Repertorio n. 3311 Raccolta n. 1745 CONVENZIONE PER L ... · con sede in Milano Via Evaristo...

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Repertorio n. 3311 Raccolta n. 1745 CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO SITO A RHO IN VIA PELLEGRINI - VIA MAZZO PER LA REALIZZAZIONE DI EDILI- ZIA ABITATIVA CONVENZIONATA CON DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI VENDITA E DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALlOGGI REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemiladiciassette, il giorno 29 (ventinove) del mese di marzo. In Rho, in Piazza Visconti n. 24, in una sala del Palazzo Co- munale. Avanti a me Dott.ssa CHIARA BARDELLI Notaio in Busto Arsizio, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, senza l'assi- stenza in questo atto dei testi, non previsti ai sensi della vigente legge notarile e non richiesti da me nè da alcuna delle parti comparse, si sono personalmente costituiti i si- gnori : Arch. Sara Augusta Morlacchi nata a Legnano (MI) il 4 luglio 1970, domiciliata per la carica a Rho, nel suddetto Palazzo Comunale, la quale dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza del COMUNE DI RHO con sede in Piazza Vi- sconti n. 23, Codice fiscale 00893240150, nella sua qualità di Dirigente pro-tempore dell'Area Pianificazione, Gestione e Tutela del Territorio, Lavori Pubblici (tale nominato con de- creto sindacale n. 1/2017 del 9 gennaio 2017 che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "A" a

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Repertorio n. 3311 Raccolta n. 1 745

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO SI TO A RHO

IN VIA PELLEGRINI - VIA MAZZO PER LA REALIZZAZIONE DI EDILI-

ZIA ABITATIVA CONVENZIONATA CON DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI

VENDITA E DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALlOGGI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno 29 (ventinove) del mese

di marzo.

In Rho, in Piazza Visconti n. 24, in una sala del P alazzo Co-

munale.

Avanti a me Dott.ssa CHIARA BARDELLI Notaio in Bust o Arsizio,

iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, sen za l'assi-

stenza in questo atto dei testi, non previsti ai se nsi della

vigente legge notarile e non richiesti da me nè da alcuna

delle parti comparse, si sono personalmente costitu iti i si-

gnori :

Arch. Sara Augusta Morlacchi nata a Legnano (MI) i l 4 luglio

1970, domiciliata per la carica a Rho, nel suddetto Palazzo

Comunale, la quale dichiara di intervenire al prese nte atto

in rappresentanza del COMUNE DI RHO con sede in Piazza Vi-

sconti n. 23, Codice fiscale 00893240150, nella sua qualità

di Dirigente pro-tempore dell'Area Pianificazione, Gestione e

Tutela del Territorio, Lavori Pubblici (tale nomina to con de-

creto sindacale n. 1/2017 del 9 gennaio 2017 che, i n copia

conforme, si allega al presente atto sotto la lette ra " A" a

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formarne parte integrante e sostanziale), in virtu' di quanto

disposto dall'art.51, comma 3 lettere c e h della l egge 8

giugno 1990 n.142, cosi' come modificata ed integra ta dalla

legge 15.5.1997 n.127, nonchè ai sensi dell’articol o 4, comma

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’arti-

colo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legi slativo 18

agosto 2000, n. 267, ed in esecuzione di:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 23 gi ugno 2015,

che in copia conforme si allega sotto la lettera " B" a for-

marne parte integrante e sostanziale, portante adoz ione del

Piano Attuativo per edilizia residenziale convenzio nata deno-

minato PA 2, sito tra le Vie Mazzo e Pellegrini;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 4 ago sto 2015,

che in copia conforme qui si allega sotto la lette ra " C" a

formarne parte integrante e sostanziale, portante a pprovazio-

ne del suddetto Piano Attuativo;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 13 ot tobre

2015, che in copia conforme qui si allega sotto la lettera

"D" a formarne parte integrante e sostanziale, per var iante

allo schema di Convenzione e agli elaborati, unitam ente ai

suoi allegati;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 31 gen naio 2017,

che in copia conforme qui si allega sotto la letter a "E" a

formarne parte integrante e sostanziale, per varian te alla

Convenzione;

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di seguito indicato anche come "Comune";

nonché:

- Bossi Oreste nato a Milano il 15 marzo 1964, domi ciliato

per la carica presso la sede della società, il qua le dichia-

ra di intervenire al presente atto nella sua qualit à di Pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione e legale r appresen-

tante della società "LUCREZIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA",

con sede in Milano Via Evaristo Stefini n. 8, durat ura sino

al 31 dicembre 2063, codice fiscale e numero di isc rizione

presso il Registro delle Imprese di Milano 08228000 967, REA

n. MI-2011213, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio

di Amministrazione in esecuzione della deliberazion e in data

15 marzo 2017 che per estratto da me Notaio certifi cato con-

forme in data odierna n. 3309 di rep. qui si alle ga sotto

la lettera "F" a formarne parte integrante e sostanziale;

- Bossi Renato Antonio nato a Milano il 16 febbraio 1966, do-

miciliato per la carica presso la sede sociale, il quale di-

chiara di intervenire al presente atto nella sua qu alità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legal e rappre-

sentante della società "IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. ORESTE

BOSSI & FIGLI S.R.L.", con sede in Gallarate, Via Torino n.

2, duratura sino al 31 dicembre 2050, capitale soci ale Euro

52.000,00 sottoscritto e versato, codice fiscale, P artita Iva

e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese:

00214210122, REA n. VA-87707, in forza dei poteri c onferiti-

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gli dal Consiglio di Amministrazione con delibera i n data 16

marzo 2017 che per estratto da me Notaio certificat o conforme

in data odierna n. 3310 di rep. qui si allega sott o la let-

tera "G" a formarne parte integrante e sostanziale;

- NODARI LUCA nato a Rho il 17 luglio 1972, domicil iato per

la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di inter-

venire al presente atto nella sua qualità di socio accomanda-

tario e legale rappresentante della società "IMMOBILIARE TRE-

CATE S.A.S. DI LUCA NODARI E C." , con sede in Rho (MI) - via

Trecate n. 103, codice fiscale e numero di iscrizio ne al Re-

gistro delle Imprese di Milano: 04454020969, REA n.

MI-1750323, munito degli occorrenti poteri a quanto infra in

virtù dei vigenti patti sociali;

di seguito indicati anche come "Operatori".

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge e del le cui i-

dentità personali, qualifiche e poteri io Notaio so no perso-

nalmente certo

PREMETTONO

1. che la società "LUCREZIA SOCIETA' COOPERATIVA ED ILIZIA" è

proprietaria del seguente appezzamento di terreno s ito in Co-

mune di Rho, contraddistinto nel Catasto Terreni di detto Co-

mune come segue:

- foglio 24 (ventiquattro), mappale 660 (seicentos essanta)

di mq. 2.206 (duemiladuecentosei), semin. irrig., c lasse 1,

R.D.Euro 20,28, R.A.Euro 18,23;

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- foglio 24 (ventiquattro), mappale 661 (seicentos essantuno)

di mq. 375 (trecentosettantacinque), semin. irrig., classe 1,

R.D.Euro 3,45, R.A.Euro 3,10;

originati dalla soppressione del mappale 644 (seic entoqua-

rantaquattro) di mq. 2.581 (duemilacinquecentottant uno), a

seguito di frazionamento registrato presso l'Agenzi a del Ter-

ritorio di Milano in data 9 febbraio 2016 protocoll o

MI0057942,

in virtù dell'atto di acquisto in data 26 luglio 20 13 rep. n.

45991/17941, a rogito Notaio Vincenzo Pessina di Rh o, ivi re-

gistrato il 29 luglio 2013 al n. 1845 Serie 1T e tr ascritto

presso l'Ufficio Provinciale di Milano - Servizio d i Pubbli-

cità Immobiliare - Circoscrizione 2 - in data 29 lu glio 2013

ai nn. 72896/49970;

2. che l'"IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. ORESTE BOSSI & FIGLI

s.r.l." è proprietaria del seguente appezzamento di terreno

sito in Comune di Rho, contraddistinto nel Catasto Terreni

del predetto Comune come segue:

- foglio 25 (venticinque), mappale 503 (cinquecent otré) di

mq. 1.891 (milleottocentonovantuno), semin. irrig., classe 1,

R.D.Euro 17,38, R.A.Euro 15,63,

- foglio 25 (venticinque), mappale 504 (cinquecent oquattro)

di mq. 2.538 (duemilacinquecentotrentotto), semin. irrig.,

classe 1, R.D.Euro 23,33, R.A.Euro 20,97,

- foglio 25 (venticinque), mappale 505 (cinquecent ocinque)

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di mq. 20 (venti), semin. irrig., classe 1, R.D.Eur o 0,18,

R.A.Euro 0,17,

- foglio 25 (venticinque), mappale 506 (cinquecent osei) di

mq. 133 (centotrentatré), semin. irrig., classe 1, R.D.Euro

1,22, R.A.Euro 1,10,

originati dalla soppressione del mappale 417 (quat trocento-

diciassette) di mq. 4.582 (quattromilacinquecentott antadue),

a seguito del sopracitato frazionamento in data 9 f ebbraio

2016 protocollo MI0057943,

in virtù dell'atto di acquisto in data 27 luglio 20 12 n.

66569/11472 di repertorio, in autentica Notaio Fran co Rossi

di Parabiago, registrato a Legnano il giorno 1 agos to 2012 al

n. 3591 Serie 1T e trascritto presso l'Ufficio Prov inciale di

Milano - Servizio di Pubblicità Immobiliare - Circo scrizione

2 - in data 2 agosto 2012 ai nn. 81175/54988;

3. che l'"IMMOBILIARE TRECATE S.A.S. DI LUCA NODARI E C." è

proprietaria del seguente appezzamento di terreno s ito in Co-

mune di Rho, contraddistinto nel Catasto Terreni de l predetto

Comune come segue:

- foglio 25 (venticinque), mappale 507 (cinquecent osette) di

mq. 482 (quattrocentottantadue), semin. irrig., cla sse 1,

R.D.Euro 4,43, R.A.Euro 3,98,

- foglio 25 (venticinque), mappale 508 (cinquecent ootto) di

mq. 198 (centonovantotto), semin. irrig., classe 1, R.D.Euro

1,82, R.A.Euro 1,64,

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- foglio 25 (venticinque), mappale 509 (cinquecent onove) di

mq. 1419 (millequattrocentodiciannove), semin. irri g., classe

1, R.D.Euro 13,04, R.A.Euro 11,73,

- foglio 25 (venticinque), mappale 510 (cinquecent odieci) di

mq. 345 (trecentoquarantacinque), semin. irrig., cl asse 1,

R.D.Euro 3,17, R.A.Euro 2,85,

- foglio 25 (venticinque), mappale 511 (cinquecent oundici)

di mq. 66 (sessantasei), semin. irrig., classe 1, R .D.Euro

0,61, R.A.Euro 0,55,

originati dalla soppressione dei mappali 192 (cento novanta-

due) di mq. 680 (seicentottanta) e 193 (centonovant atré) di

mq. 1.830 (milleottocentotrenta), a seguito del sop racitato

frazionamento in data 9 febbraio 2016 protocollo MI 0057943,

in virtù dell'atto di acquisto in data 8 gennaio 20 15 n.

47348/18939 di repertorio, a rogito Notaio Vincenzo Pessina

di Rho, ivi registrato il 13 gennaio 2015 al n. 849 Serie 1T

e trascritto presso l'Ufficio Provinciale di Milano - Servi-

zio di Pubblicità Immobiliare - Circoscrizione 2 - in data 14

gennaio 2015 ai nn. 2390/1637;

4. che i suddetti terreni, secondo le risultanze ca tastali

hanno una superficie complessiva di mq. 9.673 (nove milasei-

centosettantatré), come individuati con perimetro d i colore

rosso nell'estratto di mappa catastale che si alleg a al pre-

sente atto, debitamente firmato dalle parti e da m e notaio

sotto la lettera "H" , mentre la superficie reale risulta es-

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sere pari a mq. 9.673 (novemilaseicentosettantatré) come si

deduce dalla allegata tavola di progetto n. 2 di c ui al suc-

cessivo art. 2;

5. che nella predisposizione del Piano Attuativo - P.A.- og-

getto della presente convenzione si è tenuto conto della su-

perficie reale;

6. che i terreni di cui al precedente punto 1 sono classifi-

cati dal PGT approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del

17.6.2013, pubblicata sul BURL n. 34 del 21.8.2013, come "Am-

biti di completamento per edilizia residenziale soc iale, con

P.A. obbligatorio, Ambito n°2";

7. che in data 17 luglio 2013 Prot. n. 34826, gli O peratori,

in qualità di proprietari delle suddette aree, hann o presen-

tato una proposta di Piano Attuativo per la realizz azione di

un intervento di edilizia abitativa convenzionata n el rispet-

to alle previsioni di PGT;

8. che in data 19 gennaio 2015 prot. 2530, gli Oper atori han-

no presentato aggiornamenti documentali relativi al la propo-

sta di P.A. di cui al precedente punto 6;

9. che il P.A. e la relativa convenzione attuativa prevedono

la realizzazione di un intervento di edilizia abita tiva con-

venzionata con determinazione dei prezzi di vendita e dei ca-

noni di locazione degli alloggi da realizzarsi con relativi

aree a servizi ed opere di urbanizzazione secondari a;

10. che gli Operatori hanno assunto l'obbligo di rea lizzare

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le predette opere di urbanizzazione secondaria;

11. che le opere necessarie alla realizzazione delle predet-

te opere di urbanizzazione secondaria saranno esegu ite in

conformità agli elaborati tecnici allegati al P.A. (riportati

nelle Tavole di cui al successivo art. 2) che cost ituiscono

il progetto preliminare già predisposto a cure e sp ese degli

Operatori;

12. che il progetto di P.A. è risultato meritevole di appro-

vazione in quanto coerente con le disposizioni all' uopo pre-

viste dal PGT per le aree in questione sotto i prof ili urba-

nistico, edilizio ed ambientale con particolare rif erimento

alle funzioni insediate, all'organizzazione dei vol umi, alle

soluzioni compositive adottate e alle attrezzature pubbliche

e di interesse pubblico previste;

13. che la Commissione Consiliare Ambiente e Territo rio, ha

espresso, relativamente al suddetto progetto di P.A ., parere

favorevole rispettivamente nella seduta del 18 giug no 2015

come risulta da verbale della seduta n. 5 che, in c opia con-

forme si allega al presente atto sotto la lettera "I" a for-

marne parte integrante e sostanziale;

14. che gli immobili compresi nel P.A. non risultano sogget-

ti ad alcuno dei vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/200 4 né a

vincoli di altra natura impeditivi e/o limitativi d ell'edifi-

cabilità;

15. che il Comune, con deliberazione di Giunta Comun ale n.

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152 del 23 giugno 2015 come sopra allegata, ha ado ttato il

P.A. corredato con lo schema della presente convenz ione;

16. che il Comune con deliberazione di G.C. n 209 de l 4 ago-

sto 2015, come sopra allegata, ha quindi definitiva mente ap-

provato il Programma Integrato di Intervento in esa me e lo

schema della presente convenzione, dopo aver contro dedotto

alle osservazioni pervenute;

17. che il Comune con deliberazione di G.C. n. 268 d el 13

ottobre 2015, come sopra già allegata, ha approvato una prima

modifica allo schema di convenzione attuativa del P .A., cor-

redata da nuova serie di elaborati progettuali;

18. che il Comune con deliberazione di G.C. n.18 del 31 ge-

naio 2017, come sopra già allegata, ha approvato un a seconda

modifica allo schema di convenzione attuativa del P .A., senza

modificare gli elaborati progettuali;

19. che gli Operatori hanno assunto l'impegno a dar e esecu-

zione al Piano Attuativo e ad adempiere a tutte le obbliga-

zioni di cui alla presente convenzione, allegando g li elabo-

rati del Piano Attuativo e la convenzione sottoscri tti in se-

gno di conoscenza e di accettazione.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

tra il Comune di Rho e le società

"LUCREZIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA", "IMPRESA DI COSTRU-

ZIONI ING. ORESTE BOSSI & FIGLI s.r.l." e "IMMOBILI ARE TRECA-

TE S.A.S. DI LUCA NODARI E C.", come sopra rapprese ntate,

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si conviene e si stipula quanto segue:

*** *** ***

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1 - Premesse ed oggetto

Art. 2 - Elaborati del P.A.

Art. 3 - Consistenza degli interventi

Art. 4 - Durata della convenzione e tempi di attuaz ione del

P.A.

Art. 5 - Verifica dotazione di aree per attrezzatur e pubbli-

che e di interesse pubblico o generale

Art. 6 - Modalità di assolvimento della dotazione d i aree per

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o ge nerale

Art. 7 - Modalità di progettazione ed esecuzione de lle opere

di urbanizzazione (ove ricorre il caso)

Art. 8 - Oneri di urbanizzazione e costo di costruz ione

Art. 9 - Determinazione del prezzo di vendita degli alloggi

Art. 10 - Determinazione del canone di locazione de gli alloggi

Art. 11 Requisiti per la vendita, l'assegnazione in proprietà

degli alloggi e per la locazione

Art. 12 - Successivi trasferimenti di proprietà deg li alloggi

Art. 13 - Clausole di nullità ed oneri particolari

Art. 14 - Penali e sanzioni per violazione o inadem pimento

degli obblighi inerenti la realizzazione di edifici destinati

a residenza convenzionata

Art. 15 - Modalità di esecuzione delle opere necess arie per

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l'allacciamento ai pubblici servizi

Art. 16 - Garanzie fideiussorie e modalità di svinc olo per

l'attuazione del P.A.

Art. 17 - Garanzie fideiussorie e modalità di svinc olo per la

realizzazione degli edifici destinati a residenza c onvenzio-

nata e relativa regolamentazione dei prezzi di vend ita e dei

canoni di locazione degli alloggi;

Art. 18 - Alienazione delle aree a terzi

Art. 19 - Spese ed oneri

Art. 20 - Rinvio

Art. 21 - Foro Competente

Art. 22 - Obblighi particolari

Art. 23 - Domicilio e comunicazioni

*** *** ***

Art. 1 - Premesse ed oggetto

1. Le premesse formano e costituiscono parte integr ante ed

essenziale della presente convenzione.

2. La presente convenzione ha ad oggetto la discipl ina degli

interventi finalizzati all'organica trasformazione urbanisti-

co-edilizia delle aree site in Comune di Rho, in vi a Pelle-

grini - via Mazzo, come previsto negli elaborati di progetto

di Piano Attuativo; a tal fine, le parti, come rapp resentate,

si impegnano ad una corretta attuazione di quanto n ella pre-

sente sede pattuito.

3. In particolare gli Operatori, come rappresentati , si impe-

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gnano nei confronti del Comune, che accetta, a dare attuazio-

ne al P.A. predetto in conformità alla presente con venzione

urbanistica ed alle previsioni dello strumento urba nistico

generale vigente, nonché secondo le previsioni degl i elabora-

ti allegati al P.A. depositati presso l'Ufficio Tec nico Comu-

nale.

Art. 2 - Elaborati del P.A.

1. Il P.A. è costituito dalle tavole ed elaborati d i seguito

descritti:

Tav. Descrizione

1 Estratto aerofotogrammetrico, catastale, PGT

2 Tavola delle cessioni

2 bis Rilievo area

3 Stato di fatto e viste fotografiche

4 Planimetria generale

5 Planimetria piano interrato

6 Planimetria piano terreno e piano tipo

7 Prospetti

8 Opere di urbanizzazione

9 Calcolo superfici

Elab. tecnici Descrizione

A Relazione tecnico-illustrativa

B Piano economico preventivo

C Computo metrico opere di urbanizzazione

D Titoli di proprietà

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2. Le predette tavole ed elaborati costituiscono par te in-

tegrante ed essenziale della presente convenzione e del P.A.

che ne costituisce oggetto. Le tavole e gli elabora ti predet-

ti si trovano già allegati alla Delibera n. 268 del 13 otto-

bre 2015 come allegata alla presente convenzione so tto la

lettera "D".

3. Il Comune, per effetto della sottoscrizione dell a presente

convenzione nonché dei relativi allegati ed elabora ti, con-

clude definitivamente l'iter di formazione del P.A. sull'area

in via Mazzo - Pellegrini.

Art. 3 - Consistenza degli interventi

1. Gli interventi edilizi che gli Operatori si obbl igano a

realizzare sul comparto immobiliare in oggetto prev edono:

a) la realizzazione di edifici destinati a residenz a conven-

zionata per una Slp massima complessiva non superio re a mq.

5.320,15 (cinquemilatrecentoventi virgola quindici) , aventi

caratteristiche costruttive tali da garantire il ra ggiungi-

mento del Certificato di Prestazione Energetica in ex classe

A+;

b) la realizzazione di edifici aventi caratteristi che co-

struttive non inferiori a quelle indicate nella des crizione

tecnica e nel piano economico finanziario, di cui r ispettiva-

mente agli elaborati A e B indicati nel precedente art. 2;

c) la realizzazione di edifici destinati a residenz a conven-

zionata con regolamentazione dei prezzi di vendita e dei ca-

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noni di locazione degli alloggi;

d) la realizzazione di opere di urbanizzazione seco ndaria

consistenti in parcheggio pubblico.

2. A servizio degli edifici residenziali di cui al precedente

comma 1 lett. a) - come risulta dalle allegate tavo le - sono

previsti parcheggi pertinenziali ubicati nel sottos uolo del-

l'area fondiaria privata tali da soddisfare le esig enze degli

abitanti e frequentatori dei manufatti medesimi.

3. Le parti danno atto che la soluzione planivolume trica in-

dicata nelle tavole di P.A., ricompresa nell'elenco di cui al

precedente articolo 2, è suscettibile di essere ass oggettata,

in fase di progettazione esecutiva, a modifiche che non de-

terminino variazioni della impostazione del progett o del P.A.

stesso nel rispetto degli standard.

4. Ai sensi dell'art. 14, dodicesimo comma, della L .R. n.

12/2005 s.m.i., non costituiscono infatti varianti al P.A. in

sede di attuazione dello stesso, modifiche delle so luzioni

planivolumetriche di cui agli elaborati indicati ne l prece-

dente art. 2, che non comportino alterazioni delle caratteri-

stiche tipologiche d'impostazione degli interventi previsti,

variazioni del dimensionamento globale degli insedi amenti e

diminuzioni della dotazione complessiva di aree per servizi

pubblici e di uso pubblico.

5. In caso di incongruenza o difformità tra la pres ente con-

venzione e gli elaborati come sopra elencati, preva le la con-

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venzione.

Art. 4 - Durata della convenzione e tempi di attuaz ione del

P.A.

1. La presente convenzione ha durata di anni 20 (ve nti) de-

correnti dalla data odierna di stipula delle presen te conven-

zione.

2. Il termine per dare attuazione a tutti gli inter venti pre-

visti dal Piano Attuativo è stabilito in anni 7 (se tte) dalla

data della stipula della presente convenzione.

3. Scaduto il predetto termine di anni 7 (sette), l e parti

potranno sottoscrivere ulteriore convenzione per la parte e-

ventualmente rimasta inattuata, deducendosi proporz ionalmen-

te, ai fini del computo degli oneri annessi alla ev entuale

capacità edificatoria residua, il valore attualizza to delle

opere di urbanizzazione eventualmente già realizzat e a cura e

spese degli Operatori. Qualora, peraltro, le opere di urba-

nizzazione previste dal P.A. dovessero risultare in teramente

eseguite e funzionanti ovvero in esercizio e/o frui bili, sarà

possibile procedere alla realizzazione della capaci tà edifi-

catoria residua prevista dal presente P.A. mediante permesso

di costruire convenzionato e previa stipula di nuov a conven-

zione per la regolamentazione dei prezzi di vendita e dei ca-

noni di locazione degli alloggi da realizzare a com pletamento

dell'originaria capacità edificatoria del P.A. di c he tratta-

si.

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4. Le parti, come rappresentate, sottoscrivono la p resente

convenzione entro 2 (due) mesi dall'approvazione de lla secon-

da modifica allo schema di convenzione attuativa de l P.A.,

avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del

31/01/2017, esecutiva in data 12/02/2017 e sopra ri chiamata.

5. Gli Operatori stipulano la presente convenzione entro il

termine sopra stabilito, prendendo atto che, in cas o di ina-

dempienza, ed ove l'inadempienza stessa si protragg a per ol-

tre dieci giorni successivi alla data del nuovo ter mine che

sarà all'uopo fissato dal Comune per la stipulazion e, il Co-

mune potrebbe prendere formalmente atto del ritardo e dichia-

rare decaduto il P.A..

6. Il P.A. potrà essere attuato mediante uno o più permessi

di costruire oppure mediante equipollenti titoli ab ilitativi

edilizi il primo dei quali gli Operatori si impegna no a pre-

sentare entro 3 (tre) mesi dalla data di stipula de lla pre-

sente convenzione; nel primo caso, il Comune si imp egna a ri-

lasciare i permessi di costruire entro i termini pr evisti

dall'art. 38 L.R. 12/05 s.m.i.. Le edificazioni dov ranno es-

sere ultimate, ai fini della richiesta di abitabili tà, entro

i termini di legge.

7. In ogni caso, in sede di rilascio dei singoli ti toli edi-

lizi, si dovrà verificare il rispetto - relativamen te all'in-

tero ambito di intervento - dei parametri urbanisti co-edilizi

stabiliti dalle prescrizioni del P.A. e dello strum ento urba-

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nistico generale nonché della presente convenzione. A tal fi-

ne unitamente agli elaborati previsti per il rilasc io dei

permessi di costruire o degli equipollenti titoli e dilizi a-

bilitativi, gli Operatori si impegnano a presentare la de-

scrizione tecnica e il piano economico finanziario aggiornato

secondo il progetto per la costruzione degli edific i ed ido-

neo a dimostrare il rispetto delle caratteristiche degli edi-

fici stessi di cui alle lettere a), b) e c), del co mma 1, del

precedente art. 3.

Art. 5 - Verifica dotazione di aree per attrezzatur e pubbli-

che e di interesse pubblico o generale

1. Le parti si danno reciprocamente atto che la dot azione di

aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubb lico o ge-

nerale dovuta e prevista a corredo del P.A., in rel azione ai

nuovi insediamenti programmati, è complessivamente pari a mq

3.264,64 (tremiladuecentosessantaquattro virgola se ssanta-

quattro) minima.

Art. 6 - Modalità di assolvimento della dotazione d i aree per

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o ge nerale

1. Gli Operatori, come sopra rappresentati, al fine di assol-

vere all'obbligo della dotazione di aree per attrez zature

pubbliche e di interesse pubblico o generale dovuta e previ-

sta a corredo del P.A. di cui al precedente art. 5, con il

presente atto

cedono

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gratuitamente al Comune la proprietà dei seguenti b eni immo-

bili, rispettivamente:

A) la società "IMMOBILIARE TRECATE S.A.S. DI LUCA N ODARI E

C." cede al Comune di RHO che, come sopra rappresen tato, ac-

cetta ed acquista,

- l'area per l'urbanizzazione primaria in fregio al la via

Mazzo, così individuata in catasto terreni del Comu ne di Rho:

- foglio 25 (venticinque), mappale 511 (cinquecent oundici)

della superficie catastale di mq. 66 (sessantasei), semin.

irrig., classe 1, R.D.Euro 0,61, R.A.Euro 0,55.

Confini: mappali 408, 510 e Via Mazzo.

Detta area ha una superficie catastale di mq. 66,47 il tutto

come risulta dall'estratto della mappa catastale (n el quale

l'area di cui sopra è individuata con perimetro in tinta ver-

de) che, in copia, firmato dalle parti e da me nota io, si al-

lega al presente atto sotto la lettera "L" a formarne parte

integrante e sostanziale;

- area per l'urbanizzazione secondaria e precisamen te area

per la realizzazione di parcheggi pubblici e verde pubblico

così individuata in Catasto Terreni del Comune di R ho:

- foglio n. 25 (venticinque) mappale n. 510 (cinq uecento-

dieci) della superficie catastale di mq. 345 (trecentoquar an-

tacinque), semin. irrig., classe 1, R.D.Euro 3,17, R.A.Euro

2,85.

Confini: mappali 504, 509 per due lati e 511.

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B) la società "LUCREZIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZ IA" cede

al Comune di Rho che, come sopra rappresentato, acc etta ed

acquista,

- area per l'urbanizzazione secondaria e precisamen te area

per la realizzazione di parcheggi pubblici e verde pubblico

così individuata in Catasto Terreni del Comune di R ho:

foglio 24 (ventiquattro), mappale 661 (seicentose ssantuno)

della superficie catastale di mq. 375 (trecentosettantacin-

que), semin. irrig., classe 1, R.D.Euro 3,45, R.A.E uro 3,10.

Confini: mappali 660, altro foglio di mappa, 645, 6 47, 82 e

83.

C) la società "IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. ORESTE B OSSI & FI-

GLI s.r.l." cede al Comune di RHO che, come sopra r appresen-

tato, accetta ed acquista,

- area per l'urbanizzazione secondaria e precisamen te area

per la realizzazione di parcheggi pubblici e verde pubblico

così individuata in Catasto Terreni del Comune di R ho:

- foglio 25 (venticinque), mappale 504 (cinquecent oquattro)

della superficie catastale di mq. 2.538 (duemilacinquecento-

trentotto), semin. irrig., classe 1, R.D.Euro 23,33 , R.A.Euro

20,97;

- foglio 25 (venticinque), mappale 505 (cinquecent ocinque)

della superficie catastale di mq. 20 (venti), semin. irrig.,

classe 1, R.D.Euro 0,18, R.A.Euro 0,17.

Confini:

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- del mappale 504: mappali 418, 416, 503, 506, 510, 408, 406

e 411;

- del mappale 505: mappale 503 per due lati, mappal e 416 e

altro foglio di mappa.

Dette aree di cui ai mappali 510, 661, 504 e 505 ha nno una

superficie catastale complessiva di mq. 3.278,00 (t remiladue-

centosettantotto virgola zero zero), il tutto come risulta

dall'estratto della mappa catastale (nel quale dett e aree so-

no individuate con perimetro in tinta blu) che, in copia,

firmato dalle parti e da me Notaio, si allega al pr esente at-

to, debitamente sottoscritto dalle parti e da me No taio sotto

la lettera "M" ;

2. Le aree di cui sopra risultano individuate anche nella

tav. 2 di cui al precedente art. 2 del P.A. con app osita cam-

pitura.

3. La cessione gratuita ed il conseguente trasferim ento della

proprietà delle aree di cui al precedente comma 1 a vvengono

contestualmente alla stipulazione della presente co nvenzione,

fermi restando agli Operatori il possesso e l'onere di prov-

vedere a propria cura e spese, alla manutenzione ed alla cu-

stodia di dette aree e delle opere che sulla stessa verranno

realizzate in attuazione a quanto previsto ai succe ssivi

artt. 7 - 8, sino alla loro consegna al Comune, con segna che

avverrà contestualmente alla sottoscrizione del cer tificato

di collaudo (o di regolare esecuzione) prevista dal successi-

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vo art. 7. Fino alla consegna tali aree potranno es sere uti-

lizzate esclusivamente ad uso cantiere e per la rea lizzazione

delle opere di urbanizzazione di cui ai ricordati a rtt. 7 - 8.

Gli Operatori, come rappresentati, garantiscono al Comune che

le aree suddette sono di loro piena ed esclusiva pr oprietà e

nella loro piena ed esclusiva disponibilità per giu sti e le-

gittimi titoli e che le medesime sono libere da one ri, pesi,

ipoteche, servitù (apparenti e non) e trascrizioni pregiudi-

zievoli di qualsiasi tipo e natura, ad eccezione di :

- ipoteca iscritta presso l'Ufficio Provinciale di Milano -

Servizio di Pubblicità Immobiliare - Circoscrizione 2 - in

data 29 luglio 2013 ai n.ri 72905/13053, assentita di cancel-

lazione, relativamente al mappale 661 del foglio 24 , con atto

a mio rogito in data 1 marzo 2017 n. 3237/1701 di r epertorio,

registrato a Varese in data 17 marzo 2017 al n.7552 ed anno-

tata di cancellazione, a margine dell'ipoteca iscri tta, in

data 23 marzo 2017 ai n.ri 33505/5788;

- sull'area di cui all'originario mappale 417 (attu almente

soppresso che ha originato i mappali 503, 504, 505 e 506):

* servitù di metanodotto costituita a favore della SNAM

S.p.A. con atto 26 ottobre 1982 n. 71816 di rep. No taio Pa-

squale Lebano, trascritto presso la Conservatoria d ei Regi-

stri Immobiliari di Milano 2 in data 16 novembre 19 82 ai n.ri

61440/48825;

- sull'area di cui agli originari mappali 192 e 193 (attual-

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mente soppressi, che hanno originato i mappali 507, 508, 509,

510 e 511):

* servitù di passo e posa servizi tecnologici conte nute nel-

l'atto in data 30 marzo 1967 n. 124861/15110 di rep ertorio a

rogito Notaio Alessandro Maffi di Milano, ivi regis trato il

10 aprile 1967 al n. 6356 Atti Pubblici e trascritt o presso

la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano in data

21 aprile 1967 ai n.ri 25376/19144;

* servitù di metanodotto costituita a favore della SNAM

S.p.A. con Decreto di asservimento prot. n. 4061 Di v. 1° e-

messo dal Prefetto della Provincia di Milano il 29 giugno

1987, registrato a Busto Arsizio il giorno 8 luglio 1987,

trascritto presso la Conservatoria dei Registri Imm obiliari

di Milano 2 in data 14 luglio 1987 ai n.ri

55346/399955.

Art. 7 - Modalità di progettazione ed esecuzione de lle opere

di urbanizzazione

1. Gli Operatori, come rappresentati, si impegnano a far ese-

guire a propria esclusiva cura e spese, in conformi tà a quan-

to previsto dai progetti e dagli elaborati allegati di cui

all'art. 2 - tavola 8 e - comunque - a perfetta re gola d'ar-

te, le seguenti opere di urbanizzazione al servizio del com-

pendio oggetto del P.A. riconoscendo che si tratta di adem-

piere all'obbligo di fare imposto dalla legge e che , pertan-

to, l'indicazione del costo presunto è effettuata a l fine di

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operare la comparazione di cui al successivo art. 8 , nonché

di determinare la soglia minima di spesa:

- rete della pubblica illuminazione, con allacciame nto per i

soli fabbricati oggetto della presente convenzione agli im-

pianti comunali o degli enti erogatori dei relativi servizi;

- collettore fognario, con allacciamento alla rete comunale

esistente;

- spazi a parcheggio pubblico (per circa mq 902), c on relati-

vi impianti di illuminazione, caditoie e rete fogna ria;

2. Gli Operatori, sempre come rappresentati, si ass umono i-

noltre i seguenti obblighi:

a) di redigere a proprie esclusive cure e spese, ai sensi di

quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. ora D .L.

50/2016 ed in conformità agli elaborati tavola 8 e allegato

C, di cui al progetto preliminare già predisposto a loro cure

e spese, il progetto definitivo delle opere di urba nizzazione

di cui al precedente comma 1;

b) di presentare detto progetto definitivo al Comun e, ai fini

della relativa preventiva approvazione, entro 45 gi orni dalla

stipula della presente convenzione.

Con l'atto di approvazione del progetto definitivo il Comune

provvederà a rilasciare il relativo permesso di cos truire a

titolo gratuito;

c) in conformità a quanto previsto dall'art. 32, c omma 1,

lett. g, secondo capoverso, del D.Lgs. n. 163/06 s. m.i. ora

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D.L. 50/2016, gli Operatori provvederanno quindi, e ntro 90

giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte

del Comune dell'avvenuta approvazione progettuale d i cui alla

precedente lett. b) e contestuale rilascio del perm esso di

costruire a titolo gratuito, a presentare al Comune medesimo

tutti gli elaborati inerenti il progetto esecutivo delle pre-

dette opere di urbanizzazione, con l'indicazione de l tempo

massimo in cui le opere dovranno essere completata, allegando

lo schema del relativo contratto di appalto;

d) di realizzare ai sensi dell'art. 32, comma 1, le ttera g,

D.Lgs 163/06 s.m.i. ora D.L. 50/2016, in maniera di retta le

predette opere, con le modalità di seguito precisat e ed in

conformità alla predetta progettazione definitiva/e secutiva

come sopra preliminarmente approvata, a scomputo d ei proven-

ti relativi agli oneri di urbanizzazione secondaria ;

e) di procedere alla successiva consegna di cui al precedente

art. 6 nei termini e con le modalità ivi indicati.

3. Gli Operatori, come anticipato alla lettera d) c he prece-

de, sulla base del progetto esecutivo presentato ed approvato

dal Comune, provvederanno all'indizione di una gara con le

modalità previste dall'art. 55 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i. o-

ra D.L. 50/2016; a tale fine gli Operatori assumono il ruolo

di stazione appaltante.

4. Gli Operatori, esaurito lo svolgimento della pre detta gara

ed individuato a conclusione della stessa l'aggiudi catario

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dei lavori, provvederanno a stipulare direttamente con que-

st'ultimo il relativo contratto d'appalto entro il termine

che, nel rispetto della normativa vigente in materi a, verrà

in seguito indicato dagli Operatori medesimi al Com une dopo

che gli Operatori avranno definito tutti gli adempi menti pro-

pri della gara pubblica evidenza come stabiliti da lla rela-

tiva disciplina legislativa. Gli Operatori si impeg nano al-

tresì a presentare al Comune copia conforme di tutt a la docu-

mentazione di gara che comprovi il rispetto della n ormativa

richiamata in materia.

5. Gli Operatori, come rappresentati, si obbligano a garanti-

re la perfetta e puntuale esecuzione dei lavori com e sopra

affidati, nei termini temporali di inizio e fine la vori me-

glio specificati nel cronoprogramma facente parte d egli atti

del contratto di appalto.

6. Nel caso in cui gli Operatori non adempiano, nei termini

convenzionalmente previsti, agli impegni di cui ai precedenti

commi:

"2, lett. b (presentazione del progetto definitivo per pre-

ventiva approvazione);

"2, lett. c (presentazione del progetto esecutivo c on indica-

zione del tempo massimo di completamento dell'opera ed alle-

gando schema del contratto d'appalto);

"3 (stipula del contratto d'appalto con l'aggiudica tario in-

dividuato in esito alla gara di pubblica evidenza i ndetta

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dallo stesso);

"4 (mancato inizio dei lavori o mancata ultimazion e dei la-

vori nei termini previsti nel cronoprogramma allega to al con-

tratto di appalto stipulato con l'aggiudicatario de lla gara

svolta);

fatti salvi i casi di forza maggiore, il Comune, tr ascorsi 15

(quindici) giorni naturali e consecutivi di ritardo dalla

scadenza del termine stabilito, previa diffida ad a dempiere

nei successivi 30 (trenta) giorni naturali e consec utivi, in

caso di protrarsi dell'inadempimento escuterà, senz a ulterio-

ri avvisi, la fidejussione prima chiamata di cui al successi-

vo art. 16.

7. La realizzazione delle opere di urbanizzazione s econdaria

di cui al presente art. 7 ha il costo presunto, com e quanti-

ficato nel computo metrico allegato al progetto pre liminare

di Euro 85.772,63 (ottantacinquemilasettecentosetta ntadue/63).

8. Dette opere dovranno essere realizzate a perfett a regola

d'arte per rendere le stesse perfettamente conformi al pro-

getto esecutivo e comunque perfettamente utilizzabi li secondo

le disposizioni vigenti in materia.

9. Le ridette opere dovranno essere contabilizzate al fine di

consentire la verifica del suddetto costo presunto, secondo

le vigenti disposizioni del Regolamento di esecuzio ne ed at-

tuazione del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. ora D.L. 50/2 016.

10. Ove dalla verifica della contabilità e dagli a tti di

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collaudo il costo di realizzazione delle opere di c he tratta-

si, al netto del ribasso d'asta derivante dall'espl etamento

della gara d'appalto di cui al precedente comma 3, risultasse

inferiore al suddetto importo di Euro 85.772,63 (ot tantacin-

quemilasettecentosettantadue/63), gli Operatori dov ranno cor-

rispondere al Comune, entro 60 (sessanta) giorni da lla forma-

le richiesta, il relativo conguaglio. Ove, invece, il predet-

to costo di realizzazione delle suddette opere dove sse risul-

tare superiore al suddetto importo, la relativa dif ferenza

resterà a carico integrale degli Operatori.

11. Le opere di urbanizzazione dovranno essere inte gralmente

ultimate nel termine indicato nel cronoprogramma al legato al

contratto di appalto stipulato con l'aggiudicatario dei lavo-

ri, a prescindere dall'esito dei procedimenti inere nti i per-

messi di costruire attinenti i fabbricati privati e dalla

consistenza dei fabbricati privati che saranno effe ttivamente

costruiti. Dette opere di urbanizzazione dovranno c omunque

risultare ultimate in occasione dell'occupazione de l primo

fabbricato residenziale previsto dal Piano Attuativ o.

12. Eventuali opere aggiuntive e/o modificative rel ative al

progetto esecutivo preventivamente approvato dal Co mune po-

tranno essere poste in essere solo se espressamente autoriz-

zate in via preliminare dal Comune stesso. Resta in teso, sal-

vo che non intervengano diversi accordi tra le Part i da for-

malizzarsi con separato accordo, che agli Operatori non po-

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tranno essere richieste dal Comune opere aggiuntive e/o modi-

ficative che comportino costi di realizzazione che superino

l'importo presunto di spesa di cui al precedente co mma 7 o

che comportino ritardi nella esecuzione rispetto ai tempi

stabiliti nel cronoprogramma allegato al contratto di appalto

senza una proroga di questi ultimi.

13. Dell'avvenuta ultimazione di dette opere gli Op eratori

daranno immediata notizia al Comune, il quale proce derà al

collaudo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento d ella comu-

nicazione della fine dei lavori (o di regolare esec uzione),

il cui costo - se le operazioni medesime non sarann o eseguite

dall'Ufficio Tecnico Comunale - sarà a carico degli Operato-

ri, che si impegnano, sin d'ora, ad eseguire gli in terventi

prescritti dal collaudatore, al fine di rendere le opere rea-

lizzate conformi al progetto esecutivo approvato e comunque

perfettamente utilizzabili. Le operazioni di collau do dovran-

no comunque essere ultimate entro sei mesi dall'ult imazione

delle opere.

14. In sede di collaudo dovrà essere dato atto che le opere

di urbanizzazione sono state realizzate come previs to nel

progetto esecutivo preventivamente approvato dal Co mune e po-

sto a base di gara.

15. Una volta positivamente concluso il collaudo, g li Opera-

tori si impegnano a consegnare al Comune le predett e opere

previa redazione di apposito verbale di consegna da l quale

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dovrà risultare il perfetto stato manutentivo delle opere

realizzate.

Art. 8 - Oneri di urbanizzazione e costo di costruz ione

1. A fronte del rilascio e dell'efficacia dei titol i abilita-

tivi per gli interventi previsti nel Piano Attuativ o gli one-

ri di urbanizzazione primaria e secondaria in relaz ione alle

destinazioni funzionali degli interventi stessi ed alle rela-

tive SLP, a norma della deliberazione di C.C. n. 83 del

27/11/2014, sono così determinati:

a) contributo per oneri di urbanizzazione primaria Euro

188.188,22 (centoottantottomilacentoottantotto/22), pari a

mq. 4.836,50 (Slp con destinazione residenziale) x Euro 38,91

al mq.;

b) contributo per oneri di urbanizzazione secondari a Euro

413.956,04 (quattrocentotredicimilanovecentocinquan tasei/04),

pari a mq. 4.836,50 (Slp con destinazione residenzi ale) x Eu-

ro 85,59 al mq..

I suddetti importi per oneri di urbanizzazione prim aria e se-

condaria sono ripartiti in relazione al volume degl i edifici

che si andranno a realizzare, per ciascuna delle so cietà che

stipulano la presente convenzione.

L'ammontare degli oneri di urbanizzazione come sopr a determi-

nato, fermo restando il loro eventuale aggiornament o al mo-

mento della approvazione del P. A., rimarrà invaria to se gli

Operatori (ovvero ciascuna delle società che stipul ano la

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presente convenzione) presenteranno la richiesta dei per-

messi di costruire o altri idonei titoli abilitativ i, entro

il termine stabilito di cui al comma 6, del precede nte art.4.

2. Le opere di urbanizzazione secondaria poste a ca rico degli

Operatori di cui al precedente art. 7 hanno (second o quanto

risulta dal computo metrico estimativo allegato di cui al-

l'art. 2 - elaborato C) un costo complessivo di Eur o

85.772,63 (ottantacinquemilasettecentosettantadue/6 3), impor-

to che risulta inferiore a quello del contributo do vuto, a

norma della deliberazione di C.C. n. 83 del 27/11/2 014, per

l'urbanizzazione secondaria a fronte del rilascio d i conces-

sione edilizie per i fabbricati realizzabili in bas e al P.A.

secondo quanto previsto al precedente comma 1. Cons eguente-

mente gli Operatori, se non interverranno modifiche nella de-

terminazione del contributo di cui sopra, dovranno corrispon-

dere al Comune, a titolo di contributo per l'urbani zzazione

secondaria, allorquando otterranno i permessi di co struire o

equipollenti titoli edilizi abilitativi per i fabbr icati pre-

visti dal P.A. la differenza fra l'importo di dett o contri-

buto e l'importo del costo delle opere di Euro 85.7 72,63 (ot-

tantacinquemilasettecentosettantadue/63) di cui sop ra, fermo

restando l'eventuale conguaglio di cui al precedent e art.7.

Ove detto contributo dovesse essere corrisposto in unica so-

luzione gli Operatori non saranno tenuti a prestare garanzia

fideiussoria, ove, viceversa, vi sia la richiesta d i rateiz-

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zazione, quest'ultima potrà essere accordata nei mo di al ri-

guardo previsti dalle disposizioni al tempo vigenti .

3. Fermo restando da parte degli Operatori l'assunz ione in

solido tra loro delle obbligazioni di cui al preced ente art.

7, come precisato al successivo art. 22, in sede di rilascio

del permesso di costruire o dell'equipollente titol o edili-

zio, saranno scomputati dagli importi per contribut i per one-

ri di urbanizzazione secondaria, dovuti da ciascuna delle so-

cietà che realizzeranno gli edifici previsti dalla presente

convenzione, l'importo del costo delle rispettive o pere di

urbanizzazione secondaria in relazione al volume de gli edifi-

ci, fermo restando l'eventuale conguaglio come disc iplinato

nel suddetto art. 7.

4. Il contributo per il costo di costruzione è inve ce esente

ai sensi dell'art. 17 del D.PR n. 380/2001.

Art. 9 - Determinazione del prezzo di vendita degli alloggi

1. Gli Operatori si obbligano nei confronti del Com une a ven-

dere/ad assegnare gli alloggi, i box e/o i posti au to realiz-

zati in conformità al presente P.A. ad un prezzo ri ferito al

mq. di superficie "complessiva" SC determinata ai s ensi della

legge 5/8/1978 n. 457 e successive modifiche ed int egrazioni

(D.M. 5.8.1994 - G.U. n. 194 del 20/8/1994), inferi ore al

prezzo massimo stabilito con delibera di C.C. n. 52 del

14/11/2013 e non superiore a quello sotto specifica to per

ciascuno degli Operatori che stipulano la presente convenzio-

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ne.

1.1 Lucrezia società cooperativa edilizia: prezzo di asse-

gnazione Euro 2.147,52 (duemilacentoquarantasette v irgola

cinquantadue)

1.2 Impresa di costruzioni ing. Oreste Bossi & figli : prezzo

di assegnazione Euro 2.145,76 (duemilacentoquaranta cinque

virgola settantasei)

1.3 Immobiliare Trecate s.a.s. di Luca Nodari e c: p rezzo di

assegnazione Euro 2.125,76 (duemilacentoventicinque virgola

settantasei).

2. Il prezzo sopraindicato, risultante dal ciascuno dei piani

economici preventivi allegati alla presente convenz ione,

dovrà essere moltiplicato per la superficie comples siva SC

definita dal progetto edilizio oggetto di permesso di co-

struire ed è comprensivo del costo di realizzazione tecnica

(CRN) aggiornato su base ISTAT del costo di costruz ione (va-

lore di riferimento: €/mq di SC 731,43 riferito al mese di

giugno 2002), incrementato dei maggiori oneri deriv anti dai

sopravvenuti adeguamenti tecnici e normativi in tem a di ri-

sparmio energetico, nonché dei seguenti ulteriori g ravami:

a) degli oneri complementari (spese tecniche e gene rali, pro-

spezioni geognostiche, imprevisti, sicurezza cantie ri);

b) degli oneri tabellari di urbanizzazione di cui a ll'art. 17

del DPR n. 380/2001 (ovvero del costo delle opere d i urbaniz-

zazione eseguite a scomputo, adeguatamente document ate e ren-

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dicontate);

c) del costo area;

d) del costo delle eventuali bonifiche ambientali, adeguata-

mente documentati;

e) dei contributi di allacciamento agli enti, fonda zioni spe-

ciali, adeguamento alle norme antisismiche, eventua li para-

tie, spese notarili per la cessione degli immobili realizzati

e per l'accensione dei mutui, frazionamenti ed acca tastamenti

degli immobili;

f) degli oneri finanziari.

3. Il Comune verificherà il costo finale degli allo ggi, dei

box e dei posti auto a costruzione ultimata, sulla scorta del

Piano Economico Finale (ovvero del Conto Consuntivo ) che gli

Operatori ovvero le suddette società di cui al comm a 1, si

obbligano a presentare al Comune stesso entro 90 (n ovanta)

giorni dalla fine lavori e comunque prima della ces sione de-

gli alloggi. In detto conto consuntivo dovrà risult are, oltre

al prezzo di assegnazione al mq. di superficie comp lessiva

SC, il valore di ogni singolo alloggio riferito all a superfi-

cie commerciale ed il prezzo, a corpo, del box e/o posto auto

di pertinenza. Il conto consuntivo sarà approvato d al Comune,

sulla base delle spese effettivamente sostenute e d ocumentate

con idonei atti e documenti.

4. La superficie commerciale dell'alloggio è determ inata dal-

la somma delle seguenti voci:

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a) la superficie lorda di pavimento dell'alloggio, comprensi-

va di tutti i muri perimetrali, calcolati al 100% ( cento per

cento) nel caso in cui non confinino con altre unit à immobi-

liari o parti comuni e al 50% (cinquanta per cento) nel caso

contrario;

b) la superficie di balconi e altri vani di pertine nza in di-

retta comunicazione con l'alloggio, calcolata al 50 % (cin-

quanta per cento);

c) la superficie di cantine, soffitte, lastrici sol ari, ter-

razzi, calcolata al 25% (venticinque per cento);

d) la superficie delle parti comuni androni, scale, porticati

etc. calcolata forfettariamente nella misura del 5 % (cinque

per cento) delle superficie lorda di pavimento dell 'alloggio

come precedentemente calcolata.

Art. 10 - Determinazione del canone di locazione de gli alloggi

1. Gli Operatori si obbligano a dare in locazione g li alloggi

e relative pertinenze realizzati in conformità al p resente

P.A. ad un canone annuo non superiore al 4% (quattr o per cen-

to) del prezzo di assegnazione dell'alloggio stesso , even-

tualmente rivalutato secondo i meccanismi previsti dal suc-

cessivo art. 10.

2. Tale canone sarà oggetto di rivalutazione bienna le in base

alle variazioni dell'indice nazionale I.S.T.A.T. de i prezzi

al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nei limiti

e con le modalità previste dalla legislazione vigen te.

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3. Gli alloggi e relative pertinenze potranno esser e locati

esclusivamente a soggetti in possesso dei requisiti di cui al

successivo art. 11.

4. E' concessa anche al proprietario per gravi e mo tivate ra-

gioni soggettive che ne impediscano l'uso diretto, anche nel

primo quinquennio dalla data di prima assegnazione e previa

specifica autorizzazione da richiedere al Comune, l a facoltà

di dare in locazione l'alloggio e relative pertinen ze alle

medesime condizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3.

5. E' consentito altresì al proprietario procedere alla do-

nazione nonché alla cessione dell'usufrutto dell'al loggio,

nei termini e con le modalità all'uopo previsti dal le norme

in materia sempreché i soggetti fruitori dell'allog gio siano

in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 11.

Art. 11 Requisiti per la vendita, l'assegnazione in proprietà

degli alloggi e per la locazione

1. Gli alloggi, i box ed i posti auto che gli Opera tori rea-

lizzeranno sull'area oggetto della presente convenz ione po-

tranno essere venduti/assegnati a soggetti aventi i seguenti

requisiti:

a) essere residenti in Rho o, in alternativa, svolg ere atti-

vità lavorativa nel Comune di Rho, per una quota no n inferio-

re al 60% (sessanta per cento) degli alloggi realiz zati da

ciascun operatore;

b) non essere titolari essi stessi od il coniuge no n legal-

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mente separato e/o il convivente del diritto di pro prietà, u-

sufrutto, di uso o abitazione, di altra prima casa;

c) fruire di un reddito annuo complessivo per il nu cleo fami-

liare non superiore a quello massimo stabilito annu almente

dalla Regione Lombardia per accedere all'edilizia a gevolata,

incrementato del 25% (venticinque per cento) sia ch e concor-

rano redditi da lavoro dipendente che da lavoro aut onomo, e

con l'abbattimento legislativamente previsto per ac cedere al-

l'edilizia agevolata per ogni figlio a carico; per reddito

annuo complessivo del nucleo familiare si intende l a somma

dei redditi fiscalmente imponibili dei componenti i l nucleo

stesso; per quanto attiene la composizione del nucl eo fami-

liare, nonché il metodo di calcolo del reddito annu o comples-

sivo, si rimanda alle vigenti disposizioni per l'ac cesso al-

l'edilizia agevolata deliberate dalla Regione Lomba rdia.

2. Possono essere acquirenti/assegnatari degli allo ggi anche

le categorie di seguito elencate sempreché gli inte ressati

dichiarino di voler costituire un nuovo nucleo fami liare ed

abbiano i requisiti di cui alle lettere a), b) c), del prece-

dente comma 1: persone singole, purché maggiorenni; soggetti

comunque conviventi; nubendi.

3. E' vietata la vendita/l'assegnazione di più allo ggi alla

stessa persona o ad ogni altro membro della sua fam iglia con

esso convivente, ad esclusione dei casi di cui al p recedente

comma 2.

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4. Le richieste plurime di vendita/assegnazione pre sentate

dalla stessa persona, o membri del nucleo familiare , sono

considerate nulle. Nel caso in cui gli acquirenti/a ssegnatari

siano nubendi e/o futuri conviventi il requisito di cui alla

lettera b), del precedente comma 1, sarà verificato per uno

solo dei componenti del nuovo nucleo familiare.

5. Sia nel caso di persone singole che nel caso dei due nu-

bendi e/o futuri conviventi il requisito di cui all a lettera

c) del precedente comma 1, dovrà essere posseduto d alle sin-

gole persone senza riferimento alcuno al nucleo fam iliare di

provenienza.

6. Gli Operatori si impegnano a fornire al Comune, nel momen-

to in cui verranno dagli stessi concretamente indiv iduati i

soggetti che acquisteranno/acquisiranno i singoli a lloggi,

box e posti auto e comunque prima della consegna de gli stes-

si, i documenti comprovanti il possesso dei requisi ti sopra

elencati. Il Comune, sulla base della suddetta docu mentazio-

ne, si riserva di effettuare i relativi controlli.

7. Al fine di cui sopra si intende per assegnazione anche il

preliminare di compravendita/assegnazione, con il quale ven-

gono concretamente indicati i singoli acquirenti/as segnatari

degli alloggi e relative pertinenze.

Art. 12 - Successivi trasferimenti di proprietà deg li alloggi

1. I trasferimenti in proprietà degli alloggi, dei box e dei

posti auto successivi al primo, dovranno avvenire ad un

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prezzo determinato applicando la seguente formula:

X = (Va : Vma) x Vmv,

dove: X = prezzo di vendita successivo alla prima a ssegnazio-

ne;

Va = valore convenzionale dell'alloggio al momento della pri-

ma assegnazione risultante dal conto consuntivo app rovato,

comprendente le migliorie effettuate, così come pre viste al

precedente art. 7 e, conseguentemente, dall'atto no tarile;

Vma = valore di mercato dell'alloggio al momento de lla prima

assegnazione, ottenuto dalla somma tra il valore co mmerciale

dell'alloggio (vca) ed il valore del box o posto au to (vcb)

di pertinenza dell'alloggio, così determinati:

vca: valore commerciale dell'alloggio determinato d al prodot-

to della superficie commerciale (sc) per il valore medio di

mercato al mq dell'alloggio alla data della prima a ssegnazio-

ne, desunto dalla pubblicazione della rilevazione d ei prezzi

degli immobili(colonna "appartamenti nuovi o ristru tturati")

della Borsa Immobiliare di Milano per la piazza del Comune

interessato o, in assenza di questi, da altri listi ni uffi-

ciali del settore (per esempio la banca dati delle quotazioni

immobiliari dell'Agenzia del Territorio);

sc: superficie commerciale dell'alloggio calcolata come pre-

cisato al punto 4, precedente art. 9:

vcb: valore del box o posto auto di pertinenza, int eso quale

valore medio di mercato, a corpo, del box/posto aut o alla da-

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ta della prima assenazione, desunto dalla pubblicaz ione della

rilevazione dei prezzi degli immobili della Borsa I mmobiliare

di Milano per la piazza del Comune interessato o, i n assenza

di questi, da altri listini ufficiali del settore ( per esem-

pio la banca dati delle quotazioni immobiliari dell 'Agenzia

del Territorio);

Vmv: valore di mercato dell'alloggio alla data dell a vendita

ottenuto dalla somma tra il valore commerciale dell 'alloggio

(vav) e il valore del box o posto auto (vbv) di per tinenza

dell'alloggio, così determinati:

vav: valore commerciale dell'alloggio, determinato dal pro-

dotto della superficie commerciale (sc) per il valo re medio

di mercato al mq dell'alloggio alla data della vend ita che si

intende convenzionalmente pari a quello desumibile dall'ulti-

ma rilevazione disponibile dalla pubblicazione dell a rileva-

zione dei prezzi degli immobili della Borsa Immobil iare di

Milano (colonna "appartamenti nuovi o ristrutturati ") per la

piazza del Comune interessato o, in assenza di ques ti, da al-

tri listini ufficiali del settore (per esempio la b anca dati

delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia del Terri torio);

vbv: valore del box o posto auto di pertinenza, int eso quale

valore medio di mercato a corpo del box/posto auto alla data

della vendita che, si intende convenzionalmente par i a quello

desumibile dalla ultima rilevazione disponibile dal la pubbli-

cazione della rilevazione dei prezzi degli immobili della

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Borsa Immobiliare di Milano per la piazza del Comun e interes-

sato o, in assenza di questi, da altri listini uffi ciali del

settore (per esempio la banca dati delle quotazioni immobi-

liari dell'Agenzia del Territorio).

2. Il prezzo ottenuto dall'applicazione della formu la sopra

esposta, con riferimento alla colonna "appartamenti nuovi o

ristrutturati", dovrà essere diminuito di una perce ntuale di

deprezzamento determinata dall'età dell'edificio, c alcolata

progressivamente, in ragione degli anni trascorsi, secondo la

seguente tabella:

da 0 a 10 anni lo 0%;

da 11 a 20 anni lo 0,5% annuo fino ad un massimo de l 5%.

3. In casi di ulteriore trasferimento, la determina zione del

prezzo di cessione avverrà applicando il meccanism o sopra

descritto, per tutta la durata della convenzione, f issata in

anni 20 (venti).

4. Gli acquirenti di alloggi, box e posti auto real izzati da-

gli Operatori che intendano cedere la proprietà deg li stessi

entro i termini di validità della presente convenzi one, a pe-

na di inefficacia del futuro contratto, sono tenuti darne co-

municazione scritta al Comune a mezzo raccomandata con rice-

vuta di ritorno, affinché il Comune stesso possa es ercitare

il diritto di prelazione nell'acquisto degli allogg i posti in

vendita.

5. Tale prelazione dovrà essere esercitata, secondo le moda-

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lità fissate dall'Amministrazione comunale, entro 3 0 (trenta)

giorni dalla data di ricezione della comunicazione della mes-

sa in vendita dell'alloggio, in cui dovranno essere indicati

l'esatta descrizione dell'unità immobiliare e delle relative

pertinenze, il titolo di provenienza, nonché il pre zzo di

vendita e le condizioni e modalità di pagamento. Gl i alloggi

così acquistati dal Comune potranno essere dati in locazione

in conformità alle vigenti norme legislative. In ca so di man-

cato esercizio del diritto di prelazione da parte d el Comune

entro i termini sopra indicati, il nominativo del s ubentrante

corredato dalla documentazione comprovante il posse sso dei

requisiti ed il prezzo di cessione devono essere co municati

al Comune nei 30 (trenta) giorni successivi al term ine di cui

sopra e comunque prima della stipula dell'atto di c essione,

per le relative verifiche da parte dell'apposita st ruttura

tecnica comunale.

6. Alla scadenza della convenzione gli alloggi e re lative

pertinenze entreranno in regime di libero mercato.

Art. 13 - Clausole di nullità ed oneri particolari

1. In relazione alla normativa di settore ed in ana logia a

quanto indicato dal quinto comma dell'articolo 18 d el D.P.R.

n. 380/2001, ogni contratto o pattuizione stipulato in viola-

zione dei prezzi di vendita/assegnazione, dei canon i di loca-

zione, dei requisiti per la vendita/assegnazione e dei suc-

cessivi trasferimenti degli alloggi, di cui ai prec edenti

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artt. 9, 10, 11 e 12, è nulla. Limitatamente alla v iolazione

dei prezzi di vendita/assegnazione e dei canoni di locazione

degli alloggi tale nullità si intende riferita alla parte ec-

cedente i rispettivi limiti massimi conseguente all 'applica-

zione delle norme stabilite nella presente convenzi one.

2. Gli Operatori si impegnano ad inserire in tutti gli atti

di vendita/assegnazione e locazione degli alloggi, loro per-

tinenze e parti comuni, il richiamo espresso del ri spetto de-

gli impegni ed obblighi stabiliti nella presente co nvenzione,

nonché in particolare gli obblighi e le clausole ri chiamate

nel presente articolo. Le stesse clausole dovranno essere in-

serite negli atti di trasferimento successivi.

3. Gli Operatori si impegnano a consegnare agli acq uiren-

ti/assegnatari/locatari degli alloggi e relative pe rtinenze,

copia del presente atto corredato dal piano economi co finan-

ziario e descrizione tecnica delle caratteristiche costrutti-

ve degli edifici.

Art. 14 - Penali e sanzioni per violazione o inadem pimento

degli obblighi inerenti la realizzazione di edifici destinati

a residenza convenzionata

1. Per la violazione o l'inadempimento degli obblig hi conven-

zionalmente assunti dagli Operatori per la realizza zione de-

gli edifici destinati a residenza convenzionata di cui ai

precedenti artt. 9, 10, 11 e 12 si applicheranno, i n presenza

dei necessari presupposti, in aggiunta alle eventua li san-

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zioni amministrative previste dalle leggi vigenti e dai Rego-

lamenti Comunali, le seguenti sanzioni:

a) la decadenza dalla concessione con conseguente r isoluzione

della presente convenzione;

b) l'applicazione di una pena pecuniaria da un mini mo di Euro

1.032,92 (milletrentadue virgola novantadue) ad un massimo di

Euro 3.615,20 (tremilaseicentoquindici virgola vent i), da de-

terminarsi in relazione all'entità ed all'importanz a di ogni

singola violazione od inadempimento accertati, qual ora gli

stessi non siano riferiti all'esecuzione di opere e dili e non

comportino la pronuncia di decadenza dalla concessi one;

c) l'applicazione di una pena pecuniaria compresa t ra un mi-

nimo dell'1% (uno per cento) ed un massimo del 100% (cento

per cento) dell'importo delle opere eseguite in dif formità,

da determinarsi in relazione all'entità ed all'impo rtanza

delle violazioni accertate in tutti i casi in cui d ette vio-

lazioni non comportino la pronuncia di decadenza da lla con-

cessione.

2. La determinazione dell'importo della sanzione pe cuniaria

di cui alle lettere b) e c), del precedente comma 1 , avverrà

a cura del Comune che introiterà le corrispondenti somme.

3. La decadenza dalla concessione, come sopra preci sata alla

lettera a), del precedente comma 1, è approvata da parte del

Comune che ha accertato l'inadempimento e/o la viol azione ed

è pronunciata dal Comune stesso nel caso in cui l' inadem-

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pienza o la violazione si protragga per oltre dieci giorni

successivi alla data del nuovo termine che sarà app ositamente

fissato dal Comune, senza che il soggetto inadempie nte abbia

provveduto ad adottare gli atti e i provvedimenti p er porre

rimedio all'inadempienza e alla violazione accertat a ed, in

ogni caso, ad ottemperare agli obblighi convenziona li all'uo-

po stabiliti.

4. La dichiarazione di decadenza dalla concessione con conse-

guente risoluzione contrattuale da trascriversi a s pese del

Comune e da notificarsi nelle forme di rito agli op eratori

ovvero al soggetto inadempiente, è prevista per i s eguenti i-

nadempimenti da motivarsi in via specifica in relaz ione alla

loro gravità:

4.1) qualora non si provveda a presentare domanda per il ri-

lascio del permesso di costruire o gli equipollenti titoli a-

bilitativi edilizi entro il termine fissato di 3 (t re) mesi

dalla data di stipulazione del presente atto (ai se nsi del

comma 6 dell'art. 4) o non provveda ad ultimare i l avori di

costruzione degli edifici entro i termini di validi tà dei ti-

toli edilizi;

4.2) qualora gli Operatori realizzino opere edilizi e grave-

mente difformi da quelle previste dal permesso di c ostruire,

salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti

disposizioni di legge;

4.3) qualora gli Operatori pongano in essere atti c he, in mo-

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do diretto o indiretto, compromettano le finalità p er le qua-

li l'insediamento residenziale è stato realizzato, anche a

mezzo di alterazione dei prezzi di assegnazione e/o dei cano-

ni di assegnazione fuori dai casi contrattualmente previsti;

4.5) qualora si verifichi il fallimento /scioglimen to degli

Operatori prima della ultimazione degli edifici pre visti dal

presente P.A.;

4.6) qualora gli Operatori non provvedano all'integ rale paga-

mento delle somme dovute per oneri di urbanizzazion e di cui

al precedente articolo 8;

4.7) qualora sia stata notificata al Comune a mezzo Ufficiale

Giudiziario, ad istanza dell'Istituto di Credito ch e avesse

concesso agli Operatori mutuo ipotecario per il fin anziamento

delle costruzioni, l'inadempienza degli Operatori s tessi nel

pagamento di almeno due semestralità consecutive de l mutuo.

Art. 15 - Modalità di esecuzione delle opere necess arie per

l'allacciamento ai pubblici servizi

1. Gli Operatori si impegnano a realizzare ovvero a far rea-

lizzare, a propria cura e spese, tutte le opere nec essarie

per l'allacciamento e la connessione dei fabbricati privati

oggetto di P.A. agli impianti a rete per servizi pu bblici e

di urbanizzazione quali rete fognaria, idrica, di t elecomuni-

cazioni, di distribuzione del gas e dell'energia el ettrica

e/o a corrispondere i diritti, i canoni ed i deposi ti che gli

Enti erogatori avranno legittimamente a pretendere.

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2. Le opere di allaccio ai pubblici servizi e di si stemazione

degli spazi di uso pubblico, dovranno essere esegui te a per-

fetta regola d'arte, secondo le indicazioni all'uop o richie-

ste e fornite dall'Ufficio Tecnico comunale e dai s oggetti

gestori delle reti di servizi pubblici. Gli allacci amenti

privati alla fognatura principale sia per le acque nere sia

per le eventuali acque meteoriche, dovranno essere preventi-

vamente autorizzati con richiesta scritta da inviar e al ge-

store del servizio e sottostare alle disposizioni d el regola-

mento della fognatura.

Art. 16 - Garanzie fideiussorie e modalità di svinc olo per

l'attuazione del P.A.

1. Gli Operatori, in relazione al disposto di cui a ll'art.

28, comma 5, punto 4) della Legge 1150/42 s.m.i., c onsegnano

al Comune, contestualmente alla sottoscrizione dell a presente

convenzione, polizza fidejussoria n.2162827 rilasc iata dalla

Compagnie Francaise D'Assurance Pour le Commerce Ex terieur

S.A.- rappresentanza Generale per l'Italia Via Spa dolini n.4

Milano, in data 27 marzo 2017 per l'importo di Euro

103.341,00 (centotremilatrecentoquarantuno/00), a g aranzia

dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la

presente convenzione previste dai precedenti art.5 (verifica

dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di i nteresse

pubblico o generale), art.6 (modalità di assolvimen to della

dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di i nteresse

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pubblico o generale) e art.7 (Modalità di progettaz ione ed e-

secuzione delle opere di urbanizzazione).

2. Le garanzie oggetto del presente articolo devono essere

costituite da fidejussioni, a scelta degli Operator i, banca-

rie o assicurative di primaria compagnia a prima ri chiesta,

rinunciando gli Operatori stessi a sollevare ogni e qualsiasi

eccezione possa impedire o ritardarne l'escussione diretta da

parte del Comune.

3. Le fidejussioni hanno durata quinquennale con ob bligo di

automatico rinnovo fino ad espressa dichiarazione l iberatoria

da parte del Comune da rilasciare su richiesta degl i Operato-

ri entro 30 (trenta) giorni dall' esito favorevole del col-

laudo di cui al precedente art.7, salvo quanto prev isto ai

successivi commi 4 e 5.

4. L'importo oggetto della predetta garanzia fideju ssoria

sarà eventualmente aumentato in relazione all'impor to defini-

to per la realizzazione delle opere di urbanizzazio ne all'e-

sito della gara di cui al precedente art. 7. Lo svi ncolo to-

tale delle garanzie sarà disposto a seguito di coll audo favo-

revole e relativa presa in consegna delle opere rea lizzate.

5. In caso di trasferimento a terzi degli immobili oggetto

della presente convenzione, i subentranti agli Oper atori do-

vranno conferire fidejussioni bancarie o assicurati ve, a loro

scelta, di pari affidabilità ed analogo ammontare.

6. All'atto della consegna delle fidejussioni dei s ubentran-

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ti, si darà luogo da parte del Comune allo svincolo delle ga-

ranzie prestate dagli Operatori.

7. In caso di grave inadempimento, da parte degli O peratori,

della obbligazione assunta al precedente art. 7, co mma 1 lett

a), con la presente convenzione, gli stessi autoriz zano il

Comune a disporre delle garanzie di cui sopra nel m odo ivi

precisato, con esonero da ogni responsabilità a qua lsiasi ti-

tolo per i prelievi che su dette fidejussioni il Co mune ef-

fettuasse.

8. Resta peraltro fermo l'obbligo del Comune, prima di atti-

vare i poteri di cui al precedente comma, di proced ere alla

messa in mora degli Operatori, tramite invio di att o recante

puntuale contestazione dell'inadempienza, assegnand o un ter-

mine non inferiore a trenta giorni per produrre giu stifica-

zioni e/o per porre rimedio all'inadempienza. Solo decorso il

termine di 30 giorni, il Comune potrà escutere la/l e fi-

dejussione/i.

Art. 17 - Garanzie fideiussorie e modalità di svinc olo per la

realizzazione degli edifici destinati a residenza c onvenzio-

nata e relativa regolamentazione dei prezzi di vend ita e dei

canoni di locazione degli alloggi;

1. Gli Operatori, ovvero ciascuna delle società che stipulano

la presente convenzione,a garanzia del corretto ade mpimento

delle obbligazioni assunte per la regolamentazione dei prezzi

di vendita degli alloggi e di requisiti per la vend ita/asse-

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gnazione dei medesimi nonché della realizzazione de gli edifi-

ci secondo le caratteristiche tecniche previste nel la presen-

te convenzione, consegneranno al Comune, contestual mente alla

presentazione dei rispettivi permessi di costruire o equipol-

lenti titoli edilizi, fidejussioni pari al 2% (due per cento)

del valore complessivo dell'intervento risultante d al piano

economico finanziario di ciascuna delle suddette so cietà (di

cui all'art. 2, elaborati del piano attuativo), del l'importo

sotto precisato:

1.1. Lucrezia società cooperativa edilizia: fidejus sione di

Euro 113.354,84;

1.2. Impresa di costruzioni ing. Oreste Bossi & fig li: fi-

dejussione di Euro 167.953,28;

1.3. Immobiliare Trecate s.a.s. di Luca Nodari e c: fidejus-

sione di Euro 98.499,09.

2. Il Comune potrà disporre di dette fideiussioni a nche per

escutere le penali e le sanzioni pecuniarie di cui al prece-

dente art. 14 in caso di mancata ottemperanza da pa rte degli

Operatori.

3. Le garanzie oggetto del presente articolo devono essere

costituite da fidejussioni, a scelta degli Operator i, banca-

rie o assicurative di primaria compagnia a prima ri chiesta,

rinunciando gli Operatori stessi a sollevare ogni e qualsiasi

eccezione possa impedire o ritardarne l'escussione diretta da

parte del Comune.

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4. Le fidejussioni hanno durata quinquennale con ob bligo di

automatico rinnovo fino ad espressa dichiarazione l iberatoria

da parte del Comune da rilasciare su richiesta degl i Operato-

ri entro 30 (trenta) giorni dall'adempimento degli obblighi

di cui ai precedenti artt. 3, comma 1, lett. a), b) e c); 9 e

11, e comunque al termine dei lavori di costruzion e degli e-

difici e di vendita/assegnazione della maggioranza degli

stessi, salvo quanto previsto ai successivi commi.

5. In caso di trasferimento a terzi degli immobili oggetto

della presente convenzione, i subentranti agli Oper atori do-

vranno conferire fidejussioni bancarie o assicurati ve, a loro

scelta, di pari affidabilità ed analogo ammontare.

6. All'atto della consegna delle fidejussioni dei s ubentran-

ti, si darà luogo da parte del Comune allo svincolo delle ga-

ranzie prestate dagli Operatori.

Art. 18 - Alienazione delle aree a terzi

1. Gli Operatori potranno cedere a terzi in tutto o d in par-

te, ed a qualsiasi titolo, la proprietà degli immob ili ri-

compresi nel comparto di intervento e le connesse p osizioni

giuridiche in merito all'attuazione della presente Convenzio-

ne; in tal caso, l'avente o gli aventi causa si sos tituiranno

ad ogni effetto agli Operatori, assumendo, tutte le obbliga-

zioni della presente Convenzione poste a carico del dante

causa.

2. La facoltà di cui al comma precedente è sin d'or a ricono-

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sciuta anche a ciascun avente causa degli Operatori con l'os-

servanza delle stesse condizioni ivi stabilite.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, i subentran ti sono

obbligati a depositare garanzie fidejussorie di val ore, affi-

dabilità ed ammontare pari a quelle depositate dal dante cau-

sa, quale condizione per la liberazione di quest'ul timo dagli

obblighi previsti dalla presente Convenzione e per lo svinco-

lo delle polizze fidejussorie prestate.

Art. 19 - Spese ed oneri

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 5, Legge n. 1150/42 e s.m.i.,

la presente convenzione sarà trascritta sui registr i immobi-

liari affinché le obbligazioni ivi assunte dalle pa rti siano

conoscibili da ogni terzo interessato.

2. Tutte le spese relative e conseguenti al present e atto sa-

ranno a totale carico degli Operatori, che si riser vano di

richiedere tutte le agevolazioni fiscali previste d alla vi-

gente legislazione.

Art. 20 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Conven zione, le

parti rinviano alla vigente disciplina legislativa e regola-

mentare statale, regionale e comunale.

Art. 21 - Foro Competente

Ogni controversia sull'interpretazione, applicazion e, revoca,

risoluzione, decadenza della presente convenzione e connessi

e conseguenti rapporti obbligatori ed economici, è da inten-

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dersi rimessa, ai sensi dell'art. 11 comma 5 l.n. 2 41/90

s.m.i., alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. Lom bardia -

Milano, competente per territorio.

Art. 22 - Obblighi particolari

Le obbligazioni di cui all'art. 7 sono assunte dag li Opera-

tori - in solido tra loro, per sé e loro aventi cau sa a qual-

siasi titolo, i quali - anche se a titolo particola re saranno

solidalmente tenuti, insieme alla parte dante causa , all'a-

dempimento delle obbligazioni di cui trattasi.

Art. 23 - Domicilio e comunicazioni

Ai fini del presente atto e della validità di quals ivoglia

comunicazione ad esso inerente, le Parti dichiarano quanto

segue:

- l'Operatore LUCREZIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZI A elegge

domicilio in Rho, Piazza Visconti 8

Eventuali comunicazioni dovranno pervenire ai segue nti reca-

piti:

per comunicazioni a mezzo posta: Milano - via Evari sto Stefi-

ni n. 8,

per comunicazioni a mezzo fax.: 02.67.19.96.86

per comunicazioni a mezzo pec: PAOLO.NEGRI @ODCECMI LANO.IT

- l'Operatore IMPRESA ING. ORESTE BOSSI & FIGLI ele gge domi-

cilio in Rho, Piazza Visconti 8

Eventuali comunicazioni dovranno pervenire ai segue nti reca-

piti:

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per comunicazioni a mezzo posta: Gallarate (VA) - v ia Torino

n°2

per comunicazioni a mezzo fax: 0331.774 011

per comunicazioni a mezzo pec: [email protected] i.com

- l'Operatore IMMOBILIARE TRECATE S.A.S. DI LUCA NO DARI E C.

elegge domicilio in Rho, Piazza Visconti 8

Eventuali comunicazioni dovranno pervenire ai segue nti reca-

piti:

per comunicazioni a mezzo posta: Rho (MI) - via Tre cate n°103

per comunicazioni a mezzo fax: 02.93.66.14.71

per comunicazioni a mezzo pec: immobiliaretrecatesa [email protected]

- il COMUNE di RHO elegge domicilio in piazza Visco nti 23.

Eventuali comunicazioni dovranno pervenire ai segue nti reca-

piti:

per comunicazioni a mezzo posta: Rho (MI) - piazza Visconti

23;

per comunicazioni a mezzo fax: 02/93505335

per comunicazioni a mezzo pec:

[email protected]

In caso di alienazione delle aree a terzi, gli Oper atori si

obbligano a segnalare al Comune i nuovi recapiti.

****************

Le parti, come sopra rappresentate, rinunciano ad o gni dirit-

to di iscrizione di ipoteca legale che potesse comp etere in

dipendenza della presente convenzione ed autorizzan o il si-

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gnor Conservatore dei Registri Immobiliari alla tra scrizione

della presente affinché siano noti a terzi gli obbl ighi as-

sunti, esonerandolo da ogni responsabilità.

3. Al fine della concessione dei benefici fiscali p revisti

dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto

che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente

atto, sono fatte in esecuzione del Piano di Governo del Ter-

ritorio.

I lottizzanti chiedono pertanto che al presente att o venga

applicato il trattamento tributario di cui all'art. 32 comma 2

del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (imposta fissa di regi-

stro ed esenzione dall'imposta di trascrizione e da i diritti

catastali), - così come confermato dalla Direzione Centrale

Normativa dell'Agenzia delle Entrate con Risoluzion e n.68/E

del 3 luglio 2014 -, per tutto il contenuto dell'at to stesso

e l'esenzione da imposte di cui all'art. 3 del D.L. 31 otto-

bre 1990 n.346, trattandosi di cessioni di aree g ratuite al

Comune non comportanti alcun trasferimento ne' paga mento di

corrispettivo in denaro, a valere quali strumenti a ttuativi

della convenzione di lottizzazione intercorsa fra i lottiz-

zanti ed il Comune e costituenti un unico negozio c omplesso

caratterizzato da diverse disposizioni necessariame nte inter-

dipendenti in quanto rette da un'unica causa.

Ad ogni effetto di legge le parti, come sopra costi tuite e

rappresentate, da me Notaio ammonite ai sensi di le gge, in

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via sostitutiva di atto di notorietà, consapevoli d elle re-

sponsabilità penali in caso di dichiarazione mendac e nonchè

dei poteri di accertamento dell'amministrazione fin anziaria e

della sanzione amministrativa applicabile in caso d i omessa,

incompleta o mendace indicazione dei dati, ai sensi e per gli

effetti del D.P.R. 445/2000, dichiarano, in relazio ne a quan-

to stabilito dall'art.35 comma 22 del Decreto Legge 4 luglio

2006 n.223 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto

2006 n.248 e successivamente modificato dai commi 48 e 49

dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2006 n.296:

a) che per la cessione delle aree non sono stati ve rsati cor-

rispettivi, trattandosi di trasferimento a titolo g ratuito;

b) che per la conclusione della cessione di cui a q uest'atto

esse non si sono avvalse dell'intervento di mediato ri e per-

tanto che non è stata sostenuta alcuna spesa di med iazione ai

sensi degli artt.1754 ss. c.c. o comunque spesa per l'inter-

vento di agenti immobiliari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno

2001 n. 380, successive proroghe e modifiche, si al lega al

presente atto sotto la lettera "N" a formarne parte integran-

te e sostanziale, copia conforme del Certificato di Destina-

zione Urbanistica protocollo n.15938 rilasciato dal la compe-

tente autorità del Comune di Rho in data 17 marzo 2 017 conte-

nente tutte le prescrizioni urbanistiche riguardant i gli ap-

pezzamenti di terreno in contratto.

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Dichiarano le parti sempre come sopra rappresentate che dopo

la data di rilascio del suddetto certificato non so no inter-

venute variazioni degli strumenti urbanistici del p redetto

Comune che concernono tali terreni.

Le parti come sopra rappresentate dichiarano inoltr e che gli

appezzamenti di terreno oggetto del presente atto n on sono a-

ree percorse dal fuoco.

Ai fini repertoriali si precisa che il valore compl essivo

delle aree cedute gratuitamente al Comune è pari ad Euro

461.472,00 (quattrocentosessantunomilaquattrocentos ettantadue

virgola zero zero).

Si allega al presente atto sotto la lettera "O", debitamente

firmata dalle parti e da me Notaio, a formarne parte inte-

grante e sostanziale schema di convenzione in copia fotosta-

tica.

Per quanto non contenuto nella presente convenzione , si fa

riferimento alle leggi e regolamenti sia generali c he regio-

nali che comunali vigenti.

L'imposta di bollo verrà assolta in sede di registr azione con

procedura telematica.

Si omette la lettura degli allegati per concorde di spensa dei

comparenti che dichiarano di averne già avuto conos cenza.

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto del q uale ho

dato lettura ai comparenti che lo approvano e lo so ttoscrivo-

no con me Notaio alle ore tredici e cinquanta.

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Consta di quindici fogli dattiloscritti da mani fid e e com-

pletati a mano da me Notaio per intere pagine cinqu antasette

e sin qui di questa cinquantottesima.

f.to Sara Augusta Morlacchi

f.to Oreste Bossi

f.to Renato Antonio Bossi

f.to Luca Nodari

f.to Chiara Bardelli Notaio (sigillo)