REPUBBLICA ITALIANA N. 53/2011 In Nome del Popolo Italiano ... · Francesco Mercurio in...

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REPUBBLICA ITALIANA N. 53/2011 In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per il Veneto composta dai seguenti Magistrati : dott. Davide Morgante Presidente dott. Giuseppa Maneggio Consigliere dott. Elena Brandolini I° Referendario ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Regionale presso questa Sezione nei confronti di Gestor s.p.a. in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante Gianfranco Froio, Froio Gianfranco, Pianetti Roberto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Golda e Caterina Dal Mas ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Venezia Palazzo Lybra, via delle Industrie n. 19; Corriero Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Reale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, via Egnatia n. 15, Marti Vito Paolo, rappresentato e difeso dall’avv. Eliana Ortori ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Recco, via Cavour n. 3/1, Galantino Tommaso, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Di Benedetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Cicerone n. 28, Anglani Anna, Lacasella Vito, Tributi Italia s.p.a. in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante Marti Vito Paolo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca R. Perfetti e Mariagrazia Romeo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Venezia, S.Croce 205, Saggese Patrizia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Orsoni e Lorenzo Ionata ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Venezia, S.Croce 205, Lanzoni Paolo Francesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello

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REPUBBLICA ITALIANA N. 53/2011

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per il Veneto

composta dai seguenti Magistrati :

dott. Davide Morgante Presidente

dott. Giuseppa Maneggio Consigliere

dott. Elena Brandolini I° Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Regionale presso questa Sezione

nei confronti di Gestor s.p.a. in persona dell’Amministratore unico e legale

rappresentante Gianfranco Froio, Froio Gianfranco, Pianetti Roberto, rappresentato e

difeso dagli avv.ti Carlo Golda e Caterina Dal Mas ed elettivamente domiciliato presso lo

studio di quest’ultima in Venezia Palazzo Lybra, via delle Industrie n. 19; Corriero

Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Reale ed elettivamente domiciliato

presso il suo studio in Bari, via Egnatia n. 15, Marti Vito Paolo, rappresentato e difeso

dall’avv. Eliana Ortori ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Recco, via

Cavour n. 3/1, Galantino Tommaso, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Di Benedetto

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Cicerone n. 28, Anglani

Anna, Lacasella Vito, Tributi Italia s.p.a. in persona dell’Amministratore delegato e legale

rappresentante Marti Vito Paolo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca R. Perfetti e

Mariagrazia Romeo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in

Venezia, S.Croce 205, Saggese Patrizia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Orsoni

e Lorenzo Ionata ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Venezia,

S.Croce 205, Lanzoni Paolo Francesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello

Campagna e Ruggero Sonino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo

in Venezia, San Marco 2891, Dicuonzo Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Di

Benedetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Cicerone n. 28,

Alberti Alberto Angelo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Campagna e Ruggero

Sonino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, San Marco

2891, Froio Pasquale, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Morrone e elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’avv. Francesco Mercurio in Venezia-Mestre, viale Ancona

n. 17, Chieppa Lorenzo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Tomassetti e

Gherardo Bianchini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in

Venezia, San Marco 2947, Ortori Mario, rappresentato e difeso dall’avv. Eliana Ortori ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Recco, via Cavour n. 3/1;

Visto l'atto introduttivo della causa, iscritto al n. 26900 del registro di Segreteria, e gli

altri atti e documenti tutti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 14 luglio 2010, il relatore, nella persona del Cons.

Giuseppa Maneggio, il P.M., nella persona del Vice Procuratore Regionale, Alberto

Mingarelli, l’avv. Giorgio Orsoni per Saggese Patrizia, l’avv. Pietro Di Benedetto per

Dicuonzo Giuseppe e Galantino Tommaso, l’avv. Mariagrazia Romeo per Tributi Italia

S.p.A., l’avv. Marcello Campagna per i convenuti Alberti Alberto Angelo e Lanzoni Paolo

Francesco, l’avv. Eliana Ortori per Marti Vito Paolo e Ortori Mario, l’avv. Gherardo

Bianchini per Chieppa Lorenzo, l’avv. Alfredo Morrone per Froio Pasquale, l’avv. Caterina

Dal Mas per Pianetti Roberto.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato presso la segreteria di questa Sezione in data 18 dicembre

2009, ritualmente notificato, la Procura regionale conveniva in giudizio Gestor s.p.a. in

persona dell’Amministratore unico legale rappresentante Gianfranco Froio, Froio

Gianfranco, Pianetti Roberto, Corriero Giuseppe, Marti Vito Paolo, Galantino Tommaso,

Anglani Anna, Lacasella Vito, Tributi Italia s.p.a. in persona dell’Amministratore delegato

e legale rappresentante Marti Vito Paolo, Saggese Patrizia, Lanzoni Paolo Francesco,

Dicuonzo Giuseppe, Alberti Alberto Angelo, Froio Pasquale, Chieppa Lorenzo, Ortori Mario

quali responsabili di danni prodotti all’Erario, per sentirli condannare al pagamento in

solido della somma complessiva di € 371.276,30 oltre rivalutazione monetaria secondo gli

indici Istat, interessi legali e spese di giudizio.

Esponeva il Requirente che, a seguito di denuncia di danno erariale inoltrata dal Comune

di Rubano, era emerso il mancato riversamento nelle casse dell’Ente per tutto l’anno 2008

e per il primo semestre 2009, degli introiti del servizio di riscossione e accertamento

dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, da parte della

società concessionaria GESTOR spa, divenuta poi TRIBUTI ITALIA spa. Con varie diffide il

Comune aveva sollecitato il riversamento delle somme indebitamente trattenute dalla

società concessionaria che, pur non disconoscendo le proprie inadempienze, aveva chiesto

all’Amministrazione di desistere dall’intraprendere azioni legali di recupero in attesa che i

nuovi azionisti potessero sanare ogni pendenza. Stante il protrarsi dell’inadempimento, il

Comune aveva attivato la polizza fideiussoria costituita a titolo di cauzione definitiva,

incamerando la somma di € 8.831,41 in data 9.9.2008.

Successivamente, Gestor SpA, società direttamente e indirettamente controllata al 100%

dalla Tributi Italia SpA, aveva ceduto un ramo d’azienda alla società controllante che,

quindi, era subentrata ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. 136/2006, in tutti i rapporti in

essere, ivi compresi attività, passività, contratti e diritti relativi all’attività di

accertamento, liquidazione e riscossione tributi, come da risultanze del contratto di

cessione del 21/11/2008. Il Comune di Rubano aveva provveduto, pertanto, a rinnovare la

diffida di pagamento nei confronti della società cessionaria con raccomandata del

16/01/2009, contestualmente segnalando i fatti all’Albo dei concessionari liquidazione e

accertamento tributi ex art. 53 del D.Lgs. 446/97, tenuto presso il Ministero dell’Economia

e delle Finanze; non ricevendo riscontro alcuno, l’Ente decideva di procedere

giudizialmente per il recupero delle somme dovute per il 2008 ed otteneva il decreto

ingiuntivo n. 1029/09, con il quale il Tribunale di Padova ingiungeva alla Gestor SpA ed

alla Tributi Italia SpA, in solido tra loro, il pagamento nel termine di 40 giorni dalla

notifica della “somma di € 142.852,72 oltre agli interessi/indennità di mora nella misura

del 7% semestrale sulle somme dalle singole scadenze trimestrali al saldo”; Tale importo

risultava determinato dal complessivo credito del Comune di Rubano per l’anno 2008, al

netto degli aggi (€ 151.684,13), decurtato di quanto incamerato dal Comune a titolo di

cauzione (€ 8.831,41); in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo, in data 15/04/2009

Tributi Italia Spa faceva pervenire al Comune di Rubano una proposta scritta di rientro

rateale da effettuarsi con pagamenti di € 29.000,00 ciascuno fino alla concorrenza di €

142.677,72, con cadenza mensile a partire dal 5/06/2009 e con ultima rata al 7/10/2009.

Tale proposta veniva tempestivamente riscontrata dal Comune che, con lettera del

21/04/2009, chiedeva il riversamento oltre che della somma capitale anche degli interessi

previsti dal contratto e delle spese sino a quel momento sostenute, previo rilascio di

fidejussione bancaria a garanzia del pagamento rateale; invece, Gestor SpA e Tributi Italia

SpA proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Tribunale

di Padova, chiedendo la revoca del decreto stesso sul presupposto della carenza di

giurisdizione del Giudice civile ordinario in favore del Giudice contabile, invocando il ruolo

di agente contabile in capo alle società concessionarie del servizio di accertamento e

riscossione di entrate tributarie o patrimoniali, senza peraltro contestare in alcun modo la

legittimità della pretesa creditoria del Comune di Rubano. Con provvedimento in data

14/05/2009, il Comune dichiarava (ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 507/93) la decadenza

della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e

diritto pubbliche affissioni, per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte

scadenze, con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento stesso, avvenuta il

5/06/2009.

Tanto premesso in fatto, riteneva la Procura evidente e incontestabile il danno subito

dall’Amministrazione a causa del mancato incasso delle somme riscosse a titolo di imposta

sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, per l’omesso ingiustificato riversamento

delle stesse da parte della società concessionaria.

Quanto alla determinazione del danno, secondo il Requirente costituiva depauperamento

delle casse del Comune di Rubano non solo l’ammontare delle imposte e dei diritti non

riversati, ma anche gli importi corrispondenti agli aggi che sarebbero spettati alla società

di riscossione (solo) qualora avesse adempiuto regolarmente alle obbligazioni scaturenti

dal contratto di affidamento del servizio di riscossione stipulato con il Comune e che,

invece, la concessionaria s’era indebitamente trattenuti unitamente alle somme riscosse.

Pertanto il danno erariale era rappresentato dall’importo totale incamerato dalle società

e non riversato per l’anno 2008, pari a € 188.352,62 (incassi a titolo di pubblicità

permanente, pubblicità temporanea e affissioni, di cui € 33.903,49 costituenti l’aggio che

sarebbe spettato alla società di riscossione) oltre gli interessi di mora al tasso contrattuale

del 7% al 05/06/2009 di € 15.905,74, per un totale per il 2008 pari ad € 204.258,36.

Per il periodo dall’1/01/2009 alla data di decadenza dalla concessione (05/06/2009), le

somme incassate dalle società (sulla base dei rendiconti presentati tardivamente da

Tributi Italia spa) ammontavano a € 156.192,92 (incassi a titolo di pubblicità permanente,

pubblicità temporanea e affissioni, di cui € 28.114,73 costituenti l’aggio che sarebbe

spettato alla società di riscossione) cui andavano aggiunti € 8.104,83 a titolo di interessi di

mora al tasso contrattuale del 7% al 05/06/2009, per un totale di € 164.297,75 per il 2009.

L’importo complessivo del danno subito dal Comune di Rubano, comprensivo delle spese

legali sostenute per il tentativo di recupero delle somme non riversate, pari ad €

2.720,19, ammontava, pertanto, ad € 371.276,30 (€ 204.258,36 + € 164.297,75 + €

2.720,19).

Secondo la prospettazione accusatoria, sussistevano dunque tutti gli elementi costitutivi

della responsabilità amministrativa in capo alle predette società di riscossione, vale a dire

un rapporto di servizio scaturente dal contratto di appalto con il Comune; la sussistenza

della giurisdizione contabile stante la qualifica di “agenti contabili” delle società, come

dalle stesse eccepito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di

Padova; l’elemento soggettivo del dolo, non avendo le stesse mai fornito alcuna

giustificazione del mancato riversamento delle somme, né addotto un’impossibilità

dell’inadempimento ad esse non imputabile.

Ravvisava altresì il Requirente la responsabilità delle persone fisiche titolari degli organi

societari, amministratori e legali rappresentanti delle due società, che in considerazione

delle diffide ricevute, del tentativo di transazione e della causa civile pendente davanti al

Tribunale di Padova, dovevano ritenersi tutti perfettamente consapevoli

dell’inadempimento, e quindi, compartecipi con le rispettive società dei danni arrecati al

Comune.

Venivano notificati quindi, separati inviti a dedurre oltre che alle due società GESTOR spa

e TRIBUTI ITALIA spa, anche agli amministratori e legali rappresentati, nonché ai

componenti dei collegi sindacali che si erano succeduti nelle due società durante la

vigenza del contratto con il Comune di Rubano.

I soggetti destinatari dell’invito inviavano controdeduzioni, depositando memorie di

analogo contenuto, con allegata documentazione.

Al termine dell’istruttoria, la Procura riteneva di confermare l’impianto accusatorio e

notificava atto di citazione agli odierni convenuti.

Attesa la delineata vicenda la Procura erariale chiedeva il sequestro conservativo in favore

del Pubblico Erario, nei confronti di Marti Paolo Vito, Froio Pasquale, Saggese Patrizia.

Al ricorso seguiva il decreto presidenziale, in data 11 novembre 2009, di autorizzazione

provvisoria del sequestro conservativo, in favore del pubblico erario sui beni dei presunti

responsabili.

Nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2009 il Giudice designato, con ordinanza n.

1/2010, revocava il sequestro disposto con decreto presidenziale dell’11 novembre 2009,

ordinando la cancellazione.

Con reclamo al Collegio depositato il 1° febbraio 2010 la Procura Regionale impugnava

l’ordinanza del Giudice designato n.1/2010 di revoca del sequestro conservativo

immobiliare.

Con ordinanza n. 30/2010 la Sezione, in composizione collegiale rigettava il reclamo e

confermava l’ordinanza di revoca n. 1/2010.

Con memoria ritualmente depositata a mezzo dell’avv. Morrone, si costituiva Froio

Pasquale, consigliere d’amministrazione delegato della Tributi Italia s.p.a., evidenziando,

preliminarmente, di aver rivestito la carica di Consigliere di Amministrazione della Tributi

Italia spa dall’8 gennaio al 13 maggio 2009, vale a dire per soli 5 mesi effettivi di gestione

sociale. Eccepiva quindi, l’inesistenza di qualsiasi comportamento doloso e/o gravemente

colposo a lui addebitabile nel suddetto periodo, essendo l’inadempimento produttivo di

danno erariale imputabile alla pregressa compagine societaria. Riteneva, inoltre

corresponsabili dell’inadempimento di Gestor spa e Tributi Italia spa anche i dirigenti del

Comune di Rubano in quanto il mancato versamento delle somme dovute si era già

verificato per l’intero anno 2008, senza che alcun provvedimento di effettivo e concreto

recupero del credito fosse posto in essere dal Comune di Rubano. Contestava inoltre,

l’imputazione a suo carico dell’intero ammontare del danno erariale, in luogo di una

imputazione pro quota tra tutti i convenuti nonchè la quantificazione del danno operata

dalla Procura.

Concludeva chiedendo in via principale, il rigetto della domanda e, in subordine,

l’applicazione del potere riduttivo.

Con memoria ritualmente depositata a mezzo degli avv.ti Tomasetti e Bianchini, si

costituiva Lorenzo Chieppa, consigliere d’amministrazione della Tributi Italia s.p.a. che

eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del

Giudice ordinario.

In subordine riteneva necessario sospendere il presente giudizio ai sensi dell’art. 295

c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pendente avanti al Tribunale Civile di

Padova.

Nel merito eccepiva l’insussistenza del danno erariale nonché la mancanza dell’elemento

soggettivo in quanto lo stesso era stato membro del C.d.A. della Tributi Italia s.p.a. per

soli 4 mesi e precisamente dall’8.1.2009 al 13.05.2009 mentre i fatti per cui è causa e

cioè il mancato riversamento dei tributi risalivano al primo semestre del 2008. Sosteneva

che gli unici soggetti che si erano occupati della vicenda erano stati l’Amministratore

delegato al quale erano stati conferiti i poteri di ordinaria amministrazione e il Presidente

della Società mentre lo stesso era privo di poteri gestionali.

Concludeva chiedendo il rigetto delle domande e in via subordinata l’applicazione del

potere riduttivo.

Con memoria ritualmente depositata a mezzo degli avv.ti Caterina Dal Mas e Carlo Golda,

si costituiva Roberto Pianetti, Procuratore della Gestor s.p.a. che eccepiva

l’inammissibilità dell’atto di citazione per omessa notifica dell’invito a depositare

deduzioni e chiarimenti.

Nel merito contestava le domande proposte nei suoi confronti dal P.M. poiché aveva

rivestito l’incarico di procuratore speciale dal 15 novembre 2007 al 31 dicembre 2007

mentre gli importi oggetto di giudizio erano tutti maturati a decorrere dall’1.01.2008 e

quindi in un periodo in cui non ricopriva più la carica di procuratore della Gestor.

Concludeva per l’inammissibilità dell’atto di citazione e nel merito per il rigetto della

domanda del P.M. non avendo questi provato la domanda nei suoi confronti.

Con memoria ritualmente depositata a mezzo degli avv.ti Marcello Campagna e Ruggero

Sonino, si costituiva Alberto Alberti, consigliere del C.d.A. della Tributi s.p.a. che

eccepiva preliminarmente la nullità dell’atto di citazione per genericità e

indeterminatezza della domanda.

Nel merito contestava la domanda del P.M. non risultando integrati in capo allo stesso un

comportamento connotato da dolo o colpa grave e il nesso causale tra condotta e

lamentato danno. In particolare rappresentava che mai si era occupato della gestione

ordinaria della Società e più specificatamente del comune di Rubano e di essere stato

nominato amministratore il 13 maggio 2009 laddove il preteso danno erariale era riferibile

all’anno 2008 e al primo semestre 2009. Concludeva, pertanto, per il rigetto della

domanda attorea.

Con memoria ritualmente depositata a mezzo degli avv.ti Marcello Campagna e Ruggero

Sonino, si costituiva Paolo Francesco Lanzoni, amministratore delegato della Tributi s.p.a.

che eccepiva preliminarmente la nullità dell’atto di citazione per genericità e

indeterminatezza della domanda.

Nel merito contestava la domanda del P.M. non risultando integrati in capo allo stesso un

comportamento connotato da dolo o colpa grave e il nesso causale tra condotta e

lamentato danno. In particolare rappresentava che mai si era occupato della gestione

ordinaria della Società e più specificatamente del comune di Rubano e di essere stato

nominato amministratore il 13 maggio 2009 laddove il preteso danno erariale era riferibile

all’anno 2008 e al primo semestre 2009. Concludeva, pertanto, per il rigetto della

domanda attorea.

Con memoria ritualmente depositata a mezzo dell’avv. Pietro Di Benedetto, si costituiva

Tommaso Galantino, consigliere del C.d.A. della Gestor s.p.a. che eccepiva

preliminarmente la nullità dell’atto di citazione per genericità e indeterminatezza della

domanda.

Nel merito evidenziava di avere ricoperto la carica di Presidente del C.d.A. dal 25 gennaio

2008 all’1 aprile 2008 mentre i mancati riversamenti delle somme riscosse a titolo di

imposte e diritti risalivano a periodi successivi al suo mandato. Concludeva, pertanto, per

il rigetto della domanda attorea.

Con memoria ritualmente depositata a mezzo dell’avv. Pietro Di Benedetto, si costituiva

Giuseppe Dicuonzo, consigliere del C.d.A. della Tributi Italia s.p.a. che eccepiva

preliminarmente la nullità dell’atto di citazione per genericità e indeterminatezza della

domanda.

Nel merito evidenziava di non aver esercitato poteri gestori né di essere stato destinatario

di deleghe o compiti da parte della Società; di non avere posto in essere comportamenti o

atti connotati da dolo o colpa grave, ragione per la quale non esisteva alcun nesso di

causalità tra l’inadempimento della società e la sua carica di amministratore, assunta in

un periodo successivo al verificarsi dell’evento dannoso. Concludeva, pertanto, per il

rigetto della domanda attorea.

Con memoria ritualmente depositata a mezzo degli avv.ti Giorgio Orsoni e Lorenzo Ionata

si costituiva Saggese Patrizia, presidente del C.d.A. della Tributi Italia s.p.a., eccependo, i

via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Sul punto veniva richiamat

un lodo, reso a definizione di controversia analoga per cui è causa, nel quale erano stat

valorizzati gli elementi spiccatamente privatistici che intercorrono fra l’ente locale e

concessionari.

Esponevano le varie iniziative poste in essere da TRIBUTI ITALIA per il superamento dell

propria situazione di difficoltà transitoria, anche al fine di chiarire l’assenza del profil

rappresentato dal dolo (si sottolineavano, in tale contesto, diversi fattori di squilibri

finanziario ed economico del sistema; una serie di interventi legislativi che avevan

comportato aggravi di costi; l’esenzione dal pagamento dell’imposta comunale sug

immobili adibiti ad abitazione principale con rimborso diretto, ai singoli comun

dell’importo corrispondente alla riduzione del gettito, senza che nulla fosse previsto i

relazione alla quota d’aggio, nonostante la disposta esenzione avesse comportato u

aggravio per i concessionari a causa delle nuove attività di accertamento da effettuare sug

immobili oggetto di esenzione).

Veniva sostenuta, altresì, la propria estraneità in ordine alla genesi del debito nei

confronti del Comune di Rubano, avendo rivestito la carica di Presidente del C.D.A. della

Tributi Italia spa solo a far data dal 1^ gennaio 2009, senza peraltro averne la legale

rappresentanza, nè la titolarità di poteri gestori, spettanti per statuto agli amministratori

delegati. Solo dal 21 settembre 2009 era divenuta Amministratore Delegato della società e

solo da tale data era stata investita dei poteri gestori conferitegli con le deleghe.

Deduceva invero, di aver posto in essere tutta una serie di attività volte a superare

strutturalmente “le cause del generarsi di debiti verso gli Enti locali, quali reperimento di

nuove risorse finanziarie e di smobilizzo dei crediti sociali”, come da allegata relazione a

sua firma. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda attorea.

Con memoria ritualmente depositata a mezzo degli avv.ti Luca R. Perfetti e Mariagrazia

Romeo, si costituiva Tributi Italia s.p.a. in persona dell’Amministratore Unico legale

rappresentante Saggese Patrizia, eccependo, in via preliminare il difetto di giurisdizione

della Corte dei conti. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea.

Con memoria ritualmente depositata a mezzo dell’avv. Eliana Ortori, si costituiva Ortori

Mario, consigliere del C.d.A. della Tributi Italia s.p.a. che eccepiva, in via pregiudiziale il

difetto di giurisdizione della Corte dei conti. In via preliminare che venissero respinte le

domande proposte dalla Procura in quanto già oggetto di titolo esecutivo ottenuto dal

Comune attraverso la giurisdizione ordinaria. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda

del P.M. per carenza dell’elemento soggettivo in quanto aveva rivestito la carica di

Amministratore di Tributi Italia s.p.a fino al mese di luglio 2008 e, quindi, ben poteva

essere del tutto ignaro dell’inadempimento di Gestor nei confronti del Comune di Rubano.

Inoltre, al momento della ricezione della diffida di pagamento di gennaio 2009 indirizzata

a Tributi Italia era ormai estraneo a tale società essendo scaduto nel dicembre 2008. In via

subordinata limitarsi la condanna nella misura minima in relazione all’effettivo contributo

causale apportato.

Con memoria ritualmente depositata a mezzo dell’avv. Raffaele Reale, si costituiva

Giuseppe Corriero, procuratore e successivamente consigliere del C.d.A. della Gestor

s.p.a.

Eccepiva l’insussistenza del danno a esso addebitato avendo svolto, sin dalla data di

assunzione, le funzioni di direttore delle risorse umane e organizzazione; di essere stato

nominato consigliere amministrazione della Gestor s.p.a. in data 25 gennaio 2008

unicamente allo scopo di contribuire alla gestione delle risorse umane e di aver rassegnato

le proprie dimissioni in data 17 aprile 2008. Ribadiva di non essersi mai occupato dei

rapporti contrattuali e di gestione ordinaria con gli Enti concessori, delle modalità di

pagamento e di riversamento dei tributi gestiti. Concludeva per il rigetto della domanda

attorea.

Con memoria ritualmente depositata a mezzo dell’avv. Eliana Ortori, si costituiva Vito

Paolo Marti, Amministratore unico della Gestor s.p.a. Eccepiva il difetto di giurisdizione

della Corte dei conti e nel merito insisteva per il rigetto della domanda attorea per

insussistenza dei presupposti di legge.

Con ulteriore memoria depositata il 7 luglio 2010 la Procura dopo aver ribadito,

sostanzialmente, la responsabilità degli odierni convenuti in virtù del rapporto che li

legava alle due società, riteneva, comunque, che dovessero ritenersi responsabili non solo

gli amministratori unici e delegati, ma anche coloro che avevano avuto la legale

rappresentanza delle due società e gli amministratori che avevano inviato e ricevuto

corrispondenza dal comune di Rubano e quindi: per Gestor Gianfranco Froio, Vito Paolo

Marti, Tommaso Galantino, Anna Anglani e Vito Lacasella; per Tributi Italia oltre a Marti

Vito Paolo, Patrizia Saggese, Pasquale Froio e Paolo Francesco Lanzoni.

Precisava, inoltre, che non appariva responsabile del danno Pianetti Roberto che aveva

cessato le sue funzioni di procuratore in data 31.12.2007. Ne chiedeva, pertanto,

l’assoluzione.

I convenuti GESTOR s.p.a., Gianfranco Froio, Anna Anglani, Vito Lacasella, nonostante la

rituale notifica dell’atto di citazione, non si costituivano.

All’odierna pubblica udienza le parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti.

In particolare l’avv. Di Benedetto rappresentava che la società di riscossione “Tributi Italia

S.p.A.” era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e che era stato

nominato il commissario straordinario. Chiedeva, pertanto, l’integrazione del

contraddittorio nei confronti di quest’ultimo.

A tale richiesta si associava l’avv. Romeo.

L’avv. Morrone censurava le note d’udienza prodotte dal P.M. in data 7 luglio 2010.

Riteneva che le stesse costituissero una violazione delle norme processuali e ne chiedeva

inammissibilità.

Dopo una breve replica del P.M. la causa veniva trattenuta per la decisione.

DIRITTO

In via pregiudiziale e all’esito dell’accertata ritualità delle formalità di notifica dell’atto

introduttivo del giudizio, il Collegio dichiara la contumacia dei convenuti GESTOR s.p.a.,

Gianfranco Froio, Anna Anglani, Vito Lacasella, ai sensi e per gli effetti degli artt. 291 e

171 c.p.c. in quanto non risultano costituiti fino all’odierna udienza dibattimentale.

In via preliminare, il Collegio deve, altresì, farsi carico di esaminare le contestazioni in

rito prodotte dalla difesa di taluni convenuti.

Le difese di Dicuonzo e della Tributi s.p.a. hanno chiesto l’integrazione del

contraddittorio nei confronti del Commissario straordinario della Tributi Italia s.p.a,

ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e la cui vocatio in ius

risponderebbe ad esigenze di necessarietà.

Al riguardo, va chiarito che secondo l’ormai consolidata giurisprudenza cassatoria, ricorre

un’ipotesi di litisconsorzio necessario oltreché nei casi previsti dalla legge, allorquando la

decisione richiesta, indipendentemente dalla sua natura, è di per sè inidonea a spiegare i

propri effetti e conseguire il proprio scopo, anche nei riguardi delle sole persone presenti,

per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per

la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, se non sia resa nei

confronti di tutti questi soggetti (cfr., per tutte, in termini, Cass. 7 marzo 2006, n. 4890;

4 gennaio 2005, n. 121; 9 marzo 2004, n. 4714).

Ciò, in ragione della natura plurisoggettiva e concettualmente unica e inscindibile sia in

senso sostanziale, sia, a volte, in senso solo processuale del rapporto dedotto in giudizio,

nel quale i nessi fra i diversi soggetti e tra questi e l’oggetto comune, costituiscono un

insieme unitario, con conseguente immutabilità del rapporto medesimo ove non vi sia la

partecipazione di tutti i suoi titolari (Cass. 23 settembre 2003, n. 14102).

Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie ove il soggetto per il quale si chiede

l’imprescindibile chiamata in causa ha un ruolo temporalmente e causalmente diverso da

quello dei convenuti, in relazione ai fatti addebitati, quali prospettati da parte attrice; di

guisa che non sussistono i presupposti di un’inscindibilità della causa e di conseguente

necessarietà di integrazione del contraddittorio.

Quanto chiarito, non preclude ovviamente al Giudice Contabile nel suo libero

convincimento e apprezzamento discrezionale anche ai fini riduttivi dell’addebito, di

tener conto di concomitanti omissioni di altri soggetti e circostanze, quale quadro di

valutazione in cui si sono trovati a operare i soggetti convenuti in responsabilità, onde

graduarne il grado di colpa e l’efficienza causale delle singole condotte nella causazione

dell’evento lesivo, nonché per la determinazione del quantum debeatur.

Resta, del pari, rimessa alla libera valutazione del Giudice, la possibilità di attivare, per

ragioni di opportunità, un litisconsorzio facoltativo, ove, pur nella unicità del fatto

storico, autonomi permangono il titolo, il rapporto giuridico, e la causa petendi,

risolvendosi ciò in una connessione impropria, che lascerebbe immutata la posizione

processuale delle parti rispetto a ciascuna lite.

Quanto sopra premesso, in fattispecie, non risponderebbe ad alcuna ragione di

opportunità l’attivazione, da parte di questi Giudici, di un litisconsorzio facoltativo nei

confronti dell’indicato soggetto, permanendo del tutto autonomie indipendenti il titolo, il

rapporto giuridico e la causa petendi di una sua vocatio in ius che si risolverebbe in un

mero dispendio di energie processuali al fine del raggiungimento di uno scopo già

realizzabile con l’atto di citazione quale proposto dal Procuratore Regionale.

Alla stregua delle estese considerazioni la richiesta di integrazione del contraddittorio

viene respinta.

Le difese di TRIBUTI ITALIA s.p.a., Saggese Patrizia e Ortori Mario hanno eccepito il difetto

di giurisdizione di questo Giudice, con particolare riferimento alla natura dei rapporti fra

la società ed il Comune di Rubano, ritenuti non necessariamente di natura pubblica e tali,

dunque, da esulare dalla cognizione del giudice contabile.

L’eccezione va respinta.

Infatti, qualora la funzione esercitata comporti la disponibilità e la custodia di denaro e di

altri beni appartenenti alla Pubblica amministrazione, ai soggetti incaricati della gestione,

pur se non dipendenti pubblici, va ascritta la qualifica di agenti contabili, con ogni

conseguenza in ordine alla giurisdizione, che spetta alla Corte dei conti.

Inoltre, il Collegio rammenta che nel caso in esame l’azione del Procuratore regionale è

volta a ottenere pronuncia di condanna al risarcimento del danno erariale patito dal

Comune di Rubano in ragione dell’omesso riversamento di tributi, diritti e canoni allo

stesso spettanti nei termini esposti in narrativa.

Sotto tale specifico profilo, oltre a quanto più sopra osservato, si richiama la recente

statuizione della Corte di Cassazione in fattispecie analoga a quella per cui è causa.

Secondo detto giudice, infatti, “Spetta alla Corte dei Conti la giurisdizione in ordine alla

domanda di risarcimento dei danni avanzata da un Comune nei confronti della società

concessionaria del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità, per la mancata

riscossione dei relativi tributi. Poiché, infatti, la gestione e la riscossione dell’imposta

comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni ha natura di servizio

pubblico e l’obbligazione, a carico della società concessionaria, di versare all’ente locale

le somme a tal titolo incassate ha natura di servizio pubblico e l’obbligazione, a carico

della società concessionaria, di versare all’ente locale le somme a tal titolo incassate ha

natura pubblicistica, il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio,

in quanto il soggetto esterno si inserisce nell’”iter” procedimentale dell’ente pubblico,

come compartecipe dell’attività pubblicistica di quest’ultimo, non rilevando, in contrario,

né la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio né il titolo (nella specie

concessione-contratto) con il quale si è costituito ed attuato il rapporto” (Cass., SS.UU.,

ord. n. 26280 del 16 dicembre 2009).

Va, del pari, rigettata, l’eccezione sollevata dai convenuti Galantino, Lanzoni, Di Cuonzo

e Alberti laddove chiedono che venga dichiarata la nullità dell’atto di citazione per

indeterminatezza del petitum.

Al riguardo, va chiarito che per la consolidata giurisprudenza cassato ria e contabile l’atto

di citazione, in quanto deputato alla duplice funzione di vocatio in ius e di editio actionis,

deve contenere gli elementi necessari per consentire al Giudice di pervenire alla richiesta

pronuncia; nel senso che dallo stesso debbono in equivocamente evincersi i fatti in

conseguenza dei quali viene ravvisata, in materia di responsabilità, la sussistenza del

danno erariale nonché i titoli e i presupposti sui quali è fondata la domanda risarcitoria

del Requirente Contabile.

Ne segue che, ai fini dell’eventuale declaratoria di nullità, la verifica in concreto

dell’indicato requisito di determinatezza dell’oggetto della domanda attorea postula una

valutazione, da compiersi caso per caso dal Giudice, nel rispetto di alcuni criteri di ordine

generale, occorrendo da un canto tener conto che l’identificazione dell’oggetto della

domanda va operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di

citazione e dei documenti allo stesso allegati e/o menzionati e dall’altro che da tale

indagine l’oggetto non ne risulti assolutamente incerto sì da non porre il convenuto nelle

condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, nonché il Giudice di avere immediata

contezza del thema decidendum (cfr. in termini, per tutte, Cass.: 12 novembre 2003, n.

17023; 5 aprile 2005, n. 7074; 7 marzo 2006, n. 4828).

Nell’ottica del delineato orientamento giurisprudenziale deve escludersi che l’atto

introduttivo del presente giudizio possa essere coinvolto dalla menzionata censura di

nullità e/o inammissibilità, dappoichè, per l’ampia disamina dei fatti e del quadro

normativo di riferimento ivi operato dal Requirente Contabile emerge,

inequivocabilmente, la contestazione del danno mossa ai convenuti per il mancato

incasso, da parte dell’amministrazione, delle somme riscosse dalla Concessionaria a titolo

di imposte sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni, in ragione

dell’ingiustificato riversamento delle stesse, nonché la colpevole condotta della

Concessionaria medesima e dei suoi operatori ed i rispettivi rapporti di servizio scaturenti

dal contratto di appalto posto in essere con il Comune; di modo che l’omessa

specificazione di talune poste di danno o di un singolo componente di questo, enucleabile,

comunque, dal complessivo esame dell’atto introduttivo del giudizio, non può

comprometterne la validità ed ammissibilità, risultando evidenti nei confronti di tutti i

convenuti sia il petitum che la causa petendi (cfr. in termini, Cass. 4 giugno 2001, m.

7507).

Ritiene, inoltre, il Collegio di dover respingere l’eccezione di pregiudizialità dell’azione

risarcitoria promossa dal Comune di Rubano nei confronti della TRIBUTI ITALIA e GESTOR,

sollevata dalla difesa di Lorenzo Chieppa, nel riflesso che il giudizio civile intentato da

detto Comune contro la Società riguarderebbe i medesimi fatti oggetto del presente

giudizio, con possibile conflitto di giudicati, donde l’esigenza di sospendere quest’ultimo

in attesa della definizione del primo.

Al riguardo, questi Giudici, nel rilevare che, a stretto rigore, i giudizi a confronto

divergono per la relativa causa petendi (azione di indebito nell’un caso e di danno erariale

nell’altro), non possono non richiamare la consolidata giurisprudenza ove esclude tra gli

stessi un rapporto di necessaria pregiudizialità.

Invero, secondo tale giurisprudenza, è stato affermato che la giurisdizione contabile e

quella civile anche per risarcimento dei danni indotti all’amministrazione da fatti penali

e/o comunque illeciti posti in essere dai propri operatori, sono reciprocamente

indipendenti nei loro profili istituzionali e l’eventuale interferenza che può determinarsi

tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema, in fattispecie non sussistente, di

proponibilità dell’azione di responsabilità avanti il Giudice contabile ove il danno risulti in

toto o in parte già risarcito in sede civile o che del quantum risarcitorio realizzato in tale

ultima sede se ne possa tener conto in fase di esecuzione della pronuncia contabile.

In particolare, poi, la giurisprudenza contabile ha sempre negato, per l’ipotesi di

contestuale pendenza di un giudizio civile di recupero di indebito (nei confronti dei

percettori) e di risarcimento del danno in sede contabile (nei confronti degli operatori

pubblici responsabili dell’indebito), la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità in senso

stretto (cfr. per tutte, tra le più recenti, Sez. III^ centrale, sent. N. 202/2010).

In merito all’eccezione di inammissibilità sollevata dall’avv. Morrone per tardività delle

note di replica della Procura si osserva quanto segue.

Le cd. note di replica, se contenute nell’ambito del thema decidendum, e fermo restando

il regime delle preclusioni, possono svolgere un’utile funzione dialettica i cui termini e

limiti regolativi – nell’assenza di precisi limiti posti dal legislatore – restano affidati al

prudente apprezzamento del Collegio (art. 8 del RD n. 1038 del 1933),tenendo,

comunque, presente che l’ambito naturale delle note di replica andrà, in via principale,

ricondotto alla prevalente funzione di illustrare domande e eccezioni già formulate.

Tali essendo stati, nella specie, i limiti e ambiti cui la suddetta nota si è attenuta, il

Collegio la ritiene integralmente ammissibile.

Tanto premesso in rito, nel merito la richiesta attorea va accolta nei limiti che seguono.

Va rammentato che la responsabilità delle società convenute in giudizio può sussistere ove

sia ravvisabile il danno erariale causalmente collegabile con l’attività delle medesime e

l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, giusta il disposto dell’art. 1 comma 1

della legge 14 gennaio 1994 n. 20, nel testo sostituito dall’art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996

n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639.

Nel caso di specie, premesso che ai sensi dell’art. 8 del capitolato d’oneri allegato al

contratto di affidamento del servizio per la riscossione dei tributi, diritti e canoni in

oggetto, le somme riscosse a tale titolo dovevano essere versate alla tesoreria comunale

“in rate trimestrali, secondo le modalità di cui all’art. 4, comma 1 del D.M. Finanze

26/04/1994” e che nonostante i ripetuti solleciti ricevuti, la GESTOR non ha corrisposto le

somme riscosse relativamente ai quattro trimestri 2008, non appare contestabile che tale

omissione integri un’ipotesi di nocumento patrimoniale in danno al predetto ente locale,

sotto il profilo del mancato introito di somme allo stesso normativamente spettanti, con

conseguente privazione di risorse finanziarie, già prelevate ai contribuenti, necessarie per

lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e per il conseguimento degli scopi di

carattere pubblico cui la stessa istituzione dell’ente è preordinata.

Tale danno non può che collegarsi, sul piano della rilevanza causale, a inadempimento

della società concessionaria per omissione del dovuto riversamento dei tributi già riscossi

nonché, sotto il profilo soggettivo, a dolo, in quanto determinato da una condotta posta in

essere con volontà nella evidente consapevolezza che l’omesso riversamento dei tributi

avrebbe senz’altro arrecato nocumento patrimoniale all’Ente locale.

SINGOLE RESPONSABILITA’

Va, innanzitutto dichiarato il difetto di legittimazione attiva e passiva della GESTOR s.p.a.

nel presente giudizio.

Invero, in ordine all'originario rapporto concessorio con la Gestor s.p.a. sono intervenute

nel tempo fusioni per incorporazione che hanno prodotto ex artt. 2501 e 2560 cod. civ.

una situazione giuridica corrispondente a quella della “successione a titolo universale” nei

nuovi titolari della concessione, per cui il nuovo ente societario è l’unico obbligato nelle

situazioni, anche processuali, conseguenti ai rapporti obbligatori in atto nel soggetto

incorporato al momento della fusione che non abbiano carattere personale in capo alle

singole persone fisiche e, come tali, intrasmissibili.

Inconferente si appalesa, pertanto, ai fini della esclusione della responsabilità, il richiamo

operato da difesa di Tributi Italia alla natura personale della responsabilità, ove appena si

consideri che nella specie, essendosi intuitivamente realizzato, in ragione della mancata

acquisizione dei tributi, un indebito arricchimento in capo alle Società incorporate, il

relativo debito si trasmette alle Società incorporanti ex art. 1, co.1, della L. n. 20/1994,

nel testo modificato dalla L. n. 639/1996 e che la prospettazione dolosa della fattispecie

lesiva azionata dal Procuratore Regionale per la partecipazione alla stessa dell'ufficiale

della riscossione, involge un'ipotesi di responsabilità solidale anche alla stregua dell'art.

188 del Regolamento di contabilità di Stato, a tenore del quale gli agenti contabili

rispondono anche dell'operato dei dipendenti di cui si avvalgono nel proprio ufficio (c.d.

coadiutori) i quali ultimi, parimenti, possono essere evocati in giudizio in sede di

giurisdizione contabile.

Nell'indicata ottica va, pertanto, affermata, nella specie, la responsabilità della società

TRIBUTI ITALIA s.p.a per il danno contestato dalla Procura regionale.

Ma, del predetto danno, debbono essere chiamati a rispondere anche gli Amministratori

Unici e i Presidenti del Consiglio di Amministrazione che hanno consentito e avallato tali

omissioni.

Al riguardo, reputa il Collegio di dover ribadire, che alla stregua delle figure

organizzatorie proprie dell'attuale assetto amministrativo, deve riconoscersi un rapporto

di servizio tra un Ente pubblico ed un soggetto già legato ad altro apparato pubblico o

privato, ogni qualvolta al medesimo venga normativamente fatto carico di un'attività che

interagisca con quella propria di quell'Ente, nel senso che rientri nel suo munus normale

od acquisito (per assolvimento di incarico) l'effettuazione di prestazioni nell'interesse di

quest'ultimo o l'inserimento, con diverso apporto, nell'attività o funzione del medesimo.

Infatti, tali incombenze, ove non rese in posizione di assoluta estraneità rispetto all'ente

danneggiato, rendono quell'operatore normativamente partecipe di quell'attività e,

pertanto, responsabile per le eventuali lesioni patrimoniali arrecate all'ente nell'esercizio

di quel munus ed in violazione di obblighi da questo indotti (cfr., in termini, anche SS.RR.,

dec. n. 726/A del 24.9.1991).

Tenuto conto dello stretto legame organico tra amministratori - legali rappresentanti e le

due società di riscossione, in fattispecie non può essere negato che lo svolgimento

dell’attività di riscossione dei tributi, da parte degli stessi quali agenti di riscossione legati

da rapporto di impiego con la Gestor e Tributi Concessionarie ineriva all'iter

procedimentale per l'acquisizione di pecunia pubblica, anche mediante l'esercizio di poteri

autoritativi propri della Pubblica Amministrazione; di talchè l'esercizio dei relativi munera

ha senza dubbio reso ex lege quegli agenti partecipi di un'attività funzionalmente svolta

anche nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, nei cui confronti, in ragione dei

rispettivi rapporti funzionali, sono tenuti a rispondere in sede di giurisdizione contabile, in

via solidale con la Società Concessionaria dalla quale dipendono, per i danni arrecati al

Comune in violazione di quei munera e nel concorso degli altri presupposti di

responsabilità.

Nel caso di specie, non è possibile non rilevare che tali omissioni si sono protratte per due

anni nel corso dei quali il Presidente, gli amministratori e legali rappresentanti avrebbero

potuto cercare delle soluzioni concordate con l’amministrazione concessionaria, piuttosto

che insistere pervicacemente nelle omissioni e nelle pretestuose opposizioni alle richieste

– diffide - del Comune.

Per tali ragioni, il Collegio reputa che Gianfranco Froio e Vito Lacasella rispettivamente

Presidenti del CdA di Gestor, Vito Paolo Marti e Anna Anglani, amministratori unici di

Gestor, Saggese Patrizia, quale Presidente del CdA di Tributi Italia s.p.a, Pasquale Froio,

amministratore delegato della Gestor debbano rispondere, in solido con Tributi s.p.a. in

ragione del fatto che, nella loro rispettiva qualità, avrebbero dovuto esercitare i poteri di

indirizzo e coordinamento a loro spettanti, sempre facendo in modo che venissero

rispettate le obbligazioni derivanti dalla convenzione concessoria e non cercando di

sostenere e avallare omissioni e ritardi nell’attività di riscossione.

La responsabilità per il danno arrecato al comune di Rubano è stata dalla Procura

imputata, altresì, a tutti i componenti del CdA della Gestor s.p.a e della Tributi Italia

s.p.a. che si sono succeduti nelle due società durante la vigenza del contratto con il

comune di Rubano nella loro qualità connessa alla carica ricoperta.

E, quindi, a Roberto Pianetti, procuratore della Gestor s.p.a, Giuseppe Corriero,

procuratore e successivamente membro del CdA della Gestor s.p.a., Tommaso Galantino,

consigliere del CdA della Gestor s.p.a., Paolo Francesco Lanzoni, Giuseppe Dicuonzo,

Alberto Angelo Alberti, Lorenzo Chieppa, Mario Ortoni, consiglieri del CdA della Tributi

Italia s.p.a.

La prospettazione attorea non è meritevole di accoglimento per le considerazioni che

seguono.

Il convenuto Tommaso Galantino ha rivestito l’incarico di consigliere del CdA della Gestor

fino al 1 aprile 2008 mentre gli importi oggetto di giudizio sono tutti maturati in un

periodo in cui lo stesso non ricopriva più la carica di procuratore della Gestor.

Tale considerazione appare sufficiente per mandare assolto il Galantino, per l’assenza del

nesso di causalità nella determinazione del danno.

Il convenuto Corriero ha svolto, sin dalla data di assunzione, le funzioni di Direttore delle

risorse umane e organizzazione ed è stato nominato consigliere di amministrazione della

Gestor s.p.a in data 25 gennaio 2008 unicamente allo scopo di contribuire alla gestione

delle risorse umane. Non risulta dagli atti di causa che si sia mai occupato di gestione

ordinaria con gli enti concessionari, delle modalità di pagamento e di riversamento dei

tributi gestiti e comunque ha rassegnato le proprie dimissioni in data 17 aprile 2008.

Le anzidette considerazioni determinano il Collegio a non ritenere fondata né dimostrata

la presunta incidenza del comportamento del Corriero sul danno per cui è causa,

riflessione che induce ad assolvere lo stesso per mancata sussistenza e dimostrazione del

rapporto eziologico tra comportamento ascrittogli e danno erariale dedotto in giudizio.

Passando a esaminare la posizione di Lanzoni, Ortoni, Dicuonzo, Alberti e Chieppa, che

avevano ricoperto la carica di consiglieri di amministrazione della Tributi Italia s.p.a, il

P.M. ha contestato agli stessi un comportamento doloso consistente “nell’’inadempimento

perfettamente consapevole e volontario degli obblighi assunti con la convenzione stipulata

con il comune di Rubano”.

Osserva, in proposito, il Collegio che le risultanze acquisite non consentono di ravvisare,

nei confronti dei suddetti consiglieri di amministrazione, i presupposti per la

configurabilità di una responsabilità amministrativo-contabile dei medesimi.

infatti, sotto il profilo del nesso di causalità, non vi sono elementi sufficienti per ritenere

che gli stessi si siano occupati dell’attività gestoria della società. In ogni caso, sotto il

profilo dell'elemento soggettivo, non pare ravvisabile nella specie la condotta dolosa che il

P.M. ha imputato agli stessi ai fini di una responsabilità solidale. Ed invero, ai fini

dell’individuazione del suddetto elemento soggettivo, è necessario che il danno arrecato

all’erario sia non solo preveduto ma altresì voluto dall’agente quale conseguenza della

propria azione o omissione, o quanto meno che l’agente, prevedendone la verificazione,

ne abbia accettato il rischio.

Siffatta ipotesi non è riscontrabile nel caso di specie, poichè il P.M. non ha dimostrato

l’incidenza del comportamento dei convenuti sull’effettivo danno derivato all’Ente; donde

Lanzoni, Ortoni, Dicuonzo, Alberti e Chieppa vanno mandati assolti dalla domanda attorea

per mancata sussistenza e dimostrazione del rapporto eziologico tra comportamenti

ascritti e danno erariale dedotto in giudizio.

Come ricordato in parte narrativa, nell’udienza dibattimentale conclusiva, il Procuratore

ha richiesto il proscioglimento del convenuto Roberto Pianetti.

Il Collegio, esaminati attentamente gli atti di giudizio e le risultanze documentali

afferenti la posizione del predetto soggetto, ritiene di accogliere la richiesta attorea

non ravvisandosi elementi idonei a dimostrare la sussistenza di nesso causale tra

condotta del dipendente e nocumento erariale, circostanza che esime il Collegio dalla

verifica degli altri presupposti.

Conclusivamente Tributi Italia s.p.a, Marti Vito Paolo, Froio Gianfranco, Froio Pasquale,

Saggese Patrizia, Anglani Anna, Lasella Vito vanno condannati, in via solidale, al

pagamento di € 371.276,30.

Le spese di giudizio come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai fini del rimborso delle spese legali (diritto previsto a favore dei convenuti prosciolti

dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con

modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e dell'articolo 18, comma 1, del

decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio

1997, n. 135, autenticamente interpretati dall'articolo 10-bis, comma 10, introdotto nel

decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n.

248) si liquidano l’onorario ed i diritti spettanti alla difesa dei convenuti – a carico di - , in

€ 1.000,00, oltre IVA e c.p.a (mille/00), per ciascun convenuto, calcolati in misura

forfettaria, in assenza di apposita nota.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, definitivamente pronunciando,

respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione così provvede:

Condanna i convenuti Tributi Italia s.p.a, Marti Vito Paolo, Froio Gianfranco, Froio

Pasquale, Saggese Patrizia, Anglani Anna, Lacasella Vito in via solidale, al pagamento, in

favore del comune di Rubano, della somma di € 371.276,30 oltre rivalutazione monetaria

sull’indicato importo dalla data di deposito dell’atto di citazione fino alla data del

deposito della presente sentenza e agli interessi legali sulla somma rivalutata, a decorrere

dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.

In particolare, nel rapporto interno Tributi Italia, Vito Paolo, Froio Gianfranco, Froio

Pasquale, Saggese Patrizia per l’intero e per quanto riguarda Anglani Anna e Lacasella

Vito nei limiti di un quinto dell’importo complessivo.

Assolve i convenuti Roberto Pianetti, Giuseppe Corriero, Tommaso Galantino, Paolo

Francesco Lanzoni, Mario Ortoni, Giuseppe Dicuonzo, Alberto Angelo Alberti, Lorenzo

Chieppa dalla domanda attrice.

Liquida, altresì, gli onorari e i diritti spettanti alla difesa dei convenuti prosciolti in €

1.000,00 (mille/00) oltre IVA e c.p.a. (mille/00), per ciascun convenuto.

Le spese di giudizio, che si determinano in € 7097,13 sono poste in via solidale a carico dei

convenuti soccombenti.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2010.

Il Relatore Il Presidente

F.to Giuseppa Maneggio F.to Davide Morgante

Depositato in Segreteria 24.01.2011

p. IL DIRIGENTE

F.to Cristina Guarino