REPUBBLICA ITALIANA N. 53/2011 In Nome del Popolo Italiano ... · Francesco Mercurio in...
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REPUBBLICA ITALIANA N. 53/2011
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per il Veneto
composta dai seguenti Magistrati :
dott. Davide Morgante Presidente
dott. Giuseppa Maneggio Consigliere
dott. Elena Brandolini I° Referendario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Regionale presso questa Sezione
nei confronti di Gestor s.p.a. in persona dell’Amministratore unico e legale
rappresentante Gianfranco Froio, Froio Gianfranco, Pianetti Roberto, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Carlo Golda e Caterina Dal Mas ed elettivamente domiciliato presso lo
studio di quest’ultima in Venezia Palazzo Lybra, via delle Industrie n. 19; Corriero
Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Reale ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Bari, via Egnatia n. 15, Marti Vito Paolo, rappresentato e difeso
dall’avv. Eliana Ortori ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Recco, via
Cavour n. 3/1, Galantino Tommaso, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Di Benedetto
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Cicerone n. 28, Anglani
Anna, Lacasella Vito, Tributi Italia s.p.a. in persona dell’Amministratore delegato e legale
rappresentante Marti Vito Paolo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca R. Perfetti e
Mariagrazia Romeo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in
Venezia, S.Croce 205, Saggese Patrizia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Orsoni
e Lorenzo Ionata ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Venezia,
S.Croce 205, Lanzoni Paolo Francesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello
Campagna e Ruggero Sonino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo
in Venezia, San Marco 2891, Dicuonzo Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Di
Benedetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Cicerone n. 28,
Alberti Alberto Angelo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Campagna e Ruggero
Sonino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, San Marco
2891, Froio Pasquale, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Morrone e elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’avv. Francesco Mercurio in Venezia-Mestre, viale Ancona
n. 17, Chieppa Lorenzo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Tomassetti e
Gherardo Bianchini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in
Venezia, San Marco 2947, Ortori Mario, rappresentato e difeso dall’avv. Eliana Ortori ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Recco, via Cavour n. 3/1;
Visto l'atto introduttivo della causa, iscritto al n. 26900 del registro di Segreteria, e gli
altri atti e documenti tutti della causa.
Uditi, alla pubblica udienza del 14 luglio 2010, il relatore, nella persona del Cons.
Giuseppa Maneggio, il P.M., nella persona del Vice Procuratore Regionale, Alberto
Mingarelli, l’avv. Giorgio Orsoni per Saggese Patrizia, l’avv. Pietro Di Benedetto per
Dicuonzo Giuseppe e Galantino Tommaso, l’avv. Mariagrazia Romeo per Tributi Italia
S.p.A., l’avv. Marcello Campagna per i convenuti Alberti Alberto Angelo e Lanzoni Paolo
Francesco, l’avv. Eliana Ortori per Marti Vito Paolo e Ortori Mario, l’avv. Gherardo
Bianchini per Chieppa Lorenzo, l’avv. Alfredo Morrone per Froio Pasquale, l’avv. Caterina
Dal Mas per Pianetti Roberto.
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione depositato presso la segreteria di questa Sezione in data 18 dicembre
2009, ritualmente notificato, la Procura regionale conveniva in giudizio Gestor s.p.a. in
persona dell’Amministratore unico legale rappresentante Gianfranco Froio, Froio
Gianfranco, Pianetti Roberto, Corriero Giuseppe, Marti Vito Paolo, Galantino Tommaso,
Anglani Anna, Lacasella Vito, Tributi Italia s.p.a. in persona dell’Amministratore delegato
e legale rappresentante Marti Vito Paolo, Saggese Patrizia, Lanzoni Paolo Francesco,
Dicuonzo Giuseppe, Alberti Alberto Angelo, Froio Pasquale, Chieppa Lorenzo, Ortori Mario
quali responsabili di danni prodotti all’Erario, per sentirli condannare al pagamento in
solido della somma complessiva di € 371.276,30 oltre rivalutazione monetaria secondo gli
indici Istat, interessi legali e spese di giudizio.
Esponeva il Requirente che, a seguito di denuncia di danno erariale inoltrata dal Comune
di Rubano, era emerso il mancato riversamento nelle casse dell’Ente per tutto l’anno 2008
e per il primo semestre 2009, degli introiti del servizio di riscossione e accertamento
dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, da parte della
società concessionaria GESTOR spa, divenuta poi TRIBUTI ITALIA spa. Con varie diffide il
Comune aveva sollecitato il riversamento delle somme indebitamente trattenute dalla
società concessionaria che, pur non disconoscendo le proprie inadempienze, aveva chiesto
all’Amministrazione di desistere dall’intraprendere azioni legali di recupero in attesa che i
nuovi azionisti potessero sanare ogni pendenza. Stante il protrarsi dell’inadempimento, il
Comune aveva attivato la polizza fideiussoria costituita a titolo di cauzione definitiva,
incamerando la somma di € 8.831,41 in data 9.9.2008.
Successivamente, Gestor SpA, società direttamente e indirettamente controllata al 100%
dalla Tributi Italia SpA, aveva ceduto un ramo d’azienda alla società controllante che,
quindi, era subentrata ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. 136/2006, in tutti i rapporti in
essere, ivi compresi attività, passività, contratti e diritti relativi all’attività di
accertamento, liquidazione e riscossione tributi, come da risultanze del contratto di
cessione del 21/11/2008. Il Comune di Rubano aveva provveduto, pertanto, a rinnovare la
diffida di pagamento nei confronti della società cessionaria con raccomandata del
16/01/2009, contestualmente segnalando i fatti all’Albo dei concessionari liquidazione e
accertamento tributi ex art. 53 del D.Lgs. 446/97, tenuto presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze; non ricevendo riscontro alcuno, l’Ente decideva di procedere
giudizialmente per il recupero delle somme dovute per il 2008 ed otteneva il decreto
ingiuntivo n. 1029/09, con il quale il Tribunale di Padova ingiungeva alla Gestor SpA ed
alla Tributi Italia SpA, in solido tra loro, il pagamento nel termine di 40 giorni dalla
notifica della “somma di € 142.852,72 oltre agli interessi/indennità di mora nella misura
del 7% semestrale sulle somme dalle singole scadenze trimestrali al saldo”; Tale importo
risultava determinato dal complessivo credito del Comune di Rubano per l’anno 2008, al
netto degli aggi (€ 151.684,13), decurtato di quanto incamerato dal Comune a titolo di
cauzione (€ 8.831,41); in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo, in data 15/04/2009
Tributi Italia Spa faceva pervenire al Comune di Rubano una proposta scritta di rientro
rateale da effettuarsi con pagamenti di € 29.000,00 ciascuno fino alla concorrenza di €
142.677,72, con cadenza mensile a partire dal 5/06/2009 e con ultima rata al 7/10/2009.
Tale proposta veniva tempestivamente riscontrata dal Comune che, con lettera del
21/04/2009, chiedeva il riversamento oltre che della somma capitale anche degli interessi
previsti dal contratto e delle spese sino a quel momento sostenute, previo rilascio di
fidejussione bancaria a garanzia del pagamento rateale; invece, Gestor SpA e Tributi Italia
SpA proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Tribunale
di Padova, chiedendo la revoca del decreto stesso sul presupposto della carenza di
giurisdizione del Giudice civile ordinario in favore del Giudice contabile, invocando il ruolo
di agente contabile in capo alle società concessionarie del servizio di accertamento e
riscossione di entrate tributarie o patrimoniali, senza peraltro contestare in alcun modo la
legittimità della pretesa creditoria del Comune di Rubano. Con provvedimento in data
14/05/2009, il Comune dichiarava (ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 507/93) la decadenza
della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e
diritto pubbliche affissioni, per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte
scadenze, con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento stesso, avvenuta il
5/06/2009.
Tanto premesso in fatto, riteneva la Procura evidente e incontestabile il danno subito
dall’Amministrazione a causa del mancato incasso delle somme riscosse a titolo di imposta
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, per l’omesso ingiustificato riversamento
delle stesse da parte della società concessionaria.
Quanto alla determinazione del danno, secondo il Requirente costituiva depauperamento
delle casse del Comune di Rubano non solo l’ammontare delle imposte e dei diritti non
riversati, ma anche gli importi corrispondenti agli aggi che sarebbero spettati alla società
di riscossione (solo) qualora avesse adempiuto regolarmente alle obbligazioni scaturenti
dal contratto di affidamento del servizio di riscossione stipulato con il Comune e che,
invece, la concessionaria s’era indebitamente trattenuti unitamente alle somme riscosse.
Pertanto il danno erariale era rappresentato dall’importo totale incamerato dalle società
e non riversato per l’anno 2008, pari a € 188.352,62 (incassi a titolo di pubblicità
permanente, pubblicità temporanea e affissioni, di cui € 33.903,49 costituenti l’aggio che
sarebbe spettato alla società di riscossione) oltre gli interessi di mora al tasso contrattuale
del 7% al 05/06/2009 di € 15.905,74, per un totale per il 2008 pari ad € 204.258,36.
Per il periodo dall’1/01/2009 alla data di decadenza dalla concessione (05/06/2009), le
somme incassate dalle società (sulla base dei rendiconti presentati tardivamente da
Tributi Italia spa) ammontavano a € 156.192,92 (incassi a titolo di pubblicità permanente,
pubblicità temporanea e affissioni, di cui € 28.114,73 costituenti l’aggio che sarebbe
spettato alla società di riscossione) cui andavano aggiunti € 8.104,83 a titolo di interessi di
mora al tasso contrattuale del 7% al 05/06/2009, per un totale di € 164.297,75 per il 2009.
L’importo complessivo del danno subito dal Comune di Rubano, comprensivo delle spese
legali sostenute per il tentativo di recupero delle somme non riversate, pari ad €
2.720,19, ammontava, pertanto, ad € 371.276,30 (€ 204.258,36 + € 164.297,75 + €
2.720,19).
Secondo la prospettazione accusatoria, sussistevano dunque tutti gli elementi costitutivi
della responsabilità amministrativa in capo alle predette società di riscossione, vale a dire
un rapporto di servizio scaturente dal contratto di appalto con il Comune; la sussistenza
della giurisdizione contabile stante la qualifica di “agenti contabili” delle società, come
dalle stesse eccepito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di
Padova; l’elemento soggettivo del dolo, non avendo le stesse mai fornito alcuna
giustificazione del mancato riversamento delle somme, né addotto un’impossibilità
dell’inadempimento ad esse non imputabile.
Ravvisava altresì il Requirente la responsabilità delle persone fisiche titolari degli organi
societari, amministratori e legali rappresentanti delle due società, che in considerazione
delle diffide ricevute, del tentativo di transazione e della causa civile pendente davanti al
Tribunale di Padova, dovevano ritenersi tutti perfettamente consapevoli
dell’inadempimento, e quindi, compartecipi con le rispettive società dei danni arrecati al
Comune.
Venivano notificati quindi, separati inviti a dedurre oltre che alle due società GESTOR spa
e TRIBUTI ITALIA spa, anche agli amministratori e legali rappresentati, nonché ai
componenti dei collegi sindacali che si erano succeduti nelle due società durante la
vigenza del contratto con il Comune di Rubano.
I soggetti destinatari dell’invito inviavano controdeduzioni, depositando memorie di
analogo contenuto, con allegata documentazione.
Al termine dell’istruttoria, la Procura riteneva di confermare l’impianto accusatorio e
notificava atto di citazione agli odierni convenuti.
Attesa la delineata vicenda la Procura erariale chiedeva il sequestro conservativo in favore
del Pubblico Erario, nei confronti di Marti Paolo Vito, Froio Pasquale, Saggese Patrizia.
Al ricorso seguiva il decreto presidenziale, in data 11 novembre 2009, di autorizzazione
provvisoria del sequestro conservativo, in favore del pubblico erario sui beni dei presunti
responsabili.
Nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2009 il Giudice designato, con ordinanza n.
1/2010, revocava il sequestro disposto con decreto presidenziale dell’11 novembre 2009,
ordinando la cancellazione.
Con reclamo al Collegio depositato il 1° febbraio 2010 la Procura Regionale impugnava
l’ordinanza del Giudice designato n.1/2010 di revoca del sequestro conservativo
immobiliare.
Con ordinanza n. 30/2010 la Sezione, in composizione collegiale rigettava il reclamo e
confermava l’ordinanza di revoca n. 1/2010.
Con memoria ritualmente depositata a mezzo dell’avv. Morrone, si costituiva Froio
Pasquale, consigliere d’amministrazione delegato della Tributi Italia s.p.a., evidenziando,
preliminarmente, di aver rivestito la carica di Consigliere di Amministrazione della Tributi
Italia spa dall’8 gennaio al 13 maggio 2009, vale a dire per soli 5 mesi effettivi di gestione
sociale. Eccepiva quindi, l’inesistenza di qualsiasi comportamento doloso e/o gravemente
colposo a lui addebitabile nel suddetto periodo, essendo l’inadempimento produttivo di
danno erariale imputabile alla pregressa compagine societaria. Riteneva, inoltre
corresponsabili dell’inadempimento di Gestor spa e Tributi Italia spa anche i dirigenti del
Comune di Rubano in quanto il mancato versamento delle somme dovute si era già
verificato per l’intero anno 2008, senza che alcun provvedimento di effettivo e concreto
recupero del credito fosse posto in essere dal Comune di Rubano. Contestava inoltre,
l’imputazione a suo carico dell’intero ammontare del danno erariale, in luogo di una
imputazione pro quota tra tutti i convenuti nonchè la quantificazione del danno operata
dalla Procura.
Concludeva chiedendo in via principale, il rigetto della domanda e, in subordine,
l’applicazione del potere riduttivo.
Con memoria ritualmente depositata a mezzo degli avv.ti Tomasetti e Bianchini, si
costituiva Lorenzo Chieppa, consigliere d’amministrazione della Tributi Italia s.p.a. che
eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del
Giudice ordinario.
In subordine riteneva necessario sospendere il presente giudizio ai sensi dell’art. 295
c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pendente avanti al Tribunale Civile di
Padova.
Nel merito eccepiva l’insussistenza del danno erariale nonché la mancanza dell’elemento
soggettivo in quanto lo stesso era stato membro del C.d.A. della Tributi Italia s.p.a. per
soli 4 mesi e precisamente dall’8.1.2009 al 13.05.2009 mentre i fatti per cui è causa e
cioè il mancato riversamento dei tributi risalivano al primo semestre del 2008. Sosteneva
che gli unici soggetti che si erano occupati della vicenda erano stati l’Amministratore
delegato al quale erano stati conferiti i poteri di ordinaria amministrazione e il Presidente
della Società mentre lo stesso era privo di poteri gestionali.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande e in via subordinata l’applicazione del
potere riduttivo.
Con memoria ritualmente depositata a mezzo degli avv.ti Caterina Dal Mas e Carlo Golda,
si costituiva Roberto Pianetti, Procuratore della Gestor s.p.a. che eccepiva
l’inammissibilità dell’atto di citazione per omessa notifica dell’invito a depositare
deduzioni e chiarimenti.
Nel merito contestava le domande proposte nei suoi confronti dal P.M. poiché aveva
rivestito l’incarico di procuratore speciale dal 15 novembre 2007 al 31 dicembre 2007
mentre gli importi oggetto di giudizio erano tutti maturati a decorrere dall’1.01.2008 e
quindi in un periodo in cui non ricopriva più la carica di procuratore della Gestor.
Concludeva per l’inammissibilità dell’atto di citazione e nel merito per il rigetto della
domanda del P.M. non avendo questi provato la domanda nei suoi confronti.
Con memoria ritualmente depositata a mezzo degli avv.ti Marcello Campagna e Ruggero
Sonino, si costituiva Alberto Alberti, consigliere del C.d.A. della Tributi s.p.a. che
eccepiva preliminarmente la nullità dell’atto di citazione per genericità e
indeterminatezza della domanda.
Nel merito contestava la domanda del P.M. non risultando integrati in capo allo stesso un
comportamento connotato da dolo o colpa grave e il nesso causale tra condotta e
lamentato danno. In particolare rappresentava che mai si era occupato della gestione
ordinaria della Società e più specificatamente del comune di Rubano e di essere stato
nominato amministratore il 13 maggio 2009 laddove il preteso danno erariale era riferibile
all’anno 2008 e al primo semestre 2009. Concludeva, pertanto, per il rigetto della
domanda attorea.
Con memoria ritualmente depositata a mezzo degli avv.ti Marcello Campagna e Ruggero
Sonino, si costituiva Paolo Francesco Lanzoni, amministratore delegato della Tributi s.p.a.
che eccepiva preliminarmente la nullità dell’atto di citazione per genericità e
indeterminatezza della domanda.
Nel merito contestava la domanda del P.M. non risultando integrati in capo allo stesso un
comportamento connotato da dolo o colpa grave e il nesso causale tra condotta e
lamentato danno. In particolare rappresentava che mai si era occupato della gestione
ordinaria della Società e più specificatamente del comune di Rubano e di essere stato
nominato amministratore il 13 maggio 2009 laddove il preteso danno erariale era riferibile
all’anno 2008 e al primo semestre 2009. Concludeva, pertanto, per il rigetto della
domanda attorea.
Con memoria ritualmente depositata a mezzo dell’avv. Pietro Di Benedetto, si costituiva
Tommaso Galantino, consigliere del C.d.A. della Gestor s.p.a. che eccepiva
preliminarmente la nullità dell’atto di citazione per genericità e indeterminatezza della
domanda.
Nel merito evidenziava di avere ricoperto la carica di Presidente del C.d.A. dal 25 gennaio
2008 all’1 aprile 2008 mentre i mancati riversamenti delle somme riscosse a titolo di
imposte e diritti risalivano a periodi successivi al suo mandato. Concludeva, pertanto, per
il rigetto della domanda attorea.
Con memoria ritualmente depositata a mezzo dell’avv. Pietro Di Benedetto, si costituiva
Giuseppe Dicuonzo, consigliere del C.d.A. della Tributi Italia s.p.a. che eccepiva
preliminarmente la nullità dell’atto di citazione per genericità e indeterminatezza della
domanda.
Nel merito evidenziava di non aver esercitato poteri gestori né di essere stato destinatario
di deleghe o compiti da parte della Società; di non avere posto in essere comportamenti o
atti connotati da dolo o colpa grave, ragione per la quale non esisteva alcun nesso di
causalità tra l’inadempimento della società e la sua carica di amministratore, assunta in
un periodo successivo al verificarsi dell’evento dannoso. Concludeva, pertanto, per il
rigetto della domanda attorea.
Con memoria ritualmente depositata a mezzo degli avv.ti Giorgio Orsoni e Lorenzo Ionata
si costituiva Saggese Patrizia, presidente del C.d.A. della Tributi Italia s.p.a., eccependo, i
via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Sul punto veniva richiamat
un lodo, reso a definizione di controversia analoga per cui è causa, nel quale erano stat
valorizzati gli elementi spiccatamente privatistici che intercorrono fra l’ente locale e
concessionari.
Esponevano le varie iniziative poste in essere da TRIBUTI ITALIA per il superamento dell
propria situazione di difficoltà transitoria, anche al fine di chiarire l’assenza del profil
rappresentato dal dolo (si sottolineavano, in tale contesto, diversi fattori di squilibri
finanziario ed economico del sistema; una serie di interventi legislativi che avevan
comportato aggravi di costi; l’esenzione dal pagamento dell’imposta comunale sug
immobili adibiti ad abitazione principale con rimborso diretto, ai singoli comun
dell’importo corrispondente alla riduzione del gettito, senza che nulla fosse previsto i
relazione alla quota d’aggio, nonostante la disposta esenzione avesse comportato u
aggravio per i concessionari a causa delle nuove attività di accertamento da effettuare sug
immobili oggetto di esenzione).
Veniva sostenuta, altresì, la propria estraneità in ordine alla genesi del debito nei
confronti del Comune di Rubano, avendo rivestito la carica di Presidente del C.D.A. della
Tributi Italia spa solo a far data dal 1^ gennaio 2009, senza peraltro averne la legale
rappresentanza, nè la titolarità di poteri gestori, spettanti per statuto agli amministratori
delegati. Solo dal 21 settembre 2009 era divenuta Amministratore Delegato della società e
solo da tale data era stata investita dei poteri gestori conferitegli con le deleghe.
Deduceva invero, di aver posto in essere tutta una serie di attività volte a superare
strutturalmente “le cause del generarsi di debiti verso gli Enti locali, quali reperimento di
nuove risorse finanziarie e di smobilizzo dei crediti sociali”, come da allegata relazione a
sua firma. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda attorea.
Con memoria ritualmente depositata a mezzo degli avv.ti Luca R. Perfetti e Mariagrazia
Romeo, si costituiva Tributi Italia s.p.a. in persona dell’Amministratore Unico legale
rappresentante Saggese Patrizia, eccependo, in via preliminare il difetto di giurisdizione
della Corte dei conti. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Con memoria ritualmente depositata a mezzo dell’avv. Eliana Ortori, si costituiva Ortori
Mario, consigliere del C.d.A. della Tributi Italia s.p.a. che eccepiva, in via pregiudiziale il
difetto di giurisdizione della Corte dei conti. In via preliminare che venissero respinte le
domande proposte dalla Procura in quanto già oggetto di titolo esecutivo ottenuto dal
Comune attraverso la giurisdizione ordinaria. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda
del P.M. per carenza dell’elemento soggettivo in quanto aveva rivestito la carica di
Amministratore di Tributi Italia s.p.a fino al mese di luglio 2008 e, quindi, ben poteva
essere del tutto ignaro dell’inadempimento di Gestor nei confronti del Comune di Rubano.
Inoltre, al momento della ricezione della diffida di pagamento di gennaio 2009 indirizzata
a Tributi Italia era ormai estraneo a tale società essendo scaduto nel dicembre 2008. In via
subordinata limitarsi la condanna nella misura minima in relazione all’effettivo contributo
causale apportato.
Con memoria ritualmente depositata a mezzo dell’avv. Raffaele Reale, si costituiva
Giuseppe Corriero, procuratore e successivamente consigliere del C.d.A. della Gestor
s.p.a.
Eccepiva l’insussistenza del danno a esso addebitato avendo svolto, sin dalla data di
assunzione, le funzioni di direttore delle risorse umane e organizzazione; di essere stato
nominato consigliere amministrazione della Gestor s.p.a. in data 25 gennaio 2008
unicamente allo scopo di contribuire alla gestione delle risorse umane e di aver rassegnato
le proprie dimissioni in data 17 aprile 2008. Ribadiva di non essersi mai occupato dei
rapporti contrattuali e di gestione ordinaria con gli Enti concessori, delle modalità di
pagamento e di riversamento dei tributi gestiti. Concludeva per il rigetto della domanda
attorea.
Con memoria ritualmente depositata a mezzo dell’avv. Eliana Ortori, si costituiva Vito
Paolo Marti, Amministratore unico della Gestor s.p.a. Eccepiva il difetto di giurisdizione
della Corte dei conti e nel merito insisteva per il rigetto della domanda attorea per
insussistenza dei presupposti di legge.
Con ulteriore memoria depositata il 7 luglio 2010 la Procura dopo aver ribadito,
sostanzialmente, la responsabilità degli odierni convenuti in virtù del rapporto che li
legava alle due società, riteneva, comunque, che dovessero ritenersi responsabili non solo
gli amministratori unici e delegati, ma anche coloro che avevano avuto la legale
rappresentanza delle due società e gli amministratori che avevano inviato e ricevuto
corrispondenza dal comune di Rubano e quindi: per Gestor Gianfranco Froio, Vito Paolo
Marti, Tommaso Galantino, Anna Anglani e Vito Lacasella; per Tributi Italia oltre a Marti
Vito Paolo, Patrizia Saggese, Pasquale Froio e Paolo Francesco Lanzoni.
Precisava, inoltre, che non appariva responsabile del danno Pianetti Roberto che aveva
cessato le sue funzioni di procuratore in data 31.12.2007. Ne chiedeva, pertanto,
l’assoluzione.
I convenuti GESTOR s.p.a., Gianfranco Froio, Anna Anglani, Vito Lacasella, nonostante la
rituale notifica dell’atto di citazione, non si costituivano.
All’odierna pubblica udienza le parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti.
In particolare l’avv. Di Benedetto rappresentava che la società di riscossione “Tributi Italia
S.p.A.” era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e che era stato
nominato il commissario straordinario. Chiedeva, pertanto, l’integrazione del
contraddittorio nei confronti di quest’ultimo.
A tale richiesta si associava l’avv. Romeo.
L’avv. Morrone censurava le note d’udienza prodotte dal P.M. in data 7 luglio 2010.
Riteneva che le stesse costituissero una violazione delle norme processuali e ne chiedeva
inammissibilità.
Dopo una breve replica del P.M. la causa veniva trattenuta per la decisione.
DIRITTO
In via pregiudiziale e all’esito dell’accertata ritualità delle formalità di notifica dell’atto
introduttivo del giudizio, il Collegio dichiara la contumacia dei convenuti GESTOR s.p.a.,
Gianfranco Froio, Anna Anglani, Vito Lacasella, ai sensi e per gli effetti degli artt. 291 e
171 c.p.c. in quanto non risultano costituiti fino all’odierna udienza dibattimentale.
In via preliminare, il Collegio deve, altresì, farsi carico di esaminare le contestazioni in
rito prodotte dalla difesa di taluni convenuti.
Le difese di Dicuonzo e della Tributi s.p.a. hanno chiesto l’integrazione del
contraddittorio nei confronti del Commissario straordinario della Tributi Italia s.p.a,
ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e la cui vocatio in ius
risponderebbe ad esigenze di necessarietà.
Al riguardo, va chiarito che secondo l’ormai consolidata giurisprudenza cassatoria, ricorre
un’ipotesi di litisconsorzio necessario oltreché nei casi previsti dalla legge, allorquando la
decisione richiesta, indipendentemente dalla sua natura, è di per sè inidonea a spiegare i
propri effetti e conseguire il proprio scopo, anche nei riguardi delle sole persone presenti,
per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per
la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, se non sia resa nei
confronti di tutti questi soggetti (cfr., per tutte, in termini, Cass. 7 marzo 2006, n. 4890;
4 gennaio 2005, n. 121; 9 marzo 2004, n. 4714).
Ciò, in ragione della natura plurisoggettiva e concettualmente unica e inscindibile sia in
senso sostanziale, sia, a volte, in senso solo processuale del rapporto dedotto in giudizio,
nel quale i nessi fra i diversi soggetti e tra questi e l’oggetto comune, costituiscono un
insieme unitario, con conseguente immutabilità del rapporto medesimo ove non vi sia la
partecipazione di tutti i suoi titolari (Cass. 23 settembre 2003, n. 14102).
Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie ove il soggetto per il quale si chiede
l’imprescindibile chiamata in causa ha un ruolo temporalmente e causalmente diverso da
quello dei convenuti, in relazione ai fatti addebitati, quali prospettati da parte attrice; di
guisa che non sussistono i presupposti di un’inscindibilità della causa e di conseguente
necessarietà di integrazione del contraddittorio.
Quanto chiarito, non preclude ovviamente al Giudice Contabile nel suo libero
convincimento e apprezzamento discrezionale anche ai fini riduttivi dell’addebito, di
tener conto di concomitanti omissioni di altri soggetti e circostanze, quale quadro di
valutazione in cui si sono trovati a operare i soggetti convenuti in responsabilità, onde
graduarne il grado di colpa e l’efficienza causale delle singole condotte nella causazione
dell’evento lesivo, nonché per la determinazione del quantum debeatur.
Resta, del pari, rimessa alla libera valutazione del Giudice, la possibilità di attivare, per
ragioni di opportunità, un litisconsorzio facoltativo, ove, pur nella unicità del fatto
storico, autonomi permangono il titolo, il rapporto giuridico, e la causa petendi,
risolvendosi ciò in una connessione impropria, che lascerebbe immutata la posizione
processuale delle parti rispetto a ciascuna lite.
Quanto sopra premesso, in fattispecie, non risponderebbe ad alcuna ragione di
opportunità l’attivazione, da parte di questi Giudici, di un litisconsorzio facoltativo nei
confronti dell’indicato soggetto, permanendo del tutto autonomie indipendenti il titolo, il
rapporto giuridico e la causa petendi di una sua vocatio in ius che si risolverebbe in un
mero dispendio di energie processuali al fine del raggiungimento di uno scopo già
realizzabile con l’atto di citazione quale proposto dal Procuratore Regionale.
Alla stregua delle estese considerazioni la richiesta di integrazione del contraddittorio
viene respinta.
Le difese di TRIBUTI ITALIA s.p.a., Saggese Patrizia e Ortori Mario hanno eccepito il difetto
di giurisdizione di questo Giudice, con particolare riferimento alla natura dei rapporti fra
la società ed il Comune di Rubano, ritenuti non necessariamente di natura pubblica e tali,
dunque, da esulare dalla cognizione del giudice contabile.
L’eccezione va respinta.
Infatti, qualora la funzione esercitata comporti la disponibilità e la custodia di denaro e di
altri beni appartenenti alla Pubblica amministrazione, ai soggetti incaricati della gestione,
pur se non dipendenti pubblici, va ascritta la qualifica di agenti contabili, con ogni
conseguenza in ordine alla giurisdizione, che spetta alla Corte dei conti.
Inoltre, il Collegio rammenta che nel caso in esame l’azione del Procuratore regionale è
volta a ottenere pronuncia di condanna al risarcimento del danno erariale patito dal
Comune di Rubano in ragione dell’omesso riversamento di tributi, diritti e canoni allo
stesso spettanti nei termini esposti in narrativa.
Sotto tale specifico profilo, oltre a quanto più sopra osservato, si richiama la recente
statuizione della Corte di Cassazione in fattispecie analoga a quella per cui è causa.
Secondo detto giudice, infatti, “Spetta alla Corte dei Conti la giurisdizione in ordine alla
domanda di risarcimento dei danni avanzata da un Comune nei confronti della società
concessionaria del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità, per la mancata
riscossione dei relativi tributi. Poiché, infatti, la gestione e la riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni ha natura di servizio
pubblico e l’obbligazione, a carico della società concessionaria, di versare all’ente locale
le somme a tal titolo incassate ha natura di servizio pubblico e l’obbligazione, a carico
della società concessionaria, di versare all’ente locale le somme a tal titolo incassate ha
natura pubblicistica, il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio,
in quanto il soggetto esterno si inserisce nell’”iter” procedimentale dell’ente pubblico,
come compartecipe dell’attività pubblicistica di quest’ultimo, non rilevando, in contrario,
né la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio né il titolo (nella specie
concessione-contratto) con il quale si è costituito ed attuato il rapporto” (Cass., SS.UU.,
ord. n. 26280 del 16 dicembre 2009).
Va, del pari, rigettata, l’eccezione sollevata dai convenuti Galantino, Lanzoni, Di Cuonzo
e Alberti laddove chiedono che venga dichiarata la nullità dell’atto di citazione per
indeterminatezza del petitum.
Al riguardo, va chiarito che per la consolidata giurisprudenza cassato ria e contabile l’atto
di citazione, in quanto deputato alla duplice funzione di vocatio in ius e di editio actionis,
deve contenere gli elementi necessari per consentire al Giudice di pervenire alla richiesta
pronuncia; nel senso che dallo stesso debbono in equivocamente evincersi i fatti in
conseguenza dei quali viene ravvisata, in materia di responsabilità, la sussistenza del
danno erariale nonché i titoli e i presupposti sui quali è fondata la domanda risarcitoria
del Requirente Contabile.
Ne segue che, ai fini dell’eventuale declaratoria di nullità, la verifica in concreto
dell’indicato requisito di determinatezza dell’oggetto della domanda attorea postula una
valutazione, da compiersi caso per caso dal Giudice, nel rispetto di alcuni criteri di ordine
generale, occorrendo da un canto tener conto che l’identificazione dell’oggetto della
domanda va operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di
citazione e dei documenti allo stesso allegati e/o menzionati e dall’altro che da tale
indagine l’oggetto non ne risulti assolutamente incerto sì da non porre il convenuto nelle
condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, nonché il Giudice di avere immediata
contezza del thema decidendum (cfr. in termini, per tutte, Cass.: 12 novembre 2003, n.
17023; 5 aprile 2005, n. 7074; 7 marzo 2006, n. 4828).
Nell’ottica del delineato orientamento giurisprudenziale deve escludersi che l’atto
introduttivo del presente giudizio possa essere coinvolto dalla menzionata censura di
nullità e/o inammissibilità, dappoichè, per l’ampia disamina dei fatti e del quadro
normativo di riferimento ivi operato dal Requirente Contabile emerge,
inequivocabilmente, la contestazione del danno mossa ai convenuti per il mancato
incasso, da parte dell’amministrazione, delle somme riscosse dalla Concessionaria a titolo
di imposte sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni, in ragione
dell’ingiustificato riversamento delle stesse, nonché la colpevole condotta della
Concessionaria medesima e dei suoi operatori ed i rispettivi rapporti di servizio scaturenti
dal contratto di appalto posto in essere con il Comune; di modo che l’omessa
specificazione di talune poste di danno o di un singolo componente di questo, enucleabile,
comunque, dal complessivo esame dell’atto introduttivo del giudizio, non può
comprometterne la validità ed ammissibilità, risultando evidenti nei confronti di tutti i
convenuti sia il petitum che la causa petendi (cfr. in termini, Cass. 4 giugno 2001, m.
7507).
Ritiene, inoltre, il Collegio di dover respingere l’eccezione di pregiudizialità dell’azione
risarcitoria promossa dal Comune di Rubano nei confronti della TRIBUTI ITALIA e GESTOR,
sollevata dalla difesa di Lorenzo Chieppa, nel riflesso che il giudizio civile intentato da
detto Comune contro la Società riguarderebbe i medesimi fatti oggetto del presente
giudizio, con possibile conflitto di giudicati, donde l’esigenza di sospendere quest’ultimo
in attesa della definizione del primo.
Al riguardo, questi Giudici, nel rilevare che, a stretto rigore, i giudizi a confronto
divergono per la relativa causa petendi (azione di indebito nell’un caso e di danno erariale
nell’altro), non possono non richiamare la consolidata giurisprudenza ove esclude tra gli
stessi un rapporto di necessaria pregiudizialità.
Invero, secondo tale giurisprudenza, è stato affermato che la giurisdizione contabile e
quella civile anche per risarcimento dei danni indotti all’amministrazione da fatti penali
e/o comunque illeciti posti in essere dai propri operatori, sono reciprocamente
indipendenti nei loro profili istituzionali e l’eventuale interferenza che può determinarsi
tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema, in fattispecie non sussistente, di
proponibilità dell’azione di responsabilità avanti il Giudice contabile ove il danno risulti in
toto o in parte già risarcito in sede civile o che del quantum risarcitorio realizzato in tale
ultima sede se ne possa tener conto in fase di esecuzione della pronuncia contabile.
In particolare, poi, la giurisprudenza contabile ha sempre negato, per l’ipotesi di
contestuale pendenza di un giudizio civile di recupero di indebito (nei confronti dei
percettori) e di risarcimento del danno in sede contabile (nei confronti degli operatori
pubblici responsabili dell’indebito), la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità in senso
stretto (cfr. per tutte, tra le più recenti, Sez. III^ centrale, sent. N. 202/2010).
In merito all’eccezione di inammissibilità sollevata dall’avv. Morrone per tardività delle
note di replica della Procura si osserva quanto segue.
Le cd. note di replica, se contenute nell’ambito del thema decidendum, e fermo restando
il regime delle preclusioni, possono svolgere un’utile funzione dialettica i cui termini e
limiti regolativi – nell’assenza di precisi limiti posti dal legislatore – restano affidati al
prudente apprezzamento del Collegio (art. 8 del RD n. 1038 del 1933),tenendo,
comunque, presente che l’ambito naturale delle note di replica andrà, in via principale,
ricondotto alla prevalente funzione di illustrare domande e eccezioni già formulate.
Tali essendo stati, nella specie, i limiti e ambiti cui la suddetta nota si è attenuta, il
Collegio la ritiene integralmente ammissibile.
Tanto premesso in rito, nel merito la richiesta attorea va accolta nei limiti che seguono.
Va rammentato che la responsabilità delle società convenute in giudizio può sussistere ove
sia ravvisabile il danno erariale causalmente collegabile con l’attività delle medesime e
l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, giusta il disposto dell’art. 1 comma 1
della legge 14 gennaio 1994 n. 20, nel testo sostituito dall’art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996
n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639.
Nel caso di specie, premesso che ai sensi dell’art. 8 del capitolato d’oneri allegato al
contratto di affidamento del servizio per la riscossione dei tributi, diritti e canoni in
oggetto, le somme riscosse a tale titolo dovevano essere versate alla tesoreria comunale
“in rate trimestrali, secondo le modalità di cui all’art. 4, comma 1 del D.M. Finanze
26/04/1994” e che nonostante i ripetuti solleciti ricevuti, la GESTOR non ha corrisposto le
somme riscosse relativamente ai quattro trimestri 2008, non appare contestabile che tale
omissione integri un’ipotesi di nocumento patrimoniale in danno al predetto ente locale,
sotto il profilo del mancato introito di somme allo stesso normativamente spettanti, con
conseguente privazione di risorse finanziarie, già prelevate ai contribuenti, necessarie per
lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e per il conseguimento degli scopi di
carattere pubblico cui la stessa istituzione dell’ente è preordinata.
Tale danno non può che collegarsi, sul piano della rilevanza causale, a inadempimento
della società concessionaria per omissione del dovuto riversamento dei tributi già riscossi
nonché, sotto il profilo soggettivo, a dolo, in quanto determinato da una condotta posta in
essere con volontà nella evidente consapevolezza che l’omesso riversamento dei tributi
avrebbe senz’altro arrecato nocumento patrimoniale all’Ente locale.
SINGOLE RESPONSABILITA’
Va, innanzitutto dichiarato il difetto di legittimazione attiva e passiva della GESTOR s.p.a.
nel presente giudizio.
Invero, in ordine all'originario rapporto concessorio con la Gestor s.p.a. sono intervenute
nel tempo fusioni per incorporazione che hanno prodotto ex artt. 2501 e 2560 cod. civ.
una situazione giuridica corrispondente a quella della “successione a titolo universale” nei
nuovi titolari della concessione, per cui il nuovo ente societario è l’unico obbligato nelle
situazioni, anche processuali, conseguenti ai rapporti obbligatori in atto nel soggetto
incorporato al momento della fusione che non abbiano carattere personale in capo alle
singole persone fisiche e, come tali, intrasmissibili.
Inconferente si appalesa, pertanto, ai fini della esclusione della responsabilità, il richiamo
operato da difesa di Tributi Italia alla natura personale della responsabilità, ove appena si
consideri che nella specie, essendosi intuitivamente realizzato, in ragione della mancata
acquisizione dei tributi, un indebito arricchimento in capo alle Società incorporate, il
relativo debito si trasmette alle Società incorporanti ex art. 1, co.1, della L. n. 20/1994,
nel testo modificato dalla L. n. 639/1996 e che la prospettazione dolosa della fattispecie
lesiva azionata dal Procuratore Regionale per la partecipazione alla stessa dell'ufficiale
della riscossione, involge un'ipotesi di responsabilità solidale anche alla stregua dell'art.
188 del Regolamento di contabilità di Stato, a tenore del quale gli agenti contabili
rispondono anche dell'operato dei dipendenti di cui si avvalgono nel proprio ufficio (c.d.
coadiutori) i quali ultimi, parimenti, possono essere evocati in giudizio in sede di
giurisdizione contabile.
Nell'indicata ottica va, pertanto, affermata, nella specie, la responsabilità della società
TRIBUTI ITALIA s.p.a per il danno contestato dalla Procura regionale.
Ma, del predetto danno, debbono essere chiamati a rispondere anche gli Amministratori
Unici e i Presidenti del Consiglio di Amministrazione che hanno consentito e avallato tali
omissioni.
Al riguardo, reputa il Collegio di dover ribadire, che alla stregua delle figure
organizzatorie proprie dell'attuale assetto amministrativo, deve riconoscersi un rapporto
di servizio tra un Ente pubblico ed un soggetto già legato ad altro apparato pubblico o
privato, ogni qualvolta al medesimo venga normativamente fatto carico di un'attività che
interagisca con quella propria di quell'Ente, nel senso che rientri nel suo munus normale
od acquisito (per assolvimento di incarico) l'effettuazione di prestazioni nell'interesse di
quest'ultimo o l'inserimento, con diverso apporto, nell'attività o funzione del medesimo.
Infatti, tali incombenze, ove non rese in posizione di assoluta estraneità rispetto all'ente
danneggiato, rendono quell'operatore normativamente partecipe di quell'attività e,
pertanto, responsabile per le eventuali lesioni patrimoniali arrecate all'ente nell'esercizio
di quel munus ed in violazione di obblighi da questo indotti (cfr., in termini, anche SS.RR.,
dec. n. 726/A del 24.9.1991).
Tenuto conto dello stretto legame organico tra amministratori - legali rappresentanti e le
due società di riscossione, in fattispecie non può essere negato che lo svolgimento
dell’attività di riscossione dei tributi, da parte degli stessi quali agenti di riscossione legati
da rapporto di impiego con la Gestor e Tributi Concessionarie ineriva all'iter
procedimentale per l'acquisizione di pecunia pubblica, anche mediante l'esercizio di poteri
autoritativi propri della Pubblica Amministrazione; di talchè l'esercizio dei relativi munera
ha senza dubbio reso ex lege quegli agenti partecipi di un'attività funzionalmente svolta
anche nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, nei cui confronti, in ragione dei
rispettivi rapporti funzionali, sono tenuti a rispondere in sede di giurisdizione contabile, in
via solidale con la Società Concessionaria dalla quale dipendono, per i danni arrecati al
Comune in violazione di quei munera e nel concorso degli altri presupposti di
responsabilità.
Nel caso di specie, non è possibile non rilevare che tali omissioni si sono protratte per due
anni nel corso dei quali il Presidente, gli amministratori e legali rappresentanti avrebbero
potuto cercare delle soluzioni concordate con l’amministrazione concessionaria, piuttosto
che insistere pervicacemente nelle omissioni e nelle pretestuose opposizioni alle richieste
– diffide - del Comune.
Per tali ragioni, il Collegio reputa che Gianfranco Froio e Vito Lacasella rispettivamente
Presidenti del CdA di Gestor, Vito Paolo Marti e Anna Anglani, amministratori unici di
Gestor, Saggese Patrizia, quale Presidente del CdA di Tributi Italia s.p.a, Pasquale Froio,
amministratore delegato della Gestor debbano rispondere, in solido con Tributi s.p.a. in
ragione del fatto che, nella loro rispettiva qualità, avrebbero dovuto esercitare i poteri di
indirizzo e coordinamento a loro spettanti, sempre facendo in modo che venissero
rispettate le obbligazioni derivanti dalla convenzione concessoria e non cercando di
sostenere e avallare omissioni e ritardi nell’attività di riscossione.
La responsabilità per il danno arrecato al comune di Rubano è stata dalla Procura
imputata, altresì, a tutti i componenti del CdA della Gestor s.p.a e della Tributi Italia
s.p.a. che si sono succeduti nelle due società durante la vigenza del contratto con il
comune di Rubano nella loro qualità connessa alla carica ricoperta.
E, quindi, a Roberto Pianetti, procuratore della Gestor s.p.a, Giuseppe Corriero,
procuratore e successivamente membro del CdA della Gestor s.p.a., Tommaso Galantino,
consigliere del CdA della Gestor s.p.a., Paolo Francesco Lanzoni, Giuseppe Dicuonzo,
Alberto Angelo Alberti, Lorenzo Chieppa, Mario Ortoni, consiglieri del CdA della Tributi
Italia s.p.a.
La prospettazione attorea non è meritevole di accoglimento per le considerazioni che
seguono.
Il convenuto Tommaso Galantino ha rivestito l’incarico di consigliere del CdA della Gestor
fino al 1 aprile 2008 mentre gli importi oggetto di giudizio sono tutti maturati in un
periodo in cui lo stesso non ricopriva più la carica di procuratore della Gestor.
Tale considerazione appare sufficiente per mandare assolto il Galantino, per l’assenza del
nesso di causalità nella determinazione del danno.
Il convenuto Corriero ha svolto, sin dalla data di assunzione, le funzioni di Direttore delle
risorse umane e organizzazione ed è stato nominato consigliere di amministrazione della
Gestor s.p.a in data 25 gennaio 2008 unicamente allo scopo di contribuire alla gestione
delle risorse umane. Non risulta dagli atti di causa che si sia mai occupato di gestione
ordinaria con gli enti concessionari, delle modalità di pagamento e di riversamento dei
tributi gestiti e comunque ha rassegnato le proprie dimissioni in data 17 aprile 2008.
Le anzidette considerazioni determinano il Collegio a non ritenere fondata né dimostrata
la presunta incidenza del comportamento del Corriero sul danno per cui è causa,
riflessione che induce ad assolvere lo stesso per mancata sussistenza e dimostrazione del
rapporto eziologico tra comportamento ascrittogli e danno erariale dedotto in giudizio.
Passando a esaminare la posizione di Lanzoni, Ortoni, Dicuonzo, Alberti e Chieppa, che
avevano ricoperto la carica di consiglieri di amministrazione della Tributi Italia s.p.a, il
P.M. ha contestato agli stessi un comportamento doloso consistente “nell’’inadempimento
perfettamente consapevole e volontario degli obblighi assunti con la convenzione stipulata
con il comune di Rubano”.
Osserva, in proposito, il Collegio che le risultanze acquisite non consentono di ravvisare,
nei confronti dei suddetti consiglieri di amministrazione, i presupposti per la
configurabilità di una responsabilità amministrativo-contabile dei medesimi.
infatti, sotto il profilo del nesso di causalità, non vi sono elementi sufficienti per ritenere
che gli stessi si siano occupati dell’attività gestoria della società. In ogni caso, sotto il
profilo dell'elemento soggettivo, non pare ravvisabile nella specie la condotta dolosa che il
P.M. ha imputato agli stessi ai fini di una responsabilità solidale. Ed invero, ai fini
dell’individuazione del suddetto elemento soggettivo, è necessario che il danno arrecato
all’erario sia non solo preveduto ma altresì voluto dall’agente quale conseguenza della
propria azione o omissione, o quanto meno che l’agente, prevedendone la verificazione,
ne abbia accettato il rischio.
Siffatta ipotesi non è riscontrabile nel caso di specie, poichè il P.M. non ha dimostrato
l’incidenza del comportamento dei convenuti sull’effettivo danno derivato all’Ente; donde
Lanzoni, Ortoni, Dicuonzo, Alberti e Chieppa vanno mandati assolti dalla domanda attorea
per mancata sussistenza e dimostrazione del rapporto eziologico tra comportamenti
ascritti e danno erariale dedotto in giudizio.
Come ricordato in parte narrativa, nell’udienza dibattimentale conclusiva, il Procuratore
ha richiesto il proscioglimento del convenuto Roberto Pianetti.
Il Collegio, esaminati attentamente gli atti di giudizio e le risultanze documentali
afferenti la posizione del predetto soggetto, ritiene di accogliere la richiesta attorea
non ravvisandosi elementi idonei a dimostrare la sussistenza di nesso causale tra
condotta del dipendente e nocumento erariale, circostanza che esime il Collegio dalla
verifica degli altri presupposti.
Conclusivamente Tributi Italia s.p.a, Marti Vito Paolo, Froio Gianfranco, Froio Pasquale,
Saggese Patrizia, Anglani Anna, Lasella Vito vanno condannati, in via solidale, al
pagamento di € 371.276,30.
Le spese di giudizio come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai fini del rimborso delle spese legali (diritto previsto a favore dei convenuti prosciolti
dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e dell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, autenticamente interpretati dall'articolo 10-bis, comma 10, introdotto nel
decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n.
248) si liquidano l’onorario ed i diritti spettanti alla difesa dei convenuti – a carico di - , in
€ 1.000,00, oltre IVA e c.p.a (mille/00), per ciascun convenuto, calcolati in misura
forfettaria, in assenza di apposita nota.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione così provvede:
Condanna i convenuti Tributi Italia s.p.a, Marti Vito Paolo, Froio Gianfranco, Froio
Pasquale, Saggese Patrizia, Anglani Anna, Lacasella Vito in via solidale, al pagamento, in
favore del comune di Rubano, della somma di € 371.276,30 oltre rivalutazione monetaria
sull’indicato importo dalla data di deposito dell’atto di citazione fino alla data del
deposito della presente sentenza e agli interessi legali sulla somma rivalutata, a decorrere
dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
In particolare, nel rapporto interno Tributi Italia, Vito Paolo, Froio Gianfranco, Froio
Pasquale, Saggese Patrizia per l’intero e per quanto riguarda Anglani Anna e Lacasella
Vito nei limiti di un quinto dell’importo complessivo.
Assolve i convenuti Roberto Pianetti, Giuseppe Corriero, Tommaso Galantino, Paolo
Francesco Lanzoni, Mario Ortoni, Giuseppe Dicuonzo, Alberto Angelo Alberti, Lorenzo
Chieppa dalla domanda attrice.
Liquida, altresì, gli onorari e i diritti spettanti alla difesa dei convenuti prosciolti in €
1.000,00 (mille/00) oltre IVA e c.p.a. (mille/00), per ciascun convenuto.
Le spese di giudizio, che si determinano in € 7097,13 sono poste in via solidale a carico dei
convenuti soccombenti.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2010.
Il Relatore Il Presidente
F.to Giuseppa Maneggio F.to Davide Morgante