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Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione CO P IA TRATTA DAL S ITO UFF ICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA P ER LA COMM ERC IALIZZAZIONE REPUBBLICA ITALIANA Anno 73° - Numero 52 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDIʼ PARTE PRIMA Palermo - Venerdì, 22 novembre 2019 Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2, l. n. 662/96 - Filiale di Palermo DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)[email protected] Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 52 del 22 novembre 2019 (n. 25) 345 STATUTI COMUNE DI MAZZARRONE COMUNE DI MELILLI MODIFICA

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REPUBBLICA ITALIANA Anno 73° - Numero 52

GAZZET TA UFFICIALEDELLA REGIONE SICILIANA

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDIʼPARTE PRIMA Palermo - Venerdì, 22 novembre 2019 Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2, l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMOINFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

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Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 52 del 22 novembre 2019 (n. 25)

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STATUTI

COMUNE DI MAZZARRONE

COMUNE DI MELILLIMODIFICA

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Statuto del comune di Mazzarrone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

Statuto del comune di Melilli - Modifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 23

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Suppl. straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 52 del 22-11-2019 (n. 25) 3

Lo statuto del comune di Mazzarrone è stato pubbli-cato nel supplemento straordinario n. 1 alla Gazzetta Uffi-ciale della Regione siciliana n. 37 del 22 agosto 2003.

Si pubblica, di seguito, il nuovo testo, integrato emodificato negli anni ed, in ultimo, con delibera del con-siglio comunale n. 18 del 7 giugno 2019.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO ILa comunità, l’autogoverno, lo statuto, i regolamenti

Art.1La comunità

L’ordinamento giuridico autonomo garantisce ai citta-dini appartenenti alla comunità l’effettiva partecipazione,libera e democratica, alla attività politico-amministrativadel comune in un quadro normativo improntata al rispet-to del principio della trasparenza degli atti e dei compor-tamenti.

La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi chela rappresentano e le forme di proposta, di partecipazionee di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, lescelte con cui individua i propri interessi fondamentali edindirizza l’esercizio delle funzioni con le quali il comuneattua tali finalità.

Il comune concorre con la propria azione politicoamministrativa alla piena realizzazione dell’art. 3 dellaCostituzione della Repubblica.

Il comune ha, nell’ambito della legge, ogni più ampiafacoltà di assumere iniziative per qualsiasi questione chenon esuli dalla propria competenza e che non sia attribui-ta ad altra autorità

Art. 2L’autogoverno

L’autogoverno della comunità si realizza attraversol’autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secon-do i principi della Costituzione, della legge generale delloStato e della legge della Regione siciliana.

Art. 3Lo statuto

L’autogoverno della comunità di cui al precedente art.2 si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente sta-tuto, che costituisce l’atto fondamentale, con cui il comu-ne, nell’ambito di principi fissati dalla costituzione, espli-ca una propria espressione giuridica sulla struttura e sullaattività dell’ente.

In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, ilpresente statuto costituisce l’ordinamento generale delcomune indirizzandone e regolandone i relativi procedi-menti ed atti.

Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statutoal processo di evoluzione della società civile, assicurandocostante rispondenza tra la normativa statutaria e le con-dizioni sociali, economiche e civili della comunità.

Nell’ambito dell’esercizio dell’azione di partecipazionepopolare di cui al successivo art. 61, è ammessa l’iniziativada parte di almeno un sesto dei cittadini elettori per pro-porre modificazioni allo statuto anche mediante un pro-getto redatto in articoli. In tale ipotesi si applica la disci-plina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativapopolare di cui al predetto articolo 61, nonché la discipli-na che regola la procedura e la maggioranza prevista dallalegge per l’approvazione e la pubblicità dello schema distatuto predisposto dalla giunta municipale.

Le proposte respinte dal consiglio possono essereripresentate dopo due anni dalla data di presentazionedella precedente.

La proposta istituzionale o popolare relativa all’abro-gazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura esul funzionamento dell’ente, è valida solo se accompagna-ta dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisce il pre-cedente.

La proposta istituzionale o popolare di abrogazioneparziale tendente ad eliminare alcune parti “obbligatorie”o “vincolate” per legge non può essere fine a se stessa, madovrà essere contestualmente integrata o sostituita daaltre parti, sempre relative al contenuto “obbligatorio” o“vincolato”. Le parti riguardanti il contenuto facoltativopossono essere limitate se, in prosieguo di tempo, lo stessonon si presenti più attuale e non rispondente alle esigenzedella comunità.

L’abrogazione totale assume efficacia con l’approva-zione del nuovo testo dello statuto.

Le modifiche dello statuto, analogamente alla propo-sta di statuto, sono deliberate in seduta pubblica ed a scru-tinio palese, con votazione separata per singoli articoli overichiesta e con votazione finale complessiva secondo lamaggioranza prevista dalla legge.

Art. 4I regolamenti

Il comune emana regolamenti:a) nelle materie ad esso demandate dalla legge n.

142/90 e dalla legge regionale n. 48/91 e previsti dal pre-sente statuto;

b) nelle materie di competenza riservata dalla leggegenerale agli enti locali;

c) in tutte le altre materie di competenza comunale.I regolamenti sono adottati nel rispetto delle leggi sta-

tali e regionali, entro un anno dall’entrata in vigore dellostatuto.

L’iniziativa spetta alla giunta, a ciascun consigliere edai cittadini ai sensi di quanto disposto degli artt. 61 e segg.

Le norme contenute nei regolamenti vigenti devonoessere adeguate alle norme statutarie entro un anno dallaloro entrata in vigore e fino all’adozione dei nuovi regola-menti si applicano le norme regolamentari vigenti, inquanto compatibili con la legge e lo statuto.

I regolamenti entrano in vigore e diventano esecutivinel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

I regolamenti comunali, in quanto collegati e dipen-denti dallo statuto vanno modificati, abrogati o sostituitiogni qualvolta viene modificata, abrogata o sostituita lanormativa statutaria relativa, entro il termine suindicato.

STATUTO DEL COMUNE DI MAZZARRONE(Città metropolitana di Catania)

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4 Suppl. straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 52 del 22-11-2019 (n. 25)

CAPO IIRuolo finalità e funzioni del comune

Art. 5Il ruolo del comune

Il comune esercita i propri poteri perseguendo le fina-lità stabilite dallo statuto ed i principi generali sancitidall’ordinamento.

Coordina l’attività dei propri organi nelle forme piùidonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gliinteressi generali espressi dalla comunità ed indirizza ilfunzionamento della propria organizzazione, affinchéprovveda a soddisfarli.

Assume le iniziative e promuove gli interventi necessa-ri per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne idiritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi diequità e di solidarietà per il superamento degli squilibrieconomici, sociali e culturali esistenti nella comunità.

Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi delloStato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti checoncorrono allo sviluppo civile, economico e sociale deicittadini.

Attiva e partecipa a forme di collaborazione e coope-razione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie,per l’esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluri-comunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di effi-cienza e di efficacia nella gestione di ampliare ed agevola-re la funzione delle utilità sociali realizzate da un maggio-re numero di cittadini, di rendere economico e perequatoil concorso finanziario per le stesse richiesto.

Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi congli altri soggetti pubblici e privati compresi nell’ambitoterritoriale, per favorire e rendere omogeneo il processocomplessivo di sviluppo culturale, economico e socialedella comunità.

Il comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti ter-ritoriali adeguati, attua forme di decentramento e di coo-perazione con altri comuni e con la provincia.

Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali,ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, pergarantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Promuove la partecipazione dei cittadini, delle forzesociali, economiche e sindacali dell’amministrazione,nelle forme indicate dallo statuto e dai regolamenti.

Valorizza il contributo della cittadinanza attiva algoverno della comunità locale ed assicura ai cittadini lafacoltà di agire per la tutela dei diritti; assicura il diritto diaccedere all’informazione, agli atti, alle strutture e ai ser-vizi dell’amministrazione, nonché il diritto di presentareistanze, proposte e valutazioni ed il diritto di udienzainterloquendo con l’amministrazione.

Organizza servizi informativi ed educativi per pro-muovere e favorire la cittadinanza attiva, secondo i princi-pi costituzionali.

Riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed undiritto di tutti i cittadini e concorre a realizzare le condi-zioni per una generale occupazione. Favorisce, altresì, gliinterventi finalizzati all’inserimento sociale e nel mondodel lavoro dei portatori di handicaps e delle categoriedeboli della società.

Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produt-tivi dell’economia locale, per favorire l’occupazione e ren-dere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propriinvestimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.

Tutela gli interessi dei consumatori attraverso la razio-nalizzazione delle attività commerciali e distributive.

Art. 6Funzioni del comune

1. Il comune rappresenta la propria comunità, ne curagli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il comune è titolare di funzioni proprie. Esercitaaltresì secondo le leggi statali e regionali, le funzioni con-ferite, affidate o delegate dallo Stato e dalla Regionesecondo il principio di sussidiarità; concorre alla determi-nazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmidello Stato e della Regione e provvede, per quanto di pro-pria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Obiettivi preminenti del comune sono: lo sviluppoeconomico e sociale finalizzato all’affermazione dei valoriumani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e lapromozione delle condizioni per rendere effettivi i dirittidi tutti i cittadini.

4. Salvaguarda, nell’ambito della propria comunità, ilprincipio della pari dignità sociale e garantisce il rispettodei principi di eguaglianza e libertà, per il completo svi-luppo della persona umana.

5. Assicura e sostiene la vita sociale dei gruppi ed asso-ciazioni locali.

6. Garantisce e riconosce le forme associative di natu-ra sindacale organizzate su base democratica.

7. Il comune svolge le proprie funzioni anche attraver-so attività che possono essere adeguatamente esercitatedall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro forma-zioni sociali.

Art. 7Le funzioni locali comunali

1. Il comune è titolare di tutte le funzioni amministra-tive concernenti la comunità comunale ed il proprio terri-torio; tali funzioni vengono esercitate nei limiti e nelrispetto di eventuali competenze riservate ad altri soggettidalla legge statale e regionale.

2. Il comune esercita le funzioni ad esso attribuitearmonizzandole alle condizioni locali.

3. Spettano al comune tutte le funzioni e i compitiamministrativi che riguardano la popolazione ed il territo-rio comunale precipuamente nei settori organici dei servi-zi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dellosviluppo economico salvo quanto espressamente attribui-to dalla legge regionale ad altri soggetti pubblici.

4. Spettano in particolare al comune le seguenti fun-zioni amministrative nell’ambito del territorio comunale enel rispetto delle normative statali e regionali vigenti:

a) pianificazione territoriale della circoscrizionecomunale;

b) edilizia pubblica e privata;c) viabilità, traffico e trasporto;d) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell’am-

biente;e) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valo-

rizzazione delle risorse idriche;f) raccolta e distribuzione delle acque;g) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione

commerciale, ed in particolare fiere e mercati, turismo eindustria alberghiera, agricoltura e foreste;

h) sanità, nell’ambito della distribuzione di funzionidi cui alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

i) servizi scolastici e di formazione professionale, nel

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rispetto delle competenze di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 e della legge regionale n. 1 del 2 gennaio 1979;

j) assistenza scolastica concernente le strutture, i ser-vizi e le attività anche di supporto, destinate a facilitarel’assolvimento dell’obbligo scolastico, mediante la prose-cuzione degli studi;

k) servizi socio-assistenziali e di beneficenza secondoquando previsto e nel rispetto delle competenze di cui alD.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alle leggi regionali n. 87 del6 maggio 1981, n. 14 del 25 marzo 1986, n. 22 del 9 mag-gio 1986;

l) polizia amministrativa limitatamente alle funzionidi competenza comunale;

m) ogni altro servizio attinente la cura e gli interessidella comunità comunale ed il suo sviluppo economicosociale;

n) tutte le altre funzioni ed i compiti amministrativitrasferite ai comuni dalla Regione e già esercitate dallamedesima non ricompresi nel comma 2 dell’articolo 31 enell’articolo 33 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10e successive modifiche ed integrazioni.

5. Competono al comune i tributi, le tariffe e i contri-buti sui servizi ad esso attribuiti, salva ogni contrariadisposizione di legge.

6. Per l’esercizio di tutte le funzioni amministrative etecniche trasferite, il comune utilizza, nel rispetto dei rela-tivi profili professionali, il personale con rapporto a tempoindeterminato già assunto in esecuzione di specifichedisposizioni di legge regionali per le esigenze riconnessealle articolate attività delegate.

Art. 8Funzioni del comune nel settore dell’assistenza

e della beneficenza

1. Nell’esercizio delle funzioni di cui alla lettera m)dell’art. 7 la giunta comunale predispone annualmenteuno o più programmi di assistenza relativi a:

a) manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favo-re dei meno abbienti e, in particolare, dell’infanzia e deglianziani;

b) accoglimento, in idonei istituti, delle persone inabi-li al lavoro o anziane;

2. Il sindaco e l’assessore delegato al servizio si avvale,nell’esercizio delle predette attività, dell’opera degli assi-stenti sociali ed eventuali associazioni di volontariato.

Art. 9Funzioni del comune nell’assistenza scolastica

1. Il comune svolge le funzioni amministrative relati-ve all’assistenza scolastica concernenti le strutture, i servi-zi e le attività destinate a facilitare, mediante organismi eprovvidenze in denaro o mediante sussidi individuali ocollettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastichepubbliche o private, per gli studenti capaci e meritevoliancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

2. L’esercizio delle funzioni di cui al precedentecomma viene svolto secondo le metodiche previste dalleleggi vigenti.

Art. 10Funzioni del comune nel settore dello sviluppo economico

1. Il comune svolge funzioni amministrative nelleseguenti materie attinenti allo sviluppo economico dellasua popolazione:

a) fiere e mercati;

b) turismo ed industria alberghiera;c) agricoltura e foreste;d) funzioni amministrative concernenti la realizzazio-

ne, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la loca-lizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi dibeni e servizi.

Art. 11Funzioni del comune in materia di edilizia pubblica

e di tutela dell’ambiente dall’inquinamento

1. Il comune esercita per mezzo della giunta funzioniamministrative concernenti l’assegnazione d’edilizia resi-denziale pubblica;

2. Il comune svolge altresì le funzioni amministrativeconcernenti il controllo dell’inquinamento atmosfericoproveniente da impianti termici; il controllo in sede di cir-colazione dell’inquinamento atmosferico ed acustico pro-dotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, ladisciplina e la prevenzione delle emissioni sonore.

3. Nell’esercizio delle funzioni di cui ai precedenticommi si osservano le norme statali e regionali vigenti.

Art. 12Le funzioni comunali di competenza statale e delegate

1. Il comune svolge i servizi elettorale, anagrafe, statocivile, statistica e leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco inqualità di ufficiale di governo.

3. Competono al comune, che provvede allo svolgi-mento tramite i propri uffici, le funzioni di polizia giudi-ziaria e di pubblica sicurezza, ove necessario.

4. Il comune svolge altresì le altre funzioni ammini-strative per servizi di competenza statale eventualmenteaffidategli dalla legge purché questa regoli anche i rappor-ti finanziari ed assicuri le risorse necessarie alla totalecopertura delle spese.

Il comune si impegna a svolgere le funzioni eventual-mente delegate dalla Regione ad assicurare in tal casol’utilizzazione dei propri uffici, purché questi assicuri lerisorse finanziarie a totale copertura della spesa, nell’am-bito degli stanziamenti concordati all’atto della delega.

Art. 13Albo pretorio

1. La pubblicazioe degli atti avviene attraverso l’albopretorio on line nel sito comunale.

2. Tutti gli atti della pubblilca amministrazione sonopubblici ed assumono valore legale dal momento del loroinserimento nel sito telematico dell’ente, al fine opportu-namente pubblicizzato (art. 12, comma 3, legge regionalen. 5/11).

3. Il segretario comunale, o impiegato da lui delegato,è responsabile delle pubblicazioni all’albo pretorio.

4. Sono fatte salve più ampie forme di pubblicità sta-bilite dalla legge o che comunque si ritengano opportunein riferimento al caso concreto.

Art. 14Stemma e gonfalone

Il comune ha uno stemma ed un gonfalone riconosciu-ti con decreto del Presidente della Repubblica del 20 gen-naio 1981, n. 323, registrato alla Corte dei conti il 27 gen-naio 1981.

L’uso del gonfalone è regolato dal D.P.C.M. 3 giugno1986.

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6 Suppl. straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 52 del 22-11-2019 (n. 25)

Titolo IIORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO IOrgani istituzionali

Art. 15Organi

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, ilsindaco e i responsabili di area.

Il funzionamento di tali organi è regolato, per quantonon previsto dal presente statuto, da apposito regolamen-to degli organi istituzionali.

CAPO IIConsiglio comunale

Art. 16Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all’elezione,alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla deca-denza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 17Durata in carica

1. La durata in carica del consiglio è stabilita dallalegge.

2. Il consiglio rimane in carica sino all’elezione delnuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto diindizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgentied improrogabili.

Art. 18Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intero comu-ne senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri entrano in carica all’atto della procla-mazione ovvero, in caso surrogazione, non appena adotta-ta dal consiglio la relativa deliberazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezio-ni, il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altrooggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a normadella legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, della leggeregionale 26 agosto 1992, n. 7 e della legge regionale 15settembre 1997, n. 35 e dichiarare l’ineleggibilità o l’in-compatibilità di essi, quando sussistano alcune delle causeivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L’iscrizioneall’ordine del giorno della convalida degli eletti compren-de, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazionedegli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la deca-denza degli incompatibili.

4. La posizione giuridica dei consiglieri è regolatadalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo lenorme del regolamento per il funzionamento del consi-glio. I gruppi devono essere formati da almeno tre consi-glieri. Si dà facoltà alla presidenza del consiglio, in sede diconferenza dei capigruppo, di invitare anche consiglierisingoli non appartenenti a gruppi già costituiti comunqueespressione di forze politiche e sociali presenti in consi-glio.

5. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli ufficicomunali, nonché dalle aziende del comune e dagli enti daesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loropossesso, utili all’espletamento del loro mandato e di otte-

nere senza spese copia degli atti deliberativi. Essi sonotenuti al segreto nei casi specificamente determinati dallalegge.

6. L’esercizio del diritto di cui al precedente comma èdisciplinato con apposito regolamento.

7. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni que-stione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno,inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze emozioni che saranno riportate al primo consiglio utile,osservando le procedure stabilite dal regolamento internodel consiglio comunale.

Art. 19Competenze

1. Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllopolitico-amministrativo.

2. Individua gli interessi e gli obiettivi fondamentalidella collettività ed esercita la potestà e le competenze pre-viste dall’art. 26 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7,art. 20, legge regionale n. 26/93 e artt. 7 e 10 della leggeregionale n. 6/2011;

3. Il consiglio comunale ha competenza limitatamenteai seguenti atti fondamentali:

1) lo statuto del comune e delle aziende speciali, iregolamenti, criteri generali dell’ordinamento degli ufficie servizi;

2) i programmi, le relazioni previsionali e programma-tiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbli-che, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni estorni di fondi, tra capitoli appartenenti a rubriche diversedel bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urba-nistici, i piani particolareggiati e di recupero, i programmiannuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventualideroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

3) nomina revisore dei conti;4) le convenzioni tra comuni e quelle tra comuni e

provincia, la costituzione e la modificazione di formeassociative;

5) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamen-to degli organismi di decentramento e di partecipazione;

6) proposte e pareri riguardanti modifiche territorialinell’ambito della provincia;

7) l’affidamento di attività e servizi mediante conven-zione, l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costitu-zione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione deipubblici servizi e la partecipazione dell’ente a società dicapitali;

8) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e la discipli-na generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei ser-vizi;

9) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pub-bliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti avigilanza;

10) la contrattazione dei mutui e l’emissione dei pre-stiti obbligazionari;

11) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizisuccessivi, escluse quelle relative alla locazione di immo-bili ed alla somministrazione e fornitura al comune dibeni e servizi a carattere continuativo;

12) l’autorizzazione ad avvalersi di modalità di garadiverse dei pubblici incanti, in materia di lavori pubblici odi pubbliche forniture.

13) l’approvazione della mozione di sfiducia al sinda-co nei casi di cui all’art. 10 della legge regionale 15 settem-bre 1997, n. 35, come modificato dall’art. 2 della leggeregionale n. 25 del 16 dicembre 2000 e dall’art. 7 della

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legge regionale n. 6/11 nei casi e con le modalità ivi previ-sti;

14) la revoca del presidente del consiglio comunale(art. 10 della legge regionale n. 6/11);

15) ricevere il giuramento del sindaco di osservarelealmente la Costituzione italiana nella seduta di insedia-mento.

Art. 20Convocazione - sessioni ordinarie,

straordinarie e d’urgenza

1. Il consiglio comunale è convocato dal suo presiden-te, di propria iniziativa, su richiesta del sindaco o di alme-no un quinto dei consiglieri in carica, i quali possono pro-porre argomenti da inserire all’ordine del giorno.

2. La prima convocazione è disposta entro 15 giornidalla proclamazione degli eletti dal presidente uscente.Qualora il presidente uscente non provveda, la convoca-zione è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportatoil maggior numero di preferenze individuali al quale, inogni caso spetta la presidenza provvisoria dell’assemblea,fino all’elezione del presidente.

3. La convocazione è effettuata mediante avviso scrittocontenente l’indicazione della sessione, del tipo di convo-cazione, del giorno, dell’ora della seduta, nonché l’elencodegli affari da trattare, da notificarsi almeno cinque giorniprima di quello stabilito per l’adunanza a mezzo di messocomunale alla dimora dei consiglieri o al domicilio elettonel comune.

4. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straor-dinarie.

Le sessioni ordinarie si svolgono ogni trimestre.Le sessioni straordinarie per richiesta del sindaco o di

un quinto dei consiglieri devono aver luogo entro 20 gior-ni dal ricevimento della richiesta al protocollo comunale.In tal caso gli avvisi di convocazione dovranno essere noti-ficati ai consiglieri almeno cinque giorni prima della sedu-ta.

Nei termini di notificazione non si comprendono ilgiorno della notifica ed il giorno della seduta; detti terminidevono intendersi interamente utili.

Nei casi d’urgenza è consentito che l’avviso di convo-cazione, con il relativo elenco degli argomenti da trattare,sia consegnato 24 ore prima della seduta; in tal caso,quante volte la maggioranza dei consiglieri lo richieda,ogni proposta di deliberazione dovrà essere differita algiorno seguente.

Altrettanto è stabilito per gli elenchi d’oggetto da trat-tarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno diuna determinata seduta.

L’elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessionedeve, sotto la responsabilità del segretario comunale, esse-re pubblicato nell’albo pretorio nei termini di cui ai punti3 e 4 del presente articolo.

I fascicoli inerenti le proposte di deliberazioni e larelativa documentazione saranno posti in visione ai consi-glieri comunali almeno tre giorni prima, o 24 ore primanei casi d’urgenza, della seduta. Le copie delle proposte didelibere con gli atti allegati vengono rilasciate in copia aicapigruppo unitamente all’ordine del giorno.

5. Il consiglio comunale non può validamente delibe-rare se non interviene la maggioranza dei consiglieri incarica salvo i casi in cui la legge preveda un quorum supe-riore. La mancanza del numero legale comporta la sospen-sione di un’ora della seduta. Qualora dopo la ripresa deilavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la

seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordi-ne del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la vali-dità delle deliberazioni l’intervento di almeno un terzo deiconsiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del cal-colo dell’un terzo, si computano per unità.

Le sedute del consiglio sono pubbliche salvo i casi pre-visti e disciplinati dall’apposito regolamento di cui all’art.15.

Art. 21Attività ispettiva del consiglio comunale

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoicomponenti, può istituire al suo interno commissioni diindagini su qualsiasi materia attinente all’amministrazio-ne comunale.

Alle suddette commissioni è attribuito il potere diindagine e di accesso a tutti i documenti e gli atti ammini-strativi che la commissione stessa ritiene utili ai fini dellaindagine medesima.

La commissione è composta da tre consiglieri comu-nali eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad unoin modo da assicurare la presenza della minoranza consi-liare.

Il componente consiliare più anziano assume la fun-zione di presidente.

Sulle conclusioni dell’indagine eseguita la commissio-ne riferisce direttamente al consiglio comunale.

Sono commissioni di controllo e di garanzia quelleche tali vengono qualificate con deliberazioni di costitu-zione.

Il controllo riguarda atti di organizzazione e gestionedei servizi comunali e si esprime con valutazioni conclusi-ve.

La garanzia riguarda situazioni o persone che richie-dono una particolare tutela ai fini dell’esercizio dell’azioneamministrativa.

La presidenza delle commissioni di controllo e digaranzia, ove costituite, è attribuita alla minoranza consi-liare.

Art. 22Presidenza

1. Il consiglio comunale è presieduto dal presidenteeletto con la procedura di cui all’art. 19 della legge regio-nale 26 agosto 1992, n. 7, subito dopo espletate le opera-zioni di giuramento, convalida e surroga.

In caso di sua assenza o impedimento la presidenzadel consiglio spetta al vice presidente e in sua mancanzaal consigliere presente che ha riportato un maggior nume-ro di preferenze individuali.

2. Il presidente della seduta esercita i propri poteridiscrezionali a garanzia del mantenimento dell’ordinepubblico della seduta, dell’osservanza delle leggi e deiregolamenti e della regolarità nello svolgimento delladiscussione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Ha poteri di espulsione dall’aula nei confronti dichiunque turbi l’ordine pubblico, ricorrendo, ove occorre,all’assistenza della forza pubblica.

Per l’espletamento delle proprie funzioni il presidentedel consiglio comunale si avvale degli uffici e del persona-le della segreteria comunale.

Il presidente assicura un’adeguata e preventiva infor-mazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sullequestioni sottoposte al consiglio.

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8 Suppl. straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 52 del 22-11-2019 (n. 25)

Art. 22 bisRevoca del presidente del consiglio

1. Nei confronti del presidente del consiglio comunalepuò essere presentata, secondo le modalità di seguito spe-cificate, una mozione motivata di revoca. La mozione,votata per appello nominale ed approvata da almeno i dueterzi dei componenti del consiglio, determina la cessazio-ne dalla carica di presidente. (Art. 10, 1° comma, dellalegge regionale n. 6/2011).

2. Il presidente del consiglio comunale cessa, altresì,dalla carica in caso di revoca per violazione dei propridoveri istituzionali, nonché per omissioni, ritardi, erroried in generale comportamenti che comunque compromet-tano gravemente il buon andamento dei lavori consiliari,nonché il rapporto fiduciario e politico con il consigliocomunale.

3. La proposta di revoca, adeguatamente motivata,sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri componenti ilconsiglio, viene posta in discussione non prima di 10 gior-ni e non oltre la seconda seduta del consiglio comunalesuccessiva alla sua presentazione e, comunque, non oltre i30 giorni dalla stessa.

4. Il consigliere anziano convoca e presiede la sedutain cui viene posta in discussione la proposta di revoca.Salvo quanto previsto nel comma sesto, la proposta direvoca deve costituire l’unico argomento all’ordine delgiorno della seduta.

5. La votazione è preceduta da una relazione in cui ilpresidente risponde agli addebiti contenuti nella proposta,e dalla discussione generale, durante la quale ogni consi-gliere può intervenire per una sola volta e per un temponon superiore ai dieci minuti. Il presidente ha diritto direplica per non più di trenta minuti.

6. Nella stessa seduta in cui viene approvata la revocasi deve procedere all’elezione del presidente.

Art. 23Deliberazioni

1. Le deliberazioni del consiglio comunale sono adot-tate se riportano la maggioranza assoluta dei presenti inseduta dichiarata valida ai sensi del 5° comma del prece-dente art. 20, salvi i casi in cui sia richiesta la maggioranzaqualificata dalla legge.

2. Le schede bianche, nulle e non leggibili si compren-dono nel calcolo dei votanti; non si comprendono gli aste-nuti.

3. Le votazioni sono palesi, salvi i casi concernenti per-sone e negli altri casi previsti dal regolamento di cuiall’art. 15.

4. Ove si procede alla nomina o designazione dei rap-presentanti del consiglio comunale dei gruppi di minoran-za, saranno proclamati eletti i designati dalla minoranzache avranno riportato maggior numero di voti.

5. Le deliberazioni del consiglio sono pubblicate aisensi dell’art. 11 della legge regionale n. 44/91 e ss.mm.ii.

6. In caso di evidente pericolo o di danno nel ritardodella relativa esecuzione le deliberazioni soggette a con-trollo preventivo di legittimità possono essere dichiarateimmediatamente esecutive con il voto favorevole dellamaggioranza dei componenti.

Art. 24Verbali della seduta

1. Il verbale della seduta consiliare è redatto da appo-sito ufficio comunale individuato nel regolamento di cuiall’art. 15, a cura del segretario comunale.

2. Il segretario comunale partecipa alle sedute consi-liari con funzioni di collaborazione e consulenza legale egiuridico amministrativa.

3. Nei casi in cui il segretario verbalizzante debbaastenersi dal prendere parte alla seduta, il consiglio sceglieuno dei suoi componenti a svolgere le funzioni di segreta-rio limitatamente all’argomento oggetto di astensione daparte del segretario, facendolo constare nel verbale.

4. Il processo verbale indica i punti principali delladiscussione, la proposta di deliberazione, i pareri obbliga-tori per legge ed il risultato della votazione.

Esso viene sottoscritto dal presidente della seduta edal segretario verbalizzante.

5. Ogni consigliere ha diritto di far constare nel verba-le proprie dichiarazioni ed i motivi del suo voto.

Art. 25Regolamento di funzionamento

1. Il funzionamento del consiglio comunale sarà disci-plinato dal regolamento di cui all’art. 18.

2. Al regolamento sono demandate:• la disciplina del funzionamento del consiglio;• la regolamentazione della pubblicità delle sedute

del consiglio;• la regolamentazione dei casi in cui è prevista la

votazione segreta;• le modalità di approvazione dei processi verbali di

seduta;• le modalità secondo cui i processi verbali possono

darsi per letti;• le modalità di espletamento del mandato di consi-

gliere comunale all’interno della struttura comunale;• le modalità di svolgimento delle sedute della giunta

comunale (sessioni fisse, ordinarie, straordinarie, ecc.);• il contenuto dei programmi e degli atti fondamenta-

li di competenza del consiglio ai sensi dell’art. 32 dellalegge n. 142/90 come recepita dalla legge regionale n.48/91;

• la disciplina dell’uso del gonfalone comunale.

Art. 26Scioglimento e decadenza del consiglio comunale

Il consiglio comunale viene sciolto con decreto delPresidente della Regione su proposta dell’Assessore regio-nale per gli enti locali e, previo parere del Consiglio di giu-stizia amministrativa, parere che se non reso entro sessan-ta giorni dalla richiesta, se ne prescinde, per le seguenticause:

1. quando violi obblighi imposti dalla legge ovverocompia gravi o ripetute violazioni di legge, debitamenteaccertate e contestate, le quali dimostrino l’irregolarità delfunzionamento;

2. per mancata approvazione del bilancio entro il ter-mine massimo di trenta giorni dalla convocazione dellaseduta fissata dal commissario, nominato dall’Assessoreregionale per gli enti locali, per la predisposizione delloschema di bilancio e per la convocazione del consiglio;

3. omissis;4. in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.Il consiglio inadempiente per come sopra rimane

sospeso in attesa della definizione della procedura diapplicazione della sanzione di scioglimento.

Il consiglio comunale decade:1) nel caso di fusione di due o più comuni;2) nel caso di separazione o aggregazione di una o più

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borgate o frazioni che dia luogo a variazione del numerodei consiglieri assegnati al comune;

3) nel caso di cessazione dalla carica del sindaco per imotivi di cui al 1° comma dell’art. 11 della legge regionalen. 35/97. La cessazione del consiglio comunale per dimis-sioni contestuali della maggioranza assoluta dei compo-nenti o per altra causa comporta la nomina, da partedell’Assessore regionale per gli enti locali, secondo ledisposizioni di cui all’art. 11, comma 4, della legge regio-nale n. 35/97, di un commissario il quale resterà in caricasino al rinnovo degli organi comunali per scadenza natu-rale. Nell’ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche compor-tino la decadenza degli organi comunali la comunicazionedell’avvenuto deposito della manifestazione di volontà allasezione provinciale del comitato di controllo e all’Assesso-rato regionale degli enti locali compete al segretariocomunale. Le competenze del sindaco, della giunta e delconsiglio sono esercitate da un commissario nominato aisensi degli artt. 55 e 145 dell’O.R.EE.LL. approvato conlegge regionale 15 marzo 1963, n.16 e successive modifi-che ed integrazioni. Le nuove elezioni avranno luogo allaprima tornata utile.

Art. 27La giunta municipale - ruolo

La giunta è l’organo di governo del comune.Impronta la propria attività ai principi di collegialità,

trasparenza ed efficienza.Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento

degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degliindirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentaliapprovati dal consiglio comunale.

Esercita attività di promozione e di iniziativa nei con-fronti del consiglio comunale e di amministrazione coe-rentemente all’indirizzo amministrativo determinato dallostesso consiglio.

Art. 28Elezione e composizione della giunta

La giunta è composta dal sindaco che la presiede e dan. quattro assessori (art. 1, comma 1, lett. a) legge regio-nale n. 3/2019).

La giunta è composta in modo da garantire la rappre-sentanza di entrambi i generi. La carica di componentedella giunta è compatibile con quella di consigliere comu-nale. “La carica di assessore può essere attribuita ad unnumero di consiglieri pari alla metà dei componenti dellaG.M. arrotondato all’unità inferiore (art. 1, comma 3,legge regionale n. 11/2015)”.

Essa è nominata dal sindaco entro 10 giorni dalla suaelezione, secondo le modalità di cui all’art. 8 della leggeregionale n. 35/97 (commi 1 e 2).

La durata in carica della giunta è stabilita dalla leggee la sua composizione è comunicata al consiglio comunaleche può esprimere formalmente le proprie valutazioni,entro giorni 10 dalla nomina.

La giunta decade nel caso di cessazione della caricadel sindaco per i motivi di cui al 1° comma, art. 11 dellalegge regionale n. 35/97 e successive modifiche ed integra-zioni. Si applica quanto previsto dal’art.11 della leggeregionale n. 35/97 e successive modifiche ed integrazioniper quanto compatibile.

Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi diincompatibilità previste per la carica di consigliere comu-nale e di sindaco che devono essere rimosse, per non

incorrere nella decadenza dalla carica di assessore entro10 giorni dalla nomina.

Gli assessori non possono essere nominati dal sindacoo eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri entianche se in rappresentanza del comune, né essere nomi-nati o eletti come componenti di organi consultivi delcomune.

Non possono far parte della giunta il coniuge, gliascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 2°grado, del sindaco, di altro componente della giunta e deiconsiglieri comunali (art. 4, 2° comma, legge regionale n.6/2011).

Art. 29Funzionamento della giunta municipale ed attribuzioni

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco (o incaso di sua assenza o impedimento dal vice sindaco), chestabilisce l’o.d.g., tenuto conto degli argomenti propostidai singoli assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sonostabilite dalla stessa giunta.

L’attività della giunta è collegiale. Il sindaco può dele-gare alcuni rami dell’amministrazione comunale agliassessori, in relazione all’idoneità degli stessi ad attuare gliindirizzi politico-programmatici, di cui il sindaco è il piùalto e coerente momento di finalizzazione, nel rispettodelle competenze della sfera burocratico-amministrativa.

Gli assessori sono responsabili collegialmente degliatti della giunta municipale e, individualmente, degli attidei loro assessorati. In caso di assenza del sindaco e delvice sindaco, ne fa le veci l’assessore più anziano per età.

Gli assessori sono sospesi dalle proprie funzioni perespressa disposizione di legge oltre alla facoltà riconosciu-ta dall’art. 140 del codice penale.

I singoli assessori decadono dalla carica nei casi pre-visti dalla legge. La decadenza è comunicata al consigliodal sindaco.

La giunta delibera con l’intervento della metà più unodei membri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.

Le deliberazioni possono essere dichiarate immediata-mente eseguibili con il voto della maggioranza degli asses-sori in carica. Le deliberazioni della G.M. sono sottoscrittedal presidente della seduta, dall’assessore anziano per etàe dal segretario comunale.

Oltre alle competenze attribuitele dalla legge, dallostatuto, la giunta compie i seguenti atti:

a) predispone gli schemi dei regolamenti e gli atti pro-grammatori, sviluppando le direttive e gli indirizzi delconsiglio;

b) formula proposte al consiglio, affinchè possa espri-mere valutazioni e direttive, sui servizi e le relative tariffe;

c) prepara lo schema di bilancio e la relazione pro-grammatica, il programma delle OO.PP., la relazione illu-strativa al conto consuntivo.

Nell’attività di amministrazione:d) approva atti d’indirizzo di orientamento sull’attua-

zione degli obiettivi nei confronti degli organi burocratici,progetti preliminari e di massima, istanze di finanziamen-to ed inoltre approva capitolati d’oneri e disciplinari d’in-carico di collaborazione professionale esterna qualoranon ricorrano condizioni di mera attuazione regolamenta-re o indirizzo espresso;

e) forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali,adegua le relative tariffe alle disposizioni in materia difinanza locale;

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f) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e dona-zioni;

g) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attoreo convenuto ed approva transazioni che non impegnanopiù bilanci;

h) recepisce i contratti di lavoro e gli accordi sindaca-li;

i) adotta delibere per le materie indicate nell’art. 15della legge 3 dicembre 1991, n. 44 che non siano di com-petenza del consiglio, ovvero dei dirigenti per gli atti digestione rientranti nelle medesime materie e comunquecon esclusione delle determinazioni a contrattare;

j) adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici edei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal con-siglio nonché il programma triennale delle assunzioni;

k) adotta il piano di gestione di cui all’art.169 delD.lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazionied integrazioni, e le relative variazioni;

l) adotta atti d’indirizzo in materia di acquisti, aliena-zioni e permute immobiliari non procedute da atti di pro-grammazione e gestioni generali;

m) fissa l’indennità di funzione per il sindaco, il vicesindaco e gli assessori in applicazione del regolamentoprevisto dal comma 1 dell’art. 19, legge regionale n.30/2000.

Inoltre, svolge attività di iniziativa, impulso e raccordocon gli organi di partecipazione.

Art. 30Adunanza e deliberazioni degli organi collegiali

Per la validità delle adunanze e per l’adozione dellerelative deliberazioni degli organi collegiali si rinviarispettivamente a quanto già riportato all’art. 20 per il con-siglio comunale e all’art. 29 per la giunta municipale.

Su ogni proposta di deliberazione, sottoposta allagiunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzodeve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolaritàtecnica del responsabile del servizio interessato e, qualoracomporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, delresponsabile di ragioneria in ordine alla regolarità conta-bile.

I pareri sono obbligatori e come tali vanno inseritinella deliberazione, ma non vincolanti per l’organo colle-giale, il quale con atto motivato può anche disattenderli.

Nel caso in cui il comune non abbia funzionariresponsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretariocomunale in relazione alle sue competenze.

Art. 31Sindaco - attribuzioni

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto daicittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

La durata in carica è fissata dalla legge.I casi di incompatibilità, di ineleggibilità, lo status e le

cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dallalegge.

Il sindaco rappresenta l’ente, convoca e presiede lagiunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dallalegge o dallo statuto non siano specificatamente attribuitealla competenza di altri organi del comune, segretario edirigenti.

Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli ufficie provvede all’esecuzione degli atti. Il sindaco nomina conproprio provvedimento ai sensi dell’art. 13 della leggeregionale n. 7/92, di norma fra gli apicali dell’ente, i

responsabili degli uffici e dei servizi competenti nella pro-grammazione, adozione ed attuazione dei provvedimentigestionali di carattere amministrativo, tecnico, finanzia-rio. In mancanza di personale in possesso di qualifica diri-genziale, tali responsabili, sono nominati dal sindaco conatto formale, tenendo conto della categoria di appartenen-za, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e secondo lemodalità previste nel regolamento comunale disciplinantel’ordinamento degli uffici e dei servizi, espletano le funzio-ni di cui al successivo art. 41. È comunque fatto salvoquanto previsto dalla vigente legislazione regionale all’art.13 della legge regionale n. 7/92.

Ha competenza e potere di indirizzo, di vigilanza econtrollo dell’attività degli assessori e delle strutturegestionali-esecutive.

Il sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi sta-tali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti e sovrinten-de, altresì, all’espletamento delle funzioni statali e regio-nali attribuite o delegate al comune.

Nomina, designa e revoca i rappresentanti del comunepresso enti, aziende od istituzioni operanti nell’ambito delcomune o della provincia ovvero da essi dipendenti o con-trollati.

Nomina altresì i componenti degli organi consultividel comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabilitidalla legge nonché delle qualità professionali, dell’espe-rienza nel settore dell’occupazione attuale dell’esperienzamaturata in precedenti cariche pubbliche o impieghi pri-vati.

È tenuto a rispondere degli atti ispettivi dei consigliericomunali entro 30 giorni dalla loro presentazione pressola segreteria del comune.

Il sindaco è inoltre competente, nell’ambito delladisciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dalconsiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizicommerciali, dei servizi pubblici, gli orari di apertura alpubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pub-bliche, in modo da armonizzare l’esplicazione dei servizialle esigenze complessive e generali degli utenti.

Annualmente il sindaco presenta una relazione scrittaal consiglio comunale sullo stato di attuazione del pro-gramma e sulla attività svolta nonché su fatti particolar-mente rilevanti.

Su detta relazione il consiglio comunale entro 10 gior-ni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le pro-prie valutazioni.

Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio dedicataalla valutazione della relazione sullo stato di attuazionedel programma. (art. 11, legge regionale n. 6/11).

Entro il 90° giorno dell’inizio del mandato il sindacosottoscrive una relazione di inizio mandato, di regola pre-disposta dal responsabile del servizio finanziario, volta averificare la situazione finanziaria e patrimoniale e lamisura dell’indebitamento dell’ente.

Entro il termine di 90 giorni antecedenti la scadenzadel mandato o, in caso di scioglimento anticipato degliorgani dell’ente, entro i successivi 15 giorni, il sindaco sot-toscrive una relazione di fine mandato, di regola predispo-sta dal responsabile del servizio finanziario,contenente leindicazioni di cui all’art. 4 del D.Le.g.vo n. 149/2011 e suc-cessive modifiche e integrazioni.

Oltre alle competenze inerenti alla veste di capo del-l’amministrazione, il sindaco, quale ufficiale di governo,svolge tutte le attribuzioni previste dalla legge nei servizidi competenza statale.

In qualità di ufficiale di governo, il sindaco, in caso di

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assenza o impedimento, può delegare un assessore o ilvice sindaco per sostituirlo nell’esercizio delle funzionirelative.

Il sindaco, per l’espletamento di attività connesse conle materie di sua competenza, può conferire incarichi atempo determinato, che non costituiscono rapporto dipubblico impiego, fino a due esperti estranei all’ammini-strazione e dotati di documentata professionalità. In casodi nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedi-mento deve essere ampiamente motivato.

Sull’attività dell’esperto da lui nominato trasmetteannualmente relazione dettagliata al consiglio comunale.

Il sindaco nomina, con proprio atto, tra gli assessori ilvice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o diimpedimento. Qualora sia assente o impedito anche il vicesindaco, fa le veci del sindaco in successione il componen-te della giunta più anziano di età.

Il sindaco può delegare a singoli assessori, con appo-sito provvedimento, determinate sue attribuzioni.

Può revocare in ogni tempo uno o più componentidella giunta. In tal caso, entro 7 giorni fornisce al consigliocomunale, circostanziata relazione sulle ragioni del prov-vedimento di revoca, provvedimento sul quale il consigliocomunale può esprimere valutazioni rilevanti ai fini diquanto previsto dal’art. 18 della legge regionale 26 agosto1992, n. 7.

Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvedealla nomina dei nuovi assessori.

Ad analoga nomina provvede in caso di dimissioni,decadenza o morte di un componente della giunta.

Gli atti di nomina, di delega e di revoca di cui ai puntiprecedenti sono immediatamente esecutivi, vanno comu-nicati al consiglio comunale ed all’Assessorato regionaledegli enti locali.

La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasimotivo, comporta la cessazione dalla carica dell’interagiunta.

Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lostemma della Repubblica e lo stemma del comune da por-tarsi a tracolla della spalla destra.

Gli atti del sindaco prendono la denominazione di“Decreto”. Sugli stessi deve essere apposta l’attestazione dicui all’art. 55 della legge n. 142/90.

Art. 32Ordinanze del sindaco

Il sindaco, quale capo dell’amministrazione comunale,emana ordinanze per disporre l’osservanza di norme e diregolamento.

Quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti con-tingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, ediliziae polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi peri-coli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

Il sindaco esercita, altresì, le altre funzioni attribuite-gli quale autorità locale nelle materie previste da specifi-che disposizioni di legge nonché nelle materie di cuiall’art. 50 del D.lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 in quantocompatibili con la legislazione regionale emanata nel set-tore di riferimento e riguardante materia di disciplina sta-tale.

Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimen-ti previsti dalla legge.

Gli atti di cui al precedente comma devono esseremotivati ed adottati nel rispetto dei principi generali del-l’ordinamento giuridico.

Art. 33Obbligo di astensione

L’obbligo di astensione comporta il divieto di parteci-pazione e quindi di astensione dalla discussione e votazio-ne della deliberazione. Tale divieto non si estende al sem-plice interesse morale.

Salve le cause di ineleggibilità previste per legge, icomponenti degli organi comunali devono astenersi dalprendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi pro-pri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimen-ti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanisti-ci, se non nei casi in cui sussista una correlazione imme-diata e diretta fra il contenuto della deliberazione e speci-fici interessi dell’amministratore o di parenti affini fino alquarto grado.

Il divieto di cui sopra comporta anche l’obbligo diallontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazio-ne di detti argomenti.

Detti divieti si applicano, oltre che a tutti i componentidegli organi collegiali, anche al segretario comunale, ealtro funzionario, che assistono ai lavori dell’organo.

Art. 34Pubblicità delle spese elettorali

In applicazione della normativa di cui all’art. 53,comma 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26,ciascun candidato alla carica di sindaco e ciascun candi-dato della lista a consigliere comunale è tenuto a presen-tare alla segreteria comunale entro la stessa data di pre-sentazione delle candidature e delle liste una dichiarazio-ne concernente la propria situazione patrimoniale, i reddi-ti del coniuge non legalmente separato e dei figli conviven-ti, se gli stessi vi consentano, con l’apposizione della for-mula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corri-sponde al vero”.

Entro quarantacinque giorni dalla proclamazione icandidati eletti sono tenuti a depositare presso la segrete-ria comunale il rendiconto delle spese sostenute e le obbli-gazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l’atte-stazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e dimezzi propagandistici predisposti e messi a disposizionedal partito o dalla formazione politica della cui lista fannoparte, con l’apposizione della formula “sul mio onoreaffermo che la dichiarazione corrisponde al vero”.

Art. 35Pari opportunità

(omissis)

CAPO IIIOrgani burocratici organizzazione degli uffici

e del personale

Art. 36Il segretario comunale

Il segretario comunale svolge compiti di collaborazio-ne e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa neiconfronti degli organi dell’ente in ordine alla conformitàdell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai rego-lamenti.

Il segretario inoltre, al fine di ricondurre ad unitarietàla struttura organizzativa del comune, sovrintende, dirigee coordina lo svolgimento delle funzioni e l’attività deidirigenti.

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Il rapporto di lavoro del segretario è disciplinato daicontratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbra-io 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 36 bisIl vice segretario comunale

Il comune può dotarsi di un vice segretario con il com-pito di coadiuvare il segretario comunale, nonché di sosti-tuirlo, per utte le funzioni ad esso spettanti in base allalegge, allo statuto o ai regolamenti, nei casi di vacanza, diassenza o di impedimento dello stesso.

Il vice segretario è un funzionario ascritto alla catego-ria D - apicale dell’ente - nominato dal sindaco, con inca-rico a tempo determinato e rinnovabile, il quale conservala direzione della struttura organizzativa cui è proposto.

Il funzionario cui è conferito l’incarico - di norma - èquello preposto alla direzione dell’area amministrativa; inogni caso, deve essere in possesso dei requisiti:

– diploma di laurea in giurisprudenza, economia ecommercio o scienze politiche.

Art. 37Attribuzioni del segretario

Al segretario comunale sono affidate attribuzioni dicarattere, consultive, di sovrintendenza e coordinamento,di legalità e di garanzia secondo le norme previste dallalegge e dal presente statuto.

Partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio,senza diritto di voto, esprimendo, qualora richiestoespressamente, le proprie valutazioni in merito alla legit-timità di proposte, procedure e questioni sollevate durantele riunioni.

Assicura, a mezzo di funzionari da lui designati, laredazione dei verbali delle adunanze, secondo le normestabilite dal regolamento.

Cura la pubblicazione all’albo pretorio on line.Riceve l’atto di dimissione del sindaco e le proposte di

revoca.Sovrintende l’attività dell’ufficio comunale per le ele-

zioni in occasione delle consultazioni popolari e dei refe-rendum.

Oltre a svolgere le funzioni di sovraintendenza, dire-zione, coordinamento, di legalità e garanzia, nonché quel-le specificatamente attribuitagli dalla legge, il segretariocomunale adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, rela-zioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla basedelle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) omissis;c) omissis;d) concorre alla verifica dell’efficacia e dell’efficienza

dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto ealla valutazione dei dirigenti secondo le modalità fissatedai regolamenti;

e) omissis;f) cura e gestisce la pianificazione strategica dell’ente

e svolge ogni altra funzione riconducibile ai compiti deldirettore generale;

g) roga nell’esclusivo interesse del comune i contrattinei quali l’ente è parte, ed autentica su richiesta dell’am-ministrazione, le scritture private e gli atti unilaterali postiin essere nell’interesse dell’ente, stipulati dal sindaco o dalcompetente dirigente;

h) autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, icongedi, i permessi, le aspettative del personale dirigente,

con l’osservanza delle norme vigenti e del regolamento;i) adotta i provvedimenti di mobilità interna interset-

toriali osservando l’obbligo di informativa previsto dallevigenti disposizioni contrattuali e dagli accordi in materia;

j) in conformità alle disposizioni regolamentari. Inmateria di procedimenti disciplinari esercita le competen-ze previste al relativo regolamento comunale e/o dalledisposizioni sindacali;

k) esercita ogni altra funzione compatibile con la pro-pria qualifica e la professionalità attribuitagli dai regola-menti o conferitagli dal sindaco ivi compresa quella didirettore generale.

Art. 38Direttore generale

(omissis)

Art. 39Principi strutturali ed organizzativi degli uffici

L’amministrazione del comune si attua medianteun’attività per obiettivi e deve essere informata ai seguentiprincipi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti,bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei cari-chi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attivitàsvolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) individuazioni di responsabilità strettamente colle-gata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle compe-tenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità dellestrutture del personale.

Il regolamento sull’ordinamento e sull’organizzazionedegli uffici e dei servizi disciplina la dotazione organica, lemodalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accessoe le modalità concorsuali in base ai criteri e ai principi, enel rispetto dei limiti fissati dall’art. 51, comma 1 dellalegge n. 142/90 come sostituito dall’art. 6 della legge n.127/97 e dai commi 1 e 2 dell’art. 36 del decreto legislativon. 29/93, a norma dell’art. 6, comma 9 della legge n. 127/97che ha integrato l’art. 41 del predetto decreto legislativoinformandosi, comunque, ai seguenti principi:

1) efficacia ed efficienza;2) economicità;3) equità;4) professionalità, flessibilità e responsabilizzazione

del personale;5) puntuale separazione e definizione delle competen-

ze tra apparato burocratico, cui fanno capo le competenzegestionali, ed apparato politico cui competono le attivitàdi programmazione, di indirizzo e di controllo sul conse-guimento degli obiettivi programmati, nel quadro di unaarmonica collaborazione;

6) valorizzazione delle funzioni direzionali, di sovrain-tendimento e di coordinamento spettanti ai dirigenti qualicentri autonomi di responsabilità;

7) valorizzazione ed ottimizzazione delle professiona-lità esistenti.

Art. 40Personale

Il comune promuove e realizza il miglioramento delleprestazioni del personale attraverso l’ammodernamentodelle strutture, la formazione, la qualificazione professio-nale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

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La disciplina del personale è riservata agli atti norma-tivi dell’ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statu-to.

Oltre a quanto stabilito all’articolo precedente, il rego-lamento sull’ordinamento e sull’organizzazione degli uffi-ci e dei servizi disciplina in particolare:

a) le modalità di cessazione dal servizio;b) diritti, doveri e sanzioni dei dipendenti;c) trattamento economico;d) collaborazioni esterne ad alto contenuto di profes-

sionalità ai sensi dell’art. 51, comma 7 della legge n.142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91;

Art. 41Decentramento burocratico

Il sindaco, nomina con proprio provvedimento iresponsabili dei servizi a norma del comma 6 dell’art. 31del presente statuto, competenti nella programmazione,adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione,anche con rilevanza esterna, di carattere amministrativo,tecnico, finanziario e contabile, scegliendo di norma gliapicali di ciascun servizio.

Tali funzionari, esercitano anche le attribuzioni dicompetenza dei dirigenti, in mancanza con qualifica diri-genziale, indipendentemente dalla possibilità di conferireagli stessi la predetta qualifica dirigenziale in relazione ailimiti posti dai vigenti contratti di lavoro.

Tali funzionari che, pertanto, per comodità, vengonodenominati nel presente statuto “Dirigenti” rispondonodell’andamento dei servizi comunali ai quali sono prepo-sti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente sta-tuto e dal regolamento ed esercitano la connessa potestàdi decisione i compiti di direzione, propulsione, coordina-mento, organizzazione e controllo della struttura dellaquale sono responsabili assicurando l’imparzialità, la lega-lità e la rispondenza all’interesse pubblico dell’attivitàdegli uffici e servizi da loro dipendenti.

A tali funzionari è attribuita la responsabilità dei ser-vizi attinenti uno o più interi settori di attività.

I dirigenti sono direttamente responsabili della gestio-ne amministrativa relativa ai compiti e alle funzioni degliuffici da loro dipendenti, dell’attuazione degli obiettivi edei programmi fissati dall’amministrazione, del rendi-mento e della disciplina del personale assegnato alle lorodipendenze, nonché della buona conservazione del mate-riale in dotazione.

I dirigenti adottano tutti gli atti attribuiti alla lorocompetenza e quanto altro non compete alla funzione diindirizzo politico e amministrativo e ne rispondono diret-tamente agli organi dell’ente preposti al sovraintendimen-to e al controllo della loro attività.

In particolare essi, rispondono al sindaco che li hanominati e che può revocarli in qualunque momento, nelrispetto delle norme vigenti, al segretario comunale.

Sono, inoltre, responsabili dei risultati dell’azioneamministrativa agli stessi imputabili.

I dirigenti nell’organizzazione ed utilizzazione dellerisorse assegnate agiscono in piena autonomia tecnica, didecisione e di direzione.

I dirigenti delle strutture, articolate per settore:a) presiedono tutte le commissioni di gara indette dal

servizio cui sono preposti per gli appalti di opere, beni eservizi, assumono la responsabilità e tutte le incombenzedelle relative procedure di evidenza pubblica, anche secondotte col sistema della trattativa privata, adottano le

determinazioni a contrattare, procedono all’aggiudicazio-ne e stipulano, conseguentemente, i contratti;

b) presiedono le commissioni di concorso e sonoresponsabili delle relative procedure;

c) sono responsabili dei procedimenti di competenzadel servizio ai quali sono preposti quando non abbianoprovveduto ad assegnare il procedimento ad altro funzio-nario facente parte della dotazione organica assegnata alservizio;

d) nell’ambito degli atti di gestione del personale loroaffidato, fra l’altro, autorizzano le missioni le prenotazionistraordinarie, i congedi, i permessi, l’aspettativa obbliga-toria, con l’osservanza delle norme vigenti di regolamentoe dei contratti collettivi;

e) esprimono il parere sulle proposte di deliberazioneai sensi dell’art. 53, legge n. 142/90, attestando la confor-mità delle stesse alle normative che regolano le singolematerie;

f) hanno la gestione finanziaria, con poteri di impegnodi spesa se non di competenza di altri organi, degli stan-ziamenti di bilancio assegnati alla struttura amministrati-va cui sono preposti, ordinano e liquidano le spese deri-vanti da legge, da regolamento e da contratto ovvero impe-gnate nei modi e nelle forme amministrative vigenti conatti esecutivi;

g) emanano e sottoscrivono gli atti e i provvedimentidi natura autorizzatoria e concessoria non riservati dallalegge e dallo statuto agli organi istituzionali dell’ente, ilcui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni,anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri pre-determinati dalla legge, dei regolamenti, da atti generali diindirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni edi-lizie, e ne relazionano periodicamente al sindaco;

h) provvedono agli atti ricognitivi, certificativi, divalutazione e di attestazione che la legge e lo statuto nonriservano esplicitamente agli organi istituzionali dell’entenonché alle diffide, ai verbali, alle autenticazioni, legaliz-zazioni ed ogni altro costituente manifestazioni di giudi-zio e conoscenze;

i) adottano tutti i provvedimenti di sospensione deilavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenzacomunale ed esercitano i poteri di vigilanza edilizia e diirrogazione delle sanzioni amministrative previsti dallavigente legislazione statale e regionale in materia di pre-venzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggi-stico-ambientale;

j) assicurano la loro presenza alle sedute del consigliocomunale quando sono in trattazione argomenti cheriguardano il loro servizio;

k) svolgono ogni altra attività loro attribuita dallo sta-tuto, dalla legge e dai regolamenti locali con particolareriguardo al regolamento sull’ordinamento degli uffici e deiservizi e firmano la corrispondenza concernente le funzio-ni ad essi attribuite;

l) formulano proposte agli organi dell’ente, anche aifini dell’elaborazione di programmi, di direttive, di proget-ti;

m) adottano gli atti di gestione del personale del pro-prio settore nel rispetto di quanto stabilito dai contratticollettivi, nonché quelli di attribuzione temporanea dimansioni superiori ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 29/93;

n) irrogano le misure disciplinari del rimprovero ver-bale e della censura nei confronti del personale;

o) verificano periodicamente il carico di lavoro e laproduttività degli uffici afferenti il proprio settore di atti-vità;

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p) individuano, in base alla legge, i responsabili deiprocedimenti che fanno capo al settore e verificano, anchesu richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini edegli altri adempimenti;

q) formulano le risposte ai rilievi degli organi di con-trollo sugli atti di competenza del proprio settore;

r) assumono la responsabilità degli atti e delle proce-dure di attuazione delle deliberazioni degli organi colle-giali e dei provvedimenti del sindaco.

Per l’esercizio dei poteri di gestione emettono “Deter-minazioni”, atti formali che a cura dell’ufficio di segreteriasono numerati progressivamente.

Le determinazioni dei responsabili dei servizi compor-tanti impegno di spesa sono trasmessi al responsabile delservizio finanziario e sono esecutive con l’apposizione delvisto di regolarità contabile attestante la copertura finan-ziaria.

Art. 42Pareri dei responsabili degli uffici

Nella fattispecie che l’ente non abbia funzionariresponsabili dei servizi, compete al segretario esprimere ilparere su ogni proposta di deliberazione sottoposta allagiunta ed al consiglio, in ordine alla regolarità tecnica econtabile.

Per le responsabilità dei dirigenti si rinvia all’art. 41.I risultati negativi, rilevati nell’organizzazione del

lavoro e della attività d’ufficio, sono contestati nei modiprevisti dal regolamento comunale per i procedimentidisciplinari.

Art. 43Conferenza dei dirigenti e conferenza di programma

Il segretario comunale assicura il raccordo delle rela-zioni interfunzionali tra le strutture operative dell’ente inmodo da garantire la reciproca integrazione e l’efficaciaed efficienza dell’azione amministrativa del comune.

La conferenza dei dirigenti è presieduta dal segretariocomunale.

La conferenza coordina l’attuazione degli obiettivi del-l’ente, studia e dispone le esemplificazioni procedurali epropone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarieper realizzare la costante evoluzione dell’organizzazionedel lavoro.

La conferenza definisce le linee di indirizzo per l’at-tuazione della gestione organizzativa del personale edesprime, su richiesta dell’amministrazione, parere sulleproposte di atti, documenti e provvedimenti.

Fornisce, inoltre, al consiglio ed alla giunta municipa-le quando ne sia richiesta consulenza tecnica.

Esamina le proposte dell’amministrazione per laimpostazione di nuovi programmi in base a provvedimen-ti legislativi.

La conferenza dei dirigenti tiene le sue riunioni alme-no una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il suo presi-dente, per propria iniziativa o su richiesta di almeno trecomponenti, ne constati la necessità.

Per coordinare l’attuazione di programmi, progetti ediniziative che richiedono l’intervento di più aree funziona-li il segretario comunale convoca una conferenza dei diri-genti dei settori interessati nella quale vengono adottate ledecisioni e promossi i provvedimenti per attuare nel piùbreve tempo le deliberazioni adottate dagli organi colle-giali del comune.

Alle riunioni per la programmazione della gestioneorganizzativa del personale partecipano le organizzazionisindacali aziendali e i verbali sono trasmessi dal segretarioal sindaco, al vice sindaco ed ai capigruppo consiliari e, perinformazione, alle organizzazioni sindacali aziendali.

Art. 43 bisAzioni per il contrasto alla corruzione

e alla criminalità organizzata di stampo mafioso

1. Il comune, in osservanza delle previsioni contenutenel “Codice antimafia e anticorruzione della pubblicaamministrazione” adottato dalla Giunta regionale condeliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009, per contrastareil rischio di diffusione della corruzione e di infiltrazioni ditipo mafioso, svolgono una attività di prevenzione, infor-mazione e formazione del proprio personale, in particola-re nei settori degli appalti, dell’urbanistica e dell’edilizianonché ogni altra azione utile per il raggiungimento dellefinalità predette (art. 15, legge regionale n. 5/11)

CAPO IVIl procedimento amministrativo

Art. 44Il responsabile del procedimento amministrativo

1. La persona preposta all’unità organizzativa com-plessa o servizio è responsabile del procedimento.

2. La posizione di responsabile del procedimento è daricollegare alla direzione del settore cui è annessa l’unitàorganizzativa, semplice e/o servizio, prescindendo dallaqualifica ricoperta o dal livello posseduto e, nel caso disupplenza o di vicarità, dalla titolarità dell’ufficio.

3. Il capo servizio al quale appartiene ciascuna unitàorganizzativa semplice provvede ad assegnare a sé o adaltro dipendente addetto all’unità la responsabilità del-l’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singo-lo provvedimento nonché di promuovere, da parte del sog-getto competente, l’adozione del provvedimento finale.

4. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione dicui al precedente comma, è considerato responsabile delsingolo procedimento il capo servizio cui si appartieneunità organizzativa competente, individuata con le moda-lità previste dal regolamento per la determinazione delresponsabile del procedimento, sulla base della legge,dello statuto, regolamento organico e di specifici ordini diservizio emanati dagli organi competenti.

5. Con la disposizione di assegnazione del procedi-mento al dipendente responsabile, il dirigente indicaanche il sostituto dello stesso, in caso di assenza od impe-dimento. Per le unità organizzative costituite dal dirigentee da un solo dipendente, in caso di assenza od impedimen-to di quest’ultimo il procedimento viene temporaneamen-te assunto dal dirigente, fermo restando il termine per lasua conclusione.

6. Nel caso di cessazione definitiva dal servizio pressol’unità organizzativa del dipendente responsabile o di suaassenza prolungata, il capo servizio provvede immediata-mente ad attribuire ad altro dipendente l’incarico di pro-seguire l’istruttoria dei procedimenti in corso.

7. Per agevolare il rapporto fra i cittadini e l’organiz-zazione comunale, tutti i dipendenti addetti ai servizi peril pubblico sono dotati, entro tre mesi dall’entrata in vigo-re del regolamento, della tessera individuale di riconosci-mento, da esporre durante il servizio nella forma previstadalle disposizioni di legge.

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8. Quando il procedimento impegna la responsabilitàdi più unità organizzative dipendenti dallo stesso settore,la domanda viene trasmessa al dirigente del servizio cheassegna a se stesso il procedimento del quale è considera-to responsabile. Se nel procedimento amministrativointervengono più unità organizzative dello stesso servizio,ciascuna unità risponde al dirigente per gli atti di suacompetenza e per il tempo alla stessa assegnato per losvolgimento degli adempimenti di propria spettanza.

Art. 45Compiti del responsabile del procedimento

1. I compiti e i doveri del responsabile del procedi-mento sono, oltre a quelli previsti dagli articoli 5 e 6 dellalegge regionale 30 aprile 1991 n. 10 e dalle norme, recepitee compatibili con la citata legge regionale, della legge 7agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni,quelli disciplinati dalle varie norme amministrative, non-ché quelli del regolamento per la determinazione delresponsabile del procedimento.

2. Inoltre, il responsabile del procedimento:– propone, qualora lo ritenga necessaria, l’indizione

di una conferenza di servizi sottoponendo ad oggetto, par-tecipanti e motivazioni al visto del dirigente dell’unitàorganizzativa;

– cura le pubblicazioni e le notificazioni servendosidegli appositi servizi;

– trasmette, qualora il provvedimento finale non rien-tri nella sua competenza, direttamente la proposta, corre-data da tutti gli atti istruttori, all’organo competente.

Art. 46Comunicazioni dell’inizio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento provvede a darenotizia ai soggetti di cui all’art. 14 del regolamento per ladeterminazione del responsabile del procedimento, del-l’avvio del procedimento stesso tramite comunicazionepersonale, effettuata ove possibile con le modalità di cuiall’art. 8, comma 2 del predetto regolamento, ovveromediante notifica a mezzo dei messi comunali o letteraraccomandata con avviso di ricevimento.

2. Nella comunicazione devono essere indicati:a) il servizio comunale competente;b) l’oggetto del procedimento promosso;c) l’unità organizzativa ed il nominativo del dipenden-

te responsabile del procedimento;d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.3. Qualora, per il numero o l’incertezza d’individuazio-

ne degli aventi titolo, la comunicazione personale risultiper tutti, o per alcuni di essi, impossibile o gravosa nonchénei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, ilresponsabile del procedimento procede ai sensi dell’art. 8,terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, medianteforme di pubblicità da attuarsi con l’affissione e la pubbli-cazione di apposito atto, nel quale sono indicati i motiviche giustificano la deroga:

a) nell’albo comunale;b) mediante altre eventuali forme di pubblicità ido-

nea, stabilite di volta in volta, su segnalazione del respon-sabile del procedimento, dalla giunta comunale che auto-rizza contestualmente la spesa occorrente.

4. L’omissione o il ritardo o l’incompletezza dellacomunicazione può essere fatta valere anche nel corso delprocedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo allacomunicazione medesima, mediante segnalazione scritta

al dirigente preposto all’unità organizzativa competente ilquale è tenuto a fornire, entro 7 giorni, gli opportuni chia-rimenti o ad adottare le misure necessarie anche ai fini deitermini posti per l’intervento del privato nel procedimento.

5. Il termine per la conclusione del procedimento èreso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immedia-tamente pubblicizzato attraverso il sito web dell’ammini-strazione (art. 2, comma 3, della legge regionale n. 5/2011).

6. Nel bilancio comunale è previsto apposito adeguatostanziamento per le spese relative ai procedimenti ammi-nistrativi ed in particolare agli adempimenti di cui al pre-sente articolo.

Art. 47Partecipazione ed interventi nel procedimento

Qualunque soggetto portatore di interessi diffusi o pri-vati nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamentecostituiti in associazioni o comitati cui possa derivare unpregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di interveni-re nel procedimento.

Art. 48Diritti dei soggetti interessati al procedimento

I destinatari della comunicazione personale ed i sog-getti di cui al precedente art. 46, nonché gli intervenuti aisensi del predetto art. 47 hanno diritto di:

a) prendere visione degli atti del procedimento, salvoquanto previsto dall’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n.241;

b) presentare memorie e documenti, osservazioni eproposte, entro un congruo termine. L’esame degli attipresentati dopo la scadenza per gli stessi sopra stabilita èrimesso alle decisioni del responsabile, in relazione allaloro rilevanza ed al tempo residuo disponibile.

Art. 49Accordi sostitutivi dei provvedimenti

1. Le osservazioni e le proposte presentate secondoquanto previsto dall’art. 48, primo comma, del presentestatuto, quando non sono di pregiudizio ai diritti di terzied in ogni caso al perseguimento del pubblico interesse,possono essere accolte e costituire oggetto di accordi congli interessati.

2. Gli accordi possono determinare, integralmente oparzialmente, soltanto l’eventuale contenuto discrezionaledel provvedimento.

3. Accordi integralmente sostitutivi del provvedimentofinale possono essere consentiti solo nei casi espressamen-te previsti da disposizioni di legge.

4. Gli accordi devono essere stipulati, a pena di nullità,mediante atto scritto, salvo che la legge disponga altri-menti. Ad essi si applicano, ove non sia diversamente pre-visto, i principi del codice civile in materia di obbligazionie contratti, in quanto compatibili.

5. Per l’amministrazione le ipotesi di accordo sono sot-toscritte dal sindaco o assessore delegato su proposta deldirigente del settore ed assumono per la stessa definitivoimpegno ed efficacia dopo l’approvazione da parte dell’or-gano competente nelle forme previste per il provvedimen-to finale e sono soggette agli eventuali controlli previstiper quest’ultimo.

6. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l’am-ministrazione ha facoltà di recedere unilateralmente dagliaccordi, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione diun indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi effet-

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tivamente verificatisi in danno della controparte interessa-ta.

7. Per le controversie in materia di formazione, con-clusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente arti-colo, si applicano le norme del quinto comma dell’art. 11della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 50Motivazione dei provvedimenti

Ciascun provvedimento amministrativo ad eccezionedegli atti normativi (regolamenti) e quelli a contenutogenerale (direttive, istruzioni di servizio, ecc.) deve esseremotivato con indicazione dei presupposti di fatto e didiritto che hanno determinato la decisione dell’ammini-strazione.

L’obbligo della motivazione, come principio generale,si configura come garanzia per il cittadino ma anche comeconsistente contributo ad una verifica di legittimità, insede di normale controllo amministrativo.

Tale obbligo riguarda sia gli atti vincolati che i provve-dimenti discrezionali.

La motivazione deve essere resa in modo da consenti-re di comprendere l’iter logico ed amministrativo, seguitoper l’emanazione del provvedimento.

Qualora le ragioni che hanno determinato la decisionedell’amministrazione sono espresse mediante rinvio adaltro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.

In ogni provvedimento va indicato il termine e l’auto-rità cui è possibile ricorrere.

Titolo IIISERVIZI

CAPO I

Art. 51Servizi pubblici comunali

Il comune provvede alla gestione dei servizi pubbliciche abbiano per oggetto produzione di beni ed attivitàrivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppoeconomico e civile delle comunità locali.

I servizi riservati in via esclusiva al comune sono sta-biliti dalla legge.

Il comune gestisce i servizi pubblici locali privi di rile-vanza industriale nelle forme previste dall’art. 113/bis delD.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche edintegrazioni mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;b) aziende speciali ed anche consortili;c) società di capitali costituite o partecipanti dagli enti

locali, regolate dal codice civile. È consentita la gestione ineconomia quando, per le modeste dimensioni o per lecaratteristiche del servizio, non sia opportuno procederead affidamento ai soggetti di cui al precedente capoverso.

Il comune può procedere all’affidamento diretto deiservizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni efondazioni da esso costituite o partecipate.

Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o diutilità sociale, i servizi pubblici locali privi di rilevanzaindustriale possono essere affidati a terzi in base a proce-dure di evidenza pubblica, secondo le modalità stabilitedalle normative di settore.

Ferme restando le disposizioni previste per i singolisettori e quelle nazionali di attuazione delle normative

comunitarie, i servizi pubblici locali di rilevanza indu-striale individuati con regolamento emanato ai sensi delcomma 16 dell’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n.448, sono disciplinati dall’art. 133 del D.Leg.vo 18 agosto2000, n. 267.

Il consiglio comunale sulla base di una valutazionecomparativa delle predette forme di gestione ed in relazio-ne ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cuideve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione delrelativo servizio e delibera la modifica delle forme digestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.

Il sindaco ed il revisore dei conti riferiscono ogni annoin sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consigliosul funzionamento e sul rapporto costo e ricavo dei servizisingoli o complessivi nonché sulla loro rispondenza inordine all’esigenza ed alla fruizione dei cittadini.

Il comune delibera corrispettivi, tariffe e contributifinanziari a carico di utenti per i servizi di propria compe-tenza, salvo le riserve di legge e ciò al fine di tendereall’equilibrio economico-finanziario fra costi e ricavi perciascun servizio.

Art. 52Gestione in economia

Il comune gestisce in economia i servizi quando, per lemodeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio,non sia opportuno procedere ad affidamento a istituzioni,aziende speciali anche consortili, società di capitali costi-tuite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codicecivile.

Con apposito regolamento il consiglio comunale stabi-lisce l’organizzazione ed i criteri per assicurare l’economi-cità e l’efficienza di gestione di tali servizi.

Art. 53Omissis

(Aziende speciali)

Art. 54Istituzioni

Per l’espletamento dei servizi pubblici locali privi dirilevanza industriale, il comune può costituire una o piùistituzioni.

L’istituzione che è priva di responsabilità giuridica main possesso di autonomia gestionale, è deliberata dal con-siglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti.

Con la stessa deliberazione il consiglio comunale:a) approva il regolamento relativo all’ordinamento ed

al funzionamento;b) determina le finalità e gli indirizzi;c) conferisce il capitale in dotazione;d) assegna il personale necessario per assicurare il

funzionamento dell’organismo.Organi dell’istituzione sono il consiglio di amministra-

zione, il presidente ed il direttore. La nomina e la revocadegli amministratori spettano al sindaco.

I componenti il consiglio di amministrazione, il presi-dente ed il direttore vengono scelti dal sindaco tra personeche per qualificazione culturale e sociale rappresentino lerelative componenti della comunità locale, compresi gliutenti del servizio, e che abbiano i requisiti per la nominaa consigliere comunale.

Il regolamento di cui al precedente 2° comma discipli-na il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specificirichiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione

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giuridica e lo status dei componenti il consiglio di ammi-nistrazione, nonché le modalità di funzionamento degliorgani.

Art. 55Modalità di nomina e di revoca degli amministratori

delle aziende e delle istituzioni

Gli amministratori delle istituzioni sono nominati erevocati dal sindaco nei termini di cui alla legge regionalen. 7/96, sulla base di un documento corredato dal curricu-lum dei candidati, che indica il programma, gli obiettivida raggiungere ed i candidati alle cariche nell’ambito delconsiglio di amministrazione.

Art. 56La concessione a terzi

(omissis)

Art. 57La società di capitali

Per la gestione dei servizi pubblici comunali il consi-glio comunale può promuovere la costituzione di societàdi capitali a prevalente capitale pubblico locale con la par-tecipazione di altri soggetti pubblici o privati o può rileva-re società già costituite o assumervi partecipazioni aziona-rie.

Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finan-ziario relativo alla costituzione delle società e alle previ-sioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzodella stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti con-seguenti.

La prevalenza del capitale locale della società è realiz-zata mediante l’attribuzione della maggioranza dellequote o delle azioni al comune e, nel caso di gestione diservizi di interesse pluricomunali, ai comuni che fruisco-no degli stessi servizi.

Il comune (o i comuni nell’ipotesi anzidetta) può costi-tuire tutte o parte delle quote relative alla propria parteci-pazione mediante conferimento di beni, impianti ed altredotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

È comunque vietata la cessione della proprietà di retie impianti destinati alla produzione di servizi pubblicilocali di rilevanza industriale.

Nell’atto costitutivo e nello statuto della società deveessere stabilita la rappresentanza numerica del comunenel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale,e ciò ai sensi delle disposizioni del codice civile.

Art. 58I consorzi

Il comune per la gestione associata di uno o più servi-zi, può costituire con altri comuni o con la Provinciaregionale un consorzio secondo le norme previste per leaziende speciali di cui all’art. 25 della legge n. 142/90, rece-pito dalla legge regionale n. 48/91 e di cui all’art. 53 delpresente statuto, in quanto compatibili.

I consigli di ciascun comune interessato al consorzioapprovano a maggioranza assoluta dei componenti unaconvenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme diconsultazione fra comuni consociati i loro rapporti finan-ziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione aglienti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

Il comune è rappresentato nell’assemblea del consor-zio dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con respon-

sabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla con-venzione e dallo statuto.

L’assemblea elegge il consiglio di amministrazione ene approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

Il comune non può costituire più di un consorzio congli stessi comuni e Provincia regionale. La costituzione delconsorzio di servizi può essere disposta con decreto del-l’Assessorato regionale degli enti locali, per funzioni e ser-vizi di carattere obbligatorio.

Il consiglio comunale deve esprimere il parere sullacostituzione del consorzio entro e non oltre sessanta gior-ni dalla ricezione della richiesta da parte dell’assessore.

Art. 59Unione dei comuni

Per l’erogazione e/o la gestione di servizi a rilevanzaeconomica e per lo svolgimento di compiti istituzionalipuò prevedersi una forma di collaborazione più consisten-te, attraverso una unione del comune con due o più comu-ni contermini appartenenti alla stessa Provincia regionale.

Tale unione è prodromica alla fusione ed è regolatasecondo gli schemi civilistici dell’atto costitutivo che sta-bilisce i criteri ai quali dovrà uniformarsi la costituzionedell’unione e del regolamento.

Art. 60Accordi di programmi

Il comune per la definizione di opere, interventi o diprogrammi di intervento, di proprio interesse, che richie-dono, per la loro attuazione, l’azione integrata e coordina-ta con gli altri soggetti pubblici, promuove e concludeaccordi di programma.

Detti accordi, che costituiscono un particolare model-lo di cooperazione e che di per se non hanno nulla di pro-grammatorio, devono rispondere ai compiti e finalità tipi-camente deliberativi ed attuativi, almeno tutte le volte cheriguardano una sola opera o un singolo intervento.

Possono assumere valenza programmatoria, invecequando gli stessi riguardano la “definizione” di program-mi di intervento.

Lo scopo dell’accordo di programma e quello di coor-dinare ed integrare l’azione di più soggetti pubblici (Stato,Regioni, comuni ed altri enti pubblici), tutte le volte che laloro partecipazione plurima sia necessaria per la completarealizzazione, oltre che definizione del singolo intervento.

Il sindaco, a tal fine, promuove la conclusione degliaccordi di programma, anche su richiesta di uno o piùsoggetti interessati, per assicurare il coordinamento delleazioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanzia-mento ed ogni altro adempimento connesso.

L’accordo può prevedere procedimenti di arbitrato inconsiderazione che i vincoli scaturenti dall’accordo coin-volgono varie posizioni di potestà amministrative e nonsoltanto obblighi in senso stretto.

L’accordo può, altresì, prevedere interventi surrogatoridi eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

Per verificare la possibilità dell’accordo di programmail Presidente della Regione o della Provincia o il sindacoconvocano una conferenza dei rappresentanti di tutte leamministrazioni interessate.

L’accordo è approvato con decreto del Presidente dellaRegione siciliana, o con atto formale del presidente dellaProvincia o dal sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale della Regione siciliana.

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L’accordo, qualora adottato con decreto del Presidentedella Regione, determina le eventuali e conseguenti varia-zioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessio-ni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del comune.

Nell’ipotesi in cui l’accordo comporta una variazionedegli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allostesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entrotre giorni a pena di decadenza.

La deliberazione ratificata e sottoposta all’esamedell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, ilquale vi provvede entro il termine di novanta giorni tra-scorsi i quali si intende approvata e ciò in conformità aquanto disposto dal 6° comma dell’art. 3 della legge regio-nale 30 aprile 1991, n. 15.

La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di program-ma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da uncollegio presieduto dal presidente della Regione o dal pre-sidente della Provincia o dal sindaco e composto da rap-presentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti localiinteressati e dal prefetto della Provincia interessata seall’accordo partecipano amministratori pubblici o entipubblici nazionali.

Art. 60 bisGestione dei servizi pubblici locali

privi di rilevanza economica

1. Il comune, ai sensi della vigente normativa e nel-l’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestionedei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica ineconomia o mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;b) aziende speciali, anche consortili;c) società a capitale interamente pubblico.2. Lo scopo delle istituzioni previste alla lettera a) del

comma 1 è limitato alla gestione esclusiva di singoli servi-zi sociali per ciascun settore (art. 21, legge regionale n.5/11).

Titolo IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO IPartecipazione popolare

Art. 61La partecipazione dei cittadini all’azione amministrativa

Il comune informa la propria attività ai principi dellapartecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, perassicurare il buon andamento l’imparzialità e la traspa-renza dell’azione amministrativa.

A tal fine il comune promuove:a) organismi di partecipazione dei cittadini all’ammi-

nistrazione locale;b) le assemblee sulle principali questioni sottoposte

all’esame degli organi comunali;c) forme di consultazione per acquisire il parere dei

soggetti economici su problemi specifici;d) la partecipazione di altre nuove forme associative

che si costituiscono ad hoc, quali consulte, gruppi di lavo-ro e commissioni alle quali partecipano rappresentantidelle forze culturali e sociali presenti nel territorio comu-nale, comitati formati da utenti di servizi pubblici, rappre-sentanze delle comunità degli emigrati, organizzazioni

studentesche, comunità di produttori; di agricoltori, diconsumatori, ecc.

Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, laforma ed i termini delle predette partecipazioni.

Art. 62Il diritto di udienza

Ai cittadini e agli organismi e alle associazioni di cuisopra è riconosciuta la partecipazione all’attività delcomune, oltre che nelle forme previste dai successivi arti-coli, anche attraverso l’esercizio del diritto di udienza.

Detto diritto di udienza costituisce una forma direttae semplificata di tutela degli interessi della collettività.

Il diritto di intervento dei cittadini, è diretto non a for-nire loro informazioni ma assume la funzione di strumen-to di pressione esplicita.

Art. 63Azione popolare, diritto di accesso

e di informazione ai cittadini

Ciascun elettore può fare valere, innanzi alle giurisdi-zioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano alcomune.

Il giudice ordina al comune di intervenire in giudizioed in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi hapromosso l’azione o il ricorso.

Al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità del-l’attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli oassociati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive odi interessi diffusi, il diritto di accesso ai documentiamministrativi del comune e degli enti e aziende dipen-denti secondo quanto previsto dalle norme legislativedell’ordinamento statale della legge regionale n. 10/91 edallo specifico regolamento comunale.

Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pub-blici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto didivulgazione per espressa previsione di norme giuridicheo per effetto di temporanea e motivata dichiarazione delsindaco che ne vieti l’esibizione conformemente a quantoprevisto dal regolamento in quanto la loro diffusionepossa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle personeo delle imprese.

Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindacodeve garantire ai soggetti interessati la visione degli attirelativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenzasia necessaria per curare o per difendere i loro interessigiuridici.

Il sindaco ha facoltà di differire l’accesso ai documentirichiesti sino a quanto la conoscenza di essi possa impedi-re o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’attivitàamministrativa. Non è comunque ammesso l’accesso agliatti preparatori nel corso della formazione dei provvedi-menti riguardanti atti normativi amministrativi generali,di pianificazione e di programmazione, salvo diversedisposizioni di legge.

È considerato documento amministrativo ogni rap-presentazione grafica, fotocinematografica, elettromagne-tica o di qualunque altra specie del contenuto di atti,anche interni, formati dall’amministrazione comunale ocomunque dalla stessa utilizzati ai fini dell’attività ammi-nistrativa.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame edestrazione di copia dei documenti amministrativi, neimodi e con i limiti indicati dal regolamento. L’esame deidocumenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato

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soltanto al rimborso del costo di produzione, salve levigenti disposizioni in materia di bollo nonché i diritti diricerca e di visura.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere moti-vata e deve riguardare documenti formati dall’ammini-strazione comunale o da questa detenuti stabilmente.

Il regolamento assicura ai cittadini singoli, o associatied agli organi di informazione, il diritto di accesso aidocumenti amministrativi e alle informazioni di cui è inpossesso l’amministrazione; disciplina il rilascio di copiaatti previo pagamento dei soli costi; individua, con normedi organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabilidei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurareai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle pro-cedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e prov-vedimenti che comunque li riguardino.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accessosono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal pre-sente articolo.

Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei citta-dini all’attività dell’amministrazione, il comune assicural’accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organiz-zazioni di volontariato, alle associazioni ed ai mezzi diinformazione, previa regolamentazione.

Le aziende e gli enti dipendenti dal comune hannol’obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.

Art. 64Istanze - petizioni

La partecipazione popolare all’azione amministrativaè consentita anche con la presentazione, da parte dei sin-goli cittadini o associati, di istanze e petizioni.

I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti col-lettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazio-ni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti del-l’attività dell’amministrazione.

La risposta all’interrogazione viene fornita entro il ter-mine massimo di trenta giorni dal sindaco, o dal segreta-rio, o dal dipendente responsabile a secondo della naturapolitica o gestionale dell’aspetto sollevato.

Le modalità dell’interrogazione sono indicate nel rego-lamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere itempi, la forma scritta o altra forma idonea di comunica-zione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicitàdell’istanza.

Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva,agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’inter-vento su questioni di interesse generale o per esporrecomuni necessità.

Il regolamento di cui al 3° comma dell’art. 61 determi-na la procedura della petizione, i tempi, le forme di pub-blicità e l’assegnazione all’organo competente, il qualeprocede nell’esame e predispone le modalità di interventodel comune sulla questione sollevata o dispone l’archivia-zione qualora non ritenga di aderire all’indicazione conte-nuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimen-to conclusivo dell’esame da parte dell’organo competentedeve essere espressamente motivato ed adeguatamentepubblicizzato.

La petizione è esaminata dall’organo competenteentro trenta giorni dalla presentazione.

Se il termine previsto al 3° comma non è rispettato,ciascun consigliere può sollevare la questione in consigliochiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocandouna discussione sul contenuto della petizione.

Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizioneall’o.d.g. della prima seduta del consiglio. La procedura sichiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cuiè garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 65Proposte – procedure per l’approvazione

I cittadini, nel numero non inferiore a 100, anchefacenti parte di associazioni, comitati, organismi vari erappresentanze, possono avanzare proposte per l’adozionedi atti amministrativi che il sindaco trasmette nei ventigiorni successivi all’organo competente, corredate daparere dei responsabili dei servizi interessati e del segreta-rio, nonché dell’attestazione relativa alla copertura finan-ziaria.

L’organo competente deve sentire i proponenti dell’ini-ziativa entro trenta giorni dalla presentazione della propo-sta.

Tra l’amministrazione comunale ed i proponenti sipuò giungere alla stipulazione di accordi, nel persegui-mento del pubblico interesse al fine di determinare il con-tenuto del provvedimento finale per cui è stata promossal’iniziativa popolare.

Art. 66omissis

(Difensore civico)

Art. 67omissis

(Nomina)

Art. 68omissis

(Incompatibilità e decadenza)

Art. 69omissis

(Funzioni)

CAPO IIAssociazionismo e partecipazione

Art. 70Principi generali

Il comune valorizza le autonome forme associative, divolontariato, cooperazione, sindacali (sia dei lavoratoriche degli imprenditori), quelle operanti nel settore deibeni culturali, ambientali, storici ed artistici, nel turismo,nello sport, nell’attività culturale e di gestione del tempolibero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altraforma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadi-ni a fini partecipativi.

Riconosce il ruolo attivo e propositivo delle coopera-zioni nello sviluppo delle attività imprenditoriali e l’azioneeducativa, formativa e di difesa della salute dello sport.

Promuove la partecipazione dei giovani e favorisce leorganizzazioni commerciali, artigianali e agricole, attuan-do forme di incentivazione di cui all’art. 72.

Integra l’azione amministrativa con l’attività di altreistituzioni, associazioni per la tutela della persona e dellasua crescita singola ed associata, con particolare riferi-mento a fanciulli, donne, anziani e disabili.

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Art. 71Associazioni e organismi di partecipazione

Per i fini di cui al precedente articolo il comune:1) sostiene le attività ed i programmi dell’associazioni-

smo, anche mediante stipula di convenzione;2) favorisce l’informazione e la conoscenza degli atti

amministrativi comunali e delle norme, programmi e pro-getti regionali, statali e comunitari interessanti l’associa-zionismo;

3) può affidare ad associazioni ed a comitati l’organiz-zazione di singole iniziative e nel caso di assegnazione difondi il relativo rendiconto della spesa va approvato dallagiunta.

I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libe-re forme associative che presentino i seguenti requisiti:eleggibilità delle cariche, volontarietà dell’adesione e delrecesso dei componenti, assenza di fini di lucro, pubblici-tà degli atti e dei registri, perseguimento di finalità non incontrasto con la Costituzione.

Nell’ambito delle predette finalità è istituito l’albodelle forme associative.

Il sindaco su apposito registro elencherà tutte le asso-ciazioni operanti nel territorio, in possesso dei predettirequisiti e che siano state costituite da almeno un annodalla richiesta di registrazione, con deposito dello statutoe la designazione del legale rappresentante. I criteri e lemodalità di iscrizione sono disciplinati da apposito rego-lamento.

Per la gestione di particolari servizi l’amministrazionecomunale può promuovere la costituzione di appositiorganismi, determinando le finalità da perseguire, i requi-siti per l’adesione, la composizione degli organi di direzio-ne, le modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.

Art. 72Forme di consultazione – incentivazione

Per la consultazione dei cittadini su specifici proble-mi, il comune si avvale degli strumenti previsti dallo sta-tuto e dal regolamento.

Oltre all’udienza pubblica di 50 cittadini richiedenti oindividualmente o anche in forma associativa nell’eserci-zio del diritto di udienza di cui al precedente art. 62, ilcomune riconosce le consultazioni riguardanti le convoca-zioni di assemblee generali o parziali dei cittadini e le con-vocazioni di assemblee delle associazioni iscritte nell’ap-posito albo, di cui al predetto art. 71, in ordine al relativosettore di competenza.

Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione,possono, inoltre, essere erogate forme di incentivazionicon apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, chetecnico-professionale ed organizzativo.

Art. 73Referendum

Il referendum consultivo è l’istituto con tutti gli eletto-ri del comune sono chiamati a pronunziarsi in merito aprogrammi, piani, progetti, interventi ed in ogni altroargomento attinente l’amministrazione e il funzionamen-to del comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamen-ti interni e le relative modificazioni ed integrazioni, ladisciplina del personale e le relative piante organiche, leimposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, non-ché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e suattività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regio-

nali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprioassenso o dissenso affinchè gli organi ai quali competedecidere assumono le proprie determinazioni, consapevolidell’orientamento prevalente della comunità.

Il referendum consultivo deve riguardare, pertanto,materia di esclusiva competenza locale e non può averluogo con operazioni elettorali provinciali, comunali e cir-coscrizionali.

I referendum consultivi sono indetti per deliberazionedel consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre aglielettori oppure per iniziativa popolare con richiesta daparte di 1/5 degli elettori iscritti nelle liste elettorali alladata dell’1 gennaio dell’anno nel quale viene presentata larichiesta.

Questa deve essere formulata per iscritto, con specifi-cazione chiara dell’argomento di richiesta di consultazio-ne, con firme autenticate dei sottoscrittori nelle forme dilegge.

Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisitidi ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento ele modalità organizzative della consultazione.

Art. 74Effetti del referendum

Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risulta-to da parte del sindaco, il consiglio delibera sull’argomen-to, oggetto della consultazione referendaria e, nel caso dimancato recepimento delle indicazioni scaturenti dalrisultato referendario, la deliberazione deve essere ade-guatamente motivata ed adottata a maggioranza dei con-siglieri assegnati al comune.

Art. 74 bisConsulta dei cittadini migranti

1. A norma dell’art. 12 della legge regionale 5 aprile2011, n. 6, ricorrendo i presupposti ivi stabiliti, con rego-lamento di consiglio è istituita e disciplinata la consultadei cittadini migranti.

Titolo V

FINANZA E CONTABILITÀ COMUNALE

CAPO ILa programmazione finanziaria

Art. 75La programmazione del bilancio

La programmazione dell’attività del comune è correla-ta alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per rea-lizzarla.

Gli atti con la quale la programmazione viene definitae rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, larelazione previsionale e programmatica ed il bilancio plu-riennale.

Tali atti devono essere redatti in modo da consentire lalettura e l’attuazione delle previsioni per programmi, ser-vizi ed interventi.

Il bilancio di previsione per l’anno successivo è delibe-rato dal consiglio comunale nel termine fissato dalla leggenel tempo vigente, osservando i principi di universalità,integrità e pareggio economico e finanziario.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza

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attestazione della relativa copertura finanziaria da partedel responsabile del servizio finanziario. Senza la prescrit-ta attestazione l’atto è nullo di diritto.

I mandati di pagamento di somme già liquidate e lereversali di introito devono essere sottoscritti dal respon-sabile del servizio finanziario.

I risultati di gestione sono rilevati mediante contabili-tà economica e dimostrati nel rendiconto comprendente ilconto del bilancio ed il conto del patrimonio.

Al conto consuntivo, che deve essere deliberato dalconsiglio entro il 30 giugno dell’anno successivo, è allegatauna relazione illustrativa della giunta che esprime le valu-tazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base deirisultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costisostenuti.

Art. 76La programmazione delle opere pubbliche

e degli investimenti

Contestualmente al progetto di bilancio annuale, lagiunta propone al consiglio il programma di opere pubbli-che e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenzadel bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizioda quello successivo alla sua approvazione, raccordatoalle previsioni del piano pluriennale d’attuazione nonchéun elenco annuale di lavori.

Il programma delle opere pubbliche e degli investi-menti comprende la elencazione specifica di ciascunaopera od investimento incluso nel piano con il relativoordine di priorità.

Il programma comprende, relativamente alle spese dasostenere per le opere e gli investimenti previsti, il pianofinanziario con indicazione delle risorse con le quali verràdata attuazione all’operata programmazione.

Art. 77Determinazione a contrattare e relative procedure

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta daun’apposita determinazione, nella quale vanno indicatecon precisione:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire e,quindi, delle ragioni di interesse pubblico;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausoleritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dallevigenti disposizioni in materia di contratti delle ammini-strazioni dello Stato e della Regione siciliana, nonché leragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblicoincanto, che costituisce la regola generale per la scelta delcontraente.

Art. 77 bisAttività impositiva

Il comune ha autonomia impositiva e finanziaria neilimiti stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale dicoordinamento e disciplina della finanza pubblica.

1. Le norme dei regolamenti comunali che disciplina-no l’attività impositiva dell’ente si ispirano ai principi con-tenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. In particolare, le norme di cui al precedentecomma:

a) devono essere formulate in termini chiari e sempli-ci;

b) non potranno avere effetto retroattivo salvi i casiprevisti dalla legge;

c) se modificate da precedenti norme devono riportareil testo conseguentemente modificato.

3. L’amministrazione comunale adotta idonee iniziati-ve volte a:

a) agevolare la tempestiva conoscenza delle disposi-zioni in materia tributaria mediante adeguata attivitàdivulgativa;

b) motivare adeguatamente i provvedimenti ammini-strativi;

c) impostare i rapporti con i contribuenti al principiodella collaborazione, della buona fede e dell’affidamento;

d) riconoscere il diritto di interpello del contribuentein materia di applicazione delle disposizioni tributarie.

4. Regolamenti concernenti i tributi comunali dannoconcreta attuazione ai principi enunciati nei precedenticommi del presente articolo.

CAPO IIIl patrimonio comunale

Art. 78I beni comunali

1) L’impianto, la tenuta e l’aggiornamento degli inven-tari sono affidati all’economo comunale che si avvale dellacollaborazione dei responsabili dei servizi e dei consegna-tari dei beni.

2) L’uso dei beni comunali potrà essere disposto, divolta involta, dalla giunta comunale con apposita delibe-razione con la quale dovranno essere disciplinati le condi-zioni e fissato il compenso dovuto anche a titolo di rim-borso spese.

3) Le somme provenienti dall’alienazione dei beni, dadonazioni, da trasferimento per testamento, da riscossio-ne di crediti o, comunque da cespiti da investirsi in patri-monio, debbono essere impiegati nel miglioramento delpatrimonio. Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciòsia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzatiper attività gestionali.

Art. 79La gestione del patrimonio

1) La gestione dei beni comunali deve essere informa-ta a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimo-nio e del demanio comunale sulla base di realistiche valu-tazioni fra oneri ed utlilità pubblica del singolo bene.

2) Il regolamento comunale di contabilità stabilisce lemodalità per la tenuta degli inventari e determina i tempientro i quali sono sottoposti a verifica generale.

3) La giunta municipale adotta gli atti previsti dalregolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabilidi servizio, l’osservanza dell’obbligo generale di diligenzanell’utilizzazione e conservazione dei beni dell’ente.

CAPO IIIRevisione economico-finanziaria e controlo di gestione

Art. 80Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economico –finanziaria ad un revisore, secondo le modalità stabilitedal successivo articolo 82.

Il revisore, in conformità alle disposizioni del regola-mento, svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il consiglio comunale nell’attività di

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22 Suppl. straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 52 del 22-11-2019 (n. 25)

controllo e di indirizzo sull’azione amministrativa digestione economico-finanziaria dell’ente. La funzione dicollaborazione non si estende a quella amministrativa digoverno complessiva posta in essere nel comune;

b) esercita, secondo le disposizioni del regolamento dicontabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finan-ziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nelcorso dell’esercizio finanziario;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risul-tanze delle scritture contabili prescritte, redigendo appo-sita relazione che accompagna la proposta di deliberazio-ne consiliare del conto consuntivo;

d) svolge attività propositive e di stimolo nei confrontidegli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimentodi maggiore efficienza, produttività ed economicità nellaloro azione.

Ove riscontri irregolarità nella gestione dell’ente neriferisce immediatamente al sindaco affinché ne informi ilconsiglio comunale.

Il revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e docu-menti dell’ente connessi al mandato e può essere invitatoa partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.

I rapporti del revisore con gli organi burocratici sonostabiliti dal regolamento di contabilità.

Art. 81Controllo di gestione

I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trime-stralmente operazioni di controllo economico-finanziarioper verificare la rispondenza della gestione dei fondi stan-ziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi acui sono preposti.

Le risultanze delle predette operazioni devono essereverbalizzate dagli stessi unitamente ad osservazioni e rilie-vi e sottoposti all’esame della giunta, la quale redige a suavolta un quadro generale della situazione economico-finanziaria e di gestione da sottoporre al consiglio comu-nale.

Il regolamento comunale di contabilità disciplina ilprocesso operativo, le caratteristiche e i principi del con-trollo di gestione.

Art. 82Nomina del revisore

Il consiglio comunale nomina il revisore dei contisecondo le previsioni dettate dall’art. 10 della legge regio-nale n. 3 del 17 marzo 2016, ovvero mediante estrazione asorte tra i professionisti iscritti nel registro dei revisorilegali di cui al D.Lgvo 27 gennaio 2010, n. 39, che abbianopresentato apposita domanda all’ente.

Per l’esercizio delle proprie funzioni, il revisore hadiritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, può espri-mere rilievi e proposte tendenti a conseguire una miglioreefficienza, produttività ed economicità della gestione,secondo le previsioni di cui al precedente art. 80.

Il revisore, in conformità allo statuto ed al regolamen-to, collabora con il consiglio nella sua funzione di control-lo ed indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolaritàcontabile e finanziaria dell’ente.

Per il trattamento economico, il numero degli incari-chi ed i divieti, si applicano le disposizioni statali vigentiin materia.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO IStatuto

Art. 83Efficacia

Lo statuto comunale legittima l’attività dell’ente e ledisposizioni in esso contenute hanno efficacia di normagiuridica.

L’efficacia dello statuto si esplica nei confronti di colo-ro che vengono a contatto con l’ente, salvo l’efficacia gene-ralizzata di talune disposizioni statutarie.

L’ambito parziale di efficacia dello statuto è dato dalterritorio comunale.

Le disposizioni contenute nel presente statuto nonpossono essere derogate da regolamenti né da parte di attidi altri enti o di organi della pubblica amministrazione.

Art. 84Interpretazioni

Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratte-ristiche proprie.

La norma statutaria può essere interpretata secondo iprincipi di legge ordinaria, ma non può essere integrata invia analogica.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto sirinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 ealla legge regionale n. 48/91, nonché alle disposizioni con-tenute nell’ordinamento degli enti locali.

Art. 85Entrata in vigore

Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell’atto diapprovazione, entra in vigore il trentunesimo giorno suc-cessivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRegione siciliana o successivo all’avvenuta affissioneall’albo pretorio dell’ente, se posteriore.

Copia del presente statuto è trasmessa all’ufficio per laraccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delleprovincie regionali, istituito presso l’Assessorato regionaledegli enti locali, il quale a sua volta provvede a trasmetter-ne copia al Ministero dell’interno.

Art. 86Difesa contro lo statuto

La difesa contro lo statuto va esercitata nell’ambitodella tutela nei confronti dello statuto del comune.

Contro gli atti che violano una norma statutaria, èammesso il ricorso alla tutela giurisdizionale: giudiceordinario, se la norma statutaria ha fatto sorgere un dirit-to soggettivo; giudice amministrativo se la norma ha fattosorgere un interesse legittimo.

Analogamente se l’applicazione di una norma statuta-ria lede un diritto soggettivo, l’impugnazione della normava effettuata avanti al giudice ordinario, se invece lede uninteresse legittimo, l’impugnazione va effettuata avanti algiudice amministrativo.

2019.44.3135)014

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Suppl. straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 52 del 22-11-2019 (n. 25) 23

Lo statuto del comune di Melilli è stato pubblicato nelsupplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale dellaRegione siciliana n. 4 del 18 gennaio 2002.

Successive integrazioni e modifiche sono state pubbli-cate, rispettivamente, nel supplemento straordinario allaGazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 5 aprile2002, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55del 23 novembre 2007 e nel supplemento straordinario

alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 17aprile 2009.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 12settembre 2019, il 1° comma dell’art. 19 dello statutocomunale è stato modificato come segue:

“La giunta comunale è composta dal sindaco che lapresiede e da 5 assessori”.

(2019.46.3234)014

STATUTO DEL COMUNE DI MELILLI(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

Modifica

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VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 2,30