REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE DI LUCCA · Dott. Giulio Lino Maria Giuntali Dott. ... Marco...

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Sentenza n. 860/2017 pubbl. il 19/04/2017 RG n. 3531/2013 Repert. n. 1365/2017 del 19/04/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LUCCA Composto dai Signori Magi strati: Dott. Giul io Lino Maria Giuntali Dott. Giampaolo Fabbrizzi Dott. ssa Si lvia Morelli Presidente Giudice Giudice relatore est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civ il e di 1° grado iscritta al n. 3531/20 13 R.G. promossa da: LESLIE ARALDA GONNELLA, nata a Mount Kisco - New York (Stati Un iti d'America) il 29.09. 1964, C.F. GNN LLR 64P69 Z404Q, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Av v. Giampaolo Girardi, che la rappre se nta e difende come da procura generale a ll e liti depositata in atti attrice contro MCTAVISH PATRICIA ANN GONNELLA, nata a New York (Stati Uniti d'America) il 24. 10.1 937, C. F. MCT PRC 37R64 Z404J, elettivamente domiciliata in Livorno pres so lo studio dell'Avv. Marco Siviero, che la rappresenta e difende come da procura genera le alle liti depositata in att i co nven uta e ALTEA GONNELLA, nata a Mount Kisco - New York (Stati Uniti d'America) il 23.05. 1956, C.F. GNN LTA 56E63 Z404B e JENNA E MCKEAN, nata a Mount Kisco - New York (Stati Uniti d'America) il 3 1.10.1 985, C.F. MCK JNN 85R71 Z404Q, rappre se ntate e dife se dagli Avv .ti Aurelio Au gusto Metta, Nicola Maria Metta e Maria Serena Metta ed elettivamente domiciliate in Lucca presso lo studio dell'Avv . Francesco Frezza, come da procura generale a lle liti depositata in atti convenute e ... .... m .o N <') o "' "O m <') o o o u N ;:!: .... CXl "' N "' ;og "' n; '?ii (/) <') <( (.) " z <( a: u) (.) w n_ <( al ::::> 0:: <( '" o "' "' E w <( U5 :; -' w 0:: o :::. '" o g § i.i: USO RICERCA E STUDI

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Sentenza n. 860/2017 pubbl. il 19/04/2017 RG n. 3531/2013

Repert. n. 1365/2017 del 19/04/2017

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LUCCA Composto dai Signori Magistrati:

Dott. Giul io Lino Maria Giuntali Dott. Giampaolo Fabbrizzi Dott.ssa Si lvia Morelli

Presidente

Giudice Giudice relatore est.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa civ il e di 1° grado iscritta al n. 3531/20 13 R.G. promossa da:

LESLIE ARALDA GONNELLA, nata a Mount Kisco - New York (Stati Un iti d'America) il 29.09. 1964, C.F. GNN LLR 64P69 Z404Q, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Girardi, che la rappresenta e difende come da procura generale

alle liti depositata in atti

attrice contro

MCTAVISH PATRICIA ANN GONNELLA, nata a New York (Stati Uniti d'America) il

24. 10.1 937, C. F. MCT PRC 37R64 Z404J, elettivamente domiciliata in Livorno presso lo studio dell'Avv. Marco Siviero, che la rappresenta e difende come da procura generale alle liti depositata in atti

convenuta

e ALTEA GONNELLA, nata a Mount Kisco - New York (Stati Uniti d'America) il 23.05. 1956, C.F. GNN LTA 56E63 Z404B e JENNA E MCKEAN, nata a Mount Kisco -

New York (Stati Uniti d'America) il 31.10.1 985, C.F. MCK JNN 85R71 Z404Q,

rappresentate e difese dagli A v v .ti Aurelio Augusto Metta, Nicola Maria Metta e Maria Serena Metta ed elettivamente domiciliate in Lucca presso lo studio dell'Avv. Francesco

Frezza, come da procura generale alle liti depositata in atti convenute

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Sentenza n. 860/2017 pubbl. il 19/04/2017 RG n. 3531/2013

Repert. n. 1365/2017 del 19/04/2017

ROBERT SACCOMANNO, quale esercente la responsabilità genitoria le sui figli minori Fabio Saccomanno e Marco Saccomanno, DUSTIN MCKEAN e PEGGY FREEMAN (soggetti dei quali non sono stati indicati in atti i dati anagrafici)

convenuti - contumaci

Avente ad oggetto: impugnazione di testamento e di trust ed azione di riduzione per les ione di legittima

Posta in decisione in data 19 aprile 20 17, su lle seguenti CONCLUS IONI precisate al l' udienza tenutasi in data 20.01.20 17: Per l'attrice: come da foglio di prec1saz10ne delle conc lusioni depos itato a ll 'udienza del

20.0 1.20 17. Per la convenuta Mctavish Patricia Ann Gonnella: "Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione

in via preliminare: respingere la domanda avanzata nella presente controversia della sig.ra Lesl ie Aralda Gonnella e delle convenute Altea Gonnella e Jenna Mckean

In via subordinata: laddove il sig. Giudice ritenesse doversi procedere alla ricostituzione ex art. 556 c.c. dell'entità della massa ered itaria dei beni appartenti in Italia al de cu ius Gonnella Araldo,

voglia accertare e stabilire l'entità delle quote di riserva asseritamente ritenute lese a favore dell'attrice e della convenuta Altea Gonne lla, nonché l'entità delle somme reclamate dalla sig.ra Mk Kean a titoto di legato, previa deduzione di ogni spesa sostenuta dalla convenuta

Patrica Mc Tavish Ann Gonne lla, nonché le eventuali donazioni in vita effettuate dal de cuius

a favore delle fi glie Lesli e Gonnella ed Altea Gonnella. Con vittoria di spese ed onorari." Per le convenute Altea Gonnella e Jenna E Mckean: "si ch iede che il giudice voglia:

l. Preliminarmente, rigettando l' avversa eccezione di incompetenza, voglia ritenere la competenza del giudice italiano a decidere e, quind i, la propria competenza;

2. accertare e dichiarare la regolamentazione della successione ereditaria del Sig. Araldo Gonnella secondo la legge italiana e, per l'effetto, accertare ed indicare i soggetti aventi

diritto alla eredità del de cuius;

3. accettare e dichiarare l' inapplicabilità del Trust e/o delle sue disposizioni poiché invalido

ed illegittimo rispetto alla legge italiana;

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Sentenza n. 860/2017 pubbl. il 19/04/2017 RG n. 3531/2013

Repert. n. 1365/2017 del 19/04/2017

4. accettare che la Sig.ra Patricia Mctavish non ha adempiuto alle disposizioni testamentarie relative all a tumulazione del de cuius afferenti la sua sepoltura in una erigenda cappella, procedendo, invece, alla sua cremazione e, per l'effetto, condannare la Sig.ra Patricia

Mctavish a conferire all a massa ereditaria la somma di 149.500, il cui valore in euro dovrà

essere determinato al momento dell a condanna; 5. condannare la Sig.ra Patricia Mctavish al rendiconto di quanto percepito a titolo di canoni di locazione per come emerso dalla consulenza conferendo il relativo importo alla massa, in

caso di impossibilità, per reticenza della Sig.ra Patricia Mctavish, determinare il valore dei

canoni sull a scorta del valore commerciale e conferirlo alla massa; 6. ricostruire ai sensi dell 'art. 556 c.c. la massa ereditaria di tutti i beni ovunque appartenuti , in Italia e negli USA, al defunto secondo quanto è emerso dalla espletata attività istruttoria;

7. conseguentemente, disporre la riduzione delle assegnazioni eseguite mediante disposizioni

testamentarie e/o disposizioni de l Trust ed assegnare a ciascun erede la sua quota di riserva, salvo conguagli o; 8. condannare la Sig.ra Patricia Mctavish a restituire a ciascuno dei coeredi le porzioni

immobiliari e mobiliari eccedenti la quota uxoria e l'eventuale disponibile e/o il loro corrispondente valore in caso di alienazione; 9. condannare la Sig.ra Patricia Mctav ish a corrispondere alla Sig.ra Jenna McKean le somme

indicate dal de cuius in favore di quest' ultima a titolo di legato; l O. in via subordinata, ove il Trust dovesse considerarsi va lido e legittimo dare esecuzione

alle disposizioni in esso contenute in favore delle Sig.re Altea Gonnella e della Sig.ra Jenna McKean;

Il. in via istruttoria, disporre CTU al fine di calcolare le quote di spettanza delle eredi fina lizzate alla divisione dell 'asse, nonché alla indicazione de ll a quota di cui il de cuius

poteva legittimamente disporre, anche in vittù dei legati prev isti e, per l'effetto, accertare la

lesione del la quota di legittima riservata alle figlie; 12. disporre che il CTU accetti ed indichi l'ammontare dei canoni percepiti e percependi dalla

Sig.ra Patricia Mctavish conferendo lo stesso alla massa e, in caso di impossibilità, per reticenza della Sig.ra Patricia Mctavish, determinare il valore dell'ammontare de i canoni

secondo il valore commerciale;

13. con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori come per legge."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Leslie Aralda Gonnella conveniva in giudizio Mctavish Patricia Ann Gonnella, Altea

Gonnella, Jenna E Mckean, Roberto Saccomanno, quale esercente la responsabi li tà genitoriale sui figli minori Fabio Saccomanno e Marco Saccomanno, Dustin Mckean e Peggy Freeman,

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Sentenza n. 860/2017 pubbl. il 19/04/2017 RG n. 3531/2013

Repert. n. 1365/2017 del 19/04/2017

deducendo che in data 2 1.05.20 Il era deceduto negli Stati Uniti d'America suo padre Araldo

Gonnella, nato a Fornaci di Barga in data 1.1 2 .1 92 1, il quale nel 2002 aveva istituito un trust nominando la moglie Mctavish Patricia Ann Gonnella amministratore dei suoi beni, ed aveva

altresì disposto dei propri beni con testamento datato l 0.03.20 l O, lasciando alla moglie «tulto

il restante patrimonio per "essere amministrato come parte del Trust "»; testamento fatto

pubblicare da quest'ultima presso il Consolato italiano di Miami in data 6.06.20 Il . Allegava inoltre che con tale testamento il padre aveva di fatto pretermesso le figlie Leslie Aralda Gonnella e Altea Gonnella (nel trust essendo previsa la sola distribuzione della somma

di 1.000,00 dollari a ciascuna fig lia); circostanza che trovava ulteriore conferma nella

dichiarazione di success ione presentata da Mctavish Patricia Ann Gonnell a presso l'Agenzia dell e Entrate di Pietrasanta, nella quale tra i beni ereditari figuravano soltanto gli immobil i ubicati in Italia (e segnatamente nella Provincia di Lucca), mentre nessuna menzione veniva

fatta delle figlie del de cuius, quali eredi del medesimo. Concludeva chiedendo che, previa ricostruzione ex art. 556 c.c. della massa ereditaria di tutti i beni appartenenti al defunto, venisse ca lcolata "la quota di cui il de cuius poteva disporre" e

venisse disposta "la riduzione delle disposizioni testamentarie e/o delle disposizioni del

Trust", assegnando "a ciascun erede la sua quota di riserva, salvo conguaglio".

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta Mctavish Patricia Ann

Gonnella chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del processo sul presupposto che tra le parti in causa era stata proposta analoga domanda presso la Co1te d'Appello distrettuale dello Stato della Florida, la quale era stata rigettata con provvedimento non definitivo emesso

in data 7.06.20 12.

Nel merito contestava di essere stata istituita unico erede del de cuius, rilevando che quest'ultimo aveva in realtà devoluto i beni relitti al trust, di cui la moglie era soltanto

l'amministratrice. In denegata ipotesi di accogli mento dell a domanda attrice, eccepiva di avere sostenuto, in qualità di amministratrice del trust, spese per la presentazione della dichiarazione di successione, da imputarsi ai fini del calcolo della quota di legittima

unitamente ad eventuali donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore dell'attrice.

Concludeva pe1tanto chiedendo: in rito, la sospensione del processo in attesa della definitività del provvedimento emesso dalla corte americana; nel merito, il rigetto della domanda attrice; in via subordinata, "stabilire l'entità della quota di riserva asseritamente ritenuta lesa a

favore dell'allrice, previa deduzione di ogni spesa sostenuta dalla convenuta Mctavish ...

nonché le eventuali donazioni in vita effeltuate dal de cuius a favore della figlia Altea

Gonnella" .

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Sentenza n. 860/2017 pubbl. il 19/04/2017 RG n. 3531/2013

Repert. n. 1365/2017 del 19/04/2017

Si costituivano in giudizio anche le convenute Altea Gonnell a e Jenna E Mckean, aderendo

sostanzialmente alle domande attrici di impugnazione del testamento e del trust per lesione

della quota riservata agli eredi legittimari.

Deducevano inoltre che: Jenna E Mckean non aveva mai ricevuto la somma di 15.000,00

dollari, che secondo le disposizioni contenute nel trust le doveva essere versata; la convenuta

Mctavish Patricia Ann Gonnella non aveva eseguito la volontà del de cuius di essere tumulato

sopra la terra mediante realizzazione di una cappella, cui aveva destinato la somma di

150.000,00 dollari, atteso che la medesima lo aveva fatto cremare.

Le convenute Altea Gonnella e Jenna E Mckean concludevano aderendo al la domanda attrice

di riduzione delle disposizioni testamentarie e del trust poiché lesive della quota riservata alle

figlie eredi legittimarie, nonché alla domanda di assegnazione "a ciascun erede [della] sua

quota di riserva, salvo conguaglio", con condanna della convenuta Mctavish Patricia Ann

Gonnella a restituire alle coeredi le porzioni immobi liari e mobil iari eccedenti la sua quota e

l'eventuale disponibile. Le medesime proponevano inoltre domande (riconvenziona li) nei

confronti della convenuta Mctavish Patricia Ann Gonnella di condanna "a corrispondere alla

Sig.ra lenna McKean le somme indicate dal de cuius in favore di quest'ultima a titolo di

legato" e di condanna "all'adempimento delle disposizioni del testa/ore relative alla

tumulazione del de cuius e, in caso di impossibilità all'adempimento, al conferimento alla

massa ereditaria della somma di $ l 49,500 (€ l l O. 662,46), eventualmente recuperando tale

somma dalla quota disponibile o dalla legittima" .

I convenuti Roberto Saccomanno, quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori

Fabio Saccomanno e Marco Saccomanno, Dustin Mckean e Peggy Freeman, seppur

ritualmente citati, non si costitu ivano in giudizio, di talché ne veniva dichiarata la contumacia.

Con memoria ex art. 183, comma 6 n. l c.p.c. l'attrice modificava parzialmente le proprie

conclusioni , introducendo nuova domanda avente ad oggetto la richiesta di esclusione della

convenuta Mctavish Patricia Ann Gonnella "dalla successione in Italia per effetto della

collazione rispetto ai beni avuti negli USA", assegnando "l'asse ereditario in Italia del

defimto Araldo Gonnella solo alle figlie Leslie Arale/a Gonnella e Altea Gonnella in ragione

del 50% ciascuno salvo conguaglio".

La causa veniva istruita con i documenti versati in atti e ven iva di sposta una consulenza

tecnica d'ufficio volta ad accertare la consistenza ed il valore dei beni immobili ubicati in

Italia all'attualità e al momento dell'apertura della successione.

In sede di precisazione delle conclusioni le convenute Altea Gonnel la e Jenna E Mckean

proponevano ulteriori domande (riconvenzionali), aventi ad oggetto la condanna de lla

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Sentenza n. 860/2017 pubbl. il 19/04/2017 RG n. 3531/2013

Repert. n. 1365/2017 del 19/04/2017

convenuta Mctavish Patricia Ann Gonnella al rendiconto di quanto percepito a titolo di canoni

di locazione dei beni immobili , nonché la divisione dell'asse ereditario. Sulle conc lusioni precisate in epigrafe in data 20.01.2017 la causa è stata rimessa al Co llegio

per la decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell 'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclus ionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ l. In rito va innanzitutto rilevata d'ufficio l'inammissibilità delle domande riconvenzionali introdotte (peraltro non espressamente, con l'evidente scopo di rimanere "sottotraccia" dal

punto di vista formale) dalle convenute Altea Gonnella e Jenna E Mckean nei confronti

dell'altra convenuta Mctavish Patricia Ann Gonnella - aventi ad oggetto la condanna di quest'ultima al pagamento del legato in favore di Jenna Mckean, nonché al versamento della somma di $ 149.500,00 nella massa ered itaria in adempimento delle disposizioni del testatore

relative alla sua tumulazione - atteso che la domanda riconvenzionale trasversale, sebbene non richieda, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza condiviso da questo Collegio, lo spostamento d'udienza, comporta in ogni caso che sia contenuta in una memoria

di costituzione tempestivamente depositata ex a11. 167 c.p.c. nel termine di venti giorn i prima dell'udienza di comparizione. Nel caso di specie le predette convenute si sono costituite in giudizio mediante depos ito di

comparsa di costituzione e risposta in data 6.02.20 14, vale a dire un solo giorno prima dell'udienza di comparizione fissata per il giorno 7.02.2014, dal che discende che sono decadute dalla proposizione dell e suddette domande riconvenzionali .

Per mera completezza espositiva va, comunque, osservato che la domanda di condanna della convenuta Mctav ish al versamento della somma di $ 149.500,00 ne ll a massa ereditaria in adempimento delle disposizioni de l testatore relative alla sua tumulaz ione, ancorché destituita

di fondamento nel merito (non essendo stato provato che la medesima abbia sottratto tale somma di denaro alla massa ereditaria ed emergendo, semmai, che ha sostenuto spese funerarie per oltre l 0.000,00 dollari), è inammissibile per carenza di legittimazione attiva, in

quanto Jenna Mckean non è erede legittimario (come dalla stessa implicitamente affermato), mentre Altea Gonnella ha impugnato in loto il testamento ed il trust (chiedendone

l'inapplicabilità e l'accertamento di invalidità ed illegittimità [v. conclusioni formulate in comparsa di costituzione e all'udienza del 20.0 1.20 17]), donde tale domanda principale si

pone in contrasto insanabile con la domanda riconvenzionale di adempimento del le

disposizioni del trust. § 2. Sempre in rito, va rilevata d'ufficio l'inammissibilità anche della domanda nuova avanzata dall'attrice nella memoria ex art. 183, comma 6 n. l c.p.c., avente ad oggetto la richiesta di

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Sentenza n. 860/2017 pubbl. il 19/04/2017 RG n. 3531/2013

Repert. n. 1365/2017 del 19/04/2017

escludere la convenuta Mctavish Patricia Ann Gonnella "dalla successione in Italia per effetto

della collazione rispetto ai beni avuti negli USA", assegnando "l'asse ereditario in Italia del

defunto Araldo Gonnella solo alle figlie Leslie Aralda Gonnella e Altea Gonnella in ragione

del 50% ciascuno salvo conguaglio".

Trattasi infatti, di una mutatio libelli e non di una consentita emendatio libelli, sia perché ta le

domanda non scaturisce dalle difese ed eccezioni dedotte dalla convenuta Mctavish, sia perché attraverso la stessa l'attrice tenta di introdurre surrettiziamente e tardivamente la

domanda di scioglimento della comunione ereditaria (tale essendo lo scopo di veder assegnati tutti i beni ubicati in Italia alle figli e del de cuius), la quale (come vedremo meglio infra) non

è stata proposta nell'atto introduttivo e quindi non può far parte di questo giudizio. § 3. Nuovamente in rito, va rilevata d'uffic io l'inammiss ibilità anche delle domande nuove

proposte dall e convenute Altea Gonnella e Jenna E Mckean in sede di precisazione delle conclusioni, aventi ad oggetto la condanna (in via riconvenzionale) del la convenuta Mctavish al rendiconto di quanto percepito a titolo di canoni di locazione dei beni immob il i, nonché di

divisione dell'asse ereditario (rectius di scioglimento della comunione ereditaria), domanda quest'ultima implicitamente introdotta attraverso le conclusioni in via istruttoria di "disporre

CTU al fine di calcolare le quote di spettanza delle eredi fina lizzate alla divisione dell'asse".

§ 4. Prima di procedere all'esame nel merito dell a controversia, occorre preli minarmente

ev idenziare che il presente giudizio ha ad oggetto so lo ed esclusivamente le domande di impugnaz ione del testamento e del trust e di riduzione delle relative di sposizioni poiché les ive

della quota riservata agli eredi legittimari, con espressa richiesta di accertamento della massa

ered itaria e di assegnazione a ciascun erede della quota di riserva. Non è stata invece introdotta, da nessuna delle parti, domanda di sc ioglimento della

comunione ereditaria, la quale non può ritenersi implicitamente proposta con la domanda di assegnazione a ciascun erede della quota di riserva, salvo conguaglio, in quanto l'azione di riduzione e conseguente attribuzione della quota riservata per legge al legittimario è domanda

diversa ed autonoma rispetto a quella di scioglimento della comunione ered itaria. Del resto le eredi legittimarie nulla hanno chiesto o argomentato in ordine a (o in funzione di)

un possibile progetto divisionale (tale non essendo la tardiva richiesta attrice di assegnare tutti

i beni ubicati in Italia alle figlie del de cuius in parti uguali); né lo hanno fatto in sede di consulenza tecnica d'ufficio, che l'attri ce non ha neppure chiesto, mentre la convenuta si è

limitata a chiedere la "stima del patrimonio complessivo italiano ed americano, al fine di

determinare le quote di spellanza di ciascuno degli eredi".

Al riguardo, al fi ne di far definiti vamente chiarezza, è opportuno ev idenziare che la determinazione delle quote di spettanza di ciascuno degli eredi legittimari consiste nel

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Page 8: REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE DI LUCCA · Dott. Giulio Lino Maria Giuntali Dott. ... Marco Siviero, che la rappresenta e difende come da procura generale alle liti depositata in

Sentenza n. 860/2017 pubbl. il 19/04/2017 RG n. 3531/2013

Repert. n. 1365/2017 del 19/04/2017

procedere alle tre operazioni previste dall 'art. 556 c.c. (vale a dire: formazione del la massa dei

beni relitti; detrazione dei debiti; riunione fitt izia delle donazioni) e, quindi, non ha niente a

che vedere con lo scioglimento della comunione.

Va infine rilevato che la questione della eventuale divisione del patrimonio non è stata

proposta neppure dalla convenuta Mctavish, la quale, peraltro, non avrebbe neppure potuto

farlo, posto che, come risulta dagli atti di causa, si è costituita in data 29.01.2014, vale a dire

soltanto nove giorni prima dell'udienza di comparizione fissata per il giorno 7.02.20 14, onde

era decaduta dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali.

La stessa argomentaz ione giuridica vale anche per la convenuta Altea Gonnella la quale, se

avesse proposto tale domanda nella comparsa di costituzione e risposta anziché in sede di

precisazione delle conclusioni , sarebbe stata in ogni caso dichiarata decaduta, trattandosi di

domanda riconvenzionale (non avendola proposta l'attrice nell'atto introduttivo) che comporta

la costituzione ex art . 167 c.p.c. venti giorni prima dell'udienza di comparizione.

§ 5. Delineato l'oggetto del processo, prima di procedere all'esame del merito, occorre

premettere che le "due decisioni del Tribunale delle Florida" (prodotte in atti dalla convenuta

Mctav ish) non fanno stato nel presente giudizio, tantomeno sono preclusive dell 'accertamento

dell a lesione della legittima ad opera dell'impugnato testamento, considerato tra l'altro che

dalle stesse non è dato neppure evincersi quale fosse in concreto l'oggetto di quel processo,

posto che nelle relative traduzioni in italiano risulta genericamente indicato nella "revoca

dell'omologazione del testamento" , istituto giuridico del tutto sconosciuto nel nostro

ordinamento.

Ne discende, pertanto, che tali pronunce devono ritenersi tamquam non essen! ai fini del

presente giudizio.

Ciò nondimeno il Tribunale deve preliminarmente verifcare se, in relazione alle domande

proposte (di impugnazione del testamento e del trust e di riduzione delle relative disposizioni

per lesione de lla quota riservata ai legittimari), sussiste la giurisdizione del giudice italiano e,

in caso affermativo, deve inoltre accertare la legge nazionale da appl icare.

§ 5.1 Quanto all a giurisdizione, deve affermarsi quella i tal i an a ai sensi dell'art. 50, lettere a)

ed e) della legge n. 21811995, in quanto il de cuius era cittadino italiano al momento della

morte e la domanda concerne (anche) beni situati in Italia.

§ 5.2 Quanto alla normativa applicabile, dal combinato disposto degli artt. 19, comma 2° e 46

comma l o della legge n. 218/1995 discende l'app licazione nel caso in esame della legge

italiana in quanto, se la persona ha più cittadinanze (il de cuius aveva riacquistato la

cittadinanza italiana nel 1994, v. doc. 6 fascico lo attoreo) e tra di esse vi è quella italiana,

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Sentenza n. 860/2017 pubbl. il 19/04/2017 RG n. 3531 /2013

Repert. n. 1365/2017 del 19/04/2017

questa prevale e, in caso di successione per causa di morte, questa è regolata da ll a legge

nazionale del soggetto della cui eredità si tratta al momento della morte. Al riguardo va disattesa l'eccezione della convenuta Mctav ish, secondo la quale SI

applicherebbe, ai sensi del secondo comma del succitato art. 46, la legge americana poiché il de cuius ha designato la legge rego latrice della successione in quella del lo Stato in cui

risiedeva al momento della morte e ad essa non possono sottrarsi l'attrice e gli altri convenuti in quanto tutti residenti negli Stati Uniti d'America (le dispos izioni ital iane a tutela dei

legittimari applicandosi solo se questi sono residenti in Italia). Si rileva, infatti, che dalle disposizioni testamentarie non emerge che il de cuius avesse

sottoposto con dichiarazione espressa (come richiesto dall'art. 46, comma 2 della legge n. 218/ 1995) l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiedeva (rectius dello Stato del la Florida), dal che discende che, nel caso in esame, si applica esclus ivamente la disposizione di

cui al primo comma dell'art. 46. § 6. Stabilito, pertanto, che si applicano le disposizioni interne regolanti i diritt i ri servati ai

legittimari in caso di success ione, va osservato che nel nostro ordinamento il testamento può istituire un trust, purché non sia contrario alle norme dettate in materia di successione

necessaria e non sia contrario a norme imperative, all 'ordine pubblico o al buon costume. Al riguardo questo Tribunale ha già avuto modo di esprimersi in passato con sentenza del 23 .09.1997 (giudice estensore dott. Terrusi), confermata dalla Corte d'Appello di Firenze,

affermando che: nel diritto angloamericano la trasmiss ione ereditaria ha luogo ordinariamente tramite l' interposizione di un fiduciario (personal representative) tra il de cuius e i beneficiari, con la particolarità che il fiduc iario è titolare dei beni relitt i con poteri dispositivi

fino alla estinzione delle passività; la ratio dell ' art. 15 della Convenzione deii'Aja ratificata

con legge 16.1 0.1 989 n. 364 è quella di fa r sa lva l'applicazione delle norme di diritto interno a tutela dei legittimari e cioè "che in simili casi il trust non determina la nullità della scheda

testamentaria, neppure per la parte costituente lesione delle aspettative del legittimario, ma

semplicemente «non è di ostacolo» alla possibilità di applicare le disposizioni di diritto

interno strumentali alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari; e ciò è tanto vero

che, nel comma conclusivo, lo stesso art. 15 cosi si esprime: «qualora le disposizioni del

precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di

realizzare gli obiettivi del trust con altri mezzi giuridici))".

Tanto premesso, nel caso di specie il de cuius ri sulta avere disposto dei propri beni con

testamento datato l 0.03.20 l O, lasciando il suo patrimonio residuo al trustee del Revocable Trust Agreement of Araldo Gonnella datato 28.08.2002 "come rettificato e ripetuto nella

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Repert. n. 1365/2017 del 19/04/2017

stessa data delle ultime volontà per essere amministrato come parte del Trust" (v. art. 5 del testamento, doc. 4 fasc icolo atto reo). Quanto al citato trust, risulta per tabulas che Araldo Gonnella ne ll 'agosto 2002 aveva

costituito negli Stati Uniti il Trust Agreement of Araldo Gonnella - poi rettificato in data l 0.03.20 l O- all'interno del quale vi aveva fatto confluire tutti i suoi beni mobili ed immobi li presenti nel territorio americano, nominando sé stesso e la moglie amministratori.

Ebbene, poiché il de cuius ha di sposto con testamento che tutti i suoi beni reli tti (vale a dire quelli presenti in Italia e negli Stati Uniti d'America) vadano al trustee (Mctavish Patricia Ann

Gonnella), ne discende che le fig lie Lesli e Aralda Gonnella e Altea Gonnella, in favore delle quali nel trust è stato previsto il versamento a ciascuna della sola somma di $ 1.000,00,

devono considerarsi eredi legittimarie pretermesse. Le dispos izioni del testamento e del trust devono, quindi, essere ricondotte al la disc iplina italiana in tema di diritt i riservati ai legitt imari in caso di successione.

§ 7. Venendo all 'esame della domanda di riduzione, occorre premettersi che non è contestato lo status giuridico di fi glie de l de cuius dell'attrice Les lie Aralda Gonnella e della convenuta Altea Gonnell a, né quello di moglie del defunto della convenuta Mctavish Patricia Ann

Gonnella, i quali risultano comunque documentati in atti (v. docc. 7 e 14 fascico lo de lla convenuta Mctavish, che ha co lmato la lacuna probatoria su l punto de ll 'attrice e della convenuta Gonnella che, seppur tenute, non hanno prodotto in giudizio i rispettivi cert ificati

di nascita). Ne discende che, ai sensi dell'art. 542, comma 2° c.c., a Mctavish Patricia Ann Gonnella spetta una quota di legittima pari a 1/4 del patrimonio relitto, mentre alle fig lie Lesl ie Aralda

Gonnella ed Altea Gonnella spetta la complessiva quota di 1/2 e, quind i, la quota di 1/4

ctascuna. Poiché il de cuius nel testamento ha disposto di tutti i propri beni in favo re del trustee

Mactav ish Patricia Ann Gonnella (che in adempimento del trust è/sarebbe tenuta a corrispondere a ciascuna figli a del Gonnella la sola somma di mil le do llari americani), ne

consegue che Leslie Aralda Gonnella ed Altea Gonnella sono state pretermesse, onde le disposizioni testamentarie richiamate devono essere ridotte in modo da reintegrare le due

eredi legittimarie nella quota loro riservata, tenendo conto che la quota disponibile è pari a 1/4 del patrimonio, con la quale il de cuius ha legittimamente beneficiato il trustee. Pertanto, riportando il tutto ad un denominatore comune, le disposizioni testamentarie di

Araldo Gonnella devono essere ridotte nel senso che:

- a Lesi i e Arai da Gonnella, quale figlia erede legittimaria, spetta una quota di l /4 del patrimonio relitto;

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- a Altea Gonnella, quale figlia erede legittimario, spetta una quota di 1/4 del patrimonio

relitto;

- a Mactav ish Patricia Ann Gonnella, erede testamentaria in qualità di trustee e anch'essa legittimari a, spetta una quota di 1/4 (come quota di ri serva), alla quale si aggiunge la quota disponibile di 1/4, per un totale di 1/2.

§ 8. Stabilite le quote astratte spettanti agli eredi di Araldo Gonnella, deve procedersi alla

ricognizione della consistenza della massa ereditaria. Infatti , mentre le figlie del de cuius affermano che il patrimonio relitto consisterebbe nei beni mobili ed immobil i presenti negli Stati Uniti d'America ed in quelli presenti nel territorio

italiano, la moglie nonché trustee nega che i beni "americani" possano confluire nel relictum.

A prescindere dal fatto che i beni "americani" possano essere o meno assegnati alle figlie del Gonnella in una futura causa di scioglimento della comunione (circostanza che pare doversi escludere alla luce delle succitate pronunce del Tribunale delle Florida), detti beni , secondo la

legge italiana applicabile in subiecta materia, fanno senz'altro parte del patrimonio relitto del de cuius.

Ciò posto, quanto emerso dall'istruttori a consente di affermare in proposito che:

- non vi è alcuna prova certa di quali e quanti beni presenti sul territorio americano siano

confluiti nel trust, poiché la convenuta Mctavish Patricia si è sottratta dal forn ire la relativa documentazione, nonostante i molteplici provvedimenti del giudice istruttore ai sensi dell 'art. 2 1 O c.p.c., trincerandosi infondatamente dietro asseriti ordini protettivi che sarebbero stati

emessi al riguardo dal Tribunale della Florida, i quali sono del tutto inopponibili a questo giudizio, in cui la convenuta Mctavish (a favo re della quale questi ordini sarebbero stati emessi nei processi americani) è parte in causa e quindi è tenuta a comportarsi secondo

correttezza ed in osservanza dell e disposizioni dell'ordinamento giuridico; - deve, tuttavia, ritenersi provato che i beni in questione siano quantomeno quelli indicati nella lista prodotta in causa dall'attrice (in allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma

6 c.p.c.), il cui valore è stato stimato approssimativamente in € 4.500.000,00, la quale non è

stata specificatamente contestata dalla convenuta Mctavish, essendosi limitata ad una generica contestazione che, ai sensi dell'art. 11 5 c.p.c., non può assumere alcun rilievo.

Tanto premesso, sulla scotta della documentazione in atti e della espletata CTU, l'atti vo della massa ereditaria deve ritenersi composto da:

l) diritti di piena proprietà sui beni presenti sul territorio americano e confluiti nel trust indicati nella lista prodotta in atti dall'attrice (il cui valore di stima ammonta ad € 4.500.000,00);

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Sentenza n. 860/2017 pubbl. il 19/04/2017 RG n. 3531/2013

Repert. n. 1365/2017 del 19/04/2017

2) diritti di 1/2 sull a piena proprietà di un fondo commerciale posto in Camaiore, Fraz. Lido, Via Del Fortino, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Camaiore ne l foglio 45,

particella I 36 su b. I (il CTU ha ritenuto, senza che le parti contestassero alcunché, che l'attuale valore della quota dell'immobile sia di E Il 0.000,00); 3) diritti di I /2 sulla piena proprietà di un fondo commerciale posto in Camaiore, Fraz. Lido,

Via Del Fortino, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Camaiore nel foglio 45,

particella 136 sub. 12 (il CTU ha ritenuto, senza che le parti contestassero alcunché, che l'attuale valore della quota dell'immobile sia di € I 23.000,00); 4) diritti di 1/2 sulla piena proprietà di un appartamento per civile abitazione posto in

Camaiore, Fraz. Lido, Via Del Fortino, rappresentato al Catasto Fabbricat i del Comune di Camaiore nel foglio 45, patti cella I 36 su b. 3 (il CTU ha ritenuto, senza che le parti contestassero alcunché, che l'attuale valore della quota dell'immobile sia di E l 06.000,00);

5) diritti di 112 sulla piena proprietà di un appartamento per civile ab itazione posto in Camaiore, Fraz. Lido, Via Del Fortino, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Camaiore nel fog lio 45, particella I 36 sub. 8 (il CTU ha ritenuto, senza che le parti

contestassero alcunché, che l'attuale valore della quota dell'immobile sia di E l 06.000,00); 6) diritti di piena proprietà su un appartamento per civ ile abitazione posto in Pietrasanta, Fraz. Marina, Via Giovanni Prati, rappresentato al Catasto Fabbricati de l Comune di Pietrasanta nel

foglio 38, particella 244 sub. 28 (i l CTU ha ritenuto, senza che le patti contestassero alcunché, che l'attuale valore dell'immobile sia di € 203.500,00); 7) diritti di piena proprietà su appezzamenti di terreno posti in Barga, Via Michelangelo

Buonarroti, censiti al Catasto Terreni del Comune di Barga nel foglio 49, particelle I 874, 1873, 1872 (i l CTU ha ritenuto, senza che le parti contestassero alcunché, che l'attuale valore

de i terreni sia di complessiv i € I 6.000,00); 8) diritti di 112 sull a piena proprietà su un piccolo appezzamento di terreno e diritti di piena proprietà su un appartamento per civile abitazione posti in Barga, Via Michelangelo

Buonarroti, rappresentati, quanto al terreno, al Catasto Terreni del Comune di Barga nel foglio 49, particella 1367, quanto all'appartamento, nel foglio 49, particella 2 su b. 6 (il CTU ha

ritenuto, senza che le parti contestassero alcunché, che l'attuale valore degli immobili sia di €

57.000,00); 9) saldi attivi del conto corrente n. 222259 e del conto corrente n. I 31626 accesi presso la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, Agenzia di Marina di Pietrasanta, pan,

rispettivamente, ad E 6 1.089,07 ed E 5.546,03 alla data di decesso del de cuius; Conclusivamente il patrimonio attivo relitto dal de cuius ha un valore attuale di complessivi € 5.288. 135, l O (fatte salve variazioni , non documentate, dei saldi attivi dei conti correnti).

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Sentenza n. 860/2017 pubbl. il 19/04/2017 RG n. 3531/2013

Repert. n. 1365/2017 del 19/04/2017

Il Tribunale ritiene, infatti , di recepire integralmente la valutazione di stima svo lta dal CTU,

in quanto eseguita sulla base di criteri condivisibili e incontestati dalle parti, a seguito di

acce1tamenti puntuali e completi . § 9. Ai fini della esatta determinazione della quota di legittima, una vo lta formata la massa dei beni relitti , occorre procedere, ai sensi dell'art. 556 c.c., a detrarre i debiti ereditari.

Al riguardo la convenuta ha documentato (v. docc. 37 e 38) di avere sostenuto spese funerarie

e di sepoltura per complessivi $ 11.972,50, pari ad E 8.263,42 (cambio al 1.07.20 I l; $ l ,00 = E 0,6902).

Dunque per definire l'esatta consistenza attuale della massa ereditaria il valore dei debiti

ered itari deve essere adeguato al va lore monetario odierno (pari ad E 8.709,64) e detratto da

quello sopra determinato all'attualità (pari ad E 5.288.1 35, l 0), pervenendosi in ta l modo alla determinazione di un attivo di € 5.279.425,46 al valore attuale. Non rientrano, invece, tra i debiti ereditari , bensì tra le spese di gestione dei beni comuni fatte

dalla coerede Mctavish, gli esborsi da lei sostenuti per le imposte e le utenze relative agli immobili situati in Italia e per le imposte di successione (ivi comprese le notule del legale e del tecnico), le quali ultime, secondo la giurisprudenza di legittimità, non integrano debiti

della successione, ma obbligazioni tra coeredi che insorgono in occasione della successione.

In relazione a tali spese avrebbe dovuto essere avanzata dalla convenuta Mctavish specifica domanda (riconvenzionale) di rimborso ai sensi dell'art. Ili O c.c., che invece non è stata proposta, erroneamente ritenendosi che si trattasse di debiti ereditari.

§ 10. Da ultimo va osservato che non può procedersi alla riunione fitti zia di alcuna donazione - domanda confusamente e genericamente proposta da tutte le parti (dalle figlie del defunto con rife rimento ai beni del trust e dalla moglie con generica allegazione) -, atteso che non è

stata forn ita prova che il de cuius avesse donato in vita denaro o beni agli eredi legittimari, né

la costituz ione del trust è in alcun modo inquadrabile nell'istituto della donazione. § 11. Per quanto riguarda le spese del giudizio osserva il Collegio che, sebbene la convenuta

Mctav ish (principale soccombente) abbia tenuto un comportamento processuale censurabile

per essersi ingiustificatamente sottratta all'ordine di esibizione ex art. 2 1 O c.p.c., sussistono gravi ragioni per compensare integralmente tra tutte le pa1ti dette spese (in applicazione,

ratione temporis, della disposizione del previgente art. 92, comma 2 c.p.c.), posto che questo Tribunale ha dovuto procedere a numerosi ri li evi d'ufficio di inammissibilità delle domande

proposte dalle eredi legittimarie e dall a "legataria", che denotano un comportamento

processuale altrettanto non improntato a correttezza. Quanto alle spese della CTU, esse devono invece fare carico alle pmti in m1sura

corrispondente alle rispettive quote ereditarie ( l /4 a cari co dell'attrice, l /4 a carico dell a

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convenuta Altea Gonne lla ed i restanti 2/4 a carico della convenuta Mctavish), in quanto

l'esatta individuazione e stima dei beni era un passaggio obbligato di questa causa.

P.Q.M. Il Tribunale civile di Lucca, definitivamente pronunciando nel la causa individuata come in epigrafe, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

l) dichiara l'inammissibilità di tutte le domande riconvenzionali proposte da ll e convenute Altea Gonnella e Jenna E Mckean nei confronti della convenuta Mctavish Patricia Ann Gonnell a, come specificate in motivazione;

2) dichiara l'inammissibilità della domanda nuova avanzata dall'attrice nella memoria ex art. 183, comma 6 n. l c.p.c., come specificata in motivazione; 3) dichiara l'inammissibilità della domanda di divisione dei beni ereditari avanzata dalle

convenute Altea Gonnella e Jenna E Mckean;

4) accoglie la domanda di riduzione proposta da Leslie Aralda Gonnella e da Altea Gonnella e per l'effetto dichiara che le medesime sono eredi legittimarie pretermesse dal de cuius Araldo Gonnella e che, in virtù di tale qualifica, spetta a Leslie Aralda Gonnel la una quota pari a 1/4

del patrimonio del de cuius e ad Altea Gonnella una quota pari a 1/4 del patrimonio del de

cuius; per l'effetto riduce in questi termini le disposizioni del testamento di Araldo Gonnella datato l 0.03.20 l O e del trust di Araldo Gonnella datato 27.08.2002 come rettificato in data

l 0.03.20 l O, con conseguente reintegrazione delle legittimarie pretermesse nella quota di riserva loro spettante, come sopra determinata, stabilendo contestualmente che all'erede

testamentaria Mctavish Patricia Ann Gonnella spetta una quota del patrimonio del testatore

pari a 2/4; 5) dichiara che la consistenza della massa ereditaria è quella indicata in parte motiva, nei

paragrafi 8 e 9 della presente sentenza, per un attivo attuale di € 5.279.425,46;

6) dichiara integralmente compensate tra tutte le patti le spese di lite; 7) pone definitivamente le spese della c.t.u. a carico dell'attrice Leslie Aralda Gonnella nella misura di 1/4, della convenuta Altea Gonne lla nella misura di l/4 e del la convenuta Mctavish

Patricia Ann Gonnella nella misura di 2/4. Così deciso dal Tribunale, come sopra composto, nella camera di consiglio de l 19 aprile 2017,

udita la relazione della dott.ssa Silvia Morelli, estensore. Il Giudice rei. ed est.

Dott.ssa Silvia Morelli

Il Presidente

Dott. Giulio Lino Maria Giunto/i

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