REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA … · Leila Maria SANNA Presidente ......

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Magistrati Dott. Leila Maria SANNA Presidente Dott. Cinzia CASANOVA Giudice Consigliere Dott. Cosima MAROCCO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento di appello iscritto al n. 1497/2011 R.G. promosso da HAMMAMI Samira, c.f. HMMSMR69H59Z352B, rappresentata e difesa dall’avv. Dahmouni Karim, elettivamente domiciliata in Genova, via Brigata Liguria 3/11 Appellante e M’DAGHI MOHAMED BEN HASSINE, c.f. MDGMMD61B09Z352S, rappresentato e difeso dall’avv. Dahmouni Karim, elettivamente domiciliata in Genova, via Brigata Liguria 3/11 Appellante contro ISTITUTO GIANNINA GASLINI, P.IVA 00577500101, in persona del legale rappresentante presidente prof. Vincenzo Lorenzelli, rappresentata e difesa dall’avv. Ugo CARASSALE ed elettivamente domiciliata in Genova, Via Macaggi 21/5 Appellato e appellante incidentale e contro Firmato Da: BARTOLUCCI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1d59ecfaa3779f8e0f55c0c3f6ba8d04 - Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bdbcf Firmato Da: MAROCCO COSIMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f608140c7dfeba3be91be8d71757486 Sentenza n. 11/2018 pubbl. il 04/01/2018 RG n. 1497/2011 Repert. n. 14/2018 del 04/01/2018

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai Magistrati

Dott. Leila Maria SANNA Presidente

Dott. Cinzia CASANOVA Giudice Consigliere

Dott. Cosima MAROCCO Giudice Ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel procedimento di appello iscritto al n. 1497/2011 R.G.

promosso da

HAMMAMI Samira, c.f. HMMSMR69H59Z352B, rappresentata e difesa

dall’avv. Dahmouni Karim,

elettivamente domiciliata in Genova, via Brigata Liguria 3/11

Appellante

e

M’DAGHI MOHAMED BEN HASSINE, c.f. MDGMMD61B09Z352S,

rappresentato e difeso dall’avv. Dahmouni Karim,

elettivamente domiciliata in Genova, via Brigata Liguria 3/11

Appellante

contro

ISTITUTO GIANNINA GASLINI, P.IVA 00577500101, in persona del legale

rappresentante presidente prof. Vincenzo Lorenzelli, rappresentata e difesa

dall’avv. Ugo CARASSALE ed elettivamente domiciliata in Genova, Via Macaggi

21/5

Appellato e appellante incidentale

e contro

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Repert. n. 14/2018 del 04/01/2018

Avv. Andrea Castiglioni
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Avv. Andrea Castiglioni

MONTALE Fabio, (C.F.MNTFBA56D27D969Q), rappresentato e difeso

dall’avv. Mirella VIALE

elettivamente domiciliato in Genova, piazza Borgo Pila n. 39

Appellato

e contro

ZURICH INSURANCE P.L.C. (già ZURIGO COMPAGNIA DI

ASSICURAZIONI S.A.), P.IVA 05380900968, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fausto Camerieri ed

elettivamente domiciliata in Genova, via D’Annunzio n.2/11

Appellato

All’udienza del 19 aprile 2017 le parti hanno così precisato le rispettive

conclusioni:

Per gli appellanti:

“Piaccia alla Ecc.ma Corte accogliere l’impugnazione svolta per i motivi sopra esposti e,

per l’effetto,

- in via preliminare, sospendere l’efficacia della sentenza di primo grado, sussistendo i

gravi motivi dedotti in narrativa;

- in totale riforma della sentenza di primo grado, contrariis reiectis, previa ogni meglio

vista pronuncia, accertati e rilevati gli elementi di fatto e di diritto di cui in narrativa, verificata

incidentalmente l’eventuale sussistenza del reato di lesioni, condannare l’Istituto Giannina

Gaslini, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore ed il Dott. Fabio Montale,

ciascuno secondo il suo titolo e/o ragione, al risarcimento dei danni tutti subiti da Samira

Hammami e da Mohamed Ben Hassine M’Daghi per le causali di cui in narrativa, danni da

intendersi quali patrimoniali, non patrimoniali, alla salute, psicologico, biologico, morale, alla

vita di relazione, e comunque tutti quelli patiti e patiendi in conseguenza dei fatti indicati; il

tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese nella misura non inferiore a € 1.000.000,00

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Repert. n. 14/2018 del 04/01/2018

Avv. Andrea Castiglioni
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e/o nella misura che sarà determinata in corso di giudizio ed in difetto di altro criterio anche

determinati equitativamente.

- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, maggiorati degli

accessori di legge”.

In via istruttoria, si insta per la rinnovazione e/o integrazione della Consulenza Tecnica

d’Ufficio disposta in primo grado.”.

Per l’appellato Istituto Giannina Gaslini :

“Ribadito il rifiuto del contradditorio su ogni domanda nuova proposta, accertata la

novità di petitum e causa petendi, voglia l’Illustrissima Corte di Appello di Genova, contrariis

reiectis, dichiarare inammissibile e comunque respingere l’appello proposto delle controparti per

ottenere la riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova n. 3962/2008.

Inoltre, e comunque occorrendo e ferma l’inammissibilità delle domande avversarie, anche

in via di appello incidentale, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 4098/2010,

voglia la Corte di Appello accertare e dichiarare prestata l’informativa correlata al trattamento

sanitario richiesto per IVG, ex L. 194/78 artt. 6 e 7, dalla sig.ra Hammami e, quindi,

dichiarare l’assenza di responsabilità riconducibile al convenuto appellato Istituto Gaslini;

pertanto anche, per i motivi sopra esposti:

a) respingere interamente l’appello proposto perché inammissibile e infondato;

b) porre comunque a carico di parte appellante le spese del primo e del secondo grado di

giudizio.”

Per l’appellato Montale Fabio

“voglia questa Corte d’Appello, contrariis rejectis

- rigettare l’infondato appello proposto dai sig.ri Samira Hammami e Mohamed Ben

Hassine M’Daghi, confermando in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Genova n.

4098/10 depositata in data 10 novembre 2010;

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Repert. n. 14/2018 del 04/01/2018

Avv. Andrea Castiglioni
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- conseguentemente condannare gli appellanti, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., all’integrale

rifusione delle spese dei due gradi del giudizio da essi promosso, nonché al risarcimento dei danni

ex art. 96 1° comma c.p.c. ed al pagamento dell’ulteriore somma di cui al comma ultimo del

medesimo art. 96 c.p.c.”

Per l’appellata ZURICH INSURANCE PLC (già Zurigo Compagnia di

Assicurazioni s.a.)

“Piaccia alla Ecc.ma Corte d’Appello, contrariis reiectis, previe le pronunce meglio viste e,

in particolare previa declaratoria di inammissibilità di qualsivoglia domanda nuova nonché

previo rigetto delle istanze istruttorie avanzate dagli appellanti:

1) In via principale, rigettare l’appello proposto dai signori Hammami Samira e

M’Daghi Mohamed (Ben Hassine) contro la sentenza n° 4098/2010 del Tribunale di

Genova, siccome inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto confermando

l’impugnata sentenza.

2) In via subordinata, occorrendo anche in via di appello incidentale subordinato e

condizionato, nel denegato e non creduto caso di riforma della sentenza di primo grado e di

accertata responsabilità del Dott. Fabio Montale respingere la domanda di manleva avanzata

nei confronti della Zurigo, Compagnia di Assicurazione S.A. (ora Zurich Insurance PLC) nel

giudizio di primo grado, e non più riproposta in grado di appello siccome inammissibile e,

comunque, infondata in fatto ed in diritto.

3) In via di estremo subordine, nel caso di insufficienza del massimale della

polizza primaria dell’Istituto Giannina Gaslini, e di ritenuta riproposizione della domanda di

manleva da parte del Dott. Fabio Montale nonché di sussistenza della garanzia assicurativa

prestata in secondo rischio con la polizza convenzione ACMI n. 109/G/2258, applicazione n.

225801194, dichiarare tenuta la Zurich Insurance PLC a manlevare e tenere indenne, per

l’eccedenza, il Dott. Fabio Montale nei limiti della quota di responsabilità allo stesso attribuita

nonché nei limiti, anche di massimale, di tutte le condizioni contrattuali e temporali di

applicabilità e le franchigie e gli scoperti della polizza prodotta.

4) Vinte le spese di lite anche del 2° grado del giudizio, oltre l’IVA e la CPA

inerenti, nonché il 15% delle spese generali forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014.”

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Repert. n. 14/2018 del 04/01/2018

Avv. Andrea Castiglioni
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Avv. Andrea Castiglioni
Avv. Andrea Castiglioni
Avv. Andrea Castiglioni
Avv. Andrea Castiglioni

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA

DECISIONE

Con sentenza n. 4098/2010, depositata in data 10 novembre 2010, non

notificata, nell’ambito del procedimento R.G. n. 12795/05, il Tribunale di

Genova, in persona del Giudice dott. Roberto Bonino, respingeva la domanda

proposta dai coniugi, sig.ra Hammami Samira e sig. M’Daghi Mohamed per

ottenere il risarcimento dei danni tutti derivanti dalla perdita della capacità di

procreare della moglie, sopravvenuta a seguito di complicanze di un intervento

abortivo, mandando assolti i convenuti Istituto Giannina Gaslini e dott. Fabio

Montale, per essere la domanda infondata in fatto ed in diritto e condannandoli al

pagamento delle spese di giudizio in favore del dott. Montale e della Zurigo

Assicurazioni, compensando invece le spese nei confronti dell’Istituto Gaslini, che

veniva condannato invece al pagamento delle spese di CTU.

La vertenza traeva origine dalla diagnosi di malformazione del feto nel

corso della terza gravidanza della sig.ra Hammami, già madre di due figlie,

formulata all’esito delle ecotomografie effettuate, nell’ordine, presso l’Ospedale

Santa Corona di Pietra Ligure, presso il Centro Ecografico di diagnosi prenatale di

Albenga ed infine presso l’Istituto Gaslini di Genova.

Tutti i referti concordavano sulla presenza di grave malformazione fetale

dovuta a meningocele a livello occipitale.

La signora Hammami veniva ricoverata presso l’Istituto Gaslini per essere

sottoposta a consulenza psicologica, che evidenziava uno stato ansioso, depressivo

e reattivo della paziente e concludeva che la prosecuzione della gravidanza avrebbe

potuto nuocere gravemente alla salute psichica della paziente.

La sig.ra Hammami decideva per l’interruzione volontaria di gravidanza

oltre il terzo mese, cui veniva sottoposta mediante l’induzione farmacologica di

parto abortivo utilizzando il farmaco “Cervidil”, che le provocava un copioso

sanguinamento tanto che nella medesima giornata veniva sottoposta presso il

Gaslini ad operazione chirurgica d’urgenza per distacco della placenta nel corso

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Avv. Andrea Castiglioni
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della quale si evidenziava, invece, la rottura dell’utero e la presenza di un

voluminoso ematoma retroperitoneale.

I chirurghi, pertanto, estraevano il feto, asportavano la placenta e, dopo vari

tentativi conservativi, erano costretti a procedere con l’isterectomia e

l’ovariectomia totale.

All’esito di tale intervento la paziente lamentava gravi problemi di astenia,

debolezza e dolore persistente, situazione sulla quale si innestava anche una

sindrome depressiva, che la portava a lasciare la propria occupazione presso la

ditta CIR che si occupava del servizio mensa presso la Piaggio di Finale Ligure,

con conseguente grave disagio economico per la famiglia.

Gli attori deducevano che, se da un lato l’intervento interruttivo precoce

della gravidanza era stato ampiamente giustificato, sia per la patologia da cui era

affetto il feto, che per la situazione ansioso depressiva in cui versava la madre, la

scelta terapeutica, nel caso specifico, non era stata corretta.

La scelta del farmaco Cervidil (Gemeprost) non pareva indicata al caso della

sig.ra Hammami, perché, pur essendo indicato per l’induzione medica all’aborto

terapeutico tardivo, la letteratura medica indica tra i possibili effetti collaterali

proprio la rottura dell’utero nelle pazienti multipare o con precedente gravidanza

chirurgica.

La signora Hammami, secondo l’impostazione difensiva del giudizio di

prime cure, sarebbe stata sottoposta ad una terapia farmacologica controindicata

per il suo caso specifico e non sarebbe stata sufficientemente edotta sui rischi

dell’utilizzo del farmaco abortivo.

Con atto di citazione in appello del 28 aprile 2011 i sig.ri Hammami Samira

e M’Daghi Mohamed impugnavano la sentenza del Tribunale di Genova n.

4098/2010, ritenendola erronea sotto i seguenti profili:

i) per non aver ritenuto controindicata per il caso specifico della paziente, la

terapia farmacologica utilizzata per l’IVG, in ragione del pericolo di rottura

dell’utero derivante dalla somministrazione, evento poi effettivamente verificatosi,

che costringeva all’intervento chirurgico di asportazione.

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Repert. n. 14/2018 del 04/01/2018

Avv. Andrea Castiglioni
Avv. Andrea Castiglioni
Avv. Andrea Castiglioni
Avv. Andrea Castiglioni
Avv. Andrea Castiglioni

ii) Per non avere valutato correttamente la carenza di consenso informato

sulla tecnica e sulla pratica medica adottata, sugli effetti collaterali, pur prevedibili

ed evitabili, tenuto conto del quadro clinico della paziente, con la conseguenza che

il consenso non poteva ritenersi efficacemente manifestato per effetto

dell’incompleta e non esaustiva rappresentazione dei fatti, anche con riferimento

alla violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente.

L’Istituto Giannina Gaslini si costituiva in giudizio con comparsa del

20.02.2012, nella quale, prendendo posizione sui profili di criticità ex adverso

formulati, evidenziava:

i) la novità di alcune domande formulate in appello

ii) l’assenza di responsabilità della struttura sanitaria in ordine alla

complicanza insorta ed alla cura applicata alla luce delle risultanze della CTU

espletata e delle testimonianze rese in primo grado;

iii) la correttezza della sentenza impugnata per aver escluso la risarcibilità

del danno conseguente alla lesione del diritto di informazione della paziente.

iv) La correttezza della decisione del Tribunale che ha escluso ogni

responsabilità per l’occorso in capo al dott. Fabio Montale.

L’Istituto Gaslini proponeva altresì appello incidentale contestando la

valutazione operata dal Giudice di prime cure, che riteneva non provato dalla

struttura sanitaria l’iter di raccolta e formalizzazione del consenso informato

chiedendo quindi accertarsi l’avvenuta informazione della paziente e l’intervenuta

raccolta del consenso informato.

L’appellato dottor Montale si costituiva in appello con la comparsa del

23.02.2012, eccependo la novità delle domande formulate in atto di appello

relativamente alle modalità di somministrazione del farmaco abortivo, sulle scelte

operatore, nonché sull’omissione del consenso informato, ribadendo la correttezza

della sentenza del Tribunale per averlo ritenuto estraneo alla decisione terapeutica

di procedere all’IVG mediante terapia farmacologica e, in ogni caso, ribadendo la

correttezza della procedura utilizzata.

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Repert. n. 14/2018 del 04/01/2018

Avv. Andrea Castiglioni
Avv. Andrea Castiglioni
Avv. Andrea Castiglioni
Avv. Andrea Castiglioni

L’appellata ZURICH INSURANCE P.L.C. (già ZURIGO Compagnia di

Assicurazione S.A.) si costituiva in appello il 22.02.2012 ribadendo la correttezza

della decisione del Tribunale che ha escluso ogni responsabilità in capo al dott.

Montale, per sua totale estraneità all’iter preparatorio ed all’impostazione

terapeutica.

All’udienza del 19 aprile 2017, le parti precisavano le proprie conclusioni

come sopra e la Corte tratteneva la causa a decisione.

* * *

In primo luogo, l’appellante si duole della dichiarata di assenza di

responsabilità dell’A.S.L. appellata in ordine alla terapia farmacologica impostata

per la paziente, rivelatasi errata e non idonea, alla complicanza insorta ed alla

gravissima menomazione derivata dall’intervento chirurgico.

Le condizioni soggettive della paziente, pluripara e già sottoposta a parto

chirurgico, avrebbero imposto, secondo le doglianze degli appellanti, sin da subito

il ricorso all’aborto chirurgico, onde evitare il verificarsi della rottura dell’utero,

indicato quale possibile effetto collaterale del farmaco Cervidil su pazienti

multipare.

La consulenza tecnica di ufficio, disposta dal Tribunale sul punto, ha

evidenziato che la scelta dell’interruzione farmacologica era stata assolutamente

corretta, anche con riferimento alle condizioni specifiche della paziente, in quanto

l’intervento chirurgico era e doveva rimanere l’ultima soluzione possibile, a causa

delle ben peggiori e rischiose conseguenze che ne potevano derivare (sepsi e

trombosi, rottura irreparabile dell’utero, emorragie ed addirittura, anche, la morte).

La scelta operata dal personale sanitario del Gaslini di procedere ad IVG

farmacologica è stata corretta, tenendo anche conto delle condizioni soggettive ed

oggettive della paziente e nessun errore può essere imputabile, neanche per quel

che riguarda la successiva fase chirurgica, secondo le articolate e puntuali

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Repert. n. 14/2018 del 04/01/2018

Avv. Andrea Castiglioni
Avv. Andrea Castiglioni
Avv. Andrea Castiglioni
Avv. Andrea Castiglioni

conclusioni dei CTU, condivise con motivazione ineccepibile dal Giudice di prime

cure e, pertanto, il motivo deve essere respinto.

Il secondo motivo di gravame contesta la sentenza del Tribunale di Genova

per non aver riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da lesione del diritto

all’informazione della paziente, per non essere stata adeguatamente informata degli

effetti collaterali della terapia farmacologica.

Anche l’appello incidentale del Gaslini investe la medesima questione

relativa alla raccolta del consenso informato della paziente, che il Tribunale ha

ritenuto insussistente e che secondo l’A.S.L. appellata, invece, sarebbe stato nella

fattispecie consapevolmente espresso, poiché, se così non fosse stato, non avrebbe

potuto prendere avvio l’iter autorizzativo all’interruzione di gravidanza tardiva e

come dimostrato dalla non opposizione della paziente alla somministrazione del

farmaco, avvenuta in cinque somministrazioni per via vaginale.

Correttamente il Tribunale ha ritenuto che tali circostanze non consentano

di ritenere sussistente la piena prova di un valido consenso informato esteso a tutti

gli aspetti dell’intervento interruttivo, soprattutto con riferimenti agli effetti

collaterali.

Rileva il Collegio che secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai

consolidato il consenso al trattamento medico deve essere pienamente

consapevole, dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico ed

implicando, quindi, la piena conoscenza della natura dell'intervento medico o

chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili

e delle possibili conseguenze negative. L’informazione deve sostanziarsi in

spiegazioni dettagliate e adeguate al livello culturale del paziente, con l'adozione di

un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado di

conoscenze specifiche di cui dispone (Cassazione 20/08/2013, n. 19220)

La responsabilità del sanitario per violazione dell'obbligo del consenso

informato discende a) dalla condotta omissiva tenuta in relazione all'adempimento

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Repert. n. 14/2018 del 04/01/2018

dell'obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del trattamento

cui il paziente sia sottoposto b) dal verificarsi - in conseguenza dell'esecuzione del

trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa - di un

aggravamento delle condizioni di salute del paziente.

Non assume, invece, alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito

per violazione del consenso informato, la circostanza che il trattamento sia stato

eseguito correttamente o meno. Sotto tale profilo, infatti, ciò che rileva è che il

paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato messo in condizione di

assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue

implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che

connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica” (Cass.

Civ. n.19220/2013 cit; Cass.Civ. 27 novembre 2012, n. 20984; Cass.Civ. 28 luglio

2011, n. 16543).

Poiché l'intervento del medico dà luogo in ogni caso all'instaurazione di un

rapporto di natura contrattuale, la corretta informazione del paziente costituisce

un'obbligazione negoziale il cui assolvimento deve essere provato dalla parte alla

quale è ascritto l’inadempimento, e quindi dal medico. A tal fine, secondo un

orientamento pacifico, non è sufficiente neanche la produzione di un modulo

sottoscritto dal paziente quando il suo contenuto sia generico (Cfr. Cass.Civ.

08/10/2008, n. 24791 secondo cui “il medico viene meno all'obbligo di fornire un

valido ed esaustivo consenso informato al paziente non solo quando omette del

tutto di riferirgli della natura della cura cui dovrà sottoporsi, dei relativi rischi e

delle possibilità di successo, ma anche quando ritenga di sottoporre al paziente,

perché lo sottoscriva, un modulo del tutto generico, dal quale non sia possibile

desumere con certezza che il paziente abbia ottenuto in modo esaustivo le

suddette informazioni”).

Sulla base dei principi esposti e delle risultanze processuali ritiene la Corte

che, nel caso, in esame non sia stata fornita la prova che la paziente fosse stata

informata di tutti gli aspetti ed effetti collaterali della interruzione di gravidanza e

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Repert. n. 14/2018 del 04/01/2018

del farmaco somministrato. A fronte della inesistenza di un modulo sottoscritto

dalla paziente, si deve escludere che sia stato assolto, dalla struttura sanitaria o dal

medico, l’onere probatorio di avere fornito alla stessa idonee spiegazioni sulla

natura dell’intervento, sui suoi rischi e sulle possibili conseguenze indesiderate.

Ciò posto, si rende necessario verificare in concreto l’esistenza di un nesso

causale tra la mancata o insufficiente informazione della paziente e la decisione

della medesima di sottoporsi all’interruzione di gravidanza farmacologica da cui è

derivato il danno.

Come precisato dalla Corte Suprema nella sentenza 09/02/2010, n. 2847,

cui si è conformata la giurisprudenza successiva, “In tema di responsabilità professionale

del medico, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole

dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento

non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti

pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute

solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli

avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento

dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute”.

Ha precisato la Corte, nella motivazione della sentenza, che l’onere

probatorio grava sul paziente: (a) perchè la prova di nesso causale tra

inadempimento e danno comunque compete alla parte che alleghi

l'inadempimento altrui e pretenda per questo il risarcimento; (b) perchè il fatto

positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico;

(c) perchè si tratta pur sempre di stabilire in quale senso si sarebbe orientata la

scelta soggettiva del paziente, sicché anche il criterio di distribuzione dell'onere

probatorio in funzione della "vicinanza" al fatto da provare induce alla medesima

conclusione; (d) perché il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione

di opportunità del medico costituisce un'eventualità che non corrisponde all'id quod

plerumque accidit.

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Repert. n. 14/2018 del 04/01/2018

E ancora, in tema di attività medico chirurgica, è pacifico che la

manifestazione del consenso informato alla prestazione sanitaria costituisca

l’esercizio di un diritto soggettivo del paziente all’autodeterminazione, cui

corrisponde da parte del medico, l’obbligo di fornire informazioni dettagliate

sull’intervento da eseguire. Nel caso in cui il medico non fornisca la prova del

corretto adempimento dell’obbligo informativo preventivo, come nel caso di

specie, è necessario distinguere, “ai fini della valutazione della fondatezza della domanda

risarcitoria proposta dal paziente, l’ipotesi in cui il danno alla salute costituisca esito non

attendibile dalla prestazione tecnica, se correttamente eseguita, da quella in cui, invece, il

peggioramento della salute corrisponda ad un esito infausto prevedibile “ex ante”, nonostante la

corretta esecuzione della prestazione tecnico-sanitaria che si rendeva comunque necessaria, nel

qual caso, ai fini dell’accertamento del danno, graverà sul paziente l’onere della prova, anche

tramite presunzioni, che il danno alla salute è dipeso dal fatto che, ove compiutamente informato,

egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento” (Cass.Civ. 13.1.2017 n. 24074).

Nel caso di specie, dalle indagini tecniche disposte in giudizio sono

risultate: la correttezza della scelta di IVG farmacologia, conforme alle linee guida

ed alle prassi in uso all’epoca, la necessità e la infungibilità della terapia

farmacologica prescelta, anche in considerazione delle specifica anamnesi della

paziente, la pericolosità dell’invocato intervento chirurgico, che, secondo il parere

dei consulenti nominati dal Giudice, presentava condizioni ad alto rischio, ben

maggiore di quelle eventualmente derivanti dalla somministrazione del Cervidil.

Deve quindi presumersi che una corretta e completa informazione avrebbe

posto in rilievo l’indispensabilità dell’IVG farmacologica, indicazione a fronte della

quale difficilmente può ipotizzarsi un rifiuto del paziente, della cui precisa volontà

abortiva non v’è dubbio.

A fronte di tali risultanze vi è la sola dichiarazione degli appellanti, i quali

hanno sostenuto che, se informata, la sig.ra Hammani avrebbe preferito non

interrompere la gravidanza piuttosto che subire le complicanze patite. Trattasi di

una dichiarazione della parte, che non ha ovviamente valenza probatoria a suo

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Avv. Andrea Castiglioni

favore, anche tenuto conto che la volontà di abortire non è mai stata posta in

discussione prima dall’appellante, che ha sempre sostenuto la propria precisa

volontà di non voler proseguire la gravidanza dal momento che il feto appariva

affetto da una grave malformazione.

Ritiene pertanto la Corte che parte appellata non abbia assolto l’onere di

provare che, in caso di corretta informazione e di raccolta di un valido consenso

informato, la sig.ra Hammami non si sarebbe sottoposta all’esame.

Ne consegue il rigetto, sotto i profili esposti, dell’appello principale

proposto.

L’appello incidentale del Gaslini viene analogamente respinto, in ragione

delle argomentazioni comuni sopra esposte e della mancata prova di avere

informato adeguatamente proprio quella paziente sui rischi derivanti dalla

somministrazione del farmaco abortivo.

Il terzo motivo di impugnazione, infine, attiene al ruolo del dott. Montale,

che, secondo gli appellanti se è pur vero non essere stato presente in Ospedale il

29.01.2003 per riposo compensativo, non risulta provato in causa che non abbia

partecipato alla decisione della terapia nei giorni precedenti e, peraltro, essendosi

occupato della fase di urgenza vengono prospettate sue responsabilità in ordine

alla gestione della fase di intervento chirurgico.

La sentenza del Tribunale ha accertato l’estraneità del dott. Montale ai fatti

per cui è causa per avere allegato e provato che il giorno 29 gennaio 2003 –

quando venne decisa la terapia farmacologica abortiva – egli era assente dal lavoro

per riposo compensativo, con la conseguenza che gli addebiti a lui mossi in

citazione – scelta terapeutica non corretta e mancata adeguata informazione su tale

scelta terapeutica ed i possibili e prevedibili effetti collaterali rischiosi per la salute

della donna – erano di per sé infondati non potendo proprio il sanitario aver

deciso la terapia e/o proceduto ad illustrare alla donna le procedure e le

problematiche connesse alla tecnica abortiva “prima” di dar corso alla procedura

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Avv. Andrea Castiglioni
Avv. Andrea Castiglioni
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terapeutica e/o aver omesso di fornire tali informazioni in quanto assente dal

posto di lavoro il giorno in cui sarebbero stati commessi gli illeciti commissivi ed

omissivi da parte dei sanitari del Gaslini così come dedotti in citazione.

Quanto alla partecipazione alla procedura terapeutica decisa da altri ed

avviata sin dalle ore 7.00 del 30/1/2003 è evidente che il medico si trovò

semplicemente a proseguirla essendo entrato in servizio alle ore 8.00 e fece poi

tutto ciò che era necessario per far fronte alla grave complicanza che manifestò nel

tardo pomeriggio del 30/1/2003”

In ogni caso, la CTU ha recisamente e motivatamente escluso che, nell’aver

prescritto la terapia abortiva per induzione farmacologica (anziché tramite taglio

cesareo) potesse ravvisarsi qualsivoglia profilo di responsabilità medica, poiché nel

caso di specie non esisteva una “scelta terapeutica migliore e diversa rispetto a

quella adottata”, all’epoca, dai medici che ebbero in cura la sig.ra Hammami.

Né miglior fondamento ha il rilievo secondo cui in ogni caso, non risulta

documentato che la decisione in ordine alla tecnica abortiva sia stata adottata

proprio il giorno 29.1.1.2003 e non quello successivo in concomitanza con

l’effettiva somministrazione della terapia farmacologica. La circostanza secondo

cui la pratica abortiva fu decisa il giorno 29 gennaio 2003, in assenza del dott.

Montale, non è mai stata oggetto di specifica contestazione e/o comunque

superata tramite adeguata prova contraria.

Quanto poi alla pretesa responsabilità del dott. Montale in ordine alla

asserita non corretta “esecuzione” della pratica abortiva in questione e degli

“interventi riparatori successivi all’insorgenza dell’emorragia”, trattasi di domande

nuove che esulano dal presente giudizio, la cui causa petendi , secondo la

prospettazione datane dalla sig.ra Hammami nell’atto di citazione è circoscritta

all’accertamento della presunta responsabilità medica nella scelta della terapia

farmacologica abortiva errata e posta in essere in assenza di valido consenso

informato.

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Avv. Andrea Castiglioni
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L’esito del giudizio consente di compensare le spese tra gli appellanti e

l’appellante incidentale Istituto Giannina Gaslini, mentre gli appellanti vengono

condannati a pagare le spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati

dott. Fabio Montale e Zurich Insurance PLC, liquidate, in conformità ai criteri di

cui al decreto ministeriale 55/2014 e relativo allegato, riducendo alla metà i valori

medi dello scaglione applicabile considerata la non particolare complessità della

controversia, in complessivi euro 4.757,50 (per fase studio euro 1.417,50, per la

fase introduttiva euro 910,00 ed euro 2.430,00 per la fase decisoria), oltre rimborso

spese forfettarie ed oneri di legge;

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando, nella causa tra le parti in epigrafe,

respinge l’appello proposto dai signori HAMMAMI Samira e M’DAGHI

Mohamed Ben Hassine confermando la sentenza n. 4098/2010 del Tribunale di

Genova;

Respinge l’appello incidentale dell’Istituto Gaslini;

Dichiara interamente compensate tra le parti appellanti e l’appellata

incidentale Istituto Gaslini, le spese del presente grado di giudizio;

condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente

grado del giudizio, che liquida a favore degli appellati, dott. Fabio Montale e

Zurich Insurance P.L.C., in complessivi € 4.757,50 ciascuno, oltre rimborso spese

forfettario ed oneri di legge.

Così deciso in Genova in data 13 dicembre 2017

Il Presidente

Dott. Leila Maria Sanna

Il Giudice Ausiliario estensore

Dott. Cosima Marocco

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