione consensuale trasferiva al coniuge Ambrosio Amalia la partecipazione

    societaria di cui era titolare nella Centro Globe S.r.l., e precisamente, della metà

    dell’intero capitale sociale del valore complessivo nominale di euro 5.164,58;

    3) ordina l’annotazione della presente sentenza nel Registro delle Imprese;

    4) condanna i convenuti Ragosta Domenico ed Ambrosio Amalia, in solido tra loro, al

    pagamento in favore della Banca Popolare Vesuviana s.c., in persona del legale

    rappresentante pro tempore, le spese di giudizio, che si liquidano per il presente

    giudizio in euro 5.500,00, di cui euro 500,00 per spese, oltre I.V.A., C.P.A. come per

    legge e rimborso spese generali pari al 15% del compenso ed in complessivi euro

    10.000,00, oltre I.V.A., C.P.A. come per legge e rimborso spese generali pari al 15%

    del compenso, per i giudizi cautelari svoltisi in corso di causa;

    5) condanna, altresì, i convenuti Ragosta Domenico ed Ambrosio Amalia, in solido tra

    loro, al pagamento in favore della Banca Popolare di Bari S.c.p.A., in persona del

    legale rappresentante pro tempore, le spese di giudizio, che si liquidano in euro

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  • Pag. 12

    3.000,00, oltre I.V.A., C.P.A. come per legge e rimborso spese generali pari al 15% del

    compenso.

    Così deciso in Nola, il 04/03/2019.

    Il Giudice

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