REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI COLLEGIO DI ... · 3 DELIBERA di approvare l’unita...

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1 Deliberazione n. 38/2016/CSE Ente Roma Capitale REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI PRESSO LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2013 Nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2016 composta dai magistrati Cons. Maria Luisa Romano Presidente - relatore; Cons. Maria Teresa D’Urso Componente; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, recante norme sulla “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”; Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”; Visto, in particolare, l’art. 13, comma 6, della citata legge n. 96/2012, il quale attribuisce al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti,

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Deliberazione n. 38/2016/CSEEnte Roma Capitale

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI PRESSO LA

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2013

Nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2016

composta dai magistrati

Cons. Maria Luisa Romano Presidente - relatore;

Cons. Maria Teresa D’Urso Componente;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, recante norme

sulla “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al

Senato della Repubblica”;

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante “Norme in materia di riduzione dei

contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per

garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per

l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei

movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”;

Visto, in particolare, l’art. 13, comma 6, della citata legge n. 96/2012, il quale

attribuisce al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei

conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti,

2

movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con

popolazione superiore a 15.000 abitanti;

Visto, altresì, l’art. 14 bis del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, introdotto in sede di

conversione dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 recante modifiche parziali alla

disciplina dei controlli in argomento;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte di conti n.

24/SEZAUT/2013/INPR e n. 12/SEZAUT/2014/QMIG, contenenti rispettivamente i

primi indirizzi interpretativi inerenti al controllo sulle spese elettorali nei Comuni

con popolazione superiore a 15.000 abitanti e gli orientamenti in ordine

all’adeguamento dei profili organizzativi del controllo stesso alle sopravvenienze di

cui al D.L. n. 149/2013 e relativa legge di conversione;

Visto il decreto n. 2 del 2014 del Presidente della Sezione regionale di controllo per il

Lazio, con il quale è stato costituito il Collegio di controllo sulle spese elettorali;

Vista la deliberazione n. 23/2014/DORG in data 13 marzo 2014 di insediamento del

Collegio;

Vista ed esaminata, per le valutazioni di competenza, la documentazione in atti

concernente le spese elettorali dichiaratamente imputabili alle n. 40 liste che hanno

preso parte alla campagna 2013 per il rinnovo degli Organi elettivi dell’Ente Roma

Capitale;

Vista l’Ordinanza del Presidente del Collegio n. 17/2016 di convocazione dell’odierna

adunanza per l’approvazione delle risultanze del predetto esame, così come esposte

nella relazione presentata dagli estensori, Cons. Romano e Cons. Mirabella -

quest’ultima assente giustificata dall’odierna adunanza camerale -, ai fini del

deferimento;

3

DELIBERA

di approvare l’unita relazione che espone, quale parte integrante della presente

deliberazione, gli esiti dei controlli sulle spese elettorali e relative fonti di

finanziamento rendicontate dalle formazioni politiche che hanno preso parte alle

consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 per il rinnovo degli Organi elettivi

nell’Ente Roma Capitale (RM)

DISPONE

che copia della presente deliberazione, sia trasmessa per debita conoscenza al

Consiglio Comunale di Roma Capitale (RM), in persona del Presidente pro-tempre,

con invito a volerne curare altresì la trasmissione ai delegati di lista e la

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Presidente – f.to Cons. Maria Luisa Romano;

Il Componente – f.to Cons. Maria Teresa D’Urso;

Depositata in Segreteria il 25 febbraio 2016

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

f.to Emanuele Landolina

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

(ELEZIONI AMMINISTRATIVE 26 E 27 MAGGIO 2013)

Referto sui conti consuntivi relativi alle

spese per la campagna elettorale e correlate

fonti di finanziamento delle formazioni

politiche che hanno partecipato alle

consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio

2013 per il rinnovo delle cariche di Sindaco

e di Consigliere comunale – Art. 12, comma 3, legge

10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall’art. 13, comma 6,

legge 6 luglio 2012, n. 96.

|2016|

ENTE ROMA CAPITALE (RM)

REFERTO SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE

PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI

FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE

HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI

DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE

DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE - Art. 12 comma 3,

della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall’art.13, comma

6, della legge 6 luglio 2012, n.96

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

(ELEZIONI AMMINISTRATIVE 26 E 27 MAGGIO 2013 )

ENTE ROMA CAPITALE (RM)

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL

LAZIO

COMPONENTI DEL COLLEGIO:

Consigliere Maria Luisa Romano Presidente-relatore

Consigliere Carmela Mirabella Componente-relatore

Consigliere Maria Teresa D’Urso Componente

COLLABORATORI:

Sig. Emanuele Landolina

Dott.ssa Speranza Corbo

INDICE

PREMESSA.................................................................................................................................... 1

A) PARTE GENERALE: CARATTERI ED ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO –

ORIENTAMENTI ERMENEUTICI:

A.1 LE NORME DI RIFERIMENTO............................................................................................. 5

A.2 ISTITUZIONE DEL COLLEGIO SPECIALE E IMPOSTAZIONE DEL CONTROLLO. ........... 10

A.3 OBIETTIVI, NATURA ED ASPETTI PROBLEMATICI DEL CONTROLLO.......................... 13

A.3.1 Problematiche relative all’accertamento del rispetto dell’obbligo di resa del conto

(modalità e termini di presentazione – soggetti passivi). ........................................................... 14

A.3.2 Problematiche inerenti all’accertamento dell’osservanza del limite delle risorse

utilizzabili. ............................................................................................................................... 19

A.3.3 Problematiche concernenti le verifiche di regolarità delle singole spese dichiarate e

documentate, nonché delle connesse fonti di finanziamento. ..................................................... 21

A.4 TERMINI DEL CONTROLLO, ACQUISIZIONE DEGLI ATTI, PROFILI DI METODO E

REFERTO CONCLUSIVO. ............................................................................................................ 26

B) PARTE SPECIALE: LE SPESE INERENTI ALLA CAMPAGNA ELETTORALE 2013

PRESSO L’ENTE ROMA CAPITALE

B1 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E SINTESI DELLE CONCLUSIONI............................................ 31

B2 ESITI DEL CONTROLLO NEI CONFRONTI DELLE SINGOLE LISTE ................................. 37

B2.1 Liste senza spese............................................................................................................. 37

B2.2 Liste con spese................................................................................................................ 39

1 POPOLO DELLA LIBERTA’ ............................................................................................... 42

2 LISTA CIVICA ALFIO MARCHINI SINDACO...................................................................... 45

3 LISTA CIVICA CITTADINI X ROMA – ALEMANNO ........................................................... 49

4 LISTA CIVICA MARINO SINDACO ..................................................................................... 52

5 MOVIMENTO UNIONE ITALIANO...................................................................................... 55

6 FRATELLI D’ITALIA ......................................................................................................... 58

7 PARTITO DEMOCRATICO.................................................................................................. 61

8 REPUBBLICA ROMANA .................................................................................................... 64

9 SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA’.................................................................................... 67

10 CASAPOUND ITALIA ......................................................................................................... 70

11 SINISTRA PER ROMA (RIF.COM-COM.IT)........................................................................ 72

12 PROGETTO ROMA ............................................................................................................. 75

13 ITALIA CRISTIANA ........................................................................................................... 77

14 PARTITO PIRATA.............................................................................................................. 79

15 ROMA RISORGE................................................................................................................. 82

1 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Il presente referto espone gli esiti del controllo eseguito, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge 6

luglio 2012, n. 96 e dell’art. 12, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sui rendiconti delle

spese sostenute per la campagna elettorale da parte delle formazioni politiche che hanno preso alle

consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi dell’Ente Roma Capitale, tenutesi nei

giorni 26 e 27 maggio 2013.

Si tratta di attribuzioni introdotte ex novo nell’ambito delle elezioni amministrative con riguardo

agli Enti Locali di maggiore dimensione demografica1, nel contesto di una norma intesa ad estendere

alle medesime, con tecnica di rinvio ed integrazioni interpretative minime, limiti di spesa ed obblighi

di rendicontazione già propri delle elezioni politiche.

L’articolata disciplina di riferimento, che recepisce regole nate per un diverso comparto non senza

comportare l’insorgenza di delicati problemi applicativi2, mantiene ferma, in astratto, la distinzione

fra le spese imputabili alla campagna elettorale dei singoli candidati e quelle di pertinenza di partiti,

movimenti, liste e gruppi di candidati quanto all’obbligo di produrne il rendiconto, con assegnazione

del solo controllo su queste ultime ad appositi collegi speciali istituiti presso le Sezioni regionali della

Corte dei conti.3

Circa la finalità del controllo e l’individuazione degli interessi che con la relativa introduzione il

legislatore ha inteso tutelare, è di interesse osservare che le campagne per le elezioni amministrative

non beneficiano di apposite linee di finanziamenti pubblici a rimborso

Ciò consente di affermare che le funzioni di cui trattasi esulino dalle ordinarie attribuzioni della Corte

dei conti finalizzate a tutelare il pubblico erario, direttamente non inciso dalle spese per le campagne

elettorali comunali, per essere ancorate alle sole, diverse esigenze di salvaguardia dei valori della

1 La norma, nel testo vigente per le elezioni amministrative 2013, ha assoggettato a controllo le spese per le campagne elettoralisvoltesi presso i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Con successiva modifica (art. 33, comma 3, d.l. n. 24 giugno2014, n. 91 convertito dalla legge n. 116/2014) l’ambito dei controlli è stato ridefinito con riguardo ai Comuni di fascia demograficasuperiore ai 30.000 abitanti.2 Attese le diversità del sistema elettorale di riferimento, il controllo sulle spese elettorali comunali presenta rilevanti peculiaritàrispetto al controllo svolto dalla Corte sulle elezioni politiche, regionali ed europee, evidenziando questioni ermeneutiche sostanziali eprocedurali in tutto nuove e che non possono giovarsi di precedenti giurisprudenziali.3Tale distinzione comporta l’assegnazione dei controlli sulle spese dei singoli candidati ai Collegi regionali di garanzia elettorale,

istituiti presso le Corti d’appello, e perciò la limitazione dei controlli spettanti ai collegi elettorali operanti presso le Sezioni regionali

alle sole spese sostenute da partiti, gruppi e movimenti.

Premessa

2 Corte dei conti | Referto spese elettorali

trasparenza, della parità e del leale confronto nella competizione elettorale4, presidiati da un severo

sistema sanzionatorio.

Nella stessa direzione, del resto, appaiono ormai orientati in modo esclusivo i controlli della Corte

sulle spese relative alle elezioni politiche, stanti le innovazioni apportate alla materia dal decreto

legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modifiche in legge 21 febbraio 2014, n. 13, finalizzata

alla completa abolizione dei finanziamenti pubblici diretti e a dettare disposizioni per la trasparenza e

la democraticità dei partiti ed a introdurre una nuova disciplina della contribuzione volontaria e della

contribuzione indiretta in loro favore5.

Nella concreta utilità del suo esercizio, il controllo ha scontato, specie in prima applicazione, le

incertezze derivanti dal lacunoso sistema normativo di riferimento, che non offre regole chiare né in

ordine ai caratteri ed ai contenuti dei rendiconti oggetto del controllo6, né con riguardo alle modalità

e tempi di presentazione, né infine circa la forme ed obblighi di conservazione della documentazione

probativa di supporto.

Al superamento di tali incertezze è stato dedicato lo sforzo profuso da questo Collegio, che giunge

con il presente referto a conclusione del proprio lavoro, svolto nei riguardi di tutti i soggetti politici

che hanno preso parte alle elezioni amministrative 2013 presso i Comuni laziali con popolazione

superiore ai 15.000 abitanti.7

4 In questi termini, la Corte costituzionale chiariva la costituzionalità del sistema di limiti e controlli fissato dalla legge n. 515/1993.5 La nuova normativa contiene anche norme specifiche su procedure ed effetti sanzionatori del controllo. In particolare, con norma

riferibile alle elezioni politiche ma estensibile per rinvio anche alle elezioni amministrative, la legge ha disposto l’inoltro diretto dei

consuntivi ai Collegi di controllo della Corte dei conti, anziché per il tramite dei Presidenti degli organi elettivi interessati al rinnovo,

fermo restando il termine di 45 giorni dall’insediamento degli organi medesimi. Ha, poi, in coerenza, modificato l’art. 12, comma 1,

della legge n. 515/1993, attribuendo la competenza ad elevare sanzioni per mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali ai

Collegi destinatari, anziché alla Sezione regionale di cui sono promanazione.

6 Bisogna considerare che l’assegnazione a più soggetti istituzionali del potere di verifica dei consuntivi per le spese elettorali basata

sulla distinzione fra spese del singolo candidato e spese della lista, non accompagnata da disposizioni tese a differenziare in modo

compiuto i corrispondenti obblighi di rendicontazione ed a rendere sinergico l’operato dei controllori, genera rischi di controllo

notevoli non consentendo di escludere ragionevolmente a monte fenomeni di duplicazioni di poste fra rendiconti diversi o di erronea

od elusiva sottovalutazione delle poste da dichiarare. Ne è derivata la necessità di attivare, in istruttoria, riscontri incrociati con il

Collegio di garanzia spese elettorali operante presso la Corte d’Appello di Roma.

7 Comune di Anzio (del n. 153/2014/CSE); Comune di Ferentino (del. n. 154/2014/CSE); Comune di Sabaudia (del n. 155/2014/CSE);Comune di Velletri (del. n. 156/2014/CSE); Comune di Santa Marinella (del n. 157/2014/CSE); Comune di Nettuno (del. n.158/2014/CSE); Comune di Aprilia (del. n. 159/2014/CSE); Comune di Formia (del. n. 160/2014/CSE); Comune di Pomezia (del. n.161/2014/CSE); Comune di Fiumicino (del. n. 171/2014/CSE); Comune di Viterbo (del. n. 195/2014/CSE).

3 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Le molteplici questioni emerse sono state affrontate rifuggendo da posizioni di mero rigore formale,

nella prospettiva di elaborare indirizzi utili a migliorare l’interlocuzione con i controllati, anche

avvalendosi dell’apporto delle istituzioni locali, ed a garantire completezza, omogeneità e

raffrontabilità dei rendiconti da sottoporre a valutazione.

Il referto si articola in due parti: in quella generale sono evidenziate le criticità sottese

all’applicazione delle nuove norme con richiamo agli indirizzi interpretativi adottati8 dalla Sezione

delle Autonomie e dal Collegio, nonché esposte scelte metodologiche seguite; in quella speciale, viene

esposta l’attività svolta e la descrizione degli atti esaminati, nonché delle irregolarità riscontrate e

degli esiti valutativi di competenza.

8 La Sezione della Autonomie si è pronunciata una prima volta nell’imminenza della emanazione della legge n. 96/2012 (deliberazionen. 24/SEZAUT/2013/INPR) ed una seconda vota più di recente e successivamente alle innovazioni introdotte con il d.l. 28 dicembre2013, n. 149 (deliberazione n. 12/SEZAUT/2014/QMIG), ritenendo che le questioni applicative derivate dal rinvio operato dall’art.13, comma 6, della legge n. 96/2012 alle disposizioni della legge n. 515/1993, possano essere risolte “con l’esercizio del potere diautoregolamentazione da parte della Corte, ai fini di una disciplina integrativa per le lacune presenti in quella introdotta dalla richiamatalegge n. 96/2012”. Agli orientamenti espressi si farà puntuale richiamo nel corpo del presente referto.

4 Corte dei conti | Referto spese elettorali

A) PARTE GENERALE: caratteri ed

organizzazione del controllo – orientamenti

ermeneutici

5 Corte dei conti | Referto spese elettorali

A.1 LE NORME DI RIFERIMENTO

La disciplina delle spese per le campagne elettorali comunali e dei correlati controlli trova

fondamento nell’art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, nonché nelle disposizioni della legge 10

dicembre 1993, n. 515, da tale norma espressamente richiamate con tecnica di rinvio dinamico.

Trattasi di un articolato normativo frammentario la cui la cui stessa organica ricostruzione,

propedeutica al corretto esercizio del controllo, si è rivelata particolarmente laboriosa9 e connotata

da intrinseca delicatezza, come riconosciuto dalla stessa Sezione Autonomie, nell’ambito dei primi

indirizzi applicativi generali10.

Detto studio preliminare è sfociato nell’elaborazione di una raccolta “ragionata” ed unitaria delle

disposizioni di derivazione diversa che formano il sistema delle spese elettorali locali, reputata utile

per agevolarne la lettura complessiva e supportarne l’interpretazione sistematica, nelle more di un

auspicabile intervento di riordino legislativo della materia.

I riferimenti normativi in argomento, cristallizzati nel testo vigente per il presente ciclo di controllo,

vengono di seguito riportati, a beneficio dei destinatari istituzionali e di quelli sostanziali del presente

controllo, non solo per rendere chiare e comprensibili le motivazioni delle scelte procedurali e delle

valutazioni formulate in questa sede, ma anche orientare per il futuro, ove possibile, l’attività di

rendicontazione dei soggetti politici coinvolti.

9 Tale attività di studio preliminare, ispirata all’esigenza di pervenire all’individuazione delle norme da assumere a riferimento nella

pianificazione e nell’esercizio del controllo, - in quanto riferita ad un contesto normativo non sistematico, quale quello in questione,

e tale da risentire delle innovazioni apportate nel tempo alle norme oggetto di rinvio - non solo risponde all’esigenza di disporre di

quel livello di documentazione preventiva indispensabile per una corretta pianificazione del lavoro di controllo, ma è indispensabile

per ricostruire le norme sostanziali applicabili alle fattispecie controllate in base al principio del tempus regit actum ed in ossequio a

basilari garanzie di certezza, vieppiù avvertite rispetto ad un’attività a possibili esiti sanzionatori.

10Sulle caratteristiche del quadro normativo la Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 24/2013/INPR) si è pronunciata

affermando che “L’adeguamento di detta normativa alle esigenze applicative proprie di un diverso ambito istituzionale (quale deve ritenersi

quello delle Amministrazioni locali) è rimesso, …, all’attività dell’interprete, il quale viene chiamato al difficile compito di integrare una

disciplina incerta e lacunosa seguendo una traccia (quanto mai esile ed essenziale) che il legislatore ha inteso fornire dettando scarne

indicazioni di carattere ermeneutico circa la normativa concretamente applicabile. La regolamentazione che ne consegue risulta, in detti casi,

priva di una espressa formulazione testuale che ne espliciti il contenuto precettivo in base ad un preciso valore semantico”.

Ha ritenuto di conseguenza (cfr. deliberazione n. 12/SEZAUT/2014/QMIG), che le questioni applicative possano essere risolte con

l’esercizio del potere di autoregolamentazione da parte della Corte, ai fini dell’individuazione di una disciplina integrativa per le lacune

presenti in quella introdotta dalla richiamata legge n. 96/2012.

Va puntualizzato che per supplire a tali lacune normative, il Governo è stato delegato, ai sensi dell’art. 15, ad emanare un testounico che raccolga tutte le disposizioni in materia di finanziamento della politica entro 120 giorni dalla data di entrata in vigoredella legge. Tale delega, tuttavia, non è stata ancora esercitata.

6 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Giova, qui, evidenziare che la legge 6 luglio 2012, n.96 recante Norme in materia di riduzione dei

contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la

trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle

leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime

relativo alle detrazioni fiscale, ha drasticamente ridotto i contributi pubblici per il finanziamento

dell’attività politica di partiti e movimenti politici, nonché il fondo del bilancio statale destinato al

rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle campagne elettorali finalizzate al rinnovo

delle Camere, rafforzando il sistema dei pertinenti controlli e, in particolare, assoggettando i

rendiconti dei partiti e movimenti politici alla revisione contabile condotta da apposite società

abilitate e affidando specifici controlli esterni ad una neo istituita Commissione presso la Camera dei

Deputati, a beneficio della piena trasparenza nell’utilizzo dei finanziamenti, anche privati, alla

politica.

Quanto al sistema di limiti e controlli di cui trattasi sulle spese elettorali comunali, il quadro

normativo di riferimento è così articolato:

a) Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le

elezioni comunali

Art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 -

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti11, “le spese per la campagna elettorale di

ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati

alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto

dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.”

11 La norma si riferisce espressamente ai Comuni di cui al comma 4 dello stesso articolo, il quale dispone:

“Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato

alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della

cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a

100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non

possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05

per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna

elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra

fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali”.

Mette conto evidenziare che, nelle more dell’espletamento del presente controllo, l’art. 33 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, ha

opportunamente elevato ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, “gli obblighi di controllo attribuiti alla Sezione regionale

di controllo della Corte dei conti”;

7 Corte dei conti | Referto spese elettorali

b) Tipologia delle spese elettorali ammissibili

Art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come richiamato dall’art. 13, comma 6, della

legge 6 luglio 2012, n. 96 -

“1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a) compresa l'acquisizione di

spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di

carattere sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni

altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché

gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare

complessivo delle spese ammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera

dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 36112, non si

applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite

dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da

considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.”

c) Rendicontazione delle spese elettorali

12 Art. 95 decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44)

“Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di

istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di

vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000”.

8 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Art. 12, comma 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come richiamato dall’art. 13,

comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 9613 e successivamente modificato dall’art. 14 bis del

D. L. n. 149/201314 -

“I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati devono presentare alla Corte dei conti,

entro quarantacinque giorni dall'insediamento, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale

e alle relative fonti di finanziamento.”

c) Controlli sui rendiconti

Art. 12 - comma 2, comma 3, primo e secondo alinea, e comma 3 bis della legge 10 dicembre

1993, n. 515, così come richiamati dall’art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 -

“Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione

organica, è istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio

un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da

nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità' alla legge delle spese sostenute dagli aventi

diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono

concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di

cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad

altri tre mesi.

La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3.”

d) Sanzioni

Art. 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96 -

13L’art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 richiama l’art. 12, comma 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 “intendendosi

sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale”.

14Art. 12, comma 1 - Testo in vigore dal 29-12-1993

“I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della

Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio

alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.”

Art. 12, comma 1 – Testo modificato, in vigore dal 27-2-2014

“I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della

Repubblica devono presentare (alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere), il consuntivo

relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.”

9 Corte dei conti | Referto spese elettorali

“In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e

liste, è assegnato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti il compito di applicare una

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.00015.”

Art. 15, commi 15, 16 e 19 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come richiamato dall’art. 13,

comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 -

“In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di

finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione

amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa di cui al comma 5 dell’art. 13 della legge 6 luglio 2012,

n. 96, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa

pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le

disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo

quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981.”

15 In questo caso il legislatore non ha usato la tecnica del rinvio, non avendo richiamato il comma 14 dell’art. 15 della legge n. 515/1993,

ma ha introdotta una specifica disposizione.

10 Corte dei conti | Referto spese elettorali

A.2 ISTITUZIONE DEL COLLEGIO SPECIALE E

IMPOSTAZIONE DEL CONTROLLO.

Le attribuzioni di controllo in argomento sono intestate assegnate ad appositi collegi temporanei

istituiti presso ciascuna Sezione regionale di controllo ed operanti secondo criteri di competenza

funzionale, ai sensi dell’art. 12, comma 2, legge n. 515/1993.

Detti Collegi, in ossequio alla richiamata disposizione, formulata con riguardo ai collegi omologhi

chiamati ad operare a livello centrale per il controllo sulle elezioni politiche, andrebbero per tabulas

composti da tre magistrati con qualifica di Consigliere, selezionati previa estrazione a sorte,

coadiuvati da congruo numero di funzionari addetti all’analisi ed alla revisione delle contabilità da

validare.

Per le questioni applicative derivanti dalle difficoltà oggettiva di allestire un’ organizzazione ad hoc

così come letteralmente concepita dalla legge e senza adattamenti, presso la pluralità delle

articolazioni decentrate della Corte dei conti, caratterizzate da indisponibilità di uomini e mezzi, si

richiamano i primi indirizzi della Sezione delle Autonomie (deliberazione n 24/2013/INPR) 16,

16Come ivi puntualizzato, le modalità di nomina dei collegi per le spese elettorali contemplate dall’art. 12, comma 2, della legge n.

515/1993 recepiscono “la particolare esigenza, tipica di un contesto storico-istituzionale nel quale il controllo della Corte si articolava in un

sistema organico territorialmente accentrato, di individuare i componenti dell’organo con modalità avulse da uno specifico collegamento con

le struttura della Corte”, in una prospettiva che mal si concilia con le caratteristiche strutturali e funzionali delle Sezioni regionali di

controllo e con la stessa previsione positiva della promanazione dei Collegi in questione dagli Organi della Corte stessa operanti a

livello decentrato.

Il collegamento intrinseco con le Sezioni regionali di controllo comporta, quindi, la peculiarità di tali Collegi speciali rispetto a quelli

unici costituiti per le elezioni politiche e regionali ed è destinato a riflettersi, di fatto, anche sulla loro composizione, che deve ritenersi

di necessità rimessa all’autonomia organizzativa di ciascuna Sezione interessata e non può prescindere dalle professionalità

magistratuali ed amministrative ivi disponibili. Si tenga conto, al riguardo che gli organici delle singole Sezioni sono disomogenei

tanto nel numero di magistrati in dotazione tanto nelle qualifiche di appartenenza. I medesimi, inoltre, sono in generale inadeguati

alla crescente mole di competenze di controllo in carico. In detti contesti, quindi, non “appare irragionevole che le esigenze applicative

della disciplina subiscano, da parte delle Sezioni regionali, taluni temperamenti improntati a principi di adeguatezza” e di sostenibilità

economica, volti comunque ad assicurare l’effettivo ed immediato esercizio delle nuove competenze.

In quest’ottica, nelle realtà che si trovano nell’impossibilità oggettiva di individuare tre Consiglieri in dotazione è stato in via pretoria

reputato ammissibile procedere alla istituzione del Collegio speciale con magistrati di altra qualifica. Parimenti sono state reputate

derogabili le norme sulla consistenza numerica del personale dello staff di supporto.

Per mera completezza ed a rimarcare le peculiarità dei collegi sulle spese elettorali locali rispetto a quelli centrali, si rappresenta che

solo per questi ultimi è previsto espressamente l’esonero dei componenti dall’esercizio delle funzioni istituzionali di ordinaria

assegnazione, non esteso ai primi stante l’assenza di richiamo in sede di rinvio alla pertinente norma di riferimento come parimenti

chiarito dalla Sezione delle Autonomie.

11 Corte dei conti | Referto spese elettorali

finalizzati a garantire la piena univocità delle scelte concernenti la regolare costituzione dei collegi

regionali, presupposto indefettibile per la stessa validità del loro operato .

In ossequio a tali indirizzi, presso la Sezione regionale di controllo per il Lazio si è proceduto alle

operazioni di sorteggio fra i cinque magistrati in organico con qualifica di Consigliere ed alla

conseguente formale costituzione di questo Collegio con decreto del Presidente n. 2/2014 in data 05

marzo 2014.

Il Collegio medesimo si è insediato in pienezza di poteri il giorno 13 marzo 2014, come da

deliberazione n. 23/2014/DORG in pari data, provvedendo alla individuazione di due unità di

personale amministrativo di supporto, di cui solo una in piena disponibilità ed assumendo in carico

la documentazione già acquisita agli atti d’Ufficio,17 relativa alle diverse realtà territoriali interessate

al controllo18.

17Mette invece conto evidenziare che il Collegio ha preso in carico la documentazione acquisita in atti - come stabilito espressamente

dalla norma vigente all’epoca del loro inoltro, novellata solo nelle more della sua nomina - a cura e sotto la responsabilità della Sezione,

per il tramite di un magistrato istruttore appositamente delegato allo svolgimento di tali compiti. Ha provveduto, quindi, ad un primo

screening della medesima per verificarne il livello di completezza e la regolarità di trasmissione con riguardo ai tempi e ai modi previsti

dalla legge, anche agli effetti della individuazione di omissioni o ritardi sanzionabili.

18In tale contesto, avvalendosi dei dati desunti dal sito ufficiale del Ministero dell’Interno, sono stati individuati con certezza i dodici

Comuni del Lazio, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, presso i quali si sono svolte le elezioni amministrative 2013. Con le

stesse modalità, per non gravare gli Enti di adempimenti formali, sono stati individuati d’ufficio il numero di aventi diritto al voto e

l’elenco delle liste elettorali che, in ciascuno di detti Comuni, hanno preso parte alla campagna elettorale in argomento,

complessivamente pari a n. 245. Gli elementi verificati nella fase pre - istruttoria sono riportati nel prospetto che segue:

N° Comune Prov. N° elettori N° Liste

1 ANZIO RM 42.464 18

2 APRILIA LT 53.645 23

3 FERENTINO FR 17.879 12

4 FIUMICINO RM 55.748 26

5 FORMIA LT 33.116 19

6 NETTUNO RM 38.594 21

7 POMEZIA RM 47.471 15

8 ROMA RM 2.359.119 40

9 SABAUDIA LT 15.614 14

12 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Nella sequenza di seguito riportata, poi, ha proceduto, previa l’esposta ricostruzione della normativa

di riferimento, ad impostare il proprio lavoro istruttorio ed in particolare a:

1) focalizzare, in via di massima, le questioni preliminari e sostanziali oggetto delle decisioni

da assumere obbligatoriamente e in coerenza con gli obiettivi attesi del controllo così come

fissati dal legislatore;

2) fissare il metodo del controllo e individuare le informazioni minime necessarie al suo

corretto espletamento, da esaminare per ogni singola lista dei diversi comuni interessati al

rinnovo delle cariche elettive nella tornata elettorale di competenza, assicurando la

“standardizzazione” e l’omogeneità delle verifiche, nonché l’univocità dei criteri cui

attenersi per la loro valutazione.

Per la descrizione di ciascuno degli indicati blocchi di lavoro e per l’esposizione dei risultati e degli

orientamenti conseguenti, si rinvia ai successivi appositi capitoli della presente relazione.

Il Collegio ha, infine, fissato le modalità con le quali esplicitare e rendere pubblici gli esiti del

controllo, stabilendone l’invio ai Consigli comunali interessati, in persona dei Presidenti pro –

tempore, con invito a volerne curare altresì la trasmissione ai delegati di lista e la pubblicazione sul

sito istituzionale dell’Ente.

10 SANTA MARINELLA RM 15.060 20

11 VELLETRI RM 41.557 16

12 VITERBO VT 53.401 21

TOTALI 245

13 Corte dei conti | Referto spese elettorali

A.3 OBIETTIVI, NATURA ED ASPETTI PROBLEMATICI DEL

CONTROLLO

Dall’esposto quadro normativo, si è ricavato che il controllo assegnato ai Collegi speciali istituiti

presso le Sezioni regionali di controllo, si sostanzia nella “verifica di conformità alla legge delle spese

sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse”

(art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993)19 ed è indirizzato ad accertare:

- il puntuale rispetto degli obblighi di rendicontazione delle spese sostenute per le singole

campagne elettorali da ogni lista che vi partecipa;

- la congruità delle risorse spese per le campagne stesse con i limiti fissati dal legislatore in

rapporto al numero di elettori chiamati ad esprimere i propri rappresentanti;

- la regolarità delle spese dichiarate, sotto il profilo dell’inerenza, anche temporale, alle

finalità di legge, nonché della documentazione probativa di supporto.

Si tratta di accertamenti logicamente sequenziali, ciascuno dei quali è, cioè, necessariamente

propedeutico alla fattibilità ed all’effettività di quello successivo.

In particolare, se non pare revocabile in dubbio che l’accertata, omessa presentazione del rendiconto

precluda ogni ulteriore verifica, il Collegio ha espresso l’avviso che – essendo il controllo funzionale

alla trasparenza ed alla parità di accesso e conduzione delle campagne elettorali – lo stesso

accertamento della c.d. ammissibilità delle singole voci di entrata e spesa assoggettate a controllo

assuma scarsa significatività laddove le medesime non siano racchiuse in documento contabile di

riferimento in sé rispondente a quei requisiti minimi, anche solo formali, di chiarezza e completezza

che ne permettano la riconoscibilità di strumento potenzialmente idoneo ad asseverare il rispetto dei

limiti finanziari generali.

Ancorché il controllo si inquadri nell’ambito delle funzioni di cui all’art. 100 Cost. e si esprima in

apposito referto,20 si è dato atto che i singoli livelli di accertamento sopra sommariamente descritti

possano e debbano comportare esiti di tipo dichiarativo-sanzionatorio, ex lege n. 689/1981, nei casi

19 Per gli accertamenti di conformità a legge, comprensivi di verifiche di congruità ed inerenza, anche temporale, alle finalità elettorali,i Collegi “svolgono un’attività istruttoria che si compendia nella disamina dei documenti trasmessi in allegato ai conti consuntivi e,osservando le garanzie del contraddittorio, nella richiesta di informazioni, chiarimenti ed integrazioni rivolte direttamente alle formazionipolitiche interessate alla resa del conto” (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR).20Così Sez. Aut, deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR, per la quale la riconduzione delle funzioni in argomento a quelle ausiliariedi referto ex art. 100 Cost. con natura squisitamente dichiarativa non può essere revocata in dubbio, pur in presenza di speciali poterisanzionatori, stante il preciso riferimento testuale di cui all’art. 12, comma 3bis, L. 515/1993 (La Corte dei conti cura la pubblicitàdel referto di cui al comma 3).

14 Corte dei conti | Referto spese elettorali

di irregolarità particolarmente gravi individuati tipologicamente dal legislatore, , e cioè nelle ipotesi

di:

- mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti

politici e liste (art. 13, comma 7 della legge n. 96/2012);

- mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (art. 15, comma 15 della

legge n. 515/1993, così come richiamato dall’art. 13, comma 6, lett. f della legge n. 96/2012);

- violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 13, comma 5 della legge n. 96/2012 (art.

15, comma 16 della legge n. 515/1993 così come richiamato dall’art. 13, comma 6, lett. f).

In considerazione di tali rilevanti effetti afflittivi, il Collegio ha affrontato con massima attenzione,

in via preventiva ed in un’ottica di legittimità sostanziale, le implicazioni problematiche sottese al

controllo, non solo sul piano delle scelte metodologiche cui improntare l’attività accertativa, ma

anche e prima ancora rispetto alla soluzione dei dubbi interpretativi determinati dalla scarsa

sistematicità della normativa di riferimento e dall’assenza di consuetudini consolidate in materia.

Tale attività ermeneutica preliminare è stata considerata necessaria per colmare vuoti e margini di

incertezza in presenza dei quali appariva difficile disporre di parametri, di comportamento prima e

di giudizio poi, per individuare con univocità e rigore eventuali irregolarità sanzionabili.

In ogni caso, il Collegio - sviscerate le innumerevoli problematiche connesse alla prima applicazione

delle nuova normativa e tenuto conto dell’esigenza di garantire la parità di trattamento dei soggetti

controllati, nonché di ricondurre eventuali sanzioni ai principi della proporzionalità e della

responsabilità colpevole, secondo valutazioni rispettivamente di gravità della fattispecie irregolare

e di conoscibilità della sua irregolarità – ha convenuto in via di principio sulla necessità di procedere

in questa direzione con il massimo rigore probatorio e soltanto esperiti gli adempimenti istruttori

consentiti per le integrazioni documentali.

Del resto, proprio la macroscopica disomogeneità, constatabile già ad un esame sommario, degli atti

e dei supporti probativi presi in carico dal Collegio per le verifiche di competenza ha confermato

l’oggettiva fondatezza di tale esigenza.

A.3.1 Problematiche relative all’accertamento del rispetto dell’obbligodi resa del conto (modalità e termini di presentazione – soggetti passivi).

15 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Con riguardo all’obbligo di resa del conto ed alla conseguente prevista censurabilità di

comportamenti omissivi, hanno assunto rilievo le problematiche concernenti il destinatario e i

termini dell’inoltro, anche alla luce delle modifiche della normativa originaria. Nell’ambito delle

connesse questioni preliminari, poi, il Collegio ha ritenuto meritevole di compiuta riflessione anche

la questione della corretta individuazione del soggetto legittimato alla compilazione ed alla

presentazione dei rendiconti in argomento.

Circa i destinatari dell’inoltro, si osserva che ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 92/2012

anche i meccanismi di presentazione dei rendiconti sono mutuati da quelli applicabili alle elezioni

politiche, come fissati dall’art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993.

Va, peraltro, precisato che detta norma, nel testo cristallizzato all’epoca dell’entrata in vigore dal

citato art. 13, comma 6, contemplava la produzione ai Presidenti delle Camere, entro 45

dall’insediamento delle medesime, dei consuntivi inerenti alle spese elettorali sostenute dalle liste

partecipanti alla campagna per il rinnovo del Parlamento e alle relative fonti di finanziamento, per

il successivo invio alla Corte dei conti.

In relazione a tale sistema, è stato quindi formulato dalla stessa disposizione di rinvio lo specifico

adattamento per il quale i Presidenti dei neo eletti Consigli comunali sarebbero tenuti a fare da

tramite nella trasmissione al Collegio dei rendiconti oggetto del presente ciclo di controllo di prima

applicazione (cioè quelli relativi alle spese sostenute per la campagna elettorale di rinnovo degli

organi elettivi dei Comuni in scadenza nel 2013).

Per effetto dell’art. 14 bis introdotto dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 di conversione, con

modificazioni, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 149, tali modalità di trasmissione indiretta è

stata espressamente superata con riguardo alla rendicontazione delle spese inerenti alla

partecipazione alle elezioni politiche, con previsione dell’inoltro diretto alla Corte dei conti anche ai

fini dello spirare del termine di presentazione21.

21 Tale novella normativa non contiene alcuna disposizione rivolta a estendere l’inoltro diretto anche al comparto delle elezioni

amministrative e neppure abroga in modo espresso il riferimento al ruolo di tramite dei Presidenti dei Consigli comunali, contenuto

nell’art. 13, comma 6, ponendo un problema interpretativo assai delicato, in quanto destinato ad impattare sui contenuti degli

obblighi di trasparenza e sulle loro modalità di osservanza, nonché sugli accertamenti di spettanza del controllore esterno e sulla

individuazione dei comportamenti passibili di sanzione.

16 Corte dei conti | Referto spese elettorali

La Sezione delle Autonomie ha ritenuto la nuova norma estensibile anche ai controlli sulle spese

elettorali comunali e funzionale al miglior perseguimento delle relative finalità (deliberazione n.

12/SEZAUT/2014/QMIG)22.

Sebbene la descritta questione – destinata ad impattare in futuro sul computo dei termini di inoltro

- non riguardi, a rigore, i rendiconti oggetto del presente controllo, in quanto legata ad una

sopravvenienza normativa di epoca successiva a quella concernente lo spirare dei termini della loro

presentazione e, a fortiori, allo svolgimento delle campagne elettorali cui i rendiconti stessi si

riferiscono, il Collegio ha ritenuto che non si tratti di problematica del tutto ininfluente per le

decisioni da assumere in questa sede.

Infatti, se non ha espresso dubbi circa la regolarità della presentazione indiretta alla luce della norma

originaria e stante l’irretroattività di quella sopravvenuta, non ha potuto esimersi dal rilevare il

problema aperto della ricevibilità degli atti eventualmente prodotti in concreto direttamente e della

stessa possibilità di sollecitarne l’integrazione istruttoria.

Al riguardo, il Collegio ha espresso il convincimento che in tale evenienza, coerente con le

sopravvenute espresse regole di semplificazione, stante la disponibilità degli atti per il controllo non

vi sia luogo a contestazioni di inadempimento formale.

22In particolare, la detta Sezione ha ritenuto che l’individuazione della Corte dei conti quale destinatario diretto dei

rendiconti trasmessi dalle formazioni politiche agevoli, con l’eliminazione di un passaggio procedurale intermedio, la più

sollecita trasmissione degli atti all’organo di controllo competente e una più immediata evidenza del rispetto del termine

di adempimento, rilevante soprattutto ai fini dell’applicazione delle relative sanzioni pecuniarie per il caso di mancato

deposito dei consuntivi delle spese elettorali. Le argomentazioni espresse presentano aspetti non pienamente

condivisibili.

Invero, la velocizzazione dell’accertamento dell’inadempimento, che dovrebbe derivare dalla trasmissione diretta, non è

effetto raggiungibile con certezza in automatico e non è comparabile con i rischi di correlato appesantimento che essa

comporta in termini di individuazione di validi referenti cui destinare comunicazioni di sollecito e richieste istruttorie.

Tali rischi sono da ritenere particolarmente pregnanti per procedure di controllo nuove e che non possono giovarsi di

piena conoscenza da parte degli interessati. In questi contesti, la sottrazione del compito di acquisizione degli atti ad un

soggetto interno al sistema che responsabilmente colloquia con i rappresentanti dei movimenti politici potrebbe

rallentare la trasmissione degli atti. Al contrario, l’invio degli atti al Presidente del Consiglio consentirebbe all’organo di

controllo di avviare la procedura di verifica su atti completi, a vantaggio, tra l’altro, della posizione di terzietà dei collegi

elettorali e della stessa tempestività di conclusione delle verifiche.

La differenziazione derivante da tale interpretazione nei due procedimenti relativi alle elezioni politiche e a quelle

comunali (trasmissione diretta dei consuntivi alla Corte dei conti e trasmissione degli stessi al collegio elettorale presso

le Sezioni regionali di controllo tramite il Presidente del Consiglio) troverebbe, altresì, una giustificazione nella diversità

di situazione concreta su cui viene ad incidere l’attività del Collegio, rappresentata dalla molteplicità di realtà territoriale

e dalla polverizzazione dei movimenti politici.

17 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Circa il termine di presentazione dei consuntivi e la sua rilevanza, l’art. 12, comma 1, della legge n.

515/1993 dispone che i consuntivi debbano essere presentati dai rappresentanti dei movimenti

politici entro 45 giorni, decorrenti dalla data di insediamento23.

Detto termine serve a rafforzare l’obbligo di presentazione del consuntivo e a qualificare con certezza

l’eventuale inadempimento sanzionabile ai sensi dell’art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012. Esso,

perciò, sarebbe da considerare come perentorio.

Sul punto, la Sezione Autonomie, sia pure a seguito delle modifiche dianzi descritte circa l’inoltro

diretto alla Corte, ha chiaramente affermato (deliberazione n. 12/SEZAUT/2014/QMIG) che “il

termine di 45 giorni deve intendersi riferito al periodo temporale compreso fra la data dell’insediamento

del Consiglio comunale e l’ultimo giorno utile affinché i rappresentanti dei movimenti politici presenti

alle elezioni comunali possano depositare presso la Sezione regionale di controllo il consuntivo”.

Ha ritenuto, peraltro, il Collegio che alla conseguente inammissibilità di ogni ritardo, con irrogazione

della prescritta sanzione, senza nessuna valida esimente - non si possa pervenire in questa prima

fase applicativa della nuova disciplina, a motivo dell’assenza di norme primarie o attuative intese a

disciplinare in modo omogeneo, per tutte le diverse realtà territoriali interessate, i contenuti minimi

indefettibili e le modalità di compilazione dei conti di lista, nonché delle difficoltà concrete di

distinguere le poste da riportare nei medesimi da quelle che rientrano nei conti dei singoli candidati

e delle stesse oscillazioni normative dianzi descritte circa i destinatari della relativa presentazione.

Si tratta di incertezze obiettive (lucidamente evidenziate dalla Sezione delle Autonomie nelle

deliberazioni sopra richiamate), le quali non possono essere fatte gravare sugli interessati e che danno

ampio ingresso alla scusabilità del ritardo.

Va, poi, tenuto presente che – a differenza di quanto avviene nelle elezioni politiche – il

perfezionamento intempestivo del rendiconto non rileva ai fini della perdita del diritto alla fruizione

di contributi pubblici e della loro eventuale restituzione24, avendo impatto offensivo solo se

manifestamente elusivo del controllo.

23 Il detto termine è, tra l’altro, agevolmente calcolabile e verificabile, essendone il dies a quo inequivocamente fissato per legge con

riguardo alla data di un evento ufficiale (seduta di insediamento del Consiglio) ben preciso, fisiologicamente diverso per ciascun

Comune interessato al rinnovo delle cariche, ma uguale per tutte le liste che hanno partecipato alle elezioni di ogni singolo Comune.

In conseguenza, il dies ad quem va individuato automaticamente nel 45° giorno successivo, da computare secondo le ordinarie regole

di computo dei termini di durata.

24Nella stessa linea, il Collegio presso la Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha ritenuto (63/2014/SRCPIE/CSE – 27, nella

seduta del 24 marzo 2014) “di non poter far tesoro dei risultati raggiunti nei referti sulle elezioni politiche e regionali perché in queste elezioni

18 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Ciò ha indotto, nelle more di una sistematizzazione definitiva della materia, ad accedere alla

posizione di maggior cautela indicata in sede di indirizzo dalla medesima Sezione delle Autonomie -

sia pure in un quadro di non chiara distinzione fra ritardi nella produzione del conto e ritardi afferenti

al momento, originariamente diverso e separato, della sua trasmissione alla Sezione da parte di un

soggetto terzo (Presidente del Consiglio Comunale) – per la quale “spetta al Collegio verificare se

l’eventuale mancato invio del consuntivo alla scadenza del termine di 45 giorni sia dipeso da mero ritardo

ovvero da omissione sanzionabile conseguente all’inottemperanza a formale atto di contestazione”

(deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR), con ammissione di presentazioni tardive a sanatoria,

previa apposita attività di sollecito e messa in mora e nel rispetto delle finalità sostanziali

(informative e di controllo) sottese all’obbligo di rendicontazione. 25,

Nella prospettiva di un superamento a regime di tale orientamento, salvi gli sviluppi normativi e

giurisprudenziali al riguardo, appare utile richiamare qui l’attenzione dei destinatari del presente

referto sulla necessità di predisporre e pubblicizzare, ciascuno nelle proprie competenze e secondo il

proprio ruolo, istruzioni di tipo procedurale che sensibilizzino ed agevolino il rispetto puntuale del

termine perentorio in argomento. In quest’ottica, ritiene il Collegio che neppure sarebbe ultroneo un

intervento generale della stessa Corte dei conti, nelle competenti sedi.

il mancato rispetto del termine comporta conseguenze diverse, secondo il diritto della formazione politica a percepire il contributo statale,

mentre nelle elezioni comunali non è previsto alcun contributo ma è applicabile soltanto la sanzione prevista dall’art. 13, comma 7, della legge

n. 96/2012, in base al quale “in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste,

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000”.

25In senso sostanzialmente conforme, gli orientamenti ad oggi espressi dai Collegi regionali hanno ammesso la regolarizzazione degli

atti in sede istruttoria anche oltre il termine di 45 giorni, purché entro il medesimo siano stati assolti obblighi minimi di informazione

o anche in assenza di ogni elemento embrionale di riferimento. In particolare, il Collegio presso la Sezione regionale di controllo per

l’Emilia Romagna, con deliberazione n. 66/2014/CSE, considerata la necessità di individuare un limite di tempo oltre il quale le

formazioni politiche sono da considerarsi inadempienti, ha ritenuto (seguendo l’orientamento del Collegio di controllo sulle Elezioni

Politiche 2006) che siano da considerarsi utilmente presentati i conti consuntivi pervenuti prima dell’irrogazione della relativa

sanzione. Nello stesso termine i citati conti possono essere rettificati e/o integrati.

Il Collegio presso la Sezione regionale di controllo per il Piemonte (63/2014/SRCPIE/CSE – 27, nella seduta del 24 marzo 2014) ha

affermato: “Il Collegio, dando la prevalenza del dato sostanziale su quello formale ed in considerazione del fatto che spesso gli statuti comunali

e/o i regolamenti dei Consigli comunali prevedono la presentazione di una semplice dichiarazione sostitutiva sull’ammontare della spese

sostenute (con particolare riferimento al Comune di Ivrea tale adempimento è previsto dall’art. 97 del Regolamento del Consiglio comunale),

ha ritenuto rispettato il termine di trasmissione anche quando è stato presentato un semplice principio di rendicontazione. Peraltro la stessa

deliberazione n. 24/2013 della Sezione delle Autonomie laddove afferma che la Sezione regionale prima di irrogare la sanzione accerti, tramite

apposita attività istruttoria, se l’eventuale mancato invio sia dipeso da mero ritardo, lascia intravedere la possibilità di considerare giustificato

il ritardo nel deposito dei rendiconti.”

19 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Altra questione generale affrontata attiene alla corretta identificazione del soggetto legittimato a

presentare la rendicontazione ed a gestire la documentazione probativa di supporto, stante l’assenza

di regole concernenti l’investitura ufficiale di un rappresentante per tali adempimenti. Sul punto,

mentre a regime si suggerisce di mutuare le istruzioni e le prassi adottate per la tenuta dei conti dei

singoli candidati, in questa prima fase si è ritenuto di accettare come valida la sottoscrizione del

rendiconto e di ogni altra dichiarazione che ne tiene luogo da parte di un qualsiasi soggetto che abbia

un evidente rapporto funzionale con la lista e di presumere l’esistenza di tale rapporto in tutti i casi

di rituale inoltro degli atti per il tramite istituzionale del Presidente del Consiglio comunale

interessato26, con promozione di accertamenti specifici a fronte dei soli casi di assenza in atti di

elementi di collegamento.

A.3.2 Problematiche inerenti all’accertamento dell’osservanza dellimite delle risorse utilizzabili.Secondo quanto disposto dall’art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, così come richiamato

dall’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, oggetto dell’attività di controllo è il consuntivo relativo

alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento, di ciascun partito, movimento,

lista e gruppo di candidati presente alle elezioni del Comune. Tali spese, secondo quanto disposto

dall'articolo 13, comma 5 della legge n. 96/2012, non possono superare la somma risultante dal

prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

Restano escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere

comunale.

Il Collegio, interpretando queste disposizioni in chiave sistematica e, particolarmente, raccordando

l’individuazione dell’oggetto del controllo nei “conti consuntivi” con la prescrizione dell’osservanza

di limiti generali, tarati su ogni singola realtà territoriale, alle risorse spendibili da ciascuna lista che

partecipa alla relativa campagna elettorale, ha osservato che con esse il legislatore ha inteso prima

di tutto obbligare i partiti e movimenti che chiedono suffragi all’elettorato a dotarsi di un documento

contabile nel quale siano annotate, con carattere di completezza e con un livello di analisi legato alla

26In senso pressoché conforme, cfr. Collegio presso la Sezione regionale di controllo per il Piemonte, del. n. 63/2014/SRCPIE/CSE, che

ha ritenuto di “adottare una nozione molto ampia del termine “rappresentante”, ritenendo valida la sottoscrizione del rendiconto da parte di

un qualsiasi soggetto, avente un rapporto funzionale con la lista” e di formulare “richiesta di chiarimenti nei soli casi nei quali non vi era

alcun evidente collegamento” di questo tipo.

20 Corte dei conti | Referto spese elettorali

fonte di provenienza, le entrate impiegate per la campagna e la destinazione loro impressa

concretamente in parte spesa27.

Peraltro, nel contesto attuale ed in assenza di espresse regole di redazione dei conti, le verifiche di

conformità alla legge intestate ai Collegi regionali di controllo soffrono di seri limiti in quanto svolte

di necessità sulle sole spese che ciascuna lista, nella propria assoluta discrezionalità, abbia inteso

dichiarare e documentare.

In proposito, questo Collegio ha espresso la ferma opinione che, per dare effettività al controllo e

garantire la funzionalità del sistema sanzionatorio28 nella direzione voluta dal legislatore,

occorrerebbe viceversa poter accertare, a monte, la completezza del rendiconto, mediante tecniche

che portino ad escludere con ragionevole certezza la presenza di movimenti di risorse non tracciabili,

e delle quali rimanga a fortiori impossibile verificare l’incidenza concreta sul superamento dei limiti

di legge, nonché la regolarità di impiego.

Considerato, tuttavia, che le norme di riferimento non predispongono con chiarezza l’obbligo di

adottare strumenti informativi idonei allo scopo, il Collegio – anche sulla base della loro constatata

generale mancanza e della disomogeneità degli atti prodotti, difficilmente colmabile in istruttoria –

doverosamente evidenzia l’impossibilità attuale di accertare in condizioni di reale parità il rispetto

del limite di cui trattasi.

Ed in effetti, allo stato, le verifiche non possono che essere incentrate sulle spese dichiarate, come

individuate e quantificate dai dichiaranti in riferimento alla lista, senza poter accertare in modo

generalizzato che le medesime corrispondano alla totalità delle spese effettivamente sostenute e senza

neppure poter affermare che ne sia stata osservata la rendicontazione separata rispetto alle spese

27Ancorché non previsto espressamente, quindi, sarebbe – in prospettiva - opportuno corredare detto documento contabile di una

breve relazione descrittiva, avente natura tecnica, dalla quale sia possibile ricavare le modalità adottate per la raccolta della provvista

e la tracciabilità della relativa custodia, nonché esclusa la acquisizione con specifiche finalità di finanziamento della campagna

elettorale di risorse eccedenti i limiti imposti.

Ciò pare essenziale a tutelare quelle condizioni di parità nella propaganda che i limiti stessi tendono a salvaguardare e, al tempo stesso,

a garantire ai soggetti finanziatori della campagna informazioni idonee ad attestare il corretto impiego dei fondi erogati.

28La sanzione collegata all’inosservanza dei limiti in argomento richiederebbe ambiti applicativi certi, per non rimanere, di fatto, nella

disponibilità degli stessi soggetti destinati ad esserne colpiti.

21 Corte dei conti | Referto spese elettorali

addebitabili concretamente ai singoli candidati29, distinzione in sé estremamente labile sul piano

sostanziale e quindi affidata solo all’adozione di chiare e riscontrabili tecniche di rendicontazione

separata30.

Si osservi, a corroborare quanto affermato, che le dichiarazioni prodotte si presentano come una

sorta di autodichiarazione dei rappresentanti di fatto, spesso priva anche di una formale attestazione

positiva di rispondenza al vero e/o un’attestazione negativa di assenza di spese ulteriori, formulate

sotto la responsabilità espressa del dichiarante.

Ciò inficia in radice la possibilità di effettuare accertamenti pieni in ordine all’osservanza dei tetti di

spesa posti dalla legge e inficia le stesse verifiche inerenti alla natura delle risorse impiegate per il

finanziamento della campagna elettorale, peraltro a loro volta non sempre indicate in modo

esaustivo.

A.3.3 Problematiche concernenti le verifiche di regolarità delle singole

spese dichiarate e documentate, nonché delle connesse fonti di

finanziamento.

Maggiormente significativa, quindi, appare attualmente la sola valutazione inerente alla c.d.

ammissibilità delle spese dichiarate, prese singolarmente e al relativo contenimento, nell’importo

risultante dalla loro sommatoria, entro i predetti tetti. Anche l’omogeneità di queste verifiche,

peraltro, è legata alla soluzione a monte di dubbi interpretativi di non poco momento.

Le verifiche concernenti le spese dichiarate attengono in primo luogo alla relativa conformità alle

finalità di propaganda elettorale, così come individuate dal legislatore.

Va, poi, verificato che si tratti di spese adeguatamente comprovate mediante idonei giustificativi

(scontrini e/o fatture di supporto, ricevute di bonifici bancari, estratti conti correnti dedicati ed

29A quest’ultimo riguardo, il Collegio – nell’impossibilità di effettuare accertamenti a tappeto – ha deciso di promuovere, in particolari

casi di necessità evidenziatisi con riguardo all’ente Roma Capitale, riscontri incrociati con il competente Collegio di garanzia istituito

presso la Corte d’appello di Roma, per avviare in prospettiva forme di collaborazione istituzionale non occasionale.

30 Si noti che alle spese dei candidati è riferibile la stessa classificazione di cui all’art. 11, L. n. 515/1993, utilizzabile con riguardo allespese di lista e che l’unica differenza fra tali due aggregati è desumibile dal disposto dell’art. 7, comma 2 per il quale “Le spese per lapropaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesadi cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza.Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6.”

22 Corte dei conti | Referto spese elettorali

equipollenti) che consentano di riscontrarne la riconducibilità alle tipologie ammissibili31 e attestino

la data in cui sono state sostenute, per affermarne in modo certo l’inerenza alla campagna elettorale

alla quale si riferiscono i controlli.

E’ appena il caso di precisare che l’individuazione di eventuali spese irregolari, per tipologia, per

mancanza di documentazione probativa o perché sostenute in epoche non coincidenti con i tempi di

durata della campagna elettorale, ne comporta l’espunzione dal conto, agli effetti – come detto, nella

specie, difficilmente evidenziabili in concreto – del rispetto dei limiti generali, con emersione della

disponibilità per diverso utilizzo delle risorse intese a finanziarle.

Sono consentite per legge anche in assenza di documentazione di supporto le spese per le sedi

elettorali, quelle di viaggio e di soggiorno, telefoniche e postali nella misura forfetaria del 30%

dell’ammontare di quelle ammissibili e documentate.

Circa i criteri per quantificare in modo uniforme, con riguardo alla generalità dei soggetti interessati,

il budget delle spese concretamente esonerabili dall’onere della prova, il Collegio ha inteso dirimere

possibili dubbi interpretativi accedendo alla soluzione già adottata in giurisprudenza (ex multis

Coll.reg.le controllo Piemonte –anno 2013 deliberazione n. 63/2014/CSE ) e per la quale la base di

computo va individuata in ragione delle spese dichiarate e documentate come ammissibili ai sensi

dell’art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993, ivi incluse quelle appartenenti a tipologie che ne

consentirebbero la consuntivazione a forfait.

31Le spese ammissibili e per le quali occorrono elementi di prova, così come definite dall’art. 11 della legge n. 515/1993, sono quelle

relative:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a) compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di

informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e

sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta

dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono

calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

23 Corte dei conti | Referto spese elettorali

E’ apparsa, al riguardo, condivisibile l’argomentazione che le spese forfetarie, in quanto aventi

carattere generale e strumentale all’organizzazione della campagna elettorale, subiscano variazioni

di segno direttamente proporzionale rispetto a quelle tracciabili in via autonoma.

In sintesi, le operazioni da condurre sui rendiconti per ciò che attiene alle spese saranno rivolte a

verificare:

• che le medesime corrispondano singolarmente a quelle previste dall’elencazione di cui all’art.

11 della legge n. 515/1993;

• che ogni spesa sia accompagnata dalla documentazione idonea a comprovarne l’importo e la

natura.

• che l’importo complessivo delle spese dichiarate ammissibili, al netto ed al lordo di quelle

parimenti dichiarate ed ammissibili, ma non documentate, sia inferiore o uguale al limite di spesa

calcolato per ciascun Comune ai sensi della norma sopra richiamata.

Nelle ipotesi di formazione politica che, pur avendo partecipato alla competizione elettorale, non

abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti, ovvero abbia sostenuto

spese imputate ai singoli candidati e finanziate con risorse acquisite nella disponibilità dei medesimi,

in luogo del rendiconto il Collegio ha ritenuto necessaria l’acquisizione di formale dichiarazione

negativa dalla quale far risultare la circostanza.

Sul fronte delle entrate, in via preliminare, il Collegio ha rilevato che le norme si limitano a

richiederne l’annotazione nel rendiconto, senza prevedere l’allegazione di apposita documentazione

di supporto e senza alcuna individuazione tipologica che possa fungere anche da guida nella relativa

descrizione in contabilità.

Ne consegue che, astrattamente, le medesime possono essere iscritte a consuntivo secondo

raggruppamenti del tutto eterogenei, discrezionalmente individuati dai compilatori. Ciò, unitamente

alla assenza di regole che ne impongano la custodia e la movimentazione in conti correnti dedicati,

così come avviene obbligatoriamente per le spese dei singoli candidati, rende i dati prodotti non

agevolmente riscontrabili.

Nel contesto indicato, gli accertamenti saranno improntati ai principi di completezza e trasparenza,

in ossequio alle finalità del controllo rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei

24 Corte dei conti | Referto spese elettorali

mezzi finanziari impiegati nella campagna elettorale a copertura delle relative spese, cioè a soddisfare

esigenze conoscitive strumentali alla prevenzione ed al contrasto di fenomeni di corruzione32.

Occorrerà, pertanto, riscontrare in atti che l’indicazione di entrate di importo pari alle necessità di

copertura delle spese dichiarate, identificabili nella provenienza con un principio di prova di

tracciabilità con riguardo alle sole fonti di finanziamento c.d. esterne, cioè derivanti da contribuzioni

erogate da soggetti terzi.

Se le risorse indicate hanno importo superiore alle spese dichiarate, è ritenuta la necessità di

supplementi istruttori.

Per quanto sopra, poi, è richiesta l’acquisizione di elementi istruttori mirati nel caso di iscrizione in

parte attiva della voce “debiti verso i fornitori”, che rappresenta una iscrizione utile a calcolare l’utile

di esercizio nei bilanci economici, ma non soddisfa le esigenze informative proprie del presente

controllo rispetto alle quali appare sostanzialmente elusiva.

Elementi di approfondimento della tracciabilità delle entrate da fonti esterne sono da acquisire solo

ove del tutto assenti inizialmente, con valutazioni da effettuarsi in istruttoria caso per caso ed in

base alle necessità concrete33.

Per i finanziamenti consistenti in liberalità modali raccolte in forma diretta in occasione di

manifestazioni politiche, si è ritenuta sufficiente l’indicazione delle ammontare complessivo raccolto,

nonché dei dati storici dell’evento.

In relazione, invece, alle c.d. fonti interne, cioè alle risorse corrisposte dal partito o movimento di

appartenenza il Collegio ha inteso accedere all’orientamento giurisprudenziale per il quale,

trattandosi di risorse proprie, non vi è luogo controllo (Cass. sent. n. 1352 del 18 febbraio 1999),

bastando la dichiarazione di finanziamento con mezzi propri, da corroborare solo se particolarmente

perplesse con conferme presso gli Organi di tesoreria dei Partiti finanziatori. Il Collegio si è

interrogato anche sulla possibilità di incrociare i dati con quelli risultanti dai bilanci di Partito,

assoggettati ad autonomo controllo di apposita Commissione istituita presso il Parlamento34 e allo

stato ancora in fase di avvio dei lavori.

32 Così deliberazione n. 24/SEZAUT/ 2013/INPR33 L’orientamento, dopo incertezze iniziali, si è determinato giovandosi delle esperienze concrete via via maturate con riguardo alleprime realtà esaminate.34 Art. 9, legge n. 96/2012, come modificato ed integrato nelle more della conclusione del presente controllo dall’art. 1, commi 2 e 3,della legge 27 ottobre 2015, n. 175.

25 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Sul punto, ha deciso di soprassedere ad iniziative immediate, riservandosi di inoltrare il referto

conclusivo alla detta Commissione, con evidenziazione dei casi di utilizzo di fonti interne per il

finanziamento della campagna elettorale comunale per gli accertamenti, allo scopo di creare virtuose

sinergie fra i controllori.

A regime, sarebbe auspicabile la verificabilità delle entrate con un livello di maggiore analisi, cosa

per la quale se ne ritiene necessaria l’esposizione nei rendiconti secondo un sistema di classificazione

che ne consenta la quantificazione almeno per grandi comparti di provenienza, sistema da rendere

possibilmente omogeneo su base comunale.

26 Corte dei conti | Referto spese elettorali

A.4 TERMINI DEL CONTROLLO, ACQUISIZIONE DEGLI ATTI,

PROFILI DI METODO E REFERTO CONCLUSIVO.

Una notazione merita, qui, anche la questione dei termini del procedimento di controllo che, ai sensi

dell’art. 12, comma 3, della legge n. 515, così come richiamato dall’art. 13, comma 6, della legge n.

96/2012, deve concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo

che il Collegio non stabilisca, con delibera motivata, un termine ulteriore.

Sul punto, è significativo il contributo offerto dalla Sezione delle Autonomie (deliberazioni n.

24/2013/INPR e n. 12/2014/QMIG) per il quale “il dies a quo per la conclusione dei compiti del Collego

deve intendersi riferito alla data in cui, sulla base dell’elenco delle formazioni politiche che hanno

partecipato alla campagna elettorale e che hanno l’obbligo di presentare il conto consuntivo delle

spese sostenute, l’ultimo dei consuntivi perviene”.35

Al principio sopra espresso, questo Collegio si è attenuto nella propria attività, con le peculiarità in

concreto emerse per tutti i Comuni interessati al controllo nella tornata elettorale di riferimento.

Occorre qui dare atto che l’acquisizione dei rendiconti ha richiesto una laboriosa interlocuzione con

i Presidenti dei Consigli Comunali, solo avviata da un magistrato delegato dalla Sezione prima

ancora dell’insediamento del Collegio e della cui prosecuzione è stato necessario farsi carico, con una

doverosa attività sollecitatoria anche informale.

In questo contesto, l’esame degli atti relativi a ciascuna realtà territoriale interessata al controllo si

è svolto secondo sequenze temporali legate allo stato di completamento dei fascicoli.

L’attività istruttoria si è rivelata in molti casi, tra cui quello dell‘Ente Roma Capitale,

particolarmente capillare e defatigante. Peraltro, attesa la perdurante mancata conclusione delle

procedure di inoltro, il Collegio ha operato senza disporre di un termine iniziale unico e generale per

la conclusione dei propri lavori.

35La tesi sembra poggiare sulla considerazione che l’avvio del presente procedimento di controllo non coincide con la presentazione

dei rendiconti oggetto del presente controllo - da esibire, come detto, al Consiglio comunale entro 45 giorni dall’insediamento - bensì

con un momento diverso e non dipendente dall’iniziativa dei soggetti politici interessati. Invero, essendo l’inoltro dei rendiconti alle

Sezioni rimesso all’intermediazione dei Presidenti dei Consigli Comunali, già in astratto si poteva ipotizzare la necessità di una fase

pre - procedimentale finalizzata alla loro effettiva acquisizione. In quest’ottica, è prevalsa l’esigenza di non far gravare le disfunzioni

inerenti a tale fase in modo disomogeneo sui tempi di apertura delle istruttorie inerenti alle liste di ogni Comune e, parimenti, di

razionalizzare l’operato dei diversi Collegi regionali di controllo a fronte delle nuove attribuzioni, evitandone l’eccessiva

frammentarietà.

27 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Molte sono state le difficoltà incontrate fin dalla fase iniziale nell’acquisizione degli atti da parte

della Sezione, connotata da sporadici flussi spontanei e per lo più stimolata da richieste mirate e

solleciti.

Considerato il ruolo di tramite rivestito in questa fase dai Presidenti dei Consigli Comunali, ad essi è

stato possibile – unitamente al doveroso accertamento, con nota di formale richiesta, della data di

insediamento dei Consigli – rivolgere siffatta attività di interlocuzione preventiva, che la

disponibilità di un interlocutore unico e certo per ciascun Comune non ha, peraltro, reso meno

impegnativa.

In concreto, si è trattato di ricostruire i fascicoli del controllo partendo da documenti pervenuti con

modalità diversificate ab origine e caratterizzati da contenuti incompleti e disomogenei.

A titolo di esempio, quanto alle modalità di inoltro riscontrate in atti, mette conto evidenziare che,

se in prevalenza i consuntivi sono stati inviati dai Presidenti del Consiglio interessati al rinnovo solo

a seguito di apposita richiesta di questa Sezione, non sono risultati assenti i casi di consuntivi

pervenuti direttamente alla Sezione e neppure di atti trasmessi d’ufficio dagli omologhi Collegi

istituiti presso le Corti di appello alle quali erano stati inviati, per errore, in luogo dei rendiconti del

candidato sindaco.

In ordine all’accertamento della regolarità della presentazione quanto ai termini di legge, sono

apparse poi lacunose e parziali le dichiarazioni ufficiali attestanti l’avvenuta esibizione ai Consigli

comunali da parte di liste, partiti e movimenti antecedentemente o in concomitanza con la scadenza

dei 45 giorni di rito. Siffatte dichiarazioni, anche ove esistenti, non sempre sono risultate riscontrabili

con elementi idonei a consentire di tracciare con certezza le date di deposito, anche a motivo

dell’assenza di prescrizioni circa le forme di trasmissione da adottare.

In questo contesto, il Collegio - come detto - ha inteso assumere una posizione di tipo sostanziale,

ritenendo di presumere l’osservanza dei termini in tutte le ipotesi di inoltro indiretto e senza

segnalazioni negative dei Presidenti dei consigli Comunali, nonché di ammettere forme di regolarizzo

ufficiali degli atti, ove necessarie, anche a garanzia della parità di trattamento degli interessati

rispetto all’avvio delle procedure di controllo.

28 Corte dei conti | Referto spese elettorali

A propria cura, quindi, ha deciso di sollecitare il completamento e l’integrazione della

documentazione, sempre avvalendosi del medesimo tramite istituzionale, anche nei riguardi di

soggetti politici che non risultassero aver prodotto alcunché.

Dell’istruttoria svolta, nello specifico, per l’Ente Roma Capitale, si riferirà nella parte speciale.

Pare appena il caso di osservare che per il futuro ed in costanza di un rinnovato sistema che pretende

la trasmissione diretta degli atti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sarà

necessario dotarsi di meccanismi più efficienti, che permettano di disporre di dati di identificazione

ufficiale del rappresentante abilitato alla loro presentazione, nonché di pretendere l’osservanza di

modalità di spedizione (pec o raccomandata ar) idonee ad attestare il rispetto dei termini di rito.

Alla luce delle indicazioni normative e degli orientamenti assunti, il Collegio ha fissato gli elementi

informativi minimi necessari per le verifiche di competenza, da estrapolare dagli atti in modo

omogeneo per ciascuna lista interessata al controllo mediante compilazione di appositi report

standardizzati.

In conformità alle indicazioni della Sezione Autonomie circa la genetica natura referente ed ausiliaria

della funzione svolta, quale ricavabile dalla normativa originaria ad essa applicabile, il Collegio ha

convenuto di formalizzare gli esiti e le conclusioni del controllo nella presente deliberazione collegiale,

strutturata in forma di relazione.

Si tratta di assunto che ha portato la medesima Sezione Autonomie a non ritenere “insostenibile che

il referto non possa essere comunque inviato, contestualmente alla eventuale comunicazione alle altre

autorità competenti in base alla natura delle irregolarità riscontrate, anche al Consiglio comunale” quale

organo prioritariamente interessato al regolare svolgimento della competizione che ha portato alla

sua elezione.

In tal modo, è stato individuato in ciascun Consiglio comunale interessato al rinnovo il destinatario

istituzionale dell’attività di controllo in argomento, cosa per niente scontata attese le profonde

differenze che caratterizzano le finalità sostanziali di tali attribuzioni rispetto a quelle proprie delle

funzioni similari svolte su base nazionale.

In effetti, se si pensa alle caratteristiche del nuovo controllo - non rivolto a garantire la corretta

erogazione di fondi pubblici e neppure a stimolare modifiche normative in funzione di trasparenza

da parte del legislatore, bensì prioritariamente ad accertare la regolarità dell’attività gestionale

29 Corte dei conti | Referto spese elettorali

svolta da soggetti privati con eventuale irrogazione di sanzioni pecuniarie, non eventi natura di

recuperi – non è ultroneo ritenere che il referto debba essere portato a conoscenza diretta dei

movimenti politici destinatari sostanziali del controllo, con problematiche aperte concernenti

l’individuazione di efficaci modalità di trasmissione e la corretta identificazione di responsabili

abilitati ufficialmente alla relativa ricezione.36.

Per quanto sopra, il Collegio ha ritenuto, in questa fase di prima applicazione e nelle more di

un‘auspicabile più compiuta riflessione sul punto, di invitare il Consiglio comunale a fare da tramite

per l’inoltro della presente deliberazione ai soggetti politici interessati, nonché a curare la diffusione

generale a livello territoriale mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, come indicato

anche in premessa.

36 Non può non chiedersi, al riguardo, il Collegio come tali controlli possano essere validamente ed efficacemente espletati nei confronti

delle innumerevoli liste civiche che partecipano alle campagne elettorali comunali e che non hanno a riferimento alcun partito o

movimento stabilmente organizzato.

30 Corte dei conti | Referto spese elettorali

DATI GENERALI

Elettori: 2.359.119.

Liste elettorali: n. 40.

Limite di spesa per lista: € 2.359.119,00.

Limite generale comunale: € 94.364.760,00.

Spese complessivamente dichiarate: € 2.424.734,98

Data di insediamento del Consiglio Comunale: 1 luglio 2013.

B) PARTE SPECIALE: le spese inerenti alla

campagna elettorale 2013 presso l’Ente Roma

Capitale

31 Corte dei conti | Referto spese elettorali

B1 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E SINTESI DELLE

CONCLUSIONI

Il controllo sui rendiconti delle spese sostenute dalle liste partecipanti per la campagna elettorale

2013 inerente al rinnovo dell’Assemblea Capitolina si inserisce nella tornata di prima applicazione

delle disposizioni che ne hanno previsto l’espletamento, come richiamate in premessa e nella parte

generale.

Detto controllo - mutuato, come parimenti esposto nella parte generale del presente referto, alla

quale si rinvia, dal sistema già vigente con riguardo alle elezioni politiche – avrebbe dovuto avere

avvio su impulso dei presidenti dei consigli comunali interessati, tenuti a fare da tramite nelle

operazioni di acquisizione e di inoltro dei rendiconti ed annessi giustificativi fra la Sezione

competente territorialmente e le liste partecipanti alla campagna elettorale.

Siffatto ruolo di tramite istituzionale, peraltro venuto meno in pendenza del presente ciclo di

controllo per effetto di apposita modifica legislativa che ha previsto l’inoltro diretto degli atti alla

Corte dei conti, non ha in concreto influito positivamente sul tempestivo e corretto adempimento da

parte delle liste interessate degli obblighi di rendicontazione e informazione legati all’esercizio del

controllo. Ciò presumibilmente anche a motivo della novità della materia e della mancata previsione

di forme di coordinamento inter istituzionale.

Di fatto, anche con riguardo al Comune di Roma, così come per gli altri Comuni laziali interessati al

rinnovo delle cariche elettive nel maggio 2013, il Collegio ha potuto constatare la totale assenza di

interventi ufficiali nell’indicata direzione, testimoniata eloquentemente dal disordine e

dall’incompletezza degli atti inizialmente pervenuti alla Sezione ed acquisiti in carico all’atto del

proprio insediamento.

In effetti, a tale data, già risultava presente in atti, una nota istruttoria inoltrata d’ufficio a cura

della Sezione (prot n. 1178 in data 19/02/2014) al Presidente dell’Assemblea capitolina volta a

sollecitare l’inoltro della documentazione necessaria per il controllo, solo in minima parte all’epoca

pervenuta per trasmissione diretta dalle liste interessate.

Tale nota, poi, risultava ufficialmente riscontrata con nota n. 993 in data 21 marzo 2014 (acquisita

la protocollo della Sezione con il n. 1970 del 24/03/2014), contenente l’elenco delle liste ammesse a

partecipare alla campagna elettorale e l’indicazione della data di insediamento del consiglio

32 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Comunale. Ad essa facevano seguito ulteriori comunicazioni via posta elettronica e deposito di atti

effettuato a mano presso la segreteria della Sezione.

Detta attività iniziale si è svolta antecedentemente alla costituzione ed all’insediamento del Collegio,

a cura diretta della stessa Sezione, all’epoca titolare del potere di accertare e sanzionare

l’inadempimento dell’obbligo di produrre il rendiconto, in base a norma modificata solo

successivamente (art. 14bis, comma 2, della legge 21 febbraio 2014, n. 13 di conversione del d.l. n.

149/2013).

All’atto della presa in carico da parte del Collegio, si è reso, quindi, necessario procedere,

preliminarmente, ad una capillare ricognizione e ad una prima delibazione della documentazione

presente in atti per ciascuna delle n. 40 liste partecipanti alla competizione elettorale, operazione

reputata imprescindibile per poter valutare l’avvio di ulteriori attività istruttorie.

Siffatta disamina, svolta con l’ausilio del servizio di supporto e rivelatasi particolarmente complessa

a motivo del numero delle liste interessate al controllo e della notevole disomogeneità nei contenuti,

nelle modalità e nei tempi di inoltro degli elementi informativi disponibili, ha evidenziato la

perdurante totale assenza di informazioni, a tutto il terzo trimestre 2014, relativamente a n. 27 liste,

pari al 67% di quelle partecipanti alla campagna elettorale de quo (n. 40). Nel descritto contesto, il

Collegio – preso atto della situazione - ha stabilito di procedere in generale all’acquisizione ed al

regolarizzo degli atti, dando rilevanza alle finalità sostanziali del controllo ed avvalendosi del tramite

istituzionale tenuto al relativo inoltro in base alla norma vigente all’epoca delle elezioni 2013 e delle

scadenze fissate in astratto per la presentazione dei rendiconti (nota di formale sollecito n. 4760 in

data 14 ottobre 2014).

Tale decisione è stata assunta in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma

nonché all’ orientamento espresso in astratto dal Collegio all’avvio dei propri lavori circa

l’ammissibilità, in fase di prima applicazione della nuova disciplina di controllo, della produzione dei

rendiconti anche successivamente alla scadenza del termine di 45 giorni dalla data di insediamento

dei consigli comunali interessati al rinnovo, termine la cui violazione è stata ritenuta non

contestabile agli effetti sanzionatori ed il cui inutile spirare non ha assunto, in linea con gli

orientamenti di indirizzo espressi dalla Sezione delle Autonomie, rilievo di dies a quo per il decorso

dei diversi termini del controllo.

Ne è seguita un’ulteriore fase di acquisizione di atti, che ha permesso di accertare come i riscontrati

ritardi fossero tutti riferibili, non già a disfunzioni dell’iter di inoltro da parte del Consiglio comunale,

33 Corte dei conti | Referto spese elettorali

bensì al mancato deposito dei rendiconti presso lo stesso Consiglio da parte delle liste interessate,

come agevolmente evidenziabile dalle date di primo deposito di atti, come riportate in prosieguo

separatamente per le liste senza e con spese.

L’esame di merito della documentazione prodotta da ciascuna singola lista, effettuato in successione,

ha portato ad accertare la presenza di molteplici lacune informative particolarmente significative e

variegate rispetto a quelle riscontrate con riguardo alle situazioni riferibili agli altri Comuni

interessati al rinnovo dei propri organi elettivi nelle stesse consultazioni di maggio 2013.

Siffatte evidenze, unitamente alla considerazione della peculiare rilevanza della campagna elettorale

in argomento per numero di elettori e spese ammissibili, hanno reso necessario procedere a puntuali

contestazioni e richieste di chiarimenti indirizzate ai responsabili per il rendiconto delle singole liste,

come individuabili in atti in base alle indicazioni fornite dal Presidente del Consiglio Comunale e alle

dichiarazioni rese dagli interessati, nel rispetto della regola del contraddittorio istruttorio.

E’ bene precisare, come da report analitico ricognitivo di seguito riportato, che:

- le esigenze di approfondimenti istruttori mirati hanno riguardato n. 20 liste, con necessità in

alcuni casi di acquisire preliminarmente dati supplementari sulla stessa individuazione del soggetto

rappresentante, legittimato alle interlocuzioni formali;

- fra le dette n. 20 liste quali rientra il maggior numero di formazioni politiche che hanno

sostenuto spese (n. 12 su n.15);

- delle n. 20 liste non interessate ad istruttoria, per aver prodotto atti esaustivi ai fini del

controllo, n. 17 hanno dichiarato di non aver sostenuto alcuna spesa.

Da quanto sopra emerge che delle 15 liste che hanno dichiarato spese, solo n. 3 (SEL, CASA POUND

ITALIA e ITALIA CRISTIANA) hanno prodotto ab initio documentazione regolare.

RICOGNIZIONE AVVIO ISTRUTTORIE

N. DENOMINAZIONE LISTA SPESE Nota istruttoria

1 PARTITO DEMOCRATICO si Prot. n. 129 del 19/01/2015

2 LISTA CIVICA MARINO SINDACO si Prot. 136 del 19/01/2015

3 POPOLO DELLA LIBERTA' si Prot. n. 135 del 19/01/2015

4 FRATELLI D’ITALIA si Prot. n. 132 del 19/01/2015

5 LISTA CIVICA CITTADINIXROMA ALEMANNO si Prot. n. 118 del 19/01/2015

34 Corte dei conti | Referto spese elettorali

6 MOVIMENTO UNIONE ITALIANO si Prot. n. 127 del 19/01/2015

7 ALFIO MARCHINI SINDACO si Prot. n. 131 del 19/01/2015

8 SINISTRA PER ROMA (RIF.COM-COM.IT) si Prot. n. 117 del 19/01/2015

9 REPUBBLICA ROMANA si Prot. n. 138 del 19/01/2015

10 PROGETTO ROMA Prot. n. 139 del 19/01/2015 (nota di

sollecito n. 1266 del 03/03/2015)

11 PARTITO LIBERALE ITALIANO no Prot. n. 130 del 19/01/2015

12 ROMA RISORGE si Prot. n. 126 del 19/01/2015 (nota di

sollecito n. 1265 del 03/03/2015)

13 -

19

GRILLI PARLANTI- NO EURO; FORZA ROMA; NO

ALLA CHIUSURA DEGLI OSPEDALI; ANIMALISTI

AMBIENTALISTI; PENSIONI E DIGNITA';

DIMEZZIAMO LO STIPENDIO AI POLITICI; VIVA

L'ITALIA.

no Prot. n. 140 del 19/01/2015 (nota di

sollecito n. 1262 del 03/03/2015)

20 PARTITO PIRATA si Prot. n. 137 del 19/01/2015 (nota di

sollecito n. 1264 del 03/03/2015)

21 CENTRO DEMOCRATICO – Diritti e Libertà no _________

22 VERDI ECOLOGISTI E RETI CIVICHE no _________

23 PARTITO SOCIALISTA ITALIANO no _________

24 LA DESTRA no _________

25 AZZURRI ITALIANI no _________

26 MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT no _________

27 CAMBIAMO CON ROMA no _________

28 FRONTE GIUSTIZIALISTA no _________

29 LEGA ITALICA no _________

30 FORZA NUOVA no _________

31 POPOLARI LIBERI E FORTI no _________

32 FIAMMA TRICOLORE no _________

33 MOVIMENTO CANTIERE ITALIA no _________

34 ITALIA REALE no _________

35 MILITIA CHRISTI no _________

36 ROMA CAPITALE E’ TUA no _________

35 Corte dei conti | Referto spese elettorali

37 PARTITO ITALIA NUOVA no _________

38 SIISTRA ECOLOGIA E LIBERTA’ si __________

39 CASA POUND ITALIA si _________

40 ITALIA CRISTIANA si _________

L’attività istruttoria è stata caratterizzata da interlocuzioni spesso lacunose e dilatorie, che hanno

appesantito il lavoro della struttura di supporto e richiesto ulteriori solleciti ultimativi, di cui si dirà

nelle seguenti schede valutative inerenti ad ogni compagine politica interessata. Ciò ne ha

determinato la protrazione anomala, con allungamento dei tempi del controllo da calcolare, secondo

l’orientamento di indirizzo patrocinato dalla Sezione Autonomie, in mesi sei prorogabili

espressamente all’occorrenza e decorrenti dalla data di acquisizione dell’ultimo rendiconto inerente

al ciclo interessato.

Nella specie, considerata la generalizzata situazione in atti, il Collegio ha unanimemente privilegiato

quale dies a quo quello dal quale è pervenuto l’ultimo dei rendiconti avente i requisiti minimi di

riconoscibilità in quanto tale.

Conseguentemente, la naturale scadenza del termine di cui trattasi è venuta a collocarsi in data 26

novembre 2015. Fino a tale data sono state ammesse, in generale integrazioni istruttorie. Il Collegio

ha inteso, poi, avvalersi della facoltà di proroga del detto termine per ponderare la bozza di referto

conclusivo da sottoporre a successiva approvazione collegiale.

E’ stata, altresì, curata costantemente l’interlocuzione istituzionale con il Collegio regionale di

garanzia elettorale presso la Corte d’Appello di Roma, finalizzata ad effettuare alcuni riscontri

contabili sui rendiconti prodotti dai singoli candidati, avviando una collaborazione che si auspica

possa essere istituzionalizzata in futuro.

Gli effettuati accertamenti contabili, per natura di tipo squisitamente documentale, si sono basati

su atti prodotti da soggetti che hanno dichiarato sotto la propria responsabilità di essere legittimati

a rappresentare le singole liste e movimenti agli effetti della rendicontazione oggetto di controllo. Di

essi sono state acquisite, per quanto possibile in conformità alle disposizioni in materia di

autocertificazioni e di comunicazioni telematiche37 le generalità mediante acquisizione dei documenti

37 In particolare il riferimento è all’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e all’art. 65 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

36 Corte dei conti | Referto spese elettorali

identificativi, prodotti in copia semplice ma accompagnata da nota sottoscritta in originale oppure

tramite posta certificata dell’Ente, atti tutti inclusi a fascicolo del controllo.

Sul punto, il Collegio rammenta che la normativa di riferimento contempla comunque un obbligo

autonomo di deposito dei rendiconti presso l’Ufficio elettorale circoscrizionale38, che ne dovrebbe

assicurare la regolare tenuta avvalendosi dei supporti predisposti dall’amministrazione interessata.

Proprio tali strutture potrebbero, quindi, in concreto essere utilizzate anche per custodire gli atti

relativi al controllo, nel cui inoltro l’ente ha fatto da tramite. Si tratta, peraltro di attività

organizzative rientranti nelle autonome determinazioni dell’Ente interessato e la cui adozione può

essere solo suggerita in questa sede per il futuro.

Parimenti e per completezza, si precisa che esula del tutto dal presente controllo ogni verifica diretta

di funzionalità dell’Ufficio elettorale di Roma che in concreto non è stato coinvolto nel riscontrare

le richieste di atti inoltrate, nella specie, dal Collegio al Presidente dell’Assemblea capitolina.

A conclusione dell’attività svolta, è emerso che i soggetti politici interessati al controllo hanno dato

seguito agli adempimenti prescritti dalla legge n. 96/2012, sia pure con incertezze e ritardi

considerevoli, e che in nessun caso risultano superati i limiti di spesa.

Pur in assenza di irregolarità passibili di sanzione, sono state anomalie nella tenuta dei conti e dei

giustificativi contabili, che si ritiene opportuno segnalare all’attenzione, caso per caso.

38 L’art. 12, comma 4, della legge n. 515/1993 espressamente dispone che “copia del consuntivo va altresì depositata presso l’Ufficioelettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità”.

37 Corte dei conti | Referto spese elettorali

B2 ESITI DEL CONTROLLO NEI CONFRONTI DELLE SINGOLE

LISTE

B2.1 Liste senza speseCome sopra anticipato, per n. 25 liste sono state prodotte in atti dichiarazioni attestanti che nessuna

spesa è stata sostenuta per la campagna elettorale di cui trattasi e che, pertanto, a tale fine non sono

state utilizzate risorse di qualsivoglia provenienza, come da elenco sotto riportato.

LISTE SENZA SPESE

N° LISTEData primo deposito

dichiarazioneRappresentante della lista

1 CENTRO DEMOCRATICO – Diritti e

Libertà31 luglio 2013 * Enrico Squintani

2 VERDI ECOLOGISTI E RETI CIVICHE 31 luglio 2013 Alemanni Francesco Maria

3 PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 13 novembre 2014 Gerardo De Rosa – Gaspare Anello

4 LA DESTRA 21 novembre 2014 Livio Proietti

5 AZZURRI ITALIANI 19 novembre 2014 Marra Giacinto

6 MOVIMENTO 5 STELLE

BEPPEGRILLO.IT13 agosto 2013 Marcello De Vito

7 CAMBIAMO CON ROMA 13 novembre 2014 Carla Nutarelli

8 – 14 GRILLI PARLANTI- NO EURO;

FORZA ROMA; NO ALLA CHIUSURA

DEGLI OSPEDALI; ANIMALISTI

AMBIENTALISTI; PENSIONI E

DIGNITA'; DIMEZZIAMO LO

STIPENDIO AI POLITICI; VIVA

L'ITALIA.

10 novembre 2014 Di Francesco Dario

15 FRONTE GIUSTIZIALISTA 13 novembre 2014 Filippo Ortenzi

16 LEGA ITALICA 12 novembre 2014 Daniele Dragone

17 FORZA NUOVA 25 novembre 2014 Valentino Camponeschi

18 POPOLARI LIBERI E FORTI 20 dicembre 2013* Giovanni Palladino

19 FIAMMA TRICOLORE 4 novembre 2014 Luca Romagnoli

20 MOVIMENTO CANTIERE ITALIA 11 settembre 2013 Erica Di Santo

21 PARTITO LIBERALE ITALIANO 24 novembre 2014 – Salvatore Italia e Elisa Palmieri

38 Corte dei conti | Referto spese elettorali

22 ITALIA REALE 12 novembre 2014 Elena Di Russo

23 MILITIA CHRISTI 11 settembre 2013 Fabrizio Lastei

24 ROMA CAPITALE E’ TUA 6 novembre 2014 Stefano Tersigni

25 PARTITO ITALIA NUOVA 10 novembre 2014 Tota Paolo

*Si riferisce alla data di acquisizione agli atti della Sezione Regionale C.d.c. in quanto l’invio è stato effettuato contestualmente alla Sezione

e al Consiglio comunale.

Il dato conferma una tendenza riscontrata anche nelle altre realtà territoriali controllate e,

ovviamente, non esclude che il candidato sindaco o i singoli aspiranti consiglieri abbiano effettuato

propaganda onerosa per sostenere la propria candidatura, effettuando spese da rendicontare in modo

autonomo e separato rispetto alle spese di lista, nonché da assoggettare a controllo da parte degli

appositi collegi istituiti ed operanti presso la Corte d’Appello.

Si segnala, al riguardo, che il Partito Liberale Italiano aveva inizialmente fatto pervenire una

dichiarazione generica di spese sostenute con fondi privati del candidato sindaco (nota acquisita a

protocollo con il n. 5262 del 26 novembre 2014). Alla necessaria richiesta istruttoria (nota n. 130 del

19 gennaio 2015), volta ad acquisire documentazione giustificativa delle spese dichiarate e

dimostrativa della loro finalità specifica, nonché di tracciabilità della relativa copertura, ha fatto

seguito apposita nota di rettifica ( protocollata con il n. 972 del 19/02/2015) sottoscritta dai

rappresentanti della lista ed attestante la riferibilità alla campagna personale del candidato sindaco

delle spese imputate erroneamente alla lista (pari ad euro 28.902,50). Tale evenienza è stata

verificata, con riscontri nelle vie brevi sul rendiconto del predetto candidato, presso il competente

Collegio elettorale di garanzia39.

Altri chiarimenti sono stati richiesti al rappresentante unico di un gruppo di sette liste civiche (cfr.

elenco dal n. 8 al n. 14), che aveva fornito dichiarazioni generiche di assenza spese, senza specificare

il collegamento avuto con le liste medesime.

In tutti gli altri casi le dichiarazioni negative, in luogo del rendiconto, prodotte da soggetti aventi a

vario titolo collegamenti evidenti con la lista e rese sotto la personale responsabilità dei dichiaranti,

sono state considerate esaustive agli effetti del controllo e non richiedenti ulteriore attività

accertativa, in conformità agli enunciati indirizzi ermeneutici generali.

39 Gli atti sono, poi, stati acquisiti a fascicolo, in quanto pubblici.

39 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Merita qui sottolineare che – come evidenziato nel prospetto – solo n. 3 liste fra quelle che hanno

assolto agli obblighi di rendicontazione mediante dichiarazioni “negative” vi hanno provveduto nel

termine di 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio Comunale.

B2.2 Liste con speseIl defatigante lavoro istruttorio condotto dal Collegio, ha portato a restringere l’ambito delle

verifiche sulla rendicontazione alle sole liste e movimenti che hanno dichiarato di aver sostenuto

spese, pari a n. 15 su 40 partecipanti alla campagna. La disamina dei rendiconti e dell’annessa

documentazione giustificativa, effettuata seguendo la metodologia e i criteri fissati nella prima parte

della presente relazione, ha consentito a questo Collegio di verificare come ammissibili e documentate

spese di importo complessivamente corrispondente ad euro 2.424.734,98, pari al 2,57 %

dell’ammontare della spesa massima in astratto sostenibile per la partecipazione alla campagna

elettorale di cui trattasi, avuto riguardo al numero delle liste in competizione ed al numero dei

votanti.

Il prospetto che segue mostra, in ordine decrescente, i dati rendicontati da ciascuna lista ed evidenzia

le date di produzione dei primi atti con i quali le medesime hanno inteso adempiere agli obblighi di

rendicontazione e di controllo ex lege n. 96/2012. Indipendentemente dallo stato di completezza e di

idoneità informativa di tali prime dichiarazioni, si osserva che tutti gli inoltri sono avvenuti fuori

termine e che solo in cinque casi i medesimi si collocano comunque a ridosso dell’insediamento del

Consiglio Comunale.

LISTE CON SPESE

N° LISTAData inoltro primi atti alla

SezioneSPESE

Inc. % sul

totale

1 POPOLO DELLA LIBERTA’ 02 maggio 2014 817.148,90 33,70%

2 ALFIO MARCHINI SINDACO 03 luglio 2014 439.732,00 18,14%

3 LISTA CIVICA CITTADINIXROMA ALEMANNO 06 settembre 2013 326.299,20 13,46%

4 LISTA CIVICA MARINO SINDACO 03 ottobre 2013 300.509,05 12,39%

5 MOVIMENTO UNIONE ITALIANO 27 novembre 2014 219.716,85 9,06%

6 FRATELLI D’ITALIA 25 settembre 2013 210.049,19 8,66%

40 Corte dei conti | Referto spese elettorali

7 PARTITO DEMOCRATICO 14 ottobre 2013 41.681,22 1,72%

8 REPUBBLICA ROMANA 27 novembre 2014 29.152,90 1,20%

9 SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA’ 03 luglio 2014 19.318,72 0,80%

10 CASAPOUND ITALIA 20 novembre 2014 9.245,00 0,38%

11 SINISTRA PER ROMA (RIF.COM-COM.IT) 25 settembre 2013 7.602,00 0,31%

12 PROGETTO ROMA 27 novembre 2014 3.408,71 0,14%

13 ITALIA CRISTIANA 20 novembre 2014 591,24 0,02%

14 PARTITO PIRATA 27 novembre 2014 280,00 0,01%

15 ROMA RISORGE 27 novembre 2014 0,00 0,0%

TOTALE 2.424.734,98 100%

Circa la completezza dei dati stessi e l’effettività del rispetto dei tetti fissati per legge agli oneri della

campagna, a garanzia della par condicio nella partecipazione alla stessa, si ribadisce che il Collegio,

nell’esercizio della propria attività di accertamento documentale, ha potuto avvalersi, quali supporti

probativi prevalenti, delle sole dichiarazioni rese dai responsabili legittimati a produrre il rendiconto,

a corredo del medesimo e dei giustificativi esibiti.

La possibilità di ulteriori riscontri esterni, infatti, è stata assai limitata, in ragione dell’assenza a

monte di un sistema di regole volte ad assicurare modalità di acquisizione e gestione effettivamente

tracciabili dei fondi destinati da ciascuna lista al finanziamento della propria campagna, nonché di

conservazione degli atti da parte dei soggetti politici interessati. L’esigenza di razionalizzazione del

sistema è emersa con particolare urgenza per le cc.dd. liste civiche , mancanti di strutture permanenti

di riferimento.

Precisato quanto sopra, va ribadito che per quasi tutte le liste in argomento, come detto, la

documentazione originariamente prodotta presentava lacune ed anomalie di vario livello di gravità.

Agli esiti dell’istruttoria, dei quali si darà puntuale esposizione in prosieguo, sono state formalmente

rimosse quelle di maggior impatto sulla regolarità dei conti, comportanti per legge interventi

sanzionatori. Nondimeno rimangono in atti, in alcuni casi, aspetti critici che, pur non comportando

l’applicazione di sanzioni in ossequio agli orientamenti esposti nella parte generale del presente

41 Corte dei conti | Referto spese elettorali

referto alla quale si rinvia e per le motivazioni puntualmente esposte caso per caso, rimangono ad

avviso del Collegio meritevoli di segnalazione ed evidenziazione, per debita chiarezza e nell’ottica di

una piena valutazione d’insieme.

Quanto alle spese rendicontate e documentate correttamente ab initio, come detto riferibili a n. 3

liste (SEL, CASA POUND Italia e Italia Cristiana), si osserva come esse si attestino in circa euro

29.000, importo pari all’1,15% di quello complessivamente dichiarato e iscritto a rendiconto.

Di seguito vengono evidenziati, analiticamente per ciascuna lista, i dati accertati e le irregolarità

verificate, con annesse valutazioni, seguendo per comodità di esposizione il medesimo ordine indicato

nel precedente prospetto.

42 Corte dei conti | Referto spese elettorali

1 POPOLO DELLA LIBERTA’

Rappresentante/i della lista per la rendicontazione: On. Rocco Crimi (Segretario Amministrativo

Nazionale) – On. Gregorio Fontana (Vice Segretario Amministrativo Nazionale)

SPESE

Importo accertato: € 817.148,90

Tipologia: produzione, acquisto od affitto di materiali e mezzi di propaganda – distribuzione e

diffusione di materiali e mezzi, compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, radio,

televisioni private, cinema, teatri – organizzazione manifestazioni di propaganda - stampa,

distribuzione e raccolta dei moduli, autentificazione delle firme per la presentazione delle liste

elettorali - spese per il personale utilizzato e per prestazioni.

Documentazione giustificativa: Si

FONTI DI FINANZIAMENTO

Importo accertato: € 817.148,90

Tipologia: libere contribuzioni di soggetti terzi – contributi statali al partito.

Documentazione di tracciabilità: Si

Produzione e stato degli atti iniziali

La documentazione da sottoporre a controllo, prodotta dall’ On. Crimi e dall’On. Maurizio Bianconi

- rispettivamente Segretario nazionale e Vice Segretario amministrativo nazionale del Partito - al

Presidente del Consiglio Comunale in data 9 settembre 2013 e successivamente trasmessa in copia

alla Sezione, con acquisizione al prot. n. 2574 del 2 maggio 2014, risultava composta da un prospetto

riportante spese, aggregate per tipologie ammissibili, pari a complessivi euro 1.062.203,57, di cui

245.144,67 qualificate come forfetarie ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993. Era,

altresì, presente in atti documentazione giustificativa fino a concorrenza dell’importo dichiarato, al

netto della componente a forfait.

L’indicazione delle fonti di copertura si presentava incompleta, per la presenza in contabilità di una

consistente quota di “debiti vs/ fornitori” (pari a euro 558.260,48), allocati in parte attiva secondo i

criteri contabili di redazione degli stati patrimoniali societari. Mancava, inoltre, del tutto

43 Corte dei conti | Referto spese elettorali

l’indicazione della natura delle entrate necessarie a coprire le spese forfetarie, indicate in euro

245.144,67. Per la restante parte, le entrate dichiarate risultavano tracciabili nella provenienza,

essendo rinvenibile in atti un elenco dettagliato con le generalità dei singoli finanziatori.

Approfondimenti istruttori.

Con nota n. 135 del 19/01/2015 sono state, pertanto, formulate richieste istruttorie volte a segnalare

le riscontrate carenze ed a sollecitare pertinenti chiarimenti e integrazioni, segnatamente concernenti

le fonti di copertura utilizzate per i “debiti v/fornitori” indicati nel rendiconto per euro 558.260,48,

nonché quelle utilizzate a copertura delle spese forfetarie ex art. 11, co. 2 L. n. 515/1993, come sopra

indicate e quantificate.

La nota di riscontro (acquisita con prot. 711 del 9/02/2015) a firma del Vice Segretario

amministrativo nazionale del Partito, On. Gregorio Fontana e del Segretario amministrativo

nazionale, On. Rocco Crimi, ha chiarito che il calcolo delle spese è stato effettuato solo

figurativamente e nell’importo massimo per legge consentito, ma che nessuna spesa di tale natura è

stata effettivamente sostenuta per la campagna elettorale in argomento e, pertanto, non vi sono

correlate fonti di finanziamento da dichiarare.

Nella nota si dà, altresì, conto dell’utilizzo dei contributi statali corrisposti a titolo di rimborso spese

nel 2013 e nel 2014 per il pagamento dei debiti ancora inevasi all’atto della redazione del rendiconto

e, perciò, annotati in contabilità come debiti vs fornitori.

Valutazioni conclusive.

I referenti responsabili sono ritenuti pienamente legittimati a rappresentare la lista per la

rendicontazione, in quanto aventi cariche di vertice nel Partito interessato.

Il rendiconto risulta correttamente impostato, quale documento contabile comprensivo

dell’indicazione di entrate ed uscite, con relativi saldi finali.

Le dichiarazioni integrative e di rettifica, ufficialmente rese in istruttoria e delle quali il Collegio

prende atto, consentono di superare i dubbi emersi in ordine alle fonti di finanziamento utilizzate. Il

Collegio, in ossequio ad orientamenti giurisprudenziali consolidati e stanti le diverse forme di

controllo sui bilanci dei Partiti, ha ritenuto sufficiente la dichiarazione circa l’utilizzo di fonti di

finanziamento interne, che va comunque segnalata alla Commissione ex art. 9, della legge n. 96/2012.

44 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Le spese dichiarate sono documentate da idonei giustificativi e risultano regolari quanto a limiti e

finalità di legge, nonché integralmente coperte, oltreché con fondi interni, con risorse esterne

tracciabili.

Non sono state riscontrate anomalie residuali da segnalare nell’ambito delle attribuzioni di controllo

intestate al Collegio e che hanno ad oggetto il solo fenomeno contabile, senza investire accertamenti

in punto di fatto e giudizi di pertinenza di altre magistrature.

45 Corte dei conti | Referto spese elettorali

2 LISTA CIVICA ALFIO MARCHINI SINDACO

Rappresentante/i della lista per la rendicontazione: Avv. Stefano Ribaldi (mandatario della lista) –

Dott. Alfio Marchini (candidato sindaco)

SPESE

Importo accertato: € 439.732,00

Tipologia: produzione, acquisto od affitto di materiali e mezzi di propaganda – distribuzione e

diffusione di materiali e mezzi, compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, radio,

televisioni private, cinema, teatri – organizzazione manifestazioni di propaganda - stampa,

distribuzione e raccolta dei moduli, autentificazione delle firme per la presentazione delle liste

elettorali

Documentazione giustificativa: Si

FONTI DI FINANZIAMENTO

Importo accertato: € 439.732,00

Tipologia: libere contribuzioni di soggetti terzi – risorse personali del candidato sindaco.

Documentazione di tracciabilità: Si - parziale

Produzione e stato degli atti iniziali

La documentazione iniziale per il controllo - prodotta in ritardo al Presidente dell’Assemblea

Capitolina (giusta prot.1154 del 27 giugno 2014) e trasmessa per il relativo tramite con nota prot.

12435 in data 2 luglio 2014, con acquisizione agli atti della Sezione il 3 luglio con prot. 3789, risultava

composta da prospetto contabile, formalmente riferito nell'intestazione a spese del candidato sindaco

e dal medesimo sottoscritto con controfirma di mandatario non identificabile.

Il rendiconto, come sopra composto, esponeva l’utilizzo di mezzi di finanziamento, classificati come

libere contribuzioni di soggetti terzi, per un importo pari ad euro 338.264,00 corrispondente

all’ammontare delle spese dichiarate, al netto della componente forfetaria nonché di una modesta

quota di avanzo contabile (euro 8,00). Dette entrate venivano dettagliate nella provenienza

mediante elenco nominativo di terzi finanziatori (fino ad euro 276.016,00).

46 Corte dei conti | Referto spese elettorali

In atti veniva, altresì, allegato un estratto conto corrente bancario relativo al periodo elettorale ed

intestato al Comitato per Alfio Marchini Sindaco, dal quale è reso tracciabile l’importo complessivo

delle entrate stesse, in parte provenienti da associati al predetto Comitato (euro 54.350).

Il rendiconto riporta, altresì, l'annotazione, di spese per complessivi euro 439.732,00 (di cui euro

101.476,00 qualificate come forfetarie ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge n. 515/93), non

supportate da giustificativi contabili specifici, sebbene elencate in apposito prospetto riepilogativo

di dettaglio nonché in parte tracciabili mediante il menzionato conto corrente (riportante anche

movimenti di spesa parziali rispetto al corrispondente elenco).

Con successiva nota acquisita al protocollo con il n. 5217 del 20 novembre 2014 il Presidente

dell’Assemblea Capitolina ritrasmetteva la medesima documentazione con una dichiarazione -

sottoscritta dall’ avv. Stefano Ribaldi, qualificatosi come mandatario della lista, e corredata da

copia del documento di identità dello stesso – attestante che gli atti presentati si riferivano alle spese

sostenute dalla lista Alfio Marchini Sindaco e non a quelle relative alla personale campagna elettorale

del candidato.

Approfondimenti istruttori.

Con nota n. 131 del 19/01/2015 venivano, pertanto, formulate richieste istruttorie volte a segnalare

le riscontrate carenze ed a sollecitare pertinenti chiarimenti e integrazioni, segnatamente concernenti

la produzione dei giustificativi di spesa necessari a valutarne in modo esaustivo l’ammissibilità,

nonché degli elementi conoscitivi non tramessi con riguardo alle fonti di finanziamento della

campagna elettorale.

L’assenza di riscontri ha occasionato una nota di sollecito (n. 1263 del 03/03/2015) volta a

rappresentare le conseguenze di un perdurante atteggiamento silente.

Solo nell’imminenza della predisposizione del provvedimento di formale contestazione degli addebiti,

propedeutico all’avvio della fase sanzionatoria, l’avv. Ribaldi ha depositato copiosa documentazione

probativa di supporto inerente alle spese. Il deposito degli atti è stato formalizzato con

comunicazione di accompagnamento (protocollata con il n. 2662 del 18 maggio 2015) contente

riferimenti ad un precedente deposito della stessa documentazione anche al Collegio di garanzia

competente al controllo sulle spese del candidato sindaco.

47 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Gli atti integrativi sono costituiti da fatture in copia semplice, nonché da una dichiarazione,

sottoscritta in originale dal dott. Alfio Marchini, attestante l’effettiva integrazione dei finanziamenti

necessari per sostenere le spese forfetarie (ex art. 11, co 2, L. n. 515/1993) con risorse proprie.

Attese le modalità di presentazione degli atti, sintomatiche di nella tenuta della contabilità del

Movimento, si è reso necessario procedere a verifiche fra documenti contabili e giustificativi annessi

particolarmente complesse e laboriose. A seguito di tali riscontri, è stato possibile accertare che le

spese dichiarate a rendiconto, nella componente non forfetaria, sono supportate da fatture per

l’importo di euro 335.291,63, con una quota residua di spese non documentate pari ad euro 2.963,37.

Risulta, peraltro, dalla documentazione bancaria in atti la movimentazione di uscite di importo

complessivo congruo rispetto alla totalità delle spese non forfetarie dichiarate, movimentazione in

parte effettuata mediante prelevamenti di denaro contante.

Stanti i profili di incertezza, riaperti dal tenore della richiamata dichiarazione del dott. Ribaldi, circa

l’effettiva riferibilità del rendiconto alla lista, l’istruttoria è stata rivolta ad attivare specifici

riscontri presso il Collegio di garanzia elettorale competente al controllo sui conti del candidato

sindaco, per verificare l’assenza di commistioni di dati.

Valutazioni conclusive.

Circa la legittimazione dell’Avv. Ribaldi quale rappresentante della lista per la rendicontazione, il

Collegio ha ritenuto superabile l’assenza di atti formali di conferimento di tale mandato, in ragione

di una pluralità di elementi evidenziabili in atti, idonei a comprovare in modo concordante il possesso

sostanziale di detta qualità (inoltro atti per il tramite del Consiglio comunale e dichiarazione

personale del candidato sindaco).

Agli esiti del supplemento istruttorio condotto d’ufficio presso il Collegio di garanzia elettorale, il

prodotto rendiconto e gli atti annessi ivi comprese le integrazioni ed i chiarimenti fatti pervenire in

successione, divergono da quelli riferibili al candidato sindaco e possono, perciò, essere validamente

riferiti alla lista.

In relazione a quanto emerso dall’esame degli atti, secondo quanto sopra puntualmente riportato, la

spese rendicontate sono regolari quanto a rispetto del limite di legge ed ammissibilità fino a

concorrenza dell’importo documentato da fatture.

48 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Per la restante parte di euro 2.963,37 il Collegio non dispone di sufficienti elementi per poterne

affermare la regolarità.

Ritiene, tuttavia, il Collegio che la scarsa entità della somma in discussione, tanto rispetto al totale

della spesa sostenuta dal movimento tanto in valore assoluto, attenui fortemente la rilevanza

dell’offesa arrecata agli interessi tutelati (trasparenza e par condicio), inducendo a non applicare una

sanzione nella specie particolarmente esorbitante. In questa direzione depongono, altresì, l’esistenza

di un principio di tracciabilità delle uscite in argomento nell’ambito del conto bancario e le percepite

difficoltà di ricostruire la documentazione di supporto al rendiconto, specie in assenza di regole

predeterminate.

49 Corte dei conti | Referto spese elettorali

3 LISTA CIVICA CITTADINI X ROMA – ALEMANNO

Rappresentante/i della lista per la rendicontazione: Avv. Pierpaolo Platania (delegato)

SPESE

Importo accertato: € 326.299,20

Tipologia: acquisto di materiali e mezzi di propaganda – acquisizione di spazi sugli organi di

informazione (radio, televisioni private, cinema, teatri) – spese distribuzione dei materiali e mezzi di

propaganda - organizzazione manifestazioni di propaganda - raccolta dei moduli, autentificazione

delle firme per la presentazione delle liste - spese per il personale impiegato nella campagna elettorale

Documentazione giustificativa: Si

FONTI DI FINANZIAMENTO

Importo accertato: € 326.299,20

Tipologia: contribuzioni di soggetti terzi – versamenti degli iscritti.

Documentazione di tracciabilità: Si parziale

Produzione e stato degli atti iniziale

Il rendiconto da sottoporre a controllo era stato depositato erroneamente in modo diretto presso la

struttura di supporto dei Collegi di controllo spese elettorali operanti a livello centrale in data 3

settembre 2013 ed inoltrato d’ufficio alla Sezione con nota n. 223/2013 (protocollo d’ingresso n. 6104

del 6/9/2013).

Atto di identico contenuto era pervenuto successivamente (nota n. 3789 del 3/7/2014) per il tramite

del Presidente dell’Assemblea Capitolina.

Detto atto si componeva di prospetti contabili (a firma illeggibile e privi di dichiarazioni e

documentazione di supporto) riportanti l’annotazione di spese per euro 418.216,37, esposte per

aggregati tipologici, di cui euro 95.511,47 a forfait ex art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993,

nonché entrate classificate come contributi di terzi per euro 287.300,00.

Il saldo contabile positivo per euro 749,82 era ottenuto mediante l’iscrizione di una partita figurativa

indicata come debiti verso fornitori pari ad euro 38.999,20.

50 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Il rendiconto era supportato da prospetti analitici contenenti la movimentazione di cassa e banca

delle uscite, nonché delle entrate la cui tracciabilità ed inerenza temporale alle elezioni erano

comprovate da estratto conto bancario intestato alla lista.

Risultavano carenti in atti tanto i giustificativi delle spese, tanto elementi circa l’effettiva copertura

successiva con risorse finanziarie dei debiti verso i fornitori. Occorreva, inoltre, accertare le

generalità e la legittimazione del presentatore del rendiconto.

Approfondimenti istruttori.

Integrazioni istruttorie mirate sono state richieste con nota n. 118 del 19/01/2015, indirizzata –

nell’impossibilità materiale di individuare altro destinatario – al Presidente dell’Assemblea

capitolina e dal medesimo inoltrata all’Avv. Platania.

Con nota n. 2289 del 21/04/2015 e successive integrazioni pervenute a più riprese mediante posta

elettronica certificata, l’Avv. Platania ha fornito copia del proprio documento di identità e

dichiarazione attestante la propria qualità di rappresentante del movimento per la conservazione e

la tenuta degli atti contabili, nonché le fatture pertinenti, tutte corrispondenti alle tipologie di spese

iscritte in contabilità per l’importo di euro 322.740,29 (anziché di euro 321.704,90 formalmente

indicato a rendiconto).

Fra queste figura una fattura non parzialmente pagata nei confronti di società fornitrice di materiale

tipografico (manifesti e volantini) e supportante le informazioni già desumibili dal rendiconto in

corrispondenza dei debiti verso fornitori. L’Avv. Platania ha dichiarato che tale debito risulta

inestinto alla data del 22 giugno 2015 precisando che l’eventuale richiesta di pagamento avrebbe

potuto essere fronteggiata con contributi degli associati al movimento, all’atto dello scioglimento

alla fine della consiliatura.

Essendosi verificata tale evenienza, anticipatamente rispetto ai tempi ordinari ed in pendenza della

presente procedura di controllo, sono state avanzate pertinenti richieste di aggiornamento dei dati

(con nota n. 309 del 21 gennaio 2016).

In esito a tali richieste, il dott. Platania ha trasmesso apposita nota di credito emessa dal fornitore

ed equivalente a dichiarazione di remissione del debito (nota introitata al protocollo con il n. 1674 in

data 19/02/2016).

51 Corte dei conti | Referto spese elettorali

In atti è stata fornita dichiarazione attestante che le spese forfetarie indicate a rendiconto sono state

individuate solo figurativamente fino a concorrenza del limite ammissibile, ma mai effettuate.

Dai riscontri effettuati risulta inoltre che le entrate da contributi sono state riscosse tramite banca e

che i pagamenti fatturati sono stati pressoché integralmente effettuati allo stesso modo. Risultano,

peraltro, a conto bancario altri movimenti in uscita (prelevamenti in contanti di modesto importo,

pagamenti imposte e spese di tenuta conto) per euro 3.414,58 che assommati al saldo attivo di euro

749,82 eguagliano le entrate in dotazione.

Valutazioni conclusive.

Il Collegio dà per superata la questione preliminare relativa all’identificazione del dott. Platania

quale soggetto legittimato a produrre le integrazioni documentali richieste, stante l’identificazione

implicitamente effettuata dal Presidente dell’Assemblea Capitolina e i contenuti di dichiarazioni e

documenti prodotti.

Il rendiconto – al netto di incongruenze e imprecisioni superabili dai riscontri con i documenti

giustificativi in atti - appare correttamente impostato, quale documento contabile comprensivo

dell’indicazione di entrate ed uscite, con relativi saldi finali.

Le dichiarazioni integrative e di rettifica, ufficialmente rese in istruttoria e delle quali il Collegio

prende atto, consentono di superare i dubbi emersi in ordine alle fonti di finanziamento utilizzate. Il

Collegio ritiene, in particolare, che il debito verso fornitore dettagliato a rendiconto, attesa

l’avvenuta produzione di fattura di discarico da parte del fornitore stesso, possa essere ammesso a

rendicontazione quale contributo non finanziario alla campagna, correttamente valorizzato e

rendicontato.

Le spese dichiarate sono documentate da idonei giustificativi e risultano regolari quanto a limiti e

finalità di legge, nonché integralmente coperte, con risorse esterne tracciabili. Per il principio della

prevalenza della sostanza sulla forma, sono ammissibili anche le spese ulteriori rispetto a quelle

fatturate tracciate dal conto bancario, trattandosi di uscite di valore non superiore a quelle forfetarie

ammissibili che non richiedono prova specifica.

Non sono state riscontrate anomalie residuali da segnalare nell’ambito delle attribuzioni di controllo

intestate al Collegio e che hanno ad oggetto il solo fenomeno contabile, senza investire accertamenti

in punto di fatto e giudizi di pertinenza di altre magistrature.

52 Corte dei conti | Referto spese elettorali

4 LISTA CIVICA MARINO SINDACO

Rappresentante/i della lista per la rendicontazione: Sig. Pittueo Emiliano (Presidente delle lista).

SPESE

Importo accertato: € 300.509,05

Tipologia: Materiali e mezzi di propaganda; distribuzione e diffusione materiale; collaborazioni

saltuarie.

Documentazione giustificativa: Si

FONTI DI FINANZIAMENTO

Importo accertato: € 300.509,05

Tipologia: Contribuzioni di soggetti terzi

Documentazione di tracciabilità: Si

Produzione e stato degli atti iniziali

La documentazione relativa al rendiconto, inizialmente inviata al Collegio regionale di garanzia

elettorale presso la Corte d’Appello – Tribunale di Roma (in data 6 settembre 2013) e

successivamente inoltrata al Presidente dell’Assemblea Capitolina (comunicazione acquista a

protocollo con il n. 355/Q1 del 10/9/2013), è pervenuta alla Sezione per il relativo tramite in data 3

ottobre 2013 (prot. n. 6471).

La medesima è sottoscritta in originale dal sig. Pittueo Emiliano, legale rappresentante della lista

(come da atto notarile di costituzione dell’Associazione, allegato in copia) ed è corredata da copia del

documento di identità del sottoscrittore.

Risulta composta da prospetti contabili contenenti l’indicazione delle spese, classificate per tipologie,

e delle entrate, consistenti in contributi di soggetti terzi. Dette entrate trovano riscontro in un elenco

analitico delle singole contribuzioni, con indicazione delle generalità dei sottoscrittori. Parimenti in

atti veniva riversata copia di estratto conto corrente bancario intestato alla lista riferito al periodo

30/4/2013-31/7/2013.

Non erano presenti, invece documenti giustificativi di supporto inerenti alle spese dichiarate.

53 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Approfondimenti istruttori.

Le carenze emerse, all’esito della disamina degli atti inizialmente tramessi, nella documentazione

giustificativa delle spese indicate nel rendiconto ha imposto l’integrazione istruttoria (nota prot. n.

136 del 19 gennaio 2015) delle fatture mancanti o di altra documentazione idonea a rendere

tracciabili le spese effettuate e ad evidenziarne la finalità.

La richiesta è stata riscontrata con nota del 28 aprile 2015 (acquisita al prot. con il n. 2466 del

29/04/2015), a firma del dott. Giorgio Bovi, commercialista incaricato per delega del nominato

rappresentante legale a produrre la documentazione contabile supplementare (come accertato

formalmente con dichiarazione prot. n. 1141 del 05/02/2016).

Detta documentazione, all’esito di una capillare verifica, si è dimostrata quasi del tutto esaustiva.

Le fatture, infatti, documentano la generalità delle spese per acquisto di mezzi di propaganda. Le

spese sostenute per il personale sono attestate da dichiarazioni dei collaboratori circa l’entità dei

compensi percepiti per il lavoro svolto. Alcune di esse (per un importo di euro 25.011,50 mancano di

sottoscrizione).

Tuttavia, è stato possibile desumere sufficienti elementi di prova dei pagamenti effettuati in conto

retribuzioni al personale occupato da altra documentazione inviata (modelli F 24 relativi al

pagamento di tutte le ritenute d'acconto versate).

Valutazioni conclusive

La documentazione trasmessa è da ritenere legittimamente imputabile alla lista in quanto

sottoscritta dal soggetto individuato quale rappresentante della stessa nell’atto notarile costitutivo

dell’Associazione Lista Civica Marino Sindaco.

Nel rendiconto sono state indicate spese per l’importo complessivo di € 300.509,05, di cui € 4.325,68

costituisce la quota a forfait che può raggiungere il 30 % dell’ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate (ex art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993).

Le spese sono distinte per tipologie (materiali e mezzi di propaganda, distribuzione e diffusione del

materiale, manifestazioni di propaganda, presentazione liste elettorali, personale utilizzato), da

ritenere consentite in quanto rientranti in quelle previste dall’art. 11 della legge 10 dicembre 1993,

n. 515, così come richiamato dall’art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

54 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Dette spese, la cui tracciabilità è stata garantita dalle movimentazioni documentate dall’estratto del

conto corrente bancario inviato in copia, sono risultate accompagnate da documentazione (fatture e

scontrini parlanti) ritenuta idonea a giustificare gli esborsi, anche in relazione alla relativa data di

effettuazione.

Nel rendiconto sono riportate entrate di importo pari alle spese (€ 300.509,05) costituite da libere

contribuzioni erogate da privati dettagliatamente documentate e la cui movimentazione, così come

per le uscite, è stata resa tracciabile dall’invio dell’estratto c/c bancario.

Non sono state riscontrate anomalie residuali da segnalare nell’ambito delle attribuzioni di controllo

intestate al Collegio e che hanno ad oggetto il solo fenomeno contabile, senza investire accertamenti

in punto di fatto e giudizi di pertinenza di altre magistrature.

55 Corte dei conti | Referto spese elettorali

5 MOVIMENTO UNIONE ITALIANO

Rappresentante/i della lista per la rendicontazione: dott. Fabio Stefanelli (presentatore) prof.

Giuseppe D’Andrea (delegato al deposito del rendiconto); dott. Stefano Bandecchi (segretario del

MUI)

SPESE

Importo accertato: € 219.716,85

Tipologia: acquisto di materiali e mezzi di propaganda, acquisizione di spazi sugli organi di

informazione (radio, televisioni private, cinema, teatri), spese distribuzione dei materiali e mezzi di

propaganda.

Documentazione giustificativa: Si

FONTI DI FINANZIAMENTO

Importo accertato: € 219.716,85

Tipologia: contribuzioni di soggetti terzi e del segretario MUI (affluite e gestite a carico del bilancio

del Movimento).

Documentazione di tracciabilità: Si

Produzione e stato degli atti iniziali

La documentazione relativa al controllo spese elettorali della lista Movimento Unione Italiano

veniva acquisita in data 27 novembre 2014 con prot. n. 5268 per il tramite del Presidente

dell’Assemblea Capitolina, al quale la medesima era stata trasmessa in data 20 novembre 2014, con

acquisizione a protocollo il successivo 24 novembre.

Un preliminare esame della documentazione prodotta evidenziava l’illeggibilità della sottoscrizione

apposta ai vari atti inviati con conseguente incertezza in ordine al soggetto formalmente responsabile

della presentazione del rendiconto. In atti, tuttavia, si rinveniva una delega alla presentazione del

rendiconto in favore del Sig. Giuseppe D’Andrea, redatta su carta intestata al MUI e sottoscritta dal

sig. Fabio Stefanelli in riscontro a precedenti interlocuzioni con il Presidente dell’Assemblea. Di

entrambi gli interlocutori così individuati veniva fornita copia di documento di riconoscimento,

attestante le relative generalità.

56 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Per le spese, pari a € 219.716,85 e genericamente annoverate fra quelle ammissibili, inoltre, risultava

mancante la documentazione giustificativa, idonea a consentirne la piena tracciabilità e ad

individuarne la destinazione. Dal lato delle entrate, ancora, venivano indicate risorse di importo pari

a 142.285,00 genericamente qualificate come contributi messi a disposizione dalla lista, senza alcun

riferimento alla provenienza o altro elemento utile a consentirne la piena tracciabilità. Venivano,

altresì, riportati debiti verso fornitori di importo pari a 77.431,850 in relazione ai quali mancava

l’indicazione della relativa fonte di copertura. Il totale dell’attivo veniva così ad eguagliare quello

del passivo con saldo zero.

Approfondimenti istruttori

Con nota prot. n. 127 in data 19 gennaio 2015, inviata ai Sig.ri Fabio Stefanelli e Giuseppe D’Andrea,

per il tramite del Movimento politico di riferimento, nonché al Presidente dell’Assemblea Capitolina,

venivano richiesti gli elementi necessari a colmare le carenze sopra indicate.

Con nota acquisita al prot. con il n. 2525 del 4 maggio 2015 e successive integrazioni (prot. 3027 del

26/05/2015, prot. 3102 del 29/05/2015 e prot. 3271 del 10/06/2015) sono pervenuti gli elementi e i

chiarimenti richiesti.

In particolare sono state inviate le fatture giustificative delle spese effettuate, tutte intestate al MUI,

destinate ad acquisto e distribuzione di materiali e mezzi di propaganda, acquisizione di spazi sugli

organi di informazione (radio, televisioni private, cinema, teatri), tutte rientranti in quelle previste

dall’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come richiamato dall’art. 13, comma 6, della

legge 6 luglio 2012, n. 96. Sono stati, altresì, trasmessi estratti di conto corrente bancario, parimenti

intestati al MUI comprovanti la movimentazione di dette spese, tutte effettuate nel periodo

elettorale di riferimento.

Per quanto concerne le entrate, sono state inviati partitari contabili analitici delle contribuzioni

ricevute per € 142.285,00, con indicazione della data, della causale, dell’importo e del soggetto

erogatore. Si tratta, peraltro, di risorse affluite all’ entrata al MUI, come risulta parimenti dagli

estratti conto corrente bancario sopra citati.

Risulta in atti prodotta copia del bilancio del MUI.

57 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Per le spese indicate nel rendiconto come debiti v/fornitori (pari ad € 77.431,85) è stata prodotta

un’autodichiarazione del sig. Stefano Bandecchi (fondatore e segretario del MUI), con annessa copia

di documento di identità, attestante la relativa copertura con fondi propri.

Valutazioni conclusive

Nulla da osservare circa la legittimazione dei presentatori degli atti, trattandosi di delegati aventi

rapporti funzionali con la lista, secondo quanto implicitamente confermato dall’Ente con l’inoltro

degli atti, ovvero titolari di delega alla rendicontazione e cariche rappresentative nel Movimento.

Il rendiconto, con le annesse integrazioni istruttorie, risulta correttamente impostato come

documento contabile che espone entrate e spese, con relativo saldo finale.

Le spese dichiarate sono tutte effettuate indirettamente per il tramite del Movimento di riferimento,

nato proprio in occasione delle elezioni amministrative in argomento e con l’immediato obiettivo di

parteciparvi con una propria lista. Esse, comunque, non superano il limite normativamente fissato

e risultano giustificate da idonea documentazione probativa trasmessa in copia semplice, che ne

documenta finalità ed inerenza anche temporale alla campagna elettorale.

Per le entrate, che coprono integralmente le spese dichiarate, si ritengono sufficienti alle finalità del

controllo, secondo gli indirizzi seguiti uniformemente dal Collegio, le informazioni rese che integrano

un principio di prova di tracciabilità.

Il Collegio, peraltro, ritiene nella specie che sul piano sostanziale dette risorse rientrino fra i fondi

interni al Movimento ed in quanto tali siano assoggettabili agli ulteriori controlli di competenza della

Commissione ex art. 9 della legge n. 96/2012, all’attenzione della quale la fattispecie va segnalata.

Non sono state riscontrate anomalie residuali da segnalare nell’ambito delle attribuzioni di controllo

intestate al Collegio e che hanno ad oggetto il solo fenomeno contabile, senza investire accertamenti

in punto di fatto e giudizi di pertinenza di altre magistrature.

58 Corte dei conti | Referto spese elettorali

6 FRATELLI D’ITALIA

Rappresentante/i della lista per la rendicontazione: On. Gaetano Nastri – On. Marco Marsilio - dott.

A. Giordano (rispettivamente tesoriere, Segretario e Vice-Segretario amministrativi del Partito).

SPESE

Importo accertato: € 210.049,19

Tipologia: acquisto materiali e mezzi di propaganda; comunicazione radio, tv, cinema e teatri; spese

per il personale impiegato nella campagna elettorale.

Documentazione giustificativa: SI

FONTI DI FINANZIAMENTO

Importo accertato: € 210.049,19

Tipologia: contribuzioni di soggetti terzi - fondi del Partito

Documentazione giustificativa: SI

Produzione e stato degli atti iniziali

Il consuntivo delle spese elettorali risulta sottoscritto sia dal Tesoriere On. Gaetano Nastri, sia

dall’On. Marco Marsilio e dal dott. Antonio Giordano, rispettivamente nella qualità di Segretario e

Vice Segretario Amministrativi dell’Associazione politica Fratelli d’Italia – Alleanza nazionale,

come da statuto e certificazione prodotta in atti.

Risulta, inoltre, depositato presso gli uffici dell’Assemblea Capitolina in data 23 luglio 2013, cioè

entro i termini di legge, ed oggetto di regolare trasmissione alla Sezione di controllo per il tramite del

Presidente dell’Assemblea stessa con nota n. 9630 del 07 agosto 2013 (acquisita al protocollo in data

25 settembre 2013, con il n. 6350).

Detto rendiconto, riportante spese pari a € 210.049,19 di cui € 48.472,89 calcolate a forfait ex art.

11, comma 2, della legge 10/12/93 n. 515, risultava corredato da documentazione giustificativa delle

spese, tutte annoverabili fra quelle tipologicamente ammissibili ed inerenti alla campagna elettorale

in argomento.

59 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Il medesimo, tuttavia, presentava svariate carenze e profili di incompletezza quanto ad indicazione

e tracciabilità delle relative fonti di finanziamento.

In particolare, che dette fonti, erano dichiaratamente indicate, oltreché in fondi propri del Partito

(per € 31.146,72), anche in “libere contribuzioni” di sostenitori (per € 173.900,00) non verificabili

nella provenienza, nonché in “debiti vs/ fornitori” (pari a euro € 5.042,00), allocati in parte attiva

secondo i criteri contabili di redazione degli stati patrimoniali societari e non pagate all’atto della

compilazione del rendiconto.

Esse, inoltre, si rivelavano quantificate in misura non sufficiente a coprire la quota di esborsi

qualificata come spesa forfetaria.

Approfondimenti istruttori

Di conseguenza, il Collegio richiedeva specifiche integrazioni istruttorie, con nota n. 132 del

19/01/2015, alla quale veniva fornito riscontro con nota n. 126/15/SA del 17/03/2015 (acquisita agli

atti con il prot. n. 1971 del 01/04/2015), a firma del Segretario amministrativo On. Marco Marsilio.

Con la nota di risposta sopra richiamata è stato rappresentato, per quanto concerne i cosiddetti fondi

propri utilizzati per la copertura delle spese rendicontate, che gli stessi erano costituiti da un fondo

cassa posto a disposizione del partito all’inizio della campagna elettorale, come risultante

dall’estratto del conto corrente bancario prodotto.

Per le c.d. libere contribuzioni, in questa sede è stato puntualizzato che si tratta di libere

contribuzioni versate al Partito, con produzione di documentazione attestante analiticamente la

provenienza delle stesse e l’acquisizione al bilancio del partito stesso.

Infine, per le spese ammesse a pagamento dopo la formalizzazione del rendiconto come debiti

v/fornitori (pari ad euro 5.002,47) è stata prodotta attestazione in ordine alla relativa copertura

parimenti con fondi propri del partito.

Valutazioni conclusive

I referenti responsabili sono ritenuti pienamente legittimati a rappresentare la lista per la

rendicontazione, in quanto aventi cariche di vertice nel Partito interessato.

60 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Il rendiconto risulta correttamente impostato, quale documento contabile comprensivo

dell’indicazione di entrate ed uscite, con relativi saldi finali.

Le dichiarazioni integrative e di rettifica, ufficialmente rese in istruttoria e delle quali il Collegio

prende atto, consentono di superare i dubbi emersi in ordine alle fonti di finanziamento utilizzate. Il

Collegio, in ossequio ad orientamenti giurisprudenziali consolidati e stanti le diverse forme di

controllo sui bilanci dei Partiti, ha ritenuto sufficiente la dichiarazione circa l’utilizzo di fonti di

finanziamento interne, che va comunque segnalata alla Commissione ex art. 9, della legge n. 96/2012.

Le spese dichiarate sono documentate da idonei giustificativi e risultano regolari quanto a limiti e

finalità di legge, nonché integralmente coperte con risorse tracciabili.

Non vi sono anomalie residuali da segnalare nell’ambito delle attribuzioni di controllo intestate al

Collegio e che hanno ad oggetto il solo fenomeno contabile, senza investire accertamenti in punto di

fatto o di diritto di pertinenza di altre magistrature.

61 Corte dei conti | Referto spese elettorali

7 PARTITO DEMOCRATICO

Rappresentante/i della lista per la rendicontazione: Sig. Carlo Cotticelli (Tesoriere Partito

democratico - Federazione di Roma)

SPESE

Importo accertato: € 41.681,22

Tipologia: acquisto materiali e mezzi di propaganda; consegna giornali; spese per rimborso taxi.

Documentazione giustificativa: Si

FONTI DI FINANZIAMENTO

Importo accertato: € 41.681,22

Tipologia: fondi del Partito.

Documentazione giustificativa: Si parziale

Produzione e stato degli atti iniziali

Gli atti prodotti espressamente in attuazione di quanto previsto dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515

e dalla legge 6 giugno 2012, n. 96 dal tesoriere della Federazione di Roma del Partito Democratico,

sig. Carlo Cotticelli in data 25 settembre 2013 al Presidente dell'Assemblea Capitolina, sono stati

trasmessi per il relativo tramite con nota n. 13283 in data 14 ottobre 2013.

Detti atti si componevano di schede contabili attestanti separatamente spese sostenute dal Partito

“per manifesti e propaganda” in ciascuno dei n. 15 Municipi dell’Ente per l’importo complessivo di

€ 41.700,00. Le schede non erano corredate da alcuna documentazione probativa di supporto. La

documentazione fornita risultava, inoltre, totalmente priva dell’indicazione delle fonti di

finanziamento utilizzate a copertura e di qualsivoglia elemento documentale idoneo a tracciane la

provenienza.

Approfondimenti istruttori

Le riscontrate, rilevanti carenze hanno formato oggetto di contestazione in istruttoria, con richieste

di integrazioni e chiarimenti mirati (nota n. 129 del 19 gennaio 2015).

62 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Nella specie, sono stati espressi dubbi in ordine alla completezza dei dati forniti, anzitutto al fine di

accertare se gli esborsi dichiarati esaurissero quelli sostenuti dalla lista per la campagna elettorale,

in considerazione del fatto che il controllo assegnato al Collegio ha ad oggetto il rendiconto di tutte

le spese effettuate, al netto di quelle sostenute dal singolo candidato, indipendentemente dalla natura

delle fonti di finanziamento. Dette risorse vanno, poi, dettagliate nella provenienza, con elementi

analitici che ne evidenzino la tracciabilità.

Alla richiesta istruttoria è stato fornito riscontro con nota acquisita al protocollo con il n. 2092 del

10 aprile 2015, a firma del tesoriere Carlo Cotticelli, il quale ha dichiarato – unendo copia di

documento di identità - che le spese indicate nell’ammontare nelle schede inviate esauriscono quelle

sostenute dalla lista. Alla nota è stata altresì allegata documentazione giustificativa delle spese

effettuate (fatture, scontrini parlanti) relative a:

- acquisto di materiale elettorale (stampa schede, noleggio gazebo, toner, ecc..) per 40.317,12

euro;

- spese notarili per autentiche per 300,00 euro;

- acquisto di giornali per 427,90 euro;

- spese per viaggi in taxi, per 636,20 euro (di cui euro 18,78 non intestate al Partito).

Con successiva nota acquisita al prot. con il n. 2855 del 18 maggio 2015, infine, il sig. Carlo Cotticelli

ha dichiarato che tutte le spese dichiarate sono state sostenute con fondi della Federazione del

Partito Democratico di Roma, movimentati su conto corrente bancario intestato alla stessa e non

unito agli atti. Ha attestato, altresì, che non vi sono state contribuzioni a titolo di sottoscrizione

specifica per la campagna elettorale.

Valutazioni conclusive

Gli atti con i quali complessivamente gli obblighi di rendicontazione possono ritenersi assolti sono

stati prodotti da soggetto qualificato, per il ruolo rivestito (tesoriere della locale Federazione del

Partito), a rappresentare la lista per la rendicontazione.

La documentazione giustificativa fornita si riferisce a spese di importo congruo rispetto a quello

dichiarato e ne consente l’individuazione, con riconduzione a tipologie ammissibili ex art. 11 della

legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come richiamato dall’art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012,

n. 96. La classificazione tipologica così come desumibile dai supporti probativi specifici non trova

corrispondenza in quella, assai più generica e non verificabile, di cui alle dichiarazioni iniziali

63 Corte dei conti | Referto spese elettorali

(manifesti e propaganda). In base tali documenti, l’importo delle spese ammissibili ed inerenti è

ridefinibile in euro 41.681,22, cioè al netto della quota minima di spese di trasporto (€ 18,78)

documentate da ricevute non parlanti e non intestate al PD, pertanto inidonee a garantirne la

riferibilità alla campagna.

Dette spese vanno stralciate dal rendiconto perché irregolari, senza che ciò influisca sull’osservanza

dei limiti di legge, comunque assicurata dal ridotto importo delle spese regolari, e rilevi ai fini della

applicabilità o meno della prevista sanzione. Trattasi, quindi, di irregolarità inoffensiva e,

comunque, di modestissima entità.

Nella specie, considerata la natura delle fonti di finanziamento, dichiaratamente consistenti in fondi

del partito in libera disponibilità, esula dal presente controllo ogni ulteriore verifica mirata, semmai

da effettuare nell’ambito del controllo sul bilancio del Partito da parte della Commissione ex art. 9

della legge n. 96/2012. Il Collegio si riserva di segnalare la fattispecie all’attenzione del detto Organo

di controllo.

La medesima documentazione ha evidenziato spese non rientranti nelle tipologie indicate nelle

schede inviate (manifesti e propaganda) da considerare comunque consentite in quanto rientranti in

quelle previste.

Circa la completezza dei dati di spesa comunicati e le relative fonti di finanziamento, le dichiarazioni

in atti fanno fede e responsabilizzano in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

Il Collegio, pur non ravvisando allo stato degli atti i presupposti per l’applicazione di sanzioni da

omessa rendicontazione, nonché da sforamento dei limiti consentiti e mancata indicazione delle

entrate, non può omettere di rilevare criticamente come le modalità di assolvimento degli

adempimenti di legge- connotate dalla produzione disordinata e stratificata nel tempo anche delle

informazioni minime necessarie per il controllo e dall’assenza di un documento iniziale avente le

caratteristiche proprie di un rendiconto - siano apparse formalmente del tutto insoddisfacenti e

sintomatiche dell’inesistenza di un adeguato sistema di tenuta dei conti della campagna elettorale.

Si tratta di profili di criticità che, pure favoriti astrattamente dalla mancanza di regole specifiche in

materia, avrebbero ben potuto essere prevenuti a monte con ordinaria diligenza, specie da parte di

rappresentante dotato per la propria qualità di tesoriere di comune esperienza nella tenuta dei conti.

64 Corte dei conti | Referto spese elettorali

8 REPUBBLICA ROMANA

Rappresentante/i della lista per la rendicontazione: dott.ssa Monica Maria Pasquino (Presidente del

Comitato elettorale per Sandro Medici sindaco).

SPESE

Importo accertato: € 28.332,73 + 820,17 (saldo attivo) = 29.152,90

Tipologia: acquisto di materiali e mezzi di propaganda – spese distribuzione dei materiali e mezzi di

propaganda – rimborsi carburante – affitto sede – utenze varie

Documentazione giustificativa: Si

FONTI DI FINANZIAMENTO

Importo accertato: € 29.152,90

Tipologia: contributi di soggetti terzi – erogazioni di modico valore di sostenitori varie.

Documentazione di tracciabilità: Si

Produzione e stato degli atti iniziali

Il rendiconto, prodotto al Presidente dell’Assemblea Capitolina con comunicazione datata 23

novembre 2014 e protocollata in data 25 novembre con il n. RQ/23037, è stato inoltrato

successivamente alla Sezione per il detto tramite istituzionale, insieme ai rendiconti di altre liste con

nota n. RQ/23124 del 26/11/2014 (protocollo di entrata n. 5268 del 27/11/2014).

Il medesimo, presentato dalla dott.ssa Monica Maria Pasquino nella qualità di Presidente del

Comitato elettorale per Sandro Medici Sindaco, dichiaratamente registrato in data 7/12/2012,

constava di prospetto contabile analitico di entrate e uscite di pari importo (euro 25.851,90), non

corredato da giustificativi delle spese né da elementi di tracciabilità nella provenienza delle entrate

dichiarate.

Approfondimenti istruttori

I necessari approfondimenti istruttori sono stati promossi con nota n. 138 del 19 gennaio 2015,

riscontrata con il deposito a mano, presso la Sezione, di copiosa documentazione integrativa in data

20 febbraio 2012 (prot. n. 999).

65 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Detta documentazione consta di dettaglio cronologico di entrate e uscite per cassa e banca, con semi-

saldi analitici, nonché di copia di estratto conto corrente bancario intestato al Comitato Sandro

Medici Sindaco relativo al periodo 20/12/2012-24/7/2013, e giustificativi analitici.

I riscontri incrociati fra gli atti prodotti hanno documentato entrate complessive pari ad euro

29.152,90, importo superiore a quello originariamente rendicontato, provenienti da contributi del

candidato sindaco (euro 4.820,00) e di soggetti terzi (euro 24.332,90 di cui euro 14.689,20 consistenti

in rimesse bancarie dirette da privati ed euro 9.643,70 da raccolte fondi manuali di modico valore, in

parte versate in banca). Tutte le entrate sono supportate da autonomi e specifici giustificativi.

Le spese complessive sono pari a euro 28.332,73, con un saldo attivo dichiarato di euro 820,17 che

sommato alle prime eguaglia le entrate. Dette spese sono supportate da giustificativi che ne

dimostrano ammissibilità ed inerenza alla campagna elettorale in argomento fino a concorrenza

dell’importo di euro 25.957,71. Per la restante quota, annotata nel prospetto analitico cassa/banca

ed in parte tracciabile a conto corrente, si tratta di spese di carattere generale, inferiori al limite delle

spese forfetarie ammissibili.

Si osserva, infatti, che dall’esame della copiosa documentazione prodotta figurano alcuni scontrini

fiscali non parlanti, il cui importo peraltro è assai limitato in valore assoluto ed in termini percentuali

rispetto al totale delle spese ammissibili e rendicontate.

Valutazioni conclusive

La documentazione trasmessa è da ritenere legittimamente imputabile alla lista in quanto

sottoscritta dal persona avente poteri di legale rappresentanza del Comitato di cui la lista è

espressione.

Le entrate sono integralmente tracciabili ed indicate nella provenienza.

Le spese documentate rientrano fra quelle ammissibili ai sensi della vigente normativa, risultano

inerenti alla campagna elettorale di cui trattasi anche in base alla data in cui sono state ordinate e

sono correttamente documentate. Per la restante parte, non supportata da giustificativi analitici il

Collegio ne ritiene l’ammissibilità nell’ambito della componente forfetaria.

Complessivamente le medesime non superano il limite normativamente fissato.

66 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Non sono state riscontrate anomalie residuali da segnalare nell’ambito delle attribuzioni di controllo

intestate al Collegio e che hanno ad oggetto il solo fenomeno contabile, senza investire accertamenti

in punto di fatto e giudizi di pertinenza di altre magistrature.

67 Corte dei conti | Referto spese elettorali

9 SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA’

Rappresentante/i della lista per la rendicontazione: Sig. Giuseppe Mancini (Tesoriere del Partito per

l’Area di Roma).

SPESE

Importo accertato: € 19.318,72

Tipologia: acquisto di materiali e mezzi di propaganda – spese distribuzione e diffusione di materiali

e mezzi, compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, radio, televisioni private,

cinema, teatri.

Documentazione giustificativa: Si

FONTI DI FINANZIAMENTO

Importo accertato: € 19.318,72

Tipologia: Fondi propri del partito

Documentazione di tracciabilità: Si

Produzione e stato degli atti iniziali

In data 3 luglio 2014 (prot. 3789) è pervenuto agli uffici di questo Collegio il consuntivo delle spese

e dei finanziamenti afferenti la campagna elettorale, inoltrato in data 30 giugno 2014 al Presidente

dell’Assemblea Capitolina e trasmesso per il suo tramite con nota RQ 12435 del 2/7/2014.

Il consuntivo, a firma del Sig. Mancini nella qualità di tesoriere SEL per l’Area metropolitana di

Roma, riporta separatamente il quadro delle entrate ed il prospetto delle spese, classificate per

tipologie conformemente alla vigente normativa (produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi

di propaganda – distribuzione e diffusione di materiali e mezzi, compresa l’acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, radio, televisioni private, cinema, teatri) e quantificate in euro € 19.318,72,

di cui € 4.458,17 calcolati a forfait ex art. 11, comma 2, della legge 10/12/93 n. 515.

Appositi prospetti analitici, debitamente sottoscritti, consentono di ricollegare le singole spese ai

documenti giustificativi, costituiti da fatture trasmesse in originale o copia conforme, prodotti

68 Corte dei conti | Referto spese elettorali

unitamente alle ricevute dei pagamenti effettuati mediante bonifici su conto corrente bancario

intestato al Partito – Federazione per l’Area Metropolitana di Roma.

Nel rendiconto sono riportate entrate di pari importo (€ 19.318,72), consistenti dichiaratamente in

fondi propri del partito.

Agli atti è allegata una relazione al rendiconto, nell’ambito della quale il tesoriere ha dichiarato, tra

l’altro, che le spese e i finanziamenti dei candidati sono rendicontati separatamente dagli stessi e che

il Movimento non ha sostenuto altre spese, essendosi avvalso esclusivamente di apporti in attività

personali e in mezzi forniti da volontari a proprio esclusivo carico.

Approfondimenti istruttori

La predetta documentazione è stata ritenuta completa ai fini del controllo e, pertanto, non è stata

necessaria alcuna integrazione in fase istruttoria.

Valutazioni conclusive

Il referente responsabile è ritenuto pienamente legittimato a rappresentare la lista per la

rendicontazione, in quanto avente la carica di tesoriere territoriale del Partito di riferimento.

Il rendiconto risulta correttamente impostato, quale documento contabile comprensivo

dell’indicazione di entrate ed uscite di pari importo, con relativi saldi finali.

Le spese dichiarate sono documentate da idonei giustificativi e risultano regolari quanto a limiti e

finalità di legge, nonché integralmente coperte con risorse interne.

Il Collegio, in ossequio ad orientamenti giurisprudenziali consolidati e stanti le diverse forme di

controllo sui bilanci dei Partiti, ritiene sufficiente, ai fini del presente controllo, la dichiarazione circa

l’utilizzo di dette fonti di finanziamento interne, che va comunque segnalata alla Commissione ex

art. 9, della legge n. 96/2012.

Rimane da segnalare - nell’ambito delle attribuzioni di controllo intestate al Collegio e che hanno ad

oggetto il solo fenomeno contabile, senza investire accertamenti in punto di fatto e giudizi di

pertinenza di altre magistrature – come la compagine elettorale non sia stata in grado di fornire una

valorizzazione delle prestazioni ricevute in natura e finalizzate alla campagna elettorale, le quali non

sono tracciabili in nessun modo. Considerato che al riguardo non vi sono regole e criteri di riferimento

69 Corte dei conti | Referto spese elettorali

specifici, che la spesa dichiarata e ben al di sotto del limite teorico di lista e che il fenomeno è stato

reso noto, non ricorrono i presupposti per l’applicazione di sanzioni e non vi sono elementi che

inducano ad ipotizzare intenti di carattere elusivo.

70 Corte dei conti | Referto spese elettorali

10 CASAPOUND ITALIA

Rappresentante/i della lista per la rendicontazione: Sig. Simone Di Stefano (Vice - presidente del

movimento)

SPESE

Importo accertato: € 9.087,52 + 157,48 (saldo attivo) = 9.245,00

Tipologia: acquisto di materiali e mezzi di propaganda (t-shirt, gadget elettorali).

Documentazione giustificativa: Si

FONTI DI FINANZIAMENTO

Importo accertato: € 9.245,00

Tipologia: versamenti di quote associative - libere contribuzioni di sostenitori

Documentazione di tracciabilità: Si

Produzione e stato degli atti iniziali

In data 11 novembre 2014 il Sig. Di Stefano, qualificatosi come “Capo della forza politica Casa

Pound Italia”, trasmetteva al Presidente dell’Assemblea Capitolina copia del consuntivo delle spese

per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento, corredato da copia di documento

di identità personale.

Tale documentazione, inviata agli uffici di questo Collegio in data 20/11/2014, constava di apposito

prospetto riassuntivo di entrate e spese, con un saldo attivo di euro 157,48, nonché, per queste

ultime, di prospetto analitico contenete l’indicazione delle singole partite con annessi giustificativi

(fatture e scontrini).

Le spese rendicontate, pari ad euro 9.087,52, attengono all’acquisto di materiali e mezzi di

propaganda e risultano effettuate all’epoca della campagna elettorale, come documentato dai

prodotti giustificativi nonché da copia di estratto conto corrente bancario dedicato intestato a Casa

Pound Italia che ne evidenzia l’avvenuto pagamento.

Le entrate, indicate in importo lievemente maggiore (euro 9.245,00) e determinante il richiamato

saldo attivo, consistono in versamenti di quote associative da parte degli iscritti, nonché in

71 Corte dei conti | Referto spese elettorali

erogazioni liberali, di modico valore, effettuate mediante bonifico bancario o carte di credito

prepagate sul conto corrente intestato al movimento e tracciabili pressoché integralmente nella

provenienza.

Approfondimenti istruttori

La predetta documentazione è stata ritenuta completa ai fini del controllo e, pertanto, non si è resa

necessaria alcuna integrazione istruttoria.

Valutazioni conclusive

La documentazione trasmessa è da ritenere legittimamente imputabile alla lista in quanto

sottoscritta dal responsabile del movimento politico cui la lista fa capo.

Le spese rientrano fra quelle ammissibili ai sensi della vigente normativa, risultano inerenti alla

campagna elettorale di cui trattasi anche in base alla data in cui sono state ordinate e sono

correttamente documentate. Non superano, inoltre, il limite normativamente fissato.

Le entrate, sebbene tracciabili ed indicate nella provenienza, sono costituite da fondi erogati per il

tramite del movimento di riferimento.

Per tale ragione, si ritiene di segnalare la fattispecie alla Commissione ex art. 9 della legge n. 96/2012

per quanto di eventuale competenza.

Non sono state riscontrate anomalie residuali da segnalare nell’ambito delle attribuzioni di controllo

intestate al Collegio e che hanno ad oggetto il solo fenomeno contabile, senza investire accertamenti

in punto di fatto e giudizi di pertinenza di altre magistrature.

72 Corte dei conti | Referto spese elettorali

11 SINISTRA PER ROMA (RIF.COM-COM.IT)

Rappresentante/i della lista per la rendicontazione Sig. Marco Rosati (rappresentante delegato al

coordinamento della lista)

SPESE

Importo accertato: € 7.602,00

Tipologia: acquisto di materiali e mezzi di propaganda (t-shirt, gadget elettorali)

Documentazione giustificativa: Si

FONTI DI FINANZIAMENTO

Importo accertato: € 7.602,00

Tipologia: fondi propri del partito.

Documentazione giustificativa: Si parziale

Produzione e stato degli atti iniziali

In data 2 settembre 2013 il Presidente e l’Ufficio dell’Assemblea Capitolina risultano aver ricevuto

“i consuntivi” della lista Sinistra per Roma, successivamente inoltrati per il controllo alla Sezione

(nota n. 11036 del 12/9/2013, acquisita in atti con prot. n. 348 del 25/9/2103). L’inoltro è stato

successivamente reiterato nel 2014. Detti consuntivi riferiti alla campagna di lista sull’intero

territorio e, separatamente nei singoli Municipi, attestavano spese complessive per euro 7.602,00 di

cui euro 5.476,00 per stampa e propaganda e la restante parte (euro 2.126,00) per spese varie di

natura generale (automezzi e telefonia).

Gli atti, corredati da nota di trasmissione riferibile formalmente a un delegato di lista non

identificabile (stanti l’assenza di documento di riconoscimento e la non intellegibilità della firma

autografa) risultavano in tutto privi di giustificativi necessari ad accertare ammissibilità ed inerenza

della spesa, nonché privi totalmente di indicazioni in ordine ad informazioni concernenti le entrate,

di cui non erano indicate né l’entità né la provenienza.

Approfondimenti istruttori

73 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Con nota n. 117 del 19/01/2015, necessariamente inoltrata al Presidente dell’Assemblea Capitolina,

sono state formulate richieste mirate di integrazioni istruttorie. Le richieste, inoltrate dagli uffici

comunali al rappresentante della lista Sig. Marco Rosati (cfr. nota n. RQ 4181 del 23 febbraio 2015,

pervenuta per conoscenza), hanno trovato riscontro a più riprese (note n. 1155 del 27/02/2015 e n.

1609 del 16/03/2015).

Le prodotte integrazioni attengono ai giustificativi di spesa, congrui con i dati di rendiconto (spese

documentate euro 6.654,06 e spese forfetarie euro 947,94), nonché alla rendicontazione - sottoscritta

dal Sig. Rosati e corredata di copia di documento di identità - di entrate di pari importo, tutte

indicate, come fondi propri del Partito di riferimento –Federazione di Roma.

A specifico supporto di alcune fatture emesse “pro forma”, sono state prodotte copie di bonifici

bancari, intestati alla medesima Federazione di Roma del Partito e dimostrativi dall’effettività ed

inerenza delle uscite come sopra fatturate.

Valutazioni conclusive

Il referente responsabile è ritenuto pienamente legittimato a rappresentare la lista per la

rendicontazione, in ragione di quanto dichiarato e dell’avvenuto inoltro degli atti per il tramite del

Presidente dell’Assemblea Capitolina.

Gli atti prodotti, come integrati in istruttoria, soddisfano gli obblighi di rendicontazione prescritti

dalla vigente normativa.

Le spese rendicontate sono documentate in conformità ed ammissibili nel loro intero importo.

Circa le entrate, il Collegio, in ossequio ad orientamenti giurisprudenziali consolidati e stanti le

diverse forme di controllo sui bilanci dei Partiti, ha ritenuto sufficiente la dichiarazione circa

l’utilizzo di fonti di finanziamento interne, che va comunque segnalata alla Commissione ex art. 9,

della legge n. 96/2012 per quanto di eventuale competenza.

Circa le spese documentate da fatture pro-forma, trattandosi di aspetti inerenti al regime fiscale delle

spese elettorali, non vi è luogo a deliberare da parte del Consiglio, che si limita ad evidenziare la

circostanza.

74 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Non sono state riscontrate anomalie residuali da segnalare nell’ambito delle attribuzioni di controllo

intestate al Collegio e che hanno ad oggetto il solo fenomeno contabile, senza investire accertamenti

in punto di fatto e giudizi di pertinenza di altre magistrature.

75 Corte dei conti | Referto spese elettorali

12 PROGETTO ROMA

Rappresentante/i della lista per la rendicontazione: Prof. Alessandro Bianchi (candidato sindaco)

SPESE

Importo accertato: € 3.408,71

Tipologia: acquisto materiali e mezzi di propaganda

Documentazione giustificativa: Si

FONTI DI FINANZIAMENTO

Importo accertato: € 3.408,71

Tipologia: contributi di soggetti terzi

Documentazione di tracciabilità: Si

Produzione e stato degli atti iniziali

Il rendiconto, con annessa documentazione di supporto, è stato prodotto, in ritardo (24 novembre

2014), al Presidente dell’Assemblea Capitolina, che ne ha curato l’inoltro al Collegio per il tramite

degli Uffici comunali con nota n. 22978 del 24/11/2014 (acquisita con prot. n. 5262 in data 26

novembre 2014).

Detto rendiconto, formulato in termini di dichiarazione, conteneva l’indicazione di spese di importo

pari a € 3.408,71 per l’acquisto di materiali e mezzi di propaganda, la cui tracciabilità ed inerenza,

anche in relazione alla data degli esborsi, erano comprovate da idonei giustificativi contabili (fatture

e scontrini parlanti in originale).

Gli atti erano affetti da rilevanti carenze e profili di totale incompletezza relativamente alle entrate

utilizzate a copertura, neppure quantificate nell’ammontare.

Approfondimenti istruttori

Stante quanto sopra, il Collegio ha richiesto integrazioni circa entità, natura e provenienza delle

entrate utilizzate con nota prot. n. 139 del 19/1/2015 e successiva nota di sollecito (prot. n. 1266 del

3/3/2015), riscontrate solo in data 25/5/2015 (nota introitata con prot. n. 3004) dal Prof. Bianchi.

76 Corte dei conti | Referto spese elettorali

In tale fase sono stati prodotti nuovi atti, consistenti in un elenco dei contributi erogati alla lista da

privati sostenitori, nelle ricevute nominative rilasciate all’atto delle erogazioni dalla lista Progetto

Roma e da estratti di conto corrente bancario dedicato che ne comprovano il versamento.

Dette contribuzioni da privati hanno importo complessivo pari ad € 7.405,00, superiore a quello delle

spese dichiarate e documentate. L’eccedenza pari a € 3.996,29 rispetto al fabbisogno per il

finanziamento delle spese di lista (€ 3.408,71) è stata dichiaratamente utilizzata per finanziare la

campagna personale dello stesso prof Bianchi, candidato sindaco.

Di quest’ultima sono stati erroneamente prodotti dati di spesa e documenti di supporto. Si è reso,

perciò, opportuno promuovere d’ufficio riscontri presso il Collegio di garanzia elettorale della Corte

d’Appello di Roma, segnalando la circostanza e trasmettendo gli atti di interesse.

Detti riscontri, per quanto di stretta competenza di questo Collegio, hanno avuto esito positivo.

Valutazioni conclusive

Il dichiarante è pienamente legittimato a rappresentare la lista ai fini della rendicontazione, essendo

di essa espressione quale candidato sindaco.

Le spese dichiarate, di entità contenuta e ben al di sotto del limite fissato dalla normativa vigente,

rientrano nella tipologia di quelle ammissibili e sono correttamente documentate.

Le integrazioni e gli accertamenti istruttori hanno consentito di superare le carenze iniziali

concernenti entità e tracciabilità nella provenienza delle fonti di finanziamento e di soddisfare le

esigenze di trasparenza cui il controllo è finalizzato.

Il rendiconto, pertanto, non presenta aspetti di irregolarità passibili di sanzione e neppure anomalie

di minore impatto da segnalare.

77 Corte dei conti | Referto spese elettorali

13 ITALIA CRISTIANA

Rappresentante/i della lista per la rendicontazione: Sig. Fabrizio Verduchi (candidato sindaco e

presidente di lista) – Sig. Francesco Serra (delegato di lista)

SPESE

Importo accertato: € 591,24

Tipologia: acquisto materiali e mezzi di propaganda

Documentazione giustificativa: Si

FONTI DI FINANZIAMENTO

Importo accertato: € 591,24

Tipologia: risorse personali di uno dei dichiaranti.

Documentazione di tracciabilità: Si parziale

Produzione e stato degli atti iniziali

Gli obblighi di rendicontazione sono stati assolti, con la presentazione (5 novembre 2014) al

Presidente dell’Assemblea capitolina della documentazione rilevante per il controllo.

Detta documentazione - sottoscritta dal Sig. Fabrizio Verduchi, nella duplice qualità di Presidente

della lista e candidato sindaco, nonché dal Sig. Francesco Serra auto qualificatosi delegato di lista –

è pervenuta mediante posta elettronica certificata per il tramite degli Uffici comunali, con

acquisizione al protocollo della Sezione in data 20 novembre 2014 con n. 5216.

Il rendiconto, prodotto in forma di dichiarazione, documenta spese di modesto importo (€ 591,24),

che hanno riguardato l’acquisto di materiali e mezzi di propaganda, tipologia consentita.

Quanto alle fonti di finanziamento, viene attestato che le spese in argomento sono state sostenute

con denaro contante direttamente da uno dei firmatari del documento, cioè dal sig. Verduchi, quale

Presidente della lista, senza supporti probativi specifici.

Approfondimenti istruttori

78 Corte dei conti | Referto spese elettorali

La predetta documentazione è stata ritenuta completa ai fini del controllo e non richiedente

integrazioni o chiarimenti istruttori.

Valutazioni conclusive.

Il Collegio, in conformità ai propri indirizzi generali, ritiene che la documentazione trasmessa possa

ritenersi legittimamente imputabile alla lista in quanto sottoscritta dallo stesso candidato sindaco e

congiuntamente da altro dichiarante, la cui qualità di delegato si ricava perciò dal contesto degli

atti.

Il rendiconto, ancorché non ineccepibile sul piano della forma, soddisfa le finalità informative sottese

al controllo.

Le spese, ben al di sotto del limite fissato dalla normativa vigente, rientrano fra quelle ammissibili

ai sensi dell’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come richiamato dall’art. 13, comma 6,

della legge 6 luglio 2012, n. 96 e sono correttamente documentate da idonei giustificativi.

Circa le entrate, il Collegio ritiene che la dichiarazione in atti, in quanto sottoscritta dallo stesso

soggetto finanziatore con piena assunzione di responsabilità circa la rispondenza al vero di quanto

affermato, sia atto sufficiente a soddisfare le esigenze probative circa la provenienza dei

finanziamenti, come sottese alle finalità di trasparenza proprie del controllo.

Il rendiconto, pertanto, non presenta aspetti di irregolarità passibili di sanzione e neppure anomalie

di minore impatto da segnalare.

79 Corte dei conti | Referto spese elettorali

14 PARTITO PIRATA

Rappresentante/i per il rendiconto: Sig. Stefano Bocconetti (delegato di lista)

SPESE

Importo accertato: € 280,00

Tipologia: acquisto materiali e mezzi di propaganda (fotocopie di volantini a colori)

Documentazione giustificativa: Si parziale

FONTI DI FINANZIAMENTO

Importo accertato: € 280,00

Tipologia: risorse personali del delegato

Documentazione di tracciabilità: Si parziale

Produzione e stato degli atti iniziali

Gli obblighi di rendicontazione sono stati assolti, con la presentazione (24 novembre 2014) al

Presidente dell’Assemblea capitolina di apposita dichiarazione in originale a firma del Sig. Stefano

Bocconetti, auto qualificatosi delegato della lista e identificabile in base a documento personale,

attestante testualmente l’assenza di spese elettorali di lista “per le quali richiedere contributi

pubblici”.

Detta dichiarazione è stata inoltrata al Collegio per il tramite degli Uffici comunali con nota n. 22978

del 24/11/2014, acquista al protocollo della Sezione in data 27/11/2014 con il n. 5268.

Approfondimenti istruttori

Atteso il tenore non univoco della descritta dichiarazione, il Collegio ha inteso richiedere chiarimenti

istruttori (nota prot. n. 137 in data 19 gennaio 2015) rappresentando che le finalità del rendiconto

richiesto ex lege n. 515/1993, come richiamata dalla legge n. 96/2012 non consistono nella ammissione

alla fruizione di contributi pubblici, bensì nel garantire un controllo trasparente sulla spesa sostenuta

per le campagne elettorali comunali e sulle relative fonti di finanziamento, qualunque ne sia la

provenienza. L’uso di risorse private non esime, quindi, dagli obblighi di rendicontazione, ma anzi

ne rafforza la cogenza.

80 Corte dei conti | Referto spese elettorali

In particolare, è stato chiesto di precisare se la lista ha sostenuto spese, indipendentemente dal

ricevimento di contribuzioni pubbliche, peraltro non più previste dalla normativa vigente,

chiedendo, in caso di dichiarazione positiva, la trasmissione del relativo rendiconto.

Solo a seguito di ripetuti solleciti ed assidue ricerche, resi necessari dal mancato recapito della

raccomandata istruttoria per difficoltà di reperimento del destinatario, sono pervenuti i debiti

riscontri (nota in data 15 aprile 2015, acquisita al protocollo n. 2259 del 21 aprile 2015).

Nella detta dichiarazione suppletiva, il Sig. Bocconetti ha reso noto che la lista si è formata

avvalendosi dell’uso della rete telematica ed ha curato con tale mezzo la campagna elettorale,

affrontata senza stampare né affiggere manifesti e senza pagare alcuna inserzione pubblicitaria o

manifestazione pubblica, attestando spese complessive per il solo, limitato importo di euro € 280,00.

Detti fondi, come si evince dalla dichiarazione consistono in risorse proprie dello stesso delegato, che

il medesimo dichiara di aver prelevato dal proprio conto corrente bancario.

Gli acquisti effettuati consistono, dichiaratamente, in un ordinativo di volantini a colore (c.d.

manine) commissionati ad una copisteria. L’interessato ha dichiarato di non disporre dello scontrino

fiscale rilasciato, non avendone “per ignoranza” curato la conservazione.

Valutazioni conclusive.

Il Collegio, in conformità ai propri indirizzi generali, ritiene che la documentazione trasmessa possa

ritenersi legittimamente imputabile alla lista in quanto sottoscritta dall’unico soggetto qualificato a

rappresentarla, per sua stessa dichiarazione, implicitamente asseverata dall’Assemblea Capitolina

che ha fatto da tramite nell’inoltro al Collegio.

La spesa dichiarata è largamente al di sotto de limite massimo normativamente fissato ma non

risulta direttamente documentata. Per l’entrata, si ritiene sufficiente la dichiarazione personale

dell’interessato.

In ogni caso, il Collegio ritiene superflui ulteriori accertamenti, non proporzionati alla fattispecie,

anche in considerazione delle rappresentate circostanze di fatto relative ai caratteri della lista e della

relativa campagna elettorale, nonché alle ragioni addotte per la mancata produzione di giustificativi

contabili specifici, che evidenziano un comportamento sorretto da buona fede, con assunzione

consapevole di possibili responsabilità e senza intenti elusivi.

81 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Non vi sono anomalie residuali da segnalare nell’ambito delle attribuzioni di controllo intestate al

Collegio e che hanno ad oggetto il solo fenomeno contabile, senza investire accertamenti in punto di

fatto o di diritto di pertinenza di altre magistrature.

82 Corte dei conti | Referto spese elettorali

15 ROMA RISORGE

Rappresentante/i per il rendiconto: dott. Matteo Corsini (candidato sindaco e presidente della lista)

SPESE

Importo accertato: € 0,00

Tipologia: acquisto di materiali e mezzi di propaganda

Documentazione giustificativa: Si parziale

FONTI DI FINANZIAMENTO

Importo accertato: € 0,00

Tipologia: libere contribuzioni.

Documentazione di tracciabilità: Si parziale

Produzione e stato degli atti iniziali

In data 25 novembre 2014, previo apposito sollecito, veniva depositata presso l’ufficio

dell’Assemblea capitolina una nota nell’ambito della quale il dott. Corsini, in qualità di candidato

sindaco e di presidente della lista Roma Risorge, dichiarava l’esiguità delle spese elettorali sostenute,

consistendo in esborsi destinati all’acquisto “di alcune decine di bandiere con stemma Roma Risorge

e le spese legali per il ricorso al tribunale del Lazio che si quantificano in euro 9.000,00”. Lo stesso,

contestualmente, dichiarava che la lista non ha sostenuto spese che per la stampa di alcune decine

di biglietti da visita denominati “manine”. Nessun elemento emergeva in atti in ordine all’ entità

delle spese imputabili alla lista, non potendosi distinguere dal tenore perplesso della dichiarazione

resa la componente riferibile al candidato sindaco da rendicontare separatamente. Neppure veniva

fornita indicazione circa i finanziamenti all’uopo utilizzati.

Approfondimenti istruttori

Stanti le indicate perplessità e carenze documentali, non superabili allo stato degli atti, il Collegio

promuoveva un approfondimento istruttorio con nota inviata al Presidente dell’Assemblea

Capitolina e alla lista (nota prot. n. 128 in data 19 gennaio 2015).

83 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Successivamente a specifico sollecito (nota prot. n. 1265 in data 3 marzo 2015) e nell’imminenza di

formale contestazione di inadempimento, il dott. Matteo Corsini faceva pervenire elementi di

risposta via mail con nota priva di sottoscrizione autografa, acquisita al protocollo con il numero

3022 in data 26 maggio 2015.

Con siffatta comunicazione, avente contenuto informale e chiaramente rivolto a fornire istruzioni ad

altra persona con incarico di provvedere all’inoltro delle richieste fatture, il predetto richiamava

nuovamente le spese legali già dichiarate, nonché l’acquisto di bandiere e il costo imprecisato di un

evento propagandistico, senza però distinguerne l’imputabilità alla campagna personale o di lista.

Circa la spesa per le manine testualmente rappresentava che le stesse erano state realizzate “dai

militanti, mediante un tipografo amico” presumibilmente senza costi, non avendone memoria.

Circa le entrate nella medesima comunicazione, il dott. Corsini evidenziava di aver finanziato la

propria campagna, sia direttamente sia indirettamente, mediante società a sé riferibili, dichiarando

di aver depositato la relativa documentazione contabile, anche agli effetti delle pertinenti

dichiarazioni dei redditi, presso un commercialista di fiducia.

Sempre in data 26 maggio 2015 (prot. n. 328), con le stesse modalità non rituali sopra indicate, il

dott. Corsini ha fatto pervenire copia di una fattura di limitato importo priva dei requisiti minimi di

riferibilità alla campagna elettorale, nonché una fattura riferibile a parte delle spese legali

inizialmente dichiarate.

In questo contesto, il Collegio – attesa l’identificazione fra lista e candidato sindaco e l’assenza di

una chiara distinzione fra le due contabilità - ha promosso accertamenti e verifiche incrociate

d’ufficio presso il Collegio regionale di garanzia elettorale che non hanno dato esiti in termini di

maggior chiarezza, anzi evidenziando l’assenza - al momento – di dichiarazione di spesa individuale.

Valutazioni conclusive

Data per acquisita la legittimazione del dott. Corsini quale responsabile della rendicontazione per la

sua posizione di candidato sindaco, il Collegio ha rilevato che le dichiarazioni prodotte appaiono

sintomatiche di una certa confusione nella comprensione della normativa vigente, relativa, in

particolare, alla distinzione tra spese del candidato e spese della lista e agli obblighi di

rendicontazione e sottoposizione a controlli pubblici di utilizzazione di fondi privati.

84 Corte dei conti | Referto spese elettorali

Le spese appaiono sostenute in modo estemporaneo, nella considerazione di dover essere coperte con

risorse proprie e la cui utilizzazione è originariamente destinata ad essere documentata solo ai fini

fiscali.

I confusi ed irrituali elementi fatti pervenire in atti attengono a spese legali – peraltro documentate

solo parzialmente – inerenti alla fase propedeutica alla presentazione della lista che, ad avviso del

Collegio, esulano da quelle per la campagna elettorale in senso stretto, indicate tipologicamente in

modo tassativo dall’art. 11 della legge n. 515/1993.

Nel contesto indicato, che indubbiamente risente dei caratteri della lista, non facente capo ad un

partito strutturato ma espressione di un soggetto che ne è al tempo stesso rappresentante e candidato

sindaco – l’unico onere riferibile alla campagna elettorale di lista consiste nella realizzazione di

biglietti da visita (c.d. manine) direttamente forniti da militanti quali contribuzioni in natura non

valorizzate.

In assenza di criteri specifici per l’annotazione a rendiconto di tali oneri, con indicazione del

controvalore in denaro, il Collegio – pur segnalando l’anomalia – ritiene la fattispecie non passibile

di sanzione.

Ciò anche nella considerazione della esistenza di elementi contingenti nel far presumere la ridotta

offensività della stessa rispetto alle esigenze di trasparenza sottese agli obblighi di rendicontazione

funzionali al presente controllo rispetto alla quale ulteriori accertamenti appaiono superflui e non

proporzionati.

L’esposto orientamento, peraltro, non assorbe e non esclude l’eventuale rilievo delle constatate

anomalie in altre sedi.

85 Corte dei conti | Referto spese elettorali