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PREVIDENZACOMPLEMENTARE

Prefazione diLuigi Angeletti

Repertorio della

Tutto quello chec’è da sapere suifondi pensione

Introduzione diDomenico Proietti

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Questo volume racchiude cinque anni di risposte alle domande pervenute sul sito Fondi Pensione della UIL sulla previdenza complementare.I quesiti sono raccolti per argomento e ordinati per scansione temporale.

Il volume è stato curato da Giuseppe De Nardo.

Hanno collaborato: Marco Abatecola, Maria Cristina Mastroeni, Giulia Zuccarello

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SOMMARIO

Estero

COMPENDIO DI LEGGIE DECRETI DI RIFERIMENTO

1.

4.

2.

5.

7.

3.

6.

8.

TFR

INTRODUZIONE di Domenico Proietti

PREFAZIONE di Luigi Angeletti

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7

5

33

61

99

121

143

197

207

221

Scuola e Pubblico Impiego,Sanità, (anche nel settore privato),Regioni e Poteri locali

Industria, Comunicazioni e Trasporti

Commercio, Cooperative,Artigianato e Agricoltura

Professionisti, studi professionali,studenti e ricercatori

Interpretazioni normative.Varie e Fondi Preesistenti

Fondi pensione revocati e cessati

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TFR

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1L’aver deciso di dare alle stampe questo importante lavoro è la conferma della particolare attenzione che la UIL ha sempre posto ai temi della previdenza com-plementare. Sin dai primi anni ’90 la nostra Confederazione si è battuta perché il secondo pilastro previdenziale potesse essere disponibile per tutti i lavoratori dipendenti, migliorando sensibilmente le aspettative sulla qualità della loro vita. Dopo la riforma previdenziale del 1995, quella della previdenza complementare è diventata una necessità ma, al tempo stesso, anche un’opportunità per garan-tire a milioni di giovani lavoratori un futuro previdenziale migliore. È proprio per questo motivo che, da allora, ci siamo impegnati affinché il sistema decollas-se in modo completo e definitivo. La riforma della previdenza complementare ci ha dunque visto indiscussi protagonisti sin dall’inizio. Un impegno testimoniato dalle tantissime assemblee svolte su tutto il territorio nazionale, per informare i lavoratori dello strumento che veniva loro offerto, e dalle numerose iniziative formative ed informative che in questi anni abbiamo messo in campo. Questa pub-blicazione offre un contributo al processo di consolidamento del secondo pilastro previdenziale, in un momento in cui bisogna tenere alto l’interesse verso questo tipo di soluzione. Il libro è una raccolta di tutte le “domande frequenti” sull’argomento che, in que-sti anni, sono giunte al sito confederale. Domande alle quali sono sempre state fornite risposte esaurienti, rafforzando così quel rapporto diretto instauratosi tra la UIL e il mondo del lavoro. I quesiti sono disposti per aree tematiche così da permettere una più facile consultazione, caratterizzando questo lavoro come una vera e propria guida informativa ed interpretativa sull’argomento.È dunque uno strumento molto utile per sciogliere i tanti dubbi sulla normativa e sui meccanismi di questo fenomeno. D’altra parte la varietà e la particolarità dei quesiti, hanno anche suscitato l’at-tenzione - sin dal 1998, anno di attivazione di questo servizio - di numerosi or-gani stampa e di diversi operatori internazionali. Molte le lusinghiere recensioni specialistiche: una testimonianza oggettiva del valore e dell’elevata qualificazione dell’esperienza maturata nel corso degli anni anche su questo tema.Per la UIL la previdenza complementare è stata una vera e propria rivendicazione nella consapevolezza della necessità di tutelare il futuro pensionistico delle nostre giovani generazioni. Una scelta moderna, riformista e lungimirante. Oggi, l’azione della nostra Organizzazione, da un lato, punta alla generalizzazione di questo tipo di tutela e, dall’altro, si pone l’obiettivo di offrire un servizio agli iscritti e ai lavo-ratori per una semplice e più efficace fruizione della previdenza complementare.Sono obiettivi che vanno perseguiti nella quotidianità dell’azione sindacale, nei loghi di lavoro e a contatto con i singoli lavoratori. Sono obiettivi sui quali si costruisce il futuro del sindacato e dei lavoratori.

PREFAZIONE DI LUIGI ANGELETTI

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TFR

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1INTRODUZIONE DI DOMENICO PROIETTI

La previdenza complementare nel nostro paese sta finalmente assumendo un ruo-lo fondamentale per masse e risorse gestite. Secondo gli ultimi dati della COVIP le adesioni sono ormai arrivate a circa cinque milioni di lavoratori, con un incremento di circa il 7% rispetto al 2007. I Fondi Pensione Negoziali contano a Gennaio 2009 un patrimonio gestito di circa 14 miliardi di euro, un patrimonio che fa dei Fondi un attore economico di straordinaria importanza in grado anche di orientare i processi econo-mici e di mercato. I Fondi Negoziali possono svolgere una funzione importante nel sistema economico ampliando gli spazi di partecipazione e di democrazia economica. Si tratta di una funzione che ancora non è stata colta a pieno ma che in prospettiva può influenzare positivamente il sistema economico italiano. Tuttavia la strada da fare è ancora tanta e gli scenari cui i Fondi Pensione dovranno far fronte per il futuro riguardano anche le modalità di sviluppo del mercato.Bisogna affrontare i problemi legati alle differenze territoriali e sociali – minore ade-sione al Sud e tra i giovani ad esempio – nonché le difficoltà riscontrate nel settore della piccola e media impresa. C’è bisogno di affermare e far crescere in tutto il paese la cultura della previdenza complementare, sia tra le imprese che tra i lavoratori. In questa direzione va questa pubblicazione e tutte le altre iniziative che la UIL oggi come in passato mette in campo per la promozione e lo sviluppo del secondo pilastro.Accanto a questo impegno informativo – che va ripreso a tutti i livelli, compreso quello istituzionale – crediamo vadano inoltre apportate quelle modifiche e quegli aggiusta-menti al sistema che ne migliorino l’efficacia e lo rendano ulteriormente competitivo. In quest’ottica la UIL individua quattro interventi principali che possono essere in gra-do di sviluppare la previdenza complementare.Il primo intervento è relativo all’estensione al settore pubblico delle opportunità che il d.lgs 252/05 oggi offre ai dipendenti privati, ponendo fine ad una situazione di ingiusti-zia che vede oggi milioni di lavoratrici e lavoratori esclusi dalle opportunità introdotte con la riforma del 2005. Su questo versante si può immediatamente intervenire estendendo ai pubblici dipen-denti il regime fiscale della previdenza complementare che il suddetto decreto ha reso più favorevole per i lavoratori dipendenti del settore privato.Occorre quindi individuare in tempi rapidi soluzioni tese ad uniformare sin da subito i vantaggi fiscali, stimolando in tal modo le adesioni alla previdenza complementare del settore pubblico. I dipendenti pubblici, infine, si trovano oggi ad aver applicate regole di accesso alle prestazioni, ai riscatti ed alle anticipazioni diverse rispetto ai dipendenti privati. Il prorogarsi ulteriormente di questa situazione di disparità è iniquo e suscita legittimi dubbi sulla sua costituzionalità. Il secondo intervento necessario è quello di ridefinire le regole della fiscalità sui Fondi Pensione, abbassando l’aliquota dell’11% che oggi pesa sui rendimenti realizzati an-

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TFRnualmente dai Fondi, in linea con quanto avviene nei principali paesi occidentali. Sa-rebbe un modo, tra l’altro, per liberare liquidità da reinvestire a vantaggio dell’iscritto e della sua posizione previdenziale finale. Chiediamo semplicemente che si dia attua-zione a quanto previsto nel memorandum sul TFR firmato il 23 ottobre 2006 da Gover-no e parti sociali, riportando il sistema fiscale della previdenza complementare verso un’impostazione EET, ovvero Esenzione dei contributi versati al Fondo, Esenzione dei rendimenti ottenuti e Tassazione finale delle prestazioni erogate. Tale impostazione permette di realizzare un sistema che non penalizza gli investimenti dei fondi e quindi i rendimenti dei versamenti dei lavoratori iscritti. Sarebbe invece sbagliato introdur-re ipotesi di innalzamento dell’aliquota oggi applicata sulle prestazioni. Funzionale al rilancio della previdenza complementare sarebbe anche l’adeguamento dell’attuale limite di deducibilità dei contributi versati a previdenza complementare fermo ormai da troppi anni a 5164,57 euro nonostante le dinamiche economiche e del costo della vita si siano rapidamente modificate.Questo anche alla luce del fatto che la maggiore deducibilità prevista per i giovani lavoratori di prima occupazione presenta un meccanismo molto rigido ed estrema-mente complicato e complesso che – di fatto – inficia le pur apprezzabili intenzioni del legislatore. Andrebbe maggiormente percorsa la possibilità di allargare la platea degli aderenti ai Fondi Negoziali ai familiari a carico. È attualmente uno strumento poco presente e che i Consigli di Amministrazione dovrebbero per il futuro valutare più attentamente offrendo ai lavoratori soci un’interessante opportunità. Il terzo intervento è legato alla razionalizzazione dell’offerta di Fondi Pensione Ne-goziali attraverso l’accorpamento di fondi di settori affini e di minori dimensioni. Un intervento che permetterebbe di avere strumenti di dimensioni maggiori, con minori costi per gli iscritti e con la possibilità di realizzare più vantaggiose economie di scala a tutto beneficio degli associati.Inizialmente quella di creare un Fondo per ogni singola tipologia contrattuale è stata una scelta giusta che ha avvicinato i Fondi ai lavoratori, instaurando un rapporto più diretto ed immediato capace di favorire il clima di fiducia necessario al lancio della previdenza integrativa. I Fondi per competere devono essere in grado di fornire presta-zioni e servizi sempre più in linea con gli interessi e le aspettative degli associati. Per svolgere questa funzione è importante poter contare su numeri adeguati che si tra-ducano in un patrimonio più forte ed in disponibilità e capacità finanziarie più ampie. Fusioni in settori vicini ed integrabili e sinergie sono quindi in grado di migliorare con-cretamente l’offerta e la competitività delle forme pensionistiche contrattuali. D’altra parte allo stato attuale circa una decina di Fondi Pensione negoziali hanno meno di 10.000 iscritti e metà di questi sono anche sotto la quota dei 5.000 aderenti. Per quanto riguarda il rapporto tra aderenti e bacino potenziale di riferimento i dati non cambiano di molto se è vero che – a fine 2008 – nove fondi pensione presentavano un tasso di adesione inferiore al 10% e, per due di essi, addirittura inferiore all’1%.

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1È del tutto evidente che la frontiera della dimensione efficiente è dunque un obiettivo da raggiungere al più presto. Recenti studi hanno a tal proposito chiaramente mostra-to come su un orizzonte temporale lungo – ad esempio 30 anni – il minor costo per gli aderenti derivante da un consistente accorpamento potrebbe stimarsi nell’ordine di 1,2 miliardi di euro, con una crescita del montante finale, e quindi della rendita, anche del 5%. L’aumento dei vantaggi agli iscritti e il raggiungimento dell’efficienza dei mercati passa necessariamente da un impegno delle parti istitutive in questa direzione. Fondi grandi permetterebbero anche di incidere maggiormente su un processo di matura-zione vera dei nostri mercati finanziari, come investitori istituzionali protagonisti della nostra economia. Occorre infine tener presente che questo è un discorso che vale ancor di più per moltissimi Fondi preesistenti, soprattutto del settore bancario, dove la parcellizzazione dell’offerta è su livelli esasperati tanto da annoverare Fondi con qualche decina di iscritti. Il quarto intervento necessario è legato al ruolo dell’authority di vigilanza. Un mercato aperto e plurale dei Fondi deve infatti avere regole comuni e istituzioni comuni che vigilino sul rispetto di tali norme. In mancanza di queste non si garantisce l’esigenza primaria di una vera concorrenza.In tutto ciò è fondamentale il ruolo della COVIP.Un’autorità unica, specifica ed indipendente che garantisca la concorrenza tra le for-me pensionistiche e, soprattutto, tuteli non è nelle risorse adeguata al numero degli attori vigilati. Sull’insieme di questi temi sarà incentrato l’impegno della UIL per il mi-glioramento e per lo sviluppo omogeneo di uno strumento indispensabile sul quale la UIL ha da sempre creduto, mostrando una capacità anticipatrice che oggi trova riscon-tro nei risultati e nel consolidarsi di tutto il settore della previdenza complementare e dei Fondi Pensione Negoziali in particolare.

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1Trattamento di Fine Rapporto

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1Trattamento di Fine Rapporto

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TFRCAPITOLO 1 TFRSommario

1 Scelta destinazione TFR (modello TFR1 e TFR2)

2 FONDINPS. Trasferimento TFR

3 Entità contributo lavoratore

4 - 12 Trasferimento TFR. Riscatto e premorienza

5 - 8 - 9 - 11 Adesione a fondo pensione di categoria

6 Contributi figurativi

7 - 14 - 16 TFR pregresso

10 - 15 - 18 Silenzio-assenso. Decorrenza. Anticipazioni

13 Liquidazione TFR

17 - 19 Legge-delega 23.08.2004 n. 243

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117 giugno 2008

Lavoravo in un’azienda del settore farmaceutico e nel 2005 ho scelto come de-stinazione del TFR il fondo pensione di categoria dei chimici FIPREM compilan-do il modulo TFR1 sezione 1. Dal 1/4/08 sono stata assunta presso un’azienda del settore terziario ed ora devo scegliere la destinazione del TFR: posso torna-re indietro e scegliere di lasciare il TFR in azienda? Ho chiesto a un consulente del lavoro il quale mi ha risposto che, nel caso in cui si cambi lavoro, è possibile decidere di mantenere il nuovo TFR in azienda. È vero?

In materia di scelta di destinazione del TFR la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione è intervenuta con proprie ampie direttive chiarificatrici del 21 marzo 2007 e del 24 aprile 2008; quest’ultima con particolare enfasi sull’ipotesi di attivazione d’un nuovo rapporto di lavoro.

Nella fattispecie di un lavoratore che abbia compilato il modello TFR1 per il confe-rimento al Fondo Pensione di categoria al quale era già iscritto e che abbia perduto i requisiti di partecipazione a tale fondo, stante il passaggio ad un nuovo settore (da un’azienda con riferimento FIPREM ad un’altra con riferimento, per es., FON.TE.), per brevità di analisi consideriamo: a) lavoratore che abbia riscattato integralmente la posizione individuale nel fondo pen-sione, in base a quanto statutariamente consentito; b) lavoratore che, pur perdendo i requisiti di partecipazione al fondo pensione, non abbia riscattato integralmente la propria posizione individuale.

- Nell’ipotesi sub a) il lavoratore, nei sei mesi successivi all’avvio del nuovo rapporto di lavoro, dovrà nuovamente scegliere sul TFR, compilando il mod. TFR2, essendo venuto meno il vincolo con la precedente posizione previdenziale.

- Nell’evenienza che - nel semestre - non sia stato compilato e consegnato il TFR2, il TFR che maturerà dall’inizio del settimo mese successivo all’assunzione nuova sarà conferito integralmente alla forma pensionistica di riferimento (secondo il dettato dell’art. 8, comma 7, lett. b) del decreto legislativo 05.12.2005 n. 252).

- Nell’ipotesi sub b) la scelta sul TFR, fatta a suo tempo, mantiene la sua efficacia an-che in presenza di un nuovo rapporto di lavoro, accompagnata dall’indicazione da parte del lavoratore - nei sei mesi dall’assunzione - del Fondo Pensione al quale egli stesso intenda aderire. In forza del principio della “continuità della posizione”, in quest’ulti-mo caso, gli effetti scattano dall’assunzione.

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TFR

- Nell’evenienza che - in tale semestre - non sia stata compilata e consegnata un’ap-posita comunicazione scritta, il TFR confluirà integralmente (N.B.: con decorrenza dall’assunzione!), al fondo pensione di riferimento (v. art. 8, comma 7, lett.b), dlgs 252/2005).

Modulo per i lavoratori riassunti che avevano conferito il TFR a previdenza comple-mentare in relazione a precedenti rapporti di lavoro e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale erano già iscritti, non hanno riscattato integralmente la posizione.

COMUNICAZIONE IN ORDINE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE ALLA QUALE CONFERIRE

IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il/La sottoscritto/a. .................., nato/a a ...... il ......, codice fiscale ...., dipen-dente del...............,

DISPONE* che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferi-to, a decorrere dalla data di assunzione, alla seguente forma pensionistica complementare .............., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ....,* che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del .%1, a decorrere dalla data di assunzione, alla seguente forma pensioni-stica complementare ..........., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ....,fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ed essere regolata secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile 2.

Allega: copia del modulo di adesione

Data _______ ________________________(firma leggibile)

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1In caso di mancata comunicazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto verrà destinato integralmen-te alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell’art.8, comma 7, lett.b) del decreto legislativo n. 252/2005.1) I lavoratori che già versavano una quota di TFR in base alla scelta effettuata in co-stanza di precedenti rapporti di lavoro, possono scegliere di conferire il proprio TFR alla forma prescelta nella misura fissata dagli accordi o contratti collettivi vigenti in relazione al nuovo rapporto di lavoro ovvero, qualora detti accordi non prevedano il ver-samento del TFR, in misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi succes-sivi (scelta riservata ai soli lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993).2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall’art. 2120 del codice civile.

L’art. 9 del dlgs 252 5 dicembre 2005 è dedicato all’istituzione ed alla disciplina della “forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS”. A tale forma pensio-nistica “affluiscono le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’art. 8, comma 7, lettera b) n. 3”. La disposizione di detto articolo comporta che, secondo le modalità tacite, qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) “il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS”. Le disposizioni 1) e 2) riguardano, tra l’altro, il trasferimento del TFR maturando alla

15 ottobre 2007

Mi appresto a cambiare lavoro e vorrei avere delle delucidazioni in merito al Fondo Pensione. Premetto che lavoro in banca dal 1998 (primo lavoro) e dal gen-naio 2000 il mio TFR viene versato in un Fondo Pensione chiuso per dipendenti Banca popolare dell’Emilia Romagna. Vorrei trasferire le somme maturate in un altro fondo pensione. Le mie domande sono:1) Posso scegliere anche il fondo INPS?2) Come viene rivalutato tale fondo?3) Posso fare dei versamenti volontari al fondo INPS?4) Se faccio dei versamenti volontari è vero che anche l’azienda deve partecipare con una quota? Se sì quale?

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TFR

13 giugno 2007

Avrei bisogno alcune informazioni per poter decidere in merito alla destinazione del TFR. La scorsa settimana ho assistito ad una riunione in azienda esplicativa riguardo l’argomento. Mi è stato detto che il nostro fondo è ARTIFOND essendo l’azienda nel setto-re macchine per il legno. Sono dipendente a tempo indeterminato dal gennaio 1991, quella attuale è la mia quarta azienda. Avrei intenzione di aderire al fondo chiuso quindi le mie domande sono: 1) posso decidere di destinare il 50% al fondo? Succederebbe quindi in caso di cambio lavoro che il datore mi paghi il TFR sino al 31/12/06 + il 50% maturato sino alla data del licenziamento mentre al fondo rimane il 50% del TFR che con-tinua a maturare? E con eventuale nuova azienda mi viene sempre corrisposto il 50% del TFR in caso di licenziamento? 2) destinando il 50%, l’1% che il datore deve versare aderendo al fondo rimane o decade perchè non è la quota intera? 3) l’1% o più che versa il dipendente è comunque calcolato sul loro paga base o è al 50% ? 4) se volessi destinare di più del 1%, rimane quella quota ogni anno per tacito assenso o posso diminuirla? 5) con il fondo, dopo quanto tempo posso chiedere anticipo di liquidazione? e quali motivazioni vanno date? 6) fermo restando i dati indicati potete dirmi qual è l’anno in cui dovrei andare in pensione e quanto prenderei lasciando tutto al datore quanto invece aderendo al fondo al 50%?

forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, salvo diverso accordo aziendale-1); la prevalenza della forma pensionistica alla quale abbiano ade-rito più lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo in merito -2). Al punto 3) si statuisce che, in caso di non applicabilità delle disposizioni sub 1) e 2), il TFR maturando si trasferisca “alla forma pensionistica complementare istituita pres-so l’INPS”. Siamo pertanto nel campo del “tacito” che trova una sistemazione nel “residuale”.

Al primo quesito in sostanza si è dato correttamente una risposta in senso affermati-vo. Fatto salvo che il TFR nel fondo confluirà dopo l’iscrizione ad ARTIFOND.

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1Per quanto riguarda il contributo aziendale, esso è stabilito dall’articolato contrattuale e non dipende dall’entità che si è tenuti a versare sotto la voce TFR. Altrettanto indipendente dal TFR è l’entità del contributo che, a scelta del lavoratore, si volesse versare in misura maggiore al minimo obbligatorio, allo scopo di usufruire più ampiamente della deducibilità fiscale annua ai fini IRPEF. Per quanto attiene alle anticipazioni si riporta, qui trascritto, un breve stralcio dell’ar-ticolo 11 (Prestazioni) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (G.U. 13 dicembre 2005 n.289 S.O. n. 200) “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”: 1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di ac-cesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo. 2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenen-za, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. 7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’antici-pazione della posizione individuale maturata: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e inter-venti straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull’importo ero-gato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; b) decorsi otto anni d’iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%; c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento; d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.

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TFR

8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessi-vamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggio-rati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi mo-mento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato. 9. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipa-zioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di parteci-pazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Mentre dal testo dell’articolo di legge è ricavabile quando è possibile usufruire della prestazione pensionistica, sul “quantum” della prestazione stessa a fine carriera è velleitario cercare una risposta precisa oggi.

13 giugno 2007

Avrei bisogno di alcune informazioni riguardanti il TFR maturando. Sono assunta a tempo indeterminato presso un azienda alberghiera con più di 50 dipendenti, ma probabilmente nei prossimi mesi cambierò posto di lavoro. Mi viene consigliato di aderire al fondo FON.TE. per il commercio per investire il TFR maturando, ma a proposito avrei alcuni chiarimenti da chiedere :1) Intanto quali vantaggi ci sono a sottoscrivere il fondo FON.TE. a differenza di lasciare il TFR all’ INPS?2) In caso di cambiamento di lavoro, anche di settore per cui non più nel com-mercio ma ad esempio nell’industria, che vincoli ci sono? Posso cambiare il fon-do? Perdo qualcosa?3) Percepirei il TFR al momento del licenziamento oppure solo all’età pensiona-bile? Eventualmente si può riscattare?4) In caso di morte che fine fa il TFR?5) Per eventuale adesione al fondo, come si deve procedere?

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Con lo stesso ordine delle domande, queste sono le delucidazioni in merito:

1) i vantaggi potrebbero essere ricercati nella formazione di un risparmio previdenziale

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1individuale che si alimenta oltre che del proprio contributo anche di quello a carico del datore. Risparmio che, investito in una realtà collettiva e non di semplice dettaglio, porta dei vantaggi di scala in ordine ai rendimenti ed alla tutela del funzionamento del fondo pensione. C’è tra l’altro il fattore fiscale che, stando al dlgs 252/2005, è molto agevolativo nei confronti delle quote di TFR che vanno ai fondi pensione rispetto alle quote che per-mangono accantonati nella logica del codice civile.2) Nel caso di cambio d’azienda nello stesso settore non sono richiesti movimenti se non di aggiornamento amministrativo dei dati personali ed aziendali. Nel caso di passaggio ad altro settore è possibile fare richiesta, senza oneri fiscali a carico, di trasferimento al fondo negoziale di riferimento per il CCNL della nuova unità produttiva. Il tutto secondo le modalità stabilite dal fondo e nei tempi di legge, senza illegittimi vincoli ostativi.3) L’ammontare di TFR che confluirà nel Fondo pensione è una componente della po-sizione previdenziale personale ed in tale contesto contribuirà formare la prestazione finale in rendita, oppure parte in rendita e parte in capitale, all’atto della maturazione. Durante la vita lavorativa dell’iscritto al fondo la posizione previdenziale individuale (comprensiva del TFR) sarà oggetto di richieste d’anticipazione, di trasferimento ed, in base alla normativa di legge, ricorrendone le particolari situazioni, anche di richieste di riscatto parziale o totale.4) In caso di morte subentrano gli eredi su tutta la posizione individuale, senza limita-zione al TFR. È sempre consigliabile indicare un eventuale beneficiario a fronte di tale ipotesi.5) Per aderire al Fondo pensione negoziale FON.TE. è necessario compilare gli appo-siti moduli predisposti dal fondo pensione, rivolgendosi all’apposito ufficio dell’Azienda della quale si è dipendenti, alla quale compete l’inoltro a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo del “service amministrativo” di FON.TE..

Recapiti utili: www.fondofonte.it - [email protected] - Tel. 06 5866430

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TFR

4 giugno 2007

Sono un giovane e lavoro da un mese in una società con 107 dipendenti. Volevo chiederVi informazioni relative al fondo pensione che sarebbe più adegua-to ad una posizione come la mia.

29 maggio 2007

Vorrei rivolgervi due quesiti sulla scelta del TFR:

1) il dipendente metalmeccanico può aderire al fondo COMETA ed avere automa-ticamente il contributo del datore i lavoro o la sua azienda deve prima aver fatto l’adesione al fondo?

2) i contributi figurativi per servizio militare accreditati sulla posizione assicura-tiva antecedentemente al 28/04/1993 nella scelta di destinazione del TFR colloca il lavoratore in tale periodo anche se effettivamente ha iniziato a lavorare dopo tale data?

Per conoscere il fondo negoziale di riferimento è necessario partire dal contratto col-lettivo di lavoro che disciplina il rapporto di lavoro con la propria azienda. Il fatto di essere in una realtà di oltre cento dipendenti è rilevante, nel caso di esplicita scelta del mantenimento del TFR presso il datore di lavoro, nel senso del trasferimen-to “ope legis” del TFR maturando al fondo presso la Tesoreria dello Stato.

L’associazione dell’Azienda al fondo pensione è contestuale all’espressione scritta della volontà d’adesione al fondo contrattuale da parte del lavoratore. Con tutti gli obblighi contrattuali conseguenti, tra i quali quello del contributo a carico del datore di lavoro stesso. Il secondo punto di domanda è di contenuto nuovo per Do-mande frequenti: l’esperto risponde, e comunque interessante. Il lavoratore in attività può, una volta richiesto il riscatto dei periodi relativi alla Laurea, al Militare o ad altro di sua competenza, vantare un’anzianità d’iscrizione all’assicurazione generale obbli-gatoria sin d’allora, grazie alla contribuzione figurativa. Giovandosene, se per esempio la contribuzione figurativa fosse antecedente, nel computo degli anni utili al supera-mento della soglia dei 18 anni d’anzianità alla data del 31 dicembre 1995. Soglia utile per il diritto al calcolo del trattamento pensionistico con il metodo retributivo. Va sottolineato che l’art. 8 (Finanziamento) punto 3. - dlgs 124/21.04.1993 precisa che “Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data d’entrata in vigore del pre-sente decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari

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1prevedono l’integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR posteriori all’iscrizione dei predetti lavoratori ai fondi medesimi”. Mentre, con espressione interpretabile forse in modo più favorevole, il dlgs 252/05.12.2005, all’art. 8 (Finanziamento) punto 7. c) si riferisce ai “Lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993”.È sempre possibile formulare una richiesta, interpretativa in senso estensivo o restrit-tivo, al riguardo, indirizzandola all’Autorità di vigilanza COVIP (Via in Arcione, 71 00187 ROMA).

Le contribuzioni da versare al fondo pensione sono di norma in percentuale dell’impo-nibile annuo utile al calcolo del TFR. Prendendo per esempio l’importo di 1800 euro come il 100% del TFR maturato nell’an-no (che è pari al 6,91% - risultante dal 7,41% detratto lo 0,50% di legge applicato dal datore - della retribuzione utile al calcolo del TFR - vedi art. 2120 c.c.), destinando al Fondo, per ipotesi il 10% di tale importo avremo una devoluzione complessiva pari a 180 euro, ovviamente all’anno. La contribuzione è mensile, anch’essa di norma determinata in percentuale della re-tribuzione annua utile al calcolo del TFR. Facendo l’ipotesi dell’1% abbiamo 18 euro al mese di contribuzione al Fondo. Il TFR finora mantenuto in azienda può essere riscattato nella misura ed alle condizio-

21 marzo 2007

Lavoro per una concessionaria di automobili, ho già richiesto delle informazioni ma a fine mese l’azienda farà una riunione per proporci alcune soluzioni inerenti alla destinazione del TFR. Ho già scaricato parte della documentazione da compilare, mi trovo però in dif-ficoltà con alcuni campi:1) non capisco se la percentuale che scelgo di versare oltre al TFR è (ok riferita al TFR lordo) mensile oppure annuale esempio;Ho circa un TFR lordo di 1800 euro, ipotizzando una % del 10, andrò a versare circa 180 euro mensili?2) Stesso problema per la percentuale che deve versare il datore di lavoro (versa circa 25/30 euro mensili?)3) il TFR maturato fino ad ora posso riscattarlo? Ed eventualmente devo compilare della documentazione particolare?4) posso scegliere un comparto più aggressivo di quello bilanciato?Per Vostra conoscenza lavoro dal 1988.

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TFR

22 gennaio 2007

Salve, sono dipendente di una S.p.A. con contratto metalmeccanico, vorrei de-lucidazioni sulla scelta di aderire alla previdenza complementare sotto forma di Fondi Negoziali chiusi. Che cosa deve fornire l’azienda al lavoratore? Devo cercare il mio fondo da sola o può fornirmelo l’azienda? Brancolo nel buio, non c’è stata una dovuta informazione né da parte dell’azien-da, né da parte di qualsiasi altro organo (anche se è in vigore da poco) e l’unica cosa certa che so di dover fare è non restare in silenzio, ma dichiarare in forma scritta alla mia azienda la forma previdenziale complementare prescelta. Ma quale? Oppure mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro. Che cosa suggerite? E l’Azienda come si deve comportare rispetto al dipendente?

ni poste dal codice civile, fatte salve le condizioni di miglior favore accordate dal datore di lavoro. L’esperienza ha finora dimostrato una certa predilezione dell’aderente per i comparti bilanciati. È comunque possibile fare scelte diverse, nei tempi e nei modi previsti dalle specifiche regole del Fondo.

È importante partire dalla conoscenza del proprio CCNL. Un contratto metalmeccanico confindustriale ha come riferimento il fondo COMETA, un contratto CONFAPI ha come riferimento FONDAPI, un contratto cooperativistico ha il suo legame con il fondo COO-PERLAVORO, tanto per fare degli esempi. Per l’adesione al fondo negoziale va compilato l’apposito modulo (quello approvato dalla COVIP, cioè su schemi conformi alla nuova normativa in vigore dal primo gennaio 2007) presso l’ufficio del personale della propria azienda. Il datore è tenuto ad assecondare le scelte del dipendente in materia d’iscrizione al fondo di riferimento contrattuale. Con l’adesione esplicita al fondo negoziale si ha diritto anche al contributo del datore nella misura prevista dal contratto collettivo. Limitando il discorso al TFR, è possibile manifestare tanto la volontà di lasciare il TFR in azienda (ed in caso di almeno 50 dipendenti questo TFR maturando andrà al Tesoro gestito dall’INPS) quanto quella di farlo confluire esplicitamente nella previdenza com-plementare.

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16 gennaio 2007

Sono iscritto alla UILCA. Sono un bancario assunto nel 1987. In virtù della nuova legge vorrei sapere se, attesa la mia anzianità lavorativa (cir-ca 20 anni), converrebbe aderire alla trasformazione di parte del TFR sul fondo di previdenza o mantenere lo stesso in azienda?

17 novembre 2006

Sono un lavoratore dipendente di una grossa industria chimica. Dal 2002 ho ade-rito al fondo chiuso di categoria FIPREM e la mia assunzione è datata 5/1987. Mi è stato detto che ho l’obbligo di versare il 100% del TFR sul suddetto fondo. Cogliendo la Vostra cortese attenzione vorrei sapere se quanto mi è stato riferito corrisponde a quanto prevede il contratto del fondo.

Data la sua anzianità qui dichiarata e la non precisata adesione a quale fondo di rife-rimento, essendocene più d’uno nel Gruppo, e premesso che il “vecchio iscritto” (ante 29 aprile 1993) al momento del pensionamento potrà ritirare l’intera prestazione in capitale, è presumibilmente utile versare anche il TFR maturando a tale fondo, per usufruire di maggiori vantaggi fiscali all’atto del pensionamento. Per ulteriori informazioni di tipo individuale è a disposizione i seguenti indirizzi: [email protected] - www.uilca.it

La quota di TFR obbligatoria da versare al fondo pensione è stabilita dalle parti sociali per gli assunti al 28 aprile 1993; per gli assunti successivamente è pari al 100%. Le voci sulla possibilità di far confluire il totale del TFR maturando dal primo gennaio 2007 sono da collegarsi ai recenti accordi con il Governo sull’anticipata attuazione, da tale data, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, recante il meccanismo di trasferimento del TFR maturando, sia in forma tacita (principio del “silenzio-assenso”) sia esplicita:

- l’ipotesi esplicita, mediante la quale il lavoratore:a) dà indicazione solennemente di far confluire il proprio TFR maturando nel Fondo pensione; oppure b) di continuare a mantenere detto TFR maturando in Azienda.- l’ipotesi tacita, ricorrente quando, in assenza di precise indicazioni del lavoratore, nel lasso di sei mesi, a far tempo dal primo gennaio 2007 oppure dalla data di assunzione se in epoca successiva, il TFR maturando viene trasferito al Fondo pensione previsto

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TFR

12 giugno 2006

Ho presentato alla mia azienda una domanda di anticipo del TFR a distanza di 8 anni da una mia prima richiesta. Vorrei sapere se ho fatto bene.

19 aprile 2006

Se un lavoratore dipendente è iscritto ad un Fondo Pensione Negoziale, cambia lavoro e la nuova azienda non ha un Fondo Pensione (e quindi non contribuisce), il lavoratore può tornare a percepire il TFR oppure deve obbligatoriamente ver-sare il TFR in qualche Fondo?

dall’accordo collettivo settoriale o aziendale di riferimento. Nella fattispecie Montedison, trattandosi d’impresa con almeno 50 dipendenti, il la-voratore che scelga esplicitamente di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR maturando in azienda, detto importo maturando di TFR - stando sia ai recenti che agli eventuali ulteriori sviluppi legislativi - verrà trasferito interamente ad un costituendo Fondo INPS e comunque presso il Tesoro.

Secondo la normativa generale l’anticipazione sul trattamento di fine rapporto può essere ottenuta una sola volta nel corso dello stesso rapporto di lavoro.In base all’eventuale normativa discendente da contratti collettivi, accordi di settore, patti individuali o aziendali, possono essere stabiliti criteri di priorità per le richieste e condizioni di miglior favore. Le richieste d’anticipazione sul TFR vanno giustificate con precise motivazioni di ne-cessità.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro e di successivo passaggio ad azienda di altro settore, con o senza fondo negoziale, il lavoratore può riscattare la propria posi-zione individuale nel fondo negoziale di provenienza. La necessità di prendere decisioni in ordine alla destinazione del TFR si affaccerà quando - nei sei mesi dopo il primo gennaio 2008, o nei sei mesi dopo la nuova assun-zione, se l’assunzione avverrà posteriormente a tale data - scatteranno gli effetti delle disposizioni legislative in materia di “silenzio-assenso”, apportate dalla nuova “Disci-plina delle forme pensionistiche complementari” (dlgs 05.12.05 n. 252)

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11 marzo 2006

Il 31 marzo 2006 cesserà il mio rapporto di lavoro con l’ENEL, pertanto desidere-rei conoscere come poter ritirare il TFR maturato.

15 febbraio 2006

Ho lavorato nel settore ceramico prima del 1993 e sono stato licenziato: ora la-voro da 2 anni nuovamente nel ceramico. Dovrò versare il 33% o il 100% della quota TFR?

10 febbraio 2006

Sono un iscritto alla UIL/Trasporti di Firenze, nel caso non volessi aderire al fon-do pensionistico complementare, ho la necessità di avere risposta alle seguenti domande: - Da quando decorrono i sei mesi per interrompere il silenzio per non consentire l’assenso alla confluenza del TFR nel fondo pensioni complementare? - Quale potrebbe essere la comunicazione tipo da inviare al datore di lavoro? - Tale comunicazione deve essere inviata in copia all’INPS?

Sarà compito dell’Amministrazione della Società della quale lei è dipendente a liqui-darle, con gli altri compensi correnti, anche l’ammontare finale del TFR, a tassazione separata.

L’intera quota del TFR maturando è richiesta agli iscritti che abbiano aperto una pro-pria posizione di base successivamente al 28 aprile 1993. Coloro che hanno una posizione AGO precedente a tale data, come nel suo caso, ver-sano solo nella misura stabilita dalle parti sociali istitutive del fondo pensione com-plementare

Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantene-re il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro. Prima dell’avvio dei sei mesi previsti, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore ade-guate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve rice-vere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica

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TFR

15 luglio 2005

Vorrei sapere il contenuto della legge sul TFR ed entro quando decidere se ri-nunciare o no al silenzio-assenso.

Con la Legge delega 23 agosto 2004 N. 243, ed in attesa di constatare che cosa acca-drà al TFR maturando, tramite l’introduzione del meccanismo del silenzio-assenso, con l’adozione del futuro dlgs (o dei decreti legislativi) in attuazione della Legge delega stessa, va sottolineato che il lavoratore ha tanto la possibilità di esprimere la propria adesione al fondo pensione negoziale di suo riferimento, quanto quella di manifestare espressamente la sua volontà alternativa, per non incorrere nella normativa che disci-plinerà il silenzio-assenso applicato al TFR. È bene non dimenticare il ruolo attivo che svolgeranno i Datori perché si eviti il silenzio del dipendente, date le immediate conseguenze in termini di contanti che si riflette-ranno sulle aziende. Sui contenuti ed i tempi connessi dell’attuale schema di decreto legislativo registriamo

7 ottobre 2005

Ho ricevuto una proposta dalla mia azienda e dalle parti sindacali e vorrei porre una domanda: lavoro come operaio nel settore dell’igiene urbana e vorrei capire qualcosa sul fondo pensione chiuso che dovrei sottoscrivere. Il fondo in questione si chiama PREVIAMBIENTE e l’azienda, in questo caso, do-vrebbe versare l’1.95%, mentre la quota di stipendio lordo a carico del lavoratore sarebbe del 1.30%, più il 2% di TFR se il lavoratore ha iniziato prima del 1993 altrimenti tutto. Ed è proprio questo il punto che non riesco a capire: avendo iniziato a lavorare pri-ma del 1993 ma non in questo settore, dovrò versare tutto il mio TFR o solo il 2%?

complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre. Quanto sopra si ricava da una lettura del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”). Pertanto il datore di lavoro si farà senz’altro parte diligente nell’approntare eventuali prestampati e quanto necessario entro il periodo di franchigia del silenzio-assenso.

In base al decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 i lavoratori che hanno una posi-zione previdenziale di base aperta antecedentemente al 29 aprile 1993 sono tenuti al versamento nel fondo pensione negoziale la quota di TFR stabilita dalla parti istitutive, datoriali e sindacali, del fondo stesso. Come nel caso di PREVIAMBIENTE.

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Con la Legge 29 maggio 1982 n. 297, recante sia norme per la disciplina del trattamen-to di fine rapporto sia norme in materia pensionistica, l’articolo 2120 del codice civile è stato sostituito dal seguente: «Art. 2120 - (Disciplina del trattamento di fine rapporto). - In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di

12 luglio 2005

Sono un socio lavoratore in una coop. sociale dal 13/11/2000, e volevo sapere se potevo richiedere una anticipazione del TFR.

che detto schema non è blindato e che le parti sociali elaboreranno le loro proposte migliorative. Come già fatto in altre occasioni, riportiamo semplicemente alcuni passi della legge delega:- art. 1 punto 1. della L. 23.08.2004 N.243: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi; - il Governo nell’ambito della Delega, adotterà misure finalizzate al conferimento, sal-va diversa volontà espressa dal lavoratore (art. 1 punto 2. lett. e) -1) del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al dlgs 21.04.1993 N.124 e successive modificazioni, nel caso in cui il lavoratore: • non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare; • non abbia esercitato la facoltà di scelta a favore di una di tali forme pensionistiche entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo dlgs, ovvero entro sei mesi dall’assunzione - art. 1 punto 2. lett. e) -7): alla costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote di TFR non altrimenti devolute.

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TFR

cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’appli-cazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’in-dice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per fra-zioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavo-ro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle com-petenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall’indennità pre-vista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accogli-mento delle richieste di anticipazione».

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131 maggio 2005

Sono un iscritto alla UIL e vorrei avere se possibile notizie sulla veridicità in me-rito ad un’e-mail, che mi è stata inoltrata sul famoso decreto legge sul TFR. “Prendetevi un minuto di tempo per leggere, è importante. “Il prossimo giugno 2005 verrà applicato il famoso decreto legge sul TFR (tratta-mento di fine rapporto = liquidazione) con il silenzio-assenso. Che cosa vuol dire? Significa che se non facciamo niente, il nostro TFR verrà tolto dalla gestione delle nostre aziende ed assorbito in un fondo gestito dall’INPS comune a tutte le categorie. Questo significa molte cose : 1 - non rivedremo mai più il capitale, ma solo un vitalizio a fine carriera di cui non si sa il valore 2 - molti dei fondi che aderiscono sono in passivo: ad es. i piloti sono in passivo e percepiscono stipendi lordi annui intorno ai 250 milioni; questi fondi così “pesanti” in passivo non fanno altro che abbassare anche i nostri che magari non lo sono. 3 - se non si esprime volontariamente il diniego a questo trasferimento entro i sei mesi dall’approvazione del decreto, il 100% del TFR verrà definitivamente perso ed incorporato nel fondo comune di cui sopra. 4 - chi lavora, ma anche chi è disoccupato, deve spedire la dichiarazione di non assenso: ad es. se 5 anni fa ho lavorato una stagione a raccogliere le pere e da allora non ho più lavorato, se non spedisco la dichiarazione mi verrà per sempre tolta la possibilità di riavere il mio TFR. 5 - se il mio TFR viene assorbito, non potrò più riaverlo neppure per motivi di salu-te o per la ristrutturazione o l’acquisto della casa, come invece avviene adesso. 6 - l’assenso o il diniego andrà deciso prima di sapere quali saranno le condi-zioni di tale fondo, ergo: prima dateci tutti i vostri soldi, poi vi diciamo come ve li ridaremo!! Fate attenzione perché i titolari delle società per cui lavoriamo non sono obbli-gati a comunicarci tutte queste cose. Il decreto sarà attuato il prossimo giugno 2005, come annunciato il 23 marzo 2005 dal ministro del Welfare Roberto Maroni. Pertanto, se i tempi di pubblicazione del Decreto sul silenzio/assenso saranno confermati, da giugno scatterà il termine dei sei mesi per esprimere la scelta sulla destinazione del TFR. Dovrete pertanto esprimere il vostro eventuale dinie-go entro il prossimo dicembre 2005”

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TFR

Il messaggio che ci viene sottoposto è uno dei tanti che circolano per posta elettronica, successivamente all’emanazione della Legge delega 23 agosto 2004 N. 243 (entrata in vigore il 6 ottobre 2004), con l’intento di prevedere che cosa succederà al TFR con l’adozione del futuro dlgs (o dei decreti legislativi) in attuazione della Legge delega stessa.Anche se con toni meno catastrofici di altri, nel messaggio si afferma che “Chi lavora, ma anche chi è disoccupato, deve spedire la dichiarazione di non assenso”, portando come esempio l’impossibilità di riavere il proprio TFR legato ad un’attività di cinque anni prima. Alla chiusura di un rapporto di lavoro il dipendente ha diritto alla riscossione del com-penso di TFR di sua spettanza. Per quanto concerne il silenzio-assenso ed il TFR maturando, ribadiamo che il lavo-ratore ha a disposizione, tra le altre possibilità, quella di aderire al fondo pensione negoziale di suo riferimento, e che il lavoratore stesso dovrà manifestare espressa-mente la sua volontà alternativa all’adesione per non soggiacere al meccanismo del silenzio-assenso applicato al TFR. È plausibile inoltre che le parti datoriali non rimarranno inerti e silenti di fronte alle possibili conseguenze immediate apportate nei loro confronti dalla non scelta del la-voratore. Sugli ipotetici contenuti e tempi connessi ai futuri decreti legislativi ci atteniamo ad una lettura semplificata della legislazione delegata. - art. 1 punto 1.della L. 23.08.2004 N.243: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi.- il Governo nell’ambito della Delega, adotterà misure finalizzate al conferimento, sal-va diversa volontà espressa dal lavoratore (art. 1 punto 2. lett. e)-1) del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al dlgs 21.04.1993 N.124 e successive modificazioni, nel caso in cui il lavoratore: • non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare• non abbia esercitato la facoltà di scelta a favore di una di tali forme pensionistiche entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo dlgs, ovvero entro sei mesi dall’assunzione;- art. 1 punto 2. lett. e)-7): alla costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote di TFR non altrimenti devolute.

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2SCUOLA E PUBBLICO IMPIEGOSANITÀ (ANCHE NEL SETTORE PRIVATO)REGIONI E POTERI LOCALI

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2SCUOLA E PUBBLICO IMPIEGOSANITÀ (ANCHE NEL SETTORE PRIVATO)REGIONI E POTERI LOCALI

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Scuola - Pubblico Impiego - Sanità - Regioni - Poteri Locali

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CAPITOLO 2 Scuola - Pubblico Impiego - Sanità - Regioni - Poteri LocaliSommario

1 - 21 - 31 ESPERO, Scuola. Non validità della dichiarazione non scritta

2 - 3 - 5 Terzo settore. Destinazione TFR in assenza di fondo categoria

4 Sanità privata. Intesa ARAN 6.03.2007, ambiti contrattuali

6 CCNL Farmacisti, piattaforma 5/5/2006

7 SOLIDARIETÀ VENETO

8 - 12 CCNL Medici istituzioni sanitarie, ipotesi accordo 6/3/2007 comparto Regioni ed Autonomie locali, SSN

9 PREVIAMBIENTE. Farmacie pubbliche

10 CCNL UNEBA. Ipotesi fondo pensione “settore affine” comparto Regioni, Autonomie Locali, SSN

11 CCNL Sanità privata. Dichiarazione congiunta

13 - 20 LABORFONDS

14 Tributi locali

15 - 31 Operatività del fondo ESPERO

16 Proroga termini di adesione

17 Lavoratori atipici e precari

18 Fondo ESPERO – passaggio da TFS a TFR

21 - 33 - 35 - 36 Deducibilità fiscale FIP

19 - 23 - 25 CCNL e Sanità e EE.LL.

24 INPDAP tempi liquidazione IPS

26 - 34 Deducibilità fiscale fondo CAIMOP – CUD annuale

27 Polizia municipale

28 CCNL ANASTE

29 ESPERO, contributo a carico del datore di lavoro

30 CCNL UNEBA

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Non è facile esaminare e risolvere un fatto complesso che abbia al suo interno una di-chiarazione di volontà d’adesione al fondo pensione di categoria, espressa per iscritto, ed una dichiarazione, “a voce”, che doveva funzionare da embargo cautelativo prima dell’inoltro della richiesta d’iscrizione ad ESPERO. La legge impone la forma scritta, proprio per evitare che chiunque, sia pure in buona fede come appare in questo caso, possa togliere certezza alla manifestazione libera e volontaria d’adesione alla previdenza complementare.

Per eventuali ulteriori tentativi d’analisi ed assistenza d’ordine sindacale è possibile contattare la UILSCUOLA: Via di Porta Maggiore, 23 - 00185 Roma - tel. 06 70452748 - fax 06 70452747

Oppure, la sede nazionale:Via Marino Laziale, 44 - 00179 Roma - tel. 06 7846941 - fax 06 [email protected]

11 settembre 2007

Sono una vostra lettrice, premesso:- che dopo aver compilato la domanda di adesione al Fondo ESPERO, insieme ad altre colleghe ed aiutate da persona esperta, consegnò la propria domanda presso la segreteria della scuola, con la raccomandazione di non trasmetterla fino ad eventuale conferma dalla sottoscritta, che nel frattempo avrebbe meglio valutato l’opportunità o meno di aderire (informandosi e documentandosi);- che nel verificare la busta paga del mese di marzo 2007 notava la trattenuta effettuata per l’accantonamento al fondo ESPERO;- che recatesi in segreteria per chiedere delucidazione in merito le veniva detto che un nuovo impiegato si era “preoccupato” di inoltrare la propria domanda di adesione al fondo ESPERO non sapendo che era sospesa in attesa di conferma;- che chiamato al Fondo ESPERO le è stato risposto che sarà molto difficile re-cedere dal contratto ovvero annullarlo, sono in attesa della risposta ufficiale per iscritto alla mia raccomandata.Considerato che la sottoscritta si trova iscritta ad un fondo di previdenza com-plementare solo a causa di un disguido, e sicuramente contro la propria volon-tà, e consapevole della propria superficialità, chiede gentilmente: come dovrà comportarsi per ottenere la risoluzione del contratto ovvero la rescissione dello stesso?

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Scuola - Pubblico Impiego - Sanità - Regioni - Poteri Locali

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Per gli addetti ai quali si applichi il CCNL dei Servizi Assistenziali ANPAS si è ancora in attesa che si concreti l’attuazione del fondo per i pubblici dipendenti dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali e del Servizio Sanitario Nazionale destinato a coprire anche il cosiddetto Terzo settore. In assenza di un fondo negoziale ad hoc non resta che l’opzione per il mantenimento in azienda del TFR (rivolgendosi all’ufficio del Personale), oppure affidarsi a soluzioni cosiddette di tipo aperto.

Per ulteriori dettagli sulla trattativa di settore il Vostro Studio professionale può rivol-gersi alla federazione nazionale di categoria: [email protected] - [email protected] UILFPL - tel. 06 865081 - fax 06 86508235

Attendiamo la concreta attuazione del fondo per i pubblici dipendenti dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali e del Servizio Sanitario Nazionale destinato a coprire anche il cosiddetto Terzo settore. Purtroppo non si è completata la trattativa tra le Parti sociali per l’istituzione di un fondo pensione complementare per gli addetti alla Sanità privata. Alla luce della nuova normativa legislativa non resta che l’opzione per il mantenimento in azienda del TFR (rivolgendosi all’ufficio del Personale), oppure affidarsi a soluzioni cosiddette di tipo aperto.

Per ulteriori dettagli la federazione nazionale di categoria è all’indirizzoVia di Tor Fiorenza, 35 - 00199 Roma - [email protected] - [email protected] UILFPL (Poteri Locali) - tel. 06.865081 - fax 06.86508235

15 giugno 2007

Esiste già il fondo pensione per il CCNL ANPAS?

13 giugno 2007

Sono un dipendente della sanità privata. Volevo sapere se è stato attivato il fon-do pensione per la mia categoria di lavoratori.

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Rimanendo in attesa del costituendo fondo per i pubblici dipendenti dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali e del Servizio Sanitario Nazionale destinato a copri-re anche il cosiddetto Terzo settore (intesa siglata dalle OO.SS. con l’ARAN, in data 6 marzo 2007), e non avendo ancora trovato concreta conclusione le trattative tra le Parti sociali per l’istituzione di un fondo pensione complementare per gli addetti alla Sanità privata, non resta che l’opzione per il mantenimento in azienda del TFR (rivolgendosi all’ufficio del Personale), oppure affidarsi a soluzioni cosiddette di tipo aperto.

Per gli ulteriori sviluppi della trattativa è possibile rivolgersi alla federazione nazionale di settore all’indirizzo:Via di Tor Fiorenza, 35 - 00199 Roma - [email protected] - [email protected] UILFPL (Poteri Locali) - tel. 06.865081 -fax 06.86508235

Per l’individuazione del fondo pensione negoziale è di norma necessario sapere chi siano le controparti datoriali stipulanti con le OO.SS. il contratto collettivo disciplinante il proprio rapporto di lavoro. Soprattutto in un settore così ampio come quello dei servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi. Ad esempio, le cooperative sociali hanno come riferimento il fondo pensione COOPER-LAVORO. Nel complesso panorama contrattuale (vedi: Anpas e Misericordie, Anfass, etc.; peral-tro, vedi anche Uneba ed Agidae) l’obbiettivo dichiarato è rappresentato dal costituen-do fondo per i pubblici dipendenti quello dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali e del Servizio Sanitario Nazionale destinato a coprire anche il cosiddetto Terzo settore. In attesa che si concreti l’ipotesi d’accordo per l’istituzione di un Fondo Nazionale di Pensione Complementare siglata dalle OO.SS. con l’ARAN, in data 6 marzo 2007, e che successivamente vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi

13 giugno 2007 Lavoro presso un ospedale della provincia di Roma con la mansione di O.T.A. e vorrei sapere se esiste un fondo pensione della Sanità privata dove poter versare il TFR.

5 giugno 2007

Sono una dipendente di un centro socio-assistenziale come operatore ADB e vorrei sapere se esiste un fondo chiuso per la mia qualifica.

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accordi nei rispettivi ambiti contrattuali, non resta che optare per il mantenimento in azienda del TFR (rivolgendosi all’ufficio del Personale), oppure affidarsi a soluzioni cosiddette di tipo aperto. In base alla normativa vigente, la sottoscrizione per il TFR in azienda è revocabile in tempi successivi.I rappresentanti nazionali della categoria sono contattabili all’indirizzo di posta elet-tronica [email protected] - sito web: www.uilfpl.it Stando ai recenti contatti con le OO.SS., per quanto in particolare attiene ad UNEBA ed AGIDAE, sembra emergere un orientamento verso la costituzione di un apposito fondo che però, al momento, non ci risulta sia giunto all’operatività.

Nel CCNL 5 maggio 2005 (durata 01.02.2002-31.01.2006), stipulato per gli addetti alle Farmacie Private e Rurali dalle OO.SS. FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS e dalla Federa-zione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani (Federfarma), all’art. 85, è stabi-lito che: “A seguito dell’imminente definizione in sede legislativa del quadro normativo di com-pletamento della previdenza complementare, le Parti decidono di dare avvio nel set-tore alla previdenza complementare nell’ambito di un fondo contrattuale che le Parti stesse si riservano di individuare unitamente alla misura della contribuzione che il titolare di farmacia ed il dipendente dovranno versare al fondo. Le Parti si impegnano ad incontrarsi non appena saranno emanati i relativi decreti in materia”. Nella piattaforma di rinnovo del CCNL, approvata in data 5 maggio 2006, è previsto l’im-pegno al superamento delle riserve in merito all’attuazione della Previdenza comple-mentare, definendone l’articolato contrattuale e l’individuazione del fondo contrattuale già costituito da indicare come riferimento anche ai fini delle nuove norme sul TFR. Le parti sociali, nell’ambito del rinnovo contrattuale nazionale di settore, non hanno ancora concluso il lavoro costitutivo in materia di previdenza complementare.

7 maggio 2007 Sono una farmacista collaboratrice laureata e lavoro presso una farmacia priva-ta. Dall’elenco dei fondi negoziali, riportato nel vostro sito, sembra che nessuno si confà alla mia figura professionale. Tanto premesso, ai fini di una corretta interpretazione, si desidera conoscere a quale “fondo negoziale” possa la scrivente aderire (farmacista collaboratrice presso farmacia privata unica dipendente oltre il titolare).

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Tramite il contratto collettivo di lavoro, disciplinante il proprio rapporto di lavoro, è di norma possibile l’individuazione del proprio fondo pensione negoziale. Ad esempio, in attuazione del ccnl 15.09.1987 (e successivi rinnovi contrattuali), per i dipendenti delle Case di cura private religiose e laiche, dei Centri di riabilitazione, delle altre Istituzioni sanitarie private, ed in base all’ACN del 24.10.1998 (e successivi accordi tra le parti contraenti) tra AIOP, ARIS e CIMOP riguardante la regolamentazio-ne del rapporto autonomo libero professionale dei medici delle Case di cura private, è

19 aprile 2007

Sono una dipendente a tempo indeterminato presso una struttura sanitaria (cli-nica) privata dal 1983 in qualità di Ostetrica (no infermiera) e visto che devo sce-gliere dove destinare il TFR entro giugno, vorrei sapere se esistono dei fondi di categoria per la mia professione e quali. Inoltre, come posso fare per destinare tale TFR ad un fondo pensione? Se il fondo di categoria non esiste?

3 aprile 2007

Perché nell’elenco di fondi contrattuali che presentate nel vostro sito non indica-te il fondo regionale SOLIDARIETÀ VENETO?

Con l’approvazione del nuovo Statuto (Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede), l’Assemblea straordinaria del fondo pensione SOLIDARIETÀ VENETO, in data 16 febbraio 2007, ha immesso nelle fonti istitutive la UIL del Veneto, in base all’accordo 14.12.2006. Sempre nel nuovo Statuto del Fondo sono state immesse come fonti isti-tutive le associazioni datoriali dell’Artigianato regionale (Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI), l’Unione Generale Coltivatori ed i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e professionisti senza Cassa previdenziale, organizzati dall’ALAI, tutti svolgenti attività nella regione Veneto. L’intercategoriale territoriale SOLIDARIETÀ VENETO (già ope-rativo in data precedente all’entrata in vigore della legge n. 421 del 23 ottobre 1992), con l’accesso delle organizzazioni qui richiamate, si è dotato di una pluralità di fonti istitutive, in aggiunta a quelle originali della USR CISL Veneto e Federazione dell’Indu-stria del Veneto firmatarie dell’accordo 11.05.1999, utile per l’autorizzazione e l’immis-sione nell’elenco dei fondi negoziali ex-dlgs 124/1993 e 252/2005 tenuto dalla COVIP. Nonostante per il rinnovo degli organismi amministrativi ci sia da aspettare ancora dei mesi, la tua richiesta e quella di tanti altri interessati a questo importante fondo pensione hanno fatto sì che ne anticipassimo la pubblicazione dell’apposita scheda nel nostro sito Internet .

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I dipendenti delle Farmacie pubbliche hanno PREVIAMBIENTE come fondo pensione di riferimento. I fondi negoziali sono detti anche “chiusi” perché si rivolgono a prede-terminate categorie di lavoratori. All’Art. 5 - Destinatari, dello Statuto di PREVIAMBIENTE si legge: “Sono associati al Fondo: i lavoratori, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova, o con contratto di formazione lavoro, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata complessiva pari almeno a sei mesi nell’arco dello stesso anno solare con la medesima azienda, con imprese del settore privato e del settore pubblico dei servizi di igiene ambientale, dell’edilizia residenziale pubblica, nonché dei servizi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero, farmaceutici, cimiteriali e funerari, i quali presentino domanda di associazione (...)”

22 marzo 2007

Sono un farmacista (dipendente di farmacie comunali) con CCNL per dipendenti da aziende farmaceutiche speciali. Volevo sapere se posso aderire al fondo pensioni istituito dalla FONCHIM.

stato istituito, ed è in pieno esercizio, il Fondo Pensione CAIMOP (fondo nazionale per i medici delle Istituzioni sanitarie private italiane), con sede in Via Cesare Pavese, 360, 00144 Roma, tel. 06 5022185, fax 06 5022190, e-mail [email protected] , pagina web www.caimop.it , registrato nell’Albo speciale COVIP dalla data 09.12.1999 Per il pubblico impiego del settore è stata siglata, in data 6 marzo 2007, una “ipotesi d’accordo per l’istituzione di un Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali e del Servizio Sanitario Nazionale”. Dal testo dell’accordo OO.SS. / ARAN emerge che possano essere destinatari delle prestazioni del Fondo anche gli appartenenti ai “settori affini” (art. 2, punto 3. lettera a): “ (...) il personale dipendente dalle case di cura private”, “personale dipendente delle strutture ospedaliere gestite da Enti religiosi”, “personale dei servizi esterna-lizzati”, “personale dipendente d’imprese del privato e privato sociale eroganti servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi”; a condizione che vengano stipulati dalle or-ganizzazioni sindacali specifici accordi nell’ambito dei contratti. In alternativa a quanto qui esposto, rivolgendo l’attenzione alle nuove problematiche sorte intorno al TFR maturando, è possibile l’opzione per il mantenimento del TFR presso il datore di lavoro compilando, tramite l’ufficio del personale, il modulo di com-petenza (lavoratori in forza al 31 dicembre 2006; assunti dopo il 31.12.2006). Va rimarcato che la sottoscrizione per il TFR in azienda è revocabile in tempi successi-vi, in ossequio alla normativa vigente, a favore della previdenza complementare.

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Per quanto riguarda l’istituzione di un fondo pensione negoziale per i lavoratori del ccnl UNEBA ci sono stati soltanto dei semplici contatti intersindacali. In riferimen-to alla recente “ipotesi d’accordo per l’istituzione di un Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali e del Servizio Sanitario Nazionale”, siglata dalle OO.SS. con l’ARAN, in data 6 marzo 2007, all’art. 2 (Destinatari) punto 3. lettera a), è previsto che possano essere desti-natari delle prestazioni del Fondo anche gli appartenenti ai cosiddetti “settori affi-ni”, precisamente: “il personale dipendente dalle case di cura private”, “personale dipendente delle strutture ospedaliere gestite da Enti religiosi”, “personale dei servizi esternalizzati”, “personale dipendente d’imprese del privato e privato sociale eroganti servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi”. Il tutto a condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi nei rispettivi ambiti contrattuali. Non sono pronosticabili i tempi d’attuazione del fondo pubblico né lo sono gli eventua-li, conseguenti tempi d’adesione dei settori affini. Al momento non è quindi possibile fare alcuna congettura in merito ai tempi ed alle definitive scelte delle parti sociali sugli approdi concreti da offrire ai lavoratori dei settori qui elencati. In attesa del fondo di riferimento contrattuale non resta che optare per il mantenimento in azienda del TFR (rivolgendosi all’ufficio del Personale), oppure affidarsi a soluzioni cosiddette di tipo aperto, selezionando tra le varie proposte patrocinate da enti bancari, assicurativi ed intermediari, autorizzate dalla COVIP (sito Internet: www.covip.it)

20 marzo 2007

Sono una Educatrice Professionale, dipendente con contratto a tempo indeter-minato, di una Associazione ONLUS (con meno di 15 dipendenti) aderente al con-tratto collettivo nazionale UNEBA. Vi scrivo per sapere se per la mia categoria esiste già un Fondo Negoziale per destinare il TFR maturando. In caso positivo è possibile sapere le modalità esecutive e dove sottoscrivere tale fondo negoziale. In caso non esista un Fondo negoziale per la mia categoria, posso aderire a qual-siasi altro fondo negoziale e, comunque, come devo fare.

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Siamo d’accordo con la lamentela per il ritardo nella previdenza complementare nel pubblico impiego, dove è comunque riuscito a decollare, in campo nazionale, il com-parto Scuola con il fondo negoziale ESPERO. Gli accordi per Sanità con Regioni ed Autonomie locali, come del resto quelli per Mini-steri, Parastato, non hanno ancora avuto quel perfezionamento pratico per varie com-plessità e difficoltà, connaturate spesso alla qualifica pubblica del Datore di lavoro. Ci limitiamo così al campo di nostra pertinenza, lasciando agli intermediari il compito di proporre i loro prodotti previdenziali non negoziali.

24 ottobre 2006

Si sentono da anni parole vuote sui fondi pensione per tutti tranne che per coloro che come me sono pubblici dipendenti. In diverse occasioni ho cercato d’avere notizie, anche sollevando il problema in assemblea, ma le risposte latitano peggio di un bandito sardo. Vorrei sapere se c’è qualche fondo pensione aperto che possa essere indicato per chi è dipendente delle autonomie locali come me, in modo da potere pren-dere contatti e valutare. Io tra l’altro sono proprio sul limitare, come anzianità di servizio e aspettative d’impiego futuro e un’eventuale scelta sarebbe davvero difficile. Ma ad ogni modo è meglio poterci pensare su con cognizione di causa.

Ai negativi riscontri con i datoriali AIOP fanno da contraltare le sottoscrizioni della pre-intese con i datoriali ARIS e la Fondazione Don Carlo Gnocchi. Con quest’ultima, in data 1 dicembre 2006, le federazioni nazionali UIL-FPL, CISL-FP e CGIL-FP hanno firmato il rinnovo della parte economica del biennio 2004-2005 del CCNL 2002-2005 del settore Sanità Privata, per il personale dipendente dalle strutture della Fondazione stessa. In una “dichiarazione congiunta” in chiusura di Verbale d’Accordo si legge che le parti, alla luce delle innovazioni legislative, concordano d’incontrarsi al fine di confrontarsi sulla problematica della previdenza complementare. Restiamo in attesa di sviluppi positivi in merito alle tematiche contrattuali del settore ed alle valutazioni sullo stato di difficoltà economiche accertate a livello decentrato.

12 gennaio 2007

Vorrei sapere se esiste un fondo pensione dedicato ai lavoratori del comparto sanità con contratto privato

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Non ci risulta che ci siano particolari agevolazioni, in materia di maturazione del dirit-to alla pensione, per i lavoratori del Settore di sua pertinenza. Per eventuali ulteriori approfondimenti inviare una richiesta alla federazione naziona-le UILFPL, raggiungibile all’indirizzo [email protected]

Per quanto riguarda i comparti pubblici è stato avviato ESPERO, il fondo pensione ri-volto ai dipendenti del settore Scuola. Non sono stati costituiti altri fondi pensione negoziali nazionali, ex-dlgs 124/1993, per altri comparti del pubblico impiego.

12 aprile 2006

Sono un’iscritta in forza c/o comune di Gioia del Colle. Ho compiuto il 31 marzo 26 anni di servizio vorrei sapere quando potrò andare in pensione e se per il particolare settore lavorativo - tributi locali- c’è qualche agevolazione particolare- visti gli articoli del SOLE24ORE di qualche tempo fa. Inoltre vorrei sapere se la UIL agevola in qualche modo gli studenti lavoratori.

1 marzo 2006

Esiste un fondo a cui può iscriversi un militare di carriera, nello specifico un di-pendente della Guardia di Finanza?

13 febbraio 2006

Sto seguendo l’evoluzione della previdenza complementare nel pubblico im-piego. Vorrei sapere se il termine del 31.12.2005 per l’adesione alla previdenza complementare (optando per il TFR) è stato ulteriormente prorogato in linea generale o solo per il fondo ESPERO al 31.12.2010.

Per il materiale utile alla sottoscrizione del fondo intercategoriale consultare LABOR-FONDS.

18 ottobre 2006

Vorrei sapere come aderire, se esiste un modulo e se potete inviarmelo assieme a delle informazioni. Lavoro presso l’Istituto Comprensivo di Pozza di Fassa - docente delle scuole superiori e faccio 11/18 ore settimanali e vorrei costruirmi una pensione comple-mentare.

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In base alla documentazione contrattuale istitutiva ed alla eventuale successiva sti-pula di accordi sindacali, sono destinatari del fondo ESPERO: i dipendenti statali della Scuola a cui si applichi il CCNL del Comparto; i dipendenti delle OO.SS. firmatarie dei competenti ccnl ed accordi sindacali d’adesione; i dipendenti di scuole private, parifi-cate e legalmente riconosciute e paritarie, previo apposito accordo tra le parti sociali di settore. Resta da attendere il completamento dell’ iter preparatorio del fondo pensione rivolto ai comparti Sanità, Regioni ed Autonomie locali, per eventuali opportunità a livello comunale. Da verificare, inoltre, la possibilità d’adesione al Fondo Pensione Comple-mentare Nazionale Famiglia (per delucidazioni dirette e personali: tel. 06 7809641 - 06 8840386 Via dei Cappuccini, 6 - 00187 ROMA). Detto Fondo, che consente di usufruire dei benefici fiscali di legge, è destinato ad uomi-

31 gennaio 2006

Una mia amica desidera e necessita di una pensione integrativa, vista la sua precaria situazione lavorativa. Ha 40 anni e gli unici contributi regolarmente versati sono quelli di un Comune per il lavoro che svolge (non come dipendente ma come collaboratrice nell’am-bito di progetto comunale) e quelli che percepisce come insegnante di educazio-ne fisica in una scuola elementare. A quale fondo pensione potrebbe iscriversi? Sarebbe questa, secondo voi, la scelta corretta da fare o esistono altre forme che possano meglio garantirla nel futuro?

La possibilità, prevista dall’art. 59, comma 56, della legge 449/1997, di richiedere la trasformazione dell’indennità di fine servizio (indennità premio di servizio o di buonu-scita) in trattamento di fine rapporto avviene, secondo quanto previsto dall’art.1, com-ma 1, del DPCM 20 dicembre 1999, mediante sottoscrizione del modulo d’adesione al fondo pensione complementare, indipendentemente dal comparto di appartenenza. Considerato che sono ancora aperte le possibilità di costituzione di Fondi pensione complementari per i settori pubblici, il superamento del termine del 31 dicembre 2001 indicato nell’accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999 sul TFR ed i Fondi pensione complementari, come successivamente differito al 31.12.2005, è stato ulteriormente differito al 31.12.2010, mediante un’ipotesi d’accordo Aran/OO.SS. del 14.09.2005. L’opzione per il passaggio al TFR contestualmente all’adesione al fondo pensione complementare, riguarda tutti i dipendenti pubblici in regime di TFS, assunti a tempo indeterminato entro il 31.12.2000.

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29 dicembre 2005

Sono un insegnante con 20 anni di servizio che si sta arrovellando per capire la convenienza dell’adesione a ESPERO e soprattutto se gli convenga rinunciare al TFS (le due cose sono associate e non è ammesso il ripensamento, purtroppo). Infatti: perché pagare di più in cambio di un’incertezza (l’andamento del fondo e la rivalutazione del TFR) anziché accontentarmi magari (ma non è detto) di un montante minore ma comunque certo (il TFS)? È corretto il mio ragionamento? In aggiunta: qualora io sia disponibile ad affrontare l’incertezza connaturata al TFR, il prodotto ESPERO offerto dallo Stato è attualmente concorrenziale con gli altri fondi aperti e con i FIP/PIP delle assicurazioni? Quali sono le informazioni cui devo porre attenzione per comparare la convenienza delle tre tipologie di prodotti? Perchè - qualora fosse conveniente - il fondo ha raggiunto solo recen-temente 10.000 iscrizioni dopo più di un anno di raccolta? Perchè si fa poca informazione al riguardo? Il programma di simulazione scaricabile dal sito del fondo ESPERO evidenzie-rebbe nel mio caso una significativa convenienza all’adesione (con contributo al 3% per 20 anni). Il programma è affidabile? Chi lo ha messo a punto? Nella proiezione si tiene conto dei rinnovi contrattuali? Il montante che mi viene presentato viene espresso in valuta di oggi? Perché agli insegnanti già in servizio nel 2000 si dà la possibilità di versare come massimo il 3%, mentre i neo-assunti possono versare percentuali molto più si-gnificative? Secondo voi è più conveniente che mi decida entro il 31 dicembre 2005 per usu-fruire del contributo aggiuntivo dell’1% annuo o che attenda gennaio 2006 quan-do usufruirò di uno scatto contrattuale (il contributo aggiuntivo dello Stato sarà però dimezzato)?

La numerosità dei quesiti e l’ampiezza dei dubbi sono tali da imporre lunghe discus-sioni prima ancora che semplici ed immediate risposte in poco spazio. Rinviando al Fondo ESPERO le valutazioni sulle simulazioni di sviluppi ipotetici, si può

ni e donne impegnati in lavori atipici, part-time, casalinghe o con pensione parziale. Per quanto attiene al campo delle polizze assicurative e dei fondi aperti sta al singolo farsi parte diligente, presso enti e professionisti di sua fiducia e conoscenza, per pon-derare una scelta calzante tra le tantissime offerte dal mercato.

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intanto dire che: - il punto di maggiore riflessione resta il passaggio dal TFS al TFR: è sempre meglio iscriversi all’indomani della maturazione della nuova classe di stipendio in busta-paga (che nel caso in questione dovrebbe coincidere con il gradone del 21.mo anno di car-riera); - va tenuto presente il particolare trattamento di favore riservato a chi deve affrontare il suesposto passaggio; inoltre, la parte di trattamento di fine rapporto investita nel Fondo pensione è quella maturanda successivamente all’iscrizione, configurandosi nel complesso un meccanismo di pro-rata tra pregresso e maturando; - il “pagare di più” è una traduzione po’ soggettiva del concetto di risparmio previden-ziale: l’iscritto ad un fondo pensione ha una posizione previdenziale personale in un contesto collettivo. Quindi più si versa e più si accumula sul proprio conto; - tra gli elementi discriminanti rivestono generale importanza quelli della fiscalità agevolata e delle spese contrattuali connesse, ad esempio, alla sottoscrizione, al re-cesso ed alla gestione del fondo; l’aspetto della sicurezza potremmo dire che sia mol-to ben curato da tutti i soggetti in campo! - sugli andamenti reddituali dei diversi fondi pensione e delle polizze assicurative vie-ne data sufficiente informazione nella stampa nazionale e locale, nelle Agenzie, nei siti “web” e nelle varie rubriche specializzate; - le caratteristiche del fondo pensione negoziale ESPERO sono state modellate sia sulla base della specificità del pubblico Comparto della scuola sia sull’esperienza po-sitiva dei fondi pensione negoziali istituiti del Settore privato; - a legislazione vigente, tra gli elementi di delimitazione della deduzione fiscale annua, c’è l’importo pari al doppio del TFR versato sulla propria posizione nel Fondo. Da qui la maggiore capienza per chi versa il 100% del TFR maturando; - le iscrizioni, come già successo in molti altri gruppi categoriali, conseguono la dovu-ta espansione con le elezioni degli organismi amministrativi del Fondo, occasione fa-vorevole per una completa, esauriente e diretta informazione dei potenziali aderenti.

Il fondo complementare per i dipendenti dei comparti Sanità ed Autonomie e Regioni non è stato ancora lanciato. Auspichiamo tutti che ciò avvenga in tempi ragionevoli.

22 dicembre 2005

Sono un iscritto UIL dipendente ULSS. Vorrei chiedervi se è stato attivato il Fondo Pensionistico Complementare per la Sanità, quali sono le modalità di iscrizione e come si può calcolarne la convenienza rispetto al regime odierno.

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23 novembre 2005

Sono un dipendente di un Ente locale in servizio dal 1996 e con 11 anni e mezzo di contributi versati. Sono interessato all’iscrizione ad un Fondo Pensione Negoziale ma a tutt’oggi dopo 10 anni dalla riforma Dini non se ne vede la costituzione. Perché non si utilizza la struttura attualmente in essere per il fondo preestisten-te INPDAP e non si unificano i due comparti?Questo permetterebbe di avere due effetti positivi:1) La creazione di una base di partenza con iscritti; 2) Il risparmio sui costi di gestione e di struttura; 3) Un economia di scala maggiore che permetterebbe di avere un maggiore po-tere di contrattazione per i costi con i gestori finanziari al momento dell’affida-mento degli incarichi, come ha potuto fare il LABORFONDS, il maggior fondo pensione in essere.

7 novembre 2005

Sono una dipendente comunale da 27 anni, se stipulo una FIP posso detrarre il premio versato all’assicurazione dal mio reddito imponibile e quindi avere un beneficio fiscale? Se sì in quale misura?

È senz’altro vero che l’attesa per un fondo negoziale di categoria nel comparto Auto-nomie, Regioni e Sanità è da anni sempre più intensa. Per richiamare l’attenzione di tutte le parti interessate, riteniamo utile portare a cono-scenza l’originalità della proposta. LABORFONDS è immerso in una realtà normativa ed ambientale del tutto a sé, in forza dell’attuale impianto costituzionale di cui gode la Regione a statuto speciale Trentino Alto Adige.

Come norma generale, nell’ipotesi d’inesistenza o di mancato funzionamento entro certi limiti di tempo del fondo negoziale di riferimento, le forme pensionistiche indivi-duali attuate mediante fruiscono della deducibilità fiscale del 12% sul reddito comples-sivo annuo del lavoratore, nel rispetto del limite assoluto di deducibilità annua pari ad euro 5.164,57 (equivalente ai diecimilioni di lire del passato regime monetario). È comunque compito di chi intenda proporre l’adesione alla polizza assicurativa sulla vita con fini previdenziali illustrare anche gli aspetti fiscali collegati al contratto.

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3 ottobre 2005

Sono una vostra iscritta presso la sede di Latina. Sono insegnante di ruolo a tempo indeterminato e insegno economia aziendale. Vorrei avere informazioni sul Fondo ESPERO.

3 ottobre 2005

Mi sto occupando, per motivi universitari, della previdenza integrativa dei pub-blici dipendenti. In particolare mi ha colpito la possibilità per i vigili urbani di alimentare la propria posizione individuale con i proventi derivanti dalle multe. La domanda che pongo è questa: non essendo al momento istituito alcun fon-do pensione di comparto (ho letto sul sito dell’ARAN che lo scorso 7 dicembre è stato stipulata una ipotesi di pre-accordo per Sanità ed Enti Locali) potrebbe configurarsi la possibilità, in base alla legislazione attuale, nel frattempo, di una adesione collettiva a fondo pensione aperto previo accordo con il Comune? E se sì è possibile che l’accordo avvenga su base locale (es. per definire il contri-buto datoriale) o è necessaria la contrattazione nazionale in sede ARAN? Andando poi più in generale non essendo i dipendenti pubblici ante 2000 dotati di TFR, le regole previste ad esempio per ESPERO (trasformazione buonuscita in TFR virtuale) troverebbero applicazione anche nel fondo pensione aperto?Chiedo scusa per la numerosità (e forse per la complessità) delle domande e nel complimentarmi per la qualità del servizio che offrite saluto cordialmente.

Le caratteristiche del fondo pensione complementare per il comparto della SCUOLA sono riportate nell’apposita scheda ESPERO, nel sito www.uil.it/fondi Come insegnante che usufruisce del trattamento di fine servizio ha diritto al compen-so per il passaggio al TFR, ma anche l’interrogativo riguardo al presumibile sviluppo con variazione di carriera. Gli incentivi aggiuntivi per coloro che si iscriveranno nel corso del primo come del secondo anno di vita di ESPERO, oltre al buon contributo dell’Amministrazione unito al compenso per il passaggio dal TFS al TFR rendono l’adesione ad ESPERO più conve-niente della media dei fondi pensione attualmente in esercizio nel settore privato.

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Va tenuto distinto il caso della costituzione di un fondo pensione da quello della sem-plice selezione per adesione, sia pure su base contrattuale collettiva, a fondi già esi-stenti. “(...) ove non sussistano o non operino (art. 9 punto 2. dlgs 124/1993) diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli,

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la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva”. A normativa vigente, il contributo del datore di lavoro ed il compenso di TFR non sono elementi obbligatoriamente presenti nelle contribuzioni dei lavoratori privati ai fondi aperti. Nello specifico settore del pubblico impiego, all’ art. 18 (Previdenza comple-mentare), del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali relativo al biennio economico 01.01.2000 - 31.12.2001, si legge:

1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di pensione complementare ai sensi del dlgs. n.124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipenden-ti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.

2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l’istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti al comparto della Sanità, a condizione di reciprocità.

3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art. 11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall’art. 13 dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell’1% dell’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell’art.49 del CCNL del 14.9.2000.

4. In sede di accordo istitutivo del Fondo pensione, sarà anche determinata la quota di contribuzione a carico degli enti per le spese di avvio e di funzionamento.A questo impegno sottoscritto contrattualmente le stesse parti sociali hanno fatto se-guito con una lunga trattativa in sede ARAN, volta all’istituzione di un fondo pensione comune ai settori Regioni, Autonomie Locali e Servizio Sanitario Nazionale. La negoziazione dei rinnovi dei CCNL, che brevemente definiamo, “EE.LL. e Sanità”, dovranno tenere in considerazione:- sia il testo del pre-accordo stipulato il 4 dicembre all’ARAN dalle parti contraenti nazionali (come da dichiarazione della Segreteria della UIL FPL: la pre-intesa siglata sarà integrata attraverso:

1. previsione, nei rispettivi contratti, di adesione al fondo da parte della dirigenza SPTA della Sanità e dei Segretari Comunali e Provinciali;

2. previsione di incentivi, per i primi due anni, alle iscrizioni al fondo (1% e 0,5%) a ca-rico dei datori di lavoro;

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3. previsione delle spese di avvio del fondo. Per questi ultimi due aspetti (2. e 3.) si attende di verificare il rispetto dell’impegno del Governo di produrre un emendamento sulla finanziaria 2005.- sia quanto stabilito dalla normativa che presiede alla disciplina del TFR e dei Fondi Pensione (vedi: DPCM 20.12.99) nel settore del pubblico impiego, il tutto in aderenza alla nuova normativa che il Governo emanerà in attuazione della Legge Delega sulla Previdenza. A tal proposito le Parti (in sede di esame tecnico-sindacale, il giorno 23 marzo 2005 al Ministero della Funzione pubblica) hanno individuato tre argomenti principali che dovranno essere contenuti nei decreti delegati, e precisamente: • silenzio-assenso del lavoratore (ovvero tacito conferimento) per l’iscrizione al fondo. Il sindacato si è dichiarato contrario all’istituzione indiscriminata del tacito consenso in quanto l’adesione al fondo deve essere volontaria e consapevole da parte del lavo-ratore; • portabilità dell’iscrizione al fondo: dovrà essere stabilita una normativa che consenta ad un iscritto ad un fondo contrattuale pubblico di poter trasferire la sua quota del fondo in altri fondi presenti sul mercato; fiscalità: ovvero il compendio di norme per il trattamento fiscale di un fondo pubblico. La richiesta del sindacato è stata quella di equiparazione al trattamento fiscale dei fondi privati.

20 maggio 2005

Sono un ex dipendente Enti Locali, in pensione dal 1 Aprile 2005, con 36 anni di versamenti e 60 anni di età. È possibile sapere quanto tempo ci vuole per avere la mia liquidazione?

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Secondo la normativa vigente i termini entro i quali l’INPDAP è tenuto ad erogare l’IPS (Indennità Premio di Servizio) variano in funzione della causa di cessazione del rap-porto di lavoro: - 105 (centocinque) giorni, dal primo giorno di effettivo pensionamento, nel caso di dipendente con 40 anni di contribuzione o di raggiungimento dei limiti d’età: la cosid-detta età di vecchiaia attualmente pari a 65 anni; - 270 (duecentosettanta) giorni nel caso di destituzione o decadenza dall’impiego, op-pure, di dimissioni prima dei suesposti limiti d’età e di contribuzione: la cosiddetta anzianità; Nel caso dei requisiti d’anzianità e di contribuzione da lei indicati, di 60 anni d’età e

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Il fondo pensione complementare per i comparti pubblici Sanità ed Enti Locali ed Au-tonomie, nonostante sia in preparazione da lungo tempo, non è ancora giunto alla sua formale costituzione. Pubblicheremo l’apposita scheda, intestata a Sanità ed EE.LL., non appena questo sarà possibile. Ai fondi pensione ex-decreto legislativo 124/1993 si accede volontariamente e non ob-bligatoriamente. Il silenzio-assenso non è ancora entrato in vigore, mancandone l’apposito decreto at-tuativo della Legge Delega. Esso riguarda l’eventuale smobilizzo del TFR nei casi in cui il dipendente non manifesti, nei tempi dovuti, la propria volontà di destinarlo al fondo di previdenza complementare o di trattenerlo in Azienda. In entrambi i casi il dipendente resta titolare del Trattamento di Fine Rapporto, mentre potrà cambiare, soprattutto, l’utilizzo ed il conseguente rendimento di tale indennità. Siamo d’accordo sulla necessità di una più chiara e semplice informazione in merito. Il dialogo aperto di Domande frequenti, unitamente alle schede illustrative dei singoli fondi negoziali, si pone come ausilio per una migliore comprensione della materia.

4 maggio 2005

Mi sono collegato al vostro sito per maggiori informazione in merito ai fondi pen-sione di cui sto sentendo molto parlare in questi giorni sul mio posto di lavoro (ASL Na 1). Ho la qualifica di infermiere prof. e il vostro sito è il più esauriente che ho trovato sul web. Non ho trovato, però (o forse non è stato ancora istituito) il Fondo Pensione per dipendenti pubblici. È obbligatorio accedere al fondo, o vale la legge del silenzio-assenso, per essere automaticamente iscritto? Sono stato assunto nel 1990 (mi sembra che anche la data di assunzione sia im-portante per capire se è conveniente o no aderire ad un fondo), che cosa potete consigliarmi?

36 anni di versamenti, siamo nel termine stabilito di 270 giorni, intesi con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio. L’INPDAP, come dai noi verificato, è disponibile con la gentilezza e la competenza dei suoi operatori a rispondere ai quesiti posti dal pubblico: è sufficiente mettersi in con-tatto con il call centre 800105000 (numero a chiamata gratuita) o visitare www.inpdap.gov.it , selezionando prima Previdenza e poi Trattamenti di fine servizio.

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Gli effetti fiscali della contribuzione si riflettono immediatamente in busta-paga. La deducibilità viene tenuta in conto nei limiti consentiti dalla legge. L’eventuale eccedenza di contribuzione (controllare il CUD annuale) viene tassata ad aliquota normale e di ciò bisogna darne notizia al fondo pensione, entro il 30 settem-bre di ogni anno, per poter usufruire della non tassabilità, di detta parte eccedente, all’epoca della prestazione previdenziale finale.

Le trattative sindacali con l’ARAN, aventi per oggetto la previdenza complementare nel pubblico impiego, sono cominciate da alcuni anni, sostenute da adeguate analisi tecniche ed approfondimenti normativi. Dopo il lancio del fondo ESPERO, per il personale della Scuola, si attende quello re-lativo al fondo dei settori Enti Locali e Sanità, oltre a quello del fondo dei comparti Ministeri e Parastato.

30 marzo 2005

Sono un dipendente di una struttura ospedaliera privata convenzionata e dunque partecipo obbligatoriamente alla contribuzione del Fondo pensionistico integrati-vo CAIMOP, con una quota non irrilevante della mia busta paga. La quota che verso può essere detratta in sede di compilazione del modello UNICO alle righe RP24 o RP25?

21 marzo 2005

Sono un Operatore di polizia Municipale, vorrei sapere qual è il Fondo Pensione di categoria per gli Enti Locali.

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Per dipendenti ai quali si applichi il CCNL CONFCOMMERCIO/OO.SS. il fondo nazionale di riferimento è FON.TE. (vedi scheda riassuntiva in www.uil.it/fondi). Per il comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo e d’inserimento al lavoro, conosciuto come Terzo Settore, vale quanto abbiamo recentemente risposto ad altri nell’ambito di Domande frequenti: poniamo con forza, all’attenzione delle Federazioni

3 marzo 2005

Siamo una giovane coppia che da poco si sta interessando al discorso della previ-denza complementare; io lavoro come terapista in un centro privato col contratto ANASTE, mio marito in un supermercato col commercio. A che fondo dobbiamo fare riferimento e a chi fisicamente dobbiamo rivolgerci per avere dei numeri sotto mano?

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Il versamento 1,50% è stato inserito nell’Accordo-quadro ARAN/OO.SS. in tema di TFR e Fondi pensione del 29.07.1999. Accordo che ha tenuto anche conto dell’art. 59, co. 56 della Legge 449/1997 ed è stato accolto dal DPCM 20.12.1999 e seguenti. Tale aliquota (1,50%) è stata ritenuta idonea al bilanciamento di alcuni effetti del passaggio contestuale dal TFS al TFR all’atto del-la scelta dell’adesione al fondo pensione contrattuale dei dipendenti pubblici, iscritti

1 marzo 2005

Ho letto che l’1% dei contributi versati ad ESPERO è a carico del datore di lavoro.Le mie domande sono le seguenti:

- Per chi non aderisce ad ESPERO, dove finisce questo 1% che il datore di lavoro versa al Fondo pensione in caso di adesione del lavoratore ad ESPERO?

- Se lo tiene il datore di lavoro o lo versa per la pensione pubblica?

- Il datore di lavoro paga dei contributi maggiori per chi si iscrive ad ESPERO (que-sto 1%) rispetto a quelli che versa per chi non si iscrive?

- Se sì, come li recupera (con degli sgravi fiscali?)

- Insomma, se non mi iscrivo ad ESPERO, perdo questo 1% che versa il datore di lavoro o mi viene versato sotto altra voce? - L’incentivo pari all’1,50% della retribuzione utile ai fini della Buonuscita, dove viene versato per i lavoratori che non aderiscono ad ESPERO?

- Il lavoratore, se non iscrive al Fondo pensione, come può ugualmente percepire questo 1,50%?

- Come si possono avere delle ipotetiche proiezioni di capitalizzazione negli anni di quanto versato ad Espero e di quanto sarà il possibile ammontare della futura pensione complementare che il lavoratore percepirà?

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nazionali sindacali competenti e delle corrispondenti Associazioni datoriali, l’esigenza di individuare un fondo specifico da costituire od in alternativa l’indicazione di adesio-ne, come settore affine, ad un fondo negoziale già funzionante.

Al fine di ottenere il materiale d’iscrizione ed ogni eventuale ulteriore notizia in merito a FON.TE. è possibile rivolgersi direttamente al fondo pensione (Piazza Giuseppe Gio-achino Belli, 2 - 00153 Roma - tel. 06 58 66 430 - fax 06 58090 74 - [email protected]) oppure alla UILTuCS Nazionale (Via Nizza, 154 - 00198 Roma - tel. 06 84242268). Competente per il Terzo Settore è la Federazione Nazionale UIL FPL. Essa è contatta-bile: [email protected] o anche con il numero telefonico 06 865081.

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all’INPDAP ed assunti a tempo indeterminato prima della data 01.01.2001.

Detto 1,50%, che si applica alla base contributiva ai fini del TFS, non è pertanto di competenza per coloro i quali non optino per il fondo pensione, preferendo restare in regime di TFS (Indennità di Buonuscita; Indennità di Premio Servizio). Per quanto riguarda il contributo del datore (1% su posizione stipendiale, IIS e 13.ma mensilità), sul quale sono state incentrate le prime cinque domande, la risposta è semplice: esso è insostituibile e non surrogabile. Sarà di conseguenza una posta non attribuita al dipendente non iscritto al fondo ed una risorsa in economia per l’Amministrazione, alla stessa stregua di quanto avviene per i fondi pensione del settore privato. Infine, da parte sia dell’INPDAP sia di ESPERO, ognuno per la sua competenza, po-trebbero aversi in futuro delle proiezioni, attualmente in cantiere.ESPERO è in Via Michele Carcani, 61 - 00153 Roma. La federazione di categoria, UIL SCUOLA, è in Via Marino Laziale, 44 - 00179 Roma.

1 marzo 2005

Lavoro in un centro di riabilitazione psichiatrica nel ruolo di educatore con con-tratto di lavoro UNEBA quale sarà il mio Fondo Pensione per la previdenza com-plementare?

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Allo scopo anche di mettere in evidenza la necessità di copertura aggiuntiva previden-ziale del Settore ci avvaliamo della tua domanda per ricordare che al momento non è stato individuato il Fondo Pensione contrattuale al quale fare riferimento nazionale. Alcune ipotesi di lavoro, al riguardo, possono così riassumersi:

a) quella del Fondo Pensione da istituire appositamente per l’intero settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e d’inserimento lavorativo, cosiddetto Terzo settore, che al netto delle cooperative sociali (le quali possono rivolgersi a COOPERLAVORO) conta circa 200.000 addetti (di cui 80.000 disciplinati dal ccnl UNEBA, firmato anche da UILTuCS);

b) quella dell’adesione ad un fondo già funzionante (per es. FON.TE.) oppure, come set-tore affine, ad un fondo in via di costituzione come quello per gli Enti Locali e la Sanità.

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24 febbraio 2005

Salve, sono un insegnante di 34 anni. In una recente riunione sindacale ho appreso che è necessario (direi indispensa-bile) che noi docenti ci attiviamo in vista di una pensione integrativa. Si è parlato molto di ESPERO. Ma esistono anche altri enti per la nostra categoria? Posso avere un consiglio? Grazie!

21 febbraio 2005

Sono un insegnante con 19 anni di servizio nella scuola, volevo sapere se mi conviene o meno passare al fondo ESPERO e fino a che a quota di anni di servizio conviene e quello che bisogna fare per passare o rimanere con il vecchio sistema contributivo. Vi ringrazio anticipatamente e vi porgo i miei distinti saluti.

Il fondo pensione complementare, di tipo negoziale di riferimento nazionale, per il personale del Comparto Scuola è ESPERO. Per maggiori informazioni abbiamo messo a disposizione, una scheda riassuntiva in-titolata Espero, nel sito www.uil.it/fondi Per un esame personale nell’ambito del fondo di settore, sono tra l’altro contattabili sia la UIL SCUOLA Via Marino Laziale, 44 - 00179 Roma - tel. 06 7846941, sia il Fondo stesso Via Michele Carcani, 61 - 00153 Roma - tel. 06 58495090. Per notizie su altre forme previdenziali, cosiddette ad adesione di tipo individuale, vi sono agenti e promotori specializzati, idonei a fornire ogni specifico elemento cono-scitivo richiesto.

L’accantonamento di risorse per l’età della pensione è sempre utile, soprattutto se, come nel caso del fondo pensione ESPERO, l’iscritto potrà usufruire, nel primo anno di funzionamento del fondo e per la durata di 12 mesi di versamenti, del contributo doppio del datore di lavoro (v. scheda ESPERO visitando www.uil.it/fondi).

Tra i punti importanti da esaminare, in rapporto alla propria posizione, vi sono certa-mente quelli riguardanti il momento da scegliere per l’adesione: 1) la vicinanza al cosiddetto “gradone”, che scatta a determinate anzianità di servizio; 2) il passaggio dal TFS al pro-rata TFS-TFR.

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18 febbraio 2005

Come funziona il complesso meccanismo della previdenza complementare di-pendenti pubblici. Sono un insegnante, che sta pensando di costruirsi una forma di previdenza in-tegrativa, per avere un domani un tenore di vita accettabile. Mi sono documentato in merito, ma devo dire che la materia è decisamente ostica. La proposta che in questo momento trovo interessante riguarda la sottoscrizio-ne di un PIP /FIP, presso una compagnia assicurativa ma dal punto di vista di deducibilità fiscale non ho avuto dei precisi chiarimenti in merito. La questione è in questi termini: ho saputo che per i dipendenti pubblici è (final-mente) stato istituito il Fondo Pensione di categoria, ma che ancora oggi non è operativo. Quindi, stando ai fatti, chiedo: posso stipulare un PIP deducendo il premio come previsto dai parametri della 47/2000 senza alcun problema? E inoltre, nel caso in cui il Fondo di cui sopra divenga operativo, posso trasferire il PIP nello stesso Fondo, senza vincoli temporali o di altro genere?

Il fondo pensione ESPERO, per i dipendenti del comparto Scuola e dei settori affini è ufficialmente autorizzato e funzionante. Quindi, per stare ai fatti, non siamo nella situazione né dell’assenza né della non ope-ratività del fondo da almeno due anni dalla costituzione. Trasferimenti di risorse nel proprio fondo pensione negoziale di riferimento sono pos-sibili. Le proposte riteniamo che siano tanto più interessanti quanto più comprensibili

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14 febbraio 2005

Sono un infermiere: potreste dirmi se per il personale sanitario esiste un fondo di categoria? Come si chiama? Dove posso reperire su Internet delle informazio-ni? Potreste spiegarmi come funziona il TFR?

La prima verifica va fatta esaminando il proprio CCNL e nell’ambito dell’azienda della quale si è dipendenti. Alle ricerche nell’ampio panorama offerto dalle schede riassuntive pubblicate nel sito www.uil.it/fondi si possono aggiungere ulteriori ricerche, visitando l’elenco dei fondi preesistenti, nel sito ufficiale della COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensio-ne - Via in Arcione, 71- 00187 ROMA - www.covip.it - tel. 06 695061).

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Tenuto conto che il Fondo ESPERO, Fondo Nazionale di Previdenza Complementa-re per i Lavoratori della Scuola, è stato autorizzato all’esercizio dell’attività in data 18.08.2004, iscritto all’albo dei fondi pensione al n. 145, una risposta alla sua ipotesi interpretativa di maggior favore la potrà eventualmente dare l’Agenzia delle Entrate, piuttosto che altro organismo. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure scrivere a: Fondo ESPERO, Via Michele Carcani, 61 - 00153 Roma oppure telefonare al Fondo: 06 5849 5090.

1 febbraio 2005

Ho letto sul vostro sito una risposta ad una domanda su una situazione analoga alla mia, ma vorrei avere una conferma. Sono un’insegnante della scuola pubblica che ha sottoscritto a dicembre 2004 un FIP presso una Compagnia di Assicurazione, ignorando del tutto il fatto che si stava costituendo il fondo ESPERO. Ora mi sembra che in quanto lavoratore dipendente io possa dedurre i versa-menti fatti nel 2004 fino al doppio della quota TFR versata nel fondo di categoria. Non avendo ancora aderito al fondo ESPERO (e quindi non avendovi versato TFR) io di fatto potrò godere dei benefici fiscali per il 2004 oppure no? Oppure, siccome le adesione al fondo ESPERO vengono raccolte mi sembra dal 25 ottobre 2004 e i versamenti si possono fare dal primo giorno del mese suc-cessivo a due mesi dopo l’adesione (quindi come minimo il 1 gennaio 2005), non avendo quindi di fatto la possibilità di dedurre tramite il fondo ESPERO stesso per il 2004, posso godere dei benefici tramite il FIP sottoscritto?

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Possiamo così trovare, per esempio, il CAIMOP (Via E. Vittorini, 78 - 00144 ROMA), fondo preesistente con soggettività giuridica (associazione non riconosciuta ex-art. 36 c.c.), iscritto all’albo dal 9 dicembre 1999. In base alla normativa vigente, la destinazione del TFR al Fondo Pensione di categoria è stabilita per legge (dlgs 124/1993). Essa riguarda tutto il TFR maturando, successiva-mente all’iscrizione, per coloro che hanno aperto una posizione previdenziale di base dopo il 28 aprile 1993; una parte del TFR maturando, nella misura stabilita dalle parti sociali, datoriali e sindacali, per coloro che hanno aperto una situazione previdenziale di base al 28 aprile 1993.

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1 febbraio 2005

Sono un insegnante universitario e qualche giorno fa (20/12/2004) ho stipulato un FIP con una compagnia assicurativa non sapendo che da ottobre il fondo ESPE-RO avesse iniziato a raccogliere le adesioni.Adesso le mie domande sono:- per il 2004, posso portare in deduzione l’importo versato?- per il 2005, come dovrò comportarmi?

È sempre piacevole riscontrare il positivo accoglimento di questo servizio, informativo e divulgativo, da parte dei nostri lettori, soprattutto quando gli apprezzamenti proven-gono da un chiarissimo docente universitario.Considerato che il fondo pensione ESPERO ha come destinatari (vedi scheda informa-tiva collegata alla domanda di adesione al fondo pensione ESPERO):- i dipendenti statali della Scuola, ai quali si applichi il CCNL del Comparto Scuola;- i dipendenti delle scuole private, parificate e legalmente riconosciute e paritarie;- i dipendenti da enti o istituti per la formazione professionale, a condizione che venga sottoscritta un’apposita fonte istitutiva che li riguardi e che almeno una delle parti che abbia sottoscritto l’accordo istitutivo di ESPERO costituisca soggetto firmatario dell’accordo collettivo che li dovesse riguardare;possiamo escludere ogni riflesso di carattere fiscale nei suoi confronti.Si spera che in un futuro non lontano, con un apposito fondo o con lo stesso ESPERO, si possa coprire, con la previdenza complementare di tipo negoziale, anche il compar-to dell’Università e della Ricerca.

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INDUSTRIA,COMUNICAZIONIE TRASPORTI

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INDUSTRIA,COMUNICAZIONIE TRASPORTI

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Industria - Comunicazioni e TrasportiCAPITOLO Industria, Comunicazioni e TrasportiSommario

1 Pensione ENPALS e assegno divorzile

2 - 20 COMETA

3 FONDAPI, PREVIAMBIENTE

4 Logistica, Trasporto merci e Spedizione servizi della mobilità

5 TELEMACO

6 CCNL industria Servizi Pulizia

7 COMETA. Trasferimento TFR

8 BYBLOS. Trasferimento TFR

9 - 10 PREV.I.LOG

11 Fondo chiuso o aperto

12 Settore Informatica. Adesione a fondo di categoria

13 COMETA. Contributo a carico del datore di lavoro

14 FONDAPI e TFR

15 ARCO. Rendimenti annuali

16 FASC, sezione separata in ambito previdenziale

17 CCNL Videofonografici. Adesione a fondo di categoria

18 - 19 COMETA, analisi rendimenti degli investimenti

21 FONDAPI e TFR

22 TELEMACO, posizione amministrativa

23 PEGASO

24 - 25 - 39 FONDAPI, busta-paga e giusta contribuzione; distinta di contribuzione bimestrale; tabella aliquote di settore

26 FONCHIM, iscrizione

27 - 42 - 44 Fondo integrativo FASC, contribuzione

28 Statuto FIPREM, cessazione

29 - 30 FONDENERGIA

31 FIPREM, regime fiscale

32 BYBLOS, liquidazione posizione pensionistica

33 FONCHIM. Periodo di prova

34 PREVIVOLO, CCNL Gruppo Alitalia

35 - 37 BYBLOS

38 - 39 FONDAPI, Unionalimentari estratto conto

40 Trasferimento da FIP a TELEMACO

41 ARCO. Versamento TFR

43 COMETA e FONCHIM, rendimenti annuali e rivalutazione TFR

45 Trasferimento da TELEMACO a COMETA

46 ARCO, silenzio-assenso e TFR

47 FIPREM, anticipo spese sanitarie

48 COMETA, cessazione e continuazione posizione attiva

49 Trasferimento da COMETA a FONCHIM

50 Fondo GOMMA e PLASTICA, rendimenti storici

51 Trasferimenti da INPDAI e TELEMACO a COMETA

52 PRIAMO, richiesta trasferimento o riscatto

53 ARCO

54 - 55 ALIFOND, adesione

56 Fondi settore metalmeccanici

57 Passaggio a più fondi negoziali per cambiamento di attività

58 - 59 ALIFOND, obblighi aziendali

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3 agosto 2007

Da giugno sono dipendente a tempo indeterminato presso una SPA con contratto Unionmeccanica CONFAPI, ma da gennaio avrò il contratto Federculture. Dato che i 6 mesi di tempo per la scelta della destinazione del TFR scadono a dicembre, che devo fare?

Le sedi sindacali più idonee, per un esame specifico volto al chiarimento dei suoi di-ritti, sono quella della Federazione di categoria e quella del Patronato nel nostro caso, rispettivamente :

la UILCOM, con sede nazionale a Via di Tor Fiorenza, 35 - Roma 00199tel. 06 8622421 - fax. 06 86326875 - [email protected] e l’ITAL-UIL Via Po, 162 - 00198 ROMA tel. 06852331 fax: 0685233488 - [email protected]

Gli appartenenti al settore confindustriale metalmeccanico hanno come riferimento nazionale il fondo pensione COMETA. Nel novero dei fondi pensione istituiti dalle varie categorie, COMETA è di gran lunga il più numeroso in termini d’iscrizioni raccolte. Vi sono inoltre destinatari di fondi pensione pluricategoriali, appartenenti al settore metalmeccanico oltre che ad altri settori merceologici prestabiliti. Di qualche fondo pensione, delimitato territorialmente e già qualificato come “pre-esistente”, diamo notizia con apposita scheda nel nostro sito web, in adesione alla specifica richiesta fatta da alcuni esponenti sindacali di categoria.

17 marzo 2008

Sono una vostra iscritta e sono in fase di divorzio. Sono casalinga sono nella fase di calcolo dell’assegno divorzile ma l’ex marito non presenta con esattezza quello che prenderà dalla pensione ENPALS, dalla CRAIPI Fondo pensione per i dipendenti RAI ed ha presentato un foglio del TFR fasullo come devo fare per chiedere aiuto e per accedere alla verità? Potete darmelo voi? Posso avere un incontro?

7 novembre 2007

Potreste per favore indicarmi i fondi pensione legati esclusivamente al settore metalmeccanico?

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Industria - Comunicazioni e Trasporti

L’assunzione a tempo indeterminato consente l’iscrizione immediata a FONDAPI. Con il passaggio dal CCNL Unionmeccanica (CONFAPI) al CCNL Federculture è pos-sibile chiedere il trasferimento della propria posizione previdenziale individuale da Fondapi a PREVIAMBIENTE. In tal modo si potranno accantonare al fondo pensione contrattuale, e non perdere, le contribuzioni dei datori di lavoro, che si aggiungono a quelle del lavoratore, e risolvere nel contempo la questione delle quote annuali di TFR maturando. È un modo d’intendere subito il valore del beneficio dell’anzianità d’iscrizione e della robustezza della copertura assicurativa. La scelta definitiva sta al lavoratore dipendente, quanto sopra risponde alla necessità di maggiore consapevolezza della scelta contrattuale imminente.

13 giugno 2007

Siamo dipendenti di una casa di spedizioni e vorremmo sapere se è già stato istituito un nostro fondo previdenziale come da CCNL. Sulla base dell’anzianità di servizio vorremmo inoltre capire a chi conviene ade-rire ai fondi e a chi rimanere nell’attuale situazione di TFR.

Non viene specificato a quale CCNL fa riferimento la domanda. Possiamo comunque affermare che i lavoratori dipendenti, ai quali si applichino i CCNL dei settori: Logistica, trasporto merci e spedizione; Agenzie marittime e racco-mandatarie e Mediatori marittimi; Autoscuole e studi di consulenza automobilistica; Porti; e CCNL dei settori affini dei Trasporti e dei Servizi alla Mobilità, sono destinatari del Fondo complementare pensionistico PREV.I.LOG.

Per ogni ulteriore dettaglio in merito al nuovo fondo è possibile contattare la UILTRA-SPORTI Segreteria Nazionale - Via di Priscilla, 101 - 00199 ROMA (Tel 06 862671 Fax 06 86207747 [email protected])

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Un fondo già predisposto per Federculture (quale?). Oppure lasciare momenta-neamente il TFR in azienda con richiesta esplicita? Quale è la soluzione migliore e la più conveniente?

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34 giugno 2007

Sono una dipendente Fastweb volevo sapere per noi come funziona e se è possi-bile usufruire dei fondi pensione. Spero mi mandiate del materiale per aiutarmi a capire meglio.

4 giugno 2007

Esiste un fondo per il conferimento TFR per i dipendenti delle società che appli-cano il CCNL Pulizia Industria?

4 giugno 2007

Sono un lavoratore di azienda metalmeccanica assunto dal 1.2.2007: verso a CO-META il contributo dell’1.2% e altrettanto fa l’azienda. Vi chiedo:1) il fatto che sia iscritto mi obbliga ad aderire al fondo o posso lasciare TFR in azienda? 2) Qualora sia possibile e lasci il TFR in azienda posso continuare a versare il contributo mio e usufruire di quello aziendale?3) Essendo in prova la data del 30.6.2007 si applica anche a me?

I dipendenti delle aziende del Settore Telecomunicazioni (controparte imprenditoriale: CONFINDUSTRIA), applicando il CCNL sottoscritto con le OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL (decorrenza 01-01-2005 scadenza economica 31-12-2006 - scaden-za normativa 31-12-2008) hanno come fondo negoziale di riferimento il fondo pensione TELEMACO

Con l’Accordo del 25 febbraio 2005 e seguenti stipulato tra UNIONSERVIZI e FILCAMS FISASCAT E UILTRASPORTI il Settore servizi di pulizia e servizi integrati multiservizi ha aderito a FONDAPI, il fondo intercategoriale per le piccole e medie imprese industriali affiliate a CONFAPI.

Per l’eventuali invio dei moduli d’adesione l’indirizzo è: FONDAPI - Via Donatello, 75 - 00196 Roma - tel. 06 36006135 - 06 36086392 e-mail: [email protected] - sito internet: www.fondapi.it

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Industria - Comunicazioni e Trasporti

15 maggio 2007

Lavoro da almeno 6 anni nel campo dell’editoria e della grafica con contratti a 6 mesi, 1 anno, etc. Vorrei sapere se esiste un fondo per la destinazione del TFR specifico per la mia categoria.

23 aprile 2007

Visto l’avvicinarsi della scadenza dei 6 mesi per decidere sul TFR, le chiedevo se era stato costituito il fondo di categoria per lavoratori come me. Lavoro in un’azienda di trasporto (container nello specifico) con meno di 50 di-pendenti. La mia azienda è associata alla CNA. Mi saprebbe dire il nome del fondo al quale devo aderire per poter godere della portabilità della quota del mio datore di lavoro ? Alcuni mi dicono PREVILOG, altri mi dicono ARTIFOND. Fermo restando che nell’incertezza posso lasciarlo momentaneamente in azien-da, mi aiutate a capire quale è il mio fondo, o eventualmente a chi mi devo rivol-gere visto che la mia azienda ne sa, o fa finta di saperne, meno di me.

L’iscrizione ai fondi negoziali per gli assunti successivamente alla data del 28 aprile 1993 comporta, tra le altre cose, la totale devoluzione del TFR maturando al fondo prescelto. Di norma gli statuti dei fondi di categoria prevedono che l’accettazione dell’iscrizione al fondo negoziale decorra dopo il superamento del cosiddetto periodo di prova.

Nel settore dell’industria grafica il fondo pensione di categoria è BYBLOS (Fondo pen-sione nazionale per i lavoratori delle aziende esercenti l’industria della carta e del cartone, delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali).

Gli indirizzi per eventuali contatti diretti con il fondo BYBLOS sono:Via A. Noale 200/206 - 00155 Roma - tel. 06 84499290 fax 06 84499294 E-mail: [email protected]

L’individuazione del fondo pensione di riferimento negoziale è fornita dalle parti sociali stipulanti il ccnl che si applichi nell’unità produttiva. Trattandosi di datore di lavoro affiliato alla CNA, rileviamo che i potenziali aderenti al fondo ARTIFOND sono i lavoratori dipendenti del settore artigiano, sulla base dell’ac-cordo intercategoriale-interconfederale 11 febbraio 1999, sottoscritto dalla Confartigia-

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3nato, Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato, dalle Associazioni di mestiere della CNA, AIRA, ANIM, ANPEC, Associazione Tessile abbigliamento, Associazione po-dologica italiana, ASPEL, Associazione nazionale artigianato artistico, Assomeccanica, Assopulizie, Federacconciatori, Federestetica, FIAAL, FITA, FNALA, GRAFICA, ILMA, SATLA, SIAF, SNO, Trasporto persone, Associazione sarti, dalla CNA, Confederazione nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa, dalla CASARTIGIANI, Con-federazione Autonoma sindacati Artigiani, dalla CLAAI, Confederazione delle libere as-sociazioni artigiane italiane, dalle Federazioni di categoria della CGIL, FILCAMS-CGIL, FILCEA-CGIL, FILLEA-CGIL, FILT-CGIL, FILTEA-CGIL, FIOM-CGIL, FLAI-CGIL, SLC-CGIL, dalle Federazioni di categoria della CISL, FAT-CISL, FILCA-CISL, FILTA-CISL, FIM-CISL, FISASCAT-CISL, FISTEL-CISL, FIT-CISL, FLERICA-CISL, dalle Federazioni di categoria della UIL, FENEAL, UILA, UILCEM, UILM, UILSIC (poi UILCOM), UILTA, UILTRASPORTI, UILTuCS, dalla CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro, dalla CISL, Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori, dalla UIL, Unione Italiana del Lavoro. Il versamento del TFR e dei contributi (relativi alle nuove adesioni: successive al 01/01/07) potrà essere effettuato solo dal 01/07/07, con riguardo anche al periodo com-preso tra la data d’adesione ed il 30/06/07

(Scheda d’adesione - www.artifond.it; Indirizzo e-mail: [email protected] Telefono: 06 77.20.50.55 Fax: 06 77.59.19.46 - Sede legale: Via di Santa Croce in Geru-salemme, 63, 00185 Roma).

Per completezza d’informazione riferiamo inoltre che il 21.02.2007 è stato sottoscritto l’accordo costitutivo e concordato uno Statuto sociale del Fondo complementare pen-sionistico per i lavoratori della logistica, denominato PREV.I.LOG. . Sono destinatari di tale fondo negoziale i lavoratori dipendenti ai quali si applichino i ccnl dei settori: Logistica, trasporto merci e spedizione; Agenzie marittime e racco-mandatarie e Mediatori marittimi; Autoscuole e studi di consulenza automobilistica; Porti; e ccnl dei settori affini dei Trasporti e dei Servizi alla Mobilità.

I sottoscrittori dell’Accordo sono le associazioni datoriali : ANITA, ASSITERMINAL, AS-SOLOGISTICA, ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI-ASSOPORTI, CONFETRA, CONFTRA-SPORTO, FAI, FEDERAGENTI, FEDESPEDI, FEDIT, UNITAI; le federazioni nazionali sindacali dei Trasporti FILT, FIT, UILTRASPORTI; ed inoltre il Fondo Nazionale di Pre-videnza dei Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi (FASC, con l’obbligo della gestione separata).

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Industria - Comunicazioni e Trasporti

11 aprile 2007

In riferimento alla nuova normativa sul TFR, vorrei avere indicazioni su quali sono i fondi pensione chiusi per i dipendenti nel settore dei trasporti e logistica (circa 50 dipendenti). Ho provato a visitare il vostro sito ma non sono riuscito ad identificare corretta-mente il fondo più adatto per il settore a me interessato. Inoltre vorrei chiedere se per ricevere dall’azienda a cui si è dipendenti, il con-tributo aggiuntivo per la propria quota TFR (esempio 1%), l’azienda stessa deve essere iscritta al fondo chiuso o meno.

In data 21 febbraio 2007 è stato sottoscritto l’accordo costitutivo e concordato uno Sta-tuto sociale del Fondo complementare pensionistico per i lavoratori della logistica, denominato PREV.I.LOG. . Sono destinatari di tale fondo negoziale i lavoratori dipendenti ai quali si applichino i CCNL dei settori: Logistica, trasporto merci e spedizione; Agenzie marittime e racco-mandatarie e Mediatori marittimi; Autoscuole e studi di consulenza automobilistica; Porti; e CCNL dei settori affini dei Trasporti e dei Servizi alla Mobilità. I sottoscrittori dell’Accordo sono le associazioni datoriali: ANITA, ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA, ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI-ASSOPORTI, CONFETRA, CONFTRASPORTO, FAI, FE-DERAGENTI, FEDESPEDI, FEDIT, UNITAI; le federazioni nazionali sindacali dei Tra-sporti FILT, FIT, UILTRASPORTI; ed inoltre il Fondo Nazionale di Previdenza dei Lavo-ratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi (FASC, con l’obbligo della gestione separata). Restiamo in attesa degli ulteriori sviluppi dell’iter autorizzatorio che dovrà essere condotto in sede COVIP per l’ottenimento dell’approvazione dell’Autorità di vigilanza. L’iscrizione al fondo negoziale di categoria è determinata dalla volontà esplicita del lavoratore; l’Azienda è tenuta ad assecondare il comportamento del dipendente. Per eventuali ulteriori necessità è possibile contattare la UILTRASPORTI Nazionale al se-guente indirizzo: UILTRASPORTI Segreteria Nazionale - Via di Priscilla, 101 - 00199 Roma - tel. 06 862671 - fax 06 86207747 - e-mail: [email protected]

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33 aprile 2007

Vorrei sapere se da dipendente metalmeccanico di un’impresa artigiana, devo iscrivermi, per quanto concerne il TFR maturando al fondo pensione chiuso CO-META oppure, se posso scegliere tra più fondi pensione chiusi, come ad esempio, anche ARTIFOND o qualche altro (quale in tal caso potrebbe fare al mio caso?). Inoltre, sono obbligato a scegliere un fondo pensione chiuso oppure posso investi-re il TFR maturando in uno dei tanti fondi pensione aperti presenti sul mercato?

5 marzo 2007

Lavoro per una azienda informatica con un regolare contratto metalmeccanico, vorrei sapere a quale fondo iscrivermi visto che ho contattato COMETA e mi ha detto che non posso iscrivermi?

Di regola il fondo negoziale di riferimento è quello previsto dal CCNL che disciplina il rapporto di lavoro nell’unità produttiva. Una scelta alternativa può essere quella tra fondi locali e fondi nazionali che abbiano in comune alcune categorie di destinatari. La contrapposizione chiuso-aperto andrebbe esaminata tenendo conto che al fondo negoziale confluisce anche il contributo del datore di lavoro. Nel caso della forma previdenziale individuale o di tipo aperto ciò non avviene, se non differentemente stabilito.

Pur non conoscendo che cosa le abbia risposto il fondo pensione interpellato, è sem-pre necessario sapere quale sia la parte datoriale stipulante il contratto collettivo na-zionale di lavoro; per esempio: Confindustria, CONFAPI, Associazioni datoriali coope-rativistiche, settore Artigianato. Infatti, a ciascuno dei testi contrattuali fanno riferimento altrettanti fondi pensione negoziali, riguardanti anche i lavoratori metalmeccanici, denominati: COMETA, FON-DAPI, COOPERLAVORO, ARTIFOND.

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Industria - Comunicazioni e Trasporti

19 febbraio 2007

Sul mio nuovo bollettino stipendi, ho notato che la quota sia mia che quella dell’azienda, e cioè l’1,2%, viene calcolata non sull’intera retribuzione, ma solo sulla paga base, e cioè senza scatti biennali, sovraminimo ed altro. È corretto? Nel mio precedente impiego la percentuale veniva calcolata sull’intero ammontare.

9 febbraio 2007

Sono un lavoratore iscritto a FONDAPI dal 2000 e lavoro dal 1988. La scelta di destinare la restante parte del TFR a FONDAPI può essere fatta an-che successivamente al 30 giugno 2007? E cioè posso decidere di lasciare, per adesso, la restante parte di TFR in azienda (lavoro in una ditta con meno di 50 dipendenti) e decidere in un secondo momen-to (per esempio nel 2008) di versare il 100% del TFR a FONDAPI?

5 febbraio 2007

Sono un operaio che lavora in una ditta di arredamenti in legno. Vorrei sapere da voi se per il TFR il fondo ARCO conviene, e se come perfoman-ce ha dei vantaggi rispetto ad altri fondi come per esempio polizze assicurative o destinare il TFR in azienda o all’INPS avendo lavorato prima dell’aprile 1993 quali alternative ho?

Secondo la scheda sintetica informativa di COMETA, i valori cumulabili per il calcolo del contributo minimo a carico del datore di lavoro (ed altrettanto a carico del lavora-tore iscritto a COMETA), applicando l’aliquota 1,20%, sono: minimo, contingenza, EDR, eventuali indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7.ma categoria.

La scelta per la destinazione della restante parte del TFR in FONDAPI può essere fatta anche dopo il 30 giugno 2007. Tuttavia, i cosiddetti vecchi iscritti (cioè quelli con una posizione previdenziale di base aperta entro il 28 aprile 1993), per non vedersi attivato il meccanismo del silenzio-as-senso, devono sottoscrivere un apposito modulo per il mantenimento in azienda della quota di TFR che non erano obbligati ad investire nel fondo pensione di categoria.

Le alternative, con manifestazione della propria volontà per iscritto, sono quelle dell’adesione al fondo pensione di categoria ARCO o ad altra forma pensionistica, op-

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3pure quella di limitarsi all’invio del proprio TFR nel fondo ARCO, oppure di richiedere il mantenimento del proprio TFR in azienda. Nel caso d’impresa con oltre 49 dipendenti (determinati secondo le direttive del Mini-stero del Lavoro e delle Politiche sociali) il TFR, anziché restare a disposizione dell’im-prenditore, andrà in un fondo del Tesoro gestito dall’INPS. In forma tacita, cioè senza dichiarazione alcuna, il TFR confluirà nel fondo pensione ARCO. Privilegiando l’aspetto del rendimento, individuato dalla domanda come elemento trai-nante per la scelta dell’adesione o meno al fondo negoziale, riportiamo una striscia di risultati ottenuti in passato. Si potrà notare che i rendimenti netti del fondo pensione ARCO, attraverso una ge-stione monocomparto bilanciata, di tipo “prudente”, sono stati: 4,33%; 3,06%; 7,10%; 5,64%; 8,63%; 5,37% - per un totale sin qui di più 34,13% - rispettivamente negli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Parallelamente, il TFR si è aggiornato nella misura di più 18,42%, secondo nostri rilievi riferiti agli stessi anni qui presi in considerazione. Per tacere degli elementi qualitativi e quantitativi insiti nel fondo negoziale, quali: la minore incidenza media delle spese sul patrimonio investito, la destinazione del con-tributo del datore, gli elementi di democrazia economica posti alla base del funzio-namento del fondo stesso, il collegamento diretto con il CCNL di settore e con le parti contrattuali stipulanti datoriali e sindacali. Tutto regolamentato e controllato dall’alto tramite un’Autorità pubblica come la Com-missione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).

4 febbraio 2007

Sono un dipendente autista di una ditta di autotrasporti per conto terzi, con più di 15 dipendenti ma meno di 50 (nello specifico trasporto container); il contratto applicatomi è quello “autotrasporto merci e logistica”. La mia ditta è associata alla CNA visto che da parte loro non abbiamo avuto al-cuna informazione specifica sull’esistenza o meno di un fondo contrattuale, vi chiedo se questo esiste. Ciò che mi interessa capire, e se c’è anche per noi la possibilità di aderire ad un fondo specifico godendo anche della portabilità della quota del datore di lavoro.

Per godere della portabilità della quota del datore di lavoro è necessario che le parti sociali firmatarie del CCNL pongano in essere un accordo che stabilisca i dettagli eco-nomici del costituendo fondo pensione di categoria.

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Industria - Comunicazioni e Trasporti

3 febbraio 2007

Sono un lavoratore con CCNL dei Videofonografici e vorrei sapere se esiste il fondo pensione di categoria.

1 febbraio 2007

Vorrei sapere se in questi anni ha reso più il deposito del TFR in azienda o nel Fondo, fermo restando che nessuno potrà dare interessi sufficienti a coprire il contributo dell’azienda.

Questo vale per i dipendenti del settore Autotrasporto merci e logistica come per qual-siasi altro settore lavorativo. Al momento non abbiamo novità sulla ricercata soluzione congiunta, da parte dei da-tori e dei sindacati di categoria, con richiesta alla COVIP, per acquisire dettagli precisi sulla tempistica di realizzazione di un nuovo fondo pensione ex-dlgs 124/1993. Siamo al di là del breve iter di un mese circa preventivato a fine novembre dell’anno scorso. È inoltre sempre all’attenzione delle parti l’ipotesi d’una sezione separata previdenzia-le nell’ambito del FASC.

Per ulteriori notizie su eventuali sviluppi in merito forniamo i seguenti contatti: UIL-TRASPORTI - Via di Priscilla. 101 - 00199 Roma - Tel. 06 862671 Fax 06 86207747 La scelta esplicita per il mantenimento del TFR in azienda è temporanea e sempre modificabile in favore dell’adesione all’eventuale futuro fondo negoziale di settore.

I lavoratori ai quali si applichi il CCNL di Videofonografici rientrano tra i potenziali de-stinatari, appartenenti ai settori affini, del fondo pensione BYBLOS. È previsto un immediato incontro a Milano tra gli esponenti delle organizzazioni sinda-cali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e delle parti datoriali per definire i termini del perfezionamento dell’adesione a BYBLOS.

È utile tornare su questo argomento potendolo considerare come un “caso-scuola” per i Fondi pensione negoziali. Ribadendo che il maggiore rendimento degli investimenti può essere correlato anche al maggiore rischio, esaminiamo l’andamento del valore della quota di COMETA e sommiamo il risultato ottenuto nel periodo monocomparto (gennaio 1999-30 aprile 2005: il valore unitario, uguale per tutti gli iscritti, è passato da 10.367 a 11.965) a quello della gestione pluricomparto (al 31 dicembre 2006, abbiamo i seguenti valori: 12.240

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3per il Sicurezza, 12.502 per il Monetario Plus, 12.961 per il Reddito, 13.660 per il Cre-scita). Rileviamo - salvo errori ed omissioni - che il “Monetario Plus” ha approssimativamente un più 20,29% (di cui 15,40% nel periodo “mono” e 4,89% in quello “multicomparto”), mentre il “Crescita” (considerato più aggressivo) ottiene un più 29,58% (composto dal già citato 15,40%, risultato monocomparto, e dal 14,18% nel periodo multicomparto). Passando al confronto, sollecitato dall’amico lettore (molto significativo in tempi d’at-tuazione della nuova normativa ex-dlgs 252/2005, sul TFR ed il relativo meccanismo del silenzio-assenso), osserviamo che il TFR ha usufruito di aliquote annuali di rivalu-tazione (nel periodo dicembre 1999 - dicembre 2006) complessivamente pari al 25,05%, ponendosi in una posizione equidistante tra le due linee d’investimento di COMETA qui analizzate.

30 gennaio 2007

Vorrei approfittare della sua competenza per sciogliere dei dubbi che hanno dei miei colleghi riguardo al fondo COMETA. Essi sostengono che, nel corso di questi ultimi otto anni, gli interessi maturati in quel fondo (comparto “Monetario Plus”) siano inferiori a quelli che avrebbero avuto se i soldi fossero rimasti in azienda.

Rispondo al nostro amico non prima di averlo ringraziato per la sue gentili parole. È di tutta evidenza che non sia possibile parlare, per uno specifico comparto, in ter-mini di “questi ultimi otto anni” in modo lineare, trattandosi d’un fondo pensione che dal maggio 2005 ha introdotto la gestione pluricomparto (la scelta è tra quattro profili di gestione: Monetario plus (100% obbligazioni). Sicurezza (max 10% azioni e il resto obbligazioni), con garanzia di rendimento minimo a scadenza (31.03.2010) del 2,5% an-nuo. Reddito (max 30% azioni e il resto in obbligazioni). Crescita (max 60% azioni e il resto in obbligazioni), in sostituzione di quella monocomparto. Tenuto conto delle caratteristiche dei singoli comparti nei quali viene suddiviso l’inve-stimento del Fondo, si potrà notare come a maggiore rischio corrisponda - quando le cose siano andate bene - un altrettanto maggiore rendimento. L’andamento del valore della quota dimostra che, nel monocomparto, dal gennaio 1999 al 30 aprile 2005 si è passati dal valore unitario di 10,367 a quello di 11,965, uguale per tutti gli iscritti. Nella gestione pluricomparto, dati dal COMETA al 29 dicembre 2006, abbiamo i se-guenti valori: 12,240 per il Sicurezza, 12,502 per il Monetario Plus, 12,961 per il Reddito, 13,660 per il Crescita.

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Industria - Comunicazioni e Trasporti

28 dicembre 2006

Vorrei sapere se da dipendente metalmeccanico di un’impresa artigiana, devo iscrivermi, per quanto concerne il TFR maturando al fondo pensione chiuso CO-META oppure se posso scegliere tra più fondi pensione chiusi, come ad esempio anche ARTIFOND o qualche altro (quale in tal caso potrebbe fare al mio caso?). Inoltre, sono obbligato a scegliere un fondo pensione chiuso oppure posso investi-re il TFR maturando in uno dei tanti fondi pensione aperti presenti sul mercato?

18 dicembre 2006

Vorrei sapere se è possibile avere una sola delucidazione riguardo le ultime di-sposizioni in fatto di TFR. Sono un impiegato metalmeccanico, ho 55 anni e con il servizio militare ho rag-giunto i 35 anni di lavoro. Con la nuova legge andrò in pensione con i 60 anni. Sono iscritto alla FONDAPI sin dal suo nascere ed oggi vorrei sapere cosa fare del mio TFR: per me è più conveniente lasciarlo all’Azienda in cui lavoro oppure “girarlo” alla FONDAPI?

Il comparto “Reddito” - bilanciato intorno a 80% obbligazionario e 20% azionario - rac-coglie la stragrande maggioranza degli aderenti, ponendosi come il vero beneficiario delle scelte degli iscritti ed il migliore riferimento per un giudizio complessivo sull’an-damento gestionale del COMETA dalla sua partenza. Infine va detto che nei fondi negoziali - e tale è il COMETA - nei vantaggi effettivi per l’aderente vanno inclusi quelli provenienti dal contributo a carico del datore. In tal modo si è al riparo da ogni confronto esterno. Nei confronti del TFR si è da ultimo aggiunto il vantaggio della nuova tassazione della prestazione del Fondo pensione, ex-dlgs 252/2005, con effetto dal primo gennaio 2007.

Di regola viene prima di tutti il fondo negoziale del settore d’appartenenza. COMETA è comunque un fondo di grande numerosità e solidità che si rivolge specifi-camente ai settori metalmeccanico ed affini.

Ci limitiamo a dare informazioni, lasciando ai lettori i giudizi di convenienza sulle pro-prie scelte. Se il rendimento espresso dal fondo negoziale FONDAPI si dimostrasse essere più vantaggioso dell’aggiornamento economico del TFR, secondo i parametri di legge, e se si volesse semplificare al massimo i rapporti con i soggetti referenti (Azienda: per il

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3TFR maturato prima dell’iscrizione a FONDAPI e, successivamente, durante il periodo d’adesione per la parte non dovuta in quanto vecchio iscritto; FONDAPI: per la parte già versata e per l’intero dal primo gennaio 2007) sarà forse utile prendere in consi-derazione l’opzione per il fondo pensione negoziale al quale si è già data la propria adesione. Discorso valido soprattutto nel caso di Azienda con almeno 50 dipendenti.

Per conoscere la personale posizione amministrativa nel fondo pensione TELEMACO basta raggiungere l’indirizzo internet del fondo ed impiegare i propri identificativi: user e password.

Per documentazione cartacea o di altro genere ci si può rivolgere alla sede ammini-strativa e legale di Via Tagliamento, 14 - 00198 ROMA - tel: 06 84510.1 - call centre: 06 88291.301 - fax: 06 84510.200 - e-mail: [email protected]

Per l’adesione al fondo pensione di categoria è sufficiente recarsi presso l’Ammini-strazione della propria azienda sottoscrivendo la domanda negli appositi moduli.

Per eventuali ulteriori necessità (informative, di materiale, etc.) i riferimenti di PEGA-SO sono: Sede legale: Via Cavour 179/A, 00184 - Roma Sede amministrativa: Via Savoia 82, 00198 - Roma, tel. 06 85.35.74.25 fax 06 85.30.25.40 e-mail [email protected]

5 dicembre 2006

Lavoro in una grande compagnia di telefonia e avrei bisogno del consuntivo TE-LEMACO relativo all’anno 2003 circa i fondi versati per la documentazione della dichiarazione dei redditi del 2004 di cui il Ministero delle Entrate mi chiede copia fatture.

29 novembre 2006

Vorrei stampare i moduli per adesione al Fondo PEGASO.

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Industria - Comunicazioni e Trasporti

Nell’ampia risposta al suo quesito avevamo inserito gli elementi necessari per ve-rificare se la differenza tra il dovuto e l’effettivo versamento non sia imputabile ad un’ipotesi di “maggiorazione per mancato o tardivo versamento contributivo” prevista dallo Statuto. Inoltre ci è giunta conferma da FONDAPI che il fondo pensione si sia reso disponibile a contattare l’Azienda associata per trovare una soluzione alla sua richiesta; disponibilità che FONDAPI le ha già comunicato rispondendo ad una sua analoga e precedente e-mail. Va infine detto che, qualora ricorrano delle palesi violazioni contrattuali, il lavoratore può farsi assistere dalla rappresentanza sindacale, aziendale e territoriale, prima di adire, se necessario, le vie legali.

Premesso che a seguito della sua domanda abbiamo cointeressato l’apposito ufficio di FONDAPI, facciamo presente che: la distinta di contribuzione è lo strumento utilizzato per la comunicazione dei contributi dei dipendenti iscritti al Fondo Pensione. Essa deve essere predisposta con cadenza bimestrale, seguendo le informazioni dettate, anche, nella circolare operativa per le Aziende associate (Via Donatello, 75 - 00196 Roma - Tel.: 06-36006135 Fax: 06-3214994 - E-mail: [email protected]), emessa da FONDAPI nel gennaio 2006. Nei contenuti della circolare troviamo, tra

16 novembre 2006

La ringrazio molto per la sollecita risposta. Rimane però il fatto che da 5 mesi la mia azienda trattiene dalla mia busta paga a titolo di contributo a mio carico per il fondo una percentuale maggiore di quella dovuta. Ci sarà pure un’autorità a cui presentare esposto per gli abusi di questo genere.

15 novembre 2006

Sono un lavoratore di un’azienda metalmeccanica API ed ho aderito al fondo pensionistico integrativo di categoria (FONDAPI) dal luglio scorso. La mia azienda, nonostante le mie ripetute segnalazioni, continua ad applicare un’aliquota per la ritenuta in busta paga in qualità di contributo del lavoratore, non corretta. In particolare ne applica una ritenuta superiore a quella minima da me richiesta in sede di adesione al fondo. Vorrei da Voi gentilmente sapere qual è l’autorità a cui devo rivolgermi ed a cui fare la segnalazione per far valere le mie ragioni nei confronti dell’azienda.

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3l’altro, la determinazione delle contribuzioni mensili e la compilazione della relativa distinta. L’azienda dovrà applicare le aliquote di contribuzione previste dal contratto di riferimento dei singoli settori di appartenenza. Va infine tenuto conto che lo Statuto del Fondo, all’art. 30 (Contribuzioni), punto 3, sta-bilisce: “Ai fini della regolarizzazione dell’obbligo contributivo, per il caso di mancato tardivo versamento, l’impresa è tenuta a versare al Fondo - omissis - un importo pari alla contribuzione maggiorato dell’eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo, registrato nello stesso periodo di mancato o tardivo versamento, ed un ulteriore importo per interessi di mora al tasso legale d’interesse - omissis - Quest’ultimo viene destinato alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo”.

TABELLA DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DI FONDAPI

Lavoratori con prima occupazione antecedente al 28/4/1993Lavoratori con prima occupazione successiva al 28/4/1993 CCNL del settore Livello contributi

Azienda Lavoratore TFR Azienda Lavoratore TFR

metalmeccanicoMinimo definito dal CCNL 1,20% Retribuzione TFR 1,20%Retribuzione FONDAPI 1,20% Retribuzione FONDAPI 1,20%Retribuzione FONDAPI* 2,76% Retribuzione FONDAPI Tutto il TFR

carta, cartone e cartotecnici, grafico editoriale ed affiniMinimo definito dal CCNL 1,00% Retribuzione TFR 1,00%Retribuzione TFR 1,00% Retribuzione TFR 1,00%Retribuzione TFR* 2,00% Retribuzione TFR Tutto il TFR

chimico, gomma plasticaMinimo definito dal CCNL 1,06% Retribuzione TFR 1,06%Retribuzione TFR 1,06% Retribuzione TFR 1,06%Retribuzione TFR* 2,28% Retribuzione TFR Tutto il TFR

alimentareMinimo definito dal CCNL Retribuzione TFR 1,10%Retribuzione TFR 1,00% Retribuzione TFR 1,00%Retribuzione TFR 1,87% Retribuzione TFR Tutto il TFR

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Industria - Comunicazioni e Trasporti

tessile - abbigliamento, calzature, pelli, cuoio e succedanei, occhiali, giocattoli, penne e spazzoleMinimo definito dal CCNL 1,00% Elemento retributivo nazionale 1,00%Elemento retributivo nazionale 1,00% Elemento retributivo nazionale 1,00%Elemento retributivo nazionale* 2,00% Elemento retributivo nazionale Tutto il TFR

servizi di pulizia e servizi integrati/multiserviziMinimo definito dal CCNL 1,00% Elemento retributivo nazionale 1,00%Elemento retributivo nazionale 1,00% Elemento retributivo nazionale 1,00%Elemento retributivo nazionale* 1,00% Elemento retributivo nazionale Tutto il TFR

LEGENDA:(*) Salvo maggiore contributo eventualmente scelto dal lavoratore a suo carico (vedi copia della domanda d’iscrizione in possesso dell’azienda).Retribuzione FONDAPI = valore cumulato dei minimi nei quali è conglobata la contin-genza + elemento distinto della retribuzione + indennità di funzione quadri ed elemen-to retributivo per 8^ e 9^ categoria contrattuale.Retribuzione TFR = retribuzione presa a base per il calcolo del trattamento di fine rapporto.Elemento retributivo nazionale = paga base + contingenza + elemento distinto della retribuzione.

14 novembre 2006

Come si fa ad iscriversi ad un fondo pensione? Sono un operaio chimico.

Ci sono distinti fondi pensione a seconda del CCNL applicato all’unità produttiva. Per esempio, quello predisposto per il settore chimico confindustriale si chiama FON-CHIM. È sufficiente sottoscrivere la propria domanda d’adesione presso l’ufficio del personale della propria azienda, o anche facendosi assistere dal rappresentante sin-dacale di categoria, sia esso aziendale o territoriale o nazionale, oppure rivolgendosi direttamente al fondo pensione di riferimento.

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38 novembre 2006

Sono un rappresentante aziendale UIL di una ditta di autotrasporti, lavoro nel settore cementi con il contratto del trasporto spedizione merci. Con la riforma del TFR che parte da gennaio 2007, posso aderire a qualsiasi fondo pensione? Visto che al fondo pensione di categoria il FASC possono aderire solo i dirigenti, e personale non viaggiante.

7 novembre 2006

Sono un rappresentante RSU ed ho una domanda da porvi, un operaio iscritto al fondo FIPREM dopo quanti anni può cessare il rapporto con il fondo senza che abbia maturato l’età pensionistica e richiedere la sua intera posizione senza nessuna motivazione?

Secondo notizie ufficiose di categoria la situazione attuale ci consente di anticipare che è in via di definizione, proprio in questi giorni, una richiesta congiunta, da parte dei datori e dei sindacati di categoria, alla COVIP, per acquisire dettagli precisi sulla tempistica di realizzazione di un nuovo fondo pensione ex-dlgs 124/1993. A questo nuovo fondo potranno rivolgersi tutti i dipendenti del settore Autotrasporto merci e logistica. Inoltre viene valutata l’ipotesi di una sezione separata previdenziale nell’ambito del FASC. È previsto un iter di un mese circa.

Lo statuto di FIPREM, all’art. 17, detta norme riguardanti le situazioni di: Cessazione del rapporto associativo - Trasferimento - Riscatto - Anticipazioni - Sospensioni delle contribuzioni. In particolare, troviamo ai punti: 17.1 Cessazione del rapporto associativo (L’associazione a FIPREM dei lavoratori cessa per :

- risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa e promozione a dirigente. In tali casi la cessazione dell’obbligo contributivo, tanto per la quota a carico del lavoratore quanto per quella a carico dell’Azienda, ha luogo con la cessazione del rapporto di lavoro ovvero con la nomina a dirigente).

- decesso; 17.2 Trasferimento della posizione (Il lavoratore associato, al di là delle pre-stazioni pensionistiche di cui all’art. 5 dello Statuto, ha la facoltà di:

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Industria - Comunicazioni e Trasporti

21 settembre 2006

Sono un lavoratore dipendente del settore energia e dal gennaio 2001 sono iscrit-to al FONDO ENERGIA. Purtroppo dopo 5 anni e mezzo mi sono accorto di non aver maturato nessun ca-pitale in quanto la mia azienda non ha mai versato le quote previste dallo statuto, quota individuale, quota azienda, quota da TFR. Ebbene la mia domanda è la seguente: posso citare in giudizio la mia azienda o il Fondo per non aver versato i contributi al Fondo? Di chi è la responsabilità totale? Adesso l’azienda mi dice che per sanare la situazione è necessario versare l’in-tero capitale. È giusto, oppure è un loro errore e quindi devono versare (Azienda) l’intero capitale?

- trasferire la propria posizione individuale presso altro Fondo pensione complemen-tare cui acceda in relazione alla nuova attività (nuovo rapporto di lavoro o promozione a dirigente);

- trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementa-re ovvero ad una forma pensionistica individuale, purché abbia maturato una anzianità di iscrizione a FIPREM superiore a 3 anni. Al punto 17.3 viene disciplinato il Riscatto nel modo seguente: “Ove vengano meno i requisiti individuali di partecipazione al Fondo, senza aver maturato il diritto alla pensione complementare, il dipendente può richiedere il riscatto della sua posizione individuale”. “In caso di morte dell’iscritto prima del pensionamento la posizione è riscattata dal coniu-ge o dai figli o dai genitori se a carico: in mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni del lavoratore in assenza delle quali la posizione viene acquisita dal Fondo. - omissis -”. Ci sono inoltre le possibilità di Anticipazioni (17.4): “Trascorsi 8 anni d’iscrizione al Fondo, il socio può conseguire un’anticipazione del capitale accumulato per l’acquisto della prima abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la rea-lizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31, comma 1, della legge 5/8/1978 n. 457 relativi alla prima abitazione, ovvero per eventuali spese sanitarie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Il lavoratore che ha usufruito delle anticipazioni di cui al comma precedente può reintegrare la propria posizione con le modalità previste dal Consiglio d’Amministrazione con apposite disposizioni. Il riscatto è pertanto collegato a situazio-ni regolamentate e comunque idonee a consentirne l’esercizio.

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3Desta meraviglia il tanto tempo trascorso senza che ci si sia accorti (busta-paga, man-cata informativa periodica dal Fondo, situazione personale del TFR, etc.) della totale assenza di riferimenti personali concernenti la propria posizione assicurativa. Ferma la possibilità di iniziative sindacali e giudiziarie verso l’azienda, con questa nota di risposta diamo anche un segnale - per conoscenza - a : FONDENERGIA (Via Giorgione, 63 - Roma - tel. 06 5964931) ai fini di un riscontro sul posto, per quanto di loro eventuale conoscenza.

25 luglio 2006

Sono un ex dipendente Montedison. Ho aderito al fondo fin dalla sua costituzio-ne. A fine rapporto con la mia società sono stato liquidato come da statuto. In questo mese ho ricevuto dall’agenzia delle entrate per i redditi soggetti a tassazione separata percepiti nell’anno 2002 una imposta di circa 7.000 euro in quanto non risultano tassazioni sul FIPREM maturato al 31.12.2000. Non riesco a contattare nessuno ufficio per essere aiutato. Dall’ex azienda, mi dicono che sicuramente è stato tassato in precedenza e che dagli uffici FIPREM potrei avere una ricevuta giustificativa. Se non trovo tale ricevuta il 3 Agosto devo versare 7.000 euro.

In seguito all’accordo del 16 aprile 1987. FIPREM, Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti del Gruppo Edison S.p.A. (già Montedison S.p.A.), e delle società collegate e delle controllate, è stato costituito con atto notarile il 9 Giugno 1987, in forma d’associazione riconosciuta (ai sensi dell’art. 12 del Codice Civile). La sede di FIPREM è in Foro Buonaparte 31 – 20121 Milano. Con il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 (e seguenti), a decorrere dal 1° gen-naio 2001, è entrato in vigore un nuovo regime fiscale di tassazione dei contributi desti-nati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 e di tassazione del TFR. Al fine di conoscere meglio la situazione personale maturata al 31.12.2000 e quella, distinta, maturata successivamente a tale data è per-tanto utile contattare sia l’Azienda, sia il Fondo ed il suo gestore amministrativo.

Per rivolgersi a Servizi Previdenziali: Fax 06/88291.271 - E-mail: [email protected] È inoltre a disposizione degli iscritti il numero telefonico (06 883361000), dal lunedì al venerdì, ore 9.00-13.00 e 15.00-17.00.

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Industria - Comunicazioni e Trasporti

Confermiamo quanto già comunicato riguardo ai tempi tecnici di liquidazione della posizione pensionistica. Per eventuali contatti diretti con il fondo pensione BYBLOS è possibile utilizzare i se-guenti indirizzi: Fondo Pensione BYBLOS, Via A. Noale, 200/206 - 00010 Roma Tel: 06 84499290 - Fax: 06 84499294 - E-mail: [email protected]

Quando passerà ad altro settore d’attività potrà aderire al nuovo fondo di categoria, trasferendo la sua posizione da FONCHIM nei tempi tecnici necessari, nel rispetto delle condizioni poste sia dal nuovo fondo di competenza per l’iscrizione, sia dal fondo di provenienza per le operazioni di trasferimento. Quando lo riterrà opportuno, prenda contatto con l’attuale fondo per informazioni per-sonali su eventuali protrazioni volontarie, più o meno brevi.

PREVIVOLO ha come potenziali aderenti i Piloti ed i Tecnici di Volo ai quali si applichi il CCNL delle società del Gruppo Alitalia. Per i dipendenti delle società affini, cioè per i lavoratori del personale di volo delle aziende di cui all’art. 1, Legge 480/1988, l’iscrizione può avvenire sulla base di un ac-cordo di adesione, accettato dal CdA e sottoscritto da almeno una delle componenti

21 luglio 2006

Avrei bisogno di un recapito telefonico della BYBLOS fondi pensioni.

5 luglio 2006

Sono iscritto attualmente a FONCHIM. A breve dovrò cambiare lavoro e mi è stato detto che posso trasferire la mia po-sizione ad altro fondo chiuso. Tuttavia, leggendo il vostro sito, ho notato che i regolamenti di tutti o quasi tali fondi richiedono che il dipendente non sia in prova. Pertanto, che succede durante i mesi del periodo di prova?

5 giugno 2006

Sono un pilota con contratto a tempo indeterminato e la mia Azienda ancora non ha aderito al fondo di categoria PREVIVOLO. Essendo ora in rinnovo contrattuale, gradirei sapere quali sono le norme di leg-ge da far valere per indurre l’Azienda ad aderire al fondo chiuso e, conseguente-mente, richiedere il versamento delle quote spettanti.

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3firmatarie dell’accordo istitutivo di Previvolo (Società del Gruppo ALITALIA; Associazio-ni professionali: ANPAC, APPL, ATV; OO.SS.: FILT-CGIL, FIT-CISL ed UGLTRASPORTI, con successiva partecipazione della UILTRASPORTI).

Per ulteriori informazioni concernenti eventuali vicende contrattuali di settore è pos-sibile rivolgersi a: UILTRASPORTI - Via Salaria, 44 - 00198 Roma - tel. 06 852511 - 06 85251232 - fax 06 85350505 Uiltrasporti Area Volo - www.uiltrasporti.it/piloti - e-mail [email protected])

I contatti con il fondo pensione BYBLOS, Fondo pensione nazionale per i lavoratori delle aziende esercenti l’industria della carta e del cartone, delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali sono:Via A. Noale 200/206 - 00010 Roma - Tel. 06 84499290 - Fax: 06 84499294 - E-mail: [email protected] Le comunicazioni di carattere amministrativo, vanno inoltrate a: Previnet S.p.A. - Uf-ficio Fondo BYBLOS, Via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - E-mail: [email protected] - Fax: 041/5907069.

FONCER attua criteri e modalità d’informazione periodica verso gli associati nel ri-spetto delle istruzioni della COVIP, nel rispetto dell’art. 17, comma 2, lettera h), del dlgs. n. 124, 21.04.93. Nel sito web www.foncer.it c’è, tra l’altro, un’area informativa riservata agli aderenti ed alle aziende. Per ogni necessario i riferimenti sono:

FONCER Fondo Pensione Via Mazzini, 329 - 41049 Sassuolo (MO) - Tel. 0536-980420 Fax: 0536-980421 - E-mail: [email protected]

25 maggio 2006

Vorrei sapere quali sono gli adempimenti da effettuare in caso di affitto di azien-da sia a carico dell’affittante (che concederà in affitto la totalità dei dipendenti) che a carico dell’affittuario, per il fondo BYBLOS. Per completezza vi comunico che l’affittuario è una azienda di nuova costituzione non iscritta.

18 maggio 2006

Vorrei sapere se avete un sito dove andare a sbirciare sui fondi versati da me al FONCER, sono un dipendente del settore ceramico.

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Industria - Comunicazioni e Trasporti

È necessario rivolgersi direttamente agli organismi del fondo pensione BYBLOS, utiliz-zando uno dei seguenti mezzi: visitando www.fondobyblos.it alla rubrica “consulta la tua posizione”; scrivendo a: Fondo Pensione BYBLOS - Via A. Noale 200/2006 - 00010 Roma ([email protected] - fax 06 84499294); a: “Service amministrativo” PREVINET SpA Uff. Fondo BYBLOS - Via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto TV ([email protected] - fax 041 5907069) telefonando al Fondo BYBLOS: 06 84499290

9 febbraio 2006

Non ho mai ricevuto l’estratto conto della quota che verso ogni mese da quando è nato il fondo BYBLOS, vorrei sapere come posso averlo.

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Il fondo pensione complementare negoziale FONDAPI si rivolge, tra gli altri, anche al settore di pertinenza del CCNL Unionalimentari CONFAPI/FLAI, FAT, UILA. Per l’iscrizione al Fondo è necessario sottoscrivere ed inviare tramite Azienda la do-manda d’adesione. I moduli ed ogni eventuale ulteriore informazione sono reperibili rivolgendosi, oltre che all’apposito ufficio del personale, anche direttamente a FONDAPI, ai seguenti in-dirizzi: FONDAPI - Via Donatello, 75 - 00196 ROMA - tel. 06 36006135 - 06 36086392 [email protected]; [email protected]. Per contattare la Federazione na-zionale UILA: Via Savoia, 80 - 00198 Roma. Tel: 06 85301610 - [email protected]

3 febbraio 2006

Mio marito, che è stato assunto a tempo indeterminato presso un laboratorio di pasticceria e ha il contratto di piccola media industria: vorrebbe sapere a quale fondo può iscriversi per iniziare a versare i contributi per la pensione comple-mentare.

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Lo Statuto di FONDAPI, fondo pensione nazionale complementare intercategoriale per i lavoratori delle piccole e medie imprese CONFAPI, all’ art. 36 (Informazioni periodi-che ai lavoratori iscritti) stabilisce che “FONDAPI, entro tre mesi dalla data di chiusu-ra dell’esercizio, invia ai lavoratori iscritti una comunicazione periodica, predisposta sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP, contenente informazioni generali

11 gennaio 2006

Aderisco al fondo pensione FONDAPI da alcuni anni, e vorrei sapere come posso ricevere un estratto conto.

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È possibile aderire subito al fondo pensione complementare di categoria TELEMA-CO rivolgendosi all’amministrazione della propria Azienda, sottoscrivendo gli appositi moduli. Per quanto riguarda la FIP è necessario rispettare le clausole del contratto e le mo-dalità di recesso. Per quanto necessario all’adesione a TELEMACO è anche possibile telefonare alla Re-sponsabile amministrativa del Fondo, tramite il numero 0684510270.

Per quanto riguarda il versamento al Fondo pensione del solo TFR la recente norma-tiva legislativa decorrerà dal primo gennaio 2008. Ci si rivolgerà senz’altro all’Azienda per comunicare le proprie intenzioni. Attualmente è possibile iscriversi ad ARCO, sottoscrivendo gli appositi moduli in con-temporanea con l’Azienda, versando con la quota di TFR dovuta anche i previsti contri-buti a proprio carico ed a carico dell’Azienda della quale si è dipendenti.

10 gennaio 2006

Sono lavoratore del settore delle TLC e vorrei aderire al fondo TELEMACO. Il mio problema è che ho aperto nel 2002 un fondo pensione FIP con Mediolanum (Europension TaxBenefit) e vorrei sapere le modalità di trasferimento da tale fondo al TELEMACO.

9 gennaio 2006

Lavoro presso un’azienda con contratto edile-legno e vorrei sapere se per ver-sare il mio TFR presso ARCO devo contattare voi, l’azienda, il sindacato o diret-tamente ARCO.

sugli aspetti strutturali, sull’andamento della gestione del Fondo nel suo complesso, nonché sulla posizione individuale di ogni aderente”.

Le richieste degli associati (lavoratori ed aziende) vanno inviate, secondo il mezzo pre-ferito, a: FONDAPI - Via Donatello, 75 - 00196 ROMA - tel 0636006135 - 0636086392 [email protected] - fax 063214994 - [email protected] - fax 0415907069

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Industria - Comunicazioni e Trasporti

Non disponiamo al momento di ulteriori e positive novità rispetto all’ipotizzata mo-difica di Statuto riguardante l’ampliamento dei destinatari dell’integrativo FASC con l’ammissione degli Operai. Detto fondo è destinato agli impiegati delle imprese di spedizione, di corrieri e delle agenzie marittime ed è alimentato con una contribuzione del 2,5% sul lavoratore e del 2,5% sul datore. La particolarità è quella di essere un fondo non del tipo ex-dlgs 21.04.1993 n. 124, ma “preesistente”, con il carattere dell’obbligatorietà, come le Casse previdenziali, pur non essendo “sostitutivo”. È infatti operante per gli Impiegati anche la copertura INPS.

9 gennaio 2006

Vorrei sapere se ci sono novità in merito alla previdenza complementare sul con-tratto di trasporto spedizione merci, per gli autisti il fondo FASC quando potrà essere operativo? Al rinnovo del contratto stesso come procedono i lavori ci sono novità?

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29 novembre 2005

La gestione secondo legge del TFR nel periodo 2000-2004 ha reso il 15,8%, men-tre una pari somma nei fondi di categoria (COMETA, FONCHIM, eccetera) ha reso solo il 9,2% e cioè, braccio teso e mano aperta oscillante, la metà. Addirittura nei fondi aperti si sono mangiati il capitale per un 6,9% (a parte l’in-flazione). Allora, non considerando questi ultimi, i cui gestori ovviamente promettono il paradiso a lungo termine o nell’aldilà acciocché loro possano sicuramente go-derlo al di qua, io penso che il sindacato dovrebbe vigilare in maniera feroce, spendendo ovviamente poco, per evitare che la gestione dei fondi di categoria non si presenti nei fatti come un fagocitatore dei soldi che i poveracci (coloro cioè che hanno uno statino paga mensile) loro affidano con la speranza di una pensione integrativa. Altrimenti nel 2008 voi pensate che molti poveracci (comunque fortunati perché hanno un lavoro), stando come oggi le cose, abbandonino il TFR di proposito o stiano zitti sei mesi confluendo automaticamente nei fondi di categoria?

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Osservando con la dovuta attenzione i dati forniti da COMETA e FONCHIM, sia perché detti fondi pensione sono stati indicati nel quesito in esame, sia perché altamente rap-

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3presentativi, per anzianità operativa e per consistenza numerica, di tutto il complesso dei fondi pensione negoziali, si potrà rilevare che:- COMETA da un valore di quota di Euro 10,367 (gennaio 1999) è passato ad Euro 11,965 (fine aprile 2005), data di chiusura della gestione di tipo monocomparto; con un netto incremento intorno al 15,41% ;- FONCHIM da un valore di quota di Euro 10,37 (1998) è passato: ad Euro 11,88 (fine dicembre 2002), data di chiusura della gestione monocomparto; e ad Euro 13,47 (fine aprile 2005) nel “comparto stabilità”; con un netto incremento intorno al 30% (per la precisione 29,89% secondo i nostri conteggi).Questi dati medi complessivi si sono formati attraverso una serie di rilevazioni dei ren-dimenti finanziari che hanno rispecchiato l’andamento generale delle borse valori.In breve, possiamo definire buono l’andamento fino a tutto il 2000, con partenze ottime e chiusure in ascesa. Nel 2001 c’è stato un ribasso nei primi mesi ed una ripresa nel finale. Nel 2002 il ribasso è stato più evidente nei mesi centrali dell’anno. L’anno della riscossa è stato il 2003, con buoni risultati e forte ripresa. Nel 2004 e nella parte del 2005 presa in considerazione si è registrato un andamento mediamente e costantemente positivo.Questa breve analisi, fatta con pochi ma significativi dati, vuole mettere in evidenza la complessità di una valutazione generale che può variare in base alla selezione dei periodi storici, all’ampiezza dei dati più o meno aggregati, all’andamento degli indici di borsa e tanto altro ancora. Dall’altra parte abbiamo un aggiornamento del valore del TFR in base al 75% dell’indice del costo della vita più un punto e mezzo percentuale fisso. Siamo quindi su due terreni molto differenti tra loro.Nonostante l’attenzione generale sia prevalentemente concentrata sul confronto tra due tipi di apprezzamento periodico, non proprio omogenei sotto il profilo della cer-tezza, quello del TFR e quello del fondo pensione, forse gioverebbe riflettere sulla scelta che il Legislatore del 1993 ha fatto, con decreto legislativo 21.04.1993 n. 124, attuativo della Legge delega 23.10.1992 n. 421, a favore della “contribuzione definita”, escludendo per il lavoratore dipendente l’applicazione della tecnica previdenziale a “prestazione definita”.Ovviamente con i “pro” ed i “contra” da valutare da parte dei soggetti in causa.

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Industria - Comunicazioni e Trasporti

29 novembre 2005

Sono un lavoratore dipendente il cui contratto appartiene alla categoria traspor-to merci. Da mesi invano cerco di verificare l’esistenza o meno di un fondo nego-ziale di categoria per costruirmi una previdenza integrativa nel tempo. Sul contatto collettivo nulla viene indicato nella parte relativa alla previdenza complementare. Come potrei agire per avere maggiori certezze?

Le parti datoriali e sindacali hanno avviato un dialogo per accordarsi sulla istituzione di un apposito fondo pensioni per il settore Trasporto Merci. È sempre difficile fare previsioni, ma non è detto che la situazione non maturi già alla fine dell’anno corrente. La UILTRASPORTI-UIL Nazionale è disponibile per eventuali ulteriori novità e sviluppi in merito.

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9 novembre 2005

Sono stato assunto da un’azienda metalmeccanica. Come posso fare per trasferire i versamenti fatti a TELEMACO nel fondo COMETA?

Per il trasferimento da un fondo negoziale all’altro è necessario comunicare, con ap-posito modulo, la cessazione dal posto di lavoro e dal fondo pensione, specificando il giorno delle dimissioni ed il fondo al quale si vorrà aderire e, con altro modulo, l’ade-sione al nuovo fondo negoziale, con trasferimento della posizione personale maturata. Trattandosi di moduli nei quali vanno compilate, dai rispettivi interessati, sia la parte del lavoratore sia quella dell’azienda, è opportuno rivolgersi tanto all’azienda di prove-nienza quanto a quella di nuova assunzione. Per quanto riguarda COMETA, il sito nel quale reperire la modulistica è www.cometa-fondo.it (sezione aderenti). L’indirizzo di destinazione della comunicazione è Casella postale 10880 - 20124 MILANO. Per informazioni il call centre è 02 255361; il fax è 02 25536230. I riferimenti di TELEMACO sono www.fondotelemaco.it (per i moduli specifici, il nume-ro telefonico: 06 845101; fax: 06 84510200; posta elettronica: [email protected])

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I tempi certi di attuazione delle nuove norme in materia di TFR e silenzio-assenso li potrà stabilire soltanto il preannunciato decreto legislativo (o più decreti) che il Gover-no vorrà adottare. Finora si è ipotizzato il periodo 01.01.2006 - 30.06.2006. Essendo il Fondo pensione complementare ARCO, il fondo negoziale di riferimento che ha finora dato buoni risultati gestionali, che senso ha aspettare in “silenzio” (e nel timore di che?) Quando è immediatamente possibile aderire, usufruendo anche del contributo del Datore di lavoro? Qualsiasi novità in tema di adesione e di destinazione del TFR può essere agevolmente dominata dalla volontà espressa per iscritto dal la-voratore interessato. Per la migliore conoscenza del fondo ARCO, oltre alla scheda consultabile nel sito www.uil.it/fondi, c’è la possibilità di collegarsi al sito www.fondoarco.it, dal quale sono stampabili il modulo d’adesione e la scheda informativa.

8 novembre 2005

Mi rivolgo a Voi con la speranza che mi possiate mettere in condizioni di chiarire l’argomento relativo alla pensione integrativa. Penso di non sbagliare, anche se conosco l’argomento in modo superficiale ed approssimativo, se affermo che, per il mio futuro, è consigliabile affiancare alla previdenza di base la previdenza integrativa. Penso di sapere che nel mese di gennaio 2006 tutti i lavoratori dipendenti do-vranno esprimere il loro parere circa una eventuale adesione ad un fondo pen-sione e, in caso contrario (silenzio assenso) il TFR verrà girato prioritariamente al fondo chiuso di categoria, di settore o regionale sulla base di quanto stabilito dai contratti nazionali od aziendali. So anche, o almeno, ritengo di sapere che dovrebbero essere varati due decreti (forse dovevano già essere stati varati) di cui uno con le nuove regole sui fondi pensione e uno sulle modalità di silenzio assenso per il TFR. Effettuata la premessa mi rivolgo a Voi con la speranza che mi possiate fornire tutte le notizie certe sull’attuale normativa (o almeno mi indichiate dove posso reperirle) della previdenza integrativa e il periodo in cui tali scelte devono essere effettuate. Personalmente avrei già deciso di aderire al fondo di categoria che ho identifi-cato nel fondo ARCO (sono un dipendente con la qualifica di impiegato tecnico di una ditta del settore legno) ma mi blocca l’incertezza legislativa sulla materia e la paura che si possano avere dei cambiamenti notevoli alle norme attuali.

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Industria - Comunicazioni e Trasporti

31 agosto 2005

Sono una dipendente Pfizer Ascoli iscritta UILCEM, vorrei delle informazioni sul-la documentazione da presentare per una richiesta di anticipazione del Fondo FIPREM per spese sanitarie.

L’anticipazione è concessa previa attestazione da parte della competente struttura pubblica, della straordinarietà delle terapie e degli interventi - art. 58, comma 8, let-tera b) della Legge 17.05.1999 n.144. La richiesta dell’anticipazione è estensibile alle spese accessorie documentate, come ad esempio viaggi od altro, connesse alla tera-pia o all’intervento.

Ci si può rivolgere al servizio del Personale della propria Azienda per compilare l’ap-posito modulo, oppure compilare il prestampato, reperibile qui in allegato o collegan-dosi alla sezione “modulistica” di www.fiprem.it - www.servprev.it - (fax: 06 88291 271 call centre: 06 88291 303).

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Per un contatto diretto, il numero telefonico è 02 86996939 - [email protected] La federazione nazionale di categoria, FENEAL-UIL, è in Via Alessandria, 171 - ROMA 00198 tel. 06 8547393 - [email protected]

3 agosto 2005

Per trasferire la mia posizione al FONCHIM, il Fondo COMETA si è trattenuto 25,20 euro per oneri di funzionamento, contrariamente a quanto da voi indicato: è regolare?

Premesso che non siamo di fronte a penali sulla posizione individuale e sui rendimenti dovute alla cessazione in quanto tale, a seguito di nostro accertamento presso il Fondo COMETA abbiamo ottenuto la seguente chiarificazione:- per ogni distinta (il contributo a COMETA si attua con l’impiego di bonifico e distinta) viene attribuita una piccola spesa; - dal momento della cessazione dell’aderente, non essendo pervenute distinte da par-te dell’Azienda (il periodo, salvo errori, dovrebbe essere 29 febbraio 2004 - inizio agosto 2005), sono state conteggiate le spese di dette distinte non pervenute a COMETA, per un totale pari ad Euro 25,20; - la motivazione del caricamento della spesa risiede essenzialmente nel fatto che, pur non essendo più contribuente, si sia mantenuto la posizione attiva nel COMETA, con i benefici connessi a tale posizione.

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19 luglio 2005

Ho letto un vostro articolo che parlava della scelta che dovranno fare i lavoratori dipendenti relativamente alla previdenza complementare. Mio marito è operaio in un cantiere navale ed il CCNL applicato è quello della plastica e della gomma. Vorrei sapere, se ne siete a conoscenza, se questo contratto prevede un fondo pen-sione di categoria e, nel caso esista, se è una forma di investimento conveniente.

I dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL gomma e plastica ha, di riferimento per la categoria, l’omonimo fondo pensione per il settore della Gomma e della Plastica.

3 agosto 2005

Sto per essere assunto presso una società chimico - farmaceutica, proveniente da un’azienda metalmeccanica aderente al Fondo COMETA. Posso trasferire quanto già accumulato presso il Fondo COMETA, nel Fondo FONCHIM? In caso affermativo, qual è la procedura da adottare?

Per aderire al nuovo fondo di riferimento contrattuale (FONCHIM), è opportuno ri-volgersi all’ufficio del Personale della nuova società, seguendo la stessa procedura adottata in occasione dell’iscrizione a COMETA, e dare a quest’ultimo fondo pensione la necessaria comunicazione, sia da parte dell’ex-azienda che del lavoratore, della cessazione e del contestuale passaggio ad altro settore di attività; chiedendo inoltre la liquidazione ed il trasferimento, senza oneri, della propria intera posizione personale da un fondo all’altro. Per ottenere copia dei moduli predisposti appositamente, sia da COMETA sia da FON-CHIM, è sufficiente collegarsi ai seguenti siti Web : www.fonchim.it (tel. 02 2804461); www.cometafondo.it (tel. 02 393371) e scaricare la “nuova modulistica”.

Le federazioni di categoria: UILM Nazionale - Corso Trieste, 36 - 00198 ROMA e UILCEM Nazionale - Via Bolzano, 16 - 00198 ROMA - sono a disposizione per ogni ulte-riore aiuto dovesse rivelarsi necessario.

La pratica amministrativa, con la specifica della liquidazione, arriverà prossimamente al suo indirizzo. Verifiche sono possibili collegandosi telefonicamente al “call centre” del fondo pensione.

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Industria - Comunicazioni e Trasporti

6 giugno 2005

Desidero iscrivermi ad un fondo previdenziale integrativo. Sono livello 7Q metalmeccanico. Ho 4 anni di versamenti INPDAI e 3 anni di ver-samenti TELEMACO. Vorrei sapere: come posso far confluire i versamenti INPDAI e TELEMACO nel fondo COMETA se, come metalmeccanico, esistono altri fondi attivabili oltre a CO-META?

A queste come ad altre sue domande abbiamo dato risposta in data 28.02.05. A questo punto non resta che dare avvio alla procedura di trasferimento della propria posizione tramite l’iscrizione al fondo di riferimento previsto dal CCNL che disciplina il suo rapporto di lavoro (COMETA, FONDAPI, COOPERLAVORO o ARTIFOND).

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Non sta a noi dare giudizi di convenienza, ma piuttosto di più ampia e comprensibile informazione. Possiamo comunque rilevare che dall’istituzione (periodo 01.05.2002 al 31.05.2005) il rendimento netto del fondo è stato del 16,21%. Secondo il dato più recente, riferito al 2005, periodo 01.01.2005-30.06.2005, il rendi-mento è stato pari al 5,43%.

5 maggio 2005

Sono un lavoratore del settore del trasporto pubblico, vorrei sapere se non ade-risco al Fondo Pensione PRIAMO e aderisco ad un altro fondo pensione l’azienda per cui lavoro è obbligata a versare un contributo o può anche rifiutarsi? Se è obbligata a versare un contributo in che percentuale ammonta?

A normativa vigente, l’obbligo di contribuzione, contrattualmente assunto delle Parti firmatarie dei CCNL, sussiste nei confronti del fondo negoziale di categoria. Va inoltre sottolineato che la richiesta di trasferimento o di riscatto produce effetto, ai fini della cessazione dell’obbligo contributivo, dalla data in cui vengono meno i requi-siti di partecipazione a PRIAMO. Gli elementi che contribuiscono a determinare l’ammontare delle contribuzioni al fon-do pensione contrattuale variano, quanto a percentuale ed a valore imponibile, a se-conda del CCNL di appartenenza. Nel caso di CCNL degli Autoferrotranvieri ed Internavigatori la contribuzione a cari-co dell’Azienda è del 2% sulla retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti d’anzianità e TDR (trattamento distinto della retribuzione), come indicato al punto “4. Contribuzione ed altri oneri” della Scheda informativa che accompagna la domanda d’adesione al Fondo pensione PRIAMO.

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4 aprile 2005

In merito al fondo pensione ALIFOND credo di capire che a priori non esistono obblighi legislativi, ma accordi volontari tra le Associazioni datoriali e sindacali. Pertanto è delegata a noi la capacità di dare esito positivo alla sottoscrizione. È così?

La normativa del decreto legislativo N.124 del 21.04.1993 e segg., all’art. 3 punto 1. (le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari) alla lettera a) si riferisce, tra l’altro, a: contratti ed accordi collettivi, anche aziendali. Lo stesso art. 3 al punto 4. afferma: “Le fonti istitutive di cui al comma 1. stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la liberta’ di adesione individuale”. Lo statuto sociale di ALIFOND - fondo pensione costituito in base al dlgs 124/1993 art. 4; dotato di personalità giuridica ai sensi dell’art. 12 del Codice Civile - all’art. 6 indica i requisiti per la partecipazione al Fondo e la tipologia degli associati; all’art. 7 detta le modalità d’adesione, specificando al punto 4. che : “L’adesione dei lavoratori di cui al presente articolo può avere luogo presso l’azienda di appartenenza, la sede del Fondo e quelle delle Organizzazioni firmatarie della Fonte Istitutiva. I moduli d’adesione sottoscritti nei luoghi di cui sopra devono essere dal singolo lavo-ratore consegnati al proprio datore di lavoro per il successivo inoltro al fondo, che deve essere effettuato immediatamente e comunque non oltre la data della prima scadenza contributiva”. Al punto 5. dell’art. 7: “(....) il destinatario che presenta la domanda d’adesione diviene partecipante a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presenta-zione della domanda medesima (...) omissis” all’art. 26, punto 3.: “L’obbligo di contribuzione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte dell’azienda del modulo d’adesione del lavoratore”.

14 aprile 2005

Dal mese di gennaio 2005 gestiamo per le paghe un’azienda del settore legno industria con dipendenti iscritti al fondo ARCO.Non riusciamo ad avere informazioni certe e chiediamo cortesemente di sapere la scadenza per il pagamento e la modalità corretta per eseguirlo.

Informazioni ampie per aderenti ed imprese sono rintracciabili nel sito www.fondoar-co.it ed anche presso l’Amministrazione del Fondo pensione, all’indirizzo esposto nella scheda ARCO di www.uil.it/fondi e/o al telefono n. 02 80604343.

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Industria - Comunicazioni e Trasporti

Al punto 6.: “i datori di lavoro che ritardano in tutto o in parte la corresponsione di contributi al Fondo, rispetto ai termini di cui al comma 4. del presente articolo, sono costituiti in mora a decorrere dai termini medesimi e devono versare al Fondo i con-tributi maggiorati d’interessi nella misura di cinque punti percentuali in più del tasso ufficiale di sconto al 31 dicembre di ogni anno”. Infine, con la sottoscrizione del modulo d’adesione (il modulo è stampabile visitando il sito www.alifond.it oltre che reperibile sia presso l’Azienda e le RSU sia nelle strutture territoriali e nazionali dei sindacati), compilato in triplice copia - una per l’azienda, una per il lavoratore ed una per ALIFOND - il lavoratore fa richiesta di partecipazione al Fondo e delega l’Azienda all’esecuzione degli obblighi contributivi ed amministrativi conseguenti, in base alla normativa contrattuale, statutaria e legislativa vigente.

1 aprile 2005

Presentate in azienda le domande d’adesione al fondo integrativo ALIFOND, di fronte all’immobilità della Proprietà a controfirmare tali documenti, aiutata dall’apatia volontaria o congenita del sindacato, come posso adoperarmi per im-porre la nostra volontà? Quali sono gli strumenti di legge ai quali posso appellarmi per oliare gli ingra-naggi di quest’arrugginita macchina?

Non è raro che dei lavoratori si rivolgano alla propria azienda per l’iscrizione al fondo pensione del proprio ccnl di settore e non ricevano l’adeguata assistenza e la dovuta accoglienza. Si tratta di obblighi che le Associazioni datoriali e sindacali assumono reciprocamen-te, nella loro veste di Parti firmatarie del contratto collettivo di lavoro, a beneficio dei dipendenti e delle imprese da esse rappresentati. Con la presente mettiamo al corrente, per quanto di eventuale loro competenza, il no-stro rappresentante nel CdA del Fondo e la Federazione nazionale di categoria, oltre agli organismi amministrativi di ALIFOND.

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28 febbraio 2005

Il mio contratto è “Metalmeccanici”. A che fondo posso accedere per continuare i versamenti di TELEMACO?

Il settore Metalmeccanico ha come fondi pensione negoziali di riferimento nazionale: COMETA (CCNL Confindustria/OO.SS.), FONDAPI (CCNL Confapi/OO.SS.), COOPER-LAVORO (CCNL datori/OO.SS., settore cooperativistico), ARTIFOND (CCNL Imprese/OO.SS. settore Artigianato).

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317 febbraio 2005

Ho accumulato:- 4 anni di Fondo Pensione Dirigenti (PREVINDAI?)- 2 anni di TELEMACO come dipendente di una società di telecomunicazioni Ora da Febbraio sono dipendente di una Software House con contratto INDU-STRIA.- Che fondo pensione posso attivare? - Posso far confluire su questo nuovo fondo i versamenti fatti precedentemente? - Siccome maturerò il diritto alla pensione il 21-12-2008 con i versamenti accu-mulati avrò la possibilità di chiedere il vitalizio o dovrò riscattare l’importo? - È possibile che chieda di usufruire della legge 104 per handicap grave di miofiglio ed andare in permesso retribuito dall’INPS per 2 anni. In questo periodo posso continuare a fare i versamenti? In caso contrario mi mancherebbero i 2 anni di contributi.

Ogni passaggio da un fondo pensione negoziale ad un altro, dovuto al cambiamento del settore d’attività, è possibile con valorizzazione del precedente ed è esente da spe-se aggiuntive per l’operazione. Operazione da svolgersi nei confronti del fondo di provenienza e di quello di confluenza tramite i competenti uffici aziendali. Quale sarà il fondo pensione di appartenenza dipenderà dal nuovo settore merceologi-co che, nella sua gentile domanda, viene genericamente indicato come “industria” . Nel testo del CCNL dello specifico settore industriale ci dovrebbero essere tracce per risalire al fondo pensione complementare di riferimento .La possibilità di riscatto o di vitalizio, o di un mix tra le due prestazioni finali dipende da più d’un fattore: la coincidenza con la pensione di vecchiaia o d’anzianità; la durata della permanenza nei fondi pensione, ed in caso di pensione d’anzianità la distanza in anni dall’età di vecchiaia nel regime di base obbligatorio; l’importo del beneficio risul-tante dalla posizione maturata nel fondo complementare.Per i rapporti con l’INPS e le possibilità di soluzione di problemi legati alla propria si-tuazione personale è consigliabile una richiesta con risposta diretta on-line visitando il sito www.inps.it

È quindi importante, come già sottolineato in precedenti corrispondenze, verificare chi siano le parti stipulanti del proprio contratto collettivo di lavoro.

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Industria - Comunicazioni e Trasporti

19 gennaio 2005

Se volessi solamente trasferire a Voi i miei precedenti contributi di FON.TE. sen-za continuare, per il momento, il versamento dei nuovi contributi, potrei farlo?

19 gennaio 2005

Sono un dipendente, da 2 anni circa, di una azienda del settore alimentare che non aderisce ai fondi pensione. In precedenza lavoravo in una azienda del setto-re commerciale e con questa società ho aderito al fondo pensione FON.TE. Al momento non ho provveduto ancora al riscatto in attesa di capire meglio che fare: - Posso chiedere il trasferimento dei miei contributi al fondo ALIFOND anche se al momento non sono nelle condizioni di continuare, a mezzo ditta, il versamento dei contributi stessi?

Per l’avvio di pratiche amministrative personali è necessario rivolgersi direttamente ai fondi pensione e non a questa rubrica della confederazione sindacale UIL. Le operazioni da lei indicate, attinenti ad iscrizioni e trasferimenti, vanno svolte trami-te le Aziende delle quali si è dipendenti. Di norma le iscrizioni comportano le contribuzioni. Statutariamente vengono regolate le situazioni particolari, dovute per esempio alla perdita temporanea dei requisiti ne-cessari.

Per sua utilità riportiamo gli indirizzi di posta elettronica seguenti: [email protected] e [email protected] ai quali potrà rivolgersi per assestare la sua posizione.

La volontà del dipendente, manifestata per iscritto, di aderire al proprio fondo pensio-ne di categoria comporta, di conseguenza, l’obbligo d’adesione dell’Azienda al fondo stesso. L’azienda da sola non aderisce in mancanza di richiesta del dipendente. Nel caso di passaggio ad altro settore d’attività si ha diritto, senza spese, a chiedere il trasferimento della propria posizione al nuovo fondo di categoria, inviando comuni-cazione di trasferimento al fondo di provenienza (scaricando la modulistica dal sito Web di FON.TE. ) e d’adesione al fondo di nuovo riferimento (per la modulistica c’è a disposizione il sito Web di ALIFOND).

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COMMERCIO, COOPERATIVEARTIGIANATO, AGRICOLTURA

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COMMERCIO, COOPERATIVEARTIGIANATO, AGRICOLTURA

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Commercio - Cooperative - Artigianato - AgricolturaCAPITOLO 4 Commercio - Cooperative - Artigianato - AgricolturaSommario

Commercio

1 FON.TE., trasferimento e riscatto TFR

2 - 3 - 7 - 17 - 18 - 25 FON.TE., contatti e destinatari

4 - 11 FON.TE., modulo adesione e TFR

5 FUNDUM e FON.TE., contatti

6 FON.TE., contatti. PREV.I.LOG., destinatari

8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 24 FON.TE. e MARCO POLO, contatti e destinatari

14 PREVICOOPER, destinatari

16 COOPERLAVORO e FON.TE., servizi pulizia azienda privata

21 Settore Commercio

22 Collaborazione saltuaria e fondo di riferimento

23 FON.TE. versamenti e rendita

26 FON.TE., agenzia di viaggi

Cooperative, artigianato, agricoltura

27 AGRIFONDO, contatti, destinatari e contribuzioni

28 - 29 - 33 ARTIFOND, destinatari e contatti

30 COOPERLAVORO, contati e modulo adesione

31 Agenzia immobiliare. FON.TE. e COOPERLAVORO

32 ARTIFOND, contributi e TFR

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4COMMERCIO

14 maggio 2009

Vorrei alcune informazioni sul fondo pensione FON.TE. Nel luglio 2007 - pur avendo un contratto a tempo determinato - ho esplicitamente aderito al sud-detto fondo, con accantonamento mensile del TFR maturato maggiorato di una piccola percentuale a carico mio e a carico del datore di lavoro. Poiché in data 31 dicembre 2008 il contratto di lavoro è scaduto e non è stato rinnovato, vorrei avere conferma se mi trovo nell’impossibilità di chiederne la restituzione del capitale maturato (dato che attualmente il mio status è di disoc-cupato).

26 agosto 2008

Sono un istruttore di nuoto e svolgo questo lavoro da quasi dieci anni nella stes-sa società con un contratto per prestazione sportiva dilettantistica e sono a co-noscenza che non ho nessuna copertura in tutti i sensi: - volevo sapere quale fondo pensione o se esiste qualche assicurazione per noi istruttori o meglio un modo per costruirci una pensione.

Lo Statuto di FON.TE. - art. 12 (Trasferimento e riscatto della posizione individuale), al punto 2. d) prevede il riscatto “dell’intera posizione individuale maturata, ai sensi dell’art. 14. co. 5, dlgs n. 252 del 5 dicembre 2005” (con ritenuta a titolo d’imposta del 23 percento in caso di “riscatto per cause diverse”, quali quelle per “cessazione d’at-tività lavorativa con disoccupazione”.

Visita il sito web http://www.fondofonte.it/prestazioni.htm (alla voce Prestazioni del Fon-do prima del pensionamento) e compila il modulo di liquidazione per cause diverse.

Il CCNL stipulato dalla FIIS-Confcommercio e dalle OO.SS. di categoria di CGIL, CISL, UIL (01.01.2004-31.12.2007), avente per destinatari i dipendenti dei settori Sport, Fitness e Benessere, e tra essi i “CENTRI NATATORI/PISCINE”, ha individuato quale fondo pensione applicabile il Fondo per il Terziario, FON.TE..

Per eventuali contatti telefonici con le federazioni sindacali di categoria: UILCOM: 06 8622421; UILTUCS: 06 84242276

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Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura

8 maggio 2008

Sono dimissionario ed attualmente mi avvalgo del Fondo Pensione della banca per la quale lavoro, però ho intenzione di chiudere tale rapporto. Da giugno lavorerò per una azienda che si avvale del contratto “CCNL per i di-pendenti del terziario distribuzione e servizi”. A quale Fondo Pensione mi consigliate di aderire?

25 febbraio 2008

Sono da poco inserito nel mondo del lavoro, e mi hanno appena passato ad un contratto indeterminato, mi hanno dato un modulo TFR da compilare e non so a quale Fondo Pensione aderire e comunque non so come iscrivermi e qual è il più adatto per me. Sono addetto alla vendita presso un importante ipermercato. Vi prego aiutatemi a completare il mio modulo TFR.

Il CCNL del settore Terziario stipulato tra le organizzazioni sindacali di categoria e la CONFCOMMERCIO, indica FON.TE. come fondo pensione di riferimento. Il modello d’adesione, in triplice copia, compilato e sottoscritto dal lavoratore, dovrà essere consegnato all’ufficio del personale dell’azienda che apporrà il timbro e la data di ricevimento della domanda.

L’azienda invierà il modello, completato e verificato, in originale, a mezzo raccoman-data A/R, al seguente indirizzo: PREVINET S.p.A. - Ufficio FON.TE. - Via Ferretto, 1 31021 MOGLIANO VENETO (TV) L’indirizzo della UILTuCS Nazionale: Via Nizza, 154 - 00198 Roma - tel 06 84242276

Per prima cosa è necessario conoscere il CCNL che regola il rapporto di lavoro. I docu-menti qui allegati fanno riferimento al fondo pensione FON.TE., istituito per i lavoratori del Terziario ai quali si applichi il CCNL Confcommercio/FILCAMS-FISASCAT-UILTUCS. Con un solo atto amministrativo è possibile risolvere sia la questione della scelta del fondo pensione di categoria sia quella della destinazione del TFR. Infatti, la compila-zione del quadro A comporta il versamento del TFR e della contribuzione. In alternativa, qualora si voglia conferire solo il TFR al fondo, andrà compilato il quadro B. Nel modulo d’adesione si raccomanda, oltre alla compilazione in stampatello, in modo chiaro e leggibile, di apporre la data e la propria firma negli spazi indicati. L’obbligo contributivo decorrerà dal mese di sottoscrizione del modulo. Il modello d’adesione, in triplice copia, compilato e sottoscritto dal lavoratore, dovrà essere con-

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4segnato all’ufficio del personale dell’azienda che apporrà il timbro e la data di ricevi-mento della domanda. L’azienda dovrà completare la compilazione del modello, verificare che il modulo sia stato compilato in ogni sua parte ed, infine, provvedere all’invio, in originale a mezzo raccomandata A/R, al service amministrativo di FON.TE. utilizzando il seguente indiriz-zo: PREVINET S.p.A. - Ufficio FON.TE. - Via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV)

Per ogni evenienza è contattabile la UILTuCS Nazionale - Via Nizza, 154 - 00198 Roma tel 06 84242276

FUNDUM - Fondo Pensione per gli Esercenti del Commercio, del Turismo e del Terzia-rio”, sede in Via Nazionale, 60 - 00184 RomaPer gli ausiliari del Terziario con CCNL Confcommercio c’è il fondo pensione FON.TE.

Per l’individuazione del fondo negoziale di riferimento è sempre utile consultare il CCNL disciplinante il proprio rapporto di lavoro.

Tanto per citarne alcuni: per il CCNL Confcommercio/OO.SS., il fondo negoziale è FON.TE. Piazza Giuseppe G. Belli, 2 - 00153 Roma - Tel. 06 5866430 - Fax 06/5809074e-mail: [email protected]

Sono destinatari del Fondo complementare pensionistico PREV.I.LOG. i lavoratori di-pendenti ai quali si applichino i CCNL dei settori: Logistica, trasporto merci e spedi-zione; Agenzie marittime e raccomandatarie e Mediatori marittimi; Autoscuole e studi di consulenza automobilistica; Porti; e CCNL dei settori affini dei Trasporti e dei Servizi alla Mobilità.

15 giugno 2007

Sono un agente di commercio settore farmaceutico e gradirei sapere se mi è possibile accedere ad un fondo pensione integrativo e quale e a chi mi devo ri-volgere per saperne di più.

5 giugno 2007

Lavoro come dipendente in una piccola azienda commerciale, nella quale sono inquadrato come apprendista magazziniere e vorrei un vostro consiglio su quale fondo pensione nazionale appoggiarmi e se potete mandarmi l’informativa per avere ulteriori delucidazioni, in quanto ho difficoltà a scegliere quale fondo si occupa del mio settore e le garanzie che mi danno.

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Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura

Destinatari affini del fondo per il terziario FON.TE. sono anche i dipendenti da imprese di pulizia private.

Per l’individuazione del fondo negoziale di riferimento è sempre utile consultare il CCNL disciplinante il proprio rapporto di lavoro. Nel caso specifico, in presenza del CCNL Confcommercio/OO.SS., il fondo negoziale è FON.TE.; nel CCNL Confesercenti, Confindustria/OO.SS. il fondo di riferimento è MAR-CO POLO. Per un contatto diretto gli indirizzi sono: FON.TE.: Piazza Giuseppe G. Belli, 2 - 00153 Roma - Tel. 06 5866430 - Fax 06 5809074 [email protected] MARCO POLO: (Via Nazionale, 60 - 00184 ROMA) - Tel. 06 4725116 - Fax 06 [email protected] È possibile utilizzare i moduli d’adesione prestampati, relativamente ai su indicati fon-di pensione negoziali. Quello ritenuto di competenza, debitamente compilato presso l’Ufficio del personale, va inoltrato al fondo pensione al quale si intenda aderire.

4 giugno 2007

Mia moglie lavora in un’ impresa di pulizia e vorrei sapere qual è il Fondo Pen-sione di riferimento.

15 maggio 2007

Avvicinandosi la data per la decisione se aderire al Fondo Pensione mi trovo in difficoltà in quanto vorrei sapere se essendo un lavoratore con contratto del commercio per aderire al fondo di categoria devo esiste solamente FON.TE. o esiste altri fondi chiusi di categoria.

15 maggio 2007

Ho visto il vostro sito e innanzitutto vi ringrazio per tutte le informazioni che mettete a disposizione. Sono una ragazza di 24 anni, di Torino e sono stata assunta a febbraio 2003 da una ditta che fornisce graniglia abrasiva (CCNL commercio): il Fondo Pensione a cui posso aderire è il FIPREM?

Con riferimento al fondo pensione negoziale istituito per i settori disciplinati dal CCNL Confcommercio/OO.SS., più che al FIPREM (dell’industria chimica, chimico-farmaceu-

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L’indennità di liquidazione si riscuote all’atto dell’interruzione del rapporto di lavoro. In caso di trasformazione immediata del contratto a termine in contratto a tempo in-determinato è possibile avere la continuità del rapporto di lavoro, con tutti i riflessi nei

tica, Fibre chimiche, Ceramica ed Abrasivi”, come è stato riportato nella sua richiesta) pensiamo sia utile rivolgersi a FON.TE. (Fondo pensione del TERZIARIO). Verificatane l’appartenenza, ai fini dell’eventuale iscrizione, è sufficiente rivolgersi all’Ufficio del personale per compilare ed inoltrare direttamente alla sede nazionale del Fondo FON.TE. il modulo. (FON.TE.: Piazza Giuseppe G. Belli, 2 - Roma 00153 - Tel.06 5866430 - Fax 06 5809074 [email protected])

Di norma i fondi negoziali sono richiamati dai CCNL di riferimento. Qualora venga applicato il contratto Confcommercio/OO.SS. il fondo negoziale è FON.TE.; nel CCNL Confesercenti, Confindustria/OO.SS. il fondo di riferimento è MARCO POLO.

FON.TE.: Piazza Giuseppe G. Belli, 2 - Roma 00153 - Tel. 06 5866430 - Fax 06 5809074, e-mail: [email protected]

MARCO POLO: Via Nazionale, 60 - Roma 00184 - Tel. 06 4725116 - Fax06 4882156e-mail: [email protected]

20 aprile 2007

A seguito delle recenti riforme previdenziali, vorrei sapere quale Fondo Pensio-ne di Categoria può realizzare una previdenza complementare. Sono un lavoratore dipendente (con contratto a tempo indeterminato) in un’azien-da del settore commercio con meno di 50 dipendenti. La mia prima occupazione è successiva alla data del 28 aprile 1993 e, per il mo-mento, non sono iscritto ad alcun fondo.

22 marzo 2007

Vorrei delle informazioni riguardo la nuova normativa sul TFR: sono una lavora-trice dipendente - settore Commercio - a tempo determinato fino a ottobre 2007. Se venissi poi assunta a tempo indeterminato presso la medesima azienda da novembre 2007, ricevo la liquidazione? Quando e come posso decidere dove de-stinare il mio TFR? Infine che differenza c’è tra fondo contrattuali e fondi nego-ziali? È possibile capire i pro e i contro di ognuno?

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Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura

22 marzo 2007

Sono un operatore nel campo della ristorazione e faccio parte del contratto del turismo, vorrei sapere se non ho capito male, se esiste un fondo della nostra cate-goria, e se deve essere esplicitamente richiesta da parte del lavoratore la volontà di inserire nello stesso la maturazione da qui alla fine della carriera del TFR.

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FON.TE. è il fondo negoziale per gli addetti al Settore Terziario (Commercio, Turismo, Servizi) disciplinati dal contratto di lavoro Confcommercio/organizzazioni sindacali. I settori che applicano il CCNL Confesercenti, Federturismo, Federterme hanno adot-tato il fondo negoziale MARCO POLO. Per ulteriori particolari consultare il sito Internet www.uil.it/fondi.

22 marzo 2007

Vista la nuova normativa, desideravo alcune informazioni lavorando in una agen-zia di viaggi:

1) FON.TE. è “il fondo chiuso” (negoziale) di categoria per le ADV?2) Aderendo al vostro fondo in maniera volontaria usufruisco del contributo aziendale? Se si quanto è?3) Quale è il regime fiscale sia durante il periodo di versamenti sia alla cessa-zione del rapporto di lavoro?4) Dove posso trovare il prospetto informativo del fondo in cui sono spiegate tutte le varie clausole incluse le tipologie d’investimento?

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vari istituti contrattuali, come se si fosse assunti a tempo indeterminato sin dall’inizio. Per la destinazione del TFR, se mantenerlo in azienda o farlo confluire alla previdenza complementare, c’è il semestre 01.01.2007-30.06.2007. L’eventuale adesione esplicita al fondo negoziale FON.TE. oltre a risolvere il problema del TFR maturando consente anche il versamento del proprio contributo e di quello del datore di lavoro sulla propria posizione personale all’interno di FON.TE. . Per un’adesione ponderata c’è la scheda informativa integrativa, predisposta dal fondo, oltre alla possibilità di conoscenza ulteriore fornita dalla stampa quotidiana, dall’ANSA, dalle riviste specializzate, etc.

FON.TE. ha sede all’indirizzo di: Piazza Giuseppe G. Belli, 2 - Roma 00153. Per contatti diretti: Tel. 06 5866430 - Fax 06 5809074 - E-mail: [email protected]

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5 marzo 2007

Lavoro per una catena di negozi del settore della distribuzione, vendita e no-leggio film e vorrei sapere a quale fondo negoziale posso aderire entro giugno 2006.

Vi sono fondi negoziali distinti per distinti CCNL di riferimento. Nel Terziario disciplina-to dal contratto Confcommercio/OO.SS. il fondo negoziale è FON.TE.; nel settore Turi-smo disciplinato dal CCNL Confesercenti, Confindustria/OO.SS. il fondo di riferimento è MARCO POLO. Al fondo confluisce come parte prevalente il TFR che maturerà successivamente all’iscrizione. Possibilità di riscatto, parziale o totale, sono state legate dalla nuova normativa legi-slativa ad eventi particolari come ad esempio l’inoccupazione per periodi superiori, rispettivamente, a 12 mesi o a 48 mesi.

Per i dipendenti del settore Terziario, distribuzione e servizi - ai quali si applichi il CCNL sottoscritto da: Confcommercio e da FILCAMS/FISASCAT/UILTUCS - il fondo pensione di riferimento negoziale è FON.TE. Detto fondo ha sede all’indirizzzo di: Piazza Giusep-pe G. Belli, 2 - Roma 00153. Per contatti diretti: Tel. 06 5866430 - Fax 06 5809074 E-mail: [email protected] - Sito internet: www.fondofonte.it Il fondo pensione PREVICOOPER è riservato ai lavoratori della Distribuzione Coope-rativa, ai quali si applichi il CCNL stipulato da: ANNC – LEGACOOP; ANCD – LEGACO-OP; Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo e della Distribuzione (CCI); Associazione Italiana Cooperative di Consumo (AGCI) e dalle organizzazioni sindacali FILCAMS–CGIL; FISASCAT–CISL; UILTUCS – UIL .

Tale fondo è raggiungibile ai seguenti indirizzi: Via Carlo Bartolomeo Piazza, 8 - Roma 00161 - Tel. 06 44254842 - Fax 06 44261933 E-mail: [email protected] - Sito web: www.previcooper.it Entrambi i fondi pensione sono stati autorizzati dalla COVIP a raccogliere le nuove adesioni ai sensi della normativa ex-Decreto n. 252/2005, in vigore dal 1° gennaio 2007. Essi sono pertanto inclusi nell’apposito elenco pubblicato nel sito internet della stessa Autorità di Vigilanza.

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Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura

22 febbraio 2007

Desidero sapere se esiste un fondo di previdenza per i dipendenti del settore alberghiero.

24 gennaio 2007

Sono un lavoratore addetto al servizio delle pulizie di un azienda privata all’in-terno di una struttura statale. Volevo sapere quali sono i Fondi Pensione a cui potrei aderire.

I Fondi Pensione a carattere negoziale nazionale sono:

MARCO POLO - CCNL Settori Turismo (Confesercenti) - TERMALE - DISTRIBUZIONE ED AFFINI - INDUSTRIA TURISTICA (Federturismo-Confindustria) - CATENE ALBER-GHIERE (AICA) - FEDERTERME. (Via Nazionale, 60 - ROMA 00184).E-mail: [email protected] - Tel. 06 47251

FON.TE. - CCNL per le aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (Con-fcommercio) e Accordo collettivo nazionale 22.01.99 (sottoscritto da Federalberghi, FIPE, FAITA, FIAVET e dalle OO.SS.: FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS) - Piazza Giuseppe G. Belli, 2 - Roma 00153. E-mail: [email protected] - Tel. 06 5866430 e 06 58303558.

È necessario partire dal proprio contratto collettivo di lavoro per capire a quale Fondo Pensione fare riferimento. Nel Fondo Pensione per il terziario FON.TE. - confcommer-cio / organizzazioni sindacali - le imprese di pulizia, facenti parte dei cosiddetti AFFINI, possono associarsi previo accordo sindacale tra le parti. C’è poi il settore cooperativistico che si rivolge a COOPERLAVORO, mentre il settore dell’artigianato è indirizzato verso ARTIFOND.

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418 dicembre 2006

Sono un lavoratore del commercio e vorrei sapere se esiste un Fondo Pensione di categoria e se ho la possibilità di confrontare le varie offerte sul mercato a livello di spese e storico rendimenti.

28 novembre 2006

Sono un lavoratore dipendente con CCNL Settore Terziario, vivo e lavoro in Vene-to, con questa e-mail richiedo informazioni sul fondo al quale potrei aderire. L’azienda dove lavoro è un’azienda commerciale.

21 settembre 2006

Sono un’impiegata CCNL Commercio di 43 anni con circa 17 anni di contribuzio-ne, ho attivato dei fondi assicurativi con compagnie private qualche tempo fa (15 anni fa). Non so se i fondi pensione integrativi di cui si parla maggiormente da due anni a questa parte e che fanno capo al conferimento di parte del TFR sono obbligatori da sottoscrivere, in quali termini e che cosa è importante fare.

Il fondo pensione contrattuale per gli addetti del Terziario, costituito dalle parti sociali Confcommercio /organizzazioni sindacali, è FON.TE. , il quale espone l’andamento del rendimento delle proprie quote sul proprio sito. Confronti sono possibili reperendo i dati relativi a spese e commissioni varie da una parte e rendimenti dall’altra, forniti da altri fondi, sia di natura previdenziale che fi-nanziaria, pubblicati nei rispettivi siti Internet, nelle pagine dell’ANSA, dei quotidiani nazionali e locali, delle agenzie specializzate, dei siti istituzionali, etc.

Il Fondo Pensione nazionale FON.TE. (Piazza Giuseppe G. Belli, 2 - Roma 00153;Tel. 06 5866430 - Fax 06 5809074) è stato istituito per le aziende del Terziario che ap-plicano il CCNL sottoscritto sia da Confcommercio che dalle Organizzazioni sindacali di categoria. È sufficiente fare richiesta di compilazione del modulo d’adesione presso l’amministrazione dell’azienda. Sarà cura dell’azienda stessa provvedere all’inoltro della pratica a FON.TE.

Nel settore coperto dal CCNL Confcommercio/OO.SS. è stato da anni istituito il fon-do pensione FON.TE. (con sede in Piazza Giuseppe G. Belli, 2 - Roma 0015 - Tel. 06 5866430 Fax 06 5809074 - www.fondofonte.it).

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Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura

2 agosto 2006

Qual è il fondo pensionistico del Settore Commercio e a chi rivolgersi?

9 gennaio 2006

Potreste darmi una lista di fondi ai quali si può aderire se appartenenti al con-tratto commercio?

Per quanto riguarda il TFR, il primo semestre del meccanismo del silenzio-assenso è previsto a partire dal primo gennaio 2008. Sarà possibile sottoscrivere la propria volontà di lasciare il TFR in azienda o, prima tra le varie alternative, quella del conferimento al fondo pensione negoziale del proprio settore lavorativo di riferimento.

La Confcommercio e le OO.SS. di categoria CGIL, CISL, UIL hanno costituito il fondo pensione contrattuale per il settore del Terziario denominato FON.TE.

Per prendere contatto con il Fondo FON.TE. i riferimenti utilizzabili sono: per posta elettronica ad [email protected]; sede: Piazza Giuseppe G. Belli, 2 - ROMA 00153.Tel: 06 5866430 - Fax 06 5809074 - Sito web: www.fondofonte.it

Il Fondo Pensione complementare di riferimento per un lavoratore dipendente, come da schede sinottiche da noi messe a disposizione nel sito www.uil.it/fondi, è quello previsto dal CCNL applicato all’unità produttiva. Il più ampio per numero di categorie lavorative è senz’altro il FON.TE., Fondo Pensione per il Settore Terziario.

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26 settembre 2005

È possibile aprire un Fondo Pensione anche con una semplice collaborazione saltuaria con uno studio di progettazione che è anche l’unica forma di reddito? Sono in possesso di una polizza vita.

Per risalire al fondo negoziale di riferimento è utile conoscere il contratto collettivo di lavoro disciplinante il rapporto di lavoro del dipendente. Per esempio FON.TE., il fondo istituito da Confcommercio e dalle OO.SS. di categoria, si rivolge ai lavoratori del Ter-ziario, della Distribuzione e dei Servizi. In assenza di contratti od appositi accordi collettivi, inclusi quelli delle Associazioni professionali, ci si potrà rivolgere individualmente ai cosiddetti fondi aperti.

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17 febbraio 2005

Mio figlio lavora da 2 anni con un’Azienda identificata come “Azienda della Distri-buzione e dei Servizi”. Ho visto sul vosto sito molte informazioni utili è la domanda è: il Fondo MARCO POLO è previsto anche per la tipologia sopra descritta? Il lavoratore che vuole aderire, come si deve comportare verso il datore di lavoro che non ha ancora aderito ai Fondi?

È necessario sapere quale CCNL per la distribuzione ed i servizi è stato applicato. Per esempio il CCNL Confcommercio/OO.SS. adotta il fondo pensione FON.TE., mentre

27 aprile 2005

Sono un dipendente di un’azienda di servizi da tre anni con contratto a tempo in-determinato (contratto commercio primo livello) e poiché sono convinto dell’im-portanza di iniziare il prima possibile ad accantonare per costruire la propria previdenza personale avrei alcune domande da sottoporvi.

- So che il fondo di categoria di riferimento della mia azienda è il FON.TE., vo-levo sapere se nel caso decidessi di aderire le percentuali di contribuzione sono soldi in meno che vedo in busta paga a fine mese?

- So che alcuni dipendenti della mia azienda contribuiscono già al FON.TE., non avendo però io mai espresso questo desiderio finora secondo voi che fine hanno fatto i miei contributi degli anni passati?

- Quando andrò in pensione (ora ho 29 anni) potrò contare sulla pensione ob-bligatoria erogata dall’INPS più la rendita che mi riconoscerà FON.TE., vero? Secondo voi dovrei anche stipulare un fondo pensione privato con qualche banca o assicurazione per avere la certezza che il mio reddito da pensionato sia suffi-ciente? Avevo letto infatti una volta dei cosiddetti tre pilastri della previdenza.

Essendo i versamenti previdenziali, per contribuzioni di base (INPS) e - qualora si sia aderito per iscritto al Fondo Pensione - per contribuzioni complementari (FON.TE.), effettuati tramite azienda ed evidenziati in busta-paga, ci sfugge il motivo di chiedersi che fine abbiano fatto versamenti mai dovuti, in quanto mai ordinati da chi non abbia sottoscritto l’adesione al fondo complementare di categoria. Parimenti, è del tutto evidente che neanche la rendita sarà lecito attenderla da un Fondo pensione al quale non si sia mai aderito. Per altre scelte, aggiuntive o alterna-tive, sta a lei ponderarle in piena autonomia e libertà.

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Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura

1 febbraio 2005

Sono una ragazza di 25 anni, dipendente di una società di elaborazione dati. In-quadrata come CCNL commercio 4° livello a tempo indeterminato. Vorrei sapere se è possibile costruirsi una “pensione integrativa” tramite fondi specializzati e se possibile a chi rivolgermi.

Il fondo pensione di riferimento per il settore regolato dal CCNL Confcommercio/ CGIL - CISL - UIL è FON.TE.

Per ogni ulteriore informazione e per l’ottenimento della modulistica necessaria per l’iscrizione l’indirizzo di posta elettronica è: [email protected]

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i contratti collettivi di lavoro di Confesercenti e di Confindustria hanno adottato il fondo MARCO POLO. Le cooperative hanno poi un altro fondo. L’adesione al fondo avviene su scelta insindacabile del lavoratore, seppure necessiti, per l’attuazione e l’inoltro materiale della pratica, dell’ausilio del competente ufficio del personale dell’azienda della quale si è dipendenti.

14 gennaio 2005

Sono una lavoratrice di una agenzia di viaggio che lavora dal 1972. Vorrei sapere se la legge per la pensione integrativa è già stata approvata in maniera definitiva. Vorrei inoltre sapere se sono obbligata ad aderire al fondo di categoria FON.TE. oppure posso aderire ad un fondo di mio gradimento usufruendo però sempre del contributo aziendale. Nel caso la legge non fosse ancora operante posso aderire individualmente?

La Legge delega approvata darà luogo ad uno o più decreti legislativi attuativi della delega stessa. Le adesioni ai fondi negoziali sono volontarie. Nel CCNL sono tra l’altro stabiliti i livelli di contribuzione e gli obblighi sottoscritti dalle parti, datoriale e sindacale, e con essi lo specifico fondo pensione di riferimento per la categoria. La normativa vigente prevede la possibilità di aderire a fondi aperti, alternativi a quello negoziale, qualora quest’ultimo o non esista oppure non sia funzionante nei termi-ni temporali stabiliti. L’adesione a FON.TE. consente di usufruire sia del contributo aziendale sia dell’apposito regime fiscale.

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414 maggio 2009

Lavoro in un’azienda agricola/avicunicola in provincia di Ancona, dal 1981. Chiedo informazioni sul fondo pensione AGRIFONDO, ad esempio: quota da pagare (min. e max) considerando che percepisco uno stipendio lordo di euro 1.900 circa. C’è da pagare una quota associativa? Che cos’altro prevede il fondo?

Data l’ampia casistica dei possibili destinatari del fondo - qui di seguito riportata e considerata la varietà delle aliquote contributive stabilite nei contratti dei diversi setto-ri interessati - vedi scheda AGRIFONDO in www.uil.it/fondi. Sede operativa: c/o Fonda-zione ENPAIA Viale Beethoven 48 - Roma 00144 - call-centre: 800.010270 - 800.313231 - Fax 06 5926295).L’entità della quota associativa, peraltro abbastanza contenuta, viene stabilita annual-mente dal Consiglio d’Amministrazione. L’adesione al Fondo Pensione AGRIFONDO volontaria e riservata ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da uno dei seguenti contratti: - lavoratori dipendenti non in prova del settore agricolo, il cui rapporto di lavoro è di-sciplinato dal CCNL 6 luglio 2006, e successive modificazione ed integrazioni, per gli operai agricoli e florovivaisti; - lavoratori dipendenti non in prova ai quali si applica il CCNL 27 maggio 2004, e suc-cessive modificazioni ed integrazioni, per i quadri e gli impiegati agricoli; - lavoratori dipendenti non in prova ai quali si applica il CCNL Pesca Marittima sotto-scritto l’8 marzo 2005 integrato dall’accordo collettivo del 7 maggio 2007; - lavoratori dipendenti non in prova della Fondazione ENPAIA a cui si applica l’accordo collettivo aziendale sottoscritto l’8 giugno 2007, integrato dall’accordo collettivo azien-dale del 18 giugno 2007; - lavoratori dipendenti non in prova a cui si applica l’accordo collettivo aziendale per i dipendenti della Confederazione Italiana Agricoltori (compresi gli Enti e le società collegate) sottoscritto l’11 giugno 2007; - lavoratori dipendenti non in prova a cui si applica l’accordo collettivo aziendale per i dipendenti di Confagricoltura (compresi gli Enti e le società collegate) deliberato dal Comitato Direttivo Confederale il 31 gennaio 2007 e recepito dalla Commissione di Rap-presentanza di tutto il personale il 12 giugno 2007; - lavoratori dipendenti non in prova a cui si applica l’accordo collettivo aziendale per i dipendenti della Confederazione Italiana Coldiretti (compresi gli Enti e le società col-legate) sottoscritto l’1 gennaio 2004;

COOPERATIVE, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA

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Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura

- lavoratori dipendenti non in prova a cui si applica il CCNL 4 ottobre 2007 e successive modificazioni e integrazioni per i dipendenti delle organizzazioni degli allevatori, con-sorzi ed enti zootecnici; - lavoratori dipendenti non in prova a cui si applica il CCNL 24 ottobre 2008 e succes-sive modificazioni e integrazioni per i dirigenti e i direttori delle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici; - lavoratori dipendenti non in prova a cui si applica il CCNL 10 novembre 2008 e succes-sive modificazioni e integrazioni per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di migliora-mento fondiario, sottoscritto da SNEBI, FLAI-CGIL, FAI-CISL E FILBI-UIL; - previa sottoscrizione di apposita Fonte Istitutiva, potranno aderire al Fondo i settori disciplinati dal CCNL per i dirigenti dell’agricoltura, sottoscritto da Confagricoltura, Confederdia e Cida e i dipendenti dei soggetti sottoscrittori dei sopra citati CCNL, non-chè i dipendenti degli enti, associazioni e società ad essi collegati;- soggetti fiscalmente a carico dei dipendenti sopra indicati. Nel corso del 2009 il Fondo Pensione AGRIFONDO incorporerà il Fondo Pensione degli impiegati Agricoli – FIA.

23 aprile 2007

Visto l’avvicinarsi della scadenza dei 6 mesi per decidere sul TFR, le chiedevo se era stato costituito il fondo di categoria per lavoratori come me. Lavoro in un’azienda di trasporto (container nello specifico) con meno di 50 di-pendenti. La mia azienda è associata alla CNA. Mi saprebbe dire il nome del fondo al quale devo aderire per poter godere della portabilità della quota del mio datore di lavoro? Alcuni mi dicono PREVILOG, altri mi dicono ARTIFOND. Fermo restando che nell’incertezza posso lasciarlo momentaneamente in azien-da, mi aiutate a capire quale è il mio fondo, o eventualmente a chi mi devo rivol-gere visto che la mia azienda ne sa o fa finta di saperne meno di me.

L’individuazione del fondo pensione di riferimento negoziale è fornita dalle parti sociali stipulanti il CCNL che si applichi nell’unità produttiva. Trattandosi di datore di lavoro affiliato alla CNA, rileviamo che i potenziali aderenti al fondo ARTIFOND sono i lavoratori dipendenti del settore artigiano, sulla base dell’ac-cordo intercategoriale-interconfederale 11 febbraio 1999, sottoscritto dalla Confartigia-nato, Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato, dalle Associazioni di mestiere della CNA, AIRA, ANIM, ANPEC, Associazione Tessile abbigliamento, Associazione po-

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4dologica italiana, ASPEL, Associazione nazionale artigianato artistico, Assomeccanica, Assopulizie, Federacconciatori, Federestetica, FIAAL, FITA, FNALA, GRAFICA, ILMA, SATLA, SIAF, SNO, Trasporto persone, Associazione sarti, dalla CNA, Confederazione nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa, dalla CASARTIGIANI, Con-federazione Autonoma sindacati Artigiani, dalla CLAAI, Confederazione delle libere as-sociazioni artigiane italiane, dalle Federazioni di categoria della CGIL, FILCAMS-CGIL, FILCEA-CGIL, FILLEA-CGIL, FILT-CGIL, FILTEA-CGIL, FIOM-CGIL, FLAI-CGIL, SLC-CGIL, dalle Federazioni di categoria della CISL, FAT-CISL, FILCA-CISL, FILTA-CISL, FIM-CISL, FISASCAT-CISL, FISTEL-CISL, FIT-CISL, FLERICA-CISL, dalle Federazioni di categoria della UIL, FENEAL, UILA, UILCEM, UILM, UILSIC (poi UILCOM), UILTA, UILTRASPORTI, UILTUCS, dalla CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro, dalla CISL, Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori, dalla UIL, Unione Italiana del Lavoro. Il versamento del TFR e dei contributi (relativi alle nuove adesioni: successive al 01/01/07) potrà essere effettuato solo dal 01/07/07, con riguardo anche al periodo com-preso tra la data d’adesione ed il 30/06/07 (Scheda d’adesione - www.artifond.it; Indi-rizzo e-mail: [email protected]; Telefono: 06 77.20.50.55 fax: 06 77.59.19.46 Sede legale: Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 - Roma 00185). Per completezza d’informazione riferiamo inoltre che il 21.02.2007 è stato sottoscritto l’accordo costitutivo e concordato uno Statuto sociale del Fondo complementare pen-sionistico per i lavoratori della logistica, denominato PREV.I.LOG. . Sono destinatari di tale fondo negoziale i lavoratori dipendenti ai quali si applichino i CCNL dei settori: Logistica, trasporto merci e spedizione; Agenzie marittime e racco-mandatarie e Mediatori marittimi; Autoscuole e studi di consulenza automobilistica; Porti; e CCNL dei settori affini dei Trasporti e dei Servizi alla Mobilità. I sottoscrittori dell’Accordo sono le associazioni datoriali: ANITA, ASSITERMINAL, AS-SOLOGISTICA, ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI-ASSOPORTI, CONFETRA, CONFTRA-SPORTO, FAI, FEDERAGENTI, FEDESPEDI, FEDIT, UNITAI; le federazioni nazionali sindacali dei Trasporti FILT, FIT, UILTRASPORTI; ed inoltre il Fondo Nazionale di Pre-videnza dei Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi (FASC, con l’obbligo della gestione separata).

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Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura

5 dicembre 2006

Sono impiegato in una piccola azienda artigiana di impianti elettrici dal 05/2002, ho 51 anni e 35 di lavoro. Vorrei sapere: mi conviene sottoscrivere un fondo pensione anziché lasciare il TFR in azienda dati i pochi anni ancora di lavoro? Eventualmente, quale è il fondo di categoria? E ancora, come funziona attualmente la partecipazione dei contributi lavoratore/datore di lavoro?

Il fondo pensione di categoria per i lavoratori del settore dell’Artigianato è ARTIFOND. Non essendo nostro intendimento dare giudizi di convenienza, cerchiamo di attenerci alle informazioni essenziali.

Per quanto ulteriormente necessario l’indirizzo è: Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 - ROMA 00185 - Tel. 06 77205055. Per quanto riguarda il TFR è giusto scegliere esplicitamente e consapevolmente tra adesione completa al fondo di categoria e mantenimento della corrente situazione in azienda.

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17 novembre 2006

Sono dipendente di una casa di riposo con circa 100 dipendenti. Il CCNL che mi viene applicato è per Cooperative del Settore Socio-Sanitario. La mia domanda è: posso aderire al fondo negoziale COOPERLAVORO? E il dato-re di lavoro è obbligato ad accettare la mia adesione?

COOPERLAVORO è il fondo di riferimento negoziale anche per le cooperative del setto-re socio-sanitario. Pertanto, il lavoratore ha diritto a sottoscrivere l’adesione al Fondo ed il datore deve accettare ed inoltrare tale richiesta al fondo pensione. Di seguito si riporta il fac simile del modello della domanda di adesione al Fondo CO-OPERLAVORO.

Per ulteriori informazioni si segnala che la sede è in: Via Carlo Bartolomeo Piazza, 8 ROMA 00161 - Tel. 06 44292994 - Fax 06 44261933 - E-mail: [email protected]

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4DOMANDA D’ADESIONECOOPERLAVORO FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI,DELLE COOPERATIVE DI LAVOROVia C. B. Piazza, 8 - Roma 00161Iscritto al numero 96 dell’Albo dei Fondi PensioneCognome Nome __________________________________________________________Nato/a a (comune o stato estero) Prov ________________________________________ Residente (Via e numero) CAP Prov (Località) ________________________________Codice Fiscale ____________________________________________________________Tel e-mail _______________________________________________________________Prima occupazione successiva al 28/4/93: SI NO Socio lavoratore: SI NO Sesso: F M Iscritto in precedenza al Fondo Pensione Da prima del 28/4/93 Da dopo il 28/4/93Qualifica: operaio impiegato funzionario/quadro dirigenteRicevuta la Scheda Informativa su Cooperlavoro e dopo aver preso visione della stes-sa e dello Statuto, DICHIARO di aderire a Cooperlavoro, Fondo Pensione Complemen-tare dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro.Per il contributo a mio carico, in alternativa a quello minimo stabilito dagli accordi contrattuali, sociali o regolamentari applicati, scelgo di versare un contributo pari al ____ , ____%, calcolato sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR.SCELGO di versare la contribuzione nel COMPARTO: SICUREZZA BILANCIATO DINAMICODELEGO il datore di lavoro a- prelevare dalla mia retribuzione e dalla quota annuale del mio TFR i contributi pe-riodici previsti,- trattenere dalla mia retribuzione la parte a mio carico della quota di iscrizione una tantum,- provvedere al relativo versamento secondo i termini stabiliti dal Fondo.Mi IMPEGNO ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto e dalle norme operative interne e a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l’aggiornamen-to della mia posizione previdenziale. Dichiaro sotto la mia responsabilità che quanto sopra riportato corrisponde al vero.Preso atto dell’informativa che mi è stata consegnata ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, acconsento al trattamento dei miei dati

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Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura

21 settembre 2006

Sono un socio lavoratore di un’agenzia TECNOCASA (intermediazione immobi-liare). Vorrei sapere, gentilmente, quali opportunità di previdenza integrativa si offrono alla categoria in cui opero; sono particolarmente interessato a un fondo nego-ziale al quale la mia categoria aderisce.

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comuni e sensibili nonchè alla loro comunicazione ed al relativo trattamento con le finalità e nei limiti illustrati nell’informativa predetta.

Data __________/_______/__________ Firma lavoratore ____________________________________________________________

DATI RIGUARDANTI IL DATORE DI LAVORO (da compilarsi a cura del datore di lavoro)Denominazione ________________________________________________________Località/indirizzo ______________________________________________________Codice azienda ________________________________________________________Codice fiscale _________________________________________________________Fonte istitutiva ________________________________________________________(CCNL, Regolamento, etc.)Sede operativa ________________________________________________________(se diversa da quella legale)Località/indirizzo CAP Prov ______________________________________________fax tel e-mail ____________________________________________________________Con la presente il sottoscritto datore di lavoro aderisce a Cooperlavoro e si impegna:- a inoltrare la domanda di adesione al Fondo entro 20 giorni dalla sottoscrizione del lavoratore.- a versare la quota di iscrizione una tantum così come stabilito da Cooperlavoro uni-tamente al primo versamento utile.Dichiara altresì di aver ricevuto completa informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati qualificati come personali comuni con le finalità e nei limiti illustrati nell’in-formativa predetta.

Data ______ _ /_____/ __________Timbro e firmadatore di lavoro ___________________________

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4È necessario controllare il proprio contratto collettivo di lavoro. Nel Terziario, per esempio, le OO.SS. sindacali hanno posto in essere con la Confcommercio il fondo FON.TE., il quale si rivolge alle aziende del settore.

Per quanto riguarda in particolare il settore delle cooperative di produzione e lavoro e delle cooperative sociali c’è il fondo pensione negoziale COOPERLAVORO (Via Carlo Bartolomeo Piazza, 8 - Roma 00161 - Tel. 06 44292994 - Fax 06 44261933).

28 luglio 2005

Mi sapreste dire se nel contratto dei panificatori artigiani c’è obbligo di mandare una quota di TFR a fondo pensione? Potreste dirmi, inoltre, in che percentuale e come fare a versarla a voi?

A normativa vigente, qualora non si sia iscritti ad un fondo pensione negoziale, non ci sono obblighi generici di versamento di TFR. Per quanto riguarda il citato settore dell’Artigianato, i versamenti dei contributi e del TFR per gli iscritti al fondo di categoria ARTIFOND cominceranno in tempi successivi alla nomina degli organismi sociali definitivi. È evidente che il TFR, nella misura del 16% del maturando per gli assunti al 28.04.93 e del 100% del maturando per gli assunti dopo il 28 aprile 1993, andrà versato, per conto degli iscritti, direttamente al fondo pensione negoziale ARTIFOND.

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9 giugno 2005

Dove devono essere versati i contributi degli aderenti al Fondo ARTIFOND e con quale scadenza?

Tutte le imprese dell’Artigianato, che abbiano dipendenti iscritti ad ARTIFOND, sa-ranno messe direttamente al corrente dall’Amministrazione del Fondo sui tempi e le modalità dei versamenti, i quali, presumibilmente, avranno effettivo avvio dal prossi-mo mese di settembre 2005, una volta acquisita, su richiesta del Fondo a tale scopo, l’approvazione della COVIP. Nel maggio scorso è stata rinnovata l’Assemblea dei Delegati, la quale sarà chiamata, tra l’altro, a rinnovare gli Organismi sociali (CdA, Revisori e Presidenti) entro luglio 2005.

Per eventuali ulteriori informazioni su ARTIFOND, che dal febbraio del c.a. ha trasfe-rito la propria sede legale da Viale Castro Pretorio n. 25 a Via di Santa Croce in Geru-salemme n. 63 (00185 Roma); è possibile rivolgersi al numero telefonico 06 77205055, dell’Ente bilaterale nazionale.

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PROFESSIONISTI ESTUDI PROFESSIONALISTUDENTI E RICERCATORI

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PROFESSIONISTI ESTUDI PROFESSIONALISTUDENTI E RICERCATORI

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Professionisti - Studi professionali - Studenti - RicercatoriCAPITOLO Professionisti - Studi professionali - Studenti - RicercatoriSommario

1 Fondi d’investimento mobiliare Clean Tech e Private Equity

2 - 3 - 24 Fonti d’approfondimento previdenza complementare

4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 PREVIPROF

5 FONDENERGIA, FONDO FAMIGLIA

11 - 14 Dipendenti Studi professionali e fondo di riferimento

12 Fondi aperti e PIP

13 Libero professionista settore Assicurativo e fondo di riferimento

15 FON.TE.

16 Fondi chiusi

17 Ricongiunzione contributi INARCASSA

18 Contributi ad INARCASSA e CCNL Chimico

19 Professionisti forensi e fondo di riferimento

20 PREVIAGENS e FONDAPI

21 - 22 Rendite e reversibilità

23 Strumenti misurazione performance dei fondi

25 Ricercatore universitario e fondo di riferimento

26 FONSER

27 Rischi e garanzie

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513 novembre 2009

Caro Professore, ti sottopongo il seguente quesito sperando in un tuo parere.Abbiamo introdotto il tema delle energie rinnovabili ai fondi pensione e stia-mo verificando la possibilità dell’investimento diretto nel nostro prodotto Clean Energy Capital Fund, fondo di private equity con la forma giuridica di UK Limited Partnership. Avremmo bisogno di sapere se l’investimento in tale prodotto è consentito ai sensi della vigente normativa dei fondi pensione e, in particolare, se può confi-gurarsi come “fondo d’investimento mobiliare chiuso”.

L’argomento degli investimenti socialmente responsabili, dell’energia rinnovabile, dei criteri ESG (funzionamento societario che tiene conto del rispetto sociale ed ambien-tale) integrati nelle politiche d’investimento, è da molto tempo all’attenzione dei sog-getti responsabili di ogni ordine e grado.Parallelamente la regolamentazione degli strumenti finanziari e particolarmente de-gli OICVM (organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari) continua ad essere nell’Unione Europea oggetto di studio ed approfondimento, al fine del raggiungimento di un’armonizzazione tale che consideri l’autorizzazione rilasciata dallo Stato d’origine come un passaporto valido in tutti gli Stati membri.La costante evoluzione della materia ha trovato riflessi nell’U.E. in specifiche direttive (Consiglio Europeo 85/611/CEE 20.12.2005 e segg.) sulla base di un Libro verde (12 luglio 2005) ed in ulteriore fase d’approfondimento sulla scorta di un Libro bianco (15.11.2006) avente lo scopo di rendere più efficace il mercato dei fondi, per dare piena attuazione ad un regime comune di collocamento privato.Stante l’attuale quadro normativo U.E., suscettibile di auspicati miglioramenti e sem-plificazioni, e considerati i limiti di natura legislativa riguardanti i Fondi pensione ne-goziali, è necessario non solo un giudizio fornito da una società professionalmente competente ma anche e soprattutto un pronunciamento in merito da parte dell’Auto-rità di vigilanza di settore.Il private equity, formula adottata per raccogliere un determinato capitale di rischio con il fine di raggiungere un consistente ritorno economico all’atto della dismissione delle partecipazioni, richiede un’ampia trasparenza ed un elevato livello di funziona-mento organizzativo.È necessario un esame attento dei documenti illustrativi e costitutivi, che al momento non è possibile conoscere.Nel caso specifico siamo di fronte ad un finanziamento in fase d’avvio (partecipazione di fondi pensione, compagnie d’assicurazione ed istituti bancari, soprattutto di: Olan-

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Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori

da, Giappone e Belgio, e verso Francia, Paesi scandinavi, Germania, Svizzera e U.K.) per il perfezionamento di un fondo strutturale chiuso di diritto inglese (Londra - Fortis Investments - BNP Paribas), di tipo Clean Tech, per investitori istituzionali, il quale si prefigge d’impiegare i soldi, raccolti con la logica del Private Equity, nell’acquisto di strutture ed impianti diversificati (nei mercati energetici: eolici, solari, biomasse) tra loro e con criteri ESG integrati; dividendo atteso dal secondo e strategia d’uscita con disinvestimento dall’ottavo al decimo anno. Secondo quanto si apprende da una prima informazione, dichiaratamente soggetta ad eventuali modifiche, il fondo è anche rivolto a non meglio definiti mercati emergenti, anche se teoricamente delimitati nella quantità (10% al massimo complessivamente).Prescindendo dalle posizioni del Sindacato internazionale, le quali non di rado stimano lo strumento del P.E. un mezzo suscettibile di eccessi - quali le riduzioni del perso-nale, la compressione del salario ed a volte la difficile agibilità sindacale -collegati ad operazioni di ristrutturazioni ed innovazioni industriali, resta il nodo del quadro nor-mativo nel campo degli investimenti consentiti ai fondi pensione in Italia. Brevemente, in relazione al d.lgs 252 - 5 dicembre 2005, all’art. 6, comma 1. e), i fondi pensione possono sottoscrivere ed acquisire quote di “fondi comuni d’investimento mobiliare chiusi” secondo i criteri indicati nello statuto d’individuazione e della ri-partizione del rischio nella scelta degli investimenti, comunque non superiori al 20% del proprio patrimonio ed al 25% del capitale del fondo chiuso. All’art. 19 punto c) è stabilito che è compito della COVIP verificare il “rispetto dei criteri d’individuazione e ripartizione del rischio individuati ai sensi dei commi 11 e 13 dell’art. 6”.Un rinvio alla direttiva 85/611/CEE in tema di OICVM è rintracciabile nelle disposizioni del D.M.Tesoro n. 703 del 21 novembre 1996 che regolano i criteri ed i limiti d’investi-mento delle risorse dei fondi pensione e recano norme in materia di conflitti d’interes-se e situazioni rilevanti a tale proposito.

23 giugno 2009

Ho frequentato un master di II livello in assicurazioni, previdenza e assistenza sanitaria (MAPA) presso l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza (VA) - LIUC. Poiché ho intenzione di svolgere un periodo di stage presso la vostra sede pro-vinciale di Vibo Valentia, con cui ho a tal fine già preso contatti, al fine di avviare un project-work a completamento del percorso formativo di cui sopra, vorrei sapere se vi sono in corso o sono stati svolti di recente iniziative, studi, progetti, lavori in materia di previdenza complementare intrapresi dalla UIL o ai qua-li la UIL ha partecipato e dove possa eventualmente reperire documentazione sull’argomento.

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19 maggio 2008

Vorrei svolgere una tesi universitaria su un fondo pensione a mia scelta mi po-treste dare un consiglio su quale fondo scegliere?

Selezionando www.uil.it/fondi, è possibile consultare una sintesi dei fondi pensione a carattere negoziale. Per una più lunga storia si fanno notare quelli che hanno aperto la strada della previ-denza complementare ex.dlgs 124/1993, tipo FONCHIM, COMETA ed altri della prima ora. Sono anche interessanti da studiare nella loro particolarità alcuni fondi negoziali intersettoriali.

A titolo esemplificativo mi interesserebbe la tematica del ruolo del sindacato, nella specie della UIL, nella previdenza complementare o la governance dei fon-di negoziali.

Cara avvocatessa, alle nostre informazioni fornite per le vie brevi, abbiamo il piacere di segnalarLe che, per quanto attiene alla questione dello stage, è possibile reperire del materiale informativo, di nostra produzione, tramite il responsabile della CSP UIL di Vibo Valentia. C’è inoltre la possibilità di approfondire gli aspetti generali della previdenza com-plementare visitando il sito www.uil.it/fondi e soffermandosi, a scelta, sulle schede sinottiche dei singoli fondi pensione negoziali, oltre che sulle risposte ai particolari quesiti posti dai nostri lettori, pubblicate nella rubrica Domande frequenti: l’Esperto risponde. Con riferimento poi alle regole di funzionamento dei fondi negoziali, sono consultabili gli svariati documenti fondativi e regolamentari selezionando gli appositi collegamenti Internet. A tal proposito indichiamo: www.cometafondo.it, www.fonchim.it, www.cooperlavoro.it, e così di seguito. Il Sindacato, come è noto, è promotore, insieme alle altre Parti sociali (associazioni datoriali e dei dipendenti), dell’istituzione e del collegamento contrattuale collettivo dei singoli fondi pensione di settore. Costituisce, tra l’altro, elemento funzionale nella designazione e nella nomina degli organi sociali.

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Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori

13 giugno 2007

Lavoro da 5 mesi presso uno studio che si occupa di amministrazione condomi-niale di cui sono l’unica dipendente: a quale fondo posso iscrivermi? Come mi devo comportare?

13 giugno 2007

Ho 32 anni, laureata in geologia, e da febbraio 2006 lavoro presso una società petrolifera con un contratto di 20 mesi come consulente. Chiedo a quale fondo pensione potrei iscrivermi. Vorrei anche sapere se esistono fondi pensione aperti per casalinghe che hanno raggiunto i 62 anni di età.

12 giugno 2007

Sono segretaria in uno studio legale volevo sapere a quale fondo pensione posso destinare il mio TFR.

Fondo pensione negoziale di riferimento è PREVIPROF, istituito dalle associazioni da-toriali Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e le OO.SS. (FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL), in base all’art. 20 del Testo Contrattuale Unitario per i dipendenti degli Studi professionali, firmato il 3 maggio 2006.

PREVIPROF: Viale Pasteur, 65 - ROMA 00144– Tel. 06 54220769 ([email protected]).

I due fondi negoziali di riferimento sono rispettivamente FONDENERGIA(Tel 06 5964931 - Fax 06 54225362 - [email protected]) e FONDOFAMIGLIA ([email protected] - www.fondofamiglia.it).

Fondo pensione negoziale di riferimento è PREVIPROF, istituito mediante accordo in-terconfederale 28.12.2006 tra le associazioni datoriali (Confprofessioni, Confedertecni-ca, Cipa) e le OO.SS. (FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL), in base all’art. 20 del Testo Contrattuale Unitario per i dipendenti degli Studi professionali, firmato il 3 maggio 2006.

Per ogni necessità ulteriore, l’indirizzo di PREVIPROF è: Viale Pasteur, 65 - ROMA 00144 - Tel. 06 54220769 ([email protected]).

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520 aprile 2007

Come posso avere informazioni sul fondo PREVIPROF? Non riesco a trovare il modulo di adesione. Potete aiutarmi?

3 aprile 2007

Desidero chiedervi informazioni circa la destinazione che potrei fare del mio TFR. Sono una segreteria in uno studio legale da quasi tre anni e mezzo (di cui tre anni apprendista mentre da circa 6 mesi ho un contratto di segretaria di IV livello a tempo indeterminato). Non credo esistano fondi negoziabili per questa categoria, ossia per segretaria di studi professionali. Secondo voi mi conviene optare per la previdenza complementare? Se sì per che tipo di fondo e per quale?

Per l’emissione dei moduli d’adesione è necessaria l’autorizzazione della COVIP. PRE-VIPROF, istituito con accordo interconfederale 28.12.2006, in attuazione dell’art. 20 del Testo Contrattuale Unitario 3 maggio 2006, per i dipendenti degli Studi professiona-li, dalle associazioni datoriali (Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa) e dalle OO.SS. (FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL), ha inoltrato l’apposita richiesta. La risposta COVIP sarà nei termini di legge.

Per ulteriori informazioni è anche disponibile la UILTUCS nazionale (Via Nizza, 154Roma - 00198) - Tel. 06 842422 76 / 05.

È avviata la richiesta alla COVIP d’autorizzazione all’esercizio del Fondo pensione ne-goziale PREVIPROF, istituito mediante accordo interconfederale 28.12.2006 tra le asso-ciazioni datoriali (Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa) e le OO.SS. (FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL), in base all’art. 20 del Testo Contrattuale Unitario per i dipendenti degli Studi professionali, firmato il 3 maggio 2006.

Per richiedere informazioni alla federazione di categoria: UILTUCS nazionale - Tel n. 06 842422 76 / 05 (Via Nizza, 154 - Roma 00198) . Per quanto riguarda il dilemma se mantenere il TFR presso il datore di lavoro compi-lando, l’apposito modulo, oppure se sottoscrivere prodotti individuali di tipo previden-ziale, la scelta non può che fare capo alla sensibilità del lavoratore. Fermo restando che in futuro è sempre possibile modificare tale scelta aziendale e passare alla previdenza complementare.

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Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori

30 marzo 2007

Sono una ragazza di 30 anni e lavoro dal 2003. Come sapete da quest’anno biso-gna decidere dove destinare il nostro TFR, se lasciarlo in Azienda oppure desti-narlo ad un fondo pensione. Vi scrivo proprio a proposito di questo: io sono impiegata come Receptionist presso uno Studio Legale a Milano e vorrei destinare il mio TFR ad un fondo pensione. Potreste gentilmente consigliarmene uno anche in base alla mia categoria? Come devo fare per avere il modulo di adesione?

Il fondo di riferimento va individuato in quello indicato dal CCNL del settore di propria appartenenza. Come in occasioni precedenti a questa, rendiamo noto che è avviata la richiesta alla COVIP d’autorizzazione all’esercizio del Fondo pensione negoziale PREVIPROF, isti-tuito mediante accordo interconfederale 28.12.2006 tra le associazioni datoriali (Con-fprofessioni, Confedertecnica, Cipa) e le OO.SS. (FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL). Come è noto, le stesse parti sociali hanno firmato il 3 maggio 2006, con validità normativa 01.07.2004-30.09.2007, il Testo Contrattuale Unitario per i dipendenti degli Studi professionali. All’art. 20 di tale CCNL è previsto che le parti provvederanno ad istituire forme di pre-videnza integrativa. Sugli sviluppi autorizzativi, previsti nei tempi consentiti a norma di legge, è anche pos-sibile richiedere informazioni alla federazione di categoria: UILTUCS nazionale - Tel. n. 06 842422 76 / 05 (Roma 00198 - Via Nizza, 154). In attesa che si concreti questo importante fondo pensione negoziale è possibile, oltre che rivolgersi a prodotti previdenziali individuali ed aperti, scegliere di mantenere il TFR presso il datore di lavoro compilando i moduli, presso l’ufficio del personale: - TFR1: per lavoratori in forza al 31 dicembre 2006; - TFR2: per gli assunti dopo il 31.12.2006) . Tale sottoscrizione è revocabile in tempo successivo, a favore della previdenza com-plementare.

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512 marzo 2007

Vorrei sapere se c’è un fondo negoziale per i dipendenti di studi commerciali, contabili etc.

22 febbraio 2007

Un mio familiare lavora in qualità di impiegato presso uno studio notarile, vor-rebbe aderire ad un fondo di pensione integrativa, ma non conosce il fondo di riferimento. Non essendo un libero professionista ma un dipendente qual è il fondo a cui po-trebbe destinare il suo TFR?

È in preparazione la richiesta alla COVIP d’autorizzazione all’esercizio del Fondo pen-sione negoziale PREVIPROF, istituito mediante accordo interconfederale 28.12.2006 tra le associazioni datoriali (Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa) e le OO.SS.(FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL). Come è noto, le stesse parti sociali hanno firmato il 3 maggio 2006, con validità nor-mativa 01.07.2004-30.09.2007, il Testo Contrattuale Unitario per i dipendenti degli Studi professionali. In tale CCNL, in Premessa Generale, vengono indicate, nell’ambito della specifica “A) Area professionale Economico – Amministrativa” le professionalità di: Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti, Ragionieri, Revisori Contabili, ed altre di valore equi-valente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella pre-detta elencazione. Mentre all’art. 20 è stabilito che le parti provvederanno ad istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori del settore.

Per informazioni sui futuri sviluppi autorizzativi, previsti nei tempi consentiti a norma di legge, è anche possibile contattare la UILTUCS nazionale al n. 06 842422 76 /05 - Via Nizza, 154 - Roma 00198.

Le associazioni datoriali: Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa ( istitutrici, mediante accordo interconfederale con le OO.SS., del Fondo Professioni per la formazione con-tinua: Viale Pasteur, 65 - Roma 00144 - tel: 06-54210661) e le organizzazioni sindacali: Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTUCS UIL sono in dialogo aperto per dare un riferi-mento negoziale proprio, o per adesione ad un fondo già esistente (per esempio, FON.TE.), ai dipendenti degli Studi professionali. In attesa di regolamentazioni al riguardo è comunque possibile mantenere, con scelta revocabile, il TFR presso il proprio datore di lavoro. La federazione di categoria UILTUCS è raggiungibile al n. 06 842422 76 /05 - Via Nizza, 154 - Roma 00198.

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Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori

È molto gradevole riscuotere consensi ed approvazioni dai lavoratori e dagli specialisti di strumenti finanziari esperti e qualificati come ADB per le informazioni sui fondi pen-sione e per le risposte, disponibili in rete, nella rubrica Domande frequenti: l’esperto risponde. È del tutto naturale che il nostro campo privilegiato di lavoro sia rappresentato dai fon-di negoziali, istituiti per i molteplici settori disciplinati dalla contrattazione collettiva. È comunque interessante il suggerimento di pensare ad un allargamento dello spettro d’indagine e d’informazione. C’è la certezza, tuttavia, che la quantità di dati di provenienza esterna da trattare (il numero dei fondi aperti è almeno il doppio dei fondi contrattuali, senza dimenticare i Piani Individuali Pensionistici (PIP), anch’essi utili per i lavoratori) sia tale da rendere molto difficile il mantenimento dell’imparziale, continua e contestuale esposizione dei dati stessi, nel rispetto delle diverse sensibilità concorrenti.

La sua richiesta, purtroppo del tutto generica, ha forse origine dalle innumerevoli, vere o presunte, preannunciate novità legislative e regolamentari che, sia pure con il lodevole intendimento di favorire l’adesione dei lavoratori ai fondi pensione, a volte finiscono per diffondere ansia e confusione.

19 gennaio 2007

Ho visto sul vostro sito che offrite un’informazione abbastanza completa sui fon-di pensione chiusi (o di categoria). Poichè in ADB ci occupiamo di banche dati di strumenti finanziari (e quindi anche dei fondi pensione aperti) e visto il notevole interesse sull’argomento dovuto alle recenti normative in materia mi chiedevo se ci fosse da parte vostra la volontà ad ampliare la sezione dedicata ai fondi pensione introducendo anche informazioni sui fondi pensione aperti (società di gestione, valori quote, rendimenti, etc.).

7 novembre 2006

Ho 33 anni e lavoro come libero professionista nel settore assicurativo. Sono sincero tutti continuano a parlare di pensioni integrative e complementari io che sono del settore non ne capisco più niente e non voglio dare per scontato le direttive commerciali della compagnia dedita solo alla vendita, per cui vi chie-do dove posso avere le maggiori informazioni manuali etc. per poter svolgere con onesta e professionalità la mia attività.

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24 ottobre 2006

Lavoro da un notaio da aprile come devo scegliere il fondo pensione più adatto alle mie esigenze?

18 luglio 2006

In seguito alla necessità di far aderire i dipendenti della nostra azienda al fondo de-nominato FON.TE. stiamo predisponendo apposita documentazione informativa.

A tal proposito avrei qualche dubbio che spero possiate chiarirmi: a) Laddove sia prevista l’opportunità per il lavoratore associato di effettuare ver-samenti più elevati di quelli previsti dalle fonti istitutive del fondo si deve pre-sumere che sia altrettanto possibile, in un momento successivo all’adesione, diminuire la % di tali versamenti? b) Se un lavoratore associato non matura il numero minimo di anni (nel caso di FON.TE. 10 anni) previsto nel fondo per ricevere le prestazioni allora cosa succe-de? Si perdono tutti i diritti. c) La quota dei versamenti deducibili ai fini fiscali deve essere calcolata tenendo conto dei versamenti a carico del solo lavoratore associato oppure deve tener conto anche della quota a carico dell’azienda? d) In generale quale base di calcolo viene utilizzata per erogare le prestazioni? Vale a dire, è possibile conoscere più o meno cosa si riceverà come prestazioni in base ad un certo ammontare di versamenti?

Questo continuo dialogo con i lettori e le informazioni pubblicate nel sito www.uil.it/fondi cercano di contribuire ad una più puntuale conoscenza della materia. Le rubriche specializzate dei numerosi giornali quotidiani, i siti-web nazionali come, ad esempio, quelli dell’ANSA, della COVIP e della MEFOP, sono di grande utilità per qualsiasi ricerca ed approfondimento.

Il criterio principale per l’individuazione del proprio fondo negoziale è quello indicato dal contratto collettivo di lavoro, sia esso nazionale, aziendale o territoriale, che viene applicato nell’unità produttiva. Vi sono poi, per determinate aree di lavoro, dei fondi istituiti per determinate categorie di professionisti dalle rispettive Associazioni di categoria, ed infine dei fondi intercate-goriali che possono soccorrere alla bisogna, come ad esempio il fondo per il Terziario, FON.TE., istituito dalla Confcommercio e dalle Organizzazioni sindacali.

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Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori

Alle varie domande poste dalla Direzione della Vostra Società, utili alla predisposizione di un’adeguata informativa per i dipendenti, si possono abbinare le seguenti risposte: a) è senz’altro possibile, secondo le modalità amministrative ed i tempi utili stabiliti dal fondo che presiedono alla comunicazione ed alla decorrenza delle variazioni, sia aumentare che diminuire la contribuzione a carico del dipendente iscritto, nel rispetto dei minimi stabiliti dagli appositi accordi contrattuali; b) al punto 2. e seguenti dell’articolo 26 - Prestazioni - dello Statuto del Fondo è sta-bilito tra l’altro che: Ai lavoratori associati FON.TE. eroga le seguenti prestazioni pensionistiche comple-mentari: a) pensione complementare di vecchiaia; b) pensione complementare di anzianità. Al punto 5, stesso art. 26, si precisa che: “ In mancanza dei requisiti d’accesso alle pre-stazioni di cui ai commi 3 (leggasi: pensione complementare di vecchiaia) e 4 (leggasi: pensione complementare d’anzianità) del presente articolo, il lavoratore associato ha di-ritto alla liquidazione della sua prestazione sotto forma di capitale erogato “una tantum”.c) La quota dei versamenti deducibili ai fini fiscali deve essere calcolata tenendo conto sia dei versamenti a carico del lavoratore associato sia di quelli a carico dell’azienda. d) Al punto 1. dell’art. 26 dello Statuto è dichiarato che: Le prestazioni pensionistiche complementari erogate da FON.TE. sono commisurate ai contributi effettivamente versati nonché ai proventi realizzati per effetto dell’impie-go dei contributi medesimi e sono determinate secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione. La Scheda Informativa per i potenziali aderenti - punto 2. prestazioni - parla di Eroga-zione delle prestazioni come segue: “FON.TE. provvederà all’erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Le convenzioni devono necessariamente prevedere la clausola di reversibilità delle prestazioni a favore dei soggetti previsti dalla normativa vigente. Le imprese d’assicurazione che devono provvedere alla erogazione delle rendite devo-no essere ancora individuate. FON.TE. è un Fondo Pensione a contribuzione definita. La prestazione pensionistica erogata è commisurata ai contributi versati ed ai rendi-menti realizzati nella gestione delle risorse. Il lavoratore avente diritto può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica per un importo massimo pari al 50% della prestazione stessa. Qualora l’importo annuo, che si ottiene convertendo in pensione complementare an-nua quanto maturato sulla posizione individuale, risulti inferiore al 50% dell’assegno

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5sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7 della legge n. 335/95, il lavoratore associato può optare per la liquidazione in capitale dell’intero importo maturato sulla sua posi-zione pensionistica”.

All’art. 6 del dlgs 124/1993 è stabilito, come qui riportato in breve, che: “I fondi pensione gestiscono le risorse mediante: a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) della legge 2 gennaio 1991 n. 1 (vedi, tra l’altro, l’art. 18 del dlgs n. 58 del 1998); b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’art. 2 dlgs 17.03.1995 n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI; c) convenzioni con società dì gestione dei fondi comuni d’investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge n. 77, 23.03.1983 (e successive) abilitate a gestire risorse dei fondi pensione secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro; d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni ... omissis ... nonché quote di fondi comu-ni d’investimento immobiliare chiusi (...); e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni d’investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del Tesoro (...)” (nota bene: comunque non superiori al 20% del proprio patrimonio ed al 25% del capitale del fondo chiuso).

23 giugno 2006

Salve, sono uno studente universitario che sta preparando un esame molto duro di intermediari finanziari. Ho tratto parecchio giovamento dai contenuti del vostro sito, ma alcuni dubbi permangono. Siccome il nostro prof. non ha spiegato molto bene la disciplina dei fondi, potreb-be per cortesia chiarire chi gestisce materialmente il fondo chiuso? Ovvero, siamo in dubbio perchè sappiamo che il fondo può essere costituito da associazione non riconosciuta ex art 36 o da persona giuridica ex art 12, ma chi si occupa poi della gestione del fondo? Ci si reca presso una Società di gestione del risparmio o i costitutori (associa-zione non riconosciuta/persona giuridica) sono abilitati a gestire il patrimonio collettivo del fondo?

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La Facoltà di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi pro-fessionisti e le Norme per la ricongiunzione stessa sono previste dalla Legge 5 marzo 1990, n. 45, pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1990, n. 57.

Ne riportiamo alcuni punti: 1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopra citate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. 2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligato-rie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista. 3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni pre-videnziali per liberi professionisti. Un fac-simile per la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi è reperibile nel sito della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti: www.inarcassa.it/modulistica/ricongiunzione2.htm

20 giugno 2006

Vorrei sapere se è possibile - e come procedere in caso affermativo - congiunge-re i contributi fino ad ora versati all’ INPS con quelli che dovrò iniziare a versare all’INARCASSA.

23 maggio 2006

Sono un ragazzo di 31 anni con circa 3 anni di contributi versati alla INARCASSA da libero professionista, dal prossimo 3 maggio sarò assunto a tempo indeter-minato come da contratto CCNL CHIMICO.

Avrei cortesemente due domande da sottoporvi:1. a quale Fondo Pensione mi consigliate (sempre che sia preferibile all’INPS) di destinare il mio TFR? 2. come posso ricongiungere gli anni di contributi già versati al Fondo Pensione?

Sono tenuti all’iscrizione ad INARCASSA gli Ingegneri e gli Architetti iscritti all’Ordine professionale; in possesso di partita IVA individuale o di associazione o di società di

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31 marzo 2006

Sono un avvocato e svolgo la mia professione in Sicilia, desidero sapere se è già stato istituito un fondo pensione per la mia categoria, se posso aderire ad un fondo pensione aperto usufruendo delle agevolazioni fiscali e se i fondi che vedo elencati nel Vostro sito sono tutti quelli istituiti in Italia.

professionisti; e che non siano assoggettati ad un’altra forma di previdenza obbligatoria. Se interviene un rapporto di lavoro dipendente, deve darne comunicazione ad INAR-CASSA allegando un’attestazione del datore di lavoro dalla quale risulti la data di as-sunzione. Il contributo integrativo è dovuto anche dai professionisti in possesso di partita IVA ma che non sono iscritti ad Inarcassa perché dipendenti. Tali professionisti devono versare in unica soluzione il contributo integrativo sul volu-me d’affari dichiarato ai fini IVA tramite un bollettino inviato in tempo utile da Inarcas-sa. La scadenza per il versamento è il 31 agosto. Non c’è omogeneità e corrispondenza con i fondi pensione negoziali, i quali sono offerti in adesione volontaria ai lavoratori dipendenti che intendano rafforzare, in forma pri-vata ed aggiuntiva all’assicurazione generale obbligatoria, il beneficio della previdenza di base. In base alla normativa vigente ed a quella di riforma finora approntata, nella gamma di potenziali adesioni esplicite e di confluenze silenti per lavoratori dipendenti troviamo al primo posto il fondo pensione negoziale di categoria.

Rispondiamo volentieri al suo gentile quesito, egregio Avvocato, ponendo in risalto che alla costituzione di un fondo pensione destinato ai professionisti forensi provve-derà l’annunciata istituenda “Fondazione Adepp per la previdenza complementare” interprofessionale, in forza della Legge 23 agosto 2004 n. 243, G.U 21 settembre 2004, n.222, recante “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria” (in vigore dal 6 ottobre 2004). All’ art.1. punto 35. essa recita: “Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è inserito il seguente: “1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l’obbligo della gestione separata, istituire sia diret-tamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensioni-stiche complementari”. È questa la maggiore novità che si preannuncia per gli iscritti alle Casse di Previdenza

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Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori

dei Professionisti e per la quale è possibile acquisire ogni ulteriore informazione all’in-dirizzo di posta elettronica [email protected] Inoltre, i lavoratori di settori sprovvisti di un proprio fondo pensione complementare possono ovviamente aderire individualmente a fondi e polizze-vita, usufruendo dei be-nefici fiscali. Nel sito www.uil.it/fondi sono pubblicate le schede relative ai fondi pensione comple-mentare ex-dlgs. 124 21.04.1993, fatta eccezione per i fondi ancora in fase di ricerca iniziale di un numero sufficiente d’adesioni (ASTRI, del settore Autostrade; EDILPRE, del settore edile ANIEM) e per quei fondi nei quali al sindacato UIL non è stato pos-sibile farsi parte istitutiva (SOLIDARIETÀ VENETO, rivolto alle aziende industriali del Veneto) e per quei fondi istituiti dalle Associazioni di categoria dei lavoratori autonomi come: FONDARTIGIANI (aziende artigiane), FUNDUM (commercio, turismo e servizi), FONDODENTISTI (medici odontoiatri), PREVIDOC (Commercialisti), FONDO FAMIGLIA (casalinghe, studenti, disoccupati, etc.).

Al fondo PREVIAGENS è stata ritirata, dal 20 giugno 2003, l’autorizzazione alla raccolta delle adesioni, dalla stessa COVIP. FONDAPI è un fondo intercategoriale nazionale di imprese aderenti a CONFAPI piena-mente operativo.

1 marzo 2006

Siamo uno studio di consulenza avremo bisogno di sapere se i fondi previdenza complementare PREVIAGENS E FONDAPI sono operativi.

1 dicembre 2005

Il nostro I.T.C., periti aziendali e corrispondenti in lingue estere si chiama A. Lu-nardi, ed è a Brescia.

L’anno prossimo diventerà un liceo linguistico. Queste le mie domande:• Abbiamo scoperto che la rendita è reversibile, cioè si può decidere di trasferire la rendita ad un’altra persona, probabilmente la moglie. La rendita andrà a lei in caso di morte del pensionato che ne beneficia. Questa rendita - che sarà proporzionale al reddito della moglie - durerà fino alla morte della moglie? La rendita è calcolata con formule finanziarie - assicurative che prendono in considerazione l’età media? • Quindi torniamo al nostro pensionato: va in pensione e decide di avere una

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Le modalità di definizione della prestazione in rendita di un fondo pensione, e la scel-ta per la reversibilità, da indicare all’atto della maturazione del diritto, sono legate all’esercizio delle opzioni, a favore di sé soltanto o anche dei propri eredi, delle quali il beneficiario dispone. Una nozione di eredi la ricaviamo dall’art. 10 (Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione) del dlgs n.124/1993, che al comma 3-ter, stabilisce: “In caso di morte del lavoratore iscrit-to al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso (...) è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell’iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acquisita al fondo pensione”. Per le erogazioni delle rendite il Fondo pensione stipulerà una convenzione con un Istituto abilitato. Avuto riguardo ad un determinato montante formatosi negli anni di contribuzione, alle tavole attuariali di competenza in uso, nonché a fattori di carattere personale dell’ade-rente (quali ad esempio l’età, lo stato di salute ed altro) si valuterà l’importo delle rate, siano esse in numero finito o indeterminato. Sta al beneficiario fornire tutti gli elementi utili, tra i quali quelli della scelta per la reversibilità, che incideranno sulla durata e sul valore unitario della rata periodica pensionistica. Infine, la rendita viene rivalutata anno per anno in base al rendimento che otterrà la ge-stione speciale della Compagnia assicuratrice convenzionata con il Fondo pensione. In ultima analisi la rendita è perpetua o finita in base alle scelte dell’aderente benefi-ciario. Gli agenti assicurativi e gli insegnanti degli Istituti tecnici commerciali sono dotati del più appropriato linguaggio per una completa esposizione di una materia così particolare.

rendita che sarà reversibile al momento della sua morte. • Questa rendita è stata calcolata, per esempio, per 30 anni. Ne consegue che dopo questi 30 anni la rendita finisce. Ma se il pensionato resta ancora in vita? • Ci sembra strano che il Sindacato non copra questa rendita. • Poniamo un altro esempio: il pensionato muore. La rendita va alla moglie: quanto dura questa rendita? • Finché la moglie muore o finché il capitale accumulato nel fondo non finisce?

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Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori

23 novembre 2005

Siamo una classe di un istituto tecnico e ci stiamo documentando sulla riforma del TFR e sul Fondo Pensioni. Dato che non ne siamo certi, volevamo chiederVi se, nel caso decidessimo di de-stinare il nostro TFR ai Fondi Pensione, la pensione integrativa è vitalizia o no.

22 agosto 2005

Sono un laureando presso la Facoltà di economia di Udine. Nella mia tesi sto approfondendo lo sviluppo di strumenti di misurazione alter-nativi delle performance dei fondi ed in particolare con riguardo ai fondi pensio-ne italiani. Data la sempre maggior richiesta da parte dei gestori dei fondi di essere svin-colati da un parametro rigido quale il benchmark, il mio interesse è quello di cercare uno strumento che possa permettere al fondo di valutare l’operata del gestore anche senza questo parametro di riferimento. A tale proposito ho potuto informarmi sui mezzi utilizzati negli Stati Uniti per valutare le performance dei mutual fund (i quali non hanno parametri di riferi-mento oggettivi ma propongono un rendimento assoluto). La principale metodologia a cui si fa riferimento è quella della misura di Grin-blatt e Titman. SS ( vJ,T - vJ,T-1)R J,TVolendo vedere se tale misura è applicabile e utile anche nel caso dei fondi pen-sione in Italia vi chiedo cortesemente se fosse possibile ottenere i seguenti dati mensili o trimestrali: - pesi e rendimenti delle attività presenti nel fondo nei vari mesi/trimestri - volatilità complessiva del portafoglio nei vari mesi/trimestri

Le prestazioni di un fondo pensione possono essere in rendita e/o in capitale. Dipende dalle circostanze alla maturazione del diritto e dalle scelte che il beneficiario vorrà fare per sé come per eventuali eredi da indicare al momento opportuno. Una specifica informativa al riguardo viene fornita dal Fondo Pensione di categoria in ossequio allo Statuto ed alla normativa vigente. Al riguardo una riflessione si dovrebbe fare sul perché partecipare solo con il TFR, quando si ha la possibilità - aderendo espressamente e non silenziosamente al Fondo negoziale di riferimento - di contribuire alla formazione del montante con il contributo del Datore e del lavoratore, se si volesse veramente puntare ad una più cospicua pre-stazione.

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3 agosto 2005

Sono un promotore finanziario a cui non piacciono i FIP e preferisce i fondi pen-sione negoziali. Sono allarmato perché le assicurazioni sono già sul piede di guerra, pronte ad or-ganizzare delle serate speciali per la previdenza nelle aziende delle loro zone. Io abito in provincia di Treviso e quando si parla di TFR c’è già l’acquolina in bocca. Io vorrei saltare al di là della barricata e iniziare una sana consulenza previdenziale presso le aziende della zona. Ho letto che alcuni fondi chiusi mirano a formare personale delle aziende e sin-dacalisti al fine di informare adeguatamente i lavoratori. Io personalmente vorrei offrire la mia esperienza e competenza a favore della trasparenza e degli strumenti ad oggi migliori quali i fondi negoziali. Mi piacerebbe collaborare con i sindacati o con le aziende magari come lavora-tore a progetto.

Mi basterebbe ottenere questi dati per un periodo che faccia riferimento agli ultimi tre anni in modo da poter avere un campione abbastanza significativo.

È un fatto interessante, comunque non usuale tra i promotori finanziari, che si manife-sti la volontà di fattiva collaborazione con il mondo dei fondi pensione negoziali. È tuttavia doveroso precisare che detti fondi, costituiti per categorie contrattuali di lavoratori, non hanno alcun timore concorrenziale nei confronti di altri fondi o prodotti assicurativi. Ciascuno svolge il suo compito nell’interesse dell’assicurato, con gli strumenti suoi propri. Ecco dove sta il punto: ciascuno nell’ambito della sua specificità, senza confu-sione od ingiuste commistioni. Essi infatti sono: - associazioni senza scopo di lucro, i fondi negoziali, con una pluralità di organismi so-

Nell’auspicare che i vari fondi pensione negoziali, ai quali hai fatto contestualmen-te uguale richiesta, possano risponderti positivamente, riteniamo utile aggiungere il sito-web della Commissione di Vigilanza COVIP (www.covip.it - Via in Arcione n. 71 -Roma 00187), che per legge è abilitata a raccogliere tutti i dati relativi alla gestione dei fondi pensione. La rigidità relativa del benchmark è strumento efficace, a normativa vigente, per un effettivo e continuo esame dei risultati di gestione delle risorse finanziarie investite.

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Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori

ciali democraticamente eletti (Assemblea, Consiglio d’Amministrazione, Collegio dei Revisori, Presidente ed altre figure di Responsabili); - prodotti individuali, le polizze assicurative, disciplinati da un regolamento, governati da responsabili delle società promotrici. Le due tipologie di copertura previdenziale possono coesistere e svolgere entrambe, ciascuna per le sue caratteristiche, importanti e meritorie funzioni tutelate dalla legge. Al TFR in azienda od altrove stanno pensando le Associazioni datoriali e le Organiz-zazioni sindacali, nell’ambito dell’emanando decreto attuativo della legge delega in materia di previdenza complementare. Per quanto riguarda la tua autocandidatura come operatore del settore fondi nego-ziali, è più agevole rivolgersi direttamente alle federazioni sindacali di categoria, i cui indirizzi, come pure le schede riassuntive dei singoli fondi pensione, sono reperibili nei “link” del sito www.uil.it.

In attesa che anche il comparto Università e Ricerca si doti di un fondo complementare di categoria o si unisca, per affinità, a fondi pensione del tipo ESPERO, notoriamente istituito per il settore della Scuola, e stante la situazione di precarietà e limitatezza di reddito personale, non resta che rivolgersi alle forme assicurative e previdenziali individuali. A tale soluzione si può giungere anche tramite il familiare del quale si sia fiscalmente a carico, allo scopo di usufruire al meglio dei vantaggi fiscali connessi alla contribu-zione previdenziale annuale.

5 luglio 2005

Sono titolare di un assegno di ricerca presso l’Università degli studi di Ferrara. Volevo sapere se esistono delle forme di pensione integrativa adatte anche a chi, come me, non è lavoratore dipendente e non ha nessuna vaga idea di quale lavoro svolgerà allo scadere del contratto.

5 luglio 2005

Sono una neo-laureata presso la facoltà di Economia di Torino. Sto svolgendo una ricerca personale sui Fondi Pensione. Volevo un’informazione riguardo alla gestione finanziaria del fondo FONSER. È affidata a gestori finanziari o è gestita direttamente?

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4 luglio 2005

Sono una studentessa dell’università “La Sapienza” di Roma. Volevo avere delucidazioni in merito all’adesione ai fondi pensione. Mi chiedevo se non possano costituire un investimento troppo rischioso per i lavoratori rispetto al precedente tipo di accantonamento del TFR.

La gestione finanziaria avviene, a seguito di selezione regolamentata dei gestori, tra-mite il conferimento dei valori e delle disponibilità a soggetti intermediari abilitati. L’art. 6 del dlgs 124 21.04.1993 stabilisce che i fondi pensione possano gestire le risor-se mediante convenzioni con: soggetti autorizzati all’esercizio di tale attività, imprese assicurative, società di gestione dei fondi comuni d’investimento mobiliare abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione, la sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari e quote di fondi comuni d’investimento immobiliare chiusi. Per quanto riguarda FONSER, la convenzione è in essere con un solo gestore finan-ziario esterno.

Per un più completo raffronto tra varie forme d’impiego delle proprie risorse è senz’al-tro utile tenere in considerazione il profilo rischio-rendimento, nel breve, medio e lun-go periodo, piuttosto che soffermarsi sul solo aspetto del rischio. Limitandoci tuttavia alla componente rischio, osserviamo che tanto gli importi accan-tonati a TFR in azienda quanto quelli versati nel fondo pensione complementare sono assistiti da una normativa di garanzia e privilegio per il lavoratore titolare del diritto. L’apposito fondo di garanzia, alimentato dal datore di lavoro con rivalsa sul TFR ma-turando del dipendente, e la normativa del codice civile a presidio della formazione, rilevazione, rivalutazione e liquidazione del trattamento di fine rapporto, conferiscono ampio margine di sicurezza all’istituto giuridico del TFR. La normativa che disciplina il settore della previdenza complementare è ricca di con-tenuti volti a garantire non solo il miglior investimento delle risorse del fondo pensio-ne, ma anche il controllo continuo a carattere interno ed esterno, pubblico e privato, idoneo -sotto l’alta vigilanza della COVIP, dotata di personalità giuridica di diritto pub-blico - a fornire ampie tutele al lavoratore associato al fondo previdenziale.

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INTERPRETAZIONINORMATIVE.VARIE E FONDI PREESISTENTI

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INTERPRETAZIONINORMATIVE.VARIE E FONDI PREESISTENTI

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistentiCAPITOLO 6 Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistentiSommario

1 Disciplina tributaria fondi pensione

2 Disoccupato e forma pensionistica possibile

3-4 Gestione di solidarietà

5 ESPERO

6 Normativa riscatto anni di Laurea

7 Garanzie dei fondi pensione e delle polizze vita

8 - 51 Come aderire ai fondi pensione

9 Benefici fiscale

10 - 40 Montante finale e rendita

11 Militare di carriera e adesione fondo

12 FON.TE.

13 ARTIFOND

14 Prestazione in capitale ultimi cinque anni

15 - 24 - 44 - 54 Trasferimento da PIP e FIP a fondo di categoria

16 Riscatto

17 - 18 - 19 Adesione ai fondi pensione e nuova normativa

20-43 CCNL Credito e fondo di riferimento

21 Come determinare la rendita

22 Lavoratori Autonomi, Atipici

23 COMETA. Linea Etica PREVIAMBIENTE

25 Funzionario bancario, rendita ed aspettativa di vita

26 Riscatto

27 Deducibilità fiscale della FIP

28 - 60 Dichiarazione redditi, deducibilità fiscale

29 Scelta fondo pensione chiuso o FIP

30 - 32 - 33 Mod. 730 deducibilità fiscale FIP

31 - 41 Trasferimento e riscatto totale e parziale

34 BYBLOS, TFR e INPS

35 Fondo negoziale o polizza individuale

36 Partecipazione e portabilità

37 Cassa Integrazione Guadagni e Indennità di cassa

38 Comunione dei beni, disciplina della Successione

39 Informazione DATORE e silenzio-assenso

42 Fondi pensione negoziali, polizze individuali, fiscalità

45 Quotazioni fondi pensione

46 Polizia di Stato, Legge 8.08.1995 n. 335

47 Quote TFR per assunti al 28.04.1993

48 Rendita del titolare di una posizione individuale

49 Fondi aperti, età pensionabile

50 Cessazione rapporto, riscatto, trasferimento

51 Secondo pilastro e fondi

52 - 53 Prestazioni pensionistiche e reversibilità

55 Pensionamento di base tipo “misto”

56 Trasferimento da fondo a fondo

57 Permanenza e cessazione requisiti di partecipazione

58 Mancanza reddito di lavoro dipendente, deducibilità sui “redditi diversi”

59 Fondi pensione aperti e sgravi fiscali

61 Settore Credito; elenco fondi preesistenti

62 Prestazione per anzianità, pensione di vecchiaia

63 Riscatto e tassazione

64 Settore Credito, custodia risorse e gestione finanziaria

65 Da COMETA a fondo pensione aperto

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627 ottobre 2009

Chiedo la vostra competente assistenza per cercare di capire un po’ meglio la mia posizione previdenziale. Sono un bancario, ho un’anzianità contributiva di 26 anni. Sono tuttora iscritto ad un Fondo complementare chiuso preesistente che ho ali-mentato sia con versamenti volontari che con quelli aziendali fino al 31/12/2007. A seguito della cessione di ramo d’azienda (una delle tante che ha interessato il sistema bancario...) dal 10/03/2008, si è aperta la possibilità di liquidare il mon-tante del fondo con queste possibilità:- in qualsiasi momento;- con tassazione aliquota marginale 23% + parte tassata con aliquota IRPEF individuale;- senza alcuna giustificazione particolare (malattia/prima casa, etc.);- per l’intero importo del montante.

Le domande che vi pongo sono queste:1. se attendo l’età pensionabile, la tassazione sarà del 9%/15% come previsto dopo la riforma o resterà comunque l’aliquota marginale?2. se trasferisco la vecchia posizione al nuovo fondo pensione della nuova azien-da bancaria alla quale sono stato “ceduto” e magari faccio questo trasferimento l’ultimo anno di lavoro, potrò sfruttare la tassazione agevolata sia la possibilità di avere capitale al 50% e rendita vitalizia per il rimanente 50%?Faccio presente che ci è stato specificato che il mio “vecchio” fondo resterà in essere finché resterà anche un solo iscritto. Vi ringrazio davvero fin d’ora per la vostra risposta e vi saluto cordialmente.

I provvedimenti legislativi susseguitisi nel campo della previdenza complementare hanno comportato una serie di modifiche nella disciplina tributaria dei fondi pensione. Si è così prodotta una struttura di sistema c.d. a “pro-rata” tale da richiedere l’inter-vento esplicativo sia dell’Agenzia delle Entrate (con pareri, risoluzioni, circolari) sia dell’Autorità di Vigilanza COVIP, tramite “orientamenti interpretativi”. Con riguardo ai periodi di versamento contributivo - e quindi d’accumulazione – il riscatto volontario viene tassato (senza alcuna “doppia imposizione”) nel modo se-guente:a) sulla parte corrispondente agli anni dal 2001 al 2006: imposizione ordinaria IRPEF (nella fattispecie non c’è cessazione del rapporto per pensionamento né ricorrono le “cause estranee alla volontà delle parti”);

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti

b) sulla parte corrispondente all’accumulo fino al 31.12.2000: imposizione “a tassazio-ne separata”, secondo le norme applicabili ed i criteri tipici del TFR (vecchi iscritti a vecchi fondi); c) sulla parte di capitale accumulata a partire dalla data 1 gennaio 2007: tassazione “ad aliquota sostitutiva fissa” del 23% (riscatto per “cause diverse”).È importante sottolineare che, ai fini del trattamento fiscale, anche in caso di trasferi-mento della posizione individuale al nuovo fondo, viene rispettato il principio dell’im-putazione in base ai periodi corrispondenti d’accumulo, qui esposti sub a) b) e c) , e secondo le “cause” che hanno determinato la richiesta di riscatto. Detto poi che dai quesiti non emerge alcun elemento che indichi la presenza di par-ticolari vincoli posti dalla normativa statutaria e regolamentaria, notiamo come la di-sciplina del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 - entrato in vigore in data 1 gennaio 2007- preveda che, in caso di pensionamento, si possa richiedere la presta-zione pensionistica in capitale (art. 11 punto 3. dlgs 252/2005) fino al 50% , secondo il valore attuale del montante finale accumulato, ed il restante in rendita. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo d’anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale (così definito all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335), la stessa può essere erogata in capitale. In definitiva, qualora si dovesse decidere per convenienza, sarebbe opportuno tenere presente che la prestazione pensionistica in rendita corrispondente alle somme ac-cumulate nel fondo preesistente fino al 31.12.2000 è soggetta a tassazione ordinaria IRPEF ma su un imponibile ridotto ( 87,50% anziché 100%). La UIL, come del resto enti quali COVIP, MEFOP ed importanti istituti accademici, tan-to per fare degli esempi, hanno a più riprese trattato l’importante tema degli aspetti fiscali del secondo pilastro della previdenza privata.

1 ottobre 2009

Ho lavorato anni fa prima del 2005 in varie cooperative sociali avendo versato contributi INPS per circa 25 giorni. Da quei tempi non ho più lavorato e ho 39 anni di età. Ho sentito parlare dei Fondi Pensione. Chiedevo se iniziare a pagare il fondo pen-sioni INPS detto delle casalinghe e più uno presso banche o altro. Oppure sce-gliere solo quelli di altri enti come le banche. Chiedevo se potete consigliarmi una strada per fare una pensione o se sul vostro sito potevo trarre dei consigli o al limite se avete un ufficio a Firenze per avere questo tipo d’informazione.

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27 luglio 2009

Ricordando che ho smesso di contribuire al fondo pensione a fine 2007 le chiedo:1) se i miei contributi, come mi sembra di capire, dovessero finire nelle cosiddette gestioni di solidarietà del fondo non rischio di perderli vero?2) posso liquidare la mia posizione direttamente su un mio conto corrente senza dover aderire ad un nuovo Fondo Pensione?Grazie per la pazienza!

In mancanza di elementi precisi riguardanti il suo Fondo Pensione (Regolamento o Sta-tuto) e nell’ipotesi che “la gestione di solidarietà” ricorra in relazione ai contributi di sua competenza, le risposte ai nuovi quesiti, sulla base del riferimento qui utilizzato, sono:

Premesso che tra le varie possibilità c’è quella del versamento per un soggetto fiscal-mente a carico, con beneficio fiscale al titolare del documento comprovante il versa-mento stesso, e che nella categoria dei Lavoratori domestici l’INPS (visita il sito) inclu-de tutti coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro (colf, autista, giardiniere, maggiordomo, badante etc.). diamo con l’occasione, un’informazione utile per disoccupati, studenti, casalinghe etc, sul “dopo-fondo pensione famiglia”. Con comunicato stampa del 10 novembre 2008 si è affermato che tra la Federazione Donne Europee-Federcasalinghe e ARCA Sgr SpA, a seguito della chiusura del Fondo pensione nazionale Famiglia, è stato firmato un accordo di confluenza del fondo negoziale precedente, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, nel fondo pensione aperto ARCA PREVIDENZA (che, all’atto dell’accordo, disponeva di 115.000 aderenti ed un patrimonio gestito di 700 milioni di euro). Ogni aderente potrà trasferire entro il 31 dicembre 2009 la propria posizione individuale, continuando ad usufruire della scontistica presso i punti vendita convenzionati. La mi-sura e la periodicità della contribuzione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) sono scelte dall’aderente al momento dell’adesione e possono essere successivamen-te variate. I contributi sono definiti in cifra fissa e su base annua. Nel corso dell’anno sono consentiti versamenti aggiuntivi. Per un lavoratore dipendente il finanziamento di ARCA PREVIDENZA può avvenire mediante il conferimento del TFR ad uno degli Istituti preposti alla raccolta delle adesioni. La ”nota informativa per il potenziali aderenti” del nuovo fondo è depositata alla COVIP dal 31 marzo 2009.

Per contatti diretti: Telefono: 02 48.097.1 - 06 8622321 - Sito web: www.arcaprevidenza.it (ARCA). Infine, visitando il sito www.uil.it/fondi, è possibile prendere conoscenza delle schede da noi intestate ai fondi pensione negoziali per i lavoratori dipendenti.

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti

a) è previsto che (qualora non siano maturati i requisiti, stabiliti dal regolamento del Fondo, per il conseguimento della pensione), l’iscritto possa fare richiesta della resti-tuzione delle somme accumulate nel conto individuale della gestione a capitalizzazio-ne e richiedere, inoltre, la restituzione del TFR eventualmente conferito, ai sensi del Regolamento stesso. Tale facoltà può essere esercitata anche dagli eredi (vedi art. 47: “Permanenza nel fondo e cessazione dei requisiti d’iscrizione”; art. 73, 74, 75: “Liqui-dazione trasferimento e riscatto del TFR”);b) oltre alla richiesta dell’accreditamento della somma liquidata spettante sul proprio conto corrente bancario, l’iscritto ha facoltà di chiedere il trasferimento della somma accumulata nel suo conto individuale ad altro fondo pensione complementare, al qua-le egli stesso aderisca, in relazione ad una nuova attività e/o per sua libera scelta;c) ne consegue che non possano essere oggetto di trasferimento o di restituzione né i contributi destinati alla gestione di solidarietà del Fondo né quelli versati in regime di ripartizione anteriormente al mese di gennaio 1995; d) la contribuzione destinata a solidarietà è infatti finalizzata a garantire la continuità nei pagamenti delle pensioni corrispondenti ai periodi d’iscrizione anteriori al gennaio di detto anno.

9 luglio 2009

Che cosa s’intende per gestioni di solidarietà del fondo?4

I contributi alle gestioni di solidarietà possono trarre origine dall’introduzione, sempre più diffusa dal 1995 (anno cruciale per la riforma del Sistema pensionistico italiano), del metodo a capitalizzazione nel sistema tecnico-assicurativo della gestione, con col-legata contabilità separata per la “gestione di solidarietà” (i cui contributi corrispettivi siano destinati ad un conto cumulativo di solidarietà) e per quella “a capitalizzazione” (i cui contributi corrispettivi confluiscano in conti individuali). Un esempio concreto è ricavabile dal Regolamento del Fondo Fiorenzo Casella, che all’ art. 4 (Contributi) recita: “La contribuzione destinata a solidarietà è finalizzata a garantire la continuità nei pa-gamenti delle pensioni in essere alla data del 31 dicembre 1994 e la corresponsione ai beneficiari delle quote delle quote di pensione di nuova costituzione afferenti i periodi d’iscrizione anteriori alla data 1 gennaio 1995”. “La parte di contribuzione destinata a capitalizzazione individuale è rivolta all’eroga-zione delle prestazioni afferenti i periodi d’iscrizione successivi al 31 dicembre 1994”

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628 novembre 2008

Sono un dipendente pubblico. Se aderisco a un fondo integrativo e fra cinque anni vado in pensione vorrei sapere il periodo minimo di versamento e se dopo cinque anni il capitale versato, lo posso ritirare interamente e se posso beneficiare del risparmio fiscale. Il mio reddito è di 16.000 euro.

Tenuto conto delle ulteriori domande fatteci telefonicamente rispondiamo che:a- nel fondo ESPERO (dipendenti pubblici e privati del Settore Scuola ed affini) è pos-sibile richiedere l’iscrizione con almeno tre mesi continuativi di contratto a tempo de-terminato; b- nell’ipotesi che all’atto del pensionamento il periodo d’iscrizione al fondo sia co-munque inferiore a 5 anni, compete il riscatto totale, con tassazione al 23%;c- nell’ipotesi dei 5 anni compiuti si entra nella maturazione del diritto alle prestazioni pensionistiche complementari (in rendita e/o in capitali).c1- nell’ipotesi che la rendita vitalizia derivante dalla conversione del 70% del montan-te, maturato in almeno 5 anni d’iscrizione nella previdenza complementare, risultasse d’importo inferiore al 50% dell’assegno sociale si avrebbe diritto alla liquidazione in capitale dell’intera posizione pensionistica, con tassazione agevolata.c2- in situazioni non così scarse come quella descritta sub c1, la prestazione in capita-le, secondo il valore attuale, è possibile nel limite del 50% della posizione pensionistica maturata (art. 11 Legge n. 252 - 05.12.2005).N.B.: L’importo dell’assegno sociale (erogato dall’INPS) è rivalutato annualmente; l’importo per il 2008 è di 395,59 euro . L’assegno sociale sostituisce dal 1996 la pensione sociale (vedi Legge 8 agosto 1995, n. 335).Prestazioni pensionistiche complementari: Precisato che al montante delle prestazioni e dei riscatti maturati fino al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001 al 31/12/2006 si applicano i regimi fiscali previgenti, dal 1° gennaio 2007 valgono le seguenti disposizioni:- il montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007 (sia in forma di capitale che di rendita), è imponibile al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (contributi non dedotti e rendimenti). - a tale imponibile si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti

27 ottobre 2008

Sono un laureato in lettere moderne di 33 anni e non ho ancora un lavoro. Vorrei sapere quali sono i vantaggi di richiedere il riscatto degli anni di università (4) nella mia situazione. L’ INPS mi ha segnalato che il costo è di circa 152 euro al mese per 10 anni. Sup-pongo che l’età pensionabile, quando andrò in pensione, sarà di 70 anni e il perio-do di contribuzione di 40 anni. In questo caso non vedo un vantaggio a riscattare i 4 anni di università. Chiedo se il mio ragionamento è corretto.

Con il sistema contributivo il valore della pensione scaturisce dal Montante Individuale di Contribuzione, cioè dall’insieme dei contributi versati; contributi soggetti a rivalu-tazione annuale in base alla misurazione ISTAT della variazione media quinquennale del PIL . Al montante di contribuzione viene applicato il coefficiente di trasformazione in funzio-ne dell’età del pensionando per determinare l’importo lordo annuo della pensione. Con il riscatto del corso legale di laurea si mira ad alimentare il proprio Montante an-che per determinati periodi non altrimenti coperti da idonea contribuzione. Nel sistema contributivo i vantaggi di un riscatto, pur se eseguito a tempo debito, non sono sempre evidenti a tutti. Per la valutazione dell’onere del riscatto, legato all’età dell’uomo o della donna richie-dente, alla data della domanda ed all’ampiezza del periodo da riscattare, all’effettiva o ipotetica retribuzione di riferimento, c’è chi ricorre ai professionisti del mercato con-sulenziale, allo scopo di ottenere un congruo giudizio di convenienza. Va tuttavia considerato che l’onere del riscatto è deducibile dal reddito complessivo ai fini fiscali. Nel caso poi che non si sia ancora cominciato a lavorare si può detrarre il 19% del costo del riscatto dalle imposte (IRPEF) della persona di cui si è fiscalmente a carico. Infine, è importante sapere che chi abbia già ricevuto dall’INPS la lettera di acco-glimento della richiesta, può sempre manifestare la propria volontà di rinuncia non pagando la somma dovuta.

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La garanzia può assumere aspetti rassicuranti e diversificati con riferimento al pro-dotto, all’operazione, al soggetto, sia esso garante o garantito, di natura pubblica o privata. Un celebre detto popolare - “sono soldi in banca” - viene spesso utilizzato per espri-mere il concetto di certezza, ben al di là del limite quantitativo stabilito per legge. Anche i depositi su conto corrente di Banco Posta, i libretti di risparmio ed i buoni fruttiferi postali godono di oggettive garanzie dello Stato, “indipendentemente dal-le condizioni di mercato ed al di fuori del Fondo interbancario di tutela dei depositi” (www.poste.it). Le risorse dei Fondi pensione negoziali transitano attraverso una Banca depositaria - selezionata dal CdA del Fondo con apposita gara pubblica - con tutte le garanzie di competenza del capitale temporaneamente in deposito. Con la nomina dei gestori finanziari - anch’essi selezionati con pubblica gara - detti capitali, di proprietà del Fondo Pensione, vengono investiti in modo prudente e diver-sificato anche in titoli: di debito, di capitale, di liquidità ed altro, in base alle direttive dell’organo amministrativo del fondo e nel rispetto dei limiti di legge e della regola-mentazione vigente. Tra l’altro, al Gestore non sono consentite vendite allo scoperto. Punti di forza di garanzia a tutela del Settore sono: la normativa di legge, ed in partico-lare il dlgs 252/2005 che ha rinnovato il 124/1993; il dlgs 385/1993; la Legge 28.12.2005 n. 262 (per la tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari); il DM Tesoro 703/1996; la normativa di secondo livello (direttive, orientamenti, provvedimenti di re-golamentazione) emessa dall’Autorità di vigilanza e controllo COVIP; l’articolazione di tipo statutario posta in essere dal CdA del Fondo Pensione, sottoposta al vaglio della COVIP, ed inoltre la presenza di organismi collettivi quali l’Assemblea dei delegati (da-toriali e dipendenti), il collegio sindacale, il responsabile interno, gli eventuali organi-smi consultivi e di revisione. I Fondi Pensione possono stipulare convenzioni d’investimento con garanzia di rendi-mento e di restituzione del capitale. Per dettato legislativo, in situazioni eccezionali, “il Fondo è soggetto all’amministra-

23 ottobre 2008

Vorrei sapere quali sono le tutele a garanzia degli aderenti ai fondi pensione e ai PIP assicurativi e se esista, così come per i conti correnti il Fondo interbancario di tutela dei depositi, quale istituto analogo. Se fosse possibile mi farebbe piacere avere una informativa se esista qualcosa del genere anche per le polizze vita.

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti

26 agosto 2008

Sono una dipendente di una azienda privata napoletana con un’ anzianità di 19 anni: vorrei aderire ai fondi pensione e avere qualche consiglio se possibile in merito alla prassi da seguire.

zione ed alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento”. L’adozione, per i nuovi fondi pensione destinati ai lavoratori dipendenti, del principio della “contribuzione definita” ha generato per logica conseguenza alcune responsa-bilità in capo al lavoratore iscritto, nel cammino per la costruzione di una rendita in-tegrativa, in linea con la scelta fatta dal legislatore delegato all’epoca della riforma avviata con gli atti del 1992-1993. Di grande rilievo è la collaborazione tra Banca d’Italia, CONSOB, ISVAP, COVIP ed Au-torità garante della Concorrenza e del Mercato. Per le Polizze assicurative, il riferimento legislativo è quello del “Nuovo codice delle assicurazioni private” (dlgs 07.09.2005, n. 209) che al Capo II - art. 36 - pone l’obbligo, all’impresa che esercita i rami vita, di costituire riserve tecniche, ivi comprese le riser-ve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future. Nel rispetto delle regole applicative individuate dall’ISVAP con regolamento. L’art. 46 tratta della “quota di garanzia”, la quale, tanto nel ramo vita quanto nel ramo danni, deve essere rappresentata da “un terzo del margine di solvibilità”.

In base al contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di lavoro è possibile risalire al fondo pensione negoziale istituito per lo specifico settore di riferimento.

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17 aprile 2008

Potrei sapere se posso aprire un Fondo Pensione integrativa, intestato a me e come beneficiaria a scadenza mia moglie, non fiscalmente a mio carico (intendo come beneficiaria della rendita e non solo caso morte), quindi per poter scarica-re dai redditi io i contributi versati.

Fermo il limite annuo complessivamente consentito, il beneficio fiscale spetta al tito-lare del documento comprovante la spesa, anche nel caso di un soggetto fiscalmente a carico dell’intestatario stesso. È possibile annotare sul documento, nell’ipotesi di persona fiscalmente a carico di più soggetti ed a favore della quale siano state versate le somme, la percentuale di spesa imputabile a ciascuno dei soggetti aventi diritto.

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26 febbraio 2008

Sono un Militare di Carriera dal 1994 e si sa che la riforma del TFR per la mia categoria non ha comportato alcuna modifica. Vorrei aderire ad un fondo pensione bancario, per usufruire della deducibilità dei contributi versati. Premesso quanto sopra, vi chiedo:1) La mia adesione d’iniziativa ad un Fondo Pensione, trasferirà la mia “buonu-scita” in TFR immediatamente all’atto dell’adesione al fondo pensione o sola-mente in cui la riforma del TFR diventi obbligatoria anche per la mia categoria.2) Avendo aderito ad un Fondo Pensione bancario d’iniziativa, quando la rifor-ma previdenziale escludeva la mia categoria lavorativa, ciò mi esonererebbe dall’aderire obbligatoriamente alla nuova riforma previdenziale (quindi trasfe-

17 aprile 2008

Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del mon-tante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale. Vorrei sapere, se il montante finale accumulato , deve essere inteso al lordo o al netto delle ritenute fiscali.

Dal contenuto dell’ orientamento emanato dalla COVIP il 30 maggio 2007 si ricava che per “montante finale” debba intendersi il “montante effettivamente esistente presso la forma pensionistica”. La conversione in rendita di almeno il 70% di detto montante non potrà essere infe-riore all’importo dell’assegno sociale stabilito in ragione d’anno (per il 2007 è di Euro 5.061,68 - vedi Circolare Agenzia Entrate n. 70/E - 18 dicembre 2007). Successivamente, in via di principio, in sede d’erogazione tanto delle prestazioni sotto forma di capitale quanto di quelle sotto forma di rendita, si procede alla tassazione della sola parte corrispondente alle somme che hanno già goduto della deducibilità fiscale durante la fase di costituzione della prestazione stessa.

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti

In base al dlgs. 05/12/2005 n. 252, il lavoratore può destinare il proprio TFR maturando alla previdenza complementare anche con il meccanismo del silenzio-assenso. Ferma restando la discriminante degli “almeno 50 dipendenti” nel caso si opti espli-citamente per il mantenimento del TFR presso il datore di lavoro privato, all’ipotesi esplicita si è aggiunta quella di tipo tacito, con trasferimento, del TFR maturando al Fondo pensione previsto dall’accordo collettivo di riferimento, non appena scaduti i sei mesi fruibili per esercitare la scelta. Resta, comunque, il principio generale della volontarietà dell’adesione alla previdenza complementare. In particolare, per il settore pubblico, continua ad essere ipotizzabile la scelta esplicita e non anche quella tacita. Le adesioni su base individuale a fondi aperti possono comportare facoltativamente il versamento di quote di TFR e di altre contribuzioni oltre a quelle a carico dell’aderente.Per il comparto del pubblico impiego vale la normativa su fondi pensione e TFR , stabi-lita con DPCM 20.12.1999 che richiama la disciplina dell’art. 1, Legge 29.05.1982 n. 297. A titolo d’esempio possiamo analizzare la normativa del fondo pensione per la Scuola (ESPERO) che tra l’altro, in ossequio alle differenti disposizioni di Legge in materia, vigenti per il settore pubblico e per quello privato, statuisce:- con almeno otto anni d’anzianità d’iscrizione alla previdenza complementare è pos-sibile richiedere l’anticipazione dell’intera posizione individuale maturata (con esclu-sione di TFR ed eventuale quota aggiuntiva dell’1,5%, finché manterranno la qualità di “contribuzioni figurative”) per i seguenti motivi:- spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli; - spese sostenute durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua. L’anticipazione non interrompe la contribuzione. È data facoltà all’iscritto di reintegrare, con le modalità stabilite dal C.d.A., la propria posizione individuale.

rire la mia buonuscita ed i relativi contributi ad un Fondo Pensione Negoziale o continuare con quello bancario) o potrei rinunciare e quindi usufruire della buonuscita all’atto del pensionamento.3) Vorrei conoscere le modalità esecutive per poter riscuotere la somma matu-rata nei casi previsti dalla legge, (acquisto prima casa, ristrutturazione, grave malattia), compreso la documentazione occorrente per tale operazione.4) Considerando la mia data di arruolamento, secondo voi, è più conveniente aderire ad un fondo pensione o non aderire?

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6La modulistica da utilizzare è quella fornita dagli stessi fondi pensione o forme pen-sionistiche varie. Lo statuto del fondo ESPERO riporta a tal proposito: Art. 13 - Anticipazioni per i dipen-denti pubblici:

1. L’iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione delle pre-stazioni, a valere sull’intera posizione individuale accumulata presso il Fondo, per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione. Non sono ammesse altre anticipazioni né riscatti diversi da quello di cui all’art. 10, comma 1, lettera c) del dlgs 124/93. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pen-sionistiche complementari maturati dall’iscritto per i quali l’interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale. 2. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizio-ni del Consiglio d’Amministrazione. 3. Il Fondo concede, ai sensi dell’art. 7, comma 4 del dlgs 124/93, l’anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua.

Art. 13 bis - Anticipazioni per i dipendenti privati:

1.L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto del-la prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; c) decorsi 8 anni d’iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per la soddi-sfazione di ulteriori sue esigenze.

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti

2.Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento. 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono ec-cedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. 4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’an-ticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento. 6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli isti-tuti di previdenza obbligatoria. Eventuali nuove normative si esamineranno a tempo debito.

14 gennaio 2008

Sono una Guardia Giurata e svolgo questo lavoro da otto anni e vorrei aderire al fondo FON.TE.Mi chiedo se con la seguente situazione contributiva INPS mi posso ritenere lavoratore con prima occupazione anche presso altra azienda antecedente al 29/04/1993?

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A quanto è dato constatare dal suo estratto conto previdenziale i contributi a suo favore cominciano dalla data 01.01.1990, anteriormente, quindi, alla data 29 aprile 1993. È da considerarsi quindi tra i cosiddetti “vecchi iscritti” alla Previdenza di base. Va inoltre sottolineata la disponibilità dell’Ente. Infatti, “qualora Ella abbia necessità di correggere eventuali inesattezze nell’estratto” le sedi zonali dell’INPS sono contatta-bili previo apposito appuntamento.

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613 giugno 2008

Avrei bisogno alcune informazioni per poter decidere in merito alla destinazione del TFR. La scorsa settimana ho assistito ad una riunione in azienda esplicativa riguardo l’argomento. Mi è stato detto che il nostro fondo è ARTIFOND essendo l’azienda nel settore macchine per il legno. Sono dipendente a tempo indeterminato dal gennaio 1991, quella attuale è la mia quarta azienda. Avrei intenzione di aderire al fondo chiuso quindi le mie domande sono:

1) Posso decidere di destinare il 50% al fondo? Succederebbe quindi in caso di cambio lavoro che il datore mi paghi il TFR sino al 31/12/06 + il 50% maturato sino alla data del licenziamento mentre al fondo rimane il 50% del TFR che continua a maturare? E con eventuale nuova azienda mi viene sempre corri-sposto il 50% del TFR in caso di licenziamento? 2) Destinando il 50%, l’1% che il datore deve versare aderendo al fondo rimane o decade perchè non è la quota intera? 3) L’1% o più che versa il dipendente è comunque calcolato sul loro paga base o è al 50%? 4) Se volessi destinare di più del 1%, rimane quella quota ogni anno per tacito assenso o posso diminuirla? 5) Con il fondo, dopo quanto tempo posso chiedere anticipo di liquidazione? E quali motivazioni vanno date? 6) Fermo restando i dati indicati potete dirmi qual è l’anno in cui dovrei andare in pensione e quanto prenderei lasciando tutto al datore quanto invece aderen-do al fondo al 50%?

Al primo quesito in sostanza si è dato correttamente una risposta in senso afferma-tivo. Fatto salvo che il TFR nel fondo confluirà dopo l’iscrizione ad ARTIFOND. Per quanto riguarda il contributo aziendale, esso è stabilito dall’articolato contrattuale e non dipende dall’entità che si è tenuti a versare sotto la voce TFR. Altrettanto indipendente dal TFR è l’entità del contributo che, a scelta del lavoratore, si volesse versare in misura maggiore al minimo obbligatorio, allo scopo di usufruire più ampiamente della deducibilità fiscale annua ai fini IRPEF. Per quanto attiene alle anticipazioni si riporta, qui trascritto, un breve stralcio dell’ ar-ticolo 11 (Prestazioni) del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (G.U. 13 dicembre 2005 n. 289 S.O. n. 200) “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”: 1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di ac-

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti

cesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo. 2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di apparte-nenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche comple-mentari. 7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anti-cipazione della posizione individuale maturata:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interven-ti straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percen-tuali; b) decorsi otto anni d’iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%; c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%; d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni. 8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, comples-sivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi mo-mento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è

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6riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato. 9. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle antici-pazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di parte-cipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Mentre dal testo dell’articolo di legge è ricavabile quando è possibile usufruire della prestazione pensionistica, sul “quantum” della prestazione stessa a fine carriera è velleitario cer-care una risposta precisa oggi.

4 giugno 2007

Sono iscritto ad un fondo pensione a decorrere dal 09/02/1999, essendo in pensio-ne dal 01/01/2004 e vorrei delucidazioni sul diritto alla prestazione pensionistica.

13 aprile 2007

Volevo sottoporvi un quesito. Nel 2001 ho sottoscritto un PIP con Mediolanum, la famosa Europension. Oggi, con l’avvio della pensione integrativa è mia intenzione aprire una posizione nel fondo chiuso di categoria TELEMACO. Il mio consulente globale mi dice però che è assolutamente impossibile trasfe-rire la mia posizione su Europension a TELEMACO (ma è invece possibile il con-trario). Ho letto attentamente il contratto Europension, e all’articolo riguardante il tra-sferimento della posizione si dice esplicitamente che passati 3 anni dalla data di sottoscrizione del contratto è possibile trasferire la posizione ad un Fondo Pensione Aperto o Chiuso o ad altra Forma Pensionistica Individuale. Quindi mi e vi chiedo: è corretto quello che mi sta dicendo il consulente globale Mediolanum o sta tentando di raggirarmi? Che posso fare?

A fronte di un’adesione al fondo pensione della durata non oltre i cinque anni compete la prestazione tutta in capitale.

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In attuazione della Legge delega 23 agosto 2004 n. 243, il Decreto legislativo 5 dicem-bre 2005, n. 252 (G.U. 13 dicembre 2005 n. 289 S.O. n. 200) disciplina le forme pensio-nistiche complementari. L’art. 12 (Fondi pensione aperti), l’art. 13 (Forme pensionistiche individuali), l’art. 14 (Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti

partecipazione e portabilità), contribuiscono a dare una base giuridica alla soluzione del presente quesito. In particolare, per quanto riguarda la permanenza minima obbligatoria in una forma pensionistica, l’art. 14, punto 6. stabilisce che “Decorsi due anni dalla data di parteci-pazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti ed i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limita-tive del suddetto diritto alla portabilità dell’intera posizione individuale”. Ed inoltre: “In caso d’esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui pre-scelta del TFR maturando e del contributo a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o da accordi collettivi, anche aziendali”. Infine, sotto l’aspetto fiscale, viene stabilito che “Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pen-sionistica individuale”. Per le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche, gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari devono essere effettuati entro il ter-mine massimo di sei mesi. Chiarito che nel dlgs n. 124, 21/04/1993 il periodo di permanenza nella forma previden-ziale non poteva essere inferiore a tre anni, non si vede quali plausibili ostacoli possa-no frapporsi alla dichiarata volontà d’adesione a TELEMACO, fondo pensione negoziale di riferimento anche per i dipendenti della società WIND Telecomunicazioni SpA .

3 aprile 2007

Sono iscritto ad un Fondo di Categoria e con il silenzio assenso destinerò tutto il TFR maturando al Fondo Pensione. Quesito: le nuove norme prevedono l’istituto della revoca o della sospensione della destinazione del TFR al Fondo o rimango iscritto tutta la vita lavorativa e quindi verserò sempre la contribuzione?

Premesso che il riscatto totale della posizione individuale è una causa di cessazione della partecipazione al Fondo, in base ala normativa riformatrice del decreto legislati-vo 252/2005 possiamo mettere in risalto che:- l’aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la po-sizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

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6- l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può: • trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica comple-mentare alla quale acceda in relazione alla nuova attività; • riscattare il 50% della posizione individuale maturata, nei casi in cui la cessazione dell’attività lavorativa comporti l’inoccupazione per un periodo di almeno 12 mesi; oltre che in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa inte-grazione guadagni ordinaria o straordinaria; • riscattare tutta la posizione individuale maturata nel caso d’invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro sotto al terzo; oppure a causa d’inoccupazione superiore a 48 mesi. Va detto che il riscatto non è consentito se tali eventi dovessero verificarsi nel quinquennio immediatamente pre-cedente alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche com-plementari;• riscattare tutta la posizione individuale maturata a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, prima della maturazione dei requisiti previsti per la prestazione previdenziale (art. 14, c. 5 dlgs 252/2005); • mantenere la posizione individuale accantonata, anche in sospensione di contribu-zione al Fondo; • infine, nel caso di premorienza dell’aderente (decesso prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica) gli eredi, o i beneficiari (che si tratti di persone fisiche o giuridiche) dallo stesso indicati in vita, hanno diritto al riscatto della posizione indi-viduale.Agli adempimenti che ne conseguono il Fondo provvede entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.

22 marzo 2007

Lavoro da poco più di un anno presso una ditta che distribuisce vettovagliamento presso bar e ristoranti e esercenti vari. Faccio l’autista addetto alla distribuzione e lavoro dalle 8 alle 18 tutti i giorni tranne la domenica e le feste. Non mi viene pagato lavoro straordinario quando capita che lo faccio. Percepisco circa 950 euro al mese in busta paga. Non conosco i miei diritti di lavoratore, a chi rivolgermi? Per quanto riguarda il TFR il mio datore di lavoro ancora non ci ha accennato niente. Ma come si potrà decidere cosa farne se è uso del mio datore licenziare i propri dipendenti (a turno) ogni 3 anni in modo che percepiscano il sussidio di

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti

disoccupazione) continuando a lavorare in nero, e poi riassumendoli di nuovo? A chi rivolgersi per questi problemi senza rischiare il posto di lavoro?

Controlli il CCNL che disciplina il rapporto di lavoro Confcommercio, Cooperativistico, Artigianato, etc. A fronte di un diverso CCNL c’è una specifica possibilità d’adesione ad un corrispon-dente fondo pensione negoziale. L’iscrizione al fondo di categoria risolverebbe anche la questione del TFR in base alla nuova normativa.

22 gennaio 2007

Visto la nuova normativa desideravo alcune informazioni lavorando in una agen-zia di viaggi:

1. FON.TE. è “il fondo chiuso” (negoziale) di categoria per le ADV?2. Aderendo al vostro fondo in maniera volontaria usufruisco del contributo aziendale? Se sì quanto è?3. Quale è il regime fiscale sia durante il periodo di versamenti sia alla cessa-zione del rapporto di lavoro?4. Dove posso trovare il prospetto informativo del fondo in cui sono spiegate tutte le varie clausole incluse le tipologie d’investimento?

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Tra i settori ai quali si rivolge FON.TE. c’è anche quello del Turismo e tra le associazio-ni datoriali c’è anche la FIAVET. Come dipendente di un’agenzia di viaggi potrà facilmente controllare il suo contratto di lavoro. Aderendo al fondo pensione negoziale si ha diritto al contributo del datore di lavoro; detto contributo varia da CCNL a CCNL; nel settore FILCAMS / FISASCAT / UILTUCS /FEDERALBERGHI / FIPE / FIAVET / FAITA / INTERSIND, è di 0,55% a carico del datore e di almeno 0,55% a carico del lavoratore aderente. Alcune essenziali note, tratte dal complesso ed articolato regime fiscale del fondo pensione. I Fondi Pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta, prelevata annualmente dal pa-trimonio del fondo pensione.Contributi versati dal 1° gennaio 2007. I contributi versati a fondi pensione sono dedu-cibili, dal reddito complessivo dell’aderente, per un importo complessivamente non superiore a 5.164,57 euro annui.

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6Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a ca-rico ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è con-sentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differen-za positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.Prestazioni in forma periodica (rendite) La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è sog-getta a una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007,con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è appli-cata un’ imposta sostitutiva del 12,50%. Detto rendimento è scomputato dall’imponibi-le da assoggettare a tassazione d’imposta del 15%.Prestazioni in capitale La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è sog-getta a una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.Il modulo d’adesione a FON.TE. , va compilato in quattro copie (le prime due al fondo, la terza al datore di lavoro e la quarta al lavoratore sottoscrittore).

Il modulo va inviato all’Ufficio FON.TE. presso il service amministrativo del Fondo al seguente indirizzo: PREVINET S.p.A. – Ufficio FON.TE. - Via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV). Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi direttamente al fon-do pensione, telefonando ai nuovi numeri in esercizio: 06 5866430 e 06 58303558

15 gennaio 2007

Come si aderisce a un fondo pensione?

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Per manifestare, nel modo più diretto ed esplicito, la propria volontà d’adesione al proprio fondo pensione di categoria, ci si può recare a compilare l’apposito modulo prestampato all’Ufficio del Personale dell’azienda dove si lavora.

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti

Nel modulo sono riportate le varianti possibili di contribuzione e le istruzioni per la compilazione e la spedizione, riguardanti i soggetti coinvolti: il dipendente, il fondo pensione e l’azienda stessa. Per le adesioni a forme previdenziali individuali ci si può rivolgere agli enti promotori di tali prodotti. Nell’ipotesi d’inerzia nel semestre utile al meccanismo del silenzio-assenso, allora il lavoratore potrà ritrovarsi in modo tacito nella previdenza complementare, anche con il solo apporto del TFR maturando.

Premesso che è allo studio una proposta di parte sindacale in merito, volta a costituire un apposito fondo di categoria per le aziende sprovviste di un proprio fondo previden-ziale complementare, stante l’attuale situazione ci si può affidare ad una scelta di tipo individuale, d’adesione ad una forma previdenziale assicurativa o di fondo aperto. L’analisi di convenienza va fatta nell’ambito delle iniziative promosse da istituti banca-ri, assicurativi e di gestione del risparmio autorizzati.

10 gennaio 2007

I dipendenti con contratto del credito non hanno un fondo previdenziale di cate-goria. Potete cortesemente indicarmene uno al quale aderire?

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Il montante varia, tra l’altro, in base alle contribuzioni, agli anni d’iscrizione dell’ade-rente, dagli investimenti di tipo finanziario e monetario e dai rendimenti realizzati, per loro natura variabili nel tempo. La rendita è anch’essa diversa in funzione sia di scelte personali quali, ad esempio, la reversibilità, la scelta di tipo misto capitale-rendita, sia di elementi esterni al singolo assicurato quali, tanto per citarne uno, quello della forza contrattuale del Fondo nel-la stipula dell’apposita convenzione con un Istituto autorizzato per l’erogazione della rendita stessa.

7 gennaio 2007

Vorrei sapere dove posso trovare il sistema di calcolo della rendita integrativa dei fondi pensione, se è unico oppure a parità di montante ogni fondo può dare una rendita diversa.

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Tanto le associazioni sindacali e datoriali, sia con riguardo ai lavoratori dipendenti, sia per i soci ed i soci-lavoratori delle cooperative, quanto le associazioni rappresentative di quadri, lavoratori autonomi e professionisti, sono tra altri soggetti, abilitati all’istitu-zione di forme pensionistiche complementari collettive per i loro potenziali destinatari. Una specifica attenzione viene dedicata anche ai cosiddetti atipici dal dlgs 5 dicembre 2005, n. 252 (G.U. 13 dicembre 2005 n. 289 S.O. n. 200). Disciplina delle forme pensio-nistiche complementari Art. 2. Destinatari 1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o col-lettivo: a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di apparte-nenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o rag-gruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professio-nali e per territorio;c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle co-operative interessate; d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto. L’art. 3. Istituzione delle forme pensionistiche complementari 1. indica le varie fonti istitutive possibili delle forme pensionistiche complementari, elencando alla lettera b): gli accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sin-dacati o da associazioni di rilievo almeno regionale; alla lettera c): i regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali; - omissis - alla lettera e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo le-galmente riconosciute; - omissis - Per il personale dipendente di cui all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in man-canza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà d’adesione individuale.

7 novembre 2006

I fondi pensione sono destinati solo ai lavoratori dipendenti o vi possono accede-re anche quelli autonomi e “atipici”?

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti

24 ottobre 2006

Leggo sulla stampa di oggi, che entro sei mesi dovremo scegliere la destinazio-ne del nostro TFR maturando. Ho sottoscritto l’adesione al fondo COMETA sin dal suo nascere, ne ho seguito attentamente l’evoluzione dall’iniziale monocomparto fino all’attuale pluricom-parto. Ho sperato fin all’ultimo che le associazioni sindacali, visto i principi di cui sono portatori, dessero nell’istituire il pluricomparto, la possibilità ai propri aderenti di scegliere come indirizzare i propri risparmi da un punto di vista non solo fi-nanziario ma anche morale, etico. Trovo francamente deludente e palesemente contraddittoria, la condotta delle organizzazioni sindacali. Nessun criterio di eticità è stato mai sollevato né portato all’attenzione degli aderenti, nessuna opera di sensibilizzazione e d’informazione riguardo le conse-guenze sociali, ambientali di certe operazioni finanziarie , è stata mai illustrata. Che “razza” di sindacato è quello che da un lato promuove la solidarietà, com-batte lo sfruttamento del lavoro e dall’altro destina i risparmi dei propri associati verso impieghi finanziari sconosciuti perpetrando magari sistemi e pratiche di lavoro in contraddizione con i propri principi fondanti. Sono consapevole che a molti miei colleghi, tale aspetto non interessa affatto essendo solo interessati alla performance del fondo, ma questo a mio avviso non è un motivo per abdicare al proprio ruolo e ai propri principi. E allora perché non istituire nel pluricomparto, un’altra linea, una linea ETICA rivolta a coloro che vogliono impiegare i propri risparmi coerentemente con i propri principi. D’altro canto, mi risulta che il fondo di categoria PREVIAMBIENTE, ha già inse-rito al proprio interno una linea etica.

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L’aspetto etico degli investimenti dei fondi pensione negoziali occupa sempre più spa-zio nei dibattiti e nelle proposte del sindacato, sia nei convegni in Italia sia in quelli internazionali. Da ultimo anche il legislatore ha posto l’accento su questo tipo d’esigenza da tenere presente nell’ambito degli investimenti delle attività dei fondi pensione. Con il dlgs 5 dicembre 2005, n. 252 (G.U. 13 dicembre 2005 n. 289 S.O. n. 200) (“Di-sciplina delle forme pensionistiche complementari”), attuativo della Legge-delega 23 agosto 2004, n. 243 (“Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occu-

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21 settembre 2006

Sono dipendente di una agenzia per il lavoro, con contratto a tempo indetermi-nato. Nel 2004 ho sottoscritto una polizza FIP con una banca ed essendomi ac-corta adesso di aver fatto un grosso errore, mi sono informata e ho scoperto che si può passare da questo tipo di polizza ad un fondo pensione, meglio se fondo di categoria. Non so ancora se la mia azienda ha aderito a un fondo pensione però vorrei in-tanto sapere se vi sono capitati altri casi simili al mio e come posso muovermi per trasferire il FIP in un Fondo Pensione.

pazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”) all’art. 6. (Regime delle prestazioni e modelli gestionali), punto 14. viene stabilito che: “Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto an-nuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale mi-sura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali”. Va comunque rimarcato che nella redazione delle linee-guida per i soggetti incaricati della gestione finanziaria dei fondi pensione il consiglio d’amministrazione del fondo deve attenersi, a quanto prescritto, in materia di mercati di riferimento, dalle leggi e dalle regolamentazioni vigenti.

È sufficiente controllare il proprio CCNL del proprio settore per sapere se l’azienda sia tenuta o meno ad accettare le domande di adesione al fondo pensione negoziale di riferimento. Per quanto riguarda i contratti assicurativi individuali sarà bene inoltrare richiesta di chiarimenti alla Società con la quale è stata sottoscritta la FIP per una valutazione di convenienza nel caso di riscatto anticipato. Nessuna difficoltà potrà avere l’ipotetico seguito di confluenza nel fondo negoziale con dote pregressa.

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21 settembre 2006

Sono un impiegato di banca e ho aderito al fondo pensione integrativo della ban-ca, quando andrò in pensione avrò accantonato un certo capitale X ( TFR + quota versata dell’azienda + versamenti volontari) rivalutato in base al rendimento del fondo a cui ho aderito. Questo montante sarà alla base del calcolo della mia “pensione” o rendita vitalizia (in base alle aspettative di vita).

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti

Come giustamente messo in risalto, in base all’aspettativa di vita (determinata avuto riguardo ad elementi quali l’età, il sesso, lo stato di salute, etc.) viene stabilita una rata di rendimento periodica all’atto del pensionamento. Nel discorso assicurativo si compensano mediamente tanto il rischio di più lunga vita quanto quello di vita relativamente breve. Salvo pattuizioni contrattuali limitative e qualificanti al riguardo, il diritto alla rendita periodica è di tipo perpetuo.

La mia domanda è: la mia pensione viene erogata in base al montante alla data in cui vado in pensione fino a quando “resto in vita” anche se vivo fino a 120 anni (estremizzando) anche se i soldi accantonanti sono finiti o l’erogazione termina al finire del montante accantonato?

È necessario inviare la comunicazione direttamente al fondo pensione di vostra ade-sione e conoscenza. Apposita comunicazione, con la prescritta certificazione, sarà in-viata dagli eventuali eredi.

13 settembre 2006

Un nostro dipendente è deceduto di recente. Vorremo conoscere le modalità per poter riscattare quanto da lui maturato.

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Nella generalità dei casi l’azienda applica ai suoi dipendenti un contratto collettivo di lavoro che spesso, in base al suo articolato concordato, è generatore di ulteriori accor-di che assumono la forma di fonte istitutiva del fondo negoziale di categoria. Il dlgs 124/1993, all’art. 3 comma 1, tra l’altro, include tra le “fonti istitutive delle forme pensionistiche: a) contratti ed accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavo-ratori, promossi dai sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;b) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da con-tratti o accordi collettivi, anche aziendali”. Inoltre, al punto 4. dello stesso articolo è detto che: “Le fonti istitutive di cui al comma 1. stabiliscono le modalità di partecipa-

14 luglio 2006

Qualora esistesse il fondo pensione di categoria ma l’azienda non vi abbia ade-rito, il lavoratore dipendente sottoscrivendo un FIP ha la possibilità di dedurlo fiscalmente?

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Attualmente, per i dipendenti, i limiti di deducibilità delle contribuzioni sono pari al 12% (limite relativo) del reddito complessivo annuo del lavoratore e di euro 5.164,57 (limite assoluto). Dal gennaio 2001 anche le contribuzioni a carico del datore costituiscono reddito fiscal-mente rilevante a tutti gli effetti di legge per il lavoratore iscritto al fondo pensione. La parte di reddito complessivo composta dal reddito da lavoro dipendente fruisce di una deducibilità limitata ad un importo pari al doppio del TFR versato al fondo pensione. È il datore di lavoro che, nell’ambito dei limiti assegnati per legge (nel nostro caso, dell’importo pari al doppio del TFR versato al fondo), determina il valore della dedu-cibilità ed esclude direttamene tale importo dai redditi corrisposti in busta-paga al lavoratore dipendente. Eventuali margini tra l’importo dei contributi deducibili (calcolato in base al 12% del reddito annuo complessivo) e l’importo dei contributi deducibili (ottenuto in ragione del doppio del TFR versato al fondo) sono utilizzabili, in sede di dichiarazione dei reddi-ti, come importi di contributi deducibili esclusivamente nell’ambito dei cosiddetti altri redditi, quelli non provenienti da lavoro dipendente.

10 luglio 2006

Spettabile UIL sono un lavoratore dipendente iscritto al FONDENERGIA dal 2002, ho letto il vostro prospetto sul sito mi chiedo se ho il diritto di dedurre dalla mia dichiarazione dei redditi i 5164,57 euro (anche se verso oltre questa cifra)che verso nel fondo?

zione garantendo la libertà d’adesione individuale”. Ciò premesso, si può affermare che il dipendente abbia la piena libertà d’adesione al fondo negoziale, nazionale o aziendale che sia, e che l’azienda segua la volontà espressa dal dipendente in tal senso. Resta pertanto da chiarire se l’azienda in questione applichi o meno una disciplina contrattuale collettiva che preveda anche il fondo pensione o sia dotata di regolamenti appositi istitutivi di fondi pensione. In tal caso l’azienda a tale disciplina dovrà atte-nersi, in presenza di richieste d’adesione al fondo negoziale da parte dei lavoratori dipendenti.

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti

A normativa vigente non ci è dato rintracciare regole del tenore indicato nel quesito. Si tratta semmai di ipotesi ventilate in vista della riforma del 1995 e mai concretatesi in provvedimenti legislativi. La deduzione dal reddito complessivo entro i limiti di legge, in percentuale ed in asso-luto, deve tener conto della presenza funzionante ed eventuale di un fondo negoziale di categoria.

23 maggio 2006

Vorrei sapere se è vera quella regola per cui fino al 31/12/2007, un lavoratore dipendente metalmeccanico di un’ impresa di piccole dimensioni (meno di 15 di-pendenti) può, anziché aderire a fondo pensione chiuso, sottoscrivere un FIP con una compagnia di assicurazione e portare in deduzione dal reddito imponibile quello che si è versato.

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La deduzione dal reddito può essere condizionata dall’aver aderito a forme previden-ziali di tipo individuale nonostante la presenza, nel settore lavorativo di appartenenza, di un funzionante fondo pensione negoziale. Negli altri casi, detta deduzione è piena, fino al tetto del 12% del reddito complessivo, con il limite assoluto di euro 5.164,57. Nella situazione di cessazione dal posto di lavoro, sono possibili: sia il trasferimento (secondo le modalità stabilite nel Regolamento e nel rispetto dei tempi di legge); sia il riscatto parziale (vedi art. 7 co. 4 dlgs 124/1993); sia il riscatto totale (le condizioni attuative sono dettate dal Regolamento della forma previdenziale individuale, sia essa Fondo aperto o FIP). Per quanto attiene ad eventuali errori materiali nella compilazione del CUD è utile rivolgersi all’apposito ufficio del personale della propria azienda.

23 maggio 2006

Proprio in questi giorni sto cercando di compilare il modello 730 relativo all’anno 2005. La domanda che ho da porvi è la seguente: la mia azienda ha riportato sul CUD 2005 il valore “4” nella casella numero “8”. Io tutti gli anni pago una somma per alimentare un fondo previdenziale aperto (FIP) e vorrei sapere come posso e se posso detrarre questa somma o parte di questa somma dal 730. Come nota aggiuntiva comunico che in data 31 marzo 2006 ho concluso il mio rapporto di lavoro licenziandomi: posso in qualche modo richiedere quello che riportate sul vostro sito?

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Nell’ipotesi che il lavoratore perda i requisiti di partecipazione al fondo negoziale, interrompendosi il rapporto di lavoro con l’azienda, all’attuale facoltà immediata di riscatto, in base alla normativa vigente, si sostituirà dall’inizio del 2008 la nuova nor-mativa che, tra l’altro prevede:

1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità d’esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo.2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica comple-mentare gli statuti e i regolamenti stabiliscono:

a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavorato-re acceda in relazione alla nuova attività; b) il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi d’invalidità perma-nente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a segui-to di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari;

3. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica comple-mentare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche pre-vedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risul-tino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell’intera posizione

18 maggio 2006

Riferendomi al citato art. 14 del dlgs 252/2005 mi sembra che se si cambia azien-da non si potrà più riscattare il Fondo, in quanto nell’articolo 14 è previsto il riscatto solo nei casi di inoccupazione per 12-48 mesi (comma 2b), oppure inva-lidità permanente o inoccupazione per più di 48 mesi (comma 2c). Le chiedo quindi se è giusta la mia deduzione che, con la nuova legge, una volta optato per il Fondo Pensione, tale scelta varrà per tutta la vita lavorativa.

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti

individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all’atto dell’adesione o del trasfe-rimento, consentano l’applicazione di voci di costo, comunque denominate, significa-tivamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.Così l’art. 14. “Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità” del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, pubblicato nella G.U. n. 289 S.O. n. 200 del 13 dicembre 2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).

5 maggio 2006

Sono lavoratore dipendente e avrei una domanda riguardo alla deduzione dal reddito complessivo ai fini IRPEF, tramite modello 730, delle forme pensionisti-che individuali. Non aderendo a nessun fondo pensionistico complementare (sul CUD codice 4 nella voce “Previdenza Complementare”) mi viene detto dal CAF (al momento della presentazione dei documenti per preparare il modello 730) che non posso portare a deduzione nessun tipo di previdenza individuale (sottolineo che cam-biando CAF ho avuto risposte completamente differenti e ragioni addirittura op-poste).

I limiti di deducibilità fiscale sono notoriamente quelli di euro 5.164,57 (limite assoluto). La deducibilità, nel caso di non iscrizione del lavoratore al fondo pensione di compe-tenza collettiva, è nei limiti dei cosiddetti altri redditi, cioè della sola parte eccedente il reddito da lavoro dipendente. Verificata l’eventuale inesistenza, nel settore lavorativo di riferimento, di un fondo negoziale operativo, i contributi versati alle forme pensioni-stiche complementari ed i contributi e premi versati alle forme pensionistiche indivi-duali vanno indicati nel rigo E23 del mod. 730/2006 sempre che tali importi non siano certificati nel CUD 2006 (punto 29) o nel CUD 2005 (punto 27).

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I contributi ed i premi versati alle forme pensionistiche individuali ex-dlgs n. 124 del 21/04/1993 sono fiscalmente deducibili nei limiti di euro 5.164,57 (limite assoluto).Non essendoci un fondo negoziale operante per il settore queste norme sulla deduci-bilità si applicano in pieno.

Sia con l’attuale normativa legislativa sia con quella che andrà in vigore dal primo gennaio 2008, il fondo pensione di riferimento primario è il fondo negoziale di settore. In tema di silenzio-assenso e di non scelta specifica del lavoratore, il legislatore ha previsto, con la nuova normativa qui accennata, l’ipotesi residuale della destinazione del TFR in ambito INPS.

Ferma restando la sua autonoma valutazione sulle clausole contrattuali che determi-nano il grado di convenienza nel sottoscrivere eventuali polizze individuali assicurative, un importante aspetto tra i tanti da tenere in conto, è quello che attiene alla fiscalità. I limiti di deducibilità fiscale sono notoriamente di euro 5.164,57 (limite assoluto). Nell’ambito di tali limiti, e con riferimento al reddito da lavoro dipendente, il limite di contributi deducibili non può eccedere il doppio del TFR versato al fondo pensione collettivo (tenuto conto delle eccezioni in materia di TFR, previste dalla normativa vi-gente). Eventuali margini, tra l’importo dei contributi deducibili (calcolato in base al 12% del reddito complessivo) e l’importo dei contributi deducibili (calcolato in ragione del dop-pio del TFR versato al fondo collettivo), sono utilizzabili come importi di contributi deducibili esclusivamente nell’ambito dei redditi vari, redditi cioè che non siano prove-nienti da lavoro dipendente.

3 maggio 2006

Sono un lavoratore dipendente di una ASL e aderisco ad un fondo pensione indi-viduale: in quale misura posso usufruire della deducibilità fiscale?

3 maggio 2006

Sono un dipendente nel settore industria il mio fondo è il BYBLOS , non ho ade-rito. La mia domanda è: INPS non ha fatto nessun fondo? Se così fosse qual è? E come contattarlo?

3 maggio 2006

Sono un dipendente del settore gas acqua, mi conviene un fondo pensione di categoria o a una polizza individuale?

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti

Ferma restando la nuova normativa sulle vicende collegate al meccanismo del silen-zio-assenso in materia di TFR, va sottolineato che questa domanda sottende l’ipotesi che il lavoratore perda i requisiti di partecipazione al fondo negoziale, interrompendosi il rapporto di lavoro con l’azienda. Lo statuto del fondo pensione deve consentire, oltre all’esercizio della scelta per il ri-scatto immediato, quello dell’eventuale, successivo trasferimento ad altra forma pen-sionistica. Al riguardo soccorrono le disposizioni dell’art. 10 comma 3-bis del dlgs 124 del 21.04.1993. La nuova normativa che andrà in vigore dal primo gennaio 2008 amplia la disciplina al riguardo, come si evince dall’art. 14. dlgs n. 252/2005: “Permanenza nella forma pen-sionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità”. 1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità d’esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo”.

27 aprile 2006

È vero che ad ogni cambio di azienda il lavoratore ha la possibilità di optare per il TFR o Fondo Pensione, compreso il caso di nuova azienda con lo stesso Fondo contrattuale della precedente?

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12 aprile 2006

Buona sera, avrei bisogno se possibile di un chiarimento. In caso di azienda che acceda alla Cassa Integrazione Guadagni, come si atteggia la fattispecie per quel che riguarda la previdenza complementare? In parole semplici: il datore di lavoro ha obbligo di continuare a versare al fondo pensione di categoria o deve interrompere il piano dei versamenti?

L’istituto della Cassa Integrazione non interrompe il rapporto di lavoro tra dipendente ed azienda. La trattenuta viene pertanto effettuata sulla voce retribuzione aziendale risultante dalla decurtazione delle ore non lavorate. Queste ultime possono generare una cosiddetta indennità di cassa che non è considerata retribuzione aziendale.

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Essendo stata istituita, per il settore gas e acqua una forma pensionistica contrattuale (PEGASO), la deducibilità, nel caso di non iscrizione del lavoratore al fondo pensione di competenza collettiva, è nei limiti e dalla sola parte eccedente il reddito da lavoro dipendente, cosiddetti altri redditi.

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L’art. 10 (Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione), dlgs 21.04.1993 n.124, punto 3-ter, stabili-sce: “In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensiona-mento per vecchiaia” la posizione individuale dello stesso “ è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell’iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acquisita al fondo pensione”. Mentre al successivo punto 3-quater si legge: “In caso di morte dell’iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli artt. 9-bis (forme pensionistiche indi-viduali mediante fondi aperti) e 9-ter (forme pensionistiche individuali mediante con-tratti d’assicurazione sulla vita) prima dell’accesso alla prestazione, la posizione indi-viduale è riscattata dagli eredi”. Con la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica sotto forma di rendita (o mista capitale/rendita), nei casi ed alle condizioni statutarie e di legge, il lavoratore all’atto della domanda potrà richiedere la reversibilità di detta prestazione a favore di soggetti ammessi dalla normativa civilistica vigente. È senz’altro decisivo il ricorso ad un qualificato parere di uno Studio legale profes-sionistico per gli eventuali collegamenti interpretativi con gli articoli del Codice civile, dedicati alla vasta e complessa materia. Ne poniamo in evidenza, per pura esemplificazione e come contributo alla ricerca, alcuni di essi : - art. 456 e segg., Apertura della successione: “La successione si apre al momento della morte”; - art. 536 e segg.; Dei Legittimari: “Le persone alle quali la legge riserva una quota dell’eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli natu-rali, gli ascendenti legittimi“; - art. 565 e segg., Categorie dei successibili; e soprattutto del regime patrimoniale della famiglia (artt.dal 159) ed in particolare degli artt. 177 (oggetto della comunione legale) e 179 (beni personali, non costituenti oggetto della comunione) .

6 aprile 2006

Avrei due domande da porre per una ricerca in merito: 1) la prestazione dovuta dal fondo entra in comunione dei beni anche il fondo aperto? 2) la prestazione dovuta dal fondo (anche aperto) è soggetta alla disciplina di successione?

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti

28 marzo 2006

Salve, vorrei informazioni sia da parte del dipendente che dell’Azienda riguardo le novità dei fondi pensione.Questa è una Società di 8 dipendenti: il nostro Studio di consulenza del lavoro non ci ha saputo dire tanto a proposito perché sostiene che è ancora tutto in alto mare. È vero che a partire dal 1°gennaio del 2007 i dipendenti hanno sei mesi di tempo per richiedere che tutto l’ammontare del TFR non sia più gestito dall’Azienda stessa ma da una società privata? In questo caso l’Azienda come si deve com-portare? Deve liquidare tutti i TFR dei dipendenti che hanno aderito? In che per-centuale?Grazie.

La prima precisazione da fare è che il Decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”) entra in vigore il 1° gennaio 2008 (art. 23: Entrata in vigore e norme transitorie).

La seconda, importante per la Vostra Azienda, è quella riguardante l’informazione che il datore di lavoro deve dare ai dipendenti. Infatti, prima dell’avvio dei sei mesi previsti, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore sufficienti informazioni sulle diverse scelte disponibili. Inoltre, trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del con-ferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro (il quale potrà predisporre quanto neces-sario) le adeguate informazioni relative alla forma pensionistica complementare (in primis, di tipo negoziale) verso la quale il TFR maturando (e non lo stock precedente) sarà destinato. Infine, il periodo di maturazione del silenzio-assenso è di sei mesi dal primo gennaio 2008, oppure di sei mesi dalla data di assunzione se successiva a 01.01.2008 (data di entrata in vigore del suesposto decreto legislativo).

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La passione per gli studi attuariali applicati alle prestazioni dei Fondi pensione nego-ziali può trovare un riferimento pratico nei Fondi che avendo superato i cinque anni

2 marzo 2006

Vorrei delle informazioni dettagliate sui valori percentuali delle prestazioni sotto forma di rendita del montante finale, se si va in pensione senza o con scelta di reversibilità all’atto della maturazione del diritto

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In concomitanza con la perdita dei requisiti di partecipazione è possibile decidere il trasferimento ad altro fondo pensione o forma pensionistica. Pertanto, a seguito del passaggio ad una nuova attività lavorativa si ha il diritto di richiedere il trasferimento dell’intera posizione individuale ad altro fondo pensione complementare. La perma-nenza ed il trasferimento sono soggette ai tempi ed ai modi dettati dalle disposizioni statutarie e dalle normative interne di funzionamento dei fondi pensione. La COVIP, negli “orientamenti” forniti con deliberazione del 12 novembre 2003, in ma-teria di “Coordinamento di forme pensionistiche collettive aventi ambiti di destinatari

10 febbraio 2006

Lavoro nel settore alberghi con contratti a tempo determinato e stagionali. Ciò significa che per diversi mesi non lavoro. La mia domanda riguarda l’adesione ai fondi pensione negoziali di categoria. I fondi FON. TE. e MARCO POLO consen-tono l’iscrizione anche a chi lavora con contratti a termine. Vorrei sapere se è possibile versare i miei contributi ad uno dei due nei periodi in cui lavoro e per i periodi in cui non lavoro versare ad un altro Fondo negoziale che è il fondo Pensione Complementare Nazionale FAMIGLIA (per lavoratori atipici, studenti, casalinghe, con pensione parziale, etc). Considererei ciò una soluzione temporanea in attesa della mia stabilizzazione oc-cupazionale. Infatti una volta trovato un lavoro stabile, vorrei sapere se è possibile trasferire la mia posizione presso il Fondo FAMIGLIA nel fondo di categoria (FON. TE. o MARCO POLO), e se ciò mi consentirà di colmare i buchi presenti nel fondo Fonte o Marco Polo a suo tempo determinatisi per la mia condizione di disoccu-pazione. Se ciò fosse possibile, quando passerei al Fondo FON. TE. o MARCO POLO, è come se io mi ci fossi iscritto in maniera continuativa sin dal primo giorno di adesione?

di funzionamento si accingono a lanciare i bandi per le Compagnie assicurative che vogliano acquisire il mandato di gestione ed erogazione delle rendite dei pensionandi del fondo negoziale. È il caso di COMETA, il più numeroso tra tali fondi negoziali nazionali, che ha emesso il bando per l’aggiudicazione del servizio (dando la possibilità all’offerente d’invio di eventuali proposte aggiuntive) di gestione e d’erogazione di rendite vitalizie immediate rivalutabili e/o reversibili a premio unico con tasso tecnico e minimo garantito.

Le offerte dei soggetti in possesso dei requisiti sono state inviate, corredate del que-stionario completo in ogni sua parte, al Fondo Pensione COMETA - Via Vittor Pisani, 31 20124 Milano, entro le ore 12.00 del 27 febbraio 2006 (http://www.cometafondo.it).

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti

parzialmente o totalmente sovrapposti” ha tra l’altro posto in evidenza che “il senso della volontà delle organizzazioni istitutrici è da ricercare, in generale, nella istituzione di nuove forme pensionistiche in realtà prive di forme di copertura e non già nel som-mare nuove forme di tutela a quelle eventualmente già esistenti”. “Nel silenzio delle parti sociali, dovrebbe, quindi, “presumersi” l’alternatività dell’ade-sione”. “Si ritiene che, in casi di accavallamento delle aree dei destinatari, salvo che sia rilevabile una diversa volontà delle parti istitutive, risulta oggetto di ‘presunzione’ l’esclusività della partecipazione ad una sola delle forme pensionistiche collettive ‘of-ferte’ al lavoratore, la cui individuazione è rimessa alla libera scelta dello stesso”. Di conseguenza, ed in relazione all’attuale situazione lavorativa, l’urgenza di adesione è forse opportuno esprimerla prendendo contatto direttamente con il fondo negoziale corrispondente.

9 febbraio 2006

Sono un dipendente pubblico, di una ASL della Lombardia. Vorrei aderire ad un fondo pensione, ma ho un interrogativo: quanto io verso durante l’anno, p.e. 1.200 euro su un reddito lordo di 24.000 euro, verrà detratto dall’imponibile IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi (730) o viene detratto dall’imposta durante tutto l’anno? Il mio datore di lavoro verserà una quota corrispondente? È tenuto a farlo?

Per i lavoratori dipendenti associati, con il datore di lavoro, ai fondi pensione negoziali, i prelevamenti delle quote stabilite, come del resto le conseguenti detrazioni fiscali nei limiti consentiti dalla legge, avvengono tramite busta-paga. Nelle forme pensionistiche individuali, quali ad esempio le polizze assicurative, le at-testazioni della Compagnia del premio annuo versato vanno allegate in copia alla di-chiarazione annuale dei redditi per usufruire dei benefici fiscali competenti.

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3 febbraio 2006

Esiste un fondo pensione complementare per il settore del credito?

Un fondo pensione di categoria a livello nazionale è quello delle BCC (Banche di Cre-dito Cooperativo). Il settore del Credito è caratterizzato da una miriade di fondi integrativi di tipo “pre-esistente”; sono tuttavia presenti anche dei fondi negoziali di tipo aperto, istituiti con accordi collettivi dalle parti sociali e dalle società creditizie.

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Telemaco è un fondo pensione negoziale, ad adesione individuale, ma istituito su base collettiva da associazioni datoriali e sindacali che stipulano il CCNL di settore. Non è quindi una FIP. A detto Fondo pensione di categoria si ha diritto di aderire, anche immediatamente, con i requisiti di lavoratore addetto al settore TLC. Legami contrattuali individuali, costituiti con altri soggetti, vanno risolti nei loro conte-nuti economici tra le parti contraenti e sulla base degli impegni sottoscritti. Non siamo pertanto di fronte al passaggio, nell’ambito di fondi pensione parimenti negoziali, ricorrente, ad esempio, in occasione del cambio di settore lavorativo del dipendente. L’art. 10 (Permanenza nel fondo o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione) del dlgs n.124 / 21.04.1993, al comma 3-quinquies sta-bilisce quanto segue:“I regolamenti ed i contratti di cui agli artt. 9-bis (N.B. forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti) e 9-ter (N.B .forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti d’assicurazione sulla vita) prevedono la facoltà del trasferi-mento dell’intera posizione individuale dell’iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 (N.B. Istituzione delle forme pensionistiche complementari) e 9 (N.B. Fondi pensione aperti), o presso forme pensionistiche individuali di cui ai mede-simi articoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto”.Va sottolineato, infine, che nell’ipotesi si tratti di forme pensionistiche aventi la natura di “fondi pensione aperti”, andava fatto valere, se del caso, l’art. 9 comma 2. il quale indica chiaramente che: “Detti fondi sono aperti all’adesione dei destinatari delle disposizioni del presente de-creto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all’art.

10 gennaio 2006

È possibile trasferire il capitale accumulato da una FIP ad un’altra? Le condizioni del fondo Mediolanum sono le stesse di una FIP come quella TE-LEMACO: è dunque fattibile?

In appendice al CCNL del 12.02.2005, che disciplina il rapporto di lavoro dei dipen-denti delle “imprese creditizie, finanziarie e strumentali”, è prevista la costituzione di una commissione paritetica per lo studio delle problematiche relative alla Previdenza complementare nel comparto.

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti

3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all’articolo 10, comma 1 lettera b)”.Con la loro professionalità sia il Fondo pensione TELEMACO, sia il soggetto promotore della FIP di sua fiducia e conoscenza, sapranno consigliarla per il meglio, tenuto conto sia dell’epoca in cui ha sottoscritto il contratto individuale, sia della manifestazione delle sue attuali volontà.

14 dicembre 2005

Potete indicarmi un sito dove posso trovare le quotazioni dei fondi pensione per seguire l’andamento?

Molti fondi pensione negoziali dispongono di un proprio sito web. Qualche esempio: www.fonchim.it; www.fondotelemaco.it Nella generalità dei casi è possibile conoscere l’andamento periodico della quota an-che dalla posizione di visitatore non iscritto al fondo pensione.

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6 dicembre 2005

Sono nato nel 1958 e lavoro nella Polizia di Stato dal 1° maggio 1978, il mio ordi-namento prevede che, nella mia condizione, il limite massimo per rimanere in servizio è 60 anni. Potrei comunque accedere alla pensione di anzianità al compimento dei 40 anni di contributi. Volendo iscrivermi ad un fondo pensione aperto, riuscirei comun-que a beneficiare di un ritocco alla pensione e, nel caso contrario, potrei riavere indietro quanto eventualmente versato direttamente al momento in cui riesco ad accedere alla pensione anche prima quindi del compimento dei 60 anni, fossero essi 53, 54 o 55 anni cosa possibile secondo le attuali leggi.

La domanda contiene in sé anche la ricercata risposta. Sembrerebbe, infatti, una ri-chiesta di conferma esterna alle informazioni in proprio possesso. Volentieri confer-miamo e precisiamo che:- il raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva è sufficiente indipendente-mente dal requisito dell’età anagrafica - Art. 1 (Principi generali), punto 20 della Legge di riforma del sistema previdenziale, 08.08.95 n. 335;- per coincidenza, nell’esempio in esame, durante l’anno 2018 si perfezioneranno en-trambi i requisiti, di età e di contribuzione;- le prestazioni del fondo pensione complementare possono essere, a seconda delle situazioni, erogate in rendita, in capitale, oppure, a scelta, nella forma mista rendita/capitale;

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2 dicembre 2005

Sono un lavoratore dipendente di un’industria alimentare e sto cercando di pren-dere la decisione di iscrivermi ad ALIFOND. Essendo un lavoratore assunto prima del 1993 e quindi iscrivendomi ora dovrei versare una percentuale del TFR pari al 2% della retribuzione. Gli elementi che vorrei chiarire sono:- Che cosa prevede la nuova normativa che andrà in vigore nel 2008? - Continuerei a versare il 2% o dovrei versare il 100% del TFR maturando?

- l’art. 9-bis (Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti) del dlgs 21.04.1993 n. 124, al punto 4. prevede che: “I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione” alla for-ma complementare e che “Quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione dell’attività lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di un’età di non più di dieci ani inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza”. Va inoltre detto che nello schema di decreto legislativo recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”) in attuazione della Legge Delega n. 243 del 23 agosto 2004), il quale quando assumerà connotati definitivi andrà in vigore succes-sivamente al primo gennaio 2008, all’art. 11 (Prestazioni) si rileva che: “Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari”. Mentre al punto 1. si chiarisce che “Le forme pensionistiche complementari definiscono i re-quisiti e le modalità di accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo”.

Dallo schema di decreto legislativo “Disciplina delle forme pensionistiche comple-mentari” in attuazione delle deleghe conferite al Governo, con Legge 23 agosto 2004 n. 243, rileviamo all’art. 8 (Finanziamento) punto 7. (conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari), lettera c) (con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993) comma 2): “qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro,

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti

ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, etc.” È evidente l’assoluta prevalenza della fonte contrattuale nell’individuazione dell’entità percentuale del TFR da destinare alla previdenza complementare negoziale

24 novembre 2005

Una semplice domanda. Se il denaro che ho destinato a un Fondo si estingue e, facciamo l’ipotesi, che io sia ancora in vita, mi continua ad arrivare una rendita o finisce quando finisce il capitale?

Trattandosi di quesiti, solo apparentemente semplici, posti da componenti di una clas-se di un Istituto Tecnico torniamo volentieri sull’argomento delle prestazioni sotto for-ma di rendita. È bene dire subito che l’aderente al Fondo pensione complementare è titolare di una posizione individuale. Il montante che risulterà dai versamenti e dalle valorizzazioni nel corso degli anni potrà essere trasformato in prestazione (alla maturazione per vecchia-ia o per anzianità) in tutto o in parte in capitale - a seconda, tra l’altro, dell’ammontare accumulato, degli anni di contribuzione, dell’età dell’iscritto - oppure in rendita. All’art. 6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali) del dlgs n. 124 del 21.04.1993 e successive modificazioni ed integrazioni, al punto 2. si legge che alle prestazioni sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative (di cui all’art. 2 dlgs n. 174 del 17.03.1995); mentre al punto 2. bis è previsto che i fondi pensione, qualora ne sussistano i requisiti e le condizioni fissati dal Mini-stro del Tesoro, possano essere autorizzati dalla Commissione di Vigilanza ad erogare direttamente le rendite. Il cosiddetto “rischio di longevità” sarà tenuto equamente in conto, secondo le tecni-che assicurative, nella stipula della convenzione di erogazione della rendita. Esaminando ancora il dlgs 124/1993 e segg. notiamo, tra l’altro, che (punto 1. dell’art. 11 Vicende del fondo pensione) .”Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicen-de concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede all’intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica”. Nel caso di vicende del fondo pensione (punto 4.) capaci d’incidere sull’equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla Commissione di Vigilanza, gli organi del Fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla Commissio-ne stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell’equilibrio del fondo pensione. Infine va detto che ai fondi pensione (punto 5.) si applica esclusivamente la discipli-na dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.

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623 novembre 2005

Nel 2001 ho sottoscritto un fondo pensione con la Bayerische attraverso la SSI (Star Service International), ho pagato le prime due rate negli anni 2001 e 2002 di £ 2.000.000 cadauna, poi ho interrotto i pagamenti (avvisando la Bayerische) la quale ha preso atto della mia decisione. Ora sono stato collocato in pensione di anzianità dall’agosto 2005 (59 anni compiuti e 35 di contributi). Ho chiesto alla Bayerische di liquidarmi la parte che mi spetta, ma mi hanno risposto che pos-sono farlo solo al compimento dei 65 anni di età. Ciò corrisponde a verità oppure esiste una strada per riscattare il piano?

2 novembre 2005

Ho lavorato per diversi anni presso un’azienda del settore metalmeccanico ver-sando contributi al Fondo COMETA. Ho perso il lavoro a luglio, ma da settembre ne ho trovato un altro presso un’azienda dello stesso settore che però non ha aderito al Fondo COMETA. Vorrei sapere se oggi, visto che non posso contribuire, posso riscattare la som-ma accantonata nel Fondo.

Non sta a questa rubrica di dialogo sindacale dirimere le controversie nei rapporti tra una Società privata ed un suo cliente. Possiamo tuttavia consigliare di controllare bene il capitolato del Regolamento che all’atto dell’adesione le avranno sottoposto alla sua attenzione prima di sottoscrivere il contratto. Lì potrebbe trovarsi una clausola che faccia riferimento all’età pensionabile nel regime obbligatorio corrispettivo, che per gli uomini è attualmente di 65 anni.

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In caso di cessazione del rapporto di lavoro si può scegliere tra il riscatto della propria posizione previdenziale e il trasferimento ad altro fondo, in primis quello contrattuale di riferimento della nuova attività lavorativa. Sia nel caso di riscatto che in quello di iscrizione ad un nuovo fondo va data comuni-cazione: - insieme alla propria azienda di provenienza della cessata attività lavorativa; - insieme alla nuova azienda dell’adesione al nuovo fondo. Nell’ipotesi qui in esame è probabile che l’asserita mancata adesione del datore al Fondo COMETA sia dovuta in realtà ad una mancata richiesta scritta dei lavoratori di adesione al fondo pensione. Va verificato pertanto se il CCNL applicato all’unità produttiva adotti il fondo pensione COMETA come fondo di categoria oppure se preveda altro fondo negoziale (FONDAPI,

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti

COOPERLAVORO, etc.). Nel caso di previsione contrattuale positiva, è il lavoratore che ha la facoltà di scelta alla quale dovrà necessariamente conformarsi il datore di lavoro.

28 ottobre 2005

Gentili Signori, credo che il 2° pilastro dovrebbe essere interamente basato su fondi (negoziali o altrimenti costituiti) che si qualifichino per avere personalità autonoma rispetto ai gestori finanziari, in modo tale da avere l’autorevolezza e la competenza necessari per scegliere, con metodologie qualificate ed indipen-denti, i gestori pro tempore più idonei alle loro esigenze (con o senza l’ausilio di appropriati consulenti, a loro volta indipendenti dai gestori finanziari). E questo non per avvantaggiare i sindacati o per svantaggiare le assicurazioni ma sempli-cemente per garantire una costruzione efficiente del portafoglio dei beneficiari. Nel contesto proposto, i sindacati - come qualunque altro rappresentante qua-lificato di interessi collettivi - devono avere ruolo; allo stesso modo le assicura-zioni - nella misura in cui hanno processi di investimento credibili ed idonei alle esigenze dei fondi - devono potersi candidare per la gestione finanziaria. Fondi aperti e PIP non dovrebbero costituire forme equiparabili di 2° pilastro, non per questione ideologica ma perché inducono i beneficiari ad affidarsi a gestori che non vengono selezionati con adeguati criteri di competenza professionale: non perché i singoli PIP o fondi aperti non siano di per sé sufficientemente pro-fessionali ma perché sono gestiti in ottica monomarca e non tutti i beneficiari hanno le competenze per indagare le caratteristiche specifiche degli stili di ge-stione proposti (ben più che una semplice selezione basata sulla bontà relativa della performance storica). Quanto più si attribuisce al 2° pilastro una funzione sociale, tutelabile nell’inte-resse generale, quanto più il 2° pilastro dovrebbe essere sottratto ad un’ottica di contrapposizione (competizione) commerciale: WWl’unico modo per farlo è convogliando le risorse (incluso TFR) in portafogli collettivi sottratti alle logiche di profitto di singoli operatori finanziari (assicurazioni o non assicurazioni); por-tafogli collettivi amministrati (ma non gestiti) da adeguate rappresentanze degli interessi collettivi (sindacati ma non solo). In quest’ottica si giustifica pienamente l’unico favor legis che a me pare estre-mamente meritevole: quello fiscale che, nel contesto suggerito, non creerebbe indebiti vantaggi commerciali a nessun gestore finanziario. Ove interessati, resto a disposizione per chiarimenti e contraddittorio.

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6Ci è stato gradito ricevere l’argomentata risposta al documento spedito alla WestAM, unità operativa per l’Italia, da un’entità privata, dedita soprattutto allo studio della concorrenza.È noto, anche a livello di Corte di Giustizia dell’Unione Europea, i termini Previdenza e Concorrenza sono a contenuto antitetico.Il fondo negoziale, istituito dalle parti sociali, datoriali e sindacali con assoluta parite-ticitàdi partecipazione ed amministrazione, si rivolge ad un predeterminato pubblico di riferimento, il quale, attraverso l’adesione al Fondo pensione, diventa elemento fonda-mentale per la costituzione e l’operatività dell’associazione Fondo Pensione.Viceversa, una Polizza assicurativa, come del resto un Fondo Aperto, è un prodotto messo a disposizione di un pubblico indifferenziato, senza obbligo di dotarsi di Or-ganismi sociali elettivi o di Fonti istitutive che non siano il Responsabile del Fondo e l’articolato Regolamentario da sottoporre alla firma per adesione.- D’accordo sulle considerazioni in ordine alla terzietà dell’affidamento della gestionefinanziaria (N.B. in questo senso va letto il vincolo ed il limite che il legislatore ha posto agli investimenti delle risorse in proprietà immobiliari, in contrapposizione ai Fondi pensione preesistenti al 15 novembre 1992, che investivano prevalentemente in fabbricati civili).Oltre all’obbligatorietà del ricorso ad una banca depositaria, per la custodia delle ri-sorse, ed alla necessità di un idoneo Istituto per l’erogazione delle rendite.- D’accordo sulle finalità sociali della Previdenza privata ex-dlgs N. 124 del 21.04.1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto la costruzione di detto Pilastro pre-videnziale è strettamente connessa al riordinamento del Sistema di base teso a risol-vere questioni di equilibrio economico attraverso una predefinita ridotta prestazionepensionistica, della Previdenza pubblica.- D’accordo, in via di principio, sulla questione fiscale. Dobbiamo tuttavia rafforzare il concetto, sottolineando che non ci risulta che prima del dlgs N. 47 del 18.02.2000, con effetto dal gennaio 2001, il Risparmio previdenziale, espresso dalla posizione indivi-duale alimentata con i contributi a favore dell’assicurato,venisse colpito fiscalmente nel tempo precedente a che tale Risparmio si trasformassein Reddito personale.Tale tipo di risparmio - costituzionalmente protetto ed a lungo termine - reso og-gettivamente forzoso anche dalle continue mutazioni della normativa pensionistica di riferimento, è da considerarsi idoneo ad abbattere il carico fiscale personale e non ad accrescerlo.Il fondo pensione negoziale, in quanto suddiviso in tanti conti previdenziali individuali quanti sono i singoli aderenti, deve essere oggetto di attenzione fiscale nel momento in cui il montante previdenziale si trasforma in effettivo reddito personale.Questa visione, in auge fino al 31 dicembre 2000 ed armonizzante nei confronti degli

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti

stati dell’Unione Europea, viene indicata con la sigla EET (Esenzione, Esenzione, Tas-sazione).Per quanto riguarda il TFR, esso è regolamentato da un’apposita legge (9 maggio 1982 N. 297) che ha portato alla modifica dell’art. 2120 del codice civile.Lo possiamo considerare come un apripista del concetto di “metodo di calcolo contri-butivo” nell’aggiornamento del valore economico nel tempo.La titolarità del lavoratore e la disponibilità in capo all’Azienda, fino al verificarsi dell’evento risolutivo (la conclusione del rapporto lavorativo, l’interruzione definitiva della “locatio operis”) rendono tale compenso differito, connotato da finalità socialmen-te protette, un fatto del tutto interno alla vita lavorativa del dipendente e del datore.A tali Parti sociali il legislatore ha accordato, tra l’altro, la facoltà di adottare, in ambito aziendale, condizioni di miglior favore con riferimento alla determinazione dell’im-ponibile ai fini del calcolo periodico del TFR maturando ed alla parziale disponibilità anticipata, rispetto all’avverarsi dell’evento risolutivo finale, dello stesso.Si può concludere questa rapida analisi prendendo in considerazione il ruolo delle Parti sociali nella costruzione della Previdenza Complementare. Il ruolo delle Associazioni sindacali e datoriali è stato finora quello di dare vita a questi organismi previdenzialigeneralmente nazionali di categoria, a volte interconfederali, pluricategoriali, con ec-cezioni, legate alla rilevanza costituzionale delle Regioni a Statuto speciale, di tipo globale a vocazione territoriale.L’azione delle Associazioni datoriali e sindacali si è concretata nell’istituzione, promo-zione e diffusione dei Fondi pensione, nella gratuità dell’opera di molti esponenti, Da toriali e Sindacali, nell’ambito delle strutture amministrative (CdA, Revisori e quant’al-tro necessario ai Fondi negoziali), favorendo il più ampio coinvolgimento sociale (oltre un milione di lavoratori e migliaia di aziende ed Enti).Tutto ciò in aggiunta alla vasta platea di Fondi pensione preesistenti, anche a carattere negoziale di settore merceologico.Senza la pretesa che l’aderente al Fondo pensione si dovesse iscrivere anche al Sin-dacato di categoria e con l’obbligo di legge, in capo al Fondo pensione, di affidare all’esterno, a mezzo gare pubbliche, la gestione finanziaria del fondo.Una considerazione finale. Forse al lavoratore andrebbe consentito di aggiungere all’adesione al proprio Fondo negoziale anche quella ai cosiddetti Fondi Aperti. Man-tenendo, e possibilmente ampliando, i benefici di Legge a tutela del Risparmio previ-denziale.Le risorse individualmente destinate alla costruzione di una pensione dignitosa sono ancora relativamente modeste!

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L’art. 7 (Prestazioni) del dlgs 21.04.1993 n. 124 prevede che le prestazioni pensionisti-che per anzianità siano “ consentite solo in caso di cessazione dell’attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un’età di non più di dieci anni infe-riore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell’ordinamento obbligatorio appartenenza”. Lo stesso articolo 7 consente che le fonti costitutive possano derogare definendo “ la gradualità di accesso alle prestazioni , di cui al presente comma, in ragione dell’anzia-nità già maturata dl lavoratore”. Per quanto riguarda la reversibilità, il lavoratore - all’atto della domanda della pen-sione complementare - potrà richiedere la reversibilità della prestazione in favore di soggetti da egli indicati tra quelli ammessi dalle normative vigenti. Per le eventuali prestazioni d’invalidità e premorienza, sulla base di accordi da definire in sede di contrattazione collettiva di lavoro, il Fondo pensione può stipulare apposite convenzioni e contratti con primarie Compagnie d’assicurazioni per il riconoscimento a favore degli aderenti di clausole accessorie che consentano in caso di morte, d’invalidi-tà permanente o non autosufficienza, o di altre condizioni che non consentano la prose-cuzione del rapporto di lavoro, di avere prestazioni aggiuntive su base assicurativa. Dette prestazioni accessorie sono previste ad esempio dal fondo pensione FONCER grazie ad una contribuzione aggiuntiva a carico delle imprese, stabilita in sede di CCNL del settore dei materiali refrattari, pari allo 0,20% della retribuzione utile al calcolo del TFR, a partire dal primo gennaio 2005.

18 ottobre 2005

Vorrei sapere qualche cosa di più preciso in merito alle prestazioni pensionistiche. Ho letto che è prevista la pensione di vecchiaia con almeno 5 anni di versamenti al fondo ma la pensione di anzianità e quelle di invalidità e reversibilità. L’argomento ancora non mi “tocca” ma poiché sembra che i fondi di previdenza complementare debbano costituire una sicurezza in più per il nostro futuro è inte-ressante sapere che cosa ci aspetta.

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Le informazioni vanno richieste direttamente al proprio fondo di appartenenza.

17 ottobre 2005

Sono andato in pensione dal 17 maggio 2005 e vorrei alcune informazioni circa il recupero dei soldi versati sul fondo.

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti

In occasione delle adesioni a carattere individuale si sottoscrivono delle clausole ge-nerali e particolari che disciplinano il rapporto con la società promotrice. Nel rispetto di tali clausole sarà compito dell’emittente dare corso, nei tempi dovuti, alle richieste dell’assicurato, quali ad esempio quelle di trasferimento della posizione individuale ad altra entità previdenziale. Qualora il dettato contrattuale non venisse rispettato le vie legali sarebbero quelle più brevi ed efficaci.

26 settembre 2005

Sono un vostro iscritto del settore chimico. Ho aderito ad una pensione integra-tiva privata nel 2001 con Ergoitalia ex-Bayerische vita. Nel luglio 2005 ho aderito al FIPREM, ora vorrei trasferire il capitale già versato da Ergoitalia a FIPREM. Ovviamente Ergoitalia non risponde alle mie raccomandate. Potete indicarmi a chi posso rivolgermi per far rispettare il contratto a questi signori?

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In via generale, l’età utile per il pensionamento di vecchiaia, sia che si applichi il meto-do retributivo sia che ricorra il metodo misto, scatta all’età di 65 anni per gli uomini (60 anni per le donne), e con almeno 20 anni di contributi comunque accreditati. Fatti salvi i casi particolari, come ad esempio quelli d’inabilità al lavoro, legati o alla mansione specifica o a tutte le mansioni. Il caso di specie, con i pochi elementi rappresentati nella domanda, richiama il metodo di calcolo misto (retributivo per il periodo assicurativo fino al 31.12.1995; contributivo per il periodo successivo alla data 01.01.1996) ed il versamento assicurativo per almeno 20 anni. È necessario pertanto perfezionare quest’ultimo requisito. A meno che non si voglia optare per il calcolo di tipo interamente contributivo. Nell’ipotesi dell’opzione, l’età della vecchiaia si raggiunge a 57 anni (sia uomini che donne) e con i requisiti di: almeno cinque anni di contribuzione; un livello di pensione superiore di almeno il 20% all’assegno sociale. All’età di 65 anni non ricorre più la condizione del valore minimo della pensione (pari all’assegno sociale più il 20%).

19 settembre 2005

Ho versato 19 anni di contributi alle poste, se dovessi licenziarmi a quanti anni prenderei una pensione e in quale misura?

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6Dal 2008 detti requisiti di età saranno di 60 anni (donne) e 65 anni (uomini), nel caso degli “almeno cinque anni di contributi”.Sempre dal 2008, nel metodo contributivo e con almeno 35 anni di contributi, è possi-bile il pensionamento a 60 anni di età (57 anni per le donne, con il calcolo interamente contributivo). Infine, il requisito dell’età non ricorre in presenza di 40 anni di contribu-zione.

Concordiamo con le riscontrate difficoltà d’interpretazione del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, a causa delle molteplici modificazioni apportate da apposite leggi dello Stato negli anni successivi. Trattiamo pertanto l’argomento nel modo più esauriente possibile. Avuto riguardo al contenuto dell’art. 9 dlgs 124/1993, rivolto alla previsione dei soggetti idonei alla costituzione dei fondi aperti e dei loro possibili destinatari, con adesione anche in forma collettiva qualora lo stabiliscano “le fonti istitutive su base contrattuale collettiva”, e considerata la formulazione degli artt. 9-bis e 9-ter, entrambi dedicati alle forme pensionistiche individuali, attuate “mediante l’adesione ai fondi pensione di cui all’art. 9” (vedi testo art. 9-bis) e “mediante contratti d’assicurazione sulla vita con imprese d’assicurazione autorizzate dall’ISVAP ... che garantiscano le prestazioni di cui all’art. 9-bis” (vedi testo art. 9-ter), l’attenzione va concentrata sull’art.10 del citato Decreto. Da tale articolo di legge rileviamo:• punto 3-bis: “Le fondi istitutive prevedono per ogni singolo iscritto [...] la facoltà di trasferimento [...] non prima di cinque anni di permanenza [...] limitatamente ai primi

8 settembre 2005

Non ho ben chiaro completamente il meccanismo del trasferimento da un fondo ad un altro ossia quando può avvenire e se le commissioni di trasferimento va-riano da fondo a fondo e da tipologia di fondo (ossia aperto e negoziale). Una cosa ho capito che: “In costanza di rapporto di lavoro, il lavoratore iscritto ad un Fondo pensione di natura contrattuale può trasferire la propria posizione presso un Fondo “aperto”. Nei primi cinque anni di vita del Fondo Pensione non è possibile chiedere il tra-sferimento; successivamente a tale periodo, può chiedere il trasferimento chi è iscritto da almeno tre anni. Questo però vale solo per il trasferimento fa fondo pensione negoziale ad aperto? E che cosa succede nel passaggio da un fondo aperto ad un altro? Vale la stessa regola o è diverso?

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti

cinque anni di vita del fondo stesso e, successivamente a tale termine, non prima di tre anni”; • punto 3-quinquies: “I regolamenti ed i contratti di cui agli artt. 9-bis e 9-ter prevedo-no la facoltà di trasferimento dell’intera posizione individuale dell’iscritto [...] non pri-ma che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto”. Va inoltre sottolineato che l’ipotesi nella quale operino “le fonti istitutive” è contempla-ta nello “Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti in regime di contribuzione definita” presentato alla COVIP da ABI, ANIA, Assogestioni in data 11.10.2000; schema ri-tenuto conforme alle disposizioni di legge e coerente con i criteri interpretativi COVIP. Detto schema, al Titolo Quarto, art. 12 punto 4., recita: “Dopo un periodo minimo di 3 anni d’iscrizione al Fondo, l’iscritto può trasferire la propria posizione individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale. Per i soli casi di adesione su base contrattuale collettiva, nei primi 5 anni di vita del fondo, il periodo minimo di cui sopra viene elevato a 5 anni”. L’art. 13 dlgs 124/1993 stabilisce l’esenzione da ogni onere fiscale per le operazioni di trasferimento di posizioni pensionistiche, risorse o riserve matematiche verso forme pensionistiche disciplinate dal Decreto 124 stesso. Negli orientamenti interpretativi statutari emanati dalla COVIP per i fondi pensione di origine contrattuale o regolamentare, costituiti ex-art. 3 dlgs 124/1993, viene segna-lato che – come punto di eventuale onerosità dell’esercizio di prerogative individuali (adesioni, trasferimenti, cambi di linea d’investimento nei pluricomparto, etc.) - nella scheda informativa, per dettato statutario - nei fondi aperti a termine di Regolamento, come viene enunciato in analoghi orientamenti interpretativi COVIP - deve essere ri-portata la misura prevista a carico dell’iscritto.

7 settembre 2005

Sono un rappresentate RSU di una azienda chimica e vi vorrei porre una doman-da: chi ha già un fondo pensioni con un altro istituto può prendere tutti gli anni versati è passarlo su un altro fondo come il vostro? Se è sì, ci sono dei termini di scadenza per il fondo pensioni già in uso ho delle clausole da rispettare?

Premesso che, in base all’art. 9 dlgs 124/1993, i fondi pensione aperti sono disponibili per l’adesione di coloro per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all’art. 3. co. 1, (in particolare, contratti ed accordi collettivi anche aziendali, accordi fra lavoratori promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, etc.), - nel caso in cui si determinino le condizioni di cui all’art. 10 (Permanenza e cessazione

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19 luglio 2005

Sono iscritto al Fondo COMETA. La consulente della Banca dove ho il conto corrente mi ha proposto di aderire ad un Fondo Pensione Aperto. Vorrei che mi chiariste fino a che importo posso usufruire degli sgravi fiscali previsti per i Fondi Pensione Aperti.

È compito del funzionario di banca corredare delle dovute informazioni le offerte di contratto sottoposte alla sua clientela, per non separare proposte e chiarimenti. A normativa vigente, per i dipendenti è consentita l’adesione ad altro fondo, per esem-pio di tipo aperto, nel caso d’inesistenza o di mancato funzionamento entro certi limiti di tempo del fondo negoziale di riferimento contrattuale.

31 agosto 2005

Sono un’iscritta ad un Fondo Pensione negoziale, andrò in aspettativa e non per-cependo più la busta-paga non potrò più contribuire al Fondo, ma nello Statuto del Fondo al quale appartengo è prevista la possibilità di poterlo fare solo a mio carico con un bonifico mensile. La domanda è: questi contributi sono deducibili in fase di dichiarazione dei redditi oppure no? Potrò portarli in deduzione?

In mancanza di reddito da lavoro dipendente la deducibilità dei contributi versati al fondo pensione produce effetti immediati in caso di esistenza di redditi diversi. Nel rispetto dei limiti annuali di legge. I contributi eventualmente non dedotti nell’anno vanno dichiarati al fondo pensione entro il 30 settembre ed avranno effetto deduttivo traslato al momento della prestazione. Vale inoltre la varietà delle situazioni, come da noi precisata telefonicamente, tenuto conto della evoluzione del tipo di fondo, cosid-detto preesistente.

dei requisiti di partecipazione), i Regolamenti di detti fondi aperti e le condizioni di po-lizza delle Forme pensionistiche individuali disciplinano la possibilità di trasferimento della posizione individuale degli aderenti verso il fondo al quale l’iscritto voglia accedere, per esempio in relazione alla nuova attività lavorativa. Tenuto conto che devono trascorrere almeno tre anni dalla data di adesione o di conclu-sione del contratto per il trasferimento dell’intera posizione presso altro fondo pensione o altre forme pensionistiche individuali (artt. 9, 9-bis, 9-ter, dlgs 124/1993) gli adem-pimenti che ne conseguono, a carico del fondo pensione o delle forme pensionistiche individuali, vanno effettuati entro il termine di sei mesi dall’ esercizio dell’opzione.

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti

Il limite di deducibilità delle contribuzioni è di euro 5.164,57, equivalente a lire 10.000.000 (limite assoluto). Attenzione, dal gennaio 2001 anche le contribuzioni fatte dal datore costituiscono red-dito fiscalmente rilevante a tutti gli effetti di legge per il lavoratore iscritto al fondo pensione. La parte di reddito complessivo composta da reddito da lavoro dipendente fruisce di una deducibilità limitata ad un importo pari al doppio del TFR versato al fondo pen-sione. Eventuali margini tra l’importo dei contributi deducibili e l’importo ottenuto in ragio-ne del doppio del TFR versato al fondo, sono utilizzabili, in sede di dichiarazione dei redditi, come importi di contributi deducibili esclusivamente nell’ambito dei cosiddetti redditi vari, quelli non provenienti da lavoro dipendente.Al punto 2. dell’art. 9 (Fondi pensione aperti) del dlgs n. 124 del 21.04.1993 è stabilito che: “Detti fondi sono aperti all’adesione dei destinatari delle disposizioni del presen-te decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all’art. 3 comma 1:” Precisiamo che nell’art. 3 comma 1 sono elencate le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari, la cui denominazione deve contenere l’in-dicazione di “fondo pensione”. Nello schema di decreto legislativo, dal titolo “Testo unico della previdenza comple-mentare”, attualmente in discussione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in attuazione della Legge delega 23.08.2004 n. 243, all’art. 8 (Finanziamento) punto 12 è detto che: “Fermo restando che non è consentito contribuire contemporaneamente a più d’una forma pensionistica complementare”.

In mancanza di obblighi di dichiarazioni e di diritti da far valere (in tal caso, con le stesse scadenze previste per le relative dichiarazioni fiscali 2005), il CUD non va inviato a nessun destinatario. Ovviamente una copia del CUD va restituita al datore di lavoro debitamente firmata per ricevuta; qualora il CUD sia stata inviato dal datore per posta, fa fede l’avviso di ricevimento postale.

27 maggio 2005

Non avendo spese da detrarre per il 2004, entro che termini e a chi si deve spe-dire il CUD relativo all’anno 2004?

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Al momento, non c’è un fondo negoziale, istituito sulla scorta del dlgs 124/21.04.1993 e segg., che abbia come destinatario l’intero settore del credito e del risparmio. Esistono tuttavia una molteplicità di fondi preesistenti al 15 novembre 1992 (data di entrata in vigore della Legge Delega al Governo 23.10.1992, N. 421) che la COVIP (Com-missione di Vigilanza sui Fondi pensione) ha registrato nelle Sezioni speciali dell’Albo dei Fondi Pensione. La sezione speciale III è dedicata alle forme preesistenti di previdenza integrativa e complementare sottoposte alla vigilanza delle Autorità che esercitano il controllo in materia creditizia ed assicurativa. Le sezioni speciali I e II sono dedicate alle forme previdenziali preesistenti, rispetti-vamente “con soggettività giuridica” e “prive di soggettività giuridica”, sottoposte alla vigilanza della COVIP. Tra di esse molte sono dedicate al trattamento integrativo di quiescenza del personale, dirigente e non, dei vari Istituti di credito ed assicurativi.

5 aprile 2005

Sono un lavoratore del Settore del Credito. Ho letto con grande interesse i vostri approfondimenti sul titolo www.uil.it in ma-teria di fondi pensione, tuttavia mi è sembrato di capire che non esiste un fondo pensione negoziale (chiuso) per i lavoratori del mio settore, vi risulta? Visto che non vorrei aderire ai fondi aperti esiste un fondo negoziale a cui posso aderire?

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C’è la prestazione che scatta con la pensione d’anzianità e quella che scatta con la pensione di vecchiaia.

4 marzo 2005

Sono un dipendente privato di una azienda metalmeccanica. Mi mancano 13 anni di contributi per arrivare a 40 anni di versamenti INPS. La mia pensione sarà calcolata con il sistema misto, quindi mi interesserebbe versare il mio TFR (pro-babilmente a partire da luglio di quest’anno) per ritrovarmi con una pensione integrata dal fondo COMETA. La domanda è la seguente: se il versamento minimo è di 15 anni, quali possi-bilità ci sono per riuscire ad arrivare comunque ad avere un minimo di rendita integrativa?PS: tra 13 anni avrò 55 anni d’età.

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Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti

2 febbraio 2005

Sono un lavoratore del credito e vi scrivo per darvi un suggerimento relativamen-te alla previdenza complementare ed in special modo ai fondi pensione chiusi. Siccome lavoro per un piccolo istituto creditizio che gestisce al suo interno il re-lativo fondo pensione complementare, con una gestione dello stesso che si può

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Per la prima occorrono 15 anni di contribuzione ed almeno 10 anni meno dell’età di pensionamento di vecchiaia, ai fini della prestazione in rendita; per la prestazione che coincida con l’età di pensionamento di vecchiaia di anni di con-tribuzione al Fondo ne bastano 5. Ovviamente la rendita sarà tanto più consistente quanto più si ha versato e quanto più questi versamenti sono stati apprezzati dal rendimento nel tempo. Per l’iscrizione è possibile procedere subito. A che serve attendere il decreto attuativo sullo smobilizzo del TFR? Per ulteriore informazione va detto anche della possibilità di ottenere una prestazione, parte in rendita e parte in capitale, all’atto del pensionamento.

È del tutto normale che un lavoratore che perda i requisiti di partecipazione ad un fondo aziendale si rivolga direttamente al suo ufficio del Personale per precise infor-mazioni su quanto di sua spettanza all’atto del congedo. Per cercare di rispondere in base al contenuto stringatamente comunicatoci possiamo dire che, di norma, il riscatto che comporti una somma senza diritto alla rendita viene tassato come reddito percepito nell’anno. L’art. 17 del TUIR (Dpr 917/1986) esclude, infatti, dalla cosiddetta tassazione separata il riscatto della posizione individuale ai sensi dell’art. 10 co. 1, lettera c) del dlgs 21.04.1993 n. 124 diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o cessazione del rap-porto di lavoro per mobilità o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Per tale tipo di fondo pensione, che esula un po’ dal nostro campo di corrente osserva-zione, va poi tenuto in considerazione l’ordinamento regolamentare statutario, soprat-tutto per quanto concerne i tempi di maturazione delle prestazioni, la parte liquidabile a favore dell’ex-iscritto e l’eventuale tasso tecnico di rivalutazione dell’importo.

2 marzo 2005

Pongo il quesito seguente: mi sono dimesso dalla banca per la quale lavoravo da 10 anni (unica occupazione) in agosto 2004 e ora sono commerciante. Se chiedo il riscatto dal fondo pensione (circa 19.000 euro) che cosa succede fiscalmente?

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Tenuto conto che la gestione finanziaria e la custodia delle risorse di un fondo pen-sione negoziale siano, per legge, da attribuire, a mezzo bando di gara, ad istituti e intermediari abilitati, cioè a soggetti esterni al fondo stesso, e sottolineato che nella generalità dei casi ai dipendenti delle parti stipulanti è consentito di aderire al fondo contrattuale di competenza, l’idea di dare vita ad un fondo nazionale per i dipendenti del settore del credito e del risparmio è lecita, ancorché di difficile attuazione.

Molto probabilmente allo sportello della sua banca di fiducia le avranno fatto presente che, a proposito di fondi pensione nel settore privato, il trattamento di deducibilità fiscale è collegato, laddove esista un fondo di categoria o simile e sia funzionante nei tempi stabiliti, all’adesione al fondo negoziale di appartenenza. Per quanto riguarda la precisa valutazione del decorso del tempo, ai fini di un eventuale trasferimento altrove, è bene confrontarsi con il fondo negoziale al quale si è iscritti. Nella valutazione di convenienza di trasmigrazione in campo aperto sarà utile sapere che, oltre all’attuale impossibilità di usufruire del contributo del datore, vi sono varie ipotesi allo studio del legislatore, legate all’annunciato futuro meccanismo del silen-zio-assenso, di destinazione del TFR.

10 gennaio 2005

Sono un dipendente di un’azienda metalmeccanica e ho aderito 4 anni fa al fondo pensione di categoria COMETA. Vorrei sapere se è possibile aderire ad un altro fondo pensione aperto della Ban-ca Intesa chiamato Intesa mia Previdenza, e se ci sono cambiamenti dal punto di vista fiscale. Inoltre volevo sapere aderendo a questo fondo pensione non ci sono quote prelevate dal TFR?

definire pessima dal punto di vista dei rischi d’investimento, chiedo, anche in vi-sta della prossima riforma della previdenza complementare, se non sia possibile la costituzione a livello nazionale, da parte delle sigle confederali, di un fondo pensione chiuso gestito da esperti scelti dai sindacati a cui possano iscriversi, se lo desiderano, gli iscritti ai sindacati stessi indipendentemente dal settore lavorativo di appartenenza, il tutto ovviamente avendo la possibilità di continuare a versare, oltre al proprio TFR, anche la percentuale della propria retribuzione e soprattutto la percentuale della retribuzione versata dall’azienda sul fondo stes-so. Pensate che questo sia possibile in un prossimo futuro? Esistono leggi che impediscano la costituzione di un siffatto fondo pensione? Volendo i fondi pensione di questo tipo potrebbero essere anche più di uno, ma-gari uno per ogni sigla sindacale (CGIL,CISL,UIL).

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FONDI PENSIONEREVOCATI E CESSATI

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FONDI PENSIONEREVOCATI E CESSATI

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Fondi pensione revocati e cessatiCAPITOLO Fondi pensione revocati e cessatiSommario

1 - 8 - 11 - 13 FONDO FAMIGLIA

2 - 5 - 7 FONTAN

3 - 4 - 9 - 10 - 14 PREVIAGENS

6 - 15 SOCRATE

12 FONSER

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22 marzo 2007

Sono un lavoratore conciario e vorrei delle delucidazioni sui Fondi Pensione poi-ché il vecchio fondo (FONTAN) non è mai partito: la colpa non è solo degli operai ma anche dei sindacati che non hanno insistito e delle aziende. Che cosa bisogna fare?

La mancata adesione dei lavoratori del settore conciario al Fondo Pensione di catego-ria, in termini di quantità e tempestività, ha fatto sì che la COVIP ne revocasse l’auto-rizzazione alla raccolta.

Nel vasto campo dei fondi negoziali c’è anche il Fondo FAMIGLIA che si rivolge a tutte quelle persone che non sono tutelate da altri fondi complementari di categoria e con lo scopo di garantire ai suoi aderenti un sostegno reale al raggiungimento dell’età pen-sionistica (60 anni per le donne e 65 per gli uomini). In alternativa alla rendita il Fondo FAMIGLIA offre anche la possibilità di accantonare i contributi nel corso degli anni per riscattare l’intero importo in un’unica soluzione. Al Fondo Pensione Complementare Nazionale FAMIGLIA, istituito in base al dls 124/1993, possono aderire sia i soggetti privi di reddito (casalinghe, studenti, disoccu-pati) sia i lavoratori con contratto di collaborazione, part-time, stagionali e interinali, con contratto a progetto; in generale, tutti quei soggetti che non sono destinatari di fondi pensione di categoria. La contribuzione al Fondo FAMIGLIA è libera (purché non inferiore a 26 euro), può es-sere anche saltuaria e può avvenire attraverso: - versamenti effettuati dai soci; - versamenti nell’interesse dei soci, effettuati da soggetti non associati al Fondo FAMI-GLIA. La sede legale e gli uffici operativi sono in Via P. Bonetti, 88 – Roma 00128. Sono disponibili i seguenti contatti (da lunedì a venerdì ore 09.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00): [email protected] Tel: 06/50797673.

10 marzo 2008

Le chiedo a quale fondo pensione può iscriversi mia sorella, una donna di 45 anni, che però non ha mai lavorato per una ditta o una società o anche per dei privati che le abbiano pagato dei contributi. Mi può indicare anche l’indirizzo a cui potersi rivolgere a Roma per avere infor-mazioni?

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Fondi pensione revocati e cessati

11 gennaio 2007

È possibile per i dipendenti cui si applica il CCNL delle agenzie di assicurazioni in gestione libera, iscriversi ad altro Fondo pensione integrativo (e non quindi necessariamente al PREVIAGENS di settore)? Naturalmente con un contratto integrativo aziendale che lo preveda.

L’autorizzazione alla raccolta delle adesioni rilasciata il 26.01.2001, al fondo pensione PREVIAGENS - istituito per i lavoratori, dipendenti ed agenti in servizio a tempo inde-terminato nelle imprese associate a SNA, del CCNL delle Agenzie Private di Assicu-razioni in gestione libera - è cessata, per decadenza, a seguito di apposita delibera COVIP del 20.06.2003. Un eventuale nuovo accordo sindacale può consentire un’adesione collettiva ad un altro fondo complementare. È sempre auspicabile un’intesa ben coordinata tra l’Associazione datoriale e le orga-nizzazioni sindacali in ordine alle indicazioni operative per le centinaia di vecchi ade-renti al citato fondo nazionale di categoria.

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Vedi al riguardo la nota nella scheda di FONTAN consultabile su www.uil.it/fondi “au-torizzato: con delibera COVIP del 23.01.2004 è cessata per decadenza l’autorizzazione alla raccolta delle adesioni rilasciata il 30.11.2000”.

3 gennaio 2007

Mia moglie lavora alla Willis Italia: un broker di assicurazioni. Vorrei iscriverla al fondo pensione di categoria ma in azienda nessuno sa dirmi quale sia. Potete aiutarmi?

Nel sito www.uil.it/fondi è consultabile la scheda intestata al fondo PREVIAGENS, di suo presumibile interesse. Purtroppo a tale fondo la COVIP ha dovuto revocare l’autorizzazione alla raccolta delle adesioni per l’insufficiente afflusso di adesioni nei tempi previsti dalle fonti istitutive di PREVIAGENS. In attesa di eventuali nuovi eventi in materia di fondi negoziali nel suo Settore di lavo-ro, non resta, al momento, che la scelta alternativa dell’adesione individuale a forme previdenziali di tipo aperto o assicurativo.

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23 ottobre 2006

Sono un lavoratore dipendente e volevo sapere se il fondo di categoria del nostro settore, il FONTAN, partirà prima della fine del 2006, ovvero se voi avete notizie più precise.

Per quanto riguarda le sorti del fondo pensione FONTAN, nell’apposita scheda sinotti-ca, alla voce “Autorizzato” è riportato che: “Con delibera COVIP del 23.01.2004 è cessa-ta per decadenza l’autorizzazione alla raccolta delle adesioni rilasciata il 30.11.2000”.

30 ottobre 2006

Mi sono iscritto tempo fa al fondo FONTAN e volevo sapere, se possibile, il nume-ro degli iscritti e quando questo fondo dovrebbe partire.

25 ottobre 2006

Ho un contratto a tempo indeterminato CCNL Assologistica ed in vista del genna-io 2007 e del trasferimento del TFR ai Fondi pensione o all’INPS, sarei interessa-ta a capire meglio come poter sottoscrivere il Fondo SOCRATE. Vi sarei grata se poteste spiegarmi e magari inviarmi dei moduli di sottoscrizio-ne oppure se devo rivolgermi al mio ufficio del personale e richiedere maggiori delucidazioni a loro.

Sulle vicende di FONTAN, come riportato nella specifica scheda di www.uil.it/fondi , ha deliberato la Commissione di Vigilanza COVIP, in data 23.01.2004, revocando per deca-denza l’autorizzazione alla raccolta delle adesioni rilasciata il 30.11.2000

L’autorizzazione alla raccolta delle adesioni rilasciata il 16.12.1998 al fondo pensione per il settore della logistica SOCRATE, è cessata per decadenza, in forza della delibera COVIP del 16.01.2002. È quanto si può rilevare dal sito www.uil.it/fondi, alla voce “Autorizzato”.

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Fondi pensione revocati e cessati

2 agosto 2006

Sono un lavoratore dipendente e volevo sapere se il fondo di categoria del nostro Sono un disoccupato di lunga durata e vorrei crearmi una pensione: mi potreste dare dei suggerimenti?

8 maggio 2006

Mi potete dire se il fondo PREVIAGENS è attivo e da quando è attivo?

1 marzo 2006

Sono un lavoratore dipendente di un’agenzia di assicurazioni. Vorrei aderire al fondo di Categoria PREVIAGENS, ma non riesco a trovare un riferimento preciso sia esso un numero di telefono o una sede, o più semplice-mente un indirizzo mail. Avrei bisogno di sapere qual è la modulistica da compilare per avviare la pratica e a chi inoltrarla. Potreste essermi di aiuto?

Da verificare la possibilità d’adesione al Fondo Pensione Complementare Naziona-le FAMIGLIA (per più dettagliate informazioni dirette e personali: tel. 06 7809641, 06 8840386 - Via dei Cappuccini, 6 - ROMA 00187). Detto Fondo è destinato ad uomini e donne impegnati in lavori atipici, part-time, casalinghe o con pensione parziale.

Rispondiamo volentieri che, con delibera COVIP del 20.06.2003 è cessata, per deca-denza, l’autorizzazione alla raccolta delle adesioni rilasciata al fondo negoziale PRE-VIAGENS dalla stessa COVIP il 26.01.2001.

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Il fondo pensione PREVIAGENS è cessato, per decadenza, a seguito dell’apposita deli-bera della Commissione di Vigilanza adottata in data 20.06.2003. La COVIP rilasciò l’autorizzazione alla raccolta delle adesioni risaliva al 26.01.2001.

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Oltre alle possibilità d’adesione ai fondi menzionati nel quesito postoci, forse è il caso d’esplorare l’opportunità, nell’ambito dei fondi negoziali complementari ex-dlgs 124/1993, al Fondo Pensione Complementare Nazionale FAMIGLIA contattando i se-guenti indirizzi: tel. 06 7809641, 06 8840386 - Via dei Cappuccini, 6 - Roma 0018. Il Fondo Pensione Nazionale FAMIGLIA è stato istituito ed è a disposizione di uomini e donne impegnati in lavori atipici, part-time, casalinghe o con pensione parziale. Ci sono sul mercato anche delle polizze assicurative e dei fondi aperti, da verificare personalmente, con enti e professionisti di sua fiducia, nella loro rispondenza e per-corribilità.

In base a quanto riportato nel CCNL AISA / CGIL-CISL-UIL, FNA di settore, FONSER è il fondo di riferimento contrattuale. L’iscrizione avviene su richiesta del lavoratore contestualmente alla sottoscrizione do-vuta da parte dell’Azienda. Tuttavia, la non sufficiente adesione, registratasi finora a FONSER, non ha consentito una fruttifera gestione del fondo stesso.

8 febbraio 2006

Sono un lavoratore di 38 anni del settore alberghiero. Non ho un’occupazione stabile perché trovo lavoro solo per periodi brevi e sta-gionali. Sento molto il problema della copertura previdenziale e della necessità di una integrazione sotto forma di previdenza complementare, poiché ho pochissimi anni di lavoro e di contributi. La mancanza di un’occupazione stabile mi impedisce di aderire al fondo nego-ziale FON.TE. o MARCO POLO. Che cosa posso fare? Sapete darmi delle informazioni sulla questione?

16 gennaio 2006

Sono stata assunta da un’azienda di assistenza e assicurazioni. Ho chiesto al mio responsabile dove posso reperire informazioni per l’adesione, da 2 settima-ne aspetto una risposta. Ho avuto l’impressione che non sapesse nemmeno di che cosa stessi parlando, e per questo mi è venuto un dubbio: è possibile che un’azienda si rifiuti di aderire a questi fondi?Il mio contratto di assunzione fa riferimento al CCNL AISA, sul quale mi pare sia indicato il FONSER come fondo pensione integrativo di riferimento, è corretto? Per aderire occorre per forza passare per il datore di lavoro?

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Fondi pensione revocati e cessati

3 novembre 2006

Vorrei avere informazioni circa la possibilità di aderire a un Fondo Pensione. Sono uno studente a quattro esami dalla laurea, lavoro part-time purtroppo an-cora senza contratto. Avendo a disposizione del denaro avevo pensato di cominciare a mettere da par-te qualcosa per la pensione. Vorrei sapere se il fondo pensione è la soluzione più indicata alla mia fattispecie e, in caso contrario, quali sono le soluzioni migliori.

Pertanto le Parti sociali contraenti: AISA e FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL e FNA (sindacato autonomo degli assicurativi) hanno proceduto alla stipula di accordi a livello di gruppo per favorire il passaggio degli iscritti ai rispettivi fondi pensione integrativi preesistenti o fondi aperti successivamente selezionati.

Evitando di entrare in valutazioni di convenienza su quanto viene offerto, con grande abbondanza e varietà, dall’industria dei fondi, del credito e del risparmio, una possibi-lità da esplorare, nell’ambito dei fondi pensione ex-dlgs 124 del 21.04.1993 e dlgs 47 del 18.02.2000, e successive integrazioni e modificazioni, potrebbe essere quella del Fondo Pensione Complementare Nazionale Famiglia. Autorizzato dalla COVIP il 28.12.2000, il Fondo FAMIGLIA è stato costituito il 30 maggio 2000 dalla Federcasalinghe con lo scopo di fornire una pensione, oltre che a casalin-ghe ed a soggetti che svolgano, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e non titolari di pensione diretta, anche a: lavoratori part-time, lavoratori atipici, stagionali ed interinali, pensionati con pensione parziale, giovani con occupazione precaria, studenti. Si possono utilizzare contributi volontari, anche se solo saltuari, con versamenti diretti ed, indirettamente, con gi abbuoni ottenuti sugli acquisti (la “spesa” fatta nei: negozi, supermercati, industrie, servizi, etc. che aderiscano all’iniziativa con apposita Conven-zione stipulata con il Fondo FAMIGLIA). In sostanza, una parte, detta abbuono, della somma pagata per l’acquisto va sulla posizione personale dell’aderente al Fondo pensione FAMIGLIA.

Il Fondo ha sede in Via dei Cappuccini, 6 - ROMA 00187, e per l’iscrizione ci si può ri-volgere al numero 06 7809641 (fax 06 8840386); oppure alla Banca di Roma - Piazza Barberini, 40 - Roma 00187 - al numero 06 5445817; 06 5445380

Per ulteriori informazioni via e-mail, direttamente dal Fondo FAMIGLIA: [email protected]. Per scaricare il modulo d’adesione e la Scheda informativa: www.fondofamiglia.it

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Al fondo pensione SOCRATE, istituito per gli addetti alla Logistica, Magazzini Gene-rali, Terminali e settori affini, e cessato per decadenza, in base alla delibera COVIP 16.01.2002, non si è proceduto alla raccolta dei contributi per mancanza d’autorizza-zione. Con la sottoscrizione dell’intesa di rinnovo del ccnl (Contratto Unico Porti, durata nor-mativa 01.01.2005-31.12.2008; durata economica 01.01.2005-31.12.2006) tra Assoporti, Assologistica, Assiterminal, FISE/UNIPORT e le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRA-SPORTI, le parti hanno assunto l’impegno che, “Entro il 30.06.2005 verrà individuato il fondo di previdenza al quale aderire”.

4 aprile 2005

Vorrei informazioni in merito al versamento dei contributi al fondo SOCRATE.

Il fondo pensione complementare nazionale PREVIAGENS, a suo tempo istituito da SNA e OO.SS, è cessato il 20.06.03 per decadenza dell’autorizzazione decretata dalla COVIP. Da allora non è bastata la buona volontà delle Parti perché fosse possibile trovare una soluzione adeguata all’importante problema. E’ auspicabile che con la ripresa delle attività in ambito sia sindacale sia datoriale del Settore Agenzie Private di Assicurazioni a Gestione Libera, meglio se da parte sia di SNA che di UNAPASS, si possano dare indicazioni utili a tutti quei lavoratori che vo-gliano iscriversi ad un fondo pensione negoziale di riferimento nazionale. Infine vanno ricordate le centinaia di lavoratori che tempestivamente diedero la loro adesione a PREVIAGENS, apprezzandone le buone condizioni contrattuali predisposte dal CCNL.

14 settembre 2005

Siamo impiegati presso agenzie di assicurazioni in gestione libera, vorremmo sapere se esiste un fondo pensione complementare nazionale come da articolo 62 del contratto nazionale per dipendenti delle agenzie di assicurazioni in ge-stione libera.

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EsteroCAPITOLO 8 EsteroSommario

1 Trasferimento contributi da Svizzera a Italia

2 Investimenti immobiliari dei fondi pensione, normativa

3 Cittadino italiano in Inghilterra

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Di norma, coloro che cessano dall’iscrizione senza aver maturato il conseguimento della prestazione pensionistica a carico del fondo hanno facoltà di richiedere anche il trasferimento della somma accumulata nel proprio conto individuale ad altro fondo pensione in relazione alla nuova attività svolta. Il Regolamento, oltre allo stesso Statuto, a volte contemplano la destinazione di contri-buti a cosiddette gestioni di solidarietà del fondo, oppure vecchi versamenti in regime di prestazione definita, che incidono sull’entità oggetto dell’opzione di trasferimento. In tema di convenienza, trattandosi di due stati Svizzera ed Italia, vanno considerate le diverse condizioni normative, gestionali e fiscali, per un raffronto tra loro.

La normativa, quella ancora vigente e quella nuova, la quale sarà in vigore dal primo gennaio 2008, è trascritta nelle parti ritenute essenziali ai fini dell’individuazione degli investimenti consentiti per legge, uno stralcio dei decreti e dei regolamenti emessi in relazione all’istituzione ed alla gestione dei Fondi pensione ex-decreto legislativo 124/1993 e 05.12.2005 n. 252.

D. lgs.21 aprile 1993, n. 124 (pubblicato nella G.U. n. 40, 27.04.1993 , entrato in vigore il 28 aprile 1993) Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’ar-ticolo 3, comma 1, lettera v), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421. Art. 1 Ambito di applicazione 1Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di tratta-menti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicu-rare più elevati livelli di copertura previdenziale.Art. 6 Regime delle prestazioni e modelli gestionali

23 marzo 2009

Per circa 7 anni (2000-2007) ho contribuito ad un fondo pensione convenzionato con la banca presso cui lavoravo. Ora lavoro all’estero, in Svizzera, e sto contribuendo ad un nuovo fondo pensione. Vorrei sapere se è possibile e conveniente chiudere il rapporto con il primo fondo e trasferire i soldi sul nuovo fondo svizzero.

3 aprile 2006

Le sto scrivendo dalla ditta di ricerca OPC (Oxford Property Consultants) con sede a Londra per chiederLe informazioni in riferimento a testi sul Decreto legi-slativo 124 della Legge del 1993 e le restrizioni che hanno effetto sull’investimen-to immobiliare dei fondi pensione e come queste leggi cambieranno nel futuro.

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Estero

1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante: a- convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c- della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea, che abbiano ot-tenuto il mutuo riconoscimento;b- convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 mar-zo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea, che abbiano ottenuto il mutuo ri-conoscimento; c- convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abi-litate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Mi-nistro del Tesoro con proprio decreto (N.B. vedi: Decreto del Ministro del Tesoro n. 703, 21 novembre 1996), tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l’attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari; d- sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a-,nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e- sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiu-si secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso. 4-quinquies. I criteri d’individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investi-menti, devono essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Commissione di cui all’articolo 16 (N.B.: COVIP), sono individuati: a- le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i ri-spettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese; b-i criteri d’investimento nelle varie categorie di valori mobiliari; c- le regole da osservare in materia di conflitti d’interesse compresi quelli eventuali atti-nenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo. 4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.

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8Regolamento 19 novembre 1996Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti d’investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto d’interesse (in vigore dal 09.03.1997) IL MINISTRO DEL TESORO - Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e succes-sive modificazioni e integrazioni con il quale sono state disciplinate le forme pensioni-stiche complementari in data 19 novembre 1996 - adotta il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni1. Ai fini del presente regolamento s’intendono per: a) «titoli di debito»: 1- i titoli emessi da stati o da organismi internazionali; 2- le obbligazioni anche convertibili in azioni; 3- i certificati di deposito 4- i certificati d’investimento; 5- le cambiali finanziarie;

6- altri strumenti finanziari, diversi da quelli assicurativi, che prevedono a scadenza la restituzione del capitale;

b) «titoli di capitale»: 1- le azioni; 2) le quote di società immobiliari a responsabilità limitata; 3) altri strumenti finan-ziari negoziabili rappresentativi del capitale di rischio;

c) «contratti derivati»: 1- contratti futures su strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, e relativi indici; 2- i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, valute e indici; 3- i contratti di opzione per acquistare o vendere titoli di debito, titoli di capitale ed al-tri strumenti finanziari, contratti futures o swaps, indici, valute e tassi di interesse;

d) «OICVM»: gli organismi d’investimento collettivo rientranti nell’ambito di applicazio-ne della direttiva 85/611/CEE; e) «fondi chiusi»: i fondi comuni d’investimento mobiliare e immobiliare chiusi; f) «liquidità»: titoli del mercato monetario ovvero altri titoli di debito con vita residua non superiore a sei mesi, aventi requisiti di trasferibilità ed esatta valutabilità, ivi com-presi i depositi bancari a breve. Art. 2. Criteri di gestione 1. Il fondo pensione opera in modo che le proprie disponibilità siano gestite in maniera sana e prudente avendo riguardo agli obiettivi di:

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Estero

a) diversificazione degli investimenti; b) efficiente gestione del portafoglio; c) diversificazione dei rischi, anche di controparte; d) contenimento dei costi di transazione, gestione e funzionamento del fondo; e) massimizzazione dei rendimenti netti. 2. Il fondo pensione verifica i risultati della gestione anche mediante l’adozione di pa-rametri oggettivi e confrontabili, inseriti nella convenzione gestoria e stabiliti dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell’articolo 6, comma 4-quater, del decreto legi-slativo. 3. L’operatività del fondo pensione si ispira a principi di trasparenza e di adeguata in-formazione agli iscritti. 4. Il fondo pensione nella gestione delle proprie disponibilità tiene conto delle esigen-ze di finanziamento delle piccole e medie imprese.Art. 3. Investimenti e operazioni consentiti1. Fermo restando i divieti ed i limiti previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo, le disponibilità dei fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2 del presente regolamento, possono essere investite in: a) titoli di debito; b) titoli di capitale; c) parti di OICVM; d) quote di fondi chiusi. 2. Essi possono inoltre: a) effettuare operazioni di pronti contro termine che prevedano l’acquisto a pronti e la rivendita a termine ovvero la vendita a pronti ed il riacquisto a termine di strumenti finanziari ed il prestito titoli; b) detenere liquidità; c) effettuare operazioni in contratti derivati. 3. Nell’esercizio dell’attività di gestione di fondi pensione, il soggetto gestore non può effettuare vendite allo scoperto. 4. Il fondo pensione può individuare diverse linee d’investimento ad una delle quali gli iscritti hanno facoltà di aderire per un periodo di tempo predeterminato. Lo statuto del fondo pensione disciplina le modalità in base alle quali gli iscritti che ne facciano richiesta trasferiscono l’adesione ad un’altra delle citate linee. Per ciascuna di dette linee si applicano, con riferimento alle risorse gestite, i limiti e i criteri stabiliti nel decreto legislativo e nel presente regolamento. Art. 4. Limiti agli investimenti

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81. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo, i fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2 del presente regolamento, nell’in-vestimento delle proprie disponibilità possono detenere: a) liquidità entro il limite del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione; b) quote di fondi chiusi entro il limite totale del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione e del 25 per cento del valore del fondo chiuso; c) titoli di debito e di capitale non negoziati in mercati regolamentati dei Paesi dell’Unio-ne europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone entro il limite del 50 per cen-to, purché emessi da Paesi aderenti all’OCSE ovvero da soggetti ivi residenti; entro tale limite i titoli di capitale non possono superare il 10 per cento del patrimonio ed il complesso dei titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi ade-renti all’OCSE o dagli organismi internazionali, cui aderiscono almeno uno degli Stati appartenenti all’Unione europea, non può superare il 20 per cento del patrimonio del fondo pensione; d) titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all’OCSE ovvero residenti in detti Paesi, entro il limite massimo del 5 per cento del patrimonio del fondo pensione, purché negoziati in mercati regolamentari dei Paesi dell’Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone. 2. Fermi i limiti previsti dal comma 1, il patrimonio del fondo pensione non può essere investito in misura superiore al 15 per cento in titoli di debito e di capitale, ivi compresi i prodotti derivati che danno diritto all’acquisto di tali titoli, emessi da uno stesso emit-tente o da soggetti facenti parte di un medesimo gruppo; nell’ambito di tale limite, i titoli non negoziati in mercati regolamentati dai Paesi dell’Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone non possono superare il limite del 5 per cento del pa-trimonio del fondo. Sono esclusi dai limiti del presente comma i titoli di debito emessi da Stati aderenti all’OCSE. 3. La Commissione di vigilanza può stabilire i casi in cui i limiti posti all’investimento dei fondi possono essere superati per temporanee e comprovate esigenze del fondo. 4. La Commissione dì vigilanza fissa limiti più stringenti all’operatività del fondo pen-sione ove la situazione economico patrimoniale e organizzativa lo richieda. 5. Gli investimenti del fondo pensione devono essere denominati per almeno un terzo in una valuta congruente con quella nella quale devono essere erogate le prestazioni del fondo pensione. La congruenza è valutata tenuto conto degli effetti di copertura valutaria posti in essere. Le attività espresse in ECU sono considerate congruenti rispetto a qualsiasi moneta.

Art. 5. Limiti ai contratti derivati

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Estero

1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo, le ope-razioni in contratti derivati possono essere effettuate, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2 del presente regolamento, purché siano riconducibili ad una della se-guenti tipologie: a) generano un’esposizione al rischio finanziario equivalente a quella risultante da un acquisto a pronti degli strumenti finanziari sottostanti il contratto derivato; b) eliminano il rischio finanziario degli strumenti sottostanti il contratto derivato; c) assicurano il valore degli strumenti sottostanti contro fluttuazioni avverse dei loro prezzi; d) assicurano maggiore liquidità dell’investimento negli strumenti finanziari sotto-stanti senza comportare l’assunzione di rischi superiori a quelli risultanti da acquisti a pronti.2. Ai fini della verifica del rispetto dei criteri previsti all’articolo 2 la Commissione di vigilanza detta le modalità di segnalazione delle predette operazioni, anche con riferi-mento alla correlazione tra le caratteristiche tecnico finanziarie dell’attività coperta e quella del contratto di copertura. Art. 6. Gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale 1. I fondi pensione possono stipulare accordi con i soggetti previsti dall’articolo 6, com-ma 1 del decreto legislativo per la gestione delle disponibilità loro affidate, che pre-vedano la garanzia di restituzione del capitale. In tali casi può essere anche pattuito il trasferimento della titolarità ai sensi dell’articolo 6, comma 4-ter, del decreto legi-slativo. 2. La Commissione di vigilanza, d’intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le disponibilità dei fondi pensione, indica criteri, modalità e limiti per il rila-scio della garanzia di restituzione del capitale, anche da parte di terzi; i criteri tengono conto anche della trasparenza e comparabilità delle condizioni offerte. 3. Resta ferma l’applicazione dei principi e delle norme del decreto legislativo e del presente regolamento ai gestori che prestano ai fondi pensione servizi di gestione accompagnati dalla garanzia di restituzione del capitale, sia o meno stato pattuito il trasferimento della titolarità delle risorse affidate.

Decreto legislativo 05.12.2005, n. 252 (G.U. n. 289 S.O. n. 200 13.12.2005)Disciplina delle forme pensionistiche complementari obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. Entra in vigore in data 01.01.2008

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8Art. 6. Regime delle prestazioni e modelli gestionali 1. I fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante: a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, com-ma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 feb-braio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e); e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni d’investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso. 2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la mag-gioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente. 3. Alle prestazioni di cui all’articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 4. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali, determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP.

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Estero

L’autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati dal ci-tato decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speran-za di vita oltre la media. I fondi autorizzati all’erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza al-meno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni. 5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali pre-stazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica l’articolo 7.6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all’articolo 7, i competenti organismi d’amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la for-ma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. 7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che con-servano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente articolo. 8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adot-tate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli ammini-stratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell’ambito dei rispettivi regimi, anche con-giuntamente fra loro e devono in ogni caso: a) contenere le linee d’indirizzo dell’attività dei soggetti convenzionati nell’ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali possono essere modificate le linee d’indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento

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8che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR; b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in pos-sesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all’atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione; c) prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo. 9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi ac-cordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresen-tanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all’arti-colo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individual-mente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal sogget-to gestore. Per l’accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documen-tale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. 10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell’autorità di vigilanza sui sog-getti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni. 11. I criteri d’individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono indivi-duati: a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi d’investimento, avendo particolare attenzione per il finanzia-mento delle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale;

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Estero

b) i criteri d’investimento nelle varie categorie di valori mobiliari; c) le regole da os-servare in materia di conflitti d’interesse compresi quelli eventuali attinenti alla parte-cipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo. 12. I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse. 13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le dispo-nibilità di competenza: a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un’influenza dominante sulla società emittente; b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento; c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie di-sponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l’impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patri-monio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all’articolo 23 del decreto legislativo 1° set-tembre 1993, n. 385. 14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti de-rivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.Art. 7. Banca depositaria 1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 24 feb-braio 1998, n. 58.

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7 ottobre 2005

Sono un cittadino italiano che risiede e lavora in Inghilterra da 5 anni. Nel giugno del 2001 ho sottoscritto un Fondo Pensione tramite la mia azienda EDS. Sono ora in procinto di rientrare in Italia e ho contattato il mio Fondo pensione per verificare la possibilità di trasferire quanto versato fino ad oggi su un fondo pensione italiano. L’amministrazione del Fondo mi ha richiesto le seguenti informazioni :- Documentazione comprovante l’esistenza e la natura del Fondo Pensione e una dichiarazione scritta da parte dello stesso che il fondo in questione è stato autorizzato e riconosciuto ad operare come Fondo Pensione dalla competente Autorità. - Una dichiarazione scritta che il Fondo in questione accetterà il trasferimento dal Fondo estero.Vorrei cortesemente sapere a quali Fondi potrei rivolgermi per verificare l’even-tuale disponibilità ad accettare il versamento, considerando che rientro in Italia per frequentare un master e quindi almeno per un anno sarò senza contratto di lavoro.

2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patri-monio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 6, comma 11. 3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferi-scono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione.

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Il fondo pensione negoziale di riferimento è quello relativo al ccnl che disciplina il rap-porto di lavoro del dipendente. Per una pura presa di contatto collegarsi al fondo pensione del tuo settore di lavoro (consulta www.uil.it/fondi) e chiedi se puoi procedere all’operazione di trasferimento, facendo presente il tuo stato di “disoccupato temporaneo” ed i tuoi eventuali piani futuri.

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COMPENDIO DI LEGGIE DECRETI DI RIFERIMENTO

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COMPENDIO DI LEGGIE DECRETI DI RIFERIMENTO

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

La riforma della previdenza complementare tramite il decreto legislativo d’attuazione n. 252- 05.12.2005, in vigore dal 1° gennaio 2007, riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi . Gli articoli 16, comma 2 lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, recano disposizioni con effetto dal 14 dicembre 2005 .La specifica disciplina sul conferimento del Trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pen-sionistiche complementari si applica solo con riferimento ai lavoratori dipendenti. Ai pubblici dipendenti continua ad applicarsi la disciplina previdente.

D.M. 30 gennaio 2007 (G.U. 01.02.2007, n. 26, in vigore dal 16.02.2007)Attuazione dell’articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS (FONDINPS).

CAPO I Espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l’art. 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l’espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e 9, che prevede la costituzione della forma pensionistica complementare alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’art. 8, comma 7, lettera b), n. 3) del decreto legislativo medesimo; Visto l’art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il «Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile»; Visto l’art. 1, comma 756, della citata legge n. 296 del 2006, concernente il finanziamento del Fondo di cui al comma 755 della medesima legge e le prestazioni da esso erogate; Visto l’art. 1, comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalità d’attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756; Visto l’art. 1, comma 765, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede, tra l’altro, che, con apposito decreto, siano definite le modalità d’attuazione di quanto previsto nei citati articoli 8 e 9 del predetto decreto legislativo n. 252 del 2005; Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto al citato comma 765 della predetta legge n. 296 del 2006; Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;

Decreta: Art. 1. Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando 1. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, che abbiano un rap-porto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, manifestano, entro il termine del 30 giugno 2007, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ad una forma pensioni-

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

stica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito: «Decreto»), ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civile, ferma restando l’applicazione dell’art. 1, comma 756, della legge 27 di-cembre 2006, n. 296. Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo TFR1 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale e’ stata espressa la volontà del lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta. 2. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 1, si determinano i seguenti effetti: a) in caso di esplicito conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare, il dato-re di lavoro provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi even-tualmente previsti, a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 23 del Decreto; in tal caso, l’importo del trattamento di fine rapporto da versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 è rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall’art. 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30 giugno 2007; b) in caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine del 30 giugno 2007, il datore di lavoro provvede al versamento del TFR maturando, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all’art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto; c) in caso di manifestazione della volontà di mantenere il TFR di cui all’art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versa-mento del contributo al Fondo istituito dall’art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità di cui al decreto di cui all’art. 1, comma 757, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2006 hanno già effettuato la scelta di aderire ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il TFR, sono esclusi dalla compilazione del modulo allegato al presente decreto. 4. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, il cui rapporto di la-voro ha inizio in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto, relativamente a precedenti rapporti di lavoro, manifestano, entro 6 mesi dalla data d’assun-zione, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica com-plementare di cui al Decreto, ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni di cui all’art. 2120 del codice civile, fermo restando l’applicazione dell’art. 1, comma 756, della legge finanziaria 2007. Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo TFR2 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la manifesta-zione di volontà dal lavoratore, al quale rilascia copia controfirmata per ricevuta. 5. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 4, si determina-no i seguenti effetti:

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

a) in caso di esplicito conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore, provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi even-tualmente previsti. In caso di lavoratori assunti nei primi sei mesi dell’anno 2007 resta inteso che il versamento non potrà avvenire prima del 1° luglio 2007 e in tal caso l’importo del TFR è rivalutato secondo i criteri di cui al comma 2, lettera a); b) in caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine di sei mesi dall’assunzione, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al ver-samento del TFR alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all’art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto; c) in caso di manifestazione della volontà di mantenere il TFR di cui all’art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versa-mento al Fondo istituito dall’art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale di cui all’art. 1, comma 757, della medesima legge n. 296 del 2006. 6. Per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione del presente decreto avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la com-pilazione del modulo TFR1 o TFR2, allegato al presente decreto, entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione.

CAPO II Forma pensionistica complementare presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale

Art. 2. Denominazione 1. La forma di previdenza complementare a contribuzione definita costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Decreto, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di «Fondo complementare I.N.P.S.», di seguito definito «FONDINPS». 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, FONDINPS è disciplinato dalle norme del Decreto.

Art. 3. Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Le risorse di FONDINPS costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio dell’INPS. 2. Il patrimonio di FONDINPS è destinato all’erogazione delle prestazioni agli aderenti e non può essere distratto da tale fine. 3. Sul patrimonio di FONDINPS non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell’INPS o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi.

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

4. L’INPS si dota di strumenti e procedure atte a garantire la separatezza patrimoniale, am-ministrativa e contabile di FONDINPS rispetto al complesso delle attività svolte dallo stesso Istituto.

Art. 4. Comitato amministratore

1. FONDINPS è amministrato dal Comitato amministratore previsto dall’art. 9, comma 2, del Decreto.2. Il suddetto Comitato è composto da nove componenti, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, con rappresentanza paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti del Comitato devo-no essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti con il decreto di cui all’art. 4, comma 3, del Decreto. 3. I componenti del Comitato restano in carica per quattro anni e non possono essere nominati per più di due volte, anche non consecutive. I compensi dei componenti del Comitato sono stabiliti con il decreto di nomina e possono essere determinati in misura che varia in funzione dell’entità del patrimonio di FONDINPS. 4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, è nominato il responsabile della forma pensio-nistica complementare FONDINPS, il quale deve essere in possesso dei requisiti di professio-nalità ed onorabilità previsti per i responsabili delle forme pensionistiche complementari dal decreto di cui all’art. 4, comma 3, del Decreto. 5. Alle riunioni del Comitato amministratore di FONDINPS assiste il direttore generale dell’IN-PS o un suo rappresentante all’uopo delegato. 6. Nei confronti dei componenti del Comitato amministratore e del responsabile di FONDINPS si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.

Art. 5. Servizi amministrativo-contabili

1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 6, comma 3, del Decreto, al fine di garantire la sepa-ratezza patrimoniale, amministrativa e contabile, è stipulata apposita convenzione tra l’INPS e FONDINPS per la gestione dei servizi amministrativi e contabili di FONDINPS e per le modalità di raccolta dei contributi e di erogazione delle prestazioni.

Art. 6. Destinatari e contribuzione

1. Per i lavoratori di cui all’art. 1, l’adesione a FONDINPS è consentita in forma individuale, se-condo le modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 8, comma 7, lettera b), n. 3, del Decreto. 2. L’aderente può decidere di destinare a FONDINPS una quota di contribuzione a proprio carico nella misura e secondo le modalità determinate dal regolamento di FONDINPS. 3. L’aderente ha la facoltà di sospendere e di riattivare successivamente, secondo le modalità deter-minate dal regolamento di FONDINPS, la contribuzione volontaria, fermo restando l’obbligo, per i soggetti di cui all’art. 8, comma 7, lettera b), n. 3, del Decreto, del versamento del TFR maturando.

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

Art. 7. Scelte d’investimento

1. Il TFR conferito tacitamente è destinato, al momento dell’adesione, al comparto avente le caratteristiche di cui all’art. 8, comma 9, del Decreto. 2. FONDINPS può articolarsi in più comparti la cui politica d’investimento è deliberata dal Co-mitato di cui all’art. 4 del presente decreto. 3. L’aderente può successivamente decidere di variare il comparto di destinazione, nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto.

Art. 8. Portabilità

1. Nel rispetto dell’art. 9, comma 3, del Decreto, la posizione individuale costituita presso FON-DINPS può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica comple-mentare dopo che sia trascorso almeno un anno dall’adesione.

Art. 9. Regolamento

1. Le modalità di funzionamento di FONDINPS sono disciplinate da un apposito regolamento, emanato sulla base degli schemi deliberati dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ed approvato dalla stessa Commissione ai sensi del Decreto. Successivamente alla approvazione del regolamento, la COVIP provvederà ad iscrivere FON-DINPS nell’albo delle forme pensionistiche complementari vigilate dalla stessa COVIP. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 gennaio 2007 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Damiano Il Ministro dell’economia e delle finanze . Padoa Schioppa

D.M. 30 gennaio 2007- Fondo Tesoreria Modalità d’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 755 e 756 della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296, relative al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all’art. 2120 del codice civile (Fondo Tesoreria) (in vigore dal 16.02.2007) Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Socialedi concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Visto l’articolo 2120 del codice civile; Visto l’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; Visto l’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fini rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”; Visto l’articolo 1, comma 756, della citata legge n. 296 del 2006, concernente il finanziamento del Fondo di cui al comma 755 della medesima e le prestazioni da esso erogate; Visto l’articolo 1, comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756;

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto al citato comma 757 della predetta legge n. 296 del 2006,

DECRETA: Art. 1 Finanziamento del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trat-tamenti di fini rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”

1. Il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito definito Fondo, è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 2. La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo è determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile. Dal predetto contributo i datori di lavoro detraggono l’ammontare corrispondente all’importo del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun la-voratore. 3. Ai fini dell’accertamento e della riscossione del contributo previsto dall’articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni vigenti in materia di con-tribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contri-butiva. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 3, il versamento del contributo deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazio-ne del rapporto di lavoro, con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribu-zione previdenziale obbligatoria. 5. Sono obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro del settore privato, esclusi i da-tori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, per i lavoratori per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), l’articolo 2120 del codice civile . 6. Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, il predetto limite dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006. Per le aziende che iniziano l’attività successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini dell’individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività. 7. Nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordi-nato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile. I lavoratori con contrat-to di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa di riferimento. Il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore. Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di lavoro rilasciano all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) apposita dichiarazione. 8. L’obbligo contributivo di cui al comma 1 non ricorre con riferimento ai lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore a 3 mesi, ai lavoratori a domicilio, agli impiegati quadri e dirigenti

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

del settore agricolo nonché ai lavoratori per i quali i CCNL prevedono la corresponsione perio-dica delle quote maturate di TFR ovvero l’accantonamento delle stesse presso soggetti terzi. 9. I datori di lavoro integrano le denunce individuali di cui all’articolo 44 del decreto-legge 30 set-tembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con: a) l’indicazione dei lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno aderito ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il TFR; b) le informazioni relative alla scelta effettuata esplicitamente dal lavoratore sulla base del modulo TFR1 o TFR2 allegato al decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero attraverso modalità tacite, e con l’indicazione degli importi del contributo di cui al comma 1, nonché delle correlate prestazioni di cui all’articolo 2. 10. Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la Commissione di vigi-lanza sui fondi pensione (COVIP) individua, d’intesa con l’INPS, le informazioni circa i contratti e gli accordi collettivi relativi al conferimento del TFR ai fondi pensione, necessarie al fine di consentire all’INPS di riscontrare le informazioni di cui al comma 9, trasmesse dai datori di lavoro. Entro 30 giorni dalla trasmissione delle informazioni relative alla scelta effettuata dal lavoratore, l’INPS comunica ai datori di lavoro le eventuali inesattezze riscontrate. A tal fine, la COVIP trasmette all’INPS le informazioni raccolte dai fondi pensione circa i contratti e gli ac-cordi collettivi relativi al conferimento del TFR. In fase di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2007 la COVIP comunica all’INPS le informazioni di cui al periodo precedente relativamente ai fondi pensione negoziali.

Art. 2 Prestazioni erogate dal Fondo

1. Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall’articolo 2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007. 2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull’ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli Enti previdenziali nello stesso mese. 3. Gli Enti previdenziali interessati sono tenuti a comunicare al Fondo le informazioni necessa-rie ad ottemperare agli obblighi previsti dal comma 2. 4. L’importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, ecce-dere l’ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva. Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immedia-tamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all’erogazione dell’importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso. 5. Le anticipazioni di cui all’articolo 2120 del codice civile sono calcolate sull’intero valore del TFR maturato dal lavoratore. Dette anticipazioni sono erogate dal datore di lavoro nei limiti della capienza dell’importo maturato in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicem-bre 2006. Qualora l’importo dell’anticipazione non trovi capienza su quanto maturato presso il datore di lavoro, la differenza è erogata secondo le disposizioni del presente articolo.

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

Art. 3 Manifestazioni di volontà circa la destinazione del TFR

1. Per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui all’articolo 1, comma 5: a) con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l’intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari, non è dovuto alcun contributo al Fondo istituito dall’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto, a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR1 allegato al decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 765, della predetta legge n. 296 del 2006, per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antece-denti quella dell’effettivo versamento, ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di versamento; b) il cui rapporto di lavoro è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro e conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, detto TFR a forme pen-sionistiche complementari entro sei mesi dall’assunzione, il contributo al Fondo è dovuto fino al momento del conferimento del TFR. Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fon-do il contributo di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto, a partire dal mese succes-sivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR2 allegato al decreto ministeriale di cui al predetto articolo 1, comma 765, per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell’effettivo versamento, ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, con applicazione, comunque, per il periodo successivo al 31 dicembre dell’anno precedente, del tasso d’incremento del TFR applicato a tale data, rapportato alla durata del periodo medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Roma, 30 gennaio 2007

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Estratti esemplificativi di modelli TFR1 E TFR2 TFR 1 SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritto/a …....................... nato/a .................il....................................................................codice fiscale ...................................................... dipendente del …………………..……........................................................................................................................................................................................

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

SEZIONE 1Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993, che alla data del 31.12.2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica com-plementare con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

SEZIONE 2Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31.12.2006 versino una quota del trattamento di fine rapporto ad una forma pen-sionistica complementare con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

SEZIONE 3Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pen-sionistica complementare e ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

SEZIONE 4Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensio-nistica complementare e ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato inte-gralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’IN-PS, che assicura le stesse prestazioni previste dall’articolo 2120 codice civile. (2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gesti-to dall’INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall’articolo 2120 codice civile. (3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Firma leggibile

Una copia del presente modulo è controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individua-ta ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.

Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993 con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005 (1)

SEZIONE 2Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005 (2)che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del % (3)a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare:

SEZIONE 3Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005 (2)

Una copia del presente modulo è controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’IN-PS, che assicura le stesse prestazioni previste dall’articolo 2120 codice civile.(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall’articolo 2120 codice civile. (3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Una copia del presente modulo è controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta.

TFR 2 SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritto/a …....................... nato/a .................il....................................................................codice fiscale ...................................................... dipendente del …………………..……........................................................................................................................................................................................

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (G.U. n. 289 del 13-12-05, Supplemento Ordinario n. 200) Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 1, commi 1, lettera c), 2, lettere e), h), i), l) e v), 44, 45 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 otto-bre 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. 2. L’adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria. 3. Ai fini del presente decreto s’intendono per: a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme di cui agli articoli 3, comma 1, let-tere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte della COVIP, e di cui all’articolo 20, iscritte all’apposito albo, alle quali è possibile aderire collettiva-mente o individualmente e con l’apporto di quote del trattamento di fine rapporto; b) «forme pensionistiche complementari individuali»: le forme di cui all’articolo 13, che hanno ottenuto l’approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali e’ possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto; c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, istituita ai sensi dell’articolo 18, di seguito denominata: «COVIP»;

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto; e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell’articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l’indicazione di «fondo pensione», la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

Art. 2. Destinatari

1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo: a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i la-voratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio; c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate; d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite: a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclusivamente forme pensionistiche com-plementari in regime di contribuzione definita; b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

Art. 3. Istituzione delle forme pensionistiche complementari

1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da: a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rap-presentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro; b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale; c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o ac-cordi collettivi, anche aziendali; d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresen-tanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute; f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale; g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l’obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b); h) i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all’arti-colo 12;i) i soggetti di cui all’articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari indi-viduali.2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni. 3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di par-tecipazione, garantendo la libertà d’adesione individuale. Art. 4. Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’esercizio

1. I fondi pensione sono costituiti: a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa; b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della perso-nalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridi-che e provvede ai relativi adempimenti. 2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere co-stituiti altresì nell’ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all’articolo 2117 del codice civile. 3. L’esercizio dell’attività dei fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze l’esito del procedi-mento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell’istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell’ulteriore documentazione eventualmente richiesta

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza; la COVIP può determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione dell’istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o più decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-liana, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina: a) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell’atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rap-porti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali; b) i requisiti per l’esercizio dell’attività, con particolare riferimento all’onorabilità e professiona-lità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensioni-stica complementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti; c) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale. 4. Chiunque eserciti l’attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o ap-provazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E’ sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. 5. I fondi pensione costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavo-ratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio. 6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa mi-nima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.

Art. 5. Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità

1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della parte-cipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratteriz-zate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti inte-ressati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive. 2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti d’onorabilità e professionalità e per il quale non sussistano le cause d’incompatibilità e di decadenza così come previsto dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b). Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all’organo ammini-strativo della forma pensionistica complementare relativamente ai risultati dell’attività svolta.

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

Per le forme pensionistiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l’incarico di re-sponsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comun-que denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l’incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano. 3. Il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle pre-visioni stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla base delle direttive emanate da COVIP provvede all’invio di dati e notizie sull’attività complessiva del fondo richieste dalla stessa CO-VIP. Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all’organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 5. In particolare vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti. 4. Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono comunque l’istituzione di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza previste dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fon-di stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all’organismo di sorve-glianza è incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi con-trollate o che li controllano. I componenti dell’organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativa-mente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita dichiarazione sottoscritta. L’accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall’ufficio dichiarata ai sensi del comma 9. 5. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell’organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipen-denti iscritti all’albo istituito dalla Consob. Nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscri-zione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l’organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante, designato dalla medesima azien-da o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori. 6. L’organismo di sorveglianza rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica che l’amministra-zione e la gestione complessiva del fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli stessi, anche sulla base delle informazioni ricevute dal responsabile della forma pensionistica. L’organismo riferisce agli organi di amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarità riscontrate.

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile. 8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica l’articolo 2407 del codice civile. 9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della COVIP, possono essere sospesi dall’incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall’incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica che: a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della COVIP di cui all’ar-ticolo 19;b) forniscono alla COVIP informazioni false; c) violano le disposizioni dell’articolo 6, commi 11 e 13; d) non effettuano le comunicazioni relati-ve alla sopravvenuta variazione della condizione d’onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative. 10. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1 e i responsabili della forma pensionistica che: a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato;b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, sono pu-niti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro; c) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di ono-rabilità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro. 11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l’attribuzio-ne delle relative competenze alla COVIP e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 12. Ai commissari nominati ai sensi dell’articolo 15 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo. Art. 6. Regime delle prestazioni e modelli gestionali

1. I fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante: a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che svolgono la me-desima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che ab-biano ottenuto il mutuo riconoscimento; c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,

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n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pen-sione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), non-ché di quote di fondi comuni d’investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e); e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni d’investimento mobiliare chiusi secon-do le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso. 2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorità garante della concor-renza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del me-desimo ente. 3. Alle prestazioni di cui all’articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legi-slativo 7 settembre 2005, n. 209. 4. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’ambito di apposite con-venzioni in base a criteri generali, determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP. L’autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condi-zioni fissati dal citato decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle conven-zioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all’erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni. 5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese as-sicurative. Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica l’articolo 7. 6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all’articolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, diret-tamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizio-ni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. 7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula

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delle convenzioni previste nel presente articolo. 8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell’ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso: a) contenere le linee di indirizzo dell’attività dei soggetti convenzionati nell’ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee d’investimento che consentano di garantire rendi-menti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR; b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio pa-trimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all’atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione; c) prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto ineren-ti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo. 9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando pe-raltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere con-tabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione e’ legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all’articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l’accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. 10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell’autorità di vigilanza sui soggetti con-venzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni. 11. I criteri d’individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati: a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale; b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

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c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo. 12. I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse. 13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza: a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale su-periore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un’influenza dominante sulla società emittente; b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati diretta-mente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento; c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come desti-natari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l’impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente supe-riore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestio-ne delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali. Art. 7. Banca depositaria

1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gesto-re che presenti i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 6, comma 11. 3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione. Art. 8. Finanziamento

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e at-

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traverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi profes-sionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contri-buzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme e’ attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico. 2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della con-tribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all’articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il con-tributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperati-ve, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d’imposta precedente. 3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti del-la pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto. 4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all’articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versa-ti che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichia-razione dei redditi. 5. Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito nel comma 4.6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente de-creto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche comple-mentari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza

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positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. 7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l’adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo: a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, può conferire l’intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di man-tenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successi-vamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta; b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti: 1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica col-lettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale; 2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavora-tori dell’azienda; 3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasfe-risce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS; c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antece-dente al 29 aprile 1993: 1) fermo restando quanto previsto all’articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assun-zione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complemen-tare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito; 2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b). 8. Prima dell’avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie infor-mazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è

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destinato alla scadenza del semestre. 9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l’investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenzia-le tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR. 10. L’adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o ta-cito del TFR non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l’entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complemen-tare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi. 11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l’aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. E’ fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonoma-mente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. 12. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato de-legando il centro servizi o l’azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare medesima. 13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l’aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee d’investi-mento all’interno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l’intera posizione individuale a una o più linee. Art. 9. Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS 1. Presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell’ipotesi pre-vista dall’articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica è integralmente discipli-nata dalle norme del presente decreto. 2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

politiche sociali e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all’articolo 4, comma 3. 3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all’articolo 14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta. Art. 10. Misure compensative per le imprese

1. Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al quattro per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al sei per cento. 2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, ferma restando l’applicazione del contribu-to previsto ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. 3. Le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per facilitare l’accesso al credito per le imprese a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, istituito dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, sono stabilite con il de-creto previsto nel medesimo comma, nel rispetto delle prescrizioni contenute in un apposito accordo stipulato dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze con l’Associazione bancaria italiana, fermo restando, in ogni caso, il rispetto della dotazione finanziaria a tal fine prevista. 4. Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. 5. Le misure di cui al presente articolo si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia. Art. 11. Prestazioni

1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo. 2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei re-quisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. 3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell’importo complessivo ero-gabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo d’anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo

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3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale. 4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le pre-stazioni pensionistiche siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di ap-partenenza. 5. A migliore tutela dell’aderente, gli schemi per l’erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l’erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. In tale caso è autorizzata la stipula di contratti assicu-rativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media. 6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assogget-tati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindice-simo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavo-ratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili. 7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi stra-ordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quin-dicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa d’abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realiz-zazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documen-tati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento; c) decorsi otto anni d’iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori

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esigenze degli aderenti. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento; d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusva-lenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a de-correre dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato. 9. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. 10. Ferma restando l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensioni-stiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza ob-bligatoria previsti dall’articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme og-getto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità. Art. 12. Fondi pensione aperti

1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’articolo 6, comma 1, possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante la co-stituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del TFR. 2. Ai sensi dell’articolo 3, l’adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base individuale, anche su base collettiva. 3. Ferma restando l’applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finan-ziamento, prestazioni e trattamento tributario, l’autorizzazione alla costituzione e all’esercizio è rilasciata, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigi-lanza sui soggetti promotori. 4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto.

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Art. 13. Forme pensionistiche individuali

1. Ferma restando l’applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finan-ziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante: a) adesione ai fondi pensione di cui all’articolo 12; b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall’Isti-tuto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi. 2. L’adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 2. 3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all’articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle impre-se assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all’articolo 4, comma 2. La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b), avviene secondo le regole d’investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 6, comma 11, lettera c). 4. L’ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all’atto dell’adesione, può essere successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell’accan-tonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto. 5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base. Art. 14. Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipa-zione e portabilità

1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo. 2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono: a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività; b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo

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non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi d’invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti d’accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell’articolo 11. 3. In caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della matu-razione del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata è riscat-tata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità sta-bilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione. 4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6. 5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6. 6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pen-sionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell’intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clau-sole che, all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rappor-to e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali. 7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fi-scale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale. 8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all’eserci-zio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di

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sei mesi dalla data di esercizio stesso. Art. 15. Vicende del fondo pensione

1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14. 2. Nel caso di cessazione dell’attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina, su proposta della COVIP, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo. 3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla COVIP, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci d’incidere sull’equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla COVIP, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comuni-care preventivamente alla COVIP stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell’equilibrio del fondo pensione. 5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP. Art. 16. Contributo di solidarietà

1. Fermo restando l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio d’ap-partenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota d’accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensioni-stica complementare di cui all’articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall’articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.2. A valere sul gettito del contributo di solidarietà di cui al comma 1: a) è finanziato, attraverso l’applicazione di una aliquota pari all’1 per cento, l’apposito fondo di garanzia istituito, mediante evidenza contabile nell’ambito della gestione delle prestazioni tem-poranee dell’INPS, contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata, come previsto ai sensi dell’artico-lo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80; b) è destinato al finanziamento della COVIP l’importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decor-rere dall’anno 2005, a incremento dell’importo previsto dall’articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dall’articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997,

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n. 449; a tale fine è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui a favore dell’INPS. Art. 17. Regime tributario delle forme pensionistiche complementari

1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. 2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previden-ziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi d’investimento collettivo del rispar-mio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d’imposta del 15 per cento. Il credito d’imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell’anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo matu-rato nel periodo d’imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d’imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea d’investi-mento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all’atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferi-scono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un’apposita certificazione dalla quale risulti l’importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d’imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pen-sionistica complementare tenendo conto anche del credito d’imposta corrispondente all’11 per cento di tale importo. 3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo d’imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis

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dell’articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. 4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta so-stitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva. 5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, dimi-nuito dei contributi versati nell’anno, il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza. 6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabi-lità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni d’investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all’1,50 per cento. 7. Le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20, comma 1, in regime di presta-zioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell’11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati. 8. L’imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 è versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle società e dagli enti nell’ambito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 9. La dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva è presentata dai fondi pensione con le moda-lità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti nell’ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell’ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), la dichiarazione è presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.

Art. 18. Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l’attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l’adozione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le

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linee d’indirizzo in materia di previdenza complementare. 2. La COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comporta-menti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguar-do alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico. 3. La COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di ri-conosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni d’incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all’articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Con-siglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. E’ previsto un apposito ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta. 4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all’attività istrutto-ria e cura l’esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera con apposito regolamento, nei li-miti delle risorse disponibili e sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell’attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzio-namento e alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico del personale, all’ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all’articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e sono esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle singo-le disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP è definito, nei limiti dell’ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalità e l’efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

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5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all’art. 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP. Art. 19.Compiti della COVIP1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all’interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP. 2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di con-certo con il Ministero dell’economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all’articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l’emanazione di istruzioni di carattere generale e particola-re, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari. In tale ambito: a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, compara-bilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell’ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all’albo di cui al comma 1; b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell’articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal pre-sente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere gene-rale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l’autorizzazione dei fondi pensione all’esercizio dell’attività e per l’approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l’utilizzo del silenzio-assenso e l’esclusione di forme di appro-vazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l’adozione delle relative delibere; c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11 e 13 dell’articolo 6; d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle for-me pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti; e) verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui all’articolo 6, nonché alla lettera d); f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensio-nistiche complementari, della loro redditività, nonché per la determinazione della consisten-

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za patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all’applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica comple-mentare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale della forma pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all’articolo 2621 del codice civile; g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all’esigenza di garantire la comparabi-lità dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pub-blico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all’applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionisti-che complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella con-cernente l’informativa periodica agli aderenti circa l’andamento amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari, nonché per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila sull’attuazione delle predette disposizioni nonché, in generale, sull’attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse; h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche com-plementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comuni-cazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali; i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l’esibi-zione dei documenti e degli atti che ritenga necessari; l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare; m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali; n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avva-lersi anche dell’Ispettorato del lavoro.

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3. Per l’esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le mo-dalità e nei termini da essa stessa stabiliti: a) le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesti; b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo delle forme pen-sionistiche complementari. 4. La COVIP può altresì: a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari; b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche com-plementari, fissandone l’ordine del giorno. 5. Nell’esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richie-ste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell’esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad ec-cezione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP nell’esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segre-to d’ufficio e hanno l’obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato. 6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la COVIP, le autorità preposte alla vigilanza sui gestori soggetti di cui all’articolo 6 e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio d’informazioni e d’accrescere l’efficacia dell’azione di controllo. 7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull’attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indi-rizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni. Art. 20. Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ot-tobre 1992, n. 421

1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali amministra-tive e contabili separate. 2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni di cui

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al presente comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui ai commi 1 sono iscritte in una sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 19, comma 1. 3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle dispo-sizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all’articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive mo-dificazioni. 4. L’attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è svolta dalla COVIP secon-do piani d’attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. 5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto legislativo e, per quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio. 6. L’accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensioni-stico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento. 7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tec-nico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata una situa-zione di squilibrio finanziario derivante dall’applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a deroga-re agli articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti. 8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonché documentazione idonea a dimostrare il permanere della situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimen-to alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare l’equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali dei presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni. 9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalità di presenza previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile.

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

Art. 21. Abrogazioni e modifiche

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 52 del TUIR è sostituita dalla seguente: «d) per le pre-stazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell’articolo 11 e quelle di cui all’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252». 2. La lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del TUIR, è sostituita dalla seguente: «e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicem-bre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto;». 3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del TUIR e successive modificazioni: a) l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 10; b) la lettera a-bis) del comma 1 dell’articolo 17; c) l’articolo 20; d) la lettera d-ter) del comma 1 dell’articolo 52. 4. Il comma 3 dell’articolo 105 del TUIR è sostituito dal seguente: «3. L’ammontare del TFR an-nualmente destinato a forme pensionistiche complementari e’ deducibile nella misura prevista dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252». 5. All’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiun-to, in fine, il seguente comma: «1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all’articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta con l’aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252». 6. Sono abrogati altresì l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la lettera d-bis) del comma 2 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. 8. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 23, comma 5, è abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Art. 22. Disposizioni finanziarie

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente decreto legislativo, volti al rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e alla realizzazione di campagne in-formative intese a promuovere adesioni consapevoli alle medesime forme pensionistiche com-plementari è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 17 milioni di euro. 2. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto legislativo, per gli anni a decorrere al 2005, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Art. 23. Entrata in vigore e norme transitorie 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2008, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore

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il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipula-ti fino alla data del 31 dicembre 2007 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo. 2. Le norme di cui all’articolo 8, comma 7, relative alle modalità tacite di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in possesso dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia di cui all’articolo 10, comma 3, limita-tamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono tuttavia conferire il TFR secondo le modalità esplicate di cui all’articolo 8, comma 7, e in questo caso l’azienda beneficia delle agevolazioni previste al predetto articolo 10, con esclusione dell’acces-so al predetto Fondo di garanzia. 3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 2007: a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo; b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della pre-detta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono: 1) alla costituzione del patrimonio autonomo e separato di cui all’articolo 13, comma 3, con l’in-dividuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi; 2) alla predisposizione del regolamento di cui all’articolo 13, comma 3. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, solo le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o approvazio-ne anche tramite procedura di silenzio-assenso, da parte della COVIP, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. 5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data d’entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni erogate si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2008. Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto a tale data, all’iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo all’attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell’articolo 20 del me-desimo testo unico. 6. Fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’ar-ticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed

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integralmente la previgente normativa.7. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data d’entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421: a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 8; b) alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicembre 2007 si applica il regime tribu-tario vigente alla predetta data; c) alle prestazioni pensionistiche maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del pre-sente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2007 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l’applicazione del regime di cui all’articolo 11. 8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano, per quanto riguarda la modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui all’ar-ticolo 8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal 1° gennaio 2008. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 dicembre 2005 CIAMPI Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Ministro del lavoro e delle politiche sociali MaroniMinistro dell’economia e delle finanze TremontiVisto, il Guardasigilli: Castelli

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

Alcuni commi dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006Supplemento Ordinario n. 244

(Deducibilità dei contributi versati ai Fondi di previdenza istituiti in Stati UE)

313. Nell’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: “previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124” sono ag-giunte le seguenti: “, nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economi-co europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazio-ni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239”.

(Norme di coordinamento tra il comma 313 e la disciplina della forme pensionistiche comple-mentari)

314. Il comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è sostituito dal seguente:“2. La lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:“e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al de-creto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239””.

(Estensione della convenzione contro la doppia imposizione ai Fondi istituiti presso Stati ade-renti all’Accordo sullo spazio economico europeo)

315. All’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull’istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni:a) nel primo periodo del comma 1, le parole: “situati negli Stati membri dell’Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 10-bis,” sono sostituite dalle seguenti: “conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,”;

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

b) al comma 9, le parole: “situati negli Stati membri della Comunità economica europea e con-formi alle direttive comunitarie” sono sostituite dalle seguenti: “conformi alle direttive comuni-tarie situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spa-zio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239”.

(Estensione dell’aliquota del 12,5% ai titoli non negoziati in mercati regolamentati di Stati ade-renti all’Accordo sullo spazio economico europeo)

316. Il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: “Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ovvero da quote, l’aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, o colle-gati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti”.

(Norma di coordinamento con i commi 315 e 316)

317. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifica-zioni, le parole: “in mercati regolamentati italiani” sono sostituite dalle seguenti: “in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle fi-nanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni”.

(Regole procedurali e modifiche di alcuni termini temporali in materia di previdenza comple-mentare)

749. All’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:a) le parole: “1° gennaio 2008” e “31 dicembre 2007”, ovunque ricorrano, con esclusione dei com-mi 3 e 4, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “1°gennaio 2007” e “31 dicembre 2006”;b) al comma 5:1) nel primo periodo, la parola: “erogate” è soppressa;2) nel secondo periodo, le parole: “alle prestazioni maturate” sono sostituite dalle seguenti: “ai

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

montanti delle prestazioni accumulate”;c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: “alle prestazioni pensionistiche maturate” sono sostituite dalle seguenti: “ai montanti delle prestazioni”;d) al comma 3, le parole da: “Entro il 31 dicembre” fino a: “lettera b), n. 1):” sono sostituite dalle seguenti: “Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite confe-rimento del TFR:”;e) al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: “alla costituzione” sono inserite le seguenti: “, entro il 31 marzo 2007,”;f) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:“3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell’organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1°luglio 2007”;g) il comma 4 è sostituito dal seguente:“4. A decorrere dal 1°gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno prov-veduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera b), l’autorizzazione o l’approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 1o luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventual-mente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1°gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all’articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differi-mento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approva-zione, all’aderente e’ consentito trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all’articolo 14, comma 6”.

(Salvezza delle competenze regioni a statuto speciale)

750. Per le disposizioni di cui al comma 749 sono fatte salve le competenze delle regioni a sta-tuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione.

(Norma di adeguamento formale)

751. All’articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: “Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari” sono sostituite dalle se-guenti: “Commissione di vigilanza sui fondi pensione”.

(Salvezza di atti e provvedimenti)

752. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279.

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

(Adesione alle forme pensionistiche complementari)

753. All’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è inserito il seguente:“4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1° gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in conformità delle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007”.

(Regolazioni contabili INPS)

754. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di regolazione di debito e di credito delle imprese nei confronti dell’INPS, relativi agli sgravi contributivi di cui ai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, pubblicati rispettiva-mente nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 20 agosto 1994 e n. 57 del 10 marzo 1998. Nelle more dell’emanazione del decreto sono sospese le procedure esecutive e le imprese stesse non sono considerate morose ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

(Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto)

755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato.Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trat-tamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

(Confluenza del contributo al Fondo per il TFR)

756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1o gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 ad-detti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un’unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al com-ma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presen-te comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

(Modalità di attuazione)

757. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Utilizzazione del Fondo per il TFR)

758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni erogate, della valuta-zione dei maggiori oneri derivanti dall’esonero dal versamento del contributo di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari de-rivanti dall’applicazione della presente disposizione, nonché dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 766, nonché degli oneri di cui al comma 765, sono destinate, nei limiti degli importi di cui all’elenco 1 annesso alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 759.

(Accertamento della consistenza del Fondo TFR)

759. Con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive mo-dificazioni, sono trimestralmente accertate le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 758.

(Relazione al Parlamento)

760. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, presenta al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche comple-mentari di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, quantificando altresì le adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall’applicazione dei commi 749 e seguenti del presente articolo, specificando dettagliatamente la consistenza finanziaria e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 755. Nella prima relazione il Ministro riferisce altresì sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di una eventuale ap-posita gestione INPS, alimentata con il TFR, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva.

(Comunicazione al Parlamento dello schema di ripartizione del Fondo TFR)

761. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 755 e la relativa assegna-zione ai singoli interventi di cui all’elenco 1 annesso alla presente legge è altresì trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni.

(Utilizzo delle risorse)

762. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 758, nei limiti degli importi di cui all’elenco 1 annesso alla presente legge, sono accantonati e possono essere utilizzati per gli importi accertati ai sensi del comma 759, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, subordinatamente alla deci-

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

sione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo di cui al comma 755 e alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi del comma 758 con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilità dell’Italia.(Bilanci tecnici delle gestioni previdenziali privatizzate)

763. All’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicura-re l’equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti de-creti legislativi e’ da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Il bilancio tec-nico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previden-ziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal citato articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigen-ze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l’ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509”. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

(Misure compensative per le imprese a seguito del conferimento del TFR ai fondi pensione)

764. All’articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:“1. Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo e’ elevato al 6 per cento.2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa per-centuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile.3. Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, è assi-curata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri

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impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni”;b) il comma 4 è abrogato.c) al comma 5, le parole: “al presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”.

(Finanziamento spese campagne informative per adesione)

765. Ai fini della realizzazione di campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, volte a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. Alla ripartizione delle predette somme si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze.Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dall’articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.

(Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione del TFR)

766. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:“Art. 8. - (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche com-plementari e al Fondo per l’erogazione del TFR). - 1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori di-pendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1o gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l’esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell’allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato.L’esonero contributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente considerando, nell’ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 mag-gio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicem-bre 1978, n. 845.

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

Qualora l’esonero di cui al presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l’importo differenziale e’ trattenuto, a titolo di esone-ro contributivo, dal datore di lavoro sull’ammontare complessivo dei contributi dovuti all’INPS medesimo.L’onere derivante dal presente comma è valutato in 414 milioni di euro per l’anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009”;b) alla tabella A, le parole: “prevista dall’articolo 8, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “prevista dall’articolo 8, comma 1”.

(Fondi pensione per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche)

767. Le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limita-tamente allo stanziamento relativo all’anno 2007 possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

(Retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per la categoria dei lavoratori soci di talune cooperative)

787. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative che esplicano l’attività nell’area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché di altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell’articolo 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percen-tuali e modalità di calcolo: del 30 per cento per l’anno 2007; del 60 per cento per l’anno 2008; del 100 per cento per l’anno 2009. Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. E’ fatta salva, nei periodi indicati al primo periodo, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamen-te corrisposte, purché non inferiori all’imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versa-mento effettuato.

(Entrata in vigore)

1364. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

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Legge 25 gennaio 2006, n. 29 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 8 febbraio 2006 - Supplemento ordinario n. 34

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2005 : legge 18 aprile 2005, n. 62 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004” - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 - Supplemento ordinario n. 76).

Art. 8.(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-blica, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le me-desime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l’indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 7 dell’articolo 1.

Art. 18. (Introduzione dell’articolo 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62)

1. Alla legge 18 aprile 2005, n. 62, dopo l’articolo 29 è inserito il seguente: «Art. 29-bis. (Attuazio-ne della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali). – 1. Il Governo, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Mini-stro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un de-creto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali. 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Go-verno, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabili-ta per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo. 3. L’attuazione della direttiva 2003/41/CE è informata ai principi in essa contenuti in merito all’ambito di applicazione della disciplina, alle condizioni per l’esercizio dell’attività e ai compiti di vigilanza, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:a) disciplinare, anche mediante l’attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari e

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organizzative alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, i seguenti aspetti: 1) l’integrazione delle attribuzioni di vigilanza, in particolare quelle che prevedono l’adozione delle misure dirette a conseguire la corretta gestione delle forme pensionistiche complemen-tari e ad evitare o sanare eventuali irregolarità che possano ledere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari, incluso il potere di inibire o limitare l’attività; 2) l’irrogazione di sanzioni amministrative di carattere pecuniario, da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, nel rispetto dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, nonché dei seguenti criteri direttivi: nell’ambito del limite minimo di 500 euro e massimo di 25.000 euro, le suindicate sanzioni sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impon-gono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce; deve essere sancita la responsabilità degli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni, e regolato il diritto di regresso verso i predetti responsabili; 3) la costituzione e la connessa certificazione di riserve tecniche e di attività supplementari ri-spetto alle riserve tecniche da parte dei fondi pensione che direttamente coprono rischi biome-trici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni; 4) la separazione giuridica tra il soggetto promotore e le forme pensionistiche complementari con riguardo alle forme interne a enti diversi dalle imprese bancarie e assicurative; 5) l’esclusione dell’applicazione della direttiva 2003/41/CE alle forme pensionistiche comple-mentari che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale, fatta salva l’applicazione dell’articolo 19 della direttiva e delle misure di vigilanza che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ritenga necessarie e opportune nell’esercizio dei suoi poteri. In ogni caso deve prevedersi il diritto di applicare le disposizioni della direttiva su base volontaria, ferme le esclu-sioni poste dall’articolo 2, paragrafo 2, della stessa direttiva;b) disciplinare, anche mediante l’attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l’esercizio dell’attività transfrontaliera, da parte delle forme pensionistiche complementari aventi sede nel territorio italiano ovvero da parte delle forme pensionistiche complementari ivi operanti, in particolare individuando i po-teri di autorizzazione, comunicazione, vigilanza, anche con riguardo alla vigente normativa in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, nonché in materia di informazione agli aderenti;c) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni tra la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, le altre autorità di vigilanza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze, sia nella fase di costituzione che nella fase di esercizio delle forme pensionistiche complementari, regolando, in particolare, il divieto di opposizione reciproca del segreto d’ufficio fra le suddette istituzioni;d) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio d’informazioni fra le istituzioni nazionali, le istituzioni comunitarie e quelle degli altri Paesi membri, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni.4. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento della direttiva 2003/41/CE,

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provvede al coordinamento delle disposizioni di attuazione della delega di cui al comma 1 con le norme previste dall’ordinamento interno, in particolare con le disposizioni del decreto legi-slativo 21 aprile 1993, n. 124, recante i principi fondamentali in materia di forme pensionistiche complementari, eventualmente adattando le norme vigenti in vista del perseguimento delle finalità della direttiva medesima. 5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Si applica la procedura di cui all’articolo 1, comma 3».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1999Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti. (Pubblicato nella G.U. n. 111 del 15.05.2000)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIsu propostaDEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICAdi concerto conIL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA eIL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALEVista la legge 29 maggio 1982, n. 297, recante “Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”;Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;Visto l’art. 2, commi 5, 6, 7, 8, 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”;Visto l’art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,recante “misure per la stabiliz-zazione della finanza pubblica”;Visto l’art. 26, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”;Visto l’accordo quadro sottoscritto dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999;Decreta:

Art. 1.Trattamento di fine rapporto

1. L’esercizio dell’opzione di cui all’art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 avviene me-diante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e comporta l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Il computo dell’indennità di fine servizio maturata fino a tale data sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota così calcolata, unitamente alle quote di tratta-mento di fine rapporto maturate a far tempo dalla data dell’opzione saranno effettuate secondo le norme previste dall’art. 1 della citata legge n. 297 del 1982.All’indennità di fine servizio maturata fino alla data dell’opzione per il trattamento di fine rap-porto e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.

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2. A decorrere dalla data dell’opzione prevista dall’art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 percento della base retributiva previsto dall’art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.3. Per assicurare l’invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini pre-videnziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la re-tribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un cor-rispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell’applicazione delle norme sul trat-tamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.4. Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall’art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integra-zioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista dai commi 2 e 3.5. Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall’art. 11 della legge n. 152 del 1968 e dall’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dai commi 2 e 3.6. Il trattamento di fine rapporto sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP)alla cessazio-ne dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per i dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l’iscrizione all’INPDAP per i trattamenti di fine servizio il pre-detto adempimento è effettuato dall’ente datore di lavoro. Le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando l’aliquota del 6,91 per cento in vigore per i dipendenti privati, ai sensi dell’art. 3, comma 16, della legge n. 297 del 29 maggio 1982 e sulla base di quanto previsto dall’art. 4 dell’accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999.Nell’accantonamento annuale non saranno computate le quote di trattamento di fine rapporto destinate ai fondi pensione.7. In attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende di Stato, della scuola, delle università, della sanità e degli enti locali è affidata all’INPDAP. Il contributo previdenziale a favore dell’INPDAP da parte delle amministrazioni pubbliche resta fissato per il personale dello Stato nella misura del 9,60 per cento della attuale base contribu-tiva di riferimento prevista dall’art. 18 della legge 20 marzo 1980, n. 75, e nella misura del 6,10 per cento della attuale base contributiva di riferimento prevista dall’art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale degli enti locali.8. Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l’iscrizione all’INPDAP

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per i trattamenti di fine servizio resta a totale carico degli enti medesimi, ai quali è affidata la gestione di tali trattamenti.9. Ai fini dell’armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto, per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato presso le amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni nonché presso enti sottoposti alla disciplina della legge 20 marzo 1975, sarà erogato il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297 del 29 maggio 1982, con le modalità definite dall’accordo quadro sot-toscritto il 29 luglio 1999, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A far tempo dalla stessa data non si applica l’art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quanto pre-visto dal presente comma. Resta ferma la possibilità per i dipendenti interessati di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolto precedentemente alla predetta data.

Art. 2.Fondi pensione

1. Sono associati ai fondi pensione i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti dal 1 gennaio 1996 fino al giorno precedente la data di entrata in vigore del pre-sente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che avranno esercitato l’opzione di cui all’art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997,n. 449. La quota di TFR che detti dipendenti potranno destinare ai fondi pensione non potrà superare il 2 per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR.2. Nei confronti del personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore del pre-sente decreto del Presidente del Consiglio si applicano le regole concessive e di computo di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 in materia di trattamento di fine rapporto.Nei confronti di detto personale che, in sede di contrattazione collettiva, sceglierà di iscriversi al fondo pensione sarà previstala integrale destinazione al fondo stesso degli accantonamenti al trattamento di fine rapporto.3. La somma di 200 miliardi annui, di cui all’art. 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sarà resa immediatamente disponibile in favore dei fondi pensione istituiti. In via tran-sitoria e fino alla raccolta delle adesioni da parte dei lavoratori, il riparto dell’intera somma di 200 miliardi avverrà in misura proporzionale alla retribuzione media e alla consistenza del per-sonale in servizio presso ciascun comparto o area di contrattazione alla data di istituzione dei fondi pensione in conto di quote degli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.Le ulteriori quote di trattamento di fine rapporto, destinate ai fondi pensione e non coperte dal-lo stanziamento di 200 miliardi annui sono trattate come quote figurative e rivalutate secondo il meccanismo di rendimento di cui al successivo comma 5.4. A favore del personale di cui al comma 2 dell’art. 1 viene destinata, come previsto dall’art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997, una quota pari all’1,5 per cento della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta quota, avente natura di elemento figurativo, è considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavorato-ri e a quelli di pertinenza delle amministrazioni. I dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l’iscrizione

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

all’INPDAP non sono destinatari della quota dell’1,5 per cento.5. Alla cessazione del rapporto di lavoro l’INPDAP conferirà al fondo pensione di riferimento il montante maturato, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto di cui al comma 3 non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi nonché di quelli re-lativi all’aliquota dell’1,5 per cento di cui al comma 4, applicando a entrambi gli accantonamenti un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un “paniere” di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra quelli con maggiore consistenza di aderenti, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo quadro. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione, si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.6. Alla cessazione del rapporto di lavoro gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e spe-rimentazione e gli enti per il cui personale non è prevista l’iscrizione all’INPDAP conferiranno al fondo pensione di riferimento il montante maturato dal dipendente, costituito dagli accanto-namenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi, applicando il tasso di rendimento previsto dal comma 5.7. La prima verifica con le parti sociali firmatarie dell’accordo quadro sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione di cui all’ultimo periodo del comma 5 e sui contenuti dell’accordo medesimo avverrà entro il 31 dicembre 2001.Roma, 20 dicembre 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri D’AlemaIl Ministro per la funzione pubblica BassaniniIl Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica AmatoIl Ministro del lavoro e della previdenza sociale SalviRegistrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2000Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 250

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DPCM 2 MARZO 2001Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti (G. U. n. 118, 23-05-2001)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta del MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMA-ZIONE ECONOMICA Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, concernente il trattamento di fine rapporto e l’istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti;Visti l’art. 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, contenente l’indicazione delle ri-sorse per far fronte al contributo del datore di lavoro al finanziamento dei fondi gestori di previ-denza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e l’art. 78, comma 33, della citata legge n. 388 del 2000, che fa salvi gli effetti prodotti dall’art. 3 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, riguardante le risorse per l’anno 2000, da destinare al funzionamento e al finanziamento dei predetti fondi;Visti l’art. 74, comma 2, della citata legge n. 388 del 2000, e l’art. 3 del citato decreto-legge n. 346 del 2000, i quali prevedono che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di versamento ai fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle complessive risorse assegnate;Visto l’art. 74, comma 3, della citata legge n. 388 del 2000, riguardante la quota di trattamento di fine rapporto da destinare ai fondi pensione per il personale che ha esercitato l’opzione; Visto che, a seguito dell’accordo quadro sottoscritto dall’ARAN e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999, le parti interessate stanno procedendo alla stipula di accordi per l’istituzione dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e che pertanto occorre procedere tempestivamente alla de-finizione delle modalità di versamento ai fondi stessi delle risorse trasferite all’INPDAP;Decreta:

Art. 1.1. All’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, sono ap-portate le seguenti modificazioni:a) il comma 1 è sostituito dal seguente:“1. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti già occu-pati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicem-bre 2000 che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non può superare il due per cento della retri-buzione base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota è definita dalle parti istitutive con apposito accordo. La quota del trattamento di fine rapporto destinata in fase di prima attuazione e quella successivamente definita sono trat-tate come quote figurative e rivalutate secondo il meccanismo di rendimento di cui al comma 5 dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999”;b) al comma 2, primo periodo, le parole “di entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio” sono state sostituite dalle seguenti “del 31 dicembre 2000”;c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

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“3. L’INPDAP opera il riparto tra i vari fondi delle risorse complessivamente a disposizione tenendo conto di criteri proporzionali. A tale scopo sono presi a riferimento rispettivamente il trattamento retributivo medio dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordi-namento autonomo (convenzionalmente calcolato in base all’intero stipendio tabellare, all’in-tera indennità speciale, alla retribuzione individuale di anzianità e alla tredicesima mensilità) e la consistenza del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000.3-bis. In relazione ai tassi di crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie e le conseguenti modifiche e assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l’equilibrio finanziario.3-ter. Allo scopo di fronteggiare i costi di costituzione e avvio dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento auto-nomo, l’INPDAP utilizza, con gli stessi criteri di riparto di cui al comma 1, le somme assegnate per l’anno 2000 in base all’art. 3 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346.3-quater. L’erogazione ai fondi gestori di previdenza complementare delle risorse a ciascuno di essi assegnata in base ai criteri di riparto di cui ai commi 3 e 3-ter del presente decreto è ver-sata dall’INPDAP nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate al singolo fondo. In sede di prima attuazione, le spese per le procedure di costituzione dei fondi gestori di previdenza com-plementare nonché gli oneri della gestione amministrativa dei primi dodici mesi di esercizio dei fondi stessi sono coperti dall’INPDAP, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3-ter.3-quinquies. Le complessive risorse trasferite all’INPDAP sono successivamente versate ai singoli fondi gestori nel pieno rispetto delle precedenti disposizioni e degli accordi istitutivi dei fondi stessi.3-sexies. Allo scopo di incentivare l’avvio dei predetti fondi, le risorse disponibili a carico del bilancio dello Stato sono utilizzabili, con i medesimi criteri di riparto sopra definiti, per erogare una quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 3. Nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva, per coloro che saranno as-sociati nel corso del primoanno di operatività di ciascuno dei fondi di previdenza complementare, tale quota aggiuntiva sarà erogata per soli dodici mesi e stabilita fino alla misura del contributo del datore di lavoro. Per coloro che saranno associati nel corso del secondo anno di operatività di ciascuno dei fondi di previdenza complementare sarà invece attribuita sempre per una durata di soli dodici mesi, sempre nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva, una quota che non potrà superare il cinquanta per cento del medesimo contributo. Tali quote aggiuntive del contributo del datore di lavoro, calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 3, sono attribuite una tantum e pertanto non potranno avere carattere di periodicità”;d) al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole “di cui al comma 3 non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi”;e) al comma 6, sono soppresse le parole “non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi”.Roma, 2 marzo 2001Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Solaroli Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2001 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 189.

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DECRETO MINISTRO DEL TESORO 21 novembre 1996, n. 703 (G.U. 22 febbraio 1997, 44) Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti d’ investimento delle risorse dei fondi di pen-sione e sulle regole in materia di conflitto d’ interesse. (in vigore da 09.03.97) – come corretto con avviso pubblicato nella G.U. 6 marzo 1997, n. 54.

IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito “decreto legislativo”) con il quale sono state disciplinate le forme pensionistiche com-plementari; Visti in particolare l’articolo 6 recante norme in materia di “Regime delle prestazioni e model-li gestionali”, l’articolo 6-bis concernente la “Banca depositaria” e l’articolo 9 concernente i “Fondi pensione aperti”; Considerato che ai sensi dell’articolo 6, comma 4-quinquies del decreto legislativo occorre individuare le attività nelle quali i fondi pensione, indipendentemente dal regime o dal modello gestionale prescelto, possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari nonché le regole da osservare in materia di conflitti d’interesse; Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione di cui all’articolo 16 del decreto legisla-tivo (di seguito “Commissione di vigilanza”); Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 24 ottobre 1996; Ritenuto di non poter aderire al suggerimento del Consiglio di Stato di integrare i criteri di ge-stione previsti all’articolo 2, comma 1, del presente regolamento in quanto l’integrazione propo-sta, senza rafforzare “il grado di effettività di tutela dei partecipanti ai fondi”, potrebbe indurre i fondi pensione a scegliere soggetti gestori e indirizzi di gestione contrastanti con lo spirito e con la lettera delle modificazioni introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, agli articoli 2 e 6 del menzionato decreto legislativo n. 124 del 1993, improntati a principi di concorrenzialità tra i gestori; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 19 novembre 1996; Adotta il seguente regolamento: 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) “titoli di debito”: 1) i titoli emessi da stati o da organismi internazionali; 2) le obbligazioni an-che convertibili in azioni; 3) i certificati di deposito; 4) i certificati d’investimento; 5) le cambiali finanziarie; 6) altri strumenti finanziari, diversi da quelli assicurativi, che prevedono a scadenza la restituzione del capitale; b) “titoli di capitale”: 1) le azioni; 2) le quote di società immobiliari a responsabilità limitata; 3) altri strumenti finanziari negoziabili rappresentativi del capitale di rischio; c) “contratti derivati”: 1) contratti futures su strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, e relativi indici; 2) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, valute e indici; 3) i contratti di opzione per acquistare o vendere titoli di debito, titoli di capitale ed altri strumenti finanziari, contratti futures o swaps, indici, valute e tassi di interesse;

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d) “OICVM”: gli organismi di investimento collettivo rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE; e) “fondi chiusi”: i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi; f) “liquidità”: titoli del mercato monetario ovvero altri titoli di debito con vita residua non su-periore a sei mesi, aventi requisiti di trasferibilità ed esatta valutabilità, ivi compresi i depositi bancari a breve. 2. Criteri di gestione 1. Il fondo pensione opera in modo che le proprie disponibilità siano gestite in maniera sana e pru-dente avendo riguardo agli obiettivi di: a) diversificazione degli investimenti; b) efficiente gestione del portafoglio; c) diversificazione dei rischi, anche di controparte; d) contenimento dei costi di transazione, gestione e funzionamento del fondo; e) massimizzazione dei rendimenti netti. 2. Il fondo pensione verifica i risultati della gestione anche mediante l’adozione di parametri oggettivi e confrontabili, inseriti nella convenzione gestoria e stabiliti dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell’articolo 6, comma 4-quater, del decreto legislativo. 3. L’operatività del fondo pensione si ispira a principi di trasparenza e di adeguata informazione agli iscritti. 4. Il fondo pensione nella gestione delle proprie disponibilità tiene conto delle esi-genze di finanziamento delle piccole e medie imprese. 3. Investimenti e operazioni consentiti 1. Fermo restando i divieti ed i limiti previsti dall’articolo 6 del decreto-legislativo, le disponibilità dei fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2 del presente regolamento, possono essere investite in: a) titoli di debito; b) titoli di capitale; c) parti di OICVM; d) quote di fondi chiusi. 2. Essi possono inoltre: a) effettuare operazioni di pronti contro termine che prevedano l’ac-quisto a pronti e la rivendita a termine ovvero la vendita a pronti ed il riacquisto a termine di strumenti finanziari ed il prestito titoli; b) detenere liquidità; c) effettuare operazioni in con-tratti derivati. 3. Nell’esercizio dell’attività di gestione di fondi pensione, il soggetto gestore non può effettuare vendite allo scoperto. 4. Il fondo pensione può individuare diverse linee di investimento ad una delle quali gli iscritti hanno facoltà di aderire per un periodo di tempo predeterminato. Lo statuto del fondo pensione disciplina le modalità in base alle quali gli iscritti che ne facciano richiesta trasferiscono l’ade-sione ad un’altra delle citate linee. Per ciascuna di dette linee si applicano, con riferimento alle risorse gestite, i limiti e i criteri stabiliti nel decreto legislativo e nel presente regolamento . 4. Limiti agli investimenti 1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo, i fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2 del presente regolamento, nell’investimento delle pro-prie disponibilità possono detenere: a) liquidità entro il limite del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione; b) quote di fondi chiusi entro il limite totale del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione e del 25 per cento del valore del fondo chiuso; c) titoli di debito e di capitale non negoziati in mercati regolamentati dei Paesi dell’Unione europea, degli Stati Uniti, del Ca-nada e del Giappone entro il limite del 50 per cento, purché emessi da Paesi aderenti all’OCSE ovvero da soggetti ivi residenti; entro tale limite i titoli di capitale non possono superare il 10

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per cento del patrimonio ed il complesso dei titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all’OCSE o dagli organismi internazionali, cui aderiscono almeno uno degli Stati appartenenti all’Unione europea, non può superare il 20 per cento del patrimonio del fondo pensione; d) titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all’OCSE ovvero residenti in detti Paesi, entro il limite massimo del 5 per cento del patrimonio del fondo pensione, purché negoziati in mercati regolamentari dei Paesi dell’Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone. 2. Fermi i limiti previsti dal comma 1, il patrimonio del fondo pensione non può essere investito in misura superiore al 15 per cento in titoli di debito e di capitale, ivi compresi i prodotti derivati che danno diritto all’acquisto di tali titoli, emessi da uno stesso emittente o da soggetti facenti parte di un medesimo gruppo; nell’ambito di tale limite, i titoli non negoziati in mercati regola-mentati dai Paesi dell’Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone non possono superare il limite del 5 per cento del patrimonio del fondo. Sono esclusi dai limiti del presente comma i titoli di debito emessi da Stati aderenti all’OCSE. 3. La Commissione di vigilanza può stabilire i casi in cui i limiti posti all’investimento dei fondi possono essere superati per temporanee e comprovate esigenze del fondo. 4. La Commissione di vigilanza fissa limiti più stringenti all’operatività del fondo pensione ove la situazione economico patrimoniale e organizzativa lo richieda. 5. Gli investimenti del fondo pensione devono essere denominati per almeno un terzo in una valuta congruente con quella nella quale devono essere erogate le prestazioni del fondo pen-sione. La congruenza è valutata tenuto conto degli effetti di copertura valutaria posti in essere. Le attività espresse in ECU sono considerate congruenti rispetto a qualsiasi moneta. 5. Limiti ai contratti derivati 1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo, le operazioni in contratti derivati possono essere effettuate, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2 del presente regolamento, purché siano riconducibili ad una della seguenti tipologie: a) generano un’esposizione al rischio finanziario equivalente a quella risultante da un acquisto a pronti de-gli strumenti finanziari sottostanti il contratto derivato; b) eliminano il rischio finanziario degli strumenti sottostanti il contratto derivato; c) assicurano il valore degli strumenti sottostanti contro fluttuazioni avverse dei loro prezzi; d) assicurano maggiore liquidità dell’investimento negli strumenti finanziari sottostanti senza comportare l’assunzione di rischi superiori a quelli risultanti da acquisti a pronti. 2. Ai fini della verifica del rispetto dei criteri previsti all’articolo 2 la Commissione di vigilanza detta le modalità di segnalazione delle predette operazioni, anche con riferimento alla corre-lazione tra le caratteristiche tecnico finanziarie dell’attività coperta e quella del contratto di copertura. 6. Gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale 1. I fondi pensione possono stipulare accordi con i soggetti previsti dall’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo per la gestione delle disponibilità loro affidate, che prevedano la garanzia di restituzione del capitale. In tali casi può essere anche pattuito il trasferimento della titolarità ai sensi dell’articolo 6, comma 4-ter, del decreto legislativo. 2. La Commissione di vigilanza, d’intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gesti-re le disponibilità dei fondi pensione, indica criteri, modalità e limiti per il rilascio della garanzia

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di restituzione del capitale, anche da parte di terzi; i criteri tengono conto anche della traspa-renza e comparabilità delle condizioni offerte. 3. Resta ferma l’applicazione dei principi e delle norme del decreto legislativo e del presente regolamento ai gestori che prestano ai fondi pensione servizi di gestione accompagnati dalla garanzia di restituzione del capitale, sia o meno stato pattuito il trasferimento della titolarità delle risorse affidate. 7. Conflitti di interesse relativi ad investimenti nell’ambito dei rapporti di gruppo 1. I gestori di cui all’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo che effettuano, per conto del fondo pensione, operazioni nelle quali hanno direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di gruppo, un interesse in conflitto, sono tenuti ad indicare specificamente le ope-razioni medesime, nonché la natura degli interessi in conflitto, nella documentazione dovuta al fondo pensione. Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi d’investimento in titoli emessi dai sottoscrittori delle fonti istitutive, dai datori di lavoro tenuti alla contribuzione, dalla banca de-positaria o da imprese dei loro gruppi ovvero nel caso di operazioni concluse con i medesimi soggetti. A tal fine detti soggetti devono informare il gestore in ordine alla composizione del proprio gruppo. Dette informazioni e quelle relative alla composizione del proprio gruppo devo-no essere rese anche dal gestore al fondo pensione e alla banca depositaria. 2. Si considerano appartenenti al gruppo dei sottoscrittori delle fonti istitutive, dei datori di lavoro tenuti alla contribuzione, della banca depositaria ovvero dei gestori, coloro che: a) con-trollano i predetti soggetti ovvero ne sono controllati; b) sono controllati dagli stessi soggetti che controllano i sottoscrittori delle fonti istitutive, i datori di lavoro tenuti alla contribuzione, la banca depositaria ovvero i gestori. 3. Nel presente regolamento, per l’individuazione del rapporto di controllo si applica l’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 . 4. I titoli di Stati dell’Unione europea sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo. 5. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi aperti, il responsabile del fondo informato delle fattispecie di conflitto di interesse di cui al comma 1 del presente articolo, è tenuto a darne notizia alla Commissione di vigilanza. 8. Altre situazioni rilevanti ai fini del conflitto di interesse 1. Ai fini del presente regolamento si considerano altresì rilevanti i conflitti d’interesse che de-rivano dalle sottoindicate situazioni: a) sussistenza di rapporti di controllo tra il gestore e la banca depositaria; b) controllo del ge-store da parte dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive; c) gestione delle risorse del fondo funzionale ad interessi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei datori di lavoro tenuti alla contribuzione, del gestore, o di imprese dei loro gruppi; d) ogni altra situazione soggettiva o relazione d’affari, riguardante il fondo pensione, il gestore, la banca depositaria, i sottoscrit-tori delle fonti istitutive e i datori di lavoro tenuti alla contribuzione, che possa influenzare la corretta gestione del fondo. 2. Il gestore, la banca depositaria, i sottoscrittori delle fonti istitutive e i datori di lavoro tenuti alla contribuzione devono informare il fondo pensione del ricorrere delle situazioni previste al comma 1. 3. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi aperti, il responsabile del fondo, informa la Commissione di vigilanza dell’esistenza di fattispecie di conflitto d’interesse

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previste dal presente articolo, comunicando l’insussistenza di condizioni che possono determi-nare: a) distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del fondo; b) gestione delle risorse del fondo non conforme all’esclusivo interesse degli iscritti, beneficiari delle prestazioni pre-videnziali. 4. La situazione di conflitto d’interesse di cui al comma 1, punto d), del presente articolo si estende ai singoli membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo pen-sione. 5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, il legale rappresentante o il responsabile del fondo pensione non possono opporre alla Commis-sione di vigilanza la propria ignoranza delle fattispecie di conflitto di interesse di cui al comma 1 del presente articolo. 6. La commissione di vigilanza, ove ritenga rilevante la fattispecie di conflitto d’interesse, può richiedere che il fondo pensione informi gli aderenti stabilendo le modalità e il contenuto della comunicazione. 7. Nel caso in cui il gestore sia controllato da uno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, il fondo pensione ne dà comunicazione a ciascun aderente. Il soggetto gestore è tenuto a pre-sentare al fondo pensione la rendicontazione delle operazioni effettuate con cadenza almeno quindicinale. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi pensione aperti il responsabile del fondo, trasmette alla Commissione di vigilanza una relazione con cadenza almeno semestrale sull’andamento e sui risultati della gestione. 8. Le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del gestore sono incompatibili con le funzioni di membro di organi d’amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione e dei soggetti sottoscrittori medesimi. Sono altresì incompatibili le funzioni di membro di organi d’amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione con le funzioni di direzione dei soggetti sottoscrittori.

DECRETO Ministero del Tesoro 21 novembre 1996 n. 673 (G.U. 4 gennaio 1997, n. 3)Regolamento recante norme sui criteri e sulle modalità per la gestione delle risorse dei fondi pensione da parte di società di gestione di fondi comuni d’investimento mobiliare aperti. (in vigore dal 19.01.97)

IL MINISTRO DEL TESOROVisto l’articolo 6, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale i fondi pensione gestiscono le risorse mediante convenzioni stipulate con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77;Considerato che, ai sensi della norma sopra richiamata, i criteri e le modalità per la gestione delle risorse dei fondi pensione da parte delle menzionate società, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, tenuto anche conto dei principi fissati in materia dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 24 ottobre 1996;Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/88, in data 19 novembre 1996;

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ADOTTA il seguente regolamento:Art. 1.Regole di comportamento

1. Le società di gestione dei fondi comuni d’investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77 (di seguito società) devono:a) comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell’interesse del fondo pensione;b) acquisire preventivamente dal fondo pensione ogni informazione rilevante ai fini dello svolgi-mento dell’attività di gestione;c) operare in modo che il fondo pensione sia adeguatamente informato sulla natura degli inve-stimenti e i rischi ad essi connessi;d) disporre di una conoscenza adeguata dei valori mobiliari oggetto della gestione del patrimo-nio del fondo.2. Le società provvedono, nell’interesse del fondo pensione, alle negoziazioni e all’esercizio dei diritti inerenti agli investimenti di pertinenza del fondo pensione, nel rispetto delle norme previste per la negoziazione di valori mobiliari dalla disciplina di settore e fermo restando che é attribuita in ogni caso al fondo pensione la titolarità dei diritti di voto per i valori mobiliari nei quali sono investite le risorse del fondo pensione medesimo.

Art. 2.Separatezza contabile

1. Le società:a) predispongono per il fondo pensione una contabilità idonea ad evidenziare, in ogni momento, l’ammontare e la composizione degli investimenti del fondo, nonché gli impegni relativi alle negoziazioni stipulate e non ancora regolate;b) provvedono affinché la contabilità di ciascun fondo pensione sia distinta da quelle relative alla società, ad altri fondi pensione gestiti, nonché ad altri patrimoni gestiti a termini di legge;c) predispongono procedure organizzative idonee ad assicurare il controllo interno sull’attività svolta e adottano misure che garantiscono l’ordinata conservazione della documentazione ri-guardante le operazioni di gestione di pertinenza di ciascun fondo pensione.

Art. 3.Limiti operativi

1. Le società non devono effettuare, in relazione all’interesse del fondo pensione, operazioni con frequenza non necessaria ovvero operazioni non adeguate per tipologia e oggetto.2. Le società non possono contrarre obbligazioni per conto del fondo pensione per un ammon-tare che impegni il fondo pensione medesimo oltre il valore affidato in gestione.3. Le società non possono affidare a terzi l’esecuzione dell’incarico ricevuto salvo che per gli atti per i quali la sostituzione è resa necessaria dalla natura dell’incarico e, in ogni caso, previa comunicazione al fondo pensione.4. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nor-mativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 testo unico delle imposte sui redditiPubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

Articolo 10 - Oneri deducibili - comma 1

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, non-ché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di ap-partenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì dedu-cibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all’articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessi-vamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collet-tive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensioni-stiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni . Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari ;

Articolo 47 - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – comma 1: Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle deri-vanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all’inizio dell’erogazione ;h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate ;

Articolo 48 - Determinazione del reddito di lavoro dipendente – comma 2.: Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottempe-ranza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal

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lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore comples-sivamente a lire 7.000.000 fino all’anno 2002 e a lire 6.000.000 per l’anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo è determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 e l’importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter) del comma 1 dell’articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;comma 8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 .

Legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della pa-ternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000

Art. 7.(Anticipazione del trattamento di fine rapporto).

1. Oltre che nelle ipotesi di cui all’articolo 2120, ottavo comma, del codice civile, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall’articolo 3, comma 2, della presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge. L’anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazio-ni per indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un’anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del comma 1 in rife-rimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 8.(Prolungamento dell’età pensionabile)

1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall’articolo 5, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l’età di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.

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Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell’articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133” - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2000 - Supplemento Ordinario n. 41 STRALCIO DI ALCUNI ARTICOLI

CAPO IDisciplina del risparmio previdenziale

Art. 2.Disciplina delle forme pensionistiche individuali

1. Dopo l’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono inseriti i seguenti: “Art. 9-bis (Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti). – 1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l’adesione ai fondi pensione di cui all’articolo 9. L’adesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di partecipazione alle forme di cui al comma 1.3. L’ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all’atto dell’adesione, può esse-re successivamente variato.4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, pre-vedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipa-zione alla forma e che quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione dell’attività lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si con-sidera età pensionabile il compimento dell’età prevista dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni.5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell’età pen-sionabile.6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il valore attuale può essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento di quello maturato, salvo che l’importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di am-montare inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.Art. 9-ter (Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita) 1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assi-curazioni private (ISVAP), ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabi-limento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all’articolo 9-bis, comma 4, secondo le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. L’adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.2. L’ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all’atto della conclusione del con-tratto, può essere successivamente variato.

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3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1 devono essere comunicate dalle im-prese assicuratrici alla commissione di cui all’articolo 16, prima della loro applicazione”.

Art. 3. Norme di coordinamento e di adeguamento del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124

1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate 1e seguenti modificazioni:a) nell’articolo 7, comma 6, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo che l’importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare infe-riore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui, all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;b) nell’articolo 10:1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensio-nistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione”;2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte in fine, le seguenti parole: “o a una delle forme pen-sionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter”;3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:“1-bis. Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell’articolo 7”;4) nel comma 2, dopo le parole: “ai fondi pensione di cui all’articolo 9”; sono inserite le seguen-ti: “o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter”;5) nel comma 3, dopo le parole: “a carico del fondo pensione”, sono aggiunte le seguenti: o delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter”;6) nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: “di cui agli articoli 3 e 9” sono inserite le seguenti “o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter”;7) dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti:“3-quater. In caso di morte dell’iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima dell’accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata dagli eredi.3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la facoltà di trasferimento dell’intera posizione individuale dell’iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto”;c) nell’articolo 13:1) i commi 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;2) il comma 13 e’ sostituito con il seguente:“13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale”.

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

Art. 4. Decorrenza e norme transitorie

1. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.2. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 1, lettera f), n. 1, si applicano con riferimento agli accan-tonamenti effettuati a decorrere dal periodo d’imposta che inizia dalla predetta data.3. Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della de-ducibilità prevista dall’art. 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il limite del 12 per cento del reddito complessivo, l’importo massimo deducibile di dieci milioni di lire è maggiorato, per un periodo transitorio di cinque anni, della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il predetto limite di dieci milioni. Le modalità per fruire della predetta maggiorazione sono stabilite con decreto del Mi-nistro delle finanze.

CAPO IIDisciplina della gestione del risparmio previdenziale

Art. 5. Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita

1. L’articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente:“Art. 14 (Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita). - 1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle im-poste sui redditi nella misura dell’11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta, i proventi maturati derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno. Il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell’anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.2. Il risultato negativo maturato nel periodo d’imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza.3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d’imposta. Non si applicano la ritenute previste dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell’arti-colo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell’imposta sosti-tutiva.5. L’imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.6. La dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva è presentata entro un mese dall’approvazio-ne del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel ter-mine stabilito, la dichiarazione e’ presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è prevista l’approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione e’ presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d’imposta. Nel caso di fondi costituiti nell’ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione e’ presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell’ente.7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse”.2. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:a) nell’articolo 2, comma 1, la lettera e) è soppressa;b) nell’articolo 2, comma 1-quater, dopo le parole: “decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461”, sono aggiunte le seguenti: “nonché per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124”;c) nell’articolo 3, comma 3, le parole: “all’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e)” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 2, comma 1, lettera d)”.3. Nell’articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole “fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e” sono sop-presse.4. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo e quelle del comma 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano ai redditi di capitale maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Le disposizioni del comma 3 del presente arti-colo si applicano agli utili derivanti dalla partecipazione a società o enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche divenuti esigibili a decorrere dalla predetta data.5. Per gli interessi e altri proventi soggetti alle disposizioni dell’articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l’imposta si applica su quel-li maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.6. Per gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, detenuti alla data da cui ha effetto il pre-sente decreto, le operazioni di accreditamento e addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente agli interessi e altri proventi maturati fino al giorno precedente alla predetta data. L’imposta sostitutiva è liquidata entro il mese da cui ha effetto il presente decreto ed è

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

versata entro il giorno 16 del mese successivo.7. Per i proventi relativi alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo soggetti alle disposizioni dell’articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, l’imposta del 12,50 per cento si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il pre-sente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.

Art. 6. Regime tributario dei fondi pensione di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l’articolo 14, è inserito il seguente:“Art. 14-bis (Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazione definite e dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter). - 1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento ap-plicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi ver-sati nell’anno, il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza. Si applicano le disposizioni dei commi da 3 a 7 dell’articolo 14.2. Per i contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento sul risultato net-to maturato in ciascun periodo d’imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell’anno, il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza”.2. Ai fondi pensione di cui al comma 1 dell’articolo 14-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell’articolo 5, commi da 4 a 7.

Art. 7.Regime tributario dei fondi pensione che detengono gli immobili

1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l’articolo 14-bis, introdotto dall’articolo 6, comma 1, e’ inserito il seguente:“Art. 14-ter (Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili). - 1. Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 6, i fondi pensione il cui patrimo-nio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di in-vestimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

all’1,50 per cento.2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’impo-sta derivante dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell’articolo 14, commi 1 e 2.3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, commi da 3 a 7”.2. Ai fondi pensioni di cui all’articolo 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si appli-cano le disposizioni dell’articolo 5, commi da 4 a 7.3. L’articolo 9 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è abrogato.

Art. 8. Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l’articolo 14-ter, introdotto dall’articolo 7, comma 1, è inserito il seguente:“Art. 14-quater (Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421). - 1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell’articolo 14.2. Alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, in regime di presta-zioni definite, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, e alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell’articolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni dell’articolo 14, commi da 5 a 7.3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, siano costituite nell’ambito del patrimonio di società o enti, l’imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta dalla società o dall’ente nell’ambito del cui patrimonio il fondo è costituita”.2. Ai fondi pensione di cui all’articolo 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell’articolo 5, commi da 4 a 7.

Art. 9. Decorrenza

1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 8 si applicano dal periodo d’imposta in corso alla data da cui ha effetto il presente decreto.

Capo III Disciplina delle prestazioni pensionistiche e del trattamento di fine rapporto

Art. 10. Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubbli-ca 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:a) nell’articolo 16, comma 1, è inserita la seguente lettera:

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

“a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 47, ero-gate in forma di capitale, anche in caso di riscatto di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e a titolo di anticipazioni;”;b) dopo l’articolo 17, è inserito il seguente:“Art. 17-bis. - 1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1 dell’articolo 16 sono sogget-te ad imposta mediante l’applicazione dell’aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dell’articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l’importo imponibile della prestazione maturata, al netto delle quote del trattamento di fine rap-porto e dei redditi già assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’impo-sta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17, comma 1-bis.”;2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell’importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l’imposta si applica sull’importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e comunque quando l’im-porto annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica e’ inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.3. Salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensio-nistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legi-slativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l’aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.”;c) nell’articolo 41, comma 1, dopo la lettera g-quater), è inserita la seguente “g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell’articolo 47 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;”;d) nell’articolo 42, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:“4-ter. I proventi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell’articolo 41, sono costituiti dai rendimenti maturati nel periodo d’imposta riferibili al valore attuale delle prestazioni pensio-nistiche di cui all’articolo 47, comma 1, lettera h-bis), erogate nel corso del medesimo periodo, nonché, per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale, dai rendimenti maturati nel perio-do d’imposta riferibili al valore attuale delle rendite erogate o in via di costituzione al termine di ciascun periodo d’imposta.”;e) nell’articolo 47, comma 1, la lettera h-bis è sostituita dalla seguente: “h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;”;f) nell’articolo 48-bis, comma 1, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:“d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell’articolo 47, ero-gate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell’articolo 41, se determinabili;d-bis) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell’articolo 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non si applicano le dispo-sizioni del richiamato articolo 48. Le stesse assumono al netto dei redditi già assoggettati ad

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

imposta, se determinabili;”.2. Nell’articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera d), è inserita la seguente: “d-bis) sulla parte imponibile delle pre-stazioni di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui all’articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, dello stesso testo unico;”.3. Per l’adempimento degli obblighi derivanti dai contratti d’assicurazione di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le imprese d’assicurazione operanti nel ter-ritorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi devono nominare un rappresen-tante fiscale residente nel territorio dello Stato, il quale risponde in solido con l’impresa. Il rappresentante fiscale comunica all’amministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti che stipulano i predetti contratti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l’assolvimento dei predetti obblighi.

Art. 11.Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubbli-ca 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:a) nell’articolo 17:1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:“1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L’imposta è ap-plicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla per-cezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risul-tato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile, l’aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi e’ stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l’aliquota stabilita dall’articolo 11 per il primo scaglione di reddito.1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determina-to, di durata effettiva non superiore a due anni, l’imposta determinata ai sensi del comma 1 e’ diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo è rapportato a mese.2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponi-bili per il loro ammontare netto con l’aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 16, sono imponibili per un

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità con-venzionale; per i periodi inferiori all’anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi na-zionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L’ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali po-sti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di previdenza”;2) il comma 4 è sostituito dal seguente:“4. Salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti re-lativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l’aliquota determinata, rispettivamente, a nor-ma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l’importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad im-posta sostitutiva”.2. Nell’articolo 23, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-bre 1973, n. 600, le parole: “di cui all’articolo 17 dello stesso testo unico” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 17, comma 1, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico”.3. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto e dai rendi-menti attribuiti ai fondi di previdenza e’ applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento.4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-tembre 1973, n. 600, applicano l’imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni e sui rendimenti maturati in ciascun anno. L’imposta e’ versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo. L’im-posta e’ imputata a riduzione del fondo. Nell’anno solare in cui maturano le rivalutazioni e i rendimenti, compreso l’anno 2001, è dovuto l’acconto dell’imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni e dei rendimenti maturati nell’anno precedente. Se il tratta-mento di fine rapporto e’ corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l’imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi.5. Dall’imposta relativa ai trattamenti di fine rapporto, determinata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti a seguito della cessazione di rapporti di lavoro intervenuta nel periodo dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore della disciplina

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

concernente la riforma del trattamento di fine rapporto e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, si detrae un importo pari a L. 120.000 per ciascuno degli anni compresi nel suddetto pe-riodo; per i periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a mese.

Art. 12.Decorrenza e disciplina transitoria

1. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall’articolo 10 si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il decreto stesso, nonché, in caso di riscatto parziale di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o di anticipazione, a quelle erogate a decorrere da tale data.2. Le disposizioni dell’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 11, si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto maturate, nonché a quelle erogate a titolo di anticipazione, a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Per il trattamento di fine rapporto maturato fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa.

Capo IVContratti di assicurazione disposizioni varie e finali

Art. 13.Trattamento tributario dei contratti di assicurazione, dei contributi versati volontariamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:a) nell’articolo 10:1) al comma 1, lettera e), dopo le parole: “in ottemperanza a disposizioni di legge” sono aggiunte le seguenti: “, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565”;2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico.”;b) nell’articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera f) è sostituita dalla seguente: “f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità per-manente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicura-zioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e as-similato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;”;

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

c) nell’articolo 42, comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pa-gati. Tale differenza si assume applicando al suo importo gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa. Con i decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica”;d) nell’articolo 47, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: “h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previ-denziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti d’assicura-zione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all’inizio dell’erogazione;”;e) nell’articolo 48-bis, comma 1, lettera c), l’ultimo periodo è soppresso.2. Ai fini dell’applicazione degli articoli 10, comma 1, lettera e-bis) e 13-bis) comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza e’ evidenziato l’importo del premio afferente a ciascun rischio.3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati;b) nell’articolo 21, secondo comma, le parole: “e di rendita vitalizia” sono soppresse;c) nella tariffa, allegato A, gli articoli 1, 14 e 23 sono soppressi;d) nella tariffa, allegato C, e’ aggiunto l’articolo 11, così rubricato: “Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione”, in corrispondenza della “natura delle assicurazioni”, e “Assicu-razione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione”, in corrispondenza dell’”indicazione delle operazioni “.4. Nell’articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, il comma 5 è soppresso.

Art. 14. Applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quin-quies, del testo unico delle imposte sui redditi.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l’articolo 26-bis, è inserito il seguente:“Art. 26-ter. - 1. Sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.2. Sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle

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imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si applicano le disposi-zioni dell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi.”.2. Nell’articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.

Art. 15.Regime tributario dei fondi pensione ai fini I.V.A.

1. Nell’articolo 10, primo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: “la gestione di fondi comuni d’investimento” sono inserite le seguenti: “e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124”.Art. 16. Decorrenza1. Le disposizioni dell’articolo 13 si applicano per i contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.2. Le disposizioni dell’articolo 14 si applicano per i redditi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.3. Le disposizioni dell’articolo 15 si applicano a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.

Art. 17. Allargamento delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ai destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.

1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:a) nell’articolo 2, al comma 1, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: “b-ter) per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.” e al comma 2, lettera a), le parole: “lettere a e b-bis)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b-bis) e b-ter)”;b) nell’articolo 3, comma 1, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente: c-ter) accordi tra sog-getti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.”;c) nell’articolo 7, comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Per i soggetti di cui all’ar-ticolo 2, comma 1, lettera b-ter), si considera età pensionabile il compimento dell’età prevista dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”;d) nell’articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:“1-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l’azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensio-ne dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette ope-razioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro conven-

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

zionato con il titolare della moneta elettronica e con il titolare della posizione aperta presso il fondo pensione medesimo.”.Art. 19. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2000 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite ero-gate a decorrere dal 1° gennaio 2001.2. Per l’adeguamento delle disposizioni del presente decreto con la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Sup. Ord. n. 255/L alla GU n. 302 del 30.12.97)Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (collegato alla finanziaria 1998)

STRALCIO DI ALCUNI COMMI

Art. 59.Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità

31. Al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici di cui ai decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, attraverso attività di promozione e formazione nonché attraverso l’individuazione e la co-struzione di modelli di riferimento per la valutazione finanziaria e il monitoraggio dei portafogli dei fondi, è autorizzata per l’anno 1998 la spesa di lire 3,5 miliardi, da iscriversi in apposita unità previsionale di spesa del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento di apposita convenzione da stipularsi con il mediocredito centrale spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. nella convenzione saranno definite, anche attraverso il concorso delle fonti istitutive dei fondi, previste all’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, le forme organizzative adeguate al conseguimento dei fini di cui al presente comma, anche attraverso la costituzione di apposita società di capitali.32 . Per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, di aziende di credito che presentino anomalie in almeno due degli indicatori di cui alla tabella e allegata alla presente legge, desunti dai dati dell’ultimo bilancio, si applicano le se-guenti disposizioni: a) per gli iscritti in servizio, il trattamento pensionistico integrativo è determinato, sulla base delle rispettive fonti di regolamentazione, esclusivamente con riferimento alle anzianità già maturate alla data di entrata in vigore della presente legge o, se le anomalie si verificano successivamente, alla data di riferimento dell’ultimo bilancio; da tale importo è detratto l’am-montare a carico della gestione speciale dell’inps teoricamente spettante alla stessa data; la somma risultante è rivalutata sino al momento del pensionamento secondo i criteri di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; b) per gli iscritti in quiescenza, il trattamento pensionistico integrativo è escluso da qualsiasi meccanismo perequativo con decorrenza dalla data di cui alla lettera a); per le pensioni erogate dai regimi integrativi antecedentemente alla maturazione dei requisiti di accesso al trattamen-to pensionistico della gestione speciale inps, si applica il regime perequativo previsto per detta gestione limitatamente alla quota di pensione corrispondente per ciascuna azienda, alla per-centuale di cui alla tabella allegata al citato decreto legislativo n. 357 del 1990.

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33. Venute meno le condizioni indicate nella tabella e di cui al comma 32 per almeno due eser-cizi consecutivi, accordi con le associazioni sindacali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono prevedere, solo per il futuro, regimi difformi da quanto indicato nelle lettere a) e b) del predetto comma 32, anche mediante la trasformazione dei regimi integrativi esistenti in regimi a contribuzione definita, o l’istituzione di nuove forme di previdenza complementare ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. relativamente ai regimi integrativi delle aziende di credito indicate nel citato decreto legislativo n. 357 del 1990 che siano o siano state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, le disposizioni di cui al comma 32 si applicano con decor-renza dalla data di emanazione del decreto di liquidazione. 40. All’articolo 18 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 dopo il comma 6 è inserito il se-guente:“6-bis. le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali dell’albo dei fondi pensione a seguito della comunicazione. l’attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla commissione di cui all’articolo 16 secon-do piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle infor-mazioni ricevute in attuazione del comma 6. la commissione riferisce al riguardo al ministro del lavoro e della previdenza sociale. alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell’area dei potenziali destinatari, deliberate prima della iscrizione nelle sezioni speciali dell’albo dei fondi pensione disposta dal-la commissione, non siapplicano l’articolo 17, comma 2, lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione.”41. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente: “l’esercizio dell’attività dei fondi pensione è subordinato alla pre-ventiva autorizzazione da parte della commissione di cui all’articolo 16, la quale trasmette al ministro del lavoro e della previdenza sociale e al ministro del tesoro, del bilancio e della pro-grammazione economica l’esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in novanta giorni dal ricevimento da parte della commissione dell’istanza e della prescritta documentazione, ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell’ulteriore documenta-zione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza; la commissione può determinare, con proprio regolamento, le modalità di presentazione dell’istanza, i docu-menti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione”. fino all’adozione da parte della commissione del regolamento di cui al comma 3 dell’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dal presente comma, le modalità di presentazione dell’istanza e gli elementi documentali ed informativi a corredo della stessa restano disciplinati dalle disposizioni del decreto del ministro del lavoro e della previdenza so-ciale 14 gennaio 1997, n. 211, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 160 dell’11 1uglio 1997, in quanto applicabili. al comma 3 dell’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 le parole da “l’autorizzazione” fino a: “del mercato” sono sostituite dalle seguenti: “l’autorizzazione alla costituzione e all’esercizio è rilasciata ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dalla commissione di cui all’articolo 16, d’intesa con le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti”.

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

42 . all’articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall’articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto il seguente comma:“5-bis. i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla commissione sono pubblicati nella gazzetta ufficiale e nel bollettino della commissione.”43. Aalla lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall’articolo 14-della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo la parola: “decreto” sono aggiunte le seguenti: “e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carat-tere generale da essa emanati”.

Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 11 maggio 2001“Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell’articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;Visto l’articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal medesimo articolo 3, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 di-cembre 2000;Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 2001;Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.Forme pensionistiche collettive operanti e accantonamenti ai fondi di quiescenza e previdenza

1. Nell’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall’ar-ticolo 1, comma 1, lettera a), numero 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nel terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e se le forme pensionistiche collettive isti-tuite non siano operanti dopo due anni”.2. È soppresso il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con-cernente gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

Art. 2.Decorrenza

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talu-ne disposizioni del medesimo decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

a) nel comma 1, le parole: “dalla data da cui ha effetto il presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2001”;b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Per i soggetti iscritti ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza so-ciale per l’applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, ai fini della deducibilità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, il comma 8-quater dell’articolo 18 del citato decreto legislativo.”.

Art. 3.Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita

1. All’articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente il regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:a) nel comma 1, secondo periodo, le parole: “i proventi maturati derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva” sono sop-presse; dopo il medesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: “I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fon-do e su di essi compete un credito d’imposta del 15 per cento. Il credito d’imposta concorre a formare il risultato della gestione ed e’ detratto dall’imposta sostitutiva dovuta.”;b) nel comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d’imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea d’investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all’atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un’apposita certificazione dalla quale risulti l’importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d’imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d’imposta corrispondente all’11 per cento di tale importo”.

Art. 4. Disciplina tributaria dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e delle forme pensioni-stiche individuali attuate mediante contratti d’assicurazione sulla vita.

1. All’articolo 14-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente la disciplina tri-butaria dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e di taluni contratti di assicurazione sulla vita, inserito dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:a) nel comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Per i fondi pensione e per i contratti di assicura-zione di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 7 dell’articolo 14.”.

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

2. Nell’articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 2 è abrogato.

Art. 5. Regime tributario dei fondi pensione già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421

1. All’articolo 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente il regime tri-butario dei fondi pensione già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, inserito dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:a) nel comma 2, le parole: “Alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, com-ma 1, in regime di prestazioni definite, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione” sono soppresse;b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipen-denti, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell’11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.”;c) nel comma 3, le parole: “di cui ai commi 1 e 2” sono soppresse.2. Nell’articolo 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 14-quater, comma 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei contributi e quella di accesso alla prestazione è superiore a dodici mesi, l’imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell’aliquota dell’imposta sostitutiva e dei tassi di rendimento dei titoli di Stato. Con decreto del Ministro delle finanze tono stabiliti gli elementi di rettifica.”.

Art. 6. Decorrenza

1. Nell’articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di ta-lune disposizioni del medesimo decreto legislativo, sono apportate le seguenti modificazioni:a) nel comma 1, le parole: “alla data da cui ha effetto il presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “al 1° gennaio 2001”;b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Ai fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’applicazione del periodo transito-rio di cui al comma 8-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, l’articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l’addizionale all’imposta sostitutiva da essi dovuta.”.

Art. 7. Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

1. Nell’articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la tassazio-ne separata delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale, come modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole: “anche in caso di riscatto di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e a titolo di anticipazioni” sono sostituite dalle seguenti: “, ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.”.2. All’articolo 17-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il trattamento tributario delle pre-stazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, introdotto dall’articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, primo periodo, le parole: “delle quote di trattamento di fine rapporto e” sono soppresse;b) nello stesso comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, iscriven-do a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta”;c) nel comma 2, dopo le parole: “del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124” sono inserite le seguenti: “, nonché in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, com-ma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.3. Nell’articolo 48-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, alla lettera d-bis) del comma 1, da rinominare d-ter), dopo le parole: “del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124”, sono inserite le seguenti: “diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.4. Nell’articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 4-ter, concernente la determinazione dei redditi derivanti dai rendimenti di prestazioni pensionistiche e rendite vitalizie, è sostituito dal seguente: “4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 41 sono costi-tuiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica eroga-ta e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari”.5. Nell’articolo 23, secondo comma, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente la determinazione della ritenuta alla fonte sulle presta-zioni pensionistiche complementari, inserita dall’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole: “comma 1, primo periodo,” sono soppresse.

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

Art. 8.Applicazione dell’imposta sul trattamento di fine rapporto

1. Nell’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le modalità d’applicazione dell’imposta sul trattamento di fine rapporto, come modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera a), del decre-to legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, dopo le parole: “di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124” sono inserite le seguenti: “e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva” e nell’ultimo periodo sono aggiunte le seguenti: “, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichia-razione del sostituto d’imposta”;b) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Se il rapporto si svolge per un nume-ro di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta.”.2. All’articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, riguardante la disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto, sono apportate le seguenti modificazioni:a) il comma 2 è abrogato;b) nel comma 3, le parole: “e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza” sono soppresse;c) nel comma 4:1) al primo periodo, le parole: “e sui rendimenti maturati” sono sostituite dalla seguente: “ma-turate”;2) al quarto periodo, le parole: “e i rendimenti” sono soppresse, nello stesso periodo le parole: “e dei rendimenti maturati” sono sostituite dalla seguente: “maturate”;3) dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: “L’acconto può essere commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto. L’accon-to e’ versato entro il giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”;d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Ai fini del versamento dell’imposta sostitu-tiva di cui al comma 3 è utilizzabile anche il credito di imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto dall’articolo 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifi-cazioni.”;e) nel comma 5, dopo le parole: “si detrae” sono inserite le seguenti: “, anche in sede d’appli-cazione delle ritenute d’acconto,” e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta.”.

Art. 9.Decorrenza

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante norme in materia di de-correnza e disciplina transitoria, sono apportate le seguenti modificazioni:a) nel comma 1, le parole da: “dalla data da cui ha effetto” fino alla fine del periodo sono sosti-tuite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2001”; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

periodo: “Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente.”;b) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: “1-bis. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, le disposizioni di cui all’articolo 6 della leg-ge 26 settembre 1985, n. 482, si applicano ai rendimenti maturati anteriormente al 1° gennaio 2001; la ritenuta prevista dal citato articolo 6 va applicata anche all’atto del trasferimento delle posizioni pensionistiche da una delle predette forme ad una forma pensionistica di altro tipo.”;c) nel comma 2, primo periodo, le parole da: “maturate” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “, comprese le relative anticipazioni, e di altre indennità e somme, maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001.”; nel medesimo comma, secondo periodo, la parola: “maturato” è sostituita dalle seguenti: “comprese le relative anticipazioni, e per le altre indennità e somme maturate”.

Art. 10.Trattamento tributario dei contratti di assicurazione

1. Nell’articolo 13-bis, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri, come modificato dall’articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legisla-tivo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole: “superiore al 5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “non inferiore al 5 per cento”.2. Nell’articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il trattamento tributario dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione, come modificato dall’articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 i periodi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: “Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione.”.3. Nell’articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente il trattamento tributario dei contratti di assicurazione aventi finalità previdenziali, sono apportate le seguenti modificazioni:a) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Per le rendite vitalizie aventi funzione pre-videnziale in corso di costituzione, le imprese di assicurazione applicano l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Si applicano le dispo-sizioni dell’articolo 14-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Se le predette rendite derivano da contratti stipulati con imprese di assicurazione operanti nel ter-ritorio dello Stato in regime di libertà di prestazioni di servizi, l’imposta sostitutiva è applicata dal contribuente nel periodo d’imposta in cui matura il diritto alla prestazione secondo le di-sposizioni previste per la tassazione dei redditi di cui all’articolo 41, comma 4, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è versata con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.”;b) nel comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) nella tariffa allegato A, gli articoli 1 e 23 sono soppressi;”;

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

c) nello stesso comma 3, dopo la lettera c), è inserita la seguente: “c-bis) nella tariffa allegato A, l’articolo 14, è sostituito dal seguente: “14 - Assicurazioni contro i rischi di impiego, diversi da quello di morte, connessi alla cessione del quinto dello stipendio”.

Art. 11.Imposta sostitutiva sui redditi derivanti da contratti d’assicurazione sulla vita e di capitalizzazione

1. All’articolo 14 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:a) nella rubrica, le parole: “lettera g-quinquies)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere g-qua-ter) e g-quinquies)”;b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Ai fini dell’applicazione dell’imposta di cui all’articolo 26-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella in cui il capitale è corrisposto è superiore a dodici mesi, l’imposta si determina applicando gli elementi di retti-fica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell’aliquota dell’imposta sosti-tutiva, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, nonché della data di pagamento dell’imposta sostitutiva. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica. L’im-posta sostitutiva e’ versata entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata.”;c) il comma 2 è abrogato.

Art.12.Decorrenza

1. All’articolo 16 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:a) nel comma 1, le parole: “a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “o rinnovati nonché per i premi versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dal 1° gennaio 2001”;b) nel comma 2, le parole: “dalla data da cui ha effetto il presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2001”;c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Nell’articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per i contratti rinnovati, tali disposizioni continuano ad appli-carsi alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto è rinnovato.”;d) nel comma 3, le parole: “dalla data da cui ha effetto il presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2001”.

Art. 13. Entrata in vigore

1. All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decor-renza di talune disposizioni del medesimo decreto, le parole: “1° giugno 2000” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2001”.

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

2. Tutte le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2001.

Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1993, n. 97, S.O. n. 40 (con integrazioni e modificazioni successive)Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Visto l’art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° mar-zo 1993;Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’8 aprile 1993;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previ-denza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;Emana il seguente decreto legislativo:

Art.1.Ambito di applicazione.

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

Art. 2. Destinatari

1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche ter-ritorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell’appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unita-mente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;b-ter) per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b-bis)e b-ter, esclusivamente forme pensionisti-che complementari in regime di contribuzione definita;b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

Art. 3. Istituzione delle forme pensionistiche complementari

1. Salvo quanto previsto dall’art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti:a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi, anche intera-ziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o asso-ciazioni di rilievo almeno regionale;c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o ac-cordi collettivi, anche aziendali;c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;c-ter) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del de-creto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all’art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pen-sionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamen-ti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni. 3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell’art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l’indicazione di “fondo pensio-ne”, la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale.

Art. 4.Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’esercizio

1. I fondi pensione sono costituiti:a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell’art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa;b) come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell’art. 12 del codice civile; in tale caso il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13 .2. I fondi pensione possono essere costituiti altresì nell’ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito del patrimo-nio della medesima società od ente, con gli effetti di cui all’art. 2117 del codice civile.

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3. L’esercizio dell’attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di cui all’articolo 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l’esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in novanta giorni dal ricevimento da parte della commissione dell’istanza e della prescritta documenta-zione, ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell’ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza; la commissione può determinare, con proprio regolamento, le modalità di presentazione dell’istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione.Con uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:a) le modalità di presentazione dell’istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale, nonché i termini per il rilascio dell’autorizza-zione;b) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell’atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rap-porti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;c) i requisiti per l’esercizio dell’attività, con particolare riferimento all’onorabilità e professio-nalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all’art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni opera-tive contenute negli statuti;d) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro.4. I fondi pensione costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavo-ratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell’art. 12 del codice civile ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l’autorizzazione non può essere concessa:a) se, in caso di società, questa non abbia la forma di società per azioni o in accomandita per azioni;b) se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture gestionali, amministrative e contabili separate da quelle della società o dell’ente;c) se la contabilità e i bilanci della società o ente non siano sottoposti a controllo contabile e a certificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella della richiesta di autorizzazione.6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la commissione di cui all’art. 16.7. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività, ovvero quando, per i fondi di cui all’articolo 3, non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso.

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Art. 5.Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo

1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione caratte-rizzato da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la suc-cessiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati.Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo.3. Nell’ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell’art. 4, comma 2, è istituito un organismo di sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.

Art. 6. Regime delle prestazioni e modelli gestionali

1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni d’investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a ge-stire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l’attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pen-sione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonché di quote di fondi comuni d’investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lett. e);e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni d’investimento mobiliare chiusi secon-do le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25% del capitale del fondo chiuso .1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma. 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorità garante della concor-renza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni;

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detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.1-ter. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione, sentita l’Autorità garante della con-correnza e del mercato, di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggio-ranza del capitale sociale e la cui gestione dovrà essere organizzata secondo le stesse modalità e gli stessi criteri indicati nel comma 1-bis.2. Alle prestazioni di cui all’articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all’art. 2 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174.2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all’ar-ticolo 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all’articolo 16.L’autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui all’articolo 16, con riferi-mento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla compo-sizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conven-zione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all’erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni. 3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese as-sicurative. Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica l’art. 6-bis del presente d.lgs. .4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi d’amministrazione dei fondi in-dividuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, terzo periodo richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o in-direttamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da ga-rantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell’ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:a) contenere le linee di indirizzo dell’attività dei soggetti convenzionati nell’ambito dei criteri

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di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrate in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano inve-stite le risorse del fondo all’atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;c) prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto ine-renti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo. 4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I va-lori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all’articolo 103 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l’accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari.4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all’articolo 16, assunta previo pare-re dell’autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimen-ti, devono essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all’articolo 16, sono individuati:a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza:a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale su-periore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto

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di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un’influenza dominante sulla società emittente;b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati diretta-mente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento.

Art. 6-bis.Banca depositaria

1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal ge-store che presenti i requisiti di cui all’articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all’articolo 6, comma 4-quinquies.3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983.

Art. 6-ter. Convenzioni

1. Per la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 6, commi 2, 2-bis e 3, e all’articolo 6-bis, nonché per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i competenti organismi d’amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni ti-pologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

Art. 7. Prestazioni

1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi.2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell’età pen-sionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b-ter), si considera età pensionabile il compimento dell’età prevista dall’art.1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell’at-tività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un’età di non più di dieci anni

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inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell’ordinamento obbligatorio di appartenenza.All’atto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive definisco-no, in deroga al requisito di cui al primo periodo, la gradualità di accesso alle prestazioni di cui al presente comma in ragione dell’anzianità già maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresì i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavo-ratori che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 10, comma 1, lettera a).4. L’iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione dei contributi accu-mulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la pro-pria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c). Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente com-ma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto per i quali l’interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.5. L’entità delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all’atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione, nell’ambito della distinzione fra regimi a contribuzione defi-nita e regimi a prestazione definita di cui all’art. 2, comma 2.6. Le fonti costitutive possono prevedere:a) la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell’importo maturato, salvo che l’importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti d’ammontare inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui, all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;b) l’adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell’equilibrio attuariale e finanziario di ciascu-na forma.

Art. 8.Finanziamento

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legisla-tivo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all’art. 409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi;1-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l’azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensio-ne dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso i centri di vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette

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operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro con-venzionato con il titolare della moneta elettronica e con il titolare della posizione aperta presso il fondo pensione medesimo.2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ri-cadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota dell’accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l’utilizzazione di quota dell’ac-cantonamento annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR.3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base con-trattuale collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipen-denti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di de-terminazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai principi del presente decreto legislativo.5. Gli enti di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto ser-vizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

Art. 9. Fondi pensione aperti

1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’art. 6, comma 1, nonché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico rispar-mio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2.2. Detti fondi sono aperti all’adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all’art. 3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all’art. 10, comma 1, lettera b); ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei prece-denti articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva.

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3. Ferma restando l’applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finan-ziamento, prestazioni e trattamento tributario, l’autorizzazione alla costituzione e all’esercizio è rilasciata ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dalla commissione di cui all’articolo 16, d’intesa con le rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti .

Art. 9-bisForme pensionistiche individuali attuate mediante fondi aperti

1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l’adesione ai fondi pensione di cui all’articolo 9. L’adesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di partecipazione alle forme di cui al comma 1.3. L’ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all’atto dell’adesione, può essere successivamente variato.4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, pre-vedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipa-zione alla forma e che quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione dell’attività lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si con-sidera età pensionabile il compimento dell’età prevista dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni.5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell’età pensio-nabile.6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il valore attuale può essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento di quello maturato, salvo che l’importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammon-tare inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 9-terForme pensionistiche individuali attuate mediante contratti d’assicurazione sulla vita

1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti d’assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all’articolo 9-bis, comma 4, secondo le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. L’adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti isti-tutive.2. L’ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all’atto della conclusione del contrat-to, può essere successivamente variato.3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1, devono essere comunicate dalle im-prese assicuratrici alla Commissione di cui all’articolo 16, prima della loro applicazione.

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Art. 10.Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requi-siti di partecipazione

1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini di esercizio:a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in re-lazione alla nuova attività;b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all’art. 9, o a una delle forme pensionistiche individuali di cui all’art.9-bis e 9-ter;c) il riscatto della posizione individuale.1-bis. Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell’articolo 7.2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all’art. 9 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui all’art.9-bis e 9-ter possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività.3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione o delle forme pensionistiche individuali di cui all’art.9-bis e 9-ter; conseguenti all’esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi dall’esercizio dell’opzione.3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell’intera posizione individuale dell’iscrit-to stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9 o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter ), non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all’ar-ticolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell’offerta che possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell’iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acqui-sita al fondo pensione.3-quater. In caso di morte dell’iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima dell’accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata dagli eredi .3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la facoltà di trasferimento dell’intera posizione individuale dell’iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto;

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Art. 11. Vicende del fondo pensione

1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all’art. 10.2. Nel caso di cessazione dell’attività del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pen-sione ai sensi dell’art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su proposta della commissione di cui all’art. 16, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla commissione di cui all’art. 16, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e della previ-denza sociale.4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull’equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla commissione di cui all’art. 16, gli organi del fondo e comunque i suoi respon-sabili devono comunicare preventivamente alla commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell’equilibrio del fondo pensione.5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla commis-sione di cui all’art. 16, i cui compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che abbiano costituito un fondo di cui all’art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all’art. 16, nomina un commissario straordinario incaricato dello scioglimento o della liquidazione del fondo.

Art. 12.Contributo di solidarietà

1. Fermo restando l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di ap-partenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, è confermato il contributo di solidarietà di cui all’art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica comple-mentare di cui all’art. 1 del presente decreto legislativo. Resta altresì confermato il contributo di solidarietà di cui all’art. 9-bis del citato decreto-legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate a carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente decreto legislativo.1-bis. All’art. 5, comma 1, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: “Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare” .

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Art. 13.Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni

1. Articolo abrogato2. Articolo abrogato3. Sostituisce la lettera a) del comma 2 e aggiunge il comma 8-bis all’art. 48, Decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (GU n. 302 SUPPL.ORD. del 31/12/1986) - Testo unico delle imposte sui redditi. art. 48: determinazione del reddito di lavoro dipendente4. Disposizione superata5. Articolo abrogato6. Articolo abrogato7. Aggiunge la lettera e-bis) al comma 1 dell’art. 10, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. ART. 10: oneri deducibili8. Aggiunge la lettera h-bis) al comma 1 dell’art. 47, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. ART. 47: redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente9. Articolo abrogato10. Articolo abrogato11. Articolo abrogato12. Articolo abrogato13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fi-scale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale;14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui all’articolo 16 l’ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risul-tanze di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 14. Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita

1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d’imposta del 15%. Il credito d’imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall’imposta

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sostitutiva dovuta; e il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno. Il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di com-posizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d’anno, in luogo del patri-monio all’inizio dell’anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell’anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.2. Il risultato negativo maturato nel periodo d’imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminu-zione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal me-desimo periodo d’imposta in cui è maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all’atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, com-plementare o individuale, un’apposita certificazione dalla quale risulti l’importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d’imposta successivi e che consente di computare la quota di parte-cipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d’imposta corrispondente all’11% di tale importo.3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d’imposta. Non si ap-plicano la ritenute previste dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repub-blica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell’articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell’imposta sosti-tutiva.5. L’imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.6. La dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva è presentata entro un mese dall’approvazio-ne del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel ter-mine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è prevista l’approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione è presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d’imposta. Nel caso di fondi costituiti nell’ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell’ente.7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse.

Art. 14-bisRegime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e dei contratti di assicu-razione di cui all’articolo 9-ter

1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento applicata sul risultato netto maturato in cia-

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scun periodo d’imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della ren-dita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell’anno, il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza.2. Per i contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter, le imprese d’assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell’anno, il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza.”.2 bis. Per i fondi pensione e per i contratti d’assicurazione di cui ai precedenti commi si appli-cano le disposizioni dei commi da 5 a 7 dell’articolo 14.

Art. 14-terRegime tributario dei fondi pensione che detengono immobili

1. Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio, riferibile agli immobili determinato, in base ad apposita contabilità separata, se-condo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni d’investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all’1,50 per cento.2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’impo-sta derivante dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell’articolo 14, commi 1 e 2.3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, commi da 3 a 7.

Art. 14-quater.Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421

1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, in regime di contri-buzione definita o di prestazione definita gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell’articolo 14.2. Alle forme indicate nel comma 1 gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell’articolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni dell’articolo 14, commi da 5 a 7.2 bis. Le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, in regime di pre-stazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizio-ne, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette ad imposta sostitutiva

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delle imposte sui redditi, nella misura dell’11% applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati .3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, siano costituite nell’ambito del patrimonio di società o enti, l’imposta sostitutiva è corrisposta dalla società o dall’ente nell’ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.

Art. 15. Responsabilità degli organi del fondo

1. Nei confronti dei componenti degli organi di cui all’art. 5, comma 1, e dei responsabili del fondo si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.2. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui all’art. 5, commi 1 e 3, si applica l’art. 2407 del codice civile.3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissio-ne di cui all’art. 16, sono sospesi dall’incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall’incarico i componenti degli organi collegiali e i responsabili del fondo pensione che:a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della commissione di cui all’art. 16;b) forniscono alla predetta commissione informazioni false;c) violano le disposizioni dell’art. 6, commi 4 e 5;d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.4. Ai commissari nominati ai sensi dell’art. 11 si applicano le disposizioni contenute nel presen-te articolo.

Art. 16. Vigilanza sui fondi pensione

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vi-gilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.2. È istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corret-ta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previ-denza complementare. La commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico.3. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto di nomina indicherà i due membri della commissione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni d’incompa-tibilità, a pena di decadenza, di cui all’articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974,

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n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai compo-nenti della commissione competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di con-certo con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell’attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, e al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modi-ficazioni ed integrazioni. La commissione può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previ-sti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovraintende all’attività istrut-toria e cura l’esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera, nei limiti delle risorse disponibili, in ordine alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, al trattamento giuridico ed economico del personale, all’ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i prin-cipi del regolamento di cui all’articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 . Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono esecutive decorsi venti giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi, da effettua-re, in ogni caso, unitariamente e in un unico contesto, sulle singole disposizioni . Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP viene ridefinito, nei limiti dell’ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corri-sposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministra-zione o dall’ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo.[Le deliberazioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il trat-tamento giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e con-suntivo, che devono osservare i principi del regolamento di cui all’articolo 1, settimo comma, del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, di concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità e le rende esecutive con proprio decreto, da emanare entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie osservazioni]. [Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formu-late osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive]La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalità e l’efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.5. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere per il primo triennio le 30 unità. [I requisiti di accesso e le modalità di assunzione sono determinati dal regolamento di cui al comma 3 in con-

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formità ai principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle attività istituzionali della commissione]. [L’ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento]. Tale regolamento detta altresì norme per l’adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale deter-minandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali.5-bis. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla commissione per assolvere i compiti di cui all’articolo 17 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della commissione.

Art. 17. Compiti della commissione di vigilanza

1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all’articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configuratinei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all’interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell’albo di cui all’articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all’articolo 16.2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui all’articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:a) tiene l’albo di cui all’articolo 4;b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell’articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutan-done anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati;c) svolge l’attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3 dell’articolo 4;d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 4-quinquies e 5 dell’articolo 6;e) definisce, d’intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all’articolo 6 nonché alla lettera e) del presente comma;g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la

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contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;h) valuta l’attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l’ela-borazione di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione pe-riodica agli iscritti circa l’andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità;i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche mediante ispezioni presso gli stessi, richiedendo l’esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le infor-mazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione può avvalersi anche dell’Ispettorato del lavoro;n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.3. Per l’esercizio della vigilanza, la commissione può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesti;b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi.4. La commissione può altresì: a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione;b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione fissandone l’ordine del giorno.5. Nell’esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informa-zioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla commissione nell’esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della previ-denza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell’esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d’ufficio e hanno l’obbligo di riferire alla commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all’articolo 6 e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l’efficacia dell’azione di controllo. 7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull’attività svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.

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Art. 18. Norme finali

1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre l’art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1° luglio 1994. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell’art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali amministrative e contabili separate.2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla data d’entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell’art. 6, commi 4 e 5, secondo nor-me per loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro, d’intesa con la commissione di cui all’art. 16; al fine della emanazione di dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti.3. Non sono tenute all’adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionisti-che complementari di cui al comma 1 istituite all’interno:a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;b) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia d’esercizio della funzione creditizia e assicurativa.Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza è esercitata, in conformità ai criteri dettati dall’art. 17, dall’organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma pensionistica medesima.4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 è assegnato un termine di due anni per prov-vedere all’adeguamento alle disposizioni dell’art. 5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, è assegnato il medesimo termine per l’adeguamento alle disposizioni di cui all’art. 4, commi 2, 3 e 5.5. Le operazioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni di cui all’art. 6, commi 4 e 5, sono esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, lettera d), le operazioni di con-ferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all’art. 3, secondo comma, secon-do periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all’art. 16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalità che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell’albo di cui all’art. 4, comma 6.6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali

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dell’albo dei fondi pensione a seguito della comunicazione.L’attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla commissione di cui all’articolo 16 secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensio-nistiche e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6. La com-missione riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell’area dei potenziali destinatari, deliberate prima della iscrizione nelle sezioni speciali dell’albo dei fondi pensione disposta dalla commissione, non si applicano l’articolo 17, comma 2, lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione.7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo alle forme di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all’art. 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari di cui al presente comma non si applica altresì l’art. 13, commi 2 e 3, continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti sino alla data di entrata in vigore del pre-sente decreto legislativo.Al trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente de-creto legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell’arti-colo 2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell’articolo 13.8. Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi sta-bilite e, per quelli di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il siste-ma tecnico-finanziario della ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti dall’applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, è con-sentita, per un periodo di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6, l’iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all’art. 16, da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in particolare, alla variazione dell’aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato.8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’applicazione della disciplina di cui al com-ma medesimo ed entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto previsto al comma 8-bis provvedono a corredare detta istanza della documentazione idonea a dimostrare l’esistenza dello squilibrio finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investi-to, determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma

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8-bis, l’equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione di cui all’art. 16, accerta, nei termini e secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 8-bis, la sussistenza delle predette condizioni, per l’appli-cazione delle disposizioni di cui al citato comma.8-quater. Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’applicazione del periodo tran-sitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.8-quinquies. L’accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensio-nistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamen-to pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l’ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. È abrogato il secondo comma dell’art. 14 della predetta legge. I dipendenti previsti dall’art. 74, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui all’art. 75 del citato decreto, hanno facoltà di ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi pre-visti dagli ordinamenti degli enti di provenienza. L’onere per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall’esercizio delle facoltà di cui al presente comma è posto a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

Art. 18-bisSanzioni penali e amministrative

1. Chiunque esercita l’attività di cui all’articolo 4 senza l’autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui all’articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla com-missione di cui all’articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni.3. Il rendiconto e il prospetto di cui all’articolo 17, comma 2, lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all’articolo 2621 del codice civile.4. I componenti degli organi di cui all’articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della commissione di cui all’articolo 17, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

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5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni re-lative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni .5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la proce-dura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l’attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 19Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1993, n. 97, S.O

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 20 giugno 2003 Aggiornamento del regolamento del 14 gennaio 1997, n. 211, in materia di requisiti di profes-sionalità richiesti per i componenti degli organi dei fondi pensione. (GU n. 155 del 7-7-2003) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIVisto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;Visto, in particolare, l’art. 4, comma 3, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, il quale prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto determina, tra l’altro, i requisiti per l’esercizio dell’attività dei fondi pensione, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo;Visto l’art. 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, che ha dato interpretazione autentica dell’art. 4, comma 3, lettera c), del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;Visto il regolamento attuativo del predetto art. 4, comma 3, adottato con decreto del Mi-nistro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211;Visto, in particolare, l’art. 4, comma 6, del predetto regolamento n. 211 del 1997, che consente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di provvedere, con proprio decreto, succes-sivamente all’attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, ad aggiornare la disciplina di cui al medesimo art. 4, relativa ai requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo pensione;Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 mar-zo 1998, n. 140, concernente regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle SIM e delle cause di sospensione, attuativo del predetto art. 7 del decreto legislativo n.415 del 1996; Visto il decreto 24 settembre 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale

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è stata aggiornata, con le modalità di cui all’art. 4, comma 6, del citato regolamento n. 211 del 1997, la disciplina di cui al medesimo articolo, in riferimento ai requisiti di professionalità dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo pensione;Ritenuto di dover ulteriormente aggiornare la predetta disciplina, procedendo, nel contempo, ad un’unificazione con quanto disposto con il predetto decreto 24 settembre 2002;Decreta:

Art. 1.1. Il rappresentante legale e i componenti degli organi di amministrazione del fondo pensione possono aver svolto unicamente, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio:a) funzioni d’amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali pres-so enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria;tale disposizione trova applicazione esclusivamente per i primi cinque anni dalla costituzione del fondo pensione;b) con esclusivo riferimento ai fondi pensione istituiti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, funzioni dirigenziali presso amministrazioni o enti pubblici.2. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non concorre al raggiungimento delle quote previste dall’art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n.211.3. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2002, n. 242, è abrogato.Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Roma, 20 giugno 2003Il Ministro: Maroni

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 14 gennaio 1997, n. 211 Regolamento recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statuta-ri, sui requisiti d’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle procedure per l’autorizzazione all’esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza comple-mentare. (GU n. 160 del 11-7-1997)IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni;Considerato che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del citato decreto legislativo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, le modalità di presenta-zione dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività dei fondi pensio-ne, gli elementi documentali e informativi, i requisiti, le informazioni e i contenuti e le mo-dalità dei protocolli di autonomia gestionale di cui alle lettere a) b), c) e d) del comma stesso;Visto l’articolo 18, comma 6, del predetto decreto legislativo;Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;Udito il parere espresso nell’adunanza generale del 19 dicembre 1996, con il quale il Consi-glio di Stato, nel manifestare parere favorevole sullo schema di decreto, ha formulato talune osservazioni di carattere formale ed ha sottolineato l’esigenza di prevedere, con riferimento

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alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, adeguati requisiti di professionalità dei componenti degli organi d’amministrazione e controllo dei fondi pensione, con facoltà di modularli o graduarli;Ritenuto di doversi adeguare al citato parere per quanto attiene sia ai rilievi di carattere formale che alla previsione di requisiti di professionalità per tutti i componenti degli organi d’amministrazione e controllo;Considerato, peraltro, che, nello spirito di quanto stabilito alla lettera c) del comma 2 dell’artico-lo 3 della citata legge n. 1 del 1991, si può tener conto anche delle professionalità maturate nello specifico settore, di natura previdenziale, in cui i fondi pensione sono chiamati ad operare;Considerato, altresì che il settore della previdenza complementare è in fase iniziale e che, per-tanto, per consentirne l’effettivo avvio, si rende necessario ampliare, sia pure in via transito-ria e per una sola parte dei responsabili dei fondi, l’area da cui attingere soggetti comunque in grado di concorrere ad un’adeguata amministrazione dei fondi pensione;Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri – a norma dell’articolo 17, com-ma 3, della menzionata legge n. 400 del 1988 - n. 8PS/70040 del 10 gennaio 1997;Adotta il seguente regolamento:

TITOLO I Fondi pensione di nuova istituzione

Art. 1.Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai fondi pensione costituiti ai sensi dell’ar-ticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993), ivi compresi quelli risultanti da operazioni di trasformazione conseguenti a modifiche delle fonti istitutive che comportino una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari e diano luogo all’istituzione di nuovi fondi pensione ai sensi del citato comma.

Art. 2.Requisiti formali di costituzione e raccordo con le fonti istitutive

1. I fondi pensione devono essere istituiti con atto pubblico.2. Gli atti costitutivi e gli statuti, nel regolamentare l’ordinamento dei fondi pensione, salva-guardano le competenze attribuite dal decreto legislativo n. 124 del 1993 alle fonti istitutive.

Art. 3.Elementi dello statuto dei fondi

1. Costituiscono elementi essenziali dello statuto:a) denominazione, che deve contenere l’indicazione “fondo pensione”;b) sede;c) durata, non inferiore agli anni di partecipazione al fondo richiesti dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per il conseguimento delle prestazioni di vecchiaia e anzianità;d) scopo esclusivo, in conformità dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 124 del 1993;e) previsione del sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione;

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f) indicazione del regime a contribuzione definita o, eventualmente, a prestazione definita nei casi consentiti dall’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993;g) destinatari, nell’ambito dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993;h) ordinamento e norme sull’amministrazione, con particolare riferimento a:

- criteri di formazione e prerogative dell’assemblea nei fondi pensione a struttura associativa e maggioranze richieste per le loro deliberazioni;- composizione degli organi d’amministrazione e durata della carica d’amministratore, nel ri-spetto dei principi di pariteticità e partecipazione di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e specificazione delle loro attribuzioni, tra cui necessariamente le prerogative connesse all’attuazione degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo n. 124 del 1993, alla definizione dei prospetti della composizione e del valore del patrimonio e dei rendi-conti del fondo pensione e alle modalità di realizzazione delle comunicazioni periodiche agli iscritti;- composizione dell’organo di controllo, nel rispetto dei principi di pariteticità e partecipazione di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e determinazione dei poteri ad esso spettanti in conformità all’articolo 2403 del codice civile in quanto applicabile e comunque con la previsione dell’obbligo di trasmettere alla commissione di vigilanza sui fondi pensione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 124 del 1993 (di seguito commis-sione di vigilanza) le irregolarità riscontrate;- previsione dei requisiti di onorabilità e professionalità, ai sensi del successivo articolo 4, dei componenti degli organi d’amministrazione e di controllo e previsione del numero di con-siglieri aventi i requisiti di professionalità di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo medesimo che devono essere presenti nelle riunioni dell’organo amministrativo convocate per deliberare su materie concernenti l’attuazione degli articoli 6 e 6-bis del decreto legisla-tivo n. 124 del 1993;

i) modalità d’adesione individuale al fondo pensione, in conformità alle previsioni delle fonti istitutive;l) criteri generali dell’articolazione del sistema di finanziamento in conformità delle previsioni delle fonti istitutive coerentemente con l’articolo 8 del decreto legislativo n. 124 del 1993;m) tipologia di prestazioni, requisiti per il loro conseguimento e modalità d’erogazione in con-formità delle previsioni delle fonti istitutive coerentemente con l’articolo 7 del decreto legisla-tivo n. 124 del 1993;n) previsione del ricorso a convenzioni con soggetti specializzati, anche con riferimento all’isti-tuto della banca depositaria, ai sensi degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo n. 124 del 1993 e criteri generali per la scelta dei gestori;o) criteri di attuazione delle previsioni dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993;p) criteri generali di impiego delle risorse nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 124 del 1993 e, in particolare, dall’articolo 6, commi 1, lettere d) ed e), 4-quinquies e 5, dello stesso;q) previsione della predisposizione di misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti,

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in particolare con riferimento all’andamento amministrativo e finanziario della gestione del fondo stesso, in conformità delle indicazioni fornite dalla commissione di vigilanza ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 124 del 1993;r) regole da osservare in materia di conflitti di interesse in conformità delle disposizioni del decreto del Ministro del tesoro di cui all’articolo 6, comma 4-quinquies del decreto legislativo n. 124 del 1993;s) criteri per la determinazione del valore del patrimonio del fondo pensione e della sua red-ditività, nonché per la compilazione delle scritture contabili, del prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo, del rendiconto annuale del fondo, anche con riferimento all’evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, in conformità delle indicazioni for-nite dalla commissione di vigilanza ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 124 del 1993;t) definizione delle procedure per le modifiche dello statuto e dell’eventuale regolamento di attuazione e di invio delle stesse alla commissione di vigilanza ai fini dell’approvazione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993;u) obbligo dell’organo di amministrazione di promuovere, secondo le procedure previste dallo statuto, l’adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dal decreto legislativo n. 124 del 1993;v) obbligo degli organi del fondo pensione e inoltre del dirigente, comunque denominato, re-sponsabile del fondo stesso di segnalare alla commissione di vigilanza, in presenza di vicende in grado d’incidere sull’equilibrio del fondo medesimo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto le-gislativo n. 124 del 1993;x) regime delle spese a carico degli aderenti, con eventuali limiti massimi;z) cause di scioglimento del fondo pensione e modalità di liquidazione, anche tenendo conto delle previsioni di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 1993.2. Lo statuto del fondo pensione di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993, deve altresì prevedere che l’adesione sia preceduta dalla consegna di una scheda informativa circa le caratteristiche del fondo stesso ai potenziali aderenti, avuto in particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- regime delle prestazioni (contribuzione definita o prestazione definita);- tipologia delle prestazioni e condizioni di accesso alle stesse;- ammontare delle contribuzioni e, per i lavoratori subordinati, del prelievo dal trattamento di fine rapporto;- criteri generali di impiego delle risorse;- risultanze dell’ultimo rendiconto di gestione.

3. Lo schema generale della scheda di cui al comma che precede è definito dalla commissione di vigilanza, che approva altresì la scheda redatta da ogni singolo fondo pensione.

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Art. 4.Requisiti di onorabilità e professionalità

1. Per la nomina o l’elezione a componente degli organi d’amministrazione e di controllo e inol-tre a dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione sono richiesti:a) i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori e i membri degli organi di controllo degli intermediari in valori mobiliari dalla disciplina di settore;b) l’assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza indicate dall’articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne la partecipazione agli organi di controllo, dall’articolo 2399 del codice civile.2. Il rappresentante legale, i componenti degli organi d’amministrazione ed inoltre il dirigen-te, comunque denominato, responsabile del fondo pensione devono aver svolto, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio:

- funzioni d’amministratore o di carattere direttivo presso società o enti del settore creditizio, assicurativo e finanziario, in società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, in società d’intermediazione mobiliare o di gestione di fondi comuni di investimento ovvero funzioni di cui all’articolo 3, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1;- funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso fondi pensione;- funzioni d’amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso organismi con finalità previdenziali;- funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria; tale disposizione trova applicazione esclusivamente per i primi cinque anni dalla data di en-trata in vigore del presente decreto.

3. Sin dall’entrata in vigore del presente decreto almeno il cinquanta per cento dei com-ponenti l’organo collegiale ed il dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione devono avere i requisiti di cui alle lettere a) o b). Qualora il fondo affidi, ai sensi dell’articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993, la totalità delle risorse alla gestione dei soggetti gestori e non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 6, i requisiti di professionalità di cui alle lettere a) o b) del precedente comma 2 devono sussistere per almeno un terzo dei componenti degli organi d’amministrazione e, comunque, in capo al dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione.4. I componenti dell’organo di controllo devono essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.5. Il venir meno dei requisiti, ovvero il sopravvenire delle cause di cui ai commi che precedono, comporta la decadenza dall’incarico.6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, può provvedere, successivamente all’attuazione dell’ar-ticolo 7 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, ad aggiornare la disciplina di cui ai precedenti commi.

Art. 5.Presentazione dell’istanza di autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, va presentata, o inviata a mez-

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zo raccomandata a.r., al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un’istanza, in carta da bollo, a firma del legale rappresentante del fondo pensione.2. Copia, in carta semplice, della predetta istanza e della allegata documentazione va inviata contestualmente alla commissione di vigilanza.

Art. 6.Contenuto dell’istanza

1. L’istanza deve riportare, nell’ordine indicato, quanto di seguito specificato:a) denominazione, sede statutaria, codice fiscale del fondo pensione;b) generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;c) elenco nominativo dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e, inoltre, del dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione, con l’indicazione delle generalità complete;d) indicazione della fonte istitutiva del fondo pensione;e) elenco dei documenti allegati.

Art. 7.Documentazione a corredo dell’istanza

1. All’istanza di autorizzazione devono essere allegati i documenti di seguito indicati, autenti-cati per copia conforme dal legale rappresentante del fondo pensione che sottoscrive la medesima istanza:copia della fonte istitutiva del fondo pensione;copia dell’atto di costituzione del fondo pensione, se distinto dallo statuto;copia dello statuto e dell’eventuale regolamento di attuazione;dichiarazione attestante il numero degli appartenenti all’area dei destinatari a cui il fondo pen-sione fa riferimento e anche, indicativamente, l’ammontare complessivo dei redditi da lavoro ad esso facente capo.2. Va, inoltre, inviata copia del verbale della riunione, sottoscritta dal rappresentante le-gale del fondo pensione e dal presidente dell’organo di controllo, nella quale l’organo d’amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti d’onorabilità e professionalità per i soggetti menzionati nel precedente articolo 4. La verifica dei requisiti va effettuata dall’orga-no amministrativo nei confronti di ciascun interessato sulla base dei seguenti documenti, del cui puntuale esame deve essere fatta menzione nel verbale:a) certificato generale del casellario giudiziale, dal quale risulti che l’interessato non ha ripor-tato condanne o sanzioni sostitutive per i reati previsti dall’articolo 1, comma 5, lettera d), della legge 23 marzo 1983, n. 77;b) dichiarazione di non aver riportato alcuna condanna, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per la quale è stata concessa la non menzione nel certificato del casellario giudiziale per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica o con-tro l’economia pubblica ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni e di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate ed integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;

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c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti:- l’insussistenza delle cause di cui all’articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne la partecipazione agli organi di controllo, all’articolo 2399 del codice civile;- il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del presente decreto;- che nei tre anni precedenti l’interessato non abbia svolto funzioni d’amministrazione, direzio-ne o controllo in fondi pensione o altri enti o società successivamente sottoposti a procedure d’amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;

d) certificato dei carichi pendenti rilasciati dalla procura della Repubblica presso il tribunale e dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale;e) per i componenti dell’organo di controllo di cui al precedente articolo 4, comma 4, certificato d’iscrizione a ruolo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.3. I documenti attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità non devono essere di data an-teriore a sessanta giorni rispetto a quella di presentazione della istanza d’autorizzazione e vanno conservati agli atti del fondo pensione. La commissione di vigilanza può richiedere, ove lo ritenga necessario, ulteriori informazioni ed integrazioni della documentazione.4. La commissione di vigilanza verifica che non sussistano ulteriori cause impeditive dell’as-sunzione delle relative cariche provvedendo a richiedere alla prefettura competente, entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza d’autorizzazione, la certificazione prevista dal de-creto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di rinnovo delle cariche.

Art. 8.Richiesta di riconoscimento ella personalità giuridica

1. I fondi pensione che richiedono il riconoscimento della personalità giuridica sono tenuti a presentare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale apposita istanza, contestualmente a quella di cui al precedente articolo 5.

Art. 9.Procedure per la concessione dell’autorizzazione

1. La commissione di vigilanza, entro trenta giorni ricevimento dell’istanza di autorizzazione e della relativa documentazione e dall’acquisizione della certificazione di cui all’articolo 7, comma 4, può richiedere al fondo pensione ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ritenuti necessari, da far pervenire alla commissione stessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta d’integrazione.2. La commissione di vigilanza, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero dell’ulteriore documentazione richiesta ai sensi del precedente comma, approva, se del caso, lo statuto e l’eventuale regolamento di attuazione del fondo pensione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993 e nei successivi quindici giorni for-nisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il parere di cui all’articolo 4, comma 3, del medesimo decreto.3. Ove il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ritenga necessario un supplemento istruttorio, rimette gli atti alla commissione di vigilanza con richiesta motivata entro venti giorni dal ricevimento del parere. In tal caso la commissione riapre l’istruttoria e rimette al Ministro

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il proprio parere entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ove non sia necessario acquisire ulteriore documentazione. In tal caso la commissione richiede la docu-mentazione entro quindici giorni e fornisce il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione.4. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere della commissione di vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette al Ministero del tesoro copia dell’istanza di cui all’articolo 5, corredata della documentazione di cui all’articolo 7, comma 1, nonché del pa-rere della commissione. Il Ministro del tesoro può avanzare osservazioni in merito al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento della predetta documentazione;trascorso tale termine il parere si intende reso.5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, autorizza il fondo pen-sione all’esercizio dell’attività ovvero nega l’autorizzazione con provvedimento motivato entro quindici giorni dalla ricezione del parere da parte del Ministro del tesoro. Per il fondo pensione che abbia avanzato la richiesta di cui all’articolo 8, il Ministro del lavoro e della previdenza so-ciale, in una con l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, emana, ai sensi dell’articolo 2, com-ma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, decreto di riconoscimento della personalità giuridica.6. Ai fini del procedimento di rilascio dell’autorizzazione, l’unita’ organizzativa responsabile dell’istruttoria è, nell’ambito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la divisione VIII della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale.Il responsabile del procedimento è il dirigente della medesima divisione.7. Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell’autorizzazione senza che il fondo pensione abbia inizia-to la propria attività, l’autorizzazione decade.

Art. 10.Iscrizione all’albo

1. Il provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività e l’eventuale decreto di riconosci-mento della personalità giuridica sono comunicati alla commissione di vigilanza, per l’iscrizio-ne del fondo pensione all’albo di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993 e al Ministero del tesoro.

TITOLO II Forme pensionistiche preesistenti all’entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421

Art. 11.Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle forme complementari di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993 ad eccezione di quelle istituite all’interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria e in materia assicurativa.

Art. 12.Comunicazione alla commissione di vigilanza

1. I soggetti titolari delle forme pensionistiche di cui al precedente articolo 11, in attuazione dell’obbligo loro imposto dall’articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, entro

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trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto sono tenuti ad inviare alla commissio-ne di vigilanza un’apposita comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, recante:a) la denominazione, la sede e il codice fiscale della forma pensionisticab) le generalità complete e la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;c) l’elenco nominativo dei componenti degli organi d’amministrazione e di controllo del fondo pensione, del dirigente, comunque denominato, responsabile con l’indicazione delle generalità complete.2. I soggetti titolari di forme pensionistiche diverse da quelle di cui all’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993, sono tenuti, inoltre, ad inviare lo statuto e l’eventuale regolamento di attuazione, nonché, entro i successivi sessanta giorni:

- la copia del verbale della riunione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo d’amministrazione e del presidente dell’organo di controllo, nella quale l’organo di ammi-nistrazione ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come richiesto dal successivo articolo 14, sulla base della documentazione prevista all’articolo 7, commi 2 e 3;- una relazione generale sulle caratteristiche e le prospettive delle forme pensionistiche, nonché, a completamento della documentazione di cui al comma 1, una scheda informativa sulla base dello schema predisposto dalla commissione di vigilanza sui fondi pensione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, anche ai fini di quanto previsto dall’arti-colo 18, comma 2;- le modifiche apportate allo statuto e all’eventuale regolamento d’attuazione dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993, ivi compresa la modifica della forma giuri-dica e la trasformazione da fondo interno di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legisla-tivo n. 124 del 1993 ad una delle forme previste al comma 1 del medesimo articolo, fermo restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, in quanto compatibili.

3. Le forme pensionistiche complementari, istituite come fondi interni, allegano alla comu-nicazione di cui al precedente comma 1 un protocollo di autonomia gestionale in cui il datore di lavoro dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo ad una condotta non coerente con i principi di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993.4. La commissione di vigilanza richiede l’invio della seguente documentazione, ad integrazione di quella di cui ai precedenti commi, fissando tempi e modalità anche con riferimento a parti-colari tipologie di fondi pensione:a) fonti istitutive;b) bilanci, rendiconti degli ultimi tre esercizi, bilanci tecnici redatti;c) convenzioni di gestione delle risorse.

Art. 13.Iscrizione alle sezioni speciali dell’albo

1. Sulla base della comunicazione di cui al precedente articolo 12, nonché dell’acquisizione della

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certificazione di cui all’articolo 14, comma 2, la commissione di vigilanza, ai sensi dell’articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, iscrive le forme di cui al precedente articolo in una delle sezioni speciali dell’albo previsto dall’articolo 4, comma 6, del medesimo decreto legislativo, previa verifica dell’appartenenza al campo di applicazione dello stesso.L’iscrizione costituisce il presupposto per l’assoggettamento delle forme pensionistiche diver-se da quelle di cui all’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993 ai controlli della commissione di vigilanza previsti dall’articolo 16, comma 2, del decreto legisla-tivo n. 124 del 1993.2. La commissione di vigilanza invia alle autorità di vigilanza sugli eventuali soggetti gestori copia delle comunicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 12. La commissione comunica altresì alle medesime autorità l’avvenuta iscrizione delle forme pensionistiche all’albo.

Art. 14.Requisiti di onorabilità e professionalità

1. Per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e per il dirigente, comun-que denominato, responsabile del fondo pensione sono richiesti i requisiti d’onorabilità di cui al precedente articolo 4, nonché l’insussistenza delle cause d’ineleggibilità e di decadenza indicate, rispettivamente, dagli articoli 2382 e 2399 del codice civile.2. La commissione di vigilanza verifica che non sussistano cause impeditive tramite la richiesta alla prefettura competente della certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. I componenti degli organi di amministrazione e controllo che non possiedano i requisiti di onorabilità decadono immediatamente e devono essere sostituiti nel più breve tempo pos-sibile.3. Per i soggetti di cui al precedente comma 2, sono richiesti i requisiti di professionalità di cui al precedente articolo 4, nelle misure ivi indicate. Per le forme che assicurano le prestazioni esclusivamente tramite polizze assicurative trova applicazione l’articolo 4, comma 3, secon-do periodo. I requisiti di professionalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) o b), si consi-derano presenti ove il soggetto interessato, all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto, abbia già fatto parte dell’organo collegiale per almeno un triennio, senza pregiudizio della permanenza in carica sino al termine del mandato ove questo abbia avuto inizio da almeno un anno. Ove i componenti dell’organo amministrativo non abbiano i requisiti di professiona-lità, gli organi devono essere integrati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la prima assemblea. Analoga procedura si applica per i componenti l’organo di controllo che non abbiano i requisiti di cui all’articolo 4, comma 4.

TITOLO III Fondi pensione aperti

Art. 15.Ambito d’applicazione

1.Le disposizioni del presente titolo si applicano ai fondi aperti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993.Art. 16.Presentazione dell’istanza d’autorizzazione

1. I soggetti di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, aventi i requisi-

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ti fissati dalle rispettive autorità di vigilanza, per il rilascio dell’autorizzazione all’istituzione di fondi pensione aperti sono tenuti a presentare, o inviare a mezzo raccomandata a.r., al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un’istanza in triplice copia, di cui una in bollo, a firma del rappresentante legale. Copia, in carta semplice, della predetta istanza va inviata contestual-mente alla commissione di vigilanza.2. Entro dieci giorni dal ricevimento, copia della predetta istanza e della documentazione ad essa allegata sono inviate, a cura dei competenti uffici del Ministero, alle autorità di vigilanza sui soggetti istanti.

Art. 17.Contenuto dell’istanza

1. L’istanza deve riportare, nell’ordine indicato, quanto di seguito specificato:a) denominazione e sede della società istante, nonché il capitale sociale versato ed esistente;b) generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;c) denominazione del fondo pensione che la società istante intende istituire e sue caratteristi-che generali;d) indicazione dei responsabili delle strutture di gestione e amministrazione del fondo pensio-ne da istituire;e) elencazione dei documenti allegati.2. All’istanza va allegata copia del verbale della riunione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal presidente dell’organo di controllo della società che intende istituire il fondo pensione, nella quale l’organo amministrativo della società istante ha verificato il possesso dei requisiti d’onorabilità e professionalità in capo al dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione sulla base dei documenti di cui all’articolo 7, commi 2 e 3 del presente decreto.3. La commissione di vigilanza verifica che non sussistano cause impeditive all’assunzione dell’incarico provvedendo a richiedere alla prefettura competente, entro quindici giorni dal ri-cevimento dell’istanza, la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano anche in caso di rinnovo dell’in-carico.

Art. 18.Documentazione da produrre a corredo dell’istanza

1. A ciascun esemplare dell’istanza d’autorizzazione devono essere, inoltre, allegati i documen-ti di seguito indicati, autenticati per copia conforme dal legale rappresentante che sottoscrive la medesima istanza:a) atto costitutivo della società istante, con allegato statuto, secondo il quale sussista, in rela-zione alla normativa di settore, la possibilità di costituire fondi pensione aperti ai sensi dell’ar-ticolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993, dichiarato vigente dal competente tribunale con gli estremi della omologazione ed il numero di iscrizione nel registro delle imprese;b) dichiarazione, a firma del presidente del collegio sindacale della società istante, che il capi-tale è stato interamente versato;c) protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto istante dichiara che si asterrà da qual-siasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e pru-

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dente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo ad una condotta non coerente con i principi di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993;d) copia dei bilanci e della relativa certificazione dei due esercizi chiusi in data antecedente a quella della istanza d’autorizzazione.2. All’istanza d’autorizzazione va, altresì, allegato il regolamento del fondo pensione aperto, che stabilisce:a) denominazione del fondo, che deve contenere l’indicazione “fondo pensione aperto”;b) sede;c) durata, non inferiore agli anni di partecipazione al fondo richiesti dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per il conseguimento delle prestazioni di vecchiaia e di anzianità;d) scopo esclusivo in conformità dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 124 del 1993, tipologia delle prestazioni previste e condizioni dell’accesso ad esse in conformità dell’articolo 7 dello stesso decreto legislativo;f) destinatari, con riferimento all’area dei beneficiari della previdenza complementare per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993;g) previsione del sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione;h) indicazione del regime a contribuzione definita o, eventualmente, a prestazione definita nei casi consentiti dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993;i) convenzioni assicurative nei casi di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993;l) modalità d’adesione;m) sistema di finanziamento e forme di manifestazione della volontà di contribuire;n) criteri di attuazione delle previsioni dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 1993;o) criteri generali dell’impiego delle risorse;p) banca depositaria di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo n. 124 del 1993 e condizioni per la sua sostituzione;q) misura o criteri di determinazione delle provvigioni spettanti per l’amministrazione e gestio-ne del fondo pensione;r) norme di trasparenza nei rapporti con gli iscritti e criteri d’informazione periodica circa l’andamento amministrativo e finanziario del fondo pensione, in conformità degli schemi fis-sati dalla commissione di vigilanza, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 124 del 1993;s) criteri per la determinazione del valore del patrimonio del fondo pensione della sua reddi-tività, nonché per la compilazione delle scritture contabili, del prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo, del rendiconto annuale del fondo, anche con riferimento all’evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, in conformità delle indicazioni for-nite dalla commissione di vigilanza ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 124 del 1993;t) regole da osservare in materia di conflitti d’interesse in conformità delle disposizioni del decreto del Ministro del tesoro di cui all’articolo 6, comma 4-quinquies, del decreto legislativo n. 124 del 1993.

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

3. Gli elementi di cui al precedente comma 2, lettera r), possono essere indicati anche me-diante rinvio alle disposizioni emanate dalla commissione di vigilanza ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 124 del 1993.

Art. 19.Procedure per la concessione dell’autorizzazione

1. La commissione di vigilanza, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione e della relativa documentazione e dall’acquisizione della certificazione di cui all’articolo 17, comma 3, può richiedere al soggetto istante gli ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ritenuti necessari, da far pervenire alla commissione stessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.2. La commissione di vigilanza, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero dell’ul-teriore documentazione richiesta ai sensi del precedente articolo, approva, se del caso, il rego-lamento del fondo pensione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993, e nei successivi quindici giorni fornisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il parere di cui all’articolo 9, comma 3, dello stesso decreto legislativo, dandone con-testualmente comunicazione all’autorità di vigilanza sul soggetto istante.3. Ove il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ritenga necessario un supplemento istruttorio, rimette gli atti alla commissione di vigilanza con richiesta motivata entro venti giorni dal ricevimento del parere. In tal caso, la commissione riapre l’istruttoria e rimette al Ministro il proprio parere entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ove non sia necessario acquisire ulteriore documentazione. In tal caso la commissione richiede la documentazione entro quindici giorni e fornisce il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione.4. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere della commissione di vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette al Ministero del tesoro copia dell’istanza di cui all’articolo 16 del presente decreto, corredata della documentazione di cui all’articolo 18 del decreto stesso, nonché del parere della commissione. Il Ministro del tesoro può avanzare os-servazioni in merito al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento della predetta documentazione; trascorso tale termine il parere si intende reso.5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con l’autorità di vigilanza del sog-getto istante, con proprio decreto, autorizza ovvero nega la costituzione del fondo pensione aperto, con provvedimento motivato entro quindici giorni dalla ricezione del parere da parte del Ministro del tesoro.6. Ai fini del procedimento del rilascio dell’autorizzazione l’unita’ organizzativa responsabile dell’istruttoria è, nell’ambito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la divisione VIII della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale.I responsabile del procedimento è il dirigente della medesima divisione.7. Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell’autorizzazione senza che il fondo pensione abbia inizia-to la propria attività, l’autorizzazione decade.

Art. 20.Requisiti formali d’istituzione

1. Il soggetto autorizzato istituisce il fondo pensione con deliberazione del consiglio d’ammi-

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nistrazione, che delibera definitivamente il regolamento approvato dalla commissione di vigi-lanza e contestualmente assume specifica delibera che riconosce la contribuzione affluente al fondo aperto, le risorse accumulate e i relativi rendimenti quale patrimonio separato ed autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato.

Art. 21.Iscrizione all’albo

1.Il provvedimento d’autorizzazione alla costituzione e all’esercizio dell’attività del fondo pen-sione è comunicato alla commissione di vigilanza per l’iscrizione del fondo stesso all’albo di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993 e al Ministero del tesoro.

Art. 22.

1. Il presente decreto entra in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italianaIl presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.Roma, 14 gennaio 1997Il Ministro: TreuVisto, il Guardasigilli: FlickRegistrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1997Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 216

DECRETO 15 Maggio 2007, n. 79Regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e d’onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni d’amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 di-cembre 2005, n. 252. (GU n. 143 del 22.06.2007 ) testo in vigore: 7 luglio 2007

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALEVisto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di seguito “decreto n. 252 del 2005”;Visto, in particolare, l’articolo 4, comma 3, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale il Mi-nistro del lavoro e delle politiche sociali, ora “Ministro del lavoro e della previdenza sociale”, determina,con proprio decreto, i requisiti per l’esercizio dell’attività con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei respon-sabili delle forme pensionistiche complementari, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: decreto n. 58 del 1998), da graduare sia in funzione delle modalità di gestione sia in funzione delle eventuali delimita-zioni operative contenute negli statuti;Visto l’articolo 5, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale, il consiglio d’ammini-strazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti d’onorabilità e professionalità e per il quale non sussistano le cause d’incompatibilità e di decadenza, così come previsto dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3;Visto l’articolo 5, comma 4, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale i componenti degli

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

organismi di sorveglianza dei fondi pensione aperti devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e non devono trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e decadenza previste dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3;Visto l’articolo 9, comma 2 del decreto n. 252 del 2005, in base al quale i membri del comitato d’amministrazione della forma pensionistica residuale istituita presso l’I.N.P.S. devono pos-sedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con il decreto di cui all’articolo 4, comma 3;Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 no-vembre 1998, n. 468, adottato in attuazione dell’articolo 13, comma 1, del decreto n. 58 del 1998, recante norme per l’individuazione deirequisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni d’amministrazio-ne, direzione e controllo presso società d’intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio e società a capitale variabile;Visto il proprio decreto 14 gennaio 1997, n. 211, di seguito “decreto n. 211 del 1997”, adottato in attuazione dell’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e recante, tra l’altro, norme sui requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi pensione;Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 giugno 2003 recante aggiorna-mento del decreto n. 211 del 1997;Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di seguito “legge n. 400 del 1998”;Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 19 marzo 2007;Vista la nota del 14 maggio 2007, con la quale, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.Ambito d’applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:a) al rappresentante legale, ai componenti degli organi di amministrazione, degli organi di con-trollo e al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, del decreto n. 252 del 2005, costituiti nelle forme di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto stesso;b) al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto n. 252 del 2005, costituite internamente agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103;c) al responsabile e ai membri degli organismi di sorveglianza dei fondi pensione aperti di cui all’articolo 12 del decreto n. 252 del 2005;d) al responsabile delle forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13 del decreto n. 252 del 2005;e) al rappresentante legale, ai componenti degli organi d’amministrazione, degli organi di con-trollo e al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20 del de-creto n. 252 del 2005, dotate di soggettività giuridica;

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

f) al responsabile e ai membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell’ambito del patrimonio di una singola società o ente;g) ai membri del comitato d’amministrazione e al responsabile della forma pensionistica com-plementare di cui all’articolo 9 del decreto n. 252 del 2005.

Art. 2.Requisiti di professionalità

1. Il rappresentante legale, i componenti degli organi d’amministrazione e degli organismi di sorveglianza, il responsabile delle forme pensionistiche complementari, i membri degli orga-nismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche com-plementari di cui all’articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell’ambito del patrimonio di una singola società o ente, nonché i membri del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all’articolo 9 del predetto decreto, sono nominati secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un’esperienza com-plessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di:a) attività d’amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del set-tore bancario, finanziario o assicurativo;b) attività d’amministrazione, di controllo, o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari;c) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, bancario, finanziario o as-sicurativo;d) attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;e) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimen-to alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, funzioni dirigenziali anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché dette funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previ-denziali o altri organismi con finalità previdenziali;g) attività d’amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera a), ovvero funzioni d’amministratore, di carattere direttivo o di par-tecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell’ambito della pubblica amministrazione, purché le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di for-mazione di cui all’articolo 3 in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina.2. Almeno la metà dei componenti il consiglio di amministrazione, il responsabile e il legale rappresentante della forma pensionistica complementare, nonché i componenti dell’organo d’amministrazione ai quali siano conferite deleghe, devono avere almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1. Nel caso in cui la composizione degli organi d’amministra-zione debba rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

e dei datori di lavoro, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto n. 252 del 2005, almeno la metà dei membri eletti o nominati in rappresentanza di ciascuna delle due componenti di cui sopra deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f).3. Almeno un componente effettivo ed uno supplente degli organi di controllo delle forme pen-sionistiche complementare sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia e aver esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I restanti componenti devono essere iscritti nel predetto regi-stro ovvero essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a f). Qualora il controllo contabile sia esercitato dall’organo di controllo, esso deve essere integral-mente composto da persone iscritte nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministe-ro della giustizia, fermo restando che almeno un componente effettivo ed uno supplente devono aver esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Art. 3.Caratteristiche dei corsi professionalizzanti

1. Ai fini di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), rileva la frequenza di corsi professionalizzanti promossi e organizzati da facoltà universitarie, anche in collaborazione con enti e organizzazioni operanti nel settore della previdenza complementare, che presentino le seguenti caratteristiche:a) articolazione dei corsi su tutti i principali aspetti giuridici, economici, finanziari e organizza-tivi attinenti alla previdenza complementare;b) durata almeno semestrale e numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 150;c) affidamento delle lezioni a docenti universitari ed esperti del settore, al fine di fornire cono-scenze sia teoriche che pratico-operative;d) previsione di una prova finale ad esito della quale viene rilasciata ai partecipanti un’attesta-zione in cui è certificata la rispondenza dell’attività espletata alle caratteristiche indicate nelle lettere a), b) e c) e la proficuità della partecipazione.

Art. 4.Situazioni impeditive

1. Le cariche di legale rappresentante, di componente dell’organo d’amministrazione o di con-trollo, di membro dell’organismo di sorveglianza e di responsabile di forme pensionistiche complementari, di membro degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell’ambito del patrimonio di una singola società o ente, nonché di componente del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all’articolo 9 del predetto decreto, non possono essere ricoperte da coloro che, per almeno i due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti:a) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in forme pensionistiche com-plementari o imprese operanti nel settore bancario, finanziario, mobiliare o assicurativo sotto-poste a procedure d’amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;b) hanno svolto attività d’amministrazione, direzione o controllo in altre imprese sottoposte a fallimento o a procedure equiparate;c) hanno svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi,

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delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;d) siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 19-quater, comma 3, del decreto n. 252 del 2005.2. Ai fini di cui al comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.3. L’impedimento di cui al comma 1 non opera nel caso in cui l’organo competente all’accerta-mento dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 6, comma 1, valuti, sulla base di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l’estraneità dell’interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell’ente o dell’impresa. A tal fine rilevano, fra gli al-tri, quali elementi probatori, l’assenza di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa previdenziale, bancaria, finanziaria e assicurativa, l’assenza di provvedimenti assunti ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile, nonché l’assenza di condanne con sentenza anche provviso-riamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all’esercizio dell’azione di responsabilità ai sensi del codice civile.4. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, i soggetti interessati sono tenuti a darne comuni-cazione alla forma pensionistica complementare presso la quale svolgono funzioni di ammini-strazione, direzione o controllo, eventualmente evidenziando con idonei elementi, ai fini della valutazione di cui al comma 3, la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi della forma pensionistica complementare o dell’impresa.5. L’organo competente ad accertare i requisiti di professionalità assume le relative determina-zioni in ordine alla sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente articolo, dandone comunicazione alla COVIP. Nelle more della valutazione, che deve intervenire entro trenta gior-ni dalla presentazione degli elementi all’organo competente a valutare i requisiti di professio-nalità, l’esponente della forma pensionistica complementare è sospeso dalle funzioni.6. L’impedimento ha la durata di tre anni dall’adozione dei provvedimenti di cui al comma 1. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia sta-to adottato su istanza dell’imprenditore o degli organi di amministrazione dell’impresa o della forma pensionistica complementare o in conseguenza della segnalazione dell’interessato.

Art. 5.Requisiti d’onorabilità, cause d’ineleggibilità e d’incompatibilità

1. Le cariche di legale rappresentante, di componente dell’organo d’amministrazione o di con-trollo, di membro dell’organismo di sorveglianza e di responsabile di forme pensionistiche complementari, di membro degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell’ambito del patrimonio di una singola società o ente, nonché di componente del comitato d’amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all’articolo 9 del predetto decreto, non possono essere ricoperte da coloro che:a) si trovano in una delle condizioni d’ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne gli organi di controllo, si trovano in una delle condizioni d’ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2399 del codice civile;b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della

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legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;c) sono stati condannati con sentenza di primo grado o irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività di previdenza complementare, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di merca-ti e strumenti finanziari e di strumenti di pagamento, ovvero per i reati di riciclaggio e di usura;2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica ammi-nistrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico, l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria o previdenziale;4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.2. Le cariche di cui al comma 1 non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata appli-cata in via definitiva su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell’estinzione del reato.3. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005 è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, commi 2 e 4, del predetto decreto, in materia di cause di incom-patibilità. E’ fatto altresì salvo quanto disposto dall’articolo 8, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703.

Art. 6.Accertamento dei requisiti e delle situazioni impeditive

1. La sussistenza dei requisiti e l’assenza delle situazioni impeditive di cui agli articoli 2, 4 e 5, è accertata dall’organo d’amministrazione della forma pensionistica complementare ovvero, nel caso di forme pensionistiche complementari attuate mediante la costituzione di apposito patri-monio di destinazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, o di forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20 del decreto medesimo, costituite nell’am-bito del patrimonio di una singola società o ente, dall’organo di amministrazione dell’ente o società nel cui ambito è costituito il patrimonio di destinazione.2. La verifica dei requisiti e delle situazioni di cui sopra deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri l’ac-certamento della sussistenza delle situazioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento è effettuato dall’organo competente sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.4. Il difetto dei requisiti o la sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente regola-mento determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dall’organo competente all’ac-certamento entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è dichiarata dalla COVIP.5. La COVIP emana istruzioni in ordine alla documentazione idonea a consentire l’accertamento circa la sussistenza dei requisiti e l’insussistenza delle situazioni impeditive anche in riferimen-to alle certificazioni previste dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

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Art. 7.Sospensione dalle cariche

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di legale rappresentante, di componente dell’organo di amministrazione o di controllo, di membro dell’organismo di sorveglianza, di responsabile di forme pensionistiche complementari, di membro degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell’ambito del patrimonio di una singola società o ente, nonché di componente del comitato di amministrazione della forma pensionisti-ca complementare di cui all’articolo 9 del predetto decreto:a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c);b) l’applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all’articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;c) l’applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 3della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;d) l’applicazione di una misura cautelare di tipo personale.2. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, l’organo di cui all’articolo 6, comma 1, dichiara la sospensione dalla carica del soggetto interessato.3. Nel caso in cui sia disposta la sospensione, gli organi competenti alla nomina deliberano en-tro sessanta giorni in ordine all’eventuale revoca dalla carica del soggetto interessato. Qualora non si proceda alla revoca, l’esponente sospeso è reintegrato nelle sue funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l’intera durata delle misure ivi previste.

Art. 8.Entrata in vigore e norme transitorie

1. Sono abrogati gli articoli 4, 7 e 14 del decreto n. 211 del 1997 e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2003, n. 155.2. Per i soggetti di cui all’articolo 1 in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la mancanza dei requisiti di professionalità introdotti con il presente decreto e non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo, salvo il caso in cui gli stessi requisiti vengano a mancare successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.Roma, 15 maggio 2007

Il Ministro: Cesare DamianoVisto, il Guardasigilli: MastellaRegistrato alla Corte dei conti l’11 giugno 2007Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 76

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