REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE · DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA...

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Sped. in A.P - Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Cagliari N. 10 REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Parte I e II Cagliari, giovedì 6 maggio 2010 Si pubblica ogni decade ed eccezionalmente quando oc- corre esclusi i giorni festivi DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - CAGLIARI V. Nazario Sauro, 9 - Tel. 070 6061 PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E VENDITA - a) abbonamento (anno solare); Parti I e II (esclusi i supplementi straordinari) Euro 51,65; Parti I e II (inclusi i supplementi straordinari) Euro 180,76; Parte III Euro 77,47. Il termine utile per la sottoscrizione degli abbonamenti scade il 28 febbraio; entro tale termine saranno inviati ai sottoscrittori, nei limiti delle disponibilità di magazzino, i fascicoli arretrati dell’anno in corso. Even- tuali abbonamenti sottoscritti dopo il 28 febbraio e, in ogni caso, prima del 30 giugno non danno diritto all’invio dei fascicoli arretrati. I versamenti per abbonamento effettuati dopo il 30 giugno si considerano validi per l’anno solare successivo, salvo conguaglio. La sostituzione di fascicoli disguidati è subordinata alla richiesta scritta ed alla trasmissione, entro 30 giorni, della relativa fascetta di abbonamento. - b) vendita a fascicoli separati: Parti I e II Euro 1,03, Parte III Euro 1,81, Supplementi ordinari e straordinari: Euro 0,52 ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso; i fascicoli relativi ad anni arretrati, il doppio del prezzo indicato in copertina. Eventuali richieste saranno soddisfatte secondo la disponibilità di magazzino. I prezzi di cui alle lettere a) e b) sono raddoppiati per l’estero, esclusi i paesi dell’Unione Europea. L’importo dovuto per l’attivazione o il rinnovo dell’abbonamento al Bol- lettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, per le inserzioni e per l’acquisto dei medesimi bollettini dovrà essere versato esclusivamente sul conto corrente postale n.4093 intestato a Regione Autonoma della Sardegna - Tesoreria regionale - causale: BURAS (abbonamento/inserzione/acquisto) riferimento entrate EC312.001 - Cdr 01.02.04. AVVERTENZE - Il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna è suddiviso in tre parti: nella PRIMA parte sono pubblicati tutte le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Regione e quelli degli Assessori - integralmente o in sunto - che possono interessare la genera- lità dei cittadini, nonché le disposizioni e i comunicati emanati dal Presidente della Regione del Consiglio e dagli Assessori; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione, le circolari la cui divulgazione sia ritenuta opportuna e gli annunzi ed avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione; nella TERZA sono pubblicati gli annunzi e gli avvisi di cui per legge era obbligatoria la pubblicazione nei soppressi fogli annunzi legali delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati, ovvero prescritti dalle leggi dello Stato. Supplemento Straordinario al BOLLETTINO UFFICIALE n. 14 del 6 maggio 2010 ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTORALE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA

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Sped. in A.P - Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Cagliari

N. 10

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALEDELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte I e II Cagliari, giovedì 6 maggio 2010Si pubblica ogni decade ed eccezionalmente quando oc-corre esclusi i giorni festivi

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - CAGLIARI V. Nazario Sauro, 9 - Tel. 070 6061

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E VENDITA - a) abbonamento (anno solare); Parti I e II (esclusi i supplementi straordinari) Euro 51,65; Parti I e II (inclusi i supplementi straordinari) Euro 180,76; Parte III Euro 77,47. Il termine utile per la sottoscrizione degli abbonamenti scade il 28 febbraio; entro tale termine saranno inviati ai sottoscrittori, nei limiti delle disponibilità di magazzino, i fascicoli arretrati dell’anno in corso. Even-tuali abbonamenti sottoscritti dopo il 28 febbraio e, in ogni caso, prima del 30 giugno non danno diritto all’invio dei fascicoli arretrati. I versamenti per abbonamento effettuati dopo il 30 giugno si considerano validi per l’anno solare successivo, salvo conguaglio. La sostituzione di fascicoli disguidati è subordinata alla richiesta scritta ed alla trasmissione, entro 30 giorni, della relativa fascetta di abbonamento. - b) vendita a fascicoli separati: Parti I e II Euro 1,03, Parte III Euro 1,81, Supplementi ordinari e straordinari: Euro 0,52 ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso; i fascicoli relativi ad anni arretrati, il doppio del prezzo indicato in copertina. Eventuali richieste saranno soddisfatte secondo la disponibilità di magazzino. I prezzi di cui alle lettere a) e b) sono raddoppiati per l’estero, esclusi i paesi dell’Unione Europea. L’importo dovuto per l’attivazione o il rinnovo dell’abbonamento al Bol-lettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, per le inserzioni e per l’acquisto dei medesimi bollettini dovrà essere versato esclusivamente sul conto corrente postale n.4093 intestato a Regione Autonoma della Sardegna - Tesoreria regionale - causale: BURAS (abbonamento/inserzione/acquisto) riferimento entrate EC312.001 - Cdr 01.02.04.

AVVERTENZE - Il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna è suddiviso in tre parti: nella PRIMA parte sono pubblicati tutte le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Regione e quelli degli Assessori - integralmente o in sunto - che possono interessare la genera-lità dei cittadini, nonché le disposizioni e i comunicati emanati dal Presidente della Regione del Consiglio e dagli Assessori; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione, le circolari la cui divulgazione sia ritenuta opportuna e gli annunzi ed avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione; nella TERZA sono pubblicati gli annunzi e gli avvisi di cui per legge era obbligatoria la pubblicazione nei soppressi fogli annunzi legali delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati, ovvero prescritti dalle leggi dello Stato.

Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale n. 14 del 6 maggio 2010

AssEssoRATo dELL’AgRICoLTURA E RIfoRmA AgRo PAsToRALE

dIsPosIzIoNI IN mATERIA dI PEsCA

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DECRETO DELL’ASSESSORE DELL’AGRICOL-TURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 5 marzo 2010, n. 617/19Legge Regionale 14 aprile 2006 n. 3 articolo 6 –

Interventi per la protezione e la gestione delle risor-se acquatiche – Indirizzi per la gestione delle risorse finanziarie per l’annualità 2010.

L’AssessoreVisto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative

norme di attuazione;Visto in particolare il DPR 24 novembre 1965, n.

1627, che ha trasferito alla Regione le funzioni eserci-tate dall’autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale;

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “Nor-me sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”;

Vista la Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante “Disposizioni in materia di pesca”;

Viste le disposizioni di cui al comma 18, dell’art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 “Disposizioni per la forma-zione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)”, in base alle quali sono state attribuite all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l’educazione alimentare, di cui all’articolo 14, comma primo, lettera d) della L.R. n. 1/1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva del-le lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

Visti gli articoli 38-44 del Trattato 25-3-1957 sul funzionamento dell'Unione europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009) Pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115;

Visto il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consi-glio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (PCP);

Visto il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consi-glio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il Regolamento (CE) n. 498/2007 del 26 marzo 2007 della Commissione recante modalità di applica-zione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consi-glio relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca;

Visto il Programma Operativo Nazionale FEP (PO FEP) per il settore pesca in Italia approvato nel dicem-bre 2007 con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007;

Viste le Leggi Regionali del 28 dicembre 2009 n. 5 e n. 6 recanti rispettivamente “Disposizioni per la for-mazione del bilancio annuale e pluriennale della Regio-ne (Legge finanziaria 2010)” e “Bilancio di previsio-ne per l’anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010/1013”, pubblicate nei Supplementi Ordinari 1 e 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della

Sardegna (BURAS) n. 41 del 29 dicembre 2010;Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.

10/35 dell’11 febbraio 2009 “Presa d’atto del Program-ma Operativo del Fondo Europeo della Pesca approvato con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007). Linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi”;

Visto il Decreto dell’Assessore della programmazio-ne, bilancio, credito e assetto del territorio n. 83/3021 del 22 maggio 2009 “Variazioni di bilancio in attuazio-ne della Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/35 dell’11 febbraio 2009 – Programma Operativo del Fon-do Europeo della Pesca (FEP)”;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/40 del 10 novembre 2009 “Modifica e integrazione della deliberazione n. 10/35 dell’11 febbraio 2009 re-cante "Presa d’atto del Programma Operativo del Fon-do Europeo della Pesca (FEP) approvato con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007. Linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi";

Sentito il Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca di cui alla L.R. 5 luglio 1963, n. 14, così come ricostituito col Decreto del Presidente n. 22 del 22.02.2008, nella riunione del 12 febbraio 2010;

Rilevata l'opportunità di facilitare e sostenere finan-ziariamente l’attuazione delle misure che saranno indi-viduate nei Piani di Gestione Locale, da predisporre in conformità a quanto previsto dalla Misura 3.1 del P.O. FEP ai sensi dell’articolo 37 lettera “m” del Regola-mento 1198/2006, attraverso l’utilizzo delle risorse re-gionali ex art. 6 L.R. 3/2006 (capitolo SC06.1370 del bilancio regionale 2009);

Ritenuto di individuare nella misura del 50% dello stanziamento nel capitolo, conto competen-za, SC06.1370 del bilancio per il 2010 (pari ad euro 3.500.000,00) la somma da destinare al finanziamento delle misure di protezione e gestione delle risorse alie-utiche che saranno individuate nei Piani di Gestione Locale in attuazione della Misura 3.1 del Programma Operativo FEP 2007-2013 ai sensi dell’articolo 37 let-tera “m” del Regolamento n. 1198/2006

Decreta

Art. 1La somma di euro 3.500.000,00 stanziata nel capi-

tolo, conto competenza, SC06.1370 - UPB S06.05.002 - del bilancio 2010 è utilizzata per finanziare l’attuazio-ne delle misure di protezione e gestione delle risorse alieutiche che saranno individuate nei Piani di Gestio-ne Locale da predisporre in conformità a quanto previ-sto dalla Misura 3.1 del P.O. FEP 2007-2013 ai sensi dell’articolo 37, lettera “m” del Regolamento (CE) n. 1198/2006.

Art. 2Il Servizio Pesca provvede agli adempimenti am-

ministrativi per il trasferimento delle somme di cui all’articolo 1 ad ARGEA Sardegna e a quanto dovesse rendersi necessario nel quadro della regolamentazione comunitaria in materia di aiuti.

Art. 3

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Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicato nel Bollettino Uffi-ciale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ri-corso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell’arti-colo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribu-nale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Prato

DECRETO DELL’ASSESSORE DELL’AGRICOL-TURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 16 apri-le 2010, n. 1039/43fondo Europeo della Pesca (fEP) Programma

operativo Nazionale per il settore pesca in Italia approvato con decisione CE n. C(2007) del 19 di-cembre 2007. direttive per l’azione amministrativa e la gestione della misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m) del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/06).

L’AssessoreVisto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative

norme di attuazione;Visto il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che ha tra-

sferito alla Regione le funzioni esercitate dall’autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul Dema-nio marittimo e nel mare territoriale;

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “Nor-me sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”;

Vista la Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante “Disposizioni in materia di pesca”;

Viste le disposizioni di cui al comma 18, dell’art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 “Disposizioni per la forma-zione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)”, in base alle quali sono state attribuite all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l’educazione alimentare, di cui all’articolo 14, comma primo, lettera d) della L.R. n. 1/1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva del-le lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

Vista la Legge Regionale n. 13 dell’8 agosto 2006 di istituzione delle Agenzie regionali operanti nel compar-to dell’agricoltura (AGRIS Sardegna, LAORE Sarde-gna, ARGEA Sardegna);

Vista la Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)” in base alle quali sono state attribuite all’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e mollu-schicoltura ed esteso anche al comparto della pesca e dell’acquacoltura le funzioni esercitate dalle agenzie regionali in materia di agricoltura;

Visti gli Articoli 38-44 del Trattato 25-3-1957 sul funzionamento dell’Unione europea pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115;

Visto il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consi-glio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (PCP);

Visto il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consi-glio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Com-missione del 26 marzo 2007 recante modalità di appli-cazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consi-glio relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Con-siglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di ge-stione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

Visto il Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca;

Visto il Programma Operativo Nazionale FEP per il settore pesca in Italia approvato dalla Commissione eu-ropea il 19 dicembre 2007 con Decisione C(2007) 6792;

Visto il Vademecum del Fondo Europeo per la Pesca del 26 marzo 2007;

Visto l’Accordo Multiregionale (AM) per l’attuazio-ne degli interventi cofinanziati dal FEP nell’ambito del Programma Operativo 2007-2013 che ha istituito una Cabina di Regia (CdR) Regioni/Ministero, approvato in sede di Conferenza permanente nella seduta del 18 settembre.2008 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 260 alla G.U. n. 278 del 27.11.2008;

Viste le Linee guida per la determinazione delle spe-se ammissibili del Programma FEP 2007-2013 stabilite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e fo-restali - Dipartimento delle politiche europee e interna-zionali Direzione generale della Pesca marittima e ac-quacoltura con Decreto n. 601 del 21 novembre 2008;

Viste il documento “FEP 2007/2013 criteri di ammis-sibilità per la concessione degli aiuti” così come modifi-cato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e inter-nazionali - Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto n. 21 del 26 marzo 2010;

Viste il documento “FEP 2007/2013 criteri di sele-zione per la concessione degli aiuti” adottato con il De-creto Direttoriale MIPAAF DG della Pesca Marittima e Acquacoltura n. 593 del 24 ottobre 2008;

Visto il Manuale delle procedure per i controlli di 1° livello FEP 2007-2013 - Gennaio 2009 approvato nel-la seduta della Cabina di Regia (CdR) del 28 gennaio 2009;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 10/35 dell’11 febbraio 2009 “Presa d’atto del Program-ma Operativo del Fondo Europeo della Pesca approvato con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007. Linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi”;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/40 del 10 novembre 2009 “Modifica e integrazione della deliberazione n. 10/35 dell’11 febbraio 2009 re-cante “Presa d’atto del Programma Operativo del Fon-

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do Europeo della Pesca (FEP) approvato con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007. Linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi”;

Considerato che la Deliberazione n. 10/35 dell’11 febbraio 2009 individua tra le priorità di attuazione del-le misure previste dal FEP l’Asse III - misura 3.1 Azioni collettive;

Considerato che la Deliberazione di Giunta Regio-nale n. 50/40 del 10 novembre 2009 sottolinea il ca-rattere fortemente innovativo del Programma Operativo del FEP soprattutto in riferimento a determinate Misure previste nell’Asse III e nell’Asse IV che consentono di migliorare la programmazione delle risorse regionali attraverso una politica articolata per distretti e parten-do da proposte provenienti direttamente dagli operatori con il supporto della ricerca scientifica;

Considerato che la Deliberazione di Giunta Regio-nale n. 50/40 del 10 novembre 2009, preso atto delle variazioni di bilancio attuate a seguito di quanto di-sposto con la deliberazione n. 10/35 del 2009, assegna all’attuazione della Misura 3.1 – piani di gestione locale una percentuale della dotazione finanziaria prevista per l’intero periodo di programmazione pari al 20%;

Considerato che con la Deliberazione 50/40 del 10 no-vembre 2009 la Giunta regionale ha stabilito di dare man-dato all’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale di definire con proprio decreto ogni ulteriore dettaglio;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 56/60 del 29 dicembre 2009 recante Piano per l’arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni abilitate all’esercizio della pesca costiera locale e che utilizzano il sistema di pesca a strascico. Modifica e integrazione della Deliberazione della Giunta regionale. n. 72/19 del 19.12.2008;

Visto il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e ri-forma agro-pastorale n. 3163/DecA/147 del 23 dicem-bre 2009 “Legge regionale 14 aprile 2006 n. 3 articolo 6 - Interventi per la protezione e la gestione delle ri-sorse acquatiche – Indirizzi per la gestione delle risor-se finanziarie per l’annualità 2009”; con il quale viene assegnata all’attuazione della Misura 3.1 – piani di ge-stione locale una percentuale della dotazione finanziaria prevista per l’intero anno 2009 pari al 50%, pari a euro 3.500.000,00;

Visto il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e ri-forma agro-pastorale n. 0000617/DecA/19 del 5 marzo 2010 con il quale viene assegnata all’attuazione della Misura 3.1 – piani di gestione locale una percentuale della dotazione finanziaria prevista per l’intero anno 2010 pari al 50%, pari a euro 3.500.000,00;

Vista la nota prot. 1003 del 21.01.2010 con la quale il Servizio Pesca chiede al Ministero delle politiche agri-cole, alimentari e forestali – Dipartimento delle politi-che europee e internazionali un riscontro di conformità alla seguente proposta di segmentazione della flotta:

A) imbarcazioni abilitate all’utilizzo degli attrezzi trainati (strascico)

A1. Imbarcazioni con tonnellaggio (espresso in GT) minore di 15

A2. Imbarcazioni con tonnellaggio (espresso in GT) maggiore o uguale a 15

B) imbarcazioni che utilizzano altri sistemiB1. Imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (LFT) mi-

nore di 12 mB2. Imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (LFT)

maggiore o uguale a 12 m e alla procedura di verifica della percentuale di rap-

presentatività del gruppo proponente un Piano Locale di Gestione che utilizzi come base di calcolo il sottoin-sieme della flotta individuato dal proponente secondo la ripartizione sopra riportata;

Visto il nulla osta espresso dal MIPAAF con nota prot. 1543 del 9 febbraio 2010 in merito alla suddetta proposta;

Sentito il Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca di cui alla L.R. 5 luglio 1963, n. 14, così come ricostituito col Decreto del Presidente n. 22 del 22.02.2008, nelle sedute del 27 gennaio e del 12 feb-braio 2010;

Preso atto dell’Atto di Convenzione stipulato in data 15 marzo c.a. tra l’Autorità di Gestione naziona-le del FEP (Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali del MIPAAF) e il Referente dell’Autorità di Gestione dell’Organismo In-termedio (Direttore del Servizio Pesca dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale) nel quale l’Organismo Intermedio è delegato dall’Auto-rità di Gestione all’esercizio delle funzioni di Autorità di Gestione con riferimento alle misure gestite diretta-mente dall’Organismo Intermedio;

Decreta

Art. 1Sono approvate le “Direttive per l’azione ammini-

strativa e la gestione della misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m del Regolamento (CE) 1198/2006) del PO del Fondo Europeo della Pesca (FEP)” di cui all’Al-legato 1 al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2Ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della

Misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m del Reg. (CE) n. 1198/2006) saranno contenute nel relativo ban-do di attuazione approvato con Determinazione del Di-rettore pro-tempore del Servizio Pesca dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale.

Art. 3Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il presente decreto è reso disponibile nel sito inter-net www.regione.sardegna.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BU-RAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ri-corso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell’arti-colo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribu-nale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Prato

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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L’Assessore

7/25

Allegato al Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale

n.___________/DecA/______ del __________

“Direttive per l’azione amministrativa e la gestione della Misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m del Regolamento (CE) 1198/2006) del PO del Fondo Europeo della Pesca (FEP)”.

INDICE

1. Finalità

2. Area di attuazione

3. Beneficiari

4. Procedure operative e tempistica

5. Criteri di ammissibilità

6. Criteri di selezione

7. Spese ammissibili

8. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

9. Coordinamento dei Piani locali di gestione con l’attuazione del Piano regionale per

l’arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni abilitate all’esercizio della pesca

costiera locale e che utilizzano il sistema di pesca a strascico

10. Disposizioni per la fase di attuazione dei Piani di Gestione

1. Finalità

Le presenti direttive specificano gli elementi necessari per la predisposizione del bando per

l’attuazione della Misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m del Regolamento (CE) 1198/2006)

del Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca (FEP).

16 aprile 20101039/43

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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L’Assessore

8/25

Il bando per la presentazione dei Piani Locali di Gestione sarà predisposto in conformità alle

previsioni del Programma Operativo FEP per il settore pesca CCI: 2007IT14FPO001 - Stato

Membro: Italia, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)6792 del 19

dicembre 2007 e ss.mm.ii., tenuto conto degli indirizzi emersi in sede di Cabina di Regia

Nazionale.

2. Area di attuazione

Il Piano Locale di Gestione può interessare “zone di pesca”, così come definite dall’art. 3 lett. e) del

regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, comprese nel mare territoriale

della Sardegna ricadenti in uno o più compartimenti marittimi, così come definiti dal Decreto del

Presidente della Repubblica 1 febbraio 2006, n. 89 e ss.mm.ii.

Dalle “zone di pesca” si intendono escluse le zone lacustri e stagnali oggetto di concessione ai fini

di pesca ai sensi dell’art. 2 del DPR 24 Novembre 1965, n. 1627.

3. Beneficiari

Al fine di favorire la partecipazione attiva degli operatori della pesca e la loro associazione

nell’elaborazione dei piani, il bando di finanziamento è rivolto a gruppi di pescatori associati o loro

consorzi – di seguito “Gruppo proponente” - , tali che il numero di imbarcazioni aderenti

rappresentino almeno il 70% delle unità da pesca iscritte nell’area interessata dall’iniziativa

(Compartimento/i marittimo/i o Ufficio/i circondariale/i e/o di iscrizione) o abbiano capacità di pesca

totale, misurata in GT pari almeno al 70% della capacità di pesca totale registrata nell’area

interessata dall’iniziativa (Compartimento/i marittimo/i o Ufficio/i circondariale/i e/o di iscrizione)

oppure da un gruppo di operatori della pesca, che sia omogeneo in base al sistema di pesca

utilizzato.

Le imbarcazioni possono essere omogenee perché abilitate all’utilizzo degli attrezzi trainati

(strascico) o perché utilizzano altri sistemi oppure in base alla seguente ulteriore suddivisione:

A) imbarcazioni abilitate all’utilizzo degli attrezzi trainati (strascico)

A1. Imbarcazioni con tonnellaggio (espresso in GT) minore di 151

A2. Imbarcazioni con tonnellaggio (espresso in GT) maggiore o uguale a 15

1 In accordo con il Piano per l’arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni abilitate all’esercizio della pesca costiera e che utilizzano il sistema di pesca a strascico ( L.R. 5 marzo 2008 N. 3 – art. 7 comma 22 )

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B) imbarcazioni che utilizzano altri sistemi

B1. Imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (LFT) minore di 12 m2

B2. Imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (LFT) maggiore o uguale a 12 m

Nel caso in cui il gruppo proponente risulti omogeneo in base al sistema di pesca esercitato

(strascico o altri sistemi), secondo la suddivisione sopra indicata, la percentuale di

rappresentatività del gruppo proponente è da calcolarsi con riferimento al sottoinsieme delle

imbarcazioni iscritte nel Compartimento/i marittimo/i o Ufficio/i circondariale/i e/o di iscrizione cui fa

riferimento l’area individuata che utilizzino lo specifico sistema di pesca e/o che abbiano le stesse

caratteristiche (GT o LFT).

La proposta di Piano può infine essere presentata da un gruppo di operatori della pesca che

esercitino l’attività di pesca utilizzando imbarcazioni che risultino omogenee per uno o più specifici

sistemi di pesca utilizzati secondo la definizione riportata nell’art. 11 del D.M. 26 luglio 1995 (da

considerarsi all’interno della categoria “altri sistemi”) di cui si voglia ridurre lo sforzo di pesca su

una determinata specie nella specifica area. In tal caso la percentuale di rappresentatività del

numero di imbarcazioni (o della capacità di pesca delle imbarcazioni espressa in GT) deve essere

calcolata relativamente alle imbarcazioni iscritte nell’area individuata per il Piano (Compartimento/i

marittimo/i o Ufficio/i circondariale/i e/o di iscrizione) che operino con il/i sistema/i di pesca

specificato/i (o alla capacità di pesca espressa in GT registrata nell’area interessata dall’iniziativa

per quello/i specifico/i sistema/i di pesca).

La porzione di flotta cui si intende far riferimento per il calcolo della rappresentatività, da

individuarsi secondo la segmentazione sopra riportata o in base al/ai sistema/i di pesca utilizzato/i,

è esplicitato nella proposta di Piano, in funzione dei criteri di aggregazione individuati dai

proponenti (pesca a strascico/pesca con altri sistemi e/o caratteristiche delle imbarcazioni e/o

sistema/i di pesca utilizzato/i).

Le imbarcazioni partecipanti all’iniziativa devono essere iscritte al Registro ufficiale della flotta alla

data della presentazione della proposta in un compartimento marittimo della Sardegna ed essere in

possesso di regolare licenza per uno o più sistemi di pesca.

Ciascuna imbarcazione può essere inserita in un solo Gruppo proponente un Piano Locale di

Gestione.

2 In base alla definizione di Piccola pesca costiera di cui al Regolamento (CE) 1198/2006, art 26

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4. Procedure operative e tempistica

Attività di informazione e assistenza tecnica

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui il presente allegato fa parte integrante sul

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS), Laore Sardegna, nell’ambito

delle proprie competenze istituzionali, secondo gli indirizzi forniti dal Servizio Pesca e in stretto

raccordo operativo con lo stesso, procede con le seguenti attività:

- attraverso mirate azioni di comunicazione e informazione, fornisce agli operatori del settore della

pesca marittima potenzialmente interessati all’iniziativa informazioni tecniche riguardo alla flotta

sarda e in genere a sostegno della predisposizione dei Piani;

- attiva specifiche azioni al fine di facilitare la creazione dei Gruppi di operatori della pesca per la

proposta di un Piano;

Pubblicazione del bando

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto nel BURAS il Servizio Pesca

provvede alla predisposizione del bando di attuazione della Misura per la presentazione dei Piani

Locali di Gestione e alla sua pubblicazione sul BURAS e sui siti istituzionali

www.regione.sardegna.it e www.sardegnaagricoltura.it.

Predisposizione dei Piani Locali di Gestione

Ciascun Gruppo proponente predispone il Piano Locale di Gestione, in collaborazione con un

istituto di ricerca pubblico o privato, riconosciuto ai sensi del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639 e

ss.mm.ii. e dell’art. 64 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, in conformità alle previsioni del suddetto

Bando ed in coerenza con i principi di tutela e conservazione delle risorse biologiche enunciati al

capitolo II del Regolamento CE 2371/2002.

I Piani di Gestione devono indicare con precisione l’area interessata dall’iniziativa (coordinate

geografiche Gauss-Boaga degli estremi del poligono), lo stock o gli stock individuato/i quale/i

specie bersaglio, il quadro economico delle risorse necessarie per la predisposizione del Piano e di

quelle necessarie per la copertura dei fabbisogni generati dagli adempimenti obbligatori da

sostenere nel corso dell’attuazione dello stesso, quale l’attività di monitoraggio e di stesura delle

relazioni intermedie sullo stato di attuazione.

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I contenuti minimi dei Piani contengono gli elementi di cui al paragrafo 5 dell’ art. 19 del

regolamento (CE) 1967/2006 e prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca, ovvero:

a) lo stato di conservazione dello stock o degli stock;

b) le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock;

c) le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati;

d) l’impatto economico delle misure sulle attività di pesca interessate.

Il Piano può includere qualsiasi misura di cui all’art. 4 par. 2 del Regolamento (CE) 2371/2002

lettere da d) a i).

a) la limitazione delle catture;

b) la fissazione del numero e del tipo di pescherecci autorizzati ad operare;

c) il contenimento dello sforzo di pesca;

d) l'adozione di misure tecniche, tra cui:

i) misure relative alla struttura degli attrezzi da pesca, al numero e alla dimensione degli

attrezzi di pesca detenuti a bordo, alle modalità del loro impiego e alla composizione delle

catture che possono essere tenute a bordo durante la pesca con tali attrezzi;

ii) la definizione delle zone e/o dei periodi nei quali le attività di pesca sono vietate o

sottoposte a restrizioni, ivi compreso per la tutela delle zone di deposito delle uova e delle

zone «nursery»;

iii) la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati;

iv) misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e

sulle specie non bersaglio;

e) l'introduzione di incentivi, anche economici, al fine di promuovere una pesca più selettiva o con

scarso impatto;

f) l'attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.

Le misure di controllo e gestione che possono essere incluse nei Piani Locali di Gestione possono

riguardare esclusivamente zone di pesca nelle quali le imbarcazioni che costituiscono il Gruppo

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proponente sono autorizzate ad operare in base alle licenze di pesca e alla

regolamentazione/legislazione vigente.

Nel Piano di Gestione il Gruppo proponente specifica la propria forma organizzativa sia in fase di

avvio del Piano che in fase di attuazione a regime: forma giuridica, attribuzione delle

responsabilità, competenze minime assicurate, processi decisionali, ed ogni altro elemento ritenuto

utile per la valutazione e l’attivazione delle procedure di assegnazione delle eventuali risorse

finanziarie.

Ricezione dei Piani Locali di Gestione

I documenti costituenti il Piano Locale di Gestione devono essere spediti a mezzo raccomandata

A/R o presentati direttamente ad ARGEA Sardegna, Area di Coordinamento Attività Ispettive –

Sassari, in formato cartaceo e digitale, entro il termine perentorio di 60 giorni decorrente dal giorno

successivo alla pubblicazione del Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).

Qualora la data di scadenza dovesse coincidere con un giorno festivo, la data limite si intende

protratta al primo giorno feriale utile.

I Piani Locali di Gestione presentati oltre il termine perentorio stabilito o con modalità di spedizione

diverse da quelle sopra indicate sono dichiarati non ammissibili ed essere archiviati. In caso di

invio a mezzo raccomandata fa fede il timbro postale.

Valutazione dei Piani Locali di Gestione

Istituzione della Commissione di Valutazione

Argea Sardegna istituisce un’apposita Commissione per la valutazione della validità tecnico-

scientifica dei Piani costituita da quattro componenti con competenze tecnico-biologiche,

economico-finanziarie e socio-economiche. La sua composizione può essere integrata con altri

soggetti esterni all’ARGEA Sardegna in possesso di competenze tecniche ritenute utili allo

svolgimento dell’attività istruttoria. Prioritariamente Argea Sardegna verifica la disponibilità di tali

soggetti all’interno dell’Amministrazione Regionale.

Verifica dell’ammissibilità al finanziamento

La Commissione verifica l’ammissibilità al finanziamento dei Piani nel rispetto delle procedure

definite in Cabina di Regia nazionale, in conformità a quanto stabilito nel documento di Criteri di

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ammissibilità approvato con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 21

del 26 marzo 2010 (punto 5 del presente decreto).

Selezione dei Piani Locali di Gestione

La Commissione valuta nel merito i Piani ritenuti ammissibili a finanziamento, attribuisce a

ciascuno un punteggio di merito sulla base dei criteri di selezione indicati al punto 6 del presente

decreto e redige una graduatoria provvisoria.

Qualora più di un piano agisca su una medesima zona di pesca, la Commissione provvede

all’analisi comparata dei piani ed evidenzia nel verbale finale le modifiche che ritiene debbano

essere apportate agli stessi al fine di armonizzarne reciprocamente i contenuti e/o renderli coerenti

con le normative e le politiche europee, nazionali e regionali assicurando la preferenza per gli

interventi che presentano una maggiore aderenza ai principi di conservazione delle risorse

biologiche.

Nel caso in cui la Commissione ritenga necessario che a un Piano vengano apportate delle

modifiche il punteggio ad esso attribuito in fase di selezione è subordinato all’accettazione da parte

del Gruppo proponente delle modifiche/integrazioni proposte.

Approvazione da parte dell’Autorità di Gestione nazionale del FEP

Argea Sardegna provvede quindi all’invio dei Piani, unitamente ai verbali istruttori e/o una relazione

finale dei lavori della Commissione di valutazione e alla graduatoria provvisoria, al Servizio Pesca

dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, che valuta le eventuali proposte di

modifica da apportare ai Piani decise in sede di istruttoria dalla Commissione e li trasmette

all’Autorità di Gestione nazionale del FEP per la loro definitiva approvazione.

I Piani si intendono definitivamente approvati qualora l’Organismo intermedio non riceva risposta

entro 20 giorni dalla data di ricevimento della nota di trasmissione dei documenti.

I Piani proposti possono essere oggetto di osservazioni e richieste di modifiche e/o integrazioni da

parte dell’Autorità di Gestione nazionale. Il Referente dell’Autorità di Gestione dell’OI recepisce le

osservazioni e le comunica per il tramite di Argea Sardegna ai Gruppi proponenti interessati,

unitamente alle eventuali modifiche suggerite dalla Commissione di valutazione.

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I Piani modificati in base alle osservazioni e modifiche suggerite dall’Organismo intermedio e

dall’Autorità di Gestione nazionale vengono inviati in formato cartaceo e digitale ad Argea

Sardegna per la loro definitiva ammissione a finanziamento.

Graduatoria definitiva dei PLG

Argea Sardegna, verificato il parere positivo da parte dell’Autorità di Gestione nazionale e il rispetto

delle osservazioni e modifiche proposte da questa e/o dall’Organismo intermedio, procede alla

stesura della graduatoria di merito definitiva valutate dei Piani valutati positivamente in base ai

punteggi assegnati dalla Commissione di Valutazione. A parità di punteggio è assegnata

precedenza secondo l’ordine cronologico di arrivo presso Argea Sardegna (a tal fine farà fede il

protocollo di accettazione).

La graduatoria di merito dei Piani ammissibili a finanziamento è approvata con apposito

provvedimento amministrativo da parte di Argea Sardegna – Area di coordinamento attività

ispettive ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) e sui siti

istituzionali www.regione.sardegna.it e www.sardegnaagricoltura.it.

Argea Sardegna provvede a comunicare al Gruppo proponente l’esito della valutazione e

l’eventuale posizionamento nella graduatoria di merito.

I Piani Locali di Gestione sono finanziati secondo l’ordine della graduatoria, fino a esaurimento

delle risorse disponibili.

La durata del procedimento amministrativo per la valutazione dei Piani e l’approvazione della

graduatoria è fissata in 80 giorni dal giorno successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione

dei Piani stabilito dal Bando.

Pagamento del contributo

Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul BURAS della graduatoria di merito dei Piani ritenuti

ammissibili a finanziamento il Gruppo proponente presenta domanda di pagamento, corredata da

idonea documentazione delle spese effettuate per la predisposizione dello stesso, utilizzando

l’apposito format allegato al bando di attuazione della Misura.

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La durata del procedimento amministrativo e contabile per la valutazione delle spese ammissibili e

l’adozione dell’atto di liquidazione e pagamento è fissata in 30 giorni, a decorrere dal giorno

successivo al ricevimento della documentazione completa allo scopo stabilita.

Attività di monitoraggio

Semestralmente, a decorrere dalla data di inizio dell’applicazione del Piano Locale di Gestione e

fino al termine del periodo di validità dello stesso, il Gruppo proponente è tenuto a predisporre una

relazione di monitoraggio avvalendosi della collaborazione dell’istituto di ricerca prescelto e inviarla

in formato cartaceo ed elettronico ad Argea Sardegna e al Servizio Pesca.

Modifiche al Piano Locale di Gestione

Qualora in corso di attuazione del Piano Locale di Gestione il Gruppo proponente ritenesse, in

base alle risultanze dell’attività di monitoraggio e ai dati rilevati, di dover apportare delle modifiche

al Piano deve richiedere l’approvazione preventiva da parte dell’Organismo Intermedio, che valuta

il mantenimento dei requisiti di ammissibilità, del punteggio di merito e della coerenza con gli

obiettivi.

5. Criteri di ammissibilità

I Piani Locali di Gestione per essere ammessi a finanziamento devono rispettare i requisiti previsti

dal documento ”Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti” approvato con Decreto del

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e

internazionali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura n. 21 del 26 marzo

2010 :

• Gli interventi devono presentare un interesse comune, ovvero contribuire all’interesse di un

gruppo di beneficiari o della popolazione in generale.

• Gli interventi devono essere localizzati nel territorio regionale/interregionale di riferimento, ivi

compreso il prospiciente ambito marino.

• I piani di gestione locali devono essere coerenti con i principi di tutela e conservazione delle

risorse biologiche enunciati al capitolo II del Reg. CE 2371/2002 e comportare una riduzione dello

sforzo di pesca.

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• Applicazione CCNL e leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

• Il numero di imbarcazioni aderenti all’iniziativa deve rappresentare almeno il 70% delle unità di

pesca (o della capacità di pesca, misurata in GT) iscritte nell’area interessata dall’iniziativa

(Compartimento/i marittimo/i o Ufficio/i circondariale/i e/o di iscrizione) per la quale si richiede

l’intervento. Tale valore può essere anche relativo ad uno o più attrezzi da pesca di cui si vuole

diminuire lo sforzo di pesca su una determinata specie

6. Criteri di selezione

In accordo con le indicazioni del Programma Operativo FEP e con il documento “Criteri di

selezione per la concessione degli aiuti”, approvato dal Comitato di Sorveglianza e adottato con il

Decreto Direttoriale MIPAAF DG della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura n. 593 del 24 ottobre

2008, i punteggi totali assegnati a ciascun Piano Locale di Gestione ai fini della predisposizione

della graduatoria di merito sono determinati dalla somma dei punteggi assegnati per ognuno dei

parametri di valutazione riportati nella tabella seguente.

PESO VALORE

PUNTEG

GIO DESCRIZIONE

A B C = A*B

Numero o capacità di pesca dei soggetti aderenti

all’iniziativa

>70% e <=75% 0,3

>75% e <=85% 0,7 1

Percentuale di imbarcazioni aderenti all’iniziativa

rispetto a quelle totali iscritte nel/nei compatimento/i

(o ufficio/i circondariale/i o ufficio/i d’iscrizione) cui

appartiene l’area oggetto dell’iniziativa

o, in alternativa,

percentuale della capacità di pesca delle

imbarcazioni (espressa in GT) aderenti all’iniziativa

rispetto alla capacità totale registrata nell’area

oggetto dell’iniziativa

15

>85% 1

<=5 0,3

>5 e <=20 0,5

>20 e <=35 0,7 2

Numero di imbarcazioni aderenti all’iniziativa 5

>35 1

Estensione dell’area

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<50% dell’estensione totale del/dei

compartimento/i (o ufficio/i

circondariale/i) d’appartenenza

0,2

>=50% e <75% dell’estensione totale

del/dei compartimento/i (o ufficio/i

circondariale/i) d’appartenenza

0,5 3

Percentuale dell’estensione dell’area interessata dal

Piano di gestione rispetto all’estensione totale del

compartimento (o ufficio circondariale) o della

somma delle estensioni dei compartimenti (o uffici

circondariali) cui la stessa area appartiene.

15

>=75% dell’estensione totale del/dei

compartimento/i (o ufficio/i

circondariale/i) d’appartenenza

1

< = 2.000.000 0,2

> 2.000.000 e < = 5.000.000 0,5 4 Superficie dell’area interessata dal Piano di gestione

(Km2) 5

> 5.000.000 1

Protezione e miglioramento dell’ambiente e delle

risorse naturali

BASSO Il Piano prevede misure di limitazione delle catture sulla/e specie bersaglio ma le stesse non sono adeguatamente descritte e la riduzione prevista non è adeguatamente quantificata o supportata da relazioni scientifiche.

0.3

MEDIO - Il Piano prevede misure di limitazione delle catture sulla/e specie bersaglio e le stesse sono descritte in dettagliate relazioni scientifiche che specificano la riduzione prevista e i relativi indicatori quali-quantitativi.

0.7 5 Il Piano prevede misure di limitazione delle catture

sulla/e specie bersaglio 10

ALTO Il Piano prevede misure di limitazione delle catture sulla/e specie bersaglio e le stesse sono descritte in dettagliate relazioni scientifiche che specificano la riduzione prevista, i relativi indicatori quali-quantitativi e includono un modello statistico previsionale .

1

NULLO Il Piano non prevede misure tendenti a definire un numero massimo e il tipo di pescherecci autorizzati ad operare.

0 6

Il Piano prevede misure tendenti a definire un

numero massimo e il tipo di pescherecci autorizzati

ad operare

10

BASSO Il Piano prevede misure tendenti a definire un numero massimo e il tipo di pescherecci autorizzati ad operare ma il numero massimo di pescherecci autorizzati è pari a quelli già operanti nella zona prescelta.

0.3

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MEDIO - Il Piano prevede misure tendenti a definire il tipo di pescherecci e un numero massimo di pescherecci autorizzati che sia inferiore rispetto a quello dei pescherecci già operanti nella zona prescelta.

0.7

ALTO Il Piano prevede misure tendenti a definire il tipo di pescherecci e un numero massimo di pescherecci autorizzati che sia inferiore rispetto a quello dei pescherecci già operanti nella zona prescelta e stabilisce i periodi di attività.

1

NESSUNO Il Piano non prevede misure specifiche volte a ridurre l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio

0

BASSO Il Piano prevede misure specifiche per ridurre l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio ma le stesse non sono adeguatamente descritte in relazioni scientifiche e supportate da dati storici.

0.3

MEDIO - Il Piano prevede misure specifiche per ridurre l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio e le stesse sono descritte in dettagliate relazioni scientifiche e supportate da serie di dati storici opportunamente valutati ed elaborati.

0.7

7

Il Piano prevede misure specifiche volte a ridurre

l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi

marini e sulle specie non bersaglio

5

ALTO Il Piano prevede misure specifiche per ridurre l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio e le stesse sono descritte in dettagliate relazioni scientifiche e supportate da serie di dati storici certificati per la specifica area di riferimento opportunamente valutati ed elaborati.

1

NESSUNO Il Piano non prevede misure specifiche per accrescere la selettività degli attrezzi da pesca

0 8 Il Piano prevede misure specifiche per accrescere la

selettività degli attrezzi da pesca 5

BASSO Il Piano prevede misure specifiche per accrescere la selettività degli attrezzi da pesca ma le stesse non sono adeguatamente descritte in relazioni scientifiche e supportate da dati storici.

0.3

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MEDIO Il Piano prevede misure specifiche per accrescere la selettività degli attrezzi da pesca e le stesse sono descritte in dettagliate relazioni scientifiche e supportate da serie di dati storici opportunamente valutati ed elaborati.

0.7

ALTO Il Piano prevede misure specifiche per accrescere la selettività degli attrezzi da pesca e le stesse sono descritte in dettagliate relazioni scientifiche e supportate da serie di dati storici certificati e studi scientifici per la specifica area di riferimento.

1

NESSUNO Il Piano non prevede azioni volte alla protezione di aree di riproduzione e zone “nursery”

0

BASSO Il Piano prevede azioni volte alla protezione di aree di riproduzione e zone “nursery” ma le stesse non sono adeguatamente descritte in apposita/e relazione/i dettagliata/e che giustifica/ano le azioni proposte.

0,3

MEDIO Il Piano prevede azioni volte alla protezione di aree di riproduzione e/o zone “nursery” e le stesse sono descritte in relazione/i dettagliata/e che giustifica/ano le azioni proposte ma non sono supportate da dati scientifici opportunamente valutati ed elaborati..

0,7 9

Il Piano prevede azioni volte alla protezione di aree

di riproduzione e zone “nursery” quali ad esempio la

definizione di zone e/o periodi nei quali le attività di

pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni

5

ALTO Il Piano prevede azioni volte alla protezione di aree di riproduzione e/o zone “nursery” e le stesse sono descritte in relazione/i dettagliata/e che giustifica/ano le azioni proposte ed sono supportate da dati scientifici certificati per la specifica area di riferimento, opportunamente valutati ed elaborati.

1

NESSUNO Il Piano non prevede azioni volte a regolamentare la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati

0

BASSO Il Piano prevede azioni volte a regolamentare la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati per specifici e limitati periodi dell’anno

0,3

10

Il Piano prevede azioni volte a regolamentare la

taglia minima degli individui che possono essere

tenuti a bordo e/o sbarcati

5

MEDIO Il Piano prevede azioni volte a regolamentare la taglia minima degli

0,7

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individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati nel corso dell’intero anno

ALTO Il Piano prevede azioni volte a regolamentare la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati nel corso dell’intero anno e fornisce la base normativa e scientifica per una possibile estensione all’intero territorio regionale

1

Mantenimento di posti di lavoro

BASSO Il Piano prevede il mantenimento di una percentuale di occupati compresa tra il 70% e il 80% rispetto al numero di occupati tra gli operatori proponenti al momento della presentazione della proposta

0.2

MEDIO Il Piano prevede il mantenimento di una percentuale di occupati superiore al 80% e inferiore al 90% rispetto al numero di occupati tra gli operatori proponenti al momento della presentazione della proposta

0.7 11

Il Piano favorisce il mantenimento dei livelli

occupazionali tra gli operatori proponenti. Si valuta

la stima della percentuale del numero di occupati in

seguito all’attuazione del Piano (a una data fissata

quale termine del periodo di applicazione delle

misure previste) rispetto al numero di occupati tra gli

operatori proponenti al momento della

presentazione della proposta.

5

ALTO Il Piano prevede il mantenimento di una percentuale di occupati pari o superiore al 90% rispetto al numero di occupati tra gli operatori proponenti al momento della presentazione della proposta

1

NULLO Il Piano non prevede iniziative idonee all’inserimento di giovani nell’attività di pesca

0

BASSO Il Piano prevede iniziative idonee all’inserimento di giovani nell’attività di pesca ma la loro fattibilità e modalità di attuazione non sono esplicitate

0,3

MEDIO Il Piano prevede iniziative idonee all’inserimento di giovani nell’attività di pesca e la loro fattibilità e modalità di attuazione sono descritte in modo sintetico e generale

0,7

12

Le misure di gestione proposte sono idonee a

favorire l’inserimento di giovani (età inferiore ai 40

anni) nell’attività di pesca

5

ALTO Il Piano prevede iniziative idonee all’inserimento di giovani nell’attività di pesca e la loro fattibilità e modalità di attuazione sono descritte in modo dettagliato e analitico

1

13Le misure di gestione proposte sono idonee a

favorire l’inserimento di donne nell’attività di pesca 5

NULLO Il Piano non prevede iniziative idonee all’inserimento di donne nell’attività di pesca

0

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BASSO Il Piano prevede iniziative idonee all’inserimento di donne nell’attività di pesca ma la loro fattibilità e modalità di attuazione non sono esplicitate

0,3

MEDIO Il Piano prevede iniziative idonee all’inserimento di donne nell’attività di pesca e la loro fattibilità e modalità di attuazione sono descritte in modo sintetico e generale

0,7

ALTO Il Piano prevede iniziative idonee all’inserimento di donne nell’attività di pesca e la loro fattibilità e modalità di attuazione sono descritte in modo dettagliato e analitico

1

Partecipazione delle donne NULLO

L’Organizzazione di gestione del Piano non prevede la presenza di donne che partecipano ai processi decisionali

0

MEDIO L’Organizzazione di gestione del Piano prevede al suo interno la presenza di donne che partecipano ai processi decisionali

0,5 14

Il Piano prevede la possibilità di accesso delle

donne ai processi decisionali dell’Organizzazione di

gestione del Piano

5

ALTO L’Organizzazione ha al suo interno la presenza di donne che ricoprono ruoli di responsabilità e di particolare peso nelle attività decisionali

1

TOTALE 100

7. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese riferibili temporalmente al periodo compreso fra la data di

pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) e il

termine assegnato per la predisposizione del Piano Locale di Gestione dal bando di attuazione

della Misura 3.1 (art. 37 lettera m del regolamento 1198/2006), per cui sia dimostrabile l’inerenza

con la predisposizione del Piano, siano adeguatamente documentate e controllabili e rispettino le

norme in materia di ammissibilità delle spese previste dai Regolamenti comunitari di settore,

nonché dai documenti attuativi di riferimento adottati a livello nazionale.

In particolare sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa effettuate dal Gruppo

proponente per la predisposizione del Piano Locale di Gestione:

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- spese per la raccolta, aggiornamento e implementazione dei dati di riferimento per la definizione

delle aree d’azione del Piano;

- spese per l’implementazione e l’aggiornamento della piattaforma conoscitiva (GIS);

- spese relative alla cooperazione con istituti scientifici e/o centri di formazione pubblico o privato

riconosciuto ai sensi del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 64 del DPR

11 luglio 1980, n. 382 per la predisposizione di studi, ricerche, monitoraggio e consulenze

scientifiche;

- costi connessi all’organizzazione di riunioni, seminari e attività divulgative;

- spese di acquisto e/o affitto di beni materiali, quali impianti, macchinari, imbarcazioni,

attrezzature, ecc.;

- spese per il personale;

- materiali di consumo per cui sia dimostrabile l’inerenza con le attività di predisposizione del

Piano;

- spese generali per la costituzione e il funzionamento dal Gruppo proponente, direttamente

connesse alla predisposizione del Piano, nel limite massimo del 12% del totale delle spese

preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese stesse;

- Spese per l’attività di monitoraggio per un importo massimo globale nell’intero periodo di

attuazione del Piano pari al 10% dell’importo di spesa complessivo per la predisposizione dello

stesso;

- IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta dal Gruppo proponente.

Le spese sostenute per la predisposizione del Piano sono rimborsate solo quando questo risulti

positivamente inserito in graduatoria e dichiarato ammissibile a finanziamento in base alle risorse

complessivamente disponibili per la Misura.

Le spese effettuate per la predisposizione e presentazione di Piani che non siano dichiarati

ammissibili a finanziamento non sono rimborsate.

8. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

In conformità a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 50/40 del 10 novembre

2009 all’attuazione della Misura 3.1 sono assegnate risorse previste nel Piano Operativo del FEP

per un importo complessivo pari a euro 996.396,40, di cui euro 498.198,20 di cofinanziamento

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dell’Unione Europea a valere sul Fondo Europeo per la Pesca, euro 398.558,56 di Assegnazioni

Statali ed euro 99.639,64 a carico del bilancio regionale.

Agli impegni finanziari programmati per l’attuazione della Misura 3.1 si fa fronte con le risorse

disponibili nei capitoli di spesa SC06.1411 (� 398.558,56), SC06.1412 (� 498.198,20), SC06.1413

(� 99.639,64) del bilancio regionale per il 2010, relativi all’attuazione del FEP 2007/2013 (centro di

responsabilità 00.06.01.09, UPB S06.05.003).

Con appositi provvedimenti saranno trasferite ad ARGEA Sardegna le somme necessarie per far

fronte ai fabbisogni finanziari del bando.

In accordo con le indicazioni riportate nell’All. II del regolamento (CE) n. 1198/2006, l’intensità

dell’aiuto è pari al 100% del totale della spesa ammessa per la predisposizione del Piano locale di

gestione.

L’importo complessivo di finanziamento per la predisposizione del singolo Piano non può essere

superiore a euro 100.000,00.

Gravano sull’Asse V del Fondo Europeo per la Pesca gli oneri relativi a:

- la pubblicazione sulla stampa del bando e degli atti formali relativi alle procedure di selezione dei

Piani Locali di Gestione;

- il pagamento del gettone di presenza e l’eventuale rimborso delle spese di viaggio ai componenti

della Commissione di valutazione che non facciano parte del personale dipendente

dell’Amministrazione Regionale e delle Agenzia Regionali, ai sensi della L.R. 22 giugno 1987, n.

27.

Qualora le azioni incluse nei Piani Locali di Gestione approvati siano tra quelle finanziabili in altre

specifiche misure dei diversi assi del P.O. FEP, agli operatori del Gruppo proponente che ne

facciano richiesta saranno riconosciute specifiche premialità in conformità alle previsioni dei

rispettivi bandi di attuazione.

9. Coordinamento dei Piani locali di gestione con l’attuazione del Piano regionale per

l’arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni abilitate all’esercizio della pesca

costiera locale e che utilizzano il sistema di pesca a strascico

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L’Assessore

24/25

La Deliberazione di Giunta Regionale del 29 dicembre 2009, n. 56/60 che modifica e integra la

Deliberazione n. 72/19 del 19 dicembre 2008, riferisce che l’erogazione di aiuti in attuazione del

Piano per l’arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni abilitate all’esercizio della pesca

costiera locale e che utilizzano il piccolo strascico può essere compatibile con il mercato comune ai

sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non essere soggetta all’obbligo di notifica

di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato alle condizioni enunciate rispettivamente all’art. 8 del

regolamento (CE) n 736/2008 del 22 luglio 2008 per l’arresto definitivo e all’art. 17 per la

riconversione, qualora la richiesta di riconversione sia presentata in forma collettiva, per esempio

nell’ambito di un Piano di gestione locale.

Pertanto, gli operatori abilitati all’esercizio della pesca a strascico operanti con imbarcazioni aventi

stazza espressa in GT inferiore a 15 possono esprimere la rinuncia all’attrezzo in forma collettiva

all’interno di un Piano Locale di Gestione, facendo in questo modo emergere la dimensione

collettiva della misura e permettendo le erogazioni degli aiuti senza obbligo di notifica ma previo

invio della scheda informativa sintetica ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2008 della

Commissione del 22 luglio 2008

La stessa Deliberazione assegna una parte delle risorse finanziarie regionali di cui L.R. n. 3/2008

articolo 7, comma 22 (euro 1.000.000 Cap. SC06.1374 - UPB S06.05.002 - CdR 00.06.01.09) per

la riconversione delle imbarcazioni verso sistemi di pesca più selettivi e meno impattanti, con

priorità per le domande presentate in forma collettiva nell’ambito dei Piani di gestione locale

(misura 3.1, art. 37, lettera m Reg. CE 1198/2006).

10. Disposizioni per la fase di attuazione dei Piani Locali di Gestione

Con apposito Decreto Assessoriale, l’Amministrazione Regionale ufficializza e rende cogenti le

regole e le misure di gestione previste nei singoli Piani Locali per migliorare la gestione ed il

controllo delle condizioni di accesso alla zona di pesca individuata dal gruppo proponente. Dalla

data di entrata in vigore di tale decreto le previsioni del singolo Piano locale di gestione dovranno

essere rispettate da tutti gli operatori della pesca che abbiano titolo per lo svolgimento della loro

attività nelle aree interessate. Con il medesimo provvedimento è disciplinata l’assegnazione

formale delle eventuali risorse regionali necessarie per il finanziamento delle misure di gestione

previste nei singoli piani, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 6 della L.R. 3/2006 e delle

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L’Assessore

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disposizioni comunitarie in materia di aiuti con particolare riferimento alle fattispecie riconducibili

all’applicazione dell’art. 17 del Regolamento (CE) 736/2008 del 22 luglio2008.

Tale decreto è trasmesso all’Autorità di Gestione Nazionale del FEP che fornisce alle Capitanerie

di Porto coinvolte nelle singole iniziative gli indirizzi affinché emanino, se del caso, apposite

ordinanze che favoriscano la massima diffusione delle informazioni e facilitino le attività di controllo

sull’applicazione delle regole e misure di gestione previste nel Piano da parte di tutti coloro che

possono legittimamente operare nell’area di riferimento.

Il periodo di riferimento per l’attuazione dei Piani decorre dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.

L’Assessore

Andrea Prato

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO PESCA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SER-VIZIO 26 aprile 2010, n. 7897/277Ridefinizione dei limiti della zona classificata nel-

la Laguna di santa gilla.

Il Direttore del ServizioVisto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative

norme di attuazione.Visto in particolare il DPR 24 novembre 1965, n.

1627, che ha trasferito alla Regione le funzioni eserci-tate dall’autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale.

Vista la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull’orga-nizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli As-sessorati regionali.

Vista la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizza-zione degli uffici della Regione.

Viste le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della L.R. 29-5-2007 n. 2 Disposizioni per la forma-zione del bilancio annuale e pluriennale della Regione

(Legge finanziaria 2007). Pubblicata nel B.U. Sarde-gna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2, in base alle quali sono state attribuite all’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l’educazione alimentare, di cui all’articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, sta-gni e laghi salsi della Sardegna.

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 109 del 19 ottobre 2007 con il quale è stata disposta l’appro-vazione del nuovo assetto organizzativo della direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Visto il decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 2937/19/I del 25 gennaio 2008 con il quale al Dott. Roberto Doneddu sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio Pesca presso la Direzione Gene-rale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Par-lamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parla-

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mento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parla-mento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di con-trolli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Vista la Deliberazione n. 26/9 del 3.6.2009 “Clas-sificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi e delle zone di produzione degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi – Criteri per la classificazione - Approvazione linee guida regionali”.

Considerato che al fine di consentire una gestione più razionale delle problematiche relative alla produ-zione dei molluschi e delle emergenze sanitarie lega-te al presentarsi di valori non conformi dei parametri oggetto del Piano di sorveglianza periodica, il Servizio pesca ha avviato d’ufficio un procedimento volto alla ridefinizione dei limiti dell’area classificata nella lagu-na di Santa Gilla (già classificata con Determinazione del Direttore Generale n. 855 del 6 maggio 1999 e con determinazione del Direttore del Servizio pesca, acqua-coltura e stagni n. 1093 del 03/08/2007).

Vista la nota prot. n. 462 del 13 gennaio 2010 con la quale il Servizio pesca ha chiesto il parere di compe-tenza al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Ca-gliari e al Servizio Prevenzione dell’Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza riguardo la ridefinire i limiti dell’area classificata distinguendo l’attuale in due aree più piccole, distanti l’una dall’altra circa 300 metri, classificate ai fini della produzione di mitili denomina-te “Santa Gilla mitili zona nord” e “Santa Gilla mitili zona sud” (individuate creando intorno al perimetro di ciascun impianto di mitilicoltura una fascia di rispetto di circa 50 metri) e in un’area più estesa (denominata “Santa Gilla veneroidi”) classificata ai fini della raccol-ta da banchi naturali di specie dell’ordine Veneroida: vongola verace (Tapes decussatus), vongola o longone (Venerupis aurea), cuore (Cerastoderma spp.).

Visti il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Cagliari con nota prot. in ingresso n. 7247 del 15 aprile 2010 e il parere favorevo-le espresso dal Servizio prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale con nota prot. in ingresso n. 7660 del 21 aprile 2010 relativa-mente alla proposta del Servizio pesca di ridefinizione dei limiti della zona classificata nella laguna di Santa Gilla.

Vista la relazione del responsabile del procedimento dott.ssa Maria Carla Soro prot. n. 7792 del 22 aprile 2010.

Determina

Art. 1L’attuale zona classificata denominata “Laguna di

Santa Gilla” è distinta in due zone classificate ai fini della produzione di mitili denominate “Santa Gilla mi-tili zona nord” e “Santa Gilla mitili zona sud” e in una

zona classificata ai fini della raccolta da banchi naturali di specie dell’ordine Veneroida: vongola verace (Tapes decussatus), vongola o longone (Venerupis aurea), cuo-re (Cerastoderma spp.), denominata “Santa Gilla vene-roidi”, come evidenziato nell’elaborato grafico allegato alla presente determinazione.

Art. 2I limiti delle zone classificate all’interno della laguna

di Santa Gilla sono definiti dalle seguenti coordinate:

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Direzione generale

Servizio pesca

4/4

SANTA GILLA MITILI ZONA NORD

LIMITI ZONA CLASSIFICATA

COORDINATE WGS84 COORDINATE GAUSS-

BOAGA PUNTO

LATITUDINE LONGITUDINE EST NORD

A 39°13'52,7" 9°04'51,8" 1507027,4 4342452,9

B 39°13'55,6" 9°04'59,4" 1507210,3 4342544,0

C 39°1312,3" 9°05'21,4" 1507737,4 4341208,8

D 39°13'15,2" 9°05'28,4" 1507905,8 4341297,9

PUNTI DI PRELIEVO

COORDINATE WGS84 COORDINATE GAUSS-

BOAGA PUNTO

LATITUDINE LONGITUDINE EST NORD

1 39°13'52,1" 9°04'54,5" 1507092,1 4342436,4

2 39°13'39,5" 9°05'05,04" 1507344,9 4342046,5

3 39°13'26,6" 9°05'14,2" 1507565,4 4341651,6

4 39°13'15,4" 9°05'24,3" 1507806,6 4341303,5

5 39°13'28,5" 9°05'15,4" 1507594,0 4341708,1

6 39°13'41,70" 9°05'07,02" 1507392,3 4342115,1

SANTA GILLA MITILI ZONA SUD

LIMITI ZONA CLASSIFICATA

COORDINATE WGS84 COORDINATE GAUSS-

BOAGA PUNTO

LATITUDINE LONGITUDINE EST NORD

A 39°13'04,9" 9°05'29,5" 1507933,6 4340980,3

B 39°13'06,05" 9°05'34,1" 1508042,5 4341016,8

C 39°12'48,7" 9°05'45,5" 1508317,8 4340482,6

D 39°12'27,3" 9°05'56,2" 1508573,7 4339823,8

E 39°12'24,3" 9°05'46,4" 1508338,0 4339731,0

F 39°12'41" 9°05'38" 1508138,5 4340244,0

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Direzione generale

Servizio pesca

5/4

G 39°12'55" 9°05'29,6" 1507935,0 4340676,3

PUNTI DI PRELIEVO

COORDINATE WGS84 COORDINATE GAUSS-

BOAGA PUNTO

LATITUDINE LONGITUDINE EST NORD

1 39°13'03,9" 9°05'31,5" 1507979,7 4340949,4

2 39°12'55,5" 9°05'31,7" 1507985,4 4340690,9

3 39°12'40,6" 9°05'40,5" 1508197,3 4340231,0

4 39°12'28,2" 9°05'53,5" 1508508,8 4339850,5

5 39°12'48,5" 9°05'43,6" 1508270,3 4340476,7

6 39°12'59,2" 9°05'36,1" 1508090,4 4340806,8

SANTA GILLA VENEROIDI

LIMITI ZONA CLASSIFICATA

COORDINATE WGS84 COORDINATE GAUSS-

BOAGA PUNTO

LATITUDINE LONGITUDINE EST NORD

A 39°13'54,4" 9°04'44,7" 1506856,9 4342504,9

B 39°14'13,4" 9°05'03,3" 1507302,6 4343091,7

C 39°14'12,6" 9°05'04,6" 1507332,5 4343068,2

D 39°14'13,7" 9°05'05,1" 1507345,3 4343102,3

E 39°14'07,9" 9°05'10,5" 1507475,7 4342923,9

F 39°13'54,8" 9°05'08,2" 1507419,6 4342518,7

G 39°13'50,8" 9°05'11,1" 1507490,0 4342396,0

H 39°13'47,7" 9°05'18,5" 1507667,3 4342299,9

I 39°13'42,2" 9°05'24,8" 1507819,4 4342132,2

L 39°13'30,8" 9°05'32" 1507988,9 4341779,0

M 39°13'11,9" 9°05'42,3" 1508239,6 4341199,0

N 39°13'06,8" 9°05'40" 1508183,9 4341039,0

O 39°13'01,2" 9°05'42" 1507862,9 4340663,0

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio pesca

5/4

G 39°12'55" 9°05'29,6" 1507935,0 4340676,3

PUNTI DI PRELIEVO

COORDINATE WGS84 COORDINATE GAUSS-

BOAGA PUNTO

LATITUDINE LONGITUDINE EST NORD

1 39°13'03,9" 9°05'31,5" 1507979,7 4340949,4

2 39°12'55,5" 9°05'31,7" 1507985,4 4340690,9

3 39°12'40,6" 9°05'40,5" 1508197,3 4340231,0

4 39°12'28,2" 9°05'53,5" 1508508,8 4339850,5

5 39°12'48,5" 9°05'43,6" 1508270,3 4340476,7

6 39°12'59,2" 9°05'36,1" 1508090,4 4340806,8

SANTA GILLA VENEROIDI

LIMITI ZONA CLASSIFICATA

COORDINATE WGS84 COORDINATE GAUSS-

BOAGA PUNTO

LATITUDINE LONGITUDINE EST NORD

A 39°13'54,4" 9°04'44,7" 1506856,9 4342504,9

B 39°14'13,4" 9°05'03,3" 1507302,6 4343091,7

C 39°14'12,6" 9°05'04,6" 1507332,5 4343068,2

D 39°14'13,7" 9°05'05,1" 1507345,3 4343102,3

E 39°14'07,9" 9°05'10,5" 1507475,7 4342923,9

F 39°13'54,8" 9°05'08,2" 1507419,6 4342518,7

G 39°13'50,8" 9°05'11,1" 1507490,0 4342396,0

H 39°13'47,7" 9°05'18,5" 1507667,3 4342299,9

I 39°13'42,2" 9°05'24,8" 1507819,4 4342132,2

L 39°13'30,8" 9°05'32" 1507988,9 4341779,0

M 39°13'11,9" 9°05'42,3" 1508239,6 4341199,0

N 39°13'06,8" 9°05'40" 1508183,9 4341039,0

O 39°13'01,2" 9°05'42" 1507862,9 4340663,0

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio pesca

6/4

P 39°12'54,6" 9°05'26,6" 1507862,9 4340663,0

Q 39°12'56,1" 9°05'25,35" 1507833,2 4340710,0

R 39°12'57" 9°05'24,05" 1507802,9 4340737,6

S 39°12'57,02" 9°05'24,1" 1507804,3 4340738,1

T 39°13'05,5" 9°05'14,7" 1507578,0 4340998,7

U 39°13'06,3" 9°05'12,2" 1507518,0 4341023,9

V 39°13'15,8" 9°05'03,4" 1507307,0 4341317,0

Z 39°13'17,9" 9°05'05" 1507345,7 4341380,6

A2 39°13'19,6" 9°05'04,8" 1507340,8 4341434,8

B2 39°13'22,3" 9°05'01,9" 1507269,6 4341518,0

C2 39°13'27,1" 9°05'01,7" 1507266,0 4341664,7

D2 39°13'32,3" 9°0456,7" 1507145,8 4341825,8

E2 39°13'43,6" 9°04'40,3" 1506751,0 4342173,9

F2 39°13'44,3" 9°04'41,3" 1506776,4 4342193,4

G2 39°13'46,4" 9°04,41,6" 1506783,2 4342260,8

H2 39°13'48,1" 9°04'44,5" 1506851,5 4342311,0

I2 39°13'50,4" 9°04'42,5" 1506804,0 4342384,0

L2 39°13'52,8" 9°04'46,4" 1506898,1 4342455,9

PUNTI DI PRELIEVO

COORDINATE WGS84 COORDINATE GAUSS-

BOAGA PUNTO

LATITUDINE LONGITUDINE EST NORD

1 39°13'49,4" 9°04'57,0" 1507067,7 4342167,9

2 39°13'12,1" 9°05'25,9" 1507760,2 4341018,0

3 39°13'16,8" 9°05'34,4" 1508050,9 4341347,1

4 39°13'50,6" 9°05'07,1" 1507395,4 4342391,6

Art. 3La presente Determinazione è pubblicata nel Bollet-

tino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) e nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it.

Art. 4La presente Determinazione è trasmessa per cono-

scenza all’Assessore e al Direttore Generale dell’As-sessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai sensi dell’articolo 21 della Legge regionale 13 novem-bre 1998 numero 31.

Avverso il presente provvedimento è proponibi-le ricorso gerarchico in bollo al Direttore Generale dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro 30 giorni o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni.

Entrambi i termini decorrono dall’effettiva cono-scenza del contenuto della Determinazione.

Doneddu

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26

SA

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ILI Z

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A

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Z

A2

B2

C2

D2

E2

F2

G2

H2

I2

L2

ZONA CLASSIFICATA MITILI

ZONA CLASSIFICATA VENEROIDI

LEGENDA

PUNTI PRELIEVO MITILI

SCALA 1:10.000 PUNTI PRELIEVO VENEROIDI

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.7897/Det/277 DEL 26/04/2010

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27

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO PESCA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SER-VIZIO 27 aprile 2010, n. 8016/283Autorizzazioni per pesca del corallo nelle acque

territoriali della sardegna per l’anno 2010 – gra-duatoria.

Il Direttore del ServizioVisto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative

norme di attuazione;Vista la Legge Regionale 7 gennaio 1977 n 1 e suc-

cessive modifiche e integrazioni, contenente norme sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e de-gli Assessorati regionali;

Vista la Legge 14 luglio 1956, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed il relativo rego-lamento di esecuzione approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la Legge regionale 7 marzo 1956, n. 37, re-cante disposizioni relative all’esercizio delle funzioni in materia di pesca;

Viste le LL.RR. 5 luglio 1979, n. 59 e 30 maggio 1989, n. 23, riguardanti la regolamentazione della pesca del corallo;

Vista la Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, con-cernente disposizioni in materia di pesca;

Vista la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e l’or-ganizzazione degli uffici della Regione;

Viste le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la forma-zione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sarde-gna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l’educazione alimentare, di cui all’articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, sta-gni e laghi salsi della Sardegna;

Richiamato il Decreto dell’Assessore degli Affa-ri Generali, Personale e Riforma della Regione del 25/01/2008 n. 2937/19 con il quale sono state conferite al dottor Roberto Doneddu le funzioni di Direttore del Servizio pesca dell’Assessorato dell’Agricoltura e Ri-forma Agro-pastorale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.3/33 del 26 gennaio 2010, concernente “Legge regionale 5 luglio 1979 n. 59. Regolamentazione della pesca del co-rallo per l’anno 2010”;

Visto il Decreto n. 861/Dec.A/31 del 25 marzo 2010 concernente disposizioni sulla pesca del corallo per l’anno 2010 - Art. 4, L.R. 5.7.1979, n 59;

Considerato che in conformità a quanto disposto

dalla deliberazione della Giunta Regionale n.3/33 del 26 gennaio 2010 il decreto n. 861/Dec.A/31 del 25 mar-zo 2010 fissa il numero massimo delle autorizzazioni per l’anno in corso in trenta, da rilasciarsi:

- ai pescatori di corallo che possano dimostrare di essere stati autorizzati ai sensi di legge ed avere svolto effettivamente l’attività di pesca del corallo in due di-stinte annualità dal 2005 al 2009;

- ai pescatori professionali subacquei in possesso di un attestato di qualificazione professionale per l’eserci-zio della pesca professionale subacquea senza limiti di immersione.

- in possesso degli ulteriori requisiti e secondo l’or-dine di priorità di cui all’art. 2 del sopracitato decreto;

Considerato altresì che l’art. 3 del decreto fissa il termine massimo per la presentazione delle domande per l’ottenimento dell’autorizzazione per il giorno 12 aprile 2010;

Considerato che sono pervenute all’Assessora-to dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, Servizio Pesca complessivamente 29 domande presentate dai Sigg.:

Belloni DorianoBeux ClaudioBoselli AlessandroCadeddu MarcoCancelli SalvatoreCapula PieroCardone SettimioCaria Salvatore CarloCattaneo Gian LuigiCherchi AgostinoCiliberto MassimoCoda Bardot AngeloContini RalyCossu CostantinoDettori ArmandoFerrigato IvanLai SalvatoreMarcon GiuseppeMartinez GiuseppeMurru GiuseppeNaracci AlbertoPaglici ErnestoPalazzani UgoPuddu MarioRuiu CarmineScarpati MassimoTirotto Pietro BattistaTroisi FaustoWieland Sven

Ritenuto di dover procedere alla formazione della graduatoria secondo le priorità indicate all’art. 2 del Decreto n. 861/Dec.A/31 del 25 marzo 2010 ed in con-formità a quanto emergente dalla relazione istruttoria (prot. n. 8008 del 27.04.2010) predisposta dai funziona-ri Marina Campolmi e Paola Francesca Marras.

Determina

Art. 1

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E’ approvata la graduatoria delle domande per il ri-lascio delle autorizzazioni per la pesca del corallo nelle

acque territoriali della Sardegna per l’anno 2010 come sotto specificata:

PUBBLICAZIONE A CURA DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - CAGLIARI PREzzo e 1,04

Associazione Temporanea d’ImpresaTas srl - Editoria e stampa srl - Composita sas

(Sassari)

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE Direzione generale Servizio Pesca

4/5

ART. 1 E’ approvata la graduatoria delle domande per il rilascio delle autorizzazioni per

la pesca del corallo nelle acque territoriali della Sardegna per l’anno 2010 come

sotto specificata:

GRADUATORIA Richiedente Codice Fiscale Anni esercizio

effettivo pesca corallo

Anni Iscrizione R.P.M.P.

1 LAI SALVATORE LAISVT39S13A192Q 38 55 2 CARIA SALVATORE CARLO CRASVT52M03E019H 28 30 2 TROISI FAUSTO TRSFST49L21D086A 28 30 4 TIROTTO PIETRO BATTISTA* TRTPRB50A14I452Q 24 25 5 CAPULA PIERO CPLPRI52H29C272Z 23 29 6 CODA BARDOT ANGELO CDBNGL47H19A859R 19 25 7 SCARPATI MASSIMO SRCMSM42E29F839T 12 23 8 CILIBERTO MASSIMO CLBMSM55M30I138S 10 26 9 PAGLICI ERNESTO PGLRST46T30H501K 9 24 10 MURRU GIUSEPPE MRRGPP78B08E425J 9 18 11 CARDONE SETTIMIO CRDSTM44M26A445R 9 11 12 BEUX CLAUDIO BXECLD41L19I855S 8 33 13 BOSELLI ALESSANDRO BSLLSN67B22M052 8 12 14 WIELAND SVEN WLNSVN71T13Z112J 8 11 15 PUDDU MARIO PDDMRA61P04E281A 8 9 16 MARCON GIUSEPPE MRCGPP74D16I312Z 8 8 17 MARTINEZ GIUSEPPE MRTGPP67R19Z700M 7 22 18 PALAZZANI UGO PLZGUO73D25M598M 5 10 19 CHERCHI AGOSTINO CHRGTN58M27I452I 5 9 20 RUIU CARMINE RUICMN66C09A192L 5 8 20 BELLONI DORIANO BLLDRN51B22F137A 5 8 22 COSSU COSTANTINO CSSCTN72H19I452T 4 13 23 CONTINI RALY CNTRLY73E30A192U 3 8 24 FERRIGATO IVAN* FRRVNI72R07A192P 3 7 25 CANCELLI SALVATORE CNCSVT55C01E815A 2 8

* ammessi con riserva per carenza documentale

ART. 2 E’ conseguentemente disposto il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio della

pesca del corallo in Sardegna per l’anno 2010 a favore dei richiedenti inseriti in

graduatoria di cui al precedente articolo 1 previo accertamento del versamento di

Art. 2 E’ conseguentemente disposto il rilascio delle auto-

rizzazioni per l’esercizio della pesca del corallo in Sar-degna per l’anno 2010 a favore dei richiedenti inseriti in graduatoria di cui al precedente articolo 1 previo accer-tamento del versamento di cui al successivo art. 3; per gli ammessi con riserva il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’integrazione della documentazione mancante.

Art. 3Gli ammessi in graduatoria sono tenuti al pagamento

della tassa regionale di €. 1.000,00 (mille). Gli ammes-si con riserva sono tenuti al pagamento solo successi-vamente allo scioglimento della riserva. La ricevuta di versamento dovrà essere consegnata o fatta pervenire dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Rifor-ma Agro-pastorale, Servizio pesca, via Pessagno n. 4, 09126 Cagliari, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della richiesta di autorizzazione per la pesca del corallo.

Art. 4Risultano non ammessi i Sigg.ri Cadeddu Marco,

Cattaneo Gianluigi, Dettori Armando e Naracci Alber-to in quanto non in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del decreto n. 861/Dec.A/31 del 25 marzo 2010 e in particolare dell’anzianità minima di esercizio della pe-sca del corallo pari a due annualità nel periodo 2005- 2009.

Art. 5Avverso il presente provvedimento è proponibile ri-

corso gerarchico al Direttore Generale dell’Assessora-to regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro 30 giorni o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni. En-trambi i termini decorrono dalla comunicazione della determinazione o dalla sua effettiva conoscenza.

La presente determinazione viene resa disponibile sul sito internet della Regione (www. regione.sardegna.it) e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Doneddu